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	<title>11/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-7-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-7-2007-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.0</a></p>
<p>Schneider Electric SA, Repubblica Francese C/ Commissione delle Comunità Europee, Repubblica Federale Tedesca 1. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Domanda – Requisiti – Rinvio alle argomentazioni articolate in altri ricorsi – Ricevibilità – Sussiste. 2.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-7-2007-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Schneider Electric SA, Repubblica Francese C/ Commissione delle Comunità Europee, Repubblica Federale Tedesca</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Domanda – Requisiti – Rinvio alle argomentazioni articolate in altri ricorsi – Ricevibilità – Sussiste.</p>
<p>2. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Condizioni.</p>
<p>3. Comunità europea – Diritto Comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario – Criteri.</p>
<p>4. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario – Sussiste anche quando una istituzione dispone solamente di un margine di apprezzamento considerevolmente ridotto, se non inesistente.</p>
<p>5. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Onere della prova – Oggetto.</p>
<p>6. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Soddisfacimento di tutte le condizioni della responsabilità – Necessarietà – Sussiste – Ordine dell’esame del giudice – Non sussiste.<br />
7. Comunità europea – Diritto comunitario – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria – Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario – Oggetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una domanda volta al risarcimento dei danni causati da una istituzione comunitaria deve contenere elementi tali da permettere di identificare il comportamento che il richiedente rimprovera alla istituzione, le ragioni per le quali esso ritenga che un nesso di causalità sussista tra il comportamento e il pregiudizio che pretende aver subito, nonché il carattere e la portata di tale pregiudizio. A tal fine può essere ritenuto sufficiente ai fini della ricevibilità della domanda di risarcimento il rinvio operato dal richiedente alle argomentazioni articolate nell’ambito di ricorsi in annullamento precedentemente formulati.</p>
<p>2. La responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’articolo 288 § 2 TCE per comportamento illecito dei suoi organi è subordinata alla riunione di un insieme di condizioni, quali l’illegittimità del comportamento contestato alla istituzione, l’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra il comportamento allegato e il pregiudizio invocato.</p>
<p>3. Quando è invocata quale fondamento della azione risarcitoria la illegittimità di un atto giuridico, tale illegittimità, per essere idonea a ingenerare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, deve costituire una violazione sufficientemente caratterizzata di una regola giuridica avente ad oggetto l’attribuzione di diritti ai singoli. In tale contesto risulta decisivo il criterio della violazione manifesta e grave, da parte di una istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere di apprezzamento, e segnatamente rilevano la complessità delle situazione sottoposte a giudizio, le difficoltà di applicazione e di interpretazione delle regole, nonché, in particolare, il margine di apprezzamento di cui dispone l’autore dell’atto impugnato.</p>
<p>4. Quando una istituzione dispone solamente di un margine di apprezzamento considerevolmente ridotto, se non inesistente, la mera infrazione al diritto comunitario può essere sufficiente a stabilire l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario. Tale ipotesi è integrata anche quando l’istituzione non adempie ad una obbligazione generale di diligenza o incorre in uno sviamento nell’applicazione delle norme sostanziali o procedurali pertinenti.</p>
<p>5. Incombe sulla parte che asserisce la responsabilità della Comunità l’onere di provare in modo concludente sia l’esistenza e la portata del pregiudizio invocato sia il nesso sufficientemente diretto di causa a effetto tra il pregiudizio e il comportamento incriminato.</p>
<p>6. Quando una delle tre condizioni della responsabilità extracontrattuale non è integrata, le pretese risarcitorie devono essere respinte, senza che sia necessario l’esame delle rimanenti due condizioni, il giudice comunitario non essendo peraltro tenuto a seguire un ordine determinato nell’ambito del suo giudizio.</p>
<p>7. Non può considerarsi essere costitutivo di una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, ai fini dell’integrazione della responsabilità extracontrattuale della Comunità, l’inadempimento ad un obbligo legale che può tuttavia essere giustificato da vincoli oggettivi gravanti sulla istituzione e i suoi agenti per effetto delle disposizioni che regolano il controllo delle concentrazioni. Al contrario è riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento di una istituzione quando quest’ultimo comportamento si traduce in un atto manifestamente contrario alla regola di diritto e gravemente pregiudizievole degli interessi dei terzi, che non trovi giustificazione né spiegazione nei vincoli particolari imposti in modo oggettivo al servizio nel suo normale funzionamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-7-2007-n-6321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-7-2007-n-6321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6321</a></p>
<p>Pres. Amicuzzi, Rel. Vinciguerra Termoenergy s.r.l. (Avv.ti G. Pafundi, A.Rizzo e F. Antonioli) c. ACEA s.p.a. (Avv. V. Puca); AMARC Tecnologie s.r.l. (Avv.ti A. Colombo e F.Tedeschini) sulla illegittimità della clausola del bando che prevede l&#8217;esclusione dalla gara in caso di mancata produzione della copia fotostatica del documento d&#8217;identità del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-7-2007-n-6321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-7-2007-n-6321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi, Rel. Vinciguerra<br /> Termoenergy s.r.l. (Avv.ti G. Pafundi, A.Rizzo e F. Antonioli)	c.<br /> ACEA s.p.a. (Avv. V. Puca);<br /> AMARC Tecnologie s.r.l. (Avv.ti A. Colombo e F.Tedeschini)<br /></span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della clausola del bando che prevede l&#8217;esclusione dalla gara in caso di mancata produzione della copia fotostatica del documento d&#8217;identità del legale rappresentante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Bando &#8211; Clausola di esclusione per mancata produzione della copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa concorrente &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la clausola del bando che prevede la nullità della domanda di partecipazione alla gara della concorrente che abbia omesso di produrre, unitamente all’offerta, la copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante. Infatti, l’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone, in merito alla documentazione da esibire in gara a fini certificativi ed autocertificativi, che, se necessario, la stazione appaltante è tenuta ad invitare i concorrenti a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />SEZIONE II ter
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Magistrati:</p>
<p>Antonio    AMICUZZI          &#8211; PRESIDENTE<br />
Antonio    VINCIGUERRA       &#8211; CONSIGLIERE rel.est.<br />
M. Cristina QUILIGOTTI        &#8211; CONSIGLIERE </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2739/2007 R.G. proposto da</p>
<p> <b>TERMOENERGY s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi, Antonino Rizzo e Franco Antonioli, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare – 14/a;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
ACEA s.p.a.</b>, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Puca, ed elettivamente domiciliata in Roma, via E. Guastalla &#8211; 4;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
AMARC Tecnologie s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Colombo e dall&#8217;avv. prof. Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliata in Roma, largo Messico &#8211; 7;</p>
