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	<title>11/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.367</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-367/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.367</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carboni sull&#8217;insussistenza di un diritto alla qualifica superiore nel caso in cui le mansioni siano svolte nel proprio posto di lavoro Pubblico Impiego – Mansioni superiori alla qualifica svolte nel proprio posto di lavoro – Art. 1 della L. n. 207/85 – Inapplicabilità – Diritto ad un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.367</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Carboni</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza di un diritto alla qualifica superiore nel caso in cui le mansioni siano svolte nel proprio posto di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Mansioni superiori alla qualifica svolte nel proprio posto di lavoro – Art. 1 della L. n. 207/85 – Inapplicabilità – Diritto ad un compenso &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può invocarsi l’art. 1 della L. n. 207/85, ai fini di un’inquadramento superiore, ove le mansioni di qualifica superiore siano svolte nel proprio posto di lavoro. In tal caso il personale dipendente non ha diritto neanche ad un compenso per le mansioni superiori svolte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal</p>
<p><b>signor Stefano SEVERONI</b> (residenza non indicata), difeso dall’avvocato Giovanni Di Gioia e domiciliato presso di lui in Roma, piazza Mazzini 27;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA C</b> (già Unità sanitaria locale RM/4), con sede in Roma, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale, dottoressa Maria Teresa Bruni, difesa dall’avvocato Mauro Martis e domiciliato in Roma, via Tempio di Giove 21, presso gli uffici dell’avvocatura comunale;</p>
<p>l’<b>AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA D</b>, n.c. Regione Lazio, n.c..</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 26 ottobre 1995 n. 1836, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, ha respinto il ricorso contro la deliberazione 15 febbraio 1990 n. 164 del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale RM/9, di rigetto della domanda d’inquadramento straordinario, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, come collaboratore amministrativo di settimo livello.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 31 gennaio e l’1 febbraio e depositato l’1 aprile 1996;<br />
visto il controricorso dell’azienda unità sanitaria locale Roma C, depositato il 9 ottobre 1996;<br />
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il 25 ottobre 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 5 novembre 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Di Gioia e Martis;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il signor Severoni, impiegato dell’unità sanitaria locale RM/9 di Roma, poi RM/4, con la qualifica di assistente amministrativo, di sesto livello, e proveniente dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM) presso cui pure rivestiva la qualifica di assistente amministrativo, con domanda del 27 giugno 1985 ha chiesto l’inquadramento straordinario, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, nella qualifica di collaboratore amministrativo, di settimo livello, asserendo di avere svolto le corrispondenti mansioni.<br />
Il comitato di gestione con la deliberazione indicata in epigrafe, con la quale sono state esaminate centosettantuno domande di inquadramento come collaboratore proposte da altrettanti assistenti, ha respinto la domanda, con la motivazione che mancavano sia l’incarico anteriore al 30 giugno 1984 sia il titolo di studio (richiesto per il settimo livello).<br />
Il signor Severoni e un’altra impiegata, signora Anna Rita Peruzzini, proveniente dall’INAM, anch’essa inquadrata come assistente amministrativo e la cui domanda del 26 giugno 1985 era pure stata respinta con la medesima deliberazione e motivazione, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, notificato il 20 giugno 1990, hanno impugnato la deliberazione e hanno chiesto che si accertasse il loro diritto all’inquadramento richiesto, asserendo di essere stati assegnati, fin dall’1 marzo 1981 il Severoni e dal 20 aprile 1982 la Peruzzini, a svolgere mansioni della superiore qualifica, e producendo varie attestazioni a riprova dell’assunto. Hanno sostenuto che l’articolo 1 della legge n. 207 del 1985 non richiede che le mansioni superiori siano state assegnate con una particolare formalità, e che l’anzianità di servizio nella qualifica, che consentiva loro di partecipare ai concorsi per coordinatore amministrativo, teneva luogo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge citata, del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso a posti di settimo livello.<br />
In subordine i ricorrenti hanno chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto alla retribuzione del livello superiore.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto le domande di ambo i ricorrenti, ritenendo insussistenti i presupposti così dell’inquadramento in posto di qualifica superiore ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 207 del 1985 come del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori.<br />
Appella il signor Severoni riproponendo le domande e i motivi del ricorso di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, invocato dall’appellante, dispone che il personale delle unità sanitarie locali «di posizione funzionale iniziale … che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva … un posto di organico vacante … per incarico, … o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è … direttamente inquadrato nella pianta organica dell’unità sanitaria locale … con la posizione funzionale ricoperta». L’appellante, come il giudice di primo grado ha già esaurientemente spiegato, non vanta nessun incarico in un determinato posto di qualifica superiore, ma allega semplicemente di avere svolto e di svolgere, nel suo posto di lavoro, mansioni superiori a quelle proprie della sua qualifica; il che non ha nulla a vedere col presupposto richiesto dalla legge per l’inquadramento straordinario in posto diverso da quello occupato.<br />
Lo stesso vale per la domanda subordinata di compenso per le mansioni superiori, il quale può competere quando il dipendente sia stato incaricato di svolgere supplenza in un posto vacante, e non già semplicemente quando il dipendente sostenga che le mansioni, disimpegnate nel proprio posto di lavoro, sono superiori a quelle inerenti al posto medesimo.<br />
L’appello, in conclusione, è infondato e va respinto. Il Collegio nondimento ritiene equo, considerata la materia del contendere, compensare le spese anche di questo grado di giudizio.<br />
Per questi motivi<br />
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma il 5 novembre 2004 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta	&#8211; presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	&#8211; componente, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211; componente<br />	<br />
Cesare Lamberti	&#8211; componente<br />	<br />
Claudio Marchitiello	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-367/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.367</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.371</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-371/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.371</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Rel. Carboni sulla rinuncia ai termini di difesa nel procedimento disciplinare di un pubblico impiegato 1. Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare – Valutazione disciplinare e penale – Differenze. 2. Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare – Rinuncia ai termini di difesa – Violazione art. 111 D.P.R. n. 3/1957 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.371</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-371/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.371</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Rel. Carboni</span></p>
<hr />
<p>sulla rinuncia ai termini di difesa nel procedimento disciplinare di un pubblico impiegato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare – Valutazione disciplinare e penale – Differenze.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare – Rinuncia ai termini di difesa – Violazione art. 111 D.P.R. n. 3/1957 &#8211; Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedimento disciplinare degli impiegati civili dello Stato, la valutazione disciplinare di un fatto è autonoma rispetto alla valutazione penale, in quanto mentre in sede penale hanno rilievo la comparazione tra il fatto in esame e la generalità dei reati dello stesso nome, nonché circostanze oggettive, come quella della particolare tenuità del valore della cosa rubata o ricettata, esse non assumono nessuna importanza dal punto di vista disciplinare.</p>
<p>2. La rinuncia ai termini di difesa per il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare non comporta violazione dell’articolo 111 dello Statuto degl’impiegati civili dello Stato emanato con D.P.R. n. 3/1957.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto</p>
<p>dall’<b>AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del direttore generale, dottor Marino Nicolai, difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni e Claudio Gregori e domiciliata presso il primo in Roma, via del Viminale 43;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il signor <b>Antonello MARZARI</b>, nato a Rovereto il 29 ottobre 1960 e residente in Riva del Garda, difeso dall’avvocato Saverio Armani e domiciliato in Roma, via Cassiodoro 19, presso lo studio dell’avvocato Silvia Maria Cinquemani;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 22 gennaio 1997 n. 5, con la quale il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, ha annullato il provvedimento 20 marzo 1995 n. 284 dell’amministratore straordinario dell’unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro, di destituzione del signor Marzari dall’impiego.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 17 e depositato il 27 marzo 1997;<br />
visto il controricorso del signor Marzari, depositato il 14 gennaio 1998;<br />
viste le memorie difensive presentate dal resistente il 6 e il 26 ottobre 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 5 novembre 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Pasquale Mosca, in sostituzione dell’avvocato Lorenzoni;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nel 1994, in esito a perquisizione domiciliare da parte della polizia giudiziaria, il signor Marzari, impiegato dell’unità sanitaria locale, venne trovato in possesso, nella sua abitazione, di un quadro di proprietà della predetta amministrazione, del quale era stato denunciato il furto e che in precedenza si trovava nell’ospedale di Arco. L’unità sanitaria locale con lettera del 27 settembre 1994 diede inizio al procedimento disciplinare contestando la sottrazione del quadro, e l’incolpato con lettera dell’11 ottobre 1994 rispose, sostanzialmente ammettendo e minimizzando il fatto e coinvolgendo altro impiegato, il signor Ricozzi addetto alla portineria. Il quale ultimo peraltro reagì con indignazione e protestando la sua estraneità al fatto. In calce alla lettera dell’11 ottobre il signor Marzari aggiunse: «Dichiaro fin d’ora la mia disponibilità a che si proceda senz’ulteriore indugio nel procedimento disciplinare, rinunciando ad ogni ulteriore termine a difesa e chiedo si essere assistito nel prosieguo della procedura dall’avvocato…». Con lettera del 18 ottobre 1994, ricevuta il 24 ottobre, l’incolpato fu avvertito che poteva prendere visione degli atti. Con lettera 20 ottobre 1994, ricevuta il giorno successivo, egli fu avvisato che il procedimento disciplinare sarebbe stato trattato il 26 ottobre e si presentò assistito dal difensore, rispondendo alle domande. Seguite altre due sedute, la commissione di disciplina propose la destituzione, che fu irrogata dall’amministratore straordinario con provvedimento 20 marzo 1995 n. 284.<br />
Il signor Marzari ha impugnato il provvedimento con ricorso alla sezione di Trento del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige notificato il 15 maggio 1995, deducendo l’illegittimità della sanzione disciplinare e chiedendone l’annullamento per i motivi seguenti.<br />
1) Violazione dell’articolo 111, secondo e quarto comma, dello statuto degl’impiegati civili dello Stato (la normativa sui quali è richiamata dal decreto legislativo 20 dicembre 1979 n. 761 sullo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali) emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede, a favore dell’incolpato, un termine di venti giorni per prendere visione degli atti del procedimento disciplinare ed estrarne copia (secondo comma), e un preavviso di venti giorni della seduta di trattazione (quarto comma).<br />
2) Violazione del diritto di difesa, per mancata comunicazione al difensore degli atti relativi al procedimento disciplinare.<br />
3) Violazione degli articoli 117 del testo unico n. 3 del 1957 e 653 del codice di procedura penale, per non essere stato il procedimento disciplinare sospeso in attesa della definizione di quello penale: benché il nuovo codice di procedura penale non contenga più la regola della sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare e s’informi invece al principio di “separatezza” dei diversi procedimenti (penale, civile, amministrativo e contabile), la sospensione del procedimento disciplinare è ancora prevista dall’articolo 117 del testo unico citato; inoltre secondo l’articolo 653 del codice di procedura penale il giudicato penale fa stato nel procedimento disciplinare per quanto riguarda l’insussistenza del fatto e la non addebitabilità del fatto all’imputato.<br />
4) Violazione dell’articolo 115 del decreto n. 3 del 1957 citato, perché la composizione della commissione di disciplina non è stata identica nelle tre sedute.<br />
5) Sproporzione tra le mancanze accertate e la sanzione inflitta.<br />
6) Disparità di trattamento, perché in passato, per illeciti di pari gravità, l’amministrazione non aveva mai adottato una sanzione tanto grave.<br />
