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	<title>11/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/10/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a></p>
<p>Pres. Giulia &#8211; Est. Quiligotti IMPRESA AMATI SILVANO (Avv. R. Barberis) c/ Comune di Ardea (Avv.ti G. Piccinni, F. Mastrocola), Società Sole s.p.a. (Avv. G. Piccinni) sulla legittima esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento di servizi dell&#8217;impresa che abbia omesso di specificare i costi relativi alla sicurezza ex art. 1, co.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-10-2006-n-10258/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.10258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Giulia                 &#8211;              Est. Quiligotti<br /> IMPRESA AMATI SILVANO (Avv. R. Barberis) c/ Comune di Ardea  (Avv.ti G. Piccinni, F. Mastrocola), Società Sole s.p.a. (Avv. G. Piccinni)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittima esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento di servizi dell&#8217;impresa che abbia omesso di specificare i costi relativi alla sicurezza ex art. 1, co. 1 e 3,&nbsp; l. 327/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto di servizi – Gara – Esclusione dell’impresa concorrente – In caso di omessa specificazione nell’offerta economica dei costi di sicurezza  &#8211; Legittimità – Sussiste &#8211; Ex art. 1, co. 1 e 3 l. 327/2000 – Mancata indicazione degli oneri sicurezza nella <i>lex specialis</i> di gara – Irrilevanza – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una gara per l’affidamento di un appalto pubblico di servizi, deve ritenersi legittima, ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 3, l. 327/2000 (sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto), l’esclusione dell’impresa concorrente che abbia omesso di specificare in sede di redazione dell’offerta economica i costi relativi alla sicurezza, così da impedire alla commissione di gara di valutarne la congruità ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, senza che rilevi in alcun modo la mancata specificazione di tali costi nella <i>lex specialis</i>, posto che il predetto art. 1 introduce una norma inderogabile, destinata ad operare autonomamente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sez. II bis</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunziato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. <b>2627/2003</b> proposto</p>
<p>dall’<B>IMPRESA AMATI</B> <B>SILVANO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello  stesso , sito in Roma, alla Via Valdagno n. 22;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  il <b>Comune di Ardea</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Gianluca Piccinni e Fabio Mastrocola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, alla Via G.G. Belli n. 39;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;   della <b>società Sole s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Gianluca Piccinni  ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, alla Via Belli n. 39;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento previa sospensiva</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del verbale del 3.2.2003 di esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica del Comune di Ardea per la ritenuta inammissibilità dei giustificativi in quanto non rispettanti i presupposti della L. n. 327/2000, art. 1, commi 1 e 3;<br />
nonché atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare il bando di gara e l’aggiudicazione definitiva;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione comunale intimata nonché della controinteressata;<br />
Viste le ordinanze nn. 1733/2003 e 1284/2004;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 4.5.2006 il Primo Referendario Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso notificato il 27.2.2003 e depositato il 13.3.2003, l’impresa ricorrente ha impugnato il verbale del 3.2.2003 di esclusione della stessa dalla gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica del Comune di Ardea per la ritenuta inammissibilità dei giustificativi in quanto non rispettanti i presupposti della L. n. 327/2000, art. 1, commi 1 e 3 nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in particolare, il bando di gara e l’aggiudicazione definitiva.<br />
Il Comune di Ardea ha pubblicato in data 25.10.2002 il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica del Comune per un importo a base di asta di euro 635.208,00.<br />
La procedura prescelta, ai sensi del punto n. 8 del bando di gara, è quella del pubblico incanto mediante offerta segreta secondo le modalità di cui al successivo punto n. 13 del bando, che richiama, ai fini della verifica delle offerte anomale, l’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 23, co. 1, del D. Lgs. n. 157/1995 a favore dell’offerta con il prezzo più basso.<br />
All’esito della gara, svoltasi in data 17.12.2002, l’offerta presentata dalla impresa ricorrente è risultata superiore alla soglia di anomalia delle offerte e la stazione appaltante ha, pertanto, proceduto nei suoi confronti alla verifica nel merito della congruità del prezzo offerto, richiedendo, con la nota di cui al prot. n. 942 del 17.12.2002, gli opportuni chiarimenti all’impresa in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti che hanno determinato la percentuale di ribasso offerta.<br />
L’impresa ricorrente ha riscontrato la suddetta richiesta con la nota di cui al prot. n. 127/02, allegando n. 9 schede tecniche illustrative dei prezzi offerti, riportando in allegato le buste paga ed i cedolini degli operai impiegati nel servizio e giustificando il ribasso offerto con la possibilità di ammortizzazione dei costi relativi in quanto svolgente analoghi servizi in comuni viciniori.<br />
Con il verbale di gara del 3.2.2003 la stazione appaltante ha ritenuto non ammissibili i giustificativi prodotti  in quanto non rispettanti i presupposti della L. n. 327/2000, art. 1, commi 1 e 3.<br />
L’impresa ricorrente ha impugnato il suddetto verbale deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:<br />
1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 327/2000 e dell’art. 5, co. 1, lett. c), del d.m. n. 145/2000 nonché della Tariffa regionale prezzi pubblicata sul BURL n. 10 del 10.4.2002, dell’art. 17 del Capitolato speciale di appalto, della Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 2 del 10.1.2002 ed eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
La stazione appaltante avrebbe omesso di evidenziare i costi per l’allestimento delle misure di sicurezza nel bando di gara, precludendosi, di conseguenza, la possibilità di contestare l’offerta economica in ragione della suddetta presupposta carenza.<br />
Non sussisterebbe la dedotta carenza di indicazione dei costi della sicurezza atteso che l’impresa nell’allegazione dei giustificativi ha specificato come i prezzi offerti fossero quelli di cui alla Tabella regionale dei prezzi del 10.4.2002 di cui al  BURL n. 10 del 10.4.2002 in relazione ai quali viene specificato nelle “ avvertenze generali” che tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili e comprendono in linea generale i costi della sicurezza collettiva e personale nonché i relativi apprestamenti previsti nelle norme di settore.<br />
Peraltro le norme del Capitolato speciale di appalto, allegate al bando di gara, di cui agli artt. 16 e 17, prevedono che nei prezzi offerti tutti gli oneri ed obblighi che l’appaltatore dovrà sostenere tra cui anche gli oneri per l’approntamento delle opere di protezione e la completa applicazione della normativa antinfortunistica.<br />
Infine l’art. 5 del DM 19/04/2000 n. 145, co. 1, lett. i), dispone testualmente che “ 1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d&#8217;appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell&#8217;appaltatore:  ….. i ) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni. “ ed in tal senso si è espressa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 2 del 10.1.2002.<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995, i costi delle misure di sicurezza risultando da un documento ufficiale, quale la Tabella regionale dei prezzi del 10.4.2002 di cui al  BURL n. 10 del 10.4.2002, non sarebbero soggetti a giustificazioni particolari ed ad indicazioni puntuali.<br />
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della L. n. 109/1994 e degli Allegati I e II al D. Lgs. n. 494/1996 nonché eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
La stazione appaltante ha omesso completamente la indicazione dei detti costi concernenti la sicurezza pur essendo elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica.<br />
In particolare il bando non avrebbe rispettato in tal senso la prescrizione dell’art. 31 della L. n. 109/1994 e degli Allegati I e II al D. Lgs. n. 494/1996, che troverebbero applicazione, nel caso di specie, pur trattandosi di un appalto di servizi, in considerazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nell’appalto.<br />
3- Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995 ed eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
Il provvedimento di esclusione è stato assunto da parte della stazione appaltante senza il rispetto del principio del contraddittorio ed in violazione dell’obbligo di fornire una puntuale motivazione al riguardo, non apparendo sufficiente al fine il generico richiamo ad una disposizione di legge.<br />
Peraltro la stazione appaltante avrebbe dovuto, ai sensi del successivo comma 4, del richiamato art. 1 della L. n. 327/2000, provvedere all’accertamento della particolare e significativa difformità dell’offerta  rispetto ai parametri di cui ai precedenti commi 1 e 3.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea con memoria del 24.3.2003 con la quale ha dedotto, in via preliminare, la irricevibilità per tardività del ricorso nella parte in cui impugna il bando di gara – per la dedotta irragionevolezza dello stesso nella parte in cui non ha espressamente previsto e quantificato gli oneri di sicurezza- atteso che, in considerazione della sua immediata lesività, lo stesso doveva essere immediatamente e tempestivamente impugnato, e l’inammissibilità nella parte in cui contesta la motivazione addotta dalla stazione appaltante ai fini della esclusione della società ricorrente, in considerazione della discrezionalità di cui la stessa gode in materia che ne consente la contestazione esclusivamente per illogicità e, nel merito, la sua infondatezza, con particolare riguardo alla presunta violazione dell’obbligo partecipativo, attesa la mancanza di una specifica disposizione di legge che impone il contraddittorio nella successiva fase della verifica dell’anomalia delle offerte in sede di contestazione.<br />
Si è costituita in giudizio la controinteressata Sole s.p.a., aggiudicataria dell’appalto a seguito dell’esito della verifica dell’anomalia dell’offerta dell’impresa ricorrente, con memoria di risposta e con ricorso incidentale, notificato il 25.3.2003 e depositato il 27.3.2003 -, a seguito della conoscenza degli atti della procedura ed in particolare della documentazione prodotta in sede di gara da parte della impresa ricorrente acquisita in sede di accesso agli atti consentito dal Comune in data 17.3.2003-, per l’annullamento dell’ammissione della impresa Amati alla gara, di cui al verbale del 17.12.2002, per violazione del punto n. 15 del bando di gara relativamente alla fideiussione presentata in quanto carente dei richiesti requisiti dell’ escussione a semplice richiesta, della rinuncia al beneficio della preventiva escussione, dell’impegno al rilascio della garanzia definitiva ed infine della validità per almeno 180 gg..<br />
Con memoria sul ricorso incidentale della Sole depositata il 26.3.2003 l’impresa Amati ha dedotto la infondatezza nel merito dello stesso, chiedendone il rigetto ed insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso.<br />
L’infondatezza del detto ricorso incidentale sarebbe evincibile dalla semplice lettura della fideiussione dell’Assicurazione edile presentata dalla impresa ricorrente, avuto riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 delle condizioni generali di assicurazione.<br />
Con memoria del 2.4.2003 la Sole s.p.a. ha replicato alla memoria della società ricorrente insistendo per il rigetto del ricorso.<br />
Con l’ordinanza n. 1733/2003 del 3.4.2003 è stata rigettata l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato per l’omessa specificazione da parte dell’impresa ricorrente al Comune dei costi concernenti la sicurezza.<br />
Con istanza del 9.2.2004 la società ricorrente ha reiterato la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in quanto ritenuta fondata su ulteriore documentazione acquisita in un secondo momento e con la successiva memoria del 16.2.2004 ha più diffusamente argomentato sui motivi di ricorso, deducendo la infondatezza del ricorso incidentale.<br />
Con memoria del 25.2.2004 la Sole s.p.a. ha insistito nell’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendo la reiezione della seconda istanza cautelare.<br />
Con memoria del 26.2.2004 il Comune ha chiesto a sua volta  la reiezione anche di questa seconda istanza cautelare.<br />
Con la successiva ordinanza n. 1284/2004  del 26.2.2004 è stata dichiarata la inammissibilità della nuova istanza di sospensione cautelare  per l’assenza di un fatto nuovo sopravvenuto nonché per l’avvenuta presentazione dell’istanza da parte del procuratore munito di mandato speciale per la sola fase cautelare e non anche per il ricorso.    <br />
Con memorie del 28.4.2006 sia il Comune di Ardea che la controinteressata Sole s.p.a. hanno insistito per il rigetto del ricorso. <br />
All’udienza del 4.5.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio che hanno insistito ciascuno nelle rispettive difese.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La questione oggetto del presente giudizio attiene alla legittimità della esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto indetta dal Comune di Argea ed avente ad oggetto  il servizio di manutenzione pubblica di illuminazione e di impianti semaforici del Comune la cui offerta, a seguito della richiesta dei giustificativi di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995, è stata ritenuta anormalmente bassa dalla Commissione di gara, con il ribasso di oltre il 50% rispetto all’importo a base di asta, per omessa indicazione dei costi di sicurezza e dei lavoratori di cui all’art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 327/2000.<br />
