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	<title>11/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/11/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-11-2004-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-11-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.0</a></p>
<p>Presidente C.W.A. Timmermans – Cancelliere M. Múgica Arzamendi Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor c. Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro &#8211; Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di un&#8217;impresa allo Stato – Possibilità, per lo Stato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-11-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-11-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente C.W.A. Timmermans – Cancelliere M. Múgica Arzamendi<br /> Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor c. Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Disciplina del rapporto di lavoro &#8211; Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di un&#8217;impresa allo Stato – Possibilità, per lo Stato, di imporre le norme di diritto pubblico – Eventuale riduzione dell&#8217;importo della retribuzione</span></span></span></p>
<hr />
<p>La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d’impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell’anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell’ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell’interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev’essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/11/1810/d">osservazione della dott.ssa Veronica Pamio</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella causa C-425/02,<br />
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 234 CE, proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo), con provvedimento 21 novembre 2001, pervenuta alla Corte il 25 novembre 2002, nella causa<br />
<b>Johanna Maria Delahaye</b>, coniugata Boor<br />
e</p>
<p><b>Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative</b>,</p>
<p align=center><b>LA CORTE (Seconda Sezione),</b></p>
<p>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. C Gulmann e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,avvocato generale: sig. P. Léger<br />
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale<br />
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 maggio 2004,<br />
viste le osservazioni scritte presentate:<br />–per la sig.ra Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor, dagli avv.ti R. Assa e N. Prüm Carré;<br />–per il governo lussemburghese, dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente, assistito dall&#8217;avv. ARukavina;<br />–per il governo italiano, dai sigg. I.M. Braguglia e D. Del Gaizo, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Gingolo, avvocato dello Stato;<br />–per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e M.A. Seiça Neves, in qualità di agenti; <br />
–per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e D. Martin, in qualità di agenti,<br />sentite le conclusioni dell&#8217;avvocato generale, presentate all&#8217;udienza del 17 giugno 2004,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1<br />
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).<br />
2<br />
Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Delahaye, coniugata Boor, e il ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, a proposito del diniego di quest’ultimo di tener ferma la retribuzione risultante dal contratto di lavoro originariamente stipulato tra la sig.ra Delahaye e la Foprogest ASBL (associazione senza scopo di lucro) (in prosieguo: la &#8220;Foprogest&#8221;), persona giuridica di diritto privato, dopo che l’impresa di quest’ultima era stata trasferita allo Stato lussemburghese.<br />
Ambito giuridico<br />
Normativa comunitaria<br />
3<br />
L’art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 dispone quanto segue:La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.<br />
4<br />
L’art. 2 della medesima direttiva così recita:Ai sensi della presente direttiva si intende:(…)b)per “cessionario”, ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell’ articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’ impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento;(…)&#8221;.<br />
5<br />
A tenore dell’art. 3, nn. 1 e 2, di detta direttiva:&#8221;1.	I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell’ articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario . &#8221;<br />
(…)2.	Dopo il trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo.<br />
Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno&#8221;.<br />
6<br />
L’art. 4 della direttiva è redatto nei termini seguenti:&#8221;1.	Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario . Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’ organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’ occupazione. &#8221;<br />
(…)2.	Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro&#8221;. 																																																																																												</p>
<p>7<br />
La direttiva 77/187 è stata modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201, pag. 88), il termine per la trasposizione della quale è scaduto, ai sensi dell’art. 2 della medesima, il 17 luglio 2001.<br />
8<br />
La direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), ha codificato la direttiva 77/187, tenendo conto delle modifiche a quest’ultima apportate dalla direttiva 98/50.<br />
Normativa nazionale<br />
9<br />
L’art. 36 della legge 24 maggio 1989 sul contratto di lavoro (Mém. A 1989, pag. 611; in prosieguo la &#8220;legge 24 maggio 1989&#8243;) dispone:Qualora sopraggiunga una modificazione nella situazione giuridica del datore di lavoro, in particolare a seguito di successione, vendita, fusione, trasformazione del patrimonio, conferimento in società, tutti i contratti di lavoro in essere alla data della modificazione continuano a sussistere fra il nuovo datore di lavoro e i dipendenti dell’impresa.-2	Il trasferimento dell’impresa risultante in particolare da una cessione contrattuale o da una fusione non costituisce di per sé un motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.<br />
Se il contratto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento comporta a scapito dei lavoratori una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro(…)&#8221;.<br />
10<br />
L’art. 37 della medesima legge così dispone:Qualsiasi modifica a svantaggio del lavoratore relativa ad una clausola essenziale del contratto di lavoro, deve, pena la nullità, essere notificata ai lavoratori nelle forme e nei termini di cui agli artt. 19 e 20 e deve indicare la data in cui produce i suoi effetti. In questo caso il lavoratore può chiedere al datore di lavoro i motivi della modifica e il datore di lavoro è tenuto a specificare tali motivi nelle forme e nei termini previsti dall’art. 22.(…)La rescissione del contratto di lavoro derivante dal rifiuto del lavoratore di accettare la modifica notificatagli costituisce un licenziamento impugnabile con il ricorso giurisdizionale previsto dall’art. 28&#8243;.<br />
11<br />
Le modalità e gli importi della retribuzione dei dipendenti dello Stato lussemburghese sono fissati mediante regolamento granducale.<br />
Causa principale<br />
12<br />
La sig.ra Delahaye, coniugata Boor, ha lavorato per la Foprogest. La sua retribuzione non era disciplinata da alcun contratto collettivo.<br />
13<br />
L’oggetto della Foprogest consisteva in particolare nel promuovere e nell’attuare attività di formazione destinate a migliorare la situazione sociale e lavorativa di persone in cerca di lavoro e di disoccupati al fine di consentire il loro inserimento o reinserimento professionale. Le risorse di detta associazione erano costituite essenzialmente da sussidi, donazioni e legati.<br />
14<br />
L’attività della Foprogest è stata trasferita allo Stato lussemburghese, ossia al Ministro della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e delle attività sportive. Tale attività è ormai esercitata in forma di servizio pubblico amministrativo.<br />
15<br />
Con effetto dal 1° gennaio 2000 la sig.ra Delahaye è stata assunta dallo Stato lussemburghese. Lo Stato ha assunto altri lavoratori precedentemente dipendenti della Foprogest. Questa operazione ha dato luogo alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro fra lo Stato lussemburghese ed i lavoratori interessati. Così, la sig.ra Delahaye ha stipulato, il 22 dicembre 1999, un contratto di durata indeterminata con il ministro competente.<br />
16<br />
In base al regolamento granducale riguardante la retribuzione dei dipendenti dello Stato, alla sig.ra Delahaye è stata attribuita una retribuzione inferiore a quella che essa percepiva in base al contratto stipulato originariamente con la Foprogest.<br />
17<br />
Essa ha sostenuto all’udienza, senza essere contraddetta dal governo lussemburghese, di essere stata inquadrata dallo Stato lussemburghese, senza tener conto della sua anzianità, nel grado 1, ultimo scatto, della tabella delle retribuzioni, il che ha avuto la conseguenza di farle perdere il 37% della sua retribuzione mensile.<br />
18<br />
Le parti nella causa principale controvertono, essenzialmente su se lo Stato sia tenuto a mantenere dopo la cessione di cui trattasi, tutti i diritti del personale, compreso segnatamente il diritto alla retribuzione, risultanti dal contratto di lavoro stipulato fra i lavoratori e l’organismo cedente.<br />
Questioni pregiudiziali<br />
19<br />
Il giudice di rinvio rileva che le parti concordano nell’ammettere l’esistenza di un trasferimento d’impresa ai sensi dell’art. 36 della legge 24 maggio 1989, giudizio che anch’esso condivide.<br />
20<br />
Detto giudice respinge espressamente l’argomento prospettato dal convenuto nella causa principale secondo cui è legittimamente contestabile la qualifica dell’attività di cui trattasi come economica, poiché si tratta di un’attività che mira a combattere la disoccupazione e che può rientrare nell’esercizio della pubblica autorità. A questo proposito detto giudice rinvia alle sentenze della Corte 19 maggio 1992, causa C 29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189, in materia di attività di aiuto ai tossicomani), 10 dicembre 1998, cause riunite C 173/96 e C 247/96, Hidalgo e a. (Racc. pag. I 8237, in materia di aiuto a domicilio), e 26 settembre 2000, causa C 175/99, Mayeur (Racc. pag. I 7755).<br />
21<br />
Basandosi su questa giurisprudenza il giudice di rinvio ammette che nella fattispecie è stato effettuato un trasferimento di impresa ai sensi della normativa comunitaria.<br />
22<br />
Secondo il giudice di rinvio, tenuto conto dell’oggetto della controversia quale sussiste in sede di appello, occorre anzitutto esaminare la questione se l’art. 36 della legge 24 maggio 1989, la cui applicazione deve effettuarsi alla luce delle disposizioni comunitarie e, in particolare, delle direttive 77/187 e 98/50 riprodotte nella direttiva direttiva 2001/23, consenta di effettuare il trasferimento dei diritti e degli obblighi del personale, in caso di trasferimento al settore pubblico, solo – come si afferma nella sentenza appellata – &#8220;nei limiti della sua compatibilità con le norme di diritto pubblico&#8221;. In altri termini si tratterebbe di stabilire se lo stato, cessionario, possa sostituire le norme in materia di indennizzo applicabili ai suoi dipendenti alle disposizioni contenute nel contratto di lavoro precedente.<br />
