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	<title>11/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2420</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2420</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. De Mohac Abramo Printing S.p.a. (avv.ti G. Graziadei e A. D’Aloia) c/ Società Equitalia servizi S.p.a. (avv.ti D. Lipani, F. Sbrana, P. Venturella) ed altri sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla verifica di anomalia delle offerte nelle procedure di gara 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2420</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  &#8211; Est. De Mohac<br /> Abramo Printing S.p.a. (avv.ti G. Graziadei e A. D’Aloia) c/ Società Equitalia servizi S.p.a. (avv.ti D. Lipani, F. Sbrana, P. Venturella) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla verifica di anomalia delle offerte nelle procedure di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Verifica – Sindacato del G.A. – Limiti &#8211; Ragioni. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Verifica – Giustificazioni – Presentazione – Integrazioni successive – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara di appalto, la verifica dell’anomalia delle offerte va considerata quale espressione di una potestà tecnico-discrezionale dell’autorità amministrativa, non sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per aspetti di manifesta illogicità, insufficiente motivazione ovvero di errore di fatto. Pertanto, il giudice amministrativo in tali giudizi, che si atteggiano alla stregua di espressione di discrezionalità tecnica, deve limitarsi al solo controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa (1). 	</p>
<p>2. In sede di verifica dell’anomalia delle offerte, sussiste il potere della stazione appaltante di chiedere, dopo la produzione delle giustificazioni, ulteriori e diverse giustificazioni, con la conseguenza che l’accertamento può svolgersi in più riprese e con più richieste di integrazioni e chiarimenti (2).  	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. TAR Lazio, III^, 29.4.2008 n.3577.<br />	<br />
(2) Cfr. TAR Lazio, III^, 21.3.2008 n.2514.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />	<br />
<i>&#8211; SEZIONE II^ &#8211;</i></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />	<br />
<B>LUIGI TOSTI,  PRESIDENTE<BR><br />
CARLO MODICA DE MOHAC,  CONSIGLIERE &#8211; RELATORE<BR><br />
ANNA BOTTIGLIERI,   PRIMO REFERENDARIO;<BR><br />
</B>ha pronunziato la seguente<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. reg. gen. 9876-2008, proposto dalla</p>
<p><b>società ABRAMO PRINTING &#038; LOGISTICS S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Gianfranco Graziadei e Prof. Antonio D’Aloia, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, Via A. Gramsci n.54;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>la <B>SOCIETÀ EQUITALIA SERVIZI S.P.A.</B> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Piergiuseppe Venturella, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due, in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>della <B>SOCIETÀ LEADERFORM S.P.A.</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Roncà, Riccardo Ruffo e Andrea Manzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via F. Confalonieri n.5;<br />
&#8211;	della <B>SOCIETÀ COMPUNET S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio C. Toullier, unitamente al quale elegge domicilio in Roma, Via G. Galli n.71;   <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, <br />	<br />
previa concessione di idonee misure cautelari</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>della nota prot. 001795 del 15.9.2008, con la quale EQUITALIA SERVIZI SPA comunica alla società ABRAMO PRINTING &#038; LOGISTICS l’esito della procedura di gara indetta con bando pubblicato sulla GUUE del 16.2.2008, per l’affidamento, disciplinato da Accordo Quadro, del servizio di stampa, abbinamento, imbustamento e consegna di avvisi e cartelle di pagamento; e del provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />
&#8211;	in parte qua e nei limiti dei motivi di ricorso, di tutti i verbali di gara (e, in particolare, dei verbali del 2.9.2008; dell’11.9.2008, ore 11,00 e dell’11.9.2008, ore 16,00);<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nonché, per la caducazione e/o<br />	<br />
per la declaratoria di nullità</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’Accordo Quadro, ove stipulato.</p>
<p>Visti gli atti depositati dalla società ricorrente;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie degli intimati resistenti;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;<br />	<br />
uditi, alla pubblica udienza del 28.1.2008, , l’Avv. Antonio D’Aloia per la società ricorrente, l’Avv. Riccardo Ruffo per la soc. Leaderform, l’Avv. Antonio Toullier per la soc. Compunet e gli Avv.ti Damiano Lipani e Francesca Sbrana per la soc. Equitalia;  <br />	<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>FATTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>Con bando pubblicato sulla GUUE del 16.2.2008, la società EQUITALIA SERVIZI S.P.A. indiceva una gara per l’affidamento, mediante procedura ristretta &#8211; disciplinato da “Accordo Quadro &#8211; del <i>“servizio stampa, abbinamento, imbustamento e consegna” degli avvisi e delle cartelle di pagamento</i>.<br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del prezzo più basso.<br />	<br />
In data 7.5.2008 la società EQUITALIA SERVIZI S.P.A. comunicava alla società ABRAMO PRINTING &#038; LOGISTICS che la stessa era stata ammessa a partecipare alla gara e la invitava a presentare la propria offerta.<br />	<br />
Nei mesi di maggio e giugno EQUITALIA SERVIZI S.P.A. riceveva diverse richieste di chiarimenti relative ai requisiti di ammissione, ai criteri di aggiudicazione ed alla esecuzione del servizio, alle quali dava risposta con tre distinte note (una del maggio 2008 e le altre, rispettivamente, del 13 e del 26 giugno 2008).<br />	<br />
Alla luce dei chiarimenti forniti, le società ammesse alla procedura ristretta in questione formalizzavano le proprie offerte.<br />	<br />
In data 15.9.2008 EQUITALIA SERVIZI S.P.A. comunicava alla società ABRAMO PRINTING &#038; LOGISTICS, quarta in graduatoria, i nominativi delle società alle quali era stata definitivamente aggiudicata la gara.<br />	<br />
Esse sono:<br />	<br />
&#8211;	la SOCIETÀ COMPUNET S.R.L., per un importo pari ad € 3.338.730,6667, oltre IVA;<br />
&#8211;	la SOCIETÀ POSTEL SPA, per un importo pari a € 3.369.702,7333, oltre IVA;<br />
&#8211;	la SOCIETÀ LEADERFORM S.P.A., per un importo pari ad € 3.415.552,6667, oltre IVA.<br />
La società ricorrente chiedeva, allora, di accedere agli atti di gara per verificare la regolarità delle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione aggiudicatrice.<br />	<br />
E poiché, a seguito di tale esame, ha ritenuto di essere stata illegittimamente esclusa dall’aggiudicazione, con il ricorso in esame ha impugnato gli atti di gara e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.<br />	<br />
Con <i>ricorso per motivi aggiunti</i>, la ricorrente ha formulato ulteriori doglianze insistendo nella domanda di annullamento degli atti di gara.<br />	<br />
Ritualmente costituitasi, con più memorie difensive la società EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ha eccepito l’<i>infondatezza</i> tanto del <i>ricorso principale</i> che del <i>ricorso per motivi aggiunti</i>, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />	<br />
Sia la SOCIETÀ LEADERFORM S.P.A. che la SOCIETÀ COMPUNET S.R.L., entrambe <i>controinteressate</i>, si sono costituite con <i>memorie difensive</i> ed uniti <i>ricorsi incidentali</i>, ed hanno chiesto il rigetto delle domande della ricorrente.<br />	<br />
Con memoria conclusionale EQUITALIA SERVIZI S.P.A. ha eccepito l’<i>infondatezza</i> (e/o, secondo i casi, l’inammissibilità)  tanto delle doglianze della <i>ricorrente principale</i>, quanto quelle delle <i>ricorrenti incidentali</i>.<br />	<br />
Con ulteriori atti difensivi le parti hanno insistito nelle proprie richieste, deduzioni ed eccezioni.<br />	<br />
Infine, all’udienza del 28.1.2009, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
1.</b>	Il <i>ricorso principale</i> è infondato.<br />
<b>1.1.</b>	Con il primo mezzo di gravame del <i>ricorso principale</i> la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.38, comma 1°, lett. “b” e “c” del D.Lgs. n.163 del 2006, nonché dell’art.3.3 della <i>lettera d’invito</i> e dell’<i>allegato 3 alla lettera d’invito</i>, ed eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo che la documentazione presentata dalla LEADERFORM S.P.A. presentava svariate lacune ed imprecisioni e che pertanto la stessa avrebbe dovuto essere esclusa.<br />
In particolare la ricorrente deduce:<br />	<br />
a)	che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara risulta presentata e sottoscritta dal solo Presidente del CdA della LEADERFORM;<br />
b)	che la dichiarazione relativa al fatturato della LEADERFORM è generica;<br />
c)	e che la LEADERFORM ha prodotto una <i>certificazione di qualità ISO</i> che riguarda solamente uno degli stabilimenti dei quali essa aveva dichiarato di avvalersi (per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro).<br />
L’articolata doglianza non merita accoglimento.<br />	<br />
<b>1.1.1.</b>	La doglianza <i>sub a)</i>, non può essere condivisa in quanto la disciplina di gara consentiva che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sottoscrivesse una dichiarazione <i>complessiva</i>  riferibile anche agli altri soggetti &#8211; diversi da lui &#8211; muniti di poteri di rappresentanza.<br />
Ed invero gli artt.3.2 e 3.3 del c.d. “fascicolo informativo” prevedevano espressamente che la dichiarazione in questione potesse essere resa da una persona munita di poteri di rappresentanza della società (art.3.3.); e che in tal caso dovesse intendersi riferita <i>non soltanto a tutti gli altri soggetti muniti di analoghi poteri, ma anche al personale tecnico responsabile</i> (art.3.2).<br />	<br />
E poiché l’art.47, comma 2, del DPR n.445 del 2000  &#8211; richiamato dal predetto <i>fascicolo informativo</i> &#8211;  effettivamente consente di dichiarare la sussistenza di stati, qualità personali o fatti rilevanti <i>riferiti anche a terzi</i>, la tesi della ricorrente (secondo cui ciascun titolare di poteri di rappresentanza avrebbe dovuto rendere un’<i>autonoma</i>, <i>specifica</i> dichiarazione in relazione alla propria situazione personale) si appalesa,  proprio in relazione alla disciplina di gara, destituita di ogni fondamento. <br />	<br />
<b>1.1.2.</b>	La doglianza <i>sub b)</i>, non può essere condivisa per le seguenti ragioni.<br />
Ai fini della partecipazione alla gara era richiesto un <i>fatturato specifico minimo</i>, sicchè è evidente:<br />	<br />
&#8211;	che <i>solamente rispetto ad esso</i> era necessario indicare gli elementi utili per l’accertamento del requisito in questione; <br />
&#8211;	e che la genericità dell’indicazione relativa al <i>fatturato eccedente la soglia minima</i> deve ritenersi irrilevante.<br />
E poiché le indicazioni <i>specifiche</i> relative al <i>fatturato minimo</i> sono state fornite, correttamente la Commissione ha ritenuto adempiuta la prescrizione del bando.<br />	<br />
<b>1.1.3.</b>	Anche la doglianza <i>sub c)</i> non appare meritevole di condivisione.<br />
Secondo la disciplina di gara, nella fase di valutazione documentale dei requisiti di partecipazione la <i>certificazione UNI CEI ISO 9000</i> era richiesta <i>esclusivamente</i> in relazione al <i>processo produttivo</i> del servizio di stampa, abbinamento ed imbustamento, <i>e non anche in relazione ai singoli stabilimenti</i> che il concorrente avrebbe usato.<br />	<br />
Soltanto nella fase successiva, disciplinata dall’art.17 del <i>capitolato tecnico</i>, la Stazione appaltante avrebbe dovuto valutare l’efficienza degli stabilimenti ed il rispetto del processo di produzione certificato.<br />	<br />
In sostanza, in sede di offerta il concorrente doveva esclusivamente: <br />	<br />
&#8211;	dimostrare che il proprio processo produttivo era conforme ai canoni di qualità ISO, così come risultante da idonea certificazione; <br />
&#8211;	ed impegnarsi ad applicare, anche nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, il <i>processo certificato</i> in tutti gli stabilimenti impiegati.<br />
La tesi della ricorrente, <i>che ha erroneamente inteso la certificazione come riferita (non già al processo produttivo, sebbene) al singolo stabilimento</i>, appare &#8211; pertanto &#8211; destituita di fondamento.<br />	<br />
<b>1.2.</b>	Con il primo <i>motivo aggiunto</i> la ricorrente lamenta eccesso di potere per violazione del punto III.2.1 del Bando di gara e del punto 3.1.della lettera d’invito, nonché carenza d’istruttoria e difetto di imparzialità, deducendo che la società LEADERFORM: <br />
a)	non ha prodotto, contrariamente a quanto prescritto, l’atto di attribuzione dei poteri di firma al soggetto che ha sottoscritto la richiesta di invito e l’offerta (Sig. Luciano Cozza);<br />
b)	non ha restituito “in segno di integrale accettazione e presa visione” le comunicazioni di “errata corrige” del 28 maggio e del 13 giugno 2008.<br />
<b>1.2.1.</b>	La doglianza <i>sub a)</i> non può essere condivisa per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
La società LEADERFORM ha dimostrato di aver prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione, una <i>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</i>, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, nella quale <i>ha indicato</i> oltre ai nomi dei componenti dell’organo di amministrazione per il periodo 2008, <i>anche il nominativo del legale rappresentante</i> della società (<i>individuandolo proprio nella persona del Sig. Luciano Cozza</i>).<br />	<br />
Pur avendo effettivamente omesso di allegare l’atto formale di attribuzione dei poteri, la predetta società <i>ha comunque specificamente indicato gli estremi della sua iscrizione &#8211; dalla quale risulta la circostanza in questione &#8211; presso la locale CCIAA</i>.<br />	<br />
In applicazione del c.d. “principio della massima partecipazione” la Commissione giudicatrice ha ritenuto che dovesse essere disposta l’esclusione a carico di coloro che avessero omesso <i>ogni riferimento</i> alla documentazione certificativa prescritta, ma non anche a carico di coloro che avessero fornito  <i>le necessariee specificbe  indicazioni per acquisirla</i>. <br />	<br />
Conseguentemente, poiché nel caso di specie tale indicazioni sono state fornite, la Commissione – in presenza di uno specifico principio di prova espressamente allegato &#8211; ha correttamente deciso di procedere alla verifica della sussistenza dei poteri in capo al soggetto indicato.<br />	<br />
Poiché da tale verifica è emerso che il soggetto in questione <i>era &#8211; come affermato &#8211; effettivamente titolare dei poteri di rappresentanza</i>, la Commissione ha chiesto alla società di integrare la propria dichiarazione mediante la produzione della documentazione camerale proveniente dalla CCIAA alla quale aveva fatto riferimento (ammettendola “con riserva”, in attesa dell’ottemperanza all’invito, alla successiva fase di gara).<br />	<br />
E siccome la documentazione camerale infine prodotta ha pienamente confermato il contenuto della dichiarazione, <i>correttamente</i> la Commissione ha ritenuto: <br />	<br />
&#8211;	che la dichiarazione fosse da considerare completa (non solamente perché sostanzialmente veritiera, ma <i>anche perché corredata da un’indicazione idonea a consentire l’acquisizione della prova legale di tale veridicità</i>);<br />
&#8211;	e che pertanto non vi fosse alcun valido motivo per escludere la società  LEADERFORM dalla gara per cui è causa.<br />
<b>1.2.2.</b>	Quanto alla doglianza <i>sub b)</i> essa è destituita di ogni fondamento in quanto l’adempimento dell’onere procedimentale in questione era stato previsto: <br />
&#8211;	esclusivamente al fine di rassicurare l’Amministrazione in ordine alla circostanza che i concorrenti ammessi alla procedura di gara avessero avuto piena conoscenza delle “rettifiche” apportate alla documentazione; <br />
&#8211;	e non a pena di esclusione.<br />
<b>1.3.</b>	Con il secondo mezzo di gravame del <i>ricorso principale</i> la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.38, comma 1°, lett. “b” e “c” del D.Lgs. n.163 del 2006, nonché dell’art.6 della <i>lettera d’invito</i> e dell’<i>allegato 2A alla lettera d’invito</i>, e degli 86,87 e 118 del D.Lgs. n.163 del 2006, ed eccesso di potere per sviamento, carenza istruttoria, erronea valutazione e difetto di motivazione, deducendo che la documentazione presentata dalla COMPUNET S.R.L. presentava lacune ed imprecisioni e che pertanto la stessa avrebbe dovuto essere esclusa.<br />
In particolare la ricorrente deduce:<br />	<br />
a)	che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara risulta presentata e sottoscritta dal solo Amministratore Delegato, e mancante di specifiche indicazioni relative all’assenza di condanne penali e di sanzioni e misure cautelari e preventive a carico del dichiarante;<br />
b)	che nella domanda di partecipazione e nell’offerta manca la c.d. “dichiarazione di subappalto” (per l’attività di trasporto e consegna dei plichi alle destinazioni delle sedi degli agenti della riscossione  o presso i centri di meccanizzazione postale)<br />
L’articolata doglianza non merita accoglimento.<br />	<br />
