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	<title>11/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/6/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.6246</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2014-n-6246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2014-n-6246/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.6246</a></p>
<p>Pres. F. Bianchi – Est. S. Lomazzi Valeria Spennati (avv.ti M. Bonetti e S. Delia) vs MIUR, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di L. Berardi ed Altri Università – Facoltà di Medicina e Chirurgia &#8211; Test di ammissione – Superamento – Dichiarazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2014-n-6246/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.6246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2014-n-6246/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.6246</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Bianchi – Est. S. Lomazzi<br /> Valeria Spennati (avv.ti M. Bonetti e S. Delia) vs MIUR, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di L. Berardi ed Altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università – Facoltà di Medicina e Chirurgia &#8211; Test di ammissione – Superamento – Dichiarazione di interesse all’immatricolazione – Assenza – Diniego di ammissione – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego del MIUR di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per mancata tempestiva dichiarazione di interesse all’immatricolazione di un candidato che ha superato la prova di ammissione mediante test. Invero, da un lato il superamento del test con il conseguimento di un punteggio utile prova la piena volontà dell’interessato all’immatricolazione e, dall’altro, l’adempimento ulteriore richiesto al candidato riveste carattere formale, costituendo mera irregolarità se non tempestivamente assolto, dunque sanabile. Tale soluzione inoltre, è imposta dal rilievo costituzionale del diritto allo studio ex artt. 33 e 34 Cost. del soggetto che dimostra, mediante superamento della prova prevista dalla legge, di essere idoneo al corso universitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9397 del 2012, proposto da: Valeria Spennati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D&#8217;Aquino, 47; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentati e difesi secondo legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Laura Berardi, Ficucciello, Stella Sara Batti, Marianna Cancia; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del diniego di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2012/2013, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la mancata tempestiva dichiarazione di interesse all’immatricolazione, con indicazione del corso e della sede, da inoltrarsi per via telematica entro le ore 15 del 10 settembre 2012, della relativa previsione, contenuta nel D.M. n.196 del 28 giugno 2012 e nel bando, nonché della graduatoria, nella parte di sua mancata immatricolazione, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti,<br />
per l’accertamento<br />
del diritto all’immatricolazione al corso di studio di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Sig.ra Valeria Spennati partecipava ai test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, a.a. 2012/2013, conseguendo il punteggio utile di 36,25 a seguito dello scorrimento della graduatoria; la studentessa tuttavia non veniva ammessa, per la mancata tempestiva dichiarazione di interesse all’immatricolazione, con indicazione del corso e della sede, da inoltrarsi per via telematica entro le ore 15 del 10 settembre 2012.<br />
L’interessata impugnava la suddetta previsione, contenuta nel D.M. n.196 del 28 giugno 2012 e nel bando, nonché la graduatoria, nella parte di sua mancata immatricolazione, ed il diniego di ammissione, deducendo la violazione degli artt.7, 10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 3, 33, 34, 97 Cost., della Legge n.264 del 1999, dell’art.2 del Prot.1 della CEDU, dei principi del favor partecipationis, del legittimo affidamento, di gerarchia delle fonti nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione, illogicità, incoerenza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento; veniva quindi richiesto l’accertamento del diritto all’immatricolazione per il corso di studio di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.<br />
La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento e l’emissione del preavviso di diniego; che la prova di ammissione era stata superata, che sussisteva la volontà di essere immatricolata già con l’iscrizione e la partecipazione al test preselettivo; che trattavasi di violazione meramente formale, di semplice irregolarità; che la procedura telematica era stata portata a termine solo qualche minuto dopo il limite fissato e che l’esclusione era irragionevole; che la legge per l’immatricolazione prevedeva unicamente il superamento del relativo test; che dunque trattavasi di mero adempimento formale, per informazioni già in possesso dell’Amministrazione, in difetto di un interesse pubblico all’esclusione, una volta superato il suddetto test, dovendosi di contro dare preminenza al diritto allo studio, di rilievo costituzionale; che l’ammissione alla facoltà poteva avvenire finanche in soprannumero.<br />
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.<br />
Con note d’udienza la ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito.<br />
Con memoria la suddetta Università confermava in fatto che l’interessata aveva partecipato al suindicato test, conseguendo il punteggio di 36,25, collocandosi dunque in posizione utile per l’ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo Pontino; in rito veniva dedotta l’irricevibilità del ricorso per notifica dello stesso solo ad alcuni partecipanti al concorso controinteressati, non a tutti e presso l’Università anziché al loro domicilio o residenza; nel merito si sosteneva l’infondatezza delle impugnative.<br />
Con ordinanza n.299 del 2013 (con correzione di errore materiale mediante la successiva ordinanza n.2625 del 2013) il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente e per l’effetto ne disponeva l’ammissione con riserva, anche in soprannumero, al corso di laurea in argomento.<br />
Nell’udienza del 5 marzo 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato nel merito e va pertanto accolto, con conseguenti annullamento in parte qua degli atti impugnati, accertamento del diritto della ricorrente, e correlato obbligo dell’Amministrazione, all’ammissione, anche in soprannumero, mediante immatricolazione, al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” &#8211; Polo Pontino.<br />
Invero è necessario al riguardo evidenziare che la Sig.ra Spennati risulta aver superato la prova di ammissione mediante test, come richiesto ex art.4 della Legge n.264 del 1999, conseguendo il punteggio di 36,25, con posizione utile per il corso di Medicina e Chirurgia presso il Polo Pontino; che quindi da ciò si evince da un lato la piena volontà dell’interessata all’immatricolazione in esame, dall’altro che l’adempimento ulteriore richiesto alla studentessa riveste carattere formale, costituendo mera irregolarità laddove non tempestivamente assolto, dunque sanata; che inoltre tale soluzione è imposta dal rilievo costituzionale del diritto allo studio (cfr. artt.33, 34 Cost.) del soggetto che, come nel caso di specie, ha dimostrato, mediante superamento della prova prevista dalla legge, di essere idoneo al corso universitario.<br />
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le restanti censure nel merito, nonché l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazione sull’irricevibilità del gravame per parziale carenza di notifica ai controinteressati, dovendosi disporre l’ammissione, all’occorrenza, anche in soprannumero.<br />
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.9397/2012 indicato in epigrafe nei limiti e termini di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore<br />
Achille Sinatra, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2014-n-6246/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.6246</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.2980</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2014-n-2980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2014-n-2980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.2980</a></p>
<p>Pres. Pajno – Est. Lotti Comune di Brindisi (Avv. L.Durano) c/ Cooperativa Sociale Ferrante Aporti( Avv. F. Musci) Autorizzazioni e concessioni &#8211; SCIA ex art. 19 l 241/1990 – Autotutela-Ammissibilità &#8211; Condizioni In materia di DIA o SCIA ex art. 19 L. 241/1990 l’Amministrazione esercita propri poteri di autotutela non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2014-n-2980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.2980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2014-n-2980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.2980</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.    Pajno  –  Est. Lotti<br /> Comune di Brindisi (Avv.  L.Durano) c/ Cooperativa Sociale Ferrante Aporti( Avv. F. Musci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni e concessioni &#8211; SCIA ex art. 19 l 241/1990 – Autotutela-Ammissibilità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di DIA o SCIA ex art. 19  L. 241/1990 l’Amministrazione esercita propri poteri di autotutela non soltanto ai sensi dell’art. 21 nonies L 241/1990, ossia in caso di sopravvenienza di ragioni di interesse pubblico,  ma anche ai sensi dell’art. 19 essendo riconosciuti   poteri di autotutela esecutivo che permettono l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ritenuta illegittima e rimozione di eventuali effetti dannosi di essa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2013, proposto da:<br />
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Cooperativa Sociale Ferrante Aporti, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Musci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro, 13; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01258/2012, resa tra le parti, concernente divieto di somministrazione di alimenti e bevande.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cooperativa Sociale Ferrante Aporti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Durano e Francesco Musci;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza 12 luglio 2012, n. 1258 ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Cooperativa per l’annullamento della nota provvedimento n. 749 del 28.2.2012, n. 12117 del Dirigente del Settore Attività Produttive Ufficio Esercizi Pubblici del Comune di Brindisi avente ad oggetto &#8220;provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività segnalate con le SCIA, acquisite in unica nota di deposito al prot. d&#8217;archivio al n. 32653 in data 25.5.2011, di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A (ristorante) e di tipologia B (bar), registrate, rispettivamente, al n. 2033 e al n. 2004 del registro esercizi pubblici&#8221;.<br />
Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, la coerenza dell’attività oggetto delle citate SCIA con il progetto perseguito dalla Cooperativa oggi appellata, in quanto le attività gli allestimenti predisposti risultano funzionali al perseguimento delle finalità (socio assistenziali) per le quali la struttura era stata affidata in gestione.<br />
Quindi, per il TAR, la previsione nel progetto di un laboratorio di gastronomia e pasticceria implica un’attività di degustazione di cibi e bevande che necessita di un riconoscimento amministrativo con la conseguente compatibilità dell’attività oggetto della SCIA in esame.<br />
Non è apparso risolutivo al TAR, inoltre, il richiamo alla circostanza verificatasi in data 4 febbraio 2012, allorquando una pattuglia dei vigili urbani ha eseguito un sopralluogo presso il centro di aggregazione della struttura, accertando lo svolgimento di una festa privata danzante con all’interno un tariffario in cui erano indicati i costi dei trattenimenti.<br />
Infatti, ha osservato il TAR, la stessa relazione redatta dal Comando di Polizia Municipale specifica che gli astanti hanno dichiarato che “in qualità di soci del centro erano intenti a festeggiare il 18° anno di età di uno dei soci”; inoltre, la presenza di un tariffario relativo al costo delle consumazioni o al costo dell’organizzazione dell’evento non risulta incompatibile con l’attività da esercitarsi nel centro in questione, atteso che appare del tutto ragionevole che per i servizi comportanti dei costi di gestione, siano previsti dei corrispettivi da parte dei soci utilizzatori.<br />
Infine, ha rilevato conclusivamente il TAR, l’organizzazione di feste, con ballo o meno, appare il mezzo più agevole per assicurare l’incontro dei giovani e quindi il momento iniziale di qualsiasi percorso comune, finalizzato all’accrescimento della loro dimensione sociale e politica.<br />
L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:<br />
&#8211; Error in iudicando. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rilevato l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di inibizione-annullamento-revoca degli effetti delle SCIA. Errore nei presupposti di fatto e dirit<br />
Con l’appello in esame, si chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.<br />
Si costituiva la Cooperativa chiedendo il rigetto dell’appello e riproponendo i motivi assorbiti dal TAR.<br />
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Ritiene il Collegio che l’appello sia meritevole di accoglimento.<br />
Infatti, il Centro di Aggregazione Sant’Elia, la cui attività è oggetto di contestazione in questo giudizio, è stato creato sulla base di finanziamenti regionali strumentali alla realizzazione di uno specifico progetto denominato Imprendigiovani@.it la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa Aporti; tale progetto, rivolto a giovani tra i 16 e i 25 anni in situazioni di disagio, prevede l’attivazione di uno sportello informatico, di numerosi laboratori e corsi di formazione, strumentali alla realizzazione di percorsi di crescita culturale, sociale e umana, finalizzati anche a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.<br />
Tale progetto è evidentemente incompatibile con l’esercizio sic et simpliciter di un bar-ristorante aperto al pubblico, all’interno della struttura di proprietà comunale, attività quest’ultima, peraltro, neppure rientrante tra quelle elencate nel capitolato speciale di appalto e nel progetto di gestione, che si limitano all’indicazione di un mera sala di ristoro, attività non sovrapponibile con quella oggetto delle due SCIA.<br />
Infatti, nel caso di specie, la Cooperativa appellata ha presentato due SCIA per comunicare l’attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di cui alla legge n. 287.1991 e di cui all’art. 64 del d.lgs. n. 59-2010, senza prevedere alcuna limitazione né con riferimento alla clientela (soci o non soci), né con riferimento a particolari eventi ricollegabili all’attività del Centro di aggregazione.<br />
Per effetto di tali SCIA, la Cooperativa potrebbe gestire un bar-ristorante aperto al pubblico e non destinato esclusivamente ai tesserati del centro, in una struttura di proprietà comunale, ristrutturata con finanziamenti pubblici, che avrebbe dovuto essere utilizzata per le attività elencate nel progetto suindicato, di competenza del Settore Sociale del Comune, in quanto volto al recupero sociale di giovani in situazione di disagio.<br />
Opportunamente e del tutto legittimamente, dunque, gli effetti di tali SCIA sono stati inibiti dall’Amministrazione.<br />
Peraltro, le SCIA in controversia non contengono alcuna limitazione o specificazione da cui si evinca che l’attività di somministrazione sia collegata al laboratorio di gastronomia e pasticceria, né risulta attivato in concreto alcun laboratorio di gastronomia e pasticceria.<br />
Inoltre, sotto il profilo giuridico, l’apertura di un bar all’interno della struttura comunale, destinato alla fruizione dei tesserati frequentatori del medesimo Centro, avrebbe comunque richiesto la presentazione della SCIA ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 e la SCIA relativa alle attività commerciali del tutto liberalizzate ex art. 64 del d.lgs. n. 59-2010 che è relativa ai pubblici esercizi.<br />
Ciò a prescindere dal sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani, riportato in parte narrativa, che non è certo decisivo, anche se sottolinea ulteriormente, a fortiori, l’incompatibilità dell’attività con la funzione sociale che deve esplicare la Cooperativa nell’ambito del progetto educativo di recupero sopra indicato.<br />
Infine, quanto ai motivi assorbiti dal TAR, si deve osservare che l’Amministrazione ha a disposizione i poteri di autotutela in materia di DIA o SCIA ex art. 19 l. 241-90; tali poteri costituiscono una forma peculiare di autotutela, maggiormente accostabile all’autotutela cd. esecutiva, piuttosto che a quella di cui all’art. 21-nonies della medesima legge, poiché non ha per oggetto un atto amministrativo ed è mirata alla rimozione materiale degli effetti della DIA o SCIA medesima, in connessione con l’avvenuta illegittimità e non con una ragione ulteriore di interesse pubblico che connota invece l’autotutela cd. decisoria e che deve, in quel caso, essere oggetto, almeno in via generale, di specifica motivazione.<br />
Pertanto, a prescindere dall’inosservanza dei termini procedimentali decadenziali per far valere la riscontrata illegittimità con l’esercizio di poteri inibitori a tutela degli interessi pubblici, l’atto impugnato ha valore di autotutela nel senso sopra precisato, con conseguente legittimità dell’intervento operato dal Comune.<br />
Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado in quanto infondato.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.<br />
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2014-n-2980/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.2980</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-433/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.433</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. M. Lensi Consorzio Italian Management, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita tra il predetto Consorzio e la Catania Multiservizi spa, e dalla Catania Multiservizi spa (avv.ti S. Polizzotto e B. Ballero) c/ Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; R.F.I. s.p.a. (avv. G. Cossu); Rete Ferroviaria Italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-433/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-433/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. M. Lensi<br /> Consorzio Italian Management, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita tra il predetto Consorzio e la Catania Multiservizi spa, e dalla Catania Multiservizi spa (avv.ti S. Polizzotto e B. Ballero) c/ Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; R.F.I. s.p.a. (avv. G. Cossu); Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Esecuzione del contratto &#8211; Revisione dei prezzi –  Contratto di pulizia stazioni ferroviarie – Art. 115 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. &#8211; Inapplicabilità &#8211; Ragioni &#8211; Art. 1664 c.c. – In presenza di deroga delle parti – Inapplicabilità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 115, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (ovvero delle analoghe precedenti disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994) non è applicabile al contratto di servizio di pulizia delle stazioni ferroviarie affidato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., vertendosi di appalto aggiudicato per scopi diversi dall’esercizio dell’attività nei settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213; in tale fattispecie la revisione prezzi non è dovuta neppure in forza dell’art. 1664 c.c., laddove la norma in questione sia stata derogata dalla volontà delle parti mercé l’inserimento nel contratto di una clausola contrattuale limitativa della revisione dei prezzi d’appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da:<br />
Consorzio Italian Management, con sede in Caltanissetta, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale capogruppo dell’ATI costituita tra il predetto Consorzio e la Catania Multiservizi spa, e dalla Catania Multiservizi spa, con sede in Catania, in persona del legale rappresentante in carica, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Polizzotto e Benedetto Ballero, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; R.F.I. s.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Cossu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. del 23 febbraio 2012, con cui è stata ritenuta ingiustificata ed inaccoglibile la richiesta formulata dall’ATI ricorrente, di adeguamento revisionale del corrispettivo d’appalto, in dipendenza del riferito incremento dei costi contrattuali dovuti all’aumento del costo del personale;</p>
<p align=center>e per la declaratoria di nullità</p>
<p></p>
<p align=justify>
