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	<title>11/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/4/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.1585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-4-2007-n-1585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-4-2007-n-1585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.1585</a></p>
<p>Pres. Riccio, est. Lodi REGIONE BASILICATA (Avv.ti M. Viggiani e M. C. Santoro) c. FORMICA SAVERIO (Avv. A. Laino) sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti il pagamento della sanzione di cui&#160; all&#8217;art. 15, co. 1, L. 1947/1939 e sui presupposti per &#160;la prescrittibilità della relativa pretesa sanzionatoria della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-4-2007-n-1585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.1585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-4-2007-n-1585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.1585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio, est. Lodi<br /> REGIONE BASILICATA (Avv.ti M. Viggiani e M. C. Santoro) c. FORMICA SAVERIO (Avv. A. Laino)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti il pagamento della sanzione di cui&nbsp; all&#8217;art. 15, co. 1, L. 1947/1939 e sui presupposti per &nbsp;la prescrittibilità della relativa pretesa sanzionatoria della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Abusi edilizi – Sanzioni ex art. 15, co. L. 1947/1939 – Controversie – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Limiti</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Violazione delle norme sulla tutela delle bellezze naturali e paesistiche – Sanzione ex art. 15, co. L. 1947/1939 – Prescrittibilità della pretesa sanzionatoria – Esclusione – Ragioni</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Violazione delle norme sulla tutela delle bellezze naturali e paesistiche – Sanzione ex art. 15, co. L. 1947/1939 – Prescrizione della pretesa sanzionatoria – Rilevanza, come dies a quo, del parere favorevole della Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio al mantenimento del manufatto abusivo – Esclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le controversie relative al pagamento delle sanzioni per il mantenimento di opere abusive eseguite in violazione delle norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi dell&#8217;articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rientrano nell’ambito di cognizione della giurisdizione amministrativa. Infatti la suddetta sanzione, adottata in via alternativa rispetto alla demolizione delle opere abusive, costituisce comunque esercizio di potere autoritativo da parte della P.A., ancorché dalla adozione della suddetta sanzione si determini una posizione debitoria per il cittadino. Resta fermo, comunque, che nel caso in cui l’oggetto della controversia riguardi propriamente la procedura coattiva di riscossione, in quanto il privato contesti l’attività di realizzazione della pretesa creditoria in ragione della illegittimità formale del titolo, ovvero del sopravvenuto venir meno del diritto a procedere esecutivamente, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.</p>
<p>2. La sanzione per il mantenimento di opere abusive eseguite in violazione delle norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi dell&#8217;articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 non è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Infatti la suddetta sanzione concreta un esercizio di potere di natura autoritativa, che non può estinguersi per prescrizione o decadenza. In tal caso solo una espressa previsione normativa potrebbe fissare un termine di decadenza. Inoltre il credito dell’Amministrazione non sorge con la mera commissione del fatto, bensì solo al momento del perfezionamento della fattispecie legale complessa, costituita dall’accertamento dell’abuso nella sua materialità e della conclusione dello specifico subprocedimento che termina con la quantificazione della sanzione: prima di tale conclusione, infatti, non sono configurabili né l’inadempimento del trasgressore (tanto che sull’importo dell’indennità non vanno calcolati gli interessi legali), né l’inerzia del “creditore”, non potendo essere chiesta o riscossa una somma per la cui quantificazione deve terminare il subprocedimento prescritto dalla legislazione di settore.</p>
<p>3. In tema di sanzioni irrogate ai sensi dell&#8217;articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non rileva, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate, posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio. Siffatto parere, infatti, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenersi privo di un’autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica, in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali, e non costituisce, pertanto, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso iscritto al NRG 5778/2000 proposto dalla </p>
<p><B>REGIONE BASILICATA</B>, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Viggiani e Maria Carmela Santoro ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza delle Regione in Roma, Via Nizza, n. 56;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<B>FORMICA SAVERIO</B> rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Laino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Piergiorgio Berardi in Roma, Via dei Prati Fiscali n. 258;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, n. 700 del 23 dicembre 1999.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’intimato;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi;<br />
nessuno comparso per le parti;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 26 maggio 2000, depositato il successivo 22 maggio, la Regione Basilicata ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Basilicata n. 700/1999, che aveva accolto il ricorso proposto dal signor Saverio Formica per l’annullamento del provvedimento in data 29 dicembre 1998 mediante il quale il Dipartimento assetto del territorio – Servizio tutela del paesaggio di detta Regione aveva irrogato una sanzione dell’ammontare di lire 40.000.000, quale misura risarcitoria per il mantenimento di opere abusive in zona paesaggisticamente protetta, ai sensi dell’art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.<br />
Il T.A.R., affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in materia, riteneva che nella specie dovesse trovare applicazione il termine quinquennale di prescrizione, stabilito dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorrente dalla data in cui l’Autorità preposta alla tutela del vincolo si era pronunciata per il mantenimento dell’opera abusiva, facendo in tal modo venir meno l’illecito ambientale, di carattere permanente, posto in essere dal costruttore.<br />
La Regione appellante contesta tali statuizioni sollevando nuovamente, anzitutto, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; controdeduce, poi, in ordine alla possibilità di prescrizione nei casi in cui, come si verificherebbe nella fattispecie in esame, si controverta dell’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione.<br />
Si è costituto il signor Formica, il quale deduce l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto, sottolineando che era stato lo stesso provvedimento regionale impugnato ad indicare il giudice amministrativo quale autorità cui proporre impugnativa, e riproponendo, altresì, i motivi dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 13 febbraio 2007.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. – L’appellante Regione Basilicata ripropone, con il primo motivo di gravame, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, in quanto trattasi di una vicenda relativa al pagamento dell’indennità per il mantenimento di opere abusive eseguite in violazione delle norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi dell&#8217;articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, quindi, di questione che risulterebbe attinente a diritti soggettivi patrimoniali, non rientranti nell’ambito di cognizione della giurisdizione amministrativa.<br />
Secondo l’Amministrazione appellante le anzidette funzioni di protezione paesaggistica non sarebbero riconducibili alla materia urbanistica e non potrebbe trovare applicazione nei loro confronti, quindi, la norma dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205, concernente la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. <br />
Contesta tale assunto il soggetto privato resistente il quale sottolinea, invece, il carattere effettivamente innovativo della norma da ultimo richiamata.<br />
1.1. &#8211; Osserva in proposito la Sezione che, in realtà, non possono disconoscersi le effettive finalità innovative del disegno legislativo che ha portato alla emanazione della norma in parola, la quale si prefiggeva effettivamente di devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la generalità delle controversie in materia urbanistica ed edilizia, a partire dal 1° luglio 1998 (ai sensi dell’art. 45, comma 18 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998), facendo espressamente rientrare nella materia urbanistica <i>“tutti gli aspetti dell&#8217;uso del territorio”.</i><br />
Come è noto, tuttavia, l’ampia portata di tale norma ha avuto una successiva puntualizzazione ad opera di penetranti interventi della Corte costituzionale la quale ha escluso la possibilità, per il legislatore ordinario, di devolvere al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su intere materie – come quella “urbanistica” – prescindendo del tutto dalle situazioni soggettive coinvolte; ha osservato, quindi, che detta giurisdizione esclusiva va ammessa soltanto nei casi in cui la Pubblica amministrazione agisce di norma esercitando il suo potere autoritativo, mediante l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Sulla scorta di tali premesse, pertanto, è stata dichiarata illegittima la previsione relativa alla attribuzione al giudice amministrativo della cognizione su controversie aventi per oggetto meri “comportamenti” dell’Amministrazione pubblica e dei soggetti alla stessa equiparati, e non si versi, quindi, nell’ipotesi di illegittimo esercizio della funzione amministrativa (v. Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204; cfr. anche sentenza 11 maggio 2006, n. 191).<br />
La stessa Corte costituzionale ha ulteriormente precisato, inoltre, che anche il potere di riconoscere i diritti patrimoniali conseguenziali (ivi incluso il risarcimento del danno) nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica, deve intendersi limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione tanto di legittimità quanto esclusiva (sentenza 28 luglio 2004, n. 281).<br />
Ne consegue che, in virtù dell&#8217;assetto normativo venuto in tal modo a delinearsi, al giudice amministrativo resta preclusa, per le vicende attinenti all&#8217;uso del territorio, nella sua accezione più lata, la cognizione in via esclusiva di controversie riguardanti diritti patrimoniali non connessi con l’esercizio di poteri autoritativi, ovvero non coincidenti con eventuali azioni riparatorie di specifiche determinazioni amministrative illegittime, risultate ingiustamente lesive per i soggetti amministrati.<br />
1.2. &#8211; Nel caso in esame l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa è costituito da un atto amministrativo di carattere sanzionatorio che, come già detto, è stato adottato con la specifica finalità di repressione di un illecito commesso in danno delle bellezze naturali e panoramiche, in un ambito nel quale sussiste pacificamente – invero &#8211; la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, allorché si controverta specificamente dell’esercizio dei poteri autoritativi, di carattere discrezionale, esercitati dall’Amministrazione ai fini dell’adozione delle misure sanzionatorie da comminare nei singoli casi. Tali misure si sostanziano, anzitutto, nella demolizione delle opere abusive, ovvero, in via alternativa, nel pagamento di una indennità, ai sensi del già ricordato art. 15 della legge n. 1497 del 1939, che deve risultare <i>“equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione”.<br />
</i>Dubbi in proposito vengono sollevati dall’appellante, invece, per quanto riguarda il momento della determinazione in concreto dell’ammontare della misura sanzionatoria, poiché in detta occasione, sostiene la Regione Basilicata, la competente Autorità non agirebbe più quale titolare del potere di ripristino della situazione dei luoghi, bensì nella veste specifica di creditrice di una somma di denaro.<br />
1.3. &#8211; A tal riguardo deve necessariamente farsi riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, formatasi proprio in relazione alle anzidette problematiche attinenti all’applicazione del citato art. 15 della legge n. 1497 del 1939.<br />
Va ricordato, anzitutto, l’orientamento prevalente della Suprema Corte mediante il quale si è ripetutamente sottolineato, fin da pronunce risalenti nel tempo, che la sanzione pecuniaria di cui si discute ha carattere alternativo rispetto alle previste misure di tipo ripristinatorio, rientrando, pertanto, al pari di queste ultime, nell’area dei poteri autoritativi demandati all’Amministrazione a tutela diretta di interessi pubblici, con la conseguenza che la controversia rivolta a contestare la validità e l’efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione, ancorché insorga in via di opposizione avverso la relativa ingiunzione di pagamento, deve intendersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo (cfr. Cass. SS. UU. 28 aprile 1989, n. 2003; 20 aprile 1994, n. 3736; 18 maggio 1995, n. 5473; 10 agosto 1996, n. 7403; 4 aprile 2000, n. 94; 28 aprile 1989, n. 2003; 10 marzo 2005, n. 5254).<br />
Non può omettersi di ricordare, tuttavia, che si rinviene pure un orientamento minoritario delle Sezioni Unite, anch’esso risalente nel tempo, inteso a mettere in evidenza, in special modo, che l’opposizione proposta dal privato avverso la sanzione pecuniaria amministrativa in parola, per sentire dichiarare prescritta la relativa pretesa creditoria, non investirebbe il momento della scelta discrezionale dell’Amministrazione pubblica fra l’irrogazione della sanzione stessa e l’alternativo ordine di restituzione in pristino, bensì la fase successiva di riscossione del credito, in relazione alla quale la posizione del privato ha consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che la cognizione in proposito risulterebbe spettante alla giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione delle disposizioni degli artt. 22 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639; nonché in conformità dei criteri generali sul riparto della giurisdizione (v. Cass. SS. UU. 7 marzo 1985, n. 1878; 3 marzo 2003, n. 3149).<br />
1.4. &#8211; Osserva la Sezione che, tenendo adeguato conto delle più articolate ed approfondite argomentazioni della giurisprudenza maggioritaria, dalle anzidette pronunce può coerentemente desumersi il criterio &#8211; che costituisce, in definitiva, la riaffermazione del principio generale relativo alla ripartizione della giurisdizione derivante dall’art. 103 della Costituzione &#8211; secondo cui in sede di giudizio di legittimità resta riservata al giudice amministrativo la cognizione di ogni questione attinente all’esercizio di poteri autoritativi, in presenza dei quali la posizione del soggetto privato assume la specifica consistenza dell’interesse legittimo, ancorché dalla adozione degli atti dell’Amministrazione pubblica si determini una posizione debitoria per il cittadino. Tale principio risulta ulteriormente rafforzato nelle ipotesi in cui, come nella materia che ci occupa, l’ordinamento assegni altresì la giurisdizione esclusiva sulle relative controversie.<br />
D’altronde, l’esigenza – più volte sottolineata dalla Corte costituzionale in relazione al disposto dell’art. 24 della Costituzione – di assicurare piena ed effettiva tutela, nei confronti della Pubblica Amministrazione, al cittadino destinatario della sanzione in parola, induce ad escludere che da parte dell’ordinamento si preveda, per le questioni attinenti alla determinazione della sanzione stessa, una duplice giurisdizione: da un lato, quella amministrativa per le censure rivolte agli aspetti procedimentali ed alla applicazione dei criteri di quantificazione dell’importo dovuto; dall’altro lato, quella ordinaria, per le sole censure attinenti alla dedotta violazione del termine finale, che l’ordinamento prevederebbe per l’emanazione dell’atto.<br />
Resta fermo, comunque, che nel caso in cui l’oggetto della controversia riguardi propriamente la procedura coattiva di riscossione, in quanto il privato contesti l’attività di realizzazione della pretesa creditoria in ragione della illegittimità formale del titolo, ovvero del sopravvenuto venir meno del diritto a procedere esecutivamente, la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.<br />
