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	<title>11/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/11/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10009</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2008-n-10009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2008-n-10009/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10009</a></p>
<p>Pres. Restaino &#8211; Est. Tomassetti Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv. R. Fusco) c/ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ( Avv. Stato ed altri) sulla competenza del T.A.R. Lazio nel caso di impugnazione congiunta di atti con efficacia territorialmente limitata ed atti di autorità centrale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2008-n-10009/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2008-n-10009/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10009</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Restaino  &#8211;  Est. Tomassetti<br /> Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv. R. Fusco) c/ Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ( Avv. Stato ed altri)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del T.A.R. Lazio nel caso di impugnazione congiunta di atti con efficacia territorialmente limitata ed atti di autorità centrale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Atto di autorità centrale &#8211;  T.A.R. Lazio – Competenza – Sussiste &#8211; Impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico – Irrilevanza – Ragioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Lo spostamento della competenza dal Tribunale amministrativo regionale periferico adito a quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di Autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che la detta impugnazione assume nell&#8217;economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza (1).  Nella specie è stata ritenuta manifestamente infondata l’istanza con la quale si è eccepita l’incompetenza del TAR Lazio e la competenza di un TAR periferico trattandosi di impugnativa congiunta  di atti con efficacia territorialmente limitata ed atti di autorità centrale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1870; Cons. Stato IV Sez. 11 ottobre 2001, n. 5354.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO <br />
ROMA  &#8211; SEZIONE TERZA  </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nelle persone dei Signori:<br />
<b>PAOLO RESTAINO Presidente f.f.<br />
DOMENICO LUNDINI Cons. <br />
ALESSANDRO TOMASSETTI, relatore</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>24 Settembre 2008 </p>
<p></b>Visto il ricorso <b>7088/2008</b>  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>ANTONIAZZI S.P.A.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>BARBERIS  AVV. RICCARDO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in ROMA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA A. POLLAIOLO, 3 <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
FUSCO AVV. RENATO <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
SEGRETERIA DEL TAR LAZIO<br />
presso la sua sede</p>
<p>AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE<br />
</i>rappresentata e difesa da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO  <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12 <br />
presso la sua sede</p>
<p></i><b>e nei confronti di <br />
</b><I>ADRIACOS SRL, </I>non costituita in giudizio;<br />
<b><br />
per l’annullamento</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i>&#8211; della determinazione 09.05.2008 n. 394 del caposettore lavori pubblici del Comune di Lignano Sabbiadoro con la quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria alla ricorrente della gara per l’affidamento delle opere di ripristino di manufatti e sedi stradali comunali; nonché della comunicazione 12.06.2008 prot. 24989, di segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della rilevata non corrispondenza della dichiarazione di possesso dei requisiti presentata dalla società ricorrente;<br />
&#8211; di ogni altro atto preliminare, connesso e consequenziale a quelli impugnati;</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
<i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  <br />
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Vista l’istanza, sulla quale il Collegio si deve pronunciare, per regolamento di competenza proposta dal Comune di Lignano Sabbiadoro, con la quale si eccepisce l’incompetenza del TAR adito e la competenza, invece, del TAR di Trieste;<br />
Rilevata l’assenza di accordo di tutte le parti sulla rimessione del ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia;<br />
Designato relatore il Consigliere Alessandro TOMASSETTI e uditi alla Camera di Consiglio del 24 settembre  2008 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che l’istanza con la quale si eccepisce l’incompetenza del TAR Lazio e la competenza del TAR Friuli appare manifestamente infondata, trattandosi di impugnativa congiunta  di atti con efficacia territorialmente limitata ed atti di autorità centrale;<br />
Che, infatti, così come rilevato dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, “<i>lo spostamento della competenza dal Tribunale amministrativo regionale periferico adito a quello del Lazio si ha per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di Autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che la detta impugnazione assume nell&#8217;economia generale del ricorso, e cioè che si tratti di impugnazione a titolo subordinato, eventuale o tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza”  </i>(in questo senso si veda Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1870; si veda anche Cons. Stato IV Sez. 11 ottobre 2001, n. 5354);<br />
Visto l’art. 31 quinto comma della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 comma 4 della legge n. 205/2000;<br />
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge l’istanza di regolamento di competenza.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  24 settembre 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-11-2008-n-10009/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.2558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-2558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-2558/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-2558/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.2558</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. De Cicco Antonio &#038; C. s.a.s. (avv.ti M. De Stasio e V.A. Pappalepore) c. Ente Autonomo Fiera del Levante (avv. M. Vernola), Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. (avv. R. Gassi) sulla natura di organismo di diritto pubblico dell&#8217;Ente Autonomo Fiera del Levante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-2558/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.2558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-2558/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.2558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.  De Cicco Antonio &#038; C. s.a.s. (avv.ti M. De Stasio e V.A. Pappalepore) c.  Ente Autonomo Fiera del Levante (avv. M. Vernola),  Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. (avv. R. Gassi)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di organismo di diritto pubblico dell&#8217;Ente Autonomo Fiera del Levante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Ente Autonomo Fiera del Levante – E’ organismo di diritto pubblico – Controversie in tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dall’art. 1 lett. b) della Direttiva 1992/50/CE (oggi sostituito dall’art. 1 comma 9, della Direttiva 2004/18/CE), l’Ente Autonomo Fiera del Levante è organismo di diritto pubblico, sicchè, in caso di controversie in tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6, l. 21 luglio 2000 n. 205 (oggi sostituito dall’art. 244 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 760 del 2006, proposto da</p>
<p><b>De Cicco Benito di De Cicco Antonio &#038; C. s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pizzoli, 8; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ente Autonomo Fiera del Levante</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vernola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, 97; </p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Gassi, con domicilio eletto presso Raffaele Gassi in Bari, via Manzoni, 144; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento prot. TE/GM/140 del 15.2.2006, recante revoca dell’aggiudicazione provvisoria del servizio di manutenzione ed assistenza impianti elettrici, di allarme e di amplificazione sonora &#8211; anno 2006;<br />
&#8211; dell’aggiudicazione intervenuta a favore della Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. e del relativo contratto;<br />
&#8211; della nota prot. TE/GM/335 del 23.5.2006, recante richiesta di escussione della cauzione provvisoria, in conseguenza della revoca dell’aggiudicazione provvisoria;<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota prot. TE/GM/335 in data 1.6.2006 di rinnovo della richiesta di escussione della cauzione provvisoria e, ove occorra, della nota prot. 001488 &#8211; TEGM/am/223, priva di data, nella qu<br />
&#8211; nonché per il risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Fiera del Levante e di Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2008 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’Ente Autonomo Fiera del Levante, con lettera d’invito del 28.11.2005, indiceva una trattativa privata per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza sugli impianti elettrici, per l’anno 2006 (di importo pari ad euro 580.000).<br />
La società ricorrente, che ne risultava aggiudicataria provvisoria, veniva tuttavia esclusa con il primo dei provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base di una duplice motivazione: A) mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 9 – lett. e) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, secondo cui l’appaltatore dichiarava “… di avere alle dipendenze un numero di addetti specializzati da adibire ai servizi oggetto dell’appalto non inferiore a quello indicato alla voce 4 delle modalità esecutive dell’appalto di cui al capitolato d’oneri”; B) mancata dimostrazione del requisito previsto dall’art. 9 – lett. f) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, ossia “… di aver effettuato nel triennio 02-04 almeno una prestazione per servizi identici presso enti pubblici non inferiore a euro 500.000”.<br />
Con ricorso depositato il 27.4.2006, proposto avverso il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione successivamente disposta in favore della ditta seconda classificata, Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l., la ricorrente deduce motivi così rubricati:<br />
1) violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per erronea presupposizione; sviamento;<br />
2) violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, della lex specialis di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione; contraddittorietà e disparità di trattamento; sviamento;<br />
3) violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per travisamento, erronea presupposizione, carente istruttoria; sviamento.<br />
Con i motivi aggiunti depositati il 5.7.2006, la ricorrente chiede l’annullamento dell’atto di escussione della cauzione provvisoria, deducendone l’illegittimità in via derivata ed inoltre vizi propri così rubricati:<br />
4) violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara; violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica ed in tema di escussione della cauzione provvisoria; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, carente ed erronea istruttoria e disparità di trattamento; sviamento.<br />
Si sono costituiti l’Ente Autonomo Fiera del Levante e la controinteressata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l., svolgendo difese nel merito ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
In relazione a tale questione, con ordinanza istruttoria n. 52/2008 il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione necessaria alla qualificazione giuridica dell’Ente Autonomo Fiera del Levante. <br />
Alla pubblica udienza del 1 ottobre 2008 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’Ente Autonomo Fiera del Levante, con lettera d’invito del 28.11.2005, indiceva una trattativa privata per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza sugli impianti elettrici, per l’anno 2006 (di importo pari ad euro 580.000), da aggiudicarsi al massimo ribasso secondo la procedura di cui all’art. 23 del d. lgs. 17 marzo 1995 n 157.<br />
Risultava aggiudicataria provvisoria la ricorrente De Cicco Benito di De Cicco Antonio &#038; C. s.a.s., che veniva tuttavia esclusa con il primo dei provvedimenti indicati in epigrafe, sulla base di una duplice motivazione. <br />
In primo luogo, per il mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 9 – lett. e) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, che obbligava le imprese concorrenti a dichiarare “… di avere alle dipendenze un numero di addetti specializzati da adibire ai servizi oggetto dell’appalto non inferiore a quello indicato alla voce 4 delle modalità esecutive dell’appalto di cui al capitolato d’oneri”; quest’ultimo stabiliva che “… la ditta aggiudicataria si obbliga per tutta la durata dell’appalto a mettere a disposizione un adeguato numero di addetti ai servizi in oggetto dell’appalto, secondo le specifiche richieste che di volta in volta il Servizio gestione del patrimonio inoltrerà con apposito ‘ordine di servizio’ in relazione alle necessità delle singole manifestazioni, con un massimo di 15 unità”. <br />
L’esclusione poggiava altresì sulla mancata dimostrazione del requisito previsto dall’art. 9 – lett. f) del disciplinare d’appalto allegato alla lettera d’invito, ossia “… di aver effettuato nel triennio 02-04 almeno una prestazione per servizi identici presso enti pubblici non inferiore a euro 500.000”.<br />
Con ricorso depositato il 27.4.2006 e con successivi motivi aggiunti depositati il 5.7.2006, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione, dell’aggiudicazione disposta in favore della seconda classificata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l. e dell’atto di escussione della cauzione provvisoria.<br />
2. Prima di affrontare nel merito le censure svolte avverso gli esiti della procedura di gara sopra descritti, il Collegio deve esaminare la questione sollevata dalle resistenti, che contestano la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine agli affidamenti di appalti di rilevanza comunitaria da parte dell’Ente Autonomo Fiera del Levante.<br />
2.1. Ed invero, sulla esclusione degli enti fieristici dal novero degli organismi di diritto pubblico (tenuti, in quanto tali, al rispetto delle regole dettate dalle direttive comunitarie in tema di appalti) si registra la convergenza della più recente giurisprudenza, chiamata a dirimere la questione dell’applicabilità delle regole di evidenza pubblica agli appalti dell’Ente Fiera di Milano. Come è noto, la risposta dei giudici nazionali e comunitari è stata negativa, sul presupposto che l’ente fieristico difetti di uno dei requisiti indicati dall’art. 1 – lett. b) della Direttiva 1992/50/CE, che fa riferimento ad un organismo “istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 1998 n. 1267; Cass. Civ., sez. un., 4 aprile 2000 n. 97; Corte Giust. CE, 10 maggio 2001 in C-229/99 e C-260/99).<br />
Le decisioni citate hanno concordemente rilevato che l’Ente Fiera di Milano, sorto come comitato agli inizi del secolo ed eretto a persona giuridica di diritto privato nel 1922, ha come scopo risultante dall’atto costitutivo (approvato con r.d. 1 luglio 1922 n. 919) di “provvedere all’attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell’iniziativa fin qui esistente denominata Fiera di Milano”, senza alcuna attribuzione di potestà pubblicistiche. <br />
Secondo la giurisprudenza, il fine così individuato, sebbene inerente ad un bisogno collettivo degli operatori economici (in specie alle esigenze di promozione commerciale dei vari settori della produzione di beni e servizi), non assurge al carattere “non commerciale” richiesto dalla norma comunitaria per la qualificazione come organismo di diritto pubblico: sebbene l’attività fieristica abbia cioè una connotazione di interesse generale, che pure possiedono altre attività economiche di interesse pubblico in senso lato, non può dirsi che il riflesso dell’attività fieristica sul sistema economico giustifichi l’alterazione della sua sostanza commerciale, che resta legata e finalizzata alla promozione ed alla commercializzazione di prodotti e servizi, complementare all’attività produttiva imprenditoriale. I bisogni di interesse generale perseguiti dall’Ente Fiera di Milano, stando al suo statuto, attengono infatti alla sfera dell’economia ed in particolare alla promozione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali, poiché mediante la propria attività l’ente soddisfa i bisogni di natura commerciale degli espositori, che beneficiano così della promozione dei beni o dei servizi che espongono, e dei visitatori, che desiderano raccogliere informazioni ai fini di eventuali decisioni di acquisto.<br />
Sotto diverso profilo, la giurisprudenza ha poi rilevato che l’ente fieristico milanese, per quanto non persegua scopi lucrativi, opera secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività, senza che sia previsto nel suo statuto alcun meccanismo di copertura delle eventuali perdite finanziarie.<br />
Si è perciò concluso per la sottrazione degli appalti affidati dall’Ente Fiera di Milano, sul piano sostanziale, alle regole pubblicistiche di matrice comunitaria e, sul piano processuale, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205.<br />
2.2. Sulla scorta delle decisioni dianzi richiamate, le difese dell’Ente Autonomo Fiera del Levante e della controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del presente gravame per difetto di giurisdizione.<br />
L’eccezione non può essere accolta.<br />
Il Collegio non intende contraddire, in linea di principio, il consolidato orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato, dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza comunitaria in tema di requisiti e caratteri dell’organismo di diritto pubblico. Tuttavia, la negazione della qualifica di amministrazione aggiudicatrice (come tale soggetta alle direttive comunitarie sugli appalti ed alla giurisdizione amministrativa) non può prescindere dalla verifica, in concreto, delle peculiarità statutarie ed operative dell’ente convenuto in giudizio.<br />
Non è in discussione che l’Ente Autonomo Fiera del Levante sia munito di personalità giuridica (è infatti un ente pubblico economico) e che presenti molteplici indici rivelatori della “dominanza pubblica” (organi di nomina pubblica, finanziamento prevalentemente pubblico, controllo pubblico sulla gestione). Viene viceversa posta in dubbio la ricorrenza del terzo requisito necessario per la configurazione dell’organismo di diritto pubblico, ossia il carattere “non commerciale” dei bisogni pubblici che l’ente è destinato a soddisfare.<br />
Al riguardo, la più corretta interpretazione del dettato comunitario depone nel senso che vada assegnato rilievo preminente non già al carattere (industriale o commerciale) dell’attività gestionale posta in essere dall’organismo di cui si discute, bensì avendo riguardo al carattere dell’interesse al cui perseguimento detta attività è teleologicamente ed istituzionalmente rivolta (in tal senso, Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, in C-360/96, BFI Holding; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2008 n. 2280).<br />
Orbene, a seguito di ordinanza istruttoria n. 52/2008, la difesa dell’Ente Autonomo Fiera del Levante ha depositato agli atti di causa alcuni documenti ed una relazione a firma del presidente dell’ente, da cui si desume, per quel che qui interessa:<br />
1) che l’Ente “Fiera del Levante” fu costituito con r. d. 3 ottobre 1929 n. 1874, ai cui sensi “… Esso ha per iscopo di provvedere all’attuazione di fiere-esposizioni campionarie a carattere internazionale di prodotti agricoli ed industriali, nonché di studiare e promuovere ogni altra iniziativa di carattere analogo che giovi all’economia nazionale nei rapporti specie con gli Stati orientali”;<br />
2) che, ai sensi dell’art. 1 del vigente statuto (approvato dalla Regione Puglia il 28.7.2000): “1. L’Ente Autonomo Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, è costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari. 2. La Fiera del Levante esprime nella sua attività l’indole dei cittadini pugliesi pronti ad aprire le loro città e a prendere il largo in mare portando ovunque i segni della pace, per diffondere, confrontare e scambiare con altri popoli i frutti dell’impresa e del lavoro, la volontà di progresso economico e sociale, la cultura. 3. Scopo istituzionale della Fiera del Levante è quello di curare l’organizzazione e l’esercizio di manifestazioni fieristiche – nonché di tutte le altre attività a queste conseguenti, connesse e collaterali – svolgendo un’attività diretta allo scambio di beni e servizi ed alla loro commercializzazione, con un’organizzazione di tipo imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi, adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con gli Stati ed i popoli orientali e del Mediterraneo. 4. L’Ente non ha scopo di lucro nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.”;<br />
