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	<title>11/6/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/6/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-372/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.372</a></p>
<p>Pres. ed est. P.G. Lignani E. S.r.l. (avv. F. Muzi) c/ Collegio dei Direttori Perugia; Direzione Provinciale del Lavoro Perugia; Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (Avv. Distr. St.); INPS &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv.ti M. Arlotta, A. Coretti e R. Lini); INAIL &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-372/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-372/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. P.G. Lignani<br /> E. S.r.l. (avv. F. Muzi) c/ Collegio dei Direttori Perugia; Direzione<br /> Provinciale del Lavoro Perugia; Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (Avv.<br /> Distr. St.); INPS &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv.ti M.<br /> Arlotta, A. Coretti e R. Lini); INAIL &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione<br /> contro gli Infortuni sul Lavoro (avv.ti A. Bellucci, B. D&#8217;Elia e P. Rossi)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare ex art. 1, commi 1192 e ss. L. 27 dicembre 2006 n. 296</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione &#8211; Emersione di lavoro irregolare – Domanda dell’impresa – Procedura – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa al diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare, ex art. 1, commi 1192 e ss., L.27 dicembre 2006 n. 296, rientra nella giurisdizione del giudice civile del lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 96 del 2009, proposto da:<br />
<b>E. S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Muzi, con domicilio eletto presso Federico Muzi in Perugia, via Campo di Marte, 14/I; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Collegio dei Direttori Perugia</b>;<br />
<b>Direzione Provinciale del Lavoro Perugia</b>; <b>Ministero Lavoro e Previdenza Sociale</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
<b>INPS &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mirella Arlotta, Antonietta Coretti, Riccardo Lini, con domicilio eletto presso Mirella Arlotta in Perugia, via Canali,1;<br />
<b>INAIL &#8211; Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bellucci, Bruno D&#8217;Elia, Pasquale Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Bellucci in Perugia, via G.B. Pontani n. 12; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento del Collegio dei Direttori prot.n. 074/08/72 (rigetto istanze emersione lavoro irregolare).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, dell’Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Inail &#8211; Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) all’art. 1, commi 1192 e seguenti, istituisce una procedura per la c.d. “emersione del lavoro nero”, allo scopo di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale e assicurativa dei rapporti di lavoro subordinato costituiti irritualmente. <br />	<br />
La società ricorrente, nei cui confronti era stato accertato l’impiego di manodopera irregolare, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di “emersione” per usufruire delle inerenti agevolazioni.<br />	<br />
La richiesta è stata respinta dall’organo competente, un collegio composto dai direttori delle sedi provinciali del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.<br />	<br />
2. Il diniego viene impugnato davanti a questo Tribunale amministrativo dalla società interessata.<br />	<br />
Resistono al ricorso le pubbliche amministrazioni indicate in epigrafe.<br />	<br />
3. Il Collegio ritiene di essere carente di giurisdizione nella controversia in esame.<br />	<br />
Questa rientra infatti fra le «controversie derivanti dall&#8217;applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie» che per l’art. 442 c.p.c. sono di competenza del giudice civile del lavoro e seguono il relativo rito speciale.<br />	<br />
Non pare dubbio che le disposizioni dell’art. 1, commi 1192 ss., vadano ad integrare il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria, quali norme speciali che accedono alla normativa generale.<br />	<br />
4. D’altra parte, non sembra neppure che la posizione della parte privata si possa qualificare come interesse legittimo, per farne derivare la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Infatti la legge non attribuisce all’autorità amministrativa alcun margine valutativo, che giustifichi la qualificazione del rapporto come interesse legittimo. Se vi sono i presupposti indicati dal comma 1192, l’accesso alle agevolazioni è un diritto del datore di lavoro. Si potrà discutere (e in effetti si discute) dell’interpretazione della norma, ma in ogni caso la questione, pur controversa, riguarda un diritto soggettivo.<br />	<br />
5. Non rileva in contrario il fatto che nel provvedimento impugnato sia stato indicato, quale rimedio esperibile, il ricorso al T.A.R..<br />	<br />
Ed invero, il riparto delle giurisdizioni è sottratto alla disponibilità delle parti. Pertanto, se nella fattispecie è stata data una indicazione errata, ciò potrà avere rilievo ai fini delle spese legali, ma non può costituire ostacolo a che il giudice adito si dichiari carente di giurisdizione.<br />	<br />
6. Per quanto possa occorrere, si ricorda che questo Collegio ha deciso nello stesso senso un’analoga controversia, con sentenza n. 560/2008, pubblicata l’11 settembre 2008, passata in giudicato.<br />	<br />
7. Alla declaratoria di difetto di giurisdizione consegue l’applicabilità dell’art. 59, legge n. 69/2009, concernente la prosecuzione della controversia davanti alla giurisdizione designata (nella specie, quella civile del lavoro).<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale dichiara il difetto di giurisdizione. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2010</p>
<p><i></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-372/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.372</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.13972</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-6-2010-n-13972/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-6-2010-n-13972/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-6-2010-n-13972/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.13972</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. V. Cernese Corvino Gaetano (Avv.ti Innocenzo Militerni ed Antonio Nardone) c. Comune di San Cipriano di Aversa (CE) (Avv. Armando Di Tella) c. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (E.N.E.L.) (N.C.) in ordine al risarcimento dei danni per le occupazioni sine titulo da parye della P.A. e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-6-2010-n-13972/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.13972</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-6-2010-n-13972/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.13972</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Onorato, <i>est.</i> V. Cernese<br /> Corvino Gaetano (Avv.ti Innocenzo Militerni ed Antonio Nardone) c. Comune di San <br />Cipriano di Aversa (CE) (Avv. Armando Di Tella) c. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica <br />(E.N.E.L.) (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>in ordine al risarcimento dei danni per le occupazioni sine titulo da parye della P.A. e sulla esatta applicazione dell&#8217;art. 43 D.P.R. 327/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. – Occupazione sine titulo – Realizzazione opera pubblica – Fattispecie di occupazione appropriativa – Esclusione &#8211; Art. 43 D.P.R. n. 327/2001 – Applicazione &#8211; Conseguenze 	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. &#8211; Occupazione sine titulo &#8211; Domanda di risarcimento per equivalente &#8211; Ammissibilità &#8211; Sussiste &#8211; Rimessione in pristino dell’immobile ad opera della p.a. &#8211; Irrilevanza &#8211; Incidenza sul quantum del danno risarcibile &#8211; Sussiste &#8211; Rifiuto giustificato del danneggiato &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’art. 43 D.P.R. n. 327/2001 presuppone, per la sua applicazione, la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell’Amministrazione che si è a suo tempo impossessata del fondo altrui senza concludere tempestivamente il procedimento di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica o di interesse pubblico. Con tale norma il Legislatore delegato ha consapevolmente introdotto nel sistema “norme di chiusura”, non solo per attribuire all’Amministrazione il potere di dare ‘a regime’ una soluzione al caso concreto quando gli atti del procedimento divengano inefficaci per decorso del tempo o siano annullati dal giudice amministrativo, ma anche per rimuovere il precedente contrasto sussistente tra la prassi interna (amministrativa e giudiziaria) e la Convenzione Europea, così attribuendo all’Amministrazione una “legale via d’uscita” per gli illeciti già verificatisi. Il testo e la ratio dell’art. 43, dunque, non consentono di ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria. Al contrario, l’art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di mancata conclusione del procedimento espropriativo e quando vi è una occupazione sine titulo (imputabile all’Amministrazione che abbia occupato l’area, anche se poi questa è stata concessa ad altri), vi è un illecito e l’autore ha l’obbligo di disporre la restituzione del suolo e di risarcire il danno cagionato medio tempore, salvi i rapporti interni tra l’autore dell’illecito e i suoi beneficiari e salvo il potere ex art. 43 di fare venire meno l’obbligo di restituzione ab extra, con l’atto di acquisizione del bene (1)<br />
2. Il proprietario dell’area sulla quale è stata realizzata l’opera pubblica per finalità di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace titolo, può proporre autonomamente, e di propria iniziativa, la domanda risarcitoria per equivalente, diretta ad ottenere il ristoro patrimoniale del pregiudizio derivante dalla perdita del diritto di proprietà, anziché la domanda di reintegrazione in forma specifica e di restituzione dell’immobile, rinunciando, contestualmente, al proprio diritto di proprietà. Tuttavia, in base ai principi generali, la proposizione di tale domanda non impedisce alla p.a. autrice dell’illecito di eliminare concretamente tale danno, mediante la restituzione dell’immobile, nello stato di fatto in cui si trovava prima dell’utilizzazione per finalità di pubblico interesse, rimettendolo nella piena disponibilità materiale e giuridica dell’interessato, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, fermo restando il potere del danneggiato di rifiutare, giustificatamente, tale forma di riparazione 	</p>
<p></b>________________________________</p>
<p>1. <i>cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. V, 27 maggio 2008, n. 5083; Consiglio di  Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582; TAR Lombardia &#8211; Brescia, Sez. I, 1 giugno 2007, n. 466; TAR Toscana, 5 ottobre 2006, n. 1625; TAR Campania – Napoli, Sez. V, sentenza 9 gennaio 2008, n. 71; Consiglio di Stato, A.P., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 5445; Consiglio di Stato Sez. IV 27 giugno 2007 n. 3752</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6270 del 1999, proposto da: 	</p>
<p><B>CORVINO GAETANO</B>, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Innocenzo Militerni ed Antonio Nardone, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla P. zza Amedeo, n. 8; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	il <B>COMUNE DI SAN CIPRIANO DI AVERSA (CE)</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Armando Di Tella, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al C. so Secondigliano, n. 211;</p>
<p>&#8211; l’<B>ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA ELETTRICA (E.N.E.L.)</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p><i><b>per la declaratoria<br />	<br />
</b></i>dell’illecita occupazione del fondo di proprietà del ricorrente da parte del Comune di San Cipriano di Aversa e dell’E.N.E.L. s.p.a.<br />	<br />
e per la condanna <br />	<br />
conseguente in solido degli intimati Comune ed E.N.E.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al risarcimento dei danni subiti, il cui importo sarà determinato a seguito di C.T.U., da liquidare anche equitativamente, ivi compresi i beni derivanti dal deprezzamento delle porzioni del fondo non occupato, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dalla immissione nel possesso e fino al soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Viste le ordinanze n. 821 del 17 dicembre 2009 e n. 186 dell’11 febbraio 2010 della Sezione;<br />	<br />
Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 il dr. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti, presenti come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Premette Corvino Gaetano &#8211; proprietario in S. Cipriano di Aversa (CE) di un appezzamento di terreno avente una dimensione di ettari 2, are 13, centiare 06, catastalmente identificato alla partita n. 304, foglio n. 6, particella, n. 147 &#8211; che il Sindaco del predetto Comune, con decreto n. 59 del 1° febbraio 1993, aveva autorizzato l’E.N.E.L. ad occupare una superficie di mq. 4988, per una percorrenza di ml. 172, al fine di realizzare la linea elettrica 150 Kw Villa Literno &#8211; Calvizzano &#8211; Fratta.<br />	<br />
