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	<title>11/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/9/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2004 n.6290</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-9-2004-n-6290/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-9-2004-n-6290/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2004 n.6290</a></p>
<p>Pres. Antonio CAVALLARI, Est. Tommaso CAPITANIO BOCCUZZI (avv. M. Malandrino) c. A.U.S.L. TA/1 (n.c.). sugli effetti prodotti dalla sentenza C. cost. n. 204 del 2004 sul ricorso avente ad oggetto il pagamento di forniture protesiche erogate in favore di iscritti al s.s.n. Processo – Processo amministrativo – Pagamento di forniture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-9-2004-n-6290/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2004 n.6290</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-11-9-2004-n-6290/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2004 n.6290</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Antonio CAVALLARI, Est. Tommaso CAPITANIO<br /> BOCCUZZI (avv. M. Malandrino) c. A.U.S.L. TA/1 (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti prodotti dalla sentenza C. cost. n. 204 del 2004 sul ricorso avente ad oggetto il pagamento di forniture protesiche erogate in favore di iscritti al s.s.n.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Pagamento di forniture protesiche – Condanna dell’A.U.S.L. – Ricorso – Dopo C. cost. n.204 del 2004 – Inammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della sentenza C. cost. 6 luglio 2004 n.204, è inammissibile, per difetto di giurisdizione del TAR, il ricorso con il quale il ricorrente ha chiesto la condanna di un’A.U.S.L. al pagamento di forniture protesiche erogate in favore di iscritti al Servizio sanitario nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti prodotti dalla sentenza C. cost. n.204 del 2004 sul ricorso avente ad oggetto il pagamento di forniture protesiche erogate in favore di iscritti al s.s.n.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />Seconda Sezione di Lecce </b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
ANTONIO CAVALLARI, Presidente;GIUSEPPINA ADAMO, Consigliere;TOMMASO CAPITANIO, Referendario &#8211; relatore,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1531/2004 proposto <br />dal <b>dr. Francesco Boccuzzi</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Malandrino, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Lecce, Via  F. Rubichi, 23/A,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUSL TA/1</b>, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita,<br />
per l’accertamento, previa adozione di misure cautelari,del diritto del ricorrente al pagamento di forniture protesiche in favore degli iscritti al SSN<br />
e la condanna<br />
dell’Azienda intimata al pagamento dei corrispettivi.</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 9/9/2004 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per il ricorrente, l’Avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. Malandrino.<br />
Considerato che:<br />
–	la controversia introdotta con il ricorso in epigrafe non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6/7/2004 (pubblicata sulla G.U.R.I., 1a serie speciale, del 14/7/2004), con la quale la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi (per quanto di interesse nel caso in esame):<br />	<br />
a).	l’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7, lettera a, della L. n. 205/00, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “&#8230;tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli&#8230;” anziché “&#8230;le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché&#8230;”;<br />	<br />
b).	l’art. 33, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art. 7, lettera a, della L. n. 205/00;<br />	<br />
–	poiché la controversia era stata incardinata di fronte al TAR in virtù del disposto di cui all’art. 33, comma 2, lettere b) ed e), e comma 3 del D. Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000 (che prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fra le altre, delle controversie “&#8230;b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi&#8230;” e quelle “&#8230;e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell&#8217;espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell&#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale [&#8230;], con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità&#8230;”), per effetto della citata sentenza della Consulta n. 204/04 la pretesa del ricorrente – attenendo ad un diritto soggettivo di natura patrimoniale vantato nei confronti dell’AUSL TA/1 – deve essere fatta valere di fronte all’A.G.O. Infatti, come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 6487 del 6/5/2002) “&#8230;.il principio sancito dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima &#8211; a differenza di quella abrogata &#8211; non può essere assunta, data l’efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte Costituzionale, a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali quelli accertati con sentenza passata in giudicato o per altro verso già consolidati&#8230;” giacché “&#8230;le pronunce della Corte Costituzionale non rientrano fra i «mutamenti della legge», che sono considerati ininfluenti, ai fini della competenza, dall’art. 5 c.p.c., ove sopraggiunti dopo la proposizione della domanda&#8230;” (così, Cass. Sez. I, sent. n. 7445 del 12/8/1996);<br />	<br />
–	pertanto, tenuto conto che ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L. n. 87 dell’11/3/1953 le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR (così, fra le prime decisione del giudice amministrativo successive alla sentenza n. 204/04, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, sent. n. 1543 del 16/7/2004).																																																																																												</p>
<p>Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 21/07/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II di Lecce, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. <br />
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari – Presidente<br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata l’11 settembre 2004</p>
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