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	<title>11/9/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/9/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. A. ROSAS – Rel. A. ROSAS sulla nozione di aiuto di Stato di cui all&#8217;art. 87, n. 1 Trattato CE rispetto a talune misure fiscali adottate da un ente territoriale Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Misure fiscali adottate da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. ROSAS – Rel.  A. ROSAS</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di aiuto di Stato di cui all&#8217;art. 87, n. 1 Trattato CE rispetto a talune misure fiscali adottate da un ente territoriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211; Aiuti di Stato &#8211; Misure fiscali adottate da un ente territoriale regionale o locale &#8211;  Aliquota fiscale ridotta rispetto alle aliquote nazionali e introduzione di detrazioni fiscali specifiche – Carattere selettivo  &#8211; Esclusione &#8211; Possibilità &#8211;  Valutazione del giudice nazionale &#8211; Requisiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 87, n. 1, Trattato CE dev’essere interpretato nel senso che, per valutare il carattere selettivo di una misura, si tiene conto dell’autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l’autorità che adotta tale misura. Spetta al giudice nazionale, l’unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché a applicare il diritto comunitario alle controversie che gli sono sottoposte, verificare se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di una siffatta autonomia, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze conferite agli enti infrastatali in parola non hanno carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
</b>11 settembre 2008</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Nei procedimenti riuniti da C 428/06 a C 434/06,<br />
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) con decisioni 20 settembre 2006 (C 428/06, C 429/06 e da C 431/06 a C 434/06) e 29 settembre 2006 (C 430/06), pervenute in cancelleria il 18 ottobre 2006, nelle cause tra</p>
<p><b>Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT Rioja)</b> (C 428/06),<br />
<b>Comunidad Autónoma de La Rioja </b>(C 429/06),</p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya,</b><br />
<b>Diputación Foral de Vizcaya,</b><br />
<b>Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,</b><br />
<b>Confederación Empresarial Vasca (Confebask)</b>;</p>
<p>tra<br />
<b>Comunidad Autónoma de La Rioja </b>(C 430/06),<br />
<b>Comunidad Autónoma de Castilla y León </b>(C 433/06),</p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Diputación Foral de Álava,</b><br />
<b>Juntas Generales de Álava,</b><br />
<b>Confederación Empresarial Vasca (Confebask)</b>;</p>
<p>tra<br />
<b>Comunidad Autónoma de La Rioja </b>(C 431/06),<br />
<b>Comunidad Autónoma de Castilla y León </b>(C 432/06),</p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Diputación Foral de Guipúzcoa,</b><br />
<b>Juntas Generales de Guipúzcoa,</b><br />
<b>Confederación Empresarial Vasca (Confebask)</b>;</p>
<p>tra<br />
<b>Comunidad Autónoma de Castilla y León </b>(C 434/06)</p>
<p align=center>e</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Diputación Foral de Vizcaya,</b><br />
<b>Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya,</b><br />
<b>Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,</b><br />
<b>Confederación Empresarial Vasca (Confebask)</b>,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klu&#269;ka, A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2008,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per l’Unión General de Trabajadores de La Rioja (UGT Rioja), dall’avv. V. Suberviola González, abogado, e dai sigg. C. Cabezón Llach e J. Granda Loza, secretarios generales;<br />
–        per la Comunidad Autónoma de La Rioja, dagli avv.ti J. Criado Gámez e I. Serrano Blanco, abogados;<br />
–        per la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dagli avv.ti S. Perandones Peidró e M. E. Martínez Álvarez, abogadas;<br />
–        per le Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, la Diputación Foral de Álava, la Diputación Foral de Vizcaya e la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, dagli avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, abogados;<br />
–        per la Diputación Foral de Guipúzcoa, dall’avv. A. Ibarguchi Otermin, abogado;<br />
–        per la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), dagli avv.ti M. Araujo Boyd e D. Armesto Macías, abogados;<br />
–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;<br />
–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;<br />
–        per il governo del Regno Unito, dalle sig.re E. O’Neill e I. Rao, in qualità di agenti, assistite dal sig. D. Anderson, QC;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2008,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE.<br />
2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di una serie di controversie tra, da una parte, l’Union General de Trabajadores de La Rioja (in prosieguo: l’«UGT Rioja» (C 428/06), la Comunidad Autónoma de La Rioja (da C 429/06 a C 431/06) e la Comunidad Autónoma de Castilla y León (da C 432/06 a C 434/06) e, dall’altra, le Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizcaya, le Diputaciones Forales de Álava, de Vizcaya e de Guipúzcoa, che sono le autorità competenti dei territori a statuto speciale (<i>fuero) </i>denominati Territorios Históricos de Vizcaya, de Álava e de Guipúzcoa (in prosieguo: le «autorità <i>forales</i>»), nonché la Cámara de Comercio, Industria y Navegación di Bilbao e la Confederación Empresarial Vasca (in prosieguo: la «Confebask»), in merito a talune disposizioni tributarie adottate dalle suddette autorità.<br />
<b><br />
 Il diritto nazionale <br />
<i></b><br />
 La Costituzione spagnola del 1978<br />
</i>3        Gli artt. 2, 31, n. 1, 137 139 e 143, n. 1, della Costituzione spagnola del 1978 (in prosieguo: la «Costituzione») sono redatti come segue:<br />
«Articolo 2.<br />
La Costituzione si fonda sull’indissolubile unità della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli. Essa riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono nonché la solidarietà fra le medesime.<br />
(…)<br />
Articolo 31. <br />
1.      Tutti contribuiscono a sostenere le spese pubbliche in funzione delle rispettive capacità economiche mediante un sistema tributario giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e progressività che, in nessun caso, può avere carattere espropriativo.<br />
(…)<br />
Titolo VIII – Dell’organizzazione territoriale dello Stato<br />
Capitolo primo – Principi generali<br />
Articolo 137. <br />
Lo Stato si organizza territorialmente in comuni, province e nelle Comunità autonome che si costituiscano. Tutti questi enti godono di autonomia per la gestione dei rispettivi interessi.<br />
Articolo 138.<br />
1.      Lo Stato garantisce l’effettiva attuazione del principio di solidarietà sancito all’art. 2 della Costituzione, provvedendo all’instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio spagnolo. Esso tiene conto in particolare delle circostanze connesse con la situazione delle isole.<br />
2.      Le differenze fra gli statuti delle varie Comunità autonome non potranno in nessun caso implicare privilegi economici o sociali.<br />
Articolo 139. <br />
1.      Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e doveri in qualunque parte del territorio dello Stato.<br />
2.      Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà delle persone di circolare e stabilire la loro residenza nonché la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo. <br />
(…)<br />
Capitolo III – Delle Comunità autonome<br />
Articolo 143. <br />
1.      Nell’esercizio del diritto all’autonomia riconosciuto all’articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le province costituenti un ente regionale storico potranno accedere all’autogoverno e costituirsi in Comunità autonome conformemente alle disposizioni [del titolo VIII] e dei rispettivi Statuti».<br />
4        L’art. 148 della Costituzione, che descrive le materie in cui le Comunità autonome potranno esercitare determinate competenze, recita come segue:<br />
«1.      Le Comunità autonome potranno avere competenza nelle seguenti materie: <br />
(…)<br />
3.      l’assetto del territorio, l’urbanistica e gli alloggi;<br />
4.      le opere pubbliche che interessano la Comunità autonoma nel suo stesso territorio;<br />
5.      le ferrovie e le strade il cui percorso si sviluppa integralmente nel territorio della Comunità autonoma e, nei medesimi termini, i trasporti che avvengono con questi mezzi o via cavo;<br />
6.      i porti di rifugio, i porti e gli aeroporti turistici e, in generale, quelli che non svolgono attività commerciali;<br />
7.      l’agricoltura e l’allevamento, in conformità delle norme economiche generali;<br />
8.      le montagne e le risorse forestali;<br />
9.      la gestione in materia di protezione dell’ambiente;<br />
10.      i progetti, la costruzione e lo sfruttamento degli impianti idraulici, dei canali e dei terreni irrigui che interessano la Comunità autonoma, le acque minerali e termali;<br />
11.      la pesca nelle acque interne, la produzione dei frutti di mare e la piscicoltura, la caccia e la pesca fluviale;<br />
12.      le fiere locali;<br />
13.      lo sviluppo dell’attività economica della Comunità autonoma nell’ambito degli obiettivi stabiliti dalla politica economica nazionale;<br />
14.      l’artigianato;<br />
(…)».<br />
5        L’art. 149, n. 1, della Costituzione così dispone:<br />
«1.      Lo Stato gode di competenza esclusiva nelle seguenti materie:<br />
1.      la regolamentazione delle condizioni fondamentali che garantiscono l’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nell’assolvimento dei doveri costituzionali; <br />
(…)<br />
6.      la legislazione commerciale, penale e penitenziaria; la legislazione processuale, fatte salve le speciali e necessarie disposizioni che in questa materia derivano dalle particolarità del diritto sostanziale delle Comunità autonome;<br />
7.      la legislazione del lavoro, fatta salva la sua attuazione da parte degli organi delle Comunità autonome;<br />
(…)<br />
11.      il sistema monetario: divise, cambio e convertibilità; le basi dell’organizzazione del credito, delle banche e delle assicurazioni;<br />
(…)<br />
13.      le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica;<br />
14.      le finanze generali e il debito dello Stato;<br />
(…)<br />
17.      la legislazione di base ed il regime economico della previdenza sociale, fatta salva l’esecuzione dei suoi servizi da parte delle Comunità autonome;<br />
(…)<br />
24.      le opere pubbliche d’interesse generale o la cui realizzazione riguardi più di una Comunità autonoma. <br />
(…)».<br />
6        Gli artt. 156 158 della Costituzione sono redatti come segue:<br />
«Articolo 156.<br />
1.      Le Comunità autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l’adempimento delle loro competenze, in base ai principi di coordinamento con le finanze statali e di solidarietà fra tutti gli spagnoli.<br />
2.      Le Comunità autonome potranno agire come delegati o collaboratori dello Stato per la riscossione, la gestione e la liquidazione delle sue risorse tributarie, in conformità delle leggi e degli statuti.<br />
Articolo 157.<br />
1.      Le risorse delle Comunità autonome sono costituite da:<br />
a)      le imposte cedute in tutto o in parte dallo Stato, le sovraimposte su imposte statali ed altre forme di partecipazione alle entrate dello Stato;<br />
b)      le loro proprie imposte, tasse e contributi speciali;<br />
c)      i trasferimenti da un fondo di compensazione interterritoriale ed altri stanziamenti a carico del bilancio dello Stato;<br />
d)      gli utili derivanti dal loro patrimonio e gli introiti di diritto privato;<br />
e)      il prodotto delle operazioni di credito.<br />
2.      Le Comunità autonome non potranno in nessun caso adottare misure tributarie riguardo a beni situati fuori del loro territorio o che ostacolino la libera circolazione di merci o servizi.<br />
3.      Una legge organica potrà regolare l’esercizio delle competenze finanziarie elencate al n. 1, prevedere le norme intese a risolvere i conflitti che potrebbero sorgere e le possibili forme di collaborazione finanziaria tra le Comunità autonome e lo Stato.<br />
Articolo 158. <br />
1.      Nei bilanci generali dello Stato si potrà stabilire uno stanziamento a favore delle Comunità autonome in funzione dell’ampiezza dei servizi e delle attività statali da esse espletate, nonché della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici fondamentali in tutto il territorio spagnolo.<br />
2.      Al fine di correggere squilibri economici interterritoriali e rendere effettivo il principio di solidarietà, si costituirà un Fondo di compensazione destinato a spese di investimento, le cui risorse verranno distribuite dalle Cortes Generales [Camera dei deputati] fra le Comunità autonome e, quando ne sia il caso, le province».<br />
<i><br />
 Lo Statuto di autonomia<br />
</i>7        Conformemente all’art. 2, al capitolo III del titolo VIII (artt. 143 158), nonché alla prima disposizione addizionale e alla seconda disposizione transitoria della Costituzione, il Paese Basco costituisce una Comunità autonoma in seno al Regno di Spagna. La Comunità autonoma del Paese Basco è disciplinata dallo Statuto di autonomia del Paese Basco («Estatuto de Autonomía del País Vasco»), approvato con legge organica delle Cortes Generales 3/1979 del 18 dicembre 1979 (BOE n. 306 del 22 dicembre 1979, in prosieguo: lo «Statuto di autonomia»). <br />
8        La Comunità autonoma del Paese Basco consta di tre Territorios Históricos (enti amministrativi territoriali), a loro volta costituiti da Municipios (comuni). La struttura politica e istituzionale di tale Comunità autonoma comprende due diversi livelli, cioè quello delle istituzioni comuni all’insieme del Paese Basco (governo autonomo e Parlamento) e quello delle istituzioni o organi «<i>forales</i>» dotati di competenze limitate ai Territorios Históricos.<br />
9        L’art. 37 dello Statuto di autonomia recita come segue:<br />
«1.      Gli organi <i>forales</i> dei Territorios Históricos saranno disciplinati dal regime giuridico proprio di ciascuno di essi.<br />
2.      Le disposizioni contenute nel presente Statuto non implicheranno alcuna modifica della natura del regime <i>foral</i> specifico o delle competenze previste dai regimi propri di ciascuno dei Territorios Históricos.<br />
3.      In ogni caso questi ultimi sono titolari della competenza esclusiva nei rispettivi territori nelle seguenti materie:<br />
a)      l’organizzazione, la disciplina e il funzionamento delle rispettive istituzioni;<br />
b)      l’elaborazione e l’approvazione dei rispettivi bilanci;<br />
c)      la definizione delle delimitazioni territoriali di livello sovramunicipale, ma non eccedenti i limiti della provincia;<br />
d)      il regime dei beni appartenenti alle province ed ai comuni, che rientrino nel demanio o nel patrimonio pubblico, o che siano propri o comunali;<br />
e)      l’ordinamento delle elezioni municipali;<br />
f)      ogni altra competenza specificata nel presente Statuto o che sia ad essi trasferita. <br />
4.      Spetterà loro inoltre, nei rispettivi territori, il potere normativo ed esecutivo nelle materie stabilite dal Parlamento basco».<br />
10      L’art. 40 dello Statuto di autonomia prevede che, per l’adeguato esercizio e il finanziamento delle proprie competenze, il Paese Basco «dispone di proprie finanze autonome». <br />
11      L’art. 41 del suddetto Statuto recita come segue:<br />
«1.      I rapporti tributari tra lo Stato ed il Paese Basco sono regolati dal sistema <i>foral</i> tradizionale della concertazione economica (‘Concierto Económico’) o delle convenzioni (‘Convenios’).<br />
2.      Il contenuto della disciplina della concertazione rispetterà i principi e le basi seguenti e si conformerà ad essi:<br />
a)      Le istituzioni competenti dei Territorios Históricos possono mantenere, stabilire e disciplinare sul loro territorio il regime tributario, nel rispetto della struttura generale impositiva dello Stato, delle norme contenute nel regime di concertazione economica in vigore in materia di coordinamento, di armonizzazione fiscale e di cooperazione con lo Stato, e delle norme emanate dal Parlamento basco per finalità identiche nella Comunità autonoma. L’accordo di concertazione sarà approvato per legge.<br />
b)      L’imposizione, la gestione, la liquidazione, la riscossione e il controllo di tutte le imposte, escluse le imposizioni doganali e quelle attualmente riscosse tramite monopoli fiscali spettano, in ciascun Territorio Histórico, alle rispettive Diputaciones Forales, fatta salva tuttavia la cooperazione con lo Stato e i controlli da esso effettuati.<br />
c)      Gli organi competenti dei Territorios Históricos adottano le decisioni necessarie al fine di applicare, nel loro rispettivo territorio, le deroghe fiscali a carattere congiunturale che lo Stato ha deciso di applicare su tutto il territorio nazionale. La durata della loro validità corrisponde a quella prevista per queste ultime.<br />
d)      L’apporto del Paese Basco allo Stato consiste in una quota complessiva, composta dalle quote parziali corrispondenti a ciascuno dei suoi Territorios Históricos, come contributo a tutti gli oneri dello Stato non assunti dalla Comunità autonoma.<br />
e)      Al fine di fissare le quote dovute da ciascuno dei Territorios Históricos, le quali costituiscono insieme la menzionata quota complessiva, viene istituita una commissione mista, composta, da una parte, da un rappresentante di ciascuna Diputación Foral nonché da un corrispondente numero di rappresentanti del governo basco e, dall’altra, da un corrispondente numero di rappresentanti dell’amministrazione statale. La quota così determinata viene approvata per legge per il periodo stabilito dal regime di concertazione economica, fatto salvo il suo adeguamento annuale sulla base del procedimento parimenti previsto nel regime della concertazione.<br />
f)      Il regime della concertazione deve essere applicato tenendo conto del principio di solidarietà, cui si fa riferimento negli artt. 138 e 156 della Costituzione».<br />
<i><br />
 L’accordo di concertazione economica<br />
</i>12      L’accordo di concertazione economica fra la Comunità autonoma del Paese Basco e il Regno di Spagna è stato approvato con legge 12/2002 (Ley 12/2002 por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco) del 23 maggio 2002 (BOE n. 124 del 24 maggio 2002; in prosieguo: l’«accordo di concertazione economica»). <br />
13      Gli artt. 2 4 dell’accordo di concertazione economica sono redatti come segue: <br />
«Articolo 2. Principi generali<br />
Primo – Il regime tributario istituito dai Territorios Históricos deve osservare i seguenti principi:<br />
1º      rispetto della solidarietà nella misura fissata dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia;<br />
2º      osservanza della struttura tributaria generale dello Stato;<br />
3º      coordinamento, armonizzazione fiscale e cooperazione con lo Stato conformemente alle disposizioni del presente accordo di concertazione economica;<br />
4º      coordinamento, armonizzazione fiscale e cooperazione fra gli organi dei Territorios Históricos secondo le disposizioni emanate in materia dal Parlamento basco;<br />
5º      assoggettamento ai trattati o alle convenzioni internazionali, sottoscritti e ratificati dalla Spagna o ai quali essa ha aderito.<br />
Devono essere osservate in particolare le disposizioni contenute nelle convenzioni concluse dal Regno di Spagna al fine di evitare la doppia imposizione nonché le normative in materia di armonizzazione fiscale dell’Unione europea, procedendo alle restituzioni risultanti dall’applicazione di queste convenzioni e normative.<br />
Secondo – Le disposizioni del presente accordo di concertazione devono essere interpretate conformemente alle regole in materia di interpretazione delle norme tributarie contenute nel codice tributario.<br />
Articolo 3. Armonizzazione fiscale.<br />
In sede di elaborazione del diritto tributario i Territorios Históricos devono:<br />
a)      adeguarsi alla terminologia e alle nozioni utilizzate nel codice tributario, fatte salve le particolarità fissate nel presente accordo di concertazione economica;<br />
b)      mantenere una pressione fiscale globale effettiva equivalente a quella esistente nel resto dello Stato;<br />
c)      osservare e garantire la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone nonché la libera circolazione di merci, capitali e servizi su tutto il territorio nazionale spagnolo, senza effetti discriminatori, pregiudizio alle regole di concorrenza tra le imprese ovvero distorsioni nell’allocazione delle risorse;<br />
d)      utilizzare la medesima classificazione per le attività lucrative, minerarie, industriali, commerciali, di servizi, professionali, agricole, artistiche, le attività di pesca e di allevamento utilizzata nel territorio comune, fatta salva l’eventuale elaborazione di una classificazione più dettagliata delle suddette attività.<br />
Articolo 4. Principio della cooperazione <br />
Primo – Gli organi competenti dei Territorios Históricos sono tenuti a trasmettere all’amministrazione dello Stato i progetti di disposizioni normative in materia tributaria entro un termine congruo prima della loro entrata in vigore.<br />
In modo analogo, l’amministrazione dello Stato trasmette a questi organi i propri progetti. <br />
Secondo – Lo Stato stabilisce i meccanismi atti a consentire la partecipazione degli organi del Paese Basco alle convenzioni internazionali che esplicano i loro effetti sull’applicazione del presente accordo di concertazione economica.<br />
Terzo – Lo Stato e i Territorios Históricos, nell’espletamento delle funzioni ad essi spettanti nei settori della gestione, del controllo e della riscossione delle loro imposte, si trasmettono reciprocamente, nei tempi e nelle forme adeguati, i dati e le informazioni ritenuti necessari al miglioramento della riscossione medesima.<br />
In particolare entrambe le amministrazioni:<br />
a)      si trasmettono reciprocamente, attraverso i loro centri di elaborazione dati, tutte le informazioni di cui ritengono di aver bisogno. A tal fine vengono predisposti i mezzi tecnici necessari alla comunicazione reciproca. Viene elaborato annualmente un piano comune e coordinato concernente l’elaborazione dei dati fiscali;<br />
b)      i servizi di controllo preparano i piani di controllo comuni su obiettivi, settori e procedure selettive coordinati nonché sui contribuenti che hanno cambiato domicilio, sugli enti soggetti all’obbligo di trasparenza fiscale e le società assoggettate all’imposta, proporzionalmente al volume di operazioni realizzate nell’ambito dell’imposta sulle società».<br />
14      Gli artt. 48 60 dell’accordo di concertazione economica disciplinano i rapporti finanziari fra lo Stato ed il Paese Basco. Gli artt. 48 50 di tale accordo sono redatti come segue:<br />
«Articolo 48. Principi generali<br />
Per i rapporti finanziari fra lo Stato e il Paese Basco valgono i seguenti principi:<br />
Primo – Autonomia fiscale e finanziaria delle istituzioni del Paese Basco per lo sviluppo e l’esecuzione delle loro competenze.<br />
Secondo – Rispetto della solidarietà nella misura prevista dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.<br />
Terzo – Coordinamento e cooperazione con lo Stato in materia di stabilità di bilancio.<br />
Quarto – Contributo del Paese Basco agli oneri dello Stato, non assunti dalla Comunità autonoma, nella forma stabilita dal presente accordo di concertazione economica.<br />
Quinto – Le facoltà di tutela finanziaria esercitate in qualsiasi momento dallo Stato in materia di enti territoriali spettano agli organi competenti del Paese Basco, senza che ciò implichi un livello di autonomia degli enti territoriali baschi inferiore a quello spettante agli enti territoriali del sistema comune.<br />
Artolo 49. Nozione di quota<br />
Il contributo finanziario del Paese Basco a favore dello Stato consta di una quota complessiva, composta della quota dovuta da ciascuno dei Territorios Históricos, quale contributo a tutti gli oneri dello Stato non assunti dalla Comunità autonoma del Paese Basco.<br />
Articolo 50. Periodicità e aggiornamento della quota<br />
Primo – Ogni cinque anni viene fissato con legge votata dalle Cortes Generales, previo accordo della commissione mista per la concertazione economica, il metodo per stabilire la quota, valido per il successivo quinquennio, sulla base dei principi generali figuranti nella presente concertazione, nonché per l’approvazione della quota per il primo anno del quinquennio.<br />
Secondo – In ognuno degli anni successivi al primo, la commissione mista per la concertazione economica aggiorna la quota applicando il metodo approvato nella legge cui si riferisce il comma precedente.<br />
Terzo – I principi che costituiscono il metodo, contenuto nel presente accordo di concertazione, per la determinazione della quota possono essere modificati nell’ambito della legge quinquennale relativa al contributo finanziario qualora le circostanze e l’esperienza in occasione della loro applicazione lo rendano consigliabile».<br />
15      L’accordo di concertazione economica prevede l’intervento di due commissioni composte in modo paritetico. A norma dell’art. 61, primo comma, di quest’ultimo, la commissione mista è costituita, da una parte, di un rappresentante del governo di ogni Territorio Histórico nonché di un ugual numero di rappresentanti del governo basco e, dall’altra, di un ugual numero di rappresentanti dell’amministrazione dello Stato.<br />
16      L’art. 62 dell’accordo di concertazione economica dispone che la suddetta commissione mista ha in particolare la funzione di pervenire ad un’intesa sulle modifiche di tale accordo, sugli impegni di collaborazione e di coordinamento in materia di stabilità di bilancio, nonché sul metodo per il calcolo della quota per ciascun quinquennio e di concludere gli accordi che in qualsiasi momento fossero necessari in materia tributaria e finanziaria per l’applicazione e il corretto funzionamento delle disposizioni del suddetto accordo di concertazione.<br />
