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	<title>11/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6416</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6416</a></p>
<p>Non vanno sospesi il bando di gara per la fornitura in leasing di sistema video per artroscopia e laparoscopia, nonchè di ambulanze e automedica, e l’esclusione della società ricorrente, per omessa produzione documentale. G.S. vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I &#8211; Ordinanza sospensiva del 11 luglio 2007 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6416</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi il bando di gara per la fornitura in leasing di sistema video per artroscopia e laparoscopia, nonchè di ambulanze e automedica, e l’esclusione della società ricorrente, per omessa produzione documentale. G.S.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/12/11234/g">Ordinanza sospensiva del 11 luglio 2007 n. 85</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza:/ 6416/07<br />
Registro Generale:8044/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Marzio Branca Est.<br /> Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  STRYKER ITALIA SRL-SU </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  LUIGI PARENTIcon domicilio  eletto in RomaVIALE DELLE MILIZIE N.114   pressoLUIGI PARENTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CENTRO SERVIZI CONDIVISI </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  &#8211; TRIESTE  n. 85/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA IN   LEASING DI SISTEMA VIDEO PER ARTROSCOPIA E LA PAROSCOPIA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marzio Branca   e udito, altresì, per la  parte appellante, l’avv.to Rosario Fedele per delega Parenti;<br />
Ritenuto che l’appello cautelare non appare sorretto da argomenti meritevoli di condivisione, con riguardo alla pretesa irrilevanza della omissione nella produzione documentale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8044/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6416/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6416</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2050</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2050/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2050</a></p>
<p>sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. 07.08.1990, n. 241 – Criteri È certo consolidato l’orientamento che affranca l’annullamento d’ufficio dall’esclusiva esigenza di ripristino della legalità astratta: si afferma, infatti, che il suo esercizio è subordinato all’esistenza di un interesse pubblico attuale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2050/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2050/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2050</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento d&#8217;ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo – Annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. 07.08.1990, n. 241 – Criteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È certo consolidato l’orientamento che affranca l’annullamento d’ufficio dall’esclusiva esigenza di ripristino della legalità astratta: si afferma, infatti, che il suo esercizio è subordinato all’esistenza di un interesse pubblico attuale e specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata. Tuttavia, l’art. 21-nonies, l. 07.08.1990, n. 241, introdotto con la l. 14.05.2005, n. 80 e disciplinante per l’appunto detta materia, affianca all’ortodosso criterio dell’interesse pubblico (attuale e concreto) al ripristino della legalità gli interessi (contrapposti) dei destinatari e dei controinteressati. Sicché, in termini pragmatici, il compito dell’amministrazione in sede di autotutela decisoria si traduce in primo luogo nell’esame dei fatti dedotti dal/i ricorrente/i e/o dal/i controinteressato/i, quindi nella valutazione comparativa degli interessi emersi alla luce dell’interesse pubblico non circoscritto al mero ripristino della legalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 80 del 2006, proposto da: </p>
<p><b>Car &#8211; Inn S.r.l., Grand Hotel &#038; Des Anglais S.r.l.</b>, in nome dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Piergiorgio Alberti, Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Piergiorgio Alberti in Genova, Via Corsica 2/11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Sanremo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Bi.Tre Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Damonte in Genova, Via Corsica 10/4; </p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 19 del 2007, proposto da: </p>
<p><b>Carr.Inn S.r.l.</b>, in nome del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.tiPiergiorgio Alberti, Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Piergiorgio Alberti in Genova, Via Corsica 2/11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di San Remo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Bi.Tre Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Damonte in Genova, Via Corsica 10/4;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>del provvedimento 11/11 del 14.11.05 adottato dal Dirigente dell’area territorio del comune di Sanremo avente ad oggetto l’esito sfavorevole del procedimento di revisione promosso sull’istanza di declaratoria di decadenza o autoannullamento della concessone edilizia rilasciata alla società controinteressata;<br />
dell’autorizzazione edilizia del 16.06.06 per modifiche alla copertura; </p>
<p>e per l’accertamento<br />
della decadenza della concessione edilizia 28.03.01 rilasciata alla società controinteressata;<br />
dell’illegittima esecuzione di lavori edilizi sulla stessa porzione d’immobile oggetto di DIA del 10.05.06; 7.09.2006. </p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Bi.Tre Srl;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Bi.Tre Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/11/2007 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Le società ricorrenti, rispettivamente gestore dell’azienda alberghiera e proprietaria dell’edificio Grand Hotel Des Anglais, hanno impugnato l’ordinanza del Dirigente dell’area territorio del comune di Sanremo adottata all’esito del procedimento &#8211; promosso su loro istanza per la declaratoria di decadenza o autoannullamento del titolo edilizio &#8211; di revisione della concessione edilizia rilasciata alla società controinteressata ed avente ad oggetto l’esecuzione di opere edilizie nel sottotetto dell’edificio alberghiero.<br />
L’impugnazione è affidata alle seguenti censure:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 22, 23 e 27 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; art. 4 l. 28 gennaio 1977 n. 10; artt. 3 e 10 l 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; art. 3 Reg. ed. del comune di Sanremo: eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione artt. 3 e 97 Cost.; art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.; artt. 10, 11, 15, 22, 23 e 27 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; art. 4 l. 28 gennaio 1977 n. 10; artt. 3 e 10 l 7 agosto 1990 n. 241, art 1 ess. l.r. 6 agosto 2001 n. 24. Eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si censura l’omessa declaratoria di decadenza della concessione edilizia sul rilevo che i lavori sarebbero iniziati ben oltre il prescritto termine annuale. Inoltre l’amministrazione ha rilasciato il titolo edilizio che sovverte detta destinazione senza – seguendo il filo conduttore delle doglianze – affatto considerare la giuridica ed effettiva destinazione alberghiera dell’intero edificio come risultante sia dal vincolo alberghiero ivi gravante che dalle emergenze oggettivamente evidenziate nell’istanza di autoannullamento.<br />
Aggiungasi che il provvedimento impugnato sarebbe inoltre affetto da vizi formali: omesso parere della commissione edilizia, difetto di motivazione e di accurata istruttoria.<br />
Con autonomo ricorso, cui ha fatto seguito quello per motivi aggiunti, è stata impugnata l’autorizzazione avente ad oggetto interventi di modifica alla copertura ed opere interne nonché gli atti conseguenti alla DIA per lavori interni presentate dalla società controinteressata.<br />
La quale, divenuta titolare della concessione edilizia ed esecutrice dei lavori, si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso instando nel merito per la sua infondatezza.<br />
Alla pubblica udienza del 15.11.07 la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Le ricorrenti rispettivamente gestore e proprietaria dell’edificio alberghiero denominato Grand Hotel &#038; Des Anglais hanno impugnato l’ordinanza del Dirigente dell’area territorio del comune di Sanremo adottata all’esito del procedimento &#8211; promosso su loro istanza di declaratoria di decadenza o autoannullamento del titolo edilizio &#8211; di revisione della concessione edilizia rilasciata alla società controinteressata ed avente ad oggetto l’esecuzione di opere edilizie nel sottotetto dell’edificio alberghiero.<br />
Con separato atto introduttivo, cui ha fatto seguito ricorso per motivi aggiunti, sono stati impugnati i provvedimenti successivi con i quali sono stati autorizzati lavori sulla copertura ed interni alla porzione dell’edificio.<br />
I ricorsi soggettivamente ed oggettivamente connessi devono essere riuniti.<br />
In limine sull’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla controinteressata sul rilievo che il gravame principale, avente ad oggetto la legittimità della concessione edilizia rilasciata il 28.03.01, sarebbe sostanzialmente elusivo del termine di impugnazione stabilito a pena di decadenza.<br />
Va in contrario affermato, circoscrivendo l’oggetto del gravame, che le ricorrenti censurano con specifici motivi l’omessa declaratoria di decadenza del titolo edilizio per inadempimento del termine d’inizio dei lavori nonché l’esito negativo del procedimento promosso su istanza volto all’annullamento d’ufficio della concessione edilizia.<br />
Con la prima censura si deduce l’inefficacia temporale del titolo, cioè un profilo che non riguarda un vizio genetico del titolo edilizio bensì la sua (non perdurante) efficacia, con l’altro si lamenta l’illegittima valutazione discrezionale sottesa alla conferma della validità della concessione edilizia con la quale si è formalmente definito il procedimento di autotutela.<br />
Né è postulabile, non aderendosi alla prospettazione della controinteressata, alcuna consumazione del potere di controllo dell’attività edilizia volta che sia decorso il termine di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/01: il decorso del termine di 45 giorni dell’ordinanza, con la quale è stata provvisoriamente disposta la sospensione dei lavori, non fa venire meno la potestà di irrogare sanzioni qualora siano accertati, dopo il lasso di tempo in discorso, fatti o elementi che integrino gli estremi dell’abuso edilizio. <br />
Nell’ordine delle censure.<br />
Dagli atti versati in causa risulta che fra le società in causa è intercorso un lungo contenzioso volto a negare (od affermare) l’esistenza di servitù di passaggio per accedere all’ultimo piano di proprietà, oggetto d’intervento, della società dante causa (Imperatrice 2000 s.r.l.) dell’attuale controinteressata.<br />
Contenzioso conclusosi in favore di quest’ultima con sentenza del Tribunale civile di Sanremo.<br />
In questa cornice trova credito la comunicazione di inizio dei lavori del 26.03.02 adottata dal direttore del direttore dei lavori di cui alla concessione edilizia rilasciata il 28.03.01: detta comunicazione integra un elemento di prova da cui desumere, in mancanza di elementi di fatto contrari, l’effettivo inizio di essi entro l’anno. <br />
D’altra parte la richiamata situazione conflittuale sull’accesso materiale alla porzione dell’edificio oggetto d’intervento è paradigmatica di una oggettiva difficoltà a dare corso ai lavori.<br />
Sicché, per un verso, essa integra figurativamente la c.d. forza maggiore cioè l’elemento di fatto estraneo alla volontà del concessionario che giustifica per giurisprudenza consolidata la sospensione o l’interruzione del termine; e, per l’altro, dà ragione del fatto che il CTU nella relazione peritale versata nella causa civile, avente peraltro ad oggetto quesito affatto estraneo al tema qui in esame, attesti dubitativamente il mancato inizio dei lavori.<br />
Né, come deducono le ricorrenti, è censurabile sotto il profilo dell’assoluto difetto di motivazione l’omesso rilievo della decadenza da parte dell’amministrazione.<br />
La natura dichiarativa dell’atto di decadenza è indice del fatto che l’amministrazione, in sede di verifica del rispetto dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori, non esercita alcun potere autoritativo avente effetto costitutivo, bensì è chiamata ad individuare gli elementi di fatto il cui accertamento comporta tout court (l’effetto del) la decadenza del titolo.<br />
All’inverso nell’ipotesi che i fatti non ricorrano, l’amministrazione, oltre a richiamare l’indagine svolta, non è tenuta a motivare sulle ragioni che l’hanno indotta a non adottare l’atto: non si è affatto in presenza di un provvedimento negativo, bensì di un atto d’accertamento il cui effetto consegue comunque (sia esso positivo che negativo), ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380/01, ex lege.<br />
Come è del resto confermato dal fatto che – come nel caso in esame – nell’eventuale cognizione contenziosa della vicenda oggetto d’accertamento il sindacato giudiziale non incontra lo schermo frapposto dall’atto.<br />
È invece fondata la censura d’eccesso di potere e difetto di motivazione del provvedimento impugnato laddove ha negato la sussistenza dei presupposti per autoannullare la concessione edilizia.<br />
