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	<title>11/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-11-2016-n-11169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-11-2016-n-11169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11169</a></p>
<p>Pres. Perna/Est. Cicchese Sui limiti alle sanzioni “da inottemperanza” dell’AGCM 1.Concorrenza e mercato – Intese anticoncorrenziali – Istruttoria – Comunicazione alle parti – Obbligo – Ragioni – Conseguenze. 2. Concorrenza e mercato – Condotta anticoncorrenziale – Art. 15 l. n. 287/1990 –&#160; Sanzioni – Inottemperanza –Raddoppio della sanzione – Presupposti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-11-2016-n-11169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-11-2016-n-11169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perna/Est. Cicchese</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti alle sanzioni “da inottemperanza” dell’AGCM</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Concorrenza e mercato – Intese anticoncorrenziali – Istruttoria – Comunicazione alle parti – Obbligo – Ragioni – Conseguenze.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Condotta anticoncorrenziale – Art. 15 l. n. 287/1990 –&nbsp; Sanzioni – Inottemperanza –Raddoppio della sanzione – Presupposti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In materia di accertamento di intese anticoncorrenziali, pur non essendovi una rigida procedimentalizzazione e una netta distinzione tra fase istruttoria e fase decisionale, vi è una diversificazione tra funzioni e competenze degli uffici &#8211; cui è rimessa un’attività di materiale acquisizione istruttoria e di comunicazione alle parti della scansione procedimentale &#8211; e competenze del Collegio dell’autorità, cui compete l’attività valutativa propria dell’Autorità indipendente, ivi inclusa quella dell’audizione delle parti laddove ne facciano espressa richiesta “<em>entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie</em>” (art. 14, comma 5, d.P.R. n. 217/1998). Tale comunicazione assolve, quindi, ad una peculiare ed ineludibile finalità di garanzia del contraddittorio, atteso che, oltre a delimitare definitivamente l’oggetto del futuro provvedimento sanzionatorio, essa orienta anche il contenuto e le forme dell’attività difensiva della parte, tanto più laddove in tale sede, si proceda, pur nel solco della contestazione formulata in sede di avvio del procedimento e senza operare una variazione sostanziale della medesima, alla contestazione di nuove e distinte violazioni. Pertanto risultano violate tali statuizioni nel caso in cui una parte abbia potuto articolare la sua difesa solo davanti ai rappresentanti degli uffici in sede istruttoria e non abbia potuto giovare dell’audizione innanzi al Collegio dell’Autorità in ragione dell’assunta comunicazione delle risultanze istruttorie. Né può rilevare, il fatto che, nel corso del procedimento, il ricorrente non ha rappresentato esigenze difensive ulteriori rispetto all’audizione innanzi agli uffici o alla presentazione di memorie, essendo stata, comunque, raggiunta la finalità partecipativa. Deve, infatti osservarsi, come il raggiungimento della finalità partecipativa va correlato alla complessità del provvedimento a cui la partecipazione inerisce e all’oggettivo contenuto del provvedimento finale, così che la mera conoscenza dell’esistenza del procedimento (o una conoscenza incompleta dell’oggetto del medesimo) risulta sicuramente insufficiente, laddove la stessa non consenta il pieno dispiegarsi di una adeguata attività difensiva. Nè può ritenersi sussistente l’esistenza di un onere della parte di contestare, già in corso di procedimento, le eventuali violazioni procedurali ravvisate.<br />
&nbsp;<br />
2. L’art. 15 della l. n. 287/1990 prevede un automatico raddoppio della sanzione originariamente inflitta, con il solo limite del 10% di fatturato, senza alcuna parametrazione all’oggettiva gravità della violazione e con sostanziale annullamento dei poteri di valutazione. Di conseguenza, all’automatismo del meccanismo con cui il professionista viene assoggettato alla nuova sanzione, deve corrispondere un altrettanto schematico meccanismo di accertamento, nel senso che l’inottemperanza deve ravvisarsi solo quando sussiste una, facilmente apprezzabile, reiterazione di una condotta identica a quella già oggetto di sanzione. Viceversa, ogni qualvolta la valutazione del comportamento tenuto successivamente all’irrogazione della sanzione importi l’utilizzo di un significativo percorso interpretativo, teso ad individuare se e in che misura sia ravvisabile una modalità elusiva, deve essere attivato un nuovo ed autonomo procedimento sanzionatario, nel quale apprezzare, eventualmente anche alla luce dell’esistenza di pregresse violazioni, la oggettiva gravità della medesima.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 11/11/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 11169/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05063/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5063 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Calabrò C.F. CLBDVD57T03F620S, Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Giuseppe Colavitti C.F. CLVGPP70L27B354I, Roberto Mastroianni C.F. MSTRRT64M03D086J, Fabio Cintioli C.F. CNTFBA62M23F158G, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli, 180, presso lo studio dell’avv. Mario Sanino;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Nethuns Srl, non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell’esecuzione</em><br />
&#8211; del provvedimento adottato nella adunanza del 10 febbraio 2016 con il quale è stata dichiarata l’inottemperanza del Consiglio Nazionale Forense al provvedimento AGCM n. 25154 del 22 ottobre 2014 ed è stata comminata allo stesso la sanzione amministrativ<br />
&#8211; di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ivi compreso, in quanto occorrer possa e in parte qua il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 “Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorr</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Con provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi anche Autorità o AGCM) riteneva che il Consiglio Nazionale Forense (d’ora innanzi Consiglio o CNF), avesse posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE ed irrogava al medesimo la sanzione amministrativa pecuniaria di € 912.536,40.<br />
La condotta illecita veniva ravvisata nell’adozione di due decisioni, ritenute idonee a limitare l’autonomia dei singoli avvocati rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato.<br />
In particolare, per quanto qui rileva, l’AGCM riteneva integrare comportamento anticoncorrenziale l’adozione del parere n. 48 dell’11 luglio 2012, reso dal CNF in risposta ad una richiesta del Consiglio dell’Ordine di Verbania sulla compatibilità con l’art. 19 del Codice deontologico dell’offerta, da parte di un avvocato, di prestazioni professionali scontate mediante siti web (in concreto si trattava del sito Amica Card).<br />
Nel parere il Consiglio aveva censurato l’utilizzo della pubblicità tramite circuiti web, in quanto non destinata ad esaurirsi nel fine promozionale ma diretta alla concreta acquisizione del cliente, sottolineando altresì come tale modalità di pubblicità permetterebbe “<em>di raggiungere in via aspecificamente generalizzata il consumatore … tramite i suoi strumenti di accesso alla rete</em>” e di enfatizzare oltremodo la convenienza della prestazione professionale, così da costituire illecito disciplinare.<br />
L’Autorità riteneva che il parere avesse illegittimamente limitato l’impiego, da parte degli avvocati, di un importante canale messo a disposizione delle nuove tecnologie per la diffusione dell’informazione circa la natura e la convenienza dei servizi professionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale (cfr. provvedimento del 22 ottobre 2014, § 125 s.s.).<br />
L’AGCM evidenziava pure come tale forma di pubblicità aumenta la trasparenza del mercato, colmando le lacune informative dei consumatori, e costituisce una importante leva del processo concorrenziale, affermando poi che non fosse condivisibile la differenza, prospettata dal CNF in sede procedimentale, tra pubblicità fatta dal singolo professionista tramite il proprio sito web e quella fatta ricorrendo a vetrine on line, quali quella di Amica Card, essendo del tutto indimostrato che tale ultima modalità potesse integrare una forma di illecito accaparramento di clienti.<br />
Con il medesimo provvedimento 25154 il CNF veniva pure invitato a: a) porre termine all’infrazione, dandone adeguata comunicazione agli iscritti, b) astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata e c) comunicare all’Autorità, entro il 28 febbraio 2015, l’adozione delle misure richieste.<br />
Con successiva delibera del 27 maggio 2015, n. 25487, l’Autorità, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/1990, avviava un nuovo procedimento, per contestare al CNF l’inottemperanza alla precedente delibera n. 25154 del 22 ottobre 2014.<br />
In proposito l’AGCM rilevava come, sulla base di accertamenti effettuati nelle date 7, 13 e 21 maggio 2015, il parere 48/2012 non risultava rimosso né dalla banca dati del CNF né dalla sezione del sito web dedicato alla deontologia forense, rilevando altresì che non risultavano adottati, in relazione al suddetto parere, provvedimenti espressi di revoca.<br />
Altro profilo di inottemperanza veniva rilevato nell’introduzione, nel nuovo codice deontologico entrato in vigore il 15 dicembre 2014, dell’articolo 35, il quale ribadiva la legittimità dell’utilizzo dei soli siti web con domini propri, senza reindirizzamento, e prevedeva altresì la necessità che le forme e le modalità delle informazioni pubblicitarie rispettassero i principi di dignità e decoro della professione, la violazione dei quali rileva a fini disciplinari.<br />
Nel corso del procedimento, il CNF, il 16 novembre 2015, trasmetteva all’Autorità sia il verbale dell’adunanza del 23 ottobre 2015, contenente l’interpretazione autentica del parere n. 48/2012, che la modifica dell’art. 35 del codice deontologico.<br />
Nell’adunanza del 10 febbraio 2016 l’Autorità emetteva un nuovo provvedimento sanzionatorio con il quale riteneva che la mancata emanazione di un provvedimento espresso di revoca del parere 48/12 e la successiva la delibera interpretativa del medesimo parere, adottata dal CNF in data 23 ottobre 2015, costituissero un comportamento inottemperante al precedente provvedimento sanzionatorio del 22 ottobre 2014.<br />
Tale delibera, a giudizio dell’Autorità, nello stigmatizzare come comportamento deontologicamente scorretto la ricerca e l’acquisizione di clientela attraverso la suggestione creata dalla convenienza economica, replicherebbe i profili di anticoncorrenzialità già ravvisati nel parere interpretato.<br />
Con il medesimo provvedimento l’AGCM escludeva che l’adozione da parte del CNF dell’art. 35 del codice deontologico costituisse inottemperanza al proprio precedente provvedimento sanzionatorio.<br />
La sanzione veniva quindi fissata in € 912.536,40, pari al 10% del fatturato.<br />
Avverso tale nuovo provvedimento sanzionatorio è insorto il Consiglio Nazionale Forense, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza.<br />
1 Violazione di legge. Violazione degli artt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 14 della legge 287 del 1990. Violazione dell’art. 14 del d.P.R. 30 aprile 1998, n. 287, recante regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Violazione del principio di legalità.<br />
Il procedimento, all’esito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, sarebbe stato caratterizzato da gravi violazioni in materia di diritto di difesa e di diritto al contraddittorio.<br />
In particolare: a) le audizioni della parte si sono svolte solo davanti ai funzionari dell’Autorità e non innanzi al collegio, b) alla parte ricorrente non è stata notificata la chiusura delle risultanze istruttorie, c) alla parte ricorrente non è stato consentito esprimere davanti al Collegio la propria posizione in merito alla nuova sanzione ed ai criteri utilizzati per determinarne l’importo.<br />
L’iter procedimentale descritto, adottato sull’erroneo assunto che la condotta esaminata fosse ascrivibile ad un’ipotesi di inottemperanza, sarebbe in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 14 del d.P.C.M. n. 217/1998 e con i principi comunitari in materia di diritto di difesa, collegati alla natura sostanzialmente “<em>penale</em>” della sanzione irrogata ed avrebbe, in concreto, condotto ad una decisione assunta senza una approfondita valutazione della prospettazione del soggetto inciso dalla stessa.<br />
2 Violazione di legge. Violazione dell’art. 15 della legge n. 287/1990 per errata qualificazione del comportamento del CNF come reiterativo della violazione dell’art. 101 TFUE. Violazione dell’art. 3 della legge n. 247/2012. Violazione dell’autonomia deontologica e della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione.<br />
Il comportamento considerato inottemperante al precedente procedimento sanzionatorio emanato dall’Autorità nel 2014, e consistito nell’adozione della delibera consiliare emessa nel 2015, sarebbe privo della ritenuta idoneità ad reiterare la violazione già sanzionata.<br />
La nuova delibera, infatti, pur muovendo da una finalità interpretativa del precedente parere, già valutato come integrante una violazione dell’art. 101 del TFEU, era espressamente finalizzata ad espungere dalla precedente delibera i profili di anticoncorrenzialità individuati nel provvedimento sanzionatorio del 2014.<br />
Proprio per tale ragione, sostiene la ricorrente, la delibera del 2015 ha affermato il principio di libertà dei mezzi pubblicitari, compresi quelli telematici, affermando, tuttavia, il divieto, derivante dalla applicazione dei principi deontologici, di pagare terzi procacciatori di affari e clienti, nonché la necessità, già stabilita dal legislatore, di una pubblicità professionale veritiera e non ingannevole.<br />
Con il provvedimento gravato, inoltre, l’Autorità avrebbe avocato a sé una competenza che il legislatore ha espressamente attribuito al Consiglio, e cioè quella di dettare le norme di deontologia professionale, privando pure di efficacia precettiva le disposizioni normative in forza delle quali la professione forense deve essere esercitata “<em>con dignità e decoro</em>”.<br />
In via subordinata, la ricorrente contesta la riconducibilità della delibera oggetto del gravato provvedimento sanzionatorio ad una vera e propria ipotesi di violazione dell’art. 15 della legge n. 287/1990, in considerazione del fatto che l’inottemperanza è stata in passato ritenuta sussistente dall’AGCM solo in casi di univoca e pedissequa reiterazione del comportamento già sanzionato, tanto più che, nel caso in esame, la delibera del 2015 avrebbe, in ogni caso, revocato la precedente delibera del 2014.<br />
3. Violazione di legge. Violazione del diritto di difesa, dei principi del contraddittorio e dell’equo procedimento, violazione del principio di proporzionalità in merito alla quantificazione della sanzione (art. 6 e 7 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 41 e 49 carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).<br />
La sanzione in concreto inflitta dall’Autorità sarebbe assolutamente sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dalla ricorrente, tanto più che il provvedimento finale emesso dall’AGCM ha ritenuto la sussistenza di una sola delle ipotesi di inottemperanza contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, dalla quale, come già esposto nel corso del primo motivo di ricorso, il Consiglio non ha neppure avuto modo di difendersi in maniera piena.<br />
4 Violazione dell’art. 101 TFUE e della direttiva 2006/123. Violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE. Violazione della legge n. 247/2012 (artt. 3, 10 e 35).<br />
Il provvedimento impugnato, come già evidenziato in sede di ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio del 2014, violerebbe i principi comunitari sia in materia di rapporti tra regole antitrust e norme deontologiche, sia in punto di quantificazione della sanzione. Parte ricorrente rinnova quindi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea delle questioni dedotte con il presente motivo.<br />
Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del 19 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Il provvedimento impugnato è stato emesso dall’AGCM ai sensi dell’art. 15, della legge n. 287/1990, avendo l’Autorità ritenuto la ricorrenza di un’ipotesi di inottemperanza ad una propria precedente decisione.<br />
Con il primo motivo di doglianza la ricorrente ha contestato l’iter procedimentale seguito per giungere all’emanazione del provvedimento impugnato, rappresentando come siano state violate le garanzie del contraddittorio poste dagli articoli 14 della legge n. 287/21990 e dal d.P.C.M. n. 217/1998, oltre che dai principi generali collegati alla natura quasi penale del procedimento.<br />
In particolare la ricorrente lamenta: a) di non essere stata sentita dal Collegio dell’Autorità nel corso del procedimento istruttorio; b) di non aver ricevuto la comunicazione delle risultanze istruttorie; c) di non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese nell’audizione finale dinanzi al Collegio dell’Autorità.<br />