<b>1.3.1.</b>	Quanto al primo profilo di doglianza <i>sub a)</i>, esso non può essere condiviso per le ragioni già espresse nel <i><b>capo 1.1.1</b></i>, nel quale si è sottolineato come, per la disciplina di gara, fosse sufficiente la sola dichiarazione di uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza.<br />
Sicchè, posto che nel caso di specie la dichiarazione è stata resa dall’Amministratore delegato, che è munito di poteri di rappresentanza, correttamente la Commissione la ha ritenuta “assorbente”.<br />	<br />
<b>1.3.2.</b>	Quanto al secondo profilo di doglianza <i>sub a)</i>, esso non può essere condiviso, in quanto &#8211; come eccepito da COMPUNET S.R.L. e non smentito da alcuna specifica controdeduzione al riguardo &#8211; la dichiarazione in questione <i>è stata resa in conformità allo schema-tipo</i> allegato al bando di gara.  <br />
<b>1.3.3.</b>	La doglianza <i>sub b)</i> non merita accoglimento, infine, in quanto si basa sull’assunto che la COMPUNET S.R.L. intendesse sub-appaltare il servizio di trasporto, ma che abbia (irregolarmente) omesso di dichiararlo. <br />
Senonchè, posto che ciascun concorrente <i>è libero di decidere se avvalersi o meno del sub-appalto</i>, e che <i>l’obbligo della dichiarazione sussiste esclusivamente in capo a chi decida di farlo</i>, è evidente che l’assenza di qualsiasi dichiarazione in tal senso &#8211; significando una ben precisa scelta &#8211; non può in sé e per sé essere considerata alla stregua di una omissione, e come tale censurata.<br />	<br />
<b>1.4.</b>	Ancora con il secondo motivo di gravame, le cui argomentazioni sono state approfondite nel secondo <i>motivo aggiunto</i>, la società ricorrente lamenta l’illegittimità del sub-procedmento volto alla verifica dell’anomalia dell’offerta della COMPUNET S.R.L.<br />
In particolare, la ricorrente deduce:<br />	<br />
a)	che COMPUNET S.R.L. non ha risposto in modo completo entro il prescritto termine (perentorio), alla richiesta di chiarimenti (del 22.8.2008) e che pertanto la fase dell’audizione orale non avrebbe dovuto essere espletata;<br />
b)	che in sede di offerta COMPUNET ha prodotto un elenco dei servizi resi nel triennio corrente dal 2004 al 2006, che corrisponde ad un fatturato diverso da quello dichiarato in sede di prequalifica;<br />
c)	che le giustificazioni relative al costo del personale ed al costo per la sicurezza sono insufficienti e poco congrue, e che pertanto erroneamente ed illegittimamente la Commissione giudicatrice ha ritenuto congrua e valida (<i>id est</i>: <i>non anomala</i>) l’offerta di COMPUNET.  <br />
L’articolata doglianza non merita accoglimento.<br />	<br />
<b>1.4.1.</b>	Quanto al profilo di doglianza <i>sub a), </i>per escluderne la fondatezza è sufficiente richiamare il disposto dell’art.88 del codice degli appalti pubblici, che ha definitivamente confermato il principio secondo cui in sede di verifica dell’offerta il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti <i>non può essere considerato perentorio</i>.<br />
Il principio si conforma, peraltro, al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la quale in precedenti analoghi ha ripetutamente affermato:<br />	<br />
&#8211;	che <i>“il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria porta ad escludere che possa considerarsi perentorio il termine di presentazione delle giustificazioni in sede di verifica delle offerte anomale”</i> (TAR Lazio, III^, 21.3.2008 n.2514; conforme: CS, VI^, 19.4.2006 n.521; CS, IV^, 29.10.2002 n.5945);<br />
&#8211;	che <i>“sussiste il potere della stazione appaltante, in sede di verifica delle offerte anomale, di chiedere, dopo la produzione delle giustificazioni, ulteriori e diverse giustificazioni, … (…) … con la conseguenza che l’accertamento … (…) …, può svolgersi in più riprese e con più richieste di integrazioni e chiarimenti”</i> (TAR Lazio, III^, 21.3.2008 n.2514).<br />
<b>1.4.2.</b>	La doglianza <i>sub b)</i> è palesemente infondata in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che in sede di compilazione del fascicolo contenete la documentazione, erano <i>saltate</i> alcune pagine (dalla 2 alla 4); e che la divergenza rispetto alle dichiarazioni precedenti era frutto, esclusivamente, di tale <i>errore materiale</i> (di allegazione)<br />
Resasi conto di ciò, la Stazione appaltante ha invitato la concorrente a fornire chiarimenti, in esito ai quali si è definitivamente chiarito che la divergenza fra la dichiarazione e la realtà dichiarata era soltanto apparente, e che pertanto le due dichiarazioni susseguitesi nel tempo non erano in contrasto.<br />	<br />
<b>1.4.3.</b>	Neanche la doglianza <i>sub c)</i> può essere condivisa.<br />
A seguito dei chiarimenti resi e dell’esame dei documenti giustificativi, la Stazione appaltante ha appurato:<br />	<br />
&#8211;	che i costi relativi ai “servizi di elaborazione, di stampa, di abbinamento e imbustamento” sono stati indicati “con valore pari a zero” in ragione del fatto che il costo del lavoro è stato ricompresso nel c.d. “costo generale” del personale.  Il che significa non già che la concorrente ha omesso di indicare il costo del lavoro relativo ai predetti servizi, ma che lo ha indicato e classificato sotto una voce giudicata più pertinente;<br />
&#8211;	che la società COMPUNET ha usufruito di diversi contributi statali ed europei che le hanno consentito di abbattere i costi di produzione;<br />
&#8211;	che i contributi per tutte le attività produttive svolte nella Regione siciliana hanno consentito alla COMPUNET di ridurre l’incidenza degli ammortamenti per un quota superiore al 40%;<br />
&#8211;	e che l’ubicazione della sede sociale (in Sicilia) le ha consentito di sostenere costi di locazione per gli opifici di circa 2/3 inferiori rispetto a quelli sostenuti da un qualunque altro operatore localizzato nel centro o nel nord d’Italia.<br />
Ora, poiché tali giustificazioni, supportate da idonea documentazione, non si basano su fatti irrilevanti o su circostanze false o erronee, né appaiono intrinsecamente contraddittorie, la decisione della Commissione giudicatrice &#8211; che le ha ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia dell’offerta &#8211; non può essere considerata viziata sotto il profilo logico.<br />	<br />
E ciò in quanto secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa:<br />	<br />
&#8211;	<i>“in sede di verifica delle offerte anomale, il relativo giudizio ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto”</i> (CS, IV^, 11.4.2007 n.1658, conformi: CS, IV^, 14.2.2005 n.435; CS, V^, 20.9.2005 n.4856; CS, VI^, 7.9.2006 n.5191);<br />
&#8211;	<i>“in sede di verifica delle offerte anomale, nel caso di giudizio positivo l’Amministrazione non deve necessariamente fornire elementi certi in ordine all’attendibilità dell’offerta presentata da un concorrente, essendo sufficiente un giudizio di ragionevolezza sugli elementi di giustificazione forniti dall’impresa, il che può avvenire anche senza la necessità di ulteriore istruttoria”</i> (CS, IV^, 11.4.2007 n.1658);<br />
&#8211;	<i>“la verifica dell’anomalia delle offerte presentata in una gara di appalto va considerata quale espressione di una potestà tecnico-discrezionale dell’autorità amministrativa, non sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se non per aspetti di manifesta illogicità, insufficiente motivazione ovvero di errore di fatto. Pertanto il giudice amministrativo in tali giudizi, che si atteggiano alla stregua di espressione di discrezionalità tecnica, deve limitarsi al solo controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa”</i> (TAR Lazio, III^, 29.4.2008 n.3577). <br />
<b>2.</b>	In considerazione delle superiori osservazioni, il <i>ricorso principale</i> va respinto.<br />
L’accertata e dichiarata infondatezza del predetto ricorso, esime il Collegio da ogni pronuncia in merito alla fondatezza dei <i>ricorsi incidentali</i> proposti dalle controinteressate.<br />	<br />
Si  ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2420/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2420</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.468</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-3-2009-n-468/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-3-2009-n-468/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.468</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore. Cisa s.p.a. (avv.ti L. e P. Quinto) c. Comune di Statte (n.c.), Provincia di Taranto (avv. A. Loiodice), Regione Puglia (avv. L. Paccione). sul difetto assoluto di giurisdizione del ricorso col quale si chiede l&#8217;annullamento della delibera consiliare di adozione dello &#8220;schema&#8221;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-3-2009-n-468/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-3-2009-n-468/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.468</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Ettore Manca – Estensore. <br /> Cisa s.p.a. (avv.ti L. e P. Quinto) c. <br /> Comune di Statte (n.c.), <br /> Provincia di Taranto (avv. A. Loiodice), <br /> Regione Puglia (avv. L. Paccione).</span></p>
<hr />
<p>sul difetto assoluto di giurisdizione del ricorso col quale si chiede l&#8217;annullamento della delibera consiliare di adozione dello &ldquo;schema&rdquo; di disegno di legge di istituzione di un parco naturale regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali – Istituzione di un parco naturale regionale – Schema di disegno di legge – Delibera di adozione – Impugnazione – Ricorso – Difetto assoluto di giurisdizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione sul ricorso col quale si chiede l’annullamento della delibera consiliare di prima adozione dello “schema” di disegno di legge per l’istituzione di un parco naturale regionale, perché, rientrando tale atto nelle fasi legislativamente regolate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali regionali, esso, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione, è sottratto al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 2093/05, proposto da:<br />	<br />
&#8211;<b> Cisa S.p.a.</b>, in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Quinto e Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dei difensori, alla via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</i>Comune di Statte<i></b></i>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p>&#8211;	<b>Provincia di Taranto</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Loiodice ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Tondi della Mura, alla via 95 Reggimento Fanteria 29;</p>
<p>&#8211;	<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’Avv. Roberto G. Marra, alla piazza Mazzini 72; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per l’annullamento:<br />	<br />
</b></i>&#8211; dello schema di disegno di legge di “Istituzione del parco naturale regionale Terre delle Gravine” adottato dalla G.R.P. il 6.8.05;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota dell’Assessorato all’Ecologia &#8211; Ufficio Parchi della Regione Puglia in data 24.8.05, n. 9951 e gli atti della pre-conferenza di servizi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia.<br />	<br />
Viste le memorie difensive.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del 5.11.08 il dott. Ettore Manca e uditi per le parti gli Avv.ti Antonio Quinto -in sostituzione di Pietro e Luigi Quinto-, Leuci -in sostituzione di Paccione- e Angelelli -in sostituzione di Loiodice.<br />	<br />
Osservato quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Dagli atti della causa emerge che: <br />	<br />
1.1 la ricorrente è proprietaria di un vasto compendio immobiliare ubicato nel territorio del Comune di Statte, rispetto al quale attivava un procedimento ex artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.<br />	<br />
1.2 In modo del tutto casuale, peraltro, essa apprendeva che una parte dell’area risultava interessata dagli atti di istituzione del “Parco Naturale Regionale Terra della Gravina”. <br />	<br />
1.2 Detto Parco, concepito sulla base della disciplina posta con la l.r. 24.7.97, n. 19 (“Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”), veniva concretamente disegnato mediante lo schema di disegno di legge adottato dalla Giunta Regionale con delibera del 6.8.05.<br />	<br />
2.- La delibera appena indicata, e gli altri atti indicati in epigrafe, venivano dunque impugnati per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; Violazione del giusto procedimento. Violazione di legge. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90. Violazione e falsa applicazione della l.r. 19/97. Violazione e<br />
3.- All’adozione dello schema di disegno di legge seguiva peraltro quella del disegno di legge, avvenuta con delibera 9.11.05, e, quindi, l’approvazione della legge regionale n. 18 del 20.12.05.<br />	<br />
4.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.<br />	<br />
4.1 Ed infatti:<br />	<br />
&#8211; con distinto ricorso altri soggetti interessati impugnavano il medesimo schema di disegno di legge;<br />	<br />
&#8211; all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Regione Puglia le SS.UU. della Suprema Corte dichiaravano il difetto assoluto di giurisdizione, per le ragioni e nei sensi che seguono:<br />	<br />
&#8211; « La Regione Puglia, in persona del suo presidente p.t., ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con riferimento al procedimento attivato innanzi al Tar Puglia &#8211; Sezione distaccata di Lecce, dalla Società Agricola Forestale Fias<br />
Deduce la regione ricorrente che la l.r. Puglia 24 luglio 1997, n. 119, disciplina il procedimento di formazione della legge istitutiva delle aree naturali protette, e -in adempimento alle prescrizioni normative citate- con delib. 6 agosto 2005, all’esito delle “preconferenze” previste al fine di individuare le linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui alla l. n. 394 del 1991, art. 22, comma 1, con la partecipazione dei soggetti interessati (amministrazioni locali, consorzi di bonifica, organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste), era stato adottato lo “Schema di disegno di legge istituzione del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine”, successivamente notificato alle amministrazioni interessate, adottato definitivamente all’esito degli ulteriori adempimenti previsti dalla citata Legge Regionale, e dopo i lavori consiliari tradotto nella l.r. 20 dicembre 2005, n. 18.<br />	<br />
I soggetti indicati hanno quindi proposto ricorso al Tar Puglia chiedendo l’annullamento della delibera consiliare di prima adozione dello “Schema” di disegno di legge in questione.<br />	<br />
A parere della Regione ricorrente difetta la giurisdizione dei giudici amministrativi sugli atti impugnati perché la delibera non ha natura di atto amministrativo, essendo strutturalmente e funzionalmente attratta nell’orbita della funzione legislativa di cui costituisce -nel caso di specie- la fase genetica. <br />	<br />
Sussiste quindi la insindacabilità dell’atto in questione da parte del giudice amministrativo, alla luce del disposto dell’art. 134 Cost..<br />	<br />
[…]<br />	<br />
Il ricorso della Regione Puglia è fondato, dovendosi dichiarare, nel caso di specie, il difetto assoluto di giurisdizione.<br />	<br />
Premesso che il completamento dell’iter legislativo, con la trasformazione in Legge Regionale (l.r. n. 18 del 2005 pubblicata nel B.U. Regione Puglia n. 157, del 27 dicembre 2005) dello schema di disegno di legge oggetto dell’impugnativa, farebbe venire meno l’interesse al proseguimento del giudizio innanzi all’A.G.A. per il quale è stato proposto il regolamento, va, tuttavia, osservato che la questione della giurisdizione ha priorità logico-giuridica rispetto a qualsiasi statuizione di merito, tra cui rientra anche quella che dichiara cessata la materia del contendere.<br />	<br />
Ciò detto, si osserva che gli atti impugnati costituiscono fasi legislativamente regolate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali regionali, sicché gli stessi, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione, sono sottratti al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo. <br />	<br />
Il cittadino interessato non ha azione giurisdizionale diretta per far valere gli eventuali vizi degli atti concorrenti al procedimento formativo della legge, vizi che -se sussistenti- certamente possono tradursi in vizi dell’atto conclusivo del procedimento stesso, e cioè della legge regionale;<br />	<br />
tuttavia all&#8217;interessato è dato ricorrere, secondo l’ordinario riparto della giurisdizione, contro gli atti amministrativi emessi dall’organo locale in attuazione della legge regionale, e in tale sede l’interessato può anche denunciare i vizi degli atti formativi dell’indicato procedimento legislativo quale mezzo al fine di sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge medesima innanzi al giudice delle leggi, ove i vizi in questione si prospettino come violazione dei principi costituzionali concernenti i limiti e le forme di esplicazione della potestà legislativa regionale.<br />	<br />
Nella specie va, pertanto, dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, non spettando ad alcun giudice, né ordinario nè amministrativo, il sindacato su atti facenti parte dell’iter formativo di una legge regionale » (S.U., ord. n. 2439 dell’1.2.08).<br />	<br />
4.2 Sulla base di quanto fin qui esposto deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione <br />	<br />
