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	<title>11/4/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/4/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.539</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-539/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.539</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; G. Bellucci Est. H3g s.p.a. (Avv.ti F. De Meo, M. A. Bazzani, G. Bardelli e J. Recla) contro il Comune di Carrara (Avv.ti D. Iaria e S. Fantoni) la semplificazione introdotta dall&#8217;art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale e pertanto l&#8217;installazione delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-539/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-539/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.539</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; G. Bellucci Est.<br /> H3g s.p.a. (Avv.ti F. De Meo, M. A. Bazzani, G. Bardelli e J. Recla) contro il Comune di Carrara (Avv.ti D. Iaria e S. Fantoni)</span></p>
<hr />
<p>la semplificazione introdotta dall&#8217;art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale e pertanto l&#8217;installazione delle stazioni radio base è soggetta al contributo previsto per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Stazioni radio base delle telefonia – Contributo concessorio – È dovuto – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un’attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo. La semplificazione introdotta dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 opera quindi esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l’installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire. Non depone in senso contrario l’art. 17, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il quale esonera dal predetto contributo le opere di interesse generale e le opere di urbanizzazione, sempre che le stesse siano espressamente previste negli strumenti urbanistici, laddove una tale previsione, nel caso in esame, non sussiste. Analogamente inapplicabile appare l’art. 124 della L.R. n. 1/2005, il quale esonera dall’obbligo del pagamento del contributo gli impianti, le opere di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione, ancorchè eseguite da privati, alla condizione che vi sia una convenzione tra gli stessi ed il Comune, laddove nella specie tale convenzione è mancante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2019 del 2006, proposto da H3g s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico De Meo, M. Alessandra Bazzani, Guido Bardelli e Jacopo Recla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Carrara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Sonia Fantoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento prot. n. 44347 in data 11.10.2006, con il quale il Comune di Carrara ha richiesto alla ricorrente il versamento di euro 38.000 quale contributo per il costo di costruzione riguardante l&#8217;installazione di una stazione radio base nel Comune di Carrara, via Galilei, n.36;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 44352 in data 11.10.2006 con il quale il Direttore dello Sportello Unico delle Imprese di Carrara ha comunicato alla ricorrente il rilascio dell&#8217;autorizzazione n. 24 all&#8217;installazione di una stazione radio base nel Comune di C<br />
&#8211; del regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n.14 in data 9.3.2006, recante criteri per la determinazione delle volumetrie e delle superfici assoggettate al pagamento del contributo commisurato all&#8217;incidenza delle spese<br />
&#8211; di ogni atto connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società H3G s.p.a., al fine di garantire la copertura con la rete radiomobile del territorio del Comune di Carrara, in data 23.2.2005 ha presentato denuncia di inizio attività per la realizzazione di una stazione radio base in viale Galilei.<br />	<br />
Il Comune, ad esito della predetta istanza, con missiva datata 11.10.2006 ha comunicato alla ricorrente il rilascio dell’autorizzazione n. 24 dell’11.10.2006, e con provvedimento in pari data ha quantificato in euro 38.000 il contributo per costo di costruzione, in applicazione dell’art. 14 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 9.3.2006 (secondo cui l’installazione di antenne per telecomunicazioni è assoggettata al contributo commisurato alla percentuale del costo di costruzione pari al 10%, avendo come riferimento il costo medio di realizzazione di euro 380.000).<br />	<br />
Avverso la predetta determinazione e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo, quanto al regolamento:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 17 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005, degli artt. 3 e 86 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 23 della Costituzione; eccesso di potere per difetto del presupposto; incompetenza assoluta;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003; violazione dell’art. 23 della Costituzione; incompetenza assoluta;<br />	<br />
3) violazione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE;<br />	<br />
4) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e sviamento; violazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R. n. 1/2005;<br />	<br />
5) violazione dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per contraddittorietà.<br />	<br />
Quanto al provvedimento di determinazione del contributo:<br />	<br />
6) illegittimità derivata dal regolamento;<br />	<br />
7) eccesso di potere per contraddittorietà; violazione dell’art. 128 della L.R. n. 1/2005, dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 23 della Costituzione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Carrara.<br />	<br />
All’udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la prima censura la ricorrente sostiene che il manufatto in questione, essendo assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria e rivestendo interesse generale, è esonerato, per effetto dell’art. 17 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005, dal pagamento del costo di costruzione, come è confermato dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, che vieta l’imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.<br />	<br />
Il rilievo è infondato.<br />	<br />
L’installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un’attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo. In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l’installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire.<br />	<br />
Pertanto emerge l’infondatezza del riferimento, da parte della deducente, all’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, il quale, laddove introduce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, si limita a prevedere una riserva di legge per l’imposizione di nuovi oneri o canoni, ferme restando le leggi in materia edilizia (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 della L.R. n. 1/2005); quest’ultime subordinano le attività soggette a permesso di costruire al pagamento del contributo relativo al costo di costruzione e legittimano quindi gli atti impugnati (TAR Toscana, I, 11.9.2008, n. 1950).<br />	<br />
Non depone in senso contrario l’art. 17, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il quale esonera dal predetto contributo le opere di interesse generale e le opere di urbanizzazione, sempre che le stesse siano espressamente previste negli strumenti urbanistici. Invero tale norma non dispone un’esenzione generalizzata, ma subordinata alla specifica previsione dell’opera nello strumento urbanistico; previsione che, nel caso in esame, non sussiste.<br />	<br />
Ad analoghe conclusioni si presta l’art. 124 della L.R. n. 1/2005, il quale esonera dall’obbligo del pagamento del contributo gli impianti, le opere di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione, ancorchè eseguite da privati, alla condizione che vi sia una convenzione tra gli stessi ed il Comune.<br />	<br />
Tuttavia, non è stata sottoscritta alcuna convenzione dalla ricorrente e dal Comune di Carrara, con la conseguenza che non sussistono i presupposti di applicazione nemmeno della norma regionale.<br />	<br />
Con il secondo motivo l’istante sostiene che la gravata determinazione collide con la riserva di legge, in materia di oneri e canoni, prevista dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003.<br />	<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />	<br />
La predetta riserva di legge è rispettata, in quanto, come visto nella trattazione della prima censura, sono le disposizioni legislative in materia di permesso di costruire (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 della L.R. n. 1/2005) che assoggettano le attività edilizie, comprendenti l’installazione di stazioni radio base, al pagamento del contributo in questione.<br />	<br />
La terza doglianza è incentrata sulla violazione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE, le quali, ispirate ai principi di semplificazione, trasparenza e celerità dei procedimenti autorizzatori, non contemplano oneri a carico dei gestori.<br />	<br />
Il rilievo non ha pregio.<br />	<br />
Il contributo relativo al costo di costruzione trova fondamento in specifiche norme sull’attività edilizia, comprendente le modifiche dell’assetto del territorio prodotte, come nel caso di specie, dall’installazione di stazioni radio base. Su tale aspetto, oggetto della disciplina di cui al d.p.r. n. 380/2001, non interferiscono le suddette direttive, riguardanti questioni procedimentali che non escludono la potestà del Comune di esigere i contributi economici connessi alla trasformazione del territorio. <br />	<br />
Con il quarto motivo l’esponente deduce che l’art. 14 del contestato regolamento comunale quantifica arbitrariamente, senza approfondimenti istruttori e in modo indifferenziato, astratto e aprioristico, nella misura di euro 380.000, il costo medio di realizzazione di un impianto di telefonia sul quale viene applicata la percentuale del costo di costruzione pari al 10%.<br />	<br />
La censura è inammissibile.<br />	<br />
La ricorrente non ha specificato in alcun modo il costo di realizzazione del proprio impianto, omettendo così di fornire prova circa la natura concretamente lesiva, nei suoi confronti, della contestata quantificazione del contributo.<br />	<br />
Invero, qualora il costo di realizzazione della stazione radio base della ricorrente fosse superiore a quello indicato dall’art. 14 del regolamento, la stessa non riceverebbe alcun pregiudizio dall’applicazione della norma, in quanto l’auspicato riferimento dell’Amministrazione al costo effettivo esporrebbe la società istante ad un più elevato onere economico.<br />	<br />
