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	<title>11/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Contessa Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. (Avv.F. Nardocci e S. Carloni) e R.T.I. MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. (Avv.S.Carloni) / Università degli Studi di Perugia (Avv.St.) e altri rimette all&#8217;Adunanza Plenaria la questione relativa alla decorrenza del termine per proporre ricorso avverso gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  &#8211;  Est. Contessa <br /> Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. (Avv.F. Nardocci e S. Carloni) e R.T.I. MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. (Avv.S.Carloni) / Università degli Studi di Perugia (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>rimette all&#8217;Adunanza Plenaria la questione relativa alla decorrenza del termine per proporre ricorso avverso gli atti d&#8217;aggiudicazione delle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine – Decorrenza – Individuazione – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione – Termine – Compatibilità comunitaria del rito accelerato – Combinato disposto artt. 120, comma 5, c.p.a. e 79, comma 2, lett. c), comma 5 e comma 5 quater d.lgs 163/2006 – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se  il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, l’art. 120 c.5 c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163) debba essere inteso, anche alla luce della matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE e smi), nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale: a) decorre dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ nel solo caso in cui la presunta violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione, mentre b) decorre dal giorno in cui è stato possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti.	</p>
<p>2. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione  (nel caso in cui il tenore delle disposizioni della cui interpretazione si discute &#8211; e, segnatamente, del comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 206, n, 163 – non sia suscettibile dell’interpretazione dinanzi ipotizzata sub I),) se si ritenga compatibile con i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell’effetto utile il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per la parte in cui – per un verso – assoggetta a un termine notevolmente accelerato l’impugnativa degli atti in questione e – per altro verso – determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l’impugnativa nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell’ulteriore riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell’impugnativa e per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili di illegittimità).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8446 del 2012, proposto dalla società Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di un R.T.I. costituendo, rappresentata difesa dagli avvocati Francesco Nardocci e Silvio Carloni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Oslavia 14; </p>
<p>R.T.I. MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Silvio Carloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia 14; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Minotti&#8221; s.c.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Fariselli, Mirca Tognacci e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;<br />
Serio Società Cooperativa a r.l.;<br />
Moveco s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum</i>:<br />
A.C.E.R. Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via Antonio Pollaiolo 3<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza in forma semplificata resa dal T.A.R. dell’Umbria, Sez. I, n. 450/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia e del Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro &#8220;Ciro Minotti&#8221; s.c.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Carloni e l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti</p>
<p>La società Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. e la società MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. riferiscono di aver preso parte (in qualità – rispettivamente – di capogruppo mandataria e di mandante di un R.T.I. costituendo) alla procedura aperta da esperirsi con il metodo del prezzo più basso indetta dall’Università degli studi di Perugia per l’affidamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione di un immobile sito in via della Tartaruga – Perugia (bando in data 28 marzo 2012). <br />	<br />
All’esito delle operazioni di gara, l’amministrazione aggiudicatrice ha comunicato che il R.T.I. Edilerica si era classificato al secondo posto, mentre il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’ si era classificato al secondo posto (la comunicazione in questione, resa ai sensi dei commi 2, lettera c) e 5 dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è stata resa con lettera raccomandata del 5 luglio 2012).<br />	<br />
Il RTI appellante riferisce che “<i>avendo interesse di verificare le modalità di svolgimento delle operazioni di gara, con particolare riferimento alla posizione del concorrente aggiudicatario, ha domandato di accedere agli atti di gara.</i><br />	<br />
<i>L’Università ha consentito l’accesso solo in data 26 luglio 2012 (ciò perché, come è stato riferito telefonicamente, il funzionario responsabile prima era in ferie), con l’ostensione degli atti e il contestuale rilascio di copia di parte della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni del Consorzio ‘Ciro Menotti’</i>”.<br />	<br />
Il R.T.I. appellante riferisce, altresì, che solo a seguito dell’integrale disamina della documentazione di gara ha potuto rilevare l’esistenza di vizi nella formulazione dell’offerta da parte del Consorzio primo classificato i quali, ove correttamente apprezzati, ne avrebbero dovuto determinare l’esclusione dalla procedura.<br />	<br />
In particolare, il vizio nella formulazione dell’offerta da parte del Consorzio aggiudicatario consisterebbe in ciò, di avere designato, quale consorziata che avrebbe eseguito i lavori, la Serio soc. coop. a r.l. e nel fatto che quest’ultima, a propria volta, avesse designato quale impresa esecutrice la Moveco soc. coop. a r.l.<br />	<br />
In tal modo, il Consorzio appellato avrebbe posto in essere un inammissibile meccanismo di designazione ‘a cascata’ delle imprese designate per l’esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
