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	<title>11/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/9/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4680</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4680/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4680</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di un Comune che affida al dipartimento interateneo di pianificazione territoriale ed urbanistica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, l’incarico di studi urbanistici ed ambientali, studi urbanistici ed ambientali di natura agraria, studi urbanistici ed ambientali finalizzati al piano di zonizzazione acustica per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4680</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di un Comune che affida al dipartimento interateneo di pianificazione territoriale ed urbanistica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, l’incarico di studi urbanistici ed ambientali, studi urbanistici ed ambientali di  natura agraria,  studi urbanistici ed ambientali finalizzati al piano di zonizzazione acustica per  la redazione  del P.S.C., in quanto l’affidamento riguarda una incarico di studio, per il quale non vi è necessità di procedura concorsuale.<br />
In appello, si precisa che resta ferma la possibilita’ di adottare gli ulteriori provvedimenti di pianificazione territoriale, la cui redazione sara’ oggetto di successive gare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4680/07<br />
Registro Generale: 5226/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
 <b>ORDINE ARCHITETTI. PIANIFICATORI &#8211; DELLA  PROVINCIA DI COSENZA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  ANNA LAGONEGROcon domicilio  eletto in RomaVIA BOEZIO, 92 pressoANNA LAGONEGRO</p>
<p align=center>contro</p>
<p align=center><b>COMUNE DI MONTALTO UFFUGO </b></p>
<p>rappresentato e difeso da:Avv.  CARMELINA PUGLIESE &#8211; Avv.  GIUSEPPE CARRATELLIcon domicilio  eletto in RomaVIA L. MANTEGAZZA 24pressoMARCO GARDIN<br />
e nei confronti di<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  STEFANO VARONEcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12pressoAVVOCATURA GEN. STATO<br />
<b>DIPARTIMENTO INTERATENEO PIANIFICAZIONE  TERRITTORIALE  URBANISTICA</b> &#8211;  <b>UNIVERSITA’ DEGLI  STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b>non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  CALABRIA  &#8211;  CATANZARO: SEZ. I  n. 241/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO DI   PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  ED  URBANISTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO<br />UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi, altresì, per le parti l’Avv. A. Lagonegro e l’Avv. G. CarrAtelli;<br />
Considerato che l’oggetto dell’affidamento è solo la “redazione dello studio di valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale … (omissis)” ferma restando la possibilità di adottare gli ulteriori provvedimenti di pianificazione territoriale, la cui redazione sarà oggetto di successive gare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5226/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4680/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4680</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4633</a></p>
<p>Non va sospesa la gara di un Comune per il servizio di vigilanza di Uffici giudiziari, cui partecipi un concorrente che, in conformita’ al bando, acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. Le tariffe di legalita’ possono infatti essere utilizzate per la verifica di congruita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara di un Comune per il servizio di vigilanza di Uffici giudiziari, cui partecipi un concorrente che, in conformita’ al bando, acquisisca l’approvazione prefettizia della tariffa successivamente alla presentazione dell’offerta. Le tariffe di legalita’ possono infatti essere utilizzate per la verifica di congruita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4633/07<br />
Registro Generale: 5769/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA LIBURNIA SERVIZI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  AVILIO PRESUTTI &#8211;   Avv.  GIOVANNI CALUGIcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA S.SALVATORE IN LAURO 10   pressoAVILIO PRESUTTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GROSSETO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FRANCESCO MASSIMO POZZI &#8211; Avv.  SUSANNA CRUCIANIcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IVpressoGIAN MARCO GREZ<br />
<b>PREFETTURA DI GROSSETO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GROSSETO </b><br />
non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>IMGG SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  PAOLO MASCITELLIcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IVpressoGIAN MARCO GREZ<br />
<b>POLIZIA PRIVATA GRIFONE S.R.L.</b>non costituitosi;<br />
<b>FANTONI CLAUDIO Q. L.R. POLIZIA PRIVATA GRIFONE S.R.L.</b>non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  TOSCANA  &#8211;  FIRENZE: Sezione  II   n. 574/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO   SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GROSSETO<br />IMGG SRL<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera e uditi , altresì, per le parti l’Avv. G. Calugi, l’Avv. G. Valla, per delga dell’Avv. F.M. Pozzi e l’Avv. G. Pafundi, per delega dell’Avv. P. Mascitelli;</p>
<p>Considerato che l’art. 14 del Capitolato d’oneri non ammette la presentazione di offerte condizionate ma si limita a stabilire la verifica di congruità delle offerte non congrue con le tariffe di legalità, in conformità peraltro all’indirizzo ermeneutico espresso da questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4816);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5769/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4620</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione al terzo classificato di un contratto di servizio assistenza tecnica impianti audio visivi di un palazzo comunale se vi e’ incompatibilita’ fra l’oggetto sociale delle prima e seconda classificate e l’oggetto del servizio da aggiudicare. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione al terzo classificato di un contratto di servizio assistenza tecnica impianti audio visivi di un palazzo comunale se vi e’ incompatibilita’ fra l’oggetto sociale delle prima e seconda classificate e l’oggetto del servizio da aggiudicare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:  200704620/07<br />
Registro Generale: 5413/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
 <b> BENITO SETTI AUDIOVISIVI SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  BARBARA SETTI &#8211;   Avv.  FEDERICO TEDESCHINI &#8211;   Avv.  GIUSEPPINA MARITATO &#8211;   Avv.  PIERPAOLO SALVATORE PUGLIANOcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO, 7  pressoPIERPAOLO SALVATORE PUGLIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VERONA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FRANCESCO VOLPEcon domicilio  eletto in RomaVIA F. CONFALONIERI N.5pressoANDREA MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>TECNO SERVICE VERDARI SRL</b>non costituitosi;<br />
