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	<title>11/6/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/6/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.3232</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2013-n-3232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2013-n-3232/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.3232</a></p>
<p>Pres. Luciano Barra Caracciolo, est. Antonio Bianchi Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo ed Edoardo Barone) c. Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico (Avv. Giovanni Leone). sui debiti pecuniari dell&#8217;Ente locale in stato di dissesto 1. Enti locali – Dissesto finanziario – Crediti derivanti da sentenze passate in giudicato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2013-n-3232/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.3232</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2013-n-3232/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.3232</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luciano Barra Caracciolo, est. Antonio Bianchi<br />  Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo ed Edoardo Barone) c. Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico (Avv. Giovanni Leone).</span></p>
<hr />
<p>sui debiti pecuniari dell&#8217;Ente locale in stato di dissesto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Enti locali – Dissesto finanziario – Crediti derivanti da sentenze passate in giudicato emesse in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto – Massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria –Non rientrano- Ordinarie procedure di liquidazione dei debiti- Si applicano	</p>
<p>2. Enti locali – Dissesto finanziario – Debiti pecuniari – Interessi e rivalutazione monetaria – Esigibilità – Dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile- Disposizione di cui all’art. 248 d.lgs. n.267/2000-Effetto meramente sospensivo- Alla fine della gestione straordinaria- Interessato può riattivarsi per la corresponsione delle poste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di Enti Locali in stato di dissesto finanziario, in applicazione  dell’art. 85, quarto comma, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (oggi art. 252 D.Lgs.267/2000), deve ritenersi che i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato emesse in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrino nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche nell&#8217;ipotesi in cui il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione, ma seguano le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell’Ente (1).<br />
2. La dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell&#8217;Ente Locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell&#8217;art. 1224 c.c. a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile. Ed invero, all’art. 81 del D.Lgs. 77/1995 (oggi art. 248 d.lgs. n.267/2000), secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell&#8217;Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all&#8217;interessato &#8211; una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto &#8211; di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell&#8217;ente risanato (2).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />	<br />
(1).cfr. Sez. IV n. 4125/2000 ; Sez. V n. 5788 /2001; n.2455 /2003	</p>
<p>(2). cfr Cons. St. Sez. V,28 maggio 2009,n. 3261 ; 19 settembre 2007,n. 4878 ; 17 maggio 2005,n.2469 ; 7 luglio 2008 n. 3372 ; Cass. Civ. Sez. I 22.01.2010, n. 1097</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6538 del 2004, proposto da:<br /> <br />
<b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo ed Edoardo Barone, dell’Avvocatura Municipale , con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Istituto delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Leone, con domicilio eletto presso Giovanni Leone in Roma, via Principessa Clotilde 2; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 15453/2003, resa tra le parti, concernente pagamento somme a titolo di indennità per occupazione abusiva &#8211; .esecuzione giudicato tribunale civile</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Accattatis e Soprano, per delega dell&#8217;Avvocato Leone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale di Napoli, con sentenza 7014 del 2 luglio 1993, condannava il Comune di Napoli a pagare, in favore dell&#8217;Istituto appellato, la somma di lire 804.020.000 con gli interessi legali dal 1 novembre 1986, nonché l&#8217;ulteriore somma di lire 205.408.000 con relativi interessi legali dall&#8217;1.11.1980, oltre alle spese processuali.<br />	<br />
La Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Napoli, nominata dopo la dichiarazione di dissesto del 3 maggio 1993, con atto dell&#8217;1 ottobre 2001 pagava la sorte capitale e gli oneri accessori, mentre per gli interessi ammetteva il loro pagamento solo sino al 3 maggio 1993.<br />	<br />
