<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/11-5-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/11-5-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 21:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11/5/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/11-5-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.653</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-5-2020-n-653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-5-2020-n-653/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-5-2020-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.653</a></p>
<p>Angelo Scafuri, Presidente, Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore PARTI: omissis in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci,contro Comune San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacinto Lombardi, ; S.U.A. Stazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-5-2020-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-5-2020-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.653</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Scafuri, Presidente, Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore PARTI:  omissis in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci,contro Comune San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacinto Lombardi, ; S.U.A. Stazione Unica Appaltante dei Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Mattinata, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di Mattinata, Comune di Rignano Garganico, non costituita in giudizio;  nei confronti De Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci.</span></p>
<hr />
<p>Progetto posto a base di gara : natura e differenze delle  varianti  e delle  migliorie .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Contratti della PA- Gara- progetto posto a base di gara &#8211;  varianti &#8211; migliorie &#8211; natura e differenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La differenza tra varianti e migliorie apportate dall&#8217;impresa al progetto posto a base di gara riposa sull'&#8221;intensità &#8221; e sul &#8220;grado&#8221; delle modifiche introdotte.<br /> Le varianti incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto originario; le soluzioni migliorative (o &#8220;varianti progettuali migliorative&#8221;) riguardano aspetti tecnici in grado di consentire, fatto salvo il principio della par condicio, alle imprese partecipanti d&#8217;individuare, nell&#8217;ambito delle proprie specifiche capacità  e competenze, le possibili soluzioni tecniche migliori sulla base del progetto di gara.<br /> Le migliorie riguardanti le modalità  esecutive dell&#8217;opera o del servizio sono ammissibili, purchè non si traducano in una diversa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto, del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall&#8217;Amministrazione.<br /> Si aggiunga che la proposta tecnica deve essere migliorativa rispetto al progetto base e l&#8217;offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l&#8217;adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, dando prova dell&#8217;efficienza del progetto e del rispetto delle esigenze dell&#8217;Amministrazione sottese alla prescrizione variata.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00653/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01485/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2019, proposto da <br /> Gecos &#8211; Gestioni Costruzioni Servizi S.r.l., Antonacci Termoidraulica S.r.l., Geom. -OMISSIS-Costruzioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giacinto Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Giandonato Uva, in Bari, via Giandomenico Petroni, n. 3; <br /> S.U.A. Stazione Unica Appaltante dei Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Mattinata, Comune di San Giovanni Rotondo, Comune di Mattinata, Comune di Rignano Garganico, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">De Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina n. 447 del 17.10.2019, n. reg. generale 139, del responsabile del Settore Manutenzione e LL. PP. del comune di San Marco in Lamis, di aggiudicazione, in favore della De Marco S.r.l., dell&#8217;appalto di lavori avente a oggetto &#8220;Interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della scuola elementare &#8220;Balilla&#8221;&#8221; e dell&#8217;avviso dell&#8217;esito della gara di pari data;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale &#8220;Valutazione offerta tecnica&#8221; e delle schede ad esso allegate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale &#8220;Valutazione offerta economica&#8221;, nella parte in cui &#8220;propone prima classificata e provvisoria aggiudicataria dell&#8217;appalto (&#038;)&#8221; il costituendo R.T.I. controinteressato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione n. 15 del 21.5.2019 Numero Generale &#8211; n. 6 del 21.5.2019, Settore Comune di San Marco in Lamis, con cui il Responsabile della S.U.A. Gargano Sud ha, <i>inter alia</i>, preso &#8220;atto delle risultanze del verbale di gara, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva presso la Sede del Comune di San Marco in Lamis in data 20.05.2019 alle ore 16:00, con il quale si è determinata la proposta di aggiudicazione&#8221; e approvato la proposta di aggiudicazione medesima ai sensi dell&#8217;art. 31, D.Lgs. 50/2016, disponendo la trasmissione della &#8220;presente determinazione al funzionario incaricato affinchè possa tempestivamente dare seguito a tutte le attività  conseguenti di verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva e contratto di appalto&#8221; e dei verbali ad essa allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ad aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l&#8217;offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, nel quale la ricorrente si dichiara sin d&#8217;ora disponibile a subentrare ex art. 122 c.p.a., e previo accertamento dell&#8217;effettiva possibilità  della ricorrente di conseguire l&#8217;aggiudicazione e di subentrare nel contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; e con riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento ex artt. 30 e 124 c.p.a. del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati per equivalente monetario nella misura che sarà  determinata;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla società  De Marco S.r.l. in data 10.1.2020: </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali di gara, nonchè della Determina 17.10.2019 n. 447 &#8211; reg. gen. 139 del Comune di San Marco in Lamis e della Determina 21.05.2019 n.15 num. Gen. 6 della S.U.A. Stazione Unica Appaltante dei Comuni di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Mattinata, tutte nelle parti nelle quali il RTI Gecos, Antonacci Termoidraulica e Geom. -OMISSIS-Costruzioni sono stati ammessi e/o non sono stati esclusi e/o hanno conseguito la valutazione ai fini dell&#8217;inserimento in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune San Marco in Lamis e della società  De Marco S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza telematica del giorno 22 aprile 2020 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 18.11.2019 e depositato in Segreteria in data 26.11.2019, la Gecos &#8211; Gestioni Costruzioni Servizi S.r.l., la Antonacci Termoidraulica S.r.l. e la ditta Geom. -OMISSIS-Costruzioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Esponevano in fatto che, con determinazione n. 810 del 4.12.2018, il Comune di San Marco in Lamis (FG) aveva indetto una procedura aperta per l&#8217;affidamento di lavori concernenti «Interventi di messa in Sicurezza e di adeguamento funzionale della Scuola Elementare &#8220;Balilla&#8221;Â» da svolgersi per il tramite della Stazione Unica Appaltante &#8211; S.U.A. Gargano Sud, per un importo a base d&#8217;asta di € 2.563.634,37 da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità  prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;immobile interessato dagli interventi oggetto di affidamento era (ed è) tutelato ai sensi dell&#8217;art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di tanto, antecedentemente all&#8217;indizione della procedura di gara il progetto esecutivo veniva sottoposto all&#8217;autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali &#8211; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani e Foggia, ai sensi dell&#8217;art. 21, D.Lgs. n. 42/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">La menzionata Soprintendenza, sul rilievo della carenza del progetto e della relazione statico-strutturale indispensabile per la valutazione degli interventi di consolida-mento della copertura ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004, dapprima trasmetteva al Comune preavviso di diniego ex art. 10, L. n. 241/1990; successivamente, in seguito ad integrazione documentale trasmessa dal Comune stesso a riscontro del preavviso di diniego, rilasciava la relativa &#8220;autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell&#8217;art. 21, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004&#8221;, con atto. prot. n. 10226 del 30.11.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla procedura in esame partecipavano anche la società  Gecos S.r.l., in costituendo R.T.I. con la Antonacci Termoidraulica S.r.l. e con la Geom. -OMISSIS-Costruzioni (nel prosieguo anche solo &#8220;RTI Gecos&#8221;) e la società  De Marco S.r.l. in costituendo R.T.I. (nel prosieguo anche solo &#8220;RTI De Marco&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito delle operazioni di gara il RTI De Marco si classificava primo, con 99,508 punti e il RTI Gecos secondo, con 88,821 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con determina n. 447 del 17.10.2019, l&#8217;appalto veniva quindi aggiudicato al RTI De Marco.</p>
<p style="text-align: justify;">Insorgeva parte ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, sollevando plurimi motivi di doglianza, come di seguito riassunti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>I) Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara e della </i>lex specialis<i>. Eccesso di potere sotto i profili della erroneità  e dell&#8217;illogicità  manifeste.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente evidenziava come il disciplinare di gara non avesse autorizzato i concorrenti alla presentazione di varianti progettuali, ma solo di eventuali migliorie, stabilendo in particolare come queste ultime &#8220;<i>non dovranno stravolgere il progetto e non dovranno comportare la nuova acquisizione di pareri</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù nel dettaglio, parte ricorrente rappresentava come il progetto posto a base di gara prevedesse la nuova installazione di un servoscala sulla rampa di accesso dal piano terra al piano primo e che a tale configurazione progettuale non si potesse in alcun modo derogare, costituendo la medesima una precisa scelta progettuale di fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">In contrasto con tale ritenuta opzione essenziale relativa ai lavori da porre in essere, parte ricorrente si doleva di come l&#8217;aggiudicataria avesse invece proposto proprio l&#8217;installazione di un nuovo ascensore in luogo del servoscala, in tal modo presentando un&#8217;offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tanto avrebbe dovuto conseguire una diretta esclusione della controinteressata, in carenza della quale la disposta aggiudicazione sarebbe stata, in tesi, da considerarsi illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ampie lavorazioni necessarie per implementare tale soluzione e finanche l&#8217;alterazione dell&#8217;illuminazione naturale interna confermavano la radicalità  della modifica progettuale proposta e, di conseguenza, la violazione delle prescrizioni impartite sul punto dalla <i>lex specialis</i> di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>II) Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara e della </i>lex specialis<i>. Eccesso di potere sotto i profili della erroneità  e dell&#8217;illogicità  manifeste.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un secondo motivo di gravame (intitolato in modo identico rispetto al primo), parte ricorrente insisteva sui profili di illegittimità  dell&#8217;offerta formulata dalla controinteressata soprattutto dal punto di vista della necessità  &#8211; dalla medesima offerta imposta &#8211; di rivolgersi alle autorità  competenti per nuove autorizzazioni rispetto ai lavori da svolgere, in quanto difformi dal progetto originario.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di costituzione in data 10.12.2019 si costituiva in giudizio il Comune San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, evidenziando l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso introduttivo, instando per la sua integrale reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto di costituzione in data 13.12.2019 si costituiva in giudizio il RTI De Marco, eccependo l&#8217;irricevibilità , inammissibilità , improcedibilità  ed infondatezza del ricorso principale, con riserva di controdedurre pìù approfonditamente nel prosieguo del processo e di presentare altresì¬ ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10.1.2020 il RTI De Marco faceva pervenire in Segreteria il preannunciato ricorso incidentale, nel quale, ricapitolati i fatti di causa, formulava i seguenti motivi di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 59, 84, 87 d.lgs. n. 50/16 e 3 e 63 d.p.r. 207/2010 &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 del bando e del disciplinare (pag. 8) &#8211; Violazione dell&#8217;art. 97 Cost. &#8211; Violazione di ogni norma e principio in tema di qualificazione alle gare d&#8217;appalto &#8211; Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità  manifesta; contraddittorietà ; perplessità .</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso incidentale, il RTI De Marco evidenziava come una delle mandanti del RTI Gecos, la Antonacci Termoidraulica S.r.l., avesse perduto il requisito del possesso di valida certificazione di qualità  IS0 9001, in tal modo inficiando l&#8217;efficacia della SOA in suo possesso, facendo quindi venir meno l&#8217;idoneità  dell&#8217;impresa ad ottenere la commessa in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>II. Violazione e falsa applicazione del Disciplinare (pag. 12). Violazione del Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta &#8211; Andria &#8211; Trani &#8211; Foggia n. prot 10226 del 30.11.2018. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità  manifesta; contraddittorietà ; perplessità .</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo di ricorso incidentale il RTI De Marco rappresentava come, a voler seguire le tesi del ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso in primo luogo lo stesso RTI Gecos, che con la propria offerta tecnica aveva proposto variazioni di carattere essenziale al progetto posto a base di gara, che, in tesi, contrastavano con il parere rilasciato dalla Soprintendenza e che avrebbero comportato la necessità  di acquisire ulteriori pareri in ordine alla eseguibilità  delle dette variazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito dell&#8217;udienza in camera di consiglio del 29.1.2020, con ordinanza n. 54/2020 del 31.01.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva l&#8217;istanza cautelare avanzata dalla ricorrente per carenza di<i>fumus boni iuris</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso la medesima ordinanza non veniva interposto appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Previo scambio di memorie e repliche, all&#8217;udienza telematica del 22.04.2020 il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciò premesso, nel merito, il ricorso principale è infondato e, pertanto, non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale presupposto può prescindersi dalla preliminare disamina del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, data l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso principale, è possibile procedere, sul piano processuale, all&#8217;esame prioritario del medesimo, pur a fronte della proposizione, da parte della società  controinteressata, di un ricorso incidentale avente contenuto &#8220;paralizzante&#8221; in quanto recante censure escludenti, anche in considerazione del fatto che si verta, nel caso di specie, nell&#8217;ambito di una gara d&#8217;appalto con pìù di due partecipanti (ex multis, Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3328; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6 giugno 2014, n. 6042; Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza 27 aprile 2015, n. 5; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 108/2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Detto ricorso incidentale dovrà , pertanto, essere dichiarato improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, a fronte della preliminare valutazione di infondatezza del ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione non può ritenersi intaccata dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE, Grande Camera, 5 aprile 2016, C-689/13, Puligienica, in quanto, al di lÃ  della evidente difformità  di fattispecie cui la pronuncia della Corte si riferisce, è palese che l&#8217;esame del merito e financo l&#8217;ipotetico accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata non conferirebbero alla stessa utilità  diverse e/o superiori a quelle giÃ  ottenibili in conseguenza della mera declaratoria di infondatezza del ricorso principale, con integrale stabilizzazione degli esiti di gara per come determinatisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Come dunque sopra anticipato, il ricorso principale deve essere respinto in quanto infondato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano argomentativo e motivazionale, i motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo sono suscettibili di trattazione unitaria, facendo entrambi leva sul medesimo ordine di argomentazioni di massima.</p>
<p style="text-align: justify;">Con due motivi di doglianza, parte ricorrente si duole sostanzialmente della mancata esclusione dell&#8217;offerta tecnica del RTI De Marco per avere questi previsto quale miglioria l&#8217;installazione di un ascensore in vece di un montascale, ciò determinando, in tesi, uno stravolgimento radicale del progetto posto a base di gara ed addirittura una prestazione offerta da considerarsi come un<i>aliud pro alio</i> rispetto a quella indicata dall&#8217;Amministrazione; in particolare, la difesa del RTI Gecos sostiene che detta miglioria sia inammissibile e quindi illegittima, perchè necessitante di nuovi pareri da parte delle autorità  preposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale impostazione non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  evidenziato nell&#8217;ordinanza cautelare sopra menzionata e come si dimostrerà  meglio nel prosieguo, i motivi di ricorso principale appaiono essere il frutto di una lettura parziale delle <i>lex specialis</i>, di per se non conforme ad una corretta valutazione d&#8217;insieme della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Su un piano generale, come noto, in tema di valutazione delle offerte nell&#8217;ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il giudizio della Commissione di gara è espressione di discrezionalità  tecnica, da tanto derivandone che le valutazioni svolte in tale sede non possono, in linea di massima, essere sindacate nel merito dal giudice di legittimità , se non nei casi e nei limiti enucleati dalla vasta elaborazione giurisprudenziale in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Si parla, invero, di discrezionalità  tecnica quando la P.A. sia chiamata a valutare fatti o situazioni alla stregua di regole di carattere specialistico, la cui applicazione non garantisce un risultato univoco e obiettivo, connotandosi, al contrario, per l&#8217;inevitabile soggettività  ed opinabilità  dell&#8217;esito. Sotto tale aspetto, l&#8217;Amministrazione non è tenuta, infatti, ad effettuare una valutazione comparativa degli interessi scegliendo, all&#8217;esito, le modalità  che consentono il pìù efficace soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico primario, ma deve esclusivamente verificare, in applicazione di regole a carattere tecnico e specialistico, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per l&#8217;adozione della determinazione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, la valutazione delle offerte all&#8217;esito di una procedura ad evidenza pubblica esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di gara e, in relazione a tali giudizi, la sindacabilità  del Giudice amministrativo è di tipo c.d. debole, non potendo in nessun caso spingersi al punto di entrare nel merito dell&#8217;esame effettuato dall&#8217;Amministrazione, salvo che lo stesso manifesti profili evidenti di illogicità , irrazionalità  e disparità  di trattamento, evidenziando superficialità , incompletezza, incongruenza, tali da configurare un palese vizio di eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, si richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, alla stregua della quale &#8220;<i>le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle commissioni di gara sono espressione di discrezionalità  tecnica e come tali sono sottratte al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti; ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità  dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall&#8217;autorità  pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità  di valutazione delle offerte (d.lgs. n. 163/2006, Codice degli appalti 2006) </i>(v. Cons. Stato Sez. V, 11.07.2017, n. 3400).<i> </i>Trattasi delle note coordinate ermeneutiche che governano il sindacato di legittimità  sugli atti espressione di discrezionalità  tecnica, come tali sempre <i>ex se </i>opinabili, ma annullabili solo nell&#8217;eventualità  che risultino manifestamente inattendibili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel caso di specie, l&#8217;attività  valutativa della Commissione giudicatrice appare essere stata espletata nel pieno rispetto dei richiesti canoni di ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa, con l&#8217;opzione non irragionevole per una specifica soluzione tecnica (realizzazione di un ascensore in vece di un montascale) che non appare <i>ictu oculi</i> viziata o illegittima.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Peraltro, come è noto, in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, un consolidato indirizzo giurisprudenziale fissa in modo netto il<i>discrimen</i> tra soluzioni migliorative e varianti vere e proprie.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le migliorie possono applicarsi a tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, salva l&#8217;immodificabilità  delle caratteristiche progettuali stabilite nel bando e nel capitolato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Come ha affermato, a pìù riprese, il Consiglio di Stato, &#8220;&#8221;<i>le soluzioni migliorative che sono consustanziali alle procedure di affidamento secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, si differenziano dalle varianti perchè possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati &#8220;&#8221;aperti&#8221;&#8221; a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione del pregio delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità  delle caratteristiche progettuali giÃ  stabilite dall&#8217;amministrazione. Come precisato nella sentenza 29 marzo 2011, n. 1925, si tratta di &#8220;&#8221;variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche&#8221;&#8221;, direttamente riferibili alle singole forniture e lavorazioni in cui si sostanzia l&#8217;opera, in virtà¹ delle quali quest&#8217;ultima può risultare meglio rispondente al quadro delle esigenze funzionali poste a base della progettazione ed ai relativi aspetti qualitativi. Le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità  è necessaria una previa manifestazione di volontà  della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. n. 163/2006 </i>(&#038;)<i> e l&#8217;individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l&#8217;opera proposta dal concorrente costituisce unÂ </i>aliud<i> rispetto a quella prefigurata dall&#8217;amministrazione. Il confronto competitivo è in questo secondo caso necessariamente ristretto a singoli e predeterminati aspetti del progetto, entro i quali il ventaglio delle alternative progettuali proponibili è nondimeno pìù esteso&#038;</i>&#8220;&#8221; (cfr. <i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 6615/2012, Sez. V, Sent. n. 6388/2012, Sez. V, Sent. n. 5655/2015, T.A.R. Lecce, Sent. n. 1557/2017).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In sintesi, le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione, salva la immodificabilità  delle caratteristiche progettuali giÃ  stabilite dall&#8217;Amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità  è necessaria una previa manifestazione di volontà  della Stazione Appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l&#8217;individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l&#8217;opera proposta dal concorrente costituisce un<i> aliud</i> rispetto a quella prefigurata dalla stazione appaltante (cfr. anche Cons. St., sez. V, n. 1097/2019; Cons. St., sez. VI, n. 2969/2017; Cons. St., sez. V, n. 814/2014; Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160/2013).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In definitiva, quindi, la differenza tra varianti e migliorie apportate dall&#8217;impresa al progetto posto a base di gara riposa sull'&#8221;&#8221;<i>intensità </i>&#8220;&#8221; e sul &#8220;&#8221;<i>grado</i>&#8220;&#8221; delle modifiche introdotte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le varianti incidono sulla struttura, funzione e tipologia del progetto originario; le soluzioni migliorative (o &#8220;&#8221;<i>varianti progettuali migliorative</i>&#8220;&#8221;) riguardano aspetti tecnici in grado di consentire, fatto salvo il principio della <i>par condicio</i>, alle imprese partecipanti d&#8217;individuare, nell&#8217;ambito delle proprie specifiche capacità  e competenze, le possibili soluzioni tecniche migliori sulla base del progetto di gara.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ stato altresì¬ precisato che le migliorie riguardanti le modalità  esecutive dell&#8217;opera o del servizio sono ammissibili, purchè non si traducano in una diversa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto, del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si aggiunga che la proposta tecnica deve essere migliorativa rispetto al progetto base e l&#8217;offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l&#8217;adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, dando prova dell&#8217;efficienza del progetto e del rispetto delle esigenze dell&#8217;Amministrazione sottese alla prescrizione variata (cfr. T.A.R. Puglia, sez. I, n. 1461/2016; Cons. St., sez. V, n. 1925/2011; Cons. St., sez. V, n. 743/2010).</p>
