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	<title>11/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4675</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4675/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4675</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera di un Consiglio Comunale che designi i rappresentanti della minoranza in Comunita’ montana, qualora la convocazione del Consiglio sia avvenuta senza la partecipazione della minoranza, i cui esponenti non avevano intenzionalmente partecipato alla seduta consiliare ritenendola irritualmente convocata. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4675</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera di un Consiglio Comunale che designi i rappresentanti della minoranza in Comunita’ montana, qualora la convocazione del Consiglio sia avvenuta senza la partecipazione della minoranza, i cui esponenti non avevano intenzionalmente partecipato alla seduta consiliare ritenendola irritualmente convocata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4675/07<br />
Registro Generale:5951/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>PIZZICARA DOMENICO &#8211;   CAPACE VITO ANTONIO &#8211;   MASSA GIOVANNI DOMENICO  D&#8217;ANGELO TULLIO &#8211;   TROISI FELICE </b>rappresentato e difeso da:  Avv.  BRUNELLA MEROLA &#8211;   Avv.  SERGIO PERONGINIcon domicilio  in RomaPIAZZA CAPO DI FERRO 13  pressoSEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  CARLA COCORULLO &#8211; Avv.  ROCCO NIGROcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA GALERIA, 17pressoMARCO ROSSI<br />
<b>RUSSO EZIO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>ROSOLIA IMMACOLATA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>TURCO NICOLA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COMUNITA&#8217; MONTANA ALBURNI DI POSTIGLIONE </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>ANTICO ANGELO </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I  n. 187/2007, resa tra le parti, concernente CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEL   CONSIGLIO COMUNALE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera   e uditi, altresì, per le   parti  gli avvocati Di Lieto, per delega degli avvocati Perongini e Merla,e R. Nigro;<br />
Considerato che, con riferimento alla deliberazione consiliare n. 40/06, in ordine alla quale è individuabile un concreto interesse dei ricorrenti alla tutela cautelare, la decisione del giudice, di primo gradop appare meritevole di conferma.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5951/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4675/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4675</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4616/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4616</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera di giunta regionale calabra recante provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica (L. 311/2004 art. 1 co. 181), se, avuto riguardo alla comparazione degli interessi richiamata dalla parte appellante, da un lato non possono essere ignorate le ragioni di contenimento della spesa pubblica attraverso forme di razionalizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera di giunta regionale calabra recante provvedimenti inerenti la spesa farmaceutica (L. 311/2004 art. 1 co. 181), se, avuto riguardo alla comparazione degli interessi richiamata dalla parte appellante,  da un lato non possono essere ignorate le ragioni di contenimento della spesa pubblica attraverso forme di razionalizzazione nella erogazione dell’assistenza farmaceutica, dall’altra non sono evidenziabili danni alla salute del cittadino, posto che è rimesso al medico di base di valutare se ricorrono le condizioni per prescrivere i farmaci più costosi senza integrazioni a carico dell’assistito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4616/07<br />
Registro Generale: 5208/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>REGIONE CALABRIA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  ALDO CASALINUOVO &#8211;   Avv.  PAOLO FALDUTOcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLE MILIZIE, 19   pressoALDO CASALINUOVO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>JANSSEN CILAG S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANTONIO ROMEIcon domicilio  eletto in RomaVIA BOCCA DI LEONE N. 78pressoANTONIO ROMEI<br />
<b>DOC GENERICI S.P.A. </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. I  n. 318/2007, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTI INERENTI SPESA   FARMACEUTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
   JANSSEN CILAG S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e udito, altresì, per le   parti  l’avv. Silipo, per delega dell’avv. P. Falduto, e l’avv. A. Romei;<br />
Considerato, sia pur ad una sommaria cognizione della controversia propria della fase cautelare, che, avuto riguardo alla comparazione degli interessi richiamata dalla parte appellante, se da un lato non possono essere ignorate le ragioni di contenimento della spesa pubblica attraverso forme di razionalizzazione nella erogazione dell’assistenza farmaceutica, dall’altra non sono evidenziabili danni alla salute del cittadino, posto che è rimesso al medico di base di valutare se ricorrono le condizioni per prescrivere i farmaci più costosi senza integrazioni a carico dell’assistito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5208/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4607</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4607/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4607</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di una spa a partecipazione pubblica minoritaria (affidataria, in via esclusiva e senza gara, del servizio idrico integrato comunale) avverso una gara con procedura aperta per ampliamento della rete di distribuzione acqua potabile. I lavori di ampliamento erano compresi fra quelli oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4607/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4607/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4607</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di una spa a partecipazione pubblica minoritaria (affidataria, in via esclusiva e senza gara, del servizio idrico integrato comunale) avverso una gara con procedura aperta per ampliamento della rete di distribuzione acqua potabile. I lavori di ampliamento erano compresi fra quelli oggetto dell’affidamento  da parte del Comune. La sentenza sospesa osservava che il contratto di affidamento a suo tempo stipulato da Comune e societa’ partecipata minoritariamente, pur essendo conforme alla legislazione interna all’epoca vigente (art. 12 L. 23/12/1992 n. 498), violava la normativa comunitaria, che consente affidamenti di opere e servizi, senza gara, solo a condizione che gli stessi avvengano “in house”. Le conseguenze di tale contrasto del contratto col diritto comunitario (annullabilita’, nullita’, disapplicazione) erano  state esaminate dalla sentenza impugnata tenendo presente che il ricorrente fondava le proprie ragioni, su un atto emanato in contrasto con il diritto comunitario (l’affidamento del servizio, senza gara)  affermando che il provvedimento impugnato (gara aperta a tutti) era illegittimo perché contrastante con l’affidamento in house.  