23<br />
Il giudice di rinvio osserva, da un lato, come la normativa comunitaria disponga, in via di principio, che in caso di trasferimento di impresa, i diritti e gli obblighi del cedente – nella fattispecie la Foprogest – sono traslati, a motivo di detto trasferimento, al cessionario, nella fattispecie lo Stato lussemburghese. Inoltre, secondo l’art. 36 della legge 24 maggio 1989, in casi del genere, tutti i contratti di lavoro in corso continuano a sussistere fra il nuovo datore di lavoro e i lavoratori dell’impresa.<br />
24<br />
D’altro lato, detto giudice ricorda che l’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187, testualmente riprodotto nel n. 2, secondo comma, dell’art. 36 della legge 24 mai 1989, dispone che, se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso per il fatto che il trasferimento comporta una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori, la rescissione del contratto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.<br />
25<br />
A suo avviso, sebbene si collochino nel contesto di una rescissione del rapporto di lavoro, le disposizioni dell’art 4, n. 2, della stessa direttiva non inducono necessariamente a concludere per una possibilità di cambiamento della situazione dei lavoratori a motivo del trasferimento.<br />
26<br />
Di conseguenza, resterebbe da stabilire se il cessionario, lo Stato lussemburghese, tenuto all’osservanza della sua normativa interna e di diritto pubblico, possa imporre ai lavoratori reimpiegati in occasione del trasferimento un nuovo assetto della loro situazione retributiva, il quale darebbe adito eventualmente ad un procedimento di rescissione del rapporto di lavoro per iniziativa del lavoratore, alle condizioni previste dall’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187 ovvero se, al contrario, il principio della continuazione del contratto imponga allo Stato di mantenere, in spregio alla propria normativa, la retribuzione che risulta dal contratto originario.<br />
27<br />
Queste le circostanze in cui la Cour administrative ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:Se, alla luce delle disposizioni delle direttive 77/187/CEE, 98/50/CE e 2001/23/CE, sopra specificate, in caso di trasferimento di impresa da un’associazione senza fini di lucro, persona giuridica di diritto privato, verso lo Stato, quest’ultimo, in qualità di cessionario, sia autorizzato a realizzare l’assunzione dei diritti e degli obblighi del cedente solo in quanto questi siano compatibili con le sue norme di diritto pubblico, in particolare in materia di retribuzione, in cui le modalità e gli importi delle indennità sono fissati mediante regolamento granducale, considerato peraltro che dallo status di impiegato pubblico derivano, per i dipendenti di cui trattasi, vantaggi giuridici, segnatamente in materia di sviluppo di carriera e di stabilità dell’impiego, e che i dipendenti di cui trattasi, in caso di dissenso sulle “sostanziali modifiche” del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 4, n. 2, delle direttive, conservano il diritto di chiedere la risoluzione di tale rapporto secondo le modalità menzionate nel testo in questione.<br />
Sulla questione pregiudiziale<br />
28<br />
Pour i motivi esposti dall’avvocato generale nel paragrafo 27 delle sue conclusioni, le direttive 98/50 e 2001/23 non si applicano alla causa principale. Di conseguenza rileva solo l’interpretazione della direttiva 77/187.<br />
29<br />
Con la sua questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se quest’ultima direttiva osti a che, in caso di trasferimento di un&#8217;impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti.<br />
30<br />
A questo proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il trasferimento di un’attività economica da una persona giuridica di diritto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico rientra, in via di principio, nella sfera di applicazione della direttiva 77/187. Ne sono esclusi soltanto la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni (sentenze 15 ottobre 1996, causa C 298/94, Henke, Racc. pag. I 4989, punto 14, e Mayeur, citata, punti 29 34).<br />
31<br />
Orbene, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 77/187, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro sono trasferiti al cessionario a motivo di tale trasferimento.<br />
32<br />
Poiché persegue soltanto un’armonizzazione parziale della materia di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup – detta sentenza “Daddy’s Dance Hall” – Racc. pag. 739, punto 16, e 6 novembre 2003, causa C 4/01, Martin e a., Racc. pag. I 0000, punto 41), la direttiva 77/187 non osta, in caso di trasferimento di un’attività ad una persona giuridica di diritto pubblico, all’applicazione del diritto nazionale che prescriva la rescissione dei contratti di lavoro di diritto privato (v., in questo senso, sentenza Mayeur, cit., punto 56). Tuttavia, siffatta rescissione dev’essere considerata, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187, come una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito del lavoratore, direttamente derivante dal trasferimento, con la conseguenza che la cessazione dei detti contratti di lavoro deve, in siffatta ipotesi, considerarsi intervenuta per fatto imputabile al datore di lavoro (v. sentenza Mayeur, cit., punto 56).<br />
33<br />
Orbene, lo stesso deve valere quando, come nella causa principale, l’applicazione delle norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato comporta la riduzione della retribuzione dei lavoratori interessati dal trasferimento. Questa riduzione, quando è sostanziale, dev’essere considerata come una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori di cui trattasi ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva.<br />
34<br />
Inoltre, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare il diritto nazionale relativo al pubblico impiego sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo della direttiva 77/187. Sarebbe contrario allo spirito di questa direttiva trattare il dipendente che proviene dal cedente non tenendo conto della sua anzianità se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità del dipendente dello Stato per il calcolo della sua retribuzione.<br />
35<br />
Di conseguenza la questione pregiudiziale dev’essere risolta come segue: la direttiva 77/187 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d’impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell’anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell’ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell’interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev’essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187.<br />
Sulle spese<br />
36<br />
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi,</b></p>
<p>la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:<br />
La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in via di principio, a che, in caso di trasferimento d’impresa da una persona giuridica di diritto privato allo Stato, questo, in quanto nuovo datore di lavoro, proceda ad una riduzione dell’importo della retribuzione dei lavoratori interessati allo scopo di conformarsi alle vigenti norme nazionali relative ai pubblici dipendenti. Tuttavia, le autorità competenti incaricate di applicare e di interpretare dette norme sono tenute a farlo in tutta la misura possibile alla luce dello scopo di detta direttiva, tenendo conto segnatamente dell’anzianità del lavoratore se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità del dipendente statale per il calcolo della sua retribuzione. Nell’ipotesi in cui questo calcolo si risolva in una riduzione sostanziale della retribuzione dell’interessato, tale riduzione costituisce una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro a scapito dei lavoratori interessati dal trasferimento, di modo che la rescissione del loro contratto di lavoro per questo motivo dev’essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro, conformemente all’art. 4, n. 2, della direttiva 77/187.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-11-2004-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</a></p>
<p>Pres. Esposito, Est. Iannini GEAT S.r.l. e Publiconsult S.p.a. (Avv.ti R. Mirigliani, A. Buccelli e G. La Caria) c. Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti E. Filardi e M. Mascaro) sulla diversità tra la gestione del servizio pubblico a mezzo di società e la concessione di servizio pubblico 1. Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-11-11-2004-n-2083/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.2083</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Esposito, Est. Iannini<br /> GEAT S.r.l. e Publiconsult S.p.a. (Avv.ti R. Mirigliani, A. Buccelli e G. La Caria) c. Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti E. Filardi e M. Mascaro)</span></p>
<hr />
<p>sulla diversità tra la gestione del servizio pubblico a mezzo di società e la concessione di servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Provvedimento di decadenza dalla gestione del servizio pubblico – Natura del potere esercitato – Fonte – Capitolato – Conseguenze – Non è potere autoritativo – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Servizi pubblici – Gestione del servizio pubblico a mezzo di società – É alternativo rispetto alla concessione del pubblico servizio – Fonte – Art. 113 T.U.E.L. – Conseguenze – Inclusione della controversia nella materia di vigilanza e controllo nei confronti di gestori di servizi pubblici – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La determina del funzionario che, in virtù delle previsioni del Capitolato, dispone la decadenza dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali, non concreta un potere autoritativo, destinato ad incidere su posizioni di interesse legittimo, ma un potere conferito alla P.A. nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale. Pertanto non sussiste giurisdizione del G.A.																																																																																												</p>
<p>2.	La fattispecie relativa alla gestione di un servizio pubblico a mezzo di società non può essere ricompresa nel novero di controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, per le quali la Corte Costituzionale ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti l’art. 113 del D. Lgs. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali) configura la gestione di servizio a mezzo di società come forma alternativa di gestione del servizio pubblico rispetto a quello della concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Di conseguenza si deve escludere che una controversia vertente sulla decadenza dalla gestione del servizio di una società attenga alla materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il gravame proposto dalle Società ricorrenti concerne l’atto con il quale il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Roseto Capo Spulico, avvalendosi delle previsioni del Capitolato disciplinante lo svolgimento del servizio di gestione entrate comunali tributari e patrimoniali, ha disposto la decadenza dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali, avendo ritenuto sussistenti gravi e reiterati abusi ed irregolarità nella conduzione del servizio (art. 11 Capitolato).<br />	<br />
