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	<title>11/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/6/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3170/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3170</a></p>
<p>F. Donadono Pres., V. Cernese Est., PARTI: (C. R. rapp. avv.to Ippolito Matrone c. Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. avv. Antonio Messina) Alla mancata ottemperanza all&#8217;ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo, anche in osservanza dell&#8217;art. 64, co. 4, c.p.a. consegue che devono ritenersi provate le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3170/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3170/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Donadono Pres., V. Cernese Est., PARTI: (C. R. rapp. avv.to Ippolito Matrone c. Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. avv. Antonio Messina)</span></p>
<hr />
<p>Alla mancata ottemperanza all&#8217;ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo, anche in osservanza dell&#8217;art. 64, co. 4, c.p.a.  consegue che devono ritenersi provate le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla presentazione di una istanza .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo &#8211; istruttoria &#8211; mancata ottemperanza all&#8217;ordine istruttorio del giudice &#8211; conseguenze.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; domanda di condono non definita dalla p.A. &#8211; successive misure repressive &#8211; illegittimità  &#8211; sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Alla mancata ottemperanza all&#8217;ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo, anche in osservanza dell&#8217;art. 64, co. 4, c.p.a. -a mente del quale il giudice può trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti- consegue che devono ritenersi provate le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla presentazione di una istanza (nella specie, domanda di condono inevasa dalla Amministrazione comunale dopo venticinque anni).</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. Nel caso di adozione di provvedimenti sanzionatori/monitori /ripristinatori in epoca successiva all&#8217;avvenuta presentazione di una domanda di condono, gli stessi devono reputarsi illegittimi per violazione degli artt. 38 e 44 della legge 47 del 1985 (applicabile ratione materiae ai condoni ex lege n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003) ciù² in quanto in materia di abusi edilizi, la presentazione di un&#8217;istanza di condono edilizio comporta la paralisi del potere repressivo dell&#8217;Amministrazione, complessivamente inteso. In tal senso, invero, la norma che impone la sospensione dei procedimenti sanzionatori sino alla definizione dell&#8217;istanza di condono (artt. 38, 43 e 44, L. n. 47 del 1985, cui rinvia l&#8217;art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003) determina l&#8217;inefficacia dell&#8217;ingiunzione di demolizione giù  adottata e preclude l&#8217;adozione di qualsiasi ulteriore misura sanzionatoria prima dell&#8217;espressa determinazione sull&#8217;istanza del privato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03170/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01990/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2018, proposto da: C. R., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Vincenzo Ferraiuolo, in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 276 e domicilio digitale p.e.c.: ippolito.matrone@forotorre.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; COMUNE DI TERZIGNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Antonio Messina, con domicilio eletto in Napoli, al Viale A. Gramsci, n. 19 e domicilio digitale p.e.c.. antoniomessina@avvocatinapoli.legalmail.it ;<br /> &#8211; PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio dell&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 16 del 12.03.2018 emessa dal Comune di Terzigno nei confronti del ricorrente, con contestuale ordine di sgombero immediato dell&#8217;immobile in questione, notificata in data 16.03.2018 e di ogni atto, anche endo procedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">VISTO il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;intimato Comune e dell&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio;</p>
<p style="text-align: justify;">VISTE le produzioni della parti;</p>
<p style="text-align: justify;">VISTI gli atti tutti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">VISTE le ordinanze n. 816 del 6 giugno 2018, n. 1436 del 9 ottobre 2018 e n. 1697 del 21 novembre 2018 di questa Sezione;</p>
<p style="text-align: justify;">VISTA la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">SENTITE le parti, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">RELATORE alla camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Vincenzo Cernese;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">RILEVATO che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">PREMESSO che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso in esame &#8211; notificato in data 11-13-14-15.5.2018 e depositato il giorno 18 successivo, C. R. &#8211; nella dedotta qualità  di proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Terzigno, alla Via Zabatta, rispetto al quale veniva realizzato un ampliamento abusivo di circa mq. 60 negli anni &#8217;90 &#8211; impugna l&#8217;ordinanza n. 16 del 12.03.2018 in epigrafe, con cui il Comune di Terzigno, richiamata l&#8217;ordinanza di demolizione n. 421/1994 del 29.09.1994 ed accertata l&#8217;inottemperanza a tale ordinanza come da verbale protocollo P.L. 34/18, redatto dal Comando di Polizia Locale, ai sensi dell&#8217;art. 31, commi 4 e 5, d.P.R. 380/2001, nei confronti di C. R<i>.</i>, dichiarava acquisito al patrimonio dell&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio l&#8217;immobile abusivo de quo, l&#8217;area di sedime e di pertinenza dello stesso, fino a dieci volte la superficie occupata dall&#8217;abuso, con immissione nel possesso dalla data di notifica dell&#8217;ordinanza, ordine di immediato sgombero da persone e cose del predetto immobile e trascrizione presso gli Uffici dei Registri Immobiliari a cura ed a favore del predetto Ente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a seguito della notifica della predetta ordinanza, parte ricorrente depositava rituale istanza di condono edilizio ex lege 724/94 prot. n. 2525 del 27.02.1995, a firma della di lui moglie (<i>omissis</i>), ma, allorquando in data 21.03.2018, con nota prot. n. 5099 (successivamente sollecitata con nota dei 16/04/2018 assunta al protocollo generale del Comune in data 17/04/2018 al nÂ° 6874) richiedeva all&#8217;Ufficio tecnico accesso formale ai documenti amministrativi per esame ed estrazione copie ai sensi della legge 241/90, relativamente alla predetta istanza di condono edilizio, gli veniva rilasciato il certificato del 04.05.2018 attestante &#8220;la mancanza della stessa a seguito di atti vandalici subiti dall&#8217;Ufficio Tecnico negli anni 1996 &#8211; 1997 e successivi&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune d Terzigno si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si costituisce in giudizio anche l&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio con memoria di mero stile allegando specifica documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO preliminarmente che sussistono i presupposti per l&#8217;emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., in quanto il contraddittorio è integro, non si ravvisano ragioni per ulteriori accertamenti istruttori ed i difensori presenti alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2019 sono stati interpellati in proposito e non hanno opposto alcuna obiezione; tanto perchè il ricorso, si appalesa fondato, in relazione alla prima censura ne termini di cui appresso;</p>
<p style="text-align: justify;">RILEVATO che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il suddetto mezzo è stata dedotta la violazione degli art. 38 e 44 della legge nÂ°47 del 1985, oltre all&#8217;eccesso di (per carenza dei presupposti e per difetto assoluto d&#8217;istruttoria), rilevandosi che l&#8217;Ente intimato ha emanato il provvedimento oggetto del presente gravame alla luce dell&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;immobile de quo fosse abusivo, senza tener conto che l&#8217;art. 44 della legge nÂ°47/85 prevede che &#8220;la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all&#8217;articolo 31, accompagnata dalla attestazione, del versamento della somma di cui al primo comma dell&#8217;articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella specie il C., mediante istanza presentata dalla di lui moglie, relativamente all&#8217;immobile di cui sopra, ha presentato apposita istanza di condono edilizio ex lege 724/94 prot. n. 2525 del 27.02.1995, la quale tuttora non è stata definita dalla P.A. intimata con la conseguenza che l&#8217;intimato Comune, sic et simpliciter ha emanato il provvedimento impugnato senza verificare l&#8217;esistenza di una pendente istanza di condono, relativamente all&#8217;immobile predetto, tuttora non definita dal Comune di Terzigno e, non a caso, il predetto provvedimento gravato non fa alcun riferimento all&#8217;istanza di condono presentata per l&#8217;immobile in oggetto;</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; questa Sezione, con ordinanza n. 816 del 6 giugno 2018 &#8211; successivamente, anche a specifica richiesta di rinvio al fine di adempiere all&#8217;incombente istruttorio, reiterata con ordinanza n. 1436 del 9 ottobre 2018, &lt;&lt; fermo rimanendo che è anche onere del ricorrente dimostrare, od offrire almeno un principio di prova, se trattasi di circostanze o documentazione rientranti nella propria disponibilità  &gt;&gt; &#8211; riteneva necessario &lt;&lt; acquisire, ai fini della decisione, copia degli atti e documenti in base ai quali è stato adottato l&#8217;atto impugnato, ivi compresa la presupposta ordinanza di demolizione n. 421/1994 del 29 settembre 1994, unitamente ad una relazione di chiarimenti del Responsabile dell&#8217;Area III &#8211; Urbanistica del Comune di Terzigno sui fatti di causa, anche con riferimento alla sussistenza o meno di evidenze circa la riferibilità  della domanda di condono prot. 2525 del 27 febbraio 1995, in ditta (omissis), all&#8217;immobile oggetto dell&#8217;ordinanza di acquisizione n. 16 del 12 marzo 2018, in questa sede impugnata, il tutto senza inversione alcuna dell&#8217;onere probatorio a carico rispettivo delle parti in causa &gt;&gt;, sospendendo nelle more l&#8217;efficacia dell&#8217;atto impugnato limitatamente all&#8217;ordine di sgombero;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a fronte dalla mancata esecuzione delle suddette ordinanze istruttorie, con una terza ordinanza n. 1697 del 21 novembre 2018, la Sezione confermava la sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza impugnata per la seguente motivazione: &lt;&lt; Considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver prodotto all&#8217;amministrazione, nel mese di giugno 2018, una serie di documenti ed atti ad integrazione della pratica di condono, in ragione dell&#8217;avvenuta sottrazione della domanda originaria ad opera di ignoti (come certificato dal responsabile dell&#8217;ufficio competente), dovendo, perciù², il Comune provvedere formalmente alla ricostruzione del relativo fascicolo non solo in vista della definizione conclusiva del procedimento di sanatoria, ma anche al fine di dare sollecito riscontro agli incombenti istruttori giù  disposti con le ordinanze n. 816 e n. 1436/2018, in ordine alla riferibilità  della domanda di condono prot. 2525 del 27 febbraio 1995, in ditta M. V., all&#8217;immobile oggetto dell&#8217;ordinanza di acquisizione n. 16 del 12 marzo 2018, in questa sede impugnata, con la produzione altresì dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 421/1994 del 29 settembre 1994 che neppure risulta depositata dal Comune resistente &gt;&gt;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a fronte della corposa e nuova documentazione prodotta dal ricorrente, il Comune non ha prodotto alcun atto o documento sia con riferimento alla ordinanza di demolizione del 1994, sia alla pratica di condono;</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO, pertanto, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; stante la mancata ottemperanza all&#8217;ordine istruttorio impartito, che la Sezione, anche in osservanza dell&#8217;art. 64, co. 4, c.p.a. a mente del quale il giudice può trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, deve ritenere provate le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla presentazione della domanda di condono ed alla sua riferibilità  alle opere oggetto dell&#8217;azione repressiva comunale culminata nell&#8217;ordinanza impugnata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella fattispecie è, pertanto, verosimile ritenere che, in data 27.02.1995, risulti presentata da parte del coniuge del ricorrente ed altrettanto verosimile è che siffatta domanda inerisca proprio alle medesime opere sanzionate prima con l&#8217;ordinanza di demolizione (neppure prodotta dal Comune) e poi con l&#8217;impugnata ordinanza di acquisizione, atteso che la documentazione integrativa e sostitutiva prodotta da parte ricorrente, a parte le coincidenza de dati catastali, prospetta una richiesta di sanatoria relativamente ad opere riconducibili agevolmente alla descrizione dell&#8217;abuso contenuta nell&#8217;ordinanza impugnata (&#8220;realizzazione di un ampliamento in un fabbricato esistente, composta da piano seminterrato e rialzato, costituito da struttura in c.a., parzialmente tompagnato il seminterrato, mentre il piano rialzato occupa una superficie di circa mq. 60,00 per una volumetria complessiva di mc. 375,00&#8221;);</p>
<p style="text-align: justify;">CONSIDERATO, alla stregua di quanto accertato in punto di fatto, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; devono ritenersi violati gli artt. 38 e 44 della L 28 febbraio 1985 n. 47 che stabiliscono che in pendenza di un&#8217;istanza di condono il Comune deve astenersi dal portare a compimento o dall&#8217;intraprendere un procedimento repressivo di un abuso edilizio fatto oggetto appunto della predetta domanda di sanatoria sostanziale, sul punto, questa Sezione avendo riconosciuto alla presentazione della domanda di condono, attitudine ad arrestare il procedimento repressivo di un abuso edilizio laddove venga acclarata la coincidenza tra le opere per le quali è stata domandato il condono e quelle oggetto del procedimento/provvedimento di demolizione, emettendo numerose pronunce in tal senso anche di recente (cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. III, 7 settembre 2012, n. 3786; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. III, 14.8.2013, n. 4122);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; siffatto orientamento è radicato anche nella giurisprudenza d&#8217;appello, laddove chiarito che &lt;&lt; Quando viene presentata la domanda di sanatoria di abusi edilizi, diventano inefficaci i precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizione, inibitorie, ordini di sospensione dei lavori) atteso che, sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto ad esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione (&#038;)anche se si tratti di un provvedimento del tutto vincolato e, anzi dovuto, stante le caratteristiche abusive del manufatto &gt;&gt; (Consiglio di Stato sez. V 23 giugno 2014 n. 3143; in termini anche Consiglio di Stato sez. VI 03 ottobre 2014 n. 4963);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la suddetta l&#8217;opzione vale anche &lt;&lt; nel caso di adozione di provvedimenti sanzionatori/monitori /ripristinatori in epoca successiva all&#8217;avvenuta presentazione della domanda di condono, gli stessi devono reputarsi illegittimi per violazione degli artt. 38 e 44 della legge 47 del 1985 (applicabile ratione materiae ai condoni ex lege n. 724 del 1994 e n. 326 del 2003) &gt;&gt; (T.A.R. Reggio Calabria 8.2.2016, n.140), ciù² in quanto &lt;&lt; in materia di abusi edilizi, la presentazione di un&#8217;istanza di condono edilizio comporta la paralisi del potere repressivo dell&#8217;Amministrazione, complessivamente inteso. In tal senso, invero, la norma che impone la sospensione dei procedimenti sanzionatori sino alla definizione dell&#8217;istanza di condono (artt. 38, 43 e 44, L. n. 47 del 1985, cui rinvia l&#8217;art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003) determina l&#8217;inefficacia dell&#8217;ingiunzione di demolizione giù  adottata e preclude l&#8217;adozione di qualsiasi ulteriore misura sanzionatoria prima dell&#8217;espressa determinazione sull&#8217;istanza del privato. Consegue a quanto innanzi che l&#8217;Amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all&#8217;esame della domanda di condono, che comporta comunque l&#8217;esigenza di una nuova valutazione e determinazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi, poichè in caso di accoglimento, l&#8217;abuso compiuto viene sanato, mentre in caso di diniego l&#8217;autorità  amministrativa è tenuta a reiterare l&#8217;ingiunzione di demolizione fissando un nuovo termine per l&#8217;ottemperanza da parte dell&#8217;interessato &gt;&gt; (n. 3827 del TAR Campania III, Sez. 21.07.2015);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si è ancora condivisibilmente precisato che: &lt;&lt; La presentazione della istanza di condono comporta l&#8217;obbligo per l&#8217;Amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant&#8217;è che, a norma degli artt. 38 e 44, L. 47 del 1985, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perchè in contrasto con l&#8217;art. 38, L. 47 del 1985, il cui disposto impone all&#8217;Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. La presentazione di una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell&#8217;art. 38, L. 47 del 1985 cui l&#8217;art. 32 della L 326/2003 rinvia, determina la conseguenza che l&#8217;Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza aver prima definito il procedimento scaturente dall&#8217;istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà , coerenza, efficienza ed economicità  dell&#8217;azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia &gt;&gt; (TAR Campania Sez. VI 14.01.16, n. 176);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne consegue che l&#8217;amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all&#8217;esame della domanda di condono, che comporta comunque l&#8217;esigenza di una nuova valutazione e determinazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l&#8217;abuso compiuto viene sanato, mentre in caso di diniego l&#8217;autorità  amministrativa è tenuta a reiterare l&#8217;ingiunzione di demolizione fissando un nuovo termine per l&#8217;ottemperanza da parte dell&#8217;interessato (cfr. Cons. St., sez. V, 23/6/2014, n. 3143).</p>
<p style="text-align: justify;">RITENUTO, conclusivamente, ogni altra censura assorbita, che il ricorso si appalesa fondato, nei sensi dianzi precisati, limitatamente alla doverosa previa definizione della istanza di condono presentata il 27.02.1995 la quale dovrà  essere definite dal Comune celermente essendo ormai trascorsi più¹ circa venticinque anni dalla sua presentazione, con il conseguente annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio dell&#8217;Ente Parco Nazionale del Vesuvio n. 16 del 12.3.2018, sì come illegittimamente emanata nonostante la pendenza della suddetta istanza di condono.</p>
<p style="text-align: justify;">RAVVISATA la sussistenza di eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, attese le ragioni che hanno ostacolato lo svolgimento del procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">RAVVISATO, altresì, che la certificazione del Comune di Terzigno relativamente alla sottrazione dalla domanda di condono &#8220;a seguito di atti vandalici subiti dall&#8217;Ufficio Tecnico negli anni 1996 &#8211; 1997 e successivi&#8221; impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, per quanto di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;affetto, annulla l&#8217;ordinanza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria di trasmettere copia della sentenza e degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3170/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7598</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-6-2019-n-7598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-6-2019-n-7598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7598</a></p>
<p>I. Correale Pres. FF., R. Ravasio Est., PARTI: (XX rappr. dall&#8217;avvocato Ruggero Frascaroli c. Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) La commissione esaminatrice di pubblico concorso nominata per legge è un attività  qualificabile come &#8220;munus pubblicum&#34; 1.- Pubblici Concorsi &#8211; Commissione esaminatrice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-6-2019-n-7598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-6-2019-n-7598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7598</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Correale Pres. FF., R. Ravasio Est., PARTI: (XX rappr. dall&#8217;avvocato Ruggero Frascaroli c. Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>La commissione esaminatrice di pubblico concorso nominata per legge è un attività  qualificabile come &#8220;munus pubblicum&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Pubblici Concorsi &#8211; Commissione esaminatrice di pubblico concorso nominata per legge &#8211; attività  qualificabile come &#8220;munus pubblicum&#8221; &#8211; tale.</p>
</p>
<p>2.- Pubblici Concorsi &#8211; Commissione esaminatrice &#8211; componenti &#8211; condanna anche non passata in giudicato &#8211; art. 35 bis DLgs. n. 165/2001 &#8211; nomina &#8211; ostativa.</p>
</p>
<p>3.- Concorsi pubblici &#8211; concorso notarile &#8211; Commissione esaminatrice &#8211; art. 35 bis DLgs. n. 165/2001 &#8211; applicabilità  &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Qualsiasi Commissione esaminatrice che venga nominata ed incardinata, in ottemperanza a norme di legge, con atto proveniente da una amministrazione pubblica, svolge un ruolo ritenuto, dall&#8217;ordinamento giuridico, rilevante, tanto da potersi affermare che una tale commissione è investita di un munus publicum, ancorchè l&#8217;attività  che essa è chiamata a svolgere non sia, in concreto, destinata alla instaurazione di rapporti di pubblico impiego: pure in tal caso, infatti, la Commissione, e per essa i relativi componenti, sono temporaneamente incardinati nella pubblica Amministrazione, di volta in volta individuata dalle norme di legge di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ne consegue l&#8217;esigenza che i relativi membri rispondano a determinati requisiti di onorabilità  e moralità  &#8211; che si declinano, tra l&#8217;altro, nella assenza di condanne penali (anche non passate in giudicato) &#8211; al fine di garantire la correttezza dell&#8217;operato della attività  della commissione stessa: e questo a prescindere dalla tipologia di funzioni o attività  che i soggetti esaminati e/o selezionati saranno chiamati a svolgere: libera professione, impiego pubblico, esecuzione di un contratto pubblico, collaudo tecnico, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">3. Posto che l&#8217;art. 35 bis del D.L.vo n. 165/2001 considera preclusiva, alla nomina a membro di Commissione, la condanna per taluno dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale, l&#8217;applicazione di tale norma a qualsiasi Commissione esaminatrice ad un pubblico concorso nominate ai sensi di norme di legge, appare assolutamente coerente: e ciù² proprio per la ragione che simili Commissioni esaminatrici possono considerarsi espressione di una pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07598/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06779/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6779 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, v.le Regina Margherita 46;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS- non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">del giudizio di non idoneità  alle prove orali sostenute in relazione al concorso a 500 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. 21.4.2016, espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 662 del 7.5.2018 e nella relativa scheda di votazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2722019:</p>