17      L’art. 63 dell’accordo di concertazione economica prevede la costituzione della commissione per il coordinamento e la valutazione normativa (Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa), composta di quattro rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e quattro rappresentanti della Comunità autonoma del Paese Basco. Di questi ultimi, designati dal governo basco, tre lo sono su proposta di ognuna delle Diputaciones Forales.<br />
18      Tra le competenze conferite alla commissione per il coordinamento e la valutazione normativa dall’art. 64 dell’accordo di concertazione economica figura in primo luogo quella consistente nel valutare la conformità della normativa tributaria con la suddetta concertazione e ciò prima della pubblicazione della normativa stessa. L’art. 64, lett. a), dello stesso accordo dispone espressamente che, a tal fine, «quando, in occasione dello scambio di progetti di disposizioni regolamentari previsto all’art. 4, n. 1, del presente accordo di concertazione economica, si formulassero osservazioni concernenti le proposte ivi contenute, una qualsiasi tra le istituzioni ed amministrazioni rappresentate potrà sollecitare, per iscritto ed in forma motivata, la convocazione di tale commissione. Quest’ultima si riunirà entro un termine massimo di quindici giorni a decorrere dalla domanda di convocazione, esaminerà la conformità della normativa proposta con l’accordo di concertazione economica e si sforzerà, prima della pubblicazione delle relative disposizioni, di provvedere a che le istituzioni e le amministrazioni pervengano ad un’intesa quanto ai possibili disaccordi sul contenuto della normativa tributaria». <br />
<i><br />
 La legge del 2002 relativa alla quota per gli anni 2002-2006<br />
</i>19      Con legge 23 maggio 2002, n. 12, è stato approvato il metodo per la determinazione della quota del Paese Basco per gli anni 2002 2006 (BOE n. 124, pag. 18636; in prosieguo: la «legge del 2002 relativa alla quota»). Gli artt. 3 7 di tale legge prevedono quanto segue:<br />
«Articolo 3. Determinazione della quota per l’anno base<br />
La quota effettiva per l’anno base del quinquennio 2002 2006 viene determinata mediante applicazione del coefficiente d’imputazione all’importo complessivo degli oneri non assunti dalla Comunità autonoma e adottando le corrispondenti rettifiche e compensazioni nella misura prevista dai seguenti articoli.<br />
Articolo 4. Oneri dello Stato che non sono stati assunti dalla Comunità autonoma<br />
Primo – Si considerano oneri dello Stato non assunti dalla Comunità autonoma quegli oneri che corrispondono a competenze il cui esercizio non è ancora stato effettivamente assunto da tale Comunità.<br />
Secondo – Al fine di determinare l’ammontare totale degli oneri in questione, viene dedotta dal totale delle spese del bilancio dello Stato la dotazione integrale di bilancio corrispondente, a livello dello Stato, alle competenze conferite alla Comunità autonoma, a partire dalla data di efficacia del trasferimento fissato dai corrispondenti regi decreti. <br />
(…)<br />
Articolo 5. Rettifiche<br />
Primo – Fatte salve le disposizioni contenute nei successivi art. 14 e 15, le cifre risultanti dall’imputazione cui si riferisce l’art. 4, n. 4, subiranno le rettifiche necessarie a perfezionare la stima delle entrate provenienti dalle imposte dirette ascrivibili al Paese Basco e al resto del territorio nazionale, conformemente al disposto dell’art. 55 dell’accordo di concertazione economica. <br />
(…)<br />
Articolo 6. Compensazione<br />
Primo – Dalla quota a carico di ciascun Territorio Histórico vengono detratte per compensazione le seguenti voci:<br />
a)      la parte imputabile delle imposte non concertate;<br />
b)      la parte imputabile delle entrate del bilancio priva di carattere fiscale;<br />
c)      la parte imputabile del disavanzo presentato dal bilancio generale dello Stato. <br />
(…)<br />
Articolo 7. Coefficiente d’imputazione<br />
Il coefficiente d’imputazione cui si riferiscono i precedenti artt. 4 e 6, essenzialmente determinato sulla base del reddito dei Territorios Históricos in rapporto a quello dello Stato, è del 6,24%, per il quinquennio in vigore».<br />
20      Ai sensi dell’allegato I della legge del 2002 relativa alla quota, che fissa la quota provvisoria della Comunità autonoma del Paese Basco per l’anno di base 2002, l’importo che i Territorios Históricos devono versare ammonta a EUR 1 034 626 080.<br />
<b><br />
 Normativa tributaria in questione nelle cause principali</p>
<p></b>21      Nei procedimenti C 428/06, C 429/06 e C 434/06 i ricorsi di annullamento proposti dinanzi al giudice nazionale vertono sulla <i>norma foral</i> delle Juntas Generales de Vizcaya 23 giugno 2005, n. 7 (in prosieguo: la «<i>norma foral</i> 7/2005»), il cui art. 2 modifica la <i>norma foral</i> 26 giugno 1996, n. 3, relativa all’imposta sulle società. I primi due di tali ricorsi sono diretti all’annullamento dei nn. 4, 6 e 7 del suddetto art. 2, mentre il terzo ricorso ha per oggetto solo l’annullamento dei nn. 4 e 6 del medesimo articolo.<br />
22      L’art. 2, n. 4, della <i>norma foral</i> 7/2005 modifica l’art. 29 della <i>norma foral</i> 3/1996 e fissa l’aliquota dell’imposta sulle società «in generale al 32,5%». Il giudice nazionale indica che, secondo la normativa comune dello Stato, cioè l’art. 28, n. 1, del testo unico della legge relativa all’imposta sulle società, approvato con regio decreto legislativo 5 marzo 2004, n. 4, l’aliquota normale dell’imposta sulle società è del 35%.<br />
23      L’art. 2, n. 6, della <i>norma foral</i> 7/2005 modifica l’art. 37 della norma foral 3/1996 e prevede una detrazione pari al 10% dell’importo degli investimenti nuovi in attivi fissi materiali, destinati allo sviluppo dell’attività economica dell’impresa. Il n. 7 dello stesso art. 2 modifica l’art. 39 della <i>norma foral</i> 3/1996 e prevede una detrazione pari al 10% degli importi provenienti dal risultato del bilancio di esercizio, la quale può essere destinata ad una «riserva per investimenti produttivi e/o per attività di conservazione e miglioramento dell’ambiente o risparmio energetico». Il giudice nazionale precisa che tali possibilità di detrazione non esistono nella legge spagnola relativa all’imposta sulle società.<br />
24      Nei procedimenti C 430/06 e C 433/06 i ricorsi di annullamento proposti dinanzi al giudice nazionale hanno per oggetto il Decreto Foral Normativo de Urgencia Fiscal del Consejo de Diputados de Álava 24 maggio 2005, n. 2, confermato mediante accordo delle Juntas Generales de Álava del 13 giugno 2005, il cui articolo unico modifica, ai nn. 4 e 5, gli artt. 29 e 37 della <i>norma foral</i> 5 luglio 1996, n. 24, relativa all’imposta sulle società. Il contenuto della norma impugnata nei suddetti ricorsi è lo stesso della norma di cui trattasi nei ricorsi all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento C 434/06.<br />
25      Nei procedimenti C 431/06 e C 432/06 i ricorsi di annullamento proposti dinanzi al giudice nazionale hanno per oggetto il Decreto Foral della Diputación foral de Guipúzcoa 24 maggio 2005, n. 32, il cui articolo unico modifica, ai nn. 3 e 4, gli artt. 29 e 37 della <i>norma foral</i> 4 luglio 1996, n. 7, relativa all’imposta sulle società. Il contenuto della norma impugnata nei suddetti ricorsi è lo stesso della norma in questione nel ricorso all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale nel procedimento C 434/06.<br />
<b><br />
 Cause principali e questioni pregiudiziali</p>
<p></b>26      Risulta che le disposizioni impugnate nelle cause principali sono state adottate dalle Diputaciones Forales dopo che il Tribunal Supremo, con sentenza resa il 9 dicembre 2004, aveva dichiarato, in merito al ricorso per cassazione n. 7893/1999, la nullità di pieno diritto di numerose disposizioni analoghe adottate dalle stesse autorità per il motivo che tali misure, potendo costituire aiuti di Stato, avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione delle Comunità europee conformemente all’art. 88, n. 3, CE. Le convenute nelle cause principali indicano tuttavia, nelle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, che, a causa del fatto che il Tribunal Supremo ha statuito senza sottoporre alcuna questione pregiudiziale alla Corte e per altre ragioni, avverso tale sentenza è stato proposto dinanzi al Tribunal Constitucional un «recurso de amparo» (ricorso per la tutela dei diritti fondamentali).<br />
27      Nell’ambito dei ricorsi di annullamento di cui alle cause principali, il giudice nazionale si chiede se misure fiscali di portata generale, che non implicano la concessione di un vantaggio a determinate imprese o a determinate produzioni, debbano essere considerate «selettive» ed essere assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 87 CE e 88 CE per il solo motivo che esplicano la loro influenza esclusivamente nel territorio rientrante nella competenza di un ente infrastatale autonomo in materia tributaria.<br />
28      Il giudice menziona al riguardo la sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C 88/03, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I 7115), relativa a misure fiscali adottate dalla Regione autonoma delle Azzorre, e si riferisce alla tre condizioni dell’autonomia istituzionale, procedurale ed economica, precisate dalla Corte al punto 67 della suddetta sentenza.<br />
29      Esaminando se il Paese Basco ed i suoi Territorios Históricos rispondano ai tre requisiti in parola, il giudice nazionale afferma di non aver dubbi quanto all’esistenza di un’autonomia istituzionale.<br />
30      Viceversa, esso si pone l’interrogativo se il procedimento formale di elaborazione della normativa tributaria nel Paese Basco soddisfi il criterio dell’autonomia procedurale. Certo, tale procedimento non è soggetto all’intervento diretto del governo centrale, ma è caratterizzato da meccanismi di conciliazione non coercitivi, reciproci e paritetici volti a permettere l’esame della compatibilità dei progetti, una volta noti, con l’accordo di concertazione economica adottato dalle parti al fine di garantire che le normative approvate da queste ultime siano conformi alle regole pattuite tra le amministrazioni centrale e regionale, regole elevate al rango di leggi. Peraltro, dalla prospettiva degli obiettivi perseguiti dalla normativa tributaria autonoma e dell’eventuale obbligo, in capo all’amministrazione basca, di «tenere in considerazione l’interesse nazionale nello stabilire le aliquote», l’accordo di concertazione economica prevede all’art. 3 taluni limiti negativi relativi alla pressione fiscale effettiva globale, alle libertà di circolazione e di stabilimento nonché all’assenza di effetti discriminatori. Tali limiti possono dar luogo ad un sindacato giurisdizionale a posteriori delle disposizioni tributarie poste in vigore, inteso a verificarne la conformità con le regole o gli orientamenti summenzionati.<br />
31      Per quanto riguarda l’autonomia economica, il giudice nazionale solleva la questione se il Paese Basco, pur essendo un ente fiscalmente responsabile, disponga tuttavia di competenze sufficienti a soddisfare tale criterio. Tale giudice indica al riguardo che il livello di competenza del Paese Basco, benché sia molto elevato rispetto ad altre manifestazioni di autonomia regionale in ambito europeo, è tuttavia limitato dall’esistenza di competenze esclusive dello Stato in settori che hanno un’incidenza economica sul Paese Basco quali, tra gli altri settori di competenza menzionati all’art. 149 della Costituzione, il sistema monetario, le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica, il regime economico della previdenza sociale e le opere pubbliche di interesse generale. Per tale ragione l’esistenza di un contesto economico distinto all’interno del Paese Basco dovrebbe essere relativizzata e concepita in funzione di determinate esigenze fondamentali di unità del mercato o di unità dell’ordinamento economico, le quali costituirebbero limiti intrinseci al sistema delle Comunità autonome spagnole, secondo la giurisprudenza del Tribunal Constitucional (v., segnatamente, sentenze 19 ottobre 1984, n. 96, e 25 aprile 2002, n. 96).<br />
32      Dati tali elementi, il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, la quale è formulata in termini identici nei procedimenti C 428/06, C 429/06 e C 434/06):<br />
«Se l’art. 87, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che le misure fiscali adottate dalle Juntas Generales del Territorio Histórico de Vizkaja, che modificano gli artt. 29, n. 1, lett. a), 37 e 39 della normativa relativa all’imposta sulle società, poiché stabiliscono un’aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e talune detrazioni fiscali che non esistono nell’ordinamento giuridico tributario statale, applicabili nell’ambito territoriale di detto ente substatale dotato di autonomia, debbano essere considerate selettive e rientranti nell’ambito della nozione di aiuti di Stato ai sensi di detta disposizione e debbano pertanto essere comunicate alla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.<br />
33      Nei procedimenti riuniti da C 430/06 a C 433/06, la questione pregiudiziale è identica a quella esposta al punto precedente, ma verte sulle pertinenti <i>normas forales</i> di Álava e di Guipúzcoa.<br />
34      Con ordinanza del presidente della Corte 30 novembre 2006, i procedimenti da C 428/06 a C 434/06 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza. <br />
<b><br />
 Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale</p>
<p><i></b> Osservazioni presentate alla Corte<br />
</i>35      La Comunidad Autónoma de La Rioja sostiene che le domande di pronuncia pregiudiziale non sono ricevibili poiché la soluzione della questione sollevata non sarebbe necessaria a permettere al giudice nazionale di emettere le sue decisioni. Infatti, con ordinanza 14 novembre 2005, confermata da un’ulteriore ordinanza 17 marzo 2006, entrambe adottate nell’ambito del procedimento incidentale di esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunal Supremo il 9 dicembre 2004 (esecuzione n. 3753/96-1), il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco avrebbe già annullato talune delle disposizioni impugnate nelle cause principali, cioè l’art. 29 delle varie <i>normas forales</i> modificate relative all’aliquota dell’imposta sulle società e l’art. 39 modificato dalla <i>norma foral</i> 3/1996, considerando che tali disposizioni erano in contrasto con la suddetta sentenza ed erano state adottate al fine di evitarne l’esecuzione. Circa le due ordinanze summenzionate, esse sarebbero attualmente oggetto di un ricorso per cassazione.<br />
36      Con lettera 23 gennaio 2008 la Comunidad Autónoma de La Rioja ha tuttavia dichiarato alla Corte che ritirava la domanda diretta a che le domande di pronuncia pregiudiziale fossero dichiarate irricevibili.<br />
37      L’UGT Rioja sostiene anch’essa che le suddette domande non sono ricevibili in quanto non sussisterebbe il minimo dubbio circa il fatto che le misure fiscali di cui trattasi nelle cause principali costituiscono aiuti di Stato. Essa si riferisce in proposito alla sentenza del Tribunal Supremo e a talune decisioni della Commissione relative a disposizioni tributarie adottate dai Territorios Históricos le quali sono analoghe alle suddette misure.<br />
38      La Confebask fa anch’essa valere che le domande di pronuncia pregiudiziale non erano necessarie in quanto la citata sentenza Portogallo/Commissione è molto chiara e non v’è alcun dubbio sul fatto che le misure fiscali di cui trattasi nelle cause principali non costituiscono aiuti di Stato.<br />
<i><br />
 Giudizio della Corte<br />
</i>39      Sia dal dettato sia dal sistema dell’art. 234 CE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale della Corte (v., in questo senso, sentenze 15 giugno 1995, cause riunite da C 422/93 a C 424/93, Zabala Erasun e a., Racc. pag. I 1567, punto 28; 12 marzo 1998, causa C 314/96, Djabali, Racc. pag. I 1149, punto 18, e 20 gennaio 2005, causa C 225/02, García Blanco, Racc. pag. I 523, punto 27).<br />
40      Poiché l’esistenza di una controversia nella causa principale è un presupposto della competenza della Corte, quest’ultima può verificarla d’ufficio. Ne consegue che il ritiro della domanda di dichiarazione di irricevibilità della questione pregiudiziale, effettuato dalla Comunidad Autónoma de La Rioja, è irrilevante ai fini di tale verifica.<br />
41      Nella fattispecie non risulta da alcuno degli elementi forniti alla Corte che, in seguito all’annullamento di talune delle disposizioni impugnate, le controversie di cui alle cause principali siano divenute prive di oggetto, né che la soluzione delle domande di pronuncia pregiudiziale non sia più necessaria al giudice nazionale per emettere le sue decisioni nelle cause dinanzi ad esso pendenti.<br />
42      Quanto all’asserita chiarezza della soluzione della questione sollevata, occorre ricordare che, quando la soluzione di una questione pregiudiziale può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza o quando essa non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, da un lato, il giudice le cui decisioni non sono impugnabili non ha l’obbligo, in talune circostanze, di sollevare una questione pregiudiziale (v., in questo senso, sentenze 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punti 14 e 16 20) e, dall’altro, la Corte può statuire con ordinanza motivata conformemente all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura.<br />
43      Tuttavia tali circostanze non vietano in alcun modo al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (v., in tal senso, citata sentenza Cilfit e a., punto 15) e non hanno per effetto di rendere la Corte incompetente a statuire su una siffatta questione.<br />
44      Va in ogni caso constatato che, per l’UGT Rioja, non sussiste alcun dubbio che le misure fiscali di cui alla causa principale costituiscono aiuti di Stato, mentre, per la Confebask, è fuori dubbio che tali misure non costituiscono aiuti siffatti. Tale valutazione contraddittoria delle suddette misure fiscali rispetto alle disposizioni del Trattato CE è sufficiente a dimostrare la necessità di risolvere le domande di pronuncia pregiudiziale.<br />
<b><br />
 Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b>45      Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 87, n. 1, CE debba interpretarsi nel senso che misure fiscali come quelle di cui trattasi nella causa principale, che sono state adottate da enti infrastatali, devono considerarsi selettive e, pertanto, come aiuti di Stato ai sensi di tale disposizione per il solo motivo che non si applicano all’insieme del territorio dello Stato membro interessato. <br />
46      Come indicato dalla Corte al punto 56 della citata sentenza Portogallo/Commissione, per valutare la selettività di una misura occorre accertare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la suddetta misura rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga.<br />
47      A tale riguardo l’ambito di riferimento non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato, cosicché un provvedimento che concede un beneficio solo in una parte del territorio nazionale non è per questa sola circostanza selettivo ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 57).<br />
48      Non si può escludere che un ente infrastatale è dotato di uno statuto di fatto e di diritto che lo rende sufficientemente autonomo rispetto al governo centrale di uno Stato membro affinché, grazie alle misure adottate, sia il suddetto ente, e non il governo centrale, a rivestire un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 58).<br />
49      La Corte ha richiamato, al punto 65 della citata sentenza Portogallo/Commissione, la situazione in cui un’autorità regionale o locale, nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un’aliquota fiscale inferiore a quella nazionale e applicabile unicamente alle imprese situate all’interno del territorio di sua competenza.<br />
50      In quest’ultima situazione, il contesto giuridico pertinente per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi all’area geografica interessata dal provvedimento qualora l’ente infrastatale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 66).<br />
51      Affinché una decisione presa da un’autorità regionale o locale possa essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario che tale autorità sia dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota d’imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale (citata sentenza Portogallo/Commissione, punto 67). Queste tre condizioni sono comunemente qualificate come i criteri dell’autonomia istituzionale, procedurale nonché economica e finanziaria.<br />
52      La Corte ha concluso, al punto 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione, che un’autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale che sia sufficiente sotto il profilo dell’applicazione delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato presuppone non soltanto che l’ente infrastatale sia dotato della competenza ad adottare, nel rispettivo territorio, misure di riduzione dell’aliquota d’imposta indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata all’azione dello Stato centrale, ma altresì che esso si assuma le conseguenze politiche ed economiche di una tale misura.<br />
<i><br />
 Sull’assenza di condizione preliminare<br />
</i>53      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i punti 58 e 66 della citata sentenza Portogallo/Commissione non istituiscono alcuna condizione preliminare all’applicazione dei tre criteri precisati al punto 67 della medesima sentenza.<br />
54      Il tenore stesso del punto 58 della suddetta sentenza non lascia alcun margine di dubbio in proposito. La Corte vi indica infatti che non è escluso che un ente infrastatale sia sufficientemente autonomo rispetto al governo centrale da svolgere esso stesso un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese.<br />
55      In altri termini, un ente infrastatale, quando è sufficientemente autonomo, cioè quando dispone di autonomia dal punto di vista istituzionale, procedurale ed economico, riveste un ruolo fondamentale nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese. Tale ruolo fondamentale è la conseguenza dell’autonomia e non una condizione preliminare di quest’ultima.<br />
56      Il punto 66 della citata sentenza Commissione/Portogallo esprime anch’esso tale rapporto di consequenzialità, in quanto la Corte vi richiama il caso in cui un ente infrastatale, «segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri», ricopre un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese presenti nel territorio di sua competenza.<br />
57      Tale punto 66 chiarisce a sufficienza il punto 67 della medesima sentenza, il quale descrive i criteri che una decisione deve soddisfare per poter essere considerata come adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi, cioè in circostanze come quelle di cui al suddetto punto 66.<br />
58      Una siffatta interpretazione del principio dettato dalla Corte ai punti 54 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione è corroborata dall’esame del controllo effettuato dalla Corte nella medesima sentenza. Va rilevato in proposito che quest’ultima ha esaminato, al punto 70 della stessa sentenza, i criteri dell’autonomia istituzionale e dell’autonomia procedurale e, ai punti 71 76, quello dell’autonomia economica.<br />
59      Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, non risulta però in alcun modo dal controllo effettuato dalla Corte che quest’ultima abbia esaminato se fosse soddisfatta la condizione preliminare di cui la Commissione asserisce l’esistenza.<br />
60      Ne consegue che le uniche condizioni che devono ricorrere affinché il territorio rientrante nella competenza di un ente infrastatale sia il contesto pertinente per valutare se una decisione adottata da tale ente abbia natura selettiva sono le condizioni di autonomia istituzionale, di autonomia procedurale nonché di autonomia economica e finanziaria quali precisate al punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione.<br />
<i><br />
 Sull’ente infrastatale da prendere in considerazione<br />
</i> Osservazioni presentate alla Corte<br />
61      Al fine di verificare se le misure in questione nelle cause principali siano state adottate da un ente infrastatale «sufficientemente autonomo», occorre preliminarmente determinare quale sia l’ente che va preso in considerazione.<br />
62      Infatti, se è vero che la questione pregiudiziale sollevata in ognuno dei procedimenti riuniti da C 428/06 a C 434/06 verte sulle misure fiscali adottate da un Territorio Histórico particolare, è opportuno rilevare che il giudice nazionale, nel suo ragionamento inteso a chiarire i motivi per cui è necessaria la soluzione di una questione siffatta, menziona sia la Comunità autonoma del Paese Basco sia i Territorios Históricos.<br />
63      Dinanzi alla Corte, la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Comunidad Autónoma de Castilla y León nonché la Commissione affermano che occorre prendere in considerazione unicamente i Territorios Históricos, poiché proprio tali enti hanno adottato le misure in discussione. Esse sottolineano in proposito la ridotta competenza di tali enti, la loro assenza di autonomia e, quindi, il carattere selettivo delle <i>normasforales</i> contestate. <br />
64      Al pari del giudice nazionale, le autorità <i>forales</i> e il governo spagnolo si riferiscono, per designare lo stesso ente infrastatale, ora ai Territorios Históricos, ora alla Comunità autonoma del Paese Basco, a seconda che si riferiscano all’autorità competente in materia fiscale o in altre materie.<br />
 Risposta della Corte<br />
65      Come risulta dalla descrizione della normativa nazionale riprodotta nella presente sentenza, il sistema istituzionale del Regno di Spagna è particolarmente complesso. Peraltro, la Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale. L’interpretazione dell’art. 87, n. 1, CE impone tuttavia di determinare l’ente infrastatale da prendere in considerazione nel valutare il carattere selettivo di una misura fiscale.<br />
66      La Comunità autonoma del Paese Basco consta delle tre Province di Álava, di Vizcaya e di Guipúzcoa. I confini di tali province coincidono con quelli dei Territorios Históricos, enti che godono di diritti di origine antica, denominati «fueros», che permettono loro di applicare e prelevare l’imposta. Invece altre varie competenze, segnatamente in materia economica, sono esercitate dalla Comunità autonoma.<br />