Nel provvedimento, dopo aver richiamato gli atti prodotti a corredo dell’istanza di autotutela proposta dalle ricorrenti, si afferma che “indipendentemente dalla valutazione circa la legittimità della concessione edilizia, non possa ritenersi sussistente l’interesse pubblico all’annullamento della stessa in considerazione sia del notevole tempo trascorso dal rilascio dell’autorizzazione e del conseguente stato avanzato dei lavori sia per l’affidamento che precedenti comportamenti di questo comune possono avere ingenerato in merito alla regolarità dei lavori”.<br />
Lo schema argomentativo speso riproduce per tabulas in modo stereotipico lo stilema classico della motivazione formalistica d’ autotutela che il più recente dato positivo si è incaricato di rinnovare alla radice.<br />
E’ certo consolidato l’orientamento che affranca l’autoannullamento dall’esclusiva esigenza di ripristino della legalità astratta: si afferma infatti che il suo esercizio è subordinato all’esistenza di un interesse pubblico attuale e specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata.<br />
Ma va altresì richiamato l’art. 21-nonies della l. 241 del 1990, come modificata ed integrata dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, applicabile ratione temporis al caso in esame, disciplinante l’annullamento d’ufficio laddove accomuna all’ortodosso criterio dell’interesse pubblico (attuale e concreto) al ripristino della legalità gli interessi (contrapposti) dei destinatari e dei controinteressati.<br />
L’interesse di ciascuno di essi e la dialettica comparazione dei poli opposti degli interessi individuali o privatistici entrano così anch’essi, unitamente a quello pubblico, nel fuoco della valutazione discrezionale connessa all’esercizio del potere di autotutela.<br />
Sicché in termini pragmatici il compito dell’amministrazione in sede di autotutela decisoria si traduce in primo luogo nell’esame dei fatti dedotti dalle ricorrenti e dalla controinteressata, quindi nella valutazione comparativa degli interessi sottesi alla luce dell’interesse pubblico non circoscritto al mero ripristino della legalità. <br />
In chiave d’analisi analitica, non va passato sotto silenzio il fatto che:<br />
le ricorrenti hanno documentato che in origine l’intero immobile era accatastato ad albergo;<br />
il 23 aprile 1980 il manufatto è stato frazionato solo agli effetti catastali in A/2 e A/3 e D per consentire la vendita di unità immobiliari, senza peraltro incidere sulla pregressa destinazione dell’intero edificio; <br />
il vincolo alberghiero gravante da sempre sull’edificio e trasposto nel regolamento condominiale, è stato riprodotto nei singoli atti d’acquisto delle rispettive porzioni oggetto d’intervento edilizio;<br />
infine la disciplina urbanistica della zona (art.29 PRG) assegna all’area esclusiva destinazione alberghiero-ricettiva.<br />
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta dalla controinteressata, lungi dal provare seppure in via indiziaria la destinazione residenziale dei locali sottotetto, dimostra che in essi, oltre a trovarvi ricovero il personale alberghiero, erano invece insediate attività accessorie al servizio, confermando dunque la destinazione globale alberghiera dell’intero edificio.<br />
Fatti che danno contenuto concreto all’interesse che muove, ancora prima che il ricorso, l’istanza di autotutela dal momento che il frazionamento della destinazione d’uso dell’edificio alberghiero pregiudica, quanto meno sul profilo estetico-funzionale e del decoro qualità co-essenziali delle strutture turistico-ricettive di prestigio, l’attività d’impresa ivi esercitata.<br />
Ed altresì elementi oggettivi tutti che, sebbene integranti – secondo le considerazioni appena svolte – uno dei poli d’interessi in dialettica tensione da scrutinare in sede di autotutela, non sono stati affatto considerati nemmeno sul piano estrinseco di riferimenti obiettivi dell’indagine istruttoria compiuta prima dell’adozione dell’atto impugnato.<br />
Viceversa, l’esistenza di un vizio di legittimità e la presenza di uno specifico pubblico interesse, sono stati espressamente assunti ad esclusivi parametri della valutazione connessa all’esercizio del potere di autotutela; ad essi s’è infine giustapposto il tempo trascorso ed il conseguente affidamento della controinteressata ingenerato dal comportamento del comune, per giungere a respingere l’istanza d’autoannullamento.<br />
Sicché, oltre al dato normativo pretermesso, s’è aggiunta la pressoché totale assenza di comparazione degli interessi, posto che la consolidazione della posizione soggettiva della controinteressata per effetto del decorso del tempo e l’affidamento andavano, oltre che verificati in concreto alla luce degli elementi dedotti dalle ricorrenti, comparati con l’opposto interesse fatto valere da queste ultime.<br />
È sintomatico al riguardo il fatto che nel (successivo) provvedimento del 17.04.07 il Dirigente del settore nella stessa vicenda affermi che il comune non è stato posto in grado di conoscere, per fatto della società controinteressata che ha trasmesso all’amministrazione solo uno stralcio del certificato storico catastale, che il frazionamento catastale è avvento non all’origine ma il 23.04.80.<br />
Sicché la stessa amministrazione smentisce che ricorra una situazione di fatto che giustifichi l’affidamento meritevole di tutela essendo esso subordinato all’assenza di una valutazione di disvalore della condotta del soggetto che l’ affidamento invochi.<br />
Aggiungasi, venendo ad altra specifica censura, che valutazione complessiva della vicenda è stata oltretutto sottratta alla CEI, organo consultivo che in sede di riedizione del provvedimento di secondo grado, qual è quello di autotutela, avrebbe dovuto rendere il prescritto parere. <br />
A diversa conclusione deve invece giungersi per quanto concerne l’impugnazione avente ad oggetto i lavori edilizi di cui alle DIA.<br />
In disparte la questione, seppure dirimente, se possa essere impugnata direttamente la DIA affermandone la natura di atto (amministrativo) implicito (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 aprile 2007 n. 1550), o non debba piuttosto ritenersi &#8211; come è preferibile &#8211; che tuttora l’unico veicolo d’accesso alla tutela giurisdizionale sia costituito dalla impugnazione del provvedimento di diniego o del silenzio-rifiuto di esercitare il potere sanzionatorio opposto all’istanza del terzo che lamenti l’illegittima esecuzione di opere(cfr. Cons.St., sez. V, 22 febbraio 2007 n. 948), certo è che i lavori di cui alle DIA hanno ad oggetto opere meramente interne ove, in difetto di qualsiasi deduzione ed allegazione, non si rinviene l’interesse alcun ricorso attuale e concreto in capo alle ricorrenti.<br />
Conclusivamente il ricorso va accolto ai sensi della motivazione.<br />
La reciproca soccombenza delle parti costituite giustifica la compensazione delle spese di lite. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, riuniti ricorsi, li accoglie in parte ai sensi della motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento 11/11 del 14.11.05 adottato dal Dirigente dell’area territorio del comune di Sanremo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Oreste Mario Caputo, Presidente FF, Estensore<br />
Davide Ponte, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2050/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2050</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la delibera del Consiglio di Amministrazione di una fondazione teatrale con cui e’ nominato il direttore artistico le cui prestazioni professionali non siano riconducibili ne’ al concetto di progettazione ne’ di servizi. Inoltre, essendo la fondazione un soggetto privato, la giurisdizione in tema di rapporti di lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera del Consiglio di Amministrazione di una fondazione teatrale con cui e’ nominato il direttore artistico le cui prestazioni professionali non siano riconducibili ne’ al concetto di progettazione ne’ di servizi. Inoltre, essendo la fondazione un soggetto privato, la giurisdizione in tema di rapporti di lavoro spetta al giudice ordinario. G.S.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. MOLISE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/12/11237/g">Ordinanza sospensiva del 26 settembre 2007 n. 348</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6414/07<br />
Registro Generale: 8255/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  SABELLI STEFANO </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  ADRIANO GIUFFRE &#8211;   Avv.  SALVATORE DI PARDOcon domicilio  eletto in RomaVIA COLLINA, 36   pressoADRIANO GIUFFRE&#8217;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI CAMPOBASSO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>FONDAZIONE TEATRO SAVOIA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  CLAUDIO NERI con domicilio  eletto in RomaP.ZA CAPO DI FERRO 13pressoCONS. DI STATO SEGRETERIA<br />
e nei confronti di<br />
<b>POGGIALI FABIO</b>rappresentato e difeso da:Avv.  GIAMPAOLO MARIA COGOcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO N.7pressoGIAMPAOLO MARIA COGO<br />
<b>SALIMBENI MICHELE</b>non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  MOLISE  &#8211; CAMPOBASSO  n. 348/2007, resa tra le parti, concernente NOMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI   DIREZIONE ARTISTICA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FONDAZIONE TEATRO SAVOIA<br />POGGIALI FABIO<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari   e uditi  , altresì, per le   parti gli avvocati Giuffrè, Giuliano Di Pardo per delega Salvatore Di Pardo, Claudio Neri e Tedeschini;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, è condivisibile la pronuncia cautelare del tribunale;<br />
Considerato, in particolare che:<br />
La procedura selettiva in contestazione ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale di  “direzione artistica per la realizzazione dell’attività spettacolistica” della Fondazione “ Teatro Savoia” di Campobasso;<br />
Il complesso contenuto delle prestazioni professionali non pare riconducibile né al concetto di progettazione, né alla nozione di servizio, sottoposti all’ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006;<br />
La Fondazione è soggetto formalmente privato, con la conseguenza che le controversie relative ai rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, anche in relazione alla loro fase genetica, sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8255/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2047</a></p>
<p>sulla partecipazione ai procedimenti di adozione dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 13, l. 07.08.1990, n. 241 Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Partecipazione ai procedimenti di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 13, l. 07.08.1990, n. 241 – Applicazione della disciplina prevista al capo III di detta legge – Possibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla partecipazione ai procedimenti di adozione dei provvedimenti di cui all&#8217;art. 13, l. 07.08.1990, n. 241</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Partecipazione ai procedimenti di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 13, l. 07.08.1990, n. 241 – Applicazione della disciplina prevista al capo III di detta legge – Possibilità – Sussiste – Casi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 13, l. 07.08.1990, n. 241, laddove stabilisce la non applicabilità del capo III (partecipazione al procedimento amministrativo) della stessa legge ad una certa tipologia di provvedimenti, ha cura, tuttavia, di precisare che per questi ultimi valgono i congegni normativi improntati all’audi alteram partem (o, con formula più moderna, al giusto procedimento) prescritti appositamente per essi. Sicché, qualora la normativa che disciplina uno dei provvedimenti in questione non preveda tali strumenti garantistici, si riespande l’efficacia precettiva delle disposizioni che la l. 241/90 detta in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, ivi compresa anche quella dell’art 10-bis.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 759 del 2005, proposto da: </p>
<p><b>Piras Alessandro</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Augusto Tortorelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Augusto Tortorelli in Genova, Via Macaggi 21/5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Comune di Chiavari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Raggi, Franco Rusca, con domicilio eletto presso l’Avv. Carlo Raggi in Genova, Via Palestro 2/11;Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>La Spiaggetta S.n.c.</b>, in nome del legale pro tempore non costituito; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>della deliberazione del Consiglio comunale di Chiavari n. 25 del 3.05.05 avente ad oggetto “ Progetto di utilizzo degli arenili. Prescrizioni regionali. Adeguamento progetto”; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso il decreto del dirigente della regione Liguria n. 826 del 20.04.05.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15/11/2007 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorrente, già titolare di concessione demaniale per chiosco bar e quattro cabile con annessa servitù di scarico, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del comune di Chiavari, con la quale s’è disposto la trasformazione di tutte le concessioni per attività balneari, diverse dagli stabilimenti, in concessioni di spiagge libere attrezzate, nella parte in cui l’ha escluso fra quanti mantengono la titolarità della originaria concessione.<br />
Si duole del fatto che il comune avrebbe ingiustificatamente avocato a sé la titolarità della concessione per poi ri-affidargli la gestione, previa sottoscrizione di convenzione, nel regime giuridico prefigurato all’art. 45-bis cod. nav.: cioè con concessione economicamente pregiudizievole per l’attività d’impresa ed affatto diversa da quello che altri concessionari, che si ritrovavano nella sua stessa situazione, hanno invece conservato con il conseguente vantaggio gestionale. <br />