3) che, per esplicita affermazione del presidente dell’ente, contenuta nella relazione depositata agli atti di causa, “…Nel corso degli ultimi 10 esercizi di bilancio, laddove si siano riscontrate perdite di gestione, le medesime sono state ripianate dagli apporti patrimoniali annuali degli Enti fondatori di cui all’art. 4 lettera c) dello Statuto”.<br />
Ad avviso del Collegio, si è al cospetto di un soggetto giuridico avente caratteristiche parzialmente diverse dall’ente fieristico milanese, in relazione al quale si è venuto consolidando l’indirizzo interpretativo che ne ha escluso la qualificazione di organismo di diritto pubblico.<br />
In primo luogo, infatti, l’Ente Fiera del Levante è stato destinato, fin dalla sua costituzione, al perseguimento di finalità lato sensu culturali e politiche (“… diffondere, confrontare e scambiare con altri popoli i frutti dell’impresa e del lavoro, la volontà di progresso economico e sociale, la cultura … adottando ogni ulteriore iniziativa utile allo sviluppo dei rapporti, in special modo con gli Stati ed i popoli orientali e del Mediterraneo”, secondo l’odierno statuto), finalità che si sono affiancate al consueto scopo di intermediazione commerciale proprio degli enti fieristici pubblici. E’ quindi ben identificabile la destinazione dell’ente, almeno in parte, al soddisfacimento di bisogni non strettamente commerciali o industriali, che addirittura travalicano i confini dell’interesse pubblico nazionale e si collocano nell’alveo della politica estera e della cooperazione internazionale in senso ampio, affrancati da una finalizzazione puramente economica.<br />
Che tali bisogni “non commerciali” coesistano con lo scopo di intermediazione e diffusione, tipico dell’attività fieristica al servizio delle imprese, non costituisce ostacolo alla configurazione dell’organismo di diritto pubblico. In proposito, la giurisprudenza comunitaria ha infatti chiarito che non è necessario che l’organismo sia destinato a soddisfare in via esclusiva bisogni generali privi carattere commerciale o industriale, ma al contrario è sufficiente che una parte anche minima dell’attività presenti tale qualità, anche se quella residua riveste carattere commerciale o industriale, perché l’ente debba catalogarsi come organismo di diritto pubblico, in ossequio ad esigenze di certezza del diritto ed alla ratio di estendere, nei casi dubbi, le ipotesi di assoggettabilità alle regole dell’evidenza pubblica, a fronte di figure organizzative comunque riconducibili all’ambito pubblicistico (cfr. Corte Giust. CE, 15 gennaio 1998, in C-44/96, Mannesmann). La qualità di organismo di diritto pubblico non dipende in alcun modo dall’importanza relativa che, nell’attività dell’organismo medesimo, è rivestita dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, risultando piuttosto sufficiente a tal fine che il perseguimento di tale tipologia di bisogno rientri fra i compiti istituzionali dell’ente, anche senza carattere di preminenza (Corte Giust. CE, 10 novembre 1998, in C-360/96, BFI Holding).<br />
La circostanza che nel settore fieristico operino potenziali concorrenti pubblici e privati costituisce un mero indizio della natura privatistica, che non può essere decisivo al fine di escludere l’Ente Fiera del Levante dal novero delle amministrazioni aggiudicatrici soggette alle direttive comunitarie in materia di appalti. <br />
Ed anzi, ritiene il Collegio che tale elemento perda rilevanza a fronte di altra constatazione di segno opposto: sia lo statuto che la relazione a firma del presidente dell’ente rivelano che, secondo prassi normale, le perdite registrate in bilancio vengono ripianate dallo Stato, dalla Regione Puglia e dagli altri enti pubblici fondatori. In relazione a fattispecie analoga, i giudici comunitari hanno concluso per la qualificazione di organismo di diritto pubblico, sulla base di un giudizio prognostico fattuale, sganciato dalla lettera delle previsioni statutarie e dalla forma giuridica societaria: “… Quanto all&#8217;argomento che il governo spagnolo basa sul fatto che la SIEPSA svolge le sue attività per uno scopo lucrativo, è sufficiente rilevare che, anche ammesso che le attività della SIEPSA procurino utili, appare escluso considerare che il perseguimento di tali utili costituisce di per sé il primo scopo di questa società. Infatti, dallo statuto di detta società emerge chiaramente che le attività quali l’acquisto di immobili per la creazione di nuovi centri, la promozione e l’esecuzione di lavori di pianificazione e di costruzione o anche l’alienazione di impianti adibiti ad altro uso sono soltanto mezzi che essa utilizza per raggiungere il suo obiettivo principale, consistente nel contribuire alla realizzazione della politica penitenziaria dello Stato. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, come ha rilevato la Commissione, senza essere contraddetta dal governo spagnolo, la SIEPSA ha registrato nel corso degli esercizi 1997 e 1998 notevoli perdite finanziarie. Al riguardo occorre aggiungere che, indipendentemente dalla questione se vi sia un meccanismo ufficiale di compensazione delle eventuali perdite della SIEPSA, appare poco probabile che questa debba sopportare essa stessa i rischi economici collegati alla sua attività. Infatti, tenuto conto del fatto che lo svolgimento dei suoi compiti costituisce un elemento fondamentale della politica penitenziaria dello Stato spagnolo, appare verosimile che nella sua qualità di azionista unico detto Stato prenderebbe tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare un eventuale fallimento della SIEPSA. In tali circostanze, v’è la possibilità che, in un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, la SIEPSA si faccia influenzare da considerazioni non meramente economiche. Orbene, appunto per ovviare a tale eventualità si impone l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici” (così Corte Giust. CE, 16 ottobre 2003, in C-283/00, Commissione c. Spagna).<br />
La circostanza che l’Ente Autonomo Fiera del Levante benefici della copertura delle proprie eventuali perdite di gestione, attraverso contributi dello Stato e di altri enti pubblici, e che sia in tal modo tenuta indenne dal rischio d’impresa, induce a ravvisare il pericolo che l’ente, nella selezione delle ditte appaltatrici, tradisca le regole del mercato concorrenziale affidando le proprie commesse a soggetti individuati in assenza delle garanzie proprie dell’evidenza pubblica.<br />
2.3. Per le ragioni anzidette, deve concludersi che l’Ente Autonomo Fiera del Levante è organismo di diritto pubblico, ai sensi dall’art. 1 – lett. b) della Direttiva 1992/50/CE (oggi sostituito dall’art. 1, comma 9, della Direttiva 2004/18/CE) e che sussiste, in ordine alla presente controversia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 (oggi sostituito dall’art. 244 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163). <br />
3. Nel merito, il ricorso è infondato.<br />
La revoca dell’aggiudicazione provvisoria, disposta dalla stazione appaltante nei confronti della De Cicco Benito di De Cicco Antonio &#038; C. s.a.s. con provvedimento del 15.2.2006, appare fondata almeno su un capo di motivazione valido, relativo al difetto del requisito di capacità tecnica di cui all’art. 9 – lett. e) del disciplinare d’appalto. <br />
Quest’ultimo, rimasto inoppugnato, obbligava le imprese concorrenti a dichiarare di avere alle dipendenze un numero di addetti specializzati non inferiore a quello indicato al punto 4) delle modalità esecutive contenute nel capitolato d’oneri, che a loro volta stabilivano che “… la ditta aggiudicataria si obbliga per tutta la durata dell’appalto a mettere a disposizione un adeguato numero di addetti ai servizi in oggetto dell’appalto, secondo le specifiche richieste che di volta in volta il Servizio gestione del patrimonio inoltrerà con apposito ‘ordine di servizio’ in relazione alle necessità delle singole manifestazioni, con un massimo di 15 unità”.<br />
La lettura combinata delle due disposizioni della lex specialis di gara induce a ritenere che il numero minimo di addetti specializzati fosse proprio pari a 15 unità (ossia pari al numero massimo di addetti impiegabili dall’ente), seppure da mettere a disposizione “a chiamata” e non in modo continuativo, e che tale dotazione dovesse essere dimostrata fin dal momento della presentazione dell’offerta. <br />
La legittimità, per tale parte, dell’esclusione esonera il Collegio dall’esame delle censure svolte avverso l’ulteriore motivazione del provvedimento impugnato. <br />
Per la stessa ragione, la ricorrente risulta priva dell’interesse a dolersi dell’illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata.<br />
4. Del pari infondati sono i motivi aggiunti, mediante i quali la ricorrente contesta gli atti di escussione della cauzione provvisoria.<br />
L’art. 8 del disciplinare di gara fissava in 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, la validità della cauzione provvisoria. La polizza prodotta dalla società ricorrente, rilasciata dalla UNIPOL Assicurazioni, aveva appunto validità di 180 giorni (cfr. documento n. 7, allegato ai motivi aggiunti). L’escussione avviata dall’Ente Fiera del Levante risulta dunque tempestiva.<br />
Quanto all’asserita scusabilità dell’errore sui requisiti dichiarati in sede di offerta, che secondo la ricorrente precluderebbe l’incameramento della cauzione provvisoria, il Collegio condivide l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’erronea attestazione dei requisiti di partecipazione assume rilevanza oggettiva e, quindi, il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico ed alla gravità della violazione (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2002 n. 6768).<br />
5. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. <br />
Le spese processuali seguono la soccombenza, nei confronti dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; possono essere compensate nei confronti della controinteressata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. <br />
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali a favore dell’Ente Autonomo Fiera del Levante, nella misura di Euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge.<br />
Compensa le spese nei confronti della controinteressata Eletrikimpianti di Greco Giovanni s.r.l.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim P. C. (avv. E. Pintor) c/ l’Università degli Studi di Cagliari (Avv. Dist. St.) sulla natura e la decorrenza dell&#8217;indennità di esclusività a favore del personale universitario impiegato in attività assistenziale 1. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; Indennità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim<br /> P. C. (avv. E. Pintor) c/ l’Università degli Studi di Cagliari (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e la decorrenza dell&#8217;indennità di esclusività a favore del personale universitario impiegato in attività assistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; Indennità di esclusività ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – Natura<br />
2. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; Indennità di esclusività ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – Diritto – Sussiste – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La retribuzione del personale universitario, così come conformata dall’art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN, ma si sostanzia in un trattamento economico complesso, “integrato” da trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale, che, appunto, prescindono da ogni logica di  “equiparazione”. (1)</p>
<p>2. Le disposizioni che prevedono “l’indennità di esclusività” come voce autonoma (art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502), e ne demandano la concreta disciplina alla contrattazione collettiva vigente, devono trovare immediata applicazione, nei confronti del personale universitario che presta attività assistenziale, con effetto dall’ 1.1.2000. (2)</p>
<p></b>____________________________________<br />
(1-2) V. T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 30 settembre 2005 n. 1931, in questa rivista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent. n. 1940/2008<br />
Ric. nn. 15/2007 e 453/2008</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi n. <b>15/2007 e 453/2008 </b>proposti da <br />
<b>PINTOR Carlo</b>, rappresentato e difeso, per procura a margine degli atti introduttivi del giudizio, dall’avv. Efisio Pintor, con domicilio eletto nel suo studio, in Cagliari, via Deledda n. 74;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Università degli Studi di Cagliari</b>, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, alla via Dante n. 23, è domiciliata;</p>
<p>per l&#8217;accertamento e la declaratoria<br />
del diritto a percepire “<i>l’indennità di esclusività”</i> prevista dalle norme di legge e contrattuali vigenti</p>
<p>nonché<br />
per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’ <i>”indennità di esclusività”</i> nella misura determinata dalle norme di legge e contrattuali vigenti, con corresponsione delle mensilità arretrate dalla data di maturazione del diritto, oltre rivalutazione e interessi , fino alla   data    del</p>
<p> pensionamento (1.11.2005).<br />
	Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università intimata;<br />	<br />
	viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;<br />
uditi alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 l’avv. Pintor per parte  ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato Bonomo per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente era alle dipendenze dell’Università di Cagliari con qualifica di Professore  e svolgeva la propria attività anche “in assistenza” sanitaria fino al pensionamento avvenuto l’1.11.2005.<br />
Ha chiesto, in via stragiudiziale, la corresponsione dell’ “indennità di esclusività”, come quantificata dall’art. 5 del CCNL del 2000 (cfr. diffide del 27.10.2005 – doc. n. 1 del primo ricorso; e  del 20.3.2006 &#8211; doc. n. 1 del secondo ricorso).<br />
Con un primo ricorso (n. 15/2007) notificato (alla sola Amministrazione universitaria di Cagliari) il 28/12/2006 e depositato il successivo 10/01/2007, parte ricorrente, universitario che presta attività assistenziale,  ha chiesto l&#8217;accertamento del proprio diritto a percepire l’ “<i>indennità di esclusività”</i> prevista all’art. 5 del CCNL dell’8.6.2000 (per il biennio economico 2000-2001) e confermata, poi, dall’art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (per il biennio economico 2002-2003), norme che hanno attuato (per il personale universitario) l’art. 15 quater 5° comma del D. Lgs. 502/1992 e l’art. 5 del D.Lgs. 517/1999.<br />
Con un secondo ricorso (n. 453/2008), identico nei contenuti, ma notificato all’Avvocatura dello Stato il 5.6.2008 e depositato il 9.6., ha formulato le medesime richieste di riconoscimento retributivo, anche ai fini del TFR e della riquantificazione del trattamento pensionistico.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione resistente (in entrambi i ricorsi), contestando, con memoria, la fondatezza del gravame, eccependo, inoltre, la prescrizione del diritto per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso per aver radicato antecedentemente identica controversia.<br />
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 il difensore del ricorrente ha rinunziato al primo ricorso.<br />
I ricorsi sono stati quindi spediti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Va disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi della stessa controversia retributiva.<br />
Va preso atto della rinuncia al primo ricorso.<br />
Trattandosi di pretese economiche, la presentazione di due ricorsi non rende inammissibile la riproduzione della pretesa con il secondo atto.<br />
Il Tribunale si è già espresso sulla tematica in esame (cfr. gruppo di sentenze, in forma semplificata, n. 1931 e ss. del 30.9.2005 c/ Università di Cagliari) ed il Collegio ritiene di dover sostanzialmente riconfermare tale orientamento, con ulteriori precisazioni.<br />
Il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 ha introdotto la riforma della “<i>Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell&#8217;articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”</i>, ed   ha disciplinato in modo <u>innovativo</u> il trattamento economico del personale universitario impegnato anche “in attività assistenziale”.<br />
Il legislatore ha ritenuto, cioè, di discostarsi dal precedente sistema “perequativo” (fra personale ASL e personale universitario in assistenza), stabilendo autonome e distinte “voci” di retribuzione.<br />
In particolare con tale decreto legislativo è stato espressamente riconosciuto dal legislatore al personale universitario impegnato anche in attività assistenziale il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall&#8217;università, “<i>ulteriori</i>” trattamenti economici aggiuntivi, aventi la propria piena autonomia e non più concepiti e legati alla precedente logica di mera “omogeneizzazione” con il personale delle ASL.<br />
Trattasi de:<br />
&#8211; <i>l’indennità di “esclusività</i>” (per richiamo espresso compiuto dall’art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 517/1999 all’art. 15 quater  del D.Lgs. 502/1992);<br />
-i trattamenti  “<i>graduati</i>” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed in relazione ai risultati ottenuti nell&#8217;attività assistenziale e gestionale (cfr. art. 6 D. Lgs. 517/99).<br />
Per quanto attiene la prima di tali “voci” (indennità di esclusività),  l’art. 5, comma terzo, del citato D.Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517 prevede che, nei confronti del personale di cui al comma 1° (categoria alla quale appartiene parte ricorrente), si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15<i>-bis</i>, 15<i>-ter</i>, <u>15<i>-quater</i></u>, <u>15<i>-quinquies</i></u>, 15<i>-sexies</i> e 15<i>-novies</i>, comma 2° del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.<br />
L’art. <u>15, <i>quater</i></u>, comma 5°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 dispone, nello specifico,  che <b>“<u><i>I contratti collettivi di lavoro </u>stabiliscono il trattamento economico <u>aggiuntivo</u> da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro <u>esclusivo</i></u>…”.</b><br />
L’art. <u>15 quinquies</u>, comma 9°, del medesimo testo normativo stabilisce che “<i>Le disposizioni del presente articolo <u>si applicano anche</u> al personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382…” </i>(ossia al personale universitario in assistenza).<br />
Le suddette disposizioni legislative sono state, poi, concretamente “<i>attuate</i>” con i successivi CCNL dell’8.6.2000 (in particolare art. 5) e del 3.11.2005 (art. 36, 4° comma).<br />
L’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, disciplina compiutamente “<u>l’indennità di esclusività”</u> del rapporto di lavoro (quantificandola, per importo lordo annuo, differenziato in base all’inquadramento e all’anzianità soggettiva, da corrispondere in rate mensili). E’ stato precisato espressamente che tale indennità <i>“…<u>costituisce un elemento distinto della retribuzione</u> che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali</i>”.<br />
La richiamata norma contrattuale ne stabilisce anche la precisa decorrenza: dall’ 1.1.2000 (cfr. comma 1° dell’art. 5).<br />
L’art. 36, comma 4°, del successivo contratto collettivo (del 3.11.2005) disciplina l’indennità di esclusività in termini meramente confermativi.<br />
Alla luce di tali disposizioni la retribuzione del personale universitario, ora, non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN (secondo la vecchia logica), ma si sostanzia in un trattamento economico complesso, “integrato” da trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale, che, appunto, prescindono da ogni logica di  “equiparazione”.<br />
Si evidenzia che l’entrata in vigore del “nuovo regime” emerge espressamente dall’esplicita abrogazione dell’art. 102 del DPR 382/1980 sancita dall’art. 6 ult. comma del D.Lgs. n. 517/99. <br />
Con riguardo al predetto (innovato) quadro normativo, la difesa pubblica concorda con la pretesa di controparte all’attribuzione dell’indennità in questione, ma ritiene che essa troverebbe applicazione solo in futuro, ossia “a regime”, in presenza di una compiuta attuazione della disciplina del D.Lgvo n. 517/99; in mancanza di elementi attuativi la difesa dell’Amministrazione sostiene l’impossibilità di darvi concreta applicazione, ritenendo in sostanza – nelle more &#8211;  applicabile il precedente sistema di cui ai DD.P.R. n. 312/80 e n. 761/89,  nonché alla tabella di equiparazione allegato “D” del D.I. 9.11.1989.<br />
	La tesi dell’Amministrazione non convince.<br />	<br />
E’ indiscusso che, in forza dello specifico richiamo compiuto dall’art. 5, comma terzo, del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, <i>“l’indennità di esclusività”</i> del rapporto di lavoro prevista dall’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, ha carattere aggiuntivo e non perequativo rispetto al trattamento economico in godimento al personale universitario in attività assistenziale (in quanto elemento distinto della retribuzione, non calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali).<br />