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa con la sentenza indicata in epigrafe ha annullato il provvedimento, esaminando e giudicando fondati i motivi primo e quinto (quest’ultimo erroneamente indicato come ultimo). Sul primo motivo il tribunale ha affermato, in sintesi, che nel processo disciplinare l’impiegato non può validamente rinunciare ai termini posti dalla legge a garanzia del suo diritto di difesa, né – in relazione al fatto che la lettera del 18 ottobre era stata ricevuta dopo quella del 20 ottobre contenente l’avviso della data di trattazione &#8211; consentire l’inversione delle fasi procedimentali. Quanto al secondo motivo ha giudicato superficiale l’attività istruttoria dell’amministrazione, che aveva omesso di indagare sulle circostanze del fatto e sulla «versione data dal probabile autore del furto», di qualificare il fatto e di valutare le circostanze attenuanti, il comportamento dell’interessato, la sua personalità, i suoi precedenti e i motivi che lo avevano indotto a cedere all’attività illecita; circostanze che, «se … non si fosse ostinata a non volere attendere l’esito del procedimento penale», l’amministrazione avrebbe potuto desumere dalla sentenza del giudice penale, che aveva ritenuto l’ipotesi di ricettazione di particolare tenuità, prevista dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, e applicato le circostanze attenuanti.<br />
Appella l’azienda sanitaria succeduta all’unità sanitaria locale, la quale censura ambo i capi della sentenza, sostenendo la validità della rinuncia ai termini a difesa, effettuata dall’incolpato, e che la sanzione è stata irrogata dopo esauriente istruttoria e con compiuta motivazione.<br />
Il signor Marzari ripropone i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La sentenza impugnata ha annullato la destituzione del signor Marzari, autore riconosciuto e confesso di ricettazione in danno dell’amministrazione e che aveva chiesto egli stesso di essere sollecitamente sottoposto a procedimento disciplinare rinunciando spontaneamente a ogni termine a difesa, in sostanza perché l’avviso di deposito degli atti è pervenuto all’interessato il 24 ottobre 1994, prima della seduta di trattazione fissata per il 26 ottobre ma dopo l’avviso della seduta, ricevuto dal medesimo signor Marzari il 21 ottobre 1994. Come fondamento di tale sentenza il primo giudice ha posto l’asserzione che nel procedimento disciplinare, che è assimilabile a quello penale quanto a garanzie difensive, la rinuncia alle garanzie non ha valore e non autorizza inversione della fasi processuali. Tale asserzione, che tra l’altro non considera che nel processo penale la rinuncia ai termini a difesa è sempre stata ammessa, non ha fondamento normativo o razionale: in nulla è stato leso il diritto di difesa del signor Marzari, che ha rinunciato ai termini a difesa, non ha mai lamentato la misconoscenza degli addebiti e degli atti a suo carico e si è potuto pienamente discolpare, sia per iscritto sia oralmente nelle sedute della commissione di disciplina davanti alla quale è stato assistito da un difensore di fiducia.<br />
Il primo motivo del ricorso di primo grado, di violazione dell’articolo 111 dello statuto degl’impiegati civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, è perciò infondato, ed è fondato il primo motivo d’appello, con il quale l’amministrazione appellante si duole dell’accoglimento di quella censura.<br />
Con il secondo motivo d’appello l’amministrazione censura il capo della sentenza che ha accolto il quinto motivo del ricorso di primo grado. Con quel motivo l’impiegato aveva lamentato la sproporzione tra le mancanze accertate e la sanzione inflitta, nel senso che non si era tenuto conto della precedente condotta di servizio, irreprensibile, nonché della pronta ammissione dei fatti e dell’atteggiamento collaborativo. Il giudice di primo grado, nell’accogliere la censura, la ha ampliata, aggiungendo che l’amministrazione, ostinatasi a non sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, non aveva tenuto conto del fatto che in sede penale era stata riconosciuta la sussistenza dell’attenuante speciale di cui all’articolo 648 ed erano stati concessi i benefici di legge; e ammonendo inoltre che l’accoglimento del motivo precludeva la rinnovazione del procedimento disciplinare.<br />
Il Collegio deve ribadire il principio, da sempre affermato dal giudice amministrativo, che la valutazione disciplinare di un fatto è autonoma rispetto alla valutazione penale. A parte la considerazione che un fatto può non esser previsto come reato e tuttavia essere rilevante sotto il profilo disciplinare, anche quando, come nel caso in esame, un medesimo fatto (ricettazione in danno dell’amministrazione datrice di lavoro) costituisce illecito sia penale sia disciplinare, le due valutazioni sono completamente diverse. In particolare in sede penale hanno rilievo la comparazione tra il fatto in esame e la generalità dei reati dello stesso nome, nonché circostanze oggettive, come quella della particolare tenuità del valore della cosa rubata o ricettata, che non hanno nessuna importanza dal punto di vista disciplinare: che il furto, per esempio, abbia causato un danno di particolare tenuità non significa che la parte offesa debba continuare a tenere come l’impiegato l’autore del delitto; e men che meno tale obbligo può essere imposto alla pubblica amministrazione, la quale non deve difendere soltanto se stessa, ma anche il pubblico con cui l’impiegato viene a contatto. Per il rimanente, che la destituzione costituisca sanzione adeguata, e anzi doverosa quando non ricorrano circostanze particolarissime, per l’impiegato che si è reso colpevole di ricettazione in danno dell’amministrazione datrice di lavoro, è addirittura ovvio, e il Collegio non si capacita che il giudice di primo grado abbia tacciato l’amministrazione sanitaria di «immotivato rigore». Anche il secondo motivo d’appello, pertanto, è fondato e va accolto.<br />
Venendo ai motivi del ricorso di primo grado non esaminati ed esaurientemente riproposti, il secondo motivo è infondato perché nessuna norma prevede che l’amministrazione debba dare avvisi all’eventuale difensore. Il terzo motivo, di omessa sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, è infondato per la stessa e assorbente ragione per la quale è infondato il primo motivo del ricorso di primo grado, per il fatto, cioè, che è stato lo stesso dipendente a chiedere di essere sùbito sottoposto a procedimento disciplinare; oltretutto in un ordinamento che, come lo stesso resistente riconosce, dopo l’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 è informato al principio di parallelismo dei diversi tipi di procedimento d’accertamento di responsabilità non si pone il problema della sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale. Il quinto motivo, di violazione dell’articolo 115 del testo unico n. 3 del 1957, si riferisce al fatto che uno dei sei componenti della commissione di disciplina, il signor Scapin, alla seduta del 26 ottobre 1994 era “assente giustificato”, mentre era presente alla successiva seduta di trattazione, del 10 novembre 1994, nella quale è stata anche adottata la proposta di destituzione. Il resistente cioè non lamenta l’incompletezza delle presenze, ma, al contrario, la partecipazione plenaria nella seconda e conclusiva seduta del 10 novembre 1994, in relazione al citato articolo 115, il quale al primo comma dispone che «Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta … la trattazione continua innanzi alla commissione quale era originariamente costituita». Il motivo è infondato, perché la disposizione va posta in relazione con quella dell’ultimo comma, secondo cui «Quando, iniziata la trattazione orale, taluno» dei componenti «per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata», e si riferisce alla composizione della commissione, e non già alla partecipazione dei componenti; e del resto il resistente cade in contraddizione sostenendo da una parte che le disposizioni invocate costituiscono applicazione della natura di “collegio perfetto” della commissione di disciplina (ossia di organo collegiale che opera solo con la partecipazione di tutti i componenti, come gli organi giurisdizionali), dall’altra, implicitamente, che il componente Scapin avrebbe dovuto continuare ad assentarsi. Posta l’infondatezza del motivo d’illegittima partecipazione del membro Scapin, perde rilevanza la tesi, sostenuta dal resistente con richiamo a un lontano precedente della Sezione, secondo cui alla commissione di disciplina non si applica la “prova di resistenza”. Infine è inammissibile per genericità il sesto motivo, con cui il resistente lamenta disparità di trattamento, asserendo che in passato l’amministrazione non ha mai applicato, per illeciti di tale gravità, la sanzione della destituzione.<br />
In conclusione l’appello dell’amministrazione è fondato e va accolto.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000 ciascun grado.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda d’annullamento del provvedimento 20 marzo 1995 n. 284 dell’amministratore straordinario dell’unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro. Condanna il resistente signor Marzari al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in quattromila euro, a favore dell’amministrazione appellante.</p>
<p>Così deciso in Roma il 5 novembre 2004 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta	&#8211; presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	&#8211; componente, estensore<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211; componente<br />	<br />
Cesare Lamberti	&#8211; componente<br />	<br />
Claudio Marchitiello	#NOME?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Iannotta, Rel. Zaccardi sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione per il rimborso di cure mediche effettuate all&#8217;estero 1. Processo amministrativo – Ricorso avverso il diniego di autorizzazione per ricovero e cure all’estero &#8211; Intervento ad adiuvandum del centro regionale di riferimento che emette il parere – Ammissibilità. 2. Giurisdizione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Rel. Zaccardi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di autorizzazione per il rimborso di cure mediche effettuate all&#8217;estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso avverso il diniego di autorizzazione per ricovero e cure all’estero &#8211; Intervento ad adiuvandum del centro regionale di riferimento che emette il parere – Ammissibilità.<br />
2. Giurisdizione e competenza – Ricorso avverso il diniego di autorizzazione per ricovero e cure all’estero – Giurisdizione amministrativa &#8211; Sussiste.</p>
<p>3. Sanità &#8211; Rimborso per cure mediche effettuate all’estero – Art. 7 D.M. 3.11.89 – Applicabilità nel caso di richiesta di autorizzazione preventiva – Insussistenza.</p>
<p>4.  Sanità &#8211; Rimborso per cure mediche effettuate all’estero – Diniego fondato sulla possibilità di effettuare le stesse cura in italia – Illegittimità &#8211; Motivazione insufficiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’organo chiamato ad esprimere un parere nel procedimento di autorizzazione delle cure all’estero il cui provvedimento finale è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, può rivestire, nel processo, al più la qualità di interventore “ad adiuvandum”.</p>
<p>2. In caso di impugnazione di un diniego di autorizzazione per il ricovero e cure all’estero sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
3. Non può ravvisarsi un’ipotesi di cui all’art. 7, secondo comma, del DM 3 novembre 1989, nel caso in cui, malgrado le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza, vi sia stata comunque una preventiva richiesta di autorizzazione di ricovero all’estero.</p>
<p>4. E’ illegittimo il diniego di ricovero e cure all’estero, per carenza di motivazione, ove si limiti a sostenere che le stesse cure potevano effettuarsi in Italia, dovendo invece specificare chi, come e quando il soggetto avrebbe potuto effettuare l’intervento in Italia con la stessa garanzia di successo dell’Istituto estero specializzato cui il soggetto si è rivolto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5942/1999 proposto dalla</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Città di Milano (ASL Milano)</b>, in persona del suo legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Avolio ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Dr. Ivan Cordini</b>  rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Menozzi Cantele ed Ezio Spaziani Testa ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, Viale Mazzini n. 146,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”</b>, in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv.ti, Rocco Mangia ed Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo in via Cosseria n. 5;</p>
<p>della <b>Regione Lombardia</b> in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituitasi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza n. 1504/19999  pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione prima;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Dr. Cordini ;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dall’Istituto “ Carlo Besta”;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;<br />
Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2004 gli avv.ti Lentini, per delega di Avolio, M. Pallottino, per delega di Menozzi Cantele, e Pafundi, per delega di Mangia;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal Dr. Cordini per l’annullamento del diniego di autorizzazione al ricovero ed alla prestazione di cure all’estero autorizzazione richiesta con istanza del 3 settembre 1997.<br />
Il diniego è stato dapprima espresso, con nota del 18 settembre 1997 n. dcls/al/300 e poi confermato con nota del 24 novembre 1997 dlcs/ag/ senza numero, dall’Istituto Nazionale “Carlo Besta” che svolge funzioni di Centro Regionale di Riferimento. A fondamento del rifiuto dell’autorizzazione il dr. Solero, dirigente medico di secondo livello facente funzione di primario presso la seconda divisione di Neurochirurgia dell’Istituto, ha osservato nella prima nota richiamata che: “il caso del paziente Ivan Cordini può essere rivalutato presso il nostro Istituto o presso altri Centri Neurochirurgici italiani”. Nel provvedimento di conferma si legge, sempre a firma del Dr. Solero,che “non credo che a Zurigo siano state adottate delle tecniche chirurgiche differenti a quelle effettuate in Centri italiani” ed, inoltre, “il paziente non ha interpellato centri italiani per capire l’urgenza della procedura chirurgica”.<br />
La decisione appellata ha accolto il ricorso del Dr. Cordini rilevando che spettava al Centro regionale indicare quali strutture nazionali potevano eseguire l’intervento richiesto, che l’affermazione della mera possibilità di effettuare le cure in Italia ancora senza indicare la struttura ospedaliera disponibile ed i tempi di attesa  non costituiva idonea giustificazione del diniego ed, infine, che essendo previsto il ricovero all’estero per motivi di urgenza senza previa autorizzazione l’Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese sostenute avendo in definitiva consumato, per l’inadeguatezza dell’istruttoria e delle ragioni addotte per il diniego, il suo potere di verifica e controllo della sussistenza delle condizioni per procedere al rimborso. <br />
