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	<title>11/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a></p>
<p>C. Piscitello Pres G. Calderoni Est. Montenovi s.r.l (Avv.ti M. Selvaggi e C. Leonardo) contro l’ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Servizi (non costituita) e nei confronti di Ferrara Arte S.p.a (Avv. G. Berti) ed altra (non costituita) sull&#8217;individuazione della concreta capacità economica della partecipante, sul momento in cui va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-4-2008-n-1424/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres G. Calderoni Est.<br /> Montenovi s.r.l (Avv.ti M. Selvaggi e C. Leonardo) contro l’ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Lavori Servizi (non costituita) e nei confronti di Ferrara Arte S.p.a (Avv. G. Berti) ed altra (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione della concreta capacità economica della partecipante, sul momento in cui va impugnata una clausola del bando di dubbia intepretazione e sui limiti all&#8217;insindacabilità della scelta della stazione appaltante circa la fissazione dei requisiti di partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A – Fatturato e Volume d’affari – Nozione – Sono sinonimi- Verifica sulla sussistenza del requisito della capacità economica e finanziaria &#8211; Riferimento all&#8217;attività in concreto espletata dal contribuente così come risultante dalle dichiarazioni IVA ovvero dai bilanci dell’impresa &#8211; Necessità</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di gara &#8211; Clausola illegittima e di dubbia interpretazione  – Onere di immediata impugnazione – Insussistenza</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale – Insindacabilità -Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste alcuna distinzione tra il c.d. fatturato ed il c.d. volume d’affari. Difatti l’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), stabilisce “per volume d&#8217;affari del contribuente si intende l&#8217;ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”. Nel definirlo, dunque, si fa riferimento all&#8217;attività in concreto espletata dal contribuente così come risultante dalle dichiarazioni IVA ovvero dai bilanci dell’impresa, essendo queste, del resto, le uniche “fonti” riconosciute dalle stazioni appaltanti per dimostrare, sotto il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. Lgs. n. 163/2006.</p>
<p>2. A fronte di una clausola illegittima, soprattutto se di dubbia interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all&#8217;impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l&#8217;astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare. Ne consegue che è tempestiva la sua impugnazione unitamente con l’atto di esclusione</p>
<p>3. Unico limite all’insindacabilità della scelta della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara si rinviene allorché gli stessi siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrari, sproporzionati, illogici o contraddittori, nonché lesivi della concorrenza. La ragionevolezza dei requisiti va valutata in correlazione al valore dell’appalto (fattispecie in cui è stato ritenuto irragionevole e contrastante col principio di proporzionalità l’aver richiesto alle partecipanti di aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale d’impresa equivalente ad oltre 17 volte il prezzo a base d’asta)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;individuazione della concreta capacità economica della partecipante, sul momento in cui va impugnata una clausola del bando di dubbia intepretazione e sui limiti all&#8217;insindacabilità della scelta della stazione appaltante circa la fissazione dei requisiti di partecipazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 1424/2008<br />
			Registro Generale: 1241/2007																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>		 nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore; SERGIO FINA Cons. 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1241/2007 proposto da:</p>
<p><b>MONTENOVI S.R.L.</b> rappresentato e difeso da: SELVAGGI AVV. MARCO COLETTI AVV. LEONARDO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 58pressoFRANZONI AVV. MASSIMO </p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SERVIZI</b>  n.c.<br />
e nei confronti di<br />
<b>FERRARA ARTE S.P.A.</b>  rappresentata e difesa dall’avv. G.Bertied elettivamente domiciliata in BOLOGNA, Via U.Bassi n. 3 presso lo studio Marani</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>TRATTO S.R.L.</b>  n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#61607;	della nota prot. n. 219 del 24 luglio 2007, con la quale l’Amministratore unico di Ferrara Arte s.p.a. ha comunicato l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto per il servizio di trasporto delle opere d’arte della Mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso D’Este”;<br />	<br />
&#8211;	del verbale della riunione 23 luglio 2007 della Commissione nominata per la valutazione delle offerte, in cui è stata disposta l’esclusione della Ditta Montenovi dalla gara in oggetto;<br />	<br />
&#8211;	del verbale della riunione 11 luglio 2007 della Commissione nominata per la valutazione delle offerte;<br />	<br />
&#8211;	della nota del 19 luglio 2007, prot. n. 109 con la quale l’Amministratore Unico di Ferrara Arte s.p.a. ha richiesto alla odierna ricorrente documentazione aggiuntiva al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;<br />	<br />
&#8211;	del Bando di Gara d’appalto per il servizio di trasporto delle opere d’arte della Mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso D’Este” e del relativo Capitolato Speciale d’appalto;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria;<br />	<br />
e per il risarcimento dei danni consequenziali;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 27 marzo 2008, il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente espone di aver partecipato alla gara, dell’importo a base d’asta di € 450.000, indetta da Ferrara Arte S.p.a. per il servizio di trasporto delle opere d’arte della Mostra “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso D’Este”, la cui lex specialis (Bando e Capitolato speciale d’appalto) richiedeva, quale requisito di capacità economica e finanziaria, maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2004, 2005 e 2006):<br />
&#8211;	un fatturato globale d’impresa nel triennio pari ad almeno € 7.500.000.;<br />	<br />
&#8211;	la realizzazione, nel triennio, di servizi nel settore identico a quello oggetto di appalto, per un importo pari ad almeno € 5.500.000.<br />	<br />
Nella prima riunione dell’11 luglio 2007, la Commissione di gara ammetteva tutte le imprese partecipanti (tranne una) alla successiva fase e procedeva al sorteggio di cui all’art. 48 D. Lgs. 163/2006, nei confronti di 4 imprese su 5, tra cui la ricorrente, che provvedeva ad inviare la documentazione richiesta.<br />
Con nota 19 luglio 2007, l’Amministratore unico di Ferra arte S.p.A. chiedeva alla Montenovi di integrare la documentazione con i bilanci e le dichiarazioni IVA anni 2004-2006; Montenovi vi ottemperava, ma con provvedimento 24 luglio 2007 le veniva comunicata l’esclusione, per non comprovato possesso del requisito di cui al punto III 2.2. del bando (fatturato globale d’impresa nel triennio 2004-2006); inoltre, nello stesso provvedimento si disponeva l’escussione della cauzione provvisoria e si effettuava la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.<br />
Impugnando tale atto, Montenovi deduce le seguenti censure:<br />
1)	violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, della lex specialis; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, ingiustizia ed illogicità manifeste, nell’assunto fondamentale che il fatturato globale d’impresa (escluso IVA) realizzato da Montenovi (€ 7.764.663,55) è superiore al minimo indicato dal bando, comprendendo le fatture incassate e non incassate, mentre i bilanci, richiesti dalla Commissione di gara, riportano ricavi pari alle sole fatture incassate e stanno ad indicare non il fatturato globale, bensì il volume d’affari;<br />	<br />
2)	violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, della lex specialis; eccesso di potere per “sproporzionalità” ed ingiustizia manifesta, sostenendosi la non proporzione (con conseguente violazione del principio di favor partecipationis) del generale requisito di capacità economica (stabilito dal bando in una misura pari a più di 17 volte il prezzo a base d’asta), tanto più che gli adeguati profili di professionalità potevano essere già assicurati dall’ulteriore e specifico requisito dei servizi identici, resi per un importo di € 5.500.000 nel triennio precedente;<br />	<br />
3)	violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell’art. 48 D. Lgs. n. 163/2006, della lex specialis; eccesso di potere per “sproporzionalità” ed ingiustizia manifesta: in via subordinata e limitatamente all’escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità di Vigilanza, disposte con il provvedimento di esclusione, se ne deduce l’illegittimità, in quanto sarebbe corretta la dichiarazione di Montenovi di possedere un fatturato globale d’impresa superiore a € 7.500.000.																																																																																												</p>
<p>2. Si è costituita in giudizio Ferrara Arte S.p.A., sostenendo l’infondatezza del ricorso e, in particolare, la tardività del secondo mezzo di impugnazione, siccome rivolto avverso una clausola del bando, da impugnarsi immediatamente.</p>
<p>3. Con Ordinanza 22 novembre 2007, n. 813, questa Sezione così statuiva:<br />
&#8211;	riteneva non manifestamente infondate le censure formulate nel ricorso;<br />	<br />
&#8211;	accoglieva l&#8217;istanza cautelare “nel senso di sospendere l&#8217;efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alla segnalazione dell&#8217;esclusione all&#8217;Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici”;<br />	<br />
&#8211;	fissava, per la trattazione della causa nel merito, l’odierna pubblica udienza.<br />	<br />
In vista della quale, le parti costituite dimettevano memorie conclusive nelle quali ribadivano le rispettive argomentazioni.</p>
<p>4.1. Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la domanda impugnatoria proposta dalla Società ricorrente, seguendo l’ordine con cui le censure che la sorreggono figurano in ricorso.<br />
4.2. Il primo motivo si fonda su una pretesa distinzione tra fatturato e volume d’affari che, in realtà, non sussiste.<br />
Basti solo considerare che il “Dizionario pratico dei termini tributari”, appositamente redatto dall’Agenzia delle Entrate, considera i due termini come sinonimi, siccome entrambi indicanti l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate con riferimento a un anno solare, valido ai fini dell&#8217;Imposta sul valore aggiunto. <br />
Si tratta di una definizione tratta dall’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), secondo cui per “per volume d&#8217;affari del contribuente si intende l&#8217;ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare”.<br />
Si fa, insomma, riferimento all&#8217;<attività in concreto espletata> dal contribuente (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 18 gennaio 2006, n. 912 e Cass. n. 235/1999), così come risultante dalle dichiarazioni IVA (ovvero dai bilanci dell’impresa): dichiarazioni IVA e/o bilanci sono, del resto, le uniche “fonti” riconosciute dalle stazioni appaltanti per dimostrare, sotto il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. Lgs. n. 163/2006 (è sufficiente scorrere, al riguardo, le univoche “risposte” ai quesiti &#8211; formulati sul punto dalle imprese concorrenti &#8211; rese pubbliche dalle principali stazioni appaltanti, in relazione ai diversi bandi emanati).<br />
4.3. Non può, pertanto, condividersi la pretesa di parte ricorrente a che la verifica del suddetto requisito fosse condotta non sulla scorta di documenti ufficiali (bilanci o dichiarazioni IVA degli ultimi tre esercizi, come correttamente richiesto dalla Commissione di gara con nota 12.7.2007), bensì alla stregua di una erronea nozione di fatturato globale (che si vorrebbe far coincidere con quella di “fatturato incassato e non incassato”) e dei soli registri delle vendite (o c.d. libri IVA, peraltro prodotti in causa).<br />
5.1. Così disatteso il primo mezzo di impugnazione, l’esame del secondo postula il superamento dell’eccezione di tardività dello stesso, sollevata da Ferrara Arte in quanto riferito a prescrizione della lex specialis della gara.</p>
<p>5.2. Al riguardo, il Collegio rileva che alla reiezione testé pronunciata del primo motivo si è, pur sempre, pervenuti sulla scorta di un percorso ermeneutico e che &#8211; non stabilendo espressamente la controversa clausola III.2.2. del bando (in materia di capacità economica e finanziaria) la documentazione da cui dedurre la realizzazione nel triennio 2004-2006 degli importi minimi di fatturato globale d’impresa ivi indicati &#8211; potevano sussistere dei margini di incertezza in ordine al possesso o meno di siffatto requisito da parte dell’Impresa ricorrente, che nel triennio de quo aveva emesso (il che non è contestato in causa) un monte fatture (comprese quelle “sospese” ai fini IVA) per un importo complessivo (7.764.663,55 euro) superiore alla soglia minima di “fatturato globale d’impresa” (7.500.000.), fissata dal bando.<br />
Si vuole con ciò dire che, in tali condizioni, non poteva considerarsi gravante sull’impresa un onere di immediata impugnazione del suddetto paragrafo del bando, siccome la stessa impresa poteva, comunque, non ritenere a priori assolutamente inevitabile e certa la propria esclusione.</p>
<p>5.3. Risulta, così, applicabile al caso di specie quell’orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide e secondo cui, a fronte di clausola illegittima, soprattutto se di dubbia interpretazione, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all&#8217;impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l&#8217;astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Giur. 29 gennaio 2007, n. 7; Consiglio Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n. 4465; Consiglio Stato, sez. IV, 15 febbraio 2005, n. 478). <br />
Deve, dunque, ritenersi tempestiva l’impugnativa della clausola del bando in tema di capacità economica e finanziaria, proposta da Montenovi in uno con l’impugnazione del provvedimento (applicativo) di sua esclusione dalla gara.</p>
<p>5.4. La contestazione dell’anzidetto par. III.2.2., svolta con il secondo motivo, si rivela, poi, fondata.<br />
Invero &#8211; come peraltro ripetutamente osservato (cfr. deliberazione 24.1.2007, n. 20 e parere 8.11.2007, n. 97) anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che svolge (anche) una funzione di interpretazione e orientamento per le stazioni appaltanti, come è Ferrara Arte &#8211; la giurisprudenza amministrativa, con orientamento univoco, è dell’avviso che appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare” (ex multis Cons.. Stato 10.01.2007, n. 37)<br />
Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081; Cons. Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6967); la ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto.<br />
Nella menzionata deliberazione n. 20/2007 (anteriore alla pubblicazione del bando de quo) detta Autorità ha, per esempio, rilevato come, al riguardo, il giudice amministrativo abbia ritenuto immotivata la fissazione, per un appalto di pulizie, dell’iscrizione al registro delle imprese per un importo superiore a cinque volte il valore dell’appalto, ovvero, in relazione al fatturato, per un importo nove volte superiore al valore dell’appalto. <br />
Proseguendo per questa via di avvicinamento per approssimazioni progressive all’individuazione del punto di tensione tra razionalità non sindacabile ed illogicità censurabile, il Collegio soggiunge, per parte sua, che tanto l’Autorità (deliberazione n. 20/2007 cit.), quanto il Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348 ) ritengono non incongrua né limitativa dell&#8217;accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa.<br />
Lo stesso G.A. stima, invece, irrazionale, eccessiva e sproporzionata, la richiesta di un importo eccedente di circa sette volte l’oggetto del contratto (si veda la decisione coeva e della stessa Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 206); ovvero illegittima la clausola del bando di gara che prevede, a dimostrazione del possesso del requisito di capacità<br />
economico-finanziaria, un fatturato dell’ultimo triennio che si attesti su una soglia minima pari a più di quindici volte l’ammontare dell’importo posto a base dell’appalto (T.A.R. Lecce, sez. II, 2 gennaio 2008, n. 1).</p>
<p>5.5. Nella fattispecie, l’importo a base d’asta è, come detto, pari ad euro 450.000, mentre il bando richiede, sotto la voce “capacità economica e finanziaria”, l’aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale d’impresa pari ad almeno 7.500.000 euro, equivalente cioè &#8211; come esattamente evidenziato dalla Società ricorrente nel secondo motivo &#8211; ad oltre 17 volte il prezzo a base d’asta.<br />
Per quanto esposto al precedente capo 5.4., tale misura va considerata eccedente gli usuali limiti di ragionevolezza individuati in materia dalla giurisprudenza amministrativa e confliggente con il principio di proporzionalità, la cui violazione è puntualmente dedotta con la censura all’esame.</p>
<p>5.6. Pertanto, tale censura va accolta e, per l’effetto, l’impugnato par. III.2.2. del bando 30.5.2007 va annullato.<br />
In via derivata, ne consegue l’illegittimità e l’annullamento del relativo provvedimento applicativo 24 luglio 2007, di esclusione di Montenovi dalla gara, di escussione della cauzione provvisoria e di segnalazione dell’impresa all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p>
<p>5.7. In via ulteriormente consequenziale, ciò determina l’improcedibilità del successivo terzo motivo, formulato in via espressamente subordinata e limitata alla suddette escussione e segnalazione.</p>
<p>5.8. Conclusivamente sul punto, la domanda impugnatoria proposta dalla Società ricorrente va accolta nei sensi che precedono.</p>
<p>6. Va invece disattesa, per genericità, la domanda risarcitoria formulata dalla medesima Società nel ricorso introduttivo, con riserva di quantificazione in corso di causa, quantificazione, tuttavia, successivamente non effettuata: anzi, la memoria conclusiva &#8211; dimessa il 20 marzo 2007 dalla medesima Società &#8211; neppure più contempla la richiesta di condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.<

7. L’anzidetto esito complessivo della controversia (accoglimento non integrale delle censure di legittimità svolte; reiezione della domanda risarcitoria) induce il Collegio a regolare le spese di lite come segue:<br />
a)	le spese afferenti diritti ed onorari di difesa possono essere compensate tra le parti costituite;<br />	<br />
b)	il contributo unificato, anticipato dalla parte ricorrente, va posto a carico della stazione appaltante che ha dato origine alla controversia, assumendo i provvedimenti annullati dalla presente pronuncia.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, così decide in ordine al ricorso in premessa:<br />
1)	accoglie la domanda impugnatoria nei sensi di cui in motivazione e, conseguentemente, annulla il bando di gara ed il provvedimento 24.7.2007 in epigrafe;<br />	<br />
2)	respinge la domanda risarcitoria;<br />	<br />
3)	compensa, tra le parti costituite, le spese di lite afferenti diritti ed onorari di difesa;<br />	<br />
4)	pone a carico di Ferrara Arte S.p.A. il contributo unificato, anticipato dalla parte ricorrente;<br />	<br />
5)	ordina alla medesima Ferrara Arte S.p.A. di versare alla Ditta ricorrente l’importo pari al suddetto contributo unificato e di restituire la cauzione provvisoria incamerata per effetto del provvedimento 24.7.2007, come sopra annullato sub 1.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 27 marzo 2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 11.4.2008<br />
Bologna, li 11.4.2008</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a></p>
<p>A. Radesi Pres. G. Di Nunzio Est.G. Sorrentino ed altri (Avv. U. Franceschetti) contro il Comune di Firenze (Avv. C. Visciola e D. Pacini) sulla legittimazione ad impugnare una ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli c.d. &#8220;euro 0&#8221; la quale integra la motivazione di una precedente ordinanza annullata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. G. Di Nunzio Est.<br />G. Sorrentino ed altri (Avv. U. Franceschetti) contro il Comune di Firenze (Avv. C. Visciola e D. Pacini)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad impugnare una ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli c.d. &ldquo;euro 0&rdquo; la quale integra la motivazione di una precedente ordinanza annullata in sede giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Ottemperanza a sentenza di annullamento – Emissione di nuovo provvedimento con integrazione della motivazione &#8211; Art 21 octies L. 241/90 – Il provvedimento non avrebbe potuto avere nei confronti dei ricorrenti un contenuto diverso da quello adottato – Carenza di legittimazione attiva &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione ai divieti di circolazione per i veicoli c.d. “euro 0”, nel caso di annullamento giurisdizionale di una ordinanza per l&#8217;immotivato contrasto tra il fine precipuo del provvedimento, ovvero la riduzione dell&#8217;agente inquinante &#8220;PM10&#8221;, ed il mezzo, ovvero il divieto di circolazione delle auto &#8220;euro 0&#8221; e non delle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, nonostante la classe di queste ultime incidesse sull&#8217;inquinamento de quo in misura 5 volte superiore, sono carenti di legittimazione ad impugnare la successiva ordinanza i proprietari dei veicoli “Euro 0”, laddove con essa l&#8217;Amministrazione abbia individuato chiaramente e analiticamente quale fine del provvedimento, oltre la riduzione dell&#8217;inquinamento da polveri sottili PM10, anche quello da altri fattori inquinanti e, in specie, dal benzene. L&#8217;Amministrazione comunale difatti, anche se non ha provato che l&#8217;inquinamento da benzene, prodotto principalmente dalle auto &#8220;euro 0&#8221;, è più grave dell&#8217;inquinamento da polveri &#8220;PM10&#8221;, prodotto principalmente dalle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, ha comunque provato, in applicazione del principio di cui all&#8217;art 21 octies L. 241/90, che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere, nei confronti dei ricorrenti, un contenuto diverso da quello adottato. In altri termini, una eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe &#8211; in ipotesi astratta &#8211; condurre al dovere dell&#8217;Amministrazione di conformarsi con misure più rigorose contro l&#8217;inquinamento nei confronti dei veicoli diesel &#8220;euro 3&#8221; ma non con misure meno rigorose (come l&#8217;esclusione del divieto di circolazione) per i veicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221;. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione ad impugnare una ordinanza di divieto di circolazione per i veicoli c.d. &#8220;euro 0&#8221; la quale integra la motivazione di una precedente ordinanza annullata in sede giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1005 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
N.      420     REG. RIC.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	            &#8211; III SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 420 del 2007 proposto da<br />
<b>Giuseppe Sorrentino, Riccardo Ruggini erede Giancarlo, Maurizio Giometti, Gianluca Luchi, Lucia Iandolo, Ferruccio Rossi, Maria Cappellini, Giuseppina Antonietta Noli, Alessandro Sguanci, Evangelista Schininà, Sergio Tondo, Fabrizio Giardina e Giorgio Ceccarelli</b>, rappresentati e difesi dall&#8217; avv. Ugo Franceschetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via dell&#8217;Oriuolo 20</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Debora Pacini, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio,  presso l&#8217;Avvocatura Comunale,<br />
P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 1105 del 22.12.2006, pubblicata all&#8217;albo pretorio fino al 2.1.2007, recante &#8220;divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2007&#8221;;<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 144 del 15.2.2007, di &#8220;convalida dell&#8217;ordinanza n. 1105 del 22.12.2006&#8221;;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli avv.ti U. Franceschetti e C. Visciola;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>In data 15.4.03 era stipulato un Protocollo d&#8217;Intesa tra Regione Toscana, ANCI e URPT, approvato con deliberazione G.R.T. n. 372703 (pubblicata sul BUR n. 20 del 14.4.03), titolato &#8220;Piano di azione (ex art. 7 del D.Lgs. n. 351/99) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori&#8221;, con il quale le parti si sono impegnate alla stipula di un successivo Accordo di Programma, ove specificare e dettagliare le azioni e le misure per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo di &#8220;&#8230;ridurre, in particolare, i livelli di concentrazione del PM10 in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n. 60/02 per la prima fase di attuazione, cioè entro il 1° gennaio 2005 e, successivamente, per la seconda fase, cioè entro il 1° gennaio 2010&#8221;.<br />
Nell&#8217;ambito del suddetto Protocollo di intesa (art. 2), i Comuni, rappresentati dall&#8217;ANCI, si sono altresì impegnati &#8220;ad organizzare ed attuare in forma coordinata a livello regionale e di area critica, secondo le modalità da definire nell&#8217;Accordo di Programma, misure di limitazione e di realizzazione del traffico (es. targhe alterne, blocco totale, limitazione per tipologia di veicoli in giorni programmati ed a seguito del raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme, divieto progressivo di circolazione, anche in aree urbane predefinite, di particolari tipologie di veicoli, ecc)&#8221;.<br />
In attuazione del succitato Protocollo d&#8217;Intesa e sulla scorta dell&#8217;istruttoria e delle valutazioni tecniche svolte dal gruppo di lavoro all&#8217;uopo costituito, in data 10.10.2003 Regione Toscana, Province e Comuni del Territorio, tra cui il Comune di Firenze, stipulavano un Accordo di Programma per il risanamento della qualità dell&#8217;area ambientale: tale Accordo veniva approvato con deliberazione G.R. n. 990/2003, pubblicata sul B.U.R.T. n. 44 del 29.10.2003.<br />
