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	<title>11/12/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/12/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2012 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-11-12-2012-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-11-12-2012-n-37/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-11-12-2012-n-37/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2012 n.37</a></p>
<p>Pres. Giovannini &#8211; Est. Lignani Presidente del Consiglio di Stato (Avv. St.)/G.L.B. e altri (Avv. G.Corso) sulla sussistenza della competenza territoriale del TAR Lazio nella controversia concernente l&#8217;esclusione di membri cd. laici del CGA dal collegio per l&#8217;elezione di un giudice della Corte Costituzionale da parte del Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-11-12-2012-n-37/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2012 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-11-12-2012-n-37/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2012 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini &#8211;  Est. Lignani<br /> Presidente del Consiglio di Stato (Avv. St.)/G.L.B. e altri (Avv. G.Corso)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della competenza territoriale del TAR Lazio nella controversia concernente l&#8217;esclusione di membri cd. laici del CGA dal collegio per l&#8217;elezione di un giudice della Corte Costituzionale da parte del Consiglio di Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – TAR – Competenza territoriale inderogabile – Controversia sull’esclusione dei membri laici del CGA dal collegio per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale da parte del Consiglio di Stato – Competenza TAR Lazio – Sussiste. 	</p>
<p>2. Competenza e giurisdizione – TAR – Competenza territoriale inderogabile &#8211; Controversia sull’esclusione dei membri laici del CGA dal collegio per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale da parte del Consiglio di Stato – Foro speciale del pubblico impiego – Inapplicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, sulla controversia concernente la composizione del collegio per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale da parte del Consiglio di Stato e, in particolare, sull’esclusione dei componenti cd. laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. 	</p>
<p>2. L’art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede tra l’altro il criterio del  “foro speciale del pubblico impiego” o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che  tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l’oggetto della controversia. Infatti, la disposizione si riferisce specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l’impiegato e l’amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e che abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro, sempre a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998. Tale criterio non è applicabile alla controversia relativa alla legittima composizione del collegio cui spetta designare un giudice della Corte costituzionale, la quale non è riducibile nei termini di una vertenza fra dipendente e datore di lavoro per una questione relativa al rapporto d’impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 40 di A.P. del 2012, proposto da: </p>
<p>Presidente del Consiglio di Stato, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzi&#8217;, Simonetta Vaccari, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Guido Corso, con domicilio eletto presso Guido Corso in Roma, viale Trastevere, 78; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per regolamento di competenza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>sul ricorso proposto in primo grado da Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzì e Simonetta Vaccari davanti al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo ed ivi iscritto al numero 1925/2012 R.G.-concernente composizione collegio per l&#8217;elezione di un giudice della Corte Costituzionale &#8211; esclusione componenti laici consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</p>
<p>Visto il regolamento di competenza chiesto da/ovvero proposto di ufficio da;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzi&#8217; e Simonetta Vaccari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2012 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Borgo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In previsione dell’imminente indizione delle operazioni per la elezione del giudice della Corte costituzionale espresso dal Consiglio di Stato (Costituzione, art. 135, primo comma; legge n. 87/1953, artt.1-2; legge costituzionale n. 2/1967, art. 4) alcuni dei componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, correntemente ma impropriamente detti “laici” (ossia non tratti dal Consiglio di Stato ma designati nei modi previsti dal d.lgs. n. 373/2003), hanno chiesto di essere riconosciuti membri di diritto di quel Collegio elettorale, e quindi di potervi esercitare il diritto di voto.<br />	<br />