<b>BEDIGITAL SRL</b>non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  VENETO  &#8211;  VENEZIA: Sezione  I   n. 334/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO   ASSISTENZA  TECNICA IMPIANTI AUDIO VISIVI<br />Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI VERONA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e uditi, altresì, per le   parti l’avv. F.Tedeschini e l’avv. A.Manzi, per delega dell’avv. F.Volpe;<br />
Considerato che non appere evidente, ad un primo esame, l’incompatibilità fra l’oggetto sociale delle prima e seconda classificate e l’oggetto del servizio da aggiudicare;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5413/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2346</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2346/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2346/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2346</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est. Societa’ Guarduccistrade e Societa’ Tintofilo, (Avv. M. Macherelli) contro il Comune di Agliana (Avv. A. Venturini) sulla necessità della previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;ordine di ripristino emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio Edilizia ed urbanistica &#8211; Ordine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2346/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2346/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2346</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est.<br /> Societa’ Guarduccistrade e Societa’ Tintofilo, (Avv. M. Macherelli) contro il Comune di Agliana (Avv. A. Venturini)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;ordine di ripristino emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Ordine di ripristino &#8211; Emanazione in relazione a norme edilizie a tutela del territorio – Previa comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordine di ripristino emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio richiede la previa comunicazione dell’avvio del procedimento non potendosi escludere l’utilità di un apporto partecipativo dell’interessato all’istruttoria, ai fini dell’esatto accertamento del fatto costituente violazione e della sua corretta qualificazione giuridica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
<i>&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sui ricorsi riuniti nn. <b>200/1993 e 201/1993</b> proposti rispettivamente dalla</p>
<p><b>SOCIETA’ GUARDUCCISTRADE e dalla SOCIETA’ TINTOFILO, </b>rappresentate e difese dall’avv. Massimo Macherelli ed elettivamente domiciliate presso lo studio di tale difensore alla Via S.Reparata n. 40;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; il <B>COMUNE DI AGLIANA, </B>in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Venturini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mauceri in Firenze, Via La Marmora n. 26;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L&#8217;ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>quanto al ricorso n. 200/1993, proposto dalla società Guarduccistrade del provvedimento n. 89192, del 30 settembre 1992, con cui il Sindaco di Agliana aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi su terreno di proprietà della società Tintofilo e quanto al ricorso n. 2001/1993, con cui quest’ultima società aveva impugnato lo stesso provvedimento;</p>
<p>Visti i ricorsi e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti  di costituzione in giudizio del Comune intimato; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza dell’<b>11 gennaio 2007</b>, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Massimo Macherelli e Alessandro Venturini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 28 novembre 1992 e ritualmente depositato (ricorso n. 200/1993) la società Guarduccistrade impugnava il provvedimento n. 89/92 del 30 settembre 1992 con il quale il Sindaco del Comune di Agliana, dopo aver richiamato sia il rapporto congiuntamente redatto l’8 settembre 1992, in seguito a relativo sopralluogo su area di proprietà della società Tintofilo, dall’ufficio  Ecologia Ambiente dello stesso comune, dall’ufficio tutela Ambientale della Provincia di Pistoia e dal Presidio Multinazionale di Prevenzione dell’U.S.L. n. 8, dal quale era risultato il rinvenimento su tale area di accumulo di materiali inerti, sia la relazione redatta il 26 settembre 1992 dal proprio ufficio tecnico, da cui era risultato che l’accumulo di tale  materiale, che aveva determinato il rialzamento del terreno per una altezza media di mt. 2,50 rispetto al piano di campagna era stato effettuato in assenza di concessione, dalla società ricorrente e dalla società Edilstrada Pratese, aveva ordinato a tali società, nonchè a quella proprietaria dell’area di procedere, richiamando gli artt. 7 e 40 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, al ripristino dello stato dei luoghi.<br />
A fondamento dell’impugnativa la società Guarduccistrade deduceva i seguenti motivi:<br />
1) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241;<br />
L’Amministrazione avrebbe dovuto, a norma dei suindicati articoli, dare comunicazione alla società ricorrente dell’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato.<br />
2) Eccesso di potere per genericità e indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento;<br />
Dal provvedimento impugnato non risulterebbe possibile l’individuazione dell’area oggetto dell’ordine di ripristino in ragione del fatto che la società Tintofilo non possederebbe terreni alla via C.Marx, come invece indicato nel provvedimento.<br />
3) Violazione degli artt. 1 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e 1 della L. 28 gennaio 1977 n. 10; erronea applicazione degli artt. 7 e 40 della L. 28 febbraio 1985 n. 47.<br />
L’Amministrazione avrebbe disatteso che l’attività realizzata non sarebbe stata assolutamente riconducibile ad attività edilizia nè finalizzata a tali attività ma direttamente connessa ad attività agricola, per cui non vi sarebbe stata alcuna trasformazione del territorio.<br />
Si costituiva in giudizio resistendo il Comune intimato.<br />
Nella camera di consiglio del 26 marzo 1993, come da ordinanza n. 156, veniva accolta la domanda cautelare proposta.<br />
Con memoria del 21 dicembre 2006, la difesa comunale insisteva per la reiezione del ricorso.<br />
Presentava il 30 dicembre 2006 memoria anche la società ricorrente.<br />
Con atto notificato il 28 dicembre  1992 e ritualmente depositato (ricorso n. 201/1993 la società Tintofilo impugnava anch’essa il provvedimento n. 89/92 del 3 settembre 1992, contenente l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, già impugnato dalla società Guarduccistrade, con il ricorso n. 200/1993.<br />
Tale ricorso veniva affidato agli stessi motivi del precedente.<br />
Anche in tale giudizio si costituiva il comune intimato e nella Camera di Consiglio del 26 marzo 1993 come da ordinanza n. 157 veniva accolta la domanda cautelare proposta.<br />
Entrambi i ricorsi venivano trattenuti per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I ricorsi, attesa la loro parziale connessione soggettiva ed avendo ad oggetto lo stesso provvedimento ed essendo affidati a motivi identici, possono essere riuniti, per ragioni di economia processuale, ai fini di un esame congiunto.<br />