Per quanto attiene alle finalità dell&#8217;Accordo de quo, l&#8217;art. 1 prevede: &#8220;Il presente Accordo di Programma, in coerenza e continuità con il Protocollo d&#8217;Intesa sottoscritto il 15 aprile 2003&#8230;individua le misure per il risanamento della qualità dell&#8217;aria ambientale nelle aree urbane in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento&#8221;<br />
Sul piano degli impegni assunti dagli Enti sottoscrittori dell&#8217;Accordo, l&#8217;art. 2 precisa che i Comuni si impegnano &#8220;all&#8217;adozione di provvedimenti di limitazione alla circolazione, graduali e progressivi, a partire dai segmenti di veicoli maggiormente inquinanti&#8230;&#8221;, nonché &#8220;alla promozione della sostituzione progressiva dei segmenti di veicoli maggiormente inquinanti&#8221;, da attuarsi anche tramite il ricorso ad adeguate misure di finanziamento e contribuzione.<br />
L&#8217;Accordo di Programma del 2003 prosegue, poi, stabilendo all&#8217;art. 4 le modalità per l&#8217;attuazione da parte dei Comuni delle limitazioni di traffico dei centri abitati: &#8220;&#8230;si procederà alla limitazione progressiva della circolazione dei veicoli non catalitici e dei diesel immatricolati prima del 1993, dei motocicli e ciclomotori a due tempi non omologati&#8230;, compresi i veicoli leggeri a benzina o diesel adibiti a trasporto merci con capacità di carico inferiore o uguale a 35 quintali (immatricolati prima dell&#8217;ottobre 1994).<br />
Tali veicoli non potranno circolare il mercoledì, a partire dal giorno del mese di novembre fino a 3 dicembre 2003, con orari differenziati (9-18 per le autovetture&#8230;).<br />
Dal 14 gennaio 2004 la limitazione si estenderà per due giorni settimanali, il mercoledì ed il giovedì, fino ad estendersi a tutti i giorni della settimana a partire dal 1 gennaio 2006&#8230;&#8221;.<br />
Infine, per quanto attiene specificamente il regime degli incentivi per veicoli e carburanti meno inquinanti, a norma dell&#8217;art. 6 dell&#8217;Accordo, &#8220;Al fine di procedere alla sostituzione dei veicoli tradizionali con tipologie di alimentazione a minor inquinamento, come il metano e il Gel e all&#8217;utilizzo di carburanti meno inquinanti&#8230;i Comuni provvederanno ad una adeguata informazione e ad agevolare l&#8217;accesso agli incentivi promossi dallo Stato, dalla Regione e dagli stessi Enti locali&#8230;Al fine di incentivare la trasformazione ad alimentazione a metano o Gel del segmento delle autovetture non catalitiche a benzina ante &#8217;93, i Comuni riserveranno una quota delle risorse regionali&#8230;&#8221;&#8221;<br />
Con deliberazione G.R. n. 1377 del 27.12.2004 la Regione Toscana approvava anche i criteri per l&#8217;assegnazione del contributo regionale per l&#8217;anno 2005 ai Comuni firmatari dell&#8217;Accordo.<br />
Nell&#8217;anno 2005, la Regione Toscana promuoveva la sottoscrizione di un Nuovo Accordo di Programma con Province e Comuni, tra cui il Comune di Firenze, che ne approvava lo schema con deliberazione G.C. n. 2005/G/00859 &#8211; n. 2005/01073: il Nuovo Accordo di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT e Comuni veniva sottoscritto il 20.12.2005.<br />
Tale Nuovo Accordo per la riduzione delle emissioni inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, nel confermare le finalità dell&#8217;Accordo del 2003, precisa che le azioni ivi previste, volte prioritariamente alla riduzione di PM10 e DI NOx, &#8220;&#8230; non devono essere valutate in un&#8217;ottica emergenziale (definibile come serie di interventi attivati a seguito dell&#8217;accadimento di episodi acuti di inquinamento) ma traguardate al raggiungimento degli obiettivi della qualità dell&#8217;aria già stabiliti dalla Unione Europea per il 2010 e, quindi, con un contenuto strutturale&#8221; (art. 2).<br />
Per quanto attiene le concrete misure restrittive della circolazione, l&#8217;art. 8 del Nuovo Accordo di Programma &#8211; oltre a confermare i contenuti dell&#8217;Accordo precedente per l&#8217;anno 2006 &#8211; ha ampliato la tipologia dei veicoli interessati dai provvedimenti di limitazione programmati per il triennio 2006-2008.<br />
In questi termini, infatti, il Nuovo Accordo di Programma prevede le seguenti limitazioni:<br />
&#8211; con decorrenza 1° gennaio 2006, viene confermato il divieto di circolazione, già previsto con l&#8217;Accordo del 2003, dei veicoli benzina e diesel Euro zero, nonchè dei ciclomotori Euro zero e degli autoveicoli per trasporto merci fino a 35 quintali Euro ze<br />
&#8211; con decorrenza sempre 1° gennaio 2006, viene anche introdotto il divieto di circolazione per autobus Euro zero dei gestori di servizi TPL, limitatamente ad un giorno settimanale (la domenica);<br />
&#8211; per l&#8217;anno 2007, viene introdotto il divieto di circolazione per tre giorni alla settimana, dalle ore 08 alle ore 19, anche per le autovetture diesel Euro 1 ed i ciclomotori Euro 1 a due tempi;<br />
&#8211; per l&#8217;anno 2008, a regime, il divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle 24.00, interesserà, oltre ai veicoli diesel e benzina Euro zero e ciclomotori Euro zero, anche i veicoli diesel Euro 1 ed i ciclomotori Euro 1 a due tem<br />
Inoltre, il Nuovo Accordo di Programma per il triennio 2006-08 prevede anche misure destinate ad incidere su tipologie di sorgenti inquinanti diverse dal traffico veicolare.<br />
Per quanto concerne, infine, il regime degli incentivi per veicoli e carburanti meno inquinanti, l&#8217;art. 10 del Nuovo Accordo del 2005 ribadisce gli impegni assunti con il precedente Accordo del 2003: onde garantire l&#8217;accesso degli utenti a tali contributi, la Regione Toscana, con deliberazione G.R. n. 36 del 30.1.2006, ha approvato i criteri per l&#8217;assegnazione del contributo regionale per l&#8217;anno 2006 ai Comuni firmatari dell&#8217;Accordo del 20.12.2005.<br />
Il Comune di Firenze &#8211; che con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1325/2003 è stato classificato come &#8220;zona di risanamento&#8221;, in quanto dalla valutazione della qualità dell&#8217;aria ambiente emergevano superamenti nei valori limite per una pluralità di sostanze inquinanti &#8211; con deliberazione G.C. n. 825 del 7.10.03, adottata all&#8217;esito di una attività istruttoria svolta da un organo tecnico consultivo costituito ad hoc, approvava il &#8220;Piano di Azione Comunale per il conseguimento degli standard di qualità dell&#8217;aria ambiente &#8211; Definizione di primi interventi&#8221;.<br />
In particolare, ai fini della programmata riduzione del traffico veicolare, il PAC assumeva come obiettivo primario l&#8217;accelerazione del processo di naturale ricambio del parco veicoli circolante più obsoleto e ciò relativamente ai mezzi Euro zero, attraverso progressive limitazioni alla circolazione di tali mezzi, in orari e giorni da incrementarsi annualmente, fino al completo divieto di circolazione dall&#8217;ottobre 2005: tale termine veniva successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 531 del 5.10.2004, con la quale &#8211; in attuazione di quanto previsto nell&#8217;Accordo di Programma del 10.10.03 &#8211; la decorrenza del divieto totale di circolazione per i veicoli Euro zero veniva fissata al 1° gennaio 2006, stabilendo altresì che &#8220;&#8230; con successive ordinanze dell&#8217;Assessore all&#8217;Ambiente &#8230; siano determinate le modalità operative per i provvedimenti di limitazione della circolazione di cui sopra&#8221;.<br />
Quindi, con decorrenza dal 12 novembre 2003 il Comune di Firenze vietava la circolazione dei veicoli Euro zero nei centri abitati per un giorno la settimana, estendendo poi il divieto a due giorni la settimana dal gennaio 2004 e a tre giorni la settimana dal gennaio 2005, accompagnato anche da altri provvedimenti limitativi, quali la circolazione a targhe alterne in alcuni periodi.<br />
Infine il Sindaco del Comune di Firenze adottava l&#8217;ordinanza n. 2005/1022 del 16.12.2005, con la quale si disponeva:<br />
1) che dal 01 gennaio 2006 nei giorni dal Lunedì alla Domenica sia istituito il divieto di transito nel centro abitato di Firenze e Galluzzo, con orario 00.00 &#8211; 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:<br />
autovetture, di cui all&#8217;art. 54 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, a benzina e diesel (MI) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;&#8230;&#8221;.<br />
Con il provvedimento de quo sono stati previsti una serie di esoneri dal divieto di transito per talune tipologie di veicoli.<br />
L&#8217;ordinanza sindacale n. 1022/05 ha altresì previsto, in deroga ai divieti di transito veicolare suddetti, l&#8217;apertura alla circolazione di una serie di itinerari interni, c.d. &#8220;staffe&#8221;, allo scopo di consentire ai veicoli &#8220;non euro&#8221; provenienti da fuori comune, che erroneamente siano entrati nel Comune di Firenze, la garanzia di un percorso utile per lasciare la città.<br />
Con le successive ordinanze sindacali n. 2006/00004 del 2.1.06 e n. 2006/00021 del 9.1.06, venivano introdotte ulteriori fattispecie transitorie di esonero dal divieto di transito per veicoli Euro zero, fino alla data del 30 giugno 2006.<br />
L&#8217;adozione dei succitati provvedimenti, recanti divieti di circolazione per i veicoli &#8220;non euro&#8221;, è stata preceduta da una campagna informativa nei confronti della popolazione, attraverso una pluralità di comunicati stampa pubblicati anche sulla rete civica del Comune di Firenze, con i quali i cittadini sono stati informati circa contenuto, finalità e ratio dei nuovi provvedimenti limitativi, loro decorrenza, ambito applicativo e deroghe.<br />
Il Comune di Firenze ha approvato, con deliberazione G.C. n. 2006/G/00103 &#8211; n. 2006/00165 del 2.3.06, il nuovo Disciplinare Tecnico per i veicoli a basse emissioni tra le cui principali novità emerge, per quanto riguarda in particolare le trasformazioni di veicoli Euro zero a metano o Gpl, la previsione di contributi di importo differenziato &#8211; euro 300,00, euro 400,00 ed 500,00 &#8211; in ragione del reddito del richiedente, in modo da favorire le classi a reddito più basso.<br />
Il Comune di Firenze ha anche siglato un accordo con il CNA, approvato con deliberazione G.C. n. 2005/G/0034 &#8211; n. 2005/00448 del 31.5.2005, in virtù del quale una pluralità di officine allo stesso aderenti si sono impegnate ad effettuare la trasformazione di veicoli Euro zero a Gpl o metano a prezzi calmierati, non superiori a euro 700,00.<br />
Avverso gli atti predetti è stato proposto il ricorso n. 330/06.<br />
Successivamente l&#8217;Amministrazione, con ordinanza sindacale n. 2006/00509 del 16.6.2006 ha dettato nuove disposizioni in materia di limitazioni della circolazione veicolare nel territorio urbano, sulla scorta, tra l&#8217;altro, delle seguenti considerazioni:<br />
Vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell&#8217;aria ambiente, ed in particolare l&#8217;allegato III, recepita con Decreto<br />
Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabilisce, tra l&#8217;altro, che a far data del 1° gennaio 2005 il valore media annuale per le particelle (PM10) non deve superare i 40 microgrammi/m3 e che il valore medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3 per più di 35 volte l&#8217;anno e si stabiliscono limiti restrittivi a partire dal 2010 con riduzioni progressive di anno in anno;<br />
Considerato che il citato Decreto 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce valore limite e termini entro il quale il valore limite deve esser raggiunto oltre che per materiale particolato anche per gli inquinanti biossido di azoto, ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio.<br />
Visto il Piano di Azione Comunale approvato con delibera G.M. n.825/645 del 7/10/03 nel quale, analizzati i risultati del monitoraggio della qualità dell&#8217;aria, relativi all&#8217;anno 2002, che evidenziano superamenti dei valori limite per PM10, Biossido di Azoto, Benzene, Ozono e BenzoaPirene, viene valutato l&#8217;apporto delle sostanze inquinanti dai vari macrosettori ed evidenziato il contributo prevalente del traffico, con conseguente necessità di intervenire prioritariamente su tale settore, attivando misure che promuovono la sostituzione dei segmenti del parco veicolare con maggiori emissioni specifiche; &#8230; &#8230;&#8221;.<br />
Sempre perseguendo il dichiarato fine di salvaguardare la salute pubblica contenendo i valori per una pluralità di fattori inquinanti &#8211; ossia, materiale particolato PM10, biossido di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio &#8211; con la succitata nuova ordinanza n. 2006/509 del 14 giugno 2006, il Sindaco del Comune di Firenze ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2006:<br />
&#8211; la revoca delle precedenti ordinanze sindacali n. 1022 del 16/12/05, n,. 4 del 21/1/05 e n. 21 del 9/1/06, impugnate con ricorso de quo;<br />
&#8211; l&#8217;istituzione del divieto di transito nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo, nei giorni dal lunedi alla domenica con orario 00.00 &#8211; 24.00, delle autovetture benzina e diesel non conformi alla direttiva 91/441/CEE immatricolate ante 1993 (c.d. eur<br />
Con il provvedimento de quo sono poi stati previsti i seguenti esoneri dal divieto di transito, con decorrenza dal 1° luglio 2006:<br />
a) veicoli con alimentazione elettrica o ibrida &#8230;;<br />
b) veicoli con alimentazione a metano o a GPL o bifuel &#8230;;<br />
c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, e i Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;<br />
d) veicoli di proprietà della ASL, veicoli delle Associazioni di volontariato e delle Cooperative sociali convenzionate con il Comune di Firenze o con altri Enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili, e muniti delle rispettive insegne;<br />
e) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;<br />
f) veicoli storici purché in possesso dell&#8217;Attestato di storicità o del Certificato di Indennità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici &#8230;;<br />
g) veicoli che si rechino ad effettuare operazioni di conversione a gas o gpl, alla restituzione al concessionario o alla rottamazione &#8230;;<br />
h) veicoli appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia; veicoli adibiti al pronto intervento e manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici &#8230;;<br />
i) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione degli Agenti di Polizia Municipale &#8230;;<br />
l) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l&#8217;efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni &#8230;;<br />
m) veicoli che espongono la targa &#8220;prova&#8221; &#8230;;<br />
n) veicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le emissioni di particolato &#8230;;<br />
   o) autovetture il cui conducente sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età;<br />
   p) autoveicoli adibiti al trasporto merci dei commercianti per recarsi e tornare dai mercati &#8230; Tale deroga vale esclusivamente fino al 31/12/2006 compreso&#8221;.<br />
Successivamente, sempre a decorrere dal 1°/07/06, con l&#8217;ordinanza sindacale predetta n. 2006/509 sono stati altresì previsti, in deroga ai divieti di transito veicolare suddetti, una serie di itinerari interni al centro abitato normalmente aperti alla circolazione, c.d. &#8220;staffe&#8221;, allo scopo di consentire ai veicoli &#8220;non euro&#8221; la garanzia di un percorso utile per lasciare la città.<br />
I ricorrenti hanno quindi impugnato anche l&#8217;ordinanza predetta proponendo un atto di motivi aggiunti.<br />
Il T.A.R., con sentenza n. 56/07, ha annullato parzialmente l&#8217;ordinanza predetta. <br />
Successivamente è stata adottata l&#8217;ordinanza sindacale n. 144 del 15.2.2007, con la quale è stata convalidata &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 21 nonies, secondo comma, della L. 241/90 &#8211; l&#8217;ordinanza n. 1105 del 22.12.06, integrandola con le specifiche motivazioni ivi espresse in attuazione della sentenza n. 56/07.<br />
Così ha disposto l&#8217;Amministrazione:<br />
Visto l&#8217;art. 21-nonies, comma 2, della L. 241/90, come integrata e modificata dalla L. 15/05, il quale stabilisce che E&#8217; fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole&#8221;;<br />
Dato atto che, per quanto tutto sopra espresso, nella fattispecie sussistono rilevanti ragioni di pubblico interesse &#8211; e anche di urgenza &#8211; atte a giustificare la convalida dell&#8217;ordinanza sindacale n. 1105 del 22.12.2006, da integrarsi con le motivazioni contenute in parte narrativa del presente provvedimento, con ciò dandosi anche esecuzione alla sentenza del T.A.R. Toscana n. 56 del 22.1.2007 e, al tempo stesso, rispettando il principio generale di efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa e conservazione dei principi giuridici, cui evidentemente si ispira il predetto art. 21-nonies, comma 2, L. 241/90&#8243;.<br />
Anche tale ordinanza è stata impugnata con il presente ricorso dai ricorrenti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />
2) Eccesso di potere per sviamento, per incompetenza e difetto di istruttoria;<br />
3) Violazione dell&#8217;all. 2 D.M. 261/02 e eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità e illogicità manifesta;<br />
4) Violazione aa. 2, 3, 7 e 9 L. 241/90;<br />
5) Violazione e falsa applicazione dei principi generali di buona e corretta amministrazione come direttamente desumibili dall&#8217;art. 97 Cost.;<br />
Violazione art. 3 L. 241/1990;<br />
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, errata valutazione dei presupposti di fatto, illogicità manifesta, perplessità per mere affermazioni di principio, disparità di trattamento, contraddittorietà infraprocedimentale, difetto e carenza assoluta di istruttoria;<br />
6) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 2 aprile 2002, n. 60;<br />
Violazione e/o falsa applicazione artt. 38 e 39 del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 e allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall&#8217;art. 20 del d. P.R. 24 maggio 1988, n. 203;<br />
Violazione e/o falsa applicazione artt. 14 e 4 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351;<br />
Eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione;<br />
7) Violazione degli artt. 3, 16, 23 e 42 Cost.;<br />
Violazione di legge art. 1 Prot. Addiz. alla Convenzione Europea per i Diritti dell&#8217;Uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848;<br />
Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta;<br />
8) Violazione artt. 3 e 42, comma 3, Cost.;<br />
Eccesso di potere per sviamento e carenza assoluta di potere, disparità di trattamento;<br />
9) Violazione degli artt. 42 e 97 Cost.;<br />
Violazione principi generali di tipicità e legalità dell&#8217;agire amministrativo;<br />
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7, d.lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada;<br />
Violazione dell&#8217;art. 1 D.M. 21.4.1999, n. 163;<br />
Violazione art. 39 del D.M. 60/02;<br />
Eccesso di potere per incompetenza assoluta e straripamento di potere, contraddittorietà con gli artt. 1, 2 e 3 della Dir. Min. 7.7.1998.<br />
L&#8217;Amministrazione comunale resiste in giudizio:</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il Collegio, in via pregiudiziale, rileva d&#8217;ufficio l&#8217;inammissibilità del ricorso collettivo in esame per difetto di interesse dei ricorrenti.<br />
I ricorrenti, infatti, rivestono tutti la qualifica di proprietari (o presunti tali) di autoveicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221; interessati ad annullare gli atti in epigrafe indicati perché vietano la circolazione dei veicoli da loro posseduti nell&#8217;area del Comune di Firenze.<br />
Non ricorrono &#8211; occorre sottolineare &#8211; associazioni ambientaliste interessate alla tutela della salute pubblica dall&#8217;inquinamento dell&#8217;aria.<br />
Ciò chiarito, occorre ricordare che &#8211; come riportato in narrativa &#8211; è impugnata l&#8217;ordinanza del Comune di Firenze n. 144 del 15.2.07, con la quale si ottempera alla sentenza n. 56/2007 di questo T.A.R. convalidando (ex a. 21 nonies L. 241/90) ed integrando (secondo le indicazioni della sentenza predetta) l&#8217;ordinanza n. 1105 del 22.12.06 che apponeva il contestato divieto di circolazione, annullato da questo T.A.R. nella parte relativa agli autoveicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221;.<br />
Ragione del predetto annullamento giurisdizionale era il vizio di eccesso di potere per l&#8217;immotivato contrasto tra il fine precipuo del provvedimento n. 1105 del 22.12.06, ovvero la riduzione dell&#8217;agente inquinante &#8220;PM10&#8221;, ed il mezzo, ovvero il divieto di circolazione delle auto &#8220;euro 0&#8221; e non delle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, nonostante la classe di queste ultime incidesse sull&#8217;inquinamento de quo in misura 5 volte superiore.<br />
In ottemperanza al giudicato, l&#8217;Amministrazione comunale avrebbe potuto, in ipotesi astratta, limitare il divieto di circolazione nei confronti delle auto a benzina &#8220;euro 0&#8221; ed estenderlo, invece nei confronti delle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, con ciò soddisfacendo l&#8217;interesse dei ricorrenti.<br />
Con l&#8217;integrazione di motivazione contenuta nell&#8217;ordinanza ora impugnata, al contrario, l&#8217;Amministrazione individua chiaramente e analiticamente quale fine del provvedimento, oltre la riduzione dell&#8217;inquinamento da polveri sottili PM10, anche quello da altri fattori inquinanti e, in specie, dal benzene.<br />
Orbene, come risulta dal provvedimento impugnato e dal depositato parere CREAR, la categoria &#8220;auto e leggeri benzina euro 0&#8221; produce benzene per un fattore uguale a 36,7% secondo la valutazione ARPAT e a 62,2% secondo la valutazione COPERT, mentre la categoria &#8220;auto e leggeri diesel euro 3&#8221; produce benzene per un fattore pari, rispettivamente, a 1% e a 0,6%.<br />
In termini riassuntivi, sono le auto non catalizzate, anche se a benzina, a produrre la quasi totalità di inquinamento da benzene e non le auto diesel &#8220;euro 3&#8221;.<br />
l&#8217;Amministrazione comunale ha il dovere di adottare misure di vario genere, compreso il divieto di circolazione tutti i giorni della settimana, per ridurre l&#8217;inquinamento atmosferico, in specie da benzene.<br />
Lo dispone la L. 413/97 e il D.M. 60/02, di recepimento delle direttive comunitarie 1999/30/CE e 2000/60/CE, e, in loro attuazione, il Piano di Azione Comunale approvato con delibera G.M. 825/654 del 7.10.03.<br />
Lo prevedono ugualmente gli Accordi di Programma regionali firmati il 10.10.03 e il 20.12.05, tutti atti programmatori richiamati dall&#8217;ordinanza impugnata, nonché confermati attualmente dal Nuovo Accordo di Programma 2007/2010 approvato dalla G.M. il 8.5.07 e recepito dal nuovo Piano di Azione Comunale 2007-2010 approvato con delibera C.C. del 24.7.07.<br />
Le direttive comunitarie e il D.M. citati, in particolare, hanno fissato il valore che il benzene dovrà raggiungere il 1.1.2010 e gli Accordi di Programma regionali e i Piani di Azione comunali sono scadenzati in modo da raggiungere gradualmente l&#8217;obiettivo prefissato e incontestato.<br />
Più in particolare &#8211; come rileva l&#8217;ARPAT &#8211; per il benzene è fissato un limite sulla media annua pari a 10 microgrammi per metro cubo nel 2005 che viene ridotto di una unità all&#8217;anno per giungere al valore 5 microgrammi per metro cubo nel 2010.<br />
Evidentemente, i predetti valori non potrebbero essere rispettati se non si vietasse la circolazione almeno ai veicoli &#8220;euro o&#8221;, quelli non catalitici costruiti prima del 1993, che producono benzene più di qualsiasi altro veicolo.<br />
Tutto ciò posto, il Collegio ritiene che l&#8217;Amministrazione comunale, anche se non ha provato che l&#8217;inquinamento da benzene, prodotto principalmente dalle auto &#8220;euro 0&#8221;, è più grave dell&#8217;inquinamento da polveri &#8220;PM10&#8221;, prodotto principalmente dalle auto diesel &#8220;euro 3&#8221;, ha comunque provato, in applicazione del principio di cui all&#8217;a. 21 octies L. 241/90, che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere, nei confronti dei ricorrenti, un contenuto diverso da quello adottato.<br />
In altri termini, una eventuale pronuncia di accoglimento di questo TAR, analoga alla summenzionata sentenza n. 56/2007, potrebbe &#8211; in ipotesi astratta &#8211; condurre al dovere dell&#8217;Amministrazione di conformarsi con misure più rigorose contro l&#8217;inquinamento nei confronti dei veicoli diesel &#8220;euro 3&#8221; ma non con misure meno rigorose (come l&#8217;esclusione del divieto di circolazione) per i veicoli a benzina &#8220;euro 0&#8221;.<br />
In conclusione, il Collegio deve dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la complessità delle questioni controverse.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 28 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO                            &#8211; Consigliere, est.<br />
Dott. Gianluca BELLUCCI                              &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APRILE 2008<br />
Firenze, lì 11 aprile 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-11-4-2008-n-1005/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1005</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a></p>
<p>L. A. O. Spiezia Pres. V. Fiorentino Est.Impresa Costa Mauro S.r.l., (Avv.ti D. Anselmi, I. Deluigi e F. Colzi) contro la Provincia di Massa Carrara (Avv. C. Geraci e L. Guccinelli) e nei confronti della Società Leonardo Group ed altri (non costituiti) 1 Ambiente – Smaltimento rifiuti – Piano provinciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. A. O. Spiezia Pres. V. Fiorentino Est.<br />Impresa Costa Mauro S.r.l., (Avv.ti D. Anselmi, I. Deluigi e F. Colzi) contro la Provincia di Massa Carrara (Avv. C. Geraci e L. Guccinelli) e nei confronti della Società Leonardo Group ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Ambiente – Smaltimento rifiuti – Piano provinciale di gestione dei rifiuti – Mancata inclusione di impianti CDR già autorizzati &#8211; Illegittimità<br />
2 Ambiente – Determinazione dirigenziale che preveda in via innovativa di determinare una nozione di rifiuto CER 200301 diversa da quella stabilita in sede comunitaria &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani nella parte in cui tra gli impianti gestiti da una Società già autorizzata al trattamento di tale tipo di materiale non ha menzionato anche le due linee per la produzione di C.D.R. la cui realizzazione era stata già autorizzata prima dell’approvazione del piano ed era già in fase di avanzata attuazione.</p>
