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	<title>11/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/3/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-200/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.200</a></p>
<p>Pres. Pennetti – Est. Cumin Sui costi necessari da considerare nelle offerte per servizi di vigilanza e sull&#8217;ammissibilità della notifica PEC 1.Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione a mezzo pec – Ammissibilità – Ragioni 2. Contratti della P.A. – Gara – Servizi di vigilanza &#160;&#8211; Offerta – Verifica di congruità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-200/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-200/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti – Est. Cumin</span></p>
<hr />
<p>Sui costi necessari da considerare nelle offerte per servizi di vigilanza e sull&#8217;ammissibilità della notifica PEC</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione a mezzo pec – Ammissibilità – Ragioni</strong><br />
<strong>2. Contratti della P.A. – Gara – Servizi di vigilanza &nbsp;&#8211; Offerta – Verifica di congruità &nbsp;– Costi da considerare &#8211; Omissione – Conseguenze&nbsp;</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nel processo amministrativo telematico (PAT) -contemplato dall&#8217;art. 13 delle norme di attuazione di cui all&#8217;Allegato 2 al cod. proc. amm. &#8211; è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell&#8217;autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a., disposizione che si riferisce a &#8221; forme speciali &#8221; di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile(…).Se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico -operative resta il DPCM al quale fa riferimento l&#8217;art. 13 dell&#8217;Allegato al c.p.a., ciò non esclude però l&#8217;immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC.&nbsp;Sulle regole tecnico -operative applicabili, viene in rilievo il d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l&#8217;art. 3-bis della l. n. 53 del 1994.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. In tema di gare per l&#8217;affidamento di servizi di vigilanza, è legittima l&#8217;esclusione per anomalia dell&#8217;offerta del concorrente che, in sede di giustificazioni d&#8217;offerta, non abbia indicato i costi per la gestione della centrale operativa, del personale di supporto, della formazione, per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e per gli altri costi afferenti il funzionamento dell’Istituto di vigilanza incidenti in percentuale sull’offerta presentata.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N</strong><strong>. 00200/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />	<br />
			<strong>N</strong><strong>. 00393/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />	<br />
			<strong>sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 393 del 2016, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			La Ronda&nbsp;<strong>1</strong>&nbsp;S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Stornello Francesco e Borrometi Fabio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, Via Centuripe 11;<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vallone Danilo, con domicilio eletto presso Vallone Massimo in Catania, Via Simili, 14;&nbsp;<br />	<br />
			Commissione di Gara per l’Affidamento dei Servizi di Vigilanza Privata Fissa e Saltuaria c/o P.O. Magg. di Modica, P.O. Guzzardi Vittoria e P.O. G.P. II Ragusa, Istituto di Vigilanza La Sicurezza S.r.l.;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />	<br />
			-del&nbsp;<strong>verbale</strong>&nbsp;<strong>n</strong>. 7 del 20-<strong>1</strong>-2016 delle operazioni della gara per l&#8217;affidamento del servizio della durata di un anno di vigilanza privata fissa e saltuaria c/o P.O. Maggiore di Modica, il P.O. Guz<br />
			&#8211; della deliberazione del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria Prov. di Ragusa&nbsp;<strong>n</strong>. 188 del 28-<strong>1</strong>-2016, recante l&#8217;approvazione degli atti di gara e la sua aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata<br />
			&#8211; di ogni altro atto connesso.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;<br />	<br />
			Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
			Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
			Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel&nbsp;<strong>verbale</strong>;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Considerato che:<br />	<br />
			&#8211; non appare fondata la eccezione di irricevibilità del ricorso in epigrafe a causa della sua notificazione mediante PEC, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio si intende (ed ha già manifestato, in proprie precedenti pronunce, d<br />
			&#8211; l’impugnato provvedimento di esclusione è stato adottato, fra le altre cose, per carenze relative alla giustificazione del “<em>costo del personale della centrale operativa”;</em><br />	<br />
			&#8211; pur dopo i primi chiarimenti forniti dalla ditta ricorrente con atto ricevuto dalla stazione appaltante a prot.&nbsp;<strong>n</strong>, 29925 del 14/12/2015, essi sono stati da quest’ultima ritenuti insufficienti quanto all’evidenziazione dei “<em>cost<br />
			&#8211; nessun elemento utile è stato fornito dalla società ricorrente quanto alla evidenziazione dei “<em>costi per la gestione della centrale operativa”</em>&nbsp;neppure all’<strong>interno</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>verbale</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong				