5.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso n. 2093/05 indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5.11.08 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-3-2009-n-468/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.468</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.1380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-3-2009-n-1380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-3-2009-n-1380/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-3-2009-n-1380/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.1380</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. A. Storto A. Iervolino (Avv. Raffaele Montefusco) c. Comune di Ercolano (Avv.ti Giuseppe Coppola, Andrea Scognamiglio, Sergio Soria) sull&#8217;emanazione di ordine di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata 1. Edilizia ed Urbanistica – Sanzioni – Sospensione dei lavori – Competenza dei dirigenti comunali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-3-2009-n-1380/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.1380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-3-2009-n-1380/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.1380</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio,  est. A. Storto<br /> A. Iervolino (Avv. Raffaele Montefusco) c. Comune di Ercolano (Avv.ti Giuseppe Coppola, Andrea Scognamiglio, Sergio Soria)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;emanazione di ordine di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Sanzioni – Sospensione dei lavori – Competenza dei dirigenti comunali  – Ex art. 107, comma 3, lett. g) D.Lgs. 267/00 	</p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Procedimento &#8211; Comunicazione di avvio &#8211; Ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 &#8211; Omissione &#8211; Nel caso di dimostrazione in giudizio che il contenuto dell&#8217;atto finale non avrebbe potuto essere diverso &#8211; Illegittimità &#8211; Non si produce ex art. 21 octies, 2° comma, della L. 241 del 1990.	</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi su area vincolata – Ordinanza di demolizione – Parere della C.E.I. – Non è necessario – Ragioni	</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Ordine di demolizione &#8211; Ex art. 4 della L. n. 47 del 1985 &#8211; Per opere abusive realizzate su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità &#8211; Applicabilità si per i vincoli relativi che per quelli assoluti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. g)  del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) è attribuito ai Dirigenti Comunali la competenza ad emanare tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell&#8217;abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale (1)	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 21 octies della Legge 241/90, introdotto dall’art. 14 della Legge 15/2005, non è illegittimo il provvedimento non preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/90, laddove risulta dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (2): (Nella fattispecie il TAR ha osservato in caso di ordine di demolizione delle opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario)	</p>
<p>3. In sede di emanazione di ordine di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della C.E.I., dal momento che l’ordine di ripristino discende dall’applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (3)	</p>
<p>4. L’art. 4 della Legge n. 47/1985 ha inteso attribuire all’Amministrazione il potere-dovere di ripristinare senza indugio la legalità violata, senza distinguere in relazione alla natura assoluta o relativa del vincolo gravante sull&#8217;area nella quale è stata realizzata l&#8217;opera abusiva (4)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05 gennaio 2006 , n. 61;<br />	<br />
2. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VII, 9 maggio 2007 , n. 4859 e Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 3862;<br />	<br />
3. cfr. ex multis, TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. III, 6 novembre 2007, n. 10689;<br />	<br />
4.cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Anna IERVOLINO</b>, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall&#8217;Avv.to Raffaele Montefusco, col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Calata S. Marco, 4 presso lo studio dell’Avv.to Enrico Angelone<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>COMUNE di ERCOLANO<i></b></i>, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso notificato ed in virtù di delibera di G.M. n. 64/2008, dagli Avv.ti Giuseppe Coppola, Andrea Scognamiglio, Sergio Soria, con domicilio eletto in Ercolano, al corso Resina, 39 presso la casa comunale<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 95 (prot. 51822), adottata il 19.12.2007 dal Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano, notificata il 7.1.2008, con cui si ingiunge la demolizione ad horas di lavori abusivi, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., con contestuale avvertimento dell’inizio delle operazioni di demolizione in danno per il giorno 4.6.2008;</p>
<p>e con motivi aggiunti:</p>
<p>del provvedimento del Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano prot. n. 14474, adottato il 7.4.2008, con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente il 4.6.2007 – prot. 23815 – relativamente ai lavori realizzati in Ercolano alla via Patacca, 29/A, ed è stata confermata la validità della precedente ordinanza n. 95/2007 di demolizione ad horas, ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, con l’avvertenza dell’inizio delle operazioni di demolizione in danno per il giorno 4 giugno 2008.</p>
<p>Visti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° marzo 2008 al Comune di Ercolano e depositato il successivo 28 marzo, Anna Iervolino ha impugnato l’ordinanza comunale n. 95/2007 con la quale era stata ingiunta la demolizione ad horas di opere, realizzate senza alcun titolo abilitativo, alla via S. Patacca n. 29/A, costituite da un manufatto finestrato in muratura di mq. 98 ed h. da mt. 3 a mt. 4.<br />	<br />
L’impugnativa fonda sui seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, improcedibilità del sistema sanzionatorio, violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di economia dell’attività amministrativa, atteso che la preventiva presentazione dell’istanza di sanatoria obbligava l’amministrazione a non adottare alcun provvedimento sanzionatorio senza averla prima definita;<br />	<br />
2) incompetenza, difetto di legittimazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 107, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.EE.LL.), illegittimità derivata, in quanto il provvedimento non è stato adottato dal Sindaco ma dal Dirigente, pur non essendo l’attribuzione di poteri a questi ultimi immediatamente operativa, ma necessitando della mediazione statutaria e regolamentare che, nella specie, non sarebbe intervenuta;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, di istruttoria ed erroneità dei presupposti, indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, non essendo stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento;<br />	<br />
3) violazione dell’art. 4 della l. n. 47/85, così come recepito dall’art. 27 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria poiché non è applicabile al caso di specie l’art. 27, non trattandosi di lavori allo stato iniziale e inoltre non sussistendo alcun il vincolo di assoluta inedificabilità perché l’area è “zona bianca” o al più “zona agricola”;<br />	<br />
4) violazione degli artt. 7 e 27 l. n. 47/1985 come recepiti negli art. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001, violazione del giusto procedimento di legge, difetto dei presupposti di diritto, in quanto l’ordine di demolizione non è stato preceduto dalla obbligatoria valutazione tecnico-economica di competenza della G.M., ex art. 27 l. n. 47/1984 (ora art. 41 d.P.R. n. 380 del 2001), né sono state specificate all’ingiunto le conseguenze della sua eventuale inottemperanza.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Ercolano chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, notificati al Comune di Ercolano il 27 maggio 2008 e depositati il giorno successivo, la medesima ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale col quale è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e confermato il precedente ordine di demolizione, la cui esecuzione d’ufficio era stabilita per il giorno 4 giugno 2008, censurando:<br />	<br />
1) incompetenza, difetto di legittimazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 107, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.EE.LL.), illegittimità derivata;<br />	<br />
2) violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, di istruttoria ed erroneità dei presupposti, violazione della l.r. n. 10/1982, essendo stato violato il contraddittorio procedimentale ed essendo mancata l’acquisizione del parere obbligatorio della C.E.I.;<br />	<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 141/2004 e delle s.m.i. di cui alla legge n. 308/2004, violazione dell’art. 97 Cost., sviamento di potere, atteso che la norma sul condono ambientale evocata nel provvedimento gravato spiega la sua efficacia unicamente in ambito penale;<br />	<br />
e, quanto alla parte del provvedimento avente ad oggetto la conferma dell’originaria ingiunzione di demolizione:<br />	<br />
4) violazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, di istruttoria ed erroneità dei presupposti, sviamento di potere, violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e del principio di tipicità e nominatività degli atti e dei provvedimenti amministrativi, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento ed in quanto non poteva, nella specie, essere esercitato alcun potere di conferma del precedente ordine demolitorio;<br />	<br />
5) violazione dell’art. 4 della l. n. 47/85, così come recepito dall’art. 27 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria poiché non è applicabile al caso di specie l’art. 27 visto che non si tratta di lavori allo stato iniziale e inoltre non sussiste il vincolo di assoluta inedificabilità perché l’area è “zona bianca” o al più “zona agricola”, né può ritenersi che comporti l’inedificabilità assoluta il generico vincolo paesaggistico al quale è assoggettato l’intero territorio del comune di Ercolano, in quanto esso non implica di per sé l’inedificabilità assoluta.<br />	<br />
Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del 5 giugno 2008 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va in primo luogo dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, atteso che l’ordinanza di demolizione con essa gravata è stata definitivamente superata dal provvedimento n. 14474 del 7.4.2008 col quale l’amministrazione comunale di Ercolano ha respinto l’istanza di accertamento in sanatoria presentata dalla Iervolino ed ha rieditato l’ordine demolitorio.<br />	<br />
2. Quanto ai motivi aggiunti, e, segnatamente, alla dedotta incompetenza del Dirigente del Dipartimento “Assetto del Territorio” – Settore Assetto e Governo del Territorio – Ufficio Antiabusivismo – del Comune di Ercolano all’adozione del provvedimento impugnato  per la  mancanza della necessaria delega sindacale, come ha correttamente rilevato il Comune resistente nelle sue difese,  l’art. 107, comma 3, lett. g)  del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) espressamente ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare: «tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell&#8217;abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale». Negli stessi termini, anche il d.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’edilizia) prevede la competenza del dirigente o del responsabile dell’ufficio per la vigilanza sull’attività urbanistica.  <br />	<br />
D’altro canto, anche lo statuto del comune di Ercolano (pubblicato sul BURC suppl. n. 61 del 19.11.2001), in vigore dal 24.11.2001, all’art. 45 espressamente richiama la normativa dettata dall’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL al fine di individuare le competenze dei dirigenti.<br />	<br />
Pertanto, sia la normativa nazionale che quella comunale, conformemente, riconoscono la competenza dirigenziale per l’emanazione di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia. In questi termini, peraltro, l’unanime giurisprudenza, anche di questo TAR (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05 gennaio 2006 , n. 61).<br />	<br />
Il motivo va dunque respinto.<br />	<br />
3. Del pari, vanno respinte le censure (nn. 2 e 4, in parte) appuntate sulla mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento di conferma della ingiunzione a demolire e dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria in quanto, attesa la natura di atto dovuto sia dell&#8217;ordine di demolizione di opere edilizie abusive – il cui presupposto è rappresentato unicamente dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza del titolo abilitativo – che dell’istanza di sanatoria, atteso il divieto della l.r.c. n. 21/2003 di incrementare i volumi destinati a residenza in area rossa, nella fattispecie in esame trova applicazione l&#8217;art. 21-octies l. n. 241 del 1990, introdotto dall&#8217;art. 14, l. n. 15 del 2005, il quale statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 9 maggio 2007 , n. 4859 e Sez. III, 7 febbraio 2008, n. 3862).<br />	<br />
Inoltre, in sede di emanazione di un&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l&#8217;ordine di ripristino discende direttamente dall&#8217;applicazione della disciplina edilizia vigente (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. III, 6 novembre 2007, n. 10689).<br />	<br />
4. Quanto al motivo aggiunto rubricato col n. 3) nella parte in fatto, occorre considerare poi che il provvedimento di diniego della sanatoria appare legittimamente assunto alla stregua del richiamato art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 452/2004 (come modificato dall’art. 27 del d.lgs. n. 157/2006) e della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21.<br />	<br />
La prima norma dispone infatti, sul piano della compatibilità paesistica, che è possibile ottenere il relativo assenso in sanatoria solo ove, tra le altre cose, «i lavori (…) non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati», mentre la seconda vieta, sul piano urbanistico, di incrementare i volumi destinati a residenza in aera rossa.<br />	<br />
Per l’ipotesi di violazione di entrambe le norme è possibile l’utilizzo dello strumento ripristinatorio.<br />	<br />
Nel caso di specie, come chiaramente sottolineato nel provvedimento gravato, l’intervento edilizio ha comportato un incremento di superficie utile e di volume destinati alla funzione residenziale. <br />	<br />
Anche le doglianze appena esaminate sono dunque prive di fondamento.<br />	<br />
5. Analogamente va respinto il motivo che censura una presunta atipicità del nuovo ordine di demolizione inteso quale sintomo di esercizio sviato del potere di conferma del primo illegittimo provvedimento impugnato col ricorso introduttivo.<br />	<br />
Ed infatti, al di là della nomenclatura, il provvedimento de quo, il quale interviene all’esito di un procedimento sfociato nel diniego dell’istanza di sanatoria, integra, come già detto, una nuova ed autonoma valutazione della p.a. che supera interamente il primo ordine demolitorio.<br />	<br />
6. Quanto alle censure rubricate nella parte in fatto col numero 5), occorre poi considerare che l’art. 27, comma 2, del TU dell’edilizia prevede che: “il dirigente o il responsabile, quando accerti l&#8217;inizio o l&#8217;esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi (&#8230;)”. La norma, quindi, procede disponendo che: “qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.”<br />	<br />
L’articolo è stato così modificato ad opera dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269. In particolare, è stato espressamente svalutato il presupposto dello “stato iniziale dei lavori”, essendo stata espressamente prevista la possibilità di ricorrere alla demolizione ad horas “quando (si) accerti l&#8217;inizio o l&#8217;esecuzione di opere”.<br />	<br />
Anche prima della novella del 2003, tuttavia, la norma era stata univocamente interpretata dalla giurisprudenza, in particolare di questo tribunale e anche di questa sezione, nel senso da ultimo richiamato.<br />	<br />
Si riteneva infatti che lo specifico presupposto che differenziava il procedimento sanzionatorio previsto dall&#8217;art. 31 del TU dell’edilizia (ex art. 4 l. n. 47 del 1985), da quello di cui all&#8217;art. 27 del TU dell’edilizia (ex art. 7 della stessa legge 47/1985) dovesse essere rinvenuto nella localizzazione delle opere abusive su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ovvero destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica e quindi nella necessità di reintegrare con immediatezza il bene protetto, pregiudicato dall&#8217;abusivo intervento edilizio. Pertanto, in tal caso l&#8217;ordine di demolizione doveva seguire automaticamente all&#8217;accertamento dell&#8217;illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali (anche in ordine alla scelta se procedere alla demolizione o unicamente alla acquisizione al patrimonio dell’ente), al fine di impedire che il trascorrere del tempo determinasse il consolidarsi di situazioni che avrebbero potuto impedire l&#8217;applicazione della sanzione ripristinatoria.<br />	<br />
