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	<title>11/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a></p>
<p>Pres. Frascione, est. Farina sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, ai fini dell&#8217;individuazione di situazioni di infiltrazione mafiosa Contratti della P.A. – Rescissione contratto ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 &#8211; Tentativi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione, est. Farina</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, ai fini dell&#8217;individuazione di situazioni di infiltrazione mafiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Rescissione contratto ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 &#8211; Tentativi di infiltrazione mafiosa &#8211; Interpretazione della norma &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sia le misure cautelari o che dispongono il giudizio, sia le con-danne non definitive, menzionate nell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, devono essere correlative alle fi-gure di reato delle quali si fa specifica elencazione nella stessa norma, per poterne desumere situazioni che depongono per l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e che devono dar luogo, ad opera delle pubbliche amministrazioni, ai provvedimenti restrittivi delle possibilità di stipulare contratti o di acquisire determinati provvedimenti ampliativi per le imprese che ne sono toccate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, ai fini dell’individuazione di situazioni di infiltrazione mafiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p align=center>Omissis..</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il comune di Valfabbrica, con atto del 19 gennaio 2004, ha disposto la rescissione del contratto di appalto, stipulato il 7 marzo 2003 con la società resistente all’appello, del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati. <br />
La determinazione comunale trae motivo dalla lettera degli uffici della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, in data 16 dicembre 2003, inviata in risposta a richiesta di “informazione antimafia”, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e dell’art. 10 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252. <br />
Nella nota informativa è affermato che: “dopo effettuazione di ulteriori approfondite indagini e delle determinazioni del Gruppo Ispettivo Antimafia, allo stato, sussistono i tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della società”. Si aggiunge e si conclude che “gli elementi di valutazione per esprimere tale ultimo giudizio sono desunti dalle informazioni fornite dagli organi di polizia, acquisite agli atti di questo ufficio.”<br />
2. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha, con la sentenza ora appellata dall’Ufficio territoriale del Governo, annullato il provvedimento comunale per invalidità derivata. Ha, infatti, ravvisato l’illegittimità dell’atto presupposto, vale a dire della valutazione, resa dall’ufficio statale con la informativa del 16 dicembre 2003, circa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella società appaltatrice del servizio, accogliendo la censura, esposta nell’atto introduttivo, circa la completezza, la congruità e la logicità della motivazione a base del giudizio espresso. <br />
In concreto, il primo giudice ha posto in risalto che né le acquisizioni istruttorie del “gruppo ispettivo antimafia”, né la nota prefettizia del 16 dicembre 2003 si fondavano su altro elemento di fatto che non fosse quello del richiamo alla circostanza che il direttore tecnico della società, e marito della socia amministratrice, era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare (è in atti l’ordinanza 13 novembre 2003 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli – Ufficio XII, che la dispone) per il reato di associazione per delinquere, finalizzata al traffico illecito di rifiuti. <br />
Ne ha tratto la conseguenza che il caso non è riconducibile fra nessuno di quelli indicati dall’art. 10, comma 7, del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, dove si enunciano le circostanze dalle quali si desumono le situazioni di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese che operano con le amministrazioni pubbliche.<br />
3. L’appello dell’amministrazione statale si sostanzia in tre proposizioni principali. Nessuna di esse è da condividere.</p>
<p>4. Viene lamentato, innanzi tutto, che il T.A.R. si è pronunciato “sul solo difetto di motivazione”, che non era stato dedotto in nessun motivo di ricorso. Non sono stati valutati correttamente gli atti acquisiti. <br />
L’assunto non ha pregio. <br />
La censura di illogicità e contraddittorietà della valutazione compiuta, e quindi sulla difettosa motivazione dell’atto, è chiaramente dedotta col primo motivo del ricorso introduttivo (alle pagg. da 4 a 7). <br />