	Va rilevato, in via preliminare, che non sembra dubbio che l’atto che ha dato origine alla controversia, vertente in tema di servizi pubblici locali, costituisca espressione di poteri conferiti alla parte pubblica nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale, esercitabili in presenza di determinate situazioni, configuranti, sostanzialmente, specifiche fattispecie di inadempimento di obbligo inerenti al rapporto stesso.<br />	<br />
	Pare da escludere, pertanto, che il Comune, nel disporre la decadenza, abbia esercitato poteri autoritativi, destinati ad incidere su posizioni di interesse legittimo.<br />	<br />
	Tale rilievo impone di affrontare, in via del tutto preliminare, il problema della sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Bisogna, infatti, tenere presente che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 103 cost. dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 lett. a) della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”. La stessa sentenza ha dichiarato, altresì, illegittimo il secondo comma dello stesso articolo 33, che comprendeva tra tali controversie, quelle tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi.<br />	<br />
	Dalla pronuncia della Corte costituzionale si desume, pertanto, che, anche in materia di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice amministrativo deve comunque correlarsi all’esercizio di poteri di carattere pubblicistico (si confronti, con riferimento alla natura del potere risolutivo attribuito ai comuni in relazione a rapporti convenzionali ed alle conseguenze dell’intervento della sentenza n. 204/2004, TAR Lazio, Sez. Latina 8 settembre 2004 n. 778).<br />	<br />
	Orbene, nel caso di specie, secondo quanto sopra precisato, “l’Amministrazione non ha esercitato alcun potere di carattere pubblicistico, in quanto l’atto che ha disposto la decadenza è espressione di un potere risolutivo di natura privatistica, contemplato da regole di carattere contrattuale, inserite nel richiamato Capitolato”.<br />	<br />
	La controversia risulta, pertanto, estranea all’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo che, come detto, rimane correlata alla tutela di posizioni di interesse legittimo, lese da atti costituenti espressione di poteri autoritativi.<br />	<br />
	Va tenuto presente, in proposito, che appare da escludere che la fattispecie sia riconducibile al novero delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, in relazione alle quali la Corte costituzione ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 113 della decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) configura, infatti, la gestione del servizio a mezzo di società come forma alternativa di gestione del servizio pubblico rispetto a quella della concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Deve, del pari, escludersi, vista la natura dei poteri esercitati, che la controversia attenga alla materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.<br />	<br />
	Il difetto di giurisdizione concerne anche la domanda di risarcimento dei danni. L’art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, prevede, infatti, che il giudice amministrativo conosce delle questioni relative al risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione.<br />	<br />
	Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2004.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2004-n-7307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Varrone, Est. Cafini V.T. MAROZZI s.r.l. (Avv. V. Zammit) c. Regione Campania (Avv. M. D’Elia), A.IR.- Autoservizi Irpini s.p.a. (Avv.ti P. Tesauro e P. Catalano) sulla perentorietà del termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente 1. Giustizia amministrativa – Accoglimento del regolamento di competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2004-n-7307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-11-11-2004-n-7307/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, Est. Cafini<br /> V.T. MAROZZI s.r.l. (Avv. V. Zammit) c. Regione Campania (Avv. M. D’Elia), A.IR.- Autoservizi Irpini s.p.a. (Avv.ti P. Tesauro e P. Catalano)</span></p>
<hr />
<p>sulla perentorietà del termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Accoglimento del regolamento di competenza – Conseguenze – Onere per il ricorrente di riassumere il giudizio con apposita istanza entro un termine perentorio																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Accoglimento del regolamento di competenza – Istanza di riassunzione – Termine – Trenta giorni – Natura – È perentorio &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’espressione che il legislatore utilizza all’art.31, ult. co. L. n.1034 del 1971, in base alla quale, quando sia stata accolta l’istanza di regolamento di competenza, “il ricorrente può riproporre l’istanza al tribunale territorialmente competente”, deve essere intesa nel senso che con essa viene posto a carico del ricorrente l’onere di riassumere il giudizio, consistendo, quindi, “l’istanza” menzionata in un atto di riassunzione. Pertanto anche nel processo amministrativo il giudizio deve essere riassunto con apposito atto, che va depositato al TAR dichiarato competente entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione regolatrice della competenza. In ogni caso non può ammettersi che per il caso della riassunzione non sia previsto dall’ordinamento un termine di chiusura, contrastando certamente con i principi processuali generali la considerazione che, per la mancanza di un termine perentorio, un giudizio possa rimanere pendente senza limiti, in quanto rimesso alla sola diligenza o buona volontà delle parti. 																																																																																												</p>
<p>2.	Non è condivisibile la tesi dell’ordinarietà del termine, dovendo considerare, al contrario, il termine di trenta giorni previsto per la riassunzione del ricorso come perentorio, in quanto stabilito dalla legge per riproporre innanzi al giudice naturale un ricorso già depositato presso altro giudice riconosciuto non competente e rimettere così il ricorso originario nella sua corretta impostazione procedurale. Inoltre, è certamente contrario ai principi di razionalità e logicità che il ricorso originario, non proposto esattamente, sia assoggettato ad un termine di decadenza e non altrettanto avvenga per il gravame volto a ricondurre il giudizio di fronte all’organo giurisdizionale, che, fin dall’inizio, si sarebbe dovuto adire. Consegue pertanto che, qualora l’atto di riassunzione intervenga nel rispetto dei termini previsti dall’art.31 u.c. cit. e delle relative modalità, il giudice potrà decidere della controversia nel merito; mentre, qualora l’atto intervenga e sia depositato al TAR competente dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla norma appena citata, esso si presenta come preordinato soltanto ad una pronuncia in rito di improcedibilità del ricorso originariamente proposto presso il Giudice poi dichiarato incompetente dal Consiglio di Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 6576 del 2003 proposto dalla</p>
<p><b>V.T. MAROZZI s.r.l.</b>, con sede in Bari, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Zammit ed elettivamente domiciliato presso il cui studio in Roma , via Alessandria n.130;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maria D’Elia, dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli, n.12;</p>
<p>nonché contro</p>
<p>l’<b>A.IR.- Autoservizi Irpini s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Paolo Tesauro e Pasquale Catalano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Messico n. 7;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. III, n.261/03 in data 19.6.2003, resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13  luglio 2004, relatore il Cons. Domenico Cafini, uditi gli avv.ti Zammit e Tesauro;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio (n.3152 del 1990)  la soc. V.T. Marozzi chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione della Giunta regionale della Campania 3.5.1988, n.563, con la quale la “Gestione straordinaria regionale trasporti irpini di Avellino”, ora A.IR. s.p.a., era stata autorizzata a prolungare l’autolinea Bagnoli Irpino-Avellino fino a Roma, via autostrada, mediante una coppia di corse feriali, con partenza da Bagnoli Irpino alle ore 4,30 e da Roma alle ore 16, nonché ad esercitare, nell’ambito della stessa autolinea, una coppia di corse giornaliere sul tratto Avellino-Roma, in partenza da Avellino alle ore 7,20 e da Roma alle ore 14,40.<br />
Tale delibera regionale veniva sospesa con ordinanza del TAR Lazio, Sez. I ter, 15.11.1990, n.1397 “limitatamente all’autorizzazione all’esercizio della coppia di corse giornaliere Avellino-Roma” e detto provvedimento era poi confermato, in sede  di appello, da questa Sezione VI con ordinanza 5.4.1991, n.349.<br />
Sempre con riguardo al gravame anzidetto la soc. A.IR. proponeva ricorso per regolamento di competenza e il Consiglio di Stato dichiarava, con decisione di questa stessa Sezione 10.6.1991, n.355, la competenza del TAR Campania.</p>
<p>1.1. A distanza di oltre dieci anni da tale pronuncia, con istanza depositata il 24.10.2002 presso il Tribunale amministrativo anzidetto, la soc. A.IR. chiedeva che, ai sensi dell’art.26, comma 4, L. n.1034/1971, fosse dichiarato “perento” il ricorso per il quale la Sezione Sesta del Consiglio di Stato aveva dichiarato la competenza territoriale dello stesso TAR con la decisione n.355/1991.<br />
Poiché in tale occasione era stato evidenziato dalla stessa soc. A.IR., che, dopo la citata sentenza n. 355, le era stata notificata istanza “di riproposizione” di ricorso dalla Marozzi s.r.l. e che, però, presso il TAR Campania, non era stato rinvenuto “né il fascicolo trasmesso dal Consiglio di Stato, né l’istanza di riproposizione” (come confermato dal Presidente del TAR Campania con nota 31.10.2002, n.1596, secondo cui il fascicolo di causa non risultava “iscritto nei ruoli, né vi era traccia di alcun atto o documentazione inerente la causa di cui trattasi“, ossia quella relativa al ricorso della soc. Marozzi), il Presidente della Sez. III dello stesso TAR, con decreto 20.12.2002, n.269, fissava l’udienza per l’esame della istanza di ricostruzione del fascicolo, proposta dall’A.IR., all’esito della quale l’istanza stessa veniva dichiarata inammissibile, sul presupposto della mancanza di una domanda di riassunzione e, quindi, della non pendenza del giudizio (v.ordinanza 13.2.2003, n.835).<br />
In prosieguo, l’A.IR. s.p.a., in relazione a tale ultima ordinanza, riassumeva con atto depositato al TAR Campania il 2.4.2003, il ricorso a suo tempo proposto dalla Marozzi s.r.l. davanti al TAR Lazio (condizionando tuttavia tale riassunzione “alla sola ricostruzione del fascicolo”, e reiterando, a tal fine, l’istanza di declaratoria della perenzione già prodotta) e il Presidente del TAR Campania, Sez. III, pronunciandosi su detta istanza di riassunzione, dichiarava  &#8211; con decreto 9.4.2003 n.3599 &#8211; l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art.26 ultimo comma, L. n.1034/1971, dopo avere rilevato il mancato deposito nel termine dell’atto di riproposizione del giudizio notificato il 1°.8.1991 e dopo avere considerato che l’atto depositato il 2.4.2003 non era “idoneo alla riassunzione di un giudizio ormai estinto e tanto meno gli si poteva attribuire il valore di autonomo atto di riproposizione, per l’ulteriore preclusione derivante dall’evidente elusione del termine di legge”.</p>
