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	<title>11/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.595</a></p>
<p>Pres. Est. Anastasi Sull’obbligo di pagamento del contributo per oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nel caso di vendita di cosa futura ad un’amministrazione 1. Opere pubbliche &#8211; Vendita cosa futura &#8211; Edificio didattico edificato dal privato &#8211; Non sussiste esenzione ex art. 17, comma 3, lett. c) D.Lgs.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di pagamento del contributo per oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nel caso di vendita di cosa futura ad un’amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Opere pubbliche &#8211; Vendita cosa futura &#8211; Edificio didattico edificato dal privato &#8211; Non sussiste esenzione ex art. 17, comma 3, lett. c) D.Lgs. 380/01 &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Opere pubbliche &#8211; Opere di urbanizzazione secondaria &#8211; Dimensione comunale o infracomunale &#8211; Strutture di supporto &#8211; Università &#8211; Servizio pubblico che esorbita dalla dimensione locale &#8211; &nbsp;Conseguenze &#8211; Inconfigurabilità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’esenzione dal contributo per oneri di urbanizzazione secondarie e di costruzioni, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera c) D.Lgs. n. 380/2001 (T.U. edilizia), riguarda due ipotesi diverse, relative da un lato alla realizzazione di opere di interesse generale realizzate dagli enti competenti; dall’altro alle opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Tuttavia, in questa ipotesi l’esenzione spetta soltanto qualora (come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie) lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. In altri termini, l’esenzione spetta solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come appunto nella concessione o nella delega. Nel caso invece di vendita di cosa futura ove l’opera edificata dal privato sulla base di un preliminare di vendita di cosa futura stipulato con l’Ateneo universitario e, poi, venduta in base a un preliminare di un contratto ad effetti obbligatori, non può pretendersi un beneficio invece spettante solo in caso di edificazione &nbsp;per conto della mano pubblica.</p>
<p>2. L’edificio universitario non può configurarsi come opera di urbanizzazione eseguita da privati in esecuzione di strumenti urbanistici infatti l’art. 4, comma 2, legge n. 847/1964 e s.m.i. (con previsione ora sostanzialmente confermata dall’art. 16, comma 8 del T.U. edilizia) qualifica come opere di urbanizzazione secondaria le scuole dell’obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo. Ne deriva che le opere di urbanizzazione secondaria hanno tendenzialmente una dimensione comunale o infra-comunale, in quanto finalizzate a migliorare il grado di fruibilità di uno specifico e circoscritto insediamento urbano mediante la creazione da parte dell’ente locale di determinate strutture di supporto per servizi fruibili da quella comunità. Di talché, come uno stadio internazionale non costituisce opera di urbanizzazione secondaria, essendo tale qualifica riservata solo agli impianti sportivi di quartiere; come un interporto o un mercato all’ingrosso non costituisce opera di urbanizzazione secondaria essendo tale qualifica riservata ai mercati di quartiere; così una facoltà universitaria – in quanto volta ad erogare un servizio pubblico che esorbita dalla dimensione locale – non può essere assimilata ai fini in esame alle scuole di ogni ordine e grado.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp;Cfr. Cons. St., nn. 536/1999 e 1901/2000.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00595/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 01629/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2015, proposto da:<br />
Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Lotto e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, Via del Viminale N. 43;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Aedilmap Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Lago, Luciano Penasa e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri N. 5;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE II n. 00998/2014, resa tra le parti, concernente accertamento insussistenza diritto amministrazione a percepire contributo costruzione;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aedilmap Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni, Lotto e Reggio d&#8217;Aci, in dichiarata delega dell’avvocato A. Manzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>In data 3.6.2009 l’Università degli Studi di Padova ha stipulato con la Aedilmap s.r.l. un preliminare di vendita di cosa futura avente ad oggetto un costruendo edificio didattico a servizio del Dipartimento di Medicina e Biologia da realizzarsi – previa variante ad un piano di lottizzazione &#8211; in area direzionale.<br />
In data 15.9.2009 il comune, che aveva approvato la variante, ha rilasciato alla Impresa il relativo permesso di costruire, determinando quanto dovuto a titolo di contributo per oneri urbanizzazione secondaria e di costruzione.<br />
La società ha versato il contributo con riserva di ripetizione, ha ultimato i lavori ed ha quindi stipulato con l’Università il contratto definitivo di compravendita.<br />
Quindi la società ha proposto ricorso al TAR Veneto sostenendo che l’edificio avrebbe dovuto restare esente dal contributo di costruzione.<br />
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito tribunale ha accolto il ricorso rilevando da un lato che l’edificio universitario in questione costituisce opera di urbanizzazione secondaria, esente dal contributo ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera c) T.U. n. 380 del 2001; dall’altro che in ogni caso la struttura è stata realizzata dal privato su incarico e per conto dell’università.<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente comune di Padova il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo sei motivi di impugnazione.<br />
Si è costituita l’originaria ricorrente, che ha domandato la conferma della decisione di primo grado.<br />
Le Parti hanno presentato memorie e note di replica, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.<br />
All’udienza del 28 gennaio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>L’appello è fondato.<br />
Come è noto, l’art. 1 della legge n. 10 del 1977 ha introdotto nell’ordinamento il principio fondamentale secondo cui ogni attività comportante trasformazione urbanistico/edilizia del territorio partecipa agli oneri da essa derivanti.<br />
Tale principio dell’onerosità del permesso di costruire è oggi confermato dall’art. 11 comma 2 del T.U. n. 380 del 2001, il quale poi precisa all’art. 16 che il relativo contributo è costituito da due quote, commisurate rispettivamente all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione dell’edificio assentito.<br />
Rispetto a tale regime generale, l’art. 17 del citato T.U. contempla alcune ipotesi di riduzione o esonero dal contributo di costruzione, ipotesi che devono considerarsi – e questo profilo va sottolineato &#8211; tassative e di stretta interpretazione proprio perché, come si è detto, derogatorie rispetto alla regola della normale onerosità del permesso.<br />
Per quanto rileva nella presente controversia, l’art. 17 comma 3 lettera c) prevede dunque che il contributo di costruzione non è dovuto “ per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.<br />
Come si vede, l’esenzione di cui si discute riguarda in realtà due ben diverse e non confondibili ipotesi, relative da un lato alla realizzazione di opere di interesse generale realizzate dagli enti competenti; dall’altro alle opere di urbanizzazione eseguite anche da privati.<br />
La sentenza impugnata ha nel caso di specie essenzialmente ritenuto che l’edificio universitario realizzato da Aedilmap in vista della sua vendita all’Università configuri la realizzazione di un’opera di urbanizzazione.<br />
Tuttavia la sentenza stessa adombra l’ipotesi che l’edificio dovesse godere dell’esenzione anche per l’altro titolo, trattandosi cioè di una struttura di interesse generale.<br />
A parere di questo Collegio tale commistione non è condivisibile, non potendo l’esenzione ricollegarsi simultaneamente a due diverse qualificazioni formali dello stesso bene che in realtà non sembra possano coesistere.<br />
E tuttavia, visto quanto statuito dalla sentenza impugnata, in questa sede vanno esaminati entrambi i profili della questione interpretativa.<br />
Ciò premesso, con il motivo che per ragioni di aderenza al testo normativo conviene prioritariamente esaminare il comune sostiene che l’edificio in questione non può ritenersi “opera pubblica realizzata dall’Università” come la disposizione di riferimento richiede.<br />
Il mezzo è fondato.<br />
Come risulta evidente, la concessione del beneficio per il titolo in rassegna postula la ricorrenza di due requisiti, l’uno obiettivo l’altro soggettivo.<br />
Nel caso in esame è indubbia la presenza del requisito oggettivo richiesto dall’art. 17 comma 3 lettera c) prima parte, e cioè la finalizzazione dell’edificio universitario al soddisfacimento di un interesse generale.<br />
Manca invece il requisito soggettivo e cioè la realizzazione dello stesso da parte di un ente istituzionale.<br />
In tale prospettiva è da tempo acquisito che l’esenzione può essere riferita anche ad un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico.<br />
Ma in questa ipotesi – secondo consolidata giurisprudenza &#8211; l’esenzione spetta soltanto qualora ( come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure organizzatorie) lo strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato. ( cfr. ex multis V Sez. n. 536 del 1999 e n. 1901 del 2000).<br />
In altri termini, l’esenzione spetta solo se il privato abbia agito quale organo indiretto dell’amministrazione, come appunto nella concessione o nella delega.<br />
Nel caso all’esame invece la costruzione – come riportato nelle premesse – è stata edificata dall’impresa sulla base di un preliminare di vendita di cosa futura stipulato con l’Ateneo padovano: pertanto, come evidenziato da recente e condivisibile giurisprudenza, la costruzione è avvenuta alla stregua di una tipologia negoziale che non aveva determinato l’affidamento da parte dell’Università di un incarico formale per la realizzazione di un’opera. ( cfr. IV Sez. n. 3421 del 2014).<br />
Il fatto che l’Università possa essersi ingerita dettando istruzioni per la concreta configurazione dell’edificio, da un lato risulta del tutto usuale in questa tipologia di compravendita; dall’altro e soprattutto non può valere a cancellare le differenze radicali che intercorrono – quanto a causa funzionale, passaggio del rischio, produzione dell’effetto traslativo etc. – tra la concessione o l’appalto da una parte e il contratto di vendita di cosa futura dall’altra.<br />
Del resto, anche a non voler considerare questi profili prettamente civilistici, deve pur ricordarsi che l’ordinamento interno – sulla scia della normativa comunitaria – tipicizza in modo tassativo attraverso il codice degli appalti gli strumenti che la pubblica amministrazione può utilizzare per la realizzazione delle opere pubbliche: di talchè, ove in luogo di questi strumenti l’Amministrazione utilizzi la compravendita per procurarsi il bene, deve presumersi che la qualificazione di esso quale opera pubblica consegue al prodursi dell’effetto traslativo e non lo precede.<br />
Come è noto, in passato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in sede consultiva ha affermato che l&#8217;esperibilità della vendita di cosa futura da parte della Pubblica amministrazione (nella specie di un immobile) è in astratto ammissibile, anche se in concreto condizionata dalla ricorrenza di situazioni eccezionalissime e dalla necessità &#8211; dettata dalla finalità di evitare intenti elusivi del principio tendenziale e generale del procedimento d&#8217;appalto &#8211; che l&#8217;Amministrazione valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche. ( cfr. Ag. n. 2 del 2000).<br />
Questo Collegio dubita della perdurante validità di tale pur autorevole insegnamento a fronte della evoluzione della vincolante normativa comunitaria e a fronte delle previsioni contenute nel sopravvenuto codice degli appalti, secondo cui la esecuzione di opere e lavori da parte dell’Amministrazione non può che essere oggetto di contratti di concessione o appalto.<br />
E tuttavia – non essendo questa la sede per valutare la legittimità di un assetto contrattuale che ha condotto le parti a prescindere da ogni profilo di evidenza pubblica – ciò che qui conta è che in definitiva e in termini piani l’Università non ha formalmente realizzato l’opera, in quanto ha omesso di utilizzare gli unici strumenti contrattuali all’uopo apprestati dall’ordinamento.<br />
Specularmente, sempre in termini piani, la società costruttrice non ha mai conseguito dall’Ateneo un appalto o concessione ad evidenza pubblica ma ha semplicemente venduto ad esso un immobile ( costruito in base a un preliminare di un contratto ad effetti obbligatori) e non può pertanto pretendere un beneficio spettante ai privati solo se essi hanno edificato per conto della mano pubblica.<br />
In conclusione deve escludersi – sia nell’ottica civilistica sia soprattutto in quella pubblicistica &#8211; che nel caso all’esame si trattasse di un’opera di interesse generale realizzata da un ente competente.<br />
A quanto sin qui osservato va solo aggiunto, per completezza, che in realtà se si fosse veramente trattato di un’opera pubblica di interesse statale realizzata dall’ente competente, la disciplina del permesso di costruire e dei relativi oneri contenuta nel Titolo II del T.U. edilizia sarebbe stata in radice inapplicabile, giusta il disposto dell’art. 7 comma 1 lettera b) del DPR n. 380 del 2001.<br />
Con il secondo motivo l’appellante comune di Padova deduce che ha errato il Tribunale nel qualificare in via principale l’edificio universitario come opera di urbanizzazione eseguita da privati in esecuzione di strumenti urbanistici.<br />
Anche questo mezzo è fondato.<br />
Come è noto, l’art. 4 secondo comma della legge n. 847 del 1964 e s.m. ( con previsione ora sostanzialmente confermata dall’art. 16 comma 8 del T.U.) qualifica come opere di urbanizzazione secondaria – per quanto ci interessa &#8211; le scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo.<br />
Secondo il TAR, che ha condiviso l’impostazione della ricorrente, un edificio universitario costituisce appunto struttura per l’istruzione superiore dell’obbligo.<br />
Tale conclusione non sembra condivisibile, innanzi tutto sul piano testuale perché nella tradizione amministrativa è ben scolpita la differenziazione tra gli istituti di istruzione dei vari ordini e gradi e quelle che l’art. 33 Cost. designa come istituzioni di alta cultura università e accademie.<br />
A prescindere da questi labili rilievi, sul decisivo piano sistematico deve in estrema sintesi ricordarsi da un lato che la citata legge n. 847/1964 in tanto ha per la prima volta elencato le opere di urbanizzazione secondaria in quanto ha contestualmente facoltizzato i comuni ad accendere mutui per la loro realizzazione nell’ambito dei piani di zona; dall’altro che la legge n. 10 del 1977 ( con previsione non ripresa dal T.U.) imponeva il versamento dei contributi concessori proprio ai comuni con vincolo di destinazione appunto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.<br />
Ne deriva che le opere di urbanizzazione secondaria hanno tendenzialmente una dimensione comunale o infra-comunale, in quanto finalizzate a migliorare il grado di fruibilità di uno specifico e circoscritto insediamento urbano mediante la creazione da parte dell’ente locale di determinate strutture di supporto per servizi fruibili da quella comunità.<br />
Di talchè come uno stadio internazionale non costituisce opera di urbanizzazione secondaria, essendo tale qualifica riservata solo agli impianti sportivi di quartiere; come un interporto o un mercato all’ingrosso non costituisce opera di urbanizzazione secondaria essendo tale qualifica riservata ai mercati di quartiere; così una facoltà universitaria – in quanto volta ad erogare un servizio pubblico che esorbita dalla dimensione locale – non può essere assimilata ai fini in esame alle scuole di ogni ordine e grado.<br />
Ovviamente, stadio internazionale interporto e facoltà universitaria possono guadagnare l’esenzione, ma al diverso titolo di cui sopra ( e cioè in quanto impianti di interesse generale) ove ricorra anche il requisito soggettivo.<br />
Tanto chiarito, sempre in estrema sintesi si osserva che peraltro nel caso all’esame l’opera pubblica – anche a volerla annoverare fra quelle di urbanizzazione secondaria – non risulta comunque eseguita in attuazione di specifica previsione dello strumento urbanistico, come la legge richiede.<br />
Infatti l’opera di urbanizzazione consegue l’esenzione solo se sia specificamente prevista e così espressamente qualificata dallo strumento urbanistico ( cfr. CGA n. 223 del 2014).<br />
In sostanza ai fini dell’esenzione dal contributo per opere di urbanizzazione devesi utilizzare lo stesso criterio che vige nel caso simmetrico dello scomputo per realizzazione diretta dell’infrastruttura secondaria, nel quale la materiale realizzazione dell’opera da parte del privato non rileva se non è preceduta da un atto della p.a. che individui il tipo e l’entità delle opere ammesse a scomputo.<br />
Applicando detta regola si rileva che nel caso all’esame la variante al piano di lottizzazione approvata dal comune ha sì consentito la realizzazione della struttura universitaria in un ambito altrimenti destinato ad insediamenti direzionali ma non ha apposto all’area di insistenza la qualificazione A/F propria delle attrezzature di interesse comune o a disposizione della collettività, con la conseguenza che la struttura non costituisce attuazione o esecuzione di una specifica previsione di piano.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed assorbita ogni altra questione l’appello del comune di Padova va quindi accolto con integrale riforma della sentenza gravata e rigetto del ricorso originario<br />
Le spese e gli onorari del giudizio vanno però compensati tra le Parti avuto riguardo alla complessità di alcune delle questioni trattate.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
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<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.606</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-606/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.606</a></p>
<p>Pres. Est. Anastasi Non osta al rilascio della patente la sentenza di condanna in giudicato da oltre 3 anni 1.Circolazione stradale – Codice della strada – Patente di guida – Rilascio – Sentenza di condanna passata in giudicato oltre tre anni – Circostanza ostativa – Inconfigurabilità – Ragioni. 1. È</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.606</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Anastasi</span></p>
<hr />
<p>Non osta al rilascio della patente la sentenza di condanna in giudicato da oltre 3 anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Circolazione stradale – Codice della strada – Patente di guida – Rilascio – Sentenza di condanna passata in giudicato oltre tre anni – Circostanza ostativa – Inconfigurabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittimo il diniego di rilascio della patente di guida motivato dalla sussistenza di una condanna penale passata in giudicato da oltre tre anni. Infatti, anche se l’art. 12, comma 1 del Codice della Strada non prevede alcun limite temporale per la valutazione dei precedenti penali ai fini del rilascio della patente (al contrario del comma 2, che invece limita a tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale la facoltà di revoca della patente), un tal risultato ermeneutico s’appalesa irrazionale non solo o non tanto rispetto alla funzione ed agli effetti della pena – che non sono del tutto estranei all’esercizio della funzione amministrativa (come nel caso del rinnovo del permesso di soggiorno previa specifica verifica sulla pericolosità sociale dell’interessato, seppur condannato, escludendosi ogni forma di automatismo preclusivo)&nbsp;–, ma soprattutto con l’obiettivo di protezione cui il diniego di rilascio è preordinato, ossia la presenza dei requisiti morali indicati dalla norma stessa, i quali, però, possono variare nel tempo e, dunque, di tali variazioni, in meglio o in peggio, l’ordinamento deve tener conto senza rigidezze o definitive preclusioni, al fine di realizzare una seria ed efficace uguaglianza di trattamento a parità di presupposti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00606/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 10492/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 10492/2015 RG, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, la Motorizzazione civile di Brescia &#8211; sez. Mantova, in persona del Direttore <em>pro tempore </em>e l’U.T.G. – Prefettura di Mantova, in persona del Prefetto <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Francesco Bertoni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Danilo Berardo Camplese, con domicilio eletto in Roma, v.le Carso n. 23, presso l’avv. Damizia,</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza breve del TAR Lombardia – Brescia, sez. I, n. 1170/2015, resa tra le parti, relativa al diniego di rilascio della patente di guida autoveicoli all’appellato;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. Bertoni;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Damizia (per delega di Camplese) e l&#8217;Avvocato dello Stato Fico;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.;<br />
Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 356 del 21 marzo 2011 (irrevocabile dal successivo 15 luglio) emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il sig. Francesco Bertoni fu condannato dal Tribunale di Reggio Emilia alla reclusione d’un anno ed alla multa di € 3.000 (pena sospesa), per illecita detenzione di sostanze stupefacenti;<br />
Rilevato che il sig. Bertoni, dopo aver superato l’esame di teoria per ottenere la patente di guida, al momento di sostenere la prova pratica ha ricevuto dal funzionario esaminatore la nota dell’11 maggio 2015, con cui il Direttore dell’Uff. motorizzazione di Mantova l’ha escluso da detta prova e gli ha negato il rilascio della patente;<br />
Rilevato altresì che il sig. Bertoni, a seguito d’accesso ai relativi atti, ha appurato che tal diniego s’è basato proprio sulla predetta condanna, tale da elidere in capo a lui il requisito morale ex art. 120, c. 1 del Dlg 30 aprile 1992 n. 285 (Cod. strada), trattandosi di reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (TU stupefacenti);<br />
Rilevato allora che il sig. Bertoni ha adito il TAR Brescia, con il ricorso n. 1649/2015 RG, con cui egli ha dedotto: I) – l’applicabilità analogica al caso di specie della norma ex art. 120, c. 2 Cod. str. (impossibilità di revoca della patente decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al c. 1) e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale sull’art. 120 stesso per violazione degli artt. 3 e 16 Cost.; II) – l’illegittimità dell’ impugnata nota la quale, riferendosi ad una condanna ex art. 73 del DPR 309/1990 (lieve entità), non ha tenuto conto né della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, né della novella sulla lieve entità recata dall’art. 1, c. 24-ter del DL 20 marzo 2014 n. 36 (conv. modif. dalla l. 16 maggio 2014 n. 73) che sembrano aver superato l’automatismo insito nel citato art. 120, c. 1; III) – l’omessa valutazione in concreto, avuto riguardo all’art. 73, c. 5 del DPR 309/1990, della situazione personale del ricorrente, che ottenne a suo tempo la sospensione condizionale della pena;<br />
Rilevato che, con sentenza breve n. 1170 dell’8 settembre 2015, l’adito TAR ha accolto la pretesa attorea, dando una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 120, avuto riguardo pure al principio d’equiparazione tra cause di revoca e cause ostative al rilascio della patente di guida;<br />
Considerato in diritto che, con il ricorso in epigrafe ed oltre a concludere per il rigetto anche dei due ulteriori motivi di primo grado assorbiti dal TAR, le Amministrazioni statali appellanti lamentano l’erroneità dell’interpretazione analogica tentata dal TAR sul medesimo art. 120, c. 1, in quanto, per un verso, va preferito per giurisprudenza prevalente il criterio ermeneutico letterale quando esso sia adeguato ad individuare in modo chiaro ed univoco il significato della norma e, per altro verso, non è utilizzabile la disciplina sulla revoca della patente di guida fuori da tal contesto, ponendosi il c. 2 del medesimo art. 120 in un rapporto di specialità rispetto al regime recato dal c. 1 e non essendo in ogni caso invocabile l’art. 27 Cost. nella specie poiché riguarda le sole sanzioni penali;<br />