<p style=""text-align: justify;"">In base a tali coordinate ermeneutiche ed alla <i>lex specialis</i> della gara in oggetto, deve necessariamente evidenziarsi che l&#8217;opzione per l&#8217;installazione di un ascensore in vece di un montascale, oltre ad essere di per sè non manifestamente irrazionale e/o irragionevole, era quietamente giÃ  contemplata negli atti di gara.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La stessa Amministrazione comunale aveva chiarito che, per consentire la piena fruibilità  del piano superiore, era pacificamente possibile installare un ascensore nel vano scale, stante lo spazio a disposizione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Invero, la Relazione Generale Tecnica ed Economica (cfr. all. n. 3, pag. 42, atti dell&#8217;Amministrazione resistente) precisava, in merito all&#8217;impianto di elevazione, che &#8220;&#8221;<i>la tipologia di scale esistente e la larghezza del gradino consente la possibilità  di prevedere un apposito impianto di elevazione e/o servoscala</i>&#8220;&#8221;, continuando &#8220;&#8221;<i>per tale intervento si è prevista la nuova installazione di un servoscala sulla rampa di accesso dal piano terra al primo piano</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Peraltro, nello stesso Capitolato Speciale d&#8217;Appalto (cfr. all. n.14, atti dell&#8217;Amministrazione resistente), nel punto relativo alla individuazione degli interventi riguardanti l&#8217;impianto di elevazione (cfr. art. 20.7) era espressamente previsto che questo potesse essere realizzato anche tramite un ascensore, di cui si puntualizzavano le specifiche tecniche richieste.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In altri termini, l&#8217;opzione per il servoscala era quella meramente suggerita (anche perchè, come è ovvio, la meno costosa <i>ceteris paribus</i>), ferma restando la possibilità  per i partecipanti alla gara di offrire le migliorie ritenute congrue sul piano dell&#8217;offerta a presentarsi, in quanto economicamente e tecnicamente sostenibili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Del resto, nello stesso criterio di aggiudicazione dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa è palesemente intrinseca la possibilità  di fornire migliorie o financo &#8220;&#8221;<i>varianti progettuali migliorative</i>&#8220;&#8221;, fatto salvo sulle medesime il motivato apprezzamento tecnico discrezionale della Stazione Appaltante e l&#8217;eventuale controllo di questo Giudice Amministrativo, nel caso di specie linearmente superato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dalle argomentazioni qui espresse discende dunque la reiezione integrale del ricorso principale, perchè infondato nel merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni pìù risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle pìù recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Da ultimo, in considerazione della particolare complessità  procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che della evidente peculiarità  in fatto della presente controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando:</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; respinge il ricorso principale;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Angelo Scafuri, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Desirà¨e Zonno, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-5-2020-n-653/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2930</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2020-n-2930/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2020-n-2930/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2020-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2930</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Acqua Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Fabio Elefante, c. Autorità  Garante per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico &#8211; Sede di Milano, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2020-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2020-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2930</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore; PARTI: (Acqua Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Fabio Elefante, c. Autorità  Garante per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico &#8211; Sede di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di Regione Campania non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Ottemperanza : presupposti, condizioni e finalità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ottemperanza &#8211; presupposti &#8211; condizioni e finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Presupposto fondamentale per utilizzare lo strumento dell&#8217;ottemperanza sono la presenza di una pronuncia passata in giudicato, ossia non pìù aggredibile con gli ordinari mezzi di impugnazione e l&#8217;inottemperanza alle prescrizioni ivi contenute; legittimato attivo ad agire per ottemperanza è la parte vittoriosa del giudizio di cognizione, che si sia vista accogliere una o pìù delle domande ivi proposte. </em><br /> <em>Ove, per contro, la sentenza, della cui ottemperanza si tratta, abbia respinto in toto la domanda di annullamento proposta, chi è risultato, nel giudizio di cognizione, totalmente soccombente, non è legittimato ad agire per ottemperanza, avendo la pronuncia in questione ritenuto non corrette le doglianze di legittimità  dallo stesso esposte in sede di cognizione. Ne consegue che da una tale pronuncia non vi sia alcunchè da azionare in sede di ottemperanza per la parte soccombente in sede di cognizione, tanto meno ancorando tale pretesa ottemperativa ad un passo della pronuncia, contenuto nella parte in fatto della motivazione della pronuncia divenuta giudicato: se è vero, infatti, che il giudicato si compone non solo di quanto statuito in dispositivo, ma anche di quanto esposto in motivazione, è anche vero che la parte motiva spiega effetti conformativi in modo strettamente aderente rispetto a quanto definito in dispositivo, risultando altrimenti niente pìù che unÂ obiter dictum.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020<br /> <strong>N. 02930/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06542/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6542 del 2019, proposto da Acqua Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Roma, via Maria Adelaide, n. 8;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Autorità  Garante per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico &#8211; Sede di Milano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Regione Campania non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> della sentenza del CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZ. VI n. 5534/2017, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente, previa concessione delle opportune misure cautelari:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas 362/2015/R/IDR del 16 luglio 2015, avente per oggetto &#8220;Determinazione d&#8217;ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Acqua Campania S.p.A., con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015&#8221;, pubblicata sul sito internet dell&#8217;Autorità  in data 17 luglio 2015 (doc. 1)<br /> e, ove occorrer possa, sempre nei limiti di quanto esposto in narrativa:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto &#8220;Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013&#8221; (doc. 2);<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica e il gas 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto &#8220;Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento&#8221; (doc. 3);<br /> &#8211; della delibera 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, avente ad oggetto &#8220;Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 &#8211; modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr&#8221; (doc. 4);<br /> &#8211; della delibera n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012, avente ad oggetto &#8220;definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato&#8221; (doc. 5).<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Garante per L&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico &#8211; Sede di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino, l&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La pronuncia di questo Consiglio di cui si chiede l&#8217;ottemperanza veniva resa in forza dell&#8217;appello proposto da AEEGSI (Autorità  per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico) avverso la sentenza del TAR per la Lombardia n. 1798/2016. La controversia verteva attorno alla delibera, con la quale AEEGSI aveva determinato d&#8217;ufficio nei confronti dell&#8217;odierno ricorrente le tariffe del servizio idrico per le annualità  2014 e 2015 ed aveva stabilito che il valore tariffario così¬ determinato fosse utilizzato anche per i conguagli del primo periodo regolatorio 2012-2015, delibera che era stata impugnata in primo grado dall&#8217;ente destinatario assieme alle altre, considerate quali atti ad essa presupposti.<br /> La Sezione accoglieva l&#8217;unico motivo di appello con il quale veniva contestata l&#8217;affermazione della sentenza di primo grado, secondo la quale l&#8217;Autorità , prima di determinare la tariffa con il valore del theta fissato d&#8217;ufficio, avrebbe dovuto verificare la possibilità  di determinarla in base a criteri reali, sulla base dei dati inviatile, per quanto formalmente non completi. La Sezione, quindi, riteneva che la determinazione d&#8217;ufficio della tariffa non fosse censurabile sulla scorta di quanto allegato dall&#8217;odierna ricorrente.<br /> 2. L&#8217;odierna ricorrente avanza richiesta di ottemperanza della citata sentenza del Consiglio, nella parte in cui afferma: &#8220;<em>E&#8217; perà² possibile che il gestore, attraverso una sorta di ravvedimento operoso, comunichi anche in un secondo tempo alla AEEGSI i dati necessari: in tal caso, si applicherà  sin dall&#8217;originaria decorrenza della tariffa il valore calcolato con i dati reali così¬ forniti, determinato con il moltiplicatore theta fisiologico e non con quello officioso. In questo caso, si genera il secondo tipo di conguaglio cui si è accennato, dovuto alla differenza positiva o negativa fra la tariffa determinata con il theta officioso, applicata in via provvisoria, e la tariffa determinata con i dati reali, applicata in via retroattiva</em>.&#8221;<br /> Si sostiene, pertanto, che la nota n. 10225 del 18 aprile 2019, dell&#8217;Autorità  avrebbe violato il giudicato, intendendosi per tale non solo quanto scritto in dispositivo, ma anche quanto contenuto in motivazione. Inoltre, il detto principio di diritto sarebbe conforme alla disciplina vigente.<br /> In subordine la detta nota sarebbe illegittima e meritevole di censura, essendo palesemente incompatibile con i principi generali di recupero integrale dei costi (<em>full cost recovery</em>) e mantenimento dell&#8217;equilibrio economico finanziario delle gestioni. I detti principi impongono di garantire al gestore il riconoscimento integrale di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, in una misura il pìù possibile aderente rispetto alla loro effettiva consistenza in omaggio a quanto disposto dall&#8217;articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE; dall&#8217;art. 154 del d.lgs. 152/2006 e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale). Altro principio violato dalla detta nota sarebbe quello che impone al soggetto responsabile della regolazione tariffaria di salvaguardare in ogni caso l&#8217;equilibrio economico-finanziario delle gestioni (art. 117, d.lgs. 267/2000; art. 149, comma 4 del d.lgs. 152/2006; art. 2, lett. d, d.p.c.m. 20 luglio 2012).<br /> Ulteriore illegittimità  sarebbe individuabile nello sviamento di potere, dal momento che ciò comporterebbe un utilizzo improprio dello strumento della tariffa d&#8217;ufficio, finalizzato al perseguimento di uno scopo ben diverso da quello legislativamente previsto, poichè il perdurante utilizzo di tale strumento, anche in seguito all&#8217;acquisizione dei documenti idonei a consentire il calcolo della tariffa &#8220;reale&#8221;, determinerebbe una palese violazione di tale <em>ratio</em> integrativa/supplettiva, attribuendo alla determinazione d&#8217;ufficio una valenza di tipo sanzionatorio. Ciò in contrasto anche con i principi fissati dalla l. 689/1981.<br /> 3. Costituitasi in giudizio, l&#8217;Autorità  di regolazione per energia e reti, giÃ  Autorità  per l&#8217;energia elettrica il gas e il sistema idrico, eccepisce l&#8217;inammissibilità  per difetto di legittimazione attiva della controparte a proporre azione per l&#8217;ottemperanza della sentenza n. 5534/2017, nel cui giudizio Acqua Campania sarebbe risultata totalmente soccombente. Ulteriore inammissibilità  deriverebbe dal fatto che le affermazioni contenute nella pronuncia di cui si invoca l&#8217;ottemperanza non avrebbero valore di giudicato e dal fatto che trattandosi di pronuncia di rigetto, il suo giudicato non avrebbe forza conformativa. Inoltre, il tema degli effetti (retroattivi o meno; sananti o meno) dell'(eventuale) provvedimento di approvazione della tariffa a seguito dell&#8217;inoltro delle informazioni e dei documenti mancanti non avrebbe costituito oggetto del giudizio innanzi al Consiglio di Stato.<br /> Inoltre, l&#8217;affermazione della ricorrente secondo cui l&#8217;orientamento del Consiglio di Stato sarebbe perfettamente compatibile con l&#8217;assunto per cui il calcolo della tariffa, a seguito dell&#8217;invio delle informazioni necessarie, prima mancanti, &#8220;produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima&#8221;, in quanto dovrebbe operarsi un conguaglio da applicare nella tariffa del successivo periodo regolatorio, contrasterebbe con quanto sostenuto dalla Regione Campania. Quest&#8217;ultima, infatti, non avrebbe chiesto il riconoscimento dei conguagli nelle tariffe 2016-2019, ma avrebbe avanzato una nuova predisposizione delle tariffe 2012-2015 (periodo regolatorio MTT e MTI), come si ricaverebbe dall&#8217;oggetto e dal contenuto della nota del 18 giugno 2018. Conseguentemente, la censura della ricorrente sarebbe inammissibile, in quanto la nota ARERA non potrebbe che essere valutata sulla scorta di quanto richiesto da Regione Campania. Del pari, non potrebbe disporsi la conversione del giudizio da ottemperanza ad annullamento per difetto dei presupposti di cui alla pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria, n. 2/2013. Inoltre, la conversione dell&#8217;azione non potrebbe aver luogo in ragione di quanto disposto 32, comma 2, CPA, che consente al giudice la conversione delle azioni &#8220;sussistendone i presupposti&#8221;. Nel caso di specie l&#8217;attribuzione al Tar del compito di esaminare i vizi di legittimità  della nota ARERA impedirebbe la conversione dell&#8217;azione da parte del giudice di ultimo grado, che può conoscere solo l&#8217;ottemperanza, difettando, in particolare, il presupposto della riferibilità  delle distinte azioni al giudice del medesimo grado. L&#8217;Autorità , infine, espone le ragioni per le quali anche il secondo e terzo motivo di ricorso sarebbero infondati.<br /> 4. Con memoria di replica la ricorrente argomenta in ordine all&#8217;infondatezza delle eccezioni dell&#8217;Autorità .<br /> 5. Nelle successive note di udienza l&#8217;Autorità  insiste nelle proprie argomentazioni.<br /> 6. L&#8217;odierno ricorso per ottemperanza è palesemente inammissibile. Presupposto fondamentale, infatti, per utilizzare lo strumento dell&#8217;ottemperanza sono la presenza di una pronuncia passata in giudicato, ossia non pìù aggredibile con gli ordinari mezzi di impugnazione e l&#8217;inottemperanza alle prescrizioni ivi contenute. Legittimato attivo ad agire per ottemperanza è la parte vittoriosa del giudizio di cognizione, che si sia vista accogliere una o pìù delle domande ivi proposte. Nella fattispecie la sentenza, della cui ottemperanza si tratta, ha respinto in toto la domanda di annullamento proposta dall&#8217;odierno ricorrente, che è risultato, quindi, nel giudizio di cognizione totalmente soccombente. Pertanto, questi non è legittimato ad agire per ottemperanza, avendo la pronuncia in questione ritenuto non corrette le doglianze di legittimità  dallo stesso esposte in sede di cognizione. Tanto premesso è evidente che il passo della pronuncia posto a base dell&#8217;odierna domanda, peraltro, contenuta nella parte in fatto della motivazione della pronuncia divenuta giudicato, non è in grado di attribuire alcuna utilità  a favore del ricorrente.<br /> Se è vero, infatti, che il giudicato si compone non solo di quanto statuito in dispositivo, ma anche di quanto esposto in motivazione, è anche vero che la parte motiva spiega effetti conformativi in modo strettamente aderente rispetto a quanto definito in dispositivo, risultando altrimenti niente pìù che unÂ <em>obiter dictum</em>.<br /> Ciò impedisce a colui il quale si sia visto respingere la domanda giudiziale, di agire per l&#8217;ottemperanza.<br /> 7. Premesso che il giudizio di ottemperanza risulta, quindi, inammissibile, deve passarsi ad esaminare la domanda di conversione, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente, se esaminate dal Consiglio di Stato, violerebbero il principio del doppio grado di giudizio, vigente anche nella materia <em>de qua</em>.<br /> Al riguardo, deve, infatti, osservarsi che l&#8217;intento del legislatore del codice di concentrare le questioni che sorgono dopo un giudicato non è tale da aver concepito un sistema nel quale qualsivoglia provvedimento successivo ad un giudicato debba essere conosciuto dal giudice dell&#8217;ottemperanza. Nella fattispecie, ad esempio, al di lÃ  del difetto di legittimazione attiva, è evidente che il provvedimento contestato in questa sede non è frutto della riedizione del potere dell&#8217;amministrazione cagionato da una pregressa pronuncia del giudice amministrativo. Si tratta in definitiva di una fattispecie in qualche modo collegata ad un provvedimento oggetto di contenzioso amministrativo, che ha perà² trovato il pieno avallo dal giudice amministrativo. Da ciò deriva che nel caso di specie l&#8217;attribuzione al T.a.r. della competenza ad esaminare i vizi di legittimità  del nuovo provvedimento osta alla conversione dell&#8217;azione da parte del giudice di ultimo grado competente solo per l&#8217;ottemperanza, difettando in particolare il presupposto della riferibilità  delle distinte azioni al giudice del medesimo grado. Secondo i principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2013 (cfr. punto 4 in diritto), la conversione dell&#8217;azione va dichiarata da questo Consiglio, quale giudice dell&#8217;ottemperanza, al solo fine di consentire alla parte di riassumere il presente giudizio dinanzi al T.a.r. territorialmente competente per la sua trattazione quale giudizio di legittimità , con la precisazione che sarà  il giudice di prime cure ad accertare la sussistenza degli ulteriori presupposti per la sua disamina nel merito, secondo quanto prescritto dall&#8217;art. 32, comma 2, c.p.a., anche con specifico riferimento al rispetto del termine decadenziale di impugnazione del provvedimento sopravvenuto, ex art. 41 c.p.a.<br /> 8. Il ricorso per ottemperanza in esame va, dunque, dichiarato inammissibile, e va convertita l&#8217;azione di nullità  in azione di annullamento, che potrà  essere riassunta dinanzi al TAR per la Lombardia nel termine di legge. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza e dispone la conversione dell&#8217;azione di nullità  in azione di annullamento con assegnazione del termine di legge per la riassunzione dinanzi al TAR per la Lombardia.<br /> Condanna Acqua Campania S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge in favore dell&#8217;Autorità  di regolazione per energia e reti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere.</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-5-2020-n-2930/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2930</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/5/2020 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-5-2020-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-5-2020-n-200/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-5-2020-n-200/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/5/2020 n.200</a></p>
