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	<title>11/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-2-2009-n-401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-2-2009-n-401/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.401</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Graziano Impresa G.S.A. a r.l. (avv.ti Colella, Tangari, Bruno) c. Azienda Ospedaliera – Unversitaria “Maggiore della Carità” di Novara (avv.ti Picco, Scaparone) e Gielle (avv.ti Lillo, Remmert) l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale relativamente ad una gara di appalto con due soli concorrenti non esime il Giudice dall&#8217;esaminare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-2-2009-n-401/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-2-2009-n-401/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Graziano<br /> Impresa G.S.A. a r.l. (avv.ti Colella, Tangari, Bruno) c. Azienda Ospedaliera – Unversitaria “Maggiore della Carità” di Novara (avv.ti Picco, Scaparone) e Gielle (avv.ti Lillo, Remmert)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;accoglimento del ricorso incidentale relativamente ad una gara di appalto con due soli concorrenti non esime il Giudice dall&#8217;esaminare il ricorso principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Contratti p.a. – Due soli partecipanti – Accoglimento ricorso incidentale – Necessità esame ricorso principale – Ragioni di giustizia.	</p>
<p>2. – Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Ricorso principale infondato o improcedibile – Mancato esame ricorso incidentale.	</p>
<p>3. – Giustizia amministrativa  &#8211; Ricorso incidentale – Materie di cui art. 23 bis l. TAR – Termine impugnazione dimezzato.	</p>
<p>4 . – Contratti p.a. – Appalto  &#8211; Gara – Cause di esclusione – Sentenze ex art. 444 c.p.p. passate in giudicato – Obbligo dichiarazione – Eccezione – Dichiarazione estinzione del Giudice.	</p>
<p>5. &#8211; Contratti p.a. – Appalto  &#8211; Gara – Cause di esclusione – False dichiarazioni in atto pubblico – Mancata annotazione Osservatorio – Esclusione – Illegittimità.	</p>
<p>6. – Contratti p.a. – Appalto &#8211; Gara – Giustificazioni ex artt. 86 e 87 d.lgs. 163/2006 – Obbligatorietà – Mancata produzione – Esclusione dalla gara – Assenza di comminatoria nel bando – Illegittimità.	</p>
<p>7. &#8211; Contratti p.a. – Appalto  &#8211; Gara – Cause di esclusione – Art. 38 lett. f) d.lgs. 163/2006 – Grave errore – Esecuzione contratto con diversa P.A. – Vi rientra.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nel caso in cui ad una procedura concorsuale abbiano partecipato validamente due soli concorrenti, la paralisi del ricorso principale per via dell’accoglimento di quello incidentale  non esime il Giudice da esaminare anche il ricorso principale qualora sia diretto a contestare l’ammissione del controinteressato, per evitare che il ricorrente incidentale lucri un’ingiusta posizione di privilegio costituita da un’aggiudicazione a suo favore che si rivela comunque illegittima.	</p>
<p>2. – L’esame del ricorso incidentale non può avere luogo qualora sia stata delibata la infondatezza del ricorso principale o qualora quest’ultimo sia divenuto insuscettibile di decisione per sopravvenuto difetto di interesse o per cessazione della materia del contendere.	</p>
<p>3. – Il ricorso incidentale nelle materie di cui all’art. 23 bis l. TAR va notificato entro 45 giorni dalla notifica del ricorso principale.	</p>
<p>4. – Le sentenze di condanna a pena patteggiata ex art. 444 c.p.p., divenute irrevocabili per il passaggio in giudicato della sentenza, devono essere dichiarate dal concorrente a gara di appalto, salvo che siano state dichiarate estinte con formale provvedimento del Giudice dell’esecuzione ex art. 445 c.p.p.	</p>
<p>5. – Nei casi in cui un concorrente nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in atto pubblico, ma questa circostanza non risulti annotata nel Casellario presso l’Osservatorio, non potrà essere escluso dalla gara.	</p>
<p>6. – L’offerta deve obbligatoriamente essere corredata delle giustificazioni preventive di cui agli artt. 86 e 87 d.lgs. 163/2006 anche se il bando di gara nulla dispone sul punto, ma il mancato adempimento non comporta l’esclusione	</p>
<p>7. – L’art. 38 lett. f) d.lgs. 163/2006 nella parte in cui prevede l’esclusione dalla gara per grave errore commesso nell’esercizio dell’attività professionale può costituire causa di esclusione anche se commesso in occasione dell’esecuzione di contratti affidati da P.A. diverse dalla stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-11-2-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-11-2-2009-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-11-2-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. I. Pelikànovà Iride SpA e Iride Energia SpA (avv.ti L.Radicati di Brozolo, M.Merola e C.Bazoli) vs Commissione (Ag.ti E.Righini e G.Conte) 1. Aiuti di Stato – Risorse statali – Provenienza – Soggetto privato – Destinazione – Impresa privata – Sottoposte al controllo pubblico – Finanziamento mediante risorse statali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-11-2-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-11-2-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. Pelikànovà<br /> Iride SpA e Iride Energia SpA (avv.ti L.Radicati di Brozolo, M.Merola e<br /> C.Bazoli) vs Commissione (Ag.ti E.Righini e G.Conte)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Aiuti di Stato – Risorse statali – Provenienza – Soggetto privato – Destinazione – Impresa privata – Sottoposte al controllo pubblico – Finanziamento mediante risorse statali – Sussiste.</p>
<p>2.	Aiuti di Stato –Reintegrazione dei costi non recuperabili – Derivanti da liberalizzazione del mercato Vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato – Sussiste.</p>
<p>3.	Aiuti di Stato – Accertamento – Progetto aiuto di Stato – Commissione – Potere discrezionale – Subordinare decisione compatibilità – Obbligo impresa beneficiaria di rimborsare un aiuto ricevuto precedentemente dichiarato illegale – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Un finanziamento è effettuato con risorse statali quando le somme corrisposte, seppur provengono da soggetti privati e sono destinate ad imprese private, sono costantemente sottoposte al controllo pubblico e risultano a disposizione dello Stato. 	</p>
<p>2.Le sovvenzioni pubbliche conferite all&#8217;AEM Torino destinate a rimborsare i costi non recuperabili nel settore dell’energia (c.d. stranded costs) costituiscono un vantaggio economico che tale impresa non avrebbe ottenuto in «condizioni normali di mercato». La modifica del contesto normativo nel settore dell’energia elettrica intervenuta in seguito alla direttiva 96/92 non può essere, infatti, qualificata come un’anomalia rispetto alle «condizioni normali di mercato», per cui l’AEM Torino ha assunto rischi normali, inerenti ad eventuali modifiche della legislazione, quando ha effettuato gli investimenti che hanno comportato gli stranded costs.	</p>
<p>3.La Commissione non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione che dichiara tale misura compatibile con il mercato comune, ma a condizione che detta impresa rimborsi un precedente aiuto illegittimo ricevuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p align=center>SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)</p>
<p>11 febbraio 2009 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p>«Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Reintegrazione dei costi non recuperabili – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obbligo per l’impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale – Risorse statali – Vantaggio – Obbligo di motivazione»</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Nella causa T 25/07,</p>
<p><b><b>Iride SpA, </b></b>con sede in Torino,</p>
<p><b><b>Iride Energia SpA, </b></b>con sede in Torino,</p>
<p>rappresentate dagli avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola e C. Bazoli,</p>
<p>ricorrenti,</p>
<p align=center>
<p align=center>contro</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><b>Commissione delle Comunità europee,</b></b> rappresentata dalla sig.ra E. Righini e dal sig. G. Conte, in qualità di agenti,</p>
<p>convenuta,</p>
<p>avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, 2006/941/CE, relativa all’aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore dell’AEM Torino (GU L 366, pag. 62), in forma di sovvenzioni destinate a rimborsare i costi non recuperabili nel settore dell’energia, nella parte in cui essa, da un lato, afferma che si tratta di un aiuto di Stato e, dall’altro, subordina la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune alla condizione che l’AEM Torino rimborsi i precedenti aiuti illegali accordati nell’ambito del regime a favore delle aziende dette «municipalizzate»,</p>
<p align=center>
<p align=center>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composto dalla sig.ra I. Pelikánová (relatore), presidente, dalla sig.ra K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,</p>
<p>cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° luglio 2008,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
 Fatti</p>
