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	<title>11/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/12/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2158/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2158</a></p>
<p>Pres. S. Silvestri; Est. G. Flaim O. C. (avv.ti B. ed E. Salone) c/ l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Avv. Dist. St.) prove concorsuali e segno di riconoscimento 1. Concorsi pubblici – Provvedimento di esclusione – Impugnazione – Assenza di graduatoria – Controinteressati – Non sussistono. 2. Concorsi pubblici &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2158/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2158/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Silvestri; Est. G. Flaim<br /> O. C. (avv.ti B. ed E. Salone) c/ l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>prove concorsuali e segno di riconoscimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Provvedimento di esclusione – Impugnazione – Assenza di graduatoria – Controinteressati – Non sussistono.<br />
2. Concorsi pubblici &#8211; Prove scritte &#8211; Regola dell’anonimato – Portata &#8211; Annullamento per segni di riconoscimento &#8211; Natura oggettivamente anomala del segno &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure concorsuali, l’impugnazione del provvedimento di esclusione prima della definizione della procedura non ha contraddittori privati necessari (1); in tale contesto, l’ordine di integrazione del contraddittorio ai vincitori e agli idonei del concorso nelle more concluso, ha la precipua finalità, di economia processuale e concentrazione dei giudizi, di ridurre il più possibile l’eventuale utilizzazione, in futuro, dello strumento dell’opposizione di terzo. </p>
<p>2. Nei pubblici concorsi, la regola dell&#8217;anonimato non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l&#8217;invalidità delle prove ogni volta che sussista la &#8220;mera possibilità di riconoscimento&#8221; ma deve essere intesa nel senso che l&#8217;elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità; ne consegue che, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) od operative (fornitura del materiale da parte della Commissione), la scrittura degli elaborati in parte con penna nera ed in parte con penna blu non può essere considerata alla stregua di un segno di riconoscimento. (2)<br />
</b><br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – Sentenza  16 settembre 2008 n. 4347; SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 7 luglio 2008 n. 3382; TAR LAZIO &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 31 luglio 2008 n. 7799; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 7 giugno 2008 n. 2748; v. anche T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 11 agosto 2005 n. 10716, in questa rivista, secondo cui a fronte dell’impugnativa proposta contro l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica (o da un concorso pubblico) non vi sono, in linea di massima, controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare atti conseguenti ricercando i controinteressati successivi, mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, solo se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura, per essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara o l’approvazione della graduatoria del concorso; v. altresì T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 21 aprile 2006 n. 2915, ivi, secondo cui non sussistono controinteressati, in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, qualora il ricorso sia proposto prima della nomina dei vincitori; infatti, nel momento in cui non è stata ancora predisposta la graduatoria, non può essersi consolidata in capo agli altri candidati alcuna situazione giuridica, avendo essi solo la prospettiva, meramente eventuale, di conseguire un risultato positivo nel concorso cui abbiano partecipato.<br />
(2) Cfr., in motivazione, T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 10 giugno 2008, n. 642; T.A.R. BASILICATA – POTENZA &#8211; Sentenza 11 luglio 2007, n. 489. V. anche, del pari citata in motivazione, T.A.R. SARDEGNA &#8211; Sentenza 15 luglio 1999, n. 943, secondo cui solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell&#8217;identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione di esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale. Sulla tematica relativa ai segni di riconoscimento; T.A.R. ABRUZZO – L’AQUILA &#8211; Sentenza 9 giugno 2003, n. 339, in questa rivista, ha ritenuto che non costituiscono idonei segni di riconoscimento, tali da comportare l’annullamento della prova, le cancellatura e di segni di matita presenti nel foglio di brutta; infatti, le cancellature sono largamente frequenti, per comune esperienza nei fogli di brutta, mentre i segni di matita ben possono essere considerati annotazioni provvisorie di pensiero, successivamente confermate a penna; parimenti, non viola la regola dell’anonimato l’apposizione di «fiorellini-cerchio», che verosimilmente sono numeri cancellati, in un primo momento destinati ad indicare la sequenza di lettura di un periodo, poi abbandonato. Secondo T.A.R. SICILIA &#8211; PALERMO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 10 aprile 2002 n. 972, ivi, nelle prove scritte di un concorso pubblico, l’astratta idoneità del segno/simbolo a fungere da elemento di identificazione deve ravvisarsi soltanto laddove tale segno assuma un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero; ne consegue che è illegittima l’esclusione da un concorso di un concorrente il quale ha apposto nell’elaborato di una delle prove scritte la dicitura &#8216;brutta copia&#8217;, atteso che l’apposizione di tale dicitura non sembra integrare alcun concreto segno di riconoscimento dell’elaborato stesso, quanto piuttosto la espressione della esigenza del singolo candidato di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva dello scritto, anche al fine di agevolare lo svolgimento della correzione ad opera della Commissione di esame;<b> </b>CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA – Sentenza 28 settembre 2001, n. 492, ha deciso che in un pubblico concorso, l’esclusione del candidato giustificata dalla presenza sull’elaborato di segni di riconoscimento è possibile solo quando il contrassegno grafico (nella specie, freccette in un elaborato in sede di concorso sanitario per la qualifica di aiuto) può avere ragione solo nella possibilità di condurre al riconoscimento del candidato; pertanto, l’inserimento di freccette sull’elaborato, avente come finalità la rappresentazione schematica del sistema immunitario, non può costituire elemento di identificazione del candidato, che ne giustifichi l’esclusione dal concorso. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 798/2007 proposto da</p>
<p><B>O. C.</B>, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo, dagli avv.ti Bartolomeo e Enrico Salone, con domicilio eletto nel loro studio in Cagliari, alla via Maddalena n. 40;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
L’<B>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI</B>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria;</p>
<p align=center>
per l&#8217; annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del provvedimento di “<i>esclusione”                                                                                   </i>della ricorrente, adottato dalla Commissione giudicatrice il 17.9.2007, in quanto l’elaborato scritto (prova di “contabilità”) è stato ritenuto recante un chiaro <i>“segno di  riconoscimento”</i> in quanto scritto in parte con penna nera ed in parte con penna blu.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio e le memorie dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente;<br />
Visto l’esito della “<i>desecretazione</i>” disposta con ordinanza collegiale istruttoria n. 78 del 28.7.2008; <br />
Viste la memorie prodotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 l&#8217;avv. B. Salone per la ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato Caput per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente C. O. partecipava al concorso indetto dall’Università di Cagliari (Bando D.D. n. 56 del 12.10.2006) per l’assunzione a tempo indeterminato, per titoli ed esami, di 5 posti di categoria C, posizione economica “C1”, area amministrativa, per le Segreterie di Dipartimento e altri servizi contabili dell’Ateneo. <br />
Superata la “pre-selezione”, la ricorrente svolgeva, il 10.5.2007, le due prove scritte:<br />
la prova scritta di “contabilità” e la prova “tecnico-pratica su PC”.<br />
In data 25.9.2007, consultando la bacheca, ove era stato affisso l’elenco degli “ammessi agli orali”, apprendeva di essere stata “<i>esclusa</i>” dalla selezione con conseguente <u>omessa valutazione dei suoi elaborati</u> (gli ammessi agli orali erano 77 – cfr. doc. n. 17 depositato dall’Avvocatura e doc. n. 3 depositato dalla difesa della ricorrente).<br />
In particolare la Commissione <u>non</u> aveva proceduto alla <u>correzione</u> del compito di “contabilità” in quanto ritenuto “<i>riconoscibile</i>”, a causa del fatto che <i>“l’elaborato è stato scritto nella prima pagina utilizzando in parte la penna nera e in parte la penna blu e per il resto proseguendo con la penna blu”</i> (decisione assunta dalla Commissione il 17.9.2007 – cfr. verbale della nona seduta della Commissione, doc. n. 14 Avvocatura).<br />
Di conseguenza non veniva corretta neppure l’altra prova scritta.<br />
<u>I due compiti identificati come “1A e 1B” non venivano valutati</u> (cfr. prospetto del verbale della nona seduta del 17.9.07, ove risulta, anziché il punteggio, la dicitura “<u>n.v.</u>”).<br />
Con ricorso notificato all’Amministrazione universitaria l’11.10.2007 e depositato il successivo 17.10, O. C. ha impugnato il provvedimento di “esclusione” in epigrafe indicato.<br />
L’impugnazione è avvenuta “in corso” di procedura (cioè anteriormente alla sua definizione), quando cioè il concorso non era stato ancora ultimato (tanto è vero che le prove orali, per gli ammessi, venivano fissate ed espletate solo il successivo 23 ottobre 2006 e seguenti).<br />
La ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento dell&#8217; esclusione impugnata, che ha comportato la sua non ammissione agli orali, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo il seguente motivo di gravame:<br />
1)	violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici e dell’art. 3 della L. 241/1990 – eccesso di potere per più profili.<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che con nota del 24.7.2007 il Presidente della Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua ammissione “<i>in via amministrativa</i>” e “<i>con riserva</i>” all’espletamento della prova orale, con convocazione per il giorno 25.10.2007 (i giorni fissati dalla Commissione per l’espletamento di tutti i 77 ammessi agli orali erano stati fissati per il 23, il 24 ed il 25 ottobre 2007 – cfr. elenco depositato dall’Avvocatura in giudizio il 23.10.2007, al n. 17 del fascicolo, verbale della 12^ seduta della Commissione, del 19.9.2007, e successivo prospetto di convocazione dei candidati ammessi-).<br />
L’esito della prova orale sostenuta dalla ricorrente veniva però “<i>secretato</i>” dalla Commissione, non permettendo di conoscere quale fosse stata la valutazione attribuita alla candidata per il colloquio.<br />
Alla camera di consiglio del 24.10.2007 l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata riunita al merito.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 13.11.2007 e depositati il successivo 16.11., la ricorrente proponeva i seguenti  ulteriori motivi:<br />
2) violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano i concorsi pubblici in tema di partecipazione e “anonimato” – violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5° del Bando di selezione, che ammette l’uso della penna nera o blu – impugnazione del bando, qualora interpretato come divieto all’ “<i>uso promiscuo</i>” di penne nera e blu, per irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia;<br />
3) eccesso di potere per illogicità – contraddittorietà – irragionevolezza – manifesta ingiustizia e difetto di motivazione in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione universitaria resistente, contestando, con memorie, la fondatezza del gravame.<br />
Il Collegio all’udienza del 9 luglio 2007 decideva:<br />
-di disporre la “<i>desecretazione</i>” della prova orale sostenuta dalla ricorrente, ai fini della verifica dell’interesse (controllo del superamento con il punteggio minimo previsto dal Bando), con deposito del giudizio effettuato il 25.10.2007 dalla Co<br />
-disporre la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti  a coloro che, nel frattempo avevano superato le prove orali (i 5 vincitori del concorso, nonché i soggetti che erano stati dichiarati “idonei”).<br />
L’Università provvedeva ad inviare al TAR la busta contenente il giudizio. <br />
Questa veniva aperta, previo avviso ai difensori, dal magistrato istruttore il 25 agosto 2008. <br />
Dalla certificazione è risultato che la candidata Origone ha riportato un punteggio della prova orale di 19,16. <br />
Il Bando prevedeva per il colloquio la valutazione minima di 14/20.                             <br />
Il difensore della ricorrente provvedeva al deposito delle notifiche effettuate ai cinque vincitori (il 4.11.2008).<br />
Per quanto riguarda gli idonei (essendo 45 soggetti) le notifiche sono state compiute in base all’elenco indirizzi fornito dall’Università.<br />
La maggior parte delle notifiche sono andate a buon fine. <br />
Alcune altre (3) per trasferimento, avvenuto nelle more, e (2) per assenza dei soggetti, risultano trasmesse ma non completate.<br />
 Per tale motivo l’Avvocatura solleva eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso compiuto contraddittorio fra tutti i soggetti idonei.                                                                                                                                                                                        <br />
Con ulteriore memoria depositata in vista dell&#8217;udienza di merito la ricorrente insisteva per l&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnazione.<br />
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 l&#8217;avv. B. Salone per la ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato Caput per l&#8217;Amministrazione resistente, il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
A)	</b>In rito.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che trattandosi di causa di “esclusione” impugnata in corso di procedura, quando cioè non erano ancora identificati i controinteressati vincitori del concorso, nessun onere aggiuntivo, in termini di contraddittorio, potesse essere posto,  in origine, in  capo alla ricorrente.<br />
La successiva circostanza che il Collegio, in sede di OCI n. 78 del 28.7.2008, abbia ravvisato l’opportunità di ampliare il contraddittorio, in via primaria, ai cinque vincitori del concorso –in quanto, nelle more, era avvenuta la conclusione della procedura- nonché agli idonei, risiede nel fatto che tale  decisione era dettata dalla volontà di ridurre il più possibile l’eventuale utilizzazione, in futuro, dello strumento dell’opposizione di terzo. Ciò per principi di economia processuale e di concentrazione dei giudizi.<br />
Sotto tale profilo va, quindi, respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura nell’ultima memoria per omesso completamento di alcune notifiche (peraltro riferite solo a soggetti idonei e non anche vincitori) . <br />
In questa  logica (che voleva essere anticipatoria e deflattiva di futuri conflitti -con l’instaurazione di futuri ulteriori giudizi- con soggetti non chiamati in causa) non può affermarsi l’improcedibilità, in quanto va ribadito il principio generale che l’esclusione impugnata “prima” della definizione della procedura non ha contraddittori privati necessari (CS VI 16.9.2008 n. 4347; CS. IV 7.7.2008 n. 3382; TAR Lazio III 31.7.2008 n. 7799; CS IV 7.6.2008 n. 2748).<br />
B)	In relazione all’omessa valutazione dell’elaborato che ha dato origine alla causa ora in esame il Collegio ritiene che, in mancanza di disposizioni di bando vincolanti (uso di un certo tipo di penna, di un certo colore) o operative (fornitura del materiale da parte della Commissione), la specifica situazione analizzata, che consentiva l’utilizzo di penne “private” nere o blu non poteva portare alla conclusione a cui è giunta la Commissione giudicatrice.<br />	<br />
L’elemento rinvenuto “uso promiscuo” delle due penne (blu e nera) non poteva essere qualificato oggettivo “segno di riconoscimento” impeditivo alla correzione.<br />
L’Avvocatura ha ricostruito la fattispecie in termini di espressione di volontà di “caratterizzare” l’elaborato in modo tale che uno o più Commissari potessero riconoscere l’elaborato ed attribuirlo alla concorrente ricorrente.<br />
Certamente non sono assimilabili ipotesi (ben diverse) di scritti elaborati “a righe alterne” (con penne diverse) o con “stranezze” non giustificabili in alcun modo.<br />
Nel caso in esame l’accadimento è, invece, “anche” spiegabile in termini molto più semplici e banali: che la concorrente avesse deciso di elaborare la “bella copia” con la penna nera e che, in corso di scrittura, la penna biro (non fornita dalla Commissione) si sia “esaurita”, con conseguente necessità di “continuare” il tema con altra penna. <br />
La circostanza che la candidata avesse, a quel punto, a disposizione non più  una penna nera, ma una penna blu non poteva far trarre alla Commissione la conseguenza dell’ “eclusione” per non valutabilità.<br />