1.5. &#8211; Tanto premesso il Collegio rileva che nella fattispecie in esame, pur non contestandosi, da parte del ricorrente in primo grado, il potere relativo alla emanazione di simili atti sanzionatori, si censurano in concreto, tuttavia, le modalità procedimentali seguite nell’esercizio della funzione amministrativa attribuita in materia alla competente Autorità regionale, la quale, in sede di determinazione dell’indennità pecuniaria, non avrebbe tenuto conto dei parametri indicati al riguardo nel decreto interministeriale in data 26 settembre 1997, pervenendo conseguentemente ad una quantificazione dell’indennità stessa in misura ritenuta eccessiva dall&#8217;interessato.<br />
In altri termini, non si pongono affatto in discussione le modalità di una procedura esecutiva azionata nei confronti del menzionato ricorrente, ma si contesta la legittimità della irrogazione della sanzione pecuniaria sotto il profilo del mancato perfezionamento del procedimento amministrativo previsto dalla vigente disciplina in materia, implicante l’esercizio di un potere sanzionatorio a fronte del quale la posizione del privato assume chiaramente la consistenza di interesse legittimo; e tale posizione di interesse legittimo deve ritenersi permanga anche nel momento successivo alla irrogazione della sanzione, non solo nel caso che la misura adottata si concreti in un ordine di demolizione, ma anche nell’ipotesi alternativa del pagamento di una indennità pecuniaria, stante la omogeneità funzionale delle stesse (cfr. in particolare sul punto la già citata sentenza Cass. SS. UU. N. 2003/1989).<br />
1.6. &#8211; Sulla base di quanto sopra esposto il primo motivo di appello risulta infondato, dovendosi concludere per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice sulla funzione pubblica, in quanto si tratta di vertenza attinente non già alle modalità della procedura esecutiva di riscossione od a meri “comportamenti” dell’Amministrazione, ma piuttosto alla asserita illegittimità del procedimento sanzionatorio posto in essere dalla Regione Basilicata, quale autorità amministrativa competente alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi delle ripetute disposizioni dell’art. 15 della legge n. 1497 del 1939.</p>
<p>2. &#8211; Ritiene il Collegio che sia, invece, fondato il secondo motivo di appello, inteso a prospettare l’erroneità delle statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione regionale alla riscossione della sanzione pecuniaria in discorso, ai sensi dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui <i>“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.<br />
</i>Come esattamente prospettato dall’appellante Regione Basilicata, infatti, la fattispecie in esame, a quanto già sopra si è precisato, riguarda l’esercizio di un potere di natura autoritativa, che non può estinguersi per prescrizione o decadenza.<br />
In primo luogo, invero, solo una espressa previsione normativa potrebbe fissare un termine di decadenza in proposito, ad esempio decorrente dalla data di accertamento dell’illecito, ma una norma di tal genere non si rinviene, attualmente, nell’ordinamento.<br />
In secondo luogo, deve considerarsi che il credito dell’Amministrazione – in conseguenza dell’illecito compiuto dal privato in area sottoposta a vincolo paesaggistico – non sorge con la mera commissione del fatto, bensì solo al momento del perfezionamento della fattispecie legale complessa, costituita dall’accertamento dell’abuso nella sua materialità e della conclusione dello specifico subprocedimento che termina con la quantificazione della sanzione: prima di tale conclusione, infatti, non sono configurabili né l’inadempimento del trasgressore (tanto che sull’importo dell’indennità non vanno calcolati gli interessi legali), né l’inerzia del “creditore”, non potendo essere chiesta o riscossa una somma per la cui quantificazione deve terminare il subprocedimento prescritto dalla legislazione di settore.<br />
Il meccanismo della prescrizione, quindi, potrà semmai riguardare il diritto alla riscossione delle somma relativa alla sanzione pecuniaria irrogata, per cui, in relazione a tale profilo, si rende comunque opportuno individuare il giorno dal quale possa calcolarsi il decorso del termine prescrizionale.<br />
Trattandosi di un illecito di carattere permanente, sotto il profilo amministrativo, il giudice di primo grado ha considerato che la prescrizione poteva decorrere dalla cessazione di detta permanenza, coincidente con il momento con cui l’autorità preposta alla tutela aveva espresso parere favorevole al mantenimento dell’opera abusiva, facendo così venir meno l’antiguridicità del fatto.<br />
Tale conclusione non appare corretta, ritenendosi invece condivisibile la precedente giurisprudenza di questa stessa Sezione (v. in particolare: Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 395) con cui si è sottolineato che se è vero, come affermato nella sentenza appellata, che l’illecito in questione ha natura permanente, è altrettanto vero che lo stesso è caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei luoghi, così che se l’Amministrazione si determina con un provvedimento repressivo (demolizione ovvero irrogazione della sanzione pecuniaria), tale atto non può intendersi emanato a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, essendo volto a sanzionare una situazione antigiuridica ancora persistente, atteso che la situazione di illiceità può dirsi venuta meno solo quando è stato assolto l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero sia stata pagata, in alternativa, la prevista sanzione pecuniaria.<br />
Non è, quindi, esatto assumere a parametro di riferimento &#8211; come ha fatto il giudice di primo grado &#8211; l’intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate, posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio, in relazione al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Siffatto parere, infatti, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenersi privo di un’autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell’art. 32 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica, in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali, e non costituisce, pertanto, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal ricordato art. 28 della legge n. 689 del 1981.<br />
In concreto, dunque, il provvedimento sanzionatorio impugnato trova la sua disciplina in disposizioni diverse da quelle previste nella normativa sulla sanatoria edilizia, che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono altre amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonché alla repressione di eventuali abusi.<br />
Il Collegio ritiene opportuno aggiungere ancora che, come conferma della correttezza di quanto fin qui precisato, si pone anche l’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il <i>“versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”,</i> attesa la peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno specifico interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non sia risarcito per equivalente. L’oblazione e l’indennità risarcitoria hanno, in effetti, finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra, con le ulteriori conseguenze connesse alle dette differenze, compresa quella di cui ora si discute.<br />
Ciò posto, poiché nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio dell’Amministrazione regionale non può di per sé ritenersi adottato oltre un termine prescrizionale, e non si profila alcuna altra questione riguardo alla intempestività degli atti regionali, le statuizioni del giudice di primo grado in proposito si palesano erronee e vanno, conseguentemente, annullate.</p>
<p>3. &#8211; La fondatezza del suddetto motivo dell’appello principale impone al Collegio l’esame dei motivi del ricorso di primo grado che il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato assorbiti.<br />
3.1. &#8211; Ad avviso del Collegio fondata ed assorbente si manifesta la riproposta doglianza relativa al procedimento di calcolo dell’indennità oggetto di contestazione da parte dell’interessato.<br />
Dall’esame dell’impugnata determinazione del dirigente preposto al Servizio Tutela del Paesaggio, in data 29 dicembre 1998, emerge che la valutazione del danno paesaggistico è stata effettuata, a quanto risulta, dagli organi tecnici dei competenti uffici, senza tener conto delle indicazioni fornite in materia dal decreto in data 26 settembre 1997 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, recante la<i> “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”.<br />
</i>In particolare, come segnala l’interessato, l’Amministrazione regionale ha omesso di applicare i parametri indicati dall’art. 3 di detto decreto, riguardanti il rapporto, fissato in via ordinaria al 3%, del profitto rispetto al valore d’estimo dell’unità immobiliare considerata, continuando ad applicare, invece, i parametri in uso prima della emanazione del ripetuto decreto, basati su criteri vaghi ed eccessivamente discrezionali, con conseguente notevole lievitazione del calcolo relativo all’indennità.<br />
3.2. &#8211; Tali censure, in ordine alle quali l’Amministrazione appellante non ha formulato obiezioni, appaiono condivisibili, in considerazione del carattere immediatamente precettivo del decreto interministeriale in parola.</p>
<p>4. – Per ciò solo il ricorso di primo grado deve essere accolto e va, per l’effetto, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta dall’interessato, salve restando le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione regionale in merito.</p>
<p>5. &#8211; In considerazione delle oscillazioni normative e giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	accoglie, nei limiti indicati in motivazione, l’appello proposto dalla Regione Basilicata;<br />	<br />
&#8211;	accoglie il suindicato motivo riproposto in sede di appello dal signor Saverio Formica e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, l’appellata sentenza del T.A.R. Basilicata n. 700/1999;<br />	<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 13 febbraio e dell’8 marzo 2007, con la partecipazione di:</p>
<p>Stenio Riccio		&#8211; Presidente<br />	<br />
Costantino Salvatore		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi Rel. Estensore &#8211; Consigliere<br />
Antonino Anastasi		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<i><b> Depositata in Segreteria<br />
</i></b>          <b>Il 11/04/2007</b>….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-4-2007-n-1585/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.1585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.432</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-432/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-432/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.432</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore O C. e D. M. (avv.ti V. Paolucci e M. Coco) c. il COMUNE DI SAN VITO CHETINO (avv.ti A. La Morgia e A. La Morgia) sulla durata quinquennale del vincolo di PRG che subordina l&#8217;edificazione all&#8217;approvazione di un piano particolareggiato Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-432/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-432/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.432</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> O C. e D. M. (avv.ti V. Paolucci e M. Coco) c. il COMUNE DI SAN VITO CHETINO (avv.ti A. La Morgia e A. La Morgia)</span></p>
<hr />
<p>sulla durata quinquennale del vincolo di PRG che subordina l&#8217;edificazione all&#8217;approvazione di un piano particolareggiato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – PRG – Vincolo che subordina l’edificazione alla previa approvazione di un piano particolareggiato – Durata &#8211; Quinquennale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove le NTA di un PRG non prevedano alcun limite temporale per l’approvazione di un piano particolareggiato cui è subordinata l’edificazione di alcune zone, dette norme sono legittime, ma incontrano tuttavia i limiti fissati dall’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, che stabilisce in cinque anni la validità dei vincoli di inedificabilità; ne discende che, decorso il quinquennio senza che si sia provveduto a formare lo strumento di dettaglio, il vincolo decade e perde efficacia.</p>
<p></b>__________________<br />
(1) <i>Cfr. in motivazione, T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 28 febbraio 2006, n. 2432; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 14 ottobre 2005, n. 5710. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di PESCARA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Antonio Catoni            Presidente<br />
Dott. Dino Nazzaro               Consigliere<br />
Dott. Luciano Rasola             Consigliere relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 216/1997</b>  proposto dai signori<br />
<b>O C. e D. M</b>.,  rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Paolucci e Marco Coco,  con domicilio eletto nel loro studio, in Pescara, via Firenze, 10, </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI SAN VITO CHETINO</B>, in persona del  Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo La Morgia, in forza di del. di G.M. n. 224/1997, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Augusto La Morgia, in Pescara, viale Marconi, 29,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento n. 10720 del 17.12.1996 di diniego di concessione edilizia e <br />
degli atti tutti connessi;<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2007  il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espongono i ricorrenti di essere proprietari in San Vito Chietino di un’area destinata nel PRG vigente a zona di completamento B2 e d’aver chiesto la concessione per edificare un fabbricato di civile abitazione.</p>
<p>Il provvedimento richiesto è stato negato nel rilievo che l’edificazione nella zona è subordinata alla redazione di un preventivo piano particolareggiato, ai sensi dell’art. 43 delle NTA del PRG.</p>
<p>Avverso detto diniego assumono i ricorrenti che sarebbe stato commesso un errore nei presupposti di fatto,<br />
L’art. 43 citato subordina l’edificazione ad un piano di dettaglio solo per alcune delle zone di completamento B2, quelle cioè poste a monte della SS. 16 (contrada San Fino) ed a valle, dal confine Sud di Rocca San Giovanni all’incrocio della SS. 16 con la strada provinciale San Vito-Lanciano e dalla Foce del Feltrino al confine con Ortona.</p>
<p>L’area dei ricorrenti non sarebbe ricompressa tra quelle soggette a detto piano particolareggiato, essendo posta nella parte alta della Marina di San Vito e cioè nella zona abitata del Paese, in cui si applica la normativa della zona di completamento B2.</p>
<p>Il Comune inoltre non ha tenuto conto che l’area dei ricorrenti è ubicata in zona completamente urbanizzata, collocata in una delle zone più abitate della cittadina  e che in passato era occupata da un fabbricato successivamente demolito.  </p>
<p>Ove comunque dovesse per assurdo ritenersi che l’edificazione del terreno dei ricorrenti sia subordinata all’approvazione di un piano particolareggiato, il diniego sarebbe ugualmente illegittimo per intervenuta inefficacia del vincolo di inedificabilità per decorso del quinquennio dalla data di approvazione del PRG. (1985).<br />
In giurisprudenza infatti si è affermato il principio per cui sono da ritenere legittime le NTA di un PRG  che non prevedono alcun termine per l’approvazione di un piano particolareggiato, essendo detto termine previsto per legge, ex art. 2 L.19.11.1968, n.1187.</p>
<p>Il Comune intimato si è costituito in giudizio con una memoria formale.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 marzo 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e va accolto per il secondo motivo dedotto, poiché non si è in grado di verificare quanto prospettato con il primo motivo e cioè che il terreno dei ricorrenti non ricadrebbe in zona assoggettata all’approvazione di un piano particolareggiato, in quanto il Comune, pur costituitosi in giudizio, non ha prodotto né memoria, né documenti. </p>
<p>In ordine al secondo motivo dedotto, se ne rileva la fondatezza dando per certa la data di approvazione del PRG., risalente al 1985, così come asserito dai ricorrenti.</p>
<p>E’ stato affermato in giurisprudenza che, nel caso le NTA. di un PRG non prevedano alcun limite temporale per l’approvazione di un piano particolareggiato cui è subordinata l’edificazione di alcune zone, dette norme sono legittime, ma incontrano tuttavia i limiti fissati dall’art.2 della L. 19.11.1968, n.1187, che stabilisce in cinque anni la validità dei vincoli di inedificabilità, per cui, decorso il quinquennio senza che si sia provveduto a formare lo strumento di dettaglio,  il vincolo decade e perde efficacia TAR Campania, NA, sez. IV, 28.2.2006, n.2432; C.S., sez. IV, 14. 10.2005, n.5710).</p>