Né appare sproporzionata la percentuale applicata dal Comune di Carrara (10%), a fronte dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R. n. 1/2005, i quali demandano all’Ente la determinazione discrezionale di una quota variabile dal 5% al 20% del costo di costruzione.<br />	<br />
La quinta censura è incentrata sulla contraddittorietà intrinseca dell’impugnato regolamento, il quale secondo la deducente da un lato (art. 2) recepisce le esenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005 e dall’altro (art. 14) impone il pagamento del costo di costruzione per le opere esentate dalla stessa legge regionale.<br />	<br />
Il rilievo non ha pregio.<br />	<br />
L’art. 2 del regolamento comunale richiama, tra i casi di esenzione, la previsione di cui all’art. 124 della L.R. n. 1/2005; la norma regionale, tuttavia, come visto nella trattazione della prima doglianza, non si attaglia al caso di specie, riguardando interventi non riconducibili al manufatto proposto dall’esponente. <br />	<br />
Il citato art. 2 elenca altresì varie opere esentate dal pagamento, le quali tuttavia non sono in alcun modo assimilabili alle stazioni radio base: trattasi di volumi tecnici o di interventi assimilabili ai volumi tecnici, o dei parcheggi o garage pertinenziali già esonerati dal pagamento del contributo per effetto dell’art. 9 della legge n. 122/1989, o di strutture a carattere temporaneo, o di manufatti interni ai cimiteri. <br />	<br />
Con il sesto motivo la società istante deduce che i vizi del regolamento si ripercuotono sul provvedimento con cui il Comune ha preteso il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.<br />	<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />	<br />
Vale al riguardo il giudizio di infondatezza espresso in sede di trattazione delle precedenti censure.<br />	<br />
Con la settima doglianza la ricorrente sostiene che la contestata richiesta di pagamento, nella parte in cui indica la possibilità di distribuire l’onere su sei rate semestrali a condizione che sia prestata fideiussione e prevedendo comunque sanzioni in caso di ritardato pagamento, contrasta con l’art. 128 della L.R. n. 1/2005 e genera una duplicazione di misure a tutela della medesima prestazione.<br />	<br />
Il rilievo non ha pregio.<br />	<br />
L’art. 128, comma 5, della L.R. n. 1/2005 esclude che possa applicarsi la sanzione per ritardato pagamento in caso di prestazione di fideiussione che consenta l’escussione immediata e diretta per ciascuna rata; l’atto impugnato, invece, fa riferimento ad una ordinaria cauzione, costituibile anche mediante fideiussione, senza prevedere espressamente l’escussione immediata e diretta nei confronti del garante.<br />	<br />
Inoltre, la contestata previsione della garanzia di importo comprendente le sanzioni per ritardato pagamento riguarda il caso in cui l’interessata decida di avvalersi della facoltà di pagare mediante rateizzazione, e tuttavia non risulta se la stessa abbia maturato la decisione di procedere in tal senso. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. <br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Carrara la somma di euro 2.000 (duemila) oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-539/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.539</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-559/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-559/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.559</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est. Avv. G. -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori M.a, F. ed I. ed altri (Avv. G. – OMISSIS-) ed Associazione “Comitato Genitori Scelta Mensa” (Avv.ti F. Pistolesi e M. Baldassarri) il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa e F.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-559/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-559/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; A. Cacciari Est.<br /> Avv. G. -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori M.a, F. ed I. ed altri (Avv. G. – OMISSIS-) ed Associazione “Comitato Genitori Scelta Mensa” (Avv.ti F. Pistolesi e M. Baldassarri) il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa e F. Paci)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della modulazione delle tariffe del servizio (pubblico) di refezione scolastica in relazione agli scaglioni di reddito così come risultanti dal c.d. ISEE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Istruzione pubblica- Modulazione delle tariffe del servizio di refezione scolastica &#8211; In relazione agli scaglioni di reddito così come risultanti dal c.d. ISEE. – Limitazione dell’uso dell’ISEE per l’accesso a prestazioni o servizi sociali assistenziali – Sussistenza – Servizio di refezione scolastica – Non vi rientra &#8211; Illegittimità	</p>
<p>2. Istruzione pubblica- Servizio di refezione scolastica &#8211; Modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell’anno scolastico – Lesione dl legittimo affidamento &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittimo modulare le tariffe del servizio di refezione scolastica in relazione agli scaglioni di reddito così come risultanti dai criteri unificati di valutazione della situazione economica il c.d. ISEE. Difatti l’ISEE è disciplinato dal d.lgs. 109/1998 il cui art. 1 ne limita l’utilizzo ai richiedenti prestazioni o servizi sociali assistenziali che non siano destinati alla generalità dei soggetti. La differenziazione nell’accesso ai servizi in base alle condizioni economiche risultanti dall’ISEE é quindi legittima soltanto in quanto sia prevista per l’accesso a prestazioni o servizi sociali assistenziali e si ritiene che la refezione scolastica non rientri nell’ambito dei servizi sociali. Essa infatti non è finalizzata al superamento di specifiche situazioni di bisogno o di difficoltà delle persone, ma è rivolta alla generalità dei minori frequentanti le scuole dell’infanzia ed elementari nel territorio comunale. Ne deriva l’illegittimità delle previsioni regolamentari impugnate che proprio sulla base di tale indicatore hanno modulato le tariffe del servizio. L’Amministrazione, per salvaguardare le fasce di utenza più deboli del servizio in discussione, avrebbe dovuto individuare modalità di tariffazione specifica a loro favore e derogatorie ai criteri generali, per la cui fruizione avrebbe legittimamente potuto (dovuto) esigere la dimostrazione di una determinata situazione economica tramite l’ISEE.	</p>
<p>2. È illegittima la modifica delle condizioni tariffarie del servizio di refezione scolastica avvenuta nel corso dell’anno scolastico in quanto lede il legittimo affidamento circa il mantenimento delle condizioni tariffarie per l’accesso al servizio che erano conosciute al momento dell’iscrizione. Essa potrebbe essere giustificata solo in presenza di eventi straordinari, ma non certo per esigenze di riequilibrio finanziario di cui l’Amministrazione non dimostra la riconducibilità ai medesimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
avv. Giacomo -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Margherita, Federico ed Isabella, in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. e 22, comma 3, c.p.a.; Cristiano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Giovanni e Gelsomina; Riccardo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Caterina; Valentina Gori in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Giulia e Tommaso OMISSIS; Pierfrancesco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Matteo; Edith Chiara Canonica in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Samuele e Alessia OMISSIS; Fabio Giacomo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Francesca e Alessio; Alberto OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Edoardo; Anna Lia Scannerini in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Stella e Riccardo OMISSIS; Maura Taschini in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Rebecca OMISSIS; Andrea OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Chiara; Antonello OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Dalila; Enrico OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Francesco e Giorgia; Marcella Brenna in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Chiara OMISSIS; Ada Bellandi in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Elena OMISSIS; Donella Battani in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Matteo e Sara OMISSIS; Giuseppe OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Karen; Chiara Chiti in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Pietro, Aurora e Giulio OMISSIS; Claudia Pulcinelli in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giada OMISSIS; Ricarda Haudenschild in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Yasmine e Virginia OMISSIS; Antonio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Luca e Elisa; Antonella Ciuffo in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Lorenzo OMISSIS; Gabriele OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Giorgia e Rebecca; Enrico OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Martina; Enrico OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Gabriele; Giuseppe OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Mariasole; Martina Breschi in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Emanuele OMISSIS; Chiara Linari in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Emma e Francesco OMISSIS; Ilaria Melani in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Maia OMISSIS; Fabio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Martina e Gianmarco; Paola Sottero in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Giulia e Pietro OMISSIS; Irene Caroli in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Noemi OMISSIS; Francesco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Alessandra e Barbara; Pasquale OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Erika; Alessio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Martino; Giancarlo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Saverio; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Giulia e Martina; Giacinto OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Francesca e Andrea; Sandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Lisa; Roberta Grandi in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Ginevra e Gianmarco OMISSIS; Anna Cialdi