Al pagamento delle citate somme, effettuato solo il 7 febbraio 2003, non veniva quindi aggiunto l&#8217;importo dovuto a titolo di interessi legali dal 4 maggio 1993 alla data dell&#8217;effettivo pagamento.<br />	<br />
Pertanto, l&#8217;Istituto notificava atto di invito e diffida al Comune di Napoli a dare concreta ed integrale esecuzione alla sentenza n.7014/93 del Tribunale di Napoli, chiedendo il versamento degli interessi legali maturati dal 4 maggio 1993 alla data dell&#8217;avvenuto pagamento.<br />	<br />
Tuttavia, il Comune di Napoli lasciava inutilmente decorrere il termine concesso, per cui l&#8217;Istituto Suore Discepole adiva il Tar Campania per ottenere l&#8217;esecuzione della citata sentenza.</p>
<p>Il Tar adito, con sentenza n. 15453/ 2003 ,. ha accolto il ricorso ordinando al Comune di Napoli di dare corretta ed integrale esecuzione alla richiamata sentenza 7014 /1993 del Tribunale civile di Napoli.<br />	<br />
Avverso tale pronuncia, il Comune ha interposto l&#8217;odierno appello, chiedendone la riforma.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l&#8217;Istituto Suore Discepole, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione pregiudiziale di tardività sollevata dall’ Istituto appellato, attesa la palese infondatezza del ricorso.<br />	<br />
2. Con i due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione giuridica, il Comune di Napoli deduce l&#8217;erroneità della gravata sentenza, per aver ritenuto ammissibile l&#8217;azione di ottemperanza promossa dall’ Istituto Suore Discepole e per avere altresì riconosciuto il diritto dell&#8217;Istituto medesimo a percepire gli interessi legali maturati oltre il 2 luglio 1993, data di pubblicazione della richiamata sentenza del tribunale di Napoli.<br />	<br />
Assume, al riguardo, che la Commissione di liquidazione del dissesto dell&#8217;ente locale avrebbe “<i>competenza per fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31.12.92 ( per quanto concerne il Comune di Napoli ), e che dal complesso delle norme sul dissesto alla massa passiva possono far capo debiti sorti entro il 12.6.90 e che non siano già stati riconosciuti dall&#8217;ente ( il termine sorto è da intendersi riferito al momento in cui il credito è nato indipendentemente dal suo accertamento avvenuto con sentenza divenuta definitiva successivamente ) o anche sorti successivamente fino a che non sia approvato il rendiconto”.</i></p>
<p>Pertanto, il credito maturato dall&#8217;Istituto derivante da un esproprio per pubblica utilità risalente al 1986 e cioè anteriormente alla dichiarazione di insolvenza del Comune, rientrerebbe “<i>nella gestione amministrativa che ha condotto alla situazione di insolvenza dichiarata nel maggio 1993 e riferita alla gestione conclusa al 31 dicembre 1992, pur se riconosciuto da sentenza del tribunale civile di Napoli n. 7014 /1993”.</i><br />	<br />
Precisa, quindi, che l&#8217;applicazione della speciale normativa in tema di dissesto degli enti locali farebbe sì “<i>che il credito nascente dalla sentenza del Tribunale civile del 1993 e azionato in sede di ottemperanza dall&#8217;Istituto, non potesse essere produttivo di interessi legali oltre la data del 4.5.93, data di dichiarazione di dissesto da parte del comune di Napoli… e quindi che legittimamente la Commissione di liquidazione abbia proceduto al pagamento degli interessi fino al 2.7.93 data di deposito della sentenza” .</i><br />	<br />
Rileva, infine, che la procedura di ottemperanza si sarebbe “<i>svolta concludendosi con l&#8217;ordine all&#8217;amministrazione ordinaria di pagamento di un credito e degli interessi sottratto per legge alla giurisdizione e sottoposto alla esclusiva procedura speciale di liquidazione, che aveva disposto con un formale provvedimento deliberativo della Commissione di liquidazione l&#8217;ammissione del credito alla massa passiva e ne aveva disposto il relativo pagamento”.</i><br />	<br />
3. La doglianza è priva di fondamento.<br />	<br />
3.1. Ed invero, con la gravata sentenza, il Tar ha fatto puntuale applicazione dell&#8217;insegnamento più volte ribadito dalla giurisprudenza anche di questa Sezione in ordine all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 85, quarto comma, del d.lgs. 77/1995, secondo cui i crediti derivanti da sentenze passate in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria anche se il fatto genetico dell&#8217;obbligazione è anteriore alla dichiarazione, ma seguono le ordinarie procedure di liquidazione dei debiti dell&#8217;Ente ( cfr. Sez. IV n. 4125/2000 ; Sez. V n. 5788 /2001; n.2455 /2003 ).<br />	<br />
È vero, infatti, che nell&#8217;indicare quale oggetto della competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione i “<i>fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell&#8217;anno solare precedente a quello dell&#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato”</i> ( articolo 85, quarto comma , d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 ) ed i “<i>debiti di bilancio e fuori il bilancio di cui all&#8217;articolo 37”</i> verificatisi entro lo stesso termine ( art. 87, terzo comma, d. lgs. cit. ), la norma ha inteso far entrare nell&#8217;ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che lo hanno determinato.<br />	<br />