La difesa erariale, per contro, ha sostenuto che il procedimento di accertamento dell’inottemperanza soggiace ad una procedure semplificata, per la quale, in mancanza di apposita disciplina&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;ed in virtù del richiamo contenuto nell’art. 31 della legge n. 287/1990, si applicano le norme generali della legge n. 689/1981.<br />
La prospettazione di parte ricorrente deve essere condivisa.<br />
L’art. 15 della legge n. 287/1990, dopo aver individuato, al comma 1, procedure e sanzioni da applicarsi nel casi in cui l’Autorità ravvisi la ricorrenza di un’intesa restrittiva della concorrenza o di un abuso di posizione dominante, al comma 2 stabilisce che “<em>In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l&#8217;Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l&#8217;Autorità può disporre la sospensione dell&#8217;attività d&#8217;impresa fino a trenta giorni</em>”.<br />
La norma non contiene specifiche previsioni procedimentali.<br />
Detta omissione, tuttavia, non integra una lacuna normativa, sia in considerazione del fatto che la norma è collocata all’interno del capo II del titolo II della legge n. 287/1990, che contiene le norme procedurali generali in materia di tutela della concorrenza, sia in considerazione del fatto che il procedimento di accertamento dell’inottemperanza condivide con il procedimento&nbsp;<em>antitrust&nbsp;</em>ordinario la medesima esigenza di tutela rafforzata del contraddittorio, derivante dalla particolare natura afflittiva della sanzione.<br />
Considerato, inoltre, che l’art. 31 invocato dalla difesa erariale si limita a richiamare le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, “<em>in quanto applicabili</em>”, senza prevedere un generale rinvio alla legge medesima, non appare dubbia, a giudizio del Collegio, l’applicabilità al procedimento di accertamento dell’inottemperanza della disciplina dettata dagli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 287/1990 e dall’art. 14 del d.P.R. n. 217/1998, contenente il “<em>Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato</em>”.<br />
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come, in materia di accertamento di intese anticoncorrenziali, pur non essendovi una rigida procedimentalizzazione e una netta distinzione tra fase istruttoria e fase decisionale, vi sia una diversificazione tra funzioni e competenze degli uffici &#8211; cui è rimessa un’attività di materiale acquisizione istruttoria e di comunicazione alle parti della scansione procedimentale &#8211; e competenze del Collegio, cui compete l’attività squisitamente valutativa propria dell’Autorità indipendente, ivi inclusa quella dell’audizione delle parti laddove ne facciano espressa richiesta “<em>entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie</em>” (art. 14, comma 5, d.P.R. n. 217/1998).<br />
Tale ultima comunicazione assolve, quindi, ad una peculiare ed ineludibile finalità di garanzia del contraddittorio, atteso che, oltre a delimitare definitivamente l’oggetto del futuro provvedimento sanzionatorio, essa orienta anche il contenuto e le forme dell’attività difensiva della parte, tanto più laddove in tale sede, si proceda, pur nel solco della contestazione formulata in sede di avvio del procedimento e senza operare una variazione sostanziale della medesima, alla contestazione di nuove e distinte violazioni.<br />
Non vi è dubbio che, nel caso in esame, le citate prescrizioni procedimentali sono stata violate.<br />
Ed infatti, risulta dalla lettura del provvedimento impugnato come il ricorrente Consiglio, nel corso dell’intero procedimento, abbia potuto articolare la sua difesa solo davanti a rappresentanti degli uffici, i quali, talvolta, come si legge in più punti dei verbali, hanno anche espresso la propria valutazione sulla rilevanza anticoncorrenziale dei fatti esaminati, ciò che depone nel senso della censurata confusione tra il piano dell’acquisizione istruttoria e quello della valutazione dei fatti.<br />
Né può rilevare, come pure sostenuto dalla difesa erariale, il fatto che, nel corso del procedimento, l’odierno ricorrente non ha rappresentato esigenze difensive ulteriori rispetto all’audizione innanzi agli uffici o alla presentazione di memorie, essendo stata, comunque, raggiunta la finalità partecipativa.<br />
Deve, infatti osservarsi, come il raggiungimento della finalità partecipativa va correlato alla complessità del provvedimento a cui la partecipazione inerisce e all’oggettivo contenuto del provvedimento finale, così che la mera conoscenza dell’esistenza del procedimento (o una conoscenza incompleta dell’oggetto del medesimo) risulta sicuramente insufficiente, laddove la stessa non consenta il pieno dispiegarsi di una adeguata attività difensiva.<br />
Neppure può convenirsi sull’esistenza di un onere della parte di contestare, già in corso di procedimento, le eventuali violazioni procedurali ravvisate.<br />
La mancata comunicazione delle risultanze istruttorie, quindi, appare di particolare rilievo nel caso in esame, in considerazione del fatto che, mentre nella comunicazione di avvio del procedimento erano stati contestati un comportamento omissivo (mancata revoca espressa) ed un comportamento attivo (emanazione dell’art. 35 del codice deontologico), nel provvedimento finale, pur censurandosi il comportamento omissivo, la valutazione di maggior disvalore si appunta sulla adozione della delibera del 23 ottobre 2015, di interpretazione del precedente parere n. 12/2012, intervenuta in corso di procedimento.<br />
Risulta tuttavia dall’atto impugnato e dai provvedimenti istruttori depositati in atti, come la menzione di tale condotta è avvenuta, per la prima e unica volta, nel verbale dell’audizione del 4 dicembre 2015.<br />
Quest’ultimo, peraltro, mentre contiene una diffusa trattazione di questioni concernenti l’art. 35 del codice deontologico, dedica alla delibera del 23 ottobre pochi capoversi, nel primo del quale (pag 5 del verbale, rigo 15 e seguenti), la responsabile del servizio manufatturiero e servizi si limita a rappresentare come “<em>ad avviso degli Uffici, la delibera non appare in grado di rimuovere le criticità concorrenziali derivanti dal parere e censurate dall’autorità nel provvedimento n. 25154/2014</em>”, osservando come nella nuova delibera il CNF ribadirebbe la “<em>contrarietà a comunicazioni che facciano leva sulla convenienza economica della prestazione</em>”.<br />
Nella successiva comunicazione del termine infraprocedimentale per l’acquisizione degli elementi probatori, infine, non vi è menzione dell’impianto accusatorio finale, così che, non avendo avuto la parte piena contezza della contestazione del comportamento che avrebbe assunto valenza preponderante nella determinazione finale dell’Autorità, a nulla rileva la circostanza, rappresentata dalla difesa erariale, del non avere il CNF richiesto l’audizione finale dinanzi al Collegio.<br />
Con il secondo motivo di doglianza, parte ricorrente ha sostenuto la non riconducibilità dei fatti sanzionati ad un’ipotesi di inottemperanza.<br />
Anche tale doglianza è fondata, con riferimento ad entrambe le condotte considerate rilevanti dall’Autorità.<br />
Con riguardo alla mancata emanazione di un provvedimento espresso di revoca della delibera 2012, deve, infatti, considerarsi come, secondo i recenti orientamenti del Consiglio di Stato, la conservazione in vita di un atto di un’associazione con contenuto anticoncorrenziale non integra, a differenza della sua adozione, un comportamento rilevante ai fini&nbsp;<em>antitrust</em>, atteso che il disvalore della condotta si concentra nella mera volizione, che rileva quale illecito istantaneo, senza che la permanenza degli effetti di divieto possa essere ricondotta ad un effetto permanente del medesimo illecito (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2016, n.167, che, con riferimento a norme contenute in un codice deontologico, ha osservato come “<em>ciò che si richiede per la permanenza è la continuità della condotta nel suo rapporto causale con l’evento. Non rileva, in altri termini, ai fini della permanenza ipotizzare una condotta omissiva (“la mancata rimozione dello stato antigiuridico precedentemente creato): ciò che è indispensabile affinché l’illecito possa dirsi permanente è che la lesione persista grazie al comportamento dell’agente. La continuità che giustifica la qualificazione della condotta in termini di permanenza deve misurarsi in rapporto alla produzione dell’evento, non in relazione alla natura del comportamento in quanto tale: in tanto la condotta potrà dirsi continua in quanto sarà causa permanente dell’offesa. Fino a quando il comportamento dell’agente avrà efficienza produttiva del risultato vietato esso si dirà continuo</em>”).<br />
La mancanza di una revoca espressa, di conseguenza, può avere autonomo rilievo solo nel caso in cui, sulla base della delibera originaria, vengano minacciati o attivati procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, ciò che è sicuramente escluso nel caso in esame, oppure quando dalla virtuale vigenza derivino degli effetti anticoncorrenziali concreti ed attuali, neppure menzionati nel provvedimento impugnato.<br />
Con riferimento alla mancata revoca, inoltre, appare pure condivisibile quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla necessaria valutazione sostanziale e non formale della presunta condotta inadempiente, a favore della quale depone anche l’interpretazione pregressa che del medesimo articolo 15 la stessa Autorità ha fatto in passato, come desumibile dalla casistica richiamata in ricorso, peraltro neanche contestata da parte resistente.<br />
Deve essere quindi valutata la riconducibilità ad un’ipotesi di inottemperanza dell’adozione del parere interpretativo della delibera 48/2012.<br />
La particolare severità sanzionatoria riservata dall’art. 15 della legge n. 287/1990 alla fattispecie&nbsp;<em>de qua</em>&nbsp;&#8211; per la quale è previsto un automatico raddoppio della sanzione originariamente inflitta, con il solo limite del 10% di fatturato, senza alcuna parametrazione all’oggettiva gravità della violazione e con sostanziale annullamento dei poteri di valutazione in ordine all’importanza della stessa &#8211; impone, a giudizio del Collegio, un’interpretazione rigorosamente restrittiva del concetto di inottemperanza.<br />
In sostanza, all’automatismo del meccanismo con cui il professionista viene assoggettato alla nuova sanzione, deve corrispondere un altrettanto schematico meccanismo di accertamento, nel senso che l’inottemperanza deve ravvisarsi solo quando sussiste una, facilmente apprezzabile, reiterazione di una condotta identica a quella già oggetto di sanzione.<br />
Viceversa, ogni qualvolta la valutazione del comportamento tenuto successivamente all’irrogazione della sanzione importi l’utilizzo di un significativo percorso interpretativo, teso ad individuare se e in che misura sia ravvisabile una modalità elusiva, deve essere attivato un nuovo ed autonomo procedimento sanzionatario, nel quale apprezzare, eventualmente anche alla luce dell’esistenza di pregresse violazioni, la oggettiva gravità della medesima.<br />
Diversamente opinando, il secondo comma dell’art. 15, nella parte in cui prevede una completa scissione tra l’apprezzamento della gravità dei fatti e l’importo della sanzione, si presterebbe a censure di intrinseca irrazionalità, rilevanti anche sul piano costituzionale, difficilmente superabili.<br />
Ciò è tanto più vero laddove si consideri che, diversamente da quanto accade in altri campi di competenza dell’Autorità, nei casi in cui l’AGCM è chiamata ad indagare in ordine alla ricorrenza di intese o abusi di posizione dominante, la sussumibilità di una fattispecie concreta nel paradigma normativo della norma di divieto è quasi sempre frutto di una complessa attività di indagine e di interpretazione.<br />
Ciò premesso in via generale, appare utile riportare il contenuto della delibera del 23 ottobre 2015<br />
“<em>Considerato:</em><br />
<em>-che il parere n. 48/2012 si presta ad interpretazioni difformi all’effettivo scopo cui lo stesso</em><br />
<em>intendeva, ed intende, perseguire,</em><br />
<em>-che lo stesso è stato pronunciato nella consapevolezza dell’evoluzione normativa che aveva portato al definitivo superamento della preventiva individuazione dei soli mezzi pubblicitari consentiti all’iscritto (principio, peraltro, ribadito anche dall’art. 10 della l. N. 247/2012) ed all’affermazione dell’opposto principio secondo il quale è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato;</em><br />
<em>&#8211;che la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi mezzo, ma nel rispetto dei canoni fondamentali, ha costituito e costituisce oggetto di constante riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale Forense il quale, più volte ha avuto modo di ribadire le liceità deontologica di una pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all’interno degli impianti sportivi o la utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi;</em><br />
<em>-che, nel rispetto richiamato principio, la ratio del parere n. 48/2012 non era quella di limitare la possibilità di concorrenza tra iscritti attraverso un’informazione sulle caratteristiche della prestazione ma piuttosto quella di stigmatizzare la ricerca e l’acquisizione della clientela, e quindi l’uso di mezzi che potessero e possono facilmente degradare ad improprio accaparramento di clientela attraverso la suggestione creata esclusivamente dalla convenienza economica che, enfatizzata, sarebbe divenuta l’unico criterio per orientare la scelta dell’utente;</em><br />
<em>Ritenuta</em><br />
<em>-la necessità di precisare l’effettivo contenuto del parere n. 48/12…</em><br />
<em>Delibera</em><br />
<em>-che il parere n. 48/2012 vada interpretato come ferma stigmatizzazione dell’accaparramento della clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o promesse di vantaggi e/o la corresponsione di danaro a procacciatori aggiunti</em>”.<br />
Dalla semplice lettura del provvedimento appare chiaro come la delibera abbia un contenuto diverso dal parere n. 48/2012, oggetto del precedente provvedimento sanzionatorio.<br />
Il parere del 2012, per quanto espressamente ritenuto dall’Autorità, inibiva, infatti, l’utilizzo della pubblicità informatica da parte degli avvocati, mentre la delibera dell’ottobre 2015 non fa affatto riferimento ad analoga preclusione, atteso che la stessa non menziona alcun divieto di utilizzo delle piattaforme informatiche e censura esclusivamente le pratiche di accaparramento di clienti a mezzo di procacciatori di affari, a prescindere dal mezzo utilizzato.<br />
La circostanza che, in sede del primo procedimento&nbsp;<em>antitrust</em>, la ricorrente avesse prospettato, a fini difensionali, una rilettura della delibera 2012 in termini di limitazione del divieto posto all’utilizzo della piattaforma web alle sole ipotesi in cui fosse finalizzato ad una modalità illecita di acquisizione di clientela non può assolutamente deporre nel senso della coincidenza del contenuto del parere del 2012 e della delibera 2015, atteso che la lettura “<em>ortopedizzante</em>” proposta a suo tempo dal CNF non è stata condivisa dall’Autorità, la quale ha invece incentrato il provvedimento sanzionatorio sul fatto che il parere del 2012 avesse illecitamente stabilito il divieto di utilizzo di piattaforme informatiche di reindirizzamento.<br />
Erroneamente, quindi, nel provvedimento oggi impugnato, l’AGCM ha ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di inottemperanza ai sensi dell’art. 15 e non di una fattispecie autonomamente rilevante, come ha correttamente ritenuto in relazione all’art. 35.<br />
Più radicalmente, ritiene il Collegio che vada pure condivisa la contestazione di parte ricorrente secondo cui, il provvedimento gravato non individua ragioni specifiche per le quali la delibera interpretativa del 2015 avrebbe un contenuto oggettivamente anticoncorrenziale, atteso che la stessa, affermata la legittimità di qualsiasi mezzo pubblicitario, ha sostanzialmente ribadito la regola deontologica circa il divieto di pagare terzi procacciatori di affari e clienti e la regola legale secondo la quale il contenuto della pubblicità deve essere trasparente corretto e veritiero.<br />
In conclusione il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra censura.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Rosa Perna, Presidente FF<br />
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore<br />
Lucia Maria Brancatelli, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Roberta Cicchese</strong></td>
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<td><strong>Rosa Perna</strong></td>
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</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-11-11-2016-n-11169/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.4676</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2016-n-4676/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2016-n-4676/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.4676</a></p>
<p>Pres. De Francisco/ Est. Lopilato Sulla preclusione, per le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi decisoria, all&#8217;adozione di successivi atti contrastanti con le decisioni assunte in conferenza 1.Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; &#160;Opere nel territorio &#8211; Conferenza dei servizi – Decisione favorevole &#8211; Successivo vincolo all&#8217;area apposto da amministrazione partecipante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2016-n-4676/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.4676</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2016-n-4676/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.4676</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Francisco/ Est. Lopilato</span></p>
