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	<title>11/8/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/8/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2008 n.1931</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-8-2008-n-1931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-8-2008-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2008 n.1931</a></p>
<p>Pres. Morea, est. Cestaro F.lli D&#8217;Addato S.n.c. (Avv. M. F. Ingravalle) c. Regione Puglia (Avv. Pasquale Troiano) e altri sulla competenza degli enti territoriali in materia di rilascio di concessioni su aree demaniali marittime escluse dalla delega ex art. 59 D.P.R. 616/1977 1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-8-2008-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2008 n.1931</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-8-2008-n-1931/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2008 n.1931</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Morea, est. Cestaro<br /> F.lli D&#8217;Addato S.n.c. (Avv. M. F. Ingravalle) c. Regione Puglia (Avv. Pasquale Troiano) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza degli enti territoriali in materia di rilascio di concessioni su aree demaniali marittime escluse dalla delega ex art. 59 D.P.R. 616/1977</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Impugnazione – termine – Dies a quo – Individuazione</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso incidentale – Oggetto – Provvedimenti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale – Ammissibilità</p>
<p>3. Processo amministrativo – Ricorso incidentale e principale – Ordine di esame delle questioni</p>
<p>4. Autorizzazioni e concessioni – Concessioni sul demanio marittimo – Rilascio Competenza – Regioni ed enti locali– Sussiste – Fattispecie</p>
<p>5. Autorizzazioni e concessioni – Concessioni sul demanio marittimo – Rilascio – Competenza delle regioni e degli enti locali – In caso di porti esclusi dalla delega alle regioni es art. 59 D.P.R. 616/1977 – Sussiste</p>
<p>6. Beni pubblici –Aree demaniali &#8211; Art. 105 lett. l) D.Lgs. 112/1998 &#8211; Locuzione «approvvigionamento di fonti di energia» riferita ad aree del demanio marittimo – Interpretazione<br />
7. Autorizzazioni e concessioni – Porti turistici &#8211; Concessioni sul demanio marittimo – Rilascio – Competenza – Regioni ed enti locali – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di lavori edilizi, il semplice inizio dei lavori non consente di apprezzare l’eventuale lesività degli atti autorizzatori delle opere: il termine decadenziale per proporre l’impugnativa decorre dal momento in cui i lavori sono completati o, comunque, in cui sono eseguite le opere che arrecano nocumento alla posizione del ricorrente.</p>
<p>2. Il ricorso incidentale, in virtù dei principi del “simultaneus processus”, di completezza del contraddittorio e di pienezza della difesa, può essere rivolto avverso provvedimenti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale purchè siano correlati alla vicenda sostanziale in contestazione (1).<br />
3. Ragioni di logica e di economia processuale inducono ad analizzare prioritariamente il ricorso incidentale che, se accolto, avrebbe l’effetto di “paralizzare” il ricorso principale: il ricorrente principale non potrebbe, comunque, beneficiare di una pronunzia a lui favorevole in virtù della caducazione degli atti su cui fonda le proprie pretese.<br />
4. Le competenze in materia di rilascio di concessioni sul demanio marittimo, in virtù delle modifiche Costituzionali introdotte con legge cost. 3/2001, non fanno più capo allo Stato ma agli Enti locali ed alle Regioni e che, nella Regione Puglia, in virtù del combinato disposto degli artt. 6 co. 1 e 17 co. 4 della L.R. n. 17 del 23 giugno 2006, tale competenza spetta ai Comuni e, in via transitoria, alla Regione.</p>
<p>5. L’inclusione di un porto nell’elenco di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1995 che ha identificato le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del mutato quadro istituzionale disegnato dalla legge cost. 3/2001, non esclude che le competenze in materia di rilascio di concessione sul demanio marittimo siano transitate agli Enti territoriali (tra le altre cfr. C. Cost. 89/2006 e 344/2007).</p>
<p>6. La locuzione «approvvigionamento di fonti di energia» riferita ad aree del demanio marittimo che in virtù di tale specifica destinazione restavano escluse dal conferimento di funzioni amministrative alle Regioni ai sensi dell’art. 105 lett. l) D.Lgs. 112/1998 -da ritenersi norma eccezionale nel mutato quadro istituzionale scaturito dalle modifiche all’art. 118 della Costituzione apportate con legge cost. 3/2001- va interpretata restrittivamente con riferimento alle solo installazioni che consentano l’approvvigionamento di rilevanti quantità di fonti energetiche tali da servire vaste comunità, restandone esclusi i semplici distributori di carburante per nautica da diporto.<br />