Considerato al riguardo che, mentre il c. 1 del ripetuto art. 120, per quel che qui interessa, dispone che «… <em>non possono conseguire la patente di guida… le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</em>…», il successivo c. 2 prevede che (I per.) «… <em>se le condizioni soggettive indicate nel primo periodo del comma 1… intervengono in data successivo al rilascio, il prefetto dispone la revoca della patente di guida</em>…», ma (II per.) «… <em>la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data… di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati nel primo periodo del medesimo comma</em>…»;<br />
Considerato sul punto che, come evincesi dalla serena lettura congiunta dei citati due commi, v’è un’evidente simmetria logica, afferendo entrambi i casi alla (non) sussistenza dei requisiti morali di chi chiede o, rispettivamente, possiede la patente di guida, tra i presupposti del diniego di rilascio e quelli di revoca della patente già rilasciata, ossia la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 120, c. 1, I per., tra cui quello per il quale fu condannato il sig. Bertoni;<br />
Considerato nondimeno che tal simmetria non s’estende alle conseguenze del passaggio del tempo dalla condanna, per cui, mentre il legislatore ha reputato <em>a priori </em>congruo un periodo ultratriennale dalla definizione della condanna quale termine estintivo della potestà prefettizia di revoca, nulla si prevede <em>coeteris paribus </em>per la vicenda del rilascio;<br />
Considerato allora che, se si vuol seguire la tesi delle Amministrazioni appellanti sulla prevalenza del criterio letterale nell’interpretazione delle norme <em>de quibus</em>, esse per vero hanno un significato chiaro e non equivoco, ma al contempo manifestano un’aporia testuale del sistema, nel senso, cioè, che la condanna per i reati ex art. 120, c. 1, I per., ove letta da sola e senza un criterio di ragionevole raccordo con l’ordinamento generale, si mostra in sé preclusiva <em>sine die </em>dell’accesso del soggetto condannato alla patente di guida;<br />
Considerato che un tal risultato ermeneutico s’appalesa irrazionale non solo o non tanto rispetto alla funzione ed agli effetti della pena —che non sono poi del tutto estranei all’esercizio della funzione amministrativa (cfr., p. es., il rinnovo del permesso di soggiorno previa specifica verifica sulla pericolosità sociale dell’interessato, seppur condannato, escludendosi ogni forma di automatismo preclusivo (arg. ex Cons. St., III, 3 dicembre 2015 n. 5474)—, ma soprattutto con l’obiettivo di protezione cui il diniego di rilascio è preordinato, ossia la presenza dei requisiti morali indicati dalla norma stessa, i quali, però, possono variare nel tempo e, dunque, di tali variazioni, in meglio o in peggio, l’ordinamento deve tener conto senza rigidezze o definitive preclusioni, al fine di realizzare una seria ed efficace uguaglianza di trattamento a parità di presupposti;<br />
Considerato che in tal caso soccorre il principio evincibile proprio dall&#8217;art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, laddove stabilisce che, nell&#8217;applicare la legge non le può attribuire un altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché evidenzia, con riguardo alla «<em>intenzione del legislatore</em>», un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema (arg. ex Cons. St., V, 7 ottobre 2013 n. 4920);<br />
Considerato pertanto che il dualismo del metodo interpretativo, che s’evince dall’art. 12 stesso e che s’invera nella compresenza del criterio letterale («<em>significato proprio delle parole secondo la connessione di esse</em>» e spirito o <em>ratio</em> («<em>intenzione del legislatore</em>»), va risolto se non con la mera o definitiva svalutazione, certo con la possibilità di far recedere il primo criterio rispetto al secondo, rilevandosi inadeguata la stessa idea d’interpretazione puramente letterale, soprattutto quando il risultato di tal operazione si mostri paradossale o incoerente con il sistema giuridico stesso;<br />
Considerato che, nella specie, tale coerenza s’incentra al contempo sull’assenza di automatismi nella valutazione di requisiti morali e sull’equiparazione dei presupposti del diniego di un’autorizzazione amministrativa e della sua revoca, di talché rettamente il TAR ha preferito tra i possibili significati dell’art. 120, c. 1, I per., perché in effetti costituzionalmente orientato, quello che individua nello stesso corpo normativo su tali requisiti un termine finale sulla preclusione all’accesso alla patente di guida, inferendolo dal termine che il successivo c. 2, II per. fissa quale limite temporale del potere prefettizio di revoca;<br />
Considerato anzi che il rinvenimento o, se si vuole, la ricostruzione, all’interno dello stesso art. 120, di un unico e simmetrico criterio temporale di riferimento per la valutazione (peraltro automatica e non rimessa ad un giudizio discrezionale della P.A. procedente) sul possesso, l’assenza e la perdita dei requisiti morali <em>de quibus</em> non stravolge affatto il senso dell’art. 120 medesimo, ma ne fornisce una lettura che, senza sconvolgerne gli automatismi colà già esistenti, li rende razionali in sé e proporzionati al fine, risultato, questo, con ogni evidenza non ottenibile con la sola interpretazione letterale della norma;<br />
Considerato in definitiva che l’appello va così respinto, senz’uopo d’ulteriore disamina dei motivi di primo grado assorbiti e qui ribaditi, ma o non congruenti col sistema posto dall’art. 120 o meno satisfattivi della conferma della sentenza impugnata, anche se la novità della questione e giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 10492/2015 RG in epigrafe), lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2016, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Antonino Anastasi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-606/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.606</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-605/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.605</a></p>
<p>Pres. Anastasi &#8211; Est. Maria Russo Sul necessario frazionamento di giurisdizione per l’atto unico con cui il Comune richieda il conguaglio sia degli oneri di urbanizzazione e sia delle spese sostenute per l’acquisto dell’area 1. Giurisdizione e competenza – Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica –&#160;Diritto di proprietà e di superficie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi &#8211; Est. Maria Russo</span></p>
<hr />
<p>Sul necessario frazionamento di giurisdizione per l’atto unico con cui il Comune richieda il conguaglio sia degli oneri di urbanizzazione e sia delle spese sostenute per l’acquisto dell’area</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Urbanistica – Edilizia residenziale pubblica –&nbsp;Diritto di proprietà e di superficie – Trasferimento –&nbsp;Corrispettivo – <em>Quantum</em> e pagamento – Controversia – Giurisdizione del G.O. – Ragioni – Discrezionalità – Non sussiste.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Urbanistica – Conguaglio per oneri di urbanizzazione e per acquisto aree – Atto unico – Frazionamento di giurisdizione tra G.A e G.O. – Ragioni – Cognizione distinta – Necessità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Il Giudice amministrativo è competente in materia di liti sulla determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell&#8217;ambito di convenzione stipulata in materia di e.r.p.. Tuttavia, non tutte le questioni sul corrispettivo son devolute alla giurisdizione del G.A., ma solo quelle in cui sia contestato <em>ex ante</em> il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario e non siano messe in discussione <em>ex post</em> solo la misura del corrispettivo o l&#8217;effettività dell&#8217;obbligazione di pagamento. Le altre questioni, invece, spettano alla giurisdizione del G.O., in particolare quelle sulla determinazione e il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di&nbsp; superficie ex art. 10 della l. 18 aprile 1962, n. 167 (nel testo novellato dall&#8217;art. 35 della l. 22 ottobre 1971 n. 865) sulle aree inserite nei PEEP, quando quest’ultimo sia inferiore a quello determinato dal Comune, per l’evidente ragione che in tali ipotesi non sono in contestazione questioni sul rapporto concessorio e che, sulla quantificazione del corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale.</p>
<p>2. Laddove il Comune abbia chiesto <em>uno actu </em>due conguagli, l’uno per gli oneri di urbanizzazione, che rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A., l’altro per le spese sostenute per acquisire le aree d’intervento e.r.p., devoluto al G.O., la questione va risolta attribuendo ciascuna causa al solo Giudice che ha il potere di conoscerla, in base al <em>petitum </em>sostanziale, frazionando le cognizioni tenuto conto che disgiunti sono i titoli su cui si fonda la pretesa creditoria del Comune, al di là dell’eventuale connessione tra i due conguagli. Non è, infatti possibile concentrare la cognizione dell’intera controversia innanzi al G.O., come si potrebbe fare quando sono implicate questioni di diritto soggettivo e d’interesse legittimo sul medesimo bene della vita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00605/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 07752/2015 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso n. 7752/2015 RG, proposto da Massimo Calzoni, Marisa Alunni, Anastasi Assunta, Angelucci Stefano, Balducci Enrico, Bellavita Paolo, Binucci Antonio, Binucci Stefano, Bonelli Antonio, Borghesi Daniela, Borghesi Nicoletta, Bortoluzzi Daniela, Brizi Fabio, Bulletti Giovanni Battista, Burnelli Elsa, Caccinelli Alessandra, Carbonari Roberto, Casale Paolo, Castellucci Cristiana, Cerrini Ivo, Cicerale Walter, Ciprini Nazzareno, Ciucci Dina, Cognetti Vincenzo, Collicelli Stefano, Comprendi Giuseppe, Curti Luisella, D&#8217;Annucci Antonietta, D&#8217;Annucci Rosaria, Datteri Andrea, Datteri Roberto, Deriu Maria Maddalena, Di Caprio Prisco, Di Prima Stefano, Di Tommaso Mariano, Di Tommaso Valentina, Diamantini Rosa, Diosono Mario, Ferraldeschi Luciano, Fettucciari Massimo, Fora Carlo, Fumagalli Gabriella, Galassi Diego Italo, Gallinella Mario, Garzini Arnaldo, Giambagli Riccardo, Giovagnoni Giovanna, Giovi Fabrizio, Giovi Vincenzo, Giubbini Dino, Governatori Rita, Guerri Guido, Iazzolino Massimo, Khelifa Ahmed, Maracaglia Giorgio, Marcellini Patrizia, Maranghi Marco, Marconi Francesco, Marzullo Marina, Mencarelli Carla, Mencarelli Ferruccio, Mencarini Nicoletta, Miccioni Raniero, Millucci Marianna, Minciotti Giuseppe, Mizoni Assunta, Moca Lina, Mordivoglia Orietta, Moroni Leonella, Nardo Anna, Natali Tanci Dina, Palazzetti Massimo, Pasca Maria Adele, Passeri Fernanda, Pezzetti Massimo, Piazzoli Giuliana, Piermartini Eda, Pompili Stefano, Ragni Tosello, Rapini Annarita, Ricotta Elide, Ricotta Enzo, Ricotta Renata, Righetti Maurizio, Rosignoli Marisa, Rossi Francesca, Saccoccini Vincenzo, Santanicchia Luigi, Santibacci Enzo, Saracca Egle, Sciabacucchi Robrto, Squarta Baldoni Stefano, Suvieri Adriano, Tiecco Chiara, Tini Simonetta, Valle Vincenza, Varzini Flavia, Verrina Lorenza Maria Edda, Vertilli Moreno, Vossi Omero, Zappacenere Mariella, Zucalli Paolo, Zuccaccia Nerio e Zuccaccia Silverio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Augusto De Matteis, Lietta Calzoni e Marcello Cardi, con domicilio eletto in Roma, v.le Bruno Buozzi n. 51,<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>il Comune di Perugia, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Zetti, con domicilio eletto in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso l’avv. Gobbi e<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Cooperativa edilizia <em>House</em>, corrente in Spello (PG), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita nel presente giudizio,<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>della sentenza del TAR Umbria, n. 211/2015, resa tra le parti, con cui il Giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul conguaglio, disposto dal Comune nei confronti degli odierni appellanti, per costi di acquisizione aree di e.r.p. e per oneri di urbanizzazione;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del solo Comune di Perugia;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 105, c. 2 e 87, c. 3, c.p.a.;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 28 gennaio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Cardi e Giuliano (per delega di Zetti);<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. – Il sig. Massimo Calzoni e consorti assumono di esser tutti o assegnatari originari o proprietari attuali di 72 alloggi di e.r.p., a suo tempo costruiti dalle Cooperative edilizie <em>Della Famiglia</em>, <em>Della Gioventù </em>e <em>Del Sole</em> nell’ambito del PEEP per la zona XXI del Comune di Perugia (fraz. Ferro di Cavallo, loc. Gualtarella), in regime di convenzione con quest’ultimo.<br />
Il sig. Calzoni e consorti dichiarano altresì che, nel frattempo, le tre Cooperative si sono estinte a seguito della realizzazione degli alloggi, in base alle concessioni edilizie debitamente rilasciate dal Comune di Perugia, mentre taluni di questi ultimi son stati alienati dagli originari assegnatari o sono caduti in successione <em>mortis causa</em>.<br />
Sennonché, a distanza di gran tempo dall’ultimazione di tali alloggi, è intervenuta la determinazione dirigenziale n. 77 n. 21 ottobre 2004, poi comunicata il 31 ottobre 2005 e resa dell’UO <em>Progettaz. Urbana</em>. Con essa il Comune di Perugia, in applicazione dell’art. 11 delle rispettive convenzioni con le Cooperative, definì i conguagli ad esso dovuti per i costi d’acquisizione delle aree utilizzate per i rispettivi programmi costruttivi ed a titoli di oneri di urbanizzazione. Con la determina n. 11 del successivo 22 febbraio 2006, il Comune liquidò in complessivi € 259.508,00 l’importo dovuto a titolo di conguaglio.<br />
2. – Avverso tali statuizioni insorsero allora il sigg. Calzoni e consorti innanzi al TAR Umbria, con il ricorso n. 230/2006 RG, proposto, a loro dire, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questo Giudice, trattandosi di controversia afferente alla materia urbanistica e basata su una convenzione sostitutiva di provvedimento amministrativo. In particolare, il sig. Calzoni e consorti dedussero in diritto l’inesistenza di un’obbligazione gravante sugli attuali proprietari (ma, al più, in capo a dette Cooperative), l’insussistenza dei presupposti di legge per esigerne il pagamento e la prescrizione del credito comunale.<br />
L’adito TAR, con sentenza n. 211 del 15 maggio 2015, ha declinato la giurisdizione sulla questione a favore dell’AGO, non essendo ascrivibile tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), c.p.a., poiché nella specie si controverte sull’individuazione dell’ obbligato al pagamento del conguaglio, cosa, questa, ove non sono implicati, neppure indirettamente, poteri o atti autoritativi della P.A., ma sono coinvolte opzioni ermeneutiche delle convenzioni proprie della giurisdizione dell’AGO.<br />
Dal che il presente appello, di cui al ricorso in epigrafe, il quale s’incentra essenzialmente sulla ribadizione della giurisdizione di questo Giudice sulla controversia <em>de qua</em> (che non tollera né distinguo, né frammentazioni della tutela), nonché dei motivi non esaminati in primo grado. Resiste nel presente giudizio il solo Comune di Perugia, affermando la correttezza della sentenza gravata, anche alla luce di taluni precedenti giurisprudenziali (pure della Sezione) sulla giurisdizione civile in tema di costi sostenuti per l’acquisizione delle aree per l’e.r.p.<br />
All’udienza camerale del 28 gennaio 2016, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.<br />
3. – La Corte regolatrice (cfr. Cass., sez. un., 10 settembre 2004 n. 18257; id., 20 marzo 2009 n. 7573; id., 10 agosto 2011 n. 17142) indica nell’AGO il Giudice competente a conoscere delle liti sul pagamento del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie ex art. 10 della l. 18 aprile 1962 n. 167 (nel testo novellato dall&#8217;art. 35 della l. 22 ottobre 1971 n. 865) sulle aree inserite nei PEEP.<br />
In particolare, spetta sì alla cognizione dell’AGO il <em>quantum</em> di tal corrispettivo e l&#8217;individuazione del soggetto debitore, ma solo se non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e/o se sulla determinazione del corrispettivo medesimo non si configuri un potere discrezionale della P.A.<br />
A ciò fa eco la giurisprudenza della Sezione (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 7 novembre 2014 n. 5499), quando assoggetta alla cognizione di questo Giudice le liti sulla determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell&#8217;ambito di convenzione stipulata in materia di e.r.p. Tanto, però, nei casi in cui sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della p.a. nell&#8217;adottare il provvedimento concessorio cui la convenzione accede. In altri termini, non tutte le questioni su tal corrispettivo son devolute alla giurisdizione di questo Giudice, ma soltanto quelle in cui sia contestato <em>ex ante</em> il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario e non siano messe in discussione <em>ex post</em> solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l&#8217;effettività dell&#8217;obbligazione di pagamento. Le altre questioni, invece, spettano all’AGO, soprattutto quelle sulla determinazione e il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie <em>de quo</em>, quando quest’ultimo sia inferiore a quello determinato dal Comune, per l’evidente ragione che in tali ipotesi non sono in contestazione questioni sul rapporto concessorio e che sulla quantificazione del corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale.<br />
Resta fermo in ogni caso quanto prescrive l’art. 35, XII c. della l. 865/1971, cioè che il corrispettivo stesso deve comunque assicurare, nel loro insieme, la copertura delle spese affrontate dal Comune per acquisire le aree da inserire nei PEEP e poi assegnate in diritto di superficie di cui al precedente VII c., cui accede la convenzione colà indicata.<br />
4. – Ebbene, sotto questo profilo —e al di là d’ogni questione sulla responsabilità patrimoniale degli assegnatari e dei loro aventi causa degli alloggi di e.r.p. in questione, subentrati alle originarie tre Cooperative, nonché sull’eventuale prescrizione del credito comunale—, rileva il Collegio che il Giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla relativa controversia.<br />
Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione non esclude <em>a priori </em>la giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), c.p.a., limitandola, secondo i principi generali, ai soli casi nei quali siano direttamente implicati poteri discrezionali della P.A., come ben evincesi dagli arresti della Corte regolatrice. Si tratta, cioè, delle questioni sulla definizione <em>a priori</em> dell’<em>an debeatur </em>circa il conguaglio e sui criteri della relativa liquidazione, oggetto non dell’impugnata determina comunale n. 11/2006, bensì della precedente determina n. 77/2004. Sicché rettamente il TAR non rileva la giurisdizione esclusiva, ancorché si versi nelle materie che la prevedono ai sensi del ripetuto art. 133 (urbanistica; accordi ex art. 11 della l. 7 agosto 1990 n. 241), proprio perché, in base all’art. 11 delle convenzioni, si controverte sulla responsabilità degli obbligati e sul <em>quantum debeatur </em>a conguaglio, prevista dalla determina n. 11/2006.<br />
Gli appellanti contestano la sentenza poiché in sostanza si rifà a tali principi ed esclude sul punto la giurisdizione esclusiva, ma il TAR ne fornisce una razionale spiegazione, condivisa dal Collegio, cioè che, anche a richiamare nella specie l’art. 11, c. 2, II per. della l. 241/1990, non per ciò solo le relative controversie, inerenti a diritti di credito comunque connessi ad un atto della P.A., spettino a tal giurisdizione, ché l’interpretazione e l’applicazione secondo buona fede è un’«… <em>operazione ermeneutica propria della giurisdizione del giudice ordinario</em>…».<br />
S’avrà allora che, per rispondere al motivo d’appello sulla non frazionabilità di detta giurisdizione esclusiva, nella specie il Comune ha chiesto <em>uno actu </em>agli appellanti due conguagli, ciascuno di essi afferenti, prim’ancora che a due distinte giurisdizioni, a due titoli differenti. Infatti, solo la domanda inerente al conguaglio sugli oneri di urbanizzazione, essa sì, rientra nella giurisdizione esclusiva di questo Giudice, al di là della sua connessione, o meno, con quella sul conguaglio delle spese del Comune intimato per acquisire le aree d’intervento e.r.p., invece devoluta alla cognizione dell’AGO secondo i principi posti dalla Corte regolatrice. Tal vicenda va risolta attribuendo ciascuna causa al solo Giudice che ha il potere di conoscerla, in base al <em>petitum </em>sostanziale, frazionando le cognizioni appunto perché disgiunti sono i titoli su cui si fonda la pretesa creditoria del Comune.<br />
È solo da soggiungere che non si può concentrare la cognizione dell’intera controversia innanzi all’AGO, come si potrebbe fare quando sono implicate questioni di diritto soggettivo e d’interesse legittimo sul medesimo bene della vita. In tal caso, per vero, l’AGO offrirebbe una tutela più piena ed efficace grazie soprattutto ai poteri disapplicazione dell’atto amministrativo. Nel caso in esame, invece, è la diversità dei titoli, ancorché contestuali ma afferenti a giurisdizioni diverse e parimenti piene, a non consentire tal soluzione.<br />
Pertanto, sul solo profilo degli oneri d’urbanizzazione, ad avviso del Collegio questo Giudice ha giurisdizione sulla relativa controversia, in quanto tal aspetto non è stato espressamente valutato dal TAR e non è assimilabile alla vicenda dell’altro conguaglio. Si deve quindi accogliere <em>in parte qua</em> il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, la sentenza appellata va annullata sul punto, con rinvio al TAR medesimo, affinché si pronunci con i poteri della giurisdizione esclusiva.<br />
La parziale soccombenza e giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (ricorso n. 7752/2015 RG in epigrafe), lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla con rinvio, per quanto di ragione, la sentenza di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente sentenza.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2016, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />
Antonino Anastasi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td>&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2016-n-605/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a></p>
<p>Pres. FF. Liguori, est. Di Popolo Sulla necessità della SCIA per la realizzazione di una area pavimentata destinata a parcheggio, recintata e dotata di illuminazione e sulla incompatibilità con la destinazione agricola 1. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area pavimentata destinata a parcheggio – Comporta una trasformazione rilevante del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Liguori, est. Di Popolo</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità della SCIA per la realizzazione di una area pavimentata destinata a parcheggio, recintata e dotata di illuminazione e sulla incompatibilità con la destinazione agricola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area pavimentata destinata a parcheggio – Comporta una trasformazione rilevante del territorio – Conseguenza – Non rientra nelle attività edilizie libere &#8211; SCIA &#8211; Necessità</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area di parcheggio – Compatibilità con la classificazione prevalentemente agricola del fondo – Non sussiste – Ragioni</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;Non è ascrivibile al novero delle attività edilizie libere la realizzazione di un’area pavimentata destinata a parcheggio, dotata di recinzione perimetrale in muratura, di un varco di accesso carraio con sbarra di chiusura e di un impianto di illuminazione esterna ed interna, atteso che tale intervento per caratteristiche strutturali, dimensionali e funzionali, comporta una rilevante trasformazione del territorio e in quanto tale deve ritenersi assoggettato almeno al regime abilitativo proprio della SCIA. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi non compatibile con la classificazione E2 (a prevalente destinazione agricola) di un fondo, la realizzazione di un’area pavimentata, dotata di recinzione perimetrale in muratura, di un varco di accesso carraio con sbarra di chiusura e di un impianto di illuminazione esterna ed interna, destinata al parcheggio/deposito di autoveicoli, poiché nella zona agricola sono da reputarsi assentibili le costruzioni adibite agli usi residenziali ed ai servizi funzionalmente connessi alla conduzione del fondo mentre non sono realizzabili le opere che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo (margine di contiguità che per il TAR adito, sarebbe ravvisabile in rapporto alla realizzazione di attrezzature sportive). (2)<br />