Si prescinde dalla trattazione delle molteplici eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso in trattazione di cui agli scritti difensivi del Comune di Ardea e della società controinteressata Sole s.p.a. in considerazione della sua infondatezza nel merito; e, per il medesimo motivo, diviene irrilevante la trattazione del ricorso incidentale presentato dalla Sole s.p.a. avverso il provvedimento che aveva originariamente ammesso la società ricorrente alla partecipazione alla gara di cui trattasi.<br />
In ordine logico va per primo esaminato il secondo motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 3, della L. n. 327/2000 in quanto nel bando sarebbe stata illegittimamente omessa la indicazione dei detti costi della sicurezza con la conseguenza che, in mancanza, la commissione non avrebbe potuto procedere alla esclusione dalla gara per il detto motivo.<br />
Si premette che, nel caso di specie, la normativa applicabile è quella di cui al D. lgs. n. 157/1995, trattandosi di appalto di servizi, come si evince, da un lato, dallo specifico richiamo alla detta normativa da parte del bando di gara, e, dall’altro, dall’indicazione da parte del bando di gara e del capitolato speciale di appalto dell’oggetto dell’appalto consistente nell’ “ esercizio, la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici esistenti sul territorio e di proprietà del Comune di Ardea”; ne consegue, da un lato, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1 della L. n. 327/2000 e, dall’altro, la inapplicabilità della pur richiamata disposizione di cui all’art. 31, co. 2, della L. n. 109/1994, concernente gli appalti di lavori, che prescrive la evidenziazione dei costi della sicurezza in sede di bando di gara con la specificazione della loro non assoggettabilità al ribasso d’asta.<br />
L’art. 1 della L. 7/11/2000 n. 327, “ Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.”, dispone testualmente che : <br />
“1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro. <br />
2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. <br />
3. Nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte, <b>quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994</b>, n. 109 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, <b>gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza</b>, che devono essere <b>specificamente indicati</b> e risultare <b>congrui </b>rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. <br />
4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e <b>3</b>. <br />
….”<br />
Sulla base di tale quadro normativo il motivo in esame è infondato.<br />
Al riguardo, è sufficiente rilevare che l&#8217;art. 1 della L. n. 327/2000 configura una norma inderogabile, la cui operatività è autonoma, in virtù della sua natura e della fonte da cui promana e pertanto non è subordinata ad un espresso richiamo da parte del compilatore del bando o della lettera di invito.<br />
Ne consegue che, essendo l&#8217;amministrazione tenuta al rispetto della normativa invocata dall&#8217;impresa ricorrente, il mancato espresso riferimento testuale a tali vincoli normativi è giuridicamente irrilevante.<br />
Né può fondatamente ritenersi che proprio la mancata specificazione dei costi della sicurezza in sede di bando di gara abbia reso impossibile per l’impresa ricorrente la indicazione dei detti costi in sede di redazione dell’offerta economica, atteso proprio il tenore testuale del richiamato disposto di cui all’art. 1 della L. n. 327/2000 che indica i parametri di riferimento dei detti costi cui confrontarsi.<br />
L&#8217;applicazione dell&#8217;art. 1 della L. n. 327/2000 comporta peraltro non già l&#8217;esclusione automatica dell&#8217;offerta che si discosti dai parametri di costo del personale indicati nel decreto del Ministro del lavoro, bensì che simili offerte debbano essere considerate anormalmente basse e quindi sottoposte al procedimento di verifica di cui all&#8217;art. 25 d.lg. n. 157 del 1995 espressamente richiamato dalla stessa L. n. 327/2000.<br />
L&#8217;art. 1 comma 1, della L. 7 novembre 2000 n. 327, costituisce infatti una specificazione della previsione normativa di cui all&#8217;art. 25, comma 2, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, nel senso che introduce un parametro certo &#8211; le tabelle ministeriali sul costo del lavoro &#8211; cui riferire la valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte, ma non nel senso di autorizzare l&#8217;esclusione automatica di quelle che contengano valori inferiori a quelli minimi, quanto in quello di impedire l&#8217;allegazione di giustificazioni sulla remuneratività delle offerte riferite alle tariffe sul costo del lavoro e di precludere alle amministrazioni di tenere conto di quelle eventualmente prodotte. <br />
Il legislatore ha pertanto mostrato con le predette norme di non avere considerato negli appalti di servizi gli oneri di servizi quale un costo fisso ed immutabile da indicarsi già in sede di bando di gara, bensì si è limitato ad imporre l’onere di specificazione in sede di redazione dell’offerta, riservandosi la valutazione discrezionale in ordine alla loro congruità rispetto alla entità ed alle caratteristiche del servizio.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. n. 327/2000 devono essere pertanto rappresentati, a pena di esclusione dalla gara per l&#8217;aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi e forniture, i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all&#8217;entità ed alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.<br />
E le disposizioni richiamate, nell&#8217;imporre la specifica indicazione dei costi relativi agli oneri di sicurezza affrontati dall&#8217;impresa offerente, lungi dall&#8217;introdurre un inutile formalismo, tendono a tutelare in maniera efficace le condizioni di sicurezza in cui si trovano ad operare le maestranze impiegate nell&#8217;azienda. Infatti, l&#8217;indicazione della voce relativa ai suddetti costi e, soprattutto, la loro congruità rispetto al lavoro/servizio/fornitura da eseguire, fa sì che nessuna impresa possa offrire ribassi consistenti a scapito &#8211; non del profitto perseguito &#8211; ma delle condizioni generali di sicurezza dei lavoratori impiegati.<br />
L’offerta economica, negli appalti di servizi, deve, pertanto, contenere un ulteriore componente specifica data dai costi della sicurezza che ciascuna impresa concorrente deve provvedere ad indicare espressamente al fine di consentire alla commissione di gara di verificare, nell’eventuale giudizio di anomalia dell’offerta, la congruità della detta indicazione nell’economia complessiva dell’offerta con un valutazione rimessa alla discrezionalità della stessa commissione di gara.<br />
La mancata indicazione dei detti costi della sicurezza non ha pertanto reso possibile alla commissione di gara di effettuare la valutazione sulla congruità degli stessi ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />
Ugualmente infondato è il primo motivo, volto a sostenere che i costi della sicurezza sarebbero stati comunque, desumibili dalla tariffa regionale dei prezzi approvata dal Consiglio Regionale del Lazio e pubblicata sul B.U. della Regione Lazio n. 10 del 10.4.2002, richiamata dalla soc. ricorrente nelle proprie giustificazioni.<br />
Non può ritenersi rilevante ai fini che interessano il richiamo generico alla predetta tariffa regionale contenuto nella relazione giustificativa dell’offerta anomala nel quale si fa riferimento a tabelle compilate ai soli fini revisionali ed inoltre in materia di appalti di opere pubbliche e non invece, come nel caso di specie, di servizi pubblici; considerato che, comunque, il requisito dell’indicazione specifica nell’offerta economica dei costi di sicurezza non può ritenersi soddisfatto dalla circostanza che le singole tariffe regionali contengano “ in linea generale, tutte le misure di sicurezza collettive e personali…”, mancando, comunque, la quantificazione di tali oneri. <br />
Così come agli appalti di lavori pubblici si riferisce espressamente il richiamato art. 5, co. 1, lett. i) del D.M. n. 145/2000, sul quale si è soffermata l’Autorità dei LL.PP. con la determinazione dirigenziale n. 2 del 10.1.2001 e che, pertanto, si devono ritenere inconferenti nel caso di specie, trattandosi esclusivamente di un appalto di servizi.<br />
Né può fondatamente ritenersi che l’offerta economica presentata dalla società ricorrente, in quanto riferita a prezzi comprensivi di tutti gli oneri e gli obblighi gravanti sull’appaltatore (cfr. artt. 16 e 17 del capitolato speciale d’appalto), includesse perciò anche l’indicazione dei costi di sicurezza, in mancanza della specificazione delle singole voci che la compongono e proprio con particolare riferimento alla voce inerente i costi di sicurezza.<br />
Ed infatti, nel caso di appalto di servizi, gli elementi costitutivi dell’offerta e dunque i relativi criteri di valutazione sono il costo della manodopera, i costi relativi alla sicurezza del personale, le spese per l’acquisizione dei materiali di consumo e delle attrezzature, le spese generali e l’utile di azienda.<br />
Detti elementi costitutivi devono essere analiticamente individuati proprio al fine di consentire all’amministrazione la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta presentata e l’assolvimento degli oneri di legge con riferimento al costo della manodopera  ed ai costi della sicurezza.<br />
Applicando le richiamate disposizioni di legge al caso in esame, emerge che la società ricorrente è stata esclusa correttamente dalla gara per anomalia dell&#8217;offerta, posto che i costi relativi agli oneri di sicurezza non sono stati evidenziati nè in sede di offerta economica nè in sede di giustificazioni fornite in ordine all’anomalia.<br />
Nè maggior pregio hanno le argomentazioni della società ricorrente circa la rilevata carenza di giustificazioni in ordine al costo del lavoro.<br />
Invero, la semplice allegazione di alcune buste paga del personale dipendente non poteva ritenersi di per sè sufficiente a dar conto dell’incidenza del costo del lavoro, quale elemento costitutivo dell’offerta presentata ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto “de quo”.<br />
Altrettanto infondato è l’ulteriore motivo di censura con il quale è stato dedotto l’asserito difetto del contraddittorio in sede di valutazione delle offerte sospettate di anomalia.<br />
La società ricorrente sostiene infatti che la commissione di gara si sarebbe limitata ad un generico richiamo delle disposizioni di legge senza consentirle di fornire gli adeguati ed opportuni chiarimenti al riguardo<br />
La commissione di gara, dopo avere accertato nella seduta del 17.12.2002 l’eccessivo ribasso del prezzo offerto dalla società ricorrente, ha attivato il procedimento di cui all’art. 25 del D. lgs. n. 157/1995 nel pieno rispetto del contraddittorio, richiedendo alla società ricorrente i giustificativi concernenti la propria offerta e, soltanto dopo avere esaminato la relazione giustificativa, nella seduta del 3.2.2003 ha rilevato non ammissibilità dei detti giustificativi per violazione dell’art. 1 della L. n. 327/2000.<br />
Ne consegue che la società ricorrente era stata messa sin dall’inizio del procedimento di verifica dell’anomalia nelle condizioni di comprendere quali  fossero gli elementi sui quali soffermare la propria attenzione. <br />
Peraltro la garanzia procedimentale accordata al presentatore dell’offerta ritenuta anormalmente bassa si esaurisce nell’obbligo gravante in capo all’amministrazione appaltante di richiedere all’impresa le necessarie giustificazioni, senza che possa desumersi da alcuna norma o principio generale l’esistenza di un ulteriore obbligo di valutare nel contraddittorio delle parti gli elementi giustificativi presentati dall’impresa.<br />
Né si ritiene sussistente il dedotto difetto di motivazione di cui al detto ultimo motivo di censura, considerato che dal tenore testuale del provvedimento impugnato è dato rilevare non soltanto il richiamo alla specifica disposizione di legge (il detto richiamo infatti non può essere assolutamente ritenuto generico, come dedotto in ricorso, attesa la specifica indicazione non solo della legge ma anche dell’articolo di legge e dei commi interessati dal provvedimento) ma anche l’aspetto ed il profilo sul quale si è soffermata l’attenzione dell’amministrazione ai fini di deliberare l’esclusione dalla gara della società ricorrente.<br />
Il ricorso va, in conclusione, respinto.<br />
Le spese di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti. </p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4.5.2006, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:</p>
<p>Patrizio Giulia, Presidente<br />
Francesco Giordano, Consigliere <br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6059</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6059/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6059</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. Saltelli Alpes Costruzioni S.R.L. (Avv.ti A. De Vivo, L. Mazzeo e A. Reggio d’Acri) c/ A.N.A.S. S.p.a. (Avv. Gen. Stato) sul risarcimento del danno per illegittima esclusione da una procedura di gara&#160;&#160; e sui criteri di quantificazione del danno stesso in presenza di concorso di colpa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6059</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6059/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6059</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore   &#8211; Est. Saltelli<br /> Alpes Costruzioni S.R.L. (Avv.ti A. De Vivo, L. Mazzeo e A. Reggio d’Acri) c/ A.N.A.S. S.p.a. (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul risarcimento del danno per illegittima esclusione da una procedura di gara&nbsp;&nbsp; e sui criteri di quantificazione del danno stesso in presenza di concorso di colpa da parte del danneggiato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Responsabilità della pubblica amministrazione – Illegittima esclusione da procedura di gara per aggiudicazione di appalto pubblico di lavori – Elemento soggettivo della responsabilità – Diniego dell’Amministrazione appaltante di regolarizzare la documentazione allegata – Colpa della Pubblica Amministrazione – Sussiste</p>