della clausola contrattuale di cui all’articolo 6 del contratto n. 01/2006, stipulato inter partes in data 23 febbraio 2006, nelle parti indicate in ricorso, ove e nella misura in cui dovessero risultare ostative alla revisione dei prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163 del 2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994 o, in subordine, di cui all’articolo 1664 del codice civile;<br />
e per il riconoscimento, con relativa condanna al pagamento, degli importi dovuti, con interruzione della prescrizione,<br />
&#8211; del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163/2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato da<br />
&#8211; in subordine del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., a titolo di revisione prezzi, dell’incremento dei costi dell’appalto che superano il decimo del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 del codice civile, per<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />
La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. &#8211; Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari, con bando del 29 aprile 2005, ha indetto una gara di appalto europea a procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per “l’affidamento dei servizi di pulizia, di mantenimento del decoro dei locali ed aree aperte al pubblico e servizi accessori ubicati in stazioni, impianti, uffici ed officine variamente dislocati nell’ambito della giurisdizione della Direzione Compartimentale Movimento di Cagliari”.<br />
L’appalto è stato aggiudicato all’ATI odierno ricorrente.<br />
L’affidamento del servizio è stato formalizzato con contratto n. 01/2006, stipulato in data 23 febbraio 2006 per una durata di tre anni a decorrere dall’avvio del servizio avvenuto in data 15 marzo 2006, in seguito prorogata fino al 30 giugno 2011, data in cui il contratto e i lavori si sono conclusi.<br />
La parte ricorrente, con nota del 31 gennaio 2012, ha richiesto a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. l’avvio dell’istruttoria per la corresponsione della differenza tra il costo del personale, determinato in contratto, ed il maggiore costo effettivamente sostenuto, anche alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 115 del D. lgs. 163/2006, ovvero nell’articolo 6, comma quarto, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge 724/1994, recante la disciplina della revisione periodica ex lege del prezzo dei contratti ad esecuzione periodica e continuativa.<br />
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. , con nota del 23 febbraio 2012 non ha accolto tale richiesta, rilevando che, nel caso di specie, trova applicazione l’articolo 6 del contratto d’appalto e che l’articolo 115 del D. lgs. 163/2006 non si applica alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, le quali operano secondo la normativa dei settori speciali di cui alla parte III del codice degli appalti.<br />
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l&#8217;annullamento della nota di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. del 23 febbraio 2012, con cui è stata ritenuta ingiustificata ed inaccoglibile la richiesta formulata dall’ATI ricorrente, di adeguamento revisionale del corrispettivo d’appalto, in dipendenza del riferito incremento dei costi contrattuali dovuti all’aumento del costo del personale.<br />
Si chiede altresì la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all’articolo 6 del contratto n. 01/2006, stipulato inter partes in data 23 febbraio 2006, nelle parti indicate in ricorso, ove e nella misura in cui dovessero risultare ostative alla revisione dei prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163 del 2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994 o, in subordine, di cui all’articolo 1664 del codice civile; nonché il riconoscimento, con relativa condanna al pagamento, degli importi dovuti, con interruzione della prescrizione:<br />
&#8211; del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163/2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato da<br />
&#8211; in subordine del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., a titolo di revisione prezzi, dell’incremento dei costi dell’appalto che superano il decimo del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 del codice civile, per<br />
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento della nota di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. del 23 febbraio 2012, con cui è stata ritenuta ingiustificata ed inaccoglibile la richiesta formulata dall’ATI ricorrente, di adeguamento revisionale del corrispettivo d’appalto, in dipendenza del riferito incremento dei costi contrattuali dovuti all’aumento del costo del personale.<br />
Si chiede altresì la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all’articolo 6 del contratto n. 01/2006, stipulato inter partes in data 23 febbraio 2006, nelle parti indicate in ricorso, ove e nella misura in cui dovessero risultare ostative alla revisione dei prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163 del 2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994 o, in subordine, di cui all’articolo 1664 del codice civile; nonché il riconoscimento, con relativa condanna al pagamento, degli importi dovuti, con interruzione della prescrizione:<br />
&#8211; del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi di cui all’articolo 115 del Dlgs n. 163/2006 o di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato da<br />
&#8211; in subordine del diritto dei ricorrenti al pagamento da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., a titolo di revisione prezzi, dell’incremento dei costi dell’appalto che superano il decimo del prezzo ai sensi dell’articolo 1664 del codice civile, per<br />
Il ricorso è infondato.<br />
In primo luogo, deve ritenersi l’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 115 del codice degli appalti (ovvero delle analoghe precedenti disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994), dovendosi ritenere che l’attività oggetto dell’appalto in questione rientri tra i “settori speciali” di cui alla parte III del codice degli appalti, sussistendo sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo al fine di ritenere che il contratto di servizio di pulizia delle stazioni ferroviarie rientri all’interno dell’ambito stabilito dall’articolo 217 del codice, secondo cui la disciplina in materia di settori speciali non può trovare applicazione negli appalti aggiudicati per scopi diversi dall’esercizio dell’attività di cui agli articoli da 208 a 213.<br />
In particolare, il collegio condivide le considerazioni in proposito svolte da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nella propria memoria difensiva del 10 aprile 2014, desunte dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2011 e dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2919/2011, nella quale, relativamente all’aggiudicazione di una gara per il servizio di pulizia indetto da una società operante nel settore della distribuzione del gas e dell’acqua, si afferma espressamente che “la pulizia rientra nella normativa dei settori speciali quando è funzionale a detta attività, il che si verifica qualora si tratti di proprietà immobiliare di edifici che costituiscono parte integrante delle reti di produzione, distribuzione e trasporto indicate negli art. 208 e ss. del d. lgs. n. 163 del 2006”.<br />
Ciò stante, deve ritenersi corretto l’assunto secondo cui il servizio di pulizia delle stazioni, impianti, uffici ed officine dislocati nell’ambito della giurisdizione della direzione compartimentale movimento di Cagliari, quali “impianti di esercizio” e come tali elementi necessari facenti parte della rete di trasporto ferroviario, deve ritenersi rientrare nella normativa dei settori speciali in quanto strettamente funzionale a detta attività di trasporto ferroviario.<br />
Ritenuto pertanto che l’attività oggetto dell’appalto in questione (quale servizio di pulizia di impianti ferroviari di “esercizio”, come tale funzionale all’attività di trasporto ferroviario), rientri tra i settori speciali di cui alla parte III del codice, ne consegue l’applicabilità a tale tipologia contrattuale della disciplina generale prevista nel codice, limitatamente alle norme applicabili anche nei settori speciali elencate dall’articolo 206, tra le quali non rientra all’articolo 115.<br />
In ordine alla questione della inapplicabilità dell’articolo 115 e quindi dell’istituto della revisione prezzi agli appalti rientranti tra i “settori speciali” di cui alla parte III del codice, vedasi, in tal senso, TAR Lazio, sez. II, 13 aprile 2010 n. 6655, secondo cui “agli &#8220;enti aggiudicatori&#8221; <operanti in virtù di diritti speciali o esclusivi> non si applica la parte II del codice, concernente i contratti di lavori servizi e forniture nei settori ordinari, ma solo la parte III, dedicata espressamente ai settori esclusi.<br />
Pertanto, a Poste italiane s.p.a., in quanto rientrante nel novero degli “enti aggiudicatori”, non si applica la disciplina sulla revisione prezzi dettata dall’art. 115 del codice poiché essa è inserita appunto della parte II (cfr. art. 3, commi 25 e 29 e art. 32 del codice dei contratti)”. <br />
Vedasi, altresì, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, parere n. 24 del 23/2/2012, secondo cui Poste Italiane s.p.a. “non è soggetta alla diretta applicazione della parte II del Codice dei contratti pubblici, concernente i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, nella quale rientra la disciplina sulla revisione prezzi di cui al richiamato art. 115, che non figura tra le norme cui fa rinvio, per i settori speciali, l’art. 206 del Codice. Di recente, la giurisprudenza ha perciò categoricamente escluso l’applicabilità dell’istituto della revisione prezzi agli appalti aggiudicati da Poste Italiane s.p.a. (cfr. TAR Lazio, sez. II, 13 aprile 2010 n. 6655)”.<br />
Ciò stante, non può che prendersi atto dell’inapplicabilità al caso di specie dell’articolo 115 del codice degli appalti (ovvero delle analoghe precedenti disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 537/1993, come novellato dall’articolo 44 della legge n. 724/1994), risultando pertanto infondate le censure in proposito mosse dalla ricorrente.<br />
Ugualmente infondata risulta l’ulteriore domanda, avanzata dalla ricorrente in via subordinata, secondo cui la revisione prezzi sarebbe comunque dovuta in forza dell’articolo 1664 del codice civile.<br />
