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	<title>11/12/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/12/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2015 n.1911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-12-2015-n-1911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-12-2015-n-1911/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-12-2015-n-1911/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2015 n.1911</a></p>
<p>Pres. Schillaci Est. Durante Sui motivi aggiunti nel giudizio elettorale 1. Processo amministrativo – Giudizio elettorale &#8211; Motivi aggiunti – Ammissibilità – Condizioni – Svolgimento censure già proposte. &#160; 2. Processo amministrativo – Giudizio elettorale– Verificazione &#8211; Motivi aggiunti -Ammissibilità –&#160; Condizioni – Ulteriori vizi. &#160; 3. Processo amministrativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-12-2015-n-1911/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2015 n.1911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-12-2015-n-1911/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2015 n.1911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schillaci  Est. Durante</span></p>
<hr />
<p>Sui motivi aggiunti nel giudizio elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo – Giudizio elettorale &#8211; Motivi aggiunti – Ammissibilità – Condizioni – Svolgimento censure già proposte.<br />
&nbsp;<br />
2. Processo amministrativo – Giudizio elettorale– Verificazione &#8211; Motivi aggiunti -Ammissibilità –&nbsp; Condizioni – Ulteriori vizi.<br />
&nbsp;<br />
3. Processo amministrativo – Giudizio elettorale &#8211; Preferenza di genere- A due candidati della stessa lista &#8211; Attribuzione voto – Segno di riconoscimento – Esclusione.<br />
&nbsp;<br />
4. Giudizio elettorale &#8211; Attribuzione voto – Preferenza – Candidato – Voto lista diversa – Prevalenza voto di lista.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Nel giudizio elettorale sono proponibili solo i motivi aggiunti che rappresentano svolgimento di censure tempestivamente proposte, ma non quelli derivanti dall’esito di verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie doglianze proposte con il ricorso principale.<br />
&nbsp;<br />
2. Nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti dopo le operazioni di verificazione solo se vengono dedotti ed illustrati quali siano gli ulteriori vizi delle operazioni elettorali conosciuti dopo il procedimento di verificazione (1).<br />
&nbsp;<br />
3. Nell’attribuzione dei voti ai candidati, la c.d. preferenza di genere accordata a due candidati della medesima lista consente di stabilire con la dovuta certezza l’intenzione dell’elettore di votare la detta lista e non altre pertanto, non è possibile affermare in modo incontrovertibile che l’espressione del voto costituisca un segno di riconoscimento e quindi può trovare applicazione il principio del “favor voti”.<br />
&nbsp;<br />
4. Il voto di lista presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari pertanto,&nbsp; non può non trovare corretta applicazione il dettato di cui all’art.57, comma 7, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, secondo il quale “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”.</p>
<p>(1) Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 dicembre 2014 n. 12023; Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013 n. 4474;&nbsp;Adunanza Plenaria n. 32/2014; Cons. Stato &#8211; Sez. V, n. 4474, 9.09.2003;&nbsp;Saitta N. &#8220;I giudizi elettorali&#8221;, Milano, 2003, pag. 74; sul punto si veda anche, Cons. Stato sez. V Sent. 2364 del 12.5.2015.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 01911/2015 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01089/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Mariano Piro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudia Parise, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;&nbsp;<br />
contro<br />
Comune di Vibo Valentia, Ministero dell&#8217;Interno, Commissione Elettorale Centrale, estromesso dal giudizio con sentenza parziale ed interlocutoria;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Rosario Tomaino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Pitaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Iiritano in Catanzaro, Via G.Schipani,168/E; Giancarlo Giannini;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