<p>2) Responsabilità della Pubblica Amministrazione &#8211; Quantificazione del danno – Difetto di prova in ordine alla impossibilità di utilizzo delle maestranze e dei mezzi lasciati disponibili per l’espletamento di altri servizi – Riduzione in via equitativa – Concorso di colpa del privato nella causazione dell’evento dannoso – Ulteriore riduzione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la colpa dell’Amministrazione, ai fini della configurazione dell’elemento soggettivo dell’illecito da illegittimo esercizio della funzione, allorché sia accertata la mancata  possibilità offerta al concorrente di regolarizzare la documentazione prodotta, ed in particolare la garanzia fideiussoria, allorché l’Ente appaltante, con il proprio comportamento, abbia ingenerato la convinzione che la cauzione provvisoria costituita a mezzo di fidejussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria fosse conforme alle prescrizioni del bando di gara.</p>
<p>2. In caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto già esaurito, il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi  lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa. Inoltre, il predetto risarcimento può essere ulteriormente ridotto del 50% allorché l’affidamento ingenerato dalla stazione appaltante nella regolarità della documentazione amministrativa presentata non sia assoluto, e quindi l’evento dannoso avrebbe potuto essere evitato ove il concorrente avesse prestato la ordinaria diligenza nella predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in appello iscritto al NRG. 1166 dell’anno 2006 proposto da</p>
<p><B>ALPES COSTRUZIONI S.R.L., </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide De Vivo, Luca Mazzeo e Andrea Reggio d’Aci, con i quali è selettivamente domiciliata in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4 (presso l’avvocato Federica Scafarelli);<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
A.N.A.S. S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sez. I, n. 1982  del 3 ottobre 2005;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 426 del 6 luglio 2006;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi per l’avvocato De Vivo per la società appellante e l’avvocato dello Stato Giacobbe; <br />
Ritenuto in fatto e considerato quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 9/10 dicembre 1999 la Alpes Costruzioni s.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna l’annullamento: a) dell’atto di esclusione dalla gara 201A99 indetta dall’A.N.A.S. – Compartimento per la viabilità della Sardegna, Cagliari – avente ad oggetto la realizzazione dei lavori “di distese generali periodiche con conglomerati bituminosi e configurazione delle carreggiate tra i Km. 146+400 e 149+500 e tra i Km. 181+00 e 183+500” per un importo a base d’asta di €. 325.744,86; b) dell’aggiudicazione alla Angius Giuseppe s.a.s. della citata gara d’appalto; c) del verbale di gara del 10 novembre 1999 recante la sua esclusione dalla procedura selettiva e l’aggiudicazione alla Angius Giuseppe s.a.s.; d) in parte qua del bando di gara n. 201A99 e del relativo avviso del 27 settembre 1999 (prot. 34659, Torn 28/29).<br />
La ricorrente, in sintesi, assumeva di essere stata illegittimamente esclusa dalla predetta gara di appalto per aver prestato, a titolo di cauzione provvisoria, una fideiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria, garanzia che peraltro era stata sempre ritenuta idonea dall’A.N.A.S. in precedenti procedure selettive, disciplinate da bandi assolutamente identici a quello di cui alla gara n. 201A99.<br />
L’adito tribunale, nella resistenza dell’intimata A.N.A.S., con la sentenza n. 460 del 19 aprile 2000 annullava il provvedimento di esclusione e quello conseguente di aggiudicazione alla controinteressata Angius Giuseppe s.a.s., ritenendo erroneamente interpretato dalla amministrazione appaltante l’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché lo stesso bando di gara.<br />
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione n. 1927 del 3 aprile 2001, pronunciando sull’appello principale proposto dall’A.N.A.S. S.p.A. e su quello incidentale spiegato dalla Alpes Costruzioni s.r.l. avverso la ricordata sentenza n. 460 del 19 aprile 2000 del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, accoglieva sia il primo, sostenendo che effettivamente le società di intermediazione finanziaria non erano legittimate al rilascio di fideiussioni per la partecipazione a gare per l’appalto di opere pubbliche, sia il secondo, con il quale erano state riproposte le censure sollevate in primo grado e ritenute assorbite, ritenendo fondato il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mediante il quale la Alpes Costruzioni s.r.l. aveva sostenuto il proprio diritto ad essere ammesso ad integrare la documentazione esibita.<br />
In effetti il Consiglio di Stato riteneva che, nel caso di specie, la presentazione per la partecipazione alla gara in questione di una fideiussione rilasciata da una società di  intermediazione finanziaria costituiva una semplice irregolarità, peraltro imputabile alla stessa amministrazione appaltante (che aveva ingenerato al riguardo col proprio comportamento un ragionevole affidamento), così che doveva ammettersi la possibilità di integrare la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.<br />
A seguito di tale decisione, con ricorso notificato il 22 ottobre 2002 la società Alpes Costruzioni s.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e seguenti della legge n. 205 del 2000, nonché degli articoli 33, comma 2, lett. d), e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, la condanna dell’A.N.A.S. S.p.A. al risarcimento del danno ingiusto subito a causa della illegittima (in quanto definitivamente accertata dal giudice amministrativo) esclusione dalla gara n. 201A99 e della conseguente aggiudicazione dell’appalto dei relativi lavori alla controinteressati Angius Giuseppe s.a.s..<br />
A sostegno della richiesta la società ricorrente rilevava, per un verso, che le precedenti sentenze erano intervenute allorquando i lavori oggetto di gara erano già stati affidati ed eseguiti dalla società Angius Giuseppe s.a.s. ed evidenziava, sotto altro profilo, che, risultando la sua offerta la più vantaggiosa, come emergeva dal verbale di verificazione della sua offerta, depositata dalla stessa A.N.A.S. nel primo giudizio di primo grado in ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 2 del 12 gennaio 2000, avrebbe dovuto conseguire l’aggiudicazione dell’appalto in questione.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I, con la sentenza n. 1982 del 3 ottobre 2005 ha respinto il ricorso, sostenendo che la regola di diritto enunciata dai giudici di appello con la decisione n. 1927 del 3 aprile 1002, secondo cui il provvedimento di esclusione dalla gara era illegittimo per non aver consentito la regolarizzazione della garanzia prodotta dalla società, non possedeva “un grado di univocità e di immediata riconoscibilità, tale da far considerare colposo il comportamento della stazione appaltante, che non l’ha immediatamente individuata”, in relazione al consolidato indirizzo giurisprudenziale che consente la possibilità di integrare le sole offerte incomplete o irregolari e non anche quelle concernenti la prova del possesso di un requisito, non ritualmente dimostrato.<br />
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Alpes Costruzioni s.r.l., chiedendone la riforma alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1173, 1175, 1223, 1226, 1337, 2727 e 2729 del Codice Civile; violazione e falsa applicazione dell’art. 24, 97 e 111 della Costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 6 della L. 241/90 e del principio comunitario del legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge 32 luglio 2000, n. 205, nonché dell’art. 112 C.P.C. e del giudicato di cui alla decisione del Consiglio di Stato n. 1927/2001”.<br />
Secondo l’appellante, posto che non poteva dubitarsi dell’avvenuta declaratoria di illegittimità, del provvedimento recante la sua esclusione dalla gara n. 201A99 (e della conseguente aggiudicazione dell’appalto dei relativi lavori alla società Angius Giuseppe s.a.s.), non poteva neppure dubitarsi che tale illegittimità fosse ascrivibile a colpa dell’amministrazione appaltante, come del resto avevano inequivocamente precisato i giudici di appello (che specificamente nella decisione n. 1927 del 3 aprile 2001 aveva ricondotto l’errore compiuto dalla società Alpes Costruzione s.r.l. nel presentare una fideiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria all’affidamento ingenerato dalla stessa amministrazione appaltante in analoghe procedure di aggiudicazione); erroneamente, pertanto, i primi giudici avevano respinto la richiesta risarcitoria, essendo evidente la negligenza del comportamento dell’amministrazione appaltante e la violazione dei basilari principi di buona fede, tanto più che le norme violate non erano né oscure, né complesse, né avevano significati equivoci o contraddittori.<br />
La società appellante ha, quindi, precisato l’ammontare della richiesta risarcitoria, individuandola: a) nelle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta e per la partecipazione alla gara, quantificate, secondo prassi, nella misura dell’1% del valore dell’importo del contratto (€. 325.744,86) ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia; b) nel mancato utile derivante dall’esecuzione dell’appalto nella misura di €. 31.952,31, pari al 19% dell’importo a base d’asta al netto del ribasso (ex art. 345 della L. 2248 del 1865, all. F) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, per un totale complessivo di €. 35.209,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.<br />
L’A.N.A.S. S.p.A. si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha perciò chiesto il rigetto.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I. L’appello è fondato e deve essere accolto, nei sensi qui appresso indicati.<br />
I.1. In punto di fatto non è revocabile in dubbio, come emerge dall’attento esame della sentenza n. 406 del 19 aprile 2000 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna e della decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 1927 del 3 aprile 2001, l’illegittimità del provvedimento con il quale l’A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade, Compartimento per la viabilità della Sardegna, ebbe ad escludere la società Alpes Costruzioni s.r.l. dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori “di distese generali periodiche con conglomerati bituminosi e configurazione delle carreggiate sui tratti della S.S. 131”: infatti, secondo i giudici di appello che confermarono con diversa motivazione la sentenza di primo grado, benché la cauzione prestata mediante fideiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria invece che da una banca o da una società di assicurazione non fosse rispettosa delle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ciò, nel caso di specie, implicava una mera irregolarità della domanda, che ne consentiva l’integrazione anche in ragione del comportamento che la stessa amministrazione appaltante aveva già tenuto in analoghe gare (ritenendo valida proprio la cauzione prestata mediante fideiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria.<br />
Inoltre, come emerge dalla documentazione versata in atti e non contestata dall’appellata A.N.A.S. S.p.A. ed in particolare dal verbale del 19 gennaio 2000 di verificazione dell’offerta della società Alpes Costruzioni s.r.l. (verificazione disposta dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna con ordinanza n. 2 del 2000, all’evidente fine di apprezzare la sussistenza dell’interesse a ricorrere della società ricorrente), se non ne fosse stata deliberata l’esclusione, la predetta società società Alpes Costruzioni S.r.l. si sarebbe resa aggiudicataria dell’appalto dei lavori in questione, essendo la sua offerta la migliore in assoluto con il massimo ribasso offerto pari all’1,910% (la lex specialis della gara prevedeva infatti che la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta ai sensi dell’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato e integrato dalla legge 18 novembre 1998, n. 415).<br />
Non è stato neppure contestato, poi, che i lavori oggetto dell’appalto contestato siano stati non solo effettivamente aggiudicati ad altra impresa (Angius Giuseppe s.a.s.), ma anche realizzati da quest’ultima, così che l’annullamento della esclusione della gara della società appellante e la sua virtuale posizione di aggiudicataria dei lavori non sono in grado di produrre in suo favore alcun effetto utile.<br />
I.2. Ciò posto, considerato che ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ma deve valutarsi la sussistenza dell’elemento psicologico quanto meno della colpa, in quanto la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione conseguente all’annullamento di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dall’articolo 2043 C.C. (C.d.S., sez. IV, 29 settembre 2005, n. 5204), occorre verificare se, in concreto, tale elemento sia ravvisabile nel caso di specie. <br />
Deve al riguardo precisarsi, che al fine dell’accertamento dell’elemento soggettivo non deve farsi riferimento all’atteggiamento psicologico dell’agente, quanto piuttosto al funzionamento complessivo dell’apparato pubblico, al fine da verificare se, in concreto, esso sia stato tale coerente con le regole di legalità, imparzialità e buon andamento che devono presiedere, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, all’esercizio della funzione amministrativa, e cioè se, in definitiva, l’attività della pubblica amministrazione che ha dato luogo alla illegittimità del provvedimento sia scusabile ovvero sia coerente con il più generale comportamento di buona fede; al riguardo la giurisprudenza ha affermato in tema di risarcimento che, ferma restando la permanente difficoltà di individuare un “<i>quid pluris</i>” rispetto alla stessa illegittimità dell’atto, la colpa dell’amministrazione deve essere valutata tenendo conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità delle violazioni imputabili all’amministrazione, anche alla luce del potere discrezionale concretamente esercitato dall’amministrazione, delle condizioni concrete, dell’apporto eventualmente dato dai privati al procedimento (C.d.S., sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 43).<br />
Orbene, nel caso di specie, indipendentemente da eventuali specifiche responsabilità personale di determinati funzionari o agenti (che evidentemente ai fini che qui interessa sono del tutto irrilevanti), giova rilevare che nella decisione n. 1927 del 3 aprile 2001 di questa stessa Sezione il profilo della responsabilità dell’amministrazione, proprio <i>sub specie </i>dell’elemento soggettivo della colpa, risulta sufficientemente individuato, essendo stata ricollegata alla mancata  possibilità offerta alla società Alpes Costruzioni S.p.A. di regolarizzare la documentazione prodotta, ed in particolare la garanzia prodotta, atteso che l’aver prestata la cauzione mediante fideiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria invece che da una banca o da una società di assicurazione, era “imputabile…all’Ente appaltante, il quale con il proprio comportamento aveva ingenerato nella società ricorrente la convinzione che la cauzione provvisoria costituita a mezzo di fidejussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria fosse conforme alle prescrizioni del bando di gara”.<br />