Quanto alla deliberazione del Consiglio comunale n. 25 l’impugnazione è affidata alle seguenti censure:<br />
Violazione dell’art. 6, comma 1, del PUD approvato con decreto del Consiglio regionale n. 18 del 9.04.02. Violazione art. 10 bis l. n. 241/90;<br />
Violazione dell’art. 6, comma 1, del PUD approvato con decreto del consiglio regionale n. 18 del 9.04.02. Violazione art. 3 l. n. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione delle linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 512 del 21.05.04;<br />
L’istanza di trasformazione della concessione, formulata ai sensi della deliberazione regionale n. 512 del 2004 che disponeva il riordino delle concessioni demaniali in spiagge libere attrezzate, sarebbe stata immotivatamente respinta, tradendo natura, contenuto e scopo della disciplina regionale.<br />
Il comune di Chiavari si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, instando nel merito per la sua infondatezza.<br />
Alla pubblica udienza del 15.11.07 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il ricorrente, già titolare di concessione demaniale per chiosco bar e quattro cabile con annessa servitù di scarico, lamenta che il comune avrebbe ingiustificatamente avocato a sé la concessione per poi riaffidargli la gestione ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav previa sottoscrizione di nuova convenzione.<br />
Il regime giuridico conseguente del rapporto sarebbe fortemente penalizzante quanto alla gestione economica, tanto più se confrontata con quella degli altri concessionari, che si ritrovavano nella sua stessa situazione e che hanno potuto beneficiare della pregressa concessione.<br />
L’impugnazione ha ad oggetto la deliberazione del Consiglio comunale del comune di Chiavari, nella parte in cui l’ha escluso da coloro i quali mantengono l’originaria titolarità della concessione, con la quale s’è disposta la trasformazione di tutte le concessioni per attività balneari, diverse dagli stabilimenti, in concessioni di spiagge libere attrezzate.<br />
Va sgombrato il campo dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dal comune resistente.<br />
Quanto alla prima, l’argomento principale si fonda su un equivoco: il carattere programmatico dell’atto impugnato che ha disposto il riordino della concessioni demaniali non elide affatto l’interesse al ricorso avverso le prescrizioni che siano, come quella oggetto di gravame, concretamente lesive della sfera giuridica del ricorrente.<br />
Le eccezioni di improcedibilità si rifanno a fatti diversi rispetto a quelli qui rilevanti o sopravvenuti all’impugnazione, riguardando rapporti altri rispetto a quelli dedotti in causa, quali l’affidamento della gestione della convenzione nel regime censurato di cui all’art. 45-bis cod. nav. e la pattuizione con i terzi di subentro, che non fanno venire meno l’interesse al gravame volto alla conservazione della originaria concessione nel modello previsto dalla normativa regionale.<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Il dato normativo da cui muovere è costituito dalle linee guida per le spiagge libere di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004.<br />
Le numerose concessioni atipiche, riguardanti le attività propedeutiche o strumentali alla balneazione ma non omologabili entro un unico modello concessorio, sono state ricondotte entro l’unica tipologia della spiaggia libera attrezzata.<br />
Il ricorrente, già titolare di concessione per installare chiosco bar e n. 4 cabine, cioè di una concessione per l’appunto atipica, ha conseguentemente fatto istanza di “trasformazione”: il 29.09.04 nel vigore normativo del sopravvenuto D.G.R. n. 512 del 21.05.04, che ribadiva l’indirizzo volto al riordino della gestione del demanio prescrivendo la trasformazione delle concessioni atipiche, chiese la concessione di spiaggia libera attrezzata.<br />
Istanza che nel disegno normativo regionale avrebbe dovuto dare luogo al mantenimento della pregressa concessione (atipica) sebbene ricondotta al modello della concessione di spiaggia libera attrezzata.<br />
È dunque esiziale qualificare l’atecnica nozione di trasformazione.<br />
L’improprietà lessicale del termine, che ordinariamente si riferisce a fatti materiali intendendo significare che il mutamento della cosa non incide sull’identità di essa, è tale da non prestarsi a designare, con sufficiente grado di precisione, le vicende a cui sono assoggettati nel corso del tempo i rapporti giuridici.<br />
L’interprete è pertanto chiamato ad adottare la forma giuridica più aderente alla sostanza dei fenomeni reali che con essa si intendono disciplinare.<br />
E non già per un malinteso senso di (purezza) estetica del linguaggio giuridico, che pure dovrebbe essere esigenza assiologia prima ed ovvia del diritto positivo, quanto perché, una volta assolto il compito, i fatti come concretamente regolamentati sono – per lo meno astrattamente – riconducibili alle categorie concettuali tipizzate e quindi ai nuclei di disciplina giuridica che esse racchiudono.<br />
Tipizzazione che nei rapporti di relazione con il privato, soprattutto nel caso in cui – come quello che ne occupa che riguarda la gestione del rapporto con il concessionario – l’amministrazione non agisca autoritativamente è offerta, anche ai sensi dell’art. 1 l. n. 241/90, dalla disciplina privatistica.<br />
Sicché vien fatto di affermare che con il termine trasformazione si sia inteso disciplinare la novazione oggettiva ex iure del rapporto concessorio: cioè la sostituzione dell’obbligazione originaria con una nuova avente oggetto diverso (per un precedente specifico con riguardo all’uso eccezionale di un bene pubblico Cass.n. 11205/93).<br />
Consegue che l’estinzione del rapporto originario (ovverosia, di quello in essere prima della trasformazione) è scaturito (solo) dalla contestuale costituzione di quello nuovo (ossia, di quello come trasformato).<br />
Dunque nessuno iato temporale né giuridico fra le due concessioni mediato, come erroneamente suppone il comune, dall’acquisita piena disponibilità del bene demaniale, oggetto di un nuovo provvedimento discrezionale d’affidamento di concessione. <br />
È inequivoco il dato positivo laddove (art. 7.5 delle linee guida) si stabilisce, senza eccezioni, che per “le concessioni esistenti differenti dagli stabilimenti balneari e dalle spiagge libere attrezzate… i progetti di utilizzo dovranno prevedere le opportune trasformazioni…anche mediante la trasformazione (rectius novazione) delle concessioni esistenti”.<br />
In definitiva s’è inteso predefinire un regime di prima applicazione delle linee guida in cui il margine di apprezzamento discrezionale riservato agli enti locali in ordine ai modelli concessori fosse circoscritto.<br />
Conseguentemente un’opzione diversa, come quella oggetto di censura, doveva trovare adeguato presidio in una congrua motivazione che desse conto delle ragioni che non consentivano di aderire al regime pre-definto dalla Regione.<br />
Tanto più nel caso in cui la scelta si traduca, come di fatto avvenuto, nell’incisione di una posizione giuridica soggettiva che le norme regionali, almeno – ripetesi – nella fase di prima applicazione, intendevano salvaguardare, prescrivendo la novazione oggettiva dei rapporti concessori in vigore ritenuti atipici: cioè un unico regime omogeneo dei pregressi rapporti; e che il comune resistente ha reso concretamente efficace per tutti gli altri concessionari ad esclusione del ricorrente.<br />
Né la motivazione della disparità di trattamento, non contenuta nell’atto impugnato, può trarsi aliunde invocando la futura realizzazione del porto turistico che andrebbe a incidere sull’area in concessione o per il fatto che l’ originaria concessione del ricorrente non comprendeva alcun tratto dell’arenile.<br />
Nel primo caso la ragione ostativa all’accoglimento dell’istanza è comunque generica ed, essendo riferita ad un avvenimento di là da venire, meramente ipotetica; nell’altro, la normativa regionale non distingue affatto in seno alle tipologie delle concessioni c.d. atipiche, posto che se lo avesse fatto avrebbe dovuto escludere che l’aliquid novi del rapporto concessorio novato potesse consistere nell’affidamento di un tratto di arenile destinato a spiaggia libera.<br />
Venendo ad altra censura, sono state violate altresì le norme volte ad assicurare la partecipazione del ricorrente al procedimento.<br />
Per esimersi da relativi obblighi non è affatto concludente enfatizzare la natura programmatica della deliberazione impugnata per poi invocare l’art. 13 della l. n. 241/90 laddove stabilisce la non applicabilità del capo III della l.n.241/90 a tale tipologia di atti.<br />
In realtà la stessa norma ha cura di precisare che restano ferme le particolari norme che regolano la formazione degli atti normativi e di pianificazione sottintendendo l’applicabilità dei congegni normativi improntati all’audi alteram partem o, con formula più moderna, al giusto procedimento già da esse prescritte.<br />
Sicché laddove, come nel caso che ne occupa, tali strumenti garantistici la legge che disciplina il procedimento di adozione dell’atto programmatico o di pianificazione non preveda, si riespande l’efficacia precettiva che la legge sul procedimento detta in materia di partecipazione al procedimento.<br />
Prima fra tutte quella che, nei procedimenti ad istanza di parte, impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento.<br />
La reiezione dell’istanza presentata dal ricorrente non è stata preceduta da alcuna comunicazione che lo rendesse edotto delle ragioni che giustificavano il diniego. <br />
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.<br />
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.<br />
Condanna il comune di Chiavari alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi 4000 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Oreste Mario Caputo, Presidente FF, Estensore<br />
Davide Ponte, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/12/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-11-12-2007-n-2047/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.2047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6413</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6413/</guid>

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<p>Non va sospesa la sentenza che annulla un’ autorizzazione per la costruzione di un nuovo impianto di distribuzione di metano a distanza inferiore a quella minima stabilita da delibera regionale (4750 ml., al netto della tolleranza del 5% su ml. 5000). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6413/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6413</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6413/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6413</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza  che annulla un’ autorizzazione per la costruzione di un nuovo  impianto  di  distribuzione di metano a distanza inferiore a quella minima stabilita  da delibera regionale (4750 ml., al netto della tolleranza del 5% su ml. 5000). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6413/07<br />
Registro Generale: 8184/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RENO GAS DI MANSERVISI IVANO E BALBONI LICIA S.A.S.</b>rappresentato e difeso da:Avv.  ANTONIO CARULLOcon domicilio  eletto in RomaLUNGOTEVERE FLAMINIO,46PAL4SCB   pressoGIAN MARCO GREZ </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CENTO </b><br />
non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>VECCHIETTI ROBERTO Q. L.R.P.T.CARBURANTI VECCHIETTI S.R.L.</b>rappresentato e difeso da:Avv.  LOREDANA ROSSIcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2pressoALFREDO PLACIDI<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II  1647/2007, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PER   COSTRUZIONE  NUOVO  IMPIANTO  DI  DISTRIBUZIONE  METANO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
VECCHIETTI ROBERTO Q. L.R.P.T.CARBURANTI VECCHIETTI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari  e udito, altresì, per la parte l’avvocatessa Loredana Rossi;<br />
Ritenuto che, allo stato, risulta condivisibile la sentenza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8184/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concorrente escluso da una gara per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio di biancheria, divise e set chirurgici, qualora tale esclusione derivi dalla mancanza di polizza assicurativa prestata dalla capogruppo: nel caso di specie, il bando di gara non</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concorrente escluso da una gara per  l’affidamento del servizio   di noleggio e lavaggio di biancheria, divise e set chirurgici, qualora tale esclusione derivi dalla   mancanza di polizza assicurativa prestata dalla capogruppo: nel caso di specie, il bando di gara non dettava   una specifica disciplina delle offerte presentate dalle associazioni temporanee di imprese in corso di costituzione,  con la conseguente applicazione dei principi di cui all’adunanza plenaria n. 8/2005 (secondo la quale  il soggetto garantito non e’  parte necessaria del contratto di fideiussione). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6412/07<br />
Registro Generale:8142/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ALSCO ITALIA SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  CARMELO BARRECAcon domicilio  eletto in RomaVIA GREGORIO VII 396 pressoANTONIO GIUFFRIDA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SERVIZI ITALIA SPA IN P. E Q. MAND. RTI </b>rappresentato e difeso da:Avv.  ERMES COFFRINI &#8211; Avv.  MASSIMO COLARIZIcon domicilio  eletto in RomaVIA PANAMA, 12pressoMASSIMO COLARIZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA </b>non costituitosi;</p>