Nell’appello la ASL Milano, dopo una minuziosa ricostruzione dei fatti e dello svolgimento del  giudizio in primo grado, sostiene essenzialmente che: a) non è esatto che il Centro Regionale di riferimento non avesse indicato presso quali Centri italiani poteva essere effettuato l’intervento di cui aveva necessità il Dr Cordini (ne aveva invece indicati tre oltre lo stesso Istituto “Carlo Besta”); b) i tempi di attesa non potevano essere valutati adeguatamente perché il Dr. Cordini non ha mai chiesto il ricovero in una struttura nazionale; c) non sussistevano le condizioni per un ricovero di urgenza a tenore dell’art. 7, secondo comma, del DM 3 novembre 1989 e che, in ogni caso,per le controversie relative a tali ricoveri il giudice amministrativo sarebbe privo di giurisdizione; d) non è vero che le specifiche professionalità richieste non fossero presenti in Italia; e) non ha alcun senso il rilievo circa la mancata valutazione della gravità sopravvenuta della patologia del Dr. Cordini successivamente all’intervento cui è stato sottoposto in Svizzera; f) è erroneo il riferimento a poteri di controllo dell’Amministrazione sulle istanze di ricovero e cure all’estero.<br />
L’Istituto “Carlo Besta” ha proposto ricorso incidentale assumendo di avere un autonomo interesse all’annullamento della sentenza impugnata, contestando che fosse compito del Centro Regionale di Riferimento individuare e contattare le strutture italiane idonee ad effettuare l’intervento necessario nel caso del Dr. Cordini ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per l’ipotesi che la fattispecie qui in esame debba ricondursi a quella disciplinata dall’art. 7 del DM 3 novembre 1989. Ha inoltre sostenuto che dovrebbe comunque escludersi il rimborso per il secondo intervento effettuato, dopo la notificazione del ricorso, nel marzo del 1998 e che, in caso di accoglimento definitivo della pretesa del Dr. Cordini, residuerebbe comunque al Centro il potere di pronunciarsi di nuovo sulla spettanza del rimborso.<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 19 ottobre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) L’appello è  destituito di fondamento.<br />
2) Appare necessario, per una migliore comprensione della questione di diritto sottoposta al Collegio, precisare alcune circostanze di fatto.<br />
Il Dr. Cordini nel 1991, dopo una inesatta diagnosi di neurinoma ha subito un intervento chirurgico molto complesso, e rischioso per le importanti emorragie che si sono prodotte nel corso dell’intervento stesso durato circa nove ore, da parte del Prof. Pluchino dell’Istituto Besta.<br />
L’intervento è stato compiuto presso la clinica la Madonnina di Milano.<br />
Solo nel marzo 1997 è stata effettuata una corretta diagnosi della patologia di cui soffre: la emangioblatomatosi midollare e malattia di Von Hippel Lindau.<br />
Risulta che alcuni medici dell’Istituto Besta (cfr. la pag. 9 del ricorso incidentale proposto dallo stesso Istituto dove la circostanza affermata dalla difesa del Dr. Cordini è ammessa) il prof. Lucarelli ed il Prof. Fornari non fossero convinti della opportunità di intervenire chirurgicamente e prevedessero tempi di recupero lunghi con risultati solo parzialmente positivi.<br />
Da ciò la domanda del Dr. Cordini di ricovero e cure all’estero presso un Centro specializzato e, a fronte dell’aggravarsi della malattia certificato dal medico curante Dr. Casale con nota del 1° settembre 1997 e su suo consiglio, il ricovero di urgenza presso l’Ospedale di Zurigo per sottoporsi ad un intervento chirurgico ad opera del  Prof. Yonekawa.<br />
L’intervento ha avuto esito positivo e dopo sette giorni di degenza il Dr. Cordini è stato dimesso avendo recuperato la sensibilità agli arti inferiori che era stata incisa dalla malattia di cui era affetto.<br />
Il 17 marzo 1998 ha subito un secondo intervento presso l’Ospedale di Zurigo, intervento previsto ed effettuato nel corso delle verifiche programmate al momento del ricovero e della degenza del settembre 1997.<br />
Fino al febbraio 2004, quando è stato nuovamente operato in Italia ad Udine dove nel frattempo si era costituita una unità specialistica, e nei limiti consentiti dalla gravità della sua malattia, ha potuto svolgere una normale vita professionale e di relazione (cfr. i documenti versati agli atti di causa in allegato al ricorso di primo grado ed in particolare quelli relativi al ricovero presso l’Ospedale di Zurigo).<br />
3) E’ evidente ad avviso del Collegio che nella situazione qui descritta fossero presenti tutti i requisiti richiesti dal DM 3 novembre 1989 per il rimborso delle cure all’estero.<br />
Nei dinieghi impugnati, in modo sbrigativo e certamente non adeguato alla gravità delle condizioni fisiche del Dr. Cordini, si ribadisce che il caso sarebbe potuto essere rivalutato presso Centri Italiani mentre lo stesso Istituto che svolge funzioni di Centro di riferimento aveva espresso più di una perplessità sulla possibilità di un intervento utile o decisivo per il recupero della mobilità del Dr. Cordini; si afferma che non si ritiene che le tecniche adottate in Svizzera siano differenti da quelle adottate in Italia senza tener però conto del grave precedente del 1991 (diagnosi errata ed intervento chirurgico rischioso ed eseguito senza embolizzazione molto impegnativo e assolutamente inutile) e della valutazione concreta delle possibilità offerte dallo specialista scelto dal medico curante del Dr. Cordini che, a tacer d’altro, ha comunque ottenuto un risultato ottimo.<br />
Si osserva ancora che non sono stati interpellati altri Centri italiani per valutare l’urgenza dell’intervento quando risulta dagli atti di causa che il Dr. Cordini stava perdendo la sensibilità  e l’uso degli arti inferiori ed erano stati necessari tempi lunghi, o comunque non adeguati (quindici giorni), solo per alcuni esami specialistici.<br />
Quanto meno nella situazione di fatto qui descritta, ed a prescindere dalla sussistenza o meno di un obbligo generale in tal senso, il Centro di Riferimento avrebbe dovuto chiarire chi come e quando avrebbe potuto effettuare l’intervento in Italia con la stessa garanzia di successo dell’Istituto estero specializzato al quale al Dr. Cordini era stato consigliato di rivolgersi.<br />
I dinieghi sono quindi illegittimi, come del resto ha pronunciato il giudice di primo grado, per difetto di una motivazione congrua.<br />
4) E’ utile tuttavia, ancora precisare che: a) non sussiste nel caso di specie, di impugnazione di un diniego di autorizzazione per il ricovero e cure all’estero,alcun difetto di giurisdizione di questo giudice (cfr. nello stesso senso tra le altre  Sezione Quinta 17 luglio 2004 n. 3132), né la fattispecie qui in esame può essere ricondotta a quelle disciplinate dall’art. 7 del DM 3 novembre 1989 che presuppongono, invece, la mancanza di una richiesta di autorizzazione preventiva al ricovero all’estero; b) la posizione legittimante dell’Istituto “Carlo Besta” integra un interesse di mero fatto, trattandosi di un organo chiamato ad esprimere un parere nel procedimento di autorizzazione delle cure all’estero il cui provvedimento finale è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali. Tuttavia le considerazioni svolte nel ricorso incidentale e la presenza in giudizio dell’Istituto possono essere ammesse riconoscendo all’Istituto la qualità  di interventore “ad adiuvandum”, qualità che l’Istituto può legittimamente assumere in giudizio, non  altro; c) l’intervento subito dal Dr. Cordini nel marzo 1998 costituisce nient’altro che una fase della cura cui si è sottoposto presso l’Ospedale di Zurigo come risulta con chiarezza dalla cartella clinica predisposta presso questo Ospedale al momento del ricovero del settembre 1997, pertanto l’obbligo di ristoro delle spese sostenute per sottoporsi al trattamento presso l’Ospedale di Zurigo, per come richieste dal Dr. Cordini è, con evidenza, esteso anche agli oneri di questo secondo intervento; d) non assume rilievo in questo contesto il non perspicuo riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla mancanza di accertamenti successivi diretti a constatare l’eventuale peggioramento delle condizioni del Dr. Cordini dopo il primo intervento chirurgico.<br />
5) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto mentre sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso addì 19 ottobre 2004 in camera di consiglio con l’intervento di:</p>
<p>Raffaele Iannotta		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	&#8211;		Consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-374/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.378</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carboni sulla competenza del Presidente della sezione a dichiarare la perenzione anche in appello Giurisdizione e competenza – Perenzione – Appello – Competenza del Presidente della sezione Anche in appello sussiste la competenza monocratica del Presidente della Sezione a dichiarare la perenzione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-378/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Carboni</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Presidente della sezione a dichiarare la perenzione anche in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Perenzione – Appello – Competenza del Presidente della sezione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche in appello sussiste la competenza monocratica del Presidente della Sezione a dichiarare la perenzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1800 del 2000, proposto</p>
<p>dall’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Lanciano &#8211; Vasto</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Tenaglia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giuseppe Benedetto  in Roma, Via Federico Cesi n. 72</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il dr. <b>Domenico Cocomazzi</b>, rappresentato e difeso  dall’avv. Walter Putaturo ed  elettivamente domiciliato   presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, Via F. Confalonieri 5</p>
<p>per la riforma<br />
dell sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Pescara, n. 891 del 1999, resa tra le parti;</p>
<p> Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Visti gli atti tutti della causa; e in particolare il decreto di perenzione, adottato dal Consigliere delegato in data 26 aprile 2004 n. 2450 e l’atto di opposizione al detto decreto avanzata dalla Azienda suddetta; <br />
Relatore alla camera di consiglio del 16 novembre 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Mola per Tenaglia e Manzi per Putaturo.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e considerato in diritto</b></p>
<p>che con il decreto in epigrafe il consigliere delegato della Sezione ha dichiarato perento l’appello in epigrafe, osservando che l’ultimo atto di procedura risale al 31 marzo 2000 e che nessun altro atto di procedura è stato compiuto nel biennio successivo a tale data;<br />
che avverso il decreto ha proposto opposizione la A.S.L. di Lanciano Vasto, ai sensi dell’art. 26, u.c. della legge n. 1034 del 171 come modificato dall’art. 9 della legga n. 205 del 2000, osservando che la competenza a dichiarare la perenzione nel grado di appello deve intendersi riservata al collegio, poiché la norma che appena ricordata, che configura la competenza monocratica del Presidente della sezione, si riferisce al giudizio di primo grado, e la giurisprudenza ha ritenuto che l’innovazione non riguardi il giudizio di appello (Cons. St. Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6428);<br />
che la questione è stata oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza 23 marzo 2004, ha ritenuto che sussista anche in appello la competenza monocratica del presidente della Sezione a dichiarare la perenzione;<br />
che pertanto l’opposizione va respinta;<br />
che le spese vanno poste a carico della parte opponente a norma dell’art. 26 u.c. della legge n. 1034 del 1971</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’opposizione in epigrafe; <br />
condanna l’Azienda USL di Lanciano Vasto al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte appellata, e ne liquida l’importo in Euro 1000;<br />
ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 16 novembre 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante		&#8211;	Presidente<br />	<br />
 Raffaele Carboni		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
  Maria Rosaria Bellavia	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
 Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca		&#8211;	Consigliere est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.400</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2005-n-400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2005-n-400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.400</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Cacace sulla carenza d&#8217;interesse al ricorso nel caso di contestazione di alcuni dei motivi su cui si fonda l&#8217;esclusione dalla gara Processo amministrativo – Appalti pubblici – Ricorso avverso parte dei capi motivazionali del giudizio di anomalia – Inammissibilità &#8211; Carenza di interesse – Ragioni È inammissibile,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2005-n-400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.400</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Cacace</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza d&#8217;interesse al ricorso nel caso di contestazione di alcuni dei motivi su cui si fonda l&#8217;esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Appalti pubblici – Ricorso avverso parte dei capi motivazionali del giudizio di anomalia – Inammissibilità &#8211; Carenza di interesse – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso volto a contestare solo alcuni dei capi motivazionali su cui si fonda il giudizio di anomalia, poiché la mancata contestazione di uno dei motivi addotti è sufficiente per la conservazione dell’atto di esclusione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello:</p>
<p>1) n. 6078 del 2004, proposto da</p>
<p><b>MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI</b>,<br />
in persona del Ministro p.t.,<br />
ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.T.I. Marchetti e C. s.r.l. e B. &#038; B. Costruzioni C.F.</b>,<br />
in persona dei rispettivi rappresentanti legali,<br />
costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall’avv.to Teodoro Klitsche de la Grange ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso, in Roma, via degli Scialoja, 6;<br />
