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	<title>11/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (avv. U. Lo Cicero) c. A.s.l. n.6 di Lamezia Terme (n.c.), Arcuri (n.c.). sui limiti della legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990, riconosciuta alle organizzazioni sindacali Pubblica amministrazione – Accesso agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio<br /> Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (avv. U. Lo Cicero) c. A.s.l. n.6 di Lamezia Terme (n.c.), Arcuri (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sui limiti della legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990, riconosciuta alle organizzazioni sindacali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Organizzazioni sindacali – Legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990 – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1165 REG. DEC.<br />
N. 574/2005 REG. RIC.<br />
ANNO 2005 </p>
<p align=center><b>   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO  SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:</p>
<p>LUIGI ANTONIO ESPOSITO	Presidente<br />	<br />
ROBERTA CICCHESE	Giudice<br /> <br />
CARLO DELL’OLIO	Giudice est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 574/2005 proposto dal<br />
<b>SINDACATO REGIONALE UNICO MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA (SUMAI)</b>, sedente in Reggio Calabria, in persona del Segretario Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo LO CICERO, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Pugliese n. 22 presso lo studio dell’Avv. Massimo Scala </p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 di Lamezia Terme</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio,</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Anna ARCURI</b> , non costituita nel presente giudizio,</p>
<p>per il riconoscimento<br />
del diritto di accesso ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di ottenere copia degli atti deliberativi o d’ordine di servizio, adottati dal 1° giugno 2004 ad oggi, per il conferimento di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna, e nello specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott. Carlo Dell’Olio;<br />
UDITO altresì il difensore del ricorrente come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso debitamente notificato e depositato il 20 maggio 2005 il Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (SUMAI), con sede in Reggio Calabria, espone di aver formalmente richiesto all’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, ai sensi dell’art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a mezzo di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 1° marzo 2005, copia degli atti deliberativi o d’ordine di servizio per il conferimento di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna, personale medico non individuato con regolare concorso dal competente comitato zonale, e nello specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.<br />
Precisa che tale atto di diffida era motivato dalla notizia, acquisita in via informale, che in tempi recenti l’A.S.L. di Lamezia Terme aveva provveduto alla copertura dei turni di servizio disponibili per la medicina ambulatoriale interna al di fuori delle procedure previste dal D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, mediante conferimenti di incarichi, non provvisori, a medici ospedalieri dipendenti con ricorso all’istituto della mobilità.<br />
In particolare, riferisce il ricorrente, la predetta A.S.L. attribuiva al proprio dirigente di I livello, Dott.ssa Anna Arcuri, in ottemperanza ad apposita disposizione di servizio, un incarico di medico specialista oncologo presso il Distretto Sanitario del Lametino e del Reventino per un numero totale di 38 ore settimanali, pur non sussistendone i requisiti di legge.<br />
Essendo decorsi i trenta giorni dalla richiesta come sancito dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e non avendo ricevuto alcun riscontro dall’amministrazione interpellata, il sindacato in parola, previa giustificazione del proprio interesse ad agire nella controversia, contesta il silenzio rigetto formatosi per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità. <br />
Conclude, pertanto, perché l’adito Tribunale voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, voglia ordinare all’intimata A.S.L. di esibire la documentazione in epigrafe emarginata e di rilasciarne copia, addebitando le spese di riproduzione.<br />
L’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme e la controinteressata Dott.ssa Anna Arcuri non si sono costituite.  <br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il sindacato ricorrente pone a fondamento della propria domanda la titolarità “di una pacifica posizione giuridicamente rilevante”, che deriverebbe dallo svolgimento, in qualità di rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei compiti sindacali, tra cui rientra la vigilanza sull’applicazione “precisa e concreta della vigente e complessa disciplina dettata in materia dal legislatore, sia nazionale che regionale.”<br />