Tale elemento non poteva cioè essere considerato un “oggettivo” ed “inequivocabile” “segno di riconoscimento” .<br />
“Nelle procedure concorsuali la regola dell&#8217;anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l&#8217;invalidità delle prove ogni volta che sussista la <mera possibilità di riconoscimento>, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell&#8217;anonimato deve essere intesa nel senso che l&#8217;elaborato non deve recare alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità“ (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2008 , n. 642; T.A.R. Basilicata Potenza, 11 luglio 2007 , n. 489).<br />
“Solo gli elementi, o segni, che per la loro particolarità ed estraneità alle ordinarie modalità di svolgimento delle prove di un concorso lascino presumere la volontà di conseguire il risultato dell&#8217;identificazione del candidato possono essere considerati come segno di riconoscimento e, quindi, sufficienti a giustificare la determinazione d&#8217; esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale” (cfr.<i> T.A.R. Sardegna Cagliari, 15 luglio 1999 , n. 943)</i> .<br />
Le preoccupazioni espresse dall’Avvocatura nelle sue memorie ben possono essere evitate dalle Amministrazioni, prevedendo –in anticipo- disposizioni limitative.<br />
In definitiva, il ricorso è fondato, essendo stata compiuta una esclusione per un motivo che non si ritiene poter essere qualificato come oggettivo ed inequivocabile “elemento di riconoscimento”.<br />
Ne consegue che la Commissione è tenuta a provvedere alla valutazione delle “prove scritte” della candidata O. C., ritenute erroneamente non valutabili.<br />
In conclusione il ricorso va accolto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di valutazione degli elaborati scritti da parte della Commissione .<br />
Gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 3.000 (tremila), le spese (contributo unificato e spese di notifica) IVA e CPA vanno poste a carico dell’Amministrazione universitaria. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>#NOME?	&#8211; Presidente;<br />	<br />
#NOME?	&#8211; Consigliere;<br />	<br />
#NOME?	&#8211; Consigliere, estensore.</p>
<p>Depositata in Segreteria il  11/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2158/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio Sud Europa Industrie s.r.l. (avv.ti N. Currao, L. Russo e G. Fara) c/ il Comune di Nulvi (avv.ti E. Pintus e G. Nurra) e nei confronti della Fonni Costruzioni s.n.c. (n.c.) sulle conseguenze del mancato deposito in giudizio dell&#8217;avviso di ricevimento nella notifica a</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio<br /> Sud Europa Industrie s.r.l. (avv.ti N. Currao, L. Russo e G. Fara) c/ il Comune di Nulvi (avv.ti E. Pintus e G. Nurra) e nei confronti della Fonni Costruzioni s.n.c. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze del mancato deposito in giudizio dell&#8217;avviso di ricevimento nella notifica a mezzo posta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale &#8211; Notificazioni a mezzo posta – Mancato deposito avviso di ricevimento – Conseguenza – Inesistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale, il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento qualifica la notificazione stessa come inesistente. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p></b>(1) Conformi, citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 6 giugno 2008 n. 2697; SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 17 dicembre 2007 n. 6472, le quali richiamano CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 10 marzo 2004, n. 4900, secondo cui sebbene la notificazione a mezzo del servizio postale &#8211; a seguito di corte cost. n. 477 del 2002 &#8211; è efficace per il notificante già nel momento in cui il plico è consegnato all’ufficiale giudiziario, essa continua a perfezionarsi con la ricezione del plico da parte del destinatario; pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione notificato a mezzo del servizio postale, se il ricorrente non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui mancanza determina l’inesistenza della notifica. <br />
Peraltro, di recente, la CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE CIVILI &#8211; Sentenza 14 gennaio 2008 n. 627, in questa rivista, sulla scia di CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – Sentenza 24 luglio 2007 n. 16354, ha riveduto il proprio indirizzo sulla questione, ritenendo che la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento in caso di notifica a mezzo posta o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. non integra né un caso di nullità della notificazione né un caso di inesistenza, in quanto gli avvisi di ricevimento costituiscono elemento di prova dell’avvenuta notifica (sui riflessi della decisione n. 627/08 del Giudice di legittimità, v. la nota di G. FABBRIZZI, in Foro it., 2008, I, 2591). (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n° 287/2007 proposto dalla </p>
<p><b>Sud Europa Industrie s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Currao e Loretta Russo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Fara, in Cagliari, via Palomba n° 1;   </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>comune di Nulvi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Pintus ed elettivamente domiciliato, presso lo studio dell’avv. Gilberto Nurra in Cagliari, via Caboni n°14;</p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
della <b>Fonni Costruzioni s.n.c.</b>, di Loddo Tonino e Serusi Gian Mario in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;  </p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della determinazione dirigenziale 21/9/2006 n° 185 con la quale il comune di Nulvi, procedendo mediante cottimo fiduciario, ha aggiudicato alla controinteressata, la fornitura e posa in opera di attrezzature per il mattatoio comunale;  <br />
della determinazione del dirigente del suddetto comune 29/6/2006 n°133;</p>
<p align=center>
e per l’accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12/11/2008 il Consigliere Alessandro Maggio e udito l’avvocato Enrico Pintus per il Comune resistente, nessuno comparso per la società ricorrente;.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Considerato:<br />
a) che l’odierno ricorso segue a trasposizione in sede giurisdizionale di un precedente ricorso straordinario al Capo dello Stato;<br />
b) che, ai sensi dell’art. 10 della D.P.R. 24/11/1971 n°1199, la trasposizione è attuata provvedendo, entro il prescritto termine, prima a notificare l&#8217;atto di costituzione in giudizio all’amministrazione e ai controinteressati e poi a depositare l’atto medesimo presso la segreteria del giudice adito (cfr Cons. Stato V Sez., 23/6/2008, n° 3104);<br />
c) che nel caso di specie la notifica della costituzione in giudizio ad amministrazione e controinteressata è  stata effettuata a mezzo posta;<br />
d) che allorquando la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento qualifica la notificazione stessa come inesistente (cfr., fra le tante, Cons. Stato IV Sez., 6/6/2008 n° 2697; VI Sez., 17/12/2007 n° 6472; T.A.R. Sardegna 9/1/2004 n° 6);<br />
e) che nel caso di specie la ricorrente non ha depositato in giudizio l’avviso di ricevimento della notificazione fatta alla controinteressata (peraltro non costituita); <br />
f) che, pertanto, la trasposizione in sede giurisdizionale non può dirsi ritualmente effettuata;<br />
g) che ciò comporta l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale;<br />
h) che le spese processuali, sussistendo all’uopo validi motivi, possono essere compensate;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12/11 – 10/12/2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico,		Presidente;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere – estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 11/12/2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6161</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2008-n-6161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2008-n-6161/</guid>

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<p>Pres. R. Iannotta – Est. G. Carlotti Regione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Servizi turistici Palummo s.c.a.r.l. (Avv. G. Fiorentino) e Hotel Pietra di Luna s.r.l. (Avv. C. Russo). sull&#8217;obbligo della P.A. di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti affetti da mera irregolarità Procedimento amministrativo – Gara –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-12-2008-n-6161/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6161</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Iannotta – Est. G. Carlotti<br /> Regione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Servizi turistici<br /> Palummo s.c.a.r.l. (Avv. G. Fiorentino) e Hotel Pietra di Luna <br />s.r.l. (Avv. C. Russo).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo della P.A. di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti affetti da mera irregolarità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Gara – Documenti – Irregolarità formale – Regolarizzazione – Obbligo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che nel caso di specie è stata prodotta una attestazione che, seppur lessicamente diversa da quella richiesta, ha un contenuto equipollente, si ritiene che il bilanciamento tra la parità di trattamento tra gli aspiranti ad un beneficio erogato dalla pubblica amministrazione e l’esigenza di garantire la massima apertura della partecipazione alle procedure selettive volte all’assegnazione di risorse pubbliche sarebbe stato realizzato proprio attraverso il ricorso all’istituto della regolarizzazione, previsto in via generale dall’art. 6 della legge n. 241/1990. I canoni di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa impongono, infatti, di far prevalere la correttezza sostanziale di una produzione documentale rispetto alla (superabile) irregolarità formale della stessa. Da tale esigenza discende l’obbligo dell’Amministrazione di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti ogni qualvolta ciò sia possibile e consentito, senza alterare la parità di trattamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b>.<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
<b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
<i>Quinta  Sezione</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6271 del 2007 proposto dalla </p>
<p><B>REGIONE CAMPANIA</B>, in persona del Presidente <i>p.t.</i> della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Lacatena dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29;</p>
<p align=center> contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <B>SERVIZI TURISTICI PALUMMO S.C.A.R.L.</B> (d’ora innanzi “Servizi turistici”), in persona del l.r. <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fiorentino, elettivamente domiciliata in Roma, in via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’avv. Massimo Lauro;</p>
<p><b>e nei confronti  </p>
<p></b>dell’<B>HOTEL PIETRA DI LUNA S.R.L.</B> (di seguito “Hotel Pietra di Luna”), in persona del l.r. <i>p.t.</i>,  rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Russo, elettivamente domiciliato in Roma, in via Alessandro III n. 6, presso lo studio dell’avv. Francesco Mangazzo;</p>
<p>della <B>S.E.A. SOCIETA&#8217; ESERCIZI ALBERGHIERI S.P.A.</B> e della <B>NABRI IMMOBILIARE S.R.L.</B>, non costituitesi in giudizio;</p>
<p><b>per la riforma</p>
<p></b>della sentenza n. 3882 in data 22.3.2007/17.4.2007 pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. III;</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata e del controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 6271 del 23.11.2007, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata (con la seguente motivazione: “<i>Considerato che, conformemente all’avviso espresso dal giudice di prime cure, la dichiarazione resa dal perito di parte, può ritenersi sostanzialmente equipollente a quella prescritta dal bando”</i>);<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 17.6.2008 l’avv. L. Buondanno, in sostituzione dell’avv. Lacatena, per la Regione Campania, l’avv. Fiorentino per la Servizi Turistici e l’avv. F. Scotto, delegato dall’avv. Russo, per l’Hotel Pietra di Luna;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. &#8211; La Regione Campania impugna la sentenza succintamente motivata, specificata in epigrafe. Con tale decisione il T.a.r. della Campania, sede di Napoli, accolse il ricorso presentato dalla Servizi turistici onde ottenere l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione: <br />
<i>a)</i> della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 3.7.2006, di esclusione del progetto, presentato dalla società ricorrente, per il finanziamento di un intervento di ristrutturazione ed ammodernamento di parte di un complesso alberghiero, sito nel Comune di Pimonte; <br />
<i>b)</i> del n. 30 dei motivi di esclusione allegati al decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006; <br />
<i>c)</i> in via gradata, dell’art. 8, comma 2, par. V, lett. i), del bando, approvato con d.d. n. 85 del 21.3.2005, laddove suscettibile di essere interpretato nel senso di richiedere l’attestazione della inesistenza di motivi ostativi alla condonabilità delle opere, anche a norma sensi della L.R. Campania n. 10/2004; <br />
<i>d)</i> di eventuali altri atti connessi, presupposti, conseguenti, tra i quali la graduatoria provvisoria approvata con d.d. n. 16 del 20.3.2006, la nota n. 0528019 del 16.6.2006 della Commissione nominata con decreto n. 213/2006 e tale ultimo decreto.<br />
2. &#8211; La Servizi turistici insorse contro la graduatoria definitiva (v. la lett. <i>a)</i> del precedente paragrafo), formata dalla Regione per l’erogazione di contributi del POR Campania 2000-2006. &#8211; P.I.T. Penisola Amalfitana e Sorrentina, dalla quale era rimasta esclusa perché aveva depositato una perizia giurata non conforme, siccome divisato dalla Regione Campania, a quanto prescritto dal bando. Più in particolare, l’art. 8, par. V, lett. <i>i)</i>, del bando sanciva l’inammissibilità delle domande non corredate, tra l’altro, di una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, attestante &#8211; nell&#8217;ipotesi in cui fossero pendenti richieste di condono edilizio &#8211; <i>«la conformità della destinazione urbanistica all’attività da svolgere e l’assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria»</i>.<br />
	Nella fattispecie la Servizi turistici, in luogo di depositare una perizia recante un’attestazione esattamente conforme al tenore letterale del succitato art. 8 del bando, presentò, insieme alla domanda del contributo, una perizia giurata attestante &#8211; per alcune parti del fabbricato da ristrutturare oggetto di condono &#8211; <i>«la conformità delle opere oggetto di condono inoltrate, ai sensi della L. 326/03 e della 724/94, prot. 2115 dell’1.3.1995, rispetto alle leggi statali emanate»</i>.<br />	<br />
3. &#8211; Il T.a.r. campano giudicò meritevole di accoglimento &#8211; ed assorbente rispetto a tutte le altre censure formulate dalla Servizi turistici – il secondo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si lamentava il fatto che la Regione Campania avesse omesso di richiedere alla società ricorrente chiarimenti idonei ad illustrare i contenuti della perizia. In dettaglio è a dirsi che il primo Giudice ritenne che l’attestazione resa dal perito della Servizi turistici non fosse completamente diversa rispetto a quella prescritta dal bando, sostanziandosi piuttosto in una dichiarazione che, seppure lessicalmente diversa da quella richiesta, presentava in ogni caso un contenuto valutabile come equipollente.<br />
	Sulla base di siffatta considerazione il T.a.r. annullò in parte la graduatoria, reputando che la Regione Campania non avrebbe potuto escludere la Servizi turistici senza prima invitarla a chiarire e, se del caso, a regolarizzare l’attestazione prodotta. <br />	<br />
4. &#8211; Avverso la sentenza in discorso ha interposto appello la Regione Campania, deducendo un&#8217;unica ed articolata censura per violazione del bando e del giusto procedimento, per erroneità dei presupposti , contraddittorietà e lesione del principio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />
	Si è costituita in giudizio la Servizi turistici, riproponendo i motivi assorbiti in prime cure e concludendo per il rigetto dell’impugnazione avversaria.<br />	<br />
	Si è altresì costituito, per resistere all&#8217;appello, l&#8217;Hotel Pietra di Luna, senza articolare alcuna specifica controdeduzione; peraltro, in occasione dell&#8217;udienza pubblica del 17.6.2008, il difensore della società ha depositato alcuni documenti (relativi all&#8217;erogazione del finanziamento richiesto), dando al contempo atto del sopravvenuto interesse alla coltivazione del giudizio. <br />	<br />
5. Nel merito, la Regione Campania ritiene che l’attestazione resa dal perito della Servizi turistici non corrisponda da un punto di vista sostanziale a quella richiesta dal bando e che in ragione di tale divergenza non vi fosse spazio per una valutazione di equipollenza rispetto alla formulazione prescritta dal surrichiamato art. 8, par. V, lett. <i>i)</i>.<br />
	Più in dettaglio, l&#8217;ente appellante sostiene che, in ragione dei numerosi vincoli paesistici ed idrogeologici gravanti sul territorio comunale di Pimonte, il tecnico di parte avrebbe dovuto analiticamente esporre la tipologia dell’abuso del quale si era chiesta la sanatoria, attestarne la  compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e, infine, spiegare i motivi per cui non fossero applicabili gli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985. Aggiunge la Regione che,  in presenza della ridetta divergenza sostanziale tra le due dichiarazioni, un&#8217;ipotetica richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione si sarebbe tradotta, in concreto, in una non consentita integrazione della documentazione depositata dalla Servizi turistici, come tale lesiva della <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />	<br />