67      Sembra non esservi dubbio che i Territorios Históricos, considerati in quanto tali, non dispongano di un’autonomia sufficiente ai sensi dei criteri enunciati ai punti 67 e 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione. Infatti, l’esistenza di un’autonomia politica e fiscale richiede che l’ente infrastatale assuma le conseguenze politiche e finanziarie di una misura di riduzione dell’imposta. Ciò non accadrebbe nel caso in cui l’ente non si faccia carico della gestione di un bilancio, cioè non possieda il controllo sia delle entrate sia delle spese. Pare che tale sia la situazione in cui versano i Territorios Históricos, i quali sarebbero competenti solo in materia tributaria, mentre le altre competenze spettano alla Comunità autonoma del Paese Basco.<br />
68      Non risulta tuttavia indispensabile, ai fini di un esame dei criteri di autonomia di un ente infrastatale, prendere in considerazione solo i Territorios Históricos o, inversamente, solo la Comunità autonoma del Paese Basco.<br />
69      Emerge infatti dalle spiegazioni fornite alla Corte che solo per ragioni storiche le competenze esercitate nel territorio geografico corrispondente al tempo stesso ai Territorios Históricos ed alla Comunità autonoma del Paese Basco sono organizzate distinguendo la competenza in materia tributaria, conferita ai Territorios Históricos, dalle competenze in materia economica, conferite alla Comunità autonoma. <br />
70      Per evitare di pervenire a situazioni incoerenti, tale suddivisione delle competenze impone una stretta collaborazione tra i vari enti.<br />
71      Così, lo Statuto di autonomia tratta delle competenze della Comunità autonoma del Paese Basco, ma precisa anche, all’art. 41, n. 2, i principi fondamentali che devono essere osservati dalle autorità <i>forales</i> di cui si tratta più ampiamente nell’accordo di concertazione economica. <br />
72      Tale accordo di concertazione economica, approvato per legge, è stato concluso tra la Comunità autonoma del Paese Basco e lo Stato spagnolo. Esso non disciplina però unicamente le competenze della Comunità autonoma, ma contiene numerose disposizioni relative ai Territorios Históricos, che sono competenti per numerose materie tributarie.<br />
73      La corretta esecuzione dell’accordo di concertazione economica è controllata da una commissione mista. A norma dell’art. 61, primo comma, del suddetto accordo, tale commissione è costituita, da una parte, da un rappresentante di ciascun governo territoriale nonché dallo stesso numero di rappresentanti del governo basco e, dall’altra, da un ugual numero di rappresentanti dell’amministrazione dello Stato.<br />
74      Parimenti, la composizione della commissione di coordinamento e di valutazione normativa attesta la stretta cooperazione tra i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco. Infatti, a norma dell’art. 63 dell’accordo di concertazione economica, tale commissione è composta di quattro rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e di quattro rappresentanti della Comunità autonoma designati dal governo basco, e tre di questi ultimi sono nominati su proposta di ciascuna delle Diputaciones Forales.<br />
75      Occorre quindi riferirsi al tempo stesso ai Territorios Históricos ed alla Comunità autonoma del Paese Basco per determinare se l’ente infrastatale costituito sia da questi Territorios Históricos, sia da questa Comunità disponga di un’autonomia sufficiente per costituire il quadro di riferimento rispetto al quale occorre valutare la selettività di una misura adottata da uno di tali Territorios Históricos.<br />
<i><br />
 Sulla pertinenza del controllo giurisdizionale<br />
</i>76      Prima di esaminare se nelle cause principali siano soddisfatti i tre criteri di autonomia enunciati al punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione, occorre anche precisare a quale titolo va preso in considerazione il controllo esercitato dai giudici nazionali. Talune delle parti nelle cause principali che hanno presentato osservazioni fanno infatti valere che le <i>normas forales</i> hanno il rango di disposizioni amministrative e sono soggette al controllo di legittimità dei giudici amministrativi, il che avrebbe un’influenza sull’autonomia procedurale dei Territorios Históricos. Altre parti ritengono invece che tale controllo non sia pertinente ai fini della valutazione dei criteri di autonomia. <br />
77      Si deve ricordare in proposito che, nell’ambito dell’art. 234 CE, la Corte è competente non ad applicare il diritto comunitario, ma unicamente ad interpretarlo o a giudicarne la validità.<br />
78      Occorre quindi non già porsi l’interrogativo se le <i>normas forales</i> di cui alle cause principali costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, bensì interpretare tale disposizione al fine di verificare se disposizioni quali le <i>normas forales</i> adottate dai Territorios Históricos nei limiti delle loro competenze possano definirsi regole di applicazione generale ai sensi della nozione di aiuto di Stato, quale risulta da tale disposizione, o se tali norme abbiano carattere selettivo.<br />
79      Risulta che i limiti delle competenze dei Territorios Históricos sono stabiliti dalla Costituzione e da altre disposizioni, come lo Statuto di autonomia e l’accordo di concertazione economica. A tale riguardo è necessario prendere in considerazione le disposizioni in parola quali, come le interpretano i giudici nazionali e come questi ultimi le fanno osservare. Infatti, pertinente al fine di verificare l’esistenza di un’autonomia è non già il controllo del giudice, ma il parametro che tale giudice utilizza quando effettua il suo controllo.<br />
80      La funzione del controllo di legittimità è quella di far rispettare i limiti prestabiliti delle competenze di diversi poteri, organi o enti dello Stato, ma non di determinare tali limiti. Come il governo spagnolo ha fatto valere all’udienza, l’esistenza di un controllo giurisdizionale è inerente all’esistenza di uno Stato di diritto.<br />
81      Invero, la giurisprudenza dei giudici di uno Stato membro è importante per conoscere i limiti delle competenze di un ente infrastatale, proprio in quanto l’interpretazione giurisprudenziale fa parte integrante delle norme che definiscono tali competenze. Tuttavia la decisione giurisdizionale si limita a interpretare la norma che stabilisce i limiti delle competenze di un ente siffatto, ma non incide, in via di principio, sull’esercizio di queste competenze all’interno di tali limiti.<br />
82      Ne deriva che sono le norme applicabili, quali interpretate dai giudici nazionali, a determinare i limiti delle competenze di un ente infrastatale e a dover essere prese in considerazione per verificare se quest’ultimo disponga di un’autonomia sufficiente. <br />
83      Di conseguenza non si può validamente concludere per l’assenza di autonomia di un ente infrastatale per il solo motivo che sugli atti adottati da quest’ultimo viene esercitato un controllo giurisdizionale.<br />
<i><br />
 Sui tre criteri di autonomia<br />
</i> Sul criterio dell’autonomia istituzionale<br />
–       Osservazioni presentate alla Corte<br />
84      Le autorità <i>forales</i>, la Confebask nonché il governo del Regno Unito condividono l’analisi del giudice nazionale per quanto riguarda l’autonomia istituzionale. Anche il governo spagnolo ritiene che la prima condizione sia soddisfatta.<br />
85      La Comunidad Autónoma de Castilla y León sostiene che i Territorios Históricos non dispongono di un’autonomia istituzionale completa, in quanto devono contribuire agli oneri dello Stato spagnolo. La Comunidad Autónoma de La Rioja ricorda che occorre distinguere le autorità <i>forales,</i> che hanno adottato le misure fiscali di cui alle cause principali, dalla Comunità autonoma del Paese Basco. Quest’ultima, come le altre Comunità autonome, dovrebbe esercitare le competenze conferitele dallo Stato nell’ambito degli obiettivi di politica economica nazionale o dell’organizzazione generale dell’economia definiti da quest’ultimo, mentre le autorità <i>forales</i> in parola non disporrebbero di competenze in materia economica. Senza con ciò contestare l’esistenza di un’autonomia istituzionale, la Commissione rileva anch’essa le competenze ridotte di cui fruiscono le autorità <i>forales,</i> che agirebbero essenzialmente come un esattore fiscale per conto di altre amministrazioni.<br />
–       Risposta della Corte<br />
86      Le varie tesi sono state richiamate nella misura del necessario. Occorre tuttavia, come già indicato al punto 75 della presente sentenza, prendere in considerazione l’ente infrastatale composto al tempo stesso dei Territorios Históricos e della Comunità autonomia del Paese Basco.<br />
87      A tale riguardo risulta dall’esame della Costituzione, dello Statuto di autonomia e dell’accordo di concertazione economica che enti infrastatali quali i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco, in quanto dotati di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale, soddisfano il criterio dell’autonomia istituzionale.</p>
<p> Sul criterio dell’autonomia procedurale<br />
–       Osservazioni presentate alla Corte<br />
88      La Comunidad Autónoma de La Rioja e la Comunidad Autónoma de Castilla y León nonché la Commissione sottolineano che le autorità <i>forales</i> sono limitate nell’esercizio delle loro competenze nei confronti sia dello Stato centrale, sia della Comunità autonoma del Paese Basco e tra loro. Conformemente al principio di collaborazione con lo Stato, esisterebbe in proposito un controllo preliminare. La Comunidad Autónoma de Castilla y León insiste sul ruolo della commissione di coordinamento e di valutazione normativa di cui agli artt. 63 e 64 dell’accordo di concertazione economica.<br />
89      Le suddette parti nelle cause principali fanno anche valere che le autorità <i>forales</i>, sotto il controllo dei giudici amministrativi, devono osservare numerosi principi costituzionali o di altra natura. Tali principi costituirebbero limiti sostanziali importanti ai poteri delle dette autorità. Ciò si verificherebbe per il principio di solidarietà, sancito all’art. 138 della Costituzione, per il principio di armonizzazione fiscale, i cui requisiti sono enunciati all’art. 3 dell’accordo di concertazione economica, nonché per i principi di uguaglianza, formulato segnatamente all’art. 31 della Costituzione, e di unità del mercato.<br />
90      Le autorità <i>forales</i> e la Confebask rilevano che lo Stato non interviene nell’adozione delle <i>normas forales</i>. Esisterebbe un meccanismo di comunicazione reciproca, ma quest’ultimo sarebbe solo di natura informativa. Anche se la commissione di coordinamento e di valutazione normativa adottasse una decisione negativa, ciò non osterebbe all’entrata in vigore delle <i>normas forales</i> adottate, che potrebbero essere impugnate solo dinanzi ai giudici nazionali. <br />
91      Il governo del Regno Unito, al pari del governo italiano, ritiene che misure di concertazione non siano incompatibili con il riconoscimento di un’autonomia procedurale. A suo avviso, ciò che è pertinente è il fatto che l’adozione di una misura fiscale regionale non necessiti del consenso dello Stato e che quest’ultimo non disponga del potere di opporre il veto a tale misura o di annullare la decisione delle autorità regionali. <br />
92      La Confebask trae argomento da una diversità nella formulazione tra le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa all’origine della citata sentenza Portogallo/Commissione e il tenore letterale di quest’ultima per sostenere che poco importa, all’atto della verifica del criterio dell’autonomia procedurale, che l’autorità locale sia tenuta a prendere in considerazione gli interessi nazionali. Invero, al paragrafo 54 delle suddette conclusioni, è scritto che «(&#8230;) la decisione è presa da un ente territoriale conformemente ad una procedura all’interno della quale l’autorità centrale non ha alcun potere di intervenire direttamente rispetto alla determinazione dell’aliquota d’imposta e in assenza di qualsiasi obbligo per l’ente territoriale di tenere conto degli interessi dell’autorità centrale all’atto di determinare la detta aliquota». Invece, al punto 67 della sentenza, la Corte non avrebbe ripreso l’ultima parte della frase summenzionata, limitandosi ad indicare che la misura deve essere stata presa «senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto».<br />
93      La Commissione sostiene, contrariamente alla Confebask, che il fatto di tener conto degli interessi dello Stato è importante. Secondo tale istituzione, la condizione di autonomia procedurale non sarebbe soddisfatta se l’ente infrastatale fosse assoggettato all’obbligo procedurale di consultare il governo centrale e/o all’obbligo sostanziale di prendere in considerazione le ripercussioni delle sue decisioni in tutto il territorio, per esempio al fine di rispettare i principi di uguaglianza, di solidarietà o di equivalenza della pressione fiscale.<br />
94      La Commissione si fonda in proposito sull’ultima frase del punto 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione, secondo cui l’ente infrastatale dovrebbe essere dotato della competenza fiscale «indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata alla condotta dello Stato centrale», precisazione alla luce della quale si dovrebbe interpretare la seconda condizione enunciata al punto 67 della medesima sentenza, cioè quella secondo cui la decisione presa dall’autorità infrastatale deve essere stata adottata «senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto». <br />
–       Risposta della Corte<br />
95      Come risulta dal punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione, perché si possa ritenere adottata nell’esercizio di poteri sufficientemente autonomi, una decisione dell’autorità infrastatale deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto.<br />
96      Una siffatta autonomia procedurale non esclude che, allo scopo di prevenire i conflitti, venga istituito un procedimento di concertazione sempreché la decisione finale presa in esito a tale procedimento sia adottata dall’ente infrastatale e non dal governo centrale.<br />
97      A tale proposito risulta dall’art. 4, n. 1, dell’accordo di concertazione economica che le autorità <i>forales</i> comunicano all’amministrazione dello Stato i progetti di <i>normas forales</i> in materia tributaria e che tale amministrazione opera allo stesso modo con le dette autorità.<br />
98      Conformemente all’art. 64 dello stesso accordo, una commissione di coordinamento e di valutazione normativa composta, per metà, di rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e, per l’altra metà, di rappresentanti della Comunità autonoma del Paese Basco può esaminare progetti di <i>normas forales</i> e tentare, attraverso la negoziazione, di eliminare eventuali divergenze con la normativa tributaria applicabile nel resto del territorio spagnolo.<br />
99      Come giustamente rileva l’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, dall’accordo di concertazione economica non risulta che, in assenza di accordo in seno alla suddetta commissione, il governo centrale potrebbe imporre l’adozione di una norma avente un determinato contenuto.<br />
100    Occorre peraltro rilevare che la commissione di coordinamento e di valutazione normativa può esaminare non soltanto i progetti di <i>normasforales</i>, ma anche i progetti trasmessi dall’amministrazione dello Stato. Tale possibilità prova a sufficienza che la suddetta commissione è unicamente un organo consultivo e di conciliazione, e non un meccanismo grazie al quale il governo centrale imporrebbe la propria decisione nel caso in cui esistesse un conflitto tra un progetto di <i>normas forales</i> e la normativa tributaria dello Stato spagnolo.<br />
101    Quanto ai vari principi invocati dalla Comunidad Autónoma de La Rioja, dalla Comunidad Autónoma de Castilla y León nonché dalla Commissione, non risulta che essi ledano l’autonomia decisionale dei Territorios Históricos, ma piuttosto che ne definiscano i limiti.<br />
102    Così il principio di solidarietà, definito all’art. 138 della Costituzione ed a norma del quale «lo Stato garantisce l’effettiva attuazione del principio di solidarietà sancito all’art. 2 della Costituzione provvedendo all’instaurazione di un equilibrio economico adeguato e giusto fra le diverse parti del territorio spagnolo (…)», non sembra pregiudicare l’autonomia procedurale dei Territorios Históricos.<br />
103    Infatti, con l’imporre ad un ente infrastatale di prendere in considerazione l’equilibrio economico delle diverse parti del territorio nazionale allorché adotta una norma fiscale si definiscono i limiti delle competenze di tale ente, anche se le nozioni utilizzate per definire i medesimi, quale la nozione di equilibrio economico, sono eventualmente elaborate nell’ambito dell’interpretazione propria del controllo giurisdizionale.<br />
104    Tuttavia, come affermato al punto 81 della presente sentenza, il fatto che all’atto dell’adozione di una decisione vadano osservati limiti prestabiliti non implica, in linea di principio, che venga scalfita l’autonomia decisionale dell’ente che adotta tale decisione.<br />
105    Quanto al principio di armonizzazione fiscale di cui all’art. 3 dell’accordo di concertazione economica, esso impone segnatamente di esercitare «una pressione fiscale effettiva globale equivalente a quella esistente nel resto dello Stato» e di rispettare e garantire «la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone nonché la libera circolazione di merci, capitali e servizi su tutto il territorio nazionale spagnolo, senza effetti discriminatori, pregiudizio alle regole di concorrenza tra le imprese ovvero distorsioni nell’allocazione delle risorse». <br />
106    Sebbene sembri derivare da un principio siffatto che i Territorios Históricos non sono dotati di una competenza di grande ampiezza per quanto riguarda la pressione fiscale globale che può essere istituita dalle <i>normas forales</i>, poiché quest’ultima dev’essere equivalente a quella esistente nel resto dello Stato spagnolo, non è però contestato che la pressione fiscale globale è solo uno degli elementi da prendere in considerazione in occasione dell’adozione di una norma tributaria. I Territorios Históricos, nei limiti in cui rispettino tale principio, hanno quindi la facoltà di adottare disposizioni tributarie diverse, sotto molti profili, dalle disposizioni applicabili nel resto del suddetto Stato.<br />
107    In ogni caso, come risulta dal punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione, il criterio essenziale per giudicare dell’esistenza di un’autonomia procedurale è non già l’ampiezza della competenza riconosciuta all’ente infrastatale, ma la possibilità per tale ente, in forza della medesima competenza, di adottare una decisione in maniera indipendente, cioè senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto.<br />
108    Ne consegue che l’obbligo, per un ente infrastatale, di prendere in considerazione l’interesse dello Stato al fine di rispettare i limiti delle competenze attribuite al medesimo ente non costituisce, in linea di principio, un elemento che lede l’autonomia procedurale di quest’ultimo allorché adotta una decisione nei limiti di tali competenze.<br />
109    Nelle cause principali va constatato che, come emerge dalle disposizioni nazionali applicabili e, in particolare, dagli artt. 63 e 64 dell’accordo di concertazione economica, non risulta la possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale nell’iter di adozione di una <i>norma foral</i> per far rispettare principi quali il principio di solidarietà, quello dell’armonizzazione fiscale o altri principi come quelli invocati dalle ricorrenti nelle cause principali.<br />
110    Tuttavia, se è vero che la Corte è competente ad interpretare il diritto comunitario, è il giudice nazionale ad essere competente a individuare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché ad applicare il diritto comunitario alle controversie che gli sono sottoposte. Spetta quindi al giudice del rinvio, sul fondamento degli elementi esaminati nonché di tutti gli altri elementi che ritenga eventualmente rilevanti, verificare se il secondo criterio di cui al punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione, cioè quello dell’autonomia procedurale, sia soddisfatto nelle cause principali.</p>
<p> Sul criterio dell’autonomia economica e finanziaria<br />
–       Osservazioni presentate alla Corte<br />
111    Per quanto riguarda tale criterio, risulta dalle osservazioni presentate alla Corte che gli autori di queste ultime si riferiscono ai punti 67 e 68 della citata sentenza Portogallo/Commissione. La Corte vi ha dichiarato, da una parte, che le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota dell’imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da contributi o sovvenzioni provenienti da altre regioni o dal governo centrale e, dall’altra, che l’autonomia economica sussiste solo quando l’ente infrastatale si assume le conseguenze politiche ed economiche di una misura di riduzione delle imposte. Molte delle osservazioni presentate alla Corte sono dedicate alla fissazione della quota e alle conseguenze da trarne quanto all’autonomia economica e finanziaria della Comunità autonoma del Paese Basco nonché dei Territorios Históricos.<br />
112    La Comunidad Autónoma de La Rioja e la Comunidad Autónoma de Castilla y León fanno valere che i Territorios Históricos non dispongono di autonomia economica, segnatamente a causa dei diversi principi imposti dalla Costituzione e dall’accordo di concertazione economica.<br />
113    Viceversa le autorità <i>forales</i> fanno valere che il sistema fiscale dei Territorios Históricos è fondato sui due pilastri costituiti, da una parte, dall’autonomia fiscale e dalla responsabilità nonché, dall’altra, dal principio di rischio unilaterale.<br />
114    Nell’esaminare la motivazione delle decisioni di rinvio, la Confebask rileva che, secondo il giudice nazionale, il criterio dell’autonomia economica presupporrebbe una differenziazione economica tra il territorio autonomo ed il resto dello Stato spagnolo in materia tributaria, talché un eventuale principio di unità del mercato potrebbe rimettere in questione l’esistenza di un’autonomia reale. La Confebask sottolinea tuttavia che la citata sentenza Portogallo/Commissione non esige in alcun caso la presenza di un elemento come un «contesto economico distinto», realtà che non sussiste neppure fra gli Stati membri della Comunità europea, la quale costituisce un’unità economica e sociale ampiamente integrata. L’unico elemento pertinente sarebbe quello secondo cui l’onere fiscale inferiore applicabile in una determinata regione non dev’essere finanziato da un trasferimento proveniente dal governo centrale, il che implica che i rischi politici ed economici delle decisioni prese in materia tributaria dall’ente infrastatale siano assunti da quest’ultimo, esigenza che viene denominata, in diritto spagnolo, «principio della responsabilità fiscale». Ciò si verificherebbe per quanto concerne i Territorios Históricos, poiché la responsabilità fiscale è intrinseca al regime di concertazione economica.<br />
115    Il governo spagnolo esamina il sistema della quota e rileva che, benché esistano diversi flussi finanziari tra lo Stato spagnolo e la Comunità autonoma del Paese Basco, esiste del pari un contributo netto di quest’ultima a vantaggio del Ministero delle Finanze spagnolo, che è destinato al finanziamento delle materie attribuite allo Stato e non al Paese Basco. Esso insiste sul fatto che le modifiche fiscali adottate dalle competenti istituzioni dei Territorios Históricos non alterano né i flussi finanziari tra lo Stato e il Paese Basco né la quantificazione dei servizi forniti dallo Stato. Ne inferisce che, dal punto di vista sia politico sia economico, i Territorios Históricos si assumono le conseguenze delle loro decisioni in materia tributaria.<br />
116    Il governo italiano ritiene che il fatto che lo Stato spagnolo abbia una competenza esclusiva in settori come il sistema monetario, le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell’attività economica, il regime economico della previdenza sociale nonché le opere pubbliche di interesse generale non compromette l’esistenza di un sufficiente grado di autonomia economica e finanziaria.<br />
117    Il governo del Regno Unito considera che il fatto che lo Stato spagnolo conservi un certo controllo sul contesto economico generale e l’esistenza di una quota negli oneri assunti da tale Stato non sembrano incompatibili con il criterio dell’autonomia economica e finanziaria, nei limiti in cui l’aliquota dell’imposta non influisca sull’importo di tale contributo.<br />
118    La Commissione fa valere, in primo luogo, che, quando occorre esaminare se una misura fiscale costituisca o meno un aiuto di Stato, non si deve tener conto dell’effetto di richiamo, cioè la creazione di imprese e quindi l’aumento degli introiti fiscali che potrebbe essere generato da una diminuzione delle imposte, poiché un effetto siffatto non può essere determinato a priori. Comunque, la natura di aiuto di Stato di una misura dev’essere valutata caso per caso, a livello dell’impresa beneficiaria in un dato momento. Essa rileva, in secondo luogo, che l’esame dell’autonomia economica di un dato territorio implica l’analisi di tutti i meccanismi di trasferimenti finanziari e dei meccanismi di solidarietà, anche se essi non si presentano in quanto tali (ad esempio, il meccanismo della cassa unica della previdenza sociale, la garanzia da parte dello Stato di un servizio pubblico minimo ecc.). La Commissione sottolinea, in terzo luogo, che, per verificare se una misura fiscale si risolva in un aiuto di Stato, occorre prendere in considerazione non già gli obiettivi degli interventi statali, ma gli effetti di tale misura. Essa ricorda in tale contesto che il fatto che un territorio sia dotato di ampie competenze in materia tributaria e disponga del controllo dei suoi introiti non implica necessariamente che esso goda di un ruolo fondamentale nella definizione del contesto economico.<br />
119    La Commissione sottolinea in proposito l’importanza del principio costituzionale di solidarietà, che costituisce un limite all’autonomia finanziaria dei Territorios Históricos e deve garantire servizi di un livello minimo in tutto il territorio spagnolo. <br />