<hr />
<p>Sulla preclusione, per le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi decisoria, all&#8217;adozione di successivi atti contrastanti con le decisioni assunte in conferenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; &nbsp;Opere nel territorio &#8211; Conferenza dei servizi – Decisione favorevole &#8211; Successivo vincolo all&#8217;area apposto da amministrazione partecipante alla conferenza &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le norme di disciplina della formazione della volontà dell’amministrazione in sede in conferenza di servizi impediscono ad un’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio di fornire il proprio assenso nell’ambito di conferenza di servizi ai fini del rilascio di un’ autorizzazione e, contestualmente, dare avvio ad un procedimento, formalmente, diverso di dichiarazione dell’area di notevole interesse culturale il cui esito incide, sostanzialmente, sulla determinazione assunta all’esito dei lavori della conferenza, impedendo lo svolgimento dell’attività autorizzata. Del resto la normativa sulla conferenza dei servizi (L. 241/1990) è chiara nell’escludere qualsiasi rilevanza a dissensi espressi al di fuori del modulo della conferenza di servizi. Ciò non significa che le autorità competenti non possano ritenere necessario adottare un atto che dichiari di notevole interesse l’intera area già oggetto di decisione in conferenza, ma il procedimento da seguire è diverso, dovendosi impugnare il provvedimento adottato a conclusione dei lavori della conferenza ovvero richiedere all’autorità procedente di rivedere, in sede di autotutela, la decisione assunta, nel rispetto delle medesime modalità procedimentali seguite per il provvedimento di primo grado, limitatamente all’incidenza della nuova determinazione su quanto stabilito con il suddetto provvedimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04676/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04665/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4665 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo, in persona del Ministro&nbsp;<em>pro tempore</em>, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, Soprintendenza per beni architettonici e paesaggistici Province di Napoli e Salerno, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Covone, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone, Mario Esposito, con domicilio eletto presso Mario Esposito in Roma, via Lattanzio, 66;&nbsp;<br />
Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a., Rti Sorgenia s.p.a., Campo Eolico Ariano Cea s.r.l., non costituiti in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Regione Campania, non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza 13 febbraio 2015, n. 2678 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Terna &#8211; Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Bacosi e l’avvocato Esposito.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">
FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.– La società Sorgenia ha ottenuto una autorizzazione unica, all’esito di una conferenza di servizi, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, la Soprintendenza per i beni architettonici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ha reso, con nota 1° agosto 2012, n. 22782, parere di compatibilità paesaggistica, con prescrizioni. La conferenza si è conclusa in data 23 marzo 2013. Il provvedimento finale della direzione della Regione Campania è stato adottato in data 23 ottobre 2013, n. 368.<br />
La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania (d’ora innanzi anche solo Direzione regionale), con atto 31 luglio 2013, n. 1818, ha dichiarato di notevole interesse pubblico le aree interessate dal progetto.<br />
Terna- Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (d’ora innanzi solo Terna), gestore della rete elettrica nazionale, esercente i diritti di proprietà sulla medesima rete, ha impugnato tale ultimo atto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, rilevando che esso contrastava con gli esiti della conferenza di servizi.<br />
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 13 febbraio 2015, n. 2678, ha accolto il ricorso.<br />
3.– Il Ministero ha proposto appello.<br />
3.1.– Si è costituita in giudizio la ricorrente in primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
3.2.– La Sezione, con ordinanza 7 luglio 2015, n. 3036, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 7 luglio 2016.<br />
5.– L’appello non è fondato.<br />
6.– Con un primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto Terna priva di legittimazione ad impugnare, in quanto non destinataria del provvedimento impugnato. In particolare, si è affermato che Sorgenia potrebbe dare in gestione l’impianto a Terna soltanto a seguito della sua ultimazione. Inoltre, si è messo in rilievo come l’atto censurato non precluderebbe la localizzazione degli impianti nell’area in esame.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
L’art. 13 del d.lgs. n. 79 del 1999 dispone che a Terna è affidato «<em>l’esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell&#8217;energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore</em>». L’art. 2 dello stesso decreto prevede che la rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente. Terna è anche titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale. In ragione delle sue funzioni, Terna ha l’obbligo, sussistendo determinati presupposti, di connettere alla rete elettrica nazionale tutti i produttori che ne facciano richiesta, compresi quelli che producono energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili. Nella specie, Sorgenia aveva chiesto a Terna di connettersi alla rete per l’impianto di generazione eolica in esame, assumendo l’obbligo di avviare e completare il procedimento di autorizzazione unica.<br />
Alla luce di quanto esposto, la parte appellata è legittimata ad impugnare l’atto n. 1818 del 2013 della Direzione regionale che, dichiarando di notevole interesse pubblico le aree interessate dal progetto, ha comportato l’oggettiva impossibilità di realizzare l’impianto eolico in esame. Si è, pertanto, determinata, nella prospettiva di Terna, una sorta di arresto procedimentale che ha leso, con attualità e immediatezza, la sua sfera giuridica. Se, infatti, non venisse annullato il decreto regionale il Gestore delle rete elettrica nazionale non potrebbe usufruire dei vantaggi derivanti dalla avvenuta richiesta di connessione alla rete. Né varrebbe rilevare che la nuova determinazione regionale non preclude la possibilità che, in quell’area, vengano realizzati impianti, quale quello in esame, in quanto ciò che rileva è che essa determina una immediata impossibilità di esercizio del predetto impianto così come autorizzato.<br />
7.– Con un secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata notifica del ricorso stesso ad almeno uno dei controinteressati, quali i Comuni nel cui territorio ricade l’area in esame ovvero i proprietari di altri lotti.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
L’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. dispone che il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati.<br />
I controinteressati in senso processuale sono soltanto coloro che sono indicati nel provvedimento amministrativo o che sono agevolmente individuabili in base ad esso (requisito formale) e che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso (requisito sostanziale). E solo nei confronti di essi che è necessario notificare il ricorso (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez.V.<br />
1 ottobre 2015, n. 4606). La mancanza del primo requisito legittima l’intervento nel processo ai sensi del primo comma dell’art. 28 cod. proc. amm.<br />
Nel processo amministrativo la qualifica di controinteressato richiede un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse qualificato al mantenimento dell&#8217;utilità riconosciuta dal provvedimento, di natura eguale e contraria a quello azionato dal ricorrente, ed un requisito formale, rappresentato dall&#8217;indicazione nominativa nel provvedimento amministrativo o nella sua agevole individuabilità sulla base di quest&#8217;ultimo;<br />
Nel caso in esame, i soggetti pubblici e privati indicati dall’appellante non risultano dal provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorrente non aveva alcun onere di notificazione del ricorso, a pena di decadenza, ad almeno uno di essi.<br />
8.– Con un secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto la diversità dei procedimenti e dunque la legittimità dell’atto impugnato.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
L’art. 12 del decreto 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) prevede che: «<em>La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione</em>&nbsp;(…)». La stessa norma dispone che la Regione, per acquisire i necessari consensi, deve indire obbligatoriamente una conferenza di servizi. Quest’ultima deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni generali, applicabili&nbsp;<em>ratione temporis</em>, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.<br />
In particolare, il previgente primo comma dell’art. 14-<em>quater</em>&nbsp;disponeva che: «<em>Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso</em>».<br />
La norma è chiara nell’escludere qualsiasi rilevanza a dissensi espressi al di fuori del modulo della conferenza di servizi. L’eventuale assegnazione di valore alla manifestazione di volontà espressa “esternamente” vanificherebbe la finalità di semplificazione procedimentale che connota la conferenza di servizi decisoria.<br />
Nella fattispecie in esame, il Ministero per i beni e le attività culturali, mediante i propri organi, ha dato il proprio assenso in data 7 settembre 2012, con le prescrizioni proposte dalla Soprintendenza per i beni archeologici territorialmente competente. La Regione, preso atto delle volontà espresse dai soggetti pubblici coinvolti unitamente alle suddette prescrizioni, ha adottato il decreto 23 ottobre 2013, n. 368 con cui è stata rilasciata l’autorizzazione unica a Sorgenia.<br />
Nel medesimo periodo la Soprintendenza preposta alla tutela dei beni archeologici per le Province di Avellino e Salerno aveva avviato un altro procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 141 del d.lgs. n. 42 del 2004, delle aree site nel Comune di Irpino denominate «<em>Piano del Nuzzo, Contrada S. Eleuterio, La Starza, La Sprinia e Serro Montefalco</em>». Il suddetto procedimento si è concluso con l’adozione da parte della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania del decreto 31 luglio 2013, n. 1818.<br />
Il Collegio, pur condividendo la tesi dell’appellante che si tratta di un procedimento diverso, rileva come esso in ogni caso incida sugli esiti della conferenza di servizi vanificando l’assetto di interessi definito da tutte le parti coinvolte, incluse quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili che vengono in rilievo in questa sede.<br />
Si è, pertanto, realizzata una sostanziale&nbsp;<em>elusione</em>&nbsp;delle norme imperative di diritto pubblico che presiedono alle modalità di formazione della volontà amministrativa nel caso in cui occorre acquisire più atti di assenso di competenza di diverse amministrazioni. Ciò non significa che le autorità competenti non possano ritenere necessario adottare un atto che dichiari di notevole interesse l’intera area su cui è stato già costruito l’impianto ma il procedimento che avrebbero dovuto seguire è diverso. In particolare, i soggetti pubblici competenti, incidendo sugli esiti delle conferenza, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento adottato a conclusione dei lavori della conferenza ovvero richiedere all’autorità procedente di rivedere, in sede di autotutela, la decisione assunta, nel rispetto delle medesime modalità procedimentali seguite per il provvedimento di primo grado, limitatamente all’incidenza della nuova determinazione su quanto stabilito con il suddetto provvedimento.<br />
In definitiva, le norme di disciplina della materia impediscono ad un’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio di fornire il proprio assenso nell’ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica all’esercizio di impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile e, contestualmente, dare avvio ad un procedimento, formalmente, diverso di dichiarazione dell’area di notevole interesse culturale il cui esito incide, sostanzialmente, sulla determinazione assunta all’esito dei lavori della conferenza, impedendo lo svolgimento dell’attività autorizzata.<br />
9.– L’appellante è condannata al pagamento, in favore della parte resistente costituita, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:<br />
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
b) condanna l’appellante al pagamento, in favore della parte resistente costituita, delle spese del presente grado di giudizio che si determinano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Ermanno de Francisco, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Vincenzo Lopilato</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Ermanno de Francisco</strong></td>
</tr>
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<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2016-n-4676/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.4676</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a></p>
<p>Pres., est. Claudio Rovis Sui limiti al potere di soccorso istruttorio in materia di contratti pubblici Contratti con la p.a.- &#160;Gara – Soccorso istruttorio &#8211; Art. 46, co.1, del d.lgs. n. 163/2006 – Finalità &#8211; Regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti – Sussiste -Produzione tardiva di un documento richiesto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Claudio Rovis</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti al potere di soccorso istruttorio in materia di contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Contratti con la p.a.- &nbsp;Gara – Soccorso istruttorio &#8211; Art. 46, co.1, del d.lgs. n. 163/2006 – Finalità &#8211; Regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti – Sussiste -Produzione tardiva di un documento richiesto a pena di esclusione – Ammissibilità – Non sussiste &#8211; Ragioni</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nelle procedure di gara per il conferimento di un contratto pubblico, il potere di soccorso sancito dall’art. 46, co.1, del d.lgs. n. 163/2006 – essendo finalizzato essenzialmente a regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti &#8211; non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali. (Nel caso di specie, il TAR Campania &nbsp;rilevato che la Stazione Appaltante aveva concesso all’odierna ricorrente, facendo ricorso al soccorso istruttorio, un termine per riprodurre la medesima documentazione precedentemente caricata sul sistema AVCPASS &#8211; che la commissione giudicatrice non era riuscita a visualizzare -, ed al contrario la società ha prodotto un certificato non prodotto precedentemente comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ha ritenuto legittima l’esclusione della ricorrente ed ha respinto il ricorso)</div>
<p>
<em>&nbsp;(1) cfr: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 25.2.2014 n. 9,</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3968 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
F.Lli Balsamo Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Paolo D&#8217;Incecco Bayard De Volo C.F. DNCGNN79E05G482K, con domicilio eletto presso Emanuele Morra in Napoli, c.so Vittorio Emanuele, 110/2;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Per Le O..Pp. di Campania e Molise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;&nbsp;<br />
Comune di Marigliano non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Tortora Guido Srl non costituito in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
dell’esclusione dalla procedura di gara per l&#8217;affidamento del servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o trasferenza della frazione organica e vegetale proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale di Marigliano;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Per Le O..Pp. di Campania e Molise;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato che.<br />
L’odierna ricorrente &#8211; che ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del “<em>servizio di conferimento presso impianto di compostaggio e/o trasferenza della frazione organica e vegetale proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale…per la durata di un anno nel Comune di Marigliano</em>” – è stata esclusa dalla gara perché non aveva comprovato, entro il termine perentorio di dieci giorni dall’invito prodotto ai sensi dell’art. 48 del DLgs n. 163/2006, il possesso del requisito, dichiarato in sede di partecipazione, di aver regolarmente svolto nel triennio precedente “<em>servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo complessivo non inferiore ad € 567.540,00</em>”.<br />
Secondo la ricorrente l’esclusione sarebbe illegittima in quanto, pur avendo essa tempestivamente caricato sul sistema AVCPASS la documentazione inerente alla dimostrazione del possesso del predetto requisito, la commissione di gara, avendo riscontrato la illegibbilità dei relativi dati, con nota 22.6.2016 aveva invitato la concorrente a riprodurli entro il successivo 29 giugno: e quest’ultima aveva conformemente provveduto inviando via pec, in data 28.6.2016, il certificato 24.6.2016 di regolare esecuzione dei lavori svolti nel triennio antecedente.<br />