<p style="text-align: justify;">del giudizio di non idoneità  alle prove orali sostenute in relazione al concorso a 500 posti di notaio, indetto dal Ministero della Giustizia con D.D. 21.4.2016, espresso dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 662 del 7.5.2018 e nella relativa scheda di votazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente ha partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, bandito con Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Ha superato le prove scritte ed è stata ammessa a sostenere l&#8217;esame orale, che si è svolto il giorno 7 maggio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Al termine del colloquio la Commissione ha valutato la candidata &#8220;inidonea&#8221;, assegnandole il punteggio complessivo di 70 (30 &#8211; Diritto Civile, Commerciale e Volontaria Giurisdizione; 20 &#8211; Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili; 20 &#8211; Disposizioni concernenti i Tributi sugli Affari).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato il verbale della Commissione del 7 maggio 2018 ed ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Alla camera di consiglio del 18 luglio 2018 il Collegio ha respinto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con motivi aggiunti depositati il 27 febbraio 2019 essa ha anche articolato un ulteriore motivo a sostegno della impugnazione, deducendo in particolare l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati per violazione dell&#8217;art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, violazione dei principi generali di trasparenza e di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione, in relazione alla circostanza che uno dei commissari che aveva interrogato la ricorrente risultava essere stata condannata, con sentenza n. 1247 della Cassazione Penale, Sez. V, del 24 ottobre 1994, depositata in cancelleria il giorno 11 gennaio 1995 (allegata in atti), per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d&#8217;ufficio, ex art. 319, c.p., ragione per cui la ricorrente deduceva che essa non avrebbe mai dovuto far parte della Commissione esaminatrice che l&#8217;aveva dichiarata inidonea.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Ministero ha resistito anche ai motivi aggiunti, deducendo, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità  degli stessi, in ragione della mancata impugnazione del decreto di nomina del commissario attinto dalla condanna penale nonchè per tardività  dei medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 17 aprile 2019, allorchè è stato introitato a decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In applicazione del principio &#8220;della ragione più¹ liquida&#8221; il Collegio procede ad esaminare, prioritariamente, il ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale gli atti in epigrafe indicati sono stati censurati anche per vizio di formazione della Commissione, in relazione al fatto che tale Commissione, che per prima ha condotto l&#8217;esame orale della dottoressa -OMISSIS-, era stata integrata con un componente, la Notaio -OMISSIS-, che risultava avere un precedente penale per corruzione, per atti contrari ai doveri d&#8217;ufficio, punito ai sensi dell&#8217;art. 319 del codice penale. Tale censura, ove accolta, avrebbe carattere assorbente e determinerebbe l&#8217;immediata soddisfazione dell&#8217;interesse della ricorrente, con sopravvenuto difetto di interesse al ricorso introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Precisa il Collegio che la ricorrente non ha indicato, in maniera espressa, quale oggetto della domanda di annullamento, il decreto di nomina di tale componente; tuttavia si può ritenere implicita, nella censura articolata con i motivi aggiunti, la impugnazione di tale atto, impugnazione da intendersi, peraltro, circoscritta ai soli limiti dell&#8217;interesse della ricorrente. Quanto alla presunta tardività  del ricorso, il Collegio osserva che non è nota la data in cui la ricorrente è venuta a piena conoscenza delle circostanze che fondano i motivi aggiunti (della condanna penale che aveva attinto la -OMISSIS-), le quali non sono di pubblico dominio e che pertanto non consentono di formulare alcuna presunzione di conoscenza.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. La ricorrente ha dedotto la illegittimità  della nomina della Notaio -OMISSIS-, quindi, quale componente della Commissione esaminatrice, per violazione dell&#8217;art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, violazione dei principi generali di trasparenza e di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione</p>
<p style="text-align: justify;">8.3. Secondo la difesa erariale il disposto dell&#8217;art. 35 bis del D. L.vo 165/2001, secondo cui &#8220;<i>1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l&#8217;accesso o la selezione a pubblici impieghi;&#038;&#038;.</i>&#8220;, non troverebbe applicazione al concorso notarile, non trattandosi di selezione diretta alla instaurazione di un pubblico impiego.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4. Il Collegio considera, in primo luogo, che qualsiasi commissione esaminatrice che venga nominata ed incardinata, in ottemperanza a norme di legge, con atto proveniente da una amministrazione pubblica, svolge un ruolo evidentemente ritenuto, dall&#8217;ordinamento giuridico, rilevante, tanto da potersi affermare che una tale commissione è investita di un <i>munus publicum</i>, ancorchè l&#8217;attività  che essa è chiamata a svolgere non sia, in concreto, destinata alla instaurazione di rapporti di pubblico impiego: anche in tal caso, infatti, la commissione, e per essa i relativi componenti, sono temporaneamente incardinati nella pubblica amministrazione, di volta in volta individuata dalle norme di legge di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4.1. Tale considerazione trova conferma nella giurisprudenza contabile, la quale ha giù  dibattuto e riconosciuta la responsabilità  per danno erariale dei membri di commissione di concorso al cui scorretto operato sia ascrivibile l&#8217;annullamento delle operazioni concorsuali (ex: Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sentenza n. 18 del10 gennaio 2018); la medesima responsabilità  pare comunque potersi estendere anche ai membri di commissione incaricati di sovrintendere agli esami di idoneità  professionale, il cui operato è ascrivibile, e danneggia, l&#8217;Amministrazione che li nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5. Così inquadrata l&#8217;attività  delle commissioni esaminatrici nominate ai sensi di norme di legge, è evidente che sussiste l&#8217;esigenza che i relativi membri rispondano a determinati requisiti di onorabilità  e moralità  &#8211; che si declinano, tra l&#8217;altro, anche nella assenza di precedenti penali &#8211; al fine di garantire la correttezza dell&#8217;operato della attività  della commissione stessa: e questo a prescindere dalla tipologia di funzioni o attività  che i soggetti esaminati e/o selezionati saranno chiamati a svolgere (libera professione, impiego pubblico, esecuzione di un contratto pubblico, collaudo tecnico, etc. etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">8.6. Considerando che l&#8217;art. 35 bis del D.L.vo 165/2001 considera preclusiva, alla nomina a membro di commissione, la commissione di taluno dei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, del codice penale, l&#8217;applicazione di tale norma a qualsiasi commissione esaminatrice, che abbia le caratteristiche sopra delineate, appare assolutamente coerente: e ciù² proprio per la ragione che simili commissioni esaminatrici possono considerarsi espressione di una pubblica amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.7. Per le ragioni dianzi indicate la citata norma può considerarsi espressione di un principio generale applicabile anche al concorso notarile, che si celebra per iniziativa e sotto il controllo del Ministero della Giustizia, il quale bandisce il concorso e nomina i membri della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.8. Il Decreto del Ministro della Giustizia, a mezzo del quale la notaio -OMISSIS- stata chiamata a comporre la Commissione del concorso notarile bandito con Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016, è pertanto illegittimo perchè, in applicazione del sopra ricordato principio e tenuto conto della condanna penale definitiva riportata dalla citata Notaio (condanna che neppure consta essere stata superata da una successiva sentenza di riabilitazione), quest&#8217;ultima giammai avrebbe potuto essere nominata a ricoprire tale ruolo.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il decreto di nomina della Notaio -OMISSIS- deve pertanto essere annullato nei soli limiti dell&#8217;interesse della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Atteso, poi, che la stessa Notaio -OMISSIS- ha partecipato al consesso che condusse l&#8217;esame orale oggetto di impugnazione, va anche annullato il verbale della prova orale n. 662 del 7 maggio 2018, riguardante appunto la ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Per le ragioni dianzi esposte vanno accolti i motivi aggiunti in epigrafe indicati, mentre va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">12. In accoglimento della presente decisione il Ministero provvederà  a riconvocare la Commissione di concorso, previa sostituzione della -OMISSIS-, affinchè la ricorrente possa essere riammessa a sostenere nuovamente il colloquio orale.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Tenuto conto delÂ novità  della questione trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie i motivi aggiunti e per l&#8217;effetto: a) annulla, nei limiti dell&#8217;interesse, il decreto del Ministero della Giustizia che ha nominato la Notaio -OMISSIS- membro di commissione del concorso notarile indetto con Decreto Dirigenziale del 21 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016; b) annulla il verbale della prova orale, del concorso medesimo, n. 664 del 9 maggio 2018 e il conseguente giudizio di &#8220;non idoneità &#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; compensa le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il Notaio -OMISSIS-.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-6-2019-n-7598/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3915</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3915/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3915</a></p>
<p>F. Frattini Pres., M. Noccelli Est., PARTI: (Associazione &#8220;Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco&#8221;, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;Avvocato Paolo De Caterini e dall&#8217;Avvocato Ferdinando Belmonte c. Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente della Repubblica p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3915/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3915</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3915/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3915</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Frattini Pres., M. Noccelli Est., PARTI: (Associazione &#8220;Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco&#8221;, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. dall&#8217;Avvocato Paolo De Caterini e dall&#8217;Avvocato Ferdinando Belmonte c. Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente della Repubblica p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro p.t., tutti rappr. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; errore scusabile per la mancata, necessaria integrazione del contraddittorio rispetto ad altre associazioni sindacali firmatarie di una ipotesi di Accordo sindacale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo &#8211; errore scusabile &#8211; posizione sostanziale processuale di altre associazioni sindacali rispetto a quella ricorrente &#8211; sistema delle relazioni sindacali &#8211; mancata notifica ad altre associazioni firmatarie di una ipotesi di Accordo &#8211; oggettive ragioni di incertezza &#8211; sussistono.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Deve essere riconosciuto, in favore di una Associazione Sindacale ricorrente, l&#8217;errore scusabile &#8211; sussistendo «&#038; oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto» (art. 37 c.p.a.)- per la mancata, necessaria integrazione del contraddittorio rispetto ad altre associazioni sindacali firmatarie di una ipotesi di Accordo sindacale, non sottoscritto dalla Associazione ricorrente ed oggetto di giudizio, relativamente ad una vicenda complessa, attinente al sistema delle relazioni sindacali, e obiettivamente controversa, nuova, incerta, sulla quale &#8211; nell&#8217;attiguo settore del lavoro privato &#8211; si era peraltro registrata una innovativa pronuncia della Corte costituzionale sull&#8217;art. 19 della l. n. 300 del 1970.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03915/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01246/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2019, proposto dall&#8217;Associazione &#8220;<i>Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco</i>&#8220;, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Paolo De Caterini e dall&#8217;Avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Paolo De Caterini in Roma, viale Liegi, n. 35/B;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente della Repubblica <i>pro tempore</i>, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri <i>pro tempore</i>, Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza n. 1051 del 28 gennaio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I-<i>ter</i>, resa tra le parti, concernente il diniego alla legittimazione a fruire degli istituti inerenti alle relazioni sindacali.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;</p>
<p style="text-align: justify;">visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l&#8217;odierna appellante, Associazione &#8220;<i>Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco</i>&#8221; l&#8217;Avvocato Paolo De Caterini e per le pubbliche amministrazioni appellate, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Avvocato dello Stato Bruno Dettori;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierna appellante, l&#8217;Associazione &#8220;<i>Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco</i>&#8221; (di qui in avanti, per brevità , l&#8217;Associazione), individuata quale organizzazione sindacale rappresentativa giusta decreto del Ministro per la funzione pubblica adottato il 3 maggio 2016 e pubblicato nella G.U. n. 126 del 1° giugno 2006, ha sottoscritto il 31 ottobre 2007 l&#8217;ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e recepito con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. L&#8217;Associazione ha altresì sottoscritto il 14 marzo 2008 l&#8217;ipotesi di Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco recepito con il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicato in G.U. n. 168 del 19 luglio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. L&#8217;odierna appellante, confermata quale organizzazione sindacale rappresentativa giusta decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l&#8217;innovazione del 29 dicembre 2008 e pubblicato in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2019, ha poi sottoscritto il 26 ottobre 2010 l&#8217;ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al biennio economico 2008-2009 e recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 novembre 2010, recepito in G.U. n. 25 del 1° febbraio 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Tuttavia l&#8217;Associazione, confermata nuovamente quale organizzazione sindacale rappresentativa giusta decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione adottato il 3 agosto 2016 e pubblicato in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016, l&#8217;8 febbraio 2018 non ha sottoscritto l&#8217;ipotesi di Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco relativo al triennio economico 2016-2018 e recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 15 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 100 del 2 maggio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Il Ministero dell&#8217;Interno, con la nota prot. n. 8897 del 16 maggio 2018, nel richiamare espressamente la circolare 636/S104/1 del 25 marzo 2009, ha negato all&#8217;odierna appellante, quale organizzazione sindacale rappresentativa non firmataria della ipotesi di Accordo poi sottoscritta dalle altre organizzazioni l&#8217;8 febbraio 2018, la legittimazione ad accedere al sistema delle relazioni sindacali.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il 30 maggio 2018 l&#8217;odierna appellante ha perciù² impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la predetta nota n. 8897 del 16 maggio 2018 e, ove lesivi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 15 marzo 2018, che ha recepito l&#8217;Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi dell&#8217;allora vigente art. 83, comma 5, del d. lgs. n. 217 del 2005, la detta ipotesi di Accordo, e ne ha chiesto, previa sospensione, l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dapprima respinto la domanda cautelare con l&#8217;ordinanza n. 3927 del 28 giugno 2018, riformata tuttavia in sede di appello cautelare da questo Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a., con l&#8217;ordinanza n. 3526 del 27 luglio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Infine, con la sentenza n. 1051 del 28 gennaio 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata notifica del ricorso ad almeno una delle organizzazioni sindacali controinteressate e ha compensato le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l&#8217;Associazione e, nel lamentare la lesione delle proprie prerogative sindacali discendente dall&#8217;esclusione disposta nei suoi confronti per la sola mancata sottoscrizione dell&#8217;Accordo, ha articolato sei distinti motivi di censura contro detta sentenza e ne ha chiesto, previa sospensione anche <i>inaudita parte</i>, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati o, in via subordinata, con l&#8217;annullamento con rinvio della stessa sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il decreto n. 692 del 13 febbraio 2019 il Presidente della III Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare di tutela provvisoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Si sono costituite le pubbliche amministrazioni appellate, con una articolata memoria difensiva depositata il 10 aprile 2019, per resistere all&#8217;appello, di cui hanno chiesto la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Nella camera di consiglio del 7 marzo 2019, fissata per l&#8217;esame della domanda cautelare proposta dall&#8217;appellante ai sensi dell&#8217;art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa con sollecitudine nel merito, sull&#8217;accordo delle parti ne ha rinviato la trattazione all&#8217;udienza pubblica del 9 maggio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Infine, nell&#8217;udienza pubblica del 9 maggio 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. L&#8217;appello deve essere accolto nel suo secondo motivo (pp. 4-5 del ricorso), per le ragioni e nei limiti che seguono, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. L&#8217;oggetto principale del presente giudizio concerne l&#8217;esclusione alla contrattazione collettiva di secondo livello e altre forme partecipative, previste dall&#8217;Accordo nazionale del 18 febbraio 2018, esclusione disposta nei confronti dell&#8217;odierna Associazione appellante per la mancata sottoscrizione di detto Accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. La vicenda riguarda, infatti, il ricorso proposto dall&#8217;Associazione &#8220;<i>Alte professionalità  Vigili del Fuoco</i>&#8220;, rappresentativa del 19,8% del personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contro il d.P.R. che ha recepito l&#8217;Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchè i successivi atti, con i quali è stata negata all&#8217;odierna appellante l&#8217;ammissione alla contrattazione collettiva di secondo livello e alle altre forme partecipative previste dall&#8217;Accordo nazionale del 18 febbraio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Si contesta l&#8217;illegittimità  delle disposizioni del d.P.R. e del d. lgs. n. 271 del 2015 nella parte in cui esse negano la legittimazione della ricorrente a fruire degli istituti delle relazioni sindacali (contrattazione integrativa, informazione, consultazione, concertazione) per non essere essa firmataria dell&#8217;Accordo sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. L&#8217;appellante invoca a suo conforto la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 della Corte costituzionale e sostiene che il vigente sistema per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco &#8211; prima gli artt. 81, comma 1, e 83, comma 2, e ora 137 e 170 del d. lgs. n. 217 del 2005, che richiamano l&#8217;art. 42 del d. lgs. n. 165 del 2001 &#8211; non assicura concretamente ed effettivamente la rappresentatività  sostanziale della organizzazione sindacale non firmataria delle ipotesi di Accordo sindacale alla quale è negata, solo in ragione del dissenso espresso avverso la stipula di accordi sindacali, di accedere al sistema delle relazioni sindacali.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. L&#8217;appellante assume insomma l&#8217;illegittimità  di siffatta esclusione, violativa delle sue prerogative sindacali, in aperto contrasto anche con gli artt. 2, 3 e 39 Cost., e prospetta in via subordinata anche talune questioni di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ciù² premesso, esaminando anzitutto il primo motivo (pp. 4-5 del ricorso), con il quale l&#8217;odierna appellante deduce la violazione degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a. per avere il primo giudice ritenuto il ricorso dell&#8217;Associazione inammissibile per la mancata notifica ad almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie, osserva il Collegio che le organizzazioni sindacali firmatarie dell&#8217;Accordo, diversamente da quanto assume l&#8217;odierna appellante, devono considerarsi controinteressate quantomeno in ordine alle contestazioni circa la mancata ammissione dell&#8217;odierna appellante al sistema delle relazioni sindacali per la mancata sottoscrizione, da parte dell&#8217;Associazione, di detto Accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. La giurisprudenza invocata dall&#8217;appellante &#8211; v., ad esempio, Cons. St., sez. VI, 25 settembre 1990, n. 843 o Cons. St., sez. V, 6 luglio 1992, n. 617 &#8211; concerne la posizione delle associazioni sindacali firmatarie degli accordi in riferimento alle censure rivolte contro il contenuto di tali accordi, poi recepiti con d.P.R., non potendosi ovviamente considerare tali associazioni destinatarie di detti accordi, ma non riguarda il ben diverso caso in cui, invece, il meccanismo in questa sede contestato &#8211; l&#8217;esclusione dagli istituti di partecipazione sindacale per la mancata sottoscrizione dell&#8217;Accordo &#8211; si riverbera, giù  a livello delÂ <i>pluralismo sindacale</i>, in una limitazione all&#8217;accesso delle relazioni sindacali (tra le quali anche la contrattazione integrativa nazionale e decentrata) per una delle organizzazioni sindacali, limitazione che, inevitabilmente, giova invece alle altre associazioni sindacali, firmatarie dell&#8217;accordo, che invece potrebbero avere interesse nella concreta vicenda a difendere il mantenimento di detto sistema, che esclude le associazioni non firmatarie.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. E&#8217; vero infatti che, come afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, i decreti che recepiscono gli accordi collettivi di lavoro relativi al trattamento dei pubblici dipendenti non hanno forza di legge, ma solo regolamentare, come si evince anche dalla lettera dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. e), della l. n. 400 del 1988, nel testo antevigente l&#8217;abrogazione operata dall&#8217;art. 74, d.lg. n. 29 del 1993 (cfr. Cons. St., sez. cons. atti norm., 11 ottobre 1999, n. 211; Corte cost., 14 dicembre 1994, n. 431; Cons. St., ad. gen., 31 agosto 1992, n. 146).</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Conseguentemente, come pure afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio, le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative per la formazione degli accordi nazionali di lavoro recepiti con decreti presidenziali non sono contradditori necessari nei giudizi contro le norme recate dagli accordi stessi, vuoi perchè non possono considerarsi autorità  emananti, vuoi perchè non possono considerarsi destinatarie delle stesse (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 1992, n. 1053; Cons. St., sez. V, 6 luglio 1992, n. 617, giù  sopra richiamata; Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4566).</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. E tuttavia, fermo questo principio che va qui ribadito, non si può invece negare che le medesime organizzazioni sindacali siano contraddittori necessari nel presente giudizio, ove si controverte di diritti sindacali eventualmente e direttamente riconoscibili ad associazioni sindacali non firmatarie dell&#8217;accordo nazionale, poichè le associazioni nazionali potrebbero avere un interesse diretto e contrario al mantenimento di quelle disposizioni, contenute nell&#8217;Accordo nazionale, che limitano l&#8217;ammissione alla contrattazione integrativa solo alle associazioni, appunto, firmatarie dell&#8217;accordo stesso, come nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Non si controverte qui di diritti attribuiti ai singoli lavoratori in forza dell&#8217;Accordo, ma di posizioni spettanti alle associazioni sindacali, sicchè non si può ragionevolmente dubitare della posizione di controinteressate che a queste spetta.