120    La Commissione esamina più particolarmente il Fondo di compensazione interterritoriale, di cui all’art. 158, n. 2, della Costituzione. A suo avviso l’esistenza stessa di tale Fondo indica che i Territorios Históricos non si assumono le conseguenze finanziarie di una decisione relativa alla diminuzione dell’aliquota dell’imposta o all’aumento delle detrazioni autorizzate. Per quanto riguarda la quota, essa deduce dall’analisi del relativo meccanismo che questa è calcolata in funzione del reddito relativo dei Territorios Históricos rispetto a quello dello Stato e che di conseguenza costituisce un meccanismo di solidarietà. Esisterebbero peraltro altri trasferimenti finanziari, quali le rettifiche e le compensazioni a titolo di imposte dirette e indirette, che costituirebbero anch’essi meccanismi di solidarietà, in quanto talune compensazioni sarebbero calcolate in funzione del suddetto reddito relativo.<br />
121    Quanto alla previdenza sociale, la Commissione invoca una relazione del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali relativa agli anni 1999 2005. In materia di pensioni, ad esempio, il sistema avrebbe presentato, nel 2005, un deficit di EUR 311 milioni nella Comunità autonoma del Paese Basco. La Commissione ne inferisce che le prestazioni della previdenza sociale sono finanziate dalle altre Comunità autonome. Poiché il finanziamento dei deficit fa parte delle competenze non assunte, la Comunità autonoma del Paese Basco vi apporterebbe la sua quota. Orbene, dal momento che quest’ultimo sarebbe calcolato sul reddito relativo di tale Comunità, il sistema istituito per ovviare al deficit della previdenza sociale costituirebbe un meccanismo di solidarietà.<br />
122    Considerato il complesso degli elementi esposti, la Commissione conclude che i Territorios Históricos non si fanno carico di tutte le conseguenze finanziarie delle misure di riduzione dell’aliquota dell’imposta o di aumento delle detrazioni autorizzate. Conseguentemente la terza condizione enunciata al punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione non sarebbe soddisfatta.<br />
–       Risposta della Corte<br />
123    Come risulta dal punto 67 della citata sentenza Portogallo/Commissione, uno dei presupposti affinché un ente infrastatale goda di un’autonomia economica e finanziaria è che le conseguenze economiche di una riduzione dell’aliquota dell’imposta applicabile alle imprese presenti nella regione non siano compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale. <br />
124    I trasferimenti finanziari tra lo Stato spagnolo e la Comunità autonoma del Paese Basco sono disciplinati dall’accordo di concertazione economica e dalla legge del 2002 relativa alla quota. Occorre quindi esaminare in primo luogo tali disposizioni al fine di verificare se possano avere per effetto la compensazione, da parte dello Stato spagnolo, delle conseguenze finanziarie di una misura fiscale adottata dalle autorità <i>forales</i>.<br />
125    Il metodo di calcolo della quota è particolarmente complesso. La prima fase di tale calcolo consisterebbe nel valutare gli importi degli oneri assunti dallo Stato nell’insieme del Regno di Spagna riguardo alle competenze di cui non si è fatta carico la Comunità autonoma del Paese Basco. A tale importo verrebbe applicato un coefficiente di imputazione che deve riflettere in linea di principio il peso relativo dell’economia basca nell’insieme del Regno di Spagna. Infine, si procederebbe a varie rettifiche dirette a perfezionare la stima degli introiti percepiti dai vari enti a titolo di imposte diverse.<br />
126    Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che l’importo degli introiti fiscali dei Territorios Históricos non ha alcuna influenza sulla prima fase del calcolo, consistente esclusivamente in una valutazione di diversi oneri assunti dallo Stato spagnolo. Quanto alle rettifiche, solo in maniera indiretta potrebbe influire su di esse una <i>norma foral</i> che istituisca un regime tributario più favorevole per i contribuenti rientranti nella sua sfera di applicazione.<br />
127    Uno dei dati essenziali per il calcolo della quota sarebbe il coefficiente di imputazione, attualmente fissato al 6,24%. In proposito è emerso dal dibattimento dinanzi alla Corte che tale coefficiente, determinato a partire da dati economici, viene tuttavia fissato nel corso di negoziazioni essenzialmente politiche tra lo Stato spagnolo e la Comunità autonoma del Paese Basco. La decisione di ridurre l’aliquota dell’imposta non influirebbe quindi necessariamente sull’aliquota del coefficiente in parola. <br />
128    All’udienza la Commissione ha posto in questione l’attuale coefficiente di imputazione, considerando che è sottostimato e che, pertanto, i Territorios Históricos contribuiscono meno di quanto dovrebbero agli oneri dello Stato. Occorre però ricordare di nuovo che la Corte è competente solo ad interpretare l’art. 87, n. 1, CE e non a giudicare, nelle cause principali, se il coefficiente di imputazione calcolato in forza della legge del 2002 relativa alla quota sia stato determinato in maniera corretta sul piano economico o se sia sottostimato. <br />
129    Va però rilevato che una sottostima del suddetto coefficiente potrebbe costituire solo un indizio dell’assenza di autonomia economica dei Territorios Históricos. Orbene, è necessario che sussista una compensazione, cioè un nesso di causa ad effetto tra una misura fiscale adottata dalle autorità <i>forales</i> e gli importi posti a carico dello Stato spagnolo.<br />
130    Come è stato esposto dinanzi alla Corte, il coefficiente di imputazione viene fissato a partire da dati economici nel corso di negoziazioni politiche cui partecipa lo Stato spagnolo e nell’ambito delle quali quest’ultimo difende l’interesse nazionale nonché quello delle altre regioni del Regno di Spagna. Spetta al giudice del rinvio stabilire se un siffatto iter di fissazione sia volto a permettere al governo centrale di compensare il costo di una sovvenzione o di una misura fiscale favorevole alle imprese adottata dai Territorios Históricos.<br />
131    Spetta parimenti a tale giudice esaminare gli effetti di questo iter e verificare se, a causa del metodo adottato e dei dati economici presi in considerazione, la fissazione del coefficiente di imputazione e, in maniera più generale, il calcolo della quota possano avere per effetto di far compensare, da parte dello Stato spagnolo, le conseguenze di una misura fiscale adottata dalle autorità <i>forales</i>.<br />
132    Nelle sue osservazioni scritte la Commissione afferma anche che esistono numerosi altri trasferimenti finanziari che compensano le misure fiscali di riduzione di imposte, come quelli risultanti dall’esistenza di una cassa unica di previdenza sociale, di un servizio pubblico minimo garantito dallo Stato o del Fondo di compensazione interterritoriale. Sono stati inoltre menzionati all’udienza trasferimenti e sovvenzioni di importi considerevoli ad enti pubblici della Comunità autonoma del Paese Basco di cui non si terrebbe conto nel calcolo della quota.<br />
133    In proposito, se è vero che una compensazione finanziaria può essere dichiarata e specifica, essa potrebbe anche essere occulta e risultare solo dal concreto esame dei flussi finanziari esistenti tra l’ente infrastatale interessato, lo Stato membro cui fa capo e le altre regioni di quest’ultimo. <br />
134    Tale esame può infatti indicare che la decisione di ridurre l’imposta adottata dall’ente infrastatale ha per conseguenza trasferimenti finanziari più ingenti a suo vantaggio, a seguito delle modalità di calcolo impiegate per determinare gli importi da trasferire.<br />
135    Tuttavia, come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, e contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione, il semplice fatto che da una valutazione complessiva dei rapporti finanziari tra lo Stato centrale ed i suoi enti infrastatali risulti che sussistono trasferimenti finanziari dal suddetto Stato verso questi ultimi non può, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che tali enti non si assumono le conseguenze economiche delle misure fiscali da essi adottate e che, pertanto, non godono di un’autonomia finanziaria, dato che siffatti trasferimenti possono spiegarsi con motivi che non presentano alcun legame con le suddette misure fiscali.<br />
136    Nelle cause principali è pacifico che le competenze dei Territorios Históricos hanno segnatamente, quali limiti, i vari principi invocati dinanzi alla Corte e, più particolarmente, quello dell’armonizzazione fiscale.<br />
137    Tenuto conto di tali limiti, occorre esaminare se norme <i>forales</i> adottate dai Territorios Históricos potrebbero comportare compensazioni occulte in settori quali la previdenza sociale e la garanzia, da parte dello Stato spagnolo, di un servizio pubblico minimo, o anche nel funzionamento del Fondo di compensazione interterritoriale, come in particolare afferma la Commissione. Occorre constatare al riguardo che quest’ultima non ha esplicitato in maniera precisa le sue asserzioni.<br />
138    Infine, circa l’argomento della Commissione, sottolineato all’udienza, secondo cui le misure fiscali controverse non si applicano a tutte le imprese stabilite o a tutte le produzioni realizzate nei Territorios Históricos, è sufficiente constatare che esso non può compromettere la validità dell’esame precedente in quanto è pacifico che, conformemente a quanto dichiarato dalla Corte al punto 62 della citata sentenza Portogallo/Commissione, le suddette misure si applicano a tutte le imprese o a tutte le produzioni rientranti, conformemente alla regola di ripartizione della competenza fiscale stabilita dallo Stato membro interessato e dall’ente infrastatale in questione, nella competenza di quest’ultimo.<br />
139    In ogni caso, non spetta alla Corte dichiarare se le <i>normas forales</i> controverse nelle cause principali costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Infatti, una siffatta operazione di qualificazione implicherebbe che la Corte proceda alla determinazione, all’interpretazione ed all’applicazione del diritto nazionale pertinente, nonché ad un esame dei fatti, compiti che rientrano nella competenza del giudice nazionale, mentre la Corte è unicamente competente ad interpretare la nozione di aiuto di Stato ai sensi della disposizione in parola, al fine di dare al suddetto giudice criteri che gli permettano di risolvere le controversie sottopostegli.<br />
140    Occorre quindi concludere che, sulla base degli elementi esaminati e di tutti gli altri elementi che il giudice nazionale dovesse ritenere pertinenti, spetta a quest’ultimo verificare se i Territorios Históricos si assumano le conseguenze politiche ed economiche di una misura fiscale adottata nei limiti delle competenze ad essi conferite.</p>
<p> Conclusione quanto ai tre criteri esposti al punto 51 della presente sentenza<br />
141    Per determinare se le <i>normas forales</i> in esame, adottate dai Territorios Históricos, costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE occorre verificare se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di un’autonomia istituzionale, procedurale ed economica sufficiente affinché una norma adottata da tali autorità nei limiti delle competenze ad esse conferite sia considerata di applicazione generale in seno a tale ente infrastatale e non abbia carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE. <br />
142    Tale verifica può essere effettuata solo a seguito di un controllo preliminare che permetta di garantire che i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco rispettano i limiti delle loro competenze poiché le regole relative, segnatamente, ai trasferimenti finanziari sono state elaborate in funzione di tali competenze quali sono definite.<br />
143    La constatazione di una violazione dei limiti di tali competenze potrebbe infatti compromettere il risultato dell’esame effettuato sul fondamento dell’art. 87, n. 1, CE dal momento che il contesto di riferimento per valutare il carattere selettivo della norma di applicazione generale nell’ente infrastatale non sarebbe più necessariamente costituito dai Territorios Históricos e dalla Comunità autonoma del Paese Basco, ma potrebbe, se del caso, essere esteso all’insieme del territorio spagnolo.<br />
144    Dato l’insieme di tali elementi, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 87, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che, per valutare il carattere selettivo di una misura, si tiene conto dell’autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l’autorità che adotta tale misura. Spetta al giudice nazionale, l’unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché ad applicare il diritto comunitario alle controversie che gli sono sottoposte, verificare se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di una siffatta autonomia, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze conferite agli enti infrastatali in parola dalla Costituzione e dalle altre disposizioni del diritto spagnolo non hanno carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.<br />
<b><br />
 Sulle spese</p>
<p></b>145    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />
L’art. 87, n. 1, CE dev’essere interpretato nel senso che, per valutare il carattere selettivo di una misura, si tiene conto dell’autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l’autorità che adotta tale misura. Spetta al giudice nazionale, l’unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché a applicare il diritto comunitario alle controversie che gli sono sottoposte, verificare se i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco dispongano di una siffatta autonomia, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze conferite agli enti infrastatali in parola dalla Costituzione spagnola del 1978 e dalle altre disposizioni del diritto spagnolo non hanno carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1989/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1989</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est. Autofficina Orsi di Orsi G. &#038; C. S.a.s. (Avv. C.A. Gemignani) contro l’Estav Nord Ovest (Avv. D. Iaria) nei confronti dell’Autofficina Bertolaccini P. s.n.c. (non costituita) sulle peculiarità della disciplina che regola il c.d. cottimo fiduciario di cui all&#8217;art. 125 del D.Lgs. 163/2006</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> Autofficina Orsi di Orsi G. &#038; C. S.a.s. (Avv. C.A. Gemignani) contro l’Estav Nord Ovest (Avv. D. Iaria) nei confronti dell’Autofficina Bertolaccini P. s.n.c. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulle peculiarità della disciplina che regola il c.d. cottimo fiduciario di cui all&#8217;art. 125 del D.Lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Contratti della P.A. – Art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006 – <i>Cottimo fiduciario</i> – Natura – Procedura negoziata &#8211; Non richiede il rispetto dello specifico assetto disciplinare previsto per le procedure aperte e ristrette – Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione – Mancata netta separazione nella <i>lex specialis</i> tra valutazione del profilo economico e del profilo tecnico – Rinnovazione parziale della gara a buste aperte &#8211; Legittimità</p>
<p>2- Contratti della P.A. – Art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006 – <i>Cottimo fiduciario</i> – Art. 83 del Codice dei Contratti &#8211; Inapplicabilità<br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 è una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette. Ne consegue che, nella specie, non essendo prevista dalla <i>lex specialis</i> una netta e rigorosa separazione tra valutazione del profilo economico e del profilo tecnico del tutto correttamente, anche in ossequio ai principi di economia dei mezzi e di non estensione oltre il necessario della rinnovazione degli atti viziati, la stazione appaltante ha provveduto, dopo aver annullato in autotutela la prima aggiudicazione, a disporre un nuovo esame delle offerte tecniche lasciando impregiudicato tutto il resto, quindi senza procedere ad una integrale rinnovazione della gara</p>
<p>2. Ad una procedura di acquisti in economia sotto soglia (cottimo fiduciario) è inapplicabile lo specifico contenuto disciplinare delle singole norme previste per le procedure ordinarie di affidamento. Ciò vale anche per l’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che nel prevedere la predeterminazione dei criteri di valutazione e del relativo valore ponderale si riferisce al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicato alle gare ordinarie, senza che se ne possa inferire l’automatica applicabilità anche ad una procedura in economia come quella di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 418 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Autofficina Orsi di Orsi G. &#038; C. S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Andrea Gemignani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra Castagna in Firenze, via Giambattista Vico, n. 22; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <b>Estav Nord Ovest &#8211; Ente Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo stesso (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2; </p>
<p>&#8211; <b>Azienda U.S.L. N. 12 Viareggio</b>, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Autofficina Bertolaccini Piero s.n.c.<i></b></i>, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; (con il ricorso introduttivo): della deliberazione n. 1111 in data 14.12.2007, pubblicata all&#8217;albo dell&#8217;Azienda dal 14.12.2007 al 29.12.2007, con la quale il Direttore Generale della Estav Nordovest con riferimento alla procedura negoziale per il servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti meccaniche degli automezzi dell&#8217;Azienda USL 12 di Viareggio, ha disposto l&#8217;aggiudicazione del servizio, in via definitiva, alla Ditta Bertolaccini P. e delle deliberazione n. 1031 del 22.11.2007 con la quale il Direttore Generale ha approvato le risultanze degli atti di gara e proceduto alla aggiudicazione provvisoria del servizio;<br />
&#8211; (con i motivi aggiunti): della deliberazione n. 271 del 21.3.2008 con la quale il Direttore Generale ha annullato in via di autotutela le precedenti deliberazioni n. 1111 del 2007 e n. 1031 del 2007 e contestualmente rimesso gli atti di gara alla commis<br />
<br />
e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Estav Nord Ovest &#8211; Ente Servizi Tecnico Amm.Vi di Area Vasta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso introduttivo del giudizio la Autofficina Orsi s.a.s., premesso di aver partecipato alla procedura negoziata in economia indetta dall’Estav Nordovest avente ad oggetto il servizio di ordinaria e straordinaria manutenzione delle parti meccaniche degli automezzi della Azienda USL n. 12 di Viareggio, ha impugnato le deliberazioni del Direttore Generale dell’Estav n. 1031 e n. 1111 del 2007 con le quali, rispettivamente, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della procedura a favore della controinteressata Autofficina Bertolaccini Piero s.n.c.<br />
Avverso gli atti gravati parte ricorrente muove censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 317 del 19 marzo 2008 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta dalla società ricorrente, ritenendo assistita da sufficiente fumus boni iuris in particolare la censura relativa al difetto di una sufficiente motivazione. <br />
Successivamente l’Estav Nordovest, con deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 21 marzo 2008, stabiliva di procedere, in via di autotutela amministrativa, all’annullamento delle due impugnate deliberazioni n. 1031 e n. 1111 del 2007, e di rimettere gli atti alla Commissione tecnica “ai fini dell’espressione dei giudizi analitici sui profili qualitativi delle offerte e della correlata riattribuzione dei punteggi”. Facevano seguito i lavori della Commissione e quindi l’Estav, con deliberazione n. 410 del 30.4.2008, approvava gli atti di gara e aggiudicava alla Autofficina Bertolaccini il servizio in discorso.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la Autofficina Orsi s.a.s. impugna le citate deliberazioni n. 271 e n. 410 del 2008, articolando nei loro confronti le seguenti censure:<br />
1) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 84, 125 del d.lgs. 163 del 2006 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di procedure concorsuali e dei principi di trasparenza, pubblicità, segretezza, par condicio – Eccesso di potere per sviamento, parzialità – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto di motivazione &#8211; Violazione dei principi di continuità e concentrazione della gara”. In particolare si sostiene che sarebbe stata necessaria una rinnovazione integrale della gara, non essendo possibile il rinnovo delle operazioni di gara solo a partire dalla valutazione delle offerte tecniche, si contesta inoltre la motivazione in punto di valutazione della qualità dell’offerta.<br />
2) “Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di procedure concorsuali e di trasparenza e pubblicità – Eccesso di potere per sviamento – Violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 – Violazione di comunicazione delle sedute di gara – Eccesso di potere per sviamento”. Parte ricorrente contesta la mancata comunicazione della data di riunione della Commissione alle parti interessate.<br />
3) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 d.lgs. 163/06 – Violazione dell’art. 97 Cost. &#8211; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di procedure concorsuali – Eccesso di potere per sviamento”. Nel caso di specie risultava inopportuna la convocazione della stessa Commissione e sarebbe stato necessario affidare i nuovi lavori ad un diverso organo.<br />
Entrambe le parti hanno presentato memorie prima della discussione della causa.<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2008, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la causa è stata trattenuta dal Collegio per le decisione. </p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Come esposto nella narrativa in fatto, con il ricorso introduttivo del giudizio la Autofficina Orsi s.a.s. ha gravato le deliberazioni dell’Estav nn. 1031 e 1111 del 2007, le quali sono state successivamente, in sede di autotutela amministrativa, annullate d’ufficio dal medesimo ente con deliberazione n. 271 del 21 marzo 2008.<br />
Alla luce di tali fatti sopravvenuti deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnazione proposta con il ricorso principale, avendo parte ricorrente ottenuto in sede amministrativa il medesimo risultato perseguito con il gravame giudiziario.<br />
Devono quindi essere esaminate le censure mosse, a mezzo dei motivi aggiunti, avverso le deliberazioni nn. 271 e 410 del 2008<br />
Con il primo mezzo parte ricorrente muove una pluralità di censure che devono essere partitamente esaminate.<br />
In primo luogo la società ricorrente contesta la scelta della p.a. di procedere alla rinnovazione del solo segmento di procedura concernente la valutazione delle offerte tecniche, ritenendo in contrario che sarebbe stata necessaria la rinnovazione dell’intera procedura di gara, stante soprattutto la già avvenuta conoscenza delle offerte economiche. <br />
Il motivo è infondato.<br />
Assume rilievo preminente la considerazione del tipo di procedura sottoposta all’esame della Sezione, costituita nella specie da un cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006, “procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi” (comma 4) e la cui disciplina normativa è data dal “rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici” (comma 11). Siamo quindi in presenza di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal Codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com’è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei “principi”, cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parità di trattamento ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali ordinarie. Nella specie, venendo al punto, non risulta neppure formalizzata una separata presentazione di offerta economica e offerta tecnica, e una conseguente distinta valutazione dei due profili, in modo tale che al momento della ponderazione dell’uno (profilo tecnico) la Commissione di gara non avesse cognizione dell’altro (profilo economico). Infatti il “Regolamento per la disciplina delle spese in Economia” dell’Estav Nor-ovest (artt. 5 e 6) non prevede questa necessaria separazione e altrettanto dicasi in relazione a quanto previsto dal Capitolato Speciale (art. 2) e dalla lettera di invito, né tali atti sono stati gravati da parte ricorrente. Così la Commissione tecnica già nella prima fase di svolgimento della selezione, quella che ha condotto alla prima aggiudicazione poi annullata in sede di autotutela, ha proceduto ad un congiunto esame di offerta tecnica ed economica e quindi la valutazione del profilo tecnico è avvenuta quando era cognito il contenuto dell’offerta economica (cgr. Verbale del 12 novembre 2007). Queste premesse portano a ritenere infondata la censura con cui solo con riferimento alla rinnovazione parziale delle operazioni di gara &#8211; compiuta a seguito del ricorso giudiziario, della pronuncia cautelare di questo Tribunale e della decisione della p.a. di accogliere con annullamento in autotutela le prospettazioni critiche avanzate avverso la prima valutazione – si intende far valere il vizio che sarebbe dato dalla previa conoscenza delle offerte economiche. Nella procedura di cottimo fiduciario in esame, sulla base cioè della disciplina risultante dagli atti costituenti nella specie lex specialis, la netta e rigorosa separazione tra valutazione del profilo economico e del profilo tecnico non era prevista, né in sede di prima applicazione delle normativa medesima né in sede di riedizione delle valutazioni operata nel secondo segmento di attività procedimentale. Conseguentemente, del tutto correttamente, anche in ossequio ai principi di economia dei mezzi e di non estensione oltre il necessario della rinnovazione degli atti viziati, la stazione appaltante ha provveduto a disporre un nuovo esame delle offerte tecniche, lasciando impregiudicato tutto il resto, essendo su tale aspetto che si erano indirizzate le critiche di parte ricorrente, trovando peraltro un primo vaglio positivo nell’esame cautelare compiuto dalla Sezione con l’ordinanza n. 317 del 2008. <br />