<p>Nella specie l’art. 43 delle NTA del PRG. prevede,  al 5°comma, che per le zone ivi contemplate, “l’attuazione del piano avviene dopo la redazione di un piano particolareggiato unitario con quello prescritto al precedente art.39”, il cui 2° comma assoggetta ugualmente alla redazione di un piano particolareggiato l’edificazione nella contrada San Fino che viene classificata come zona di “completamento particolare”. </p>
<p>Poiché il PRG. del Comune di San Vito Chetino risulta approvato nel 1985, il vincolo relativo di inedificabilità, che incide negativamente sul contenuto del diritto di proprietà, impedendone  le possibilità di godimento, deve ritenersi decaduto per decorso del quinquennio in cui non si è provveduto alla redazione dello strumento attuativo, per cui illegittimo è il diniego di concessione edilizia basato sulla  mancata  formazione di un piano particolareggiato.</p>
<p>Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza.   </p>
<p><b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il <b>Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara -, accoglie </b>il ricorso e, per l’effetto annulla l’atto impugnato.  <br />
	Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa che si liquidano in € 3.000,00.<b><br />	<br />
</b>	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Pescara,. dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,  nella Camera di Consiglio del  22 marzo 2007.																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-432/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.432</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.450</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-450/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-450/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-450/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.450</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore D.I. G. (avv.ti C. Del Peschio Liberatore e S. Mancuso) c. la GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI SPA, (G.T.M.) (avv. t. Marchese) B. B. R. SPA (n.c.) sull&#8217;ambito delle informazioni ambientali accessibili in relazione al progetto di un&#8217;opera pubblica di trasporto urbano 1. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-450/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-450/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.450</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore<br />
D.I. G. (avv.ti C. Del Peschio Liberatore e S. Mancuso) c. la GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI SPA, (G.T.M.) (avv. t. Marchese) B. B. R. SPA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito delle informazioni ambientali accessibili in relazione al progetto di un&#8217;opera pubblica di trasporto urbano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di accesso ai documenti – Impugnazione del diniego – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Accesso ai documenti – Informazione ambientale – Portata -Fattispecie.</p>
<hr />
<p>1. La richiesta d’annullamento dell’atto di diniego di accesso ai documenti è inammissibile in relazione alla tipicità del giudizio di accesso, teso, previa declaratoria, ad ottenere un adempimento positivo da parte della P.A.<br />
2. A fronte del progetto di realizzazione di un’opera pubblica, il diritto all’informazione ambientale (art. 2 L. n. 195/2005) che investe qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente è soddisfatto mediante l’ostensione dello studio di fattibilità dell’opera e del progetto esecutivo; il capitolato di gara, il bando e verbali della gara pubblica per l’affidamento dei lavori attengono al momento procedimentale – contrattuale di aggiudicazione dell’appalto, che non possono essere ricompresi nell’ambito dell’informazione ambientale. In tale contesto, l’intervenuto accesso al piano dell’opera, quale progettata ed esecutiva, soddisfa in pieno il diritto di conoscenza del ricorrente, cittadino residente in zona, in merito all’intervento previsto (nella specie, progetto del trasporto urbano innovativo) sulla strada – parco e consente la valutazione della sua incidenza sulla salubrità ambientale e personale, oltre che in merito alla tutela dei suoi diritti patrimoniali, nel pieno rispetto dell’art. 24 Cost..</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<p>composto dai magistrati:<br />
-Antonio CATONI presidente<br />
-Michele ELIANTONIO consigliere<br />
-Dino NAZZARO consigliere relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="CENTER"><b>SENTENZA</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
<p><b> </b>Nei giudizi proposti con <b>ric. n. 76 del 2007</b> da<br />
<b>D.I. G</b>., costituito con gli avv. Corrado Del Peschio Liberatore e Salvatore Mancuso, come in ricorso</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><b>LA GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI SPA</b>, <b>(G.T.M.)</b> quale rappresentata, in giudizio con l’avv. Tommaso Marchese, come in atti;<br />
<b>BEATTY BALFOUR RAIL SPA</b>, in quanto anche soggetto capofila dell’A.T.I. aggiudicataria della gara d’appalto;</p>
<p><b>PER L’ESIBIZIONE ED IL RILASCIO, in virtù del DIRITTO D’ACCESSO</b><br />
<i>dei documenti richiesti con relativa istanza: a) capitolato d’appalto, b) bando di gara, c) determinazione a contrarre, d) verbali di gara, quali atti della gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto TPL elettrificato a tecnologia innovativa tra i comuni di Pescara e Montesilvano; </i>in uno all’annullamento del provvedimento di rigetto del 23.1.2007 prot. n. 437/P.F.;</p>
<p>visto il ricorso, la costituzione con memoria della GTM, gli atti di giudizio ed i documenti depositati;<br />
udito alla c.c. del 22 marzo 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. S. MANCUSO e T. MARCHESE;<br />
visto le conclusioni rassegnate in atti;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in</p>
<p align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<p><b> </b>il ricorrente, abita in Pescara, in prossimità della cd. strada- parco (via Castellammare) ed ha esercitato il diritto d’accesso per gli atti specificati in epigrafe, intendendo tutelararsi dall’inquinamento ambientale ed elettromagnetico, nonchè dalla possibile svalorizzazione della sua proprietà posta in zona;<br />
la GTM ha concesso l’accesso allo studio di fattibilità dell’opera, precisando che il progetto esecutivo, non era ancora elaborato, e negato l’accesso agli altri atti di gara.<br />
IL diniego è ritenuto illegittimo in relazione agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 (partecipazione), artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 195/19.8.2005 (informazioni ambientali) ed art. 24 cost., nonchè per eccesso di potere (difetto di motivazione).<br />
“Ex adverso” si oppone come gli atti richiesti non abbiano alcuna diretta attinenza con l’interesse del ricorrente, che non avrebbe una posizione differenziata in relazione agli atti di gara.</p>
<p align="center">***</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">in via preliminare, va osservato come la richiesta di annullamento dell’atto di diniego risulta inammissibile in relazione alla tipicità del giudizio di accesso, teso, previa declaratoria, ad ottenere un adempimento positivo da parte della P.A. (cd. democrazia amministrativa); il gravame va, pertanto, circoscritto nei limiti di legge (artt. 22 ss. L. n. 241/90 nel testo vigente).<br />
Nella fattispecie viene esercitato il diritto all’informazione ambientale (art. 2 L. n. 195/2005) che investe qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonchè i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente. Nel caso in esame, quindi, quel che è essenziale è lo studio di fattibilità dell’opera, per il quale l’accesso è stato consentito, ed il progetto esecutivo, non ancora elaborato; gli altri atti (capitolato di gara, il bando e verbali) attengono al momento procedimentale – contrattuale di aggiudicazione dell’appalto, che non possono essere ricompresi nell’ambito dell’informazione ambientale.<br />
IL ricorrente, inoltre, in quanto soggetto completamente estraneo alla gara pubblica, non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti della stessa (art. 22 L. 241/1990); in effetti, l’accesso al piano dell’opera, quale progettata ed esecutiva, soddisfa in pieno il diritto di conoscenza del ricorrente, cittadino residente in zona, in merito all’intervento previsto (trasporto urbano innovativo) sulla strada – parco e consente la valutazione della sua incidenza sulla salubrità ambientale e personale, oltre che in merito alla tutela dei suoi diritti patrimoniali, nel pieno rispetto dell’art. 24 della costituzione.<br />
In base a quanto esposto, il provvedimento di diniego, per gli atti specificati, è sufficientemente motivato, ponendo una distinzione tra il valore dei vari atti richiesti, al di là di ogni aspetto infraprocedimentale.<br />
IL ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza, come per legge.
</p>
<p align="CENTER"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
<p><b> </b>Il <b>Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
-respinge</b> il ricorso in epigrafe;<br />
-condanna D’Intino Giovanni al pagamento, in favore della convenuta costituita G.T.M., delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratori e spese vive) che si liquidano in complessivi €2000(duemila)=.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>-Antonio CATONI presidente<br />
-Dino NAZZARO consigliere estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-450/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.450</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-433/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-433/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.433</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore SOCIETA’ S. Srl (avv. T. Marchese) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. P. Di Marco) ed il COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PESCARA N. 282/1996 (n.c.) nonché nei confronti di R. T. E DELLA SNC. G.I.E. DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-433/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-433/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> SOCIETA’ S. Srl (avv. T. Marchese) c. il COMUNE DI PESCARA (avv. P. Di Marco) ed il COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PESCARA N. 282/1996 (n.c.) nonché nei confronti di R. T. E DELLA SNC. G.I.E. DI T. P.I.R. &#038; C. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione al ricorso in ottemperanza delle parti del giudizio di merito e sulla carenza di legittimazione al ricorso contro l&#8217;aggiudicazione della ditta che abbia accettato la restituzione della cauzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Legittimazione attiva – Parti del giudizio di merito – Necessità &#8211; Legittimazione di terzi – Limiti.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Giudicato – Ambito soggettivo – Limiti.</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – In tema di contratti della p.a. – Acquiescenza &#8211; Restituzione della cauzione – Si configura – Impugnazione dell’aggiudicazione – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Soggetti legittimati ad agire con ricorso per ottemperanza sono solo quei soggetti che hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio deciso con la sentenza della quale si chiede l’esecuzione, in conformità della nozione e degli effetti della “cosa giudicata” &#8211; presupposto logico giuridico della ottemperanza – fissati dall’art. 2909 c.c.. (1) La legittimazione a proporre ricorso per ottemperanza anche in capo ai terzi che, pur estranei al processo che ha dato luogo al giudicato, siano stati lesi dal provvedimento annullato, sussiste solo nell’ipotesi in cui l’atto annullato si presenti come concettualmente non scindibile in autonome e distinte determinazioni. (2)<br />
2. L’efficacia soggettiva di una sentenza di annullamento passata in giudicato si estende erga omnes solo per la parte cassatoria dell’atto, mentre per la parte prescrittiva vale la regola generale dell’efficacia inter partes di cui all’art. 2909 c.c.. (3)<br />
3. La restituzione della cauzione, accettata dalla ditta concorrente, configura acquiescenza ad un provvedimento equivalente ad una determinazione implicita di esclusione dalla gara. Pertanto, se la partecipazione alla gara d’appalto costituisce presupposto di legittimazione che radica nell’impresa che partecipa l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione, il venir meno del titolo di partecipazione, per l’intervenuta ed inoppugnabile esclusione dalla procedura, priva l’impresa di legittimazione a dedurre vizi attinenti alla posizione dell’aggiudicatario, non potendo assumere alcun rilievo gli ipotetici e futuri benefici legati all’eventuale rinnovazione della gara, rispetto alla quale non può che vantare un interesse di mero fatto. (4)<br />
1. Soggetti legittimati ad agire con ricorso per ottemperanza sono solo quei soggetti che hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio deciso con la sentenza della quale si chiede l’esecuzione, in conformità della nozione e degli effetti della “cosa giudicata” &#8211; presupposto logico giuridico della ottemperanza – fissati dall’art. 2909 c.c.. (1) La legittimazione a proporre ricorso per ottemperanza anche in capo ai terzi che, pur estranei al processo che ha dato luogo al giudicato, siano stati lesi dal provvedimento annullato, sussiste solo nell’ipotesi in cui l’atto annullato si presenti come concettualmente non scindibile in autonome e distinte determinazioni. (2)<br />
2. L’efficacia soggettiva di una sentenza di annullamento passata in giudicato si estende erga omnes solo per la parte cassatoria dell’atto, mentre per la parte prescrittiva vale la regola generale dell’efficacia inter partes di cui all’art. 2909 c.c.. (3)<br />
3. La restituzione della cauzione, accettata dalla ditta concorrente, configura acquiescenza ad un provvedimento equivalente ad una determinazione implicita di esclusione dalla gara. Pertanto, se la partecipazione alla gara d’appalto costituisce presupposto di legittimazione che radica nell’impresa che partecipa l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione, il venir meno del titolo di partecipazione, per l’intervenuta ed inoppugnabile esclusione dalla procedura, priva l’impresa di legittimazione a dedurre vizi attinenti alla posizione dell’aggiudicatario, non potendo assumere alcun rilievo gli ipotetici e futuri benefici legati all’eventuale rinnovazione della gara, rispetto alla quale non può che vantare un interesse di mero fatto. (4)<br />
<b/>_________________________________________<br />
(1)<i> Cfr. in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 13 luglio 2004, n. 10102; T.A.R. PUGLIA – BARI – SEZIONE II – Sentenza 28 febbraio 1996, n. 60.</i><br />
(2) <i>T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 novembre 2004, n. 12082.</i><br />
(3) <i>CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 6 marzo 2000, n. 1142. </i><br />
(4) <i>CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 6 giugno 2001, n. 3079;  ID – SEZONE SESTA 6 marzo 1992, n. 159; T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza23 marzo 2004, n. 113; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 13 settembre 2005, n. 4692. (A. Fac.)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
 PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Dott. Antonio      Catoni                 Presidente<br />
Dott. Dino            Nazzaro              Consigliere<br />
Dott. Luciano       Rasola                 Consigliere, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 593/1998</b>  proposto dalla <br />
<b>SOCIETÀ S. Srl</b>, con sede in Casciago (VA), in persona dell’Amministratore Unico p.t. signor Mario Ballerini,  rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto in Pescara, presso il di lui studio, in via dei Marrucini, n.11,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI PESCARA</B>, in persona dell’Assessore delegato (dal  Sindaco p.t.),  rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Di Marco dell’Avvocatura comunale, nonché </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR DI PESCARA N.282/1996 N.C</B>., nonché</p>
<p><b>nei confronti<br />