delle operazioni elettorali per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Vibo Valentia ed, in particolare, per l&#8217;annullamento del Verbale di proclamazione degli eletti del 10 giugno 2015, e di tutti gli atti preparatori e connessi, relativi alle elezioni del 31 maggio 2015 limitatamente alla parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di Consigliere Comunale il controinteressato Rosario Tomaino alla lista denominata &#8220;Democratici&#8221;, quale ultimo degli eletti della lista medesima, anzichè il ricorrente Piro Mariano, e per la conseguente rettifica e/o la correzione del risultato elettorale con conseguente proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dell&#8217;odierno ricorrente in luogo e/o in sostituzione del Sig. Rosario Tomaino; per l&#8217;annullamento, altresì, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali all&#8217;atto di proclamazione degli eletti, tra cui i Verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 7, 14, 15, 18, 22, 25, 27, 31, 34 e 37, nonchè delle tabelle di scrutinio delle sezioni n. 25, ed altresì, ove occorra, il verbale delle operazioni della Sezione Centrale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rosario Tomaino;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 11 dicembre 2015 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
All’esito della verificazione compiuta dalla Prefettura di Vibo Valentia, nei propri scritti difensivi, il ricorrente, candidato alle elezioni comunali di Vibo Valentia nella lista “Democratici”, implicitamente rinunciando agli altri profili, lamenta la mancata assegnazione di otto voti, di cui:<br />
a) uno illegittimamente non attribuito alla Sezione n. 22 (ed inserito nella busta delle schede valide);<br />
b) quattro illegittimamente annullati alla Sezione n. 27 (ed inseriti nella busta delle schede contestate e non assegnate);<br />
c) tre illegittimamente non attribuiti alla Sezione n. 27 (ed inseriti nella busta delle schede valide).<br />
Va anzitutto respinta, siccome generica, l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, formulata dal controinteressato Tomaino nel controricorso depositato il 3.12.2015.<br />
Ivi invero, a pag. 3, dopo la corretta premessa per cui, nel giudizio elettorale, sono proponibili solo i motivi aggiunti che rappresentano svolgimento di censure tempestivamente proposte, ma non quelli derivanti dall’esito di verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie doglianze, non vengono dedotti ed illustrati quali siano gli “ulteriori vizi delle operazioni elettorali conosciuti dopo il procedimento di verificazione”, che ricadrebbero nella predetta sanzione di rito, e ciò nonostante il ricorso introduttivo sia molto articolato nel prospettare svariate tipologie di vizi attinenti alle operazioni elettorali inerenti il rinnovo del consiglio comunale di Vibo Valentia.<br />
Tanto chiarito, occorre precisare che, in materia elettorale, vige il principio generale del&nbsp;favor voti, secondo cui la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, il qual che trova la sua espressione normativa negli artt. 64 e 69 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, in base al quale il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche, ben può comunque ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell’elettore (univocità del voto), dall’altro, per le modalità di espressione, non costituisca in modo incontrovertibile un segno di riconoscimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 dicembre 2014 n. 12023).<br />
Calando tale principio al caso concreto, è senz’altro da accogliere la censura relativa alla sezione n. 22 (sub a), riguardante un voto espresso coi nominativi “Piro” e “Pagano”, accanto “Democratici”, con croce anche sulla lista “Lo Schiavo Sindaco”.<br />
Infatti, la preferenza accordata a due candidati della lista dei “Democratici” (Piro Mariano e Pagano Jessica) ed apposta nello specifico riquadro accanto alla lista medesima, consente di stabilire con la dovuta certezza l’intenzione dell’elettore di votare la detta lista e non altre, esprimendo una doppia preferenza di genere.<br />
Sono invece parzialmente da accogliere le censure relative alla sezione n. 27 (sub b e c).<br />
Per quanto sopra enunciato, deve riconoscersi la validità di soli due dei voti annullati ed inseriti nella busta delle schede contestate e non assegnate.<br />
Ci si intende riferire precisamente a:<br />
