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	<title>11/8/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/8/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10703</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10703/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10703/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10703</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Wall A.G. (avv.ti Giovanni Mangialardi e Diego Manzo) c A.N.M.-Azienda Napoletana Mobilità (avv.ti Fiorenzo Liguori e Marina Terrana) sulla legittimità della revoca dell&#8217;aggiudicazione della gara in presenza del rifiuto dell&#8217;aggiudicataria di stipulare il contratto predisposto dalla P.A. 1. Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10703/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10703/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10703</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Wall A.G. (avv.ti Giovanni Mangialardi e Diego Manzo) c  A.N.M.-Azienda Napoletana Mobilità (avv.ti Fiorenzo Liguori  e Marina Terrana)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della revoca dell&#8217;aggiudicazione della gara in presenza del rifiuto dell&#8217;aggiudicataria di stipulare il contratto predisposto dalla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto predisposto dalla P.A. in conformità alle prescrizione del capitolato d’appalto – Revoca dell’aggiudicazione – Legittimità – Sussiste.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto predisposto dalla P.A. in conformità alle prescrizione del capitolato d’appalto – Incameramento della cauzione provvisoria &#8211; Legittimità – Sussiste.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Rifiuto dell’aggiudicataria di stipulare il contratto predisposto dalla P.A. in conformità alle prescrizione del capitolato d’appalto – Diritto della P.A. al risarcimento dei danni – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la decadenza dall’aggiudicazione della gara pronunciata dalla P.A. appaltante allorquando, in presenza di un’offerta compatibile con la disciplina di gara, la società risultata aggiudicataria si rifiuta di sottoscrivere la bozza di contratto predisposta dall’Amministrazione aggiudicatrice pienamente aderente al capitolato, proponendo uno schema contrattuale del tutto innovativo e divergente rispetto alle originarie condizioni di esecuzione dell’appalto, sostanziandosi il comportamento della società aggiudicataria nel rifiuto alla conclusione del contratto.<br />
2. E’ legittimo l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione allorquando la società aggiudicataria non si è presentata   nei giorni stabiliti per la  stipulazione della bozza predisposta dalla stazione appaltante integrando il siffatto comportamento gli estremi del rifiuto alla conclusione del contratto.<br />
3. Nel caso in cui la società aggiudicataria di un appalto per la concessione di spazi pubblicitari si rifiuta colpevolmente di stipulare la bozza di contratto predisposta dall’Amministrazione, quest’ultima è titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti. Tali danni sono da quantificarsi nelle spese sostenute dalla P.A. per l’esperimento di una gara rilevatasi inutile – spese da risarcirsi integralmente &#8211; nonché nella mancata  percezione del canone contrattuale offerto dall’aggiudicataria – da risarcirsi nella misura del 10% del canone offerto per tutta la durata dell’affidamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5250/02 R.G., proposto da</p>
<p><b>Wall A.G. (Aktiengesellaschaft)</b> in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Mangialardi e Diego Manzo ed elettivamente domiciliata  in Napoli, alla via Generale Orsini n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Diego Manzo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.M.-Azienda Napoletana Mobilità</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Fiorenzo Liguori  e Marina Terrana ed elettivamente domiciliata  in Napoli,  via del Parco Carelli n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Fiorenzo Liguori;               nonché nei confronti di<br />
<b>Intesabci s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Ezio Maria Zuppardi ed elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16, prezzo lo studio dell’Avvocato Ezio Maria Zuppardi;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
&#8211;	del provvedimento n. 3032 del 4.10.aprile 2002 con il quale ANM comunicava la decadenza di Wall AG “dall’aggiudicazione definitiva della gara europea per l’installazione e la gestione di  complementi  dell’arredo urbano e di utilità per il trasporto pubblico, a fronte dello sfruttamento per la durata di anni 15 di spazi pubblicitari su paline e pensiline sulla rete ANM” e la volontà di incamerare la cauzione provvisoria (fideiussione n. E/92860) prestata in data 13.4.2001 dalla Intesabci s.p.a. a favore di ANM a garanzia dell’offerta di Wall Ag;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento n. 3517 del 26.4.2002 con il quale ANM richiedeva alla Intesabci s.p.a. “di procedere all’accredito dell’intero importo della cauzione provvisoria” sul proprio conto corrente;<br />	<br />
&#8211;	 di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente,  ancorché non conosciuto;																																																																																												</p>
<p>					nonché per l’accertamento <br />	<br />
dell’obbligo di ANM di stipulare con Wall AG il contratto per l’installazione la gestione di complementi dell’arredo urbano e di utilità per il  trasporto pubblico, in conformità al contenuto dell’offerta presentata da Wall AG in sede di gara; </p>
<p>					   e per la condanna <br />	<br />
di ANM a stipulare con Wall AG il contratto per l’installazione la gestione di complementi dell’arredo urbano e di utilità per il  trasporto pubblico, in conformità al contenuto dell’offerta presentata da Wall AG in sede di gara;</p>
<p>o, in subordine, per la pronuncia<br />
ai sensi dell’art. 2932 c.c. di sentenza costituiva che produca gli effetti del contratto non concluso da ANM e Wall AG secondo l’offerta di quest’ultima accettata dal ANM;</p>
<p>o per la declaratoria<br />
di legittimità del rifiuto di Wall AG di addivenire alla stipula del contratto nel testo predisposto da ANM;</p>
<p>e comunque per il risarcimento<br />
a parte di ANM  di tutti i danni subiti da Wall AG, anche a  titolo  di responsabilità precontrattuale  e dei danni  derivanti dall’eventuale  escussione della cauzione provvisoria. </p>
<p>nonché sul ricorso proposto in via incidentale da ANM – Azienda Napoletana Mobilità        		<br />	<br />
per la declaratoria dell’inadempimento<br />
da parte della ricorrente principale che si è colpevolmente rifiutata di stipulare  ed eseguire il contratto di appalto per l’installazione  e gestione di complementi di arredo urbano di utilità per il trasporto pubblico;</p>
<p>e per l’accertamento e consequenziale condanna<br />
della ricorrente principale al risarcimento di tutti i danni cagionati all’ANM in esito alla mancata stipula  ed esecuzione del contratto;</p>
<p>Visto il ricorso principale con i relativi allegati, nonché il ricorso incidentale;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della Intesabci s.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  9.3.2005 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando spedito alla G.U.C.E. in data 1.3.2001 l’Azienda   Napoletana Mobilità &#8211;  ANM  indiceva una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di installazione  e gestione di complementi di arredo urbano di utilità per il trasporto pubblico a fronte dello sfruttamento per la durata di quindici anni degli spazi pubblicitari su paline e  pensiline della rete ANM. <br />
Il bando di gara, per la cui aggiudicazione era stato previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  tra le varie prescrizioni prevedeva al punto n. 6 la possibilità di presentare varianti migliorative rispetto agli standard fissati nel  capitolato speciale, nonché al punto n. 12 imponeva il versamento di una cauzione provvisoria pari a 200 milioni di lire. <br />
All’esito delle operazioni di  selezione,  l’appalto veniva aggiudicato in via definitiva con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 5.9.2001 alla società Wall AG che, con comunicazione aziendale del 12.9.2001 n. 8134, veniva invitata al versamento della cauzione definitiva pari a 500 milioni di lire, nonché a prendere contatti con il Servizio Approvvigionamenti  per procedere alla stipula  del contratto. <br />
La ANM predisponeva  un testo di  contratto datato 14.12.2001  che, una volta  ricevuto  dalla  società aggiudicataria, non veniva integralmente condiviso, tant’è che questa ne proponeva all’azienda un testo diverso datato 21.12.2001 ritenendolo maggiormente aderente  rispetto a quella che era stata la sua  offerta presentata in sede di  gara.<br />
Ad opinione della aggiudicataria, la principale divergenza sussistente tra  le due bozze di contratto riguardava l’individuazione degli spazi pubblicitari che nel testo predisposto dalla stazione appaltante era  a questa riservato in via  esclusiva  &#8211; anche rispetto ai mille supporti  informativi aggiuntivi forniti dalla Wall AG come variante migliorativa &#8211; laddove nella stesura da  questa redatta doveva tenere conto anche delle condizioni della sua offerta tecnica e, quindi, di esigenze di ottimizzazione del messaggio pubblicitario, dovendo, di conseguenza, l’azienda procedere alla scelta dei siti tenendo conto dell’assenza di ostacoli visivi, della  posizione dello spazio rispetto al flusso di traffico, nonché della garanzia di una zona circostante “ottimale”.<br />
Ulteriore  profilo di divergenza consisteva nel termine per l’installazione degli arredi che nel testo dell’ANM  si considerava decorrente dalla stipulazione del contratto, mentre nella bozza della Wall AG dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. <br />
Tale situazione, nonostante  un successivo scambio reciproco di missive,  non veniva superata, restando ciascuna delle parti sulle proprie posizioni per cui non si riusciva a pervenire alla stipulazione  del contratto.<br />
Successivamente, con nota n. 3032 del 4-10 aprile 2002, il Direttore Generale dell’Azienda comunicava alla Wall AG che il Consiglio di Amministrazione in data  4.4.2002 aveva dichiarato la sua decadenza dall’aggiudicazione a cagione del suo rifiuto di sottoscrivere un contratto che era perfettamente aderente al Capitolato Speciale che alla sua stessa offerta presentata in sede di gara, nonché per la mancata esibizione dalla cauzione definitiva, benché più volte richiesta.<br />
Alla dichiarazione di decadenza faceva seguito la nota n. 3517 del 26.4.2002,  con cui l’ANM procedeva all’incameramento della cauzione provvisoria, tramite escussione della garanzia  fideiussoria prestata in favore della Wall AG dalla Intesabci s.p.a. <br />
Avverso il  provvedimento di decadenza, nonché contro l’escussione della cauzione provvisoria proponeva ricorso  a questo Tribunale Amministrativo Regionale  la Wall AG chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari; la ricorrente proponeva anche domanda volta alla declaratoria dell’obbligo dell’ANM di stipulazione del contratto o all’emanazione di una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. o, in subordine, alla condanna di quest’ultima al  risarcimento dei danni.<br />
La ricorrente proponeva quattro mezzi di impugnazione.<br />
Con il primo deduceva  che la bozza di contratto era differente dal contenuto della sua offerta, sia rispetto alla possibilità di interloquire con l’azienda nell’ubicazione   degli spazi pubblicitari, sia in relazione alla individuazione del dies a quo del termine di trecento giorni per la installazione degli arredi che per l’azienda doveva ritenersi decorrente dalla stipulazione del contratto,  mentre per la Wall AG decorreva dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni. <br />
Contestava, in secondo luogo, che la mancata  prestazione della cauzione definitiva non avrebbe potuto  comportare la decadenza dall’aggiudicazione, atteso che tale adempimento, essendo volto a garantire la corretta esecuzione del programma negoziale, può essere contestuale o seguire  la stipulazione, ma mai precederla.<br />
In  terzo luogo,   lamentava la ricorrente che la modificazione da parte della  bozza dell’ANM delle condizioni originarie contenute nell’offerta aggiudicataria aveva finito per incidere negativamente sul corretto svolgimento della gara, dando vita ad un fenomeno di  rinegoziazione con    violazione dei principi di trasparenza e par condicio. <br />
