<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>11/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/11-2-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/11-2-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>11/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/11-2-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2006 n.1051</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-2-2006-n-1051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-2-2006-n-1051/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-2-2006-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2006 n.1051</a></p>
<p>Pres. de Lise, Est. Modica de Mohac Regione Puglia (Avv. A. Piazza. Avv. G. Terracciano) ed altri c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) ed altri. sulla competenza ad emanare il provvedimento di distribuzione delle quote relative al Fondo Perequativo Nazionale in assenza dell&#8217;intesa Stato &#8211; Regioni Regioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-2-2006-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2006 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-2-2006-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2006 n.1051</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise, Est. Modica de Mohac<br /> Regione Puglia (Avv. A. Piazza. Avv. G. Terracciano) ed altri c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza ad emanare il provvedimento di distribuzione delle quote relative al Fondo Perequativo Nazionale in assenza dell&#8217;intesa Stato &#8211; Regioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni – Fondo perequativo – Distribuzione delle quote &#8211; Art. 2, c. 4°, del D.Lgs. n.56/00 e art.3 del D.lgs. n.281/97 &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri  – Incompetenza &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con riferimento alla distribuzione alle regioni delle risorse del Fondo Perequativo Nazionale, in assenza dell’intesa Stato &#8211;  Regioni,  è illegittimo (alla luce del combinato di cui all’art. 2, comma 4°, del D.Lgs. n.56/00 e art.3 del D.lgs. n.281/97) il decreto di distribuzione delle quote emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri; il mancato raggiungimento dell’intesa Stato – Regioni  è, infatti,  superabile esclusivamente attraverso l’adozione di un atto motivato che sia imputabile al Consiglio dei Ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<i><b></p>
<p align=center>&#8211; SEZIONE I^ &#8211;</p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
<B>PASQUALE DE LISE,                  PRESIDENTE<BR><br />
ANTONINO SAVO AMODIO,      CONSIGLIERE<BR><br />
CARLO MODICA DE MOHAC,  CONSIGLIERE &#8211; RELATORE<BR><br />
</B>ha pronunziato la seguente<br />
<B><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sui seguenti ricorsi riuniti:<br />
<i><b>1)	ricorso n. reg. gen. 7634-2004</b></i>, proposto dalla <br />	<br />
<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Angelo Piazza e dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Bruno Buozzi n.109;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è <i>ex lege</i> domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Consiglio dei Ministri in persona del Presidente</b> in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Ministero dell’Economia </b>ed il <b>ministero della salute</b> in persona dei rispettivi Ministri in carica, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
e nei confronti<br />
&#8211;	delle <b>Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituitisi in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Lombardia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Tedeschini e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Campania</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Vincenzo Cocozza  ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regione Campania in Roma, via Poli n. 29;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Liguria</b>, in persona del Legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi, Barbara Baroli e Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, viale Giulio Cesare n.14;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo ed Emanuela Romanelli ed elettivamente  domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, viale Giulio Cesare n.14;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Veneto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Gaetano Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via F.Confalonieri n.5;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Lazio</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Uricchio e Elisa Caprio ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
nonché nei confronti della interveniente<br />
Provincia di Lecce in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Piero d’Amelio, presso il cui studio, in Roma, Via della Vite n.7, è elettivamente domiciliato;</p>
<p><i><b>per l’annullamento, <br />
previa sospensione<br />
&#8211;	</b></i>del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 – anno 2002”, pubblicato in GURI – SG n.179 del 2.8.2004;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;<br />	<br />
2)	<i><b>ricorso n. reg. gen. 10235-2004</b></i>, proposto dalla <br />	<br />
3)	<b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Baroni e dal Prof. Avv. Vincenzo Cocozza, unitamente ai quali elegge domicilio presso l’Ufficio di rappresentanza della regione Campania, in Roma, Via Poli n.29;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è <i>ex lege</i> domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Consiglio dei Ministri</b> in persona del Presidente in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Ministero dell’Economia</b> ed il <b>ministero della salute</b> in persona dei rispettivi Ministri in carica, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<i>e nei confronti<br />