In particolare, esso sindacato rileva che la richiesta di accesso formulata nei confronti dell’amministrazione era correttamente motivata e si prefiggeva l’intento di tutelare i livelli occupazionali, professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali interni, svolgenti attività convenzionata, a cui è garantito un diritto di esclusiva non solo sulla base del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, che ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ma anche sulla scorta della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 4 agosto 2003 n. 617, che ha approvato il relativo accordo integrativo regionale.<br />
Il Collegio deve preliminarmente rilevare il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente organizzazione sindacale.<br />
L’art. 22, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi (la natura di diritto soggettivo di tale fattispecie ormai non dovrebbe essere più revocata in dubbio, in virtù dell’espressa attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 3, comma 6 decies, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80) “a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.<br />
Il Collegio condivide l’orientamento, ormai consolidato, che interpreta estensivamente la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, ricomprendendovi, oltre al diritto soggettivo ed all’interesse legittimo, anche gli interessi collettivi, quelli diffusi e le aspettative, ma ritiene che, in ogni caso, accanto alla sussistenza di una posizione giuridicamente apprezzabile, debba ricorrere anche un interesse qualificato che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente.<br />
Ciò lo impone il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che connota tale interesse come “personale e concreto”, laddove per personalità deve intendersi la pertinenza di quest’ultimo alla sfera giuridica del richiedente, mentre per concretezza la tangibilità dello stesso, intesa nel senso di immediata riferibilità a bisogni individuati, che porta ad escludere, ad esempio, l’ammissibilità di istanze di accesso volte ad esercitare una forma di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998 n. 752 e T.A.R. Sardegna 19 marzo 2003 n. 320).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il carattere della personalità dell’interesse di cui è portatore il sindacato ricorrente.<br />
Infatti, a pagina 5 del presente gravame si legge testualmente che “Inoltre, la richiesta d’accesso di cui sopra è stata  motivata dall’esigenza di tutelare i livelli occupazionali, professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali, in particolare, di quanti svolgono l’attività convenzionata con contratto a tempo determinato che sarebbero fortemente penalizzati in caso delle violazioni legislative e contrattuali  paventate.”.<br />
Orbene, è lampante come siano sottesi all’istanza di accesso presentata non l’interesse al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all’intera categoria interessata), ma gli interessi particolari, di tipo professionale ed economico, dei singoli associati al sindacato, lesi da una pretesa illegittima applicazione degli accordi collettivi.<br />
In merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “A seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali – allo stato della vigente legislazione – hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell’esercizio della libertà e dell’attività sindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell’ambito di una controversia collettiva, per l’applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell’ambito di una controversia individuale di lavoro.” (così Cassazione, Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480).<br />
Ne deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo, 11 ottobre 1995 n. 451). <br />
La prospettata violazione del diritto di esclusiva dei medici specialisti ambulatoriali rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. n. 271 del 2000, posta alla base della denegata richiesta di accesso, è questione afferente agli interessi particolari degli associati e fa emergere il palese difetto di legittimazione ad agire del sindacato nella controversia in oggetto.<br />
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. <br />