La correttezza di tali conclusioni, che, per un verso, sono coperte dal giudicato e che, d’altra parte, non sono state neppure idoneamente contestate o confutate dall’amministrazione appaltante, esimono la Sezione da ulteriori indagini intorno all’esistenza dell’elemento soggettivo ai fini della domanda risarcitoria che, pertanto, deve essere considerata ammissibile e fondata.<br />
I.3. In ordine alla determinazione del quantum, in mancanza di una specifica individuazione da parte della società Alpes Costruzioni S.p.A., la Sezione ritiene di dover condividere quell’indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244; sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302; 24 ottobre 2002, n. 5860), secondo cui in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto già esaurito, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell’azione amministrativa, deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, mentre nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi  lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.<br />
Nel caso di specie, però, il predetto risarcimento deve essere ulteriormente ridotto del 50%, non potendo negarsi il concorso, nella verificazione dell’evento dannoso (l’esclusione dalla gara), della stessa società Alpes Costruzioni s.r.l.<br />
Se è vero, infatti, che la produzione di una cauzione prestata mediante fideiussione rilasciata da una società di intermediazione finanziaria invece che da una banca o da una società di assicurazione è stata ritenuta una mera irregolarità (sanabile in considerazione dell’affidamento ingenerato dalla stessa amministrazione), è altrettanto vero che tale affidamento nel caso di specie non era assoluto, atteso che la disposizione contenuta al riguardo dalla <i>lex specialis </i>della gara non prevedeva la documentazione effettivamente prodotta dalla predetta Alpes Costruzioni s.r.l.: in altri termini, l’evento dannoso verificatosi poteva essere evitato ovvero le sue conseguenze potevano essere notevolmente diminuite se la predetta Alpes Costruzioni s.r.l. avesse prestato la ordinaria diligenza nella predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, ponendo in essere gli opportuni accorgimenti mediamente esigibili, secondo l’ordinaria diligenza, come – per esempio &#8211;  quella di accertarsi presso i competenti uffici dell’amministrazione appaltante proprio circa le concrete modalità di prestazione della cauzione (stante il preteso contrasto tra la prassi e le previsioni del bando di gara).<br />
In concreto, pertanto, il risarcimento spettante deve essere riconosciuto nella misura del 2,50% dell’offerta della società Alpes Costruzioni S.r.l.<br />
Sulla somma così individuata spettano gli interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal momento dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />
III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni fin qui svolte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso proposto in primo grado dalla società Alpes Costruzioni S.r.l., con condanna dell’A.N.A.S. S.p.A. al risarcimento in favore della predetta società Alpes Costruzioni S.r.l. dei danni subiti, nei limiti di cui in motivazione.   <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>	</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società Alpes Costruzioni S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. I, n.1982 del 3 ottobre 2005, così provvede:<br />	<br />
&#8211;	accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado dalla società Alpes Costruzioni s.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	condanna l’A.N.A.S. S.p.A. al pagamento del risarcimento dei danni, nei limiti di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211;	condanna l’A.N.A.S. S.p.A. al pagamento in favore della società Costruzioni s.r.l. di ¼ delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 (duemila), compensando interamente i restanti ¾.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così  deciso  in  Roma,  dalla  IV  Sezione  del  Consiglio  di Stato, riunito nella Camera di Consiglio del 4 Luglio 2006  con l’intervento dei signori:</p>
<p>COSTANTINO  SALVATORE &#8211;  Presidente f.f.<br />
ANNA              LEONI          &#8211;  Consigliere<br />
BRUNO           MOLLICA     &#8211;  Consigliere <br />
CARLO            SALTELLI     &#8211;  Consigliere, est.<br />
EUGENIO        MELE           &#8211;  Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<U>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
</U>11/10/2006<br />
</b>(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6060</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Saltelli Comune di Falconara Marittima ( Avv. R. Pirani) c/ R. Cavoli ( Avv.ti S. Del Vecchio, A. Mastri) e altri (n.c.), Ediligroup ( Avv. P. Niccolaini) in tema di lottizzazione abusiva c.d. materiale e c.d. cartolare ex art. 18 l. 47/1985 1. Giustizia amministrativa – Appello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>     Salvatore, <i>Est.</i> Saltelli<br /> Comune di Falconara Marittima ( Avv. R. Pirani) c/ R. Cavoli ( Avv.ti S. Del Vecchio, A. Mastri)  e altri (n.c.), Ediligroup ( Avv. P. Niccolaini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di lottizzazione abusiva c.d. materiale e c.d. cartolare ex art. 18 l. 47/1985</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Appello – Notificazione di un primo appello non iscritto a ruolo – Notificazione di un secondo appello avverso medesima sentenza entro il termine breve decorrente dalla notificazione del primo appello &#8211; Temepestività</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica &#8211; Lottizzazione abusiva – Art. 18 l. 47/1985 – Lottizzazione c.d. materiale  e lottizzazione c.d. cartolare  –   Divieto – Fattispecie.</p>
<p> 3. Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva &#8211; Provvedimento di sospensione dei lavori in corso &#8211; Art. 18, comma 7 l. 47/1985 – Comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento –Necessità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora, avverso una sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale, sia stato proposto un primo ricorso in appello, non depositato, e, nel termine breve (nella specie di sessanta giorni) dalla intervenuta notificazione del primo appello, sia stato notificato un secondo gravame avverso la medesima sentenza, detto secondo appello è tempestivo, e quindi ricevibile ed ammissibile poiché,  ai fini della tempestività della seconda impugnazione, deve aversi riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, che decorre, in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata.<br />
2. L’art. 18 l. 47/1985 (abrogato dall&#8217;articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001 e sostituito dall&#8217;articolo 30 dello stesso d.P.R)  disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti.  Pertanto, l’inizio di realizzazione di una strada a servizio di lotti configura attività di lottizzazione abusiva c.d. materiale, ove non risulti provata la necessità di fornire un varco di accesso all’area, altrimenti interclusa, nel mentre configura ipotesi di lottizzazione c.d. cartolare il frazionamento mediante rogiti notarili, in singoli lotti, di dimensioni tutte diverse, tutte astrattamente idonee a consentire ai singoli proprietari la realizzazione di un autonomo e completo edificio, poiché detta forma di lottizzazione negoziale prescinde dalla prova di qualsiasi intento di lottizzare abusivamente e rileva, invece, obiettivamente per il solo fatto del frazionamento e della vendita in lotti di un’area, purchè questi lotti per le loro dimensioni, per la natura del terreno, per il numero, per la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad altri elementi riferiti agli acquirenti evidenzino, in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli stessi.</p>
<p>3. La individuazione della fattispecie di lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento in punto di fatto di una pluralità di elementi, sia per quanto attiene la c.d. lottizzazione materiale, sia per quanto concerne la c.d. lottizzazione formale o cartolare: la complessità e la obiettiva difficoltà di tali indagini impongono necessariamente la partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per consentire loro la proposizione delle opportune osservazioni e deduzioni volte alla corretta individuazione e interpretazione dei fatti e per l’adozione del giusto procedimento, non ostando a tale conclusione la circostanza che il provvedimento ex articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, abbia natura vincolata, atteso che in tal caso l’apporto collaborativo è finalizzato a fare piena luce sui fatti rilevanti e sul loro concreto atteggiarsi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
(Sezione Quarta)<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 981 dell’anno 2005 proposto <br />
dal <B>COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, </B>in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Rino Pirani, con il quale ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 252 (presso l’avvocato Bruno Caputo);</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CAVOLI ROMANO, </B>in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della AGAR s.r.l. e della GLOBUS di Cavoli Romano e C. s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Del Vecchio e Antonio Mastri, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38 (presso lo studio del primo);</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
ASTOLFI IVANO, ANGELONI SIMONETTA, ASTOLFI LAMBERTO, GABANINI ROSELLA, ASTOLFI GIULIANO, NISI CATERINA, ASTOLFI LUCIANO, STAFFOLANI IVANA E AUSILI SERGIO, </b>tutti non costituiti in giudizio;</p>
<p><b>con l’intervento <i>ad opponendum</i> di<br />
EDILGROUP, </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizia Niccolaini, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 15 presso Francesco Miraglia;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 983 del 7 agosto 2004;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cavoli Romano, in proprio e quale legale rappresentante della AGAR s.r.l. e della GLOBUS di Cavoli Romano e C. s.n.c.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi gli avvocati Pirani, Del Vecchio e Niccolaini; <br />
Ritenuto in fatto e considerato quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	I. Con ricorso giurisdizionale notificato a mezzo del servizio postale in data 14 dicembre 1994 i signori Romani Cavoli, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Angar e della s.n.c. Globus di Cavoli Antonella, De Angelis Angela, Cavoli Romano e Gianluca (poi divenuta Globus di Cavoli Romano &#038; C.); Ivano Astolfi, Simonetta Angeloni, Lamberto Astolfi, Rosella Gabanini, Giuliano Astolfi, Caterina Nisi, Luciano Astolfi e Silvana Staffolani, dopo aver premesso che: a) con atto a rogito notaio dott. Federico Biondi di Falconara Marittima in data 9 agosto 1984 (rep. n. 34.255/5.515) il signor Romano Cavoli, quale amministratore unico della s.r.l. Agar, e il signor Gianluca Cavoli, quale legale rappresentante della Globus di Cavoli Antonella, De Angelis Angela, Cavoli Romano e Gianluca s.nc. (poi divenuta Globus di Cavoli Romano &#038; C.) avevano venduto ai signori Sergio Ausili, Veruschka Frelli e Emanuele Trozzi, i primi due per una quota 1700/6557 ciascuno ed il terzo per una quota di 3157/6557, l’appezzamento di terreno sito in Falconara Marittima, località via del Tesoro, della superficie di 6.557 metri quadrati (privo di fabbriche rurali e di scorte, di natura agricola, in N.C.T., al foglio 11, mappali 431, 433 e 434), con diritto di passaggio pedonale e carrabile con qualunque mezzo per accedere a quanto acquistato, partendo dalla via del Tesoro (sulla particella 321/b, definitivo 432, foglio 11) a mezzo di varchi; b) con atto a rogito dello stesso notaio in data 13 settembre 1994 (Rep. n. 34509/5565) le predette società avevano venduto ai signori Lamberto Astolfi e Rosella Gabanini, Luciano Astolfi e Silvano Staffolani, Ivano Astolfi e Simonetta Angeloni, Giuliano Astolfi e Caterina Nesi, ciascuno per la quota di 1/8, l’appezzamento di terreno sito in Falconara Marittima, località via del Tesoro, della superficie di 2.753 metri quadrati (anch’esso privo di fabbriche rurali e di scorte, di natura agricola, in N.C.T., al foglio 11, mappali 435, 429 e 428), con diritto di passaggio pedonale e carrabile con qualsiasi mezzo per accedere a quanto acquistato, partendo da via del Tesoro (sulla particella 315 e 321/a, definitiva 423, e 319/c, definitiva 430); tutto ciò premesso chiedevano al Tribunale amministrativo regionale per le Marche l’annullamento, in uno con tutti gli atti preordinati, connessi e presupposti, dell’ordinanza prot. 24612 del 10 novembre 1994, con la quale il sindaco del Comune di Falconara Marittima aveva disposto la sospensione di ogni opera in corso di attività ed atti tendenti a configurare l’effettuazione di una lottizzazione dei terreni in questione, con l’avviso che tale provvedimento comportava il divieto di disposizione dei fondi, che esso sarebbe stato trascritto nei Registri Immobiliari e che, trascorsi novanta giorni senza l’emanazione della revoca, le aree in questione sarebbero state acquisite al patrimonio comunale.  <br />	<br />
	A sostegno dell’impugnativa veniva formulato un unico articolato motivo di censura, rubricato “Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 4 L. 28/2/85 n. 47; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti; erroneo procedimento e violazione dell’art. 7 L. 7/8/90 n. 241 e 32 L. 17/8/42 n. 1150; carenza di istruttoria e di motivazione”, con il quale si lamentava la omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento sfociato nell’ordinanza impugnata (anche in relazione all’articolo 32 della legge urbanistica), sottolineandosi che tale omissione aveva determinato non solo un palese vizio del contraddittorio, per quanto aveva impedito agli  interessati di chiarire l’esatta natura e consistenza dei lavori, erroneamente qualificati come lottizzazione abusiva, laddove questa era assolutamente inesistente come lottizzazione materiale, sia per la incontestata natura agricola dei fondi, sia perché il comprensorio i cui questi ultimi insistevano era già stato urbanizzato fin dal 1970 con la realizzazione della rete stradale (successivamente asfaltata, tranne che per un breve tratto, dalla stessa amministrazione comunale), così che non corrispondeva al vero che gli acquirenti avessero inteso realizzare una strada; non sussistevano, d’altro canto, neppure gli estremi della lottizzazione mista o negoziale, mancando qualsiasi elemento atto a sorreggere l’esistenza di una presunta volontà finalizzata a sottrarre i predetti fondi alla loro destinazione agricola, essendo al riguardo del tutto irrilevante il mero spargimento sulla stradina per un breve tratto di materiale di risulta.<br />	<br />
Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1760 dell’anno 1994.<br />
II. Con altro ricorso, notificato sempre a mezzo del servizio postale, il 5 luglio 1995, i signori Romano Cavoli, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. AGAR e della s.n.c. GLOBUS di Cavoli Antonella, De Angelis Angela, Cavoli Romano e Gianluca (poi divenuta Globus di Cavoli Romano &#038; C. s.n.c.) chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per le Marche l’annullamento, in uno con gli atti preordinati, presupposti, connessi e collegati, dell’ordinanza prot. n. 12597 del 1° giugno 1995, con cui il sindaco del Comune di Falconara Marittima aveva disposto l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle aree ivi descritte.<br />
L’impugnativa era affidata a due sostanziali motivi di censura, il primo rubricato “Erroneo procedimento e violazione degli artt. 7 L. 7/8/90 n. 241 e 34 L. 17/8/42, n. 1150, carenza di istruttoria e di motivazione”, il secondo “violazione degli artt. 18, 19 e 4 L. 28/2/85 n. 47; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti”, con cui venivano sostanzialmente riproposte le censure sollevate con il primo ricorso.<br />
Tale ricorso è stato iscritto al NRG. 819 dell’anno 1995.<br />
III. L’adito tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale, con la sentenza segnata in epigrafe, riuniti i ricorsi, li accoglieva ed annullava gli atti impugnati.<br />
Ad avviso del tribunale, infatti, risultavano effettivamente violate le garanzie partecipative procedimentale, non sussistendo, né tanto meno essendo state evidenziate ed eventualmente motivate, ragioni di celerità ed urgenza che avrebbero legittimato la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, né potendo sostenersi la tesi della natura meramente cautelare del provvedimento di cui all’articolo 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47; inoltre, le opere e le attività materiali poste in essere dalla AGAR s.r.l. e dalla GLONUS s.n.c. non potevano considerarsi integranti né la fattispecie della lottizzazione abusiva materiale, ex articolo 18, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (atteso che, per un verso, l’attività materiale contestata non aveva comportato alcuna imputazione dei luoghi rispetto a quella già posto in essere dalla stessa amministrazione comunale, mentre, per altro verso, le strade di accesso ai due lotti oggetto di vendita (previste nel frazionamento e contemplate nei predetti atti di vendita), costituivano l’estrinsecazione di una servitù coattiva e apparente di passaggio per accedere ai lotti stessi, interclusi, e per consentire la loro comunicazione con la via pubblica denominata via del Tesoro), né quella di lottizzazione c.d. cartolare, ex articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (difettando gli elementi indiziari e presuntivi da cui ricavare la volontà di trasformazione urbanistica).<br />
IV. Avverso tale statuizione ha proposto appello il Comune di Falconara Marittima con atto notificato il 27 gennaio 2005, chiedendone la riforma in quanto assolutamente erronea e frutto di un approssimativo e assai superficiale esame della fattispecie e del materiale probatorio in atti.<br />
L’amministrazione comunale, in sostanza, ha rivendicato la legittimità dei propri atti, inopinatamente annullati dai primi giudici, sia perché non sussisteva nel caso di specie l’obbligo di comunicare l’avviso di avvio del procedimento, essendo l’urgenza in <i>re ipsa</i> stante la indifferibile necessità di sospendere l’esecuzione dei lavori di lottizzazione abusiva (e ciò senza contare l’indiscutibile natura cautelare dello stesso provvedimento di sospensione), sia perché sussistevano nella fattispecie sia gli estremi della lottizzazione materiale che di quella c.d. cartolare, essendo stati al riguardo completamente travisati ed erroneamente apprezzati i dati emergenti dagli stessi atti di causa.<br />
Si è costituito in giudizio il signor Romano Cavoli, in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. AGAR e della s.n.c. GLOBUS di Cavoli Romano &#038; C., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.<br />
E’ intervenuta <i>ad opponendum</i> la Edilgroup.<br />
Tutte le parti hanno illustrato le proprie tesi difensive con apposita memoria.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b>E’ controversa la legittimità: a) dell’ordinanza prot. 24612 del 10 novembre 1994, con cui il sindaco del Comune di Falconara Marittima, in relazione al deposito del frazionamento n. 1044/94, prot. 16911 del 29 luglio 1994 (dal quale risultava la suddivisione di un terreno unitario in più particelle per caratteristiche e funzioni assimilabili a strade e lotti per l’edificazione di fabbricati e isolati) e a due atti di vendita di parte di tale area, nonché verificato l’inizio della realizzazione di strade di servizio ai predetti lotti, ha ordinato la sospensione di ogni opera in corso e di ogni attività e atti tendenti a configurare l’effettuazione di lottizzazione di terreni; b)dell’ordinanza prot. n. 12597 del 1° giugno 1995 con cui il sindaco del Comune di Falconara Marittima ha disposto, ai sensi dell’ottavo comma dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del comune dei predetti fondi oggetto di lottizzazione abusiva.<br />
Il Comune di Falconara Marittima ha chiesto la riforma della sentenza n. 83 del 7 agosto 2004 che, accogliendo, previa riunione, i ricorsi proposti dalle parti interessate, quelle venditrici ed alcuni degli acquirenti dei terreni, ha annullato le predette ordinanze, ritenendo, innanzitutto, viziata la prima (ed in via derivata anche la seconda) per violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e comunque insussistenti gli estremi della lottizzazione abusiva, sia in senso materiale, sia in senso c.d. cartolare.<br />
Hanno resistito al gravame le parti venditrici dei terreni in questione e cioè il signor Romano Cavoli, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. AGAR e della s.n.c. GLOBUS di Cavoli Romano &#038; C.<br />
VI. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.<br />
VI.1. Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità del gravame notificato il 27 gennaio 2005 in relazione alla circostanza che il Comune di Falconara Marittima aveva già proposto altro atto di appello, notificato il 29 dicembre 2004, non iscritto a ruolo: ciò avrebbe comportato, secondo la tesi della parte appellata, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.<br />
L’eccezione è priva di fondamento giuridico.<br />
Il principio della consumazione dell’impugnazione, invocato dalla parte appellata, deve essere interpretato in modo conforme ai principi costituzionalizzati del giusto processo, finalizzati alla rimozione, anche nel campo delle impugnazioni, alla compiuta realizzazione del giusto processo, evitando eccessivi formalismi che non corrispondano alla salvaguardia di fondamentali esigenze processuali legate all’attuazione dei principi di cui all’articolo 24 e 113 della Costituzione: pertanto deve ritenersi che fino a quando non sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità del gravame, può sempre essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti (Cass. Civ., sez. III, 16 novembre 2005, n. 23220; 22 marzo 2005, n. 1197).<br />
Quanto alla tempestività della seconda impugnazione, è stato poi precisato che occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale decorre, in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, atteso che proprio la proposizione di quest’ultima equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti della stessa o delle altre parti (Cass. Civ., sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20912; C.d.S., sez. V, 28 gennaio 2005, n. 177; IV, 7 giugno 2005, n. 2904).<br />
Orbene, nel caso di specie il primo appello è stato pacificamente notificato il 29 dicembre 2004, senza che fosse intervenuta la preventiva notifica della sentenza.<br />
Non essendo intervenuta alcuna declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità di quel primo appello, un secondo atto di appello era sicuramente ammissibile ed il relativo termine (breve) di decadenza decorreva dal 29 dicembre 2004 (data di notifica del primo atto di appello e di conoscenza legale della sentenza impugnata): poiché il ricordato secondo atto di appello risulta notificato il 27 gennaio 2005, esso è anche tempestivo.<br />
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è perciò infondata.<br />
VI.2. Passando all’esame dei motivi di appello, la Sezione è dell’avviso che dal punto di vista logico – sistematico deve essere innanzitutto esaminato il secondo motivo di gravame, con cui la parte ha sostenuto l’erroneità del capo della sentenza che, in violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, avrebbe inopinatamente affermato che nel caso di specie non ricorrevano gli estremi della lottizzazione abusiva, né dal punto di vista materiale, né dal punto di vista cartolare o negoziale.<br />
VI.2.1. Al riguardo la Sezione osserva che l’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  stabilisce che “<i>si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”</i>.<br />
Come emerge dal suo tenore letterale, la norma disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all’inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita, o altri atti equiparati, del terreno in lotti (che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la  previsione di opere urbanistiche, e per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (C.d.S., sez. V, 24 ottobre 1996, n. 1283).<br />
Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi,  è non solo quello dell’ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè dal comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito: è stato, al riguardo, rilevato che per aversi lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (C.d.S., sez. V, 26 marzo 1996, n. 301) e che è ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva, prevista dal ricordato articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, solo quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi agevolmente l’intento di asservire all’edificazione, per la prima volta, un’area non urbanizzata (C.d.S., sez. V, 13 settembre 1991, n. 1157).<br />
E’ stato altresì precisato che se è vero che in tema di lottizzazione abusiva per mezzo di frazionamento e vendita di terreno l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non può essere affidata al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma implica la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca “la destinazione a scopo edificatorio” degli atti posti in essere dalle parti (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), d’altra parte è stato anche evidenziato che perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva c.d. cartolare e cioè effettivamente mediante il frazionamento “planimetrico” di un fondo, al momento della vendita, non è necessario che sia dimostrata l’esistenza di tutti gli indici rilevatori di cui all’articolo 18 della ricordata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (C.d.S., sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136)<br />
VI.2.2. Alla stregua di tali delineati principi, la Sezione è dell’avviso che il secondo motivo di gravame sia fondato.<br />
IV.2.2.1.  Quanto alla fattispecie della lottizzazione abusiva materiale, determinata dall’inizio di realizzazione della strada a servizio dei lotti, così come indicato nella ordinanza sindacale impugnata, giova rilevare che, anche a voler prescindere dal fatto che la sua stessa realizzazione è stata ammessa nel ricorso di primo grado e che, d’altra parte, non è stata fornita alcuna prova di un titolo legittimo per la sua realizzazione, non può in alcun modo convenirsi che essa fosse giustificata dalla necessità di fornire un varco di accesso all’area stessa, altrimenti interclusa.<br />
E’ sufficiente osservare che non risulta in alcun modo fornita la prova né dell’interclusione del fondo, né della necessita della strada stessa, laddove la previsione contenuta negli atti di vendita di un diritto di passaggio in favore degli acquirenti non costituisce indizio della interclusione dei fondi; del resto, anche a non voler condividere l’assunto di parte appellante, secondo cui la stessa natura agricola del fondo presupponeva già l’esistenza di adeguati accessi alla via pubblica ed escludeva perciò una situazione di interclusione, non può non rilevarsi che è quanto meno strano che una condizione così gravemente rilevante per un fondo agricolo, non fosse menzionata o indicata nel rogito notarile di vendita.<br />
Né, diversamente da quanto rilevato dai primi giudici, è decisivo per escludere la fattispecie di lottizzazione abusiva la circostanza che l’attività lottizzatoria fosse stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, secondo quanto emerso da una relazione di parte (elaborata dallo stesso Comune di Falconara Marittima al fine di valutare possibili ipotesi transattive dei contenzioni pendenti con il signor Romano Cavoli): pur non potendo negarsi la possibilità del giudice di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento documentale, sempreché sia stato ritualmente acquisito agli atti (circostanza che non è oggetto di contestazione), non può d’altra parte non osservarsi che: a) la realizzazione della strada risulta espressamente ammessa dagli stessi ricorrenti in primo grado; b) detta realizzazione è conseguenza ragionevolmente diretta ed immediata del frazionamento e delle vendite del 9 agosto e del 13 settembre 1994; c) non sussiste alcun titolo autorizzativo; d) l’eventuale abuso commesso dal precedente proprietario non esclude l’abuso attuale.<br />
