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	<title>11/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1596</a></p>
<p>A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.M. e T. Fruzza (Avv.ti P. Carrozza N. Marcuccetti) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Viareggio (Avvocatura dello Stato), il Comune di Viareggio (Avv. C. Buccheri) ed il Dirigente Sviluppo Economico &#8211; Comune di Viareggio (non costituito)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1596</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.<br />M. e T. Fruzza (Avv.ti P. Carrozza N. Marcuccetti) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la  Capitaneria di Porto di Viareggio (Avvocatura dello Stato), il Comune di Viareggio (Avv. C. Buccheri) ed il Dirigente Sviluppo Economico &#8211; Comune di Viareggio (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>le funzioni riguardanti le concessioni demaniali marittime nell&#8217;ambito del porto di Viareggio rientrano nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volta delegate agli Enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio &#8211; Funzioni riguardanti le concessioni demaniali marittime nell&#8217;ambito del porto di Viareggio &#8211; Rientrano nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volta delegate agli Enti locali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le funzioni riguardanti le concessioni demaniali marittime nell&#8217;ambito del porto di Viareggio rientrano nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volta delegate agli Enti locali (fattispecie relativa alla dichiarata decadenza delle concessioni demaniali marittime, a suo tempo rilasciate ai sensi dell’art. 47 cod. nav., per non uso continuato delle stesse)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">le funzioni riguardanti le concessioni demaniali marittime nell&#8217;ambito del porto di Viareggio rientrano nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volta delegate agli Enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01596/2008 REG.SEN.<br />
N. 00022/2004 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 22 del 2004, proposto da:<br />
<b>Fruzza Miliana</b> e <b>Fruzza Tiberia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Carrozza, Nicola Marcuccetti, con domicilio eletto presso Francesco Brizzi in Firenze, via della Cernaia N. 31;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Viareggio</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Buccheri, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; Dirigente Sviluppo Economico &#8211; Comune di Viareggio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
delle determinazioni nn. 4172 e 4173 del 29/10/2003 a firma del Dirigente del Settore 6 &#8211; Sviluppo Economico e Attività Portuali &#8211; del Comune di Viareggio con cui è stata dichiarata la decadenza delle concessioni demaniali marittime n. 15/2002 e 46/2002 nonché della nota dello stesso Dirigente prot. N. 2127 del 3/11/2003.<br />
e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 9 maggio 2005<br />
Per l’annullamento<br />
delle determinazioni dirigenziali nn. 4172 4173 del 29/10/2003 sopra citate e delle note del Comune di Viareggio prot. N. 238 e 239 del 14/2/2005 con cui è stato chiesto alle ricorrenti il versamento di alcune somme a titolo di indennità per illegittima occupazione<br />
E per il risarcimento dei danni<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 24 marzo 2006 <br />
Per l’annullamento<br />
delle determinazioni dirigenziali n. 4172 e 4173 del 29/10/2003 suindicate, delle note comunali prot. N. 238 e 239 pure sopra evidenziate e delle note prot. N. 123 e 124 del 17 gennaio 2006 con cui il Comune di Viareggio con cui è stato chiesto alle ricorrenti il versamento di alcune somme a titolo di indennità per illegittima occupazione nell’anno 2005.<br />
E per il risarcimento<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato 4 agosto 2006<br />
Per l’annullamento<br />
delle determinazioni, degli atti e delle note comunali in precedenza indicate nonché dei provvedimenti prot. N. 36465 e 36466 del 5/6/2006 con cui il Comune di Viareggio ingiunge alle ricorrenti rispettivamente di rimuovere il manufatto oggetto della decaduta concessione demaniale n.15/2002 e liberare e consegnare le chiavi del manufatto oggetto della decaduta concessione demaniale marittima n. 46/2002, nonché, ancora, della nota comunale prot. N. 399908 del 19 giugno 2006 avente ad oggetto la richiesta di conguaglio canoni e indennizzi per abusiva occupazione.<br />
e per il risarcimento dei danni.<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 6 settembre 2006<br />
Per l’annullamento<br />
delle determinazioni, degli atti e delle note sopra indicati nonché delle note comunali prot. Nn. 49586 del 28/7/2006 e 53926 del 17/8/2006 di trasmissione di verbale di presa di consegna e del verbale di presa di consegna del 4/8/2006<br />
e per il risarcimento dei danni<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 22 marzo 2007<br />
per l’annullamento<br />
delle determinazioni, degli atti, delle note e dei provvedimenti già in precedenza indicati nonché delle note comunali del 27 febbraio 2007 con cui il Comune di Viareggio non ha accolto le istanze di affidamento in gestione delle concessioni demaniali marittime nn.46/2002 e 15/2002 ex art.45 bis cod. nav.<br />
e per il risarcimento dei danni.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Viareggio;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Viareggio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10/04/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le ricorrenti espongono di essere contitolari di due concessioni demaniali marittime su alcuni immobili attigui, siti nella zona portuale di Viareggio, in via Paolo Savi nn. 385 e 387, in particolare la concessione n. 15/2002 che riguarda una porzione di fabbricato da destinare ad uso magazzino ed ufficio e la concessione n. 46/2002 avente ad oggetto un adiacente immobile da adibire “ad uso riparazione natanti e casa di guardianaggio”.<br />
Riferiscono altresì che gli immobili oggetto delle concessioni non sono destinati ad attività imprenditoriali di tipo produttivo, ma sono impiegate per consentire e promuovere le attività dell’Associazione Polisportiva Canoa Kayak.<br />
Nel giugno del 2003 il Comune di Viareggio comunicava alle ricorrenti sensi degli artt. 7 e ss della legge n. 241/90 l’avvio del procedimento di decadenza delle concessioni demaniali relativi ai beni sopradescritti ai sensi dell’art. 47 del codice di navigazione “ per non uso continuato dei manufatti oggetto di concessione e a tanto le interessate contro deducevano con relative memorie.<br />
Quindi, l’Amministrazione comunale con determinazioni nn. 4172 e 4173 del 29 ottobre 2003 dopo aver ritenuto le controdeduzioni non suscettibili di accoglimento in ragione degli esiti dei sopralluoghi effettuati si determinava a dichiarare la decadenza delle concessioni demaniali marittime nn. 15 e 46, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione.<br />
Le interessate hanno impugnato con ricorso notificato il 10 dicembre 2003 tali determinazioni comunali (oltrechè la nota dirigenziale prot. N. 2127 del 3/11/2003) deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Incompetenza assoluta: Violazione di legge: Violazione dell’art.105 comma 2 del dlgs 112/98 e del DPCM 21/12/1995 Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 6 del d.l. n.300/93 convertito nella legge n.494/93;<br />
2) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art.47 del codice della navigazione <br />
3) Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e insufficiente;<br />
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti: Travisamento dei fatti.<br />
Le ricorrenti hanno concluso per l’annullamento degli atti comunali impugnati e con la richiesta di risarcimento dei danni.<br />
Successivamente, il Comune di Viareggio con note prot. N. 238 e 239 del 14/2/2005 in relazione alla già adottate determinazioni decadenziali disponeva il recupero a favore dell’erario degli indennizzi dovuti per l’occupazione sine titulo dei beni demaniali marittimi in questione relativamente al periodo dal 7 novembre 2003 al 31 dicembre 2004, con l’invito alle ricorrenti a corrispondere, a titolo di indennizzo, la somma di euro 1.707,78 per ciascuno dei manufatti pertinenziali di che trattasi.<br />
Le sig.re Fruzza hanno impugnato con atto motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2005 tale atto comunale , deducendo i seguenti mezzi di gravame:<br />
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e che vengono richiamati e formalmente riproposti;<br />
2) quali vizi propri degli atti sopravventi, violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti.<br />
Viene altresì formulata, in tale gravame richiesta di risarcimento danni<br />
Quindi, il Comune di Viareggio con note prot. N. 123 e 124 del 17 gennaio 2006 chiedeva alle ricorrenti il pagamento di alcune somme (828 euro per ogni manufatto pertinenziale) a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo dal 1/1/2005 al 31/12/2005 di tali immobili.<br />
Le interessate hanno impugnato tali atti con motivi aggiunti depositati il 24/3/2006, deducendo i seguenti motivi:<br />
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso principale e nei precedenti motivi aggiunti che vengono richiamati e formalmente riproposti;<br />
2) quali vizi propri degli atti sopravvenuti, violazione falsa applicazione di legge; eccesso di potere. Travisamento dei fatti.<br />
E’ altresì azionata anche in questa sede la pretesa risarcitoria.<br />
Il Comune di Viareggio con provvedimenti prot. nn. 36465 e 36466 del 5/6/2006 ingiungeva alle ricorrenti di rimuovere i manufatti oggetto delle decadute concessioni demaniali nn. 15 e 46 e con nota del 19 giugno 2006 prot. N. 39908 richiedeva alle predette il pagamento di somme a conguaglio dei canoni ed indennizzi dovuti per abusiva occupazione.<br />
Le sig.re Fruzza hanno proposto in data 4 agosto 2006 avverso i suindicati atti comunali i terzi motivi aggiunti, deducendo i seguenti mezzi di gravame:<br />
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso principale e negli atti di motivi aggiunti in precedenza depositati, richiamando e riproponendo formalmente i motivi stessi;<br />
2) quali vizi propri degli atti sopravvenuti, violazione e falsa applicazione art. 47 cod nav. Violazione art. 3 legge n. 241/90: Difetto di motivazione: eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria: Sviamento. Perplessità;<br />
3) Violazione art. 3 legge n. 241/90: Difetto di motivazione. eccesso di potere per carenza di istruttoria;violazione e falsa applicazione art.49 cod. nav.;<br />
4) Violazione e falsa applicazione art. 49 cod. nav., sotto altro profilo: violazione art.3 legge n241/90, difetto di motivazione: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza.<br />
Viene poi avanzata anche qui istanza di risarcimento danni.<br />
Con i quarti motivi aggiunti depositati il 6 settembre 2006 le ricorrenti hanno impugnato le note comunali prot. N. 49586 del 28/7/2006 e 53926 del 17/8/2006 recanti comunicazione delle operazioni della presa di possesso degli immobili oggetto delle concessioni demaniali marittime in discussione nonché il verbale di presa in consegna dei beni, del 4/8/2006.<br />
A sostegno di tale gravame sono stati dedotti i seguenti mezzi :<br />
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso e negli atti di motivi aggiunti in precedenza depositati che vengono richiamati e formalmente riproposti.<br />
Anche in questi motivi aggiunti è presentata la richiesta di risarcimento danni.<br />
Infine, con i quinti motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2007 le sig.re Fruzza hanno impugnate le note del Comune di Viareggio del 27/2/2007 con cui non sono state accolte le domande delle ricorrenti di affidamento in gestione, ex art. 45 bis del codice della navigazione delle concessioni demaniali marittime nn. 15 e 46 del 2002.<br />
Questi i mezzi d’impugnazione:<br />
1) illegittimità derivata per i motivi indicati nel ricorso principale e nei precedenti atti di motivi aggiunti che sono stati richiamati e formalmente riproposti;<br />
2) quali vizi propri degli atti sopravvenuti, violazione art. 10 bis della legge n. 241/90;<br />
3) violazione e falsa applicazione art.45 bis cod. nav.: violazione art.3 della legge n. 241/90: Difetto di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria: sviamento. Perplessità: contraddittorietà con altri atti dell’Amministrazione. Violazione dell’ordinanza cautelare n.751/2006 dell’8/9/2006.<br />