Acquisiti i pareri del Presidente del C.G.A. (che si è espresso in senso favorevole) e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (che ha ritenuto di non doversi pronunciare nel merito) il Presidente del Consiglio di Stato ha emesso il decreto 10 ottobre 2012, n. 56, con il quale ha respinto l’istanza, ed ha determinato la composizione del Collegio elettorale senza includervi i predetti.<br />	<br />
2. Tre degli originari istanti, e cioè i dottori Lo Bue, Virzì e Vaccari, hanno impugnato davanti al T.A.R. Palermo il decreto del Presidente del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Successivamente, con “motivi aggiunti”, hanno impugnato altresì il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 65 del 31 ottobre 2012, con il quale è stato convocato il Collegio elettorale per i giorni 28 e 29 novembre 2012, confermandosi l’elenco dei componenti e quindi anche l’esclusione dei predetti.<br />	<br />
3. In sede cautelare, il T.A.R. Palermo ha pronunciato l’ordinanza n. 717 del 20-21 novembre 2012, con la quale ha respinto la relativa domanda dei ricorrenti.<br />	<br />
L’ordinanza di diniego è stata impugnata davanti al C.G.A. con ricorso depositato il 22 novembre 2012, contenente anche la richiesta di un decreto presidenziale urgente. Il decreto è stato emesso il giorno successivo (23 novembre) ed ha accolto la domanda cautelare limitatamente all’ammissione dei ricorrenti al voto, “con riserva”. La trattazione dell’appello cautelare davanti al C.G.A. in sede collegiale è stata fissata il 14 dicembre 2012.<br />	<br />
4. Con atto spedito per la notifica il 22 novembre 2012, l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio di Stato (quale parte resistente nel giudizio promosso davanti al T.A.R. Palermo dai dottori Lo Bue, Virzì e Vaccari) ha proposto istanza di regolamento di competenza indicando come competente il T.A.R. Lazio.<br />	<br />
Il procedimento di regolamento di competenza è stato rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in composizione integrata con i membri del C.G.A, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 373/2003.<br />	<br />
Si sono costituiti in questa sede i soggetti ricorrenti in primo grado, depositando una memoria difensiva con la quale sostengono argomentatamente la correttezza della scelta da loro fatta con riferimento alla competenza del T.A.R. Sicilia..<br />	<br />
5. Vengono in questione i diversi criteri indicati dal codice del processo amministrativo per l’individuazione del giudice di primo grado competente a giudicare la controversia in oggetto (in questo caso, poi, la scelta del giudice di primo grado si riflette anche su quella del giudice di secondo grado, stante che le decisioni del T.A.R. Sicilia si impugnano davanti al C.G.A.).<br />	<br />
Com’è noto, i criteri generali e prioritari sono due: (a) quello della sede dell’autorità emanante; (b) quello del luogo in cui si producono gli effetti dell’atto impugnato. <br />	<br />
Non occorre qui approfondire come interagiscano e si combinino fra loro questi due criteri, giacché in questa fattispecie portano entrambi allo stesso risultato, ossia alla competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma. Infatti:<br />	<br />
(a) l’autorità emanante è un organo centrale dello Stato, con sede nella capitale (il Presidente del Consiglio di Stato); <br />	<br />
(b) gli effetti dell’atto impugnato si producono a loro volta a Roma (se si ha riguardo allo svolgimento materiale della procedura elettorale cui gli interessati hanno chiesto di partecipare) ovvero nell’intero territorio nazionale (se si ha riguardo agli effetti sulla composizione del Collegio elettorale di cui alla legge n. 87/1953 – che è un organo statale con competenza non territorialmente limitata &#8211; o, comunque, al risultato della procedura, che è la nomina di un giudice della Corte costituzionale; esito conclusivo rispetto al quale l’atto che determina la composizione del Collegio è, all’evidenza, un atto endoprocedimentale).<br />	<br />
6. E’ tuttavia trasparente – e del resto è stato confermato dalla loro memoria difensiva &#8211; che i ricorrenti, rivolgendosi al T.A.R. Palermo, hanno inteso riferirsi ad un terzo criterio: quello detto del “foro speciale del pubblico impiego” o della sede di servizio, come previsto dall’art. 13, comma 2, del processo amministrativo: <i>«Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio»</i>.<br />	<br />
La disposizione in esame, peraltro, non può essere interpretata alla lettera. Infatti, dal punto di vista strettamente letterale, potrebbe sembrare che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l’oggetto della controversia. Di fatto però è sempre stato pacifico che la disposizione si riferisca specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l’impiegato e l’amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s’intende, a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998.<br />	<br />