VI.2.2.2. Quanto alla lottizzazione c.d. cartolare (o negoziale o formale), poi, non essendo contestabile in alcun modo l’esistenza dei rogiti notarili con cui l’intera area in questione è stata frazionata in singoli lotti, di dimensioni tutte diverse, tutte astrattamente idonee a consentire ai singoli proprietari la realizzazione di un autonomo e completo edificio, deve rilevarsi che l’ipotesi della c.d. lottizzazione negoziale prescinde dalla prova di qualsiasi intento di lottizzare abusivamente e rileva, invece, obiettivamente per il solo fatto del frazionamento e della vendita in lotti di un’area, purchè questi lotti per le loro dimensioni, per la natura del terreno, per il numero, per la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad altri elementi riferiti agli acquirenti evidenzino, in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli stessi.<br />
La puntuale motivazione su tale ultimo elemento della fattispecie si rende ovviamente necessaria allorquando possano esistere dubbi o perplessità sui fatti che la devono evidenziare, ma la circostanza non ricorre affatto nel caso di specie, essendo sufficiente motivata l’ordinanza impugnata su tale punto con riferimento al numero dei lotti, alla loro dimensione, alla effettiva natura del terreno e all’effettiva stato dei luoghi.<br />
VI.2.3. Considerato che alla stregua delle osservazioni svolte i provvedimenti impugnati in primo grado risultano del tutto legittimi dal punto di vista sostanziale, deve essere esaminato il primo motivo di gravame con cui il Comune di Falconara ha denunciato l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile nel caso di specie l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pervenendo sotto questo profilo alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.<br />
Il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.<br />
Come ha avuto modo di affermare sul punto specifico la giurisprudenza di questo consesso, la individuazione della fattispecie abusiva presuppone l’accertamento in punto di fatto di una pluralità di elementi, sia per quanto attiene la c.d. lottizzazione materiale, sia per quanto concerne la c.d. lottizzazione formale o cartolare: la complessità e la obiettiva difficoltà di tali indagini impongono necessariamente la partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per consentire loro la proposizione delle opportune osservazioni e deduzioni volte alla corretta individuazione e interpretazione dei fatti e per l’adozione del giusto procedimento (C.d.S., sez. V, 11 maggio 2004, n. 2953; 29 gennaio 2004, n. 296).<br />
Non osta a tale conclusione la circostanza che il provvedimento ex articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, abbia natura vincolata (tra le altre, proprio con riferimento ad una ipotesi di lottizzazione abusiva, C.d.S., sez. V, 23 febbraio 2000, n. 948), atteso che in tal caso l’apporto collaborativi è proprio finalizzato a fare piena luce sui fatti rilevanti e sul loro concreto atteggiarsi (oltre che evidentemente sul loro corretto apprezzamento da parte della pubblica amministrazione): del resto è sufficiente rilevare al riguardo che proprio i principi fissati dall’articolo 97 della Costituzione (legalità, imparzialità e buon andamento) non postulano solo la doverosità dell’azione amministrativa laddove sia prevista a tutela di particolari interessi pubblici (nel caso di specie quelli dell’ordinata pianificazione urbanistica e dell’effettivo controllo del territorio), ma anche il giusto contemperamento degli interessi privati coinvolti ed impongono, quindi, altrettanto doverosamente di non emanare atti illegittimi, in quanto non fondati sull’adeguato e completo accertamento della realtà materiale su cui sono destinati ad incidere.<br />
Sotto altro profilo, la Sezione rileva che gli effetti del provvedimento di cui all’articolo 18, comma 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non possono essere considerati semplicisticamente interinali o cautelari, contenendo detto provvedimento un accertamento definitivo circa l’intervenuta lottizzazione abusiva di terreni e svolgendo quindi una funzione di qualificazione giuridica della situazione di fatto che costituisce (salvo che non intervenga una sua revoca entro i successivi novanta giorni) il presupposto logico – giuridico del successivo provvedimento di acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio indisponibile.<br />
Infine, come correttamente rilevato dai primi giudici, la stessa scansione temporale degli atti da cui l’amministrazione comunale ha ragionevolmente ricavato la sussistenza della fattispecie di lottizzazione abusiva (deposito del frazionamento del 29 luglio 1994, successivi atti di vendita del 9 agosto e del 13 settembre 1994) e la stessa esigenza di disporre un sopralluogo (effettuato in data 12 ottobre 1994) costituiscono elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, oltre che idonei a far ritenere che non sussisteva in concreto l’esigenza indifferibile di provvedere che sola può giustificare l’omissione della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento.<br />
VII. In conclusione alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere confermata sia pur con la diversa motivazione, conseguente all’accoglimento del secondo motivo di gravame.<br />
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale di Falconara Marittima.<br />
La parziale fondatezza del gravame giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
	</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Comune di Falconara Marittima avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 983 del 7 agosto 2004, lo respinge, confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunito nella Camera di Consiglio del 4 Luglio 2006  con l’intervento dei signori:<br />
COSTANTINO  SALVATORE		&#8211;  Presidente f.f.<br />	<br />
ANNA  LEONI				&#8211;  Consigliere<br />	<br />
BRUNO  MOLLICA			&#8211;  Consigliere <br />	<br />
CARLO  SALTELLI			&#8211;  Consigliere, est.<br />	<br />
EUGENIO  MELE			&#8211;  Consigliere<br />	<br />
<u></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</u><B>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
11/10/2006<br />
</B><br />
<u></u><i><br />
</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-11-10-2006-n-6060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.6060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3383/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3383/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3383</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Fernanda Rigotti (avv. Pagani, Scaparone) c. Comune di Miasino (n.c.) vincolo cimiteriale e interventi di ristrutturazione: ammesso il mutamento di destinazione d&#8217;uso se la legislazione regionale tace 1. &#8211; Edilizia e urbanistica – Vincolo cimiteriale – Art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n°</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3383/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3383/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Fernanda Rigotti (avv. Pagani, Scaparone) c. Comune di Miasino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">vincolo cimiteriale e interventi di ristrutturazione: ammesso il mutamento di destinazione d&#8217;uso se la legislazione regionale tace</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Edilizia e urbanistica – Vincolo cimiteriale – Art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n° 1265 – Natura – Valenza urbanistica – Sussiste.</p>
<p>2. &#8211; Edilizia e urbanistica – Vincolo cimiteriale &#8211; Art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n° 1265 – Edificio preesistente &#8211; Intervento di ristrutturazione – Mutamento di destinazione d’uso – Ammissibilità.</p>
<p>3. &#8211; Edilizia e urbanistica – Vincolo cimiteriale – Art. 27, 5° co. l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n° 56 s.m.i. – Intervento di ristrutturazione – Mutamento di destinazione – Disciplina – Assenza – Interpretazione coordinata con i principi ritraibili dalla normativa nazionale – Necessità – Ammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.- La norma dell’art. art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n° 1265 in materia di vincolo cimiteriale ha valenza non soltanto sanitaria ma anche urbanistica.</p>
<p>2.- La norma dell’art. art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n° 1265 in materia di vincolo cimiteriale consente gli interventi di ristrutturazione su edifici preesistenti che comportino il cambio di destinazione d’uso.</p>
<p>3.- L’art. 27 5° co. della l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n° 56 s.m.i. in materia di vincolo cimiteriale non contiene una disciplina in ordine all’ammissibilità o meno del mutamento di destinazione d’uso nel caso di ristrutturazione di edificio preesistente; tuttavia tale lacuna non può indurre l’interprete a ritenere che tale tipologia di interventi, se ricadenti in zona di rispetto cimiteriale, siano preclusi dal legislatore regionale, dovendosi fare riferimento, in materia di legislazione concorrente, ai principi ritraibili dalla normativa statale che disciplina il governo del territorio e che ammette espressamente gli interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio che ne comportino il cambio della destinazione d’uso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; Prima Sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 1115/2006, proposto da</p>
<p><b>RIGOTTI Fernanda</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Pagani e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>COMUNE di MIASINO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della nota del Comune di Miasino 1.8.2006 prot. 2844 con la quale si nega il permesso di costruire in ordine alla pratica edilizia n. 25/2006;<br />
&#8211;  di ogni altro atto alla stessa presupposto, propedeutico, preliminare, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al verbale della Commissione edilizia del 27.7.2006, recante parere negativo al rilascio del permesso di costruire pe<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché, con motivi aggiunti di ricorso,<br />
per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’art. 37 del PRGC vigente del Comune di Miasino e dell’art. 11 del PRGC <i>in itinere </i>del Comune di Miasino. </p>
<p>	Visti gli atti e i documenti allegati al ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti di ricorso e la contestuale istanza cautelare;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Dato atto che non si è costituito in giudizio il Comune di Miasino;<br />	<br />
	Giudice relatore alla camera di consiglio del 11 ottobre 2006 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
	Udito il difensore della ricorrente, come da verbale;<br />	<br />
	Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La signora Fernanda Rigotti è proprietaria di un immobile a destinazione agricola (ripostiglio-fienile) nel comune di Miasino, ubicato in zona di rispetto cimiteriale.<br />
Con istanza del 3 luglio 2006, ricevuta dal Comune il 7 luglio 2006, l’interessata chiedeva il rilascio del permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del predetto immobile, con cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale.<br />
La richiesta era denegata dal Comune di Miasino, con nota del funzionario responsabile in data 1° agosto 2006 ove si riportava, conformandovisi, il parere contrario espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 27 luglio 2006, motivato con riferimento al presunto contrasto dell’intervento con l’art. 37 del P.R.G.C. vigente e con l’art. 11 del P.R.G.C. adottato. <br />
Con il ricorso in trattazione, notificato il 22 settembre 2006 e depositato il successivo 28 settembre, l’interessata contesta la legittimità del diniego (e del parere presupposto della Commissione edilizia, peraltro non nella sua disponibilità), deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
<B>I)</B> Violazione di legge: art. 338, R.D. 27.7.1934, n. 1265; art. 27, comma 5, L.R. Piemonte n. 56/1977, in combinato disposto con l’art. 8, L.R. Piemonte 8.7.1999, n. 19; art. 37 PRGC vigente e art. 11 PRGC adottato e <i>in itinere</i>.<br />
<B>II)</B> Eccesso di potere per motivazione incongrua e insufficiente e violazione art. 3, legge n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione di legge: artt. 12, comma 2, e 1 delle preleggi, eccesso di potere per motivazione insufficiente e incongrua in violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990.<br />
La ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento del provvedimento impugnato, previa immediata sospensione dell’esecuzione.<br />
Con motivi aggiunti di ricorso notificati il 27 settembre 2006, l’interessata ha esteso l’impugnazione, riproponendo fedelmente il primo motivo di censura, alle disposizioni del piano regolatore vigente e di quello adottato e non ancora approvato che, così come interpretate dall’Amministrazione intimata, si opporrebbero all’esecuzione dei lavori in zona di rispetto cimiteriale.<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Miasino, seppure regolarmente intimato.<br />
Alla camera di consiglio del 11 ottobre 2006, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1) </b>Considerando la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio, con sentenza succintamente motivata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, a esaminare le istanze cautelari proposte in via incidentale dalla ricorrente.<br />
<b><br />
2) </b>Si rileva, in via preliminare, che<b> </b>la ricorrente non contesta la vigenza del vincolo cimiteriale nella zona interessata dal progettato intervento edificatorio.<br />
L’intervento consiste nella riqualificazione di un immobile esistente, già utilizzato quale ripostiglio-fienile e con attuale destinazione d’uso agricola, mediante:<br />
&#8211; realizzazione di vespaio e intercapedine al piano terreno;<br />
&#8211; risanamento dei muri perimetrali;<br />
&#8211; rifacimento della struttura portante lignea del tetto;<br />
&#8211; rifacimento con modifiche delle aperture interne ed esterne;<br />
&#8211; installazione degli impianti necessari;<br />
&#8211; opere di finitura;<br />
&#8211; allacciamento alla rete fognaria e all’acquedotto.<br />
Considerando le caratteristiche dell’intervento, ne appare corretta la qualificazione, peraltro non contestata dal Comune di Miasino, come ristrutturazione edilizia di un fabbricato <i>ex </i>rurale, senza aumento di volumetria e con cambiamento di destinazione d’uso da agricolo a residenziale.<br />
Merita altresì rimarcare come il progetto non preveda variazioni della facciata posta lato cimitero (prospetto ovest) che rimane priva di finestre.<br />
<b><br />