Il R.T.I. osserva che i richiamati vizi nella formulazione dell’offerta non erano immediatamente evincibili dal contenuto della comunicazione resa ai sensi dell’articolo 79, comma 2, lettera c) del ‘Codice dei contratti’ (il quale si limita a stabilire l’obbligo per le stazioni appaltanti “<i>[di comunicare] ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro</i>”).<br />	<br />
Pertanto, una volta avuta completa cognizione del contenuto dell’offerta dell’appellata, il R.T.I. appellante aveva provveduto a notificare il ricorso introduttivo dinanzi al T.A.R.<br />	<br />
Ai fini della presente ordinanza di rimessione occorre osservare:<br />	<br />
&#8211; che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla comunicazione di cui all’articolo 79 (comma 2, lettera c) e comma 5), computato ai sensi del comma 2 dell’articolo 120 del ‘codice’ – e tenuto conto della sospensione feri<br />
&#8211; che la notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata solo otto giorni dopo la scadenza del richiamato termine ultimo &#8211; ossia, il successivo 27 settembre 2012 –.<br />	<br />
Con la sentenza oggetto del presente appello (adottata in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a.) il T.A.R. dell’Umbria ha dichiarato il ricorso in questione irricevibile, ritenendo che il <i>terminus a quo</i> per il computo del termine di impugnativa (pari a trenta giorni, ai sensi del comma 5 dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo) coincidesse con il momento di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del medesimo codice.<br />	<br />
Al riguardo i primi Giudici hanno osservato:<br />	<br />
&#8211; che non sembrano applicabili al caso di specie i principi enunciati da questo Consiglio con la sentenza n. 2646/2011;<br />	<br />
&#8211; che la vigente disciplina dell’impugnazione degli atti delle procedure di evidenza pubblica, recata dall’articolo 120 del ‘codice’, ispirata alla <i>ratio</i> di forte accelerazione impressa dalle esigenze di adattamento alla Direttiva 2007/66/CE (costi<br />
La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dalla società Edilerica Appalti e Costruzioni a r.l. e dalla società MCC Cerone Costruzioni Metalliche a r.l. le quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi.:<br />	<br />
I) &#8211; In primo luogo l’appellante lamenta che i primi Giudici abbiano dichiarato la tardività del ricorso (il quale, tenuto conto del termine di sospensione feriale, era stato proposto il trentottesimo giorno successivo alla comunicazione di cui all’articolo 79 del ‘codice dei contratti’), senza tenere in adeguata considerazione il fatto che, anche nella materia delle pubbliche gare, il termine per l’impugnativa non può farsi decorrere dalla mera conoscenza dell’atto oggetto di impugnativa, bensì dal momento (nel caso di specie, di alcuni giorni successivo) in cui il soggetto inciso ha potuto apprezzarne la lesività e la concreta illegittimità (momento che, nel caso in esame, si è verificato solo a seguito dell’accesso agli atti esperito ai sensi del comma 5-<i>quater</i> dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’).<br />	<br />
Sotto tale aspetto, i primi Giudici avrebbero omesso di considerare che le disposizioni sull’esperimento dei rimedi di tutela nella materia degli appalti pubblici, essendo in buona parte di derivazione comunitaria (in particolare: direttiva 89/665/CE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE), devono essere interpretate in modo da garantire in massimo grado l’<i>effet utile</i> proprio delle disposizioni comunitarie oggetto di ravvicinamento delle legislazioni.<br />	<br />
Sotto tale aspetto, le disposizioni in materia di termini e modalità di impugnativa (e, segnatamente, l’articolo 120 del c.p.a.) dovrebbero essere lette e interpretate alla luce del pertinente paradigma comunitario di riferimento (e, segnatamente, dell’articolo 2-<i>quater</i> della direttiva 89/665/CE, secondo cui il termine previsto dalle singole legislazioni nazionali per la proposizione del ricorso deve necessariamente decorrere dalla piena conoscenza da parte dell’interessato dei “<i>motivi pertinenti</i>” i quali hanno condotto all’aggiudicazione).<br />	<br />
Al riguardo, la sentenza in epigrafe si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, la quale ha chiarito che il termine per la proposizione del ricorso in materia di appalti non può essere semplicemente fatto decorrere dal momento della <i>conoscenza dell’atto</i> lesivo, bensì da quello in cui l’interessato è venuto a conoscenza della <i>violazione normativa</i> posta a fondamento dell’aggiudicazione. <br />	<br />
La stessa giurisprudenza comunitaria ha – altresì – chiarito che gli ordinamenti nazionali devono assicurare all’interessato la disponibilità di un termine <i>pieno ed effettivo</i> per la proposizione del ricorso: ciò comporta che, laddove in un primo momento l’interessato non abbia potuto avere piena conoscenza delle violazioni sottese all’aggiudicazione, il termine per l’impugnativa dovrà necessariamente decorrere <i>ex novo</i> dal momento in cui egli abbia avuto tale conoscenza.<br />	<br />
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha, altresì, sancito l’obbligo per i Giudici nazionali di disapplicare le disposizioni nazionali le quali si pongano in contrasto con il principio di diritto comunitario appena richiamato.<br />	<br />
Del resto, anche parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con l’articolo 79 del ‘codice dei contratti’, deve essere inteso nel senso che il termine per l’impugnativa avverso un’aggiudicazione in ipotesi illegittima non possa che decorrere dal momento in cui l’interessato abbia avuto piena e adeguata conoscenza delle caratteristiche (e dei vantaggi) dell’offerta selezionata.<br />	<br />
Opinando in senso diverso si giungerebbe alla conseguenza (invero, inammissibile) di far gravare sul partecipante alla gara un onere particolarmente stringente – quello di impugnare gli atti entro il ridottissimo termine di 30 giorni, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti – senza porre lo stesso in condizione di disporre di tale termine in modo pieno ed effettivo, al fine di operare una scelta processuale consapevole, pur nel limitato tempo a disposizione.<br />	<br />
Conseguentemente, la sentenza in epigrafe dovrebbe essere riformata per non aver considerato che, nelle ipotesi in cui la comunicazione di cui all’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ non ponga l’interessato in condizione di conoscere per intero le caratteristiche dell’offerta (e i relativi vizi), il termine per l’impugnativa dovrebbe essere prorogato almeno di un ulteriore termine di dieci giorni (ossia, del termine previsto dal comma 5-<i>quater</i> del medesimo articolo 79 per esercitare l’accesso integrale agli atti della procedura di gara).<br />	<br />