<p><b>per ottenere<br />
&#8211;	</b>l&#8217;annullamento del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee dell&#8217;8.12.2006 per un accordo quadro di fornitura di sottocentrali di scambio termico preassemblate, sistemi di misura e telegestione per riscaldamento, limitatamente alla clausola che prevede la nullità della domanda di partecipazione alla gara nel caso di omessa produzione, unitamente all&#8217;offerta, di copia fotostatica del documento d&#8217;identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;<br />	<br />
&#8211;	l&#8217;annullamento della determinazione con la quale è stato aggiudicato il suddetto appalto;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata e dell&#8217;AMARC Tecnologie s.r.l;<br />
Visto il ricorso incidentale presentato da AMARC Tecnologie s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 18.6.2007, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l&#8217;avv. Antonino Rizzo per la società ricorrente, l&#8217;avv. Vincenzo Puca per l&#8217;ACEA s.p.a. e l&#8217;avv. Pier Paolo Salvatore Rugliano, delegato dall&#8217;avv. prof. Federico Tedeschini per l&#8217;AMARC s.r.l.;<br />
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l&#8217;ACEA s.p.a. ha indetto una gara per un accordo quadro di fornitura di sottocentrali di scambio termico, preassemblate, sistemi di misura e telegestione per riscaldamento, alla quale ha preso parte la Termoenergy s.r.l.<br />
Quest&#8217;ultima è stata esclusa dalla gara per non aver ottemperato alla clausola del bando che prescriveva a pena di nullità la produzione, insieme all&#8217;offerta, di copia del documento d&#8217;identità del legale rappresentante.<br />
La clausola del bando è contestata per violazione di legge dalla Termoenergy, con il presente ricorso, insieme al provvedimento di aggiudicazione dell&#8217;appalto.<br />
L&#8217;ACEA si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell&#8217;impugnativa, di cui eccepisce l&#8217;infondatezza alla stregua della normativa e dei principi vigenti.<br />
Si è altresì costituita l&#8217;AMARC Tecnologie s.r.l., in qualità di controinteressata al ricorso perché aggiudicataria dell&#8217;appalto. L&#8217;AMARC eccepisce l&#8217;infondatezza dell&#8217;impugnativa e presenta ricorso incidentale, deducendo l&#8217;inammissibilità dell&#8217;offerta della Termoenergy per mancanza dei requisiti tecnico-economici necessari.<br />
La società ricorrente ha presentato memoria di replica.<br />
La causa passa in decisione all&#8217;udienza del 18.6.2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nel suo ricorso incidentale l&#8217;AMARC Tecnologie s.r.l. deduce che la Termoenergy s.r.l. non possiede i requisiti di capacità finanziaria e tecnica richiesti dalla normativa di gara, giacché nel triennio precedente non ha realizzato il fatturato minimo, né gli interventi richiesti dal bando (installazione, avviamento e gestione di almeno cinquanta sottocentrali di scambio termico).<br />
Occorre, peraltro, considerare che la Termoenergy non ha operato nell&#8217;intero triennio precedente la gara perché è stata costituita soltanto il 23.9.2004. In casi come questo la normativa primaria consente di provare la capacità tecnica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante (art. 41, comma 3, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 163). L&#8217;ACEA, dunque, avrebbe dovuto indicare alla Termoenergy le condizioni documentali più adatte a fornire la suddetta prova di idoneità. Non risulta, comunque, che la stazione appaltante abbia considerato non utili allo scopo gli elementi forniti dalla società concorrente, quali il fatturato per l&#8217;anno 2006 e le attestazioni degli enti per i quali essa ha eseguito lavori.<br />
Alla stregua di quanto premesso occorre respingere il ricorso incidentale.<br />
Quanto alle deduzioni del ricorso principale, ritiene il Collegio che la normativa primaria di riferimento debba essere rinvenuta nell&#8217;art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e nell&#8217;art. 46 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 163.<br />
La prima norma, inserita nel testo unico in tema di documentazione amministrativa, indica i dati, gli stati, i fatti e le qualità personali che possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazioni, compresi tutti i dati inseriti nei registri di stato civile (lett. dd). La seconda è inserita nel nuovo codice degli appalti quale norma conclusiva per la documentazione da esibire nelle gare pubbliche a fini certificativi e autocertificativi e dispone che &#8220;<i>nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati</i>&#8220;.<br />
Alla stregua delle suddette disposizioni normative non appare giustificata, nemmeno sotto considerazioni di ordine logico, la clausola del bando di una gara pubblica d&#8217;appalto che preveda l&#8217;esclusione dell&#8217;impresa concorrente per la omessa produzione in copia di un documento d&#8217;identità. Laddove i dati identificativi non influiscono sulla valutazione dell&#8217;offerta e possono essere <i>ex lege</i> oggetto di autocertificazione o di esercizio della facoltà delle stazioni appaltanti di ordinare integrazioni documentali.<br />
Peraltro occorre tener presente che nell&#8217;attuale sistema di prova di stati e dati personali la facoltà di autocertificazione ha valenza generale e, perciò, in difetto di deroghe esplicite al novero dei rapporti nell&#8217;ambito dei quali essa risulta utilizzabile, tale strumento di semplificazione deve intendersi ammesso in ogni settore dell&#8217;azione amministrativa e, nel dubbio, favorito con interpretazioni sistematiche delle disposizioni apparentemente ostative che assegnino a queste ultime significati compatibili con la più ampia diffusione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 25.10.2006 n. 2366).<br />
Premesso quanto sopra, il ricorso principale deve essere accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti costituite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II <i>ter</i>, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale in epigrafe.<br />
Per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.6.2007.</p>
<p>Antonio Amicuzzi   PRESIDENTE<br />
Antonio Vinciguerra    CONSIGLIERE est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-7-2007-n-6321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6309</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2007-n-6309/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2007-n-6309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6309</a></p>
<p>Pres. Riggio, Rel. Conti Condominio di Via Leonessa, n. 46 in pers. dell’amm. S. Tonutti (Avv. R. Savarese) c. Comune di Roma (Avv. R. Murra); Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Avv. dello Stato) sui limiti della legittimazione processuale dell&#8217;amministratore del condominio e sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso l&#8217;atto applicativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2007-n-6309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6309</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-7-2007-n-6309/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.6309</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Rel. Conti<br /> Condominio di Via Leonessa, n. 46 in pers. dell’amm. S. Tonutti (Avv. R. Savarese)	c. Comune di Roma (Avv. R. Murra); Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della legittimazione processuale dell&#8217;amministratore del condominio e sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso l&#8217;atto applicativo di un atto presupposto senza la previa impugnazione di quest&#8217;ultimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Amministratore del condominio – Limiti di attribuzione ex. art. 1130 C.C. &#8211; Non sussiste																																																																																												</p>