Infine, la Wall AG contestava l’incameramento della   cauzione provvisoria riservata dalla lex specialis di gara alla sola  e diversa ipotesi di rinuncia all’aggiudicazione, deducendo altresì la mancata previsione di potervi procedere in caso  di mancata prestazione di quella definitiva; ancora veniva dedotto che, in ogni caso, il  Capitolato Generale Amministrativo prevedeva che la decadenza poteva essere pronunciata unicamente  nel caso in cui l’aggiudicatario  non si presenti per il perfezionamento del contratto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie in cui, al contrario, la Wall AG aveva fatto di tutto per giungere alla  composizione della questione con l’ANM. <br />
 Ancora, la società ricorrente evidenziava i profili che, a suo  giudizio, costituivano il fondamento della responsabilità della stazione appaltante e su cui aveva fondato la domanda  risarcitoria. <br />
Si costituiva in giudizio l’ANM eccependo l’inammissibilità del ricorso per avere la società Wall AG contestato solo una delle sei ragioni  poste a fondamento dell’impugnata decadenza, la quale, pertanto, resterebbe in ogni caso validamente sorretta dalle altre ragioni poste a sostegno e non costituenti specifico  oggetto di gravame;  svolgeva altresì  difese nel merito della controversia, soprattutto con riferimento alla insussistenza sia nel Capitolato, sia nell’offerta di una sorta di clausola di gradimento da parte dell’aggiudicataria dell’allocazione degli spazi pubblicitari, aspetto  non negoziabile anche perché la collocazione delle paline e delle pensiline  dipendeva da esigenze di organizzazione del servizio pubblico di trasporto a cui gli arredi oggetto di fornitura accedevano. <br />
Si costituiva in giudizio anche la Intesabci s.p.a. che, nel rilevare  di avere  provveduto al pagamento dell’importo oggetto di garanzia  per effetto di una polizza fideiussoria “a prima richiesta”  che non  lasciava alcun  margine di  valutazione, chiedeva la propria estromissione dal giudizio.<br />
Con memoria depositata in data 1° giugno 2002 la Wall AG replicava alle difese dell’ANM. <br />
Questa, con ricorso incidentale notificato in data 3.6.2002  e depositato in data 5.6.2002,  proponeva domanda riconvenzionale  nei confronti della Wall AG per i danni patiti in conseguenza del rifiuto  di stipulazione.<br />
La ricorrente incidentale rappresentava, rispetto ai fatti già descritti, che dopo l’aggiudicazione erano sorte delle questioni circa il contenuto del contratto che sembravano avere  trovato  soluzione nella  redazione di due bozze  concordate  rispettivamente del 26.11.2001 e 29.11.2001 presso la sede italiana della Wall AG; dette bozze, tuttavia, erano state  superate  da un’ulteriore stesura dell’11.12.2001,  probabilmente frutto di scelte aziendali della sede centrale  della società,  nella quale venivano  richieste le modifiche oggetto di controversia  che avevano condotto alla decadenza dall’aggiudicazione.<br />
Il ricorso incidentale  evidenziava l’illegittimità del rifiuto opposto dalla Wall AG ad una stipulazione conforme alla sua offerta ed al Capitolato per poi  passare all’indicazione delle singole voci di danno che determinavano una lesione  complessiva valutata in € 1.500.000.<br />
Alla camera di consiglio del 5.6.2002 il Tribunale, con ordinanza n. 2772/02, respingeva la domanda cautelare.<br />
All’udienza di discussione del 9.3.2005, in vista della quale le parti depositavano memorie conclusionali, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione. </p>
<p align=center><b>MOTIVI  DELLA   DECISIONE</b></p>
<p>Con il ricorso proposto in via principale la società Wall AG ha impugnato il provvedimento n. 3032 del 4-10 aprile 2002 con cui l’Azienda Napoletana Mobilità le ha comunicato  la decadenza dall’aggiudicazione definitiva della gara europea per l’installazione e la gestione di  complementi  dell’arredo urbano e di utilità per il trasporto pubblico, a fronte dello sfruttamento per la durata di anni 15 di spazi pubblicitari su paline e pensiline sulla rete ANM; oggetto di gravame è stata, altresì, la nota n. 3517 del 26.4.2002 con cui l’ANM  ha richiesto alla Intesabci s.p.a.  di procedere all’accredito in suo favore  della somma di duecento  milioni di lire  a titolo di incameramento della cauzione provvisoria.<br />
La ricorrente ha proposto anche domanda  giudiziale volta alla declaratoria dell’obbligo della stazione appaltante di stipulare il contratto di appalto, o all’emanazione  di una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c e comunque per il risarcimento dei danni subiti.<br />
Con ricorso incidentale, invece, l’Azienda  Napoletana Mobilità ha proposto domanda  di risarcimento dei danni subiti, a vario titolo, in conseguenza del rifiuto opposto dalla ricorrente principale alla  stipulazione  del contratto.<br />
Deve preliminarmente essere disposta l’estromissione dal giudizio della Intesabci s.p.a. evocata in giudizio dalla società ricorrente; detta società ha assunto nella vicenda per cui è processo il limitato ruolo di  soggetto  che  aveva prestato la garanzia fideiussoria  “a prima richiesta” in favore della  Wall AG per la  costituzione della cauzione provvisoria  necessaria per la partecipazione alla gara; ne consegue che questa non assume nel presente giudizio, né il ruolo di autorità emanante, né quella di soggetto controinteressato, non  essendo in tal senso titolare di alcuna posizione di un interesse contrario alla conservazione dell’impugnato  provvedimento decadenziale.<br />
Passando all’esame del ricorso principale,  questo ha ad oggetto il provvedimento n. 3032 del 4-10 aprile 2002 con cui l’A.N.M. ha comunicato alla società ricorrente la sua decadenza dall’aggiudicazione a causa del rifiuto dalla stessa opposto all’invito a sottoscrivere una bozza di contratto ritenuta dall’Azienda conforme sia al capitolato speciale che all’offerta presentata in sede di  gara, oltre che per mancata costituzione della cauzione definitiva.<br />
Va specificato che, in base al contenuto delle censure proposte,  il ricorso  ha per oggetto l’effettivo provvedimento decadenziale adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda  in data 4.4.2002  con cui era stata approvata all’unanimità una proposta in tal senso, motivata mediante rinvio ad un parere redatto da un professionista esterno. <br />
Va rilevato ancora come, sebbene la principale causa di decadenza sia stata individuata nella mancata stipulazione del contratto imputabile alla società ricorrente, l’intera vicenda presenta una ben più complessa articolazione, non potendo essere ridotta ad una fattispecie di mero rifiuto o ad un atteggiamento di sostanziale inerzia della Wall AG: infatti, in vista della stipulazione,  sia l’A.N.M. che la società ricorrente avevano predisposto varie bozze di contratto i cui contenuti avevano dato origine a gravi divergenze relativamente ad aspetti rilevanti dell’istituendo rapporto, contrasti mai risolti e successivamente culminati nell’impugnata decadenza; tali divergenze erano state oggetto di specifica analisi nel parere  del professionista esterno, allegato al provvedimento impugnato, il quale era giunto ad una valutazione finale di sostanziale infondatezza delle ragioni della Wall AG, con consequenziale illegittimità della pretesa di quest’ultima di giungere alla sottoscrizione dell’ultima bozza in ordine di tempo da essa stessa predisposta. <br />
Pertanto,  deve ritenersi superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse dedotta dall’Azienda &#8211;  secondo cui non sarebbero state puntualmente censurate tutte le ragioni poste a  fondamento dell’impugnato provvedimento &#8211;  in quanto, oltre al mancato versamento della cauzione definitiva, la ragione della decadenza deve essere individuata tout court nella mancata stipulazione, intesa come rifiuto colpevole, rispetto al quale le varie discrasie rilevate tra i diversi  schemi di contratto assumono rilievo solo come presupposti di fatto e non già come autonomi profili motivazionali. <br />
Ciò che occorre, quindi, verificare è se la mancata sottoscrizione da parte della Wall AG della bozza predisposta dalla Azienda possa o meno ritenersi giustificata alla luce del contenuto della sua offerta, nonché della rispondenza della stessa bozza rispetto al capitolato, con consequenziale difformità rispetto a quest’ultimo delle soluzioni contrattuali proposte dalla ricorrente.<br />
Va in primo luogo ribadito &#8211; così come già evidenziato in sede cautelare &#8211; che il comportamento assunto dalla Wall  AG successivamente all’aggiudicazione non è stato del tutto univoco e lineare, avendo tale società sottoposto all’A.N.M. prima due bozze di contratto predisposte dalla sua sede italiana e successivamente un’altra, di contenuto parzialmente diverso, elaborata dalla sede centrale di Berlino, quest’ultima ritenuta dall’A.N.M. in manifesto contrasto  con specifiche previsioni del capitolato speciale. <br />
Ritiene il Collegio che, ai fini del giudizio, sia sufficiente analizzare le divergenze sussistenti tra la bozza aziendale e quella, da ultimo predisposta, della società ricorrente limitatamente a cinque dei sei aspetti rilevati nel parere allegato al provvedimento decadenziale, e, più specificamente, quelle afferenti l’onere per il rilascio delle autorizzazioni, il termine finale stabilito per le installazioni, la problematica relativa alle imposte, la variazione del corrispettivo, nonché  il preteso inserimento  di una clausola di gradimento relativamente all’ubicazione  ed alla  distribuzione degli spazi pubblicitari.<br />
Va premesso che, relativamente a tali profili, l’offerta della Wall AG non si presenta in alcun modo in contrasto con il capitolato speciale, atto che, per sua stessa  natura e funzione, trova integrale applicazione come disciplina vincolante prestabilita dell’istituendo  rapporto  contrattuale tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.<br />
In tal senso,  con riferimento alle cinque specifiche questioni  oggetto di esame, l’offerta della Wall AG, la cui portata deve essere sempre intesa in termini di massima compatibilità con le previsioni capitolari, non presenta  rispetto a queste nessun profilo di contrasto o difformità: infatti, l’unica potenziale ambiguità sussisterebbe  solo in relazione all’indicazione del termine  per  l’ultimazione delle installazioni di cui la Wall AG nella propria offerta aveva proposto il completamento  entro trecento giorni dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie: tuttavia, detto termine non deve essere inteso come sostitutivo di quello fissato dalla lex specialis, che era  di dodici mesi decorrenti dalla stipulazione, ma  solo migliorativo di questo, nel senso che conteneva l’impegno a compiere l’adempimento in questione entro i richiamati 300 giorni, ma pur sempre prima dello spirare del termine stabilito dal capitolato; tale interpretazione del contenuto dell’offerta è quella da preferirsi,  non solo perché maggiormente si adatta ad una logica concorrenziale ed alla connessa assunzione del rischio di impresa, ma anche perché la coesistenza di entrambi i termini era stata prevista proprio all’art. 3 della stessa bozza predisposta dalla società ricorrente.<br />
Tanto premesso e ferma restando quindi l’assenza di aspetti di difformità tra  l’offerta della Wall AG e previsioni del capitolato, occorre ora verificare se, con riferimento ai cinque profili di contrasto presi in considerazione, sia la bozza dell’A.N.M. oppure quella predisposta dalla ricorrente ad essere in contrasto con inderogabili disposizioni della lex specialis di gara.<br />
Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni necessarie, mentre l’art. 12 sia della bozza aziendale, sia dello schema predisposto dalla Wall AG imponevano a quest’ultima tale onere, la premessa della bozza redatta dalla ricorrente imponeva all’A.N.M. il compito  di provvedere all’ottenimento delle autorizzazioni preliminari: la previsione, che introduceva la distinzione tra autorizzazioni preliminari e definitive, finiva per il contrastare  apertamente con il  capitolato che  esonerava in tutto la stazione appaltante da qualsiasi impegno circa il rilascio di tali provvedimenti.<br />
Quanto al termine ultimo per l’installazione dei manufatti,  rilevante ai fini dell’applicazione di penali, mentre la bozza di A.N.M.  era pienamente conforme al capitolato, quella redatta dalla Wall AG presentava  un duplice riferimento temporale, da intendersi unicamente nel senso del poc’anzi precisato, non potendo la società ricorrente, pretendere, come invece sostenuto nei suoi scritti difensivi, di sostituire la scadenza  capitolare con quella indicata nella sua offerta. <br />