Come esattamente rilevato da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nella propria memoria difensiva la norma in questione è comunque derogabile dalla volontà delle parti che inseriscano nel contratto una clausola contrattuale limitativa della revisione dei prezzi, come avvenuto nel caso di specie attraverso le previsioni di cui all’articolo 6 del contratto n. 01/2006 stipulato tra le parti in data 23 febbraio 2006 (cfr. Cassazione civile, sez. II, n. 4198 del 21/02/2014, secondo cui “la clausola con la quale si escluda, in deroga all&#8217;art. 1664 c.c., il diritto dell&#8217;appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell&#8217;esecuzione dell&#8217;opera (cosiddetto appalto &#8220;a forfait&#8221;) non comporta alcuna alterazione della scrittura ovvero della funzione dell&#8217;appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall&#8217;alea normale di questo tipo contrattuale”).<br />
Per quanto concerne infine la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 115 del D. lgs. n. 163/2006, per possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, così come sollevata nell’atto introduttivo del gravarne, tale questione, come esattamente eccepito da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., deve ritenersi inammissibile per mancanza della rilevanza di tale questione, nel caso di specie ai fini della decisione della presente controversia, posto che, per come sopra evidenziato, l’articolo 115 non trova applicazione nel caso in esame.<br />
La questione di legittimità costituzionale, così come diversamente prospettata dalla ricorrente nella memoria di replica del 22 aprile 2014, deve ritenersi comunque manifestamente infondata, in considerazione della peculiarità e specialità degli appalti rientranti nei “settori speciali” che, in presenza dei necessari presupposti soggettivi e oggettivi normativamente previsti, obiettivamente si differenziano dalla generalità degli appalti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, di cui alla parte II del Codice dei contratti pubblici, e sono oggetto di specifica apposita normativa di cui alla parte III del Codice dei contratti pubblici, per come sopra evidenziato.<br />
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, stante l&#8217;infondatezza delle censure avanzate, il ricorso deve essere respinto.<br />
In considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-433/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.435</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-435/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.435</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. M. Lensi S.E. TRAND S.r.l. (avv.ti B. Ballero, S. Ballero e N. Melis) c/ Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e Aeronautica Militare &#8211; Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo (Avv. Distr. St.) nei confronti di E&#8217; AMBIENTE S.r.l. (avv. L. Azzena) Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.435</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. M. Lensi<br /> S.E. TRAND S.r.l. (avv.ti B. Ballero, S. Ballero e N. Melis) c/ Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e Aeronautica Militare &#8211; Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo (Avv. Distr. St.) nei confronti di E&#8217; AMBIENTE S.r.l. (avv. L. Azzena)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Acquisti del Ministero della Difesa – Procedura in economia – Impugnazione – Atto immediatamente lesivo – Verbale di ricognizione dei preventivi – E’ tale &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella disciplina degli acquisti in economia del Ministero della Difesa (D.P.R.15 novembre 2012 n. 236), poiché non è prevista un’“aggiudicazione provvisoria” e una successiva “aggiudicazione definitiva”, bensì un diverso procedimento estremamente semplificato, nel quale la commissione incaricata della “scelta dell&#8217;impresa presso cui effettuare l&#8217;acquisizione”, “redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l&#8217;impresa presso la quale ha luogo l&#8217;acquisizione” e, a seguito di tale verbale, procede direttamente alla susseguente acquisizione dei beni e dei servizi mediante lettera di ordinazione o atto negoziale, deve ritenersi che l’atto immediatamente lesivo degli interessi dell’impresa seconda graduata – rilevante per stabilire il dies a quo del termine per l’impugnazione degli esiti della procedura – consista nel ridetto verbale di ricognizione dei preventivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 94 del 2014, proposto da:<br />
S.E. TRAND S.r.l., con sede in Settimo San Pietro (CA), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Nicola Melis, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e Aeronautica Militare &#8211; Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
E&#8217; AMBIENTE S.r.l., con sede in Porto Torres (SS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Azzena, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; di tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l&#8217;Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta,<br />
&#8211; più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell&#8217;odi<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; di Aeronautica Militare &#8211; Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo e di E&#8217; Ambiente Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />
La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l&#8217;Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell&#8217; R.S.S.T.A Decimomannu.<br />
Non essendo risultata aggiudicataria e ritenendo che la controinteressata E’ Ambiente dovesse essere esclusa dalla gara, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l&#8217;annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l&#8217;Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell&#8217; R.S.S.T.A Decimomannu, nella parte in cui non hanno disposto l&#8217;esclusione dell&#8217;odierna controinteressata; più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell&#8217;odierna controinteressata, nonché, infine, del contratto d&#8217;appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede espressamente che il Tar voglia disporre il subentro dell&#8217;odierna ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.<br />
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata “E’ Ambiente srl”, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />
Con ordinanza n. 48 del 12 febbraio 2014 questo Tar ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 1198 del 19 marzo 2014 il Consiglio di Stato, quarta sezione, ha riformato la predetta ordinanza, respingendo l’istanza cautelare, in ragione di profili di irricevibilità del ricorso di prime cure, in quanto tardivamente proposto.<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l&#8217;Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell&#8217; R.S.S.T.A Decimomannu, nella parte in cui non hanno disposto l&#8217;esclusione dell&#8217;odierna controinteressata; più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell&#8217;odierna controinteressata, nonché, infine, del contratto d&#8217;appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede espressamente che il Tar voglia disporre il subentro dell&#8217;odierna ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.<br />
Il ricorso è irricevibile per tardività.<br />
Alla luce dei rilievi mossi dalla società ricorrente nel ricorso in esame, nel quale si parla di aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva; di violazione dell’articolo 79 del codice degli appalti per omessa comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva; di violazione dell’articolo 11 del D. Lgs. 163/2006 per mancato rispetto dei termini di stand still; ritiene il collegio che la ricorrente non abbia debitamente tenuto conto della circostanza che la procedura di gara in questione è, in primo luogo, disciplinata dal d.p.r. n. 236/2012 “Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’art. 196 del D. Lgs. 163/2006” e, solo residualmente disciplinata dal citato D. Lgs. 163/2006, considerato che l’importo netto posto a base di gara non determinava l’applicabilità della normativa comunitaria soprasoglia.<br />
L’applicabilità, al caso di specie, del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012 è indicata al punto 5 della lettera di invito.<br />
Ciò stante, si rileva che ai sensi degli articoli 129, lettera t e 130, primo comma, del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all&#8217;art. 130 e cioè per importi inferiori a euro 130.000, nel caso &#8211; tra gli altri &#8211; di “raccolta e trasporto dei rifiuti”, con le modalità di cui all’articolo 132 del medesimo d.p.r..<br />
Quest’ultima norma, al primo comma, stabilisce che “La scelta dell&#8217;impresa presso cui effettuare l&#8217;acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi”.<br />
Al quarto comma si stabilisce che i preventivi sono esaminati da una commissione appositamente nominata, la quale “commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l&#8217;impresa presso la quale ha luogo l&#8217;acquisizione”.<br />
Il quinto comma dell’articolo 132 stabilisce che il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e dei servizi, che e&#8217; perfezionata o mediante lettera di ordinazione, quando l&#8217;importo della spesa non superi l&#8217;ammontare di 40.000 euro; oppure mediante atto negoziale negli altri casi.<br />
Dall’esame della norma in questione (art. 132 del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012), risulta che, nel caso di specie, non è prevista una “aggiudicazione provvisoria” e una successiva “aggiudicazione definitiva”, bensì un diverso procedimento estremamente semplificato, secondo cui la commissione incaricata della “scelta dell&#8217;impresa presso cui effettuare l&#8217;acquisizione”, “redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l&#8217;impresa presso la quale ha luogo l&#8217;acquisizione”.<br />
A seguito di tale verbale di ricognizione dei preventivi l’amministrazione procede direttamente alla susseguente acquisizione dei beni e dei servizi mediante lettera di ordinazione o atto negoziale.<br />
Ciò stante, deve ritenersi che, nel caso di specie, l’atto immediatamente lesivo degli interessi della società ricorrente debba essere individuato nel verbale della commissione di ricognizione dei preventivi che individua “l’impresa presso la quale ha luogo l’acquisizione”, che, nel caso in esame, è costituito dal verbale del 29 ottobre 2013 col quale si da atto del maggior ribasso proposto dalla controinteressata “E’ Ambiente”.<br />