Il ricorso è infondato per la semplice ragione che se è vero che la stazione appaltante aveva concesso all’odierna ricorrente, facendo ricorso al soccorso istruttorio, un termine per produrre la documentazione comprovante il possesso del requisito dello svolgimento nel pregresso triennio di “servizi analoghi”, è altresì vero che il predetto nuovo termine era stato concesso alla ricorrente (non già per produrre la documentazione probatoria prima pretermessa, ma) per&nbsp;<em>riprodurre</em>&nbsp;la medesima documentazione precedentemente caricata sul sistema AVCPASS (che la commissione giudicatrice non era riuscita a visibilizzare), e ciò in quanto – lo ha chiarito l’Adunanza Plenaria con la sentenza 25.2.2014 n. 10 &#8211; il termine di 10 giorni previsto dall’art. 48, I e II comma del DLgs n. 163/2006 entro il quale si deve presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ha natura perentoria. In entrambi i casi – ha osservato l’Adunanza Plenaria &#8211; la perentorietà del termine, pur non essendo espressamente definita come tale dalla norma, si ricollega alle esigenze di celerità insite nel procedimento di gara e nel carattere automatico delle sanzioni previste per la sua inosservanza, salva l’oggettiva impossibilità – non ricorrente nel caso di specie &#8211; della produzione della documentazione la cui prova grava sull’impresa. Sul punto, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del 25.2.2014 n. 9, al punto d) dei principi di diritto ha altresì affermato che “<em>nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il potere di soccorso sancito dall’art. 46, co.1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) &#8211; sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti &#8211; non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali</em>”.<br />
L’individuazione del termine come perentorio discende quindi dalla sua ratio, consistente nella “<em>esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento</em>”, in coerenza con la giurisprudenza prevalente secondo cui l’art. 152 c.p.c., che definisce i termini processuali come ordinatori salvo quelli espressamente qualificati come perentori, “<em>vale esclusivamente per i termini processuali, mentre con riguardo ai termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo il carattere perentorio o meno va ricavato dalla loro ratio</em>” (cfr. Ap 25.2.2014 n. 10).<br />
In sostanza, l’imprenditore concorrente, nel presentare la propria offerta, assume anche l’onere di comprovare, a richiesta, il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso la presentazione della relativa documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni.<br />
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente aveva prodotto entro il predetto, perentorio termine il contratto relativo al servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata appaltato dal Comune di Torre del Greco di cui era risultata aggiudicataria (cfr i motivi aggiunti, pag. 12, in grassetto): contratto che dimostra unicamente l’avvenuto affidamento del servizio, ma non che il servizio stesso era stato svolto regolarmente dall’affidatario e con piena soddisfazione dell’Amministrazione appaltante, così come preteso dall’art. 42, I comma, lett. a) del codice applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>.<br />
Nè può accreditarsi quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, e cioè che, atteso che la legge di gara non conteneva specifiche indicazioni relativamente ai documenti da allegare a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, la ricorrente poteva dimostrare il possesso dei predetti requisiti con i documenti ritenuti più idonei e, quindi, anche con il contatto di affidamento di “servizi analoghi” stipulato con il Comune di Torre del Greco: diversamente, infatti, dall’art. 41, III comma del DLgs n. 163/2006 – che consente di provare la capacità finanziaria con ogni documento considerato idoneo dalla stazione appaltante -, il successivo art. 42, I comma, lett. a) stabilisce che, se trattasi di servizi e forniture prestati, come nel caso di specie, a favore di amministrazioni o enti pubblici, la capacità tecnica può essere dimostrata unicamente mediante certificati rilasciati e vistati dalle stesse amministrazioni, non ammettendosi alcun documento sostitutivo (cfr. TAR Napoli, II, 19.9.2016 n. 4354).<br />
Dunque, poiché al fine di dimostrare &#8211; come richiesto dalla commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 48 del DLgs n. 163/2006 &#8211; il possesso del requisito di capacità tecnica dichiarato in sede di partecipazione alla gara la ricorrente ha prodotto il certificato di regolare esecuzione dei servizi analoghi precedentemente svolti oltre il termine perentorio di dieci giorni (lo stesso certificato, peraltro, riporta una data – 24 giugno 2016 &#8211; successiva al predetto termine), correttamente la stazione appaltante ha escluso dalla procedura concorsuale l’odierna ricorrente.<br />
Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto, le spese seguendo la soccombenza.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese rifuse nella misura di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>Claudio Rovis</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
Pubblicato il 11/11/2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-5226/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.5226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-11-11-2016-n-11239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-11-11-2016-n-11239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-11-11-2016-n-11239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11239</a></p>
<p>Pres. Sapone, Est. Storto Sulla inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, causato dalla non lesività degli atti impugnati, tesi ad escludere, in generale, che il deposito possa rifornirsi di medicinali dalla farmacia. 1. Trasferimento dei medicinali – Tracciabilità dei medicinali – Distribuzione dei farmaci – Grossista – Farmacista –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-11-11-2016-n-11239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-11-11-2016-n-11239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11239</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sapone, Est. Storto</span></p>
<hr />
<p>Sulla inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, causato dalla non lesività degli atti impugnati, tesi ad escludere, in generale, che il deposito possa rifornirsi di medicinali dalla farmacia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Trasferimento dei medicinali – Tracciabilità dei medicinali – Distribuzione dei farmaci – Grossista – Farmacista – Passaggi «interni» – Passaggi «logistici» – Trasferimento gratuito dei medicinali – Documento di trasporto – Ddt – Trasparenza – Tempestività e completezza del sevizio farmaceutico.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nell’ordinamento interno, non sussiste alcuna norma che vieta al farmacista il (mero) trasferimento (dunque gratuito e non riconducibile ad ipotesi di compravendita) dei medicinali, giustificato tramite Ddt, dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista.Tale divieto non è, inoltre, ricavabile da una lettura sistemica della normativa attualmente vigente, in ragione dell’abbassamento delle tutele legate alla tracciabilità dei farmaci e della tempestività e completezza del servizio farmaceutico. Al riguardo, infatti, occorre notare che, con riferimento al primo aspetto, resta ferma in capo alla pubblica amministrazione la possibilità di predisporre accorgimenti operativi (tipo quelli informativi), tesi a garantire la trasparenza di tutti i passaggi previsti dalla legge, realizzando, in tal modo, il sistema tracciato dagli art. 100 e 104, d.lgs. n. 219/2006; con riferimento al secondo, permane in capo al farmacista quel complesso di obblighi, volto a garantire la disponibilità immediata e completa dei farmaci in Italia.&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>N. 11239/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00639/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Quater)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 639 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
“Farmacia Terranova Barberio”, “Farmacia del Piano Alessandra e C. S.a.s.”, “Farmacia San Giovanni a Carbonara Dott.ssa Maurizia Carrano”, “Farmacia del Centro del Dott Lucio Marcello Falconio”, tutte correnti in Napoli, in persona dei titolari legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Enrico Soprano C.F. SPRNRC55H12F839R e Giuseppe Pacifico C.F. PCFGPP80E21B963D, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via degli Avignonesi, 5</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&#8211; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
&#8211; Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosanna Panariello C.F. PNRRNN64P64L259X, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza regionale in Roma, via Poli, 29;<br />
&#8211; Asl 106 &#8211; Napoli 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pasquale Mautone C.F. MTNPQL70C19E955U, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonella Alfano in Roma, via del Viminale, 38;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; della nota del Ministero della salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico n. 46884-P del 2 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Rapporto farmacia grossista &#8211; ASL Mantova”;<br />
&#8211; della nota G.R. Campania prot. n. 2015.0695368 del 16.10.2015, avente ad oggetto “Decreto legislativo 219/06 e s.m.i. &#8211; Rapporto farmacia/grossista – Parere Ministero della Salute, Nota n. 846884-P del 2.10.2015”;<br />
&#8211; delle singole note dell’ASL Napoli 1 Centro U.O.C. Farmacia Convenzionata prot. n. 8976 del 21 dicembre 2015 e prot. nn. 7518, 7521, 7539 del 3 novembre 2015, notificate nelle date indicate nell’epigrafe del ricorso alle farmacie ricorrenti, con cui è s<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, della Regione Campania e dell’Asl 106 &#8211; Napoli 1;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Col ricorso in esame, alcuni farmacisti di Napoli, titolari di autorizzazione alla distribuzione all&#8217;ingrosso di medicinali, impugnano la nota del 16 ottobre 2015 – indirizzata ai Direttori generali della AA.SS.LL., ai Responsabili delle aree farmaceutiche territoriali e, per conoscenza, al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS di Napoli e Salerno – con la quale la Regione Campania chiedeva di portare a conoscenza dei farmacisti grossisti/distributori autorizzati ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, d.lgs. n. 219/2016 che operano nel territorio di competenza il parere ministeriale reso il 2 ottobre 2015 dall’apposita Direzione generale.<br />
Tale ultima nota ministeriale – del pari oggi impugnata in uno alle note con le quali questa era stata trasmessa agli odierni ricorrenti dall’Asl Napoli 1 Centro – dopo aver premesso che «<em>le norme che disciplinano l’esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali</em>», precisa che «<em>le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro</em>» e che «<em>i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all’esercizio nonché a persone, società enti che possiedono essi stessi l’autorizzazione alla distribuzione, ovvero sono autorizzati o abilitati ad latro titolo ad approvvigionarsi di medicinali</em>».<br />
Da queste premesse, la nota ministeriale trae le seguenti conclusioni: a) «<em>i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall’autorizzazione all’esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all’esercizio di farmacia</em>»; b) «<em>la farmacia in quanto tale è deputata all’erogazione dell’assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede l’autorizzazione all’esercizio di detta attività</em>»; c) «<em>il passaggio di medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un’unica persona, deve risultare formalmente attraverso l’uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso</em>», d) «<em>detti medicinali</em>&nbsp;(…)<em>anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia</em>»; e) «<em>pertanto, in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente</em>».<br />
I ricorrenti segnatamente lamentano la violazione dell’art. 5, comma 7, d.l. n. 223/2006, dell’art. 10, comma 1-<em>bis</em>, d.lgs. n. 219/2006, degli artt. 41 e 32 Cost., dei principi comunitari di concorrenza, del principio di tipicità degli atti, della direttiva comunitaria CE/2001/83, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, la carenza assoluta di motivazione e lo sviamento di potere, in quanto: a) il Ministero, nel trarre le proprie conclusioni poi trasmesse dalla Regione Campania e dall’Asl Napoli 1 Centro, omette di considerare che l’attività di mero trasferimento (e non di vendita o di cessione onerosa) dei medicinali dal magazzino della farmacia a quello del deposito di grossista, gestiti entrambi dallo stesso farmacista, non sarebbe vietato dalla norma evocata in rubrica, né la sostanziale restrizione somministrata col parere in questione corrisponderebbe ad esigenze di natura sanitaria, anche tenuto conto che il rischio di indebite commistioni tra le due attività sarebbe scongiurato dall’obbligo di tenuta di contabilità separata (art. 36, comma 4, d.P.R. n. 633/1972) e dalle annotazioni delle operazioni nei registri IVA; b) inoltre, resterebbe violato il principio di tipicità degli atti, rivestendo il parere ministeriale un valore non vincolante né per i destinatari di tale atto né le amministrazioni locali.<br />
Si è difeso il Ministero della salute il quale ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso rivolto avverso un parere non vincolante né obbligatorio per l’amministrazione regionale e, pertanto, non immediatamente lesivo degli interessi dei ricorrenti.<br />
Nel merito, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa evidenziando come la lettura sistemica propugnata dalle ricorrenti finirebbe per invertire le fasi della distribuzione e della vendita al dettaglio dei farmaci, creando di fatto il&nbsp;<em>tertium genus</em>&nbsp;di una “figura unitaria” di farmacista/grossista, con impatto negativo sulla filiera del farmaco e sulle esigenze di tracciatura, poste in funzione di garanzia della immediata e completa disponibilità dei farmaci e della loro immunità da possibili frodi a danno della salute pubblica.<br />
Analoghe difese di merito sono state spiegate dalla Regione Campania.<br />
L’Asl Napoli 1 Centro, che pure ha concluso per l’infondatezza dell’impugnativa, ha invece considerato come il parere ministeriale possa essere inserito nel sistema delle fonti.<br />
La Sezione ha sospeso in via cautelare i provvedimenti gravati.<br />
All’esito dell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Occorre in primo luogo considerare come il “parere” ministeriale del 2 ottobre 2015 per cui è causa trae origine da un quesito formulato dall’Asl Mantova (e trasmesso dalla Regione Lombardia con nota del 13 agosto 2015 alla competente direzione generale del Ministero della salute) per sapere se fosse legittimo a) «da parte della società snc acquistare i medicinali da altri grossisti attraverso la farmacia e successivamente trasferirli con un documento di trasporto interno al grossista della medesima società snc»; b) «che la snc utilizzi un DDT interno per trasferire i farmaci dalla farmacia al grossista e successivamente un documento di reso in ingresso per adempiere all’obbligo dei flussi ministeriali».<br />
La risposta ministeriale, indirizzata alla sola Regione Lombardia, è stata nella specie integralmente trasmessa dalla Regione Campania, senza null’altro opinare, con nota del 16 ottobre 2015, ai Direttori generali delle AA.SS.LL., ai Responsabili delle aree farmaceutiche territoriali e al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute NAS di Napoli e Salerno.<br />
A sua volta l’Asl Napoli 1 Centro ha inviato il detto parere ai farmacisti odierni ricorrenti.<br />
Ciò posto, la difesa erariale ha evidenziato come il parere in questione, certamente non obbligatorio in quanto affidato all’occasione di una richiesta di chiarimenti di una ASL, non assumerebbe neppure efficacia vincolante per l’ente locale che, per parte sua, ne ha poi effettuato una mera divulgazione, con finalità informativa, attraverso la filiera delle Asl fino ai terminali della farmacia territoriale.<br />
In sostanza, secondo la condivisibile ricostruzione dell’Avvocatura generale dello Stato (in qualche modo condivisa dai ricorrenti nel motivo sub b), non si sarebbe qui in presenza di atti amministrativi (centrali e locali) connotati da prescrittività, quanto piuttosto di atti, consultivi o divulgativi, versati in note dirigenziali, non immediatamente lesivi della sfera giuridica degli interessati, che, per un verso, originano occasionalmente da una richiesta, facoltativa e singolare, di parere reso conseguentemente in favore del solo soggetto richiedente e, per altro verso, assumono uno scopo puramente informativo senza che, dalla trama lessicale, si possa evincere alcuna chiara portata prescrittiva.<br />
Orienta verso tale conclusione anche la circostanza che il predetto “parere” ministeriale espone una conclusione in palese contrasto col quadro normativo vigente.<br />