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Proprio la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 della Corte costituzionale, che l&#8217;odierna appellante richiama, quale parametro interpretativo di raffronto, a sostegno della propria tesi, ha osservato infatti, nel dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 19, primo comma, lett. b), della l. n. 300 del 1970, come nel settore del lavoro privato l&#8217;esclusione delle associazioni non firmatarie di contratti collettivi applicati all&#8217;unità  produttiva dalla possibilità  di costituire rappresentanze sindacali unitarie e, più¹ in generale, l&#8217;estromissione dalle prerogative sindacali, per effetto della mancata sottoscrizione di detti accordi, si pone in contrasto con i «<i>valori del pluralismo e della libertà  di azione della organizzazione sindacale</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. La questione se le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte nel settore del lavoro privato si applichino anche al pubblico impiego attiene, evidentemente, al merito delle censure fatte valere nel presente giudizio, tra le quali l&#8217;odierna appellante ha anche prospettato questioni di costituzionalità  dell&#8217;art. 230 del d. lgs. n. 207 del 2015 (v., in particolare, il sesto motivo di appello, p. 9 del ricorso), ma non è dubbio che su di esse debbano essere chiamate ad interloquire le associazioni sindacali firmatarie degli accordi, quali soggetti controinteressati a far valere una eventualmente difforme o confliggente nozione di pluralismo sindacale e di libertà  di azione sindacale, in ipotesi diversamente atteggiantesi nel pubblico impiego rispetto a quello privato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Non può che seguire, pertanto, la reiezione del motivo in esame, sussistendo il pieno interesse di tali associazioni, che non hanno preso parte al primo grado del giudizio per la loro mancata evocazione, a contraddire nel presente giudizio circa l&#8217;eventuale legittimità  del mantenimento del meccanismo escludente nei confronti delle associazioni sindacali non firmatarie dell&#8217;Accordo.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Deve invece essere accolto il secondo motivo (pp. 5-6 del ricorso), con il quale l&#8217;odierna appellante deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata per la mancata concessione dell&#8217;errore scusabile, di cui all&#8217;art. 37 c.p.a., ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tali associazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. L&#8217;errore scusabile, per tutte le ragioni sin qui esposte, doveva infatti essere riconosciuto dal primo giudice all&#8217;odierna appellante, «<i>in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto</i>» (art. 37 c.p.a.), a fronte di una questione così complessa, attinente al sistema delle relazioni sindacali, e obiettivamente controversa, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata (che dà  conto di difformi orientamenti giurisprudenziali sulla posizione sostanziale e processuale della altre associazioni sindacali), nuova, incerta, sulla quale &#8211; nell&#8217;attiguo settore del lavoro privato &#8211; si era registrata una innovativa pronuncia della Corte costituzionale sull&#8217;art. 19 della l. n. 300 del 1970, questione che obiettivamente giustificava l&#8217;errore in cui era incorsa la ricorrente nel non aver notificato il ricorso di prime cure ad alcuna delle associazioni controinteressate rispetto al mantenimento del sistema delle relazioni sindacali in questo giudizio contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Ne segue che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., con la conseguente necessaria integrazione del contraddittorio mancato rispetto alle associazioni sindacali firmatarie dell&#8217;Accordo &#8211; una volta riconosciuta la scusabilità  dell&#8217;errore compiuto dalla ricorrente nella mancata notifica ad almeno una di esse, ai sensi dell&#8217;art. 37 c.p.a, e la rimessione in termini &#8211; e con l&#8217;altrettanto conseguente, indefettibile, esame delle questioni controverse, sollevate dall&#8217;appellante, nel contraddittorio anche con dette associazioni, da evocarsi in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Restano pertanto assorbite in questa sede tutte le ulteriori quattro censure proposte dall&#8217;appellante, che dovranno essere scrutinate dal primo giudice, come anche l&#8217;esame di qualsivoglia ulteriore questione in questa sede sollevata anche dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato nella propria memoria difensiva del 10 aprile 2019, a cominciare dal difetto di legittimazione passiva, eccepito <i>in limine litis</i>, in capo alla Presidenza della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Solo per completezza si deve rilevare che, peraltro, le motivazioni della sentenza qui impugnata in ordine all&#8217;inammissibilità  del primo motivo dell&#8217;originario ricorso (anche) a causa della presunta genericità  di questo costituiscono meri <i>obiter dicta</i> a fronte della ritenuta radicale e assorbente inammissibilità  del ricorso stesso per la mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità  delle questioni trattate di cui non constano a questo Collegio precedenti in termini esattamente specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Rimane definitivamente a carico dell&#8217;odierna appellante, a causa dell&#8217;errore in cui essa è incorsa (per quanto scusabile ai sensi dell&#8217;art. 37 c.p.a., come detto, a fronte della novità  delle questioni) senza a ciù² essere indotta, tuttavia, dalla condotta processuale delle pubbliche amministrazioni appellate, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto dall&#8217;Associazione &#8220;<i>Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco</i>&#8220;, lo accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla la sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone definitivamente a carico dell&#8217;Associazione &#8220;<i>Alte Professionalità  dei Vigili del Fuoco</i>&#8221; il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-6-2019-n-3915/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.3915</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-7633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-7633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7633</a></p>
<p>A. Savo Amodio Pres., R Tricarico Est., PARTI: (D. M., M. M., A. A., C. B., G. R., G. P. e G. S., tutti rappr. dall&#8217;Avvocato Franco Gaetano Scoca c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappr. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e G. M., quale Commissario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-7633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-7633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Savo Amodio Pres., R Tricarico Est., PARTI: (D. M., M. M., A. A., C. B., G. R., G. P. e G. S., tutti rappr. dall&#8217;Avvocato Franco Gaetano Scoca c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappr. dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e G. M., quale Commissario ex art. 11, comma 9, d.lgs. 153/99 della Fondazione Banco di Napoli, rappr. dagli Avvocati Antonino Galletti ed Antonio Caiafa; F. F., rappr. in proprio e dagli Avvocati Guido Bevilacqua, Luca Caravella, Giovanni Esposito, Luciano Imparato e Guglielmo Scamardella)</span></p>
<hr />
<p>A fronte di una riscontrata legittimità  della sospensione degli organi di amministrazione e di controllo di una Fondazione bancaria, non sussistono i presupposti ex lege per accordare alla parte ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale e morale e all&#8217;immagine, non rinvenendosi alcun illecito in capo all&#8217;Amministrazione procedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Fondazioni bancarie &#8211; Autorità  di Vigilanza- provvedimenti &#8211; sospensione e scioglimento degli organi di amministrazione e controllo (art. 11, DLgs. 153/1999) &#8211; sospensione &#8211; principio di proporzionalità  &#8211; rispettato.</p>
</p>
<p>2.- Responsabilità  della pubblica Amministrazione &#8211; legittimità  della sospensione degli organi di amministrazione e di controllo di una Fondazione bancaria &#8211; risarcimento dei danni &#8211; inconfigurabilità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>1.Le misure che il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, nella sua qualità  di Autorità  di Vigilanza sulle Fondazioni Bancarie, può adottare, ex art. 11 Dlgs. n. 153/1999, sono due: la sospensione degli organi di amministrazione e di controllo e la nomina di un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale o &#8211; misura certamente molto più¹ grave &#8211; lo scioglimento degli organi: scegliendo la sospensione (rispetto allo scioglimento) è in re ipsa la proporzionalità  della stessa.</p>
</p>
<p>2. Premesso che ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 3, C.P.A., &#8220;quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori&#8221;, a fronte di una riscontrata legittimità  della sospensione degli organi di amministrazione e di controllo di una Fondazione bancaria, non sussistono i presupposti ex lege per accordare alla parte ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale e morale e all&#8217;immagine, non rinvenendosi alcun illecito in capo all&#8217;Amministrazione procedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/06/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07633/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06702/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6702 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da D. M., M. M., A. A., C. B., G. R., G. P. e G. S., tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">G. M., quale Commissario ex art. 11, comma 9, d.lgs. 153/99 della Fondazione Banco di Napoli, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Galletti ed Antonio Caiafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Antonino Galletti in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>ad opponendum</i>:</p>
<p style="text-align: justify;">F. F., rappresentato e difeso in proprio e dagli Avvocati Guido Bevilacqua, Luca Caravella, Giovanni Esposito, Luciano Imparato e Guglielmo Scamardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Ranucci in Roma, via Barnaba Oriani n. 91;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento,</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">RICORSO INTRODUTTIVO:</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto prot. DT 27020 del 30.03.2018, comunicato a mezzo pec ai ricorrenti in data 03.04.2018, con il quale è stata disposta la sospensione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione Banco di Napoli e la nomina del dott. G. M. quale commissario dell&#8217;Ente;</p>
<p style="text-align: justify;">della nota prot. DT 26600 del 29.03.2018, comunicata a mezzo pec ai ricorrenti in uno con il decreto impugnato sub 1);</p>
<p style="text-align: justify;">della relazione ispettiva ID 3158545 del 14.02.2018, oggettivata: &#8220;relazione al sig. Direttore Generale del Tesoro &#8211; verifica presso la Fondazione Banco di Napoli&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">dei verbali allegati alla relazione ispettiva suindicata;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;atto del 22.02.2018 prot. DT 14988, con il quale è stata cancellata la riunione del Consiglio Generale regolarmente convocata per i giorni 22-26.02.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto prot. DT 63968 del 30.07.2018, a firma del Direttore Generale del Tesoro, per mezzo del quale: &#8220;a decorrere dal 4 agosto 2018, il dott. G. M. è prorogato nel mandato di commissario della Fondazione Banco di Napoli, conferito con decreto n. 27020 del 30 marzo 2018, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per un periodo massimo di quattro mesi, allo scopo di assicurare il regolare andamento dell&#8217;attività  dell&#8217;Ente, con le prerogative ed i compiti individuati al punto 3, dell&#8217;articolo 1 del citato decreto 27020 del 30 marzo 2018&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto prot. DT 59390 del 17.07.2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro per mezzo del quale è stato chiuso il procedimento di annullamento d&#8217;ufficio di una parte del deliberato del Consiglio Generale del 18.05.2018 che era stato precedentemente avviato con decreto prot. DT 47239 dell&#8217;08.06.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">della richiesta di proroga sottoscritta dal Commissario p.t. della Fondazione Banco di Napoli in data 25.07.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni cagionati ai ricorrenti dall&#8217;assunta illegittimità  del suo agire.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e del Dott. G. M., quale Commissario della Fondazione Banco di Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;intervento <i>ad opponendum</i> di F. F.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti erano componenti alcuni del Consiglio di Amministrazione altri del Collegio Sindacale della Fondazione bancaria Banco di Napoli, in carica per il quinquennio 2013-2018, con scadenza il 13 luglio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, D. M. ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed altresì del Consiglio Generale, M. M. quella di Vicepresidente, A. A., C. B. e G. R. erano Consiglieri d&#8217;Amministrazione, mentre G. P. era Presidente del Collegio Sindacale e G. S. membro di quest&#8217;ultimo organo.</p>
<p style="text-align: justify;">Col ricorso introduttivo essi hanno impugnato il decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Autorità  di vigilanza sulle Fondazioni bancarie), con cui sono state disposte la sospensione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di tale Fondazione e la nomina del dott. G. M. quale commissario dell&#8217;Ente, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 153/1999, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Si rende necessario illustrare l&#8217;antefatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente si rileva che gli organi della Fondazione de qua sono cinque: il Presidente, il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell&#8217;Ente, il Consiglio Generale è composto da 21 componenti ed è organo di indirizzo e di controllo di risultato, il Consiglio di Amministrazione (eletto dal Consiglio Generale) è organo esecutivo e di amministrazione, il Collegio Sindacale (eletto dal Consiglio Generale) svolge attività  di controllo ed il Direttore Generale (nominato dal Consiglio di Amministrazione) ha compiti attuativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne, in particolare, la nomina dei membri del Consiglio Generale, le Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ne designano ciascuna tre (uno il Presidente della Giunta Regionale, uno il Presidente di Unioncamere regionale ed uno il Rettore del più¹ importante Ateneo della Regione), la Regione Campania ne designa quattro (il Presidente della Regione può designare due possibili componenti), infine il Sindaco di Napoli ed il Sindaco della Città  Metropolitana di Napoli ne designano ciascuno uno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si richiede poi l&#8217;approvazione, da parte dell&#8217;organo, della nomina della persona designata come sopra.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla scadenza del mandato di un Consigliere Generale, il Presidente della Regione Campania De Luca in data 11.04.2016 ha designato come componente il prof. avv. F. F., ordinario di diritto commerciale presso l&#8217;Università  del Molise e direttore scientifico delle Università  telematiche Pegaso e Universitas Mercatorum.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale designazione avrebbe dovuto essere portata in votazione per la nomina nella riunione del Consiglio Generale del mese di ottobre del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 17.5.2016 il citato prof. avv.F. , nella sola veste di designato dalla Regione, con propria nota avente ad oggetto <i>&#8220;convocazione urgente del Consiglio Generale per l&#8217;assunzione degli opportuni provvedimenti a tutela e/o risarcimento delle ragioni della Fondazione Istituto Banco di Napoli&#8221;</i>, indirizzata al Presidente della Fondazione e, per conoscenza, al Governatore della Banca d&#8217;Italia, al Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze ed al Presidente della CONSOB, ha richiesto la convocazione del Consiglio Generale per discutere la sua nomina e l&#8217;eventuale avvio di un&#8217;azione risarcitoria miliardaria nei confronti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e della Banca d&#8217;Italia per le vicende che, nel lontano 1996, portarono al sostanziale commissariamento ed alla successiva svendita del Banco di Napoli S.p.A..</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta non ha trovato accoglimento, in quanto proveniente da un soggetto privo di legittimazione a presentarla (a norma di Statuto); tuttavia essa ha destato preoccupazione tra i componenti del Consiglio Generale, atteso che &#8211; proprio in quei frangenti &#8211; i vertici della Fondazione stavano impostando i termini di una trattativa con il Ministero al fine di ottenere da quest&#8217;ultimo &#8211; in applicazione dell&#8217;art. 2 del d.l. n. 497 del 1996 &#8211; un indennizzo parametrato al controvalore attualizzato delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. che erano di proprietà  della Fondazione nel luglio del 1996 e che il 30.07.1996 erano state trasferite al Ministero stesso, a seguito di azzeramento del loro valore legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha quindi deciso di chiedere al prof. Francesco Barachini (ordinario di diritto commerciale nell&#8217;Università  di Pisa) un parere legale <i>pro veritate</i> sulla percorribilità  dell&#8217;iniziativa risarcitoria giudiziaria suggerita dal prof.F. e, per il caso di non percorribilità , sull&#8217;eventuale esistenza di vie di azione alternative per tutelare gli interessi della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel parere pro veritate, il prof. Barachini ha affermato che, vista l&#8217;assenza di specifici atti interruttivi della prescrizione, l&#8217;iniziativa risarcitoria suggerita dal prof.F. sarebbe stata destinata al fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 27.10.2016 il Consiglio Generale della Fondazione all&#8217;unanimità  ha deciso di rinviare la nomina a Consigliere generale del prof.F. .</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di tale rinvio, quest&#8217;ultimo ha chiesto al Presidente della Fondazione copia del verbale dell&#8217;adunanza del 27.10.2016 ed i riferimenti pec di tutti i componenti del Consiglio Generale in carica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente M., sulla base della natura privatistica della Fondazione ed alla luce della posizione di semplice designato del prof.F. , ha respinto detta richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi il prof.F. ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale di Napoli avverso detto rigetto, poi respinto con ordinanza 2628/2017 del 6.2.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi ha, perciù², presentato un&#8217;istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia del verbale dell&#8217;adunanza del Consiglio Generale del 27.10.2016 al Ministero resistente, che invece l&#8217;accoglieva, rilasciando copia del verbale.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 18.01.2017 il prof.F. ha altresì inoltrato un primo esposto al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, con il quale, da un lato, ha esposto che la Fondazione stava esercitando un&#8217;asserita (vietata) influenza dominante su due Istituti di credito campani (Banca del Sud S.p.A. e Banca Regionale di Sviluppo S.p.A.) e, dall&#8217;altro, ha chiesto il commissariamento della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale esposto, il Ministero, con nota formale del 21.02.2017, ha chiesto conto alla Fondazione degli investimenti nei due suddetti Istituti di credito e delle paventate situazioni di controllo dominante.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno fatto seguito un ulteriore esposto del 10.3.2017 e l&#8217;invito e diffida del 24.3.2017, indirizzato altresì ai componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo il prof.F. ha sollecitato il Ministero a prendere atto che il Presidente della Fondazione, un componente del Consiglio di Amministrazione (il prof. Ernesto Somma) e il Direttore Generale (prof. Antonio Minguzzi) si sarebbero trovati in situazione di decadenza automatica, per incompatibilità , ai sensi dell&#8217;art. 30 dello Statuto dell&#8217;Ente, in quanto membri del Consiglio di Amministrazione della Banca Regionale di Sviluppo S.p.A..</p>
<p style="text-align: justify;">Con la diffida del 24.3.2017 invece lo stesso ha invitato tutti i destinatari ad attivarsi alla luce di:Â <i>&#8220;condotte assai rilevanti, con implicazioni sul piano generale, che rientrano nelle Vs. attribuzioni d&#8217;ufficio, anche sul piano della causalità  omissiva e delle relativa conseguenze ordinamentali&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 21.2.2017 e il 21.3.2017F. ha interessato anche l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, sottoponendo alla stessa la questione delle partecipazioni che la Fondazione Banco di Napoli detiene nella Banca del Sud e nella Banca Regionale di Sviluppo (BRS).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;adunanza del 27.04.2017, il Consiglio Generale della Fondazione ha deliberato di non nominarlo quale Consigliere Generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le ministeriali del 26.5.2017 e 28.6.2017, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha interessato la Fondazione al riguardo [rappresentando anche la propria posizione sugli argomenti], evidenziando la questione del giusto ruolo dell&#8217;Organo di Indirizzo alla luce del confronto apertosi nell&#8217;ambito della riunione del Consiglio Generale del 27.4.2017 e del documento del 26.4.2017, redatto dai Consiglieri Generali Orazio Abbamonte e Gianmaria Palmieri,Â <i>&#8220;impossibilitati, per differenti e personali motivi, a partecipare all&#8217;adunanza&#8221;</i> in discorso, trasmesso al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale; con riguardo, in particolare, al bilancio 2016 che il Consiglio Generale era chiamato ad approvare nella data del 27 aprile, i due Consiglieri generali hanno preso in esame le operazioni finanziarie condotte nell&#8217;esercizio 2016, con particolare riferimento all&#8217;investimento nella BRS.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel mese di luglio del 2017, la IV Direzione del Dipartimento del Tesoro (Vigilanza), in considerazione anche delle accuse contenute negli innumerevoli esposti del prof.F. , ha avviato presso la Fondazione Banco di Napoli un&#8217;ispezione ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. f), del d. lgs n. 153 del 1999, con lo scopo principale di verificare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>a) in generale, la regolarità  della gestione dell&#8217;Ente con riguardo, tra l&#8217;altro, alle modalità  di formazione dei processi decisionali all&#8217;interno dei singoli organi e tra di essi, con particolare riferimento al ruolo svolto dal Presidente nel governo dell&#8217;Ente e ad eventuali personalismi dello stesso.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Dovrà  essere valutato se le deliberazioni sono assunte nel pieno rispetto della tripartizione dei poteri e delle responsabilità  dei singoli organi nonchè sulla base di specifiche ed approfondite analisi conseguenti ad informative esaurienti e complete. All&#8217;interno degli organi, per quanto attiene ai principi rilevanti di obiettività  ed indipendenza, andrà  accertata la presenza di eventuali elementi di criticità  quali la mancanza di posizioni critiche o difformi a quelle del Presidente e/o la mancanza dei necessari supporti informativi nei confronti dei componenti degli organi.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>I doppi incarichi ricoperti da alcuni membri nella Fondazione e nelle società  partecipate andranno esaminati, oltre che con riferimento alle disposizioni in materia di conflitto di interesse, alla luce anche della possibilità  di ridurre l&#8217;indipendenza e l&#8217;obiettività  nel valutare le singole fattispecie dai diversi organi a cui si appartiene;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>b) nell&#8217;ambito degli approfondimenti di cui alla lett. a), la piena rispondenza degli investimenti in Banca del Sud e in BRS ai principi di conservazione, diversificazione e redditività  del patrimonio. La relativa fase decisionale inoltre dovrà  essere attentamente esaminata per verificare il corretto svolgimento del relativo processo, in conformità  alle competenze proprie di ogni organo, nonchè il rispetto delle norme in materia di conflitto di interesse;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) nell&#8217;assunzione delle partecipazioni in argomento, il totale rispetto delle previsioni recate dall&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 153/99 in materia di divieto di esercizio di forme di controllo e di influenza dominante;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>d) la legittimità  dell&#8217;operato della Fondazione in ordine alla mancata nomina dell&#8217;avv.F. in Consiglio Generale: quanto precede per avere contezza che non abbia prevalso alcuna logica contraria ai soli criteri di oggettività  e trasparenza che devono caratterizzare le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione. La procedura comunque si è dimostrata quantomeno discutibile dal punto di vista della tempistica&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima visita ispettiva presso la Fondazione ha avuto luogo il 26.07.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto sempre a luglio, in prossimità  della riunione del Consiglio Generale della Fondazione del 20.07.2017, tre componenti in carica del Consiglio Generale si sono dimessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con lettera del 14.07.2017 trasmessa agli altri Consiglieri generali ed al Ministero, il Consigliere generale Orazio Abbamonte, evidenziando una serie di criticità , ha chiesto la convocazione urgente dell&#8217;adunanza dell&#8217;organo per discutere la revoca del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, nonchè del Collego sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 17.07.2017 il prof.F. ha inviato un esposto al Ministero, rimarcando assunte posizioni di incompatibilità  di componenti degli organi della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 21.07.2017, quest&#8217;ultimo ha altresì mandato una diffida ai componenti del Consiglio di Amministrazione, diffidandoli dal dare seguito alla decisione di avviare una controversia nei confronti del Ministero vigilante per ottenere il controvalore attualizzato delle azioni del Banco di Napoli S.p.A. che erano di proprietà  della Fondazione nel luglio del 1996, ai sensi dell&#8217;art. 2 del d.l. 497 del 1996.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 24.07.2017 sei Consiglieri Generali della Fondazione Banco di Napoli hanno firmato un documento, dal quale emergeva la sottrazione in concreto di ambiti di competenze propri del Consiglio generale da parte del Consiglio di Amministrazione, che perciù² più¹ volte avrebbe agito in assenza del necessario <i>input</i> dell&#8217;organo di indirizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla fine del mese di luglio 2017 alle dimissioni viste si sono aggiunte quelle di un quarto Consigliere Generale (l&#8217;ing. Antonio Romano).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;adunanza del 27.10.2017, che aveva all&#8217;ordine del giorno, tra gli altri, l&#8217;approvazione del documento programmatico, non si è addivenuti a tale approvazione, essendo i Consiglieri in carica 16 e presenti 14 ed i vori favorevoli solo 6 (meno della necessaria maggioranza dei presenti).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della medesima riunione sono emersi anche altri elementi di contrasto all&#8217;interno del Consiglio generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla fine dell&#8217;anno è scomparso prematuramente un ulteriore componente dell&#8217;organo di indirizzo (il prof. Antonio Panzarella).</p>