<p>2. La tipologia di rifiuto indicata dal codice comunitario rifiuti con la sigla 200301 corrisponde ai rifiuti urbani non differenziati ed è stata riprodotta nell’ordinamento nazionale con il D.M. Amb. 5.2.1998 senza alcuna modifica; pertanto è illegittima la determinazione dirigenziale che preveda in via innovativa di determinare (in sede amministrativa) una nozione di rifiuto CER 200301 diversa da quella stabilita in sede comunitaria. Il cosiddetto “rifiuto secco residuo” non può dunque corrispondere al suddetto numero di codice poiché, secondo la normativa comunitaria, viene indicato con il diverso codice 1912 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti). Nel caso di specie risulta quindi affetta da contraddittorietà intrinseca e da violazione della classifica europea del rifiuto CER 200301 la precisazione che l’impianto di produzione di C.D.R. autorizzato possa ricevere rifiuti CER 200301 che, pur avendo subito un primo trattamento meccanico di selezione da parte di terzi, non abbiano acquisito il nuovo codice 1912 caratteristico del rifiuto già sottoposto ad un primo trattamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima mancata inclusione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti di due impianti C.D.R. precedentemente autorizzati; sulla nozione di rifiuto CER 200301 dettata dal codice comunitario dei rifiuti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 1026 REG. SENT.<br />
ANNO 2008<br />
N. 352  REG. RIC.<br />
ANNO 2005<br />
N. 575 REG. RIC.<br />
N. 631 REG. RIC.<br />
N. 1745 REG. RIC.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>Sui seguenti ricorsi riuniti R.G. 352/2005, R.G. 575/2006, R.G. 631/2006 ed R.G. 1745/2006 tutti proposti da<br />
<b>IMPRESA COSTA MAURO S.R.L.</b>, con sed in Fallo (SP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Anselmi, Ilaria Deluigi di Genova, nonché dall’avv. Fabio Colzi di Firenze nel cui studio in Firenze domiciliata in Via Sangallo n. 76;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA DI MASSA CARRARA</b> (per tutti i ricorsi), in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Geraci e Luigi Guccinelli, in Firenze domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R., nonché la <b>Regione Toscana</b></p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI AULLA</b> (per i ricorsi R.G. 575/2006 ed R.G. 1745/2006);</p>
<p>&#8211;	<b>PAPALE MANUELA</b> (per i ricorsi R.G. 631/2006 e R.G. 575/2006), nonché la <b>COMUNITA’ MONTANA DELLA LUINIGIANA</b> e <b>CERMEC S.P.A.</b>, nessuno dei quali costituitosi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 352/2005;<br />
&#8211; in parte qua, della deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1211 del 29 novembre 2004, (pubblicata sul BUR della Regione Toscana, parte II, n. 51 del 22 dicembre 2004, supp. N. 227) che dichiara conforme alle prescrizioni di cui alla DGRT- in parte qua, della deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Massa Carrara n. 36 del 29 settembre 2004 di approvazione del Piano provinciale di gestione dei Rifiuti urbani;<br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e, segnatamente, di tutti gli eventuali atti e/o pareri e/o documenti istruttori emessi in merito dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento.<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 575/2006;<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 8545 del 27 gennaio 2006 del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara – comunicata con nota del medesimo Dirigente del 3/2/2006 n. 388 – avente ad oggetto “precisazione del contenut<br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e, segnatamente, di tutti gli eventuali atti e/o pareri e/o documenti istruttori emessi in merito dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento.<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 631/2006;<br />
in parte qua della determinazione dirigenziale n. 8766 del 28 ottobre 2005 del Dirigente Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara, comunicata con nota del 18 novembre 2005 n. 5050 del medesimo Dirigente, pervenuta in giorno successivo, recante autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 22/97, all’Impresa Costa Mauro S.r.l. alla gestione del complesso produttivo per la selezione ed il trattamento dei rifiuti in Aulla, località Albiano Magra – Via Casalina 11, <br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso;<br />
&#8211; quanto al ricorso R.G. 1745/2006;<br />
&#8211; della nota del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara del 3 agosto 2006 prot. n. 3251 riguardante il conferimento di RSU prodotti dalla Provincia di Lucca presso l’impianto di trattamento rifiuti dell’Impresa Costa M<br />
&#8211; della nota a firma congiunta dell’Assessore all’Ambiente e del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Massa Carrara del 4 agosto 2006 prot. n. 3271 avente ad oggetto conferimento RSU della Provincia di Massa Carrara, indirizzata a<br />
nonchè<br />
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e, segnatamente, all’occorrenza, della nota del 3 agosto 2006 prot. n. 3310 del Dirigente del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia, avente ad oggetto richiesta di relazione tecnica.<br />
Nonché, a seguito di motivi aggiunti proposti per gli ultimi tre ricorsi, della relazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara trasmessa con nota 12 luglio 2007 n. 2652 e della nota 3 luglio 2007 n. 2431 (limitatamente al quarto ricorso).</p>
<p>Visti tutti e quattro i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Massa Carrara;<br />
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti costituite;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 937/2007 cui la Provincia di Massa Carrara ha adempiuto con nota 12 luglio 2007 n. 2652;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti proposto per ognuno dei 4 ricorsi in epigrafe;<br />
Visti gli atti tutti delle quattro cause;<br />
Relatore designato per tutti e quattro i ricorsi il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;<br />
Chiamati tutti e quattro i ricorsi alla pubblica udienza del 14 febbraio 2008,  ed uditi gli avv.ti Fabio Colzi e Luigi Guccinelli;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O   E   D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con delibera consiliare 29 settembre 2004 n. 36 la Provincia di Massa Carrara approvava (ai sensi della legge Reg. Tosc. N. 25/1998, art. 12) il “Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani Aggiornamento”, recependo le prescrizioni dettate dalla Giunta Regionale Toscana 15.3.1999 n. 261 (ai sensi della cit. legge Reg. Tosc. N. 25/1998 art. 12, comma 9); di poi la Giunta Reg. Toscana con delibera 29 novembre 2004 n. 1211 ha dichiarato il Piano provinciale conforme alle prescrizioni e, quindi, ne ha disposto la pubblicazione integrale (all. A) sul Boll. Uff.Reg.Tosc., parte IIa, suppl. 227 del 22 dicembre 2004.<br />
Avverso tali delibere regionali e provinciali l’impresa Costa Mauro ha proposto il ricorso R.G. 352/2005, chiedendo l’annullamento in parte qua del Piano provinciale limitatamente alla mancata indicazione nel Piano medesimo dell’impianto di CDR (combustibile derivante da rifiuti) autorizzato con delibera dirig. N. 8550/2003 e già in fase di avanzata realizzazione alla data di pubblicazione del Piano provinciale rifiuti; mancata indicazione da tenere in considerazione per le conseguenze in ordine alla corretta pianificazione dei flussi dei rifiuti solidi urbani.<br />
Pertanto il piano provinciale dei rifiuti di Massa viene censurato dalla ricorrente per i seguenti motivi:<br />
1 e 2) Violazione del d.leg.vo n. 22/1997 art. 23 ed art. 21 e legge Reg. Tosc. N. 25/1998 art. 11, nonché del principio “tempus regit actum” e di irretroattività dei provvedimenti amministrativi della Costituzione artt. 3 e 97; difetto di presupposti legittimanti, travisamento di fatti decisivi e manifesta illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Il Piano, pur non facendo menzione della determinazione dirigenziale n. 8650/2003 che aveva autorizzato la ricorrente a realizzare due linee d’impianto per la produzione di C.D.R., non potrebbe – comunque -, avere l’effetto di non riconoscere in via retroattiva la validità dell’autorizzazione già rilasciata a favore della ricorrente in forza del principio “tempus regit actum”, mentre, sotto altro profilo, a partire dal 2002 l’inserimento nei piani regionali e provinciali della localizzazione di impianti di produzione di C.D.R. non costituirebbe più presupposti necessario e vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni a seguito della liberalizzazione introdotta dalla legge n. 179/2002, art. 23 (a modifica dell’art. 21 d.leg.vo n. 22/1997), che ha consentito ai Comuni di conferire i propri R.U. (ai fini del recupero) anche presso impianti ubicati fuori A.T.O. o Provincia.<br />
In subordine, inoltre, la ricorrente rileva la carente ricognizione degli impianti per il C.D.R. già autorizzati, in violazione della finalità stessa della pianificazione per la gestione dei rifiuti; con la ulteriore conseguenza che l’individuazione dei flussi di R.S.U. e la relativa provenienza (come riportate nel Piano) risulterebbero carenti ed inattendibili e, quindi, a maggior ragione non risulterebbero vincolanti.<br />
3) Violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990, nonché difetto d’istruttoria e di motivazione.<br />
Illegittimamente la provincia di Massa Carrara non avrebbe dato riscontro alla nota 23.2.2004 con cui la ricorrente (avuta conoscenza della bozza del Piano datata 9.2.2004 divulgata dalla Provincia medesima) segnalava la rilevata omissione del prpprio complesso produttivo autorizzato con determinazione dirigenziale n. 8550/2003 e già in corso di realizzazione, chiedendo, quindi, la tempestiva integrazione del Piano provinciale.<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Massa Carrara chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>2. Nelle more del giudizio, peraltro, la ricorrente con ricorso R.G. 575/2006 ha, altresì, impugnato la successiva determinazione dirigenziale 27 gennaio 2006 n. 8545 (comunicata con nota 3.2.2006 n. 388 Sett. Amb.) con cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara ha disposto delle integrazioni all’autorizzazione già rilasciata alla ditta medesima con determinazione 28.10.2005 n. 8766 per l’esercizio di un impianto avente due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di C.D.R. (loc. Albiano Magra-Comune di Aulla): con il nuovo provvedimento il Settore Ambiente provinciale precisava – tra l’altro – che i rifiuti oggetto dell’autorizzazione n. 8766/2005 devono prevenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata con un quantitativo massimo da trattare per anno pari a tonnellate 90.000, per una capacità massima di stoccaggio pari a 1.500 tonnellate complessive, e che il CER 200301 andava inteso come rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata: veniva, poi, richiesta la garanzia fideiussoria, pari ad euro 697.215,00, a garanzia degli adempimenti prescritti nella determ.dir.n. 8766/2005 a carico del gestore dell’impianto.</p>
<p>2.1. Per le suddette “precisazioni” restrittive introdotte dalla Determ.dir.8545/2006 (unitamente alla nota dirigenziale 4.2.2006 n. 401 inviata al Comune di Aulla) l’impresa Costa ha chiesto l’annullamento censurandole per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento, difetto d’istruttoria e di motivazione.<br />
Illegittimamente la ricorrente non sarebbe stata avvisata della imminente adozione delle prescrizioni che, più che precisazioni del contenuto della precedente autorizzazione, avrebbero natura restrittiva della medesima e parzialmente revocatoria senza alcuna motivazione.<br />
2, 3 e 4) Violazione dell’art. 28 D.Leg.vo n. 22/1997, nonché della portata del codice CER 200301 e della decisione 2.000/532/CE, difetto di istruttoria e motivazione e dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione del principio del contrarius actus, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost.ne.<br />
In primo luogo l’adozione delle c.d. “precisazioni” sarebbe incompatibile in generale con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi in generale nonché con l’art. 28 D.Leg.vo n. 22/1997 che contempla soltanto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto trattamento rifiuti, e non le successive precisazioni; in secondo luogo, poiché, il rifiuto CER 200301 si riferisce (secondo la codificazione comunitaria) ai rifiuti urbani non differenziati, erroneamente nelle precisazioni impugnate viene definita tale tipologia come “rifiuto secco residuo proveniente da raccolta differenziata”; inoltre erroneamente la suddetta precisazione, con l’ulteriore limite che la frazione  umida dei rifiuti non dovrebbe superare la quota del 22%, sarebbe stata ricollegata a quanto esposto dall’impresa (richiedente l’autorizzazione) nella relazione allegata al progetto approvato fin dal 2003 (vedi det.dirig. n. 8550/2003); inoltre la Provincia, sempre immotivatamente, avrebbero eliminato <br />
(dall’elenco di quelle ammesse) l’attività di recupero R4, che invece, in precedenza era consentita, mentre, specificando che i rifiuti di cui l’autorizzazione n. 8766/2005 aveva consentito il trattamento “devono provenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata”, sarebbe incorsa in palese contraddittorietà con i pregressi provvedimenti che autorizzavano la realizzazione degli impianti per la produzione di C.D.R.; nonché specificamente con le tipologie di rifiuti indicate nell’allegato B della stessa determinazione impugnata con riguardo alla quantità massima di tipo di rifiuti in cui era consentito lo stoccaggio nell’impianto in questione.<br />
5) Illegittimità derivata da quella dei provvedimenti provinciali e regionali (approvazione del piano provinciale di rifiuti di Massa Carrara e corrispondente dichiarazione di conformità ai principi dettati nel piano regionale rifiuti) già impugnati in parte qua con il precedente ricorso R.G. 352/2005.<br />
Per l’ipotesi che la clausola limitativa dell’autorizzazione n. 8766/2005 (alla lavorazione di rifiuti provenienti esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata) trovi il presupposto nella circostanza che gli impianti gestiti dalla ricorrente sono inseriti nel piano provinciale rifiuti di Massa Carrara come piattaforma a supporto della raccolta differenziata, la prescrizione medesima sarebbe illegittima anche in via derivata con riguardo ai vizi dedotti in parte qua avverso lo stesso Piano provinciale rifiuti nella misura in cui non vi sono inserite le due nuove linee per la produzione di C.D.R. (la cui realizzazione era stata autorizzata fin dal 2003).<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Massa Carrara, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>2.2. Con motivi aggiunti dell’ottobre 2007 la ricorrente ha, altresì, chiesto l’annullamento della relazione del 12 luglio 2007 trasmessa a questo T.A.R. dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa (a seguito di incombente istruttorio disposto con ord.collegiale 16.5.2007 n. 937) deducendone l’illegittimità propria ed in via derivata da quella dei provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo nonché con i ricorsi R.G. 352/2005 e R.G. 631/2006 nonché per violazione del D.leg.vo 22/1997 art. 28, del D.M. 5.2.1998 e della definizione del codice CER 200301 unitamente alla decisione CE 2000/532, ed infine per difetto di presupposto legittimante, violazione dei principi in materia di contrarius actus, difetto d’istruttoria e di motivazione e travisamente di fatti decisivi (3° ed ultimo motivo agg.).</p>
<p>3. Mentre pendevano i ricorsi sopraillustrati la ricorrente ha altresì impugnato innanzi a questo T.A.R. con ricorso R.G. 631/2006 nell’aprile 2006 (con trasposizione tempestiva di precedente ricorso straordinario proposto nel marzo 2006 a seguito di atto di opposizione della controinteressata Papale Manuela) la D.D. 28 ottobre 2005 n. 8766 del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara chiedendone l’annullamento in parte qua limitatamente alla prescrizione che la quantità annua massima di rifiuti trattabili era fissata in 90.000 tonnellate mentre lo stoccaggio era fissato nella quantità massima di 1.500 tonn.; tali limitazioni venivano censurate per i seguenti vizi:<br />
1) Violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria;<br />
2) Violazione dell’art. 28 D.Leg.vo n. 22/1997 e degli artt. 41 e 97 Cost.ne, nonché eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità, violazine del principio del contrarius actus.<br />
L’amministrazione avrebbe senza alcun motivo effettuato una revoca parziale delle quantità trattabili già assegnate alla ricorrente con la precedente autorizzazione di cui alla D.D. 8502/2001; quantità cui, invece, si sarebbero dovute aggiungere le ulteriori 90.000 tonn. Annue corrispondenti ai nuovi impianti autorizzati con D.D. 8550/2003.</p>
<p>3.1. Si è costituita in giudizio la Provincia di Massa Carrara che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del Piano provinciale Rifiuti nella parte in cui venivano descritte le quantità di rifiuti trattate negli impianti della ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, precisando che i quantitativi autorizzati corrispondevano alle istanze dell’impresa, poiché il progetto di ampliamento dell’impianto sarebbe stato finalizzato soltanto ad una riqualificazione del complesso con l’acquisizione di maggiori aree per la movimentazione,.<br />
Con motivi aggiunti proposti nell’ottobre 2007 l’impresa interessata ha altresì impugnato la già citata relazione 12.7.2007 n. 2652 (predisposta a fini istruttori dal dirigente del Settore provinciale Ambiente), deducendone l’illegittimità propria e derivata da quella dei provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo medesimo, nonché con i ricorsi R.G. 352/2005 e R.G. 575/2006, ed infine (3° ed ultimo mot.agg.) per vizi analoghi a quelli già azionati nel corrispondente mezzo formulato con riguardo al precedente ricorso R.G. 575/2006.</p>
<p>4. Infine, con ricorso R.G. 1745/2006, l’impresa ha chiesto l’annullamento anche delle note 3 agosto 2006 n. 3251 e 4 agosto 2006 n. 3271, a firma del dirigente provinciale del Settore Ambiente, inviate, la prima, all’ATO 2 di Lucca e la seconda alla Comunità Montana della Lunigiana (nonché per conoscenza alla ricorrente) per precisare che gli impianti della Costa erano autorizzati a ricevere soltanto rifiuti provenienti da raccolta differenziata.<br />
Avverso le suddette note vengono dedotte censure per vizi propri (quali la violazione art. 7 legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’incompetenza ai sensi del d.leg.vo n. 152/2006 e, per la nota 4 agosto 2006, violazione dell’art. 107 D.Leg.vo n. 267/2000 ed eccesso di potere sotto più profili) e per illegittimità propria e derivata da quella dei provvedimenti già impugnati con i ricorsi R.G. 352/2005 e R.G. 575/2006 (quarto ed ultimo articolato motivo).</p>
<p>4.1. Si è costituita la Provincia di Massa Carrara chiedendo il rigetto del ricorso in quanto gli atti impugnati si configuravano come semplici note informative tra amministrazioni e non come veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della ricorrente.<br />
Con motivi aggiunti del settembre 2007 la ricorrente ha chiesto l’annullamento anche della successiva nota del Settore provinciale Ambiente 3 luglio 2007 n. 2431, diretta all’impresa Costa medesima, con cui venivano riconfermate le limitazioni e precisazioni già inserite nelle precedenti note del 2006, impugnato con l’atto introduttivo.<br />
La nuova nota veniva censurata per illegittimità propria e derivata da quella che vizierebbe le note impugnate con l’atto introduttivo ai cui motivi si fa rinvio riportandoli integralmente.</p>
<p>4.2. Come si è sopra riportato, per tutti e quattro i ricorsi la Sezione con ordinanza 16 maggio 2007 n. 937 ha ritenuto necessario disporre in via istruttoria l’acquisizione di ulteriori documenti da parte della Provincia di Massa Carrara che ha provveduto con nota 12.7.2007 n. 2652.<br />
Con memorie difensive l’amministrazione resistente ha replicato alle avverse censure per tutti i ricorsi, mentre la ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 14.2.2008, chiamati tutti e quattro i ricorsi ed uditi i difensori presenti, i medesimi sono andati in decisione.<br />
4 bis) Quanto sopra premesso in fatto, in diritto i quattro ricorsi in epigrafe vanno preliminarmente riuniti, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di deciderli congiuntamente.<br />
Nel merito la complessa controversia concerne, in sostanza, alcune modalità di svolgimento dell’attività di selezione, recupero e trattamento rifiuti, nonché produzione di C.D.R (combustibile derivante da rifiuti) esercitata negli impianti siti, in V. Casalina 11, loc. Albiano Magra, dall’impresa Costa, proprietaria del complesso produttivo e titolare delle prescritte autorizzazioni provinciali. <br />
L’attività, iniziata negli anni 90 come stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti di vario tipo, si è poi ampliata e riqualificata con il rilascio nel 2001 – 2002 di successive autorizzazioni relative ad impianti di selezione e trattamento rifiuti, nonché nel 2003 ( vedi D.D. n. 8550/2003 ) con l’approvazione provinciale del progetto per la realizzazione di due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di C.D.R; impianti il cui esercizio fu autorizzato con D.D. 8766/2005; nello stesso periodo &#8211; va ricordato – la Provincia di Massa Carrara nel settembre 2004 approvava il piano provinciale rifiuti che ha indicato l’impianto Costa tra quelli designati a sostegno della raccolta differenziata con una capacità massima di 90.000 tonn/annue per il trattamento rifiuti e di 1.500 tonn/annue per lo stoccaggio.<br />
In questo quadro di riferimento va inserito il contenzioso che ci accingiamo a trattare.</p>
<p>5. In primo luogo va accolto il ricorso R.G. 352/2005 proposto in parte qua avverso: 1) la delibera consiliare 29 settembre 2004 n. 36 con cui la Provincia di Massa Carrara ha approvato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani limitatamente alla parte in cui tra gli impianti gestiti dalla Costa  non ha menzionato anche le due linee per la produzione di C.D.R. la cui realizzazione era stata già autorizzata con determ.dirig. Settore Ambiente provinciale 24.3.2003 n. 8550 (ed era in fase di avanzata realizzazione all’epoca di approvazione del piano provinciale);<br />
2) la delibera 29 nov.2004 n. 1211 (su B.U.R.T. 22.12.2004 N. 51) con cui la Giunta Reg. della Toscana, preso atto che il suddetto piano aveva recepito le prescrizioni dettate con la precedente delibera (G.R. 15.3.1999 n. 261), lo ha dichiarato conforme al Piano regionale (di cui alla delibera Cons. Reg. n. 88/1998), disponendone la pubblicazione.<br />
Precisamente appaiono fondate le censure di violazione del D.Leg.vo n. 22/1997, art. 21 comma 7 (come sostituto dalla legge 31.7.2002 n. 179 art. 23) e della legge Reg. Tosc. N. 25/1998 art. 11 (primo motivo), nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione (secondo motivo).<br />
Invero, pur considerando che la delibera di adozione del piano provinciale di Massa Carrara risale all’ottobre 1998 (e che l’aggiornamento del Piano era stato disposto fino al 31.12.2002), non si può ritenere giustificato il mancato inserimento nel documente di approvazione – aggiornamento del piano in questione (con la delib. Cons. Prov. 29.9.2004 n. 36) delle nuove linee di selezione e produzione di C.D.R. sul cui progetto la Conferenza dei “Servizi si era comunque già pronunciata nella riunione del 27 nov. 2002, sia pure in via interlocutoria (chiedendo chiarimenti circa le caratteristiche degli impianti da autorizzare).<br />
Né tanto meno la mancata indicazione degli impianti in questione potrebbe essere intesa dalla Provincia di Massa Carrara quale presupposto restrittivo degli effetti delle autorizzazioni che, (come quella del ricorrente) sono state rilasciate per la produzione di C.D.R. dopo il dicembre 2002 ma prima delle approvazioni provinciali e regionali; restrizione che, tra l’altro, potrebbero essere opposte (come è avvenuto nel caso della ricorrente) anche in materia di pianificazione dei flussi dei R.S.U. (rif.sol.urb.): infatti, da un lato, tali restrizioni verrebbero ad incidere retroattivamente, e senza specifica preliminare previsione, sulla portata ampliativa di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 27 e 28 D.leg.vo n. 22/1997 senza alcuna clausola o condizione, mentre, dall’altro, la modifica legislativa all’art. 21, comma 7, del d.leg.vo n. 22/1997 introdotta dall’art. 23 legge 31.7.2002 n. 179, eliminando la pregressa situazione di privativa dei Comuni, consente a qualunque soggetto (anche diverso dal Consorzio Comunale) di essere autorizzato al recupero dei rifiuti urbani nonché ai Comuni stessi di conferire i propri rifiuti urbani anche presso impianti ubicati fuori della Provincia.<br />
Né giova alla Provincia obiettare (vedi scritti difensivi del maggio 2007 e febbraio 2008) che la localizzazione dell’impianto pubblico di C.D.R. in area adiacente all’impianto gestito dal CERMEC (Consorzio pubbl. partecipato dai Comuni della Provincia di Massa Carrara) è stata suggerita da evidenti ragioni di ottimale sfruttamento dell’impianto stesso e che, inoltre, la questione sarebbe comunque irrilevante per la ricorrente, titolare di un impianto privato autorizzato alla gestione dei rifiuti provenienti soltanto da raccolta differenziata: infatti, innanzitutto, la ricorrente non censura la previsione nel piano provinciale di Massa di un impianto di produzione di C.D.R. facente capo al CERMEC di Massa, ma la corrispondente omessa indicazione del proprio impianto per la produzione di C.D.R., oggetto dell’autorizzazione dirigenziale n. 8550 del 2003, mentre, in secondo luogo, la circostanza che tale autorizzazione fosse limitata alla gestione dei soli rifiuti provenienti da raccolta differenziata è ampiamente contestata dalla ricorrente che, proprio per tali restrizioni, ha impugnato la successiva determinazione dirig. N. 8545/2006 con il ricorso, R.G. 575/2005 che viene esaminato e deciso congiuntamente.<br />
Sul punto si può d’ora anticipare che le censure appaiono fondate, ma, per esigenze di concentrazione, si rinvia alla esposizione delle argomentazioni che si farà più innanzi, trattando il successivo ricorso R.G. n. 575/2006.<br />
Per le esposte considerazioni, quindi, la delibera consiliare della Prov. di Massa e Carrara e quella giuntale della Regione Toscana (di approvazione del piano gestione rifiuti della prov. di Massa Carrara e di dichiarata conformità del medesimo al Piano regionale di cui alla Del.Cons.Reg. Tosc. N. 88/1998) sono illegittime nei limiti sopraesposti e, pertanto, vanno annullate in parte qua nella misura in cui il Piano provinciale di Massa Carrara, nel descrivere gli impianti della ricorrente, non prende in considerazione quelli autorizzati con Determ.dirig. n. 8550/2003 e successivamente realizzati.</p>