Infatti il comma 1-<em>bis</em>&nbsp;dell’art. 100 («<em>Autorizzazione alla distribuzione all&#8217;ingrosso dei medicinali</em>») del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 («<em>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»</em>) è stato aggiunto dal decreto legislativo correttivo 29 dicembre 2007, n. 274 il quale, capovolgendo una precedente disposizione di divieto, ha disposto che «<em>i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell&#8217;articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all&#8217;ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all&#8217;ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali</em>».<br />
Le successive disposizioni del Titolo VII del d.lgs. n. 219/2006 (rubricato “<em>Distribuzione all&#8217;ingrosso e brokeraggio di medicinali, nonché distribuzione di sostanze attive</em>”) stabiliscono poi i requisiti per ottenere l’autorizzazione all’attività di grossista, gli obblighi di approvvigionamento (art. 104, comma 1, lett. b: «<em>unicamente da persone o società che possiedono esse stesse l&#8217;autorizzazione ovvero sono esonerate dall&#8217;obbligo di possederla ai sensi dell&#8217;articolo 100, comma 3</em>») e di fornitura (art. 104, comma 1, lett. c: «<em>fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedono essi stessi l&#8217;autorizzazione alla distribuzione all&#8217;ingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali</em>»), dotazioni minime e fornitura dei medicinali (art. 105).<br />
Affermano in proposito i ricorrenti che, per ovviare agli effetti di un atteggiamento distorsivo della concorrenza serbato dalle industrie farmaceutiche, ostili ai farmacisti grossisti cui fornirebbero i medicinali senza continuità e con prezzi maggiori di quelli praticati alle farmacie, sarebbero stati costretti, per rimanere sul mercato, ad acquistare col codice univoco della farmacia i medicinali per poi trasferirli, con un documento di trasporto interno (DDT), dal magazzino della farmacia a quello separato di grossista per la successiva vendita ad altre farmacie o ad altro grossista nel rispetto della normativa di settore.<br />
Ora, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare (ord. 895 del 24 febbraio 2016), non è controversa tra le parti la legittimità dell’esercizio, da parte del medesimo farmacista, rispettivamente dell’attività di grossista e di farmacia per uso umano con separati codici identificativi. A ciò va aggiunto che neppure è messa in discussione la ricostruzione del quadro normativo generale operata nell’atto ministeriale (schematizzata nella ricostruzione in fatto con le lettere da a a d) con riguardo agli spostamenti dei medicinali a seguito di “compravendita” degli stessi.<br />
Il punto controverso rimane la generale affermazione ministeriale, sopra esemplificata con la lettera e), per cui «<em>in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l’unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente</em>».<br />
Va qui ribadito quanto considerato col provvedimento cautelare più sopra richiamato in ordine al fatto che le amministrazioni centrale e locale hanno tratto con necessità, da premesse conformi a legge, una conclusione non necessaria.<br />
E infatti, non si rinviene – né la allegano le parti pubbliche – una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni” (c.d. “logistici”, nei limiti in cui essi siano gratuiti e non riconducibili a ipotesi di compravendita), tracciati tramite DDT, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista.<br />
Né tantomeno un divieto in tal senso – che con riguardo alla tracciabilità e alla distribuzione dei medicinali non si può in linea generale assumere implicito o “sistemico” – si può ricavare dal complessivo assetto della materia, in ragione di un affermato effetto di abbassamento delle tutele in punto di tracciabilità dei farmaci e di garanzia della somministrazione agli utenti in tempo reale di tutti i medicinali autorizzati in Italia da parte delle farmacie.<br />
Posto che, certamente, l’assetto deprecato dal Ministero della salute non determina l’insorgenza di un&nbsp;<em>tertium genus</em>&nbsp;di operatore (il c.d. farmacista/grossista), ma semmai realizza uno dei possibili effetti della esplicita previsione dell’art. 100, comma 1-<em>bis</em>, cit., neppure appaiono rilevanti le controindicazioni meramente fattuali opposte dall’amministrazione.<br />
Quanto al primo importante aspetto (l’esigenza di tracciare i flussi dei farmaci anche tra magazzini di strutture gestite da un unico professionista), a ben guardare esso è sempre stato e rimane nella disponibilità risolutiva della stessa amministrazione pubblica che, da subito (la norma in questione è stata inserita nell’ordinamento nel 2007), avrebbe potuto predisporre accorgimenti operativi (ad esempio informatici) volti a garantire la trasparenza di tutti i passaggi che la legge consente, così realizzando pienamente il sistema tracciato dagli art. 100 e 104 cit. ed evitando di condizionarne la portata normativa attraverso gli esiti della mancata adozione di soluzioni fattuali.<br />
Quanto al secondo aspetto (la tempestività e completezza del servizio farmaceutico all’utenza), se resta indimostrata sul piano asseverativo di questo processo l’esistenza di un effetto di inefficienza del sistema farmaceutico collegato causalmente, con riguardo ad un paventato deficit di disponibilità di farmaci da parte della farmacia gestita dal medesimo professionista grossista, all’applicazione normativa in discussione, è altresì vero che permane in capo al farmacista tutto il complesso di obblighi volto a garantire la disponibilità immediata e completa dei farmaci autorizzati in Italia.<br />
Un chiaro sintomo dell’inesistenza di un divieto all’attività in questione è infine ricavabile anche dalla risposta ministeriale a quesito fornita sulla scorta delle linee guida del dicembre 2014 emanate dal Ministero della salute – Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, nella quale si prevedeva proprio la tracciabilità dei «<em>medicinali che vengono trasferiti dal sito logistico della farmacia al sito logistico grossista (associati alla stessa partita IVA)</em>&nbsp;», in tal modo dando conto della liceità dei trasferimenti successivamente considerati illegittimi.<br />
In definitiva, ritiene il Collegio che gli atti, centrale e locali, gravati non abbiano alcuna consistenza provvedimentale, né hanno alcuna efficacia vincolante o prescrittiva sia per i soggetti pubblici sia per gli operatori privati coinvolti, efficacia che, a diversamente opinare, si porrebbe in contrasto con le norme appena esaminate.<br />
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.<br />
2. Ritiene il Collegio di compensare le spese di lite tenuto conto dell’assoluta novità della questione trattata.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Sapone, Presidente FF<br />
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore<br />
Massimo Santini, Consigliere</p>
<p><strong>L&#8217;ESTENSORE<br />
Alfredo Storto<br />
IL PRESIDENTE<br />
Giuseppe Sapone</strong></p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-11-11-2016-n-11239/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.1112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-1112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-1112/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-1112/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.1112</a></p>
<p>Pres. Pupilella, Est. Morbelli Sulla legittimità della delibera della Giunta regionale con cui è stata disposta la cessazione del progetto sperimentale di gestione mista pubblico-privata per mancato raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione medesima, nonché sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla domanda per l’annullamento della deliberazione direttoriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-1112/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.1112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-11-11-2016-n-1112/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.1112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pupilella, Est. Morbelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della delibera della Giunta regionale con cui è stata disposta la cessazione del progetto sperimentale di gestione mista pubblico-privata per mancato raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione medesima, nonché sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in ordine alla domanda per l’annullamento della deliberazione direttoriale dell’Asl con cui è stato risolto il contratto di attuazione dell’affidamento della suddetta sperimentazione gestionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. Programmi di sperimentazione gestionale – Pubblico-privato – Provvedimento della regione – Deliberazione della Giunta regionale – Cessazione del programma sperimentale – Mancato raggiungimento del risultato della sperimentazione – Poteri autoritativi – Giurisdizione amministrativa – Art. 9 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 9 <em>bis</em>, co. 2, lett. <em>f)</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 9 <em>bis</em>, co. 3, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 133, co. 1, lett. <em>c)</em> c.p.a.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;Programmi di sperimentazione gestionale – Pubblico-privato – Deliberazione del Direttore generale dell’Asl – Risoluzione del rapporto contrattuale – Provvedimento vincolato – Assenza di poteri autoritativi – Attuazione deliberazione di Giunta – Giurisdizione ordinaria – Art. 9 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 133, co. 1, lett. <em>c) </em>c.p.a.&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;Programmi di sperimentazione gestionale – Pubblico-privato – Raggiungimento del risultato della sperimentazione&nbsp; – Parametro di valutazione – Provvedimento della regione – Deliberazione della Giunta regionale – Autorizzazione programma di sperimentazione gestionale – Art. 9 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 9 <em>bis</em>, co. 1, d.lgs. n. 502/1992 – Art. 9 <em>bis</em>, co. 2, lett. <em>f)</em>, d.lgs. n. 502/1992.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di programmi di sperimentazione, aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali, di cui all’art. 9 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992, è considerato espressione del potere pubblicistico di gestione e controllo del corretto svolgimento del programma, il provvedimento (nel caso di specie, delibera della Giunta regionale) con cui la regione dispone la cessazione del suddetto programma per il mancato conseguimento degli obiettivi della sperimentazione; pertanto, le relative questioni di legittimità devono essere rimesse alla cognizione del giudice amministrativo.&nbsp;</p>
<p>2.&nbsp;In tema di programmi di sperimentazione, aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali, di cui all’art. 9 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992, è considerata provvedimento vincolato la delibera direttoriale dell’Asl con cui, dando seguito al provvedimento di cessazione del programma sperimentale adottato dalla Giunta regionale, viene disposta la risoluzione del contratto stipulato con il soggetto privato al fine della realizzazione della predetta sperimentazione gestionale; la cognizione delle questioni relative a tale delibera sono, pertanto, rimesse alla cognizione del giudice ordinario.&nbsp;</p>
<p>3.&nbsp;In tema di programmi di sperimentazione, aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali, di cui all’art. 9 <em>bis</em>, d.lgs. n. 502/1992, il parametro in base al quale è valutato l’effettivo conseguimento degli obiettivi della sperimentazione, ai fini delle conseguenze di cui all’art. 9 <em>bis</em>, co. 2, lett. <em>f)</em>, d.lgs. n. 502/1992, è costituito dal provvedimento (nel caso di specie, delibera della Giunta regionale) con cui la regione autorizza il programma medesimo, ai sensi dell’art. 9 <em>bis</em>, co. 1, d.lgs. n. 502/1992, e non dal contratto intercorrente tra Asl e soggetto privato che si limita a rendere operativo tale programma.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/11/2016<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01112/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00086/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p>
ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 86 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: G.S.L. &#8211; Gruppo Sanitario Ligure s.r.l,. in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Alberto Quaglia, Paolo Gaggero, Andrea Michetti, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 4/3;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<p>Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Torino, 30/18;<br />
Asl N.2 &#8211; Savonese non costituita in giudizio;<br />
A.R.S. &#8211; Agenzia Regionale Sanitaria Liguria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vincenzo Avolio, domiciliato in Genova via dei Mille n. 9 presso la Segreteria del Tar Liguria;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&nbsp;<br />
del provvedimento 27 novembre 2015 n. 1303/2015 avente ad oggetto Asl 2 savonese &#8211; sperimentazione gestionale &#8220;recupero della mobilità passiva extraregionale nella disciplina dell&#8217;ortopedia di elezione&#8221; Presa d&#8217;atto delle risultanze della sperimentazione e provvedimenti conseguenti;<br />
della nota ARS 20 novembre 2015 n. 10155;<br />
della deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2016 n. 18 di integrazione della motivazione della precedente deliberazione della Giunta regionale già impugnata in principalità;<br />
della deliberazione del Direttore generale dell’ASL n. 2 26 gennaio 2016 n. 46 di risoluzione del contratto;<br />
nonché per il risarcimento dei danni.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di A.R.S. &#8211; Agenzia Regionale Sanitaria Liguria;<br />
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Con ricorso notificato in data 25 gennaio 2016 e depositato il successivo 4 febbraio il GSL ha impugnato gli atti di cui alle lettere a) e b) dell’epigrafe con cui la Regione Liguria ha disposto la cessazione, per mancato raggiungimento degli obbiettivi prefissati, della sperimentazione pubblico privato, ai sensi dell’art. 9 – bis d.lgs. 502/92, attivata con la ricorrente.La ricorrente ha premesso una sintetica ricostruzione della vicenda.<br />
Con provvedimento del Direttore generale dell’ASL n. 2 Savonese 3 dicembre 2010 n. 1138 è stato deliberato un progetto di sperimentazione pubblico privato per la riduzione della mobilità passiva nella chirurgia protesica.<br />
Con deliberazione del Direttore generale 12 maggio 2011 n. 449 l’attuazione della sperimentazione è stata affidata ad un rti che successivamente costituiva la società GSL s.r.l. odierna ricorrente.<br />
In data 28 novembre 2011 (contratto n. 290 di rep.) veniva stipulato un primo contratto tra la ricorrente e l’ASL n. 2 Savonese.<br />
In data 19 settembre 2012 (contratto n. 263 rep.) veniva stipulata un’integrazione al contratto di cui sopra.<br />
Una nuova disciplina del rapporto veniva definita, sulla base degli indirizzi di cui alla DGR 4 febbraio 2011 n. 107, con contratto 5 luglio 2013 n. 504 rep. in particolare mediante tale atto è stato incrementato il budget fino alla somma di €. 21.877.293 ed esteso il servizio nei confronti di tutti i cittadini liguri.<br />
Tuttavia con nota 18 febbraio 2015 prot. 15248 l’ASL n. 2 comunicava una unilaterale riduzione del budget entro i limiti del consuntivo 2014 e cioè entro la somma di €.11.450.300.<br />
La ricorrente adiva, pertanto, il giudice ordinario per tutelare i propri interessi.<br />
A questo punto interveniva la deliberazione, impugnata in principalità, con cui la Regione, sulla base di una relazione dell’ARS, disponeva la cessazione della sperimentazione per mancato conseguimento degli obbiettivi prefissati.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 9 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, violazione dell’art.58 della l.r. 30 dicembre 2001 n. 58, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e per immotivato contrasto con precedenti atti, violazione del principio pacta sunt servanda, violazione degli artt. 1372, 1375, 1469 1362 e ss. c.c., violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione la ricorrente ha raggiunto l’obbiettivo previsto in contratto consistente nella realizzazione di almeno 962 interventi riferiti ai DRG 544, 545 e 471 come previsto in contratto e nella DGR 349/2013;<br />
eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità, violazione dell’art. 9 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, violazione dell’art.58 della l.r. 30 dicembre 2001 n. 58, in quanto i dati relativi al 2014, relativamente alle fughe di pazienti liguri in altre regioni, non sarebbero dati definitivi ma soltanto in corso di consolidamento;<br />
eccesso di potere per difetto di istruttoria e perplessità, violazione dell’art. 9 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, violazione dell’art.58 della l.r. 30 dicembre 2001 n. 58, in quanto l’obbiettivo da conseguire nel secondo semestre 2013 è stato valutato con riferimento agli obbiettivi del contratto 204/2013 che, tuttavia, ha avuto efficacia solo dal 1 gennaio 2014, inoltre le tabelle allegate relative al mantenimento della produttività da parte del servizio sanitario nazionale si riferiscono al triennio 2010 – 2012 invece il contratto si riferiva al triennio 2009 – 2011;<br />
eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 9 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, violazione dell’art.58 della l.r. 30 dicembre 2001 n. 58, violazione del principio pacta sunt servanda, violazione degli artt. 1372, 1375, 1456. c.c., violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto anche a volere ammettere il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali farebbe difetto in capo alla ricorrente il requisito della colpa;<br />
eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per immotivato contrasto con precedenti atti, incompetenza, in quanto competente a disporre la risoluzione del contratto era la ASL n. 2, parte contrattuale della ricorrente, e non già la Regione Liguria;<br />
violazione degli artt. 7, 8 e 10 –bis l. 241/90, violazione del principio del contraddittorio, dei principi di imparzialità, ragionevolezza, buon andamento di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento non è stato preceduto dalla fase di contraddittorio procedimentale;<br />
violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà tra atti del procedimento, immotivata violazione dell’autolimite, violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della p.a., in quanto una volta investito il Ministero della verifica del raggiungimento degli obbiettivi contrattuali la Regione non avrebbe poi potuto senza incorrere nella illegittimità denunciata procedere essa stessa alla verifica;<br />
eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di imparzialità, in quanto in realtà il provvedimento impugnato costituirebbe ritorsione a fronte della citazione in giudizio dell’ASL n. 2 da parte della ricorrente;<br />
incompetenza, violazione dell’art. 4 d.lgs. 165/01, violazione dell’art. 4 l.r. 59/2009, violazione degli artt. 42 e 69 dello Statuto della regione Liguria, in quanto il provvedimento di risoluzione del rapporto avrebbe dovuto essere assunto dal dirigente e non già dalla Giunta regionale.<br />
La ricorrente concludeva per l’annullamento degli atti con vittoria di spese e onorari di giudizio. Veniva formulata altresì domanda risarcitoria.<br />
Con atto notificato in data 24 febbraio 2016 e depositato il successivo 3 marzo 2016 la ricorrente ha impugnato anche la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2016 n. 18 nonché gli atti ad essa presupposti, con cui la Regione Liguria ha inteso integrare la motivazione della precedente deliberazione della Giunta regionale impugnata in principalità con riferimento ad un serie di pretesi ulteriori inadempimenti contrattuali della ricorrente (violazione del dovere di esclusiva, presenza di soggetti non autorizzati e assenza di soggetti indicati come presenti, cessazione dell’attività di alcuni professionisti indicati). Veniva, inoltre, impugnata la deliberazione del Direttore generale dell’ASL n. 2 26 gennaio 2016 n. 46 di risoluzione del contratto.<br />
I motivi aggiunti erano i seguenti:<br />
illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati in principalità;<br />
eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, violazione dell’art. 9 bis d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, violazione dell’art.58 della l.r. 30 dicembre 2001 n. 58, violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 1175, 1375, 1455, 1466 e 1366 c.c., violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, contraddittorietà con precedenti atti, illegittimità propria e derivata degli atti consequenziali posti in essere dall’ASL n. 2, in quanto gli assunti della deliberazione integrativa in ordine a pretesi inadempimenti sarebbero infondati, non debitamente accertati dall’ASL n. 2 e comunque non tali da giustificare la risoluzione del rapporto;<br />
eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti atti, incompetenza carenza di potere, illegittimità propria e derivata degli atti consequenziali posti in essere dall’ASL n. 2, in quanto la valutazione dell’inadempimento contrattuale giustificante la risoluzione del contratto è di competenza della parte contrattuale ASL n. 2 e non già della Regione Liguria,<br />
violazione degli artt. 7, 8 e 10 –bis l. 241/90, violazione del principio del contraddittorio, dei principi di imparzialità, ragionevolezza, buon andamento di cui all’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, illegittimità propria e derivata degli atti consequenziali posti in essere dall’ASL n. 2, in quanto il provvedimento non è stato preceduto dalla fase di contraddittorio procedimentale;<br />
eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di imparzialità, illegittimità propria e derivata degli atti consequenziali posti in essere dall’ASL n. 2, in quanto in realtà il provvedimento impugnato costituirebbe ritorsione a fronte della citazione in giudizio dell’ASL n. 2 da parte della ricorrente;<br />
incompetenza, violazione dell’art. 4 d.lgs. 165/01, violazione dell’art. 4 l.r. 59/2009, violazione degli artt. 42 e 69 dello Statuto della regione Liguria, illegittimità propria e derivata degli atti consequenziali posti in essere dall’ASL n. 2, in quanto il provvedimento di risoluzione del rapporto avrebbe dovuto essere assunto dal dirigente e non già dalla Giunta regionale;<br />
eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti, violazione degli art.t 1454 e ss. c.c. in quanto il contratto si sarebbe risolto per fatto della parte pubblica che si è resa inadempiente all’obbligazione di corrispondere quanto pattuito.<br />
Si costituivano in giudizio la Regione Liguria, l’ARS e l’ASL n. 2. All’udienza del 13 ottobre 2016 il ricorso è passato in decisione.<br />
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<strong>DIRITTO</strong></div>
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Il ricorso è rivolto principalmente avverso la deliberazione della Giunta regionale della Liguria 27 novembre 2015 n. 1303 con cui, preso atto della relazione dell’ARS 20.11.2015 n. 10155 che attestava il mancato raggiungimento degli obbiettivi della sperimentazione, è stata disposta la cessazione del progetto sperimentale pubblico privato in relazione all’esigenza di ridurre le fughe dei pazienti dalla regione Liguria verso altre regioni nel settore dell’ortopedia approvato con dgr 349/2013 e con la precedente DGR 107/11.Preliminarmente occorre tratteggiare il quadro normativo in subiecta materia.<br />
L’art. 9 – bis d.lgs. 502/1992, rubricato sperimentazioni gestionali, stabilisce: “1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. 2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell&#8217;assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:a) privilegiare nell&#8217;area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all&#8217;assistenza alla persona; f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute”.<br />
La norma configura un sistema in cui un rilevante ruolo di gestione e controllo preventivo e successivo delle forme di collaborazione pubblico privato è attribuito alle Regioni.<br />
In particolare le Regioni devono autorizzare la sperimentazione, adottare il relativo programma, disciplinare le forme di risoluzione nel caso di gravi inadempimenti, disciplinare le forme di risoluzione per il caso del mancato raggiungimento degli obbiettivi della sperimentazione e adottare, al termine del primo triennio di sperimentazione i provvedimenti conseguenti ai risultati ottenuti.<br />
Le Regioni, pertanto, potendo assumere sul progetto sperimentale dalle stesse autorizzato una serie di provvedimenti autoritativi, assumono un ruolo non soltanto programmatorio ma anche gestionale degli eventi più importanti del rapporto sottostante in cui il progetto si traduce.<br />
In particolare, per quanto di interesse ai fini della decisione della presente controversia, la previsione di cui al terzo comma del citato art. 9 – bis d.lgs. 502/1992 facoltizza in ogni caso le Regioni ad assumere sui programmi di sperimentazione gli atti necessari, nel caso di mancato raggiungimento dei risultati, a porre termine alla sperimentazione.<br />
In definitiva la sperimentazione di partenariato pubblico privato in materia sanitaria si svolge su un duplice livello: a un livello più elevato vi è il programma di sperimentazione le cui vicende, adozione controllo e cessazione, sono di competenza regionale; ad un livello più basso e concretamente operativo vi è il contratto tra l’ASL e un soggetto privato.<br />
Alla sequenza pubblicistica fa da corrispondente una sequenza privatistica dal momento che l’agire in regime di diritto privato costituisce l’ordinario agire delle aziende sanitarie locali (art 3, comma 1 – bis e 1 – ter d.lgs. 502/92).<br />
È facile riscontare in questa disciplina la stessa esigenza che a suo tempo determinò il sorgere dell’evidenza pubblica, quella di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione. In particolare in un settore così delicato come quello della sanità dove si contrappone l’esigenza della qualità del servizio a tutela della salute dei cittadini con l’esigenza di contenere la spesa, il legislatore ha ritenuto che la collaborazione privato pubblico non possa essere lasciata alla volontà delle singole aziende sanitarie e agli strumenti di diritto privato ma debba essere attratta alla sfera pubblicistica sia per quanto riguarda l’an della sperimentazione sia per quanto riguarda gli stessi snodi fondamentali della collaborazione.<br />
Da quanto si è venuto esplicitando non deve stupire come la cessazione della sperimentazione, e non già la risoluzione del contratto, come invece erroneamente prospettato da parte ricorrente, sia stata determinata e decisa dalla Regione, mediante gli atti, di natura pubblicistica, odiernamente impugnati, e che l’ASL n. 2 abbia esclusivamente posto in essere gli atti conseguenziali di risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto adottata dalla Asl n. 2 è avvenuta in conformità della DGR 27.11.2015 n. 1303 impugnata la quale, dopo avere deliberato la cessazione della sperimentazione, ha dato mandato agli uffici competenti di individuare le modalità di risoluzione del contratto, stipulato con la ricorrente.<br />
Deve, pertanto, respingersi la tesi secondo la quale la deliberazione di Giunta impugnata abbia inciso sul rapporto privatistico, avendo, invece, esclusivamente inciso sulla sperimentazione determinandone la cessazione.<br />
Simile modus procedendi rientra perfettamente nello schema legislativo di cui si è dato conto positivizzato dal citato art. 9 – bis d.lgs. 502/1992.<br />
Alla luce di quanto esposto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni deve ritenersi destituita di fondamento. La delibera impugnata, infatti, ha natura pubblicistica ed incide su una sperimentazione autorizzata da un precedente deliberazione di Giunta. Il contratto costituisce rispetto a tutta questa vicenda un posterius che ne risulta condizionato ma rispetto alla quale è del tutto estraneo e conseguente.<br />
La sperimentazione è presupposto del contratto ma ciò non significa che venga attratta alla sfera di quest’ultimo. Se, infatti, tutta la vita della sperimentazione del rapporto pubblico privato è soggetta al potere amministrativo regionale gli atti posti in essere che sono espressione di logiche pubblicistiche sono giustiziabili dinanzi al giudice amministrativo.<br />
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Procedendo nell’analisi del quadro legislativo occorre dare conto della disciplina regionale.<br />
In Liguria l’art. 58 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41, rubricato sperimentazioni gestionali, stabilisce: “1. La Giunta regionale autorizza o promuove le sperimentazioni gestionali da parte di una o più Aziende sanitarie ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dell&#8217;articolo 9-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.2. Per i fini di cui al comma 1, le Aziende sanitarie, eventualmente associate tra loro, anche allo scopo di avviare forme di collaborazione, possono anche costituire società miste, consorzi o società consortili a maggioranza pubblica cui può aderire anche la Regione. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti conseguenti”.<br />
La norma attribuisce alla Giunta i poteri di cui all’art. 9 – bis d.lgs. 502/92. Deve, infatti, rilevarsi come l’autorizzazione o la promozione delle sperimentazioni gestionali spetti alla Giunta come pure l’adozione degli atti conseguenti. La lettera della legge, pertanto, è chiara nell’attribuire alla Giunta e non alla dirigenza le attribuzioni in subiecta materia.<br />
Ciò consente di concludere per l’infondatezza dell’ultimo motivo del ricorso principale, riproposto identico come il sesto motivo aggiunto, motivo con cui si contesta la competenza della Giunta regionale ad adottare gli atti impugnati.<br />
Delineato il quadro normativo occorre passare al merito del ricorso.<br />
Il ricorso non è fondato.<br />
La deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2015 n. 1303 ha deciso la cessazione della sperimentazione in quanto la ricorrente non avrebbe conseguito gli obbiettivi della sperimentazione stessa. La ricorrente sostiene, invece, come, una volta interpretata la clausola contrattuale nel suo piano tenore letterale, i dati evidenzino incontestabilmente il conseguimento di tale obbiettivo.<br />
Deve preliminarmente precisarsi come in questa sede non venga in questione la clausola contrattuale, pure esistente e invocata dalla ricorrente, ma i contenuti delle delibere di Giunta regionale che hanno autorizzato la sperimentazione e hanno fissato gli obbiettivi al cui mancato conseguimento è derivato il provvedimento impugnato.<br />
Tale precisazione è imposta dalla struttura bifasica della vicenda di cui si è dato conto poc’ anzi.<br />
La delibera impugnata non è intervenuta sul contratto ma sul programma di sperimentazione a suo tempo autorizzato e che costituisce il presupposto del contratto, disponendo la cessazione del programma stesso.<br />
L’obbiettivo della sperimentazione è stato fissato con la DGR 28 marzo 2013 n. 349 che, nel recepire la relazione dell’ARS Liguria favorevole all’ampliamento della sperimentazione, ha previsto, alla voce “Obbiettivo”, che “…l’attività prevista dal contratto deve garantire una riduzione della mobilità passiva regionale di chirurgia protesica almeno del 65% della media delle fughe regionali realizzatesi nel triennio 2009 &#8211; 2011 nei DGR 544, 545 e 471 (65% di 1483 = 964) verso Piemonte e Lombardia. Nel computo di tale obiettivo non rientra anche se congruente la quota di attività erogabile da dipendenti ASL n. 2 a favore di residenti liguri in quanto specificamente dedicata alla riduzione delle liste di attesa presso le strutture di ASL 2 e alla gestione delle complicanze. Per evitare che si creino meccanismi di drenaggio di attività dalla quota parte di produzione interna del SSR tale obiettivo deve coerentemente essere sinergico al sopracitato obiettivo minimo di produttività del 85% per le Direzioni delle Aziende liguri. Nel caso di diminuzione della produzione delle aziende liguri, l’obiettivo della attività del Polo potrà essere rivalutabile al termine del triennio”.<br />
Tale previsione è stata successivamente trasfusa nel contratto stipulato tra la ASL n. 2 e la ricorrente. In particolare l’art. 4, rubricato primo triennio e scadenza naturale della sperimentazione, del contratto 5 luglio 2013 n. 204, ha previsto: “A conclusione del terzo anno di sperimentazione (28/11/2014) verrà redatta relazione, conforme all’obbiettivo descritto al precedente articolo, da inviare alla Regione per le valutazioni di cui all’art. 9 – bis, comma 3, d.lgs. 502/92, e smi. Sulla base del provvedimento regionale emesso in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi, potrà essere richiesta la risoluzione del contratto senza che la Società possa avanzare alcuna pretesa in relazione al mancato utile e alle spese generali per il periodo residuo del contratto, con eccezione delle migliorie e del riattamento oggetto del progetto iniziale ed effettivamente apportati ai locali posti a sua disposizione….OMISSIS…è comunque condizione necessaria per la conferma al termine del primo triennio, l’effettivo riscontro che, all’attività posta in essere, sia conseguita una riduzione dei flussi compensativi extraregionali, in misura coerente con il progetto o comunque significativa rispetto alle fughe recuperabili, secondo le indicazioni del Protocollo citato al precedente articolo e della DGR 349/2013”. A sua volta l’art. 2 dello stesso contratto, tra l’altro, ha stabilito: “ a far data dalla vigenza del presente contratto la Società si impegna a garantire la realizzazione dei risultati indicati nella DGR n° 349/2013 e precisamente. ‘OBIETTIVO…L’attività prevista dal contratto deve garantire una riduzione della mobilità passiva regionale di chirurgia protesica almeno del 65% della media delle fughe regionali realizzatesi nel triennio 2009 &#8211; 2011 nei DGR 544, 545 e 471 (65% di 1483 = 964) verso Piemonte e Lombardia. Nel computo di tale obiettivo non rientra anche se congruente la quota di attività erogabile da dipendenti ASL n. 2 a favore di residenti liguri in quanto specificamente dedicata alla riduzione delle liste di attesa presso le strutture di ASL 2 e alla gestione delle complicanze. Per evitare che si creino meccanismi di drenaggio di attività dalla quota parte di produzione interna del SSR tale obiettivo deve coerentemente essere sinergico al sopracitato obiettivo minimo di produttività del 85% per le Direzioni delle Aziende liguri. Nel caso di diminuzione della produzione delle aziende liguri, l’obiettivo della attività del Polo potrà essere rivalutabile al termine del triennio’”.<br />