</b>del signor <B>R. T. E DELLA SNC. G.I.E. DI T. P.I.R. &#038; C.</B>,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della deliberazione del Commissario ad acta n.234 del 1°.4.1998 e della nota dello stesso Commissario in data 4.4.1998, n. 3694;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché l’atto di motivi aggiunti;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2007 il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con deliberazione n.1566 del 1°.8.1968 il Comune di Pescara bandiva l’appalto-concorso per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica nei due cimiteri della città.</p>
<p>Invitate 17 Imprese, solo otto presentarono la loro offerta e tra queste la Società ricorrente che venne esclusa dalla gara. <br />
Con delibera n.2687 del 7.12.1970 la G.M. dispose il rimborso delle cauzioni versate dalle ditte concorrenti, determinazione questa impugnata dalla Ditta Tabossi con ricorso accolto da questo TAR con sentenza 251/1975 nella considerazione che l’iter procedimentale dell’appalto concorso, una volta iniziato, dovesse essere proseguito fino alla sua conclusione.</p>
<p>Tale principio è stato ribadito da questo Tribunale con altre pronunce di accoglimento di ricorsi della Ditta Tabossi contro provvedimenti di indizione di un nuovo appalto o avverso comportamenti di inerzia del Comune a dare esecuzione alle statuizioni contenute nelle sentenze stesse (sentt. n.377/1979;  490/1983;  447/1985;  144/1988).</p>
<p>Di fronte all’inerzia del Comune a dare esecuzione all’ultima sentenza n.144/1988, la Ditta Tabossi ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, ricorso che  venne accolto con sentenza n.430/1992, a seguito della quale è stato nominato un Commissario “ad acta”, che ritenne di non poter effettuare alcuna aggiudicazione della concessione, dichiarando chiusa e definita la procedura concorsuale.</p>
<p>Tale determinazione commissariale è stata oggetto di altra impugnativa da parte del Tabossi, in cui è intervenuta la Società SAIE per sostenere la legittimità dell’operato del Comune e del commissario ad acta.<br />
Tale impugnativa ha avuto esito favorevole per il ricorrente in quanto questo TAR, con sent.282/1996, ha prescritto il riesame della decisione del Commissario “ad acta” mediante la nomina di altro Organo commissariale onde accertare se la Ditta Tabossi fosse l’unica rimasta in gara o se avesse comunque titolo all’aggiudicazione, dopo aver valutato, atteso il tempo trascorso,  la permanenza delle condizioni di attuabilità del progetto a suo tempo presentato, con riguardo ai profili tecnici e finanziari.</p>
<p>Il nuovo Commissario ad acta all’uopo nominato, sulla base del progetto depositato dalla Ditta Tabossi (deposito autorizzato dal TAR con sent. n.600/1997, essendosi smarrito quello all’epoca prodotto al Comune), con deliberazione n. 234 del 1°.4.1998, ha aggiudicato l’appalto-concorso alla Ditta Tabossi, previa CTU relativa alla verifica circa la persistente attuabilità del progetto.</p>
<p>Avverso detta determinazione insorge la Società ricorrente che opera nello stesso settore di attività riguardato dall’appalto-concorso e che a suo tempo aveva partecipato alla  procedura di evidenza pubblica, lamentando che il Commissario “ad acta”  non ha verificato se la società dichiarata aggiudicataria  sia lo stesso soggetto giuridico che nel 1969 ha partecipato alla gara, così come rilevato nel parere espresso, ex art.53 L.142/1990, dal Responsabile dell’ufficio di Ragioneria dell’ente.</p>
<p>Aggiunge la ricorrente che la Ditta individuale Tabossi ha cessato l’attività il 10.1.1978 e che  in data 6.7.1978 ha operato come Società di fatto, con iscrizione alla CCIAA di Pescara dal 20.7.1978 e con successiva regolarizzazione della stessa mediante costituzione in data 20.12.1984 della Snc. G.I.E di Tabossi p.i.Riccardo &#038; C., iscritta all’A.N.C. con il diverso numero 9235629.</p>
<p>La gara pertanto non poteva essere aggiudicata perché i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica devono possedere i requisiti di iscrizione fino alla conclusione della procedura stessa.</p>
<p>Si è costituita in giudizio la ditta controinteressata, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, mentre nel merito contesta le tesi <i>ex adverso </i>prospettate, ritenendole infondate in punto di fatto e di diritto.</p>
<p>Si è costituito in giudizio anche il Comune di Pescara, che,  a difesa dell’operato del Commissario ad acta, eccepisce l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.</p>
<p>Con atto di motivi aggiunti, notificato il 5.2.1999, la Società SAIE, avendo ottenuto in data 16.12.1998, su sua richiesta, i documenti relativi alla pratica di recupero di iscrizione all’A.N.C. presentata dal Tabossi il 29.1.1991, lamenta che il Commissario ad acta  ha omesso di verificare il permanere del requisito dell’iscrizione all’A.N.C. in capo alla Ditta Tabossi, requisito di cui la predetta Ditta è risultata carente per il periodo dal 1978 al 1984, in cui ha costituito una società di fatto, che, in quanto tale,  non avrebbe potuto partecipare alla gara e  non avrebbe potuto ottenere l’iscrizione all’albo di cui sopra, neanche mediante l’istituto del recupero di iscrizione.</p>
<p>Con altra doglianza viene posta in dubbio l’autenticità dell’autodichiarazione del Tabossi circa la conformità del progetto depositato agli atti del giudizio n.1043/1993 a quello, smarrito, depositato presso gli uffici comunali, nonché l’autenticità del progetto.</p>
<p>Con memoria del 18.2.1999 il Tabossi replica all’atto di motivi aggiunti, mentre la ricorrente ha depositato il 6.5.2006 e il 14. 10.2006 ulteriori atti a sostegno delle sue tesi e a confutazione delle eccezioni e tesi avversarie.</p>
<p>La causa, trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del  26 ottobre 2006, è stata dichiarata interrotta per il decesso del signor Tabossi con sentenza n.698/2006.<br />
La causa stessa è stata riassunta con atto del 17.1.2007.</p>
<p>Con memoria depositata il 9.3.2007 gli eredi del signor Tabossi insistono nelle tesi rassegnate.</p>
<p>La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione nell’udienza del 22 marzo 2007.</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>Il ricorso appare inammissibile sotto molteplici profili, così come rilevato dalla Ditta controinteressata.</p>
<p>A)  Sotto un primo aspetto il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso l’atto commissariale in sede di ordinario giudizio di legittimità.</p>
<p>Questo TAR, che non ignora i divergenti orientamenti giurisprudenziali in materia, con la sentenza n.282/1996 aveva condiviso l’orientamento secondo cui i provvedimenti del Commissario ad acta devono essere impugnati  con il rito del giudizio di ottemperanza, nel rilievo della necessità del controllo del giudice dell’ottemperanza su tutta l’attività del Commissario, in ragione della sua funzione di organo ausiliario del giudice finalizzata non già a soddisfare l’interesse primario della P.A., ma a realizzare l’interesse del ricorrente vittorioso (Csi n.114 del 22.3.1993). <br />
 E siffatto orientamento era stato seguito anche nella considerazione dell’attribuzione al giudice amministrativo, nel giudizio di cui all’art.27, n.4 del T.U. 26.6.1924, n.1054, della giurisdizione di merito, che consente la sostituzione  di qualunque organo dell’Amministrazione, anche con valutazioni discrezionali e tecniche , ove necessarie per dare attuazione al giudicato (Cass.Civ., SS.UU., 14.1.1992, n.368). <br />
 La ragione peraltro della condivisione di tale indirizzo risiedeva proprio nelle valutazioni rimesse al Commissario ad acta nominato, di natura non vincolate, dovendo tale Organo accertare se la Ditta Tabossi fosse realmente l’unica rimasta in gara e se avesse titolo all’aggiudicazione, previo esame concernente la persistenza delle condizioni di attuabilità del progetto. </p>
<p>Anche comunque a voler prescindere da tale profilo, ove possa, nella specie, in ipotesi, seguirsi l’altro indirizzo che afferma l’impugnabilità in sede di ordinario giudizio di legittimità dei provvedimenti del Commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza, il ricorso è inammissibile per altro verso, difettando la Società SAIE della legittimazione ad agire con ricorso per ottemperanza o con ricorso ordinario.</p>
<p>
B)  Soggetti legittimati ad agire con ricorso per ottemperanza sono solo quelli che hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio deciso con la sentenza della quale si chiede l’esecuzione,  in conformità della nozione e degli effetti della “cosa giudicata” &#8211; presupposto logico giuridico della ottemperanza – fissati dall’art.2909 c.c. (C.S., sez. IV, 13.7.2004, n.10102;  TAR Puglia, Bari, II sez. 28.2.1996, n.60).</p>
<p>La legittimazione a proporre ricorso per ottemperanza anche ai terzi che, pur estranei al processo che ha dato luogo al giudicato, siano stati lesi dal provvedimento annullato, è stata riconosciuta solo   nell’ipotesi in cui l’atto annullato si presenti come concettualmente non scindibile in autonome e distinte determinazioni (TAR Lazio, sez.I, 10.11.2004, n.12082).  <br />
Precisa peraltro il C.S., sez.V, con sentenza del 6.3.2000, n.1142,  che l’efficacia soggettiva di una sentenza di annullamento passata in giudicato si estende  <i>erga omnes</i> solo per la parte cassatoria dell’atto, mentre per la parte prescrittiva vale la regola generale dell’efficacia <i> inter partes </i> di cui all’art. 2909 c.c..</p>
<p>La Società ricorrente è rimasta estranea al giudizio instaurato dalla Ditta Tabossi avverso la deliberazione di G.M. n.584 del 20.5.1984 con cui si è stabilito di considerare  chiusa e definita la procedura concorsuale aderendo al parere, espresso dalla Commissione per l’appalto in questione,  di non ritenere meritevole di approvazione nessuno dei progetti presentati.</p>
<p> Detta deliberazione è stata annullata da questo Tribunale con sentenza n.144/1988, passata in giudicato, per cui  la Società SAIE, come non ha interferito nel ricorso proposto dalla Ditta Tabossi per l’esecuzione della sentenza n.144/1988, ricorso accolto con sentenza n.430/1992,  così non può interferire  nel ricorso proposto  sempre dal Tabossi avverso la determinazione commissariale di non poter effettuare alcuna aggiudicazione.</p>
<p>Quest’ultima  impugnativa è stata decisa con sentenza n. 282/1996, in cui tra l’altro si  è posto in dubbio la legittimazione della Società SAIE a intervenire nel giudizio, non potendosi riconoscere la titolarità di una posizione legittimante per il fatto della partecipazione di detto soggetto alla gara di appalto a suo tempo indetta dal Comune di Pescara, dal momento dell’accettazione senza alcuna contestazione della restituzione della cauzione depositata, “indice di sicura acquiescenza all’esito della gara”.</p>
<p>Detta cauzione è stata restituita su richiesta di molte ditte concorrenti in quanto, dopo il parere in data 9.6.1969 espresso dalla Commissione esaminatrice circa l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, questa dopo un anno e mezzo, e cioè in data 7.12.1970,  non aveva ancora assunto alcuna decisione.</p>
<p>Ammettere oggi la legittimazione della Società SAIE significherebbe non tener conto del termine decadenziale entro il quale detta Società avrebbe potuto contestare l’avvenuta restituzione della cauzione, disposta con deliberazione di G.M. n.2487 del 7.12.1970, deliberazione invece tempestivamente contestata con il primo ricorso dalla Ditta Tabossi.</p>
<p>C) Altro profilo di inammissibilità del gravame proposto viene in rilievo ove si consideri che  la restituzione della cauzione, accettata dalla Società SAIE, configura acquiescenza ad un provvedimento equivalente ad una determinazione implicita di esclusione dalla gara.</p>
<p>Orbene, se la partecipazione alla gara d’appalto costituisce presupposto di legittimazione che radica nell’impresa che partecipa l’interesse ad impugnare l’aggiudicazione, il venir meno del  titolo di partecipazione per l’intervenuta e inoppugnabile esclusione dalla procedura priva l’impresa di legittimazione a dedurre vizi attinenti alla posizione dell’aggiudicatario, non potendo assumere alcun rilievo gli ipotetici e futuri benefici legati all’eventuale rinnovazione della gara, rispetto alla quale non può che vantare un interesse di mero fatto (C.S., sez. V, 6.6.2001, n.3079;  sez.VI, 6.3.1992, n.159;  TAR Friuli- Venezia Giulia, 23.3.2004, n.113;  C.S., sez.V, 13.9.2005, n.4692).  </p>
<p>D)  Ferme restando le ragioni tutte di inammissibilità sopra enunciate, si rileva che altro profilo preclusivo dell’esame nel merito del gravame va rinvenuto nella violazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.</p>
<p>La Società ricorrente con il ricorso proposto introduce questioni ulteriori,  non prospettate nei precedenti giudizi di cognizione, né con l’atto d’intervento promosso  nel ricorso n.1040/1993, deciso con la sentenza n.282/1996. </p>
<p>Deve considerarsi al riguardo che una volta formatosi il giudicato in ordine ad una determinata situazione controversa, esso non può essere rimesso in discussione  con riferimento a questioni che, pur avendo potuto formare oggetto del giudizio, non sono state dedotte, perché in caso contrario si porrebbe in forse l’incontestabilità dell’accertamento operato dalla sentenza su di un rapporto giuridico.</p>
<p>Con il ricorso proposto avverso  gli atti commissariali la SAIE sostiene  che la Ditta risultata aggiudicataria è diversa da quella che partecipò all’appalto del 1969,  essendo cessata nel 1978 ed essendo stata sostituita da altra ditta, introducendo in tal modo questioni mai prospettate nei precedenti giudizi ai quali non ha preso mai parte.<br />
Tale problematica non è stata nemmeno fatta presente con l’atto d’intervento nel giudizio di cui al ricorso n.1040/1993, deciso con la sentenza di questo TAR n.282/1996,  le cui statuizioni sono state pronunciate in favore della Ditta Tabossi, la  posizione della quale, come ditta individuale,   non è risultata contestata, anche a voler ammettere, per inconcessa ipotesi, la legittimazione ad agire della SAIE, la cui condotta processuale  si risolve pertanto nella implicita rimessa in discussione, per tale verso, del giudicato costituito dalla sentenza n.282/1996.</p>
<p>Per le ragioni tutte che precdono il ricorso va dichiarato inammissibile.</p>
<p>Le spese di causa seguono la soccombenza.    </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.  Q.  M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il <b>Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara</b> -, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile. <br />
	Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di causa che si liquidano  in € 4.000,00, da ripartirsi in ugual misura tra il Comune e la parte controinteressata. <b><br />	<br />
</b>	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Pescara dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,  nella Camera di Consiglio del 22 marzo  2007.<br />	<br />
<b><br />
</b>Pubblicata mediante deposito il 11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-433/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.435</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-435/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-435/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.435</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore U. B. (avv.ti S. R. Tarquini e N. Daniele, cui sono subentrati gli avv.ti C. P.M. de Cata, L. Di Felice e P. Battistella) c. il COMUNE DI VACRI (avv. M. Russo) sulla normativa applicabile al condono richiesto dall&#8217;aggiudicatario di beni immobili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-435/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-435/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.435</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> U. B. (avv.ti S. R. Tarquini e N. Daniele, cui sono subentrati gli avv.ti C. P.M. de Cata, L. Di Felice e P. Battistella) c. il COMUNE DI VACRI (avv. M. Russo)</span></p>
<hr />
<p>sulla normativa applicabile al condono richiesto dall&#8217;aggiudicatario di beni immobili in esito a procedura esecutiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Condono – Normativa applicabile.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Condono – Oblazione – Misura – Normativa applicabile.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Condono – Oblazione – Misura – Motivazione –Richiamo della normativa applicata – E’ sufficiente motivazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 46, DPR 6 giugno 2001, n. 380, che fa obbligo tassativo all’aggiudicatario di immobile a seguito di procedura esecutiva di chiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria qualora l’immobile si trovi nelle condizioni per essere assentito in sanatoria entro centoventi (120) giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall’autorità giudiziaria, non consente di chiedere il condono in base alle LL. 28 febbraio 1985 n. 47 e n. 724/1994, poiché la norma, prescrivendo l’obbligo di ottenere, ove possibile, l’assenso in sanatoria, non può che abilitare l’interessato a chiedere ed ottenere il condono in base alla L. 24 novembre 2003 n. 326, che è l’unica che lo ha nuovamente previsto.<br />