7. La natura turistica di un porto implica che, anche in assenza di una qualsivoglia attività di classificazione o catalogazione dei porti, la competenza in materia di rilascio di concessioni sul demanio marittimo appartenga agli Enti territoriali in quanto la materia del turismo è compresa nella competenza residuale delle Regioni e, pertanto, le relative funzioni amministrative devono ritenersi attribuite agli Enti territoriali (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 2002, n. 6259.<br />
(2) Cfr. C. Cost. Sent. n. 89/2006, Sent. n. 255/2007 nonché il parere del Consiglio di Stato n. 767/2002.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Seconda)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Succintamente motivata ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 731 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>F.lli D&#8217;Addato S.n.c.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Regione Puglia</b> in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Troiano, con domicilio eletto presso Pasquale Troiano in Bari, c/o Avv. Regione Lungomare N.Sauro, 31; <b>Ministero Trasporti</b> in Persona del Ministro P.T., <b>Capitaneria di Porto di Molfetta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; <b>Comune di Trani</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce,52; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Le Lampare di del Curatolo Antonio &#038; C. S.a.s.<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina, Marco Vitone, Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, via Calefati, 177; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della concessione demaniale marittima n. 12 del 15.02.2007 (doc. n. 1), mai significata alla ricorrente, conosciuta solo a seguito di accesso agli atti effettuato in data 30.04.2008 (doc. n. 2), con cui la Regione Puglia –Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva- Settore Demanio e Patrimonio – Gestione del Demanio Marittimo ha “autorizzato” la Società “Le Lampare”, ad “occupare un’area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 160,00 con le seguenti opere da realizzare: scala di accesso al terrazzo; 2- canna fumaria; 3- recinzione; il tutto situato nel Comune di Trani alla via Tiepolo, struttura denominata “Il Fortino…”, nella parte in cui la prefata concessione va a sovrapporsi a quella di cui è da tempo titolare la Società ricorrente;<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresa, ove occorra, la nota prot. n. 36542/2006 dell’1.12.2006 (doc. n. 2/bis), con cui il Dirigente della IV Ripartizione del Comune di Trani esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere edili richieste dal controinteressato; parere richiamato nella concessione regionale impugnata..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia in Persona del Presidente P.T.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Trasporti in Persona del Ministro P.T.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani in Persona del Sindaco P.T.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Le Lampare di del Curatolo Antonio &#038; C. S.a.s.;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla medesima “Le Lampare” s.a.s. per l’annullamento delle concessioni demaniali n. 52/2006 del 25.10.2006 e 13/2007 del 12.03.2007 rilasciate alla “F.lli D’Addato” s.n.c. dalla capitaneria di porto;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Molfetta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/06/2008 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con ricorso ritualmente notificato, la Fratelli D’Addato s.n.c. impugnava -chiedendone, in via incidentale, la sospensione e, in via principale, l’annullamento- gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la concessione demaniale marittima effettuata da parte della Regione Puglia alla società “Le Lampare” per l’esecuzione di opere nella struttura denominata “il Fortino” nel porto di Trani. Esponeva la ricorrente di essere titolare di concessione demaniale marittima, rilasciata sin dal 1989 e rinnovata da ultimo nel 2006 sempre dalla Capitaneria di Porto, per l’occupazione di un’area ricadente nel porto di Trani su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante gestito dalla medesima ricorrente. L’area compresa nella concessione rilasciata dalla Regione alla “Le Lampare” s.a.s., nella prospettazione fornita dalla società Fratelli D’Addato, si andrebbe a sovrapporre all’area a essa concessa da parte della Capitaneria e, in particolare, la scala di accesso alla struttura di nuova costruzione impedirebbe l’accesso ai serbatoi di carburante utilizzati per la gestione del distributore.<br />
Si costituivano: la Regione Puglia che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità per tardività e, nel merito, il rigetto del ricorso; il Comune di Trani che chiedeva dichiararsi il difetto di interesse della ricorrente all’impugnazione del parere prot. n. 36542/2006 dell’1.12.2006 (doc. n. 2/bis), con cui il Dirigente della IV Ripartizione del Comune di Trani ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere edili richieste dal controinteressato; la controinteressata società “Le Lampare” che, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, spiegava ricorso incidentale per l’asserita incompetenza della Capitaneria di Porto al rilascio delle concessioni in capo alla ricorrente; infine, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, il Ministero dei Trasporti che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale diretto contro atti diversi da quelli impugnati in via principale.<br />