<p></b></b>1        Le ricorrenti, la Iride SpA e la Iride Energia SpA, sono, rispettivamente, la società holding del gruppo Iride e la sua controllata che opera nel settore dell’energia elettrica e termica. Tale gruppo è sorto dalla fusione, intervenuta in data 31 ottobre 2005, tra l’AEM Torino SpA e l’AMGA SpA. Le ricorrenti sono divenute beneficiarie delle misure in questione nella presente causa grazie ai conferimenti alla fusione effettuati dall’AEM Torino, la quale possedeva gli impianti destinatari di tali misure.</p>
<p><i><i> Aiuti precedenti</p>
<p></i></i>2        A seguito di una denuncia depositata nel 1997, la Commissione ha adottato, in data 5 giugno 2002, la decisione 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU L 77, pag. 21; in prosieguo: la «decisione sugli sgravi fiscali»). In tale decisione la Commissione ha dichiarato le esenzioni fiscali e i prestiti concessi dall’Italia a favore di aziende dette «municipalizzate» illegali e incompatibili con il mercato comune e ha ordinato il recupero di tali aiuti presso le aziende beneficiarie. Con sentenza 1° giugno 2006, causa C 207/05, Commissione/Italia (non pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato che, non avendo dato esecuzione alla decisione sugli sgravi fiscali, la Repubblica italiana era venuta meno ai suoi obblighi.</p>
<p>3        Il 18 luglio 2000, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, in conformità all’art. 88, n. 2, CE, un aiuto di Stato relativo alla reintegrazione dei costi non recuperabili (detti «stranded costs») a seguito della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20) a favore del gruppo ENEL e di altre società cui erano stati ceduti impianti precedentemente appartenuti all’ENEL. L’AEM Torino deteneva una partecipazione pari all’8% del capitale sociale in una di queste società, la Edipower SpA. La Commissione ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, con decisione 1° dicembre 2004 (in prosieguo: la «decisione ENEL»), in applicazione della sua comunicazione sul metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili.</p>
<p><i><i> Misura controversa</p>
<p></i></i>4        Il 21 marzo 2005, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, un nuovo aiuto di Stato relativo alla reintegrazione di stranded costs in favore dell’AEM Torino (in prosieguo: la «misura controversa»).</p>
<p>5        La misura controversa è stata definita da una serie di disposizioni nazionali. Così, il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 gennaio 2000 (GURI n. 27 del 3 febbraio 2000), relativo agli oneri generali afferenti al sistema elettrico, dispone, all’art. 2, n. 1, lett. a), che rientra in questi oneri generali «la reintegrazione di stranded costs alle imprese produttrici distributrici».</p>
<p>6        Con riferimento al finanziamento della reintegrazione accordata per gli stranded costs, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG») ha aperto, con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238 (Supplemento ordinario alla GURI n. 4 del 5 gennaio 2001), uno specifico conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (in prosieguo: la «CCSE»), alimentato dal gettito di una data componente («A6») della tariffa elettrica, posta a carico della totalità degli utenti finali.</p>
<p>7        Infine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 marzo 2005, gli stranded costs sono stati fissati, per quanto riguarda l’AEM Torino, ad un ammontare di EUR 16 338 000.</p>
<p><i><i> Procedimento precontenzioso</p>
<p></i></i>8        Nei mesi successivi alla notifica della misura controversa, la Commissione ha rivolto una serie di richieste di informazioni alle autorità italiane al fine di accertare se l’AEM Torino fosse stata beneficiaria di aiuti di Stato illegali ed incompatibili con il mercato comune e, in caso affermativo, se l’AEM Torino avesse correttamente adempiuto il relativo obbligo di restituzione. Tali richieste facevano, in particolare, riferimento agli aiuti oggetto della decisione sugli sgravi fiscali.</p>
<p>9        In mancanza di risposta a suo avviso soddisfacente, con decisione 4 aprile 2006, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE per quanto riguarda la misura controversa (in prosieguo: la «decisione di apertura»). In tale decisione la Commissione ha precisato, in primo luogo, che, a suo parere, la misura controversa costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in secondo luogo, che tale aiuto era conforme ai criteri indicati nella comunicazione sugli stranded costs, ma, in terzo luogo, che, allo stato, tale aiuto non poteva essere dichiarato compatibile con il mercato comune, in quanto l’AEM Torino aveva verosimilmente beneficiato di aiuti di Stato illegali ed incompatibili con il mercato comune e non li aveva ancora restituiti. </p>
<p>10      La decisione di apertura è stata pubblicata nella <i><i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea </i></i>del 17 maggio 2006 (GU C 116, pag. 2). In tale decisione, la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni entro un mese a partire da tale pubblicazione. Nessuna osservazione è stata, tuttavia, presentata alla Commissione dalle autorità italiane, dall’AEM Torino o da terzi interessati.</p>
<p>11      Con decisione 8 novembre 2006, 2006/941/CE, relativa all’aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore dell’AEM Torino (GU L 366, pag. 62; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha chiuso il procedimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. In tale decisione essa ha affermato, in sostanza, che la misura controversa costituiva un aiuto compatibile con il mercato comune, ma che l’aiuto non poteva tuttavia essere erogato prima che l’Italia le avesse fornito la prova che l’AEM Torino non aveva beneficiato degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali, oppure, se del caso, la prova che l’AEM aveva rimborsato con gli interessi moratori detti aiuti.</p>
<p><b><b> Procedimento e conclusioni delle parti</p>
<p></b></b>12      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2007, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.</p>
<p>13      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:</p>
<p>–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato la misura controversa, nonché nella parte in cui «sospende l’erogazione dell’aiuto» fino a che la Repubblica italiana abbia fornito la prova della restituzione, da parte dell’AEM Torino, degli aiuti oggetto della decisione sugli sgravi fiscali;</p>
<p>–        condannare la Commissione alle spese.</p>
<p>14      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:</p>
<p>–        respingere il ricorso;</p>
<p>–        condannare le ricorrenti alle spese.</p>
<p><b><b> In diritto</p>
<p></b></b>15      Le ricorrenti sollevano due motivi, relativi, da un lato, alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e, dall’altro, all’illegittimità della «sospensione dell’erogazione dell’aiuto».</p>
<p><i><i> Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE</p>
<p></i></i>16      Il primo motivo si suddivide in due parti. Le ricorrenti contestano la qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato, in quanto il requisito del finanziamento mediante risorse statali ed il requisito del conferimento di un vantaggio ai beneficiari non sarebbero soddisfatti.</p>
<p>17      Le ricorrenti invocano, inoltre, nel contesto del loro primo motivo, due ulteriori censure, ovvero il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione della decisione impugnata. Tuttavia, poiché tali censure non si riferiscono, in realtà, ad una violazione dell’art. 87, n. 1, CE esse verranno esaminate separatamente, rispettivamente, come terzo e quarto motivo.</p>
<p> Sulla prima parte del primo motivo, vertente sul requisito del finanziamento mediante risorse statali</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>18      Le ricorrenti affermano, sostanzialmente, che la misura controversa non implica risorse statali, ma comporta solo trasferimenti tra attori economici appartenenti al settore privato, ovvero i consumatori finali di energia elettrica, da una parte, e i distributori di energia elettrica, dall’altra.</p>
<p>19      Infatti, il sistema italiano di copertura degli stranded costs si configura giuridicamente come un obbligo imposto dallo Stato ad una categoria di soggetti privati, ovvero i consumatori finali di energia elettrica, di trasferire determinati importi ad un altro insieme di soggetti privati, ovvero le imprese beneficiarie della reintegrazione degli stranded costs. Le ricorrenti sottolineano che, sotto tale profilo, il sistema in questione non è dissimile da un obbligo di acquisto a prezzi minimi prestabiliti che esula dall’ambito di applicazione dell’art. 87 CE, anche se, nella fattispecie, il trasferimento delle risorse finanziarie tra soggetti privati viene obbligatoriamente realizzato attraverso un conto aperto presso la CCSE, e non direttamente.</p>
<p>20      Secondo le ricorrenti, la CCSE svolge solo una funzione di mero intermediario contabile tra i soggetti privati su cui grava l’obbligo pecuniario e i soggetti beneficiari delle relative somme, ciò che non le consente, neanche per un breve periodo, di disporre delle somme depositate.</p>