Il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell’accoglimento dei due ricorsi il primo mezzo di gravame con il quale in entrambi viene lamentata la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sull’assunto che il provvedimento n. 89/92, del 30 settembre 1992, con cui il Sindaco del Comune di Agliana ha ingiunto alle rispettive società ricorrenti di procedere, ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, al ripristino dell’area di proprietà della ditta Tintofilo, interessata da accumulo di materiali inerti che avrebbero determinato il rialzamento dell’area stessa di circa mt. 2,50 rispetto al piano di campagna, non è stato preceduto dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento.<br />
E’ invero da rilevare che secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire, già formatosi prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, l’ordine di ripristino emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio richiede la previa comunicazione dell’avvio del procedimento non potendosi escludere l’utilità di un apporto partecipativo dell’interessato all’istruttoria, ai fini dell’esatto accertamento del fatto costituente violazione e della sua corretta qualificazione giuridica (cfr. Cons. St. VI sez. 7 febbraio 2002 n. 686; T.A.R. Campania, Napoli sez. II 25 ottobre 2004 n. 15251, e 28 ottobre 2003 n. 13150; T.A.R. Veneto sez. II 5 dicembre 2003 n. 6047 e T.A.R. Marche 27 luglio 2001 n. 959).<br />
Concludendo, assorbendosi gli ulteriori profili di illegittimità, dato che il motivo esaminato attiene a ragioni di ordine procedimentale, i ricorsi vanno accolti con conseguente annullamento degli atti, con lo stesso impugnati.<br />
Le spese ed onorari di causa possono essere compensati.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione li accoglie e per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati; spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’<b>11 gennaio 2007</b>, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, rel.est.<br />	<br />
Dott. Stefano TOSCHEI 	&#8211; Consigliere</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 11 SETTEMBRE 2007</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2346/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2346</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4626</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4626/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4626/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4626</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di autorizzazione allo spostamento di una sede farmaceutica, diniego fondato su una ridefinizione dei limiti territoriali della sede. Il danno paventato, scaturente dall’acquisto di nuovi locali prima di chiedere l’autorizzazione al trasferimento della sede, e’ imputabile al ricorrente e risarcibile. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4626</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di autorizzazione allo spostamento di una sede farmaceutica, diniego fondato su una ridefinizione dei limiti territoriali della sede. Il danno paventato, scaturente dall’acquisto di nuovi locali prima di chiedere l’autorizzazione al trasferimento della sede, e’ imputabile al ricorrente e risarcibile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4626/07<br />
Registro Generale: 4878/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GIACOBBE CARLO TIT.FARMACIA MATTEUCCI</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  CARLO CALVIERIcon domicilio  eletto in RomaVIALE BRUNO BUOZZI N.51 pressoMARCELLO CARDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN MINIATO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FERDINANDO BIONDIcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL.IVpressoGIAN MARCO GREZ<br />
<b>AZIENDA U.S.L. 11 DI EMPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  RICCARDO FARNETANIcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2pressoDAMIANO PALLOTTINO<br />
<b>DIPARTIMENTO FARMACEUTICO AZIENDA U.S.L. 11 </b><br />
non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>FARMACIA DR. CHELI </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III  n. 301/2007, resa tra le parti, concernente RICHIESTA DI TRASFERIMENTO   SEDE FARMACEUTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA U.S.L. 11 DI EMPOLI<br />COMUNE DI SAN MINIATO<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera e uditi, altresì, per le   parti gli avvocati C. Calvieri, F. Biondi e R. Farnetani;<br />
  Considerato che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus boni juris, la situazione di danno paventata dalla ricorrente appare, allo stato, meramente ipotetica, e comunque sicuramente riparabile attraverso l’azione di risarcimento dell’eventuale danno subito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4878/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4626/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4626</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4618</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4618</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento ASL di riorganizzazione di un comparto ortopedico tenuto conto della prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio sanitario rispetto a quello antagonista dei ricorrenti al ripristino della soppressa unita’ operativa di Ortopedia presso il presidio ospedaliero. Appare inoltre incerta la legittimazione ad agire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4618</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento ASL di riorganizzazione di un comparto ortopedico tenuto conto della prevalenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’attuale organizzazione del servizio sanitario rispetto a quello antagonista dei ricorrenti al ripristino della soppressa unita’ operativa di Ortopedia presso il presidio ospedaliero. Appare inoltre incerta la legittimazione ad agire in relazione al carattere dei provvedimenti rivolti  al riassetto organizzativo della struttura ospedaliera. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4618/07<br />
Registro Generale: 5362/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>FRAGALE GIAMPAOLO &#8211;   PALERMO FAUSTO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  CARLO GUARNIERIcon domicilio  eletto in RomaVIA DI PORTA PINCIANA, 4   pressoFABRIZIO IMBARDELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA  PROVINCIALE DI COSENZA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  VALERIO ZIMATOREcon domicilio  eletto in RomaVIA LISBONA N.9pressoVALERIO ZIMATORE<br />
<b>REGIONE CALABRIA</b>non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. II  n. 143/2007, resa tra le parti, concernente RIORGANIZZAZIONE COMPARTO ORTOPEDICO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA  PROVINCIALE DI COSENZA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e uditi, altresì, per le   parti  l’avv. F. Imbardelli, per delega dell’avv.  C. Guarnieri e l’avv. V.Zimatore;<br />