In secondo luogo, sempre in seno al primo motivo di gravame, parte ricorrente censura la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, per non avere la Commissione proceduto ad una previa determinazione degli elementi di valutazione delle offerte tecniche e dei relativi criteri di ponderazione.<br />
Anche questo profilo appare infondato.<br />
Valgono le medesime considerazioni sopra esposte, in punto di inapplicabilità ad una procedura di acquisti in economia sotto soglia dello specifico contenuto disciplinare delle singole norme previste per le procedure ordinarie di affidamento. Ciò vale anche per l’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che nel prevedere la predeterminazione dei criteri di valutazione e del relativo valore ponderale si riferisce al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicato alle gare ordinarie, senza che se ne possa inferire l’automatica applicabilità anche ad una procedura in economia come quella in esame. Nel caso che ci occupa il Regolamento per le spese in economia prevede che l’aggiudicazione alla ditta che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa voglia dire dar rilievo al “rapporto qualità e prezzo”, e richiede quindi una motivazione che tenga conto di entrambe le citate componenti, senza che sia però richiesto il necessario rispetto delle forme proprie dell’art. 83 cit., pena l’integrale assimilazione di una procedura in economia ad una ordinaria procedura di affidamento. <br />
In terzo luogo parte ricorrente censura la valutazione compiuta dalla Commissione in ordine alla attribuzione dei punteggi relativi alla offerta tecnica, contestando la motivazione sulla cui base è giunta ad attribuire 27 punti alla ditta controinteressata e 18 alla ricorrente.<br />
La doglianza è infondata.<br />
In sede di giudizio cautelare sulla impugnazione dell’originaria aggiudicazione, poi annullata in autotutela dalla p.a., la Sezione aveva rilevato la non sufficiente motivazione dei punteggi attribuiti alla offerte tecniche, accogliendo infatti la domanda incidentale di sospensione. <br />
Deve di contro evidenziarsi che a seguito del rinnovo delle operazioni inerenti la valutazione delle offerte tecniche il giudizio espresso dalla Commissione risulta congruamente motivato, sì da giustificare il diversi punteggio attribuito alle offerte tecniche in gara. Dal verbale del 15 aprile 2008 risulta che la Commissione abbia provveduto ad esaminare le proposte migliorative delle tre ditte che hanno partecipato alla gara, a fronte delle otto invitate, giungendo ad attribuire 30 punti alla offerta della Autofficina Il Diamante, 27 a quella della ditta Bartolaccini e 18 a quella della Autofficina Orsi. Nell’esprimere la propria valutazione la Commissione ha dato la massima importanza alla presenza di profili non strettamente compresi nell’oggetto del servizio, riguardante la manutenzione delle parti meccaniche degli automezzi aziendali, così come peraltro necessario stante la stessa denominazione del profilo valutativo avente riguardo a proposte “migliorative” del servizio. In tale ottica il punteggio maggiore è stato attribuito alla ditta Il Diamante, valutando in particolare la offerta del check-up periodico presso i parchi auto aziendali e la disponibilità di cinque autovetture di cortesia. In termini analoghi è stata data importanza nell’offerta della ditta Bartolaccini alla offerta di servizio periodico mensile, nei vari distretti, per un controllo degli automezzi e alla offerta di controllo cartaceo delle date di scadenza delle revisioni. Al contrario la più bassa valutazione assegnata all’offerta della ditta Orsi è stata legata al rilievo che le prestazioni offerte rientrano comunque nella gestione ordinaria del servizio, senza profili che risultino aggiuntivi rispetto alla manutenzione. Osserva il Collegio che, in effetti, i quattro profili nei quali si articola la proposta tecnica della ricorrente hanno tutti ad oggetto il profilo della manutenzione senza elementi aggiuntivi quali revisioni periodiche dei mezzi, controlli cartacei o auto sostitutive. Il che rende coerente il giudizio espresso dalla Commissione.<br />
In quarto, ed ultimo, luogo la ricorrente, sempre in seno al primo motivo, censura la tempistica dell’operato dell’Amministrazione, per violazione della concentrazione delle operazioni di gara. <br />
Il motivo è infondato.<br />
L’ordinanza cautelare della Sezione, di accoglimento della proposta domanda di sospensiva, è stata pronunciata alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, l’atto di annullamento d’ufficio degli atti gravati con il ricorso principale è stato assunto in data 21 marzo 2008, la seduta della Commissione si è svolta il 15 aprile e l’aggiudicazione è avvenuta il 30 aprile 2008. Si tratta di tempi assai contenuti e che sicuramente appaiono accettabili, essendo difficile ipotizzarne un contenimento maggiore.<br />
Con il secondo mezzo parte ricorrente contesta la mancata comunicazione alle parti della data di nuova riunione della Commissione.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Devono in primo luogo essere richiamati i rilievi sin qui svolti ed aventi ad oggetto l’evidenziazione delle peculiarità della procedura in oggetto, procedura in economia per la quale non può esigersi un integrale rispetto delle singole previsioni normative dettate per le gare ordinarie. Tuttavia, nella specie, il motivo è infondato soprattutto perché la pubblicità delle operazioni di gara è richiamata in un contesto per il quale non risulta affermata neppure per le procedure ordinarie. La giurisprudenza ha infatti osservato che il principio di pubblicità delle sedute di gara per l’aggiudicazione di contratti della p.a. è inderogabile per le fasi di esame della documentazione e di apertura delle offerte economiche, mentre la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte deve essere effettuata in seduta riservata, ad evitare influenze esterne sui giudizi dei membri delle Commissioni. Nella specie è stato rinnovato il solo aspetto della valutazione tecnica delle offerte, e non era quindi necessaria la pubblicità della seduta.<br />
Con il terzo motivo parte ricorrente censura la circostanza che il rinnovato giudizio si stato svolto ad opera della stessa Commissione, laddove ritiene che sarebbe stata opportuna la nomina di nuova Commissione.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Come la stessa parte ricorrente riconosce, l’art. 84, comma 11, del d.lgs. 163 del 2006 prevede che “in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione”, con scelta che non pare censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale – né la ricorrente muove censure sotto questo angolo visuale – e che quindi vincola la stazione appaltante, esprimendo un principio che, se valido per le più formalizzate procedure ordinarie, non pare revocabile in dubbio per le procedure in economia caratterizzate da maggiore snellezza e semplificazione. <br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto. <br />
Ritiene il Collegio che sia congruo compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso principale e respinge i motivi aggiunti. <br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1989/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1987/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1987</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est. G. Bini (Avv. F. Modena) contro la Provincia di Firenze (Avv. V. Console, A. Mauceri, L. Cardona ed F. De Santis) ed il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Avvocatura dello Stato) la controversia avente ad oggetto il provvedimento di annullamento d&#8217;ufficio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1987/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1987/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> G. Bini (Avv. F. Modena) contro la Provincia di Firenze (Avv. V. Console, A. Mauceri, L. Cardona ed F. De Santis) ed il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la controversia avente ad oggetto il provvedimento di annullamento d&#8217;ufficio per carenza, sin dal momento della concessione, dei presupposti previsti dalla legge per l&#8217;attribuzione di una sovvenzione economica è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sovvenzioni – Riparto &#8211; Non può essere effettuato solo sulla base di una suddivisione tra la fase anteriore alla concessione e quella successiva &#8211; Controversia avente ad oggetto il provvedimento di annullamento d’ufficio per carenza, sin dal momento della concessione, dei presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del vantaggio economico &#8211; Ha ad oggetto l’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di autotutela della p.a. &#8211; È devoluta alla cognizione del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in tema di sovvenzioni non può essere determinata sulla base soltanto di una suddivisione tra la fase anteriore alla concessione, attribuita alla cognizione del g.a., e la fase successiva alla concessione medesima, nella quale sussisterebbe la giurisdizione del g.o., dovendosi al contrario procedere ad una più analitica articolazione casistica. Nella specie la controversia avente ad oggetto il provvedimento di annullamento d’ufficio per carenza, sin dal momento della concessione, dei presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del vantaggio economico, al di là del <i>nomen juris</i>, ha ad oggetto l’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di autotutela della p.a. e pertanto è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4857 del 1996, proposto da:<br />
<b>Bini Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Modena, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Maggio n. 30; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <b>Provincia di Firenze</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Vanna Console, Attilio Mauceri, Lina Cardona, Francesca De Santis, elettivamente domiciliata in Firenze, via de&#8217; Ginori 10;<br />
&#8211; <b>Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;Regione Toscana, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>decadenza beneficio aiuti CEE e restituzione somme percepite.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il ricorrente, titolare di azienda agricola posta in Comune di Fucecchio, impugna il provvedimento della Provincia di Firenze n. 20250 del 7 ottobre 1996 con il quale è stata dichiarata la sua parziale decadenza dal regime di aiuti di cui al regolamento CEE 1272/88 e al decreto ministeriale n. 35/90, con conseguente intimazione alla restituzione della somma di lire 146.618.208. <br />
Il ricorrente espone in punto di fatto quanto segue:<br />
&#8211; che è stato ammesso agli aiuti comunitari volti ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione, con specifico riferimento a terreni destinati al rimboschimento e a terreni destinati alla messa a riposo con rotazione colturale;<br />
&#8211; che il Corpo Forestale dello Stato con processo verbale del 10 gennaio 1994 gli contestava l’indebito percepimento di aiuti comunitari, sul rilievo che parte dei terreni per i quali era stato richiesto il suddetto aiuto non avevano i prescritti requisit<br />
&#8211; che il medesimo ha provveduto a contestare gli accertamenti svolti e tuttavia sulla loro base la Provincia di Firenze, con l’atto qui gravato, ha provveduto a dichiarare la sua parziale decadenza dagli aiuti.<br />
Nell’impugnare il provvedimento dell’Amministrazione provinciale, il ricorrente articola nei suoi confronti le seguenti censure:<br />
1) “Violazione dei regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1272/88 – Violazione del DM 8 febbraio 1990, n. 35 – Violazione di legge (art. 3 legge 23 dicembre 1986, n. 898) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Errore sui presupposti – Travisamento dei fatti ed illogicità”. Il ricorrente contesta gli accertamenti sulla cui base l’Amministrazione ha adottato l’atto gravato, evidenziando che l’età della vegetazione riscontrata sui terreni è stata sovrastimata dai verbalizzanti, non considerando che molte delle piante messe a dimora provenivano da vivai nei quali avevano maturato già alcuni anni di vita ed evidenziando altresì che non era stato effettuato dai verbalizzanti un preciso calcolo delle particelle di terreno interessate alla irregolarità;<br />
2) “Violazione di legge (art. 1284 c.c.) – Violazione del DM 19 febbraio 1991 n. 63 – Eccesso di potere per errore”, contestando parte ricorrente il tasso di interessi applicato dalla Provincia alla somma da restituire. <br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame la Provincia di Firenze e il Ministero intimato. <br />
In particolare la difesa provinciale, oltre ad evidenziare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sul rilievo che nella fase successiva alla concessione delle sovvenzioni sussisterebbe sempre un diritto soggettivo, reclamante quindi la cognizione del giudice ordinario.<br />
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2008, relatore il dr. Riccardo Giani, sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. </p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Collegio è chiamato ad esaminare, in via preliminare rispetto al merito della controversia, l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sollevata dalla Provincia di Firenze.<br />
L’eccezione appare infondata.<br />
Ritiene infatti il Collegio che la giurisdizione in tema di sovvenzioni non possa essere determinata sulla base soltanto di una suddivisione tra la fase anteriore alla concessione, attribuita alla cognizione del g.a., e la fase successiva alla concessione medesima, nella quale sussisterebbe la giurisdizione del g.o., dovendosi al contrario procedere ad una più analitica articolazione casistica. Il problema si pone in particolare non già per la fase anteriore alla concessione, caratterizzata in via ordinaria dalla presenza di poteri discrezionali della p.a. che reclamano la giurisdizione del g.a., quanto per quella successiva alla attribuzione del beneficio di sostegno alle attività economiche. In questo secondo segmento di azione è necessario infatti distinguere quella che è la causa giustificativa dell’intervento pubblico sfociato nello specifico atto di ritiro adottato dalla p.a. <br />
E’ possibile, in primo luogo, che venga in considerazione l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal destinatario al momento della concessione del beneficio economico, fattispecie che ha ad oggetto diritti soggettivi e rientra quindi nella giurisdizione del g.o. Si colloca in tale ipotesi il caso esaminato dal Consiglio di Stato nella decisione della Quinta Sezione n. 1224 del 20 marzo 2008, ove si discuteva della revoca di un contributo comunale erogato in favore di una società calcistica per inadempimento dell’obbligo, da questa assunto, di non modificare la propria ragione sociale. Il Consiglio di Stato statuisce la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, chiosando tuttavia che nella specie “l’amministrazione non ritira il contributo sulla base di un vizio di legittimità del proprio provvedimento o per contrasto con l’interesse pubblico, nel quale caso la posizione del beneficiario torna ad essere di interesse legittimo”. <br />
Come risulta dalla decisione del Consiglio di Stato appena citata, ben diversa è l’ipotesi in cui si discuta non già di inadempimento in sede esecutiva di obblighi assunti con l’attribuzione del beneficio, bensì del riscontro della sussistenza ab origine di vizi del provvedimento di concessione della sovvenzione, che lo rendono illegittimo, in tal caso essendo in presenza di un intervento amministrativo di annullamento d’ufficio, che reclama la giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che la situazione di diritto soggettivo che scaturisce dall’atto di concessione del beneficio torna ad assumere la veste dell’interesse legittimo a fronte dell’esercizio del potere autoritativo di autotutela. Nei termini qui evidenziati si esprime, oltre la decisione del Consiglio di Stato già evocata, anche la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 19 maggio 2008, n. 12641 ove si ribadisce che “nelle controversie relative a sovvenzioni pubbliche per la promozione di determinate attività economiche, il privato titolare della sovvenzione si trova, di regola, in posizione di interesse legittimo rispetto al potere della pubblica amministrazione di ritirare, in via di autotutela, il provvedimento concessorio per originari vizi di legittimità o per contrasto sin dall’origine con il pubblico interesse”. <br />
Il caso sottoposto all’esame della Sezione concerne una fattispecie nella quale l’Amministrazione, sulla base degli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato, ha proceduto ad adottare un provvedimento di decadenza, sul rilievo che non vi fossero i presupposti per l’attribuzione del beneficio richiesto, in quanto i terreni da destinare a rimboschimento sarebbero stati in realtà già coperti da piante prima dell’attribuzione della sovvenzione. Ne discende che, al di là del nomen iuris utilizzato, l’atto adottato è un provvedimento di annullamento d’ufficio per carenza, sin dal momento della concessione, dei presupposti previsti dalla legge per l’attribuzione del vantaggio economico. Quindi, alla luce dei rilievi in precedenza svolti, viene in considerazione non il diritto soggettivo nascente dagli atti di attribuzione del beneficio ma l’interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri di autotutela della p.a..<br />
Concludendo sul punto, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Provincia di Firenze, ritenendo sussistente nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo. <br />
Venendo al merito, la prima censura risulta fondata, ancorché solo parzialmente. <br />
La questione fattuale alla base della presente controversia riguarda la circostanza se l’Amministrazione abbia proceduto correttamente nella determinazione della parziale decadenza del ricorrente dall’attribuzione dei benefici concessigli, il che rimanda alla correttezza degli accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato in ordine alla sussistenza sui terreni del ricorrente, già in epoca anteriore alla attribuzione del beneficio, di piante a dimora, con il risultato che sarebbero ab origine mancati i presupposti per l’attribuzione di vantaggi economici legati al rimboschimento. <br />
Nella soluzione del profilo tecnico-fattuale appena evocato il Collegio ritiene di poter far riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio che è stata predisposta nell’ambito della causa vertente tra il sig. Giorgio Bini e il Ministero delle Politiche Agricole svoltasi dinanzi alla Pretura Circondariale di Firenze – Sezione Distaccata di Empoli. E’ vero che nella citata causa era assente la Provincia di Firenze, parte resistente nel presente giudizio, e tuttavia questa Amministrazione ha proceduto alla adozione dell’atto gravato sulla base degli accertamenti svolti in via esclusiva dal Corpo Forestale dello Stato, senza procedere in via autonoma agli accertamenti in fatto, in coerenza peraltro con gli atti regolamentari richiamati (circolare ministeriale n. 239 del 14.5.1990 cui fa correttamente riferimento la difesa provinciale nella propria memoria). Ciò implica che assuma rilievo centrale nel presente giudizio la bontà degli accertamenti svolti dal citato Corpo Forestale, i quali hanno avuto un momento di verifica giurisdizionale proprio nel richiamato giudizio dinanzi alla Sezione Distaccata di Empoli della Pretura di Firenze.<br />
Nel giudizio civile è stato svolto un accertamento peritale approfondito, in presenza anche di un consulente di parte del Ministero delle Politiche Agricole, con sopralluoghi su tutta la superficie interessata, al fine di rilevare in concreto l’età delle piante e la data di messa a dimora delle stesse (cfr. relazione del CTU nel richiamato giudizio civile versata in atti). Il CTU ha altresì provveduto ad effettuare acquisizioni documentali presso l’Ufficio Agricoltura della Provincia di Firenze nonché al prelievo di campioni di legname dalle piante per indagini microscopiche sulla relativa età. All’esito di questa complessa attività istruttoria il CTU è giunto a ritenere fondati i rilievi del Corpo Forestale dello Stato – in punto di presenza di vegetazione arborea ovvero di presenza di colture nel periodo considerato dalla verifica del CFS – soltanto parzialmente. Cioè, a fronte di una contestazione del CFS relativa a ha. 69.71.65, il CTU ha concordato con il CFS per ha. 28.09.90 e ha ritenuto non fondati gli accertamenti del CFS per ha. 42.60.55.<br />
Alla luce dei rilievi che precedono la censura mossa dal ricorrente con il primo motivo del presente ricorso è, seppur solo in parte, fondata, giacché la pronunciata decadenza ha avuto una estensione quantitativa maggiore rispetto a quella giustificata dagli accertamenti in fatto svolti in modo corretto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto gravato, potendosi ritenere assorbito l’ulteriore motivo di censura. Restano naturalmente salve le ulteriori determinazioni che la Provincia di Firenze vorrà assumere sulla base degli accertamenti fattuali risultati corretti in sede di CTU, essendo comunque emersa una parziale carenza di requisiti in capo al ricorrente Giorgio Bini.<br />
La natura parziale dell’accoglimento giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento gravato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. <br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1987/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1988</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1988/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1988/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1988</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est. Consorzio Stabile Egeco S.C.A.R.L. (Avv.ti C. Bossi e V. Varano) contro il Comune di Poggibonsi (Avv.ti M. Chiesa, P. Golini e A. Ponti) e nei confronti di C.M.S.A. &#8211; Societa&#8217; Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini e Piacenti S.r.l. (Avv.ti F. Bertini e M.P.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1988/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1988/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1988</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> Consorzio Stabile Egeco S.C.A.R.L. (Avv.ti C. Bossi e V. Varano) contro il Comune di Poggibonsi (Avv.ti M. Chiesa, P. Golini e A. Ponti) e nei confronti di C.M.S.A. &#8211; Societa&#8217; Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini e Piacenti S.r.l. (Avv.ti F. Bertini e M.P. Chiti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei consorzi stabili di imprese e sul computo del termine minimo di dieci giorni per le giustificazioni di cui all&#8217;art. 88 del Codice degli appalti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Consorzi stabili &#8211; Requisito dell’”<i>operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici</i>” &#8211; Art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 – Non lo prevede</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Consorzi stabili – Requisiti di idoneità tecnica e finanziaria &#8211; Devono sempre essere posseduti e comprovati in capo al consorzio – Indicazione che i lavori saranno eseguiti a mezzo di una impresa consorziata &#8211; Irrilevanza</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Termine minimo di dieci giorni di cui all’art. 88 del Codice degli appalti – Calcolo – Non deve essere computato il “<i>dies a quo</i>” – Decorrenza &#8211; Dal giorno successivo alla richiesta di giustificazioni<br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di consorzi stabili il requisito dell’”<i>operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici</i>” era originariamente previsto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ma l’art. 9, comma 22, della legge n. 415 del 1998 stabilì di elidere dal testo dell’art.12 cit. l’avverbio “<i>esclusivamente</i>”, ed esso non compare più neppure nell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, che dall’art. 12 della legge n. 109 del 1994 trae origine, di talchè è da considerarsi non attualmente richiesto dalla normativa di settore</p>
<p>2. In tema di consorzi stabili i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono sempre essere posseduti e comprovati in capo al consorzio, con il cumulo dei requisiti posseduti dalle singole consorziate, senza che ciò cambi quando, come è possibile, il consorzio indichi che eseguirà i lavori a mezzo di una impresa consorziata</p>
<p>3. Nel termine minimo di dieci giorni, di cui parla l’art. 88 del Codice degli appalti, non deve essere computato il “<i>dies a quo</i>”, secondo il generale principio risultante dagli artt. 2963, comma 2, cod. civ. e 155 cod. proc. civ., cominciando quindi il termine stesso a correre dal giorno successivo alla richiesta di giustificazioni, ciò al fine di garantire che tale ridotto termine possa essere integralmente fruito nella sua completa estensione dall’approntamento della documentazione di giustificazione e difesa in seno al sub-prcedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. Ne consegue che è illegittima l’esclusione di una concorrente per mancata presentazione delle giustificazioni entro il termine di dieci giorni, laddove questi siano stati calcolati computando il “<i>dies a quo</i>” di ricevimento della richiesta di presentazione delle giustificazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 168 del 2008, proposto da:<br />
<b>Consorzio Stabile Egeco S.C.A.R.L.</b>, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Bossi e Valentina Varano, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, Borgo Pinti, n. 80;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Poggibonsi<i></b></i>, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Micaela Chiesa, Paolo Golini e Alberto Ponti, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Golini in Firenze, via Gino Capponi, n. 26; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; <b>C.M.S.A. &#8211; Societa&#8217; Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini</b>, in persona del legale rappresentante p.t., e Piacenti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Bertini e Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n.. 83;- <b>Consorzio Etruria Cos. Coop.Va A R.L.</b>, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; (con il ricorso principale): del provvedimento di esclusione del Comune di Poggibonsi (SI), U.O. di Staff Affari Generali ed Istituzionali, del 22.11.2007, prot. 34375, con il quale è stata comunicata l&#8217;esclusione del Consorzio ricorrente dalla gara di appalto n. 18/2007 relativa ai lavori di mantenimento e restauro delle caratteristiche architettoniche di pregio dell&#8217;edificio &#8220;Ex Ospedale Pietro Barresi&#8221; (codice CUP:D25C 06000070004-CIG (0042133140), nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché di contenuto incognito, ed in particolare della comunicazione del Comune di Poggibonsi (SI), U.O. di Staff Affari generali ed Istituzionali, del 27.11.2007, prot. n. 34910;<br />