Tanto premesso e preso atto della scadenza del periodo di occupazione, fissato nel relativo decreto in cinque anni, decorrenti dalla immissione nel possesso del fondo (9 marzo 1993) senza l’adozione del definitivo decreto di esproprio, Corvino Gaetano, con ricorso notificato l’8 luglio 1999 e depositato il giorno 27 successivo, ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illecita occupazione del fondo di proprietà del ricorrente da parte del Comune di San Cipriano di Aversa e dell’E.N.E.L. s.p.a. e per la conseguente condanna, in solido di questi ultimi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t,, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’illecita occupazione.<br />	<br />
Al riguardo, ai fini della quantificazione del danno, parte ricorrente sottolinea che in base al Piano Regolatore Generale del Comune di San Cipriano di Aversa, il fondo occupato risulterebbe in parte classificato come zona “F 4” (verde di rispetto) ed in parte ricadrebbe in zona “P.E.E.P.” (Edilizia Economica e Popolare) e, come tale, da considerarsi di natura edificatoria ed identica natura avrebbe anche la parte di suolo compresa nella zona di verde di rispetto, in considerazione dell’agevole accessibilità del fondo, dello sviluppo edilizio della zona, nonché della presenza di infrastrutture e servizi. <br />	<br />
Inoltre, nella liquidazione del danno dovrebbe tenersi conto della circostanza che il fondo è stato attraversato dall’elettrodotto nella sua parte centrale, restandone tagliato in due, per cui anche le parti residue, pur non costituenti formalmente oggetto del provvedimento ablatorio, avrebbero subito un decremento di valore, essendone stato pregiudicato qualsiasi profilo di utilizzazione agricola ed edificatoria (Cfr: art. 123 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775). <br />	<br />
L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sostenendone l’infondatezza.<br />	<br />
Con le ordinanze in epigrafe la Sezione aveva disposto incombenti istruttori.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Pregiudizialmente la Sezione, già con la precedente ordinanza n. 821 del 17 dicembre 2009 aveva ritenuto necessario acquisire, in originale o in copia autentica, agli atti del giudizio la seguente documentazione:<br />	<br />
a) documentata relazione sui fatti di causa dalla quale, in particolare, si evinca se successivamente al decreto di occupazione n. 59 del 1° febbraio 1993, la procedura espropriativa sia stata abbandonata ovvero sia stata portata a compimento con l’emanazione del definitivo decreto di esproprio (in tal caso si chiede di depositare, in originale o in copia autentica, gli atti emanati);<br />	<br />
b) documentati chiarimenti in ordine all’eventuale attivazione del procedimento ex art. 43 del T.U. n. 327/2001 ed al suo esito;<br />	<br />
c) ogni altro documento ritenuto utile ai fini del decidere.<br />	<br />
La Sezione, preso atto che il Comune di S. Cipriano di Aversa non aveva prestato esecuzione alla suddetta ordinanza, con ulteriore ordinanza n. 186 dell’11 febbraio 2010 aveva reiterato l’ordine di esibizione della documentazione richiesta, avvertendo che l’eventuale ulteriore inerzia da parte del resistente Comune sarebbe stato considerato comportamento valutabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 cod. proc. civ. <br />	<br />
Il Collegio deve prendere atto che, allo stato, non è stato dato dal Comune di S. Cipriano di Aversa alcun seguito alle suddette ordinanze, mentre la sua difesa giudiziale &#8211; nella memoria difensiva depositata in data 17.12.2009 &#8211; si è limitata ad asserire apoditticamente l’inesistenza di alcun depauperamento del fondo in questione, sia perché, secondo il richiamato P.R.G., la zona F4 (verde di rispetto) in realtà comprenderebbe i soli 5/8 del terreno occupato, mentre la rimanente parte, ricadente in zona P.E.E.P. non sarebbe stata minimamente intaccata dalla installazione della linea elettrica, sia perché la divisione in due del terreno non determinerebbe un decremento di valore delle due porzioni, non essendo stata realizzata alcuna separazione di fatto, con la conseguenza che la parte supposta edificatoria, sarebbe rimasta intatta. <br />	<br />
Ciò premesso, e preso atto che deve ritenersi provata, quanto meno, la circostanza della mancata adozione di un tempestivo decreto di esproprio, successivamente al decreto di occupazione n. 59 del 1° febbraio 1993 (mentre non consta dell’eventuale attivazione del procedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante ex art. 43 del T.U. n. 327/2001), nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. <br />	<br />
Fondamentale è rilevare che, come esposto in “fatto”, con decreto sindacale n. 59 del 1° febbraio 1993 il Comune di S. Cipriano di Aversa autorizzava l’E.N.E.L. ad occupare un terreno di proprietà del Corvino, per una superficie di mq. 4988, per una percorrenza di ml. 172, per la realizzazione della linea elettrica 150 Kw. Villa Literno Literno-Calvizzano-Fratta e, non constando dell’esistenza di un definitivo decreto di esproprio, mancava di restituirlo, nonostante fosse decorso il termine di cinque anni, fissato nel decreto n. 59/1993 citato, decorrenti dalla immissione nel possesso del fondo, intervenuta in data 9 marzo 1993. <br />	<br />
Pertanto, in mancanza dell’adozione di un tempestivo, valido ed efficace decreto di esproprio, la procedura ablativa, attivata dal Comune di S. Cipriano di Aversa alcuni anni prima, deve considerarsi definitivamente abbandonata.<br />	<br />
In ordine alle conseguenze della disposta occupazione ed, in particolare, all’eventuale depauperamento subito dall’occupazione del terreno, quest’ultima, come eccepito dalla difesa comunale (ma senza sul punto fornire alcuna prova), avrebbe interessata una minima parte di esso (i 5/8) in zona F4 (zona di rispetto), mentre la restante parte, in zona P.E.E.P., non sarebbe stata minimamente intaccata dalla intervenuta trasformazione dell’area occupata.<br />	<br />
In ogni caso, fermo restando la possibilità del Comune di adeguatamente comprovare quanto sopra rilevato in sede di proposta risarcitoria del danno, necessita precisare che la questione circa il carattere irreversibile o meno della trasformazione, alcun rilievo può avere al fine di ipotizzare un automatico acquisto della proprietà da parte del Comune occupatore (dovendosi escludere ogni rilievo ad una occupazione acquisitiva e non soltanto in caso di servitù di elettrodotto, come asserito dal ricorrente, quale modo di acquisto della proprietà sconosciuto al nostro ordinamento), ma unicamente al fine di stabilire se la reintegrazione del proprietario leso debba avvenire in forma specifica (con la restituzione del bene, non irreversibilmente trasformato, all’avente diritto) ovvero in forma generica, per equivalente, e, secondo il meccanismo di “acquisizione coattiva in funzione sanante” delineato dall’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, con la necessaria avvertenza che, per una tale evenienza il grado della trasformazione irreversibile non potrà non influire sul quantum risarcitorio da corrispondere al proprietario e fatta sempre salva la possibilità che, quale che sia il grado di trasformazione il proprietario non chieda (oltre al risarcimento del danno) anche la restituzione del bene nello stato in cui si trova. <br />	<br />
Peraltro, non negando la difesa resistente, risultando realizzata l’elettrodotto ad opera dell’E.N.E.L. sull’area in questione, quest’ultima risulta essere nella esclusiva disponibilità dei soggetti occupanti, con la conseguenza che l’impossessamento perpetrato dal Comune di S. Cipriano di Aversa dei beni di proprietà del ricorrente per operare una trasformazione (irreversibile o meno) degli stessi, deve senz’altro considerarsi illecito e fonte di responsabilità aquiliana. <br />	<br />
Restano quindi da considerare le sorti da riservare al bene sottratto al legittimo proprietario con modalità tali da integrare una fattispecie di illecito extracontrattuale, non potendosi accedere acriticamente alla tesi dei ricorrenti per la quale la protrazione dell’occupazione accompagnata dalla irreversibile trasformazione del suolo occupato (con la realizzazione dell’elettrodotto ad opera dell’E.N.E.L.), senza la restituzione del bene obbligherebbe in ogni caso gli illeciti occupatori unicamente a risarcire il danno.<br />	<br />
La Sezione ha condotto un approfondimento, sul piano generale, in ordine al trattamento da riservare alle controversie, quale quella qui oggetto di esame, puramente risarcitorie da occupazione illegittima di aree private seguita dalla realizzazione dell’opera (nella specie, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18.3.1965, dichiarata di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili i relativi lavori da perte dell’E.N.E.L.) e dalla (irreversibile o meno) trasformazione dell’immobile, ma non dal prescritto decreto di espropriazione definitiva. <br />	<br />
In particolare, nella sentenza 27 maggio 2008, n. 5083, la Sezione è pervenuta alla conclusione che in nessun caso, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, sia possibile giungere, nonostante la espressa domanda in tal senso della parte ricorrente, a una condanna puramente risarcitoria a carico dell’amministrazione, poiché una tale pronuncia postula inammissibilmente l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della p.a. che se ne è illecitamente impossessata, esito, questo (comunque sia ricostruito in diritto: rinuncia abdicativa implicita nella domanda solo risarcitoria, accessione invertita), vietato dal Primo Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze Sciarrotta c. Italia del 12 gennaio 2006 e Genovese c. Italia del 2 febbraio 2006), donde la necessità, in ogni caso, che l’amministrazione faccia ricorso all’apposito rimedio eccezionale di cui all’art. 43 del testo unico delle leggi in materia espropriativa, di cui al d.lgs. n. 327 del 2001 (applicabile anche alle occupazioni illecite realizzatesi anteriormente alla sua entrata in vigore: cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582, che richiama la relazione del 29 marzo 2001 dello stesso Consiglio sullo schema di testo unico, secondo la quale “l’art. 43 si riferisce a tutti i casi di occupazioni sine titulo, anche a quelle già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico”; in tal senso anche Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 1 giugno 2007, n. 466; Tar Toscana, 5 ottobre 2006, n. 1625, nonché, di recente, di questa Sezione, sentenza 9 gennaio 2008, n. 71).<br />	<br />
Il caso esaminato dalla richiamata sentenza di questa Sezione 27 maggio 2008, n. 5083 è nella sostanza del tutto analogo a quello qui oggetto di causa: in quella fattispecie, come in questa, risultava dimostrato l’illecito posto in essere dall’ente locale procedente, atteso “il grave inadempimento della Regione intimata che &#8211; dopo aver disposto l’occupazione d’urgenza dell’area rendendone possibile la trasformazione – è rimasta del tutto inerte, omettendo sia di adottare il provvedimento di esproprio, sia di ristorare il proprietario”, donde la ricorrenza di “tutti gli estremi previsti dall&#8217;art. 2043 c.c. (comportamento omissivo, colpa dell&#8217;Ente espropriante, danno ingiusto e nesso di causalità), in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito della Regione, consistente, per l&#8217;appunto, nella su indicata <occupazione acquisitiva>”. In quel caso, come in questo qui oggetto di esame, era pacifica e incontroversa l’ultimazione dei lavori e, comunque, l’intervenuta irreversibile trasformazione del fondo occupato.<br />	<br />
Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame &#8211; nel quale è intervenuta la trasformazione del fondo di proprietà del ricorrente &#8211; dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, rendendosi su questo punto superflua qualsivoglia acquisizione istruttoria. <br />	<br />
Ciò precisato, nel dettaglio, la Sezione, con la richiamata sentenza n. 5083 del 2008, ritenuta la giurisdizione del G.A., a termini dell’ormai prevalente giurisprudenza (Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2007, n. 9 e 22 ottobre 2007, n. 12; ma, contra, Cass. SS.UU., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737), ha svolto le seguenti argomentazioni in ordine alla richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame.<br />	<br />
a) “è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 349, da cui discende il principio della spettanza alla parte ricorrente del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell&#8217;illecito imputabile all&#8217;Ente espropriante”.<br />	<br />
