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	<title>11/6/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/6/2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Maruotti Sulle notifiche a mezzo pec. Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Notifiche a mezzo pec &#8211; Pubblici registri rilevanti per effettuare valide notificazioni &#8211; Rilevano solo gli indirizzi pec inseriti nel Registro PP.AA., REGINDE e Registro IPA &#8211; Notifica fatta a indirizzo non presente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Maruotti</span></p>
<hr />
<p>Sulle notifiche a mezzo pec.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Processo amministrativo telematico &#8211; Notifiche a mezzo pec &#8211; Pubblici registri rilevanti per effettuare valide notificazioni &#8211; Rilevano solo gli indirizzi pec inseriti nel Registro PP.AA., REGINDE e Registro IPA &#8211; Notifica fatta a indirizzo non presente nei registri &#8211; Nullità </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">I pubblici registri degli indirizzi PEC rilevanti per effettuare valide notificazioni al domicilio digitale delle Pubbliche Amministrazioni sono:<br /> a) il Registro PP.AA;<br /> b) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, nonchè l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: a) appartenenti ad un ente pubblico; b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; c) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l&#8217;albo al Ministero della Giustizia;<br /> c) il Registro IPA &#8211; Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, il quale &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 28 del decreto legge n. 76 del 2020, che ha inciso nel quadro normativo introdotto con l&#8217;art. 16, comma 8, del d.l. n. 185 del 2008, con la legge n. 228 del 2012 e l&#8217;art. 6 ter del d.lg. n. 179 del 2016 &#8211; rileva quale pubblico elenco, in via sussidiaria, per le amministrazioni che non abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC ai fini dell&#8217;inserimento nel registro REGINDE, utilizzabile per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l&#8217;invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.<br /> Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica (e anche all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) non rileva ogni indirizzo PEC, ma solamente quello inserito negli appositi registri dai quali l&#8217;indirizzo vada estratto, pertanto, nel caso in cui l&#8217;indirizzo PEC riferito all&#8217;amministrazione non sia presente nei predetti registri, la notificazione  da ritenersi nulla.</div>
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;opposizione al decreto di perenzione n. 2548 del 2020, che ha definito il giudizio n. 947 del 2015, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">la signora Laura Masini, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Terza), n. 6275/2014, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 il pres. Luigi Maruotti;</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno presente per le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Col ricorso di primo grado (proposto al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma), l&#8217;appellata ha impugnato la deliberazione n. 92229 del 19 maggio 2011, con cui la commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in parte accolto una sua istanza, volta ad ottenere la reversibilità  delle provvidenze spettanti al defunto marito quale ex perseguitato, ai sensi dell&#8217;art. 2 della l. 932/1980.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il T.A.R., con la sentenza n. 6275 del 2014, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l&#8217;appello n. 947 del 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministro ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il decreto n. 2548 del 2020, il presidente di questa Sezione dichiarava perento il ricorso in appello, ai sensi dell&#8217;art. 85 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con il ricorso ora in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto opposizione avverso il decreto di perenzione n. 2548 del 2020, innanzitutto deducendo che l&#8217;avviso di perenzione  stato spedito ad un indirizzo PEC non validamente censito nei pubblici elenchi all&#8217;uopo previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha dedotto che &#8220;non risulta essere stato validamente notificato a questa Avvocatura l&#8217;avviso di perenzione ultra-quinquennale, asseritamente comunicato alle parti in data 24 febbraio 2020, ma mai pervenuto all&#8217;indirizzo p.e.c. di questo legale Ufficio ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che  l&#8217;indirizzo censito nel registro denominato &#8220;Reginde&#8221;, previsto dall&#8217;art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all&#8217;art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, entrambi dichiarati &#8220;elenchi pubblici&#8221; dall&#8217;art. 16 ter del predetto D.L.; di conseguenza, l&#8217;avviso di perenzione ultraquinquennale non  mai pervenuto alla Scrivente, nè esso risulta sulla scheda informatica relativa all&#8217;affare legale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione ha lamentato che non avrebbe avuto conoscenza della comunicazione dell&#8217;avviso, da cui si sarebbe dovuto computare il termine per il deposito della nuova istanza di fissazione dell&#8217;udienza ai sensi dell&#8217;art. 82 c.p.a., ed ha dedotto che tale circostanza troverebbe riscontro nelle evidenze documentali riguardanti un errore nel sistema informatico di trasmissione/ricezione