<p>2) Processo amministrativo – Ricorso – Impugnazione di atto applicativo di un atto presupposto senza la previa impugnazione dello stesso atto presupposto &#8211;  Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non si configura la legittimazione processuale dell’amministratore del condominio senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ad agire in merito ad una questione non compresa nei limiti di attribuzione riconosciuti all’amministratore dall’art. 1130 C.C. ovvero dal regolamento condominiale. Infatti, per tali liti, l’amministratore deve essere autorizzato con apposita deliberazione dell’assemblea del condominio e non ha rilevanza l’eventuale delibera assembleare di ratifica dell’incarico intervenuta successivamente alla data di scadenza del termine ultimo per la proposizione del gravame. 																																																																																												</p>
<p>2)	E’ inammissibile il ricorso avverso l’atto applicativo di un atto presupposto senza la previa impugnazione del secondo, in quanto non è consentito al giudice amministrativo di disapplicare incidenter tantum l’atto presupposto non avente natura normativa e né ha rilevanza la formula di stile contenuta nel ricorso stesso, riferita ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, in quanto non idonea ad individuare lo specifico oggetto dell’impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
(Sezione II quater) </b></p>
<p></b>ha pronunciato la seguente<br />
<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 10788/2002, proposto dal <br />
<b>CONDOMINIO di Via Leonessa, n. 46</b>, in persona dell’amministratore pro tempore Enzo Tonutti, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Savarese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della Farnesina, n. 5;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>COMUNE di ROMA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Murra  ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21.</p>
<p><b>e nei confronti<br />
</b>del <b>MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
di <b>CICCARELLO Rosa</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Orlando ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Diurni in Roma, Viale dei Bastioni di Michelangelo, n. 5/a;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>previa sospensiva:<br />
&#8211;	del provvedimento n. 21282 emesso dal Comune di Roma – Dipartimento X – Servizio Giardini Protezione Civile, in data 5.6.2002 e notificato il 10.6.2002, con il quale si ordina, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 “la rimessione in pristino mediante il reimpianto negli stessi identici siti delle alberature originarie, previa espianto dei n. 3 Quercus ilex posti a compensazione ambientale e realizzazione apposite strutture di contenimento perimetrali degli apparati radicali, di n. 3 Pinus pinea di altezza m. 4,50-5,00 e circonferenza tronco cm. 45-50. I n. 3 quercus ilex verranno posti a dimora nell’area a giardino situata lateralmente al fabbricato, in osservanza alle distanze impartite dal C.C.”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione  in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Roma e della sig.ra Ciccarello Rosa;<br />
Viste le memorie prodotte da questi ultimi due a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, ai preliminari, gli avv.ti P. Orlando per la controinteressata Ciccarello Rosa e l’avv. dello Stato Tidone per il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in trattazione, notificato il 23-27 settenbre 2002 e depositato il successivo16 ottobre, il Condominio indicato in epigrafe espone che:<br />
&#8211;	su sua richiesta del 22.6.1998, il Comune di Roma – Dipartimento X – U.O. Area Gestione Verde Urbano, con provvedimento prot. n. 28385/99 del 18.5.1999 lo autorizzava, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, all’abbattimento di n. 3 essenze di pino site nel plesso condominiale e causa di serio pericolo;<br />	<br />
&#8211;	scaduto il termine di 60 giorni per l’esercizio del potere di controllo da parte del Ministreo per i beni culturali e Ambientali, in data 12.8.1999, procedeva all’abbattimento delle tre essenze di pino;<br />	<br />
&#8211;	avverso il citato provvedimento autorizzatorio veniva presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato da parte della sig.ra Ciccarello Rosa di data e tenore sconosciuti in quanto privo di notificazione, che veniva accolto con D.P.R. del 7.12.2000 su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 1008 del 30.8.2000;<br />	<br />
&#8211;	il Comune di Roma, stante il predetto accoglimento, adottava il provvedimento impugnato. <br />	<br />
Ciò esposto, ritenendo tale atto illegittimo, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così paragrafati dallo stesso Condominio:<br />
1)	violazione di legge; mancata applicazione ed attuazione degli artt. 9 e 13 del D.P.R. n. 1199/1971;<br />	<br />
2)	manifesta illogicità dell’ordinanza comunale di rimessione in pristino pronunciata in esecuzione del D.P.R. del 7.12.2000;<br />	<br />
3)	violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza del presupposto del vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 nonché del regolamento di applicazione n. 1357/1940.<br />	<br />
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Roma e la sig.ra Ciccarello Rosa.<br />
Questi ultimi due con successive memorie hanno opposto l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame, evidenziando altresì che l’atto impugnato è stato eseguito d’ufficio il 21.6.2004.<br />
Con ordinanza collegiale n. 6330/2002 la richiesta di sospensione dell’atto impugnato è stata respinta sul presupposto del “difetto di legittimazione attiva del ricorrente” che, come evidenziato dalla sig,ra Ciccarello nella sua memoria, è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 917/2003 in quanto “non appaiono fondati i motivi di appello né sembrano sussistere danni gravi ed irreparabili”.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 5.6.2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Roma n. 21282 del 5.6.2002, con il quale è stata disposta la rimessione in pristino mediante il reimpianto di n. 3 Pinus pinea, previo espianto di n. 3 Quercus ilex (due ubicati in proprietà condominiale ed 1 in proprietà esclusiva della sig.ra Perilli) &#8211; in precedenza espiantati dal Condominio ricorrente su autorizzazione n. 28385/99 rilasciata dallo stesso Comune ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939.<br />
L’impugnato provvedimento risulta adottato sul presupposto che la richiamata autorizzazione comunale n. 28385/99 è stata annullata con il D.P.R. 7.12.2000 su ricorso straordinario presentato dalla sig. Rosa Ciccarello.<br />
Il Collegio deve pregiudizialmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dalle parti resistenti sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva per mancanza della deliberazione assembleare autorizzativa a proporre il gravame in trattazione.<br />
L’eccezione è condivisa dal Collegio ed il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile.<br />
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 1331 cod. civ., la legittimazione processuale dell’amministratore di un condominio, senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea,  è da riconoscersi nei limiti delle attribuzioni allo stesso riconosciute dall’art. 1130, ovvero dal regolamento di condominio. Per le liti, invece, eccedenti i predetti limiti l’amministratore deve essere autorizzato con apposita deliberazione dell’assemblea del condominio (cfr. TAR Lazio, II quater, 8.2.2007, n. 1018; TAR Puglia, Bari, III, 18.7.2006 n. 2887; TAR Lombardia, Brescia, 6.5.2005 n. 410; TAR Sicilia, Catania, III, 17.1.2002 n. 75; Cons. St., V, 1.12.1997 n. 1467; id., 21.7.1988 n. 478).<br />
Il contenzioso in trattazione, come sopra evidenziato, riguarda la richiesta di annullamento un provvedimento comunale di ripristino che, come tale, non può ricomprendersi nell’ambito degli atti conservativi, atteso che la presenza di un provvedimento autoritativo – e non già di un mero comportamento dell’Amministrazione &#8211; esclude la riconducibilità del ricorso in esame tra le azioni conservative.<br />
In altri termini, l’azione proposta in quanto impugnatoria, non può ritenersi meramente conservativa.<br />
A tale stregua, dovendo ritenersi l’azione promossa estranea alle attribuzioni dell’amministratore fissate dall’art. 1331 e non risultando dagli atti una eventuale estensione di tali attribuzioni per effetto del regolamento di condominio (che non risulta depositato), l’azione proposta dall’amministratore doveva essere specificamente e previamente autorizzata dall’assemblea del condominio.<br />