Dunque, alla luce della disciplina vigente e della consolidata giurisprudenza formatasi sul testo normativo antecedente alla innovazioni apportate, l’art. 27 è applicabile sia che venga accertato l’inizio che l’avvenuta esecuzione di interventi abusivi. In entrambi i casi “il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi”, senza bisogno di effettuare la preventiva diffida.<br />	<br />
Va pertanto disattesa la tesi difensiva del ricorrente, alla stregua della quale l’art. 27 TU edilizia dovrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui gli interventi contestati siano in una fase iniziale che legittimi l’immediato intervento della mano pubblica per impedirne il consolidamento.<br />	<br />
La difesa del ricorrente lamenta inoltre, sempre nello stesso motivo, la mancanza nel caso in esame del vincolo di inedificabilità al quale la procedura ex art. 27 TU edilizia sarebbe subordinata. Infatti, il vincolo paesistico, cui il territorio del Comune di Ercolano è assoggettato, non comporterebbe “ex se” un assoluto divieto di edificabilità. Precisa infine il ricorrente che l’area in esame ricade in zona del territorio comunale da considerarsi zona bianca ovvero agricola.<br />	<br />
Osserva sul punto il Collegio che la nozione di “vincolo di inedificabilità” va intesa, secondo costante giurisprudenza, come comprensiva non solo dell’inedificabilità assoluta, ma anche di quella relativa. In tal senso si era infatti espresso anche questo Tribunale a proposito dell’art. 4 comma 2 l. n. 47 del 1985, sostenendo che tale disposizione fosse applicabile anche in caso di vincoli di inedificabilità relativi, non trovando la diversa interpretazione alcun riscontro nella norma ed essendo contraria alla stessa “ratio legis”, comportando un ingiustificato restringimento dei poteri di vigilanza attribuiti al comune, nell’evidenza del fatto che il legislatore, laddove si tratti di aree meritevoli di una particolare e rafforzata tutela, ha inteso attribuire all&#8217;Amministrazione il potere-dovere di ripristinare senza indugio la legalità violata, non operando distinzioni in relazione alla natura assoluta o relativa del vincolo. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 aprile 2005, n. 3780).<br />	<br />
D’altro canto, tale interpretazione è confermata anche dal fatto che il comma 2, parte prima, dell’art. 27 cit. si limita a menzionare il “vincolo di inedificabilità”, mentre solo nell’ultima parte contiene un espresso riferimento al “vincolo di inedificabilità assoluta” a proposito dei poteri del Soprintendente di procedere alla demolizione.<br />	<br />
Nella specie, il fatto che su tutto il territorio di Ercolano insiste un vincolo paesistico e che esso è assoggettato ad un apposito piano paesistico ed inoltre, la circostanza che l’area ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio, giustificano ad avviso del Collegio l’applicazione della procedura di cui all’art. 27 TU edilizia.<br />	<br />
Ad ulteriore conferma della applicabilità estensiva della norma, si pensi che con le modifiche apportate dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 sul testo dell’art. 27 TU edilizia, l’operatività del procedimento che prevede la demolizione immediata senza bisogno della previa diffida è stata estesa anche a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.<br />	<br />
Anche questo motivo va dunque respinto.<br />	<br />
7. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti di cui in epigrafe (R.G. n. 1847/08), così provvede:</p>
<p>dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;<br />	<br />
respinge i motivi aggiunti;<br />	<br />
condanna Anna Iervolino a rifondere al Comune di Ercolano le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Ugo De Maio, Presidente<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario<br />	<br />
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-3-2009-n-1380/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.1380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-3-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-3-2009-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-3-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.0</a></p>
<p>Télévision française 1 SA (TF1) / Commissione delle Comunità europee, causa T-354/05 Pres. Rel. MM. M. Vilaras, Télévision française 1 SA (Avv.ti J. P. Hordies e C. Smits) c. Commissione (M. C. Giolito), sostenuta dalla Repubblica francese (G. de Bergues e A. L. Vendrolini) e da France Télévisions SA (Avv.ti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-3-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-11-3-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Télévision française 1 SA (TF1) / Commissione delle Comunità europee, causa T-354/05<br /> Pres. Rel. MM. M. Vilaras,<br /> Télévision française 1 SA (Avv.ti  J. P. Hordies e C. Smits) c. Commissione (M. C. Giolito),<br /> sostenuta dalla Repubblica francese (G. de Bergues e  A. L. Vendrolini) e da France <br />Télévisions SA (Avv.ti J. P. Gunther e D. Tayar)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Giustizia comunitaria – Aiuti di Stato – Esame permanente degli aiuti esistenti – Termine – Soltanto con decisione Commissione – Condizioni – Misura compatibile.</p>
<p>2)	Giustizia comunitaria – Aiuti di Stato – Soggetto interessato Trasmissione informazioni e documenti –Diritti di partecipazione – Non sussistono. </p>
<p>3)	Giustizia comunitaria – Aiuti di Stato &#8211; Compatibilità – Sovvenzioni – Compensazione per obblighi di servizio pubblico &#8211; Condizioni Altmark – Valutazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Per quanto le misure utili a stabilire la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune possano essere oggetto di trattativa tra la Commissione e lo Stato membro interessato, la procedura di valutazione termina solo quando la Commissione, nell’esercizio esclusivo del suo potere discrezionale, giudica che tali misure rispondono in pieno alle esigenze che essa stessa ha identificato.</p>
<p>2.	Una parte interessata è libera di trasmettere alla Commissione informazioni che denuncino l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, ma tale facoltà non le conferisce alcun diritto al contraddittorio.</p>
<p>3.	Perchè una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico non venga considerata aiuto di Stato, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti; b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione sono stati previamente fissati in modo obiettivo e trasparente; c) la compensazione non eccede quanto necessario per coprire tutta o parte dei costi prodotti dall’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti ad essi relativi, nonché di un utile ragionevole; d) qualora la scelta di un’impresa da incaricare per l’esecuzione di obblighi di pubblico servizio non sia stata operata nell’ambito di una gara di appalto, il livello di compensazione necessario sia stato determinato sulla base di un’analisi dei costi ai quali una media impresa, ben gestita e fornita di mezzi adeguati al fine di poter soddisfare le esigenze di pubblico servizio richieste, sarebbe incorsa per assolvere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un ragionevole utile per l’esecuzione di tali obblighi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a></p>
<p>Pres. L. Tosti – Est. S. M. Russo F. Fonderico (Avv.ti F. Fonderico e G. Fonderico) c/ Regione Lazio (n. c.) Provincia di Roma (n. c.) e Comune di Roma (Avv. R. Murra). sui presupposti per la legittimazione ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio 1. Edilizia ed urbanistica</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti – Est. S. M. Russo<br /> F. Fonderico (Avv.ti F. Fonderico e G. Fonderico) c/ Regione Lazio (n. c.)<br /> Provincia di Roma (n. c.) e Comune di Roma (Avv. R. Murra).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la legittimazione ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Provvedimenti – Impugnazione – Legittimazione – Presupposti – Collegamento stabile zona interessata.	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Edificio pubblico – Attività di gestione – Finalità – Valorizzazione – Condizioni. 	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Accordi di programma – PRG – Attuazione &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, ai fini dell’interesse ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio, l’ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalle opere contestate e che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell’intervento controverso.	</p>
<p>2. In ordine ad un edificio pubblico e di pubblico interesse – nella specie il Velodromo dell’Eur &#8211; l’attività dominicale di gestione deve tendere alla valorizzazione e all’uso di tale bene per gli obiettivi chiaramente indicati dall’oggetto sociale <i>ex lege</i>. Ciò può avvenire, però, soltanto <i>rebus sic stantibus</i>, ossia finchè la natura e la realtà fisica di ciascun bene possano supportare, secondo gli ordinari canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e delle imprese pubbliche, la funzione <i>ab origine</i> impressa ai beni stessi. 	</p>
<p>3. In materia urbanistica, gli accordi di programma per essere corretti e correttamente utilizzati, devono rappresentare l&#8217;attuazione della principale strategia del PRG, altrimenti appalesandosi interventi episodici ed eversivi del piano. Infatti, il c.d. <i>pianificar facendo</i> è non già l’uso disinvolto di strumenti in variante per occupare ogni area libera e renderla edificabile, bensì, ed al contempo, l’attuazione di programmi puntuali e di linee-guida di regolazione del territorio, purché entrambi stabiliti dalle invarianti strategiche del piano o da queste facilmente desumibili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPVBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO<br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />	<br />
sede di Roma, sez. 2°</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 composto dai signori Magistrati</p>
<p>Luigi TOSTI, Presidente, <br />	<br />
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, <br />	<br />
Stefano TOSCHEI, Consigliere, </p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 10626/2007, proposto <br />	<br />
dall’avv. <b>Francesco FONDERICO,</b> rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. Giuliano FONDERICO ed elettivamente domiciliato in Roma, al v.le della Tecnica n. 183, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; la <B>REGIONE LAZIO</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i> della Giunta regionale, non costituito nel presente giudizio, <br />	<br />
&#8211; la <B>PROVINCIA DI ROMA</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita nel presente giudizio e<br />	<br />
&#8211; il <B>COMUNE DI ROMA</B>, in persona del sig. Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rodolfo MURRA ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21</p>
<p><B>E   NEI   CONFRONTI<br />	<br />
</B>&#8211; della <b>EUR s.p.a.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro BERRUTI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza del Gesù n. 46,<br />	<br />
&#8211; della <b>AQUADROME s.r.l.</b>, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, controinteressata, non costituita in giudizio, <br />	<br />
&#8211; della <b>Associazione ITALIA NOSTRA – ONLUS</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, interventrice <i>ad adiuvandum</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Donatella MANGANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla<br />
&#8211; del <b>Comitato SALUTE E AMBIENTE EUR</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nonché dei sigg. Manlio PASQUALINI, Maria Cristina LATTANZI, Pietro Antonio VISCARDI, Gennaro FORGIONE, Lucilla STEFONI, Sandra VISONE,<br />
&#8211; del <b>Comitato QUARTIERE EUR</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, nonché dei sigg. Paolo GIORDANO, Tiziana PASQUALINI, Aldo BERARDI, Roberta RENZI, Patrizia CAVANIGLIA, Renato ZABINI, Sabina FORLANI, Paolo, Ma<br />
<br />	<br />
<B>PER   L’ANNULLAMENTO<br />	<br />
</B>A) – della deliberazione del Presidente della Regione Lazio 3 agosto 2007 n. 524 (in B.U. reg. Laz., s.o. n. 1 del 20 settembre 2007); B) – dell’ ordinanza n. 142 del 16 luglio 2007, con cui il Sindaco di Roma ha approvato l’accordo di programma ex art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 recante il programma di interventi per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell’area denominata <i>Oceano Pacifico</i>, in variante al vigente PRG di Roma; C) – della deliberazione della Giunta comunale di Roma n. 245 del 23 dicembre 2003; D) – delle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 84 del 3 aprile 2006 e n. 118 del 25 giugno 2007; E) – <i>in parte qua</i> ed ove occorra, della deliberazione consiliare n. 66 del 21/22 marzo 2006; F) – della nota prot. n. 99268/4S/04 del 14 giugno 2006, con cui la Regione Lazio ha escluso detto intervento dalla procedura di VIA; G) – del nulla-osta all’intervento rilasciato dall’Ufficio tecnico del Municipio XII del Comune di Roma; H) – della nota della Regione Lazio, dip.to del territorio  prot. n. 104815 del 4 agosto 2006; I) – della nota dell’Avvocatura del Comune di Roma prot. n. 3284 del 21 gennaio 2004; L) – del verbale della conferenza di servizi in data 7 luglio 2006; M) – della determinazione dirigenziale n. 755 del 4 settembre 2006; N) – della nota comunale, dip.to VI, prot. n. 6753 del 26 marzo 2007; O) – <i>in parte qua </i>ed ove occorra, della deliberazione del Consiglio regionale n. 40 del 21 giugno 2007, del decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 13 marzo 2006, tutti pubblicati nella BURL n. 26 del 20 settembre 2007. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo Comune di Roma e della controinteressata intimati, nonché gli atti d’intervento; <br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del 28 gennaio 2009 il Cons. dott. Sil- vestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Giuliano e Francesco FONDERICO, MURRA, BERRUTI, MANGANI e QUATTRINI; <br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’avv. Francesco FONDERICO dichiara d’esser residente in Roma, al v.le della Tecnica nel quartiere EUR, in zona frontistante al Velodromo Olimpico. <br />	<br />
L’avv. FONDERICO rende altresì noto che l’impianto sportivo <i>de quo</i> si colloca in un quadrante ricompreso tra i viali della Tecnica, del Ciclismo, dei Primati Sportivi e dell&#8217;Oceano Pacifico, ossia di arterie viarie di grande importanza e d’intenso traffico veicolare e, a loro volta, a suo dire destinate a subirne ancora di più a causa del loro raccordo con vicini e ben più popolosi quartieri della Capitale. <br />	<br />
L’avv. FONDERICO assume inoltre che tal situazione di forte carico urbanistico sarebbe, a suo avviso, destinato ad aggravarsi per gli interventi edilizi interessanti tal quadrante, recati dall’accordo di programma di cui alla deliberazione del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007, intervenuto a’sensi dell’art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 tra Regione, Comune di Roma e l’EUR s.p.a., proprietaria dell&#8217;immobile <i>de quo</i>. L’accordo di programma di interventi per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico e la nuova edificazione dell&#8217;area denominata <i>Oceano Pacifico</i> è in variante al vigente PRG di Roma. L’accordo prevede l&#8217;edificazione, nell&#8217;area del Velodromo, d’un complesso edilizio multifunzionale (comparto A: Città dell’Acquasport e del benessere) con connessi edifici ad uso non residenziale (comparto B), per ca. mq 134.000 di SUL. Circa, poi, le funzioni del Velodromo, l&#8217;accordo le sposta in un impianto da edificare <i>ex novo</i>, sito in un’area posta all’interno del Parco Laurentino. <br />	<br />
Avverso la deliberazione n. 524/2007, l’ordinanza n. 142 del 16 luglio 2007, con cui il Sindaco di Roma ha approvato il predetto accordo di programma e tutti gli altri atti meglio indicati in premessa, l’avv. FONDERICO si grava allora innanzi a questo Giudice con il ricorso in epigrafe. Al riguardo, il ricorrente si duole anzitutto della mancata riqualificazione d’un velodromo, quale quello Olimpico, la cui necessità permane attuale nonostante il degrado della struttura originaria —tant’ è che se ne prevede uno nuovo—, deducendo poi, in punto di diritto, dieci articolati gruppi di censure. <br />	<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2008, il ricorrente intima pure la AQUADROME s.r.l., corrente in Roma e soggetto attuatore degli interventi edilizi previsti dall’accordo dianzi gravato. Il ricorrente impugna adesso le ratifiche, da parte della Giunta regionale del Lazio (deliberazione n. 80 dell’8 febbraio 2008) e del Consiglio comunale di Roma (deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008), dell’accordo di copianificazione <i>inter partes</i>, in data 6 febbraio 2008, per l’approvazione del nuovo PRG di Roma, adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 19/20 marzo 2003, cui ha aderito anche la Provincia di Roma, giusta nota prot. n. 16843 del 6 febbraio 2008. Il ricorrente, oltre all’illegittimità derivata dagli atti di cui al gravame introduttivo, deduce in punto di diritto altri e nuovi sei gruppi di motivi. <br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e la controinteressata EUR s.p.a., i quali, entrambi, in varia guisa concludono per il difetto <i>ab origine </i>dell’interesse qui azionato e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono <i>ad adiuvandum</i> l’Associazione ITALIA NOSTRA – ONLUS, il Comitato SALUTE E AMBIENTE EUR e consorti ed il Consiglio QUARTIERE EUR e consorti, i quali ribadiscono e corroborano le tesi difensive del ricorrente. Viceversa, tutte le altre parti, pur se ritualmente intimate, non si son costituite nel presente giudizio. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Viene all’odierno esame del Collegio la questione qui introdotta, con il ricorso in epigrafe e con l’atto di motivi aggiunti depositato il 30 maggio 2008, dall’avv. Francesco FONDERICO, residente in Roma, al v.le della Tecnica nel quartiere EUR, in zona frontistante al Velodromo Olimpico, impianto sportivo progettato dall’arch. Cesare LIGINI e costruito nel 1959 per servire durante i giochi della XVII Olimpiade del 1960 in Roma. <br />	<br />