Laddove i primi Giudici avessero operato nel modo appena indicato avrebbero dovuto concludere nel senso della tempestività del ricorso introduttivo, il quale era stato proposto dopo solo otto giorni dal decorso del termine di trenta giorni a partire dal giorno della comunicazione di cui all’articolo 79, cit.<br />	<br />
II) Nel merito, il R.T.I. appellante ribadisce nella presente sede di appello il motivo (già articolato in primo grado e non esaminato dal T.A.R. per avere esso ritenuto assorbente il profilo della tardività del ricorso) secondo cui il Consorzio nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’ avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per avere illegittimamente designato quale impresa consorziata che avrebbe eseguito i lavori la soc. Serio soc. coop. a r.l., mentre questa aveva – a sua volta – designato quale impresa esecutrice la Moveco soc. coop. a r.l. (che era stata indicata genericamente come ‘associata’ dalla cooperativa Serio).<br />	<br />
Secondo l’appellante, il richiamato sistema di indicazione ‘a cascata’ dell’impresa esecutrice si porrebbe in contrasto con la disciplina di settore, la quale consente tale tipologia di designazione solo in caso di consorzio il quale – a propria volta – designi un altro consorzio. Al contrario, ciò non sarebbe possibile nel caso, che qui ricorre, in cui una consorziata (che non è essa stessa un Consorzio, come la soc. Serio) indichi quale impresa esecutrice una semplice associata (quale la soc. Moveco), la quale non è legata da un rapporto organico né con il Consorzio Ciro Menotti, né con la cooperativa Moveco (e che pertanto non potrebbe legittimamente giovarsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti del Consorzio).<br />	<br />
In definitiva, sarebbe stato necessario disporre l’esclusione dalla gara del Consorzio Ciro Menotti per violazione della previsione di cui al comma 7 dell’articolo 37 del ‘Codice dei contratti’, secondo cui “<i>i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre</i>”.<br />	<br />
III) Sempre nel merito, il R.T.I. appellante ribadisce nella presente sede di appello il motivo (già articolato in primo grado e non esaminato dal T.A.R. per la ritenuta tardività del ricorso) secondo cui l’Università degli Studi di Perugia avrebbe operato in modo gravemente illegittimo (e con rilevanti profili di colposità) per avere difeso il proprio operato con affermazioni ellittiche ed elusive anche quando l’odierna appellante aveva indicato, attraverso l’informativa di cui all’articolo 243-<i>bis</i> del ‘codice dei contratti’ l’esistenza di profili di illegittimità connessi all’aggiudicazione e la propria intenzione di proporre ricorso avverso la stessa.<br />	<br />
L’appellante ha, altresì, articolato domanda risarcitoria finalizzata all’integrale ristoro del danno patito in conseguenza degli atti illegittimi posti in essere dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito della complessiva vicenda.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.<br />	<br />
Nella Camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione, anche al fine di rendere una decisione in forma semplificata (del che è stata data puntuale comunicazione alle parti presenti).<br />	<br />
Il Collegio, tuttavia, ha rilevato che un punto di diritto sottoposto al suo esame può dar luogo a contrasti giurisprudenziali e ha, pertanto , deciso di rimettere la decisione del ricorso all’Adunanza plenaria (comma 1 dell’articolo 99 del c.p.a.).<br />	<br />
All’esito della medesima Camera di consiglio il Collegio ha, comunque, reso l’ordinanza cautelare n. 4857/2012 con cui ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe, impedendo – in particolare – la stipula del contratto con il Consorzio appellato.<br />	<br />
DIRITTO<br />	<br />
<i>1. Aspetti generali della questione</i><br />	<br />
1.1. Giunge all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da una società attiva nel settore delle ristrutturazioni la quale aveva partecipato a una gara per appalti pubblici di lavori indetta dall’Università degli studi di Perugia (classificandosi al secondo posto della graduatoria finale) avverso la sentenza del T.A.R. dell’Umbria con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso gli atti con cui l’appalto in questione era stato aggiudicato al Consorzio nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro ‘Ciro Menotti’.<br />	<br />
<i>2. Il necessario rinvio all’Adunanza plenaria e i quesiti da rivolgere all’Organo nomofilattico.</i><br />	<br />
2.1. Il Collegio ritiene che una fra le questioni di diritto dibattute fra le parti (e che è stata ritenuta dirimente dai primi Giudici ai fini del decidere) possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali e che, quindi, sia opportuno deferire la controversia all’esame dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ai sensi del comma 1 dell’articolo 99 del c.p.a.<br />	<br />
2.2. In particolare, si ritiene di sottoporre all’Adunanza plenaria le seguenti questioni:<br />	<br />
I) “<i>Se il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica (e, segnatamente, il comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-quater dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163) debba essere inteso, anche alla luce della matrice comunitaria che lo ispira (direttiva 89/665/CE come modificata dalla direttiva 2007/66/CE), nel senso che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso principale:</i><br />	<br />
<i>a) decorre dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 dell’articolo 79 del ‘codice dei contratti’ nel solo caso in cui la presunta violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali poste a fondamento del ricorso sia immediatamente percepibile dal contenuto di tale comunicazione, mentre</i><br />	<br />
<i>b) decorre dal giorno in cui è stato possibile ottenere integrale accesso agli atti della procedura ai sensi del comma 5-quater del medesimo articolo 79 (e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 2, lettera c) e di cui al comma 5 del medesimo articolo) nel caso in cui la presunta violazione non fosse percepibile dal contenuto della dichiarazione e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti</i>”;<br />	<br />