Né si può sostenere che, attualmente, sarebbe “inapplicabile” la nuova normativa. Sul punto si osserva che l’art. 8 del predetto D.Lgvo n. 517/1999, che disciplina, nello specifico, il “regime transitorio”, stabilisce che “<i>Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario <u>si applicano</u> a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presìdi di cui all&#8217;articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico<u><b>, nonché al personale universitario comunque in servizio</b></u> presso altri istituti e strutture pubbliche o private <u><b>che erogano assistenza sanitaria”.<br />
</b></u></i>Non risulta, cioè, apposta alcuna condizione e/o elemento sospensivo, paralizzante l’efficacia e l’applicazione diretta della nuova normativa retributiva, che si è concretizzata – economicamente &#8211; con l’entrata in vigore del CCNL applicativo del 2000, con la definizione specifica del <i>“quantum”.</i><br />
La riforma retributiva non può, quindi, essere disattesa con riferimento a futuri atti, quali il protocollo di intesa (avvenuto, con le Università di Cagliari e Sassari, con delibera GR 16.9.2004 n. 38/5) e/o la costituzione dell’Azienda mista ospedaliero-universitaria (cfr., per Cagliari, la delibera GR 30.3.2007 n. 13/1, in applicazione dell’art. 1 della LR 28.7.2006 n. 10).<br />
Non risulta, pertanto, per la parte economica che qui interessa, che il richiamo operato dall’art. 5, comma terzo, del predetto D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 all’art <u>15<i>-quater</i></u> del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sia condizionato – come invece altre parti del testo normativo &#8211; alla piena attuazione della nuova disciplina tramite protocolli e/o accordi ulteriori, emergendo al contrario, dalla lettera della legge, la volontà del legislatore di disporre già in via transitoria, ricorrendone i presupposti sostanziali, l’attribuzione integrale dell’ <i>“indennità di esclusività” </i>aggiuntiva in questione.<br />
Il Collegio ritiene, quindi, che debbano trovare immediata applicazione, nei confronti del personale universitario che presta attività assistenziale, le disposizioni che prevedono &#8211; sganciata dalla “equiparazione” di cui al DPR n. 761/79 -, “<i>l’indennità di esclusività</i>” come voce autonoma, così come concretamente disciplinata dalla contrattazione collettiva vigente, con effetto dall’ 1.1.2000 .<br />
Ciò in quanto il D.Lgs. n. 517/99 ha espressamente abrogato le disposizioni richiamate dalla difesa pubblica, che prevedevano precedentemente le indennità di “equiparazione” tra personale del SSN e docenti universitari (cfr. art. 6, ultimo comma,: “<i>Ferma restando l&#8217;abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto <u><b>sono comunque abrogate le parti dell&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l&#8217;attribuzione del trattamento economico integrativo</b></u></i>”).<br />
L’interpretazione della legge, che privilegia, ove possibile, in mancanza di inequivoche prescrizioni contrarie, l’applicazione della nuova disciplina piuttosto che quella volta a salvaguardare l’applicazione di norme ormai espressamente abrogate, è maggiormente coerente al sistema.<br />
	In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente accertamento del preteso diritto e conseguente condanna dell’Amministrazione universitaria alla corresponsione dell’indennità di esclusività, comprensiva degli arretrati mensili maturati.<br />	<br />
In ordine all’eccezione di prescrizione formulata dall’Avvocatura, avendo parte ricorrente dimostrato l’avvenuta interruzione con la formulazione della prima (documentata)  richiesta stragiudiziale anteriore alla notifica del ricorso (cfr. doc. n. 2 depositato in giudizio – ric. 453/2008) del 27.10.2005, il diritto va riconosciuto dal rateo dell’ottobre 2000 alla data di pensionamento.<br />
Per quanto concerne la richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria, va evidenziato che l&#8217;art. 22 36° comma della L. 23.12.1994 n. 724 (richiamando l&#8217;art. 16 6° comma della L. 30.12.1991 n. 412) attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31.12.1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione, impedendo il “cumulo” delle somme accessorie &#8211; cfr. sul punto A.P. del C.S. 15.6.1998 n. 3; C.S., VI, 11.12.1996 n. 1736 e C.S., V, 4.12.1996 n. 1475.<br />
Limitatamente alla maggior somma va quindi accolta la domanda relativa ai frutti civili. <br />
Il diritto riconosciuto riverbererà i propri effetti sul trattamento di fine rapporto e sulla  “base pensionabile” (cfr., per la giurisdizione in ordine a quest’ultimo aspetto, TAR Lazio, I,  19.2.2008 n. .1483)<br />
	Le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico dell’Università, parte soccombente nel giudizio e vengono quantificati in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>&#8211; riunisce i due ricorsi in epigrafe;<br />
&#8211; prende atto della rinunzia al ricorso n. 15/2007;<br />
&#8211; accoglie il ricorso n. 453/2008 e, per l’effetto, accerta il diritto alla corresponsione dell’ <i>“indennità di esclusività</i>”, come da motivazione;<br />
&#8211; condanna l’Università al pagamento dell’indennità dovuta “di esclusività”,  con i relativi accessori di legge.<br />
&#8211; condanna l’Università al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si quantificano in Euro 500,00 (cinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, con l&#8217;intervento dei signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Numerico, 		Presidente <br />	<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Grazia Flaim, 		Consigliere, estensore.</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi 11/11/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. Bellomo. Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. dello Stato) c/ Sorgenia s.p.a. (Avv.ti P.G. Torrani, R. Rotelli, A. Clarizia), e altri. sull&#8217;inderogabilità delle fonti primarie ad opera degli atti normativi dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas Autorità amministrative indipendenti – A.E.E.G. – Atti normativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo,  Est. Bellomo. <br /> Autorità per l’energia elettrica e il gas (Avv. dello Stato) c/<br /> Sorgenia s.p.a. (Avv.ti P.G. Torrani, R. Rotelli, A. Clarizia), e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inderogabilità delle fonti primarie ad opera degli atti normativi dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica ed il gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorità amministrative indipendenti – A.E.E.G. – Atti normativi – Deroga fonti primarie – Inammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere normativo attribuito alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità –nella specie l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas- dall’art. 2, co. 12, lett. h e co. 37, L. 481/95, non può imporsi su fonti di rango primario, in quanto gli atti normativi secondari sono in grado di derogare a fonti primarie solo in presenza di un’espressa autorizzazione legale, invece mancante nell’ipotesi in esame, e senza che deponga in altro senso il richiamo all’art. 1339 c.c., che non può in alcun modo valere ad alterare l’ordine gerarchico delle fonti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 495/2008, proposto <br />
dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas, </b>in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>–</b> <b>Sorgenia s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Romano Rotelli, Angelo Clarizia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde 2;<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>– <b>Gabriele Bottino e Boutique “Il Nido” di Farinella Angela</b>, non costituiti in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano sez. IV, n. 5469 del 30 luglio 2007. </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sorgenia s.p.a.; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza dell’8 luglio 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. dello Stato Giannuzzo e l’avv. Clarizia;<br />
Ritenuto quanto segue<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sorgenia s.p.a. domanda l&#8217;annullamento degli artt. 3 lett. a, 2, 6, 7, 10 commi 5 e 6, 11, scheda 1 punto 3 dell’allegato A della delibera dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 105 del 2006 recante “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali” e modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004 n. 126/04.  <br />
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di  violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.<br />
Con sentenza n. 5469 del 30 luglio 2007 il TAR accoglieva in parte il ricorso annullando l’art. 11, commi 3 e 4 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali limitatamente all’inclusione, tra i clienti beneficiari del diritto di recesso, dei soggetti non consumatori, secondo l’ampia definizione di clientela finale di cui all’art. 1 del Codice medesimo.<br />
<b>2.</b> La sentenza è stata appellata dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituita per resistere all’appello Sorgenia spa.<br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza dell’8 luglio 2008.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>L’art. 11, commi 3 e 4 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali disciplina il cd. diritto di ripensamento, stabilendo che “qualora il contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente, il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione” (comma 3), nonché “qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza,  il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento del contratto” (comma 4).<br />
Il TAR ha ritenuto illegittima tale previsione con riguardo all’inclusione, tra i clienti beneficiari del diritto di recesso, dei soggetti non consumatori, secondo l’ampia definizione di clientela finale di cui all’art. 1 del Codice medesimo.<br />
Ciò sul postulato che detta estensione – prevista da una fonte regolamentare – si pone in contrasto con gli artt. 1372 c.c. e 64 dlgs. 206/2005.<br />
Appella l’Autorità invocando l’art. 2, comma 12 lett. h) e comma 37 della legge 481/95, che attribuisce all’Autorità un potere normativo, capace di generare disposizioni integratici dei contratti ex art. 1339 c.c. . <br />
<b>2.</b>  L’appello è da respingere.<br />
Non è in discussione il potere normativo – riconducibile all’attività di regolazione dei servizi pubblici e delle relative pattuizioni negoziali –  dell’Autorità, oramai riconosciuto unanimemente da dottrina e giurisprudenza, sia sulla base delle disposizioni legislative di settore, sia in ragione della peculiare natura e funzione delle <i>Authorities</i>.<br />
Ciò che, invece, il TAR ha stigmatizzato è l’ammissibilità che detto potere si imponga su fonti di rango primario.<br />
L’appellante obietta che tale possibilità rinviene proprio dalla genesi del potere, che trova fondamento in norme di legge, ma la tesi non è condivisibile.<br />
La previsione del potere normativo di un soggetto diverso dal legislatore e, segnatamente, di un organo amministrativo (pur se imputabile allo Stato-comunità e non all’amministrazione in senso tradizionale), deve necessariamente trovare fondamento in una previsione di legge, a garanzia dei principi fondamentali dello Stato di diritto, sanciti dalla Costituzione.<br />
L’art. 2, comma 12 lett. h) e comma 37 della legge 481/95 va letto in questa prospettiva, né più né meno.<br />
D’altronde, affinché un atto di normazione secondaria possa derogare a fonti primarie occorre un’espressa autorizzazione legale (come nel caso dei regolamenti delegati), invece qui mancante.<br />
Il richiamo all’art. 1339 c.c., operato dall’appellante (che ravvisa nel termine “legge” un riferimento a qualsiasi atto di eteronomia), non può valere ad alterare l’ordine gerarchico delle fonti, consentendo ad una disposizione di rango secondario di scavalcare, entrando nel contenuto contrattuale in sostituzione di pattuizioni negoziali, norme di legge.<br />
Ciò è a maggior ragione a dirsi allorquando la previsione alteri un meccanismo di protezione imperativa posto a presidio di una certa categoria, estendendolo a soggetti rispetto ai quali non sussiste analoga <i>rati</i>o.<br />
<b>3.</b> L’appello è respinto. La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del  presente giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo          		Presidente<br />	<br />
Domenico Cafini           	            Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli                      	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito                       	Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo			Consigliere Est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/11/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5622/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5622</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-722/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.722</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari A.N.A.S.- S.p.A. (avv. F. Bucci e D. Tentori Montalto) c/ il Comune di Spello &#8220;superstrada&#8221; 1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Potere di ordinanza contingibile ed urgente – Strada statale di grande comunicazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-722/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-722/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani; Est. A. Ferrari<br /> A.N.A.S.- S.p.A. (avv. F. Bucci e D. Tentori Montalto) c/ il Comune di Spello</span></p>
<hr />
<p>&ldquo;superstrada&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Potere di ordinanza contingibile ed urgente – Strada statale di grande comunicazione – Non sussiste</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento acustico – Art. 9, L. 6 ottobre 1995 n.447 – Potere di ordinanza contingibile ed urgente – Esercizio – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Sindaco non è competente ad ingiungere all’ANAS, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. 6 ottobre 1995 n. 447, accorgimenti tecnici atti a ridurre l’inquinamento acustico prodotto da una strada di grande comunicazione (“superstrada”). (1)</p>
<p>2. L’art. 9, comma 1, della L. 6 ottobre 1995 n. 447, nel prevedere un potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, contiene due elementi di specialità che lo differenziano rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti, genericamente intese, vale a dire il riferimento al carattere “eccezionale” della situazione ed alla “temporaneità” delle misure ordinate (il Collegio, nella specie, ha escluso la ricorrenza delle due condizioni in un caso riguardante l’inquinamento acustico prodotto da una strada di grande comunicazione). (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) La conclusione del Collegio sembra andare di contrario avviso alla giurisprudenza maggioritaria, orientata a riconoscere un potere di ordinanza del Sindaco anche in situazioni di inquinamento riferibili ad opere di pertinenza statale: T.A.R. LOMBARDIA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 26 maggio 2003, n. 2369, secondo cui, ai sensi dell’art. 9 l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), il presidente del consiglio dei ministri ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente nell’ambito di servizi pubblici essenziali, allorché sussista un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente per la persona a causa del mancato funzionamento dei detti servizi di preminente interesse generale; pertanto, l’ordinanza sindacale che ingiunge l’installazione di barriere fonoassorbenti o interventi similari non invade la competenza del presidente del consiglio medesimo, atteso che non interferisce col traffico stradale. T.A.R. LAZIO – SEZIONE II &#8211; Sentenza 26 giugno 2002, n. 5904, secondo cui è legittima una ordinanza sindacale con la quale, ai sensi dell’art. 9 l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti dalla asl territoriale che avevano riscontrato livelli di rumorosità superiori a quelli consentiti (nella specie era stato riscontrato un livello superiore ai sessanta dbA fissato dall’allora vigente d.p.c.m. 1º marzo 1991), è stato intimato ad un’impresa che gestisce una autostrada di «attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’autostrada».<br />
In tale contesto giurisprudenziale, non convince la constatazione – contenuta in sentenza &#8211; che la superstrada &#8211; fonte di rumore inquinante “<i>costituisce un servizio pubblico essenziale, per di più di competenza statale e comunque d’interesse sovra comunale</i>”, dal momento che le misure impartite dal Sindaco non sembrano impattare sulla funzionalità e continuità del servizio garantito dall’infrastruttura né interferire, se non in via del tutto eventuale e ipotetica, sul regolare flusso del traffico.<br />
T.A.R. LAZIO – SEZIONE II – Sentenza 26 giugno 2002, n. 5904, in questa rivista, ha rilevato che, in materia di inquinamento acustico, il sindaco è titolare: a) di un potere generale di ordinanza da esercitare, quale ufficiale del governo, qualora sorga la necessità di provvedimenti contingibili e urgenti, anche, tra l’altro, in materia di «sanità ed igiene», «al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini» (art. 38, 2º comma, l. 8 giugno 1990 n. 142, prima vigente: v. ora l’art. 54, 2º comma, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267); b) di poteri speciali, come, ad esempio, il potere, attribuito dal 2º comma bis dello stesso art. 38 l. n. 142/1990 (v. ora il 3º comma cit. d.leg. n. 267/2000), di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio «in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza»; l’art. 9 l. n. 447/1999, prevede altresì che il sindaco (così come il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell’ambiente e il presidente del consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze), qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, possa, con provvedimento motivato, «ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività».<br />
In tale occasione, il Collegio laziale ha ritenuto legittima un’ordinanza sindacale con la quale, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (&#8216;Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico&#8217;), a seguito dei rilievi fonometrici eseguiti dalla A.S.L. territoriale che avevano riscontrato livelli rumorosità superiori a quelli consentiti (nella specie era stato riscontrato un livello superiore ai 60 dbA fissato dall’allora vigente D.P.C.M. 1° marzo 1991), è stato intimato ad un’impresa che gestisce una autostrada di “<i>attuare ogni adeguata iniziativa per la protezione dall’inquinamento acustico della parte di territorio comunale attraversato dall’autostrada</i>”.<br />
(2) Sulle condizioni speciali per l’emanazione dell’ordinanza <i>ex</i> art. 9, L. 6 ottobre 1995 n. 447, T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE I &#8211; Sentenza 30 gennaio 2004, n. 1139, ha ritento illegittima, per violazione dell’art. 9 l. 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), l’ordinanza contingibile ed urgente con cui l’amministrazione comunale, senza fare alcun riferimento ad una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente cui si debba fare fronte, ed anzi con la dichiarata intenzione di dettare la disciplina ordinaria del contenimento delle immissioni sonore nelle more dell’emanazione della normativa regionale in materia, stabilisca il divieto assoluto in alcuni orari di rumori prodotti dalle varie attività ed il divieto dell’uso di strumenti acustici amplificati nei locali balneari e negli spazi aperti annessi alle attività ricettive (alberghi, ristoranti ecc.). Nello stesso senso, T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 1 marzo 2004 n. 813, secondo cui l&#8217;art. 9 della Legge 447/95 (Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico) autorizza il Sindaco, qualora ciò sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente, ad ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, non già a prescrivere l&#8217;adozione di misure definitive, tese all&#8217;abbattimento dell&#8217;inquinamento acustico, senza stabilire alcun termine temporale di efficacia delle stesse.<br />
<i>Contra</i>, T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 24 gennaio 2006 n. 488, in questa rivista, che ha espresso chiaramente l’avviso secondo cui “<i>la norma di legge non possa essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell’ambito della normativa di settore in tema di tutela dall’inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa debba essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata – in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione – allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”.<br />
Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo – ontologicamente (per esplicita previsione dell’art. 2 della stessa L. n° 447/1995) – rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l’intera collettività) appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l’efficace strumento previsto (soltanto) dall’art. 9 primo comma della più volte citata Legge n° 447/1995. Va aggiunto che, da un lato, la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona) e, dall’altro, che non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità</i>.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 133 del 2008, proposto da:<br />