<p style="text-align: justify;">Per effetto di quanto rappresentato, i membri in carica dei ventuno previsti del Consiglio Generale erano soltanto quindici.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 5.2.2018 il prof.F. ha ottenuto dal Tribunale di Napoli un&#8217;ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., con la quale il Giudice unico ha affermato l&#8217;insussistenza di ragioni di incompatibilità  in capo al predetto professore.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in ragione di tale pronuncia cautelare, il Presidente della Fondazione in data 7.2.2018 ha convocato per il successivo 23/26.02.2018 una riunione del Consiglio Generale, con il seguente ordine del giorno: 1) Nomina del Segretario del Consiglio Generale; 2) Comunicazioni del Presidente; 3) Elezione e nomina nuovi Consiglieri Generali; 4) Cooptazione nuovo Consigliere Generale ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 2, dello Statuto; 5) Ordinanza cautelare RG 21894/2017-1 ex art. 700 c.p.c. prof. F. F.; 6) Varie ed eventuali.</p>
<p style="text-align: justify;">In pari data è giunta sulla pec della Fondazione una richiesta di convocazione del Consiglio Generale sottoscritta da sei Consiglieri Generali (Abbamonte, Di Baldassarre, Paliotto, Baselice, Pessolano e Caia), con il seguente ordine del giorno:Â <i>&#8220;1) Determinazioni in merito alla designazione quale Consigliere Generale del Prof. F. F. in ottemperanza all&#8217;ordinanza emessa in via cautelare dal Tribunale di Napoli, VII, sez. civ. controversie in materia societaria e fallimentare nel giudizio rubricato al NÂ° 21894/2017-1 di R.G., dei 24-1/5-2-2018; 2) Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli, ai sensi dell&#8217;art. 11, co. 2, lett. i) dello Statuto nonchè ai sensi dell&#8217;art. 4, co. 1, lett. b) n. 2 del D. LGV. 17.05.1999 n. 153, in combinato disposto con gli artt. 1339 e 324 cc; 3) Formazione di una Commissione che acquisisca ed esamini la documentazione inerente la gestione della Fondazione nel triennio 2015/2016/2017 e relazioni al Consiglio stesso in merito alla sussistenza dei presupposti per la preposizione di un&#8217;azione di responsabilità  nei confronti degli organi di amministrazione e controllo, ai sensi dell&#8217;art. 11 co. 2, lett. m) dello Statuto; 4) Determinazioni in merito all&#8217;attivazione della procedura per la liquidazione del corrispettivo dell&#8217;acquisto delle azioni dell&#8217;Istituto Banco di Napoli e dei diritti vantati dalla Fondazione nei confronti del Tesoro (oggi Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze) ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge 588/1996; 5) Formazione di una commissione che svolga l&#8217;esame preliminare sulle candidature designate ai fini dell&#8217;integrazione dei Componenti del Consiglio Generale, ai sensi dell&#8217;art. 7 del vigente regolamento per le nomine, come giù  proposto nel Consiglio Generale del 27/10/2017.&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 14.2.2018, i suddetti Consiglieri generali hanno inviato al Dicastero vigilante una richiesta di intervento urgente ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d), e 11 del d.lgs. n. 153/1999, in quanto a tale data il Consiglio Generale, che a norma di Statuto è composto da ventuno componenti, vedeva la presenza di soli quindici membri a causa di quatro Consiglieri dimissionari, uno deceduto e la posizione sospesa dell&#8217;avv.F. .</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota in data 22.02.2018, il Ministero ha ordinato di <i>&#8220;sospendere la riunione del Consiglio Generale fissata nelle date indicate in oggetto, in attesa delle determinazioni di questo Ministero al riguardo&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre il 22.02.2018, il Presidente della Fondazione, dopo aver comunicato ai Consiglieri Generali l&#8217;avvenuta cancellazione della riunione del Consiglio Generale prevista (in prima convocazione) per il giorno successivo, ha chiesto un incontro urgente con il Dirigente Generale della Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;incontro, tenutosi all&#8217;inizio del successivo mese di marzo, il Presidente della Fondazione ha rappresentato che, a suo parere, se si fosse regolarmente svolta la riunione che era stata cancellata, la situazione di contrapposizione interna al Consiglio Generale sarebbe stata superata, grazie all&#8217;ingresso di cinque nuovi Consiglieri Generali, e che a quel punto risultava particolarmente urgente la conclusione del procedimento di vigilanza iniziato con l&#8217;ispezione del mese di luglio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more, in data 14.02.2018, è stata redatta la relazione ispettiva, richiamata, quale parte integrante, dal decreto del 30.03.2018, comunicato a mezzo pec ai ricorrenti in data 03.04.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il citato decreto si sono disposte la sospensione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione Banco di Napoli e la nomina del dott. G. M., quale commissario dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto citato, la relazione ispettiva con i verbali allegati, la nota ministeriale del 29.03.2018, che riassume i dati salienti della vicenda, e la nota del 22.02.2018 prot. DT 14988, con il quale è stata cancellata la riunione del Consiglio Generale giù  convocata per i giorni 23-26.02.2018, sono stati impugnati col ricorso introduttivo, affidato alle seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">I) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 11, comma 9, del d. lgs. 153/1999. Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241//90 e ss.mm. Violazione del principio di legalità . Violazione dei principi costituzionali di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, incompletezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà , disparità  di trattamento. Violazione dei principi di proporzionalità  e di imparzialità . Manifesta irragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la parte ricorrente, la relazione ispettiva evidenzierebbe l&#8217;infondatezza delle &#8220;accuse&#8221; rivolte avverso gli organi gestionali e di controllo della Fondazione. Tali organi sono stati ugualmente sospesi, mentre non risulterebbero censurati coloro che avevano mosso le predette accuse, ed inoltre gli ispettori non direbbero nulla in merito alla mancata nomina del prof.F. , eludendo un punto dell&#8217;incarico ispettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione procedente sarebbe, perciù², contraddittorio, oltre che sproporzionato ed abnorme nella decisione assunta, violando in tal modo sia i precetti normativi di cui all&#8217;art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 153/1999, sia, più¹ in generale, i principi costituzionalmente garantiti di imparzialità  e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La veridicità  di quanto sostenuto troverebbe piena conferma nella lettera di accompagnamento alla relazione ispettiva, sottoscritta dal Direttore Generale del Tesoro, dott. Giuseppe Maresca.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie non vi sarebbe stata alcuna violazione dell&#8217;art. 30 dello Statuto della Fondazione, atteso che non vi sarebbe alcun rapporto tra Fondazione e Banca conferitaria e l&#8217;ispezione non avrebbe riscontrato violazioni normative o statutarie (pur richiamando l&#8217;esigenza di chiarire alcuni aspetti dello Statuto, di non univoca interpretazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche con riferimento ai poteri di controllo del Collegio Sindacale, l&#8217;ispezione non rileverebbe alcuna violazione normativa o statutaria, limitandosi ad osservare che il detto organo ha eseguito i propri compiti di controllo contabile e formale, tralasciando la verifica relativa al percorso decisionale degli organi ed all&#8217;esercizio dei poteri.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi gli ispettori avrebbero indebitamente svolto valutazioni di opportunità /merito esulanti dal proprio compito istituzionale, circoscritto invece ai profili di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe poi incomprensibile ed irragionevole la circostanza che l&#8217;organo che ha ricevuto la quasi totalità  delle censure da parte degli ispettori (il Consiglio Generale) sia rimasto del tutto indenne dall&#8217;azione &#8220;riparatrice&#8221; del provvedimento ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolare andamento dell&#8217;attività  della Fondazione (che costituisce il fine dell&#8217;intervento commissariale ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 9 del d. lgs. n. 153/1999) non sarebbe stato a rischio ed anzi sarebbe pregiudicato proprio dai provvedimenti impugnati e dalla gestione commissariale.</p>
<p style="text-align: justify;">I compiti affidati al Commissario in ordine alla ricostituzione delle procedure di selezione degli investimenti costituirebbero un&#8217;illegittima ingerenza nell&#8217;autonomia dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve aggiungersi che, all&#8217;interno dei quattro mesi di efficacia dei provvedimenti impugnati, è compresa la data di naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sospesi (13.07.2018). In ragione di ciù², nei confronti dei componenti di tali organi i provvedimenti impugnati configurerebbero in realtà  uno scioglimento anticipato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei 28 anni della vigenza della legge Amato &#8211; Carli e del d.lgs. n. 153/1999 il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze non ha mai fatto uso del potere in questione, neppure in situazioni che sarebbero state obiettivamente assai più¹ gravi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo profilo di censura contenuto nel primo motivo di ricorso in esame attiene alla decisione, avente rilievo endoprocedimentale, con cui il Ministero avrebbe impedito lo svolgimento di una riunione del Consiglio Generale regolarmente convocata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento è alla nota del 22.2.2018, con cui l&#8217;Amministrazione ha disposto la sospensione della riunione del Consiglio Generale fissata per il 23.2.2018 in prima convocazione e per il 26.2.2018, in seconda convocazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione viene contestata in relazione all&#8217;assenza dei presupposti, al difetto di istruttoria, al travisamento dei fatti e ad un asserito pregiudiziale sospetto nei confronti degli Amministratori in carica.</p>
<p style="text-align: justify;">II) Violazione e mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della legge. n. 241/1990 e ss mm. Risarcimento del danno e del danno da ritardo ai sensi dell&#8217;art. 2 bis della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il censurato provvedimento del Ministero si sarebbe tradotto in una sanzione sociale a carico degli odierni ricorrenti, che avrebbero subito ingenti danni sia patrimoniali che morali, oggetto di necessaria riparazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre vi sarebbe stato anche un inutile dispendio di tempo nel corso dell&#8217;attività  ispettiva e tra la fine di questa e l&#8217;adozione del decreto impugnato, che avrebbe determinato ulteriori danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, ove il provvedimento di sospensione fosse stato comunicato nei termini predeterminati, ovvero nel termine di legge (180 gg. dalla denuncia), i ricorrenti sospesi avrebbero potuto ricoprire le loro cariche al termine del periodo di sospensione, anche in considerazione di un eventuale rinnovo della carica. Viceversa, il ritardo nell&#8217;emissione del provvedimento di sospensione &#8211; protratto di oltre tre mesi dalla conclusione delle operazioni ispettive e di oltre due mesi dal termine lungo di legge &#8211; di fatto coinciso con la conclusione del mandato, rendendo la sospensione equivalente ad una decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si assume in ricorso la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell&#8217;illecito aquiliano per avanzare relativa domanda di risarcimento dei danni, sotto molteplici profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, da una parte, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, dall&#8217;altra, il nominato Commissario della Fondazione Banco di Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero ha poi depositato copiosa documentazione ed un&#8217;articolata memoria, recante puntuali controdeduzioni alle censure di parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il Commissario della Fondazione ha offerto argomentazioni a supporto della legittimità  del provvedimento di sospensione degli organi di amministrazione e di controllo dell&#8217;Ente e di sua nomina, producendo in giudizio numerosa documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno, a loro volta, prodotto memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto depositato in giudizio il 28.06.2018, il prof. Avv.F. è intervenuto <i>ad opponendum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 4072 del 5.72018, non appellata, è stata respinta la domanda cautelare, incidentalmente proposta.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>Medio tempore</i>, in data 18.05.2018 si è tenuta una riunione del Consiglio Generale, all&#8217;ordine del giorno della quale era stata posta la questione dell&#8217;incompatibilità  di alcuni Consiglieri, invitati ad uscire dall&#8217;aula affinchè il Consiglio Generale potesse in loro assenza stabilire dei criteri di votazione, salvo poi al loro rientro essere informati del fatto che l&#8217;organo aveva giù  votato a maggioranza la decadenza di due di essi.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 8.6.2018, con atto prot. DT 47239, il Ministero ha avviato un procedimento di annullamento d&#8217;ufficio ex art. 25 c.c. della delibera del 18.5.2018, censurando la mancata individuazione preventiva di criteri in base ai quali inquadrare le singole posizioni sia rispetto ai Consiglieri decaduti per incompatibilità , sia con riferimento a quelli confermati.</p>
<p style="text-align: justify;">I due Consiglieri dichiarati decaduti hanno poi rassegnato le dimissioni dalla propria carica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con decreto prot. DT 59390 del 17.07.2018 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro, è stato quindi archiviato il procedimento di annullamento d&#8217;ufficio di una parte del deliberato del Consiglio Generale del 18.05.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Con istanza del 25.7.2018, il Commissario ha chiesto la proroga del proprio incarico di quattro mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; seguito il decreto prot. DT 63968 del 30.7.2018, recante detta proroga a decorrere dal 4.8.2018 per quattro mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto di proroga, con la relativa istanza del Commissario, e l&#8217;archiviazione del procedimento di annullamento della delibera del Consiglio generale del 18.5.2018 sono stati gravati con i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo è stata dedotta illegittimità  derivata dagli atti giù  impugnati col ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono altresì denunciati: Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990, per motivazione insufficiente e perplessa; violazione del principio inquisitorio; violazione del principio costituzionale di imparzialità . Eccesso di potere per: errore sui presupposti di fatto, travisamento dei fatti, contraddittorietà , difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Sviamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La motivazione addotta nell&#8217;atto di chiusura del procedimento di annullamento in autotutela del verbale dell&#8217;adunanza del Consiglio Generale del 18.5.2018 sarebbe erronea, falsa e contraddittoria rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa sarebbe erronea e contraddittoria, in quanto fondata sull&#8217;errato presupposto che l&#8217;unico tema oggetto del procedimento di annullamento ex art. 25 c.c. fosse la legittimità  del pronunciamento avente ad oggetto l&#8217;incompatibilità  dei due Consiglieri Generali dichiarati decaduti, mentre i rilievi contenuti nella comunicazione di avvio del procedimento attenevano anche alle votazioni sui due Consiglieri poi ritenuti compatibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza non sarebbe vero che un ipotetico pronunciamento di annullamento della riunione del 18.05.2018 non avrebbe potuto produrre modificazioni nella composizione del Consiglio Generale, in quanto qualcosa sarebbe successo in ordine alla composizione del Consiglio se fosse stato decretato l&#8217;annullamento della votazione di compatibilità  dei Consiglieri Pessolano e De Vivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Altrettanto illegittimi sarebbero il provvedimento di proroga e la relativa istanza che ne è diventata parte integrante; dal momento che entrambi gli atti conterrebbero una rappresentazione solo superficiale degli accadimenti intervenuti durante i primi quattro mesi del commissariamento, non trovando invece spazio le tre dimissioni intercorse nel medesimo periodo, le condizioni che hanno determinato tali dimissioni, le gravi accuse mosse da Consiglieri Generali maltrattati e offesi solo in quanto vicini alla <i>governance</i> sospesa, la progressiva e sistematica epurazione di questi ultimi, le difficoltà  di funzionamento del Consiglio Generale ed il clima pesante in esso presente.</p>
<p style="text-align: justify;">Un ulteriore aspetto che vizierebbe gravemente i provvedimenti impugnati, determinandone l&#8217;illegittimità , sarebbe quello che la decisione di prolungare il periodo di commissariamento ha preso le mosse da un&#8217;istanza di proroga avanzata dal Commissario, vale a dire da un soggetto portatore di un interesse alla prosecuzione dell&#8217;incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno riformulato domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche rispetto ai motivi aggiunti le controparti hanno depositato memoria difensiva e documentazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ha sostenuto la mancanza (in parte originaria e in parte sopravvenuta) dell&#8217;interesse ad agire sia per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti, eccependone, pertanto, l&#8217;improponibilità  e/o inammissibilità , sia con riferimento a quello principale, affermando la sua improcedibilità , atteso che i ricorrenti, essendo giunti a scadenza naturale dalle rispettive cariche nella Fondazione Banco di Napoli il 13.07.2018, non sarebbero più¹ titolari di un interesse ad agire concreto ed attuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso ha anche sottoposto al Tribunale la questione dell&#8217;integrità  del contraddittorio processuale ai sensi dell&#8217;art. 27, comma 1, c.p.a., con particolare riferimento al difetto di notifica nei confronti dei componenti del Consiglio generale della Fondazione Banco di Napoli, quali controinteressati nell&#8217;invocato annullamento della nota DT 59390 del 17.7.2018, con la quale il Ministero ha deciso di non procedere all&#8217;annullamento ex art. 25 c.c. della deliberazione del citato Consiglio del 18.05.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Commissario ha invece eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti, in quanto non sarebbe stato notificato allo stesso, quale controinteressato, nel domicilio processualmente eletto nè alla pec del difensore.</p>