Il terzo punto di contrasto è relativo al pagamento delle imposte ed in particolare  di quelle relative all’occupazione di suolo pubblico per l’installazione dei  manufatti;   infatti, mentre l’art 12 della bozza dell’A.N.M., in perfetta aderenza con quanto prescritto dal capitolato, pone detti oneri tributari  integralmente in capo all’aggiudicataria, lo schema della Wall AG esclude espressamente ogni impegno da parte della società con riferimento all’installazione delle pensiline e delle paline, in tal modo discostandosi inspiegabilmente  dalle inequivoche prescrizioni  dettate sul punto dalla lex specialis di gara. <br />
La quarta ragione di difformità riguardava l’art 17 bis della bozza Wall AG, che prevedeva una diminuzione proporzionale del corrispettivo da versare all’A.N.M.  in ipotesi di riduzione degli spazi pubblicitari posti a base di gara, fattispecie non prevista dal capitolato speciale il cui contenuto, sul punto, si presentava esattamente riproposto nella bozza predisposta dall’Azienda.<br />
Tale  innovazione sarebbe stata inserita secondo la Wall AG a seguito della nota dell’A.N.M. del 14.12.2001 in cui, al punto 3, era stato previsto che “se la superficie teorica utilizzabile per lo sfruttamento pubblicitario fosse risultata inferiore  a quella messa in gara (pari a mq 8092) per un peraltro improbabile   ripensamento del Comune di Napoli circa la computabilità di tali spazi nel piano generale degli impianti,   il canone annuo sarebbe stato  proporzionalmente decurtato”.<br />
Da tale nota emerge che la possibilità di una riduzione proporzionale del corrispettivo era ancorata alla sola eventualità  di una minore disponibilità degli spazi  pubblicitari rispetto alla superficie indicata nel bando al  momento della stipula del contratto; in altri termini, si tratta di un meccanismo perequativo del solo sinallagma genetico del rapporto  e non anche di quello funzionale, in quanto non s’intende introdurre un sistema costante di revisione del corrispettivo in presenza di un’eventuale riduzione degli spazi pubblicitari disponibili, non essendo in alcun modo una tale interpretazione suffragata dalle  disposizioni della lex specialis di gara. <br />
L’ultimo punto da esaminare concerne l’inserimento nella bozza della Wall AG di una sorta di clausola di gradimento circa l’ubicazione e l’assetto degli spazi pubblicitari da sfruttare quale corrispettivo dell’appalto.<br />
L’art. 10, nello stabilire che le installazioni sarebbero state collocate nei siti indicati dall’A.N.M., prevedeva, tuttavia,  anche la necessità del soddisfacimento delle condizioni qualitative della Wall AG  con riferimento ad un’ubicazione presso i principali flussi di traffico, con angolazione più favorevole rispetto a quest’ultimo, all’assenza di ostacoli visivi ed alla garanzia di una zona circostante ottimale.<br />
Occorre, pertanto, chiedersi quale sia la portata di tale previsione e se questa integri una sostanziale modificazione del capitolato la cui disciplina non prevedeva alcun  potere di ingerenza da parte dell’aggiudicataria  in merito alla collocazione degli spazi pubblicitari.<br />
La società ricorrente evidenziava di non aver mai preteso di individuare unilateralmente gli spazi pubblicitari,  essendosi limitata a richiedere alla stazione appaltante di tenere conto delle sue esigenze commerciali, queste ultime intese come massimizzazione delle condizioni di sfruttamento del messaggio  pubblicitario; in tal senso, avrebbe dovuto essere  letto il contenuto dell’offerta, in cui era stata posta in rilievo la particolare capacità professionale della società in materia di ubicazione  ed orientamento degli spazi, alla cui concreta individuazione  la società intendeva  semplicemente prestare  un opportuno apporto  collaborativo; in ogni caso, il soddisfacimento delle condizioni di qualità della Wall AG non avrebbe  giammai potuto compromettere la realizzazione dell’interesse pubblico alla migliore ubicazione delle installazioni da parte di A.N.M.  <br />
Rileva il Collegio come la portata letterale della disposizione di cui all’art 10 della bozza Wall AG, nel prevedere il necessario soddisfacimento delle condizioni qualitative aziendali, finiva con l’imporre un vero e proprio vincolo per l’Azienda circa la scelta dei siti, limitazione assolutamente non prevista dalla disciplina di gara; né può parlarsi della garanzia di un mero apporto collaborativo  di carattere non vincolante da  parte della  Wall AG, atteso che la disposizione in questione fa, invece, specifico riferimento ad una vera e propria condizione qualitativa del sito da assicurarsi per la salvaguardia dell’interesse economico della società aggiudicataria.<br />
Una tale previsione, oltre a non essere giustificabile in base alle previsioni del capitolato, si presenta anche in insanabile contrasto con lo stesso potere dell’Azienda di individuare l’ubicazione delle paline e delle pensiline su cui apporre i messaggi pubblicitari; infatti, le condizioni qualitative imposte dalla Wall AG fanno riferimento ad aspetti strettamente connessi all’individuazione dei siti per le installazioni, la cui scelta  deve invece avvenire esclusivamente in vista del soddisfacimento di esigenze di viabilità e  di massima fruibilità del servizio di trasporto da parte dell’utenza, senza poter essere in alcun modo subordinata o comunque condizionata da ragioni di salvaguardia dell’interesse economico della società collegate  al miglior sfruttamento del messaggio pubblicitario.<br />
Né l’offerta della Wall AG conteneva alcuna previsione di intervento o condizionamento da parte della società in tale attività di scelta, essendosi questa  limitata a  descrivere  le modalità di gestione della pubblicità, il cui miglior sfruttamento non era, del resto, comunque, questione che potesse interessare l’A.N.M. come  soggetto pubblico.<br />
In conclusione, deve  ritenersi che  gli aspetti  della bozza presentata dalla Wall AG  non solo non trovano alcun fondamento  nell’offerta presentata in sede di gara, ma si pongono anche in contrasto con la disciplina  contrattuale specificata  nel capitolato, disciplina, invece, puntualmente  recepita dallo schema  predisposto dall’A.N.M.<br />
Né le divergenze possono ritenersi superate, come invece ritenuto nella memoria depositata dalla Wall AG in data 1° giugno 2002, attraverso la nota del 28.3.2002, atteso che tale documento, lungi  dal contenere un’accettazione senza riserve della bozza A.N.M., si limitava a promuovere un incontro per la ricerca di una soluzione &#8211; del resto, non relativa a tutti i punti di contrasto, restandone infatti esclusa la problematica relativa alla scelta dei siti &#8211; che fosse di reciproca soddisfazione, a conferma proprio del mancato superamento di tale situazione di stallo,  mai risolta da una successiva stipulazione, nonostante i ripetuti solleciti e la fissazione di un termine perentorio.  <br />
Deve, quindi, ritenersi che, in presenza di un’offerta compatibile con la disciplina di gara, la Wall AG,  non sottoscrivendo la bozza   predisposta dall’A.N.M., pienamente aderente al capitolato, nonché proponendo uno schema contrattuale del tutto innovativo  e divergente rispetto alle originarie condizioni di esecuzione dell’appalto, ha sostanzialmente rifiutato la conclusione del contratto,  comportamento rispetto al quale legittimamente è stata  pronunciata la sua decadenza.<br />
In virtù di tali considerazioni  devono essere respinti il primo e terzo motivo di ricorso  con cui è stata dedotta l’illegittimità dell’impugnato provvedimento decadenziale, in quanto  l’Azienda non avrebbe tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali caratterizzanti l’offerta   che avrebbe  addirittura unilateralmente modificato attraverso la previsione  di condizioni di esecuzione del tutto differenti da questa.<br />
Infondato è anche  il secondo motivo di censura con cui la società ha contestato la decadenza nella  parte in cui  era stata motivata con la mancata  prestazione della  cauzione definitiva, adempimento che avrebbe dovuto invece seguire la stipulazione in quanto volta a garantire l’esecuzione   delle sole prestazioni contrattuali.<br />
La censura è infondata,  in quanto il capitolato generale amministrativo, richiamato espressamente dalle norme di gara, prevedeva all’art. 8 che la cauzione definitiva  avrebbe dovuto sostituire quella  provvisoria prima della stipulazione, adempimento del tutto ingiustificatamente  disatteso dalla Wall AG che mai si è attivata per la relativa costituzione  al fine di procedere  al tempestivo perfezionamento del contratto.<br />
Con riferimento al quarto profilo di doglianza con cui la Wall AG ha contestato l’avvenuto incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’A.N.M. non essendosi verificata   la condizione di rinuncia all’aggiudicazione, va osservato che, invece, il comportamento assunto dalla società che non si è presentata   nei giorni stabiliti per la  stipulazione della bozza predisposta dalla stazione appaltante integra, in assenza di valide ragioni giustificative, gli estremi di un rifiuto, come tale pienamente legittimante  l’incameramento della  cauzione provvisoria.<br />
Alla legittimità  dell’impugnato provvedimento decadenziale consegue anche l’infondatezza della  domanda  risarcitoria proposta dalla società ricorrente, essendo la mancata stipulazione unicamente imputabile al suo comportamento.<br />
Occorre, a questo punto, passare all’esame del ricorso incidentale con cui  l’A.N.M. ha proposta una domanda   riconvenzionale nei confronti della Wall AG per il risarcimento di danni subiti a vario titolo per effetto della mancata stipulazione del contratto.      <br />
Circa la sussistenza di una condotta colpevole è sufficiente richiamare le  considerazioni svolte  con riferimento all’illegittimità del  rifiuto opposto dalla Wall AG alla stipulazione  del contratto che ne ha giustificato la dichiarazione di decadenza  da parte dell’A.N.M.<br />
La società aggiudicataria, infatti, non si è  presentata entro i termini stabiliti per sottoscrivere la bozza di contratto predisposta dall’Azienda, tentando, attraverso la redazione di propri schemi contrattuali,  di introdurre  determinate innovazioni rispetto all’assetto del rapporto  così come fissato di sede di gara, onde modificare unilateralmente in senso a sé favorevole il contenuto di specifiche prestazioni in modo da aumentare la remuneratività del vincolo  o, comunque,  da rendere meno onerosa la  sua  complessiva posizione.<br />
Rispetto a tale condotta colpevole la A.N.M. ha richiesto il risarcimento di danni subiti a vario titolo,  e specificamente con riferimento alle voci specificate nella memoria del 3.3.2005.<br />
Deve preliminarmente escludersi il riconoscimento di danni derivanti dalla mancata attivazione del servizio con pregiudizio sia per l’utenza sia per l’immagine dell’azienda: infatti, quanto al primo aspetto, l’Azienda fa valere un interesse  di cui non è in alcun modo titolare, nemmeno in qualità di soggetto esponenziale, mentre, nel secondo caso, non appare che la mancata attivazione abbia comportato danni all’immagine dell’Azienda, atteso che nessun profilo di responsabilità può essere  a questa addebitato, apparendo  la stessa piuttosto come soggetto danneggiato  dal comportamento assunto dalla società Wall AG.<br />
Deve senza dubbio essere considerata conseguenza diretta del rifiuto di stipulazione il pregiudizio subito dall’Azienda relativamente  alle spese sostenute per l’esperimento di una gara rilevatasi inutile, con consequenziale loro integrale risarcibilità, ad eccezione degli oneri economici derivanti  dalla predisposizione della difesa in giudizio del provvedimento  di aggiudicazione all’epoca disposta in favore della Wall AG, spesa che aveva trovato  la  sua unica giustificazione nell’iniziativa assunta da un altro concorrente e che era comunque volta a tutelare la posizione della stessa A.N.M..<br />
Non potranno invece essere ritenute risarcibili le spese sostenute per l’indizione di una nuova gara, attività  che rappresenta manifestazione di un’azione amministrativa ormai autonoma  ed indipendente rispetto alle vicende decadenziali di cui la Wall  AG si era resa responsabile; diversamente opinando, su quest’ultima finirebbe per gravare una duplicazione del danno, e ciò in quanto  l’A.N.M. dovrebbe comunque procedere all’affidamento dell’appalto mediante l’esperimento almeno di una gara di cui sopportare il costo.<br />