Il riferimento che fa l’appellante ad altro procedimento pendente dinanzi ad altro T.A.R. e relativo a rapporto contrattuale con altro Comune, non può assumere qui rilievo, posto che su di esso il “gruppo ispettivo antimafia”, che ha funzione consultiva del prefetto, non aveva appoggiato la sua valutazione, visto che aveva ritenuto, nella seduta del 4 dicembre 2003, di acquisire ulteriori “circostanziate e documentate notizie” sull’ordinanza di custodia cautelare, per esprimere “il proprio definitivo giudizio”.<br />
5. Si sostiene, ancora, che l’atto prefettizio si fonda anche sull’acquisizione del rapporto della commissione straordinaria amministratrice del Comune di Frattamaggiore e del commissariato, sulla vicenda riguardante il predetto direttore tecnico, e quindi su un’informazione fornita dagli organi di polizia. <br />
Anche questa tesi non appare da condividere. <br />
È pur vero che l’informativa prefettizia, resa al Comune, si conclude con la formula secondo la quale “gli elementi di valutazione per esprimere” il giudizio sui tentativi di infiltrazione “sono desunti dalle informazioni fornite dagli organi di polizia acquisite agli atti di questo Ufficio”. Ma è altresì vero che né in questa sede, né in primo grado sono state enunciate o esibite acquisizioni istruttorie diverse da quella relativa alla notizia sull’ordinanza di custodia cautelare, della quale si è detto. L’informazione del commissariato (lettera del 27 novembre 2003) riguarda un unico fatto, rilevante per i fini in discussione: l’essere, la persona sopra indicata, destinataria del predetto provvedimento restrittivo della libertà personale. <br />
Le altre notizie, quelle sulla società con la quale era intervenuta la cessione del ramo di azienda e sulla ipotesi che questa “possa essere controllata da soggetti collegati alla malavita organizzata”: a) non sono state rese note al “gruppo” suddetto per le due sedute che qui interessano (4 e 12 dicembre 2003); b) non sono oggetto di informativa nella lettera prefettizia del 16 dicembre 2003; c) figurano per la prima volta, stando agli atti acquisiti al giudizio, nella relazione all’Avvocatura distrettuale di Napoli, fatta dalla Prefettura con lettera del 4 febbraio 2004. La lettera è posteriore a tutta la vicenda in esame, che si è conclusa con il provvedimento comunale del 19 gennaio 2004. <br />
Resta, perciò, impregiudicata ogni successiva valutazione, da parte degli uffici prefettizi, per le eventuali implicazioni da trarne ai sensi dell’art. 10, comma 7, d.p.r. n. 252 del 1998, ma non può correttamente sostenersi che tale fatto fosse a fondamento delle valutazione compiute dal predetto “gruppo” e della successiva informativa data al comune di Valfabbrica.<br />
6. La terza, e più sviluppata, critica alla sentenza appellata, è quella che riguarda l’interpretazione dell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. appena citato. <br />
Il T.A.R., dopo aver condivisibilmente, come s’è visto, escluso che vi fossero altre risultanze istruttorie sulle quali poggiava la conclusione raggiunta dall’organo statale, ha esaminato la norma in questione ed ha rilevato che in nessuna delle ipotesi elencate in essa era riconducibile l’ordinanza cautelare emessa per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.). <br />
L’amministrazione appellante contesta tale interpretazione, ma non è da seguire nel percorso interpretativo che propone (e che aveva sostenuto anche in primo grado). <br />
L’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 252 del 1998, così recita: “ … le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiose sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano un condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”. <br />
Sostiene l’amministrazione che l’indicazione delle figure di reato si riferisce soltanto ai casi di condanna, anche non definitiva. Il riferimento ai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio “non può mai leggersi in diretta correlazione” a quello sulle condanne. <br />
Non appare possibile, però, affermare che l’ordinanza di custodia cautelare, della quale qui si discute, sarebbe sufficiente a delineare una delle situazioni cui la norma ricollega un indizio di tentativo di infiltrazione mafiosa nella società resistente. <br />
Un primo elemento persuasivo è il risultato non proporzionato cui si giungerebbe. In caso di misura cautelare o che dispone il giudizio, qualsiasi reato sarebbe elemento decisivo per desumerne tentativi del genere. In caso di misure che seguono alle indagini o ad una prima valutazione dei fatti, invece, l’area dei delitti cui ricollegare l’esistenza dei tentativi sarebbe singolarmente più limitata. <br />