in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Alberto e Marco OMISSIS; Milena Federica Bracali in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Niccolò OMISSIS; Chiara Ciuffi in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Elia OMISSIS; Leonardo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giada; Massimiliano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Matteo e Alessio; Giacomo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Asia; Massimo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Emma e Lidia; Carlo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Giorgio; Fausto OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Gioia e Lorenzo; Marco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Matteo; Massimiliano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Gabriele; Carlo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Emma e Francesco; Saverio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Matteo; Leonardo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Aurora; Elena Fantacci in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Lorenzo OMISSIS; Marco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Beatrice; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Edoardo e Lapo; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Lucrezia; Claudio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Nicola; Martina Boni in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Matteo OMISSIS; Simone OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Marta; Franco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Andrea e Katia; Francesca Franchi in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Martina OMISSIS; Tiziano OMISSIS e Elena Corsi in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle minori Viola e Teresa; Filippo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Alessandro e Giorgia; Marco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Luca e Chiara; Walter OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Niccolò; Gaspare Antonio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Giacomo e Sara; Andrea OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Aurora; Roberta Bruni in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Sara OMISSIS; Giacomo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Tommaso e Alessandro; Elisabetta Castiglioni in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Andrea OMISSIS; Gianni OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Sofia e Anita; Cristina Grazioso in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Adele e Sofia OMISSIS; Barbara Zoccolini in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Nina OMISSIS; Simona Cipriani in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Laura OMISSIS; Paolo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giulia; Miria Lucchesi in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Lorenzo e Tommaso OMISSIS; Luciano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Rebecca, Marilù e Angelica; Mariafrancesca Melfi in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Rebecca OMISSIS; Giovanna Ciatti in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Elisabetta OMISSIS; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Costanza e Matilde; Enrico OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giulia; Carlotta Fiorini in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Gaia e Sofia OMISSIS; Stefania Carani in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Alesio OMISSISa; Anna Bargellini in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Francesco e Irene OMISSIS; Alfredo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Mattia; Lorenzo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Tommaso; Monica Cimoroni in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Pietro OMISSIS; Francesco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Olivia; Ilenia Scartabelli in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Manuel e Gabriele OMISSIS; Federica Bettin in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Sebastiano OMISSIS; Lucia Biagini in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Zeno OMISSIS; Vincenzo Valori in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Anita; Carlo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Carolina; Massimiliano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Mattia e Margherita; Elena Ducci in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Sofia OMISSIS; David OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Rebecca; Luca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giorgia; Elena De Villa in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Giulio OMISSIS; Debora Accursi in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Andrea e Giulia OMISSIS; Maurizio Giuseppe OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Francesco; Serena Barletta in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Alessandro OMISSIS; Alessandra Carta in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Leonardo OMISSIS; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Irene; Gianna Pagnini in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Jacopo OMISSIS; Erica Poli in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Mattia OMISSIS; Annalisa Tredici in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Tommaso OMISSIS; Maurizio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Luca; Patrizio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Emma; Raffaella Tesi in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Elisa OMISSIS; Dario OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Jacopo; Marco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Lavinia e Greta; Rosaria Macrì in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Mirko OMISSIS; Alessandra Di Giorgio in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Bianca, Rebecca e Angelica OMISSIS; Caterina Silvana Casella in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Lorenzo OMISSIS; Daniela Scartabelli in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Laura OMISSIS; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Alice e Andrea; Veronica Bertinotti in qualità di tutore nominato con provvedimento del Tribunale di Pistoia del 21.4.2008 dei minori Gabriele e Davide OMISSIS; Debora Bonari in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Sara OMISSIS; Laura Paci in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Carlo Abramo OMISSIS; Gianluca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Marianna; Elisabetta Giacobbo in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Chiara e Laura OMISSIS; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Vittorio; Mascia Faggioli in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Ludovica OMISSIS; Veronika Zacharova in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Francesca Maria e Letizia OMISSIS; Luca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Irene; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Maia; Annamaria Di Como in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Michelle OMISSIS; Giuliana Lucarelli in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Francesco OMISSIS; Roberto OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Mattia; Simona Calvani in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Martina OMISSIS; Leonardo OMISSISa in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Irene; Michele OMISSISi in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Niccolò; Michela Bolognini in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Matilde OMISSIS; Alessandra Berti in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Nina OMISSISi; Massimiliano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giulia; Cosimo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Sara e Gaia; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Massimiliano; Alessandro OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Tommaso; Annalisa Mungai in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Leonardo e Alessia OMISSIS; Giacomo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Lidia; Marco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Ettore; Domenico OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Fabio e Marco; Fabio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giada; Karin Tondi in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Michelangelo OMISSIS; Beatrice Escati in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Giulio OMISSIS; Davide OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle minori Gaia, Serena e Linda; Chiara Pacini in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Vittoria OMISSIS; Stefano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Giulio; Elena Forleo in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Giacomo e Anna OMISSIS; Francesca Vignoli in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Guido e Bianca OMISSIS; Katia Becarelli in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Samuele OMISSIS; Gianna Signorini in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Bianca OMISSIS; Caterina Ciompi in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Ludovico OMISSIS; Franco OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Sara; Michele OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Maria Pia; Federica Maraviglia in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Lorenzo OMISSIS; Paolo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Valentina e Riccardo; Stefania Niccolai in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Mattia OMISSIS; Stefano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Noemi e Anna; Massimo OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Beatrice; Andrea OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Tommaso; Luca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Marta; Anna Napoli in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Lucia OMISSIS; Gianluca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Giulia; Daniele OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Alberto e Anita; Marcella Elisio in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Edoardo OMISSIS; Michela Lenzi in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Lorenzo OMISSIS; Annarosa Bracali in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Alessio OMISSIS; Serena Niccolai in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Elisa OMISSIS; Massimiliano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Irene; Isabella