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	<title>11/11/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/11/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.227</a></p>
<p>È illegittima la gestione del commissario ad acta delle procedure sanitarie fino al termine della gestione commissariale &#160; CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 11 novembre 2015 n. 227 Presidente Criscuolo, Redattore Cartabia Igiene e sanità – Articoli 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.227</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la gestione del commissario ad acta delle procedure sanitarie fino al termine della gestione commissariale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br abp="1546" /><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong abp="1549">CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 11 novembre 2015 n. 227</strong><br abp="1550" /><br />
Presidente Criscuolo, Redattore Cartabia<br abp="1551" /><br />
<strong abp="1552">Igiene e sanità – Articoli 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.)–Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie – Accreditamento delle strutture sanitarie – Disciplina cessione dell’autorizzazione sanitaria e/o dell’accreditamento – Gestione delle procedure da parte di un commissario ad acta della sanità fino alla conclusione della gestione commissariale – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri– Asserita violazione dell’articoli 117, terzo comma,120, secondo comma, della Costituzione– Illegittimità costituzionale</strong><br abp="1553" /><br />
<br />
<strong><em abp="1554">Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.).</em></strong></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table abp="1556" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody abp="1557">
<tr abp="1558">
<td abp="1559"><a name="_GoBack"></a><strong abp="1561">IGIENE E SANITA’</strong><br abp="1562" /><br />
			&nbsp;				</p>
<div abp="1563" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1564" /><br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1565" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1566" /><br />
			composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br abp="1567" /><br />
			<br abp="1568" /><br />
			<br abp="1569" /><br />
			<br abp="1570" /><br />
			ha pronunciato la seguente<br abp="1571" /><br />
			SENTENZA<br abp="1572" /><br />
			nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2014 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2014.<br abp="1573" /><br />
			Udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;<br abp="1574" /><br />
			udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br abp="1575" /><br />
			<br abp="1576" /><br />
			<br abp="1577" /><br />
			<a name="fatto"></a><br abp="1579" /><br />
			<em abp="1580">Ritenuto in fatto</em><br abp="1581" /><br />
			1.– Con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014 e depositato il 23 dicembre 2014 (reg. ric. n. 92 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 7 (recte: 16) ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione – in relazione all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) – e dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione; nonché dello stesso art. 1 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui introduce il comma 9 dell’art. 9 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera g), Cost.; e infine del medesimo art. 1 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br abp="1582" /><br />
			2.– L’art. 1 della legge impugnata interviene sulla legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), sostituendone l’art. 9.<br abp="1583" /><br />
			Ai sensi del citato art. 9, come sostituito, «[l]’autorizzazione sanitaria all’esercizio e l’accreditamento di una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà della struttura (ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo d’azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o accreditato […]» (comma 1). L’atto di trasferimento deve essere sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di un decreto di voltura da parte della Regione, a pena di inefficacia nei confronti della Regione stessa e degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, e deve essere trasmesso, in copia autenticata da notaio, al settore competente dell’amministrazione regionale (comma 2), alla quale deve anche essere chiesto il rilascio del decreto di voltura, con istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, di cui al regolamento regionale 1° settembre 2009, n. 13 (Regolamenti e manuali per l’accreditamento del Sistema Sanitario Regionale), nonché dalla documentazione attestante i requisiti soggettivi del cessionario, di cui al medesimo regolamento (comma 1). Il decreto di voltura è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, previa verifica: a) delle condizioni di cui allo stesso art. 9, comma 3, vale a dire che la cessione riguardi tutte le attività autorizzate e/o accreditate, oppure uno o più moduli, tipologie di attività o branche di prestazioni, e che, se è ceduto l’accreditamento, lo sia anche la corrispondente autorizzazione; b) «dei soli requisiti soggettivi del subentrante» (art. 9, comma 4). «Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria», la competenza ad adottare i provvedimenti di voltura è riconosciuta al «Commissario ad acta della sanità» (art. 9, comma 9).<br abp="1584" /><br />
			Oltre a questo, il novellato art. 9 disciplina la continuazione delle attività da parte degli eredi in caso di decesso del titolare dell’autorizzazione (comma 5); i casi che non costituiscono cessione, nei quali l’attività può proseguire previa comunicazione all’ufficio competente (comma 6: fusione, trasformazione, mutamento della compagine, denominazione o ragione sociale delle persone giuridiche titolari dell’autorizzazione o accreditamento); i controlli sulla permanenza dei requisiti (comma 7); la successione del cessionario nei contratti di prestazioni con le aziende sanitarie (comma 8).<br abp="1585" /><br />
			Le norme di cui al nuovo art. 9 «si applicano anche ai procedimenti in itinere e non ancora definiti con provvedimento espresso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati dell’istanza di cui al comma 1, contenente la precisazione che l’istanza stessa è presentata in relazione al procedimento già pendente e allegazione di copia della precedente istanza» (comma 10). Le disposizioni regolamentari incompatibili «s’intendono automaticamente adeguate» (comma 11).<br abp="1586" /><br />
			L’art. 2 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014 inserisce nella legge reg. Calabria n. 24 del 2008, dopo il già citato art. 9, il nuovo art. 9-bis, il quale contempla i casi di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio. Il comma 1 prevede la decadenza in caso di esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata; di estinzione della persona giuridica autorizzata; di rinuncia; di mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, prorogabile una sola volta per gravi motivi. Il comma 2 prevede la decadenza d’ufficio in relazione a condanne definitive riportate per determinati reati dai titolari (o, se titolare ne è una persona giuridica, dai legali rappresentanti, amministratori, o titolari di azioni o quote per oltre il quindici per cento), o all’applicazione nei confronti degli stessi, con decreto definitivo, di misure di prevenzione personali o patrimoniali, in quanto indiziati di appartenere «ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni».<br abp="1587" /><br />