Il ricorrente precisa che l&#8217;impianto sportivo <i>de quo</i> si colloca, all&#8217;interno del quartiere EUR, in un quadrante compreso tra i viali della Tecnica, del Ciclismo, dei Primati Sportivi e dell&#8217;Oceano Pacifico, ossia di arterie viarie di grande importanza e d’intenso traffico veicolare. <br />	<br />
Ebbene, l’adizione di questo Giudice da parte del ricorrente muove dal fatto che tal situazione sarebbe, a suo dire, destinata ad aggravarsi per gli interventi edilizi interessanti il quadrante ancora occupato dal Velodromo Olimpico e recati dall&#8217;accordo di programma di cui alla deliberazione del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 524 del 3 agosto 2007 (in B.U. Reg. Laz., s.o. n. 1 del 20 settembre 2007). Tale accordo, intervenuto a’sensi dell’art. 34 del Dlg 18 agosto 2000 n. 267 tra Regione, Comune di Roma e l’EUR s.p.a., proprietaria del Velodromo Olimpico, concerne il programma di interventi per il recupero e la trasformazione di tal immobile e la nuova edificazione dell&#8217;area denominata <i>Oceano Pacifico</i>, in variante al vigente PRG di Roma. In particolare, l’accordo di programma prevede l’edificazione, nell’area del Velodromo, d’un imponente complesso edilizio multifunzionale (comparto A: Città dell’Acquasport e del benessere) con connessi edifici ad uso non residenziale (comparto B), per ca. mq 134.000 di SUL. Circa, poi, le funzioni del Velodromo, l’accordo le sposta in un impianto da edificare <i>ex novo</i>, denominato <i>Casa del ciclismo </i>e sito in un’area posta all’ interno del Parco Laurentino. <br />	<br />
Il ricorrente impugna quindi l’accordo di programma e gli atti preordinati alla sua stipulazione, mentre i motivi aggiunti concernono gli atti d’approvazione del nuovo PRG di Roma, nella parte in cui hanno previsto l’inserzione dell’accordo stesso tra gli strumenti attuativi di quest’ultimo. <br />	<br />
2.1. – Ai fini d’una miglior comprensione delle vicende di causa, reputa opportuno il Collegio rammentare che, sulla questione dell’uso dell’impianto <i>de quo</i>, per vero da ultimo assai degradato, si svolgono, pressoché contemporaneamente e con aspetti e comportamenti alquanto contraddittori del Comune di Roma e della EUR s.p.a., tre vicende che, alla fine, si saldano nella stringente volontà dell’integrale demolizione del Velodromo e della costruzione, nell’area di sedime di quest’ ultimo, d’un grande impianto multifunzionale, in un’area già di per sé a forte carico urbanistico. <br />	<br />
2.2. – La prima vicenda è quella direttamente implicata dall&#8217;impugnazione attorea, ossia dal procedimento di formazione dell’accordo di programma. <br />	<br />
Consta in atti che tal procedimento prese le mosse dall’istanza in data 5 maggio 2003, con cui l’EUR s.p.a., proprietario del Velodromo, constatati lo stato di dissesto fin dal 1964 della struttura in cemento armato di questo e l’obsolescenza funzionale complessiva, ne propose un intervento di recupero e di trasformazione di detto complesso immobiliare. Al riguardo e per la complessità e delicatezza dell’intervento stesso, fin dal 2003 fu istituita una Commissione mista tecnico-scientifica, «…con il compito di stilare le linee guida propedeutiche alla progettazione dell’intervento di trasformazione della struttura…». Con nota prot. n. 12683 del 27 ottobre 2003, la Commissione fissò i criteri e le prescrizioni per il recupero e la trasformazione del Velodromo Olimpico, all’uopo stabilendo, per un verso, che «… dovrà essere confermata la forma d’insieme del manufatto, <i>composta dal rilevato con la sua superficie prevalentemente erbosa </i>(corsivo dell’estensore), della cavea delle gradinate, compreso il corsello superiore, dell’edificio della tribuna principale, compreso il corpo prospiciente via dell’Oceano Pacifico…» e, per altro verso, che «…la nuova struttura deve essere in rapporto con l&#8217;immagine fortemente caratterizzata che si intende confermare; …non deve essere alterata la percezione dall’esterno dell’invaso dell’ex-Velodromo; … è necessario concentrare al massimo l’edificazione in addizione, al fine di evitare un fattore di frammentazione degli spazi perimetrali esterni all’invaso stesso…». <br />	<br />
Con deliberazione n. 84 del 3 aprile 2006, il Consiglio comunale di Roma ha stabilito gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell&#8217;impugnato accordo di programma, prevedendo, tra l’altro e fermi i principi generali per la progettazione posti dalla Commissione con la nota n. 12683/2003, «… per la rilevanza architettonica della struttura è indispensabile che il progetto di recupero e di trasformazione dell’impianto sia condizionato al pieno rispetto delle linee guida che saranno dettate dalla Commissione mista nel documento preliminare alla progettazione, parte integrante del regolamento del Concorso internazionale (di progettazione – <I>NDE</I>)…». <br />	<br />
Con nota prot. n. 8671 del 17 aprile 2007, la Commissione ha fissato rigorosi criteri d’indirizzo per la progettazione, al fine di «…adeguare la struttura attuale al nuovo programma funzionale, confermando la memoria degli elementi caratteristici e qualificanti dell’immagine complessiva funzionale…». <br />	<br />
Come si vede, gli enti procedenti si son sempre dati l’obiettivo, pur nella consapevolezza dell’impossibilità d’un ripristino delle funzioni originarie dell’impianto, sì di trasformarlo, ma con attenzione al recupero ed al mantenimento delle forme architettoniche di questo, reputate di pregio. Tant’è che il Comune di Roma, con nota, Dip. VI, UO 11°, prot. n. 19819 del 17 settembre 2007, ha richiamato la necessità che l&#8217;intervento non deroghi all’ordinamento vigente «…per quanto riguarda le opere di demolizione anticipata dell’impianto, che, salvo cause di forza maggiore, sono opere correlate e conseguenti a tal progetto, derivato dal citato concorso, munito del relativo titolo autorizzativo…». L’ impugnato accordo, il cui testo essenzialmente replica il contenuto della deliberazione consiliare n. 84/2006, mira a realizzare un complesso multifunzionale, «… la cui funzione è legata all’attività sportiva e ricreativa, con attività ed attrezzature di supporto alla stessa (spazi commerciali, ristorazione, uffici dedicati, attrezzature ricettive/mediche) e subordinate all’esercizio dell’attività prevalente…». Ma l’accordo non esclude, anzi consente, a’sensi dell’art. 8 del § C16 delle NTA del programma costruttivo e proprio per le opere inerenti al comparto A (ossia, l’area del Velodromo), non solo il riuso dei precedenti volumi, ma anche «… interventi di demolizione e di nuova edificazione anche totali che rispettino o riorganizzino lo stato vegetazionale complessivo dell’ area…». E tal prescrizione concerne non solo, o non tanto l&#8217;edificazione in una parte, piuttosto che in un’altra del comparto, ma l’intera area di quest’ultimo, con il solo rispetto dello stato della vegetazione. <br />	<br />
2.3. – La seconda e coeva vicenda, intercorsa a più riprese e con esiti non del tutto coerenti tra il Comune di Roma (cfr. la memoria e gli atti depositati nella causa sul ricorso n. 8830/2007 innanzi a questo Giudice, in atti) e la EUR s.p.a., riguarda invece la modalità di costituzione, in capo a quest’ultima, del titolo per la demolizione integrale del Velodromo Olimpico. <br />	<br />
S’è già accennato ai problemi di dissesto statico della struttura di tale impianto, che s’evidenziarono già dai primi tempi del suo funzionamento, tanto da determinare, nel 1967, il radicale intervento proposto dall’ing. Carlo CESTELLI GUIDI, in vista dei Campionati mondiali di ciclismo dell’anno successivo. <br />	<br />
Al riguardo, la predetta Commissione ha precisato, nelle linee guida del 2007, che «…si interveniva sulla struttura portante delle tribune tagliando… due campate con conseguenti modifiche distributive alle gradinate…». Tali lavori, tuttavia, «… concepiti solo per garantire l&#8217;agibilità durante l’importante evento sportivo, non bloccavano i cedimenti ormai innescati… (tant’è che)… subito dopo l’impianto veniva nuovamente chiuso al pubblico…», garantendosi per alcuni anni ancora la sola fruizione della pista e del campo centrale, per l’<i>hockey</i> su prato. Sicché la Commissione ha assunto siffatto degrado, peraltro accentuato, ma non determinato dall’abbandono integrale d&#8217;ogni attività sportiva fin dal 1997, quale aspetto fondamentale insieme agli elementi architettonici caratterizzanti ed all’obsolescenza in sé dell’ impianto sportivo, in un trinomio il cui equilibrio è «… il punto di partenza per valutare il grado di attendibilità di qualsiasi scelta si voglia perseguire all’interno dell’arco di soluzioni comprese fra la conservazione integrale dell&#8217;edificio e la sua demolizione… (ossia ipotesi) che, allo stato attuale, non appaiono effettivamente praticabili…». La Commissione, come esclude la conservazione integrale —gli alti costi della cui operazione son reputati eccessivi rispetto al ridotto uso dell’impianto—, così ritiene che «… l&#8217;ipotesi di demolizione totale (di quest’ultimo) … e ricostruzione di uno nuovo non terrebbe conto dell’odierna sensibilità storica, che riconosce all’ex Velodromo un edificio con una sua forte valenza formale e architettonica, tanto da essere considerato parte integrante della Città Storica e inserito nella Carta per la Qualità del Nuovo Piano Regolatore di Roma…». <br />	<br />
Ebbene, giova rammentare che, nelle more in cui la deliberazione consiliare n. 84/2006 dettava le linee guida al Sindaco per la formazione dell’impugnato accordo e la Commissione ha elaborato quelle testé evidenziate, il 7 luglio 2006 si tenne una conferenza di servizi, preordinata all’accordo stesso, in cui furono rilasciati alla EUR s.p.a. tutti i nulla-osta per l’attuazione del programma costruttivo. <br />	<br />
Già il 21 giugno precedente, però, il Direttore provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, a seguito d’un sopralluogo di verifica statica del Velodromo, comunicò alla EUR s.p.a. ed al Municipio XII, «… l’estremo stato di abbandono e di fatiscenza dell’impianto e lo stato precario delle strutture portanti, in parte in imminente stato di collasso…». Il 5 luglio successivo, il Dirigente della UOT del Municipio XII invitò a sua volta la EUR s.p.a. «… al fine di evitare ulteriori e più gravi situazioni di pericolo…, con la massima urgenza, a voler provvedere con adeguati mezzi all’eliminazione dello stato di pericolo…». Finalmente il Comune di Roma, dip.to IX, UO 5°, con determinazione dirigenziale n. 1169 del 4 settembre 2006, ordinò alla EUR s.p.a., a seguito del sopralluogo effettuato dalla Commissione stabili pericolanti sul Velodromo Olimpico il precedente 18 luglio, di nominare «…un tecnico che provveda alla rimozione di tutte le parti ammalorate nonché all’interdizione dell’area del Velodromo tramite un’integrazione dell’attuale recinzione…», stabilendo altresì la necessità d’effettuare tali interventi in conformità alla normativa urbanistico-edilizia, ossia «…tramite l’acquisizione del titolo idoneo alla realizzazione delle opere…». <br />	<br />
La EUR s.p.a., con missiva del 13 novembre 2006, ha allora inviato al Comune di Roma una DIA per l’effettuazione dei lavori di demolizione dell’impianto. Il Comune di Roma, però e con nota del dip.to IX, UO 2°, prot. n. 86000 del successivo 12 dicembre, le ha ordinato di non compiere le trasformazioni previste, in quanto in contrasto con le previsioni del nuovo PRG adottato ed in corso d’approvazione. <br />	<br />
La EUR s.p.a., con bando pubblicato nella G.U., II parte, n. 299 del 27 dicembre 2006, ha indetto la gara per l’affidamento dei lavori di demolizione del Velodromo, che è poi aggiudicata, il 10 luglio 2007, all’ ATI di cui è capogruppo mandataria la TRULLI s.p.a. Sicché la EUR s. p.a., con missiva del 6 agosto 2007, ha rinnovato la DIA per i lavori di demolizione dell’impianto, ossia tre giorni dopo l’emanazione del decreto del Presidente della Regione Lazio n. 524/2007, recante l&#8217;approvazione dell’accordo di programma con il Comune stesso e di cui è soggetto attuatore appunto detta Società. Il Comune, dip.to IX, UO 2°, con nota prot. n. 50752 del 13 agosto 2007, ha ordinato nuovamente alla EUR s.p.a. di non effettuare le richieste trasformazioni. Tanto in relazione sia al contenuto della deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 25 giugno 2007 (recante la ratifica dell’adesione del Sindaco all’ accordo di programma e qui impugnata anch’essa) ove di demolizione espressamente non si parla, sia al verbale della conferenza di servizi del 19 luglio 2007, onde «… gli interventi di demolizione del Velodromo (Corpo A) proposti, potranno essere eseguiti solo dopo l&#8217;espletamento delle procedure concorsuali previste, in quanto uno dei criteri per la valutazione della selezione dei progetti consiste nella “salvaguardia del carattere e degli elementi qualificanti del complesso architettonico esistente”…». Tale statuizione è stata poi, per altro verso, ribadita dalla citata nota comunale, dip.to V, UO 11°, n. 19819/2007, laddove chiarisce che l&#8217;intervento, di cui all’accordo di programma, non deroga all&#8217;ordinamento vigente circa le opere di demolizione anticipata dell’impianto. <br />	<br />
Tuttavia, l’8 agosto 2007, l’EUR s.p.a. ha avviato, per la pubblicazione in G.U. ed in GUCE, il bando per la gara europea, prevista dall’ accordo di programma, ed avente ad oggetto il concorso di progettazione, suddiviso in due fasi (<i>Concept</i>; progetto preliminare) delle opere recate dall’accordo stesso. In tal gara, presupposto essenziale, anzi requisito stabilito a pena di decadenza è, per l’appalto di progettazione in esecuzione di detto accordo, la demolizione completa del Velodromo.<br />	<br />
Pubblicato il 20 settembre 2007 il testo dell’accordo di programma, la EUR s.p.a. ha allora chiesto al Comune di rimuovere in autotutela le precedenti note soprassessorie alla DIA. Dichiara al riguardo la EUR s. p.a., con la sua nota del 18 luglio 2008, che, nell’ottobre 2007, era stato necessario riprendere i lavori sull’impianto mercé la rimozione del pregiato <i>parquet</i> della pista, denominato <i>doussié</i>, se del caso da recuperare in altro momento. Il Comune, con nota prot. n. 66464 del 5 novembre 2007, ha fatto presente alla EUR s.p.a. di ribadire, allo stato ed in attesa dei pareri degli altri uffici sulla questione da essa prospettata, l’ordine posto dalla nota n. 50752/2007. A seguito del sopralluogo effettuato il giorno successivo, la Commissione stabili pericolanti ha appurato che son state rimosse alcune parti ammalorate dell’impianto ed è stata integrata la recinzione con restauri della cancellata di confine e con l&#8217;apposizione di reti metalliche, misure, queste, ritenute «… conformi a quanto prescritto dalla D.D. 1169/06…». <br />	<br />
Nel frattempo in cui la procedura della gara europea indetta dalla EUR s.p.a. andava avanti, il Comune di Roma, dip.to IX, UO 2°, ha emanato la nota prot. n. 9150 dell’8 febbraio 2008, indirizzata a detta Società ed al Ministero per i beni e le attività culturali. <br />	<br />
Il Comune, che aveva più volte ordinato il blocco d’ogni iniziativa della EUR s.p.a. sugli impianti, adesso ha precisato, richiamata l&#8217;intenzione di tale Società di procedere alla demolizione del Velodromo il giorno successivo all&#8217;aggiudicazione della gara, che «…salvo diverso avviso di codesto Ministero,…ogni intervento connesso alla “trasformazione” del Velodromo Olimpico, dovrà sia rispettare la normativa introdotta dall’ Accordo di programma…, che risultare compatibile con il progetto vincitore del concorso “Città dell’Acqua e del Benessere” …». Il seggio di gara dell’appalto <i>de quo</i>, che il 23 giugno 2008 l’aveva definitivamente aggiudicato, ha precisato dal canto suo che il progetto aggiudicatario rispetta pienamente il contenuto prescrittivo dell&#8217;accordo di programma e prevede, tra l’altro, la completa demolizione di tutto il Velodromo. Sicché la EUR s.p.a., con lettera del 18 luglio 2008 a firma del responsabile del procedimento ing. Arch. Filippo RUSSO (in atti), ha comunicato al Comune di Roma di dar avvio ai lavori di cui alla comunicazione di DIA del 6 agosto 2007, in conformità al contenuto della citata nota comunale n. 9150/2008. Con nota prot. n. 49078 del 22 luglio 2008, il Comune, dip.to IX, UO 2°, preso atto di tutto quanto testé accennato e che il «… progetto (della gara europea – <I>NDE</I>)… prevede la completa demolizione di tutto l’immobile: ipotesi prevista anche dal disposto dell’art. 8 delle N.T.A. dell’Accordo di programma…», conferma il contenuto della precedente nota n. 9150/2008. <br />	<br />
2.4. – Sul punto, il Collegio non può esimersi dall’osservare che, in disparte l’intervenuta demolizione integrale del Velodromo in data 24 luglio 2008, v’è un’ambiguità di fondo nell’atteggiamento reciproco del Comune verso la EUR s.p.a. e viceversa. <br />	<br />