Su questi presupposti, la convenzione tra Comune e societa’ partecipata era stata ritenuta – in sentenza &#8211; contraria ad un precetto di rango comunitario e disapplicata. Nel rigettare quindi il ricorso, il TAR aveva escluso che la spa ricorrente potesse fondare legittime aspettative sulla convenzione con il Comune, in quanto tale convenzione era contraria al diritto comunitario.In sede cautelare, di appello sulla sentenza, si e’ ritenuto che l’incidenza dei principi comunitari su provvedimenti individuali e concreti,  adottati in contrasto con i principi comunitari stessi, opera nel senso di renderne legittima  la eventuale rimozione in sede di autotutela dei provvedimenti (con le garanzie che l’ordinamento appresta alle posizioni individuali, in tema di partecipazione al procedimento ed introduzione degli interessi di parte). Secondo il giudice cautelare i principi comunitari non consentono, invece, una mera disapplicazione da parte della medesima P.A.; sotto l’aspetto del danno grave,  e’ stata rilevata infine una consistente incidenza degli atti impugnati (gara aperta) sulla societa’  appellante, incidenza non riducibile a mero danno economico suscettibile di postuma riparazione. Questo ragionamento ha indotto il Consiglio di Stato a sospendere la sentenza impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4607/07<br />
 Registro Generale: 5095/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ACQUAVITANA S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  EULO COTZAcon domicilio  eletto in RomaVIA PORTUENSE, 104   pressoANTONIA STUDIO DE ANGELIS </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SINNAI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>AREA TECNICA-SETTORE LL.PP. E SS.TT. DEL COMUNE DI SINNAI </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; 1^ SEZIONE  549/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO PER AFFIDAMENTO   LAVORI VARI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani  e udito,  altresì, per la  parte l’avv. E.Cotza;<br />
Ritenuto e considerato che trova riscontro in atti l’affermazione di parte secondo cui il bando di gara impugnato ha per oggetto lavori riconducibili all’oggetto della convenzione intercorsa fra l’attuale appellante ed il Comune di Sinnai, in data 6 giugno 2000 con scadenza 31 dicembre 2030;<br />
Ritenuto e considerato altresì che l’appello proposto presenta elementi di fumus  positivamente apprezzabili, sulla considerazione che l’incidenza dei principi comunitari su provvedimenti individuali e concreti,  adottati in contrasto con detti principi, opera nel senso di renderne legittima  la rimozione in sede di autotutela dei suddetti provvedimenti,  con le garanzie che l’ordinamento appresta alle posizioni individuali (in tema di partecipazione al procedimento ed introduzione degli interessi di parte), senza consentire, al contrario,  la mera disapplicazione da parte della medesima P.A.;<br />
Ritenuta infine l’incidenza degli atti mpugnati sulla sfera giuridica dell’appellante non riducibile a mero danno economico suscettibile di postuma riparazione; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5095/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4607/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4607</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2007-n-2107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2007-n-2107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2007-n-2107/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2107</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore Eolica Energia s.r.l. (avv. G. Gentile) c. Regione Puglia (avv. F. Massa) in tema di conferenza di servizi ex art. 12 comma 3, d.lg. n. 387 del 2003, ai fini della realizzazione di impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2007-n-2107/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2007-n-2107/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore<br /> Eolica Energia s.r.l. (avv. G. Gentile) c. Regione Puglia (avv. F. Massa)</span></p>
<hr />
<p>in tema di conferenza di servizi ex art. 12 comma 3, d.lg. n. 387 del 2003, ai fini della realizzazione di impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Realizzazione di impianti eolici – Conferenza di servizi ex art.12 comma 3, d.lg. n.387 del 2003 – Soggetto interessato – Onere di fornire i necessari apporti collaborativi – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3, d.lg. 29 dicembre 2003 n.387, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale l’apposita conferenza di servizi, costituisce mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure, ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<BR><br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</P><BR></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi riuniti n. 963/2005 e 1213/2005 proposti da</p>
<p><b>EOLICA ENERGIA S.r.l.</b>, con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Gentile ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n. 55/a, presso lo studio dell’avv. Francesco Mazzacane, per mandato a margine di ciascun ricorso; <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<br />
REGIONE PUGLIA</B>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa ed elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 52, presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Clarizio, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso n. 963/2005 e a margine dell’atto di costituzione in giudizio quanto al ricorso n. 1213/2005;<b> </p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u><br />
quanto al ricorso n. 963/2005</u>:<br />
&#8211; della determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, comunicata con nota di prot. 38/3002 del 28 aprile 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, ha denegato il ri<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; <br />
<u><br />
quanto al ricorso n. 1213/2005</u>:<br />
&#8211; delle note del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, ha significato l’invito a ripresentare istanze adeguate alle presc<br />
&#8211; nonché di ogni atto connesso e presupposto, ivi comprese le note n. 38/793 e n. 38/794 del 31 gennaio 2005, recanti richiesta di documentazione integrativa<br />
<b></p>
<p align=center>
 e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u><br />
quanto al ricorso n. 963/2005</u>:<br />
&#8211; del diritto al conseguimento dell’ autorizzazione denegata;<br />
&#8211; del diritto al risarcimento dei danni cagionati dal diniego, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia<br />
<u><br />
quanto al ricorso n. 1213/2005</u>:<br />
&#8211; del diritto all’avvio del procedimento inteso al rilascio delle autorizzazioni;<br />
&#8211; del diritto al risarcimento dei danni cagionati dalle note impugnate, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia</p>
<p>Visti i ricorsi in epigrafe con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia ;<br />
Viste le memorie prodotte dalla Regione Puglia a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2007, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con i ricorsi in epigrafe n. 913/2005 (notificato il 26 maggio 2005 e depositato il 17 giugno 2005) e n. 1213/2005 (notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 29 luglio 2005), la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio precisate.<br />