			3.– Premette il ricorrente che, il 17 dicembre 2009, la Regione Calabria ha stipulato con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), un accordo, comprensivo di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, in merito agli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Non avendo la Regione conseguito gli obiettivi ivi previsti, il Consiglio dei ministri – ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 29 novembre 2007, n. 222, nonché dell’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) – ha nominato un Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro, individuato dapprima (con delibera del 30 luglio 2010) nel Presidente della Regione pro tempore e poi (con delibera del 19 settembre 2014, dopo le dimissioni del Presidente della Regione) nel Generale L. P. I contenuti dei mandati commissariali così conferiti, in virtù delle relative delibere, comprendevano espressamente anche l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale, mediante adeguamento della normativa regionale vigente.<br abp="1588" /><br />
			Il ricorrente aggiunge che, dopo l’approvazione della legge regionale impugnata, il Commissario ad acta, con decreto 17 ottobre 2014, n. 65 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 51 – recte: 27 ottobre 2014, n. 53), ha dichiarato che la legge stessa ostacolava la piena attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi 2013-2015 e ha invitato il Consiglio regionale ad abrogarla.<br abp="1589" /><br />
			4.– Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia gli artt. 1 e 2 della legge impugnata, anzitutto, per violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.: le disposizioni censurate modificherebbero la disciplina sanitaria regionale in costanza del piano di rientro, in merito a profili di stretta competenza del commissario ad acta. Ripercorrendo la giurisprudenza sul rilievo costituzionale delle funzioni commissariali, il ricorrente sottolinea, tra l’altro, che anche una situazione di interferenza meramente potenziale con tali funzioni, a prescindere da contrasti diretti con esse, basta a integrare la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br abp="1590" /><br />
			Inoltre, il ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate, recando interventi non contemplati dal piano di rientro e dai relativi programmi in tema di autorizzazioni e accreditamenti, si pongono in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali per il contenimento della spesa sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, in virtù dei quali le previsioni dell’accordo tra Stato e Regione e del piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che ostacolino la piena attuazione del piano, e a non adottarne di nuovi. Anche sotto questo profilo il ricorrente si richiama alla giurisprudenza costituzionale che ha considerato sia il citato art. 2, commi 80 e 95, sia l’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), espressivi di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti per le Regioni che abbiano sottoscritto gli accordi per il riequilibrio dei disavanzi sanitari.<br abp="1591" /><br />
			Ulteriori profili di contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica sono poi ravvisati dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’art. 2 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, in quanto tale articolo, circoscrivendo i presupposti della decadenza, potrebbe impedire all’amministrazione sanitaria di disporla nei confronti di chi si renda responsabile di cattiva gestione delle risorse finanziarie. Anche l’art. 1 della stessa legge sarebbe affetto dal medesimo vizio di illegittimità costituzionale, in quanto attenuerebbe il controllo della spesa sanitaria in riferimento alla selezione dei soggetti in condizione di incidere su di essa.<br abp="1592" /><br />
			5.– In relazione all’art. 1 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui introduce il comma 9 dell’art. 9 della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, è denunciata la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’«organizzazione amministrativa dello Stato»: ad avviso del ricorrente, il commissario ad acta è organo dell’amministrazione dello Stato, nominato dal Governo in caso di dimissioni o impedimento del Presidente della Regione, fino all’insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione dell’impedimento; le funzioni del commissario ad acta sarebbero disciplinate esclusivamente dalla legge statale, senza che altre possano esserne aggiunte da leggi regionali.<br abp="1593" /><br />
			6.– Infine, in relazione allo stesso art. 1 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, è denunciata la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile». Le disposizioni censurate disciplinerebbero una fattispecie speciale di cessione di azienda, regolandola in modo atipico rispetto agli artt. 2555 e seguenti del codice civile: segnatamente, è previsto che la cessione dell’autorizzazione o dell’accreditamento possa avvenire in qualsiasi forma, invece che nelle sole forme di cui all’art. 2556 cod. civ.; la cessione è sottoposta alla condizione sospensiva del decreto di voltura, non contemplata nel codice civile; il cessionario potrebbe subentrare nell’intero complesso delle attività o in più moduli, senza alcuna ulteriore specificazione e in deroga all’art. 2558 cod. civ., a norma del quale l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa che non abbiano carattere personale.<br abp="1594" /><br />
			7.– La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.<br abp="1595" /><br />
			<br abp="1596" /><br />
			<br abp="1597" /><br />
			<a name="diritto"></a><br abp="1599" /><br />
			<em abp="1600">Considerato in diritto</em><br abp="1601" /><br />
			1.– Con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014 e depositato il 23 dicembre 2014 (reg. ric. n. 92 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.), i quali – rispettivamente, novellando l’art. 9 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), e introducendo in essa un nuovo art. 9-bis – recano nuove norme in materia di cessione delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti di strutture sanitarie, nonché di decadenza dalle predette autorizzazioni.<br abp="1602" /><br />
			Ad avviso del ricorrente, i censurati artt. 1 e 2 violerebbero l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto modificano la disciplina sanitaria regionale in costanza di un piano di rientro, per la cui attuazione è stato conferito al commissario ad acta, tra l’altro, il mandato di intervenire per l’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della normativa regionale; violerebbero altresì l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in quanto recano interventi non contemplati dal piano di rientro e dai relativi programmi operativi in tema di autorizzazioni e accreditamenti; si porrebbero, altresì, in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto attenuerebbero il controllo sulla spesa sanitaria intervenendo sulla selezione dei soggetti in condizione di incidere su di essa e circoscrivendo i presupposti della decadenza, con il rischio di impedire all’amministrazione sanitaria di disporla nei confronti di chi si renda responsabile di cattiva gestione delle risorse finanziarie.<br abp="1603" /><br />
			Inoltre, lo stesso art. 1 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui introduce il comma 9 dell’art. 9 della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, è impugnato per invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., relativa all’«organizzazione amministrativa dello Stato», in quanto attribuirebbe funzioni, in materia di controllo delle cessioni delle autorizzazioni e degli accreditamenti, al Commissario ad acta, che è però organo dell’amministrazione dello Stato.<br abp="1604" /><br />
			Infine, in relazione al medesimo art. 1 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, nella parte in cui sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, è denunciata una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla competenza esclusiva dello Stato sull’«ordinamento civile», in quanto essi introdurrebbero una disciplina della cessione di aziende sanitarie divergente, sotto vari profili, rispetto al modello di cessione d’azienda disciplinato agli artt. 2555 e seguenti del codice civile.<br abp="1605" /><br />