<p>6. Si può passare, quindi, all’esame del ricorso R.G. 575/2006, proposto avverso la determinaz.dirig. n. 8545/2006 con cui il Settore Ambiente ha disposto delle “integrazioni” all’autorizzazione all’esercizio della linea di produzione C.D.R. già rilasciata pochi mesi addietro con determ.dirig. 28.10.2005 n. 8766; integrazioni che, mentre per la Provincia di Massa Carrara sono da valutare come semplici “precisazioni” che hanno “sintetizzato e chiarito quanto già emergeva dalle precedenti autorizzazioni”, invece per la ricorrente dettano ex novo clausole e prescrizioni che “modificano in senso restrittivo e parzialmente abrogativo la precedente autorizzazione e confliggono con i provvedimenti in precedenza adottati” (vedi mem.dif.Costa Febbr. 2008).<br />
Con le contestate “precisazioni” la Provincia disponeva che: 1) i rifiuti oggetto dell’autorizzazione n. 8766/2005 dovevano provenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata; 2) il CER 200301 andava inteso come rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata, per il quale è ammessa una percentuale in frazione umida nella misura massima del 22% (come indicato dalla relaz.tecnica allegata al progetto approvato con determ.dirig.n. 8550/2003); 3) l’impresa Costa era autorizzata ad effettuare le operazioni specificate nell’allegato A del provvedimento di precisazioni per un quantitativo annuo pari a tonnellate 90.000 e con stoccaggio massimo di tonnellate 1.500; 4) le caratteristiche del C.D.R. prodotto dovevano essere conformi alle specifiche di cui all’alleg.A della citata determinazione dirigenziale n. 8550/2003.</p>
<p>6.1. A difesa del suo provvedimento la Provincia di Massa Carrara asserisce che le precisazioni si sarebbero rese necessarie poiché l’impresa Costa avrebbe tentato di utilizzare per il trattamento dei rifiuti urb. indifferenziati l’impianto autorizzato come sostegno alla raccolta differenziata; inoltre la limitazione al 22% della frazione umida del rifiuto trattabile discenderebbe dalla relazione tecnica presentata in allegato all’istanza per la realizzazione delle due linee per la produzione di C.D.R., poiché tale relazione aveva individuato le specifiche caratteristiche del CER 200301 tra cui il contenuto massimo del 22% di frazione organica del rifiuto destinato a produre C.D.R..<br />
Il provvedimento in questione è stato censurato per vizi sia propri (motivi da 1 a 4) sia derivati (motivo 3 ed ultimo) da quelli del Piano provinciale (impugnato con il ricorso R.G. 352/2005 sopra trattato).<br />
Nei sensi di seguito esposti il collegio ritiene che le prescrizioni, relative al CER 200301 (inteso dalla Provincia come rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata) ed alla limitazione dell’autorizzazione esclusivamente al trattamento di rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sono illegittime per violazione della portata del codice CER 200301, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione ed irragionevolezza (vizi dedotti nell’ambito del quarto e quinto motivo).<br />
Innanzitutto appare irragionevole la clausola che i rifiuti da trattare negli impianti oggetto della determinaz.dirig. n. 8766/2005 dovrebbero provenire esclusivamente da raccolta differenziata: infatti tale “precisazione” è in evidente contrasto con il contenuto dell’All. B (annesso alla medesima determinazione) che nell’indicare i quantitativi massimi di stoccaggio consentiti per ogni tipologia di rifiuti prevede per i rifiuti urbani non differenziati 200301 una quota parte di 450 m3. <br />
In realtà trovano origine da un travisamente di fatto e di diritto sia questa prescrizione sia la definizione del rifiuto CER 200301 quale “rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata” per il quale, peraltro, sarebbe ammessa una percentuale in frazione umida nella misura del 22% secondo quanto “risulta dalla relazione tecnica allegata al progetto aprovato con DD n. 8550 del 24.3.2003”.<br />
Infatti la tipologia di rifiuto identificata dal codice comunitario rifiuti con la sigla 200301 corrisponde ai rifiuti urbani non differenziati ed è stata riprodotta nell’ordinamento nazionale con il D.M. Amb. 5.2.1998 senza alcuna modifica; pertanto illegittimamente la determinazione dirigenziale n. 8545/2006 pretende in via innovativa di determinare (in sede amministrativa) una nozione di rifiuto CER 200301 diversa da quella stabilita in sede comunitaria, mentre il “rifiuto secco residuo” cui si riferisce la Provincia non potrebbe, comunque, corrispondere al suddetto numero di codice poiché, secondo la normativa comunitaria, viene identificato con il diverso codice 1912 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) ; quindi risulta affetta da contraddittorietà intrinseca e da violazione della classifica europea del rifiuto CER 200301 la precisazione che l’impianto di produzione di C.D.R. autorizzato con D.D. n. 8766/2005 possa ricevere rifiuti CER 200301 che, pur avendo subito un primo trattamento meccanico di selezione da parte di terzi, non abbiano acquisito il nuovo codice 1912 caratteristico del rifiuto già sottoposto ad un primo trattamento.</p>
<p>6.2. L’amministrazione provinciale asserisce che, comunque, l’autorizzazione 8766/2005, completata dalle contestate prescrizioni, sarebbe esattamente corrispondente al progetto presentato dalla ricorrente nella cui relazione tecnica (vedi pag. 50) la ricorrente avrebbe individuato le specifiche caratteristiche secche del CER 200301 ed il contenuto massimo del 22% di frazione organico del rifiuto da utilizzare per produrre C.D.R.; nella relazione (predisposta a seguito di istanza istruttoria collegiale) il dirigente del Settore Ambiente ha precisato che, nel progetto per le nuove linee destinate alla produzione di C.D.R., la ricorrente faceva riferimento al trattamento di un rifiuto “che ha già subito in altri impianti (esterni e differenti dall’impianto Costa) una prima selezione della frazione organica”.<br />
In realtà la ricorrente con la determinazione dirig. 8550/2003 era stata autorizzata a realizzare un impianto di nuova concezione avente due linee per la selezione rifiuiti e due linee per la produzione di C.D.R. mediante utilizzazione di rifiuti solidi urbani ed assimilati (ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata) corrispondenti a vari codici CER tra cui quello 200301 (primo tra quelli elencati); dalla relazione tecnica predisposta per questi impianti (ed acquisita in sede istruttoria) si rileva che dapprima il rifiuto conferito entra nella linea di selezione-triturazione, deferizzazione e vagliatura (in cui si separa la parte secca da quella umida) e poi la parte secca (sovvallo) viene avviata (dopo altre fasi preparatorie) alla linea di produzione di C.D.R.; pertanto, da un lato, la ricorrente, nella relazione al progetto non ha mai dichiarato che la vagliatura del rifiuto sarebbe stata effettuata da terzi, dall’altro, quando si richiama all’utilizzo di “rifiuto secco” per la produzione di C.D.R., fa riferimento al rifiuto che, dopo l’operazione di vagliatura con tamburo rotante effettuata all’interno dell’impianto proprio, viene immesso nella linea di produzione di C.D.R.<br />
E’ utile, inoltre, precisare che, ove il nuovo impianto della ricorrente fosse stato autorizzato a ricevere soltanto rifiuti provenienti da operazioni di raccolta differenziata, sarebbe stata fortemente antieconomica la previsione di un dispendioso sistema di vagliatura a tamburo rotante idoneo a separare la frazione secca da quella umida ma scarsamente utile nella presupposta ipotesi di trattamento di rifiuti provenienti già da raccolta differenziata.</p>
<p>6.3. Quanto, poi, al limite al 22% della presenza di frazione umida nel rifiuto secco residuo, a differenza di quanto indicato nella determin. Dirig. N. 8545 impugnata, non si rinvengono conformi elementi nella relazione tecnica allegata al progetto autorizzato con D.D. 8550/2003: infatti nella suddetta relazione (a pag. 57) si precisa che per la produzione di C.D.R. saranno utilizzati rifiuti solidi urbani ed assimilati (provenienti da raccolta rifiuti solidi urbani) ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata e destinate al recupero; poi (a pag. 50) in un grafico viene rappresentata la media merceologica del tipo di rifiuto proveniente da una prima vagliatura (sovvallo), quale materiale idoneo a produrre C.D.R., indicando presenza di una frazione umida al 22%.<br />
Pertanto nel caso in questione, più che di una specifica autolimitazione, siamo in presenza della prospettazione, a titolo esemplificativo e non vincolante, di una media composizione merceologica del rifiuto da avviare alla produzione del C.D.R., media che può variare in corrispondenza alla provenienza del rifiuto.<br />
Né appare giustificata da una minima motivazione la eliminazione (dalle operazioni ammesse ai sensi del D.Leg.vo n. 22/1997, alleg.BEC) dell’attività di recupero R4 ampiamente compatibile con gli impianti in questione nonché, a dire della ricorrente, in precedenza già consentita.</p>
<p>6.4. Infine la determinaz. N. 8545/2006 risulta viziata (per ogni possibile profilo connesso) anche in via derivata dall’illegittimità delle delibere con cui la Provincia di Massa Carrara e la Regione Toscana hanno approvato, per quanto di competenza, il Piano di gestione rifiuti della Provincia di Massa Carrara, nella misura in cui nel medesimo non era stato inserito l’impianto di selezione rifiuti e produzione di CDR autorizzato fin dal 2003 con D.D. 8550.</p>
<p>6.5. Per le esposte considerazioni, pertanto, assorbita ogni altra censura, anche il ricorso R.G. 575/2006 va accolto e, per l’effetto, va annullata in parte qua le determinaz. Dirig. N. 8545/2006 con riguardo alle precisazioni di cui alle lett. a e b nonché per la mancata previsione nell’all. A tra le operazioni ammesse, di quella di recupero R4.; va, invece, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse l’atto di motivi aggiunti proposto avverso la relazione 12 luglio 2007 n. 2652 predisposta dal dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara per adempiere a specifico incombente istruttorio ordinato da questa Sezione: è, infatti evidente, che la suddetta relazione non è lesiva di per se stessa, non avendo natura provvedimentale.</p>
<p>7. Invece va esaminata nell’ambito del ricorso R.G. 631/2006 la ulteriore problematica relativa alla prescrizione, inserita nella D.D. 28.10.2005 N. 8766, secondo cui la ricorrente, pur autorizzata all’esercizio delle due nuove linee per la produzione di C.D.R., avrebbe potuto trattare un quantitativo massimo annuo di 90.000 tonnellate di rifiuti nell’intero impianto e, cioè, lo stesso quantitativo di rifiuti autorizzati con D.D. n. 8502/2001 per gli impianti già esistenti dal 2001.<br />
Preliminarmente l’amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti nella parte in cui, quale atto pianificatorio presupposto, individuava in 90.000 tonnellate per anno la quantità massima di rifiuti trattabili ed in 1.500 tonnellate quella di rifiuti stoccabili.<br />
L’eccezione, però, non appare condivisibile, atteso che (come si è visto) il Piano provinciale è stato impugnato (con il ricorso R.G. 352/2005) con riguardo alla omessa menzione delle nuove linee per la selezione rifiuti e delle due linee per la produzione di C.D.R.; omissione che ha comportato la mancata valutazione degli impianti sotto il profilo non solo della dislocazione e tipologia degli impianti medesimi ma anche del riparto dei flussi di rifiuti destinati al trattamento ed allo stoccaggio.<br />
Nel merito appaiono fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria nonché di illogicità, dedotte con il secondo articolato motivo.<br />
Al fine di comprendere meglio i termini della questione, va ricordato che già nel 2001 con D.D. 15.1.2001 N. 8502 la ricorrente era stata autorizzata a trattare (nei propri impianti all’epoca in funzione) 90.000 tonnellate annue di rifiuti, indicati negli allegati A-B e C, nonché a stocare 1.500 tonnellate, così come nella D.D. 8550/2003 (recante l’autorizzazione per realizzare due nuove linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di C.D.R.) era stata quantificata in 90.000 tonnellate annue, “rivalutabili sulla base della relazione annuale dell’attività svolta”, la quantità di rifiuti da trattare “presso l’impianto”.<br />
Pertanto appare evidente che, a differenza di quanto asserito dalle difese dell’amministrazione, l’indicazione del quantitativo di 90.000 tonnellate annue nella D.D. 8550/2003 si riferiva specificamente ai nuovi impianti per la cui realizzazione la ricorrente aveva appena ottenuto il relativo titolo abilitativo, senza automatiche implicazioni di assorbimento dell’assetto imprenditoriale ed autorizzatorio attinente al preesistente impianto disciplinato con la D.D. del 2001; conseguentemente la limitazione della quantità massima “complessiva annua” di rifiuti da trattare a tonnellate 90.000 (stabilita con la D.D. n. 8766/2005 – autorizzazione all’esercizio degli impianti realizzati a seguito della D.D. 8550/2003) appare priva di motivazione e contrastante con il contenuto delle citate pregresse autorizzazione, nonché affetta da illogicità manifesta ove si consideri che, a fronte di notevoli ampliamenti dell’impresa con  la realizzazione di nuove linee di trattamento rifiuti, la complessiva quantità massima di materiale da trattare sarebbe rimasta immodificata senza prevedere, quindi, nessun aumento di attività produttiva e nessuno sviluppo aziendale.</p>
<p>7.1. A sostegno della tesi che la D.D. 8550/2003 non avrebbe ampliato i quantitativi di rifiuti già autorizzati in precedenza la Provincia resistente (nella relazione acquisita in sede istruttoria datata 12.7.2007) ha fatto riferimento al alcuni atti del procedimento autorizzatorio (quali l’istanza dell’impresa del 24.5.2002 ed il verbale della conferenza provinciale rifiuti del 28.6.2002) dai quali emergerebbe chel’ampliamento dell’impianto progettato sarebbe destinato soltanto a migliorare e riqualificare il complesso produttivo (attraverso l’acquisizione di ulteriori aree per la movimentazione dei rifiuti) senza alcuna previsione di aumento dell’attività produttiva.<br />
In realtà il riferimento è inesatto: infatti, come si desume dal preambolo della D.D. 8550/2003 (autorizzaz. per le due linee per la selezione rifiuti e le due linee per la produzione del C.D.R) l’istanza per il nuovo progetto è stata trasmessa alla Provincia il 9 ottobre 2002 ed il progetto è stato favorevolmente valutato nelle riunioni del 27 novembre 2002 e 12 marzo 2003; invece con l’istanza 24 maggio 2002 la ricorrente (in epoca precedente all’iniziativa oggetto della presente controversia) aveva presentato un progetto di ampliamento soltanto della superficie di stoccaggio rifiuti (e non delle quantità) mediante acquisizione dell’area limitrofa all’impianto; il procedimento, proseguito con il verbale 28 giugno 2002 con cui la conferenza provinciale rifiuti aveva espresso parere favorevole, si era poi concluso con D.D. 3.8.2002 n. 8616 che autorizzava il suddetto ampliamento, mentre con la successiva istanza del 10 ottobre 2002 la ricorrente presentava un nuovo autonomo progetto (che consisteva nella realizzazione di due linee per la selezione rifiuti e due linee per la produzione di CDR); per tale ragione non appare né ragionevole né documentato l’assunto della Provincia (esposto nella relazione istruttoria) secondo cui tali interventi non si configurano come un nuovo impianto, ma come “completamento di un impianto preesistente con l’inserimento di due linee per la produzione di C.D.R.”.</p>
<p>7.2. A conferma del fatto che il nuovo impianto configura una distinta iniziativa produttiva basta rilevare che nel luglio 2005 la ricorrente aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione già rilasciata per il primo nucleo dell’impianto con DD n. 8502 del 15.1.2001 e che tale rinnovo è stato autorizzato inserendolo nell’ambito della medesima DD 8766/2005 (relativa anche all’esercizio delle nuove linee per il C.D.R.); ciò in quanto (come si rileva nella nota 1.8.2005 della Provincia resistente) l’amministrazione riteneva opportuno rilasciare comunque un “unico atto autorizzatorio” e cioè la DD 8766/2005; tra l’altro, mentre in tale provvedimento la Provincia ha richiesto l’apposita fideiussione per un importo di € 697,215,00 in corrispondenza alle 90.000 tonn./annue autorizzate per il nuovo impianto, nella successiva DD 8545/2006 (di c.d. precisazioni) ha prescritto ancora una fideiussione di identico importo che può riferirsi soltanto alle due vecchie linee per le quali la precedente garanzia (nel frattempo) era venuta a naturale scadenza (insieme all’autorizzazione del 2001) al 15 genn. 2006; diversamente opinando, non si spiegherebbe per quale motivo nella DD 8545/2006 è stata richiesta una nuova fideiussione di importo pari a quella già indicata nella DD 8766/2005 concernente le due linee per il CDR, considerato che non vi sarebbe stato incremento di quantità trattabile rispetto a quella già in precedenza presa in considerazione ai fini del computo della garanzia fideiussoria;<br />
In conclusione, anche ove gli esposti argomenti non fossero condivisi, la contestata limitazione a 90.000 tonnellate annue “complessive”, quanto meno, sarebbe viziata da difetto assoluto di motivazione e irragionevolezza e, quindi, va modificata.</p>
<p>7.3. Per le esposte considerazioni, quindi, respinta l’eccezione preliminare ed assorbita ogni altra censura, il ricorso R.G. 631/2006 va accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, la DD n. 8766 va annullata nella misura in cui limita a tonnellate 90.000 la quantità “complessiva” annua di rifiuti da trattare ed a tonn. 1.500 la capacità massima di stoccaggio con il conseguente obbligo della Provincia di Massa Carrara, Settore Ambiente, di adottare ulteriori determinazioni sul punto al fine di individuare, alla luce degli atti del giudizio e della documentazione di progetto della ricorrente, le nuove quantità “complessive” annue di rifiuti da trattare e da stoccare nell’intero complesso.<br />
Va, invece, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse l’atto di motivi aggiunti proposto avverso la relazione del dirig. Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara del 12 luglio 2007 n. 2652 acquisita in sede istruttoria, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale e, quindi, non lesivo.<br />
8. Si passa, infine, all’esame del ricorso R.G. 1745/2006 con cui l’impresa interessata ha chiesto l’annullamento delle note 3 agosto 2006 n. 3251 e 4 agosto 2006 n. 3271 inviate dal dirigente Settore Ambiente della Provincia resistente alla ATO Am-Lucca ed alla Comunità montana della Lunigiana a ciascuna delle quali è stato precisato che l’impianto dell’impresa ricorrente era autorizzato a trattare esclusivamente rifiuti provenienti da raccolta differenziata e che il rifiuto CER 200301 andava inteso come “rifiuto secco residuo non riciclabile proveniente da raccolta differenziata”.<br />
Avverso tali note la ricorrente ha formulato censure per vizi propri (violazione legge n. 241/1990, art. 4, difetto di motivazione e di istruttoria ed incompetenza ai sensi del D.leg.vo 3.4.2006 n. 152, nonché, quanto alla nota 4 agosto 2006, violazione del D.leg.vo 267/2000 art. 107) nonché per vizi di illegittimità propria e derivata da quella dei provvedimenti presupposti già impugnati con i ricorsi R.G. 352/2006 e R.G. 575/2006 (sopra esaminati).<br />
Ad avviso dell’Amministrazione i vizi procedimentale sarebbero insussistenti perché non si tratterebbe di provvedimenti amministrativi, ma di “note informative”, mentre i vizi di illegittimità derivata sarebbero infondati in corrispondenza della infondatezza delle impugnazioni relative ai richiamati provvedimenti presupposti.<br />
Sul punto il collegio ritiene che, a prescindere dal contesto non procedimentale nel quale sono state pefezionate, le note impugnate (trasmesse per conoscenza alla ricorrente medesima) abbiano, comunque, un sostanziale contenuto e valore confermativo degli stessi profili delle determinazioni dirigenziali che sono stati censurati con i ricorsi all’esame e per i quali, quindi, l’impresa interessata non poteva prestare acquiescenza; entrambe le note, infatti, si concludono con la precisazione che “l’impresa Costa Mauro s.r.l. non è autorizzata da questa Provincia a ricevere Rifiuti solidi urbani se non alle condizioni sopra richiamate” e, pertanto, nei confronti della medesima (destinataria per conoscenza) acquistano, comunque, una valenza di specificazione dell’ampiezza dell’attività autorizzata che anticipa (su alcuni punti contestati) le argomentazioni difensive illustrate dalla stessa amministrazione in sede processuale.<br />
Pertanto alle note impugnate va riconosciuto un valore ricognitivo provvedimentale nei confronti della ricorrente ed, in conseguenza, le medesime risultano viziate per illegittimità derivata da quella dei provvedimenti presupposti, impugnati con i ricorsi sopra esaminati, e già annullati nei sensi e limiti illustrati.</p>
<p>8.1. Analoghe considerazioni vanno estese alla nota 3.7.2007 n. 2431 (trasmessa alla ricorrente nelle more del giudizio) con cui il Settore Ambiente della Provincia di Massa Carrara (nel rispondere all’impresa interessata circa la conferibilità al CERMEC S.p.A. del rifiuto CER 191212 prodotto nell’impianto proprio) ha confermato che i rifiuti oggetto della DD 8766/2005 devono provenire esclusivamente da operazioni di raccolta differenziata.<br />
Per le esposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso (atto introduttivo e motivi aggiunti) va accolto nei sensi esposti e, per l’effetto, le note meglio sopra indicate vanno annullate quanto agli effetti lesivi prodotti nei confronti della ricorrente.</p>
<p>9. Riepilogando, quindi, preliminarmente riuniti i quattro ricorsi in epigrafe per commissione soggettiva ed oggettiva, nel merito i medesimi vanno accolti nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, vanno annullate (quanto al ricorso R.G. 352/2005) in parte qua la delibera Consiglio prov. Massa Carrara n. 36/2004 di approvazione del Piano prov.gestione Rifiuti urbani e la delibera Giunta Reg.Toscana n. 1217/2004 di dichiarazione di conformità al Piano Regionale nella misura in cui non ricomprende gli impianti autorizzati con DD 8550/2005; (quanto al ricorso R.G. 631/2005) la DD 8766/2005 nella parte in cui individua in complessive 90.000 tonn. annue la quantità massima di rifiuti trattabili presso gli impianti della ricorrente ed in 1.500 tonn. quella di rifiuti da stoccare; (quanto al ricorso R.G. 575/2006) la DD 8545/2006 nella parte in cui impone le “precisazioni” medio sopra indicate nonché, infine, (quanto al ricorso R.G. 1745/2006) le note del Settore Ambiente Provincia di Massa Carrara 3 agosto 2006 n. 3251 e 4 agosto 2006 n. 3271 nei sensi e limiti sopra esposti; vanno, invece, dichiarati inammissibili i motivi aggiunti presentati per i ricorsi R.G. 575/2006 ed R.G. 631/2006 per carenza d’interesse, mentre vanno accolti i motivi aggiunti al ricorso R.G. 1745/2006 e, per l’effetto, va annullata la nota 3 luglio 2007 n. 2431 nei sensi e limiti sopra esposti.<br />
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in € 8.000,00 complessivi oltre gli accessori di legge, vengono posti a carico della Provincia di Massa Carrara; nulla a carico delle parti non costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua nei limiti illustrati gli atti impugnati meglio indicati in motivazione; dichiara inammissibile per carenza d’interesse gli atti di motivi aggiunti relativi ai ricorsi R.G. 575/2006 e R.G. 631/2006, mentre accoglie quello relativo al ricorso R.G. 1745/2006 e, per l’effetto, annulla la nota dirigenziale meglio indicata in motivazione.<br />
Pone gli oneri di lite, liquidati complessivamente in € 8.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della Provincia di Massa Carrara; nulla è dovuto dalle altre parti non costituite in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 14 febbraio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA 	&#8211; Presidente f.f., est.<br />	<br />
Alessandro CACCIARI 	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo GRAUSO 	 &#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 APR. 2008<br />
Firenze, lì 11 Apr. 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-11-4-2008-n-1026/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.1026</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3076</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3076/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3076/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3076</a></p>
<p>Pres. ORCIUOLO &#8211; Est. SCALA D.M. (Avv. A. Valerio) c./ Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (Avv. Stato) sui limiti all&#8217;esperibilità del ricorso avverso il silenzio 1. Silenzio della P.A. – Procedimento speciale. 2. Silenzio della P.A. – Fondatezza della pretesa sostanziale – Conoscibilità – Limiti. 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3076</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3076</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ORCIUOLO &#8211; Est. SCALA<br /> D.M. (Avv. A. Valerio) c./ Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti all&#8217;esperibilità del ricorso avverso il silenzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio della P.A. – Procedimento speciale.</p>
<p>2. Silenzio della P.A. – Fondatezza della pretesa sostanziale – Conoscibilità – Limiti.</p>
<p>3. Silenzio della P.A. – Adozione di un atto espresso – Ricorso ex art. 21 bis – Improcedibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 21 bis della L. 1034/71, introdotto dalla L. 205/2000, non costituisce un’innovazione in ordine alla giurisdizione, ma, nei limiti della preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva, prevede un procedimento di carattere speciale ed accelerato, anche in coerenza con i valori costituzionali ed internazionali della ragionevole durata del processo.</p>
<p>2. La nuova formulazione dell’art. 2, legge n. 241/1990, introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80/05, nella parte in cui facoltizza il giudice a conoscere della fondatezza della pretesa, non comporta la conseguenza che il giudice possa sempre conoscerne: tale possibilità va infatti esclusa tutte le volte in cui l’esperimento del rito speciale consenta di pervenire ad un risultato maggiore di quello ottenibile in un ordinario giudizio di legittimità finalizzato all’annullamento di un provvedimento illegittimo, oltre che nei casi in cui detto accertamento, per la sua complessità, si riveli incompatibile con la struttura celere attribuita dal legislatore al nuovo rito.</p>