Considerato che a seguito di istanza di accesso della ricorrente del 19 novembre 2013, la medesima in data 13 dicembre 2013 ha preso visione dell’offerta della controinteressata che risultava più vantaggiosa dell’offerta della ricorrente medesima, doveva ritenersi evidente (in considerazione del fatto che veniva esibito alla ricorrente in sede di accesso il contenuto dell’offerta della controinteressata) che necessariamente era già intervenuto l’atto della commissione di ricognizione dei preventivi che individua “l’impresa presso la quale ha luogo l’acquisizione”, ai sensi dell’articolo 132 del d.p.r. 236/2012, con conseguente decorrenza per la società odierna ricorrente quantomeno dalla data del 16 dicembre 2013 del termine d’impugnazione, considerato che quantomeno da tale data la società ricorrente era a conoscenza di possibili vizi dell’offerta della controinteressata in quanto oggetto di apposito esposto all’amministrazione in data 16 dicembre 2013.<br />
Ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per l’impugnazione in sede giurisdizionale, risulta altresì assolutamente irrilevante la circostanza, invocata dalla società ricorrente nella propria memoria del 3 maggio 2014, secondo cui nel verbale del 29 ottobre 2013 la commissione avrebbe deliberato soltanto di “proporre l’aggiudicazione della commessa alla Ditta E’ Ambiente”.<br />
Si osserva infatti che tale imprecisione terminologica non può ritenersi avere tratto in inganno la ricorrente (con conseguente eventuale possibilità di riconoscimento di errore scusabile ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione), per il fatto che la ricorrente medesima nei propri atti afferma di non aver mai conosciuto tale atto, che non può pertanto averla tratta in inganno, con l’ulteriore conseguenza che la necessità dell’immediata impugnazione, quantomeno a decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2013, discende direttamente dalle modalità e peculiarità del procedimento di gara in questione così come stabilite dall’articolo 132 del d.p.r. 236/2012 e sopra evidenziate, nonché dalla conoscenza dell’offerta della controinteressata e dei possibili vizi dell’offerta medesima (elementi conosciuti dalla ricorrente quantomeno dal 16 dicembre 2013).<br />
Esattamente la Difesa erariale, nella propria memoria del 12 aprile 2014, evidenzia che nessun altro elemento è stato acquisito dalla ricorrente nel lasso di tempo compreso tra il 13 dicembre 2013 e la data di proposizione del ricorso (3 febbraio 2014), che potesse giustificare la decorrenza del termine per impugnare in data successiva al 13 dicembre 2013.<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso, notificato solamente in data 3 febbraio 2014, risulta irricevibile per tardività.<br />
In considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-6-2014-n-435/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-226/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.226</a></p>
<p>Pres. Pozzi &#8211; Est. Chiettini Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.) e altri (Avv.ti V. Anselmi e G. Luongo) /Istituto Trentino per l&#8217;Edilizia Abitativa S.p.a. (Itea) (Avv.ti P. Matassoni e J. Tarter) 1. Contratti della p.a. – Gara – Bando di gara – Requisito non richiesto – Cauzione in contanti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-226/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-226/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi  &#8211;  Est. Chiettini  <br /> Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.) e altri (Avv.ti V. Anselmi e G. Luongo) /Istituto Trentino per l&#8217;Edilizia Abitativa S.p.a. (Itea) (Avv.ti P. Matassoni e J. Tarter)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Bando di gara – Requisito non richiesto – Cauzione in contanti – Impegno a rilasciare fideiussione definitiva – Carenza – Regolarizzazione – C.d. soccorso istruttorio – Ammissibilità – Esclusione – Illegittimità. </p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Bando di gara –  Dichiarazioni &#8211; Sottoscrizione autografa – Richiesta a pena di esclusione – Dichiarazioni in fotocopia – Esclusione – Inconfigurabilità – Ragioni – Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di gare, in assenza di una puntuale disposizione della lex specialis disciplinare di gara che impone anche per coloro che versano la cauzione provvisoria in contanti la presentazione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l&#8217;esecuzione del contratto, è illegittima l’esclusione di un concorrente per la mancata presentazione di detto documento d’impegno. In siffatta ipotesi, sussiste il dovere della stazione appaltante di attivare il c.d. soccorso istruttorio consentendo la regolarizzazione della cauzione con l’integrazione della dichiarazione mancante.</p>
<p>2. In materia di gare, qualora la lex specialis preveda in caso di “mancata sottoscrizione autografa” delle dichiarazioni l’“inesistenza” e, quindi, “l’esclusione” del concorrente, va distinto il profilo dell’“esistenza” della sottoscrizione autografa sul documento originale dal diverso profilo della allegazione in offerta della fotocopia di quella dichiarazione esistente con firma autografa. In tale ultima ipotesi,  sussiste il dovere della stazione appaltante di attivare il cd. dovere di soccorso istruttorio, che non  altera la par condicio e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da un punto di vista formale e non contenutistico, di una situazione sostanzialmente già acquisita al momento della presentazione dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5 del 2014, proposto da:<br />
Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore; Daldoss Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; Nord Lift S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; Domolift Elevatori S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore; Euroascensori S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; Pedrini &#038; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore; Jam S.r.l. dei F.lli Jezek &#038; C., in persona del legale rappresentante pro tempore; tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Vittorio Anselmi e Gianpiero Luongo e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Serafini, n. 9<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Istituto Trentino per l&#8217;Edilizia Abitativa S.p.a. (Itea), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Matassoni e Jessica Tarter e con domicilio eletto presso l’Ufficio legale di Itea in Trento, via Guardini, n. 22<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Del Bo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Filosa e con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Trento, via Calepina, n. 50;<br />
&#8211; Ciam Ascensori e Servizi S.r.l., Lenzi S.p.a. A.G., Cofam S.r.l., Ferrari e C. S.r.l., Marrocco Elevators S.r.l.<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota prot. n. 13442, di data 6.12.2013, del Dirigente del Settore gestione patrimonio di Itea S.p.a., trasmessa lo stesso giorno a mezzo fax, recante l’esclusione delle società ricorrenti dalla procedura di affidamento dell&#8217;appalto del servizio ascensori 2014-2019 &#8211; servizio di esercizio e manutenzione completa degli impianti di elevazione a servizio degli immobili di Itea o in sua gestione, con connessa esecuzione di lavori di riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo degli stessi &#8211; LOTTO S312;<br />
&#8211; dei verbali di gara di data 2.12.2013 e 21.11.2013, con i quali è stata rilevata la presenza di presunte irregolarità nell&#8217;offerta del C.S.T.I.;<br />
&#8211; della nota prot. n. 13795, di data 17.12.2013, del Dirigente del Settore gestione patrimonio di Itea S.p.a. recante diniego di autotutela ai sensi dell&#8217;art. 243 bis del d.lgs. n. 163 del 2006;<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, del disciplinare di gara allegato al bando di data 3.7.2013;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale allo stato non conosciuto, quali eventuali approfondimenti istruttori acquisiti e disposti in sede di gara della S.p.a. Itea.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Itea S.p.a.;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Del Bo S.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con bando datato 3.7.2013 la Società Itea ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del “servizio ascensori 2014-2019”. L’importo complessivo dell’appalto era stato preventivato in euro 7.996.450,00 e per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
2. Alla gara ha partecipato il Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.) per conto delle imprese consorziate Daldoss Service, Nord Lift, Domolift Elevatori, Euroascensori, Pedrini &#038; C. e Jam dei F.lli Jezek &#038; C. Nel corso della seconda seduta pubblica, di data 2.12.2013, C.S.T.I. è stato però escluso sul rilievo che la documentazione amministrativa prodotta presentava vizi per i quali le disposizioni del disciplinare prevedevano la sanzione dell’esclusione. Segnatamente, la Stazione appaltante ha contestato:<br />
a) a fronte di una cauzione provvisoria prestata mediante versamento in contanti, l’omessa presentazione dell’impegno di un fideiussore a prestare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto;<br />
b) che le dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, rese dalle società consorziate Nord Lift e Domolift Elevatori, erano state prodotte in fotocopia anziché in originale.<br />
Con nota del 6.12.2013 il presidente di gara ha comunicato a C.S.T.I. la disposta esclusione dalla procedura. Questi ha allora inviato alla Stazione appaltante, con lettera del 16.12.2013, l’informativa prevista dall’art. 243 bis del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, che, tuttavia, è stata riscontrata negativamente.<br />
3. Con il presente ricorso CSTI ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendo i seguenti motivi di diritto:<br />
I &#8211; con riferimento al motivo di esclusione fondato sull’omessa presentazione dell’impegno di un fideiussore a prestare la garanzia fideiussoria definitiva: violazione della <i>lex specialis</i>, dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, e dell’art. 1366 c.c.; errata applicazione dell’art. 75, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, per violazione dei principi di proporzionalità e di <i>favor partecipationis</i>;<br />
II &#8211; con riferimento al motivo di esclusione fondato sulla produzione in copia, anziché in originale, delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: violazione della <i>lex specialis</i>, dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, per violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e affidamento;<br />
III &#8211; violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 163 del 2006, dei principi generali di imparzialità e trasparenza nonché dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta ingiustizia e irragionevolezza.<br />