			2.– La questione, sollevata sull’intero testo degli artt. 1 e 2 della legge reg. Calabria n. 22 del 2014, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., è fondata.<br abp="1606" /><br />
			3.– Come da tempo questa Corte ha chiarito, l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute, in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario, può incontrare limiti imposti dalle esigenze della finanza pubblica al fine di contenere i disavanzi del settore sanitario (sentenza n. 193 del 2007). In particolare, è stato ripetutamente affermato che costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge finanziaria 2005), finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (ex plurimis, sentenze n. 278, n. 110 e n. 85 del 2014, n. 180 e n. 104 del 2013). Tali accordi assicurano, da un lato, la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall’altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure – amministrative o normative – con essi incompatibili (sentenza n. 51 del 2013).<br abp="1607" /><br />
			Qualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l’art. 120, secondo comma, Cost. consente l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.). A tal fine il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. (explurimis, sentenze n. 278 e n. 110 del 2014, n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L’illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014).<br abp="1608" /><br />
			4.– Alla luce di questi principi, palese è l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.<br abp="1609" /><br />
			Al fine di realizzare il piano di rientro dai disavanzi dal servizio sanitario regionale, oggetto dell’accordo firmato il 17 dicembre 2009 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione Calabria, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, è stato nominato un Commissario ad acta, incaricato di alcuni interventi prioritari, tra cui la «attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale». In seguito, un mandato di analogo contenuto è stato conferito dal Consiglio dei ministri, con deliberazione del 19 settembre 2014, al nuovo Commissario ad acta contestualmente nominato, incaricato altresì di adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, i quali prevedono anch’essi, con riguardo alla materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti, l’elaborazione di una proposta di modifica della legislazione regionale vigente.<br abp="1610" /><br />
			A quanto risulta dal decreto del Commissario ad acta n. 65 del 2014, poco prima dell’approvazione della impugnata legge reg. Calabria n. 22 del 2014, l’organo straordinario aveva acquisito dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari alle Regioni (nel maggio 2014) e trasmesso ai Ministeri affiancanti (nel settembre 2014) il testo di una proposta di legge regionale in materia di autorizzazioni e accreditamenti, ad avviso del Commissario ad acta, conforme ai pertinenti principi fondamentali della legislazione nazionale e capace di realizzare un più elevato standard di tutela della salute.<br abp="1611" /><br />
			Di conseguenza, nel decreto citato, il Commissario ad acta ha ritenuto che l’approvazione della legge reg. Calabria n. 22 del 2014 costituisse ostacolo all’attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi e ha invitato, ai sensi dell’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, il Consiglio regionale ad abrogarla, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei ministri affinché potesse valutare l’opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale, come poi avvenuto.<br abp="1612" /><br />
			5.– L’esame delle finalità e dei contenuti della legge reg. Calabria n. 22 del 2014 conferma la sussistenza di una interferenza con le funzioni attribuite al Commissario ad acta.<br abp="1613" /><br />
			Come risulta dalla relazione illustrativa della relativa proposta di legge (proposta di legge n. 581, IX legislatura, presentata il 3 giugno 2014), la legge regionale oggetto del presente giudizio è stata approvata per semplificare le procedure di cessione dell’autorizzazione e dell’accreditamento, nonché per circoscrivere in maniera più puntuale le ipotesi di decadenza dell’autorizzazione. Corrispondono alle finalità descritte le principali innovazioni introdotte agli artt. 9 e 9-bis della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, nel testo conseguente all’entrata in vigore delle disposizioni oggetto di censura: in particolare, la delimitazione dell’ambito di applicazione e la semplificazione delle procedure volte all’emanazione del provvedimento di voltura; nonché la soppressione dell’ipotesi di decadenza per cessione dell’autorizzazione senza assenso regionale (art. 9, comma 3, lettera d, nella versione originaria), sostituita dalla previsione per cui la cessione deve essere sospensivamente condizionata al provvedimento di voltura ed è, altrimenti, inefficace nei confronti della Regione e delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 9, comma 2, come novellato).<br abp="1614" /><br />
			Se poi si considera che – secondo quanto disposto dall’art. 9, comma 10, della legge reg. Calabria n. 24 del 2008, come novellato dalla legge in questione – le nuove norme sulla cessione di accreditamenti e autorizzazioni sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi pendenti, non può non concludersi che le disposizioni impugnate sono idonee a compromettere, o a restringere significativamente, l’applicabilità di eventuali regimi diversi e più stringenti, come quello che il Commissario ad acta dichiara di avere elaborato in adempimento del proprio mandato e che è destinato ad essere sottoposto al consueto procedimento di formazione delle leggi regionali.<br abp="1615" /><br />
			6.– In conclusione, devono essere condivisi i rilievi della parte ricorrente – cui la Regione ha omesso di replicare – secondo i quali le disposizioni in questione, in ragione del loro specifico contenuto, costituiscono un’interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta e, quindi, un ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.<br abp="1616" /><br />
			7.– Restano assorbiti gli altri motivi di censura.<br abp="1617" /><br />
			<br abp="1618" /><br />
			<br abp="1619" /><br />
			<a name="dispositivo"></a><br abp="1621" /><br />
			Per Questi Motivi<br abp="1622" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1623" /><br />
			dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.).<br abp="1624" /><br />
			Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br abp="1625" /><br />
			F.to:<br abp="1626" /><br />
			Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1627" /><br />
			Marta CARTABIA, Redattore<br abp="1628" /><br />
			Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1629" /><br />
			Depositata in Cancelleria l&#8217;11 novembre 2015.<br abp="1630" /><br />
			Il Direttore della Cancelleria<br abp="1631" /><br />
			F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br abp="1632" /><br />
&nbsp;<br abp="1633" /><br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-227/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a></p>
<p>È illegittima la nomina da parte dell’Assemblea regionale dei componenti del collegio dei revisori contabili della Regione Calabria CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 11 novembre 2015 n. 228 Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio Bilancio dello Stato – Articoli 2 comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la nomina da parte dell’Assemblea regionale dei componenti del collegio dei revisori contabili della Regione Calabria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1543" style="text-align: justify;"><strong abp="1544">CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 11 novembre 2015 n. 228</strong><br abp="1545" /><br />
Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio<br abp="1546" /><br />
<strong abp="1547">Bilancio dello Stato – Articoli 2 comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) – Composizione del collegio dei revisori contabili della Regione Calabria – Tre membri nominati da Assemblea legislativa regionale – Voto limitato a due tra nove estratti a sorte tra chi abbia presentato domanda – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria– Asserita violazione dell’articolo117, primo e terzo comma, della Costituzione– Illegittimità costituzionale</strong><br abp="1548" /><br />
<br abp="1549" /><br />
<strong abp="1550">È costituzionalmente illegittimol’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table abp="1552" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody abp="1553">
<tr abp="1554">
<td abp="1555">&nbsp;				</p>
<div abp="1556" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1557" /><br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1558" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1559" /><br />
			composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br abp="1560" /><br />
			<br abp="1561" /><br />
			<br abp="1562" /><br />
			<br abp="1563" /><br />
			ha pronunciato la seguente<br abp="1564" /><br />
			SENTENZA<br abp="1565" /><br />
			nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, nel procedimento vertente tra S.E., la Regione Calabria ed altro, con ordinanza dell’11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br abp="1566" /><br />
			Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;<br abp="1567" /><br />
			udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.<br abp="1568" /><br />
			<br abp="1569" /><br />
			<br abp="1570" /><br />
			<a name="fatto"></a><br abp="1572" /><br />
			<em abp="1573">Ritenuto in fatto</em><br abp="1574" /><br />
			1.&#8722; Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza del 11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.<br abp="1575" /><br />
			2.&#8722; Il giudizio principale veniva instaurato da S.E. contro la Regione Calabria e nei confronti di S.P. per l’annullamento della delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 378 del 19 dicembre 2013, nella parte concernente la nomina di S.P. a componente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.<br abp="1576" /><br />
			3.&#8722; Premette il giudice rimettente che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, impone alle Regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti a determinati parametri di qualità e legalità, tra i quali rientra l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, i cui componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere necessari requisiti di professionalità.<br abp="1577" /><br />
			4.&#8722; Il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 2012 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14, poiché «La disposizione impugnata mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 166)».<br abp="1578" /><br />
			5.&#8722; Tanto premesso, espone che l’art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138 del 2011 è espressione di principi fondamentali in materia oggetto di legislazione concorrente.<br abp="1579" /><br />
			La Regione Calabria ha dato attuazione ai richiamati principi con la legge regionale n. 2 del 2013, la quale, all’art. 2, comma 1, nel testo originario, stabilisce che «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria».<br abp="1580" /><br />
			Tale disposizione regionale, ad avviso del rimettente, sarebbe in contrasto con la disciplina statale che nel prevedere il meccanismo dell’estrazione a sorte, esclude in radice ogni potere di scelta dei predetti componenti ad opera degli organi regionali e lederebbe l’art. 117, primo e terzo comma, Cost.<br abp="1581" /><br />
			6.&#8722; Il rimettente assume la rilevanza della questione atteso che il ricorrente non era stato nominato componente del Collegio dei revisori benché il suo nominativo fosse stato estratto per terzo e, dunque, in posizione utile all’attribuzione dell’incarico.<br abp="1582" /><br />
			7.&#8722; La Regione Calabria si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura regionale, con atto dell’11 dicembre 2014, con il quale ha esposto che, nelle more del giudizio incidentale, la legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 &#8722; Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) all’art. 1 ha sostituito la norma impugnata con la seguente: «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria», e che all’art. 2 della medesima legge regionale n. 15 del 2014 è stato stabilito: «L’entrata in vigore della presente legge comporta l’immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013».<br abp="1583" /><br />
			Conclude, quindi, chiedendo che gli atti siano rimessi al giudice a quo, per la valutazione della persistenza della rilevanza della questione alla luce del suddetto iussuperveniens.<br abp="1584" /><br />
			<br abp="1585" /><br />
			<br abp="1586" /><br />
			<a name="diritto"></a><br abp="1588" /><br />
			<em abp="1589">Considerato in diritto</em><br abp="1590" /><br />
			1.&#8722; Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.<br abp="1591" /><br />
			2.– La disposizione regionale, nel testo originario applicabile <em abp="1592">rationetemporis</em>, sancisce «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria».<br abp="1593" /><br />
			3.– Il rimettente prospetta che la stessa sia in contrasto con l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede «[…] i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti […]», escludendo ogni discrezionalità.<br abp="1594" /><br />
			4.– Preliminarmente, va rilevato che pur venendo invocati il primo ed il terzo comma dell’art. 117 Cost., la censura è illustrata con riferimento al solo art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica».<br abp="1595" /><br />
			5.– Sempre in via preliminare, si rileva che l’art 1 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 &#8722; Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) ha sostituito la norma censurata dal TAR Calabria, sede di Catanzaro, con la seguente: «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria». Il successivo art. 2 ha poi previsto che «L’entrata in vigore della presente legge comporta l’immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013».<br abp="1596" /><br />
			Tale disciplina, facendo salve per il passato le nomine già effettuate, non ha inciso sulla norma regolatrice, rationetemporis, della vicenda all’esame del giudice a quo, che va dunque sottoposta allo scrutinio di questa Corte.<br abp="1597" /><br />
			6.– La questione è fondata.<br abp="1598" /><br />
			7.&#8722; L’istituzione del Collegio dei revisori presso le Regioni è stata positivamente vagliata con la sentenza n. 198 del 2012, poiché consente alla Corte dei conti di svolgere il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell’unità economica dello Stato, anche nei confronti delle Regioni. È alla luce di tale collegamento funzionale che la lettera e) del comma 1, dello stesso articolo, affida alla magistratura contabile la formulazione dei criteri per l’iscrizione negli appositi elenchi dei candidati idonei a rivestire il ruolo di revisore dei conti presso le Regioni (norma attuata con la deliberazione adottata dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nell’Adunanza dell’8 febbraio 2012).<br abp="1599" /><br />