<p>Nota a sentenza Corte Costituzionale n. 57 del 2020 con la quale è stata convalidata la cancellazione all&#8217;albo delle imprese artigiane ad un impresa colpita dalla misura interdittiva a cura di Dario Sammarro &#34;La &#8220;nuova ampiezza dell&#8217;interdittiva&#8221;: la Consulta legittima l&#8217;estensione dell&#8217;interdittiva antimafia all&#8217;attività  privata delle imprese .  &#34; Nota a sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-5-2020-n-200/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/5/2020 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-5-2020-n-200/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/5/2020 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Nota a sentenza Corte Costituzionale n. 57 del 2020 con la quale è stata convalidata la cancellazione all&#8217;albo delle imprese artigiane ad un impresa colpita dalla misura interdittiva a cura di Dario Sammarro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>&quot;La &#8220;nuova ampiezza dell&#8217;interdittiva&#8221;: la Consulta legittima l&#8217;estensione dell&#8217;interdittiva antimafia all&#8217;attività  privata delle imprese . </strong> &quot; <strong><em>Nota a sentenza <a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/27531">Corte Costituzionale n. 57 del 2020</a> con la quale è stata convalidata la cancellazione all&#8217;albo delle imprese artigiane ad un impresa colpita dalla misura interdittiva a cura </em></strong><strong>di Dario Sammarro</strong><br /> <br /> <strong>SOMMARIO. 1. Premessa: il quadro di riferimento 2. L&#8217;orientamento della Giurisprudenza Amministrativa 3. Il cuore della pronuncia 4. Riflessioni conclusive</strong><br /> <br /> <strong>1.</strong>In materia di poteri del Prefetto relativi al &#8220;sistema&#8221; delle interdittive<a title="">[1]</a>ed all&#8217;ampiezza della misura amministrativa dell&#8217;informazione antimafia è doveroso segnalare una importantissima pronuncia della Corte la Cosituzionale<a title="">[2]</a>&#8211; la sentenza numero 57 del 2020 &#8211; con la quale la Corte estende definitivamente il raggio d&#8217;azione del potere Prefettizio. <br /> Alla misura dell&#8217;interdittiva<a title="">[3]</a>, difatti, viene riconosciuta la possibilità  che gli effetti da essa prodotti possono, giustificatamente, avere conseguenze anche rispetto all&#8217;attività  privata delle imprese.<br /> Nel caso di specie, si segnalala cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane disposta dalla Commissione provinciale per l&#8217;artigianato, alla luce della sussistenza di una misura interdittiva comminata alla ditta parte del giudizio. <a title="">[4]</a><br /> Dalla portata della sentenza ne emerge come i confini della questione inerente il rapporto tra interdittiva ed attività  del privato, che si presentavano particolarmente labili, paiono adesso ricevere una esaustiva definizione.<br /> Tuttavia, ancor prima di entrare nel cuore della sentenza, giova porre in essere alcune considerazioni preliminari relative al quadro di riferimento nel quale si cala la pronuncia in commento.<br /> L&#8217;informazione antimafia ( cd. interdittiva) consta nell&#8217;accertamento della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto secondo l&#8217;art.67, d.lgs.159/2011, ed anche nella valutazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e le politiche delle società  o imprese interessate, desumibili dagli elementi indicati dal co.4, art.84 o dai provvedimenti di condanna (anche non definitivi) per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali e da elementi univoci e concreti da cui emerga che l&#8217;attività  imprenditoriale possa favorire o agevolare, anche indirettamente, attività  criminose o esserne condizionata<a title="">[5]</a>.<br /> Pertanto, l&#8217;informazione antimafia<a title="">[6]</a>rappresenta una forma di documentazione avente un duplice contenuto: per un verso trattasi di un contenuto vincolato simile a quello della comunicazione antimafia ( altro atto che compone la documentazione antimafia) che conferma la sussistenza o meno di cause impeditive all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  imprenditoriale, per altro verso trattasi di un contenuto di tipo discrezionale, nella parte in cui il Prefetto valuta la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività  d&#8217;impresa, desumibili secondo la sussistenza o meno degli elementi indizianti di cui all&#8217;art.84, c.4, d.lgs. 159/2011<a title="">[7]</a>.<br /> A tal riguardo è stato riconosciuto normativamente il potere di massima anticipazione della soglia preventiva a carico del Prefetto nei confronti delle attività  compiute dall&#8217;Amministrazione o dalle imprese, inerente la funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende non solo sintomatici e indiziari del pericolo di infiltrazione mafiosa, ma anche derivanti da fatti e circostanze risalenti nel tempo che risultino essere ancora elementi sintomatici attuali e concreti di infiltrazione o condizionamento mafioso.<a title="">[8]</a><br /> Per quanto concerne l&#8217;ambito soggettivo, questo è oggi definito dall&#8217;art.83 del d.lgs. 159/2011: hanno obbligo acquisire la cd. &#8220;certificazione antimafia liberatoria&#8221; di cui all&#8217;art. 84 del codice antimafia, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società  o imprese comunque controllate dallo Stato, nonchè i concessionari di lavori e servizi pubblici. <br /> Per quanto concerne l&#8217;ambito oggettivo, a differenza delle comunicazioni antimafia il cui effetto interdittivo si estende, oltre che ai contratti pubblici e alle concessioni anche alle autorizzazioni (inerenti ai rapporti negoziali tra privati), le informazioni antimafia generalmente producono i loro effetti solo in relazione ai contratti pubblici, alle concessioni e alle sovvenzioni, non riguardando le autorizzazioni<a title="">[9]</a>. La sussistenza del tentativo di infiltrazione, in sintesi, prescinde dall&#8217;accertamento della sua nascita, risolvendosi nel mero riscontro del fatto che l&#8217;impresa rappresenti uno strumento, anche per interposta persona, di ingerenza da parte di organizzazioni criminali in specifici rapporti con l&#8217;Amministrazione Pubblica. Quindi, l&#8217;adozione dello strumento dell&#8217;interdittiva antimafia risulta essere una logica conseguenza della sussistenza di un concreto pericolo di inquinamento mafioso dell&#8217;economia nazionale<a title="">[10]</a>.<br /> Le misure amministrative in questione si fondano su un accertamento, di grado inferiore e ben diverso da quello richiesto per l&#8217;applicazione della sanzione penale, non occorrendo nè la prova di fatti di reato, nè la prova dell&#8217;effettiva infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa, nè la prova del reale condizionamento delle scelte dell&#8217;impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, ma essendo sufficiente il «tentativo di infiltrazione» avente lo scopo di condizionare le scelte dell&#8217;impresa, anche se ciò non si è in concreto realizzato<a title="">[11]</a>.Tale scelta legislativa, a ben vedere, appare totalmente coerente con i caratteri tipici delle misure cautelari e preventive di rango amministrativo ed al contempo con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si manifesta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia della intimidazione, della influenza e del condizionamento latente di attività  economiche formalmente lecite<a title="">[12]</a>.<br /> Nello specifico, il provvedimento prefettizio è connotato da ampia discrezionalità <a title="">[13]</a>, che si manifesta anche nell&#8217;ambito del sindacato di legittimità  delle misure adottate dinanzi al giudice amministrativo in quanto non assoggettabili al sindacato giurisdizionale, se non quando appaiano viziate da manifesta illogicità  ed irragionevolezza<a title="">[14]</a>.<br /> In relazione ai caratteri delle informative antimafia, rispetto a quanto giÃ  detto, si è espresso nuovamente il giudice amministrativo, che ha riempito di contenuto la lettera della norma: &#8220;la formula elastica adottata dal legislatore nel disciplinare l&#8217;informativa antimafia risponde alla necessità  di offrire all&#8217;Autorità  statale strumenti di contrasto alle organizzazioni malavitose sempre adattabili ai fenomeni di infiltrazione sempre mediante una ragionevole ponderazione tra l&#8217;interesse privato al libero esercizio dell&#8217;attività  imprenditoriale e l&#8217;interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio &#8211; economico dagli inquinamenti mafiosi, dove il primo, siccome non specificamente tutelato dalla CEDU nè riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, siccome collegato alle preminenti esigenze di difesa dell&#8217;ordinamento contro l&#8217;azione antagonistica della criminalità  organizzata.<a title="">[15]</a>&#8220;<br /> <strong>2. </strong>Degne di nota una serie di sentenze del Giudice amministrativo che, di volta in volta, hanno cercato di confinare gli effetti e la <em>ratio</em>della misura interdittiva di modo specifico. Dal breve <em>excursus</em>riprodotto si evince come la misura abbia spiegato i propri effetti, sino ad oggi, prettamente con riguardo ai rapporti tra pubblica amministrazione e privato. <br /> Secondo il Tribunale Amministrativo di Napoli, dirimente ed esaustivo sul punto, l&#8217; interdittiva antimafia costituirebbe una misura amministrativa preventiva finalizzata ad evitare che ad alcuni procedimenti particolarmente delicati dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione (procedimenti di scelta del contraente in materia di contrattualistica pubblica, concessioni) possano partecipare, conseguendone i relativi benefici, imprese nei cui confronti si siano verificati tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società  o imprese interessate. L&#8217;elemento centrale per la definizione della fattispecie, a detta del Giudice partenopeo, non sarebbe quindi costituito dalla sussistenza di un rapporto di contiguità  o di una vera e propria affiliazione degli esponenti aziendali all&#8217;associazione criminale, ma dal rischio di condizionamento delle scelte societarie che deriva dal tentativo di infiltrazione mafiosa. Si tratterebbe pertanto di una circostanza di natura oggettiva (la riduzione della libertà  di autodeterminazione economica che deriva dal tentativo di infiltrazione) e, in linea di principio, caratterizzata dalla natura non sanzionatoria (almeno nelle ipotesi in cui non si riesca a dimostrare la sostanziale cointeressenza di interessi con l&#8217;associazione criminale) ma puramente preventiva dell&#8217;attribuzione di benefici pubblici ad imprese che siano comunque, anche se con diverse modalità , soggette al condizionamento della criminalità  organizzata.<a title="">[16]</a>&#8220;<br /> Parimenti, il Consiglio di Stato<a title="">[17]</a>ed i maggiori orientamenti hanno sino ad oggi specificato che nei confronti del soggetto (persona fisica o giuridica) colpito da provvedimento di interdittiva antimafia, si determina una forma di incapacità  parziale ovvero una limitazione a specifici rapporti con la pubblica amministrazione. Al soggetto colpito, &#8220;ergo&#8221;, sarebbe proibito solo ed esclusivamente avere rapporti con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall&#8217;art. 67 D.Lgs. n. 159/2011<a title="">[18]</a>.<br /> Di tale forma di incapacità  se ne è parlato come di una speciale incapacità  giuridica, cioè l&#8217;inattitudine del soggetto che ne viene centrato, ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinano rapporti giuridici con la P.A.: il provvedimento esclude che l&#8217;imprenditore pur dotato di mezzi economici e di adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni e possa essere titolare di rapporti contrattuali con le amministrazioni<a title="">[19]</a>. <br /> Dunque, l&#8217;incapacità , determinata dall&#8217;informazione interdittiva, sino ad oggi è stata limitata ai rapporti con la P.A. ed ulteriormente circoscritta ai rapporti di natura contrattuale. A questo proposito, sempre il Consiglio di Stato ha chiarito di recente che: &#8220;La preclusione ad avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall&#8217;art. 67, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, in capo al soggetto persona fisica o giuridica destinatario di un provvedimento di c.d. « interdittiva antimafia Â» è qualificabile come una particolare forma di incapacità  ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea.<a title="">[20]</a>&#8220;<br /> Peraltro, sempre per orientamento prevalente, l&#8217;interdittivanon potrebbe estendersi all&#8217;attività  tra privati : &#8220;L&#8217;impresa colpita da interdittiva antimafia può stipulare contratti con i privati, in quanto i limiti introdotti dell&#8217;art. 89, comma 2, del codice antimafia (d.lg. n. 159/2011) sono applicabili solo quando il privato entra in rapporto con la p.a.<a title="">[21]</a>&#8220;<br /> <strong>3.</strong>L&#8217; illuminante pronuncia che legittima la cancellazione da un albo, la cui iscrizione risulta essere requisito costituivo per la &#8220;nascita e l&#8217;azione dell&#8217;impresa nel mondo del diritto&#8221; e che dunque va al di lÃ  dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione si inserisce, con unicità , nel consolidato sistema appena descritto dal quale è emerso, all&#8217;inverso, un differente<em>asset</em>di posizioni. Ma si proceda con ordine dal punto di vista ricognitivo. Il provvedimento afferisce al giudizio di legittimità  costituzionale degli art. 89-bis e 92, commi 3 e 4 , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159 promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento vertente tra R.M.S., in proprio e nella qualità  di titolare della ditta S.S. di R.M.S., e la Commissione provinciale per l&#8217;arte e la Commissione provinciale per l&#8217;artigianato della Provincia di Palermo costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Palermo-Enna, con ordinanza del 10 maggio 2018, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018<a title="">[22]</a>. <br /> Nello specifico, il giudice <em>a quo</em>è stato adito da R.M. S., in proprio e nella qualità  di titolare della ditta S. S. di R.M. S., che ha impugnato, ai sensi dell&#8217;art. 7, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l&#8217;artigianato), la cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane disposta dalla Commissione provinciale per l&#8217;artigianato, dopo che il ricorso proposto in via amministrativa alla Commissione regionale per l&#8217;artigianato era rimasto senza esito<a title="">[23]</a>. Ciò alla luce della esistenza pregressa di un&#8217;interdittiva posta in essere verso la ditta.<br /> Il Tribunalerimettente, a rigor di logica, è stato chiamato a verificare se l&#8217;adozione dell&#8217;interdittiva potesse integrare o meno il presupposto per la cancellazione dall&#8217;albo delle imprese artigiane. <br /> Il Tribunale ha concluso il Suo giudizio affermando che è irragionevole collegare un atto di natura amministrativa, gli stessi effetti e cioè il divieto generalizzato di ottenere tutti i provvedimenti indicati nell&#8217;art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, e la decadenza di diritto da tutti quelli eventualmente giÃ  ottenuti che il suddetto art. 67 riconnette all&#8217;applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione personale, vale a dire alla definitività  di un provvedimento di natura giurisdizionale<a title="">[24]</a>. <br /> Per tale motivi, il Tribunale ordinario, con ordinanza del 10 maggio 2018, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 89-<em>bis </em>e 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Le censure sono svolte rispetto all&#8217;art. 89-bis e solo in via conseguenziale nei confronti dell&#8217;art. 92, commi 3 e 4.Il Tribunale rimettente ha osservato, a ben vedere, che con le norme censurate si sarebbero estesi gli effetti della informazione antimafia interdittiva agli atti elencati nell&#8217;art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011&#8243;tradizionalmente incisi dalla comunicazione antimafia interdittiva &#8211; e, in particolare, a quelli funzionali all&#8217;esercizio di una attività  imprenditoriale puramente privatistica, così¬ privando un soggetto del diritto, sancito dall&#8217;art. 41 Cost., di esercitare l&#8217;iniziativa economica, e ponendolo nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo. <br /> Ancora il Giudice remittente, ha specificato che una legislazione che affida tale radicale risposta interdittiva ad un provvedimento amministrativo, quale è l&#8217;informazione antimafia prefettizia, pone dubbi di legittimità  costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. Sarebbe infatti irragionevole ricollegare, sempre a detta del Giudice Palermitano, ad un provvedimento di natura amministrativa gli stessi effetti di una misura di prevenzione applicata con un provvedimento di natura giurisdizionale, incidendo sull&#8217;esercizio dell&#8217;iniziativa economica<a title="">[25]</a>.<br /> Nella motivazione posta alla base del provvedimento del Giudice delle leggi, chiamato a sciogliere i pìù alti nodi interpretativi,<a title="">[26]</a>ruolo centrale ha occupato la contemperanza degli interessi coinvolti, nonchè la considerazione per la quale- in materia- la <em>vis</em>della Pubblica Amministrazione trova fieri alleati nei prodromi costituzionali che tutelano interessi <em>ultraindividuali</em>, quali la libera concorrenza.<a title="">[27]</a><br /> La Consulta ha difatti &#8220;legittimato il potere&#8221; dell&#8217;Amministrazione pubblica<a title="">[28]</a>e ne ha così¬ ampliato definitivamente il campo del suo intervento, protraendolo sino all&#8217;inibizione per l&#8217;iscrizione in albi. <br /> Difatti, viene sancito nel corpo della chiara motivazione della Corte, che l&#8217;informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto nei confronti dell&#8217;attività  privata delle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa non viola il principio costituzionale della libertà  di iniziativa economica privata perchè, &#8221; pur comportandone un grave sacrificio &#8221; nella specie è giustificata dall&#8217;estrema pericolosità  del fenomeno mafioso ed al rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità  e libertà  umana<a title="">[29]</a>.<br /> (Con tale provvedimento giurisdizionale sono state contestualmente dichiarate non fondate pertanto le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal Tribunale di Palermo sugli articoli 89-bis e 93, commi 3 e 4, del decreto e legislativo 6 settembre 2011 , n. 159-codice antimafia-)<a title="">[30]</a>.<br /> Di modo specifico, la Consulta non ha rinvenuto profili di incostituzionalità  nella scelta di affidare l&#8217;adozione della grave misura interdittiva di ogni attività  economica, anche privata- all&#8217;autorità  amministrativa e non a quella giurisdizionale, come auspicato, <em>prima facie</em>, e contrariamente dal giudice rimettente. <br /> La Corte ha espresso la posizione di cui trattasi, evidenziando l&#8217;obbligo da parte della Pubblica amministrazione di dover svolgere un&#8217;azione preventiva, propria della sua funzione amministrativa, la quale si esplica con il costante monitoraggio delle modalità  di infiltrazione della mafia nell&#8217;economia, e della sua capacità  di adattarsi alle specifiche situazioni locali e all&#8217;evoluzione della realtà  economica<a title="">[31]</a>.<br /> La logica motivazionale seguita dalla Consulta prende le mosse dalla considerazione per la quale risulta essere incontrollabile il fenomeno mafioso, caratterizzato dalla costante capacità  di penetrazione nell&#8217;economia. <br /> A tal riguardo, il Giudice delle Leggi, per la decisione di merito ha citato il contenuto la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie del 7 Febbraio 2018,<a title="">[32]</a>dalla quale è emerso come siano vulnerabili anche i mercati privati ed in particolare, &#8221; i settori connotati da elevato numero di piccole imprese, basso sviluppo tecnologico, lavoro non qualificato e basso livello di sindacalizzazione, dove il ricorso a pratiche non propriamente conformi con la legalità  formale diviene prassi diffusa<a title="">[33]</a>.&#8221;<br /> Parimenti la Corte nel suo<em>excursus</em>logico relega centralità  alla relazione sull&#8217;attività  della Giustizia amministrativa per l&#8217;anno giudiziario 2020 dal quale emerge un quadro preoccupanti anche per le caratteristiche del fenomeno, la cui forza intimidatoria proprio del vincolo associativo si traduce spesso in atti e comportamenti che falsano il libero e naturale sviluppo dell&#8217;attività  economica nei settori privati, rilevando, ciò come <em>vuluns</em>per la concorrenza, ma per la stessa libertà  e dignità <a title="">[34]</a>. La Corte Costituzionale, dunque, parla di un quadro preoccupante non solo per le dimensioni ma anche per le caratteristiche del fenomeno, ma &#8211; prima di tutto &#8211; per la sua pericolosità .<a title="">[35]</a><br /> D&#8217;altro canto, la Corte chiarisce anche il ruolo della pubblica amministrazione: &#8220;Quello che si chiede alle autorità  amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell&#8217;autorità  giudiziaria, bensì¬ di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità  di intervento.<a title="">[36]</a>&#8220;<br /> Nella struttura della sentenza, il Giudice richiama poi principi, giÃ  formatisi nella giurisprudenza amministrativa riguardanti la discrezionalità  del prefetto in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa<a title="">[37]</a>, nonchè conferma l&#8217;armonia di tale potere con il principio di legalità  sostanziale, quale referente di ogni attività  amministrativa<a title="">[38]</a>. <br /> Al fine ulteriore di escludere i residui di fondatezza dei dubbi di costituzionalità  avanzati dal rimettente, il Giudice sottolinea come il potere del Giudice Amministrativo non si limiti, poi, ad un controllo estrinseco, ma consiste in un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza, a garanzia ulteriore del privato<a title="">[39]</a>.<br /> Nella medesima ottica, la Corte ribadisce l&#8217;importanza della &#8220;temporaneità &#8221; del provvedimento, quale espressione della &#8220;ragionevolezza&#8221;.<br /> Secondo la Corte, dunque, il potere del Prefetto che esplica nelle siffatte modalità , si colloca a pieno titolo nell&#8217;acclarata prospettiva anticipatoria della difesa della legalità , espressione di un potere di natura &#8220;cautelare e preventivo.&#8221;<br /> <strong>4.</strong>Molti sono gli spunti di riflessione che nascono dalla lettura di questo importante provvedimento della Corte. Preliminarmente emerge la delicatezza del bilanciamento tra interessi, che si manifesta con una gradazione ed un rapporto di prevalenza, nell&#8217;ottica del minor sacrificio possibile chiesto al singolo. In secondo luogo emerge come la pericolosità  del fenomeno criminale e la centralità  del valore &#8220;libero mercato&#8221; , fa si che gli effetti inibitori della misura possono spiegarsi alla generalità  delle attività  di impresa, incidendo <em>ab origine</em>su tutte le potenziali forme di &#8220;rapporti&#8221; dell&#8217;impresa anche di stampo meramente privatistico.