Nella specie, invece, non risulta che l’amministratore sia stato autorizzato al ricorso in trattazione con delibera dell’assemblea dei condomini.<br />
Né al riguardo avrebbe rilevanza la eventuale delibera assembleare di ratifica dell’incarico del 28.11.2002 &#8211; peraltro non depositata in atti &#8211; di cui viene fatto cenno  nella memoria della controinteressata del 25.5.2007, in quanto intervenuta successivamente alla data del 30.9.2002 di scadenza del termine ultimo per la proposizione del gravame in trattazione (cfr. Cons.St., IV, 16.3.2001, n. 1568; Cass.Civ., II, 27.3.1997, n. 2754).<br />
Parimenti fondata risulta, comunque, l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalle parti resistenti sotto l’ulteriore profilo della omessa impugnazione del D.P.R. 7.12.2000 sul cui unico presupposto è stato adottato il provvedimento impugnato.<br />
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata (cfr. Cons.St., 6.3.2006, n. 1124; id., 7.11.2002, n. 6101; id., 7.11.2001, n. 5723), condivisa dal Collegio, che il ricorso avverso l’atto applicativo di un atto presupposto è inammissibile senza la previa impugnazione del secondo, in quanto non è consentito al giudice amministrativo di disapplicare “<i>incidenter tantum</i>” l’atto presupposto non avente natura normativa.<br />
Nella specie sia nell’epigrafe del ricorso che nelle sue conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento unicamente “del provvedimento impugnato”, tanto è vero che il ricorso non risulta proposto contro il Ministero per i beni culturali e ambientali, ma unicamente al medesimo notificato.<br />
Né ha rilevanza l’indicazione nell’epigrafe ad “ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale”, trattandosi di mera formula di stile che, per giurisprudenza pacifica (cfr., Cons.St., IV, 6.3.2006, n. 1124; id., 7.11.2002, n. 6101; id., 7.5.2002, n. 2445; id., 7.11.2001, n. 5723), non è idonea ad individuare lo specifico oggetto dell’impugnazione.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili sopra evidenziati.<br />
Tale dichiarata inammissibilità consente al Collegio di prescindere dalla ulteriore eccezione, con la quale le parti resistenti deducono l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui il provvedimento impugnato dispone il ripristino del pino sull’area di proprietà esclusiva della sig.ra Perilli. <br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10788/2002 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 giugno 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo RIGGIO	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore<br />	<br />
Floriana RIZZETTO 	#NOME?</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.1185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2007-n-1185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2007-n-1185/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2007-n-1185/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.1185</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. Est. P. Fidanzi ed altri (Avv.ti. Bottoni e R. Rosati) contro il Comune di Massa Marittima (non costituito) e l’ATER della Provincia di Grosseto (Avv. L. Bonacchi) in tema di giurisdizione del giudice ordinario avverso l&#8217;ordine di rilascio di alloggio ATER acquisito per riscatto dell&#8217;alloggio popolare dell&#8217;assegnataria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2007-n-1185/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.1185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2007-n-1185/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.1185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. Est.<br /> P. Fidanzi ed altri (Avv.ti. Bottoni e R. Rosati) contro il Comune di Massa Marittima (non costituito) e l’ATER della Provincia di Grosseto (Avv. L. Bonacchi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di giurisdizione del giudice ordinario avverso l&#8217;ordine di rilascio di alloggio ATER acquisito per riscatto dell&#8217;alloggio popolare dell&#8217;assegnataria deceduta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Alloggio ATER – Ordine di rilascio – Impugnazione – Sostenuto acquisito per riscatto dell’alloggio popolare dell’assegnataria deceduta – Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’azione proposta contro l’ordine di rilascio di alloggio ater e tesa a far valere un proprio diritto soggettivo perfetto (acquisito per riscatto dell’alloggio popolare dell’assegnataria deceduta) a mantenere il godimento dell’alloggio acquisito iure hereditatis rientra nella giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di giurisdizione del giudice ordinario avverso l&#8217;ordine di rilascio di alloggio ATER acquisito per riscatto dell&#8217;alloggio popolare dell&#8217;assegnataria deceduta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>	REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p>N. 1185 REG .SENT.<br />
Anno 2007<br />
N. 122 R.G.R.<br />
ANNO 1997</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.122/1997 proposto da<br />
<b>FIDANZI Paolo</b>, <b>FIDANZI Fausto</b> e <b>FIDANZI Florio</b>, assistiti e difesi dagli avv.ti Roberto Bottoni e Rossana Rosati, per delega a margine del ricorso, e domiciliati presso la Segreteria del TAR Toscana in Firenze, Via Ricasoli, n.40;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI MASSA MARITTIMA</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>AZIENDA TERRITORIALE PER l’EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER) della Provincia di Grosseto</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’avv. Luigi Bonacchi, per delega a margine del controricorso, e domiciliata presso la Se</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza n.180 in data 18.11.1996 del Sindaco del Comune di Massa Marittima con la quale è stato ingiunto ai ricorrenti il rilascio dell’alloggio popolare, sito in Massa Marittima, Via del Parco n.5;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ATER di Grosseto;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 21 giugno 2007 gli avv.ti Roberto Bottoni, Vinicio Di Lauro Bibbiani in sostituzione dell’avv. Rossana Rosati e Giuseppe Gabrielli in sostituzione dell’avv. Luigi Bonacchi;<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE DEL FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 21 dicembre 1996 Fidanzi Paolo ed altri due litisconsorzi, eredi della defunta assegnataria Melossi Sonia, impugnavano, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Sindaco del Comune di Massa Marittima ingiungeva loro di lasciare libero da persone e da cose l’alloggio popolare sito in Via del Parco 5, non riconoscendo agli stessi il subentro nel diritto al riscatto dell’alloggio medesimo.<br />
Deducevano in fatto i ricorrenti che l’assegnataria, prima di defungere, aveva presentato domanda di riscatto dell’alloggio in questione. La domanda trovava accoglimento presso l’ente gestore il quale consentiva il pagamento rateale del prezzo di acquisto, previo versamento del 15%, quale anticipo del valore dell’immobile, ex art.21 della legge 457/78.<br />
Peraltro, ancorchè l’assegnataria avesse adempiuto agli oneri imposti dall’ente gestore e fosse stato nominato il notaio rogante, l’istituto non provvedeva a formalizzare il trasferimento della proprietà.<br />
Deceduta l’assegnataria, i ricorrenti, nella loro qualità di eredi, si accollarono l’onere del pagamento delle ulteriori quote di riscatto, fino a che il Comune di Massa Marittima, benché invitata più volte a formalizzare con il contratto pubblico il riscatto, a distanza di oltre due anni richiese con l’ordinanza impugnata la disponibilità dell’alloggio.<br />
A sostegno del gravame i icorrenti deducevano eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto in quanto, a loro avviso, il contratto di acquisto dell’immobile si era già perfezionato con il vicendevole consenso intervenuto tra la originaria assegnataria e l’ente gestore, malgrado il reticente e defatigatorio comportamento di quest’ultimo nel formalizzare il trasferimento di proprietà alla de cuius ed il pagamento della stessa del quasi intero prezzo di riscatto.<br />