Viene, anche in questa sede avanzata richiesta di risarcimento danni.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Viareggio che contesta la fondatezza del ricorso principale e dei cinque motivi aggiunti, ivi comprese le varie istanze di risarcimento danni, concludendo per la reiezione dei proposti gravami.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va, in primo luogo dato atto della mancanza di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale costituita dalla Capitaneria di Porto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pure evocata in giudizio, vuoi perché gli atti impugnati, sotto un profilo soggettivo, promanano dal Comune di Viareggio, vuoi perché, come meglio si vedrà innanzi, nella specie vengono in rilievo competenze esclusivamente comunali.<br />
Il problema fondamentale che il Collegio è chiamato a dirimere è quella di accertare, in relazione alle ragioni di doglianza formulate dalla parte ricorrente, la legittimità o meno dei provvedimenti con cui il Comune di Viareggio ha dichiarato la decadenza delle concessioni demaniali marittime a suo tempo rilasciate alle sigg.re Fruzza ai sensi dell’art. 47 cod. nav., per non uso continuato delle stesse.<br />
Ciò precisato, col primo mezzo del ricorso introduttivo, poi riprodotto nei successivi tre motivi aggiunti, parte ricorrente deduce il vizio di incompetenza assoluta dell’Autorità comunale atteso che, a suo dire, le funzioni attinenti le concessioni demaniali marittime in area portuale sono di competenza dello Stato e non rientrano in quelle trasferite alla Regione e delegate al Comune.<br />
La questione è stata risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 89/06 che ha riconosciuto come rientrante nelle competenze trasferite alle Regioni e a loro volte delegate agli Enti locali le funzioni riguardanti le concessioni in questioni e di tanto dà atto la stessa parte ricorrente nell’atto di motivi aggiunti depositato il 22 marzo 2007, con conseguente rinuncia a detto motivo di impugnazione.<br />
Con le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili dedotte col secondo e terzo motivo (che per ragioni di logica connessione vanno congiuntamente esaminate) parte ricorrente sostiene che il presupposto su cui l’Amministrazione ha fondato i provvedimenti di decadenza, il non uso continuato delle concessioni, non sia stato concretamente accertato, rivelandosi le verifiche all’uopo disposte del tutto inidonee, con conseguente erroneità delle determinazioni decadenziali assunte.<br />
I dedotti profili di illegittimità sono privi di fondamento.<br />
Come in punto di fatto già accennato, la concessione demaniale n. 15 è stata rilasciata al dichiarato scopo di mantenervi un manufatto ad uso magazzino ed ufficio e la concessione n. 46 per mantenere il manufatto ad uso riparazione natanti, ma non risulta, almeno da quanto evincibile dalle risultanze degli accertamenti eseguiti sul punto, che le attività oggetto delle predette concessioni siano state svolte in detti immobili.<br />
In particolare, l’accertamento del presupposto della decadenza contestato dall‘Amministrazione è costituito dai sopralluoghi che il Comune di Viareggio ha disposto ed eseguito allo scopo di verificare l’effettivo e corretto utilizzo dei manufatti in ragione delle concessioni rilasciate.<br />
Ebbene, un’attenta disamina dei verbali dei sopralluoghi effettuati nell’arco di tempo che va dal maggio 2003 al settembre 2003 consente di affermare che le verifiche effettuate contengono elementi di conoscenza idonei ad evidenziare l’assenza di attività proprie all’oggetto delle concessioni.<br />
Invero, nel momento in cui gli accertatori hanno constatato, in sede di sopralluogo presso il manufatto in questione, ubicato in via Paolo Savi 385-387, che “non vi è nessuna presenza di attività”,siffatta rilevazione empirica denota, in negativo, la mancata registrazione di un quale che sia indizio relativo all’esercizio delle attività oggetto delle rilasciate concessioni: in altri termini, le rilevazioni effettuate dagli agenti addetti ai sopralluoghi sono idonei a far constare come in realtà in detti immobili non via stato un uso continuato degli stessi per i fini oggetto delle relative concessioni e tanto è in certo qual modo confermato dal contenuto delle osservazioni fatte pervenire dalle interessate in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, lì dove, sostanzialmente si adducono circostanze impeditive della continuativa utilizzazione degli immobili in questione per i fini di concessione.<br />
L’Amministrazione, quindi ha avuto cura di far svolgere le opportune, adeguate indagini in ordine ai fatti in contestazione, di talchè, una volta inveratasi, sulla scorta delle risultanze degli accertamenti espletati, la condicio iuris prevista dall’art. 47 del codice della navigazione &#8211; il non uso continuato del manufatto per le finalità oggetto di concessione &#8211; la determinazione consequenziale non poteva non essere la dichiarazione di decadenza delle concessioni, in corretta applicazione dell’ipotesi normativa recata dal citato art. 47.<br />
Sempre sul punto appare utile far presente che anche successivamente all’adozione degli atti di decadenza qui impugnati l’Amministrazione ha disposto ed effettuato verifiche in ordine all’utilizzo degli immobili e tali accertamenti, eseguiti durante gli anni 2004 (due), 2005 (nove), 2006 (nove) sono tutti di segno negativo, lì dove si dà atto che il manufatto sito in via Paolo Savi 385 “si presenta completamente chiuso, non risulta svolta alcuna attività e non è stata rilevata la presenza di personale”.<br />
Col quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di difetto di istruttoria in ragione del breve termine assegnato alle ricorrenti per controdedurre in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza delle concessioni.<br />
La censura si appalesa infondata.<br />
E’ pacifico in causa che l’Amministrazione procedente ha avuto cura di notiziare, ex art.7 della legge n. 241/90 le sigg.re Fruzza dell’avvio del procedimento avente ad oggetto la decadenza delle concessioni di cui sono titolari, al fine di consentire loro di prendere parte al procedimento stesso con le modalità statuite dal successivo art. 10 e nella specie le interessate hanno esercitato il loro diritto di presentare memorie scritte e documenti, producendo, appunto, delle apposite note difensive.<br />
Vero è che la legge non fissa un termine specifico per la presentazione di scritti difensivi, ma appare ragionevole ritenere come congruo il termine di dieci giorni fissato dal Comune di Viareggio e tanto tenuto conto che le interessate nello scritto difensivo fatto pervenire hanno adeguatamente messo in rilievo le ragioni volte a far recedere l’Amministrazione dai suoi intendimenti.<br />
In concreto, le ricorrenti hanno avuto modo di partecipare direttamente al procedimento amministrativo de quo e soprattutto le osservazioni formulate ex art. 8 e ss sono state oggetto da parte del Comune procedente di specifica valutazione, anche se di segno negativo, come fatto constare nella parte narrativa dei provvedimenti impugnati.<br />
Sempre con il motivo in esame parte ricorrente, allo scopo di smentire la fondatezza del rilievo dell’Amministrazione circa il non uso continuato delle concessioni, deduce la censura di travisamento dei fatti sul rilievo che gli immobili in concessione sarebbero stati utilizzati, sia pure gratuitamente dall’Associazione Polisportiva Canoa Kayak.<br />
Il dedotto vizio di legittimità non sussiste.<br />
Ebbene, a prescindere dal fatto che una siffatta circostanza non risulta comunque evincibile sulla scorta degli accertamenti effettuati, nella specie, come pare di capire, si sarebbe verificato un uso del tutto particolare degli immobili in questione da parte di questa Associazione, nel senso che la Kayak Canoa avrebbe ricoverato le canoe presso i manufatti, ma senza aver alcun titolo giuridico, se non quello di un rapporto di cortesia intercorrente con le titolari delle concessioni e in ogni caso, tenuto conto della natura giuridica di tale Associazione e quale che sia il rapporto instauratosi tra detta Associazione e le ricorrenti, non appare possibile stabilire che nei predetti immobili si svolgesse un’attività di rimessaggio e riparazione natanti del genere di quella oggetto della rilasciate concessioni.<br />
In forza delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso si appalesano tutti privi di fondamento.<br />
Parte ricorrente formula poi una richiesta di risarcimento danni che è del tutto inconfigurabile vuoi perché i provvedimenti in relazione alla cui adozione viene proposta detta azione risarcitoria si rivelano immuni dai vizi di legittimità dedotti (cfr Ad Plen Cons Stato n. 12/07) vuoi perché la suddetta domanda si limita ad enunciare l’esistenza di danni non meglio circostanziati, rivelandosi non supportata da un adeguato corredo assertivo e probatorio.<br />
In forza delle suesposte considerazioni il ricorso si rivela, nella sua integralità, infondato.<br />
Passando all’esame delle ulteriori impugnative, i primi due motivi aggiunti, quelli depositati rispettivamente il 9 maggio 2005 e il 24 marzo 2006 possono essere trattati congiuntamente, in ragione degli innegabili rapporti di connessione tra gli stessi esistenti<br />
Con gli atti impugnati con detti due gravami il Comune di Viareggio ha disposto il recupero a favore dell’erario delle somme dovute a titolo di indennizzo per l’occupazione sine titulo dei beni demaniali marittimi per cui è causa e com’è agevole intuire, siffatte determinazioni costituiscono atti consequenziali all’accertata e dichiarata decadenza delle concessioni stesse.<br />
Ciò precisato, i motivi di illegittimità derivata sono da ritenersi privi di fondamento, attesa l’accertata infondatezza delle censure dedotte col ricorso introduttivo. <br />
Parte ricorrente poi denuncia a carico degli atti sopravvenuti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, sull’assunto che i calcoli delle somme richieste in pagamento sarebbero errati.<br />
Orbene, le doglianze sono dedotte in maniera del tutto generica, senza che i rilievi siano accompagnati da circostanziati elementi di giudizio, mentre a fronte di tale insufficienza della causa petendi l’Amministrazione ha avuto cura di fornire a giustificazione e dimostrazione degli importi richiesti, come rilevasi dalla documentazione versata in giudizio, specifici prospetti analitici e riepilogativi, recanti altresì i riferimenti normativi posti a base del calcolo di quanto dovuto per i titoli in questione.<br />
Anche per le richieste risarcitorie pure formulate con i suindicati motivi aggiunti, vale, circa la infondatezza della pretesa stessa, quanto già in precedenza osservato a proposito dell’analoga domanda avanzata con il ricorso principale.<br />
I motivi aggiunti in questione sono perciò infondati. <br />
I terzi motivi aggiunti, quelli depositati il 4 agosto 2006 sono rivolti, come già sopra accennato, nei confronti dei provvedimenti con cui l’Amministrazione comunale, constatata l’avvenuta decadenza delle concessioni ordina la”rimozione” dei manufatti stessi, lì dove in realtà, quanto all’oggetto, l’ordine in questione deve intendersi come ha in intimazione allo sgombero dei locali oggetto di concessione.<br />
Essi sono infondati.<br />
Parte ricorrente deduce anche qui, in primo luogo, la censura di illegittimità derivata in ragione dei vizi già denunciati col ricorso principale e con i precedenti motivi aggiunti, ma la doglianza non può trovare accoglimento, attesa l’accertata infondatezza dei profili di illegittimità denunciati con i precedenti gravami.<br />
Quanto ai vizi propri degli atti impugnati, le ricorrenti contestano ancora una volta la sussistenza del presupposto della dichiarata decadenza, rilevando al riguardo una sorta di perplessità a dei predetti atti per il fatto che l’Amministrazione parlerebbe di un uso diverso da quello dell’oggetto di concessione.<br />
La censura si rivela priva di fondamento, in considerazione dell’assorbente circostanza per cui presso gli immobili in questione è stata accertata l’inesistenza di quella attività inerente l’oggetto delle concessioni, per cui anche un uso “difforme” da quello autorizzato non vale a sanare la contestazione mossa dall’amministrazione.<br />
Parte ricorrente poi, con gli altri due mezzi di impugnazione lamenta il fatto che l’Amministrazione non avrebbe motivato l’adozione di una misura così grave, come l’ordine di “rimozione” dei manufatti: anche tale rilievo è insussistente, atteso che la determinazione assunta costituisce, in concreto, una sorta di atto dovuto, da adottarsi quale naturale conseguenza dell’accertata, avvenuta decadenza.<br />
Se così è, appare chiaro che l’ordine in questione risulta sufficientemente supportato e giustificato dal richiamo all’avvenuta conclusione del procedimento di decadenza .<br />
Parte ricorrente osserva, infine, come i manufatti sarebbero stati già acquisiti al demanio, per cui non avrebbe senso ordinarne la demolizione, ma quanto censurato non vale a rendere illegittima la misura adottata, semmai a confermare che, in realtà, nella specie, si è inteso ordinare lo sgombero di locali occupati sine titulo.<br />