<p>per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione III Quater  7095/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE E SET SCHIRURGICI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SERVIZI ITALIA SPA IN P. E Q. MAND. RTI<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari  e uditi,  altresì, per le    parti   gli avv.ti Barreca e Colarizi;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, sono condivisibili gli argomenti esposti dall’appellante, considerando che il bando di gara non detta una specifica disciplina delle offerte presentate dalle associazioni temporanee di imprese in corso di costituzione con la conseguente applicazione dei principi di cui all’Adunanza Plenaria n. 8/2005;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8142/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6412/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6411</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6411/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6411</a></p>
<p>Va sospesa la gara di appalto per affidamento del servizio di pulizia di presidi e strutture sanitarie, se vi e’ irragionevolezza dei criteri di ammissione alla gara fissati nel bando. (G.S.) vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I Ordinanza sospensiva del 26 settembre 2007 n. 906 REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6411</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la gara di appalto per affidamento del servizio   di  pulizia  di presidi e strutture sanitarie, se vi e’ irragionevolezza dei criteri di ammissione alla gara fissati nel bando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, SEZ. I <a href="/ga/id/2007/12/11241/g">Ordinanza sospensiva del 26 settembre 2007 n. 906</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6411/07<br />
Registro Generale: 8079/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GS 2000 SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ANGELO CLARIZIAcon domicilio  eletto in RomaVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2   pressoANGELO CLARIZIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. I  n. 906/2007, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  PULIZIA  DI PRESIDI E STRUTTURE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marco Lipari   e udito, altresì, per la   parte appellante l’avvocato Perrettini Enzo per delega di Clarizia;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, sono condivisibili le censure articolate dalla parte appellante, con particolare riguardo alla irragionevolezza dei criteri di ammissione alla gara fissati nel bando;<br />
Considerato che il pregiudizio lamentato è grave e irreparabile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 8079/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-161/06 Pres. V. SKOURIS, Rel. J.-C. BONICHOTSkoma-Lux 1. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 234 TCE – Art. 58 Atto di adesione – Pubblicazione dei regolamenti &#8211; Nella lingua ufficiale di ogni Stato membro – Necessità – Mancanza – Conseguenze – Non opponibilità. 2. Comunità europea –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-161/06<br /> Pres. V. SKOURIS, Rel. J.-C. BONICHOT<br />Skoma-Lux</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 234 TCE – Art. 58 Atto di adesione – Pubblicazione dei regolamenti &#8211; Nella lingua ufficiale di ogni Stato membro – Necessità – Mancanza – Conseguenze – Non opponibilità.</p>
<p>2. Comunità europea – Diritto comunitario – Art. 234 TCE – Sentenza pregiudiziale – Inopponibilità di un regolamento – Limitazione degli effetti nel tempo – Necessità – Esclusione – Rapporti esauriti – Eccezioni – Violazione dei diritti fondamentali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora un regolamento non sia stato pubblicato nella lingua ufficiale di uno Stato membro, esso non è invalido ma inopponibile ai cittadini di quello Stato sino all’avvenuta pubblicazione.</p>
<p>2. Non è necessario limitare nel tempo gli effetti di una sentenza pregiudiziale che accerta l’inopponibilità di un regolamento ai cittadini di uno Stato membro; le decisioni nazionali  relative a rapporti esauriti non debbono essere riesaminate, salvo che siano state assunte in pregiudizio di diritti fondamentali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle conseguenze della mancata pubblicazione di un regolamento in una lingua ufficiale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
11 dicembre 2007</b></p>
<p>Nel procedimento C 161/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Krajský soud v Ostrav&#283; (Repubblica ceca) con decisione 10 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2006, nella causa tra</p>
<p><b>Skoma Lux sro</b></p>
<p>e<br />
<b>Celní &#345;editelství Olomouc</b>,</p>
<p>LA CORTE (Grande Sezione),<br />
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2007,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per la Skoma-Lux sro, dal sig. P. Ritter, advokát;<br />
–        per il governo ceco, dal sig. T. Bo&#269;ek, in qualità di agente;<br />
–        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;<br />
–        per il governo lettone, dalle sig.re K. B&#257;rdi&#331;a e R. Kaskina, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo polacco, dalle sig.re E. O&#347;niecka-Tamecka, M. Kapko e M. Kamejsza, in qualità di agenti;<br />
–        per il governo slovacco, dal sig. J. &#268;orba, in qualità di agente;<br />
–        per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re J. Hottiaux e M. Šimerdová nonché dal sig. P. Aalto, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2007,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l’«Atto relativo alle condizioni di adesione»), in forza del quale la Repubblica ceca è entrata a far parte dell’Unione europea in qualità di Stato membro a decorrere dal 1° maggio 2004.<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società Skoma-Lux sro (in prosieguo: la «Skoma-Lux») e la Celní &#345;editelství Olomouc (direzione doganale di Olomouc; in prosieguo: la «direzione doganale»), in merito ad un’ammenda inflitta alla Skoma-Lux a seguito degli illeciti doganali che essa avrebbe commesso tra il mese di marzo e il mese di maggio 2004, in quanto la direzione doganale non poteva opporle una normativa comunitaria che non era ancora stata pubblicata in lingua ceca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.<br />
 <b>Contesto normativo</b><br />
 <i>La normativa comunitaria</i><br />
 <i>L’Atto relativo alle condizioni di adesione</i><br />
3        L’Atto relativo alle condizioni di adesione è parte integrante del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 17), e stabilisce le condizioni di ammissione nonché gli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea e che tale adesione comporta.<br />
4        Ai sensi dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione:<br />
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».<br />
5        L’art. 58 di tale Atto così dispone: <br />
«I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».<br />
 <i>Il regolamento n. 1</i><br />
6        In forza dell’art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), così come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione, le lingue ufficiali dell’Unione sono: <br />
«la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».<br />
7        L’art. 4 di tale regolamento prevede che: <br />
«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali».<br />
8        L’art. 5 del suddetto regolamento recita:<br />
«La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali».<br />
9        Ai sensi dell’art. 8 del medesimo regolamento:<br />
«Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato».<br />
10      Ai sensi dell’art. 199 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1):<br />
«Fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:<br />
–        l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,<br />
–        l’autenticità dei documenti acclusi, e<br />
–        l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato».<br />
 <i>La normativa nazionale</i><br />
11      L’art. 293, n. 1, lett. d), della legge n. 13/1993 (in prosieguo: il «codice doganale») così dispone:<br />
«Viola le disposizioni doganali chi ottenga lo svincolo delle merci sulla base di documenti falsi, modificati o contraffatti, ovvero di dati non corretti o non veridici».<br />
 <b>Causa principale e questioni pregiudiziali</b><br />
12      La Skoma Lux è una società importatrice e commerciante in vini. L’ufficio doganale di Olomouc le ha inflitto, il 30 settembre 2004, un’ammenda per una violazione della normativa doganale che essa avrebbe ripetutamente commesso nei giorni 11, 22 e 23 marzo, 6 e 15 aprile, 18 e 20 maggio 2004. A seguito della conferma di tale ammenda da parte della direzione doganale con decisione 10 gennaio 2005, la Skoma Lux ha proposto, in data 16 marzo 2005, un ricorso di annullamento dinanzi al Krajský soud v Ostrav&#283; (Corte regionale) avverso tale decisione.<br />
13      Alla Skoma Lux è addebitata una violazione doganale consistente nell’indicazione di dati inesatti relativi alla classificazione tariffaria del vino rosso Kagor VK. La direzione doganale ritiene non solo che tale società abbia violato talune disposizioni del codice doganale, nella versione in vigore prima dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione, ma anche che essa sia incorsa in una violazione doganale ai sensi dell’art. 293, n. 1, lett. d), del codice medesimo, contravvenendo all’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93.<br />
14      Il ricorso di annullamento della Skoma-Lux si fonda, in parte, sull’inapplicabilità del regolamento comunitario alle violazioni che le sono addebitate, ivi comprese quelle posteriori all’adesione della Repubblica ceca all’Unione, in assenza della pubblicazione in lingua ceca delle disposizioni del diritto comunitario applicate dalle autorità doganali, al momento in cui i comportamenti contestati sono stati realizzati.<br />
15      La direzione doganale sostiene che il Ministero delle Finanze ceco ha pubblicato la versione ceca delle disposizioni doganali pertinenti in formato elettronico, che la Skoma-Lux avrebbe potuto prendere conoscenza di tali disposizioni presso gli uffici doganali e che la società in questione, operante da lungo tempo nel settore del commercio internazionale, era a conoscenza delle disposizioni comunitarie pertinenti.<br />
16      Stanti tali premesse, il Krajský soud v Ostrav&#283; ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
1)      Se l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione (&#8230;), sulla cui base la Repubblica ceca è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° maggio 2004, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può far valere nei confronti di un singolo un regolamento che al momento dell’applicazione non sia stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale del detto Stato membro.<br />
2)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’inapplicabilità al singolo del regolamento di cui si tratta rappresenti un problema di interpretazione o un problema di validità del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE (&#8230;).<br />
3)      Qualora la Corte di giustizia dichiari che la questione pregiudiziale proposta riguarda la validità di un atto comunitario nel senso della sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199), se il regolamento n. 2454/93 sia invalido in relazione alla ricorrente e alla sua controversia con le autorità doganali della Repubblica ceca a causa della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione.<br />
 <b>Sulle questioni pregiudiziali</b><br />
 <i>Sulla prima questione</i><br />
17      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione consenta di far valere, nei confronti dei singoli in uno Stato membro, le disposizioni di un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione. <br />
18      Il giudice del rinvio rileva che la Corte, nella sentenza 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas e a. (Racc. pag. 1633, punti 11 21), si è già posta la questione se l’assenza di pubblicazione di un atto comunitario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenti un motivo di inopponibilità ai singoli della normativa di cui trattasi. Nella detta sentenza la Corte aveva tenuto conto dell’impossibilità, per i singoli in questione, di prendere conoscenza della normativa fatta valere nei loro confronti.<br />
19      Per quanto riguarda la causa principale, il giudice del rinvio ritiene che la maggioranza degli interessati prenda conoscenza delle norme giuridiche per via elettronica e che, di conseguenza, la mancata pubblicazione di una normativa comunitaria nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non renda inaccessibile tale normativa. L’Unione ha infatti pubblicato su Internet versioni linguistiche provvisorie o provvisoriamente riviste ed è usuale ricercare il diritto comunitario in banche dati quali il Servizio interistituzionale per la consultazione on line del diritto dell’Unione europea (EUR-Lex).<br />
20      In tale contesto potrebbe apparire legittimo ammettere che l’applicabilità di una normativa comunitaria non pubblicata nella lingua in questione venga stabilita caso per caso, in seguito alla valutazione della possibilità del singolo di prendere effettivamente conoscenza del contenuto del documento di cui trattasi. In una causa come quella oggetto del procedimento principale, la società ricorrente doveva essere senz’altro informata, dal momento che essa opera in un contesto internazionale e che l’obbligo di dichiarare con esattezza le merci importate corrisponde ad una regola di diritto doganale nota in tutti gli Stati membri.<br />