7. Sembra ora difficile ridurre la presente controversia nei termini di una vertenza fra dipendente e datore di lavoro per una questione relativa al rapporto d’impiego, laddove il vero oggetto del contendere è la legittima composizione del collegio cui spetta designare un giudice della Corte costituzionale; collegio <i>ad hoc</i> che rappresenta il Consiglio di Stato, o se si preferisce la sua magistratura ma che non si identifica pienamente con il Consiglio di Stato (la legge n. 87/1953, art. 2, primo comma , lettera <i>b)</i>, dispone che di esso fanno parte <i>«il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato» </i>mentre all’epoca dell’emanazione della legge facevano parte del Consiglio di Stato e della sua magistratura, a tutti gli effetti, anche i referendari e primi referendari, non compresi però fra gli elettori).<br />	<br />
In questa occasione, la contestazione sulla composizione del collegio è stata sollevata da soggetti interessati a farne parte, ma che ne sono stati esclusi; ma avrebbe potuto essere sollevata anche in altro modo, ad esempio mediante l’impugnazione dell’esito della votazione da parte di un candidato soccombente e quindi interessato a sostenere che il voto fosse viziato dalla partecipazione di soggetti non legittimati, ovvero dalla esclusione di soggetti legittimati. Ciò sembra comprovare che non si tratti di una semplice controversia lavoristica fra dipendente e datore di lavoro; e d’altra parte, se la contestazione fosse stata sollevata da altri, come pure era possibile, non vi è dubbio che la cognizione sarebbe spettata, in primo grado, al T.A.R. Lazio.<br />	<br />
8. In ogni caso, anche volendo ammettere che quella in esame sia una controversia “di pubblico impiego” in senso stretto, e come tale soggetta alla regola concernente il “foro del pubblico impiego”, va notato che tale regola è stata sempre applicata con talune importanti eccezioni, sia nella vigenza dell’attuale codice del processo, sia in quella della corrispondente disposizione dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 1034/1971.<br />	<br />
Sin dalle prime applicazioni della legge istitutiva dei T.A.R. (i quali com’è noto sono entrati in funzione il 1° aprile 1974) è stato chiarito che <i>«il foro speciale della sede di servizio dell’impiegato ricorrente è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell’autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell’ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati»</i> (Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 1980, n. 163).<br />	<br />
Concetti analoghi si trovano espressi in Sez. VI, 17 dicembre 1976, n. 476; sez. VI, 19 dicembre 1975, n. 707, e numerose altre anche successive. <br />	<br />
Si giunge così alla decisione dell’Adunanza Plenaria 16 novembre 2011, n. 20, che ha affermato la competenza del T.A.R. Lazio negando quella del T.A.R. Sicilia mentre vi sarebbero stati argomenti per sostenere il contrario sia avendo riguardo alla sede di servizio del ricorrente, sia avendo riguardo al luogo di produzione dell’effetto finale (conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna del T.A.R. Sicilia). Nondimeno l’Adunanza Plenaria ha affermato, come si è detto, la competenza del T.A.R. Lazio, perché il provvedimento impugnato (rigetto, da parte del <i>plenum</i> del C.P.G.A., della proposta formulata dalla commissione per il conferimento delle funzioni al ricorrente) apparteneva ad una sequenza procedimentale più ampia.<br />	<br />
Precisamente, nella sentenza si legge: <i>«in concreto, gli atti impugnati dal ricorrente dinanzi al TAR non riguardano, isolatamente, il rapporto di pubblico impiego dell&#8217;interessato, ma concernono, in termini più ampi, la procedura selettiva e valutativa adottata dal CPGA per l&#8217;assegnazione delle funzioni di Presidente di Sezione Interna&#8230; Si tratta, all&#8217;evidenza, di atti che non sono limitati alla definizione dei contenuti del rapporto di servizio del singolo magistrato ricorrente, ma investano l&#8217;organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, coinvolgendo le posizioni di una pluralità di magistrati, indipendentemente dalle loro diversificate sedi di servizio&#8230; E ciò porta ad affermare che, in concreto, nemmeno l&#8217;impugnazione delle determinazioni concrete adottate dal CPGA, concernenti l&#8217;attribuzione delle funzioni di presidente di sezione interna, potrebbe essere ricondotta ad una mera &#8220;controversia riguardante pubblici dipendenti&#8221;, soggetta al criterio della sede di servizio»</i>.<br />	<br />