<p style="text-align: justify;">Riguardo al provvedimento in data 17 luglio 2018, recante l&#8217;archiviazione del procedimento di annullamento d&#8217;ufficio di una parte della delibera del Consiglio generale del 18.05.2018, il Commissario eccepisce il difetto di giurisdizione, affermando che l&#8217;ambito di accertamento inerente la validità  ed efficacia delle Delibere delle Associazioni e delle Fondazioni sarebbe l&#8217;Autorità  giudiziaria ordinaria, che può essere adita ex art. 23 c.c..</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 21.11.2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, la parte ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse trattato direttamente all&#8217;udienza di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutte le parti hanno depositato memorie defensionali in vista della pubblica udienza dell&#8217;8.5.2019, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; Con il giudizio in esame, comprensivo di un gravame introduttivo e di motivi aggiunti, i ricorrenti, quali precedenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale della Fondazione Banco di Napoli, impugnano, rispettivamente, il decreto del 30.03.2018, comunicato a mezzo pec agli stessi in data 3.4.2018, con il quale è stata disposta la sospensione di detti organi e la nomina del dott. G. M. quale Commissario dell&#8217;Ente, la relazione ispettiva, dello stesso parte integrante, con i verbali allegati, la nota ministeriale del 29.3.2018 che riassume i dati salienti della vicenda e la nota del 22.02.2018 prot. DT 14988 con la quale è stata cancellata la riunione del Consiglio Generale convocata per i giorni 23-26.02.2018 (gravame introduttivo), nonchè il decreto prot. DT 63968 del 30.7.2018, recante la proroga dell&#8217;incarico del nominato Commissario a decorrere dal 4.8.2018 per quattro mesi, con la relativa istanza del Commissario stesso, e l&#8217;archiviazione del procedimento di annullamento della delibera del Consiglio generale del 18.05.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 &#8211; In entrambi gli atti di ricorso viene formulata domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; Deve rappresentarsi che nell&#8217;adunanza del 21.11.2018 il Consiglio generale ha provveduto alla nomina del Presidente, del vice Presidente e dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè dei componenti effettivi ed supplenti del Collegio sindacale e di un Consigliere generale.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 &#8211; D&#8217;altra parte i ricorrenti, ove non fosse stata disposta la sospensione degli organi col citato decreto del 30.03.2018, avrebbero comunque cessato naturalmente la loro carica il 13.07.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; I rilievi appena fatti comportano due ordini di conseguenze.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 &#8211; In primo luogo certamente è venuto meno qualunque interesse all&#8217;annullamento degli atti impugnati, che hanno esaurito i loro effetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre al riguardo richiamare, tuttavia, l&#8217;art. 34, comma 3, c.p.a., il quale dispone:Â <i>&#8220;quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più¹ utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori.&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Certamente nella specie si ravvisa tale ulteriore interesse, per cui le censure dedotte devono essere scrutinate al solo fine di accertare se vi siano i presupposti per accordare il richiesto risarcimento dei danni connessi con tali atti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 &#8211; Ma si palesa un&#8217;altra conseguenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente eccepito dal resistente Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rispetto ai motivi aggiunti non sussiste, in capo ai ricorrenti, la necessaria condizione dell&#8217;azione rappresentata dalla legittimazione processuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa presuppone, a livello sostanziale, una posizione giuridica differenziata, che nella specie manca in capo agli stessi, in una condizione pari ad un &#8216;<i>quisque de populo&#8217;</i>, essendo titolari di mera aspettativa di fatto, per effetto dell&#8217;intervenuta naturale scadenza del loro mandato in data 13.07.2018, rispetto alla quale gli atti gravati con i motivi aggiunti sono successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">4 &#8211; Ne deriva che i motivi aggiunti devono dichiararsi inammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; L&#8217;attenzione del Collegio deve, perciù², focalizzarsi sul ricorso introduttivo a partire dal primo motivo dedotto.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 &#8211; Si rende opportuno richiamare la disposizione di cui nella specie è stata fatta in concreto applicazione, vale a dire l&#8217;art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 153/1999, a mente del quale<i>: &#8220;L&#8217;Autorità  di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alle Fondazioni bancarie, l&#8217;Autorità  di vigilanza è il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che, secondo quanto dispone il precedente comma 1 del medesimo art. 11, ha altresì il potere di sciogliere gli organi degli enti vigilati <i>&#8220;con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità  nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l&#8217;attività &#8220;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 &#8211; Da quanto appena evidenziato emergono due elementi rilevanti: le misure che il Ministero resistente, nella sua qualità  di Autorità  di Vigilanza, può adottare sono due: la sospensione degli organi suindicati e la nomina di un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale o &#8211; misura certamente molto più¹ grave &#8211; lo scioglimento degli organi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3 &#8211; Nell&#8217;ipotesi in esame è stata scelta la misura meno pesante, anche se, per mero caso fortuito, le cariche dei componenti degli organi sospesi sono venute naturalmente e ordinariamente a cessare nelle more della sospensione, in data 13.07.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4 &#8211; La circostanza che di fatto le cariche in questione siano venute comunque a scadenza non muta la natura della misura adottata, che rimane pur sempre quello meno pesante &#8211; la sospensione &#8211; per cui risulta rispettato il principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; Occorre rimarcare che la misura qui in concreto applicata risponde all&#8217;esigenza ed alla finalità  di superare problematiche che affliggono la Fondazione, attraverso la sostituzione, per un arco temporale ben definito, degli organi ordinari dell&#8217;Ente con uno straordinario, quale è il Commissario <i>de quo</i>, chiamato a porre in essere gli atti necessari per riportare la Fondazione stessa nell&#8217;alveo della normalità .</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 &#8211; Evidentemente si tratta di una misura priva di carattere sanzionatorio rispetto a quanti indirettamente ne restano colpiti (quali gli odierni ricorrenti), prevista in favore dell&#8217;Ente.</p>
<p style="text-align: justify;">7 &#8211; Altro elemento che viene fuori dalla richiamata disposizione normativa è che, secondo la legge, oggetto di sospensione (o scioglimento) possono essere solo gli organi di amministrazione e di controllo &#8211; quindi: Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale &#8211; e non anche quello di indirizzo, nella specie il Consiglio generale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; Pertanto risulta del tutto inconferente la doglianza di parte ricorrente secondo cui sarebbero stati colpiti gli organi che non presentavano problemi di funzionamento, rimanendo indenne quello che invece, secondo la posizione del Ministero, aveva criticità .</p>
<p style="text-align: justify;">8 &#8211; La vicenda che ha condotto all&#8217;emanazione degli atti censurati in questa sede trae origine dalla designazione, da parte del Presidente della Campania, &#8211; e mancata nomina -, quale Consigliere Generale, del prof. avv. F. F. (interveniente nel presente giudizio), che, con i diversi esposti e diffide, ha fatto emergere rilevanti problematiche relative al funzionamento della Fondazione Banco di Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, risultava un evidente deficit di attività  nell&#8217;organo di indirizzo &#8211; il Consiglio generale, al quale &#8216;sopperiva&#8217; l&#8217;organo di amministrazione &#8211; il Consiglio di Amministrazione -, molte volte nella determinazione di linee di indirizzo, riservate invece al primo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle scelte, come detto, spesso eseguite senza averne la competenza, non sempre risultava che il Consiglio di Amministrazione perseguisse la finalità  della redditività , prevista nello Statuto della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, appariva non conforme a tale finalità  l&#8217;acquisto di un consistente pacchetto di azioni della Banca regionale Sviluppo, che si trovava in crisi di illiquidità  e che aveva per questo deliberato un aumento di capitale, quando la Fondazione deteneva giù  azioni nella Banca del Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre si ipotizzavano possibili incompatibilità  in capo a componenti di organi della Fondazione, essendo gli stessi nel contempo anche membri di organi delle suddette banche.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversi Consiglieri generali, data la situazione come brevemente appena rappresentata, hanno più¹ volte chiesto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio generale, sul quale, per espressa previsione di legge, l&#8217;Autorità  vigilante non poteva incidere in modo diretto attraverso la sospensione o lo scioglimento, era in una situazione di sostanziale stallo, oltre che di conflittualità  interna, atteso che, per effetto delle defezioni mediante dimissioni di quattro componenti, il decesso di un membro e la mancata nomina diF. , si era ridotto ad un numero di quindici sui ventuno componenti previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1 &#8211; Il Ministero vigilante ha svolto un&#8217;accurata istruttoria attraverso un&#8217;attività  ispettiva, anche in loco, iniziata nel luglio 2017 e poi in ultimo sfociata in un&#8217;articolata relazione, che dà  conto di tutti i fatti e gli elementi emersi, parte integrante del decreto di sospensione datato 30.03.2018, oggetto di impugnazione col gravame introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2 &#8211; Perciù² il decreto gravato risulta munito dei necessari presupposti <i>ex lege</i> ed è suffragato da idonea istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">9 &#8211; Al Commissario nominato è stata attribuita la legale rappresentanza della Fondazione ed è stato assegnato il compito di porre in essere i seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>&#8211; Predisposizione degli atti propedeutici e necessari alle deliberazioni del Consiglio Generale, da svolgersi in una o più¹ sedute, sui seguenti argomenti: Reintegrazione del Consiglio Generale anche alla luce dell&#8217;ordinanza cautelare RG 21894/2017 ex art. 700 c.p.c. [concernenteF. ] e degli eventuali ulteriori provvedimenti giudiziari medio tempore intervenuti, previa deliberazione del Consiglio Generale: a) in merito alla possibilità  di istituire una Commissione, ai sensi dell&#8217;art. 7 del Regolamento per le nomine, per l&#8217;esame preliminare delle candidature pervenute e b) sulla composizione della Commissione stessa, tenuto conto della sospensione del Presidente e del Vice Presidente e della presenza del commissario;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; approvazione del bilancio d&#8217;esercizio al 31.12.2017 e provvedimenti conseguenti;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Regolamento per la gestione del patrimonio; b) Regolamento concernente la procedura per l&#8217;individuazione, la gestione e il monitoraggio dei conflitti di interesse e c) individuazione dei flussi documentali tra il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale nell&#8217;ambito dell&#8217;esercizio delle proprie attribuzioni e dei documenti ulteriori eventualmente accessibili da parte dell&#8217;Organo di Indirizzo;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; modifiche statutarie relative alle questioni richiamate nella &#038; nota protocollo n. 26600 del 29 marzo 2018.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Definizione delle procedure per la selezione degli investimenti e, più¹ in generale, per la gestione del patrimonio.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Compimento di tutti gli atti strettamente necessari a garantire l&#8217;ordinaria amministrazione dell&#8217;Ente, compresa la possibilità  di modificare l&#8217;assetto delle deleghe in modo funzionale rispetto ai compiti da svolgere.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; Attivazione delle procedure atte a consentire al Consiglio Generale di provvedere alla ricostituzione degli organi in scadenza medio tempore.&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1 &#8211; Sono tutti compiti funzionali al superamento delle consistenti criticità  emerse nel corso dell&#8217;attività  ispettiva, riportate nella relazione ispettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2 &#8211; Non coglie quindi nel segno la censura con la quale si assume che il Commissario avrebbe posto in essere un&#8217;illegittima ingerenza nell&#8217;autonomia dell&#8217;Ente. Deve, infatti, ribadirsi che il suo intervento negli ambiti suindicati si rendeva necessario per ricondurre la Fondazione al rispetto delle regole ed alla normalità .</p>
<p style="text-align: justify;">10 &#8211; Date la mole e la difficoltà  dei compiti, il Commissario ha rappresentato la necessità  &#8211; invero comprensibile &#8211; di ottenere una proroga di altri quattro mesi, che, una volta accordata, è servita allo scopo.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1 &#8211; Pertanto gli atti esaminati adottati dal resistente Ministero risultano legittimi, espressivi di una sua condotta lineare e trasparente, strumentale solo a garantire il buon funzionamento della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">11 &#8211; Quanto poi all&#8217;impugnazione della nota del 22.2.2018 con cui l&#8217;Amministrazione ha disposto la sospensione della riunione del Consiglio Generale fissata per il 23.2.2018 in prima convocazione e per il 26.2.2018 in seconda convocazione, va rimarcato il carattere cautelare di tale atto, che ne giustifica l&#8217;adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero ha correttamente ritenuto di disporre tale sospensione, in presenza di una contrapposizione di vedute tra il Presidente dell&#8217;Ente e una parte dei componenti del Consiglio Generale, stante l&#8217;esigenza di non pregiudicare nell&#8217;uno e nell&#8217;altro senso l&#8217;esito delle valutazioni di sua competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12 &#8211; A fronte dell&#8217;evidenziata legittimità  della sospensione degli organi, non si ravvisano i presupposti <i>ex lege</i> per accordare ai ricorrenti il risarcimento del danno &#8211; patrimoniale e morale e all&#8217;immagine, non rinvenendosi alcun illecito in capo all&#8217;Amministrazione procedente.</p>
<p style="text-align: justify;">13 &#8211; Per quanto concerne infine il lamentato danno da ritardo, non appare corretto considerare un unico termine procedimentale per l&#8217;attività  ispettiva prevista dall&#8217;art. 10, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 153/99, che rappresenta un procedimento a sì© stante, e per quella commissariale recata all&#8217;art. 11 del citato decreto legislativo.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1 &#8211; Si evidenzia che la relazione ispettiva è pervenuta alla competente Direzione IV del Dipartimento del Tesoro in data 27.02.2018 e il provvedimento di sospensione è stato disposto con nota del 29.3.2018, con efficacia dalla data di spedizione all&#8217;Ente, tramite PEC del 3.4.2018, del decreto n.27020 del 30.03.2018, perciù² nei termini previsti nella Tabella A, n. 36, del D.P.C.M. del 30.6.2011, n. 147, per quanto attiene al &#8220;Procedimento per la sospensione temporanea degli organi delle fondazioni ex bancarie con funzione di amministrazione e controllo&#8221;, a cui è assegnato un termine di 90 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2 &#8211; Ne deriva che non può riconoscersi neppure il risarcimento del danno da ritardo.</p>
<p style="text-align: justify;">14 &#8211; Deve concludersi che il ricorso introduttivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">15 &#8211; Riepilogando: i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, mentre il ricorso introduttivo deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">16 &#8211; Per quanto concerne le spese di giudizio, esse seguono la soccombenza, ponendosi a carico dei ricorrenti e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore di ciascuna controparte (<i>in toto</i> € 6.000,00, oltre oneri di legge).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-7633/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.7633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-1312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-1312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1312</a></p>
<p>I. Caso Pres., L. Cordi Est.; PARTI: Immobiliare B3 S.r.l. rapp. avv.to U. Grella c. Comune di Giussano rapp. avv.to G. Dal Molin. Diniego di permesso di costruire in deroga e risarcimento del danno da provvedimento e da comportamento. 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Permesso di costruire in deroga &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-1312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., L. Cordi Est.; PARTI: Immobiliare B3 S.r.l. rapp. avv.to U. Grella c. Comune di Giussano rapp. avv.to G. Dal Molin.</span></p>
<hr />
<p>Diniego di permesso di costruire in deroga e risarcimento del danno da provvedimento e da comportamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Permesso di costruire in deroga &#8211; Art. 14 del d.P.R. 380/2001 -Responsabilità  della p.a. &#8211; Vizio procedimentale</p>
<p> 2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Convenzione urbanistica &#8211; Cambio di destinazione d&#8217;uso &#8211; Liberalizzazione del commercio &#8211; Direttiva 2006/123/CE</strong></p>
<p> <strong>3. Responsabilità  della p.a. &#8211; Danno da ritardo</strong></p>
<p> <strong>4. Responsabilità  della p.a. &#8211; Danno da mero ritardo &#8211; Responsabilità  da comportamento</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Ai sensi dell&#8217;art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, la preliminare valutazione del Consiglio comunale circa la sussistenza di un interesse pubblico non priva l&#8217;ufficio del potere di verifica circa la correttezza giuridica della soluzione proposta dal privato. Ne consegue che la carenza del vizio procedimentale consistente nella mancata previa valutazione del progetto da parte del Consiglio comunale non determina l&#8217;immediata attribuzione di un&#8217;utilità . Difetta pertanto l&#8217;elemento richiesto dall&#8217;art. 2043 c.c. ed ossia la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile di natura sostanziale.</p>
<p> 2.  L&#8217;obbligo assunto all&#8217;interno di una convenzione urbanistica di mantenere la destinazione d&#8217;uso di un immobile non può ritenersi caducata per contrasto con la normativa eurounitaria. La liberalizzazione del commercio, in conformità  alla direttiva 2006/123/CE, non comporta l&#8217;impossibilità  per il Comune di impedire nuovi insediamenti commerciali, purchè i dinieghi siano sorretti da ragioni urbanistiche e non economiche.</p>
<p> 3.La previsione di cui all&#8217;articolo 2-bis, comma 1, prevede la possibilità  di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell&#8217;amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non giù  come effetto del ritardo ex se, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell&#8217;amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo. Il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest&#8217;ultimo deve fornire la prova sia sull&#8217;anÂ che sulÂ quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità , al comportamento inerte ovvero all&#8217;adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell&#8217;amministrazione. E ciù² sempre che, nell&#8217;ipotesi ora considerata, la legge non preveda, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un&#8217;ipotesi di silenzio significativo.</p>
<p> 4.La configurazione del danno da ritardo non muta alla luce della sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria 4 maggio 2018 n. 5, secondo la quale il legislatore ha introdotto la risarcibilità  (anche) del danno da mero ritardo. In questo caso, il danno deriva dalla lesione del diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale: il ritardo nell&#8217;adozione del provvedimento genera, infatti, una situazione di incertezza in capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte negoziali (a loro volta fonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbe compiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l&#8217;adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell&#8217;amministrazione. Nell&#8217;ipotesi in ultimo delineata viene in rilievo, quindi, un danno da comportamento e non da provvedimento.</em></p>
<p> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2019<br /> <strong>N. 01321/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01359/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2018, proposto da Immobiliare B3 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Umberto Grella, ubicato in Milano, via Cesare Battisti, n. 21;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Giussano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Graziano Dal Molin, ubicato in Milano, via Antonio Bragadino, n. 2;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento del Comune di Giussano, notificato via p.e.c. in data 22 maggio 2018, recante diniego del permesso di costruire in deroga <em>ex</em>Â art. 14 comma 1-<em>bis</em>Â del D.P.R. 380/2001 (p.e. n. 17/2018) per intervento edilizio con cambio di destinazione d&#8217;uso da direzionale/produttivo a commerciale, direzionale e terziario interessante l&#8217;immobile di proprietà  insistente sui mappali 589 e 590 del foglio 21;<br /> &#8211; del preavviso di diniego dell&#8217;8 marzo 2018 prot. 6865;<br /> e per la condanna<br /> del Comune di Giussano al risarcimento dei danni patiti e <em>patiendi</em>Â in misura da quantificarsi in corso di causa.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Giussano;<br /> Vista l&#8217;ordinanza n. 1080/2018 della Sezione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Lorenzo Cordi&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Immobiliare B3 s.r.l. impugna:Â <em>a</em>) il provvedimento del Comune di Giussano, notificato via p.e.c. in data 22 maggio 2018 e recante il diniego del permesso di costruire in deroga <em>ex</em>Â art. 14 comma 1-<em>bis</em>Â del D.P.R. 380/2001 per intervento edilizio con cambio di destinazione d&#8217;uso da direzionale/produttivo a commerciale, direzionale e terziario interessante l&#8217;immobile di proprietà  insistente sui mappali 589 e 590 del foglio 21;  <em>b</em>) il preavviso di diniego dell&#8217;8 marzo 2018 prot. 6865.<br /> 2. In punto di fatto la ricorrente deduce, in primo luogo che:Â <em>a</em>) con convenzione urbanistica del 4 agosto 2006 è prevista la realizzazione nel comune di Giussano di un ampio comparto produttivo ricompreso tra via Vivaldi, via Monte Grappa e viale Como, con formazione di oltre 500 parcheggi pubblici;  <em>b</em>) la convenzione prevede la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione poste a parziale carico dell&#8217;operatore, quali l&#8217;allargamento delle sedi stradali di via Vivaldi e di via Monte Grappa, la rotatoria tra via Vivaldi e viale Como, la nuova strada di accesso che si diparte da via Vivaldi, i parcheggi pubblici e gli spazi a verde a servizio dell&#8217;intero complesso;  <em>c</em>) tali opere devono in parte cedersi all&#8217;Amministrazione ed in altra parte asservirsi ad uso pubblico ad avvenuto collaudo positivo;  <em>d</em>) la convenzione obbliga il soggetto attuatore (e, successivamente, i singoli proprietari dei capannoni realizzati) a mantenere la destinazione produttiva per almeno dieci anni dall&#8217;ultimazione dei singoli edifici &#8220;<em>e comunque nel rispetto delle destinazioni d&#8217;uso previste per la zona dal P.R.G.</em>&#8220;, e prevede l&#8217;esclusiva destinazione produttiva &#8220;<em>con divieto all&#8217;insediamento di attività  commerciali al minuto e ricomprese nell&#8217;elenco Seveso 2</em>&#8220;.<br /> 2.1. La ricorrente deduce, inoltre, che, nel 2009, il comune di Giussano si dota di un nuovo P.G.T. cui fa seguito una variante nel 2011 che include l&#8217;intero complesso indicato al precedente punto in ambito &#8220;<em>PA confermato</em>&#8221; per il quale l&#8217;articolo 11 delle N.T.A. del Piano delle regole prevede il rispetto dei piani approvati prima dell&#8217;adozione. La società  evidenzia come tutti i fabbricati privati siano edificati e, successivamente, alienati e come le opere di urbanizzazione siano collaudate e prese in carico dal Comune ma che sono una parte di queste sia trasferita all&#8217;Amministrazione stante la mancanza dell&#8217;atto di asservimento ad uso pubblico di una parte dei parcheggi pubblici e degli spazi a verde.<br /> 2.2. In relazione all&#8217;immobile di proprietà , la ricorrente evidenzia come lo stesso (originariamente destinato a capannanone produttivo) venga completato dopo diverso tempo nella propria consistenza volumetrica ed edilizia. Nel 2017 alcuni imprenditori manifestano l&#8217;interesse a realizzare all&#8217;interno dell&#8217;immobile una pista attrezzata per le corse di <em>go-kart</em>Â elettrico ed ecologico, con bar-punto ristoro e tribuna rialzata per gli spettatori. Si tratterebbe di destinazione ammessa dal P.G.T. atteso che risultano giù  ceduti 25.000 mq in luogo dei 20.000 mq dovuti con conseguente avvenuto reperimento degli <em>standards</em>Â aggiuntivi previsti.<br /> 2.2.1. La ricorrente deduce come l&#8217;Amministrazione comunale si mostri favorevole all&#8217;iniziativa &#8220;<em>tanto da indurre la ricorrente a sottoscrivere in data 26.04.2017 un contratto preliminare di vendita della porzione interessata dal kartodromo (per € 3.500.000,00) e di locazione per la porzione interessata dall&#8217;attività  di ristorazione (per € 78.000,00 annui) con altra società  operante nel settore, assumendo tutti gli impegni</em>&#8220;. La società  presenta, pertanto, un&#8217;istanza di permesso di costruire convenzionato in data 18 ottobre 2017 che prevede la realizzazione di una s.l.p. complessiva pari a 6.650 mq, di cui 3.819 mq per kartodromo, 480 mq di soppalco per attività  a servizio del kartodromo, 815 mq a destinazione commerciale, 1.400 mq a destinazione terziaria e direzionale. L&#8217;Amministrazione comunica la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio richiesto assumendo la difformità  delle opere con quanto previsto dalla convenzione del 2006 e dall&#8217;articolo 11 del P.G.T. del 2011, nonchè la carenza di aree a <em>standard</em>. Inoltre, nel preavviso di diniego chiede di presentare un piano attuativo stralcio. La ricorrente formula osservazioni in data 2 novembre 2017 evidenziando:Â <em>a</em>) l&#8217;avvenuto completamento della convenzione con conseguente impossibilità  di dare applicazione alla disposizione di cui all&#8217;articolo 11 delle N.T.A.;  <em>b</em>) la necessità  di interpretare la clausola convenzionale limitativa del cambio d&#8217;uso alla luce della normativa eurounitaria (c.d. Direttiva <em>Bolkestein</em>);  <em>c</em>) la sussistenza di adeguati <em>standards</em>;  <em>d</em>) la non necessità  di un nuovo piano attuativo stralcio.