Relativamente alla richiesta risarcitoria pure formulata, valgono, in ordine alla palese infondatezza della stessa le osservazioni e conclusioni in precedenza esposte.<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 6 settembre 2006, parte ricorrente impugna gli atti con cui l’Amministrazione ha proceduto alla presa in possesso dei manufatti oggetto della dichiarata decadenza: avverso tali determinazioni vengono riproposte le censure già dedotte vuoi, in parte con il ricorso principale, vuoi, in altra parte con i precedenti motivi aggiunti, di talchè quanto già evidenziato e concluso a proposito di tale gravame vale a dimostrare la infondatezza dei presenti motivi aggiunti, ivi compresa la richiesta risarcitoria.<br />
Rimangono, infine da esaminare gli ultimi motivi aggiunti, depositati il 23 marzo 2007, proposti avverso l’atto di diniego datato 27 febbraio 2007 assunto dal Comune di Viareggio in ordine alla richiesta, pervenuta al protocollo comunale il giorno 26 febbraio 2007, di affidamento temporaneo della concessione demaniale di riparazione natanti e guardianaggio alla società Versilia Supply Service.<br />
Anche tale gravame si rivela infondato. <br />
E’ dedotta, in primo luogo, la censura di illegittimità derivata e al riguardo, l’accertata infondatezza dei profili di illegittimità già denunciati nelle precedenti impugnative, evidenzia la non sussistenza del rilievo in questione.<br />
Quanto ai vizi propri, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, per il mancato invio del preavviso di rigetto, ma la censura non coglie nel segno.<br />
Se è vero che il preavviso di diniego mira a dar luogo a un contraddittorio predecisorio (cfr Tar Sicilia Palermo, Sezione II 13/3/2007 n. 785), è altresì innegabile un siffatto adempimento si appalesa non necessario allorchè l’atto finale, quanto al contenuto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come statuito dall’art. 21 octies della legge sul procedimento, applicabile anche ai casi di mancato preavviso (cfr Tar Lazio Sezione I 10 aprile 2006 n. 2553; idem TAR veneto, Sezione II 26 marzo 2007 n. 940) e nella specie, l’impossibilità di aderire alla richiesta di affidamento temporaneo è rilevabile ictu oculi dal fatto che, come correttamente rilevato dall’Amministrazione la concessione stessa è stata svuotata del suo oggetto per effetto del non uso continuato che ha dato luogo, appunto, alla dichiarazione di decadenza.<br />
Con l’ultimo mezzo di gravame si riproducono, in sostanza, le censure fondamentali già dedotte in precedenza in relazione alla pretesa insussistenza del presupposto di decadenza e difetto di motivazione e in proposito non può non rinviarsi a quanto diffusamente osservato dal Collegio circa la infondatezza di tali profili di illegittimità infine, parte ricorrente adombra una sorta di violazione dell’ordinanza di sospensiva pure concessa a suo tempo alla parte ricorrente da questo Tribunale,ma il rilievo si appalesa del tutto privo di pregio, attesa la natura meramente cautelare della misura giurisdizionale in precedenza accordata.<br />
Per la pretesa risarcitoria vale quanto alla sua infondatezza quanto già detto a proposito delle analoghe domande formulate con i precedenti gravami.<br />
Le spese e competenze del giudizio vanno posto a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione III,definitivamente pronunziando, così dispone.<br />
a) dispone la estromissione del giudizio degli intimati Capitaneria di Porto di Viareggio e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ;<br />
b) Rigetta il ricorso 22/04 introduttivo della controversia all’esame e la richiesta risarcitoria ivi formulata;<br />
c) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 9/5/2005 e la pretesa risarcitoria ivi fatta valere;<br />
d) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 24/3/2006 e la domanda risarcitoria con essi proposta;<br />
e) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 4/8/2006 e la contestuale richiesta risarcitoria ivi formulata<br />
f) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 28/9/2006 e la domanda di risarcimento danni con essi avanzata;<br />
g) Rigetta i motivi aggiunti depositati il 22/3/2007 e la pretesa risarcitoria ivi fatta valere.<br />
h) Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Viareggio delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00( cinquemila) + IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Angela Radesi, Presidente<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />
Silvia La Guardia, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1596/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a></p>
<p>A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.L. Fuccini (Avv.ti G. Lo Manto e R. Salimbeni) contro il Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini) sulla necessità del titolo autorizzatorio per una piscina di modeste dimensioni ma che ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi; sulla natura di illecito permanente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.<br />L. Fuccini (Avv.ti G. Lo Manto e R. Salimbeni) contro il Comune di Bucine (Avv. P. E. Paolini)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del titolo autorizzatorio per una piscina di modeste dimensioni ma che ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi; sulla natura di illecito permanente dell&#8217;abuso edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Piscina accompagnata da una serie di opere, quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium ed un muretto di recinzione &#8211; È assoggettabile al regime concessorio</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abuso edilizio – Natura – Illecito permanente &#8211; Regime sanzionatorio applicabile – Quello vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione<br />
3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Art.134 della L.R. Toscana n.1/2001 &#8211; Prevede la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo – Sanzione più afflittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001 &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una piscina, ancorchè di modeste dimensioni ma accompagnata da una serie di opere, quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium ed un muretto di recinzione costituisce un manufatto edilizio che, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi, sì da assumere aspetti e consistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia. Pertanto è assoggettabile al regime concessorio</p>
<p>2. L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, sicchè in sede di repressione del medesimo è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima<br />
3. Ai sensi del riformulato art.117 del nuovo titolo V della Costituzione, in materia di governo del territorio spetta alla legislazione statale determinare i principi fondamentali, mentre è riservato alla legislazione regionale la disciplina in dettaglio della materia urbanistico- edilizia. Ne consegue che appare costituzionalmente legittima la norma di cui all’art.134 della L.R. Toscana n.1/2001 seppur nel prevedere la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo sembrerebbe più afflittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001( Testo Unico sull’edilizia) che prevede la sola sanzione pecuniaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità del titolo autorizzatorio per una piscina di modeste dimensioni ma che ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi; sulla natura di illecito permanente dell&#8217;abuso edilizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> N. 01592/2008 REG.SEN.<br />
N. 00720/2006 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 720 del 2006, proposto da:<br />
<b>Fuccini Leonardo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Lo Manto, Renato Salimbeni, con domicilio eletto presso Renato Salimbeni in Firenze, via XX Settembre N. 60;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Bucine</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Emilio Paolini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’ordinanza n.17 del 13/2/2006 a firma del Responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Bucine con cui è stata ordinata la demolizione di opere abusivamente realizzate, costituite da una piscina installata in area scoperta in frazione Duddova.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bucine;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13/03/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente espone di aver realizzato in un’area scoperta facente parte di un complesso edilizio adibito ai fini turistico-ricettivi, nella frazione Duddova del Comune di Bucine una piscina fuori terra di modeste dimensioni, senza aver ottenuto alcun titolo abilitativo.<br />
Sulla scorta di accertamenti eseguiti dagli organi competenti, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sul rilievo che la piscina e le strutture ad esse connesse si configurano come opera pertinenziale di carattere permanente ai sensi dell’art.79, comma 2, lettera d) punto £) ordinava la demolizione delle opere abusive realizzate nonché il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
L’interessato ha impugnato tale ordinanza, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge 8 art.7 legge n.94 del 1982; 7 e 10 della legge n.47/85; 2,3,4 , 1° comma lettera d) , 31 e 34 della legge regionale n.52 del 1999) . Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;<br />
2) Violazione di legge ( artt.10, comma 1, lettara a,comma 1, e 6 del DPr 6 giugno 2001 n.380, come modificato dal dlgs n.301 del 2002; art.79 e 134 legge regionale n.1/05): Illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art.134 legge regionale n.1 del 2005 per violazione dell’art.117 della Costituzione .<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Bucine che contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Col primo motivo mezzo d’impugnazione parte ricorrente contesta la legittimità della irrogata sanzione demolitoria, atteso che l’opera realizzata sine titulo costituirebbe una pertinenza dell’immobile adibito ad azienda turistica e, come tale, sarebbe assoggettabile unicamente al regime autorizzzatorio di cui all’art.10 della legge n..47/85, rendendosi, perciò applicabile la sola sanzione pecuniaria.<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />
L’opera abusiva oggetto del provvedimento di demolizione è una piscina realizzata in un’area scoperta all’interno di un complesso immobiliare adibito a residenza turistica, in zona considerata centro storico della frazione Duddova del Comune di Bucine. Ora, come emerge dalla documentazione versata in giudizio , la piscina ancorchè di modeste dimensioni è accompagnata da una serie di opere , quali l’intelaiatura in ferro, la pavimentazione in legno ad uso solarium, un muretto di recinzione le quali fanno assumere al manufatto , inteso nel sistemico insieme dei suoi elementi complementari una indubbia rilevanza urbanistica. che comporta una innegabile, permanente trasformazione urbanistica.<br />
In altri termini , con la struttura posta in essere il ricorrente ha realizzato un manufatto edilizio che, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, ha modificato in maniera significativa lo stato dei luoghi, sì da assumere, l’opera in questione, aspetti e consistenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, come tale, assoggettabile al regime concessorio ( cfr Cons Stato Sezione V 20/3/2000 n.1507).<br />
Nessuna rilevanza quindi può assumere la circostanza per cui il,manufatto è posto a servizio dell’immobile adibito a residenza turistica, giacchè, al di là della funzione servente che si voglia attribuire alla piscina, siamo comunque in presenza di una struttura che innova lo stato dei luoghi, altera l’assetto urbanistico del territorio e una siffatta tale trasformazione urbanistica per essere realizzata necessita del preventivo rilascio della concessione edilizia(cfr Cons Stato Sezione VI 27/1/2003).<br />
Quanto sopra induce a ritenere che le tesi difensive del ricorrente in ordine alla qualificazione dell’opera sono infondate, lì dove, in particolare, la realizzazione sine titulo della piscina in questione ha comportato l’avvenuta aggregazione ad un preesistente organismo edilizio di un’entità edilizia che, indipendentemente dalla sua destinazione funzionale costituisce un quid novi di consistenza e natura tali da dovere essere assentita con concessione edilizia, in difetto della quale va adottata , come correttamente fatto dall’Amministrazione procedente, la misura sanzionatoria del ripristino ( cfr TAR Campania Sez IV 5/12/2001 n.5220).<br />