<p>21      La Commissione afferma che le somme trasferite costituiscono risorse statali, dato che la CCSE, che le riscuote e ne assicura la ridistribuzione, è un ente pubblico e che lo Stato ha il potere di disporre delle somme così raccolte.</p>
<p>–       Giudizio del Tribunale</p>
<p>22      L’art. 87, n. 1, CE dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.</p>
<p>23      Orbene, in primo luogo risulta dalla giurisprudenza della Corte che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invero, la distinzione stabilita da tale disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione non solo i vantaggi direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi mediante un ente pubblico o privato, designato o istituito da tale Stato (v. sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C 379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I 2099, punto 58, e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>24      Nella fattispecie è pacifico che le somme in questione nel contesto della misura controversa sono state inizialmente prelevate da soggetti privati, ovvero da tutti i consumatori di energia, poi depositate su un conto aperto presso la CCSE, prima di essere ulteriormente trasferite all’AEM Torino, che è un’impresa privata. Non è neppure controverso che la CCSE è un ente pubblico, designato dallo Stato italiano a far pervenire alle imprese beneficiarie la reintegrazione degli stranded costs.</p>
<p>25      In secondo luogo, quanto alla nozione di risorse statali, occorre rammentare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’art. 87, n. 1, CE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in oggetto non sono permanentemente in possesso delle autorità pubbliche, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v., in tal senso, sentenze della Corte 16 maggio 2000, causa C 83/98 P, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, Racc. pag. I 3271, punto 50, e 16 maggio 2002, causa C 482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I 4397, punto 37).</p>
<p>26      Nel caso di specie, le ricorrenti affermano che la misura controversa è affine a quella di cui alla causa definita con la citata sentenza PreussenElektra in cui la Corte ha dichiarato che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (punto 59).</p>
<p>27      Orbene, si deve rilevare che, nella causa definita con la citata sentenza PreussenElektra, oltre ad introdurre l’obbligo legale di acquisto ad un prezzo minimo, lo Stato non aveva svolto alcun ruolo nella raccolta e/o nella ridistribuzione dei fondi in questione: le somme relative al prezzo d’acquisto erano state direttamente trasferite tra attori economici appartenenti al settore privato, ovvero, da una parte, le imprese distributrici di energia elettrica e, dall’altra, i produttori di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Nella fattispecie, invece, il gettito della componente A6 della tariffa elettrica viene riscosso e gestito su uno specifico conto dalla CCSE, che è un ente pubblico, prima di essere ridistribuito al beneficiario, ovvero all’AEM Torino.</p>
<p>28      Pertanto, alla luce della giurisprudenza precedentemente citata al punto 25, le somme in questione devono essere qualificate come risorse statali, dato che non solo sono costantemente sotto il controllo pubblico, ma sono inoltre proprietà dello Stato.</p>
<p>29      Invero, quanto, in primo luogo, al controllo pubblico, la Commissione ha rilevato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che la CCSE poteva utilizzare le somme disponibili sul suo conto A6 per coprire temporaneamente un saldo negativo su altri conti. Inoltre, la Commissione ha menzionato un caso in cui le autorità italiane, con un decreto ministeriale, avevano destinato una parte delle somme disponibili su detto conto a finalità diverse da quelle per cui esse erano state depositate. Si deve quindi respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la CCSE esercita solo una funzione di semplice intermediario contabile e il deposito delle somme in oggetto su tale conto della CCSE non le consente di disporne nemmeno temporaneamente. Certo, le ricorrenti hanno fatto valere che lo Stato italiano in questo caso non aveva agito di propria iniziativa, ma al fine di conformarsi alle disposizioni comunitarie, e che la modifica della destinazione di tali somme rispetto alla loro iniziale destinazione era stata solo la conseguenza dell’impossibilità di restituirle a coloro che le avevano indebitamente versate. Tale circostanza non rimette, tuttavia, in discussione la conclusione della Commissione a tale proposito, secondo cui lo Stato italiano ha la facoltà, ove risulti necessario o opportuno, di disporre delle somme disponibili sul conto A6 della CCSE, in particolare modificandone la destinazione.</p>
<p>30      Quanto, in secondo luogo, alla proprietà delle somme depositate sul conto A6 della CCSE, anche se le ricorrenti negano che esse appartengano alla CCSE stessa, non hanno tuttavia spiegato, nelle loro osservazioni scritte, a chi appartengano, limitandosi ad affermare che le somme in questione appartengono sempre al «sistema elettrico». In udienza, in seguito ad un quesito posto dal Tribunale, le ricorrenti hanno precisato che erano i consumatori finali di energia elettrica a restare proprietari di dette somme.</p>
<p>31      Orbene, la Corte suprema di cassazione ha deciso, nella sentenza (sezioni civili riunite) 3 aprile 2003, n. 11632/03, che la CCSE non possiede una personalità giuridica distinta da quella dello Stato italiano e che quest’ultimo deve essere considerato proprietario delle somme versate alla CCSE. Ai punti 4.3 4.7 di detta sentenza la Corte suprema di cassazione ha svolto un’analisi approfondita della questione della personalità giuridica della CCSE, basata su un esame delle disposizioni di legge applicabili in materia nonché sulla giurisprudenza relativa a casi simili nel diritto italiano. Essa ha concluso che la CCSE è un ente statale e che le somme che le vengono versate, pur provenendo da soggetti privati ed essendo destinate ad imprese private, sono proprietà dello Stato.</p>
<p>32      Gli argomenti avanzati dalle ricorrenti nella replica per contestare la fondatezza di tale sentenza e la sua portata per il presente procedimento non sono convincenti.</p>
<p>33      In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, nella causa definita da detta sentenza, la Corte suprema di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su questioni giuridiche differenti da quelle esaminate nel caso di specie. Infatti, a loro avviso, la Corte suprema di cassazione aveva deciso in merito alla natura di un’infrazione con cui i membri del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nell’esercizio delle loro funzioni, avevano cagionato danni erariali alla CCSE. In tale contesto, essa è stata animata dalla volontà di punire comunque i responsabili. I principi enunciati dalla Corte suprema di cassazione non possono quindi applicarsi in modo astratto ad altre fattispecie, senza tener conto del contesto in cui sono stati enunciati.</p>
<p>34      Orbene, a prescindere dalla fondatezza delle affermazioni delle ricorrenti relative alla motivazione alla base della sentenza in oggetto, gli accertamenti di quest’ultima in merito alla natura statale delle risorse in questione non si possono considerare indissociabili dal fatto che la Corte suprema di cassazione si era pronunciata in una causa rientrante nell’ambito del diritto penale e non in una causa civile o amministrativa. Invero, dato che il diritto penale e, in particolare, le disposizioni relative alla frode contabile, che erano in causa nel procedimento alla base di detta sentenza, hanno ad oggetto la tutela dei diritti di cui le persone fisiche o giuridiche godono in virtù del diritto civile o del diritto amministrativo, gli aventi diritto dei conti di cui trattasi devono, in ogni caso, essere determinati sulla base del diritto civile o amministrativo. Pertanto, gli accertamenti della sentenza della Corte suprema di cassazione relativi alla mancanza di personalità giuridica della CCSE ed alla proprietà dei fondi depositati sui conti da lei gestiti sono applicabili in generale, anche al di là dell’ambito del diritto penale.</p>
<p>35      In secondo luogo, le ricorrenti affermano che il contesto normativo applicabile al procedimento alla base della sentenza della Corte suprema di cassazione è stato nel frattempo completamente modificato. A tale proposito esse menzionano, in particolare, l’istituzione, con una legge del 1995, dell’AEEG, cui sono stati attribuiti i poteri precedentemente esercitati dal CIP, nonché la deliberazione dell’AEEG, n. 70/97, con cui quest’ultima ha, per la prima volta, distinto in maniera netta la tariffa elettrica, inclusi i sovrapprezzi, dalle entrate dello Stato. Secondo le ricorrenti, prima della liberalizzazione del settore che ha comportato quest’ultima modifica, le varie componenti della tariffa elettrica consentivano di alimentare il bilancio dell’ENEL in quanto ente pubblico, circostanza che portava a percepirle come risorse pubbliche, mentre l’ENEL, nel frattempo, era stato trasformato in una società per azioni, in virtù di disposizioni di legge del 1992.</p>