II) (nel caso in cui il tenore delle disposizioni della cui interpretazione si discute &#8211; e, segnatamente, del comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a., letto in combinato disposto con il comma 2, lettera c), con il comma 5 e con il comma 5-<i>quater</i> dell’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 206, n, 163 – non sia suscettibile dell’interpretazione dinanzi ipotizzata sub I),) “<i>Se si ritenga compatibile con i princìpi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24, Cost.) e con il principio comunitario dell’</i>effet utile<i> il quadro normativo nazionale in tema di impugnativa in sede giurisdizionale degli atti relativi a procedure di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica, per la parte in cui – per un verso – assoggetta a un termine notevolmente accelerato l’impugnativa degli atti in questione e – per altro verso – determina una ulteriore, sostanziale, riduzione dei termini per l’impugnativa nelle ipotesi in cui la presunta violazione non sia direttamente percepibile dal contenuto della dichiarazione di cui al richiamato articolo 79 e sia resa palese solo a seguito dell’esperito accesso agli atti (in tal modo ponendo a carico del soggetto ricorrente lo sfavorevole effetto processuale dell’ulteriore riduzione del termine effettivamente a disposizione ai fini dell’impugnativa e per un numero di giorni pari a quello necessario per avere piena conoscenza degli atti della gara possibile oggetto di impugnativa e dei relativi profili di illegittimità)</i>”.<br />	<br />
<i>3. Il quadro normativo di riferimento.</i><br />	<br />
3.1. Ai fini della presente ordinanza di rimessione vengono in particolare in rilievo quattro disposizioni:<br />	<br />
a) in primo luogo, il comma 5 dell’articolo 120 del c.p.a. (articolo rubricato ‘Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo119, coma 1, lettera a)’), il cui primo periodo stabilisce che “<i>per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo </i>[ivi compresi gli atti di aggiudicazione che nel caso in esame vengono in rilievo, n.d.E.]<i> il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto</i>”;<br />	<br />
b) in secondo luogo, l’articolo 79, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 163 del 2006 (c.d. ‘codice dei contratti’), secondo cui “[le stazioni appaltanti comunicano] <i>c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo quadro</i>”;<br />	<br />
c) in terzo luogo l’articolo 79, comma 5, lettera a) del medesimo decreto, secondo cui “[in ogni caso l’amministrazione comunica d’ufficio] <i>a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva</i>”;<br />	<br />
d) in quarto luogo, l’articolo 79, comma 5-quater del ridetto articolo 79, secondo cui “<i>fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i procedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio</i>”.<br />	<br />
<i>4. Inquadramento sistematico della questione.</i><br />	<br />
4.1. La questione che il Collegio ritiene di rimettere all’Adunanza plenaria concerne i rapporti fra:<br />	<br />
&#8211; da un lato, la previsione dinanzi richiamata <i>sub a</i>) (la quale ha introdotto un termine decadenziale particolarmente breve per l’impugnativa degli atti delle pubbliche gare) e<br />	<br />
&#8211; dall’altro, le previsioni di cui all’articolo 79 del ‘Codice dei contratti’ il quale, se – per un verso – garantisce che ai soggetti interessati sia data tempestiva comunicazione degli elementi essenziali relativi all’avvenuta aggiudicazione (e dall’avv<br />
4.2. Ci si domanda, quindi, se (anche in considerazione delle particolari esigenze di tutela connesse alla derivazione comunitaria delle disposizioni sostanziali e processuali di cui trattasi e, comunque, nel bilanciamento fra i vari interessi coinvolti) si possa fornire un’interpretazione del richiamato quadro normativo tale per cui il termine di trenta giorni per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorra sempre dal momento della comunicazione di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79, ma sia incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi profili di illegittimità (laddove questi non fossero oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite dei dieci giorni che il richiamato comma 5-<i>quater</i> fissa per esperire la particolare forma di accesso &#8211; semplificato ed accelerato &#8211; ivi disciplinata).<br />	<br />
4.3. Qui di seguito, i principali elementi che depongono nel senso di fornire risposta favorevole al primo dei richiamati quesiti, anche in considerazione del fatto che la questione qui esaminata ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali.<br />	<br />
4.3.1. In primo luogo, il Collegio ritiene di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in via di principio, la piena conoscenza dell&#8217;atto censurato (acquisita la quale inizia a decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa) si concretizza con la cognizione, da parte del soggetto interessato, degli elementi essenziali quali l&#8217;autorità emanante, l&#8217;oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all&#8217;impugnativa consapevole dell&#8217;incidenza dell&#8217;atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2010 n. 292).<br />	<br />
Si è condivisibilmente affermato, tuttavia, che detti elementi essenziali devono essere tali da consentire all&#8217;interessato di poter valutare se l&#8217;atto è illegittimo o meno. In difetto, si deve ritenere che il destinatario abbia una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l&#8217;atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell&#8217;atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto dell&#8217;atto, quindi dell&#8217;effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2007 n. 522). Ciò in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Di conseguenza, la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell&#8217;atto, non potendo il termine per l&#8217;impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l&#8217;atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione (Cons. Stato, V, 4 gennaio 2011, n. 8).<br />	<br />
La giurisprudenza di questo Consiglio ha altresì osservato che la verifica della “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche. Essa deve risultare incontrovertibilmente da elementi oggettivi, ai quali il giudice deve riferirsi, nell’esercizio del suo potere di verifica di ufficio della eventuale irricevibilità del ricorso, o che devono essere rigorosamente indicati dalla parte che, in giudizio, eccepisca l’irricevibilità del ricorso instaurativo del giudizio.<br />	<br />