&#8211; (con il ricorso incidentale proposto da CMSA Scarl e Piacenti srl): degli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante ha ammesso alla procedura l’offerta della ricorrente principale Egeco;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggibonsi;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di C.M.S.A. Societa&#8217; Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini e di Piacenti S.r.l.;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da CMSA e Piacenti srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consorzio ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue:<br />
&#8211; di aver partecipato alla procedura indetta dal Comune di Poggibonsi avente ad oggetto l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione e restauro dell’edificio ex Ospedale Pietro Burresi;<br />
&#8211; di aver ricevuto in data 12 novembre 2007 la comunicazione inviate a mezzo fax dal Comune con la quale la sua offerta veniva giudicata anormalmente bassa, con richiesta di giustificazioni ex art. 86, ultimo comma, e 87 d.lgs. n. 163 del 2006 da presenta<br />
&#8211; di aver inviato alla stazione appaltante le proprie giustificazioni, che venivano consegnate dal corriere alla stazione appaltante il giorno 22 novembre 2007;<br />
&#8211; di aver ricevuto in data 22 novembre 2007 la comunicazione prot. 34375 in pari data con la quale la stazione appaltante comunicava al Consorzio ricorrente la sua esclusione dalla gara, per mancata presentazione delle giustificazioni nel termine perentor<br />
&#8211; di aver ricevuto, a seguito di richiesta di chiarimenti, l’ulteriore comunicazione prot. 34910 del 27 novembre 2007, nella quale si confermava l’esclusione sul rilievo della applicazione alla fattispecie del regolamento CEE Euratom n. 1182 del 1971, inAvverso gli atti in epigrafe indicati il Consorzio ricorrente insorge, articolando nei loro confronti la seguente censura: “Eccesso di potere – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 d.lgs. 163 del 2006”, rilevando parte ricorrente che non le è stato assegnato il termine minimo di dieci giorni per la presentazione delle giustificazioni, nel quale non deve essere computato il dies a quo.<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Poggibonsi, eccependo la tardività del ricorso, per non essere stata tempestivamente impugnata la nota della stazione appaltante del giorno 12 novembre 2007 nella quale si invitava il Consorzio Stabile Egeco a presentare giustificazioni alla propria offerta giudicata anormalmente bassa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione e quindi entro il termine perentorio del 21 novembre 2007. <br />
Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate società CMSA e Piacenti srl, le quale oltre a resistere al gravame hanno altresì dispiegato ricorso incidentale, impugnando gli atti di gara nella parte in cui non hanno escluso il Consorzio Egeco dalla procedura per ulteriori e diversi motivi. Ad avviso dei ricorrenti incidentali l’esclusione del Consorzio Egeco dalla procedura avrebbe dovuto avvenire per i seguenti motivi: <br />
1) In primo luogo evidenziano che il Consorzio Egeco non è in realtà un consorzio stabile ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006, in particolare mancando nello statuto del consorzio una previsione circa l’operare dei consorziati esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, come richiesto dalla determinazione n. 11 del 2004 dell’Autorità di Vigilanza; <br />
2) In secondo luogo il Consorzio stabile Egeco concorre per la propria consorziata Triade e allora si impone la necessaria qualificazione in proprio di tale impresa, come risulta dall’art. 97, comma 4, DPR 554 del 1999, ex art. 256 Codice contratti pubblici, nella specie invece mancante.<br />
Con ordinanza n. 274 del 5 marzo 2008 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente principale.<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2008, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare le censure contenute nel ricorso incidentale.<br />
E’ noto che secondo la più avveduta giurisprudenza tra ricorso principale e ricorso incidentale non sussiste un rapporto di astratta pregiudizialità dell’un rimedio sull’altro, poiché invero l’ordine logico di priorità nella trattazione dei due ricorsi dipende esclusivamente dalla natura delle censure che si fanno valere con i distinti mezzi (TAR Puglia, Lecce, 20 aprile 2006, n. 1981). Così se può esser vero in generale che l’impugnazione incidentale va esaminata dopo il ricorso principale e solo in caso di riconosciuta fondatezza di quest’ultimo, poiché esso di regola opera come un’eccezione processuale in senso tecnico, è vero altresì che vi sono ipotesi in cui l’esame del ricorso incidentale deve precedere la valutazione del ricorso principale (TAR Lazio, sez. III, 17 gennaio 2005, n. 293; TAR Abruzzo – L’Aquila, 25 ottobre 2007, n. 693). In particolare le censure dedotte con il ricorso incidentale debbono avere precedenza sulle doglianze formulate con il ricorso principale qualora dalla definizione delle prime possano discendere soluzioni ostative all’accoglimento delle seconde, come quando si contesti l’atto di ammissione alla gara del concorrente-ricorrente principale ovvero la sua mancata esclusione (TAR Milano, sez, III, 28 luglio 2005, n. 3446; idem 17 febbraio 2003, n. 280). In tali ipotesi, infatti, l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale determinerebbe l’inammissibilità del ricorso principale, venendo meno l’interesse a ricorrere del ricorrente principale.<br />
Nel caso all’esame del Tribunale le ricorrenti incidentali propongono censure volte ad evidenziare ulteriori motivi, rispetto a quello posto dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato con ricorso principale, idonei a fondare l’esclusione della ricorrente principale dalla gara. E’ quindi evidente che il suo accoglimento determinerebbe l’inammissibilità del gravame principale per carenza d’interesse.<br />
Con il primo motivo di ricorso incidentale le società controinteressate contestano la natura di consorzio stabile in capo al ricorrente principale.<br />
Il motivo è infondato.<br />
L’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che “si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”. Dalla documentazione versata in atti i richiamati elementi costitutivi appaiono tutti esistenti: dall’atto costitutivo (doc. 8 di parte ricorrente) risulta che il Consorzio stabile Egeco è stato costituito da tre società e una impresa individuale, che la sua durata è stata stabilita in 24 anni e che l’oggetto sociale si sostanzia nel “coordinamento e la disciplina delle attività dei soci stessi per l’assunzione, in concessione o appalto, da parte di enti pubblici e privati, delle prestazioni inerenti l’esecuzione di appalti pubblici e privati tanto di opere o lavori che di servizi nei settori ferroviario, edile in genere, stradale, acquedottistico, fognario, nonché di ogni altra attività similare o conseguente alle prestazioni sopra precisate” (art. 3 atto costitutivo). Quanto al cenno, contenuto nel motivo di gravame, al profilo della “esclusività” dell’operare congiunto nel settore dei contratti pubblici, è d’uopo ricordare che “[l’] operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici” era originariamente previsto dall’art. 12, comma 1, della legge n. 109 del 1994, ma l’art. 9, comma 22, della legge n. 415 del 1998 stabilì di elidere dal testo dell’art.12 cit. l’avverbio “esclusivamente”, ed esso non compare più neppure nell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, che dall’art. 12 della legge n. 109 del 1994 trae origine. <br />
Con il secondo motivo di ricorso incidentale le società controinteressate rilevano la mancanza di specifica qualificazione in capo all’impresa Triade, incaricata dal Consorzio stabile Egeco della esecuzione dei lavori, sul presupposto che allorquando il consorzio stabile si serva di un consorziato per lo svolgimento dei lavori appaltati l’impresa esecutrice deve essere “personalmente qualificata”. I ricorrenti incidentali richiamano l’art. 97, comma 4, del DPR n. 554 del 1999 e l’interpretazione offerta dalla sentenza del TAR Catania, sez. IV, n. 2429 del 2006.<br />
Il motivo è infondato.<br />
L’assunto di parte ricorrente incidentale, tratto dalla giurisprudenza citata, è che quando il consorzio stabile agisca per mezzo di un proprio consorziato, quest’ultimo debba essere qualificato in proprio, ciò discendendo dalla lettura combinata degli artt. 97, comma 4, e 95, comma 2, del DPR 554 del 1999, mentre nella specie la società Triade non possiede la qualifica per la categoria OG2 prevalente.<br />
Osserva preliminarmente il Collegio che l’orientamento giurisprudenziale sul quale il motivo di censura si fonda è del tutto minoritario e allo stesso si contrappone una più consolidata interpretazione giurisprudenziale la quale, al contrario, ritiene che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono sempre essere posseduti e comprovati in capo al consorzio, con il cumulo dei requisiti posseduti dalle singole consorziate, senza che ciò cambi quando, come è possibile, il consorzio indichi che eseguirà i lavori a mezzo di una impresa consorziata (TAR Lazio, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115). Questa seconda lettura appare l’unica coerente con le caratteristiche proprie del consorzio stabile, soggetto dotato di autonoma struttura imprenditoriale e titolare di una propria qualificazione, con l’effetto che, come è stato sintetizzato in sede dottrinale, ogni accertamento sulla qualificazione si esaurisce nella verifica del possesso da parte del consorzio medesimo della qualificazione richiesta dal bando di gara, l’altra lettura finendo per snaturare l’essenza del consorzio stabile e per ricondurlo alla logica della riunione d’imprese o del consorzio ordinario, rendendo inutile la qualificazione autonoma del consorzio stabile. Il superamento di tale impostazione, comprensibile nei fini che possono essere quelli di garantire la specifica qualificazione in capo a chi esegue i lavori, avrebbe bisogno di un aggancio normativo sicuro, che non pare nella specie sussistere, tali non potendosi ritenere le norme del DPR 554 del 1999, anteriori alla stessa introduzione del sistema di qualificazione a mezzo SOA. A conforto di quanto qui rilevato si consideri che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella determinazione n. 6 dell’8 febbraio 2001, ha chiarito, da un lato, che i consorzi stabili possono eseguire i lavori appaltati con la propria organizzazione d’impresa oppure assegnarne l’esecuzione ai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto, e, dall’altro, che il consorzio stabile è assimilato dalla legge al consorzio tra imprese cooperative e al consorzio tra imprese artigiane, che sono figure consortili “tradizionalmente qualificate ex se e che per ius receptum hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l’esercizio alla previa verifica della loro qualificazione”, con il risultato conclusivo cui l’Autorità giunge che “consente di ritenere che tale facoltà si estenda anche al consorzio stabile”.<br />
Conclusivamente il ricorso incidentale deve essere respinto.<br />
Venendo all’esame del ricorso principale, con esso si impugna l’atto di esclusione dalla gara del Consorzio stabile Egeco, per non aver fornito i chiarimenti richiesti in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta nel termine fissato, censurando il ricorrente principale l’operato della stazione appaltante per violazione dell’art. 88, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Il ricorso principale è fondato sulla base delle considerazioni che seguono.<br />
Con nota n. prot. 33395 del 12 novembre 2007 il Comune di Poggibonsi, sul presupposto di aver rilevato l’anomalia dell’offerta del Consorzio stabile Egeco, rivolgeva a quest’ultimo l’invito “a presentare entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione le giustificazioni in merito alle componenti di costo dell’offerta come dettagliatamente specificato dal responsabile del procedimento nella allegata richiesta”. La citata nota aggiungeva le modalità di presentazione, tra cui indicava che le giustificazioni dovevano essere rese “in plico inoltrato alla U.O. di Staff Affari Generali ed Istituzionali – piazza Cavour n. 2 53036 Poggibonsi entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 21 novembre p.v.”. <br />
Come esposto nella narrativa in fatto il Consorzio ricorrente ha spedito il plico contenente i documenti in data 21 novembre 2007 e lo stesso è pervenuto alla stazione appaltante il successivo 22 novembre 2007. Ad avviso di parte ricorrente la stazione appaltante non avrebbe potuto giudicare tardive le giustificazioni presentate in quanto le stesse hanno rispettato il termine di dieci giorni indicato nella nota, e previsto dall’art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, in particolare non dovendosi computare il primo giorno nel calcolo del termine medesimo. La contrapposta tesi della p.a. si fonda invece sui seguenti rilievi: a) la nota 33395 del 12.11.2007 prevedeva il termine perentorio indicato a data fissa (entro il 21 novembre), con l’effetto di rendere tardive le giustificazioni pervenute il 22 novembre 2007; b) in ogni caso, se il termine del 21 novembre fosse da ritenere illegittimo, la nota stessa prot. 33395 doveva essere gravata nel termine di decadenza, e non essendolo stata, è divenuta inoppugnabile; c) comunque nella specie non vale il principio secondo cui il dies a quo non deve essere computato nel termine, applicandosi nella specie la disciplina del Regolamento Cee Euratom n. 1182/71, che non prevede tale principio.<br />
Nel disciplinare la procedura di verifica della anomalia delle offerte il Codice dei contratti pubblici è esplicito nello stabilire che “all’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste” (art. 88, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006). Si tratta di capire se, nella specie, tale termine minimo sia stato garantito e quindi se sia legittima o meno l’esclusione dalla gara pronunciata dall’Amministrazione a motivo del suo decorso.<br />
In primo luogo deve essere respinto il duplice argomento esposto dall’Amministrazione resistente secondo cui il Consorzio ricorrente, da un lato, era edotto che il termine per presentare le giustificazioni scadeva il 21 novembre, ed è stato giusto perciò escluderlo avendole presentate il 22 novembre 2007, e dall’altro che se riteneva che il termine del 21 novembre fosse illegittimo avrebbe dovuto impugnare la nota prot. n. 33395 del 12 novembre 2007. <br />
Invero, ad avviso del Collegio, la nota del 12 novembre 2007 cit. era tutt’altro che perspicua, contenendo anzi elementi di evidente contraddizione. Da un lato essa invitava a presentare le giustificazioni “entro dieci giorni dal ricevimento di questa comunicazione”, indicando quindi un termine a giorni, peraltro conforme alla previsione normativa appena citata (art. 88 cit.), mentre dall’altro indicava un termine a data fissa (entro il 21 novembre), tuttavia riferendo tale data all’inoltro del plico (“in plico inoltrato…entro il termine perentorio…del 21 novembre”). Che l’adottato provvedimento di esclusione dalla gara per tardiva presentazione delle giustificazioni sia giustificato sic et simpliciter in forza del termine a data fissa è da escludere, sia per l’intima contraddittorietà delle indicazioni della nota del 12 novembre 2007, sia poi perché, al contrario, tale termine a data fissa, in quanto riferito all’inoltro, è stato rispettato, avendo il Consorzio Egeco spedito le proprie giustificazioni il 21 novembre ed essendo le stesse pervenute alla stazione appaltante il successivo 22 novembre. <br />
È in ogni caso da escludere che la nota prot. 33395 richiedesse, ove ritenuta illegittima, una sua impugnazione nel termine decadenziale. Trattasi infatti di atto non provvedimentale, di gestione della procedura, quindi prodromico e non direttamente lesivo e del quale è peraltro esclusa anche la diretta percepibilità di un contenuto pregiudizievole, giacché esso indica correttamente il termine di dieci gironi per la presentazione della giustificazioni, sol che tale termine è stato poi erroneamente applicato nell’atto di esclusione.<br />
Venendo all’ultimo profilo rilevante, l’assegnato termine di presentazione delle giustificazioni, di dieci giorni dal ricevimento della richiesta (comunicata via fax il 12 novembre 2007), è stato rispettato anche guardando alla data di ricevimento del relativo plico, avvenuta il 22 novembre 2007. Infatti nel termine minimo di dieci giorni, di cui parla l’art. 88 del Codice, non deve essere computato il “dies a quo”, secondo il generale principio risultante dagli artt. 2963, comma 2, cod. civ. e 155 cod. proc. civ., cominciando quindi il termine stesso a correre dal giorno successivo alla richiesta di giustificazioni, ciò al fine di garantire che tale ridotto termine possa essere integralmente fruito nella sua completa estensione dall’approntamento della documentazione di giustificazione e difesa in seno al sub-prcedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. Appare di contro privo di ogni fondamento l’argomento giuridico avanzato dall’Amministrazione, secondo cui il Regolamento CEE/Euratom del 3 giugno 1971, n. 1182 sarebbe applicabile alla presente fattispecie e indicherebbe la non operatività del principio “dies a quo non computatur in termine”. Infatti, in primo luogo, è da escludere che la citata fonte comunitaria sia applicabile alla presente controversia, giacché il suo art. 1 stabilisce che “le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce le Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica”, quindi palesemente in confini lontani dalla questione sottoposta all’esame di questo Tribunale. Se ciò non bastasse, in secondo luogo, è altresì da osservare che comunque tale richiamato Regolamento CEE si ispira anch’esso al principio “dies a quo non computatur in termine”, dal momento che il suo art. 3 stabilisce che “se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo”.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto di esclusione dalla gara gravato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale, ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Respinge il ricorso incidentale.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre iva e cap a favore della ricorrente principale. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-9-2008-n-1988/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.1988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.2079</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-2079/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-2079/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-2079/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.2079</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore A.S.I. di Bari (avv.ti F. Paparella e L. Prisciantelli) c. C.I.P.E. e altro (Avv. Stato), Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (avv. P. D’Amelio), Regione Puglia e altro, Comune di Bari (avv. R. Verna), Provincia di Bari (avv. F. Rutigliano), Italferr s.p.a. sull&#8217;immediata lesività</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> A.S.I. di Bari (avv.ti F. Paparella e L. Prisciantelli) c. C.I.P.E. e altro (Avv. Stato), Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (avv. P. D’Amelio), Regione Puglia e altro, Comune di Bari (avv. R. Verna), Provincia di Bari (avv.  F. Rutigliano), Italferr s.p.a.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;immediata lesività del progetto preliminare di un&#8217;opera strategica di interesse nazionale ai sensi del d.lg. n. 190 del 2002</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Opera strategica ai sensi del d.lg. n.190 del 2002 – Progetto preliminare – Ha propria autonomia e capacità lesiva – Immediata impugnabilità – Necessità.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Opera strategica ai sensi del d.lg. n.190 del 2002 – Progetto preliminare – Mancato coinvolgimento dei Consorzi ASI – Art.3 comma 5, d.lg. n.190 del 2002 – Questione di legittimità costituzionale – E’ manifestamente infondata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio secondo cui l’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica non è atto autonomamente impugnabile perché solo il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica della parte incisa e rende attuale l’eventuale lesione già derivante da autonomi vizi propri riferibili all’approvazione del progetto preliminare non riguarda il caso di un’opera strategica di interesse nazionale regolamentata dalla normativa speciale di cui al d.lg. 20 agosto 2002 n.190, perché il progetto preliminare di un’opera “strategica” non ha solo funzione preparatoria, bensì è dotato di una propria autonomia e capacità lesiva soprattutto in quanto fonte del vincolo inteso all’esproprio.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt.5 e 118, cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.3 comma 5, d.lg. 20 agosto 2002 n.190, che, nel procedimento riguardante il progetto preliminare di un’opera strategica, non prevede che siano sentiti i Consorzi ASI.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2006, proposto da:<br />
<b>Consor. Svilup.Industr. e dei Servizi Reali e Imp. di Bari</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paparella, Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; <b>Rete Ferroviaria Italiana Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero D&#8217;Amelio, con domicilio eletto presso Piero D&#8217;Amelio in Bari, c/o P.Boccardi via R.Bovio, 28;<b>Regione Puglia, Comune di Bitetto e Comune di Modugno; Comune di Bari</b> rappresentato e difeso dall’avv. Renato Verna e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari alla via P. Amedeo n. 26, <b>Provincia di Bari</b> rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rutigliano presso il cui studio in Bari alla via Abate Gimma n. 147 elettivamente domicilia;l<br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Italferr Spa<i></b></i>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della deliberazione n. 95/2006 del 29 marzo 2006 (in G.U. del 25 agosto 2006 n. 197) adottata dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (C.I.P.E.) rubricata “Primo programma delle infrastrutture strategiche legge obiettivo n. 443/2001-Potenziamento infrastrutture della linea ferroviaria Bari-Taranto; raddoppio della tratta ferroviaria Bari S.Andrea &#8211; Bitetto” e recante approvazione del progetto definitivo del raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea &#8211; Bitetto comunicata con nota della Italferr del 28.9.08;<br />
della deliberazione n. 46 / 2004 del 29 settembre 2004 adottata dal CIPE recante l’approvazione del progetto preliminare del raddoppio della Bari S. Andrea – Bitetto;<br />
della deliberazione CIPE del 21 dic. 2001 n. 121/2001 del 21 dic. 2001 con cui è stato approvato il 1^ Programma delle infrastrutture strategiche che all’allegato 1 include nell’ambito del corridoio plurimodale adriatico alla voce Sistemi ferroviari, l’asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto e che nell’all. 2 riporta tra le opere che interessano la Regione Puglia l’asse ferroviario Bari – Taranto;<br />
di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti con particolare riferimento al Piano di investimenti edizione ottobre 2003 della Rete Ferroviaria Italiana, alle deliberazioni CIPE n. 85/2002, n. 63/2003, n. 103/2003, n. 27 /04, n. 11 n. 22 del 29 sett. 2004, alla n. 96/2005, ai verbali della Conferenza dei servizi, alle relazioni e pareri resi nell’ambito del procedimento, al protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, i Comuni di Bari, Bitetto e RFI del 7.3.2003, alla deliberazione n. 1234 del 17 febbraio 2004 della Regione Puglia, alle note del Ministero delle infrastrutture del 22 sett. 2004n. 530, del 29 sett. 2004, del 21 marzo 2006 n. 218, all’intesa quadro del 10 ott. 2003ed a quelli richiamati negli atti e provvedimenti dianzi citati; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Trasporti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bari;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana Spa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i 0difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con atto notificato e depositato rispettivamente il 14 novembre ed il 28 novembre del 2006 e rubricato al n. 1870/2006, il ricorrente Consorzio per lo sviluppo industriale ed i servizi reali alla imprese di Bari in persona del Commissario straordinario ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, lamentando di non essere stato coinvolto nella iniziativa progettuale che vede il raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea – Bitetto che pesantemente viene ad incidere su territori comunque interessati al suo ruolo istituzionale con effetti negativi sulle aree edificate e produttive e su impianti infrastrutturali di interesse di tutta l’area industriale. <br />
Ha dedotto in diritto sette motivi: 1) Violazione art. 1 legge 443/01 e d. lgs. N. 190 del 20.8.2002; eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione. <br />