<p>36      Il Tribunale ritiene che tali argomenti siano confutati da quelli avanzati dalla Commissione. Infatti, quanto all’assunzione da parte dell’AEEG dei compiti del CIP, sembra evidente che, non essendo cambiate le competenze esercitate, è irrilevante se la determinazione, la gestione e la destinazione dei sovrapprezzi della tariffa elettrica competono ad un’autorità amministrativa indipendente, come l’AEEG, o ad un comitato interministeriale, come il CIP. Quanto al fatto che l’ENEL, quale destinatario dei sovrapprezzi della tariffa elettrica oggetto della sentenza della Corte suprema di cassazione, non è più un ente pubblico, come osserva giustamente la Commissione, occorre constatare che il giudice italiano supremo ha sottolineato che il fatto che le somme in oggetto siano destinate a risarcire imprese non incide in alcun modo sulla loro appartenenza allo Stato. Del pari, discende da detta sentenza che il fatto che l’AEEG abbia effettuato una distinzione tra i sovrapprezzi assegnati al bilancio generale dello Stato, da una parte, e quelli versati su un conto vincolato aperto presso la CCSE e destinati al risarcimento di imprese, dall’altra, non esclude che i secondi diventino proprietà dello Stato una volta versati alla CCSE.</p>
<p>37      Infine, le ricorrenti negano che dal fatto che la CCSE sia assoggettata alla disciplina della contabilità dello Stato si possa dedurre, come ha fatto la Corte suprema di cassazione, che i fondi disponibili sul conto A6 della CCSE siano fondi pubblici. Infatti, la natura giuridica dei fondi prescinde dalla natura pubblica o privata dell’ente presso il quale sono depositati. In ogni caso, l’AEEG, che poteva scegliere liberamente l’istituto bancario a cui affidare la gestione dello specifico conto, ha scelto la CCSE per semplici logiche di opportunità.</p>
<p>38      A tale proposito è sufficiente rilevare che non compete al Tribunale rimettere in discussione l’interpretazione del diritto nazionale italiano effettuata dalla Corte suprema di cassazione.</p>
<p>39      Ne consegue che le somme depositate sul conto A6 della CCSE appartengono allo Stato italiano e che quest’ultimo ne può disporre. Pertanto, conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza menzionata sopra al punto 25, esse devono essere qualificate come risorse statali.</p>
<p>40      Di conseguenza, va respinta in quanto infondata la prima parte del primo motivo.</p>
<p> Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sul requisito del conferimento di un vantaggio</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>41      Le ricorrenti sostengono che la misura controversa non soddisfa il requisito relativo al conferimento di un vantaggio per l’impresa beneficiaria e che la Commissione non ha fornito alcuna spiegazione a tale proposito nella decisione impugnata.</p>
<p>42      A loro avviso, la misura controversa consente alle imprese beneficiarie di recuperare costi, che sono costi fissi relativi ad investimenti effettuati in conformità ad obblighi imposti dallo Stato, prima della liberalizzazione del mercato, e che le stesse non riescono a coprire attraverso i loro soli ricavi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica nel mercato liberalizzato. Pertanto, non si tratta di un vantaggio economico, bensì di una misura tesa ad evitare una penalizzazione delle imprese per il solo fatto di essersi conformate, prima della liberalizzazione del mercato, alle indicazioni strategiche delle autorità, situazione che equivarrebbe a conferire un vantaggio alle imprese ricorrenti che non hanno dovuto sopportare tali investimenti non redditizi.</p>
<p>43      Secondo le ricorrenti, gli stranded costs non sono oneri che gravano normalmente sul bilancio delle imprese, ai sensi della giurisprudenza comunitaria sugli aiuti di Stato, dal momento che, in una situazione normale di mercato aperto alla concorrenza, nessuna impresa avrebbe deciso di sostenere gli investimenti da cui sono derivati gli stranded costs. Non si tratta quindi di un vantaggio derivante dalla misura controversa, ma piuttosto dell’annullamento di uno svantaggio concorrenziale risultante dall’applicazione di una normativa precedente.</p>
<p>44      Le ricorrenti fanno dunque valere che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che la misura controversa andava oltre la mera copertura degli stranded costs e costituiva un vantaggio supplementare per le beneficiarie. Orbene, ciò sarebbe escluso nella fattispecie, in quanto le somme da esse esigibili sono state calcolate in base alla differenza tra i costi fissi dell’impianto e i ricavi ottenibili dalla cessione dell’energia elettrica.</p>
<p>45      La Commissione afferma che, poiché la misura controversa consiste nel trasferimento all’AEM Torino di una somma pari a EUR 16 338 000 che non rappresenta la contropartita per prestazioni rese nei confronti dello Stato o della collettività, ma che è destinata a coprire costi che normalmente devono essere sopportati da detta impresa, essa costituisce un vantaggio ai sensi del diritto comunitario sugli aiuti di Stato.</p>
<p>–       Giudizio del Tribunale</p>
<p>46      Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto di Stato si deve determinare se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze della Corte 11 luglio 1996, causa C 39/94, SFEI e a., Racc. pag. I 3547, punto 60, e 29 giugno 1999, causa C 256/97, DM Transport, Racc. pag. I 3913, punto 22; sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite T 204/97 e T 270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II 2267, punto 66).</p>
<p>47      Nel caso di specie, è pacifico che la misura controversa prevede il trasferimento all’AEM Torino di un importo pari a EUR 16 338 000. Si pone quindi la questione di determinare se tale trasferimento sia un vantaggio economico che tale impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, come affermato dalla Commissione, o se invece si tratti solo del ripristino, a favore dell’AEM Torino, di condizioni normali di mercato rispetto alle imprese concorrenti che non hanno dovuto sopportare stranded costs, come fatto valere dalle ricorrenti.</p>
<p>48      La risposta a tale questione dipende dall’interpretazione data alla nozione di «condizioni normali di mercato» nel contesto della liberalizzazione del mercato della produzione dell’energia elettrica. Secondo la Commissione le modifiche intervenute in tale contesto rientrano negli sviluppi che gli operatori economici si devono aspettare in normali condizioni di mercato, o, perlomeno, detti operatori non potevano nutrire alcun legittimo affidamento quanto al permanere del contesto normativo esistente. Per contro, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le condizioni normali di mercato implicano la stabilità del contesto normativo, o, almeno, la tutela dell’affidamento da esse riposto in una tale stabilità, in particolare qualora le imprese siano state incoraggiate, se non obbligate dallo Stato, a procedere a taluni investimenti, come si sarebbe verificato nel caso di specie.</p>
<p>49      Il Tribunale considera convincente l’opinione della Commissione.</p>
<p>50      Infatti, in uno Stato democratico, come in un’economia di mercato, il contesto normativo può essere modificato in ogni momento. Questo vale a maggior ragione, dato l’orientamento generale della politica economica della Comunità europea rivolto ad aprire i mercati nazionali e a favorire il commercio tra gli Stati membri, nel caso in cui, come nella fattispecie, il contesto normativo precedente prevedeva la chiusura nazionale e/o regionale di un mercato, così da creare situazioni di monopolio. Ne consegue che l’apertura di un mercato in precedenza chiuso, come quella compiuta nel quadro della direttiva 97/92, non può essere qualificata come un’anomalia rispetto alle condizioni normali di mercato.</p>
<p>51      Si deve quindi constatare che la modifica del contesto normativo nel settore dell’energia elettrica intervenuta in seguito alla direttiva 96/92 rientra nelle normali condizioni di mercato e che, come fatto valere dalla Commissione, l’AEM Torino ha assunto rischi normali, inerenti ad eventuali modifiche della legislazione, quando ha effettuato gli investimenti che hanno comportato gli stranded costs in oggetto.</p>
<p>52      È certamente vero che in ogni sistema rientrante nello Stato di diritto, le imprese, come ogni individuo, hanno diritto alla tutela del loro legittimo affidamento. Tuttavia, nella fattispecie, non è necessario verificare se le ricorrenti potevano legittimamente pretendere la tutela dell’affidamento che esse avevano riposto nella stabilità del contesto normativo relativo al settore dell’energia elettrica.</p>
<p>53      Infatti, in primo luogo, come la Commissione ha giustamente rilevato, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento idoneo a suffragare l’affermazione secondo cui le autorità italiane le avrebbero obbligate ad effettuare gli investimenti che hanno comportato gli stranded costs di cui alla misura controversa.</p>