21      Tuttavia, il giudice del rinvio riconosce che il principio della certezza del diritto nonché il principio dell’uguaglianza dei cittadini sono garantiti, in particolare, dall’obbligo formale di una regolare pubblicazione della normativa nella lingua ufficiale del destinatario (v. sentenze 1° ottobre 1998, causa C 209/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I 5655, punto 35, e 20 maggio 2003, causa C 108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, Racc. pag. I 5121, punto 89). L’incertezza del diritto sarebbe accentuata dalla coesistenza di molteplici traduzioni ufficiose recanti differenze. <br />
 <i>Osservazioni presentate alla Corte</i><br />
22      La Skoma Lux ritiene che il regolamento n. 2454/93 non sia opponibile nei suoi confronti, non essendo stato tradotto in lingua ceca. Essa contesta, peraltro, la presunzione secondo la quale, data la propria attività nell’ambito del commercio internazionale, essa avrebbe dovuto conoscere l’esistenza di tale normativa.<br />
23      La Skoma-Lux sostiene che, anteriormente alla traduzione in lingua ceca della normativa comunitaria, non poteva conoscere con precisione il diritto applicabile, dal momento che, rispetto al codice doganale comunitario, il codice doganale ceco presentava divergenze in merito alla classificazione del vino oggetto della causa principale. Essa afferma, a tale proposito, che la nuova classificazione, prevista dal regolamento n. 2454/93, è stata introdotta su sua domanda in occasione di contatti presi con la Commissione e che, di conseguenza, non può esserle addebitato di avere intenzionalmente ignorato tale normativa.<br />
24      I governi ceco, lettone e svedese ritengono che, in forza del combinato disposto dell’art 254 CE e degli artt. 2 e 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, una delle condizioni di opponibilità del diritto comunitario ai singoli nello Stato membro in questione sia la regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di tale Stato.<br />
25      Essi invocano, in particolare, il rispetto del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto.<br />
26      Tali governi osservano inoltre che le versioni elettroniche delle traduzioni, precedenti alla pubblicazione in forma elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non offrono un grado sufficiente di certezza del diritto. <br />
27      Secondo il governo estone, dall’art. 254 CE si evince che la pubblicazione della legislazione comunitaria derivata nelle lingue ufficiali dei nuovi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce, al momento dell’adesione di tali Stati all’Unione, un obbligo per quest’ultima, e che l’assenza di una simile pubblicazione configura una violazione di tale obbligo.<br />
28      Tuttavia, poiché il principio di certezza del diritto impone soltanto che i cittadini di uno Stato membro possano conoscere con esattezza la portata degli obblighi loro incombenti in forza di una normativa, occorrerebbe tenere conto della possibilità di prendere conoscenza degli atti giuridici tramite Internet. Ciò varrebbe per coloro che ne fanno uso e che sono al corrente delle modifiche apportate all’ordinamento giuridico in conseguenza dell’adesione del loro Stato all’Unione. In tale categoria rientrerebbero i «cittadini informati», coloro che, come la Skoma-Lux, sono quotidianamente confrontati con il diritto comunitario nell’ambito della loro attività professionale.<br />
29      A parere del governo polacco, in base ad un’analisi simile, un singolo in uno Stato membro potrebbe sottrarsi alle conseguenze negative dell’applicazione delle disposizioni di un atto giuridico che non è stato oggetto di pubblicazione ufficiale nella lingua nazionale soltanto se risulta accertato che egli non poteva pervenire per altre vie alla conoscenza del contenuto di tale atto.<br />
30      Secondo la Commissione, ai singoli non possono essere opposte le disposizioni di un regolamento che, al momento della sua applicazione da parte delle autorità di uno Stato membro, non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale di tale Stato. <br />
31      Essa suggerisce, tuttavia, di tenere conto della possibilità di prendere conoscenza del testo in un’altra versione linguistica o per via elettronica. Essa rammenta che, nella controversia principale, il regolamento doganale di cui trattasi è stato pubblicato in lingua ceca sul sito Internet EUR-Lex in data 23 novembre 2003, e successivamente in forma stampata il 30 aprile 2004, nonché affisso nella sede dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE). Infine, il 27 agosto 2004, esso è stato pubblicato, negli stessi termini, in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.<br />
 <i>Risposta della Corte</i><br />
32      Dall’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione risulta che gli atti adottati dalle istituzioni anteriormente all’adesione vincolano gli Stati membri e sono applicabili in tali Stati dalla data di adesione. Tuttavia, l’opponibilità degli atti suddetti alle persone fisiche e giuridiche di tali Stati è subordinata alle condizioni generali di attuazione del diritto comunitario negli Stati membri così come previste dai trattati originari e, per i nuovi Stati membri, dallo stesso Atto relativo alle condizioni di adesione.<br />
33      Dal tenore letterale stesso dell’art. 254, n. 2, CE, emerge che un regolamento può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. <br />
34      Peraltro, dal combinato disposto dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione e degli artt. 4, 5 e 8 del regolamento n. 1 si evince che, per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento comunitario deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.<br />
35      È quindi in tale contesto che le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati prima dell’adesione dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea devono essere attuati nei nuovi Stati membri, in applicazione dell’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione. <br />
36      Oltre a fondare la propria legittimità sul testo stesso dei Trattati, tale interpretazione è l’unica compatibile con il principio di certezza del diritto e con il divieto di discriminazione.<br />
37      Dal punto 15 della sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69), si desume infatti che un atto proveniente da un’istituzione comunitaria, quale il regolamento oggetto della causa principale, non può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime abbiano la possibilità di prenderne conoscenza tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. <br />
38      La Corte ha dichiarato che il principio fondamentale della certezza del diritto impone che una normativa comunitaria consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro, ciò che può essere garantito esclusivamente dalla regolare pubblicazione della suddetta normativa nella lingua ufficiale del destinatario (v. altresì, in tal senso, sentenze 26 novembre 1998, causa C 370/96, Covita, Racc. pag. I 7711, punto 27; 8 novembre 2001, causa C 228/99, Silos, Racc. pag. I 8401, punto 15, e Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, cit., punto 95).<br />
39      Sarebbe inoltre contrario al principio di parità di trattamento applicare in maniera uniforme gli obblighi imposti da una normativa comunitaria ai cittadini dei vecchi Stati membri, che hanno la possibilità di prendere conoscenza dei suddetti obblighi nella lingua del proprio Stato consultando la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e ai cittadini degli Stati membri aderenti, ai quali tale presa di conoscenza è stata resa impossibile a causa di una pubblicazione tardiva.<br />
40      Il rispetto di tali principi fondamentali non contraddice il principio dell’effettività del diritto comunitario, poiché quest’ultimo non può riguardare norme non ancora opponibili ai singoli. <br />
41      Da un lato, sembrerebbe infatti conforme al principio di leale collaborazione, stabilito dall’art. 10 CE, che gli Stati membri aderenti adottino tutte le misure idonee a garantire l’effettività del diritto comunitario all’interno del loro ordinamento giuridico nazionale, ma dall’altro, alla luce dell’analisi precedente, sarebbe contra legem esigere da tali Stati di imporre ai loro cittadini obblighi contenuti in testi di portata generale non pubblicati nella loro lingua ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.<br />
42      La posizione consistente nell’ammettere, in nome del principio di effettività, l’opponibilità di un atto che non è stato regolarmente pubblicato farebbe ricadere sui cittadini dello Stato membro interessato le conseguenze negative della mancata osservanza dell’obbligo, che incombeva all’amministrazione comunitaria, di mettere a loro disposizione, alla data dell’adesione, l’insieme del diritto comunitario vigente in tutte le lingue ufficiali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Racke, cit., punto 16).<br />
43      Vero è che in alcune osservazioni presentate alla Corte si sostiene che quest’ultima, ai punti 11-21 della citata sentenza Oryzomyli Kavallas e a., si è chiesta se una pubblicazione insufficiente del diritto comunitario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovesse rappresentare sempre e comunque un motivo di inopponibilità ai singoli della normativa in discussione.<br />
44      Tale sentenza deve però essere letta nel suo contesto, e tenendo presente la questione sottoposta alla Corte. Quest’ultima ha semplicemente valutato l’impossibilità, per una società ellenica, di prendere conoscenza della normativa comunitaria alla data d’adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee. La questione della regolare pubblicazione della detta normativa in quanto tale non era stata sollevata. La Corte ha soltanto esaminato se, alla data d’adesione della Repubblica ellenica, una società greca che aveva presentato, con una procedura non conforme alle norme comunitarie, domande alle proprie autorità nazionali al fine di ottenere lo sgravio di dazi all’importazione potesse comunque beneficiare di tali sgravi, tenuto conto della difficoltà per la società stessa, nonché per l’amministrazione ellenica, di prendere conoscenza della normativa comunitaria e di applicare correttamente le nuove norme.<br />
45      Il giudice del rinvio, alcuni degli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione sostengono che la società ricorrente, nel procedimento principale, doveva, per sua stessa natura, essere informata in merito alle norme comunitarie applicabili, poiché essa, in quanto attiva nel settore del commercio internazionale, è necessariamente a conoscenza del contenuto degli obblighi doganali, tra cui, in particolare, l’obbligo di dichiarare con precisione le merci importate. In un caso simile la normativa comunitaria, seppure non pubblicata, dovrebbe trovare applicazione, dal momento che potrebbe essere accertato che l’interessato ne era in effetti a conoscenza. <br />
46      Una tale circostanza non sarebbe tuttavia sufficiente a rendere opponibile a un singolo una normativa comunitaria che non è stata oggetto di regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.<br />
47      Parimenti, sia il giudice del rinvio, sia alcuni degli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione sostengono inoltre che i singoli prendono ormai correntemente conoscenza delle norme di diritto comunitario nella loro versione elettronica, tanto che le conseguenze della mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dovrebbero essere relativizzate e non occorrerebbe più ritenere che tale mancata pubblicazione comporti l’indisponibilità delle dette norme. La Commissione aggiunge che il regolamento oggetto della causa principale è stato reso pubblico in lingua ceca sul sito Internet EUR-Lex sin dal 23 novembre 2003, e successivamente in forma stampata il 30 aprile 2004, nonché affisso nella sede dell’OPOCE.<br />
48      Occorre tuttavia rilevare che, se è vero che la legislazione comunitaria è effettivamente disponibile su Internet e che i singoli ne prendono conoscenza sempre più frequentemente tramite tale strumento, mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. <br />
49      Del resto, è necessario sottolineare che, benché diversi Stati membri abbiano adottato una pubblicazione elettronica qualificandola come forma valida, quest’ultima è oggetto di testi legislativi o regolamentari che la disciplinano con precisione, determinando con esattezza i casi nei quali siffatta pubblicazione è ritenuta valida. In tale contesto, allo stato attuale del diritto comunitario, la Corte non è in grado di considerare sufficiente tale forma di messa a disposizione della legislazione comunitaria al fine di garantire la sua opponibilità.<br />
50      Allo stato attuale del diritto comunitario, l’unica versione di un regolamento comunitario che fa fede è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con la conseguenza che una versione elettronica anteriore a tale pubblicazione non può essere opposta ai singoli, quand’anche essa si riveli, in seguito, conforme alla versione pubblicata. <br />
51      Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione osta a che gli obblighi contenuti in un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali persone avrebbero potuto prendere conoscenza di tale regolamento con altri mezzi.<br />
 <i>Sulla seconda questione</i><br />
52      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’inopponibilità ai singoli in uno Stato membro di un regolamento comunitario non pubblicato nella lingua di tale Stato sia una questione che investe l’interpretazione ovvero la validità di tale regolamento.<br />