<br /> Nella visione della Corte, a ben vedere, la preferenza perÂ la tutela del libero mercato prevale nettamente sulla libertà  di iniziativa economica del singolo, stante la grave pericolosità  (anche nella sua dimensione sociologica) dell&#8217; &#8221; inquinamento mafioso&#8221;<a title="">[40]</a>: la tutela del libero mercato, non a caso, ha un ruolo preminente nella dimensione collettiva, come peraltro sancito da alcune disposizioni costituzionali, tra le quali si annovera l&#8217; articolo 3 della Costituzione<a title="">[41]</a>. Dalla pronuncia ne discende pertanto una &#8220;nuova dimensione&#8221; di questo bene, il quale diverrebbe oggi, al pari del buon andamento e dell&#8217;ordine pubblico<a title="">[42]</a>, una delle finalità  sottese all&#8217;emanazione dell&#8217;interdittiva. Un obiettivo che sino ad oggi, forse, non è stato posto sufficientemente a dovere sotto la lente di ingrandimento dell&#8217;operatore del diritto ma che, da questo momento in poi, rientra nell&#8217;alveo dei presupposti fondanti tali poteri dalla natura cautelar preventiva ed offrire un nuovo orizzonte per l&#8217;analisi del giurista. <br /> Altro cenno importante, come si è visto, la sentenza lo fa con riferimento alla dignità  umana, quale valore ulteriormente tutelato da interventi di siffatta natura. Rileva, a tal proposito, come la dignità , ritenuta essere valore che costituisce la comune e profonda radice di tutti i diversi diritti costituzionali coi quali l&#8217;applicazione delle regole e dei comportamenti si deve misurare, rappresenta un paletto invalicabile anche inÂ <em>subiecta </em>materia, in quanto dogma dinanzi al quale interessi diversi e connessi vengono posti giustamente in secondo piano rispetto ad essa<a title="">[43]</a>. <br /> Resta poi sempre ferma la <em>ratio</em> dell&#8217;interdittiva, da rinvenire nella volontà  di mantenere a giusta distanza le organizzazioni criminali dalla cosa pubblica. <br /> In conclusione, giova considerare che uno degli aspetti che presenta maggiori problematiche è dunque rappresentato dalla difficoltà  del riuscire a bilanciare le misure amministrative a carattere preventivo, volte alla tutela di interessi generali, con alcuni principi di rango costituzionale, strettamente connessi all&#8217;individuo ed alla persona in quanto tale. <br /> Dottrina e giurisprudenza hanno voluto nel corso del tempo individuare dei limiti entro i quali la compressione della libertà  dell&#8217;individuo risulti essere conforme a parametri di legge: la sentenza n. 57 della Consulta, certamente, si pone nella medesima ottica.<br /> <br /> </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Sull&#8217;argomento, di recente O.Morcavallo, <em>L&#8217;informazione interdittiva antimafia</em>, Giuffrà¨, 2019</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Corte Costituzionale sentenza n. 57 del 2020 depositata in data 26 Marzo 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>&#8216;E&#8217;stata altresì¬ riconosciuta la piena estraneità  delle misure amministrative antimafia a qualsiasi logica repressiva, di stampo penale o para penale, rimanendo separate ed autonome rispetto ai procedimenti penali a carico dei soggetti infiltrati, e basate sull&#8217;apprezzamento discrezionale da parte del Prefetto, di un quadro indiziario complessivo che, sulla base della regola di giudizio del &#8221; pìù probabile che non &#8221; lasci ritenere concreto ed attuale il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso nelle imprese&#8221; (Tar Napoli,sez. I, 11/10/2019, n.4832).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>V. Salamone, <em>La documentazione antimafia tra normativa e giurisprudenza, editoriale scientifica</em>, Napoli, 07/2019</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>A tal riguardo il Consiglio di Stato sez. III, 02/01/2020, n.2 ha chiarito che &#8220;I fatti sui quali si fonda l&#8217;interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Si v. C. Venturi, <em>Le certificazioni, le comunicazioni e le informazioni previste dalla normativa antimafia,&#8221;</em>Tuttocamere &#8211; Normativa antimafia &#8220;Â 20 Febbraio 2008</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Sul punto il Consiglio di Stato sez. III, 27/12/2019, n.8882 ha chiarito che: &#8220;uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell&#8217;attività  d&#8217;impresa &#8211; di per sè sufficiente a giustificare l&#8217;emanazione di una interdittiva antimafia &#8211; è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un&#8217;impresa e una società  giÃ  ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>V. Consiglio di Stato, sez. III, sent.10/2018 n.5784</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Visione ampliata dalla presente pronuncia, nonchè quella tradizionalmente accetttata</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Secondo il Consiglio di Stato sez. III, 09/04/2019, n.2324, l&#8217;interdittiva antimafia può essere superata soltanto se sono dimostrati fatti che attestino l&#8217;inattendibilità  della situazione rilevata in precedenza.: &#8220;Il superamento del rischio di inquinamento mafioso è da ricondursi non tanto al trascorrere del tempo dall&#8217;ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, bensì¬ al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità  della situazione rilevata in precedenza.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Si rinvia a V. Salamone, <em>La documentazione antimafia nella normativa e nella giurisprudenza</em>, editoriale scientifica, v.17, pgg37-38, Napoli,07/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Una distinzione merita perà² di essere fatta tra interdittiva favorecole e sfavorevole. Il T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 22/11/2019, n.1937 ha chiarito che: La sola informativa antimafia &#8216;favorevole&#8217; all&#8217;impresa ed al cittadino sottoposto a controllo <em>( id est</em>: l&#8217;informativa &#8216;non interdittiva&#8217; o &#8216;non pregiudicante&#8217;) perde &#8216;automaticamente&#8217; la propria efficacia allo scadere del termine (rendendosi così¬ necessaria, da tale scadenza, l&#8217;acquisizione di una nuova informativa). Diversamente, l&#8217;informativa antimafia &#8216;sfavorevole&#8217; all&#8217;impresa ed al cittadino ( id est : quella &#8216;interdittiva&#8217; o &#8216;pregiudicante&#8217;, che attesta la effettiva sussistenza di pericoli di infiltrazione mafiosa) mantiene la propria efficacia anche oltre il decorso dei termini di validità  (e dunque &#8216;sine die&#8217; o comunque fino all&#8217;adozione di un espresso provvedimento riabilitativo o di revisione).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a> Sulla discrezionalità  dei poteri, si v. M.S. Giannini, <em>Diritto Amministrativo,</em> Milano 1988</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Consiglio di Stato sez. III, 02/01/2020, n.2 &#8220;L&#8217;interdittiva antimafia è legittima anche se si fonda su fatti risalenti nel tempo, semprechè questi vadano a comporre un quadro indiziario complessivo dal quale si possa ritenere attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Tar Napoli, (Campania) sez. I, 11/10/2019, n.4832</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 02/03/2020, n.970</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Consiglio di Stato sez. V, 15/01/2020, n.385</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Art. 67. Effetti delle misure di prevenzione: 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l&#8217;esercizio di attività  imprenditoriali;c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l&#8217;esercizio del commercio all&#8217;ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all&#8217;ingrosso;e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività  imprenditoriali, comunque denominati;g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità  europee, per lo svolgimento di attività  imprenditoriali;h) licenze per detenzione e porto d&#8217;armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità , può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l&#8217;efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.4. Il tribunale, salvo quanto previsto all&#8217;articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei confronti di imprese, associazioni, società  e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all&#8217;interessato e alla famiglia.6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti giÃ  disposti, ovvero di contratti derivati da altri giÃ  stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività  di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonchè per i reati di cui all&#8217;articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all&#8217;articolo 640-bis del codice penale.(comma così¬ modificato dall&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 132 del 2018)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>L&#8217;incapacità  giuridica determinata dall&#8217;interdittiva è posta a presidio di valori costituzionalmente garantiti ed al contempo incide sulla sfera giuridica del destinatario, comprimendola in senso assoluto sul piano pubblicistico.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Consiglio di Stato ad. plen., 06/04/2018, n.3</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2020, n.452</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Sull&#8217;autonomia della materia antimafia, come disciplina sulla quale legiferare a sè stante, con atteggiamento &#8220;radicale si v. M-Protto<em>. Profili giuspubblicistici della confisca antimafia- Introduzione</em>&#8211; in Giur. It, 2013, 477, in, il quale prende contezza di un dato di fatto:&#8221; Il complesso della normativa antimafia ha raggiunto negli anni una complessità  e una densità  ragguardevoli, tanto che il legislatore è opportunamente intervenuto alla formazione di un apposito codice&#038;Non a caso si va diffondendo l&#8217;idea che la legislazione antimafia stia ormai assurgendo nel panorama giuridico ad autonoma materia&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>I l provvedimento di cancellazione richiamava gli artt. 67 e 89-bis del d.lgs. n. 159 del 2011, ed era fondato sulla nota della Prefettura di Palermo con la quale veniva comunicato, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, l&#8217;adozione, nei confronti della suddetta impresa artigiana, di informazione antimafia interdittiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Sul tema, A. MEZZOTERO, <em>Le informative prefettizie antimafia: natura, tipologie ed effetti interdittivi</em>, in Giurisprudenza di Merito, 2009, 1074 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Sia consentito il rinvio a Dj Jeaun Paul, <em>Le interdittive antimafia ed il difficile bilanciamento con i diritti fondamentali</em>, Jovene, 2019</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Il cui relatore Giancarlo Coraggio</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>P.M.Zerman, <em>Interdittive Antimafia</em>: Lotta alle infiltrazioni nelle imprese, vanno valutati fatti concreti, ilsole24ore.com, 09/2019</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 11/07/2018, n.4595:&#8221; E&#8217; estranea al sistema delle informative antimafia qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria, stante il carattere preventivo delle stesse.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Si v. P.Maciocchi, Interdittive antimafia, legittima l&#8217;estensione alle imprese private, Sole24Ore, 27 Marzo 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Sulla documentazion, si v. F. Ferrandino<em>., La documentazione antimafia nella normativa e nella giurisprudenza</em>, Editoriale scientifica, Milano, 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Cons. Stato, Sez. III, 22.03.2017, n.1312: &#8220;La valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa deve avvenire nella logica delle caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso che non sempre si concretizza in fatti univocamente illeciti ma spesso si ferma sulla soglia dell&#8217;intimidazione, dell&#8217;influenza e del condizionamento di attività  economiche formalmente lecite; di conseguenza l&#8217;informazione interdittiva non puòÂ e non deve fondarsi su prove o collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con associazioni malavitose ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergono elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di infiltrazione mafiosa.&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Soggiunge la Commissione nella relazione, come riportato in sentenza, che in questi peculiari settori « le mafie possono offrire diversi tipi di servizi alle imprese, come la protezione, l&#8217;elusione della libera concorrenza, il contenimento del conflitto con i lavoratori, l&#8217;immissione di liquidità . Tuttavia, nei mercati privati è possibile ravvisare anche le forme pìù evidenti di imprenditoria mafiosa, quando sono gli stessi boss, famiglie o affiliati ad assumere in vario modo il controllo delle imprese, investendo in attività  legali i capitali ricavati da estorsioni e traffici illeciti. Le imprese mafiose rivelano un&#8217;elevata capacità  di realizzare profitti proprio per la possibilità  di avvalersi di mezzi preclusi alle imprese lecite nella regolamentazione della concorrenza, nella gestione della forza lavoro, nei rapporti con lo Stato, nella disponibilità  di risorse finanziarie»</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>Pag. 22 della relazione</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Relazione sull&#8217;attività  della Giustizia amministrativa del Presidente del Consiglio di Stato per l&#8217;anno giudiziario 2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Si v. Corte Costituzionalesentenza n. 4 del 2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Cons. Stato, Sez. III, 05.05.2017, n. 2085: In presenza di un&#8217;informativa prefettizia antimafia, che accerti il pericolo di condizionamento dell&#8217;impresa da parte della criminalità  organizzata, non residua in capo all&#8217;organismo committente alcuna possibilità  di sindacato nel merito dei presupposti che hanno condotto il Prefetto alla sua adozione, essendo un provvedimento volto alla tutela degli interessi di rilievo pubblico-attinenti all&#8217;ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti contemplati dalla normativa in materia- il cui apprezzamento è riservato esclusivamente all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza, e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura interdittiva.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>SI v. sentenza in commento: &#8220;Si afferma infatti nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 30 gennaio 2019, n. 758 e 3 aprile 2019, n. 2211), che l&#8217;atto implica una valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;autorità  prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa, e se, da una parte, deve considerare una serie di elementi fattuali, taluni dei quali tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: quali i cosiddetti delitti spia), altri, a condotta libera, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa, che «puòÂ» desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all&#8217;attività  delle organizzazioni criminali «unitamente a concreti elementi da cui risulti che l&#8217;attività  di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività  criminose o esserne in qualche modo condizionata» (citato art. 91, comma 6).&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>Si v. sentenza in commento: &#8220;Al riguardo, la stessa giurisprudenza ha anzitutto precisato (<em>ex plurimis</em>, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenze 9 febbraio 2017, n. 565, punto 12) che «l&#8217;equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà  di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità  sostanziale [&#038;], richiedano alla prefettura una attenta valutazione di tali elementi, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa».&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Il tema presenta difficoltà . Si v. E. Feola, IlÂ <em>sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;interdittiva antimafia</em>, l&#8217;Amministrativista 26 Giugno 2016</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a> TAR Palermo, Sez. I, 02.02.2018, n.288: La situazione di rischio di infiltrazioni mafiose non si può considerare estinta per il mero e formale trascorrere del tempo rispetto ad una precedente verifica fatta, occorrendo invece la sopravvenienza e l&#8217;accertamento di fatti positivi che diano conto di un oggettivo e reale discostamento della situazione precedentemente rilevata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>E.Leotta, <em>&#8220;I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità  organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti problematici&#8221;,</em>relazione anno 2010- disponibile su www.giustiziamministrativa.it- nell&#8217;ambito della conferenza nazionale di Siracusa in materia di poteri di prevenzione antimafia</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Finalità  tipiche dell&#8217;interdittiva</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>Si ripropone la posizione sostenuta da G.Vassalli, secondo la quale lo strettissimo ed intensissimo rapporto che passa fra libertà  morale e le altre libertà  è tale da non poter essere,in buona sostanza, rapportato a quello che intercorre con altre libertà , compresa la stessa libertà  personale. Si v.F.C. Palazzo Vassalli Maestro di diritto penale, , Corte Costituzionale, Roma, 10 dicembre 2015</div>
</p></div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-11-5-2020-n-200/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 11/5/2020 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2964</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti, c. A. s.p.a.(giÃ  I. I. s.r.l.) Fallimento della società  At. s.p.a.(giÃ  At. s.p.a., giÃ  C.) e nei confronti di ULSS 5 Polesana di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Rovigo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti, c. A. s.p.a.(giÃ  I. I. s.r.l.) Fallimento della società  At. s.p.a.(giÃ  At. s.p.a., giÃ  C.) e nei confronti di ULSS 5 Polesana di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto)</span></p>
<hr />
<p>Art. 191 del TFUE : la valenza del  principio di precauzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Unione Europea &#8211; art. 191 del TFUE &#8211; principio di precauzione &#8211; valenza.<br /> <br /> 2.- Attività  economiche &#8211; industrie insalubri &#8211; artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934 nr. 1265 &#8211; portata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 191 del trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, il principio di precauzione, quale obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela ambientale con l&#8217;adozione delle migliori tecnologie disponibili finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare, ai fini sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione, donde la rilevanza di quest&#8217;ultimo principio generale, soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone.</em><br /> <em>Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività  normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990, ove si stabilisce che &#8220;l&#8217;attività  amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta &#8230; dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario&#8221;.</em><br /> <em>Il &#8220;principio di precauzione&#8221;, che è principio generale di diritto comunitario, fa obbligo alle autorità  competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli altri interessi concorrenti. Sicchè, l&#8217;Amministrazione comunale, con un proprio provvedimento, ben può compiere una valutazione che &#8211; in via assolutamente prudenziale &#8211; tenda ad eliminare il rischio, a fronte della tutela di un valore fondamentale della persona quale quello della salute umana garantita dall&#8217;art. 32 della Costituzione.</em><br /> </div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuiscono al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità  o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate &#8220;insalubri&#8221; per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell&#8217;attività  produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza. Inoltre, l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio di un&#8217;industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l&#8217;esercizio non superi i limiti della pìù stretta tollerabilità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020<br /> <strong>N. 02964/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03600/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3600 del 2011, proposto dal Comune di Rovigo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Ceruti e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A. s.p.a.(giÃ  I. I. s.r.l.) Fallimento della società  At. s.p.a.(giÃ  At. s.p.a., giÃ  C. )<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> ULSS 5 Polesana di Rovigo, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini e Francesca Busetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di Rovigo;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 776/2010, resa tra le parti, concernente il diniego relativo ad uno stabilimento industriale<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della ULSS 5 Polesana;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18;<br /> Relatore nell&#8217;udienza telematica del giorno 28 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il Cons. Cecilia Altavista;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue<br /> <br /> FATTO<br /> Il 14 novembre 2006 le società  C. s.p.a. e I. I. s.r.l. richiedevano allo Sportello unico del Comune di Rovigo il permesso di costruire per uno stabilimento industriale per la macinazione, miscelazione, frantumazione di leganti idraulici e carbonato di calcio, in area di proprietà  della C. sita in località  Borsea ricadente in zona D5 del piano particolareggiato per attrezzature produttive e portuali &#8220;Interporto&#8221;.<br /> Il 27 febbraio 2007 la Commissione edilizia si esprimeva favorevolmente ma richiedeva il parere dell&#8217;ARPAV sulle emissioni di polveri, l&#8217;autorizzazione della Provincia per le emissioni in atmosfera e il parere dell&#8217;ufficio ambiente del Comune.<br /> Con nota del 9 marzo 2007 il Responsabile del procedimento richiedeva tali integrazioni.<br /> Il 24 luglio 2007 la I. I. s.r.l. chiedeva alla Provincia di Rovigo l&#8217;autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell&#8217;art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.<br /> La Provincia di Rovigo procedeva quindi a convocare la conferenza di servizi prevista da tale disposizione, per il &#8220;<em>contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265&#8243;.</em><br /> A tale fine il Comune richiedeva il parere igienico sanitario alla Azienda sanitaria, che, con la nota del 4 settembre 2007, rilevava che dal progetto presentato emergeva l&#8217;adozione di accorgimenti per il contenimento delle emissioni ma esprimeva criticità  sulla localizzazione, in quanto l&#8217;impianto avrebbe impattato sulla ricaduta di polveri nella frazione respirabile, contribuendo<em> &#8220;comunque ad incrementare l&#8217;inquinamento al suolo in una situazione giÃ  fragile</em> <em>riguardante oltre alla località  di Borsea anche gli abitati limitrofi&#8221;</em>; invitava pertanto il Comune a valutare l&#8217;idoneità  dell&#8217;area e del sito ove sarà  installato l&#8217;impianto, da classificarsi come industria insalubre di prima classe ai sensi della lettera B punto 33 del D.M. 5 settembre 1994.