Né parte ricorrente può invocare il regime giuridico più favorevole costituito dal combinato disposto dell’art.7 della legge n.94/82 e dell’art.7 della legge n.47/85,sul rilievo che l’abuso è stato realizzato precedentemente alla nuova normativa di cui al DPR 380/2001 e alla legge regionale n.1/2005: invero, come più volte ribadito da questa stessa Sezione l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente, sicchè in sede di repressione del medesimo è applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione provvede ad irrogare la sanzione medesima ( vedi sentenze n.1657/2001 e 2417/2002)<br />
Per non dire poi che l’intervento de quo si pone in contrasto con la normativa edilizia recata dagli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune che relativamente alle zone di interesse storico come la frazione Duddova dove è ubicato l’immobile del ricorrente è volta a consentire esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo, mentre nella specie nell’opera realizzata si riscontrano gli elementi identificativi di una vera e propria addizione .<br />
Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all’art.134 della legge regionale n.1/2001, in quanto questa disposizione nel prevedere la sanzione della demolizione per le opere “pertinenziali” eseguite sine titulo sarebbe più affilittiva rispetto alla norma del DPR n.380/2001( Testo Unico sull’edilizia) che prevederebbe la sola sanzione pecuniaria.<br />
La tesi difensiva testè illustrata si appalesa infondata.<br />
Invero, proprio ai sensi del riformulato art.117 del nuovo titolo V della Costituzione, in materia di governo del territorio spetta alla legislazione statale determinare i principi fondamentali, mentre è riservato alla legislazione regionale la disciplina in dettaglio della materia urbanistico- edilizia.<br />
In tali sensi, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità, il Testo Unico sull’edilizia ha stabilito che debbono rimanere ferme le sanzioni penali stabilite per determinate tipologie di interventi subordinati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività,rimanendo però ferma la facoltà delle Regioni di ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni in esso contenute e fermo restando che la predeterminazione operata dal legislatore statale attiene alle sole sanzioni penali e non già a quella amministrative, come appunto è la misura demolitoria.<br />
Pure insussistenti si rivelano gli altri profili di illegittimità dedotti, tutti incentrati sulla natura meramente pertinenziale dell’opera. Vale qui ribadire, come nella specie l’intervento ha una sua autonoma individualità strutturale, costituisce un nuovo impianto, sì da rendersi inquadrabile nella nozione di nuovi organismi edilizi comprensivi delle pertinenze, come tale, assoggettato al regime scelto dalla Regione Toscana con l’art.79 della L.R. n.1/2005.<br />
Per le suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e va, conseguentemente , respinto.<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.<br />
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del resistente Comune di Bucine, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila) + IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Angela Radesi, Presidente<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Di Nunzio, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-1592/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1351</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-1351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Goso O.P.T. s.p.a. (avv.ti Santilli, Valcanover) c. Azienda USL 9 Ivrea (avv.ti Barosio, Pafundi) legittima la modifica delle caratteristiche del bene effettuata nel corso della procedura negoziata Contratti p.a. – Trattativa privata – Fase procedura negoziale – Modifica bene richiesto – Ammissibile In una gara a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-1351/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-1351/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.1351</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Goso<br /> O.P.T. s.p.a. (avv.ti Santilli, Valcanover) c. Azienda USL 9 Ivrea (avv.ti Barosio, Pafundi)</span></p>
<hr />
<p>legittima la modifica delle caratteristiche del bene effettuata nel corso della procedura negoziata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Trattativa privata – Fase procedura negoziale – Modifica bene richiesto – Ammissibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara a trattativa privata, legittimamente la P.A. restringe progressivamente la platea di potenziali contraenti alle sole imprese che formulino un’offerta rispondente alle caratteristiche del bene individuate nella specifica fase della procedura negoziata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>P. Turco Pres. M. Filippi Est. Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta (Avv. I. Pagani) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. G. Garancini) e nei confronti di Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti A. Giunti e P.P. Traverso) di Confindustria Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti G. Berruti, H. D&#8217;Herin e S. Ricci) e della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turco Pres. M. Filippi Est.<br /> Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta (Avv. I. Pagani) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. G. Garancini) e nei confronti di Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti A. Giunti e P.P. Traverso) di Confindustria Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti G. Berruti, H. D&#8217;Herin e S. Ricci) e della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>in tema di nomina dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio ed industria &#8211; Nomina dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese &#8211; Automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confcommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di una articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio – Insussistenza &#8211; Esclusione della Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta sul presupposto che le imprese ad essa associate trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico Ascom &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per il carattere di spontaneità dell’adesione ad associazioni, non è possibile stabilirsi un automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confcommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di una articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio. Ne consegue l’illegittimità della delibera di determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni, nella parte in cui, per il settore “turismo”, riconosce tre seggi a Confindustria Valle d’Aosta e ad Ascom Valle d’Aosta, con esclusione della Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta sul presupposto che le imprese associate ad essa trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico Ascom.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 20 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ignazio Pagani, con domicilio eletto, in Aosta, via P. Pretoria 19, presso lo studio dell’avv. Corrado Bellora; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Regione Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44; </p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p><i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giunti e Pier Paolo Traverso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><b>Confindustria Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Hebert D&#8217;Herin e Sante Ricci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><b>Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della delibera di Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 186, recante “Determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni”, con i relativi allegati, nella parte in cui, per il settore “turismo”, si riconoscono tre seggi a Confindustria Valle d’Aosta e ad Ascom Valle d’Aosta, con esclusione della ricorrente ADAVA; <br />
&#8211; della nota prot. 2626 del 28 gennaio 2008 – pervenuta alla ricorrente il 30 gennaio 2008 – con cui l’Assessore per le attività produttive e politiche del lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica l’avvenuta adozione del provvedimento impugnat<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso, con particolare riferimento agli eventuali provvedimenti di nomina a componenti del Consiglio direttivo della Camera Valdostana delle imprese e professioni, nonché – per quanto occorra – al parere istruttorio, reso<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Confindustria Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1 – Con il ricorso all’esame l’Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta (di seguito: ADAVA) impugna la deliberazione 25 gennaio 2008, n. 186, con cui la Giunta Regionale ha determinato il numero dei rappresentanti nel consiglio della “Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni” (di seguito: Chambre).<br />
Il provvedimento viene impugnato nella parte in cui esclude ADAVA dal concorso alla ripartizione dei seggi previsti per il settore “turismo”.<br />
La ricorrente – che nell&#8217;area della ricettività turistica rappresenta oggi circa 430 aziende (tra alberghi, rifugi alpini, residenze turistico-alberghiere e affittacamere) e che aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (di seguito: Federalberghi) &#8211; espone in fatto che in data 10 settembre 2007, con delibera consiliare n. 11, la Chambre ha dato avvio, ai sensi del decreto del Ministero dell’Industria 24 luglio 1996 n. 501, al procedimento di rinnovo del Consiglio, per il quinquennio 2008-2013, assegnando al settore “turismo” 3 dei 28 seggi oggetto di ripartizione tra le diverse categorie produttive.<br />
Si espone inoltre che &#8211; a seguito della richiesta alle associazioni imprenditoriali aderenti ad organizzazioni rappresentate nel CNEL (o, comunque, operanti da tre anni nella Regione), di indicare le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, del richiamato decreto ministeriale – la ricorrente, in data 31 ottobre 2007 – ha rimesso alla Chambre indicazioni circa: <br />
a) natura e finalità dell’associazione; <br />
b) numero delle imprese iscritte al 31 dicembre 2006, in regola con il pagamento delle quote associative (367); <br />
c) numero degli occupati nelle imprese iscritte (621 tra titolari e soci prestatori d’opera; 60 collaboratori familiari permanenti; 512 collaboratori dipendenti permanenti; 987 collaboratori dipendenti stagionali).<br />
Con la deliberazione impugnata la Giunta Regionale ha attribuito i tre seggi della Chambre destinati al settore “turismo” alle associazioni (tra loro apparentate) Confindustria Valle d’Aosta ed ASCOM-Confcommercio Valle d’Aosta, sul presupposto che le imprese associate ad ADAVA trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico ASCOM.<br />
Avverso tale provvedimento – impugnato in parte qua, insieme a tutti gli atti presupposti – la ricorrente deduce violazione di legge (in relazione all’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; all’art. 6, commi 4, 5, 6, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7; agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501), mancata comunicazione del preavviso di rigetto, eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’individuazione del numero delle imprese iscritte e degli addetti delle stesse, nonché per manifesta illogicità.<br />
La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il conseguente rigetto.<br />
Si sono costituite anche Ascom-Confcommercio Valle d’Aosta e Confindustria Valle d’Aosta, entrambe sostenendo l’infondatezza dei motivi di impugnativa.<br />
Con decreto presidenziale in data 15 marzo 2008 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente.<br />
Con atto depositato in Segreteria il 2 aprile 2008, ADAVA ha notificato motivi aggiunti lamentando la violazione del diritto di associazione, quale principio fondamentale garantito dagli articoli 2, 18 e 36 della Costituzione e dagli articoli 16 e seguenti del codice civile.<br />
All’udienza del 14 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
2. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
2.a – Nella motivazione della deliberazione impugnata si legge – al punto q) &#8211; che “per quanto concerne il settore Turismo, le imprese associate all’ADAVA, in ragione dei patti associativi a cui quest’ultima si è legata, trovano diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio e, per quest’ultima, nella relativa associazione di livello territoriale (ASCOM Confcommercio Valle d’Aosta) e, pertanto, non è configurabile un’autonoma candidatura di ADAVA, in quanto questa ha declinato la propria legittimazione in ragione del conferimento della legittimazione all’associazione superiore (Confcommercio) e, per essa, al suo organo periferico (ASCOM Confcommercio Valle d’Aosta)”.<br />