Tuttavia, per quanto ampio, l&#8217;ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino ad includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e pertanto privi dei requisiti della certezza, della liquidità ed esigibilità.<br />	<br />
Così, la richiamata disposizione normativa deve essere riferita “<i>ai debiti di bilancio e fuori bilancio anteriori all’ anzidetto termine di approvazione del bilancio riequilibrato, a quelli derivanti dalle procedure esecutive estinte e dipendenti da transazioni compiute dal commissario liquidatore, dai quali rimangono esclusi i debiti il cui titolo sia ancora in fase di formazione perché privi della certezza che la legge richiede”</i> ( Sez. IV, 25.07. 2000, n. 4125 )<br />	<br />
Il debito nei confronti dell&#8217;Istituto appellato, quindi, in quanto diventato certo, liquido ed esigibile dopo la data della dichiarazione di dissesto, pur riferendosi ad atti di gestione antecedenti tale data, doveva essere liquidato nelle forme ordinarie e non rinviato alla Commissione liquidatrice per essere assunto nella massa passiva del dissesto e liquidato con la speciale procedura di cui agli articoli 77 e seguenti del d.lgs. n. 77 del 1995.<br />	<br />
Per la stessa ragione, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall&#8217;Amministrazione appellante, non sussisteva alcuna preclusione all&#8217;azione esecutiva.<br />	<br />
Il divieto di azioni esecutive fino all&#8217;approvazione del rendiconto della gestione della Commissione liquidatrice infatti, ai sensi dell&#8217;articolo 81, secondo comma, del d.lgs. 77 del 1995, riguarda “<i>i debiti che rientrano nella competenza dell&#8217;organo straordinario di liquidazione”</i>, ai quali come precisato non poteva essere ricondotto il debito oggetto alla presente controversia..<br />	<br />
Ne, al riguardo, può assumere rilievo l&#8217;invocato art. 5 del d.l. n. 80/2004, con cui vengono dettate ulteriori disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario.<br />	<br />
La sopravvenuta normativa infatti, a prescindere dalla sua effettiva portata, ha carattere innovativo e, come tale, è preordinata a disciplinare fattispecie ad essa successive senza effetto retroattivo, definendo i poteri e l&#8217;ambito di operatività dell&#8217;organo straordinario di liquidazione degli enti dichiarati dissestati dopo la sua entrata in vigore.<br />	<br />
In altri termini, il legislatore non ha attribuito alcun valore retroattivo alla novella, introducendo viceversa nuove disposizioni nella <i>subiecta</i> materia inidonee ad incidere direttamente sulle fattispecie pregresse e , tanto meno , ad inficiare gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, a cui il primo giudice si è correttamente uniformato con la gravata sentenza.<br />	<br />
A ciò aggiungasi che, come più volte precisato dalla giurisprudenza anche della Sezione, la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce in ogni caso una situazione che non preclude l&#8217;emanazione della pronuncia giurisdizionale di esecuzione di un giudicato ma, semmai, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all&#8217;approvazione del rendiconto, né preclude che sui debiti peculiari dell&#8217;ente locale maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell&#8217;articolo 1224 codice civile, a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.<br />	<br />
Pertanto, la disposizione secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell&#8217;ente locale non producono interessi né rivalutazione monetaria, ha carattere meramente sospensivo e non preclude all&#8217;interessato &#8211; una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto &#8211; di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell&#8217;ente risanato ( Cons. St. Sez. V,28 maggio 2009,n. 3261 ; 19 settembre 2007,n. 4878 ; 17 maggio 2005,n.2469 ; 7 luglio 2008 n. 3372 ; Cass. Civ. Sez. I 22.01.2010, n. 1097 ).<br />	<br />
4. E’ appena il caso di rilevare, peraltro, come la determinazione del <i>quantum </i>delle poste predette esuli dall&#8217;ambito dell&#8217;odierno giudizio, costituendo oggetto specifico di quello di ottemperanza delibato dal primo giudice con la gravata sentenza .<br />	<br />
4. In conclusione, l&#8217;appello deve essere respinto siccome infondato, con conferma della gravata sentenza di primo grado.<br />	<br />
5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata .<br />	<br />