<p>54      In secondo luogo, di fatto è stata assicurata, nel caso di specie, una tutela dell’affidamento che le ricorrenti avevano riposto nella stabilità del contesto normativo relativo al settore dell’energia elettrica, dato che nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la misura controversa costituisse un aiuto di Stato in linea di principio compatibile con il mercato comune, alla sola condizione del previo rimborso degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali. Tale ammissione della compatibilità della misura controversa si inserisce nella linea di condotta annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione relativa al metodo per l’analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili, in cui essa ha annunciato di poter tenere «una posizione favorevole nei confronti di tali aiuti, purché la distorsione della concorrenza sia controbilanciata dal contributo che essi danno alla realizzazione di un obiettivo comunitario che non potrebbe essere raggiunto dalle sole forze di mercato» e di ritenere che «gli aiuti intesi a compensare i costi non recuperabili possano beneficiare in linea di principio della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), [CE]».</p>
<p>55      Orbene, dal momento che le ricorrenti hanno beneficiato di una tutela effettiva dell’affidamento che esse avevano riposto nella stabilità del contesto normativo relativo al settore dell’energia elettrica, non si può ammettere che esse pretendano che tale tutela venga garantita in un certo modo piuttosto che in un altro, ovvero tramite esclusione della misura controversa dalla nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE piuttosto che tramite una dichiarazione di compatibilità di tale misura, ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE.</p>
<p>56      Ne discende che va respinta in quanto infondata anche la seconda parte del primo motivo.</p>
<p><i><i> Sul terzo motivo, relativo a un difetto di istruttoria</p>
<p></i></i> Argomenti delle parti</p>
<p>57      Le ricorrenti invocano un motivo relativo a difetto di istruttoria in merito alla qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato.</p>
<p>58      La Commissione oppone l’irricevibilità del terzo motivo.</p>
<p> Giudizio del Tribunale</p>
<p>59      Ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Ciò significa che l’atto introduttivo deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T 224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II 2597, punto 36, e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>60      Nel caso di specie le ricorrenti non hanno sviluppato tale motivo né nelle loro memorie, né nel corso dell’udienza, sicché l’unica indicazione che esse danno in relazione al terzo motivo consiste nella sua enunciazione astratta nel titolo del loro primo motivo. Anche se, in seguito ad un quesito posto dal Tribunale, esse hanno indicato nel corso dell’udienza che l’esposizione di tale motivo avrebbe dovuto essere trovata nella loro esposizione in merito agli altri motivi, si deve rammentare che non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi dedotti a sostegno di un motivo, se tali elementi potevano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T 322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II 3137, punto 209).</p>
<p>61      Ne consegue che il terzo motivo è irricevibile.</p>
<p><i><i> Sul quarto motivo, relativo a un difetto di motivazione</p>
<p></i></i> Argomenti delle parti</p>
<p>62      Le ricorrenti rilevano che la decisione impugnata è viziata da irregolarità perché né essa né la decisione di apertura forniscono alcuna spiegazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere che la misura controversa costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Le asserite carenze di motivazione che viziano la decisione impugnata non possono essere compensate dal richiamo ivi fatto alla decisione ENEL. Infatti, tale decisione non ha riguardato le misure adottate a favore delle aziende dette «municipalizzate», in questione nella fattispecie.</p>
<p>63      Infine, le ricorrenti sostengono che, anche volendo prendere in considerazione la decisione ENEL ai fini della motivazione della decisione impugnata, sussistono gravi vizi di motivazione. In particolare, il sistema italiano di copertura degli stranded costs vi sarebbe analizzato in maniera imprecisa e le conclusioni che la Commissione trae dalla giurisprudenza della Corte relativa alle tasse parafiscali sarebbero erronee.</p>
<p>64      In primo luogo, la Commissione ricorda che il governo italiano, destinatario della decisione impugnata, ha notificato la misura controversa ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE qualificandola come aiuto di Stato, come nel caso degli aiuti che hanno dato luogo alla decisione ENEL. Nella decisione impugnata essa si è quindi limitata a confermare la qualificazione giuridica data dal governo italiano. In secondo luogo, nella decisione impugnata, la Commissione ha sostanzialmente confermato le conclusioni preliminari enunciate nella decisione di apertura, in merito alla quale né la Repubblica italiana né l’AEM Torino hanno formulato osservazioni. In terzo luogo, il contesto normativo della misura controversa sarebbe identico a quello della decisione ENEL, circostanza che la Commissione ha chiaramente precisato nella decisione impugnata.</p>
<p>65      Ciò premesso, la Commissione ritiene che il contesto, ben noto tanto al governo italiano quanto all’AEM Torino, alla luce del quale la motivazione della decisione impugnata deve essere valutata, comprende non solo la decisione di apertura, ma anche la decisione ENEL, la cui motivazione consentirebbe di comprendere chiaramente l’iter logico che ha condotto ad affermare che la misura controversa era finanziata da risorse statali. Considerato poi che, né le autorità italiane né l’AEM Torino avevano presentato alcuna osservazione in merito alle conclusioni preliminari contenute nella decisione di apertura, la Commissione ritiene che la decisione impugnata potesse essere motivata in modo sommario. </p>
<p> Giudizio del Tribunale</p>
<p>66      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di un atto deve essere adeguata alla natura di quest’ultimo e deve fare apparire chiaramente l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di comprenderne le ragioni e al giudice di controllarne la fondatezza, senza tuttavia che sia necessario che essa specifichi tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, in quanto l’accertamento della questione se essa soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del tenore di tale atto, ma anche del suo contesto giuridico e fattuale (v. sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T 171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. pag. II 2123, punto 73, e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>67      Nel caso di specie, quanto alla decisione impugnata stessa, è vero che nella medesima la Commissione si limita, relativamente alla qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato, alla sola frase secondo cui essa «ha constatato che la misura in esame d[oveva] essere considerata come un aiuto di Stato».</p>
<p>68      Tuttavia, occorre sottolineare che la decisione impugnata è stata adottata in un contesto ben noto tanto al governo italiano quanto alle ricorrenti e che essa si colloca in una prassi decisionale costante.</p>
<p>69      A tale proposito, si deve in primo luogo constatare che il governo italiano stesso ha qualificato la misura controversa come aiuto di Stato nella sua notifica del 21 marzo 2005 (v. supra punto 4).</p>
<p>70      In secondo luogo, occorre rilevare che, nella fattispecie, il contesto normativo e fattuale della decisione impugnata comprende, oltre alla decisione di apertura, la decisione ENEL, cui si fa espressamente riferimento al punto 5 della decisione di apertura e al quinto ‘considerando’ della decisione impugnata. In particolare al quinto ‘considerando’ della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la misura controversa «si bas[ava] su un analogo provvedimento della Commissione», precisando che si trattava della misura oggetto della decisione ENEL.</p>
<p>71      Orbene, la decisione ENEL enuncia, al punto 3.1, dettagliatamente le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che le misure che ne formavano oggetto fossero aiuti di Stato. Per ciascun requisito menzionato all’art. 87, n. 1, CE, essa ha spiegato in che modo lo ritenesse soddisfatto nel caso della misura in oggetto. Tali spiegazioni sono piuttosto concise in merito ai criteri di selettività, del pregiudizio per gli scambi tra Stati membri e del vantaggio concesso ai beneficiari, e sono invece più approfondite in merito al criterio del finanziamento mediante risorse statali, circostanza che riflette il differente grado di difficoltà nella valutazione di ciascuno di tali criteri per detta misura. Il Tribunale ritiene che tali considerazioni costituiscono, di per sé, una motivazione sufficiente alla luce della giurisprudenza menzionata supra al punto 66.</p>
<p>72      Tuttavia, non trattandosi di una motivazione relativa alla misura controversa, ma di quella relativa ad un’altra misura che certo presenta una somiglianza, è necessario anche verificare la pertinenza di tale motivazione ai fini della valutazione della misura controversa, tenuto conto delle differenze tra le due misure in oggetto. Infatti, le ricorrenti contestano che la decisione ENEL possa essere presa in considerazione a titolo di motivazione della decisione impugnata, dato che non riguarda le misure a favore delle aziende dette «municipalizzate», in questione nella fattispecie, ma unicamente misure a favore di altre imprese, ovvero quelle appartenenti al gruppo ENEL e di altre società cui erano stati ceduti ex impianti ENEL (v. supra, punto 3). </p>