 <i>Osservazioni presentate alla Corte</i><br />
53      Il governo ceco, facendo appello alla giurisprudenza della Corte, ritiene che l’assenza di pubblicazione di un regolamento comunitario nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non influisca sulla sua validità e che, di conseguenza, la valutazione degli effetti di tale assenza di pubblicazione riguardi esclusivamente l’interpretazione del diritto comunitario. La Corte ha infatti dichiarato che la circostanza che la pubblicazione abbia avuto luogo solo dopo la scadenza del termine stabilito non influisce sulla validità di un tale regolamento, in quanto il ritardo poteva incidere soltanto sulla data a decorrere dalla quale il detto regolamento poteva essere applicato o produrre i suoi effetti (sentenza 29 maggio 1974, causa 185/73, König, Racc. pag. 607, punto 6).<br />
54      Il governo lettone osserva che l’inapplicabilità ai singoli di un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rappresenta una questione di validità, dato che gli effetti di tale inapplicabilità coincidono, in concreto, con quelli dell’inesistenza di tale regolamento. Pertanto, un giudice nazionale, al fine di risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente, dovrebbe considerare che il detto regolamento non sia mai esistito.<br />
55      A parere della Commissione, che si richiama alla giurisprudenza della Corte, la disponibilità della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei diversi Stati membri non influisce né sulla data in cui un regolamento è considerato come pubblicato, né sulla data in cui esso entra in vigore (v., in tal senso, sentenze Racke, cit., e 25 gennaio 1979, causa 99/78, Decker, Racc. pag. 101). Pertanto, l’indisponibilità di una versione linguistica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non potrebbe di per se stessa compromettere né la validità né la data di entrata in vigore di tale regolamento.<br />
56      La Commissione ritiene, di conseguenza, che la questione dell’opponibilità o meno ad un singolo di un regolamento che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardi l’interpretazione del diritto comunitario.<br />
 <i>Risposta della Corte</i><br />
57      Il giudice del rinvio si chiede se un regolamento che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro sia invalido con riferimento agli artt. 254, n. 2, prima frase, CE, 2 e 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione, nonché 4 e 5 del regolamento n. 1.<br />
58      È pacifico che tali disposizioni non condizionano la validità di un regolamento applicabile negli Stati membri nei quali è stato regolarmente pubblicato.<br />
59      Inoltre, la circostanza che tale regolamento non sia opponibile ai cittadini dello Stato membro nella cui lingua non è stato pubblicato non ha alcuna incidenza sul fatto che, essendo parte del diritto comunitario vigente, le sue disposizioni vincolano lo Stato membro considerato sin dalla data di adesione.<br />
60      L’interpretazione del combinato disposto delle norme citate al punto 57 della presente sentenza, così come emerge dalla risposta fornita alla prima questione, ha l’oggetto e l’effetto di ritardare l’opponibilità degli obblighi che un regolamento comunitario impone ai singoli in uno Stato membro, fino al momento in cui questi ultimi possano prenderne conoscenza in maniera ufficiale, scevra da qualsiasi ambiguità.<br />
61      Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai cittadini di tale Stato, la Corte procede ad un’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE.<br />
 <i>Sulla terza questione</i><br />
62      Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non occorre pronunciarsi sulla validità di un siffatto regolamento comunitario. <br />
 <b>Sulla domanda di limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza</b> <br />
63      Il governo ceco suggerisce alla Corte di limitare nel tempo gli effetti della sua sentenza alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle questioni pregiudiziali ad essa proposte, senza che tale limitazione sia opponibile ai ricorrenti che hanno già impugnato l’applicazione delle disposizioni non pubblicate o che hanno chiesto il risarcimento del danno in tal modo provocato.<br />
64      Esso sostiene che i due criteri fondamentali determinanti riguardo alla possibilità di pronunciarsi sulla limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza sono soddisfatti nella fattispecie, ossia il fatto che le persone interessate hanno agito in buona fede e che esiste un rischio di problemi gravi, non soltanto di carattere economico.<br />
65      Il governo lettone avanza la medesima proposta, ma alla data della presente sentenza, in modo che le decisioni adottate in buona fede sulla base di normative comunitarie non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e non ancora impugnate dai loro destinatari, non possano più essere rimesse in discussione.<br />
66      Esso ritiene che tutti gli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004 abbiano agito in buona fede nell’attuare disposizioni comunitarie che, a quel tempo, non erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. E, tenuto conto del significato della presente sentenza, se fosse necessario annullare, in quanto infondate, le decisioni amministrative che ne sono risultate, ciò comporterebbe un elevato numero di domande di annullamento nonché conseguenze finanziarie rilevanti, non soltanto per i bilanci degli Stati membri, ma anche per quello dell’Unione.<br />
67      A tale proposito si rammenta che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare, sentenze 8 aprile 1976, causa C 43/75, detta «Defrenne II», Racc. pag. 455, punti 72 75, e 6 marzo 2007, causa C 292/04, Meilicke e a., Racc. pag. I 1835, punto 38).<br />
68      Tuttavia, la citata giurisprudenza concerne circostanze diverse rispetto a quelle del caso di specie. Non si tratta infatti, nella presente causa, della questione della limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza della Corte riguardante l’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, ma della limitazione degli effetti di una sentenza avente ad oggetto l’opponibilità stessa di un atto comunitario sul territorio di uno Stato membro. Tale giurisprudenza non può di conseguenza essere applicata al caso di specie.<br />
69      Occorre inoltre rammentare che, in forza dell’art. 231 CE, nell’annullare un regolamento la Corte può precisare, ove lo reputi necessario, gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.<br />
70      Da ciò risulta che, anche in presenza di un atto illegittimo considerato come mai venuto ad esistenza, la Corte può, in forza di una disposizione espressa del Trattato CE, decidere che esso produca comunque legittimamente taluni dei suoi effetti giuridici.<br />
71      Le medesime esigenze di certezza del diritto impongono che lo stesso valga per le decisioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni di diritto comunitario, che non siano divenute opponibili sul territorio di taluni Stati membri a causa della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale degli Stati in questione, ad eccezione delle decisioni che erano state oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali alla data della presente sentenza.<br />
72      Pertanto, secondo il diritto comunitario, gli Stati membri interessati non hanno l’obbligo di rimettere in discussione le decisioni amministrative o giurisdizionali adottate sulla base di tali norme, in quanto esse sarebbero divenute definitive in forza delle norme nazionali applicabili.<br />
73      In base al diritto comunitario, la situazione sarebbe diversa solo nei casi eccezionali in cui, in virtù delle norme richiamate al punto 71 della presente sentenza, siano state adottate misure amministrative ovvero decisioni giurisdizionali, segnatamente a carattere repressivo, che pregiudichino diritti fondamentali, il cui accertamento rientra, entro tali limiti, nella competenza delle autorità nazionali.<br />
<b>Sulle spese</b><br />
74      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1)      L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in un regolamento comunitario che non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali persone avrebbero potuto prendere conoscenza di tale regolamento con altri mezzi. <br />
2)      Nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai cittadini di tale Stato, la Corte procede ad un’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/12/2007 n.6410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-12-2007-n-6410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospeso il provvedimento di decadenza di un consiglio di amministrazione di un’IPAB, con conferma di un commissario straordinario, se alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio, detto organo risultava già sospeso e quindi privo dei poteri di amministrazione; inoltre non vi e’ periculum</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di decadenza di un consiglio di   amministrazione di un’IPAB, con  conferma  di un commissario  straordinario, se   alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio, detto organo risultava già sospeso e quindi privo dei poteri di amministrazione;  inoltre non vi e’ periculum in mora perche’ collegato ad un presunto pregiudizio di natura esclusivamente economica, quindi di per sé sempre riparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI, SEZ. MISTA <a href="/ga/id/2007/12/11243/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 638</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 6410/07<br />
Registro Generale: 8077/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Claudio Marchitiello<br />  Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Dicembre 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VALENTE ANTONIO &#8211;   MAGGIO DOMENICO &#8211;  SACINO GIOVANNI</b> rappresentato e difeso da:Avv.  GIUSEPPE MARIANIcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2  pressoALFREDO PLACIDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  LUCA ALBERTO CLARIZIOcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2pressoALFREDO PLACIDI<br />
e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI BITRITTO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  VITTORIO TRIGGIANIcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2pressoALFREDO PLACIDI<br />
<b>VACCARELLI RODOLFO </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione Mista  n. 638/2007, resa tra le parti, concernente DECADENZA DEL CONSIGLIO DI   AMMINISTRAZIONE  E  CONFERMA  COMMISSARIO  STRAORDINARIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI BITRITTO<br />REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari   e uditi, altresì, per le   parti    gli avv.ti  Mariani, Clarizio e V. Triggiani;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, è condivisibile la pronuncia cautelare del tribunale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 8077/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Dicembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-280/06 Pres. V. SKOURIS, Rel. M. ILESIC Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 1. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 234 TCE – Concorrenza – L. italiana n. 287/1990 &#8211; Rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario – Interpretazione di tali principi – Competenza della Corte di giustizia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-sentenza-11-12-2007-n-0-2/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 11/12/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-280/06<br /> Pres. V. SKOURIS, Rel. M. ILESIC<br /> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 234 TCE – Concorrenza – L. italiana n. 287/1990 &#8211; Rinvio ai principi dell’ordinamento comunitario – Interpretazione di tali principi – Competenza della Corte di giustizia.</p>
<p>2. Comunità europea – Diritto comunitario – Art. 81 TCE – Autore dell’infrazione – Ente pubblico – Successione nel tempo – Controllo di una stessa autorità – Continuazione dell’infrazione – Irrogazione della sanzione – All’ente successore – Possibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Corte di giustizia è competente a interpretare i principi di diritto comunitario della concorrenza, anche quando questi siano applicabili ad una controversia in forza del richiamo contenuto nell’art. 1 della legge n. 287/1990.</p>
<p>2. Laddove un’infrazione sia stata prima commessa da un ente e poi continuata dal suo successore ed entrambi gli enti siano soggetti alla medesima autorità, la sanzione può essere irrogata all’ente successore nella sua interezza anche se l’ente succeduto non si sia estinto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione del diritto comunitario della concorrenza come richiamato dalla legge italiana n. 287/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)<br />
11 dicembre 2007</b></p>
<p>Nel procedimento C 280/06,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con ordinanza 8 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2006, nelle cause</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ente tabacchi italiani – ETI SpA</b>,</p>
<p><b>Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA</b>,</p>
<p>e</p>
<p><b>Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>,</p>
<p><b>Ente Tabacchi Italiani – ETI SpA</b></p>
<p>e</p>
<p><b>Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. e Philip Morris International Management SA</b></p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>,</p>
<p><b>Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</b>,</p>
<p><b>Ente tabacchi italiani – ETI SpA</b>,</p>
<p align=center>LA CORTE (Grande Sezione),</p>
<p>composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Ileši&#269; (relatore), J. Klu&#269;ka, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra J. Kokott<br />