			La disposizione interposta va dunque ricondotta sia alla materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), sia a quella di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.). Essa esprime un principio fondamentale, la cui evidente finalità è quella di garantire la terzietà di questo organo che costituisce un rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza regionale.<br abp="1600" /><br />
			8.– La norma della Regione Calabria censurata, quindi, nel prevedere una scelta da parte dell’Assemblea legislativa regionale tra i nominati estratti a sorte, viola tale principio.<br abp="1601" /><br />
			9.– Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge reg. Calabria n. 2 del 2013.<br abp="1602" /><br />
			<br abp="1603" /><br />
			<br abp="1604" /><br />
			<a name="dispositivo"></a><br abp="1606" /><br />
			Per Questi Motivi<br abp="1607" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1608" /><br />
			dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).<br abp="1609" /><br />
			Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.<br abp="1610" /><br />
			F.to:<br abp="1611" /><br />
			Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1612" /><br />
			Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br abp="1613" /><br />
			Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1614" /><br />
			Depositata in Cancelleria l&#8217;11 novembre 2015.<br abp="1615" /><br />
			Il Direttore della Cancelleria<br abp="1616" /><br />
			F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1618" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-228/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.228</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.229</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-229/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-229/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-229/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.229</a></p>
<p>È costituzionalmente illegittimo prevedere il divieto di sperimentazione sugli embrioni umani come fattispecie di reato Igiene e sanità – Articolo 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – Sperimentazione sugli embrioni umani – Configurazione del divieto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-229/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-229/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.229</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo prevedere il divieto di sperimentazione sugli embrioni umani come fattispecie di reato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1546" style="text-align: justify;"><strong abp="1547">Igiene e sanità – Articolo 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – Sperimentazione sugli embrioni umani – Configurazione del divieto come fattispecie di reato – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli– Asserita violazione degli articoli artt. 3, 32 117, primo comma, Costituzione, in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)– Illegittimità costituzionaleparziale</strong><br abp="1548" /><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1549" style="text-align: justify;">
<div abp="1550" style="text-align: justify;"><strong abp="1551">È costituzionalmente illegittimo l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche;</strong></div>
</div>
</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1553" style="text-align: justify;"><strong abp="1554"><span abp="1555">Igiene e sanità – Articolo 14, commi 1 e 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni – Divieto della crioconservazione e della soppressione di embrioni– Configurazione come reato </span><a abp="1644" name="_GoBack"></a><span abp="1557">– Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli– Asserita violazione degli articoli2 e 3 della Costituzione ed all’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU– Illegittimità costituzionale parziale</span></strong></div>
<p>
<strong abp="1562">Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata &#8722; in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione ed all’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 &#8722; dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.</strong></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table abp="1564" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody abp="1565">
<tr abp="1566">
<td abp="1567">&nbsp;				</p>
<div abp="1568" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1569" /><br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1570" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1571" /><br />
			composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br abp="1572" /><br />
			<br abp="1573" /><br />
			<br abp="1574" /><br />
			<br abp="1575" /><br />
			ha pronunciato la seguente<br abp="1576" /><br />
			SENTENZA<br abp="1577" /><br />
			nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dell’art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di D.B. ed altri con ordinanza del 3 aprile 2014, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br abp="1578" /><br />
			Visto l’atto di costituzione di D.B. ed altri;<br abp="1579" /><br />
			udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br abp="1580" /><br />
			udito l’avvocato Gennaro Lepre per D.B. ed altri.<br abp="1581" /><br />
			<br abp="1582" /><br />
			<br abp="1583" /><br />
			<a name="fatto"></a><br abp="1585" /><br />
			<em abp="1586">Ritenuto in fatto</em><br abp="1587" /><br />
			1.&#8722; Nel corso di un processo penale, il Tribunale ordinario di Napoli – premessane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, duplice questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, e dell’art. 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui dette norme contemplano quali ipotesi di reato – come quelle, appunto, tra le altre contestate ai professionisti, imputati in quel giudizio – rispettivamente, la selezione eugenetica e la soppressione degli embrioni soprannumerari, «senza alcuna eccezione», non facendo, quindi, salva l’ipotesi in cui una tale condotta «sia finalizzata all’impianto nell’utero della donna dei soli embrioni non affetti da malattie genetiche o portatori sani di malattie genetiche» e la soppressione concerna, conseguentemente, gli embrioni soprannumerari affetti, invece, da siffatte malattie.<br abp="1588" /><br />
			1.1.&#8722; In particolare, secondo il rimettente, l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, della su citata legge n. 40 del 2004 – con il sanzionare penalmente anche la condotta dell’operatore medico volta a consentire il trasferimento nell’utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche – violerebbe l’art. 3, sotto il profilo della ragionevolezza, e l’art. 32 Cost., per contraddizione rispetto alla finalità di tutela della salute dell’embrione di cui all’art. 1 della medesima legge n. 40.<br abp="1589" /><br />
			E contrasterebbe, altresì, con l’art. 117, primo comma, Cost., «in relazione all’art. 8 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, laddove ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare include il desiderio della coppia di generare un figlio non affetto da malattia genetica (in tal senso, Corte EDU, Costa e Pavan contro Italia, sentenza del 28 agosto 2012, § 57)».<br abp="1590" /><br />
			1.2.&#8722; A sua volta sempre ad avviso del Tribunale a quo, il successivo art. 14, commi 1 e 6, della legge n. 40, pregiudicherebbe il diritto di autodeterminazione garantito dall’art. 2 Cost.; violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza; e si porrebbe, pure esso, in contrasto con il richiamato art. 8 della CEDU, con conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. Ciò sul rilievo che «l’assoggettare a sanzione penale l’operatore medico che proceda alla soppressione degli embrioni soprannumerari affetti da malattie genetiche, costringerebbe le coppie che fanno ricorso alle tecniche di PMA, e che volessero evitare il procreare un figlio affetto da malattia genetica, a subire in ogni caso l’impianto degli embrioni affetti da malattie genetiche – con evidente pregiudizio della salute dalla donna se non sotto il profilo fisico, quantomeno da un punto di vista psicologico – nonché a seguire necessariamente la strada dell’interruzione volontaria della gravidanza».<br abp="1591" /><br />