Preliminarmente va rilevata l’infondatezza della eccezione di tardività spiegata nei confronti del ricorso principale da parte della Regione; non può sostenersi che l’apposizione del cartello relativo ai lavori edilizi cominciati dalla s.a.s. “Le Lampare” integri il presupposto della piena conoscenza dell’atto lesivo in capo alla ricorrente. E’, infatti, necessario a tal fine che l’atto sia conosciuto «pienamente» (C.d.S. n. 6621/2007, C.d.S. n. 6342/2007) perché decorra il termine decadenziale. In caso di lavori edilizi, il semplice inizio dei lavori non consente di apprezzare l’eventuale lesività degli atti autorizzatori delle opere: il termine decorre dal momento in cui i lavori sono completati o, comunque, in cui sono eseguite le opere che arrecano nocumento alla posizione del ricorrente. <br />
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso principale nei confronti della citata nota del Comune di Trani; tale atto, infatti, si sostanzia in un parere favorevole per quel che riguarda l’aspetto edilizio delle opere poste in essere dalla soc. “Le Lampare” ed ha valore esclusivamente endoprocedimentale, come tale non direttamente lesivo della posizione della ricorrente.<br />
Nel merito, appare necessario analizzare in primo luogo il ricorso incidentale proposto dalla società controinteressata. In proposito, devono ribadirsi i principi affermati in giurisprudenza secondo cui il ricorso incidentale (ed in tal senso deve rispondersi all’eccezione sollevata dall’Avvocatura di Stato) può essere rivolto avverso provvedimenti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale purchè siano correlati alla vicenda sostanziale in contestazione (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 12 novembre 2002 , n. 6259). La soluzione appena esposta, infatti, si impone al fine di garantire la piena tutela delle posizioni giuridiche soggettive e, in particolare, di quella del controinteressato, ai sensi dell’art. 24 Cost. e in applicazione dei principi del &#8220;simultaneus processus&#8221; e della completezza del contraddittorio (cfr., tra le altre, Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1004). Ad impedire l’esame del ricorso incidentale, peraltro, non può invocarsi il decorso del termine decadenziale per proporre l’impugnativa, a meno che non sussista la prova certa della precedente conoscenza degli atti lesivi da parte del ricorrente incidentale; in tal senso depongono tanto la natura riconvenzionale dell&#8217;impugnazione incidentale quanto l&#8217;esigenza di decidere con un’unica sentenza tutte le controversie esistenti fra i soggetti in lite.<br />
Nel caso di specie, la società controinteressata, “Le Lampare” ha impugnato gli atti concessori dell’area demaniale in favore del ricorrente, in base ai quali il ricorrente stesso ha richiesto l’annullamento della concessione rilasciata dalla Regione ad essa controinteressata. Da un lato, quindi, la lesività della precedente concessione in favore della “Fratelli D’Addato” s.n.c. è verosimilmente emersa proprio a seguito della proposizione del ricorso: in precedenza non poteva risultare alla controinteressata che le opere in procinto di esser costruite sarebbero state ritenute incompatibili con quelle già poste in essere dalla ricorrente; dall’altro, non v’è dubbio che la caducazione, a seguito dell’eventuale accoglimento del ricorso incidentale, delle concessioni già rilasciate alla “Fratelli D’Addato” s.n.c. determinerebbe il venir meno dell’interesse a ricorrere in capo alla stessa con ciò confermandosi la stretta “correlazione” tra le due pretese.<br />
Le argomentazioni appena svolte inducono a ritenere che la censura sollevata con ricorso incidentale abbia carattere logicamente e necessariamente preliminare a quella sollevata col ricorso principale. Ragioni di logica e di economia processuale, infatti, inducono ad analizzare prioritariamente il ricorso incidentale che, se accolto, avrebbe l’effetto di “paralizzare” il ricorso principale: il ricorrente principale non potrebbe, comunque, beneficiare di un a pronunzia a lui favorevole in virtù della caducazione degli atti su cui fonda le proprie pretese (cfr., per l’affermazione di questi principi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, le Sentenze sez. V, 13 febbraio 1998 , n. 168, sez. V, 20 maggio 2008 , n. 2380, sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1600).<br />
Invero, il ricorso incidentale appare fondato.<br />
La questione sollevata è relativa alla persistente competenza dell’Autorità statale al rilascio di concessioni su aree del demanio portuale e, in particolare, su aree comprese nel porto di Trani. <br />
Va detto che, con l’approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) il quadro di riferimento in tema di competenza al rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo è cambiato radicalmente.<br />