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio per la mancata costituzione delle controparti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul  ricorso n. 574/2005 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1165/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1166</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1166/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1166</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio Ravese (A. e S. Santoro) c. Regione Calabria (avv. R. Ventrici), Dirigente Generale Dipartimento della Sanità (n.c.), A.s.l. n.8 di Vibo Valentia (n.c.), Laboratorio di analisi cliniche Nusdeo s.a.s. e altro (n.c. sull&#8217;immediata applicazione ai giudizi in corso dell&#8217;art.3 comma 6-bis, d.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1166/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1166/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1166</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio  Ravese (A. e S. Santoro) c. Regione Calabria (avv. R. Ventrici), Dirigente Generale Dipartimento della Sanità (n.c.), A.s.l. n.8 di Vibo Valentia (n.c.), Laboratorio di analisi cliniche Nusdeo s.a.s. e altro (n.c.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;immediata applicazione ai giudizi in corso dell&#8217;art.3 comma 6-bis, d.l. n.35 del 2005, secondo cui in sede di esame del gravame proposto contro il silenzio rifiuto il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Art.3 comma 6 bis, d.l. n.35 del 2005 – E’ norma di carattere processuale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di silenzio serbato dalla p.a., l’art. 2 comma 5, l.  7 agosto 1990 n. 241, nella versione introdotta dall’art. 3 comma 6 bis, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, prevede al secondo periodo, con norma di carattere processuale di immediata applicazione ai giudizi in corso, che in sede di esame del gravame proposto contro il silenzio rifiuto<i> “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1166   REG. DEC.<br />
N. 562/2005 REG. RIC.<br />
ANNO 2005 </p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO  SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:</p>
<p>LUIGI ANTONIO ESPOSITO	Presidente<br />	<br />
ROBERTA CICCHESE	Giudice <br /> <br />
CARLO DELL’OLIO	Giudice est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 562/2005 proposto da<br />
<b> Giancarlo RAVESE</b>, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Diagnostic Center Biomedical di Arena &#038; Coll. S.n.c. con sede a Tropea (VV), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annunziato e Sergio SANTORO, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Cardatori n. 14 presso lo studio dell’Avv. Filomena Potente,  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE CALABRIA</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta VENTRICI dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro al Viale de Filippis n. 280 presso la sede dell’Avvocatura medesima,</p>
<p>nonché contro<br />
il <b>DIRIGENTE GENERALE pro tempore del Dipartimento della Sanità della Regione Calabria</b>, Settore Direzione offerta servizi e prestazioni territoriali sanitarie e sociosanitarie, non costituito nel presente giudizio,</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 di Vibo Valentia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio;<br />
del <b>Laboratorio di Analisi Cliniche NUSDEO S.a.s.</b> con sede in Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;<br />
del <b>Laboratorio di Analisi Cliniche SALUS con sede in Vibo Valentia,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;<br />
del <b>Laboratorio di Analisi Cliniche BIOLAB con sede in Serra San Bruno</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito nel presente giudizio;</p>
<p>per l’accertamento<br />
dell’illegittimità del silenzio rifiuto sull’atto di diffida notificato il 18-21 gennaio 2005 alla Regione Calabria, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, ed al dirigente pro tempore del Dipartimento della Sanità, con il quale era richiesto il decreto di autorizzazione, classificazione ed accreditamento provvisorio per la branca di chimica clinica e tossicologia, da emettersi ad opera del suddetto dirigente, nonché per l’accertamento del diritto della Diagnostic Center Biomedical di Arena &#038; Coll. S.n.c. ad essere autorizzata, classificata e accreditata provvisoriamente per la medesima branca.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale resistente;  <br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott. Carlo Dell’Olio;<br />
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
VISTO l’art. 21 bis della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO </b></p>
<p>Con ricorso debitamente notificato e depositato il 19 maggio 2005 il Sig. Giancarlo Ravese, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Diagnostic Center Biomedical di Arena &#038; Coll. S.n.c. con sede a Tropea (VV), espone di aver inoltrato, in data 19 gennaio 2004, all’Assessorato alla Sanità della Regione Calabria, Dipartimento della Sanità, Assistenza Sanitaria convenzionata, per il tramite dell’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, una richiesta di “autorizzazione ampliamento laboratorio generale di base con settore specializzati – art. 6 L.R. 9/84 – di Chimica Clinica e Tossicologia”. <br />