Mati in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Tommaso e Susanna OMISSIS; Chiara Bacialli in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Marta OMISSIS; Mila Melani in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Federico OMISSIS; Riccardo -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Rebecca; Gian Luca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Niccolò; Massimiliano OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Vittorio e Cesare; Ilaria Cenci in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Viola OMISSIS; Sheila Gironi in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Luca e Greta OMISSIS; Elisabetta Scartabelli in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Francesco OMISSIS; Luca OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Federico; Andrea OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Matilde e Tommaso; Barbara D’Amaddio in qualità di esercente la potestà genitoriale sui minori Elias, Giole e Leonardo OMISSIS; Simone OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Alessandro; Fabrizio OMISSIS in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Leone, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giacomo -OMISSIS- con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Ghelli in Firenze, via XX Settembre 60; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Pistoia in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Papa e Federica Paci, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Chierroni (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2; </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2012, proposto da:<br />
Gabriella Santanni, Biagini Luca in qualità di legale rappresentante dell’associazione “Comitato Genitori Scelta Mensa”, Michela Cinquilli, Federica Clelia Gori, Laura Dabizzi, Marina Anzuini, Sabrina Tormentoni, Barbara Landini, Cristiano Lombardi, Matteo Capecchi, Emanuele Banchelli, Andrea Capecchi e Paolo Salvadori, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Pistolesi e Marco Baldassarri, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, viale Volta 101; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Pistoia in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Papa e Federica Paci, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Chierroni (Studio Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 1640 del 2012:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia 10.07.2012, n. 69, avente ad oggetto &#8220;Bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2012 &#8211; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e altre tariffe &#8211; approvazione&#8221;, p<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia 10.07.2012, n. 207, avente ad oggetto &#8220;Bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2012 &#8211; approvazione tariffe servizi a domanda individuale e altre tariffe &#8211; provvedimenti &#8211; approvazione&#8221;, pub<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia 10.07.2012, n. 75, avente ad oggetto &#8220;Bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2012 &#8211; relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012/2014 &#8211; pr<br />
giusta motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2012, per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia 23.08.2012, n. 232, recante &#8220;approvazione disciplinare dei servizi scolastici per l&#8217;anno scolastico 2012/2013&#8221;, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio Elettronico il 14.09.2012;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia 15.10.2012, n. 292, recante &#8220;modifica disciplinare servizi scolastici per anno scolastico 2012/2013&#8221;, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio Elettronico il 13.11.2012;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia 22.10.2012, n. 104, recante &#8220;bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2012 &#8211; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ed altre tariffe &#8211; modifica deliberazione C<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia 25.10.2012, n. 308, recante &#8220;modifica disciplinare servizi scolastici per anno scolastico 2012/2013&#8221;, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio Elettronico il 13.11.2012;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia 25.10.2012, n. 309, recante &#8220;bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2012 &#8211; approvazione tariffe servizi a domanda individuale ed altre tariffe &#8211; modifica deliberazione G.C. n. 207 del 10.0<br />
quanto al ricorso n. 1727 del 2012:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 69 del Consiglio Comunale di Pistoia approvata in data 10 luglio 2012 e pubblicata in data 19 luglio 2012, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012- Disciplina generale delle Tariffe per la fruizi<br />
&#8211; della deliberazione n. 207 della Giunta Comunale di Pistoia approvata in data 10 luglio 2012 e pubblicata in data 19 luglio 2012 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Approvazione Tariffe servizi a domanda individu<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia approvata in data 22 ottobre 2012, avente per oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Disciplina generale delle Tariffe per la fruizione di beni e servizi e altre tariffe –<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale di Pistoia in data 25.10.2012, recante modifiche alla deliberazione della stessa Giunta Comunale n. 207 del 2012; <br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, della deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia n. 75 del 10.07.2012, avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 –<br />
&#8211; della nota priva di data, inviata ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali dal Dirigente del Servizio Educazione e Cultura del Comune di Pistoia, avente ad oggetto “Rispetto delle disposizioni sul servizio mensa”, nonché di ogni altro provvediment<br />
<br />	<br />
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia;<br />	<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Pistoia, con le deliberazioni assunte il 10 luglio 2012, n. 69, dal Consiglio Comunale, e n. 207 dalla Giunta Comunale, ha rideterminato le modalità tariffarie per la fruizione dei propri servizi e in particolare, per quanto interessa nella presente sede, del servizio di refezione scolastica stabilendo di modulare le tariffe in base agli scaglioni risultanti dall’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (nel seguito: “ISEE”). Tali provvedimenti sono stati impugnati da alcuni genitori di minori fruitori del servizio con ricorso notificato il 24 ottobre 2012 e depositato il 5 novembre 2012, rubricato sub R.g. n. 1640/2012, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Pistoia chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale 22 ottobre 2012 n. 104 e della Giunta Comunale 23 agosto 2012 n. 232, 15 ottobre 2012 n. 292, 25 ottobre 2012 n. 308 e 309 è stato ulteriormente modificato il sistema tariffario, ed anche tali provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti notificati il 28 novembre 2012 e depositati il 4 dicembre 2012. <br />	<br />
All’udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
2. Altri genitori frequentanti scuole elementari e dell’infanzia nel comune di Pistoia hanno contestato le decisioni dell’Amministrazione in tema di tariffe della refezione scolastica, gravandone gli atti con successivo ricorso notificato il 2 novembre 2012 e depositato il 17 novembre 2012, rubricato sub R.g. n. 1727/2012.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Pistoia chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 6 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Le controversie in esame riguardano i provvedimenti dell’intimata Amministrazione Comunale di Pistoia, con cui questa ha stabilito di rideterminare le modalità di tariffazione del servizio di refezione scolastica modulando le tariffe in base agli scaglioni risultanti dall’ISEE.<br />	<br />
.1.1 Nel ricorso sub R.g. n. 1640/2012 i ricorrenti, genitori di bambini frequentanti i servizi scolastici, con primo e secondo motivo deducono che sarebbe illegittimo utilizzare in via generalizzata l’ISEE per l’accesso alla refezione scolastica poiché il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, ne prevede l’utilizzo in riferimento alle richieste di prestazioni o servizi sociali o assistenziali, tra i quali non rientrerebbe la refezione scolastica, e non per tutti i servizi locali. Inoltre l’Amministrazione comunale sarebbe incompetente in materia poiché è la legge che determina le condizioni di utilizzo dell’ISEE. Questi vizi dei provvedimenti originariamente impugnati non sarebbero stati superati dai provvedimenti successivi, gravati con motivi aggiunti, i quali hanno confermato il ricorso all’ISEE per la determinazione delle tariffe relative al servizio <br />	<br />
Con terzo motivo i ricorrenti deducono che il costo del pasto sarebbe qualificabile come corrispettivo del servizio e tuttavia il Comune, con questa manovra, ha inteso accollare il maggior costo sui contribuenti con redditi più elevati al fine di agevolare le fasce di utenza con minor reddito. Non potrebbe però applicarsi il sistema di progressività, proprio delle entrate tributarie, al corrispettivo di un servizio.<br />	<br />
Lamentano inoltre l’irragionevolezza del sistema poiché non tiene conto di altri fattori, oltre al reddito, per la determinazione della tariffa quali la composizione del nucleo familiare o la circostanza che più figli minori fruiscano dello stesso servizio di refezione.<br />	<br />
Con quarto motivo si dolgono che i cittadini con scaglione ISEE superiore a € 30.000,00 (poi aumentato a 40.000,00) non fruirebbero di un reddito talmente elevato da giustificarne la collocazione nella fascia tariffaria più alta. Sarebbe parimenti irrazionale la previsione secondo la quale la mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta l’inserimento automatico nella fascia tariffaria più alta. Egualmente irragionevole sarebbe poi la decisione di aumentare nella misura del 100% la quota di partecipazione per tutti gli utenti.<br />	<br />
Con quinto motivo i ricorrenti ricordano che hanno presentato la domanda di iscrizione tra gennaio e febbraio 2012, prima che venissero adottate le deliberazioni impugnate, sottoscrivendo il modulo di adesione al servizio mensa. Con i provvedimenti gravati l’Amministrazione avrebbe violato l’affidamento in loro ingenerato circa la permanenza delle condizioni tariffarie all’epoca vigenti.<br />	<br />