			- appare per contro di diverso valore l’apporto procedimentale offerto dalla ditta risultata poi aggiudicataria, la quale, all’<strong>interno</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>verbale</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>contraddittorio</strong>&nbsp;<strong>n</st				
			- considerato conclusivamente che non appare verosimile, allo stato, la fondatezza del ricorso in epigrafe;<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />	<br />
			Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Giancarlo Pennetti, Presidente<br />	<br />
			Pancrazio Maria Savasta, Consigliere<br />	<br />
			Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore<br />	<br />
			1&#8243; style=&#8221;border-collapse: collapse&#8221; width=&#8221;100%&#8221;&gt;				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;<br />	<br />
			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 11/03/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p><strong>© 2014 &#8211; giustizia-amministrativa.it</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-200/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2016 n.1399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-11-3-2016-n-1399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-11-3-2016-n-1399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2016 n.1399</a></p>
<p>Pres.Pappalardo/Est.Passarelli Sull’applicazione della cd. astreinte 1. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Art. 114 c.p.a.- Mancata esecuzione &#8211; Penalità di mora (cd. astreinte) – Soggetto privato “resistente” – Si applica &#8211; Ragioni. 2. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Art. 114 c.p.a.- Commissario ad acta –&#160; Mancata esecuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-11-3-2016-n-1399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2016 n.1399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-11-3-2016-n-1399/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2016 n.1399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Pappalardo/Est.Passarelli</span></p>
<hr />
<p>Sull’applicazione della cd. astreinte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Art. 114 c.p.a.- Mancata esecuzione &#8211; Penalità di mora (cd.<i> astreinte</i>) – Soggetto privato “resistente” – Si applica &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Esecuzione del giudicato – Art. 114 c.p.a.- Commissario <i>ad acta</i> –&nbsp; Mancata esecuzione – Penalità di mora (cd. <i>astreinte</i>) &#8211; Si applica dalla scadenza del termine per l’adempimento dalla data di insediamento&nbsp; del Commissario.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nel processo amministrativo per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co.4 lett. e) c.p.a., in caso di mancata esecuzione, &nbsp;la penalità di mora (cd.<em> astreinte</em>) può essere applicata alla parte “resistente”, e dunque non necessariamente ad una P.A.: invero atteso che il ricorso in ottemperanza può essere proposto anche nei confronti di un soggetto privato, ai sensi dell’art. 112 comma 1 c.p.a., deve coerentemente ritenersi che al soggetto privato possa essere applicata anche la penalità di mora.Nel caso di specie, la cd. Astreinte è stata comminata anche alla società contro interessata.<br />
&nbsp;<br />
2.Nel processo amministrativo per l’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co.4 lett. e) c.p.a., in caso di mancata esecuzione, la penalità di mora (cd. astreinte) può essere applicata per il periodo dalla data di scadenza del termine per l’adempimento del giudice indicato nella sentenza di ottemperanza alla data di insediamento del Commissario <em>ad acta</em> <a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/TAR%20Campania%20IV%201399-2016.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/TAR%20Campania%20IV%201399-2016.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><strong>[1]</strong></a> Tar Campania, Napoli,VIII, n. 959/2012.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01399/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04944/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Limonciello Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Napolitano, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via F. Del Carretto n. 26;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato ope legis presso la stessa in Napoli alla via A. Diaz n. 11;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Pieffe Re One Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Alessandra Sandulli, Paolo Iannone, Giuseppe Russo, Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, Via Cesario Console, 3;&nbsp;<br />
Pasquale Ruoppo;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV 3/7/2014 n. 3648, confermata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato, con sentenza 4/6/2015 n. 2751.</em></strong></p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di Pieffe Re One Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 4944 dell’anno 2015, la parte ricorrente agiva per conseguire l’ottemperanza al giudicato favorevole in epigrafe specificato. A sostegno della sua istanza, premetteva:<br />
di aver adito il TAR Campania Napoli, chiedendo l&#8217;annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15/2/2011 rilasciata dal Comune di Napoli in favore della Pieffe Re One srl;<br />