&#8211;	</i>delle <b>Regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria</b>,  in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituitisi in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Lombardia</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Tedeschini e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Liguria,</b> in persona del Legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi, Barbara Baroli e Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, viale Giulio Cesare n.14;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Scollo ed Emanuela Romanelli ed elettivamente  domiciliata presso lo studio della seconda in Roma, viale Giulio Cesare n.14;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Veneto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Gaetano Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via F.Confalonieri n.5;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
per l’annullamento, <br />
previa sospensione<br />
a)	del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 – anno 2002”, pubblicato in GURI – SG n.179 del 2.8.2004;<br />	<br />
b)	della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.5.2004, citata nel provvedimento sub a);<br />	<br />
c)	del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.5.2004, anch’esso citato nel provvedimento sub a);<br />	<br />
d)	della proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro della Salute;</p>
<p>
4)	<i><b>ricorso n. reg. gen. 10614-2004</b></i>, proposto dalla<br />	<br />
 <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Gullo e Sandro Boccucci, dell’Avvocatura Regionale, unitamente ai quali elegge domicilio in Roma, Lungotevere dei Mellini n.10 (studio Avv. Daniela Maurelli);</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è <i>ex lege</i> domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Consiglio dei Ministri</b> in persona del Presidente in carica, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	il <b>Ministero dell’Economia</b> ed il <b>Ministero della Salute</b> in persona dei rispettivi Ministri in carica, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
e nei confronti<br />
&#8211;	delle <b>Regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituitisi in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Tedeschini e Viviana Fidani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n.7;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Liguria,</b> in persona del Legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Benghi, Barbara Baroli e Emanuela Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultima in Roma, viale Giulio Cesare n.14;<br />	<br />
&#8211;	della <b>Regione Veneto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Gaetano Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via F.Confalonieri n.5;<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
per l’annullamento, <br />
previa sospensione<br />
&#8211;	del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 – anno 2002”, pubblicato in GURI – SG n.179 del 2.8.2004;<br />	<br />
&#8211;	del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.5.2004, anch’esso citato nel provvedimento sub a);<br />	<br />
&#8211;	delle proposte del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del  Ministro della Salute,  anch’esse citate nel predetto provvedimento.</p>
<p>Visti, per ciascun ricorso, gli atti depositati dalle Regioni ricorrenti;<br />
visti gli atti di costituzione, i fascicoli documentali e le memorie delle Amministrazioni resistenti, controinteressate o intervenienti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 9.11.2005, l’Avv. Terracciano, l’avv. Armenante, delegato dagli avv.ti Baroni e Cocuzza, e l’avv. Sciannandrone, delegata dell’avv. Boccucci, per le parti ricorrenti; l’avv.to dello Stato Massella, l’avv. Pugliano, per delega dell’avv. Tedeschini, per la Regione Lombardia, l’avv. Romanelli per la Regione Piemonte e la Regione Liguria, l’avv. Mazzeo, per delega dell’avv. Morra, per la Regione Veneto, l’avv. Venturella, per delega dell’avv. D’Amelio, per  la Provincia di Lecce.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
FATTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
<B>I.</B>	In data 2.8.2004 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.5.2004, recante “Determinazione delle quote previste dall’art.2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000 – anno 2002”, con cui il Governo ha proceduto alla distribuzione delle risorse del Fondo Perequativo Nazionale.<br />	<br />
<B>II.</B>	Con il ricorso n.7634-2004 la Regione Puglia lo ha impugnato, unitamente agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento lamentando:<br />	<br />
1)	illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.Lgs. n.56/2000, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;<br />	<br />
2)	violazione e falsa applicazione dell’art.2 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281; violazione del principio di leale cooperazione; incompetenza ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e assenza di  motivazione.<br />	<br />
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni statali resistenti  hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Anche le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, ritualmente costituitesi, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
E’ intervenuta <i>“ad adjuvandum”</i> la  Provincia di Lecce, che si è associata alla richiesta di accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Puglia. <br />
<B>III.</B>	Con il ricorso n.10614-2004 anche la Regione Calabria ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe unitamente agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento lamentando:<br />	<br />
1)	illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.Lgs. n.56/2000, nonché dell’art.10, comma 1, lett. “d” della L. 13.5.1999 n.133, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;<br />	<br />
2)	violazione dell’art.119 della Costituzione,<br />	<br />
3)	violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 7 del D.Lgs. n.56-2000;<br />	<br />