6. L&#8217;appello è infondato. Ed invero, sebbene sia obiettivamente riscontrabile, al di là della forme verbali utilizzate, un minimo scarto semantico tra l&#8217;attestazione resa dal perito della Società appellata e il tenore di quella prescritta dal bando (su tale aspetto v., <i>infra</i>, il §. 9), è altrettanto incontrovertibile che dichiarare la conformità delle opere oggetto del procedimento di condono alle leggi che tale procedimento disciplinano equivalga, dal punto di vista della semantica giuridica, ad attestarne la condonabilità e, quindi, l’assenza di motivi ostativi al rilascio della sanatoria. A fronte di questa sostanziale identità delle attestazioni è condivisibile la valutazione di equipollenza <i>quoad effectum</i> tra le due formulazioni, compiuta dal T.a.r. nella decisione impugnata.<br />
7. &#8211; Diversamente da quanto sostenuto dalla Regione,  non era invece richiesta dal bando un&#8217;indicazione analitica dei vincoli esistenti né alcuna illustrazione delle ragioni dell&#8217;inapplicabilità degli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985; l&#8217;art. 8, par. V, lett. <i>i)</i>, chiedeva infatti solo un’attestazione sintetica.<br />
8. &#8211; Alla luce dell&#8217;equipollenza tra le due attestazioni non si ravvisa alcuna violazione della <i>par condicio</i> tra i concorrenti. Al riguardo vale considerare che la parità di trattamento tra gli aspiranti ad un beneficio erogato da una pubblica amministrazione va sempre assicurata, ma la tutela di siffatto principio deve essere coordinata e resa compatibile con l&#8217;esigenza, pariordinata, di garantire altresì la massima apertura della partecipazione alle procedure selettive volte all’assegnazione di risorse pubbliche, principio quest&#8217;ultimo funzionale alla soddisfazione dell’interesse dell’amministrazione ad operare una scelta entro un ampio novero di offerte o di proposte. <br />
	Nel caso di specie, il bilanciamento tra i due valori giuridici sopra richiamati sarebbe stato realizzato proprio attraverso il ricorso all’istituto della regolarizzazione, previsto in via generale dall’art. 6 della legge n. 241/1990. I canoni di efficienza e di efficacia dell&#8217;azione amministrativa impongono infatti di far prevalere la correttezza sostanziale di una produzione documentale rispetto alla (superabile) irregolarità formale della stessa. Da tale esigenza discende l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti ogniqualvolta ciò sia possibile e consentito, senza alterare la parità di trattamento.<br />	<br />
9. &#8211; Le superiori considerazioni permettono di respingere anche i motivi riproposti dalla Servizi turistici; in particolare, secondo la società appellata, nella fattispecie, nemmeno vi sarebbe stato bisogno di una regolarizzazione dell&#8217;attestazione. <br />
	L&#8217;assunto non è condivisibile: pur ribadendosi la sostanziale identità funzionale delle due dichiarazioni, rimane nondimeno la diversa formulazione delle medesime. A tale difformità lessicale corrisponde altresì un lieve scarto semantico (quantunque non nella parte essenziale dell&#8217;attestazione) relativo al fatto che, in astratto, i “motivi ostativi” al rilascio delle concessioni potrebbero essere molteplici e non tutti ricadenti sotto il governo della parte privata istante. In ragione di questo ridotto margine di non completa sovrapponibilità tra le due dichiarazioni era dunque necessario, onde garantire la trasparenza del procedimento (e, dunque, a tutela soprattutto dell’interesse delle altre imprese partecipanti a non vedere ammessi progetti di interventi non corrispondenti allo standard imposto dal bando), intermediare il giudizio sull’ammissibilità dell’offerta con un sub-procedimento di regolarizzazione. Ciò al fine di appianare e rimuovere ogni dubbio in ordine alla piena coincidenza tra quanto richiesto dal succitato art. 8 e quanto attestato dalla Servizi turistici (ad esempio, in sede di regolarizzazione, si sarebbe potuto verificare se le leggi n. 326/2003 e 724/1994 fossero le uniche rilevanti ai fini del rilascio dell’istanza di condono o se quest’ultima fosse unicamente quella protocollata con numero n. 2115 del 1°.3.1995, indicata nell’attestazione del perito di parte, o se ne fossero altre connesse e successive; v., sul punto, l&#8217;attestazione dell’arch. Di Palma del 25.9.2006 e le due attestazioni di condonabilità rilasciate dal Comune di Pimonte).<br />	<br />
10. &#8211; Quanto sopra statuito consente di pretermettere, dal punto di vista processuale, l’esame dell’ulteriore motivo riproposto dalla Servizi turistici relativo alla carente motivazione dell’atto reiettivo dell’istanza di riesame. <br />
11. &#8211; Soltanto per completezza motivazionale &#8211; non essendo a ben vedere necessario alcuno scrutinio dell’ultimo motivo riproposto in appello dalla Servizi turistici “per mero tuziorismo” (v. a pag. 10 della memoria di costituzione) &#8211; si rileva l’infondatezza della censura secondo cui la valutazione delle istanze di riesame sarebbe spettata al soggetto istruttore (ossia al RTI MPS Banca per l’Impresa S.p.a.-Promart S.r.l.) e non alla Regione. In realtà, lo stesso bando distingueva la competenza sulla valutazione dell’ammissibilità delle domande di finanziamento (attribuita al Soggetto Istruttore, a norma dell’art. 9 del bando) da quella in ordine alla decisione delle istanze di riesame delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei soggetti esclusi, affidata alla stessa Regione (art. 10 del bando); ben poteva dunque la Regione Campania, nell’ambito della sua discrezionalità organizzativa, delegare il compito di istruire e decidere le istanze di riesame ad una commissione appositamente istituita nell’ambito degli uffici regionali.<br />
12. &#8211; Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza (nulla deve invece disporsi con riguardo alla posizione dell&#8217;Hotel Pietra di Luna stante quanto considerato <i>sub</i> §. 4). <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore della Servizi turistici Palummo S.c.a.r.l., delle spese processuali del presente grado del giudizio, da liquidarsi in complessivi €. 3.000 (tremila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17.6.2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Iannotta 			&#8211; Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti 			&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Giancarlo Giambartolomei	&#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.11/12/08&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-6159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-6159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-6159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6159</a></p>
<p>Pres. Iannotta Est. Carlotti Geat S.r.l., San Giorgio S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, A. Buccelli, R. Mirigliani) c/ Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti M. Sanino e M. Mascaro) sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla decadenza di una società dallo svolgimento di servizi pubblici 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-6159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-6159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta  Est. Carlotti<br /> Geat S.r.l., San Giorgio S.p.a. (Avv.ti A. Clarizia, A. Buccelli, R. Mirigliani) c/ <br /> Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti M. Sanino e M. Mascaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla decadenza di una società dallo svolgimento di servizi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Affidamento – Autotutela della P.A – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Fattispecie.<br />
2. Servizi pubblici – Riscossione tributi &#8211; Affidamento diretto – Concessione  &#8211;  Configurabilità – Conseguenze – Giurisdizione del G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie aventi ad oggetto atti di autotutela decisoria della P.A. volti a far cessare l’affidamento di un servizio pubblico. Nella specie, è stata considerata atto di autotutela e, dunque, soggetta al sindacato del G.A., la determinazione di un dirigente comunale che ha disposto la decadenza di una società dallo svolgimento di un servizio di riscossione tributi affidatole direttamente. Infatti, in assenza di una apposita convenzione tale atto esulava dall’alveo di un rapporto contrattuale, configurandosi come esercizio di un potere unilaterale e autoritativo della P.A.2. L&#8217;affidamento diretto, ad una società appositamente costituita, dei servizi pubblici di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate dei comuni (e delle province), disciplinato dall&#8217;art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è un fenomeno assimilabile, nell&#8217;ottica comunitaria dei rapporti di “partenariato pubblico privato” di tipo “istituzionale”, al rilascio di una concessione amministrativa la cui precipua peculiarità risiede nella forma di esercizio attraverso il necessario ricorso ad uno schema societario<sup>1</sup>. Di conseguenza, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a tale affidamento, versandosi in materia di concessione di un servizio pubblico e, nella specie, in un caso di decadenza parziale dalla concessione.<br />
__________________________________<br />
<sup>1</sup> Cfr. il parere del Cons. St., sez. II, 18.4.2007, n. 456.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b><br />
sul ricorso in appello n. 34 del 2005 proposto dalla<br />
<b><br />
GEAT S.R.L. </b>(d&#8217;ora innanzi “Geat”), costituitasi in persona dell&#8217;Amministratore delegato <i>p.t.</i>,  e dalla <B>SAN GIORGIO S.P.A.</B> (già PUBLICONSULT S.P.A., di seguito “Publiconsult”), costituitasi in persona dell&#8217;Amministratore unico <i>p.t.</i>, rappresentate e difese dagli avv.ti Angelo Clarizia, Angelica Buccelli e Raffaele Mirigliani, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del primo difensore, in via Principessa Clotilde, n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO</B>, costituitosi in persona del Sindaco <i>p.t.</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Mario Mascaro, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del secondo difensore, in via San Giacomo, n. 22;</p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza n. 2083 dell&#8217;8.10.2004-11.11.2004, pronunciata, tra le parti, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sez. II;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto Capo Spulico;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista l’ordinanza della Sezione n. 740 del 15.2.2005, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 17.6.2008 l’avv. Clarizia per le appellanti e l’avv. Sanino per il Comune appellato;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; La Geat, società a prevalente capitale pubblico costituita dal Comune di Roseto Capo Spulico, e la Publiconsult, socio privato della Geat, impugnano la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Calabria ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto dalle odierne appellanti, onde ottenere l&#8217;annullamento della determinazione n. 53 dell’11.12.2003 del Responsabile del Servizio finanziario e tributi del Comune di Roseto Capo Spulico, concernente “decadenza affidamento servizi entrate comunali”, nonché delle note dello stesso Responsabile del Servizio n. 3250 del 9.9.2003, n. 3558 del 30.9.2003, n. 4057 dell’11.11.2003 e n. 4262 del 28.11.2003 e delle note del Sindaco n. 3824 del 22.10.2003 e n. 4234 del 27.11.2003, nonché per ottenere la condanna del Comune di Roseto Capo Spulico al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica o, in subordine, per equivalente.<br />
2. &#8211; Avverso la sentenza hanno interposto appello la Geat e la Publiconsult, lamentando l&#8217;erroneità della decisione. In particolare, le appellanti ritengono che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa e ripropongono nel merito i motivi del ricorso promosso avanti al T.a.r..<br />
3. &#8211; Si è costituito il Comune di Roseto Capo Spulico per resistere alle domande avversarie.<br />
4. &#8211; All&#8217;udienza del 17.6.2008 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br />
5. &#8211; Ai fini del decidere, è sufficiente dedicare brevi cenni ai principali fatti della causa.<br />
	La Geat è una società a prevalente capitale pubblico costituita ad iniziativa del Comune di Roseto Capo Spulico; la Publiconsult è il socio privato della Geat, con obbligo di prestazioni accessorie ai sensi degli articoli 2345 e 2478 del codice civile. Con delibera consiliare n. 13 del 28.3.2002 il Comune di Roseto Capo Spulico stabilì, infatti, di costituire una società mista, multiservizi, a maggioranza pubblica avente ad oggetto la gestione:<br />	<br />
&#8211; di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali,<br />
&#8211; dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani,<br />
&#8211; del servizio idrico integrato,<br />
&#8211; nonché della manutenzione della viabilità, della segnaletica e degli impianti di pubblica illuminazione. <br />
	Una volta individuato il socio privato (la Publiconsult), scelto con procedura ad evidenza pubblica, fu costituita la Geat con atto pubblico del 12.2.2002.<br />	<br />
	Con successivo atto del 2.2.2003 i Responsabili dei Servizi comunali rientranti nell&#8217;oggetto sociale della Geat assegnarono alla società i relativi servizi.<br />	<br />
	I rapporti tra la Geat e il Comune di Roseto Capo Spulico si fecero subito critici in ragione sia della mancata stipulazione della convenzione destinata a regolare i reciproci rapporti sia dell&#8217;esercizio da parte della Geat – in maniera abusiva, secondo il Comune &#8211; del servizio di riscossione anche in relazione agli anni antecedenti la costituzione della società.<br />	<br />
	La crisi raggiunse il suo acme con l&#8217;adozione dell&#8217;impugnata determinazione n. 53 dell’11.12.2003, con la quale, in esito alla vicenda sopra succintamente tratteggiata, fu disposta la decadenza della Geat dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, ai sensi dell’art. 11 del Capitolato, disposizione che prevede, tra l’altro, la decadenza dall’affidamento in caso di continuate irregolarità o reiterati abusi nella conduzione del servizio.<br />	<br />
6. &#8211; Il T.a.r. della Calabria, adito dalle appellanti, ha ritenuto che l’atto all&#8217;origine della controversia fosse espressione di poteri risolutivi di natura privatistica, spettanti alla parte pubblica nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale disciplinato in via convenzionale; ha altresì affermato che quei poteri risultavano esercitabili, ed erano stati in concreto esercitati, in presenza di specifiche fattispecie di inadempimento di obblighi inerenti al rapporto stesso (ossia al ricorrere delle ipotesi contemplate nell&#8217;art. 11 del Capitolato). <br />
	Reputando di poter trarre argomenti a conforto di tale tesi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, il primo Giudice ha escluso che la decadenza in discorso fosse estrinsecazione di potestà autoritative, destinate ad incidere su posizioni di interesse legittimo, e, in via di coerente consequenzialità, ha declinato la propria giurisdizione anche in ordine alla correlata domanda aquiliana, precisando in ultimo che la lite esulava altresì dal novero delle controversie in materia di concessioni di pubblici servizi (in ordine alle quali la Corte costituzionale ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), in quanto l&#8217;affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società appositamente costituita, previsto dall&#8217;art. 113 del D.lgs. n. 267/2000, configurerebbe una forma di gestione alternativa alla concessione. <br />	<br />
7. &#8211; Il Collegio, diversamente da quanto opinato dal T.a.r. della Calabria, ritiene che la controversia non esorbiti dall&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa. <br />
	La conclusione difforme rispetto a quella fatta propria dal primo Giudice poggia su plurimi argomenti incentrati sia sull&#8217;esegesi dell&#8217;art. 11 del Capitolato sopra richiamato, sia sulla qualificazione dell&#8217;atto impugnato in prime cure, sia sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, nella versione risultante dall&#8217;intervento della Corte costituzionale, sia, infine, sulla natura dell&#8217;affidamento diretto di pubblici servizi a società mista.<br />	<br />
7.1. – In primo luogo, non può condividersi quanto affermato dal T.a.r. circa gli effetti della pretesa violazione dell&#8217;art. 11 del Capitolato e circa la natura meramente privatistica della determinazione dirigenziale recante la dichiarazione di decadenza dal servizio di gestione delle entrate tributarie. Ed invero, il Tribunale ha intravisto in tale atto l&#8217;espressione di un potere di natura contrattuale, assimilabile <i>quoad effectum</i> ad una “risoluzione per inadempimento”. Siffatta ricostruzione non sembra riflettere l&#8217;esatta configurazione dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti al momento della dichiarata decadenza. Appare, infatti, difficile sostenere che il Comune abbia esercitato un potere negoziale di natura risolutiva, in assenza dell&#8217;indispensabile presupposto giuridico rappresentato dalla convenzione per l&#8217;affidamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali; anzi, emerge con evidenza dall&#8217;intera documentazione versata in atti come, all&#8217;origine dei contrasti tra la Geat e il Comune di Roseto Capo Spulico, vi fosse (anche) il rifiuto, che ogni parte ascriveva all&#8217;esclusiva responsabilità dell&#8217;altra, di sottoscrivere la convenzione destinata a recepire il Capitolato.<br />