&#8211; un voto espresso col nominativo “Piro” ed un altro voto espresso col nominativo “Fortuna”, il tutto accanto alla lista “Start”, con croce anche sulla lista “Democratici”;<br />
&#8211; un voto espresso col nominativo “Piro(o Pirolo o Pira)” accanto alla lista “Democratici”, segnata con croce;<br />
In tutti e due i casi, è inequivocabile l’intenzione dell’elettore di votare il candidato Piro, posto che:<br />
&#8211; il nominativo “Fortuna” è riferibile a Fortuna Giuseppina, candidata di genere femminile appartenente alla lista del ricorrente “Democratici”, effettivamente votata con segno di croce (doppia preferenza di genere);<br />
&#8211; nella lista “Democratici”, c’è solo un candidato Piro e non è possibile affermare in modo incontrovertibile che l’espressione del voto costituisca un segno di riconoscimento, né tampoco ciò viene in contestazione da parte del controinteressato Tomaino,<br />
Non assegnabili al Piro, sono invece le altre due schede dichiarate invalide, reperite nella busta delle schede contestate e non assegnate della sezione n. 27, di cui:<br />
&#8211; una riporta il voto espresso al nominativo “Piro” ed ad non identificabile “Unillo”, accanto alla lista “Partito Democratico”, segnata con croce;<br />
&#8211; l’altra riporta un voto espresso col nominativo “Piro” accanto alla lista “Partito Democratico”, segnata con croce.<br />
Osta infatti all’assegnazione al Piro il disposto dell’art. 57, comma 7, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, secondo il quale “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”, che è finalizzato a far prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza (nel riquadro corrispondente a quella stessa lista) a favore di candidato di altra lista.<br />
Pertanto, nella contraddittorietà insanabile tra le due opposte espressioni di voto, si è inteso privilegiare &#8722; con scelta che non appare manifestamente irragionevole &#8722; il voto di lista che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013 n. 4474).<br />
Sempre riguardo alla sezione n. 27, dalla verificazione è emerso che al candidato Piro sono stati attribuiti 22 voti validi, a fronte di “25 schede in cui viene indicato in vario modo il nome Piro Mariano”.<br />
A tal proposito, l’organismo istruttore ha trasmesso quattro schede (pur essendo in contestazione tre voti), evidentemente ritenendo non chiara a quali delle quattro si riferiscano i tre voti non assegnati.<br />
Senonché, alla stregua dei principi dianzi illustrati, il collegio valuta che tutte e quattro le schede contengono voti validamente attribuibili al Piro.<br />
Ci si intende riferire in particolare a:<br />
&#8211; un voto espresso col nominativo “Piro” accanto alla lista “Democratici”, con croce anche sulla lista “Start”;<br />
&#8211; un voto espresso col nominativo “Piro” accanto alla lista “Democratici”, con croce sulla lista “Partito Democratico”;<br />
&#8211; un voto espresso col nominativo “Piro” accanto alla lista “Democratici”, con segno accanto alla lista “Costa Sindaco”;<br />
&#8211; un voto espresso col nominativo “Piro” ed un altro voto espresso col nominativo “Lo Muto”, il tutto accanto alla lista “Democratici” (Lo Muto Graziella è una candidata di genere femminile appartenente alla lista del ricorrente “Democratici” e si tratta,<br />
In conclusione, vanno ulteriormente attribuiti a Piro Mariano sei voti validi, utili a determinarne la prevalenza rispetto a Tomaino Rosario ex art. 73, comma 12, TUEL..<br />
Possono compensarsi le spese del processo, stante la particolarità e la novità della questione affrontata, ponendo a carico del comune di Vibo Valentia, rimasto soccombente. le sole spese della verificazione.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, attribuisce al candidato Piro Mariano, appartenente alla lista “Democratici”, complessivi 136 voti, in luogo dei 130 assegnati, proclamandolo eletto alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Vibo Valentia.<br />
Spese compensate, eccetto quelle di verificazione che, poste a carico del comune di Vibo Valentia, si liquidano in complessivi euro 1.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Schillaci, Presidente<br />