che il ricorso veniva accolto, con annullamento dell’autorizzazione impugnata;<br />
che, con arresto 4/6/2015 n. 2751, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato confermava integralmente il dictum di primo grado;<br />
che, tuttavia, le Amministrazioni intimate non hanno ancora adottato provvedimenti per la formale rimozione dal mondo giuridico dell&#8217;autorizzazione 25/2011, non hanno provveduto alla caducazione del connesso titolo abilitativo edilizio, né hanno ordinato, come avrebbero dovuto, la rimessione in pristino delle opere nelle more ultimate;<br />
pertanto propone ricorso in ottemperanza, chiedendo ordinarsi al Comune di Napoli e/o alla Soprintendenza di adottare i formali provvedimenti di annullamento/rimozione/ritiro dell&#8217;autorizzazione paesaggistica 25/2011, di caducazione del consequenziale permesso a costruire n. 369/2010 e contestuale ordine alla Pieffe Re One srl di rimessione in pristino; ordinarsi alla Pieffe Re One srl di ripristinare lo stato dei luoghi illegittimamente modificati in virtù dell&#8217;annullata autorizzazione 25/2011; fissare una somma non inferiore a 1000,00 euro/die per ogni giorno di ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza a carico di Comune di Napoli e Pieffe Re One; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli.<br />
All’udienza del 27.01.2016, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Con la sentenza in epigrafe la parte ricorrente otteneva l’annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 25 del 15/2/2011 rilasciata in favore della Pieffe Re One srl..<br />
Nel caso in esame, la pronuncia da eseguire ha annullato il provvedimento impugnato in quanto “in un primo momento la Soprintendenza ha espresso parere negativo, con richiamo alla incidenza negativa delle opere sul contesto tutelato ( cfr. parere del 17.5.2012 n. 4726) : il Soprintendente ha espresso chiaramente le proprie valutazioni ritenendo che gli interventi “ ….comportino una alterazione dello stato dei luoghi,mediante la cancellazione di caratteristiche estetiche dell’edificio , che invece risultano costitutive del rapporto dell’edificio stesso col contesto paesistico, la cui importanza è basata sulla interconnessione delle bellezze naturali e delle opere dell’uomo; da opportuni approfondimenti è stato evidenziato che le motivazioni addotte per le alterazioni proposte per le facciate dell’edificio, vale a dire per un presunto ripristino di aperture, le cui effettive esistenza e consistenza non sono in realtà né accertabili né databili, risultano non congrue né pertinenti dal punto di vista paesaggistico e sono improntate a vaghezza e genericità,”; “Il Soprintendente motiva specificamente anche sulla asserita preesistenza delle aperture, deducendo che la documentazione prodotta dal Comune di Napoli circa la presenza di vani terranei non può certamente considerarsi probatoria, ed evidenzia che il prospetto pubblicato nel testo di C. Cocchia “Edilizia a Napoli dal 1918 al 1958” Volume III, contraddice tali affermazioni”. La sentenza in questione prosegue affermando che “la motivazione di un preteso ripristino di aperture pregresse (peraltro non documentato) esattamente non è stata ritenuta idonea a fondare il parere positivo, in ragione della non pertinenza di tale motivazione dal punto di vista paesaggistico, in quanto ogni intervento che comunque alteri lo stato dei luoghi fissato alla data di imposizione del vincolo va giustificato solo in base alla coerenza con le ragioni del vincolo stesso” e che “anche data per dimostrata la presenza di vani terranei in data anteriore alla imposizione del vincolo, la diversa valutazione che attiene alla compatibilità di un ripristino dello status quo ante è incongrua rispetto alla ratio di tutela del bene paesaggistico, poiché non vertendosi in ipotesi di edificio vincolato intrinsecamente quale bene culturale, non è in discussione la realizzazione di un preteso ripristino filologico,ma il mantenimento di una coerenza ed armonia tra lo stato del paesaggio e quello dell’opera dell’uomo, rispettando il contesto “fotografato” dalla situazione esistente alla data di imposizione del vincolo stesso”.<br />
In base alle predette considerazioni, questa Sezione ha ritenuto incongruente e contraddittorio il “successivo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza a novembre 2012, basato sulla sola attestazione da parte dell’ufficio toponomastica del Comune di Napoli della preesistenza della attribuzione dei numeri civici ai vani in questione”: infatti, la motivazione del successivo parere positivo “appare frutto di travisamento delle disposizioni di tutela, in quanto tratta il caso come se si vertesse in ipotesi di vincolo specifico sull’immobile e non di vincolo paesaggistico, come ben evidenziato nel primo parere negativo sopra richiamato. Contraddittoriamente con tale parere e senza alcuna valutazione in ordine alla incidenza dell’intervento sul contesto paesaggistico, viene omessa ogni valutazione necessaria a determinare il corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare come sopra rilevato, la originaria preesistenza di vani terranei ( che comunque era stata esclusa dalla Soprintendenza in base a documentazione grafica ed iconografica, e quindi di maggiore peso rispetto ad elementi indiziari quali la presenza dei numeri civici) non rappresenta affatto la compatibilità della modifica con la tutela dei valori estetici che il decreto di vincolo ha inteso proteggere”.<br />