La decisione di escludere la ricorrente dalla ripartizione dei seggi del settore turistico si fonda dunque sulla tesi del “doppio inquadramento” (o della “doppia rappresentatività”): ADAVA – in quanto associazione territoriale di imprese aderente a Federalberghi, che a propria volta aderisce a Confcommercio &#8211; partecipa al sistema di rappresentanza di quest’ultima, e quindi di ASCOM Valle d’Aosta, che ne costituisce l’articolazione associativa a livello territoriale. <br />
Nel parere legale espressamente acquisito sul punto &#8211; cui fa rinvio la motivazione del provvedimento &#8211; si legge in particolare che “secondo le informazioni acquisite, la Federalberghi, cui aderisce ADAVA, aderisce a sua volta alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (. . .): secondo la documentazione inviata, Federalberghi costituirebbe un’organizzazione nazionale di categoria associata, in qualità di socio effettivo, a Confcommercio ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera B) dello Statuto di Confcommercio stessa”.<br />
2.c – Con la censura centrale del ricorso si sostiene invece che l’esclusione di ADAVA dal concorso nella ripartizione dei seggi della Chambre assegnati al settore turistico non può fondarsi sulla mera circostanza dell’adesione dell’associazione ricorrente a Federalberghi.<br />
2.d – La censura va condivisa e trova piena conferma nella pronuncia con cui – in una questione analoga – il Ministero delle Attività produttive ha deciso un ricorso presentato ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501: in quella sede infatti è stata ritenuta legittima la deliberazione della Regione Trentino Alto Adige, che attribuiva alla locale associazione autonoma degli albergatori &#8211; aderente a Federalberghi &#8211; i seggi nel Consiglio Camerale della provincia di Trento, proprio muovendo dalla rilevata insussistenza di un rapporto associativo tra tale organizzazione e l’articolazione territoriale di Confcommercio (D.M. 25 maggio 2004).<br />
Quella decisione muoveva dalla considerazione che “per il carattere di spontaneità dell’adesione ad associazioni, non è possibile stabilirsi un automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di . . . articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio”.<br />
La decisione metteva l’accento sul fatto che “l’art. 10, comma 8, dello Statuto di Confcommercio prevede solo come eventuale un decentramento delle Federazioni Nazionali di Settore (Federalberghi) in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all’interno della Associazione Territoriale di Carattere Generale”.<br />
Rilevava poi come “in ogni caso, la riconducibilità della struttura provinciale nell’ambito della Associazione Territoriale debba risultare, in omaggio al principio della libertà di associazione, da una libera adesione, con conseguenti intese in tema di doppio inquadramento degli associati e di individuazione delle opportune modalità organizzative nell’ambito delle attività di imprese condiviso (ai sensi dell’art. 10, comma 8, dello Statuto Confcommercio)”, condizioni che in quella specie non sono state ritenute sussistenti in relazione alla circostanza che l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento “agisce in ambito locale come Associazione imprenditoriale in modo del tutto autonomo” rispetto alla articolazione locale di Confcommercio.<br />
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale linea interpretativa.<br />
2.e &#8211; Nel caso di specie, come rileva la ricorrente, l’insussistenza di un legame associativo ed organizzativo è poi confermata anche dalla mancata adozione dell’ “atto formale” previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 1989 da FAIAT (Federalberghi, cui già allora aderiva ADAVA) e Confcommercio.<br />
Tale protocollo &#8211; al punto “B” &#8211; stabilisce infatti che l’inquadramento delle imprese turistiche nella “Associazione a carattere generale territorialmente competente [quindi: ASCOM] ed in quella nazionale di categoria [quindi: Confcommercio nazionale]” “viene realizzato con atto formale di adesione delle Associazioni locali degli albergatori alle Associazioni territoriali del Commercio, Turismo e Servizi” (secondo gli schemi esemplificativi indicati nello stesso punto “B”).<br />
Né può ritenersi – come sostengono Regione e Confindustria – che la mancanza di tale formale adesione sia circostanza irrilevante in relazione a puntuali disposizioni contenute nello statuto di Confcommercio e nello statuto di Federalberghi.<br />
Con riguardo al primo, le resistenti ricordano che – secondo quanto previsto dall’articolo 6 – l’adesione a Confcommercio “è riconosciuta a tutti gli effetti associativi” di tale sistema; sottolineano poi che &#8211; ai sensi dell’articolo 12 del medesimo statuto – “l’Unione regionale [quindi: ASCOM] . . . rappresenta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Confcommercio in sede regionale . . . ed è l’organismo unitario di rappresentanza e di tutela delle Associazioni provinciali e delle imprese e soggetti ad esse associati nel territorio regionale” (comma 2) e che a tali fini, essa tra l’altro, “designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa” (lett. d).<br />
Con riguardo invece allo statuto di Federindustria, le resistenti osservano che l’obbligo previsto dall’articolo 6 – secondo cui “i soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l’obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali del sistema organizzativo federale” – farebbe venir meno il rilievo della mancata formale adesione al sistema associativo di Confcommercio.<br />
2.f – La tesi interpretativa delle resistenti non tiene però conto di quanto disposto dall’articolo 10 dello Statuto di Confcommercio &#8211; nel cui combinato vanno lette le disposizioni statutarie appena richiamate – ai sensi del quale le associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore “si decentrano, di norma, in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all’interno delle Associazioni territoriali di carattere generale, perseguendo, d‘intesa con queste, il doppio inquadramento degli associati ed individuandone le opportune modalità nel complesso operativo” (comma 8). <br />
Proprio perché utilizza la formula “di norma”, lo statuto di Confcommercio esclude con chiarezza – come del resto si sottolinea nella richiamata decisione ministeriale &#8211; che l’adesione a Federalberghi implichi necessariamente ed automaticamente l’attribuzione in via esclusiva della rappresentanza istituzionale al livello territoriale di riferimento.<br />
Va d’altra parte ricordato che – nel precedente e primo mandato della Chambre (istituita nel 2002) – i seggi relativi al settore turistico sono stati attribuiti all’apparentamento ADAVA-Ascom (doc. 24 del ricorso): tenuto conto che l’apparentamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 501 del 1996, è consentito a “due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore”, non v’è dubbio che, per il mandato 2002/2007, alla ricorrente – che già allora aderiva a Federalberghi – è stata riconosciuta la legittimazione alla presentazione di una propria candidatura (autonoma, pur se in apparentamento) per la ripartizione dei seggi assegnati al settore “turismo”. <br />
2.g – L’assunto da cui muove la decisione impugnata è dunque erroneo.<br />
3. – Quanto invece all’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse – dedotta da Confindustria in relazione alla prospettata mancanza di seggi attribuibili ad ADAVA – si osserva che, alla stregua del (non contestato) computo effettuato nella memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza – non risulta provato il difetto di interesse.<br />
4. – Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui esclude la ricorrente dalla ripartizione dei seggi assegnati al settore “turismo”.<br />
Tenuto conto della novità della questione, le spese e le competenze di lite sono interamente compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, la deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 186. <br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5757</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-5757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-5757/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-5757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5757</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Lundini Università degli studi di Perugia (Avv. Stato) c/ Ceccotti F. ed altri (Avv. P. Jaricci). sulle condizioni di ammissibilità di un ricorso contro le determinazioni del Commissario ad acta 1. Giustizia amministrativa – Ottemperanza- Commissario ad acta – Determinazioni –Ricorso – Ammissibilità – Condizioni. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-5757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-5757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5757</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini  &#8211;    Est. Lundini<br /> Università degli studi di Perugia (Avv. Stato) c/ Ceccotti F. ed altri (Avv. P. Jaricci).</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni di ammissibilità di un ricorso contro le determinazioni del Commissario ad acta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ottemperanza- Commissario ad acta – Determinazioni –Ricorso – Ammissibilità – Condizioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa –  Ottemperanza – Sindacato del G.A. – Limiti – Conseguenze – Pensioni – Giudice dell’ottemperanza – Sindacabilità &#8211; Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile la proposizione di un ricorso al G.A. in sede di cognizione contro le determinazioni del Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato nelle ipotesi in cui tale Commissario, esulando dalla mera attività vincolata strettamente riferibile alle statuizioni contenute nel giudicato, agisca in spazi autonomi ed ulteriori, e quindi nella veste di Organo straordinario dell’Amministrazione piuttosto che di longa manus del giudice(1).<br />
2. Il giudice amministrativo, quando pronuncia in sede di ottemperanza al giudicato, deve comunque contenersi nei limiti della sua giurisdizione. Di conseguenza il giudice dell’ottemperanza non può sindacare sulle controversie relative alla materia pensionistica, ovvero a tutte le questioni relative agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all&#8217;ammontare e alla durata dell&#8217;assegno pensionistico poichè, ai sensi degli artt. 13 e 62 del RD 12.7.1934 n. 1214, la giurisdizione in tale materia spetta alla Corte dei Conti.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p> 1) Cfr. CdS, VI, 30.12.2004, n. 8275</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In Nome del Popolo Italiano</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,<br />
Roma, Sezione III</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	<br />	<br />
composto dai Signori:</p>
<p>Stefano Baccarini                   &#8211;                            Presidente<br />
Domenico Lundini                  &#8211;                      Cons. rel. est.<br />
Giuseppe Sapone                   &#8211;                           Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 11812 del 2006, proposto, per incidente di esecuzione, </p>
<p><b>dall’Università degli Studi di Perugia,</b> in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliata, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>                                                  </p>
<p align=center>   CONTRO</p>
<p>
</b><br />
<b>i Sigg.ri Ceccotti Ferdinando, Franceschini Franco, Giuliodori Celestina, Martani Maria Luisa, Pimpinelli Stefano, Rosignoli Luciano e Guaitini Abbozzo Grazietta,</b> i primi sei costituiti in giudizio e rappresentati e difesi dall’Avv. Pietrangelo Jaricci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Cola di Rienzo n. 52;</p>
<p><b>                                        </p>
<p align=center>  E NEI CONFRONTI</p>
<p>
</b><br />
<b>del Prof. Paolo Colombo</b>, nella sua qualità di Commissario ad acta nel giudizio di esecuzione del giudicato delle sentenze del TAR lazio, III, n. 2342/98, n. 1120/2000, n. 4813/2001, domiciliato in Roma, Via Boncompagni 71/c;</p>
<p><b>                                           </p>
<p align=center> per l’impugnazione</p>
<p></b>del provvedimento del Commissario ad acta prof. Avv. Paolo Colombo del 3.4.2003, indirizzato alla Banca dell’Umbria Ag 6 nella qualità di Tesoriere dell’Università e comunicato all’Università degli Studi di Perugia in data 25.7.2003 con allegati i mandati di pagamento con i quali il Commissario ad acta, in riferita esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 2342/98, n. 1120/2000, n. 4813/2001, nonché della sentenza del Consiglio di Stato n. 649/2003 (ric. n. 5510/2002), ha disposto il pagamento di ingentissime somme a favore dei ricorrenti in epigrafe, nonché per la corretta esecuzione delle sentenze sopra specificate, con richiesta di rideterminare le somme effettivamente dovute dall’Università e di condannare i controinteressati alla restituzione delle somme liquidate in eccesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati Sigg.ri Franceschini, Martani, Pimpinelli, Giuliodori, Rosignoli, Ceccotti;<br />