Di qui la certezza degli eredi alla pretesa del relativo diritto, nonché l’altrettanta certezza nel ritenere infondata la pretesa dell’amministrazione di emettere il provvedimento impugnato volto alla riconsegna dell’alloggio.<br />
I ricorrenti concludevano chiedendo l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Si opponeva al ricorso l’ATER di Grosseto che, dopo aver ribattuto ai motivi di gravame, concludeva chiedendone il rigetto perché infondato nel merito. Vinte le spese di causa.<br />
Con ordinanza interlocutoria n.2/07 la Sezione ha richiesto ai ricorrenti una relazione di chiarimenti in ordine alla eventuale promozione di una causa civile nei confronti delle amministrazioni intimate avente ad oggetto gli stessi fatti di cui è causa. Ricevuta risposta negativa il ricorso è stato ritenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il ricorso, come si evince agevolmente dalla narrativa in fatto, ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui l’amministrazione ha ingiunto ai ricorrenti di rilasciare l’alloggio popolare de quo in quanto occupato senza titolo.<br />
In realtà l’azione proposta dai ricorrenti contro l’ordine di rilascio è tesa a far valere un proprio diritto soggettivo perfetto a mantenere il godimento dell’alloggio acquisito iure hereditatis. E ciò a seguito del decesso della parente assegnataria, la quale, ad avviso degli stessi ricorrenti, essendo venuto a conclusione il procedimento amministrativo preliminare alla richiesta di riscatto dell’alloggio e avendo l’ente proprietario comunicato l’accettazione della domanda di acquisto e la determinazione del prezzo, con conseguente acquisizione della quasi totalità della somma pattuita, avrebbe già sostanzialmente acquistato la proprietà dell’alloggio medesimo, malgrado non ne avesse ancora ottenuto la cessione in proprietà con un regolare contratto.<br />
Pertanto, la natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio dai ricorrenti non può che indurre questo giudice a ritenere, nel caso di specie, la giurisdizione del Giudice civile, al quale è affidato il compito preliminare di decidere se nell’asse ereditario caduto in successione sia ricompreso o meno il diritto dei ricorrenti all’acquisto per riscatto dell’alloggio popolare dell’assegnataria deceduta.<br />
In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spse e gli onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana –Sezione seconda- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.<br />
Compensa integralmente le spese di causa. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2007con l’intervento dei sigg.<br />
Giuseppe PETRUZZELLI				Presidente, rel. ed est.<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA			Consigliere<br />	<br />
Stefano TOSCHEI					Consigliere																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 LUGLIO 2007<br />
Firenze, li 11 LUGLIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-7-2007-n-1185/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.1185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-455/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-455/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.455</a></p>
<p>Va sospesa l’aggiudicazione della gara per fornitura triennale di apparecchiature e pellicole radiografiche se l’aggiudicatario non fornisce chiarimenti sulla presunta anomalia della sua offerta. (G.S.) Ric. n. 1222/2007 Orde n. 200700455 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,prima sezione costituito da: Bruno Amoroso Presidente Elvio Antonelli Consigliere Italo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-455/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.455</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-455/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.455</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’aggiudicazione della gara per fornitura triennale di apparecchiature e pellicole radiografiche se l’aggiudicatario non fornisce chiarimenti sulla presunta anomalia della sua offerta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ric. n. 1222/2007<br />
Orde n. 200700455</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />prima sezione </b></p>
<p>costituito da:<br />
Bruno Amoroso Presidente<br />
Elvio Antonelli Consigliere<br />
Italo Franco, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 11 luglio 2007.</p>
<p>Visto il ricorso n. 1222/2007, proposto da <b>FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvia Campari e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia – Mestre, Via Cavallotti, n.22;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTI OSPEDALIERI DI VERONA”, </b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Avolio e Vittorio Luciano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>KODAK S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>CARESTREAM HEALTH ITALIA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Ruffo e Alessandra Volpato, con elezione di domicilio in Venezia, Santa Croce n. 466;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della delibera del Direttore Generale n. 682 del 18 aprile 2007, recante aggiudicazione definitiva a favore di Kodak S.p.A.  dell’appalto per la “fornitura di pellicole radiografiche e noleggio delle apparecchiature per l’acquisizione, visualizzazione e stampa delle immagini radiografiche, per i vari servizi dell’Azienda Ospedaliera di Verona”, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;<br />
uditi nella camera di consiglio del 11 luglio 2007 (relatore il Consigliere Franco), l’avv.to Argenzio per la parte ricorrente, l’avv.to Ruffo per l’Azienda Ospedaliera di Verona e l’avv.to Luciano per la Carestream Health Italia S.r.l.;<br />
considerato<br />
che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, Kodak S.p.A., non sembra, ad una delibazione sommaria, avere fornito i chiarimenti dettagliatamente richiesti dalla stazione appaltante, specie con la seconda richiesta;<br />
che, allo stato, appare non condivisibile la conclusione di congruità dell’offerta cui è pervenuta la P.A. resistente e che, pertanto, la medesima Kodak andava esclusa dalla gara, con la conseguente aggiudicazione alla ricorrente;<br />
che nel caso di specie ricorrono gli elementi indispensabili (nel fumus e danno) per la concessione della richiesta misura cautelare.<br />
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Venezia, lì 11 luglio 2007.</p>
<p>Il Presidente<br />
l&#8217;Estensore<br />
Il Segretario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-7-2007-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-7-2007-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-7-2007-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.88</a></p>
<p>Pres. P.Turco; Est. R. Trizzino Ditta del C. G. A. (avv.ti R. Cecchetti e F. Gilliavod) c. A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A (avv. M. Yeuillaz) e nei confronti di E. A. (n.c.) sulla pregiudizialità amministrativa Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Per lesione di interessi legittimi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-7-2007-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-7-2007-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.Turco; Est. R. Trizzino<br /> Ditta del C. G. A. (avv.ti R. Cecchetti e F. Gilliavod) c. A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A (avv. M. Yeuillaz) e nei confronti di E. A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla pregiudizialità amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Risarcimento del danno – Per lesione di interessi legittimi &#8211; Mancata tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo &#8211; Inammissibilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’elusione del termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi costituisce ostacolo insuperabile ai fini dell’ammissibilità di un’azione risarcitoria, atteso che l&#8217;illegittimità del provvedimento è uno degli elementi costitutivi dell&#8217;illecito causativo del danno. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio sottolinea che “La qualificazione del provvedimento in termini di illegittimità non può esser data dal Giudice amministrativo su tardive denunce degli interessati, pena la lesione di un fondamentale valore del sistema: la certezza delle situazioni generate dagli atti del pubblico potere.”. <br />