<p>3. L’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 21 bis della L. 1034/71, a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo, atteso che, ogni qualvolta l’amministrazione esercita la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall’art. 21 bis, sicché il giudice amministrativo dovrà, in tal caso, limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, dovendosi ritenere inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale, che troverà la naturale sede di scrutinio nell’eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto potrà intraprendere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sez. 1^ bis</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 1267/2008, proposto da</p>
<p><b>MILANO Domenico</b>, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Alessandro Valerio, presso il cui studio è con elettivamente domiciliato, in Roma, v. Boezio, n. 6, <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
•	</b>il <b>MINISTERO della DIFESA</b>, in  persona del Ministro pro tempore, <br />	<br />
•	il <b>COMANDO GENERALE dell’ARMA dei CARABINIERI</b>, in persona del Comandante pro tempore,  <br />	<br />
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono ex lege domiciliati, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio inadempimento serbato dal Comando Carabinieri Regione Lazio in ordine alla conclusione del procedimento relativo all’istanza motivata di trasferimento ai sensi dell’art. 398 del R.G.A. proposto in data 19 marzo 2007, e ribadito in data 25 luglio 2007,<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di giorni trenta ex art. 21 bis, comma 2, legge n. 1034/1971, con richiesta di provvedere alla nomina di un commissario ad acta in caso di protratto inadempimento dell’Amministrazione entro il termine assegnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 9 aprile 2008 il Consigliere Donatella Scala;<br />
Udito l&#8217;avv. Valerio per il ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Espone il ricorrente, Luogotenente effettivo alla Compagnia Aeroporti di Roma, Aliquota Servizi di Sicurezza Aeroporto di Ciampino, di avere presentato in data 19 marzo 2007 istanza di trasferimento presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia o di Gaeta, motivandola con gravi ragioni familiari.<br />
Riferisce, ancora, di avere rinnovato la predetta istanza il successivo 25 luglio, con l’evidenziazione di ulteriori elementi utili ai fini del trasferimento ai sensi dell’art. 398 del R.G.A., tra cui l’intervenuta, medio tempore, assoluzione del medesimo nell’ambito del procedimento penale che lo aveva visto ingiustamente coinvolto, e che ne aveva determinato il trasferimento per incompatibilità ambientale, con richiesta, pertanto, di un avvicinamento alla sede di residenza. (Compagnia di Cassino o di Pontecorvo)<br />
In data 11 settembre 2007, il ricorrente era ricevuto dal Comandante della Regione Carabinieri Lazio, senza ottenere indicazioni in merito alle presentate istanze, mentre seguiva comunicazione del 12 settembre 2007, recante la immotivata sospensione dei termini del procedimento amministrativo avviato con le domande di trasferimento. <br />
Il ricorrente proponeva, peraltro, in data 4 ottobre 2007 l’ennesima istanza di trasferimento, in cui articolava ancora meglio la sopravvenuta cessazione di ogni causa ostativa al movimento dall’attuale sede di servizio, rinnovando la richiesta di assegnazione presso il N.O.R.M. di Cassino (FR), o, in subordine, di Pontecorvo (FR) o di Formia (LT).<br />
Denuncia, ora, il silenzio serbato in ordine alle suddette istanze, per i seguenti profili di illegittimità:<br />
Violazione dell’art. 2, legge 241/1990; eccesso di potere.<br />
Assume il ricorrente l’illegittimità della sospensione sine die dell’attivato procedimento di trasferimento a domanda, ed a proprie spese, atteso che la norma sul procedimento ne tipizza i casi, non ricorrenti nella fattispecie de qua, e la durata.<br />
Pertanto, conseguendo alla illegittimità della sospensione “ad nutum” l’illegittimità del silenzio diniego osservato in ordine alle istanze presentate, conclude la parte ricorrente chiedendo l’ordine alla intimata Amministrazione di adozione di espresso provvedimento in ordinala la chiesto trasferimento, entro il termine di trenta, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.<br />
Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio per il tramite della Difesa erariale che ha depositato relazione del Comandante del Comando Carabinieri Regione Lazio ed atti.<br />
Il ricorso  è stato ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2008.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il gravame in esame la parte ricorrente propone ricorso, ai sensi dell’art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alle istanze presentate per ottenere il trasferimento dalla attuale sede di servizio, lamentando a tali fini l’illegittimità della disposta sospensione dei termini del procedimento.<br />
Il deposito documentale ad opera tanto della parte ricorrente che dell’Avvocatura Generale consente al Collegio di delibare l’introdotta questione.<br />
In particolare, tanto lo stesso ricorrente, quanto la resistente Amministrazione, pacificamente concordano sulla circostanza in fatto, che, a seguito delle istanze prodotte dal medesimo, questi è stato ricevuto a rapporto dal Comandante della Regione Carabinieri competente, il quale ha riferito verbalmente le ragioni di una ravvisata opportunità del differimento della valutazione in ordine al chiesto trasferimento, e che, conseguentemente, l’Amministrazione ha adottato in data 12 settembre 2007 provvedimento espresso con cui ha comunicato la sospensione del termine per la conclusione del procedimento avviato a domanda.  <br />
Tenuto conto della circostanza in fatto come sopra evidenziata, ritiene il Collegio, a questo punto, di precisare quale sia l’ambito cognitivo di cui al presente giudizio, anche alla luce della novella introdotta all’art. 2, legge 241/1990, di cui all’art. 3, comma 6 bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 – che come noto, facoltizza il giudice a conoscere della fondatezza della pretesa giuridica. <br />
Deve essere subito precisato che la giurisprudenza consolidatasi in merito alla portata dell’articolo 21 bis ha avuto modo di affermare come con lo stesso articolo non sia stata introdotta una norma sulla giurisdizione, ma sul rito, in primo luogo perché non sarebbe ammissibile, sul piano costituzionale, l’introduzione di fatto di una sconfinata cognizione di merito, attraverso la possibilità di conoscere della fondatezza o meno della pretesa sostanziale, con un generalizzato potere del giudice amministrativo di sostituirsi alla P.A; a dette considerazioni, si aggiunge che, anche sul piano logico, si deve escludere che il giudice possa sempre conoscere della fondatezza della pretesa, tutte le volte in cui l’esperimento del rito speciale consenta di pervenire ad un risultato maggiore di quello ottenibile in un ordinario giudizio di legittimità finalizzato all’annullamento di un provvedimento illegittimo, oltre che nei casi in cui detto accertamento, per la sua complessità, si riveli incompatibile con la struttura celere attribuita dal legislatore al nuovo rito.<br />
Si deve, allora, ritenere che la norma sul silenzio abbia introdotto una innovazione, nei limiti della preesistente giurisdizione di legittimità o esclusiva, nel rito processuale, attraverso la previsione di un procedimento di carattere speciale ed accelerato, anche in coerenza con i valori costituzionali ed internazionali della ragionevole durata del processo. (art. 111, co. 2, Cost. e 6, C.E.D.U.)<br />
Dalla detta individuata natura del rito sul silenzio, la giurisprudenza ha fatto discendere precisi corollari processuali, affermandosi tra l’altro, per i profili di interesse nella odierna vicenda contenziosa, che l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 21 bis cit., a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo.<br />
Le considerazioni di cui sopra restano valide, come sopra già accennato, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 2, legge n. 241/1990 sopra richiamato, nella parte in cui facoltizza il giudice amministrativo di conoscere della fondatezza della pretesa nel caso di silenzio dell’Amministrazione, atteso che, ogni qualvolta l’amministrazione esercita la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall’art. 21 bis, sicché il giudice amministrativo dovrà, in tal caso, limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, dovendosi ritenere inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale, che troverà la naturale sede di scrutinio nell’eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto vorrà intraprendere. (c. fr. Cons di Stato, IV Sez., 10 ottobre 2007, n. 5311)<br />
Tanto precisato, e tornando alla questione in esame, tenuto conto che l’Amministrazione non ha osservato un comportamento inerte in merito alle istanze presentate dal ricorrente, ma ha invece adottato in data 12 settembre 2007 formale ed espresso provvedimento, ancorchè non definitivo della questione, la parte ricorrente introduce, con il gravame in esame, un’azione processuale che non si attaglia alla fattispecie, atteso che solo  un comportamento qualificabile quale silenzio inadempimento giustificherebbe una decisione sulla legittimità o meno dello stesso.<br />
Peraltro, avverso questo medesimo atto del 12 settembre 2007, ritenuto non solo non satisfattivo delle pretese avanzate con le istanze di trasferimento, ma addirittura illegittimo, il ricorrente ha interposto autonomo gravame, tuttora pendente presso questo stesso giudice, che ha definito, allo stato, la richiesta di misure cautelari, respinte con l’ordinanza n. 916/2008 del 13 febbraio 2008.      <br />
Con riferimento, dunque, al caso in controversia, rileva il Collegio che l’adozione di un provvedimento espresso, intervenuto anteriormente  la proposizione del ricorso odierno, determina, ex se, l’inammissibilità della delibazione del ricorso; né la circostanza, come risultante dal deposito di parte ricorrente, della avvenuta reiterazione di istanza di trasferimento in data 4 ottobre 2007 è idonea di per se a ritenere superata la pronuncia espressa sulla medesima vicenda di cui al più volte richiamato provvedimento del 12 settembre 2007, così da riattivare il meccanismo del silenzio inadempimento, non potendosi ritenere che l’Amministrazione sia tenuta a rispondere sulle istanze in ordine a cui la medesima già si è pronunciata.<br />
Attesa la complessità, in fatto, della questione in controversia, sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis,  – dichiara il ricorso indicato in epigrafe inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 aprile 2008, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:</p>
<p>Dott. Elia Orciuolo                            &#8211; Presidente<br />
Dott. Franco A. M. De Bernardi         &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala	                 &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3076/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3076</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3083/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3083</a></p>
<p>Pres.Orciuolo &#8211; Rel. Scala Genovese U. S.r.l. (Avv.ti G. Trovato ed A. Cimino)c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato) e altri sull&#8217;illegittimità del bando che limita la partecipazione alla gara per fornitura di macchine speciali alle sole case costruttrici o a concorrenti autorizzati dalla stessa casa costruttrice Contratti della PA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3083/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3083/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Orciuolo &#8211; Rel. Scala<br /> Genovese U. S.r.l. (Avv.ti G. Trovato ed A. Cimino)c/ Ministero della Difesa (Avv. dello Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando che limita la partecipazione alla gara per fornitura di macchine speciali alle sole case costruttrici o a concorrenti autorizzati dalla stessa casa costruttrice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Bando – Requisiti di partecipazione – Casa costruttrice – Autorizzazione della casa costruttrice – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il bando di gara che tra le condizioni di partecipazione alla procedura ristretta per l’approvvigionamento di veicoli speciali, imponga la necessità di essere casa costruttrice dei veicoli oggetto di gara o rappresentante in esclusiva fornito di autorizzazione alla partecipazione da parte della stessa casa madre. Infatti, la richiesta di tale requisito non appare giustificabile neppure attraverso la motivazione espressa dalla stazione appaltante di volersi garantire l’esatta e completa esecuzione del contratto, in quanto, qualunque operatore del settore, anche il rivenditore senza esclusiva, appare in grado di garantire la corretta esecuzione del contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
–	Sez. 1^ bis –</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9231/2007  proposto dalla </p>
<p><b>società GENOVESE UMBERTO srl</b>, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv. ti Giorgio Trovato, Antonio Cimino e Michela Reggio D&#8217;Aci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in ROMA, V. le di Villa Grazioli, n. 13,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il MINISTERO della DIFESA</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Società ARIS &#8211; Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali SPA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Gabriella Simonis e Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma, V. le Giulio Cesare, n. 14/A/4,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensiva
</p>
<p></p>
<p align=justify>
•	</b>del bando di gara 2007/S 150 – 186788 “I-Roma: Carrelli elevatori a forche”, pubblicato in GUCE 07/08/2007 del Ministero della Difesa, disposto per l’approvvigionamento di veicoli di varia natura;<br />	<br />
•	della nota del Ministero della Difesa dell’11 settembre 2007 prot. 1791 di esclusione della ricorrente dalla gara, dalla stessa ricevuta successivamente;<br />	<br />
•	di ogni altro atto connesso e/o presupposto;<br />	<br />
•	<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 24.11.2007 per l’annullamento del verbale di apertura offerte e dell’aggiudicazione provvisoria del Ministero della Difesa, Direzione Generale degli Armamenti Terrestri – IV Reparto, cod. prt. 073/07/0089, verbale n. 898, di rep. del 06.11.2007 a favore della ditta A.R.I.S. spa del lotto n. 3;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Vista l&#8217;ordinanza n. 5760/2007 del 12.12.2007;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 19/2008 del 18 gennaio 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla Udienza Pubblica del 16 gennaio 2008, relatore il Consigliere Donatella Scala e udito, altresì, per la parte ricorrente, l’avv. Antonio Cimino, e per la società controinteressata l’avv. Gabriella Simonis;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Premette la ricorrente di operare nel settore della fornitura di ricambistica per veicoli pesanti, in qualità di rivenditore, ragione per cui ha avuto in essere diversi contratti di fornitura con enti pubblici, anche militari.<br />
In particolare, riferisce di avere ottenuto l’aggiudicazione di appalto per la fornitura in favore del Ministero della Difesa di veicolo speciale, analogo a quello oggetto dell’appalto in GUCE 7 agosto 2007, indetto per l’acquisizione, tra l’altro  di sollevatori con braccio telescopici.<br />
Impugna, dunque, il provvedimento con cui è stata esclusa dalla gara de qua, in quanto priva del requisito di cui al punto III.2.1. che limita la partecipazione alla gara alle sole case costruttrici dei veicoli o ai loro rappresentanti in esclusiva.<br />
Questi i motivi di ricorso:<br />
<b>Violazione degli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. lgs. 163/2006; eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità; contraddittorietà manifesta; violazione del principio di non discriminazione; violazione dei principi di massima partecipazione agli appalti pubblici e dei principi del Trattato CE di libera concorrenza; artt. 10 e 81 del Trattato CE, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; carenza di presupposto.<br />
</b>Rileva, come la procedura da cui è stata esclusa sia stata regolata, quanto a requisiti soggettivi di partecipazione, con bando di gara eccessivamente restrittivo, essendo stata indicata, quale condizione di partecipazione, al punto III.2.1., la necessità di essere casa costruttrice dei veicoli, o, al più, rappresentante in esclusiva, previa presentazione di dichiarazione della casa madre in cui si autorizzi alla partecipazione alla gara e si assuma l’impegno ad onorare l’eventuale contratto stipulato.<br />
L’imposizione di tale prerequisito di partecipazione, ulteriore rispetto a quelli di legge, sarebbe sproporzionato rispetto all’appalto atteso che la fornitura riguarda veicoli che possono essere procurati tanto dalle case costruttrici, quanto dai rivenditori, e ciò indipendentemente se siano forniti di diritto di esclusiva, o meno, atteso la possibilità di garantire tutti i chiesti requisiti, ivi compresi quelli afferenti la capacità tecnica, di cui al punto III.2.1, previo accordo con la casa costruttrice.<br />
Ancora, illegittima sarebbe l’inserimento tra i requisiti di partecipazione la richiesta di impegno a fornire i pezzi di ricambio per dieci anni, attenendo questa, piuttosto, a condizione generale della fornitura.<br />
Sotto altro profilo, la limitazione di partecipazione alle sole case madri, o rappresentanti in esclusiva determinerebbe un illegittima intesa tra imprese, espressamente vietata dall’art. 81 del Trattato CE.<br />
Conclude la ricorrente per l’annullamento dei gravati atti di gara, attesa la assenza di una ragione valida per discriminare l’offerta presentata dalla ricorrente rispetto a quelle delle rappresentati “in esclusiva” di analoghi veicoli.<br />
Introduce, infine, istanza risarcitoria, attesa la perdita di chance di vedersi aggiudicata analoghe commesse pubbliche, quale quella oggetto di gravame, con riserva di meglio quantificare il paventato danno economico.<br />
 Con motivi aggiunti depositati in data 24 novembre la ricorrente si è gravata, altresì, avverso gli atti della la procedura, compreso il verbale di apertura offerte e dell’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta A.R.I.S. spa del lotto n. 3, richiamandosi integralmente ai già svolti capi di impugnativa.<br />
 Si è costituita ritualmente l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimata Amministrazione, depositando documenti; la difesa erariale ha poi, con dettagliata memoria, affrontato i singoli vizi denunciati, eccependo l’infondatezza degli stessi. <br />
Si è costituita, per altrettanto, l’intimata società controinteressata, eccependo l’infondatezza delle tesi avversarie.<br />
L’adito Tribunale, in sede di esame della incidentale domanda di misure cautelari, con l&#8217;ordinanza n. 5760/2007 del 12.12.2007, ha ritenuto la sussistenza di apprezzabili elementi di fondatezza della censura dedotta sotto il profilo di illegittima restrizione dei requisiti di partecipando, fissando, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, legge 205/2000, l’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso, senza, peraltro, concedere anche la misura cautelare.  <br />
Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008, previa discussione tra le parti costituite, che hanno insistito nelle rispettive prospettazioni, anche con memorie scritte.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Reclama la società Genovese, odierna ricorrente, l’annullamento del bando di gara del 7 agosto 2007, recante procedura ristretta in ambito comunitario, per l’approvvigionamento di veicoli speciali di varia tipologia e di una cisterna shelterizzata, suddivisa in 5 lotti, siccome dalla medesima gara esclusa, in vincolata applicazione dello stesso atto impugnato, per mancanza di requisito di partecipazione.  <br />
In punto di fatto, ad integrazione di quanto esposto in narrativa, giova precisare che la gara de qua si è concretamente svolta limitatamente ai lotti n. 2 e 3 – relativi, rispettivamente, alla fornitura di container speciali, il primo, e di rimorchi, semirimorchi, container mobili, il secondo – essendo stati espunti gli altri tre lotti, per una diversa modulazione dei fabbisogni operata dal resistente Ministero della Difesa.<br />
Permane, peraltro, l’interesse della ricorrente a coltivare il gravame, avendo la medesima presentato istanza di partecipazione in relazione anche al lotto 3, di cui successivamente si è determinata l’aggiudicazione provvisoria in favore della società controinteressata.<br />
Tanto precisato, rileva il Collegio che la questione sottoposta all’esame attiene, in sostanza, alla legittimità della scelta operata dalla stazione appaltante di richiedere, tra le norme di gara relative alle condizioni di partecipazione, un requisito tendente a restringere la partecipazione stessa alle sole case costruttrici dei veicoli oggetto di fornitura ed ai loro rappresentanti in esclusiva, previa esibizione, per questi ultimi, di nota di adesione della casa madre relativamente alla partecipazione alla gara, ed ad onorare sotto la propria responsabilità l’eventuale contratto stipulato.<br />
Il Collegio, a conferma di quanto già anticipato in sede cautelare, ritiene che la censura sul punto dedotta meriti apprezzamento favorevole.<br />
E’ pacifico, come dalla stessa Amministrazione confermato, che il requisito soggettivo in parola costituisce elemento aggiuntivo rispetto ai requisiti generali che la normativa impone di rispettare nella materia dei contratti pubblici.<br />
Sul punto, ritiene il Collegio che le Amministrazioni appaltanti, nell’ambito delle scelte discrezionali alle stesse riservate, ben possono richiedere alle imprese accorrenti requisiti di partecipazione più stringenti e rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalle pertinenti norme, assumendo questi ultimi un livello minimo qualitativo e quantitativo che ogni ditta è tenuta a garantire.<br />
Peraltro, le prescrizioni ulteriori rispetto a quelle di legge, per non trasmodare in una sostanziale violazione dei principi generali regolanti i pubblici appalti relativi alla più ampia partecipazione in parità di condizioni tra gli operatori economici, devono essere tuttavia rispettose del principio della ragionevolezza e della congruità, o proporzione, con l’oggetto dell’appalto.<br />
L’astratta possibilità di individuare discrezionalmente ulteriori requisiti è poi riconosciuta dalle stesse norme applicabili alla fattispecie in controversia, salvo il limite, per quanto di interesse, previsto dall’art. 42, D. lgs. 163/2006, circa l’impossibilità di richiedere informazioni relative alla capacità tecnica e professionale eccedenti l’oggetto dell’appalto.      <br />
In altri termini, deve sussistere uno specifico apprezzamento, a suffragio della scelta di limitare la partecipazione alla gara, di garantire il raggiungimento di specifiche esigenze in relazione alla peculiarità dell’oggetto di appalto, analisi, questa, innanzi alla quale il giudice dovrà arrestare il proprio vaglio, limitato alla sola verifica esterna della non manifesta irragionevolezza delle scelte discrezionali proprie dell’Amministrazione.      <br />
I principi sopra enunciati rappresentano, come noto, il portato di un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della stessa Sezione, rientrando nella discrezionalità dell&#8217;amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio. (c. fr. Consiglio Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305; Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5377; Consiglio di Stato, sez.V, 15 febbraio 2007, n. 647; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2303)<i><b><br />
</b></i>Con riferimento specifico ai fatti in controversia, ritiene il Collegio che la previsione del bando di cui al punto III.2.1., che limita l’accesso alla gara alle sole case costruttrici, o loro rappresentanti in esclusiva, non risulta rispettosa dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non essendo giustificata da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto della fornitura in contestazione.<br />
Ed invero, non convincono le ragioni, esposte in sede difensiva a suffragio della scelta operata dalla resistente Amministrazione, di restringere la platea di partecipanti a tutela dell’interesse specifico di “<i>poter contare su fornitori in grado di assicurare l’esatta e completa esecuzione del contratto</i>” “<i>essendo indispensabile la disponibilità di una rete di assistenza su tutto il territorio nazionale, per garantire le necessarie condizioni tecniche poste a base di un utilizzo incondizionato dei veicoli…</i>” <br />
Si deve rilevare, intanto, che la società ricorrente ha provato, documentatamente, di avere già ottenuto l’affidamento da parte della stessa Amministrazione della fornitura per apparati analoghi a quelli oggetto di gara, né risulta che la stessa fornitura abbia avuto esiti o ripercussioni negative, non avendo la difesa erariale sul punto addotto alcunchè.<br />
Inoltre, osserva il Collegio come non è chiarita la ragione per cui solo le case madre ed i rappresentati in esclusiva, garantirebbero, non solo la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fornito, requisito questo pacificamente riscontrabile in capo a tutte le imprese operanti nello specifico settore, ma anche, e questo costituirebbe elemento ulteriore e differenziale, idonea garanzia circa la vita degli stessi mezzi forniti.<br />
In disparte la considerazione che, ove tale fosse stata l’esigenza da perseguire in via prioritaria, allora l’unica via sarebbe stata quella di limitare la partecipazione alle sole case costruttrici, occorre evidenziare come l’estensione di partecipazione alle rappresentanti in esclusiva è stata subordinata, comunque, a dichiarazione della casa costruttrice di assunzione in proprio, in caso di stipula del contratto, dell’onere di esatta esecuzione dello stesso.<br />
Sfugge al Collegio la ragione per cui le altre ditte operanti nel settore, ancorchè non rientranti nelle due categorie sopra indicate, non avrebbero potuto fornire analoga garanzia a supporto dell’offerta, così come la stessa ricorrente ha dimostrato, del resto, di essere in grado di fare, attraverso la propria organizzazione commerciale. <br />
A titolo esemplificativo, l’accordo con la casa madre circa la fornitura di pezzi di ricambio per dieci anni che l’esclusivista è stato chiamato a garantire dalla casa madre, ben avrebbe potuto essere assunto anche dal rivenditore di analoghi mezzi, dipendendo, a ben vedere, tale forma di garanzia esclusivamente dalla rete commerciale della casa costruttrice.<br />