<b>A.N.A.S.- S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico Bucci, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Tentori Montalto in Perugia, via Cartolari, 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Comune di Spello</b>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>1. dell’ordinanza sindacale n 9/08 del 17.1.08 del Comune di Spello; notificata al Compartimento Anas di Perugia il 25.1.08; ma conosciuta dalla sede centrale dell’ANAS soltanto in data 15/02/2008, con la quale si ordinava di provvedere: 1.. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici quali l’isolamento acustico e/o altri sistemi, atti a ridurre il rumore prodotto dalla infrastruttura viaria SS n 75 in corrispondenza del Km 16 200 per -un tratto sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di legge presso le abitazioni presenti nella zona in questione al fine di garantire il rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico; 2. entro 10 giorni dall’adozione dei provvedimenti di cui al punto 1, dovrà essere inviata al Servizio Urbanistica del Comune di Spello e all ‘ARPA sez Territoriale Foligno-Spoleto, Loc Portoni, S. Eraclio di Foligno, relazione della tipologia dei provvedimenti adottati, corredata da collaudo di verifica strumentale del rispetto dei limiti di legge, a firma di un tecnico competente in acustica;<br />
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/10/2008 il Cons.Annibale Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. Con l’impugnata ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, emessa ai sensi dell’art.9 c° 1 della legge n.447 del 1995, il Sindaco di Spello ha ordinato all’A.N.A.S., e per essa al Capo Compartimento di Perugia, di adottare tutte le misure necessarie alla riduzione del rumore proveniente dalla sttrada statale n. 75 in corrispondenza del Km. 16+200 per un tratto sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di legge presso le abitazioni presenti nella zona in questione.<br />
L’ordinanza trae origine da una segnalazione della Sezione territoriale di Foligno-Spoleto dell’A.R.P.A.. Quest’ultima nel 2007- confermando le rilevazioni fonometriche già effettuate nel 2002 in ordine all’ anomalo superamento dei livelli sonori riscontrati presso l’abitazione del signor Nizi Fausto sita nel Comune di Spello in via delle Regioni,n. 3, provocato dalla circolazione stradale al Km. 16+ 200 della strada statale n. 75- ha proposto l’emissione di una specifica ordinanza a carico dell’A.N.A.S..<br />
Per contestare la legittimità di detto provvedimento,la difesa della ricorrente ha formulato censure di incompetenza assoluta o relativa dell’organo emittente,di violazione di legge (art 9 della legge sopra citata nonché artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e art. 3 della legge medesima) e di eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per difetto di istruttoria.<br />
2. Il Comune di Spello non si è costituito in giudizio.<br />
3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza dell’8 ottobre 2008, il Collegio rileva che il ricorso merita di essere accolto sulla base del vizio d’incompetenza.<br />
La fonte del potere che il Sindaco ha inteso esercitare è l’art. 9, comma 1, della legge n. 447/1995, in materia di inquinamento acustico.<br />
La norma è del seguente testuale tenore: «Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell&#8217;ambiente, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri».<br />
Sembra evidente che la strada statale n. 75 (strada di grande comunicazione, comunemente detta “superstrada”) costituisce un servizio pubblico essenziale, per di più di competenza statale e comunque d’interesse sovracomunale.<br />
Donde l’incompetenza del Sindaco.<br />
4. Nondimeno, appare fondato anche il motivo riferito alla mancanza dei presupposti, nel senso che verrà appresso precisato.<br />
Va premesso che la ricorrente non contesta positivamente che nel luogo indicato si riscontri un superamento dei limiti delle emissioni sonore percepibili dalle abitazioni prossime alla strada; né che questa situazione richieda gli opportuni interventi di contenimento e di abbattimento delle emissioni. <br />
La contestazione riguarda, invece, la legittimità dello strumento giuridico concretamente adottato dal Sindaco; e cioè l’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 9, legge n. 447/1995, la cui emanazione comporta gravose responsabilità a carico del destinatario.<br />
In proposito, la ricorrente fa notare, fra l’altro, che la situazione cui il Sindaco ha voluto porre riparo permane da molti anni (nell’ordinanza si cita un rilevamento effettuato nel 2002) e che ciò solo basta a far escludere che ricorra il presupposto della “urgenza”.<br />
5. Il Collegio osserva che, in linea di principio, in materia di provvedimenti d’urgenza ciò che rileva è l’attualità del pericolo e, di conseguenza, l’imminenza del danno che si vuol evitare; sicché, qualora vi è una situazione che produce in permanenza effetti dannosi, non è inappropriato il provvedimento d’urgenza che si propone di evitare nuovi danni che si aggiungano a quelli già prodotti.<br />
In questo caso, però, l’art. 9 sopra citato contiene due elementi di specialità che lo differenziano rispetto alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti, genericamente intese.<br />
Il primo elemento di specialità è il riferimento al carattere “eccezionale” della situazione; il secondo è il riferimento alla “temporaneità” delle misure ordinate.<br />
Pare al Collegio che nel caso in esame non sia soddisfatta né l’una né l’altra di queste due condizioni.<br />
Non la prima, perché la situazione non viene descritta nel provvedimento come “eccezionale”, e del resto, non è dato ravvisare elementi che la connotino come tale. Si discute, invero, del rumore prodotto dal normale traffico veicolare su una strada di grande comunicazione, in esercizio da decenni.<br />
Non la seconda, perché le misure ordinate non si connotano come temporanee; il che del resto appare inevitabile considerato che, risultando permanente la situazione pregiudizievole, altrettanto permanente dovrà essere il rimedio. <br />
5. In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata. Non sarà inutile tuttavia sottolineare che tale accoglimento concerne, come già detto, solo lo strumento giuridico concretamente adottato dal Comune (l’ordinanza contingibile ed urgente) fermo restando il dovere delle autorità competenti, e della stessa ANAS per quanto la riguarda, di provvedere a tutti i rimedi necessari per risolvere una situazione dannosa (e annosa) la cui difformità dalla legge non è controversa.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il T.A.R. ,definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Annibale Ferrari, Consigliere, Estensore<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/11/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-722/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.723</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-723/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-723/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-723/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.723</a></p>
<p>Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari B. F. e R. C. (avv.ti A. Spadafora e M. Rossini) c/ la Questura di Perugia e Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.) 1. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-723/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-723/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.723</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari<br /> B. F. e R. C. (avv.ti A. Spadafora e M. Rossini) c/ la Questura di Perugia e Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Presupposti – Rilevanza penale del fatto e accertamento della concreta pericolosità del destinatario – Non sono richieste.</p>
<p>2. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 6, comma 1, della L. 13 dicembre 1989 n. 401 (come sostituito dall’articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001 n. 336, convertito dalla L. 19 ottobre 2001 n. 377), in tema di divieto accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (cd. DASPO), richiede, ai fini dell’adozione del divieto, l’accertamento di un coinvolgimento attivo negli episodi di violenza legati a manifestazioni sportive, mentre non richiede che esso acquisti concretamente rilevanza in sede penale, né che venga accertata in concreto la pericolosità del soggetto che ha posto in essere quel comportamento. (1)</p>
<p>2. Ai fini della legittimità dei provvedimenti applicativi del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (cd. DASPO), l’indicazione dei luoghi potenzialmente oggetto del divieto contenuta nella legge (in particolare, articolo 6, comma 1, della L. 13 dicembre 1989 n. 401, come sostituito dall’articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001 n. 336, convertito dalla L. 19 ottobre 2001 n. 377), riferiti nel provvedimento a “stazioni ferroviarie”, “luoghi antistanti gli stadi” e “piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli autoveicoli che trasportano le tifoserie”, non deve essere ulteriormente circoscritta dalla P.A. perché, quantunque ampia, non è generica, né tale da determinare nel destinatario particolari incertezze o difficoltà di comprensione. (2)<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sulla finalità e l’ambito di applicazione dell’articolo 6, comma 1, della L. 13 dicembre 1989 n. 401, T.A.R. CALABRIA – CATANZARO – Sentenza 28 maggio 2008 n. 603, ha osservato che “<i>(…) il potere questorile si connota davvero di un’elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza in virtù delle quali lo stesso è dalla legge attribuito. Il fine è, infatti, la tutela dell&#8217;ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione, sicché si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti, tenuto conto della diffusività del fenomeno relativo alle violenze negli stadi di calcio e della necessità di approntare, anche sul piano normativo, rimedi efficaci. 4.2 Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto sulla base dei suoi precedenti non dia affidamento di tenere una condotta scevra da ulteriori episodi di violenza. La valutazione di inaffidabilità del soggetto è attribuita all&#8217;Autorità amministrativa, la quale è chiamata ad un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco, accertamento che resta incensurabile in questa sede di legittimità nel momento in cui risulta congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche; ed in relazione al quale non può risultare peraltro indifferente, nel giudizio di comparazione, la sproporzione significativa, per ordini di grandezza, tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della scurezza dei cittadini rispetto all’interesso privato di accedere liberamente negli stadi per assistere alla partita della squadra preferita</i>.”.<br />
Nel senso che l’art. 6 cit. non subordina il divieto alla commissione di un fatto tipico, costituente reato, ma – in base al principio di proporzionalità tra fatto e conseguenza – consente la misura anche quando vi siano condotte di per sé violente, pur se non costituenti un reato contro la persona o il patrimonio: T.A.R. TOSCANA – SEZIONE I – Sentenza 20 marzo 2008 n. 420.<br />
L’ambito di applicazione della normativa è stato ampliato dal D.L. 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007 n. 41, che, all’art. 2, ha aggiunto, all’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, il periodo seguente: “<i>Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse</i>”.<br />
Sotto il vigore della nuova normativa, è, quindi, indiscutibile che la legittima adozione del DASPO non esiga la denuncia per un fatto penalmente rilevante: T.R.G.A. BOLZANO – Sentenza 1 settembre 2008 n. 309, ha ribadito che dalla formula letterale dell’ultimo periodo dell’art. 6, comma 1, così come introdotto dal d.l. n. 8/2007, risulta che “<i>il potere interdittivo del Questore è esercitabile, in tale fattispecie, nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la predetta misura di divieto di accesso può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 3.10.2007, n. 2080). Conseguentemente, ritiene il Collegio che la previsione di cui all’ultimo periodo dell’art. 6, comma 1, così come introdotto dal d.l. n. 8/2007, non presupponga necessariamente una denuncia all’A.G. del destinatario del provvedimento interdittivo.</i>”.<br />
Per un caso di applicazione del divieto nei confronti di un soggetto trovato con un gruppo di tifosi con volto travisato ed armati di bastone intento a caricare fumogeni in un autovettura nei pressi di uno stadio, v. T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 5 settembre 2008 n. 9779.<br />
(2) Sulla necessità di una specifica indicazione, sia delle manifestazioni sportive interessate dal divieto, sia dei luoghi in cui è interdetta la circolazione al prevenuto, si è pronunciato, da ultimo, T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I TER – Sentenza R.G. 1311 del 2002, che ha osservato che la richiesta di un’indicazione specifica delle manifestazioni sportive e dei luoghi cui il divieto deve applicarsi, trova fondamento in “<i>un&#8217;esigenza di razionalità del divieto e pertanto di esigibilità del rispetto del comando il quale, ove non chiaramente e specificamente enunciato, perde tale</i> qualitas<i> rimanendo, di fatto e di diritto, sfornito di efficacia precettiva rendendo, di conseguenza, inapplicabili le misure restrittive previste, per la sua violazione, dal primo periodo dell’art.6 comma 6 della medesima legge n.401 del 1989 (cfr., al riguardo, TRib. Pen. Napoli, 18.12.2006, n. 8653 e Trib. Pen. Roma II^, 15.12.2006 concernenti casi di assoluzione dovute alla mancata indicazione delle specificazioni ex lege imposte)</i>.”. <br />
Sui luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, v. <br />
&#8211; T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 6 novembre 2006 n. 5701 ha ritenuto che “<i>Stante il disposto dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni, il quale prevede “il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolg<br />
&#8211; T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 7 luglio 2008 n. 1730, secondo cui<b> “</b><i>L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che &#8216;il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazion<br />
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 16 ottobre 2006 n. 6128 e 20 giugno 2006 n. 3532), ritiene che il provvedimento che inibisce l’accesso ai luoghi di cui all’art. 6, comma 1, l. cit., mirando alla più efficace tutela dell’ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non va necessariamente preceduto dall’avviso di avvio del procedimento. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 410 del 2008, proposto da:<br />
<b>Besaldo Fabio e Rocco Caruso</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessio Spadafora, con domicilio eletto presso Massimo Rossini in Perugia, piazza del Bacio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Questura di Perugia e Ministero dell&#8217;Interno</b>, ope legis rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dei provvedimenti del Questore della Provincia di Perugia, emessi in data 8 agosto 2008 e notificati agli interessati l’11 agosto 2008, con il quale veniva ordinato, ex art. 6 della L. 401/89, divieto “di accedere in tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla FGCI, tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, nonché ai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite cui partecipino le predette squadre, alle stazioni interessate all’arrivo e partenze dei convogli delle tifoserie, in occasione dei citati incontri, ai piazzali adibiti alla partenza arrivo e sosta degli autoveicoli che trasportino le tifoserie medesime”, per la durata di anni due (il Besaldo) e anni tre (il Caruso), con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Perugia e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. Ai due ricorrenti, con provvedimenti del Questore della Provincia di Perugia in data 8 agosto 2008, ai sensi dell’art. 6 della legge 401/1989, è stato vietato di «accedere in tutti i luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio (…) nonché ai luoghi antistanti agli stadi in occasione delle partite (…) alle stazioni ferroviarie interessate all’arrivo e partenze dei convogli delle tifoserie (…) ai piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli autoveicoli che trasportino le tifoserie medesime».<br />
Per uno di essi il divieto (c.d. DASPO preventivo) è stato disposto per la durata di due anni, per l’altro di tre anni.<br />
Tanto, poiché i ricorrenti sono stati individuati come due dei tifosi della suqadra di calcio di Cosenza, resisi responsabili di episodi di violenza prima dell’incontro amichevole con la squadra di Siena. <br />
L’incontro, in programma a Norcia (dove entrambe le squadre si trovavano in ritiro di allenamento) in data 3 agosto 2008, non è stato poi disputato proprio a causa di tali eventi.<br />
L’episodio è descritto, fra l’altro, nella comunicazione di notizia di reato della Stazione dei Carabinieri di Norcia prot. 127/14 in data 3 agosto 2008 e verbale di arresto in flagranza di uno dei tifosi cosentini in pari data; nella nota della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali – Squadra Tifoserie della Questura di Cosenza Cat. 2/2008 – Digos in data 7 agosto 2008 e verbale di riconoscimento fotografico in data 4 agosto 2008 ad essa allegato; nella comunicazione di notizia di reato prot. 324/2 in data 6 agosto 2008 della Stazione dei Carabinieri di Amantea – tutti versati in atti.<br />
Risulta anche che i ricorrenti siano stati arrestati una volta giunti ad Amantea (CS), località di residenza, in data 5 agosto 2008, essendosi instaurato nei loro confronti un procedimento penale per il reato di cui all’articolo 6-bis della legge 401/1989; e che l’arresto sia stato convalidato dal Tribunale di Paola con ordinanza in data 7 agosto 2008. Quest’ultimo ha disposto la liberazione dei ricorrenti prescrivendo loro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 401/1989, di non accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche fino alla definizione del procedimento penale.</p>
<p>2. I ricorrenti impugnano i provvedimenti, deducendo censure così sintetizzabili:<br />
&#8211; poiché il Tribunale di Paola aveva già disposto il divieto di partecipare a manifestazioni sportive fino alla definizione del procedimento penale, il Questore di Perugia non poteva adottare a sua volta la misura interdittiva, per di più dandole una ampi<br />
&#8211; non sono stati “specificamente indicati”, come invece richiede l’articolo 6, comma 1, della legge 401/1989, i luoghi esterni allo stadio che sono interdetti ai ricorrenti, così operandosi una estensione “ad libitum” del divieto incidente sul diritto di- appare immotivata la differenziazione della durata del divieto nei confronti dei due ricorrenti; comunque, è ingiustificata l’applicazione del divieto per una durata così lunga (in un caso, quella massima consentita dalla norma), senza alcuna consideraz<br />
<br />
3. Resiste, controdeducendo puntualmente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.</p>
<p>4. Il ricorso è infondato e dev’essere respinto.<br />
4.1. Va anzitutto precisato che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo il sindacato sulla parte dei provvedimenti che impone ai ricorrenti di comparire in determinati giorni e orari presso l’ufficio di polizia ivi indicato, obbligo che, secondo la giurisprudenza, incide sulla libertà personale ed è pertanto soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.<br />
L’impugnazione, del resto, non viene riferita a tale parte dei provvedimenti.<br />
Nel caso in esame, la prescrizione è stata convalidata dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia in data 12 agosto 2008.<br />
4.2. Questa la sintetica descrizione dei fatti contenuta nei provvedimenti impugnati.<br />
«[Prima dell’inizio dell’incontro]… all’ingresso dell’impianto giungevano in massa, correndo, circa centocinquanta facinorosi tifosi del Cosenza, molti dei quali con volto travisato e armati di bastoni e altri corpi contundenti, tra cui sassi, vi accedevano con violenza aggredendo i pacifici tifosi della compagine avversaria, i più dei quali, questi ultimi, colà presenti con le rispettive famiglie». «… nel frangente si accendeva un gran parapiglia sfociato in una rissa generale che vedeva coinvolti anche i tifosi del Siena che reagivano per difendersi (…) nella circostanza, tra le due tifoserie si frapponevano militari dell’Arma dei Carabinieri, ivi presenti, i quali venivano attinti dal lancio di pietre e sassi (…) uno dei militari ed un tifoso del Siena riportavano lesioni personali».<br />
Detta descrizione trova conferma negli atti sopra indicati, dove si ipotizza essersi trattato di un’aggressione programmata alla quale avrebbero preso parte anche le frange più violente della tifoseria dell’Ancona, legata da vincoli di amicizia a quella del Cosenza (cfr. comunicazione di reato nei confronti di tifosi anconetani da parte della Questura di Perugia, prot. E2/08 – Digos in data 3 settembre 2008).<br />