<p>73      A tale proposito, occorre rilevare che le misure in questione nel procedimento alla base della decisione ENEL e in quello alla base della decisione impugnata riposano sul medesimo fondamento giuridico nel diritto italiano, come risulta dal punto 2.1 della decisione ENEL e dal punto 4 della decisione di apertura. È del pari necessario constatare che le imprese beneficiarie appartengono al medesimo settore economico, ovvero quello della produzione e/o della distribuzione dell’energia elettrica, che dette misure sono dirette, nei due casi, a coprire stranded costs legati alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, in seguito all’attuazione della direttiva 96/92, e che le modalità di raccolta e di distribuzione delle somme in oggetto sono identiche dato che, nei due casi, dette somme vengono raccolte dall’insieme dei consumatori finali dell’energia in applicazione della medesima componente A6 della tariffa elettrica, poi gestite dalla CCSE su un conto specifico, prima di essere in seguito versate alle imprese beneficiarie della misura.</p>
<p>74      Inoltre, la connessione tra le due misure viene anche dimostrata dal fatto che la Commissione ha sottolineato, al punto 2.1 della decisione ENEL, che gli stranded costs delle aziende dette «municipalizzate», tra le quali espressamente si cita l’AEM Torino, sarebbero state oggetto di una normativa nazionale separata e che quest’ultima sarebbe stata oggetto di una notifica e di una decisione supplementare. Peraltro, al punto 5 della decisione di apertura, la Commissione fa espressamente riferimento al fatto che gli stranded costs relativi alle aziende dette «municipalizzate» non erano stati allora oggetto della decisione ENEL.</p>
<p>75      Da quanto precede risulta che le due misure presentano un tale grado di connessione e di somiglianza che la motivazione data per la qualificazione come aiuto di Stato dell’una fa emergere con sufficiente chiarezza l’iter logico seguito dalla Commissione in merito alla qualificazione dell’altra, in modo da permettere alle ricorrenti di comprenderne il fondamento ed al Tribunale di verificarne la fondatezza, in applicazione della giurisprudenza menzionata sopra al punto 66. Risulta, peraltro, che le ricorrenti erano in grado di difendersi sulla base dei documenti e delle informazioni a loro disposizione, dal momento che esse contestano in extenso, nell’atto di ricorso, la motivazione della decisione ENEL.</p>
<p>76      Infine, quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo la quale, anche volendo prendere in considerazione la decisione ENEL ai fini della motivazione della decisione impugnata, il sistema italiano di copertura degli stranded costs verrebbe analizzato solo in modo impreciso e ne verrebbero tratte conclusioni erronee, si deve ricordare che il difetto o l’insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione di forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo attinente all’inesattezza dei motivi della decisione impugnata, il cui sindacato rientra nell’esame della fondatezza della decisione medesima (sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T 84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II 2081, punto 47). Orbene, tale argomento delle ricorrenti si riferisce solo alla correttezza nel merito dei motivi. Pertanto, non è in grado di mettere in discussione il fatto che la Commissione ha adempiuto il suo obbligo di motivazione nella decisione impugnata.</p>
<p>77      Si deve quindi respingere il quarto motivo in quanto infondato.</p>
<p><i><i> Sul secondo motivo, vertente sull’illegittimità della «sospensione dell’erogazione dell’aiuto»</p>
<p></i></i>78      Il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti si articola in due parti relative, rispettivamente, alla non pertinenza ai fini dell’esame del caso di specie delle sentenze della Corte 15 maggio 1997, causa C 355/95 P, TWD/Commissione (Racc. pag. I 2549), e del Tribunale 13 settembre 1995, cause riunite T 244/93 e T 486/93, TWD/Commissione (Racc. pag. II 2265) (in prosieguo: la «giurisprudenza Deggendorf») ed all’assenza di valutazione dell’effetto distorsivo della concorrenza che risulta dal cumulo tra i precedenti aiuti e la misura controversa.</p>
<p> Sulla prima parte del secondo motivo, che concerne la pertinenza della giurisprudenza Deggendorf</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>79      Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la «sospensione dell’erogazione» di un aiuto di Stato in applicazione della citata giurisprudenza Deggendorf presuppone che tre condizioni siano contemporaneamente soddisfatte: in primo luogo, gli aiuti percepiti devono essere stati dichiarati illegali, in secondo luogo, ne deve essere stato imposto il recupero e, in terzo luogo, la società beneficiaria deve essersi resa inadempiente a tale ordine. Per contro, nella fattispecie, nella decisione sugli sgravi fiscali, la Commissione si sarebbe limitata a censurare un regime di aiuti, senza tuttavia identificare le imprese beneficiarie né stabilire gli importi esatti che esse dovevano rimborsare. Non sarebbe, quindi, esistito un ordine di recupero al quale le ricorrenti non avrebbero ottemperato.</p>
<p>80      Esse aggiungono di non poter essere ritenute responsabili del ritardo eventualmente ingiustificato nel quale sarebbe incorsa la Repubblica italiana nel disporre il recupero degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali. Secondo le ricorrenti, se si accettasse che un tale ritardo possa giustificare la «sospensione dell’erogazione» di un nuovo aiuto compatibile sulla base della giurisprudenza Deggendorf, si finirebbe col dare a tale misura un contenuto chiaramente repressivo che sicuramente non era nelle intenzioni dei giudici, non essendovi alcuna base giuridica nel diritto comunitario.</p>
<p>81      La Commissione rileva, in primo luogo, di non essere tenuta ad esaminare la condotta assunta dalle imprese beneficiarie rispetto all’ordine di rimborso, ma quella dello Stato membro interessato e, in secondo luogo, di aver ritenuto che, nel caso di specie, l’AEM Torino avesse beneficiato di aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune che lo Stato italiano era tenuto a recuperare. A tale proposito la Commissione ricorda che la Repubblica italiana è stata condannata dalla Corte per non aver recuperato, entro i termini prescritti, gli aiuti di cui al regime sugli sgravi fiscali (sentenza Commissione/Italia, cit.).</p>
<p>–       Giudizio del Tribunale</p>
<p>82      Innanzitutto, occorre ricordare che l’art. 88, n. 2, primo comma, CE attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo del giudice comunitario, un procedimento speciale per l’esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C 301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I 307, punto 16, e 4 febbraio 1992, causa C 294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag. I 493, punto 10). In particolare, nel contesto della valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni d’ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (sentenza Francia/Commissione, cit., punto 49). Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente abbia potuto imporre ad uno Stato membro (sentenza della Corte 3 ottobre 1991, causa C 261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I 4437, punto 20).</p>
<p>83      Nella giurisprudenza Deggendorf, la Corte ne ha dedotto che la Commissione non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune, ma a condizione che l’impresa abbia previamente rimborsato un precedente aiuto illegittimo, e questo a motivo dell’effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 15 maggio 1997, TWD/Commissione, cit., punti 25 27).</p>
<p>84      Il ragionamento seguito dalle ricorrenti prende le mosse da un’errata interpretazione della citata sentenza 15 maggio 1997, TWD/Commissione, e da un fraintendimento delle caratteristiche della procedura di controllo degli aiuti di Stato, in quanto esso consiste nel considerare tale procedura sotto il profilo di una relazione tra l’impresa beneficiaria e la Commissione, e non sotto il profilo di quella realmente esistente a tal proposito tra lo Stato membro e la Commissione. Tale errato approccio induce le ricorrenti a ritenere che, secondo detta giurisprudenza, la decisione che dichiara incompatibili i precedenti aiuti illegali e ne dispone il recupero ha per oggetto gli aiuti che le imprese beneficiarie hanno effettivamente percepito e che esse non hanno restituito.</p>
<p>85      Orbene, occorre ricordare che le decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato hanno come soli ed unici destinatari gli Stati membri interessati [v. l’art. 25 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE (GU L 83, pag. 1), nonché la sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I 1719, punto 45]. Conseguentemente, nel considerare tutti gli elementi pertinenti, incluso il contesto già valutato in una precedente decisione, nonché gli obblighi che essa ha potuto imporre ad uno Stato membro nella decisione precedente, in applicazione della giurisprudenza sopra menzionata (sentenza Italia/Commissione, cit., punto 20), la Commissione esamina unicamente gli obblighi dello Stato membro interessato previsti da una siffatta decisione e non quelli che, se del caso, ne derivano per la società beneficiaria. Peraltro, come la Commissione ha giustamente sottolineato, essa non indirizza mai, in materia di aiuti di Stato, ordini di restituzione alle imprese, ma sempre agli Stati membri che devono, a loro volta, imporre alle imprese beneficiarie la restituzione delle somme percepite.</p>