Per il superamento della tesi della cd. pregiudizialità, vengono citate in motivazione, oltre alle ordinanze della Suprema Corte di Cassazione &#8211; Ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e 13660 e 15 giugno 2006, n. 13911,  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA &#8211; Sentenza &#8211; 18 maggio 2007 n. 978; Id., SEZIONE V – Sentenza &#8211; 31 maggio 2007 n. 2822, in questa Rivista.  In senso favorevole alla pregiudizialità, citate in motivazione, Consiglio di Stato – SEZIONE VI &#8211; Sentenza 18 giugno 2002 n. 3338; Id., SEZIONE IV &#8211; Sentenza 28 luglio 2005 n. 4008; ADUNANZA PLENARIA – Sentenza 26 marzo 2003 n. 4 e 9 febbraio 2006 n. 2 nonché, sempre citate in motivazione, v. TAR SICILIA – Palermo &#8211; Sez. III &#8211; Sentenza 20 giugno 2006 n. 1500; TAR PUGLIA – Lecce &#8211; Sez. II &#8211; Sentenza 4 luglio 2006 n. 3710; Idem, 18 luglio 2006 n. 4013; TAR CAMPANIA – Napoli &#8211; Sez. VII- Sentenza 3 agosto 2006 n. 7797; TAR PIEMONTE &#8211; Sentenza 13 novembre 2006 n.. 4130; TAR SICILIA – Catania &#8211; Sez. I &#8211; Sentenza 16 aprile 2007 n. 651. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di <b>registro generale 101 del 2005</b>, proposto da: </p>
<p><B>DITTA DEL C. G. A</B>., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaello Cecchetti e Federica Gilliavod, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Aosta, via Xavier De Maistre, n. 24; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
A.N.A.S. – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE S.P.A,<i></b></i> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Yeuillaz, con domicilio eletto in Aosta, via Grand Eyvia n. 12 presso il Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta dell’A.N.A.S.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>E. A.,<i></b></i> non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per il risarcimento del danno previo annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento emesso dall&#8217;A.N.A.S. di Aosta e sottoscritto dall&#8217;ing. E. A. in data 27 settembre 1993, con il quale veniva respinta la richiesta di autorizzazione al transito, nel compartimento di Aosta, di un trasporto eccezionale a cura della ditta ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del 20 dicembre 2006, relatore il cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ditta ricorrente, specializzata nel servizio di trasporti eccezionali, richiese il 13.9.1993 all’A.N.A.S. di Aosta l’autorizzazione al trasporto eccezionale di una imbarcazione.<br />
Con provvedimento in data 27 settembre 1993 il capo compartimento A.N.A.S. negava la richiesta autorizzazione sostenendo che le caratteristiche del convoglio avrebbero potuto creare disagi e pericolo per la circolazione lungo la S.S. n. 26.<br />
A seguito di ciò la ditta ricorrente si vedeva annullare la richiesta di trasporto (successivamente eseguito da altro autotrasportatore lungo il medesimo percorso rifiutato alla ricorrente) subendo un grave danno all’immagine oltre al mancato guadagno quantificato in £. 80.000.000 (€ 41.317,00) oltre a £ 3.000.000 (€ 1549,00) per le spese vive sostenute.<br />
Per ottenere il risarcimento dei danni promoveva azione civile avanti al Tribunale di Lucca, citando in giudizio l’A.N.A.S. per l’udienza del 12.5.1995.<br />
Con sentenza n. 244/2005, depositata il 11 febbraio 2005, il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo.<br />
Con il ricorso in oggetto la Ditta del Chiaro ha quindi richiesto il risarcimento dei danni a questo giudice, previo annullamento del provvedimento di diniego 27 settembre 1993.<br />
A sostegno del gravame deduce:<br />
1) Eccesso di potere per inesistenza della motivazione e violazione delle regole dell’imparzialità, correttezza e buona amministrazione;<br />
2) Eccesso di potere per contraddittorietà dei motivi fatti valere nel provvedimento di rigetto ed erroneo esercizio dell’attività discrezionale.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata eccependo la tardività della domanda di annullamento, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso; e in subordine con richiesta di reiezione del gravame.<br />
All’udienza del 20 dicembre 2006, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Va innanzitutto osservato che il presente ricorso è stato proposto avanti a questo giudice dopo che con sentenza n. 244 del 2005 il Tribunale di Lucca, adito dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della negata autorizzazione al transito di un trasporto eccezionale (provvedimento 23 settembre 1993 del compartimento A.N.A.S. di Aosta), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.<br />
1.2. &#8211; Il ricorrente, invero, ha ritenuto di richiedere direttamente al giudice ordinario (quando il provvedimento amministrativo era definitivo e solo dopo che il medesimo trasporto era stato autorizzato ad altra ditta) il risarcimento del danno ingiusto conseguente alla denegata autorizzazione al transito. <br />
Tale domanda, volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interesse legittimo (il presupposto è infatti il diniego di autorizzazione), dopo la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, ricorrendone i presupposti, poteva essere accolta dal Tribunale civile adito, anche in mancanza di impugnativa e annullamento del diniego, atteso che tale storica decisione<br />
a) ha ammesso in via generale l’azione di risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo inquadrandola come azione diretta alla tutela di un diritto soggettivo al risarcimento e come tale da proporsi avanti al giudice dei diritti a cui è riconosciuta la possibilità di esame della domanda di risarcimento anche non preceduta dall’annullamento del provvedimento lesivo, in forza del potere di disapplicazione di cui è dotato;<br />
b) ha riconosciuto all’articolo 2043 c.c. il valore di una clausola generale in base alla quale è risarcibile la lesione di qualunque interesse, rilevante per l&#8217;ordinamento;<br />
c) non ha ravvisato una pregiudizialità necessaria del giudizio di annullamento, potendo l&#8217;illegittimità del provvedimento, quale elemento costitutivo dell&#8217;illecito, essere direttamente conosciuta dal G.O. (nelle materie diverse da quelle riservate alla giurisdizione piena ed esclusiva del G.A. ex d.lg. 31 maggio 1998 n. 80) ai fini e nei limiti della disapplicazione dell&#8217;atto stesso.<br />
1.3. &#8211; La decisione del Tribunale di Lucca è intervenuta nel 2005 e il giudice richiamando il d.lvo 80 del 1998 e le modifiche ad esso apportate dalla legge 205 del 2000, ha ritenuto di negare la giurisdizione del giudice civile e affermare quella del giudice amministrativo in quanto: <br />
&#8211; con le innovazioni legislative introdotte con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 e con la legge 21 luglio 2000 n. 205, spetta al giudice amministrativo conoscere anche del danno ingiusto prodotto dall’atto amministrativo;<br />
&#8211; nella fattispecie non si è in presenza di un mero comportamento di fatto della P.A., che soltanto avrebbe legittimato l’attore ad adire il giudice ordinario, ma “di un atto amministrativo” soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo in virtù1.4. &#8211; Il giudice ordinario, peraltro, non ha considerato che in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, fissato nell&#8217;art. 5 c.p.c. ( “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo ”.) il momento determinativo della giurisdizione va fissato non soltanto con riguardo allo stato di fatto esistente al tempo della proposizione della domanda, ma anche con riferimento alla legge vigente in quel momento, senza che possano, successivamente, rilevare i mutamenti tanto dello stato di fatto quanto delle norme (eventualmente) sopravvenute.<br />
1.5 &#8211; Ciò nonostante il ricorrente ha ritenuto di radicare la controversia avanti questo giudice con il ricorso in oggetto proposto &#8211; come si legge nell’epigrafe &#8211; per il risarcimento del danno previo annullamento del contestato diniego, chiedendo &#8211; come si legge nelle conclusioni &#8211; il risarcimento &#8220;previa declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato…” .<br />