<p>1.2. La Marozzi s.r.l.. proponeva quindi davanti al medesimo TAR Campania un primo ricorso (n.12044/03), in opposizione al decreto presidenziale n. 3599/03, con cui chiedeva che fosse ”disposta la reiscrizione nel ruolo ordinario del ricorso dichiarato estinto”, e, quindi, un secondo ricorso (n.4245/03), col quale riproponeva il precedente atto di riassunzione (riferito al ricorso originariamente proposto davanti al TAR Lazio), “insistendo nelle deduzioni e richieste formulate nel ricorso introduttivo”.</p>
<p>1.3. Il TAR adito, infine, pronunciandosi su entrambi i ricorsi sopra menzionati e previa loro riunione, rigettava con la sentenza in epigrafe l’opposizione proposta avverso il decreto presidenziale n. 3599/03,  condannando la soc. Marozzi al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio.</p>
<p>1.4. Contro tale sentenza interpone l’odierno appello la società anzidetta, la quale  prospetta nuovamente i motivi già dedotti nel giudizio di primo grado, e cioè:<br />
A) incompetenza, in quanto il ricorso in opposizione sarebbe stato pronunciato da un giudice non ritualmente investito della controversia stante l’inidoneità dell’atto depositato dalla soc. A.IR. in data 2.4.2003 ai fini della riassunzione del giudizio;<br />
B) illegittimità del decreto opposto per essere stato pronunciato nell’ambito di un giudizio già definito con l’ordinanza TAR Campania, Sez. III, n.835/2003, con la quale l’istanza dell’A.IR. s.p.a. era stata dichiarata inammissibile;<br />
C) violazione dell’art.152 c.p.c., secondo cui i termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo hanno carattere ordinatorio, salvo che la legge stessa li dichiari espressamente perentori ovvero faccia derivare dalla loro inosservanza la decadenza; <br />
D) violazione dell’art.31, ult. co., L. n.1034/1971 perché il termine previsto decorre dalla data di notifica della decisione di accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, notifica che nella specie non sarebbe stata effettuata, con conseguente inopponibilità alla ricorrente dell’asserita decadenza.<br />
In via subordinata, l’appellante chiede anche che sia riconosciuto in suo favore il beneficio dell’errore scusabile, concludendo per l’accoglimento del ricorso in appello, previo annullamento del decreto presidenziale n.3599/2003 opposto in prime cure, con conseguente reiscrizione nel ruolo ordinario del ricorso dichiarato estinto.<br />
Nel giudizio si sono costituite la Regione Campania e l’A.IR. s.p.a. che si sono opposte al gravame rilevandone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.<br />
In prossimità della discussione del ricorso le parti hanno prodotto memorie ribadendo le rispettive tesi e conclusioni.</p>
<p>1.5. Alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 la causa è stata, infine, assunta in decisione.</p>
<p>2. Come emerge dalla esposizione che precede, costituisce oggetto del ricorso in esame l’ordinanza in epigrafe specificata, con la quale il TAR della Campania, Sez III, pronunciandosi sulla opposizione della V.T. Marozzi s.r.l. avverso il decreto n.3599/2003 del Presidente della stessa Sezione &#8211; con cui era stata dichiarata l’estinzione del giudizio non essendo l’atto, depositato dalla società Autoservizi Irpini data 2.4.2003, idoneo alla riassunzione di un giudizio &#8211;  ha rigettato l’opposizione proposta, condannando la società istante alle spese del giudizio.</p>
<p>2.1. Ai fini dell’esame del ricorso stesso giova innanzitutto evidenziare che, a seguito della  decisione regolatrice della competenza n.355/1991 di questa Sezione VI, la soc. V.T. Marozzi ha notificato alle controparti in data 31.7- 1.8.1991 apposito atto di riassunzione del giudizio e che tale atto non è stato, tuttavia, iscritto a ruolo presso il Tribunale dichiarato competente, come può desumersi dalla nota n.1596 del 31.10.2002 del Presidente del TAR della Campania, da cui emerge che il fascicolo di causa non è stato materialmente rinvenuto, e, comunque, non è risultato “iscritto nei ruoli”.<br />
Tale circostanza del mancato deposito, d’altra parte, non è smentita dalla ricorrente, la quale non afferma di avere depositato nella Segreteria del TAR Campania la istanza di riassunzione, pur notificata nel 1991 alle controparti e trasmessa al proprio domiciliatario in Napoli.</p>
<p>2.2. Ciò posto, la questione centrale che deve affrontare il Collegio concerne proprio gli effetti di detto mancato deposito e  la perentorietà o meno del termine di trenta giorni previsto per la riassunzione dall’art.31, ultimo comma, della legge n.1034 del 1971 (v. in proposito i riproposti motivi dell’appello sopra specificati ai punti 1.5 lett. C) e D)).<br />
Sul punto deve subito osservarsi che nel decreto presidenziale oggetto dell’opposizione in prime cure era stato ritenuto che il termine di trenta giorni fosse perentorio e che, entro tale termine, l’atto di riassunzione dovesse essere non solo notificato alle altre parti, ma anche depositato e che, comunque, in linea subordinata, nella specie si sarebbe dovuto applicare l’ulteriore termine di trenta giorni previsto dall’art.21, comma 2, L. n.1034/1971 (termini  entrambi ovviamente  superati nel caso in esame).<br />
Tale statuizione, condivisa nell’ordinanza collegiale impugnata, viene criticata dalla società appellante, la quale sostiene, al contrario, il carattere ordinatorio del termine di cui all’art.31, ult. co. della L. n. 1034/1971; e ciò perché il ragionamento del TAR non avrebbe tenuto in alcun conto il principio generale stabilito dall’art.152 c.p.c., secondo cui i termini stabiliti dalla legge per il compimento degli atti del processo (come appunto quelli di cui all’art.31, ult. co. cit.) avrebbero carattere ordinatorio, salvo che la legge stessa (ma tale ipotesi non sarebbe sussistente nel caso) li dichiari espressamente perentori ovvero faccia derivare dalla loro inosservanza la sanzione della decadenza.<br />
Peraltro, sempre secondo parte ricorrente, il TAR avrebbe invocato norme di legge relative a casi diversi e non suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.</p>
<p>2.3. Le argomentazioni della società appellante non possono essere condivise.<br />
Ed invero, l’espressione che il legislatore utilizza all’art.31, ult. co. L. n.1034 del 1971, in base alla quale, quando sia stata accolta l’istanza di regolamento di competenza, “il ricorrente può riproporre l’istanza al tribunale territorialmente competente”, deve essere intesa, ad avviso del Collegio, nel senso che con essa viene posto a carico del ricorrente l’onere di riassumere il giudizio, consistendo, quindi, “l’istanza” menzionata in un atto di riassunzione.<br />
D’altronde, se tale istanza si riferisse al regolamento di competenza, il comma predetto si porrebbe in contrasto con il precedente comma 8 che afferma la incontestabilità della competenza territoriale dopo che sia intervenuta la pronuncia regolatrice della competenza stessa da parte del Consiglio di Stato sull’apposito ricorso.<br />
La interpretazione predetta appare, comunque, anche in armonia con la generale disciplina processualistica civile, in particolare con l’art. 50 c.p.c., secondo cui, dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul regolamento di competenza, la causa deve essere riassunta nei termini indicati, altrimenti “il processo si estingue”, e con l’art. 125 disp. att. c.p.c., secondo cui la riassunzione della causa va effettuata con una comparsa che, tra l’altro, deve contenere il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio e deve essere notificata alle altre parti (anche non costituite).<br />
Sulla base di siffatta interpretazione va ritenuto, quindi, che anche nel processo amministrativo il giudizio deve essere riassunto con apposito atto, che va depositato al TAR dichiarato competente entro il termine di  trenta giorni dalla notifica della decisione regolatrice della competenza.<br />
Tale interpretazione appare in linea,  del resto, anche con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale, seppure con una pronuncia non recente, ha statuito l’obbligo di riassunzione della causa innanzi al Tribunale amministrativo competente nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia  con cui è stata accolta l’istanza di regolamento di competenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 18.11.1982, n.793, richiamata anche nella dec. 4.11.1999 n,1720 di questa Sezione), obbligo che invece non sussiste in caso di rigetto dell’istanza.<br />
Anche a voler prescindere dalle osservazioni che precedono, non può  comunque ammettersi che per il caso della riassunzione non sia previsto dall’ordinamento un termine di chiusura, contrastando certamente con i principi processuali generali &#8211; come evidenziato nell’ordinanza impugnata &#8211; la considerazione che, per la mancanza di un termine perentorio, un giudizio possa rimanere pendente senza limiti, in quanto rimesso alla sola diligenza o buona volontà delle parti. <br />
Il Collegio non può dunque condividere la tesi dell’ordinarietà del termine sostenuta da parte appellante, dovendo considerare, al contrario, il termine di trenta giorni previsto per la riassunzione del ricorso come perentorio &#8211; in quanto stabilito dalla legge per riproporre innanzi al giudice naturale un ricorso già depositato presso altro giudice riconosciuto non competente e rimettere così il ricorso originario nella sua corretta impostazione procedurale &#8211; e dovendo ritenere, inoltre, che sarebbe certamente contrario ai principi di razionalità e logicità che il ricorso originario, non proposto esattamente, sia assoggettato ad un termine di decadenza e non altrettanto avvenga per il gravame volto a ricondurre il giudizio di fronte all’organo giurisdizionale, che, fin dall’inizio, si sarebbe dovuto adire.<br />
E ciò senza rilevare anche che l’assoggettamento ad un termine di decadenza, nel senso anzidetto, contrasterebbe, più generalmente, con l&#8217;esigenza, immanente ad ogni processo (e particolarmente a quello amministrativo, in cui gli interessi pubblici coinvolti  non possono essere  lasciati a lungo in stato di incertezza), di pervenire  alla definizione delle controversie nel più breve lasso di tempo possibile, non rimesso  esclusivamente alla volontà di una delle parti.<br />
Consegue da quanto sopra che, qualora l’atto di riassunzione intervenga nel rispetto dei termini previsti dall’art.31 u.c. cit. e delle relative modalità, il giudice potrà decidere della controversia nel merito; mentre, qualora l’atto intervenga e sia depositato al TAR competente dopo la scadenza del termine perentorio previsto dalla norma appena citata, esso si presenta come preordinato soltanto ad una pronuncia in rito di improcedibilità del ricorso originariamente proposto presso il Giudice poi dichiarato incompetente dal Consiglio di Stato.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure specificate dedotte nell’appello ai punti 1.5. lett. C) e D) sopra specificati devono essere, dunque disattese.</p>