Nicola Durante, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Tallaro, Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/12/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-12-2015-n-1911/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2015 n.1911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2015 n.25039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-11-12-2015-n-25039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-11-12-2015-n-25039/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-11-12-2015-n-25039/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2015 n.25039</a></p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Presidente &#8211; Dott. GIANCOLA Maria Cristina &#8211; Consigliere &#8211; Dott. GENOVESE Francesco Antonio &#8211; rel. Consigliere &#8211; Dott. VALITUTTI Antonio &#8211; Consigliere &#8211; Dott. DE MARZO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-11-12-2015-n-25039/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2015 n.25039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-11-12-2015-n-25039/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2015 n.25039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE PRIMA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. FORTE Fabrizio &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. GIANCOLA Maria Cristina &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. GENOVESE Francesco Antonio &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. VALITUTTI Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>ordinanza</p>
<p>sul ricorso 15966/2012 proposto da:</p>
<p>COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GASPARE GOZZI, 113, presso la Dott.ssa FABIOLA SUSANNA CAROLI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato LO SCHIAVO Carlo, giusta procura a margine del ricorso;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>CENTRO ASSISTENZIALE E DI RIABILITAZIONE PER ANZIANI VILLA REGINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo Studio NANNA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato VERMIGLIO Carlo, giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p>&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza n. 193/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di MESSINA, depositata il 05/04/2012;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;</p>
<p>udito, per il ricorrente, l&#8217;Avvocato LO SCHIAVO CARLO che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;</p>
<p>udito, per il controricorrente, l&#8217;Avvocato VERMIGLIO CARLO che si riporta;</p>
<p>udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l&#8217;accoglimento dei motivi primo e secondo, assorbito il terzo.</p>
<p>Svolgimento del processo</p>
<p>1 La Corte d&#8217;Appello di Messina ha respinto l&#8217;impugnazione di nullità del lodo arbitrale, proposta dal Comune di Taormina (o il Comune) avverso il lodo pronunciato dal collegio arbitrale nominato di comune accordo con il Centro assistenziale e di riabilitazione per anziani &#8220;Villa Regina&#8221; (d&#8217;ora in posi, semplicemente il Centro Villa Regina) che, in relazione alla convenzione tra di loro negoziata in data 22 dicembre 2004, l&#8217;ha dichiarata (con lodo parziale) risolta per inadempimento del menzionato Centro; ha escluso il risarcimento dei danni in favore del Comune, per difetto della relativa prova ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannalo l&#8217;ente pubblico (con il lodo definitivo) al pagamento di una somma di danaro a titolo di integrazione della retta di ricovero relativa agli ospiti non autosufficienti, oltre accessori.</p>
<p>2. La Corte territoriale, peraltro, ha dichiarato applicabile la nuova disciplina dell&#8217;arbitrato, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, in quanto la lite, seppure relativa ad una clausola compromissoria anteriore, era stata promossa con una domanda notificata solo dopo la sua entrata in vigore (il 7 marzo 2006). Con la conseguenza che il caso andava regolato alla luce dell&#8217;art. 829 c.p.c., comma 3, nuovo testo, in base al quale l&#8217;impugnazione del lodo &#8220;per violazione delle regole del diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge&#8221;, senza che, tuttavia, nella specie ricorresse l&#8217;uno o l&#8217;altro caso, non risultando una tale facoltà neppure dall&#8217;esame dell&#8217;art. 27 della convenzione inter partes.</p>
<p>2.1. Nè la nuova disciplina applicabile, in forza del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, poneva &#8211; in termini di non manifesta infondatezza &#8211; la questione di costituzionalità, atteso che la SC aveva già affermato (nella sentenza n. 9394 del 2011), sia pure con riferimento ad altro storico regolamento intervenuto nella materia arbitrale, la conformità a Costituzione di una siffatta disciplina transitoria.</p>