4. Con l’atto introduttivo il ricorrente ha anche chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con l’emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.<br />
5. Con decreto n. 1, di data 10 gennaio 2014, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata accolta.<br />
6. La Stazione appaltante Itea si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia respinto nel merito perché infondato.<br />
7. Con ordinanza n. 9, del 31 gennaio 2014, la domanda cautelare è stata respinta.<br />
8. La citata ordinanza cautelare è stata impugnata innanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato la quale, con l’ordinanza n. 990, adottata nella camera di consiglio del 4 marzo 2014, ha accolto l’appello.<br />
9. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.<br />
10. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2014 la causa è stata chiamata e quindi trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il presente giudizio verte sulla richiesta, formulata dal Consorzio Stabile Tecnologia Impiantistica (C.S.T.I.), di annullare il provvedimento con cui Itea S.p.a. lo ha escluso dalla gara per l’affidamento del “servizio ascensori per il quinquennio 2014-2019”. Il provvedimento di esclusione è fondato su due autonomi presupposti e il Consorzio contesta la legittimità di ambedue le motivazioni addotte dalla nominata Stazione appaltante a supporto dell’estromissione del ricorrente dalla procedura di gara.<br />
2.1. La prima delle argomentazioni su cui si fonda il provvedimento di esclusione concerne la mancata presentazione da parte di C.S.T.I. dell’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l&#8217;esecuzione del contratto.<br />
In proposito, deve essere precisato che il Consorzio C.S.T.I. ha prodotto una regolare cauzione provvisoria tramite versamento in contanti e nel rispetto delle modalità prescritte dalla relativa previsione del disciplinare di gara (paragrafo 5.3 – pag. 36).<br />
Il ricorrente contesta dunque la legittimità della sua esclusione dalla gara sulla base dei seguenti assunti, fondati sulla lettura delle disposizioni del disciplinare (cfr., pagg. 36, 37 e 38):<br />
&#8211; era ivi previsto che la prestazione della cauzione provvisoria potesse essere effettuata mediante versamento in contanti, ovvero con fideiussione bancaria, assicurativa o di intermediari finanziari, con la specificazione che “<i>qualora il concorrente p<br />
&#8211; l’automatica esclusione del concorrente era poi stabilita in caso di “<i>mancanza della clausola</i>” relativa all’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.<br />
Quindi, secondo il ricorrente, la formulazione letterale della normativa di gara sarebbe stata chiara nel prevedere l’obbligo della presentazione dell’impegno del fideiussore nella sola ipotesi in cui la cauzione provvisoria fosse stata prestata tramite fideiussione, sicché, avendo egli versato la cauzione provvisoria in contanti, non era tenuto a prestare alcuna altra garanzia. Soggiunge che non sarebbe comunque giustificata la sua esclusione della suddetta gara perché la disciplina in esame sarebbe, quantomeno, equivoca.<br />
2.2. La Stazione appaltante asserisce invece che, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la produzione della cauzione provvisoria, era comunque dovere di ogni concorrente &#8211; imposto sia dalla legge di gara che dall’art. 75 del codice dei contratti pubblici, richiamato all’inizio dal paragrafo 5.3. del disciplinare &#8211; corredare l’offerta con l&#8217;impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l&#8217;esecuzione del contratto.<br />
2.3. Il Collegio osserva che il disciplinare di gara &#8211; al paragrafo che inizia a metà di pag. 36 con la parola “<i>qualora</i>” e termina con il penultimo capoverso di pag. 37 con la parola “<i>bollo</i>” &#8211; aveva espressamente previsto la necessità che fosse indicata la clausola di cui alla lett. g) [“<i>il fideiussore si impegna a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante …</i>”] solo nell’ipotesi di presentazione di una fideiussione o di una polizza fideiussoria.<br />
Il successivo paragrafo &#8211; collocato alla fine di pag 37 e all’inizio di pag. 38 &#8211; era dedicato alle modalità di versamento della cauzione in contanti su di un conto provvisorio presso la tesoreria e prescriveva, a pena di esclusione, la presentazione della ricevuta di versamento. Nulla disponeva con riguardo ad aggiuntivi oneri concernenti la cauzione definitiva.<br />
Il paragrafo centrale di pag. 38, che riassumeva le violazioni sanzionate con “<i>l’automatica esclusione</i>” del concorrente, includeva la “<i>mancanza della clausola</i>” relativa all’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.<br />
2.4. Il Collegio ritiene che il sopra riportato contenuto letterale del disciplinare poteva, in effetti, essere letto e interpretato nel senso che l’obbligo della presentazione della “<i>clausola</i>”, con l’impegno del fideiussore, dovesse sussistere nella sola ipotesi in cui la cauzione provvisoria fosse stata prestata tramite fideiussione o polizza fideiussoria. Sicché, avendo il Consorzio C.S.T.I. versato la cauzione provvisoria in contanti, ben poteva esso credere di non essere tenuto a presentare alcuna altra “<i>clausola</i>” che contenesse un’ulteriore garanzia.<br />
2.5. Al riguardo, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che tutte le clausole degli atti che compongono la legge di gara, ma soprattutto quelle poste a pena di esclusione, devono essere chiare e puntuali. Nondimeno, se in secondo momento si accerta una possibile lettura ambigua di talune disposizioni, allora le stesse devono essere interpretate nel modo meno restrittivo possibile per favorire la massima partecipazione.<br />
Ne consegue che, a fronte di un’equivocità interpretativa negli atti predisposti dalla Stazione appaltante, o di eventuali imprecisioni nel contenuto delle numerosissime disposizioni e adempimenti cui sono tenuti i concorrenti, deve prevalere il principio del <i>favor partecipationis</i> e quello di tutela del legittimo affidamento (cfr., T.R.G.A. Trento, 16.12.2011, n. 317; 13.10.2011, n. 254; 24.2.2011, n. 60).<br />
2.6. Nella singolare vicenda di causa non può essere pertanto condivisa la tesi della Stazione appaltante volta a sostenere che l’obbligo di prestare l’impegno di cui si discute ha carattere imperativo <i>ex lege</i>, per cui esso prescinderebbe dal contenuto delle disposizioni della disciplina di gara, della quale costituisce fonte di eterointegrazione.<br />
Tale procedimento ermeneutico, in quanto fondato su un istituto di matrice civilistica (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), è preordinato “<i>a colmare le lacune di un negozio giuridico incompleto</i>” o, meglio, “<i>ha come necessario presupposto la sussistenza di una lacuna nella legge di gara</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 15.7.2013, n. 3811; T.R.G.A. Trento, 25.7.2013, n. 317; C.d.S., sez. V, 9.9.2011, n. 5073). Esso, quindi, non può comportare l&#8217;esclusione automatica del concorrente che non ha presentato una dichiarazione che, pur prevista dalla legge, è stata ambiguamente disciplinata nella normativa speciale di gara, poiché fondamentali esigenze di certezza, lealtà, buona fede soggettiva e tutela dell’affidamento impediscono all&#8217;Amministrazione di applicare con severità i precetti fissati nella normativa di gara da essa stessa formulata in maniera non univoca rispetto a quanto previsto nel codice dei contratti pubblici.<br />
2.7. In definitiva, in assenza di una puntuale disposizione del disciplinare di gara che imponeva anche per coloro che versavano la cauzione provvisoria in contanti la presentazione dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l&#8217;esecuzione del contratto, la Stazione appaltante non poteva procedere all&#8217;esclusione del ricorrente ma, all’opposto, avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio consentendo la regolarizzazione della cauzione con l’integrazione della dichiarazione mancante.<br />
3.1. Analoga conclusione vale anche per la seconda della argomentazioni su cui si fonda la disposta esclusione dalla procedura di gara del Consorzio C.S.T.I., riferita al fatto che esso ha prodotto in copia, anziché in originale, due dichiarazioni di altrettante ditte esecutrici del servizio e concernenti la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici, dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.<br />
3.2. Anche in questo caso il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento che lo ha escluso dalla gara sulla base dei seguenti rilievi, ancora una volta fondati sulla lettura delle disposizioni del disciplinare (cfr., pagg. 24, 25, 26 e 27):<br />
&#8211; era ivi previsto che la “<i>mancata sottoscrizione autografa … delle dichiarazioni</i>”, determinandone la loro inesistenza, era causa di esclusione del concorrente (pag. 24);<br />
&#8211; era poi ribadito che costituiva “<i>causa di esclusione</i>” il “<i>difetto di sottoscrizione</i>” (pag. 25);<br />
&#8211; la disposizione di pag. 27 riferita alla “<i>documentazione in originale cartaceo … con firma autografa apposta in originale dal sottoscrittore</i>” è inserita in un paragrafo dedicato ai “<i>documenti generati in via informatica</i>” e, comunque, non p<br />
Il ricorrente sottolinea che le dichiarazioni sostitutive contestate dalla Stazione appaltante sono entrambe dotate di firma autografa apposta dai rispettivi autori sul documento originale, solo che in gara ne è stata prodotta una loro copia fotostatica che, tuttavia, ha la stessa efficacia probatoria dell’originale sino a che non venga espressamente disconosciuta (cfr., artt. 2712 e 2719 c.c.).<br />
3.3. La Stazione appaltante, dal canto suo, afferma che solo a seguito della presentazione di una dichiarazione con la firma apposta in originale è possibile risalire al reale autore di quella sottoscrizione e, quindi, riferire al concorrente quanto contenuto nella relativa dichiarazione. In diversi termini, solo con la firma in originale è possibile imputare la dichiarazione resa ad un soggetto legittimato a impegnare l’impresa concorrente.<br />
3.4. Il Collegio osserva che le argomentazioni della Stazione appaltante sono condivisibili: sul punto, la Corte di Cassazione Penale ha più volte affermato che non integra il reato il deposito di documentazione viziata da falsità materiale quando la stessa è oggettivamente inidonea a causa di un&#8217;evidente irregolarità formale: ossia di una fotocopia anziché dell’originale richiesto per la partecipazione ad una gara (cfr., ex multis, sez. VI, 2.10.2012, n. 118).<br />