Ebbene, queste essendo le coordinate sistematiche attraverso cui riguardare la questione in oggetto, ne consegue che non appare condivisibile far decorrere il termine per l’impugnativa dal momento della semplice conoscenza degli elementi essenziali dell’offerta risultata vincitrice (ci si riferisce alla comunicazione relativa “<i>[alle] caratteristiche [e ai] vantaggi dell’offerta</i>” di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 79, cit.), in specie nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – da tale comunicazione non fossero in alcun modo evincibili gli ulteriori e diversi aspetti sui quali si sono in seguito innestate le censure di illegittimità (aspetti di cui l’interessato è potuto venire a conoscenza solo a seguito dell’accesso).<br />	<br />
4.3.2. In secondo luogo, l’appellante ha correttamente richiamato un orientamento giurisprudenziale comunitario in quale sembra effettivamente deporre nel senso che il termine per la proposizione di impugnative in materia di procedure di affidamento relative ad appalti c.d. ‘sopra soglia’ decorra dalla data in cui l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere della illegittimità dell’atto della serie procedimentale (in particolare: dell’aggiudicazione), con obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare l’eventuale disposizione processuale di diritto interno la quale connetta il decorso di tale termine da un momento diverso (e, in particolare, dal momento anteriore in cui è stata resa nota la sola aggiudicazione con la generica indicazione delle relative caratteristiche e vantaggi).<br />	<br />
Al riguardo, appare pertinente ai fini della presente decisione la sentenza della Corte di giustizia delle CE, III Sezione, 28 gennaio 2010 in causa C-406/08 (<i>Uniplex</i>) con cui è stato affermato che:<br />	<br />
&#8211; “<i>l’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubb<br />
&#8211; “<i>la direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale av<br />
Sotto tale aspetto il Collegio ritiene che, contemperando la statuizione della Corte di Giustizia (la quale ipotizza una sorta di “<i>proroga [del] termine di ricorso</i>” <i>jussu judicis</i> al fine di consentire il conseguimento dell’<i>effet utile</i> da parte della disposizione processuale di matrice comunitaria) con l’evidente <i>ratio</i> di concentrazione ed accelerazione sottesa alla previsione di diritto interno in tema di termine decadenziale d’impugnativa e di accesso agli atti di gara (in particolare: comma 5-<i>quater</i> dell’articolo 79 del ‘Codice dei contratti’), il punto di equilibrio fra le richiamate esigenze possa essere individuato in una lettura del complessivo quadro normativo tale, per cui il <i>dies a quo</i> per il decorso del termine decadenziale d’impugnativa sia posticipato sino a decimo giorno dalla comunicazione di aggiudicazione ex art. 79, cit. (ossia al momento in cui il concorrente, agendo in modo diligente, potrà aver avuto conoscenza integrale della documentazione di proprio interesse, attivando le modalità semplificate di accesso agli atti di cui al medesimo comma 5-<i>quater</i>).<br />	<br />
Naturalmente, ciò sarebbe possibile a due condizioni:<br />	<br />
a) che, effettivamente, il profilo di illegittimità lamentato in sede di impugnativa non fosse in alcun modo desumibile dal tenore della comunicazione di cui all’articolo 79;<br />	<br />
b) che il richiamato termine di dieci giorni (aggiuntivo rispetto a quello di trenta giorni per la proposizione dell’impugnativa ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del c.p.a.) dovrebbe essere corrispettivamente ridotto nelle ipotesi in cui, esperito l’accesso agli atti della gara, la pertinente documentazione sia stata resa disponibile in un termine inferiore rispetto a quello di dieci giorni di cui al più volte richiamato comma 5-<i>quater</i>.<br />	<br />
4.3.3. In terzo luogo si osserva che la giurisprudenza di questo Consiglio si è già, in alcune ipotesi, dimostrata sensibile all’esigenza di operare (nella materia in questione) un delicato bilanciamento fra:<br />	<br />
&#8211; (da un lato) l’evidente <i>ratio</i> acceleratoria sottesa alla dimidiazione del termine decadenziale per l’impugnativa nel c.d. ‘rito appalti’ e la necessità che tale finalità non possa essere ostacolata o derogata attraverso il riconoscimento di possi<br />
&#8211; (dall’altro) l’esigenza di evitare che l’imposizione di un termine di per sé molto breve, unita alla necessità – in talune ipotesi – di impiegare alcuni giorni (dieci, secondo il modello di cui all’articolo 79, comma 5-<i>quater</i>) per avere piena con<br />
Si segnala al riguardo la sentenza di questo Consiglio, V, 1° settembre 2011, n. 4895, la quale ha stabilito che la legge, attraverso il combinato disposto degli artt. 79, codice dei contratti pubblici e 120 c.p.a. ha inteso delimitare ad un massimo di quaranta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (sia o meno accompagnata dal provvedimento o dai verbali di gara recanti la motivazione: 10 giorni per esercitare l’accesso decorrenti dalla comunicazione + 30 giorni per la proposizione del ricorso).<br />	<br />
In termini simili si è espresso Cons. Stato, III, 14 marzo 2012, n. 1428, il quale ha ritenuto la tempestività di un ricorso proposto successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 79 del ‘Codice dei contratti’ in un’ipotesi in cui tale comunicazione non risultava idonea a consentire la piena conoscenza degli atti sottesi all’aggiudicazione (piena conoscenza che era stata conseguita solo in un secondo momento, a seguito dell’accesso agli atti).<br />	<br />
Nell’occasione, questo Giudice di appello ha affermato che l&#8217;obbligo posto in capo alla stazione appaltante di rendere edotti i soggetti non aggiudicatarii dei risultati della gara può intendersi correttamente adempiuto, al fine di garantire ricorsi efficaci e tempestivi contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, attraverso la comunicazione dell&#8217;atto di affidamento nella sua forma integrale e, ove dallo stesso ( come appunto si rileva nel caso di specie ) non risultino comunque gli elementi di cui sopra, attraverso l&#8217;invio dei verbali di gara, come pure d&#8217;altronde previsto dal citato comma 5.<br />	<br />
<i>5. Conclusioni sul punto.</i><br />	<br />
5.1. Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene di sottoporre all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i quesiti dinanzi esposto al paragrafo 2.2., <i>sub</i> I) e II).<br />	<br />
<i>6. Nel merito</i><br />	<br />
6.1. Laddove l’Adunanza plenaria ritenesse superabile il profilo di tardività sottolineato dai primi Giudici, si ritiene che sussistano elementi tali da concludere nel senso della fondatezza dell’appello (con particolare riguardo al secondo motivo), dal momento che, effettivamente, il sistema di indicazione ‘a cascata’ dell’impresa esecutrice da parte del Consorzio Nazionale di Cooperative ‘Ciro Menotti’ appare in contrasto con la pertinente disciplina di settore.<br />	<br />