<p>2.4. Quanto ai rilievi ulteriori mossi nell’appello, ritiene il Collegio che anch’essi non possano essere favorevolmente apprezzati, dovendo osservarsi:<br />
&#8211; circa la assunta incompetenza del TAR Campania (v. motivo sopra indicato alla lett.A) del punto 1.5), che detto  Tribunale è stato comunque investito della controversia da parte della soc. A.IR. col suo atto di riassunzione del giudizio (pur tardivo) &#8212; circa il rilievo ulteriore (v. lett. B) punto 1.5 sopra menzionato) &#8211; secondo cui il decreto opposto non si sarebbe potuto pronunciare nell’ambito di un procedimento (n.12044/02) già definito &#8211; che nella sostanza il TAR Campania è stato investito della<br />
2.5. Parte appellante invoca, infine, l’applicazione in proprio favore del beneficio dell’errore scusabile, per il caso che si dovesse ritenere perentorio  (come si è appunto effettivamente ritenuto) il termine di cui al cit. art.31, ult. comma.<br />
In relazione a tale richiesta &#8211; posto che alla data di notifica di riassunzione (31 luglio-1° agosto 1991) la società appellante aveva formalmente dichiarato di conoscere la decisione regolatrice della competenza e che da quella data è poi trascorso un termine ultradecennale senza che l’atto stesso sia stato depositato al TAR Campania &#8211; deve ritenere il Collegio che non ricorrano i presupposti per la concessione dell’errore scusabile, anche perché nella specie non sono ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connessa a difficoltà interpretative e ad oscillazioni giurisprudenziali da cui possono conseguire difficoltà nella domanda di giustizia ed una effettiva diminuzione della tutela giustiziale (cfr., Cons. St., Sez.VI 20.6.2003, n.3689;  17.10.1997, n.1494).</p>
<p>3. In conclusione la Sezione ritiene:<br />
&#8211; che il termine di trenta giorni per la riassunzione del giudizio, a seguito della decisione sul regolamento di competenza sia perentorio;<br />
&#8211; che non essendo stato depositato dalla società appellante alcun atto di riassunzione nel termine previsto presso il TAR Campania, dove peraltro è risultato inesistente il fascicolo dell’originario ricorso, non poteva ritenersi radicato in detto TAR alcu<br />
&#8211; che il superamento del termine perentorio (nel caso in esame di oltre dieci anni) nel deposito dell’atto di riassunzione stesso presso il TAR competente comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario.<br />
Pertanto, pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, il Collegio deve respingerlo e, in riforma dell’ordinanza con lo stesso impugnata, deve dichiarare improcedibile il ricorso originariamente proposto davanti al TAR Lazio (n. 3152/1990), annullando l’ordinanza predetta nonché il decreto presidenziale, dalla V.T Marozzi s.r.l. opposto nella parte in cui, non correttamente, è stata pronunciata l’estinzione del giudizio de quo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo rigetta e, in riforma dell’ordinanza impugnata, dichiara l’improcedibilità del ricorso originariamente proposto davanti al TAR del Lazio dalla V.T.Marozzi s.r.l. (n.3152/1990) ed annulla, secondo quanto specificato in motivazione, l’ordinanza stessa e il decreto presidenziale opposto nel gravame con essa deciso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 luglio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio VARRONE 	&#8211;				Presidente<br />	<br />
Carmine VOLPE  		&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Francesco D’OTTAVI  &#8211;                                      	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI &#8211;                                       	Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI &#8211;					Consigliere Est.<br />	<br />
Guido SALEMI  &#8211;                                               	Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7344</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-11-2004-n-7344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-11-2004-n-7344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7344</a></p>
<p>Presidente: FRASCIONE &#8211; Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Soc. Spoletini Umberto (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (Avv. Sisto)- Gecop (avv. Sticchi Damiani) sulla legittimità costituzionale di una norma regionale che fa salvi gli effetti sospensivi disposti da regolamenti amministrativi Processo amministrativo – sindacato di legittimità costituzionale –fattispecie – art. 28, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-11-2004-n-7344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7344</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-11-2004-n-7344/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7344</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente:  FRASCIONE &#8211; Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI<br /> Soc. Spoletini Umberto (avv. G. Pellegrino) c. Regione Puglia (Avv. Sisto)- Gecop (avv. Sticchi Damiani)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale di una norma regionale che fa salvi gli effetti sospensivi disposti da regolamenti amministrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – sindacato di legittimità costituzionale –fattispecie – art. 28, comma 10, l.r. Puglia n. 11 del 2003 – salvezza degli effetti sospensivi disposti da precedenti regolamenti amministrativi – manifesta inammissibilità della questione</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 comma 10, primo inciso, della legge della Regione Puglia  n. 11 del 2003 &#8211; che, emanata a seguito delle modifiche al Titolo quinto della Costituzione, stabilisce che “sono fatti salvi gli effetti delle sospensioni già disposte con il Reg. 21 dicembre 2001, n. 11, il Reg. 28 giugno 2002, n. 5, il Reg. 23 dicembre 2002, n. 10, il Reg. 28 gennaio 2003, n. 1, il Reg. 18 aprile 2003, n. 3, il Reg. 27 maggio 2003, n. 4, il Reg. 30 giugno 2003, n. 5 e il Reg. 30 luglio 2003, n. 8” &#8211;  sollevata per preteso contrasto con gli artt. 24, 111, 113, 97 e 3 della Costituzione, nel giudizio in corso avverso i regolamenti citati dalla norma, sotto il profilo della pretesa vanificazione del diritto di difesa avverso provvedimenti amministrativi illegittimi, in quanto la sopravvenienza della legge in questione non determina, per sé, l’automatica improcedibilità dell’impugnazione, ma si limita a spostare la tutela giurisdizionale dal giudizio sulla legittimità dell’atto a quello sulla legittimità della legge, con la conseguenza ulteriore che l’eventuale abrogazione della norma con effetto ex tunc, per l’illegittimo esercizio del potere legislativo, è in grado di restituire in tutta la sua pienezza il controllo giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, senza lesione alcuna dei diritti di difesa dell’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p> sul ricorso in appello n.1366 del 2004,  proposto dalla</p>
<p><b>Soc. Umberto Spoletini S.r.l.</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, ing. Luca Spoletini, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, Via Giustiniani, n. 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Onofrio Sisto, con domicilio eletto in Roma, via Laura Mantegazza n. 24 (c/o il Cav. Luigi Gardin)<br />
e nei confronti</p>
<p>della <b>Soc. GECOP S.r.l.</b>, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante in carica, Sig. Sandro Potenza, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Roma,  alla via Mantegazza 24 (c/o Cav. Luigi Gardin);</p>
<p>nonché<br />
del <b>Comune di Nardò</b> e del <b>Comune di Galatina</b>, n. c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 7862 del 6 novembre 2003</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della parte privata controinteressata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Gianluigi Pellegrino, per delega dell’Avv. Giovanni Pellegrino, per la ricorrente e l’Avv. Lofoco per delega dell’Avv. Sticchi Damiani, per la GECOP S.r.l.; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.1. L’attuale appellante &#8211; interessata alla realizzazione, nel territorio del Comune di Nardò, di un centro polifunzionale, per cui aveva presentato domanda nel 2002, in conformità alle disposizioni del Regolamento regionale 20 marzo 2001 n. 4 per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita &#8211; ha visto vanificate le sue aspettative per l’intervento di successivi regolamenti regionali che, già sul finire del 2001, hanno in più riprese sospeso l’efficacia delle previsioni insediative di cui al citato regolamento regionale n. 4 del 2001.  <br />
L’interessata ha, quindi, impugnato, davanti alla Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dapprima, il regolamento regionale 28 gennaio 2003 n. 1 e, successivamente, con motivi aggiunti, gli ulteriori regolamenti nn. 3, 4 e 5 dello stesso anno, ottenendo, in sede cautelare, la sospensione degli atti impugnati con ordinanza n. 642 del 16 luglio 2003, rimasta tuttavia ineseguita, per la sopravvenienza della citata legge regionale n. 11 del 2003, dal cui art. 28 il giudice adito ha ritenuto di dover fare derivare l’improcedibilità dell’impugnazione e dei relativi motivi aggiunti.<br />
Con sentenza n. 7862 del 6 novembre 2003, infatti, la Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha dichiarato improcedibili le impugnazioni dei regolamenti regionali che avevano sospeso l’efficacia della normativa regolamentare adottata nel 2001 dalla stessa Regione Puglia, in tema di autorizzazioni all’apertura di grandi strutture di vendita,  per effetto della sopravvenienza della legge regionale n. 11 del 2003 il cui art. 28 ha sostituito, ai regolamenti oggetto di impugnazione, la disciplina legislativa di coincidente contenuto, ed ha stabilito l’obbligo di ripresentare le domande già proposte in vigenza del suddetto regolamento del 2001, sulla base delle emanande norme attuative della legge in questione, nel contempo precludendo la possibilità di accordare autorizzazioni prima della adozione della anzidetta normativa.<br />
Il dubbio di illegittimità costituzionale della suddetta legge formulato dalla parte interessata con riferimento agli art. 24,113 e 97, 91, comma 3 e 117 Cost. è stato ritenuto, dal giudice di primo grado, manifestamente infondato, con ciò negandosi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />
1.3. Con l’appello in esame è dedotta l’erroneità del procedimento logico seguito dal giudice di primo grado, sul punto della manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 28 della legge regionale citata, in particolare:<br />
&#8211; per i profili inerenti alla disposta necessità di riproporre le domande in precedenza presentate  secondo le modalità definite nei provvedimenti attuativi previsti dall’art. 2 (comma 10, secondo periodo);<br />
&#8211; per la parte in cui dichiarano inammissibili nuove domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita fino all’approvazione dei medesimi provvedimenti attuativi (comma 9);<br />
&#8211; per la parte in cui ha retroattivamente fatti salvi gli effetti delle sospensioni già disposte con i regolamenti regionali nn. 11/2001 e seguenti (comma 10, primo periodo).<br />