b) ancorché le parti ricorrenti, erroneamente ritenendo l’intervenuta occupazione acquisitiva, per l’irreversibile trasformazione del fondo, abbiano chiesto il solo risarcimento del danno e non anche la restituzione dell’immobile, “alla luce di un recente, ma ormai radicato insegnamento della giurisprudenza, la suddetta restituzione risulta inevitabile in mancanza di un qualsiasi atto formale di acquisizione del bene ai sensi dell&#8217;art. 43 del T.U. n. 327/2001 (Cons. Stato Ap. 29 aprile 2005 n. 2; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 5445)”, atteso che “l&#8217;art. 43 cit. è espressione del principio per il quale, nel caso di occupazione divenuta sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l&#8217;obbligo di <restituire il suolo e di risarcire il pregiudizio cagionato>, salvo il potere dell&#8217;Amministrazione di far venire meno l&#8217;obbligo di restituzione ab extra, con l&#8217;atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio, previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo citato e sempreché ricorrano le condizioni in tale norma specificate (Cons. Stato Sez. IV 27 giugno 2007 n. 3752). Insomma l&#8217;art. 43 stesso testualmente preclude che l&#8217;Amministrazione diventi proprietaria di un bene in mancanza di un titolo <valido> in quanto previsto dalla legge (Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2007 n. 2582), trascrivibile e, pertanto opponibile ai terzi. Di ciò si ha, del resto, testuale conferma nel quarto comma dello stesso articolo ove, anche per l’ipotesi residuale di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguente all’esclusione ad opera del giudice della restituibilità del bene, è esplicitamente affermata la necessità che comunque l’Amministrazione stessa disponga il trasferimento della proprietà attraverso un <apposito atto di acquisizione, dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno>. L&#8217;art. 43 del D.P.R. n. 327 cit., insomma, presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà del privato e di un illecito permanente dell&#8217;Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l&#8217;opera pubblica (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.)”;<br />	<br />
c) la trasformazione irreversibile del fondo con la realizzazione dell&#8217;opera pubblica è un <fatto>, e tale resta; quindi non può di per sé costituire impedimento alla restituzione del bene, mentre la perdita della proprietà da parte del privato e l&#8217;acquisto della stessa in capo all&#8217;Amministrazione possono conseguire unicamente all&#8217;emanazione di un <provvedimento formale>, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto (Cons. Stato A.p. n. 2 del 2005 cit.). Se, infatti, si deve escludere che l&#8217;Amministrazione, in assenza di un titolo previsto dalla legge, possa acquisire a titolo originario la proprietà dell&#8217;area altrui quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un&#8217;opera pubblica in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità (Cons. Stato Sez. IV n. 2582/2007 cit.), ne deriva che, nel caso di specie, a causa della mancanza, ad oggi, dell&#8217;adozione di un provvedimento di acquisizione del bene ex art. 43 del D.P.R. n. 327 cit. da parte della Regione, quest&#8217;ultima continua ad utilizzare il bene stesso sine titulo a far data dalla scadenza dell&#8217;occupazione legittima.<br />	<br />
Quindi, a decorrere da detta scadenza, spetta alla parte ricorrente il risarcimento del danno anche per l&#8217;utilizzazione illegittima del suolo; tale risarcimento in via equitativa può essere determinato in misura pari agli interessi legali annualmente calcolati in relazione al << valore venale del bene >> di cui infra (Cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 2 gennaio 2001 n. 5).”<br />	<br />
Ulteriori corollari di tali premesse sono: a) la inconfigurabilità di una pretoria ipotesi di rinuncia abdicativa alla proprietà implicita nella proposizione della domanda giudiziale di mero risarcimento per equivalente (benché affermata dalla Cassazione, sia pur sul postulato, che qui però si è motivatamente superato in base alla CEDU, dell’accessione invertita, o, comunque, di una rilevanza, quale presupposto di effetti traslativi, della irreversibile trasformazione del suolo e della sua destinazione ad usi pubblici: Cass., SS.UU., 6 maggio 2003, n. 6853; Id., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737); b) la permanenza dell’illecito fino a che l’amministrazione continua a detenere sine titulo il bene implica la non decorrenza della prescrizione dei diritti risarcitori (restando dunque ininfluente la distinzione, pure operata da taluna giurisprudenza &#8211; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 3345 &#8211; tra le ipotesi di irreversibile trasformazione del suolo intervenuta durante o dopo l’occupazione legittima). <br />	<br />
Da tali premesse ricostruttive la Sezione ha fatto scaturire le seguenti conseguenze agli effetti del dispositivo di accoglimento della domanda risarcitoria, che anche nel caso in esame devono essere applicate:<br />	<br />
Occorre “far ricorso al meccanismo di cui all&#8217;art. 35, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e, pertanto, di dover enunciare i seguenti principi cui il Comune &#8211; fatta salva l’ipotesi, per la verità teorica, che lo stesso decida di restituire l’area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima &#8211; si dovrà attenere nel prosieguo:<br />	<br />
a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune ed alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell&#8217;accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell&#8217;art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.); la somma da liquidare alla parte ricorrente, quale piena proprietaria, ai sensi dell’art. 40 L. n. 2359/1865, dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nonché il danno, come chiesto dal ricorrente, arrecato alle parti residue del fondo, pur formalmente non occupate ma che, a suo dire, avrebbero subito un decremento di valore per essere stato l’elettrodotto posizionato nella parte centrale del fondo stesso, essendone stato pregiudicato qualsiasi profilo di utilizzazione agricola o edificatoria; essa &#8211; giova infine aggiungere &#8211; andrà depurata di ogni eventuale corresponsione di somme medio tempore corrisposte in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa;<br />	<br />
b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune &#8211; entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza &#8211; ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all’art. 43 primo e terzo comma T.U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell’amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l&#8217;acquisizione dell’area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuta a risarcire per equivalente il danno per equivalente, determinando l’importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);<br />	<br />
c) qualora il Comune ed il ricorrente non concluda alcun accordo e neppure adotti un atto formale recante l’acquisizione o la restituzione dell’area in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere al Tribunale amministrativo l’esecuzione della presente sentenza, per l’adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.<br />	<br />
Per le ragioni che precedono, il gravame va accolto e, per l’effetto, va pronunciata condanna generica del Comune di S. Cipriano di Aversa a risarcire il danno ingiusto cagionato alla parte ricorrente attraverso l&#8217;occupazione (divenuta sine titulo) dell&#8217;area di sua proprietà, con le statuizioni più sopra enunciate.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, condanna il Comune di S. Cipriano di Aversa, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, con i criteri e le modalità pure ivi precisati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20/05/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-6-2010-n-13972/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.13972</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.2426</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-6-2010-n-2426/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-6-2010-n-2426/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-6-2010-n-2426/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.2426</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e altro (avv. P. Medina) c. Regione Puglia (avv. A. Bucci) sull&#8217;illegittimità di una delibera regionale che subordina l&#8217;abilitazione degli ingegneri al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell&#8217;attestato di certificazione energetica degli edifici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-6-2010-n-2426/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.2426</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-6-2010-n-2426/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.2426</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore<br /> Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e altro (avv. P. Medina) c.  Regione Puglia (avv. A. Bucci)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di una delibera regionale che subordina l&#8217;abilitazione degli ingegneri al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell&#8217;attestato di certificazione energetica degli edifici al compimento di una serie di adempimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Ingegneri – Certificati di sostenibilità ambientale – Rilascio – Dopo la frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale – Atti di una Regione – Impugnazione – Ordine provinciale degli Ingegneri – Ha interesse e legittimazione.	</p>
<p>2. Professione e mestieri – Competenza normativa – Riparto tra Stato e Regioni – Individuazione – Nuovo profilo professionale – Creazione – Legislazione statale – Competenza esclusiva. 	</p>
<p>3. Professione e mestieri – Ingegneri – Certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici – Abilitazione subordinata ad una serie di adempimenti – Nuovo profilo professionale – Creazione da parte di una Regione – Impossibilità.	</p>
<p>4. Professione e mestieri – Nuovo profilo professionale – Creazione – Atto di una Regione – Contrasto con l’art.117 comma 3 Cost. – Sussiste.	</p>
<p>5. Professione e mestieri – Nuovo profilo professionale – Creazione – In tema di certificazione energetica degli edifici – Disciplina regionale – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 . Un Ordine provinciale degli Ingegneri ha interesse e legittimazione ad impugnare atti di una Regione che incidono non solo sul singolo componente del gruppo, ma anche sulla collettività unitariamente considerata, impedendo a tutti gli ingegneri iscritti di poter rilasciare i certificati di sostenibilità ambientale, se non all’esito della frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale.	</p>
<p>2. Sebbene la materia delle professioni rientri tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 117 comma 3 Cost. come di competenza concorrente Stato/Regioni per le quali alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete l’adozione delle norme di dettaglio, cionondimeno spetta unicamente alla legislazione statale creare eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc.	</p>
<p>3. La delibera della Regione Puglia, nella parte in cui prevede che l’abilitazione degli ingegneri al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione, che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali, che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione volto all’accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi, che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale, che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo, crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa è assolutamente preclusa alle Regioni.	</p>
<p>4. Una qualsiasi regolamentazione (sia a livello normativo [legislativa o regolamentare] che a livello provvedimentale) da parte della Regione di profili afferenti alla creazione di un nuovo profilo professionale e alla individuazione dei relativi titoli abilitanti si pone in insanabile contrasto con la previsione costituzionale di cui all’art. 117 comma 3 Cost. come interpretata dalla Corte costituzionale e cristallizzata dall’art. 4 comma 2, d.lg. 2 febbraio 2006 n.30.	</p>
<p>5. Anche se in base all’art. 18 comma 6, d.lg. 30 maggio 2008 n.115, le disposizioni di cui all’allegato III si applicano per le Regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, rimane fermo che la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal suddetto allegato III, né può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, trattandosi di un settore riservato alla competenza legislativa statale in base all’art. 4 comma 2, d.lg. 2 febbraio 2006 n.30, sia pure nell’ambito di una materia (disciplina delle “professioni”) di competenza concorrente Stato/Regioni ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, via Calefati, 177;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;<br />
Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24.11.2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15.12.2009, avente ad oggetto “Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (artt. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR n. 1471/2009”;<br />	<br />
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.4.2010, per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) del Regolamento Regionale n. 10 del 10.2.2010, adottato con delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 324 del 9.2.2010, pubblicato sul BURP n. 27 del 10.2.2010, avente ad oggetto “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192”;<br />	<br />
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv.ti P. Medina e A. Bucci;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il presente ricorso integrato da motivi aggiunti deve essere accolto in quanto fondato.<br />	<br />
Quanto al ricorso introduttivo i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce contestano la delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 nella parte in cui prevede che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009).<br />	<br />