Quanto al coinvolgimento dei ricorrenti, occorre sottolineare che:<br />
&#8211; uno di essi è stato «riconosciuto quale facente parte del gruppo di tifosi del Cosenza mentre impugna con la mano destra una bomboletta spray intento a spruzzarla contro i tifosi avversari»;<br />
&#8211; l’altro è stato «riconosciuto quale facente parte del gruppo di tifosi del Cosenza mentre impugna con la mano destra un’asta, intento a caricarla per brandirla contro tifosi avversari» (cfr. provvedimenti impugnati e verbale di riconoscimento fotografic<br />
I ricorrenti si trovavano a bordo dell’autovettura fermata dai Carabinieri sulla S.S. Valnerina all’altezza di S.Anatolia di Narco, circa un’ora dopo i fatti suindicati, mentre procedeva in direzione Terni, insieme ad altri quattro tifosi cosentini; uno di essi è stato identificato dai Carabinieri come «uno dei lanciatori di sassi e pietre verso i tifosi senesi, forze dell’ordine e verso l’interno del rettangolo di gioco» e per questo immediatamente arrestato (cfr. verbale di arresto in data 3 agosto 2008, succitato).<br />
A ciò deve aggiungersi che uno dei due ricorrenti era già stato destinatario di un DASPO per il periodo 23 febbraio 2004-10 marzo 2005, e che entrambi risultano già segnalati all’A.G., rispettivamente, per i reati di favoreggiamento personale e violazione della legge sugli stupefacenti.<br />
4.3. Giova ricordare che l’articolo 6, comma 1, della legge 401/1989 (come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 366/2001, convertito dalla legge 377/2001), prevede che nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per i reati ivi indicati «ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime».<br />
La disposizione richiede, ai fini dell’adozione del divieto, l’accertamento di un coinvolgimento attivo negli episodi di violenza legati a manifestazioni sportive. <br />
Il comportamento violento appare di per sé idoneo ad integrare una fattispecie rilevante, mentre la disposizione non richiede che esso acquisti concretamente rilevanza in sede penale, né che venga accertata in concreto la pericolosità del soggetto che ha posto in essere quel comportamento. Infatti, il divieto di accesso in questione ha una portata afflittiva non trascurabile, che tuttavia appare proporzionata alla oggettiva pericolosità dei comportamenti che intende prevenire, disincentivare e reprimere, così da rendere giustificato anche il particolare grado di attenzione e di commisurazione al contesto della propria condotta futura che il soggetto responsabile di tali comportamenti è tenuto ad avere.<br />
4.4. Ora, i ricorrenti non contestano minimamente i fatti descritti, né la portata della partecipazione che viene loro attribuita.<br />
Quanto accaduto a Norcia il 3 agosto 2008 presenta un oggettiva gravità, ed appare aderente alla realtà dei fatti l’amministrazione, quando sottolinea «le motivazioni delle azioni criminali poste in essere che non sono in alcun modo riconducibili agli avvenimenti sportivi, bensì unicamente alla volontà dei tifosi di porre in essere azioni violente contro la tifoseria senese considerata “nemica”».<br />
Deve pertanto ritenersi che, sotto il profilo motivazionale, il richiamo degli eventi e della partecipazione dei ricorrenti supporta adeguatamente il giudizio, contenuto nei provvedimenti impugnati, secondo cui l’accesso dei ricorrenti ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive «è da ritenersi pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica», giudizio che origina il divieto comminato.</p>
<p>5. Non appare certamente illogica la estensione e la durata del divieto, sempre alla luce della gravità e delle motivazioni di quanto accaduto a Norcia.<br />
La differenziazione, quanto alla durata del divieto, tra i due ricorrenti trova agevolmente spiegazione nella circostanza che uno dei due (quello al quale è stato comminato il divieto per la durata maggiore) è specificamente recidivo. <br />
Per ciò che concerne il primo ordine di censure, è evidente che il provvedimento impugnato e quello già assunto dal giudice penale conseguono al riscontro della sussistenza di presupposti diversi e sono ovviamente sottoposti ad un distinto regime di efficacia ed impugnabilità; pertanto, legittimamente possono concorrere, ancorché ciò possa risolversi (come avviene nel caso in esame) nella duplicazione di effetti giuridici.<br />
Del resto, da tale duplicazione (peraltro, nel caso in esame, parziale e temporanea), non deriva ai destinatari alcun pregiudizio.</p>
<p>6. Quanto alla lamentata indeterminatezza e vastità dei luoghi di transito e di accesso cui si riferisce il divieto, i ricorrenti ricordano le disavventure cui sono andati incontro in passati alcuni “malcapitati tifosi” di altre squadre; e sottolineano che alcune Questure, nell’applicare i “DASPO” li hanno limitati agli incontri della “squadra del cuore” del diffidato, allegando addirittura al provvedimento una cartina geografica e il calendario ufficiale; altre hanno circoscritto il divieto con riferimento ad un perimetro di 1 km attorno allo stadio.<br />
Dimenticano, però, i ricorrenti, che all’origine della limitazione della libertà di circolazione sta proprio il comportamento violento dei tifosi. E nel caso in esame, si ripete, non è rinvenibile nel ricorso il minimo accenno di contestazione alla ricostruzione dei fatti fornita dalle Forze dell’ordine.</p>
<p>7. D’altra parte, se esiste un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i provvedimenti applicativi devono circoscrivere l’indicazione dei luoghi potenzialmente oggetto del divieto contenuta nella legge, i precedenti di questo Tribunale sono invece nel senso che detta indicazione è sì ampia, ma non generica, né tale da determinare nel destinatario particolari incertezze o difficoltà di comprensione (cfr. sentt. 14 giugno 2001, n. 335 e n. 336; 31 agosto 2004, n. 488 e n. 489).<br />
Infatti, se nessun equivoco può derivare dal riferimento alle “stazioni ferroviarie” (la cui ubicazione è nota, e comunque sono ben visibili ed abbondantemente segnalate, al pari dell’esistenza dei treni speciali o degli esodi organizzati dei tifosi, limitati alle partite dei campionati professionistici e semiprofessionistici), sembra altresì evidente che il riferimento ai “luoghi antistanti gli stadi” ed ai “piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli autoveicoli che trasportano le tifoserie”, interpretati con aderenza al significato corrente delle parole, portano ad individuare gli spazi direttamente adiacenti agli impianti sportivi e quelli ufficialmente destinati, dalle amministrazioni locali e dalle autorità di pubblica sicurezza, allo stazionamento delle c.d. carovane di tifosi, non certo ad ogni strada che risulti utile al parcheggio da parte di chi si reca allo stadio. In sostanza, il divieto in esame scatta in presenza di un rilevante afflusso di massa di tifosi in occasione di manifestazioni calcistiche di notevole importanza, come tale agevolmente prevedibile e percepibile.<br />
Si può convenire che la misura cautelare, così intesa, ha una portata affittiva notevole, ma essa appare proporzionata alla pericolosità dei comportamenti che intende prevenire, disincentivare e reprimere, così da rendere giustificato anche il particolare grado di attenzione e di commisurazione al contesto della propria condotta futura che il soggetto responsabile di tali comportamenti è tenuto ad avere.</p>
<p>8. La circostanza che le autorità di p.s. di altre sedi abbiano applicato restrittivamente l’articolo 6, comma 1, non può certo rendere illegittima un’interpretazione particolarmente rigorosa, come quella data alla norma dal Questore di Perugia.</p>
<p>9. Sempre con riferimento al problema dell’adeguatezza e della proporzionalità delle misure, conviene sottolineare che questo particolare episodio si caratterizza per alcuni tratti di assoluta singolarità, che rendono particolarmente grave il comportamento dei prevenuti e, dunque, rendono vieppiù ragionevole una severità maggiore di quella che in altre circostanze può essere sembrata sufficiente all’autorità di p.s..<br />
La singolarità del fatto consiste: (a) nella circostanza che non si trattava di un incontro ufficiale ( e tanto meno di un incontro decisivo per l’esito di un campionato o di un torneo) ma di un incontro amichevole; anzi, poco più di una sessione di allenamento nel campetto della località turistica in cui entrambe le squadre si trovavano occasionalmente in ritiro; (b) nel fatto che il tutto – oggettivamente di interesse pressoché nullo dal punto di vista sportivo e spettacolare &#8211; si svolgeva a centinaia di km di distanza dalla città di Cosenza, il che lascia intendere che la folta comitiva dei tifosi violenti si sia messa in viaggio al precipuo scopo di creare disordini; (c) nella circostanza che le aggressioni poste in essere unilateralmente dai tifosi del Cosenza si sono scatenate prima dell’inizio dell’incontro, vale a dire in un momento in cui non era ancora accaduto nulla che potesse in qualche modo accendere le emozioni ed esasperare gli animi: il che convalida definitivamente l’ipotesi di un’azione freddamente premeditata ed organizzata – tanto più riprovevole in quanto gratuita ed immotivata pur nella perversa logica del “tifo”.<br />
Tutto ciò denota una speciale propensione all’aggressione violenta e rende adeguata una misura rigorosa come quella di cui si discute.</p>
<p>10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese legali in favore dell’ Amministrazione resistente, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/11/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-11-2008-n-723/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.723</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-11-2008-n-10015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-11-2008-n-10015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-11-2008-n-10015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10015</a></p>
<p>Pres. Riggio Est. Fantini Miar Sub S.r.l. (Avv.ti R. Valli e F. Sabri) c/ TAV S.p.a. (Avv. D. Corapi). sulla necessità della notifica al controinteressato di un ricorso contro l&#8217;esclusione di un soggetto da una procedura di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Soggetto escluso – Ricorso –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-11-2008-n-10015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-11-2008-n-10015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio   Est. Fantini<br /> Miar Sub S.r.l. (Avv.ti R. Valli e F. Sabri) c/<br /> TAV S.p.a. (Avv. D. Corapi).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della notifica al controinteressato di un ricorso contro l&#8217;esclusione di un soggetto da una procedura di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Soggetto escluso – Ricorso – Controinteressato – Notifica – Necessità – Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A – Gara – Aggiudicazione – Impugnazione &#8211; Aggiudicatario – Controinteressato – Configurabilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ da considerarsi inammissibile un ricorso contro l’esclusione di un soggetto da una procedura di gara proposto prima dell’aggiudicazione, nel caso di mancata notifica ad almeno un controinteressato (notifica non effettuata neanche successivamente all’aggiudicazione con la presentazione di motivi aggiunti). Infatti, l’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso da una gara si configura non solo nel caso di contestualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione, ma anche nel caso in cui, al momento della proposizione del gravame, come è accaduto nel caso di specie, siano noti al soggetto escluso solo gli ammessi alla procedura selettiva, non essendo ancora avvenuta l’aggiudicazione (1).<br />
2. Nell’ipotesi di impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica, la ditta aggiudicataria, va necessariamente individuata come soggetto controinteressato, avendo acquisito, sulla base dell’atto impugnato, una posizione giuridica di vantaggio, diretto ed immediato, con conseguente interesse alla sua conservazione (2).</p>
<p></b>___________________________________________<br />
1. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19/3/2007, n. 1308.<br />
2. Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5/7/2007, n. 3814.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
</b>&#8211; <b>Sezione Terza ter </b>&#8211;<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai Magistrati:<br />
Italo             RIGGIO                                Presidente<br />
Giulia          FERRARI                             Componente<br />
Stefano        FANTINI                              Componente relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 231 del 1997 Reg. Gen. proposto dalla <br />
<b>Miar Sub S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raniero Valli e Federico Sabri, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Poma n. 2;</p>
<p align=center>contro</P><BR></p>
<p align=justify>
<b>TAV &#8211; Treno Alta Velocità S.p.a</b>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego Corapi, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Flaminia n. 318;</p>
<p><b>per l’annullamento</b><br />
del provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta mediante affissione all’albo pretorio di Roma in data 19/11/1996, del bando di gara, e dell’esito della gara stessa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria difensiva della TAV S.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 16/10/2008, il Cons. Stefano Fantini;<br />
Nessuno presente per le parti;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato in data 17/12/96 e depositato il successivo 9/1/97 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento recante la propria esclusione dalla gara a procedura aperta per i lavori di esecuzione delle indagini per la bonifica da ordigni bellici inesplosi da effettuarsi nell’ambito delle aree interessate dall’ampliamento della sede  della costruenda linea ferroviaria ad alta velocità Roma &#8211; Napoli.<br />
Lamenta come detta esclusione sia motivata con riguardo alla mancata iscrizione della società all’Albo Nazionale Costruttori per la categoria 19/b, richiesta dalla <i>lex specialis</i> della gara per la partecipazione, deducendo a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Errata applicazione di norma di legge, nella considerazione che la categoria 19/b, secondo quanto previsto dal d.m. 9/3/1989, n. 172 (di approvazione del regolamento per l’attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori), contiene lavorazioni che non hanno alcuna attinenza con i lavori di bonifica da ordigni bellici contemplati dal bando di gara, con conseguente illegittimità dello stesso bando nella parte in cui prevede tale iscrizione come causa di esclusione dalla gara.<br />
2) Illogicità manifesta, evidenziata dalla previsione dell’art. 10 dello schema di contratto, ove, con riferimento al subappalto, non viene richiesta l’iscrizione alla categoria 19/b.<br />
3) Violazione del principio di <i>par condicio</i> fra i concorrenti, nella considerazione che l’erronea apertura della busta esterna, contenente la documentazione di gara della società ricorrente, comunicatale con nota del 3/9/96, con conseguente necessità di ripresentarla, costituisce di per sé motivo di illegittimità della procedura selettiva, e tanto più in considerazione del fatto che l’esclusione è anche giustificata dalla mancanza di documentazione, che potrebbe, in realtà, essere stata smarrita dalla Stazione appaltante. <br />
Si è costituita in giudizio la TAV S.p.a. concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza del 16/10/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è inammissibile per la mancata intimazione in giudizio dell’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto all’esito della procedura di gara.<br />
Occorre invero considerare che oggetto del presente gravame è non solo l’esclusione della Miar Sub S.r.l., ma, secondo quanto chiaramente evincibile dalle “conclusioni” dell’atto di ricorso, anche il bando di gara ed il “relativo esito” del 19/11/96 (data che corrisponde alla pubblicazione dell’estratto dell’esito di gara nel quotidiano “Il Sole &#8211; 24 Ore”).<br />
Da tale estratto si evince l’esistenza di un’impresa aggiudicataria, o comunque “migliore offerente”, in relazione alla quale il contraddittorio non è stato originariamente instaurato, e neppure successivamente (mediante i motivi aggiunti) integrato.<br />
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto, secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale, la ditta aggiudicataria va individuata come soggetto controinteressato, avendo acquisito, sulla base dell’atto impugnato, una posizione giuridica di vantaggio, diretto ed immediato, con conseguente interesse alla sua conservazione (in termini, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 5/7/2007, n. 3814).<br />
Si aggiunga l’ulteriore considerazione per cui, in ogni caso, l’esistenza di un soggetto controinteressato nell’ambito del ricorso proposto dal concorrente escluso dalla gara si configura non solo nel caso di contestualità tra l’esclusione e l’aggiudicazione, ma anche nel caso in cui, al momento della proposizione del gravame, come è accaduto nel caso di specie, secondo quanto si evince dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente, erano noti al soggetto escluso gli ammessi alla procedura selettiva (Cons. Stato, Sez. V, 19/3/2007, n. 1308).<br />
La declaratoria di inammissibilità giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III ter, </b>  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2008.<br />
Italo	Riggio	Presidente<br />
Stefano	Fantini	Componente, Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-11-2008-n-10015/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.10015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5620</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5620/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5620</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, Est. Contessa. Finanziaria Siderurgica Finsider s.p.a. (Avv. F. Giampietro) c/ Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (n.c.), Conferenza di servizi decisoria (n.c.) e altri. sul carattere endoprocedimentale delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria e sul ricorso a tale istituto anche per gli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5620</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Barbagallo,  Est. Contessa.<br /> Finanziaria Siderurgica Finsider s.p.a. (Avv. F. Giampietro) c/ Ministero<br /> dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (n.c.), Conferenza di<br /> servizi decisoria (n.c.) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sul carattere endoprocedimentale delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria e sul ricorso a tale istituto anche per gli interventi di messa in sicurezza per la bonifica di siti di interesse nazionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Siti di interesse nazionale &#8211; Interventi di messa in sicurezza d’emergenza (M.I.S.E.) &#8211;  Conferenza di servizi – Ammissibilità – Ragioni.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Siti di interesse nazionale – Bonifica &#8211; Interventi di M.I.S.E. – Autonomia funzionale – Sussiste – Conseguenze – Immediata impugnabilità.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo &#8211; Conferenza di servizi decisoria – Determinazioni conclusive – Atti endoprocedimentali – Conseguenza &#8211; Impugnazione diretta  – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le determinazioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza (M.I.S.E.), nel caso di fenomeni di inquinamento che interessano i siti di interesse nazionale di cui all’art. 17, co. 4, d.lgs. 22/97, possono essere adottate facendo ricorso al modulo procedimentale della Conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14, co. 2, L. 241/90, esclusa la sussistenza, nella materia de qua, di peculiarità procedimentali tali da ritenere che l’istituto in questione resti soggetto ad una disciplina parzialmente difforme dal modello generale di cui alla L. 241/90.<br />
2. Le determinazioni prescrittive di interventi di M.I.S.E., in relazione ai siti di interesse nazionale di cui all’art. 17, co. 14, d.lgs. 22/97, non restano inglobate nel complessivo procedimento che si conclude con l’approvazione del progetto definitivo di bonifica, ma hanno una valenza autonoma, con la conseguenza che, laddove immediatamente lesive per il soggetto destinatario, sono immediatamente impugnabili in sede giurisdizionale.</p>
<p>3. All’indomani della nuova disciplina della Conferenza di servizi introdotta dalla L. 340/00, appare chiara la scelta del legislatore, confermata dalla riforma attuata dalla L.15/05, di mantenere uno iato sistematico fra fase procedimentale, che si conclude con la determinazione conclusiva della Conferenza, e successiva fase provvedimentale, con la conseguenza che i verbali di conclusione dei lavori della Conferenza, anche se decisoria, non assurgono al rango di provvedimenti conclusivi del procedimento, ma sono ascrivibili fra gli atti meramente endoprocedimentali, come tali non autonomamente impugnabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i>N.5620/08<br />
Reg.Dec.<br />
N. 6546 &#8211; 6547 Reg. Ric.<br />
ANNO   2007</p>