<p>2.2. Nel merito, poi, non avevano pregio nè le censure motivazionali nè quelle di violazione del principio del contraddittorio. Non la prima, per l&#8217;esistenza, nella sentenza, di una chiara comprensione della applicata ratio decidendi; non la seconda, perchè il Collegio arbitrale avrebbe concesso alle parti pari diritti e facoltà.</p>
<p>3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il soccombente Comune, con tre mezzi.</p>
<p>4. Il Centro ha resistito con controricorso.</p>
<p>Motivi della decisione</p>
<p>1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 829 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 27 della Convenzione del 22 dicembre 2004 e art. 823 c.p.c., comma 5, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente denuncia la violazione della lettera e dello spirito della clausola contrattuale contenuta nella convenzione per non aver riscontrato, al di la delle formule &#8220;sacramentali&#8221;, il patto di impugnabilità del lodo arbitrale anche per violazione delle norme di diritto. E ciò alla luce di una interpretazione estensiva ed evolutiva di esso, capace di evitare fratture tra l&#8217;evoluzione legislativa e quella sociale.</p>
<p>1.1. In difetto di una tale interpretazione, l&#8217;art. 829 c.p.c., risulterebbe incostituzionale, in rapporto agli artt. 3, 24 e 111 Cost., non potendosi accollare ad una parte, che si è accordata in base al testo vigente dell&#8217;art. 829 c.p.c., il rischio (poi effettivamente riscontrato) del suo mutamento di contenuti in ordine al controllo di legge.</p>
<p>2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 5, 9 e 11, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche per la insufficiente e contraddittoria motivazione) il Comune denuncia che la documentazione utilizzata dal Collegio arbitrale per addivenire alle sue conclusioni non sarebbe stata nè tempestivamente e nè ritualmente prodotta, per essere stata acquisita successivamente al deposito della comparsa conclusionale e su impulso ufficioso degli arbitri, così &#8220;come eccepito e documentalmente evidenziato nel corso del giudizio di appello&#8221;. Ciò costituirebbe un comportamento illegittimo e integrerebbe una violazione del principio del contraddittorio, regolato dagli artt. 115 e 116 c.p.c., con la grave conseguenza, a rettifica delle conclusioni peritali, di liquidare alcune somme, anche per un periodo durante il quale la concessionaria non avrebbe più gestito la casa di riposo.</p>
<p>3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 92 c.p.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3) il Comune denuncia la cattiva regolamentazione delle spese di lite, anche in considerazione della risoluzione della convenzione per l&#8217;inadempimento del Centro concessionario.</p>
<p>4. Il ricorso va rimesso all&#8217;esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione perchè valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, trattandosi di ricorso che presenta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 2, prima parte, sulla base del ragionamento che segue.</p>
<p>5. La prima questione posta nel ricorso nasce dal fatto che, con riferimento all&#8217;arbitrato rituale, in precedenza, valeva la regola stabilita dall&#8217;art. 829 c.p.c., comma 2, ai sensi del quale &#8220;l&#8217;impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile&#8221;.</p>
<p>5.1. In altre parole, l&#8217;originario testo dell&#8217;art. 829, prevedeva, al comma 2, che l&#8217;impugnazione per nullità del lodo, per violazione di norme di diritto, fosse sempre ammissibile a condizione che le parti non avessero autorizzato gli arbitri a pronunciare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Invece, il novellato testo dell&#8217;articolo, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, dispone ora &#8211; al comma 3 &#8211; che l&#8217;impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.</p>
<p>5.2. Nella fattispecie concreta, il giudizio arbitrale è stato instaurato successivamente all&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ma la convenzione arbitrale è stata stipulata in data anteriore.</p>