Con sesto motivo lamentano che il meccanismo sarebbe irragionevole anche sotto un altro profilo, e cioè in quanto non permetterebbe di prevedere la sua incidenza sulle entrate di bilancio. La determinazione concreta delle tariffe dipende infatti dallo scaglione ISEE dei singoli utenti e pertanto non sarebbe idoneo ad assicurare correntezza delle stime di bilancio.<br />	<br />
Con motivi aggiunti lamentano illegittimità derivata dei provvedimenti successivamente approvati dall’intimata Amministrazione e deducono che sarebbe illegittimo il nuovo disciplinare dei servizi scolastici per diversi motivi. Anzitutto la riduzione di un terzo in caso di pluriutenza sull’importo dovuto da uno solo dei minori iscritti al servizio di refezione è prevista unicamente nel caso di fratelli, con conseguente discriminazione rispetto alle coppie anche di fatto che abbiano iscritto al servizio più minori non aventi tale rapporto di parentela tra loro. Inoltre, nel caso di mutamento delle condizioni economiche in data successiva a quella dell’attestazione ISEE resa, la normativa prende in considerazione solo la perdita del lavoro dipendente, discriminando quindi i lavoratori autonomi che abbiano subito una contrazione documentabile del reddito nel corso del 2012. Infine nel caso di coppie divorziate o separate viene egualmente richiesta la presentazione dell’attestazione da parte di entrambi i genitori, ma in tal caso il dato reddituale di cui occorre tener conto non potrebbe essere costituito dalla sommatoria di entrambe le attestazioni, e per il genitore non affidatario occorrerebbe valutare solo l’eventuale assegno di mantenimento posto a suo carico. <br />	<br />
Il Comune di Pistoia eccepisce l’inammissibilità del ricorso poiché non è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, identificabili nei fruitori delle agevolazioni introdotte dal nuovo sistema tariffario le quali verrebbero meno, in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati. Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.<br />	<br />
La decisione dell’Amministrazione è contestata anche con il gravame sub R.G. n. 1727/2012.1.2 <br />	<br />
Lamentano i ricorrenti, con i motivi primo, secondo e terzo, che l’Amministrazione avrebbe adottato un criterio di capacità contributiva nella ripartizione dei costi del servizio di refezione scolastica in assenza di una base normativa, come invece prevedono gli artt. 23 e 53 Cost. trasformando in tal modo la tariffa di un servizio a domanda individuale in un vero e proprio tributo. Inoltre l’Amministrazione prevede di incassare somme in eccedenza rispetto al costo del servizio che renderà in favore degli utenti in violazione dell’art. 172, comma 1, lett. e) d.lgs. 267/00 e peraltro non è previsto che la differenza in attivo venga resa agli utenti cui è imposto il maggior sacrificio, a conferma ulteriore della natura tributaria del meccanismo in questione. Per di più verrebbe previsto un trattamento differenziato degli utenti del servizio mensa nell’anno scolastico 2012/2013 rispetto a quelli che ne fruiranno nell’anno scolastico 2013/2014.<br />	<br />
Con quarto motivo ricordano di avere presentato domanda di iscrizione prima che fossero adottate le impugnate deliberazioni, sottoscrivendo il modulo di adesione al servizio mensa. Con i provvedimenti gravati l’Amministrazione avrebbe violato l’affidamento in loro ingenerato circa il mantenimento delle condizioni tariffarie all’epoca vigenti.<br />	<br />
Con quinto motivo lamentano che sarebbe illegittima la disposizione emanata del Dirigente del Servizio educazione e cultura del Comune di Pistoia, con la quale è stato proibito il consumo da parte dei bambini di pasti portati da casa.<br />	<br />
Il Comune di Pistoia eccepisce nullità del ricorso poiché con esso vengono impugnati provvedimenti non ancora perfezionati con la pubblicazione all’albo pretorio,<br />	<br />
Con seconda eccezione motivo ne deduce l’inammissibilità poiché i motivi non sono svolti con riferimento alle singole delibere impugnate, ma in via indeterminata, con riferimento a tutti gli atti adottati dall’Amministrazione ed oggetto della domanda di annullamento. In tal modo, ad avviso della difesa comunale, il rimedio proposto sarebbe stato trasformato in un’azione sollecitatoria di esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice.<br />	<br />
Eccepisce ancora l’inammissibilità del gravame poiché non è stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, identificabili nei fruitori delle agevolazioni introdotte nel nuovo sistema tariffario le quali verrebbero meno in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Nel merito replica puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.<br />	<br />
2. I ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione, e la trattazione deve prendere le mosse dal gravame sub R.g. n. 1640/2012.<br />	<br />
2.1 Il Collegio in via preliminare dà atto della rinuncia al ricorso da parte di Riccardo -OMISSIS- Andrea Pagliai, Manta Giuseppe, Pasquale Coppolaro, Zoccolini Barbara, Luciano Flammini, Federica Bettin, Veronika Zacharova, Elena Forleo, Massimo Petrelli, Alessandro Delle Side Bosio, Ricarda Haudenschild e Claudio Dolfi.<br />	<br />
2.2 L’eccezione della difesa comunale deve essere respinta. <br />	<br />
Il presupposto di ammissibilità dell’azione di annullamento ex art. 41, comma 2, c.p.a. è che il ricorso sia notificato oltre che all’Amministrazione, ad almeno uno dei contorinteressati individuato nell’atto gravato. I provvedimenti di cui è causa invece, come correttamente replica la difesa dei ricorrenti, non individuano alcun controinteressato sicché si porrebbe al più una questione di integrazione del contraddittorio. Ma vale ad escludere anche quest’ultima ipotesi la circostanza che in presenza di atti regolamentari o generali, come nella specie, non sussistono controinteressati, in forza della portata generale degli stessi e della loro inidoneità a incidere direttamente interessi di soggetti contrapposti (T.A.R. Lombardia Milano III, 9 marzo 2011 n. 676).<br />	<br />
2.3 Nel merito, la soluzione della presente controversia richiede una ricostruzione del concetto di servizio pubblico. <br />	<br />
Il legislatore non ha posto una definizione di tale concetto rimettendone il compito agli interpreti. La dottrina si è mostrata, e continua tuttora a mostrarsi, divisa tra coloro che propugnano una concezione oggettiva del servizio pubblico e coloro invece che ne propugnano una concezione soggettiva. <br />	<br />
La prima interpretazione si fonda sulla natura dell’attività prestata e ritiene che in tanto un’attività può essere qualificata come servizio pubblico, in quanto la legge abbia determinato programmi e controlli sulla stessa per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. Questa opinione trae argomento dall’art. 43 Cost. in base al quale possono essere espropriate e trasferite allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia o situazioni di monopolio e rivestono carattere di interesse generale. Il servizio pubblico dovrebbe quindi rinvenirsi ogniqualvolta un’attività, sia o meno riferibile a soggetti pubblici, realizzi le condizioni di cui al suddetto art. 43 Cost. L’area dei servizi pubblici coinciderebbe secondo tale impostazione con quelle attività economiche, svolte da un soggetto pubblico o privato, che sono indirizzate e coordinate a fini sociali.<br />	<br />
La tesi è stata criticata perché non permette di distinguere adeguatamente il vero e proprio servizio pubblico da altre fattispecie di intervento pubblico nell’economia esplicantesi in atti di programmazione e controllo su attività economiche che sono, e rimangono, private. <br />	<br />
Per questo è stata contrapposta a tale concezione un’altra dottrina, secondo la quale per aversi servizio pubblico occorre che una determinata attività sia assunta come propria da un soggetto pubblico e venga disciplinata da norme di diritto pubblico, fermo restando che la gestione della stessa può essere realizzata in vario modo anche mediante esternalizzazione. Ciò che rileva a fini qualificatori è che detta attività, anche se gestita da privati, sia riferibile ad un soggetto pubblico e venga disciplinata da norme di diritto amministrativo.<br />	<br />
La contrapposizione tra queste diverse concezioni è lungi dall’essere superata, e probabilmente la ricostruzione del concetto di servizio pubblico richiede l’apporto di entrambe poiché entrambe colgono un aspetto di verità.<br />	<br />
È vero che non ogni attività che sia svolta da, o comunque sia riferibile a, un soggetto pubblico può essere qualificata come servizio pubblico. A tal fine è infatti imprescindibile che la stessa sia finalizzata alla soddisfazione di bisogni generali della collettività, ovvero a fini sociali. È necessario cioè distinguere fra quelle attività che un soggetto pubblico ponga in esse a fini di lucro economico nell’espletamento della capacità di diritto civile, e quelle invece che ponga in essere in attuazione dei propri scopi istituzionali a fini di benessere della collettività. Rileva in questo senso l’art. 112, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma, con disposizione estensibile oltre l’ambito degli enti locali, correla i servizi pubblici alla “produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. La concezione oggettiva del servizio pubblico coglie quindi un aspetto fondamentale perché per inquadrare le attività di un soggetto pubblico, o comunque allo stesso riferibili, occorre distinguere tra quelle dirette a fini di interesse generale e quelle che invece sono dirette a scopo di lucro. A titolo esemplificativo, se un appartamento di proprietà del soggetto pubblico viene locato a prezzi di mercato, ebbene tale operazione non potrà essere ascritta ad un servizio pubblicojj ma ad un’attività economica di diritto privato. Ove invece l’appartamento venga destinato ad alloggio per soggetti che si trovano in difficili situazioni abitative, l’attività sarà riferibile a scopi di incremento del benessere della collettività e pertanto potrà essere qualificabile come servizio pubblico.<br />	<br />