Giova premettere che:<br />
•	La società ricorrente ha presentato tre distinte istanze in  data 29 luglio, 15 novembre e 21 dicembre 2004 relative alla richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tre impianti di produzione di energia da fonte eolica rinnovabile, rispettivamente denominato “San Giacomo 1” (1 aerogeneratore), “San Giacomo 2” (3 aerogeneratori) e “San Giacomo 3” (17 aerogeneratori), da ubicare nel territorio del Comune di Alberona, tutte parte “…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto);<br />	<br />
•	Avviato a istruttoria il primo progetto (“San Giacomo 1”), mediante l’apposita conferenza di servizi relativa al procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art.- 14 della legge n. 241 del 1990, ivi richiamata, con determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, in riscontro ad atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, veniva negato il rilascio dell’autorizzazione in base al rilievo della mancata rituale attivazione del sub procedimento di verifica di V.I.A. (non essendo stata richiesta dalla società interessata la pubblicazione della richiesta all’albo comunale al fine dell’acquisizione di eventuali osservazioni e opposizioni), della mancata produzione di documentazione relativa a titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata (diritti di superficie, di servitù o contratto di locazione), della pendenza dell’emanazione di vari pareri (Agenzia regionale di protezione ambientale, Ente nazionale civile per l’aviazione, Ispettorato ripartimentale delle foreste), della mancata produzione di convenzione con il Comune di Alberona (secondo le previsioni delle delibere consiliari di quel comune n. 36 del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004) e del certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato attestante attività di produzione di energia;<br />	<br />
•	Con riguardo ai progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, invece, dopo richiesta interlocutoria di documentazione  (titolo di disponibilità giuridica delle aree interessate, certificato C.C.I.A.A., convenzione con il Comune di Alberona), e a cospetto di ulteriori specifici atti d’invito e diffida intesi alla conclusione del procedimento, con le note dirigenziali n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, si significava l’invito a ripresentare istanze adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005.<br />	<br />
Con il ricorso n. 913/2005, avverso la determinazione dirigenziale n. 151 del 29 marzo 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />
1)	<u>Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003</u>, in relazione all’ingiustificato aggravamento del procedimento connesso all’invito a trasmettere la documentazione progettuale ai vari enti ancorché partecipanti alla conferenza di servizi.<br />	<br />
2)	<u>Violazione dell’art. 6 lettere a-e) della legge n. 241/1990</u>, sempre in relazione all’elusione del dovere di procedere ex officio all’inoltro della documentazione ai vari enti.<br />	<br />
3)	<u>Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 12 comma 7 del d.lgs. n. 387/2003</u>, non assumendo alcuna valenza il rilievo, contenuto nella determinazione, della destinazione agricola della zona interessata dal progetto dell’impianto.<br />	<br />
4)	<u>Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003</u>, non essendo necessaria alcuna convenzione con l’amministrazione comunale nel cui territorio ricade l’impianto, né rilevando l’intervenuta stipulazione di analoga convenzione da parte di altre imprese interessate alla realizzazione di impianti eolici nella medesima zona.<u><br />	<br />
5)	Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003</u>, in relazione alla violazione del termine per l’avvio del procedimento.<u><br />	<br />
6)	Violazione dell’art. 14 commi 2 bis, 3 bis e 4</u>, (della legge n. 241/1990: n.d.e.), perché scaduti i termini stabiliti dall’invocata disposizione nulla impediva all’amministrazione regionale di concludere il procedimento in senso positivo, posto che la mancata acquisizione dei vari pareri costituiva ex lege motivato dissenso non preclusivo del provvedimento favorevole, e quanto alla V.I.A. doveva considerarsi quale tacita esclusione del progetto dalla relativa verifica.<b><br />	<br />
7)	</b><u>Violazione dell’art. 12 comma 14 ultimo capoverso del d.lgs. n. 387/2003</u>, in relazione alla conclusione del procedimento ben oltre il termine stabilito dalla epigrafata disposizione.<b><br />	<br />
8)	</b><u>Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 14 comma 3 e comma 4 della legge n. 241/1990</u>, dovendosi considerare acquisito l’assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla conferenza di servizi e non abbiano significato e motivato il proprio dissenso, con riguardo alle assenze dei vari enti interessati volta a volta registratesi nelle tre sedute della conferenza.<u><b><br />	<br />
9)	</b>Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16 commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5 della l.r. n. 11/2001</u>, non essendo stata richiesta, ai fini della procedura di verifica di V.I.A., documentazione integrativa e dovendosi essa intendere esclusa in ragione del decorso del termine stabilito dalle epigrafate disposizioni; si ribadisce la completezza della documentazione prodotta, l’illegittimità della richiesta di titolo giuridico di disponibilità dell’area, stante la possibilità della sua espropriazione costituendo gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili opere di pubblica utilità, nonché l’illegittimità della chiesta stipulazione di convenzione con l’amministrazione comunale, non prescritta né prevista dalla normativa statale in materia.<u><b><br />	<br />
</b></u>Con il ricorso n. 1213/2005, avverso le note dirigenziali n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />
1)	<u>Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003</u>, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 1) del ricorso n. 963/2005.<br />	<br />
2)	<u>Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003</u>, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 4) del ricorso n. 963/2005. <u><br />	<br />
3)	Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003</u>,  trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005.<u><br />	<br />
4)	Violazione art. 2 legge n. 241/1990</u>, sempre in relazione alla violazione del termine per la conclusione del procedimento.<br />	<br />
5)	<u>Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16 commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5 della l.r. n. 11/2001</u>, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 9) del ricorso n. 963/2005.<br />	<br />
6)	<u>Violazione dell’art. 12 comma 3 sotto altro profilo</u>, perché le richieste d’integrazioni documentali dovevano essere formulate dalla conferenza di servizi, e non dal dirigente regionale.<u><br />	<br />
</u>Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia con unica memoria difensiva depositata il 25 giugno 2007 ha dedotto:<br />
a)	l’inammissibilità dei due ricorsi perché non notificati anche a tutti gli enti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi, e in specie al Comune di Alberona;<br />	<br />