Preliminarmente va evidenziato che “Gli enti esponenziali di gruppi aventi interessi omogenei sono legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi che incidono non solo (o non tanto) sul singolo componente del gruppo, ma piuttosto sulla collettività unitariamente considerata; è, pertanto, legittimato a proporre ricorso giurisdizionale contro l’approvazione comunale di un progetto di edilizia scolastica il consiglio dell’ordine professionale che assuma l’illegittimità della omessa indizione del concorso pubblico per l’affidamento del progetto a professionisti esterni agli uffici tecnici del comune stesso.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 265).<br />	<br />
Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce hanno indubbiamente interesse e legittimazione ad impugnare atti della Regione Puglia (nel caso di specie la delibera di G.R. n. 2272/2009 con il ricorso introduttivo ed il regolamento regionale n. 10/2010 per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti) che incidono non solo sul singolo componente del gruppo, ma anche sulla collettività unitariamente considerata, impedendo a tutti gli ingegneri iscritti di poter rilasciare i certificati de quibus se non all’esito della frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale.<b><br />	<br />
</b>Secondo la prospettazione di parte ricorrente la delibera impugnata viola i principi fondamentali della materia (in un ambito di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.) desumibili dal dlgs n. 192/2005 (recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) e dal dlgs n. 115/2008 (recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”). In particolare l’art. 4, comma 1, lett. c) dlgs n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici.<br />	<br />
Nelle more dell’adozione di tale d.p.r. l’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 prevede che le disposizioni di cui all’allegato III dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria.<br />	<br />
Secondo i ricorrenti la delibera gravata viola il riparto di competenze Stato/Regioni delineato dall’art. 117, comma 3 Cost. che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia delle “professioni”.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che, seppure la materia delle professioni rientra tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 117, comma 3 Cost. come di competenza concorrente Stato/Regioni per le quali alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete l’adozione delle norme di dettaglio, cionondimeno &#8211; secondo consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale &#8211; spetta unicamente alla legislazione statale creare eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc.<br />	<br />
Come evidenziato da Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 138 “… la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla l.reg. (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006).”.<br />	<br />
Ed ancora Corte costituzionale n. 271/2009 ha dichiarato incostituzionali alcune norme della legge regionale dell’Emilia-Romagna nella parte in cui istituiva una nuova figura professionale (rectius animatore turistico) e nella parte in cui prevedeva nuovi requisiti per l’esercizio delle professioni turistiche, trattandosi di disposizioni che in entrambi i casi eccedono la competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, comma 3 Cost. “… violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari all’esercizio delle professioni stesse”. Secondo la Consulta, infatti, il settore della disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione costituisce un principio fondamentale della materia di competenza esclusiva dello Stato anche ai sensi dell’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006.<br />	<br />
Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 132/2010), con riguardo alla questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge Regione Puglia n. 37/2008 (Norme in materia di attività professionali turistiche), questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell’art. 117, comma 3 Cost., in quanto il legislatore regionale avrebbe introdotto nuove figure professionali nel settore turistico, istituito elenchi ed individuato le condizioni necessarie per l’iscrizione negli stessi, in contrasto i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia di professioni, ha sottolineato ancora una volta che:<br />	<br />
“3.1 &#8211; …, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni il principio secondo il quale «compete allo Stato l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» si applica anche nei confronti delle professioni turistiche (sentenza n. 271 del 2009).<br />	<br />
3.1 &#8211; Nel caso di specie, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale censurata prevede la creazione di tre nuove figure professionali (interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva), che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia di professioni turistiche. Il successivo art. 4 stabilisce i requisiti minimi, nonché la tipologia dei titoli specifici necessari per l’accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Infine, gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 37 del 2008 disciplinano sia le condizioni per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli esercenti le professioni turistiche, la cui istituzione è espressamente prevista dall’art. 5 della cennata legge regionale, sia l’esercizio delle medesime professioni, nonché contemplano gli effetti dell’iscrizione nei suddetti elenchi provinciali.<br />	<br />
Così sinteticamente riportato il contenuto delle disposizioni censurate, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente vanno risolti alla luce del richiamato principio fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti (ex plurimis, sentenze n. 138 del 2009, n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonché della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso, prescindendosi dalla circostanza […] che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle attività cui l’elenco fa riferimento, hanno già di per sé una “funzione individuatrice della professione”, come tale preclusa alla competenza regionale» (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 57 del 2007).<br />	<br />
Vanno pertanto dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali impugnate, in quanto non rispettano i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni.”.<br />	<br />
In termini analoghi si è espressa la Corte costituzionale con riguardo all’art. 1 legge Regione Lazio n. 26/2008 (recante “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”) ed all’art. 1 legge Regione Lazio n. 27/2008 (recante: Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”) nella parte in cui le citate disposizioni recano la definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore familiare (cfr. sentenza n. 131/2010).<br />	<br />
È chiaro che nel caso di specie la delibera impugnata, nella parte in cui prevede che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa, in base alla impostazione seguita dalla Consulta, è assolutamente preclusa alle Regioni.<br />	<br />
Peraltro detto regime di riparto di competenze legislative trova conferma nella previsione normativa di cui all’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 (decreto legislativo recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”).<br />	<br />
In virtù di detta disposizione “La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.”.<br />	<br />
Nel caso di specie la Regione Puglia non è intervenuta in detta materia (i.e. professioni) con legge regionale (il che, in base alle considerazioni espresse in precedenza, sarebbe stato di dubbia costituzionalità), bensì con una delibera di Giunta Regionale. Tuttavia le conclusioni cui si è giunti consentono di affermare che una qualsiasi regolamentazione (sia a livello normativo [legislativa o regolamentare] che a livello provvedimentale) da parte della Regione di profili afferenti alla creazione di un nuovo profilo professionale e alla individuazione dei relativi titoli abilitanti si pone in insanabile contrasto la previsione costituzionale di cui all’art. 117, comma 3 Cost. come interpretata dalla Corte costituzionale e cristallizzata dal menzionato art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006.<br />	<br />
Va altresì rammentato a tal proposito che, secondo T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 13 novembre 2008, n. 1961, “La delibera di giunta regionale, in specie laddove attuativa di legge regionale dichiarata incostituzionale sul punto, che stabilisca i requisiti per l’accesso alla professione di massaggiatore sportivo in contrasto con la normativa statale, è in violazione dell’art. 117, comma 3 Cost. e dei principi generali vigenti in materia di legislazione concorrente relativa alle professioni sanitarie.”. Nel caso di specie la delibera gravata si palesa ancor più viziata poiché adottata in assenza di una qualsiasi base legislativa regionale, che comunque laddove fosse stata emanata sarebbe risultata, in virtù di quanto detto in precedenza, in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale e con le norme costituzionali (in particolare l’art. 117, comma 3 Cost.).<br />	<br />
Né può condividersi l’argomentazione di parte resistente contenuta nella memoria del 15.3.2010 secondo cui la certificazione di sostenibilità ambientale disciplinata dalla delibera di Giunta Regionale impugnata sarebbe documentazione totalmente differente rispetto alla certificazione energetica e quindi legittimamente assoggettabile alla disciplina regionale.<br />	<br />
Invero emerge chiaramente dalla delibera impugnata al punto 2.1 delle “Procedure” allegate che:<br />	<br />
«La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, a norma dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 13/2008 ricomprende la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.<br />	<br />
Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale descritto nel successivo punto 3, si conclude con il rilascio di due Certificati:<br />	<br />
a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;<br />	<br />
b) l’Attestato di Certificazione Energetica.».<br />	<br />
È pertanto evidente che il certificato di sostenibilità ambientale comprende in sé l’attestato di certificazione energetica.<br />	<br />
Ne consegue che l’aver introdotto con la delibera impugnata taluni requisiti professionali affinché l’ingegnere possa rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale comporta inevitabilmente la creazione di una nuova figura professionale (anche in relazione al rilascio dell’attestato di certificazione energetica connesso, in forza della suddetta disciplina regionale, al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale), la qual cosa alla stregua delle considerazioni espresse in precedenza compete esclusivamente alla regolamentazione statale.<br />	<br />
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo resta assorbita.<br />	<br />
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano il regolamento regionale n. 10/2010 avente ad oggetto il “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del dlgs 19 agosto 2005 n. 192” nella parte in cui prescrive che “Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.” (art. 7); che “Sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: …; b) i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager. I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza professionale comprovata da: &#8211; esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: &#8211; progettazione dell’isolamento termico degli edifici; &#8211; progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; &#8211; gestione energetica di edifici ed impianti; &#8211; certificazione e diagnosi energetica. In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.” (art. 8); che “Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell’Elenco. &#8230; La verifica finale deve comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento. La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di rifrequentare il corso.” (art. 12); che “È istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione &#8211; Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.” (art. 9).<br />	<br />
Anche con riferimento al suddetto atto normativo regolamentare della Regione Puglia gli Ordini ricorrenti sostengono che lo stesso si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale relativamente alla interpretazione dell’art. 117, comma 3 Cost. nel senso che la creazione di nuovi profili professionali e dei relativi titoli abilitanti con la istituzione di un elenco regionale ad hoc (cfr. in particolare art. 9 del suddetto regolamento) compete esclusivamente alla regolamentazione statale.<br />	<br />
Preliminarmente va evidenziato che “L’obbligo di immediata impugnazione non può considerasi insussistente in relazione alla natura regolamentare dell’atto impugnato nel caso in cui la disposizione contestata sia immediatamente precettiva e direttamente lesiva della posizione del soggetto.” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 13 gennaio 2010, n. 3641).<br />	<br />
Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, come visto in precedenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 1986, n. 265 su fattispecie analoga), hanno indubbiamente interesse e legittimazione ad impugnare un atto normativo della Regione Puglia (nel caso di specie il regolamento regionale n. 10/2010 qualificabile dal punto di vista di parte ricorrente alla stregua di “regolamento volizione-azione”) che incide in via diretta ed immediata sulla collettività unitariamente considerata e rappresentata dagli Ordini ricorrenti, impedendo a tutti gli ingegneri iscritti di poter rilasciare l’attestato di certificazione energetica se non all’esito della frequentazione di un corso e del superamento di un esame finale.<br />	<br />