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 maggio 2007,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per l’Ente tabacchi italiani – ETI SpA, dagli avv.ti S. D’Alberti, A. Clarizia e L. D’Amario; <br />
–        per la Philip Morris Products SA, la Philip Morris Holland BV, la Philip Morris GmbH, la Philip Morris Products Inc. e la Philip Morris International Management SA, dagli avv.ti L. Di Via, C. Tesauro e P. Leone; <br />
–        per il governo italiano, dai sigg. I.M. Braguglia e F. Arena, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Castillo de la Torre e V. Di Bucci, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 luglio 2007,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 81 CE e segg. nonché dei principi generali del diritto comunitario.<br />
2        Questa domanda è stata proposta nell’ambito di procedimenti tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l’«Autorità»), l’Ente tabacchi italiani – ETI SpA, la Philip Morris Products SA, la Philip Morris Holland BV, la Philip Morris GmbH, la Philip Morris Products Inc. e la Philip Morris International Management SA (in prosieguo, le cinque società congiuntamente considerate: le «società del gruppo Philip Morris»), nonché l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (in prosieguo: l’«AAMS») in merito ad un’intesa sul prezzo di vendita delle sigarette. <br />
 <b>Contesto normativo</b><br />
3        In diritto italiano la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato (GURI n. 240 del 13 ottobre 1990; in prosieguo: la «legge n. 287/90»), comprende in particolare, nel titolo I, le seguenti disposizioni:<br />
«Art. 1.<br />
(…)<br />
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.<br />
(…)<br />
4. L’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. <br />
Art. 2.<br />
(…)<br />
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. <br />
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: <br />
a)       fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; <br />
b)       impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; <br />
c)       ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; <br />
d)       applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; <br />
e)       subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi. <br />
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».<br />
4        Il titolo II di tale legge riguarda l’Autorità, istituita dall’art. 10, comma 1. L’art. 15, comma 1, della medesima legge, contenuto nel citato titolo II, dispone quanto segue:<br />
«Se (…) l’Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione».<br />
5        L’art. 31, riportato al titolo VI della legge n. 287/90, ha il seguente tenore:<br />
«Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689».<br />
6        L’8 dicembre 1927 veniva promulgato il regio decreto legge n. 2258, istitutivo dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (GURI n. 288 del 14 dicembre 1927). A tale organo dell’amministrazione dello Stato, che dipendeva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata affidata, fino al mese di febbraio 1999, la gestione del monopolio del tabacco. In seguito, l’AAMS ha continuato a svolgere funzioni statali nel settore del tabacco. Essa esercita inoltre un’attività commerciale nel settore dei giochi, segnatamente in quello delle lotterie. L’AAMS è autonoma sia a livello della gestione amministrativa sia dal punto di vista finanziario e contabile, ma non dispone di personalità giuridica propria.<br />
7        Dal 1° marzo 1999, tutte le attività di produzione e vendita nel settore dei tabacchi sino ad allora affidate all’AAMS venivano trasferite ad un altro ente pubblico istituito con decreto legge 9 luglio 1998, n. 283, recante «Istituzione dell’Ente tabacchi italiani» (GURI n. 190 del 17 agosto 1998, pag. 3; in prosieguo: il «decreto legge n. 283/98»). Tale ente riceveva le attività e le passività dell’AAMS relative ai settori di attività che gli erano stati affidati. Con delibera del suo consiglio di amministrazione 23 giugno 2000, esso veniva trasformato in società per azioni assumendo la denominazione di Ente tabacchi italiani – ETI SpA (in prosieguo: l’«ETI»). Il capitale di questa società era inizialmente detenuto al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In seguito ad una gara indetta nel 2003 da tale Ministero, l’ETI veniva privatizzata ed il suo controllo esclusivo era assunto dalla British American Tobacco plc (in prosieguo: la «BAT»), società holding di diritto inglese del gruppo BAT British American Tabacco.<br />
 <b>Cause principali e questioni pregiudiziali</b><br />
8        In esito ad un’istruttoria avviata durante il mese di giugno 2001, l’Autorità constatava, con provvedimento 13 marzo 2003, che le società del gruppo Philip Morris, congiuntamente all’AAMS, divenuta poi l’Ente tabacchi italiani e, infine, l’ETI, avevano concluso e attuato un’intesa avente ad oggetto ed effetto un’alterazione della concorrenza sul prezzo di vendita delle sigarette nel mercato nazionale dal 1993 al 2001, in violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 287/90. Essa applicava di conseguenza alle suddette società sanzioni pecuniarie amministrative di importo pari a EUR 50 milioni complessivi, per quanto riguarda le società del gruppo Philip Morris, e pari a EUR 20 milioni per quanto riguarda l’ETI.<br />
9        Nel suo provvedimento, l’Autorità imputava all’ETI la condotta posta in essere dall’AAMS anteriormente al 1° marzo 1999, in quanto quest’ultima, una volta operativo l’Ente tabacchi italiani, divenuto poi l’ETI, aveva cessato lo svolgimento delle attività di produzione e vendita nel settore del tabacco. Ciò premesso, anche tenendo conto del fatto che l’AAMS non ha cessato di esistere, l’ETI, in applicazione del criterio della continuità economica, sarebbe il successore dell’AAMS.<br />
10      Tale provvedimento veniva impugnato da tutte le imprese interessate dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Quest’ultimo respingeva il ricorso delle società del gruppo Philip Morris e accoglieva parzialmente il ricorso dell’ETI, annullando il provvedimento nella parte in cui questo imputava all’ETI la responsabilità di fatti commessi dall’AAMS. Il citato Tribunale fondava la sua valutazione sul criterio della responsabilità personale.<br />
11      Adito in appello avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Consiglio di Stato, con una prima sentenza 8 novembre 2005, ha respinto i ricorsi dell’ETI e delle società del gruppo Philip Morris nella parte in cui contestavano l’esistenza della violazione delle regole della concorrenza. Riguardo alla questione dell’imputazione all’ETI della condotta dell’AAMS, il Consiglio di Stato osserva, nella decisione di rinvio, che il trasferimento delle attività dell’AAMS all’Ente tabacchi italiani ha segnato una netta discontinuità rispetto al modello organizzativo e gestionale precedente. Tale modello, prima che le attività in questione fossero trasferite all’Ente tabacchi italiani, diventato ETI, era connotato dall’ascrizione in capo all’AAMS, nella sua veste di amministrazione autonoma dello Stato, di una concentrazione di compiti economici e di funzioni amministrative di stampo pubblicistico tali da creare una dipendenza dal potere politico. Tale connessione non sarebbe più riprodotta in capo al nuovo ente, le cui attività sono esclusivamente di natura imprenditoriale. Peraltro, il giudice del rinvio rileva che l’AAMS, pur non svolgendo più alcuna attività commerciale nel settore del tabacco, continua a svolgere un’attività economica sottoposta al diritto della concorrenza. Secondo il Consiglio di Stato, tali peculiarità depongono in senso contrario all’applicazione del criterio della continuità economica.<br />
12      Il Consiglio di Stato nondimeno ha ritenuto opportuno interrogare la Corte in merito ai criteri da applicare nel diritto comunitario della concorrenza, al quale rinvia l’art. 1, comma 4, della legge n. 287/90. Esso ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      [Q]uale sia, ai sensi degli artt. 81 e seguenti [CE] e dei principi generali del diritto comunitario, il criterio da seguire nell’individuazione dell’impresa da sottoporre a sanzione per violazione delle norme in tema di concorrenza nel caso in cui, nell’ambito di una condotta unitariamente sanzionata, la parte finale del comportamento sia stata tenuta da una impresa succeduta nel settore economico di riferimento all’impresa originaria, qualora l’ente originario, pur non essendo estinto, non operi più, quanto meno nel settore economico interessato dall’intervento sanzionatorio, come impresa commerciale.<br />
2)      [S]e, in sede di individuazione del soggetto sanzionabile, residui in capo all’Autorità amministrativa competente nell’applicazione della normativa antitrust il compito di valutare discrezionalmente la ricorrenza di circostanze che giustifichino l’imputazione al successore economico della responsabilità per violazioni concorrenziali commesse dalla persona giuridica cui subentra, anche quando quest’ultima non abbia cessato di esistere alla data della decisione, affinché l’effetto utile delle norme sulla concorrenza non risulti pregiudicato dalle modificazioni apportate alla figura giuridica delle imprese».<br />
<b>Sulla competenza della Corte</b><br />
13      Poiché la Commissione delle Comunità europee ha espresso dubbi in merito alla competenza della Corte, occorre anzitutto esaminare tali dubbi. <br />
 <i>Osservazioni presentate alla Corte</i><br />
14      La Commissione sostiene che le cause principali attengono alla validità di una decisione di un’autorità nazionale della concorrenza che, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), ha applicato esclusivamente le disposizioni nazionali che vietano le intese, e non l’art. 81 CE.<br />
15      Essa ritiene che l’art. 1, comma 4, della legge n. 287/90, ai sensi del quale l’interpretazione delle norme contenute nel titolo I è effettuata in base ai principi del diritto comunitario della concorrenza, sia privo di rilevanza a tale riguardo. Infatti, nelle cause principali, si tratterebbe di determinare quali sono «le imprese e gli enti interessati» ai sensi dell’art. 15 di tale legge nonché il regime delle sanzioni amministrative come previsto dall’art. 31 della stessa, articoli che fanno parte, rispettivamente, dei titoli II e VI. Il citato art. 1, comma 4, potrebbe essere preso in considerazione se si trattasse di interpretare la nozione di impresa, che è comune agli artt. 81 CE e 2 della legge n. 287/90, ma non per determinare quali sono le imprese da sanzionare.<br />
16      La Commissione aggiunge che, anche ammettendo che il rinvio da parte della legge n. 287/90 ai principi del diritto comunitario si applichi nelle cause principali, la giurisprudenza della Corte condurrebbe nondimeno a concludere che le questioni pregiudiziali sono irricevibili. A tale riguardo, la Commissione cita la sentenza 28 marzo 1995, causa C 346/93, Kleinwort Benson (Racc. pag. I 615), ed evidenzia che la citata legge non precisa che i giudici nazionali sono tenuti ad applicare, in modo assoluto e incondizionato, le interpretazioni adottate dalla Corte. <br />
17      Su quest’ultimo punto, la Commissione fa notare che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha fondato la sua sentenza sulle disposizioni italiane in materia di sanzioni amministrative, alle quali rinvia l’art. 31 della legge n. 287/90. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato menzionerebbe argomenti che l’Autorità desume dal diritto italiano in materia di responsabilità. Ciò dimostrerebbe che, per i giudici e i giuristi italiani, il diritto comunitario costituisce soltanto un elemento tra gli altri ai fini dell’interpretazione delle disposizioni nazionali applicabili.<br />
18      L’ETI e le società del gruppo Philip Morris ritengono al contrario che la Corte sia competente a conoscere del rinvio pregiudiziale. Senza prendere posizione sulla competenza della Corte, il governo italiano evidenzia che una risposta di quest’ultima sarebbe utile per il Consiglio di Stato, tenuto conto del rinvio al diritto comunitario di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 287/90.<br />
 <i>Giudizio della Corte</i><br />
19      L’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione giudiziaria, grazie al quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario che possono essere loro utili per valutare gli effetti di una disposizione di diritto nazionale controversa nell’ambito della causa sulla quale essi sono chiamati a pronunciarsi (sentenze 15 maggio 2003, causa C 300/01, Salzmann, Racc. pag. I 4899, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché 4 dicembre 2003, causa C 448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I 14527, punto 77).<br />
20      Quando la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenze Salzmann, cit., punto 29, e 18 luglio 2007, causa C 119/05, Lucchini, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).<br />
21      Adita con domande di tale natura, in cui le regole comunitarie di cui era stata richiesta l’interpretazione erano applicabili solo mediante un rinvio operato dal diritto interno, la Corte ha giudicato in maniera costante che, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in tal senso, in particolare, sentenze 18 ottobre 1990, cause riunite C 297/88 e C 197/89, Dzodzi, Racc. pag. I 3763, punto 37; 17 luglio 1997, causa C 28/95, Leur-Bloem, Racc. pag. I 4161, punto 32; 11 gennaio 2001, causa C 1/99, Kofisa Italia, Racc. pag. I 207, punto 32; 29 aprile 2004, causa C 222/01, British American Tobacco, Racc. pag. I 4683, punto 40, e 16 marzo 2006, causa C 3/04, Poseidon Chartering, Racc. pag. I 2505, punto 16).<br />