			2.&#8722; Nell’introdotto giudizio incidentale di legittimità costituzionale si sono costituiti, con memoria depositata il 29 settembre 2014, cinque degli imputati nel procedimento penale a quo, per chiedere l’accoglimento delle questioni nei termini come prospettati dal giudice rimettente.<br abp="1592" /><br />
			3.&#8722; Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri.<br abp="1593" /><br />
			<br abp="1594" /><br />
			<br abp="1595" /><br />
			<a name="diritto"></a><br abp="1597" /><br />
			<em abp="1598">Considerato in diritto</em><br abp="1599" /><br />
			1.&#8722; Il Tribunale ordinario di Napoli sospetta che l’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – con il vietare, sub comma 3, lettera b), e penalmente sanzionare, sub comma 4, in modo indiscriminato, «ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni», senza escludere, dalla fattispecie di reato così configurata, l’ipotesi in cui la condotta dei sanitari «sia finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna degli embrioni affetti da malattie genetiche» &#8722; contrasti con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, «per violazione del principio di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza» e per vulnus al diritto alla salute, tutelato dalla stessa “legge 40” anche nei confronti della coppia generatrice; e violi altresì l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 «come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, laddove ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare include il desiderio della coppia di generare un figlio non affetto da malattia genetica (in tal senso, Corte EDU, Costa e Pavan contro Italia, sentenza del 28 agosto 2012, § 57)».<br abp="1600" /><br />
			Lo stesso Tribunale sottopone al vaglio di costituzionalità anche il successivo art. 14, commi 1 e 6, della predetta legge n. 40 del 2004, nella parte in cui parallelamente vieta e penalmente sanziona la condotta di soppressione degli embrioni, anche ove trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne appunto l’impianto nell’utero della donna.<br abp="1601" /><br />
			Il rimettente dubita, con riguardo a detto disposto normativo, che ne risultino violati l’art. 2 Cost., «sotto il profilo della tutela del diritto all’autodeterminazione della coppia»; l’art. 3 Cost., per irragionevolezza e contraddittorietà rispetto al disposto dell’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), che «consente agli operatori sanitari di praticare l’aborto terapeutico – anche oltre il termine di 90 giorni dall’inizio della gravidanza – in presenza di “processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”»; oltre che l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al medesimo parametro europeo come sopra evocato.<br abp="1602" /><br />
			2.&#8722; La prima questione è fondata per l’assorbente ragione e nei limiti che si diranno.<br abp="1603" /><br />
			2.1.&#8722; Con la recente sentenza n. 96 del 2015, questa Corte ha, infatti, già dichiarato l’illegittimità costituzionale dei precedenti artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 […], accertate da apposite strutture pubbliche».<br abp="1604" /><br />
			E «Ciò al fine esclusivo», come chiarito in motivazione, «della previa individuazione», in funzione del successivo impianto nell’utero della donna, «di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro», alla stregua del suddetto “criterio normativo di gravità”.<br abp="1605" /><br />
			2.2.&#8722; Quanto è divenuto così lecito, per effetto della suddetta pronunzia additiva, non può dunque – per il principio di non contraddizione &#8722; essere più attratto nella sfera del penalmente rilevante.<br abp="1606" /><br />
			Ed è in questi esatti termini e limiti che l’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, della legge n. 40 del 2004 va incontro a declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte, appunto, in cui vieta, sanzionandola penalmente, la condotta selettiva del sanitario volta esclusivamente ad evitare il trasferimento nell’utero della donna di embrioni che, dalla diagnosi preimpianto, siano risultati affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978, accertate da apposite strutture pubbliche.<br abp="1607" /><br />
			3.&#8722; La seconda connessa questione – di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 6, della legge n. 40 del 2004 – è, invece, non fondata.<br abp="1608" /><br />
			Come reiteratamente, infatti, ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la discrezionalità legislativa circa l’individuazione delle condotte penalmente punibili può essere censurata in sede di giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto od arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (sentenze n. 81 del 2014, n. 273 del 2010, n. 364 del 2004, ordinanze n. 249 del 2007, n. 110 del 2003, n. 144 del 2001, ex plurimis).<br abp="1609" /><br />
			Nel caso in esame, deve escludersi che risulti, per tali profili, censurabile la scelta del legislatore del 2004 di vietare e sanzionare penalmente la condotta di «soppressione di embrioni», ove pur riferita – ciò che propriamente il rimettente denuncia – agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica.<br abp="1610" /><br />
			Anche con riguardo a detti embrioni, la cui malformazione non ne giustifica, sol per questo, un trattamento deteriore rispetto a quello degli embrioni sani creati in «numero […] superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto», ex comma 2 del medesimo art. 14, nel testo risultante dalla sentenza n. 151 del 2009, si prospetta, infatti, l’esigenza di tutelare la dignità dell’embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crioconservazione. L’embrione, infatti, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico.<br abp="1611" /><br />
			Con la citata sentenza n. 151 del 2009, questa Corte ha già, del resto, riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; e l’ha bensì ritenuta suscettibile di «affievolimento» (al pari della tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975), ma solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti.<br abp="1612" /><br />
			Nella fattispecie in esame, il vulnus alla tutela della dignità dell’embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res, non trova però giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista.<br abp="1613" /><br />
			E ciò conferma la non manifesta irragionevolezza della normativa incriminatrice denunciata.<br abp="1614" /><br />
			La quale neppure contrasta con l’asserito «diritto di autodeterminazione» o, per interposizione, con il richiamato parametro europeo, per l’assorbente ragione che il divieto di soppressione dell’embrione malformato non ne comporta, per quanto detto, l’impianto coattivo nell’utero della gestante, come il rimettente presuppone e, in relazione ai suddetti parametri, appunto censura.<br abp="1615" /><br />
			<br abp="1616" /><br />
			<br abp="1617" /><br />
			<a name="dispositivo"></a><br abp="1619" /><br />
			Per Questi Motivi<br abp="1620" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1621" /><br />
			1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche;<br abp="1622" /><br />
			2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevata &#8722; in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione ed all’art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 &#8722; dal Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.<br abp="1623" /><br />
			Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.<br abp="1624" /><br />
			F.to:<br abp="1625" /><br />
			Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1626" /><br />
			Mario Rosario MORELLI, Redattore<br abp="1627" /><br />
			Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1628" /><br />
			Depositata in Cancelleria l&#8217;11 novembre 2015.<br abp="1629" /><br />
			Il Direttore della Cancelleria<br abp="1630" /><br />
			F.to: Gabriella Paola MELATTI</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br abp="1631" /><br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-229/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.229</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.230</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-230/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.230</a></p>
<p>È Illegittimo richiedere il possesso della carta di soggiorno come condizione della pensione di invalidità civile Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Articolo80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.230</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>È Illegittimo richiedere il possesso della carta di soggiorno come condizione della pensione di invalidità civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong abp="1548">Persona fisica e diritti della personalità – <a name="_GoBack"></a>Stranieri – Articolo80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) – Pensione di invalidità civile per i sordi ed indennità di comunicazione – Condizioni – Titolarità della carta di soggiorno – Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Milano– Asserita violazione degli articoli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione– Illegittimità costituzionale parziale</strong></p>
<div abp="1550" style="text-align: justify;"><br abp="1551" /><br />
<strong abp="1552">È costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table abp="1554" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<tbody abp="1555">
<tr abp="1556">
<td abp="1557" style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1558" /><br />
			IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1559" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1560" /><br />
			composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br abp="1561" /><br />
			<br abp="1562" /><br />
			<br abp="1563" /><br />
			<br abp="1564" /><br />
			ha pronunciato la seguente<br abp="1565" /><br />
			SENTENZA<br abp="1566" /><br />
			nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra J.D.P. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 12 dicembre 2014, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br abp="1567" /><br />
			Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi.<br abp="1568" /><br />
			<br abp="1569" /><br />
			<br abp="1570" /><br />
			<a name="fatto"></a><br abp="1572" /><br />
			<em abp="1573">Ritenuto in fatto</em><br abp="1574" /><br />
			1.– Con ordinanza del 12 dicembre 2014, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione».<br abp="1575" /><br />
			Premette il giudice a quo che J.D.P. ha convenuto in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’accertamento del diritto all’indennità di comunicazione ed alla pensione di invalidità civile per sordi, puntualizzando che il ricorrente è stato riconosciuto sordo «senza necessità di revisione» dall’apposita Commissione medica; in sede amministrativa, peraltro, l’INPS aveva negato le provvidenze richieste in quanto il richiedente non risultava «titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo».<br abp="1576" /><br />
			Risultando il ricorrente sicuramente in possesso dei requisiti per conseguire i benefici richiesti, l’unico ostacolo alla relativa concessione sarebbe rappresentato dalla disposizione oggetto di censura, che subordina il riconoscimento delle provvidenze in questione, per l’appunto, alla titolarità della carta di soggiorno – ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo –, la quale, a sua volta, presuppone il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità.<br abp="1577" /><br />
			Richiamata la sentenza di questa Corte n. 11 del 2009 e sottolineato come, nella situazione di specie, l’INPS abbia resistito insistendo nel valorizzare l’assenza, in capo al richiedente,«quantomeno del requisito del soggiorno in Italia da almeno 5 anni», il giudice a quo riporta, altresì, ampi stralci della sentenza n. 187 del 2010, segnalando come, alla luce di questa giurisprudenza, il requisito individuato come rilevante per i cittadini extracomunitari sia, in definitiva, il legale soggiorno nel territorio dello Stato: il quale requisito – si sottolinea – «non attiene alla stabilità della condizione, ma all’effettività della stessa in senso sostanziale».<br abp="1578" /><br />
			Risulterebbero di conseguenza violati gli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 Cost., in quanto la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con le «norme poste a tutela del diritto alla salute nonché in relazione al principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale».<br abp="1579" /><br />
			Né sarebbe possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata o un’applicazione estensiva delle pronunce di questa Corte «già espresse per altre prestazioni»; così come andrebbe «esclusa la possibilità di ravvisare un contrasto ai sensi dell’articolo 14 CEDU, trattandosi di norma di principio senza efficacia diretta nell’ordinamento».<br abp="1580" /><br />
			2.– Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né vi sono stati interventi.<br abp="1581" /><br />
			<br abp="1582" /><br />
			<br abp="1583" /><br />
			<a name="diritto"></a><br abp="1585" /><br />
			<em abp="1586">Considerato in diritto</em><br abp="1587" /><br />
			1.– Il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione».<br abp="1588" /><br />
			Dopo aver richiamato e riportato la giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, nei casi in cui si versi in tema di provvidenze destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive per essere ammessi, «finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo», per come in più occasioni interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza n. 187 del 2010) –, il giudice a quo deduce che la limitazione derivante dalla disposizione censurata risulterebbe adottata «in violazione delle norme poste a tutela del diritto alla salute nonché in relazione al principio di non discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale».<br abp="1589" /><br />
			2.– La questione è fondata.<br abp="1590" /><br />
			2.1.– Come puntualmente rammentato dallo stesso giudice rimettente, questa Corte ha già avuto numerose occasioni di occuparsi, sotto diverse angolature ed in riferimento a differenti misure di carattere assistenziale, delle limitazioni previste per gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, derivanti dalla disposizione ora nuovamente censurata: secondo questa l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi agli stranieri soltanto se titolari della “carta di soggiorno”, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), per il cui rilascio viene, fra l’altro, richiesto il possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità.<br abp="1591" /><br />
			La lunga serie delle relative decisioni ha preso avvio con alcune pronunce che si occupavano dei limiti di reddito imposti ai cittadini extracomunitari al fine di poter fruire della carta di soggiorno. In particolare, con la sentenza n. 306 del 2008, la disposizione in esame venne dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva che l’indennità di accompagnamento per inabilità – di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) – potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché non in possesso dei requisiti di reddito per ottenere la carta di soggiorno. Identica soluzione venne poi adottata con la sentenza n. 11 del 2009, in riferimento alla pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).<br abp="1592" /><br />