&nbsp;</p>
<p>(1) cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10/5/2010, n. 1094; TAR Campania, Napoli, sez. II, 19/11/2009, n. 7699; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 17/11/2005, n. 1517; TAR Lombardia, Milano, 19/2/2003, n. 293.</p>
<p>(2) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/9/2013, n. 4606; TAR Campania, Salerno, sez. II, 17/11/2006, n. 2059; TAR Lombardia, Brescia, 2/5/2006, n. 438; Cons. Stato, sez. IV, 12/4/2011, n. 4505; 19/6/2012, n. 3570; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13/12/2011, n. 5796; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 16/12/2011, n. 2214.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00792/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05358/2011 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Ottava)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5358 del 2011, proposto da:&nbsp;<br />
Nicolino Piccirillo e Maria Maddalena Iannotta, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Macerata Campania in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Costanzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 43 DEL 29/09/2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata Campania in persona del Sindaco p.t.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Col ricorso in epigrafe, Piccirillo Nicolino e Iannotta Maria Maddalena impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: &#8211; l’ordinanza di demolizione n. 43 del 29 settembre 2011, emessa dal responsabile dello Sportello unico per l’edilizia privata del Comune di Macerata Campania; &#8211; il provvedimento del 27 settembre 2011, prot. n. 8133, col quale il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia privata del Comune di Macerata Campania aveva denegato la sanatoria richiesta con la s.c.i.a. del 30 giugno 2011, prot. n. 5631; &#8211; la nota del Comune di Macerata Campania, prot. n. 6490, del 25 luglio 2011, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria richiesta con la s.c.i.a. del 30 giugno 2011, prot. n. 5631; &#8211; le note del Comune di Macerata Campania, prot. n. 5595, del 29 giugno 2011, prot. n. 7355, del 5 settembre 2011, prot. n. UTC 1164, del 26 settembre 2011; &#8211; l’ordinanza di sgombero, emessa dal responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Macerata Campania n. 26 del 7 luglio 2011; &#8211; la relazione di sopralluogo di cui alla nota del Comune di Macerata Campania, prot. n. 5593, del 29 giugno 2011.<br />
2. Alla luce delle allegazioni delle parti la vicenda dedotta in giudizio è la seguente.<br />
2.1. In esito al sopralluogo effettuato il 24 giugno 2011 dai tecnici ed agenti all’uopo incaricati, era emerso che sul suolo in comproprietà dei nominati in epigrafe, ubicato in Macerata Campania, alla via Elena (angolo con via Carlo Alberto dalla Chiesa), censito in catasto al foglio 2, particelle 5449 e 5475, nonché ricadente in zona classificata E2 (“agricola prevalente”) dal vigente piano regolatore generale (p.r.g.), erano stati eseguiti interventi in difformità rispetto alla d.i.a. del 7 agosto 2009, prot. n. 7364 (avente per oggetto la realizzazione di un deposito di derrate).<br />
Più in dettaglio, a tenore della relazione di sopralluogo di cui alla nota del Comune di Macerata Campania, prot. n. 5593, del 29 giugno 2011, si trattava della: &#8211; “realizzazione di maggiore superficie asfaltata rispetto a quella assentita”; &#8211; “installazione di 5 pali di illuminazione di altezza di circa m 9,00, distribuiti sul fondo, ognuno munito di 4 fari illuminanti”; &#8211; “realizzazione di una sbarra scorrevole a ridosso dell’accesso carraio, munita di predisposizione di canaline per impianto elettrico”.<br />
2.2. Con s.c.i.a. del 30 giugno 2011, prot. n. 5631, i ricorrenti avevano richiesto, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, la sanatoria degli abusi così individuati: &#8211; realizzazione di una maggiore superficie asfaltata (pari a circa mq 365) ed a brecciolino (pari a circa mq 1.038,54) rispetto a quella prevista dalla d.i.a. del 7 agosto 2009, prot. n. 7364; &#8211; mancata installazione di lampioncini sulle colonne decorative (della recinzione) non strutturali; &#8211; installazione di n. 6 lampioni stradali sul marciapiede di via Elena; &#8211; installazione di n. 5 pali di illuminazione di altezza di circa m 9,00 con 4 fari ciascuno; &#8211; realizzazione di una sbarra antintrusione predisposta per l’apertura e chiusura automatica elettrica; &#8211; caditoie per la raccolta di acque meteoriche dell’area pavimentata; &#8211; diversa ubicazione del passo pedonale lungo la recinzione.<br />
2.3. I motivi ostativi alla richiesta sanatoria erano stati comunicati dall’amministrazione comunale interpellata con nota del 25 luglio 2011, prot. n. 6490.<br />
Dopo aver accertato, in sede di sopralluogo del 24 giugno 2011, l’esecuzione delle suindicate opere abusive, nonché la presenza, nell’area di intervento, “di oltre 100 autovetture” e l’utilizzo della stessa a guisa di “deposito, carico e scarico veicoli”, il Comune di Macerata Campania aveva, in particolare, rilevato – a suffragio della preannunciata determinazione declinatoria – che dette opere comportavano un mutamento della destinazione d’uso agricolo del fondo, in violazione dell’art. 33 delle norme di attuazione (n.a.) del vigente p.r.g., le quali consentono nella relativa zona di ubicazione (E2, “agricola prevalente”) esclusivamente attività di coltivazione agricola, residenziali connesse, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria, di tipo agrituristico, oltre all’impianto di attrezzature sportive non implicanti la realizzazione di volumetrie, salvo quelle corrispondenti alle residenze connesse all’uso agricolo.<br />
2.4. Tale argomentazione era reiterata in sede di definitivo diniego, opposto col provvedimento del 27 settembre 2011, prot. n. 8133.<br />
2.5. Conseguentemente, le opere de quibus, siccome risultate abusive e rimaste insanate, erano contestate ai ricorrenti con l’ordinanza di demolizione n. 43 del 29 settembre 2011.<br />
3. Avverso i suindicati provvedimenti declinatori, inibitori e repressivo-ripristinatori i nominati in epigrafe rassegnavano censure così rubricate: &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22 e 37 del d.p.r. n. 380/2011; violazione degli artt. 27 e 32 del regolamento edilizio comunale di Macerata Campania; eccesso di potere per presupposti inesistenti; travisamento dei fatti; illegittimità derivata; &#8211; contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del giusto procedimento; illegittimità derivata; &#8211; violazione degli artt. 12 e 33 delle n.a. del p.r.g. del Comune di Macerata Campania; carenza di istruttoria; eccesso di potere per presupposti erronei; illegittimità derivata; &#8211; violazione del principio di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illegittimità derivata.<br />
In estrema sintesi, lamentavano che: &#8211; come, peraltro, comprovato dalla circostanza che i lavori di pavimentazione contemplati dalle precedenti d.i.a. del 24 febbraio 2008, prot. n. 998, del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950, e del 7 agosto 2009, prot. n. 7364, sarebbero stati già contraddittoriamente consentiti o, comunque, non inibiti dall’amministrazione comunale, gli interventi contestati, in quanto non comportanti alcun impatto volumetrico ed alcun aggravio del carico urbanistico, sarebbero riconducibili al novero delle attività edilizie libere di cui all’art. 6 del d.p.r. n. 380, ovvero, al più, delle attività edilizie legittimabili mediante s.c.i.a. e, quindi, non sarebbero stati assoggettabili alla sanzione demolitoria; &#8211; consistendo nella realizzazione di un parcheggio/deposito di autoveicoli (o merci) a cielo aperto, essi sarebbero compatibili con la classificazione di zona del fondo (E2, “agricola prevalente”), tenuto anche conto che nel relativo comparto l’art. 33 delle n.a. del p.r.g. vigente ammette l’installazione di attrezzature sportive e dei connessi locali di servizio per i quali è utilizzabile la volumetria riservata alle residenze agricole.<br />
4. Costituitosi l’intimato Comune di Macerata Campania, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.<br />
5. Alla camera di consiglio del 23 novembre 2011, la proposta domanda cautelare era respinta con ord. n. 1872/2011, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ord. n. 773/2012.<br />
6. Successivamente, in esito all’udienza pubblica del 16 dicembre 2015, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.<br />
8. Innanzitutto, non è condivisibile la tesi propugnata da parte ricorrente, secondo cui le opere controverse sarebbero riconducibili al novero delle attività edilizie libere.<br />
Ed invero, non si tratta di lavori di mera “pavimentazione” e “finitura di spazi esterni” ex art. 6, comma 2, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001, ma di un complesso organico di interventi, volti alla realizzazione di un’area pavimentata (in parte in asfalto e in parte in ghiaia), dotata di recinzione perimetrale in muratura (cfr. relazione tecnica allegata alla d.i.a. del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950), di apposito varco di accesso carraio con sbarra di chiusura, di impianto di illuminazione esterna ed interna, nonché destinata al deposito ed all’esposizione di autoveicoli (cfr. retro, sub n. 2.1-3), ossia di un complesso organico di interventi implicanti, per le relative caratteristiche strutturali, dimensionali e funzionali, una rilevante trasformazione del territorio ed assoggettati, come tali, almeno al regime abilitativo proprio della s.c.i.a. (artt. 22 ss. del d.p.r. n. 380/2001) (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10 maggio 2010, n. 1094, nel senso dell’assoggettamento a d.i.a., ora s.c.i.a., in caso di destinazione di aree a depositi ed esposizioni di autoveicoli, senza opere edilizie e senza modifiche dello stato dei luoghi, nella specie, invece, verificatesi; TAR Campania, Napoli, sez. II, 19 novembre 2009, n. 7699, nel senso dell’assoggettamento a d.i.a., in caso di costruzione di parcheggi pertinenziali; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 17 novembre 2005, n. 1517, nel senso dell’assoggettamento a permesso di costruire in caso di parcheggi a cielo aperto, e TAR Lombardia, Milano, 19 febbraio 2003, n. 293, nel senso della sufficienza della d.i.a. per tale ipotesi).<br />
9. Neppure è accreditabile l’assunto a tenore del quale le opere controverse sarebbero compatibili con la classificazione di zona del fondo (E2, “agricola prevalente”), tenuto anche conto che nel relativo comparto l’art. 33 delle n.a. del p.r.g. vigente ammette l’installazione di attrezzature sportive e dei connessi locali di servizio per i quali è utilizzabile la volumetria riservata alle residenze agricole.<br />
Ed invero, va esclusa l’asserita compatibilità tra il realizzato parcheggio/deposito di autoveicoli e la destinazione agricola riservata all’area di intervento dal vigente strumento urbanistico generale.<br />
In particolare, nella zona agricola sono da reputarsi assentibili le costruzioni adibite agli usi residenziali ed ai servizi funzionalmente connessi alla conduzione del fondo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4606; TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 novembre 2006, n. 2059) o, comunque, non del tutto avulse da detti usi e servizi.<br />
Ebbene, ad un simile ambito funzionale non può ricondursi l’attività di deposito ed esposizione di autoveicoli svolta in loco: la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impedisce, infatti, che siano assentite in area agricola opere – quale, appunto, un parcheggio con i relativi accessori (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 2 maggio 2006, n. 438) – che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 4505; 19 giugno 2012, n. 3570; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13 dicembre 2011, n. 5796; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 16 dicembre 2011, n. 2214).<br />
Margine di contiguità o affinità che è, invece, ictu oculi, ravvisabile in rapporto alle attrezzature sportive, di cui l’art. 33 delle n.a. del p.r.g. di Macerata Campania ammette coerentemente l’installazione in zona agricola.<br />
10. I superiori approdi inducono anche a ripudiare l’ordine di doglianze incentrato sulla presunta inapplicabilità della sanzione demolitoria agli interventi edilizi controversi.<br />
Come acclarato retro, sub n. 7 e 8, detti interventi edilizi, oltre a risultare, in sé considerati, assoggettati al regime abilitativo proprio della s.c.i.a., si sono rivelati in contrasto con le disposizioni del vigente strumento urbanistico generale, avendo impresso al suolo una destinazione d’uso diversa e incompatibile rispetto a quella (E2, “agricola prevalente”) riservatagli in sede di pianificazione generale.<br />
Conseguentemente, siccome non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, non avrebbero potuto formare oggetto della sanatoria né della mera sanzione pecuniaria ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, ma, ai sensi del successivo art. 27, comma 2, avrebbero dovuto indefettibilmente formare oggetto della misura repressivo-ripristinatoria, la quale è stata, nella specie, correttamente adottata dall’amministrazione comunale resistente nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 5 luglio 2010, n. 5570).<br />
11. Privo di pregio è, infine, l’argomento volto a denunciare la presunta contraddittorietà dell’operato del Comune di Macerata Campania, laddove, da un lato, avrebbe consentito o, comunque, non inibito i lavori di pavimentazione contemplati dalle precedenti d.i.a. del 24 febbraio 2008, prot. n. 998, del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950, e del 7 agosto 2009, prot. n. 7364, mentre, d’altro lato, avrebbe sanzionato quelli di ulteriore pavimentazione contemplati dalla s.c.i.a. in sanatoria, prot. n. 5631, del 30 giugno 2011.<br />
In disparte il rilievo che le menzionate d.i.a. del 24 febbraio 2008, prot. n. 998, e del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950, risultano per tabulas unicamente riferite a lavori di recinzione e che la consistenza e funzionalità della struttura realizzata dai nominati in epigrafe si è compiuta soltanto in esito agli interventi abusivi di cui alla denegata s.c.i.a. in sanatoria, prot. n. 5631, del 30 giugno 2011, valga, in proposito, obiettare che giammai i ricorrenti avrebbero potuto ritrarre un beneficio in ragione di altro beneficio illegittimamente ottenuto.<br />
12. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.<br />
13. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5706</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5706/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5706</a></p>
<p>Pres. A. Fiale – Rel. A. Di Stas Sui limiti del Giudice penale nella valutazione dei reati concernenti l’attività di raccolta, trasporto e rivendita di rifiuti non pericolosi. Rifiuti &#8211; Attività di raccolta, trasporto e rivendita di rifiuti (metallici) non pericolosi &#8211; Reato di cui all&#8217;art. 256 c.1 lett. a)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5706/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5706/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5706</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Fiale – Rel. A. Di Stas</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti del Giudice penale nella valutazione dei reati concernenti l’attività di raccolta, trasporto e rivendita di rifiuti non pericolosi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti &#8211; Attività di raccolta, trasporto e rivendita di rifiuti (metallici) non pericolosi &#8211; Reato di cui all&#8217;<a href="http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-sommario">art. 256 c.1 lett. a) d.lgs.152/2006</a> &#8211; Richiesta di emissione del decreto penale di condanna &#8211; Valutazione del giudice &#8211; Presupposti e limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il provvedimento con il quale il Gip ha assolto l&#8217;imputato dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) per l&#8217;attività di raccolta, trasporto e rivendita di rifiuti (metallici) non pericolosi sulla base di una valutazione di difetto di prova in merito alla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo (&#8220;non vi è alcuna prova che l&#8217;imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta nè che fosse stato messo nella condizione di conoscere che il conferimento da parte sua del materiale di scarto alla Ferviva fosse contrario alla normativa di settore&#8221;), che fonda, come si evince dalla motivazione, esclusivamente su criteri di valutazione critica degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (non svolgimento da parte dell&#8217;imputato di attività professionale di raccolta e trasporto dei rifiuti, complessità della normativa in materia di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione tra rifiuto consegnato all&#8217;isola ecologica oppure al centro di raccolta, difetto di indicazioni contrarie da parte della Ferviva, soggetto operante professionalmente nella raccolta dei rifiuti, carattere modesto del guadagno conseguente alla consegna del materiale alla Ferviva). Infatti, il provvedimento impugnato non risulta basato sull&#8217;evidenza di una prova positiva dell&#8217;innocenza dell&#8217;imputato nè sull&#8217;impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, uniche ipotesi che giustificano la deliberazione di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 cod. proc. pen..&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SEZIONE TERZA PENALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. FIALE&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. DE MASI&nbsp; Oronzo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. MOCCI&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mauro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. ROSI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Elisabetta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. DI STASI Antonella&nbsp; &#8211;&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sentenza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
sul ricorso proposto da:<br />
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI CUNEO;<br />
nei confronti di:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.A. nato a (OMISSIS);<br />
avverso la sentenza del 12.1.2015 del GIP del Tribunale di Cuneo;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<br />
udita&nbsp; la&nbsp; relazione&nbsp; svolta dal consigliere&nbsp; dott.ssa&nbsp; Antonella&nbsp; Di<br />
Stasi;<br />
lette&nbsp; le&nbsp; conclusioni&nbsp; scritte del PG che ha chiesto&nbsp; l&#8217;annullamento<br />
senza rinvio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Fatto</strong><br />
RITENUTO IN FATTO<br />
1. Con sentenza del 12.1.2015 il GIP presso il Tribunale di Cuneo, richiesto della emissione di decreto penale di condanna, pronunciando nei confronti di B.A., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) perchè, pur non essendo iscritto all&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nel corso dell&#8217;anno 2013 raccoglieva trasportava e rivendeva alla ditta FERVIVA ROTTAMI Srl di (OMISSIS) rifiuti metallici per una volta per complessivi Kg 1.370 (fatto commesso in (OMISSIS)), visto l&#8217;art. 129 cod. proc. pen. lo assolveva perchè il fatto non costituisce reato.<br />
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cuneo, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall&#8217;art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:<br />
a. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3.<br />
Il ricorrente deduce che il GIP rilevava lacune investigative relative all&#8217;accertamento sulla tipologia esatta di materiale e sull&#8217;esatta entità dei ricavi, elementi dai quali dedurre l&#8217;estemporaneità o la sistematicità della condotta dell&#8217;imputato. A fronte di tale rilievo di mancanza di dati ritenuti rilevanti, il decidente avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3 e non emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen..<br />
b. Violazione e mancata applicazione dell&#8217;art. 5 cod. pen..<br />
Il ricorrente deduce che il GIP riteneva, ai fini della assoluzione, che non vi era prova che l&#8217;imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta, essendo caduto in errore scusabile, dovuto alla complessità della normativa che disciplina la materia della gestione dei rifiuti, alla circostanza che l&#8217;imputato non svolgesse professionalmente l&#8217;attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, ed alla considerazione del carattere modesto del guadagno conseguente alla condotta incriminata.<br />
Argomenta, quindi, l&#8217;insussistenza dei presupposti per ipotizzare la ricorrenza dell&#8217;errore inevitabile di cui all&#8217;art. 5 cod. pen., non ravvisabile nella fattispecie in esame, ma solo nei casi di errore determinato da un fattore positivo esterno, come il comportamento del legislatore o della P.A., che abbia indotto il colpevole a determinarsi in modo scorretto.<br />
Consegue che, di tali situazioni non vi era traccia negli atti del procedimento e, che, quindi, il gip avrebbe dovuto constatare la non definibilità del procedimento allo stato degli atti con restituzione degli atti al Pm e non, invece, emettere sentenza di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..<br />
c. Violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1.<br />
Il ricorrente deduce che il GIP riteneva, ai fini della assoluzione, l&#8217;occasionalità della condotta ed il modesto guadagno conseguito.<br />
Argomenta, quindi, che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto l&#8217;insussistenza della contravvenzione in esame solo in ipotesi di assoluta occasionalità della condotta e che su tale carattere di assolutezza nulla diceva la sentenza impugnata.<br />
Conclude chiedendo l&#8217;annullamento con rinvio della sentenza impugnata.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
1. Il ricorso va accolto, risultando fondato ed assorbente di ogni ulteriore valutazione il primo motivo di doglianza.<br />
2. Va ricordato, in premessa, che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell&#8217;emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento solo quando sussista una delle cause tassativamente indicate nell&#8217;art. 129 cod. proc. pen., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell&#8217;art. 530 c.p., comma 2, discendendone che l&#8217;eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3, (Sez 6, n. 29538 del 27.6.2013, P., rv. 256149, Sez. 3, Sentenza nl5034 dep. 02/04/2013, Rv.258013, sez. 2, n. 1631 del 12.12.2012 dep. il 14.1.2013, Rouane, rv. 254449; sez. 4, n. 992 del 18.7.2013 dep. il 13.1.2014, Carito, rv. 259079).<br />
Questa Corte ha, poi, ulteriormente precisato che il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell&#8217;emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell&#8217;innocenza dell&#8217;imputato o l&#8217;impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell&#8217;azione penale o sulla inoffensività della condotta (sez. 3, n. 15034 del 24.10.2012, dep. il 2.4.2013, Carboni, rv. 258013 e n. 3914 del 5.12.2013 dep. il 29/01/2014, Pintaldi, rv. 258298).<br />
L&#8217;indirizzo è rimasto conforme al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l&#8217;emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell&#8217;art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell&#8217;art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento &#8211; non essendo stata la prova ancora assunta &#8211; l&#8217;art. 129 citato non consente si attribuisca valore processuale, (così Sez. Unite n. 18 del 9.6.1995, Cardoni, rv.<br />
202375 che a loro volta richiamavano le sentenze nn. 19, 20, 21, 22, emesse in pari data, rispettivamente, nei proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi; conf. sez. 5, n. 18059 del 25.3.2003, Bortolotti, rv. 224849; sez. 4, n. 4186 del 21.11.2007, Tricolore, rv. 238431).<br />