Un secondo elemento persuasivo, per non condividere la tesi della difesa dell’amministrazione appellante, è che nelle misure cautelari o che dispongono il giudizio non vi sarebbe nessun elemento caratterizzante la possibile esistenza di un collegamento con fatti di criminalità organizzata. Il che appare in palese contraddizione con la conseguenza che la norma ne consente, vale a dire l’emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. <br />
Ne deriva che sia le misure cautelari o che dispongono il giudizio, sia le condanne non definitive, menzionate nell’art. 10, comma 7, lett. a), del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, devono essere correlative alle figure di reato delle quali si fa specifica elencazione nella stessa norma, per poterne desumere situazioni che depongono per l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e che devono dar luogo, ad opera delle pubbliche amministrazioni, ai provvedimenti restrittivi delle possibilità di stipulare contratti o di acquisire determinati provvedimenti ampliativi per le imprese che ne sono toccate.<br />
7. Con l’annotazione, valida per le argomentazioni dell’una e dell’altra parte in causa, che le vicende successive alla data dell’informativa della quale si discute ed alla data del correlativo provvedimento comunale, impugnato in primo grado, non rivestono rilevanza per l’esame della legittimità che di questi atti qui si è condotta, si deve concludere che l’appello non merita adesione.<br />
8. Delle spese si può disporre la compensazione.</p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello. <br />	<br />
Spese compensate. <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 9 novembre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Emidio Frascione 				Presidente 	<br />	<br />
Giuseppe Farina rel. est. 			Consigliere 	<br />	<br />
Corrado Allegretta 				Consigliere 	<br />	<br />
Goffredo Zaccardi 				Consigliere 	<br />	<br />
Aniello Cerreto 				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11 marzo 2005<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-3-2005-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1797</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-3-2005-n-1797/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-3-2005-n-1797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1797</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Soricelli non sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto tra magistrati onorari ed amministrazione della giustizia Giurisdizione e competenza – Magistrati onorari – Controversie relative al rapporto con l’amministrazione della giustizia – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste &#8211; Motivi Non sussiste giurisdizione del G.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-3-2005-n-1797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1797</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-3-2005-n-1797/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.1797</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Soricelli</span></p>
<hr />
<p>non sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto tra magistrati onorari ed amministrazione della giustizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Magistrati onorari – Controversie relative al rapporto con l’amministrazione della giustizia – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie relative al rapporto che lega i magistrati onorari all’amministrazione della giustizia, non essendo esse assimilabili alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sede di Roma, sezione I</b></p>
<p>composto dai signori:<br />
Corrado Calabrò                          Presidente<br />
#NOME?<br />
&#8211; Davide Soricelli                            Primo Referendario, estensore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 13415 del 2003 R.G., proposto da</p>
<p><b>Mario Covelli</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mazza, presso il cui studio in Roma, via Po n. 102, è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
della circolare del dipartimento per gli affari di giustizia – direzione generale della giustizia civile del ministero della giustizia prot. n. 1/7185/44(U)03 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 15 dicembre 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì l’avvocato Taverniti, per delega dell’avvocato Mazza, per il ricorrente e l’avvocato Arena per l’amministrazione resistente;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorrente è titolare dell’ufficio di giudice di pace a Napoli.<br />
Con il ricorso in esame impugna la circolare indicata in epigrafe con cui il ministero della giustizia ha ritenuto che l’articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, secondo cui “ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un&#8217;indennità di L. 70.000 (ora 36,15 euro) per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale” si interpreta nel senso che in materia penale l’indennità indicata spetta a condizione che l’udienza si sia effettivamente tenuta con la conseguenza che nulla è invece dovuto allorchè nel giorno stabilito l’udienza in concreto non si sia tenuta per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo.<br />