Ritiene il Collegio nel merito di giungere alle stesse conclusioni cui si è pervenuti con riguardo al ricorso introduttivo e di ritenere gli artt. 7, 8, 9 e 12 del suddetto regolamento regionale in contrasto con la normativa costituzionale de qua e la relativa interpretazione fornita sul punto dalla Consulta.<br />	<br />
Né vale citare, al fine di supportare la validità delle statuizioni regolamentari contestate da parte ricorrente, la previsione di cui all’art. 17 dlgs n. 192/2005 contenente la cosiddetta clausola di cedevolezza secondo cui “In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.”.<br />	<br />
Né può sostenere gli argomenti esplicitati da parte resistente al fine di affermare la sussistenza di una pretesa competenza regionale nella materia delle professioni la previsione normativa di cui all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 in forza della quale “Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l’allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all’allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato III.”.<br />	<br />
Innanzitutto le due norme citate (i.e. art. 17 dlgs n. 192/2005 e art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008) vanno interpretate alla luce dell’orientamento espresso dalla Consulta di cui si è detto in precedenza. <br />	<br />
Peraltro l’art. 17 dlgs n. 192/2005 richiamato dall’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 ha riguardo unicamente alle materie di “competenza esclusiva delle Regioni”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie ove – come detto – viene in rilievo una materia (i.e. professioni) di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.<br />	<br />
In ogni caso va evidenziato che ai sensi dell’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 nelle more dell’emanazione dei d.p.r. di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dlgs n. 192/2005 e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l’allegato III al dlgs n. 115/2008.<br />	<br />
L’allegato III al dlgs n. 115/2008 prevede al punto 2 (previsione che può certamente definirsi principio fondamentale di legislazione riservata esclusivamente allo Stato in una materia di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.):<br />	<br />
«2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.<br />	<br />
1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.<br />	<br />
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.<br />	<br />
Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.».<br />	<br />
Da tale disciplina si desume che il professionista libero od associato, iscritto al relativo ordine (nel caso di specie l’ingegnere), per il semplice fatto di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto certificatore.<br />	<br />
Viceversa in base al punto 2.2, comma 2 dell’allegato III anche altri soggetti (evidentemente diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini) in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di un apposito esame finale sono considerati tecnici abilitati al rilascio della certificazione energetica.<br />	<br />
Pertanto, se la disciplina di cui al punto 2.2 dell’allegato III al dlgs n. 115/2008 deve essere considerata alla stregua di principio fondamentale di legislazione statale inderogabile da parte della Regione in una materia di competenza concorrente quale la regolamentazione delle professioni alla stregua dell’art. 117, comma 3 Cost., non può la Regione Puglia intervenire ed imporre a professionisti iscritti al relativo ordine l’obbligo di seguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici per poi superare un apposito esame finale al fine di poter rilasciare l’attestato di certificazione energetica (il che al più sarebbe possibile introdurre, in conformità alla normativa statale &#8211; inderogabile sul punto &#8211; di cui al menzionato allegato III al dlgs n. 115/2008, unicamente per soggetti, diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini, in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ipotesi tuttavia non ricorrente nel caso di specie).<br />	<br />
In conclusione, seppure in base all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 le disposizioni di cui all’allegato III del dlgs n. 115 si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali, rimane fermo che la disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal suddetto allegato III, né, in forza della menzionata giurisprudenza costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale individuandone i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, come viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore (i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali) riservato alla competenza legislativa statale in base all’art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006 ed alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure nell’ambito di una materia (disciplina delle “professioni”) di competenza concorrente Stato/Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost.<br />	<br />
Pertanto la disciplina regionale contestata in questa sede sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti (i.e. rispettivamente la delibera di G.R. n. 2272/2009 nella parte in cui prevede che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia [ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane] ed al superamento di un apposito esame predisposto dalla stessa Regione [cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali [cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi [cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale [cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui al punto 6.1 [cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009]; ed il regolamento regionale n. 10/2010 nella parte in cui prescrive che “Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito elenco regionale.” [art. 7], che “Sono accreditati per l’attività di certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: …; b) i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager. I suddetti tecnici devono inoltre possedere un’adeguata competenza professionale comprovata da: &#8211; esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: &#8211; progettazione dell’isolamento termico degli edifici; &#8211; progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; &#8211; gestione energetica di edifici ed impianti; &#8211; certificazione e diagnosi energetica. In alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi articoli 11 e 12.” [art. 8], che “Il superamento della verifica finale è obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell’Elenco. &#8230; La verifica finale deve comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento. La verifica finale può essere ripetuta una sola volta senza necessità di rifrequentare il corso.” [art. 12], che “È istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione &#8211; Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale.” [art. 9]) si pone in evidente contrasto con gli inderogabili principi di legislazione statale indicati.<br />	<br />
Ne deriva che anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto.<br />	<br />
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti resta assorbita.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione<br />	<br />
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 3.500,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-11-6-2010-n-2426/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.2426</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2010-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2010-n-158/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.158</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo, Est. L. Stevanato Comune di Mezzacorona e Comune di Lavis (Avv. S. Dragogna) c/ Comune di Trento (Avv.ti A. Colpi e V. M. Leone) e altri. 1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Impianti combustione – Approvazione – Impugnazione – Comune &#8211; Legittimazione attiva – Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2010-n-158/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2010-n-158/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> F. Mariuzzo,<i> Est. </i>L. Stevanato<br /> <i>Comune di Mezzacorona e Comune di Lavis (Avv. S. Dragogna) c/</i> Comune di Trento (Avv.ti A. Colpi e V. M. Leone) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Impianti combustione – Approvazione – Impugnazione – Comune &#8211; Legittimazione attiva – Sussiste – Ragione.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti &#8211; Impianto combustione RSU – Gara &#8211; Prescrizioni tecniche già collaudate – Ragionevolezza – Sussiste – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I Comuni sono in linea generale titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio, specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all&#8217;equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall&#8217;art. 114 Cost., si accompagna l&#8217;emersione del principio di sussidiarietà quale parametro di affidamento delle funzioni amministrative. Nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi radicati nel proprio territorio e riconducibili ad una circoscritta e determinata popolazione residente, il Comune è dunque portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato, idoneo a giustificare l&#8217;impugnativa di atti incidenti su tali interessi, come in tema di impugnativa di atti approvativi di impianti di combustione di rifiuti capaci di avere significative ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita.	</p>
<p>2. In tema di gare d’appalto per l’affidamento di lavori di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di combustione di rifiuti urbani e speciali assimilabili con recupero energetico, non è irragionevole la scelta operata dall’Amministrazione di prevedere l’impiego di “BAT” (acronimo di “best available techniques”, ovvero le migliori tecniche attualmente disponibili) anziché di una specifica tecnologia di trattamento dei rifiuti, con la specifica prescrizione che la tecnica proposta sia stata collaudata in almeno tre impianti esistenti in Europa, in quanto tale scelta rappresenta un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie più avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e non soltanto teoricamente, essendo state già proficuamente utilizzate in impianti esistenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
<i>(Sezione Unica)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 47 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Mezzocorona</b> e <b>Comune di Lavis</b>, in persona dei rispettivi Sindaci <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Dragogna, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via G. Manci, 18 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Trento</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Colpi e Velia Maria Leone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, Via Calepina, 12; 	</p>
<p>la <b>Provincia autonoma di Trento</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Velia Maria Leone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15 </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>1) della determinazione del Comune di Trento n. 4/44 a firma del Dirigente del relativo progetto di data 22.12.2009, prot. n. 2009/154005, concernente “Indizione di gara: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. &#8211; Concessione di lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell&#8217;impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento &#8211; Finanza di progetto&#8221;;<br />	<br />
2) del relativo bando di gara &#8211; concessione di lavori pubblici del Comune di Trento di data 23.12.2009 del Dirigente del Servizio viabilità pubblicato in G.U. n. 1 del 4.1.2010, 5° Serie Speciale &#8211; Contratti Pubblici, e relativi atti e allegati, in corso di pubblicazione fino al 19.7.2010;<br />	<br />
3) della delibera di approvazione della Giunta comunale di Trento n. 365 di data 30.11.2009, che ha approvato l&#8217;allegato &#8220;Studio di fattibilità giugno 2009&#8221; e che ha stabilito &#8220;che si proceda alla scelta del contraente per l&#8217;impianto di combustione in Loc. Ischia Podetti mediante finanza di progetto secondo la procedura descritta dall&#8217;art. 153, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 163/2006”, individuando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa; che ha, inoltre, approvato gli schemi di bando di gara e disciplinare e fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara, con dichiarazione di accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie locali;<br />	<br />
4) degli atti presupposti e richiamati, in particolare delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trento di data 28.10.2009, n. 141 e n. 142; 19.12.2008, n. 132 come successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale di Trento di data 30.11.2009; di quella del 29.12.2008, n. 489, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l&#8217;anno 2009, prot. n. 0142066, nonché dei richiamati verbali della riunione del 9 ottobre 2009 presso il Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Provincia autonoma di Trento per la presentazione dello Studio di fattibilità, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto e connesso, ivi compreso, se necessario, il parere del Consiglio delle Autonomie locali prot. n. 733 del 26.11.2009;<br />	<br />