Al raddoppio della linea ferroviaria Bari Taranto non si applicano le procedure di cui alla legge obiettivo, perché opera a carattere locale in quanto, sostanzialmente, viene a consentire il transito di treni regionali e treni merci. 2) Violazione artt. 826 e 828 c.c. e dell’art. 4 del dPR 327/01 sulle espropriazioni; violazione art. 2 della legge regionale n. 3 del 22.2.2005; violazione artt. 117 e 118 Cost. e del d.lgs. n. 190/2002; violazione t.u. leggi sul mezzogiorno; violazione art. 36 legge n. 317/1993 e della l.r. n. 31/1986, violazione del Piano regolatore dell’area industriale; violazione legge n. 241/90 e del principio sul giusto procedimento; eccesso di potere. Osserva il ricorrente che parte degli immobili che verranno espropriati per consentire il raddoppio appartengono al patrimonio indisponibile di esso consorzio e quindi ex artt. 826 e 830 c.c. non potevano costituire oggetto di una procedura ablatoria promossa per realizzare un’ opera approvata da un’altra amministrazione se non per perseguire un interesse pubblico di ordine superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione (art. 4 dPR 327/01) ed esso accertamento sarebbe potuto avvenite attraverso l’intesa col Consorzio. 3) Violazione legge 443/01 e del d.lgs. n. 190/02 nonché della legge 241/90. Eccesso di potere. La realizzazione del tracciato ferroviario così come progettato viene a comportare distruzione di opifici già realizzati nonchè a frammentare i lotti industriali rendendoli di fatto inutilizzabili per la realizzazione di opere pubblica e di pubblica utilità di competenza del Consorzio. La possibilità offerta dalla RFI di derogare alla misura standard dell’area di rispetto ferroviaria non ha alcuna utilità; il problema, infatti, è la localizzazione del tracciato e non già la misura della fascia di rispetto. Le Amministrazioni resistenti hanno eluso il problema e non hanno tenuto conto dei pareri contrari e dei tracciati alternativi proposti. 4) Violazione sotto altri profili della normativa già indicata. Eccesso di potere. I Consorzi esercitano rilevanti funzioni pubblicistiche ed i loro piani regolatori sono sovraordinati a quelli comunali. Inopinatamente il ricorrente non è mai stato sentito nella fase propedeutica alla localizzazione del tratto ferroviario. Qualora l’omissione in parola sia ritenuta rapportabile al’art. 3 comma 5 del d.lgs. 190/02 che prevede l’intesa con le Regioni, sentiti i Comuni, si denuncia la illegittimità costituzionale di essa disposizione per contrasto con violazione degli artt. 5 e 118 dell Cost. oltre che per violazione dei principi di sussidiarietà, decentramento e tutela delle autonomie locali nella parte in cui non prevede che siano sentiti anche i Consorzi attese le loro specifiche competenze urbanistiche in loco. Il Consorzio in quanto autorità competente a rilasciare ex art. 4 d.lgs. 190/02 permessi ed autorizzazioni, doveva essere coinvolto nella conferenza di servizi. 5) Il Consorzio è qualificabile anche come ente gestore di reti e opere destinate al pubblico servizio interferenti con l’opera pubblica approvata dal CIPE; quindi le sue valutazioni dovevano essere tenute presenti nella fase istruttoria, il che non pare sia avvenuto. 6) L’art. 2 comma 4 della legge obiettivo stabilisce che il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri della sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base gara. Nella specie, invece, né il preliminare né il definitivo recano la stima degli oneri per la sicurezza. 7) Violazione artt. 3,4,18 e 19 d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190 ed eccesso di potere. Vi è una errata rappresentazione dello stato dei luoghi. Consta, invero, che l’area occupata dalla Multigest sia riportata come cava dismessa,e l’area occupata dalla Unieuro quale uliveto. Non sembra che: la Regione Puglia abbia partecipato al procedimento, siano state risolte le problematiche sollevate dal Comune di Modugno in relazione all’esistenza di polveri d’amianto e all’inquinamento acustico, siano stati esaminati gli effetti diretti ed indiretti del progetto sull’uomo, sull’ambiente, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sul clima, sul paesaggio (vedi art. 18 d.lgs. 190/02). Non sembra poi che nel progetto siano indicati i limiti di spesa per eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale, i c.d. ammortizzatori territoriali che consentono di attenuare gli effetti dannosi che ogni opera tecnologica reca in sé. <br />
Nella parte finale dell’atto introduttivo, infine, il Consorzio avanza istanza risarcitoria in termini di danno emergente e lucro cessante, in ragione della diminuita vocazione industriale ed economica del territorio, della mancata riscossione dei canoni e dei corrispettivi dalle aziende insediate ed insediande (alcune delle quali in previsione della realizzazione del tratto ferroviario, avrebbero già rinunciato all’assegnazione), riservandosene la dimostrazione del danno vuoi sull’an che sul quantum in corso di causa.<br />
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le varie amministrazioni statali intimate, che puntualmente contro deducendo ha concluso per il rigetto dell’avverso gravame, eccependo comunque e preliminarmente la tardività quanto all’impugnativa della progettazione preliminare e vizi connessi dedotti. Si è pure costituita la Rete Ferroviaria Italiana Spa, anch’essa opponendosi all’avverso gravame deducendo la infondatezza ed in parte qua anche la tardività.<br />
Per suo conto la Provincia di Bari, anch’essa costituita ha concluso chiedendo la sua estromissione dal giudizio (memoria del 20 dic. 2006), perché sempre rimasta estranea al procedimento di raddoppio della tratta ferroviaria, opera che non interessa beni di proprietà provinciale. Per suo conto il Comune di Bari si è costituito con –brevissimo- atto del tutto formale “in considerazione della rilevanza strategica dell’opera pubblica in questione e si riserva di meglio specificare in Camera di Consiglio le ragioni della Civica Amministrazione”. <br />
In corso di causa e il ricorrente Consorzio e le resistenti Amministrazioni dello Stato e la Rete Ferroviaria Italiana Spa hanno puntualizzato le rispettive posizioni difensive, depositando documentazione di interesse. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso non è fondato.<br />
Preliminarmente il Collegio si deve far carico della eccezione di tardività in parte qua del ricorso (notificato il 14 novembre 2006), e precisamente della parte in cui si impugna l’approvazione del progetto preliminare avvenuta con delibera C.I.P.E. n. 46 del 29 settembre 2004, pubblicata in G.U.R.I. n. 22 del 28 gennaio 2005. L’eccezione a parere di questo Collegio è fondata.<br />
Conosce il Collegio la giurisprudenza per cui l’approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica non è atto autonomamente impugnabile perché solo il progetto definitivo è immediatamente lesivo della posizione giuridica della parte incisa e rende attuale l’eventuale lesione già derivante da autonomi vizi propri riferibili all’approvazione del progetto preliminare; qui però, come giustamente fatto presente dall’amministrazione resistente, ci troviamo di fronte ad opera strategica di interesse nazionale regolamentata dalla normativa speciale di cui al d.lgs. n. 190/02 attuativo della legge 443/2001, normativa questa espressamente richiamata nelle ricorrenti delibere CIPE che si sono interessate della linea ferroviaria Bari Taranto quale parte dell’asse ferroviario Bologna Bari Lecce Taranto incluso nel primo programma delle infrastrutture strategiche all’allegato 1 nell’ambito del “Corridoio plurimodale adriatico”, alla voce “Sistemi ferroviari”. Orbene il procedimento inteso all’approvazione del progetto preliminare come disciplinato dalla normativa speciale (vedi in particolare art. 3 del d.lgs. n. 190/02 dettato in attuazione della legge 443/01 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, norma poi abrogata dall’art. 256 del d.lgs. 12 aprile 2006) diverge significativamente dall’ordinario procedimento in quanto ed in rapida sintesi: non è prevista alcuna forma di partecipazione dei soggetti privati, è tenuto ad evidenziare tutta una serie di elementi oltre a quanto previsto nell’art. 16 della legge quadro, non è sottoposto a conferenza di servizi, comporta l’accertamento della compatibilità ambientale, viene a comportare un assoggettamento di tutti gli immobili in cui è localizzata l’opera al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 10 del dPR 327/2001, con variazione automatica degli strumenti urbanistici vigenti –vedi in particolare 7^ comma citato art. 3. Ciò porta a ritenere che il progetto preliminare di un’opera “strategica” non abbia solo funzione preparatoria, bensì sia dotato di una propria autonomia e capacita lesiva soprattutto in quanto fonte del vincolo inteso all’esproprio. La delibera di approvazione del progetto preliminare andava quindi impugnata e nei termini decadenziali decorrenti, non essendo prevista notifica/comunicazione individuale, dalla data della sua pubblicazione in G.U. avvenuta il 28 gennaio 2005 talchè quanto all’impugnativa avverso il progetto preliminare e censure connesse il presente ricorso, notificato il 14 nov. 2006, risulta tardivo.<br />
In ogni caso i motivi di gravame risultano di per sé infondati.<br />
Sul primo che parla di valenza solo locale dell’opera con la conseguenza che la stessa non sarebbe sussumibile tra quelle strategiche e di interesse nazionale, è facile contro dedurre che il raddoppio della tratta ferroviaria Bari S. Andrea –Bitetto fa parte dell’asse ferroviario Bari Taranto a sua volta inserito nel corridoio plurimodale adriatico Bologna Bari Lecce Taranto di cui al 1^ programma delle infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione n. 121 /2001; quindi la proposta censura si traduce in una mera asserzione di parte smentita da tutti gli atti predisponenti per l’intervento in questione oltre all’ovvia considerazione che il raddoppio reca una migliore fruibilità per tutti i viaggiatori, anche quelli con provenienza Bologna e destinazione Taranto (corridoio plurimodale adriatico) e ciò dà un significato nazionale e non locale all’opera.<br />
Sul secondo motivo in cui si lamenta che aree ed immobili incisi dalla programmata opera fanno parte del patrimonio indisponibile del Consorzio (che non è stato coinvolto nel procedimento), va subito detto che essa censura pecca di genericità in quanto non si indica specificatamente quali aree e quali immobili sarebbero di proprietà del ricorrente Consorzio. In ogni caso va fatto riferimento all’art. 4 -2^ co.- del dPR n. 327/01 – disposizione niente affatto violata- che prevede la possibilità di esproprio di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato od altri Enti Pubblici qualora debba perseguirsi un interesse pubblico che abbia rilievo superiore a quello soddisfatto dalla precedente destinazione; nella specie v’è appunto la prevalenza dell’interesse pubblico sotteso alla natura di opera strategica di rilievo nazionale come illustrato nella narrativa che precede. <br />
Va pure disatteso il terzo motivo in cui si contesta che illegittimamente vuoi la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) vuoi il CIPE non avrebbero tenuto conto dei rilievi ed osservazioni proposti da Comuni interessati al raddoppio della tratta e suggerenti una diversa localizzazione. A riguardo va precisato che essa censura va riferita al progetto preliminare atteso che il definitivo deve trovare corrispondenza nel preliminare giusto art. 5 d.lgs. n. 190/01 e quindi risulta tardiva, intempestiva come già rappresentato all’inizio della presente parte motiva. Vi è poi un vizio proprio nella prospettazione di essa censura perché il Consorzio in tal modo si viene ed irritualmente a sostituire ai Comuni non essendo esso titolare di interessi propri nel particolare procedimento.<br />
Quanto innanzi porta subito all’esame della successivo motivo (il quarto) in cui il Consorzio, e con connessione logica alla precedente doglianza, viene a lamentare di non essere stato sentito e comunque solleva qlc (questione di legittimità costituzionale) delle norme -art. 3 comma 5^ del d.lgs. 190/02- che verrebbero ad escluderlo nel particolare procedimento. Il non sentire i Consorzi ASI che esercitano specifiche competenze urbanistiche sovraordinate a quelle dei Comuni, sarebbe in contrasto con gli artt. 5 e 118 Cost. per violazione dei principi di sussidiarietà, decentramento e tutela delle autonomie locali. <br />
La sollevata qlc risulta manifestamente infondata. Il Collegio ritiene di richiamare la sentenza del CdS VI Sez. n. 1893 del 2005 che, e con riferimento ai Comuni (ma la questione è di ordine generale nella materia che ne occupa), ha avuto modo di puntualizzare che la legge obiettivo per il fatto di consentire ai Comuni la solo formulazione di un parere nel procedimento di localizzazione delle strutture strategiche, parere nemmeno vincolante, non implica una incostituzionalità della normativa in relazione ad attribuzioni costituzionali garantite agli stessi. Se così non fosse stato, si sarebbe riproposto quel deficit giuridico caratterizzato dagli ostacoli intorno ai quali le forme di particolarismo locale si sommano in un gioco a somma zero, con difetti e senza pregi tanto del centralismo quanto del localismo, non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione del Paese. Citava a riguardo essa decisione la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03, in base alla quale l’art. 118 Cost., primo comma, reca elemento di flessibilità delle competenze costituzionali o, per meglio dire, introduce un meccanismo dinamico che finisce per rendere meno rigida l’attribuzione là dove prevede che le funzioni amministrative possono essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario sulla base dei principi della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Orbene in base ad essa sentenza della Corte Costituzionale, che anche qui sovviene per i suoi principi applicativi, e con riferimento al principio della sussidiarietà che è inteso ad armonizzare l’unitarietà della Repubblica col decentramento regionale, la rappresentazione delle esigenze locali legittimamente viene riservata alle Regioni quali enti rappresentativi e di sintesi di tutti gli interessi localmente definiti. Quanto sin qui detto per i Comuni a maggior ragione vale per i Consorzi ASI. Questi , invero, sono soggetti diversi dagli enti territoriali (Comuni e Provincie), sono Enti strumentali della Regione (che interloquisce nelle procedure per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici –vedi per es. co.4 art. 3 d.lgs. n. 190/02)) e svolgono, quanto al governo del territorio, funzioni preparatorie e propositive per l’adozione dei Piani regolatori delle ASI (aree sviluppo industriale). Essi Consorzi non possono ritenersi Enti esponenziali della comunità locale, il che esclude la lamentata disparità di trattamento rispetto ai Comuni,e con riflessi di ordine costituzionale, nel procedimento previsto nella c.d. legge obiettivo e norme correlate.<br />
Per concludere sul punto, giova anche richiamare che la qlc di alcune disposizioni della legge obiettivo e soprattutto del d.lgs. n. 190 per mancata previsione partecipativa, sono state pure sollevate dalle Comunità montane, e la giurisprudenza (Tar Lazio Sez. III bis n. 5598/04) ne ha escluso la rilevanza. <br />
Parte ricorrente, poi, nello stesso motivo lamenta la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 190/02 posto che quale autorità competente a rilasciare permessi ed autorizzazioni doveva essere coinvolta nella conferenza di servizi prevista dallo stesso art. 4. Non indica, però, quali siano queste autorizzazioni e permessi che sarebbe competente a rilasciare nel caso di specie; di qui la genericità e quindi inammissibilità della censura.<br />
Quanto dianzi rilevato serve pure a disattendere il quinto motivo di ricorso in cui si lamenta che, in sede di approvazione del progetto definitivo, non si sarebbe tenuto conto delle interferenze alla realizzazione dell’opera gestite dal Consorzio; anche qui, infatti, non è stato evidenziato per quali allacciamenti si sarebbe reso necessario l’adeguamento ed integrazione del progetto.<br />
Nel sesto motivo si censura ala mancata previsione in sede di progettazione delle linee guida degli oneri per la sicurezza dei cantieri. Le amministrazioni resistenti, costituendosi per il tramite del foro erariale, hanno contestato la veridicità della circostanza; a riguardo questo Collegio, osservato che la disposizione di cui all’art. 2 bis, 4^ co. del d.lgs. n. 190/02 (norma citata dalla parte) vengono a riguardare solo la indicazione delle linee guida, ritiene non legittimato a sollevare essa censura il ricorrente, perché non portatore di un interesse differenziato sul particolare tema, non essendo ammissibile nel nostro sistema di giustizia amministrativa l’azione popolare.<br />
Rimane da esaminare il settimo motivo, in cui si parla di errata rappresentazione dello stato dei luoghi, carenze nella procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, carenza di indicazione dei limiti di spesa. Orbene sul primo profilo di censura che si riporta ad una carenza di istruttoria, va detto che il progetto definitivo deve essere rispondente al preliminare, il quale a sua volta e come spiegato all’inizio di questa parte motiva, non può intendersi quale atto meramente preparatorio; tra l’altro l’art. 5 del d.lgs. n. 190 viene a prevedere nel progetto definitivo una relazione attestante la sua rispondenza al preliminare. Da qui la inammissibilità della doglianza perché il tracciato e quindi ogni sua interferenza con lo stato dei luoghi risulta già indicato nel preliminare, e le censure avverso esso progetto preliminare si sono già qualificate tardive. <br />
Sulla v.i.a. è inesatto affermare che la Regione non abbia partecipato alla relativa procedura; v’è la delibera di Giunta n. 124/04 in cui la Regione esprime il suo parere favorevole. Sui limiti di spesa, e disattendendo l’avversa censura che deduce a riguardo carenza di indicazione, va solo osservato che nel preliminare sono stati previsti in 200 milioni di euro che includono l’importo di 24 milioni di euro quale premio di acceleramento, come riportato nelle premesse della deliberazione gravata del 29 marzo 2006.<br />
Il ricorso, in conclusione, va respinto siccome infondato e parte inammissibile, previa estromissione dal presente giudizio, e come espressamente richiesto, della Provincia di Bari che in alcun modo ha manifestato la sua volontà in ordine al contestata opera che –come espressamente dichiarato dalla difesa di esso Ente- non viene ad interessare beni di proprietà provinciale.<br />
Il rigetto del gravame comporta, poi, la reiezione dell’istanza risarcitoria, mancando il presupposto del previo annullamento del provvedimento impugnato (CdS, Sez. VI, 21 febbraio 2008, n. 622).<br />
Spese del presente giudizio come da dispositivo. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III, previa estromissione dell’intimata Provincia di Bari, respinge il ricorso in epigrafe, dichiarandolo in parte inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00 (seimila) a favore per € 3.000,00 (tremila) dell’Avvocatura dello Stato quale distrattaria ex lege delle varie amministrazioni statali citate in epigrafe e per € 3.000,00 (tremila) della intimata e costituita Rete Ferroviaria Italiana –Spa; possono compensarsi le spese inerenti il rapporto processuale con Comune di Bari, atteso in particolare il tenore dell’atto di costituzione di esso Comune.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore<br />
Giacinta Serlenga, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2008-n-2079/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.2079</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4344/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4344</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. ChieppaP.M.C. (Avv. C. Neri) c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali &#8211; Direzione provinciale del lavoro di Campobasso (Avv. Stato) e altri sulla inconfigurabilità del lavoro socialmente utile come rapporto di lavoro idoneo a far venir meno lo status di familiare a carico Lavoro – Avviamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Chieppa<br />P.M.C. (Avv. C. Neri) c. Ministero del lavoro e delle politiche sociali &#8211; Direzione provinciale del lavoro di Campobasso (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità del lavoro socialmente utile come rapporto di lavoro idoneo a far venir meno lo status di familiare a carico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Avviamento – Graduatorie – Formazione – Punteggi – Familiare a carico – Configurabilità – Anche nel caso di svolgimento di lavori socialmente utili – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo svolgimento di lavori socialmente utili non concreta un vero e proprio rapporto di lavoro, considerato che tale lavoro non determina la cancellazione dalle liste di collocamento, che il soggetto conserva lo stato di disoccupato e che il compenso è meramente sostitutivo dell’indennità di disoccupazione: Di conseguenza la sussistenza del rapporto di LSU non è idonea di per sé ad escludere lo stato di familiare a carico ai fini della formazione delle graduatorie per l’avviamento al lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inconfigurabilità del lavoro socialmente utile come rapporto di lavoro idoneo a far venir meno lo status di familiare a carico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4344/08 Reg.Dec.<br />
N. 9399 Reg.Ric.<br />
ANNO   2005</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>Perrone Maria Carmela</b>, rappresentata e difesa dall&#8217; avv.to Claudio Neri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Cristina Speranza, in Roma, via Cipro, n. 77;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro di Campobasso</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>Lattanzio Alda Immacolata</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217; avv.to Clementino Palmiero, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Roma, via Albalonga, n. 7;</p>
<p>Provincia di Campobasso<b>, in persona del Presidente in carica, non costituitasi </b>in giudizio;</p>
<p><b>D’Arienzo Carla</b> e <b>Fanelli Nunzia</b>, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, n. 770/2005;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 6-6-2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Neri, l&#8217;Avv. Palmiero e l&#8217;Avv. dello Stato Rago;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O    E    D I R I T T O</b></p>
<p>1. Perrone Maria Carmela partecipava, ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987, all’avviamento a selezione di unità lavorative ai fini della copertura di n. 2 posti di III qualifica funzionale presso l’Amministrazione Provinciale di Campobasso.<br />
Con nota 10.2.1998 n. 1832, il Direttore provinciale del lavoro di Campobasso comunicava all’interessata che la stessa si era stata collocata al 2° posto delle graduatorie (accorpate per qualifiche); successivamente la stessa Autorità procedeva all’annullamento di detta graduatoria, comunicando alla ricorrente che era stata ricollocata al 6° posto e che detta rivalutazione si era resa necessaria in seguito all’accertamento che il coniuge della stessa sarebbe stato impiegato nel progetto Lavori socialmente utili (LSU), presso la Casa di riposo Pistilli di Campobasso, con orario superiore alle 24 ore settimanali, con conseguente impossibilità di beneficiare del punteggio aggiuntivo relativo al carico familiare del marito, da considerare come occupato.<br />
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da Perrone Maria Carmela avverso tale ultimo provvedimento, ritenendo che lo svolgimento da parte del coniuge della ricorrente di oltre 20 ore settimanali di lavoro, unitamente agli ulteriori sussidi percepiti, si rende ragionevolmente incompatibile con la deduzione di persistenza del carico familiare agli stretti fini dell’attribuzione di punteggi nella graduatoria in questione.<br />
Perrone Maria Carmela ha impugnato tale decisione per i motivi che saranno di seguito esaminati.<br />
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Lattanzio Alda Immacolata si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 6308/2005 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza, ritenendo il ricorso sorretto da sufficienti elementi di fumus.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla soluzione di una unica questione: la spettanza, ai fini della formazione delle graduatorie per l’avviamento al lavoro, del punteggio spettante per il familiare (coniuge) a carico, nel caso in cui quest’ultimo è impiegato nel progetto Lavori socialmente utili (LSU).<br />
Il giudice di primo grado ha escluso la spettanza del punteggio, ritenendo che si tratti di un vero e proprio impiego retribuito, che esclude lo stato di disoccupazione e la possibilità di ritenere il soggetto a carico della ricorrente.<br />
Il ricorso in appello, con cui la Perrone contesta tale tesi, è fondato.<br />
Sulla base di pacifica giurisprudenza, il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali, riguarda un impegno lavorativo certamente precario, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e presenta caratteri del tutto peculiari, quali l&#8217;occupazione per non più di ottanta ore mensili; il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell&#8217;indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla regione e non dal datore di lavoro; la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali; tali elementi determinano la riconduzione dell&#8217;istituto al di fuori dell&#8217;ambito del rapporto di impiego, pur dovendosi riconoscere alcune garanzie di carattere fondamentale, quale ad esempio l&#8217;indennità di maternità, riconosciuta dalla Corte costituzionale (Cons. Stato, VI, n. 1253/07; n. 3664/07; n. 4731/07).<br />
Non si tratta, quindi, di un vero e proprio rapporto di lavoro e il compenso è meramente sostitutivo dell’indennità di disoccupazione e da ciò consegue che la sussistenza del rapporto di LSU non è idonea di per sé ad escludere lo stato di familiare a carico ai fini che qui interessano.<br />
Peraltro, il rapporto di LSU non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e il soggetto conserva lo stato di disoccupato, come dedotto e dimostrato dall’appellante.<br />
Il fatto che il coniuge della ricorrente potrebbe aver beneficiato di analogo punteggio nella graduatoria relativa al progetto a cui è stato assegnato costituisce una indimostrata ipotesi, effettuata dalla difesa dell’amministrazione e come tale inidonea a sorreggere la sua tesi.<br />
Deve, pertanto, ritenersi che all’appellante spettasse il punteggio per il familiare a carico.</p>
<p>3. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell&#8217;atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado. <br />
Tenuto conto della novità della questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.<br />	<br />
Francesco Bellomo					Consigliere																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il  11/09/2008<br />