Il criterio sopraevidenziato tuttavia non appare sufficiente a distinguere l’attività privata dal servizio pubblico, poiché anche attività svolte da soggetti privati e che mai possono essere inquadrate in tale categoria possono avere finalità di accrescere il benessere della collettività. Il criterio oggettivo cioè non permette di distinguere quelle attività private che, pur avendo tali finalità dirette alla soddisfazione di bisogni generali, tuttavia non sono annoverabili nell’ambito del “pubblico”. E qui entra in campo la concezione soggettiva: in tanto un’attività può essere qualificata come servizio pubblico in quanto, oltre a possedere la suddetta finalità, sia riferibile ad un soggetto pubblico che l’ha assunta in proprio ritenendo che il suo espletamento rientri tra i propri scopi istituzionali e sia disciplinata da norme di diritto pubblico.<br />	<br />
Conclusivamente può ritenersi che l’inquadramento di una determinata attività nell’ambito del servizio pubblico richiede un duplice elemento: da un lato la stessa deve essere rivolta al soddisfacimento di bisogni di interesse generale e finalizzata all’accrescimento del benessere della collettività; dall’altro deve essere stata assunta come propria da un soggetto pubblico in quanto rientrante nelle sue finalità istituzionali e dal medesimo organizzata con norme di diritto pubblico. Il primo elemento consente di distinguere il servizio pubblico dalle attività che un ente pubblico pone in essere con la generale capacità di diritto civile, mentre il secondo serve a distinguere dal servizio pubblico le attività che, pur rivolte a fini di benessere collettivo, tuttavia vengono espletate da privati e sono sottoposte a controlli o programmazione per meglio centrare l’obiettivo.<br />	<br />
Venendo al caso di specie, non v’è dubbio che la refezione scolastica sia qualificabile come servizio pubblico. Essa infatti è assunta dall’Amministrazione intimata con la finalità di favorire ed agevolare la frequenza delle scuole dell’infanzia ed elementari presenti nel proprio territorio. Ricorre quindi sia l’elemento soggettivo, ossia la riferibilità dell’attività di refezione scolastica ad un ente pubblico, sia l’elemento oggettivo e cioè la finalizzazione dell’attività medesima a scopi di generale interesse, consistenti nell’agevolazione della frequenza scolastica.<br />	<br />
I ricorrenti sostengono che sia illegittimo modulare le tariffe di tale servizio in relazione agli scaglioni di reddito così come risultanti dall’ISEE. Quest’ultimo è uno strumento atto ad individuare la situazione economica di un soggetto con riferimento non solo al proprio patrimonio, ma anche a quello dell’intero nucleo familiare ed è disciplinato dal d.lgs. 109/1998. Questa normativa individua il proprio ambito di applicazione all’art. 1, comma 1, in riferimento a “coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche……… le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali assistenziali” con esclusione delle prestazioni pensionistiche. Il comma 2 afferma che “ gli enti erogatori………… individuano…… le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia……”. Ne risulta che la differenziazione nell’accesso ai servizi in base alle condizioni economiche risultanti dall’ISEE é legittimo in tanto in quanto sia prevista per l’accesso a prestazioni o servizi sociali assistenziali.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 128, comma 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, per “servizi sociali” devono intendersi le attività poste in essere da soggetti pubblici al fine di rimuovere e superare situazioni specifiche di bisogno o di difficoltà delle persone, con esclusione di quelle garantite dal sistema previdenziale e sanitario e di quelle assicurate dall’amministrazione della giustizia. <br />	<br />
La refezione scolastica non rientra nell’ambito dei servizi sociali. Essa infatti non è finalizzata al superamento di specifiche situazioni di bisogno o di difficoltà delle persone, ma è rivolta alla generalità dei minori frequentanti le scuole dell’infanzia ed elementari nel territorio comunale. Risulta quindi violato l’art. 1 del d.lgs. 109/1998, il quale limita l’utilizzo dei criteri unificati di valutazione della situazione economica ai richiedenti prestazioni o servizi sociali assistenziali che non siano destinati alla generalità dei soggetti. L’Amministrazione, per salvaguardare le fasce di utenza più deboli del servizio in discussione, avrebbe dovuto individuare modalità di tariffazione specifica a loro favore e derogatorie ai criteri generali, per la cui fruizione avrebbe legittimamente potuto (dovuto) esigere la dimostrazione di una determinata situazione economica tramite l’ISEE.<br />	<br />
Le sentenze citate dalla difesa comunale (C.d.S. V, nn. 4362/2012 e 3454/2004; T.A.R. Toscana I n. 3196/2006) non sono applicabili al caso di specie poiché non affrontano la censura in esame, che evidentemente non era stata proposta dai ricorrenti in quei gravami.<br />	<br />
I primi due motivi del ricorso colgono quindi nel segno e pertanto i provvedimenti impugnati devono essere annullati.<br />	<br />
Si aggiunge, per completezza di trattazione, che è fondato anche il quinto motivo. È vero che, come replica l’Amministrazione resistente, i ricorrenti non hanno firmato alcun contratto indicante la quota che avrebbero pagato per l’accesso al servizio di refezione scolastica; nondimeno le condizioni tariffarie per l’accesso al servizio all’epoca vigenti erano loro note e ciò ha creato un affidamento circa il mantenimento delle stesse nel corso dell’anno scolastico (C.d.S. 22 maggio 2012, n. 4362), che l’Amministrazione non può disattendere senza adeguata motivazione. Le famiglie si organizzano per la frequenza scolastica dei propri figli al momento di iscrizione, valutando la rispondenza delle soluzioni proposte dall’Amministrazione alle loro esigenze. Modificare le condizioni tariffarie del servizio nel corso dell’anno scolastico lede l’affidamento ingenerato e potrebbe essere giustificato in presenza di eventi straordinari, ma non per esigenze di riequilibrio finanziario di cui l’Amministrazione non dimostra la riconducibilità ai medesimi.<br />	<br />
Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti per tali motivazioni, con assorbimento delle ulteriori censure, e per l’effetto devono essere annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno rideterminato il sistema tariffario per il servizio di refezione scolastica.<br />	<br />
2.4 Il ricorso R.g. n. 1727/2012 deve essere dichiarato improcedibile poiché l’interesse dei ricorrenti nel gravame può ritenersi soddisfatto con l’accoglimento del ricorso sub R.g. n. 1640/2012. <br />	<br />
3. In conclusione, nel ricorso R.g. n. 1640/2012 deve essere dato atto della rinuncia dei ricorrenti sopraelencati e per il resto il gravame deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Il ricorso R.g. n. 1727/2012 deve essere dichiarato improcedibile.<br />	<br />
Le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione della novità e della complessità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorso, come in epigrafe proposti, li riunisce e quanto al ricorso R.g. n. 1640/2012 in parte dà atto della rinuncia al medesimo e per il resto lo accoglie, nei sensi e termini di cui in motivazione. Dichiara improcedibile il ricorso R.g. n. 1727/2012.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-559/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.564</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-564/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.564</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; P. Grauso Est. G. Bianchi (Avv.ti P. Golini e M. Casanova) contro l’Università degli Studi di Pisa (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di C. Cristiano (Avv. C. D&#8217;Antone) ed altri (non costituiti) sull&#8217;illegittimità della valutazione comparativa dei titoli in base giudizi collegiali sintetici e sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.564</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; P. Grauso Est.<br /> G. Bianchi (Avv.ti P. Golini e M. Casanova) contro l’Università degli Studi di Pisa (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di C. Cristiano (Avv. C. D&#8217;Antone) ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della valutazione comparativa dei titoli in base giudizi collegiali sintetici e sulla illegittima perfetta coincidenza del giudizio valutativo del medesimo candidato rispetto ad altra diversa procedura concorsuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Università &#8211; Procedura concorsuale &#8211; Valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla scorta di giudizi collegiali sintetici – Illegittimità – Giudizio del candidato esattamente coincidente con altro di altra procedura comparativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la valutazione di una procedura concorsuale laddove la Commissione sia incorsa in errori di metodo di merito. Nella specie l’errore di metodo consiste nell’aver condotto la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla scorta di giudizi collegiali sintetici (“ottimo”, “molto buono”, “buono”) che, da un lato, non lasciano emergere quale peso, per ciascun candidato, la commissione abbia inteso attribuire – tra quelli presi in considerazione dai singoli commissari – agli indicatori elencati dall’art. 2 co. 1 del D.M. 28 luglio 2009, e, pertanto, sulla base di quale percorso logico quei giudizi collegiali si siano formati; e dall’altro, per conseguenza, tali modalità non consentono di comprendere quali elementi siano risultati decisivi, e per quale ragione, nel confronto tra i candidati e ai fini della preferenza accordata al controinteressato. Circa il merito si rileva che il giudizio di un Commissario, nella parte strettamente valutativa, coincide alla lettera con quello che altro docente aveva formulato sul medesimo candidato nell’ambito di una diversa procedura comparativa in precedenza tenutasi presso l’Università del Molise, della cui commissione lo stesso pure aveva fatto parte. Circostanza questa di un giudizio apparentemente “preconfezionato”, che non contribuisce certo alla limpidezza della procedura nell’ottica dell’imparzialità e della trasparenza cui l’amministrazione pubblica deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 338 del 2012, proposto dalla dott.ssa Giulia Bianchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Golini e Mauro Casanova, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Gino Capponi 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Carlo Cristiano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmelo D&#8217;Antone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20; 	</p>