&#8211; per l&#8217;accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 244 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, della violazione dei diritti di partecipazione, prevenzione e di precauzione dei Comuni ricorrenti, a tut<br />
&#8211; e con la condanna alla immediata interdizione di atti lesivi ed, in particolare, mediante disapplicazione dei provvedimenti assunti ed impugnati, per la stipulazione della preventiva convenzione con i Comuni ricorrenti e altri legittimati, ai sensi dell<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I Comuni di Mezzocorona e di Lavis impugnano col ricorso in epigrafe gli atti del procedimento avviato dal Comune di Trento per la realizzazione dell&#8217;impianto di combustione con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili, in località Ischia Podetti. <br />	<br />
In particolare, gli atti impugnati sono quelli di indizione della gara per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell&#8217;impianto, mediante finanza di progetto, secondo la procedura introdotta dall&#8217;art. 153, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, con la prefissione, quale criterio di aggiudicazione, di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed il relativo bando, nonché gli atti presupposti, tra cui l’approvazione dello studio di fattibilità.<br />	<br />
Viene altresì proposta azione di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell&#8217;art. 244 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, della violazione dei diritti di partecipazione, prevenzione e di precauzione dei Comuni ricorrenti, a tutela della salute delle popolazioni rappresentate e dell&#8217;ambiente insediativo e rurale dei rispettivi territori amministrati.<br />	<br />
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 72, commi 2 e 7<i>bis</i>, del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41Leg.; eccesso di potere sotto vari profili; violazione della L.p. 29.8.1988, n. 28, nel rilievo che la competenza a realizzare e gestire, previa convenzione, l’unico impianto provinciale sarebbe di competenza di tutti i Comuni ricadenti nello stesso ambito provinciale o comprensoriale. La norma transitoria che eccezionalmente affida al solo Comune di Trento la costruzione e la gestione dell’impianto implicherebbe che la diversa fase della progettazione spetta a tutti i Comuni, previa convenzione obbligatoria; con la finanza di progetto i Comuni dell’ambito interessato sarebbero stati invece estromessi; non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit s.p.a., ora Trentino servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare l’impianto; lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale, ma non sarebbe stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti incaricati separatamente l’uno dall’altro; <br />	<br />
2) violazione dell’art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per omessa applicazione della normativa provinciale sulla finanza di progetto, approvata con L.p. 24.7.2008, n. 10, che non risulterebbe nemmeno menzionata e senza alcun giudizio comparativo fra interessi pubblici e privati che sorregga la detta scelta, peraltro non inserita nella programmazione delle opere pubbliche;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 178, 179, 181 e 182 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in quanto vengono prescritte le “BAT” (acronimo di “<i>best available techniques</i>”, ovvero le migliori tecniche attualmente disponibili), senza l’individuazione di una precisa tecnologia di trattamento dei rifiuti, ma poi contraddittoriamente viene richiesto che quella proposta sia stata collaudata in almeno altri tre impianti esistenti in Europa, escludendosi quindi le tecnologie più avanzate. La separazione tra fase di progettazione e affidamento avrebbe consentito di saggiare le tecniche più innovative diverse dall’inquinante incenerimento. Sarebbero stati violati i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.<br />	<br />
Con motivi aggiunti successivamente notificati in relazione ai documenti prodotti dall’Amministrazione comunale resistente, i Comuni ricorrenti hanno, per un verso, eccepito l’irrilevanza, agli effetti del <i>petitum </i>che forma oggetto del ricorso, degli atti pregressi (Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e relativa localizzazione) e per altro verso hanno dedotto la nullità del parere del Servizio legislativo del Consiglio provinciale, acquisito al procedimento, in quanto privo di data e di sottoscrizione. <br />	<br />
Il Comune di Trento, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ormai divenuto inoppugnabile, che ha previsto (precisamente col suo terzo aggiornamento del 2006) la controversa localizzazione dell’impianto.<br />	<br />
Ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo dimostrate le negative ripercussioni dell’impianto sui territori dei Comuni ricorrenti.<br />	<br />
Nel merito ha controdedotto articolatamente, concludendo per la reiezione del ricorso. <br />	<br />
La Provincia autonoma di Trento, costituitasi anch’essa in giudizio, ha svolto identiche difese a quelle spiegate da parte del Comune di Trento.<br />	<br />
All’odierna pubblica udienza il difensore dei ricorrenti ha chiesto un differimento dell’udienza affinché sia acquisito il provvedimento recentemente emanato dal Comune di Trento, che avrebbe disposto un rinvio del termine per la presentazione delle offerte.<br />	<br />
Sull’opposizione delle Amministrazioni resistenti, il Collegio si è riservato di decidere.<br />	<br />
Ciò premesso, va anzitutto delibata l’istanza di differimento dell’udienza, che va peraltro respinta.<br />	<br />
Infatti, il provvedimento che la giustificherebbe non ha nessuna rilevanza sul <i>thema decidendum</i> ,in quanto si tratta di un atto (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 7.5.2010 – 5a serie speciale), recante il semplice differimento del termine per la presentazione delle offerte ai fini della scelta del promotore, nel controverso procedimento di finanza di progetto.<br />	<br />
Non vi è quindi alcuna ragione di posticipare la definizione della causa, indebitamente procrastinando i tempi del giudizio, ispirato nella presente materia al principio di massima celerità, ex art. 23<i>bis</i> della legge 6.12.1971, n. 1034 ed ex art. 245 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, per l’acquisizione di un atto privo di ogni vigore provvedimentale diverso dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte al 31.12.2010; come tale esso appare palesemente incapace d’influire sulla decisione della causa e che sarebbe in ogni caso destinato ad essere travolto in caso d’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Vanno egualmente disattese le istanze istruttorie di parte ricorrente, essendo sufficienti i documenti già acquisiti ai fini della sollecita definizione della causa. <br />	<br />
Passando quindi all’esame del ricorso, vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari opposte dalle Amministrazioni resistenti.<br />	<br />
Circa l’eccepita irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ormai divenuto inoppugnabile, il Collegio osserva che il ricorso è in realtà diretto, dichiaratamente, soltanto contro gli atti comunali con cui si è stabilito di procedere alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto mediante finanza di progetto.<br />	<br />
Si tratta di atti autonomamente ed effettivamente lesivi, relativamente a profili non attinenti alla localizzazione della nuova struttura di trattamento e smaltimento dei rifiuti, per l’impugnazione dei quali non è presupposta l’impugnativa del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti. <br />	<br />
Circa l’asserito difetto di interesse (<i>rectius</i>, di legittimazione) dei Comuni ricorrenti, va premesso che i Comuni sono in linea generale riconosciuti quali titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all&#8217;equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall&#8217;art. 114 Cost., si accompagna l&#8217;emersione del principio di sussidiarietà quale parametro di affidamento delle funzioni amministrative. Nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente, il Comune è dunque portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato tale da giustificare l&#8217;impugnativa di atti incidenti su tali interessi, come in tema di impugnativa di atti approvativi di rilevanti impianti che possano avere significative ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita.<br />	<br />
Nella specie, inoltre, i Comuni hanno la qualificazione che deriva loro dal fatto di partecipare al Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere in merito.<br />	<br />
Nel caso all’esame la legittimazione è, inoltre, riconducibile alla &#8220;vicinitas&#8221; (criterio elaborato dalla giurisprudenza dapprima in relazione alle concessioni edilizie e poi esteso alle ipotesi di localizzazione di opere pubbliche), che postula la possibilità di ripercussioni sul territorio prossimo a queste ultime.<br />	<br />
Nella specie, non è dubitabile, invero, che sia il Comune di Lavis, confinante con quello di Trento, sia quello di Mezzocorona, non lontano ed interessato da un vento dominante (“<i>Ora del Garda</i>”), abbiano un interesse qualificato alle modalità di costruzione e di gestione di un impianto, quale quello oggetto dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, che potrebbe immettere in atmosfera fumi potenzialmente nocivi, i quali potrebbero raggiungere anche quei territori. Essi, quindi, devono ritenersi legittimati a ricorrere alla tutela giurisdizionale contro gli atti che assumono come lesivi di tale interesse (cfr, ad es.: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2006, n. 695).<br />	<br />
Nel merito, peraltro, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
E’ anzitutto infondato il primo motivo, con cui è stato dedotto:<br />	<br />
a) che la norma transitoria che eccezionalmente affida al solo Comune di Trento la costruzione e la gestione dell’impianto implicherebbe che la diversa fase della progettazione spetti a tutti i Comuni, previa convenzione obbligatoria; <br />	<br />
b) che dunque i Comuni dell’ambito interessato sarebbero stati estromessi dalla detta, essenziale fase partecipativa attraverso l’indizione di una pubblica gara, da aggiudicarsi secondo il modello della finanza di progetto; <br />	<br />
c) che non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit S.p.A., ora Trentino servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare l’impianto; <br />	<br />
d) che lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale, ma non sarebbe stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti incaricati.<br />	<br />
Sul primo punto, va condivisa l’iniziale lettura della norma nel significato che affidi la competenza in via transitoria al solo Comune di Trento, fino alla stipula della convenzione.<br />	<br />
E’ ben vero, tuttavia, che il comma 7bis del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/leg. testualmente nomina le “attività di costruzione e di gestione del’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico” e a tale stregua è altrettanto palese che, al di là del mero lessico della norma, che enuncia la sola ’“attività di costruzione” il Legislatore provinciale abbia implicitamente, ma sicuramente ricompreso ogni altro compito ad essa riconducibile e funzionale: il che, secondo il noto brocardo “<i>minus dixit quam voluit</i>“ è l’unica interpretazione coerente con la parte finale del periodo, ove espressamente si comprende, fra le modalità di costruzione e gestione che il Comune di Trento può adottare, anche “<i>il sistema della finanza di progetto</i>”.<br />	<br />
Quest’ultimo presuppone, infatti, che sia posto a base di gara uno studio di fattibilità, sulla scorta del quale le imprese offerenti nel procedimento di scelta del promotore predispongono il progetto preliminare.<br />	<br />
Se dunque la stessa norma consente espressamente al Comune di Trento di utilizzare questo sistema del quale fa parte il progetto, resta incontrovertibile che la competenza per le “<i>attività di costruzione e gestione</i>” non possa che essere onnicomprensiva e includere, quindi, anche la progettazione.<br />	<br />
La norma peraltro non è finalizzata alla denunciata estromissione dei Comuni, ma autorizza l’avvalimento di un avanzato e celere sistema di partenariato pubblico &#8211; privato, in linea col principio di sussidiarietà orizzontale e con quello dello sfruttamento ottimale delle (non illimitate) risorse di finanza pubblica. <br />	<br />
Irrilevante ed infondato, poi, si palesa il rilievo che non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit s.p.a., ora Trentino servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare l’impianto, poiché il citato comma 7<i>bis</i>, introdotto con L.p. 29.12.2006, n. 11, ha superato tale precedente assetto organizzativo, come è comprovato dal fatto che, con determinazione dirigenziale 13.12.2007 n. 98, è stata disposta la definitiva liquidazione delle spese sostenute dalla SIT per le attività delegate e ormai cessate. <br />	<br />
Anche l’ulteriore rilievo, svolto col primo motivo, che lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale che non è stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti separatamente incaricati, è infondato.<br />	<br />
Invero, la norma del procedimento relativo alla finanza di progetto si limita a prevedere che le amministrazioni pongano a base di gara uno studio di fattibilità, per cui le modalità con le quali questo documento venga predisposto ed approvato dall’Amministrazione possono essere le più varie.<br />	<br />