 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4342</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Chieppa A. C. (Avv.ti S. A. Romano e E. Mazzocchi) c. Regione autonoma Valle d’Aosta (Avv.ti G. Garancini, A. Banfi e E. Romanelli) e altri sull&#8217;obbligo dell&#8217;impresa di ripristinare lo stato dei luoghi in caso di lavori non autorizzati e difformi dal progetto appaltato 1. Opere pubbliche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-9-2008-n-4342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.4342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Chieppa<br /> A. C. (Avv.ti S. A. Romano e E. Mazzocchi) c. Regione autonoma Valle<br /> d’Aosta (Avv.ti G. Garancini, A. Banfi e E. Romanelli) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo dell&#8217;impresa di ripristinare lo stato dei luoghi in caso di lavori non autorizzati e difformi dal progetto appaltato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Opere pubbliche – Appalto – Modifica non autorizzata dello stato dei luoghi – Difformità dal progetto appaltato – Ripristino dello stato dei luoghi – Obbligo</p>
<p>2. Cave e Miniere – Apertura di cava – Concessione edilizia – Non occorre – Rispetto della pianificazione comunale – Necessità – Conseguenze</p>
<p>3. Cave e Miniere – Apertura di cava – Rilevanza ai fini urbanistici ed edilizi &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’effettuazione di una modificazione dello stato dei luoghi in zona vincolata in difformità dal progetto appaltato ed in carenza di  autorizzazioni comporta il necessario obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.</p>
<p>2. L&#8217;attività di apertura e coltivazione di cava, pur non richiedendo il preventivo rilascio della concessione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo dell&#8217;autorità comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell&#8217;art. 20 lett. a) l. 47/1985.</p>
<p>3. Una attività non autorizzata di escavazione assume rilievo anche ai fini urbanistici ed edilizi, pur se non è richiesto il rilascio del permesso di costruire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.4342/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 1684 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>Anselmet Corrado</b>, n.q. di titolare dell’omonima impresa edile Anselmet Corrado, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Emanuele Mazzocchi, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Regione autonoma Valle d’Aosta,</b> in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Garancini, Antonella Banfi e Enrico Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14; <br />
<b>Comune di Etroubles</b>, costituitosi in giudizio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Chanu e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, scala A, int. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta, n. 161/2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2008 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Romano e l&#8217;Avv. Pafundi per sé e per delega dell’Avv. Garancini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Valle d’Aosta ha riunito e respinto due ricorsi proposti da Anselmet Corrado, n.q. di titolare dell’omonima impresa edile, avverso il provvedimento del 9.10.2001 con il quale il sindaco di Etroubles ha diffidato il ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi a monte della strada interpoderale della valle di Menouve ed avverso il provvedimento in data 8.10.2001 con il quale la Regione autonoma Valle d’Aosta ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la successiva ordinanza sindacale n. 1 del 2002, recante ordine di ripristino.<br />
Anselmet Corrado ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione, per i motivi che saranno di seguito esaminati.<br />
La Regione autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Etroubles si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte di Anselmet Corrado, titolare dell’omonima impresa edile, di alcuni provvedimenti adottati rispettivamente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Etroubles, con cui si è imposto al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad alcune modificazioni del territorio, effettuate dalla ditta Anselmet in difformità dai lavori di regolarizzazione delle scarpate, inerbimento e messa in sicurezza della strada interpoderale di Menouve nel comune di Etroubles, per i quali la stessa ditta era risultata aggiudicataria.<br />
L’appellante contesta le statuizioni dell’impugnata sentenza e deduce:<br />
a) la genericità e il difetto di motivazione del provvedimento regionale, che sarebbe carente sotto il profilo della fonte normativa, dell’indicazione dei luoghi da rimettere in pristino, del soggetto che deve effettuare il ripristino, dell’individuazione del soggetto trasgressore, del termine per provvedere alla riduzione in pristino, dei presupposti in base a cui verrebbe in rilievo una attività di coltivazione di cava;<br />
b) l’illegittimità delle ordinanze sindacali impugnate, viziate da analoghi vizi e caratterizzate da una contraddittorietà tra la ritenuta attività di coltivazione di cava non autorizzata e i poteri esercitati in materia edilizia, preclusi dal fatto che per le attività di cava non è necessaria la concessione edilizia; l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 77, comma 6, della L.R. n. 11/1998.<br />
Le censure che possono essere esaminate congiuntamente, sono prive di fondamento.<br />
Innanzitutto, i provvedimenti impugnati non sono in alcun modo generici o addirittura indeterminati, né sono affetti da difetto di motivazione, in quanto richiamano correttamente gli atti istruttori, in base ai quali sono state accertate le irregolarità contestate.<br />
La mancata conoscenza da parte del ricorrente di tali atti non può costituire un vizio dei provvedimenti impugnati, ma al limite poteva consentire una richiesta di accesso agli atti o di istruttoria nel presente giudizio.<br />
Peraltro, le amministrazioni appellate hanno correttamente prodotto in primo grado i menzionati atti istruttori e, di conseguenza, il problema istruttorio neanche si pone.<br />
Da tale documentazione emerge senza alcun dubbio che la ditta Anselmet, nel corso dei lavori ad essa aggiudicati, si è resa responsabile dell’effettuazione di opere non previste in progetto e, in particolare, di uno scavo tra le sezioni 12 e 13 della strada interpoderale di Menouve nel comune di Etroubles, che doveva essere messa in sicurezza; scavo effettuato in zona  tutelata sotto il profilo paesaggistico.<br />
L’effettuazione dello scavo di 1000 mc. emerge in modo chiaro dalla nota del 18 agosto 2001 della Stazione forestale di Etroubles, attestante anche l’utilizzo a scopo imprenditoriale del materiale estratto; dal verbale del tecnico del comune di Etroubles del 21 agosto 2001 e dall’allegata documentazione fotografica.<br />
Inoltre, dal verbale di sopralluogo dell’Ufficio miniere e cave del 9 agosto 2001 si ricava anche il direttore dei lavori ha ammesso che si era in presenza di un intervento non conforme a quanto previsto in progetto.<br />
Rispetto a tali inconfutabili dati di fatto, l’appellante non introduce contestazioni idonee a mettere in dubbio gli accertamenti, ma si limita a sostenere senza alcuna dimostrazione che si è trattato di una attività funzionale al progetto autorizzato e a contestare aspetti formali, cercando di dimostrare la contraddittorietà degli impugnati provvedimenti, fondati sulle competenze comunali in materia urbanistico – edilizia esercitate su diversi presupposti, attinenti una presunta attività di cava non autorizzata.<br />
La contraddizione risiede in realtà nelle tesi dell’appellante, che, non riuscendo a contestare la violazione commessa, cerca di evitare l’obbligo del ripristino per vizi di competenza e di forma, non sussistenti.<br />
Il dato sostanziale è costituito dall’effettuazione di una modificazione dello stato dei luoghi in zona vincolata e in modo difforme dal progetto di cui era esecutrice la ditta appellante e non autorizzata in altra sede.<br />
Tale dato comporta il necessario obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.<br />
Il fatto che tale obbligo abbia costituito l’oggetto di diversi provvedimenti, adottati dalla Regione e dal Comune, non costituisce una contraddizione, ma dipende dalla peculiarità della fattispecie, in cui lo scavo non autorizzato è stato effettuate nell’ambito di opere appaltate, ma in difformità dal relativo progetto.<br />
Il fatto materiale ha costituito, da un lato, l’esecuzione di opere di modifica del territorio difformi da quelle del progetto approvato ed appaltato, ricadenti in zona vincolata e, sotto altro profilo, lo scavo realizzato abusivamente con materiale sfruttato dalla ditta ha integrato anche una violazione della normativa in materia di escavazione.<br />
Non vi è, quindi, alcuna contraddizione nei provvedimenti adottati, che, al di là di qualche inesattezza nel richiamo formale dei presupposti, hanno correttamente imposto il ripristino al soggetto trasgressore, che – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – è stato chiaramente individuato nella ditta Anselmet.<br />
Deve, peraltro, essere richiamata quella giurisprudenza, secondo cui l&#8217;attività di apertura e coltivazione di cava, pur non richiedendo il preventivo rilascio della concessione edilizia, non essendo subordinata al preventivo controllo dell&#8217;autorità comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell&#8217;art. 20 lett. a) l. 28 febbraio 1985 n. 47 &#8211; norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie (Cass. pen., III, n. 26140/02; n. 476/02).<br />
A prescindere dalla verifica dell’applicabilità della massima alla presente fattispecie, ciò conferma che una attività non autorizzata di escavazione assume rilievo anche ai fini urbanistici ed edilizi, pur se non è richiesto il rilascio del permesso di costruire.<br />
Va, infine, ritenuto che la mancata indicazione del termine per procedere al ripristino attiene ai profili esecutivi dei provvedimenti impugnati, e non ha alcun effetto invalidante sull’ordine di riduzione in pristino.<br />
Sulla base delle precedenti considerazioni deve, quindi, essere confermata la legittimità degli impugnati provvedimenti, adottati nell’ambito delle rispettive competenza da Regione e Comune<br />
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />
Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. <br />
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore della Regione e del Comune appellati, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 3.500,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 6-6-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone					Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino					Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini					Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.<br />	<br />
Francesco Bellomo					Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-9-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Jann, est. Levits sulla compatibilità con il diritto comunitario dell&#8217;art. 14 D.L. 669/1996 in materia di recupero crediti non contestati nei confronti della P.A. Diritto comunitario – Pagamenti delle P.A. &#8211; Art. 14 D.L. 669/1996 – Procedure di recupero crediti non contestati – Esecuzione forzata – Dies a quo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-9-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Jann, est. Levits</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità con il diritto comunitario dell&#8217;art. 14 D.L. 669/1996 in materia di recupero crediti non contestati nei confronti della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto comunitario – Pagamenti delle P.A. &#8211; Art. 14 D.L. 669/1996 – Procedure di recupero crediti non contestati – Esecuzione forzata – Dies a quo – Dopo 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo – Compatibilità comunitaria &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)</p>
<p>11 settembre 2008 </p>
<p>«Transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Lotta contro i ritardi di pagamento – Procedure di recupero di crediti non contestati»</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C 265/07,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale civile di Roma con decisione 21 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2007, nella causa</p>
<p><b><b>Caffaro Srl</p>
<p></b></b></p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>
<b><b>Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C</b></b>,</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b><b>Banca di Roma SpA</b></b>,</p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Prima Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; e E. Levits (relatore), giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak</p>
<p>cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2008,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Caffaro Srl, dagli avv.ti G. Barcellona e R. Crincoli;</p>
<p>–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;</p>
<p>–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Zadra e S. Schønberg, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2008,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).</p>
<p>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Caffaro Srl (in prosieguo: la «Caffaro»), creditrice, e l’Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, (in prosieguo: l’«Azienda»), una pubblica amministrazione italiana, debitrice, in merito ad un’esecuzione forzata mediante pignoramento di crediti della debitrice presso la Banca di Roma SpA (in prosieguo: la «Banca di Roma»), terzo pignorato.</p>
<p><b><b> Contesto normativo </p>
<p><i></b><i></b> La normativa comunitaria </p>
<p></i></i>3        Il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/35 precisa:</p>
<p>«La presente direttiva si limita a definire l’espressione “titolo esecutivo”, ma non disciplina le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento».</p>
<p>4        L’art. 2 della direttiva 2000/35 dispone:</p>
<p>«Ai fini della presente direttiva si intende per:</p>
<p>(…)</p>
<p>5)       “titolo esecutivo”: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione».</p>
<p>5        Il ventitreesimo ‘considerando’ della medesima direttiva così recita:</p>
<p>«L’articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore».</p>
<p>6        L’art. 5 di detta direttiva stabilisce quanto segue:</p>
<p>«1.       Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall’importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.</p>
<p>2.       Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.</p>
<p>(…)</p>
<p>4.       Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale».</p>
<p><i><i> La normativa nazionale </p>
<p></i></i>7        L’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 2000; in prosieguo: il «decreto legge n. 669/1996»), così dispone:</p>
<p>«Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto».</p>
<p><b><b> Causa principale e questione pregiudiziale</p>
<p></b></b>8        La Caffaro, munita di un titolo esecutivo rilasciato conformemente alla normativa italiana che recepisce la direttiva 2000/35 nel diritto interno, promuoveva una procedura di esecuzione forzata nei confronti dell’Azienda.</p>
<p>9        L’esecuzione forzata veniva effettuata in forma di pignoramento di crediti dell’Azienda presso un terzo, la Banca di Roma, mediante un atto di citazione a comparire dinanzi al giudice del rinvio, notificato al terzo pignorato e alla debitrice.</p>
<p>10      All’udienza del 13 giugno 2006, la Banca di Roma compariva dinanzi al giudice del rinvio al quale rendeva una dichiarazione positiva sull’esistenza, nei propri conti, di somme appartenenti all’Azienda e dichiarava di avervi apposto il vincolo relativo al pignoramento.</p>
<p>11      Nel corso di quella stessa udienza, il giudice del rinvio rilevava che l’esecuzione forzata era stata avviata senza che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.</p>
<p>12      Ritenendo che l’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 non fosse conforme alla direttiva 2000/35, la Caffaro chiedeva la disapplicazione di tale norma o, in subordine, chiedeva che venisse emessa una decisione di rinvio per interpretazione dinanzi alla Corte, affinché quest’ultima si potesse pronunciare sulla compatibilità di detta disposizione nazionale con la summenzionata direttiva.</p>
<p>13      Ciò premesso, il Tribunale civile di Roma decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, il cui tenore può essere riassunto come segue:</p>
<p>«La direttiva 2000/35 deve essere interpretata nel senso che osta all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, in forza del quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo?».</p>
<p><b><b> Sulla questione pregiudiziale</p>
<p></b></b>14      Si deve rilevare, in limine, che l’interpretazione della direttiva 2000/35 dev’essere effettuata con riferimento all’obiettivo perseguito da quest’ultima e al sistema da essa istituito (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2006, causa C 465/04, Honyvem Informazioni Commerciali, Racc. pag. I 2879, punto 17).</p>
<p>15      A tal riguardo, è pacifico che la direttiva 2000/35 mira solo ad armonizzare, per quanto possibile, talune regole e prassi di pagamento seguite negli Stati membri al fine di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. </p>
<p>16      Infatti, come la Corte ha già avuto modo di precisare, tale direttiva detta soltanto talune disposizioni specifiche relative a tali ritardi, disciplinando gli interessi in caso di ritardo di pagamento (art. 3), la riserva di proprietà (art. 4) e le procedure di recupero dei crediti non contestati (art. 5) (v. sentenze 26 ottobre 2006, causa C 302/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I 10597, punto 23, e 3 aprile 2008, causa C 306/06, 01051 Telecom, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21).</p>
<p>17      La stessa direttiva, inoltre, in merito a diversi punti rinvia all’applicazione della normativa nazionale. Come risulta dal suo quindicesimo ‘considerando’, ciò si verifica, segnatamente, nel caso delle diverse procedure di esecuzione forzata di un titolo esecutivo nonché nel caso delle condizioni in presenza delle quali l’esecuzione forzata di tale titolo può essere estinta o sospesa (v. sentenza Commissione/Italia, citata supra, punto 24).</p>
<p>18      In particolare, nell’ambito del sistema introdotto dalla direttiva 2000/35, l’art. 5 della direttiva medesima, si limita a richiedere che gli Stati membri assicurino che il titolo esecutivo, come definito all’art. 2, punto 5, di detta direttiva, possa essere ottenuto di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o ad altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Ne risulta che la direttiva, per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, armonizza solo il termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri.</p>
<p>19      Orbene, si deve necessariamente rilevare che una disposizione nazionale come quella oggetto della causa principale non incide in alcun modo sul termine entro il quale si può ottenere il titolo esecutivo. Al contrario, una disposizione siffatta presuppone proprio che il creditore disponga già di tale titolo.</p>
<p>20      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Commissione delle Comunità europee secondo cui l’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, nel prevedere la sospensione dell’esecuzione forzata per un periodo di 120 giorni, concerne una fase del procedimento di recupero del credito precedente al procedimento di esecuzione forzata, quindi ricadente nella sfera di applicazione della direttiva 2000/35.</p>
<p>21      Infatti, anche a voler ritenere, come sostiene la Commissione, che detto art. 14 abbia l’effetto di posticipare l’inizio della procedura di esecuzione forzata, ciò non inciderebbe in alcun modo sul termine per ottenere il titolo esecutivo. Orbene, come risulta dal punto 18 della presente sentenza, tale termine costituisce l’unico aspetto della procedura di recupero dei crediti non contestati armonizzato dall’art. 5 della detta direttiva.</p>
<p>22      Inoltre, anche se da quanto precede discende che il titolo esecutivo, in applicazione dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, può essere temporaneamente privato della sua forza esecutiva, da ciò non deriva tuttavia, come sostenuto dalla Commissione, che la tutela effettiva del creditore sia messa in discussione in violazione della direttiva 2005/35.</p>
<p>23      Infatti, non solo i procedimenti necessari per l’esecuzione del pagamento possono continuare il loro corso, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, ma, come ha confermato il governo italiano all’udienza, anche le procedure dell’Azienda necessarie per effettuare il pagamento del proprio debito non sono affatto sospese. Al contrario, tale amministrazione debitrice è tenuta, in forza di detto art. 14, a adottare tutte le misure necessarie affinché la procedura di pagamento si concluda entro il termine di 120 giorni.</p>
<p>24	Ciò considerato, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2000/35 deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>25      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una disposizione nazionale come l’art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall’art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sentenza-11-9-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23385</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23385/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23385</a></p>
<p>Pres.Carbone &#8211; Rel. Salvago &#8211; P.M. IannelliComune di Acireale (avv.ti Di Lorenzo, Manciagli) c. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro (avv. Merlo) nell&#8217;indennizzo per indebito arricchimento non è ricompreso il lucro cessante 1. Contratti p.a. – Indebito arricchimento – Indennità – Lucro cessante – Esclusione. 2. Contratti p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23385/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23385/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23385</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Carbone &#8211; Rel. Salvago &#8211; P.M. Iannelli<br />Comune di Acireale (avv.ti Di Lorenzo, Manciagli) c. Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro  (avv. Merlo)</span></p>
<hr />
<p>nell&#8217;indennizzo per indebito arricchimento non è ricompreso il lucro cessante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Contratti p.a. – Indebito arricchimento – Indennità – Lucro cessante – Esclusione.</p>
<p>2.  Contratti p.a. – Indebito arricchimento &#8211; Revisione prezzi – Esclusione.</p>
<p>3.  Contratti p.a. – Revisione prezzi – Riconoscimento da parte G.O. – Sostituzione alla P.A. – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’indennità dovuta per prestazioni professionali o imprenditoriali eseguite a favore della P.A. in conseguenza di un contratto invalido o inesistente deve comprendere quanto il patrimonio ha perduto rispetto alla propria precedente consistenza ma non anche i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell’opera (profitto di impresa, spese generali, ecc.).</p>
<p>2.  La revisione prezzi non è ammissibile in caso di indebito arricchimento, in quanto la sua applicazione è subordinata all’esistenza di un valido contratto di appalto tra le parti.</p>
<p>3.  Il riconoscimento della revisione prezzi rientra nella discrezionalità della P.A. e pertanto il giudice ordinario non può sostituirsi all’amministrazione nel suo riconoscimento, trasformando così l’interesse legittimo dell’appaltatore al suo ottenimento in un diritto soggettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nell’indennizzo per indebito arricchimento non è ricompresso il lucro cessante</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/13174_CASS_13174.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23385/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23385</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-9-2008-n-23388/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2008 n.23388</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Salvago &#8211; P.M. MartoneImprepar &#8211; Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione (avv.ti Ravaioli, Nitti) c. Grittani (avv.ti Riccardi, Ursini) il concessionario che ha eseguito l&#8217;opera è sempre responsabile nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato 1. Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Accessione invertita – Risarcimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Salvago &#8211; P.M. Martone<br />Imprepar &#8211; Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione (avv.ti Ravaioli, Nitti) c. Grittani (avv.ti Riccardi, Ursini)</span></p>
<hr />
<p>il concessionario che ha eseguito l&#8217;opera è sempre responsabile nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giurisdizione e competenza – Espropriazione per p.u. – Accessione invertita – Risarcimento danni – Anteriore al 30 giugno 1998 – Giurisdizione G.O.</p>
<p>2.  Espropriazione per p.u. – Risarcimento danni – Illegittima apprensione del fondo &#8211; Concessionario – Soggetto responsabile.</p>
<p>3.  Espropriazione per p.u. – Illegittima trasformazione del fondo – Accordi tra ente pubblico e concessionario – Rilevanza – Azione di rivalsa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La domanda proposta in epoca antecedente al 30 giugno 1998 con la quale il proprietario di un fondo chiede il risarcimento del danno, deducendo la perdita del fondo per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un’opera pubblica su di esso eseguita, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2.  Ai sensi dell’art. 2043 c.c. l’ente delegato o concessionario che ha provveduto alla materiale apprensione del bene e ad eseguire l’opera pubblica è legittimato passivo relativamente alla domanda di risarcimento danni da parte del proprietario originario.</p>
<p>3.  Il contenuto di atti e convenzioni stipulati tra l’ente locale e il concessionario non rilevano ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato, ma rilevano soltanto in sede di rivalsa da parte del concessionario nei confronti dell’ente locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il concessionario che ha eseguito l’opera è sempre responsabile nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato</span></span></span></p>
<hr />
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