Considerato che allo stato, appare incerta, oltre alla tempestività del ricorso avverso taluni dei provvedimenti impugnati in primo grado, la legittimazione ad agire dagli odierni appellanti in relazione al carattere dei provvedimenti rivolti  al riassetto organizzativo della struttura ospedaliera; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5362/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4618/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4618</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2357/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2357/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2357</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; L.A.O. Spiezia Est. Soc. Cooperativa Pisana Servizi Ausiliari (CO.PI.S.A.) (Avv. D. Buoncristiani) contro l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (G. Altavilla) e nei confronti di Soc. San Rossore (G. Altavilla) e di Engineering Service s.r.l. (non costituita) sul criterio di calcolo del punteggio in un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2357/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2357/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; L.A.O. Spiezia Est.<br /> Soc. Cooperativa Pisana Servizi Ausiliari (CO.PI.S.A.) (Avv. D. Buoncristiani) contro l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (G. Altavilla) e nei confronti di Soc. San Rossore (G. Altavilla) e di Engineering Service s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sul criterio di calcolo del punteggio in un appalto per la concessione di servizi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell&#8217;art. 83 D. Lgs. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Art. 83 D. Leg.vo 163/2006 – Criteri di calcolo del punteggio – Diposizioni della lettera d’invito e del Capitolato speciale che facciano riferimento “al canone annuale” – Massimo punteggio all’offerta maggiore – Calcolo soltanto dell’incremento offerto da ogni partecipante al canone base annuo – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione all’affidamento in concessione di un appalto di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 D. Leg.vo 163/2006) laddove dall’esame della lettera d’invito e del Capitolato speciale emerga che, per la valutazione dell’offerta economica, la stazione appaltante abbia fatto riferimento “al canone annuale” che il concorrente si impegna a corrispondere all’Ente ed abbia altresì disposto che il punteggio massimo vada attribuito “all’offerta maggiore”, mentre per le altre offerte il punteggio è proporzionale allo scostamento percentuale dall’offerta migliore, è illegittimo l’operato della Commissione di gara nella parte in cui ha preso in considerazione soltanto l’incremento offerto da ogni partecipante al canone base annuo. D’altra parte la suddetta interpretazione della lex specialis di gara risulta l’unica compatibile con il riferimento normativo all’art. 83, comma 5, D. Leg.vo n. 163/2006 e quindi, a sua volta, anche al DPCM n. 117/1999. Infine risulterebbe irrazionale un metodo di calcolo del punteggio per l’offerta economica diverso da quello contemplato dall’art. 83, comma 5, D. Leg.vo n. 163/2006 poichè attribuire il punteggio sul solo incremento comporterebbe una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto tecnico e, quindi, non compatibile con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che esige un giusto contemperamento tre le caratteristiche di pregio tecnico ed il profilo economico dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la Toscana<br />
SECONDA SEZIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso 244/2007  proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>SOC. COOPERATIVA PISANA SERVIZI AUSILIARI (CO.PI.S.A.)<br />
con sede in Pisa, in persona del legale rappresentante, </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>BUONCRISTIANI DINO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in FIRENZE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA FOSSOMBRONI 9 <br />
presso CASSI GIAMPIERO; </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI<br />
in persona del legale rappresentante, con sede in Tenuta di San Rossore,<br />
 località Cascine Vecchie, Pisa,<br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
D&#8217;ANTONE CARMELO <br />
con domicilio eletto in FIRENZE <br />
VIA RICASOLI N. 40 <br />
presso SEGRETERIA T.A.R.    </p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC. SAN ROSSORE, con sede in Pisa, in persona del legale rappresentante,  <br />
</i>anche ricorrente incidentale,<br />
rappresentata e difesa da:<i><br />
ALTAVILLA GIANCARLO <br />
con domicilio eletto in FIRENZE <br />
LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20 <br />
presso CUCCURULLO ANDREA   </p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC. ENGINEERING SERVICE S.R.L.  <br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE.  </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
&#8211; quanto all’atto introduttivo: dell’aggiudicazione del servizio di gestione ad uso di foresteria di due immobili, denominati “Casa colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde”, come da comunicazione fatta con raccomandata a.r. datata 14.12.2006, nonchè- quanto ai motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2007: dell’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione ad uso di foresteria di due immobili, denominati “Casa colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde” (determinazione n. 106 del 15 febbr<br />
&#8211; quanto ai motivi aggiunti depostiti in data 28 maggio 2007: della riaggiudicazione del servizio di gestione ad uso di foresteria di due immobili, denominati “Casa colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde” ed atti presupposti richiamati (determinazio<br />
<br />
Visto il ricorso con i motivi aggiunti e con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco meglio sopraindicato, nonchè della S. Rossore Soc. coop.;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Soc. S. Rossore.it Soc. coop., depositato il 15 maggio 2007, per l’annullamento della determinazione del 15.02.2007 n. 106 di aggiudicazione definitiva, nonchè, per quanto utile, di quello provvisoria nella parte in cui ha sostituito al sistema di valutazione delle offerte utilizzato nella seduta del 06.12.2006 quello preteso dalla Società ricorrente principale.<br />
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;<br />
Vista l’ordinanza cautelare 7 giugno 2007 n. 512 con cui questo Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’aggiudicazione del servizio alla controinteressata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, relatore designato il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, gli avv.ti Dino Buoncristiani e Giancarlo Altavilla;<br />
Visto il dispositivo di sentenza pubblicato il 13 luglio 2007 ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   e   DIRITTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con determinazione 10 novembre 2006 n. 897 il direttore del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ha indetto una gara per l’affidamento in concessione, con il metodo della licitazione privata, della gestione ad uso foresteria di due immobili denominati: Foresteria Verde e Casale La Sterpaia, nella tenuta di S. Rossore, per anni 9, secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/2006); ai sensi del Capitolato tecnico, art. 7, erano previsti 40 punti al progetto tecnico (da attribuire secondo i sottoparametri specificati sul capitolato) e 60 punti per l’offerta economica; il canone annuo a base d’asta è stata indicato in €. 54.000,00.<br />
Alla prescritta data del 4 dicembre 2006 pervennero all’ente parco tre offerte tra le quali la commissione di gara, nella seduta del 6 dicembre 2006, giudicò più vantaggiosa quella della S. Rossore.it per un totale di punti 88,48, mentre la Engineering Service si classificava al 2° posto con punti 69,98 e la CO.PI.S.A. al 3° posto con punti 69,73; peraltro, a seguito della nota di contestazione trasmessa dalla CO.PI.S.A. (il cui rappresentante era stato presente alla seduta) in data 7 dicembre, la Commissione (riunitasi nuovamente per calcolare il punteggio secondo il metodo di calcolo indicato dalla CO.PI.S.A.) nel verbale dell’11 dicembre 2006 confermò l’attribuzione del maggior punteggio alla S.Rossore.it (p. 92,03), mentre la CO.PI.S.A. passava al 2° posto in graduatoria (con p. 88,59) e la Engineering Service si classificata al 3° posto (con p. 86,52).<br />