La sostanziale identità di previsioni non deve peraltro ingenerare la convinzione, da ritenersi erronea per quanto sopra espresso, per cui la deliberazione impugnata sia intervenuta sul contratto in essere tra l’ASL n. 2 e la ricorrente.<br />
La delibera impugnata è, invece, intervenuta sul programma di sperimentazione determinandone la cessazione per accertato mancato conseguimento degli obbiettivi.<br />
La previsione relativa all’obbiettivo è stata interpretata differentemente dalla ricorrente e dalle controparti pubbliche.<br />
La ricorrente sostiene che tale previsione imponesse la svolgimento nel triennio di almeno 964 operazioni nelle DGR 544, 545 e 471. In altre parole la clausola contrattuale indicherebbe un numero fisso di interventi.<br />
A sostegno della propria interpretazione la ricorrente adduce la chiarezza della clausola e la circostanza che l’interpretazione sostenuta dalla Regione condurrebbe a qualificare il contratto come aleatorio in difetto di una espressa qualificazione dello stesso come tale.<br />
L’interpretazione sostenuta dalle resistenti è diversa.<br />
In sostanza l’obbiettivo nel triennio di sperimentazione sarebbe quello di ridurre le fughe dei pazienti dalla Liguria verso altre Regioni del 65% rispetto alle fughe realizzatesi nel triennio antecedente 2009 – 2011. Detto, altrimenti, l’obbiettivo sarebbe costituito dal contenimento delle fighe in un numero individuato mediante una duplice operazione individuazione delle fughe nel triennio precedente e riduzione dello stesso del 65%. Pertanto l’obbiettivo sarebbe consistito nella riduzione delle fughe extraregionali al numero di 519. Tale ultimo numero costituisce la risultante del numero delle fughe totali (1483) diminuito del 65% (964).<br />
Il Collegio ritiene che, pur nella involuta e poca chiara formulazione, la previsione di cui alla DGR 349/13 vada interpretata in questo secondo senso.<br />
Molteplici argomenti depongono in questo senso.<br />
In primo luogo lo stesso tenore letterale si esprime in termini di obbiettivo e fa riferimento non già al numero di interventi ma essenzialmente alle fughe. Le fughe sono il vero oggetto dell’obbiettivo e non già gli interventi in sé considerati. E’ evidente che l’indicazione di un numero di interventi già predeterminato contraddice con il concetto di obbiettivo. In altre parole se l’oggetto della sperimentazione fosse stato da individuarsi in un numero predeterminato e immutabile di interventi tale numero sarebbe stato esattamente e più semplicemente quantificato in un dato esatto e la delibera clausola si sarebbe espressa in termini di interventi e non già di fughe.<br />
Tanto più che il numero di interventi indicato come obbiettivo da parte della ricorrente (964) era di gran lunga inferiore al numero di interventi offerti in sede di gara.<br />
Se, pertanto, la Regione avesse inteso riferirsi ad un numero di interventi preciso e così contenuto rispetto a quello offerto in sede di gara non avrebbe utilizzato una fraseologia così involuta e foriera di confusione come quella di cui sopra ma si sarebbe limitata ad indicare il numero stesso.<br />
In secondo luogo una numerosa congerie di disposizioni contenute nel contratto stesso e nei contratti precedenti legano la prosecuzione della sperimentazione all’effettivo raggiungimento dell’obbiettivo della riduzione del fughe e del contenimento delle stesse in un numero accettabile e non già nella realizzazione di un numero di interventi.<br />
In particolare il primo contratto stipulato in data 28 novembre 2011 (rep 290) all’art. 4, rubricato primo triennio e scadenza della sperimentazione, ha previsto che: “il mancato raggiungimento, a conclusione del terzo anno di sperimentazione, del recupero fughe previsto in sede di offerta (nota del 12702/2011 e successiva nota pervenuta a protocollo aziendale n. 56247 del 19705(2011) ed il mancato sviluppo delle attività concordate, secondo quanto previsto dal Protocollo di cui all’ultimo capoverso dell’art. 3, comporterà la risoluzione del contratto… La mancata tendenza alla significativa eliminazione delle fughe, secondo le indicazioni riportate nell’offerta, nel citato protocollo e richiamate nel presente contratto, comporterà pertanto la risoluzione del presente contratto…(doc. n. 6 prod. Regione 29.3.2016).<br />
Anche l’art. 3 del contratto 5 luglio 2013 n. 204 ha stabilito, tra l’altro che “nell’arco del primo triennio (28/11/2011 – 28/1172014) l’attività dovrà raggiungere un risultato di sicura rilevanza economica nel recupero delle fughe previste secondo quanto meglio precisato nell’offerta e al precedente articolo 2”.<br />
Ne consegue che l’interpretazione conforme alla natura e all’oggetto della sperimentazione, cioè di un’attività di cui non è dato a priori individuare esattamente gli esiti, legittima l’individuazione dell’obbiettivo con riferimento alla riduzione del numero di fughe.<br />
In terzo luogo la strutturazione del rapporto derivante dalla sperimentazione e degli obblighi incombenti sulla ricorrente. La funzione della sperimentazione era quella di attirare in Liguria medici chirurghi di fama in modo tale da trattenere in Liguria pazienti che, altrimenti, attratti dal nome e dalla fama dei chirurghi, si sarebbero recati fuori regione.<br />
Anche questa modalità è coerente con una predeterminazione della sperimentazione in termini di obbiettivi e non già di determinazione rigida e aprioristica di interventi.<br />
Da ultimo la circostanza che si trattasse di una sperimentazione e che conseguentemente la stessa potesse e dovesse essere proseguita esclusivamente ove la stessa fosse effettivamente idonea a raggiungere gli obbiettivi prefissati, depone nel senso di una possibile variabilità di esiti che mal si concilia con il carattere rigido e predeterminato del numero di interventi risultante dall’interpretazione di parte ricorrente.<br />
Le argomentazioni della ricorrente non sono persuasive.<br />
In primo luogo non è condivisibile l’affermazione della chiarezza della previsione. Se, infatti, si prescinde dalla esemplificazione contenuta tra parentesi la previsione può essere interpretata agevolmente nel senso ipotizzato dalla Regione, essendo finalizzata la sperimentazione al contenimento delle fughe nel numero del triennio precedente ridotto del 65%.<br />
In questo senso l’indicazione contenuta tra parentesi, trattandosi di esplicitazione di un calcolo non appare idonea ad assurgere ad elemento decisivo per l’interpretazione sostenuta dalla ricorrente.<br />
In secondo luogo deve escludersi che l’interpretazione prospettata dalla Regione trasformi il contratto stipulato in contratto aleatorio.<br />
Da un primo punto di vista la tematica dell’aleatorietà del contratto esula dall’impugnazione della delibera 27 novembre 2015 n. 1303 atteso che, come si è dato conto, tale ultima deliberazione attiene alla sperimentazione e non al contratto.<br />
In quest’ottica il raggiungimento degli obbiettivi della sperimentazione e la conseguente prosecuzione della stessa si pone quale condicio iuris del contratto onde l’esclusione della qualificazione del contratto come aleatorio.<br />
Da altro punto di vista deve rilevarsi come nel contratto fosse prevista l’effettiva remunerazione di tutti gli interventi eseguiti, nonché la remunerazione degli interventi di miglioria dei locali in caso di cessazione della sperimentazione, onde la previsione di un obbiettivo di produzione non vale a qualificare come aleatorio il contratto posto che dal raggiungimento dello stesso non dipende la remunerazione delle prestazioni ma solo la prosecuzione del rapporto. Seguendo l’interpretazione della ricorrente ogni contratto sottoposto a condizione si trasformerebbe in contratto aleatorio.<br />
In conclusione il Collegio ritiene che l’interpretazione sostenuta dalla Regione sia da condividersi.<br />
Consegue a tale interpretazione il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione.<br />
Deve, infatti, rilevarsi come, benchè la ricorrente abbia realizzato 967 interventi, nel triennio in esame le fughe siano state molto superiori al limite stabilito.<br />
In particolare nel secondo semestre del 2013 le fughe sono state quantificate in 565 interventi, nell’anno 2014 le fughe sono state quantificate in 1407. Si tratta di un numero assai maggiore di quello posto come obbiettivo pari a 519 fughe.<br />
Il primo motivo si appalesa, pertanto, infondato.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il dato relativo alle fughe nell’anno 2014 fosse un dato non ancora consolidato. Ne conseguirebbe il difetto di istruttoria.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Il definitivo consolidamento del dato relativo alle fughe sanitarie da una regione ad un’altra avviene con l’approvazione in sede di conferenza Stato &#8211; Regioni dei dati relativi alla mobilità sanitaria nazionale. Ciò non toglie che il dato posto a fondamento del provvedimento impugnato fosse estremamente attendibile anche se non definitivamente approvato. La Regione ha depositato la nota 2 settembre 2016 di ARS in cui si evidenzia come esista un accordo tra la Regione Liguria e le limitrofe Lombardia e Piemonte che prevede lo scambio dei dati relativi alla mobilità che consente un monitoraggio trimestrale. Tale sistema di scambio di informazioni ha un indice di attendibilità del 99% onde deve escludersi il lamentato difetto di istruttoria sul punto. Deve, peraltro, rilevarsi come nessuna contestazione sull’entità numerica del dato sia stata operata dalla ricorrente che non adduce errori o incongruenze nella quantificazione delle fughe nel periodo oggetto di esame.<br />
Con il terzo motivo si lamenta che l’obbiettivo da conseguire nel secondo semestre 2013 sia stato valutato con riferimento agli obbiettivi del contratto 204/2013 che, tuttavia, ha avuto efficacia solo a partire dal 1 gennaio 2014, inoltre le tabelle allegate relative al mantenimento della produttività da parte del servizio sanitario nazionale si riferiscono al triennio 2010 – 2012 laddove, invece, il contratto si riferiva al triennio 2009 – 2011.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Deve, infatti, rilevarsi come il contratto 5 luglio 2013 n. 204 prevedesse espressamente il periodo di sperimentazione individuandone esattamente i limiti temporali (28.11.2011 – 28.11.2014) (si cfr artt. 3 e 4 del contratto 5 luglio 2013 n. 204) con i relativi obbiettivi da raggiungere. L’atto integrativa 20 marzo 2014 in realtà non ha posticipato l’operatività degli obbiettivi ma solo quella dello sconto percentuale applicato dalla ricorrente.<br />
E anche il riferimento alla produttività del sistema sanitario regionale, erroneamente riferito al triennio 2010 – 2012 anziché a quello 2009 – 2011 non appare rilevante. Quand’anche non si fosse trattato di errore materiale deve escludersi la rilevanza di tale errore posto che non è stata dimostrata una sostanziale riduzione delle capacità del sistema sanitario regionale quale causa del mancato conseguimento dell’obbiettivo di una sostanziale riduzione delle fughe.<br />
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’assenza di colpa nel proprio operato, colpa richiesta per la risoluzione per inadempimento.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Non vertendosi in tema di risoluzione del contratto ma di cessazione della sperimentazione tutta la tematica in ordine alla colpa del contraente non viene in rilievo. Se la condizione per il proseguire della sperimentazione è il conseguimento dei risultati è evidente che il mancato conseguimento giustifica il venire meno della stessa ai sensi dell’art. 9 – bis, comma 3 d.lgs. 502/92.<br />
Ma anche su un piano strettamente civilistico il motivo non persuade.<br />
In tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell&#8217;inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest&#8217;ultimo, nonostante l&#8217;uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. III 5 agosto 2002 n. 11717).<br />
Nella specie non solo la ricorrente non ha dimostrato la sua assenza di colpa ma, come poi accertato, ha contribuito positivamente al mancato raggiungimento degli obbiettivi mediante la violazione del dovere di esclusiva, di cui la stessa si era fatta garante, dei professionisti che operavano presso la struttura dalla stessa gestita.<br />
Con il quinto motivo si lamenta il difetto di competenza della Regione a disporre la risoluzione del contratto dal momento che parte contrattuale era la ASL n.2.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Come si è precisato sopra non si tratta di risoluzione del contratto ma di cessazione della sperimentazione che costituisce presupposto contrattuale.<br />
Ai sensi dell’art. 9 – bis, comma 3, d.lgs. 502/92 tale potere, rientrando nell’ampio novero dei provvedimenti conseguenti, è attribuito alla regione.<br />
Con il sesto motivo si lamenta il mancato svolgimento del contraddittorio procedimentale.<br />
Il motivo è infondato.<br />
La ricorrente era a conoscenza della fase di valutazione della convenzione per un periodo triennale alla scadenza del quale si sarebbe verificato l’effettivo conseguimento degli obbiettivi della sperimentazione.<br />
In qualunque modo si voglia configurare il provvedimento impugnato, vincolato o discrezionale, una volta accertato che l’interpretazione della delibera recante l’indicazione degli obbiettivi da raggiungere è quella fatta propria dalla Regione e accolta dal Collegio appare evidente come il contenuto del provvedimento non potesse essere diverso da quello in concreto adottato, non avendo la ricorrente addotto alcun profilo fattuale idoneo a giustificare il mancato raggiungimento degli obbiettivi della sperimentazione.<br />
Il provvedimento, pertanto, non potrà essere annullato in applicazione della previsione di cui all’art. 21 – octies l. 241/90.<br />
Con il settimo motivo si lamenta la contraddittorietà del comportamento della Regione la quale dapprima ha investito il Ministero della salute della verifica del raggiungimento degli obbiettivi contrattuali per poi procedere autonomamente alla verifica e alla conseguente cessazione della sperimentazione.<br />
Anche tale motivo è infondato.<br />
In presenza di un comportamento inerte del Ministero protrattosi per quasi un anno la tutela dell’interesse affidato alla regione imponeva di prescindere dal richiesto parere come previsto dall’art. 16 l. 241/90 che prevede l’obbligo di prescindere dal parere facoltativo qualora questo non sia rilasciato nel prescritto termine. A tal riguardo, trattandosi di parere facoltativo, deve escludersi che operi la deroga di cui al comma 3 dello stesso articolo relativa ai soli pareri obbligatori in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.<br />
Con l’ottavo motivo si sostiene che in realtà il provvedimento impugnato costituirebbe ritorsione a fronte della citazione in giudizio, per inadempimento contrattuale, dell’ASL n. 2 da parte della ricorrente.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Al di là della mera consequenzialità temporale la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo tale assunto. In realtà la cessazione della sperimentazione si fonda sul dato oggettivo del mancato conseguimento dell’obbiettivo della riduzione delle fughe in materia di ortopedia.<br />
Il nono motivo, relativo all’incompetenza della Giunta, deve ritenersi infondato avuto riguardo alla previsione di cui all’art. 58 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41.<br />
Con l’impugnativa per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2016 n. 18 nonché gli atti ad essa presupposti, con cui la Regione Liguria ha inteso integrare la motivazione della precedente deliberazione della Giunta regionale impugnata in principalità con riferimento ad un serie di pretesi ulteriori inadempimenti contrattuali della ricorrente (violazione del dovere di esclusiva, presenza di soggetti non autorizzati e assenza di soggetti indicati come presenti, cessazione dell’attività di alcuni professionisti indicati). Veniva, inoltre, impugnata la deliberazione del Direttore generale dell’ASL n. 2 26 gennaio 2016 n. 46 di risoluzione del contratto.<br />
L’impugnativa avverso la deliberazione regionale integrativa della motivazione della precedente è improcedibile per difetto di interesse atteso che la riconosciuta infondatezza del ricorso principale priva la ricorrente dell’interesse alla decisione posto che anche l’eventuale annullamento di tale seconda deliberazione non determinerebbe un esito diverso della vicenda.<br />
L’impugnativa avverso la deliberazione di risoluzione del contratto deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione. Tale atto, infatti, si colloca all’interno del segmento prettamente civilistico della vicenda, essendo stato adottato successivamente alla vigenza del contratto ed essendo finalizzato ad esercitare un diritto potestativo, quello della risoluzione del contratto, da quest’ultimo espressamente attribuito alla Asl n. 2, senza che lo stesso sia espressione di alcun potere autoritativo. Relativamente a questo segmento della vicenda, pertanto, sussistono posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo onde la sua attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, peraltro, esula dal novero di quelle contemplate dall’art. 133, comma 1 lett. c, d.lgs. 104/2010 che contempla la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi. La norma in esame, infatti, in tanto radica la giurisdizione amministrativa esclusiva in quanto il soggetto pubblico abbia esercitato un potere autoritativo (C.S. V 1 agosto 2015 n. 3780).<br />