Nel sistema previgente, in attuazione di quanto stabilito dall’ art. 59, secondo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), era stato emanato il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 con il quale venivano individuate le aree escluse dal generale conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni in materia di gestione delle aree demaniali marittime, «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima»; tra esse era compreso il porto di Trani. Altri successivi provvedimenti legislativi, con cui si sono conferite alle Regioni diverse funzioni amministrative in materia, hanno sempre confermato le eccezioni di cui al citato D.P.C.M. del dicembre 1995. Sennonché, con la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, si è previsto, da un lato, l&#8217;attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di &#8220;porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione&#8221; (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005); dall&#8217;altro, si è attribuita la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione). Ebbene, come asserito in più occasioni dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. Sent. n. 89/2006), «il nuovo sistema delle competenze, recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all&#8217;inserimento nel D.P.C.M. del 1995» del porto di Trani «ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia». In particolare, ha chiarito la Corte che: «il richiamo effettuato nell&#8217;art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al D.P.C.M. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) non comporta affatto il conferimento a tale atto di “efficacia legislativa”, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficino, o comunque ad attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia. In altri termini – precisa ancora la Corte &#8211; «il richiamo del suddetto atto amministrativo vale semplicemente a definire “per relationem” la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riguardo al contenuto dell&#8217;atto richiamato quale esiste attualmente nell&#8217;ordinamento, e nei limiti in cui l&#8217;efficacia di esso propria tuttora permanga» (si veda, altresì, la Sent. C. Cost. del 19 ottobre 2007, n. 344); a ragionare diversamente, del resto, si attribuirebbe ad un atto amministrativo, pur richiamato da diversi atti legislativi, la forza di derogare al riparto di competenze attualmente sancito dalla Costituzione.<br />
Del resto, lo stesso Ministero dei trasporti, con una recente circolare, in virtù delle recenti pronunzie della Corte Costituzionale, ha escluso il porto di Trani da quelli per cui persiste la competenza statale (cfr. circ. della direzione generale dei porti del Ministero dei Trasporti del 17 Aprile 2008, prot. n. MTRA/DINFR/4920). La circolare medesima, più volte richiamata dalle parti, peraltro, ritiene salva la competenza statale sui porti dove sia “movimentato” «un volume di prodotti petroliferi e combustibili pari o superiore a cinquecentomila tonnellate per anno, dovendo per tale ragione essere considerati prevalentemente destinati all’approvvigionamento di energia» (con evidente riferimento a macro installazioni quali i cd. “rigassificatori”), categoria in cui non rientra il porto di Trani. La circolare, inoltre, afferma che «resta (…) impregiudicata la competenza statale nelle (…) zone del demanio marittimo e del mare territoriale» quali «aree demaniali marittime, specchi acquei e opere funzionali all’approvvigionamento di energia» e tanto in ossequio al dettato normativo di cui alla lettera l) dell’art. 105 D.Lgs. 112/1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale» purchè siano «per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia».<br />
Va detto, in porposito, che la citata norma relativa alle concessioni finalizzate all’«approvvigionamento di fonti di energia» riveste carattere del tutto eccezionale in quanto derogatoria dell’ordinaria competenza degli Enti locali e della Regione in tema di funzioni amministrative. Giova, altresì, osservare che la stessa locuzione «approvvigionamento di fonti di energia» dal punto di vista letterale appare difficilmente riferibile a micro installazioni quali dei semplici distributori di carburante poiché il termine «approvvigionamento» si riferisce storicamente al rifornimento o alla provvista di materie prima di un’intera «comunità organizzata» e non certo dei singoli diportisti che richiedono qualche litro di carburante. Il significato letterale appena descritto unitamente alla natura eccezionale della norma, inducono il Collegio a preferire un’interpretazione restrittiva della stessa che non ricomprenda installazioni, quali i distributori di carburante, di rilievo minimo, dovendo riferirsi esclusivamente ad altre di maggior rilievo quali, ad esempio, raffinerie e rigassificatori, che rivestono un indubbio interesse nazionale per essere strumentali all’approvvigionamento di energia dell’intero Paese o di vaste comunità locali.<br />