<p></i><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti in appello nn. 6546/2007 e 6547/2007<b>,</b> proposti rispettivamente:<br />
1)	<b>ric. n. 6546/2007</b> dalla <br />	<br />
<b><br />
società Finanziaria Siderurgica <I>FINSIDER</I> </b>per azioni (in liquidazione), in qualità di società incorporante la <i>Cimi – Montubi</i> S.p.A -, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Giampietro, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Sacchetti, n. 114;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, in persona del Ministro, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; la <b>Conferenza di servizi decisoria svoltasi in Roma in data 28 aprile 2006</b> presso la Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante <i>pro te<br />
&#8211; il <b>Ministero della salute, in persona del Ministro</b>, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; il <b>Ministero delle attività produttive</b>, in persona del Ministro, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; la <b>Regione Toscana,</b> in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituita;</p>
<p><b>nonché nei confronti<br />
</b>&#8211; del <b>Comune di Piombino</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; della <i><b>Fintecna Immobiliare</i> s.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Ennio Magrì e dall’Avv. Franco Giampietro, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Sacchetti, n. 114<br />
<br />
per l’annullamento o la riforma<br />
della sentenza n. 383/07 del T.A.R. per la Toscana, depositata in data 14 marzo 2007;</p>
<p>
2)	<b>ric. n. 6547 del 2007</b> dalla </p>
<p><b>società <i>Fintecna</i> Immobiliare s.r.l.</b>, nella sua qualità di società conferitaria della società <i>Cimi – Montubi</i> S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Giampietro, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Sacchetti, n. 114;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; il <b>Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>, in persona del Ministro, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; la <b>Conferenza di servizi decisoria svoltasi in Roma in data 28 aprile 2006 </b>presso la Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante <i>pro te<br />
&#8211; il Ministero della salute, in persona del Ministro, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; il <b>Ministero delle attività produttive</b>, in persona del Ministro, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito;<br />
&#8211; la <b>Regione Toscana, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>,</b> non costituitasi;</p>
<p><b>nonché nei confronti<br />
</b>&#8211; del <b>Comune di Piombino</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituitosi;<br />
&#8211; dalla <b>società Finanziaria Siderurgica <I>FINSIDER</I> per azioni</b> (in liquidazione), in qualità di società incorporante la <i>Cimi – Montubi</i> S.p.A-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita;</p>
<p>per l’annullamento o la riforma<br />
della medesima sentenza n. 383/07 del T.A.R. per la Toscana, depositata in data 14 marzo 2007;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società <i>Fintecna Immobiliare</i> s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla Camera di consiglio del 20 maggio 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa e uditi, altresì, gli Avv.ti Giampietro e Magrì;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società <i>Fintecna Immobiliare</i> s.r.l. (d’ora in poi: ‘<i>la soc. Fintecna</i>’), appellante nel ricorso N.R.G. 6547/07, riferisce di essere al momento proprietaria dell’area c.d. ‘<i>Cimi-Montubi</i>’ (estesa circa 135.000 mq.) nell’ambito del Comune di Piombino.<br />
Riferisce, altresì, che l’area in questione le è stata trasferita da parte della soc. <i>Cimi-Montubi</i> S.p.A. (società controllata dalla <i>Fintecna</i> S.p.A.) nell’ambito del conferimento del ramo d’azienda stipulato in data 14 novembre 2006.<br />
La richiamata area c.d. ‘<i>Cimi – Montubi</i>’ risulta inclusa nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino (ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della l. 9 dicembre 1998, n. 426 &#8211; recante ‘<i>Nuovi interventi in campo ambientale</i>’ &#8211; e del conseguente D.M. 10 gennaio 2000 recante la prima perimetrazione del sito inquinato di Piombino).<br />
Stante l’inclusione dell’area in questione nell’ambito del sito inquinato di Piombino, la soc. <i>Fintecna</i> presentò (per conto della soc. <i>Cimi &#8211; Montubi</i>) un piano di caratterizzazione della stessa, il quale venne approvato dalla Conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente in data 17 settembre 2002.<br />
Le indagini di caratterizzazione sull’area, avviate nel maggio del 2004 si conclusero con la presentazione al Ministero dell’ambiente (oggi: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – d’ora in poi: ‘<i>il Ministero</i>’ -) di due relazioni, le quali attestavano che l’area in questione, sia per quanto concerne il suolo, sia per quanto concerne la falda, presentasse valori in linea con i valori di concentrazione limite di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (relazioni trasmesse, rispettivamente, nel febbraio e nell’aprile del 2005).<br />
Ulteriori indagini svolte dalla soc. <i>Fintecna</i> fra il febbraio ed il marzo del 2005 confermavano la rispondenza della falda ai richiamati limiti normativi.<br />
Tuttavia, la Conferenza di servizi decisoria del 29 luglio 2005 richiese alla soc. <i>Fintecna</i> l’esecuzione, per l’area in questione, di alcune integrazioni di indagini sui terreni e di un monitoraggio semestrale sulla falda.<br />
La soc. <i>Fintecna</i> provvedeva a predisporre le analisi richieste e ad inviarne i risultati al Ministero, in tal modo confermando il rispetto dei limiti di cui al D.M. 471 del 1999 (settembre – ottobre 2005).<br />
Ancora una volta, la Conferenza di servizi decisoria del 22 dicembre 2005 richiese di eseguire ulteriori indagini sui terreni in questione, al fine di verificare la correttezza della metodica di campionamento in precedenza utilizzata.<br />
Le indagini in questione furono eseguite fra il dicembre 2005 ed il gennaio 2006 ed i relativi risultati (i quali confermavano nuovamente il rispetto dei richiamati limiti regolamentari) furono raccolti nell’ambito del documento intitolato ‘<i>Relazione Conclusiva Indagini Integrative</i>’, in data 31 marzo 2006.<br />
<i>Medio tempore</i> (23 marzo 2006) aveva avuto luogo presso il Ministero dell’ambiente una Conferenza di servizi istruttoria, al cui esito era stato chiesto (<i>inter alia</i>) alla soc. <i>Fintecna</i> di trasmettere entro trenta giorni una dichiarazione di adesione al progetto di M.I.S.E. della falda all’uopo predisposto dalla <i>Sviluppo Italia</i> S.p.A., “<i>ovvero il progetto degli interventi di M.I.S.E. da adottare da parte di ciascuna azienda nell’area di competenza nel caso in cui si scegliesse di agire autonomamente</i>”.<br />
Il successivo 28 aprile 2006 si teneva presso il Ministero la Conferenza di servizi decisoria, convocata (secondo quanto è dato leggere nelle relative premesse) ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., al fine di acquisire le intese ed i concerti previsti dall’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (recante ‘<i>attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio</i>’) e dall’art. 15 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (recante ‘<i>criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni</i>’).<br />
All’esito della Conferenza di servizi decisoria in questione, le Amministrazioni convenute stabilivano quanto segue: “<i>visto che </i>[la soc. Fintecna]<i>, pur avendo le indagini di caratterizzazione evidenziato contaminazione delle acque di falda, non </i>[ha]<i> ancora adottato interventi di messa in sicurezza di emergenza in grado di evitare la contaminazione verso il mare, dispone che il Ministero dell’Ambiente e delle tutela del territorio verifichi le condizioni per l’avvio della procedura di sostituzione in danno, costituendo la notifica del presente verbale formale messa in mora, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.M. 471/99. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio si attiverà qualora </i>[la società] non provvederà<i> entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale</i>”.<br />
Al contempo, le Amministrazioni intervenute in sede di Conferenza di servizi chiedevano al Ministero “<i>di segnalare l’avvio dell’esecuzione in danno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51-bis del d.lgs. 22/97 e del comma 7 dell’art. 114, l. 388/2000, nonché delle azioni di accertamento e di recupero del danno ambientale arrecato al mare aggravato anche a causa della mancata esecuzione di tutti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza già prescritti</i>”.<br />
Il verbale conclusivo della richiamata Conferenza di servizi decisoria veniva, quindi, impugnato innanzi al T.A.R. Toscana dalla soc. <i>Cimi – Montubi</i> (in seguito incorporata dalla soc. <i>Finsider</i>), la quale ne chiedeva l’annullamento (ricorso N.R.G. 1293/06)..<br />
Il Tribunale adito dapprima sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato (e della prodromica Conferenza di servizi istruttoria in data 23 marzo 2006), ma successivamente dichiarava inammissibile il ricorso.<br />
Nella specie, il Tribunale toscano rilevava il carattere soltanto endoprocedimentale (e non immediatamente lesivo) del richiamato verbale di Conferenza di servizi decisoria in data 28 aprile 2006, “<i>trattandosi di verbale di conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, che seppur decisorio, non assurge al rango di provvedimento conclusivo e quindi idoneo a pregiudicare la posizione giuridica che la Società Cimimontubi intendeva tutelare in via giudiziale</i>”.<br />
La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dalla soc. <i>Fintecna</i>, la quale ne deduceva l’erroneità e ne chiedeva l’integrale riforma articolando tre puntuali motivi di censura (<i>1) Error in judicando – Violazione di legge, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 21-bis, comma 1, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 2) Error in judicando – Violazione di disposizioni del regolamento approvato con D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (art. 10, comma 1), ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. 22/1997; 3) Error in judicando – Violazione di disposizioni del regolamento approvato ocn D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (art. 10, comma 1; art. 15), ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 22/1997), sotto altro profilo.</i><br />
Nell’ambito del ricorso, inoltre, la soc. <i>Fintecna</i> riproponeva i (tre) motivi di censura attinenti al merito della controversia, già articolati dalla ricorrente in primo grado e non esaminati dal primo giudice, il quale aveva risolto la controversia in punto di rito.<br />
La sentenza in questione veniva, altresì, impugnata dalla società Finanziaria Siderurgica <I>FINSIDER</I> per azioni (in liquidazione), in qualità di società incorporante la <i>Cimi – Montubi</i> S.p.A &#8211; (d’ora innanzi: ‘<i>la soc. Finsider</i>’) con effetto dal 1° luglio 2007 (ricorso N.R.G. 6546/07).<br />
Nell’occasione, la soc. <i>Finsider</i> articolava motivi di gravame in tutto simili a quelli già proposti dalla soc. <i>Fintecna</i> nell’ambito del ricorso N.R.G. 6547/07.<br />
All’udienza pubblica del 20 maggio 2008 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello N.R.G. 6547/07, proposto dalla società <i>Fintecna</i> Immobiliare s.r.l., nella sua qualità di società conferitaria della società <i>Cimi – Montubi</i> S.p.A. avverso la sentenza del T.A.R. Toscana con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla soc. <i>Finsider</i> S.p.A. in liquidazione avverso il verbale della Conferenza di servizi decisoria in data 28 aprile 2006, per la parte relativa agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza (d’ora in poi: M.I.S.E.)  e di caratterizzazione e di bonifica nelle aree interne al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Piombino, con particolare riguardo al sito <i>Cimi – Montubi</i>.<br />
Giunge, altresì, in decisione il ricorso in appello N.R.G. 6546/07 proposto avverso la medesima sentenza dalla società<i> Finsider</i>, nella sua qualità di società incorporante la <i>Cimi – Montubi</i> S.p.A &#8211; con effetto dal 1° luglio 2007<br />
2. In via preliminare, il Collegio ritiene di disporre d’ufficio la riunione dei ricorsi in questione, trattandosi di impugnazioni articolate avverso la medesima sentenza (art. 335, c.p.c.).<br />
3. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale le società appellanti contestano la correttezza sistematica della sentenza gravata per la parte in cui ha ritenuto che solo il progetto definitivo di bonifica sarebbe da ritenere immediatamente impugnabile, e non anche i verbali delle Conferenze di servizi decisorie i quali dettano condizioni o prescrizioni all’approvazione o che negano l’approvazione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza, del piano di caratterizzazione del sito o del progetto preliminare a vario titolo disciplinati dal d.lgs. 22 del 1997 e dal d.P.R. 471 del 1999 (si osserva al riguardo che la vicenda di causa risulta disciplinata dalle disposizioni di legge e di regolamento anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – recante ‘<i>Norme in materia ambientale</i>’ -).<br />
Il motivo in questione può essere parzialmente condiviso sotto il profilo sistematico nei sensi e nei limiti di cui in appresso.<br />
Conseguentemente, pur non dovendosi riformare <i>in parte qu&#257;</i> la sentenza gravata, la sua parte motiva andrà corretta come di seguito specificato.<br />
Il Collegio rileva che, effettivamente, il primo giudice abbia ritenuto che le determinazioni adottate all’esito della Conferenza di servizi decisoria in data 28 aprile 2006 si inscrivessero nel più ampio contesto del procedimento volto, in ultima analisi, all’approvazione del progetto definitivo finalizzato alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente delle aree oggetto di inquinamento.<br />
Nella complessa ricostruzione che il T.A.R. ha operato sia in relazione al complessivo quadro normativo rinvenibile dal d.lgs. 22 del 1997 e dal D.M. 471 del 1999, sia in relazione alla collocazione sistematica degli atti oggetto di impugnativa, emerge come l’attenzione del primo giudice si sia rivolta in modo prevalente (se non esclusivo) al complesso degli atti e delle attività coordinate al fine dell’approvazione del progetto definitivo di cui agli artt. 10 e 15 del D.M. 471, cit.<br />
Al riguardo, nell’ambito della pronuncia impugnata è dato leggere che il procedimento per l’individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale: <i>i</i>) è diretto dal Ministero dell’ambiente; <i>ii</i>) può trovare un esito provvisorio in casi di conclamata urgenza, attraverso l’autorizzazione in via provvisoria del progetto di bonifica, conformemente alla previsione di cui al nuovo comma 4-<i>bis</i> dell’art. 15, D.M. 471, cit.; <i>iii</i>) “<i>si conclude, di regola, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo degli interventi da realizzarsi a cura del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in concerto con le altre Amministrazioni statali che hanno partecipato alla Conferenza decisoria e d’intesa con la Regione territorialmente competente</i>” (sentenza, cit., pag. 11, seg.).<br />
Per quanto concerne il momento conclusivo-determinativo del complessivo <i>iter</i> volto all’individuazione dei richiamati interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale, la sentenza prosegue affermando che, nel caso di specie, tale individuazione giunge all’esito di un meccanismo bifasico, perfettamente in linea con il quadro generale delineato dagli artt. 14 e segg. della l. 241 del 1990: ad una prima fase (momento istruttorio), nel cui ambito le determinazioni delle Amministrazioni confluiscono &#8211; con valenza meramente endoprocedimentale &#8211; nell’espressione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, fa seguito un’ulteriore fase (momento conclusivo), nel cui ambito l’Amministrazione procedente adotta il provvedimento finale.<br />
Solo tale ultimo atto (il quale, per altro, risulta tipicamente conforme alla determinazione conclusiva del procedimento) assume un’autonoma valenza esterna e risulta autonomamente impugnabile.<br />
2.1. Al riguardo, il Collegio osserva che la pronuncia in questione risulti in parte condivisibile ed in parte meritevole di correzione, quanto meno sotto il profilo motivazionale.<br />
La pronuncia in parola risulta condivisibile per la parte in cui ritiene che, anche nell’ipotesi di realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, nel caso di fenomeni di inquinamento che interessano i siti di interesse nazionale di cui all’art. 17, co. 14 del d.lgs. 22 del 1997, possa farsi proficuo ricorso all’istituto della Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della l. 241 del 1990 e che, nella materia <i>de qu&#257;</i>, non sussistano peculiarità procedimentali tali da ritenere che l’istituto in questione resti soggetto ad una declinazione di specie, parzialmente difforme dal modello generale di cui alla legge generale sul procedimento.<br />
Sotto tale aspetto si osserva in primo luogo che dall’esame del verbale impugnato in primo grado emerge che, correttamente, l’Amministrazione indicente avesse richiamato le previsioni in tema di Conferenza di servizi di cui all’art. 14, comma 2 della l. 241 del 1990 (in tema di Conferenza di servizi decisoria), rendendo palese che la convocazione fosse effettuata “<i>per acquisire le intese ed i concerti previsti dall’art. 17, d.lgs. 22/97 e dall’art. 15 D.M. 471/99</i>”.<br />
La norma da ultimo menzionata (ed in particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 15 del D.M. 471 – articolo espressamente rubricato ‘<i>interventi di interesse nazionale</i>’ -) individua rispettivamente gli obblighi ricadenti in capo al responsabile in caso di inquinamenti che interessano siti di interesse nazionale (comma 2), nonché le Amministrazioni competenti ad autorizzare la realizzazione dei necessari interventi, nonché – se del caso – ad approvare il progetto definitivo.<br />
Ai fini che qui rilevano, tuttavia, è importante osservare che il comma 2 opera anche un espresso rinvio agli obblighi ricadenti in capo al responsabile dell’inquinamento in base ai precedenti articoli 7 (in tema di ‘<i>notifica di pericolo di inquinamento e interventi di messa in sicurezza d’emergenza</i>’) ed 8 (in tema di esercizio del potere di ordinanza nelle ipotesi in cui sia necessario realizzare interventi di M.I.S.E.).<br />
E’ inoltre importante osservare che il comma 3 dell’art. 7, cit. disciplina in modo analitico il potere dell’Amministrazione competente di fissare prescrizioni ed interventi integrativi nelle ipotesi in cui sia necessario realizzare interventi di M.I.S.E. anche attraverso l’esercizio di un particolare potere di ordinanza.<br />
Ad avviso del Collegio appare indubitabile che le prescrizioni recate in tema di M.I.S.E. dai richiamati articoli 7 ed 8 trovino puntuale applicazione anche nel caso degli interventi di interesse nazionale di cui al successivo art. 15, mercè l’espresso rinvio che il comma 2 dell’art. 15 opera ai due articoli in parola.<br />
Appare, del pari, indubitabile che le competenze amministrative delineate del richiamato art. 15 trovino applicazione (pur nel silenzio della norma, e grazie al menzionato meccanismo di rinvio) anche nel caso degli interventi di M.I.S.E.<br />
Ne consegue che anche in relazione agli interventi di M.I.S.E. relativi a siti di interesse nazionale (quali quelli prescritti dall’atto impugnato in prime cure) la competenza ad adottare le relative determinazioni spetti al Ministero dell’ambiente, di concerto con i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora: dello Sviluppo Economico) e della sanità (ora: del lavoro, della salute e politiche sociali), d’intesa con la Regione territorialmente competente (ossia, precisamente, alle Amministrazioni intervenute – o comunque convocate – nell’ambito della Conferenza di servizi per cui è causa). <br />
Ora, una volta premesso che le determinazioni inerenti gli interventi di M.I.S.E. di cui all’impugnato verbale dovessero essere assunte dal Ministero dell’ambiente, previa l’acquisizione di concerti ed intese di altre Amministrazioni, il Collegio osserva che nessuna ragione normativa o sistematica impedisse che l’acquisizione dei richiamati atti di assenso avvenisse attraverso il ricorso al particolare modulo procedimentale della Conferenza di servizi decisoria di cui al comma 2 dell’art. 14, l. proc.<br />
Al contrario, si ritiene che nel caso in questione trovasse coerente applicazione la previsione della disposizione da ultimo richiamata, finalizzata alla contestuale acquisizione di <i>intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati </i>di altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel medesimo procedimento.<br />
In definitiva, la sentenza gravata risulta condivisibile per la parte in cui ha ritenuto che le determinazioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di M.I.S.E. nel caso di siti di interesse nazionale (articoli 7, 8 e 15 del D.M. 471 del 1999, nonché comma 14 dell’art. 17 del d.lgs. 22 del 1997) ben potessero essere adottate facendo ricorso al particolare modulo procedimentale della Conferenza di servizi decisoria di cui al comma 2 dell’art. 14, l. 241 del 1990.<br />