In particolare, il comma 7 dell’articolo 37 del ‘Codice dei contratti’ (secondo cui “<i>i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre</i>”) sembra ammettere la richiamata tipologia di designazione solo in caso di consorzio il quale – a propria volta – designi un altro consorzio e non anche nell’ipotesi, che qui ricorre, in cui una consorziata (che non è essa stessa un Consorzio, come la soc. Serio) indichi quale impresa esecutrice una semplice associata (quale la soc. Moveco), la quale non è legata da un rapporto organico né con il Consorzio Ciro Menotti, né con la cooperativa Moveco.<br />	<br />
<i>7. Conclusioni</i>.<br />	<br />
7.1. Per le ragioni fin qui esposte, il Collegio ritiene che l’intera controversia vada devoluta all’esame dell’Adunanza Plenaria, affinché siano definite le segnalate delicate questioni, aventi carattere di massima.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) rimette l’esame della intera controversia all’esame all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 del Codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-790/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.761</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-761/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.761</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. De Nictolis Cogit &#8211; Costruzioni Generali Italiane – s.p.a. (Avv. G. Pellegrino) / Autorità Portuale di Brindisi (Avv.St.) e altri rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria le questioni concernenti l&#8217;interesse strumentale nelle controversie sugli appalti pubblici, sulle competenze in tema di verifica dell&#8217;anomalia, sulle modalità di conservazione dei plichi d&#8217;offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-761/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-761/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.761</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini    Est. De Nictolis<br />  Cogit &#8211; Costruzioni Generali Italiane – s.p.a.  (Avv. G. Pellegrino) / Autorità Portuale di Brindisi (Avv.St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>rimesse all&#8217;Adunanza Plenaria le questioni concernenti l&#8217;interesse strumentale nelle controversie sugli appalti pubblici, sulle competenze in tema di verifica dell&#8217;anomalia, sulle modalità di conservazione dei plichi d&#8217;offerta e sulle condizioni per la proposizione dell&#8217;appello avverso dispositivo di sentenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – In materia di pubblici appalti – Avverso il dispositivo e avverso la motivazione – Rapporto – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ordine delle censure – Vincolatività o meno per il giudice – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Plichi &#8211; Modalità di conservazione – Formalità – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>4.  Contratti della P.A. – Offerte – Offerte anomale – Potere del giudice di compiere sindacato di merito in ordine alla verifica di anomalia – Contrasto giurisprudenziale – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>5. Processo amministrativo – Ricorso – Interesse strumentale – Ambito di tutela – Rimessione all’Adunanza Plenaria. 	</p>
<p>6. Contratti della p.a. – Offerte anomale – Verifica – Competenza r.u.p. – Derogabilità o meno – Rimessione all’Adunanza Plenaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va rimessa all’Adunanza Plenaria, preso atto del contrasto di giurisprudenza nel settore del contenzioso sui pubblici appalti,  la questione che attiene al rapporto tra atto di appello avverso il dispositivo e atto di appello avverso la motivazione, e alla ammissibilità di un appello avverso la motivazione della sentenza che viene strutturato come “motivi aggiunti” &#8211; che fanno in parte rinvio all’appello avverso il dispositivo-, anziché come appello autonomo. L’accoglimento dell’una o dell’altra tesi ha importanti implicazioni in ordine alla forma e al contenuto del secondo appello, quello avverso la sentenza: se il rapporto è di autonomia, il secondo atto deve avere la forma o quantomeno la sostanza di appello autonomo contenente l’esposizione completa dei fatti e dei motivi, senza possibilità di fare rinvio all’appello avverso il dispositivo; se il rapporto è in termini di fattispecie a formazione progressiva, il secondo appello può operare una relatio all’appello avverso il dispositivo.	</p>
<p>2. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se l’ordine di esame dei motivi di ricorso, che la parte abbia graduato, fuori dai casi in cui con i motivi di ricorso si sottopongano questioni che il giudice può rilevare d’ufficio, e che hanno un ordine prioritario e non sono suscettibili di graduazione vincolante ad opera delle parti. Si pone, pertanto, la questione se la graduazione sia vincolante o meno per il giudice e se la gradazione dei motivi sia vincolante quando la sua osservanza porti a un risultato non in linea con la tutela piena dell’interesse pubblico.  	</p>
<p>3. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione relativa alle formalità che la stazione appaltante, e per essa la commissione di gara, deve rispettare per assicurare la integrità dei plichi, e in ordine alle modalità di verbalizzazione di tali formalità.  	</p>
<p>4. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se al g.a. può compiere un sindacato di merito sostituendosi all’amministrazione nella verifica di anomalia o deve ad affermare che la stazione appaltante ha l’obbligo di compiere la verifica di anomalia nei confronti della seconda classificata. 	</p>
<p>5. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione attinente all’ambito della tutela del c.d. interesse strumentale nel processo amministrativo. 	</p>