	L’esigenza di una preventiva stipulazione della convenzione è, d’altronde, chiaramente presupposta dallo stesso art. 11 del Capitolato che, non a caso, distingue tra “decadenza dal contratto” e “cessazione dal servizio”. In altri termini, la specifica disciplina dell&#8217;affidamento disposto dal Comune appellato prevedeva che la cessazione dal servizio conseguisse quale effetto automatico della decadenza dal contratto (<i>rectius</i>, dalla convenzione). In concreto, è invece avvenuto che il Comune abbia disposto la decadenza della Geat prima e, giova ribadirlo, in mancanza di qualunque convenzione.<br />	<br />
	Non si intende negare che, in astratto, il Comune potesse disporre la decadenza della società dallo svolgimento del servizio affidato; si osserva piuttosto che, nel caso in esame, la cessazione dal servizio, decisa in via unilaterale dall&#8217;amministrazione locale, esulava in maniera evidente dall’alveo di un rapporto contrattuale mai venuto ad esistenza dal punto di vista giuridico, non foss&#8217;altro per il difetto della forma scritta <i>ad substantiam</i> (che, in deroga al principio civilistico della libertà delle forme negoziali, è la regola che presidia tutta l&#8217;attività negoziale, contrattuale e convenzionale, delle pubbliche amministrazioni).<br />	<br />
7.2. &#8211; Le precedenti considerazioni conducono, pertanto, ad una diversa qualificazione dell&#8217;atto in contestazione alla stregua di un vero e proprio provvedimento  amministrativo e, segnatamente, nei termini di una “decadenza” in senso stretto, ossia di un provvedimento di secondo grado, ad esito eliminativo e non scevro di latenti valenze sanzionatorie, adottato dalla pubblica amministrazione nell&#8217;esercizio dei poteri di autotutela decisoria, nelle ipotesi di mancato esercizio di facoltà entro termini indicati dalla legge o, come nel caso in esame, al ricorrere di qualificate violazioni &#8211; ascrivibili al destinatario del provvedimento &#8211; di obblighi comportamentali o prestazionali, geneticamente ricollegabili a rapporti di diritto pubblico, specialmente di natura concessoria. <br />
	Orbene, la natura autoritativa di un atto del genere è incontrovertibile. <br />	<br />
	D&#8217;altronde, la ricostruzione prospettata trova conferma nell’obiettivo atteggiarsi della determinazione dirigenziale n. 53/2003 quale <i>contrarius actus</i> rispetto all&#8217;affidamento dei servizi disposto con la nota dei Responsabili dei Servizi n. 13 del 2.1.2003 (destinata a perfezionare, a livello gestorio, la deliberazione consiliare n. 13 del 28.3.2002, avente ad oggetto la costituzione della Geat), con l’unica differenza – diretta tuttavia a rafforzare l&#8217;ipotesi ricostruttiva in disamina &#8211; che la determinazione di decadenza, riferendosi solo ad uno dei molti servizi affidati, proveniva da un unico responsabile del servizio.<br />	<br />
7.3. &#8211; Se dunque la specifica vicenda estintiva non si innesta in un rapporto paritario ed orizzontale di natura negoziale e se, ancora, il provvedimento avversato in prime cure si connota per la sua dimensione autoritativa, allora risulta errata l&#8217;interpretazione applicativa data dal T.a.r. all&#8217;art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998.<br />
7.4. – Occorre poi soggiungere che, anche dopo l&#8217;intervento manipolativo del 2004, il giudice amministrativo mantiene invero una giurisdizione esclusiva sull&#8217;affidamento dei servizi e nell&#8217;alveo semantico della nozione di affidamento rientra pure il suo contrario, ossia ogni atto di autotutela decisoria volto, come nella fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, a far cessare un servizio affidato.    <br />
7.5. &#8211; Vi è, infine, un&#8217;ultima argomentazione che converge nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa. In proposito, va  richiamata  la precedente giurisprudenza della Sezione secondo cui (v. Cons. St., sez. V, n. 3672/2005) l&#8217;affidamento diretto, ad una società appositamente costituita, dei servizi pubblici di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate dei comuni (e delle province), disciplinato dall&#8217;art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è un fenomeno assimilabile, nell&#8217;ottica comunitaria dei rapporti di “partenariato pubblico privato” di tipo “istituzionale”, al rilascio di una concessione amministrativa la cui precipua peculiarità risiede nella forma di esercizio attraverso il necessario ricorso ad uno schema societario (sul punto, v. altresì il parere del Cons. St., sez. II, 18.4.2007, n. 456). Ne consegue che, anche da questo versante, appare erronea la dichiarazione di inammissibilità dell&#8217;originario ricorso, versandosi in materia di concessione di un servizio pubblico e, in particolare, in un caso di decadenza parziale dalla concessione. <br />
8. &#8211; In conclusione, la sentenza impugnata merita annullamento e, a norma dell&#8217;art. 35 della L. n. 1034/1971, la controversia deve essere rinviata al T.a.r. della Calabria, per l&#8217;ulteriore corso.<br />
9. &#8211; La complessità delle questioni trattate giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative al secondo grado del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti al T.a.r. della Calabria, sede di Catanzaro, per l&#8217;ulteriore corso.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17.6.2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Iannotta			 &#8211; Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti			&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Giancarlo Giambartolomei		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.11/12/08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-6159/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.6159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.819</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-819/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.819</a></p>
<p>Pres. ed Est. P.G. Lignani D. C. M. (avv. M. Misiti e R. Tiberi) c/ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell&#8217;Umbria e delle Marche (avv. M. Rampini) Competenza e giurisdizione – Procedure per la stabilizzazione del personale precario – Art. 1, comma 566, L. 27 dicembre 2006 n. 296 &#8211; Controversie –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-819/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.819</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-819/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.819</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. P.G. Lignani D. C. M. (avv. M. Misiti e R. Tiberi) c/ Istituto Zooprofilattico<br /> Sperimentale dell&#8217;Umbria e delle Marche (avv. M. Rampini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Procedure per la stabilizzazione del personale precario – Art. 1, comma 566, L. 27 dicembre 2006 n. 296 &#8211; Controversie – Giurisdizione ordinaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla procedura di stabilizzazione, ex art. 1, comma 566, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dei dipendenti precari impiegati presso gli Istituti Zooprofilattici sperimentali. <sup>1</sup></p>
<p></b>_________________________________</p>
<p> <sup>1</sup> <i>In argomento, v. T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 3 dicembre 2008 n. 10976, in questa rivista, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che ha ritenuto che “Il procedimento volto alla formazione delle graduatorie per la stabilizzazione del personale precario non costituisce una procedura concorsuale in senso proprio in quanto è del tutto assente qualsiasi giudizio comparativo tra gli aspiranti e qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione, sicché deve concludersi che la procedura in questione esula dall’ambito del concorso o della procedura selettiva, essendo al contrario attinente alla fase della assunzione ovvero della conseguente instaurazione del rapporto di lavoro che, notoriamente, rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria.”. <i>(A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 437 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>De Curtis Mariangela</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Moreno Misiti e Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso Doretta Bracci in Perugia, via Campo di Marte, 10/A1; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell&#8217;Umbria e delle Marche</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini in Perugia, viale Indipendenza, 49; </p>
<p><i><b>nei confronti di</p>
<p></i>Regione Umbria, Regione Marche,Agnetti Francesco; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero della Salute<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato di Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></i>della delibera del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 6.9.07 n. 118 (stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale).</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio swll’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell&#8217;Umbria e delle Marche;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all&#8217;art. 1, comma 566, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di procedere all&#8217;assunzione di personale a tempo indeterminato. Dispone, altresì, che nelle procedure di assunzione si proceda prioritariamente alla &#8220;stabilizzazione&#8221; del personale precario con almeno tre anni di servizio anche non continuativo. La stabilizzazione sarà fatta attraverso un certo iter comprendente – occorrendo &#8211; anche prove di tipo selettivo.<br />
Volendo dare applicazione alla suddetta norma, il direttore generale dell&#8217;Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, con sede in Perugia, ha adottato la delibera 6 settembre 2007, n. 118, con la quale ha formato e approvato l&#8217;elenco dei dipendenti precari aventi titolo alla stabilizzazione nelle più elevate qualifiche professionali subdirigenziali.<br />
2. L’attuale ricorrente risulta inclusa nell&#8217;elenco degli aventi titolo alla stabilizzazione; e su ciò nulla quaestio.<br />
La parte ricorrente, tuttavia, si duole del fatto che il provvedimento preveda la sua stabilizzazione in una qualifica sub-dirigenziale laddove la sua posizione e le sue mansioni, nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro precario, sono quelle di “dirigente veterinario”.<br />
Sostiene dunque che il legislatore, prevedendo la stabilizzazione dei dipendenti precari, ha inteso con ciò disporre che ciascun interessato venga inquadrato nella qualifica corrispondente alla posizione nella quale ha maturato il servizio che gli dà titolo all&#8217;inquadramento, e non già in un livello inferiore.<br />
3. Resiste al ricorso l&#8217;Istituto Zooprofilattico, deducendo che la disposizione va interpretata in correlazione con altre che – a suo avviso – escludono la stabilizzazione nelle qualifiche dirigenziali.<br />
4. Il Collegio ritiene prioritaria ed assorbente la considerazione che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice civile del lavoro, e non a quella del giudice amministrativo.<br />
Ciò in forza dell&#8217;art. 63 del d.lgs. n. 165/2000, il quale, com’è noto, riproduce le disposizioni originariamente introdotte dal d.lgs. n. 80/1998 circa la devoluzione del contenzioso sul pubblico impiego al giudice ordinario.<br />
Tale devoluzione, com&#8217;è noto, concerne tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ivi incluse le controversie relative all&#8217;assunzione. Restano attribuite al giudice amministrativo solo le controversie concernenti le procedure concorsuali.<br />
Nella specie, peraltro, la materia del contendere non riguarda alcuna prova concorsuale, bensì la pretesa della parte ricorrente di giovarsi del disposto dell&#8217;art. 1, comma 566, legge n. 296/2006, per ottenere l&#8217;inquadramento in una qualifica dirigenziale, anziché in una sub-dirigenziale (come ritenuto invece dall&#8217;ente).<br />
5. E’ quindi inevitabile concludere per il difetto di giurisdizione. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale dichiara il difetto di giurisdizione. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Annibale Ferrari, Consigliere</p>
<p align=center>Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/12/2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.815</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-815/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.815</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari Selva Piccola S.r.l. (avv. A. Mariani Marini) c/ il Comune di Perugia (avv. M. Cartasegna) e nei confronti della Provincia di Perugia (n.c.) sulle prescrizioni urbanistiche di destinazione c.d. &#8220;miste&#8221; Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Vincoli finalizzati alla realizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-815/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-815/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.815</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari<br /> Selva Piccola S.r.l. (avv. A. Mariani Marini) c/ il Comune di<br /> Perugia (avv. M. Cartasegna) e nei confronti della Provincia di<br /> Perugia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle prescrizioni urbanistiche di destinazione c.d. &ldquo;miste&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Vincoli finalizzati alla realizzazione di insediamenti anche ad iniziativa privata – Qualificazione espropriativa – Deve negarsi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve negarsi la qualificazione (sostanzialmente) espropriativa a fronte di vincoli di piano i quali abbiano per oggetto o per effetto quello di prevedere la realizzazione di insediamenti anche ad iniziativa privata; né, per assumere la natura espropriativa del vincolo, rilevano le non trascurabili difficoltà pratiche dei proprietari delle aree di addivenire all’effettiva attuazione, per loro vantaggiosa, delle prescrizioni urbanistiche di destinazione “miste” (il Collegio ha enunciato il principio di cui in massima in relazione ad una destinazione di P.R.G. ad “aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport-Ppu”, che ammetteva la facoltà dei proprietari delle aree interessate dal vincolo di realizzare le attrezzature e gli interventi edilizi di supporto e di servizio previsti dalle N.T.A.). (1)</p>
<p></b>_______________________________________</p>
<p>(1) Cfr., in argomento, T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 25 gennaio 2007 n. 161, in questa rivista, relativa a fattispecie in cui l’area del ricorrente era stata inserita nell’ambito delle zone di ‘Uso pubblico’ e, in particolare, tra le ‘Attrezzature di interesse generale’ (zone ‘F’) – ‘Parco territoriale’, senza previsione di indennizzo e/o ristoro. In tale occasione, il Collegio pugliese ha dato atto che la realizzazione delle ‘attrezzature destinate al tempo libero’ nell’ambito del ‘Parco territoriale’ era possibile anche ad iniziativa privata, “con la conseguenza di escludere che la previsione in questione comporti l’espropriazione dell’area, ovvero la perdita di una qualunque sua utilizzazione economica di qualche utilità.”.<br />
V. anche <b>CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 19 febbraio 2007, n. 870,</b> che ha ritenuto che “Il vincolo a «servizi privati» non ha natura espropriativa, qualificandosi come vincolo di natura conformativa della proprietà, conseguente alla zonizzazione effettuata dagli strumenti urbanistici per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale e non dà quindi diritto ad indennizzo, trattandosi di vincolo proveniente da limiti non ablatori, posti normalmente dalla pianificazione urbanistica, derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata, in regime di economia di mercato.“.Sull’attributo dell’edificabilità, ai fini dell’indennità di esproprio, CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA &#8211; Sentenza 26 gennaio 2006, n. 1626, secondo cui “l’edificabilità non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione; pertanto, anche i suoli classificati dagli strumenti urbanistici nella zona F &#8211; comprendente, secondo la previsione dell’art. 7 d.m. 2 aprile 1968, le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d’interesse generale &#8211; pur non risultando normalmente edificabili, possono essere considerati tali, in via eccezionale, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi o infrastrutture; a tal fine, tuttavia, è necessario che la zona non sia stata concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo non tollera la realizzazione ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni; viceversa, ove il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua, non può escludersi l’edificabilità del suolo, purché non si tratti di manufatti precari, quali chioschi o attrezzature per giochi.”. Si vedano anche Id., 12 ottobre 2007, n. 21434, secondo cui “In tema di determinazione dell’indennità di esproprio, non può riconoscersi la prerogativa dell’edificabilità riguardo a terreni aventi destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione che, anche se prevista, è concepita al solo fine di assicurare la fruizione pubblica degli spazi (come nell’ipotesi di edilizia carceraria) riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello stato, che non ammette margini di iniziativa privata.”; Id., 10 luglio 2007, n. 15389 secondo cui “Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno da occupazione appropriativa) la destinazione di aree a edilizia scolastica (nella specie, istituto tecnico per geometri), nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti, né può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato.”; nello stesso senso, sulla destinazione ad edilizia universitaria, Id., 9 dicembre 2004, n. 23028. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 482 del 2002, proposto da:<br />