2. L’art. 32, comma 28, L. 24 novembre 2003 n. 326 ha si rinviato, per quanto in esso non previsto e per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla L.28 febbraio 1985, n.47, come modificato dall’art.39 della L. 23 dicembre 1994 n.724, ma non per quanto concerne le misure dell’oblazione, che sono state aggiornate e che si applicano a prescindere dalla data, più o meno risalente nel tempo, della costruzione abusiva. Il comma 38 del menzionato art. 32, infatti, dispone che “la misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al presente decreto”, senza null’altro specificare, il che significa che ove l’interessato (con istanza del 2.8.2005), si avvale del condono, non può che avvalersi del condono di cui alla normativa del 2003, con l’obbligo quindi di sottostare alla nuova misura dell’oblazione. Non rileva quindi né la volontà espressa dall’interessato, né la normativa che l’istante ha inteso di applicare per quanto concerne la misura dell’oblazione correlandola all’epoca della realizzazione delle opere abusive.<br />
3. La determinazione della misura dell’oblazione è sufficientemente motivata con il richiamo all’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n. 326, che rinvia all’allegato 1, trattandosi di atti del tutto vincolati, senza uso di potestà autoritative e discrezionali, in base agli abusi indicati dal ricorrente. Del resto, le somme dovute a conguaglio configurano obbligazioni che discendono direttamente dall’applicazione della norma, per cui, una volta indicata la legge tenuta presente, non v’è bisogno dell’esternazione di alcuna ulteriore ragione e, inoltre, vertendosi di provvedimenti per loro natura vincolata, non sarebbero annullabili, ex art. 21 octies della L. 7 agosto 1990 n. 241, modificato dalla L. n. 15/2005, atteso che il loro contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di PESCARA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Antonio Catoni               Presidente<br />
Dott. Dino Nazzaro                 Consigliere<br />
Dott. Luciano Rasola               Consigliere relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 227/2006</b>  proposto dal signor <br />
<B>U. B</B>., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio R.Tarquini e Norma Daniele, cui sono subentrati gli avv.ti Carlo P.M. de Cata e Luciano Di Felice, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Patrizia Battistella, in Pescara, via A.Vespucci, n.145, </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI VACRI</B>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  in virtù di deliberazione di G.M. n.53/2006, dall’Avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso il di lui studio, in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II, n. 10,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>previa sospensiva, dei provvedimenti nn. 1124, 1125, 1126, 1127 e 1128 del 13.5.2006, notificati al ricorrente il 14 s.m., relativi alla determinazione degli importi per oblazione ed oneri concessori riguardanti la sanatoria di opere abusive;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2007  il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone il ricorrente d’aver acquistato in data 25.11.2004, a mezzo decreto del Giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Cheti, una porzione di fabbricato rurale con area circostante, sito in contrada Sterpara del Comune di Vacri, immobile consegnatogli il 21.4.2005.<br />
<b><br />
</b>In data 2.8.2005 il ricorrente ha presentato sei richieste di condono edilizio, ai sensi dell’art. 46.5 del DPR 6.6.2001, n.389,  su moduli predisposti per il condono previsto dalla L. n. 47/1985, in base alle quali ha pagato le somme dovute per  oblazione, che sono state sottoposte a conguaglio  da parte del Comune con i provvedimenti impugnati, da cui è scaturito un debito complessivo di € 46.719,00.</p>
<p>Prima di procedere ai relativi calcoli il Comune di Vacri ha chiesto all’Avv. Marcello Russo  un  parere legale, che , fornito in data 9.9.2005,  è stato trasmesso al ricorrente, al quale il Responsabile del procedimento, con nota del 14.9.2005, ha  fatto presente, ex art. 10 bis della L. 241/1990,  che, sulla scorta del parere stesso, avrebbe concluso il procedimento in modo parzialmente difforme dalle richieste di condono.<br />
A tale nota il ricorrente ha risposto, con lettera del 22.9.2005, comunicando di voler aderire al contenuto del parere e chiedendo al Comune di definire le somme da versare a conguaglio, somme definite in base alle misure  di cui alla L. 326/2003, tenuto conto delle ulteriori precisazioni fornite dal legale suindicato nella nota del 3.10.2005.</p>
<p>Dette conclusioni sono state contestate, con la nota del 21.12.2005,  dall’Avv. Silvio Tarquini, al quale il ricorrente si era rivolto per conoscere i criteri di calcolo dell’oblazione.</p>
<p>Le domande di condono riguardano le seguenti opere abusive:<br />
&#8211; una maggiore superficie del piano seminterrato per mq. 70,06;<br />
&#8211; una maggior volume dei piani seminterrato e  terranno per mq. 226,26;<br />
&#8211; la realizzazione di una tettoia in acciaio per mq. 90,81;<br />
&#8211; la recinzione di aree di sedime con muri di contenimento e di raccordo;<br />
&#8211; la modifica della pendenza della strada;<br />
&#8211; la modifica dei prospetti dei piani interrato e terraneo;<br />
&#8211; un portico di collegamento sottostante la passerella pedonale al piano terra.</p>
<p>L’immobile, già laboratorio artigianale adibito ad officina meccanica con sovrastante abitazione, è stato acquistato per essere trasformato in stabilimento industriale per stoccaggio, vinificazione e imbottigliamento vini, con ampliamento di un attiguo edificio industriale, di  proprietà del ricorrente.</p>
<p>Avverso i provvedimenti impugnati, in base ai quali deve corrispondere  somme a conguaglio a debito, il ricorrente ha proposto ricorso notificato il 12.5.2006,  formulando una molteplicità di  rilievi, che possono tuttavia così sintetizzarsi:</p>
<p>1. Erroneità del calcolo dell’oblazione compiuto in base alle misure del   condono di cui al D.L. 269/2003, convertito nella L. 24.11.2003, n. 326 (terzo condono);  <br />
<b><br />
</b>2. Tardività della richiesta di oblazione da parte del Comune, intervenuta ad oltre sei mesi dalla domanda di condono, per cui, non avendo la Regione regolato i tempi per pronunciarsi, si applicherebbe la L. 241/1990, come modificata dalla L. 11.2.2005, n.15, che preve il termine massimo di 90 giorni, con la conseguenza che la richiesta sarebbe improduttiva di effetti;</p>
<p>3.  Difetto assoluto di motivazione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>4. Violazione dell’art. 10 bis della L.241/1990 in quanto non sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento delle domande di oblazione, con i relativi calcoli, avanzate dall’interessato;</p>
<p>5. Difetto di istruttoria ed erronea rappresentazione dei fatti;</p>
<p>6. Violazione della L.326/2003, in quanto la misura dell’oblazione prevista da tale normativa si applicherebbe ai condoni edilizi di opere di cui si chiede il condono in base a tali disposizioni, per cui la predetta misura non può applicarsi a chi condona in base alla L. n.47/1985;</p>
<p>7. Ciò si desumerebbe anche dall’art. 46.5 del T.U. dell’edilizia (n. 380/2001) secondo cui le nullità degli atti di trasferimento non si applicano nel caso di trasferimenti derivanti da procedure esecutive. </p>
<p>Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che replica alle tesi avversarie, ritenendole infondate e chiedendo che il ricorso sia rigettato. </p>
<p>Agli iniziali difensori sono subentrati altri legali che si sono costituiti con memoria 3.7.2006, con cui si riportano ai motivi tutti dell’atto introduttivo del giudizio.</p>
<p>Il Comune intimato ha depositato in data 28.2.2007 memoria conclusiva, con cui, nell’insistere nella richiesta di rigetto dell’impugnativa, fa riferimento ad una relazione del 21.12.2006 del Geom. Mario Miccoli, nominato quale CTU dal Giudice dell’esecuzione per verificare se il bene acquistato all’incanto presentava già le difformità edilizie contestate dal Comune e ciò al fine di ottenere una riduzione del prezzo di aggiudicazione.  In detta relazione si dichiara che certo Geom. Bruni, in sede di perizia di stima redatta al fine della vendita dell’immobile,  non avrebbe visto le irregolarità già esistenti e che il Comune avrebbe sbagliato i calcoli dell’oblazione.<br />
Si aggiunge poi che certo arch. Luciano Stella, senza averne titolo, ha trasmesso al Comune la relazione Miccoli, di cui comunque si chiede di non tener conto, non potendo interferire nel  presente giudizio.</p>
<p>Con memoria depositata in data 12 marzo 2007 il ricorrente rinvia alla documentazione depositata in data 1°.3.2007 che ritiene determinante e insiste per il resto  per l’accoglimento del ricorso.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 marzo 2007.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso non appare fondato.</p>
<p>1.  Iniziando dall’esame del  primo motivo di gravame, con cui il ricorrente fa presente che il condono è stato richiesto, con istanze del 2.8.2005,  in applicazione del capo IV, art.32 e ss. della L.47/1985 e art.39 della L 724/1994, in virtù di quanto previsto dall’art. 46.5 del DPR. 380/2001, per cui contesta che il calcolo degli importi dovuti sia stato effettuato in base all’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito nella L. n.326/2003, quasi che le opere siano state ultimate entro il 31.3.2003, si osserva che il riferimento all’art. 46.5 del DPR 6.6.2001, n.380 non legittima affatto l’applicazione, ai fini del condono, delle norme del 1985 e del 1994, che hanno previsto sanatorie i cui termini sono ormai scaduti da tempo, per cui infondato è il settimo motivo di ricorso.</p>
<p> L’art. 46 citato dispone che non si applicano le nullità degli atti di trasferimento di immobili intervenuti nell’ambito di procedure esecutive, nullità che invece colpiscono gli atti di trasferimento di immobili tra vivi ove non risultino gli estremi del permesso di costruzione o del permesso in sanatoria. La norma appena citata fa però obbligo tassativo all’aggiudicatario acquirente di chiedere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria qualora  l’immobile si trovi  nelle condizioni per essere assentito in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall’autorità giudiziaria.</p>
<p>A prescindere che le richieste di condono, prodotte oltre i 120 giorni di cui alla norma sopra richiamata, avrebbero dovuto essere a rigore respinte da parte del Comune, con tutte le conseguenze del caso (ma tale aspetto non è stato contestato dal Comune), si ribadisce che l’art. 46 non consente  affatto di chiedere il condono in base alle LL. 47/1985 e 724/1994, poiché la norma, prescrivendo l’obbligo di ottenere, ove possibile, l’assenso in sanatoria, non può che abilitare l’interessato a chiedere ed  ottenere il condono in base alla legge del 2003 che è l’unica che lo ha nuovamente previsto, condono di cui ci  si è avvalsi  mediante la presentazione delle relativa  domande.</p>
<p>Si osserva ancora che l’art. 32 della L. 326/2003 sopra citata, al 28° comma,  ha, si, rinviato,  per quanto in esso non previsto e per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla L.28.21985, n.47, come modificato dall’art.39 della L. n.724/1994, ma  non per quanto concerne le misure dell’oblazione, che sono state aggiornate e che si applicano a prescindere dalla data, più o meno  risalente nel tempo, della costruzione abusiva.</p>
<p>Il comma 38 del menzionato art. 32 infatti dispone che “la misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al presente decreto”, senza null’altro specificare, il che significa che ove l’interessato, con istanza del 2.8.2005,  si avvale del condono, non può che avvalersi del condono di cui alla normativa del 2003,  con l’obbligo quindi di sottostare alla nuova misura dell’oblazione.</p>
<p>Non rileva quindi né la volontà espressa dall’interessato, né  la normativa che l’istante ha inteso di applicare per quanto concerne la misura dell’oblazione correlandola all’epoca della realizzazione delle opere abusive, contrariamente a quel che sostiene l’interessato col sesto motivo di ricorso, atteso che  l’entità dell’oblazione è solo quella prevista dalla nuova normativa, e, se l’importo complessivo da pagare a tale titolo è rilevante, ciò sembra  dovuto alla notevole entità dell’abuso da sanare, consistente nella trasformazione di un vecchio laboratorio artigianale in un più ampio edificio adibito a stabilimento produttivo enologico.<br />
Sul punto tuttavia ritiene il Collegio che il Comune debba fare  chiarezza verificando – come  appresso si dirà – l’effettiva consistenza dell’abuso.</p>
<p>2.  Infondato è anche il secondo motivo riguardante la tardività della determinazione del Comune nel pretendere il pagamento dell’oblazione, che è intervenuta ad oltre sei mesi di distanza dalla domanda di condono, per cui  l’ente sarebbe decaduto dal diritto  di esigere il pagamento, avendo posto in essere una decisione improduttiva di effetti giuridici.</p>
<p>In proposito è sufficiente richiamare il  comma 36 dell’art. 32 che, all’ultimo periodo testualmente recita: “Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante”.</p>
<p>Avendo il Comune assunto le determinazioni contestate il 13.3.2006 in relazione a domande  di condono presentate in data 2.8.2005, infondata è la doglianza mossa, poiché il diritto al conguaglio è stato esercitato nei termini e inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente all’art. 2 della L.241/1990, che è norma di carattere generale applicabile solo in assenza di una disciplina specifica, nella specie esistente.</p>
<p>3.  Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione delle determinazioni assunte dal Comune.</p>
<p>Il rilievo è infondato in quanto dette determinazioni, richiamando l’art. 32 del D.L. 269/2003, convertito nella L.326/2003, hanno fatto applicazione della misura dell’oblazione prevista da detta norma, che rinvia all’allegato 1, ponendo in essere atti del tutto vincolati, senza uso di potestà autoritative e discrezionali, in base agli abusi indicati dallo stesso ricorrente, per cui la motivazione è “in re ipsa”, è cioè nella legge.<br />
Le somme dovute a conguaglio configurano in altri termini obbligazioni che discendono direttamente dall’applicazione della norma, per cui, una volta indicata la legge  tenuta presente, non v’è bisogno dell’esternazione di alcun’altra ragione.</p>
<p>In ogni caso,  trattandosi di provvedimenti per loro natura vincolata, non sarebbero annullabili, ex art. 21 octies della L.241/1990, modificato dalla L.15/2005, atteso che il loro contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<p>4. Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 10 bis della L.241/1990, modificata dalla L. n. 15/2005, in quanto,come esposto nelle premesse in fatto, il  ricorrente ha partecipato al procedimento, essendogli stato comunicato il parere legale acquisito dal Comune, con cui si riteneva che l’oblazione dovesse essere corrisposta nella misura prevista dalla l. del 2003.<br />
A detto parere il ricorrente ha fatto acquiescenza con lettera del 22.9.2005, con cui chiedeva che si procedesse alla determinazione delle somme dovute a conguaglio, il che è quindi avvenuto con gli atti impugnati,  avverso i quali, attesa la loro natura meramente esecutiva di  quelli che, sulla scorta di detto parere,  erano gli intendimenti dell’amministrazione, non può essere riproposta la doglianza di violazione dell’art. 10 bis suindicato, la cui finalità partecipativa risulta pienamente osservata.</p>
<p>Vero che, con nota del 21.12.2005, l’Avv. Tarquini ha fatto presente, per conto del ricorrente, che dovevano nella specie applicarsi le riduzioni di cui all’art. 17 del T.U. per l’edilizia (DPR. 6.6.2001, n.380), ma è altresì vero che detta norma concerne la riduzione o l’esonero dal contributo di costruzione, che nella specie non è stato applicato.<br />
Va tra l’altro osservato che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, laddove nella specie si è in presenza di opere già realizzate non in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze di un imprenditore agricolo, ma  in funzione di un laboratorio artigianale, che ora si vuole destinare all’attività di lavorazione del  vino.</p>
<p>5.  Infondato è anche l’ultimo rilievo rappresentato, atteso che il Comune non ha affatto errato, come già detto,  nell’applicare la normativa recente di condono, che va applicata a tutti gli abusi commessi   fino alla data di entrata in vigore della L.223/1969, secondo le misure ultime previste per l’oblazione. </p>