2) n. 6148 del 2004, proposto da</p>
<p><b>IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI s.r.l.</b>,<br />
in persona dell’Amministratore unico,<br />
in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con EL.CO.TEM impianti s.r.l.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Cacace e Camillo Orlando ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Marzano, in Roma, via Sabotino, 45,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Marchetti e C. s.r.l. e B. &#038; B. Costruzioni C.F.</b>,<br />
in persona dei rispettivi rappresentanti legali,<br />
costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall’avv.to Teodoro Klitsche de la Grange ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso, in Roma, via degli Scialoja, 6<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – PROVVEDITORATO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE per la LOMBARDIA</b>,<br />
in persona del Ministro p.t.,<br />
costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,</p>
<p>entrambi per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 2004, n. 1519. </p>
<p>	Visti i ricorsi, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione ed appello incidentale, in entrambi i giudizii, dell’ATI appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;<br />
Viste le Ordinanze n. 4116/04 e 4118/04, pronunciate nella Camera di consiglio del giorno 31 agosto 2004, di accoglimento delle domande di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;  <br />
Visto il Dispositivo di sentenza n. 13/05;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2005, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Paolo Gentili dello Stato per il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, l’avv.to Vania Romano, in sostituzione dell’avv. Teodoro Klitsche de la Grange, per A.T.I. Marchetti e C. s.r.l. e B. &#038; B. Costruzioni C.F. e l’avv. Arturo Marzano, in sostituzione dell’avv. Camillo Orlando, per l’IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI s.r.l.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, ha accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, l’impugnativa proposta dal raggruppamento di imprese composto da Marchetti e C. s.r.l. e B. &#038; B. Costruzioni C.F. avverso l’esclusione dell’offerta dallo stesso presentata in sede di pubblico incanto indetto dal MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – PROVVEDITORATO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE per la LOMBARDIA per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede della Camera di Commercio di Lecco.<br />
Avendo, infatti, il citato raggruppamento allegato dinanzi al T.A.R. che la sua offerta era stata illegittimamente esclusa per presunte anomalie riscontrate dall’Amministrazione relativamente ai prezzi dei subfornitori ( che quest’ultima aveva erroneamente ritenuto, secondo le tesi di gravame, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, non probatòrii della correttezza della stessa, sia perché i prezzi dai medesimi praticati risultavano da contratti risalenti a 12/24 mesi prima, sia perché le loro offerte ponevano come condizione il pagamento in buona parte anticipato del prezzo richiesto ), il Giudice di primo grado ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso, rilevando come effettivamente non risultasse né che le condizioni per il pagamento del prezzo previste in tali contratti fossero tali da far derivare un giudizio di incongruità dell’intera offerta della ricorrente, né che la documentazione relativa ai rapporti contrattuali con detti subfornitori risalisse effettivamente a 12/24 mesi prima.<br />
Avverso detta decisione propongono ora ricorso in appello tanto il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI ( R.G. n. 6078 del 2004 ), quanto la controinteressata ( risultata aggiudicataria della gara de qua ) IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI s.r.l. ( R.G. n. 6148 del 2004 ).<br />
L’appellata, nel costituirsi in giudizio per resistere ai ricorsi avversarii, ha altresì proposto ricorso incidentale, rivolto avverso quella parte della decisione di primo grado, che non ha accolto il motivo di ricorso ( il terzo ), con cui la Marchetti censurava l’atto impugnato, sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e conseguente difetto di motivazione.<br />
Con successive memorie, tanto la IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI s.r.l. quanto la Marchetti hanno ribadito le rispettive tesi.<br />
Con Ordinanze n. 4116/04 e 4118/04, pronunciate nella Camera di consiglio del giorno 31 agosto 2004, sono state accolte le domande di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />
Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2005. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo stati proposti con la medesima sentenza.<br />
2. – La sentenza impugnata ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso di primo grado, con i quali si lamentava che l’offerta dell’odierna appellata era stata illegittimamente esclusa dalla gara de qua, avendo l’Amministrazione erroneamente ritenuto, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, che la stessa risultasse anomala relativamente ai prezzi dei subfornitori (sia perché, affermava in proposito il provvedimento di esclusione, i prezzi dai medesimi praticati risultavano da contratti risalenti a 12/24 mesi prima, sia perché le loro offerte ponevano come condizione il pagamento in buona parte anticipato del prezzo richiesto).  <br />
Orbene, con il primo motivo dell’appello proposto dalla IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI s.r.l., che evidenti ragioni di economia processuale consigliano di vagliare in via prioritaria, la stessa deduce che la sentenza di I grado “si basa sull’esame di due dei tre elementi valutati dalla Commissione” e ch’essa “ha completamente omesso di prendere in considerazione il terzo elemento, cioè quello relativo al maggior costo della mano d’opera, secondo le modalità proposte dall’impresa” (pag. 6 app.).<br />
La impugnata statuizione di annullamento sarebbe dunque “fondata su un esame parziale delle considerazioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il provvedimento” ( ibidem ), sì che questo Consiglio dovrebbe, ad avviso dell’appellante, “riesaminare le censure di eccesso di potere dedotte dalla Marchetti avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, tenendo conto anche del fatto che la motivazione dell’atto impugnato contiene un argomento che il TAR ha del tutto pretermesso, traendone le dovute conseguenze ai fini della decisione sulle censure predette”, giacché “un motivo che investiva la motivazione dello stesso provvedimento, limitatamente a solo due degli argomenti esposti ma senza menomamente considerare il terzo … avrebbe dovuto essere respinto sulla considerazione che non era possibile escludere che … il provvedimento di esclusione poteva ritenersi legittimo”   ( pag. 2 mem. del 5 gennaio 2005 ).<br />
Il mezzo è fondato.<br />
Al riguardo si ricorda che è pacifico che, allorché un provvedimento amministrativo si fondi su due o più autonome ragioni, la riconosciuta legittimità o la mancata contestazione di uno dei motivi addotti è sufficiente per la conservazione dell’atto nel mondo giuridico.<br />
Da ciò consegue, sul piano processuale, che di un tale provvedimento si può disporre l’annullamento unicamente dinanzi ad una fondata censùra ( o ad una serie di fondate censùre ) di tutti i suddetti motivi  e che devono dichiararsi inammissibili per carenza di interesse le doglianze rivolte solo avverso alcune delle ragioni fondanti del provvedimento, ove le rimanenti ragioni restino inattaccate; ciò perché, anche in caso di fondatezza delle censùre dedotte, il provvedimento resterebbe comunque sorretto dalle ragioni non “aggredite” dall’interessato.<br />
Colui che agisca in sede giurisdizionale contro siffatti provvedimenti deve dunque muovere censùre nei confronti di ciascuno dei motivi posti a base dell’atto impugnato, le quali rispettino, inoltre, i necessarii requisiti formali e sostanziali ( si ricordi che, in base al disposto dell&#8217;art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile ai ricorsi dinnanzi ai Tribunali amministrativi regionali per effetto dell&#8217;art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l&#8217;atto introduttivo di lite deve contenere l&#8217;esposizione specifica dei motivi su cui il gravame e&#8217; fondato, con l&#8217;indicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che si ritengono violate ), nonché i prescritti términi di impugnazione.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente originaria, a fronte di un provvedimento dell’Amministrazione ( il verbale n. 6 della Commissione incaricata dell’esame delle offerte, ch’è, come ammette la stessa appellata, il verbale “conclusivo” ) che ha dichiarato la inaccettabilità del prezzo da essa offerto per le anomalie riscontrate sia nei prezzi dei subfornitori ( sotto il duplice profilo che i prezzi dai medesimi praticati risultavano da contratti risalenti a 12/24 mesi prima e che le loro offerte ponevano come condizione il pagamento in buona parte anticipato del prezzo richiesto ) sia nel costo della manodopera (in relazione al previsto utilizzo di operai in trasferta), si è limitata in primo grado a muovere censùre ( articolate in tre diversi motivi, dei quali i primi due sono stati ritenuti dal T.A.R. fondati ) solo avverso la statuizione di anomalia dell’offerta avente riguardo ai prezzi praticati dai subfornitori ( sotto entrambi i profili sopra descritti ), senza invece svolgere alcuna deduzione puntuale, ancorché implicita o sistematicamente ricavabile da quelle svolte, sul punto della dichiarata anomalia dell’offerta per quanto concerne il costo della manodopera; senza, dunque, per nulla contestare il giudizio di anomalia in ordine ad uno dei due capi motivazionali, su cui esso si fonda.<br />
Tanto si risolve in un motivo originario di inammissibilità del ricorso di primo grado, non emendabile in appello con la deduzione ( per di più con semplice memoria: v. pagg. 2 e 3 mem. del 23 dicembre 2004 ) di vizi di illegittimità o comunque della irrilevanza del capo motivazionale anzidetto, che, in quanto non tempestivamente e ritualmente proposti in primo grado, questo Giudice non può prendere in considerazione, risultandone altrimenti indebitamente ampliato l’oggetto del giudizio, che resta delineato, com’è noto, dai motivi e dagli elementi, su cui è stato fondato il ricorso originario.<br />
La omissione della tempestiva e rituale impugnazione del citato punto motivazionale del provvedimento di valutazione dell’incongruità dell’offerta dell’odierna appellata non può che comportare, in definitiva, la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse di tutti e tre i motivi proposti con il ricorso originario ( e dunque anche di quello, che, respinto dal T.A.R., è stato in questa sede riproposto con appello incidentale ), in quanto tutti risultano indirizzati solo avverso il giudizio dell’Amministrazione di anomalia dell’offerta in forza della ritenuta non probatorietà dei prezzi dei subfornitori; sì che resta comunque in piedi, a sorreggere l’atto stesso, il giudizio di anomalia relativo ai prezzi della manodopera.<br />
Né, in tale quadro processuale ( che risulta disegnato dalle scelte in tutta autonomia e consapevolmente compiute dall’odierna appellata con la formulazione del ricorso originario ) può attribuirsi a questo Giudice il còmpito di vagliare la consistenza e rilevanza del non contestato singolo giudizio di anomalia della voce “mano d’opera” sulle determinazioni conclusive dell’Amministrazione; e ciò sia perché, di tal guisa, il Giudice verrebbe indebitamente ad invadere il campo dell’azione amministrativa, sia perché, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata in una gara d’appalto di lavori pubblici, la rilevanza autonoma di ciascuno dei profili d’offerta esaminati è, per così dire, in re ipsa, una volta che l’Amministrazione ( con valutazioni che costituiscono espressione d&#8217;un potere di natura tecnico discrezionale, i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta illogicità, alla incongruità della motivazione ed all&#8217;errore di fatto e cioè a profili che non vanno a scalfire la sfera di autonomia decisionale riservata in tale ambito alla potestà dell&#8217;Amministrazione ) proprio quel tale aspetto dell’offerta economica abbia ritenuto ed indicato come maggiormente implicato nella determinazione del ribasso.<br />
3. – In conclusione, in forza dell’assorbente fondatezza  del motivo sopra esaminato, l’appello principale proposto dall’Impresa Costruzioni Falcione deve essere accolto.<br />
L’appello incidentale deve invece essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, per le ragioni pure sopra esposte.<br />
Ne consegue l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br />
Le spese del doppio grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza, per quanto concerne le parti private, mentre possono, per il resto, essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi:<br />
&#8211;	accoglie l’appello principale proposto dall’Impresa Costruzioni Falcione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile l’appello incidentale;<br />	<br />
&#8211;	dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.<br />	<br />
Condanna l&#8217;A.T.I. appellata al pagamento, in favore dell’appellante Impresa Costruzioni Falcione, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in Euro 5.000=, oltre I.V.A. e C.P.A.<br />
Compensa integralmente le spese fra le restanti parti del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>Paolo Salvatore             &#8211; Presidente<br />
Aldo Scola                    &#8211; Consigliere<br />
Vito Poli                        &#8211;  Consigliere<br />
Bruno Mollica               &#8211;  Consigliere <br />
Salvatore Cacace          &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-2-2005-n-400/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-375/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.375</a></p>
<p>Pres. R.IANNOTTA; Est. P. BUONVINO ancora sul riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro 1) Pubblico impiego – Riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro – Condizioni. 2) Pubblico impiego – Riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro – Circostanza dell’utilizzo del personale dell’ufficio – Insufficienza. 1)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-375/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-375/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.IANNOTTA; Est. P. BUONVINO</span></p>