Ciò detto, deve essere esaminata la normativa regionale in materia che esclude dalla competenza regionale «i porti e le aree espressamente dichiarate di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima, identificati dalla normativa vigente e dalle intese tra Stato e Regione Puglia» (art. 1 co. 5 lett. b L.R. 23-6-2006 n. 17). La norma va letta in relazione ai chiari principi affermati nella giurisprudenza Costituzionale secondo cui, come detto, l’inclusione del porto di Trani tra quelli per cui residuava la competenza statale ai sensi del D.P.C.M. 21/12/1995, non può ritenersi «vigente» se non nella misura in cui sia compatibile con il mutato assetto istituzionale. La legge Regionale, pertanto, lungi dal legificare le valutazioni operate nel 1995, si è limitata a riportare la dizione della pregressa normativa nazionale, restando immutata la necessità di verificare, in mancanza di un’espressa classificazione fornita da norme di legge formulate secondo l’assetto di competenze disegnato dalle modifiche alla Carta Costituzionale del 2001, se sussista un preminente interesse nazionale che giustifichi la persistenza della competenza statale. <br />
Tale caratteristica può ritenersi esclusa in relazione al Porto di Trani per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo rileva la ricognizione effettuata dalla citata circolare ministeriale che non ha ricompreso il porto di Trani tra quelli di preminente interesse nazionale, in secondo luogo va sottolineata la vocazione turistica del porto medesimo (la concessione del ricorrente, del resto, è relativa a un impianto di distribuzione di carburanti per nautica da diporto). La materia del turismo, infatti, è compresa nella competenza residuale delle Regioni e, pertanto, le relative funzioni amministrative devono ritenersi attribuite alla Regione. In proposito, va anche detto che, l’individuazione dei porti “turistici” (attività di sicura competenza regionale) può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti (cfr. C. Cost. Sent. n. 89/2006 cit., Sent. n. 255/2007 nonché il parere del Consiglio di Stato n. 767/2002).<br />
Devono, infine, esaminarsi le argomentazioni proposte dal ricorrente principale secondo cui persisterebbe la competenza statale in virtù della circostanza che le concessioni rilasciate nel 2006 e 2007 in favore della “Fratelli D’Addato” s.n.c. siano in realtà proroghe di concessioni preesistenti. La tesi non ha fondamento in quanto la preesistenza di concessioni statali potrà semmai valere a costituire criterio di giudizio per l’Amministrazione regionale -che, nell’esercizio delle proprie competenze, dovrà tenere in debita considerazione la preesistenza di atti concessori emanati dall’allora competente Autorità Statale- ma non certo ad impedire, potenzialmente “sine die”, il passaggio delle relative competenze dallo Stato alle Regioni. <br />
Conclusivamente deve, quindi, dirsi che le competenze in materia di rilascio di concessioni sul demanio marittimo non fanno più capo allo Stato ma agli Enti locali ed alle Regioni e che, nella Regione Puglia, in virtù del combinato disposto degli artt. 6 co. 1 e 17 co. 4 della L.R. n. 17 del 23 giugno 2006, tale competenza spetta ai Comuni e, in via transitoria, alla Regione (al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione continua a esercitare l&#8217;attività concessoria per le istanze già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla effettiva consegna ai Comuni dei rispettivi fascicoli di competenza); nel caso di specie, essendo tutte le istanze di concessione di cui al presente procedimento precedenti all’approvazione della legge medesima e successive alle modifiche costituzionali del 2001, la competenza, per tutte, deve ritenersi radicata in capo all’ente Regione.<br />
Tanto premesso, va accolto il ricorso incidentale e, per l’effetto, va disposto l’annullamento per incompetenza delle concessioni n. 52/2006 e 13/2007 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Molfetta in favore della “F.lli D’Addato” s.n.c. con conseguente manifesta improcedibilità del ricorso principale per carenza di interesse.<br />
La particolare natura della questione, il corretto contegno processuale delle parti, le incertezze conseguenti al passaggio di competenze dallo Stato agli Enti territoriali testimoniate dal rilevante contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale, integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, sezione II, pronunziando sul ricorso n. 731/2008, proposto dalla Fratelli D’Addato s.n.c.:<br />
• accoglie il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Le Lampare s.a.s. e, per l’effetto, annulla le concessioni n. 52/2006 e 13/2007 rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Molfetta in favore della “F.lli D’Addato” s.n.c.;<br />
• dichiara improcedibile il ricorso principale;<br />
Compensate le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pietro Morea, Presidente<br />
Luca Cestaro, Referendario, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/08/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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