Viste le memorie e osservazioni difensive delle parti costituite;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 271 del 27.2.2007 e la relazione esplicativa conseguentemente depositata dal Commissario ad acta;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la Camera di Consiglio del 27.10.2007, il Consigliere D. Lundini;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio predetta, gli Avvocati come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;</p>
<p>                                          <B></p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</B><br />
1. Con le sentenze specificate in epigrafe è stato dapprima accolto il ricorso proposto da alcuni Direttori amministrativi del ruolo ad esaurimento in servizio presso diverse Università italiane. Indi, ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto spettante ai predetti dipendenti, in esecuzione delle sentenze stesse, è stato nominato il Commissario ad acta (ora evocato in giudizio), le cui determinazioni, per quanto attiene ai dipendenti in servizio presso l’Università di Perugia, sono già state in passato per alcuni aspetti oggetto di ricorso definito con sentenza TAR Lazio n. 5445/2004, e sono ora ulteriormente contestate, dall’Ateneo perugino, per i motivi di seguito sinteticamente riferiti.<br />
Assume invero l’Università di Perugia:<br />
-che il Commissario ad acta ha erroneamente ricostruito la carriera ai ripetuti dipendenti all’atto del collocamento a riposo, nonostante che gli stessi fossero già stati tutti inquadrati economicamente nel ruolo unico dei dirigenti a decorrere dall’1.1.1<br />
-che non si sarebbe dovuto procedere, ex art. 73, 2° comma, del DPR n. 748/72, ad ulteriore ricostruzione di carriera all’atto del collocamento a riposo degli interessati, poiché sarebbe stato sufficiente allineare lo stipendio già percepito dai singoli d<br />
-che invece il Commissario ad acta ha provveduto ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera, attribuendo non il 100% della RIA già riconosciuta al 6.2.1997, ma una RIA di gran lunga superiore, illegittimamente valutando tutta l’anzianità come se fo<br />
-che la RIA non poteva comunque essere diversa da quella effettiva, legata al reale sviluppo di carriera di ciascuno, e quindi calcolata sulla base della L. 808/77, sommando cioè la RIA afferente ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti, pena una dispari<br />
-che ad esempio vi è disparità di trattamento con la situazione del Dott. Fantini, per il quale all’atto del collocamento a riposo l’Amministrazione non ha operato una nuova ricostruzione di carriera (valutando tutta la carriera come se fosse stata svolta<br />
-che la determinazione del Commissario ad acta è poi illegittima perché, in sede di determinazione della RIA ai soli fini pensionistici, ha attribuito tale retribuzione agli interessati calcolandola alla data di cessazione dal servizio, nonostante detta d<br />
-che è stato quindi disatteso l’art. 39 comma 1 del CCNL Comparto dirigenza 1994/97, in base al quale il calcolo della retribuzione individuale di anzianità deve cessare alla data del 6.2.1997;<br />
&#8211; che quanto sopra ha determinato disparità di trattamento tra il funzionario del ruolo ad esaurimento e il dirigente di pari anzianità, atteso che per quest’ultimo all’atto del collocamento a riposo non viene operata una nuova ricostruzione di carriera,In definitiva, per i motivi predetti, l’Università istante chiede l’annullamento in parte qua dei provvedimenti del Commissario ad acta, assumendo che del resto in altro caso (Dott. Millucci) diverso Commissario ad acta ha riconosciuto l’operato dell’Università.</p>
<p>2. In ordine a tali profili di censura il Collegio ha acquisito, in via istruttoria, una relazione di chiarimenti del Commissario ad acta Avv. Prof. Paolo Colombo, nella quale vengono specificati i criteri tecnico-giuridico assunti per procedere alle ricostruzioni economiche di carriera, ai fini pensionistici, dei sopra menzionati dipendenti dell’Università di Perugia, con le motivazioni a base delle relative determinazioni.</p>
<p>3. Posto quanto sopra, va rilevato, anche in relazione alle eccezioni di inammissibilità del ricorso che ne occupa prospettate dalla difesa dei dipendenti universitari intimati dall’istante Ateneo, che le determinazioni del Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per l’esecuzione di un giudicato, sono normalmente assoggettate, dalle parti in causa, per ciò che concerne l’attuazione del comando vincolato del giudice (vedi CdS, IV, 3.4.2001, n. 1999), al riscontro, in sede di ottemperanza, del giudice stesso che detto Commissario ha nominato, mediante esame, nei limiti delle domande proposte, di un possibile ricorso per incidente di esecuzione da presentarsi in termini non strettamente decadenziali. Tali principi, sicuramente validi quando il Commissario ad acta agisce come Organo paragiurisdizionale in funzione di ausiliario del Giudice, non sono pacifici, in giurisprudenza, per l’ipotesi in cui il Commissario, esulando nelle sue determinazioni dalla mera attività vincolata strettamente riferibile alle statuizioni contenute nel giudicato, agisca in spazi autonomi ed ulteriori, e quindi nella veste di Organo straordinario dell’Amministrazione piuttosto che di longa manus del giudice. Si ritiene infatti, che in questi casi (vedi CdS, VI, 30.12.2004, n. 8275), debba essere proposto, contro le determinazioni del Commissario ad acta, di esercizio di poteri amministrativi, un normale ricorso in sede di cognizione, nei termini all’uopo previsti (cfr. CdS, V, 17.4.2002, n. 2006).</p>
<p>4. Nella specie, il giudicato riguardava, nel suo contenuto dispositivo e conformativo (desumibile dalle sentenze specificate in epigrafe), il diritto dei dipendenti universitari del ruolo ad esaurimento, al mantenimento e determinazione del trattamento economico ad essi spettante, per come ancorato a quello dirigenziale, con attribuzione delle relative componenti retributive, ricostruzione del maturato economico ed erogazione delle corrispondenti differenze retributive. Nessuna statuizione del giudicato stesso si riferiva invece al trattamento pensionistico dovuto agli interessati collocati a riposo nelle more dell’emanazione della pronunzia giurisdizionale e della sua concreta esecuzione.<br />
Ebbene, i provvedimenti del Commissario ad acta, per la parte che in questa sede contesta la ricorrente Università di Perugia, concernono non il trattamento economico di servizio degli interessati, ma la base retributiva valida ai fini esclusivi del loro trattamento di quiescenza. Questo Tribunale ha già affermato, in altre decisione assunte nell’ambito di precedenti fasi del complesso giudizio di ottemperanza di cui trattasi, che il mandato del Commissario  ad acta, di stretta esecuzione del giudicato, non riguardava il trattamento pensionistico (cfr. TAR Lazio, III, nn. 1672/2005 e 8970/2005). E’ proprio a tale trattamento che si riferisce invece l’art. 73 comma 2 del DPR n. 748/1972, di cui il Commissario ad acta ha fatto applicazione negli atti impugnati.<br />
In base a tale disposizione, “le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all&#8217;atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l&#8217;inquadramento a primo dirigente ai sensi dell&#8217;art. 62”. Si tratta di una norma di perdurante applicabilità per gli impiegati pubblici che hanno mantenuto, anche solo ad personam, la qualifica ad esaurimento (vedi Corte Conti, Sez. giur.le Marche, n. 591 del 26.9.2005). Tale disposizione, poi, comportando il diritto degli impiegati predetti alla determinazione del trattamento di quiescenza sulla base del trattamento retributivo dei dirigenti, attribuisce un beneficio di natura meramente pensionistica. L’equiparazione infatti alla superiore qualifica dirigenziale, prevista dalla norma suddetta, non configura, in alcun modo, un’ipotesi di passaggio dal ruolo ad esaurimento al ruolo dirigenziale, ma rappresenta soltanto, attraverso una fictio iuris, un beneficio economico che si concreta all’atto della cessazione dal servizio, con esclusiva incidenza sul trattamento di quiescenza che la legge ha riservato a favore di tale categoria di personale del ruolo ad esaurimento (v. Corte Conti, sez. contr., 19.5.1988, n. 1952).<br />
Va poi precisato che la determinazione della base retributiva valida a fini pensionistici nella specie è stata assunta (nel 2003) nei riguardi di dipendenti già da anni collocati a riposo, conseguendone ulteriormente, anche per tale specifico aspetto, l’esclusiva rilevanza pensionistica della questione (vedi CdS VI, n. 3066 del 23.5.2006).<br />
5. Peraltro, in materia appunto pensionistica, ovvero per tutte le questioni relative agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all&#8217;ammontare e alla durata dell&#8217;assegno pensionistico, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del RD 12.7.1934 n. 1214, e non al giudice amministrativo.<br />
Al riguardo quest’ultimo, anche quando pronuncia in sede di ottemperanza al giudicato, deve comunque contenersi nei limiti della sua giurisdizione. E’ ben vero, infatti, che in sede di giudizio per esecuzione del giudicato il G. A. deve enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza, chiarendone il significato reale potendo anche arrivare, quando emergono problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l&#8217;indispensabile presupposto della verifica dell&#8217;esattezza dell&#8217;esecuzione, ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra tuttavia il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa la cui soluzione gli sia sottoposta in sede di verifica dell&#8217;esatto adempimento del giudicato, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (vedi Co. Cass., SS. UU. n. 16469 del 19.7.2006 e n. 17633 del 20.11.2003).<br />
Alla stregua di quanto sopra, deve quindi dichiarasi nella specie inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe, esulando lo stesso dall’ambito cognitorio di questo Tribunale, anche in sede di ottemperanza.<br />
6. Peraltro, se pure si volesse considerare la questione –ma non è questa l’opinione del Collegio- come riguardante non materia pensionistica ma di pubblico impiego, il ricorso in esame, in quanto comunque involgente tematica che esula dal contenuto delle sentenze da eseguire e quindi dai limiti di stretto adempimento del giudicato, sarebbe pur sempre inammissibile, ai sensi dell’art. 69 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto, pur essendo stato notificato alle controparti, esso risulta comunque prodotto in riferimento a tematiche lavorative insorte, stando alla data di adozione dei provvedimenti del Commissario ad acta, successivamente al 30.6.1998, ed il ricorso in questione è stato poi notificato nel 2006 e quindi ben oltre il limite del 15.9.2000 fissato dalla suddetta disposizione.<br />
7. Va conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso in epigrafe, ma le spese, sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione III, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 24.10.2007 e del 7.5.2008.<br />
Stefano Baccarini – Presidente<br />
Domenico Lundini –Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-6-2008-n-5757/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5757</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5237</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-11-6-2008-n-5237/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-11-6-2008-n-5237/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5237</a></p>
<p>Pres. F. Liguori, est. M. Liguori A. Quaresma (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania (G. Calabrese) sulla natura del contributo economico, ex lege Regionale 11/84, da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-11-6-2008-n-5237/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-11-6-2008-n-5237/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5237</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Liguori, est. M. Liguori<br /> A. Quaresma (Avv. A. Marra) c. ASL NA 5 (Avv.ti F. Afeltra e E. Martucci) c. Regione Campania  (G. Calabrese)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del contributo economico, ex lege Regionale 11/84, da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza di soggetti non autosufficienti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contributi e Provvidenze – Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Costituisce Obbligazione Pubblica.</p>
<p>2. Contributi e Provvidenze &#8211; Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti – ex Legge Regionale della Campania 11/84 -Aspiranti – Posizione di interesse legittimo – Costituisce.</p>