<p>Poiché il ricorrente sostiene, anche sulla base di perizie prodotte,  che le richieste di condono presentate sarebbero errate per quanto concerne la consistenza delle difformità da sanare, ritiene il Collegio che sia obbligo del Comune di verificare, previa attenta istruttoria, la reale entità delle difformità oggetto delle richieste di condono, in relazione alle quali ricalcolare eventualmente  l’oblazione dovuta nella misura sopra indicata.</p>
<p>Per le ragioni tutte  che precedono il   ricorso va  respinto.<br />
Le spese di causa possono tuttavia esse equamente compensate. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p><b>bunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara -, respinge</b> il ricorso in epigrafe. <br />
	Spese compensate.<b><br />	<br />
</b>	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Pescara, dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il  11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-435/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.436</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-436/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-436/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.436</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore SOCIETA’ SO.PE.A di P. P. &#038; C. S.a.S. (avv. G. Cerceo) c. il COMUNE DI CEPAGATTI (avv. T. Marchese), il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO S.U.A.P. nonché il RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI (n.c.) sui presupposti per la formazione del silenzio-assenso sulla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-436/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.436</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, L. Rasola – Estensore<br /> SOCIETA’ SO.PE.A di P. P. &#038; C. S.a.S. (avv. G. Cerceo) c. il COMUNE DI CEPAGATTI (avv. T. Marchese), il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO S.U.A.P. nonché il RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione e sulla differenza tra il diniego di autorizzazione e l&#8217;annullamento del silenzio-assenso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione – Autorizzazione per installazione ed esercizio impianti di distribuzione GPL &#8211; Silenzio-assenso – Presupposti.</p>
<p>2. Autorizzazione – Autorizzazione per installazione ed esercizio impianti di distribuzione GPL – Silenzio-assenso – Annullamento &#8211; Condizioni.</p>
<p>3. Autorizzazione – Autorizzazione per installazione ed esercizio impianti di distribuzione GPL – Silenzio-assenso – Annullamento – Diniego di autorizzazione &#8211; Differenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il silenzio assenso, che ha carattere derogatorio rispetto al principio che impone l’obbligo per la P.A. di definire il procedimento con un atto espresso, non si perfeziona ove l’istanza di autorizzazione (nella specie, all’installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione) non sia conforme a quanto prescritto dalla normativa di riferimento. (1)</p>
<p>2. In presenza di silenzio-assenso, l’unico potere esercitatile da parte del Sindaco (2) è quello dell’annullamento dell’assenso illegittimamente formatosi, con l’obbligo di motivare l’atto in riferimento a ragioni di pubblico interesse e attivando, comunque, previamente il sub-procedimento partecipativo al fine di evidenziare all’interessato, entro un termine prefissato, gli eventuali vizi emendabili del provvedimento tacito.<br />
3. Il provvedimento di diniego è ontologicamente diverso dal provvedimento di annullamento dell’autorizzazione già concessa mediante il silenzio-assenso, di cui all’art. 1 comma 3, D. Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32; tale ultimo provvedimento, intanto può essere adottato, in quanto sussistano, oltre che ragioni di illegittimità, anche ragioni di pubblico interesse, la cui esternazione non è richiesta per il primo tipo di atti; inoltre, il particolare potere di annullamento di cui alla norma richiamata non può essere legittimamente esercitato senza attivare il previo sub-procedimento partecipativo.</p>
<p></b>________________________________________-<br />
(1)<i> T.A.R. LAZIO – LATINA &#8211; Sentenza 5 agosto 2005, n. 652.</i><br />
(2) <i>Oggi del Dirigente: cfr. TAR UMBRIA &#8211; Sentenza n.701/1999; TAR LAZIO – LATINA &#8211; Sentenza n.190/2000.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di PESCARA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Dott. Antonio Catoni               Presidente<br />
Dott. Dino Nazzaro                  Consigliere	<br />	<br />
Dott. Luciano Rasola               Consigliere relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 383/2006  proposto dalla <br />
<B>SOCIETÀ SO.PE.A. – DI P. P. &#038; C. S.A.S.</B>, con sede in Pianella (PE), in persona della legale rappresentante Dott.ssa Paola Partenza, <br />
rappresentata e difesa dall’Avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il di lui studio, in Pescara, viale G. D’Annunzio, n.142, </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CEPAGATTI</B>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Marchese, in virtù di decreto sindacale di incarico del 2. 10.2006, n.66, con domicilio eletto presso il di lui studio, in Pescara, via dei Marrucini, 11, nonché</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO S.U.A.P. E IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI</B>, n.c.</p>
<p><b>per l’annullamento</b><br />
previa sospensiva, del provvedimento n.16730 del 7.9.2006 di diniego di variante in corso d’opera, nonché del provvedimento dell’8.8.2006, n.15366 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di variante e per il risarcimento dei danni;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 22 marzo 2007  il magistrato,  Consigliere Luciano Rasola;<br />	<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con provvedimento del 26.5.2004, n.6, il Comune di Cepagatti, a seguito di variante parziale al PRG., approvata in via definitiva dal C.C. con atto n. 35 dell’11.7.2003, ai sensi dell’art.5 del DPR 440/2000 ,  ha autorizzato la Società esponente all’esecuzione di lavori di installazione di un impianto di distribuzione GPL per autotrazione in contrada Aurora di Cepagatti.</p>
<p>Con istanza del 27.1.2005 la Ditta ricorrente ha chiesto l’autorizzazione, ex art. 5.1 del DPR 447/1998, a variare in corso d’opera il progetto ai fini del potenziamento dell’impianto, mediante l’aggiunta di pompe per la vendita anche di benzine e gasolio.</p>
<p>Dopo la instaurazione della fase di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990, posta in essere con lettera dell’8.8.2006, n.15366, cui è stata  data risposta da parte della Società SO.PE.A. in data 19.8.2006, il Comune ha negato l’autorizzazione richiesta con provvedimento del 7.9.2006, n.16730, contro cui è stato proposto l’odierno ricorso, affidato a due motivi, con il primo dei quali si deduce la violazione dell’art.1.3 del D.Lvo n.32/1998, dell’art.2.1.2.3 della L. 241/1990, degli artt. 4 e 5 del DPR. N. 447/1998, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p>Si deduce in particolare che nella specie si è formato, in base all’art.1.3 del D.Lvo 32/1998,  il silenzio assenso, posto che, al momento del diniego intervenuto il 7.9.2006, erano  decorsi novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione a variante in corso d’opera, risalente al 27.1.2005 e che l’unico rimedio esperibile in tal caso è l’annullamento in via di autotutela dell’autorizzazione tacitamente formatasi e ritenuta illegittima, previa valutazione dell’interesse pubblico alla sua rimozione.</p>
<p>Non avendo il Comune concluso il procedimento entro novanta giorni dall’istanza della ricorrente, ha violato anche l’art.2 della L.241/1990, che fissa appunto nell’indicato arco temporale il termine per l’emanazione del provvedimento finale.</p>
<p>Violato risulta anche l’art.4.7 del DPR. 447/1998 che fissa in cinque mesi il termine massimo per la definizione della procedura autorizzatoria in questione.</p>
<p>Con un secondo motivo di ricorso viene dedotta l’erroneità dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione, la violazione delle norme in materia di c.d. variante urbanistica e in  materia di distanze tra impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché la violazione dell’art.13 della L.R. n. 10/2005 e della L.R. n.18/1983.</p>
<p>Si contesta innanzitutto il primo dei motivi di diniego, con cui si è sostenuta che la richiesta di autorizzazione sarebbe in contrasto con la deliberazione di C.C. n. 35/2003 di approvazione della variante parziale al PRG che avrebbe contemplato esclusivamente la realizzazione di un impianto di GPL.<br />
In proposito si  replica che,  introdotta la destinazione ad attività produttiva di una determinata zona mediante la variante al PRG, illogico è  parlare di variante circoscritta all’impianto di GPL, in quanto il potenziamento di tale impianto non comporta alcun problema di compatibilità urbanistica, tanto che ciò trova conferma nell’ulteriore variante al PRG., per altra zona,  in corso di definitiva approvazione.</p>
<p>Un’altra contestazione riguarda il secondo motivo di diniego, con cui si è sostenuto il contrasto della richiesta di potenziamento con l’art.13 della L.R. n. 10/2005 in tema di distanze tra stazioni di servizio, in quanto l’ulteriore variante al PRG di cui alla deliberazione di CC. n. 7/2005 avrebbe previsto, su richiesta di altra ditta (A.P.I.) presentata in data 6.7.2000, la costruzione di un impianto di erogazione di benzine e gasolio sulla stessa strada su cui è ubicato l’impianto di GPL, per cui l’aggiunta di prodotti petroliferi violerebbe le distanze minime previste:<br />
Al riguardo si replica che non si può porre un problema di distanze poiché non possono essere poste sullo stesso piano una richiesta di potenziamento di un impianto GPL già assentito e una domanda di realizzazione di    un nuovo impianto.<br />
Il Comune inoltre non ha tenuto conto della dichiarazione di rinuncia,   della domanda concorrente (API), acquisita al protocollo comunale in data 24.1.2006, a seguito di un accordo intercorso con la SO.PE.A., che prevede la fornitura a quest’ultima di benzine e gasolio da parte dell’A.P.I..</p>
<p> Si replica infine all’ultimo motivo di diniego, con cui il Comune ha preteso che il progetto di variante in corso d’opera e la relativa richiesta, sottoscritti da un professionista diverso dal Direttore dei lavori inerenti l’impianto GPL, avrebbero dovuto essere firmati anche dal Direttore dei Lavori o quanto meno da questi autorizzato.<br />
Si osserva in merito che l’assunto del Comune appare opinabile e comunque, trattandosi di profilo formale, sarebbe agevolmente superabile, per cui non potrebbe, “ ex  se”, costituire valida ragione di diniego, tanto che, prospettato tra i motivi ostativi, ex art. 10 bis L.241/1990, non è stato riproposto nel provvedimento finale.</p>
<p>La Società ricorrente avanza quindi generica domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del ritardo nella conclusione del procedimento.   </p>
<p>Con memoria deposita l’11. 10.2006 si è costituito in giudizio il Comune intimato che, rilevato come il silenzio assenso non si sia formato per l’incompletezza della domanda, replica alle altre censure prospettate, rilevando tra l’altro che si è chiesto il potenziamento di un impianto GPL non ancora realizzato e che l’A.P.I. ha ceduto la disponibilità dell’area oggetto della richiesta di autorizzazione alla Società D.P.2 Srl..</p>
<p>Replica a detta memoria, con atto depositato il 7.3.2007 la Società ricorrente, rilevando l’infondatezza dei rilievi mossi.</p>
<p>Insiste nelle proprie prospettazioni il Comune con ulteriore memoria del 10.3.2007 con cui ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso.</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 22 marzo 2007.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Per dare risposta al primo motivo dedotto,  con cui si assume l’avvenuta  formazione del silenzio assenso, di cui all’art.1.3 del D.Lvo 11.2.1998, n.32, occorre ripercorrere in breve la vicenda in punto di fatto.</p>
<p>Occorre rammentare che l’installazione dell’impianto di GPL della Ditta  ricorrente SO.PE.A. è stato autorizzato con provvedimento 26.5.2004, n.6 dello Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) a seguito di variante al vigente PRG del Comune di Cepagatti, ai sensi dell’art.5 del DPR. 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, approvata in via definitiva con atto consiliare n.35 dell’11.7.2003, previa  apposita conferenza di servizi.</p>
<p>Con tale provvedimento è stata variata un’area di circa mq. 3.000, riportata in catasto al foglio 13, part. 1077 e ubicata in contrada Aurora di Cepagatti, sulla strada SS 81, km. 128 + 409, per destinarla all’insediamento di impianti produttivi e in particolare per consentire  la realizzazione di un impianto di GPL, come da richiesta avanzata dalla ricorrente il 16.1.1998.</p>
<p>Con la richiesta del 27.1.2005 la SO.PE.A ha avanzato domanda di variante del progetto in corso d’opera, avendo necessità di distribuire diversamente l’impianto di GPL per la concomitante richiesta di  vendita di prodotti petroliferi aggiuntivi, quali benzine e gasolio, comportanti l’installazione delle relative pompe di erogazione.</p>
<p>Ciò chiarito, va evidenziato che non può essere posta in discussione la conformità urbanistica della domanda del 27.1.2005, con cui non si è inteso chiedere l’ampliamento dell’area di insediamento dell’impianto di GPL e  dei distributori dei nuovi prodotti petroliferi, ma semplicemente chiedere il potenziamento dell’impianto di GPL già autorizzato con l’aggiunta della commercializzazione anche di benzine e gasolio, ferma restando dunque l’estensione dell’area destinata con l’intervenuta variante ad insediamenti produttivi.</p>
<p>A questo punto, destituito d’ogni fondamento appare il primo motivo di diniego, secondo il quale la Ditta SO.PE.A , con l’atto di C.C. n.35/2003 sarebbe stata autorizzata a realizzare esclusivamente un impianto di distribuzione GPL per autotrazione.<br />
Con il provvedimento citato il Consiglio comunale ha semplicemente variato la zonizzazione dell’area, destinandola ad insediamenti produttivi, seguendo il procedimento di cui all’art.5 del DPR  447/1998, facendo logico riferimento alla richiesta avanzata dalla ricorrente relativa all’insediamento di un impianto di GPL, il che non escludeva e non esclude che sulla stessa area, una volta variatane la destinazione, non potesse e non possa essere ubicato altro impianto produttivo di carburanti.</p>
<p>La circostanza poi che nella domanda del 27.1.2005, di variante in corso d’opera del progetto e di potenziamento, si faccia erroneamente riferimento all’art. 5 .1  del DPR citato (che disciplina il procedimento semplificato di variante del PRG. nell’ipotesi di progetto in contrasto con lo strumento urbanistico, caso che, come detto,  qui non ricorre) è elemento del tutto irrilevante, in quanto compete all’amministrazione verificare se nella specie sussistevano  o meno  i presupposti per un  procedimento di variante ed è comunque  elemento recessivo rispetto all’attestazione contenuta nella perizia giurata, allegata alla domanda, di conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche.</p>
<p>Acclarato quindi che, nella specie, non si rendeva necessaria l’applicazione delle norme che disciplinano il procedimento semplificato di variante urbanistica in caso di domanda di nuovo insediamento produttivo o di suo ampliamento (DPR. 447/1998, artt. 4 e 5),  non occorrendo alcuna ulteriore variante del PRG., va verificato, in relazione alla  prima doglianza dedotta che ha peraltro carattere assorbente,  se si sia formato il silenzio assenso  previsto  dalle norme che regolano il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti (D.Lvo 11.2.1998, n.32, art. 1).  </p>
<p>Il Comune contesta che l’autorizzazione per silenzio si sia formata, nella specie, per l’asserita incompletezza della domanda, senza tuttavia specificare in cosa consista tale carenza documentale.</p>
<p>E’ infatti giurisprudenza costante quella per cui, nella materia in esame,  il silenzio assenso, che ha carattere derogatorio rispetto al principio che impone l’obbligo per la P.A. di definire il procedimento con un atto espresso,  non si perfeziona ove l’istanza di autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione non sia conforme a quanto prescritto dalla normativa di riferimento (TAR Lazio, Latina, 5.8.2005, n.652).</p>
<p>Orbene l’art. 1 del D.Lo 32/1998 prevede al comma 2 che l’attività di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione “è soggetta all’autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della  conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storci e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”.</p>