Quindi con determinazione 12 dicembre 2006 n. 992 il Direttore dell’Ente Parco, approvati i verbali della Commissione di gara, aggiudicò alla ditta S.Rossore.it la concessione del servizio di gestione degli immobili in questione ad uso foresteria per anni 9.<br />
Con nota 14 dicembre 2006 l’Ente Parco comunicava alla CO.PI.S.A. che (anche applicando il criterio di calcolo indicato dalla stessa ditta) risultava egualmente vincitrice della gara la S.Rossore.it.<br />
Seguiva uno scambio ulteriore di note tra la CO.PI.S.A. che chiedeva di conoscere metodi di calcolo ed offerte, ritenendo che la propria offerta, correttamente valutata, sarebbe risultata la migliore, e l’Ente Parco che ribadiva di aver correttamente applicato il metodo di calcolo previsto per la gara, e precisava che il risultato era stato confermato anche sviluppando anche applicando una variante al metodo di calcolo (e cioè valutando l’offerta nel suo complesso per alcuni profili e con riguardo al solo incremento offerto rispetto a quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato speciale per altri profili).<br />
1.1. Quindi la CO.PI.S.A. proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti vizi dedotti in unico articolato motivo:<br />
Violazione del D. Leg.vo n. 163/2006, art. 83, del DPCM n. 117/1999, art. 4, e della lex specialis di gara.<br />
Ad avviso della ricorrente erroneamente la Commissione di gara avrebbe calcolato il punteggio relativo ad alcuni elementi del progetto tecnico sommando l’incremento ed il decremento al dato minimo posto a base d’asta, mentre, ove effettuata correttamente l’attribuzione dei punteggi, l’offerta della ricorrente sarebbe risultata la più vantaggiosa.<br />
Si è costituito in giudizio, nel marzo 2007, l’Ente Parco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e di poi, con memoria difensiva del 7 marzo, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso (proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria) poichè con determinazione del 15.02.2007 n. 106 il direttore aveva disposto l’aggiudicazione definitiva della gara a favore della Soc. S.Rossore.it.<br />
Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria – controinteressata che, con memoria difensiva del 6 marzo 2007, ha sollevato analoga eccezione di improcedibilità del ricorso.<br />
1.2. Quindi la ricorrente ha tempestivamente proposto motivi aggiunti avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva 15.02.2007 n. 106, nonchè ove necessario, della lettera d’invito e del bando di gara e dell’ammissione alla gara della controinteressata, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della lex specialis di gara, del D. Leg.vo  n. 163/2006, art. 83, comma 5, e, del DPCM n. 117/1999, art. 4, nonchè eccesso di potere per errore istruttorio e violazione del giusto procedimento.<br />
Vengono riproposte le censure di cui all’atto introduttivo.<br />
2 e 3) Violazione D. Leg.vo n. 163/2006, artt. 51 e 42, nonchè eccesso di potere per errore istruttorio e violazione del giusto procedimento.<br />
La controinteressata non avrebbe avuto titolo neanche a partecipare alla gara per carenza dei requisiti, non avendo mai svolto attività alcuna; inoltre l’offerta tecnica della controinteressata sarebbe stata priva di qualsiasi indicazione dei criteri da seguire per la valutazione dell’offerta tecnica.<br />
1.2.1. Ma la determinazione di aggiudicazione definitiva 15.02.2007 n. 106 fu impugnata anche dalla stessa aggiudicataria S.Rossore, con ricorso incidentale (notificato l’11 maggio 2007) nella parte in cui ha sostituito al sistema di valutazione delle offerte utilizzato nella seduta del 6 dicembre 2006 quello prospettato dalla ricorrente principale; la nuova regola di calcolo del punteggio (la cui applicazione pur se lasciava inalterato il risultato finale, tuttavia, riduceva di molto il divario tra la vincitrice, p. 89,65, e la ricorrente principale, p. 88,59) veniva censurata per violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici e della lex specialis di gara, nonchè per violazione in materia di procedimento amministrativo per mancato avviso di avvio della nuova valutazione delle offerte.<br />
Inoltre, con memoria 15 maggio 2007, la stessa società aggiudicataria ha eccepito l’irricevibilità dei motivi aggiunti in quanto notificati oltre i 30 giorni dalla comunicazione (in data 16.02/2007) della determinazione di aggiudicazione definitiva; nel merito, poi, ha insistito per il rigetto anche dei motivi aggiunti.<br />
1.3. Senonchè l’Ente Parco, visto il ricorso incidentale e ritenendolo fondato, con determinazione 14 maggio 2007, n. 399, ha proceduto all’annullamento d’ufficio della determinazione di aggiudicazione 15.02.2007 n. 106 e approvato il verbale della Commissione del 14 maggio 2007 che ha confermato le prime valutazioni già effettuate nella seduta del 6 dicembre 2006, ha riaggiudicato l’appalto alla Soc. S.Rossore.it.<br />
Pertanto avverso tale riaggiudicazione (unitamente, ove necessaria, alla lettera d’invito ed al bando di gara ed allo sconosciuto atto di ammissione alla gara) la CO.PI.S.A ha proposto nuovi motivi aggiunti (notificati il 28 maggio 2007), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con sei articolati motivi di cui i primi due, il quarto ed il quinto, sono attinenti al metodo di calcolo dell’offerta economica applicato in sede di riaggiudicazione nel maggio 2007 e sono sovrapponibili alle censure dedotte con i primi motivi aggiunti, il terzo deduce il mancato avviso di avvio del procedimento di riaggiudicazione, mentre il sesto (per l’ipotesi di una reviviscenza della prima aggiudicazione definitiva a seguito dell’accoglimento del motivo procedurale sul mancato avviso) ripropone le censure inerenti le modalità di attribuzione del punteggio agli elementi del progetto tecnico (censure già formulate nell’ambito del primo atto di motivi aggiunti).<br />
Infine la ricorrente principale, facendo presente che il servizio in questione non era stato affidato alla vincitrice della gara poichè l’immobile “Foresteria Verde” era ancora in ristrutturazione, chiede altresì il risarcimento del danno in forma specifica mediante affidamento della concessione di gestione di cui si controverte, nonchè, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente.<br />
Ha replicato al secondo atto di motivi aggiunti la Soc. S.Rossore.it, con memoria difensiva del 6 giugno 2007, eccependo l’inammissibilità (per tardività) dell’impugnazione del bando di gara e della lettera d’invito; nel merito, poi, ha insistito per il rigetto dell’impugnazione della riaggiudicazione, ritenendo corretta la priva valutazione delle offerte effettuate dalla Commissione di gara nel verbale 6 dicembre 2006.<br />
Con ordinanza cautelare 7 giugno 2007 questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della determinazione di riaggiudicazione nonchè del contratto già stipulato tra l’Ente Parco e la S.Rossore.it in data 21 marzo 2007.<br />
Nell’imminenza della trattazione della causa la ricorrente principale, riepilogato lo svolgimento del giudizio con ultima memoria difensiva, insisteva per l’annullamento della riaggiudicazione del 14 maggio 2007, nonchè per la condanna dell’Ente Parco al risarcimento del danno in forma specifica con l’affidamento del servizio oppure, in subordine, per il risarcimento per equivalente in forma pecuniaria; con memoria del 29 giugno 2007 la controinteressata, replicando con ulteriori argomentazioni alle avverse censure, ha invece insistito per il rigetto del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.<br />