Nella specie, invece, difetta nell’atto di risoluzione l’esercizio di alcun potere autoritativo.<br />
Le spese seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge dichiara l’impugnativa in aggiunzione improcedibile per quanto riguarda l’impugnativa della DGR 16/2016, inammissibile per difetto di giurisdizione relativamente alla deliberazione del Direttore generale dell’ASL n. 2 26 gennaio 2016 n. 46 di risoluzione del contratto.Indica nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione su tale controversia.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle resistenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 4000, 00 (quattromila/00) oltre IVA e CPA come per legge per ognuna di esse.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Pupilella, Presidente<br />
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore<br />
Angelo Vitali, Consigliere<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-11-2016-n-11176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Stanizzi E.,Est. Andolfi. Sulla validità del provvedimento emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente al semiaffondamento di un motopesca. Inquinamento – Semiaffondamento – Bonifica – Costi – Tariffe. &#160; Sulla validità del decreto emesso per operazione ralativa al semiaffondamento di una motonave: il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-11-2016-n-11176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-11-2016-n-11176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi E.,Est. Andolfi.</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità del provvedimento emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente al semiaffondamento di un motopesca.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span it="" style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Inquinamento – Semiaffondamento – Bonifica – Costi – Tariffe.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><span it="" style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Sulla validità del decreto emesso per operazione ralativa al semiaffondamento di una motonave: il parametro per il calcolo dei costi è fissato direttamente dalla legge, senza alcuna partecipazione del controinteressato privato che materialmente esegue l’operazione di bonifica. Quindi, le spese poste a carico del responsabile dell’inquinamento sono indipendenti dai costi effettivamente sostenuti dal personale che ha eseguito il disinquinamento. Neppure esiste la possibilità giuridica di quantificare tali spese in misura diversa da quella prevista dal tariffario imposto dalla legge. </font></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 11/11/2016<br />	<br />
			<strong>N. 11176/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 01252/2016 REG.RIC.</strong><br />	<br />
			<strong><img decoding="async" alt="Descrizione: logo" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong><br />	<br />
			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Seconda Bis)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Dell&#8217;Olio &amp; Pasquale S.n.c. di Pasquale Mario e C, in persona del legale rappresentante p.t. Pasquale Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Angelone C.F. NGLCLD39M17G141X e Fabrizio Foglietti C.F. FGLFRZ41C19H501O, con domicilio eletto presso lo Studio Sabatini Sinagra in Roma, viale Gorizia, 14;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Ministero dell’Ambiente&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			Ministero dell&#8217;Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile, non costituito in giudizio;<br />	<br />
			Castalia Consorzio Stabile S.c.p.a., non costituita in giudizio;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			del provvedimento del Ministero dell’ Ambiente n. prot. 0021833 del 06.11.2015 avente ad oggetto: semiaffondamento presso il 2^ braccio del molo nord del porto di Giulianova del m/p denominato &#8220;Nuova Santa Barbara I&#8221; verificatosi in data 2.11.2014 &#8211; invito al pagamento;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			Con ricorso notificato il 15 gennaio 2016 al ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al ministero dell’Interno e al consorzio stabile controinteressato, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società in nome collettivo proprietaria e armatrice della nave minore “nuova Santa Barbara 1” impugna il provvedimento del ministero dell’ambiente numero di protocollo 21833 del 6 novembre 2015, conosciuto il 20 novembre 2015, di invito al pagamento della somma di euro 52.051,06, a titolo di recupero delle spese per prevenire il pericolo di inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti dal semiaffondamento del motopesca “nuova Santa Barbara 1”, verificatosi il 2 novembre 2014.<br />	<br />
			Il ricorrente, impugnando anche gli atti connessi al provvedimento principale, si riserva di chiedere, con separato giudizio civile, il risarcimento dei danni cagionati durante il recupero del motopesca di proprietà.<br />	<br />
			Il ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si costituiscono in giudizio per eccepire, preliminarmente, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo regionale e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
			Il consorzio controinteressato non si costituisce.<br />	<br />
			All’udienza pubblica del 26 ottobre 2016, il ricorso è trattato e posto in decisione.<br />	<br />
			DIRITTO<br />	<br />
			Con il provvedimento impugnato, la direzione generale del ministero dell’ Ambiente competente per la protezione del mare, in applicazione dell’articolo 11, comma 1, e dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, della legge numero 979 del 1982 ha intimato alla società amministrata dal ricorrente il pagamento, in favore dell’amministrazione statale, della somma di euro 52.051,06, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ricezione dell’invito al pagamento.<br />	<br />
			L’ingiunzione di pagamento è motivata con la necessità di recuperare le spese sostenute per le attività di prevenzione dell’inquinamento e di eliminazione degli effetti inquinanti derivati dal semiaffondamento del motopesca di proprietà della società rappresentata dal ricorrente.<br />	<br />
			Il provvedimento di recupero delle spese è impugnato per i seguenti motivi:<br />	<br />
			1° motivo: eccesso di potere; l’attività svolta dalla società convenzionata controinteressata, con 2 mezzi navali e per 3 giorni di lavoro per rimuovere presunte chiazze di gasolio, già circoscritte tempestivamente dall’autorità portuale, sarebbe stata sproporzionata rispetto alle modalità dei semiaffondamento del natante.<br />	<br />
			2º motivo: violazione dell’articolo 12, comma 2 della legge 979 del 1982; la disposizione di legge prevede che il provvedimento di recupero delle spese sostenute dall’amministrazione sia preceduto da una diffida all’armatore interessato; non essendo pervenuta alcuna diffida, l’ingiunzione di pagamento sarebbe illegittima; inoltre, seppure fosse stata adottata una formale diffida all’armatore, l’illegittimità sussisterebbe, essendosi prontamente recato sul posto il proprietario della nave ed essendosi egli adoperato per il recupero del motopesca; l’amministrazione avrebbe eseguito le operazioni di disinquinamento in assenza di contraddittorio con la parte privata interessata.<br />	<br />
			3º motivo: violazione dell’articolo 7 della legge numero 241 del 1990, non essendo stato comunicato all’interessato l’avvio del procedimento.<br />	<br />
			4º motivo: violazione dell’articolo 3 della legge numero 241 del 1990 per difetto di motivazione, non essendo spiegate le modalità di quantificazione della somma richiesta.<br />	<br />
			5º motivo: violazione dell’articolo 12 della legge numero 979 del 1982, non essendo stato preceduto il provvedimento di disinquinamento da una diffida a provvedere alla bonifica diretta al privato proprietario della nave; ne deriverebbe la insussistenza del potere sostitutivo esercitato dall’amministrazione statale.<br />	<br />
			Prima della disamina dei motivi di impugnazione, deve essere valutata l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo regionale, proposta dall’Avvocatura statale.<br />	<br />
			Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, il Tar del Lazio sarebbe incompetente, trattandosi di un provvedimento relativo a un sinistro verificatosi nel porto di Giulianova, ove ha sede anche la società nei cui confronti è stato adottato l’ordine di pagamento, per cui il ricorso rientrerebbe nella competenza del Tar dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.<br />	<br />
			L’eccezione di incompetenza è infondata, trovando applicazione nella fattispecie il criterio di riparto della competenza dettato dall’articolo 13, comma 3, del codice processuale amministrativo, che attribuisce al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la cognizione delle controversie sugli atti statali. Nella fattispecie, è stato impugnato un provvedimento del ministero dell’ambiente&nbsp;e della tutela del territorio e del mare, amministrazione statale centrale. Non è applicabile al caso concreto il criterio correttivo dettato dal comma 1 dell’articolo 13 del codice di rito, che riconosce, nel caso in cui gli effetti diretti del provvedimento siano delimitati ad un ambito territoriale regionale, la competenza del Tar avente sede nella regione nella cui circoscrizione tali effetti sono diretti. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è stato adottato nei confronti di una società di persone con sede in Puglia, regione diversa da quella in cui si è verificato l’affondamento. Inoltre, un’ingiunzione di pagamento diretta a una persona fisica, nella qualità di legale rappresentante di una società di persone, per sua natura non può essere ritenuta efficace nell’ambito di una specifica circoscrizione territoriale, determinando essa l’insorgere di una obbligazione di pagamento a carico di un soggetto libero da vincoli territoriali e da eseguire presso il domicilio del creditore.<br />	<br />
			Nel merito, deve essere considerato che, con il 1° motivo, il ricorrente deduce l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione procedente, avendo utilizzato mezzi eccessivi e sproporzionati rispetto all’evento dannoso effettivamente verificatosi, così determinando una spesa ingente, illegittimamente posta a carico dei proprietari della motonave.<br />	<br />
			Il dedotto vizio di eccesso di potere non sussiste.<br />	<br />
			Dalla documentazione agli atti risulta che, in seguito al semiaffondamento del motopesca, avvenuto il 2 novembre 2014, mentre il ricorrente provvedeva alle operazioni di recupero della nave, le attività di prevenzione dell’inquinamento e di bonifica delle acque marine venivano condotte dall’autorità marittima avvalendosi del personale e delle attrezzature del rimorchiatore Monte Rosa, di proprietà della società controinteressata. L’intervento di tale personale era reso necessario dalla condotta omissiva della società armatrice che, non essendo intervenuta tempestivamente e non disponendo di personale presente sul luogo del sinistro, veniva per tale condotta colpita da una sanzione amministrativa, di cui al verbale numero 980 redatto il 10 dicembre 2014. Le attività di bonifica consistevano nel posizionamento di panne galleggianti per il contenimento dell’inquinamento e di panne assorbenti le sostanze inquinanti emesse dal motonave semiaffondato. Il numero di personale specializzato (3 addetti) e i mezzi impiegati dall’amministrazione per la durata di 4 giorni non possono essere ritenuti sproporzionati rispetto alla gravità dell’incidente. Ne deriva l’infondatezza del primo motivo dedotto.<br />	<br />
			Con il 2º e con il 5º motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 12, comma 2, della legge numero 979 del 1982, per non essere stata adottata la previa diffida all’armatore interessato prima di procedere d’ufficio alla rimozione delle sostanze inquinanti; inoltre, le modalità di intervento non sarebbero state svolte in contraddittorio con il privato interessato, incorrendo così nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione delle linee guida in vigore.<br />	<br />
			Anche questi motivi sono privi di fondamento.<br />	<br />
			La dedotta violazione dell’articolo 12, comma 2, della legge numero 979 del 1982 non sussiste, essendo provato in atti che l’autorità marittima, con atto del comandante del porto di Giulianova, ha regolarmente proceduto, in data 2 novembre 2014, a notificare la prescritta diffida all’armatore oggi ricorrente. Che tale diffida sia stata regolarmente adottata è riconosciuto, correttamente, anche dalla difesa del ricorrente che giustifica l’erronea deduzione con una dimenticanza dell’interessato.<br />	<br />
			Anche l’ulteriore censura dedotta con il 2º motivo è palesemente infondata, risultando dagli atti processuali che tutte le attività di bonifica sono state svolte alla presenza del ricorrente e che sono state curate direttamente dall’autorità marittima esclusivamente a causa della impossibilità, da parte del privato interessato, di farvi fronte con i propri mezzi. Esistevano tutti i presupposti, dunque, per l’esercizio del potere sostitutivo conferito dall’art. 12, c. 2, della legge n. 979/1982.<br />	<br />
			Con il 3º motivo, il ricorrente lamenta la omessa comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
			Il motivo è infondato, essendo inutile qualsiasi ulteriore comunicazione dopo la formale diffida, da parte dell’autorità marittima, a curare le conseguenze inquinanti dell’incidente.<br />	<br />
			Con il 4º e ultimo motivo residuo, infine, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, sostenendo che la somma, oltremodo rilevante, di cui si pretende il rimborso non sarebbe stata giustificata, non essendo stato allegato al provvedimento impugnato nessun elemento chiarificatore; soltanto in seguito ad una richiesta di accesso il ricorrente avrebbe avuto cognizione del cosiddetto tariffario dei costi 2014, acquisito in data 17 dicembre 2015, comunque prima della proposizione del ricorso. Si tratterebbe di un tariffario concordato con un soggetto terzo, il controinteressato che ha beneficiato del rimborso delle spese, senza alcuna giustificazione di tali spese nei confronti del ricorrente.<br />	<br />
			Quest’ultimo motivo è infondato trovando applicazione, nella fattispecie, l’articolo 1, comma 1101, della legge finanziaria per il 2007, legge numero 296 del 2006, ove si dispone che, per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente&nbsp;marino conseguenti a danni provocati da soggetti privati, il ministero competente applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazione degli armatori.<br />	<br />
			Ne deriva che il parametro per il calcolo dei costi è fissato direttamente dalla legge, senza alcuna partecipazione del controinteressato privato che materialmente esegue l’operazione di bonifica. Di conseguenza, le spese poste a carico del responsabile dell’inquinamento sono indipendenti dai costi effettivamente sostenuti dal personale che ha eseguito il disinquinamento. Nella fattispecie, risulta che il controinteressato abbia percepito un rimborso forfettario, trattandosi di una società, convenzionata con il ministero dell’ambiente che opera costantemente, su tutto il territorio nazionale, per la difesa dell’ambiente marino dalle sostanze inquinanti. Quindi, non solo le spese poste a carico del ricorrente non corrispondono ai ricavi effettivamente conseguiti dal controinteressato, ma neppure esiste la possibilità giuridica di quantificare tali spese in misura diversa da quella prevista dal tariffario imposto dalla legge finanziaria per il 2007. Il fatto che il tariffario sia stato conosciuto tardivamente dal ricorrente, non essendo stato allegato inizialmente al provvedimento impugnato, non determina la illegittimità dell’atto, ma influisce esclusivamente sul termine per la proposizione del ricorso, nella fattispecie puntualmente rispettato.<br />	<br />
			Nell’ultima memoria difensiva, depositata in sede di replica, il ricorrente insiste sulla mancata prova della entità dell’ inquinamento a sostegno del dedotto vizio di eccesso di potere.<br />	<br />
			Le argomentazioni della difesa di parte ricorrente non possono essere accolte, atteso che la documentazione versata in atti mostra con sufficiente precisione le modalità dello svolgimento delle operazioni di bonifica e illustra, mediante l’allegazione del rapporto finale sulla bonifica dall’inquinamento, in che modo si sia pervenuti alla determinazione della somma dovuta dal ricorrente.<br />	<br />
			Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto per l’infondatezza di tutte le censure dedotte avverso il provvedimento impugnato.<br />	<br />
			Le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
			Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle amministrazioni resistenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Elena Stanizzi, Presidente<br />	<br />
			Antonella Mangia, Consigliere<br />	<br />
			Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Antonio Andolfi</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Elena Stanizzi</strong></td>
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<p>			IL SEGRETARIO</td>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-11-2016-n-11176/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2016 n.11176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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