Riferisce di aver sollecitato il rilascio di tale autorizzazione con istanza depositata al Dipartimento della Sanità il 2 dicembre 2004, e che con la stessa ha chiesto anche l’accreditamento provvisorio per la suddetta branca, avendo ottenuto dall’A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, con deliberazione n. 57 del 1° luglio 2004, parere favorevole per “l’accertamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per l’attività sanitarie, per l’autorizzazione Regionale all’ampliamento della Struttura, con l’attivazione dei settori specialistici di Chimica Clinica e Tossicologia”.<br />
Evidenzia che la Diagnostic Center Biomedical S.n.c. ha comunque erogato alcune prestazioni di chimica clinica e tossicologia negli anni 2002, 2003 e 2004, per le quali è stata regolarmente corrisposta la retribuzione da parte dell’A.S.L. n. 8.<br />
Aggiunge che, nonostante la notifica dell’atto di diffida in epigrafe emarginato, con il quale sono stati concessi 60 giorni per provvedere, la Regione Calabria, Dipartimento della Sanità, non ha dato seguito alle istanze presentate, non adottando alcun provvedimento in merito.<br />
Il ricorrente censura il comportamento dell’amministrazione intimata per i seguenti motivi: violazione dell’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 27 dicembre 2002 n. 51, dell’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2003 n. 8, dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 30 e dell’art. 15, comma 3 della Legge Regionale 11 agosto 2004 n. 18; eccesso di potere per travisamento dei fatti.<br />
Conclude perché l’adito Tribunale, previa declaratoria di quanto in epigrafe indicato, voglia emanare la conseguente statuizione di condanna a provvedere. La Regione Calabria si è costituita con controricorso depositato in data 7 giugno 2005, nel quale sostiene di aver già riscontrato l’atto di diffida del Sig. Ravese e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improponibile, o che sia rigettato perché infondato in fatto ed in diritto.Gli altri soggetti chiamati in giudizio non si sono costituiti.<br /> Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.<br />
Il ricorrente si lamenta sostanzialmente dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione regionale e chiede, altresì, una pronuncia di questo Tribunale in ordine alla fondatezza delle istanze presentate per ottenere, in favore della struttura di cui è legale rappresentante, l’autorizzazione, la classificazione ed il provvisorio accreditamento per la branca di chimica clinica e tossicologia.<br />
Il Collegio osserva preliminarmente che tale pronuncia non è più inibita al giudice amministrativo quando conosce dei ricorsi avverso il silenzio della pubblica amministrazione.<br />
Infatti l’art. 2, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella versione introdotta dall’art. 3, comma 6 bis, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80, prevede al secondo periodo, con norma di carattere processuale di immediata applicazione ai giudizi in corso, che in sede di esame del gravame proposto contro il silenzio rifiuto “Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza.”.<br />
Tuttavia, nel caso di specie, l’intervento di questo Tribunale non può sortire alcun effetto positivo per il ricorrente, giacché dagli atti del processo emerge che l’amministrazione intimata aveva già provveduto, prima della proposizione del ricorso, a riscontrare formalmente la diffida notificata nel gennaio 2005, con ciò ponendo fine alla lamentata inerzia serbata sulle istanze presentate in precedenza.<br />
Nella seconda pagina del controricorso depositato dalla Regione Calabria si legge testualmente quanto segue: “Ora, in risposta all’atto di diffida del ricorrente acquisito il 24/01/2005, il Dipartimento Sanità della Regione Calabria inviava con raccomandata a.r. la nota Prot. n. 738/1420 del 23/02/2005, pervenuta in data 04/03/05 (all.), a firma del Dirigente del Settore, integrante, a seguito di una esaustiva elencazione delle motivazioni, il provvedimento esplicito di rigetto della istanza inoltrata.”.<br />
L’assunto che il ricorrente abbia ricevuto la nota sopra indicata è dimostrato per tabulas dai documenti prodotti in allegato dalla Regione resistente.<br />Il Collegio rileva che il venir meno dello stato di inerzia dell’amministrazione compulsata impedisce altresì, anche in caso di provvedimento negativo, l’eventuale cognizione in ordine alla fondatezza dell’istanza, dal momento che l’esercizio di tale potere si concretizzerebbe in un’indebita sostituzione della volontà del giudice a quella, esplicitata, dell’amministrazione, in mancanza, peraltro, della proposizione di appositi motivi di impugnazione.<br />
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. <br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul  ricorso n. 562/2005 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-7-2005-n-1166/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2005 n.1166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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