<br /> Pertanto, il Dirigente del settore urbanistica del Comune il 26 settembre 2007, sulla base del parere della ASL e dell&#8217;art. 23 delle NTA del Piano particolareggiato, che prevedeva che &#8220;<em>i fumi, le esalazione e le polveri non devono risultare nocive all&#8217;uomo e all&#8217;ambiente</em>,&#8221; si esprimeva negativamente sul rilascio del permesso di costruire.<br /> Nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 28 settembre 2007, convocata ai sensi dell&#8217;art. 269 comma 3 d.lgs. 152 del 2006, il rappresentante dell&#8217;ARPAV rilevava la mancanza di una corretta valutazione quali/quantitativa delle emissioni, in particolare con riferimento ai metalli pesanti; la mancanza del controllo in continuo delle polveri su tutti i camini; la mancanza di proposte di interventi per la riduzione dei camini come previsto dall&#8217;art. 270 del.gs 152 del 2006; la mancanza del modelli di previsione di ricaduta delle polveri: La rappresentante della ASL ribadiva quanto espresso nella nota del 4 settembre indirizzata al Comune. I rappresentati del Comune di Rovigo si esprimevano in senso negativo, per la posizione del sito nelle vicinanze dell&#8217;abitato a 500 metri dall&#8217;abitato di Borsea, sia sotto il profilo urbanistico che sanitario non sussistendo un parere favorevole della ASL. I rappresentanti dei Comuni limitrofi di Bosaro e Pontecchio Polesino esprimevano preoccupazione anche per la ricaduta delle polveri nel territorio di tali Comuni.<br /> La conferenza di servizi si concludeva con l&#8217;impegno di chiedere al Comune il formale parere igienico-sanitario.<br /> Avverso il verbale della conferenza di servizi, avverso la nota del Dirigente del Settore urbanistica del 26 settembre 2007 e il parere della ASL del 4 settembre 2007, nonchè avverso l&#8217;art. 23 della NTA del Piano particolareggiato è stato proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto formulando varie censure di eccesso di potere per contraddittorietà , difetto di motivazione e incompetenza; in particolare è stata dedotta, rispetto al parere negativo del Dirigente del settore urbanistica del Comune, l&#8217;errata interpretazione dell&#8217; art. 23 delle NTA che &#8211; secondo la ricostruzione difensiva- non avrebbe impedito la realizzazione dell&#8217;impianto facendo riferimento al rispetto di parametri stabiliti da norme e regolamenti, che l&#8217;impianto comunque avrebbe rispettato e la cui fissazione non era di competenza comunale; con riferimento al parere dell&#8217;ASL si contestava che la Azienda sanitaria avesse richiesto l&#8217;intervento del Comune incompetente al riguardo; quanto al verbale della conferenza di servizi, che si era conclusa con la richiesta del parere igienico sanitario al Comune, si è sostenuta la erronea applicazione dell&#8217;art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, che prevedeva la contestuale valutazione degli interessi coinvolti, anche urbanistici, in sede di conferenza, mentre il Comune non aveva competenze in materia igienico-sanitaria.<br /> Successivamente la Giunta comunale, con delibera del 21 novembre 2007, adottava una variante al piano particolareggiato modificando l&#8217;art. 23 delle NTA introducendo un espresso divieto delle attività  produttive disciplinate dal d.lgs. n. 21 settembre 2005, n. 238 e dal d.lgs. n. 152 del 2006 parte seconda e/o incluse tra quelle insalubri di prima classe previste dall&#8217;art. 216 del r.d. 1265 del 1934, &#8220;<em>salvo che il gestore dell&#8217;impianto adotti gli adeguati e concreti interventi per evitare ogni ulteriore aggravio della salubrità  e della qualità  dell&#8217;ambiente circostante</em>&#8220;.<br /> Con deliberazione n. 9 del 15 febbraio 2008 il Consiglio comunale di Rovigo approvava la variante; il penultimo comma dell&#8217;art. 23 delle NTA prevedeva che &#8220;<em>l&#8217;atto di assenso comunale potrà  quindi essere positivamente espresso ove gli organi competenti in materia igienico-sanitaria ed ambientale nei richiesti pareri attestino l&#8217;assenza di un aggravamento della salubrità  ambientale, oltre che il rispetto, nell&#8217;area in esame, dei limiti di qualità  dell&#8217;aria ambiente stabiliti per la salvaguardia della salute umana</em>&#8220;.<br /> Tali delibere sono state impugnate in primo grado con atti di motivi aggiunti sostenendo la violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 216 del r.d. n. 1265 del 1934, in quanto il Piano particolareggiato era originariamente stato predisposto -su terreni anche di proprietà  di C.- proprio per ospitare industrie insalubri, o altrimenti pericolose per gli abitanti, in luoghi di campagna isolati dall&#8217;abitato; in ogni caso lo stabilimento oggetto della richiesta di permesso era un cementificio ma senza un ciclo completo di produzione, in quanto privo della fase di combustione.<br /> L&#8217;ARPAV, con la nota del 12 marzo 2008, faceva riferimento ad uno standard della qualità  dell&#8217;area fortemente compromesso nella zona &#8220;interporto&#8221; di insediamento dell&#8217;impianto, essendo stato giÃ  superato nel 2008 il limite di PM10 sessantasette volte, rispetto agli sforamenti massimi consentiti in un anno pari a trentacinque volte.<br /> Il 30 aprile la Provincia di Rovigo richiedeva un rapporto all&#8217;ARPAV che il 15 maggio 2008 comunicava la propria analisi sugli inquinanti.<br /> Il 6 giugno 2008 la ASL esprimeva un nuovo parere negativo &#8211; sulla base delle indicazioni dell&#8217;ARPAV da cui emergeva un peggioramento della qualità  dell&#8217;aria per aumento del polveri PM 10 e P 2,5 &#8211; ritenendo che la ricaduta delle polveri nella frazione inalabile sarebbe andata ad &#8220;<em>ad impattare negativamente sulla salute soprattutto dei cittadini residenti in prossimità  dell&#8217;insediamento</em>&#8220;.<br /> Con nota del 17 giugno 2008 la Provincia di Rovigo trasmetteva la nota della ARPAV del 15 maggio 2008 e chiedeva alla ASL Dipartimento di prevenzione un parere in ordine all&#8217;impatto sulla salute dei cittadini delle polveri che sarebbero state emesse dallo stabilimento.<br /> Tale atto è stato impugnato con ulteriori motivi aggiunti, considerandolo quale arresto procedimentale e lamentando l&#8217;eccesso di potere e la violazione del giusto procedimento, in quanto la conferenza di servizi aveva richiesto un parere igienico-sanitario al Comune e la Provincia di Rovigo non avrebbe potuto richiedere un nuovo parere alla ASL.<br /> Nella conferenza di servizi decisoria convocata per il 24 settembre 2008 il Comune esprimeva nuovamente parere negativo sulla base della nota ASL del 6 giugno 2008 e dei rilievi dell&#8217;ARPAV; la conferenza si concludeva in senso negativo, in quanto il parere negativo del Comune impediva l&#8217;ulteriore corso del procedimento.<br /> Il verbale della conferenza di servizi è stato impugnato con ulteriore atto di motivi aggiunti, unitamente alla nota ARPAV del 15 maggio 2008 e alla nota dell&#8217;ASL del 6 giugno 2008, per ulteriori profili di eccesso di potere con cui sono state contestate le valutazioni circa le emissioni da parte dell&#8217;ARPAV, in quanto le emissioni sarebbero molto inferiori ai limiti di legge; sostenendo, quindi, che sussisterebbero sia la conformità  urbanistica che la compatibilità  ambientale dell&#8217;impianto.<br /> Con nota del 27 ottobre 2008 la Provincia di Rovigo comunicava il preavviso di rigetto della richiesta di autorizzazione alle emissioni sulla base della non conformità  dell&#8217; impianto alle previsioni urbanistiche; a seguito di tale comunicazione sono state presentate osservazioni, insistendo per la conformità  urbanistica dell&#8217;impianto, in considerazione della natura dell&#8217;impianto di sola macinazione e miscelazione di leganti idraulici ( clinker e carbonato di calcio) quindi un cementificio non a ciclo completo; inoltre facendo riferimento a emissione di PM 10 previste come inferiori ai limiti di legge.<br /> Con provvedimento del 10 dicembre 2008 è stata negata l&#8217;autorizzazione sulla base del parere negativo del Comune espresso nella conferenza di servizi e considerata la non compatibilità  ambientale dell&#8217;impianto in relazione alla sua localizzazione in una area giÃ  compromessa, per la situazione di inquinamento dell&#8217;area, in cui anche un incremento lieve nuocerebbe alla salute dei cittadini residenti in prossimità  dell&#8217;insediamento.<br /> Avverso tale determinazione sono stati proposti ulteriori motivi aggiunti deducendo la violazione dell&#8217;art. 1, comma 2 della l. n. 241/90, in relazione al divieto di aggravamento del procedimento; l&#8217;eccesso di potere per falso presupposto di fatto, in quanto l&#8217;industria che si intendeva installare non prevedeva il ciclo completo di lavorazione del cemento, ma solo la macinazione e miscelazione.<br /> Si costituivano nel giudizio di primo grado il Comune di Rovigo, la ASL 18 e la Provincia di Rovigo eccependo vari profili di inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti, essendo stati impugnati atti endoprocedimentali; ne hanno comunque contestando la fondatezza in relazione alla classificazione della impianto come industria insalubre di prima classe, alla vicinanza dell&#8217;abitato e alla particolare situazione di inquinamento dell&#8217;area, che giustificava la variante al Piano particolareggiato, anche tenuto conto del Piano regionale della qualità  dell&#8217;aria .<br /> Il giudice di primo grado disponeva una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, &#8220;<em>al fine di chiarire quale sia l&#8217;entità  delle emissioni inquinanti in atmosfera (ma anche, eventualmente, nel suolo e nell&#8217;acqua) ipotizzabile con il pìù elevato grado possibile di attendibilità  dall&#8217;attività  produttiva in questione, e se il cumularsi di tali nuove emissioni al livello di inquinamento giÃ  esistente in zona possa risultare pregiudizievole per la salute specialmente degli abitanti di Borsea</em>&#8220;, con i seguenti quesiti:<br /> <em>&#8220;1-quale sia l&#8217;attuale livello di inquinamento della zona della ZTO D5 del piano particolareggiato zona produttiva e portuale di Rovigo, con particolare riguardo alla località  di Borsea, e come lo stesso si collochi rispetto ai vigenti limiti di legge&#8221;;</em><br /> &#8220;2-<em>quale sia il livello ipotizzabile di inquinamento aggiuntivo dell&#8217;atmosfera, con riferimento alle polveri PM10 e ad altri inquinanti, derivanti dall&#8217;insediamento&#8221;;</em><br /> <em>&#8220;3-se, cumulando al livello attuale di inquinamento quello discendente dall&#8217;insediamento dell&#8217;impianto industriale in discussione, possa verificarsi un&#8217;accentuazione dell&#8217;inquinamento tale da risultare dannosa per la salute dei cittadini residenti, segnatamente gli abitanti della frazione Borsea (anche sulla base della letteratura medico-chimica eventualmente esistente al riguardo)&#8221;.</em><br /> Il consulente rispondeva ai quesiti concludendo sul punto 1) nel senso che il livello di inquinamento con particolare riguardo alla località  di Borsea, &#8220;<em>è da considerarsi nella norma dell&#8217;inquinamento diffuso di cui soffre gran parte della pianura padana</em>&#8220;. Anche se qualche miglioramento si è notato verosimilmente dovuto al progressivo miglioramento degli impianti industriali, dei combustibili usati, e del parco autoveicoli, l&#8217;emissione di polveri sottili (PM10), ad eccezione del 2008, è risultato costantemente al di sopra della soglia di legge. Il limite di legge è stato sempre superato per quanto concerne gli ossidi di azoto (NOx), e così¬ pure per l&#8217;ozono;<br /> sul punto 2) &#8220;L&#8217;<em>inquinamento aggiuntivo dell&#8217;impianto appare dunque modesto in tutto il dominio intorno ad esso, e nelle condizioni meteorologiche in cui spirano i venti dominanti presumibilmente estremamente ridotta&#8221;&#038;. &#8220;posto che l&#8217;impianto operi come indicato dalle note tecniche di progetto, sarebbe oltremodo difficoltoso, se non impossibile da un punto di vista strumentale e analitico, distinguere il contributo dell&#8217;impianto rispetto al fondo di concentrazione attuale di polveri anche se la direzione di ricaduta fosse verso Borsea</em>&#8220;;<br /> sul punto 3) &#8220;<em>discende che non sia prevedibile una significativa accumulazione di inquinanti causata dalle emissioni dell&#8217;impianto e che sarebbe anche oltremodo difficoltoso, da un punto di vista analitico, distinguere il debole segnale dell&#8217;impianto dal fondo attuale. Ne consegue che anche il rischio per la salute dei cittadini dell&#8217;abitato di Borsea, a seguito della realizzazione e messa in funzione dell&#8217;impianto in oggetto, risulti di portata trascurabile</em>&#8220;;<br /> Sulla base delle conclusioni del CTU, per cui l&#8217;impianto non aggraverebbe sensibilmente la situazione di inquinamento generale della frazione di Borsea, e ritenendo l&#8217;impianto non classificabile come industria insalubre di prima classe, in quanto privo della fase di combustione, il giudice di primo grado ha annullato la determinazione della Provincia di Rovigo del 10 dicembre 2008, ritenendo tutti gli altri atti impugnati di natura non provvedimentale o privi di contenuto lesivo per le ricorrenti, quali le delibere di adozione e approvazione della variante al Piano particolareggiato con il nuovo testo dell&#8217;art. 23 delle NTA; ha respinto la domanda risarcitoria in quanto non provata.<br /> Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Rovigo, formulando i seguenti motivi:<br /> <em>-errata e falsa applicazione dell&#8217;art. 23 delle NTA del Piano particolareggiato approvato dal Consiglio comunale con delibera del 15 febbraio 2008; errata e mancata applicazione dell&#8217;elenco delle industrie insalubri di prima classe approvato con D.M. 5 settembre 1994, ai sensi dell&#8217;art. 216 del T.U. n. 1265 del 1934, che comprende l&#8217;attività  progettata; </em>con tale motivo si sostiene che l&#8217;attività  di macinazione, frantumazione e miscelazione del clinker e carbonato di calcio dichiarata nel progetto comporta comunque l&#8217;emissione di polveri inquinanti e rientra nelle industrie insalubri di prima classe in base all&#8217;elenco del D.M: 5 settembre 1994 e quindi è vietata dall&#8217;art. 23 delle NTA nel testo approvato con la delibera del 15 febbraio 2008;<br /> &#8211;<em>eccesso di potere per manifesta illogicità  e per difetto di istruttoria</em> con cui sono state contestate le valutazioni del CTU fatte proprie dal giudice di primo grado sia in ordine elle emissioni dell&#8217;impianto sia quelle relative alla situazione di inquinamento generale della pianura padana e al non aggravamento delle stessa, in contrasto con la finalità  di riduzione dell&#8217;inquinamento prevista anche dal d.lgs. 351 del 4 agosto 1999; inoltre il consulente avrebbe espresso valutazioni soggettive in contrasto con la scelta di non aggravamento dell&#8217;inquinamento dell&#8217;area posta a base dei pareri negativi espressi da tutte le amministrazioni coinvolte.<br /> Il 24 settembre 2012 si è costituita nel presente giudizio con atto di stile la società  At. s.p.a.- Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto s.p.a. subentrata alla C..<br /> In vista dell&#8217;udienza pubblica del 17 settembre 2019 la difesa del Comune ha presentato documenti relativi all&#8217;inquinamento dell&#8217;area e memoria difensiva insistendo per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 17 settembre 2019 la difesa della società  At. s.p.a. ha dichiarato che la detta società  è stata dichiarata fallita il 13 dicembre 2013.<br /> Con ordinanza n. 6940 del 14 ottobre 2019 il giudizio è stato quindi interrotto.<br /> Il Comune di Rovigo ha riassunto il giudizio nei confronti della società  A. in persona del curatore fallimentare.<br /> Si è costituita la ULSS 5 Polesana, subentrata alla ASL 18 di Rovigo, con atto di stile.<br /> Il Comune di Rovigo ha presentato memoria e ulteriore documentazione (anche consistente in articoli di stampa) relativa alla situazione di inquinamento ambientale insistendo per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello.<br /> All&#8217;udienza telematica, del giorno 28 aprile 2020 tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Ritiene il Collegio di precisare, in via preliminare, che l&#8217;oggetto del presente giudizio è delimitato dai motivi d&#8217;appello del Comune, in quanto la A. (giÃ  C.) si era costituita in giudizio prima dell&#8217;interruzione dello stesso solo con atto di mero stile; non sono state quindi contestate la argomentazioni del giudice di primo grado circa la irrilevanza delle impugnazioni proposte in primo grado avverso tutti gli ulteriori atti, ritenuto dal giudice di primo grado o endoprocedimentali o &#8220;<em>come le delibere di adozione e di approvazione della variante n. 5), non tali da produrre effetti lesivi nei confronti dei ricorrenti in alcun modo&#8221;, </em>nè sono state riproposte altre censure del proposte in primo grado..<br /> Ne deriva che nel presente giudizio di appello non è in contestazione la disposizione dell&#8217;art. 23 delle NTA del Piano particolareggiato cd. Interporto nel testo approvato dal Consiglio comunale il 15 febbraio 2008.<br /> Tale disposizione contiene un espresso divieto di attività  produttive disciplinate dal d.lgs. 238 del 2005, d.lgs. n. 152 del 2006 parte seconda e di quelle insalubri di prima classe ai sensi dell&#8217;art. 216 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, con la previsione che &#8220;<em>l&#8217;atto di assenso comunale potrà  quindi essere positivamente espresso ove gli organi competenti in materia igienico-sanitaria ed ambientale nei richiesti pareri attestino l&#8217;assenza di un aggravamento della salubrità  ambientale, oltre che il rispetto, nell&#8217;area in esame, dei limiti di qualità  dell&#8217;aria ambiente stabiliti per la salvaguardia della salute umana&#8221;</em>.<br /> I motivi d&#8217;appello devono dunque essere esaminati alla luce di tale disposizione del piano particolareggiato non contestata nel presente grado di giudizio.<br /> Con il primo motivo di appello il Comune di Rovigo lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza di primo grado (e del giudizio espresso dal CTU su cui si è basato il giudice di primo grado), in quanto la attività  che avrebbe dovuto svolgere l&#8217;impianto &#8211; secondo quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera presentata alla Provincia- di &#8220;macinazione e miscelazione di leganti idraulici e carbonato di calcio&#8221; rientra nella classificazione di industria insalubre di prima classe al punto n. 83 del D.M. 5 settembre 1994, elenco ai sensi dell&#8217;art 216 del r.d. n. 1265 del 1934 e comunque in quella relativa alla produzione di cemento prevista al punto n. 33, senza distinzioni del tipo di ciclo produttivo.<br /> Tale motivo è fondato.<br /> Infatti, il D.M. 5 settembre 1994, <em>Elenco delle industrie insalubri di cui all&#8217;art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, </em>nell&#8217;allegato alla lettera B) della parte prima, che classifica le industrie insalubri di prima classe, in base ai &#8220;<em>Prodotti e materiali e fasi interessate dell&#8217;attività  industriale</em>&#8220;, indica al punto n. 33, la &#8220;<em>produzione di cementi</em>&#8221; senza alcuna distinzione del sistema di produzione e della fasi di lavorazione; ne deriva giÃ  sotto tale profilo la classificazione quale industria insalubre di prima classe.<br /> Di fronte a tale dato testuale tassativo, che non limita la indicazione degli stabilimenti di produzione del cemento in relazione al tipo di ciclo produttivo effettuato, non possono condividersi le affermazioni del CTU, nè le argomentazioni del giudice di primo grado che le hanno riprese, per cui la mancanza del ciclo completo di produzione del cemento con la combustione escluderebbe tale classificazione.<br /> Si tratta, infatti, di rilievi del consulente in chiaro contrasto con la previsione normativa.<br /> Inoltre, al n. 83 del medesimo elenco della lettera B) dell&#8217;allegato al D.M. 5 settembre 1994 è indicata &#8220;<em>macinazione, frantumazione di minerali e rocce</em>&#8220;, tra cui anche rientra l&#8217;attività  in questione, per la quale anche il CTU nelle proprie conclusioni e nelle risposte alle osservazioni del CTP ha rilevato, inoltre, la emissione di polveri anche silicee.<br /> In ogni caso, la classificazione quale industria insalubre di prima classe, era stata indicata anche dalla ASL fin dal parere del 4 settembre 2007.<br /> Ne deriva la legittimità  del diniego del Comune sotto il profilo urbanistico, in relazione alla previsione dell&#8217;art. 23 della NTA del Piano particolareggiato, che vietava espressamente tali industrie nell&#8217;area in questione, salva &#8220;<em>l&#8217;adozione da parte del gestore dell&#8217;impianto di particolari interventi per evitare l&#8217;aggravio della salubrità  e della qualità  dell&#8217;ambiente circostante&#8221;Â </em>e con la valutazioni indicate dal medesimo art. 23 da parte degli organi competenti in materia igienico-sanitaria ed ambientale&#8221;<em> circa l&#8217;assenza di un aggravamento della salubrità  ambientale e del rispetto, nell&#8217;area in esame, dei limiti di qualità  dell&#8217;aria ambiente stabiliti per la salvaguardia della salute umana&#8221;</em> circostanze escluse, nel caso di specie, dai pareri della ASL e dell&#8217;ARPAV, che avevano rilevato criticità  circa l&#8217;inquinamento dell&#8217;area e il suo incremento con l&#8217;impianto in questione.<br /> Peraltro, anche a prescindere dalla questione urbanistica relativa al rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, la classificazione quale industria insalubre, ai sensi dell&#8217;art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, comporta l&#8217;applicazione comunque dei poteri generali di controllo su tali attività  attribuiti al Sindaco da tale disposizione.<br /> La norma, infatti, prevede: &#8220;<em>Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.</em><br /> <em>La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità  del vicinato&#8221;</em>.<br /> Inoltre, <em>&#8220;un&#8217;industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell&#8217;abitato, quante volte l&#8217;industriale che l&#8217;esercita provi che, per l&#8217;introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato&#8221;</em>.<br /> In base all&#8217;art. 217 &#8220;<em>Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà  prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza&#8221;.</em><br /> Sulla base di tale disciplina, il Comune di Rovigo era comunque competente ad esprimersi sulla compatibilità  sanitaria dell&#8217;impianto rispetto all&#8217; abitato circostante.<br /> La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, infatti, ritiene che le disposizioni degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuiscano al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità  o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate &#8220;insalubri&#8221; per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell&#8217;attività  produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza ( cfr. Cons. Stato Sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900; Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6264).<br /> Inoltre, l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio di un&#8217;industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l&#8217;esercizio non superi i limiti della pìù stretta tollerabilità  (Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687; Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612)<br /> Quindi, in base a tale disciplina, il Comune di Rovigo poteva valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza dell&#8217;impianto all&#8217;abitato, anche indipendentemente dalla previsione urbanistica dell&#8217;art. 23, tenuto conto che l&#8217;art. 216 cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di &#8220;lontananza dalle abitazioni&#8221;, &#8220;<em>spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta&#8221;</em> ( cfr. Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687 cit.) e che la discrezionalità  che si esercita in questa materia è ampia ( cfr. Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612).<br /> Il diniego del Comune, quindi, non si può ritenere illegittimo, essendo basato sul parere della Azienda sanitaria, che aveva classificato l&#8217;impianto quale industria insalubre di prima classe e aveva invitato il Comune proprio a considerare la localizzazione dell&#8217;impianto in relazione alla vicinanza dell&#8217;abitato e alla situazione complessiva di inquinamento dell&#8217;area, situazione di inquinamento complessiva confermata dai rilievi dell&#8217;ARPAV.<br /> Nel caso di specie, infatti, sia l&#8217;ARPAV che la ASL avevano espresso profili di criticità  circa le emissioni dell&#8217;impianto, in particolare per la ricaduta delle polveri e l&#8217;acclarato superamento dei limiti delle PM 10 nell&#8217;area circostante.<br /> Tali circostanze di fatto sono state confermate anche dalle conclusioni della relazione del CTU.<br /> Invece, il giudizio di comparazione tra i diversi interessi in gioco, basato su elementi di fatto non smentiti dai dati tecnici del CTU, non può essere integralmente sostituito dal giudizio consulente tecnico d&#8217;ufficio, come è sostanzialmente avvenuto nella sentenza di primo grado.<br /> Per la costante giurisprudenza, infatti, alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi pubblici preposti alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale non possono essere sovrapposte le valutazioni peritali di segno contrario, a meno che, a carico delle prime, non vengano evidenziati vizi di logicità , contraddittorietà  o incompletezza, per quanto concerne l&#8217;individuazione degli elementi di fatto rilevanti, la scelta della regola tecnica di riferimento o la sua applicazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687 cit. con riferimento all&#8217;art. 216 del T.U.L.S.). La natura impugnatoria della giurisdizione generale di legittimità  non consente, infatti, al Giudice di statuire direttamente, in base ai fatti accertati o non controversi, dei modi d&#8217;attribuzione del bene della vita in contestazione, che è oggetto dell&#8217;azione amministrativa, mentre la necessità  di nominare un verificatore ex art. 66 c.p.a., o il consulente tecnico di cui all&#8217; art. 67, è funzionale al solo scrutinio sulla legittimità  dell&#8217;atto impugnato e non anche alla ricerca dell&#8217;esatta soluzione tecnica della questione di merito. Il giudice amministrativo, infatti, non può sostituire &#8211; in rispetto al principio di separazione dei poteri &#8211; sue valutazioni tecniche a quelle effettuate in sede propria dall&#8217;autorità  pubblica, mentre può ricorrere ad un giudizio di un tecnico nella forma della consulenza tecnica o della verificazione al fine di sindacare tale discrezionalità  (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3245; Sez. VI, 4 settembre 2014 n. 4505).<br /> Nel caso di specie, le valutazioni espresse dal Comune tramite i propri rappresentanti nella conferenza di servizi del 24 settembre 2008 hanno comportato l&#8217;esercizio di un potere discrezionale nel contemperamento tra le esigenze di pubblico interesse, alla tutela dell&#8217;ambiente e della salute pubblica &#8211; prevalenti ai sensi degli articoli 9 e 32 della Costituzione -con quelle dell&#8217;attività  produttiva, posto a base di tutta la disciplina in materia ambientale; l&#8217;esercizio di tale potere può essere sindacato solo per manifesta illogicità  e irragionevolezza e contrasto con i presupposti di fatto e non può essere integralmente sostituito da altre valutazioni rese in tale ambito dal consulente tecnico .<br /> A conferma di tale interpretazione soccorre, altresì¬, l&#8217;art. 17 della legge n. 241 del 1990, per cui &#8220;<em>ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l&#8217;adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell&#8217;amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell&#8217;amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità  tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.</em><br /> <em>2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini&#8221;.</em><br /> L&#8217;impossibilità  di sostituire integralmente il giudizio espresso dall&#8217;Amministrazione comporta la fondatezza altresì¬ dell&#8217;ulteriore motivo di appello proposto dal Comune di Rovigo, con cui sono state contestate le valutazioni del CTU fatte proprie dal giudice di primo grado sia in ordine elle emissioni dell&#8217;impianto sia quelle relative alla situazione di inquinamento generale della pianura padana, in contrasto, inoltre, con la finalità  di riduzione dell&#8217;inquinamento prevista dal d.lgs. 351 del 4 agosto 1999.<br /> Infatti, nel merito il giudizio conclusivo del CTU e anche del giudice di primo grado, che su questo si è basato, è fondato su una valutazione relativa al mancato aggravamento derivante dall&#8217;impianto in questione di una situazione di inquinamento giÃ  compromessa, in quanto analoga a quella di tutta la pianura padana.<br /> Invece, le Amministrazioni interessate si sono espresse nel senso proprio di volere evitare un ulteriore peggioramento della qualità  dell&#8217;aria, dovendo anzi assicurare un progressivo miglioramento della stessa, anche in base al Piano comunale di risanamento della qualità  dell&#8217;aria.<br /> Ritiene il Collegio che tale giudizio espresso dalle Amministrazioni non possa essere sostituito da una differente valutazione del consulente tecnico d&#8217;ufficio, trattandosi di un giudizio che scaturisce da una ponderazione dei vari interessi coinvolti quali quello allo sviluppo dell&#8217;attività  produttiva con gli interessi alla salute pubblica e alla salubrità  e tutela dell&#8217;ambiente.<br /> Nel caso di specie, invece il giudizio del consulente tecnico è stato considerato dal giudice di primo grado integralmente sostitutivo di una valutazione tecnico discrezionale (svolta dalla Amministrazione e demandata a specifici organi in possesso in massimo grado delle competenze tecniche e scientifiche necessarie) &#8220;infungibile&#8221;, salvo ipotesi di macroscopiche abnormità  od illogicità , che, come si giÃ  prima rilevato, non ricorrono nel caso di specie.<br /> Il giudizio espresso dalle Amministrazioni, risulta, infatti, conforme sia al principio di precauzione che agli obblighi di riduzione delle emissioni assunti anche a livello internazionale e comunitario.<br /> L&#8217;art. 191 del trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea ha, infatti, indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, il principio di precauzione, quale obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela ambientale con l&#8217;adozione delle migliori tecnologie disponibili finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare, ai fini sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione, donde la rilevanza di quest&#8217;ultimo principio generale, soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all&#8217;esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone.<br /> Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività  normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l&#8217;art. 1 della legge n. 241 del 1990, ove si stabilisce che &#8220;<em>l&#8217;attività  amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta &#8230; dai principi dell&#8217;ordinamento comunitario</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez II. 6 aprile 2020, n. 2248; IV, 18 luglio 2017, n. 3559).<br /> Il &#8220;principio di precauzione&#8221;, che è principio generale di diritto comunitario, fa obbligo alle autorità  competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli altri interessi concorrenti. Sicchè, l&#8217;Amministrazione comunale, con un proprio provvedimento, ben può compiere una valutazione che &#8211; in via assolutamente prudenziale &#8211; tenda ad eliminare il rischio, a fronte della tutela di un valore fondamentale della persona quale quello della salute umana garantita dall&#8217;art. 32 della Costituzione (Consiglio di Stato Sez. II parere n. 862 del 29 marzo 2018).<br /> Il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità  dell&#8217;aria ambiente (poi abrogato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155), prevedeva tra le finalità  all&#8217;art. 1 lettera d) &#8220;<em>mantenere la qualità  dell&#8217;aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi&#8221;.</em><br /> In particolare poi il Piano regionale di risanamento di tutela e risanamento dell&#8217;atmosfera, approvato dal Consiglio regionale con delibera dell&#8217;11 novembre 2004, ha indicato il Comune di Rovigo in Zona A di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d&#8217;allarme per il PM 10.<br /> Anche l&#8217;art. 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche nel testo vigente all&#8217;epoca dei fatti in questione, indicava tra le finalità  &#8220;<em>la promozione dei livelli di qualità  della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell&#8217;ambiente e l&#8217;utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali&#8221;</em>.<br /> Ne deriva la correttezza delle valutazioni delle Amministrazioni effettuate nella conferenza di servizi che hanno coinvolto una molteplicità  di elementi di fatto e di interessi oggetto di ponderazione, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia ambientale e che non possono essere integralmente sostituite da un altro giudizio espresso dal CTU.<br /> L&#8217;appello del Comune di Rovigo è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.<br /> Le spese del doppio grado di giudizio del Comune di Rovigo, liquidate nella somma complessiva di euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti, seguono la soccombenza e devono essere quindi poste a carico della parte appellata. Possono essere compensate le spese della ULSS 5 Polesana costituita in appello con atto di mero stile.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.<br /> Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Rovigo, liquidate nella somma complessiva di euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti, e le compensa nei confronti della ULSS 5 Polesana<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Michele Pizzi, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Guarracino, Consigliere<br /> </div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2963</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI: (D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Pesce, c. il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentino Capece Minutolo Del Sasso) Gestione rifiuti urbani : gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Pesce, c. il Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentino Capece Minutolo Del Sasso)</span></p>
<hr />
<p>Gestione rifiuti urbani : gli effetti dei  regolamenti TARSU e TIA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Salute Pubblica &#8211; gestione dei rifiuti urbani &#8211; modelli.<br /> <br /> 2.- Gestione rifiuti urbani &#8211; TARSU &#8211; TIA regime transitorio.<br /> <br /> 3.- Gestione rifiuti urbani &#8211; regolamenti TARSU e TIA &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Non è possibile realizzare un modello ideale di gestione e smaltimento dei rifiuti in cui ogni produttore o detentore di rifiuto provveda in prima persona allo smaltimento del rifiuto da lui prodotto, nè è a questo modello che si ispira il principio &#8220;chi inquina paga&#8221;: nel momento in cui una comunità  si assume l&#8217;onere di un servizio di cui beneficia la collettività , è evidente che deve coprirne anche i costi, che altrimenti sarebbero posti a carico di tutta la comunità  nazionale, con evidenti distorsioni in punto responsabilità  degli amministratori locali e delle comunità  che li hanno eletti.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il legislatore, con i vari interventi, ha previsto un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall&#8217;art. 5, commi da 1 a 2-quinques, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009).</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Dal combinato disposto dell&#8217;insieme delle norme che regolano nel complesso la materia dei rifiuti urbani e, in particolare, dei commi 1 ed 11 dell&#8217;art. 238 d.lgs. n. 152-2006, emerge che i regolamenti TARSU e TIA1, giÃ  vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i Comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell&#8217;art. 238 d.lgs. n. 152-2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA2: in effetti, in assenza di tale regolamento la Legge istitutiva della TIA è inapplicabile, con la conseguenza che rimane ultrattiva la disciplina della TARSU. Questa situazione è cessata solo con l&#8217;art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, nell&#8217;introdurre il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si è preoccupato di precisare che adecorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l&#8217;addizionale per l&#8217;integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza&#8221; (comma 46).</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020<br /> <strong>N. 02963/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03492/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2012, proposto da D. S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza Borghese, 3,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Taranto, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Valentino Capece Minutolo Del Sasso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Pontefici, 3,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1846/2011, resa tra le parti, concernente la determinazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per l&#8217;anno 2010.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, all&#8217;udienza pubblica del 5 maggio 2020, il Cons. Paolo Giovanni NicolÃ² Lotti e dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27) gli avvocati delle parti costituite in appello;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. II, con sentenza del 25 ottobre 2011, n. 1846, ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;attuale parte appellante per l&#8217;annullamento della delibera di Giunta comunale n. 46 del 16 aprile 2010, avente ad oggetto: &#8220;<em>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, riconferma tariffa applicata nell&#8217;anno 2009 per l&#8217;anno 2010</em>&#8221; e della delibera del Consiglio comunale n. 42 del 18 maggio 2010, avente ad oggetto: &#8220;<em>Tarsu, modifica Regolamento Comunale per l&#8217;applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni</em>&#8220;.<br /> Secondo il TAR, sinteticamente:<br /> &#8211; il Comune di Taranto ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario e, ai sensi dell&#8217;art. 251, comma 5, d.lgs. n. 267-2000, gli enti in tale condizione sono tenuti ad applicare, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio, per il periodo di cinque anni, decorrente dall&#8217;anno dell&#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato (il Decreto del Ministero dell&#8217;Interno con il quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Taranto è del 25 maggio 2007);<br /> &#8211; non trova riscontro nella documentazione versata in atti quanto dedotto dalla società  ricorrente in ordine alla inclusione nel costo di gestione del servizio di voci di spesa di natura differente, che vi avrebbero dovuto essere escluse (pulizia e lavaggio aree cimiteriali; pulizia e lavaggio aree adibite a parchi e giardini; pulizia spiagge; etc.);<br /> &#8211; la deliberazione che determina annualmente le tariffe della TARSU costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione e nella determinazione delle tariffe il Comune deve sì¬ tener conto dei costi previsti per la gestione dei servizio, ma anche delle entrate che si prevede di accertare, in relazione alle dichiarazioni e alle variazioni intervenute con riguardo ai soggetti passivi del tributo nonchè alle variazioni nella quantità  di produzione dei rifiuti;<br /> &#8211; alla deliberazione che ha determinato le tariffe TARSU per l&#8217;esercizio 2010 risulta allegata una tabella recante le previsioni di entrata della TARSU per l&#8217;esercizio 2010, dalla quale emerge una previsione di minor entrata per € -OMISSIS-, in relazione ad esclusioni, ai sensi dell&#8217;art. 62 del d.lgs. n. 507-1993, e riduzioni per particolari condizioni di uso, ai sensi dell&#8217;art. 66 del d.lgs. n. 507-1993 (minori quantità  di produzione rifiuti);<br /> &#8211; stando così¬ le cose, non è irragionevole che siano state confermate anche per il 2010 le stesse tariffe del 2009;<br /> &#8211; del pari si palesa infondata la dedotta violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 158-1999, in ordine al fatto che il tributo gestito dal Comune sia rapportato esclusivamente alla superficie occupata e non tenga conto della quota variabile, essendo quest&#8217;ultima parametrazione prevista per il regime della TIA, della quale peraltro il legislatore con atto di interpretazione autentica ha riconosciuto la natura non tributaria (art. 14, comma 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122);<br /> &#8211; conformemente all&#8217;art. 68, comma 1, d.lgs. n. 507-1993 il Comune di Taranto si è dotato di apposito regolamento per l&#8217;applicazione della TARSU, approvato dall&#8217;organo consiliare;<br /> &#8211; benchè la potestà  regolamentare dei Comuni sia attribuita al Consiglio comunale (fatta eccezione per il Regolamento sull&#8217;ordinamento degli uffici e dei servizi) e l&#8217;art. 61, comma 3-<em>bis</em>, d.lgs. n. 507-1993 demandi espressamente al regolamento la determinazione della percentuale del costo dello spazzamento, la successiva attribuzione alla Giunta comunale della determinazione delle tariffe tributarie (che pure originariamente era attribuita alla competenza dai Consigli comunali) esercita necessariamente una <em>vis attractiva</em> anche in ordine alla determinazione della percentuale del costo dello spazzamento;<br /> &#8211; la deduzione del costo di spazzamento dal costo complessivo del servizio ha infatti una diretta incidenza sulla determinazione delle tariffe, avendo la evidente funzione di evitare che i contribuenti-utenti sopportino anche un costo (quello di spazzamento) connesso, ma distinto dal servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;<br /> &#8211; deve ritenersi conforme al nostro ordinamento giuridico la determinazione annuale del costo dello spazzamento unitamente alla deliberazione annuale delle tariffe TARSU da parte della Giunta comunale;<br /> &#8211; del pari si rivela priva di fondamento la censura relativa alla dedotta carenza di motivazione della determinazione del costo di spazzamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del servizio, atteso che, nel provvedimento impugnato, la Giunta dÃ  conto del fatto che il Decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 25 maggio 2007, con il quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Taranto, stabilisce espressamente che le tariffe TARSU debbono coprire integralmente i costi di gestione del servizio e che l&#8217;eventuale deduzione del costo del servizio di cui all&#8217;art. 61, comma 3-<em>bis</em>, d.lgs. n. 507-1993 dovrà  essere determinata nella misura minima del 5%;<br /> &#8211; la ricorrente richiama in maniera analitica le ipotesi di esenzione e di riduzione indicate dal Regolamento comunale, ma non fornisce alcun elemento concreto dal quale si possa inferire la erroneità  della stima effettuata dalla Amministrazione e la incongruità  della somma iscritta in bilancio, limitandosi a far rilevare che per la struttura alberghiera di cui è titolare essa paga quasi € -OMISSIS-;<br /> &#8211; dall&#8217;unico elemento addotto, ossia l&#8217;ammontare della tassa posta a carico della struttura alberghiera ricorrente per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, non è possibile ricavare induttivamente alcuna evidenza probatoria in merito alla dedotta erroneità  della stima effettuata dall&#8217;Amministrazione, non avendo la ricorrente formulato alcuna considerazione in merito alla entità  numerica e quantitativa delle esenzioni e/o agevolazioni tributarie che hanno indotto l&#8217;Amministrazione comunale ad iscrivere in bilancio la somma di € -OMISSIS-.<br /> L&#8217;appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l&#8217;erroneità  e riproponendo, nella sostanza, anche se in senso critico rispetto alle asserzioni della sentenza del TAR, le censure contenute nel ricorso di primo grado.<br /> Con l&#8217;appello in esame chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado.<br /> Si costituiva il Comune appellato, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 5 maggio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Rileva il Collegio che l&#8217;oggetto della presente controversia attiene alla legittimità  degli atti con cui il Comune di Taranto ha determinato per l&#8217;anno 2010 le tariffe relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).<br /> Il Comune di Taranto, con la deliberazione di Giunta comunale n. 46-2010, ha accertato per il 2010 un costo di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pari a euro -OMISSIS-, mentre il costo per l&#8217;anno 2009 era stato di euro -OMISSIS-.<br /> A fronte di una riduzione del costo di esercizio del servizio pari a euro -OMISSIS-, il Comune ha stabilito di non variare le tariffe relative alla TARSU per l&#8217;anno 2010 rispetto a quelle per l&#8217;anno 2009.<br /> 2. Secondo parte appellante, l&#8217;accertata riduzione del costo di esercizio del servizio avrebbe dovuto portare la diminuzione delle tariffe proprio perchè il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio.<br /> Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata.<br /> Infatti, è pur vero, come sancito dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 10 ottobre 2012, n. 5325), che è illegittima la delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la determinazione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) emanata in violazione delle prescrizioni dettate dall&#8217;art. 61 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale stabilisce che il gettito complessivo della TARSU non può superare il costo di esercizio del servizio, per la cui determinazione deve essere dedotto un importo non inferiore al 5% e non superiore al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.<br /> La scelta del Comune di non variare le tariffe TARSU 2010 rispetto al 2009 è, tuttavia, imposta dal tenore dell&#8217;art. 251, comma 5, d.lgs. n. 267-2000 che prescrive che &#8220;<em>Per il periodo di cinque anni, decorrente dall&#8217;anno dell&#8217;ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti</em>&#8220;.<br /> Pertanto, il Comune di Taranto, ente per cui è stato dichiarato lo stato di dissesto da meno di cinque anni è obbligato a coprire integralmente il costo del servizio e non soltanto &#8220;<em>il costo di esercizio del servizio</em>&#8220;, <em>ex</em> art. 61 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.<br /> Nel caso di specie, il Comune ha accertato una previsione di minori entrate (euro -OMISSIS-), da porre in relazione alle variazioni intervenute con riguardo ai soggetti passivi dell&#8217;imposizione (esclusioni e riduzioni dell&#8217;imposizione <em>ex</em> artt. 62 e 66 d.lgs. n. 507-1993), il cui minor gettito previsto non è compensato dalla previsione di maggiori introiti (-OMISSIS-euro derivanti dalla lotta all&#8217;evasione fiscale).