b)	l’improcedibilità dei ricorsi per carenza d’interesse poiché comunque le istanza autorizzatorie, anche in ipotesi di rinnovazione del procedimento, andrebbero integrate e valutate alla stregua del modificato quadro di riferimento normativo, come integrato tra l’altro dalla deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005 (poi sostituita dalla deliberazione n. 35 del 23 gennaio 2007), rimasta inoppugnata ancorché comunicata alla società ricorrente, e recante prescrizioni analoghe a quelle censurate;<br />	<br />
c)	l’infondatezza dei ricorsi sia con riguardo alle censure afferenti al procedimento (quanto alla natura ordinatoria del termine di conclusione, all’inconfigurabilità di atti di assenso tacito in ordine ai vari pareri da acquisire, all’ammissibilità delle chieste integrazioni documentali, al mancato rituale svolgimento del subprocedimento di v.i.a. per fatti imputabili alla società ricorrente).<br />	<br />
All’udienza pubblica del 6 luglio 2007  i due ricorsi sono stati discussi e riservati per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.)</b> Il Tribunale, <i>in limine</i>, ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe stante la loro connessione soggettiva e oggettiva: sotto quest’ultimo profilo occorre rilevare che le censure dedotte nel ricorso n. 1213/2005 sono analoghe, se non addirittura identiche, a quelle svolte nel ricorso n. 963/2005 e che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società ricorrente, gli impianti di cui ai tre progetti denominati “San Giacomo 1”, “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, sono in effetti parte “…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto).<br />
<b>2.)</b> I ricorsi riuniti in epigrafe risultano peraltro destituiti di fondamento giuridico, onde può prescindersi dall’approfondimento delle eccezioni pregiudiziali spiegate dal difensore della Regione Puglia.<br />
<b>2.1)</b> Com’è noto con il d.lgs. 29 marzo 2003, n. 387 sono state dettate disposizioni attuative della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno comunitario, intendendosi per fonti energetiche rinnovabili non fossili quelle eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, con l’ulteriore distinzione tra fonti rinnovabili programmabili<b> </b>(biomasse e fonte idraulica) e non programmabili (tutte le altre, ivi compresa la fonte eolica), secondo le definizioni dell’art. 2.<br />
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 -dopo aver riconosciute e dichiarate opere di pubblica utilità e indifferibili e urgenti “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli stessi impianti” (comma 1)-, ha stabilito l’assoggettamento della costruzione ed esercizio degli impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, le opere connesse e le relative infrastrutture “…ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, con indizione di apposita conferenza di servizi “…convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…” (comma 2), in esito ad un “un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”, con termine massimo per la conclusione del procedimento non superiore comunque a centottanta giorni (comma 3),<br />
L’autorizzazione “…costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…” (comma 4) e “…non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province” (comma 6).<br />
In forza del richiamo e del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 12 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, è peraltro evidente che il procedimento autorizzativo ivi disciplinato deve coordinarsi ad eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto ai vari interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale, e in particolare dalle disposizioni della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11.<br />
<b>2.2) </b>Orbene, la determinazione negativa impugnata con il ricorso n. 963 del 2005 scaturisce, essenzialmente, dal mancato apporto collaborativo della società interessata che non ha provveduto a inoltrare copia della documentazione ai vari enti partecipanti alla conferenza di servizi pur non avendo formulato nella prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 alcuna riserva e/o opposizione all’invito formulato dal responsabile del procedimento a trasmettere “…a tutti gli Enti interessati presenti alla Conferenza di Servizi, copia degli atti progettuali compreso la VIA, per la valutazione di propria competenza”.<br />
Tale rilievo è preliminare e assorbente, rispetto alle altri capi di motivazione enunciati nel provvedimento dirigenziale gravato, perché è evidente che esso profila lacune istruttorie tali da non consentire comunque una diversa definizione favorevole sull’istanza di autorizzazione; ed infatti, nella determinazione si precisa che “…allo stato degli atti dalle relative conferenze di servizi espletate, l’unico parere favorevole acquisito è quello relativo all’Aeronautica militare”.<br />
D’altro canto è evidente che, nell’assenza della documentata e tempestiva conoscenza, da parte dei vari enti interessati e invitati alla conferenza di servizi, della documentazione progettuale essenziale per formulare le proprie valutazioni, è del tutto insostenibile l’assunto che il loro comportamento sia stato “inerte” e che il loro “silenzio” potesse assumere qualsivoglia valore giuridico secondo quanto dedotto invece nei motivi sub 6), 8) e 9) del ricorso n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 5) del ricorso n. 1213/2005).<br />
Né del pari, e in via consequenziale, può invocarsi la violazione del termine massimo del procedimento, come dedotta nel motivo sub 7) del ricorso n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 4) del ricorso n. 1213/2005).<br />
In effetti risulta privo di fondamento giuridico il presupposto sul quale poggia l’intero impianto dei due ricorsi, come estrinsecato nelle censure di cui ai motivi sub 1) e 2) (riproposte nel motivo sub 1) del ricorso n. 1213/2005).<br />
L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi, costituisce infatti mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica.<br />
La conferenza di servizi è momento di confronto delle diverse valutazioni in contraddittorio con l’interessato, che presuppone la piena conoscenza da parte dei vari enti della documentazione progettuale, di certo non sviluppabile <i>illico et immediato</i> nelle sue riunioni.<br />
E’ significativo d’altro canto che, come già rilevato, la società istante non ebbe a formulare riserva alcuna nella prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 circa l’invito formulato dal responsabile del procedimento a trasmettere agli enti partecipanti alla conferenza la documentazione progettuale; né risulta che ciò sia accaduto successivamente, mediante sollecitazione al responsabile del procedimento a provvedere d’ufficio alla trasmissione degli atti, di cui non è nemmeno documentato che siano state fornite ulteriori copie adeguate al numero degli enti coinvolti.<br />