Tale pronuncia si poneva sulla scia della giurisprudenza costituzionale (vedasi in particolare le ordinanze nn. 300 del 17.6.1991 rv. 17402 e 362 dell&#8217;11.7.1991, rv. 17425) che aveva affermato il principio che la mancanza della prova potesse avere rilevanza, solo &#8220;ad istruttoria ultimata&#8221; e, dunque, a dibattimento (o comunque a processo, nel codice di rito vigente, nel caso di rito abbreviato) concluso e non prima dello stesso.<br />
3.Nel caso in esame il Gip ha assolto l&#8217;imputato dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) per l&#8217;attività di raccolta, trasporto e rivendita di rifiuti (metallici) non pericolosi sulla base di una valutazione di difetto di prova in merito alla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo (&#8220;non vi è alcuna prova che l&#8217;imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta nè che fosse stato messo nella condizione di conoscere che il conferimento da parte sua del materiale di scarto alla Ferviva fosse contrario alla normativa di settore&#8221;), che fonda, come si evince dalla motivazione, esclusivamente su criteri di valutazione critica degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (non svolgimento da parte dell&#8217;imputato di attività professionale di raccolta e trasporto dei rifiuti, complessità della normativa in materia di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione tra rifiuto consegnato all&#8217;isola ecologica oppure al centro di raccolta, difetto di indicazioni contrarie da parte della Ferviva, soggetto operante professionalmente nella raccolta dei rifiuti, carattere modesto del guadagno conseguente alla consegna del materiale alla Ferviva).<br />
Il provvedimento impugnato, pertanto, non risulta basato sull&#8217;evidenza di una prova positiva dell&#8217;innocenza dell&#8217;imputato nè sull&#8217;impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, uniche ipotesi che giustificano la deliberazione di proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 cod. proc. pen..<br />
Va, quindi, ribadita l&#8217;affermazione del principio che l&#8217;art. 129 cod. proc. pen. non consente si attribuisca valore processuale alle categorie della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell&#8217;art. 530, c.p.p. comma 2, prima del dibattimento e quindi dell&#8217;assunzione della prova, potendo le stesse acquisire rilievo soltanto quando le parti, ivi compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il loro diritto alla prova (così le già citate SS.UU. n. 18/1995).<br />
Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, pertanto, può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell&#8217;innocenza dell&#8217;imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l&#8217;analoga sentenza è preclusa quando l&#8217;infondatezza dell&#8217;accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (sez. 5, n. 14981 del 24.3.2005, Becatelli, rv. 231461, Sez. 3, Sentenza n 45934 del 09/10/2014, dep. 06/11/2014, Rv.260941).<br />
4. In accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Cuneo per l&#8217;ulteriore corso.<br />
<strong>PQM</strong><br />
P.Q.M.<br />
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cuneo per l&#8217;ulteriore corso.<br />
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5706/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</a></p>
<p>Pres. L. Ramacci – Rel. A. Scarcella Sull&#8217;onere probatorio incombente in capo a chi invoca l&#8217;applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti e sulla configurabilità della colpa nei reati contravvenzionali di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006. 1. Rifiuti – Attività di gestione – Regime giuridico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Ramacci – Rel. A. Scarcella</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere probatorio incombente in capo a chi invoca l&#8217;applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti e sulla configurabilità della colpa nei reati contravvenzionali di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div>1. Rifiuti – Attività di gestione – Regime giuridico in deroga – Natura eccezionale – Onere della prova – Incombe su chi lo invoca.<br />
&nbsp;<br />
2. Rifiuti – Attività di gestione – Reati contravvenzionali – Colpa derivante da comportamento della P.A. – Elemento soggettivo – Non configurabilità – Presupposti &#8211; Buona fede – Ordinaria diligenza – Dovere di informazione – Espletamento di accertamenti.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div>1. Il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole deve essere provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. In materia di gestione dei rifiuti, la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l&#8217;elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Tale elemento è stato riconosciuto in presenza di un comportamento, ancorché penalmente rilevante, ma indotto dalla P.A. Diversamente, la pura e semplice ignoranza dell&#8217;agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta, non confortata da provvedimenti espressi dell&#8217;autorità amministrativa né da richieste di chiarimenti sul punto, né tantomeno da un orientamento giurisprudenziale incerto, non è idonea ad escludere la sussistenza della &#8220;colpa&#8221; normativamente richiesta per la punibilità dell&#8217;agente. Ne discende, dunque, che, per chi non svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, la scusabilità dell&#8217;ignoranza della legge penale comporta necessariamente che questi assolva con il criterio dell&#8217;ordinaria diligenza, al cosiddetto &#8220;dovere di informazione&#8221;, attraverso l&#8217;espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SEZIONE TERZA PENALE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. RAMACCI&nbsp;&nbsp; Luca&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. DE MASI&nbsp;&nbsp; Oronzo &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-&nbsp; Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. SOCCI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Angelo M.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. SCARCELLA Alessio&nbsp;&nbsp; -&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Dott. RICCARDI&nbsp; Giuseppe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; Consigliere&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sentenza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso proposto da: </pre>
<pre>
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO; </pre>
<pre>
nel proc. c/: </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D.C., n. (OMISSIS); </pre>
<pre>
avverso&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; del&nbsp; GIP&nbsp; del&nbsp; tribunale&nbsp; di&nbsp; CUNEO&nbsp; in&nbsp;&nbsp; data </pre>
<pre>
07/01/2015; </pre>
<pre>
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; </pre>
<pre>
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; </pre>
<pre>
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto </pre>
<pre>
Procuratore&nbsp;&nbsp; Generale&nbsp; Dott.&nbsp; SELVAGGI&nbsp; Eugenio&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; ha&nbsp;&nbsp; chiesto </pre>
<pre>
l'annullamento&nbsp; senza&nbsp; rinvio della sentenza con&nbsp; restituzione&nbsp; degli </pre>
<pre>
atti al tribunale per l'ulteriore corso. </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Fatto</h3>
<p>RITENUTO IN FATTO<br />
1. Con sentenza emessa in data 30/12/2014, depositata in data 07/01/2015, il GIP presso il tribunale di CUNEO ha assolto D. C., con la formula perchè il fatto non costituisce reato, dal reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, (raccolta, trasporto e commercio non autorizzati di rifiuti metallici) perchè, pur non essendo iscritto all&#8217;Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, nel corso del (OMISSIS) raccoglieva, trasportava e rivendeva ad una società rifiuti metallici per due volte per complessivi kg. 410 (fatti contestati come commessi tra il (OMISSIS)).<br />
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CUNEO, impugnando la sentenza predetta con cui deduce tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..<br />
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. c), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3.<br />
In sintesi, la censura investe l&#8217;impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l&#8217;imputato dal reato addebitato, anzichè provvedere alla restituzione degli atti al PM procedente; ed invero, si osserva, nella sentenza si fa riferimento a lacune investigative, sostenendo che difetti nella richiesta di emissione di decreto penale ogni accertamento su tipologia esatta di materiale, sull&#8217;esatta entità dei ricavi per averne indicazioni sulla estemporaneità o sistematicità delle condotte in capo ai soggetti agenti; se tale era la situazione del materiale all&#8217;esame del giudice, sostiene il PM ricorrente, non sarebbe stato possibile per il GIP prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. l&#8217;imputato, ma, versandosi in una situazione di mancanza di dati su elementi ritenuti rilevanti per la decisione, avrebbe dovuto essere disposta la restituzione a norma dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3; in tal senso, del resto, osserva il ricorrente, si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (il riferimento, nel ricorso è alla nota decisione delle Sezioni Unite Cardoni n. 18 del 9/06/1995 ed alla conforme giurisprudenza successiva, di cui il ricorrente richiama Sez. 3, Carboni n. 15034/2012 e Sez. 3, Fusco, n. 45934/2014).<br />
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all&#8217;art. 5 cod. pen..<br />
In sintesi, la censura investe l&#8217;impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, non vi erano in atti gli estremi per ipotizzare la sussistenza di un errore inevitabile sulla norma penale, in particolare per escludere che i soggetti agenti si trovassero in una situazione di &#8220;errore inevitabile&#8221;; a tal proposito, ricorda il PM ricorrente, esiste un sistema pubblico di raccolta di rifiuti urbani, come ricorda la stessa motivazione dell&#8217;impugnata sentenza che richiama il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 198; il servizio comunale di raccolta differenziata si occupa dei rifiuti urbani ingombranti metallici o meno e, nel territorio interessato, con servizio di raccolta sotto casa; i soggetti agenti, invece, hanno operato in una prospettiva di privatizzazione dei ricavi e di collettivizzazione dei costi, in quanto gli stessi avrebbero individuato centro di recupero disposti ad acquistare irregolarmente materiale che tutti hanno venduto come privati e non come ditte &#8211; come emergerebbe dal fatto che presso la ditta che riceveva i rifiuti l&#8217;imputato ha utilizzato non la propria partita IVA ma il proprio codice fiscale individuale -, e, nel fare tali operazioni, i privati non avrebbero contatto nè il servizio comunale nè avrebbero avuto alcuna indicazione nè dall&#8217;Amministrazione comunale nè da orientamenti giurisprudenziali; in sostanza, sostiene il PM ricorrente, nello svolgimento di tale attività economica motivata da scelte di profitto, seppur minimale, è mancato qualsiasi accertamento delle regole che avrebbero dovuto trovare applicazione, condotta inquadrabile quantomeno nella colpa per negligenza ed imperizia; censurabile, peraltro, sarebbe la sentenza laddove sostiene l&#8217;esistenza di una complessità normativa in materia, smentita dal dato oggettivo per il quale non è in corso alcuna liberalizzazione del mercato dei rifiuti, metallici e non; a tal proposito, il PM ricorda le decisioni di questa Corte circa la rilevanza della cd. ignoranza inevitabile con riferimento ai reati contravvenzionali (Sezioni Unite Calzetta n. 8154 del 10/06/1994), richiamando anche la più recente giurisprudenza (Sez. 3, Cangialosi, n. 49910/2009) che, con riferimento alla buona fede idonea ad escludere nei reati contravvenzionali l&#8217;elemento soggettivo, richiede pur sempre un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole; nel caso in esame, invece, di ciò non vi sarebbe traccia, non esistendo nè un consolidato indirizzo nè tantomeno una pronuncia di legittimità, conclude il ricorrente, che escluda la rilevanza penale alle condotte di gestione di rifiuti.<br />
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all&#8217;art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.<br />
In sintesi, la censura investe l&#8217;impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente prosciolto l&#8217;imputato dal reato addebitato richiamando il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 5, ossia facendo riferimento all&#8217;espressa esenzione dal FIR (formulario di identificazione del rifiuto) per trasporti del produttore rifiuti che siano occasionali e sporadici; sul punto, sostiene il PM ricorrente, non v&#8217;è dubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto il reato de quo è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un&#8217;attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima; ciò sarebbe confermato, prosegue il ricorrente, dalla interpretazione fornita da questa stessa Corte (il riferimento è alla recente sentenza di questa Sezione, ric. Lazzaro, n. 29992/2014), che ha anche precisato come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo; in sostanza, puntualizza il PM ricorrente, un&#8217;attività di ripetuto commercio di rifiuti metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l&#8217;esclusiva fonte di reddito dell&#8217;agente integrerebbe comunque l&#8217;attività sanzionata penalmente; nella sentenza impugnata, invece, difetterebbe ogni indicazione dell&#8217;assoluta occasionalità richiesta da questa Corte per derivarne l&#8217;irrilevanza penale della stessa; anzi, conclude il PM, nel caso in esame in almeno due distinte occasioni nel corso del primo semestre (OMISSIS) l&#8217;imputato avrebbe rivenduto complessivamente alla società destinataria dei rifiuti metallici oltre sei volte il quantitativo massimo annuale di quanto definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico, indice di una vera e propria attività ancorchè secondaria e non ad un&#8217;operazione assolutamente occasionale.<br />
3. Con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 4/06/2015, il Procuratore Generale presso la S.C. ha chiesto annullarsi l&#8217;impugnata sentenza, essendo fondati tutti e tre i motivi di ricorso, richiamando le argomentazioni già sviluppate dall&#8217;impugnante con il ricorso.</p>
<h3 align="center">·Diritto</h3>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO<br />
4. Il ricorso è fondato.<br />
5. Ed invero, quanto al primo motivo, come correttamente osservato dal PM ricorrente, nella sentenza si fa riferimento a lacune investigative, sostenendo che difettasse nella richiesta di emissione di decreto penale ogni accertamento su tipologia esatta di materiale, sull&#8217;esatta entità dei ricavi per averne indicazioni sulla estemporaneità o sistematicità delle condotte in capo ai soggetti agenti. Orbene, non può non convenirsi con l&#8217;impugnante e con il P.G. presso questa Corte che, se tale era la situazione del materiale all&#8217;esame del giudice, non sarebbe stato possibile per il GIP prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. l&#8217;imputato, ma, versandosi in una situazione di mancanza di dati su elementi ritenuti rilevanti per la decisione, avrebbe dovuto essere disposta la restituzione a norma dell&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3.<br />
Sul punto pacifico è infatti l&#8217;orientamento giurisprudenziale, correttamente ricordato dal PM e dal PG, secondo cui il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l&#8217;emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell&#8217;art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell&#8217;art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento &#8211; non essendo stata la prova ancora assunta &#8211; l&#8217;art. 129 non consente si attribuisca valore processuale (Sez. U, n. 18 del 09/06/1995 &#8211; dep. 25/10/1995, P.G. in proc. Cardoni, Rv. 202375; conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, 22, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi). Trattaso di principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo: Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014 &#8211; dep. 06/11/2014, P.G. in proc. Fusco, Rv.<br />
260941). L&#8217;affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l&#8217;imputato sarebbe caduto in errore scusabile allorquando ha conferito il materiale al centro di raccolta anzichè all&#8217;isola ecologica, si fonda invero su una serie di elementi che danno per presupposte anche lacune investigative che finirebbero per incidere sull&#8217;elemento soggettivo, nel senso che non vi sarebbe prova che l&#8217;imputato fosse consapevole del carattere illecito della propria condotta nè che fosse stato messo nella condizione di conoscere che il conferimento da parte sua del materiale di scarto alla società destinataria fosse contrario alla normativa di settore.<br />
Tutto ciò, però, avrebbe dovuto condurre non al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma ad adottare il provvedimento restitutorio di cui all&#8217;art. 459 c.p.p., comma 3, come correttamente sostenuto dal PM ricorrente e dal P.G. presso questa S.C..<br />
6. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.<br />
Ed invero, al fine di valutare la sussistenza della buona fede escludente la sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo ex art. 5 cod. pen., il GIP richiama alcuni elementi (presunta complessità della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti, soggetta a continue modifiche e che ha per naturali destinatari le imprese produttrici dei rifiuti e i professionisti del settore e le imprese che li gestiscono in maniera professionale; la natura di extrema ratio del diritto penale che sanzionerebbe offese concrete e significative ai beni protetti dalla normativa penale; l&#8217;incensuratezza dell&#8217;imputato, che non svolge professionalmente detta attività; il modesto guadagno che avrebbe tratto dalla cessione dei rifiuti; la qualità di privato cittadino che non è nella condizione di conoscere nel dettaglio la complessa normativa sui rifiuti e specialmente la distinzione tra rifiuto consegnato all&#8217;isola ecologica o al centro di raccolta e i limiti che la legge impone per il secondo conferimento), per pervenire alla conclusione che questi sarebbe caduto in un errore scusabile allorquando ha conferito il materiale al centro di raccolta anzichè all&#8217;isola ecologica, buona fede che sarebbe comprovata dall&#8217;aver declinato al centro di raccolta le proprie generalità corrette, ciò che denotava l&#8217;assenza di consapevolezza di commettere un reato.<br />
6.1. Trattasi di argomentazioni prive di pregio, come correttamente evidenziato dal PM ricorrente dal PG presso questa S.C..<br />
Ed infatti, osserva il Collegio, è pacifico, proprio nella materia che ci occupa (gestione dei rifiuti), che la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l&#8217;elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole. Tuttavia, in quelle decisioni emesse da questa stessa Sezione che hanno fatto applicazione di tale principio, l&#8217;applicazione della scriminante della buona fede è sempre stata riconosciuta in presenza di un comportamento, ancorchè penalmente rilevante, ma indotto dal comportamento della P.A. (v. ad es., Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009 &#8211; dep. 30/12/2009, Cangialosi e altri, Rv. 245863, in cui è stata riconosciuta la buona fede del ricorrente che, rivoltosi all&#8217;autorità amministrativa relativamente ad un&#8217;attività di smaltimento di rifiuti, si era ripetutamente sentito confermare da quest&#8217;ultima che la stessa non fosse necessaria; da ultimo, Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014 &#8211; dep. 09/10/2014, Paris, Rv. 260657, sempre relativa a violazione della normativa sui rifiuti, in cui questa Corte ha escluso che l&#8217;invocata buona fede del ricorrente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare).<br />
Diversamente, come nel caso in esame, la pura e semplice ignoranza dell&#8217;agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta &#8211; come sostanzialmente la qualifica il GIP nella sentenza impugnata, non confortata da provvedimenti espressi dell&#8217;autorità amministrativa nè da richieste di chiarimenti sul punto, nè tantomeno da un orientamento giurisprudenziale incerto, non è idonea ad escludere la sussistenza della &#8220;colpa&#8221; normativamente richiesta per la punibilità dell&#8217;agente. Ed invero, dev&#8217;essere qui ricordato, con le Sezioni Unite di questa Corte, che a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l&#8217;ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l&#8217;autore dell&#8217;illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell&#8217;ordinaria diligenza, al cosiddetto &#8220;dovere di informazione&#8221;, attraverso l&#8217;espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell&#8217;illecito anche in virtù di una &#8220;culpa levis&#8221; nello svolgimento dell&#8217;indagine giuridica. Per l&#8217;affermazione della scusabilità dell&#8217;ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l&#8217;agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell&#8217;interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 dei 10/06/1994 &#8211; dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). Ne discende, dunque, che, per chi non svolga professionalmente una attività nel settore di interesse &#8211; qual è l&#8217;imputato nella vicenda in esame -, la scusabilità dell&#8217;ignoranza della legge penale comporta necessariamente che questi assolva con il criterio dell&#8217;ordinaria diligenza &#8211; come sottolineato dalle Sezioni Unite -, al cosiddetto &#8220;dovere di informazione&#8221;, attraverso l&#8217;espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.<br />
E nulla di tutto ciò emerge dall&#8217;impugnata sentenza, se non un atto, questo sì, di buona fede del GIP, nel valutare come mancante l&#8217;elemento soggettivo del reato in esame per l&#8217;ignoranza (certamente evitabile, così ponendosi il caso al di fuori dei limiti applicativi dell&#8217;efficacia scusante della buona nelle contravvenzioni ex art. 5 cod. pen., per come interpretato dalla celeberrima sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988) dell&#8217;agente sia sulla normativa di settore che sul carattere illecito della propria condotta.<br />
Da ultimo, e conclusivamente sul punto, non può mancarsi di rilevare come anche al privato cittadino che intenda svolgere un&#8217;attività di gestione di rifiuti (nella specie, raccolta di rifiuti prodotti da terzi e consegna per fini di lucro degli stessi ad un operatore professionale) è infatti richiesto l&#8217;assolvimento di quella diligenza che richiede la cd. conoscenza parallela nella sfera laica o conoscenza da profano (sorta nel diritto tedesco come Parallelwertung in der Laiensphare), nel senso che, per l&#8217;attribuibilità a titolo di colpa del fatto all&#8217;agente, occorre certamente che questi si rappresenti anche gli aspetti che fondano la rilevanza giuridica delle situazioni di fatto richiamate dalla fattispecie, e quindi è necessario che il reo abbia avuto consapevolezza &#8211; sia pure, appunto, secondo la &#8220;conoscenza parallela nella sfera laica&#8221; &#8211; che ciò che stava commerciando costituisse un bene soggetto ad un particolare regime di gestione. E, nel caso in esame, non può mettersi in dubbio che, anche senza una particolare avvedutezza, per poter commercializzare 410 kg. di rifiuti metallici occorresse quantomeno informarsi presso l&#8217;autorità se ciò poteva esser fatto del tutto liberamente o se occorresse invece una qualche forma di autorizzazione, nella specie l&#8217;iscrizione all&#8217;Albo Gestori, come previsto dalla normativa di settore, non essendo peraltro trattato &#8211; come correttamente rileva il PM ricorrente &#8211; della modesta gestione di un rifiuto costituito &#8220;una lattina vuota raccolta da terra&#8221; o di un episodio isolato di chi si disfi &#8220;di un armadio blindato&#8221; rivendendolo al centro di recupero&#8221;, ma di una condotta che, essendo reiterata nel tempo (due occasioni nel (OMISSIS)), riguardava quantitativi eccedenti oltre sei volte quello massimo annuale normalmente consentito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 5 norma peraltro, come si dirà nel paragrafo che segue, non applicabile al caso di specie. Occasionalità della condotta, dunque, nella specie, inesistente.<br />
7. Fondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso.<br />
Sul punto, il GIP sostiene che secondo la normativa che regola la materia, il privato può conferire rifiuti speciali non pericolosi presso un centro autorizzato per la raccolta, in maniera rara (rectius, occasionale) e sporadica, per non più di quattro volte l&#8217;anno, con il limite ogni volta di 30 kg. e il tetto massimo di 100 kg.<br />
Trattasi di normativa inapplicabile al caso di specie, ciò integrando un grave errore di diritto.<br />
Il riferimento, nella specie, è al disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 che, com&#8217;è noto, sotto la rubrica &#8220;Trasporto dei rifiuti&#8221; prevede, per quanto qui di interesse, al comma 5 che &#8220;5.<br />
Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all&#8217;art. 188-bis, comma 2, lett. a), nonchè per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all&#8217;art. 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, nè al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all&#8217;art. 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l&#8217;anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l&#8217;anno&#8221;.<br />
Orbene, è palese dalla lettura della norma in esame che la normativa in questione esenta dall&#8217;obbligo di cui al comma 1 (obbligo che i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione), tre ipotesi: a) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; b) trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; c) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta.<br />
A ben vedere, il caso sub iudice non rientra in alcuna delle ipotesi di esenzione, atteso che siamo in presenza di un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato non dal produttore dei rifiuti stessi (come normativamente richiesto dal comma 5), ma da un soggetto che ha provveduto alla raccolta di rifiuti prodotti da terzi e che ne opera la commercializzazione, per fini di lucro (non importa se traendovi somme consistenti o meno), consegnandoli ad un operatore professionale, ossia al gestore di un centro di raccolta.<br />
La tipologia di soggetto che viene in esame nel caso di specie non rientra nella nozione di &#8220;produttore di rifiuti&#8221; di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. f) che qualifica come tale solo &#8220;il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)&#8221;, quanto, piuttosto, in quella di &#8220;detentore&#8221;, descritta dalla successiva lett. h), che qualifica come tale &#8220;il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso&#8221;. Ed è indubbio che il detentore dei rifiuti, se non rispetta le previsioni della normativa di settore risponde del reato di gestione abusiva di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Sul punto, infatti, correttamente il PM ricorrente ed il PG evidenziano come non v&#8217;è dubbio che il fatto addebitato rientri nel capo di applicazione della norma contestata, in quanto il reato de quo è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un&#8217;attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima. Quanto sopra è effettivamente confermato dalla interpretazione fornita recentemente da questa stessa Corte, secondo cui il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è configurabile nei confronti di chiunque svolga tali attività anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all&#8217;esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, salva l&#8217;applicabilità della deroga di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 per la cui operatività occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l&#8217;esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. 3, n. 269 del 10/12/2014 &#8211; dep. 08/01/2015, P.M. in proc. Seferovic, Rv. 261959; Sez. 3, n. 29992 del 24/06/2014 &#8211; dep. 09/07/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266). Giurisprudenza, questa, che ha peraltro chiarito come a nulla rilevi la minore o maggiore entità del volume di affari al quale il giudice del merito sembra attribuire rilievo.<br />
In sostanza, convenendosi con il PM ricorrente e con il PG presso questa S.C., è indubbio che un&#8217;attività di ripetuto commercio di rifiuti metallici per quantitativi significativamente eccedenti i trasporti occasionali e sporadici come definiti dal legislatore, anche se non integra la principale o l&#8217;esclusiva fonte di reddito dell&#8217;agente, integra comunque l&#8217;attività sanzionata penalmente. Ciò soprattutto a fronte di una motivazione della sentenza impugnata nella quale, invece, difetta ogni indicazione dell&#8217;assoluta occasionalità richiesta da questa Corte per derivarne l&#8217;i rilevanza penale della stessa, assoluta occasionalità che è smentita ex actis proprio dal fatto che in due occasioni nel corso del primo semestre (OMISSIS) l&#8217;imputato ha rivenduto complessivamente alla società destinataria dei rifiuti metallici oltre sei volte il quantitativo massimo annuale di quanto definito dalla legge come trasporto occasionale e sporadico, indice di una vera e propria attività ancorchè secondaria e non di un&#8217;operazione assolutamente occasionale. Se, dunque, tale limite non sarebbe valso a consentire l&#8217;applicabilità della deroga nel caso di &#8220;trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri&#8221;, a maggior ragione non trova applicazione nei confronti del &#8220;detentore&#8221; dei medesimi che trasporti rifiuti prodotti da terzi per conferirli ad altri facendone così commercio, tenuto altresì conto che, per giurisprudenza costante di questa Sezione, ai fini della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell&#8217;impresa che li produce (da ultimo: Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 &#8211; dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv.<br />
262514).<br />
Infine, e conclusivamente, non va nemmeno dimenticato che il presupposto della inapplicabilità del regime ordinario di gestione dei rifiuti e della contestuale applicabilità del regime giuridico più favorevole andrebbe provato da chi lo invoca, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, e di ciò non v&#8217;è traccia nel caso di specie (giurisprudenza costante: v., sull&#8217;onere probatorio incombente in capo a chi invoca l&#8217;applicabilità di una disciplina in deroga nella materia della gestione dei rifiuti, da ultimo, Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015 &#8211; dep. 17/04/2015, Fortunato, Rv. 263336).<br />
8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l&#8217;ulteriore corso al Tribunale di CUNEO, altro giudice.</p>
<h3 align="center">·PQM</h3>
<pre>
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di CUNEO. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 7 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2016
</pre>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-11-2-2016-n-5719/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.5719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.833</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-2-2016-n-833/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-2-2016-n-833/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.833</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Corciulo Sull’illegittimità del provvedimento del Commissario ad acta in ordine alla definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti &#8211; con gli erogatori privati &#8211; concernenti la regolazione dei volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. 1. Struttura sanitaria privata – Prestazioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-2-2016-n-833/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-2-2016-n-833/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.833</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Corciulo</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del provvedimento del Commissario ad acta in ordine alla definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti &#8211; con gli erogatori privati &#8211; concernenti la regolazione dei volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Struttura sanitaria privata – Prestazioni – Limiti di spesa – Normativa applicabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese, per conto del Servizio sanitario nazionale, devono applicare sulle stesse uno sconto percentuale, come previsto dalla normativa statale di cui l’art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Tale norma, seppur di carattere temporaneo, è vigente sino all&#8217;entrata in vigore del nuovo regime tariffario.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00833/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04123/2011 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="Descrizione: logo" height="67" src="file://localhost/Users/gennylucidi/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image002.png" width="59" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso n. 4123/2011 R.G. proposto da:&nbsp;<br />
Federlab &#8211; Sbv, Cardio 2 S.r.l., Cardio 1 di Monica Iovine &amp; C. S.a.s., Laboratorio di Analisi Cliniche Dr.Angelo Merola S.a.s., Analisi Chimiche e Cliniche O.P.C. S.r.l., Lab. Bioanalisi di Antonio Salavtore D&#8217;Anna &amp; C. S.a.s., Studio Diagnostico Mondragone S.r.l., Cuomo-Zarra S.a.s. di Federica Manieri, Lab.Analisi Cliniche Sibillo &amp; C. S.a.s. di Sibillo Raffaella e Sibillo Angela, Hermes Centro Medico Polispecialistico S.r.l., Fiore-Pomarici Centro di Diagnostica, Lab.Analisi Cliniche &#8211; S.Lucia S.a.s., Analisi Cliniche Caiazza Rocco e Cesarano S.r.l., Centro Medico Gamma Dr.Luigi Pozzuoli S.r.l., Centro G.Gigante S.r.l., Centro Diagnostico Dr.R.Barbato &#8211; Dr.A. di Sarno, Lab.Analisi Cliniche Castaldo di Castaldo Paola e C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Santa Maria S.r.l., L.A.D. Lab.Analitico Domizio S.a.s. di Baldascino Liliana &amp; C., C.D.F. Centro Diagnostico Flegreo di Giganti Maria Luigia S.a.s., Centro Radiologico Quarantelli S.r.l., La.Analisi Cliniche Dott.Mario Ciriaco De Angelis, Diagnostica Biomolecolare San Modestino S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Schiavo S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Bielectron S.a.s. di Bucciero Paolo &amp; C., Biomedical Diagnostic Center S.r.l., Analisi Biomedical S.r.l., M.E.D.A. Lab. S.a.s. di Massimo Azzuè, Centro Analisi Chimico-Cliniche Scotto Lavina S.r.l., Centro Diagnostica Medica di Laboratorio S.Arpino S.a.s., Lab.Biocentro S.a.s. di Vassallo Carmela S.a.s. e C., Lab.Bioanalisi S.a.s. di Vassallo Carmela S.a.s. e C., Lab.Analisi Cliniche Medical Control S.r.l., C.E.A. S.r.l., Gestione Servizi Laboratorio S.a.s. Prof.Dr.F.Mattace Raso &amp; C., Igea Frattamaggiore S.r.l., Lab.Mida S.r.l., Igea Radiodiagnostica Frattamaggiore S.r.l., Lab.Analisi S.Anna di Coppola &amp; C. S.n.c., Gestione Lab.Di Analisi Dern S.a.s. di Domenico Novelli &amp; C., Centro Diagnostico Omikron S.a.s., Frael di A.D&#8217;Angelo S.a.s., La.Me.Nuc di Oliviero A. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Aec Lanum di Gioacchino Guarino &amp; C. S.a.s., Centro Diagnostico Araiani S.n.c. di Ennio Romano &amp; C., Ricerche Diagnostiche Merolla di Adele Merolla S.a.s., Istituto Per Lo Studio e La Cura del Diabete S.r.l., Analisi Cliniche Fiorillo Costantino e C. S.n.c., Salus S.r.l., G.S.C.D.-F.Riccio di M.G.S.A.S., Centro Augusto di Stefania D&#8217;Avino S.n.c., Diagnostica Otorinolaringoiatria Vincenzo Maio S.a.s. di Maio Micheli &amp; C., Diagnostica De Magistris S.r.l., Ciccone Maddalena &amp; C. S.n.c., L.A.C. di De Masi Alessandra e C. S.a.s., Lab.Analisi Chimico-Cliniche di Luigi Noviello &amp; C. S.n.c., Corvino &amp; C. di Corvino Carlo S.a.s. Lab.Analisi Cliniche, Analisi Cliniche Massaro S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Chek-Up di De Rosa Carla &amp; C. S.r.l., Med Center S.a.s. di Maisto Monica &amp; C., Centro Diagnostico Miglio D&#8217;Oro S.n.c., Centro Cardio-Progress S.a.s. di Pierro Cira, Salus Laboratoriodi Analisi Cliniche, Artemisia Biomedica, Diagnostica Grimaldi del Dott.Raffaele Palladino, Lab.Analisi Cliniche e Radioimmunologia Ehrlich del Dr.Fasolino Giuseppe &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Dott.G.Porpora &amp; C. S.a.s., Igea S.n.c. del Dott.C.Scafuri, Centro Dott.Gennaro di Mauro &amp; C. S.n.c., Biotest S.a.s. di Sangiacomo Vito e Pietro Mariangela &amp; C., Lab.Analisi Inglese di Mafalda Inglese &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi e Ricerche Cliniche Covone S.a.s., Lab.Magava Analisi Cliniche, Lab.Analisi Cliniche D&#8217;Onofrio Davide &amp; C. S.a.s., Analisi Cliniche S.a.s. Dr.Luigi Orlotti, Biolabor di D&#8217;Alessio Dott.Rosario &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Secondigliano S.a.s., Glukus S.a.s., Gammacenter S.r.l., Idc di Canonico Gabriella, Analisi Cliniche Manzo S.r.l., Lab.Analisi Cliniche di Carmela Raucci S.n.c., Analisi Chimico-Cliniche Me.Ci. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Dr.Tucci Dr.Martone S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Lac di Silvana Rea S.a.s., Biolabor S.n.c. Centro Diagnostico di Laboratorio, Nuova Alba di Acito Olimpia &amp; C. S.n.c., Vaga S.a.s., Lab.Pandolfi &amp; C. di Di Biase Dott.Sebastiano, Lab.Analisi Cliniche e Medicina Preventiva S.Agata S.n.c., Arenella S.n.c. di Masi Annamaria, Lab.Analisi Cliniche G.Marotta di Orabona Giovanni S.a.s., Lab.Analisi Cliniche De.Ca.Mi.Di Margherita Laganà &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche San Severo S.a.s., Centro Diagnostico Letizia S.a.s. Analisi Chimico Cliniche, Ecocardiosector S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Biomedical di Barone F &amp; C S.n.c., Centro Diagnostico S.Giuseppe di Frulio Gaetano &amp; C. S.n.c., Centri La.Sa., Lab.Analisi Montepergola S.r.l., Lab.Gamma S.r.l., Lab.San Luca S.r.l., Centro Diagnostico Dott.La Polla S.r.l., Centro Diagnostico Italo Facchiano S.a.s., Lab.Analisi Cliniche F.De Gregorio S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Dr.Giuseppe Pagnozzi, Centro Diagnostico Sammaritano di Anna Granata &amp; C. S.a.s., Biocontrol S.r.l., Lab.Analisi I.M.D. S.a.s. della Dott.Ssa Giuseppina Iovino, Lab.Analisi Cliniche Gentile S.a.s., Lab.Analisi Cliniche del Dott.Gravagnuolo &amp; Figli S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Manzoni di Antonio De Gregorio &amp; C. S.a.s., Studio Analisi Dr.Salvatore De Luca S.a.s., Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche Russo R. &amp; C. S.a.s. di Granito Ilaria, Lab.Analisi Cliniche Milano S.r.l., Centro Diagnostico Cardiovascolare di M.G.Passaro Peretta S.n.c., Analisi Cliniche S.a.s. di dell&#8217;Aversana M.Antonietta e C., Heart Line S.r.l. Diagnostica Cardiovascolare, Analisi Cliniche Gen S.r.l., Centro Cardiologico G.Rogliani, Lab.Analisi I.B.E. S.n.c. Iacuzzo-Busillo, Lab.Di Patologia Clinica S.a.s. Dott.Vecchione Sebastiano, Lab.Analisi Cliniche di Anna Landi S.r.l., Studio Analisi Cliniche S.Giacomo S.a.s., Centro Diagnostico Centane di Marina Lapenna S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Ricerche Cliniche Coronella &amp; C. di Coronella Germano S.n.c., Lab.Analisi Prof.De Fusco S.r.l., Lab.Analisi Cliniche G.Brancaccio S.r.l., Lab.Analisi Cliniche S.G. S.a.s. di Pietro Napolitano, Lab.Analisi e Ricerche Cliniche del Dr.Bruno Nobile S.r.l., Lab.Analisi Cliniche La Salute, Centro Medico Diagnostico De Bellis-Ioannidu S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Dott.De Siano Maria Michela, Lega Italiana Diabete S.a.s. L.I.D., Analisi 2000 di Annamaria Lettieri &amp; C. S.n.c., Centro Analisi Cliniche S.n.c. di Cianci Margherita &amp; C., Centro Diagnostico Kappa S.r.l., Centro Diagnostico Vecchione S.a.s. di Rosalia Vecchione, Ce.Di.M. S.n.c. di De Gregorio Giuseppe &amp; C., Zenith Lab di Lionelli Antonino &amp; C. S.n.c., Centro Ricerche Cliniche Ecolab S.n.c. di Alessandro Bifulco, Omnia Laboratorio di Analisi S.r.l., Lab.Analisi Chimico Cliniche Carlo Schiraldi S.n.c., Ferrara Medical Pluricener S.a.s., Fa.To di Guttadauro Maria Luisa e C. S.n.c., S.D.C. S.r.l., Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Biolabor S.a.s., Piemme S.r.l., Analisi Cliniche Dott.Aldo D&#8217;Onofrio &amp; C. S.a.s., Soc.Acm di Ciro di Lorenzo &amp; C. S.n.c., Lab.Analisi Cliniche Dott.Grassi &#8211; Dott.M.Marino &amp; C., Centro Biodiagnostico Chi.Pa S.N.Dc. di Chianese Mariagrazia &amp; C., Gestione Servizi Laboratori di Orsi A.Corrado &amp; C. S.A.S, Biodiagnostical S.n.c., Lab.Analisi Iris S.n.c., Biocentro Analisi Cliniche di Guarino Krishna Teresa S.a.s., Pineta Center S.n.c. di De Michele Vincenzo, Lab.Analisi Cliniche Dr.Angelo Mollo S.a.s. Dr.Vecchi Gennaro, Dimar S.n.c., Lab.Masciello S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Biogamma S.r.l., Casa di Salute Santa Lucia S.r.l., Assistenza Italiana Diabetici S.r.l., Centro Medico Recale S.r.l., Centro Ricerche Cliniche di Di Costanzo Anna &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Rago Dr.Ciriaco Rago &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Dott.Attilio Ciranna &amp; C. S.r.l., Centro Antidiabetico Terra di Lavoro di Lampitella Luigi &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche P.Lampitella di Ronza P. &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Dr.Pasquale De Felice &amp; C. S.a.s., Igea Piedimonte S.r.l., Centro Diagnostico Malattie Cardio-Vascolari e Respiratorie del Dott.Nicola Magliaro S.n.c., Servizi Sanitari S.r.l., Gestione Servizi Laboratori S.a.s. di Mattace Raso Sante &amp; C., Lab.Patolgia Clinica Dott.Pasquale Petrone S.r.l., Lab.Di Patologia Clinica Prof.Stefano Galdiero S.r.l., Diagnostica Biomedica Caldarelli S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Alfa S.a.s., Centro Analisi Dr.Di Martino S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Alto Cilento di B.Di Siervi &amp; C. S.n.c., Lab.Analisi Cliniche Biomedica, Biocenter S.n.c., L.E.D. S.n.c., San Carlo Lab.Sanitario, Centro Polidiagnostico Diagnostica Annibalo S.r.l., D&#8217;Arena S.r.l., Lab.Cammarasano di Galasso Livia &amp; C. S.n.c., Dott.Felice Sapio, Lab.Analisi Cliniche Dott.Giffoni Luigi di Giffoni Maurizio e C. S.r.l., Istituto di Ricerche Cliniche Lab.Prof.Augusto Fortunato S.r.l., Cliniche Bios del Dott.G.Passarelli, Dott.Aldo Madaro S.n.c., New Medical Center Centro Cardiologico, Centro Analisi Cliniche Bifulco S.a.s. di Mirando Carmine &amp; C., Lab.Analisi Cliniche Nicoletti S.a.s. di Antonella Nivuori, Centro Analisi Cliniche e Citostopatologiche Dott.L.Borrelli &amp; C. S.n.c., Lab.Analisi De Biase S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Dr.Aurelio Paolillo &amp; C. S.n.c., Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero S.r.l., Studio di Cardiologia Danicard S.a.s. di D&#8217;Aniello Sicilia Maria, Centro Analisi Mediche S.Luigi S.r.l., Centro Radiologico Dott.Vincenzo Liguori della Dott.Ssa M.Migliaccio &amp; C. S.a.s., Centro Diagnostico Corcione S.r.l., Istituto Minerva S.r.l., Analisi Cliniche Ufita S.r.l., Lab.Biomedico di G.Petrillo S.a.s., Centro Diagnostico Dr.P.Conte di Mario Conte &amp; C. S.n.c., L.A.R. S.n.c. di R.Della Ventura, Centro Ricerche Cliniche di Scalzone E. &amp; C. S.a.s., A.Chianese S.r.l., Mario Agudosi &amp; Figlio S.n.c. di Incalza Clara &amp; C., Prof.Raffaele Belli S.a.s. di Anna Rossi, Centro Diagnostico Ricciardi S.a.s. della Dott.Ssa Giuseppina Ricciardi, Lab.Analisi Cliniche di Vincenzo G. &amp; C. S.a.s. di Antonio di Vincenzo, Studio Cardiologico e Polispecialistico Limongelli di Russo M.A. &amp; C. S.a.s., Biotikos S.n.c. della Dott.Ssa M.R. De Marco e C., Centro Diagnostico Lab Center S.a.s., Lab.Analisi S.Giuseppe del Dott.Cortese Salvatore &amp; C. S.a.s., Centro Diagnostico Capriglione di Bruno Capriglione S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Dott.Fabrizio D&#8217;Auria, Centro Diagnostico Bacoli S.n.c. della D.Ssa Maria Pasqua Gambardella, Lab.Analisi Chimico Cliniche Robert Koch di F.Fonti &amp; C. S.a.s., Centro Diagnostico Trivellini S.r.l., Centro Diagnostico S.Maria S.a.s. di Febbraio Filomena &amp; C., Lab.San Luca S.r.l., Studio Medico S.Luca S.r.l. Diabetologia, Istituto Minerva S.a.s. di Langellotto M.C., Dimed S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Crescenzi S.n.c. del Dr.Giuseppe Crescenzi, Istituto Antonio Ferro, Minerva S.a.s. di Feroce Sonia &amp; C., Diagnostica di Di Bendetto &amp; C. S.a.s., Lab.Analisischettino Martino e C. S.n.c., Lab.Analisi Cliniche Dott.P.Cicatelli S.a.s., Analisi Cliniche Conforti di F.Conforti &amp; C. S.a.s., Biodignostica S.a.s. del Dott.Raffaele Sibilio, Lab.Analisi Cliniche Alfredo Pagano S.a.s., C.C.S. S.r.l., Analisi Cliniche M.Scotto di Terraciano Luigi &amp; C. S.n.c., Alfa Soc.L.C.A.L. S.n.c., Studio Oculistico e Polispecialistico Dott.Mario Tiso S.a.s. di Amedeo Tiso, Centro di Diagnostica Clinica S.a.s. di Diego Coppola &amp; C., Lab.Analisi Cliniche Gasso P. S.a.s., Centro Laser S.r.l., Centro Diagnostico Amodeo &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche S.Rocco di Carbone A. &amp; C. S.a.s., Lab.Di Patologia Medica Mizar S.a.s., Lab.Analisi Cliniche M.C. di Romano Giuseppe S.a.s., Centro Biodiagnostico Dott.Criscuolo Ventura S.r.l., Analisi Cliniche Mater dei S.r.l., Centro Medico Minerva S.r.l., Ultrabios S.r.l., Analisi Biochimico-Cliniche di della Monica Maria S.n.c., Lab.Analisi Cliniche Diagnostica Sud-Gestione Servizi del Dott.G.G.Colarusso &amp; C. S.r.l., Centro Diagnostico Analisi Sa.Ta. S.r.l., Studio Voccia &amp; di Martino S.r.l., Centro Diagnostica Bio-Chimica S.n.c. di Tucci e C., Istituto di Patologia Clinica Radiommunologia del Dott.Novissimo Antonio &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Chek-Up S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Salus S.r.l., Lab.Bixio S.r.l. di Donatella De Ciuceis, Centro Polidiagnostico S.r.l., Istituto Polidiagnostico S.Chiara della Dr.Rosetta di Buono &amp; C. S.a.s., Centro Medico Campano, Lab.Toscano S.r.l., Diagnostica Cavallo S.r.l., Alfa Centro Diagnostico di Analisi Cliniche di C.Testai &amp; Soci S.r.l., Istituto Medico Polidiagnostico Cardillo S.a.s. di Cardillo M., Angiocard S.a.s. di Festa Teresa &amp; C., Centro Diagnostico Varone S.r.l., Centro Diagnostico Analisi Cliniche Liguori S.r.l., Lab.Analisi Dott.Ri Cannella-De Leo S.r.l., Lab.Di Ricerche Cliniche Covone di Valerio De Pascale &amp; C. S.a.s., Cardiocenter S.r.l., Biodiagnostica A.D.R. S.a.s. di Riccardo Biagio &amp; C., Centro Diagnostico Chek-Up S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Tamburro G. &amp; C. S.a.s., Centro Guerracino S.a.s. di Antonio Madeo, G.Nappi Sas di A.Grimaldi e C., Centro Polispecialistico Cerasole, Lab.Analisi Cliniche Alfa 1 S.r.l., Lab.Analisi Cliniche R.Marino S.n.c., Analisi Chimico Cliniche di Vicario Franca e Ferrara Felice Claudio S.a.s., C.C.C. Centro Cardiologico Campano S.a.s., Studio Diagnostico Colucci S.a.s. di T.Esposito &amp; C., Centro Medico H.Berger, Centro Diagnostico Astra S.a.s. del Dott.Ciro Guastafierro, Centro Diagnostico Stabia S.r.l., Centro Diagnostico Polispecialistico S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Minerva S.a.s., Lab.Analisi Rocco S.r.l. Analisi Chimico-Cliniche Microbiologia, Lab.Roberti di Roberti Giuseppina &amp; C. S.a.s., Fartrell S.a.s. di Maria Roberta Tremalaterra, Lab.Sanatrix S.n.c. di Scotti Vincenza, Centro Ricerche Marigliano S.n.c., Centro Diagnostico Alfa S.a.s., Studio Diagnostica di Laboratorio C.D.M. di Maria Carmina Clemente &amp; C. S.a.s., Medical Cardiocenter S.a.s. di D&#8217;Ascia Piersandro &amp; C., Patologia Dott.Matteo Pizzolorusso, Studio di Radiologia Medica Errebi S.a.s., Analisi Cliniche Biochimica S.n.c., Clemi S.a.s. di Maione Antonio, Lab.Analisi Dr.Domenico Quarantelli S.n.c., Analisi Cliniche Biochemios S.r.l., Lab.Analisi Cliniche B.R.C., Studio Diagnostica di Laboratorio L.Pasteur S.r.l., Biodiagnostica Rispoli S.r.l., I.M.D. S.a.s. Istituto Medico Diagnostico, Ricerche Diagnostiche B.Ciaravolo &amp; C. S.a.s., Lab.Borriello S.a.s. di Livio Borriello S.a.s., Biochemical S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Bioclinical S.n.c., Centro Clinico Diagnostico Materdei S.a.s. di Giffoni Antonietta &amp; C., Lab.San Giorgio di Scognamiglio Liliana S.a.s., Gestione Centro di Diagnostica Radiologia ed Ecografia Salus S.a.s. di Salvatore della Corte, Cardiosud S.a.s., Salus S.r.l., Salus S.a.s., Lab.Analisi e Ricerche Cliniche Genesis di Mastrandrea Antonio e C. S.a.s., Studio di Diagnostica Per Immagini e Terapia Fisica di dell&#8217;Angelo Maria &amp; C., Cardiocenter S.a.s. di dell&#8217;Angelo Maria e Manzo Giovanna &amp; C., La Mura &amp; C. S.a.s. di La Mura Enrico, Biochimica Clinica e Microbiologia Sannino della Dott.Ssa Sannino Annamaria, Centro Diagnostico Ianus S.n.c., Lab.Analisi Chimico-Cliniche Da.Mo., Diagnostica Cardiovascolare Dr.Romeo D. S.a.s., Emotest S.r.l., Centro Polidiagnostico Tartaglia S.a.s., Lab.Dott.Ssa Rosa Pirolo S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Tuccillo Giuseppina &amp; C. S.a.s., Centro Diagnostico San Paolino, Centro Neurolgico Territoriale di Giulio Neri &amp; C., Gestione Lab.Analisi Cliniche Milano S.a.s. di Neri Giulio &amp; C., Biocentro Bisogno Alfredo &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi S.Francesco D&#8217;Assisi del Dr.Torre &amp; C. S.a.s., Centro Bio Analisi S.a.s., Chek-Up Analisi Cliniche di Maggiora Andrade N.E Castaldo R. &amp; C. S.a.s., Lab.Analisi Cliniche Centro Diagnostico Alfa, Do.Pe.O. S.n.c. del Dott.Ssa Valeria Chiazzo &amp; C., Diagnostica Per Immagini Guadagno S.r.l., Alma Center Servizi Medical S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Dott.Gaetano Altarelli, Eurolab S.r.l., Eubios S.a.s., Centro Duomo S.n.c., Centro di Patologia Clinica Centro Diagnostico Pasteur S.a.s., Lab.Analisi Micron S.r.l., Lab.Analisi Cliniche Borda S.a.s. di Borda Bossana Vincenza &amp; C., Centro Analisi A.Ambrosino S.n.c., Centro Antidiabetico A.I.D. Salerno, Lab.Analisi Dott.M.Maglio &amp; Co S.a.s., Lab.Analisi Soglam S.a.s., Analisi Cliniche Diagnostica San Marzano S.n.c. dei Dott.Ri Arturo Adinolfi e Tommaso Adinolfi, Analisi Cliniche Bio-Diagnostica Poggiomarino S.n.c. delle Dott.Sse Laura Tammaro e Marina Papi, Analisi Cliniche Bio-Diagnostica Nocera S.n.c. dei Dott.Ri Arturo Adinolfi e Tommaso Adinolfi, Casa di Cura M.Rosaria S.p.A., Lab.Analisi Cliniche Dott.Alberto Limatola S.a.s., L.A.C. Dott.Paone Gabriele S.a.s., Centro Diagnostico Cura Diabete C.D.C.D. A.M.I.L.D. di Agrusta A. e C. S.a.s., Centro Diagnostico S.a.s. del Dr.Aldo della Gala &amp; Co di Broda Rita, Analisi Cliniche Immunotest S.r.l., in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazza Trieste e Trento,48;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia,81, presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale;&nbsp;<br />