Nella specie il Comune di Trento ha stabilito di avvalersi della consulenza di esperti esterni alla propria organizzazione, messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, nominati con deliberazione della Giunta provinciale 11.9.2008, n. 2307, dalla quale emerge che non è stato costituito alcun organo amministrativo collegiale. <br />	<br />
Le censure svolte col primo motivo di ricorso vanno dunque disattese.<br />	<br />
Col secondo motivo è stata contestata l’omessa applicazione della normativa provinciale sulla finanza di progetto, approvata con L.p. 24.7.2008, n. 10, che non risulterebbe menzionata negli atti impugnati.<br />	<br />
Anche questa prospettazione non può essere condivisa.<br />	<br />
In realtà, l’art. 111 della L.p. 24.7.2008, n. 10 (che ha introdotto le modificazioni alla L.p. 10.9.1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”), prevede al comma 1, che “Le norme per l&#8217;attuazione di questo capo sono stabilite con uno o più regolamenti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino alla data di entrata in vigore di detti regolamenti continua ad applicarsi la legge provinciale n. 26 del 1993 nel testo previgente a questa legge, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 51, comma 2, di questa legge.”<br />	<br />
Peraltro, lo stesso art. 111, comma 1<i>bis</i>, recita:”In deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina del capo VII-<i>bis</i> (<i>cioè, le disposizioni in materia di finanza di progetto</i>) della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell&#8217;articolo 50 <i>sexies</i>, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, introdotta da questa legge, può essere applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni già prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite con gli atti di gara”.<br />	<br />
In altri termini, la legge consente l’applicazione immediata, prima dell’emanazione dei regolamenti, della disciplina in materia di finanza di progetto, prevedendo che le disposizioni attuative siano fissate con gli atti di gara, anziché dal regolamento. Il che integra, peraltro, una facoltà e non un obbligo.<br />	<br />
Nella specie, l’Amministrazione ha preferito, tuzioristicamente, applicare la normativa statale (cioè l’art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163) giustificando tale scelta col paventato rischio che, pendendo all’epoca un giudizio davanti alla Corte costituzionale che avrebbe potuto condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa provinciale applicata, la procedura avviata sarebbe stata travolta dall’illegittimità derivata. <br />	<br />
Anche la dedotta carenza di un giudizio comparativo tra interessi pubblici e privati, che avrebbe dovuto sorreggere la scelta della finanza di progetto, non coglie egualmente nel segno, in quanto tale valutazione è stata compiuta a priori dal Legislatore provinciale che, come visto sopra, ha espressamente previsto la facoltà di adottare tale sistema, quale scelta ampiamente discrezionale attratta alla sede legislativa, nella quale è stata fatta un’evidente applicazione del principio di sussidiarietà nel coinvolgimento di operatori privati, per la convenienza di affidare a terzi i rischi legati alla progettazione, costruzione e gestione, per le esigenze di contenimento della spesa pubblica, di unitarietà dell’iniziativa e di accelerazione della fase di costruzione (principiando il concessionario a essere remunerato solo a conclusione della stessa), nella situazione di prossima saturazione delle discariche (vd. pag. 6 e 7 del provvedimento dirigenziale n. 4/44 del 22.12.2009, di indizione della gara).<br />	<br />
Infine, dalla deliberazione di Giunta comunale 30.11.2009, n. 365 emerge che l’opera è inserita nel programma generale delle opere pubbliche e che ne è prevista la realizzazione mediante finanza di progetto. <br />	<br />
Col terzo motivo di ricorso si sostiene che, pur prevedendosi l’impiego delle “BAT” (acronimo di “best available techniques”, ovvero le migliori tecniche attualmente disponibili) anziché di una specifica tecnologia di trattamento dei rifiuti, verrebbe contraddittoriamente prescritto che quella proposta sia stata collaudata in almeno tre impianti esistenti in Europa.<br />	<br />
Ciò escluderebbe, nell’assunto dei ricorrenti, la possibilità che siano proposte le tecnologie più avanzate, ma non ancora collaudate. <br />	<br />
Secondo il Collegio, però, la scelta accortamente operata dall’Amministrazione rappresenta un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie più avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e non lo siano soltanto teoricamente, ma siano state già proficuamente in uso in impianti esistenti: si tratta di una scelta assolutamente ragionevole, che resiste alla censura di contraddittorietà esposta da parte ricorrente.<br />	<br />
Si sostiene, poi, dai ricorrenti che la separazione tra la fase di progettazione e quella di affidamento dei lavori avrebbe consentito di saggiare le tecniche più innovative diverse dal trattamento termico: la carenza di una siffatta fase procedimentale violerebbe i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.<br />	<br />
Si è già visto, però, che questa scelta è stata effettuata dal Legislatore provinciale, e non senza validi motivi, data la situazione di imminente saturazione delle discariche.<br />	<br />
Inoltre, il progetto preliminare sarà sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, cosicché la censura si palesa quanto meno prematura, mentre lo studio di fattibilità prevede la minimizzazione delle emissioni, introducendo criteri assai restrittivi al riguardo (vd. l’allegato 2 dello studio di fattibilità).<br />	<br />
La censura, poi, appare reiterativa di quanto in altra forma lamentato, risolvendosi ancora nella critica per il mancato coinvolgimento degli altri enti locali.<br />	<br />
Ma questa omissione rappresenta una scelta obiettivamente non irragionevole del Legislatore provinciale poiché, di fronte al conclamato, prossimo esaurimento delle discariche, il che non è stato contestato in giudizio, non era più possibile attendere ulteriormente con tempi incerti sia nell’<i>an</i> che nel <i>quando</i> la stipulazione della convenzione tra gli enti locali interessati. E’ stato del resto provato in giudizio che essi erano stati tempestivamente interessati alla procedura, ma che soltanto il Consiglio delle Autonomie si sia positivamente espresso al riguardo, assente essendo rimasta ogni pulsione da parte dei Comuni ad una sollecita stipula della pur prevista convenzione. <br />	<br />
Anche le censure svolte col terzo motivo vanno dunque disattese. <br />	<br />
Con i motivi aggiunti è stata dedotta la nullità del parere del Servizio legislativo del Consiglio provinciale, acquisito al procedimento, in quanto privo di data e di sottoscrizione e l’irrilevanza ai fini del decidere del terzo aggiornamento del piano rifiuti.<br />	<br />
Quanto a tale ultimo rilievo alla riconosciuta definitività del suddetto piano, di cui dà atto con onestà intellettuale la difesa dei ricorrenti, conseguono, peraltro, tutte le univoche significative conseguenze quanto alla scelta del sito, ma anche del tipo di struttura da realizzare ai fini del trattamento e dell’eliminazione dei rifiuti non previamente raccolti in quanto differenziati: dal che discende che non può dunque essere imputato al bando quanto sia stato statuito in altra, risalente sede e che doveva trovare conseguente attuazione da parte del Comune di Trento.<br />	<br />
Relativamente al contestto parere deve riconoscersi che si tratta di una scheda proveniente dal Servizio legislativo del Consiglio provinciale, che è effettivamente priva di data e di sottoscrizione dell’autore, il quale fornisce un mero supporto interpretativo all’art. 72 sopra citato del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41Leg..<br />	<br />
Esso, tuttavia, non assume alcuna valenza procedimentale ed è perciò irrilevante nella formazione dei provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Conclusivamente, il ricorso va respinto. <br />	<br />
Le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, devono porsi a carico dei Comuni ricorrenti ed a favore del Comune di Trento, in base alla nota presentata da quest’ultimo, che espone importi tariffari congrui, in quanto il valore della causa è indeterminabile nonché di particolare importanza, ragion per cui esse vanno liquidate in € 17.692,50 per onorari ed € 1.145,00 per diritti, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali.<br />	<br />
Le spese del giudizio nei confronti della Provincia autonoma di Trento possono essere compensate, in quanto essa ha rivestito un ruolo marginale nella controversia. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese del giudizio a favore del Comune di Trento, liquidate come da motivazione, e compensate nei confronti della Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-6-2010-n-158/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-369/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.369</a></p>
<p>Pres. ed est. P.G. Lignani Camst Soc. Coop. A R.L. (avv.ti L Calzoni, L. Solazzi e B. Solazzi) c/ Universita&#8217; degli Studi di Perugia (Avv. Distr. St.); Universita&#8217; degli Studi di Perugia &#8211; Facolta&#8217; di Medicina e Chirurgia, Universita&#8217; degli Studi di Perugia &#8211; Ripartizione Tecnica, Ministero Pubblica Istruzione, Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-369/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-369/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. P.G. Lignani<br /> Camst Soc. Coop. A R.L. (avv.ti L Calzoni, L. Solazzi e B. Solazzi) c/<br /> Universita&#8217; degli Studi di Perugia (Avv. Distr. St.); Universita&#8217; degli Studi<br /> di Perugia &#8211; Facolta&#8217; di Medicina e Chirurgia, Universita&#8217; degli<br /> Studi di Perugia &#8211; Ripartizione Tecnica,  Ministero Pubblica Istruzione,<br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e nei confronti di<br /> G. C. S.p.A (avv.ti G. Ciampoli, F. Bellocchio e F. Figorilli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara – Offerta condizionata – Estremi – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure di evidenza pubblica, ricorre offerta condizionata quando l’offerente subordina il proprio impegno contrattuale a che la controparte accetti una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema di contratto posto a base di gara (nella specie, in cui si verteva della procedura concorsuale per la realizzazione e gestione di un centro provvisorio di cottura e servizio mensa, nonché di un bar presso l’Università, la ditta aveva subordinato l’offerta di un prezzo del pasto, all’accettazione, da parte della stazione appaltante, di una clausola contrattuale aggiuntiva concernente il “minimo garantito”, la quale non faceva parte dello schema proposto dal committente)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 193 del 2010, proposto da:<br />
<b>C. A. M. S. e T. &#8211; Camst Soc. Coop. A R.L.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lietta Calzoni, Lucio Solazzi, Benedetto Solazzi, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Universita&#8217; degli Studi di Perugia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
<b>Universita&#8217; degli Studi di Perugia &#8211; Facolta&#8217; di Medicina e Chirurgia</b>,<br />
<b>Universita&#8217; degli Studi di Perugia &#8211; Ripartizione Tecnica</b>,<br />
<b>Ministero Pubblica Istruzione</b>,<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>; 	</p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>G. C. S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio, Fabrizio Figorilli, con domicilio eletto presso Fabrizio Figorilli in Perugia, via Bontempi N. 1; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. n. 0015132 datata 30 marzo 2010 con la quale la società ricorrente ha ricevuto la comunicazione di essere stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale per la realizzazione e gestione di un centro provvisorio di cottura e servizio mensa, nonché di un bar presso il Polo Unico Silvestrini — Perugia;<br />	<br />
— della determina n. 3 dcl 19/03/2010 allegata alla nota 6/04/2010, con cui il R.U.P. ha disposto l’esclusione dell’offerta della ricorrente (sul presupposto che la stessa fosse condizionata) e con cui il R.U.P. ha comunque ritenuto valida e migliore l’offerta della controinteressata ditta Gemeaz;<br />	<br />
— del verbale 22/02/2010 di cui all’allegato “B” della suddetta determina n. 3;<br />	<br />
— del verbale 5/03/20 10 di cui all’allegato “C” della. suddetta determina n. 3; .<br />	<br />
— della comunicazione datata 6 aprile 2010 (doc. 2) con la quale la società ricorrente ha ricevuto la comunicazione delle motivazioni inerenti la propria esclusione dalla procedura selettiva, nonché delle mbtivazioni che hanno portato a ritenere l’offerta della ditta controinteressata conunque migliore;<br />	<br />
— di ogni ulteriore atto necessariamente antecedente o consequenziale, anche se non conosciuto da parte ricorrente e, in particolare, della delibera di assegnazione del servizio alla ditta Gemeaz Cusin S.p.A. (non in possesso della ricorrente).<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia e di Gemeaz Cusin S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. La presente controversia riguarda la procedura, indetta dall’Università degli Studi di Perugia, per l’affidamento del servizio mensa e del servizio bar presso la nuova sede della Facoltà di Medicina.<br />	<br />