In data 13 luglio 2007 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza ai sensi dell’art. 4 della legge 205/2000.<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne il criterio di calcolo del punteggio da attribuire alle offerte delle tre imprese che hanno partecipato alla gara in controversia, tra cui quella della ricorrente e quella dell’aggiudicataria in osservanza delle prescrizioni del Capitolato speciale, art. 7 in particolare, nella gara svoltasi per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, ad uso foresteria, di due immobili denominati “Casa Colonica della Sterpaia” e “Foresteria Verde”, nella Tenuta di S. Rossore per la durata di anni 9 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Leg.vo 163/2006. <br />
In via preliminare il Collegio dichiara l’atto introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti, rispettivamente, l’uno inammissibile e l’altro improcedibile per carenza d’interesse poichè proposti avverso la determinazione 12.12.2006 n. 992 di aggiudicazione solo provvisoria (il primo) e la determinazione 15.02.2007 n. 106 (il secondo) di aggiudicazione definitiva a favore della S.Rossore.it, che, invece, è stata superata (a seguito di annullamento d’ufficio) dalla successiva determinazione di riaggiudicazione sempre alla Soc. S.Rossore.it 14 maggio 2007 n. 399.<br />
Pertanto l’interesse a ricorrere risulta concentrato su tale ultima riaggiudicazione impugnata con il secondo atto dei motivi aggiunti.<br />
Al riguardo il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni di tardiva impugnazione, in parte qua, del bando di gara e della lettera d’invito poichè l’impugnativa degli stessi è stata proposta in via soltanto sussidiaria (“ove escludenti” – tra l’altro &#8211; l’applicazione degli artt. 42 e 51 del D. Leg.vo n. 163/2006), mentre nel caso specifico va esclusa la sussistenza del (prospettato) presupposto “per quanto occorra” relativo all’art. 7 del Capitolato.<br />
Ancora preliminarmente va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche il ricorso incidentale presentato dalla società aggiudicataria contro la determinazione n. 106 del 15.02.2007 (di aggiudicazione definitiva) in quanto, nel costo del giudizio, la stazione appaltante ha proceduto alla riaggiudicazione 14 maggio 2007 n. 399 in cui, anche in accoglimento delle censure formulate nel ricorso incidentale de quo, ha annullato d’ufficio la precedente aggiudicazione 12.12.2006 n. 992.<br />
2.1. Premesso quanto sopra in via preliminare, nel merito si passa ora ad esaminare l’impugnativa della riaggiudicazione disposta dall’Ente Parco con la determinazione del direttore 14 maggio 2007 n. 399 (secondo atto di motivi aggiunti), che viene innanzitutto censurata per violazione della lex specialis di gara (con particolare riferimento al capitolato tecnico art. 7) nonchè dell’art. 83, comma 5, del D. Leg.vo n. 163/2006 e DPCM n. 117/1999.<br />
Al fine di una migliore comprensione della controversia è opportuno far presente che per la migliore offerta economica era stabilito un punteggio massimo di punti 60 e che il canone base annuo della concessione del servizio era fissato in €. 54.000,00; per valutare l’offerta economica, nella seduta del 6 dicembre 2006, la Commissione di gara ha preso in considerazione soltanto l’incremento offerto da ogni partecipante al canone base annuo, per cui, dopo aver attribuito 60 punti alla S.Rossore.it (che aveva offerto un incremento del 46,3%), in proporzione ha attribuito punti 45,48 alla Engeneering Service e punti 32,39 alla CO.PI.S.A.; pertanto, applicando anche al progetto tecnico la stessa regola di calcolo, nella seduta del 6 dicembre 2006, concluse le operazioni di valutazione delle tre offerte, risultava prima in graduatoria la S.Rossore.it con il punteggio di p. 88,48, seguita dalla Engeneering Service con p. 69,98 e dalla CO.PI.S.A. con p. 69,73.<br />
Tale metodo di calcolo viene, però, censurato (primo e secondo motivo) dalla ricorrente principale come non rispettoso delle prescrizioni dettate dalla lex specialis di gara, che farebbe chiaro riferimento alla “offerta maggiore”, e non all’incremento maggiore, e la cui corretta applicazione avrebbe comportato l’attribuzione a suo favore di punti 55,36 per l’offerta economica e, quindi, la collocazione al primo posto della graduatoria, e l’aggiudicazione della gara con punti complessivi 88,59, mentre la S.Rossore.it si sarebbe classificata soltanto al 2° posto con punti 88,48 e la Engeneering Service al 3° posto con punti 79,85.<br />
Le censure appaiono fondate.<br />
Infatti, dall’esame della lettera d’invito e del Capitolato speciale emerge evidente che, per la valutazione dell’offerta economica, la stazione appaltante fa riferimento “al canone annuale” che il concorrente si impegna a corrispondere all’Ente Parco ed altresì dispone che il punteggio massimo (p. 60) va attribuito “all’offerta maggiore”, mentre per le altre offerte il punteggio è proporzionale allo scostamento percentuale dall’offerta migliore.<br />
2.2. Nè argomento contrario a tale interpretazione è desumibile dalla circostanza che il Capitolato speciale, all’art. 7, nell’indicare il criterio di aggiudicazione, e cioè quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dispone che l’offerta sarà valutata secondo i “parametri” del “maggior rialzo del canone annuo di concessione”, nonchè (quanto al progetto tecnico) del “maggior numero” di pernottamenti annuo per scolaresche e di giornate di utilizzo annuo delle aule e del “maggior sconto” riservato ai progetti del parco: infatti questi sono i parametri di valutazione dell’offerta, cioè le caratteristiche o profili sotto i quali questa sarà esaminata, mentre lo stesso art. 7 citato, con riguardo ai “criteri di assegnazione dei punti”, per l’offerta economica fa espresso ed univoco riferimento alla regola “punteggio massimo (60 punti) all’offerta maggiore”.<br />
D’altra parte la suddetta interpretazione della lex specialis di gara risulta l’unica compatibile con il riferimento normativo all’art. 83, comma 5, D. Leg.vo n. 163/2006 e quindi, a sua volta, anche al DPCM n. 117/1999 che, per calcolare il punteggio da attribuire all’offerta economica, ha elaborato la formula offerta da valutare per  punteggio e diviso migliore offerta.<br />
Infine risulterebbe irrazionale un metodo di calcolo del punteggio per l’offerta economica diverso da quello contemplato dall’art. 83, comma 5, D. Leg.vo n. 163/2006 poichè attribuire il punteggio sul solo incremento comporterebbe una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto tecnico e, quindi, non compatibile con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa che esige un giusto contemperamento tre le caratteristiche di pregio tecnico ed il profilo economico dell’offerta.<br />