Commissario Straordinario per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo della Regione Campania, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, A.S.L. Napoli 1 Centro, A.S.L. Napoli 2 Nord, A.S.L. Napoli 3 Sud, A.S.L. di Avellino, A.S.L. di Benevento, A.S.L. di Caserta, A.S.L. di Salerno, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto del comm. ad acta n. 24/2011 avente ad oggetto definizione per l&#8217;esercizio 2011 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; e di ogni altro atto connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
data per letta nell&#8217;udienza pubblica del 27 gennaio 2016 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
La Federlab SBV, quale associazione regionale di categoria, ed i Centri ricorrenti, operanti in Campania in regime di accreditamento con il SSR per il settore della specialistica ambulatoriale e diagnostica, nonché dei laboratori di analisi con settori specializzati e centri antidiabete, hanno impugnato innanzi a questo Tribunale, con contestuale domanda di emissione di idonee misure cautelari, il decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario n. 24 del 5 aprile 2011, avente ad oggetto “definizione per l’esercizio 2011 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, ove vengono stabiliti i tetti di spesa per la macroarea della specialistica ambulatoriale al netto dello sconto del 20% sulle prestazioni di laboratorio e del 2% sulle prestazioni delle altre branche di specialistica ambulatoriale ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296/2006.<br />
Con il primo motivo è stata lamentata l’ultrattività della legge finanziaria posta a fondamento della contestata misura di riduzione della spesa, atteso che questa era volta a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio 2007/2009 e non anche per epoche successive, tenuto altresì conto che una tale previsione non è mai stata riproposta o ribadita in norme successive, né ordinarie, né di natura finanziaria.<br />
Con la seconda censura è stata dedotta l’inapplicabilità della norma statale de qua, alla luce di pronunce del giudice amministrativo che, avendo annullato il Tariffario Nazionale del 22 luglio 2006 e quello successivo del 12 settembre 2006, renderebbero di fatto priva di oggetto la disciplina dello sconto; principio, tra l’altro, confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 94 del 2009 che, pur affermando la legittimità costituzionale della disposizione normativa, ne ha ribadito l’efficacia temporanea e transitoria.<br />
Con il terzo motivo è stata contestata l’erronea applicazione della norma finanziaria statale da parte del decreto commissariale impugnato, dal momento che, avendo definito il tetto di spesa per macroarea quale valore al netto dello sconto, con consequenziale riduzione delle risorse da trasferire alle singole ASL, ha applicato la misura in via anticipata in fase di stanziamento dei fondi e non anche sulle tariffe e sul fatturato; inoltre, ha rappresentato parte ricorrente l’esistenza di un concreto rischio di illegittima duplicazione dello sconto, già calcolato in fase di definizione generale dei limiti di spesa per macroarea, come rileva l’allegato 1 al decreto commissariale impugnato, ed ulteriormente applicato come ragione di richiesta di emissione di note di credito in corso di esercizio, come risulta dall’allegato 2, recante lo schema di contratto che qualifica il limite di budget individuale al lordo dello sconto.<br />
Con l’ultima censura è stata lamentata la violazione della D.G.R.C. 20 marzo 2007 n. 460, che nell’approvare il piano di rientro dal disavanzo nel settore della sanità regionale, aveva previsto, come obiettivo di risparmio, l’abbattimento del 20% delle tariffe delle prestazioni di laboratorio e del 2% delle altre prestazioni specialistiche, tuttavia entro il limite di validità triennale dello strumento straordinario di programmazione, quindi non oltre il 2009.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, concludendo per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
La difesa dell’ente intimato ha eccepito la mancata impugnazione di atti presupposti, quali la D.G.R.C. 20 marzo 2007 n. 460, recante l’approvazione del Piano di rientro, nonché la DCM del 24 luglio 2009 e del 24 aprile 2010 recante la nomina del commissario straordinario.<br />
Ulteriore ragione di inammissibilità consisterebbe, a giudizio della difesa regionale, nella natura vincolata degli atti, meramente ricognitivi ed applicativi di misure necessarie a ristabilire l’equilibrio finanziario ed a risanare il grave deficit del settore della sanità regionale.<br />
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2011 la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari e all’udienza pubblica del 27 gennaio 2016 trattenuta per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
Ritiene il Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale, essendo il ricorso infondato.<br />
L’art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall&#8217;articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto».<br />
Con il primo motivo parte ricorrente ha contestato l’applicazione di tale misura da parte dell’autorità commissariale nella fissazione dei limiti di spesa per l’anno 2011 per la macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica di laboratorio, postulando che la stessa avrebbe efficacia limitata al solo triennio 2007/2009.<br />
La contestazione non è meritevole di accoglimento, atteso che difetta nella formulazione della norma statale in questione un espresso riferimento ad una limitazione temporale di efficacia, avendo avuto cura il legislatore di stabilire unicamente la decorrenza del regime di sconto da imporre alle strutture private accreditate.<br />
Condivisibile giurisprudenza ha affermato che «in sostanza la norma va definita sicuramente “temporanea”, ma la sua scadenza non può essere fatta coincidere con il mero decorso del tempo (cioè scadenza del triennio al 31.12.2009), con ripresa, in automatico, delle precedenti tariffe (senza sconto) dall’ 1.1.2010. La sua efficacia va ancorata, invece, alla nuova definizione del “sistema tariffario” a regime, secondo i rinnovati criteri e tenendo conto dell’ evoluzione tecnologica» (TAR Sardegna I Sezione, 14 ottobre 2011 n. 977); tanto, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 2009 n. 94, in cui se è stata ritenuta costituzionalmente legittima la norma statale in materia di sconto in considerazione della sua “temporaneità”, non è stato anche affermato che la validità della norma transitoria sugli sconti debba essere rapportata in modo automatico e predeterminato al solo triennio 2007-2009, dovendo questa essere ancorata all’entrata in vigore del nuovo regime tariffario.<br />
Pertanto, ben avrebbe potuto l’autorità regionale di programmazione fare applicazione diretta della misura dello sconto prevista dalla normativa statale anche per l’esercizio 2011.<br />
Quanto al secondo motivo, con cui è stata dedotta l’inapplicabilità della norma finanziaria statale, essendo la stessa riferita ad uno sconto da praticarsi sui valori tariffari di cui al d.m. 22 luglio 1996, non più in vigenti, essendo il predetto decreto stato annullato in sede giurisdizionale, è sufficiente richiamare quanto già statuito da questa Sezione con sentenza 29 aprile 2010 n. 2207 in cui si è evidenziato che «la Corte Costituzionale, con sentenza n. 94 del 2009, ha respinto le censure di legittimità costituzionale della norma in esame, specificando, per quel che interessa in questa sede, che la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 29 marzo 2001 n. 1839), indicata quale giudicato asseritamente violato, ha reso infatti inapplicabile il d.m. 22 luglio 1996 alle prestazioni erogate nella vigenza di tale atto, nel quadro di un assetto caratterizzato dalla periodica revisione delle tariffe. Le disposizioni censurate, peraltro emanate oltre sei anni dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, si sono limitate a stabilire le tariffe applicabili esclusivamente a far data dalla loro entrata in vigore, quindi a prestazioni rese successivamente alla sentenza. Esse hanno stabilito una regolamentazione della remunerazione delle prestazioni che il legislatore ordinario ha ritenuto di attrarre, temporaneamente, alla sfera legislativa, in virtù di una scelta che non può ritenersi irragionevole e manifestamente arbitraria, benché sua stato fatto riferimento a tariffe pregresse».<br />
Pertanto, ratione temporis, nessuna applicazione di tariffe annullate è presente nel sistema di sconto, né quale previsto dalla legge statale, né con riferimento alla sua applicazione da parte dell’autorità commissariale. Rileva, ancora, il Collegio che la formulazione della norma va piuttosto calata nel contesto normativo temporale di riferimento e quindi al tariffario all’epoca vigente; in altri termini, la voluntas legis era nel senso di determinare la misura dello sconto imponibile in una percentuale specifica dei valori tariffari in vigore.<br />
Da respingere è anche la terza censura con cui si contesta che lo sconto sarebbe stato applicato sui limiti di spesa stabiliti per l’esercizio 2011 e non anche sui valori delle singole tariffe, come imposto dalla norma finanziaria statale; invero, è giocoforza ritenere che, essendosi in ambito di programmazione, il dato previsionale costituito dagli effetti della misura di contenimento della spesa, cioè lo sconto, non avrebbe potuto che risolversi nella rappresentazione di un dato omogeneo aggregato consistente nel valore economico del limite di spesa per macroarea ridotto della corrispondente percentuale di sconto. Quanto, poi, all’eventualità di una duplicazione del meccanismo, che sarebbe applicato sia in fase di programmazione dei limiti di spesa, sia quale giustificazione di future richieste di emissione di note di credito a fine esercizio, evidenzia il Collegio che l’art. 4 dell’allegato A/2 alla deliberazione impugnata, ossia il modello schema di contratto di cui all’art. 8 quinquies, secondo comma del d.lgs. n.502/92, rubricato “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, si riferisce ad importi al netto dello sconto, così scongiurando ogni possibile dubbio al riguardo.<br />
Infine, va respinto anche l’ultimo motivo di ricorso, dal momento che, ai fini della programmazione per l’esercizio 2011, non occorre far riferimento all’efficacia del piano di Rientro dal Disavanzo per il triennio 2007/2009, approvato con D.G.R.C.20 marzo 2007 n. 460, ma agli atti di programmazione per gli anni successivi che hanno avuto come presupposto la prosecuzione del regime di commissariamento della settore della sanità regionale.<br />
Le spese seguono la soccombenza, con condanna di parte ricorrente al relativo pagamento in favore dell’amministrazione regionale resistente nella misura complessiva di € 3.000,00(tremila/00).<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione regionale resistente nella misura complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-2-2016-n-833/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-2-2016-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-2-2016-n-37/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-2-2016-n-37/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.37</a></p>
<p>Pres. Amicuzzi, Est. Gizzi Sul piano di rientro dai disavanzi del settore sanità. 1. Autorizzazione &#8211; Apparecchiatura a risonanza magnetica &#8211; Installazione &#8211; Diniego &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni. &#160; 1. E&#8217; illegittimo il diniego di autorizzazione all’installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica fondato sul provvedimento di natura programmatoria che individua</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-2-2016-n-37/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-2-2016-n-37/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi,  Est. Gizzi</span></p>
<hr />
<p>Sul piano di rientro dai disavanzi del settore sanità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Autorizzazione &#8211; Apparecchiatura a risonanza magnetica &#8211; Installazione &#8211; Diniego &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E&#8217; illegittimo il diniego di autorizzazione all’installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica fondato sul provvedimento di natura programmatoria che individua il fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, anche relativamente alla diagnostica per immagini, per il periodo 2013-2015. In effetti, la verifica sul fabbisogno complessivo contemplata dall’art. 8-<em>ter</em>, co. 3, d.lgs. n. 502/1992 non può risolversi in una strategia che impedisce ad una ditta già autorizzata ed operante nel settore, di aggiornare la propria strumentazione medica per rendere più appetibile (ed affidabile) l’offerta al pubblico, assumendo di aver già consentito l’aggiornamento dello stesso macchinario ad una ditta concorrente.<br />
Tale <em>modus operandi</em>, oltre a violare il principio di libera scelta del luogo di cura stabilito dall’art. 8-<em>bis</em>, co. 2, d.lgs. n. 502/1992 (con le conseguenze <em>lato sensu</em> “ablatorie” delle prerogative imprenditoriali), si riverbera in un grave <em>vulnus</em> dell’interesse pubblico a che i pazienti (a qualunque struttura sanitaria si rivolgano, pubblica o privata) possano fruire di macchinari diagnostici i più moderni e precisi possibili.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00037/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00406/2015 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2015, proposto da: &#8232;Diagnostica Moderna S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Giacomo Cerullo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in L&#8217;Aquila, Via Salaria Antica Est;<br />
<em>contro</em><br />
Commissario ad Acta per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Regione Abruzzo Presidente P.T. in Qualità di Commissario Ad Acta, Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;<br />
<em>per l&#8217;annullamento del decreto n. 42/2015 del 2 aprile 2015 del Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della regione Abruzzo avente ad oggetto &#8220;domanda di autorizzazione della diagnostica moderna s.r.l. all&#8217;installazione di apparecchiatura a risonanza magnetica (gruppo a), presso la sede operativa centro diagnostica Diomede Vasto &#8211; provvedimenti&#8221;</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Per L&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Abruzzo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1.Con ricorso ritualmente notificato, la Diagnostica Moderna Srl, in persona del legale rappresentanza impugnava il decreto n. 42 del 2.4.2015, con cui il Commissario ad acta per il risanamento della sanità abruzzese ha respinto l’istanza formulata dalla società ricorrente (centro diagnostico specializzato autorizzato alla relativa attività ed operante in regime privatistico), mirata ad ottenere l’autorizzazione ad installare, presso la sede di Vasto (Centro diagnostico Diomede), un’apparecchiatura RM del gruppo A per uso diagnostico, con campo di intensità magnetica inferiore a 0,5 tesla “total body”.<br />
Parte ricorrente deduceva a fondamento del proprio gravame: A) violazione dell’art. 3 del Dpr n. 542 del 1994, dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 1 del dl n. 1 del 2012, degli artt. 97m, 41 e 32 Cost., in quanto, avendo il macchinario oggetto dell’istanza della società ricorrente potenza inferiore a 0,5 Tesla, non richiedeva il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione. Inoltre il gravato diniego si porrebbe in contrasto con l’art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012 che ha abrogato tutte le restrizioni alle attività economiche; B) violazione degli artt. 41 e 32 Cost., dell’art. 5 del Dpr n. 542 del 1994, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto il centro diagnostico di Vasto è già autorizzato all’esercizio di attività diagnostica e svolge detta attività in regime privatistico senza oneri a carico del SSN. Di conseguenza, le ragioni ostative all’installazione consistenti nel mero richiamo al fabbisogno di prestazioni specialistiche nell’ambito territoriale considerato sono insufficienti; C) eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto la presunta soddisfazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche di RM nel territorio di Vasto costituisce un falso presupposto. Peraltro, il provvedimento gravato si fonda sul decreto n. 67 del 2012, con cui è stato individuato il fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, anche relativamente alla diagnostica per immagini, per il periodo 2013-2015, che si fonda sull’indagine condotta nel 2011.<br />
Si costituiva in giudizio il Commissario ad acta per il risanamento della sanità abruzzese, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso, con riferimento all’impugnativa del decreto n. 67 del 2012 e, nel merito, la sua infondatezza.<br />
Con ordinanza n. 193 del 2015, il Tribunale, “considerato che, ad un primo sommario esame, le esigenze del ricorrente appaiono favorevolmente apprezzabili, alla luce della sentenza n. 120 del 2015 di questo Tribunale”, riteneva le stesse “adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito”.<br />
Alla pubblica udienza del 13.1.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. In via preliminare, rileva il Collegio che l’eccezione di irricevibilità del ricorso, relativamente all’impugnativa del decreto commissariale n. 67 del 2012 è priva di fondamento: si tratta, infatti, del provvedimento con cui è stato individuato il fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, anche relativamente alla diagnostica per immagini, per il periodo 2013-2015 e, quindi, di un provvedimento di natura programmatoria, che ha prodotto un effetto lesivo nella sfera giuridica della società ricorrente solamente al momento del diniego dell’istanza di autorizzazione ad installare, presso la sede di Vasto (Centro diagnostico Diomede), un’apparecchiatura RM del gruppo A per uso diagnostico, con campo di intensità magnetica inferiore a 0,5 tesla “total body”, in quanto detto diniego si fonda appunto sul fabbisogno rilevato con il decreto n. 67.<br />
3. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.<br />
L’art. 3 del Dpr n. 542 del 1994 (recante Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all&#8217;uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale), sotto la rubrica “Apparecchiature non soggette ad autorizzazione”, prevede che “2. Le apparecchiature R.M. «settoriali» &#8211; dedicate, cioè, agli arti -, utilizzanti elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all&#8217;installazione ed all&#8217;uso. 3. Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica”.<br />
Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, questa disposizione non si applica alla fattispecie in esame, in quanto la Diagnostica Moderna Srl ha presentato un’istanza per installare, presso la sede di Vasto (Centro diagnostico Diomede), un’apparecchiatura RM del gruppo A per uso diagnostico, sì con campo di intensità magnetica inferiore a 0,5 tesla, ma “total body”.<br />
Trova pertanto applicazione l’art. 5 del Dpr n. 542, il quale richiede, per l’installazione delle apparecchiature in esame, l’autorizzazione regionale.<br />
È quindi infondata la prima censura di gravame, con cui la società ricorrente ha dedotto appunto la violazione dell’art. 3 del Dpr n. 542 del 1994, sul presupposto che, avendo il macchinario oggetto della sua istanza potenza inferiore a 0,5 Tesla, non richiedeva il preventivo rilascio di alcuna autorizzazione.<br />
Appurato che l’istallazione dell’apparecchiatura RM del gruppo A per uso diagnostico “total body”, oggetto dell’istanza della società ricorrente, richiedeva l’autorizzazione regionale, deve rilevarsi che, ai sensi del secondo comma dell’art. 5 citato, “L&#8217;autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome”.<br />
In proposito, il Collegio osserva quanto segue.<br />
Il provvedimento autorizzatorio regionale in esame – concernendo l’istallazione di un’apparecchiatura RM presso un centro diagnostico, sì autorizzato ex d.lgs. n. 502 del 1992 all’esercizio della relativa attività sanitaria, ma operante in regime privatistico e non di accreditamento con il SSN – non ha una diretta incidenza sulla spesa e sulla programmazione sanitaria, non essendo la relativa struttura destinataria di alcuna remunerazione delle prestazioni rese da parte del Servizio Sanitario pubblico.<br />
Di conseguenza, l’art. 5 del Dpr n. 542 del 1994, laddove subordina il rilascio dell’autorizzazione richiesta alla “previa verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale”, deve essere interpretato nel senso che è necessaria una valutazione dell’idoneità dell’apparecchiatura a soddisfare il fabbisogno complessivo di assistenza, prendendo in considerazione le strutture presenti in ambito regionale, secondo i parametri dell&#8217;accessibilità ai servizi. Detta valutazione deve svolgersi in relazione alle singole fattispecie.<br />
Come ha condivisibilmente affermato il Consiglio di Stato (sentenza n. 3487 del 2015), la regola di principio in esame “non può risolversi alla luce dell’art. 32 della Costituzione &#8211; che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell&#8217;individuo &#8211; e dell’art. 41 &#8211; teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa &#8211; in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio”. Ancorché la pronuncia sia resa con riferimento all’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria ex art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, la relativa motivazione si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame, in cui si controverte del rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un apparecchiatura presso una struttura sanitaria operante in regime privatistico e, quindi, senza oneri a carico del SSN.<br />
Al riguardo si osserva che una politica di contenimento dell&#8217;offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda; inoltre, deve sottolinearsi, ancora una volta, l&#8217;irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento. Difatti, le valutazioni inerenti all&#8217;indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei &#8220;tetti di spesa&#8221; e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati (ancora Cons. Stato, n. 3487 del 2015. In senso analogo, ordinanze n. 3206 del 2014 e n. 1177 del 2012, nonché sentenza n. 550 del 2013).<br />
Alla luce di queste osservazioni sono fondate le censure, sollevate nell’atto introduttivo, di violazione dell’art. 5 del Dpr n. 542 del 1994 ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