<b>Selva Piccola S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Perugia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Cartasegna, con domicilio eletto presso il medesimo in Perugia, corso Vannucci N. 39(Avvocatura comunale).<br />
<i><b>nei confronti di<br />
</b></i>Provincia di Perugia; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>degli atti di formazione,adozione ed approvazione del nuovo p.r.g. del Comune di Perugia. rif. norm l.r. n. 31/1997.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Perugia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il Cons. Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Dalla narrativa del ricorso risulta che la società ricorrente è proprietaria di un terreno diviso in due appezzamenti contigui situati nel Comune di Perugia nelle località di S.Anna,Selva Grande e Selva Piccola con una estensione di circa 28 ettari,confinanti con il tratto Perugia-Ponte S.Giovanni del raccordo stradale Perugia-Bettolle e con la linea delle Ferrovie dello Stato e della Ferrovia Centrale Umbra. Su tale terreno insistono tre case coloniche con i relativi accessori e pertinenze.<br />
In base alle previsioni urbanistiche del 1983 e del 1996 le relative particelle catastali risultavano talune destinate a parco(territoriale e privato di tutela panoramica), altre destinate come aree agricole.<br />
Con il nuovo piano regolatore impugnato talune particelle sono state parzialmente classificate come “Ppu” e quindi destinate a spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport; altre classificate come “Pcu” e quindi destinate a parco campagna urbano; il tutto,secondo la prospettazione difensiva della ricorrente,con le seguenti illegittime conseguenze: A)le particelle 29-524, per una estensione di circa cinque ettari risulterebbero gravate da vincoli urbanistici preordinati all’esproprio fin dal 1982 ed attualmente, essendo comprese in zona “Ppu”, subirebbero una evidente reiterazione illegittima del vincolo di esproprio finora mai attuato; B)le particelle 510-679, per una estensione di circa cinque ettari risulterebbero gravate da vincoli urbanistici fin dal 1982 e con il nuovo P.R.G., essendo comprese in zona “Epau”, subirebbero una surrettizia reiterazione di un vincolo di inedificabilità di durata illimitata e senza indennizzo; ciò perché in tale zona (definita di particolare valore paesaggistico ambientale) risulta di fatto vietata ogni edificazione pur avendo essa area(così come collocata nelle immediate vicinanze dello svincolo di Prepo ed a confine con l’abitato cittadino e con altre aree edificate) una vocazione prettamente urbanistica e non agricola;C) le particelle 108-651-110, per una estensione di circa tre ettari e mezzo, già classificate in zona agricola fin dal 1982, essendo anch’esse attualmente classificate in zona “Epau”, subirebbero anch’esse una ulteriore restrizione della utilizzazione della proprietà senza giustificazione alcuna; ciò perché anche tali aree risulterebbero comprese tra zone destinate a servizi privati e ad edilizia residenziale; D) le restanti particelle per una estensione di circa quindici ettari,già classificate in zona agricola,essendo attualmente comprese in zona “Pcu”, sarebbero anch’esse in buona sostanza irragionevolmente gravate da vincolo espropriativo senza indennizzo al pari di quello previsto per la destinazione a “Ppu” (parco pubblico urbano); ciò perché le particelle in questione, risultando intercluse in una zona ampiamente urbanizzata, sarebbero di fatto gravate da una(pubblica) funzione conservativa agricola con facoltà edificatorie solo teoriche riferibili peraltro soltanto alle modeste cubature dei due edifici ex colonici esistenti.<br />
In buona sostanza,con le articolate censure di violazione di legge( riferite anche alle ben note norme costituzionali in materia) e con le censure di eccesso di potere (riferite allo sviamento, al difetto di motivazione,all’illogicità ed alla carenza dei presupposti), la difesa della ricorrente chiede l’annullamento “in parte qua” degli atti impugnati ponendo in evidenza che circa 28 ettari di proprietà della ricorrente medesima sarebbero interamente vincolati all’esproprio o alla inedificabilità senza indennizzo per il soddisfacimento di fini pubblici o di interesse pubblico.<br />
2. Il Comune di Perugia si è costituito e resiste.<br />
3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza del 25 gennaio 2006, il Collegio ha dapprima disposto un approfondimento istruttorio mediante verificazione affidando il relativo incarico al dirigente regionale dell’ufficio competente in materia.<br />
Espletato tale adempimento ed acquisite agli atti la relazione del verificatore e quella in replica del tecnico di parte ricorrente,la causa è stata definitivamente introitata per la sentenza all’udienza del 22 ottobre 2008. <br />
4. Seguendo l’ordine con il quale sono state articolate le censure,il Collegio rileva che l’attuale destinazione delle due particelle 29-524 così come espressa cartograficamente con le lettere “Ppu” non configura un vincolo preordinato all’esproprio senza indennizzo in quanto,ai sensi dell’art.123 del T.U. delle Norme tecniche di attuazione del nuovo P.R.G.,il proprietario del bene è anch’esso facoltizzato a realizzare le attrezzature e gli interventi edilizi di supporto e di servizio previsti da tale norma; ciò,fra l’altro,in senso più favorevole rispetto alle precedenti classificazioni previste dal P.R.G. precedente(cfr. in proposito il punto 4 della relazione di verificazione laddove si parla anche delle prescrizioni urbanistiche di tipo “misto”).<br />
Sulle particolari prescrizioni urbanistiche di destinazione c.d. “miste” come quella in esame, questo Collegio in linea con una copiosa giurisprudenza in materia ha già avuto modo di precisare,fra l’altro,che esse sfuggono allo schema ablatorio ed alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita; sicchè, nell’ambito dei vincoli sostanzialmente espropriativi (così come alternativamente previsti dall’art.39, 1^ co. del D.P.R. 327/2001) non possono ricomprendersi quelli che non comportano l’azzeramento totale del contenuto economico del diritto di proprietà.<br />
In altri termini, è stato ribadito che la disciplina urbanistica che ammette la realizzazione di interventi edilizi da parte di privati, seppure conformati dal perseguimento del peculiare interesse pubblico che ha determinato il vincolo,non si risolve in una sostanziale espropriazione ma solo in una limitazione dell’attività edilizia realizzabile sul terreno; limitazione che è del tutto in armonia con i principi che presiedono al corretto ed ordinario esercizio dell’immanente potere di pianificazione spettante all’ente pubblico territoriale con valenza a tempo indeterminato(cfr., le sentenze di questo Tribunale n. 554 del 12 luglio2007; n. 574 del 19 luglio 2007; n.662 del 5 settembre 2007).<br />
La difesa della ricorrente, avvalendosi anche delle considerazioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte nelle pagine 15 e 16, insiste tuttavia nel riscontrare la reiterata e da tempo scaduta valenza sostanzialmente espropriativa senza previsione di indennizzo della destinazione delle aree in questione come”aree per spazi pubblici attrezzati a parco,per il gioco e lo sport-Ppu”.<br />
A ben vedere però, dette considerazioni pongono in rilievo le non trascurabili difficoltà pratiche e non l’ assoluta impossibilità che in concreto sussiste a carico dei proprietari delle aree in questione di addivenire alla effettiva attuazione per loro vantaggiosa delle previsioni contenute nel citato art. 123 del TUNA.<br />
Tali difficoltà peraltro ,seppure indubbiamente sussistenti dal punto di vista concreto,non possono avvalorare la tesi della ricorrente appunto perché la norma in rassegna così come congegnata non può giuridicamente intendersi siccome elusiva di norme di legge e quindi totalmente paralizzante della libertà di iniziativa economica privata, al punto di azzerare qualsiasi facoltà di godimento inerente al diritto di proprietà e quindi di impedire in ogni caso al proprietario di disporre anche per fini di lucro del proprio terreno sia pure nel rispetto delle modalità attuative previste dalla norma medesima in funzione (ben s’intende) del pubblico interesse.<br />
Ciò significa,in definitiva, che i motivi di censura riferiti alla violazione di legge anche costituzionale nonché all’eccesso di potere per sviamento e per difetto di motivazione sono da considerare infondati appunto perché il potere di conformazione urbanistica del territorio esercitato in questo caso dal Comune di Perugia in ordine alle particelle catastali in questione non risulta affetto dai vizi denunciati con detti motivi.<br />
4) Con riferimento poi alle censure riferite alla attuale destinazione a “parco di campagna urbano”-Pcu delle particelle catastali indicate nel secondo motivo di ricorso,giova anzitutto rilevare che sia la relazione di verificazione del tecnico regionale (al punto 4), sia quella del consulente di parte (alle pagine 25 e segg.) pongono in evidenza le caratteristiche della ormai consistente urbanizzazione del contesto territoriale in cui dette particelle sono da tempo inserite (ciò,al pari delle altre particelle di cui è causa conformate con le lettere Epau-aree agricole urbane di elevato valore paesaggistico e ambientale).<br />
Il tecnico verificatore, richiamando gli obiettivi di pianificazione indicati nella relazione strutturale che correda il nuovo P.R.G., sottolinea comunque che dette aree risultano così conformate per garantire la conservazione della identità del paesaggio rurale tradizionale,quasi come una soluzione di emergenza necessitata proprio dalla presenza dell’ampia edificazione da tempo realizzata nelle aree circostanti. <br />
Il tecnico di parte, richiamando il concetto legislativo di “spazio rurale” (così come definito dall’art.18, 1^co. del piano urbanistico territoriale di cui alla legge regionale n. 27 del 2000), segnala invece l’assoluta incongruenza di siffatte destinazioni urbanistiche attuali, a fronte di un edificato circostante a forte densità e della mancanza di qualsiasi proficua utilizzabilità agraria dei relativi suoli.<br />
Pur non trascurando detti rilievi critici espressi non solo in punto di fatto ma anche in punto di diritto dal tecnico della ricorrente in replica alla relazione del tecnico regionale, il Collegio ritiene che essi non possono giuridicamente contribuire a rafforzare la tesi difensiva esposta nel ricorso e cioè che anche con riguardo alle aree destinate a Pcu viene illegittimamente mantenuto da lungo tempo un vincolo urbanistico sostanzialmente espropriativo senza la previsione di alcun indennizzo in favore del proprietario.<br />
Al riguardo,deve anzitutto riscontrarsi che per le aree in questione è comunque prevista (ai sensi e con i limiti di cui agli artt. 72 e 72bis delle vigenti NTA) la possibilità di introdurre attività a basso impatto ambientale(uso degli edifici esistenti e loro ampliamento a fini ricettivi e ricreativi);sicchè anche per tali aree (al pari di quelle destinate a PPU) la relativa prescrizione deve intendersi a contenuto “misto” e quindi non di tipo espropriativo.In sostanza,deve considerarsi che la stessa destinazione attuale come “Pcu” (ammettendo ampliamenti dei manufatti esistenti in misura fra l’altro più consistente rispetto alle rubricazioni del PRG previgente e quindi in senso più favorevole sotto il profilo della loro migliore utilizzabilità economica da parte del proprietario) non azzera totalmente il contenuto economico del diritto di proprietà e quindi non determina la surrettizia confisca di quest’ultimo senza indennizzo.<br />
Vero è che la difesa della ricorrente lamenta sostanzialmente l’illegittimità della surrettizia confisca della facoltà di edificare. E’ pur vero tuttavia che quest’ultima specifica facoltà non era consentita neppure in base alla disciplina pianificatoria previgente e che quindi la conseguenziale pretesa della stessa ricorrente si concretizza in una generica aspettativa di reformatio in melius sicuramente recessiva di fronte ai prevalenti interessi pubblici espressamente individuati e tutelati dalla specifica disciplina di pianificazione attuale.<br />
Con riferimento, poi,alla definizione legislativa del concetto di “spazio rurale”,è appena il caso di riscontrare che il richiamo di tale concetto di carattere generale non vale in questo caso a sovvertire quanto sopra detto. Ciò perchè (ripetesi) nella predetta parte strutturale del PRG viene espressamente sottolineato il carattere eccezionale(di emergenza conservativa) della specifica normativa del piano regolatore in esame,mirata alla irrinunciabile esigenza di conservazione di quel poco che ancora rimane della identità rurale preesistente; il tutto, ben s’intende, ai fini della tutela dei superiori valori pubblici di carattere ambientale e paesaggistico ancora in qualche modo visibili in quel particolare sito del territorio comunale.<br />
Tanto basta,a giudizio di questo Collegio, per disattendere non solo le dedotte censure di violazione di legge ma anche quelle di eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione,tenuto conto per queste ultime che le scelte di merito effettuate in questo caso dall’Amministrazione non appaiono palesemente viziate da errori di fatto e da evidenti illogicità e che la motivazione ricavabile dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) fissati nell’impostazione del piano regolatore non richiedeva in questo caso argomenti motivazionali specifici e più incisivi per giustificare le scelte medesime (sul punto cfr.la citata sentenza di questo Tribunale n.554 del 2007,pagg.12 e segg.).<br />
5) Da ultimo,con riferimento alle censure di violazione di legge riferite alla attuale destinazione come “aree agricole urbane di elevato valore paesaggistico ambientale-Epau” delle particelle indicate nel terzo e quarto motivo di ricorso,giova anzitutto precisare che anche per tali aree la relativa disciplina di cui all’art.70 delle NTA non può intendersi siccome sostanzialmente espropriativa senza indennizzo. Ciò perché essa non comporta l’azzeramento del godimento del diritto di proprietà consentendo,nel rispetto della destinazione agricola, interventi conservativi ed ampliativi del patrimonio edilizio esistente ed anche la costruzione di nuovi annessi(con l’esclusione delle stalle) nel rispetto delle modalità di cui all’art.8, 4^ co. della legge regionale n. 53 del 1974 come modificato dall’art. 34 della legge regionale n. 31 del 1997 e nel rispetto dei limiti indicati nella norma medesima.<br />
Con riferimento poi alle censure di eccesso di potere per sviamento,illogicità e travisamento dei presupposti, giova poi ribadire che anche per le zone “Epau” (al pari di quelle destinate a “Pcu”) le scelte di merito effettuate dall’Amministrazione non appaiono viziate da evidenti illogicità e da carenza di motivazione se ben si considera che anche queste scelte risultano espressamente giustificate dalla necessità della rigorosa conservazione(in via emergenziale) di quel poco di spazio rurale ancora esistente in quei siti, e ciò anche se questi ultimi si trovino nelle immediate adiacenze dello svincolo di Prepo,a confine con il raccordo Perugia-Bettolle, a ridosso dell’abitato cittadino, a confine con aree edificate destinate allo sviluppo ed in un ambito in cui è prevista la costruzione di una bretella viaria destinata a congiungere la zona di Prepo con quella della Pallotta.<br />
Vero è che detta la trasformazione del contesto territoriale avrebbe potuto anche ingenerare nel ricorrente la speranza di una destinazione residenziale e non agricola di dette aree.E’ pur vero però che una siffatta aspettativa di reformatio in melius non può legittimare la fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere proprio perché, ripetesi ancora,le scelte discrezionali effettuate in questo caso dall’Amministrazione non appaiono errate né palesemente irragionevoli.<br />
6) Per tutte queste considerazioni,il ricorso merita di essere respinto con la compensazione integrale delle spese di lite in presenza di giusti motivi.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il T.A.R., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>Carlo Luigi Cardoni, Consigliere</p>
<p><b> </b></p>
<p align=justify></p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-12-2008-n-815/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-11-12-2008-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-11-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.0</a></p>
<p>Pres. K. LENAERTS – Rel. R. SILVA DE LAPUERTA– Sentenza 11 dicembre 2008, nel procedimento C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB avente ad oggetto l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 82 Trattato Ce con riferimento al tariffario dei canoni relativi alla diffusione televisiva di opere musicali protette dal diritto d&#8217;autore. 1. Comunità europea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-11-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-11-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. K. LENAERTS – Rel. R. SILVA DE LAPUERTA– Sentenza 11 dicembre 2008, nel procedimento C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB</span></p>
<hr />