2.3. Nei sensi illustrati, quindi, da un lato l’art. 7 del Capitolato speciale e la stessa lettera d’invito risultano conformi al richiamato legislativo (di cui all’art. 83 D.Leg.vo n. 163/2006), per cui – come già detto – la ricorrente non ha interesse alla loro impugnazione in parte qua, mentre, dall’altro, appare errata la regola di calcolo delle offerte economiche che ha comportato la classificazione della ricorrente principale soltanto al 3° posto con punti complessivi 69,73 (di cui p. 32,39 per l’offerta economica e p. 37,33 per l’offerta tecnica), laddove, valutando correttamente l’intero importo del canone offerto, l’offerta economica della ricorrente avrebbe riportato il maggior punteggio di p. 51,26 che, sommato ai punti 37,33 del progetto tecnico, le avrebbe consentito di collocarsi al primo posto in graduatoria con complessivi punti 88,59, mentre la S.Rossore.it sarebbe risultata soltanto seconda classificata con punti complessivi 88,48.<br />
2.4. Peraltro, sotto il profilo procedimentale la determinazione di riaggiudicazione risulta illegittima anche per violazione della legge n. 241/1990, art. 7: infatti l’Ente Parto non ha avvisato la ricorrente principale dell’avvio del procedimento di annullamento della precedente determinazione 15.02.2007 n. 106 di aggiudicazione definitiva della gara; invece la ricorrente principale aveva interesse ad essere informata, poichè nella suddetta determinazione l’Ente Parco aveva almeno recepito i rilievi formulati dalla medesima avverso il metodo di calcolo dell’offerta economica applicato dalla Commissione nella seduta del 6 dicembre 2006; metodo che, invece, riviveva per espressa disposizione della determinazione di riaggiudicazione impugnata che, in pratica, in accoglimento del ricorso incidentale dell’aggiudicataria, ripristinava le valutazioni originarie della Commissione.<br />
2.5. Infine appare fondata anche la censura di insufficienza di istruttoria e violazione del giusto procedimento amministrativo (dedotta nell’ambito del quinto mezzo) poichè, in effetti, nel modello di offerta presentato, la S.Rossore.it non ha provveduto ad indicare i “requisiti richiesti nella tabella Criteri di valutazione delle offerte economica e tecnica per la valutazione della parte tecnica dell’offerta”; infatti, pur rilevando – come fa la controinteressata – che in realtà la citata tabella dei criteri di valutazione non appare meglio identificata, tuttavia rimane non contestabile la circostanza che l’offerta tecnica risulta incompleta di alcuni dati espressamente richiesti allo specifico scopo di procedere ad una documentata valutazione della medesima, mentre le altre due partecipanti compilavano anche questa sezione del modulo di presentazione dell’offerta indicando ciascuna gli elementi della parte tecnica dell’offerta ritenuti più significativi; in particolare va rilevato che la ricorrente principale non solo indicava le proprie analoghe esperienze nel settore delle strutture extra alberghiere (quale il Capitolato classificava l’immobile Foresteria Verde), ma, per il profilo della qualificazione professionale (disciplinato dall’art. 9 del Capitolato speciale) precisava anche con quali risorse umane avrebbe soddisfatto il prescritto requisito della presenza di personale addetto alla reception con conoscenza di quattro lingue straniere e, quanto al fatturato d’impresa degli ultimi tre anni, specificava che questo, per la sola attività turistica, ammontava a circa €. 2.000.000,00 annui.<br />
Ritiene, pertanto, il collegio che la mancata indicazione degli elementi utili per la valutazione tecnica dell’offerta comporti, quanto meno, l’illegittimità della riaggiudicazione alla S.Rossore.it anche per violazione del giusto procedimento ed insufficiente e/o errata istruttoria.<br />
In conclusione, assorbita ogni altra censura o profilo di censura, la riaggiudicazione alla Soc. S.Rossore.it, unitamente ai verbali del 6 dicembre 2006 e 14 maggio 2007, risulta inficiata dai vizi sopra illustrati e, pertanto, la domanda di annullamento va accolta.<br />
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica poichè la pretesa della ricorrente principale all’affidamento della concessione del servizio trova soddisfazione nello stesso annullamento dell’impugnata riaggiudicazione con il conseguente obbligo della stazione appaltante di adottare un nuovo provvedimento conclusivo della procedura di gara alla luce dei motivi di ricorso, fatta salva ogni eventuale nuova valutazione discrezionale circa l’interesse pubblico alla conclusione della procedura di gara.<br />
3. Quindi, precisando il dispositivo di sentenza n. 56/2007, preliminarmente dichiarati inammissibile l’atto introduttivo del giudizio per carenza di interesse ed improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il primo atto di motivi aggiunti, nel merito il ricorso va accolto nei sensi sopraillustrati, quanto al secondo atto di motivi e, per l’effetto, va annullata la riaggiudicazione alla S.Rossore.it, di cui alla determinazione 14 maggio 2007 n. 399 (unitamente ai verbali della Commissione sopra indicati), con il conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all’affidamento del servizio in concessione alla ricorrente principale (ove ne ricorrano tutti gli ulteriori requisiti) la cui offerta risulta classificata prima in graduatoria, mentre va respinto per la restante parte; infine va dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Soc. San Rossore.it.<br />
Gli oneri di lite seguono la prevalente soccombenza e pertanto, sono posti a carico dell’Ente Parco resistente per l’importo di €. 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge, restando compensati per la residua quota anche nei confronti della Soc. S.Rossore.it; nulla vi è da statuire per la controinteressata non costituita.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo <b>accoglie</b> nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati meglio indicati in epigrafe, mentre per la restante parte lo <b>respinge</b>; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati in € 6.000,00(seimila/00) oltre gli accessori di legge, a carico della stazione appaltante, mentre li compensa nei confronti della aggiudicataria costituita; nulla per la controinteressata non costituita.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 luglio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Giuseppe Petruzzelli	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Stefano Toschei 	 &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 SETTEMBRE 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-9-2007-n-2357/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.2357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4621</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4621/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4621</a></p>
<p>Va sospeso il sequestro sanitario capi di bovini infetti, con abbattimento, in quanto la sospensione di efficacia dell’ordine di abbattimento lascia comunque sussistere il potere della p.a. di adottare le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, compreso il sequestro cautelativo a spese dell’appellante e non fa venire meno il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4621/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4621</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il sequestro sanitario capi di bovini infetti, con abbattimento, in quanto la sospensione di efficacia dell’ordine di abbattimento lascia comunque sussistere il potere della p.a. di adottare le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, compreso il sequestro cautelativo a spese dell’appellante e non fa venire meno il dovere del ricorrente di osservare tutte le prescrizioni in materia di prevenzione, né incide in alcun modo i poteri di polizia veterinaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4621/07<br />