9. Ora, come si è già messo in evidenza, gli atti impugnati davanti al T.A.R. Palermo in questo caso appartengono ad una sequenza procedimentale più ampia, che coinvolge più soggetti interessati – nonché interessi pubblici di gran lunga soverchianti la sfera del rapporto d’impiego &#8211; e il fatto che essa venga decisa in un senso o nell’altro incide inevitabilmente sulla legittimità degli atti ulteriori, rispetto ai quali quelli impugnati sono meramente prodromici.<br />	<br />
10. Tanto basta, ad avviso del Collegio, per concludere che anche nella presente fattispecie, pur diversa da quella decisa con la sentenza n. 20/2011, ma con rilevanti analogie, si deve affermare la competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.<br />	<br />
Si può dunque prescindere dall’affrontare il problema se ai fini di cui si discute sia rilevante il fatto che con i motivi aggiunti è stato impugnato un atto sopravvenuto (la convocazione del collegio elettorale, con fissazione della data della votazione) sicuramente esorbitante dal rapporto d’impiego dei ricorrenti, per quanto largamente si voglia intendere il relativo concetto.<br />	<br />
11. Le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tar del Lazio, sede di Roma.<br />	<br />
Compensa fra le parti le spese della presente fase del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Neri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-11-12-2012-n-37/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/12/2012 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2012 n.5060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-12-2012-n-5060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-12-2012-n-5060/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-12-2012-n-5060/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2012 n.5060</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. A. Graziano Pasquale Del Sorbo (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv.ti Donatangelo Cancelmo e Catello De Simone) sulla cessazione di un&#8217;attività commerciale in locali oggetto di domanda di condono edilizio 1. Autorizzazioni e concessioni &#8211; Attività commerciali di somministrazione di alimenti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-12-2012-n-5060/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2012 n.5060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-12-2012-n-5060/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2012 n.5060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. A. Graziano<br /> Pasquale Del Sorbo (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv.ti Donatangelo Cancelmo e Catello De Simone)</span></p>
<hr />
<p>sulla cessazione di un&#8217;attività commerciale in locali oggetto di domanda di condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni &#8211;   Attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande – Esercitata in locali per i quali è stata presentata domanda di condono edilizio per ampliamento delle superfici – Autorizzazione rilasciata dalla P.A. per l’esercizio dell’attività nei suddetti ampliamenti &#8211; Ordinanza di cessazione dell’attività – Adottata prima di esitare la domanda di condono – Illegittimità – Sussiste – Ragioni – Violazione del principio di affidamento del privato 	</p>
<p>2. Commercio &#8211; Attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande – Esercitata in locali oggetto di richiesta di condono edilzio – Provvedimento di cessazione dell’attività – Adottato in pendenza della domanda di sanatoria – Illegittimità – Sussisre – ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La rilasciata autorizzazione di ampliamento di una licenza di somministrazione di alimenti e bevande in locali in cui sia stata ampliata la superficie di vendita e per i quali sia stata presentata domanda di condono edilizio, non può essere successivamente revocata dalla P.A. (nella specie è stata ordinata la cessazione dell’attività) prima che la stessa provveda ad esitare la domanda di condono presentata dal privato per violazione del principio dell’affidamento del privato	</p>
<p>2. Deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento di cessazione dell’attività commerciale svolta in locali in cui sia stata presentata domanda di condono edilizio non ancora esitata dalla P.A., e ciò perché tale provvedimento è violativo del principio di cui all’art. 38 della Legge 47/85, il cui disposto impone alla P.A. di astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il successivo rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 2-5-2012, n. 2005; T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. I, 4.4.2012 n. 3101; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 1.2.2011 n. 633; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 20.11.2012, n. 4637</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 655 del 2012, proposto da:<br />