E’ pertanto reiterato, da parte dell’appellante, il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 28 in questione, quanto al comma 10, primo periodo, sotto il profilo della violazione degli art. 24, 113 111, 97 e 3 della Cost. e, quanto, al comma 10 secondo periodo, nel suo collegamento con il comma 9, per contrasto con gli artt. 41, 97, 117 e 3 Cost, ed è chiesto, in riforma della sentenza appellata, con la remissione degli atti alla Corte costituzionale, l’accoglimento integrale, nel merito, del ricorso principale e dei motivi aggiunti o, in via subordinata, quanto alla domanda risarcitoria, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. <br />
2. All’appello resistono tanto la Regione quanto la parte privata epigrafe.<br />
3. Infine la causa, chiamata alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, è stata trattenuta in decisione.  </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appellante rinviene, nelle norme regionali (art. 28, comma 10, della legge della regione Puglia n. 11 del 2003) una vera e propria sanatoria legislativa, incidente in modo diretto e immediato sul suo diritto di difesa davanti agli organi di giustizia amministrativa avverso gli atti regolamentari oggetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, rendendoli non più contestabili in sede giurisdizionale.<br />
La norma incriminata testualmente dispone nel senso che “sono fatti salvi gli effetti delle sospensioni già disposte con il Reg. 21 dicembre 2001, n. 11, il Reg. 28 giugno 2002, n. 5, il Reg. 23 dicembre 2002, n. 10, il Reg. 28 gennaio 2003, n. 1, il Reg. 18 aprile 2003, n. 3, il Reg. 27 maggio 2003, n. 4, il Reg. 30 giugno 2003, n. 5 e il Reg. 30 luglio 2003, n. 8”, con la precisazione ulteriore che “le domande comunque presentate ai sensi dell&#8217;articolo 5 del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4, devono essere riproposte secondo le modalità definite nei provvedimenti attuativi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere a) e b)”.<br />
Per il primo inciso di tale disposizione, è sollevato il sospetto di    violazione degli artt. 24, 113, 111 e 97 della Costituzione, per compressione del diritto di difesa.<br />
Ritiene la Sezione che la questione, proposta davanti al giudice amministrativo investito del controllo giurisdizionale della legittimità dei regolamenti richiamati nella disposizione, è, prima ancora che infondata, irrilevante, nel presente giudizio.<br />
Come è stato fatto correttamente osservare dalla difesa della controinteressata, alla luce degli insegnamenti della stessa Corte costituzionale in tema di c.d. sanatoria legislativa di provvedimenti illegittimi, la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di una legge che dà copertura legislativa a disposizioni di natura regolamentare, sostanzialmente attraendo, nella propria sfera di disciplina oggetti e materie normalmente affidati all&#8217;azione amministrativa,  non annulla il diritto di difesa degli amministrati, ma lo connota secondo il regime tipico degli atti legislativi, trasferendo il controllo di legittimità dall&#8217;ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.<br />
Allorché, dunque, sulla pretesa illegittimità dell’atto non sia ancora intervenuta la sentenza passata in casa giudicata, l’interessato ha sempre la possibilità di eccitare il controllo sostanziale sulla legittimità della norma di rango superiore, e perseguire, nel caso in cui la stessa abbia a rivelarsi in contrasto con i precetti e le garanzie costituzionali, l’ordinario controllo di legittimità del provvedimento impugnato, a seguito della rimozione della norma illegittima ad opera del giudice delle leggi.<br />
L’improcedibilità del ricorso, in esito alla sopravvenienza della legge regionale non consegue, dunque, ineluttabilmente, alla “sanatoria”, ma, eventualmente, all’esito negativo del controllo sulla legittimità costituzionale della norma legislativa asseritamene illegittima, il quale implica in ogni caso l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato e non certo la sua vanificazione.<br />
La circostanza, poi, che il meccanismo di tutela risulti aggravato dal duplice accertamento che deve compiersi da parte del giudice direttamente investito della legittimità dell’atto amministrativo, sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata nel giudizio in corso, non è addebitabile all’atto legislativo in sé, in quanto, come fatto osservare dalla stessa Corte costituzionale, in assenza di una “riserva di amministrazione” nell’ordinamento attuale, non è opponibile al legislatore un obbligo di non ingerenza su assetti definiti con l’atto amministrativo.<br />
Ciò appare tanto più evidente, nel caso in esame, in cui l’intervento di normazione primaria della Regione Puglia é sopravvenuto in seguito al mutato assetto delle attribuzioni regionali sulla materia, per effetto delle innovazioni intervenute a livello costituzionale, nella distribuzione delle attribuzioni statali e regionali di rango legislativo.<br />
La sopravvenienza della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha infatti conferito alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di commercio, cosicché del tutto legittimamente la Regione è intervenuta ad attrarre nella potestà legislativa un’attività in precedenza esercitata in funzione regolatoria sulla base della normativa statale (Corte cost. sent. n. 205 del 2001).<br />
L’ampiezza dei poteri già demandati con legge ordinaria dello Stato e la sostanziale omogeneità e compatibilità dei nuovi principi della legge regionale n. 11 del 2003, con quelli dettati dalla norma statale (decreto legislativo n. 114 del 1998) non avallano, dunque, il sospetto che la “legificazione” delle misure soprassessorie, adottate in via amministrativa, siano rivolte a modificare la posizione processuale di parte pubblica, vanificando in radice la tutela giurisdizionale.<br />
La Regione ha infatti fatto uso (per la prima volta) di poteri legislativi pieni in una materia nella quale era prima tenuta ad uniformarsi alle scelte del legislatore statale: la circostanza che principi e disciplina giuridica si equivalgano e siano sostanzialmente omogenei non incide sulla originarietà e primarietà delle scelte.<br />
D’altra parte è fin troppo chiaro che l’eventuale accertamento della non manifesta infondatezza, nel merito, del sospetto di cattivo uso del potere legislativo, da un lato, e l’annullamento con effetto ex tunc della legge regionale illegittima da parte della Corte costituzionale, sarebbero in grado di restituire alla ricorrente, nel giudizio in corso, la piena effettività della tutela giurisdizionale avverso gli atti amministrativi impugnati.<br />
Con il che è ampiamente dimostrata l’irrilevanza, nel presente giudizio, della questione esaminata, la quale, ad ogni buon conto, sulla base delle medesime considerazioni dianzi svolte, è anche manifestamente infondata, non dipendendo direttamente dalla sopravvenienza della legge regionale, l’improcedibilità della impugnazione e dei relativi motivi aggiunti.</p>
<p>2. L’appellante investe anche del sospetto di illegittimità costituzionale il secondo periodo del comma 10 dell’art. 28, in relazione a quanto disposto dal comma 9 dello stesso articolo.<br />
Si tratta della disposizione, sopra richiamata, con la quale è stabilito che “le domande comunque presentate ai sensi dell&#8217;articolo 5 del regolamento regionale 20 marzo 2001, n. 4, devono essere riproposte secondo le modalità definite nei provvedimenti attuativi di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere a) e b)” (comma 10, secondo periodo), correlata alla norma secondo cui “fino all&#8217;approvazione del provvedimento di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono inammissibili le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita” (comma 9).<br />
A sua volta l’art. 2, comma 1, lett. a) e b), richiamato nel citato comma 9, prevede che l&#8217;attuazione della legge regionale della quale si tratta avvenga attraverso provvedimenti attuativi contenenti (per i profili che interessano): “a) i requisiti e le procedure per l&#8217;insediamento di medie e grandi strutture di vendita; b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. <br />
La disposizione, secondo l’appellante, sarebbe illegittima per sospetta violazione degli artt. 41, 97, 117 e 3 della Costituzione.<br />
La tesi è sostenuta con ampi richiami a ordinanze di rimessione alla Corte della precedente legge regionale, non passate, tuttavia, per i profili evidenziati, al vaglio del giudice delle leggi che ha annullato l&#8217;art. 1, comma 3, della L.R. 4 agosto 1999, n. 24, Regione Puglia per violazione del vincolo per la legge regionale, a uniformarsi alle previsioni del decreto legislativa n. 114 del 1998.<br />
Proprio per la diversità dell’assetto costituzionale in cui erano state evidenziate, dai giudici emittenti, i profili di illegittimità costituzionale della normativa regionale del 1999, quelle considerazioni appaiono cedevoli, a fronte della sopravvenuta possibilità, per la Regione, di programmare autonomamente la qualificazione e lo sviluppo del settore del commercio, dapprima vincolato a criteri e principi appartenenti ad un previgente regime.<br />
In definitiva, il regime programmatorio elaborato nel precedente assetto legislativo e regolamentare non può, in tale differente ampiezza delle potestà regionali, trovare attuazione per le grandi strutture di vendita (sia pure limitatamente alle domande in corso), senza compromettere definitivamente l’intero percorso della programmazione regionale. <br />
La scelta del legislatore regionale, ancorché comporti un temporaneo sacrificio della libertà di iniziativa economica, appare sorretta sul piano della razionalità, dalla esigenza di garantire sul territorio regionale l’organica distribuzione delle grandi strutture, secondo linee programmatiche aggiornate e coerenti  con la necessità politica di assicurare un razionale sviluppo del mercato.<br />
Sono stati ricordati dalla controinteressata criteri e principi di recente affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 176 del 22 aprile 2004), nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale direttamente proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull&#8217;art. 5 della legge della  Regione  Marche  15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche della legge regionale  4 ottobre 1999, n. 26 concernente: «Norme ed indirizzi per il  settore  del commercio»).<br />
Tali principi non possono che essere fatti propri dalla Sezione la quale deve ritenere manifestamente infondata la pretesa violazione dell’art. 41 della Cost., allorché, come nella specie, alla sostanziale esigenza di condizionare l’ammissibilità di iniziative rivolte alla realizzazione di grandi strutture di vendita a strumenti di programmazione coordinata del territorio ai fini della razionale distribuzione della rete, si accompagnino accorgimenti volti a garantire l’amministrato dal protrarsi incontrollato di un certo margine di tempo ritenuto necessario dal legislatore per portare a compimento la programmazione di settore.<br />