E’ evidente, quindi, che la conclusione negativa “allo stato degli atti” del procedimento autorizzatorio, gravata con il ricorso n. 963/2005, non meno che la dilazione dei tempi procedimentali relativi alle altre due istanze autorizzative, e la conseguente sospensione con invito a riformulare le istanze in adeguamento alla sopravvenuta disciplina regionale, gravate con il ricorso n. 1213/2005 sono da imputare esclusivamente al mancato apporto collaborativo della società ricorrente, e di esso sono state conseguenze legittime e ineluttabili.<br />
D’altro canto di tale carente (e leale) apporto collaborativo è indice, in qualche misura, anche la presentazione “frazionata” di tre progetti per impianto dichiaratamente unitario, “…al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti”.<br />
Da quanto precede consegue anche l’improcedibilità per carenza d’interesse della censura d’incompetenza del dirigente in favore della conferenza di servizi, dedotta nel motivo sub 6) del ricorso n. 1213/2005 che, ove anche fondata (ciò che appare oltremodo dubbio, tenuto conto che la conferenza di servizi relativa all’altro impianto “San Giacomo 1” aveva già condiviso l’omologa esigenza d’integrazione documentale), non potrebbe comunque condurre in sede di rinnovazione del procedimento a esito maggiormente satisfattivo.<br />
<b>2.3)</b> Sono inammissibili per carenza d’interesse (essendo stato comunque avviato il procedimento), nonché infondate (non trattandosi di termine perentorio ma all’evidenza acceleratorio) le censure relative alla violazione del termine di convocazione della conferenza di servizi (motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005 e motivo sub 3) del ricorso n. 1213/2005); del pari è infondata la doglianza esposta nel motivo sub 3) del ricorso n. 963/2005, poiché il rilievo sulla destinazione agricola dell’area, contenuto nella determinazione negativa gravata, ha valenza meramente descrittiva e nessuna effettiva incidenza sulle ragioni del diniego.<br />
<b>2.4)</b> Sono altresì destituite di fondamento giuridico le residue censure di cui ai motivi sub 4) e 9) del ricorso n. 963/2005 (riproposte nei motivi sub 2) e 5) del ricorso n. 1213/2005): quanto alla richiesta di convenzione con il Comune di Alberona, è appena il caso di notare che l’art. 12 comma 6 del d.lgs. n. 387 del 2003 esclude che l’autorizzazione sia subordinata a misure compensative a favore di regioni e Province, e non anche dei comuni, e in ogni caso non risultano impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale di Alberona n. 36 del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004 (espressamente richiamate nella determinazione dirigenziale negativa e quindi agevolmente acquisibili a cura della società istante) che hanno individuato le aree relative alla realizzazione dei parchi eolici e approvato lo schema di convenzione con le aziende interessate alla realizzazione di impianti produttivi da fonte eolica; quanto alla richiesta di titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata dalla costruzione degli impianti, essa trova piena e logica giustificazione nella presentazione di altra/e istanze da parte di altra/e imprese per la costruzione di analoghi impianti sulla medesima area e quindi nell’esigenza di verificare l’esistenza di eventuali titoli giuridici <i>potiori </i>in ordine all’utilizzazione delle aree.<br />
<b>2.5)</b> Non può, da ultimo obliterarsi, che la società ricorrente non ha dedotto alcuna specifica censura avverso le note dirigenziali gravate con il ricorso n. 1213/2005 per la parte relativa all’invito a ripresentare le istanze autorizzative secondo le sopravvenute disposizioni regionali.<br />
<b>3.)</b> In conclusione, il Tribunale deve rigettare i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, siccome infondati.<br />
<b>4.)</b> Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione III, rigetta i ricorsi riuniti in epigrafe n. 963/2005 e n. 1213/2005 e condanna la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2007, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Amedeo	URBANO	&#8211;	Presidente 		<br />	<br />
Leonardo	SPAGNOLETTI	&#8211; Componente est.<br />	<br />
Roberto	BUCCHI	&#8211;	Componente</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>11 settembre 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-11-9-2007-n-2107/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4670</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4670/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4670</a></p>
<p>Va sospeso, l’affidamento del servizio regionale di manutenzione triennale con adeguamento normativo e tecnologico della rete di rilevamento della qualità dell’aria, nelle more del necessario approfondimento della commistione tra i requisiti di partecipazione e i criteri di attribuzione del punteggio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4670</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, l’affidamento del servizio regionale di manutenzione triennale con adeguamento normativo e tecnologico della rete di rilevamento della qualità dell’aria, nelle more del  necessario approfondimento della commistione tra i requisiti di partecipazione e i criteri di attribuzione del punteggio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4670/07<br />
Registro Generale: 6840/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  ORION S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  PIERO MAZZOLA &#8211;   Avv.  SALVATORE DI MATTIAcon domicilio  eletto in RomaVIA CONFALONIERI 5   pressoSALVATORE DI MATTIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  NINO MATASSAcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2pressoALFREDO PLACIDI</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>PROJECT AUTOMATION S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  MARIO CARRIERIcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N. 2pressoGIUSEPPE PLACIDI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  BARI:  Sezione  Mista   n. 595/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERV. MANUTENZIONE ADEGUAMENTO RETE RILEVAMENTO QUALITA&#8217; DELL&#8217;ARIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PROJECT AUTOMATION S.P.A.<br />  REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Caro Lucrezio Monticelli   e uditi, altresì, per le parti  l’avv. P. Mazzola, l’avv. A. Manzi, per delega dell’avv. N. Matassa, e l’avv. M. Carrieri;</p>
<p>Ritenuto che appare meritevole di adeguato approfondimento la censura relativa alla commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione del punteggio e che pertanto, in attesa di una pronuncia nella competente sede di merito, appare opportuno accogliere l’appello cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6840/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4670/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4670</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4605</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza sindacale di cessazione ad horas dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se la revoca dell’autorizzazione non risulta preceduta da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento: pertanto sussistono sufficienti elementi per l’accoglimento dell’istanza cautelare, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori provvedimenti. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza sindacale di cessazione ad horas dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se la revoca dell’autorizzazione non risulta preceduta da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento: pertanto sussistono sufficienti elementi per l’accoglimento dell’istanza cautelare, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori provvedimenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4605/07<br />