<p>86      A tale proposito, i fatti del caso di specie non si differenziano quindi da quelli della causa definita con la citata sentenza 15 maggio 1997, TWD/Commissione. In particolare, nelle due cause, la Commissione ha rilevato che lo Stato membro interessato aveva concesso aiuti incompatibili con il mercato comune, senza il suo previo accordo, e ha ordinato il loro recupero presso le imprese beneficiarie, ordine cui gli Stati membri in oggetto non avevano dato seguito.</p>
<p>87      L’unica differenza tra le due cause risiede nel fatto che nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza 15 maggio 1997, TWD/Commissione, il precedente aiuto illegittimo era un aiuto individuale oggetto di una decisione all’attenzione dello Stato membro interessato che ordinava il recupero presso un unico beneficiario di aiuti quantificati con esattezza, mentre, nel caso di specie, i precedenti aiuti illegali in oggetto rientravano in un regime di sgravi fiscali di cui non si è potuto determinare e quantificare l’esatto valore per le imprese beneficiarie nella decisione sugli sgravi fiscali a causa della mancata cooperazione da parte delle autorità italiane.</p>
<p>88      Orbene, tale differenza non può giustificare che non si applichi nel caso di specie la soluzione accolta nella giurisprudenza Deggendorf. Innanzitutto, come affermato dalla Commissione, tale giurisprudenza risponde all’esigenza di evitare l’effetto cumulato degli aiuti non restituiti e degli aiuti previsti che conferirebbe all’impresa un vantaggio concorrenziale illecito che falserebbe la concorrenza in misura contraria all’interesse comunitario (sentenza 13 settembre 1995, TWD/Commissione, cit., punto 83). Tale esigenza non cambia che si tratti di un aiuto individuale o di un aiuto concesso in forza di un regime di aiuti.</p>
<p>89       Si deve ancora sottolineare, a tale proposito, che l’assenza di indicazioni esatte, da parte della Commissione, relativamente alle imprese beneficiarie di un regime illegale e agli esatti importi che esse hanno percepito né pregiudica la validità di un ordine di recupero né rappresenta un ostacolo alla sua esecuzione in quanto, da una parte, lo Stato membro interessato è nella posizione migliore per ottenere tali informazioni e, dall’altra, la Commissione è autorizzata, laddove lo Stato membro interessato non cooperi, ad adottare una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 gennaio 2004, causa T 109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II 127, punti 48 51, e la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>90      Nel caso di specie, la Commissione fa valere, non contraddetta dalle ricorrenti, che, nel procedimento alla base della decisione sugli sgravi fiscali, nonostante le sue ripetute richieste, né la Repubblica italiana né l’AEM Torino hanno colto l’opportunità di presentare elementi relativi alla particolare situazione di quest’ultima rispetto al recupero degli aiuti in oggetto. In particolare, esse non hanno mai apportato elementi nel senso che l’AEM Torino non fosse tenuta ad un siffatto rimborso per motivi specifici al suo caso particolare. Di conseguenza, dagli elementi a sua disposizione la Commissione ha dedotto che l’AEM Torino aveva beneficiato di aiuti illegali ed incompatibili con il mercato comune e che la procedura di rimborso fosse iniziata, ma non terminata.</p>
<p>91      Peraltro, sebbene le ricorrenti facciano valere che un’analisi della loro situazione individuale era un presupposto necessario per poter imporre la restituzione degli aiuti precedenti, si deve constatare che tale compito incombeva alla Repubblica italiana nell’ambito del procedimento di recupero a livello nazionale. Infatti, la Corte ha dichiarato che, in materia di recupero di aiuti concessi sulla base di un regime d’aiuti, l’obbligo per uno Stato membro di calcolare l’ammontare preciso degli aiuti da recuperare, particolarmente quando tale calcolo dipende da elementi di informazione che non sono stati comunicati dallo stesso alla Commissione, si inserisce nel contesto più ampio dell’obbligo di cooperazione leale che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato. Parimenti, qualora uno Stato membro abbia dubbi circa l’identità dei destinatari degli ordini di restituzione, esso può sottoporre tali problemi alla valutazione della Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 giugno 2002, causa C 382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I 5163, punti 91 e 92). Le critiche delle ricorrenti circa la mancanza di un’analisi della loro situazione individuale avrebbero quindi dovuto essere indirizzate alla Repubblica italiana, e non alla Commissione.</p>
<p>92      Invece, il fatto che la Repubblica italiana abbia omesso di conformarsi ai suoi obblighi a tal proposito, attestato, nel caso di specie, dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Italia, non può impedire alla Commissione di trarre dagli elementi a sua disposizione tutte le conseguenze che si rendono necessarie quanto alla compatibilità dei nuovi aiuti che la Repubblica italiana intende concedere alla medesima impresa. Infatti, ogni soluzione diversa finirebbe per premiare gli Stati membri che, dopo aver concesso aiuti illegali, non rispettano per giunta neanche il loro dovere di cooperazione leale e priverebbe così di effettività il sistema di controllo degli aiuti di Stato.</p>
<p>93      Ne consegue che la prima parte del secondo motivo va respinta in quanto infondata.</p>
<p> Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa all’assenza di valutazione dell’effetto distorsivo della concorrenza che risulta dal cumulo tra i precedenti aiuti e la misura controversa</p>
<p>–       Argomenti delle parti</p>
<p>94      Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di dimostrare gli effetti potenzialmente negativi sulla concorrenza di un cumulo tra i precedenti aiuti illegali ed il nuovo aiuto, nonché al suo obbligo di individuare il mercato sul quale tali effetti si produrrebbero.</p>
<p>95      A loro avviso, incombeva alla Commissione spiegare perché i nuovi aiuti, di per sé compatibili con il mercato comune, non potessero essere versati in quanto idonei a distorcere la concorrenza se cumulati con i precedenti aiuti non restituiti. Le ricorrenti respingono ogni tentativo della Commissione di addossare loro l’onere della prova dell’effetto del cumulo degli aiuti, subordinando così il beneficio delle deroghe previste all’art. 87, n. 3, CE ad un requisito supplementare. Infatti, la ratio della giurisprudenza Deggendorf non è di assoggettare l’autorizzazione dell’aiuto ad un requisito formale nuovo, non previsto nel Trattato CE né nel diritto derivato, e per ciò stesso illegittimo.</p>
<p>96      Secondo le ricorrenti, non si può accettare che la Commissione rinunci ad effettuare una tale analisi, col pretesto di non disporre a tal fine di tutti gli elementi necessari. Il fatto che la Commissione non fosse in grado di determinare l’ammontare degli ipotetici precedenti aiuti illegali deriva dalla sua scelta di non esaminare le situazioni individuali delle imprese interessate nella sua decisione sugli sgravi fiscali e di adottare in modo astratto una decisione su un regime di aiuti. Le eventuali carenze nell’attuazione di una siffatta decisione a livello nazionale non autorizzerebbero la Commissione a addossarne colpa ai beneficiari avvalendosi della giurisprudenza Deggendorf nel contesto dell’esame di altri aiuti.</p>
<p>97      La Commissione ritiene di avere correttamente applicato la soluzione risultante dai principi enunciati dalla giurisprudenza Deggendorf nel caso di specie. In particolare, essa ha ricordato i dubbi, espressi nella decisione di apertura facendo riferimento a tale giurisprudenza, riguardanti il rischio di distorsioni della concorrenza derivante dall’effetto cumulato dei precedenti aiuti e della misura controversa, e ha affermato che tali dubbi non erano stati dissipati né dalla Repubblica italiana né dall’AEM Torino. Secondo la Commissione, mancando elementi contrari apportati dalla Repubblica italiana o dall’AEM Torino, essa aveva il diritto di fondarsi sugli elementi a sua disposizione al momento dell’adozione della decisione impugnata per concludere che i suoi dubbi circa il rischio inerente all’effetto cumulato degli aiuti in questione persistevano.</p>
<p>98      Secondo la Commissione, risulta dalla sentenza della Corte 15 maggio 1997 TWD/Commissione (cit., punto 26) che la mancanza di effetto di cumulo di un nuovo aiuto con precedenti aiuti illegali non rimborsati fa parte delle condizioni generali che permettono di beneficiare di una delle deroghe previste dal Trattato per la compatibilità degli aiuti con il mercato comune. Pertanto, occorre applicare la consolidata giurisprudenza secondo cui spetta allo Stato membro interessato fornire tutti gli elementi atti a consentire alla Commissione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta.</p>