<p>Aggiunge il 3°comma del ricordato art.1 che “il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato…attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all’art 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego”.</p>
<p>Agli atti risulta versata la perizia giurata a firma dell’arch. Antonio Vanni, in cui, in primo luogo, v’è l’affermazione, avente senz’altro  valore di autocertificazione, che la zonizzazione del PRG prevede la realizzazione di impianti di carburanti (il che è incontestabile) e che l’impianto verrà realizzato nel rispetto delle leggi vigenti nelle materie indicate al comma 2 dell’art.1 del D.Lvo 32/1998.</p>
<p>In secondo luogo, il predetto architetto, visti, tra l’altro, il progetto a corredo della perizia stessa, nonché la documentazione in suo possesso,  attesta la conformità della richiesta alla legislazione in materia di impianti di carburanti, nonché alle disposizioni urbanistiche, alle prescrizioni fiscali e di sicurezza sanitaria, alle norme in materia ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della regione, così come prescrive il comma 2  dianzi citato.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, nella specie, le attestazioni e i documenti prescritti a corredo della domanda vi erano tutti, per cui incombeva al Comune l’onere di effettuare nel termine di novanta giorni le verifiche del caso, il che non è avvenuto, atteso che il provvedimento negativo impugnato risulta assunto dopo circa diciassette mesi dall’inoltro della domanda, con l’effetto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.</p>
<p>In tal caso l’unico potere esercitatile da parte del Sindaco (oggi del Dirigente nel nuovo sistema di distribuzione delle competenze nell’ambito dei comuni: cfr. TAR Umbria,  n.701/1999;  TAR Lazio, Latina, n.190/2000) è quello dell’annullamento dell’assenso illegittimamente formatosi, con l’obbligo di motivare l’atto in riferimento a ragioni di pubblico interesse e attivando comunque  previamente il sub-procedimento di evidenziare all’interessato, entro un termine prefissato, gli eventuali vizi emendabili del provvedimento tacito, tra cui, ad esempio, quello, nella specie rilevato (e a prescindere comunque  da ogni esame circa la legittimità di siffatto rilievo), relativo alla omessa firma, da parte del Direttore dei lavori dell’impianto GPL, del progetto di variante. </p>
<p>Né può condividersi la tesi, che in via subordinata tenta di accreditare la difesa del Comune, secondo cui il provvedimento di diniego costituisce un provvedimento di annullamento dell’autorizzazione già concessa mediante il silenzio, e, ciò, perché, ex art. 1.3  D.Lvo 32/1998,  “il Sindaco, sussistendo le ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi”.<br />
Il provvedimento di diniego è ontologicamente diverso dal provvedimento di annullamento d’ufficio, che, intanto può essere adottato, in quanto sussistano, oltre che ragioni di illegittimità, anche ragioni di pubblico interesse, la cui esternazione non è richiesta per il primo tipo di atti.  Va inoltre considerato che il particolare potere di annullamento di cui alla norma richiamata non può essere legittimamente esercitato senza attivare il previo sub-procedimento partecipativo  cui innanzi si è fatto cenno.</p>
<p>La fondatezza del primo motivo prospettato che ha natura assorbente, come  innanzi già  rilevato, comporta di per sé l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del diniego impugnato, il che potrebbe esonerare dall’esaminare le ulteriori censure elevate, che pure, per completezza, si ritiene di esaminare, censure che investono l’ulteriore motivo di diniego e che  risultano anch’ esse fondate.</p>
<p>La richiesta del 27.1.2005 di potenziamento dell’impianto di GPL, già autorizzato, è stata respinta nel rilievo che sarebbe in contrasto con l’art.13 della L.R. n. 10/2005 per violazione delle distanze minime tra stazioni di servizio.<br />
In data 6.7.2000 è stata presentata infatti  da altra Ditta (API) richiesta di realizzazione di un impianto di erogazione di benzine e gasolio sulla stessa strada su cui è ubicato l’impianto GPL da incrementare con l’aggiunta della vendita di benzine e gasolio.<br />
La domanda dell’API, in quanto in contrasto con il PRG, comporta l’applicazione delle norme per variare, con il procedimento semplificato previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR n.447/1998,  il PRG., procedimento nella specie iniziato con la deliberazione di C.C. n. 7 del 27.1.2005 e  non ancora definito quando, nella stessa data del 27.1.2005 la SO.PE.A ha presentato la sua istanza di potenziamento.</p>
<p>Ciò premesso in punto di fatto, deve convenirsi con la ricorrente che le due istanze non sono comparabili, non potendo essere poste sullo stesso piano e non potendosi quindi discutere di priorità temporale della domanda API, prodotta il 6.7.2000, rispetto a quella di potenziamento  della ricorrente, prodotta il 27.1.2005, e ciò perchè quest’ultima si inserisce in un procedimento di variante del PRG. già da tempo concluso con la deliberazione consiliare n.35/2003, a seguito del quale sono stati rilasciati da parte dello SUAP il provvedimento autorizzatorio  n. 6 del 26.5.2004 e i Permessi di costruzione n. 204/2003 e 25/2005.  </p>
<p>Con la deliberazione consiliare n.7 del 27.1.2005 si è solo avviato il procedimento di variante dello strumento urbanistico in relazione all’istanza del 6.7.2000 dell’API, laddove analogo procedimento è stato da tempo definito  per quanto concerne l’istanza del 16.1.1998  della SO.PE.A. che  ben avrebbe potuto chiedere fin dall’inizio anche l’autorizzazione all’installazione di distributori di benzine e gasolio e che, con l’istanza del 27.1.2005, si è limitata semplicemente  a chiedere, attraverso  il potenziamento dell’impianto GPL, l’estensione di un’autorizzazione già esistente.      </p>
<p>Stando così le cose, appare intempestivo parlare di violazione delle distanze in riferimento alla domanda dell’API per la quale il procedimento di variante urbanistica è appena iniziato.</p>
<p>In ogni caso, decisiva appare la circostanza costituita dalla dichiarazione di rinuncia, acquisita al protocollo del Comune in data 24.1.2006, da parte dell’API alla sua domanda, avendo in corso con la ditta SO.PE.A. “un accordo per il convenzionamento del costruendo impianto GPL di Cepagatti (PE) C.da Aurora che intende potenziare anche con benzine e gasolio”.  L’API  inoltre  auspicava l’approvazione da parte del Comune dello “spostamento del nuovo impianto di Cepagatti presso l’area sopra riportata di proprietà della Ditta SO.PE.A. sas di Partenza Paola &#038; C.”.</p>
<p>Il provvedimento di diniego, datato 7.9.2006, singolarmente non tiene affatto conto di tale dichiarazione di rinuncia  risalente al  24.1.2006.</p>
<p>Per concludere, deve osservarsi che irrilevanti sono due circostanze che vengono adombrate negli scritti difensivi del Comune, la prima delle quali riguarda il fatto che l’impianto di GPL non sarebbe stato ancora realizzato, mentre la seconda riguarda la cessione del terreno interessato dal progetto dell’API ad altra Società,  posto che il provvedimento di diniego non contiene alcun riferimento a tali fatti, quali elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ricorrente, per cui trattasi del  tentativo di introdurre  motivazioni postume a sostegno dell’atto impugnato, in quanto tali inammissibili, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (C.S., sez. IV, 24.5.2005, n.2630) e comunque irrilevanti, sia perché i lavori di realizzazione dell’impianto GPL risultano  iniziati, sia perché nessuna specifica e formale domanda è stata prodotta al Comune da parte della Società subentrata nella proprietà del terreno di cui al progetto dell’API.</p>
<p>Per le ragioni tutte che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno  annullati gli atti  impugnati.  </p>
<p>Quanto alla richiesta di risarcimento danni, la stessa va disattesa  per la sua assoluta genericità, non essendo stati provati nell’<i>an</i>  e nel <i>quantum </i>i danni che sarebbero stati subiti.   Non può infatti trascurarsi la circostanza per cui l’impianto GPL assentito nel  maggio 2004 non era funzionante al momento dell’istanza di variante prodotta in data 27.1.2005 per essere stati i relativi lavori di costruzione solo iniziati.<br />
Parimenti non può trascurarsi che nella specie all’Amministrazione non può imputarsi alcuna colpa grave, atteso che la situazione determinatasi con la presentazione della domanda dell’API poteva oggettivamente dar luogo ad una soluzione certamente non facile. <br />
V’è da aggiungere che, se la ditta ricorrente riteneva formato il silenzio-assenso, così come poi affermato in sede contenziosa, avrebbe potuto e dovuto dar atto immediatamente della formazione di detto istituto e comunicare al Comune l’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera, il che, nella specie non si è verificato, per cui anche la ditta ha tenuto una condotta  non  esente da sue specifiche responsabilità. <br />
E’ innegabile inoltre che l’accoglimento del ricorso rappresenta una forma di risarcimento in forma specifica. </p>
<p>Le spese seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p></b>Il <b>Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara</b> -, <b>accoglie</b> il ricorso nei limiti di cui in motivazione  e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. <br />
	Condanna il Comune al pagamento delle spese di causa liquidate in € 3.000,00.<b><br />	<br />
</b>	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Pescara, dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2007.																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-436/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.436</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.445</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-445/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-445/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.445</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore S.A. (avv.ti M. R. DI Giambattista e S. Lamparelli) c. il COMUNE DI PALENA (avv. A. Cappella) PROVINCIA DI CHIETI (n.c.) e P. A. (n.c.) sulle conseguenze della mancata indicazione dell&#8217;indennizzo nell&#8217;atto impositivo del vincolo espropriativo Espropriazione per p.u. – Vincolo espropriativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-445/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-445/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.445</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore<br /> S.A. (avv.ti M. R. DI Giambattista e S. Lamparelli) c. il COMUNE DI PALENA (avv. A. Cappella) PROVINCIA DI CHIETI (n.c.) e P. A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze della mancata indicazione dell&#8217;indennizzo nell&#8217;atto impositivo del vincolo espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per p.u. – Vincolo espropriativo – Omessa indicazione dell’indennizzo – Illegittimità – Non sussite.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 39 del DPR. 8 giugno 2001 n. 327 prevede per il vincolo sostanzialmente espropriativo, in ottemperanza del “dictum comunitario, un’indennità commisurata al danno effettivamente prodotto (comma 1); tale indennità, tuttavia, non deve essere prevista, a pena di nullità, negli atti che determinano gli effetti del vincolo, fermo restando il diritto del proprietario ad ottenerne la corresponsione su sua iniziativa (comma 2), né la mancata indicazione si riflette negativamente sulla legittimità della procedura e dell’atto di vincolo.</p>
<p></b>_____________________________________<br />
(1) <i>CORTE EUROPEA DIRITTO DELL’UOMO &#8211; Sentenza 15 luglio 2004 n. 36815, Scordino c/ Italia.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>N.D&#8230;.445/07<br />
N.R.G.4/2006</p>
<p>composto dai magistrati:</p>
<p>-Antonio CATONI presidente<br />
-Dino NAZZARO consigliere relatore<br />
-Michele ELIANTONIO consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nel giudizio proposto con <b>ric. 4 del 2006 </b>da <br />
<B>S.A</B>., costituito con gli avv. Mara Rita DI GIAMBATTISTA e Sandro LAMPARELLI, come in ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>IL <B>COMUNE DI PALENA</B> , in giudizio con l’avv. Amedeo CAPPELLA, come in atti;<br />
<B>PROVINCIA DI CHIETI</B>;<br />
<B>P. A</B>.;</p>
<p><B>PER L’ANNULLAMENTO<br />
</B>-l’annullamento della deliberazioni consiliari del comune di Palena n. 42/21.10.2005 e n. 25/23.7.2005; dell’avviso di avvio del procedimento del 29.6.2005 prot. n. 3141; delle delibere di G.M. n. 46/22.5.2003 e n. 57/27.5.2004, in punto di vincolo espropriativo; della determinazione n. 339/24.11.2006 (indennità provvisoria di espropriazione);<br />
visto il ricorso, i motivi aggiunti, la costituzione del Comune, le memorie ed i documenti depositati;<br />
udito alla udienza del 22 marzo 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. M.R. DI GIAMBATTISTA, S. LAMPARELLI e Claudio ANGELONE, delegato dell’avv. Cappella;<br />
visto le conclusioni rassegnate;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-il ricorrente è proprietario di terreni nel comune di Palena (foglio 9, particelle n.n. 490, 491, 492, 493), con vincolo di esproprio decaduto, per trascorso quinquennio (PRG del 1996 &#8211; 2001); a seguito di un programma regionale per la tutela e recupero dei centri storici, il comune di Palena ha approvato un progetto di riqualificazione del proprio centro storico (comparti n. 5 e 8, lotto 5^) ed ha riproposto, mediante variante, i vincoli espropriativi per tali ulteriori e diverse finalità, sempre per le stesse particelle, già vincolate in precedenza, per altri scopi pubblici.<br />
La comunicazione dell’avvio è del 26.6.2005 (pervenuta il 2.7.2005) e la seduta del C.C., stabilita per il 15.7.2005, è stata differita al 23.7.2005, data in cui veniva assunta la delibera n. 25, di approvazione definitiva del progetto, con effetto di variante e di apposizione del nuovo vincolo espropriativo.<br />
Nella nota (tardiva) del 29.7.2005, il ricorrente faceva le seguenti osservazioni: a) la insufficienza del termine, inferiore a giorni 20, tra comunicazione e seduta comunale; b) che le particelle n. 490 (in parte), n. 492 e 493, non ricadrebbero nella zona del centro storico, compresa tra via IV Novembre e Trento e Triste; c) l’omessa comunicazione delle pregresse delibere del 2003 e del 2004; d) la particella n. 491 veniva indicata come di proprietà del Comune, quale strada.<br />
Con delibera n. 42/21.10.2005 il C.C. di Palena, approvava la variante ed in data 28.10.2005, seguiva l’offerta delle somme per l’espropriazione, comprensiva anche della particella n. 491.<br />
Le censure dedotte sono relative: a) alla incompetenza della G.M. in punto di approvazione del progetto definitivo e della variante, con richiamo dell’art. 1 L. n. 1/1978; tale motivo è relativo alle delibere n. 46 e 48/2003 e 57/2004; b) l’omesso invio dell’avviso di avvio del procedimento (artt. 7 ed 8 L. 241/1990, con riferimento alla reiterazione del vincolo ed alla delibera n. 48/2003; c) l’erroneità dei presupposti, rientrando i terreni nel comparto 5 – 8, ma non nel lotto 5^; si sostiene, inoltre, che per poter partecipare all’assegnazione dei fondi regionali, il bando stabiliva la disponibilità dei beni oggetto degli interventi (edifici comunali); e) la motivazione insufficiente in punto di reiterazione del vincolo e di previsione di un indennizzo (artt. 9 e 39 T.U. n. 327/2001); f) la sovrapposizione delle stime espropriative di cui agli artt. 20/21 T.U ed art. 22.<br />
La difesa del Comune precisa che i terreni del ricorrente sono ricompresi (delibera n. 101/2005) nel comparto interessato e che gli aspetti formali sono sostanzialmente rispettati, sia per i previsti giorni venti, sia per gli aspetti relativi alla motivazione del vincolo e la procedura d’urgenza per l’indennità di espropriazione, una volta che l’interessato non aveva utilizzato l’art. 21 del T.U. .</p>
<p align=center>***</p>
<p></p>
<p align=justify>
La procedura di cui trattasi è caratterizzata da una pluralità di atti, di cui alcuni si pongono come preliminari, ai fin dell’accesso, da parte del Comune, ai finanziamenti regionali DOCUP (obiettivo n. 2 – 2000/2006); tali sono le delibere n.n. 46 e 48 del 2003 e la successiva n. 57/2004, quali atti di progettazione del territorio comunale (piano quadro), necessari per poter accedere al finanziamento regionale. La delibera n. 46/2003 (approvazione progetto preliminare dei comparti n.n. 5 ed 8 del PRU) e le altre n. 48/2003 (approvazione del “definitivo) e n. 57/2004 (progetto esecutivo), in quanto riferite ai lotti1/4 (già finanziati ed attivati) ed al lotto n. 5 (vie IV Novembre e Trento e Trieste), da inserire nel programma OO.PP., vanno considerati come atti di programmazione, da notificare ai singoli interessati in relazione alla diretta apprensione del bene di proprietà.<br />