			In entrambe le occasioni, la Corte ritenne irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali al possesso di un determinato livello minimo di reddito.<br abp="1593" /><br />
			Con la sentenza n. 187 del 2010 – diffusamente evocata, come si è accennato, dal giudice a quo – la Corte ha poi iniziato a censurare la disposizione sotto il diverso versante dell’ingiustificata discriminazione nei confronti dei cittadini extracomunitari in riferimento alle diverse tipologie di provvidenze volta a volta prese in considerazione.<br abp="1594" /><br />
			Con la richiamata sentenza, infatti, la disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui subordinava al requisito del possesso della carta di soggiorno (e, quindi, delle condizioni di durata della permanenza per poterla ottenere) l’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della richiamata legge n. 118 del 1971.<br abp="1595" /><br />
			Fece seguito la sentenza n. 329 del 2011, con la quale la disposizione venne, ancora una volta, dichiarata costituzionalmente illegittima in relazione all’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289&nbsp;(Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla&nbsp;L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi). Nel frangente, la Corte sottolineò la vasta gamma degli interessi costituzionalmente protetti che venivano coinvolti: la tutela dell’infanzia e della salute, nonché le garanzie da assicurare alle persone disabili e ancora la salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, insieme all’esigenza di agevolare il futuro ingresso dello stesso minore nel mondo del lavoro e la sua partecipazione attiva alla vita sociale. Da qui, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché la violazione dei princípi di uguaglianza e dei diritti all’istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto più gravi in quanto riferiti a minori in condizioni di disabilità.<br abp="1596" /><br />
			Con la sentenza n. 40 del 2013, l’identica declaratoria di illegittimità costituzionale fu pronunciata in riferimento all’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della citata legge n. 18 del 1980 ed alla pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971, già richiamata, trattandosi, anche in questo caso, di provvidenze destinate a favorire soggetti portatori di menomazioni fortemente invalidanti, la cui attribuzione era dunque destinata a soddisfare diversi valori di risalto costituzionale, e con una particolare evocazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.<br abp="1597" /><br />
			Da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2015, la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima – per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 14 della CEDU e all’art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – con riguardo alla pensione di invalidità – di cui all’art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili)&nbsp;– e alla speciale indennità in favore dei ciechi parziali, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti). Si osservò che la specificità dei connotati invalidanti delle persone non vedenti rendeva ancora più arduo, rispetto alle altre invalidità, subordinare la fruizione del beneficio al possesso della carta di soggiorno, cioè a un requisito di carattere meramente temporale, del tutto incompatibile con la indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.<br abp="1598" /><br />
			2.2.– Alla luce degli evocati princìpi, l’epilogo della questione all’esame non può non consistere in un identico esito demolitorio: la natura, infatti, e la funzione della pensione di invalidità civile per sordi – di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti), come successivamente modificata e integrata, tra l’altro, dalla legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi) (che, all’art. 1, comma 1, ha disposto la sostituzione, nelle disposizioni legislative vigenti, del termine «sordomuto» con il termine «sordo») – nonché dell’indennità di comunicazione, di cui alla richiamata legge n. 508 del 1988, impongono di estendere alla situazione di specie la ratio decidendi posta a base delle predette pronunce, per ciò che attiene alla riconoscibilità delle provvidenze anche ai cittadini extracomunitari regolarmente permanenti nel territorio dello Stato, ancorché non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.<br abp="1599" /><br />
			Si tratta, infatti, anche in questo caso, di prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull’esigenza di assicurare – in una dimensione costituzionale orientata verso la solidarietà come dovere inderogabile (art. 2 Cost.), verso la tutela del diritto alla salute anche nel senso dell’accessibilità ai mezzi più appropriati per garantirla (art. 32 Cost.), nonché verso la protezione sociale più ampia e sostenibile (art. 38 Cost.) – un ausilio in favore di persone svantaggiate, in quanto affette da patologie o menomazioni fortemente invalidanti per l’ordinaria vita di relazione e, di conseguenza, per le capacità di lavoro e di sostentamento; beneficii erogabili, quanto alla pensione, in presenza di condizioni reddituali limitate, tali, perciò, da configurare la medesima come misura di sostegno per le indispensabili necessità di una vita dignitosa.<br abp="1600" /><br />
			La discriminazione che la disposizione de qua irragionevolmente opera nei confronti dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti, con l’attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della permanenza legale nel territorio dello Stato, risulta, d’altra parte, in contrasto con il principio costituzionale – oltre che convenzionale – di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.): essa, infatti, appare idonea a compromettere esigenze di tutela che, proprio in quanto destinate al soddisfacimento di bisogni primari delle persone invalide, appaiono per sé stesse indifferenziabili e indilazionabili sulla base di criteri meramente estrinseci o formali; sempre che, naturalmente, venga accertata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio e sempre che – nell’ottica della più compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui all’art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico né occasionale.<br abp="1601" /><br />
			Su queste basi, la disposizione denunciata va, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima.<br abp="1602" /><br />
			Deve da ultimo, ma non per ultimo, formularsi l’auspicio che il legislatore, tenendo conto dell’elevato numero di pronunce caducatorie adottate da questa Corte a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l’altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell’eguaglianza sostanziale.<br abp="1603" /><br />
			<br abp="1604" /><br />
			<br abp="1605" /><br />
			<a name="dispositivo"></a><br abp="1607" /><br />
			Per Questi Motivi<br abp="1608" /><br />
			LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1609" /><br />
			dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.<br abp="1610" /><br />
			Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br abp="1611" /><br />
			F.to:<br abp="1612" /><br />
			Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1613" /><br />
			Paolo GROSSI, Redattore<br abp="1614" /><br />
			Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1615" /><br />
			Depositata in Cancelleria l&#8217;11 novembre 2015.<br abp="1616" /><br />
			Il Direttore della Cancelleria<br abp="1617" /><br />
			F.to: Gabriella Paola MELATTI</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br abp="1618" /><br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-11-2015-n-230/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2015 n.230</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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