<p>6. Va rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se la competenza del r.u.p. a condurre la verifica di anomalia, desumibile dall’art. 88 codice appalti e dall’art. 121 regolamento n. 207/2010, e sancita dalla plenaria n. 36/2012, sia inderogabile da parte degli atti di gara che non possono attribuirla a diversi organi, si ché gli atti di gara ambigui sono da interpretare nel senso della competenza del r.u.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <A href="/static/pdf/g/20691_CDS_20691.pdf">clicca qui</A></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-11-2-2013-n-761/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2013 n.761</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2013 n.298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-2-2013-n-298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-2-2013-n-298/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2013 n.298</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, P. Moro – Estensore sul concetto di vicinitas in relazione alle strutture di vendita Industria e commercio – Attività commerciale – Strutture di vendita – Vicinitas – Concetto – Rimodulazione in senso espansivo – Medesimo bacino di utenza commerciale – Parametro – Elementi da dimostrare Nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-2-2013-n-298/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2013 n.298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-2-2013-n-298/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2013 n.298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, P. Moro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul concetto di vicinitas in relazione alle strutture di vendita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Attività commerciale – Strutture di vendita – Vicinitas – Concetto – Rimodulazione in senso espansivo – Medesimo bacino di utenza commerciale – Parametro – Elementi da dimostrare</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di strutture di vendita, vi è stata una rimodulazione, in senso espansivo, del concetto di vicinitas, che viene misurato col parametro del &#8220;medesimo bacino di utenza commerciale&#8221;, sicché è necessario analizzare in via comparativa le caratteristiche dell&#8217;offerta commerciale delle strutture di vendita; pertanto, trattandosi di condizione dell&#8217;azione, se non è necessario che tale danno fondante la legittimazione ad agire sia concretamente provato nella sua effettiva consistenza, venendo esso in rilievo in chiave meramente potenziale, occorre nondimeno che lo stesso venga prospettato in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività, specie a fronte dell&#8217;altrui contestazione di tale condizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 637 del 2012, proposto da:<br />
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Lecce, Municipio;<br />
Regione Puglia, Provincia di Lecce, Confcommercio di Lecce; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Emmelle Immobiliare Srl; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento adottato dal Dirigente del settore Attività Economiche e Produttive presso il Comune di Lecce del 27/03/2012, prot. n. 39991, con il quale è stata autorizzata la proroga dell&#8217;autorizzazione amministrativa n. 13 del 21/02/2002 per l&#8217;attivazione di una Grande Struttura di Vendita G1 in Lecce alla via Templari n. 13;<br />	<br />
del parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi svoltasi presso l&#8217;Ufficio attività commerciali e programmazione rete distributiva della Regione Puglia in data 5/03/2012 e dei singoli pareri favorevoli rilasciati dalle amministrazioni partecipanti;<br />	<br />
della nota del Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce del 19/01/2012 prot. n. 7703 di richiesta alla Regione di convocazione della Conferenza di Servizi sulla istanza di proroga;<br />	<br />
delle note del 1/02/2012 prot. AOO_160/3730 e del 20/02/2012 prot. AOO_160/5777 con le quali il Dirigente del Servizio Attività Economiche presso la Regione Puglia ha adottato gli atti necessari per la convocazione della Conferenza di Servizi;<br />	<br />
della nota prot. n. 20099 del 15/02/2012 con la quale il Dirigente del Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Lecce ha espresso parere positivo sull&#8217;istanza di proroga;<br />	<br />
della nota dell&#8217;8/03/2012 prot. AOO_160/7815 con la quale il Dirigente del Servizio Attività Economiche presso la Regione Puglia ha comunicato il parere della Conferenza di Servizi;<br />	<br />
ove occorra, dell&#8217;autorizzazione alla proroga del provvedimento n. 13/02 rilasciato il 1/08/2011 prot. n. 102791 e del presupposto parere favorevole della Conferenza di Servizi svoltasi in data 11/07/2011.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti E. Sticchi Damiani e E. Ciulla;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Comune ricorrente deduce quanto segue:<br />	<br />
&#8211; la vicenda riguarda la Emmelle Immobiliare, proprietaria di un immobile ubicato in Lecce, via dei Templari, n. 16 per averlo acquistato nell’ambito dell’acquisto del ramo d’azienda del Gruppo ‘Rinascente’ con atto in data 12 dicembre 2001.<br />	<br />
&#8211; a detto immobile afferisce una concessione amministrativa avente ad oggetto una licenza commerciale (la n. 13 del 21 febbraio 2002) rilasciata dal Comune di Lecce per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare per mq. 3958, e precis<br />
&#8211; mq. 1958 del settore alimentare e<br />	<br />
&#8211; mq. 2000 del settore non alimentare.<br />	<br />
&#8211; La licenza in questione concerne una struttura commerciale che, ai sensi dell’art. 2 del Reg. Regionale 30 giugno 2004, n. 1 (‘Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita’) è qualificata come ‘struttura di interesse l<br />
Questi i principali fatti addotti a sostegno del ricorso:<br />	<br />
&#8211; con istanza del 20.07.2005 la Emmelle ha comunicato la riduzione della superficie di vendita della struttura da mq 3.958 a 3.130 mq e ai sensi dell’art.20 c.4 reg.reg.1/2004, la modifica della modalità insediativa da struttura isolata a centro commercia<br />
&#8211; in tale contesto procedimentale è intervenuta la nota del dirigente del settore Commercio Regione Puglia del 7.11.2006 con la quale è stata convocata ai sensi dell’art.8 L.R. 11/2003 la conferenza di servizi la quale, nella seduta del 22.11.2006, quanto<br />
&#8211; Nella successiva conferenza di servizi del 16.1.2007 si è dato atto di due circostanze ritenute assorbenti al fine della espressione del parere contrario in ordine al trasferimento e alla modifica della struttura.<br />	<br />
&#8211; Con nota del 17.1.2007 il Dirigente del Settore Commercio presso la Regione Puglia ha comunicato al Comune di Lecce il diniego al trasferimento della grande struttura di vendita con contestuale modifica della modalità insediativa.<br />	<br />
&#8211; Con nota 18.1.2007 il Comune di Lecce ha poi invitato Emmelle a provvedere all’attivazione della grande struttura di vendita di tipologia G1 nei locali di Via Templari n.13 pena la revoca dell’autorizzazione.<br />	<br />
&#8211; Con ricorso notificato il 17.3.2007 Emmelle Immobiliare ha impugnato dinanzi a questo Tar gli atti del procedimento chiedendo l’accertamento del silenzio assenso formatosi ex artt.8 e 9 d.lgs. 114/1998 e art.8 c.6 e 7, artt 5 e 8 L.R. 11/2003, nonché ar<br />