22      Infatti, non risulta né dal dettato dell’art. 234 CE né dalle finalità della procedura, istituita da tale articolo, che gli autori del Trattato CE abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una norma comunitaria nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le regole da applicare ad una situazione puramente interna a tale Stato (sentenze Dzodzi, cit., punto 36; Leur-Bloem, cit., punto 25, e 14 dicembre 2006, causa C 217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I 11987, punto 19).<br />
23      Riguardo all’applicazione della summenzionata giurisprudenza alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è giocoforza constatare che le disposizioni del titolo I della legge n. 287/90 si conformano, per le soluzioni che apportano a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario. <br />
24      Infatti, l’art. 1, comma 4, di tale legge dispone che l’interpretazione delle disposizioni del suo titolo I si effettua sulla base dei principi del diritto comunitario della concorrenza. Gli artt. 2 e 3 della citata legge, che fanno parte dello stesso titolo, riprendono mutatis mutandis la formulazione degli artt. 81 CE e 82 CE.<br />
25      Inoltre, né la formulazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 287/90, né la decisione di rinvio, né gli altri documenti del fascicolo sottoposti alla Corte fanno pensare che il rinvio al diritto comunitario che contiene tale disposizione sia sottoposto a una qualunque condizione.<br />
26      Pertanto, conformemente alla sopra citata giurisprudenza, esiste un interesse comunitario certo a che le regole del diritto comunitario, qualora appaiano dubbi nell’ambito dell’applicazione del rinvio operato dal diritto interno, possano ricevere un’interpretazione uniforme mediante sentenze rese dalla Corte su domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />
27      Quanto all’argomento della Commissione secondo cui le cause principali rientrano esclusivamente nell’ambito dei titoli II e VI della legge n. 287/90, di modo che l’art. 1, comma 4, di tale legge, il quale fa parte del suo titolo I, non sarebbe rilevante, è giocoforza constatare che tale valutazione non è condivisa dal Consiglio di Stato, il quale ha espressamente motivato il rinvio pregiudiziale facendo riferimento al citato art. 1, comma 4. A tale riguardo, occorre ricordare che non spetta alla Corte giudicare l’esattezza del quadro normativo che il giudice nazionale definisce su sua propria responsabilità (v., in tal senso, sentenze Salzmann, cit., punto 31; 1° dicembre 2005, causa C 213/04, Burtscher, Racc. pag. I 10309, punto 35, nonché 7 giugno 2007, cause riunite da C 222/05 a C 225/05, van der Weerd e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22).<br />
28      Riguardo, infine, all’argomento della Commissione secondo cui il diritto comunitario è solo uno degli elementi da considerare per l’interpretazione delle disposizioni del titolo I della legge n. 287/90 e secondo cui i giudici italiani non sono obbligati ad applicare, in modo assoluto e incondizionato, le interpretazioni fornite dalla Corte, è sufficiente constatare che l’Autorità e il Tribunale amministrativo regionale del Lazio hanno fondato il loro provvedimento e la sentenza sulla normativa e sulla giurisprudenza comunitaria, e che il Consiglio di Stato ha motivato il suo rinvio pregiudiziale con la considerazione che questo è necessario per conoscere il criterio da prendere in considerazione conformemente ai principi del diritto comunitario della concorrenza a cui rinvia l’art. 1, comma 4, della legge n. 287/90. <br />
29      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte è competente a conoscere della domanda di pronuncia pregiudiziale.<br />
 <b>Sulle questioni pregiudiziali</b><br />
30      Mediante le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, quali sono, in virtù degli artt. 81 CE e segg. nonché, eventualmente, di ogni altra regola rilevante del diritto comunitario, i criteri che occorre applicare per determinare l’impresa da sanzionare per violazione delle regole della concorrenza in caso di successione di imprese, in particolare qualora la parte finale di una violazione di tal genere sia stata attuata dal successore economico dell’ente che ha commesso tale infrazione e qualora quest’ultimo ente, benché non abbia più operato nel settore economico interessato dalla sanzione, non abbia cessato di esistere. <br />
 <i>Osservazioni presentate alla Corte</i><br />
31      Secondo l’ETI, il criterio rilevante è quello della responsabilità personale. Sarebbe possibile derogare a tale criterio solo in casi eccezionali, per proteggere l’effetto utile delle regole di concorrenza. In casi di tal genere, la responsabilità dell’infrazione potrebbe essere imputata ad una persona diversa da quella che aveva il controllo dell’impresa al momento dell’infrazione, anche qualora quest’ultima non abbia cessato di esistere.<br />
32      Tuttavia, circostanze eccezionali di tale natura non sussisterebbero, qualora, come nelle cause principali, sia possibile imputare la responsabilità dell’infrazione alla persona che gestiva l’impresa al momento in cui l’infrazione stessa è stata commessa. <br />
33      Le società del gruppo Philip Morris sostengono che il criterio della responsabilità personale si applica in tutti i casi in cui la persona che ha materialmente compiuto l’atto illecito esiste ancora, esercita attività imprenditoriali ed è in grado di ottemperare alla decisione dell’autorità della concorrenza che impone la sanzione. <br />
34      Tali società ritengono che, a parte il caso della scomparsa del soggetto giuridico e dell’impossibilità derivantene che esso sia sottoposto a sanzioni, l’ordinamento giuridico comunitario non ammetta deroghe al criterio della responsabilità personale. Il ricorso al criterio della continuità economica sarebbe giustificato solamente qualora sia necessario per assicurare l’applicazione effettiva delle regole della concorrenza.<br />
35      Secondo il governo italiano, il criterio della continuità economica implica la responsabilità della persona che ha continuato e portato a termine il comportamento contrario alle regole della concorrenza cominciato da un’altra persona ogni volta che l’impresa interessata dall’infrazione e ceduta da una persona ad un’altra è identica dai punti di vista economico, strutturale e funzionale. A tale riguardo, sarebbe indifferente che la persona che ha ceduto tale impresa esista ancora formalmente ed eserciti o meno altre attività. <br />
36      Nella fattispecie, risulterebbe dal decreto legge n. 283/98 che vi è effettivamente un’identità tra l’impresa gestita dall’AAMS e quella gestita dall’Ente tabacchi italiani, diventato ETI. L’AAMS e l’ETI sarebbero inoltre uniti da legami strutturali, consistenti nel fatto che entrambi sono emanazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
37      Secondo la Commissione, qualora l’infrazione sia stata commessa da un’impresa gestita da un organismo di uno Stato membro dotato di proprio potere decisionale e l’attività economica interessata sia stata ceduta ad un altro soggetto giuridico, le sanzioni relative a tale comportamento devono essere inflitte all’organismo dello Stato se questo, dopo la cessione, continua ad esercitare un’attività imprenditoriale, anche in settori diversi da quello interessato da tale comportamento. Per contro, le sanzioni dovrebbero essere inflitte al soggetto giuridico che ha acquisito l’attività economica in questione se, dopo la cessione, tale organismo dello Stato cessa di esercitare attività imprenditoriali.<br />
 <i>Giudizio della Corte</i><br />
38      Risulta dalla giurisprudenza che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C 204/00 P, C 205/00 P, C 211/00 P, C 213/00 P, C 217/00 P e C 219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I 123, punto 59) e che il concetto di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 28 giugno 2005, cause riunite C 189/02 P, C 202/02 P, da C 205/02 P a C 208/02 P e C 213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I 5425, punto 112; 10 gennaio 2006, causa C 222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I 289, punto 107, nonché 11 luglio 2006, causa C 205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I 6295, punto 25).<br />
39      Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, incombe ad esso, secondo il principio della responsabilità personale, di rispondere di tale infrazione (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1999, causa C 49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I 4125, punto 145, e 16 novembre 2000, causa C 279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I 9693, punto 78).<br />
40      Riguardo alla questione di sapere in quali circostanze un ente che non è l’autore dell’infrazione possa nondimeno essere sanzionato per questa, occorre, anzitutto, constatare che rientra in una tale ipotesi la situazione in cui l’ente che ha commesso un’infrazione ha cessato di esistere giuridicamente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., punto 145) o economicamente. A quest’ultimo riguardo, occorre considerare che una sanzione inflitta ad un’impresa che continua ad esistere giuridicamente, ma non esercita più attività economiche, rischia di essere priva di effetto dissuasivo.<br />
41      Occorre inoltre rilevare che, se nessun’altra possibilità di imposizione della sanzione ad un ente diverso da quello che ha commesso l’infrazione fosse prevista, alcune imprese potrebbero sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Lo scopo di reprimere comportamenti contrari alle regole della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive (v., in tal senso, sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 173; 29 giugno 2006, causa C 289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I 5859, punto 61, nonché 7 giugno 2007, causa C 76/06 P, Britannia Alloys &#038; Chemicals/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22) sarebbe pertanto compromesso.<br />
42      Di conseguenza, come già constatato dalla Corte, qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle regole della concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti (v., in tal senso, sentenze 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 9, nonché Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 59).<br />
43      Conformemente a questa giurisprudenza, le forme giuridiche rispettive dell’ente che ha commesso un’infrazione e del suo successore sono irrilevanti. L’applicazione a tale successore della sanzione per l’infrazione non può dunque essere esclusa per il solo fatto che, come nelle cause principali, questo possiede un altro status giuridico e opera con modalità diverse rispetto all’ente cui è succeduto.<br />
44      È irrilevante anche la circostanza che una cessione delle attività venga decisa non da singoli, ma dal legislatore nella prospettiva di una privatizzazione. Infatti, le misure di ristrutturazione o di riorganizzazione d’impresa adottate dalle autorità di uno Stato membro non possono legittimamente avere come conseguenza la compromissione dell’effetto utile del diritto comunitario della concorrenza (v., in tal senso, sentenza 12 maggio 2005, causa C 415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 3875, punti 33 e 34). <br />
45      Nelle cause principali, risulta dalla decisione di rinvio nonché dal fascicolo sottoposto alla Corte che le attività economiche dell’AAMS sul mercato interessato dall’intesa sono state proseguite dall’Ente tabacchi italiani, diventato poi ETI. Alla luce di ciò, anche se l’AAMS ha continuato ad esistere in quanto operatore economico su altri mercati, l’ETI poteva essere considerato, nell’ambito del procedimento relativo all’intesa sui prezzi di vendita delle sigarette, come il successore economico dell’AAMS.<br />
46      Riguardo alla questione se un caso come quello in oggetto integri la fattispecie in cui un’entità economica può essere sanzionata per l’infrazione commessa da un altro ente, occorre constatare, anzitutto, che il fatto che l’AAMS non disponga di personalità giuridica (v. punto 6 della presente sentenza) non è un elemento che può giustificare l’applicazione al suo successore della sanzione per l’infrazione che essa ha commesso.<br />
47      Per contro, l’applicazione della sanzione per l’infrazione commessa dall’AAMS all’ETI potrebbe giustificarsi per il fatto che quest’ultimo e l’AAMS dipendono dalla stessa autorità pubblica.<br />
48      A tale riguardo occorre ricordare che, qualora due enti costituiscano lo stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punti 355 358).<br />
49      In particolare, una tale configurazione della sanzione è ammissibile qualora tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali.<br />
50      Nelle cause principali, è certo che, al momento del loro comportamento illecito, l’AAMS e l’ETI erano detenuti dallo stesso ente pubblico, ossia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
51      Spetta al giudice del rinvio verificare se, partecipando all’intesa sui prezzi di vendita delle sigarette, l’AAMS e l’ETI siano stati sotto la tutela di tale organismo pubblico. In caso affermativo, occorrerebbe concludere che il principio della responsabilità personale non si oppone a che la sanzione per l’infrazione commessa dall’AAMS e continuata dall’ETI sia inflitta interamente a quest’ultima. <br />
52      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le questioni sottoposte vanno risolte dichiarando che gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità.<br />
 <b>Sulle spese</b><br />
53      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
Gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l’infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità.</p>
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