Non è dato sapere quando in effetti sia stata manifestata l’espressa volontà di quest’ultima di procedere alla predetta integrale demolizione. Da una serena lettura degli atti fin qui esaminati nella loro scansione cronologica, il Collegio reputa però ragionevolmente probabile che la Società proprietaria abbia inteso perseguire tal obiettivo fin da quando fu invitata a mettere in sicurezza l’impianto. Non può, però, il Collegio non notare che il Comune, sebbene avesse reputato sufficienti le mere opere di recinzione e di sgombero per mettere il Velodromo in sicurezza, ha verso tutte le attività dell’EUR s.p.a., che s’appalesano <i>ictu oculi</i> preordinate alla demolizione, un comportamento certo inefficace ad impedire tal evento. <br />	<br />
In secondo luogo, il Collegio neppure può non far presente che la demolizione del Velodromo, in linea di massima incoerente con l&#8217;intenzione conservativa di tal impianto contenuta nell’accordo e non obbligata dall’art. 3 sul concorso internazione di progettazione, in realtà è da questa prevista nelle citate NTA, ma soprattutto neppure è esclusa dalle premesse. Infatti, l’accordo indica, tra i principi generali per la progettazione del nuovo impianto, quelli posti dalle linee guida di cui alla citata nota n. 12683/2003, che formano sì parte integrante dell’accordo medesimo, ma per il solo mantenimento del valore paesistico e ambientale dell&#8217;area del Velodromo e non già per la struttura. È vero che, prima della stipulazione di questo erano state emanate le linee guida del 2007, assai più stringenti e precise nel dettare le regole di conservazione architettonica della struttura originaria quale regola del Concorso internazionale di progettazione, ma queste NON sono state poi recepite. <br />	<br />
Per vero, l’accordo di programma è stato stipulato il 1° giugno 2007, ossia dopo l’emanazione, avvenuta il 17 aprile 2007, di queste ultime linee guida, di cui sia il Comune che la EUR s.p.a. avevano piena conoscenza, avendole sottoscritte (per detta Società, erano presenti il Presidente e il responsabile del procedimento) il precedente 30 marzo. L&#8217; accordo si limita a proclamare, in modo per vero solo enfatico, come sia «… indispensabile che il progetto di recupero e di trasformazione sia condizionato al <i>pieno rispetto</i> delle linee guida che <i>saranno</i> elaborate dalla Commissione mista nel documento preliminare alla progettazione, parte integrante del regolamento del Concorso internazionale…». È evidente che, nell’intenzione dei sottoscrittori dell’accordo, l’uso del tempo futuro per le linee guida rimanda ad un documento diverso da quello del 17 aprile 2007, il quale, però, non è agli atti di causa, non è stato indicato dalle parti all’udienza di discussione del ricorso in epigrafe e non si sa, vista l’effettiva integrale demolizione del Velodromo, se poi siano mai state emanate prima dell’aggiudicazione. Anzi, consta in atti la citata missiva del 18 luglio 2007, con cui la EUR s.p.a. fa presente, tra l&#8217;altro, che l’aggiudicazione <i>de qua </i>presuppone proprio la demolizione integrale del Velodromo. <br />	<br />
Non sfugge certo al Collegio che il <i>concept </i>del predetto concorso in pratica delinea il comparto A del nuovo intervento con un disegno assai simile al demolito Velodromo. Che poi ciò sia realmente coerente con le premesse dell’accordo s’appalesa questione ormai non più rilevante, non tanto per l’avvenuta demolizione, ma per il fatto che detto accordo non contiene regole prescrittive della progettazione, ossia di conformazione del regolamento del relativo concorso internazionale, tali da conservare, pure in parte, la struttura originaria del Velodromo. <br />	<br />
2.4. – La terza vicenda, infine, muove dall’apposizione d’un vincolo sull’impianto, a seguito della comunicazione alla EUR s.p.a., con nota del 14 novembre 2007 ed a’sensi dell’art. 14 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42, dell’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale di cui al precedente art. 10, c. 3, lett. d), effettuata dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il Paesaggio per il Comune di Roma. <br />	<br />
Con tale atto, la Soprintendenza ha avviato il procedimento <i>de quo</i>, «… per l’idea dell’originario impianto planimetrico del complesso sportivo… che rappresenta un indiscusso valore per le soluzioni formali e tecnico-funzionali adottate…», disponendo le misure di salvaguardia del bene ex art. 14, c. 4 del Dlg 42/2004 contro ogni alterazione dello stato dei luoghi senza autorizzazione del Ministero per i bb.aa.cc. Con decreto del 16 aprile 2008, il Direttore regionale per i bb.cc.pp. per il Lazio ha emanato il provvedimento dichiarativo dell’interesse storico- artistico sull’intero complesso del Velodromo Olimpico. Avverso tale statuizione la EUR s.p.a. ha interposto, in data 20 giugno 2008, un gravame gerarchico innanzi al MIBAC, a’sensi dell’art. 16 del Dlg 42/2004 e deducendo vari profili di censura. Con decreto del 15 luglio 2008, il Direttore generale per i bb.aa.ss., artistici ed etno &#8211; antropologici ha accolto il predetto gravame, annullando il provvedimento dichiarativo e rinviando alla Direzione regionale competente per gli atti ulteriori. <br />	<br />
Nel frattempo, a seguito della denuncia penale di alcuni privati, il 23 luglio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro dell’intera struttura. A seguito della posa in opera delle mine per la demolizione, poste dall’ATI Trulli s.p.a. nella struttura del Velodromo Olimpico e stante il timore del loro brillamento incontrollato, la EUR s.p.a. è stata autorizzata dal Prefetto di Roma, in via di somma urgenza e per ragioni di pubblica incolumità, a farle esplodere in modo controllato. Sicché, come s’è detto dianzi, il 24 luglio 2008 il Velodromo Olimpico è stato fatto esplodere, ancorché il relativo dissequestro penale sia avvenuto il 2 agosto 2008 e la relativa consegna sia stata effettuata solo il successivo giorno 4, come certifica la stessa EUR s.p.a. nella sua missiva di pari data. <br />	<br />
3. – Questo essendo, per sommi capi, il quadro fattuale di riferimento, vanno anzitutto disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto dell’interesse qui azionato, sotto il profilo urbanistico – edilizio dell’impugnato accordo di programma. <br />	<br />
Per un verso, infatti, è evidente la <i>vicinitas</i> dell’abitazione del ricorrente all’area oggetto dell’impugnato intervento, essendo questi proprietario frontistante d’un edificio sito su una delle quattro strade, del quartiere EUR in Roma, che delimitano l’originario sito del Velodromo Olimpico. Per altro verso, poiché detto intervento è preordinato alla realizzazione d’un complesso e rilevante insediamento costruttivo polifunzionale —con pluralità di attività di pubblico interesse, economiche, commerciali e ricettive che s’andranno colà ad insediare—, ciò implica un altrettanto evidente aumento del carico urbanistico su un’area finora sì degradata, ma anche disabitata. In altri termini, l’accordo insedia un complesso edilizio in un contesto finora pressoché integralmente residenziale ed in un terreno mai adoperato, fin <i>ab origine</i>, per lo scopo oggi individuato e con vocazione assai diversa. <br />	<br />
Diversa è la considerazione che il Collegio deve svolgere sull&#8217;interesse attoreo circa l’ubicazione del nuovo Velodromo, denominato <i>Casa del ciclismo</i>.<br />	<br />
Per quanto tal nuovo edificio costituisca una parte integrante dell’ intervento edilizio previsto dall’accordo di programma, connesso agli altri due colà indicati, esso sarà insediato in altra zona urbana, distante da quella in cui abita il ricorrente e v’è l’area del demolito Velodromo.<br />	<br />
Non basta allora predicare la predetta connessione funzionale tra edifici a vocazione assai differente e fisicamente distanti per radicare, in capo al ricorrente, il bisogno di tutela giuridica per proteggersi della peculiare ubicazione d’uno di essi in un’area urbana ove costui non risiede. La regola è chiara: nelle controversie sulla realizzazione di interventi edilizi, l&#8217;ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata, ai fini dell&#8217;interesse ad impugnare i provvedimenti di trasformazione del territorio, a tutti coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalle opere contestate (cfr. Cons. St., V, 19 settembre 2008 n. 4528). Ma è parimenti certo che, in concreto, sono legittimati all&#8217;impugnazione solo coloro che possono lamentare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell&#8217; intervento controverso (cfr. Cons. St., IV, 10 aprile 2008 n. 1548). Sicché, se non si può revocare in dubbio l’interesse attoreo contro l&#8217;ubicazione del nuovo insediamento al posto del demolito Velodromo, esso non sussiste per quello nuovo, non avendo il ricorrente nessun reale e stabile collegamento con l’area di nuova allocazione, non dimostrando egli d’esser ciclista, né imprenditore edile, né, infine, soggetto direttamente inciso dalle scelte urbanistiche nelle proprie esigenze ambientali e paesaggistiche quale, p. es., abitante di quella zona. <br />	<br />
Restano così assorbite tutte le censure che il ricorso in esame muove avverso l’insediamento della nuova <i>Casa del ciclismo</i> in area protetta. <br />	<br />
4. – Passando quindi al merito di cui al gravame introduttivo, non ha pregio alcuno il primo mezzo d’impugnazione, con cui il ricorrente contesta, in ordine ad un edificio pubblico e di pubblico interesse quale il Velodromo Olimpico dell’EUR, la possibilità per la EUR s.p.a. d&#8217;alienarlo per usi diversi ed incompatibili rispetto alle regole poste dall’art. 2 del Dlg 17 agosto 1999 n. 304. <br />	<br />
Ora, è certo vero che, stante il citato art. 2, la EUR s.p.a. ha tra i compiti rientranti nel suo oggetto sociale, al contempo, quelli della gestione e della valorizzazione dei beni immobili già appartenenti al disciolto Ente E.U.R. <br />	<br />
Questo, però, non significa che, ai fini d’una sana gestione societaria e, in fondo, dello stesso interesse pubblico, che detti beni debbano restare solo nel patrimonio sociale, quand’anche fossero divenuti ormai inutili, degradati o pericolosi per la pubblica incolumità. È materialmente vero che l’attività dominicale di gestione di tali immobili deve tendere alla valorizzazione e nell’uso di tali beni per gli obiettivi chiaramente indicati dall’oggetto sociale <i>ex lege</i>. Ciò può avvenire, però, soltanto <i>rebus sic stantibus</i>, ossia finché la natura e la realtà fisica di ciascun bene possano supportare, secondo gli ordinari canoni di ragionevolezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e delle imprese pubbliche, la funzione <i>ab origine</i> impressa ai beni stessi. <br />	<br />
Né certo sfugge al Collegio che il Velodromo, specie dopo gli interventi strutturali del 1968 potrebbe in astratto essere recuperato, anche alla sua funzione originaria. Tuttavia, nella specie indiscutibile è, per ammissione di tutte le parti, non solo, o non tanto lo stato di degrado del Velodromo, in sé poco significativo, ché l’abbandono dell’impianto e le rovine di alcuni edifici o di certe strutture sarebbero stati pur sempre rimediabili. È a tutti chiara, in realtà, la perdita d’ogni interesse, da parte degli enti sportivi (compreso il CONI), circa l&#8217;utilizzabilità dell’impianto stesso da un tempo ben anteriore ai fatti di causa. Né i documenti allegati all&#8217;impugnato accordo hanno mai considerato realistico, secondo il criterio di ragionevolezza sotteso alle valutazioni tecniche, il recupero dell&#8217;impianto alla funzione sportiva originaria, oltre che per il costo eccessivo, pure per la necessità di prevedere un impianto più piccolo e più adatto alle competizioni ciclistiche.<br />	<br />
Da ciò discende che, anche ad estendere al massimo il concetto di funzionalizzazione dei beni patrimoniali della EUR s.p.a. e per quanto le stesse Amministrazioni intimate continuino ad affermare la necessità che la città di Roma si doti d’un nuovo velodromo —tant’è che l&#8217;accordo impugnato ne prevede apposta quello denominato <i>Casa del ciclismo </i>—, non per ciò solo tale funzione dev’esser <i>sic et simpliciter </i>ed a qualunque costo mantenuta nel Velodromo Olimpico, anche quando sia reputata irrealizzabile sotto un profilo non tanto fisico o costruttivo, quanto d’un corretto e razionale rapporto tra costi e benefici d’una siffatta operazione meramente restauratrice.<br />	<br />
Con il secondo mezzo di gravame, il ricorrente lamenta l’assenza di recupero e di valorizzazione dell’impianto, nonché dei presupposti per la trasformazione del Velodromo, appunto alla luce delle indicazioni delle più recenti opinioni della dottrina. <br />	<br />
La tesi non coglie nel segno, anzitutto perché, lo s’è già detto, l&#8217;impugnato accordo non ha fatto proprie le linee guida del 2007, soffermandosi solo su quelle della nota n. 12683/2003, con cui la Commissione Mista ha sì formulato indicazioni sulla progettazione, ma che è stata espressamente richiamata dall’accordo stesso non <i>in toto</i>, bensì con riferimento solo «… per il mantenimento del valore paesistico e ambientale dell’area…». In secondo luogo, l’accordo non solo, nel suo preambolo e nel suo testo ed in base a quella parte del documento del 2003 recepita, mira a salvaguardare la sola idea dell’originario impianto plani-altimetrico del Velodromo, ma soprattutto non ne esclude la demolizione totale, in sé non irrazionale, ma anzi consequenziale rispetto al tipo di salvaguardia effettivamente perseguito. Né basta: sul Velodromo, ancorché magnificato dalla dottrina stessa come un’opera significativa dell’architettura contemporanea, non v’era e non v’è alcun vincolo attuale, onde esso è stato trattato come un qualunque altro edificio moderno, quando ne deperisce la struttura e non v’è alcun interesse giuridicamente rilevante a conservarla e/o a mantenerne l’originaria funzione. Posto che il ricorrente nulla impugna circa tali specifici aspetti, solo quella parte delle linee guida del 2003, che l’accordo sussume, è l’ unico dato sensibile di valorizzazione dell’idea e non della struttura dell’impianto, d’altro canto poi trasfusa nel <i>Concept </i>della progettazione, il quale appunto in parte imita, trasfigurandone ed aggiornandone il modello, l’idea architettonica del Velodromo, anche sotto il profilo dell’ imposto altimetrico e dell’orientamento. <br />	<br />
Scolorano allora le doglianze del ricorrente dell’omessa considerazione d’ogni progetto diverso ed alternativo, ossia preordinato al solo recupero integrale del Velodromo Olimpico. Al riguardo, il ricorrente non offre alcun serio principio di prova contraria circa la non attualità d’un interesse sportivo al mantenimento del Velodromo come tale. Anzi, la progettazione della <i>Casa del ciclismo</i>, con dimensioni e struttura ben diverse rispetto a quello dell’impianto in esame, dimostra appunto l’irrecuperabilità (non fisica, ma) operativa del Velodromo Olimpico. Non avendo il ricorrente contestato, mercé un’impugnazione formale, né il mancato recepimento delle linee guida del 2007, né l&#8217;omessa apposizione del vincolo, né l’eventuale illegittimità della perdita dell’interesse sportivo verso l’assetto attuale (<i>rectius</i>, all’assetto prima dell’esplosione del 24 luglio 2008) del Velodromo, s’appalesa non irrazionale la scelta della EUR s.p.a. di mettere a profitto, in una con le altre destinazioni di servizio pubblico, un’area degradata e non più facilmente recuperabile all’uso primigenio. <br />	<br />
Neppure convince il terzo motivo, ché nella specie a nulla sarebbe comunque servito il preteso coinvolgimento, nell’ambito della procedura di formazione dell’impugnato accordo del Ministro per le politiche giovanili (oggi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport). Come s’è già visto, sul Velodromo Olimpico da lungo tempo s’esaurì l’interesse del CONI, gestore e non proprietario di detto impianto, ad un suo proficuo ed efficace uso sportivo, né consta il benché minimo indizio d’un possibile <i>revirément</i> d’opinione di tal ente o della competente Federazione sportiva. <br />	<br />
Neppure ha gran senso, ad avviso del Collegio, la pretesa che l&#8217;intervento costruttivo in esame dovesse esser sottoposto ad una procedura di VIA per quanto attiene ai comparti A) e B). Assodata nella specie l’applicabilità, <i>ratione temporis</i>, del DPR 12 aprile 1996, rettamente la Regione intimata ha escluso la soggezione dell’intervento stesso ad una procedura di VIA, in quanto esso, per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali, rientra nella categoria di cui all’All. II), § 10, lett. b) della dir. n. 85/337/CEE, essendo per vero preordinato alla realizzazione d’un progetto di riassetto urbano, in variante allo strumento urbanistico di Roma per effetto dell’art. 34 del Dlg 267/2000. Sicché esso è da sottoporre, come poi in effetti è stato, alla mera verifica sull&#8217;applicabilità della VIA a’sensi dell’art. 1 del DPR 12 aprile 1996, né ad un diverso risultato si sarebbe potuto pervenire sol perché l’accordo reca pure l’insediamento del nuovo Velodromo. In realtà, quest’ultimo, per il quale attualmente v’è solo l’atto d’obbligo della EUR s.p.a. in vista del suo finanziamento e sempre che essa ottenga poi i necessari nulla-osta all’edificazione, va appunto valutato in sé non solo perché realizza un intervento fisicamente distinto da quelli dei comparti A) e B) — invece già in corso di progettazione ed intesi a creare edifici multifunzionali e d’interesse pubblico—, ma soprattutto perché il ricorrente non ha titolo di dolersi se ed in qual misura il nuovo Velodromo sarà realizzato. <br />	<br />