1.1. In concreto quest’ultima situazione (udienza fissata non tenutasi per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo) si è verificata nei primi sei mesi di attribuzione di competenza in materia penale al giudice di pace, in quanto i procedimenti da trattare si trovavano ancora nella fase delle indagini preliminari.</p>
<p>2. La circolare impugnata ha in particolare ritenuto che al giudice di pace spetti l’indennità sopra indicata ove l’udienza non abbia avuto luogo solo in materia civile, in quanto in tale materia il giudice onorario, anche in mancanza di procedimenti iscritti a ruolo, è obbligato a garantire la propria presenza in sede “al fine di consentire la trattazione delle domande proposte oralmente ai sensi dell’articolo 316,comma 2, c.p.c.”; in materia penale non sussisterebbe invece analogo diritto “in considerazione del fatto che … se non vi sono procedimenti fissati, non è necessaria la presenza del magistrato onorario in udienza”.<br />
Di qui l’invito ai competenti uffici al recupero delle somme corrisposte in difformità.</p>
<p>3. Il ministero della giustizia si è costituito in giudizio e resiste al ricorso.</p>
<p>4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p>5. La questione posta dal ricorso consiste infatti nello stabilire se il giudice di pace addetto alla materia penale abbia o meno diritto all’indennità prevista dalla legge “per ciascuna udienza … penale” allorchè l’udienza non abbia avuto luogo per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo.<br />
Come accennato la tesi dell’amministrazione è che l’indennità in tal caso non spetti perché il giudice di pace addetto alla materia penale non ha l’obbligo di assicurare la propria presenza in ufficio nei giorni di udienza allorchè manchino procedimenti da trattare, diversamente da quanto avviene per i giudici di pace addetti alla materia civile, che invece sono obbligati ad assicurare comunque la loro presenza per consentire la trattazione di domande presentate oralmente ex articolo 316 c.p.c. (e ai quali l’indennità deve essere invece liquidata).</p>
<p>6.1. A questa ricostruzione il ricorrente oppone che anche il giudice di pace “addetto al penale” deve essere presente in ufficio nei giorni di tabella sia per procedere ad eventuali sostituzioni che gli vengano richieste sia per l’esame e la fissazione di ricorsi immediati ex articolo 21 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.<br />
Aggiunge il ricorrente che la circolare impugnata viola la chiara volontà del legislatore di assicurare ai giudici di pace un uniforme trattamento economico indipendentemente dalla circostanza che siano addetti al settore civile o a quello penale; al riguardo egli puntualizza che la scelta compiuta si pone anche in contrasto con la precedente circolare 16 dicembre 2001 n. 421/01 con cui il ministero aveva riconosciuto la necessità di non penalizzare i giudici di pace addetti a uffici giudiziari di grandi dimensioni nei quali non è possibile svolgere “attività giurisdizionale promiscua”.<br />
La conclusione del ricorrente è che il giudice di pace “addetto al penale” ha diritto all’indennità in contestazione anche se l’udienza non abbia effettivamente luogo per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo.</p>
<p>7. Da quanto precede risulta chiaramente che la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo che da una parte si afferma e dall’altra si nega.<br />
7.1. E’ opinione del Collegio che le controversie relative al rapporto che lega i magistrati onorari all’amministrazione della giustizia non siano assimilabili alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (per le quali è stata mantenuta, pur a seguito della cd. contrattualizzazione del pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo da parte dell’articolo 63 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165).<br />
In particolare, la sezione ha di recente affermato che l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario (nel caso esaminato si trattava di giudice onorario di tribunale ma i principi affermati sono applicabili anche al caso dei giudici di pace data la identità di natura del rapporto che lega le due categorie di magistrati onorari all’amministrazione della giustizia) non è riconducibile ad un rapporto di impiego pubblico, ma solo ad una relazione di servizio onorario; la conseguenza di ciò è che la giurisdizione in ordine alle controversie inerenti al relativo rapporto si determina, secondo i criteri generali di riparto, alla stregua della posizione soggettiva sostanziale (diritto soggettivo o interesse legittimo) dedotta in giudizio (T.A.R. Lazio, sezione I, 1° giugno 2004, n. 5164).</p>