3) </b>Nel merito, osserva il Collegio che nessuna disposizione legislativa, nell’ordinamento statuale e in quello della Regione Piemonte, si frappone alla realizzazione della tipologia di intervento in questione su immobili soggetti a vincolo cimiteriale.<br />
Per ciò che concerne la legge statale, il vincolo cimiteriale è disciplinato dall’art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie); l’ultimo comma di tale articolo, nel testo sostituito dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, stabilisce che “all’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.<br />
Poiché gli interventi previsti alla lettera d) suindicata sono quelli di ristrutturazione edilizia (oggi disciplinati dall’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), risulta con evidenza come la disposizione in esame consenta, nelle zone soggette a vincolo cimiteriale, tanto gli interventi di ristrutturazione quanto il mutamento della destinazione d’uso.<br />
Il Collegio condivide, altresì, le precisazioni formulate dal ricorrente in merito alla natura della disposizione <i>de qua</i>, ove egli afferma che essa, seppure inserita nel testo unico delle leggi sanitarie, non ha valenza esclusivamente sanitaria, ma, stante l’espresso richiamo alla normativa urbanistica, anche urbanistico-edilizia.<br />
<b><br />
4) </b>Nell’ordinamento della Regione Piemonte, deve farsi riferimento all’art. 27, comma 5, della legge reg. 5 dicembre 1977, n. 56: “Nelle zone di rispetto dei cimiteri, definite dal piano regolatore generale ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, che devono avere profondità non inferiore a metri 150, non sono ammesse nuove costruzioni né l’ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali”.<br />
La legge urbanistica della Regione Piemonte è, quindi, più restrittiva di quella statale, poiché esclude qualsiasi aumento volumetrico degli edifici in zona di rispetto cimiteriale, e consente comunque gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza però menzionare l’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso degli edifici.<br />
Tale lacuna non può, però, indurre l’interprete a ritenere che tale tipologia di interventi, se ricadenti in zona di rispetto cimiteriale, siano preclusi dal legislatore regionale, dovendosi fare riferimento, in materia di legislazione concorrente, ai principi ritraibili dalla normativa statale che disciplina il governo del territorio e che ammette espressamente, come rilevato <i>sub</i> 3), gli interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio che ne comportino il cambio della destinazione d’uso.<br />
L’intervento di ricupero edilizio che, come nel caso di specie, conserva la collocazione e le caratteristiche fondamentali dell’edificio e, pur comportando il cambio della destinazione d’uso, produce un contenuto impatto urbanistico, non può non essere ricondotto, d’altronde, alla categoria della ristrutturazione edilizia che, come già diffusamente esposto, è ammessa in zona di rispetto cimiteriale dalla stessa legislazione della Regione Piemonte.<br />
Si consideri, infine, che, come rimarcato dalla difesa del ricorrente, l’equivalenza fra ristrutturazione edilizia e mutamento della destinazione d’uso pare desumibile anche dalla lettera dell’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire.<br />
<b><br />
5) </b>Tanto precisato, può ora procedersi alla disamina del provvedimento impugnato che, come già rilevato, inibisce l’intervento richiesto poiché asseritamente in contrasto con le disposizioni del piano regolatore vigente e di quello in corso di approvazione.<br />
Quanto allo strumento urbanistico vigente, la disposizione di riferimento è costituita dall’art. 37: “… nelle zone di rispetto dei cimiteri, le quali, ancorché differenti dalle rappresentazioni cartografiche, sono da intendersi individuate in conformità alle indicazioni di cui al P.R.G.T. approvato con L.R. n. 57-27475 del 10 agosto 1983, non sono ammesse nuove costruzioni né l’ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, piste pedonali e ciclabili, di parchi pubblici e privati anche con attrezzature sportive a raso e di colture arboree industriali”.<br />
La disposizione regolamentare richiamata deve essere interpretata secondo i medesimi criteri già illustrati in relazione all’art. 27 della legge regionale n. 56/1977 (che le norme tecniche di attuazione riproducono, d’altronde, in modo quasi pedissequo), con il risultato di estendere l’ambito degli interventi ammessi in zona di rispetto cimiteriale anche alle ristrutturazioni edilizie che comportino mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.<br />
Contrariamente a quanto pare supporre il Comune di Miasino, d’altronde, è pacifico che, in assenza di riserva positivamente stabilita in favore della competenza regolamentare comunale, le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale non possano contraddire la fonte legislativa primaria costituita, nel caso di specie, dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934.<br />
Identiche considerazioni devono essere riferite al piano regolatore adottato e ancora <i>in itinere</i> il cui art. 11 stabilisce:<br />
“6. Nelle zone di rispetto dei cimiteri non sono ammesse nuove costruzioni né l’ampliamento di quelle esistenti.<br />
7. Nelle zone di rispetto dei cimiteri sono ammesse: a) la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti fatto salvo quello strettamente necessario per il miglioramento igienico-funzionale nei limiti di 25 mq. massimi sul lato opposto”.<br />
Anche in questo caso, per i motivi già esposti, il riferimento alla ristrutturazione (edilizia) consente di ritenere ammissibili in zona di rispetto cimiteriale i lavori  riconducibili a tale tipologia di interventi e che comportino mutamento della destinazione d’uso, purché senza aumento di volumetria ovvero con aumento contenuto nei limiti indicati dalla disposizione regolamentare.<br />
In conclusione, deve escludersi che le norme tecniche di attuazione del Comune di Miasino, se correttamente interpretate, si oppongano alla realizzazione dell’intervento edificatorio richiesto dall’attuale ricorrente.<br />
<b><br />
6) </b>Per completezza, si accenna al fatto che l’Amministrazione intimata, richiamando un risalente precedente di questo Tribunale, fonda il provvedimento impugnato anche sull’esigenza di perseguire tre finalità che si frapporrebbero al cambiamento di destinazione d’uso in residenziale: la creazione di una cintura sanitaria intorno al cimitero che assicuri condizioni di igiene e salubrità, la necessità di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti del cimitero.<br />
Nessuna delle finalità individuate risulta compromessa dall’intervento edificatorio chiesto dalla ricorrente: l’assenza di finestre sulla facciata dell’edificio posta sul lato cimitero costituisce adeguata garanzia per la tranquillità del luogo di sepoltura; in assenza di aumento volumetrico dell’edificio, l’intervento non incide sulle potenzialità di ampliamento del cimitero; l’eventuale compromissione delle esigenze di igiene, infine, risulta esclusa <i>ex lege </i>a seguito della novella del 2002 che, modificando l’art. 33 del r.d. n. 1265/1934, ha esteso il novero degli interventi assentibili in zona di rispetto cimiteriale.<br />
<b><br />
7) </b>In conclusione, il ricorso è fondato e, con assorbimento del secondo motivo di gravame, deve essere accolto.<br />
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato; le norme tecniche di attuazione, impugnate con motivi aggiunti di ricorso, non sono, invece, meritevoli di annullamento, poiché riconducibili, se correttamente interpretate, a canoni di legittimità.<br />
Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato in principalità, come da motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11 ottobre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3383/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3374/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3374</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Aldo Nobile (avv. Pagani, Scaparone) c. Comune di Bogogno (avv. Calderara) decorrenza dei termini di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria 1. &#8211; Giustizia amministrativa – Ricorso – Decorrenza dei termini &#8211; Permesso di costruire – Rilascio in sanatoria – Impugnazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3374/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3374/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Aldo Nobile (avv. Pagani, Scaparone) c. Comune di Bogogno (avv. Calderara)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">decorrenza dei termini di impugnazione del permesso di costruire in sanatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Giustizia amministrativa –  Ricorso – Decorrenza dei termini &#8211; Permesso di costruire – Rilascio in sanatoria – Impugnazione – Pubblicazione – Principio della piena conoscenza dell’atto – Inapplicabilità.</p>
<p>2. &#8211; Giustizia amministrativa –  Ricorso – Decorrenza dei termini &#8211; Permesso di costruire – Rilascio in sanatoria – Impugnazione – Pubblicazione – Qualità di interventore del ricorrente ex l. 241/1990 s.m.i. – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; I termini per l’impugnazione di permesso di costruire rilasciato in sanatoria decorrono dalla data di pubblicazione, non ricorrendo le condizioni per l’applicazione del diverso principio della piena conoscenza dell’atto.</p>
<p>2. &#8211; La qualità di interventori nel procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 9 della l. n. 241 del 1990 non esime i ricorrenti dall’osservanza della predetta regola della pubblicazione, atteso che, ai sensi del medesimo art. 9 cit., gli interventori non hanno anche il diritto di ricevere la notificazione individuale del provvedimento conclusivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n. 1100-06 proposto da</p>
<p><b>NOBILE Aldo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Pagani e dall’avv. prof. Paolo Scaparone, presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di BOGOGNO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele G. Calderara, domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Bossi in Torino, c.so e Umberto n. 71,</p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>SACCO Sergio Luigi</b>, <b>SACCO Piergiorgio</b>, non costituiti in giudizio,</p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
del permesso di costruire in sanatoria n. 12/ cond. 2003 rilasciato ex art. 32 del decreto legge n. 269/2003 dal responsabile del servizio tecnico del comune di Bogogno ai signori Sacco Sergio e Sacco Piergiorgio in data 23.9.2005, del quale il ricorrente ha avuto conoscenza in data 7.6.2006.<br />
Di ogni altro atto allo stesso presupposto, propedeutico, conseguente, collegato o comunque connesso ed afferente la procedura.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti;<br />	<br />
		Uditi, all’udienza camerale del 29 settembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Pagani e per l’Amministrazione, l’avv. Umberto Calderara per delega dell’avv. Michele G. Calderara;<br />	<br />
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuta l’irricevibilità del ricorso atteso che:<br />
&#8211; l’art. 21, comma 7, del d.p.r. n. 380 del 2001 stabilisce che il provvedimento finale di sanatoria “che lo sportello unico provvede a notificare all&#8217;interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell&#8217;ufficio, entro quindici giorni dalla propo<br />
&#8211; la pubblicazione del provvedimento di sanatoria sull’albo pretorio è stabilità, altresì, dall’art. 8, comma 2, del Regolamento comunale n. 12 del 19.5.2003 (come modificato dai regolamenti n. 39 del 2004 e n. 21 del 2005), come da doc. n. 4 resistente;<
- la giurisprudenza amministrativa ha affermato, in casi analoghi, che, in presenza di attività edilizia "ex post" sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei ter
- nel caso di specie la pubblicazione del provvedimento impugnato è avvenuta dal 23.9.2005 al 9.10.2006, mentre il ricorso è stato notificato in data 14.9.2006;<br />
&#8211; la qualità di interventori nel procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 9 della l. n. 241 del 1990 non esime i ricorrenti dall’osservanza della predetta regola della pubblicazione, atteso che, ai sensi del medesimo art. 9 cit., gli interventori hann<br />
Ritenuto, pertanto, irricevibile il ricorso;<br />
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara irricevibile.<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>#NOME?	GOMEZ DE AJALA	&#8211; Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211; Consigliere<br />	<br />
#NOME?		LOTTI				&#8211; Primo Referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge 11 ottobre 2006<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3374/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3405/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3405</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti Fabio Cosi ed altri (avv. Lobera, Savatteri, Minutillo Turtur) c. ENAC (avv. Stato) transito dei dipendenti da Azienda di Stato alla PA: limiti della conservazione del trattamento economico precedente ex dpcm 325/1988 Pubblico Impiego – Transito dall’Azienda di Stato al Ministero – Determinazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3405/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3405/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti<br /> Fabio Cosi ed altri (avv. Lobera, Savatteri, Minutillo Turtur) c. ENAC (avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">transito dei dipendenti da Azienda di Stato alla PA: limiti della conservazione del trattamento economico precedente ex dpcm 325/1988</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Transito dall’Azienda di Stato al Ministero – Determinazione del trattamento economico – Considerazione del “compenso annuale di incentivazione”  nonché del “premio industriale” già percepiti – Assenza &#8211; Illegittimità – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di determinazione del trattamento economico del lavoratore che sia transitato dall’Azienda di Stato al Ministero non è illegittimo il comportamento del datore di lavoro pubblico che omette la considerazione del “compenso annuale di incentivazione”  nonché del “premio industriale” già percepiti dal dipendente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 2776-00, proposto da</p>