In proposito può ben richiamarsi la sentenza n. 120 del 2015 di questo Tribunale, la quale, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha rilevato che “la verifica sul fabbisogno complessivo contemplata dall’art. 8 ter comma 3 del d. lgs. vo 502/1992 (a prescindere dallo ius superveniens abrogativo, citato nell’ordinanza cautelare di appello 3206/14, qui non in rilievo e comunque non confermato in sede di conversione del d.l. 90/2014) va intesa quale accorgimento mirato a garantire una ottimale distribuzione territoriale di strutture socio-sanitarie, evitando discontinuità ed asimmetrie localizzative, capaci di determinare deficit di capacità produttiva, penalizzando una parte della popolazione di riferimento nell’accesso ai servizi (cfr. anche quinto comma dell’at. 8 bis); tale verifica non può pertanto condizionare l’offerta imprenditoriale dei singoli operatori, attraverso scelte dirigistiche che finiscano per privilegiare un imprenditore a danno di un altro”. In particolare, la sentenza n. 120 ha correttamente osservato che “tale strategia [non] può spingersi ad impedire, ad una ditta già autorizzata ed operante nel settore, di aggiornare la propria strumentazione medica per rendere più appetibile (ed affidabile) l’offerta al pubblico, assumendo – a ragione del diniego (come nel caso di specie) – di aver già consentito l’aggiornamento dello stesso macchinario ad una ditta concorrente”.<br />
Questa conclusione è pienamente condivisa dal Collegio, il quale ritiene che tale modus operandi –oltre a violare il principio di libera scelta del luogo di cura stabilito dall’articolo 8 bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 (con le conseguenze lato sensu “ablatorie” delle prerogative imprenditoriali, già evidenziate dal Consiglio di Stato nelle sentenze ed ordinanze citate) – si riverbera in un grave vulnus dell’interesse pubblico a che i pazienti (a qualunque struttura sanitaria si rivolgano, pubblica o privata) possano fruire di macchinari diagnostici i più moderni e precisi possibili.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del decreto commissariale n. 42 del 2015.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto commissariale n. 42 del 2015.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre iva e cpa come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Antonio Amicuzzi, Presidente<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />
Lucia Gizzi, Referendario, Estensore<br />
&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-11-2-2016-n-37/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a></p>
<p>Pres. FF. Liguori, est. Di Popolo 1. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area di parcheggio – Comporta una trasformazione rilevante del territorio – Conseguenza – Non rientra nelle attività edilizie libere. &#160; 2. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area di parcheggio – Compatibilità con la classificazione prevalentemente agricola</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Liguori, est. Di Popolo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area di parcheggio – Comporta una trasformazione rilevante del territorio – Conseguenza – Non rientra nelle attività edilizie libere. &nbsp;</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Realizzazione di un’area di parcheggio – Compatibilità con la classificazione prevalentemente agricola del fondo – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Non è ascrivibile al novero delle attività edilizie libere la realizzazione di un’area pavimentata, dotata di recinzione perimetrale in muratura, di un varco di accesso carraio con sbarra di chiusura e di un impianto di illuminazione esterna ed interna, atteso che tale intervento per caratteristiche strutturali, dimensionali e funzionali, comporta una rilevante trasformazione del territorio e in quanto tale deve ritenersi assoggettato almeno al regime abilitativo proprio della SCIA. (1)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Deve ritenersi non compatibile con la classificazione E2 (a prevalente destinazione agricola) di un fondo, la realizzazione di un’area pavimentata, dotata di recinzione perimetrale in muratura, di un varco di accesso carraio con sbarra di chiusura e di un impianto di illuminazione esterna ed interna, destinata al parcheggio/deposito di autoveicoli, poiché nella zona agricola sono da reputarsi assentibili le costruzioni adibite agli usi residenziali ed ai servizi funzionalmente connessi alla conduzione del fondo mentre non sono realizzabili le opere che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo (margine di contiguità che per il TAR adito, sarebbe ravvisabile in rapporto alla realizzazione di attrezzature sportive). (2)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(1) cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10/5/2010, n. 1094; TAR Campania, Napoli, sez. II, 19/11/2009, n. 7699; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 17/11/2005, n. 1517; TAR Lombardia, Milano, 19/2/2003, n. 293.</p>
<p>(2) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/9/2013, n. 4606; TAR Campania, Salerno, sez. II, 17/11/2006, n. 2059; TAR Lombardia, Brescia, 2/5/2006, n. 438; Cons. Stato, sez. IV, 12/4/2011, n. 4505; 19/6/2012, n. 3570; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13/12/2011, n. 5796; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 16/12/2011, n. 2214.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00792/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05358/2011 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Ottava)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5358 del 2011, proposto da:&nbsp;<br />
Nicolino Piccirillo e Maria Maddalena Iannotta, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Macerata Campania in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Costanzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 43 DEL 29/09/2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata Campania in persona del Sindaco p.t.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Col ricorso in epigrafe, Piccirillo Nicolino e Iannotta Maria Maddalena impugnavano, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: &#8211; l’ordinanza di demolizione n. 43 del 29 settembre 2011, emessa dal responsabile dello Sportello unico per l’edilizia privata del Comune di Macerata Campania; &#8211; il provvedimento del 27 settembre 2011, prot. n. 8133, col quale il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia privata del Comune di Macerata Campania aveva denegato la sanatoria richiesta con la s.c.i.a. del 30 giugno 2011, prot. n. 5631; &#8211; la nota del Comune di Macerata Campania, prot. n. 6490, del 25 luglio 2011, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria richiesta con la s.c.i.a. del 30 giugno 2011, prot. n. 5631; &#8211; le note del Comune di Macerata Campania, prot. n. 5595, del 29 giugno 2011, prot. n. 7355, del 5 settembre 2011, prot. n. UTC 1164, del 26 settembre 2011; &#8211; l’ordinanza di sgombero, emessa dal responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune di Macerata Campania n. 26 del 7 luglio 2011; &#8211; la relazione di sopralluogo di cui alla nota del Comune di Macerata Campania, prot. n. 5593, del 29 giugno 2011.<br />
2. Alla luce delle allegazioni delle parti la vicenda dedotta in giudizio è la seguente.<br />
2.1. In esito al sopralluogo effettuato il 24 giugno 2011 dai tecnici ed agenti all’uopo incaricati, era emerso che sul suolo in comproprietà dei nominati in epigrafe, ubicato in Macerata Campania, alla via Elena (angolo con via Carlo Alberto dalla Chiesa), censito in catasto al foglio 2, particelle 5449 e 5475, nonché ricadente in zona classificata E2 (“agricola prevalente”) dal vigente piano regolatore generale (p.r.g.), erano stati eseguiti interventi in difformità rispetto alla d.i.a. del 7 agosto 2009, prot. n. 7364 (avente per oggetto la realizzazione di un deposito di derrate).<br />
Più in dettaglio, a tenore della relazione di sopralluogo di cui alla nota del Comune di Macerata Campania, prot. n. 5593, del 29 giugno 2011, si trattava della: &#8211; “realizzazione di maggiore superficie asfaltata rispetto a quella assentita”; &#8211; “installazione di 5 pali di illuminazione di altezza di circa m 9,00, distribuiti sul fondo, ognuno munito di 4 fari illuminanti”; &#8211; “realizzazione di una sbarra scorrevole a ridosso dell’accesso carraio, munita di predisposizione di canaline per impianto elettrico”.<br />
2.2. Con s.c.i.a. del 30 giugno 2011, prot. n. 5631, i ricorrenti avevano richiesto, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.p.r. n. 380/2001, la sanatoria degli abusi così individuati: &#8211; realizzazione di una maggiore superficie asfaltata (pari a circa mq 365) ed a brecciolino (pari a circa mq 1.038,54) rispetto a quella prevista dalla d.i.a. del 7 agosto 2009, prot. n. 7364; &#8211; mancata installazione di lampioncini sulle colonne decorative (della recinzione) non strutturali; &#8211; installazione di n. 6 lampioni stradali sul marciapiede di via Elena; &#8211; installazione di n. 5 pali di illuminazione di altezza di circa m 9,00 con 4 fari ciascuno; &#8211; realizzazione di una sbarra antintrusione predisposta per l’apertura e chiusura automatica elettrica; &#8211; caditoie per la raccolta di acque meteoriche dell’area pavimentata; &#8211; diversa ubicazione del passo pedonale lungo la recinzione.<br />
2.3. I motivi ostativi alla richiesta sanatoria erano stati comunicati dall’amministrazione comunale interpellata con nota del 25 luglio 2011, prot. n. 6490.<br />
Dopo aver accertato, in sede di sopralluogo del 24 giugno 2011, l’esecuzione delle suindicate opere abusive, nonché la presenza, nell’area di intervento, “di oltre 100 autovetture” e l’utilizzo della stessa a guisa di “deposito, carico e scarico veicoli”, il Comune di Macerata Campania aveva, in particolare, rilevato – a suffragio della preannunciata determinazione declinatoria – che dette opere comportavano un mutamento della destinazione d’uso agricolo del fondo, in violazione dell’art. 33 delle norme di attuazione (n.a.) del vigente p.r.g., le quali consentono nella relativa zona di ubicazione (E2, “agricola prevalente”) esclusivamente attività di coltivazione agricola, residenziali connesse, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria, di tipo agrituristico, oltre all’impianto di attrezzature sportive non implicanti la realizzazione di volumetrie, salvo quelle corrispondenti alle residenze connesse all’uso agricolo.<br />
2.4. Tale argomentazione era reiterata in sede di definitivo diniego, opposto col provvedimento del 27 settembre 2011, prot. n. 8133.<br />
2.5. Conseguentemente, le opere de quibus, siccome risultate abusive e rimaste insanate, erano contestate ai ricorrenti con l’ordinanza di demolizione n. 43 del 29 settembre 2011.<br />
3. Avverso i suindicati provvedimenti declinatori, inibitori e repressivo-ripristinatori i nominati in epigrafe rassegnavano censure così rubricate: &#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22 e 37 del d.p.r. n. 380/2011; violazione degli artt. 27 e 32 del regolamento edilizio comunale di Macerata Campania; eccesso di potere per presupposti inesistenti; travisamento dei fatti; illegittimità derivata; &#8211; contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del giusto procedimento; illegittimità derivata; &#8211; violazione degli artt. 12 e 33 delle n.a. del p.r.g. del Comune di Macerata Campania; carenza di istruttoria; eccesso di potere per presupposti erronei; illegittimità derivata; &#8211; violazione del principio di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illegittimità derivata.<br />
In estrema sintesi, lamentavano che: &#8211; come, peraltro, comprovato dalla circostanza che i lavori di pavimentazione contemplati dalle precedenti d.i.a. del 24 febbraio 2008, prot. n. 998, del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950, e del 7 agosto 2009, prot. n. 7364, sarebbero stati già contraddittoriamente consentiti o, comunque, non inibiti dall’amministrazione comunale, gli interventi contestati, in quanto non comportanti alcun impatto volumetrico ed alcun aggravio del carico urbanistico, sarebbero riconducibili al novero delle attività edilizie libere di cui all’art. 6 del d.p.r. n. 380, ovvero, al più, delle attività edilizie legittimabili mediante s.c.i.a. e, quindi, non sarebbero stati assoggettabili alla sanzione demolitoria; &#8211; consistendo nella realizzazione di un parcheggio/deposito di autoveicoli (o merci) a cielo aperto, essi sarebbero compatibili con la classificazione di zona del fondo (E2, “agricola prevalente”), tenuto anche conto che nel relativo comparto l’art. 33 delle n.a. del p.r.g. vigente ammette l’installazione di attrezzature sportive e dei connessi locali di servizio per i quali è utilizzabile la volumetria riservata alle residenze agricole.<br />
4. Costituitosi l’intimato Comune di Macerata Campania, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.<br />
5. Alla camera di consiglio del 23 novembre 2011, la proposta domanda cautelare era respinta con ord. n. 1872/2011, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ord. n. 773/2012.<br />
6. Successivamente, in esito all’udienza pubblica del 16 dicembre 2015, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.<br />
8. Innanzitutto, non è condivisibile la tesi propugnata da parte ricorrente, secondo cui le opere controverse sarebbero riconducibili al novero delle attività edilizie libere.<br />
Ed invero, non si tratta di lavori di mera “pavimentazione” e “finitura di spazi esterni” ex art. 6, comma 2, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001, ma di un complesso organico di interventi, volti alla realizzazione di un’area pavimentata (in parte in asfalto e in parte in ghiaia), dotata di recinzione perimetrale in muratura (cfr. relazione tecnica allegata alla d.i.a. del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950), di apposito varco di accesso carraio con sbarra di chiusura, di impianto di illuminazione esterna ed interna, nonché destinata al deposito ed all’esposizione di autoveicoli (cfr. retro, sub n. 2.1-3), ossia di un complesso organico di interventi implicanti, per le relative caratteristiche strutturali, dimensionali e funzionali, una rilevante trasformazione del territorio ed assoggettati, come tali, almeno al regime abilitativo proprio della s.c.i.a. (artt. 22 ss. del d.p.r. n. 380/2001) (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 10 maggio 2010, n. 1094, nel senso dell’assoggettamento a d.i.a., ora s.c.i.a., in caso di destinazione di aree a depositi ed esposizioni di autoveicoli, senza opere edilizie e senza modifiche dello stato dei luoghi, nella specie, invece, verificatesi; TAR Campania, Napoli, sez. II, 19 novembre 2009, n. 7699, nel senso dell’assoggettamento a d.i.a., in caso di costruzione di parcheggi pertinenziali; TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 17 novembre 2005, n. 1517, nel senso dell’assoggettamento a permesso di costruire in caso di parcheggi a cielo aperto, e TAR Lombardia, Milano, 19 febbraio 2003, n. 293, nel senso della sufficienza della d.i.a. per tale ipotesi).<br />
9. Neppure è accreditabile l’assunto a tenore del quale le opere controverse sarebbero compatibili con la classificazione di zona del fondo (E2, “agricola prevalente”), tenuto anche conto che nel relativo comparto l’art. 33 delle n.a. del p.r.g. vigente ammette l’installazione di attrezzature sportive e dei connessi locali di servizio per i quali è utilizzabile la volumetria riservata alle residenze agricole.<br />
Ed invero, va esclusa l’asserita compatibilità tra il realizzato parcheggio/deposito di autoveicoli e la destinazione agricola riservata all’area di intervento dal vigente strumento urbanistico generale.<br />
In particolare, nella zona agricola sono da reputarsi assentibili le costruzioni adibite agli usi residenziali ed ai servizi funzionalmente connessi alla conduzione del fondo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4606; TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 novembre 2006, n. 2059) o, comunque, non del tutto avulse da detti usi e servizi.<br />
Ebbene, ad un simile ambito funzionale non può ricondursi l’attività di deposito ed esposizione di autoveicoli svolta in loco: la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impedisce, infatti, che siano assentite in area agricola opere – quale, appunto, un parcheggio con i relativi accessori (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 2 maggio 2006, n. 438) – che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2011, n. 4505; 19 giugno 2012, n. 3570; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 13 dicembre 2011, n. 5796; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 16 dicembre 2011, n. 2214).<br />
Margine di contiguità o affinità che è, invece, ictu oculi, ravvisabile in rapporto alle attrezzature sportive, di cui l’art. 33 delle n.a. del p.r.g. di Macerata Campania ammette coerentemente l’installazione in zona agricola.<br />
10. I superiori approdi inducono anche a ripudiare l’ordine di doglianze incentrato sulla presunta inapplicabilità della sanzione demolitoria agli interventi edilizi controversi.<br />
Come acclarato retro, sub n. 7 e 8, detti interventi edilizi, oltre a risultare, in sé considerati, assoggettati al regime abilitativo proprio della s.c.i.a., si sono rivelati in contrasto con le disposizioni del vigente strumento urbanistico generale, avendo impresso al suolo una destinazione d’uso diversa e incompatibile rispetto a quella (E2, “agricola prevalente”) riservatagli in sede di pianificazione generale.<br />
Conseguentemente, siccome non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, non avrebbero potuto formare oggetto della sanatoria né della mera sanzione pecuniaria ex art. 37 del d.p.r. n. 380/2001, ma, ai sensi del successivo art. 27, comma 2, avrebbero dovuto indefettibilmente formare oggetto della misura repressivo-ripristinatoria, la quale è stata, nella specie, correttamente adottata dall’amministrazione comunale resistente nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 5 luglio 2010, n. 5570).<br />
11. Privo di pregio è, infine, l’argomento volto a denunciare la presunta contraddittorietà dell’operato del Comune di Macerata Campania, laddove, da un lato, avrebbe consentito o, comunque, non inibito i lavori di pavimentazione contemplati dalle precedenti d.i.a. del 24 febbraio 2008, prot. n. 998, del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950, e del 7 agosto 2009, prot. n. 7364, mentre, d’altro lato, avrebbe sanzionato quelli di ulteriore pavimentazione contemplati dalla s.c.i.a. in sanatoria, prot. n. 5631, del 30 giugno 2011.<br />
In disparte il rilievo che le menzionate d.i.a. del 24 febbraio 2008, prot. n. 998, e del 12 dicembre 2008, prot. n. 11950, risultano per tabulas unicamente riferite a lavori di recinzione e che la consistenza e funzionalità della struttura realizzata dai nominati in epigrafe si è compiuta soltanto in esito agli interventi abusivi di cui alla denegata s.c.i.a. in sanatoria, prot. n. 5631, del 30 giugno 2011, valga, in proposito, obiettare che giammai i ricorrenti avrebbero potuto ritrarre un beneficio in ragione di altro beneficio illegittimamente ottenuto.<br />
12. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza di tutte le censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.<br />
13. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-11-2-2016-n-792-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2016 n.792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a></p>
<p>DE FRANCISCIS PIETRO, COPPOLA GIOVANNI In tema di Opere pubbliche di competenza statale: Deliberazione CIPE L’utilizzazione di risorse revocate, ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145 ed affluite al “Fondo revoche” istituito dall’art.32, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DE FRANCISCIS PIETRO, COPPOLA GIOVANNI</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di Opere pubbliche di competenza statale: Deliberazione CIPE</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’utilizzazione di risorse revocate, ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n.145 ed affluite al “Fondo revoche” istituito dall’art.32, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, è riservata agli interventi, ai sensi del comma 4 del cennato D.L. 145/2013, “immediatamente cantierabili”. L’immediata cantierabilità costituisce, da un lato, il contraltare delle carenze riscontrate per opere infrastrutturali per le quali, ad almeno due anni dall’assegnazione delle risorse, non sia stato ancora pubblicato il bando di gara, alle quali consegue la revoca dell’assegnazione e, dall’altro, essa costituisce il requisito fondamentale per la nuova assegnazione. Pertanto, il CIPE assegna dette risorse “contestualmente” all’approvazione di progetti definitivi ed immediatamente cantierabili che rappresentano la risposta concreta che è nello spirito della normativa analizzata, la quale mira ad un’inversione di tendenza nella realizzazione delle opere pubbliche con una rinnovata attenzione alla destinazione (nuova destinazione) delle pubbliche risorse. La rilevanza delle opere, finanziata per almeno il 50% a carico dello Stato e di ammontare superiore a 25 milioni di euro, implica obbligatoriamente il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di cui all’art.127 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Deliberazione n. SCCLEG/3/2016/PREV</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>la</strong><br />
<strong>Corte dei conti</strong><br />
<strong>Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo</strong><br />
<strong>e delle Amministrazioni dello Stato</strong></div>
<div style="text-align: justify;">formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;<br />
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina ZUCCHERETTI, Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA (Relatore), Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Chiara BERSANI,&nbsp; Luisa D’EVOLI, Giovanni ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU, Oriella MARTORANA, Gianluca BRAGHO’.<br />
<strong>nell’adunanza del 14 gennaio 2016</strong><br />
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;<br />
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;<br />
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;<br />
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;<br />
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;<br />
visto il <em>“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”</em>, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);<br />
vista la <strong>Delibera CIPE n. 57/2015 (Prot. C.d.c. n.34949 del 22.10.2015) concernente l’assegnazione di risorse di cui all’articolo 13 del Decreto-legge n. 145/2013. Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio</strong>;<br />
visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 novembre 2015, n. 36683;<br />
vista la risposta della Presidenza del Consiglio – DIPE &#8211; prot. n.5343 del 10.12.2015, assunta al protocollo Corte dei conti n. 39365 l’11.12.2015;<br />
vista la relazione n. 2, prot. n.52741623 del 7 gennaio 2016, con cui il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all’Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato provvedimento;<br />
vista la nota n. 52742492 del 7 gennaio 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, condividendo la richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito alla Sezione il sopracitato atto;<br />
vista l’ordinanza n.52760022 in pari data, con la quale il Presidente della Sezione f.f. ha convocato, per il giorno 14 gennaio 2016, il Collegio per l’esame della questione proposta;<br />
vista la nota n.0000350-07/01/2016-SCCLA-Y26PREV-P, con cui il dirigente della Segreteria ha comunicato la convocazione dell’adunanza;<br />
intervenuti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), il Cons. Isabella IMPERATO, Direttore dell’Ufficio investimento di rete e servizi di pubblica utilità e l’Ing. Stefano CORSINI, Dirigente dell’Ufficio infrastrutture e regolazione dei servizi di pubblica utilità;<br />
intervenuto, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, il dott. Pier Luigi NAVONE Dirigente della Div. II:<br />
udito il relatore, Consigliere Giovanni COPPOLA;<br />
con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di Segretaria di adunanza.<br />
Ritenuto in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong>In data 22 ottobre 2015 è pervenuta la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.57 del 6 agosto 2015.<br />