<br /> 2.2.2. La ricorrente evidenzia come, in data 10 novembre 2017, si tenga un incontro tra le parti all&#8217;esito del quale sono predisposte alcune modifiche progettuali concordate con l&#8217;Amministrazione in forza delle quali sono reperiti ulteriori 2.325 mq di parcheggi pubblici da cedere prevedendo la monetizzazione dei restanti 4.280 mq. Nell&#8217;incontro si specificherebbe la non necessità  di ricorrere ad una variante al piano attuativo convenzionato. Successivamente, in data 30 novembre 2017, si tiene un nuovo incontro nel quale sono &#8220;<em>chiariti i contenuti del permesso in deroga in fase di presentazione ed è</em>[&#038;]Â <em>ampiamente illustrata la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico sottese all&#8217;intervento</em>&#8220;. In tale occasione, l&#8217;Amministrazione esprimerebbe &#8220;<em>formale consenso a questa procedura</em>&#8220;, approvando, successivamente, la delibera di giunta comunale 231/2017 che &#8220;<em>detta precise direttive per l&#8217;approvazione di progetti di rigenerazione urbana</em>&#8220;. Il Comune avvia il procedimento in data 14 febbraio 2018 dandone comunicazione &#8220;<em>a tutti gli altri soggetti proprietari dei capannoni nel lotto interessato dalla convenzione del 2006</em>&#8221; che non esprimono osservazioni contrarie. Tuttavia, in data 8 marzo 2018, il Comune comunica il preavviso di diniego a cui fanno seguito le osservazioni della società  in data 10 aprile 2018. In data 22 maggio 2018, il comune di Giussano respinge l&#8217;istanza, &#8220;<em>esprimendosi</em>&#8220;, secondo la società , &#8220;<em>solo rispetto ad alcuni dei temi trattati nel preavviso di diniego</em>&#8220;.<br /> 3. La società  articola plurime censure deducendo:<br /> <em>a</em>) l&#8217;illegittimità  del diniego per omesso preventivo pronunciamento del Consiglio comunale, come previsto dalla disposizione di cui all&#8217;articolo 14, comma 1-<em>bis</em>Â del D.P.R. 380/2001 con conseguente mancata valutazione dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;intervento da parte del soggetto deputato ad esprimere tale giudizio;<br /> <em>b</em>) l&#8217;illegittimità  del diniego per violazione della Direttiva CE/2006/123, nonchè delle previsioni di cui all&#8217;articolo 31 della L. 214/2011, 1 della L. 27/2012, 10 e 10-<em>bisÂ </em>della L. 241/1990, 3 e 14, comma 1-<em>bisÂ </em>del D.P.R. 380 del 2001, 3 della L.r. 12/2015, e della D.G.R. 231/2017, stante la ritenuta erroneità  del provvedimento nella parte in cui ritiene il progetto non annoverabile quale ristrutturazione edilizia e non qualificabile come rigenerazione urbana;<br /> <em>c</em>) la contrarietà  del provvedimento alla c.d. Direttiva <em>Bolkestein</em>;<br /> <em>d</em>) la non necessità  di reperimento di ulteriori standards.<br /> 3.1. La ricorrente chiede, inoltre, di condannare il comune di Giussano al risarcimento dei danni patiti e <em>patiendi</em>Â in ragione dell&#8217;illegittimità  del diniego. Formula, inoltre, domanda di sospensione, in via cautelare, del provvedimento.<br /> 4. Si costituisce in giudizio il comune di Giussano chiedendo di rigettare l&#8217;istanza cautelare e il ricorso.<br /> 5. All&#8217;udienza del 17 luglio 2018 la difesa di parte ricorrente chiede di adottare una sentenza in forma semplificata in ordine al difetto di competenza del Dirigente comunale (<em>rectius</em>: alla mancanza di preliminare decisione del Consiglio comunale) o, in subordine, di fissare udienza di discussione del merito della causa <em>ex</em>Â articolo 55, comma 10, c.p.a.<br /> 5.1. La Sezione rigetta l&#8217;istanza di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata stante la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione; è, invece, accolta l&#8217;istanza subordinata di fissazione dell&#8217;udienza di trattazione del merito <em>ex</em>Â articolo 55, comma 10, c.p.a. (ordinanza n. 1080 del 18 luglio 2018).<br /> 6. In vista dell&#8217;udienza pubblica del 29 maggio 2019 le parti depositano memorie difensive finali e memorie di replica.<br /> 6.1. Parte ricorrente deduce che la società  promissaria acquirente dell&#8217;immobile, con nota dell&#8217;11 febbraio 2019, comunica il venir meno dell&#8217;interesse alla conclusione del contratto definitivo con richiesta di restituzione della doppio della caparra ricevuta.<br /> 6.2. La ricorrente manifesta, tuttavia, la permanenza dell&#8217;interesse della società  a coltivare l&#8217;azione risarcitoria <em>ex</em>Â art. 34 comma 3 del D. Lgs. 104/2010 &#8220;<em>con accertamento dell&#8217;illegittimità  degli atti comunali gravati, per tutti i danni patiti e </em>patiendi<em>, anche riferiti all&#8217;illecito ritardo nella conclusione del procedimento, accertando la responsabilità  dell&#8217;apparato amministrativo anche in relazione alle indicazioni dettate da Corte di Cassazione 500/1999</em>&#8220;. La società  ribadisce, pertanto, l&#8217;illegittimità  degli atti comunali ai fini della condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento dei danni.<br /> 6.3. Con memoria del 26 aprile 2019 il comune di Giussano insiste nelle difese giù  in precedenza articolate.<br /> 6.4. In data 6 maggio 2019 la ricorrente deposita memoria di replica; il successivo 7 maggio 2019 provvede al deposito della propria memoria di replica il Comune resistente.<br /> 7. All&#8217;udienza del 29 maggio 2019 la causa è trattenuta in decisione.<br /> 8. Preliminarmente va dichiarata l&#8217;improcedibilità  della domanda di annullamento proposta da parte ricorrente stante la carenza di interesse alla decisione di tale domanda manifestata nella memoria conclusiva.<br /> 9. Parte ricorrente insiste, invece, nella domanda di risarcimento dei danni patiti in ragione della condotta tenuta dal Comune chiedendo, in sostanza, di valutare i motivi di ricorso al solo fine di verificare, ai sensi della previsione di cui all&#8217;articolo 34, comma 3, c.p.a., la fondatezza della domanda risarcitoria formulata.<br /> 9.1. Osserva, in primo luogo, il Collegio come, nel caso di specie, la domanda formulata dalla parte non può essere limitata al mero accertamento dell&#8217;illegittimità  degli atti impugnati <em>ex</em>Â articolo 34, comma 3, c.p.a. Infatti, la previsione invocata dalla parte ricorrente determina una &#8220;<em>variazione in senso riduttivo delÂ </em>petitum<em>Â originario, al fine di renderlo adeguato alle sopraggiunte necessità  di soddisfacimento del bisogno di tutela, modificandosi l&#8217;utilità  perseguita (l&#8217;oggetto mediato trascorre dalla tutela specifica a quella per equivalente) in relazione alla originaria richiesta di provvedimento giurisdizionale (oggetto immediato)</em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 5854). Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente cumula, sin dal momento di proposizione del ricorso, la domanda di annullamento con la domanda risarcitoria rispetto alla quale permane il proprio interesse.<br /> 9.2. In presenza di un cumulo di domande non si tratta, quindi, di riparametrare, in senso riduttivo, la domanda di annullamento in domanda di mero accertamento ma, al contrario, di verificare la legittimità  dei provvedimenti per accertare il requisito dell&#8217;ingiustizia del danno, essenziale per integrare la fattispecie di responsabilità  ai sensi dell&#8217;articolo 2043 c.c. (cfr.,Â <em>ex multis</em>: Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118; Id., sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 293, Id, sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2109, Id., sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4150; Id., sez. V, 9 maggio 2017, n. 2115, Id., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 604, Id., sez. V, 21 giugno 2016, n. 2723, Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1186). Simile qualificazione della richiesta di tutela giurisdizionale <em>ex</em>articolo 32, comma 2, primo periodo c.p.a. risulta imposta, come anticipato, dalla specifica sussistenza di una domanda di risarcimento del danno (e, quindi, non di mero accertamento dell&#8217;illegittimità  a fini risarcitori) contenuta negli atti di parte, supportata anche dalla quantificazione di tale danno e dalla richiesta di ricorso a mezzi istruttori strumentali alla domanda.<br /> 10. Entrando inÂ <em>medias res</em>, occorre, quindi, esaminare il primo motivo di ricorso con il quale la società  lamenta la mancata preventiva sottoposizione della richiesta di permesso di costruire in deroga <em>ex</em>Â articolo 14, comma 1-<em>bis</em>, del D.P.R. 380/2001 al Consiglio comunale con conseguente ulteriore violazione delle garanzie partecipative.<br /> 10.1. Come spiegato al precedente punto 9, la cognizione giurisdizionale deve effettuarsi avendo riguardo al residuo bisogno di tutela giurisdizionale (c.d.Â <em>Rechtsschutzbedà¼rfnis</em>) affermato dalla parte ricorrente e, quindi, in relazione alla specifica lente della previsione di cui all&#8217;articolo 2043 c.c.<br /> 10.2. Individuata l&#8217;esatta specola di osservazione della domanda, osserva il Collegio come il vizio procedimentale lamentato dalla parte non risulta <em>ex se</em>Â decisivo per sorreggere la domanda risarcitoria formulata.<br /> 10.3. L&#8217;ordinanza cautelare emessa dalla Sezione evidenzia la sussistenza di un duplice orientamento giurisprudenziale. Questo Tribunale evidenzia che &#8220;<em>l&#8217;art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al consiglio comunale la competenza ad esprimersi in merito alle istanze di rilascio dei permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; è dunque questo l&#8217;organo che deve valutare gli interessi in conflitto, anche pronunciandosi sulle osservazioni dedotte nel procedimento dalle parti interessate</em>&#8221; (T.A.R. per la Lombardia &#8211; sede di Milano, sez. II, 7 febbraio 2014, n. 417). Altra parte della giurisprudenza osserva, tuttavia, che &#8220;<em>al competente ufficio dirigenziale restano demandati gli accertamenti, di tipo vincolato, diretti ad appurare la fattibilità  del progetto, sotto il profilo eminentemente tecnico-giuridico, posto a base della richiesta del titolo edilizio in deroga: accertamenti che possono essere effettuati in fase di iniziale e sommaria delibazione dell&#8217;istanza, rendendo così superfluo, in caso di esito negativo, l&#8217;avvio della fase procedimentale innanzi al consiglio comunale, oppure all&#8217;esito del passaggio consiliare laddove si profilasse necessario l&#8217;espletamento di ulteriori approfondimenti (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. I, 15 ottobre 2013 n. 2305; TAR Sardegna, Sez. II, 4 giugno 2012 n. 556)</em>&#8221; (T.A.R per la Campania, sede di Napoli, sez. II, 9 gennaio 2017 n. 200).<br /> 10.4. Tuttavia, come anticipato al precedente punto 10.2., rispetto alla specifica prospettiva risarcitoria l&#8217;adesione ad uno dei due orientamenti appare persino priva di rilievo. Infatti, pur accedendo alla tesi di parte ricorrente, non può ritenersi che il vizio procedimentale dedotto possa <em>ex se </em>condurre a predicare l&#8217;ingiustizia del danno. Va, infatti, considerato che la preliminare valutazione del Consiglio comunale circa la sussistenza di un interesse pubblico non priverebbe, in ogni caso, l&#8217;ufficio della verifica circa la correttezza giuridica della soluzione proposta dal privato. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, &#8220;<em>se da un lato la deliberazione preliminare del consiglio comunale costituisce un elemento (decisorio) necessario del procedimento amministrativo destinato a sfociare nel rilascio o nel diniego del titolo edilizio in deroga, con la conseguenza che la sua assenza vizia il procedimento stesso, dall&#8217;altro lato la norma in commento non innova sul punto che l&#8217;atto terminale del procedimento è rappresentato dal permesso di costruire in deroga rilasciato dall&#8217;organo dirigenziale, mentre la previa deliberazione del consiglio comunale (salvo il caso di determinazione negativa adottata in quella sede) si atteggia ad atto interno del procedimento, non immediatamente lesivo, impugnabile solo congiuntamente all&#8217;atto finale, una volta emanato. Ne discende che mentre la delibera consiliare è deputata soltanto ad esprimere valutazioni discrezionali in ordine agli interessi pubblici e privati in conflitto e a dettare gli indirizzi al soddisfacimento dei quali viene subordinato il rilascio del permesso di costruire, al competente ufficio dirigenziale restano demandati gli accertamenti, di tipo vincolato, diretti ad appurare la fattibilità  del progetto, sotto il profilo eminentemente tecnico-giuridico, posto a base della richiesta del titolo edilizio in deroga: accertamenti che possono essere effettuati in fase di iniziale e sommaria delibazione dell&#8217;istanza, rendendo così superfluo, in caso di esito negativo, l&#8217;avvio della fase procedimentale innanzi al consiglio comunale, oppure all&#8217;esito del passaggio consiliare laddove si profilasse necessario l&#8217;espletamento di ulteriori approfondimenti (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. I, 15 ottobre 2013 n. 2305; TAR Sardegna, Sez. II, 4 giugno 2012 n. 556)</em>&#8221; (T.A.R. per la Campania &#8211; sede di Napoli, sez. II, 9 gennaio 2017, n. 200).<br /> 10.5. La carenza di un vizio procedimentale come quello in esame (cfr., per tale configurazione, Consiglio di Stato, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 6048) non determina, quindi, l&#8217;immediata attribuzione di un&#8217;utilità . Difetta, pertanto, in un simile caso, l&#8217;ulteriore elemento richiesto dall&#8217;articolo 2043 c.c. ed ossia la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile di natura sostanziale. Al contrario, come osservato anche dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2974), &#8220;<em>il mero interesse procedimentale, l&#8217;interesse alla correttezza della complessiva gestione del procedimento da parte dell&#8217;amministrazione secondo le regole che lo governano, si pone come situazione meramente strumentale alla tutela di una posizione di interesse legittimo. Pertanto, esso non è risarcibile in sì©, in quanto, diversamente opinando, si costruirebbe l&#8217;interesse legittimo come generica pretesa alla legittimità  dell&#8217;azione amministrativa. Infatti, il danno è risarcibile soltanto laddove esso consiste in un danno/evento ingiusto, tale essendo quello consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell&#8217;ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva. Deve trattarsi di un danno che presuppone la titolarità  di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela e che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale</em>&#8221; (così T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. II, 5 maggio 2015, n. 6408).<br /> 10.6. In ragione di quanto esposto, pare evidente come il vizio dedotto non sia <em>ex se</em>Â idoneo a condurre all&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria.<br /> 11. Passando al secondo motivo di ricorso si osserva, in primo luogo, come il diniego comunale si fondi su una pluralità  di ragioni. La prima di queste risiede nella contrarietà  del cambio di destinazione d&#8217;uso con le previsioni contenute nel Piano attuativo che regola l&#8217;area. Parte ricorrente stigmatizza il richiamo alle previsioni convenzionali evidenziando, da un lato, la perdurante efficacia della stessa per condotte imputabili al Comune e, dall&#8217;altro, la non conformità  di tali previsioni alla normativa eurounitaria.<br /> 11.1. In relazione al primo aspetto si osserva che la previsione di cui all&#8217;articolo 13 della Convenzione prevede l&#8217;obbligo per il soggetto attuatore, &#8220;<em>una volta ultimati gli edifici ed ottenuta la relativa agibilità , a mantenere e far mantenere la destinazione produttiva degli stessi per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità  e comunque nel rispetto delle destinazioni d&#8217;uso previste per la zona dal P.R.G.</em>&#8220;. L&#8217;immobile oggetto della richiesta di permesso di costruire <em>ex</em>Â articolo 14, comma 1-<em>bis</em>, non risulta, tuttavia, munito di certificato di agibilità . Pertanto, non sembra potersi ipotizzare la perdita di efficacia della convenzione atteso che la stessa individua ilÂ <em>dies a quo</em>Â dal quale far decorrere l&#8217;obbligo di mantenimento della destinazione produttiva proprio dal certificato di agibilità . Non assumono neppure rilievo le ragioni per le quali la convenzione risulta ancora efficace (stante anche l&#8217;assenza di una domanda di accertamento incidentale della imputabilità  dell&#8217;asserito inadempimento) avendo le parti rimesso il successivo impegno al mantenimento della destinazione produttiva ad uno specifico presupposto che, nel caso di specie, non risulta integrato.<br /> 11.2. Neppure risulta ipotizzabile una caducazione delle previsioni convenzionali per contrasto con la normativa eurounitaria. La Direttiva della Comunità  Europea 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno è recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 59 del 2010. La previsione di cui all&#8217;articolo 10 di tale atto normativo dispone che &#8220;<em>nei limiti del presente decreto, l&#8217;accesso e l&#8217;esercizio delle attività  di servizi costituiscono espressione della libertà  di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate e discriminatorie</em>&#8220;. Successivamente, il D.L. 138/2011 stabilisce che l&#8217;obbligo di adeguamento degli ordinamenti degli Enti locali &#8220;<em>al principio secondo cui l&#8217;iniziativa e l&#8217;attività  economica privata sono libere ed è permesso tutto ciù² che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a) vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità  umana e contrasto con l&#8217;utilità  sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell&#8217;ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni relative alle attività  di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica</em>&#8220;. Inoltre, il successivo D.L. 201/2011 prevede la libertà  di insediamento di nuovi esercizi commerciali senza limiti, &#8220;<em>esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell&#8217;ambiente, ivi compreso l&#8217;ambiente urbano e dei beni culturali</em>&#8220;. In ultimo, il D.L. 1/2012 prevede l&#8217;abrogazione,Â <em>ex aliis</em>, di <em>&#8220;norme che impongono divieti e restrizioni alle attività  economiche</em>&#8220;, nonchè delle &#8220;<em>disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale</em>Â [&#038;]Â <em>che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli ovvero non adeguati</em>Â [&#038;]Â <em>e che impediscono, condizionano o ritardano l&#8217;avvio di nuove attività  economiche o l&#8217;ingresso di nuovi operatori economici</em>Â [&#038;]&#8221;.<br /> 11.3. La sezione, richiamando anche la previsione contenuta nell&#8217;articolo 4-<em>bis</em>Â della L.r. 2 febbraio 2010, n. 6, evidenzia come la liberalizzazione del commercio, in conformità  alla direttiva 2006/123/CE, non comporti l&#8217;impossibilità  per il Comune di impedire nuovi insediamenti commerciali, purchè i dinieghi siano sorretti da ragioni urbanistiche e non economiche (T.A.R. per la Lombardia &#8211; sede di Milano, sez. II, 3 aprile 2019, n. 743). Principio che vale anche con riferimento al caso di specie atteso che la perdurante vincolatività  della previsione non è imposta da ragioni propriamente economiche ma dalla necessità  di mantenere l&#8217;apposita destinazione produttiva prevista dalla Convenzione che esprime l&#8217;esigenza di omogeneità  del comparto.<br /> 12. L&#8217;Amministrazione oppone, inoltre, un ulteriore motivo di diniego consistente nell&#8217;insussistenza dei presupposti richiesti dalla previsione di cui all&#8217;articolo 14, comma 1-<em>bisÂ </em>del D.P.R. 380 del 2001. In particolare, l&#8217;Amministrazione nota come:Â <em>a</em>) l&#8217;edificio non possa ritenersi dismesso;  <em>b</em>) l&#8217;intervento non sia qualificabile come ristrutturazione.<br /> 12.1. La ricorrente ritiene, in primo luogo, che l&#8217;intervento avvenga su area dismessa. Osserva il Collegio come il carattere dismesso dell&#8217;area non paia, invero, decisivo. La previsione normativa in esame consente la presentazione di richieste di permesso in deroga alle destinazioni d&#8217;uso &#8220;<em>attuati anche in aree industriali dismesse</em>&#8220;. L&#8217;utilizzo del termine &#8220;<em>anche</em>&#8221; posto prima della menzione delle aree dismesse &#8220;<em>significa che la volontà  legislativa è stata nel senso di non limitare a queste ultime la favorevole opportunità  di trasformazione della destinazione d&#8217;uso che è stata introdotta</em>&#8221; (T.A.R. per la Liguria &#8211; sede di Genova, sez. I, 20 aprile 2016, n. 391).<br /> 12.2. Risulta, al contrario, rilevante la natura dell&#8217;intervento proposto in relazione allo stato dell&#8217;immobile. La ricorrente ritiene che si tratti di una ristrutturazione e non di un intervento di nuova costruzione. Tuttavia, pur aderendo alla tesi del c.d. completamento funzionale evocata dalla ricorrente, non può non tenersi conto di come, al momento della presentazione dell&#8217;istanza, siano in corso lavori che riguardano anche la sistemazione esterna della palazzina (assentiti con C.I.L.A. dell&#8217;11 gennaio 2018). In tale situazione, non pare asseribile che l&#8217;immobile abbia, al momento della presentazione della domanda, una specifica consistenza volumetrica stante il mancato completamento dei lavori esterni. Non vi è, quindi, un completamento dell&#8217;immobile che possa giustificare la mera sussistenza di una trasformazione edilizia con plurimi cambi di destinazioni d&#8217;uso. Si consideri, inoltre, che l&#8217;intervento consiste nel cambio di destinazione del capannone (da produttivo a commerciale per mq. 3.910), nel cambio d&#8217;uso del piano rialzato della palazzina adiacente da produttivo a commerciale (mq. 770) e da produttivo a terziario del primo e del secondo piano della stessa palazzina (mq. 1240). Nel progetto originario è prevista la realizzazione di un soppalco agibile con aumento della superficie utile (480 mq.). Questa porzione del progetto è successivamente abbandonata dalla parte ricorrente nonostante il Comune ritenga, comunque, necessario esaminarlo. Ma, invero, si tratta di un aspetto che non muta la qualificazione dell&#8217;intervento stante la sufficienza dei rilievi sopra formulati. Nè assume rilievo, ai fini in esame, la delibera n. 231/2017 del Comune considerato che la stessa non può mutare i presupposti di una previsione normativa eccezionale come quella in esame.<br /> 13. Le considerazioni sin qui esposte appaiono, pertanto, dirimenti per escludere l&#8217;illegittimità  del diniego comunale e, quindi, negano la possibilità  di accogliere la domanda di risarcimento del danno. Per completezza si evidenzia come anche il terzo motivo di ricorso risulti privo di fondamento non potendo l&#8217;intervento prescindere dal rispetto della quota minima di <em>standardsÂ </em>fissata dall&#8217;articolo 8 delle NTA del Piano delle Regole, pari al 100% della s.l.p. di progetto (pari a 6.400 mq.). Richiesta pienamente legittima stante l&#8217;incidenza sul carico urbanistico del progetto che la stessa ricorrente descrive come volto a diventare un polo di attrazione per l&#8217;attività  del go-kart.<br /> 14. In considerazione di quanto esposto, deve ritenersi insussistente il requisito dell&#8217;ingiustizia del danno stante la riconosciuta legittimità  del diniego comunale.<br /> 15. La peculiare prospettiva risarcitoria della domanda svolta impone, tuttavia, ulteriori approfondimenti anche in ragione delle pluralità  di <em>causae petendi</em>Â che sorreggono la domanda.<br /> 15.1. Infatti, la ricorrente chiede, in primo luogo, di riconoscere &#8220;<em>l&#8217;illecito ritardo nella definizione del procedimento</em>&#8221; (foglio 2 della memoria del 24 aprile 2019). Osserva il Collegio come la previsione di cui all&#8217;articolo 2-<em>bis</em>, comma 1, prevede la possibilità  di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell&#8217;amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non giù  come effetto del ritardo <em>ex se</em>, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell&#8217;amministrazione sia stata causa di un danno altrimenti prodottosi nella sfera giuridica del privato che, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 settembre 2016 n. 4028). Il danno prodottosi nella sfera giuridica del privato, e del quale quest&#8217;ultimo deve fornire la prova sia sull&#8217;<em>an</em>Â che sulÂ <em>quantum</em>Â (Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016 n. 3059), deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità , al comportamento inerte ovvero all&#8217;adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell&#8217;amministrazione. E ciù² sempre che, nell&#8217;ipotesi ora considerata, la legge non preveda, alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, un&#8217;ipotesi di silenzio significativo (Consiglio di Stato, sez. III, 18 maggio 2016 n. 2019). In particolare, come la giurisprudenza ha modo di osservare (cfr. C.g.a., 16 maggio 2016 n. 139): &#8220;<em>l&#8217;ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono in linea di principio presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell&#8217;adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante)</em>&#8220;.