<br /> Pertanto, la scelta di confermare anche per il 2010 le medesime tariffe del 2009 non è irragionevole, in quanto a fronte del decremento previsionale dei costi (stimato nella misura del 6,85% rispetto all&#8217;esercizio precedente) il Comune di Taranto ha previsto e stimato anche una significativa riduzione della corrispondente entrata tributaria.<br /> Nè si può sostenere che le disposizioni contenute nell&#8217;art. 251, comma 5, d.lgs. n. 267-2000 siano state abrogate dall&#8217;articolo 31, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350, atteso che tale disposizione riguarda soltanto l&#8217;assunzione di mutui per il risanamento dell&#8217;ente locale dissestato, nonchè la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, ma non incide sulla disciplina della copertura integrale dei costi per la gestione dei rifiuti solidi urbani.<br /> 3. Secondo parte appellante, il TAR commetterebbe un altro errore in relazione alla previsione di minori entrate per la TARSU relative all&#8217;anno 2010, che sarebbe pari a euro -OMISSIS- (come da tabella allegata alla delib. n. 46-2010), derivante dalla somma fra due voci: le esclusioni previste dall&#8217;art. 62 d.lgs. n. 507-1993 e le riduzioni per particolari condizioni d&#8217;uso previste dall&#8217;art. 66 d.lgs. n. 507-1993.<br /> Il Collegio osserva che le riduzioni di cui all&#8217;art. 66 d.lgs. n. 507-1993 sono di varia natura e non tutte sono ricollegabili alla minore quantità  di produzioni di rifiuti in relazione a particolari condizioni d&#8217;uso dell&#8217;immobile.<br /> Peraltro, rispetto all&#8217;anno precedente, il costo complessivo per lo smaltimento degli stessi rifiuti è rimasto uguale e pari alla somma di euro -OMISSIS-ed è evidente che, pur trattandosi di costi di smaltimento e di conferimento in discarica non fissi, certamente non sono sempre direttamente proporzionali alle stime di produzione di rifiuti, come invece pretende parte appellante.<br /> Per trasportare un chilo di rifiuti da un medesimo luogo o due chili è evidente che il costo è identico e per poterlo efficacemente contestare bisognerebbe contestare in specifico le quantità  previste e i singoli costi relativi, contestazione che, perà², non è stata formulata in modo così¬ specifico dalla parte appellante.<br /> 4. Parte appellante contesta inoltre che le impugnate deliberazioni comunali avrebbero ricompreso nel costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani anche voci di costo di natura differente non imputabili ai fini TARSU.<br /> In effetti, come osserva il TAR, tali aspetti non sono sufficientemente documentati e dimostrati.<br /> Nè l&#8217;esistenza di voci di costo di natura differente possono ricavarsi dal principio &#8220;<em>chi inquina paga</em>&#8220;, atteso che gli oneri relativi allo smaltimento e al conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti pericolosi, di quelli tossici, dei rifiuti ingombranti e delle varie tipologie di raccolta differenziata, compresa la raccolta di farmaci scaduti e materiali etichettati T/F (A/8) e la raccolta delle siringhe (A/10), sono regolati dalle apposite tariffe per ciascuna tipologia di rifiuto e sono imputabili ai produttori del rifiuto, in sintonia con l&#8217;indicato principio comunitario.<br /> Nulla hanno a che fare con tale principio, i costi generali di esercizio e il vincolo di copertura integrale del servizio derivante dalla dichiarazione di dissesto del Comune cui si è detto.<br /> E&#8217; evidente, peraltro, che non è possibile realizzare un modello ideale di gestione e smaltimento dei rifiuti in cui ogni produttore o detentore di rifiuto provveda in prima persona allo smaltimento del rifiuto da lui prodotto, nè è a questo modello che si ispira il principio &#8220;<em>chi inquina paga</em>&#8220;.<br /> Nel momento in cui una comunità  si assume l&#8217;onere di un servizio di cui beneficia la collettività , è evidente che deve coprirne anche i costi, che altrimenti sarebbero posti a carico di tutta la comunità  nazionale, con evidenti distorsioni in punto responsabilità  degli amministratori locali e delle comunità  che li hanno eletti.<br /> 5. La censura relativa al passaggio dal regime della TARSU al regime della TIA è inammissibile, in quanto non è contenuta nel ricorso di primo grado ed è stata formulata, quindi, in violazione del divieto di <em>nova</em> in appello <em>ex</em> art. 104 c.p.a.<br /> In ogni caso, essa è infondata.<br /> Il legislatore, con i vari interventi, ha previsto un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall&#8217;art. 5, commi da 1 a 2-<em>quinques</em>, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009).<br /> In particolare, l&#8217;art. 5, comma 1, del D.L. n. 208/2008 cit., che ha esteso anche al 2009 la previsione contenuta nell&#8217;art. 1, comma 184, della Legge n. 296 cit. (Finanziaria 2007), ha stabilito, nella formulazione della norma della Finanziaria 2006, modificata dal citato D.L. n. 208/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2009, n. 13, che:<br /> &#8220;<em>Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:</em><br /> <em>a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l&#8217;anno 2006 resta invariato anche per l&#8217;anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009</em>&#8220;.<br /> Questa è l&#8217;ultima proroga espressa del Legislatore.<br /> Di conseguenza, conclude parte appellante, la TARSU non esisterebbe pìù per gli anni 2010 e 2011 perchè sarebbe stata abrogata.<br /> In realtà , come osserva anche il Ministero delle Finanze con apposita circolare (n. 3 dell&#8217;11 novembre 2011), al fine di impartire ai Comuni e agli uffici ministeriali le opportune disposizioni, dal combinato disposto dell&#8217;insieme delle norme che regolano nel complesso la materia in esame e, in particolare, dei richiamati commi 1 ed 11 dell&#8217;art. 238 d.lgs. n. 152-2006, emerge che i regolamenti TARSU e TIA1, giÃ  vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i Comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio a TIA2 oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell&#8217;art. 238 d.lgs. n. 152-2006 che obbligherebbe tutti i comuni ad applicare la TIA2.<br /> In effetti, in assenza di tale regolamento la Legge istitutiva della TIA è inapplicabile, con la conseguenza che rimane ultrattiva la disciplina della TARSU.<br /> Questa situazione, come è noto, è cessata solo con l&#8217;art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, nell&#8217;introdurre il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si è preoccupato di precisare che: &#8220;<em>&#038;A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l&#8217;addizionale per l&#8217;integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza</em>&#8221; (comma 46).<br /> Dalla ricostruzione che precede del quadro normativo, emerge con chiarezza che all&#8217;epoca dell&#8217;adozione del regolamento per l&#8217;anno 2010 il Comune non aveva alcun obbligo di applicare le disposizioni del d.P.R. n. 158-1999, ben potendo seguitare ad applicare ancora la TARSU.<br /> 6. Anche il quarto motivo di appello, con cui si reitera la censura di incompetenza della Giunta comunale ad adottare la delibera determinativa dell&#8217;aliquota per il servizio di spazzamento, è infondato.<br /> Deve, infatti, essere ribadito l&#8217;indirizzo giurisprudenziale per cui, in materia di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rientra nella competenza della Giunta comunale la determinazione delle relative tariffe della TARSU avente natura di tributo, in quanto l&#8217;art. 42, comma 2, lett. <em>f</em>), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Consiglio comunale il potere di istituire e dettare l&#8217;ordinamento dei tributi e, quindi, la fissazione dei criteri di determinazione della tariffa secondo coefficienti qualitativo-quantitativi di produzione dei rifiuti, con esplicita esclusione della determinazione delle relative aliquote (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 novembre 2011, n. 5910).<br /> 7. Al riguardo, l&#8217;appellante oppone che nel caso di specie, poichè il Regolamento comunale nulla prevedeva in ordine alle modalità  di fissazione dell&#8217;aliquota tra il minimo (5%) e il massimo (15%) indicati dalla legge, sarebbe stata necessaria invece una previa delibera consiliare, per non lasciare alla Giunta l&#8217;arbitrio nella determinazione.<br /> In realtà , il potere di determinazione dell&#8217;aliquota è riconosciuto <em>ex lege</em> alla Giunta, cui compete, pertanto, anche il relativo onere motivazionale e qualsiasi previsione regolamentare ostativa all&#8217;esercizio di tale potere, in ipotesi, sarebbe stata disapplicabile per contrasto con le norme di rango sovraordinato.<br /> In questo caso, peraltro, come ammette la stessa parte appellante, la percentuale del 5% è stata fissata con decreto del Ministro dell&#8217;Interno a seguito del dissesto del Comune, e ciò esclude di per sè un obbligo motivazionale del Comune: poichè il Comune era tenuto a prendere atto delle superiori determinazioni dell&#8217;Amministrazione statale, nessuna valutazione tecnico-discrezionale era pìù di sua spettanza e, quindi, alcun obbligo motivazionale poteva incombergli.<br /> 8. Si ripropone, infine, la censura di inadeguatezza dei costi stimati dal Comune per le agevolazioni tributarie riconosciute a determinati soggetti.<br /> Ritiene il Collegio che tali censure impingano in valutazioni tecnico-discrezionali che possono essere inficiate soltanto dimostrando la sussistenza di macroscopici profili di erroneità  o di irragionevolezza, nella specie insussistenti.<br /> In ogni caso, come osserva condivisibilmente il TAR, parte appellante richiama in maniera analitica le ipotesi di esenzione e di riduzione indicate dal regolamento comunale, ma non fornisce alcun elemento concreto dal quale si possa inferire la erroneità  della stima effettuata dall&#8217;Amministrazione e l&#8217;incongruità  della somma iscritta in bilancio.<br /> Peraltro, dall&#8217;ammontare della tassa posta a carico della struttura alberghiera appellante per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani non è evidentemente possibile ricavare induttivamente alcuna evidenza probatoria in merito alla dedotta erroneità  della stima effettuata dall&#8217;Amministrazione, che hanno indotto la stessa ad iscrivere in bilancio la somma di € -OMISSIS-.<br /> 9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l&#8217;appello deve essere respinto, in quanto infondato.<br /> Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.<br /> Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2966</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2966/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2966/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2966</a></p>
<p>Raffaele Greco, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Chiariello e Mario Chiariello, c. &#8211; il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; la Direzione Generale per il personale Militare (Persomil), Dipartimento Militare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2966</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco, Presidente, Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Chiariello e Mario Chiariello, c. &#8211; il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; la Direzione Generale per il personale Militare (Persomil), Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, Comando Logistico Sud &#8211; Comando di Sanità  Sezione Medicina Legale, Comando 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Il rilievo dei  giudizi medico legali degli organi tecnici della p.A. .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; giudizi medico legali degli organi tecnici della p.A. &#8211; rilievo.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi dell&#8217;Amministrazione sullo stato di salute dei dipendenti pubblici sono espressione di discrezionalità  tecnica, il cui esercizio è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvi i noti casi limite della palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell&#8217;errore sui presupposti, della violazione delle regole procedurali e non può essere contrastato con gli esiti di diverse valutazioni, fornite da organi pubblici o privati.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020<br /> <strong>N. 02966/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04666/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Chiariello e Mario Chiariello, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Manuela Olivieri in Roma, via Silla, 7,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Ministero della Difesa, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> &#8211; la Direzione Generale per il personale Militare (Persomil), Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, Comando Logistico Sud &#8211; Comando di Sanità  Sezione Medicina Legale, Comando 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un proscioglimento della ferma contratta per perdita permanente dell&#8217;idoneità  fisio-psico-attitudinale.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020, il Cons. Paolo Giovanni NicolÃ² Lotti e dati per presenti, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27) gli avvocati delle parti costituite in appello;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I-<em>bis</em>, con sentenza dell&#8217;8 marzo 2010, n. -OMISSIS- ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;attuale parte appellante per l&#8217;annullamento dell&#8217;atto All.-OMISSIS-richiesta per il reclutamento quale VFB, nonchè del D.P. 4288 (foglio di proposta a rassegna) della sezione Medicina Legale del Comando logistico Sud, datato12 gennaio 2010 e del P.M.L. recante protocollo n. -OMISSIS- datato 12 gennaio 2010, sezione medicina legale del Comando Logistico Sud, il quale disponeva che in data 12 gennaio 2010 il Volontario è stato giudicato idoneo al servizio militare -OMISSIS-<br /> Secondo il TAR, sinteticamente:<br /> &#8211; il ricorrente è stato giudicato non idoneo in quanto ha conseguito la valutazione -OMISSIS-considerato che a seguito degli accertamenti medici eseguiti sono state riscontrate -OMISSIS-<br /> &#8211; il codice 76 della Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 prevede espressamente quale causa di non idoneità  le -OMISSIS-;<br /> &#8211; il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato in relazione alla disciplina applicata e agli esiti degli accertamenti medici, e risulta adottato all&#8217;esito di un&#8217;adeguata istruttoria;<br /> &#8211; non appare necessario disporre istruttoria, come richiesto dalla parte ricorrente.<br /> L&#8217;appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l&#8217;eccesso di potere per contraddittorietà  ed erroneità , il travisamento e l&#8217;erronea valutazione dei fatti (giudizi medici) e il difetto di motivazione e sostenendo il contrasto con l&#8217;art. 12 della Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005.<br /> Con l&#8217;appello in esame chiedeva l&#8217;accoglimento del ricorso di primo grado, previo espletamento di CTU.<br /> Si costituiva il Ministero appellato, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 5 maggio 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Rileva il Collegio che l&#8217;attuale appellante, -OMISSIS-, in servizio presso la 1^ Compagnia del Battaglione &#8220;-OMISSIS-, con l&#8217;incarico di Tecnico Elettrogenista, arruolato quale volontario in ferma breve con il-OMISSIS-e con destinazione a ferma breve nella forza di Polizia Guardia di Finanza, dopo un periodo di convalescenza era sottoposto a ricovero presso il Dipartimento di Medicina Legale di -OMISSIS-, ove gli veniva diagnosticato un &#8220;<em>pregresso episodio di -OMISSIS- in soggetto con -OMISSIS-o</em>&#8221; e gli consigliavano e concedevano &#8220;<em>licenza per convalescenza di 30 giorni</em>&#8220;.<br /> In data 23 dicembre 2009 l&#8217;appellante riceveva la notifica del biglietto d&#8217;uscita prot. n. -OMISSIS-del Dipartimento di Medicina Legale di Caserta, ove veniva giudicato &#8220;<em>permanentemente non idoneo al servizio militare, quale VFB riformato a mente articolo 12/b con atti di rassegna, in applicazione del D.M. Difesa 5.12.2005 G.U. S.O. n. 300 del 27.12.2005</em>&#8220;, in quanto riscontrato affetto da: &quot;<em>pregresso episodio di -OMISSIS- in soggetto con -OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> In pari data gli veniva comunicato l&#8217;allegato M2 di proscioglimento della ferma contratta, ai sensi dell&#8217;art. 14 d.lgs. 8.5.2001, n. 215, perchè &#8220;<em>giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare quale VFB e riformato a mente dell&#8217;articolo 12B</em>&#8220;.<br /> 2. Ritiene il Collegio che la diagnosi medica e il conseguente provvedimento adottato nei confronti dell&#8217;attuale appellante da parte dell&#8217;Amministrazione convenuta non presentino nessuno degli elementi critici che l&#8217;appello cerca di mettere in luce.<br /> Infatti, come osserva giustamente la difesa erariale, l&#8217;appellante è stato giudicato non idoneo dopo diversi periodi di convalescenza in parte rilasciati dal DSS, in parte come riposo medico domiciliare certificati dal proprio medico di base, in parte dal dipendente Reparto Osservazione.<br /> In tutti questi casi, la diagnosi convergente è stata quella di &#8220;<em>Episodio -OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> La convalescenza complessivamente considerata è durata per oltre 200 (duecento) giorni.<br /> Il provvedimento medico-legale adottato a cura del Dipartimento di Medicina Legale è stato formulato sulla valutazione integrata di diversi esami endoscopici, che sono stati eseguiti (o valutati) da differenti operatori sanitari, e che risultano tutti convergenti verso la predetta ed univoca diagnosi clinica, ovvero &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8220;, quest&#8217;ultima, peraltro, responsabile dell&#8217;episodio di -OMISSIS-alta, richiamato in atti e ammesso dallo stesso appellante.<br /> Le indagini clinico-diagnostiche sono state documentate, come detto concordemente da diversi operatori sanitari, mediante una cd. endoscopia digestiva che ha rilevato un&#8217;alterazione -OMISSIS-.<br /> Tale alterazione è prevista dall&#8217;art.12 della Direttiva tecnica riguardante l&#8217;accertamento delle imperfezioni e delle infermità  che sono causa di inidoneità  al servizio militare, quale l&#8217;-OMISSIS- -OMISSIS-, nonchè dal codice 76 della Direttiva per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.<br /> Nell&#8217;atto di appello si cerca di confutare la diagnosi di-OMISSIS&#8211;OMISSIS- da scivolamento sulla scorta di un esame clinico obiettivo e della sintomatologia soggettiva che pare essersi risolta con la sospensione della terapia.<br /> In particolare, parte appellante sostiene, sulla base della relazione medica dello specialista dott. Spinazzola, che produce, che non è mai stato affetto da-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, ma per ragioni di stress, dovuta alla sua permanenza in Bosnia, aveva accusato sintomi simili a tale patologia, ma in realtà  sussumibili sotto altro quadro clinico: lo stress della missione cui l&#8217;appellante era stato comandato avrebbe creato condizioni cliniche similari alla esofagite.<br /> Ad avvalorare tale diagnosi, secondo l&#8217;appellante, hanno contributo circostanze contingenti, come ad esempio l&#8217;effettuazione dell&#8217;esame endoscopico durante il periodo di reflusso, causato da stress e non da-OMISSIS&#8211;OMISSIS-: secondo parte appellante il reflusso determina la presenza di acidi che possono camuffare la presenza di-OMISSIS-durante l&#8217;esame endoscopico.<br /> 3. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia infondato.<br /> Infatti, le contestazioni mediche contenute in esso non sono idonee nè a confutare nè a far dubitare dell&#8217;esame medico (<em>rectius</em>: dei plurimi giudizi medici) contestato.<br /> In primo luogo, il parere medico di parte prodotto in atti non si basa su esami approfonditi e non utilizza strumenti tecnici, quali l&#8217;endoscopia, utilizzata invece dall&#8217;Amministrazione per pervenire al giudizio di inidoneità .<br /> In secondo luogo, la tesi (non avvalorata da nessuno specifico parere scientifico) che l&#8217;esame endoscopico possa essere stato erroneo per effetto della presenza di reflusso che camuffa l&#8217;esistenza di-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, appare così¬ come formulata priva di logica, poichè gli esami endoscopici effettuati in precedenza hanno invece pienamente rilevato -OMISSIS&#8211;OMISSIS-, che non è stata camuffata, quindi, dalla presenza di reflusso.<br /> Non sussistono, pertanto, elementi di dubbio sul procedimento tecnico e sul giudizio tecnico dell&#8217;Amministrazione, con la conseguenza che non sono integrati i presupposti per effettuare una CTU, ovvero una verificazione, come richiede parte appellante.<br /> 4. Come è noto, infatti, per costante e incontrastata giurisprudenza del Consiglio di Stato, i giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi dell&#8217;Amministrazione sullo stato di salute dei dipendenti pubblici sono espressione di discrezionalità  tecnica, il cui esercizio è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvi i noti casi limite della palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell&#8217;errore sui presupposti, della violazione delle regole procedurali, ipotesi che nella specie non ricorrono &#8211; e non può essere contrastato con gli esiti di diverse valutazioni, fornite da organi pubblici o privati (cfr., <em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6334).<br /> Nel caso di specie, per effetto degli elementi sopra evidenziati, è palese che non sussistano i presupposti che eccezionalmente consentono il sindacato di legittimità  sui giudizi di tal genere.<br /> 5. Occorre infine rammentare che il provvedimento di proscioglimento dalla ferma costituisce esercizio di potere vincolato, così¬ come confermato anche dall&#8217;art. 957, comma 1, lett. <em>f</em>), d.lgs. n. 66-2010, oggi in vigore, che stabilisce che il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per la cause previste per il personale in servizio permanente di cui all&#8217;art. 923, comma 1, lett. <em>i</em>), <em>l</em>) e <em>m</em>), per l&#8217;ipotesi di perdita dell&#8217;idoneità  fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministero della Difesa.<br /> Il decreto 5 dicembre 2005, applicabile al caso in esame, e costituente la &#8220;<em>direttiva tecnica riguardante l&#8217;accertamento delle imperfezioni e delle infermità  che sono causa di non idoneità  al servizio militare</em>&#8220;, all&#8217;art. 12 include tra le cause di non idoneità  al servizio l&#8217;esistenza di-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, con la conseguenza che, in ragione della normativa di riferimento, il proscioglimento dalla ferma costituiva per l&#8217;Amministrazione atto dovuto, in quanto il militare presenta un quadro clinico non compatibile con la prosecuzione del servizio militare quale VFB.<br /> Anche aderendo all&#8217;accezione meno restrittiva del provvedimento di declassamento -OMISSIS-, adottato dal Comandante e Direttore di Sanità  in sede di Appello, in quanto valutata quale -OMISSIS- -OMISSIS- di grado non inabilitante, la patologia rilevata rimane incompatibile con la prosecuzione del servizio militare quale VFB.<br /> 6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l&#8217;appello deve essere respinto in quanto infondato.<br /> Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.<br /> Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-<em>septies</em> del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Italo Volpe, Consigliere<br /> Francesco Frigida, Consigliere</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-5-2020-n-2966/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.2966</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a></p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente, Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Manente, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato. La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente, Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Manente, contro Ministero dell&#8217;Interno e Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire garanzia assoluta di immunità  dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona Umana- stranieri- permesso di soggiorno &#8211; revoca &#8211; formazione di una famiglia in Italia &#8211; rilievo &#8211; limiti.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità  dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, esistendo comunque una soglia di gravità , oggettivamente percepibile secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità , in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 11/05/2020</div>