Tuttavia, tali argomentazioni non sono pertinenti al caso di specie o, meglio, attengono ad una diversa fase procedurale.<br />
3.5. Il caso di specie, difatti, deve essere analizzato e deciso sulla base di quanto dalla legge di gara era testualmente imposto ai concorrenti per il deposito della documentazione da presentare all’atto dell’offerta.<br />
Ebbene, nella particolarissima vicenda di causa nessuna disposizione della disciplina di gara imponeva di allegare in originale &#8211; e a pena di esclusione &#8211; le dichiarazioni rese dalle imprese consorziate ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />
Invero, a pag. 24 del disciplinare era previsto che solo la “<i>mancata sottoscrizione autografa</i>” delle dichiarazioni comportava la loro “<i>inesistenza</i>” e, quindi, “<i>l’esclusione</i>” del concorrente.<br />
Ma tale disposizione non si attaglia alla vicenda di causa, dove occorre tenere distinto il profilo dell’“<i>esistenza</i>” della sottoscrizione autografa sul documento originale dal diverso profilo che assume l’allegazione della fotocopia di quella dichiarazione esistente con firma autografa.<br />
Inoltre, l’unica menzione alla necessità di produrre “<i>documentazione in originale cartaceo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 (con firma autografa apposta in originale dal sottoscrittore …)</i>” era contenuta a pag. 27 del disciplinare, nel paragrafo dedicato ai documenti generati in via informatica (ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, rubricato ‘copie analogiche di documenti informatici’). Ma tale prescrizione, in ogni caso, non era gravata da alcuna sanzione.<br />
3.6. Il Collegio rileva dunque che, obiettivamente, la formulazione delle sopra riportate disposizioni e la marginale collocazione dell’ultima di esse nell’articolato del disciplinare di gara, ben potevano generare dubbi interpretativi ma soprattutto suscitare il convincimento circa l’equivalenza tra la produzione dell’originale, ovvero della copia, delle dichiarazioni da rendere, alla luce del principio generale codificato nel comma 1 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, in base al quale sia le istanze che le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.<br />
In definitiva, ritiene il Collegio che sia corretta l’affermazione del ricorrente secondo il quale la normativa di gara qui in esame non imponeva &#8211; con terminologia chiara e non equivoca &#8211; l’obbligo di produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive in originale.<br />
3.7. Deriva da ciò che, in presenza di disposizioni non puntuali e di forme non previste a pena di esclusione, era obbligo della Stazione appaltante attivare il potere di soccorso sancito dall&#8217;art. 46, comma 1, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, che si sostanzia nel “<i>dovere di regolarizzare … documenti o dichiarazioni già esistenti, ovvero di completarli</i>”, in quanto già presentati dal concorrente entro il termine fissato per la partecipazione. Tale soccorso non innovava né alterava la <i>par condicio</i> e la legalità della gara, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo, da un punto di vista formale e non contenutistico, di una situazione sostanzialmente già acquisita al momento della presentazione dell’offerta (cfr., C.d.S., Ad. Pl., 25.2.2014, n. 9).<br />
4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso è dunque fondato, per cui, previo assorbimento delle questioni non espressamente disaminate, deve essere accolto. Per l’effetto, si annulla il provvedimento di esclusione dalla gara del Consorzio ricorrente e si dispone che Itea lo riammetta alla procedura aperta per l’affidamento del “servizio ascensori 2014-2019”.<br />
5. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio reputa che le stesse possono rimanere compensate tenuto conto della peculiarità sia in punto di fatto che di diritto della questione trattata, nonché dell’opposto esito dei due giudizi cautelari.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5 del 2014<br />
lo accoglie e, per l’effetto, dispone che Itea riammetta il Consorzio ricorrente alla procedura aperta per l’affidamento del “servizio ascensori 2014-2019”.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-226/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-227/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-227/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.227</a></p>
<p>Pres. Pozzi &#8211; Est. Chiettini L.B. e altri (Avv.ti F. Marchionni e E. Bertò)/ Comune di Tres (Avv. L. Santarelli) e altri 1. Enti locali – Consiglieri comunali – Amministrazione di appartenenza – Atti – Impugnazione- Legittimazione attiva– Esclusione – Eccezioni – Ipotesi della lesione del diritto all’ufficio. 2. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-227/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-227/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.227</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi  &#8211;  Est. Chiettini <br /> L.B. e altri (Avv.ti F. Marchionni e E. Bertò)/ Comune di Tres (Avv. L. Santarelli) e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti locali – Consiglieri comunali – Amministrazione di appartenenza – Atti – Impugnazione-  Legittimazione attiva– Esclusione – Eccezioni – Ipotesi della lesione del diritto all’ufficio.</p>
<p>2.  Giustizia amministrativa &#8211; Concessione edilizia – Consiglieri comunali  residenti &#8211;  Legittimazione attiva –Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali all’impugnazione dei provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza, in quanto il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive. Pertanto, non è ammissibile che la dialettica emersa in Consiglio comunale ovvero fra organi o componenti di organi possa trasmodare nella sede giudiziaria, fatta salva la sola ipotesi nella quale vengano in rilievo atti incidenti  in via diretta sulla sfera giuridica dei consiglieri comunali, negando l’esercizio delle prerogative correlate all’ufficio pubblico di cui sono titolari, ovvero pregiudicando un diritto spettante in relazione alla carica elettiva ricoperta. </p>
<p>2.Non sussiste la legittimazione dei consiglieri comunali a proporre ricorso per ottenere l&#8217;annullamento di una concessione edilizia deducendo la loro qualifica  di residenti nell’area interessata, atteso che l’ordinamento non riconosce in capo ai censiti un’azione popolare a difesa degli interessi urbanistici ed edilizi locali. Infatti, la semplice qualità di residenti non è tale da far rivestire agli stessi una posizione differenziata rispetto a quella posseduta dal &#8220;quisque de populo&#8221;, in quanto il fatto che il Comune interessato abbia un centro abitato di dimensioni contenute non comporta certo che qualsiasi soggetto accomunato dalla residenza nello stesso rivesta, ex se, la posizione di “stabile collegamento” con i luoghi oggetto dell&#8217;azione amministrativa qui in esame (c.d. vicinitas), che è requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia edilizia e, in generale, di gestione del territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 17 del 2013, proposto da:<br />
Luigi Brida, Erminio Zadra, Andrea Gaiardelli e Nicoletta Zadra, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Marchionni e Ettore Bertò ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Trento, via S. Francesco d’Assisi, n. 8<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Comune di Tres, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Santarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Dordi, n. 4;<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento, Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, non costituita in giudizio<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>L.M. di Melchiori Maria Lucia &#038; C. S.n.c., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 27<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della concessione edilizia in deroga in sanatoria n. 23, di data 13.11.2012, rilasciata in data 15.11.2012 alla controinteressata Società L.M. di Melchiori Maria Lucia &#038; C., in relazione ai lavori di &#8220;realizzazione tettoie a copertura piazzale attività produttiva in p.ed. 343 e p.f. 1526/6 CC Tres&#8221;;<br />
&#8211; degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, in particolare:<br />
&#8212; della deliberazione del Consiglio Comunale di Tres n. 27/2012, di data 9.8.2012, di autorizzazione della deroga urbanistica ai sensi degli artt. 112, comma 4, e 135, comma 1, della l.p. n. 1 del 2008;<br />
&#8212; del presupposto parere della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 7.6.2012;<br />
&#8212; della deliberazione della Giunta provinciale n. 2243/2012, di data 19.10.2012, di rilascio del nulla osta alla concessione edilizia in deroga in sanatoria;<br />
&#8212; del presupposto parere preventivo del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio espresso, ai sensi dell&#8217;art. 148, 6 nonies, lett. a), l.p. n. 1 del 2008, con nota di data 7.5.2012, prot. n. 258543/18;<br />
&#8212; del parere paesaggistico-ambientale dell&#8217;Ufficio tutela del paesaggio, espresso con nota di data 20.4.2012;<br />
&#8212; di ogni eventuale altro atto infraprocedimentale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tres;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di L.M. di Melchiori Maria Lucia &#038; C. S.n.c.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. I ricorrenti affermano di essere consiglieri comunali di minoranza e cittadini residenti nel Comune di Tres.<br />
Essi informano di aver acquisito nell’aprile 2011 una consulenza tecnica, a firma dell’ing. Fabio Cristelli, sui lavori che erano stati autorizzati e che erano in corso sulla p.ed. 343 &#8211; di proprietà della Società controinteressata L.M. di Melchiori Maria Lucia &#038; C. &#8211; per la realizzazione di un edificio produttivo e di tettoie a copertura del piazzale. Espongono poi di aver chiesto al Comune di attivare la verifica di legittimità dei 7 titoli edilizi rilasciati tra il 2006 e il 2011 alla Società L.M. per i lavori sul menzionato edificio produttivo, e che al termine del procedimento l’Amministrazione ha parzialmente annullato, in sede di autotutela, 2 titoli (le concessioni edilizie n. 29/2010 e n. 6/2011), riguardanti la tettoria a copertura del piazzale, poiché è stato accertato che parte di essa era stata realizzata invadendo la zona classificata centro storico.<br />