Pasquale Del Sorbo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Melisurgo,4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dagli avv. Donatangelo Cancelmo, Catello De Simone, con domicilio eletto presso il primo in Castellammare di Stabia, via Raiola, 44-C/0 Avvocatura Municipale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza prot. 5314 del 31/01/2012, notificata il 02/02/2012, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica SUAP del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale si ordina al Sig. Del Sorbo Pasquale l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei locali siti in Castellammare di Stabia, alla via Passeggiata Archeologica n. 3; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il Primo Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe è impugnata l’ordinanza del 31.1.2012 con la quale il Dirigente del settore commercio ingiunge al ricorrente la sospensione dell’attività di bar esercitata su fondo di sua proprietà in quanto dal sopralluogo tecnico del 10.1.2012 emerge che sono state realizzate nel locale de quo nuove opere abusive, ulteriori rispetto a quelle già sanzionate nel 2002.<br />	<br />
La dante causa del deducente peraltro aveva già presentato al Comune intimato con istanze del 24.2.1995 e del 31.3.1995 (doc. 6 produzione ricorrente) richiesta di condono edilizio ai sensi della L. n. 724/1994, mai esitata dall’Ente.<br />	<br />
Oltretutto il Comune rilasciava, pur nella pendenza delle predette istanze di conservazione, licenza del 23.3.1999 (doc. 7 ricorrente) per la somministrazione di alimenti e bevande.<br />	<br />
Successivamente all’adozione di ordinanza di demolizione del 6.5.2002 il ricorrente presentava tre distinte istanze di condono edilizio ai sensi della L. n. 326/2003, depositandole in data 24.11.2004 (Docc. 11.1. – 11.3 produzione ricorrente).<br />	<br />
Anche su tali domande il Comune non ha adottato alcun provvedimento di definizione.<br />	<br />
In data 7.12.2004 il Comune ampliava la licenza suindicata del 1999 per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzando anche un ampliamento della superficie del locale dagli originari mq. 34,65 agli attuali mq. 378,02 di superficie.<br />	<br />
Nonostante la pendenza di tutte le pratiche di condono appena citate, il Comune, sulla scorta degli esiti del sopralluogo del 10.1.2012 – che il ricorrente lamenta non essergli stato mai notificato – adottava l’impugnata ordinanza con cui ingiungeva al deducente la sospensione dell’attività commerciale esercitata nel locale di sua proprietà.<br />	<br />
2. Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia con memoria e documentazione del 20.2.2012.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio dell’8.3.2012 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando la sussistenza di idoneo fumus di fondatezza con Ordinanza n. 375 del 9.3.2012 con la quale fissava anche l’Udienza pubblica di trattazione del merito del gravame per la data del 15.11.2012, nella quale, sulle conclusioni delle parti, il ricorso veniva spedito in decisione.<br />	<br />
Il gravame è affidato a quattro motivi dei quali si scrutinerà appresso solo quello recante la censura sostanziale e cruciale, che presenta carattere assorbente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.1. Con il quarto mezzo il ricorrente, rubricando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 287/1991, dell’art. 44 della L. n. 47/1985 come richiamato dall’art. 32, comma 25 del d.l. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 nonché travisamento, difetto di istruttoria e sviamento, si duole della circostanza che relativamente alle opere abusive fatte oggetto dell’ordinanza di demolizione adottata dall’Ente locale il 6.5.2002, ebbe a presentare tre domande di condono ex L. n. 326/20093 in data 24.11.2004 (docc. 11.1. – 11.3 produzione ricorrente) e sulle quali il Comune non ha ancora a tutt’oggi provveduto.<br />	<br />
Sostiene l’esponente che a norma del’art. 44 della L. n. 47/1985, richiamato dal’art. 32 della L. n. 326/2003, sono sospesi i procedimenti sanzionatori fino al momento della definizione dell’istanza di condono ed è inibito al Comune assumere provvedimenti sanzionatori in pendenza dell’esame della pratica di sanatoria sostanziale.<br />	<br />
L’ordinanza gravata sarebbe inoltre illegittima anche per difetto di istruttoria ed assenza dei presupposti poiché il Comune considera con essa illegittimi degli ampliamenti della superficie di somministrazione già assentiti mediante l’autorizzazione dell’ampliamento della stessa avvenuta in data 7.12.2004.<br />	<br />
1.2. Come già delibato in sede cautelare le ricostruite censure sono fondate e vanno pertanto accolte.<br />	<br />
Frutto del denunciato difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, ma ancor prima, di violazione del principio dell’affidamento del privato nei confronti dell’agire autoritativo della P.A. si prospetta, infatti, la disposta impugnata sospensione dell’attività commerciale a fronte dell’autorizzato ampliamento della superficie di somministrazione, disposto in data 7.12.2004 con annotazione dell’ampliamento della stessa a mq.378,02 apposta in calce all’autorizzazione del 1999 (doc. 7 ricorrente).<br />	<br />