<p>99      Inoltre, la Commissione fa notare che, se la possibilità di applicare la soluzione accolta nella giurisprudenza Deggendorf venisse subordinata al fatto che gli Stati membri abbiano terminato le procedure di accertamento e abbiano comunicato alla Commissione le informazioni circa l’ammontare degli aiuti ricevuti dalle diverse imprese beneficiarie, si priverebbe di efficacia il sistema di controllo degli aiuti di Stato, «premiando» gli Stati membri che vengono meno ai loro obblighi di informazione e leale cooperazione.</p>
<p>–       Giudizio del Tribunale</p>
<p>100    Innanzitutto occorre ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata, lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (sentenza della Corte 28 aprile 1993, causa C 364/90, Italia/Commissione, Racc. pag. I 2097, punto 20; sentenze del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T 132/96 e T 143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. II 3663, punto 140, e Regione autonoma della Sardegna/Commissione, cit., punto 129).</p>
<p>101    Tale obbligo è stato esteso al potenziale beneficiario di un aiuto progettato. In effetti, è stato dichiarato che, allorché la decisione di avviare il procedimento previsto all’art. 88, n. 2, CE contiene un sufficiente esame preliminare della Commissione che espone le ragioni per cui essa nutre dubbi riguardo alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune, spetta allo Stato membro interessato e al potenziale beneficiario fornire elementi idonei a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune e, eventualmente, comunicare circostanze specifiche relative al rimborso di aiuti già erogati nel caso in cui la Commissione dovesse esigerlo (sentenza Fleuren Compost/Commissione, cit., punto 45; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 18 novembre 2004, causa T 176/01, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II 3931, punti 93 e 94, e, per analogia, sentenza della Corte 24 settembre 2002, cause riunite C 74/00 P e C 75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I 7869, punto 170).</p>
<p>102    Le ricorrenti fanno valere che l’obbligo per lo Stato membro e per l’impresa beneficiaria di fornire alla Commissione elementi idonei a dimostrare la compatibilità dell’aiuto proposto non può essere esteso all’effetto cumulato degli aiuti precedenti illegittimi e dei nuovi aiuti, dato che quest’ultimo criterio non appartiene alle condizioni della deroga di cui all’art. 87, n. 3, CE.</p>
<p>103    Tale argomento deve essere respinto. Innanzitutto, non può ritenersi in base alla formulazione delle sentenze 15 maggio 1997, TWD/Commissione, cit., e 13 settembre 1995, TWD/Commissione, cit., che la Corte ed il Tribunale abbiano voluto introdurre una nuova condizione per la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato, diversa da quelle che risultano dall’art. 87, n. 3, CE. All’opposto, essi hanno chiaramente considerato che la mancanza di effetto cumulato del nuovo aiuto in esame con precedenti aiuti illegali ed incompatibili non rimborsati rientrava nel generale esame della compatibilità di un aiuto al quale la Commissione deve procedere, e costituiva quindi solo uno tra gli elementi da prendere in considerazione da essa nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione. Infatti, il Tribunale ha dichiarato, al punto 56 della sentenza 13 settembre 1995, TWD/Commissione, cit., che, quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che essa ha potuto imporre ad uno Stato membro in tale decisione precedente. Ne ha tratto la conclusione che la Commissione era competente a prendere in considerazione, da un lato, l’eventuale effetto cumulato dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, dall’altro, il fatto che i precedenti aiuti, dichiarati illeciti, non erano stati restituiti. La Corte ha aggiunto, al punto 26 della sentenza 15 maggio 1997, TWD/Commissione, cit., che nell’ambito dell’art. 87, n. 3, CE, applicabile nelle decisioni controverse, la Commissione usufruiva di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario.</p>
<p>104    Ne consegue che l’obbligo che incombe allo Stato membro e all’impresa potenzialmente beneficiaria di nuovi aiuti di apportare alla Commissione elementi atti a dimostrare che tali aiuti sono compatibili con il mercato comune (v. la giurisprudenza citata sopra al punto 100) si estende del pari alla necessità di accertare la mancanza di effetto cumulato del nuovo aiuto con gli aiuti precedenti illegali ed incompatibili con il mercato comune e non rimborsati.</p>
<p>105    Resta da valutare se nel caso di specie sia soddisfatta la condizione formulata da detta giurisprudenza, esaminando se la decisione di apertura contenga un sufficiente esame preliminare che spieghi le ragioni per le quali la Commissione ha dubitato in merito alla compatibilità con il mercato comune degli aiuti in causa.</p>
<p>106    A tale proposito, si deve constatare che la Commissione ha spiegato dettagliatamente, ai punti 31 e segg. della decisione di apertura, le ragioni per le quali intendeva, in applicazione della soluzione accolta dalla giurisprudenza Deggendorf, subordinare la compatibilità dell’aiuto controverso alla previa restituzione degli aiuti illegali rientranti nel regime degli sgravi fiscali.</p>
<p>107    Ai punti 35 e 37 di detta decisione, essa ha in particolare rilevato che le autorità italiane non erano state in grado d’indicare l’importo delle somme che l’AEM Torino avrebbe dovuto restituire, né le condizioni e la scadenza del loro pagamento e che, conseguentemente, essa riteneva di non essere in grado di valutare l’effetto cumulato dei vecchi aiuti con il nuovo e le distorsioni del mercato comune che, se del caso, ne sarebbero risultate.</p>
<p>108    Spettava pertanto alla Repubblica italiana, nonché all’AEM Torino, fornire alla Commissione, in sede di procedimento formale d’indagine, gli elementi atti a dimostrare l’assenza di effetto cumulato dei precedenti aiuti con la misura controversa e la mancanza di distorsioni del mercato comune che ne risultano. Pertanto, non si può ammettere che le ricorrenti addebitino alla Commissione di non aver dimostrato nella decisione impugnata gli effetti potenzialmente negativi sulla concorrenza di un cumulo di aiuti precedenti illegali e della misura controversa, in quanto non competeva alla Commissione, in mancanza di qualsiasi cooperazione della Repubblica italiana e delle ricorrenti, ricercare elementi che provassero tali effetti.</p>
<p>109    Quanto alla mancanza di un’analisi del mercato che le ricorrenti addebitano alla Commissione, si deve ricordare che è sufficiente che la Commissione accerti che gli aiuti controversi sono idonei a incidere sugli scambi fra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza, senza che sia necessario, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, delimitare il mercato rilevante (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione, Racc. pag. 2671, punti 9 12, e sentenza del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T 298/97, T 312/97, T 313/97, T 315/97, da T 600/97 a T 607/97, T 1/98, da T 3/98 a T 6/98 e T 23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II 2319, punto 95).</p>
<p>110    Nel caso di specie, come sopra osservato, la Commissione non ha potuto, a causa della mancanza di cooperazione da parte delle autorità italiane e dell’AEM Torino quale potenziale beneficiario della misura controversa, valutare l’effetto cumulato dei precedenti aiuti illegali e del nuovo aiuto, né l’eventuale pregiudizio alla concorrenza che avrebbe potuto risultarne. Orbene, secondo il ragionamento alla base della soluzione accolta nella giurisprudenza sopra citata, ai punti 100 e 101, le ricorrenti non possono basarsi sul fatto che la Repubblica italiana non si è conformata all’obbligo che le incombeva di fornire alla Commissione tutti gli elementi che consentono di procedere a tale valutazione, e nemmeno sulla propria mancanza di cooperazione nella materia, per addebitare alla Commissione la mancata delimitazione o analisi del mercato rilevante da cui una tale valutazione l’avrebbe dispensata.</p>
<p>111    Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.</p>
<p>112    Poiché tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti sono stati respinti, il ricorso deve essere integralmente respinto.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>113    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese.</p>
<p>Per questi motivi,</p>
<p align=center>
<p align=center>IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dichiara e statuisce:</p>
<p><b><b>1)      Il ricorso è respinto.</p>
<p>2)      La Iride SpA e la Iride Energia SpA sono condannate alle spese.</b></b><br />
Pelikánová 	</p>
<p align=center>
<p align=center>Jürimäe </p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>	<br />
	Soldevila Fragoso<br />
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 febbraio 2009.</p>
<p>Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-11-2-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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