<hr />
<p>ancora sul riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Pubblico impiego – Riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro – Condizioni.																																																																																												</p>
<p>2) Pubblico impiego – Riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro – Circostanza dell’utilizzo del personale dell’ufficio – Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Per riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro pubblicistico, questo deve essere caratterizzato dalla sommatoria di una pluralità di connotazioni formalistiche e sostanziali quali, in particolare, la subordinazione gerarchica, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna dell’Ente, il rispetto di uno specifico orario di lavoro, la sussistenza di un vincolo di esclusività o di prevalenza, oltre che di continuità delle prestazioni da rendere a favore dell’Amministrazione.</p>
<p>2) Ai fini del riconoscimento della natura pubblicistica del rapporto, non è sufficiente il fatto che l’interessato possa avvalersi nell’espletamento delle sue funzioni, del personale dell’ufficio, non consentendo, tale circostanza, di escludere un’autonoma struttura con connotati imprenditoriali ed organizzazione propria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 375/05 REG.DEC.<br />
N. 10523 REG.RIC.<br />
ANNO 1999</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10523/1999, proposto<br />
dalla <b>Provincia di VARESE</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Graziano DAL MOLIN ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso l’avv. Gabriele PAFUNDI,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il sig. <b>Andrea STINCO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Attilio CUCARI e Gerardo PICICHÈ e presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, viale Eritrea 9,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione II, 30 luglio 1999, n. 2865;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato; <br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il Consigliere Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti Gabriele PAFUNDI per delega dell’avv.to Dal Molin e Gerardo PICICHE’.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>  1) &#8211; Con la sentenza appellata il TAR ha accolto in parte il ricorso proposto dal sig. Stinco per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con la Provincia di Varese, e condanna della stessa P.A. al pagamento dei diritti patrimoniali consequenziali.<br />
In particolare, i primi giudici, dopo aver rigettato la richiesta volta alla instaurazione di un rapporto di lavoro pubblicistico, hanno ritenuto, invece, sussistente il diritto dello stesso interessato alla indennità di fine servizio maggiorata degli interessi legali, con assolvimento degli obblighi previdenziali, poiché il rapporto instauratosi tra il medesimo e la Provincia non aveva carattere meramente professionale, ma di vero e proprio rapporto di servizio pubblicistico.<br />
2) &#8211; L’appellante Provincia di Varese deduce l’erroneità della sentenza in quanto, nella specie, il rapporto instaurato con l’odierno appellato non avrebbe mai avuto connotati di rapporto di lavoro pubblicistico, ma di mera locatio operis professionale.<br />
Resiste l’appellato che, nelle proprie difese, insiste per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.<br />
Con ordinanza n. 149 del 18 gennaio 2000 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) &#8211; Il presente appello verte sul carattere – di lavoro pubblicistico o meno – del rapporto instauratosi tra la Provincia appellante e il sig. Stinco.<br />
Si tratta, in particolare, di un rapporto instaurato, per la prima volta, con incarico professionale del 1981, poi reiterato fino al 31 dicembre 1995, seppure con contenuti in parte modificatisi nel tempo, che hanno indotto i primi giudici a ritenere l’insorgere della natura di lavoro pubblicistico nel rapporto in questione solo a far tempo dal 1986.<br />
L’appello della provincia di Varese, con cui viene contestata la natura pubblicistica del rapporto riconosciuta dal TAR, appare fondato.<br />
2) &#8211; Come è noto, per riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro pubblicistico, questo deve essere caratterizzato dalla sommatoria di una pluralità di connotazioni formalistiche e sostanziali quali, in particolare, la subordinazione gerarchica, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna dell’Ente, il rispetto di uno specifico orario di lavoro, la sussistenza di un vincolo di esclusività o di prevalenza, oltre che di continuità delle prestazioni da rendere a favore dell’Amministrazione (cfr., tra le tante, Sez. V, 18 marzo 2004, n. 1400;  14 maggio 2003, n. 2562; 9 novembre 1998, n. 1594; 3 ottobre 1997, n. 1094; 25 gennaio 1995, n. 134; Sez. IV, 3 marzo 1997, n. 176; Sez. VI, 8 luglio 1997, n. 1102).<br />
Ebbene, nella specie:<br />
 &#8211; non vi è prova alcuna che l’interessato fosse assoggettato a vincoli di natura gerarchica o che, comunque, le sue prestazioni, di natura prettamente professionale-giornalistica, fossero subordinate ad un vaglio di natura gerarchica, tale non potendosi considerare le riletture di taluni articoli da parte di Presidente della Provincia o di assessori, in quanto trattasi di correzioni “di tiro”, mirate, a tutto concedere, a modificare semplicemente il taglio “politico” degli articoli di stampa;<br />
 &#8211; l’interessato non era inserito nella struttura burocratica dell’Ente, non corrispondendo le mansioni dallo stesso espletate a quelle proprie di qualifiche funzionali o, comunque, a posti di organico dell’Ente stesso;<br />
 &#8211; il medesimo non ha fornito prova alcuna di essere stato mai tenuto al rispetto dell’orario d’ufficio o al controllo dell’Ente sul rispetto di orari determinati, l’unico riferimento in proposito rinvenibile negli atti – mai impugnati – con i quali il rapporto è stato, in tempi successivi, disciplinato, essendo riconoscibile in un generico richiamo all’esigenza di assicurare un congruo numero di ore ai fini di un conveniente espletamento dell’attività professionale;<br />
 &#8211; la mancanza di specifici quanto significativi vincoli quotidiani di orario non consente neppure di riconoscere al rapporto in questione il necessario carattere di esclusività o, almeno, di larga prevalenza;<br />
 &#8211; neppure risulta che l’interessato fosse assoggettato alla potestà disciplinare della Provincia;<br />
 &#8211; quanto al trattamento economico, lo stesso era corrisposto mensilmente, ma questo, da solo, non costituisce indice della natura del rapporto, dal momento che la cadenza mensile di corresponsione corrisponde ad un mero canone organizzativo, correlato al carattere duraturo del servizio convenzionalmente espletato; in altre parole, si tratta di semplice modalità di pagamento delle prestazioni professionali, ragguagliate, del resto, non ad emolumenti propri di una qualsiasi qualifica propria di rapporti di lavoro pubblicistici, bensì alla vigente tariffa professionale dei giornalisti. <br />
Alle notazioni che precedono si accompagna, infine, la considerazione che tutte le delibere di conferimento di incarico (come si ripete, rimaste inoppugnate) facevano riferimento ad un rapporto di carattere meramente professionale.<br />
Quanto alla circostanza, segnalata dal TAR, secondo cui carattere pregnante avrebbe assunto il fatto che l’interessato poteva avvalersi, nell’espletamento delle sue funzioni, del personale dell’ufficio (ciò che avrebbe indotto ad escludere la sussistenza di un’autonoma struttura con connotati imprenditoriali ed organizzazione propria), trattasi di elemento non determinante dal momento che, nel difetto di altri elementi univoci e significativi, la circostanza stessa non  può assurgere, di per sé, ad esclusivo indice rivelatore della natura pubblicistica del rapporto; ad ogni buon conto, altro è l’inserimento nell’apparato burocratico dell’Ente, altro la semplice facoltà di richiedere apporti collaborativi da parte del personale con rapporto di lavoro pubblicistico.<br />
Né le conclusioni reiettive che precedono vengono smentite dal fatto che, quanto meno a far data dal 1993 (cfr. delibera di G.P. 28 giugno 1993, n. 1529), all’interessato è stato anche conferito, congiuntamente all’incarico concernente la redazione della pubblicazione dell’amministrazione provinciale e della rassegna stampa, anche l’incarico semestrale, poi rinnovato, di “pubblico comunicatore e di addetto alle pubbliche relazioni”; e che, a partire dall’inizio del 1991 e fino alla definitiva cessazione dell’incarico, al medesimo appellato era stato anche conferito l’incarico di addetto stampa della provincia.<br />
E, invero, anche il compito di addetto stampa, non meglio specificato nei suoi contenuti, rientra nell’ambito delle mere attività professionali di carattere redazionale.<br />
Per ciò che attiene, poi, ai compiti di pubblico comunicatore e di addetto alle pubbliche relazioni si tratta di attività di cui non è stata affatto dimostrata l’effettiva natura e portata di rilevanza pubblicistica, né, comunque e a tutto concedere, l’oggettiva prevalenza nell’ambito del rapporto intercorso tra le parti, sicché non appaiono tali da sostanziare, di per sé, l’insorgere di un rapporto di lavoro pubblicistico.<br />
Quanto, infine, alla delibera commissariale dell’11 novembre 1993 con la quale al professionista sono stati accordati anche i compiti di sovrintendenza del personale della sezione Studi, la stessa è stata prontamente revocata, dopo poco più di un mese, dalla nuova Giunta, ciò che fa escludere, per difetto di continuità, la valenza del rapporto di lavoro pubblicistico.<br />
3)- Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 19 ottobre 2004 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:<br />
Raffaele IANNOTTA 				 Presidente<br />	<br />
Raffaele CARBONI 				 Consigliere<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI	 Consigliere<br />	<br />
Paolo BUONVINO 				 Consigliere  est.<br />	<br />
Goffredo ZACCARDI 				 Consigliere																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
F.to Paolo Buonvino</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.376</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-376/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.376</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Carboni sulla possibilità di ripetere l&#8217;impugnazione di una sentenza nel temine breve di decadenza 1) Processo amministrativo – Termini d’impugnazione – Decorrenza. 2) Processo amministrativo – Consumazione del potere d’impugnazione &#8211; Due impugnazioni – Possibilità – Condizioni &#8211; Termini d’impugnazione – Decorrenza. 1) La notificazione dell’atto d’impugnazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.376</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Carboni</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di ripetere l&#8217;impugnazione di una sentenza nel temine breve di decadenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Termini d’impugnazione – Decorrenza.</p>
<p>2) Processo amministrativo – Consumazione del potere d’impugnazione  &#8211; Due impugnazioni – Possibilità – Condizioni &#8211; Termini d’impugnazione – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) La notificazione dell’atto d’impugnazione fa decorrere il termine d’impugnazione per colui che impugna, allo stesso modo di chi riceve la notificazione della sentenza.</p>
<p>2) Gli artt. 326, secondo comma, 329, 346, 358 e 387 del codice di procedura civile sono espressione di un principio generale di consumazione del potere d’impugnazione delle sentenze, secondo cui l’impugnazione deve essere proposta, da ciascuno dei soggetti legittimati, una sola volta, e al più può essere ripetuta entro il termine breve decorrente dalla precedente impugnazione, e non già indefinitamente, per sanare irregolarità o ampliare il contenuto dell’impugnazione già proposta, entro il termine annuale di decadenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />Quinta  Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello N.R.G. 10557/1999 e 7004/2000 proposti<br />
 dalla signora <b>Piera Anna SCAZZINO</b>, residente in Genova, difesa dagli avvocati Antonio Pedullà e Costanza Acciai e domiciliati presso la seconda in Roma, via Filippo Corridoni 7;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di GENOVA</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, professore Giuseppe Pericu, difeso dagli avvocati Edda Odone ed Enrico Romanelli e domiciliato presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare 14/4;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 9 luglio 1999 n. 376, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno per ritardato collocamento a riposo;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello 10557 del 1999, notificato il 16 novembre e depositato il 9 dicembre 1999, e 7004 del 2000, notificato il 6 e depositato il 26 luglio 2000;<br />
visti i controricorsi del comune di Genova, depositati il 21 febbraio 2000 nel procedimento 10557 del 1999 e il 9 settembre 2004 nel procedimento 7004 del 2000;<br />
viste le memorie difensive presentate, dal comune di Genova l’1 ottobre 2004, dall’appellante l’8 ottobre 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 19 ottobre 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Acciai e Gabriele Pafundi, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Odone;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Scazzino, impiegata del comune di Genova, il 13 luglio 1993 presentò domanda di dimissioni con effetto dall’1 marzo 1994; il 21 ottobre 1993 chiese che l’atto d’accettazione delle dimissioni non venisse adottato prima del 20 dicembre 1993. La legge 24 dicembre 1993 n. 537 con l’articolo 11, commi da 16 a 19, ha poi introdotto riduzioni della pensione per i dipendenti pubblici che, con domanda di pensionamento accettata dal 15 ottobre 1993 in poi, avessero conseguito il diritto a pensione con un’anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni; consentendo peraltro, a chi avesse presentato domanda di collocamento in pensione dopo il 31 dicembre 1992, di revocarla. La signora Scazzino non revocò la domanda di dimissioni, che fu quindi accolta con deliberazione della giunta comunale 26 gennaio 1994 n. 132.<br />
La signora Scazzino, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Liguria notificato il 23 giugno 1994, sostenendo che in base all’articolo 109 del regolamento organico del personale l’accettazione delle dimissioni sarebbe dovuta intervenire entro trenta giorni dalla domanda, ha chiesto che il comune fosse condannato a risarcirle il danno causatole con il denunciato ritardo.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 376 del 1999 indicata in epigrafe ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