Osserva, ancora, il Collegio che il raggiungimento delle esigenze legate alla fornitura particolare di cui si tratta è idoneamente garantita dalla pure richiesta dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, pure particolarmente stringenti, appalesandosi, pertanto, incomprensibili le ragioni di una limitazione soggettiva alla gara de qua.   <br />
Diversamente argomentando, la verifica dei requisiti soggettivi in combinato disposto con quelli di natura prettamente tecnica, sia pure ancorata a criteri oggettivi e predeterminati, si risolverebbe in una irrazionale limitazione della libertà di concorrenza e di iniziativa economica privata, a discapito di imprese in realtà obiettivamente affidabili, e che abbiano già fornito prova di tale affidabilità sul piano della esatta esecuzione contrattuale per forniture analoghe.<br />
Né, infine, può ritenersi dirimente l’osservazione della controinteressata, secondo cui la ricorrente avrebbe potuto costituirsi in ATI al fine di partecipare alla gara de qua, essendo detta soluzione impedita in radice dalla stessa stringente richiesta di cui al bando di gara, che ha chiaramente delimitato l’ambito soggettivo giusta quanto più volte ribadito, né potendosi ritenere eludibili i requisiti di partecipazione, ove non espressamente consentito, con il ricorso alla associazione temporanea di imprese.<br />
Conclusivamente, la fondatezza delle esposte doglianze induce il Collegio ad accogliere il ricorso ed ad annullare, per l’effetto, tutti gli atti con lo stesso impugnati, a cominciare dal bando di gara, e quelli facenti parte della sequenza procedimentale così attivata, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria in capo alla controinteressata.<br />
Rimane, peraltro, riservata all’Amministrazione la scelta di indizione di nuova gara per la fornitura in questione, ove non sussista una diversa valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico in ordine alla stessa, purchè rispettosa delle regole circa la più ampia partecipazione, come sopra dettate.<br />
Con questo ritiene il Collegio soddisfatto l’interesse sostanziale avanzato dalla società ricorrente, che potrà partecipare ad un rinnovata procedura concorsuale inerente la fornitura dei veicoli speciali in cui la stessa è specializzata.<br />
Quanto, invece, alla pure introdotta istanza risarcitoria, la stessa non può essere positivamente scrutinata, essendo stato solo enunciato genericamente il paventato danno da perdita di chance, ma non essendo lo stesso supportato da alcun principio di prova, né essendo stato quantificato; dal che consegue il rigetto dello specifico capo di domanda.     <br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come specificato in parte motiva.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, <br />
•	accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati;<br />	<br />
•	respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate nella somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00); condanna, altresì, la resistente società controinteressata alla refusione delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidate nella somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2008, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito                        &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala		      &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3083/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3084</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3084/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3084</a></p>
<p>Pres. ORCIUOLO &#8211; Est. SCALA R.B. e altri (Avv.ti V. Giocoli e M. Croce) c./ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) in tema di ricorso avverso il silenzio 1. Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Diritto soggettivo – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste. 2. Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3084</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ORCIUOLO &#8211; Est. SCALA<br /> R.B. e altri (Avv.ti V. Giocoli e M. Croce) c./ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di ricorso avverso il silenzio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Diritto soggettivo – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.</p>
<p>2. Silenzio della P.A. – Silenzio rifiuto – Fondatezza della pretesa sostanziale – Conoscibilità – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile il ricorso ex art. 21-bis della legge n. 1034 del 1971, proposto al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo, quale quella avente ad oggetto un credito patrimoniale, perché il giudizio disciplinato dalla norma indicata presuppone l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo. Rimane, inoltre, al giudice preclusa la “conversione” d&#8217;ufficio della proposta impugnazione del silenzio-rifiuto in un&#8217;azione di accertamento, in quanto concretizzante una palese violazione del diritto di difesa delle parti, costituzionalmente tutelato.</p>
<p>2. La nuova formulazione dell’art. 2 L. 241/90, come modificata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, del pure avendo precisato che il rito speciale non può più intendersi come unicamente rivolto a verificare l’illegittimità dell’inadempimento in correlazione con la sussistenza di un obbligo a provvedere, non ha rimosso i limiti ai poteri cognitori propri del giudice amministrativo, attesa la preclusione per questi di ingerirsi in considerazioni circa l’an ed il quomodo del chiesto provvedimento, ove l’inerzia riguardi l’esercizio di potere discrezionale della P.A.: cosicché, sussistendo tali limiti, il giudice deve arrestare il proprio vaglio al solo accertamento dell’esistenza di un obbligo in capo alla P. A. di provvedere con atto esplicito, sia esso di segno positivo, negativo, ovvero interlocutorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
–	Sez. 1^ bis –</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2183/2008 proposto da </p>
<p><b>BERTOLDO Roberto, CAVALLI Francesco, CHIAPPELLO Gian Carlo, CONTI Roberto, DIANATI Fausto, FIORANCIO Mauro, GIORDA Mario, GUGLIELMINETTI Danilo Paolo, MONTALDO Maurizio, PALMERO Pier Luigi, PASSUELLO Gian Matteo, PERETTO Fulvio, PIVA Silvio, QUATTROCCHI Osvaldo, SCALCON Roberto,</b>  rappresentati e difesi, giusta deleghe in calce all’atto introduttivo, dagli avv. ti Virginia Giocoli e Marco Croce, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via Nizza, n. 63, </p>
<p><b></p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il MINISTERO dell’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la declaratoria dell’illegittimità
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio rifiuto formatosi sulle rispettive istanze di corresponsione dell’indennità di volo, dell’indennità di aerosoccorso, di riconoscimento dei benefici previdenziali correlativi, nonché di riconoscimento della specializzazione conseguita quali Aerosoccorritori S.A.F. 2/B, e dei correlativi benefici di carriera, notificate in data 26.10.2007, nonché di ogni provvedimento, atto o circolare presupposti e connessi che possano essere contrari od opponibili alle legittime pretese dei ricorrenti;</p>
<p><b></p>
<p align=center>nonché per l’accertamento e declaratoria
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto dei ricorrenti a percepire le suddette indennità, con i correlativi benefici previdenziali, nonché del diritto al riconoscimento della specializzazione conseguita quali Aerosoccorritori S.A.F. 2/B e dei correlativi benefici di carriera;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la conseguente condanna
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione alla liquidazione ed al pagamento delle somme a ciascuno dei ricorrenti dovute, con gli accessori di legge dalla data di rispettiva maturazione del credito;  <br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 9 aprile 2008 il Consigliere Donatella Scala;<br />
Udito l’avv. Croce per i ricorrenti; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Riferiscono i ricorrenti di essere tutti Vigili del Fuoco, in servizio presso diversi Comandi Provinciali, e di essere tutti qualificati in tecniche S.A.F. (speleo alpino fluviali), II livello, fase B), per avere conseguito la relativa abilitazione ognuno nelle date dai medesimi indicate, cui è conseguita, per altrettanto, l’abilitazione a componenti “Equipaggio di volo” su elicotteri, con espletamento di attività di volo e aerosoccorso, presso Nuclei Elicotteri del territorio nazionale, sulla base di ordini di servizio, suddivisi di norma in turni mensili.<br />
Lamentano, peraltro, come, a fronte dell’espletamento dei suddetti servizi, determinanti l’esposizione a permanenti fattori logoranti e stressogeni, non sia stato riconosciuto dall’Amministrazione dell’Interno alcun beneficio economico, né, sotto il profilo giuridico, di carriera e previdenziale.<br />
Con il ricorso in epigrafe impugnano, pertanto, il silenzio rifiuto formatosi in ordine alle istanze a tali fini prodotte in data 26 ottobre 2007.<br />
Deducono, quanto alla pretesa relativa alle indennità di volo e di aerosoccorso, la violazione dell’articolo unico del D.P.R. 6 marzo 1981, n. 141, e s.m. e degli articoli 6, 9 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; quanto, invece, alla richiesta di riconoscimento della specializzazione conseguita in qualità di aerosocorritori S.A.F., con obbligo, per l’effetto, dell’adozione dei consequenziali provvedimenti, la violazione dell’art. 142, D. lgs. 13.10.2005, n. 217, eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento.<br />
Quanto, infine, al diritto di usufruire dei benefici previdenziali connessi al servizio prestato in volo, la violazione degli artt. 20 e 59 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; in subordine, chiedono sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 141/1981 e s.m., degli articoli 6, 9 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono il diritto degli aerosoccorritori SAF 2/B dei Vigili del Fuoco, al pari di altre categorie delle Forze Armate e dei Corpi anche civili dello Stato addetti alla sicurezza, svolgenti le medesime funzioni, di percepire l’indennità di volo e l’indennità di aerosoccorso.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Interno, per il tramite della difesa erariale, senza, peraltro, spiegare scritti o documenti.    <br />
Il ricorso  è stato ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti, tutti dipendenti del resistente Ministero dell’Interno, in qualità di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, propongono gravame, ai sensi dell’art. 21 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto con legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 2, per l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine alla diffida a provvedere sulle istanze presentate per ottenere l’indennità di volo ed aerosoccorso, oltre che il riconoscimento della specializzazione conseguita di Aerosoccorritori SAF 2/B, e dei correlativi benefici di carriera; introducono, altresì, distinte azioni di accertamento del diritto vantato dai medesimi a percepire le suddette indennità, nonché i correlativi benefici previdenziali, ed al riconoscimento della specializzazione di cui sopra, previa, ove necessaria, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, con condanna alla liquidazione di quanto a tale titolo dovuto, con accessori come per legge. <br />
Come noto, il giudizio disciplinato dall&#8217;art. 21-bis, della legge 21 luglio 2000 n. 205 è da collegare, sul piano logico-sistematico, al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere i procedimenti mediante l&#8217;adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui questi, giusta quanto previsto con l&#8217;art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, debbano obbligatoriamente conseguire ad un&#8217;istanza ovvero ad un procedimento iniziato d&#8217;ufficio.<br />
Peraltro, l’ammissibilità dello stesso giudizio postula pur sempre che a fronte della richiesta sussista l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come di interesse legittimo e non di diritto soggettivo (c.fr. Cons. di Stato, Sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3009)<br />
Quanto all’interesse alla presente azione in ragione della posizione giuridica sottostante (diritto soggettivo e non interesse legittimo) di cui sono portatori i ricorrenti, nella parte in cui reclamano la corresponsione di ulteriori emolumenti, ritiene il Collegio di spendere qualche ulteriore considerazione.<br />
Secondo un tradizionale insegnamento giurisprudenziale, si è costantemente affermato che l’impugnazione del silenzio-rifiuto, secondo il rito speciale previsto dall&#8217;art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 presuppone, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda, la titolarità, in capo all&#8217;istante, di una situazione soggettiva di interesse legittimo, implicante, quindi, l’esercizio di potestà pubblica e non di diritto soggettivo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, sez. III, 28 ottobre 2005 n. 9967 e sez. II-ter, 1° luglio 2005 n. 5417).<br />
E’ stato, in proposito, osservato come l’istituto sostanziale del silenzio e la disposizione normativa di cui al citato art. 21 bis, a tutela del privato nei confronti dell&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione, non consentano di attrarre nel proprio seno quei procedimenti amministrativi, nell’ambito dei quali sia identificabile, in capo al privato, una posizione di diritto soggettivo, rimanendo, inoltre, al giudice preclusa la “conversione” d&#8217;ufficio della proposta impugnazione del silenzio-rifiuto in un&#8217;azione di accertamento, in quanto concretizzante una palese violazione del diritto di difesa delle parti, costituzionalmente tutelato.<br />
Il principio in precedenza riportato merita convinta adesione, laddove venga esercitata una posizione giuridica sostanziale di diritto soggettivo, a fronte della quale, con ogni evidenza, il procedimento per la formazione del silenzio non può essere utilmente esperito.<br />
Pertanto, è inammissibile il ricorso ex art. 21-bis, della legge n. 1034 del 1971, proposto al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo quale quella avente ad oggetto un credito patrimoniale, perché il giudizio disciplinato dalla norma indicata presuppone l&#8217;esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo <br />
Deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del gravame nella parte in cui i ricorrenti, attraverso l’espediente del silenzio formatosi in ordine alle istanze per ottenere talune indennità, in sostanza reclamano la lesione di un diritto soggettivo, quale il pagamento di emolumenti, né l’esame della fondatezza delle stesse pretese può essere trattata in seno all’adito mezzo giurisdizionale, necessitando di apposito ruolo in udienza pubblica, per le ragioni sopra indicate.<br />
Rimane da esaminare il capo di domanda, che invece, non sottendendo un diritto soggettivo, ma una posizione di interesse legittimo all’esercizio di pubblica potestà, attiene al silenzio formatosi sull’istanza presentata dai medesimi ricorrenti per ottenere il riconoscimento della specializzazione conseguita quali Aerosoccorritori S.A.F. 2/B, non essendo contestato che alle stesse istanze sia stato dato seguito.<br />
Ritiene il Collegio, a questo punto, di precisare quale sia l’ambito cognitivo di cui al presente giudizio, anche alla luce della novella introdotta all’art. 2, legge 241/1990, di cui all’art. 3, comma 6 bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, nella parte in cui è previsto che “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”.<br />
Osserva il Collegio come la nuova formulazione della norma, pure avendo precisato che il rito speciale non possa più intendersi come unicamente rivolto a verificare l’illegittimità dell’inadempimento in correlazione con la sussistenza di un obbligo a provvedere, non abbia rimosso i limiti ai poteri cognitori propri del giudice amministrativo, attesa la preclusione per questi di ingerirsi in considerazioni circa l’an ed il quomodo del chiesto provvedimento, ove l’inerzia riguardi l’esercizio di potere discrezionale della P.A.<br />
Va pure soggiunto come la cognizione circa la fondatezza della istanza debba essere espressamente richiesta dalla parte, e come, nel caso in cui l’attività sollecitata presupponga un complesso iter istruttorio, il giudice debba arrestare il proprio vaglio al solo accertamento dell’esistenza di un obbligo in capo alla P. A. di provvedere con atto esplicito, sia esso di segno positivo, negativo, ovvero interlocutorio.    <br />
Con riferimento al caso che ne occupa, se è indubitabile l’interesse dei ricorrenti, in relazione alla posizione di servizio dai medesimi vantata, alla attivazione del procedimento per il riconoscimento della conseguita specializzazione, quale presupposto per la corresponsione dei relativi benefici di carriera, non è per altrettanto ammissibile che il giudice possa sostituirsi alla competente amministrazione, involgendo la chiesta ricognizione competenze tecniche proprie dell’Amministrazione interessata.<br />
Come sopra delimitato, quindi, l’ambito cognitivo del presente giudizio, rileva il Collegio che, avuto riguardo al contegno omissivo dalla resistente Amministrazione dell’Interno osservato a fronte delle istanze proposte dagli odierni ricorrenti, la pretesa volta al conseguimento di una declaratoria di illegittimità del silenzio per l’effetto formatosi merita senz’altro accoglimento.<br />
E’ censurabile, invero, il comportamento dell’Amministrazione che ha lasciato senza alcun riscontro il sollecito presentato dal personale dipendente interessato, avendo, invece, essa l’obbligo, in aderenza ai principi di trasparenza regolanti l’attività amministrativa, di ostendere comunque le ragioni, ove sussistenti, impeditive di porre piena attuazione alle formulate richieste, ovvero quelle che hanno ritardato l’adozione dei conseguenti atti, fatto comunque salvo il potere di attivare, sia pure tardivamente, l’iter procedimentale necessario a tali fini.<br />
Da quanto sopra deriva che l’intimata Amministrazione illegittimamente ha omesso di rispondere alle istanze dei ricorrenti, previa effettuazione delle valutazioni di competenza in ordine alle stesse, essendo invece tenuta a considerare la sussistenza o meno dei presupposti per il soddisfacimento delle richieste formulate, e di adottare di conseguenza, un motivato provvedimento al riguardo, sia esso di segno positivo, ovvero, di segno negativo, ovvero meramente interlocutorio, in ordine alla attivazione del necessario iter procedimentale.<br />
Conclusivamente, accertata l’illegittimità del comportamento inerte della Amministrazione resistente a fronte delle richieste dei ricorrenti, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti sopra indicati, e va, ulteriormente, dichiarato l’obbligo della stessa Amministrazione di provvedere, con espressa e motivata determinazione, secondo le modalità di cui in dispositivo.<br />
Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis,  – dichiara il ricorso indicato in epigrafe, in parte inammissibile, ed in parte lo accoglie, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in persona del Comandante pro tempore di provvedere in ordine alle istanze dei ricorrenti entro il termine ritenuto congruo di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma il 9 aprile 2008, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo                            &#8211; Presidente<br />
Dott. Franco A. M. De Bernardi         &#8211; Consigliere<br />
Dr. ssa Donatella Scala	                 &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3084/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-93/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.93</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. NAPOLITANO incostituzionale la legge piemontese sulle discipline bionaturali per il benessere Professioni &#8211; Norme della Regione Piemonte &#8211; Discipline bionaturali per il benessere &#8211; Individuazione &#8211; Pratiche e tecniche naturali non sanitarie finalizzate al raggiungimento dello stato di benessere della persona; Percorso formativo per il riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-93/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-93/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. NAPOLITANO</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la legge piemontese sulle discipline bionaturali per il benessere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni &#8211; Norme della Regione Piemonte &#8211; Discipline bionaturali per il benessere &#8211; Individuazione &#8211; Pratiche e tecniche naturali non sanitarie finalizzate al raggiungimento dello stato di benessere della persona; Percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bionaturali del benessere; Istituzione di un elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere &#8211; Affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti per l&#8217;iscrizione; Finalità della legge &#8211; Istituzione del Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere &#8211; Norme transitoria e finanziaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono incostituzionali gli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in  materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale. La censurata legge regionale n. 32 del 2006 della Regione Piemonte ha quella funzione individuatrice di una nuova professione che è, invece, inibita alla potestà legislativa regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale la legge piemontese sulle discipline bionaturali per il benessere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco         BILE       Presidente; &#8211; Giovanni Maria FLICK        Giudice;- Francesco      AMIRANTE  Giudice;- Ugo            DE SIERVO Giudice;- Alfio          FINOCCHIARO   Giudice;- Alfonso        QUARANTA      Giudice;- Franco         GALLO       Giudice;- Luigi          MAZZELLA  Giudice;- Gaetano        SILVESTRI    Giudice;- Sabino         CASSESE   Giudice;- Maria Rita     SAULLE        Giudice;- Giuseppe       TESAURO       Giudice;- Paolo Maria    NAPOLITANO   Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere),  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 novembre 2006, depositato in cancelleria il 30 novembre 2006 e iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2006.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Piemonte;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 26 febbraio  2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Giovanni Pietro de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato il 20 novembre 2006 alla Regione Piemonte nella persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale e, quindi, tempestivamente depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6  della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 21 settembre 2006.<br />
    Nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, la Avvocatura erariale osserva che il legislatore regionale, pur non avendo individuato esplicitamente la attività che intende regolamentare, ha ecceduto, tuttavia, i limiti di competenza legislativa concorrente, sanciti dall&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia delle professioni.</p>
<p>    1.1. – In particolare, le censure hanno ad oggetto:<br />
    a) l&#8217;art. 2, il quale individua le “discipline bio-naturali del benessere” nelle pratiche e tecniche naturali, non sanitarie, volte al raggiungimento, miglioramento o conservazione del benessere della persona; <br />
    b) l&#8217;art. 3, il quale  definisce il percorso formativo per essere riconosciuti operatori nelle discipline bio-naturali del benessere;<br />
    c) gli artt. 5 e 6 che dispongono la istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali, diviso in due sezioni – la prima relativa alle “agenzie formative” e la seconda relativa agli “operatori” – che attribuiscono alla Giunta regionale il compito di stabilire, sentito un apposito Comitato regionale ed a seguito di deliberazione consiliare, i requisiti richiesti per l&#8217;inserimento in detto elenco.<br />
    Le disposizioni impugnate, ad avviso di parte ricorrente, sono in contrasto col principio fondamentale, più volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale è riservata alla legislazione statale la individuazione delle figure professionali, dei relativi profili, percorsi formativi e titoli abilitanti nonché la istituzione di albi, ordini e registri.</p>
<p>    1.2 – Nessun rilievo ha, per il ricorrente, il fatto che la legge precisi che le discipline in questione non sono volte alla cura di specifiche patologie e che colui che le pratica non “rivest[a] rilievo di carattere sanitario” né prescriva farmaci. Le espressioni legislative utilizzate, infatti, avrebbero un contenuto così ampio che esse potrebbero riguardare attività curative che, essendo ancora prive sia di obiettive evidenze scientifiche che di riscontri empirici, non forniscono assicurazioni sulla loro innocuità.<br />
    Peraltro, la riserva allo Stato della competenza legislativa in materia di principi generali riguardo alle professioni non sarebbe riferibile solo alle professioni sanitarie ma, come evidenziato anche dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), si riferirebbe a tutte le professioni.<br />
    Ricordato che la Corte già ha dichiarato, con le sentenze n. 353 del 2003 e n. 424 del 2005, la illegittimità costituzionale di altre due leggi della Regione Piemonte riguardanti la stessa materia, il ricorrente osserva come, dato lo stretto vincolo esistente fra le disposizioni direttamente impugnate ed il restante contenuto della legge regionale n. 32 del 2006, la dichiarazione di incostituzionalità delle prime debba essere estesa, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche alle seconde.<br />
    2. – Con atto del 12 dicembre 2006, resiste in giudizio la Regione Piemonte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
    Affermato che la materia oggetto della legge impugnata rientra fra quelle che, ai sensi dell&#8217;art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, sono di competenza regionale, la Regione rileva la contraddittorietà del fatto che lo Stato non abbia impugnato altre leggi regionali, tuttora vigenti, di contenuto analogo a quella ora in discussione.<br />
    Aggiunge che, dopo aver enunciato il contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, il ricorrente non individua in quali norme statali sarebbe rinvenibile il principio generale che si assume violato.<br />