<p>5.3. Il riferimento alla previsione normativa di cui all&#8217;art. 829 c.p.c., comma 3&#8243; ha indotto il ricorrente a ritenere illegittima l&#8217;affermazione contenuta nella decisione della Corte territoriale, secondo la quale il rinvio deve essere inteso in riferimento all&#8217;art. 829 c.p.c., nella sua nuova formulazione, senza la salvezza delle clausole compromissorie anteriori alla legge di riforma dell&#8217;arbitrato, così distaccandosi dal precedente di legittimità (sent. n. 6148 del 2012), ed amputando il nesso tra la regolamentazione sostanziale e quella processuale, perciò violando il principio della irretroattività della legge civile e dell&#8217;immodificabilità degli accordi contrattuali.</p>
<p>5.4. Ma, in realtà, questa stessa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 21205 del 2013), ha di contro anche affermato che l&#8217;art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica &#8211; a norma del D.Lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4 &#8211; ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.</p>
<p>6. Osserva la Corte che il contrasto giurisprudenziale è reale.</p>
<p>6.1. Invero, l&#8217;indirizzo interpretativo più risalente (espresso dalla sentenza del 2012, ma seguito da altre pronunce, non massimate, che hanno fatto, per lo più, rinvio tralatizio &#8211; Cass. nn. 12379 e 13898/14; 745 e 748/15 &#8211; al principio elaborato dall&#8217;ufficio del Massimario di questa stessa Corte) è tutto incentrato sulla necessità di salvaguardare l&#8217;efficacia di un atto negoziale (il patto compromissorio) che, in quanto manifestazione della volontà delle parti, continui ad essere disciplinato dalla legge in vigore al momento in cui esso sia adottato, risultando insensibile alle modificazioni legislative successive al tempo della sua adozione.</p>
<p>6.2. Tale soluzione è pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte elaborata sulla scia del noto arresto delle sezioni unite civili del 2000 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 527 del 2000) e secondo cui &#8220;Anche nell&#8217;arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all&#8217;art. 41 c.p.c., sia nell&#8217;ambito del processo arbitrale che del giudizio d&#8217;impugnazione ex art. 828 c.p.c.&#8221;.</p>
<p>6.3. Com&#8217;è noto, tuttavia, le stesse sezioni unite, con consapevole e meditato overruling, hanno mutato decisamente giurisprudenza, con l&#8217;altrettanto noto arresto del 2013 (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 25/10/2013, perciò successivo alla menzionata pronuncia del 2012, qui in esame), stabilendo che &#8220;l&#8217;attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, da luogo ad una questione di giurisdizione.&#8221;.</p>
<p>6.4. Da tale affermazione, pertanto, dovrebbe discendere la necessità di rivedere i corollari dell&#8217;indirizzo ermeneutico formatosi sulla base del principio del 2000, summenzionato, ormai abbandonato dalla Corte, e riformularne di nuovi, ben consapevoli del mutamento interpretativo, iniziato con la pronuncia della fine dell&#8217;anno 2013.</p>
<p>6.5. E, una volta che sia chiaro che l&#8217;attività svolta dagli arbitri equivalga ad un vero e proprio giudizio, l&#8217;applicazione delle regole processuali che concernono il loro giudizio non può che essere svolto tenendo conto del diritto processuale vigente al momento dell&#8217;atto di accesso agli arbitri, costituente la domanda introduttiva di quel giudizio, divenendo del tutto irrilevante il fatto che il patto compromissorio avesse tenuto presente un diverso diritto processuale (quello del tempo dell&#8217; accordo).</p>
<p>6.5.1. Ove si ragionasse diversamente occorrerebbe spiegare perchè al ricorso per cassazione si applica la disciplina prevista per tale mezzo d&#8217;impugnazione quale si profila non già al momento della proposizione della domanda giudiziale di merito (disciplina che i difensori delle parti potrebbero aver tenuto presente quando hanno deciso di percorrere la via del giudizio) ma, a seconda delle discipline positive dettate anche successivamente, almeno di norma, al momento della pubblicazione della decisione (in unico grado o di appello) ricorribile.</p>
<p>6.6. E, del resto, in tal senso ha deciso la Corte con il richiamato precedente del 2013, facendo applicazione della disposizione di diritto transitorio dettata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4 (&#8220;Le disposizioni degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25, si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto&#8221;), che, attraverso il richiamo all&#8217;art. 24 della stessa legge (di riforma dell&#8217;arbitrato), ha riscritto il contenuto dell&#8217;art. 829 c.p.c., il cui comma 3 dispone che l&#8217;impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia sia ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.</p>