Registro Generale: 4776/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 4776/2007 proposto da:<br />
  <b>PANICO SAVIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  GIUSEPPE ARTIACOcon domicilio  eletto in RomaVIA F. GENTILE 8B pressoVINCENZO MAGLIUOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ALDO STARACEcon domicilio  eletto in RomaVIA MARIANNA DIONIGI N.57pressoCLAUDIA DE CURTIS<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI &#8211; : Sezione  III n. 767/2007 dell’8/3/2007, resa tra le parti, concernente CESSAZIONE AD HORAS dell’ ATTIVITA&#8217; DI SOMMINISTRAZIONE AL  PUBBLICO di  ALIMENTI  E  BEVANDE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto parziale della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del:<br />
COMUNE DI POZZUOLI<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito, altresì, per la parte l’Avv. A. Starace;<br />
Ritenuto e considerato che risulta provata in atti la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione, mentre la revoca non risulta preceduta da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento;<br />
Ritenuto, pertanto, che sussistano sufficienti elementi per l’accoglimento dell’istanza cautelare, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori provvedimenti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4776/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado, fatti salvi, in ogni caso gli ulteriori provvedimenti;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4606/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4606</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il rinnovo di una concessione di suolo pubblico per la durata di sei anni al canone annuo di lire 8.000.000 canone censurato perche’ ritenuto eccessivo. Secondo il giudice cautelare trattandosi di questione soltanto relativa alla misura del canone, lo stesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso il rinnovo di una  concessione di suolo pubblico per la durata di sei anni al canone annuo di lire 8.000.000 canone censurato perche’ ritenuto eccessivo. Secondo il giudice cautelare trattandosi di questione soltanto relativa alla misura del canone, lo stesso danno prospettato non presenta i necessari connotati di gravità ed irreparabilità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4606/07<br />
Registro Generale:4834/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello  n. 4834/2007 proposto da:<br />
  <b>MARSEGLIA RAFFAELE </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  MASSIMO FRANCOcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA DEL PARADISO 55  pressoFRANCESCO SCARDACCIONE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BOVINO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ELISABETTA COLANGELO &#8211; Avv.  GIACOMO DIEGO GATTAcon domicilio  eletto in Roma VIA DEI VOLSCI, 20 &#8211; INT. 19pressoELISABETTA COLANGELO<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II n. 4121/2006, resa tra le parti, concernente RINNOVO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del:<br />
  COMUNE DI BOVINO<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani  e udito,  altresì, per la parte l’Avv. F. Massimo;<br />
Ritenuto e considerato che il sommario esame della questione di merito non consente di formulare, allo stato, una prognosi favorevole al richiedente, nel senso auspicato della riforma della sentenza impugnata e che, d’altra parte, trattandosi di questione soltanto relativa alla misura del canone, lo stesso danno prospettato non presenta i necessari connotati di gravità ed irreparabilità;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4834/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Amadio A. Mottola ( avv.ti G.Lauricella, C. Perelli e G. Viglione) c/ Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena, Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Gen. Stato) sulla sussistenza o meno dell&#8217;obbligo&#160; dell&#8217;amministrazione prima di decidere un ricorso gerarchico, di coinvolgere nel procedimento anche i soggetti&#160; non contemplati&#160; nel ricorso</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti,   Est. Amadio<br /> A. Mottola ( avv.ti G.Lauricella, C. Perelli e G. Viglione) c/ Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena, Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza o meno dell&#8217;obbligo&nbsp; dell&#8217;amministrazione prima di decidere un ricorso gerarchico, di coinvolgere nel procedimento anche i soggetti&nbsp; non contemplati&nbsp; nel ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Avvio – Comunicazione &#8211; Ricorso gerarchico &#8211; Effetti “a cascata” su situazioni giuridiche soggettive non contemplate nel ricorso medesimo &#8211; Obbligo dell&#8217;amministrazione di coinvolgere i soggetti titolari di tali situazioni – Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il provvedimento di accoglimento di un ricorso gerarchico, riverberi i suoi effetti “a cascata” su situazioni giuridiche soggettive non contemplate nel ricorso medesimo, l’amministrazione ha l’obbligo di coinvolgere i soggetti titolari di tali situazioni, prima di dare un assetto provvedimentale definitivo. Infatti, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, rappresenta lo strumento mediante il quale il cittadino, con apposite memorie ed osservazioni, può intervenire nel processo decisionale della P.A., fornendole gli elementi di conoscenza e di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le scelte amministrative e ad adottare, quindi, un provvedimento idoneo a contemperare gli opposti interessi pubblici e privati in gioco. Nel caso di specie, il Provveditorato agli Studi aveva annullato il passaggio di ruolo del soggetto direttamente contemplato nel ricorso gerarchico disponendo il passaggio di ruolo della ricorrente e modificando tuttavia, anche il passaggio di ruolo di un terzo soggetto non nominato nel ricorso medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza o meno dell’obbligo  dell’amministrazione prima di decidere un ricorso gerarchico, di coinvolgere nel procedimento anche i soggetti  non contemplati  nel ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
Sezione 3° bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11325/1998 proposto dalla<br />
prof.ssa <b>MOTTOLA Angela</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Lauricella, Cristina Perelli e Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ovidio n. 32;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena</b>, in persona del Dirigente p.t,</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Diana Ranucci) presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della prof.ssa <b>Pollina Anna Lisa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Girani e Maria Teresa Barbantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, p.zza Trevi n. 86;</p>
<p>&#8211;	della prof.ssa <b>Signani Serena</b>, non costituitasi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamentoprevia sospensione dell’efficacia:<br />