    Ad avviso della Regione Piemonte la legge censurata è, invece, in linea con i principi contenuti nel d.lgs. n. 30 del 2006 e non viola il regime delle competenze legislative esistente nelle materie della tutela della salute, della istruzione e formazione professionale, dell&#8217;assistenza sociale e delle attività artigianali.</p>
<p>    2.1. – Successivamente – peraltro oltre il termine a questo fine fissato dall&#8217;art. 10 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – la Regione ha depositato una memoria illustrativa nella quale, dopo aver ulteriormente svolto argomentazioni già contenute nell&#8217;atto del 12 dicembre, insiste per il rigetto del ricorso.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Governo ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in  materia di discipline bio-naturali del benessere), chiedendo, altresì, che gli effetti della pronunzia di illegittimità siano estesi, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni di detta legge regionale.<br />
    Ad avviso del ricorrente, in particolare, la legge impugnata sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto eccederebbe i limiti della competenza regionale nella materia, di legislazione concorrente, delle professioni, violando i principi fondamentali previsti dalla normativa statale.<br />
    2. – La questione è fondata.</p>
<p>    2.1. – Più volte questa Corte, chiamata a scrutinare – con riferimento alla dedotta violazione del riparto di competenze in materia di professioni previsto dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. – la legittimità costituzionale di leggi regionali volte a disciplinare l&#8217;ordinamento di cosiddette “professioni emergenti”, ha precisato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale […]. Da ciò deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali” (sentenze n. 300 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) non rilevando, a tal fine, che esse rientrino o meno nell&#8217;ambito sanitario (sentenza n. 355 del 2005).<br />
    A tale considerazione, di carattere generale, questa Corte ha aggiunto, quale indice sintomatico della istituzione di una nuova professione, quello costituito dalla previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell&#8217;attività che la legge regionale veniva a regolamentare. Ha, infatti, affermato che “l&#8217;istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l&#8217;iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice  della professione, preclusa alla competenza regionale” (sentenze n. 300 e  n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005), anche prescindendo dal fatto che la iscrizione nel suddetto registro si ponga come condizione necessaria ai fini dell&#8217;esercizio della attività da esso contemplata.</p>
<p>    2.2. – Applicando tali principi al caso in questione, si deve rilevare come la legge censurata si caratterizzi sia per individuare un determinato percorso di formazione professionale ai fini dell&#8217;accesso all&#8217;esercizio delle “discipline bio-naturali del benessere” (come dispone l&#8217;art. 3), sia per prevedere (all&#8217;art. 6) la istituzione di un “elenco regionale delle discipline bio-naturali del benessere”, articolato in due sezioni nelle quali possono essere, rispettivamente, iscritti, previa dimostrazione dello svolgimento di documentata attività per almeno un triennio, gli enti preposti alla formazione degli operatori e, a seguito della dimostrazione del possesso di apposito attestato di qualifica, gli operatori stessi suddivisi in “sottosezioni relative ad ogni specializzazione”.<br />
    Il carattere non ancora compiutamente definito dei contenuti delle suddette “discipline bio-naturali del benessere” non viene a modificare le conclusioni cui questa Corte già è pervenuta con la sentenza n. 424 del 2005, relativa alla precedente legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), della medesima Regione avente analogo oggetto, posto che è comunque sempre rimesso ai meccanismi procedurali previsti dagli artt. 5 e 6 della legge censurata (e cioè ad una decisione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere e a seguito di deliberazione del Consiglio regionale) riempire i contenuti lasciati parzialmente aperti dall&#8217;art. 2. Il disposto di tale articolo è, infatti, già sufficiente per evidenziare che viene istituita una nuova professione, nonostante che dai principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale “non si [tragga alcuno] spunto che possa consentire iniziative legislative nell&#8217;ambito cui si riferisce la legge impugnata” (sentenza n. 424 del 2005). <br />
    Non vi è, quindi, alcun dubbio che, per effetto delle ricordate previsioni legislative, la censurata legge regionale n. 32 del 2006 della Regione Piemonte abbia quella funzione individuatrice della nuova professione che, in base ai principi sopra esposti, è, invece, inibita alla potestà legislativa regionale, travalicandone i limiti.</p>
<p>    3. – Nessun rilievo può avere l&#8217;argomento difensivo, svolto dalla resistente Regione, in ordine al fatto che sussisterebbero altri esempi, nell&#8217;ambito della legislazione di altre Regioni – in particolare le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana – di testi normativi il cui contenuto sarebbe sostanzialmente analogo a quello ora impugnato e sul quale il Governo non ha sollevato questione di legittimità costituzionale.<br />
    Sul punto basti ricordare, senza che sia necessario effettuare una specifica esegesi delle leggi regionali indicate dalla Regione Piemonte al fine di verificare la sussistenza o meno delle dedotte coincidenze normative, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale – data la loro natura dispositiva caratterizzata anche dall&#8217;esistenza di precisi termini per la proposizione – non è lecito inferire, anche nell&#8217;ipotesi di mancata impugnazione da parte del soggetto a ciò legittimato di altri atti aventi lo stesso contenuto, né la rinunzia all&#8217;impugnazione di disposizioni legislative analoghe o, addirittura, uguali, né, tanto meno, qualsivoglia giudizio in ordine alla loro corrispondenza ai parametri costituzionali.<br />
    4. – Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 32 del 2006 direttamente impugnate dal Governo, consegue, stante l&#8217;inscindibile connessione che le lega alle rimanenti – tale che, senza queste ultime, le medesime restano prive di specifica autonomia normativa – la estensione degli effetti della presente pronunzia anche alle restanti disposizioni contenute nella predetta legge regionale.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in  materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;11 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-93/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.95</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-95/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.95</a></p>
<p>Pres. BILE &#8211; Red. MAZZELLA incostituzionale la regolamentazione statale delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale 1. Impiego pubblico &#8211; Norme della legge finanziaria 2007 &#8211; Assunzione di personale a tempo determinato &#8211; Riserva di una quota non inferiore al 60 per cento dei posti a favore dei collaboratori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.95</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE &#8211; Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>incostituzionale la regolamentazione statale delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Impiego pubblico &#8211; Norme della legge finanziaria 2007 &#8211; Assunzione di personale a tempo determinato &#8211; Riserva di una quota non inferiore al 60 per cento dei posti a favore dei collaboratori coordinati e continuativi.</p>
<p>2. Ambiente &#8211; Norme della legge finanziaria 2007 &#8211; Conservazione degli habitat naturali &#8211; Obbligo di adeguamento all&#8217;ordinamento comunitario, sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale.</p>
<p>3. Amministrazione pubblica &#8211; Norme della legge finanziaria 2007 &#8211; Partecipazioni pubbliche &#8211; Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali in società e consorzi &#8211; Obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi al Dipartimento della funzione pubblica &#8211; Sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione &#8211; Qualificazione delle norme come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell&#8217;Unione europea;Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Norme della legge finanziaria 2007 &#8211; Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione &#8211; Rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari sui soggetti responsabili, previa intesa &#8211; Prevista adozione di provvedimento del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell&#8217;intesa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell&#8217;organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione. Ciò, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, vale anche per la Provincia ricorrente, perché il menzionato art. 117, quarto comma, prevede una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Quest&#8217;ultimo, infatti, all&#8217;alinea dell&#8217;art. 8, condiziona al rispetto dei limiti indicati dal precedente art. 4 l&#8217;esercizio della potestà legislativa della Provincia autonoma in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”. L&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 è, dunque, illegittimo nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">incostituzionale la regolamentazione statale delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:- Franco		BILE		Presidente; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		   Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE	Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO	Giudice; &#8211; Paolo 		MADDALENA	Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA	Giudice; &#8211; Franco		GALLO		Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA	Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI	Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE	Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO	Giudice; &#8211; Paolo Maria	NAPOLITANO Giudice																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria anno 2007), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 26 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 6 marzo 2007 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2007.<br />
    Visto  l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />
    uditi l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha proposto in via principale, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), lamentando la violazione dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, dell&#8217;art. 8 del d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).<br />
	La ricorrente premette che la clausola di salvaguardia contenuta nell&#8217;art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006 – secondo la quale “Le disposizioni della presente  legge sono applicabili nelle Regioni a  statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme  di  attuazione” – non può operare in relazione a norme, quale quella oggetto della presente questione, che, espressamente o implicitamente, dispongano la propria applicazione alla Provincia autonoma di Trento.  <br />	<br />
	La Provincia autonoma aggiunge che l&#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che, “Ai fini del  concorso  delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative”, e che, a tal fine, possono fare riferimento ai princípi desumibili, tra l&#8217;altro, dal successivo comma 560, il quale dispone che “Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all&#8217;assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell&#8217;articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  bandire le relative  prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento  del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006”.<br />	<br />
    La ricorrente afferma che tale norma interviene nella materia dell&#8217;“ordinamento  degli  uffici  provinciali e del personale ad essi addetto”, che appartiene alla  competenza  legislativa  primaria della Provincia, ai sensi dell&#8217;art. 8, numero 1, del d. P. R. n. 670 del 1972, ed alla competenza residuale delle Regioni ordinarie prevista dall&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione. Quest&#8217;ultimo titolo di competenza legislativa, ad avviso della Provincia autonoma di Trento, opererebbe nella fattispecie in virtù dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), poiché prevede una forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza legislativa attribuita dalle norme statutarie. Ne conseguirebbe l&#8217;illegittimità della norma impugnata che disciplina, con precetti direttamente applicabili e di dettaglio, le assunzioni di personale a tempo determinato  che  avvengano  nel  triennio  2007-2009.<br />
    La ricorrente aggiunge che l&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 sarebbe lesivo della sua competenza legislativa anche applicando le regole ed i limiti  di  cui all&#8217;alinea dell&#8217;art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e persino nella prospettiva di una competenza concorrente, poiché esso detta regole alle quali non può essere  riconosciuto il rango di princípi fondamentali o di princípi di riforma economico-sociale, operando invece scelte specifiche e concrete circa la quota da riservare a chi  abbia già avuto occasioni di lavoro non subordinato con la Provincia, precisando l&#8217;entità minima della quota riservata ed i requisiti che debbono possedere i riservatari.<br />
    Infine, la Provincia autonoma di Trento deduce che, trattandosi di norme che non richiedono alcuna specificazione e dunque direttamente applicabili, sarebbe violato anche l&#8217;art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992, il quale preclude la diretta applicabilità delle  leggi  statali  nelle  materie  di  competenza provinciale.</p>
<p>    2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l&#8217;infondatezza della questione.<br />
    A parere del resistente la norma impugnata deve essere considerata unitamente alle altre disposizioni in materia di impiego pubblico contenute nella legge finanziaria che hanno come finalità il riequilibrio della spesa pubblica. Tale finalità è espressamente richiamata nell&#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 che, con riferimento alle disposizioni dei successivi commi da 665 a 695, impone alle Regioni ed agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica attraverso la riduzione della spesa per il personale. Si tratta, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, di princípi fondamentali delle riforme economico-sociali e di princípi di coordinamento della finanza pubblica ispirati al principio di leale collaborazione.<br />
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che l&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 mira, in particolare, ad evitare il proliferare di rapporti di collaborazione e che, anche ritenendo che contenga disposizioni di dettaglio, esso non víola la competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, perché è legittimato dal principio fondamentale rispetto al quale le disposizioni di dettaglio sono strumentali e perché è imposto dalla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale regole unitarie per una tendenziale stabilizzazione del personale pubblico (obiettivo cui si ispira l&#8217;art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006) e per assicurare la trasparenza della spesa pubblica necessaria al fine dell&#8217;adozione delle opportune misure di contenimento.</p>
<p>	3. – In prossimità dell&#8217;udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno ribadito le rispettive conclusioni.<br />	<br />
	La Provincia autonoma di Trento, in particolare, contesta che l&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 possa essere qualificato come principio di coordinamento della finanza pubblica, sia perché esso non garantisce una limitazione della spesa pubblica, sia perché riguarda una minuta voce di spesa e impone le modalità per conseguire l&#8217;obiettivo.<br />	<br />
	Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, ribadisce invece che la norma impugnata è una disposizione di principio, perché il legislatore, per mezzo di essa e mediante il precedente comma 529 dello stesso art. 1 (che detta analogo precetto con riferimento alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici), ha inteso introdurre un sistema uniforme di razionalizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	1. – La Provincia autonoma di Trento ha proposto questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni dell&#8217;art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007) e, tra queste, del comma 560, in riferimento all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, all&#8217;art. 8 del d. P. R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all&#8217;art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).<br />	<br />
    La norma censurata dispone che, per il triennio 2007-2009, le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno che procedono all&#8217;assunzione di personale a tempo determinato, nel  bandire le relative prove selettive, debbono riservare una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.</p>
<p>    1.1. – Ad avviso della ricorrente, tale disposizione legislativa viola l&#8217;art. 117, quarto comma, Cost., precetto nella fattispecie applicabile anche alla Provincia autonoma di Trento in virtù dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), poiché prevede una forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza legislativa riconosciuta alla stessa Provincia dall&#8217;art. 8, numero 1, del d. P. R. n. 670 del 1972 in materia di “ordinamento degli  uffici provinciali e del personale ad essi addetto”.<br />
    La Provincia aggiunge che l&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, contenendo una norma di dettaglio, è lesivo della sua competenza legislativa anche ritenendo applicabile l&#8217;art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p>
<p>    1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la questione è infondata, perché la norma censurata costituisce principio fondamentale delle riforme economico-sociali e principio di coordinamento della finanza pubblica, mirando ad evitare la proliferazione di rapporti di collaborazione ed essendo giustificata dalla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale regole unitarie per una tendenziale stabilizzazione del personale pubblico e per assicurare la trasparenza della spesa pubblica.</p>
<p>    2. – La questione è fondata.</p>
<p>    2.1. – La norma impugnata non può essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica.<br />
    Essa, infatti, non impone alle amministrazioni soggette al patto di stabilità interno alcun limite quantitativo o di spesa per le assunzioni di personale o la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né, tantomeno, vieta di instaurare simili rapporti, ma dispone che, se e quando le amministrazioni soggette al patto di stabilità interno decidano, nel triennio 2007-2009, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, debbono obbligatoriamente riservare una quota di posti (non inferiore al 60 per cento) a favore di chi abbia già intrattenuto (con l&#8217;amministrazione banditrice del concorso) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.<br />
    Tale norma – imponendo che una quota del nuovo personale da assumere a tempo determinato debba possedere certi requisiti – attiene alla disciplina delle modalità di accesso all&#8217;impiego presso gli enti soggetti al patto di stabilità interno. Come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 380 del 2004), la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell&#8217;organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione. Ciò, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, vale anche per la Provincia ricorrente, perché il menzionato art. 117, quarto comma, prevede una forma di autonomia più ampia rispetto a quella attribuita dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. Quest&#8217;ultimo, infatti, all&#8217;alinea dell&#8217;art. 8, condiziona al rispetto dei limiti indicati dal precedente art. 4 l&#8217;esercizio della potestà legislativa della Provincia autonoma in materia di “ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto”. <br />
    L&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 è, dunque, illegittimo nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
    La dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini appena precisati non può essere evitata facendo leva sull&#8217;art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, a norma del quale “Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d&#8217;attuazione”. Infatti, come affermato da questa Corte (si vedano, tra le altre, le sentenze 443 e n. 117 del 2007), tali clausole di salvaguardia, per la loro genericità e per il loro riferirsi ad una serie eterogenea di disposizioni comprese nello stesso atto legislativo, non sono idonee ad escludere il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme ritenute da Regioni e Province autonome pienamente applicabili nel loro territorio.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>la corte costituzionale	riservata a separate pronunce la decisione sull&#8217;impugnazione delle altre disposizioni contenute nell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);<br />	<br />
	dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;11 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2008-n-95/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2008-n-403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2008-n-403/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.403</a></p>
<p>U. Zuballi Presidente ed Estensore Lime Srl (avv.ti G. Sartorelli, V. Marsili) c/ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. dist. St.); Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara; nei confronti di B. C., B. M. istanza di accesso ai documenti assunti in sede di ispezione della Direzione Provinciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2008-n-403/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2008-n-403/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.403</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi Presidente ed Estensore<br /> Lime Srl (avv.ti G. Sartorelli, V. Marsili) c/ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. dist. St.); Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara; nei confronti di B. C., B. M.</span></p>
<hr />
<p>istanza di accesso ai documenti assunti in sede di ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro e ponderazione comparativa degli interessi in gioco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – In caso di atti assunti in sede di ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro &#8211; Ponderazione comparativa degli interessi in gioco – Necessità &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito di un’istanza di accesso ai documenti relativi ad attività ispettiva della Direzione Provinciale del Lavoro, vengono in rilievo molteplici esigenze (della ditta che chiede l’accesso, a tutelare anche in via giudiziaria la propria posizione, conoscendo tempestivamente quanto dichiarato dai suoi dipendenti agli ispettori del Ministero del lavoro; dei lavoratori, a tenere riservate le proprie dichiarazioni &#8211; potenzialmente e presumibilmente in conflitto con la posizione del datore di lavoro -; del Ministero del Lavoro, a preservare intatti gli esiti dell’istruttoria dell’attività ispettiva posta in essere, per loro natura vanificabili in caso di anticipata esternazione prima della conclusione formale dell’inchiesta amministrativa), che il giudice amministrativo – e prima di lui la P.A. &#8211; è chiamato a ponderare, assegnando prevalenza, in relazione alle circostanze concrete, ad una anziché alle altre (nella specie, il Collegio, ponderati comparativamente gli interessi in gioco, ha assegnato prevalenza al diritto alla difesa della ditta ricorrente alla luce della riscontrata insussistenza di esigenze di tutela degli interessi dei dipendenti e di rischi di compromissione dell’attività ispettiva del Ministero del Lavoro). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sull’accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell’ambito di ispezioni eseguite dall’INPS, v. T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA &#8211; Sentenza 7 marzo 2008 n. 128, in questa rivista, secondo cui ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) della L. 7 agosto 1990 n. 241, sono qualificabili controinteressati all’accesso tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; alla stregua di tale nozione, non sono qualificabili come controinteressati rispetto all’istanza di accesso presentata dal un’impresa soggetta ad attività ispettiva a fini previdenziali, i lavoratori le cui le dichiarazioni sono state assunte nei verbali formati nel corso della detta attività della P.A., dal momento che i dichiaranti, sottoponendosi all’esame, hanno evidentemente consentito ad esternare la propria posizione e le informazioni di cui erano a conoscenza consapevoli delle conseguenze giuridiche delle; T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA &#8211; Sentenza 14 novembre 2002 n. 797, ivi, con note di richiami.Sulla necessità di compiere, a fronte dell’istanza di accesso, una valutazione comparativa degli interessi emergenti, v. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 7 settembre 2004 n. 5873, in questa rivista; sulla necessità di ponderare gli interessi in contrapposizione non in astratto ma in concreto, laddove la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute di un terzo (es. cartella clinica), v. T.R.G.A. &#8211; SEZIONE DI BOLZANO &#8211; Sentenza 24 dicembre 2007 n. 24, ivi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">istanza di accesso ai documenti assunti in sede di ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro e ponderazione comparativa degli interessi in gioco</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 139 del 2008, proposto da:<br />