<p>8. Poiché nella fattispecie, come già visto, il ricorrente agisce a tutela di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 15 dicembre 2004.</p>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-3-2005-n-938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Luigi Trivellato, Presidente &#8211; Alessandra Farina relatore il condono edilizio di cui all&#8217;art. 43 L. n. 43/1985 non è precluso né dalla trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né dall&#8217;avvenuta immissione in possesso del bene Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Art. 43 L. n. 47/1985 – Sanatoria edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-3-2005-n-938/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato,		Presidente &#8211;  Alessandra Farina		relatore</span></p>
<hr />
<p>il condono edilizio di cui all&#8217;art. 43 L. n. 43/1985 non è precluso né dalla trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né dall&#8217;avvenuta immissione in possesso del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica –  Abusi edilizi e condono – Art. 43 L. n. 47/1985 – Sanatoria edilizia in presenza di provvedimento sanzionatorio – E’ possibile purché tale provvedimento non abbia avuto esecuzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 43 L. n. 47/1985, così come interpretato in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88, consente la sanatoria di abusi edilizi anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio, quale può essere la demolizione del manufatto, purché per qualsiasi ragione detto provvedimento non abbia avuto esecuzione. Pertanto, non costituiscono preclusione al conseguimento del condono né la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta immissione in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il condono edilizio di cui all’art. 43 L. n. 43/1985 non è precluso né dalla trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né dall’avvenuta immissione in possesso del bene</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>	Sent. n. 938/2005<br />	<br />
Ric. n. 432/2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
 seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato	Presidente; Lorenzo Stevanato		Consigliere; Alessandra Farina		Consigliere, relatore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 432/2005 proposto da…., rappresentata e difesa dall’avv. …., con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. …. in Venezia, S.Marco 5134;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Arzignano</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ferretto, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;</p>
<p>PER <br />
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 13.12.2004 n. 45430 di diniego condono edilizio e dell’atto di presa di possesso dei beni abusivi e del relativo verbale come da comunicazione 3.2.2005.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 17.2.2005 e depositato presso la Segreteria il 25.2.2005, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano, depositato il 7.3.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 9 marzo 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti Alessandro Pesavento, per la ricorrente e Antonio Ferretto, per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
considerato<br />
il disposto di cui all’art. 32 , comma 25, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il quale prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/85;<br />
visto l’art. 43 della legge n. 47/85, così come interpretato in via autentica dall’art. 12-bis della legge n. 68/88, in base al quale è consentita la sanatoria di abusi edilizi anche in presenza di un provvedimento sanzionatorio, quale può essere la demolizione del manufatto, purchè per qualsiasi ragione detto provvedimento non abbia avuto esecuzione;<br />
che pertanto, per effetto delle suddette disposizioni, non costituiscono preclusione al conseguimento del condono la trascrizione del provvedimento sanzionatorio, né l’avvenuta immissione in possesso del bene, in quanto l’avvenuta acquisizione può dare luogo ad una situazione inconciliabile con la sanatoria nella sola ipotesi in cui all’immissione in possesso abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile o la sua utilizzazione a fini pubblici (C.d.S., V, n. 1080/1993; n. 2973/2000); <br />
che, pertanto, per le ragioni esposte, la motivazione addotta dall’amministrazione a fondamento del diniego di condono risulta illegittima;<br />
il ricorso è, quindi, fondato e va accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio (n. 45430/2004).<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-3-2005-n-938/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2005 n.938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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