1) del decreto del Provveditorato agli Studi di Forlì n. 9977 del 24.2.1998, nella parte concernente la ricorrente;<br />
2) del presupposto D.M. 27.1.1998 di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla prof.ssa Pollina Anna Lisa;<br />
3) del parere favorevole espresso dal Consiglio Nazionale della P.I. sul ricorso anzidetto;<br />
4) per quanto occorrer possa, della circolare ministeriale n. 344 del 2.6.1997.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della P.I. e della prof.ssa Pollina Anna Lisa;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 23 aprile 2007 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />	<br />
	Vista la propria ordinanza n. 1415 del 12.10.1998 di rigetto della domanda cautelare;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con atto notificato, rispettivamente, alle Amministrazioni Scolastiche ed alla controinteressata Prof.ssa Pollina, la prof.ssa Mottola Angela proponeva ricorso giurisdizionale al TAR per l’Emilia Romagna, al fine di ottenere, in particolare, l’annullamento dell’atto del Provveditore agli Studi di Forlì-Cesena con il quale veniva annullato il precedente passaggio di ruolo della ricorrente dalla scuola media inferiore alla superiore.<br />
Esponeva che, per quanto concerne l’impugnato provvedimento 9977 del 24.2.1998, dalla scarna motivazione in esso enunciata si deduceva solo che tale opposta determinazione derivava dall’accoglimento, in sede ministeriale, di un ricorso prodotto da altra docente, in data 25.8.97, con il quale si impugnava la graduatoria approvata con il ridetto decreto 12.8.97 del Provveditore di Forlì, concernente i passaggi in ruolo.<br />
Precisava, inoltre, che a seguito della sopra citata graduatoria, essendo risultata utilmente inserita con punti 32, aveva ottenuto la cattedra presso l’IPSAR di Forlimpopoli.<br />
Asseriva, infine, che, per effetto dell’autoannullamento, la Prof.ssa Pollina, ricorrente in sede gerarchica nonchè odierna controinteressata, veniva a collocarsi al primo posto della stessa, scalzando, così, la Prof.ssa Signani che, rimanendo in posizione utile per il passaggio di ruolo, veniva a scalzare a sua volta, la Prof.ssa Mottola, che perdeva il posto e si vedeva costretta a ritornare, a  decorrere dall’anno scolastico 1998-99, nel ruolo e presso la sede di provenienza (scuola media inferiore – sede Premilcuore).<br />
In diritto la ricorrente eccepiva, in particolare, la violazione dell’art. 20, 4°, 5° e 6° comma, dell’O.M. n. 50 del 1996 nonchè dell’art. 7 della legge 241 del 1990.<br />
Rilevava, infatti, che il ricorso gerarchico, proposto dalla Prof.ssa Pollina il 25.8.97, non avrebbe assolto all’onere di notifica ai controinteressati ed in ogni caso, qualora tale obbligo non si volesse ravvisare in capo alla P.A., quello di comunicazione dell’inizio del procedimento.<br />
Il ricorso assumeva il n. 746/98 RG presso il T.A.R. per l’Emilia Romagna.<br />
Successivamente si costituiva l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (4 giugno 1998) chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed irricevibilità nonchè la reiezione del ricorso.<br />
La medesima Avvocatura sollevava, altresì, regolamento di competenza ritenendo spettare la cognizione del ricorso al TAR del Lazio, essendosi con lo stesso impugnata, ancorchè in via subordinata, la circolare telegrafica del Ministero della Pubblica Istruzione n. 344 del 2 giugno 1997.<br />
Senonchè la ricorrente aderiva all’istanza di regolamento di competenza e riassumeva il ricorso avanti al TAR del Lazio.<br />
Resistono al ricorso, per chiederne il rigetto, il Ministero della P.I. e la prof.ssa Pollina. Quest’ultima eccepisce anche l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo la prof.ssa Mottola chiesto e ottenuto, nell’ambito dei movimenti provinciali, trasferimento presso un’altra scuola media con sede di servizio a Predappio, in Provincia di Forlì.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione d’improcedibilità del ricorso, mossa dalla controinteressata, non può essere condivisa perchè, essendo la sede di servizio da ultimo assegnata alla ricorrente diversa da quella per la quale la medesima aveva espresso la preferenza, non può ritenersi venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito sul ricorso.<br />
La controversia in esame investe una vicenda relativa ai movimenti del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 1997/98.<br />
In particolare, si tratta di provvedimenti, disposti dal Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena con decreto 20058 del 12.8.1997, relativi ai passaggi di ruolo dalla scuola media inferiore a quella superiore.<br />
Dallo stesso decreto provveditoriale risultava che la Prof.ssa Pollina Anna Lisa non aveva ottenuto il passaggio di ruolo per la classe di concorso A246 (lingua francese).<br />
Infatti, la medesima, docente di lingua fracese presso la Scuola Media di Sogliano al Rubicone per l’a.s. 97/98, aveva presentato domanda per il passaggio di ruolo, dalla scuola  secondaria di I grado a quella di II grado, allegando dichiarazione personale di abilitazione. Tra le sedi di preferenza veniva indicata l’IPSCT “Ivo Oliveti” di Forlì, ma la domanda non trovava accoglimento.<br />
Successivamente (25.8.97) la prof.ssa Pollina produceva ricorso gerarchico avverso il passaggio di ruolo nella classe di concorso 46/A, disposto dall’Amministrazione Scolastica nei confronti della Prof.ssa Signani Serena, presso l’Istituto P.C.T. “Ivo Oliveti” di Forlì.<br />
A suo avviso in base alla C.M. 344 del 2.6.1997 aveva diritto alla valutazione della propria abilitazione per la classe 46/A (francese) e conseguentemente alla partecipazione ai passaggi di ruolo, con preferenza per la sede sopraspecificata.<br />
Impropriamente la ricorrente sostiene che la Prof.ssa Pollina avrebbe proposto ricorso gerarchico impugnando l’intera graduatoria, approvata con D.P. 12.8.97; in realtà il provvedimento relativo al passaggio di ruolo in discorso non prevede la formazione di alcuna graduatoria, ove sarebbe possibile attribuire la qualità di controinteressati a tutti coloro che vi sono inseriti.<br />
Pertanto la veste di controinteressata dev’essere riconosciuta solo alla docente (prof.ssa Signani) che ha ottenuto il passaggio su una determinata sede di servizio (Istituto “Oliveti” di Forlì) oggetto di domanda concorrente della prof.ssa Pollina.<br />
Dunque il D.M. 27.1.1998 di accoglimento del gravame gerarchico proposto da quest’ultima, non è incorso nel vizio di violazione dell’art. 20 dell’O.M. n. 50 del 7.2.1996.<br />
Passando all’esame del successivo decreto adottato dal Provveditorato agli Studi di Forlì, si osserva che con esso tale organo periferico: annullava il passaggio di ruolo per la classe di concorso A246 della Prof.ssa Mottola, disponeva il passaggio di ruolo della Prof.ssa Pollina dalla Scuola Media di Sogliano al Rubicone all’Istituto “I. Oliveti” di Forlì e modificava il passaggio di ruolo della Prof.ssa Signani Serena dalla Scuola Media Via Pascoli di Cesena all’IPSAR di Forlimpopoli, anzichè all’“Ivo Oliveti” di Forlì.<br />
Va, tuttavia, rilevato che questa fase procedimentale svoltasi nell’ambito del Provveditorato, riverberando i suoi effetti “a cascata” sulle situazioni giuridiche soggettive non contemplate in sede di gravame gerarchico, avrebbe richiesto il loro coinvolgimento prima di dare un assetto definitivo alla parziale modifica dei passaggi di ruolo.<br />