<p>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, Piero Bini, Raccardo Faucci, Annalisa Roselli; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del Decreto Rettorale dell&#8217;Università di Pisa del 27.12.2011 prot.I/1/6434 di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per n.1 posti di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa &#8211; Settore Scientifico disciplinare SECS P04, bandita con D.R. n.1/15931 del 25.11.2010 (Bando R. 10.01) pubblicata in G.U. n.99 del 14/12 e di dichiarazione del dott. Carlo Cristiano quale vincitore della valutazione comparativa al posto messo a concorso; <br />	<br />
&#8211; degli atti tutti della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione per n.1 posti di ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza di Pisa settore scientifico disciplinare SECS P04 nominata con D.R. n.9700 del 26.11.2011 ed in particolare dei v<br />
&#8211; dell&#8217;atto di nomina, di cui si ignorano gli estremi e il contenuto preciso, del dott. Carlo Cristiano al posto di ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell&#8217;Università di Pisa nel settore scientifico disciplinare SECS P04;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e del controinteressato Carlo Cristiano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 21 febbraio 2012, la dottoressa Giulia Bianchi – premesso di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza nel settore disciplinare SECS-P/04 “Storia del pensiero economico”, indetta dall’Università di Pisa con decreto del 25 novembre 2010 – proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 27 dicembre 2011, in epigrafe, recante l’approvazione degli atti della procedura in questione e la dichiarazione del dottor Carlo Cristiano quale vincitore del posto messo a concorso. Affidate le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo di gravame, la ricorrente concludeva affinché il provvedimento impugnato in via principale fosse annullato unitamente ai presupposti atti della commissione giudicatrice ed al consequenziale atto di nomina del dott. Cristiano a ricercatore universitario. <br />	<br />
Costituitisi in giudizio l’Università di Pisa e il controinteressato, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 20 febbraio 2013, preceduta dal deposito di memorie difensive e repliche. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La dottoressa Giulia Bianchi impugna gli esiti della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/04 “Storia del pensiero economico” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, conclusasi con il decreto rettorale del 27 dicembre 2011, in epigrafe, mediante il quale sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e dichiarato vincitore della selezione il dottor. Carlo Cristiano, odierno controinteressato. <br />	<br />
Con l’unico motivo di gravame, rubricato “Violazione ed errata applicazione ed interpretazione del D.M. n. 89 del 28.07.2009 e degli artt. 7 e 8 del Decreto del Rettore dell’Università di Pisa del 25.11.2010, n, I/1 15931. Difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, incoerenza, disparità di trattamento, errore sui presupposti di fatto, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza”, la ricorrente lamenta la mancata formulazione di giudizi collegiali analitici sui candidati ad opera della commissione giudicatrice, limitatasi ad esprimere giudizi sintetici, come tali inidonei a lasciar emergere l’<i>iter</i> logico posto a sostegno della determinazione assunta, con particolare riferimento alla valutazione assegnata, per ciascun candidato, ai singoli elementi di valutazione dalla commissione stessa individuati nel corso della prima seduta. A tale difetto di motivazione e contraddittorietà di condotta, si assommerebbe la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 del citato D.M. n. 89/2009, che espressamente esige l’analiticità della valutazione sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi dell’attività dei candidati. Il difetto dei giudizi analitici si risolverebbe peraltro, ad avviso della dottoressa Bianchi, in assenza della stessa valutazione comparativa, avendo la commissione omesso qualsiasi accenno alle caratteristiche e agli specifici contenuti dell’attività svolta dai candidati. <br />	<br />
Per altro verso, la ricorrente osserva che la scelta ricaduta sul controinteressato sarebbe avvenuta a maggioranza, contro la <i>dissenting opinion</i> del presidente della commissione, prof. Faucci, la quale, pur se a sua volta non esaustiva, dimostrerebbe l’illegittimità degli atti impugnati anche in punto di difetto di istruttoria, errore, travisamento e parzialità di giudizio. Vizi analoghi a quelli denunciati a carico dei giudizi collegiali riguarderebbero altresì i giudizi individualmente rassegnati dai commissari, che risulterebbero affetti da errori di fatto a vantaggio del dottor Cristiano, ovvero a svantaggio della dottoressa Bianchi. <br />	<br />
Il motivo è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione. <br />	<br />
Il D.M. 28 luglio 2009, recante i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario, a norma dell’art. 1, co. 7, del D.L. n. 180/2008, stabilisce, al primo comma dell’art. 2, che le commissioni giudicatrici delle procedure in questione effettuano analiticamente la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all&#8217;estero; b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all&#8217;estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all&#8217;estero; d) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attività progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarità di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e&#8217; prevista; i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; l) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Il successivo comma terzo precisa ulteriormente che la valutazione di ciascuno degli elementi dianzi indicati debba essere effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell&#8217;attività di ricerca svolta dal singolo candidato. <br />	<br />
Nella specie, tali previsioni sono state disattese dalla commissione giudicatrice, incorsa in errori di metodo e sul merito della valutazione. <br />	<br />
L’errore di metodo consiste nell’aver condotto la valutazione comparativa dei titoli dei candidati sulla scorta di giudizi collegiali sintetici (“ottimo”, “molto buono”, “buono”) che, da un lato, non lasciano emergere quale peso, per ciascun candidato, la commissione abbia inteso attribuire – tra quelli presi in considerazione dai singoli commissari – agli indicatori elencati dal sopra citato art. 2 co. 1 del D.M. 28 luglio 2009, e, pertanto, sulla base di quale percorso logico quei giudizi collegiali si siano formati; e dall’altro, per conseguenza, non consentono di comprendere quali elementi siano risultati decisivi, e per quale ragione, nel confronto tra i candidati e ai fini della preferenza accordata al controinteressato dott. Cristiano. <br />	<br />
In altri termini, se è vero che i giudizi individualmente espressi dai commissari sono destinati a rifluire nel giudizio collegiale e ad esserne assorbiti, ridurre il giudizio collegiale a una semplice “media” dei giudizi sintetici individuali, come invece è avvenuto nel caso in esame, non solo contrasta direttamente con la disciplina regolamentare e con le stesse disposizioni interne all’Ateneo pisano (si veda la circolare esplicativa del D.M. 28 luglio 2009, in atti), implicanti l’analiticità del giudizio collegiale e la considerazione specifica del peso assunto da ciascun parametro valutativo in ordine all’attività di ricerca svolta dal singolo candidato; ma, lasciando in ombra quali elementi abbiano condizionato il giudizio collegiale, finisce per svuotare di significato lo stesso momento comparativo della valutazione, restando prive di obiettivo riscontro le ragioni dei giudizi conclusivamente formulati dalla commissione e della prevalenza riconosciuta all’un candidato sugli altri. Né, sia detto per inciso, il vizio può essere reputato non invalidante in virtù delle considerazioni svolte dalla difesa erariale circa la pregnanza e il rilievo dei diversi titoli oggetto di valutazione, stante il divieto di integrazione postuma della motivazione a fronte di attività amministrativa di stampo squisitamente discrezionale, che preclude in radice l’operatività del meccanismo “sanante” di cui all’art. 21-<i>octies</i> co. 2 della legge n. 241/1990. <br />	<br />
Il rilevato errore di impostazione si è tradotto, in danno della ricorrente, nella totale assenza di motivazione in cui la commissione è incorsa con riferimento allo specifico parametro valutativo dell’attività didattica (art. 2 co. 1 lett. b) D.M. 28 luglio 2009), svolta dalla dottoressa Bianchi sin dall’anno accademico 2006 – 2007 e, nello stesso settore disciplinare oggetto della procedura comparativa, a partire dall’a.a. 2008 – 2009 e per i due anni successivi, ed invece sostanzialmente assente dal curriculum del controinteressato, risultando perciò oscuro il percorso logico che ha condotto i commissari individualmente, e la commissione collegialmente, a ritenere tale dato ininfluente, o comunque superabile ai fini del giudizio comparativo. A monte, risulta del resto che il solo commissario prof. Faucci abbia rilevato tale lacuna curricolare nell’esprimere il proprio giudizio individuale sul dottor Cristiano, il che stride con l’analitico rilievo delle carenze curricolari riservato invece alla dottoressa Bianchi dal commissario prof. Rosselli. <br />	<br />
Si aggiunga che il giudizio della stessa prof. Rosselli sul dottor Cristiano, nella parte strettamente valutativa, coincide alla lettera con quello che altro docente aveva formulato sul Cristiano nell’ambito di una procedura comparativa in precedenza tenutasi presso l’Università del Molise, della cui commissione la prof. Rosselli pure aveva fatto parte: una circostanza che non contribuisce certo alla limpidezza della procedura nell’ottica dell’imparzialità e della trasparenza cui l’amministrazione pubblica deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. E sebbene sia vero che anche in quell’occasione la prof. Rosselli aveva giudicato “ottimo” il dott. Cristiano, è anche vero che tale conclusione era sostenuta da una motivazione piuttosto stringata; e, quali che ne siano le ragioni, l’aver mutuato gli elementi qualificanti di un giudizio altrui sul candidato (apparendo del tutto inverosimile che si tratti di una mera fatalità) fa oggettivamente dubitare dell’autonomia di giudizio del commissario, proprio in considerazione della rilevanza che, nella comparazione dei candidati, assume non tanto il giudizio sintetico, quanto il raffronto analitico. Il dubbio circa l’attendibilità della valutazione formulata dalla prof. Rosselli dipende, nella sostanza, dalla difficoltà di riconoscere al commissario l’appartenenza dell’analisi sui titoli del controinteressato, ovvero del giudizio in funzione comparativa, che rischia di apparire “preconfezionato”; un rischio che, lo si ripete, è incompatibile con la garanzia di imparzialità che deve circondare l’operato dell’amministrazione. <br />	<br />