Condanna l’amministrazione comunale ricorrente al pagamento in favore dell’Istituto resistente delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-6-2013-n-3232/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.3232</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.5861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-6-2013-n-5861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-6-2013-n-5861/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-6-2013-n-5861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.5861</a></p>
<p>Pres. Scafuri, Est. Maddalena Soc Autostern Srl (Avv. ti G. Passalacqua e T. Layne) c/ Provincia di Frosinone (Avv. F. Padovani) sui presupposti per l&#8217;ammissibilità del ricorso avverso il silenzio nel caso di mancata adozione di atti regolamentari Processo amministrativo – Atto regolamentare o amministrativo – P.A. – Mancata adozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-6-2013-n-5861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.5861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-6-2013-n-5861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.5861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri, Est. Maddalena<br /> Soc Autostern Srl (Avv. ti G. Passalacqua e T. Layne) c/ Provincia di Frosinone (Avv. F. Padovani)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;ammissibilità del ricorso avverso il silenzio nel caso di mancata adozione di atti regolamentari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Atto regolamentare o amministrativo – P.A. – Mancata adozione – Ricorso avverso il silenzio – Ammissibilità – Condizioni – Destinatari individuabili – Effetti lesivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel processo amministrativo, il ricorso avverso il silenzio deve essere ammesso qualora l’inerzia nell’adozione di un atto regolamentare o amministrativo produca effetti lesivi non su di una pluralità indifferenziata di destinatari ma nella sfera giuridica di singoli amministrati specificamente individuati, giacché in questo caso esso ha gli stessi effetti di un atto di natura provvedimentale. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile il ricorso del proprietario di un terreno sottoposto a tutela naturalistica avverso la mancata adozione del regolamento per la gestione di detto territorio da parte dell’amministrazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2012, proposto da:<br />
Soc Autostern Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gianfranco Passalacqua, Thomas Layne, con domicilio eletto presso Gianfranco Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Frosinone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Padovani, con domicilio eletto presso Alessandra Faccia in Roma, via Silvio Pellico,36; Regione Lazio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso Fiammetta Fusco in Roma, via Marcantonio Colonna N.27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>illegittimità silenzio e inerzia dell’amministrazione in ordine all’istanza del 13.03.2012 recante richiesta di attuazione del decreto del presidente della regione lazio 27 febbraio 2009, n.127, istitutivo del monumento naturale “bosco faito”, ivi compresa l’adozione del regolamento ex art. 27, l.r. 29/1997 – risarcimento danni (art. 117 c.p.a.)</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Frosinone e di Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente, agisce contro il silenzio serbato dalla Provincia di Frosinone in ordine all’invito-diffida trasmesso in data 13 marzo 2012 recante la richiesta di adozione di ogni opportuno provvedimento ai fini dell’attuazione del DPR 27 febbraio 2009, n. 127, istitutivo del Monumento naturale, ivi compresa l’adozione del regolamento ex art. 27 l.r. 29/1997, nonché per il risarcimento del danno da ritardo.<br />	<br />
Espone nel ricorso che:<br />	<br />
&#8211; con DPR 27 febbraio 2009, n. 127 è stato istituito il Monumento naturale Bosco Faito, ricadente interamente nella proprietà della società istante.<br />	<br />
&#8211; il suddetto decreto suddivide l’area in zona A e zona B, prevedendo per la zona B le destinazioni d’uso indicate nel piano territoriale provinciale generale della provincia di Frosinone, ovvero “attività dell’università e della ricerca scientifica, con<br />
&#8211; nel medesimo decreto è previsto che la gestione del Monumento naturale sia affidata all’amministrazione provinciale, la quale deve anche adottare il Regolamento di cui all’art. 27 della l. reg. 29/1997; <br />	<br />
&#8211; in data 18 gennaio 2010 la ricorrente aveva già sollecitato la Provincia all’emanazione del citato regolamento ma la provincia rispondeva, in data 4.5.2010, riferendo che la regione Lazio non aveva stanziato le risorse finanziarie necessarie per struttu<br />
&#8211; in data 13 marzo 2012, la ricorrente diffidava nuovamente la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone all’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti ai fini dell’attuazione del decreto istitutivo del Monumento naturale del Bosco Faito e all’adozione<br />
&#8211; la regione Lazio rispondeva inoltrando una comunicazione alla Provincia di Frosinone per chiedere informazioni.<br />	<br />