<br /> 15.2. In definitiva, benchè l&#8217;articolo 2-<em>bis</em>Â della L. n. 241 del 1990 cit., rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della pubblica amministrazione, &#8220;<em>la domanda deve essere comunque ricondotta nell&#8217;alveo dell&#8217;art. 2043 c.c. per l&#8217;identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità </em>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358). Tale impostazione riceve l&#8217;avallo indiretto della Corte di Cassazione (cfr. Sezioni unite civili, ordinanza 17 dicembre 2018, n. 32620 che confermano la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 22 settembre 2016, n. 3920); nella fattispecie è chiarito, sia pure nella peculiare prospettiva del giudizio su questione di giurisdizione, che:Â <em>a</em>) il riconoscimento del danno da ritardo &#8211; relativo ad un interesse legittimo pretensivo &#8211; non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l&#8217;aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l&#8217;ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi <em>iuris tantum</em>Â in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell&#8217;adozione del provvedimento;  <em>b</em>) l&#8217;ingiustizia del danno non può prescindere dal riferimento alla concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato.<br /> 15.3. Nel caso di specie, difetta la spettanza del bene della vita stante quanto esposto dal Collegio nei paragrafi che seguono ove si verifica la legittimità  dell&#8217;intervento comunale.<br /> 15.4. Tale configurazione del danno da ritardo non muta alla luce della sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria 4 maggio 2018 n. 5, secondo la quale, con l&#8217;articolo 2-<em>bis</em>Â L. n. 241 del 1990, &#8220;<em>il legislatore &#8211; superando per tabulas il diverso orientamento in passato espresso dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria 15 settembre 2005, n. 7 &#8211; ha introdotto la risarcibilità  (anche) del c.d. danno da mero ritardo, che si configura a prescindere dalla spettanza del bene della vita sotteso alla posizione di interesse legittimo su cui incide il provvedimento adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento (ad esempio, il diniego di autorizzazione o di altro provvedimento ampliativo adottato legittimamente, ma violando i termini di conclusione del procedimento)</em>&#8220;. In questo caso, il danno deriva dalla lesione del diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale: il ritardo nell&#8217;adozione del provvedimento genera, infatti, una situazione di incertezza in capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte negoziali (a loro volta fonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbe compiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l&#8217;adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell&#8217;amministrazione.<br /> 15.5. Nell&#8217;ipotesi in ultimo delineata viene in rilievo, quindi, un danno da comportamento e non da provvedimento a cui sembra, invero, far riferimento la parte ricorrente pur non esplicitando chiaramente la riconducibilità  della propria domanda alÂ <em>genus</em>Â evocato. Ma, invero, nonostante la carenza di tale esplicitazione la domanda va valutata anche riconducendola all&#8217;alveo applicativo della categoria indicata (e, quindi, secondo un perimetro anche più¹ esteso rispetto a quello del danno da ritardo).<br /> 15.5.1. La disamina indicata al precedente punto conduce, in ogni caso, al rigetto della domanda. Occorre premettere come &#8220;<em>affinchè nasca la responsabilità  dell&#8217;amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l&#8217;esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività  economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l&#8217;affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall&#8217;indagine sulla legittimità  dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà ; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all&#8217;amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà  di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità  fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all&#8217;amministrazione</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2018, n. 5).<br /> 15.5.2. Nel caso di specie non paiono sussistenti i presupposti per ritenere insorto un legittimo affidamento del privato alla positiva conclusione del procedimento. In primo luogo, è evidente come non sia, invero, postulabile un affidamento prima della presentazione del progetto. Pertanto, dichiarazioni o manifestazioni di interesse (invero contestate dalla parte convenuta) non possono assumere rilievo in quanto non calibrate su una richiesta specifica corredata da apposita documentazione tecnica. In ogni caso, va osservato come:Â <em>a</em>) l&#8217;Amministrazione comunichi un primo diniego in data 27 ottobre 2017, prot. 28976 (e, quindi, in epoca antecedente alla nuova domanda di permesso in deroga) evidenziando la non fattibilità  dell&#8217;originario progetto per ragioni che sono successivamente riprese nel nuovo atto di diniego;  <em>b</em>) la delibera n. 231 del 2017 non può costituire manifestazione di volontà  di deroga alla fonte normativa primaria in quanto, come giù  evidenziato, atto inidoneo a tale scopo, come riconoscibile dalla stessa parte ricorrente;  <em>c</em>) la notifica dell&#8217;atto di avvio del procedimento costituisce atto obbligato nella procedura in esame e non si traduce in una valutazione preliminare di fattibilità  del progetto;  <em>d</em>) le richieste di integrazioni documentali, lungi dal risultare inutili, sono strumentali alla corretta individuazione del progetto e all&#8217;esatta qualificazione dell&#8217;intervento.<br /> 15.5.3. In ragione di quanto esposto non sembra asseribile un comportamento ingiusto da parte dell&#8217;Amministrazione; nè sussiste l&#8217;elemento soggettivo richiesto dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria richiamata al punto 15.5.1., non essendo intravvedibile una superficialità  nell&#8217;azione amministrativa nelle circostanze indicate da parte ricorrente.<br /> 15.5.4. In ultimo, non pare neppure asseribile il danno-conseguenza nei termini indicati dalla parte. Quanto alla perdita della possibilità  di stipulare il contratto definitivo con l&#8217;operatore interessato è agevole osservare come la domanda di permesso di costruire sia presentata in data 18 gennaio 2018. Il termine per la conclusione del definitivo è fissata, invece, per la data del 31 dicembre 2017. In sostanza, la richiesta di permesso di costruire in deroga in esame è successiva al termine fissato dalle parti per la stipula del definitivo. In questa situazione, non pare asseribile che l&#8217;inadempimento dall&#8217;obbligo convenzionale derivi per fatto del comune di Giussano. Pertanto, non sono sussistenti perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate.<br /> 15.5.5. Nè può accogliersi la domanda di perdita di chance che, per costante giurisprudenza, presuppone &#8220;<em>una rilevante probabilità  del risultato utile</em>&#8221; frustrata dall&#8217;agire illegittimo dell&#8217;amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907), non identificabile nella perdita della semplice possibilità Â di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita <em>attuale di un esito favorevole,Â anche solo probabile</em>Â (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6088), se non addirittura, secondo più¹ restrittivi indirizzi, la prova certa di una probabilità  di successo almeno pari al cinquanta per cento (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 762) o quella che l&#8217;interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava (Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4822). Nel caso di specie, la decretata legittimità  dell&#8217;azione amministrativa esclude, infatti, che possa sussistere una lesione della <em>chanc</em>e della ricorrente essendo esclusa non soltanto la probabilità  di ottenimento del titolo in deroga ma, persino, la mera possibilità . In questa prospettiva, non rileva neppure il motivo relativo alla mancata acquisizione della delibera di Giunta comunale sull&#8217;interesso pubblico all&#8217;iniziativa atteso che, in tale ipotesi, l&#8217;annullamento del provvedimento amministrativo avrebbe imposto il riesercizio, ad esito libero, del potere da parte della medesima amministrazione; situazione che non può mai fondare l&#8217;accoglimento di una domanda risarcitoria non venendo in rilievo un giudicato di spettanza (cfr.<em>Â ex plurimis,Â </em>Consiglio di Stato, sez. IV, 826 e 1615 del 2018, richiamati da Consiglio di Stato, sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907).<br /> 15.5.6. In ultimo, non sono certamente risarcibili le spese indicate dalla parte. Infatti, i costi per il completamento dell&#8217;immobile (ivi comprese le spese tecniche) non possono porsi a carico del Comune trattandosi di attività  che, comunque, costituisce attuazione degli obblighi del privato imposti dalla Convenzione. Nè sono ristorabili i costi sostenuti per la presentazione del progetto trattandosi di somme che la parte aveva, comunque, l&#8217;onere di sopportare per predisporre una domanda di permesso idonea a consentire una completa disamina al Comune.<br /> 16. La domanda risarcitoria formulata dalla parte deve quindi rigettarsi in quanto infondata.<br /> 17. Le spese di lite della presente controversia possono eccezionalmente compensarsi stante la complessità  delle questioni trattate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br /> <em>a</em>) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento formulata dalla parte ricorrente;<br /> <em>b</em>) rigetta la domanda di risarcimento del danno;<br /> <em>c</em>) compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-6-2019-n-1312/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1323</a></p>
<p>A. Gabbricci Pres., G. Zucchini Est.; PARTI: Vanzina Corbari &#38; C. srl rapp. avv.ti G. Tanzarella, C.M. Tanzarella, R. Macis c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, R. Meroni, I. Marinelli, D. Silvia, A. Tavano Le delibere di indirizzo della Giunta comunale che impongono vincoli al dirigente per l&#8217;adozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabbricci Pres., G. Zucchini Est.; PARTI: Vanzina Corbari &amp; C. srl rapp. avv.ti G. Tanzarella, C.M. Tanzarella, R. Macis c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, R. Meroni, I. Marinelli, D. Silvia, A. Tavano</span></p>
<hr />
<p>Le delibere di indirizzo della Giunta comunale che impongono vincoli al dirigente per l&#8217;adozione del provvedimento attuativo possono essere considerate come atti direttamente attributivi di un vantaggio economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Atti di amministrazione &#8211; natura delle delibere della Giunta comunale &#8211; delibera di indirizzo con la quale si prestabiliscono elementi di provvedimenti che rientrano nella competenza del dirigente &#8211; qualificazione &#8211; atto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le Giunte comunali, oltre a emettere vere e proprie delibere di indirizzo di contenuto generale, talvolta prestabiliscono gli elementi salienti di specifici concreti provvedimenti che rientrano nella competenza del dirigente: si tratta, anche in questo caso, di delibere di indirizzo, ma con le quali si affida espressamente al dirigente il compito di emettere il relativo atto conclusivo, che solitamente assumerà  in conformità  all&#8217;atto di giunta, pur potendo discostarsene. Una delibera di indirizzo del genere non può essere reputata quale atto meramente endoprocedimentale, in quanto essa influenza appunto la successiva scelta del dirigente competente e crea perciù² in capo agli operatori interessati un&#8217;aspettativa qualificata (nel caso di specie, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la delibera con la quale la Giunta comunale di Milano aveva approvato una serie di linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni d&#8217;uso in scadenza a vantaggio di tre concessionarie, tra le quali la società  istante, dovesse essere qualificata come &#8220;un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, che dunque giù  ottengono dal medesimo un vantaggio personale ma soprattutto patrimoniale, seppure non immediato, ma sotto forma di aspettativa qualificata al rinnovo, con un elevato grado di probabilità , della concessione d&#8217;uso del bene demaniale&#8221;).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 109 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vanzina Corbari &amp; C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella e Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giancarlo Tanzarella in Milano, via Senato, 37;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Donatella Silvia ed Anna Tavano, domiciliato presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) della deliberazione di Giunta Comunale 6 dicembre 2018 n. 2184 comportante &#8220;approvazione di nuove linee di indirizzo con riferimento ai locali della Galleria Vittorio Emanuele II attualmente occupati dagli esercizi commerciali e , previo annullamento parziale in autotutela amministrativa, della deliberazione di Giunta Comunale n. 2000/2015&#038;&#8221; (doc.15).<br /> 2) della conseguente e connessa comunicazione dirigenziale 12 dicembre 2018 PG 0549455 (comunicata, in uno al documento sub 1, a mezzo di pec del giorno 19 dicembre 2018, ore 12:30 &#8211; doc. 14);<br /> 3) di ogni atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi: gli atti istruttori degli Uffici allegati alla DGC 2184/2018, la comunicazione di avvio del procedimento 16 ottobre 2018 (doc. 10) e la delibera di Giunta comunale 16 ottobre 2018 n. 1775 comportante &#8220;avvio del procedimento preordinato alla approvazione di nuove linee di indirizzo con riferimento alle concessioni dei locali della Galleria Vittorio Emanuele attualmente occupati dagli esercizi commerciali e previo annullamento parziale della deliberazione di Giunta comunale n. 2000/2015&#8221; (doc. 11).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La società  esponente è titolare di concessione d&#8217;uso di un bene demaniale di proprietà  del Comune di Milano, sito nella Galleria &#8220;Vittorio Emanuele II&#8221; a Milano.<br /> L&#8217;unità  immobiliare è destinata allo svolgimento dell&#8217;attività  di bar e ristorazione ed è identificata con l&#8217;insegna &#8220;Il Salotto&#8221;.<br /> Con deliberazione n. 2000/2015 la Giunta Comunale di Milano approvava una serie di linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni d&#8217;uso in scadenza a vantaggio di tre concessionari, fra cui la società  istante.<br /> Tuttavia il Direttore del Settore Patrimonio dell&#8217;amministrazione, con proprio provvedimento del 13.4.2016, non si conformava alle indicazioni risultanti dalla citata delibera, escludendo quindi il rinnovo della convenzione, a favore invece di una pubblica gara.<br /> Contro il citato provvedimento dirigenziale ed altri atti successivi erano proposti dall&#8217;attuale esponente due distinti ricorsi davanti al TAR Lombardia, che erano riuniti e decisi con sentenza della IV Sezione n. 2423/2017, di accoglimento dei gravami e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br /> La sentenza era appellata ma il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione V n. 5157/2018 respingeva l&#8217;appello.<br /> In seguito il Comune, con deliberazione di Giunta n. 2184/2018, approvava nuove linee di indirizzo con riferimento a taluni locali siti in Galleria, fra cui quello di cui è causa, annullando parzialmente la pregressa delibera n. 2000/2015 ed escludendo così il rinnovo della concessione a favore dell&#8217;esponente.<br /> Quest&#8217;ultima proponeva di conseguenza il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva, con cui impugnava la delibera da ultimo indicata ed il conseguente provvedimento dirigenziale di comunicazione della delibera stessa.<br /> Al gravame principale faceva seguito un atto di motivi aggiunti contenente una nuova doglianza contro gli atti giù  impugnati.<br /> Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.<br /> In esito alla camera di consiglio del 21.2.2019 l&#8217;istanza cautelare era accolta con ordinanza della scrivente Sezione n. 237/2019.<br /> Alla successiva pubblica udienza del 23.5.2019 la causa era discussa e trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Ai fini della decisione delle complesse questioni poste con il presente gravame, occorre muovere dall&#8217;esatta individuazione della natura e degli effetti della originaria delibera di Giunta n. 2000/2015, poi parzialmente annullata con la successiva delibera di Giunta n. 2184/2018, oggetto della presente impugnativa.<br /> La delibera del 2015 (cfr. il doc. 1 della ricorrente), dettava le linee di indirizzo per il rinnovo di tre concessioni di altrettanti locali siti nella Galleria, indicando le ragioni per le quali il rinnovo delle convenzioni, fra cui quella con l&#8217;attuale esponente, appariva rispondente a motivi di pubblico interesse, tali da giustificare la deroga al principio della pubblica gara.<br /> La delibera individuava quindi specificamente gli esercizi beneficiari del rinnovo della convenzione e, nella sua parte dispositiva (punto 2), dava atto che il Dirigente competente avrebbe posto in essere i necessari atti conseguenti per il rinnovo, in particolare la stipulazione delle nuove convenzioni, alle condizioni previste dalla stessa delibera di Giunta.<br /> Tuttavia, come noto, il Dirigente, visto il parere dell&#8217;Autorità  Anticorruzione (ANAC) richiesto dall&#8217;allora presidente del Consiglio Comunale di Milano, si orientava in senso difforme da quanto risultante dalla delibera n. 2000/2015 e negava di conseguenza il rinnovo della convenzione (cfr. i documenti 2 e 3 della ricorrente).<br /> Il citato provvedimento dirigenziale, unitamente ad altri atti conseguenti, era poi annullato dalla sentenza della scrivente Sezione n. 2423/2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato (cfr. i documenti 5 e 6 della ricorrente).<br /> Nella decisione di primo grado è messo in luce come la delibera n. 2000/2015 non possa essere considerata quale atto di natura normativa o regolamentare, avendo invece un contenuto puntuale (cfr. pag. 11 della sentenza) e che la stessa vincola parzialmente il dirigente comunale chiamato alla sua applicazione, nel senso che il dirigente stesso può dissentire dalla delibera purchè con adeguata e congrua motivazione, che tenga conto nuovamente degli elementi di fatto giù  esaminati dalla Giunta (cfr. pag. 10 della sentenza).<br /> Nella propria decisione sopra citata questo TAR ha pertanto annullato il provvedimento dirigenziale proprio perchè privo di idonea motivazione sulle circostanze di dissenso rispetto alla scelta della Giunta.<br /> Invero, è comune esperienza che le giunte comunali &#8211; e quella di Milano non ne differisce &#8211; oltre a emettere delle vere e proprie delibere d&#8217;indirizzo di contenuto generale, talvolta prestabiliscono gli elementi salienti di specifici concreti provvedimenti &#8211; i quali, per tali, rientrano nella competenza del dirigente &#8211; qualificando egualmente gli atti di giunta che li contengono come delibere d&#8217;indirizzo, in cui si affida espressamente allo stesso dirigente il compito di emettere il relativo atto conclusivo, che solitamente egli assumerà  in conformità , pur potendo discostarsene, come avvenuto nella fattispecie, rivendicando la propria competenza e responsabilità .<br /> Ebbene, una delibera d&#8217;indirizzo del secondo genere, come la n. 2000/2015, non può essere reputata quale atto meramente endoprocedimentale, in quanto la stessa influenza appunto la successiva scelta del dirigente competente e crea perciù² in capo agli operatori interessati &#8211; che, in specie, la delibera individua nominativamente, si badi bene &#8211; una aspettativa qualificata al rinnovo della concessione.<br /> La deliberazione 2000/2015, insomma, va qualificata come un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, che dunque giù  ottengono dal medesimo un vantaggio personale ma soprattutto patrimoniale, seppure non immediato, ma sotto forma di aspettativa qualificata al rinnovo, con un elevato grado di probabilità , della concessione d&#8217;uso del bene demaniale.<br /> Tali considerazioni sulla originaria delibera del 2015 consentono di qualificare correttamente la successiva delibera n. 2184/2018 ivi impugnata.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, pone in essere una esplicita attività  di autotutela amministrativa, annullando parzialmente la pregressa delibera del 2015.<br /> Non pare dubbio al Collegio, infatti, che l&#8217;amministrazione comunale abbia agito per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un atto precedente, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della legge 241/1990.<br /> La mera interpretazione letterale del provvedimento impugnato (cfr. il doc. 15 della ricorrente), conduce a tali conclusioni.<br /> In primo luogo, lo stesso oggetto della delibera parla di &#8220;&#038;annullamento parziale, in autotutela amministrativa&#8221; (cfr. pag. 1 del doc. 15), e nella successiva motivazione della decisione è evidenziato espressamente che la deliberazione n. 2000 del 2105 &#8220;&#038;appare viziata sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell&#8217;errata valutazione dei fatti nella parte in cui ravvisa motivi imperativi di interesse generale che avrebbero giustificato la deroga al principio dell&#8217;evidenza pubblica&#8221;.<br /> Si tratta di argomenti molto chiari ed il riferimento al vizio originario di difetto di istruttoria e di erronea valutazione dei fatti implica necessariamente una valutazione di illegittimità  originaria dell&#8217;atto amministrativo (il difetto di istruttoria e l&#8217;errore di fatto sono note figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere), a fronte della quale l&#8217;autotutela amministrativa non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di cui al citato articolo 21Â <em>nonies</em>.<br /> Del resto, nella sua parte dispositiva (punto 3), la delibera 2184/2018 conferma il &#8220;parziale annullamento, in autotutela amministrativa&#8221;, sicchè non paiono sussistere dubbi sulla qualificazione della delibera impugnata come atto amministrativo di secondo grado di annullamento d&#8217;ufficio.<br /> Non è invece possibile la qualificazione, proposta nelle sue difese dall&#8217;Amministrazione resistente, della delibera quale &#8220;revoca&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>quinquies</em>Â della legge 241/1990, posto che &#8211; come noto &#8211; quest&#8217;ultima presuppone un mutamento della situazione originaria oppure una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico, mentre, nel caso di specie, il Comune ha invece ravvisato un vizio di legittimità  originario della propria pregressa delibera.<br /> Neppure potrebbe reputarsi la delibera impugnata quale atto di &#8220;mero ritiro&#8221;, giacchè la dottrina e la giurisprudenza distinguono nettamente quest&#8217;ultimo istituto da quello dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, considerato che il mero ritiro si realizza nei riguardi di atti non ancora efficaci per mancato completamento del procedimento di formazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza della Sezione V n. 599/2000), ma nel caso di specie la delibera n. 2000/2015 è sempre stata senza dubbio pienamente efficace.<br /> Ciù² premesso e ricordato che la delibera n. 2000/2015 ha carattere di atto ampliativo della sfera giuridica della ricorrente, è giocoforza concludere che la delibera di annullamento d&#8217;ufficio n. 2184/2018 abbia carattere lesivo della società  esponente, che è quindi legittimata a contestare le modalità  di esercizio nel caso di specie della potestà  di annullamento d&#8217;ufficio.<br /> 1.1 Passando quindi all&#8217;esame dei singoli mezzi di gravame, nel primo motivo è lamentata la presunta elusione del giudicato formatosi a fronte della più¹ volte menzionata sentenza di questo TAR del 2017 (cfr. ancora il doc. 5 della ricorrente).<br /> La doglianza, così come prospettata, è perà² infondata, posto che l&#8217;intervenuto annullamento del provvedimento dirigenziale difforme dalla delibera del 2015 non priva di per sì© la Giunta del potere di autotutela sulla delibera medesima; del resto nella sentenza di primo grado è scritto espressamente che, dopo l&#8217;eliminazione dal mondo giuridico degli effetti dell&#8217;atto dirigenziale, la Giunta potrà  rivalutare in piena autonomia la coerenza delle proroghe con i principi comunitari (cfr. pag. 11 della sentenza).<br /> 1.2 Nel secondo e nel terzo motivo è lamentata invece la violazione, sotto vari profili, dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della legge n. 241/1990.<br /> Le censure appaiono fondate, per le ragioni che seguono.<br /> Il comma 1 del citato articolo stabilisce che &#8220;Il provvedimento amministrativo illegittimo &#038; può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, &#038; tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge&#8221;<br /> La norma consente dunque l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio entro un &#8220;termine ragionevole&#8221;, comunque non superiore a &#8220;diciotto mesi&#8221;: mentre, nel caso di specie, la delibera di annullamento impugnata è stata adottata in palese violazione del citato termine di legge (tra il 6.11.2015 e il 6.12.2018 sono intercorsi oltre tre anni), e non vi è esposta alcuna specifica considerazione sul superamento del citato termine.