La signora Scazzino ha proposto appello (procedimento 10557/1999) chiedendo che il Consiglio di Stato, ritenuta la giurisdizione, accogliesse la domanda proposta con il ricorso di primo grado.<br />
Il ricorso in d’appello è sottoscritto dagli avvocati Antonio Pedullà e Costanza Acciai, e la procura speciale in calce al ricorso reca la firma dell’appellante autenticata dal solo avvocato Pedullà.<br />
Nel contempo la signora Scazzino ha proposto la domanda anche davanti al giudice del lavoro, e nel corso del giudizio, avendo la civica amministrazione eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha poi proposto un secondo atto d’appello, rubricato come procedimento 7004/2000, «per motivi di regolarizzazione della procura», come si legge nell’istanza di riunione dei due procedimenti (n. 10557-1999 e 7004-2000) presentata dall’avvocato Acciai. Tale secondo ricorso, sempre firmato dagli avvocati Pedullà e Acciai, recava però la delega con firma autenticata da entrambi i professionisti.<br />
La corte di cassazione con ordinanza 21 gennaio 2003 n. 847 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande in questione.<br />
Il comune di Genova ha allora prodotto certificato dell’Ordine degli avvocati di Genova dal quale risulta che l’avvocato Antonio Pedullà è iscritto nell’albo dei “cassazionisti” (avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) dal 22 novembre 2001. Ha dedotto l’inammissibilità o nullità del ricorso in appello del 1999, sia per il difetto di autenticazione della procura alle liti sia perché non erano riproposti i motivi del ricorso di primo grado, l’inammissibilità dell’appello del 2000, perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dal precedente appello, e infine l’infondatezza della domanda.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Gli appelli, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’articolo 325 del codice di procedura civile.<br />
Gli articoli 35 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e 6 del regolamento di procedura emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 prevedono che il ricorso sia sottoscritto dal ricorrente e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, oppure dal solo avvocato munito di mandato speciale. Il mandato poi, in base all’articolo 83 del codice di procedura civile del 1940, può essere rilasciato in calce o a margine del ricorso, con autografia della sottoscrizione autenticata dal difensore (che sottoscrive il ricorso). La capacità del difensore di autenticare la sottoscrizione va di conserva con quella di sottoscrivere il ricorso, e perciò nel caso in esame, in cui il mandato a margine era con firma autenticata dall’avvocato Pedullà non abilitato (e che pur non essendolo aveva sottoscritto il ricorso, insieme con l’avvocato Acciai, abilitata), il ricorso in definitiva è stato sottoscritto da avvocato privo di mandato. Non può aderirsi alla tesi dell’appellante, che la sua sottoscrizione del mandato equivalga a sottoscrizione del ricorso, perché una cosa è sottoscrivere un ricorso, altra cosa è sottoscrivere un mandato che abilita poi l’avvocato a sottoscrivere il ricorso in proprio, e le norme sull’abilitazione professionale e sul mandato sarebbero vanificate, se una sottoscrizione del ricorrente dovechessia potesse sostituire le richieste formalità. Del resto, la stessa difesa del ricorrente ha riconosciuto l’irregolarità del primo ricorso, riproponendone un altro, identico, a causa dell’irregolarità della procura del primo.<br />
Il ricorso in appello 10557 del 2000 va dunque dichiarato inammissibile.<br />
Il secondo ricorso in appello, n. 7004 del 2000, è stato proposto otto mesi dopo il primo. L’articolo 326 del codice di procedura civile, che disciplina il termine per impugnare le sentenze facendolo decorrere dal ricevimento della notificazione della sentenza da impugnare, al secondo comma prevede che nel caso previsto dall’articolo 332 (che riguarda la notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili), «l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti»; e questa regola viene generalmente riconosciuta come un’estensione del primo comma, nel senso che la notificazione dell’atto d’impugnazione fa decorrere il termine d’impugnazione, ad ogni effetto, per colui stesso che impugna, allo stesso modo che il ricevere la notificazione della sentenza. Gli articoli 358 e 387 poi sanciscono, rispettivamente per l’appello e per il ricorso in cassazione, la regola che l’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile non può più esser riproposta, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. La giurisprudenza ritiene che quest’ultima regola può essere applicata solo quando la prima impugnazione sia già stata dichiarata inammissibile o improcedibile, ma è fuor di dubbio che tutte le disposizioni citate, l’articolo 326 secondo comma e gli articoli 358 e 387 del codice di procedura civile (ai quali si possono aggiungere l’articolo 329, secondo comma, secondo cui «L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate», e 346, secondo cui «Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate») sono espressione di un principio generale di consumazione del potere d’impugnazione delle sentenze, secondo cui l’impugnazione dev’essere proposta, da ciascuno dei soggetti legittimati, una sola volta, e al più può essere ripetuta entro il termine breve decorrente dalla precedente impugnazione, e non già indefinitamente, per sanare irregolarità o ampliare il contenuto dell’impugnazione già proposta, entro il termine annuale di decadenza (vedansi: cassazione, sezione lavoro, 22 maggio 1987 n. 4666, 7 settembre 1993 n. 9393, 12 novembre 1993 n. 11176, e terza sezione, 5 febbraio 1998 n. 1162).<br />
Anche l’appello 7004 del 2000, pertanto, va dichiarato inammissibile.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunisce gli appelli indicati in epigrafe e li dichiara inammissibili. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro, in favore del comune resistente.</p>
<p>Così deciso in Roma il 19 ottobre 2004 dal collegio costituito dai signori:</p>
<p>Raffaele Iannotta	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	componente<br />	<br />
Paolo Buonvino	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	componente																																																																																												</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Raffaele Iannotta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Raffaele Carboni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-2-2005-n-376/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.376</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.650</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-650/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-650/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.650</a></p>
<p>Luigi Trivellato Presidente &#8211; Alessandra Farina Consigliere, relatore il certificato di agibilità rilasciato in sanatoria ed in deroga delle disposizioni regolamentari di cui all&#8217;art. 35 L. n. 47/1985 deve necessariamente accertare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari posti a tutela della salute Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-650/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-650/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.650</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Trivellato		Presidente &#8211;  Alessandra Farina		Consigliere, relatore</span></p>
<hr />
<p>il certificato di agibilità rilasciato in sanatoria ed in deroga delle disposizioni regolamentari di cui all&#8217;art. 35 L. n. 47/1985 deve necessariamente accertare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari posti a tutela della salute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Certificato di agibilità rilasciato in sanatoria &#8211;  Necessario accertamento dei requisiti igienico-sanitari</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La disciplina del condono edilizio, per il suo carattere derogatorio ed eccezionale, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, capaci di incidere sul fondamentale principio della tutela della salute. Ne consegue che è legittimo il rilascio in sanatoria del certificato di agibilità in deroga alle disposizioni di natura regolamentare, di cui all’art. 35 legge n. 47/85, purché le opere non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica o di prevenzione degli incendi e degli infortuni e, inoltre, si accerti a cura della competente autorità sanitaria l’esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico-sanitari degli ambienti, richiesti da norme di livello primario (artt. 221-222 T.U. n. 1265/1934).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Luigi Trivellato		Presidente;<br />
Fulvio Rocco			Consigliere;<br />
Alessandra Farina		Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 114/2005 proposto da</p>
<p><b>PRIVITERA GIUSEPPE e FARINELLA DANILO</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Carricato, Damiana Stocco e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Croce 466/G;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Chioggia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso difeso dagli avv.ti Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Lipani Claudia</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>PER <br />
l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 15.11.2004 n. 74829 avente ad oggetto: “Agibilità prot. n. 68784/2002, riferimento c.e. n. 36/1996 (condono edilizio ex L. 47/85. Ditta Lipani Claudia”.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 12.1.2005 e depositato presso la Segreteria il 17.1.2005, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 4.2.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 9 febbraio 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Alessandra Farina – gli avv.ti Carricato e Stocco per i ricorrenti e l’avv. Papa per il Comune intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;</p>
<p>Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato<br />
preliminarmente che non sussiste l’eccepita tardività del ricorso, in quanto con il provvedimento impugnato l’amministrazione si è definitivamente pronunciata sull’agibilità dell’unità abitativa in questione, a seguito della riapertura del procedimento volto al suo accertamento, susseguente al disposto annullamento in autotutela dell’atto di revoca del precedente certificato di agibilità;<br />
premesso che ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/85 è legittimo il rilascio a sanatoria del certificato di agibilità in deroga alle sole disposizioni di natura regolamentare, purchè le opere non contrastino con le disposizioni in materia di sicurezza statica o di prevenzione degli incendi e degli infortuni e semprechè si accerti, a cura della competente autorità sanitaria, l’esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico (T.A.R Valle d’Aosta, 21.7.1999, n. 113; T.R.G.A., Trento, 22.12.1988, n. 447), in relazione alla necessità di assicurare le condizioni di salubrità degli ambienti, richieste da norme a livello primario (artt. 221-222 T.U. n. 1265/1934), in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere derogatorio ed eccezionale, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, capaci di incidere sul fondamentale principio della tutela della salute (C.d.S., Sez. V, 15.4.2004, n. 2140 e 13.4.1999, n. 414; C. Cost., 18.7.1996, n. 256);<br />
atteso che, nel caso in esame, il problema relativo agli scarichi delle acque nere risulta, in base a quanto attestato nel provvedimento impugnato,  risolto con l’adozione del sistema che comporta il convogliamento degli scarichi nel pozzetto dell’A.S.P.;<br />
che per quanto riguarda gli ulteriori profili, i rilievi effettuati dall’autorità sanitaria non hanno evidenziato l’insussistenza dei requisiti di salubrità degli ambienti richiesti da norme a livello primario, bensì il contrasto con disposizioni di carattere regolamentare, in quanto tali espressamente derogabili nel caso di opere condonate;<br />
il ricorso è infondato e va  respinto.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta. <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-650/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.650</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.70</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-11-2-2005-n-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-11-2-2005-n-70/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-11-2-2005-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.70</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO in tema di condono edilizio Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Poteri delle Regioni in tema di condono edilizio Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 125, della legge 24</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-11-2-2005-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.70</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-11-2-2005-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.70</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>in tema di condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Poteri delle Regioni in tema di condono edilizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata dalla Regione Marche, in relazione all&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		CONTRI		Presidente<br />
#NOME?		NEPPI MODONA	Giudice<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Marche, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 3 marzo 2004 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	uditi l&#8217;avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l&#8217;avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – La Regione Marche, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il 3 marzo 2004, impugnando numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), ne ha censurato, tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 4, comma 125, in relazione all&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.<br />