In altri termini, che le parti dell’accordo impugnato abbiano inteso, tra l’altro, porre in essere la <i>Casa del ciclismo</i>, per dotare la Capitale d’un impianto acconcio, non è revocabile in dubbio. Meno certo invece è come poi questo, a cagione della sua localizzazione, potrà esser in concreto realizzato, fermo, però, restando che quest’aspetto, oltre a non evidenziare alcuna posizione differenziata in capo al ricorrente sì da giustificarne le censure, è di là da venire e non può esser assimilato alle vicende dei comparti A) e B), già progettati. Né a fondare la necessità della VIA basta l’assunto attoreo circa l’insufficienza degli accertamenti d’impatto acustico, trasportistico e della qualità dell’aria, in assenza d’ un sia pur minimo, ma serio argomento a confutazione dei calcoli effettuati dalle Amministrazioni intimate. <br />	<br />
È appena da osservare poi quanto sia manifestamente irrilevante l&#8217; omessa menzione, nel corpo dell’impugnato accordo, del parere di <i>Roma Natura</i>, ente di promozione delle aree di pregio ambientale del Comune di Roma, come reso avanti alla Regione Lazio in sede di verifica per la sottoponibilità, o meno, dei comparti A) e B) alla VIA, essendo questo un soggetto estraneo all’accordo e non coinvolto nella sua esecuzione in questa fase. <br />	<br />
Neppure convince la circostanza, in sé materialmente vera, che <i>ab origine</i> il nuovo PRG di Roma, in sede d’adozione, avesse considerato l’ area del Velodromo Olimpico degna di tutela. Tal prescrizione fu fatta mentre ancora l’accordo era <i>in itinere</i> e non chiari erano tuttora quale tipo di conservazione sarebbe stata necessaria, né il contenuto delle future linee-guida del 2003 (si badi, le uniche assunte da detto accordo) e neppure erano stati formulati gli atti d’indirizzo sul contenuto di questo. In questo momento, invece e grazie all’art. 105, c. 3-ter delle NTA del PRG stesso, l’intervento <i>de quo</i> è stato definitivamente inserito nelle relative prescrizioni, trattandosi appunto d’una variante statuita in pendenza del procedimento d’approvazione del nuovo piano. <br />	<br />
Infine, del tutto inutile è l’invocato parere del Municipio XII di Roma sull’accordo, in quanto tale ente territoriale non ha competenze in materia di pianificazione né urbanistica, né ambientale, onde il suo parere non è una sorta di codecisione con i soggetti che, attraverso l&#8217;accordo ex art. 34 del Dlg 267/2000, hanno la facoltà di variare e/o d&#8217;integrare gli strumenti urbanistici. <br />	<br />
5. – Passando ora alla disamina dei motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2008, si può tralasciare, per l’evidente sua infondatezza, la doglianza d’illegittimità derivata, avendo già il Collegio interamente disatteso il gravame introduttivo.  <br />	<br />
Ciò posto, pure da rigettare è il primo motivo, con cui il ricorrente si duole dell’impossibilità per il nuovo PRG, a pena di manifesta incoerenza tra destinazione di zona e principi di pianificazione, di sussumere automaticamente, sol perché è intervenuto tra la sua adozione ed il procedimento di codecisione Comune/Regione Lazio, l’impugnato accordo. Invero, l’area interessata da quest’ultimo rientra negli ambiti a pianificazione particolareggiata ex art. 62 delle NTA del PRG, sicché tale accordo funge da strumento urbanistico di secondo livello per normare un’area ormai dimessa nella sua funzione originaria ed alla quale è stata impressa una destinazione multifunzionale, mantenendo, pur se in parte la precedente vocazione sportiva. <br />	<br />
Non irrazionale, né discriminatorio s’appalesa, una volta così puntualmente definito l’ambito dell’intervento particolareggiato da parte dell’accordo, di trasfonderne il contenuto nel nuovo PRG, pure per meglio raccordare l’intervento particolare all’interno delle norme di piano. Una volta acquisita la perdita dell’originaria destinazione del Velodromo Olimpico, di fatto irreversibile, a nulla vale più predicare che, all’inizio il PRG l’aveva inserito nell’ambito della <i>Città storica</i>, in quanto, in disparte una certa qual vaghezza della definizione di questa, l&#8217;assenza d’un vincolo specifico su un bene giustifica la possibilità della sua trasformazione, essendo in continuo divenire anche i tessuti urbani in cui esso s’inserisce. Sicché rettamente il Comune intimato ha voluto assumere l’oggetto dell’accordo tra le destinazioni del nuovo PRG. Tanto anche per definire <i>de jure</i> la definitiva dismissione di quelle, tra le originarie previsioni, che, come nella specie, si sono poi rivelate o formalistiche, oppure inadeguate alla realtà del nuovo tessuto urbano. <br />	<br />
Ed anche a voler accedere alla tesi attorea —secondo cui il nuovo PRG avrebbero dovuto tener conto solo di quegli ambiti a pianificazione particolareggiata approvati prima della sua adozione—, tale soluzione non avrebbe alcun’utilità, non comprendendosi perché mai già da subito, ossia in sede d’adozione stessa, il piano non possa immediatamente trasfonderli in sé.<br />	<br />
Quanto al secondo motivo, non pare al Collegio che di per sé, ossia in disparte l’intervenuta demolizione del Velodromo Olimpico —cui, in varia guisa, tanto il Comune intimato, quanto la EUR s.p.a. hanno teso o, comunque, non l’hanno mai esclusa—, l’intervento costruttivo previsto dall’impugnato accordo, ancorché assunto nella forma ex art. 34 del Dlg 267/2000, sia manifestamente incoerente con le invarianti strutturali e strategiche del nuovo PRG. <br />	<br />
Non sfugge al Collegio, che gli accordi di programma per essere corretti e correttamente utilizzati, debbano rappresentare l&#8217;attuazione della principale strategia del PRG, altrimenti appalesandosi interventi episodici ed eversivi del piano. Infatti, il c.d. <i>pianificar facendo </i>è non già l’uso disinvolto di strumenti in variante per occupare ogni area libera e renderla edificabile, bensì, ed al contempo, l’attuazione di programmi puntuali e di linee-guida di regolazione del territorio, purché entrambi stabiliti dalle invarianti strategiche del piano o da queste facilmente desumibili. Ferme, quindi, le componenti strutturali del PRG il contenuto dell’impugnato accordo non si pone in contrasto con siffatte componenti del nuovo piano. La modifica della collocazione del Velodromo Olimpico dalla <i>Città storica </i>alla <i>Città della trasformazione</i> non è che la formalizzazione dell’uso dinamico di un’area che, nella più rosea delle previsioni delle linee-guida del 2007 (come s’è visto, NON recepite dall’accorso stesso), avrebbe comportato al più una parziale conservazione della struttura e la radicale trasformazione di tutto lo spazio residuo. <br />	<br />
Tanto non volendo considerare che, per quanta predicati siano stati i pregi artistici e storici del Velodromo, aldilà d’un estemporaneo (e, come s’è visto, annullato) intervento della Soprintendenza romana, nessun vincolo di tutela stringente v’era o v’è mai stato sull’impianto. <br />	<br />
Né appare significativo il richiamo attoreo al fatto, in sé materialmente vero, che la Carta della qualità non sia stata aggiornata, per ciò che attiene al Velodromo Olimpico ed al suo valore storico &#8211; architettonico, a seguito dell’impugnato accordo. La ragione è semplice: aldilà dell’enfasi del contenuto e delle definizioni più o meno altisonanti colà contenute, la predetta Carta non ha alcun valore né prescrittivo, né vincolante, né programmatico. Essa, al più, serve a guidare la progettazione della città in divenire e di quella storica affinché ciò possa conservare il patrimonio storico, monumentale ed artistico, onde il suo aggiornamento, o meno nulla aggiunge o toglie alla potestà pianificatoria e, soprattutto, alla competenza degli enti deputati a normare il territorio. <br />	<br />
Non maggior pregio ha la tesi sull’obbligo di ripubblicazione dell’ accordo <i>de quo</i> a’sensi dell’art. 10 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, in disparte il fatto che esso fu debitamente pubblicato, tant’è che il ricorrente poté impugnarlo entro il termine decadenziale decorrente da siffatta pubblicazione. Al riguardo, la sussunzione, da parte del PRG, di tutti gli accordi di programma <i>medio tempore </i>approvati costituisce non un <i>quid novi </i>o una vera e propria variante ad uno strumento urbanistico approvato ed efficace, bensì un segmento dell’unitario procedimento di formazione progressiva del nuovo piano (arg. ex Cons. St., IV, 5 marzo 2008 n. 927). In ogni caso, tal adempimento non può esser certo invocato per l’accordo <i>de quo</i>, che sicuramente non rappresenta un caso di rielaborazione profonda e completa del nuovo PRG e, quindi, non soggiace all’art. 10 della l. urb. (arg. ex Cons. St., IV, 10 agosto 2004 n. 5492).<br />	<br />
Del pari non occorre un nuovo pronunciamento del Consiglio comunale, ché l’impugnato accordo è uno strumento particolareggiato, che non modifica sostanzialmente la struttura portante del nuovo PRG di Roma. Non ha senso il richiamo attoreo alla procedura d&#8217;apposizione del vincolo storico-artistico, in quanto tal evento è accaduto, e s’è esaurito del tutto mercé l’annullamento da parte del MIBAC, ben dopo l&#8217; approvazione dell’accordo stesso. Non v’è spazio, nella specie, per una nuova Valutazione ambientale strategica per il solo PRG in relazione all’intervento costruttivo sul Velodromo Olimpico, avendovi già provveduto le parti dell’accordo nei documenti colà allegati. <br />	<br />
6. – Il ricorso in epigrafe va così disatteso, ma la complessità e la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 10626/2007 in epigrafe e lo respinge per la restante parte. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2009.<br />	<br />
Luigi TOSTI, PRESIDENTE   <br />	<br />
Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-3-2009-n-2428/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.2428</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.10709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-3-2009-n-10709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-3-2009-n-10709/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.10709</a></p>
<p>Pres. Lupo – Rel. Teresi 1- Ambiente – Rifiuti – Produzione di compost – Spandimento sul terreno di residui o reflui – Disciplina in materia di rifiuti – Applicabilità – Conseguenze – Presenza di sostanze pericolose nel compost – Reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-3-2009-n-10709/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.10709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lupo – Rel. Teresi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Ambiente – Rifiuti – Produzione di compost – Spandimento sul terreno di residui o reflui – Disciplina in materia di rifiuti – Applicabilità – Conseguenze – Presenza di sostanze pericolose nel compost – Reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell’autorizzazione &#8211; Configurabilità	</p>
<p>2- Ambiente – Rifiuti – Ispezione, prelievo e analisi dei campioni – Attività amministrativa &#8211; Norme del c.p.p. a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria – Applicabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Lo spandimento sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione di residui o reflui, sono soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura e non già alla disciplina in materia di fertilizzanti. Ne consegue che, se nella produzione del compost di qualità sia superata la soglia di accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua, si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui agli artt. 181 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, sicché la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell’autorizzazione di cui all’art. 208 dello stesso decreto.	</p>
<p>2- L&#8217;ispezione nello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l&#8217;osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l&#8217;unica garanzia richiesta per le anzidetto attività ispettive è quella prevista dall&#8217;art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso all&#8217;interessato del giorno, dell&#8217;ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />	<br />
Dott. LUPO Ernesto &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. PETTI Ciro &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. TERESI Alfredo &#8211; rel. Consigliere<br />	<br />
Dott. MARMO Margherita &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso proposto da:<br />	<br />
T.G., nato a (OMISSIS);<br />	<br />
avverso l&#8217;ordinanza del Tribunale di Verona in data 19.09.2008 che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo di tutti gli impianti dell&#8217;Agriflor s.r.l.<br />	<br />
emesso dal GIP in data 12.07.2008, per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b), art. 260;</p>
<p>Visti gli atti, l&#8217;ordinanza denunciata, il ricorso e le memorie difensive;<br />	<br />
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;<br />	<br />
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. BUA Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>OSSERVA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ordinanza emessa in data 19.09.2008 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di riesame proposta da T.G. (indagato per avere gestito in assenza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; per non avere rispettato le prescrizioni dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio d&#8217;impresa e per avere, al fine di trame ingiusto profitto, consistito nell&#8217;assicurarsi il prezzo del conferimento di rifiuti non ammissibili al compostaggio, con più azioni e con l&#8217;allestimento di mezzi e attività continuative e organizzative, ricevuto e, comunque, gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi), avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 12.07.2008, degli impianti della ditta Agriflor s.r.l. di cui il predetto era legale rappresentante.<br />	<br />
La ditta gestiva un impianto per la produzione di compost e ammendanti agricoli autorizzato dalla Provincia di Verona con determinazioni che prevedevano l&#8217;esclusivo trattamento di determinate tipologie di rifiuti individuati da specifici codici CER e il rispetto, nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività, dei limiti stabiliti dalla tabella A della D.G.R. Veneto n. 568 del 2005 per tipologia e qualità dei rifiuti in entrata nell&#8217;impianto per il compostaggio e di quelli, stabiliti dalla tabella B, sulla qualità del prodotto originato dal trattamento.<br />	<br />
A seguito dei controlli effettuati, nonchè delle successive analisi e investigazioni del PM a mezzo di CT irripetibile, era stata accertata la presenza, sui terreni ove era sparso il compost, di diossine, idrocarburi leggeri e pesanti, idrocarburi totali, fenoli e toluene in concentrazioni superiori ai limiti di cui al <i>D.Lgs. n. 152 del 2006</i>, tabella 1, colonna A, allegato 5 della Parte 4^ nonchè la presenza di rame e zinco in concentrazioni superiori ai limiti di cui al <i>D.Lgs. n. 217 del 2006, allegato 2</i> (che disciplina la materia dei fertilizzanti) e alla D.G.R. del Veneto n. 568 del 2005.<br />	<br />
Il compost campionato, per la presenza di diossine e idrocarburi, andava qualificato come rifiuto che doveva essere smaltito e non sparso abusivamente sui terreni agricoli con danno per l&#8217;ambiente e per la salute del consumatore finale dei prodotti ottenuti col suddetto compost.<br />	<br />
Avverso l&#8217;ordinanza l&#8217;indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza del fumus dei reati ipotizzati.<br />	<br />
La normativa applicabile nella materia de qua sarebbe quella dettata dalla D.G.R. Veneto n. 568 del 2005 (adottata in forza della L.R. n. 3 del 2000 in materia di rifiuti) che ha introdotto limiti di accettabilità circa la presenza di taluni metalli pesanti nei fanghi di depurazione biologica compatibili col compostaggio e con rammendante compostato, limiti corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale (<i>D.Lgs. n. 99 del 1992</i>; <i>D.Lgs. n. 217 del 2006</i>).<br />	<br />
I fanghi di depurazione impiegabili in agricoltura, dopo il compostaggio, come ammendante dovrebbero perciò rispettare soltanto i limiti di cui alla tabella B della delibera regionale oltre che possedere i limiti qualitativi riportati nella medesima tabella (elevati standard agronomici, merceologici e ambientali) e ora previsti al <i>D.Lgs. n. 217 del 2006</i>.<br />	<br />
Poichè nella tabella non sono menzionati valori soglia per diossine, idrocarburi, fenolo e toluene, di tali sostanze non dovrebbe tenersi conto per stabilire i valori consentiti per le sostanze in ingresso e in uscita dall&#8217;impianto di compostaggio.<br />	<br />
Assumeva il ricorrente che le normative nazionali ed europea non stabiliscono il divieto assoluto di presenza di tali sostanze sia nei rifiuti in entrata sia del prodotto ottenuto col compostaggio, anche se col <i>regolamento n. 1881/2006</i>, per la diossina, era stato introdotto un limite di accettabilità con riferimento alle sole sostanze destinate all&#8217;alimentazione umana.<br />	<br />
Ciò, comunque, non consentiva la configurabilità del fumus perchè il valore massimo di diossina riscontrato nel processo produttivo dell&#8217;Agriflor è di 6,18 ng/kg, di gran lunga inferiore ai limiti di accettabilità segnalati in studi di settore e a quelli adottati dalla Regione Emilia Romagna (100 ng/kg).<br />	<br />