Ulteriore voce di danno è stata indicata nelle spese di manutenzione sostenute dall’Azienda  relativamente agli arredi urbani nell’arco temporale intercorrente tra la dichiarazione di decadenza  e l’affidamento del servizio alla nuova  aggiudicataria, la IGP Decaux, nonché nella mancata percezione dell’utile contrattuale riferibile allo stesso periodo,  da calcolarsi nella misura  del 10% del canone offerto dalla Wall AG, pari a 150 milioni di lire o  di quello proposto dalla nuova appaltatrice, pari a € 303.300,00.<br />
Quanto al primo profilo, si osserva che i costi indicati dall’A.N.M.,  e cioè il pagamento della TOSAP per l’anno 2002,  le spese di pulizia e manutenzione degli arredi, non  trovano la loro giustificazione nella mancata stipulazione del contratto,  trattandosi  di attività che  rientrano negli istituzionali compiti dell’Azienda investita della cura della gestione del trasporto pubblico;  del resto, se anche è vero che la mancata  stipulazione del contratto ha impedito che i predetti oneri  passassero il capo alla Wall AG, è altrettanto vero che tale accollo, lungi dal costituire un’ipotesi autonoma di sgravio economico per l’Azienda, s’inseriva piuttosto in una  fattispecie contrattuale  ben più complessa, rispetto alla quale è stata l’intera gestione del servizio ad essere rimasta in capo alla A.N.M. per il periodo in  questione, così come anche la possibilità da parte di questa di percepire gli utili  derivanti dallo sfruttamento degli spazi pubblicitari.<br />
Fondata è invece l’istanza risarcitoria relativa alla mancata percezione del canone, integrante una lesione dell’interesse contrattuale negativo derivante alla mancata conclusione del contratto imputabile alla condotta assunta dalla WALL AG. <br />
Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio economico subito dall’ANM, anche al fine di far rientrare l’imputabilità soggettiva dell’evento nell’effettiva  sfera di conoscenza della società aggiudicataria, è necessario fare riferimento ai soli risultati della gara di cui la WALL AG era risultata vincitrice, senza dunque tenere conto, come fattore  lesivo imputabile, al minor canone offerto dalla IGP Decaux nel corso della nuova gara; ciò, anche perchè la stazione appaltante ben avrebbe potuto procedere all’affidamento del servizio in favore della seconda classificata nella prima gara &#8211; sempre la IGP Decaux &#8211; in luogo di dare vita ad una successiva ed autonoma procedura. <br />
In tal senso,   ritiene il Collegio che l’entità del danno  sia da calcolarsi nella misura del 10% della differenza tra il  canone offerto dalla WALL AG, pari a 1.500.000.000 di lire, e quello proposto dalla IGP Decaux sempre nella prima gara, pari a 1.200.000.000, ammontante a 300.000.000 di lire, da computarsi sui quindici anni di durata del servizio; il danno risarcibile sarà così pari a 450.000.000 di lire, da convertirsi in € 232.405,60.<br />
In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere accolta entro i limiti delle spese sostenute per l’espletamento della gara e per la mancata  percezione del canone offerto,  non potendo trovare l’azione risarcitoria alcuna limitazione nell’incameramento della cauzione provvisoria  a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382  c.c., atteso  che,  rispetto alla previsione  in tal senso contenuta nel punto B.1 del Capitolato Generale Amministrativo,  le norme di gara &#8211; che, espressamente erano state ritenute prevalenti  in caso di incompatibilità &#8211; avevano previsto, in caso di rinuncia all’aggiudicazione, accanto all’introito della cauzione, anche la proposizione di azioni di rivalsa per i danni subiti.<br />
Con riferimento alla quantificazione dei danni connessi alle spese sostenute dall’A.N.M. per l’espletamento della gara, gli stessi ammontano ad € 166.716,00, tale essendo la somma risultante dalle voci di cui al punto b) della memoria della A.N.M. del 3.3.2005, ad eccezione delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio  della procedura, pregiudizio ritenuto non risarcibile.  <br />
A tale somma, il cui ammontare non contestato  dalla Wall AG è stato specificato  con la documentazione versata in atti, occorre aggiungere l’importo liquidato in favore di A.N.M. per la mancata percezione del canone e, quindi, detrarre quello già percepito dall’A.N.M. a titolo di cauzione provvisoria, per  un importo pari ad € 103.457,00 circa, restando pertanto da versare da parte della Wall AG a titolo risarcitorio la somma di € 295.664.,60.<br />
Il regime delle spese processuali segue la  soccombenza, con condanna della Wall AG al relativo pagamento  in favore della A.N.M. nella misura  di € 6.000,00 (Seimila/00).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	dispone l’estromissione dal giudizio della società Inteabci s.p.a.;<br />	<br />
&#8211;	respinge il ricorso principale e la domanda  risarcitoria proposta dalla società ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	accoglie il ricorso incidentale proposto dall’A.N.M. nei sensi  di cui in motivazione e per l’effetto condanna la Wall AG al pagamento in favore della A.N.M. della somma di € 295.664,60 (Duecentonovantacinqueseicentosessantaquattro/60) a titolo di risarcimento danni;<br />	<br />
&#8211;	condanna la WAll AG al pagamento delle spese processuali in favore della A.N.M. che si liquidano in € 6.000,00(Seimila/00) <br />	<br />
&#8211;	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle  Camere di Consiglio del  9.3.2005   e del 22.6.2005 dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo	&#8211; Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10703/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10703</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10704</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Ariemma Giuseppe (Avv. G. Gava) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) e Comune di S. Giorgio a Cremano (Avvocati Lucia Cicatiello ed Adele Carlino) sull&#8217;obbligo della P.A. di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie 1. Farmacie – Obbligo della P.A. di procedere alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Ariemma Giuseppe (Avv. G. Gava) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) e Comune di S. Giorgio a Cremano (Avvocati Lucia Cicatiello ed Adele Carlino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Farmacie – Obbligo della P.A. di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie &#8211;  Anche in assenza di variazione del numero di farmacie operanti – Sussiste.<br />
2. Farmacie &#8211;  Procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie – Natura – Competenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Sussiste l’obbligo per la P.A. intimata di procedere  alla revisione della pianta organica delle farmacie, secondo quanto previsto dall’art. 2, quinto comma della legge n. 475/1968 &#8211;  disposizione che impone tale adempimento con cadenza biennale, entro il mese di dicembre di ogni anno pari &#8211; quand’anche il numero delle farmacie sarebbe rimasto comunque invariato, e quindi indipendentemente dalla dimostrazione di immediati vantaggi per l’attività  professionale del soggetto privato intimante (1).</p>
<p>2. Il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie è un procedimento complesso, nell’ambito del quale intervengono sia la Regione che il Comune, oltre all’autorità sanitaria locale; infatti,  ai sensi dell’art. 5  della legge n. 362/91 la Regione sente il Comune e l’A.S.L. territorialmente competente, prima di provvedere alla determinazione consistente nella revisione della pianta organica delle farmacie ed inoltre,  secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia (art. 22 legge regionale n. 13/1985), esercita le funzioni amministrative relative alla formazione  e revisione della P.O.F. su proposta della A.S.L. e sentiti i Comuni interessati;</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Dello stesso avviso: T.A.R. Campania &#8211; Napoli Sezione I 7.5.2003 n. 6066; T.A.R. Campania &#8211; Napoli Sezione I 11.6.2003 n. 7824; TAR Campania &#8211; Napoli I Sezione 9.7.2003 n. 1077.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5037/05 R.G. proposto da</p>
<p><b>Ariemma Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Gabriele Gava ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9, presso lo studio Legale Gava;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b> in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Salvatore Colosimo  e domiciliata in Napoli, presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale;;<br />
					           nonché contro 																																																																																								</p>
<p><b>Comune di San Giorgio a Cremano</b>, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Cicatiello ed Adele Carlino e domiciliato in Napoli, piazza Municipio, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;</p>
<p> avverso <br />
il silenzio delle suindicate amministrazioni sull’istanza notificata 4/5 aprile 2005 per la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di San Giorgio a Cremano per l’anno 2004; </p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Visti gli atti di  costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 10.8.2005 gli avvocati di cui al relativo verbale;</p>
<p>Rilevato che: <br />
&#8211;  il dott. Giuseppe Ariemma, titolare di esercizio farmaceutico  nel Comune di San Giorgio a Cremano, in data 5.4.2005 proponeva alla Regione Campania ed al Comune di San Giorgio a Cremano istanza volta ad ottenere la revisione della pianta organica dell<br />
&#8211; all’istanza, cui non era dato alcun riscontro, facevano seguito espressi atti di diffida rivolti alla  Regione ed al Comune notificati in data 18 e 19 maggio 2005, anche questi rimasti senza esito; <br />
&#8211;  il dott. Ariemma rappresentava che la revisione si rendeva necessaria in quanto una diminuzione della popolazione comunale avrebbe comportato l’esubero di una delle tredici sedi esistenti, evitando che la tredicesima fosse assegnata  e così imponendo a<br />
Rilevato ancora che: <br />
&#8211; avverso il silenzio serbato sia dal Comune di San Giorgio a Cremano che dalla Regione Campania proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il dottor Giuseppe Ariemma, chiedendo dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere s<br />
&#8211; il ricorrente richiamava l’espresso obbligo imposto dalla normativa di  settore di procedere alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie, adempimento a cui le amministrazioni intimate si erano invece del tutto illegittimamente sottratte<br />
&#8211; si costituivano in giudizio la Regione Campania e il Comune di San Giorgio a Cremano concludendo per il rigetto del ricorso, il secondo eccependone anche l’inammissibilità per carenza di interesse, in quanto il numero delle farmacie, da calcolarsi in ra<br />
Considerato che alla camera di consiglio del  10.8.2005, all’esito della discussione il Tribunale tratteneva la causa per la decisione;<br />
Considerato che il ricorso è meritevole di accoglimento, poichè:<br />
&#8211; deve essere respinta l’eccezione di carenza di interesse, essendo pur sempre  configurabile l’interesse del ricorrente, quale titolare di sede farmaceutica, alla revisione ed al controllo periodico  della situazione organizzativa e distributiva del serv<br />
 &#8211; la pubblica amministrazione ha l’obbligo di portare a compimento i procedimenti amministrativi con un’azione definita nei tempi ed espressa (art. 2 legge 7.8.1990 n. 241e art. 2 Legge 15.7.2000 n. 205), sicchè il soggetto che sia interessato alla definizione di tale procedimento ben può attivare la procedura di formazione del silenzio-inadempimento, strumentale alla rimozione della inerzia amministrativa;<br />
&#8211; il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie è un procedimento complesso, nell’ambito del quale intervengono sia la Regione che il Comune, oltre all’autorità sanitaria locale; infatti,  ai sensi dell’art. 5  della legge n. 362/91 la<br />
&#8211; nel caso di specie, appare incontestata l’inerzia della Regione Campania e del Comune di San Giorgio a Cremano, non essendosi provveduto alla revisione della P.O.F. per l’anno 2004, secondo quanto previsto dall’art. 2, quinto comma della legge n. 475/19<br />
&#8211; il ricorso deve ritenersi fondato, sussistendo l’obbligo per le amministrazioni intimate di procedere, per quanto di loro rispettiva competenza,  alla revisione della pianta organica delle farmacie, obbligo invece disatteso anche in  riferimento alle is<br />
&#8211; deve quindi essere ordinato, ai sensi dell’art. 21-bis Legge 6.12.1971 n. 1034 , alle predette amministrazioni di provvedere, entro il termine di trenta  giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente decisione,  alla revisione della P.O.F. di S<br />