    La ricorrente premette che la norma impugnata ha modificato l&#8217;art. 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), sostituendo la disposizione contenuta nella lettera g). La nuova norma prevede l&#8217;esclusione dalla sanatoria edilizia, introdotta dall&#8217;art. 32 del citato decreto-legge, non solo delle opere realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, ma anche di quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico. In tal modo, lamenta la Regione ricorrente, la disposizione impugnata avrebbe introdotto una disciplina di dettaglio per individuare le zone escluse dalla sanatoria, così determinando una lesione della sfera di competenza legislativa regionale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, se ed in quanto la disciplina sia riferibile alla materia edilizia, “e comunque della competenza legislativa concorrente di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione”, nel caso in cui si accogliesse l&#8217;interpretazione che riconduce l&#8217;edilizia alla materia “governo del territorio”.<br />
    2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l&#8217;infondatezza della censura prospettata dalla Regione. Sostiene infatti l&#8217;Avvocatura che il demanio idrico apparterrebbe tuttora allo Stato e che gli usi civici avrebbero “valenza prevalentemente ambientalista”, così che la disposizione impugnata atterrebbe a materie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato prevista dall&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione, e precisamente nella lettera g) – “organizzazione amministrativa” – e nella lettera s) – “tutela dell&#8217;ambiente”.<br />
    3. – In prossimità della data fissata per l&#8217;udienza pubblica l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale ribadisce, in linea generale, le argomentazioni svolte nell&#8217;atto di costituzione. In particolare, la difesa erariale osserva che la disposizione censurata fa parte della disciplina del condono edilizio, circoscrivendone ulteriormente l&#8217;ambito rispetto all&#8217;originario testo dell&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003; ciò, tuttavia, non si porrebbe in alcun modo in contrasto con la potestà legislativa regionale, dal momento che – sulla base di quanto affermato dalla sentenza di questa Corte n. 196 del 2004 – la “chiave di accesso” al condono sarebbe da considerare “nelle mani dello Stato posto che solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale”. La Regione dunque non potrebbe ampliare l&#8217;ambito del condono edilizio, la cui estensione massima sarebbe rimessa esclusivamente alla legislazione dello Stato.<br />
    Inoltre, aggiunge l&#8217;Avvocatura precisando la tesi già sostenuta nell&#8217;atto di costituzione, la disposizione impugnata, in quanto esclude il condono delle costruzioni realizzate sul demanio idrico (lacuale e fluviale) e sul demanio marittimo (per la parte di esso non considerata nel testo previgente della lettera g in questione), inciderebbe su beni tuttora appartenenti allo Stato e sui quali graverebbe il vincolo paesaggistico introdotto con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò che giustificherebbe l&#8217;intervento statale sulla base dell&#8217;art. 117 secondo comma, lettere g) e s), della Costituzione. Quanto ai terreni gravati da diritti di uso civico, la difesa erariale ribadisce che agli usi civici sarebbe stata ormai riconosciuta una valenza prevalentemente ambientalista, di talché le competenze amministrative delle Regioni al riguardo (tra le quali non vi sarebbe certamente quella di sanare o denegare la sanabilità degli edifici o degli ampliamenti di edifici abusivamente realizzati) dovrebbero comunque ritenersi subordinate alla salvaguardia dei “valori” la cui tutela è affidata allo Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – La Regione Marche, impugnando numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), ne ha censurato, tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 4, comma 125, in relazione all&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.<br />
    In particolare, la ricorrente lamenta che tale disposizione – escludendo dal condono edilizio di cui all&#8217;art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell&#8217;andamento dei conti pubblici), non solo le opere realizzate sul demanio marittimo, ma anche quelle realizzate sul demanio lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico – individuerebbe le zone escluse dalla sanatoria introducendo una disciplina di dettaglio. Ciò, nella prospettazione della ricorrente, violerebbe la competenza legislativa regionale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, se ed in quanto la disciplina in questione fosse riferibile alla materia “edilizia”; nel caso in cui si accogliesse l&#8217;interpretazione che riconduce l&#8217;edilizia alla materia “governo del territorio”, risulterebbero invece violati i limiti posti alla competenza legislativa statale di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.<br />
    Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di costituzionalità indicata deve essere trattata separatamente dalle altre, sollevate con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.<br />
    2. – La questione non è fondata.<br />
    3. – Nelle more del presente giudizio, infatti, questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 196 del 2004 sui ricorsi di alcune Regioni (tra le quali anche l&#8217;odierna ricorrente) avverso le disposizioni contenute nell&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Tale decisione ha chiarito che la disciplina del condono edilizio deve ritenersi riconducibile alla materia “governo del territorio” di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione e che, tuttavia, dal momento che solo al legislatore statale spetta il potere di incidere sulla sanzionabilità penale, a quest&#8217;ultimo va riconosciuta la discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità (sentenza n. 196 del 2004, punto 20 del Considerato in diritto). In quest&#8217;ottica, nella citata sentenza si è ritenuto che solo alla legge statale spetti l&#8217;individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario di cui all&#8217;art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Sulla base di tali premesse, questa Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale, per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, di alcuni commi del richiamato art. 32 e in particolare, per quanto rileva in questa sede, del comma 25 e del comma 26. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non ha invece toccato il comma 27, contenente la previsione delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, e ciò coerentemente con l&#8217;assunto secondo il quale alle Regioni non può essere riconosciuto alcun potere di rimuovere i limiti massimi di ampiezza del condono individuati dal legislatore statale.<br />
    La disposizione censurata nel presente giudizio è conforme alla ratio e alla funzione del predetto comma 27 nel testo già scrutinato da questa Corte, limitandosi ad estendere – all&#8217;interno della novellata lettera g) di tale comma – l&#8217;esclusione dal condono a tutte le opere “realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico”. Non vi è dunque alcuna ragione che possa indurre ad un mutamento di quanto già affermato nella sentenza n. 196 del 2004.</p>
<p align=center><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, comma 125, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata dalla Regione Marche, in relazione all&#8217;art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-11-2-2005-n-70/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.70</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</a></p>
<p>Pres. Onorato, est. Pannone Rendina Massimiliano ed altri (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. Comune di Aversa (Avv. Giuseppe Nerone), Giuseppe D’Angelo e Salvatore Altobelli (avv. Eliseo Laurenza), Acerra Francesco ed altri (n.c.) sulla necessità che la costituzione di un&#8217;associazione di professionisti risulti da atto pubblico o scrittura privata 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, est. Pannone<br /> Rendina Massimiliano ed altri (Avv. Luigi Maria D’Angiolella) c. Comune di Aversa (Avv. Giuseppe Nerone), Giuseppe D’Angelo e Salvatore Altobelli (avv. Eliseo Laurenza), Acerra Francesco ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la costituzione di un&#8217;associazione di professionisti risulti da atto pubblico o scrittura privata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni di presidente della Commissione esaminatrice e di responsabile del procedimento – Legittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Clausola del bando che impone una specifica modalità di associazione in ATP – Immediata lesività – Conseguenze.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando – Modalità di costituzione dell’associazione di professionisti &#8211; Requisiti ex art.51 D.P.R. 554/99 &#8211; Tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Associazione di professionisti – Necessità che l’ATP risulti da atto pubblico o scrittura privata – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di contratti degli enti locali, è legittimo il contestuale espletamento da parte del medesimo dirigente di tutte le funzioni connesse alla responsabilità delle procedure d’appalto, ivi comprese quelle relative alla presidenza delle commissioni valutatrici.</p>
<p>2. La previsione di un bando di concorso secondo cui “la partecipazione in associazione … deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione” è immediatamente lesiva in quanto impone una specifica modalità sostanziale di partecipazione e pertanto deve essere impugnata nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.</p>
<p>3. E’ legittimo il bando di gara che, richiamando l’articolo 51 del D.P.R. n.554/99, impone che nei raggruppamenti di professionisti vi debba essere un tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni.</p>
<p>4. Un gruppo di professionisti può dirsi “raggruppamento temporaneo” secondo la dizione contenuta nella normativa generale sui lavori pubblici, solo quando tale “nuovo soggetto temporaneo” derivi da atto pubblico, oppure in una accezione meno rigorosa, da scrittura privata autenticata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio	Onorato	Presidente<br />
#NOME?	Guerriero	Consigliere<br />
#NOME?	Pannone	Consigliere Relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12679/2003 RG promosso da</p>
<p><b>Rendina Massimiliano</b>, nato a S. Maria C.V. (CE) il 22/10/1955; <b>Flora Nicola</b>, nato a Campiglia Marittima (LI) il 5/11/1961; <b>Giardiello Paolo</b>, nato a Napoli il 13/12/1961; <b>Fusco Gaetano</b>, nato a Nola (NA) il 6/8/1959; <b>Barbato Giuseppe</b>, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il I/7/1974; <b>Errico Paolo</b>, nato a Napoli il 27/07/1970; <b>Palumbo Salvatore</b>, nato a Napoli il 15/04/1970; <b>Iodice Mattia</b>, nato a Giugliano in Campania (NA) il 30/01/1961, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella con il quale domiciliano in Napoli, v. Gramsci, 16</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Aversa (CE)</b>, in persona del sindaco pro tempore<br />
difesa officiata: avvocato Giuseppe Nerone, domiciliato ex a. 35 R.D. 26/06/1924, n. 1054 presso la Segreteria della Sezione</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Giuseppe D’Angelo e Salvatore Altobelli</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Eliseo Laurenza con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, via Mattia Preti, n. 10</p>
<p><b>Acerra Francesco, Gazzella Marco, Mazzella Marco, Marocco Marcello, Alvino Teresa, Bosco Antonio, Frettoloso Caterina, Muzzillo Francesca, Silvestro Francesco, Scagliola Pierpaolo e Santopietro Gianni</b>, non c. in g.</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
a) del provvedimento-avviso, mai comunicato, né notificato, del Comune di Aversa, datato 9 ottobre 2003, n. 33130, di aggiudicazione del “Concorso di Idee per la riqualificazione del Parco Pozzi” al gruppo guidato dall’architetto Giuseppe D’angelo con l’attribuzione del premio di euro 5.000,00 (cinquemila); b) della determinazione del Dirigente del Comune di Aversa del 7 ottobre 2003, mai comunicata ed i cui estremi sono riportati nell’avviso sub a); c) di tutti gli atti di approvazione dell’operato della Commissione Giudicatrice, mai comunicati; d) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice del “Concorso di Idee per la riqualificazione del Parco Pozzi”, fra i quali in particolare quello n. 4 del 7 luglio 2003 che ha escluso dal concorso il gruppo del professor architetto Rendina, mai comunicato; e) della graduatoria finale e dell’atto di approvazione della medesima, mai comunicati; f) per quanto possa occorrere anche del bando di gara; g) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, lesivo degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 13 e 14 novembre 2003 e depositato in data 27 novembre 2003, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 9823 del 27 novembre 2003.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa (CE).<br />
Visto il ricorso incidentale prodotto dagli architetti D’Angelo Giuseppe e Altobelli Salvatore (notificato l’11/12-12-2003 e depositato il 19/12/2003).<br />
Viste le note depositate dal Comune di Aversa in data 31 dicembre 2003.<br />
Viste le note depositate dai ricorrenti in data 7 e 16-01-2004 ed 8/3/2004.<br />
Vista la memoria depositata dai controinteressati costituiti in data 8 gennaio 2004, 22 gennaio 2004 e 26 febbraio 2004.<br />
Vista l’integrazione del contraddittorio depositata dai ricorrenti l’11 febbraio 04 ed il 23 aprile 2004.<br />
Vista la propria ordinanza n. 315 del 25 marzo 2004.<br />
Vista l’integrazione del contraddittorio depositato dai ricorrenti il 23/04/04.<br />
Data per letta, all’udienza del 15/07/2004, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che: “La vicenda si inserisce nell’ambito di un procedimento di gara ex a. 17 della legge 109/1994, avente ad oggetto un &#8220;concorso di idee&#8221;, in ambito nazionale, perla riqualificazione di un’ampia area pubblica sita nel Comune di Aversa, denominata &#8220;Parco Pozzi&#8221;.<br />
L’a. 6 del bando, predisposto dal comune, stabiliva che: &#8221; … Il concorso nazionale di cui al presente bando è aperto oltre che ai soggetti di cui all’a. 17, comma 1, lettera d), e), f) e g) della legge 104/1994 e successiva modificazioni, anche ai lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.<br />
La partecipazione in associazione, ai sensi del combinato disposto degli a. 17, comma 1, lettera g), della legge 109/1994, e 51, comma 5, del DPR 554/1999, deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.<br />
Nell’eventualità di associazione tra più professionisti dovrà comunque essere nominato un capogruppo responsabile della proposta.<br />
Eventuali raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, obbligatoriamente, la presenza minima di un architetto e/o ingegnere … &#8220;.<br />