La Società L.M. ha quindi presentato una domanda di concessione edilizia in deroga in sanatoria (per 43 m. di tettoia che sconfinavano nella perimetrazione del centro storico), il cui rilascio è stato autorizzato dal Consiglio comunale in data 9.8.2012 e che, successivamente, ha ricevuto il nulla-osta della Giunta provinciale in data 19.10.2012. Da ultimo, con concessione edilizia n. 23 del 2012, esattamente citata in epigrafe, il Comune di Tres ha rilasciato alla nominata Società il titolo edilizio in deroga in sanatoria per la realizzazione di “tettoie a copertura piazzale attività produttiva”.<br />
2. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento, oltre che di quelli ad esso presupposti, sulla base del seguente articolato motivo di diritto:<br />
&#8211; falsa ed erronea rappresentazione e apprezzamento in sede istruttoria delle difformità edilizie e urbanistiche oggetto di deroga, con conseguente vizio di eccesso di potere nella valutazione delle opere difformi; motivazione omessa e carente; violazione<br />
I deducenti lamentano che nelle rappresentazioni grafiche allegate all’istanza di sanatoria in deroga la richiedente Società L.M. non avrebbero rappresentato:<br />
&#8211; né i reali sconfinamenti nel centro storico, perché non sarebbero stati segnalati lo sporto di gronda di un’altra tettoia, il piazzale realizzato previo sbancamento, i posti macchina nel piazzale e un manufatto in calcestruzzo adibito a copertura dei se<br />
&#8211; né le altezze delle tettoie e del capannone produttivo, che supererebbero di 6 metri l’altezza massima prevista dal piano regolatore generale;<br />
tali inesatte rappresentazioni dello stato di fatto avrebbero condizionato e viziato tutti gli atti del procedimento che ha condotto al rilascio del provvedimento in deroga in sanatoria il quale, inoltre, non avendo valutato correttamente il pregiudizio urbanistico, non conterrebbe un’idonea motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico al rilascio del titolo in deroga.<br />
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, pregiudizialmente per eccepire la carenza di legittimazione e di interesse in capo ai ricorrenti, e comunque per chiedere la reiezione del ricorso in quanto infondato.<br />
4. Anche la controinteressata Società L.M. si è costituita in giudizio, eccependo pure essa che i ricorrenti difetterebbero di legittimazione e di interesse, e argomentando, in ogni caso, per il rigetto dell’impugnazione.<br />
5. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2014 &#8211; sentiti gli avvocati, come da verbale d’udienza, che hanno diffusamente illustrato le rispettive posizioni &#8211; il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile.<br />
2. Anzitutto, in punto di fatto, si deve osservare che:<br />
&#8211; alla seduta del Consiglio comunale del 9 agosto 2012 &#8211; quando è stata discussa e quindi approvata la deliberazione n. 27 con la quale il Vicesindaco è stato autorizzato a rilasciare la concessione edilizia in deroga in sanatoria alla Società L.M. &#8211; il S<br />
&#8211; i ricorrenti, dopo aver partecipato al dibattito e depositato un documento (chiedendo che fosse allegato al verbale della seduta) che riassumeva la loro posizione &#8211; contraria al rilascio della sanatoria in deroga sul rilievo che trattavasi di “<i>abusi<br />
3a. Ebbene, in base ad una consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale il Collegio non ravvisa per il caso<i>de quo</i> alcun motivo per discostarsene, “<i>i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l&#8217;Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive</i>” (cfr., ex multis., tra le più recenti C.d.S., sez. VI, 7.2.2014, n. 593; sez. V, 17.1.2014, n. 209).<br />
È infatti risalente l’affermazione del principio in base al quale “<i>il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente, ma a risolvere conflitti intersoggettivi: per questa ragione il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all&#8217;ufficio</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 31.1.2001, n. 358; sez. VI, 19.5.2010, n. 3130; sez. V, 19.4.2013, n. 2213).<br />
Anche questo Tribunale ha avuto occasione per affermare che “<i>non è ammissibile che la dialettica emersa in Consiglio comunale ovvero fra organi o componenti di organi possa trasmodare nella sede giudiziaria, fatta salva la sola ipotesi nella quale vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all&#8217;ufficio di questi ultimi</i>” (cfr., T.R.G.A. Trento, 14.1.2010, n. 20).<br />
Pertanto, in ossequio al riportato principio, la legittimazione dei consiglieri comunali sussiste eccezionalmente soltanto “<i>allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all&#8217;ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere</i>”; in particolare, la predetta legittimazione sussiste solo quando i vizi denunciati attengono ai seguenti profili: a) erronee modalità di convocazione dell&#8217;organo consiliare; b) violazione dell&#8217;ordine del giorno; c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) preclusione, in tutto o in parte, dell&#8217;esercizio delle funzioni relative all&#8217;incarico rivestito.<br />
In definitiva, la legittimazione dei consiglieri comunali all&#8217;impugnazione dei provvedimenti del Comune è ravvisabile soltanto ove gli stessi investano direttamente la loro sfera giuridica, negando l&#8217;esercizio delle prerogative correlate all&#8217;ufficio pubblico di cui sono titolari, ovvero pregiudicando un diritto spettante in relazione alla carica elettiva ricoperta (cfr., C.d.S., sez. IV, 2.10.2012, n. 5184; sez. V, 21.3.2012, n. 1610; sez. V, 15.12.2005, n. 7122).<br />
3b. Calando i suddetti principi al caso di specie, si deve osservare che i vizi denunciati di carenza di istruttoria procedimentale e di carenza motivazionale, dei quali sarebbero affetti gli atti comunali impugnati, ossia la concessione edilizia in deroga in sanatoria e, <i>in primis</i>, la deliberazione del Consiglio comunale che ha autorizzato il vicesindaco a rilasciare quel provvedimento, attengono al merito delle scelte dell’azione amministrativa locale e non, invece, a prerogative proprie dei consiglieri comunali di minoranza.<br />
I vizi dedotti, in altri termini, sono volti a introdurre contestazioni riguardanti il contenuto del provvedimento di deroga e di sanatoria e, dunque, non hanno inciso sull&#8217;interesse dei consiglieri / ricorrenti alla regolare e leale dialettica assembleare, circa la quale, per l’appunto, non è stato dedotto alcun motivo di illegittimità: l’unico vizio procedimentale attinente l’indebita partecipazione del Sindaco è, come detto sopra, smentito dal verbale dei lavori assembleari. Cosicché non può essere riconosciuto ai predetti componenti dell&#8217;organo consiliare la legittimazione attiva a rilevare profili di doglianza che non attengono ad una loro posizione giuridica differenziata.<br />
Da ciò, l’inammissibilità del ricorso.<br />
4a. Non muta tale conclusione la seconda posizione asseritamente legittimante fatta valere dei ricorrenti: la loro residenza nel Comune di Tres.<br />
Più precisamente, con la memoria depositata l’8 maggio 2014 essi affermano di risiedere “<i>nelle vicinanze dell’area interessata</i>” dall’edificazione contrastata; che Tres è un comune di piccole dimensioni; che il suo centro storico, intaccato dallo sconfinamento della novella edificazione, ha subito un pregiudizio urbanistico e paesaggistico &#8211; ambientale.<br />
Pregiudizialmente, riguardo a tale profilo, occorre accogliere l’eccezione formulata durante la discussione orale dal difensore della Società controinteressata e dichiarare inutilizzabili processualmente i documenti uniti alla memoria dei ricorrenti in atti dall’8.5.2014, in quanto depositati tardivamente in violazione del termine sancito per il deposito dei documenti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.<br />
4b. Il Collegio deve anzitutto rilevare che l’affermazione dei deducenti di risiedere (non in contiguità, come è stato lealmente riconosciuto dal loro difensore in udienza, ma) “<i>nelle vicinanze dell’area interessata</i>” non è supportata da alcuna prova né, quantomeno, da alcun principio di prova, e che il fatto che il Comune di Tres abbia un centro abitato di dimensioni contenute non comporta certo che qualsiasi soggetto accomunato dalla residenza nel nominato Comune rivesta, <i>ex se</i>, la posizione di “<i>stabile collegamento</i>” con i luoghi oggetto dell&#8217;azione amministrativa qui in esame (c.d. <i>vicinitas</i>), che è requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in materia edilizia e, in generale, di gestione del territorio (cfr., C.d.S., da ultimo, sez. IV, 18.4.2014, n. 1995; sez. IV, 13.3.2014, n. 1217).<br />
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ritiene che il titolo che legittima la proposizione di un ricorso per ottenere l&#8217;annullamento di una concessione edilizia discenda dalla situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell&#8217;intervento costruttivo autorizzato, indipendentemente da indagini volte ad appurare, in concreto, se i lavori assentiti dall&#8217;atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l&#8217;impugnazione (cfr., C.d.S., sez. IV, 18.12.2013, n. 6082; sez. IV, 25.6.2013, n. 3456).<br />
Ora, i ricorrenti, non hanno in alcun modo documentato la prossimità della loro residenza rispetto all&#8217;area interessata dalla concessione edilizia in deroga in sanatoria.<br />
Peraltro, essi non hanno nemmeno allegato la sussistenza di un interesse proprio, giuridicamente qualificato e differenziato, che abbia subito un pregiudizio specifico e attuale dall’attività edificatoria e del titolo qui impugnati.<br />
Sulla scorta dei principi sopra affermati è dunque evidente che i deducenti, anche nella loro qualità di residenti nel Comune di Tres, non rivestono una posizione differenziata rispetto a quella posseduta dal &#8220;<i>quisque de populo</i>&#8220;, per cui non è loro riconosciuta alcuna legittimazione nella vicenda di causa, atteso che l’ordinamento non riconosce in capo ai censiti un’azione popolare a difesa degli interessi urbanistici ed edilizi locali.<br />
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.<br />
Sussistono tuttavia i giusti motivi, visto il complesso e travagliato iter della vicenda sopra esaminata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 17 del 2013<br />
lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2014-n-227/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2014 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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