Tale è il senso della censura mossa dalla ricorrente (violazione dell’art. 7 e segg. della L. 7.8.1990 n. 241) al decreto del Provveditorato agli Studi n. 9977/1988.<br />
Essa riceve avallo da consolidata giurisprudenza secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, rappresenta lo strumento mediante il quale il cittadino, con apposite memorie ed osservazioni, può intervenire nel processo decisionale della P.A., fornendole gli elementi di  conoscenza e di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le scelte amministrative e ad adottare, quindi, un provvedimento idoneo a contemperare gli opposti interessi pubblici e privati in gioco (Cons. St., Sez. IV, 18.10.2002 n. 5699; 27.10.2003 n. 6631; Sez. V, 28.5.2001 n. 2884; Cass. civ., Sez. I, 11.6.2004 n. 11103).<br />
Stante la fondatezza dell’esaminata doglianza (ed assorbite le rimanenti), il ricorso avverso il più volte citato decreto n. 9977/1998 va accolto con conseguente annullamento di quest’ultimo.<br />
Le spese di causa vengono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 3° bis, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto del Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena n. 9977 del 24.2.1998.<br />
Condanna l’Amministrazione della P.I. al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di causa che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge. <br />
Compensa le spese tra la ricorrente e la controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 23 aprile 2007 in camera di consiglio, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Saverio Corasaniti			Presidente<br />	<br />
Giulio Amadio			Consigliere, est.<br />	<br />
Francesco Arzillo			Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4669</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4669/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l’esclusione dalla gara per l’affidamento di manutenzione straordinaria di strade urbane ed extra urbane di un Comune, esclusione motivata con l’esistenza di un reato incidente sulla moralita’ professionale, dovendo l’Amministrazione appaltante valutare se la condanna, inflitta all’amministratore della società esclusa, rientri o meno nell’ipotesi posta nel bando in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4669/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4669</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione dalla gara per l’affidamento di manutenzione straordinaria di strade urbane ed extra urbane di un Comune, esclusione motivata con l’esistenza di un reato incidente sulla moralita’ professionale, dovendo l’Amministrazione appaltante valutare se la condanna, inflitta all’amministratore della società esclusa, rientri o meno nell’ipotesi posta nel bando in relazione all’incidenza del reato sulla moralità professionale predetta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4669/07<br />
Registro Generale:6137/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  FEDERICO TEDESCHINI &#8211;   Avv.  GIOVANNI MALINCONICO &#8211;   Avv.  LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINIcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO,7   pressoFEDERICO TEDESCHINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CISTERNA DI LATINA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  SALVATORE MILETOcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 44pressoSALVATORE MILETO<br />
e nei confronti di<br />
<b>CESIT S.R.L. </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  LATINA   n. 386/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE   STRAORD SEDI STRADALI URBANE  ED  EXTRAURBANE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CISTERNA DI LATINA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera   e uditi, altresì, per le   parti  gli avvocati Grisostomi Travaglini,  Pugliano per delega di Tedeschini, e Mileto;</p>
<p>Considerato che compete all’Amministrazione appaltante di valutare, con congrua motivazione, se la condanna penale inflitta all’amministratore della società appellante rientri o meno, nell’ipotesi posta dal bando, sotto il profilo dell’incidenza del reato sulla moralità professionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6137/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4669/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4669</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4603</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4603/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4603</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un assegnatario avverso la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di ERP per godimento di altri immobili in concessione comunale. La sospensione e’ disposta considerando che la definizione del giudizio richiede un approfondito esame della condizione giuridica dell’immobile in concessione, attualmente neppur possibile in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4603/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4603</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4603/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4603</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un assegnatario avverso la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di ERP per godimento di altri immobili in concessione comunale. La sospensione e’ disposta considerando che la definizione del giudizio richiede un approfondito esame della condizione giuridica dell’immobile in concessione, attualmente neppur possibile in assenza dei documenti prodotti in primo grado; che nel frattempo l’appellante, nata nel 1921 e non autosufficiente, dall’esecuzione della sentenza subirebbe un danno grave e irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4603/07<br />
Registro Generale: 5938/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Raffaele Carboni Est.<br /> Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>FOLGHERAITER FEDORA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  CARLO ANDREA GEMIGNANIcon domicilio  eletto in RomaVIA MUZIO CLEMENTI 68   pressoLUCA PARDINI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  MARIA ATHENA LORIZIO &#8211; Avv.  SERGIO PERUZZIcon domicilio  eletto in RomaVIA DORA, 1pressoATHENA LORIZIO<br />
e nei confronti di<br />
<b>CASA SPA </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione II  613/2007, resa tra le parti, concernente DACADENZA DALL&#8217;ASSEGNAZIONE   DI ALLOGGIO ERP.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  COMUNE DI FIRENZE<br />
Udito il relatore Cons. Raffaele Carboni  e uditi,  altresì, per le    parti l’avv. C.A. Gemignani e l’avv. M.A.Lorizio;<br />
Considerato: &#8211; che la definizione del giudizio richiede un approfondito esame della condizione giuridica dell’immobile di Viareggio, attualmente neppur possibile in assenza dei documenti prodotti in primo grado;<br />
&#8211; che nel frattempo l’appellante, nata nel 1921 e non autosufficiente, dall’esecuzione della sentenza subirebbe un danno grave e irreparabile; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5938/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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