Tanto premesso, la ricorrente lamenta la violazione del termine di conclusione del procedimento e dell’art. 27 della l. reg. 29/1997, il quale prevede l’obbligatoria adozione del regolamento e i poteri sostitutivi della regione in caso di inerzia da parte dell’ente gestore. Evidenzia inoltre la contraddittorietà del comportamento delle due amministrazioni coinvolte, che si sono attribuite vicendevolmente la responsabilità della mancata adozione del regolamento.<br />	<br />
Si è costituta la regione Lazio, la quale ha depositato una memoria con la quale ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in quanto concernente la mancata emanazione di un regolamento, ipotesi estranea all’ambito di operatività del giudizio sul silenzio.<br />	<br />
Nel merito, la Regione ha sostenuto che non vi sarebbero i presupposti per avviare la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi e che comunque ciò non sarebbe possibile al momento attuale poiché la giunta è dimissionaria.<br />	<br />
Anche la Provincia di Frosinone si è costituta ed ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un atto normativo e per l’assenza di un obbligo giuridico di provvedere in capo alla provincia di Frosinone ai sensi dell’art. 191 della l.reg. Lazio n. 14 del 1999 poiché non sono state attribuite le necessarie risorse finanziarie. La Provincia ha inoltre sostenuto la carenza della sua legittimazione passiva in quanto essa sarebbe ormai decaduta e dovendo invece essere la regione ad attivare i propri poteri sostitutivi.<br />	<br />
Nel merito, la Provincia ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.<br />	<br />
La società ricorrente ha depositato documenti dai quali si desume che è stata da ultimo convocato dalla regione Lazio un incontro tecnico per il giorno 7.1.2013 finalizzato alla verifica di una bozza di regolamentazione delle attività ammissibili e vietate nell’ambito del territorio del Monumento naturale Bosco Faito.<br />	<br />
All’odierna udienza, è stato inoltre depositato – con il consenso delle parti &#8211; il verbale dell’incontro del 7.1.2013, dal quale si evince che è stata consegnata al dirigente dell’amministrazione della Provincia di Frosinone una bozza di regolamento redatto dall’Agenzia regionale Parchi e si è decisa la convocazione di un nuovo tavolo tecnico entro un mese.<br />	<br />
La ricorrente ha infine depositato una memoria per illustrare ancora le proprie ragioni e contraddire alla memoria della regione Lazio e della Provincia di Frosinone.<br />	<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.<br />	<br />
Va in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata tanto dalla regione Lazio che dalla provincia di Frosinone, secondo la quale il rimedio del giudizio avverso il silenzio non sarebbe applicabile in caso di mancata emanazione di atti di natura regolamentare.<br />	<br />
Il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale tanto per gli atti amministrativi generali quanto per gli atti regolamentari è esclusa l&#8217;ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della p.a., in quanto tale rimedio va strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all&#8217;adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari (i quali assumono dunque la veste di soggetti legittimati al ricorso:Consiglio di Stato sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3798)<br />	<br />
Il caso di specie, tuttavia, presenta elementi di peculiarità tali da indurre il collegio a ritenere non applicabile il principio sopra enunciata per la particolarità della fattispecie.<br />	<br />
Il territorio boschivo sottoposto a tutela come Monumento naturale Bosco Faito, infatti, appartiene ad un unico proprietario, che è appunto la società ricorrente. Pertanto, l’atto di disciplina delle attività consentite nel Monumento naturale è destinato a produrre i suoi effetti in primo luogo nei confronti del proprietario del bene, che è soggetto perfettamente individuato. Sotto questo profilo, l’omissione nell’adozione del dovuto atto di regolazione incide immediatamente nella sfera giuridica del proprietario del terreno, rendendolo pertanto soggetto legittimato allo speciale ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione ex art. 117 c.p.a..<br />	<br />
Il collegio ritiene di poter giungere a queste conclusioni, argomentando in via analogica rispetto ai principi ormai consolidati in tema di impugnativa di atti regolamentari o generali. In sostanza, se il criterio con cui viene ammessa l’impugnazione dinanzi al TAR di un atto regolamentare o generale è l’attitudine di detto atto o in via diretta, per il contenuto auto-applicativo della disposizione, o per tramite di un atto applicativo a ledere immediatamente la sfera giuridica di un soggetto, allo stesso modo il ricorso avverso il silenzio deve essere ammesso qualora l’inerzia nell’adozione di un atto regolamentare o amministrativo produca effetti lesivi non su di una pluralità indifferenziata di destinatari ma nella sfera giuridica di singoli amministrati specificamente individuati, giacché in questo caso esso ha gli stessi effetti di un atto di natura provvedimentale. Nel caso di specie, è indubbio che la società ricorrente, in qualità di unica proprietaria del lotto sottoposto a tutela naturalistica, subisce una lesione immediata nei suoi interessi per la mancata adozione di un atto di regolazione delle attività consentite su detto territorio, distinguendosi la sua posizione da quella di tutti i potenziali ulteriori destinatari di questa disciplina, a causa della titolarità del diritto di proprietà sul bene.<br />	<br />