Considerato che le spese di causa vanno poste a carico della Regione e del Comune di San Giorgio a Cremano e liquidate come da dispositivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
 &#8211; accoglie il ricorso ed ordina alla Regione Campania ed al Comune di San Giorgio a Cremano, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere nel termine di trenta giorni (30) dalla notifica e/o comunicazione della presente decisione  sull’istanza di revisione della pianta delle farmacie del Comune; <br />
&#8211; condanna la Regione Campania ed il Comune di San Giorgio a Cremano al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi €1.000,00(Mille/00), da ripartirsi in parti uguali;</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del 10.8.2005   dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono	#NOME?	<br />	<br />
Paolo Corciulo	&#8211; Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10704/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10702/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10702</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo. Elefante Domenico ed altri (Avv. Luigi Tornese) c. Comune di Santa Maria La Carità (Avv.ti Riccardo Soprano e Antonio Sasso), Unione dei Comuni di Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità (n.c.) e nei confronti di Antonio Del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo.<br /> Elefante Domenico ed altri (Avv. Luigi Tornese) c. Comune di Santa Maria La Carità (Avv.ti Riccardo Soprano e Antonio Sasso), Unione dei Comuni di Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità (n.c.) e nei confronti di Antonio Del Sorbo ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sui sistemi di elezione dei componenti dei Consiglieri di una Unione dei Comuni ex art. 32 D.Lgs. n.267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso Giurisdizionale – Elezione dei componenti del Consiglio di una Unione di Comuni  – Notifica a tutti i consiglieri comunali – Non è necessaria – Ragioni.</p>
<p>2. Elezioni – Elezioni dei Consiglieri di una Unione di Comuni – Delibera del COnsilgio Comunale che consente a ciascun consigliere comunale di esprimere quattro preferenze, di cui una per il candidato di minoranza – Illegittimità – Va dichiarata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di elezioni dei componenti del Consiglio Comunale al Consiglio di una Unione di Comuni ex art. 32 D.Lgs. n.267/2000, non è necessaria la notifica del ricorso a tutti i consiglieri comunali, atteso che questi non sono portatori di un interesse autonomo giuridicamente rilevante alla conservazione dell’atto  impugnato, apparendo piuttosto titolari di un interesse di mero fatto, di natura latamente politica, come tale del tutto insufficiente giustificare una loro indefettibile partecipazione al giudizio in veste di parte necessaria;  né, nella specie, si può parlare di una limitazione dell’esercizio del loro munus  di consigliere, atteso che  lo specifico ruolo da essi assunto nella vicenda de qua è stato quello di partecipare alla formazione della volontà consiliare, che, in quanto tale, è direttamente imputabile al solo ente comunale.</p>
<p>2. E’ illegittima la delibera con cui il Consiglio Comunale, in tema di elezioni dei Consiglieri di una unione di Comuni ex art. 32 del D.Lgs. n.267/2000, stabilisca che ciascun consigliere può esprimere quattro preferenze, di cui almeno una riservata a candidato della minoranza, poiché tale sistema consentirebbe alla maggioranza di potere potuto in modo decisivo influire sulla nomina del consigliere di minoranza, limitando e di fatto ponendo in pericolo l’effettiva sua rappresentatività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> &#8211;  1^ Sezione &#8211; </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12676/04 R.G. proposto da<br /><b>Elefante Domenico, Alfano Giuseppe, Del Sorbo Michele, Buonodonno Francesco, Criscuolo Pasquale</b> rappresentati e difesi dall’Avvocato Luigi Tornese ed elettivamente domiciliati  in Napoli, alla via Ugo Niutta n. 36,   presso lo studio dell’Avvocato Luigi Torrese;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>Comune di Santa Maria La Carità</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Di Prisco ed elettivamente domiciliato  in Napoli,  via Toledo n. 156, presso lo studio degli Avvocati Riccardo Soprano e Antonio Sasso;</p>
<p>nonché contro<br /><b>Unione dei Comuni di Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità </b>(o Monti Lattari, aree Montane e Pedemontane) in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>nonché nei confronti di<br /><b>Antonio Del   Sorbo, Agostino Fortunato e Pietro Orazzo, Francesco Scarico, Francesco Cascone, Agostino Elefante, Mario Di Nola, Salvatore Cannavacciuolo, Pasquale Criscuolo, Benito De Rosa, Anna Schettino, Giosuè D’Amora, Francesco Alfano, Ferdinando Alfano, Giovanni Fortunato e Francesco Sicignano;</b>per l’annullamento, previa sospensione<br />Della deliberazione n. 10  del Consiglio Comunale di Santa Maria La Carità adottata nella seduta del 28.7.2004  relativa alle modalità di votazione da adottare per l’elezione dei componenti in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni dei Monti Lattari  e la successiva elezione dei medesimi;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria La Carità;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  22.6.2005 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>ATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p> In data 28.7.2004 il Consiglio Comunale di Santa Maria La Carità si riuniva per procedere all’elezione dei quattro propri componenti in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni  dei Monti Lattari: nella predetta seduta sorgeva un lungo dibattito riguardo alle modalità di elezione da adottare, essendo stata avanzata una proposta da parte della maggioranza &#8211; secondo cui ciascun  consigliere  poteva esprimere quattro preferenze, di cui una per il candidato di minoranza – ed un’altra da alcuni consiglieri di opposizione che chiedevano invece che si esprimesse una sola preferenza.<br />
All’esito della votazione veniva preferito il primo di tali sistemi. Tuttavia, poiché cinque dei sette consiglieri di minoranza avevano nel frattempo abbandonato l’aula per protesta, la votazione avveniva mediante la manifestazione da parte di ciascun consigliere  di maggioranza di sole tre preferenze,  in modo da consentire ai due consiglieri di minoranza rimasti presenti di poter eleggere il proprio candidato.<br />
L’esito finale vedeva così eletti i consiglieri di maggioranza Fortunato, Orazzo e Scarico, con quattordici preferenze e quello della minoranza Del Sorbo con due preferenze. <br />
Avverso tale deliberazione proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale i signori Elefante Domenico, Alfano Giuseppe, Del Sorbo Michele, Buonodonno Francesco, Criscuolo Pasquale, ossia i cinque consiglieri di minoranza che si erano allontanai prima della votazione,  chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Lamentavano i ricorrenti che il sistema di votazione adottato si poneva in palese contrasto con il principio di  tutela delle minoranze e ciò essenzialmente perché, attraverso la possibilità di esprimere quattro preferenze da parte di ciascun consigliere, si finiva per riconoscere alla maggioranza la possibilità di influire anche sulla scelta del candidato della minoranza, la cui elezione avrebbe dovuto invece costituire  espressione unicamente della volontà  delle forze di opposizione presenti in consiglio.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria La Carità che, oltre a svolgere delle difese nel merito della controversia, eccepiva l’inammisisbilità del ricorso in quanto irritualmente notificato ad alcuni consiglieri comunali presso la sede dell’Ente.<br />
Alla camera di  consiglio del 1° dicembre 2004, la causa veniva cancellata  dal ruolo delle cautelari.<br />
All’udienza del 16.2.2005, il Tribunale, con  ordinanza n. 311/05, ordinava l’integrazione  del contraddittorio nei confronti dei consiglieri comunali Antonio Del Sorbo, Orazzo Pietro e Scarico  Francesco,  adempimento a  cui parte ricorrente ottemperava ritualmente.<br />
All’udienza del 22.6.2005, in vista della quale il Comune di Santa Maria La Carità depositava una memoria  conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa  per la decisione.<br />
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente con cui è stato rilevata l’irritualità della  notificazione disposta  nei confronti di alcuni consiglieri comunali presso la sede dell’ente, non potendo questa essere considerata come sede dell’ufficio, ai sensi dell’art. 139, primo comma c.p.c.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Osserva il Collegio che, sebbene parte  ricorrente abbia assunto l’iniziativa di procedere alla notificazione del gravame, oltre che nei confronti del Comune di Santa Maria La Carità e dell’Unione dei Comuni dei Monti Lattari,  anche riguardo ai singoli consiglieri comunali, detta attività si manifesta del tutto irrilevante ai fini della instaurazione del rituale contraddittorio, atteso che questi non assumono la qualità di controinteressati.<br />
I consiglieri comunali, nella specie, non sono portatori di un interesse autonomo giuridicamente rilevante alla conservazione dell’atto  impugnato, apparendo piuttosto titolari di un interesse di mero fatto, di natura latamente politica, come tale del tutto insufficiente giustificare una loro indefettibile partecipazione al giudizio in veste di parte necessaria;  né, nella specie, si può parlare di una limitazione dell’esercizio del loro munus  di consigliere, atteso che  lo specifico ruolo da essi assunto nella vicenda de qua è stato quello di partecipare alla formazione della volontà consiliare, che, in quanto tale, è direttamente imputabile al solo ente comunale. <br />
Assumono invece la qualità di soggetti controinteressati i consiglieri  risultati eletti all’esito della contestata votazione, essendo questi, oltre che direttamente contemplati nel provvedimento impugnato,  titolari di un interesse alla conservazione del risultato elettorale conseguito;  nei  loro  confronti è stato  ritualmente instaurato il contraddittorio, anche a mezzo dell’ordinanza di integrazione adottata da questo Tribunale. <br />
Deve essere respinta anche l’eccezione di acquiescenza sollevata dal Comune di Santa Maria La Carità nella memoria depositata in data 21.6.2005 in vista dell’udienza di discussione, secondo cui il censurato sistema di votazione era stato utilizzato senza contestazioni in una successiva seduta del Consiglio Comunale in occasione dell’elezione dei  componenti della  commissione consiliare dei servizi sociali.<br />
Va rilevato che il sistema di votazione oggetto della presente controversia non rappresenta l’elemento centrale che connota l’interesse dei ricorrenti,  il quale è da individuarsi piuttosto nell’illegittima composizione dello specifico organo  dell’Unione dei Comuni  per il quale quello stesso  criterio elettorale  è stato impiegato; orbene,  rispetto a tale configurazione dell’interesse nessuna rilevanza può essere riconosciuta ai risultati elettorali relativi all’elezione di un altro organo, oltre tutto appartenente  ad un ente completamente diverso, anche se ottenuti mediante l’utilizzo del medesimo  contestato sistema  di votazione. <br />
Passando all’esame del  merito, il ricorso è fondato.<br />
Osserva il Collegio che, a livello di normativa generale,  con riferimento alle Unioni di Comuni l’art. 32, terzo comma del D.Lgs. 18.8.2000 stabilisce che lo statuto deve prevedere che i suoi organi siano  costituiti garantendo la rappresentanza delle minoranze. A livello statutario, ai fini che qui interessano, quello dell’Unione dei Comuni dei Monti Lattari, all’art. 8, espressamente riserva al Comune di Santa Maria La Carità la nomina di quattro consiglieri, di cui uno in rappresentanza della minoranza; identico principio è sancito dall’art. 74, quarto comma dello statuto comunale, proprio in materia di partecipazione ad Unioni di Comuni.<br />
La questione s’incentra, pertanto, sul significato da attribuire al principio di “rappresentanza delle minoranze”.<br />
Premesso al riguardo che la garanzia di rappresentanza delle minoranze non è assoluta e non si traduce nella necessità del voto separato, non vi è dubbio tuttavia che essa impone il ricorso al sistema del voto limitato.<br />
Nel caso di specie, invece, il sistema  di votazione prescelto aveva posto le condizioni per cui la maggioranza avrebbe potuto in modo decisivo influire sulla nomina del consigliere di minoranza, limitando e di fatto ponendo in pericolo l’effettiva sua rappresentatività.<br />