3.2. A conclusioni in parte diverse deve giungersi in relazione all’opinamento del primo giudice, secondo cui le determinazioni adottate all’esito della Conferenza di servizi decisoria in data 28 aprile 2006 si inscrivessero nel più ampio contesto del procedimento volto, in ultima analisi, all’approvazione del progetto definitivo finalizzato alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente delle aree oggetto di inquinamento.<br />
Sotto tale profilo il Collegio osserva che, se per un verso è indubitabile che le attività di M.I.S.E. si inscrivano nell’ambito di un coerente disegno normativo volto, nel suo complesso, al conseguimento degli obiettivi da ultimo richiamati (come trasfusi nell’ambito del progetto definitivo), per altro verso non possa in alcun modo ritenersi che l’univocità degli intenti di fondo risulti idonea a privare il procedimento determinativo delle misure di M.I.S.E. di una propria autonomia funzionale.<br />
Al riguardo si osserva in primo luogo che, anche se l’art. 17, comma 14 del d.lgs. 22 del 1997 in tema di progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale (ossia, in un certo senso, la norma-chiave sulla quale risulta costruito l’intero sub-sistema normativo che qui viene in rilievo) non richiama in modo espresso gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza relativi ai medesimi siti, ciò non possa indurre a ritenere che le determinazioni amministrative relative a tali interventi non assumano alcuna valenza autonoma sotto il crinale procedimentale e restino – per così dire – <i>inglobati</i> senza alcuna autonoma valenza nell’ambito del complessivo procedimento che si conclude con l’approvazione del progetto definitivo di bonifica di cui agli artt. 10 e 15 del D.M. 471 del 1999.<br />
Pertanto, laddove la sentenza gravata fosse intesa come postulante un sistema in cui le determinazioni di cui all’art. 15, D.M. 471, cit. siano da intendere come univocamente finalizzate alla disciplina del progetto definitivo (e non anche alla disciplina degli interventi di M.I.S.E., in ipotesi ritenuti assorbiti da tale disciplina), l’interpretazione in questione risulterebbe certamente meritevole di correzione.<br />
Ed infatti, in base alle previsioni normative richiamate al precedente punto 2.1. appare evidente: <i>i</i>) che anche le determinazioni prescrittive interventi di M.I.S.E. giungano all’esito di un <i>iter</i> amministrativo connotato da autonoma valenza; <i>ii</i>) che anche tali determinazioni possano essere assunte ricorrendo al modulo procedimentale della Conferenza di servizi decisoria, nonché <i>iii</i>) che tali determinazioni, laddove immediatamente lesive per il soggetto destinatario, possano essere immediatamente impugnate in sede giurisdizionale (si rinvia al prosieguo la disamina della questione circa il se oggetto dell’impugnativa sia la determinazione di conclusione del procedimento, ovvero il provvedimento finale – cfr. <i>infra</i>,<i> sub</i> 3 -).<br />
Un’espressa conferma di quanto rilevato si desume dalla stessa definizione normativa degli interventi di messa insicurezza d’emergenza (D.M. 471, cit., art. 2, comma 1, lettera <i>d</i>)), che vi include “<i>ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, <u>in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente</u></i>” (sottolineatura aggiunta).<br />
Tale essendo la definizione normativa della figura, emerge per un verso il suo innegabile collegamento funzionale e la sua coerenza sistematica con gli interventi trasfusi nell’ambito del progetto definitivo per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, ma per altro verso la sua indubbia autonomia funzionale nell’ambito delle attività in questione, così come la – parimenti indubbia – idoneità a recare un’autonoma valenza lesiva per il soggetto destinatario delle relative misure, anche a prescindere dalla fase di approvazione del progetto definitivo (basti pensare, sotto tale profilo, al contenuto, particolarmente incisivo per la sfera del destinatario, che possono assumere le prescrizioni e le ordinanze adottabili, ai sensi dell’art. 8, D.M. 471, cit., nell’ambito del procedimento determinativo dei contenuti della M.I.S.E.).<br />
Tanto premesso nel senso della non condivisibilità <i>in parte qu&#257; </i>della pronuncia gravata, il Collegio osserva che nondimeno la pronuncia medesima non debba comunque essere riformata, atteso che la pronuncia di inammissibilità del primo ricorso risulta comunque nel suo complesso condivisibile. <br />
Ed infatti, se per un verso è vero che il primo giudice sembra non avere condivisibilmente individuato l’<i>iter</i> nel cui ambito è stata assunta la determinazione meramente endoprocedimentale oggetto di impugnativa (identificandola con l’<i>iter</i> volto all’approvazione del progetto definitivo e non già con il &#8211; diverso ed autonomo &#8211; <i>iter</i> volto a determinare il contenuto delle misure di M.I.S.E.), ciò nondimeno ai fini del decidere il dato in questione risulta sostanzialmente ininfluente, atteso che, comunque, l’atto in concreto impugnato risulta effettivamente sfornito di autonoma valenza provvedimentale, essendosi impugnata la sola determinazione conclusiva del procedimento e non anche il provvedimento finale di competenza dell’Amministrazione procedente (sul punto, cfr. <i>amplius infra</i>, <i>sub</i> 4).<br />
4. E’ ora possibile passare all’esame del primo motivo di ricorso, con cui le società appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che i verbali di conclusione dei lavori delle Conferenze di servizi, anche se decisorie, non assurgano al rango di provvedimenti conclusivi del procedimento e risultino, pertanto, ascrivibili al rango di atti meramente endoprocedimentali, come tali non autonomamente impugnabili.<br />
Nella tesi delle appellanti, al contrario, non potrebbe negarsi che il verbale di Conferenza di servizi impugnato esprima una volontà costitutivo-dispositiva di effetti giuridici ablativi, in quanto tale immediatamente lesiva della sfera giuridica del relativo destinatario.<br />
Tanto, emergerebbe dal contenuto prescrittivo rinveniente dal richiamato verbale di Conferenza di servizi in data 28 aprile 2006 il quale (ingiungendo al destinatario l’adozione di condotte puntuali e prefigurando, in carenza, l’attivazione del meccanismo della sostituzione in danno) sarebbe <i>in toto</i> assimilabile ad un atto di valenza provvedimentale, risultando pertanto immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale.<br />
4.1. Il motivo non può essere condiviso, con la conseguenza che deve essere confermato l’opinamento del primo giudice, il quale ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnativa rivolta avverso la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, a nulla ostando il suo carattere decisorio.<br />
Al riguardo si osserva che il dibattito circa i rapporti sistematici fra la <i>determinazione conclusiva</i> della Conferenza (commi 6-<i>bis</i> e 9 dell’art. 14-ter, l. 241 del 1990 e ss.mm.ii.) ed il <i>provvedimento finale</i> (in base ad un approccio dicotomico introdotto dalla l. 340 del 2000 e sostanzialmente confermato dalla l. 15 del 2005), così come il dubbio circa il se la valenza lesiva per la sfera dell’interessato (ed il conseguente onere di impugnativa) siano da riconnettere al primo ovvero al secondo di tali atti, sono questioni che hanno interessato la dottrina e la giurisprudenza sin dalla riforma dell’istituto della Conferenza di servizi (l. 340 del 2000, cit.) ed il cui esame ha ricevuto ulteriori spunti di interesse all’indomani dell’entrata in vigore della l. 15 del 2005 la quale – come è noto – ha in parte modificato il quadro normativo di riferimento.<br />
Si osserva, inoltre, che nella vigenza del sistema delineato dalla l. 340 del 2000 i pochi arresti giurisprudenziali che si erano concentrati sulla questione avevano concluso nel senso del carattere immediatamente lesivo della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi (sul punto, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1 luglio 2003, n. 5708).<br />
Al riguardo, la giurisprudenza in questione aveva fondato il proprio opinamento essenzialmente su tre argomenti:<br />
a)	in primo luogo, sul disposto di cui al comma 2 dell’art. 14-<i>quater</i> (nel testo introdotto dall’art. 12 della l. 340 del 2000) il quale, nel disciplinare l’ipotesi del dissenso espresso in sede di Conferenza, stabiliva espressamente che la determinazione conclusiva avesse un carattere immediatamente esecutivo;<br />	<br />
b)	in secondo luogo, sul disposto di cui al comma 7 dell’art. 14-<i>ter</i> (nel testo introdotto dall’art. 10 della l. 340 del 2000), a tenore del quale la determinazione conclusiva della Conferenza era immediatamente impugnabile da parte dell’Amministrazione dissenziente;<br />	<br />
c)	in terzo luogo, sull’espressa previsione normativa (comma 9 dell’art. 14-<i>ter</i>) secondo cui il provvedimento finale non potrebbe che avere un carattere <i>conforme</i> rispetto al contenuto della richiamata determinazione conclusiva (dal che, emergerebbe che il contenuto prescrittivo di quanto stabilito in sede di Conferenza, la relativa valenza lesiva ed il conseguente onere di impugnativa non potrebbero che essere anticipati al momento di adozione della richiamata determinazione conclusiva).<br />	<br />
Nella tesi in questione, pertanto, al provvedimento conclusivo dovrebbe essere riconosciuto un carattere meramente ricognitivo e non anche di tipo costitutivo-provvedimentale.<br />
Al riguardo, mette anche conto segnalare che la correttezza del richiamato orientamento giurisprudenziale fosse stata revocata in dubbio da un diverso orientamento (di matrice essenzialmente dottrinale) il quale sottolineava che al provvedimento conclusivo della fattispecie dovesse riconoscersi un indubbio carattere costitutivo <i>quanto meno</i> nelle ipotesi in cui il dissenso postumo espresso al di fuori della Conferenza avesse condotto ad un esito finale difforme rispetto a quello trasfuso nella determinazione conclusiva dei lavori della Conferenza medesima.<br />
Tale essendo (in via di estrema sintesi) il quadro ricostruttivo nella vigenza del sistema delineato dalla l. 340 del 2000, il Collegio osserva che a conclusioni affatto diverse debba giungersi con riferimento alla nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi introdotta ad opera della l. 15 del 2005.<br />
Ad avviso del Collegio, infatti, all’indomani della novella normativa del 2000 appare maggiormente persuasiva la tesi secondo cui sussista ancora uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della Conferenza (anche se di tipo decisorio) ed il successivo provvedimento finale, nonché la tesi secondo cui solo al secondo di tali atti possa essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell’onere di immediata impugnativa), mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale.<br />
Ad avviso del Collegio, almeno quattro argomenti depongono nella direzione indicata.<br />
In primo luogo, appare rilevante osservare l’espressa abrogazione, da parte del Legislatore del 2000, della previsione normativa (comma 2 dell’art. 14-<i>quater</i>) circa il carattere immediatamente esecutivo della determinazione conclusiva dei lavori della Conferenza.<br />
Al riguardo, non sfugge al Collegio che la disposizione oggetto di abrogazione fosse collegata ad una disciplina normativa in tema di superamento del dissenso che il legislatore del 2005 ha inteso modificare.<br />
Si osserva, tuttavia, che la notazione in parola non sembra condurre a conclusioni diverse da quelle appena richiamate, atteso che l’ultimo periodo del comma 2, cit. (secondo cui “<i>la determinazione è immediatamente esecutiva</i>”) presentava una propria evidente autonomia concettuale rispetto al sistema di componimento dei dissensi di cui alla l. 340 del 2000, con la conseguenza che la sua espunzione dall’ordinamento non possa essere intesa, se non come espressione di una piana <i>voluntas legis</i> volta al superamento del carattere di autonoma impugnabilità della richiamata determinazione conclusiva.<br />
In secondo luogo appare rilevante sottolineare l’espressa abrogazione, ad opera della l. 15 del 2005, della previsione normativa (comma 7 dell’art. 14-<i>ter</i>) che consentiva alle Amministrazioni dissenzienti di impugnare direttamente ed immediatamente la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.<br />
In terzo luogo si osserva che, se da un lato appare innegabile che il sistema introdotto nel 2005 sia ispirato dall’intento di anticipare già al momento della conclusione dei lavori della Conferenza la palese espressione delle volontà da parte delle Amministrazioni partecipanti (in particolare, abrogando il meccanismo del c.d. ‘<i>dissenso postumo</i>’ e la possibilità con esso connessa di ribaltamenti di posizioni fra il momento della determinazione conclusiva e quello del provvedimento finale), dall’altro lato ciò non possa indurre a ritenere che le medesime esigenze di semplificazione e concentrazione comportino <i>anche</i> la dequotazione sistematica delle ragioni sottese alla distinzione fra il momento conclusivo dei lavori della Conferenza ed il successivo momento provvedimentale.<br />
A riguardo il Collegio ritiene condivisibili le linee di fondo dell’orientamento interpretativo (delineato all’indomani della riforma del 2000 in particolare nella giurisprudenza di primo grado) secondo cui la scelta del legislatore del 2000 di lasciare inalterato la richiamata struttura dicotomica sia espressiva di un orientamento di fondo secondo cui il provvedimento finale non rappresenti soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di Conferenza, ma che esso rappresenti un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento.<br />
E’ stato condivisibilmente affermato al riguardo che, letto nella richiamata ottica, l’espresso mantenimento di una struttura bifasica (articolato fra la fase comunque procedimentale che si conclude con la determinazione conclusiva della Conferenza e la successiva fase squisitamente provvedimentale) appaia ispirato dalla volontà di consentire che il cittadino interessato dal procedimento di cui agli artt. 14 e segg. l. proc. abbia come proprio referente ed interlocutore <i>il</i> solo responsabile del complessivo procedimento e, quindi, <i>una </i>sola Amministrazione, lasciando che il concerto fra le Amministrazioni resti all’interno dei processi decisionali della P.A.<br />
L’approccio in questione (volto a rimarcare lo iato sistematico esistente fra il momento procedimentale – o della dialettica/sintesi fra  posizioni &#8211; ed il momento provvedimentale – o determinativo degli effetti per il destinatario finale -) appare, del resto, pienamente coerente con le linee di politica legislativa sottese alla l. 15 del 2005, volta ad enfatizzare la valenza sistematica e la piena autonomia concettuale, nell’ambito dell’<i>ag&#277;re</i> amministrativo, del momento provvedimentale.<br />
Ancora, la scelta di mantenere un provvedimento espresso come momento conclusivo della complessiva vicenda appare ispirato dalla volontà di lasciare inalterato il complessivo sistema di garanzie trasfuso nel nuovo Capo IV-<i>bis</i> della l. 241 del 1990, con particolare riguardo all’onere di comunicazione, all’acquisto di efficacia e – sussistendone le condizioni – al carattere di esecutorietà del provvedimento.<br />
Sotto tale aspetto, appare obiettivamente implausibile ritenere che la scelta del legislatore del 2005, laddove si è risolta nella scelta di mantenere nell’economia complessiva della Conferenza di servizi un momento <i>claris verbis</i> provvedimentale (art. 14-<i>ter</i>, cit., comma 9), sia da intendere come una sorta di <i>lapsus calami</i> del legislatore (atteso che il provvedimento non rappresenterebbe altro, se non un “<i>atto meramente esecutivo e consequenziale delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi</i>” – si richiama nuovamente quanto affermato, nella vigenza della precedente disciplina: Cons. Stato, sent. 5708 del 2003, cit. -).<br />
In definitiva, appare condivisibile l’orientamento secondo cui, anche all’indomani della riforma del 2005, la scelta di mantenere sostanzialmente inalterata la richiamata struttura bifasica testimoni dell’architettura che il legislatore ha inteso far propria nel fissare le regole di funzionamento dell’istituto della Conferenza di servizi e che si compendia nella necessità che, all’esito dei lavori della Conferenza di servizi decisoria, sopraggiunga pur sempre un provvedimento conclusivo (del quale la Conferenza rappresenta  solo un passaggio procedurale) avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo monocratico dell’Amministrazione procedente.<br />
In quarto luogo si osserva che, quand’anche si intendesse aderire alla tesi secondo cui il carattere immediatamente lesivo o meno delle determinazioni conclusive della Conferenza andrebbe indagato attraverso un’indagine condotta caso per caso, nondimeno (e con specifico riguardo alla vicenda di causa) le conclusioni sin qui delineate non verrebbero revocate in dubbio.<br />
Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, dovrebbe ammettersi il carattere immediatamente lesivo delle determinazioni conclusive dei lavori della Conferenza quante volte essi contengano prescrizioni precise ed autoesecutive rivolte ai destinatari (se del caso, prevedendo anche sanzioni o provvedimenti sostitutivi ed anticipando, sotto il profilo sostanziale, l’efficacia finale del provvedimento conclusivo).<br />
Ad avviso del Collegio tuttavia, anche ad accedere al richiamato approccio in tema di immediata lesività delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi, l’esame del quadro normativo rilevante nel caso di specie non consentirebbe comunque di ritenerne l’applicabilità alle vicende di causa.<br />
Dall’esame del verbale di Conferenza di servizi impugnato in primo grado, infatti, emerge (in via di estrema sintesi) un duplice contenuto:<br />
a)	in primo luogo, si ribadisce e specifica il contenuto sostanziale delle misure di M.I.S.E. che le Amministrazioni convenute ritengono doversi adottare per far fronte alla situazione di degrado ambientale esistente <i>in loco</i>;<br />	<br />
b)	in secondo luogo, “<i>[si] dispone che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio verifichi le condizioni per l’avvio della procedura di sostituzione in danno” </i>[di cui al D.M. 471 del 1999, all’art. 51-<i>bis</i> del d.lgs. 22 del 1997 ed al comma 7 dell’art. 114 della l. 388 del 2000, per il caso di inottemperanza].<br />	<br />
Si osserva tuttavia al riguardo che, mentre il complesso di misure indicate sub <i>a</i>) può costituire (in base alle ragioni indicate <i>retro</i>, sub 2.2.) oggetto di determinazioni di competenza delle Amministrazioni di cui al comma 4 dell’art. 15, D.M. 471, cit., al contrario, l’adozione delle misure (di stampo parasanzionatorio) indicate sub <i>b</i>) non possa che restare in capo al solo Ministero dell’ambiente, non potendo costituire oggetto di determinazioni adottate in sede di Conferenza di servizi.<br />
Sussiste, infatti, una netta distinzione fra:<br />
a)	da un lato, la determinazione del contenuto delle misure di M.I.S.E. e del progetto definitivo che, ai sensi del comma 4 dell’art. 15, D.M. 471, cit., è demandato al Ministero dell’ambiente, di concerto con gli altri Ministeri ivi indicati e previa intesa con la Regione territorialmente competente (secondo uno schema di competenze che appare ben compatibile con il ricorso al modello decisionale di cui alla Conferenza di servizi) e <br />	<br />
b)	dall’altro lato, l’esercizio del potere di prescrizione ed ordinanza di cui agli artt. 7 ed 8, D.M. cit. (per altro, puntualmente richiamati dal comma 2 dell’art. 15 del medesimo decreto), il quale non può che restare in capo alla sola Amministrazione cui la norma di riferimento espressamente lo riconosce (il Ministero dell’ambiente), a prescindere dal fatto che l’esercizio del medesimo potere abbia costituito oggetto di discussione in sede di Conferenza di servizi.<br />	<br />
Non può, infatti, in alcun modo ritenersi che l’esercizio di poteri di ordinanza, sostitutivi e parasanzionatori che la pertinente normativa innesta espressamente in capo a taluni settori dell’Amministrazione (attraverso l’adozione di atti necessariamente monocratici) possa essere devoluto ad una deliberazione collegiale in sede di Conferenza di servizi per la sola ragione che la medesima Conferenza sia chiamata a deliberare su questioni <i>lato sensu</i> connesse con l’esercizio dei richiamati poteri monocratici.<br />
Conclusivamente, la sentenza gravata merita di essere confermata per la parte in cui ha ritenuto che il verbale di conclusione della Conferenza di servizi decisoria impugnato in primo grado non assurga al rango di provvedimento conclusivo del procedimento e risulti, pertanto, ascrivibile al novero degli atti meramente endoprocedimentali, come tali non autonomamente impugnabili.<br />
4.1. Dal richiamato carattere non immediatamente costitutivo-determinativo del verbale di cui trattasi emerge, come è evidente, la sua inidoneità a costituire valido titolo per l’adozione dei paventati provvedimenti sostitutivi e parasanzionatori, i quali (a prescindere dalla loro legittimità intrinseca) non potranno essere adottati, se non attraverso l’adozione di atti monocratici da parte dei competenti organi del Ministero dell’ambiente.<br />