Giova ricordare che la predetta sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con decisione n. 2751/2015.<br />
La sentenza da eseguire, quindi, conforma dettagliatamente l’attività successiva della pubblica amministrazione nell’ottemperanza al giudicato; e, in verità, le Amministrazioni hanno adottato alcuni degli atti consequenziali alla predetta pronunzia giurisdizionale. Infatti, in data 3.2.2015, la Soprintendenza emetteva la nota n. 2432 nella quale, stante la reviviscenza del parere sfavorevole del 17.5.2012, l&#8217;organo statale asserisce di non poter riesprimersi nel merito; e, in data 9.9.2015, il Comune adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica, basato sulla reviviscenza del parere sfavorevole. Non può dirsi, pertanto, che le Amministrazioni pubbliche siano rimaste del tutto inerti; anche perché i predetti atti – adottati per eseguire la pronunzia n. 3648/2014 – sono stati a loro volta impugnati dalla Pieffe con motivi aggiunti al ricorso n. 2534/2012.<br />
Ciò che è mancata, finora, è piuttosto un’attività materiale di riduzione in pristino, e cioè il ripristino dello stato dei luoghi illegittimamente modificati in forza dell’autorizzazione annullata dal Tar. Si tratta di un’attività che presuppone un’ordinanza di riduzione in pristino da parte del Comune, cui è tenuta in primo luogo la parte privata, e cioè la Pieffe Re One s.r.l.; sia pure, come si preciserà oltre, seguendo le prescrizioni della Soprintendenza.<br />
Tuttavia, poiché il ripristino dello stato dei luoghi incide in un contesto caratterizzato dall’esistenza di un vincolo paesistico, la Pieffe dovrà rispettare le prescrizioni eventualmente imposte al riguardo dalla Soprintendenza. Il Comune sarà invece tenuto ad adottare un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.<br />
Così precisato il tipo di attività che la Soprintendenza, il Comune di Napoli e la Pieffe Re One sono rispettivamente tenuti ad eseguire, ritiene il Collegio di poter designare il commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;indicandolo nel Prefetto di Napoli (quanto all’attività provvedimentale di riduzione in pristino da adottarsi da parte del Comune di Napoli ) e nel Direttore Generale per il paesaggio, le belle arti e l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali settore beni paesaggistici &#8211; o funzionario da questi delegato (quanto alle prescrizioni da impartire ai fini del ripristino,alla Pieffe Re One), che opereranno attenendosi alle prescrizioni di legge ed a quelle dettate nella presente sentenza, provvedendo alla esecuzione nel termine di giorni 60 dalla comunicazione loro effettuata.<br />
Pertanto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, il Comune di Napoli e la Pieffe Re One s.r.l. ciascuno per quanto di rispettiva competenza, daranno esecuzione alla predetta sentenza entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora rispettivamente il Prefetto di Napoli ed il Dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente daranno corso all’esecuzione, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese delle Amministrazioni e della Pieffe Re One s.r.l. inadempienti.<br />
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico della Pieffe Re One s.r.l., del Comune di Napoli e della Soprintendenza, in solido, e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento) in favore di ciascun commissario. Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita ai soggetti resistenti.<br />
Quanto alla domanda di applicazione della penalità di mora, si ritiene che la stessa debba essere accolta. Ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e), infatti, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell&#8217;esecuzione del giudicato”. Al pagamento della penalità di mora – in caso di mancata esecuzione degli atti di rispettiva competenza – sono obbligati non solo il Comune e la Soprintendenza, ma anche la Pieffe Re One. La norma prevede che la penalità di mora possa essere applicata alla parte “resistente”, e dunque non necessariamente ad una p.a.; anzi, come già illustrato, poiché ormai non può dubitarsi che il ricorso in ottemperanza può essere proposto anche nei confronti di un soggetto privato (ai sensi dell’art. 112 comma 1 c.p.a.) deve coerentemente ritenersi che al soggetto privato possa essere applicata anche la penalità di mora. Anzi, nel caso di specie, trattandosi dell’esecuzione di un obbligo di fare, la penalità di mora risulta particolarmente idonea ad assicurare l’esecuzione della sentenza.<br />
Quanto alle concrete modalità di applicazione della penalità di mora, si ritiene di dover aderire all’orientamento secondo cui la cd. astreinte può trovare applicazione dalla data di scadenza del termine per l’adempimento del giudice indicato nella sentenza di ottemperanza alla data di insediamento del Commissario ad acta (Tar Campania, Napoli, sez. VIII, n. 959/2012).<br />
Pertanto, si stima equo fissare un termine di 30 giorni per l’adempimento spontaneo ; in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere allo spirare del termine dei 30 giorni fissato per l’ottemperanza e, quindi, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni.<br />
Per quanto riguarda la parte privata, la astreinte comincerà a decorrere dal giorno in cui il Comune di Napoli avrà adottato l’ordinanza di riduzione in pristino e la Soprintendenza avrà comunicato se, ed eventualmente quali, prescrizioni osservare per la riduzione in pristino.<br />