&#8211; Con sentenza n.3826 del 10.10.2007 il Tar di Lecce ha accolto il ricorso riconoscendo che sia la modifica della modalità insediativa, sia la riduzione della superficie si erano perfezionate per effetto della comunicazione, con la conseguenza che l’istan<br />
&#8211; La sentenza veniva poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 5235/2009 ritenendosi che nel caso di specie la convocazione della conferenza di servizi si giustificava ed era necessaria al fine di accertare la sovracomunalità dell’intervento.<br />	<br />
&#8211; Intervenuta tale sentenza la Società Emmelle Immobiliare ha abbandonato il progetto di insediamento della struttura da via Templari a via Leuca e la modifica della modalità insediativa, risolvendosi a riattivare l’autorizzazione per la grande struttura<br />
&#8211; A seguito di ciò la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole in data 11.7.2011 e in data 1.8.2011 il Comune di Lecce ha concesso la proroga sino al 31.12.2011; in data 19.1.2012 Emmelle ha presentato una nuova istanza di proroga e con provve<br />
1.1. Avverso tali atti è insorto il Comune ricorrente affermando l’originaria decadenza dell’autorizzazione n.13/2002 e la violazione dell’art.7 c.4 e 5 del reg.comunale approvato con delibera C.C. n.10 del 19.4.2005.<br />	<br />
Con memoria depositata in data 1 giugno 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce deducendo la inammissibilità e infondatezza del ricorso.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 7 novembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
2.1. Il Collegio ritiene, difatti, di condividere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del comune di Lecce per l’insussistenza della c.d. vicinitas ossia dello “stesso bacino di utenza del comune ricorrente”.<br />	<br />
Secondo il Comune ricorrente la struttura in questione, per il dato dimensionale, è idonea a produrre indubbi effetti sovracomunali che incardinerebbero l’interesse del Comune di Cavallino.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che pur volendosi accedere ad un&#8217;ampia nozione di vicinitas, occorre purtuttavia offrire la prova della legittimazione al ricorso indicando, in termini di sviamento di clientela per il comune viciniore, quali danni, legati all’attualità , siano ricollegabili all&#8217;avversata struttura, tanto più che l’ambito di operatività commerciale del Comune di Cavallino non risulta sovrapponibile a quello della struttura commerciale sita in Via Templari a Lecce. <br />	<br />
In proposito, difatti, l’abbandono da parte della società Emmelle del trasferimento della struttura commerciale in questione da via Templari in via Leuca, ove effettivamente si poteva immaginare una sovrapponibilità degli interessi data la vicinanza geografica, esclude che tale sovrapponibilità ci sia in riferimento all’ubicazione attuale.<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, il concetto di vicinitas, richiamato dall&#8217;art. 31 comma 9, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 come elemento qualificante l&#8217;interesse al ricorso, si identifica unitariamente con quello di &#8220;stesso bacino di utenza&#8221;, rappresentando il collegamento stabile fra il ricorrente in relazione all&#8217;attività esercitata dall&#8217;intervento e la zona in cui questo dovrà essere realizzato (C.d.S. 07/07/2008, n. 3362).<br />	<br />
Se è vero che il Consiglio di Stato è giunto a sostenere che &#8220;l&#8217;apertura di un centro commerciale di notevoli dimensioni, in località caratterizzata dalla presenza di importanti collegamenti stradali e con ampia disponibilità di parcheggi, per effetto del grande richiamo notoriamente esercitato sui consumatori dalla possibilità di procedere ad acquisti di ogni genere con un solo spostamento verso un unico centro ed a condizioni di prezzo spesso più vantaggiose, è in grado di esercitare un impatto economico che non può essere ristretto ai commercianti siti nell&#8217;area nella quale la nuova struttura commerciale è stata autorizzata a collocarsi, ma inevitabilmente si riverbera sugli esercenti dei Comuni viciniori ai quali va di conseguenza riconosciuta la legittimità ad insorgere avverso il provvedimento che ne ha autorizzato l&#8217;apertura&#8230;&#8221; (Consiglio Stato, sez. V, 20/02/2009, n. 1032), pur tuttavia si è esclusa la titolarità di un interesse oppositivo in assenza di prova circa la diretta e immediata interferenza tra l&#8217;attività commerciale o imprenditoriale preesistente con quella di comuni viciniori. Ciò sia per l&#8217;esigenza di evitare slittamenti verso una giurisdizione di tipo obiettivo, sia per ragioni attinenti all&#8217;evoluzione dei principi in materia di concorrenza. (cfr. Cons Stato, V, 28 giugno 2006, n. 4206; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 settembre 2009 , n. 1505;T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 12 febbraio 2009, n. 140;T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 07 dicembre 2006 , n. 4279).<br />	<br />
Si è così assistito ad una rimodulazione, in senso espansivo, del concetto di vicinitas , che nel caso di strutture di vendita viene misurato col parametro del &#8220;medesimo bacino di utenza commerciale&#8221; (Cons. Stato, IV, 12 settembre 2007, n. 4821), sicchè è necessario analizzare in via comparativa le caratteristiche dell&#8217;offerta commerciale delle strutture di vendita.<br />	<br />
Pertanto, trattandosi di condizione dell&#8217;azione, se non è necessario che tale danno fondante la legittimazione ad agire sia concretamente provato nella sua effettiva consistenza, venendo esso in rilievo in chiave meramente potenziale, occorre nondimeno che lo stesso venga prospettato in modo non implausibile e suffragato da elementi di prova dotati di apprezzabile significatività, specie a fronte dell&#8217;altrui contestazione di tale condizione (Consiglio di Stato sez. V 30 Nov 2012 6113). <br />	<br />
2.2. Nella specie il Collegio ritiene che il concetto di vicinitas sia stato semplicemente evocato senza tuttavia indicare quanto meno le potenziali lesioni derivanti dalla struttura di vendita in questione posta non più al confine del Comune ricorrente ma a una distanza ben più ampia, ossia nel centro della città di Lecce.<br />	<br />
3. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-11-2-2013-n-298/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2013 n.298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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