2 &#8211; Il Collegio, deve rilevare la tardiva impugnazione dell’atto che avrebbe determinato i danni lamentati dalla ditta ricorrente; da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la disapplicazione dell’atto illegittimo da parte del giudice amministrativo.<br />
3. &#8211; Al riguardo si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa prevalente riteneva che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti a un diniego di autorizzazione è inammissibile se tale provvedimento è stato tardivamente impugnato: la domanda di annullamento risulta infatti irricevibile e l’azione (conseguenziale) di danno è pertanto preclusa.<br />
Sul punto si è poi pronunciata l’Adunanza plenaria del Consiglio (decisione n. 4 del 26 marzo 2003) che ha ritenuto condizione necessaria per l&#8217;accesso alla tutela risarcitoria il favorevole esito dell&#8217;azione di annullamento, ancorché l’interessato possa chiedere i danni successivamente, con separato giudizio.<br />
Vero è che, nelle ultime pronunce, i Giudici di appello mostrano ripensamenti sulla indicata regola, detta “pregiudiziale amministrativa”, ed alcune pronunce, allineandosi alla tesi delle Sezioni Unite della Cassazione (Ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e 13660; 15 giugno 2006, n. 13911) sostengono l’opposta tesi, che svincola la pretesa risarcitoria dalla utile impugnazione del provvedimento lesivo.<br />
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (C.G.A.), dopo aver rimesso la questione all’Adunanza plenaria (ordinanza n. 75 del 2 marzo 2007), con la decisione n. 978 del 18 maggio 2007 supera, “re melius perpensa ed anche alla luce delle citate più recenti pronunzie degli organi giurisdizionali di vertice dell’Ordinamento, la rigida affermazione di necessaria pregiudizialità…”.<br />
Anche il Consiglio di Stato (Sez. V, 31 maggio 2007 n. 2822) ha, da ultimo, affermato che la proponibilità della domanda risarcitoria da lesione di un interesse legittimo non è subordinata al previo annullamento dell&#8217;atto. <br />
In tale incertezza della giurisprudenza, e non essendosi pronunciata sul punto l’Adunanza plenaria, dopo la citata decisione n. 4/2003, il Collegio ritiene di aderire alla tesi “tradizionale”, secondo cui l’elusione del termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi costituisce ostacolo insuperabile ai fini dell’ammissibilità di un’azione risarcitoria, atteso che l&#8217;illegittimità del provvedimento è uno degli elementi costitutivi dell&#8217;illecito causativo del danno. E la qualificazione del provvedimento in termini di illegittimità non può esser data dal Giudice amministrativo su tardive denunce degli interessati, pena la lesione di un fondamentale valore del sistema: la certezza delle situazioni generate dagli atti del pubblico potere.<br />
Non val dunque obiettare che il termine decadenziale non rileva ai fini del risarcimento del danno, trattandosi di un termine previsto per garantire in breve tempo la certezza dell’intangibilità alla fattispecie provvedimentale, mentre la regolazione degli interessi in gioco non verrebbe posta in discussione da un’azione solo risarcitoria, nella quale la verifica della legittimità dell’atto è operata incidentalmente.<br />
Nè si ravvisano ragioni per ritenere che il breve termine decadenziale per l’impugnazione degli atti amministrativi dovrebbe operare solo quando si chiede l’annullamento dell’atto, mentre non sarebbe applicabile quando la stessa posizione soggettiva di interesse legittimo viene tutelata in via risarcitoria, in un giudizio in cui la legittimità del provvedimento fonte di danno costituisce sempre oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo, al pari dell’ipotesi della sola domanda di annullamento.<br />
Come sottolineato dal Consiglio di Stato (si vedano per tutte: la sentenza della VI sezione 18 giugno 2002 n. 3338 e le sentenze ivi richiamate, la sentenza della IV sezione 28 luglio 2005 n. 4008, nonché le decisioni dell’Adunanza Plenaria 26 marzo 2003 n. 4 e 9 febbraio 2006 n. 2), la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, senza aver esercitato nei termini previsti i mezzi di tutela offerti dall&#8217;ordinamento (che oltretutto gli avrebbero consentito di ottenere la reintegrazione in forma specifica) risulta di difficile compatibilità con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, cui il termine breve di impugnazione è funzionale.<br />
E’ del tutto inidoneo a garantire tale esigenza il termine di prescrizione breve, previsto in generale per il diritto al risarcimento dall’art. 2847, I comma, cod. civ.<br />
Esso infatti non solo è – nell’ottica del valore tutelato – tutt’altro che breve, se paragonato a quello di decadenza dall’azione impugnatoria; ma soprattutto è dilatabile all’infinito, soggiacendo la prescrizione al sistema delle interruzioni, come previsto dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ.<br />
Nel caso in esame, il ricorrente vorrebbe che fosse dichiarata la illegittimità d’un diniego oppostogli circa 14 anni fa; e il diritto al risarcimento che fa valere è ancora ben lontano dalla estinzione, in virtù del meccanismo previsto dall’art. 2945 cpv. cod. civ. (interruzione-sospensione per la pendenza del giudizio civile).<br />
4.- La diversa opinione della Cassazione fa leva sul fatto che nessuna norma esplicitamente esclude il potere di disapplicazione da parte del giudice amministrativo; considerando sussistente tale potere, il Giudice regolatore &#8211; nelle ordinanze nn. 13659, 13660 e 13911 sopra citate &#8211; non vede perciò la necessità del preventivo annullamento del provvedimento causativo del danno.<br />
Ritiene questo Tribunale che i valori fondamentali qui in gioco richiedono una riflessione di carattere sostanziale, che può anche prescindere dal problema della disapplicazione.<br />
Dottrina e giurisprudenza hanno sempre considerato valore preminente l&#8217;interesse generale alla sollecita definizione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. E’ utile richiamare una datata sentenza della Corte Costituzionale (n. 56 del 4 luglio 1979), dove si afferma “che il termine di 60 giorni, stabilito per proporre ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione, sia ragionevole e congruo per apprestare un&#8217;adeguata impugnazione, attesa l&#8217;ampiezza di esso…” . La Corte ha escluso che tale termine potesse essere superato, neppure nei modesti limiti “di una sospensione del termine a favore dei non abbienti che siano ricorsi all&#8217;istituto del gratuito patrocinio”.<br />
Non sembra quindi determinante che il provvedimento lesivo debba o meno essere previamente annullato; pregiudica gravemente la esigenza di certezza rendere possibile che rapporti di natura pubblicistica vengano contestati, e giudicati come derivanti da atti dichiarati (dopo anni) illegittimi, anche se soltanto in via incidentale. Senza che l’amministrazione abbia alcuna possibilità, attraverso le opportune comunicazioni e pubblicazioni, di consolidare i suoi atti, di fronte alla possibilità di attacchi esterni.<br />
Lasciare aperto il termine, anche per un giudizio solo dichiarativo della illegittimità, significa delegittimare l’attività ed i rapporti che ne conseguono, al di là di un annullamento degli atti.<br />
E significa anche rendere ardua la difesa di provvedimenti, la cui documentazione, ed i cui riscontri fattuali sfumano in un lontano passato.<br />
La giurisprudenza amministrativa, custode di tali valori, propri dei rapporti di natura pubblica, si è mostrata in prevalenza sensibile alle descritte esigenze, anche dopo le menzionate ordinanze della Cassazione (v. Tar Sicilia &#8211; Palermo, sez. III, 20 giugno 2006 n. 1500; Tar Puglia &#8211; Lecce, sez. II, 4 luglio 2006 n. 3710; idem, 18 luglio 2006 n. 4013; Tar Campania &#8211; Napoli, sez. VII, 3 agosto 2006 n. 7797; TAR Piemonte, 13 novembre 2006 n.. 4130; TAR Sicilia-Catania, sez. I, 16 aprile 2007 n. 651) confermando la tesi della pregiudiziale amministrativa.<br />
Tesi che anche questo Tribunale condivide, e che conduce alla inammissibilità del ricorso.<br />
I descritti contrasti giurisprudenziali consentono di compensare interamente fra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara il ricorso in epigrafe <b>inammissibile</b>.<br />