Con la delibera <em>de qua</em> il CIPE assegna al Soggetto aggiudicatore “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” – RFI per il completamento della copertura finanziaria per “Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio” l’importo di 22 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.<br />
Il costo dell’intervento, così come riportato in delibera è di euro 59 milioni, di cui 31,3 per lavori, 1,6 per oneri per la sicurezza e 17,1 per somme a disposizione.<br />
<strong>2. </strong>Con rilievo istruttorio del 12 novembre 2015, n.36683, l’Ufficio di controllo chiedeva chiarimenti in merito a tre profili:<br />
A) La corretta applicazione dell’ art. 13 del D.L.145/2013, il quale&nbsp; espressamente prevede “c<em>he le disponibilità ivi previste siano destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all&#8217;interno dei sistemi portuali</em>”; che l’assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2014, contestualmente all&#8217;approvazione dei progetti definitivi degli interventi, in quanto “<em>In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l&#8217;attuazione dell&#8217;intervento</em>”.<br />
Essendo decorso tale termine, la Corte ha chiesto di conoscere le motivazioni circa la mancata approvazione del progetto da parte del CIPE, dal momento che, con nota n.586 del 25 luglio 2014, RFI S.p.A. aveva trasmesso al Ministero istruttore il progetto definitivo dell’intervento, anticipando l’invio dello studio di fattibilità in data 10.2.2014; è stato richiesto, altresì, se l’Opera in questione fosse&nbsp; stata effettivamente individuata&nbsp; nell’ambito della revisione del XII Allegato Infrastrutture.<br />
B) Il secondo profilo di criticità riguarda l’assenza del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – CSLP, ai sensi dell’art. 127, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..<br />
Con riferimento alla mancata acquisizione di tale parere si osserva che l’art. 206, comma 1, parte III, titolo I, capo I del D.Lgs. n.163/2006, richiamato in delibera, dispone che “<em>ai contratti pubblici di cui al presente capo I si applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I…si applicano esclusivamente i seguenti articoli [&#8230;].&nbsp; Nessun altra norma della parte II, titolo I si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali</em>.”&nbsp; Pertanto, l’art. 206 sopra menzionato non sembra escludere, a parere dell’Ufficio di controllo, le norme contenute nella parte II, titolo III, che include l’art. 127 riguardante proprio l’espressione del parere obbligatorio da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP).<br />
Peraltro, il comma 3 del medesimo articolo 206 recita “<em>Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo…</em>”. Rilevano, infatti, secondo l’Ufficio di controllo, ai fini di una corretta applicazione del predetto art. 127 (contenuto nella parte II, titolo III del Codice) nella fattispecie in esame, l’inserimento dell’intervento nell’ambito del XII Allegato Infrastrutture e l’utilizzo della tipologia delle risorse, le quali gravano per 28 milioni di euro a carico del Contratto di Programma 2012–2016, tabella A03, “<em>Infrastrutturazione porti</em>” e per 22 milioni di euro sulle disponibilità di cui al comma 4 del citato art. 13 del DL n.145/2013, “…<em>destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali,…</em>”.<br />
Si è, dunque, in presenza di risorse interamente a carico dello Stato e nell’ambito dei finanziamenti relativi alle opere portuali, per le quali la legge 28 gennaio 1994, n.84, nonché il D.P.R. 27 aprile 2006, n.204, prevedono espressamente il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.<br />
C) La terza criticità evidenziata concerne la mancata ricognizione di tutte le risorse residue da destinare ai porti, di cui all’ art. 13 del D.L. n.145/2013.<br />
Infatti, al punto 3 del deliberato è previsto che il Ministero presenti al CIPE una proposta di ripartizione delle risorse “…<em>al fine di ricondurre le scelte a un quadro programmatico unitario pluriennale, caratterizzato dalla rilevanza strategica degli interventi e coerente con il Piano nazionale dei porti e della logistica di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 133/2014</em>”.&nbsp; Tale indicazione, a parere dell’Ufficio, avrebbe dovuto precedere anche la presente assegnazione. Infatti, dall’istruttoria della quale si è data evidenza in delibera, sembra che il Ministero abbia semplicemente preso atto, tra le altre, della richiesta pervenuta dal soggetto aggiudicatore, relativa all’intervento di che trattasi e per la cui individuazione non è stata eseguita alcuna oggettiva valutazione in un ambito programmatorio di riferimento.<br />
<strong>3. </strong>Con nota n. 5343 del 10.12.2015, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) ha risposto alle obiezioni formulate.<br />
A) Con riferimento al primo argomento, l’Amministrazione ha precisato che l’attività programmatoria di cui all’ articolo 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n.145/2013, era stata predisposta per l’inclusione dell’intervento nel XII Allegato Infrastrutture. Tale documento avrebbe dovuto essere sottoposto all’approvazione del CIPE ma, con il mutato orientamento del Ministro delle Infrastrutture, si è ritenuto di modificare e ridurre gli interventi del XII Allegato ed è stato elaborato il Piano nazionale della portualità e della logistica di cui all’art. 29 del D.L. n.133/2014. Il DIPE ha rappresentato, comunque, che “<em>il Piano nazionale della portualità e della logistica, di cui all’art. 29 del d.l. n.133/2014…dà grande rilevanza al tema dei nodi ferroviari di collegamento con la rete nazionale, come quello in discorso, al fine di migliorare la competitività del sistema portuale</em>”.<br />
L’ intervento per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio risulta sì incluso nella revisione del XII Allegato Infrastrutture (discusso, ma non approvato dalla Conferenza unificata), ma non è incluso nel Programma delle Infrastrutture strategiche di cui all’XI Allegato attualmente vigente.<br />
Ciò spiega, ad avviso dell’Amministrazione, il motivo per cui il progetto definitivo dell’intervento sia stato sottoposto all’<em>iter</em> previsto dall’art. 25 della legge 17 maggio 1985, n.210 ed approvato da RFI (e non dal CIPE) con provvedimento del 10 febbraio 2015.&nbsp;<br />
Il non inserimento nel PIS “<em>presupposto necessario per l’approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dell’intervento</em>” ha determinato che il Comitato provvedesse, ai sensi del menzionato art. 13, alla sola assegnazione delle risorse.<br />
B) Riguardo al secondo profilo oggetto di osservazione, l’Amministrazione ha evidenziato che l’art 206 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 63 e ss.mm.ii., nel prevedere soltanto alcuni articoli della Parte II del&nbsp; decreto legislativo, nella quale figura l’art. 127, ha inteso fornire un’elencazione tassativa, dovendo perciò concludersi che il parere di cui si tratta non debba intendersi obbligatorio per i settori strategici bensì soltanto “<em>per i soli soggetti operanti nei settori ordinari”</em>. A conferma di tale assunto ha evidenziato il disposto di cui “<em>all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R 204/2006</em>” e, ancora, che, a voler concludere diversamente “…<em>non si comprenderebbe il rinvio espresso nell’art. 206 medesimo, all’articolo 131 del decreto legislativo, norma anch’essa contenuta nella Parte II, titolo III</em>”.<br />
C) Con riferimento al terzo profilo il DIPE si è limitato a rilevare che l’attività programmatoria condotta a seguito dell’avvicendamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già soddisfa in gran parte le istanze che traspaiono al punto 3 del deliberato.<br />
<strong>4.</strong> L’Ufficio di controllo, con relazione n. 52741623 del 7 gennaio 2016, ha ritenuto che le considerazioni svolte dall’Amministrazione, a sostegno dell’ammissibilità al visto della delibera in oggetto, non fossero idonee a superare i rilievi sulla legittimità dell’atto,<br />
Tutto ciò premesso, non ritenendo superate dalla risposta dell’Amministrazione le perplessità, il Magistrato istruttore ha proposto al Consigliere delegato di sottoporre la questione all’esame della Sezione perché la stessa potesse deliberare in ordine alla registrazione del provvedimento in oggetto.<br />
Il Consigliere delegato, condividendo le perplessità del Magistrato istruttore, con nota n. 52742492 in pari data, ha deferito il provvedimento <em>de quo</em> alla Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.<br />
<strong>5.</strong> Nell’adunanza i rappresentanti del DIPE e del MIT hanno confermato le posizioni espresse in risposta al rilievo istruttorio, ulteriormente delineate nelle memorie presentate ed alle quali hanno fatto riferimento, ribadendone le argomentazioni. In entrambe le memorie si afferma, in particolare, che sussiste una correlazione tra le opere previste al comma 1 del citato art. 13 D.L. n.145/2013 &#8211; e che riguardavano opere di connessione ritenute indispensabili per lo svolgimento di EXPO 2015 &#8211; e le somme non utilizzate a tal fine con quelle (di cui qui si discute) che attengono ad “<em>interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali</em>” come riportato correttamente nelle memorie.<br />
Da quanto precede deriva la considerazione che non necessariamente trattasi di opere strategiche. Nella memoria del MIT è stata data particolare enfasi alla questione relativa al secondo profilo di rilievo in ordine all’applicabilità delle sole norme, in un ritenuto sistema di “<em>elencazione tassativa</em>”, con riferimento alla questione relativa alla non applicabilità quindi dell’art. 127 del Codice dei contratti, con la conseguente ritenuta non obbligatorietà del parere del CSLP.<br />
Considerato in</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1</strong>. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE n. 57/2015 (Prot. C.d.c. n.34949 del 22.10.2015). Assegnazione di risorse di cui all’articolo 13 del Decreto-legge n. 145/2013. Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio.<br />
<strong>2. </strong>La questione portata in Sezione è estremamente complessa, in quanto ha riguardato diversi punti dell’Atto sottoposto all’esame sui quali è stato realizzato un intenso contraddittorio con l’Amministrazione, articolato, come precisato nella parte in “Fatto”, su tre argomenti:<br />
a. Il primo concerne la corretta applicazione dell’art. 13 del D.L. n.145/2013.<br />
b. Il secondo profilo riguarda l’assenza del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – CSLP, ai sensi dell’art. 127, comma 3, del d. lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., in relazione alla corretta applicazione dell’art. 206, comma 1, parte III, titolo I, capo I del D.Lgs. n.3/2006.<br />
c. Il terzo profilo concerne la mancata ricognizione di tutte le risorse residue da destinare ai porti, così come previsto all’ art. 13 del D.L. 145/2013.<br />
<strong>3. </strong>Come è già stato chiarito in precedenza, le risposte al rilievo istruttorio, che non avevano superato le perplessità dell’Ufficio, sono state sostanzialmente ribadite in Adunanza.<br />
Merita sottolineare come vadano evidenziati, sia profili di stretta interpretazione giuridica, sia la carenza di tutta una serie di adempimenti che non hanno trovato la loro soluzione nemmeno in occasione dell’ultima seduta del CIPE tenutasi il 23 dicembre 2015.<br />
Per quanto attiene al primo profilo, il tenore letterale della disposizione normativa fa intendere che il CIPE debba “<em>contestualmente”</em> assegnare le risorse finanziarie ed approvare il progetto definitivo.<br />
La disposizione così formulata ha la sua logica normativa e l’intenzione del legislatore può essere ricercata concretamente in considerazione della tipologia delle risorse che, nella fattispecie, vengono assegnate, vale a dire quelle di cui ai commi 4, 5 dell’art. 13 del D.L. n.145/2013.<br />
Il richiamo, operato, nel comma 4, al comma 1 del medesimo decreto-legge, e, quindi, al Fondo di cui all’art. 32, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (cd. Fondo Revoche) convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, agevola la comprensione del dettato normativo.<br />
Si tratta di risorse, in tal caso, da destinare ad opere di interesse strategico di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.443, le quali &#8211; come anche puntualizzato nella nota di riscontro del DIPE &#8211; sono di competenza del Comitato, relativamente all’approvazione dei progetti preliminari, definitivi e delle varianti sostanziali afferenti alle stesse, ai sensi dei citati artt. 165, 166 e 169 del Dlgs. n.163/2006.<br />
La tipologia delle risorse cui si ricorre nella fattispecie, pertanto, motiva <em>in re ipsa</em> la disposizione di legge, non risultando possibile l’assegnazione di risorse così definite ad interventi non rientranti, allo stato, nel programma delle Infrastrutture Strategiche.<br />
Infatti, lo stesso comma 7 dell’art. 32 del D.L. n. 98/2011 dispone che sia il CIPE stesso, su proposta del MIT, di concerto con il MEF a destinare le risorse che affluiscono al comma 6 dello stesso art. 32, per la realizzazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche. Ancora più utile, per la comprensione è il richiamo fatto nell’ Atto Senato 2814 “<em>Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</em>”&nbsp; del luglio 2011, nel quale&nbsp; espressamente viene previsto che “<em>il comma 7 attribuisce al CIPE la decisione circa la destinazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n.443 del 2001”.</em><br />
Conseguentemente, se si tratta di opere di interesse strategico (ma le stesse non risultano inserite nel Programma -PIS), si possono utilizzare le risorse del Fondo revoche (se, però, il CIPE approva contestualmente il progetto, così come previsto dalla norma di riferimento); al contrario, se non sono opere di interesse strategico, il CIPE può non approvarne i relativi progetti ma, in tal caso, l’opera non può essere finanziata con quella tipologia di risorse e con il Fondo Revoche.<br />
Del resto, la stessa delibera CIPE n.137 del 21 dicembre 2012 precisa che “<em>le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocate e da iscrivere in bilancio</em>…” (relativamente ai commi 2, 3 e 4&nbsp; dell’art. 32 del citato D.L. n.98/2011)… “<em>affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 6) (“Fondo revoche”)</em>” e, inoltre, “<em>che questo Comitato stabilisce la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo revoche per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n.443, su proposta del&nbsp; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze</em>”.<br />
Al riguardo è necessario ricordare che le disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. n.145/2013 si collocano in un quadro di recupero delle risorse destinate ma non utilizzate per le opere pubbliche, per orientarle con ben diversa efficacia e, pertanto, assume grande rilevanza <em>l’immediata cantierabilità</em> quale requisito fondamentale per la nuova destinazione.<br />
Non convince al riguardo l’interpretazione portata dal MIT di una diversa rilevanza delle due parti del comma 4, la prima afferente alla destinazione diretta, interventi immediatamente cantierabili, e la seconda delle risorse non utilizzate, che farebbe riferimento ad interventi i quali non hanno necessariamente tale caratteristica.<br />
Il Collegio ritiene, al riguardo, che tale distinzione non abbia alcun fondamento, che sia impropria l’assimilazione tipologica tra le opere del comma 1 e quelle del comma 4, presentando, le stesse, caratteri decisamente diversi. Ed invero solo le prime sono individuate in un’ottica di assoluta urgenza (stante la prossimità dell’EXPO 2015) tale da motivarne l’eccezionalità e la qualificazione di “<em>strategiche</em>” non in termini assoluti ma in relazione all’evento, mentre per le opere di cui al comma 4 emergono, proprio nell’ottica dell’utilizzazione delle risorse originariamente destinate agli interventi di cui al comma 1 (EXPO 2015),&nbsp; i due caratteri dell’immediata cantierabilità e delle finalità strategiche (miglioramento della competitività dei porti e del trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali).<br />
Del resto l’<em>immediata cantierabilità</em> costituisce, da un lato, il contraltare delle carenze riscontrate per opere infrastrutturali per le quali, ad almeno due anni dall’assegnazione delle risorse, non sia stato ancora pubblicato il bando di gara, alle quali consegue la revoca dell’assegnazione e, dall’altro, essa è requisito fondamentale per la nuova assegnazione.<br />
Il riconoscimento della rilevanza strategica è intrinsecamente legato all’utilizzazione delle risorse disponibili sul “Fondo Revoche”, ma non può non evidenziarsi la mancata inserzione dell’ opera nel PIS – Programma Infrastrutture Strategiche, pur rientrando l’intervento in esame nell’ambito di importanti investimenti finalizzati a migliorare l’accessibilità ferroviaria ai terminali portuali, tanto da essere inserito nel Piano Regolatore Portuale; al riguardo va, inoltre, tenuto conto delle Linee di indirizzo riportate nel Piano nazionale dei porti e della logistica di cui all’art.29 del D.L. n.133/2014.<br />
In merito al secondo profilo di criticità, il Collegio ritiene sussistenti i dubbi di legittimità sollevati dall’Ufficio di controllo, non condividendo le affermazioni del DIPE relativamente al fatto che il parere del CSLP, come definito dall’art. 127 del d.lgs. n.163/2006, norma di legge intesa a definire le competenze dell’Organo, sia limitato agli interventi dei soli soggetti operanti nei settori ordinari. Infatti la disposizione in questione pone due condizioni in evidenza: progetti definitivi afferenti a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati almeno per il 50% dallo Stato e progetti di importo superiore ai 25 milioni di euro.<br />
Né sembra soccorrere, nel senso illustrato dall’Amministrazione, il richiamo all’art. 2 comma 1, lett. a) del d.P.R. n.204/2006. Rileva, invero, quanto puntualizzato nel comma 1 menzionato, che &#8211; come già evidenziato nel rilievo istruttorio sopra richiamato &#8211; chiarisce in merito all’obbligatorietà del parere del CSLP sui&nbsp; “… <em>progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell&#8217;articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84…”.</em><br />
Il Collegio non ritiene persuasiva, altresì, la prospettazione circa la tassatività dell’elencazione degli articoli richiamati nell’art. 206 del d.lgs. 163/2006 esposta nella nota del DIPE, tenuto conto proprio del criterio che <em>ubi lex voluit dixit:</em> la norma pone, infatti, soltanto un limite relativamente alla Parte II, Titolo I già al secondo cpv., del comma 1, chiudendo, all’ultimo cpv., con la precisazione che “<em>Nessun’ altra norma della parte II, titolo I, si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali</em>”. Come è noto, l’art. 127 è disposizione della Parte II, Titolo III, senz’altro al pari dell’art. 131 che riguarda i Piani di sicurezza da inserire nei contratti di appalto o di concessione, ma il cui richiamo espresso, in ogni caso, non fornisce alcun elemento per contraddire quanto appena esposto riguardo ad un intero Titolo – il terzo – non escluso tassativamente dalla medesima disposizione.<br />
D’altra parte, l’intervento in esame rientra nell’ambito di “<em>importanti investimenti finalizzati a migliorare l’accessibilità ferroviaria ai terminali portuali</em>” e, sebbene non si tratti di opera strettamente individuata dall’art. 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n.84 (“<em>Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici”</em>), è senz’altro finalizzata a migliorare la competitività del sistema portuale, come confermato anche dall’Amministrazione. Anche da un punto di vista sistematico, in considerazione che “<em>l’ambito e l’assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale</em>…” e, ancora, “<em>il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici</em>” (art. 5 citato, commi 1 e 3), deve&nbsp; concludersi sulla necessità del parere di cui si parla.<br />
Peraltro, tali profili mettono in evidenza la rilevanza dell’intervento <em>de quo</em> e l’esigenza di ricondurre a sistema&nbsp;&nbsp; la necessità del parere del CSLP, di cui all’art.127 del d.lgs. n.163/2006 (Codice degli appalti), che pone due condizioni in primo piano: progetti definitivi afferenti a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati almeno per il 50% dallo Stato; progetti di importo superiore ai 25 milioni di euro.<br />
Non meno significativo &#8211; al fine di comprendere l’importanza che la norma attribuisce al parere di cui si tratta &#8211; appare quanto puntualizzato all’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 127, che lo prevede anche con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore ai 25 milioni di euro i quali presentino elementi di particolare rilevanza e complessità.<br />
In ogni caso, è prevalente la circostanza che si sia in presenza di risorse a carico dello Stato in quanto le stesse, individuate nella fattispecie, afferiscono, per 28 milioni di euro a carico del Contratto di Programma 2012–2016, tabella A03, “<em>Infrastrutturazione porti</em>” e, per 22 milioni di euro, sulle disponibilità di cui al comma 4 del citato art. 13 del DL n. 145/2013. Si rinvengono dunque ambedue le condizioni.<br />
Conseguentemente, il Collegio ritiene che, laddove vi siano risorse a carico dello Stato superiori ai 25 milioni di euro, sia da considerare obbligatorio il parere del CSLP.<br />
Per quanto attiene al terzo profilo, va osservato che, al punto 3 del deliberato, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà procedere a una ricognizione di tutte le risorse residue da destinare ai porti e, solo successivamente, presenterà al CIPE una proposta di ripartizione delle medesime risorse <em>“…al fine di ricondurre le scelte a un quadro programmatico unitario pluriennale, caratterizzato dalla rilevanza strategica degli interventi e coerente con il Piano nazionale dei porti e della logistica di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 133/2014”.</em><br />
Tale ricognizione, a parere dell’Ufficio di controllo, avrebbe dovuto precedere anche la presente assegnazione in quanto, prima dell’assegnazione delle risorse, non è stata eseguita alcuna oggettiva valutazione in un ambito programmatorio di riferimento.<br />
Al riguardo il Collegio condivide le osservazioni dell’Ufficio di controllo, e osserva, altresì, che, l’art. 29 del decreto legge n. 133/2014, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con recente sentenza dell’11 dicembre 2015 n. 261, nella parte in cui non prevede che il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in Conferenza Stato-Regioni.<br />
La mancata definizione dell’attività programmatoria, il mancato parere del CLSP, la mancata ricognizione di tutte le risorse destinate ai porti &#8211; che, ribadisce il Collegio, avrebbero dovuto precedere l’assegnazione <em>de qua &#8211;</em> costituiscono carenze che non possono trovare una giustificazione nella fase di avvicendamento delle strutture del MIT. Né può, infine, trovare spazio l’affermazione che la Delibera del CIPE assume un valore di documento dal tenore “<em>politico/programmatico</em>”, e non quello di assegnazione di risorse a progetti definitivi ed immediatamente cantierabili, i quali, essi stessi,&nbsp; rappresentano la risposta concreta che è nello spirito della normativa analizzata, la quale mira ad un’inversione di tendenza nella realizzazione delle opere pubbliche con una rinnovata attenzione alla destinazione (nuova destinazione) delle pubbliche risorse.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio, conclusivamente, considera non conforme a legge la Delibera CIPE n. 57/2015 (Prot. C.d.c. n.34949 del 22.10.2015) concernente l’assegnazione di risorse di cui all’articolo 13 del Decreto-legge n. 145/2013. Interventi ferroviari per lo sviluppo del porto di Trieste e potenziamento della stazione di Campo Marzio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Sezione centrale del controllo di legittimità ricusa il visto e la conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe.</div>
<div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE<br />
Pietro DE FRANCISCIS<br />
IL RELATORE<br />
Giovanni COPPOLA<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria il 11 febbraio 2016<br />
Il Dirigente<br />
(Dott.ssa Paola Lo Giudice)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-centrale-di-controllo-di-legittimita-deliberazione-11-2-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezione centrale di controllo di legittimità &#8211; Deliberazione &#8211; 11/2/2016 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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