Nei confronti di tali provvedimenti, privi di un piano particellare d’esproprio e di una nuova destinazione di zona, con valore di variante, non può parlarsi di un interesse a ricorrere da parte del singolo proprietario, anche perchè gli stessi fanno riferimento agli “edifici comunali” del comparto 5 ed 8 del PRU; nelle successive rimodulazioni, di cui l’ultima con delibera di G.M. n. 101/2005 (non impugnata), compare in allegato il piano particellare di espropriazione, indicante le particelle n. 490 (vigneto), n. 493 (seminativo), n. 492 (vigneto) e n. 491 (fabbricato rurale ma, come precisato dall’interessato, nella nota del 29.7.2005, strada privata che si vuole ampliare ).<br />
L’interesse immediato e diretto del ricorrente, pertanto, è nei confronti della variante al PRG, che consentirà al Comune di realizzare i lavori di riqualificazione urbanistica del settore del Centro storico, compreso tra le vie IV Novembre e Trento e Trieste, relativamente alla quale ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 3191 del 29.6.2005), in uno alla nota particellare di esproprio, non comprensiva, nel testo, della particella n. 491, ma chiaramente indicata nel grafico allegato e tutte rientranti nella zona con confine le vie Trento e Trieste.<br />
IL ricorrente ha depositato, in data 12.3.200, in uno alla memoria, una mappa territoriale del Comune, del tutto informale, che, peraltro, conferma la vicinanza delle citate particelle alle predette strade.<br />
In merito, va chiarito, come non vi sia, negli atti adottati, alcun dubbio circa l’indicazione del centro storico, che viene fatta per comparti (5^ e 8^) e lotti (1^&#8211;5^); la puntualizzazione particolareggiata delle vie ha un valore indicativo delle zone ricomprese nel centro storico, senza alcun intento limitativo, dovendosi, per tale aspetto, fare sempre riferimento al piano particellare.  <br />
La delibera n. 25/23.7.2005 (approvazione del progetto definitivo, con valore di variante e reiterazione di vincolo) ha, infatti, allegata la planimetria di zona e le particelle da espropriare sono tutte contigue ed a ridosso delle vie Trento e Trieste; la relazione al piano d’esproprio, inoltre, chiarisce il tipo di progetto previsto.<br />
La particella n. 491 viene trascurata perchè considerata una strada comunale da ampliare, ma tale errore è stato corretto nella rimodulazione di cui alla delibera n. 101/2005, il cui piano particellare è stato comunicato con nota del 28.10.2005 prot. n. 5222, agli eredi Pusinelli Ghita e Sica Antonio.<br />
Chiariti gli aspetti preliminari e presupposti, i motivi di gravame, relativi alle delibere n.n. 46 e 48/2003 e 57/2004 (atti di programmazione urbanistica), sono inammissibili, sotto il duplice aspetto della tardività e della carenza d’interesse, essendo essi finalizzati all’ottenimento del finanziamento regionale e facendo riferimento agli edifici comunali.<br />
L’avvio del procedimento, pertanto, non poteva non riguardare che la variante del PRG, di cui alla delibera n. 25/2005, che viene ad incidere in forma costitutiva sulla destinazione dei terreni del ricorrente, rendendoli disponibili per gli interventi di recupero; esso vi è stato e, considerato il rinvio del Consiglio comunale dal 15.7.2005 al 23.7.2005, il termine minimo di giorni 20 è stato, sul piano effettuale, rispettato, mentre tardive sono state le osservazioni del ricorrente, inviate in data 29.7.2005.<br />
La motivazione per l’apposizione del vincolo espropriativo è chiaramente esplicitata dalla finalità pubblica del recupero complessivo del centro storico, relativo ad una zona privata comunque già destinata a finalità di uso pubblico.<br />
La determinazione urgente della indennità di espropriazione provvisoria del 29.11.2006 (art. 22 DPR. 8.6.2001 n. 327), che comprende anche la particella n. 491, fa seguito (e non è contestuale) alla procedura di cui all’art. 21 (nota del 28.10.2005, prot. 5222), dopo l’invito (nota 1.8.2006 prot. n. 4166) fatto ai proprietari, che non hanno concordato la determinazione provvisoria della stessa indennità, ad avvalersi del procedimento di stima peritale di cui all’art. 21, comma 2^, DPR. n. 327/2001.<br />
Gli adempimenti, circa il deposito della somma offerta presso la Cassa depositi e prestiti, previsto dall’art. 20, comma 10^, sono da ritenersi superati dalla sopravvenuta “urgenza”, stabilendo l’art. 22 che le disposizioni, di cui all’art. 20, non siano più applicate; la determinazione della indennità, da parte della Commissione, invece, fa parte della procedura di cui all’art. 22.<br />
Non sussiste, pertanto, nessuna sovrapposizione di procedure, ma una successiva sostituzione, stante il comportamento inerte e non concordatario dell’espropriato, che veniva sostanzialmente a pregiudicare l’esito della procedura “ordinaria”.<br />
La valutazione dell’urgenza è una tipica determinazione rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione e, nel caso di specie, va considerato come essa sia stata utilizzata esclusivamente nei confronti del ricorrente, che sembra essere stato il solo a non concordare la indennità provvisoria attraverso l’art. 20; l’art. 22, invero, è utilizzato “ab origine”, in uno al decreto di esproprio, ma nulla esclude una determinazione urgente dell’indennità di espropriazione successivamente, se resa necessaria dagli sviluppi della fattispecie e se ritenuto più confacente dall’Amministrazione nell’economia della sua azione complessiva.<br />
Parte ricorrente solleva, infine, il problema dell’omessa previsione di un indennizzo, per la disposta reiterazione dei vincoli, nonchè, in sede di memoria depositata in data 12.3.2007, avanza una richiesta risarcitoria, peraltro generica, per l’illegittimità degli atti.<br />
L’art. 39 del DPR. n. 327/2001, invero, prevede, in ottemperanza del “dictum communitario (CEDU, 15.7.2004 n. 36815, Scordino c/ Italia), per il vincolo sostanzialmente espropriativo, un’indennità commisurata al danno effettivamente prodotto (comma 1^), ma essa non deve essere prevista, a pena di nullità, negli atti che determinano gli effetti del vincolo, fermo restando il diritto del proprietario ad ottenerne la corresponsione su sua iniziativa (comma 2^); tale omissione, pertanto, non incide sulla legittimità della procedura e dell’atto di vincolo, senza dimenticare, sempre ai fini dell’art. 39 citato, che la zona con vincolo decaduto è “neutra” ed in attesa di nuova destinazione.<br />
Nella fattispecie, il vincolo non è correlato alla destinazione originaria, ma vi è stato una variante, con una nuova previsione di pubblica utilità, il che è rilevante sulla stessa motivazione, che sarebbe dovuta essere più esaustiva per il caso di mera reiterazione, permanendo la stessa destinazione originaria (Tar Napoli, V, n. 6345/17.5.2005; Tar Pescara, n. 181/7.4.2005); la questione dell’indennizzo è, comunque, di cognizione della C. Appello (Tar Toscana, I, n. 2912/4.8.2004; Cass. civ. SS.UU. n. 11097/15.5.2006).<br />
In conclusione il ricorso deve essere respinto, con equa compensazione delle spese di causa, considerati gli aspetti problematici del caso.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il <b>Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
-respinge</b> il ricorso in epigrafe;<br />
-spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e  manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.<br />
-Antonio CATONI presidente</p>
<p>-Dino NAZZARO consigliere estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-445/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.445</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-449/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-449/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.449</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore C. A. (avv. F. Pedullà) C. l’AZIENDA USL DI CHIETI (avv. G. Belli) M. P., P. N.C. F. (n. c.) sulla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell&#8217;impugnativa della revoca del conferimento di un incarico d&#8217;opera professionale Giurisdizione e competenza – In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-449/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-449/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.449</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, D. Nazzaro – Estensore<br /> C. A. (avv. F. Pedullà) C. l’AZIENDA USL DI CHIETI (avv. G. Belli) M. P., P. N.C. F. (n. c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell&#8217;impugnativa della revoca del conferimento di un incarico d&#8217;opera professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – In tema di contratti della p.a. – Incarico d’opera professionale – Revoca – Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo laddove non è in contestazione l’esistenza di un vincolo contrattuale, né il petitum concerne l’adempimento del suo contenuto prestazionale, ovvero l’inadempimento, la risoluzione e/o rescissione del rapporto e non si caratterizza per la presenza di una situazione paritaria di diritto soggettivo, che solo un contratto scritto “ad substantiam” avrebbe potuto definire (1), bensì si dibatte di un incarico (e non di un contratto) d’opera professionale, che è stato unilateralmente conferito e poi revocato, senza che esso costituisse una proposta contrattuale; l’atto di conferimento di incarico rappresenta una determinazione organizzatoria e funzionale, mediante il ricorso ad elementi professionali esterni, finalizzato a garantire pur sempre il principio di buona amministrazione e di trasparenza dell’azione amministrativa.</p>
<p></b>____________________________________<br />
(1)<i> CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA – 26 gennaio 2007 n.1752.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di Pescara
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>N.D..449/07&#8230;…<br />
N.R.G.434/2006</p>
<p>composto dai magistrati:<br />
-Antonio CATONI presidente<br />
-Michele ELIANTONIO consigliere<br />
-Dino NAZZARO consigliere relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Nel giudizio proposto con<b> ric. 434 del 2006 da <br />
C. A.</b>, costituito con l’avv. Francesca PEDULLA’, come in ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L’<B>AZIENDA USL DI CHIETI</B>, quale rappresentata, in giudizio con l’avv. Germano BELLI, come in atti;<br />
M. P.;<br />
P. N.;<br />
C. F. C.;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>-dell’atto del Direttore generale del 1.8.2006 (revoca incarico di collaudatore e nomina di una nuova Commissione);<br />
visto il ricorso (not. 20.10.2006 e dep. 2.11.2006), la costituzione dell’ASL/Chieti (8.11.2006), le memorie ed i documenti depositati;<br />
udito alla udienza del 22 marzo 2006 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. F. PEDULLA’ e G. BELLI;<br />
visto le conclusioni rassegnate;<br />
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>-il ricorrente, nominato presidente della Commissione di collaudo, è stato revocato e sostituito da altro professionista; deduce i motivi di eccesso di potere e violazione di legge, per il difetto di motivazione, la violazione delle regole di correttezza e buona fede, nonchè del suo legittimo affidamento; si invoca, altresì, la responsabilità pre-contrattuale dell’Amministrazione.<br />
La difesa dell’Ente parla di atto di autotutela nell’interesse pubblico, previo riesame delle nomine fatte dai vecchi vertici aziendali.</p>
<p align=center>***</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il gravame è stato notificato all’Amministrazione ed ai tre controinteressati indicati in epigrafe, realizzando la pienezza del contraddittorio.<br />
In punto di giurisdizione, va osservato che nella specie non è in contestazione l’esistenza di un vincolo contrattuale, nè il petitum concerne l’adempimento del suo contenuto prestazionale, ovvero l’inadempimento, la risoluzione e/o rescissione del rapporto e non si caratterizza per la presenza di una situazione paritaria di diritto soggettivo, che solo un contratto scritto “ad substantiam” avrebbe potuto definire (Cass. civ. I^, n. 1752/26.1.2007).<br />
Trattasi, pertanto, di un incarico (e non di un contratto) d’opera professionale, che è stato unilateralmente conferito e poi revocato, senza che esso costituisse una proposta contrattuale; esso rappresenta una determinazione organizzatoria e funzionale, con ricorso ad elementi professionali esterni, garantendo sempre il principio di buona amministrazione e di trasparenza dell’azione amministrativa.<br />
Dalla lettura dell’atto impugnato (delibera n. 878/1.8.2006), si ricava che i lavori sono stati approvati in via definitiva nel novembre 2005 e che “i vecchi vertici gestionali della ASL di Chieti” avevano, come per legge, nominato la Commissione di collaudo; in data 1.12.2005 si sono insediati i nuovi vertici aziendali, che hanno ritenuto le nomine fatte, inopportune ed inadeguate, operando un primo annullamento (10.2.2006), che è stato a sua volta annullato d’ufficio con atto n. 761/2006.<br />
Con l’atto impugnato si è riprovveduto premettendo che “permangano a tutt’oggi inalterate le condizioni di fatto e le ragioni in diritto” per la nomina di una nuova Commissione di collaudo per i lavori; nello specifico si è inteso scegliere delle professionalità più adeguate per permettere un più veloce svolgimento dei lavori della Commissione. Sta di fatto che per la nomina della nuova Commissione sono trascorsi ben otto mesi, che hanno sicuramente inciso negativamente sul piano della buona amministrazione.<br />
Altra considerazione fatta è che la nomina del 30.11.2005 non avrebbe avuto effetti giuridici consequenziali per le aspettative economiche dei professionisti; ogni provvedimento amministrativo, invero, produce un effetto primario sul piano dell’affidamento, che rappresenta un principio guida dell’azione della P.A., che esige serietà e ponderazione per le ipotesi di caducazione, specie quando sono in discussione aspetti personali e di professionalità.<br />
Nella delibera di revoca della precedente Commissione e  di nomina dei nuovi professionisti si fa solo una valutazione, peraltro formale e sommaria, dei nuovi professionisti incaricati, ma non vi è alcuna valida giustificazione della revoca, che si pone come un atto di volontà dei nuovi vertici aziendali, circostanza questa che legittimerebbero le pretese risarcitorie (non solo patrimoniali) del ricorrente (parte terminale del ricorso); questi, infatti, era in attesa, come da atto di nomina e correttezza amministrativa, di stipulare il disciplinare contrattuale e non certamente di essere revocato, anche perchè non gli è stato opposto alcun elemento ostativo a giustificazione della rimozione dall’incarico, come emerge significativamente dal parere del dirigente amministrativo, che si è detto contrario all’annullamento della delibera n. 1495/2005 (nota 8.2.2006 prot. 108/DA).<br />
Da un breve esame del “curriculum” del ricorrente, si ricava, infine, che si tratta di un ingegnere elettronico (Politecnico di Torino), iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (Tribunale di Foggia), in possesso di tutti i requisiti professionali, iscritto all’albo regionale dei collaudatori di OO.PP. della Regione Abruzzo, con esperienza professionale, specie da “committenza pubblica” (trenta incarichi negli ultimi dieci anni), che evidenziano in modo palese l’eccesso di potere esercitato dall’Amministrazione, con un uso improprio di un intervento in autotutela, lesivo degli interessi del ricorrente, senza alcun reale ed esplicito interesse pubblico, che pure viene genericamente invocato.<br />
Conclusivamente il ricorso va accolto sul piano impugnatorio, con assorbimento, allo stato, della richiesta risarcitoria, peraltro generica; le spese seguono la soccombenza.   </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il <b>Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,<br />
-accoglie</b> il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato;<br />
-dichiara inammissibile la prestesa risarcitoria;<br />
-condanna la ASL di Chieti, quale rappresentata, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratore e spese vive) che si liquidano in complessivi €3000(tremila)=. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e  manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.</p>
<p>-Antonio CATONI presidente<br />
-Dino NAZZARO consigliere estensore</p>
<p>Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.04.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-4-2007-n-449/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2007 n.449</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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