Compensa interamente fra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nelle camere di consiglio del 20 dicembre 2006 e del 16 maggio 2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/07/2007<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-7-2007-n-88/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2007 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.92</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-92/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.92</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avanzata da un’impresa avverso la sua esclusione da una gara di lavori ospedalieri, causata da una polizza fideiussoria che garantisce le obbligazioni della capogruppo ma non della mandante. (G.S.) N. 00092/2007 REG.ORD. N. 00289/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-92/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-92/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.92</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avanzata da un’impresa avverso la sua esclusione da una gara di lavori ospedalieri, causata da una polizza fideiussoria che garantisce le obbligazioni della capogruppo ma non della mandante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00092/2007 REG.ORD.<br />
N. 00289/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 289 del 2007, proposto da:<br /><b>S.I.E.L.V. Srl</b>, <b>Eurocostruzioni Spa</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Creuso, Stefania Lago, Antonio Pollino, con domicilio eletto presso Antonio Pollino Avv. in Trieste, via Coroneo 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera &#8220;Santa Maria degli Angeli&#8221; di Pordenone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Fontana, Giulia Milo, con domicilio eletto presso Giulia Milo Avv. in Trieste, via Mercato Vecchio 3;<br />
nei confronti di<br />
<b>Gaetano Paolin Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Napolitano, Giuseppe Sbisa&#8217;, con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa&#8217; Avv. in Trieste, via S.Francesco 11; <b>Impresa Rosset Piero Srl, Cein Srl</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>-della nota prot. n. 11478/T dd. 10.5.2007;</p>
<p>-del provvedimento di esclusione assunto dal seggio di gara e del relativo verbale;</p>
<p>-del provvedimento di approvazione dei verbali di gara, nonchè di aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori al raggruppamento temporaneo tra l&#8217;impresa Gaetano Paolin spa di Padova, l&#8217;impresa Rosset Pietro srl di Pordenone e la Cein srl di Monfalcone,<br />
-del bando di gara e del relativo disciplinare di gara;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Azienda Ospedaliera &#8220;Santa Maria degli Angeli&#8221; di Pordenone;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gaetano Paolin Spa;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto che il ricorso non appaia allo stato fornito di idoneo fumus boni iuris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la domanda cautelare avanzata.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente, Estensore<br />
Oria Settesoldi, Consigliere<br />
Vincenzo Farina, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-92/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.92</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.650</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-650/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-650/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.650</a></p>
<p>Non va sospeso il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali, ai tornei internazionali, alle partite della nazionale per la durata di anni 1, essendo irrilevante la modalita’ con la quale e’ avvenuto l’illegittimo accesso al terreno di gioco (per asseriti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-650/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.650</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali, ai tornei internazionali, alle partite della nazionale per la durata di anni 1, essendo irrilevante la modalita’ con la quale e’ avvenuto l’illegittimo accesso al terreno di gioco (per asseriti festeggiamenti) ed essendo precisi i luoghi ai quali e’ interdetto l’accesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 650/ 2007<br />
Registro Generale: 1045/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />SAVERIO ROMANO Cons.<br />BERNARDO MASSARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 11 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 1045/2007  proposto da:<br />
<b>VESPASIANI SAMUEL </b><br />
rappresentato e difeso da:DI BIAGIO MARIA PAOLAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA CIRCONDARIA, 7pressoBOSSI ZELIA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI SIENA </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
-del provvedimento del Questore di Siena emesso il 03.05.2007 con il quale veniva fatto divieto di &#8220;accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio relative ai campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, alle<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />QUESTURA DI SIENA<br />Designato  relatore il Dott.. BERNARDO MASSARI  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti:M. P. Di Biagio e P.Pirollo (Avv.Stato);<br />
Considerato che il provvedimento impugnato si palesa, ad un primo sommario vaglio, immune dai vizi denunciati dal momento che, ai fini dell’applicazione della contestata misura di sicurezza, non rilevano le modalità con le quali è avvenuto l’illegittimo accesso al terreno di gioco;<br />
rilevato che l’atto contestato circoscrive con sufficiente precisione i luoghi ai quali è interdetto l’accesso ai ricorrenti;<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della 1^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze,  11 luglio 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Bernardo Massari	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Mario Uffreduzzi	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 luglio 2007</p>
<p>Firenze, lì   11 luglio 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA</p>
<p>F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-650/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.85</a></p>
<p>Non vanno sospesi il bando di gara per la fornitura in leasing di sistema video per artroscopia e laparoscopia, nonchè di ambulanze e automedica, e l’esclusione della società ricorrente, per omessa produzione documentale. G.S. vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; Ordinanza sospensiva dell’11 dicembre 2007 n. 6416 N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi il bando di gara per la fornitura in leasing di sistema video per artroscopia e laparoscopia, nonchè di ambulanze e automedica, e l’esclusione della società ricorrente, per omessa produzione documentale. G.S.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2007/12/11233/g">Ordinanza sospensiva dell’11 dicembre 2007 n. 6416</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00085/2007 REG.ORD.<br />
N. 00283/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 283 del 2007, proposto da:<br /><b>Stryker Italia Srl &#8211; S.U.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Parenti, con domicilio eletto presso Antonio Pollino Avv. in Trieste, via Coroneo 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Centro Servizi Condivisi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del bando di gara per appalto pubblico n. 008712007, per la fornitura in leasing di sistema video per artroscopia e laparoscopia, nnchè di ambulanze e automedica, nonchè del provvedimento di esclusione della società ricorrente, emesso dal Centro Servizi Condivisi con nota dd. 29.5.2007, prot. n. 4803/07, nonchè del capitolato speciale e della eventuale delibera di aggiudicazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Centro Servizi Condivisi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che allo stato degli atti non sussistano sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Rigetta la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Farina, Consigliere<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-ordinanza-sospensiva-11-7-2007-n-85/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/7/2007 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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