L’Università, movendo dal dichiarato presupposto che fossero applicabili gli artt. 20 e 27 del “codice degli appalti” (d.lgs. n. 163/2006) aveva originariamente invitato cinque imprese, scelte a propria discrezione; ed aveva respinto la richiesta presentata dall’attuale ricorrente, cooperativa CAMST, per essere a sua volta invitata alla selezione.<br />	<br />
La CAMST aveva allora proposto ricorso (n. 6/2010) a questo TAR, ottenendo un decreto cautelare <i>inaudita altera parte</i> per effetto del quale ha ricevuto l’invito; e si è anche giovata di una congrua proroga (non prevista dal decreto cautelare) del termine per la presentazione delle offerte.<br />	<br />
2. Nelle more della selezione, la CAMST ha proposto “motivi aggiunti” impugnando gli atti della gara (lettera d’invito, capitolato, etc.) in quanto prevedevano un assetto contrattuale che a suo avviso le impediva di presentare una offerta seria ed economicamente significativa.<br />	<br />
Il giudizio è stato definito da questo Collegio con sentenza n. 145/2010 la quale: <i>(a)</i> ha accolto il ricorso introduttivo confermando, in sostanza, l’ammissione della ricorrente alla gara; <i>(b)</i> ha rigettato i motivi aggiunti con tutte le censure relative alle clausole del bando.<br />	<br />
3. Con il ricorso ora in esame (n. 193/2010) la CAMST impugna l’esito della gara e in particolare l’esclusione della propria offerta e l’aggiudicazione all’unica altra concorrente, Gemeaz Cusin s.p.a..<br />	<br />
Resistono al ricorso l’Università e la controinteressata Gemeaz Cusin.<br />	<br />
In occasione della trattazione della domanda cautelare, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.<br />	<br />
4. Prima di entrare nel merito, conviene riepilogare quanto è stato discusso e deciso nel precedente giudizio, prescindendo ovviamente dalle questioni (come quella dell’ammissione di CAMST alla gara) che non sono ora rilevanti.<br />	<br />
Innanzi tutto, si è discusso del tipo di contratto che l’Università intende stipulare con il gestore del servizio. Negli atti di gara, l’ente committente aveva usato il termine “appalto” e fatto riferimento agli artt. 20 e 27 del codice degli appalti; questo Collegio ha invece ritenuto che si tratti di “concessione di servizi” disciplinata dall’art. 30.<br />	<br />
A questa conclusione si è giunti facendo riferimento alle definizioni dei due tipi di contratto, contenute nell’art. 3 del codice, e in base alla constatazione che gli atti di gara (lettera d’invito, scheda tecnica, capitolato, chiarimenti successivi forniti a richiesta della CAMST) sono inequivoci nel senso che la remunerazione del gestore sarà costituita esclusivamente dagli incassi pagati dagli utenti, senza alcun onere a carico dell’Università; anzi il gestore dovrà retrocedere al concedente una percentuale degli incassi a titolo di <i>royalties</i>.<br />	<br />
Va notato che l’attuale ricorrente CAMST nel precedente giudizio aveva censurato fra l’altro, proprio questi aspetti della <i>lex specialis</i>. In particolare aveva denunciato quale vizio di legittimità il fatto che lo schema del futuro contratto imponga al gestore di preparare, a suo rischio, almeno 1000 pasti al giorno, senza nel contempo prevedere in suo favore un “minimo garantito” o altra clausola intesa a garantirgli l’equilibrio economico della gestione.<br />	<br />
Questa censura è stata respinta dal Collegio. Innanzi tutto si è precisato, in punto di fatto, che lo schema del contratto non obbliga il gestore a preparare almeno 1000 pasti al giorno, ma dice solo che questa dev’essere la potenzialità della struttura. In punto di diritto si è detto che la mancata previsione di un minimo garantito o di meccanismi analoghi non costituisce vizio in quanto «tutte queste contestazioni non attengono a profili di legittimità, ma semmai a profili di convenienza economica, liberamente valutabili dall’imprenditore nel momento in cui decide se presentare o meno l’offerta e come formularla». Si è aggiunto che «il concedente dovrà preoccuparsi di garantire l’equilibrio economico del concessionario&#8230; solo quando voglia imporre al gestore di praticare agli utenti prezzi “politici” oppure uno standard qualitativo predeterminato e tendenzialmente antieconomico. E non è questo il caso.».<br />	<br />
5. Ciò premesso – e passando al merito della presente controversia – si nota che nella propria offerta economica la CAMST ha offerto l’importo di euro 6,98 più IVA quale prezzo a carico dell’utente per un pasto-tipo.<br />	<br />
Ha tuttavia aggiunto la seguente clausola: «Tale prezzo s’intende valido sul presupposto di un minimo garantito pari a 240.000 pasti annui. Il mancato raggiungimento del minimo garantito darà diritto alla scrivente di ottenere da codesta Amministrazione&#8230; il pagamento di un importo pari ad euro 4,53 più IVA per il numero di pasti risultante dalla differenza tra il minimo garantito previsto in 240.000 pasti annui e il numero di pasti effettivamente erogati».<br />	<br />
L’offerta così formulata è stata dichiarata dal responsabile del procedimento «inammissibile e non valutabile» in quanto «condizionata».<br />	<br />
Questo giudizio viene contestato dalla ricorrente CAMST la quale sostiene che non si tratta di offerta “condizionata” bensì di una normale espressione di autonomia negoziale.<br />	<br />
Il ricorso contiene anche altre censure, riferite alle ulteriori valutazioni compiute dal responsabile del procedimento, in particolare per quanto riguarda l’ammissione dell’offerta della controinteressata ditta Gemeaz Cusin e l’aggiudicazione del contratto a quest’ultima.<br />	<br />
Fra l’altro la ricorrente denuncia il fatto che l’Università abbia omesso di nominare una commissione giudicatrice e che tutte le valutazioni siano state compiute dal responsabile del procedimento.<br />	<br />
6. Il Collegio ritiene opportuno esaminare dapprima quest’ultima censura, limitatamente all’incidenza che essa potrebbe assumere sulla legittimità dell’esclusione dell’offerta CAMST.<br />	<br />
A questo proposito, si osserva che nel sistema dell’art. 84 del codice degli appalti (dato e non concesso che si tratti di disposizione applicabile anche nelle procedure disciplinate dal’art. 30 dello stesso codice) il compito essenziale della commissione è quello di formulare i giudizi tecnico-discrezionali attinenti alla valutazione comparativa delle offerte.<br />	<br />
Nella vicenda in esame, l’offerta CAMST è stata esclusa non per una sua qualche carenza apprezzabile solo mediante una valutazione tecnico-discrezionale, bensì per la sua radicale inammissibilità derivante dall’essere “condizionata”, in quanto tendente ad introdurre nello schema del contratto clausole radicalmente difformi da quelle proposte dalla committente.<br />	<br />
Tale vizio dell’offerta poteva e doveva essere rilevato <i>prima facie</i> dal responsabile del procedimento, quand’anche fosse stata prevista la costituzione di una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84.<br />	<br />
Infine, a tutto concedere, un ipotetico vizio di procedura e/o di forma, consistente nel fatto che l’inammissibilità dell’offerta sia stata rilevata e dichiarata dal r.u.p. invece che da una commissione, rientrerebbe nella previsione dell’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento non poteva in alcun caso essere diverso, attesa la radicale incompatibilità dell’offerta (<i>rectius </i>controproposta) della CAMST con lo schema contrattuale proposto dall’Università.<br />	<br />
7. Passando dunque al merito della questione, si osserva quanto segue.<br />	<br />
Nella materia delle procedure di evidenza pubblica, la nozione di “offerta condizionata” non coincide con la figura civilistica della “condizione” intesa come evento futuro ed incerto da cui si fa dipendere l’efficacia del negozio. Si parla di “offerta condizionata” (anche) quando l’offerente subordina il proprio impegno contrattuale a che la controparte accetti una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema proposto dalla p.a. appaltante.<br />	<br />
In giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato 25 gennaio 2010, n. 248) si dice generalmente che l’offerta condizionata consiste nella «unilaterale subordinazione dell&#8217;offerta a condizioni estranee all&#8217;oggetto del procedimento»: in questa espressione per “oggetto del procedimento” si deve intendere lo schema di contratto sul quale è stata bandita la gara. Nel caso cui si riferisce la decisione ora citata, la gara riguardava l’affidamento della gestione del servizio bar presso una istituzione culturale e l’offerta che il Consiglio di Stato ha giudicato inammissibile siccome “condizionata” era stata subordinata a che la stazione appaltante si impegnasse a ristrutturare i locali a proprie spese.<br />	<br />
Fra l’altro, T.A.R. Napoli, n. 8082/2009 ha ricordato che «le regole dell&#8217;evidenza pubblica esigono la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l&#8217;offerta presentata dal candidato».<br />	<br />
8. Nel caso presente, che si tratti di offerta “condizionata” è dimostrato dalla sua stessa formulazione testuale, come sopra trascritta. <br />	<br />
Viene offerto un prezzo del pasto e si precisa però che l’impegno della ditta in tal senso è subordinato all’accettazione, da parte dell’Università, di una clausola contrattuale aggiuntiva concernente il “minimo garantito”. Clausola che, come si è visto, non fa parte dello schema proposto dal committente; tanto è vero che la sua mancanza ha costituito oggetto (o motivo) di una censura che il Collegio ha respinto.<br />	<br />
9. Conviene sottolineare che la condizione apposta della CAMST concerne un aspetto essenziale del futuro rapporto contrattuale.<br />	<br />
Com’è noto, il contratto di concessione (come definito dall’art. 3 del codice degli appalti pubblici) si differenzia dall’appalto proprio perché il rischio economico (inteso come alea del mercato) viene fatto gravare sul concessionario. Che questa fosse l’intenzione dell’Università era stato espresso sin dall’inizio in modo assolutamente inequivoco; tanto è vero, si ripete, che la CAMST aveva contestato (senza successo) la legittimità di questa impostazione. <br />	<br />
In buona sostanza, la CAMST non accetta il contratto proposto dall’Università ed esige che venga riformulato alle proprie condizioni: non solo vuole che si introduca la previsione del “minimo garantito” ma ne detta unilateralmente il livello (240.000 pasti annui) e altresì la misura della penale che l’Università dovrebbe pagare (i due terzi del prezzo standard per ogni pasto in meno).<br />	<br />
10. L’onerosità delle condizioni unilateralmente dettate dalla CAMST appare evidente ove si consideri che nella <i>lex specialis</i> (in particolare la scheda tecnica) è previsto che il concessionario sarà obbligato a far funzionare la mensa per almeno 250 giorni/anno e che la struttura dovrà essere capace di servire almeno 1000 pasti al giorno (beninteso qualora abbiano a presentarsi altrettanti avventori). <br />	<br />
A ben vedere, il quantitativo di 1000 pasti giornalieri rappresenta il “picco” della domanda alla quale il gestore sarà contrattualmente obbligato a far fronte. E’ chiaro dunque che nelle previsioni e secondo gli intendimenti dell’Università l’affluenza giornaliera sarà generalmente inferiore a 1000 unità.<br />	<br />
Ma se l’impegno contrattuale del gestore è quello di tenere la mensa in funzione per 250 giorni annui, ne consegue che il “minimo garantito” preteso da CAMST praticamente coincide con il “massimo” che l’Università pretende dal gestore e si risolve nella totale esclusione di ogni rischio per quest’ultimo.<br />	<br />
Ma vi è di più: la penale unilateralmente imposta da CAMST (i due terzi del prezzo al consumatore, per ogni pasto venduto in meno rispetto al minimo garantito) è così elevata che, come bene nota l’Avvocatura dello Stato, paradossalmente il gestore avrebbe maggior convenienza ad allontanare i clienti piuttosto che ad attirarli.<br />	<br />
L’incompatibilità di questa offerta, <i>rectius</i> controproposta, con il bando di gara appare macroscopica. <br />	<br />
11. Posto dunque che risulta legittima l’esclusione della CAMST dalla gara, ne consegue che tutte le altre doglianze proposte contro lo svolgimento della gara risultano inammissibili (o improcedibili) per difetto d’interesse e/o di legittimazione processuale, come ritenuto dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 248/2010.<br />	<br />
12. In conclusione il ricorso appare, oltre che infondato, meramente pretestuoso. Incidentalmente si può notare che a questo punto si rivela come pretestuoso anche quel primo ricorso che pure questo Collegio aveva ritenuto fondato. Ed invero, la CAMST non aveva serie ragioni per ricorrere contro il proprio mancato invito, quando era già consapevole (e lo ha dimostrato con i “motivi aggiunti” del precedente giudizio) di non essere interessata a svolgere il servizio alle condizioni contrattuali stabilite dall’Università.<br />	<br />
Ne consegue doverosamente la condanna alle spese del presente giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle controparti costituite, liquidandole in Euro 7.500 per ciascuna oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/06/2010<br />	<br />
<i></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-6-2010-n-369/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2010 n.369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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