della PEC non attribuibile direttamente all&#8217;Avvocatura dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Poichè anche a causa dell&#8217;errore nella ricezione l&#8217;avviso di perenzione non sarebbe stato correttamente &#8216;processato&#8217; dagli uffici della Avvocatura Generale dello Stato, l&#8217;Amministrazione ha chiesto l&#8217;annullamento del decreto di perenzione o la rimessione in termini ai sensi dell&#8217;art. 37 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Ritiene la Sezione che l&#8217;opposizione risulta fondata e va accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Nella specie, la comunicazione di avviso di perenzione  stata inviata in data 24 febbraio 2020 all&#8217;indirizzo PEC ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it, il quale &#8211; sebbene validamente indicato ed utilizzato dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato in un tempo pregresso, e caricato nel sistema NSIGA al momento del deposito del ricorso e successivamente utilizzato per l&#8217;invio di diversi avvisi &#8211;  diverso da quello attualmente risultante dai pubblici elenchi (lo stesso  stato sostituito nel corso del tempo dall&#8217;Avvocatura con altro indirizzo).</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Con riferimento alla notificazione degli atti processuali nei confronti delle Amministrazioni difese dall&#8217;Avvocatura dello Stato (e in genere delle pubbliche Amministrazioni),  stato da tempo chiarito che l&#8217;uso di un indirizzo PEC diverso da quello presente nei pubblici elenchi  causa di nullità  della notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">I pubblici registri degli indirizzi PEC rilevanti per effettuare valide notificazioni al domicilio digitale delle Pubbliche Amministrazioni sono:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il Registro PP.AA;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene gli indirizzi PEC delle amministrazioni pubbliche, nonchè l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: a) appartenenti ad un ente pubblico; b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; c) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l&#8217;albo al Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">3) il Registro IPA &#8211; Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi, il quale &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 28 del decreto legge n. 76 del 2020, che ha inciso nel quadro normativo introdotto con l&#8217;art. 16, comma 8, del d.l. n. 185 del 2008, con la legge n. 228 del 2012 e l&#8217;art. 6 ter del d.lg. n. 179 del 2016 &#8211; rileva quale pubblico elenco, in via sussidiaria, per le amministrazioni che non abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC ai fini dell&#8217;inserimento nel registro REGINDE, utilizzabile per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l&#8217;invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il D.P.C.M. del 16 febbraio 2016, n. 40, ha disciplinato reca le regole tecnico-operative per l&#8217;attuazione del PAT e secondo quanto previsto, le notificazioni alle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio vengono eseguite agli indirizzi PEC presenti nel predetto registro.</p>
<p style="text-align: justify;">Il REGINDE , anche per la Giustizia amministrativa, un registro da cui estrarre gli indirizzi PEC ai fini delle comunicazioni di segreteria: &#8220;<em>in conformità  con quanto previsto dal comma 1 bis dell&#8217;art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 (2012 (aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16 ter</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale comma 1 prevede che &#8220;<em>a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall&#8217;articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall&#8217;articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Da tali disposizioni, emerge che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica (e anche all&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) non rileva ogni indirizzo PEC, ma solamente quello inserito negli appositi registri dai quali l&#8217;indirizzo vada estratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui l&#8217;indirizzo PEC riferito all&#8217;amministrazione non sia presente nei predetti registri, la notificazione  da ritenersi nulla.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, l&#8217;avviso di perenzione in data 24 febbraio 2020  stato inviato ad un indirizzo PEC non presente in nessuno dei suddetti registri, sicchè la sua notifica risulta nulla (sulla nullità  della notifica effettuata ad una PEC non inserita negli elenchi, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2919, n. 7170; Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2256).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l&#8217;opposizione va accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese della presente fase del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in opposizione al decreto di perenzione n. 2548/2020 e, per l&#8217;effetto, lo annulla e dispone che sia inviata una nuova comunicazione da parte della Segreteria dell&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 82, comma 1, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso dal Consiglio di Stato, con sede in Roma, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Rotondo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-6-2021-n-4489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2021 n.4489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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