Né valga sostenere in senso contrario che la minoranza aveva comunque prescelto il proprio  componente senza che vi fosse stata alcuna concreta influenza da parte dei consiglieri  di maggioranza, essendosi questi  limitati ad esprimere solo tre preferenze per i candidati di maggioranza; infatti, è agevole replicare che ciò in punto di mero fatto è avvenuto – e presumibilmente non a caso – quando la diversa soluzione formalmente adottata  e mai annullata aveva indotto a non prendere parte alla votazione cinque dei sette consiglieri di minoranza, venendo in tal modo a mancare l’effettiva rappresentatività in capo al consigliere di opposizione poi risultato eletto. <br />
In conclusione,  il ricorso deve  essere accolto, con annullamento della deliberazione impugnata, dovendo il Comune di Santa Maria La Carità procedere nuovamente alla elezione dei propri rappresentanti in seno all’Unione dei Comuni secondo i principi contenuti nella presente decisione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211;	Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  22.6.2005  dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono	Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10716</a></p>
<p>Pres. L.D. Nappi, est. F. Guarracino Sara Sanders Communication s.r.l. (Avv.ti Vittorio Torino e Raimondo Noverino) c. Provincia di Napoli (avv.ti Aldo Di Falco, Luciano Scetta e Filippo Izzo) sulla facoltà della P.A. di fissare requisiti di idoneità economica ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L.D. Nappi, est. F. Guarracino<br /> Sara Sanders Communication s.r.l. (Avv.ti Vittorio Torino e Raimondo Noverino) c. Provincia di Napoli (avv.ti Aldo Di Falco, Luciano Scetta e Filippo Izzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla facoltà della P.A. di fissare requisiti di idoneità economica ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Acquiescenza alle clausole ritenute illegittime – Non sussiste.</p>
<p>2.  Giustizia Amministrativa –  Impugnativa dell’esclusione da una gara di appalto – Notifica del ricorso ai controinteressati – Fattispecie.<br />
3. Contratti della P.A. – Bando – Fissazione di requisiti di idoneità economica ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge – Limiti.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Bando – Fissazione di requisiti di idoneità economica ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge – Eccedenza  rispetto all&#8217;oggetto del contratto – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione ad una gara non implica acquiescenza rispetto alle prescrizioni del bando ritenute illegittime, né la ricorrente può ritenersi aver prestato acquiescenza presentando la domanda di partecipazione senza riserve, quand’anche   dopo, a seguito di diffida della ricorrente, che la Amministrazione aveva ritenuto (con nota prot. n. 200 del 1.3.05) di tener ferma la clausola contestata.</p>
<p>2. A fronte dell’impugnativa proposta contro l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica (o da un concorso pubblico) non vi sono, in linea di massima, controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi (1), mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, solo se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara o l’approvazione della graduatoria del concorso (2).<br />
3. In materia di gare di appalto per l&#8217;affidamento di servizi, l&#8217;art. 13 del d.lgs. 157/95 lascia integro il potere dell&#8217;Amministrazione di fissare requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione della idoneità economico finanziaria dell&#8217;impresa partecipante, sempreché essi non appaiano in alcun modo illogici e sproporzionati, tenuto conto della rilevanza economica del contratto da stipulare (3).</p>
<p>4. Appare chiaramente contraria a principi di ragionevolezza e di proporzionalità la clausola che imponga ai concorrenti di dimostrare il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria che eccedono di più di nove volte l&#8217;oggetto del contratto (4).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in tema di gare ad evidenza pubblica: C.d.S., sez. V, 13.5.2002, n.2581, 25.3.2002, n.1687, 22.4.2002, n.2180; sez. IV, 15.2.2002, n.923; TAR Lazio, sez. II, 5.3.2004, n. 2140; TAR Friuli –Venezia Giulia 5.1.1996, n.1; cfr., in materia di pubblici concorsi, C.d.S., sez. VI, 21.10.1996, n.1368.</p>
<p>(2) Cfr. C.d.S., sez. V, 25.3.2002. n.1687 cit. e sez. VI, 10.10.2002, n.5453.</p>
<p>(3) Conformi: C.d.S., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2002, n. 414.</p>
<p>(4) Cfr., in fattispecie analoga, TAR Lazio, sez. III, 2 febbraio 2004, n. 941</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
sezione I</b></p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Domenico Nappi		Presidente f.f.<br />
#NOME?			Primo Referendario<br />
#NOME?		Referendario rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2684/05 e successivi motivi aggiunti, proposto da</p>
<p><b>Sara Sanders Communication s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Torino e Raimondo Nocerino, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Monte di Dio n. 22</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Provincia di Napoli</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Di Falco, Luciano Scetta e Filippo Izzo, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 1;</p>
<p>per l’annullamento<br />
quanto al ricorso<br />
&#8211;	della nota prot. 249 del 14.3. 05 con la quale la Provincia di Napoli ha comunicato l’esclusione della ricorrente dall’appalto concorso per il servizio di organizzazione – gestione della XII edizione della Biennale dei giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo “Napoli 2005”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare, per quanto di ragione:<br />	<br />
a)	della nota prot. n. 200 del 1.3.2005;<br />	<br />
b)	del disciplinare di gara, nella parte in cui – lett. c) n. 1 – individua quale requisito di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, il possesso di un “fatturato medio annuo calcolato sull’ultimo triennio (2002-2003-2004) al netto dell’IVA pari ad almeno € 2.500.000”;<br />	<br />
c)	del bando di gara, nella parte in cui, richiamandosi al disciplinare di gara, fa proprio il requisito di partecipazione di cui alla lett. c) n. 1 del disciplinare stesso;<br />	<br />
d)	del capitolato speciale, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente.<br />	<br />
quanto ai motivi aggiunti<br />
&#8211;	dell’aggiudicazione provvisoria.																																																																																												</p>
<p>Visti il ricorso e l’atto di proposizione dei motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;<br />
Udito alla pubblica udienza del 6 luglio 2005 l’avv. Cristiano in sostituzione dell’avv. Di Falco per la resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato il 25 marzo 2005 e depositato il 5 aprile 2005, la Sara Sanders Communications s.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione da una gara di appalto concorso, indetta dalla Provincia di Napoli per l’affidamento del servizio di organizzazione – gestione della XII edizione della Biennale dei giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo “Napoli 2005”, nonché gli atti presupposti, comprensivi del bando e del disciplinare di gara, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.<br />
La ricorrente era stata esclusa dalla procedura in quanto non in possesso del requisito di partecipazione, richiesto dalla lett. c) n. 1 del disciplinare di gara, di un fatturato medio annuo, nel triennio 2002-2003-2004, di € 2.500.000, al netto dell’IVA.<br />
Col ricorso in esame, la Sara Sanders lamenta l&#8217;illogicità e la sproporzione della suddetta previsione del disciplinare di gara e la sua portata discriminante, tale da restringere irragionevolmente il numero dei concorrenti.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Napoli, eccependo l’acquiescenza della ricorrente alle prescrizioni di gara e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.<br />
La ricorrente ha depositato note difensive in prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Con ordinanza collegiale del 20 aprile 2005 è stata fissata la data di discussione nel merito della causa, ai sensi dell&#8217;art. 23 bis, co. 3, legge 1034/71.<br />
Con atto notificato il 17.5.05 e depositato il 27 maggio la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara.<br />
La Provincia ha replicato con memoria depositata il 23 giugno 2005.<br />
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2005, udito il difensore della Provincia, il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Va preliminarmente dato atto che alla udienza di discussione del 6 luglio 2005 il Presidente del Collegio ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di rinvio della causa, formulata congiuntamente dai difensori delle parti con istanza depositata il 29.6.2005, in quanto del tutto immotivata e ha disposto la spedizione del ricorso in decisione.<br />
2. La ricorrente impugna il provvedimento con cui è stata esclusa da una gara di appalto concorso in quanto non in possesso del requisito di partecipazione, richiesto dal disciplinare di gara, di un fatturato medio annuo non inferiore, nel triennio 2002-2003-2004, a € 2.500.000 al netto dell’IVA.<br />
3. Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni di rito sollevate dalla difesa della resistente, che ha in primo luogo sostenuto l&#8217;acquiescenza della ricorrente alle regole della lex specialis.<br />
La partecipazione ad una gara non implica acquiescenza rispetto alle prescrizioni del bando ritenute illegittime, né, contrariamente all&#8217;assunto della resistente, la ricorrente può ritenersi aver prestato acquiescenza presentando la domanda di partecipazione senza riserve, dopo che la Amministrazione, a seguito di diffida della ricorrente, aveva ritenuto (con nota prot. n. 200 del 1.3.05) di tener ferma la clausola contestata: la ricorrente, infatti, non poteva ritenersi onerata di corredare la domanda di (inutili) riserve, mentre doveva presentare domanda di partecipazione perché potesse poi impugnare il bando ed il disciplinare ritenuti illegittimi.<br />
La Provincia deduce altresì l&#8217;inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
L&#8217;Amministrazione, in particolare, rimarca che la ricorrente avrebbe impugnato la sola aggiudicazione provvisoria, malgrado fosse già intervenuta quella definitiva, deduce che la ricorrente non avrebbe interesse, in quanto esclusa, all&#8217;impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e lamenta la omessa notifica dell&#8217;atto al controinteressato.<br />
Va ricordato, a tale riguardo, che la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che a fronte dell’impugnativa proposta contro l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica (o da un concorso pubblico) non vi sono, in linea di massima, controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi (cfr., in tema di gare ad evidenza pubblica: C.d.S., sez. V, 13.5.2002, n.2581, 25.3.2002, n.1687, 22.4.2002, n.2180; sez. IV, 15.2.2002, n.923; TAR Lazio, sez. II, 5.3.2004, n. 2140; TAR Friuli –Venezia Giulia 5.1.1996, n.1; cfr., in materia di pubblici concorsi, C.d.S., sez. VI, 21.10.1996, n.1368), mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, solo se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara o l’approvazione della graduatoria del concorso (cfr. C.d.S., sez. V, 25.3.2002. n.1687 cit. e sez. VI, 10.10.2002, n.5453).<br />
Orbene, l&#8217;Amministrazione non prova affatto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva fosse noto alla ricorrente, la quale, anzi, nei motivi aggiunti rappresenta di non conoscere né gli estremi né il contenuto dell&#8217;atto di aggiudicazione provvisoria impugnato e neppure il soggetto beneficiario, palesando di aver proposto tale ultimo gravame solo in via cautelativa.<br />
Chi impugna la propria esclusione da una gara non è d&#8217;altronde tenuto a impugnare anche il successivo provvedimento di aggiudicazione, che viene automaticamente caducato a seguito dell&#8217;annullamento di un atto precedente che sia con esso in rapporto di necessaria consequenzialità (C.d.S., sez. V, 25.3.2002, n. 1683; C.d.S., sez. V, 27.3.2000, n. 1766).<br />
4. Nel merito, il ricorso è fondato.<br />
Sostiene la ricorrente che il bando ed il disciplinare violerebbero i principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza avendo fissato parametri di consistenza della capacità economico-finanziaria di ammontare eccessivo, pari a tre volte quello a base di gara, con riguardo a ogni singola annualità, e a nove volte quello a base di gara, con riguardo al fatturato complessivo dell&#8217;ultimo triennio.<br />