<p>3. Contributi e Provvidenze &#8211; Contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti &#8211; ex Legge Regionale della Campania 11/84 – Mancanza di fondi – Provvede la Regione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale della Campania 16/89, il contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’an dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (1)<br />
2. Ai fini del contributo economico da parte delle USL (oggi ASL) in favore delle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti, la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, sicché la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti. (2)</p>
<p>3. La mancanza di disponibilità finanziarie da parte delle locali strutture sanitarie non giustifica il diniego del contributo di cui alla Legge Regionale della Campania n. 11/84 per le famiglie che provvedono direttamente all&#8217;assistenza dei soggetti portatori di handicap, in presenza degli altri presupposti sostanziali indicati dalla legge, in quanto sussiste per la Regione l&#8217;obbligo di dotare le ASL delle risorse necessarie per concedere le provvidenze (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1.  cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872, id. 3 giugno 2002, n° 3056; Cass. sez. un. 7790 del 1992; 3 giugno 2002, n° 3056</p>
<p>2. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n° 4753.</p>
<p>3. cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959; T.A.R. Campania Sez. V, 21 gennaio 1999, n° 101</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Sede di Napoli &#8211; Sezione settima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori :<br />
Dott.  Francesco Guerriero               &#8211;      Presidente<br />
Dott.  Michelangelo Maria Liguori    &#8211;    Consigliere rel.<br />
Dott. Carlo Polidori                             &#8211;   Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente  <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso R.G. n° 625 dell’anno 2005, proposto da</p>
<p><b>Quaresima Antonio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Luigi Marra, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, Centro Direzionale, Edificio G1;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <b>ASL Napoli 5 della Regione Campania, </b>in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci, e con costoro legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la<b> Regione Campania,</b> in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Calabrese, dell’Avvocatura regionale, nei cui uffici è elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della deliberazione del Direttore Generale n.000629 del 12.10.2004 avente ad oggetto: <i>“Adempimenti previsti dalla D.G.R.C. n.3152 del 28.6.2002. Trasmissione elenco disabili aspiranti al contributo ex art.26 L.R. n.11 del 1984”</i>;<i><br />	<br />
&#8211;	</i>dell’elenco ex art.26  L.R. n.11 del 1984 allegato alla suddetta delibera;<i><br />	<br />
&#8211;	</i>della DGRC n.3152 del 28.2.2002 richiamata negli atti impugnati;<i><br />	<br />
&#8211;	</i>della DGRC n.1426 del 1991 richiamata negli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro provvedimento ad esso  connesso o collegato e preordinato,<br />	<br />
atti tutti che si assumono né comunicati, né notificati, né pubblicati e nella precisazione che <i>“la graduatoria costituisce un atto interno e che la stessa non ha limiti di impugnativa fin quando non venga emesso un provvedimento notificato ad ogni singolo interessato”</i>, sicché l’odierna impugnativa viene proposta <i>“in via cautelativa, avendone interesse”</i>.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di entrambe le Amministrazioni intimate, e la documentazione prodotta;<br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi i difensori delle parti, presenti come da relativo verbale; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Con il ricorso in esame, notificato tra il 28 e il 30 dicembre 2004 e depositato il successivo 26 gennaio 2005, Quaresima Antonio, nella dichiarata qualità di familiare di D’Aniello Emmanuela, per l’assistenza prestata alla quale assume di avere titolo al contributo ex art. 26 della L. Reg. Campania n° 11 del 15.3.1984, si duole dei provvedimenti, in epigrafe elencati, <b>perché il familiare assistito non risulta inserito nell’elenco dei beneficiari aspiranti al contributo</b>.<br />	<br />
All’uopo propone le seguenti censure:<br />
&#8211;	<u>incompetenza &#8211; violazione della L.R. n.11 del 1984 e della L.R. n.16 del 1989 &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità di causa e contraddittorietà:</u> l’impugnata graduatoria, considerata “provvedimento conclusivo”, sarebbe un provvedimento parziale e non completo, in quanto in essa non risulterebbero compresi gli aventi diritto già inseriti nei vecchi elenchi;<u><br />	<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 &#8211; eccesso di potere per difetto di motivazione, motivazione insussistente e comunque insufficiente, difetto di istruttoria; nonché eccesso di potere sotto più profili, quali falsità dei presupposti, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, mancanza di richiamo della scheda e dei presupposti:</u> i provvedimenti impugnati sarebbero carenti nella motivazione, nei loro elementi essenziali, ed altresì non sarebbero stati anticipati dalle necessarie istruttorie, amministrativa e medico-legale; le UU.SS.LL. alle quali è stata demandata la gestione della concessione del contributo in argomento, avrebbero dovuto procedere, sulla base di idonea istruttoria, ad individuare i criteri soggettivi e oggettivi per emettere il provvedimento di concessione del beneficio in autonomia senza essere limitate dalla Regione, così come invece avvenuto con la delibera di G.R. n. 3152 del 2002;<u><br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere sotto diversi profili, quali difetto di istruttoria, mancanza di presupposti, mancata convocazione &#8211; violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei requisiti socio-sanitari ex art.26 della L.R. n.11 del 1984</u>: il provvedimento non sarebbe stato anticipato da necessaria istruttoria e non sarebbe stata effettuata la convocazione a visita medica della disabile per verificare la sussistenza dei requisiti dopo la modifica dei criteri di riconoscimento del beneficio;<u><br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione della L.Reg. n.11 del 1984 e  della L.Reg. n.16 del 1989, anche in relazione alla D.R. n.3152 del 2002:</u> la legge demanderebbe alla gestione della ex USL la concessione del contributo in argomento, e, dopo l’attivazione del relativo procedimento, tale potere non potrebbe essere limitato dalla Regione, come invece avvenuto con la delibera di G.R.  n. 3152 del 2002.<u><br />	<br />
</u><b>2.	</b>La ASL  NA 5 si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Anche la Regione Campania si è costituita e ha controdedotto alle censure attoree, premettendo che “<i>la ASL NA 5  ha proceduto alla corretta individuazione dei beneficiari del contributo, predisponendo conseguentemente gli elenchi dei soggetti disabili gravissimi ritenuti meritevoli, così come graduati, secondo i nuovi criteri per l’effettuazione della visita”</i>, e quindi ponendo in via preliminare eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere e per tardività; nonché, nel merito, contestandone la fondatezza.<br />
Va evidenziato, secondo quanto affermato in corso di giudizio dalla Regione e rimasto incontestato, che detto Ente, con DGRC n° 2166 del 31.12.2005, prendendo atto degli elenchi, ha disposto la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad €1.000.000,00); ha dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire <i>“lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”</i>; ha autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, <i>“ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”</i>.  Con Decreti Dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007 la Regione ha quindi impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente €1.000.000,00; €1.050.000,00; ed €1.050.000) per i successivi anni.<br />
<b>3.	</b>Alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Prima di procedere all’esame del presente ricorso – incentrato essenzialmente sull’impugnazione della deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004, a firma del Direttore Generale della ASL Napoli 5, con la quale è stato adottato l’elenco dei disabili beneficiari del contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 &#8211; è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle disposizioni applicative adottate dalle Amministrazioni interessate.<br />	<br />
<b>1.1.	</b>L’art. 26 della legge n. 11/1984, recante <i>“Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale”</i>, ha previsto per un periodo transitorio di durata triennale (aprile 1984 &#8211; marzo 1987) l’erogazione di un contributo economico da parte delle Unità Sanitarie Locali (oggi sostituite dalle Aziende Sanitarie Locali) in favore delle famiglie che provvedevano<i> “direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa”</i>. L’erogazione di tale provvidenza risulta finalizzata, ai sensi del secondo comma dell’art. 26, a consentire il rientro dei portatori di handicap nei propri nuclei familiari, in modo da assecondarne la risocializzazione con l’ambiente circostante, ed a sollevare parzialmente le famiglie dagli oneri economici connessi alla loro assistenza, mentre il comma successivo dispone che <i>“il contributo economico alle famiglie è pari al 25% dell’importo della retta giornaliera di assistenza per l’internato a tempo pieno”</i>.<br />	<br />
In seguito l’articolo unico della legge regionale 25 agosto 1989, n. 16, ha fornito un’interpretazione autentica del primo comma dell’art. 26, stabilendo che il contributo  <i>“non è destinato alle famiglie di coloro che sono genericamente bisognosi di assistenza, per i quali sono previsti altri tipi di intervento in leggi nazionali e regionali”</i>, bensì che esso deve essere erogato<i> “esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicap, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicap gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense a continuative 24 ore su 24, stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari”</i>. <br />
 <b>1.2.</b> 	A tali disposizioni ha fatto seguito una serie di  provvedimenti attuativi adottati dal Consiglio e dalla Giunta regionale della Campania, a partire dalla delibera di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri applicativi per l’assegnazione dei contributi. <br />	<br />
Successivamente, la Giunta regionale con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 ha approvato la circolare n. 12 del 1991, al fine di rideterminare  criteri e modalità di applicazione dell’art. 26 della legge n. 11/1984, come interpretato dalla legge n. 16/1989.<br />
La Giunta regionale è quindi intervenuta nella materia, con la delibera n. 3152 del 2002, con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di demandare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Campania (competenti secondo l’accorpamento territoriale delle ex UU.SS.LL.) la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ed è stato previsto &#8211; al fine di omogeneizzare i criteri e le modalità di valutazione delle richieste di concessione del beneficio &#8211; l’utilizzo della scheda prevista dalla delibera n. 1426 del 1991 e dalla circolare n. 12 del 1991. <br />
Tale scheda risulta articolata in sei sezioni, ciascuna delle quali prevede quesiti specifici cui corrisponde l’attribuzione di un punteggio fisso, sicché il punteggio complessivo varia da un minimo di zero ad un massimo di 28,45 punti. All’interno di tale fascia di punteggio, il valore soglia corrispondente all’handicap gravissimo previsto dalla legge regionale n. 19/1989 e dalla delibera di Giunta n. 3152 del 2002 è stato discrezionalmente individuato dall’Amministrazione nel punteggio di 16,00.<br />
Più di recente, con delibera di G.R. n° 2166 del 31.12.2005, prendendo atto degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., la Regione ha disposto la provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi (per l’anno 2005 ammontante ad €1.000.000,00); ha dato incarico al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui servizi sociali di ripartire <i>“lo stanziamento annualmente disponibile alle varie AA.SS.LL., in rapporto proporzionale al numero dei soggetti ritenuti idonei alla percezione del contributo”</i>; ha autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, <i>“ad erogare il contributo agli aventi diritto nella misura determinata secondo l’ordine di graduatoria unica predisposta da ogni singola A.S.L.”</i>.  Con Decreti Dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007 l’Ente regionale ha quindi impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente €1.000.000,00; €1.050.000,00; ed €1.050.000) per i successivi anni, in conformità a quanto stabilito dal legislatore regionale all’art. 27 della stessa legge regione Campania n. 11/1984, ove è stato previsto che l’onere per l’attuazione del precedente art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni futuri.<br />