Da quella data, invero, nel ricorrente si è prodotto il legittimo affidamento circa la liceità della sua attività di somministrazione, che da quel momento, del resto, legittimamente sarebbe stata esercitata su una superficie dieci volte superiore a quella originaria del locale.<br />	<br />
Ragion per cui appare contraddittorio e violativo del principio dell’affidamento ordinare a distanza di otto anni la sospensione del’attività rispetto alla quale il deducente aveva proceduto ad un ampliamento autorizzato dall’Ente.<br />	<br />
1.3. Del pari fondata è la prima censura, con cui si lamenta che “nel caso in cui sia stata presentata istanza di condono, la sospensione permane sino a quando non sia stata esitata l’istanza di condono” (ricorso, pag. 19). <br />	<br />
La presentazione di domanda di condono edilizio comporta, invero, la sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali dipendenti dall’abusività delle opere oggetto dell’istanza stessa, ciò a chiare note disponendo l’art. 44 della L. n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 25 del d.l. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003.<br />	<br />
Segnala il Collegio che la giurisprudenza, anche del Tribunale, ha a più riprese predicato il cennato principio, dichiarando l’illegittimità di provvedimenti sanzionatori adottati prima della definizione delle istanze di condono edilizio.<br />	<br />
Si è infatti anche di recente affermato che “L&#8217;avvenuta presentazione delle istanze di condono comporta l&#8217;obbligo, nella specie non assolto, per l&#8217;Amministrazione di pronunciarsi sulle stesse prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant&#8217;è che, a norma degli artt. 38 e 44, l. n. 47 del 1985, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrasto con l&#8217;art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all&#8217;Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria”(T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 2-5-2012, n. 2005).<br />	<br />
Nello stesso senso si è chiarito che “quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell&#8217;art. 38, l. n. 47 del 1985, l&#8217;Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza aver prima definito il procedimento scaturante dall&#8217;istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell&#8217;azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia “ (T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. I, 4.4.2012 n. 3101).<br />	<br />
Anche la Sezione si è espressa nei predetti sensi avendo puntualizzato che “I provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono devono ritenersi illegittimi perché in contrasto con l&#8217;art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all&#8217;Amministrazione di astenersi da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. Ciò vale anche quando si tratti di immobili ricadenti in zona vincolata, essendo comunque l&#8217;Amministrazione tenuta, a fronte della domanda, ad esprimersi anche in senso negativo circa la sussistenza dei presupposti per la sanabilità dell&#8217;intervento, ai sensi dell&#8217;art. 32 comma 27, lett. d), l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 1.2.2011 n. 633).<br />	<br />
Da ultimo la Sezione ha ribadito il rassegnato indirizzo interpretativo avendo sancito l’illegittimità di un provvedimento sanzionatorio (nella specie chiusura dell’attività commerciale) adottato in pendenza dell’esame di una istanza di condono edilizio (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 20.11.2012, n. 4637).<br />	<br />
La fondatezza e assorbenza delle due scrutinate censure articolate con il quarto motivo consente di accogliere il ricorso prescindendo dalla disamina degli ulteriori motivi, recanti censure formali, quali l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’incompetenza del Comune all’adozione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
1.4. L’accoglimento del presente gravame non esclude peraltro l’eventuale adozione di nuovi motivati provvedimenti dell’amministrazione relativamente alle opere diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto delle istanze di condono, realizzate in epoca successiva alla presentazione delle istanze predette.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Castellammare di Stabia a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre IVA, CNAP e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />	<br />
Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-12-2012-n-5060/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2012 n.5060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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