<p>6.7. In sostanza, la tesi dell&#8217;applicabilità del vecchio testo dell&#8217;art. 829 c.p.c., attraverso una sorta di rinvio fisso, sembrerebbe contraria al principio del tempus regit actum, che dovrebbe riferirsi non già al tempo della clausola arbitrale ma a quello della domanda di arbitrato, come accade nella generalità dei casi e secondo le linee giurisprudenziali che questa Corte ha sempre seguito (ad es. in tema di rinvio alla disciplina del codice di rito da parte del TU acque del 1933, &#8220;rinvio da ritenersi di natura non già recettizia, bensì formale, e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell&#8217;abrogazione del codice dell&#8217;epoca, alle corrispondenti norme del codice di rito vigente che regolano il ricorso per cassazione&#8221;: cfr. Sez. U, Sentenza n. 22660 del 2006).</p>
<p>6.8. La tesi del ricorrente, perciò, sembrerebbe contraria al principio &#8211; che trova unanime accoglimento -, del tempo del processo, rispetto al quale diventano recessivi o sfalsati di piano, sia il principio della irretroattività della legge civile sia quello dell&#8217;immodificabilità degli accordi contrattuali.</p>
<p>6.9. In questa ottica, il fatto che la decisione secondo diritto sia impugnabile &#8220;anche&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 829 c.p.c., comma 3, significa semplicemente aggiungere un&#8217;ulteriore possibilità di censura per quel tipo di lodo che, ratione objecto, è un lodo pronunciato secondo diritto e, quindi, come tale, soggetto a tutte le altre possibilità di doglianza, risultanti o dal previo accordo delle parti (che siano compatibili con la natura che il giudizio è venuta ad assumere), o dalla legge.</p>
<p>6.10. Significativamente quel rinvio alla previsione dell&#8217;art. 829 c.p.c., comma 2, vecchio testo, riguardante la possibilità dell&#8217;impugnativa anche riguardo alle &#8220;regole di diritto&#8221;, da intendersi come previsioni sostanziali di legge, acquista un diverso significato in rapporto alla nuova formulazione dello stesso primo comma e ai casi di nullità ivi stabiliti ed al comma 3, aggiunto dalla riforma. Ne risulterebbe, perciò, la possibilità di intendere quel riferimento all&#8217;art. 829 c.p.c., come riguardante anche il suo terzo comma, laddove cioè è consentita l&#8217;impugnazione delle decisioni &#8220;per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia&#8221; ma solo quando ci sia un&#8217;espressa disposizione delle parti (o della legge), ed essendovi comunque la possibilità di verificarne (o meno) la loro tenuta anche &#8220;per contrarietà all&#8217;ordine pubblico&#8221; (ipotesi non evocata nel presente giudizio).</p>
<p>6.11. Ovviamente, nella specie, sembra difettare la modifica della convenzione di arbitrato che le parti avrebbero pur potuto elaborare e negoziare, dopo la modifica legislativa alla disciplina dell&#8217;arbitrato, anche in sede arbitrale, tanto più in presenza di una disposizione di tipo transitorio che chiaramente regola il caso delle convenzioni anteriori alla modifica, imponendo comunque l&#8217;applicazione della nuova disciplina legislativa processuale.</p>
<p>6.12. Sennonchè i precedenti sopra richiamati, e svolti in senso contrario a quello che appare come l&#8217;interpretazione plausibile del complesso normativo richiamato, impongono al Collegio l&#8217;inoltro del processo all&#8217;esame del Primo Presidente della Corte di Cassazione, trattandosi di lite promossa con ricorso che presenta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 2, prima parte.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Rimette la causa al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, trattandosi di ricorso che presenta una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 2, prima parte.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 3 dicembre 2015.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-ordinanza-11-12-2015-n-25039/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2015 n.25039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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