Qualora infatti gli organi a ciò deputati non dovessero approdare, nei termini prescritti, agli strumenti attuativi cui è subordinata la possibilità di riproposizione delle istanze inoltrate in vigenza del regolamento n. 4 del 2001, non ne conseguirebbe un differimento sine die della data di presentazione delle domande, in quanto resterebbe comunque all’interessato la possibilità di coltivare gli ordinari rimedi predisposti dall’ordinamento avverso il comportamento inerte dell’amministrazione.<br />
Né è sostenibile l’invocata tutela costituzionale dell’interesse dell’attuale appellante a vedere decisa la domanda sulla base della normativa vigente al tempo del regolamento n. 4 del 2001, dal momento che proprio le sopravvenienze normative e giurisprudenziali hanno imposto una riprogrammazione della rete delle grandi strutture di vendita, cosicché anche per tale profile appare giustificata la norma che condiziona per il complesso delle domande presentate sulla base di tale regolamento la condizione della adozione delle disposizioni attuative della legge regionale di recente emanazione.<br />
Quanto al preteso sospetto di violazione dell’art. 117, la formulazione è del tutto generica  e non può essere ritenuta ammissibile.<br />
A parte il contenuto del primo comma dell’art. 117 (per il quale il denunciato contrasto con l’art. 41 cost. comporterebbe violazione altresì di detta disposizione), l’incidenza dei parametri desumibili dal citato art. 117 sulla legittimità della norma costituzionale entrerebbe in gioco per la parte in cui è riservata allo Stato la disciplina della concorrenza.<br />
L’appellante intende infatti denunciare la violazione dell’art. 117 lett. e), per la correlazione con iniziative relative a differenti regioni che non avrebbero fatto uso, sia pure nell’esercizio dell’autonomo potere legislativo, di analogo potere soprassessorio.<br />
Sennonché non appare sufficientemente specificato quale  possa essere l&#8217;incidenza dell&#8217;intervento regionale sul regime  della concorrenza e dunque sull&#8217;equilibrio economico generale.<br />
Sotto il differente profilo della violazione degli artt. 3 e 97 Cost., mentre è stata sufficientemente dimostrata la razionalità della scelta, è insita nella attribuzione della materia alla potestà legislativa esclusiva ad ogni singola Regione, la possibilità di regimi differenziati, in ragione delle differenze delle esigenze apprezzate in ambito regionale dall’organo legislativo preposto, né è dato compiere alcuna relazione fra imprenditori le cui posizioni si sono ormai definite in vigenza di un preesistente assetto ed altri le cui domande non erano state ancora definite allorché è mutato il quadro costituzionale di riferimento delle potestà regionali.</p>
<p>3. In definitiva, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ritenute in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzione sollevate in questa sede, deve essere confermata la declaratoria di improcedibilità di cui alla sentenza appellata, con conseguente reiezione dell’appello.<br />
Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’appellante ed in favore dei resistenti</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;<br />	<br />
	Condanna l’appellante, in favore della Regione Puglia e della GECOP S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessivi €3000,00 da ripartirsi in parti eguali fra i due resistenti, oltre IVA e CPA, come per legge. <br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 13 luglio 2004, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:																																																																																												</p>
<p>Emidio FRASCIONE	&#8211; PRESIDENTE<br />	<br />
Rosalia M.P. BELLAVIA &#8211;	CONSIGLIERE<br />	<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI – Est.	CONSIGLIERE<br />	<br />
Cesare LAMBERTI	&#8211; CONSIGLIERE<br />	<br />
Claudio MARCHITIELLO	#NOME?</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.7342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-11-2004-n-7342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Frascione – Est. Zaccardi Provincia di Verona (avv.ti Pasquini e A. Manzi) c/ Publimarkacomunication s.r.l. (avv. M. A. Sandulli) &#8211; A.I.C.A.P. (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) (avv. Laruffa) gli enti locali possono stabilire distanze tra cartelli pubblicitari più rigorose di quelle stabilite nel codice stradale Industria e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Zaccardi<br /> Provincia di Verona (avv.ti Pasquini e A. Manzi) c/ Publimarkacomunication s.r.l. (avv. M. A. Sandulli) &#8211; A.I.C.A.P. (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari) (avv. Laruffa)</span></p>
<hr />
<p>gli enti locali possono stabilire distanze tra cartelli pubblicitari più rigorose di quelle stabilite nel codice stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – cartelli pubblicitari – distanze – distanze minime – derogabilità in senso più rigoroso da parte degli enti locali proprietari delle strade – possibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Una volta che sia  fissato dalla normativa nazionale il limite al disotto del quale non è consentito scendere nel determinare la distanza del posizionamento tra i cartelli pubblicitari sulle strade, limite definito espressamente minimo, e giustificato dal rispetto di esigenze di sicurezza della circolazione valide per tutto il territorio nazionale e per tutte le condizioni di fatto in cui la circolazione si svolge, la funzione normativa del Codice della Strada e del suo regolamento attuativo é compiuta e deve essere riconosciuto agli Enti proprietari il potere di disciplinare la distanza dei cartelli pubblicitari sulle strade di proprietà in modo più rispondente alle esigenze concrete  di sicurezza della circolazione che una certa comunità territoriale, attraverso i suoi eletti che saranno chiamati a rispondere della correttezza delle scelte effettuate anche in sede politica, intenda garantire ai suoi appartenenti. Infatti, la qualificazione delle distanze prevista dalle norme del DPR 495/1992 contenute nell’art. 51, come” minime” assume proprio il significato di garantire una soglia di garanzia, appunto minima,di sicurezza oltre la quale si riespande il potere degli enti proprietari di garantire condizioni di sicurezza maggiori e più rispondenti alle condizioni di circolazione dei singoli tratti stradali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n.9467/2003 proposto dalla</p>
<p><b>Provincia di Verona</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Pasquini e Andrea Manzi ed  elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo in via Confalonieri n. 5;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Publimarkacomunication s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Alessandra Sandulli, ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio al C.so Vittorio Emanuele II n. 349;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>A.I.C.A.P. (Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari)</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Laruffa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Maria Alessandra Sandulli, in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.349;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, n.3039/2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati ;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio  della Società appellata e dell’AICAP;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
data per letta alla pubblica udienza dell’otto giugno 2004  la relazione del Consigliere dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, l’avv. A. Manzi per l’appellante, l’avv. M.A. Sandulli e l’avv. La Ruffa per gli appellati;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</b></p>
<p>1) La decisione appellata, emessa in forma semplificata a tenore dell’art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art.9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n.205, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Società attuale appellata per l’annullamento delle determinazioni nn.36104, 36102, 36103, 36090 e 36091 del 26 febbraio 2003 con le quali è stato negato il rinnovo delle autorizzazioni per il mantenimento di altrettanti cartelli pubblicitari bifacciali situati su strade di competenza provinciale in quanto “allo stato attuale il posizionamento risulta contrastare con il regolamento provinciale n. 214 del 21 marzo 1990 art.1” (distanza minima da altri cartelli pubblicitari fissata dal citato regolamento in 500 metri).<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto, con motivazione invero  molto stringata, che la Provincia di Verona fosse tenuta a rispettare rigorosamente il limite fissato dall’art. 23, quarto comma, del D Lvo n. 285 del 30 aprile 1992 in raccordo con il secondo comma, lett. b) dell’art. 51 del D.P.R. n. 195 del 16 dicembre 1992, di 100 metri di distanza da un cartello all’altro non potendo indicare una maggiore distanza sia pure per motivi di sicurezza della circolazione o ambientali.<br />
Si deve precisare che nella sentenza, si deve ritenere  per mero errore materiale, la distanza prevista dalle nome qui riportate è determinata in 150 metri, ma questo non rileva ai fini del decidere in quanto la Provincia appellante ha posto un diverso limite di 500 metri superiore comunque a quello previsto a livello legislativo nazionale.<br />
In fatto è, altresì, utile precisare che l’interesse all’appello residua solo per l’annullamento dei dinieghi di rinnovo contraddistinti dai numeri n.36090 e 36091 relativi a due cartelli pubblicitari situati su un tratto stradale (della ex S.S. 500  di Lonigo) rimasto nella competenza della Provincia appellante anche dopo il passaggio alla Regione Veneto delle competenze relative alla gestione di numerosi tratti stradali come si evince dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 20 del 3 marzo 2003.</p>
<p>2) Nell’atto di appello la Provincia di Verona sostiene  che non vi è stata alcuna deroga alle disposizioni statali di livello primario e secondario ricordate nella decisione appellata che si riferiscono solo al rispetto di distanze minime da osservare nel posizionamento dei cartelli ma non implicano che non possano essere dettate norme diverse, e, quindi, distanze maggiori tra un cartello e l’altro, per esigenze di sicurezza o anche paesaggistiche ed ambientali. <br />
In altri termini,secondo questa tesi, le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento attuativo fisserebbero solo dei limiti minimi al disotto dei quali non sarebbe possibile scendere se non nei casi espressamente previsti dalle stesse norme (ad esempio per i Comuni nei casi contemplati dal quarto comma dell’art. 51 soprarichiamato) ma non escluderebbero la possibilità di fissare limiti più rigorosi (primo motivo). Si osserva, inoltre, che il giudice di primo grado ha letto erroneamente le norme in questione che non prevedono un dovere da parte degli Enti gestori di autorizzare il posizionamento dei cartelli che rispettino le distanze minime ma solo la loro autorizzazione con la conseguenza che sarebbe possibile dettare norme diverse e più rigorose da osservare poi in sede di rilascio delle singole autorizzazioni (secondo motivo) e che, comunque la decisione non è adeguatamente motivata (terzo motivo).</p>