5. Con il terzo motivo di appello, le società appellanti lamentano l’erroneità della sentenza gravata per la parte in cui ha ritenuto la complessiva applicabilità alle vicende di causa delle previsioni in tema di procedimento amministrativo di cui alla l. 241 del 1990 (con particolare riguardo alle norme in tema di Conferenza di servizi).<br />
Nella tesi delle appellanti, tale applicabilità sarebbe da escludere atteso che il procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale “<i>in quanto ‘strutturato’ per fasi progressive, non si inquadra nel modello generale di cui alla l. n. 241 del 1990 e s.m.i., rappresentando, per essere un efficace strumento di tutela ambientale e della salute pubblica, una normativa speciale ad hoc</i>” (ricorso, cit., pag. 19).<br />
Ancora, nella tesi delle appellanti, “<i>solo la definizione progressiva delle diverse ed autonome fasi procedimentali (di cui all’art. 10, comma 1, D.M. n. 471/99), che si concludono con le prescrizioni vincolanti delle Conferenze di servizi ‘decisorie’, che approvano la messa in sicurezza d’emergenza, il piano di caratterizzazone del sito, i progetto preliminare di bonifica, il progetto definitivo della stessa, assicura un’efficace e tempestiva garanzia dell’interesse pubblico ambientale e di quello della salute pubblica</i>” (ivi, pag. 19, seg.).<br />
L’argomento non può essere condiviso.<br />
Ed infatti (come già rilevato <i>retro</i>, <i>sub</i> 3.1.) non si rinviene alcun effettivo motivo sistematico o testuale onde ritenere che i procedimenti volti a determinare il contenuto degli interventi di M.I.SE. nell’ambito dei siti di interesse nazionale presentino peculiarità procedimentali tali da comportare una declinazione di specie, parzialmente difforme dal modello generale di cui alla legge generale sul procedimento.<br />
In primo luogo, non può ritenersi (come, invece, ritenuto dalle società appellanti) che una siffatta peculiarità si giustifichi per essere il procedimento di bonifica di interesse nazionale strutturato ‘<i>per fasi progressive</i>’.<br />
Al contrario (come rilevato <i>infra</i>, sub 3.2.), il carattere <i>lato sensu</i> <i>connesso e coordinato</i> dei procedimenti (per altro, funzionalmente autonomi) rispettivamente finalizzati a determinare il contenuto degli interventi di M.I.S.E. ed all’approvazione del progetto definitivo di cui all’art. 10 del D.M. 471 del 1999, non fornisce alcun elemento onde escludere la prima categoria di procedimenti dalla riconduzione alle categorie generali di cui alla l. 241 del 1990 e, segnatamente, all’applicazione delle disposizioni in tema di conferenza di servizi.<br />
Né può ritenersi che la richiamata esclusione sistematica si giustifichi (come, pure, ritenuto dalle società appellanti) in base alla circostanza per cui i procedimenti amministrativi quale quello per cui è causa risultino caratterizzati dalla peculiare finalità di assicurare <i>un’efficace e tempestiva garanzia dell’interesse pubblico ambientale e di quello della salute pubblica </i>(pag. 19 dell’atto d’appello).<br />
Al riguardo, si osserva <i>a contrario</i> che (in modo solo apparentemente paradossale) è proprio il ricorso al modulo procedimentale di cui agli artt. 14 e segg. l. 241 del 1990 a consentire una particolare concentrazione decisionale (ed una conseguente accelerazione dei tempi di conclusione del procedimento) nel caso degli interventi di interesse nazionale, in tal modo conferendo un’indubbia accelerazione al modello decisionale delineato dall’art. 17 del d.lgs 22 del 1997 e dall’art. 15 del D.M. 471 del 1999, i quali si limitano ad indicare i necessari atti di concerto ed intesa, senza prescrivere in via generale che essi vadano acquisiti nella forma contestuale tipica della Conferenza di servizi decisoria.<br />
6. In base a quanto esposto, i ricorsi in epigrafe devono essere respinti, previa riunione, con conseguente conferma della sentenza appellata. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche per il presente grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe specificati, ne dispone la riunione e li respinge. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giuseppe Barbagallo			Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa			Consigliere, Est.</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/11/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2008-n-5620/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.5620</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.4482</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-4482/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-4482/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-4482/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.4482</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. &#8211; G. Calderoni Est. A.G. Borgia (Avv. R. Pini) contro il Comune di Carpi (non costituito) sulla opportunità di una indagine c.d. &#8220;trifasica&#8221; [sulla necessità, idoneità e proporzionalità della misura] per l&#8217;applicabilità del principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa ai provvedimenti amministrativi incidenti sulle c.d. licenze di pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-4482/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.4482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-4482/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.4482</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. &#8211; G. Calderoni Est.<br /> A.G. Borgia (Avv. R. Pini) contro il Comune di Carpi (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla opportunità di una indagine c.d. &#8220;trifasica&#8221; [sulla necessità, idoneità e proporzionalità della misura] per l&#8217;applicabilità del principio di proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa ai provvedimenti amministrativi incidenti sulle c.d. licenze di pubblico esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali &#8211; Licenze di pubblico esercizio -Principio di proporzionalità – Indagine c.d. &#8220;trifasica&#8221; sulla necessità della misura, sulla sua idoneità allo scopo da raggiungere e sulla individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere – Applicabilità – Individuazione della misura più mite – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;applicabilità del principio di proporzionalità canonizzato dall’art. 1 della legge n. 241/90, così come novellato dall’art. 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia impone, invero, un&#8217;indagine c.d. &#8220;trifasica&#8221;, che dopo l&#8217;accertamento della necessità della misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere conduca all&#8217;individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere. In applicazione di tale principio l&#8217;opzione preferita nell&#8217;arco delle possibili scelte da parte della procedente Autorità deve inderogabilmente coincidere con &#8220;la misura più mite&#8221;, sicché lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico perseguito (fattispecie in cui il provvedimento impugnato non è stato ritenuto rispondente agli anzidetti canoni in quanto poneva a carico del solo soggetto privato l’intero onere della misura disposta in funzione dell’ordine e della quiete pubblica [riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio], senza preoccuparsi di individuare possibili e ulteriori [alternativi e/o complementari] accorgimenti di natura preventiva, da approntarsi a cura delle Amministrazioni pubbliche preposte e atti a ridurre il peso del suddetto onere addossato al privato).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2014 del 1997, proposto da:<br />
<b>Borgia Anna Grazia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rolando Pini, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Comune di Carpi</b>, non costituito;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;atto prot. n. 38181 del 21.10.1997, con il quale il Sindaco di Carpi ha ordinato alla ricorrente, in qualità di titolare dell&#8217;esercizio &#8220;Osteria dei Poeti&#8221; e della relativa licenza, di anticipare alle ore 23,00 la chiusura serale dell&#8217;esercizio pubblico;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. E’ impugnato l’atto in epigrafe, con cui il Sindaco di Carpi ha ordinato l’anticipazione alle ore 23 dell’orario di chiusura (originariamente stabilito per le ore 1,00, con facoltà di protrazione alle ore 2,00 nei giorni festivi e prefestivi, venerdì compreso) dell’esercizio pubblico, pure in epigrafe indicato e gestito dalla ricorrente, motivando tale decisione con “la situazione di grave disturbo della quiete pubblica causata dagli schiamazzi di ogni genere perpetrati dagli avventori … nonostante l’impegno della titolare del pubblico esercizio”.<br />
La quale deduce, a sostegno della proposta impugnazione, censure di:<br />
&#8211; violazione dell’art. 8 legge n. 287/1991 e dell’art. 9 R.D. n. 773/1931, nonché di eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste (primo motivo);<br />
&#8211; eccesso di potere per ultroneità dei fini (secondo motivo).<br />
2. In fase cautelare, questa Sezione respingeva, sotto il profilo della carenza del requisito del “fumus boni iuris”, l’istanza di sospensione formulata in ricorso (ordinanza n. 717/1997); mentre la Sezione V del Consiglio di Stato &#8211; “tenuto conto della mancata comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato, coinvolti dall’atto impugnato; comparazione cui era sottesa la possibilità di prendere in considerazione eventuali preliminari misure alternative” &#8211; accoglieva (Ordinanza 3 febbraio 1998, n. 173) la medesima domanda, “fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nei sensi di cui in motivazione”.<br />
3. Indi, il ricorso passava in decisione all’odierna Udienza pubblica, senza che il Comune intimato si costituisse e previa produzione di memoria difensiva di parte ricorrente, ove si evidenziava in diritto la “sproporzione” della misura di prevenzione adottata dal Sindaco e si rappresentava in fatto che, per effetto della provvedimento cautelare concesso dal Giudice amministrativo d’appello, “il locale gestito dalla Sig.ra Borgia ha sempre osservato l’orario di chiusura originariamente assentito dall’Amministrazione comunale (ore 1,00 e ore 2,00 nelle giornate di venerdì, prefestivi e festivi)”.<br />
4.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che tanto la richiamata Ordinanza n. 173/98 del Consiglio di Stato, quanto le deduzioni di parte ricorrente – così come precisate soprattutto in sede di memoria conclusiva – si richiamano, nella sostanza, al principio di proporzionalità dell’attività amministrativa, all’epoca di adozione del provvedimento controverso non ancora definitivamente affermato nell’ordinamento giuridico interno, per effetto della attività interpretativa della giurisprudenza e del successivo recepimento dei principi del diritto comunitario, testualmente disposto dall’art. 1 della legge n. 241/90, così come novellato dall’art. 1 della legge 11 febbraio 2005, n. 15. <br />
4.2. Orbene e con riferimento proprio ai provvedimenti amministrativi incidenti sulle c.d. licenze di pubblico esercizio, la giurisprudenza amministrativa ha, poi, espressamente chiarito che < l'applicabilità di tale principio, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia impone, invero, un'indagine c.d. "trifasica", che dopo l'accertamento della necessità della misura, nonché della sua idoneità allo scopo da raggiungere conduca all'individuazione della misura strettamente proporzionata con il fine da raggiungere; in applicazione di tale principio l'opzione preferita nell'arco delle possibili scelte da parte della procedente Autorità deve inderogabilmente coincidere con "la misura più mite", sicché lo strumento in concreto prescelto non superi la soglia di quanto appaia necessario per il soddisfacimento dell'interesse pubblico perseguito> (così, da ultimo : T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 gennaio 2007, n. 160, che richiama Corte di Giustizia, Grande Sezione, 6 dicembre 2005 nei procedimenti riuniti C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA ed altri).<br />
4.3. Il provvedimento impugnato non pare – come già rilevato in sede cautelare dal Consiglio di Stato – rispondere agli anzidetti canoni, sotto il profilo dell’idoneità della misura e del sacrificio imposto al privato, in rapporto al soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito, in quanto pone, per l’appunto, a carico del solo soggetto privato l’intero onere della misura disposta in funzione dell’ordine e della quiete pubblica (riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio), senza preoccuparsi di individuare possibili e ulteriori (alternativi e/o complementari) accorgimenti di natura preventiva, da approntarsi a cura delle Amministrazioni pubbliche preposte e atti a ridurre il peso del suddetto onere addossato al privato.<br />
Come tale, il provvedimento medesimo va, in definitivo accoglimento del ricorso, annullato. <br />
4.4. Le spese di lite possono, tuttavia, essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto delle alterne vicende della fase cautelare e di merito; nonché del definitivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale, preso a riferimento per la definizione della controversia nel merito, in epoca successiva all’instaurazione della stessa. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
ACCOGLIE, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in premessa e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale impugnata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Calogero Piscitello, Presidente<br />
Giorgio Calderoni, Consigliere, Estensore<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/11/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-4482/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.4482</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.19484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-11-2008-n-19484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-11-2008-n-19484/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-11-2008-n-19484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.19484</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. O. Forlenza Cecchini Annamaria, Leone Francesco, Frascogna Carolina, Mersico Carmela, Cecere Maria, De Vita Gennaro, Di Guida Leonardo, Di Lauro Amalia, Passaro Costanza (Avv. Bartolo Giuseppe Senatore) c. Comune di Marano (Avv. Raffaello Capunzo). sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 1 della Legge 1369/60 Pubblico impiego &#8211; Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-11-2008-n-19484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.19484</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-11-2008-n-19484/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.19484</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. O. Forlenza Cecchini Annamaria, Leone Francesco, Frascogna Carolina, Mersico <br />Carmela, Cecere Maria, De Vita Gennaro, Di Guida Leonardo, <br />Di Lauro Amalia, Passaro Costanza (Avv. Bartolo<br /> Giuseppe Senatore) c. Comune di Marano (Avv. Raffaello Capunzo).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 1 della Legge 1369/60</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Art. 1 L 1369/1960 – Ambito di applicazione – Limiti – In riferimento a lavori svolti per fini istituzionali pubblici.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1 l. n. 1369/1960 – a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni – pur applicandosi nei confronti della generalità degli enti pubblici, deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio di impresa, sicchè esso non è invocabile allorché venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali e non può operare, pertanto, per le amministrazioni pubbliche non costituite in forma di azienda, né, in ogni caso, allorché il soggetto interessato assume di avere svolto l’attività lavorativa in favore di una p.a. in correlazione ai propri fini istituzionali pubblicistici (1)</p>
<p></b>__________________________________<br />
1. cfr.  Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 352; sez. IV, 28 febbraio 2005 n. 716; TAR Campania, sez. V, 1 aprile 2008 n. 1667; TAR Marche, sez. I, 14 novembre 2007 n. 1880.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b>    <br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
sez. V</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p> composto dai signori:<br />
dott. Antonio Onorato, Presidente,<br />
dott. Oberdan Forlenza, Consigliere rel., <br />
dott. Gabriele Nunziata, Primo Referendario,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella causa di cui al ricorso n. 5605/1990 r.g., proposto da<br />
<b>Cecchini Annamaria, Leone Francesco, Frascogna Carolina, Mersico Carmela, Cecere Maria, De Vita Gennaro, Di Guida Leonardo, Di Lauro Amalia, Passaro Costanza</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Bartolo Giuseppe Senatore, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli, via Toledo, 205 (m. a m.);</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Marano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaello Capunzo, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi 33;<br />
la coop. Splendor (n.c.);</p>
<p>per la declaratoria<br />
di interposizione fittizia nella prestazione di lavoro, costituzione ex lege del rapporto di pubblico impiego e annullamento del licenziamento;</p>
<p>visti il ricorso e gli altri atti di causa;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano;<br />
relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2008 il Cons. Forlenza;<br />
uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato in data 2-7 agosto 1990, depositato il successivo 5 settembre, i ricorrenti espongono di avere partecipato al concorso per tre posti di bidello, bandito dal Comune di Marano, conseguendo l’ìdoneità e di essere stati successivamente assunti dalla coop. Splendor, alla quale il detto Comune conferiva “l’incarico di provvedere alla pulizia e sorveglianza dei plessi dei circoli didattici”, precisandosi che il personale della cooperativa avrebbe dovuto “svolgere le stesse mansioni ed osservare lo stesso orario di lavoro del personale di ruolo comunale”.<br />
Precisate le mansioni effettivamente svolte, l’orario di lavoro osservato e la retribuzione percepita (v. pagg. 5-6 ricorso), i ricorrenti espogono di “essere stati licenziati tutti in tronco dai direttori didattici, che verbalmente il 13 giugno 1990 hanno comunicato agli stessi che il giorno dopo non dovevano più presentarsi al lavoro”.<br />
Propongono, quale motivo di ricorso, violazione art. 1 l. n. 1369/1960; poiché il rapporto di lavoro “deve ritenersi sorto e continuato con il Comune di Marano, essendo fittizia l’interposizione operata dalla cooperativa Splendor”.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Marano, che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichè sia il ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione sull’istanza di assunzione, sia il ricorso avverso il provvedimento esplicito di reiezione dell’istanza, sono stati respinti da questo Tribunale, con sentenza sez. III, n. 191/1994, confermata da Cons. Stato, sez. V, n. 271/2001. Ha comunque concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.<br />
All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto, potendosi in tal modo prescindere dall’esame della eccezione di improcedibilità.<br />
Come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 352; sez. IV, 28 febbraio 2005 n. 716; TAR Campania, sez. V, 1 aprile 2008 n. 1667; TAR Marche, sez. I, 14 novembre 2007 n. 1880), l’art. 1 l. n. 1369/1960 – a norma del quale i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti in materia di intermediazione di mano d’opera sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che abbia utilizzato effettivamente le loro prestazioni – pur applicandosi nei confronti della generalità degli enti pubblici, deve intendersi riferito alle sole attività che presentino i tipici contenuti sostanziali dell’esercizio di impresa, sicchè esso non è invocabile allorché venga in considerazione l’esercizio di funzioni istituzionali e non può operare, pertanto, per le amministrazioni pubbliche non costituite in forma di azienda, né, in ogni caso, allorché il soggetto interessato assume di avere svolto l’attività lavorativa in favore di una p.a. in correlazione ai propri fini istituzionali pubblicistici.<br />
Tale è l’ipotesi ricorrente nel caso di specie, laddove i ricorrenti rivendicano lo svolgimento delle mansioni tipiche del bidello.<br />
Né, d’altra parte, come la giurisprudenza ha avuto da tempo modo di chiarire (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 febbraio 1992 n. 2), è possibile il riconoscimento in sede giurisdizionale della sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, allorché ciò comporterebbe la violazione di norme imperative, quali il divieto di assunzioni nella P.A..<br />
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cecchini Annamaria ed altri, come indicati in epigrafe (n. 5605/1990 r.g.), lo respinge.<br />
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2008</p>
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