Venendo al quantum, in applicazione dei parametri di cui all’art. 614 bis del cod. proc. civ. si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell’entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, la misura pari ad Euro 100,00 (cento/00) in favore della parte ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.<br />
Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 30 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia della società resistente, si insedierà il commissario ad acta.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1. Accoglie il ricorso n. 4944 dell’anno 2015 e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Napoli, della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, e della Pieffe Re One s.r.l. di provvedere al ripristino dello lo stato dei luoghi illegittimamente modificati in virtù dell&#8217;annullata autorizzazione 25/2011;<br />
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissari ad acta il Prefetto di Napoli ed il Direttore generale per il paesaggio, le belle arti e l’architettura e l’arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederanno, su istanza della parte interessata, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />
2. Accoglie la domanda di fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente Pieffe Re One per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, quantificandola in euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ulteriore ritardo, dal trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per il Comune di Napoli e per la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, e dal dal giorno in cui Comune di Napoli avrà adottato l’ordinanza di riduzione in pristino e la Soprintendenza avrà comunicato se, ed eventualmente quali, prescrizioni osservare per la riduzione in pristino, per la Pieffe Re One s.r.l., e per un periodo massimo di ulteriori 30 giorni;<br />
3. Condanna il Comune di Napoli, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia e la Pieffe Re One s.r.l., in solido, a rifondere a Limonciello Maria le spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 1.500 oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Patroni Griffi – Est. Russo Sulle differenze tra i servizi di vigilanza e quelli di portierato Contratti della P.A. – Gara – Concorrente – Requisiti di capacità tecnica – Servizi&#160; di vigilanza – Servizi di portierato – Diversità &#8211; Conseguenze &#160; In tema di gara d’appalto per l&#8217;affidamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi – Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulle differenze tra i servizi di vigilanza e quelli di portierato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contratti della P.A. – Gara – Concorrente – Requisiti di capacità tecnica – Servizi&nbsp; di vigilanza – Servizi di portierato – Diversità &#8211; Conseguenze</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gara d’appalto per l&#8217;affidamento di servizi di vigilanza e portierato, sussiste una rilevante differenza tra le due tipologie di servizi, i quali&nbsp;postulano requisiti di capacità tecnica diversi</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 00902/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00464/2016 REG.RIC. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
ORDINANZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2016, proposto da:</p>
<p>Italpol Vigilanza Srl in proprio e quale Mandataria del Costituendo Rti, Rti Italservizi 2007 Srl, Rti Corpo di Vigilanza Citta di Varese e Provincia Spa, Rti La Vedetta Lombarda Spa, Rti Vcb Secutitas Soc. Coop. Per Azioni,Rti Civis Spa, Rti Nuova Sicurezza del Cittadino Gruppo Civis Spa, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;</p>
<p>
contro<br />
Spa Ferrovienord, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Salvadori Del Prato, Giorgio Della Valle, con domicilio eletto presso Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini, 8 &#8211; Sc. C;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 02490/2015, resa tra le parti, concernente esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento prestazioni di vigilanza e portierato presso le località di servizio Ferrovienord intera rete ramo Milano e ramo Iseo &#8211; ris. danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Spa Ferrovienord;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Di Gioia e Roberto Della Valle su delega dell&#8217;avvocato Giorgio Della Valle;</p>
<p>Considerato che l’appello appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, stante la rilevante differenza tra i servizi di vigilanza ed i servizi di portierato, i quali postulano requisiti di capacità tecnica diversi;<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 464/2016) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata ai fini dell’ammissione con riservadel RTI appellante. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 23 giugno 2016.<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare compensandole.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere</p>
<p>
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-11-3-2016-n-902/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 11/3/2016 n.902</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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