<p>3) Sia la Società appellata che l’Associazione interveniente “ad opponendum” hanno confutato tale tesi difensiva con ampie memorie in cui essenzialmente si osserva che: a) vi è stata deroga perché in sostanza nella Provincia di Verona i cartelli pubblicitari non possono essere esposti ad una distanza pari a quella valida in tutto il territorio comunale; b) la Provincia non è dotata di tale potere regolamentare che è attribuito solo ai Comuni per restringere e non ampliare ulteriormente la distanza minima consentita; c) ammettendo la configurabilità del potere esercitato in concreto dalla Provincia appellante  vi sarebbe  una limitazione non consentita del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di iniziativa economica con prescrizioni incisive di detto diritto che può, invece, essere limitato in via generale ed esclusiva solo con poteri normativi esercitati a livello nazionale. In definitiva, secondo le parti resistenti, dove non esistano norme specifiche di livello primario (e dettate in via generale per tutto il territorio nazionale) di segno contrario l’attività espositiva sulle strade deve essere considerata libera  e non vietata.</p>
<p>4) Ritiene il Collegio che l’appello sia meritevole di accoglimento.<br />
In primo luogo non può non rilevarsi che la censura svolta con il terzo motivo, di incongruità della motivazione della sentenza appellata, appare fondata se solo si considera che il giudice di primo grado, in disparte la lettura non precisa del limite fissato normativamente come distanza minima per il posizionamento dei  cartelli pubblicitari, ha ritenuto che vi fosse un obbligo di autorizzare l’ esposizione di ogni singolo cartello che rispetti detta distanza mentre la norma richiamata prevede si il regime autorizzatorio senza porre, però, alcun vincolo sul contenuto dei singoli provvedimenti da adottare in concreto.<br />
Peraltro l’effetto devolutivo proprio dell’appello nel giudizio amministrativo consente a questo giudice di valutare nel merito la questione di diritto che viene qui posta all’attenzione.<br />
Il primo ed il secondo motivo  di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni logiche, sono  fondati.<br />
La formulazione delle norme su cui si fonda la tesi accolta dal primo giudice e ribadita in questa sede con ulteriori  argomenti dalle parti resistenti, consente di giungere a conclusioni opposte nel senso che una volta che sia  fissato il limite al disotto del quale non è consentito scendere nel determinare la distanza del posizionamento tra i cartelli pubblicitari sulle strade, limite definito espressamente minimo a livello di legislazione nazionale, e giustificato dal rispetto di esigenze di sicurezza della circolazione valide per tutto il territorio nazionale e per tutte le condizioni di fatto in cui la circolazione si svolge, la funzione normativa del Codice della Strada e del suo regolamento attuativo sia compiuta e deve essere riconosciuto agli Enti proprietari il potere di disciplinare la distanza dei cartelli pubblicitari sulle strade di proprietà in modo più rispondente alle esigenze concrete  di sicurezza della circolazione che una certa comunità territoriale, attraverso i suoi eletti che saranno chiamati a rispondere della correttezza delle scelte effettuate anche in sede politica, intenda garantire ai suoi appartenenti.<br />
La qualificazione delle distanze prevista dalle norme del DPR 495/1992 contenute nell’art. 51, come” minime” assume proprio il significato di garantire una soglia di garanzia, appunto mimima,di sicurezza oltre la quale si riespande il potere degli enti proprietari di garantire condizioni di sicurezza maggiori e più rispondenti alle condizioni di circolazione dei singoli tratti stradali.<br />
La tesi delle resistenti potrebbe avere un fondamento solo se il legislatore non avesse aggiunto alla indicazione delle distanze consentite l’aggettivazione “minima” che, logicamente, prima che letteralmente, implica che fermo il rispetto di quella stabilita come minima ogni altra diversa e superiore può essere legittimamente fissata dagli organi  a ciò deputati.<br />
In ciò non vi è alcuna violazione del diritto di libera iniziativa economica  garantito da norme costituzionali che ne consentono l’esercizio libero ma nel rispetto ed in raccordo con altri interessi costituzionalmente protetti (come la vita, la sicurezza e la salute dei cittadini).<br />
Anche l’argomento secondo cui le Provincie non sarebbero dotate di un potere regolamentare per disciplinare la materia di cui trattasi non può essere assecondato.<br />
Ed invero, una volta che sia chiarito che le norme statali non disciplinano direttamente l’aspetto delle distanze tra i cartelli pubblicitari se superiori alle distanze minime comunque da garantire, si riespande il potere anche normativo dei singoli Enti proprietari.<br />
Non è esatto quindi definire queste regole speciali di livello locale come deroghe alla disciplina generale perché costituiscono,invece, mere integrazioni della stessa ed hanno anche la funzione di evitarne una applicazione, per così dire  residuale, nel caso di inesistenza di disposizioni integrative di livello locale.<br />
Questo potere regolamentare era attivabile da parte degli Enti locali anche solo  sulla base dell’art. 7 del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto è riconducibile al potere di organizzazione delle funzioni amministrative proprie di tali enti ma, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, che ha ridisegnato completamente l’ambito dei poteri regolamentari degli Enti locali assegnando loro anche i poteri normativi secondari relativi all’esercizio  delle loro attribuzioni non può, oggettivamente, essere posto in dubbio. Il regolamento provinciale di cui alla deliberazione n. 214 del 21 marzo 1990 è, quindi, legittimo.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va accolto. Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie con riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso proposto in primo grado .<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso addì 8 giugno 2004 in camera di consiglio con l’intervento di:</p>
<p>Emidio Frascione	&#8211;		Presidente,<br />	<br />
Giuseppe Farina		&#8211;	consigliere,<br />	<br />
Cesare Lamberti		&#8211;	consigliere,<br />	<br />
Goffredo Zaccardi		&#8211;	consigliere est.,<br />	<br />
Aldo Fera			&#8211;	consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.21491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-11-11-2004-n-21491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-11-11-2004-n-21491/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-11-11-2004-n-21491/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.21491</a></p>
<p>Pres. SAGGIO, Est. DI PALMA Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale Governo Cosenza (Avv. dello Stato) c/ Frassia Francesco non ha natura perentoria il termine di dieci giorni prima dell&#8217;udienza di comparizione per il deposito da parte della P.A. di documenti relativi ad un&#8217;infrazione ed alla sua contestazione Pubblica Amministrazione – Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-11-11-2004-n-21491/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.21491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-11-11-2004-n-21491/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.21491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. SAGGIO, Est. DI PALMA<br /> Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale Governo Cosenza (Avv. dello Stato)  c/ Frassia Francesco</span></p>
<hr />
<p>non ha natura perentoria il termine di dieci giorni prima dell&#8217;udienza di comparizione per il deposito da parte della P.A. di documenti relativi ad un&#8217;infrazione ed alla sua contestazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Sanzioni amministrative – Termine ex art. 23, 2° comma, L. 689/81 – Natura perentoria – E’ esclusa &#8211; Conseguenze –Eccezioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni prima<br />
dell&#8217;udienza  di  comparizione, fissato dall&#8217;art. 23, comma secondo,<br />
della legge n.  689 del 1981, per il deposito da parte<br />
dell&#8217;Amministrazione dei documenti relativi  all&#8217;infrazione ed alla<br />
sua contestazione, non ha natura perentoria, onde  il  deposito  dei<br />
documenti oltre tale termine non implica alcuna decadenza,  mancando<br />
nella  norma una simile comminatoria, ne&#8217; producendo alcuna decadenza<br />
 lo stesso mancato deposito di detti documenti nel corso del<br />
giudizio,  salvo  l&#8217;accoglimento dell&#8217;opposizione nelle ipotesi in<br />
cui l&#8217;opponente possa  dimostrare  la fondatezza dei motivi di<br />
opposizione solo sulla base di tali  documenti,  costituendo in tali<br />
ipotesi il mancato deposito un elemento presuntivo di giudizio in<br />
ordine alla fondatezza del ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5794_5794.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2004 n.21484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-11-11-2004-n-21484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. VITRONE, Est. DE CHIARA S.A.M.E.S. S.r.l. (Avv. G. Merla) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) negli appalti pubblici, regolati dal Capitolato ex d.p.r. n. 1063/62, l&#8217;inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell&#8217;obbligo di consegnare i lavori non conferisce all&#8217;appaltatore il diritto di risolvere il rapporto 1. Contratti della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VITRONE, Est. DE CHIARA<br /> S.A.M.E.S. S.r.l. (Avv. G. Merla) c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>negli appalti pubblici, regolati dal Capitolato ex d.p.r. n. 1063/62, l&#8217;inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell&#8217;obbligo di consegnare i lavori non conferisce all&#8217;appaltatore il diritto di risolvere il rapporto</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalti pubblici – Art. 10 Capitolato generale d.p.r. n, 1063/62 – Obbligo di consegna dei lavori  &#8211; Inadempimento della P.A. – Facoltà di risolvere il  rapporto da parte dell’appaltatore – Non sussiste – Facoltà di recedere dal contratto – Sussiste</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalti pubblici &#8211;  Art. 10 Capitolato generale d.p.r. n, 1063/62 – Obbligo di consegna dei lavori  &#8211; Inadempimento della P.A. –<br />
Risarcimento del danno – Ammissibilità – Sussiste &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.p.r. n. 1063 del 1962, l’inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell’obbligo di consegnare i lavori non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, ex art. 10 del Capitolato, la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto.</p>
<p>2. Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.p.r. n. 1063 del 1962, in caso di inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell’obbligo di consegnare i lavori, è ammissibile il riconoscimento all’appaltatore di un diritto al risarcimento  solo se egli abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">negli appalti pubblici, regolati dal Capitolato ex d.p.r. n. 1063/62, l’inadempimento da parte della Amministrazione appaltante dell’obbligo di consegnare i lavori non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto</span></span></span></p>
<hr />
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