<p>avente ad oggetto l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 82 Trattato Ce con riferimento al tariffario dei canoni relativi alla diffusione televisiva di opere musicali protette dal diritto d&#8217;autore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Comunità europea &#8211; Diritto comunitario –Art. 82 Trattato CE– Abuso di posizione dominante – Ente di gestione collettiva dei  diritti  degli autori – Godimento di una situazione di monopolio di fatto – Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali – Metodo di calcolo di tale canone – Abuso – Non sussiste – Condizioni. 																																																																																												</p>
<p>2.	Comunità europea &#8211; Diritto comunitario –Art. 82 Trattato CE– Abuso di posizione dominante – Ente di gestione collettiva dei  diritti  degli autori – Godimento di una situazione di monopolio di fatto – Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali – Metodo di calcolo di tale canone – Criterio differente a seconda del tipo di società  &#8211; Abuso – Sussiste –Fattispecie .</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In base a quanto disposto dall’art. 82 Trattato Ce, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore che detiene una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora esso, a titolo di remunerazione dovuta, applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere. 																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 82 Trattato Ce deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)</p>
<p>11 dicembre 2008 (<u><u>*</u></u>)</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>Nel procedimento C 52/07,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Marknadsdomstolen (Svezia) con decisione 2 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2007, nella causa</p>
<p><b><b>Kanal 5 Ltd,</b></b></p>
<p><b><B>TV 4 AB</B></b></p>
<p>contro</p>
<p><b><b>Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa,</b></b></p>
<p align=center>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,</p>
<p>avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak</p>
<p>cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 12 giugno 2008,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>–        per la Kanal 5 Ltd e la TV 4 AB, dagli avv.ti C. Wetter e P. Karlsson, advokater, assistiti dal sig. M. Johansson, jur. kand.;</p>
<p>–        per la Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, dagli avv.ti A. Calissendorff, L. Johansson, E. Arbrandt, successivamente dagli avv.ti K. Cederlund e M. Jonson, advokater;</p>
<p>–        per il governo polacco, dalla sig.ra E. O&#347;niecka-Tamecka, in qualità di agente;</p>
<p>–        per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Gray, barrister;</p>
<p>–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Arbault, in qualità di agente, assistito dall’avv. U. Öberg, avocat,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2008,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p align=justify></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 82 CE.</p>
<p>2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Kanal 5 Ltd (in prosieguo: la «Kanal 5») e la TV 4 AB (in prosieguo: la «TV 4») alla Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa (ente svedese di gestione collettiva del diritto d’autore per la musica; in prosieguo: la «STIM»), avente ad oggetto il tariffario dei canoni relativi alla diffusione televisiva di opere musicali protette dal diritto d’autore applicato da quest’ultima.</p>
<p><b><b> Contesto normativo</p>
<p></b></b>3        In Svezia il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 1960:729 relativa alla proprietà letteraria e artistica [lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk].</p>
<p>4        Ai sensi degli artt. 42 bis e 42 sexies della legge citata, le società di telediffusione che utilizzano opere protette dal diritto d’autore possono stipulare accordi di concessione di licenza con un ente di gestione collettiva del diritto d’autore per ottenere poi un diritto generale alla telediffusione di tali opere.</p>
<p>5        L’art. 23 della legge 1993:20 sulla concorrenza [konkurrenslagen (1993:20); in prosieguo: la «KL»] così recita:</p>
<p>«La Konkurrensverket [(Autorità svedese della concorrenza)] può ordinare ad un’impresa di cessare la violazione di un divieto di cui all’art. 6 o 19 di questa legge o agli artt. 81 e 82 CE.</p>
<p>Nel caso in cui la Konkurrensverket decida di non emanare un tale provvedimento, qualsiasi impresa danneggiata dalla violazione può adire il Marknadsdomstolen (…)».</p>
<p><b><b> Causa principale e questioni pregiudiziali</p>
<p></b></b>6        La Kanal 5 e la TV 4 sono società private di telediffusione.</p>
<p>7        La STIM è un’associazione che gode, in Svezia, di una situazione di monopolio di fatto sul mercato della fornitura di opere musicali tutelate dal diritto d’autore per la telediffusione delle stesse.</p>
<p>8        I membri della STIM sono autori ed editori di opere musicali.</p>
<p>9        Essi stipulano con tale associazione un contratto d’adesione con cui trasferiscono alla stessa il diritto alla remunerazione per la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche (diritti di rappresentazione) nonché per la registrazione e per la duplicazione (diritti di riproduzione meccanica) delle loro opere.</p>
<p>10      Per quanto riguarda la riscossione dei diritti di rappresentazione, la STIM riscuote dalla Kanal 5 e dalla TV 4 canoni corrispondenti ad una percentuale delle loro entrate derivanti dalla diffusione di trasmissioni destinate al grande pubblico o, in subordine, dalla pubblicità e/o dagli abbonamenti.</p>
<p>11      Dette percentuali variano in funzione della quantità di musica teletrasmessa.</p>
<p>12      Quanto all’emittente televisiva di servizio pubblico Sveriges Television (in prosieguo: la «SVT»), essa versa alla STIM un canone forfettario il cui importo è concordato anticipatamente.</p>
<p>13      Nell’ottobre 2004 la Kanal 5 e la TV 4, sulla base dell’art. 23, primo comma, della KL, hanno presentato alla Konkurrensverket un’istanza volta all’ottenimento di un provvedimento ingiuntivo in quanto, a loro dire, la STIM abusava della sua posizione dominante.</p>
<p>14      Con decisione datata 28 aprile 2005 la Konkurrensverket ha respinto tale istanza in quanto non vi erano elementi sufficienti a giustificare l’avvio di un’indagine.</p>
<p>15      La Kanal 5 e la TV 4 hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso contro la STIM, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della KL.</p>
<p>16      In tale contesto il Marknadsdomstolen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1)      Se l’art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un ente di gestione collettiva del diritto d’autore musicale che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, il quale, nei rapporti con emittenti televisive private, applica o impone un tariffario di canoni per il diritto alla trasmissione di opere musicali in programmi televisivi diretti al grande pubblico, secondo cui detti canoni sono determinati come una quota delle entrate che tali emittenti ricavano da tali programmi.</p>
<p>2)      Se l’art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un ente di gestione collettiva del diritto d’autore musicale, che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, il quale, nei rapporti con emittenti televisive private applica o impone un tariffario di canoni per il diritto alla trasmissione di opere musicali in programmi televisivi diretti al grande pubblico, secondo cui detti canoni sono determinati come una quota delle entrate che tali emittenti ricavano da detti programmi, quando manca un collegamento evidente tra le entrate e le prestazioni fornite da detto ente, vale a dire la concessione dell’autorizzazione a trasmettere un’opera musicale tutelata dal diritto d’autore; il che accade spesso, ad esempio, nel caso di programmi d’informazione e sportivi, nonché quando le entrate aumentano per effetto del cambiamento della griglia di programmazione, di investimenti in tecnologia e dello sviluppo di prodotti adeguati alle esigenze dei clienti.</p>
<p>3)      Se la risposta alla prima e alla seconda questione possa essere influenzata dal fatto che è possibile identificare e quantificare tanto la musica trasmessa quanto l’audience.</p>
<p>4)      Se la risposta alla prima e alla seconda questione possa essere influenzata dal fatto che il tariffario di canoni (basato sulle entrate) non si applica, in modo analogo, alle società che forniscono un servizio pubblico».</p>
<p><b><b> Sulle questioni pregiudiziali</p>
<p><i></b><i></b> Sulle prime tre questioni </p>
<p></i></i>17      Con le sue prime tre questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza, per un verso, se il fatto che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore, che beneficia, in uno Stato membro, di una situazione di monopolio di fatto sul mercato della fornitura di opere musicali protette dal diritto d’autore per la loro diffusione televisiva, applichi, a titolo di remunerazione dovuta per tale prestazione, un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi sono calcolati sulla base delle entrate delle società che telediffondono tali opere, nonché in funzione della quantità di musica telediffusa, rappresenti un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 82 CE e, per altro verso, se il fatto che un altro metodo consenta di identificare e quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience possa incidere su tale qualificazione.</p>
<p>18      Ai sensi del primo comma di tale articolo, è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.</p>
<p>19      Allo scopo di verificare se un’impresa occupi una posizione dominante ai sensi dell’art. 82, primo comma, CE, occorre attribuire importanza fondamentale alla determinazione del mercato di cui trattasi e alla delimitazione della parte sostanziale del mercato comune in cui l’impresa è in grado di attuare eventualmente pratiche abusive che ostacolino un’effettiva concorrenza (v. sentenza 26 novembre 1998, causa C 7/97, Bronner, Racc. pag. I 7791, punto 32).</p>
<p>20      Quanto al mercato di cui trattasi nella causa principale, il giudice del rinvio precisa che si tratta del mercato della fornitura, in Svezia, di opere musicali protette dal diritto d’autore per la loro diffusione televisiva.</p>
<p>21      Detto giudice precisa altresì che la STIM si trova in una situazione di monopolio di fatto su tale mercato.</p>
<p>22      Ne discende che la STIM detiene un posizione dominante sul mercato di cui trattasi nella causa principale (v., in tal senso, sentenza Bronner, cit., punto 35) e che, dal momento che tale posizione dominante si estende sul territorio di uno Stato membro, essa può costituire una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenze 25 giugno 1998, causa C 203/96, Dusseldorp e a., Racc. pag. I 4075, punto 60; Bronner, cit., punto 36; 17 maggio 2001, causa C 340/99, TNT Traco, Racc. pag. I 4109, punto 43, nonché 22 maggio 2003, causa C 462/99, Connect Austria, Racc. pag. I 5197, punto 79).</p>
<p>23      Infine, il giudice del rinvio sottolinea che il commercio tra gli Stati membri subisce un pregiudizio in quanto il tariffario dei canoni di cui trattasi nella causa principale riguarda l’utilizzo di opere musicali di autori nazionali come anche di autori stranieri, in quanto una parte degli acquirenti degli spazi pubblicitari della Kanal 5 e della TV 4 sono stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Svezia e in quanto la Kanal 5 trasmette a partire dal Regno Unito.</p>
<p>24      Occorre di conseguenza verificare se il fatto che la STIM applichi il tariffario in questione alla Kanal 5 e alla TV 4 rappresenti uno sfruttamento abusivo della sua posizione dominante ai sensi dell’art. 82, primo comma, CE.</p>
<p>25      La nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 91, e 3 luglio 1991, causa C 62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I 3359, punto 69).</p>
<p>26      Se è certamente vero che il fatto di detenere una posizione dominante non può privare l’impresa interessata del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, se questi sono insidiati, e che le si deve quindi consentire, in misura ragionevole, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento che abbia, in realtà, lo scopo di rafforzare la posizione dominante dell’impresa e di farne abuso (v. sentenze della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, Racc. pag. 207, punto 189, nonché 16 settembre 2008, cause riunite da C 468/06 a C 478/06, Sot. Lélos kai Sia e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).</p>
<p>27      In tale contesto è dunque opportuno stabilire se il detentore di detta posizione abbia sfruttato le possibilità che essa offre per trarne vantaggi commerciali che non sarebbe riuscito a procurarsi in caso di concorrenza normale e sufficientemente attiva (sentenza United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit., punto 249).</p>
<p>28      Secondo la giurisprudenza della Corte, un siffatto abuso potrebbe consistere nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (v. sentenze 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors Continental/Commissione, Racc. pag. 1367, punto 12, nonché United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit., punto 250).</p>
<p>29      Nella causa principale è quindi necessario verificare se i canoni richiesti dalla STIM presentino un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita da tale ente, che consiste nel mettere a disposizione delle società di telediffusione con cui esso ha stipulato accordi di concessione di licenze il repertorio di opere musicali protette dal diritto d’autore gestito dall’ente stesso. </p>
<p>30      Dal momento che tali canoni tendono a remunerare gli autori di opere musicali protette dal diritto d’autore per la diffusione televisiva delle stesse, occorre prendere in considerazione la peculiare natura di tale diritto.</p>
<p>31      In tale contesto, è opportuno ricercare un adeguato equilibrio fra l’interesse degli autori di opere musicali protette dal diritto d’autore a riscuotere una remunerazione per la diffusione televisiva di tali opere e quello delle società di telediffusione a poter diffondere le opere stesse a condizioni ragionevoli.</p>
<p>32      Quanto ai canoni riscossi a titolo di remunerazione del diritto d’autore per la rappresentazione pubblica, in una discoteca, di opere musicali registrate ed il cui importo era stato calcolato in base al fatturato di tale discoteca, la Corte ha stabilito che canoni siffatti dovevano essere considerati come lo sfruttamento normale di un diritto d’autore e che la loro riscossione non costituiva, di per sé, un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE (v., in tal senso, sentenza 9 aprile 1987, causa 402/85, Basset, Racc. pag. 1747, punti 15, 16, 18 e 21).</p>
<p>33      In merito al carattere abusivo del tasso di canoni di analoga natura, il cui importo corrispondeva, parimenti, ad una percentuale del fatturato di una discoteca, la Corte ha deciso che la natura globale di tali canoni può essere messa in discussione alla luce del divieto sancito dall’art. 82 CE solo nei limiti in cui altri metodi possano realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione delle opere musicali tutelate (v. sentenza 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier, Racc. pag. 2521, punto 45).</p>
<p>34      Del pari, l’applicazione ad opera della STIM del tariffario di canoni di cui trattasi nella causa principale non rappresenta, di per sé, una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE e deve essere considerata, in linea di principio, come un normale sfruttamento del diritto d’autore.</p>
<p>35      È incontestabile, infatti, che, nel riscuotere canoni a titolo di remunerazione per la diffusione televisiva di opere musicali protette dal diritto d’autore, la STIM persegue uno scopo legittimo, che è quello di salvaguardare i diritti e gli interessi dei suoi aderenti nei confronti degli utilizzatori delle loro opere musicali (v., in tal senso, sentenza Tournier, cit., punto 31).</p>
<p>36      Peraltro, detti canoni, che rappresentano il corrispettivo dovuto per l’utilizzo di opere musicali protette dal diritto d’autore a fini di telediffusione, devono essere esaminati, segnatamente, con riferimento al valore di tale utilizzo negli scambi economici.</p>
<p>37      A tal proposito, dal momento che siffatti canoni sono calcolati sulla base delle entrate delle società di telediffusione, essi presentano, in linea di principio, un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita dalla STIM.</p>
<p>38      Inoltre, il titolare del diritto d’autore e i suoi aventi causa hanno un interesse legittimo a calcolare i compensi dovuti per l’autorizzazione a rappresentare un’opera tutelata dal diritto d’autore in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni (v., in tal senso, sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel e a., Racc. pag. 881, punto 13, nonché Tournier, cit., punto 12).</p>
<p>39      Orbene, il tariffario di canoni applicato dalla STIM tiene conto della quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore realmente telediffuse, in quanto, come emerge dalla decisione di rinvio, l’importo di tali canoni varia in funzione non solo delle entrate delle società di telediffusione, ma anche della quantità di musica telediffusa.</p>
<p>40      Non può tuttavia escludersi che, in determinate circostanze, l’applicazione di un simile tariffario di canoni possa assumere carattere abusivo, segnatamente, laddove sussista un altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience e laddove tale metodo sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione delle opere musicali tutelate dal diritto d’autore.</p>