<br /> L&#8217;applicazione del termine di cui sopra è previsto dalla legge per i provvedimenti di autorizzazione e in ogni caso per quelli &#8220;di attribuzione di vantaggi economici&#8221;.<br /> Orbene, la delibera del 2015, per il suo ripetuto contenuto ampliativo, rientra senza dubbio nel genere della &#8220;autorizzazione amministrativa&#8221;, intesa come provvedimento conferente posizioni soggettive utili; ma &#8211; e sul punto sia consentito il rinvio al punto 1 della presente narrativa &#8211; in ogni caso, la stessa si configura come attributiva, seppure con la mediazione di un ulteriore provvedimento attuativo, di un &#8220;vantaggio economico&#8221; all&#8217;impresa ricorrente, da intendersi quale aspettativa qualificata al rinnovo di una concessione amministrativa notoriamente assai ambita, e cioè quella per uno spazio commerciale nell&#8217;area della galleria Vittorio Emanuele di Milano.<br /> Neppure potrebbe sostenersi che il termine di legge di cui all&#8217;art. 21 nonies sia stato sospeso nel corso della presente vicenda.<br /> Il termine di cui all&#8217;articolo da ultimo citato deve configurarsi quale termine sostanziale di decadenza della potestà  di annullamento, per cui non è dato comprendere come allo stesso possa applicarsi l&#8217;istituto di diritto sostanziale della &#8220;sospensione&#8221;, che il codice civile riserva al solo termine di prescrizione (e non di decadenza, cfr. l&#8217;art. 2964 del codice civile), prescrizione che è inoltre riferita espressamente ai soli diritti soggettivi (cfr. l&#8217;art. 2934 del codice civile), mentre nel caso di specie il Comune è titolare di una potestà  pubblica di annullamento in autotutela dei propri atti.<br /> Inoltre, la legge 241/1990 prevede certo la possibilità  di sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto amministrativo (cfr. l&#8217;art. 21Â <em>quater</em>), ma nel caso di specie il Comune non ha adottato alcun formale atto di sospensione dell&#8217;efficacia della delibera 2000/2015, mai oggetto fra l&#8217;altro di alcuna contestazione in sede giurisdizionale.<br /> Al contrario, all&#8217;amministrazione comunale non era certo precluso l&#8217;esercizio del potere di autotutela <em>ab origine</em>, vale a dire sin dal momento di ricezione del parere ANAC che poneva dubbi sulla legittimità  del rinnovo delle concessioni previsto dalla delibera 2000/2015 (aprile 2016, cfr. il doc. 3 della ricorrente).<br /> Il Comune ha scelto invece di difendere in due gradi di giudizio il provvedimento dirigenziale di non applicazione della delibera di Giunta, ma tale condotta &#8211; di per sì© legittima, ovviamente &#8211; non può costituire giustificato motivo per il differimento del termine di legge per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela (termine che poi, nel caso di specie, ha superato i tre anni, raddoppiando di fatto quello massimo di legge, allorchè l&#8217;art. 21Â <em>quater</em>comma 2 prevede che la sospensione non può superare il termine di legge di cui all&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>).<br /> Il presente gravame deve quindi essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.<br /> La delibera 2184/2018 deve pertanto essere annullata laddove a sua volta annulla parzialmente in autotutela la delibera 2000/2015 (punto 3 del dispositivo).<br /> Quest&#8217;ultima delibera riacquista quindi efficacia per effetto della presente sentenza, salvi ovviamente i poteri dirigenziali come definiti ed individuati dal giudicato formatosi sulla menzionata sentenza della scrivente Sezione n. 2423/2017.<br /> 1.3 All&#8217;annullamento della delibera di Giunta n. 2184/2018 consegue l&#8217;annullamento del provvedimento dirigenziale del 12.12.2018 (cfr. il doc. 14 della ricorrente), costituente atto meramente consequenziale a quello della Giunta, posto che il dirigente si è limitato a comunicare l&#8217;intervenuto annullamento della delibera 2000/2015 ed il rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo della concessione per i motivi esposti nella delibera 2184/2018.<br /> 2. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> Resta salva la pronuncia sulle spese della fase cautelare.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore della società  ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6<em>bis</em>1 del DPR 115/2002).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1323/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</a></p>
<p>A. Gabbricci Pres., G. Zucchini Est.; PARTI: So.Ge.Ria srl rapp. avv.ti G. Tanzarella, C.M. Tanzarella, R. Macis c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, R. Meroni, I. Marinelli, D. Silvia, A. Tavano Le delibere di indirizzo della Giunta comunale che impongono vincoli al dirigente per l&#8217;adozione del provvedimento attuativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-11-6-2019-n-1322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2019 n.1322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Gabbricci Pres., G. Zucchini Est.; PARTI: So.Ge.Ria srl rapp. avv.ti G. Tanzarella, C.M. Tanzarella, R. Macis c. Comune di Milano rapp. avv.ti A. Mandarano, R. Meroni, I. Marinelli, D. Silvia, A. Tavano</span></p>
<hr />
<p>Le delibere di indirizzo della Giunta comunale che impongono vincoli al dirigente per l&#8217;adozione del provvedimento attuativo possono essere considerate come atti direttamente attributivi di un vantaggio economico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Atti di amministrazione &#8211; natura delle delibere della Giunta comunale &#8211; delibera di indirizzo con la quale si prestabiliscono elementi di provvedimenti che rientrano nella competenza del dirigente &#8211; qualificazione &#8211; atto ampliativo della sfera giuridica dei destinatari</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le Giunte comunali, oltre a emettere vere e proprie delibere di indirizzo di contenuto generale, talvolta prestabiliscono gli elementi salienti di specifici concreti provvedimenti che rientrano nella competenza del dirigente: si tratta, anche in questo caso, di delibere di indirizzo, ma con le quali si affida espressamente al dirigente il compito di emettere il relativo atto conclusivo, che solitamente assumerà  in conformità  all&#8217;atto di giunta, pur potendo discostarsene. Una delibera di indirizzo del genere non può essere reputata quale atto meramente endoprocedimentale, in quanto essa influenza appunto la successiva scelta del dirigente competente e crea perciù² in capo agli operatori interessati un&#8217;aspettativa qualificata (nel caso di specie, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la delibera con la quale la Giunta comunale di Milano aveva approvato una serie di linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni d&#8217;uso in scadenza a vantaggio di tre concessionarie, tra le quali la società  istante, dovesse essere qualificata come &#8220;un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, che dunque giù  ottengono dal medesimo un vantaggio personale ma soprattutto patrimoniale, seppure non immediato, ma sotto forma di aspettativa qualificata al rinnovo, con un elevato grado di probabilità , della concessione d&#8217;uso del bene demaniale&#8221;).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/06/2019<br /> <strong>N. 01322/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00108/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 108 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da So.Ge.Ria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Maria Tanzarella, Rosanna Macis e Giancarlo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giancarlo Tanzarella in Milano, via Senato, 37;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Donatella Silvia e Anna Tavano, domiciliato presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> 1) della deliberazione di Giunta Comunale 6 dicembre 2018 n. 2184 comportante &#8220;approvazione di nuove linee di indirizzo con riferimento ai locali della Galleria Vittorio Emanuele II attualmente occupati dagli esercizi commerciali e , previo annullamento parziale in autotutela amministrativa, della deliberazione di Giunta Comunale n. 2000/2015&#038;&#8221; (doc.15).<br /> 2) della conseguente e connessa comunicazione dirigenziale 12 dicembre 2018 PG 0549455 (comunicata, in uno al documento sub 1, a mezzo di pec del giorno 19 dicembre 2018, ore 12:30 &#8211; doc. 14);<br /> 3) di ogni atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi: gli atti istruttori degli Uffici allegati alla DGC 2184/2018, la comunicazione di avvio del procedimento 16 ottobre 2018 (doc. 10) e la delibera di Giunta comunale 16 ottobre 2018 n. 1775 comportante &#8220;avvio del procedimento preordinato alla approvazione di nuove linee di indirizzo con riferimento alle concessioni dei locali della Galleria Vittorio Emanuele attualmente occupati dagli esercizi commerciali e previo annullamento parziale della deliberazione di Giunta comunale n. 2000/2015&#8221; (doc. 11).</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La società  esponente è titolare di concessione d&#8217;uso di un bene demaniale di proprietà  del Comune di Milano, sito nella Galleria &#8220;Vittorio Emanuele II&#8221; a Milano.<br /> L&#8217;unità  immobiliare è destinata allo svolgimento dell&#8217;attività  di bar e ristorazione ed è identificata con l&#8217;insegna &#8220;La Locanda del Gatto Rosso&#8221;.<br /> Con deliberazione n. 2000/2015 la Giunta Comunale di Milano approvava una serie di linee di indirizzo per il rinnovo delle concessioni d&#8217;uso in scadenza a vantaggio di tre concessionari, fra cui la società  istante.<br /> Tuttavia il Direttore del Settore Patrimonio dell&#8217;amministrazione, con proprio provvedimento del 13.4.2016, non si conformava alle indicazioni risultanti dalla citata delibera, escludendo quindi il rinnovo della convenzione, a favore invece di una pubblica gara.<br /> Contro il citato provvedimento dirigenziale ed altri atti successivi erano proposti dall&#8217;attuale esponente due distinti ricorsi davanti al TAR Lombardia, che erano riuniti e decisi con sentenza della IV Sezione n. 2422/2017, di accoglimento dei gravami e conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br /> La sentenza era appellata ma il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione V n. 5157/2018 respingeva l&#8217;appello.<br /> In seguito il Comune, con deliberazione di Giunta n. 2184/2018, approvava nuove linee di indirizzo con riferimento a taluni locali siti in Galleria, fra cui quello di cui è causa, annullando parzialmente la pregressa delibera n. 2000/2015 ed escludendo così il rinnovo della concessione a favore dell&#8217;esponente.<br /> Quest&#8217;ultima proponeva di conseguenza il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva, con cui impugnava la delibera da ultimo indicata ed il conseguente provvedimento dirigenziale di comunicazione della delibera stessa.<br /> Al gravame principale faceva seguito un atto di motivi aggiunti contenente una nuova doglianza contro gli atti giù  impugnati.<br /> Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per il rigetto del gravame.<br /> In esito alla camera di consiglio del 21.2.2019 l&#8217;istanza cautelare era accolta con ordinanza della scrivente Sezione n. 236/2019.<br /> Alla successiva pubblica udienza del 23.5.2019 la causa era discussa e trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Ai fini della decisione delle complesse questioni poste con il presente gravame, occorre muovere dall&#8217;esatta individuazione della natura e degli effetti della originaria delibera di Giunta n. 2000/2015, poi parzialmente annullata con la successiva delibera di Giunta n. 2184/2018, oggetto della presente impugnativa.<br /> La delibera del 2015 (cfr. il doc. 1 della ricorrente), dettava le linee di indirizzo per il rinnovo di tre concessioni di altrettanti locali siti nella Galleria, indicando le ragioni per le quali il rinnovo delle convenzioni, fra cui quella con l&#8217;attuale esponente, appariva rispondente a motivi di pubblico interesse, tali da giustificare la deroga al principio della pubblica gara.<br /> La delibera individuava quindi specificamente gli esercizi beneficiari del rinnovo della convenzione e, nella sua parte dispositiva (punto 2), dava atto che il Dirigente competente avrebbe posto in essere i necessari atti conseguenti per il rinnovo, in particolare la stipulazione delle nuove convenzioni, alle condizioni previste dalla stessa delibera di Giunta.<br /> Tuttavia, come noto, il Dirigente, visto il parere dell&#8217;Autorità  Anticorruzione (ANAC) richiesto dall&#8217;allora presidente del Consiglio Comunale di Milano, si orientava in senso difforme da quanto risultante dalla delibera n. 2000/2015 e negava di conseguenza il rinnovo della convenzione (cfr. i documenti 2 e 3 della ricorrente).<br /> Il citato provvedimento dirigenziale, unitamente ad altri atti conseguenti, era poi annullato dalla sentenza della scrivente Sezione n. 2422/2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato (cfr. i documenti 5 e 6 della ricorrente).<br /> Nella decisione di primo grado è messo in luce come la delibera n. 2000/2015 non possa essere considerata quale atto di natura normativa o regolamentare, avendo invece un contenuto puntuale (cfr. pag. 11 della sentenza) e che la stessa vincola parzialmente il dirigente comunale chiamato alla sua applicazione, nel senso che il dirigente stesso può dissentire dalla delibera purchè con adeguata e congrua motivazione, che tenga conto nuovamente degli elementi di fatto giù  esaminati dalla Giunta (cfr. pag. 10 della sentenza).<br /> Nella propria decisione sopra citata questo TAR ha pertanto annullato il provvedimento dirigenziale proprio perchè privo di idonea motivazione sulle circostanze di dissenso rispetto alla scelta della Giunta.<br /> Invero, è comune esperienza che le giunte comunali &#8211; e quella di Milano non ne differisce &#8211; oltre a emettere delle vere e proprie delibere d&#8217;indirizzo di contenuto generale, talvolta prestabiliscono gli elementi salienti di specifici concreti provvedimenti &#8211; i quali, per tali, rientrano nella competenza del dirigente &#8211; qualificando egualmente gli atti di giunta che li contengono come delibere d&#8217;indirizzo, in cui si affida espressamente allo stesso dirigente il compito di emettere il relativo atto conclusivo, che solitamente egli assumerà  in conformità , pur potendo discostarsene, come avvenuto nella fattispecie, rivendicando la propria competenza e responsabilità .<br /> Ebbene, una delibera d&#8217;indirizzo del secondo genere, come la n. 2000/2015, non può essere reputata quale atto meramente endoprocedimentale, in quanto la stessa influenza appunto la successiva scelta del dirigente competente e crea perciù² in capo agli operatori interessati &#8211; che, in specie, la delibera individua nominativamente, si badi bene &#8211; una aspettativa qualificata al rinnovo della concessione.<br /> La deliberazione 2000/2015, insomma, va qualificata come un atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, che dunque giù  ottengono dal medesimo un vantaggio personale ma soprattutto patrimoniale, seppure non immediato, ma sotto forma di aspettativa qualificata al rinnovo, con un elevato grado di probabilità , della concessione d&#8217;uso del bene demaniale.<br /> Tali considerazioni sulla originaria delibera del 2015 consentono di qualificare correttamente la successiva delibera n. 2184/2018 ivi impugnata.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, pone in essere una esplicita attività  di autotutela amministrativa, annullando parzialmente la pregressa delibera del 2015.<br /> Non pare dubbio al Collegio, infatti, che l&#8217;amministrazione comunale abbia agito per l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un atto precedente, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della legge 241/1990.<br /> La mera interpretazione letterale del provvedimento impugnato (cfr. il doc. 15 della ricorrente), conduce a tali conclusioni.<br /> In primo luogo, lo stesso oggetto della delibera parla di &#8220;&#038;annullamento parziale, in autotutela amministrativa&#8221; (cfr. pag. 1 del doc. 15), e nella successiva motivazione della decisione è evidenziato espressamente che la deliberazione n. 2000 del 2105 &#8220;&#038;appare viziata sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell&#8217;errata valutazione dei fatti nella parte in cui ravvisa motivi imperativi di interesse generale che avrebbero giustificato la deroga al principio dell&#8217;evidenza pubblica&#8221;.<br /> Si tratta di argomenti molto chiari ed il riferimento al vizio originario di difetto di istruttoria e di erronea valutazione dei fatti implica necessariamente una valutazione di illegittimità  originaria dell&#8217;atto amministrativo (il difetto di istruttoria e l&#8217;errore di fatto sono note figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere), a fronte della quale l&#8217;autotutela amministrativa non può che svolgersi nelle forme dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di cui al citato articolo 21Â <em>nonies</em>.<br /> Del resto, nella sua parte dispositiva (punto 3), la delibera 2184/2018 conferma il &#8220;parziale annullamento, in autotutela amministrativa&#8221;, sicchè non paiono sussistere dubbi sulla qualificazione della delibera impugnata come atto amministrativo di secondo grado di annullamento d&#8217;ufficio.<br /> Non è invece possibile la qualificazione, proposta nelle sue difese dall&#8217;Amministrazione resistente, della delibera quale &#8220;revoca&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>quinquies</em>Â della legge 241/1990, posto che &#8211; come noto &#8211; quest&#8217;ultima presuppone un mutamento della situazione originaria oppure una nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico, mentre nel caso di specie il Comune ha ravvisato un vizio di legittimità  originario della propria pregressa delibera.<br /> Neppure potrebbe reputarsi la delibera impugnata quale atto di &#8220;mero ritiro&#8221;, giacchè la dottrina e la giurisprudenza distinguono nettamente quest&#8217;ultimo istituto da quello dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, considerato che il mero ritiro si realizza nei riguardi di atti non ancora efficaci per mancato completamento del procedimento di formazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza della Sezione V n. 599/2000), ma nel caso di specie la delibera n. 2000/2015 è sempre stata senza dubbio pienamente efficace.<br /> Ciù² premesso, e ricordato che la delibera n. 2000/2015 ha carattere di atto ampliativo della sfera giuridica della ricorrente, è giocoforza concludere che la delibera di annullamento d&#8217;ufficio n. 2184/2018 abbia carattere lesivo della società  esponente, che è quindi legittimata a contestare le modalità  di esercizio nel caso di specie della potestà  di annullamento d&#8217;ufficio.<br /> 1.1 Passando quindi all&#8217;esame dei singoli mezzi di gravame, nel primo motivo è lamentata la presunta elusione del giudicato formatosi a fronte della più¹ volte menzionata sentenza di questo TAR del 2017 (cfr. ancora il doc. 5 della ricorrente).<br /> La doglianza, così come prospettata, è perà² infondata, posto che l&#8217;intervenuto annullamento del provvedimento dirigenziale difforme dalla delibera del 2015 non priva di per sì© la Giunta del potere di autotutela sulla delibera medesima; del resto nella sentenza di primo grado è scritto espressamente che, dopo l&#8217;eliminazione dal mondo giuridico degli effetti dell&#8217;atto dirigenziale, la Giunta potrà  rivalutare in piena autonomia la coerenza delle proroghe con i principi comunitari (cfr. pag. 11 della sentenza).<br /> 1.2 Nel secondo e nel terzo motivo è lamentata invece la violazione, sotto vari profili, dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della legge n. 241/1990.<br /> Le censure appaiono fondate, per le ragioni che seguono.<br /> Il comma 1 del citato articolo stabilisce che &#8220;Il provvedimento amministrativo illegittimo &#038; può essere annullato d&#8217;ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, &#038; tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall&#8217;organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge&#8221;<br /> La norma consente dunque l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio entro un &#8220;termine ragionevole&#8221;, comunque non superiore a &#8220;diciotto mesi&#8221;: mentre, nel caso di specie, la delibera di annullamento impugnata è stata adottata in palese violazione del citato termine di legge (tra il 6.11.2015 e il 6.12.2018 sono intercorsi oltre tre anni), e non vi è esposta alcuna specifica considerazione sul superamento del citato termine.<br /> L&#8217;applicazione del termine di cui sopra è previsto dalla legge per i provvedimenti di autorizzazione e in ogni caso per quelli &#8220;di attribuzione di vantaggi economici&#8221;.<br /> Orbene, la delibera del 2015, per il suo ripetuto contenuto ampliativo, rientra senza dubbio nel genere della &#8220;autorizzazione amministrativa&#8221;, intesa come provvedimento conferente posizioni soggettive utili; ma &#8211; e sul punto sia consentito il rinvio al punto 1 della presente narrativa &#8211; in ogni caso, la stessa si configura come attributiva, seppure con la mediazione di un ulteriore provvedimento attuativo, di un &#8220;vantaggio economico&#8221; all&#8217;impresa ricorrente, da intendersi quale aspettativa qualificata al rinnovo di una concessione amministrativa notoriamente assai ambita, e cioè quella per uno spazio commerciale nell&#8217;area della galleria Vittorio Emanuele di Milano.<br /> Neppure potrebbe sostenersi che il termine di legge di cui all&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â sia stato sospeso nel corso della presente vicenda.<br /> Il termine di cui all&#8217;articolo da ultimo citato deve configurarsi quale termine sostanziale di decadenza della potestà  di annullamento, per cui non è dato comprendere come allo stesso possa applicarsi l&#8217;istituto di diritto sostanziale della &#8220;sospensione&#8221;, che il codice civile riserva al solo termine di prescrizione (e non di decadenza, cfr. l&#8217;art. 2964 del codice civile), prescrizione che è inoltre riferita espressamente ai soli diritti soggettivi (cfr. l&#8217;art. 2934 del codice civile), mentre nel caso di specie il Comune è titolare di una potestà  pubblica di annullamento in autotutela dei propri atti.<br /> Inoltre, la legge 241/1990 prevede certo la possibilità  di sospensione dell&#8217;efficacia dell&#8217;atto amministrativo (cfr. l&#8217;art. 21Â <em>quater</em>), ma nel caso di specie il Comune non ha adottato alcun formale atto di sospensione dell&#8217;efficacia della delibera 2000/2015, mai oggetto fra l&#8217;altro di alcuna contestazione in sede giurisdizionale.<br /> Al contrario, all&#8217;amministrazione comunale non era certo precluso l&#8217;esercizio del potere di autotutela <em>ab origine</em>, vale a dire sin dal momento di ricezione del parere ANAC che poneva dubbi sulla legittimità  del rinnovo delle concessioni previsto dalla delibera 2000/2015 (aprile 2016, cfr. il doc. 3 della ricorrente).<br /> Il Comune ha scelto invece di difendere in due gradi di giudizio il provvedimento dirigenziale di non applicazione della delibera di Giunta, ma tale condotta &#8211; di per sì© legittima, ovviamente &#8211; non può costituire giustificato motivo per il differimento del termine di legge per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela (termine che poi, nel caso di specie, ha superato i tre anni, raddoppiando di fatto quello massimo di legge, allorchè l&#8217;art. 21Â <em>quater</em>comma 2 prevede che la sospensione non può superare il termine di legge di cui all&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>).<br /> Il presente gravame deve quindi essere accolto, con assorbimento di ogni altra censura.<br /> La delibera 2184/2018 deve pertanto essere annullata laddove a sua volta annulla parzialmente in autotutela la delibera 2000/2015 (punto 3 del dispositivo).<br /> Quest&#8217;ultima delibera riacquista quindi efficacia per effetto della presente sentenza, salvi ovviamente i poteri dirigenziali come definiti ed individuati dal giudicato formatosi sulla menzionata sentenza della scrivente Sezione n. 2422/2017.<br /> 1.3 All&#8217;annullamento della delibera di Giunta n. 2184/2018 consegue l&#8217;annullamento del provvedimento dirigenziale del 12.12.2018 (cfr. il doc. 14 della ricorrente), costituente atto meramente consequenziale a quello della Giunta, posto che il dirigente si è limitato a comunicare l&#8217;intervenuto annullamento della delibera 2000/2015 ed il rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo della concessione per i motivi esposti nella delibera 2184/2018.<br /> 2. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> Resta salva la pronuncia sulle spese della fase cautelare.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Condanna il Comune di Milano al pagamento a favore della società  ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6<em>bis</em>1 del DPR 115/2002).<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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