4)	eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, nonché degli artt. 3 e 7 della L. n.241/1990; e violazione del principio di leale cooperazione.<br />	<br />
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni statali resistenti  hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Anche le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, ritualmente costituitesi, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
<B>IV.</B>	Con il ricorso n.10235-2004 anche la Regione Campania ha impugnato il decreto in epigrafe unitamente agli atti ad esso connessi, e ne chiede l’annullamento lamentando:<br />	<br />
1)	violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, nonché incompetenza e violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione; <br />	<br />
2)	violazione di legge per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, nonché incompetenza e violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;<br />	<br />
3)	violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281; violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti;<br />	<br />
4)	violazione dell’art.7 del D.Lgs. n.56/2000, violazione dell’art.119 della Costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di istruttoria;<br />	<br />
5)	violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, dell’autonomia regionale e del principio di leale cooperazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, nonché incompetenza ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, assenza dei presupposti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e assenza di  motivazione;<br />	<br />
6)	illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5 e 7 del D.Lgs. n.56/2000, nonché dell’art.10, comma 1, lett. “d” della L. 13.5.1999 n.133, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione; violazione dell’autonomia regionale; violazione del principio di leale cooperazione; violazione dell’art.76 della Costituzione, eccesso di delega, irragionevolezza e difetto di istruttoria.<br />	<br />
Ritualmente costituitesi, le Amministrazioni statali resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
Le Regioni Lazio, Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto, ritualmente costituitesi, si sono opposte all’accoglimento del ricorso.<br />
<B>V.</B>	All’udienza del 9.11.2005, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
<b>1.</b>	In considerazione della connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi in esame, se ne dispone la riunione perché vengano discussi e decisi congiuntamente.<br />	<br />
2.	I ricorsi sono fondati.<br />	<br />
Con il primo e secondo motivo del ricorso n.7364-2004, nonché con il secondo motivo del ricorso n.10235-2004 e con il quarto motivo del ricorso n.10614-2004 &#8211; che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro identità argomentativa &#8211; le rispettive Regioni ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.2 del D.Lgs. 18.2.2000 n.56 e dell’art.3 del D.Lgs. 28.8.1997 n.281, incompetenza ed eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica del potere esercitato, inosservanza del principio di leale cooperazione, carenza dei presupposti, carenza di istruttoria e assenza di  motivazione, deducendo:<br />
&#8211;	che il decreto impugnato andava adottato “previa intesa” con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni, intesa che non è stata raggiunta;<br />	<br />
&#8211;	e che in mancanza di intesa la competenza spettava al Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto “provvedere con deliberazione motivata”, ciò che invece non è accaduto.<br />	<br />
La doglianza merita accoglimento.<br />
L’art.2, comma 4°, del D.Lgs. n.56 del 2000 prevede che l’ammontare delle risorse finanziarie da erogare a ciascuna Regione venga stabilito con un “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentito il Ministro della Sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.<br />
L’art.3 del D.lgs. n.281 del 1997, relativo alla definizione delle attribuzioni della predetta Commissione, stabilisce che laddove la legge preveda &#8211; come nella fattispecie per cui è causa &#8211; il raggiungimento dell’intesa fra Stato e Regioni, il mancato raggiungimento della stessa è superabile esclusivamente attraverso l’adozione di un atto che sia imputabile al Consiglio dei Ministri, e che sia motivato.<br />
Senonchè, nel caso dedotto in giudizio, non ostante l’intesa non sia stata raggiunta, il provvedimento è stato monocraticamente adottato in forma del “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.<br />
Risulta pertanto, <i>per tabulas</i>, che l’Organo che lo ha adottato non fosse munito della necessaria competenza.<br />
Il decreto risulta inoltre non congruamente motivato.<br />
Il formale richiamo alla <i>“necessità di evitare criticità finanziarie nei confronti delle regioni a statuto ordinario”</i> appare &#8211; infatti &#8211; tautologicamente criptico; e comunque eccessivamente generico, essendo &#8211; all’evidenza &#8211; di per sé inidoneo ed insufficiente ad esplicitare (ed a rendere comprensibili) le specifiche ragioni di ordine tecnico-giuridico e finanziario per le quali non si è raggiunta l’intesa e per le quali si è deciso di pervenire alla ripartizione infine prescelta.<br />
<b>2.</b>	In considerazione delle superiori osservazioni, i ricorsi vanno riuniti e accolti con conseguente annullamento del decreto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottare secondo legge.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>Q. P.  M.</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. I^,  riuniti  i ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie ed annulla &#8211; per l’effetto &#8211; i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. <br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.11.2005. <BR><br />
PASQUALE DE LISE, Presidente;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere;<br />
CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-2-2006-n-1051/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2006 n.1051</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