<p>41      Le prime tre questioni devono pertanto essere risolte affermando che l’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere.</p>
<p><i><i> Sulla quarta questione</p>
<p></i></i>42      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore calcoli i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico rappresenti un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.</p>
<p>43      Ai sensi del secondo comma, lett. c), di tale articolo, una pratica abusiva può consistere in particolare nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza.</p>
<p>44      Per quanto riguarda l’eventuale sussistenza di una tale prassi nella causa principale, spetta al giudice del rinvio verificare, anzitutto, se, calcolando in maniera diversa i canoni dovuti dalla Kanal 5 e dalla TV 4, da un lato, e dalla SVT, dall’altro, a titolo di remunerazione per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, la STIM applichi nei loro confronti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti e, in secondo luogo, se tali società di telediffusione subiscano di conseguenza uno svantaggio per la concorrenza. </p>
<p>45      Nel compiere tale verifica, detto giudice dovrà tener conto segnatamente del fatto che, diversamente dalla Kanal 5 e dalla TV 4, la SVT non dispone né di entrate pubblicitarie né di entrate derivanti dai contratti d’abbonamento, nonché del fatto che il canone dovuto dalla SVT è riscosso senza che sia presa in considerazione la quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente telediffusa.</p>
<p>46      Peraltro, il giudice del rinvio dovrà altresì verificare se la Kanal 5 e la TV 4, ovvero una di tali due società, siano concorrenti della SVT sullo stesso mercato. </p>
<p>47      Infine, per stabilire se il fatto che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore calcoli i canoni percepiti a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico rappresenti una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE, sarà onere di detto giudice verificare se una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit., punto 184; Tournier, cit., punti 38 e 46; 15 marzo 2007, causa C 95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. pag. I 2331, punto 69, nonché Sot. Lélos kai Sia e a., cit., punto 39). Una siffatta giustificazione potrebbe derivare, segnatamente, dalla missione e dalla modalità di finanziamento delle società di servizio pubblico.</p>
<p>48      La quarta questione deve pertanto essere risolta affermando che l’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell’articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.</p>
<p><b><b> Sulle spese</p>
<p></b></b>49      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:</p>
<p><b><b>1)      L’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere.</p>
<p>2)      L’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell’articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-11-12-2008-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri Nuova Ecocity S.r.l., ora Geap S.r.l. (avv. A. Rossi) c/ il Ministero della Difesa nonché Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato (Avv. Dist. St.) sulla revisione dei prezzi ex art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 1. Contratti p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. S.I. Silvestri<br /> Nuova Ecocity S.r.l., ora Geap S.r.l. (avv. A. Rossi) c/ il Ministero della Difesa nonché Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla revisione dei prezzi ex art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 10 bis L 7 agosto 1990 n. 241 – Inapplicabilità &#8211; Ragioni.</p>
<p>2. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 – Clausola contrattuale che prevede un termine perentorio per la domanda di revisione – E’ valida.</p>
<p>3. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. – In caso di rinnovo ex articolo 27, comma 6, della L. 23 dicembre 1999 n. 488 – Diritto alla revisione prezzi – Non sussiste.</p>
<p>4. Contratti p.a. – Revisione prezzi – Art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. – Presupposti – Contratti pubblici di durata almeno semestrale – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo delle massime (con note di A. Faccon) <a href="/static/pdf/g/13580_Note_13580.pdf">clicca qui</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n° 129/2006 proposto da</p>
<p><b>Nuova Ecocity S.r.l., ora Geap S.r.l.</b>,  rappresentata e difesa dall’avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto in Cagliari via Bellini n. 26   presso lo studio del medesimo;   </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero della Difesa</b> in persona del ministro in carica, nonché <b>Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato</b> in persona del direttore in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici, nella via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della nota a firma del Direttore del comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato &#8211; 2° Ufficio casermaggio e materiali vari protocollo 520/138 del 16 gennaio 2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 novembre 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Antonello Rossi, per la società ricorrente  e Lucia Salis per l&#8217;amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Nuova Ecocity S.r.l., ora incorporata in Geap S.r.l., ha stipulato un contratto di appalto con il Ministero della Difesa in data 27 novembre 2000 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti derivanti da raccolta differenziata presso il comando di Decimomannu.<br />
Con istanza 18 aprile 2005 ha chiesto all&#8217;amministrazione intimata la revisione del corrispettivo pattuito ai sensi dell&#8217;articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.<br />
Dopo una formale diffida a provvedere, il Direttore del comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato ha espresso il proprio diniego sull&#8217;istanza. <br />
Avverso tale atto, la Nuova Ecocity propone ricorso deducendo le seguenti censure.<br />
1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537; difetto di istruttoria e dei presupposti legittimanti il diniego della revisione prezzi; motivazione erronea ed insufficiente; sviamento.<br />
L&#8217;amministrazione non ha accolto l&#8217;istanza della ricorrente sull&#8217;asserito rilievo che, da un lato, la richiesta di revisione del prezzo era stata inoltrata oltre il termine previsto dall&#8217;articolo 5 del contratto d&#8217;appalto e, dall&#8217;altro, che il rapporto intercorso tra le parti non sarebbe stato unico e comunque il contratto non rientrerebbe tra quelli ad esecuzione periodica e continuativa.<br />
La ricorrente sostiene invece che l&#8217;articolo 6 comma 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 57, come modificato dalla legge n. 724/1994, sarebbe una norma imperativa rispetto alla quale la previsione quale quella dell&#8217;articolo 5 del contratto d&#8217;appalto, invocata dall&#8217;amministrazione, sarebbe da ritenere nulla.<br />
Sarebbe anche errata la considerazione che il rapporto inter partes non dipenda da un unico contratto ad esecuzione periodica o continuativa; ciò perché, in realtà, quello stipulato dalle parti costituirebbe il tipico contratto di durata, essendo dovute una molteplicità di prestazioni distinte ed autonome seppur proiettate nel tempo per soddisfare un interesse periodico o continuativo.<br />
2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
L&#8217;amministrazione non avrebbe comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto richiesto dalla normativa in rubrica.<br />
L&#8217;amministrazione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.<br />
Con una successiva memoria la ricorrente ha insistito in via principale sulla fondatezza del secondo motivo.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 12 novembre 2008 il ricorso è stato spedito in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La Nuova Ecocity S.r.l., ora incorporata in Geap S.r.l., impugna la nota del Direttore del Comando III Regione aerea &#8211; Direzione territoriale di commissariato – 2° Ufficio casermaggio e materiali vari con cui è stata rigettata la sua istanza di revisione prezzi in relazione al contratto d’appalto stipulato con il Ministero della Difesa in data 27 novembre 2000, la cui durata originariamente prevista per il periodo dal 27 novembre 2000 al 31 dicembre 2000 è stata successivamente prorogata fino al 31 marzo 2003.<br />
Con una memoria presentata in prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha qualificato come assorbente il motivo di ricorso concernente la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990; ciò induce il collegio ad esaminare in via preliminare la censura.<br />
La norma suddetta prevede che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”.<br />
Invece l’amministrazione procedente ha adottato il provvedimento di diniego senza darne preavviso alla ricorrente affinché essa potesse portare elementi utili all’istruttoria procedimentale.<br />
Osserva il Collegio che, in fatto, la ricorrente aveva già esposto con la sua istanza e la successiva diffida le proprie argomentazioni sulla questione; comunque, anche se dovesse ritenersi necessario il preavviso di rigetto al fine di consentire all’interessato di partecipare in maniera più esaustiva al procedimento, nondimeno la mancanza non comporterebbe l’annullamento del provvedimento in tutti i casi in cui il suo contenuto non avrebbe comunque potuto essere diverso (Cons. St. V, 23 gennaio 2008 n. 143; VI, 13 marzo 2008 n. 1098). <br />
In ogni caso, la pretesa ad ottenere la revisione dei prezzi si configura, secondo la giurisprudenza prevalente, come un diritto soggettivo (Cons St. V, 13 marzo 2006 n. 1295; Tar Lazio Sez. I, 31 marzo 2005 n. 2367), pertanto l’eventuale accertamento di una violazione procedimentale non potrebbe incidere  sul riconoscimento o meno del diritto.<br />
Va dunque esaminata la censura sostanziale al fine di verificare le ragioni della ricorrente.<br />
La ricorrente espone dunque di aver intimato la revisione del corrispettivo pattuito con istanza datata 18 aprile 2005, cui l&#8217;amministrazione non ha risposto, costringendola così a dare avvio al procedimento diretto ad accertare la fondatezza dell&#8217;istanza con nota in data 31 maggio 2005.<br />
Non essendo stato concluso il procedimento nel rituale termine di cui all&#8217;articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la Nuova Ecocity S.r.l. ha notificato all&#8217;amministrazione intimata un formale atto di diffida e messa in mora che ha portato al provvedimento di diniego impugnato.<br />
Vale la pena di precisare che, in realtà, la nota del 18 aprile 2005 non conteneva una formale richiesta di revisione, limitandosi ad analizzare la normativa di riferimento e alcune disposizioni del contratto stipulato; inoltre la nota concludeva con una richiesta di riscontro nei termini di cui all&#8217;articolo 2, comma 4 bis della legge 241/1990, sostituito dal comma 5 dello stesso articolo 2, ad opera del DL 14 marzo 2005 n. 35, convertito con legge  14 maggio 2005 n. 80. <br />
In ogni caso, a seguito di diffida, l&#8217;amministrazione ha risposto, negando la revisione perché essa era stata inoltrata oltre il termine perentorio previsto dall&#8217;articolo 5 del contratto, individuato nel sessantesimo giorno dalla definitiva conclusione del rapporto contrattuale, avvenuta in data 31 marzo 2002.<br />
Per quanto riguarda i successivi affidamenti del servizio, la revisione è stata negata in quanto sarebbero stati disposti a seguito di una autonoma procedura in economia e non a titolo di prosecuzione, rinnovo o proroga del contratto scaduto.<br />
La nuova Ecocity sostiene dunque che tutto il servizio svolto dal 27 novembre 2000 al marzo 2003 (e successivamente sino al marzo 2005) abbia origine dal contratto stipulato in data 27 novembre 2000 e, pertanto, dia luogo alla necessaria revisione prezzi prevista dall&#8217;articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.<br />
La violazione del suddetto articolo 6 (come modificato dall&#8217;articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, numero 724 ma poi definitivamente abrogato dall&#8217;articolo 256 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163) viene ricondotta all&#8217;obbligo, previsto nel comma 4, di una clausola di revisione periodica del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata; la disposizione rappresenterebbe un fondamentale canone della contabilità dello Stato ed avrebbe una valenza di ordine pubblico e,  come tale, di carattere cogente e non derogabile neppure con il consenso delle parti.<br />
In virtù di tale disciplina a nulla potrebbe rilevare una contraria disposizione contrattuale in ordine alla invariabilità del prezzo dell&#8217;appalto e neppure l&#8217;omessa previsione circa l&#8217;adeguamento periodico del prezzo. Ciò anche in applicazione dell&#8217;articolo 1339 del codice civile secondo cui &#8220;le clausole, i prezzi di beni a di servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti; principio confermato anche dal successivo articolo 1419 in base al quale &#8220;la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme operative&#8221;. <br />
Alla luce di tali premesse, la ricorrente ritiene che la clausola prevista dall&#8217;articolo 5 del contratto originario debba considerarsi nulla per violazione della norma imperativa sopra ricordata.<br />
L&#8217;argomentazione non convince in quanto il termine di 60 giorni previsto per la richiesta di revisione prezzi non impedisce comunque l&#8217;ottenimento di tale revisione, essendo sufficiente che il soggetto interessato presenti tempestivamente l&#8217;istanza; d&#8217;altronde il termine di 60 giorni deve ritenersi ragionevole e congruo, posto che non è richiesta alcuna particolare e complessa procedura per inoltrare l&#8217;istanza (Cons. St. Sez. IV, 20 settembre 2006 n. 5497).<br />
Perciò il diniego di revisione riguardante il servizio svolto sino al marzo 2002 risulta giustificato dalla tardività della presentazione dell&#8217;istanza.<br />
Peraltro vale la pena di rilevare che il rinnovo operato per tutto il 2001, con la successiva proroga per i primi tre mesi del 2002, era espressamente applicativo dell’articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che prevedeva (prima dall’abrogazione ad opera dell’articolo 3, comma 166 della legge 24 dicembre 2003 n. 350) la possibilità di rinnovare i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali “a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%”.<br />
Avendo la ricorrente beneficiato di una speciale disposizione con la riduzione prevista dalla legge, non può poi invocare una diversa normativa per ottenere la revisione dei prezzi, eliminando così, di fatto, lo sconto accettato (Cons. St. Sez. VI, 25 luglio 2006 n. 4640).<br />
Con riferimento ai periodi ancora successivi, la ricorrente insiste nel richiedere la revisione dei prezzi per aver continuato il servizio sino al marzo 2003.<br />
Secondo la sua prospettazione, l&#8217;unico aspetto rilevante (e sufficiente per riconoscere il diritto alla revisione prezzi) sarebbe appunto la circostanza che il servizio sia stato svolto per tutto il periodo indicato.<br />
Invece, ritiene il Collegio che dalla disposizione sopra ricordata non possa automaticamente dedursi l&#8217;esistenza di un diritto alla revisione periodica dei prezzi ogni qualvolta la prestazione di un servizio venga protratta oltre il termine previsto da un originario contratto, dovendosi volta per volta verificare se sussistano tutti i presupposti per l&#8217;applicazione della norma ed in particolare la mancanza di circostanze che, nel caso concreto, la escludono. <br />
La natura imperativa della norma e la sua conseguente capacità di imporsi ai patti contrari non può comportare l’irrilevanza di eventuali accordi successivi tra le parti, che modifichino per il futuro l’assetto dei rapporti contrattuali in relazione allo svolgimento di un servizio.<br />
Come si è visto il rapporto contrattuale, scaduto il 31 dicembre 2000, era stato rinnovato per tutto il 2001 ai sensi dell&#8217;articolo 27 della legge n. 488/1999; successivamente veniva prorogato fino al 31 marzo 2003 alle stesse condizioni di esecuzione.<br />
Da quella data, nelle more dello svolgimento di una nuova gara, il Comando assicurava il servizio in economia, attraverso affidamenti per mezzo di &#8220;lettera di ordinazione&#8221; della durata di tre mesi ciascuna, sino al marzo 2003.<br />
Occorre ricordare che la revisione periodica del prezzo prevista dal comma 4 dell&#8217;articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, &#8220;viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6&#8221;; tale comma espressamente stabilisce che &#8220;per orientare le pubbliche amministrazioni nell&#8217;individuazione del miglior prezzo di mercato, l&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principi beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercati. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno&#8221;.<br />
Alla luce di tali disposizioni, la revisione prezzi può operare solo per quei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la cui effettiva durata non sia inferiore a sei mesi perché è semestrale il termine (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) di pubblicazione degli elenchi dei prezzi rilevati che rappresentano il necessario ed indispensabile elemento di riferimento per l&#8217;attività istruttoria finalizzata all&#8217;accertamento da parte delle pubblica amministrazione delle variazioni di prezzo eventualmente giustificatrici della revisione dei prezzi.<br />