In forza di tutto quanto precede, ed assorbito ogni ulteriore profilo di gravame, il ricorso deve essere accolto, da ciò derivando l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, ivi compreso il provvedimento di nomina del controinteressato. <br />	<br />
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente; nei rapporti fra la ricorrente e il controinteressato, la natura della controversia giustifica l’integrale compensazione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti e provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Condanna l’Università degli Studi di Pisa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge. <br />	<br />
Dichiara le spese compensate nei rapporti fra la ricorrente e il controinteressato. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-564/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-535/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.535</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. Monradio S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni e G. De Vergottini) contro il Ministero delle Comunicazioni &#8211; Ispettorato territoriale della Toscana, rappresentato (Avvocatura dello Stato) sui presupposti per la revoca dell&#8217;assegnazione per mancato utilizzo delle radiofrequenze in caso di infruttuoso decorso del termine semestrale ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-535/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-535/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres.  &#8211; C. Testori Est.<br /> Monradio S.r.l. (Avv.ti V. Chierroni e G. De Vergottini) contro il Ministero delle Comunicazioni &#8211; Ispettorato territoriale della Toscana, rappresentato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la revoca dell&#8217;assegnazione per mancato utilizzo delle radiofrequenze in caso di infruttuoso decorso del termine semestrale ex art. 52 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Poste e telecomunicazioni &#8211; Art. 52 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 – Revoca delle radiofrequenze assegnate per mancato utilizzo per un semestre &#8211; Dies a quo – Decorrenza – Dal ricevimento dell&#8217;ingiunzione – Fattispecie – Norma sopravvenuta &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate può comportare la revoca dell&#8217;assegnazione in caso di infruttuoso decorso del termine semestrale, calcolato a partire dal ricevimento dell&#8217;avviso di avvio del procedimento e dell&#8217;invito a regolarizzare l&#8217;attività di trasmissione. Nel caso in esame il termine semestrale sarebbe superato, secondo quanto precisato dall&#8217;Ispettorato territoriale per la Toscana nella nota del 26/11/2006 indirizzata al Ministero delle comunicazioni, tenuto conto del periodo di inoperatività dell&#8217;impianto (dal 2000 al 2005) a quell&#8217;epoca, però, il testo unico citato non era ancora operante (l&#8217;entrata in vigore risale all’8 settembre 2005: cfr. art. 56) e comunque, per il calcolo del semestre, il dies a quo è quello del ricevimento dell&#8217;ingiunzione, che qui è mancata; né può essere considerata tale la nota dell&#8217;Ispettorato datata 7/9/2005 che è precedente di un giorno all&#8217;entrata in vigore del testo unico.  Ne deriva l’illegittimità della disposta revoca.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2006, proposto dalla società Monradio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Chierroni e Giovanni De Vergottini, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero delle Comunicazioni &#8211; Ispettorato territoriale della Toscana, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Ministero delle Comunicazioni &#8211; Ispettorato territoriale della Toscana prot.. Isp Toscana/3/7139/FF del 2.10.2006 contenente diffida alla disattivazione dell&#8217;impianto ubicato in Capraia (LI) operante sulla frequenza 91,400 MHz; nonchè<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso anche non cognito alla ricorrente e in particolare della nota dell&#8217;Ispettorato territoriale della Toscana del 23.11.2006.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni &#8211; Ispettorato territoriale della Toscana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) Dagli atti acquisiti al giudizio risulta quanto segue:<br />	<br />
&#8211; con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1/3/1994 è stata rilasciata alla società Novaradio Montecatini s.r.l. la concessione per l&#8217;esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale con<br />
&#8211; con decreto ministeriale del 20/7/2000 sono state modificate: la titolarità della concessione da Novaradio Montecatini s.r.l. a Lattemiele Toscana s.r.l.; la denominazione dell&#8217;emittente da &#8220;Novaradio Montecatini&#8221; a &#8220;Lattemiele Toscana&#8221;;<br />	<br />
&#8211; con istanza datata 30/6/2001, proposta ai sensi dell’art. 1 commi 4 e 5 della legge n. 122/1998, la società concessionaria ha chiesto all&#8217;Ispettorato territoriale per la Toscana del Ministero delle comunicazioni l&#8217;autorizzazione a modificare l&#8217;ubicazion<br />
&#8211; analoga istanza è stata formulata dalla medesima società in data 28/7/2004;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;Ispettorato territoriale per la Toscana ha fornito, in entrambi i casi, riscontro negativo escludendo la possibilità di uno spostamento dell&#8217;impianto in un sito posto al di fuori dell&#8217;isola di Capraia;<br />	<br />
&#8211; con nota del 7/9/2005 il predetto Ispettorato territoriale, avendo ricevuto comunicazione dell&#8217;acquisizione da parte dell&#8217;emittente &#8220;Radio 101&#8221;, tra gli altri, del predetto impianto di Capraia, ha segnalato alla società Monradio s.r.l. che, a seguito de<br />
&#8211; la predetta società ha riscontrato tale nota solo in data 8/9/2006, comunicando che l&#8217;impianto era stato &#8220;<i>subito rimesso in servizio con le caratteristiche autorizzate all&#8217;indomani dell&#8217;acquisizione stessa</i>&#8220;; <br />	<br />
&#8211; con nota del 2/10/2006 l&#8217;Ispettorato territoriale, nel far presente che almeno nel periodo intercorrente tra il 2002 e il 2005 era venuta meno la possibilità per la concessionaria di mantenere l&#8217;impianto in stato di corretto funzionamento e che dunque e<br />
2) Contro tali ultimi atti la società interessata ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 20 marzo 2013 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
3) Nel ricorso si deduce l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto:<br />	<br />
&#8211; sono stati adottati dall&#8217;Ispettorato territoriale per la Toscana in carenza di potere, posto che l’art. 3 del decreto di concessione prevede l&#8217;obbligo del concessionario di garantire il corretto funzionamento degli impianti e il potere dell&#8217;Amministrazi<br />
&#8211; lo smantellamento dell&#8217;impianto unilateralmente dichiarato nel 2000 dal proprietario del terreno su cui era ubicato non comporta, quale conseguenza, il venir meno della concessione, ma obbliga il concessionario a individuare un sito alternativo: ciò che<br />
&#8211; i provvedimenti impugnati violano il legittimo affidamento maturato dalla società ricorrente al momento dell&#8217;acquisizione dell&#8217;impianto;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;Ispettorato territoriale ha fatto erroneo riferimento all’art. 52 del D.Lgs. n. 177/2005, che prevede la revoca della concessione dopo l&#8217;inutile decorso di sei mesi dalla ricezione dell&#8217;avviso di inizio del procedimento, con contestuale invito a regol<br />
4) Va innanzitutto premesso: che i provvedimenti con cui l’Ispettorato territoriale per la Toscana ha respinto le istanze di Lattemiele Toscana s.r.l. per il trasferimento dell&#8217;impianto di cui si discute non sono stati oggetto di impugnazione e dunque non risultano, oggi, suscettibili di contestazioni; che, se la ricorrente ha rimesso in esercizio l&#8217;impianto dopo la sua acquisizione nel luglio 2005, può ritenersi accertato che lo stesso è rimasto inattivo per i cinque anni precedenti; che le aspettative della predetta società vanno fatte valere nei confronti non dell&#8217;Amministrazione, ma semmai della dante causa.<br />	<br />
Ciò detto, risulta fondata e assorbente l&#8217;ultima delle censure dedotte nel ricorso.<br />	<br />
L’art. 52 del D.Lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (&#8220;<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici</i>&#8220;) dispone al comma 3: &#8221; <i>…in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell&#8217;assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell&#8217;inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell&#8217;ingiunzione</i>&#8220;.<br />	<br />
Il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate può dunque comportare la revoca dell&#8217;assegnazione in caso di infruttuoso decorso del termine semestrale, calcolato a partire dal ricevimento dell&#8217;avviso di avvio del procedimento e dell&#8217;invito a regolarizzare l&#8217;attività di trasmissione; nel caso in esame il termine semestrale sarebbe superato, secondo quanto precisato dall&#8217;Ispettorato territoriale per la Toscana nella nota del 26/11/2006 indirizzata al Ministero delle comunicazioni, tenuto conto del periodo di inoperatività dell&#8217;impianto (dal 2000 al 2005); a quell&#8217;epoca, però, il testo unico citato non era ancora operante (l&#8217;entrata in vigore risale all’8 settembre 2005: cfr. art. 56) e comunque, per il calcolo del semestre, il <i>dies a quo</i> è quello del ricevimento dell&#8217;ingiunzione, che qui è mancata; né può essere considerata tale la nota dell&#8217;Ispettorato datata 7/9/2005 (benché tardivamente riscontrata da Monradio s.r.l. in data 8/9/2006) che è precedente di un giorno all&#8217;entrata in vigore del testo unico. <br />	<br />
Ne consegue l&#8217;illegittimità degli atti impugnati che, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati.<br />	<br />
5) La particolarità della vicenda giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-11-4-2013-n-535/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2013 n.535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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