a tale concorso ha partecipato il professor architetto Rendina, che ha formato intorno a sé un gruppo di professionisti così individuati:<br />
Progettista Capogruppo	prof. arch.	Massimiliano	Rendina<br />	<br />
Progettisti			arch.		Nicola		Flora<br />	<br />
“				prof. arch.	Paolo		Giardiello<br />	<br />
“				arch.		Gaetano	Fusco<br />	<br />
Collaboratori			arch.		Giuseppe	Barbato<br />	<br />
“				arch.		Palo		Errico<br />	<br />
“				arch.		Salvatore	Palumbo<br />	<br />
Consulente Agronomo	dott.		Mattia		Iodice.<br />	<br />
I lavori della commissione giudicatrice, a quanto risultava sino a pochi giorni fa, non erano ancora formalmente conclusi.<br />
Nessuna determinazione, infatti, era stata adottata e comunicata agli interessati circa l’esito della gara, né da parte della commissione giudicatrice, né da parte del comune appaltante.<br />
Tra l’altro (lo si è saputo successivamente) alcuni componenti della Commissione del concorso (i prof. arch. Marino Borrelli, Anna Giannetti, Massimo Pica Ciamarra e Agostino Bossi) con una lettera del I/10/2003, assunta al n. di prot. 32011 ed indirizzata all’ing. Gennaro Pitocchi, quale responsabile del procedimento, affermavano espressamente che: &#8220;In merito al verbale di chiusura riteniamo opportuna una riunione finale della commissione giudicatrice, per esaminare collegialmente la bozza trasemessaci&#8221;.<br />
Sennonché notizie di stampa della fine di settembre 2003, pubblicavano a sorpresa che il concorso era stato &#8220;vinto&#8221; dal gruppo dell’arch. Giuseppe D’Angelo, formato anche dagli architetti Altobelli e Mastrangelo.<br />
Il 26 settembre 2003, non avendo avuto alcuna notizia, il prof. arch. Rendina inviava una nota, assunta al n. di protocollo 31636, al Sindaco del Comune di Aversa per ottenere copia completa degli atti relativi al concorso.<br />
(…) Con una successiva comunicazione del 30 settembre 2003, indirizzata al Sindaco di Aversa il ricorrente Rendina rendeva noto che: &#8220;Avuta notizia da numerosa fonti della chiusura dei lavori della commissione senza la firma degli atti conclusivi del concorso di idee da parte dei nove membri della commissione medesima e da voci di corridoio (non essendomi pervenuta alcuna comunicazione ufficiale) di una prossima prematura manifestazione di presentazione dei progetti (diffida l’amministrazione da lei rappresentata a dare seguito ad atti e ad adempimenti in itinere&#8221;.<br />
A tale formale diffida non veniva data alcuna risposta.<br />
Anzi successivamente, ai primi di ottobre e senza che fossa stato comunicato alcun provvedimento formale, il Comune di Aversa ufficializzava, nel corso di una conferenza stampa, che il gruppo vincitore del concorso di idee per la riqualificazione del &#8220;Parco Pozzi&#8221; era proprio quello capeggiato dall’arch. D’Angelo.<br />
Venuti in possesso dei verbali di gara, si è potuto constatare che il provvedimento finale è datato 9 ottobre 2003, adottato però senza che la commissione sia stata convocata per la riunione finale.<br />
Dalla lettura dei verbali emerge che la commissione giudicatrice, nella seduta del 7 luglio 2003, aveva proceduto all’assegnazione dei voti alle diverse idee presentate.<br />
Dalla lettura dei verbali emerge che in base ai voti attribuiti dalla commissione aggiudicataria del primo premio non era risultata l’idea presentata dal gruppo dell’arch. D’Angelo ma, in realtà, l’idea contrassegnata dal numero 11, corrispondente al gruppo del prof. Rendina, con motivazione all’unanimità della commissione.<br />
Successivamente si legge ancora nel verbale, su indicazione del Presidente della Commissione (e anche responsabile del procedimento), ingegner Gennaro Pitocchi, il gruppo Rendina veniva escluso dall’aggiudicazione perché non risultava la partecipazione organica di un professionista con meno di cinque anni di abilitazione all’esercizio della professione, motivo errato in fatto e diritto, come si dirà.<br />
Tale esclusione non è stata condivisa appieno dalla Commissione di Gara, viste le contrarie posizioni (verbalizzate) dei componenti De Cristofaro e Borrelli. Peraltro, come accennato in precedenza, tutta la commissione ha sollecitato una conclusione delle operazioni con nota del I ottobre 2003 proprio per determinarsi con la dovuta cognizione di causa.<br />
Con il ricorso in trattazione gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Errata interpretazione dell’a. 6 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell’a. 17 della legge 109/1994 e 51 del DPR 554/1999. II) Errata interpretazione dell’a. 6 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione dell’a. 17 della legge 109/1994 e 51 del DPR 554/1999 (sotto diverso profilo). III) Violazione e falsa applicazione degli a. 7, 10, 15 e 17 del bando di gara n. 250 del Comune di Aversa riguardante il “concorso nazionale di idee per la riqualificazione del Parco Pozzi”. Violazione e falsa applicazione degli a. 2, 3, 7 e 8 della legge 241/1990. IV) Stessa censura sotto diverso profilo. V) Stessa censura sub III. Violazione e falsa applicazione dell’a. 6 del bando di gara. Violazione del principio del “favor partecipationis”. VI) Illegittimità del bando. violazione degli a. 3, 41 e 97 della costituzione. Violazione dell’a. 51 del DPR 554/1999. VII Sviamento di potere. VIII In via subordinata, trattandosi di censura caducante, violazione e falsa applicazione degli a. 4, 5 e 6 della legge 241/1999. Violazione dell’a. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà.<br />
Si costituivano in giudizio sia l’amministrazione comunale che i controinteressati indicati in epigrafe che, nel corso del giudizio, producevano gli atti pure in epigrafe indicati.<br />
All’udienza del 15 luglio 2004 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I) Va esaminato innanzitutto l’ottavo motivo di ricorso che, così come dedotto dai medesimi ricorrenti, ove fondato, imporrebbe il rinnovo dell’intera procedura. I ricorrenti sostengono che le funzioni di presidente della commissione aggiudicatrice e di responsabile del procedimento non possono essere cumulate in capo allo stesso soggetto.<br />
La censura è infondata. “In tema di contratti degli enti locali, è legittimo il contestuale espletamento da parte del medesimo dirigente di tutte le funzioni connesse alla responsabilità delle procedure d’appalto, ivi comprese quelle relative alla presidenza delle commissioni valutatrici” (Consiglio di Stato, V, 18 settembre 2003, n. 5322)</p>
<p>II) Va ancora esaminato, con priorità logica, il sesto motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittimità del bando perché imponeva la presenza del “giovane professionista”. La fondatezza della censura, a giudizio della sezione, imporrebbe la ripetizione integrale della procedura perché non appare conforme ai principi di trasparenza che si apportino (sia pure a seguito di pronunce giurisdizionali) con effetto retroattivo modifiche ad un qualsiasi bando di concorso senza consentire successivamente la partecipazione a tutti i soggetti eventualmente interessati.<br />
Tale censura risulta però irricevibile.<br />
La previsione di cui al comma secondo dell’articolo 6 del bando di concorso (“la partecipazione in associazione … deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione”) era immediatamente lesiva in quanto imponeva una specifica modalità sostanziale di partecipazione e pertanto doveva essere impugnata nel termine decadenziale (di cui all’a. 21 della legge 1034/1971) di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.</p>
<p>III) Con il primo motivo di ricorso si sostiene che “la norma di cui all’a. 51, comma V, del DPR 554/1999 dispone che nei raggruppamenti vi debba essere un tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni, ma non dice che tale soggetto debba essere necessariamente un tecnico definitosi (o aotodefinitosi) &#8220;progettista&#8221;”.<br />
In ordine a tale censura i controinteressati hanno dedotto che “la giurisprudenza citata dal raggruppamento ricorrente è inerente a gare per l’aggiudicazione di incarichi di progettazione, della redazione di progetti esecutivi, di servizi (articoli 59-70 del DPR 554/1999). Di contro nella specie si verte in materia di concorso di idee (articoli 57 e 58 del DPR 554/1999) che nulla ha a che vedere con le altre fattispecie indicate”.<br />
“In realtà nel concorso di idee – quale quello in oggetto –assume carattere pregnante la proposta ideativa, che può essere elaborata o da un singolo o da un raggruppamento di professionisti che va poi ad identificare il gruppo concorrente al quale viene altresì riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità dell’opera, secondo i principi propri del diritto d’autore”.<br />
“Nel caso di specie non solo si qualifica espressamente l’architetto Barbato come collaboratore e non come progettista escludendo già in via di principio dall’attività ideativa, ma quel che più conta è che neppure è stata precisata la natura dell’attività di collaborazione dallo stesso espletata, che resta comunque estranea all’oggetto principale della prestazione, l’idea ovvero una soluzione progettuale originale e funzionale. Pertanto legittimamente è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dal momento che tra i soggetti presenti nel medesimo raggruppamento, i progettisti appunto, non figurava un professionista abilitato con meno di cinque anni di esercizio della professione”.<br />
La sezione ritiene di dover aderire alla ricostruzione fatta dai soggetti controinteressati perché più vicina allo spirito della norma su cui si controverte. Ritenere che l’obbligo di partecipazione possa essere assolto inserendo nell’elenco dei professionisti un iscritto all’albo da meno di cinque anni (senza attribuirgli alcun compito ovvero compiti di natura solo materiale) significa eludere la volontà legislativa.</p>
<p>IV) Il secondo motivo di ricorso si articola in due diverse proposizioni.<br />
Con la prima si afferma che le norme (indicate nell’epigrafe del motivo) non indicano quali debbano essere le mansioni del tecnico abilitato da meno di cinque anni. Per tale parte il motivo è infondato alla luce delle considerazioni svolte nell’esaminare il primo motivo.<br />
Con la seconda proposizione di sostiene che il gruppo del professor Rendina non si è mai costituito in associazione o in raggruppamento temporaneo formalizzato con apposito atto, come impone la legge. Ed infatti un gruppo di professionisti può dirsi “raggruppamento temporaneo” secondo la dizione contenuta nella normativa generale sui lavori pubblici, solo quando tale “nuovo soggetto temporaneo” derivi da atto pubblico, oppure in una accezione meno rigorosa, da scrittura privata autenticata (C.S. V, 30/06/98, 993).<br />
La sezione osserva che, se i ricorrenti non sono i componenti di un raggruppamento temporaneo, essi non possono che essere singoli professionisti, tutti aspiranti alla medesima aggiudicazione dei premi messi a concorso, con la conseguenza che l’interesse di ciascuno è in conflitto con l’interesse degli altri ricorrenti.<br />
Ma se ciò fosse vero il ricorso sarebbe addirittura inammissibile perché il ricorso collettivo è ammesso solo quanto l’interesse di ciascun ricorrente non sia in conflitto con quello degli altri.</p>
<p>V) Con il quarto motivo di ricorso si afferma che “ogni forma di esclusione da una gara deve essere esattamente prevista nelle sue ipotesi astratte, e dunque specificata. Nella specie il bando non esplicita alcuna forma di esclusione, a maggior ragione per rilievi di tipo meramente formali”.<br />
In contrario i controinteressati hanno eccepito che l’articolo 14 (obblighi dei concorrenti) del bando disponeva: “La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel bando e la mancata ottemperanza a quanto in esso stabilito comporta l’automatica esclusione dal concorso”.<br />
Tanto è sufficiente per ritenere l’infondatezza del motivo.<br />
La sezione ritiene di dover comunque evidenziare che, pur in assenza di specifica previsione di esclusione, la mancanza di un requisito di carattere sostanziale non può che determinare l’esclusione dal concorso.</p>
<p>VI) A tal punto si impone la valutazione della prima parte del settimo motivo con il quale si evidenzia lo sviamento nel quale è incorsa l’amministrazione resistente in quanto “l’esclusione del gruppo ricorrente non è mai stata ritenuta tale dai membri della commissione che addirittura non risultano aver sottoscritto il verbale”.<br />
Innanzitutto la sezione deve rilevare che dal verbale n. 4 del 7 luglio 2003 emerge quanto segue: “Si apre la busta n. 11, si dà lettura dei componenti il gruppo che risultano essere i seguenti: 1. prof. arch. Massimiliano Rendina (capogruppo) (…).<br />
Il presidente, ing. Gennaro Pitocchi, fa rilevare che manca la partecipazione organica al gruppo sopracitato di un professionista con meno di cinque anni abilitato all’esercizio della professione, pertanto è da escludere.<br />
Il prof. Marino Borrelli e l’arch. Domenico De Cristofaro chiedono di verificare con attenzione tale inadempienza per non vanificare l’orientamento della commissione che resta convinta dei meriti dell’idea n. 11.<br />
Il Presidente precisa che tale richiesta non può essere accolta per palese violazione della legge 109/1994 e dell’articolo 6 del bando.<br />
La commissione ne prende atto”.<br />
La sezione deve rilevare poi che il suddetto verbale risulta sottoscritto dal presidente (ingegner Gennaro Pitocchi) e dal segretario (arch. Ciro Navarra): tanto è sufficiente per la regolarità dell’atto.<br />
Resta salva, come è ovvio, la facoltà per i ricorrenti di adire un diverso giudice per far accertare la falsità del contenuto del verbale.</p>
<p>VII) Ritenuti infondati i motivi sinora esaminati, l’interesse del raggruppamento ricorrente alla partecipazione alla gara su cui si controverte si è esaurito con il provvedimento di esclusione adottato nella seduta del 7/7/2003.<br />
E pertanto, così come dedotto dai controinteressati, si rivelano ininfluenti le ulteriori censure formulate, che attengono a fasi successive dello svolgimento del procedimento il cui accoglimento non potrebbe in nessun caso giovare a parte ricorrente.<br />
L’infondatezza del ricorso rende, com’è ovvio, improcedibile, il ricorso incidentale proposto dai controinteressati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe e, consequenzialmente, dichiara improcedibile il ricorso incidentale pure in epigrafe indicato.<br />
Compensati spese competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle c. di c. del 15 luglio e del 16 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-2-2005-n-978/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2005 n.978</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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