L&#8217;illogicità della previsione emergerebbe anche dal raffronto con l&#8217;art. 3, lett. b), punti 2 e 3 del disciplinare, ove si riterrebbe affidabile un&#8217;impresa o una ATI che avessero curato o organizzato nel triennio almeno un evento per un importo di almeno € 250.000.<br />
In effetti, a fronte di un importo a base d&#8217;asta pari a € 833.330,00 IVA esclusa, l&#8217;Amministrazione ha richiesto che i concorrenti possedessero un &#8220;fatturato medio annuo, calcolato sull&#8217;ultimo triennio (2002, 2003, 2004) al netto dell&#8217;I.V.A. pari ad almeno € 2.500.000,00&#8221; (art. 3, lett. c, disciplinare di gara).<br />
In tal modo, il requisito di partecipazione di carattere economico e finanziario è stato stabilito in una cifra che, per l&#8217;ultimo triennio, risulta essere di oltre nove volte maggiore dell&#8217;importo a base d&#8217;asta (trattandosi, infatti, di fatturato medio annuo, ciò implica la richiesta di un fatturato del triennio non inferiore a € 7.500.000,00).<br />
Tale previsione è illegittima.<br />
Infatti, in materia di gare di appalto per l&#8217;affidamento di servizi, l&#8217;art. 13 del d.lgs. 157/95 lascia integro il potere dell&#8217;Amministrazione di fissare requisiti ulteriori ai fini della dimostrazione della idoneità economico finanziaria dell&#8217;impresa partecipante, sempreché essi non appaiano in alcun modo illogici e sproporzionati, tenuto conto della rilevanza economica del contratto da stipulare (C.d.S., sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2002, n. 414).<br />
Appare, tuttavia, chiaramente contraria a principi di ragionevolezza e di proporzionalità la clausola che imponga ai concorrenti di dimostrare il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria che eccedono di più di nove volte l&#8217;oggetto del contratto (cfr., in fattispecie analoga, TAR Lazio, sez. III, 2 febbraio 2004, n. 941).<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbito quant&#8217;altro, e, per l&#8217;effetto, devono essere annullati il disciplinare di gara in parte qua e il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente, con ogni conseguenza in punto di caducazione degli atti conseguenti.<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il disciplinare di gara in parte qua e il provvedimento di esclusione della ricorrente.<br />
Condanna la Provincia di Napoli al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10716/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/8/2005 n.745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-11-8-2005-n-745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-11-8-2005-n-745/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-11-8-2005-n-745/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/8/2005 n.745</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Buonauro. Abbamonte (Avv. M. Mazziotti) c. Comune di San Marcellino (n.c.). sulla possibilità di adire il G.A. con la speciale procedura prevista dagli artt. 28 e 29 della L.n.794/42 per la liquidazione degli onorari di avvocato) contra, vd. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-11-8-2005-n-745/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/8/2005 n.745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-11-8-2005-n-745/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/8/2005 n.745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Buonauro.<br /> Abbamonte (Avv. M. Mazziotti) c. Comune di San Marcellino (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di adire il G.A. con la speciale procedura prevista dagli artt. 28 e 29 della L.n.794/42 per la liquidazione degli onorari di avvocato) contra, vd. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 7 settembre 2005* (il giudice campano critica la posizione del Consiglio di Stato sulla applicabilità della procedura ex L. 794 del 1942 per la liquidazione dei compensi anche nei confronti degli avvocati amministrativisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – Procedura ex artt. 28 e 29 L.n. 794/42 per la liquidazione degli onorari di avvocato – Possibilità di adire il Giudice Amministrativo – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La procedura ex art. 28 L. 749/42, quale rimedio alternativo al procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. e volto al pari di quest’ultimo a tutelare in maniera celere le pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’Avvocato ed il proprio cliente, deve ritenersi compatibile con il processo amministrativo, non rilevando le peculiarità di rito e di oggetto riferibili alla giurisdizione del G.A. (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Cfr. Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 1/3/2005, n.820.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di adire il G.A. con la speciale procedura prevista dagli artt. 28 e 29 della L.n.794/42 per la liquidazione degli onorari di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: LUIGI DOMENICO NAPPI	Presidente; FABIO DONADONO		Cons.; CARLO BUONAURO		Ref. Relatore																																																																																								</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>ex art. 28 L. 794/42 nella Camera di Consiglio del 15 GIUGNO 2005</p>
<p>Visto il ricorso 2761/2005 proposto da<br />
avv. <b>ANDREA ABBAMONTE</b>, rappresentata e difesa da: MONICA MAZZIOTTI, con domicilio eletto in NAPOLI VIA MELISURGO 4</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN MARCELLINO</b>, n.c.;</p>
<p>Udito il relatore Ref. Carlo BUONAURO<br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto che con il ricorso in esame parte ricorrente espone di aver ricevuto incarico legale dal Comune resistente nel giudizio dinanzi al TAR Campania recante n. R.G. 5521/2000 ed il successivo grado di appello al Consiglio di Stato recante n. R.G. 9107/2000, conclusosi con la sentenza emessa da questo TAR n. 2868/2000 di accoglimento e la decisione n. 27/2000 del Consiglio di Stato di rigetto dell’appello, ed in relazione ai quali con  note racc. A/R del 31.12.2001, 14.3.2003 e 2.09.2003 chiedeva inutilmente il pagamento delle proprie spettanze;<br />
Rilevato che la procedura ex art. 28 L. 749/42, quale rimedio alternativo al procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. e volto al pari di quest’ultimo a tutelare in maniera celere le pretese creditorie attinenti al rapporto tra l’avvocato ed il proprio cliente, deve ritenersi compatibile con il processo amministrativo, non rilevando le peculiarità di rito e di oggetto riferibili alla giurisdizione del G.A. (Consiglio di Stato, V, decisione n. 820/2005);<br />
Considerato che alla camera di consiglio del 15.6.2005, fissata con decreto presidenziale ai fini della comparizione delle parti, non è stato possibile conciliare la presente controversia per assenza della amministrazione regolarmente citata;<br />
Ritenuto che il ricorso è fondato e che pertanto le spese e gli onorari relative ai citati giudizi, visto il parere di congruità n. 382/04 reso dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli, devono essere liquidate nella  misura di complessivi €. 9.234,24 e di conseguenza va ordinato al Comune di San Marcellino il pagamento della relativa somma;<br />
Considerato che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico dell’amministrazione resistente nella misura di cui al dispositivo che segue</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina al Comune di San Marcellino, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere in favore dell’avv. Andrea Abbamonte al pagamento della complessiva somma di €. 9.234,24 a titolo di spese ed onorari relative al giudizio promosso dinanzi al TAR Campania Napoli r.g. 2220/95 ed al Consiglio di Stato R.G. 9107/2000.<br />
Condanna il Comune di San Marcellino, in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 200,00.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio del 15.6.2005.<
</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-11-8-2005-n-745/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 11/8/2005 n.745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10701</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10701/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10701</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Edil Capis (Avv. Nicola Salvi) c. Comune di Capua (Avv. Vincenzo Mirra) sulla decorrenza del temine di decadenza per l&#8217;esercizio, da parte del Comune, del diritto prelazione su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa 1. Diritto prelazione del Comune su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10701</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Edil Capis (Avv. Nicola Salvi) c. Comune di Capua (Avv. Vincenzo Mirra)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del temine di decadenza per l&#8217;esercizio, da parte del Comune, del diritto prelazione su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa – Condizioni per l’esercizio – Fattispecie.</p>
<p>2. Diritto prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa – Decorrenza del termie legale per l’esercizio della prelazione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di diritto di prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa, il diritto di prelazione può essere validamente esercitato solo in presenza di tre essenziali condizioni e segnatamente l’identificazione dei beni oggetto dell’istituto, la determinazione del prezzo di acquisto, nonché  la tempestiva manifestazione dell’intenzione di acquistare da parte del prelazionario.2. In tema di diritto di prelazione del Comune su immobili oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa, anche in mancanza di un’espressa disciplina di legge, è sempre necessario che  l’ente prelazionario venga preventivamente  reso edotto  circa la natura  e l’entità del bene da  acquistare, oltre che del relativo prezzo, elementi  questi condizionanti la sua scelta di esercitare o meno la facoltà  concessa dalla legge. Pertanto, la decorrenza del termine – legale, convenzionale  o stabilito d’autorità-   di decadenza per l’esercizio della prelazione avrà inizio dal momento  in cui l’ente titolare del diritto abbia  acquisito piena ed effettiva conoscenza di tali elementi  attraverso la denuntiatio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6736/04 R.G. proposto da</p>
<p><b>Edil Capis di Giovanni Verrazzo  &#038; C. s.a.s.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Salvi ed elettivamente domiciliata  in Napoli, via Andrea d’Isernia n.16, presso  lo studio dell’Avvocato Nicola Salvi;</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>Comune di Capua</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Mirra ed elettivamente domiciliato  in Napoli,  via Giordano Bruno n. 156, presso lo studio dell’Avvocato Ettore Ferrante;					       nonché contro 																																																																																								</p>
<p><b>CON.S.A.P. – Concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione <br />
della deliberazione n. 54 del 23.12.2003 del Consiglio Comunale di Capua, non comunicata alla ricorrente,  e di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti alla predetta delibera, con la quale il Comune di Capua deliberava 	di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto del complesso immobiliare riportato 	al N.C.T. del Comune di Capua alla partita n. 1306, foglio 52/5, particelle 577 e 579, costituito da un’area scoperta di complessivi mq 9.600, denominata “spianata 	Andreozzi”  e di un capannone sulla predetta area insistente denominato “scuderia 	Olivares” di circa mq. 772, costituito da un unico piano di circa mt. 6 di altezza, 	diviso in due unità con accessi indipendenti. 																																																																																								</p>
<p>     	                            nonché, mediante motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione<br />	<br />
a) della nota CONSAP n. prot. 04/011814 del 15.6.2004 con cui si comunicava alla ricorrente che in relazione alla vendita dei beni de quibus la sua offerta non era risultata vincente;<br />
b)	della nota CONSAP del 9.10.2003 richiamata da quella impugnata al capo che precede.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di Capua;<br />
 Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del  25.5.2005 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A seguito di asta pubblica indetta dalla CONSAP s.p.a., la società Edil Capis s.a.s.  risultava miglior offerente per l’acquisto  di alcuni beni di proprietà del Ministero della Difesa e segnatamente della “spianata Andreozzi” e della “scuderia Olivares”  siti nel territorio del Comune di Capua; il prezzo offerto era pari a settecentosettanta milioni di lire.<br />
La CONSAP s.p.a., che della gara aveva già inviato comunicazione, con nota n. 9865 del 17.5.1999 invitava il Comune di Capua, la Regione Campania e la Provincia di Caserta  a far conoscere l’eventuale loro intenzione di esercitare  il diritto di prelazione sull’acquisto entro il termine perentorio di sessanta giorni; trascorso inutilmente tale periodo, con nota n. 670634 del 29.7.1999 la CONSAP s.p.a. informava  i suddetti enti che i beni sarebbero stati venduti all’acquirente che aveva presentato la migliore offerta in sede  di asta.<br />
Infatti, la CONSAP  s.p.a., con nota n. 19448 del 4.8.1999, inviava alla Edil Capis  s.a.s.  la minuta del contratto, rappresentando che nessuno tra gli enti interpellati aveva esercitato il diritto di prelazione.<br />
Avendo la società acquirente evidenziato di avere presentato la propria offerta  con riferimento a beni che fossero liberi da cose e persone ed essendo invece quelli oggetto  di compravendita allo stato occupati da terzi, invitava la CONSAP s.p.a. a provvedere al  relativo sgombero; pertanto, su espressa richiesta della Direzione del Genio Militare -Sezione Demanio, il Comune di Capua,  che li deteneva  in consegna provvisoria, con l’ordinanza sindacale n. 234 del 17.10.2000, procedeva allo sgombero dei predetti immobili in vista della restituzione all’ente proprietario.<br />
 Da tale situazione derivavano ritardi nella stipulazione del contratto, nonostante la Edil Capis s.a.s. avesse  ripetutamente inviato solleciti in tal senso.<br />
Nel 2001, il Comune di Capua, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.7.2001 decideva di esercitare  il diritto di prelazione asserendo di non avervi potuto procedere in precedenza  a causa della generica indicazione  dei beni  e  per l’assenza di riferimenti catastali; inoltre, l’Amministrazione chiedeva alla CONSAP s.p.a. di sospendere la fase di stipulazione con la Edil Capis s.a.s.,  che, dal canto suo,  continuava invece a sollecitarne  la definizione.<br />
All’ennesima diffida del 23.9.2003 la CONSAP s.p.a. comunicava che l’Avvocatura Generale dello Stato, espressamente interpellata, aveva ritenuto che in beni in questione dovessero essere attribuiti al Comune di Capua, previa rivalutazione del prezzo con decorrenza dalla data di aggiudicazione.<br />
In seguito, il Consiglio  Comunale, con deliberazione n. 54 del 23.12.2003, riassumendo le vicende fino a quel momento accadute, deliberava di confermare le precedente deliberazione n. 26 del 23.7.2001,  nel senso di  voler esercitare il diritto di prelazione all’acquisto.<br />
Avverso tale deliberazione proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Edil Capis s.a.s. chiedendone l’annullamento, previa  concessione di   idonee misure cautelari.<br />
La ricorrente contestava la tardività  di entrambe le deliberazioni consiliari con cui  era stato esercitato il diritto di prelazione da parte del Comune di Capua, oltre alla insufficiente motivazione di queste, anche  con riferimento ad un comportamento di sostanziale  inerzia  serbato quanto alla liberazione degli immobili dagli occupanti  abusivi.<br />
Si costitutiva in giudizio il Comune di Capua che, oltre ad esporre difese nel merito della controversia,  eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di  giurisdizione del giudice amministrativo, per carenza di interesse e di legittimazione a ricorrere, oltre che per mancata lesività della deliberazione impugnata, qualificabile come atto meramente confermativo della precedente deliberazione  consiliare del 2001, non costituente oggetto di impugnazione, con cui effettivamente era stato esercitato il diritto di prelazione.<br />
Alla camera di consiglio del 9.6.2004, con ordinanza n. 3325/2004, il Tribunale  respingeva la domanda cautelare.<br />
In seguito, la  società ricorrente impugnava con motivi aggiunti di ricorso la nota della CONSAP s.p.a. n. 04/011814 del 15.6.2004 con cui le  veniva comunicato che l’offerta formulata non era risultata vincente, contestandone l’incongruità della motivazione nonché l’illegittimità derivata rispetto ai vizi dedotti con il ricorso introduttivo.<br />
 All’udienza di discussione del 25.5.2005, in vista della quale l’Amministrazione resistente depositava una memoria conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa  per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI   DELLA   DECISIONE</b></p>
<p>La società Edil Capis  di Giovanni Terrazzo e C. s.a.s. ha impugnato  la deliberazione del Consiglio  Comunale di Capua n. 54 del 23.12.2003 con cui l’ente ha esercitato il diritto di prelazione sull’acquisto dei beni immobili definiti come “spianata Andreozzi” e “scuderia   Olivares” siti nel suo territorio ed oggetto di dismissione da parte del Ministero della Difesa; la ricorrente ha altresì impugnato  con motivi aggiunti la nota n. 04/011814 del 15.6.2004 con cui la CONSAP s.p.a. le  aveva comunicato che la sua offerta formulata in occasione dell’asta  per la vendita dei suddetti beni non era risultata vincente.<br />
Deve  preliminarmente essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dal Comune resistente secondo cui, una volta scaduto il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, viene meno il relativo potere in capo all’Amministrazione, per cui un’eventuale tardiva manifestazione di volontà in tal senso  non potrebbe assumere in alcun modo natura provvedimentale, riducendosi piuttosto alla stregua di un  mero comportamento, con conseguente configurabilità di  posizioni di diritto  soggettivo e giurisdizione dell’A.G.O.<br />
Osserva il Collegio che in realtà il potere autoritativo di cui si tratta sussiste in capo non al Comune bensì alla Consap s.p.a.  e si è concretizzato nel diniego di trasferimento del bene in favore della società ricorrente e seguito dell’esercizio della prelazione da parte del Comune medesimo, con conseguente sussistenza di situazioni di interesse legittimo la cui  conoscenza rientra nella giurisdizione di questo Tribunale.<br />
Occorre ora affrontare l’altra eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso in quanto l’impugnata deliberazione n. 54 del 23.12.2003 costituisce atto meramente confermativo rispetto alla precedente deliberazione n. 26 del 23.7.2001, della quale, in assenza di qualsiasi nuova  valutazione, si limita a  reiterare la pregressa volontà  di esercitare la prelazione.<br />
 Per esaminare compitamente  la questione sono necessarie alcune preliminari considerazioni.<br />
L’art. 3, commi 112 e 113 della legge 23.12.1996 n.662 riconosce agli enti locali territoriali  il diritto di prelazione sulle alienazioni  di determinati beni immobili di proprietà del Ministero della Difesa individuati ed inseriti in un apposito programma di dismissione  in vista della ristrutturazione delle Forze Armate; le relative operazioni di  alienazione sono affidate ad una società a prevalente capitale pubblico, la CONSAP s.p.a., che deve, tra l’altro, provvedere alla determinazione del valore dei beni da alienare, valutazione successivamente sottoposta al giudizio del competente Ministero; a quest’ultimo, inoltre,  compete anche l’approvazione dei singoli contratti una volta conclusi, che può essere negata nel caso in cui il programma negoziale si riveli inadeguato rispetto alle esigenze, anche sopravvenute,  della Difesa medesima. <br />
La legge 23.12.1998 n. 448, all’art. 44,  ha successivamente disciplinato nuove ipotesi di  dismissione di  beni appartenenti al Ministero della Difesa, che si rivelino non più utili per esigenze militari,  confermando la titolarità di un diritto di prelazione in capo agli enti locali, oltre che alle regioni e stabilendo  che il Ministero stesso è tenuto a notificare  a questi la determinazione del valore dell&#8217;immobile al prezzo di mercato corrente, affinché il diritto di prelazione possa essere esercitato entro tre mesi dalla notificazione. In mancanza di notificazione i comuni e  le province hanno diritto di riscattare la quota dall&#8217;acquirente e da ogni successivo avente causa.<br />
Il sesto comma dell’art. 44 prevede inoltre che le disposizioni di cui all&#8217;art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997, beni tra i quali rientrano anche quelli oggetto del presente giudizio.<br />
Anche a voler ritenere che tale ultima disposizione non consenta un’applicazione diretta del procedimento in materia di prelazione stabilito dalla legge n. 448/98 alle ipotesi previste dalla legge n. 662/96, deve ritenersi che, in linea di principio,  il diritto di prelazione può essere validamente esercitato solo in presenza di tre essenziali condizioni e segnatamente l’identificazione dei beni oggetto dell’istituto, la determinazione del prezzo di acquisto, nonché  la tempestiva manifestazione dell’intenzione di acquistare da parte del prelazionario.<br />
Mentre tale ultimo requisito trova la propria giustificazione in esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e di rapida definizione delle transazioni commerciali legate a vicende traslative  di diritti su beni immobili, i primi due aspetti assumono invece rilevanza affinché il prelazionario assuma piena conoscenza della portata dell’acquisto che va a realizzare attraverso l’esercizio della prelazione.<br />
In tal senso,  la funzione della denuntiatio  assume  ancora maggiore  rilievo nei casi in cui il diritto di prelazione sia  attribuito ad un soggetto  pubblico  la cui azione, sia sotto il profilo della legittimità  che della congruità, deve essere ispirato a principi di imparzialità e buon andamento, oltre che di trasparenza che ne impongono anche un controllo  dall’esterno; ne consegue che solo ove il soggetto pubblico prelazionario sia stato posto  nelle condizioni di conoscere gli elementi fondamentali dell’acquisto, sarà possibile configurare una legittima operatività dell’istituto.<br />
Ne consegue che, anche in mancanza di un’espressa disciplina, sarà pur sempre necessario che  l’ente prelazionario venga preventivamente  reso edotto  circa la natura  e l’entità del bene da  acquistare, oltre che del relativo prezzo, elementi  questi condizionanti la sua scelta di esercitare o meno la facoltà  concessa dalla legge.<br />
Pertanto, la decorrenza del termine – legale, convenzionale  o stabilito d’autorità-   di decadenza per l’esercizio della prelazione avrà inizio dal momento  in cui l’ente titolare del diritto abbia  acquisito piena ed effettiva conoscenza di tali elementi  attraverso la denuntiatio.<br />
Orbene, non vi è dubbio che la comunicazione della CONSAP s.p.a. del 17.5.1999 già conteneva tutti  i necessari  elementi di conoscenza affinché l’ente potesse adeguatamente valutare la convenienza dell’operazione e  cioè l’indicazione dei beni ed il loro prezzo di acquisto; rispetto a tale comunicazione la deliberazione n. 26 del 23.7.2001 è manifestamente tardiva ed a maggior ragione deve ritenersi tale anche la successiva deliberazione n. 54 del 23.12.2003 che del resto ha natura meramente confermativa della precedente; né valga in senso contrario obiettare che il prezzo di acquisto fosse di importo diverso, atteso che il suo incremento rispetto al valore originario, pari a 770 milioni ossia il prezzo di aggiudicazione, si risolveva unicamente nell’adeguamento ai parametri ISTAT.  <br />
Consegue da tutto ciò che l’atto con cui la CONSAP s.p.a. ha comunicato al ricorrente che la sua offerta non era risultata vincente – ossia la nota del 15.6.2004, impugnata con motivi aggiunti – atto che deve ritenersi conclusivo del procedimento  e quindi lesivo, è illegittimo per non aver tenuto conto dei principi menzionati.<br />
Il ricorso pertanto va accolto  e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211;	accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211;	condanna il Comune di Capua al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi €2.000,00 Duemila/00), con compensazione nei confronti della CONSAP s.p.a.;</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del  25.5.2005 dai Magistrati</p>
<p>Giancarlo Coraggio &#8211;	Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi	&#8211; Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	&#8211; Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-8-2005-n-10701/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/8/2005 n.10701</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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