Registro Generale: 5792/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BENEVENTANO GAETANO</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  GIOVANNI FILOSA &#8211;   Avv.  LEOPOLDO FIORENTINO &#8211;   Avv.  SERGIO PERONGINIcon domicilio  eletto in RomaVIA COLA DI RIENZO, 285 pressoSTUDIO AVV. FIORENTINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.S.L. SA/3 IN P. DIRETTORE GENERALE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  BARTOLO DE VITAcon domicilio  eletto in RomaVIA TOMMASO D&#8217;AQUINO N.104pressoDANIELA DE BERNARDIS<br />
<b>A.S.L. SA/3 IN P. DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</b>non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI OTTATI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ROBERTO DE FELICEcon domicilio  in RomaPIAZZA CAPO DI FERRO 13pressoSEGRETERIA SEZIONALE CDS<br />
<b>MINISTERO DELLA SALUTE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ROBERTO DE FELICEcon domicilio  in RomaPIAZZA CAPO DI FERRO 13pressoSEGRETERIA SEZIONALE CDS<br />
<b>COMANDO CORPO FORESTALE DELLO STATO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ROBERTO DE FELICEcon domicilio  in RomaPIAZZA CAPO DI FERRO 13pressoSEGRETERIA SEZIONALE CDS<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  SALERNO SEZ. I  n. 661/2007, resa tra le parti, concernente SEQUESTRO SANITARIO CAPI DI  BOVINI INFETTI  ED  ABBATTIMENTO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.S.L. SA/3 IN P. DIRETTORE GENERALE<br />COMANDO CORPO FORESTALE DELLO STATO<br />MINISTERO DELLA SALUTE<br />MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e uditi, altresì, per le   parti  gli avv.ti G. Filosa e B. De Vita;</p>
<p>Considerato che la produzione documentale del 23 agosto 2007 non appare sufficiente a dirimere le perplessità circa il dedotto difetto di istruttoria;<br />
Ritenuto che la sospensione di efficacia dell’ordine di abbattimento lascia comunque sussistere il potere della p.a. di adottare le misure necessarie per tutelare la salute pubblica, compreso il sequestro cautelativo a spese dell’appellante e non fa venire meno il dovere del ricorrente di osservare tutte le prescrizioni in materia di prevenzione, né incide in alcun modo i poteri di polizia veterinaria.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5792/2007) nei limiti suindicati e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4614</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4614/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4614/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4614/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4614</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini dell’ammissione con riserva, il rigetto della domanda di attivazione ed ammissione alla prova attitudinale di cui all’art. 1 co. 2 D.Lgv. 386/06 ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 4614/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4614/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4614/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4614</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini dell’ammissione con riserva, il rigetto della domanda di attivazione ed ammissione alla prova attitudinale di cui all’art. 1 co. 2 D.Lgv. 386/06 ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4614/07<br />
Registro Generale: 4890/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti Est.<br />  Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  MINISTERO DELLA SALUTE </b><br />
rappresentato e difeso da:   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PERROTTI MONICA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FERDINANDO PACEcon domicilio  eletto in RomaVIA  G. ANTONELLI, 4<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III Quater  n. 212/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO AMMISSIONE ALLA   PROVA  ATTITUDINALE  PER  ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 PERROTTI MONICA<br />
Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti   e udito, altresì, per le  parti, l’avv. A. Manzi, per delega dell’avv. F. Pace;<br />
Considerato, nel bilanciamento degli interessi il grave ed irreparabile danno del ricorrente;   </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4890/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4614/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4614</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4677</a></p>
<p>Non va sospeso il bando per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto, discarica dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in forma differenziata, atteso che l’espletamento della gara, in assenza di aggiudicazione e consegna, non determina un pregiudizio grave ed irreparabile, considerato altresi’ che il merito e’ fissato a breve (8 mesi).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il bando per l’affidamento  del servizio raccolta, trasporto, discarica dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in forma differenziata, atteso che l’espletamento della gara, in assenza di aggiudicazione e consegna, non determina un pregiudizio grave ed irreparabile, considerato altresi’ che il merito e’ fissato a breve (8 mesi). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4677/07<br />
Registro Generale:5320/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro Est.<br />  Cons. Raffaele Carboni<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Aldo Fera<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Settembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>COMUNITA&#8217; MONTANA DEL SAN VICINO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  FEDERICO TEDESCHINI &#8211;   Avv.  PIERPAOLO SALVATORE PUGLIANOcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO,7   pressoFEDERICO TEDESCHINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COSMARI &#8211; CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  BARBARA BRACARDA &#8211; Avv.  DANIELE SPINELLI &#8211; Avv.  NICOLA MARCONEcon domicilio  eletto in RomaVIA GIUSEPPE MERCALLI, 11pressoNICOLA MARCONE<br />
<b>PROVINCIA DI MACERATA</b>non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI CINGOLI </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  MARCHE  Sezione  Prima   n. 192/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA,   TRASPORTO  RIFIUTI  URBANI  ED ASSIMILATI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COSMARI &#8211; CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI<br />
Udito il relatore Pres. Sergio Santoro   e uditi, altresì, per le   parti  l’Avv. L. Grisostomi Travaglini, per delega dell’Avv. F. Tedeschini, l’Avv. P. S. Pugliano, e l’Avv. L. Anelli, per delega dell’Avv. N. Marcone;<br />
Ritenuto che l’espletamento della gara in questione, in assenza di aggiudicazione e consegna, non determina un pregiudizio grave ed irreparabile nell’appellato consorzio COSMARI, e che pertanto allo stato non vi è ragione di sospendere il bando impugnato, tenuto conto oltretutto che il primo giudice ha fissato al 16 aprile 2008 la data di discussione del merito del ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5320/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Settembre 2007<br />
IL PRESIDENTE ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO<br />
IL DIRIGENTE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-9-2007-n-4677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/9/2007 n.4677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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