Deduceva, inoltre, l&#8217;indagato che erroneamente, nel caso in esame, era stata applicata la normativa in tema di rifiuti e, in particolare, il <i>D.Lgs. n. 152 del 2006</i>, parte 4^ che disciplina la bonifica dei siti inquinati che non può operare per il compost che, sebbene proveniente da rifiuti, non è un rifiuto in quanto suscettibile d&#8217;impiego produttivo, donde l&#8217;inapplicabilità dei limiti tabellari di cui alla tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte 4^ del decreto.<br />	<br />
Rilevava ancora che il Tribunale non aveva prestato attenzione al fatto che la concentrazione limite della diossina era di gran lunga inferiore ai valori previsti nella delibera del 17 luglio 1984 richiamata dal <i>D.Lgs. n. 99 del 1992</i> sui fanghi di depurazione.<br />	<br />
Denunciava, ancora, l&#8217;indagato inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità per violazione <i>dell&#8217;art. 223 disp. att. c.p.p.</i> e <i>art. 191 c.p.p..</i><br />	<br />
Il campionamento e le analisi erano stati eseguiti in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva avuto conoscenza del compimento degli atti d&#8217;indagine nè aveva potuto interloquire ab origine sulle modalità di campionamento e sulle analisi di laboratorio, irripetibili.<br />	<br />
La campionatura era stata eseguita su fanghi di depurazione prodotti da 12 differenti società e sul compost depositato sul terreno aziendale senza l&#8217;osservanza delle complesse procedure descritte dal <i>decreto ministeriale 19 luglio 1989</i>.<br />	<br />
Inoltre, per i campionamenti su sostanze nella disponibilità di terzi soggetti qualificate come rifiuti speciali pericolosi, il Tribunale non poteva trarre elementi per addebitargli la gestione in assenza della prescritta autorizzazione.<br />	<br />
Anche i cinque campionamenti in data 3 aprile 2007 presso la ditta Agriflor erano stati eseguiti in violazione delle prescrizioni stabilite dal citato D.M., donde la loro inutilizzabilità (ad eccezione di quelle correttamente eseguite nel rispetto della procedura de qua, che non avevano riscontrato superamento di limiti d&#8217;accettabilità) perchè non correttamente rappresentativi della composizione chimica del prodotto finale.<br />	<br />
Chiedeva l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza impugnata.<br />	<br />
Il ricorrente depositava, in data 16.01.2009, memoria con nuovo motivo e deduceva, richiamando la sentenza di questa Corte n. 24468/2007, incompatibilità tra fattispecie concreta (produzione di ammendante compostato) e fattispecie legale, essendo, nella specie, applicabile la normativa sui fertilizzanti, che configurava un illecito amministrativo, e non quella sui rifiuti.<br />	<br />
In data 23.01.2009 l&#8217;indagato depositava altra memoria con motivo nuovo col quale si eccepiva l&#8217;inapplicabilità della normativa sull&#8217;impatto ambientale.<br />	<br />
La determina aveva stabilito dei limiti di riferimento per alcune sostanze ma non aveva menzionato la diossina e gli idrocarburi.<br />	<br />
I limiti per tali sostanze erano stati introdotti, dopo il sequestro dell&#8217;impianto Agriflor, nella delibera n. 57/09 emessa nei confronti della ditta Biogarda ma tali parametri erano stati rispettati dall&#8217;Agriflor.<br />	<br />
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.<br />	<br />
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l&#8217;ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicchè, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l&#8217;ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell&#8217;astrattezza.<br />	<br />
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un&#8217;ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l&#8217;esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.<br />	<br />
Soltanto quando l&#8217;enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.<br />	<br />
Avverso l&#8217;ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicchè non possono essere dedotti con tale mezzo d&#8217;impugnazione vizi della motivazione, &#8220;non rientrando nei concetto di violazione di legge, come indicato <i>nell&#8217;art. 111 Cost.</i> e <i>art. 606 c.p.p.</i>, lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità dello motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso <i>dall&#8217;art. 606 c.p.p.</i>, lett. b)&#8221; (Cassazione Sez. 6^, n. 24250/2003, De Palo, RV. 225578).<br />	<br />
Le SU di questa Corte hanno, però, puntualizzato che &#8220;in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma <i>dell&#8217;art. 325 c.p.p.</i>, comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all&#8217;inosservanza di precise norme processuali, ma non l&#8217;illogicità manifesta&#8221; (Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710).<br />	<br />
Nella specie il ricorrente denuncia mancanza assoluta di motivazione per avete il Tribunale omesso di rispondere alle obiezioni difensive e violazione di legge, ma con censure infondate perchè l&#8217;ordinanza impugnata ha un solido impianto argomentativo che resiste alle critiche difensive che propongono tesi giuridiche erronee.<br />	<br />
Premesso che sul reato di gestione, in assenza della prescritta autorizzazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi le critiche si appuntano sulla diossina senza una specifica trattazione sulla presenza nel compost degli idrocarburi, del rame e dello zinco, deve essere rilevata l&#8217;infondatezza dell&#8217;assunto secondo cui il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e di fertilizzanti implica la riconduzione delle condotte gestionali alla disciplina contenuta nel <i>D.Lgs. n. 217 del 2006</i> in materia di fertilizzanti, e non a quella sui rifiuti.<br />	<br />
L&#8217;inapplicabilità di quest&#8217;ultima normativa e, in particolare, del <i>D.Lgs. n. 152 del 2006</i>, parte 4^ che disciplina la gestione dei rifiuti deriverebbe dal fatto che il compost, sebbene ottenuto con il trattamento di rifiuti organici, non è un rifiuto in quanto suscettibile d&#8217;impiego produttivo.<br />	<br />
Occorre, quindi, puntualizzare che il <i>D.Lgs. n. 217 del 2006</i> (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) detta regole sulla produzione di fertilizzanti e prevede sanzioni amministrative per la commercializzazione non conforme alle disposizioni dettate.<br />	<br />
Esso non regola, invece, lo spandimento sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione del compost, la concimazione o correzione di residui o reflui, i quali restano soggetti alla disciplina sui rifiuti o alla normativa sulle acque, ovvero alle disposizioni che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura.<br />	<br />
Il suddetto decreto (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti) dispone:<br />	<br />
1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l&#8217;accertamento della conformità alle disposizioni del <i>Regolamento (CE) n. 2003/2003</i> e del presente decreto.<br />	<br />
2. L&#8217;osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l&#8217;osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all&#8217;atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Commissione di cui alla <i>L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 44</i>, tenendo conto delle tolleranze indicate nell&#8217;allegato 7.<br />	<br />
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione di cui alla citata <i>L. n. 82 del 2006, art. 44</i>, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all&#8217;allegato 12. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali pubblica annualmente l&#8217;elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto.<br />	<br />
Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all&#8217;allegato 11. 4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle attività produttive, per la successiva notifica alla Commissione europea, l&#8217;elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE&#8221;.<br />	<br />
Non sono previste sanzioni penali e alla stregua delle riportate disposizioni normative che si riferiscono ai campionamenti ufficiali di controllo, rivolti a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati con l&#8217;effettiva composizione del prodotto e il rispetto delle altre prescrizioni legislative va escluso che l&#8217;accertamento di fatti costituenti reato, connessi all&#8217;utilizzazione di pretesi ammendanti che, in sostanza, sono assimilabili ai rifiuti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio alle disposizioni del <i>Regolamento (CE) n. 2003/2003</i> e dello stesso D.Lgs. (cfr.<br />	<br />
Cassazione Sez. 3^, n. 27079/2007 RV. 237129).<br />	<br />
Ne consegue che, se nella produzione del compost di qualità, sia superata la soglia d&#8217;accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze pericolose neppure previste nelle elencazioni delle delibere regionali nella materia de qua, si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui al Decreto n. 152 del 2006, artt. 181 e ss. sicchè la violazione di tale normativa configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 208 dello stesso decreto.<br />	<br />
In tale quadro s&#8217;innesta la normativa regionale che stabilisce regole sulle concentrazioni massime di taluni metalli pesanti tabella B della D.G.R. del Veneto n. 568 del 2000 nel compost destinato a essere impiegato in agricoltura, sicchè la sollevata censura non intacca il corretto rilievo del Tribunale secondo cui i rifiuti impiegati nella creazione del compost restano tali ove non siano rispettati tutti i requisiti di riferimento.<br />	<br />
Ne consegue che, nel caso in esame, sicuramente operano i limiti di cui al Decreto n. 152 del 2006, tabella 1, colonna A, allegato 5 della parte 4^ e al <i>D.Lgs. n. 217 del 2006, allegato 2</i> (che disciplina la materia dei fertilizzanti agricoli) limiti, che, alla stregua di quanto allo stato accertato nell&#8217;indagine preliminare, risultano superati per taluni metalli pesanti.<br />	<br />
Non ha pregio, poi, l&#8217;asserzione dell&#8217;indagato secondo cui, non essendo menzionati nella tabella B della delibera della Giunta Regionale valori soglia per le diossine, idrocarburi, fenoli e toluene, di tali sostanze non potrebbe tenersi conto per stabilire i valori consentiti in ingresso e in uscita dall&#8217;impianto di compostaggio configgendo l&#8217;assunto anche con le disposizioni del Decreto n. 152 del 2006, art. 178 secondo cui il recupero deve avvenire senza pericolo per la salute dell&#8217;uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all&#8217;ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l&#8217;acqua, l&#8217;aria, il suolo, nonchè per la fauna e la flora.<br />	<br />
L&#8217;autorizzazione provinciale, peraltro, aveva imposto all&#8217;indagato di rispettare la normativa vigente e di condurre rimpianto senza porre in pericolo la salute dell&#8217;uomo, senza pregiudizio per l&#8217;ambiente; il che inibiva l&#8217;impiego, per la produzione del compost, di sostanze tossiche e nocive quali pacificamente sono le diossine, che hanno livelli di tossicità valutabili in ng/kg, e che sono classificate come sicuramente cancerogene (specie la TCDD) e inserite nel gruppo 1, Cancerogeni per l&#8217;uomo dalla IARC (International Agency of Research on Cancer).<br />	<br />
I livelli di concentrazione rilevati, oltre che per la diossina, anche per gli idrocarburi (produttivi dello smog fotochimico e inseriti fra i fattori incidenti sull&#8217;effetto serra) erano tali (per quanto affermato dal Tribunale del riesame) da renderli tossico- nocivi tanto da attivare la procedura di messa in sicurezza dei siti e di eventuale bonifica del suolo.<br />	<br />
In conclusione, il Tribunale ha osservato tali principi valutando su di un piano di astrattezza &#8211; nei limiti del procedimento incidentale ma con riferimento alle risultanze di una consulenza tecnica espletata &#8211; l&#8217;antigiuridicità dei fatti sostanzianti l&#8217;accusa ed effettuando la dovuta verifica della compatibilità tra l&#8217;enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti, nonchè della possibilità di attribuzione dell&#8217;illecito ipotizzato all&#8217;indagato, che ha avanzato censure giuridicamente erronee che non valgono a escludere la configurabilità del fumus.<br />	<br />
E&#8217; infondata anche l&#8217;eccezione di nullità o d&#8217;inutilizzabilità delle analisi per violazione <i>dell&#8217;art. 223 disp. att. c.p.p.</i> e art. 191 c.p.p..<br />	<br />
Sostiene il ricorrente che il campionamento delle sostanze sarebbe stato eseguito in violazione del diritto di difesa stante che egli non aveva avuto conoscenza del compimento degli atti d&#8217;indagine nè aveva potuto interloquire ab origine sulle modalità del prelievo, nè sulle analisi di laboratorio, atti irripetibili.<br />	<br />
Le operazioni sarebbero state eseguite su fanghi di depurazione prodotti da 12 differenti società e sul compost depositato sul terreno aziendale senza l&#8217;osservanza della complessa procedura di prelevamento dei campioni descritta del <i>D.M. 19 luglio 1989</i>, sicchè, per il campionamento di sostanze nella disponibilità di terzi soggetti, il Tribunale non poteva trarre elementi per addebitargli la gestione di rifiuti speciali pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione.<br />	<br />
Secondo il costante orientamento di questa Corte, l&#8217;ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l&#8217;osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l&#8217;unica garanzia richiesta per le anzidetto attività ispettive è quella prevista <i>dall&#8217;art. 223 disp. att. c.p.p.</i> che impone il preavviso all&#8217;interessato del giorno, dell&#8217;ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni (cfr. Cassazione Sez. 3^, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456).<br />	<br />
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l&#8217;unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Cassazione Sez. 6^, n. 9994/1992, 08/09/1992 &#8211; 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524).<br />	<br />
Soltanto se le operazioni di prelievo siano state eseguite su disposizione del magistrato o se sia stato individuato un soggetto determinato, indiziabile di reati, trovano applicazione le garanzie difensive previste dal c.p.p. stante che, per quanto più volte affermato da questa Corte, le ispezioni, i prelievi dei campioni e la loro prima analisi s&#8217;inquadrano nella vigilanza amministrativa a tutela della salute pubblica e, in quanto intervengono prima che ci sia un indiziato di reato, non possono essere considerati atti d&#8217;indagine preliminare.<br />	<br />
Qualora l&#8217;analisi dei campioni abbia dato esito sfavorevole sorgono indizi di reato e da quel momento vanno applicate le norme procedurali per l&#8217;intervento del difensore.<br />	<br />
Anche in tema di smaltimento di rifiuti, le modalità di prelievo dei campioni da analizzare e le metodiche di analisi riguardano attività di polizia amministrativa volta a stabilire se sostanze prelevate siano conformi alle prescrizioni di legge, sicchè l&#8217;eventuale inosservanza da parte dell&#8217;autorità procedente delle prescritte modalità e metodiche non determina la nullità delle operazioni compiute e degli esiti delle analisi.<br />	<br />
Non essendo tale nullità stabilita dalla legge, non consegue dalla suddetta inosservanza l&#8217;inutilizzabilità degli atti stessi nel processo penale instauratosi in conseguenza dell&#8217;esito positivo delle verifiche amministrative, ma soltanto l&#8217;obbligo per il giudice di tenere conto delle operazioni nella formazione libera e motivata del proprio convincimento sulla sussistenza del reato e sulla colpevolezza dell&#8217;imputato.<br />	<br />
Egli dovrà farsi carico della valutazione dell&#8217;efficacia probatoria degli accertamenti preprocessuali al fine di stabilire se, nonostante l&#8217;irregolatità che potrebbe non aver avuto peso decisivo sul risultato analitico, e in concorso con altri elementi di giudizio, tale risultato possa considerarsi sufficientemente attendibile (cfr.<br />	<br />
Cass., Sez. 1^, rv. 183417).<br />	<br />
Nella specie, l&#8217;indagato assume di non aver avuto conoscenza dei prelievi effettuati presso altre ditte e che gli stessi sono stati eseguiti senza il rispetto delle procedure previste dal citato D.M., ma ciò non comporta alcuna irregolarità stante che le analisi utilizzate per stabilire la composizione del compost erano quelle effettuate sui campioni prelevati nell&#8217;impianto Agriflor e che alcun preventivo avviso di prelievo doveva essere dato al T..<br />	<br />
Non è censurabile, infine, l&#8217;affermazione del Tribunale secondo cui nella fase cautelare non possono trovare ingresso le questioni sulla regolarità del prelievo dei campioni attenendo le stesse alla fase di merito.<br />	<br />
Il periculum in mora è stato razionalmente collegato alla seria probabilità di ulteriori formazioni di cumuli, nel terreno aziendale, di materiali compostati costituenti essenzialmente rifiuti.<br />	<br />
Al rigetto del ricorso segue, a norma <i>dell&#8217;art. 616 c.p.p.</i>, l&#8217;onere delle spese del procedimento.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.<br />	<br />
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009 </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-3-2009-n-10709/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2009 n.10709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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