<p>N. 00177/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00086/2020 REG.RIC.</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2020, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Manente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero dell&#8217;Interno e Questura Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in L&#8217;Aquila, via Buccio da Ranallo;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>• del provvedimento Cat. -OMISSIS-a firma del Questore di Teramo, con il quale è stato decretato il rigetto del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;</p>
<p>• di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi con quelli sopra indicati.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Teramo;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa Maria Colagrande;</p>
<p>Ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, la camera di consiglio si è tenuta in modalità di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell’ufficio giudiziario;</p>
<div></div>
<p>Il ricorrente, impugna la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del quale il ricorrente è titolare, adottata dalla Questura di Teramo sul presupposto che la sua presenza sul territorio nazionale sia un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 9 c.7 lett. C) del d.lgs 286/98.</p>
<p>Oppone che trattandosi della revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo – afferma infatti di trovarsi regolarmente in Italia dal 2002 &#8211; sarebbe stato necessario svolgere accertamenti concreti sulla durata del soggiorno e sull’inserimento lavorativo e sociale e familiare del titolare.</p>
<p>Lamenta quindi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere in quanto il giudizio di pericolosità sarebbe stato espresso sulla sola base dei precedenti penali, uno definitivo l’altro ancora <i>sub iudice</i>, senza tenere conto delle seguenti circostanze che avrebbero eventualmente giustificato il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo:</p>
<p>&#8211; nella sentenza di condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti lo stesso giudice penale avrebbe escluso che il ricorrente sia socialmente pericoloso ai sensi dell’art.-OMISSIS-d.P.R. n. 309/90;</p>
<p>&#8211; in qualità di soggiornante di lungo periodo nel territorio nazionale, ove svolge l’attività di commerciante, avrebbe diritto alla maggior tutela di cui all&#8217;art. 9, comma 4, del d.lgs. 286 del 1998 secondo il quale il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna;</p>
<p>&#8211; in Italia soggiornano regolarmente la moglie, la figlia e il fratello del ricorrente.</p>
<p>Resiste l’Amministrazione intimata.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 6.5.2020, il Collegio, ritenuta la causa matura ai fini del giudizio di merito, l’ha trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84 comma 5 del d.l. n.18/2020.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>Il ricorrente è stato condannato a sei anni di reclusione a € 26.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi.</p>
<p>Si tratta del reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 che è annoverato fra quelli previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale considerati ostativi all’ingresso e permanenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 (<i>non è ammesso in Italia lo straniero</i> […] <i>che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall&#8217;articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale</i>).</p>
<p>L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede inoltre che il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può essere negato – non in via automatica sulla base di una condanna anche non definitiva per uno dei reati ostativi – ma solo se il richiedente risulta pericoloso per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, all’esito di un giudizio discrezionale che deve tener conto <i>anche dell&#8217;appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell&#8217;articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall&#8217;articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall&#8217;articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall&#8217;articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell&#8217;adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero</i>.</p>
<p>Ciò premesso sulle disposizioni rilevanti ai fini del decidere, non meritano adesione le deduzioni in merito alla non definitività della condanna riportata dal ricorrente in quanto, per espressa previsione del citato art. 4, anche la condanna non definitiva per taluno dei reati ivi indicati, giustifica il diniego di rilascio del permesso di soggiorno.</p>
<p>Venendo all’esame del contenuto del diniego, il Collegio ritiene che la Questura di Teramo abbia fatto corretta applicazione delle citate disposizioni in quanto, con motivazione tecnicamente completa e logicamente corretta, ha desunto la pericolosità del ricorrente:</p>
<p>&#8211; dalle circostanze concrete della condotta contestata il quanto il ricorrente si trovava in possesso di 51,1, grammi di cocaina, di cui 9,4 grammi già divisi in sei dosi e 41,7 grammi in pietra <i>in orario diurno in zona frequentata dalla popolazione studentesca e ad altra densità di potenziali acquirenti.</i></p>
<p>L’entità della sostanza stupefacente e, soprattutto, la destinazione ad acquirenti in gran parte minorenni, quindi in condizioni di minorata difesa, giustificano appieno la prognosi di pericolosità sociale che, proprio in materia di cessione di stupefacenti, l’art. 96 della convenzione attuativa dell’Accordo Schengen, considera valida ragione di non ammissione dello straniero nel territorio dello Stato.</p>
<p>Secondo detta disposizione costituisce una minaccia per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale lo <i>straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente</i>.</p>
<p>Fra i reati previsti dal citato art. 71 figurano la cessione, la fornitura e la consegna di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura.</p>
<p>Ne consegue che il giudizio di pericolosità, richiamate le circostanze di fatto, risulta congruamente motivato anche con il richiamo, nel decreto impugnato, a detta disposizione, a nulla rilevando che la sentenza di condanna abbia escluso, ai fini dell’art. 85 del d.P.R. n. 309/1990, che il ricorrente sia soggetto pericoloso, sia perché, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l’Autorità amministrativa non è vincolata ad attenersi alle valutazioni espresse in sede giurisdizionale sulla base di altre norme, sia perché elementi di segno contrario emergono dalla stessa sentenza laddove ha ritenuto <i>sufficienti a denotare una spiccata caratura delinquenziale del reo, già corroborata da in recente precedente penale e il delitto di falsa testimonianza </i>le <i>modalità e le circostanze dell’azione</i>, ossia gli elementi di fatto che la Questura ha valorizzato e coerentemente ritenuto sintomo di pericolosità.</p>
<p>Nondimeno la Questura ha valutato sia il tempo di permanenza in Italia che i legami familiari e la condizione lavorativa del ricorrente richiamando, sotto il primo profilo, l’ordinanza n.-OMISSIS-del tribunale di sorveglianza di Roma che ne ha desunto la pericolosità perché <i>inserito</i> <i>in qualificati e allarmanti ambienti di criminalità aventi il maneggio di considerevoli quantità di stupefacenti</i> e, sotto il secondo profilo, che i legami familiari e la condizione lavorativa sono certamente recessivi rispetto all’accertata pericolosità.</p>
<p>Tali valutazioni, stante la gravità del reato per il quali il ricorrente è stato condannato, trovano l’avallo della più recente giurisprudenza secondo la quale <i>La formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano, esistendo comunque una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza</i> (Consiglio di Stato , sez. III , 27/11/2018 , n. 6700, conformi: sez. III, 29 novembre 2019, n. 8175; 19 dicembre 2019 n.8576).</p>
<p>Infine di certo la Questura non doveva verificare la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo in quanto l’aver ritenuto cedevoli la stessa unità familiare al cospetto della sicurezza sociale, esclude ogni possibilità residua di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per esigenze di diversa natura, peraltro neppure allegate nel ricorso che deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p>Le spese, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, possono essere compensate.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente</p>
<p>Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>Giovanni Giardino, Referendario</p>
</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-5-2020-n-177/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore PARTI: omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità , contro Comune Raffadali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore PARTI:  omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità ,  contro Comune Raffadali, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; nei confronti omissis., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Mariangela Gentile,</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento va qualificato come un contratto atipico, nel quale coesistono elementi propri del mandato, dell&#8217;appalto di servizi e anche aspetti di garanzia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della PA- Avvalimento- contratto atipico &#8211; è tale &#8211; mandato , appalto di servizi e garanzia- coesistenza &#8211; va affermata.<br /> <br /> 2. Contratti della PA &#8211; avvalimento tecnico operativo ex art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; natura e caratteristiche.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento va qualificato come un contratto atipico, nel quale coesistono elementi propri del mandato, dell&#8217;appalto di servizi e anche aspetti di garanzia.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di avvalimento tecnico operativo (e non di garanzia) l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata le proprie risorse tecnico organizzative indispensabili per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, indicandole in modo specifico e puntuale e individuando altresì¬ il tipo vincolo giuridico sussistente nei rapporti interni tra l&#8217;ausiliata e l&#8217;ausiliaria (di fonte contrattuale o da collegamento infragruppo o consortile) che consente di far emergere l&#8217;interesse dell&#8217;ausiliaria a tale operazione, stante la presunzione di onerosità  del contratto di avvalimento.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00936/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00194/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 194 del 2020, proposto da <br /> Giambrone Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giuseppe Ribaudo in Palermo, via Mariano Stabile, n 241;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune Raffadali, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">A&amp;V S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Luigi Cappello e Mariangela Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Comune di Raffadali del 15.1.2020, prot. n. 5, di approvazione dei verbali e dell&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della A&amp;V s.r.l. della gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione e il completamento di alcune strade comunali a est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione ed il completamento di alcune strade comunali ad est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento di rigetto del preavviso dell&#8217;odierno ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, del bando e del disciplinare di gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione ed il completamento di alcune strade comunali ad est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">E PER IL RICONOSCIMENTO</p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente alla aggiudicazione delle gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la sistemazione ed il completamento di alcune strade comunali ad est dell&#8217;abitato del Comune di</p>
<p style="text-align: justify;">Raffadali (CIG 80304118CA);</p>
<p style="text-align: justify;">NONCHÃˆ</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica</p>
<p style="text-align: justify;">ovvero per equivalente, con riserva di determinare l&#8217;importo nel corso del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della A&amp;V S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto cautelare n. 277/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Calogero Commandatore alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Formulato avviso a verbale ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">A. Agendo in giudizio, la società  ricorrente ha premesso:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, con determinazione a contrarre n. 30 del 16.9.2019 del settore Lavori Pubblici del Comune</p>
<p style="text-align: justify;">di Raffadali, si era stabilito di affidare i lavori per la sistemazione e il completamento di alcune strade comunali a est dell&#8217;abitato del Comune di Raffadali mediante procedura negoziata ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. c-<i>bis</i>), del d.lgs. n. 50/2016 mediante richiesta di offerta MEPA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 4, lett. a), e art. 97, commi 2 e 8, del d.lgs n. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo, successivamente approvato con deliberazione di G.M. n. 89/2019 in cui si era previsto un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 389.424,94 per lavori a base d&#8217;asta, € 5.687,01 per oneri sicurezza e €110.575,06 di somme a disposizione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, all&#8217;esito della procedura di evidenza pubblica, l&#8217;appalto era stato provvisoriamente aggiudicato all&#8217;impresa A&amp;V S.r.l., odierna contro-interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, la società  ricorrente, spiegando le domande in oggetto, ha lamentato l&#8217;illegittimità  di tale aggiudicazione articolando i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) &#8220;<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COMMA 2 TER del D.LGS. N. 50/2016 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NOTE ESPLICATIVE MIT DEL 17.07.2019 -VIOLAZIONE DEI PRINCIPI &#8220;PAR CONDICIO&#8221; DEI CONCORRENTI, NONCHÃ‰ DI QUELLI DI LEGALItà€, IMPARZIALItà€ E BUON ANDAMENTO DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA &#8211; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA &#8211; ARBITRARIEtà€ MANIFESTA</i>&#8220;, in quanto la stazione appaltante aveva operato un illegittimo troncamento dei ribassi alla terza cifra decimale per il calcolo della soglia di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove, invece, la soglia di anomalia fosse stata correttamente computata, la società  ricorrente, sostiene la difesa, sarebbe stata aggiudicataria. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">2) &#8220;<i>VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL&#8217;ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016 &#8211; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI &#8220;PAR CONDICIO&#8221; DEI CONCORRENTI, NONCHÃ‰ DI QUELLI DI LEGALItà€, IMPARZIALItà€ E BUON ANDAMENTO DELL&#8217;AZIONE AMMINISTRATIVA &#8211; ECCESSO DI POTERE &#8211; ARBITRARIEtà€ MANIFESTA</i>&#8220;, in quanto l&#8217;aggiudicataria sarebbe priva dei requisiti previsti dal bando in ragione dell&#8217;irregolarità  e illegittimità  del contratto di avvalimento.</p>
<p style="text-align: justify;">B. Nonostante la regolarità  della notifica del ricorso introduttivo, il Comune resistente non si è costituito.</p>
<p style="text-align: justify;">C. In data 25 febbraio 2020, alle ore 19:30, si è costituita l&#8217;impresa contro-interessata che ha replicato alle argomentazioni difensive spese dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">D. All&#8217;udienza camerale del 26 febbraio 2020, attesa la tardiva costituzione dell&#8217;impresa contro-interessata la causa è stata rinviata per la decisione all&#8217;udienza camerale dell&#8217;11 marzo 2020 e successivamente trattata, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020, con decreto monocratico cautelare n. 277/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza camerale del 21 aprile 2020, tenutasi nelle modalità  previste dall&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso ex art. 60 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">E.1. In ordine al primo motivo di ricorso, con il decreto monocratico cautelare n. 277/2020, il Tribunale ha manifestato seri dubbi di ammissibilità  dello stesso in quanto carente dei requisiti di autosufficienza e specificità  previsti dall&#8217;art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">E invero, la società  ricorrente, dopo avere argomentato sull&#8217;erroneo calcolo della soglia di anomalia, giustifica il proprio interesse a coltivare la censura prospettando che, ove le operazioni di calcolo fossero state corrette, avrebbe conseguito indubbiamente l&#8217;aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale argomentazione supportante il motivo di censura, in ordine alle modalità  di calcolo e di sicura aggiudicazione dell&#8217;appalto alla ricorrente, non è perà² stata spesa e sviluppata in seno al ricorso introduttivo, ma è stata rimessa a un allegato (allegato n. 10 denominato &#8220;<i>Simulazione calcoli di gara senza troncamento</i>&#8220;) neppure puntualmente richiamato in seno all&#8217;atto introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il combinato disposto dell&#8217;art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2 c.p.a. stabilisce espressamente che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità  degli stessi, devono essere specifici.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha così¬ pìù volte ribadito l&#8217;inammissibilità  di censure dedotte in scritti non notificati ovvero non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo o argomentate <i>per relationem</i> a uno scritto esterno al ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La «<i>giurisprudenza amministrativa considera siffatta modalità  di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem, per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, in contrasto con il principio di specificità  dei motivi imposto dall&#8217;art. 40, comma 1, lett. d) Cod. proc. amm. con conseguente inammissibilità  del motivo proposto (cfr. Cons. Stato, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275; IV, 12 luglio 2019, n. 4903; V, 20 luglio 2016, n. 3280). </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>L&#8217;inammissibilità  non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio comprendente gli atti della procedura (che, nel caso di specie, sarebbero i verbali della commissione giudicatrice e i giustificativi resi dall&#8217;aggiudicataria), poichè, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell&#8217;onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso.</i>» (Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali coordinate ermeneutiche il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma la difesa della ricorrente che il contratto di avvalimento presentato dall&#8217;impresa contro-interessata, &#8220;<i>per quanto riguarda la messa a disposizione di attrezzature e mezzi, fa riferimento ad un diverso contratto di noleggio, mentre l&#8217;obbligazione dell&#8217;avvalimento avrebbe dovuto essere determinata e specifica e non rinviabile ad altra forma di obbligazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa, infatti, dopo un complesso percorso interpretativo ha qualificato l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento come un contratto atipico, nel quale coesistono elementi propri del mandato, dell&#8217;appalto di servizi e anche aspetti di garanzia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23 e Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 8655).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di avvalimento tecnico operativo (e non di garanzia) l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata le proprie risorse tecnico organizzative indispensabili per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, indicandole in modo specifico e puntuale e individuando altresì¬ &#8211; come avvenuto nel caso che ci occupa il tipo vincolo giuridico sussistente nei rapporti interni tra l&#8217;ausiliata e l&#8217;ausiliaria (di fonte contrattuale o da collegamento infragruppo o consortile) che consente di far emergere l&#8217;interesse dell&#8217;ausiliaria a tale operazione, stante la presunzione di onerosità  del contratto di avvalimento (C.G.A.R.S, sez. giur, 19 febbraio 2016, n. 52).</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane del tutto generico il profilo di doglianza relativo alla mancata disponibilità  in capo all&#8217;ausiliaria dei mezzi e delle attrezzature oggetto di avvalimento poichè smentita <i>per tabulas </i>dalla dichiarazione sostitutiva<i> </i>dell&#8217;8 ottobre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, infine, escluso che l&#8217;oggetto dell&#8217;avvalimento, in ragione della mancata indicazione dei termini del distacco della manodopera, sia interminato o indeterminabile, giacchè l&#8217;ausiliaria ha indicato in modo specifico le figure professionali all&#8217;uopo necessarie che possono operare nell&#8217;ambito previsto dall&#8217;art. 30 del d.lgs. n. 276/2003.</p>
<p style="text-align: justify;">F. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">G. Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti costituite giacchè il parziale esito in rito della controversia è scaturito da un&#8217;eccezione rilevata d&#8217;ufficio dal giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, nei sensi di cui in motivazione, in parte inammissibile e in parte infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, co. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 31 del 6 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Cappellano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Commandatore, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-11-5-2020-n-936/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2020 n.936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