Sussistono inoltre tutti gli altri presupposti per l’ammissibilità del ricorso avverso il silenzio: il dovere di provvedere in capo ad entrambe le amministrazioni evocate in giudizio sussiste alla luce della normativa applicabile ed è confermata anche dalla attività già posta in essere sia dalla regione Lazio che dalla Provincia di Frosinone, le quali, come si è anticipato nella parte in fatto, si sono già riunite in un tavolo tecnico che ha portato all’adozione di una bozza di regolamento (v. documentazione depositata in data 9 aprile 2013).<br />	<br />
Va infatti rilevato che l’art. 27 della l. reg. 29/1997 attribuisce all’ente di gestione (la provincia di Frosinone) il compito di adottare il regolamento di cui si discute. D’altra parte la regione conserva, trattandosi di funzioni delegate, poteri sostitutivi in caso di inerzia della Provincia, deve collaborare alla redazione del Piano dell’area naturale protetta e deve comunque sempre esercitare una vigilanza sul corretto esercizio di esse da parte dell’ente delegato. <br />	<br />
Per tale ragione va riconosciuta la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni intimate.<br />	<br />
Infine, va disattesa l’eccezione di tardività sollevata nella memoria della Provincia di Frosinone, con riferimento al superamento del termine di un anno di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. dalla scadenza del termine per l’adozione del regolamento. Infatti, lo stesso art. 31, comma 2 del c.p.a. prevede che “E&#8217; fatta salva la riproponibilita&#8217; dell&#8217;istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.” Ora nel caso di specie il termine di un anno risulta rispettato, con decorrenza dalla data di presentazione dell’invito diffida del 13 marzo 2012.<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
La legge regionale infatti è chiara nel prescrivere l’obbligatoria adozione del regolamento e i tempi di conclusione del procedimento, i quali sono indubitabilmente trascorsi.<br />	<br />
L’esistenza di alcuni specifici provvedimenti di gestione dell’area, quali le autorizzazioni boschive menzionate dalla Provincia nella sua memoria, non fa venir meno l’obbligo di adozione del regolamento, in quanto si è trattato solo di sporadici e puntuali interventi che non fanno venir meno la necessità di una regolamentazione completa delle attività consentite nell’area.<br />	<br />
Nemmeno è possibile ritenere assolto tale obbligo di normazione mediante il mero rinvio, per la zona a, all’art. 6, comma 4 della l. 27/97 e per la zona b, all’art. 8, comma 3 della legge regionale in quanto esso si riferisce solo alla disciplina delle misure di salvaguardia.<br />	<br />
D’altro canto, le stesse amministrazioni intimate hanno dimostrato con il loro comportamento di ritenere necessaria l’adozione di un regolamento della riserva naturale, tanto che risulta essere stata predisposta anche una bozza.<br />	<br />
Tale comportamento, da valutare certo positivamente in quanto indicativo della volontà delle amministrazioni intimate di procedere all’adozione del regolamento richiesto dalla ricorrente, non può tuttavia considerarsi interamente satisfattivo, in quanto il regolamento in parola, ancorché predisposto, non risulta essere stato approvato.<br />	<br />
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo per le amministrazioni intimate di procedere, entro il termine di 60 giorni, alla adozione del regolamento del Monumento naturale Bosco Faito, ultimando la procedura già avviata con il tavolo tecnico del 7.1.2013.<br />	<br />
Quanto alla domanda risarcitoria, non potendo il collegio pronunciarsi su di essa in questa sede ostandovi l’art. 117, comma 6, c.p.a., essa deve essere trattata con rito ordinario e pertanto va rimessa sul relativo ruolo.<br />	<br />
Le spese devono essere compensate, sussistendo giusti motivi attesa al peculiarità della questione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />	<br />
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.<br />	<br />
Dispone la remissione sul ruolo per la trattazione con il rito ordinario della domanda risarcitoria.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-11-6-2013-n-5861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2013 n.5861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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