<b>LIME SRL</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giustino Sartorelli, Valentina Marsili, con domicilio eletto presso Giustino Sartorelli in Pescara, via Piave,91;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, via Portici S.Berardino; Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>B. C., B. M.</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DEL PROVVEDIMENTO N. 384 DEL 22.01.2008 CON IL QUALE LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO-SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO DI PESCARA, COMUNICA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE IL NON ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI PRESENTATA DALLA STESSA IN DATA 15.01.2007 IN QUANTO ATTI ACQUISITI NEL CORSO DI ATTIVITÀ ISPETTIVA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10/04/2008 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ditta ricorrente ha subito un’ispezione della Direzione provinciale del lavoro in relazione alla posizione di due dipendenti e a presunte irregolarità circa le comunicazioni della loro assunzione e la trascrizione sui libri contabili della società.<br />
In relazione alle dichiarazioni rese agli ispettori ministeriali dalle due lavoratrici la ditta chiedeva l’accesso agli atti ispettivi, ma riceveva un diniego motivato ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DM 4 novembre 1994 n. 757.<br />
Ritenendo illegittimo tale diniego, la ditta propone in questa sede istanza di accesso, innanzi tutto in relazione all’articolo 3 del citato DM 757, che vieta l’accesso alle notizie acquisite in sede ispettiva solo fino a che perduri il rapporto di lavoro, laddove nel caso le lavoratrici hanno già cessato la loro attività a favore della ditta istante.<br />
Inoltre, osserva la ricorrente, nella fattispecie non risultano opponibili segreti istruttori penali.<br />
Rileva poi la società che l’articolo 22 della legge 241 del 1990 deve intendersi come prevalente rispetto al regolamento n. 757 del 1994, per cui nel dubbio l’interesse a difendersi in giudizio prevale sulle esigenze di riservatezza.<br />
Il Ministero del lavoro ha depositato una nota nella quale evidenzia che il diniego risulta obbligato ai sensi del citato DM 757 del 1994 e comunque spiega che il diritto di accesso può essere dilazionato fino al momento della conclusione del processo ispettivo, che si realizza con l’emissione di un’ordinanza.<br />
Nella camera di consiglio del 10 aprile 1998 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il contemperamento tra le esigenze della riservatezza e il diritto di accesso ai documenti costituisce una costante delle elaborazioni normative e giurisprudenziali degli ultimi anni.<br />
Come ovvio e noto, l’equilibrio tra le due esigenze, la tutela dei dati personali e l’obbligo per l’amministrazione di esternare e spiegare la propria attività, potenzialmente in conflitto tra di loro, si raggiunge avendo presente i valori anche costituzionali garantiti dalle norme, tra cui la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, a sua volta espressione del “buon andamento”, l’esigenza che il cittadino possa tutelare al meglio la propria posizione anche in via giurisdizionale e infine la difesa dei lavoratori, in particolare nei loro rapporti con i datori di lavori privati.<br />
Nel caso in discussione, vengono in rilievo sia l’esigenza della ditta ricorrente a tutelare anche in via giudiziaria la propria posizione, conoscendo tempestivamente quanto dichiarato dalle sue dipendenti agli ispettori del Ministero del lavoro, la necessità per queste ultime di tenere riservate le proprie dichiarazioni (potenzialmente e presumibilmente in conflitto con la posizione del datore di lavoro) e infine le esigenze istruttorie dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro, per loro natura vanificabili in caso di una loro anticipata esternazione prima della conclusione formale dell’inchiesta amministrativa.<br />
Questo Collegio, esaminata la situazione fattuale, ritiene che nel caso prevalga il diritto alla difesa della ditta ricorrente e quindi il diritto all’accesso alla richiesta documentazione; invero, le esigenze di tutela delle due lavoratrici non sussistono, in quanto risulta che il loro rapporto di lavoro con la ditta si sia già concluso, per cui sono da escludersi eventuali ritorsioni o pressioni. Del pari l’attività ispettiva del Ministero del lavoro è giunta ad una fase ormai avanzata, per cui la comunicazione alla ditta richiedente dei verbali contenenti le dichiarazioni delle due dipendenti non comprometterebbe l’ulteriore attività anche sanzionatoria del Ministero medesimo.<br />
Quanto alla possibilità di un differimento, sollevata nella difesa erariale, va rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 3 d.m. n. 757 del 1994, il periodo di differimento dell&#8217;accesso risulta determinato in 5 anni o finché perduri il rapporto di lavoro con riguardo alle richieste di intervento dell&#8217;ispettorato del lavoro (lett. b), e per la durata del rapporto di lavoro con riguardo ai documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori (lett. c). Nel caso di specie le ragioni che giustificano la segretezza devono ritenersi insussistenti, atteso che i documenti concernono due rapporti di lavoro già esauritisi (T.A.R. Lombardia Milano, 26 agosto 1995 , n. 1083).<br />
In conclusione, tenuto conto dei principi sull’accesso ai documenti di cui alla legge 241 del 1990, del citato DM 4 novembre 1994 n. 757, del diritto alla difesa della ditta istante e valutati altresì i contrapposti interessi in gioco, il presente ricorso per l’accesso va accolto, con annullamento dell’impugnato diniego e con l’ordine al Ministero di trasmettere alla ditta richiedente copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza.<br />
Le incertezze anche giurisprudenziali esistenti in materia inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – accoglie il ricorso in epigrafe con annullamento dell’impugnato diniego e con l’ordine al Ministero di trasmettere alla ditta richiedente copia della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3085/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3085/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3085</a></p>
<p>Pres. Orciuolo Est. Scala Società Delca Service (Avv. R. Botrugno) c/ Ministero della difesa (Avv.Stato) e altri. sulla segretezza delle offerte economiche nelle gare aggiudicate con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa 1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerte economiche – Segretezza – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3085/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3085/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo       Est. Scala  <br /> Società Delca Service (Avv. R. Botrugno) c/ Ministero della difesa (Avv.Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla segretezza delle offerte economiche nelle gare aggiudicate con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerte economiche – Segretezza – Necessità – Sussiste – Ragioni.2. Contratti della P.A. – Gara –Bando – Impugnazione &#8211; Condizioni – Domanda di partecipazione – Presentazione &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici di esse per evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico, come il prezzo, influenzino la valutazione degli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali (1).<br />
2. Nelle gare d’appalto, la presentazione della domanda di partecipazione consente all’impresa di assumere una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi, solo in tale caso, a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando della gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler prendere parte.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato &#8211; Sez. V &#8211; 2 maggio 1996, n. 501; Sez. VI &#8211; 17 luglio 2001, n. 3962; n. 7431 del 2003; n. 192 del 2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla segretezza delle offerte economiche nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>R.g. n.   9814<br />
anno	2007																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
Sez. 1^ bis </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
	Sent.	n.<br />	<br />
Anno	2008</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9814/2007, proposto dalla<br />
<b>Società DELCA SERVICE di CORBO ANTONIETTA e C. Sas</b>, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandata a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Renato Botrugno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ro,a v. Ottaviano, n. 9,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO della DIFESA – RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE</b> &#8211; in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>SOC ISS ITALIA A BARBATO SRL</b>, rappresentata e difesa,  dagli avv. ti Salvatore Di Mattia e Piero Mazzola, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, 5 presso lo studio del primo;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva<br />
•	della lettera di invito, prot. n. 21702 cod. id. E22595 ind. Cl. 6.16.3.6 /4), datata 03.08.2007 (inerente la procedura indetta dal Raggruppamento Logistico Centrale – Ufficio Amministrazione, per l’appalto dei servizi di accoglienza ospiti, di pulizia e completa preparazione delle stanze e delle aree comuni, di assistenza all’attività di ristorazione e di sala da prestare all’interno della Sala Convegni Ufficiali “Pio IX” del medesimo Raggruppamento Logistico Centrale E.I. situata in Roma, viale Castro Pretorio n. 95 per importo presunto posto a base di gara di € 660.000,00 annui) con particolare riferimento alle prescrizioni disciplinanti le modalità di svolgimento della gara;<br />	<br />
•	delle risultanze dei lavori della Commissione nominata per l’esame delle offerte presentate;<br />	<br />
•	di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, susseguente, comunque connesso, ivi compreso l’eventuale atto negoziale in favore della ISS Italia;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Vista l’ordinanza n. 5478/2007 del 28 novembre 2007;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 20/2008 del 18 gennaio 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla Udienza Pubblica del 16 gennaio 2008, relatore il Consigliere Donatella Scala e uditi, altresì, per la parte ricorrente, l’avv. Botrugno, e, per la società controinteressata, l’avv. Paolo Caruso, delegato dall’avv. Di Mattia, e l’avv. Mazzola;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce la società ricorrente di avere partecipato alla procedura ristretta in ambito comunitario, bandita dal Raggruppamento Logistico Centrale dell’Esercito Italiano per l’appalto dei servizi di accoglienza ospiti, di pulizia e completa preparazione delle stanze e delle aree comuni, di assistenza all’attività di ristorazione e di sala da prestare all’interno della Sala Convegni Ufficiali “Pio IX”  presso lo stesso R.L.C., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del d.lgs. 163/2006, e di avere ricevuto in data 13 agosto 2007 la lettera d’invito recante le regole dettate per la specifica gara.<br />
Riferisce come fosse ivi specificato, circa lo svolgimento della gara, che la stessa si sarebbe tenuta in una prima seduta pubblica, in cui la Commissione, verificata l’integrità dei plichi ed effettuati gli adempimenti ex art. 43, avrebbe aperto i plichi pervenuti, verificata l’integrità delle buste, ed esaminato la documentazione presentata.<br />
In successiva riunione pubblica, poi, si sarebbero aperte le buste contenenti l’offerta economica con attribuzione del relativo punteggio; indi, chiusa la seduta pubblica, e ritiratasi in seduta riservata, la Commissione avrebbe proceduto ad aprire le buste contenenti il “Progetto di gestione”, ed all’attribuzione del relativo punteggio, per poi compilare la graduatoria ed aggiudicare provvisoriamente l’appalto.<br />
La società, pertanto, presentata la propria offerta, ha presenziato, a mezzo di proprio delegato, alla seduta pubblica in data 8 novembre 2007, in cui, preso atto dell’esito delle operazioni sopra descritte, e dell’aggiudicazione provvisoria in favore della società ISS Italia srl, ha evidenziato l’illegittimità del procedimento posto in essere, sollecitando provvedimento in autotutela, senza, peraltro, ricevere adesione.<br />
Impugna, pertanto, con il gravame in epigrafe, notificato il 14 novembre 2007, e depositato il successivo 20 novembre, la lettera di invito, e le successive operazioni compiute dalla Commissione di gara, compresa la provvisoria aggiudicazione, alla stregua dei seguenti motivi di diritto:<br />
Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi regolanti le pubbliche gare; violazione diretta dell’art. 97, Cost.; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione; illegittimità degli atti della procedura derivata dalla illegittimità delle prescrizioni della lettera di invito in tema di modalità di svolgimento della gara.  <br />
Premesso di essersi collocata al secondo posto della graduatoria delle offerte scrutinate, lamenta l’illegittimità della procedura osservata in applicazione di illegittima prescrizione di gara, relativamente alla parte in cui la Commissione ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, alla cui valutazione procedere mediante attribuzione di punteggio determinato in modo oggettivo, in momento anteriore rispetto all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica, e della attribuzione del punteggio secondo valutazione discrezionale della Commissione.        <br />
Il delineato procedimento si porrebbe, pertanto, in violazione dei principi regolanti le pubbliche gare, tra cui la tutela della par condicio, e della segretezza delle offerte fino a che non si siano compiute le operazioni involgenti valutazioni connotate da discrezionalità.<br />
Conclude la ricorrente per l’annullamento dei gravati atti di gara.<br />
Si è costituita ritualmente l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimata Amministrazione, depositando documenti; la difesa erariale ha poi, con dettagliata memoria, affrontato i singoli vizi denunciati, eccependo l’infondatezza degli stessi. <br />
Si è costituita, per altrettanto, l’intimata società controinteressata, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per intempestività; nel merito, l’infondatezza delle tesi avversarie, atteso l’automatismo dell’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica.<br />
L’adito Tribunale, in sede di esame della incidentale domanda di misure cautelari, con l&#8217;ordinanza n. 5478/2007 del 28 novembre 2007, ha ritenuto la sussistenza di apprezzabili elementi di fondatezza della censura dedotta sotto il profilo della violazione dei principi regolanti le gare pubbliche, fissando, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 3, legge 205/2000, l’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso, senza, peraltro, concedere anche la misura cautelare.  <br />
Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008, previa discussione tra le parti costituite, che hanno insistito nelle rispettive prospettazioni, anche con memorie scritte.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Reclama la società Delca, odierna ricorrente, l’annullamento della lettera d’invito alla gara per l’aggiudicazione di servizi vari, di cui alla gara bandita dal Raggruppamento Logistico Centrale dell’Esercito Italiano, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, lamentando, al riguardo l’illegittimità delle norme recanti le modalità di svolgimento della gara, che non avrebbero adeguatamente garantito la par condicio tra i concorrenti, ed il principio generale di segretezza delle offerte.<br />
Devono essere, con priorità trattate le eccezioni sollevate dalle parti avversarie, sotto il profilo della intempestività e della avvenuta acquiescenza in merito alle norme della procedura cui la stessa ricorrente ha partecipato.<br />
La prima eccezione è infondata.<br />
Ed invero, le clausole relative al dettaglio delle modalità di svolgimento della gara, di cui è lamentata l’illegittimità, non sono contenute nel bando di gara, pubblicato sulla G.U. del 25.6.2007, ma si trovano al punto 6, lett. c), della lettera d’invito del 3 agosto 2007, successivamente pervenuta alla società ricorrente, dal che consegue la ritualità, sotto l’eccepito profilo, del ricorso, notificato in data 14 novembre 2007, e dunque, detratti i termini di sospensione feriale, nel termine di sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza dell’atto impugnato.<br />
Nemmeno può condividersi l’assunto circa l’intervenuta acquiescenza delle regole di gara, per avere alla stessa partecipato, senza nulla eccepire, anche la società ricorrente.<br />
Osserva, al riguardo, il Collegio che l’interesse a contestare le regole di gara, presuppone, inderogabilmente, la concreta partecipazione alla stessa, senza che da ciò possa ritenersi realizzata alcuna condiscendenza in merito alle stesse, con la sola eccezione di quelle regole che escludono in radice la partecipazione, ovvero, la rendono in concreto impossibile.<br />
In materia di interesse all’impugnazione si è espressa in modo costante la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto come, nel vigente ordinamento processuale, la proponibilità dell’azione giurisdizionale sia assoggettata alla sussistenza delle condizioni dell’azione stessa, tra cui, la posizione legittimante in capo al soggetto che agisce in giudizio per la tutela delle proprie pretese.<br />
Non essendo consentite in tale ordinamento forme di tutela intese alla mera attuazione dell’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, od alla salvaguardia di interessi c.d. diffusi, la proponibilità dell’azione è correlata all’esistenza di una posizione qualificata e differenziata rispetto a quella astrattamente riconoscibile alla generalità dei consociati, in difetto della quale il cittadino, che si ritenga comunque leso dall’attività dell’Amministrazione, non si colloca in posizione diversa da quella del “quisque de populo”.<br />
A tali premesse consegue che, solo con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto, l’impresa assume una situazione giuridica differenziata rispetto a quella delle altre ditte presenti sul mercato, ergendosi, solo in tale caso, a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che la abilita a sindacare la legittimità del bando della gara alla quale ha dimostrato in concreto di voler prendere parte. <br />
Passando, ora, ad esaminare il merito della questione sottoposta con il gravame, sotto il profilo della illegittimità delle modalità osservate in merito alla apertura e valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Collegio, a conferma di quanto già anticipato in sede cautelare, ritiene che la censura sul punto dedotta meriti apprezzamento favorevole.<br />
Come accennato in narrativa, il seggio di gara, in applicazione di espressa previsione al riguardo nella lettera di invito, ha proceduto alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, assegnando il relativo punteggio in seduta precedente rispetto a quella fissata per l’apertura delle buste contenete il “progetto di gestione”.<br />
E’ pacifica, dunque, in fatto, la circostanza che la Commissione ha conosciuto le offerte economiche in momento anteriore a quello in cui ha valutato i profili gestionali del servizio.<br />
Osserva, il Collegio che la predeterminazione delle modalità di presentazione delle offerte e la necessaria osservanza delle stesse &#8211; da parte sia delle imprese aspiranti, che del seggio di gara &#8211;  è da porre in relazione all’esigenza di garantire il pieno rispetto dei principi di cui le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici devono essere intrise, che, per i profili di rilievo, si sostanziano nella par condicio tra tutti i concorrenti, e nella segretezza dell’offerta; detto ultimo principio ha, poi, particolare pregnanza nelle gare ove il criterio di selezione involge valutazioni discrezionali, e non meramente automatiche, in relazione all’esigenza di garantire che la ponderazione degli elementi soggetti all’attività discrezionale sia scevra da possibili condizionamenti, ancorchè involontari.<br />
E’ stato sul punto, invero condivisibilmente, osservato che il principio secondo cui le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le proprie valutazioni sugli aspetti tecnici trova il proprio fondamento nella considerazione che la conoscenza dell’offerta economica potrebbe far sì che, nel momento dell’attività valutativa discrezionale, un giudizio che dovrebbe essere formulato solo attraverso l’autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, anche involontariamente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (Cons. Stato &#8211; Sez. VI – sentenza n. 7431 del 2003; 22 gennaio 2001 n. 192; 16 novembre 2000, n. 6128; Sez. V – sentenza n. 1418 del 2004; 23 marzo 2000 n. 1614; 25 luglio 2001 n. 4186; 3 settembre 2001 n. 4586; 22 settembre 1999, n. 1143; 31 dicembre 1998 n.1996; 24 novembre 1997, n. 1372; 2 maggio 1996 n. 501; Cons. Giust. Amm. Sic. – 28 gennaio 2002 n. 58; T.A.R. Lazio – Roma – Sez. II – 17 gennaio 2003 n. 194; n. 7976 del 2003; 3 ottobre 2003 n. 7976;  n. 52 del 2004; n. 801 del 2004; Sez. III &#8211; 25 luglio 2000 n. 6412; Sez. I – n. 5510 del 2003; T.A.R Umbria &#8211; 1 giugno 2001 n. 314; TAR Puglia – Lecce – 3 febbraio 2000 n. 990; TAR Liguria – 14 settembre 2001 n. 964).<br />
Su tali premesse, si è, pertanto, pervenuti alla conclusione che è sufficiente ad inficiare la procedura di gara la sola possibilità di conoscenza del prezzo, precedentemente all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, in quanto ciò che viene in rilievo non è il comportamento concreto della commissione, ma l’assenza di criteri di segretezza idonei a precludere in radice i sospetti di parzialità.<br />
Con la conseguenza che nelle ipotesi di aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici di esse allo scopo di evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere, per così dire automatico, come il prezzo, influenzino la valutazione degli elementi comportanti apprezzamenti discrezionali (Cons. Stato &#8211; Sez. V &#8211; 2 maggio 1996, n. 501; Sez. VI &#8211; 17 luglio 2001, n. 3962; n. 7431 del 2003; n. 192 del 2001) <br />
A tanto consegue l’illegittimità del modus procedendi del seggio di gara, che solo dopo avere aperto le buste contenenti le offerte economiche, ha valutato le caratteristiche tecniche delle stesse.<br />
Né, infine, può ritenersi dirimente l’eccezione sollevata sul punto tanto della resistente Amministrazione, che della controinteressata, secondo cui, nel caso di specie, la valutazione degli aspetti tecnici non avrebbe comportato valutazioni di natura discrezionale.<br />
Ed invero, la Commissione ha correttamente predeterminato i criteri di valutazione degli aspetti gestionali del servizio, suddivisi in tre microaree progettuali – servizio accoglienza; servizio di pulizia; servizio di ristorazione – ferma rimanendo la natura discrezionale delle stesse operazioni.<br />
Ed infatti, la circostanza che siano stati predeterminati i criteri di ponderazione, al fine di consentire alla Commissione di compiere le conseguenti operazioni matematiche per l’attribuzione del punteggio, nulla toglie al fatto che, alla base del conferimento del punteggio, come ripartito tra una soglia massima ed una minima, la scelta operata dalla Commissione è stata fondata su apprezzamenti e scelte discrezionali, in relazione ai singoli aspetti oggetto di valutazione. <br />
Come risulta dal verbale recante il resoconto delle relative operazioni, la commissione ha richiamato i criteri previamente individuati ai punti 1.3 e 2.8 del disciplinare tecnico, adottando come discriminante la valenza economica delle soluzioni progettuali proposte e la loro utilità rispetto al risultato da perseguire del miglioramento dei servizi a base della procedura concorsuale.<br />
Nello specifico, la Commissione ha previamente “comparato” i progetti presentati, assegnando il punteggio massimo alla soluzione progettuale ritenuta “migliore” e punteggi inferiori in proporzione alle restanti ditte.<br />
Nel dettaglio, il verbale indica partitamene, per ogni singola voce, l’attribuzione dei punteggi, che, in alcuni casi è stata effettivamente la risultante di formule economiche &#8211; in specie, quanto ad attività di ristorazione – ma per le altre è stata il frutto della valutazione discrezionale dei progetti proposti.         <br />
Deve, dunque, essere ribadito che nell’ambito di tale procedura non è stato osservato il principio, come radicato in giurisprudenza, che non può procedersi ad una valutazione congiunta del prezzo &#8211; il cui punteggio viene attribuito sulla base di una formula matematica, che non lascia spazio alla discrezionalità della Commissione &#8211; e degli elementi tecnici &#8211; il cui apprezzamento è effettuato mediante attribuzione di punteggi variabili da un minimo ad un massimo &#8211; giacché la conoscenza del punteggio automatico, nel momento dell’attività valutativa discrezionale, potrebbe far sì che un giudizio, che dovrebbe essere formulato solo attraverso l’autonoma applicazione di regole scientifiche o tecniche, risulti influenzato, come accennato, anche involontariamente, da fattori di carattere economico, con conseguente infrazione dei canoni fondamentali della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.<br />
E la trasparenza in materia è tanto più necessaria, in quanto le valutazioni discrezionali, per loro natura, sono sindacabili, da parte del giudice amministrativo, solo limitatamente a taluni vizi di eccesso di potere, quali la manifesta illogicità o il travisamento dei fatti, da cui discende l’esigenza di un più forte presidio formale della relativa attività.<br />
Conclusivamente, la fondatezza delle esposte doglianze induce il Collegio ad accogliere il ricorso ed ad annullare, per l’effetto, tutti gli atti con lo stesso impugnati, a cominciare dalla lettera di invito, e quelli facenti parte della sequenza procedimentale così attivata, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria in capo alla controinteressata.<br />
Rimangono, peraltro, riservate alla competente Amministrazione, le conseguenti determinazioni in ordine alla gara de qua, ove non sussista una diversa valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico in ordine alla stessa, nel rispetto delle regole circa la garanzia del principio di segretezza delle offerte, come sopra indicate.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come specificato in parte motiva.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate nella somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00); condanna, altresì, la resistente società controinteressata alla refusione delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidate nella somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 16 gennaio 2008, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito                        &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala		      &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-4-2008-n-3085/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2008 n.3085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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