<b><br />
2.	</b>Proprio sulla base di tale quadro normativo, la giurisprudenza ha più volte affermato (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872) che il contributo in questione costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale (riguardo all’<i>an</i> dell’elargizione finanziaria), reso all’esito di una preventiva verifica, non solo delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche da una valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati (cfr. Cass. sez. un. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2002, n° 3056).<br />	<br />
Altresì aspetti di discrezionalità possono essere individuati anche con riferimento al <i>quando</i> della corresponsione, posto che lo stesso legislatore regionale, come già sopra evidenziato, ha preventivato (cfr. art. 27 l. 11/1984) che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti, e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti in bilancio (cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959).<br />
Pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo in discorso non è di diritto soggettivo &#8211; nel qual caso la previsione di una graduatoria e l’attribuzione di un punteggio non avrebbero senso perché tutti gli aspiranti dovrebbero essere in ogni caso soddisfatti &#8211; bensì di interesse legittimo; posizione che deve dirsi perdurante fino al concreto soddisfacimento degli interessati da parte degli Enti Erogatori (oggi le Aziende Sanitarie Locali – cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1872; T.A.R. Campania, Sez. VII, 4 maggio 2007, n° 4753) per conto della Regione, alla quale ultima spetta comunque di assicurare ai primi la necessaria provvista finanziaria (cfr. Cons. di Stato Sez. V, 12 giugno 2007, n° 3125; Cons. di Stato Sez. V, 16 luglio 2002, n° 3959; T.A.R. Campania Sez. V, 21 gennaio 1999, n° 101): e tale ruolo essenziale svolto nell’ambito dell’articolato procedimento dalla Regione, fa sì che gli atti adottati da quest’ultima presentino anch’essi uno specifico rilievo per gli aspiranti al contributo in questione, in quanto in definitiva incidenti sugli interessi di costoro, con conseguente suscettività di lederne le posizioni soggettive.<br />
Appunto una valenza lesiva nei confronti dell’odierno ricorrente deve riconoscersi alla delibera di Giunta Regionale n° 2166 del 31.12.2005, poiché questa, oltre ad aver disposto una provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi sulla base degli elenchi formati dalle varie A.S.L., dei quali ha preliminarmente preso atto (in tal modo confermandoli), ha anche autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, ad erogare il contributo agli aventi diritto (nella misura determinata) proprio secondo l’ordine di detti elenchi. E pari valenza lesiva hanno avuto i Decreti Dirigenziali n. 125 del 3.3.2006, n. 615 dell’11.9.2006 e n. 192 dell’8.5.2007, con i quali la Regione, per la medesima causale, ha impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. anche ulteriori somme (rispettivamente €1.000.000,00; €1.050.000,00; ed €1.050.000) per successivi anni.<br />
<b><br />
3.	</b>Così stando le cose, il ricorrente avrebbe allora dovuto impugnare tali sopravvenuti atti del procedimento (costituenti snodi qualificanti e determinanti di questo), al fine di rimuovere la rinnovata lesione ai propri interessi da essi scaturente (a seguito della ribadita validità degli elenchi predisposti dalle AA.SS.LL., nonché dell’adozione di determinazioni ulteriori appunto su questi fondate). Ciò però non è avvenuto, il ché ha determinato l’effetto di far diventare di nessuna utilità per lui un eventuale annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati (rimanendo comunque quali ostacoli per l’ottenimento del contributo le determinazioni contenute nei citati atti sopravvenuti): di qui l’ulteriore e decisiva conseguenza del venir meno, appunto per parte ricorrente, dell’interesse alla definizione del presente giudizio (cfr. T.A.R. Campania-Napoli n° 20635/2005).<br />	<br />
Il ricorso, sotto il profilo di cui si discute, risulta, così, ormai improcedibile, e di tanto va fatta declaratoria in questa sede.<br />
<b><br />
4.</b>	La definizione in rito del giudizio rende equo disporre la compensazione integrale delle relative spese tra le parti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli, sez.VII^, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, proposto da <b>Quaresima Antonio</b>, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-11-6-2008-n-5237/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5237</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. ToscheiPaniconi F., E. e C. (Avv.ti E. Aliberti) c/ Comune di Roma (Avv. Com.) sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni Giurisdizione e competenza – Concessioni – Indennità e canoni – Controversie &#8211; Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-6-2008-n-5773/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.5773</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti         Est. Toschei<br />Paniconi F., E. e C. (Avv.ti E. Aliberti) c/ Comune di Roma (Avv. Com.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Concessioni – Indennità e canoni – Controversie &#8211; Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessioni amministrative,  le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi sono riservate, ai sensi dall&#8217;art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario se presentano un contenuto meramente patrimoniale, per il quale non assume rilievo il potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Al contrario nei casi in cui la controversia coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o  investe l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, essa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza della giurisdizione del G.O. sulle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi in materia di concessioni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori: Luigi TOSTI					Presidente; Silvestro Maria RUSSO			Componente; Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																	</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g 281 del 2008 proposto da</p>
<p><b>PANICONI Fabio,PANICONI Ercole,PANICONI Cinzia</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Aliberti ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Marianna Dionigi n. 29;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	il <b>COMUNE DI ROMA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ottavi ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. prot. 61568 del 16.10.2007, comunicata il 19.10.2007, con la quale è stato richiesto il pagamento dell’indennizzo di cui all’art.1, comma 257, della legge n. 296 del 2006 per concessione demaniale marittima n. 197 del 14.04.1999, relativamente al mantenimento di un cottage ad uso residenza estiva all’interno del complesso denominato Maresole sito in Ostia Lido<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i documenti allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio delle parti intimate ed i documenti prodotti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 16 aprile 2008 il dott. Stefano Toschei; presente per i ricorrenti l’avv. Ernesto Aliberti e per l’Amministrazione Comunale l’avv. Luigi D’Ottavi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso per come specificato in epigrafe parte ricorrente contesta dinanzi a questo Tribunale il provvedimento assunto dal Comune di Roma con il quale vengono avanzate richieste in ordine a presunti indennizzi dovuti per concessione demaniale.<br />
Riferisce parte ricorrente che, all’esito di numerose vicende che hanno caratterizzato il periodo di efficacia della concessione demaniale rilasciata, l’Amministrazione chiedeva il pagamento di un indennizzo ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge (finanziaria per il 2007) 27 dicembre 2006 n. 296.<br />
Sostenendo l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione di numerosi profili di censura dedotti, parte ricorrente ne chiede il giudiziale annullamento.<br />
Le parti intimate, costituendosi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma. Nel merito hanno contestato analiticamente la fondatezza delle avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Alla udienza pubblica del 16 aprile 2008 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Viene all’esame del Tribunale lo scrutinio di un ricorso con il quale si contesta la legittimità della decisione assunta dal Comune di Roma di ingiungere alla parte ricorrente,all’esito della individuazione delle modalità di calcolo, anche sulla scorta di linee-guida fornite dalla Regione Lazio, il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di indennizzo con riferimento alla concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata.<br />
La scelta dell’Amministrazione fonda normativamente sulla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo la quale “Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l&#8217;occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l&#8217;indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”.<br />
I provvedimenti impugnati, a parere di parte ricorrente, sarebbero palesemente affetti da illegittimità sia sotto il profilo dell’inadeguatezza dell’istruttoria che della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero dovuto assistere le decisioni provvedimentali assunte dal Comune, da qui la richiesta di annullamento degli atti, presupposti e conseguenti, fatti esplicitamente oggetto di gravame.</p>
<p>2. – Il Collegio deve anzitutto farsi carico della eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente, peraltro rilevabile d’ufficio trattandosi di questione inerente la sussistenza della competenza giurisdizionale in capo al giudice amministrativo in ordine alla causa petendi nella quale si compendia il ricorso proposto.</p>
<p>3. – Elemento centrale dello scrutinio sulla questione preliminare è costituito dall’individuazione della materia alla quale può ricondursi l’oggetto del gravame qui in esame.<br />
Appare evidente che, sulla scorta dell’indagine in merito ai documenti prodotti e degli atti difensivi depositati, l’espressione decisionale contenuta nell’atto gravato è rappresentata da una richiesta di indennizzo, quindi di una somma di denaro peraltro quantificata, che ha il suo presupposto in un titolo, già rilasciato, di concessione demaniale marittima.<br />
Sul punto giova rammentare che, come rilevato dalla Corte regolatrice della giurisdizione con orientamento rispetto al quale non v’è ragione di allontanarsi, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dall&#8217;art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della Pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull&#8217;an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., 23 ottobre 2006 n. 22661).<br />
In argomento, già in epoca antecedente rispetto all’orientamento sopra riferito, il giudice amministrativo si era determinato nel senso che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l&#8217;ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l&#8217; occupazione abusiva di area demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell&#8217; indennizzo preteso dalla p.a. per l&#8217; occupazione sine titulo del bene (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 15 novembre 2002 n. 3896 nonché, in epoca più recente, T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 agosto 2007 n. 2032).<br />
D’altronde il ridetto orientamento giurisprudenziale si pone in perfetta linea adesiva con quanto fissato ormai definitivamente dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, secondo la quale non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto una vicenda rispetto alla quale non viene in emersione alcuna contestazione circa l’esercizio di potestà autoritativa da parte della Pubblica amministrazione.</p>
<p>4. &#8211; Nel caso in esame, dunque, in disparte l’esplicito richiamo offerto dall’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla questione del calcolo e della richiesta dell’indennità asseritamente dovuta per la concessione demaniale marittima a suo tempo rilasciata, non si apprezzano momenti riconducibili ad un esercizio di potestà autoritativa, di talché deve dichiararsi l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione giudiziale delle spese di lite tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 aprile 2008.</p>
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