Invece, nel caso di specie, le lettere di ordinazione hanno avuto sempre durata mensile o trimestrale, il che già di per sé esclude l&#8217;ammissibilità della richiesta di revisione prezzi (Cons. di St. sez. IV, 20 settembre 2006 , n. 5497).<br />
Inoltre, vale la pena di rilevare che le singole lettere di ordinazione hanno previsto analiticamente tutte le condizioni del servizio, stabilendo il prezzo e le modalità di esecuzione, perciò, evidentemente, si pongono come nuove ed autonome obbligazioni, del tutto indipendenti dal contratto originario; perciò, per lo svolgimento del servizio sulla base di esse, non può invocarsi una convenzione precedente che ha ormai concluso i suoi effetti.<br />
Le considerazioni che precedono conducono a rigettare la richiesta di revisione anche per il periodo successivo al marzo 2002.<br />
In definitiva il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.<br />
La particolarità della questione induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA</p>
<p></p>
<p align=justify>
Rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 12 novembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico, 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		Consigliere.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 11/12/2008<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca K. M. (avv. F. Rau) c/ il Comune di Palau (avv. A. Onorato) sulle &#8220;sanzioni&#8221; ex art. 17 ter e quater R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Sanzioni amministrative – Sanzioni accessorie – Art. 17 ter e quater, R.D. 18 giugno 1931 n. 773</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-12-2008-n-2162/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2008 n.2162</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> K. M. (avv. F. Rau) c/ il Comune di Palau (avv. A. Onorato)</span></p>
<hr />
<p>sulle &ldquo;sanzioni&rdquo; ex art. 17 ter e quater R.D. 18 giugno 1931 n. 773</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanzioni amministrative – Sanzioni accessorie – Art. 17 ter e quater, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Scelta &#8211; Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La scelta tra le due sanzioni accessorie, previste dagli artt. 17 <i>ter</i> e <i>quater</i>, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, deve essere motivata dall’amministrazione sul piano della qualificazione dei fatti rilevanti, e dunque spiegando per quali motivi si ritiene che i fatti contestati costituiscano lo svolgimento di un’attività senza autorizzazione ovvero integrino solo l’ipotesi della violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Nel motivare la scelta deve anche utilizzare il principio di proporzionalità tra i fatti e la sanzione da applicare. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell’Avv. Andrea Faccon<br />
</b>(1) Enunciato il principio di cui in massima, il Tribunale sardo ha ritenuto illegittima l’ordinanza con la quale il Comune di Palau aveva ordinato la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno di un circolo privato, sulla base della acquisizione del verbale di contestazione della violazione dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, presentato dalla Guardia di Finanza all’esito di ispezione effettuata presso i locali. Nella sentenza si legge che “<i>Nel verbale si contestava alla titolare del circolo l’aver somministrato alimenti e bevande a persone che non erano soci, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione</i>.”.<br />
Il principio di cui in epigrafe non sembra condivisibile, poiché si fonda su una qualificazione di “<i>sanzioni amministrative accessorie</i>”, tanto delle misure di cui all’art. 17 <i>ter</i> , quanto delle sanzioni di cui all’art. 17 <i>quater </i>R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (di seguito solo TULPS), che appare discutibile.<br />
L’art. 17<i> ter</i> TULPS disciplina, secondo la dottrina, misure interdittive, di natura cautelare (FIORE, <i>Procedure di polizia amministrativa</i>, MAGGIOLI, 2008) o sanzioni amministrative ripristinatorie non accessorie (PIZZICHETTA, <i>Sanzioni amministrative ripristinatorie relative alle attività di vendita al dettaglio ed ai pubblici esercizi</i>, in <i>Discipl. comm.</i>, 2003, 809, il quale, peraltro, nelle conclusioni del suo lavoro precisa che gli atti ripristinatori, come quelli previsti e disciplinati dall’art. 17 <i>ter</i> TULPS, sono espressione, più che di una potestà sanzionatoria, di una potestà di amministrazione attiva, per la cura degli interessi pubblici intitolati alla P.A.).<br />
Tale norma prevede, in effetti, che “<i>Quando è accertata una violazione prevista dall&#8217;art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall&#8217;art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l&#8217;obbligo del rapporto previsto dall&#8217;art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, <u>ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all&#8217;autorità competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore</u>.<br />
     2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all&#8217;interessato.<br />
     3. <u>Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l&#8217;autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell&#8217;attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell&#8217;attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi</u>. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell&#8217;igiene, l&#8217;ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di sospensione qualora l&#8217;interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. <br />
    4. Quando ricorrono le circostanze previste dall&#8217;art. 100, <u>la cessazione dell&#8217;attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.</u><br />
     5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall&#8217;autorità, è punito ai sensi dell&#8217;art. 650 del codice penale</i>.”.<br />
La misura disciplinata dall’art. 17<i> ter</i> TULPS, come si desume dal tenore letterale, non è subordinata all’applicazione della sanzione pecuniaria e non ha una funzione afflittiva bensì cautelare, mirando a tutelare gli interessi pubblici nelle more dell’accertamento sanzionatorio, e, insieme, ripristinatoria, poiché tende a riportare<i> “una situazione allo </i>status quo ante<i> ovvero allo stato precedente la commissione della violazione</i>.” (così PIZZICHETTA).<br />
Diversa è, invece, la natura dell’istituto disciplinato dall’art. 17 <i>quater</i> TULPS.<br />
Tale norma prevede che “<i>1. Per le violazioni previste dall&#8217;art. 17-bis e dall&#8217;art. 221-bis consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione, <u>l&#8217;autorità amministrativa con l&#8217;ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell&#8217;attività per un periodo non superiore a tre mesi</u>.<br />
     2. La <u>sanzione accessoria</u> è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell&#8217;ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all&#8217;art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />
     3. Nell&#8217;esecuzione della <u>sanzione accessoria</u>, si computa l&#8217;eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell&#8217;art. 17-ter.”.<br />
</i>In questo caso si è, in effetti, in presenza di una sanzione amministrativa accessoria, di natura facoltativa, che può essere irrogata solo all’esito del procedimento sanzionatorio. La natura di sanzione accessoria consegue dalla duplice constatazione che il legislatore ne ha previsto l’irrogazione solo con l’ordinanza-ingiunzione e che lo scopo divisato dalla norma consiste nell’”<i>aggravare l’effetto della sanzione principale</i>.” (PIZZICHETTA cit.; v. anche l’ultimo comma dell’art. 17 <i>quater</i> TULPS).<br />
Le due norme hanno, del resto, un diverso ambito di applicazione.<br />
Mentre l’art. 17 <i>ter</i> TULPS si riferisce alle violazioni previste dall&#8217;art. 17-<i>bis</i>, <u>commi 1 e 2</u>, e dall&#8217;art. 221-<i>bis</i>, l’art. 17 <i>quater </i>si riferisce alle violazioni previste <u>dall&#8217;art. 17-<i>bis</i> e dall&#8217;art. 221-<i>bis</i></u> consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione.<br />
Tutto ciò non implica che, come sembra ritenere il Collegio sardo, la misura di cui all’art. 17 <i>ter</i> TULPS sia applicabile ai casi più gravi (i.e.: lo svolgimento di attività senza autorizzazione) e, invece, l’art. 17 <i>quater </i>TULPS sia applicabile ai casi meno gravi (identificati in quelli consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione).<br />
Invero, anche l’art. 17<i> ter</i> TULPS è applicabile a violazioni consistenti nell&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall&#8217;autorità nell&#8217;esercizio di attività soggette ad autorizzazione, come si desume dal tenore letterale del comma 1, che rinvia al comma 2, art. 17 <i>bis </i>TULPS, e del comma 3, art. 17 <i>ter</i> citato.<br />
La differente portata applicativa discende, invece, dal fatto che:<br />
&#8211; l’art. 17 <i>ter</i> TULPS è applicabile solo alle disposizioni elencate al comma 1 art. 17 bis, per qualsiasi tipologia di violazione connessa alle attività colà elencate, ivi compresa la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che a t<br />
&#8211; l’art. 17 <i>quater</i> TULPS è applicabile, in coerenza con la funzione accessoria della sanzione, a tutte le fattispecie legali enumerate nei commi 1 e 3 dell’art. 17 <i>bis</i> TULPS, ma solamente per l&#8217;inosservanza delle prescrizioni imposte dalla l<br />
La qualificazione come misura interdittiva o sanzione accessoria è, come ovvio, rilevante sotto molteplici profili.<br />
Limitandoci ai principali,<br />
&#8211; in punto di <u>competenza</u>: la competenza ad emanare la misura interdittiva è dell&#8217;autorità competente al rilascio dell&#8217;autorizzazione, o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, del questore; nel caso della sanzione ammini<br />
&#8211; in punto di <u>procedimento</u>: il procedimento da seguire per irrogare la misura interdittiva di cui all’art. 17 <i>ter</i> TULPS è regolato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (salve le deroghe per i singoli istituti, da reperire secondo i canoni- in punto di<u> esecuzione</u>: mentre la misura cautelare è, per sua stessa natura, destinata a ricevere immediata attuazione ed è anche presidiata dalla sanzione penale ex art. 650 c.p. (richiamata espressamente dall’art. 17 <i>ter</i> comma 5 TULPS),- in punto di <u>giurisdizione</u>: giudice competente a conoscere dell’impugnativa della misura interdittiva è il giudice amministrativo; invece, laddove si verte di sanzione amministrativa accessoria, giudice competente è l’A.G.O. (v., per un esempio, T<br />
La distinzione tra i due istituti è presente nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, come si desume dal parere SEZIONE TERZA 7 dicembre 2004, n. 3016/04: “<i>La somministrazione di alimenti in violazione dei limiti dell’autorizzazione determina un <u>procedimento per sanzionare</u> l’illecito (per l’applicazione della sanzione amministrativa da parte del prefetto) e un <u>secondo procedimento per la cessazione dell’esercizio illegittimo dell’attività</u>, che si svolge davanti all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione; quest’ultimo, ai sensi dell’art. 17 ter, 3º comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, deve svolgersi entro il termine di cinque giorni e pertanto non può essere sospeso in attesa della decisione del prefetto sulla sanzione amministrativa</i>.“.<br />
In tale contesto, la massima enunciata dal Collegio Sardo non appare condivisibile, laddove assegna natura di sanzione accessoria ai due istituti previsti dagli artt. 17 <i>ter</i> e <i>quater</i> TULPS, discriminandone l’ambito di applicazione secondo che si verta, in un caso, di attività svolta in carenza di autorizzazione e, nell’altro, di attività svolta in violazione delle prescrizioni. Per conseguenza, anche il richiamo al criterio di proporzionalità, come criterio orientativo della scelta della misura applicabile, non appare conferente, trattandosi di istituti ontologicamente, funzionalmente e strutturalmente diversi. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
                ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n° 1198/1999 proposto da</p>
<p><B>K. M.</B> , rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Rau, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Paoli 50;   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Palau</b>, in persona del Sindaco pro tempore in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Onorato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 29;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’ordinanza n. 35/99 del 16 agosto 1999, con la quale il Sindaco, nella persona del Responsabile del Servizio, ha ordinato alla S.ra Kaser Miriam la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno del circolo privato “Route 66”, sito nel Comune di Palau;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palau;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 novembre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra K. M. impugna l’ordinanza del responsabile del servizio del Comune di Palau con la quale dispone «la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno del circolo privato denominato “Route 66”», sulla base della acquisizione del verbale di contestazione della violazione dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, presentato dalla Guardia di Finanza all’esito della ispezione effettuata in data 30 maggio 1999 presso i locali del circolo privato. Nel verbale si contestava alla titolare del circolo l’aver somministrato alimenti e bevande a persone che non erano soci, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione.<br />
2.- Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione.<br />
3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Palau, chiedendo che il ricorso sia respinto. In sede di discussione nell’udienza del 12 novembre 2008, la difesa dell’amministrazione produce la nota dell’11.11.2008, del comando Polizia Municipale di Palau, in cui si attesta che il circolo privato “Route 66” ha cessato l’attività. Chiede conseguentemente che il ricorso sia dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse.<br />
4. &#8211; Con ordinanza di questo Tribunale n. 428/99 del 2 novembre 1999 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.<br />
5. – All’udienza pubblica del 12 novembre 2008, su richiesta delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
6. – Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione resistente.<br />
L’eccezione non può essere accolta, considerato che la cessazione dell’attività non implica il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso contro il provvedimento che ne abbia imposto la chiusura. In assenza di elementi certi e univoci, provenienti innanzitutto da parte ricorrente, che allo stato non sono riscontrabili, si deve ritenere sussistente, infatti, sia un interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento in vista della proposizione dell’azione risarcitoria, sia un interesse di carattere soltanto morale alla decisione del ricorso (cfr. Cons. St., sez. V, 11 settembre 2007, n. 6370).<br />
7. – Il ricorso, nel merito, è fondato sia sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sia per la violazione del principio di proporzionalità.<br />
In effetti l’art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (recante “Aggiornamento della normativa sull&#8217;insediamento e sull&#8217;attività dei pubblici esercizi”), applicabile ratione temporis, nell’ipotesi di «esercizio dell&#8217;attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l&#8217;autorizzazione» prevede, in primo luogo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, rinviando agli articoli 17- ter e 17- quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la adozione di sanzioni accessorie costituite dalla cessazione dell’attività o dalla sospensione della stessa (secondo che l&#8217;attività sia condotta con difetto di autorizzazione ovvero si tratti di violazione delle prescrizioni). La scelta tra le due sanzioni accessorie, deve essere motivata dall’amministrazione sia sul piano della qualificazione dei fatti rilevanti, e dunque spiegando per quali motivi si ritiene che i fatti contestati costituiscano lo svolgimento di un’attività senza autorizzazione ovvero integrino solo l’ipotesi della violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Nel motivare la scelta deve anche utilizzare il principio di proporzionalità tra i fatti e la sanzione da applicare.<br />
8. &#8211; Nel caso di specie, dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato questi profili non emergono. Il provvedimento, infatti, non dà ragione della scelta operata a favore della sanzione della cessazione dell’attività, ciò che sarebbe stato oltremodo necessario considerato che i fatti oggetto del verbale di contestazione redatto dalla G.d.F., sopra richiamato, non sembrano integrare, per la loro episodicità, la fattispecie di esercizio di attività senza autorizzazione. <br />
9. &#8211; Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto. Si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER QUESTI MOTIVI<BR>
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. <br />
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico, 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca,		Referendario – estensore</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 11/12/2008                    </p>
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