<p><b>Cosi Fabio, Nicosia Pietro, Piccolo Giuseppe, Ingrosso Fernando</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elivia Lobera, Alberto Savatteri e Roberto Minutillo Turtur  ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Via Pietro Micca n. 3,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l&#8217;<b>Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile (ENAC)</b>, in persona del Presidente legale rappresentante por tempore, rappresentato e difeso dall&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti n. 45,</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dei seguenti decreti emessi dal Reggente dell&#8217;Ufficio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale dell&#8217;Aviazione Civile – 1° Servizio AA.GG. e Personale – Ufficio 12 – Assegni e Pensioni aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico: &#8211; per il sig. Fabio Cosi: decreto del 30 marzo 1994, n. 12/73; &#8211; per il sig. Pietro Nicosia: decreto 8 marzo 1994, n. 12/140; &#8211; per il sig. Giuseppe Piccolo: decreto 24 febbraio 1994, n. 12/07; per l&#8217;ing. Fernando Ingrosso: decreto 24 febbraio 1994, n. 12/103,</p>
<p align=center>
 per l&#8217;accertamento </p>
<p></p>
<p align=justify>
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del &#8220;compenso annuale di incentivazione&#8221;, nonché del &#8220;premio industriale&#8221; già percepiti nell&#8217;Amministrazione di provenienza,</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell&#8217;Ente resistente a rideterminare il trattamento economico dei ricorrenti, includendo tali voci, nonché al pagamento delle somme maturate dall&#8217;inizio della prestazione di servizio sino al saldo.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Enac;<br />	<br />
	Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;<br />	<br />
	Relatore il dott. Paolo Lotti.<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5 luglio 2006, per la parte ricorrente l’avv. Ingicco per delega dell’avv. Lobera, e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Carotenuto.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>A seguito della riforma del settore delle telecomunicazioni (l. 29 gennaio 1992, n. 58) i ricorrenti, dipendenti dell&#8217;Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, optavano per la permanenza nel pubblico impiego (art. 4, comma 3, l. n. 58 del 1992) e transitavano attraverso le procedure per la mobilità (D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325) nei ruoli del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.<br />
Più precisamente, l&#8217;ing. Fernando Ingrosso transitava nei ruoli della Direzione Generale dell&#8217;Aviazione Civile in data 22 novembre 1993, i sigg.ri Giuseppe Piccolo e Fabio Cosi in data 6 dicembre 1993 ed il sig. Pietro Nicosia in data 16 dicembre 1993.<br />
Con i decreti di cui in epigrafe il Ministero dei Trasporti e della Navigazione determinava il trattamento economico dei ricorrenti unicamente sulla base dello stipendio annuo lordo goduto, oltre alla R.I.A., non tenendo conto dei compensi e dei premi percepiti presso la soppressa Azienda, in violazione del disposto di cui all&#8217;art. 5, comma 2, D.P.C.M. n. 325 del 1998.<br />
I ricorrenti, tutti dipendenti dell&#8217;Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile – Struttura Direzione Generale dell&#8217;Aviazione Civile – in servizio presso la  Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Torino Caselle, richiedevano dapprima al Ministero dei Trasporti e della Navigazione e successivamente all&#8217;Ente resistente la corresponsione del &#8220;compenso annuale di incentivazione&#8221;, nonché del &#8220;premio industriale&#8221;, mediante un assegno ad personam, al fine di conservare il trattamento economico più favorevole in godimento all&#8217;atto del trasferimento. All&#8217;uopo i ricorrenti richiedevano alla Telecom Italia s.p.a. di precisare l&#8217;ammontare degli importi liquidati nell&#8217;anno 1993 a titolo delle indicate competenze accessorie. <br />
L&#8217;Ente resistente non provvedeva a rideterminare il trattamento economico dei ricorrenti, né a corrispondere le indicate competenze accessorie.<br />
I ricorrenti hanno, quindi, presentato il ricorso in oggetto per i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione di legge con riferimento agli artt. 2, 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente istruttoria; ciò in quanto la pubblica amministrazione, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,- Violazione di legge con riferimento all&#8217;art. 4, comma 3, l. 29 gennaio 1992, n. 58, nonché all&#8217;art. 5, comma 2, D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325. Eccesso di potere per disparità di trattamento; afferma il ricorrente che nelle disposizioni per la riforma d	Secondo il ricorrente, dunque, nel caso in esame l&#8217;Amministrazione resistente, nella determinazione del trattamento economico dei ricorrenti, non ha tenuto conto del &#8220;premio industriale&#8221; (art. 2, l. 11 febbraio 1970, n. 29; artt. 28 e 19 dell&#8217;allegato a detta legge; art. 66, D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269), nonché del &#8220;compenso annuale di incentivazione&#8221; (art. 4, l. 22 dicembre 1980, n. 873; art. 41, 24 e 25, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335), corrispondendo in tal guisa un trattamento economico inferiore al dovuto. L&#8217;art.  5, comma 2, D.P.C.M. n. 325 del 1988, cit., prevede che il dipendente trasferito conservi l&#8217;insieme del trattamento economico di fatto ed in atto al momento del trasferimento; trattamento economico di fatto comprensivo dunque anche delle voci retributive di carattere contrattuale e non solo della retribuzione gabellare per le rispettive qualifiche (Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3518). Nella presente  fattispecie entrambe le competenze accessorie indicate dalle leggi sopra riportate e disciplinate dalla contrattazione collettiva vigente all&#8217;epoca del trasferimento sono riconosciute quali componenti del trattamento economico dovuto a prescindere dalle mansioni effettivamente espletate e dalle modalità delle stesse. In casi analoghi, ricordano, infine, i ricorrenti, altre amministrazioni hanno attribuito &#8220;<i>ad personam</i>&#8221; le indicate competenze al personale proveniente dalla soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, nella misura indicata dalla Telecom Italia s.p.a.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza istruttoria di questa Sezione n 21/06, veniva rilevata la necessità di verificare quali fossero le voci stipendiali godute dai ricorrenti successivamente al transito sopra indicato, e se le voci in contestazione (premio industriale e premio d’incentivazione) appartenessero al c.d. trattamento accessorio, o fossero, invece, elementi retributivi erogati in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta.<br />
L’Amministrazione ottemperava alla suddetta ordinanza istruttoria, depositando atti in data 5.9.2006.<br />
Parte ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2006 il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Con il ricorso in oggetto, i ricorrenti, dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici transitati tra il novembre ed il dicembre 1993 nei ruoli dell&#8217;allora Direzione Generale dell&#8217;Aviazione Civile, ai sensi del D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, chiedono la conservazione del premio industriale e del premio di incentivazione in godimento presso l&#8217;Azienda di provenienza.<br />	<br />
	Con i decreti del 1994 richiamati nel ricorso, l’Amministrazione convenuta ha provveduto a determinare il trattamento economico spettante agli interessati dalla data del trasferimento nei ruoli dell&#8217;ex D.G.A.C., successivamente riliquidato con decreti dirigenziali del 1998 per effetto di un nuovo inquadramento giuridico-economico.<br />	<br />
	L’Amministrazione, nel procedere alla definizione delle singole posizioni retributive, ha ritenuto che l’interpretazione delle disposizioni in materia non poteva che portare alla conservazione del solo trattamento economico fondamentale e non anche del trattamento accessorio, quali sono qualificati i compensi i cui corrispettivi vengono ora rivendicati dai ricorrenti, con ciò evitando un inammissibile effetto di cumulo con emolumenti similari goduti dal personale dell&#8217;ex D.G.A.C.<br />	<br />
Le voci stipendiali richiamate (premio industriale e premio incentivante), dunque, non sono rientrate in quelle da riconoscere.<br />
Ritiene il Collegio che dall’analisi della normativa rilevante nel caso concreto, e dalla documentazione in atti, emergano sufficienti elementi per condividere la soluzione della P.A. resistente.<br />
In primo luogo, come ha statuito la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (in tema di mobilità nell&#8217;ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall&#8217;Ente ferrovie dello Stato ad un comune), la  conservazione del diritto, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, di continuare a percepire l&#8217;intero trattamento economico di fatto erogatogli al momento del trasferimento, comprensivo quindi anche delle voci retributive di carattere contrattuale, escludono gli elementi retributivi erogati in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta (cfr. per analogia, la sentenza Cassazione civile, sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3518).<br />
La giurisprudenza amministrativa, in un caso similare, ha affermato che i dipendenti del Ministero delle Poste che, in attuazione della mobilità nel pubblico impiego, siano stati trasferiti alle dipendenze del Ministero dell&#8217;ambiente, non hanno il diritto alla conservazione nella nuova posizione retributiva delle indennità già percepite e denominate premio industriale e premio di incentivazione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 5672).<br />
Infatti, l&#8217;inquadramento economico dei ricorrenti è stato disposto in applicazione dell&#8217;art. 5, comma II, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, in base al quale il dipendente trasferito &#8220;conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all&#8217;atto del trasferimento mediante l&#8217;attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento&#8221;.<br />
Innanzi tutto, il &#8220;premio industriale&#8221;, previsto dall&#8217;art. 28 della legge n. 29/70, è un emolumento &#8220;commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate&#8221; (v. comma 1 del citato art. 28) ed erogabile solo in caso di effettivo svolgimento del servizio<br />
Si tratta proprio di un emolumento, erogato in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta, analogo all&#8217;indennità di utilizzazione collegata alla gravosità dell&#8217;attività svolta, esclusa pacificamente dalla Cassazione proprio al fine della determinazione del trattamento economico da conservare nel passaggio ad altra amministrazione (Cass. Sez lav., n. 3518/96).<br />
Anche il &#8220;premio di produzione&#8221;, previsto originariamente dall&#8217;art. 4 della legge n. 49/79 era legato all&#8217;obiettivo di una determinata produzione e non spettava nel caso in cui la produzione individuale o di gruppo non fosse stata conseguita per negligenza (v. art. 4, ultimo comma, della legge n. 49/79).<br />
Inoltre, annualmente venivano stabiliti differenti rapporti di produttività, in base a cui veniva corrisposto in misura variabile, non fissa, né continuativa, il citato &#8220;premio di produzione&#8221; (v. art. 3 della citata legge n. 49/79).<br />
Al momento della soppressione del premio di produzione, questo è stato inglobato nel premio industriale, descritto in precedenza, senza che venissero alterate le caratteristiche di quest&#8217;ultimo, che ha continuato ad essere erogato a seconda delle diverse modalità delle prestazioni svolte nel senso che anche a parità di qualifica il premio poteva essere determinato in modo diverso in ragione delle mansioni svolte (v. Decreto interministeriale 6-8-92).<br />
Pertanto, entrambi gli emolumenti non hanno mai costituito una misura fissa, continuativa da poter includere nel trattamento economico in godimento al momento del trasferimento ad altra amministrazione, ma rappresentano somme, la cui erogazione e la cui quantificazione dipende dalla specifica posizione di ciascun dipendente e dalle contingenti modalità della prestazione.<br />
Il &#8220;compenso annuale di incentivazione&#8221;, di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 873/1980 è emolumento analogo a quello oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 142/2001 del Consiglio di Stato.<br />
In tale sentenza, il giudice amministrativo d’appello ha affermato che tale voce stipendiale ha mutato natura giuridica dapprima in seguito all&#8217;entrata in vigore del CCNL 1994/97 e poi del successivo CCNL 1996/97.<br />
Mentre a seguito dell&#8217;entrata in vigore dei citati contratti collettivi, il premio di produzione è stato determinato in misura fissa e prestabilita, è stato svincolato dalla presenza in servizio e da qualsiasi modalità di espletamento del servizio stesso o dal rendimento, fino al 1 ottobre 1994 il &#8220;compenso annuale di incentivazione&#8221; era stabilito in misura determinata annualmente dal Ministro, era legato alla presenza in servizio e, soprattutto, dipendeva dall&#8217;assenza di alcune sanzioni disciplinari e dall&#8217;effettiva spettanza del premio di produzione, di cui al punto precedente.<br />
In sostanza, nei casi, sopra esposti, in cui il premio di produzione non spettava, veniva meno anche il compenso incentivante, che quindi risultava indirettamente legato alle caratteristiche del premio di produzione, che, come già detto, non consentono l&#8217;inclusione nel trattamento economico da conservare al momento del passaggio ad altra amministrazione.<br />
In secondo luogo, deve, comunque, osservarsi che parte ricorrente non dimostra che il trattamento finale sia deteriore rispetto a quello originario; pertanto, anche sotto questo profilo la domanda deve esser respinta per carenza di prova del fatto allegato.<br />
Infine, si rileva che la giurisprudenza amministrativa, seppur al diverso fine del calcolo della base di determinazione dell&#8217;indennità di anzianità, ha ritenuto l&#8217;inclusione del compenso incentivante la produttività, stante il carattere di fissità, continuità e periodicità, che assimilano tale cespite alle componenti stipendiali della retribuzione (Cons. Stato, VI, n. 32/95; n. 929/92; n. 437/91; n. 705/88). Come ha già statuito la giurisprudenza contabile, il premio incentivazione produttività percepito antecedentemente all&#8217;entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, che ha dettato nuova nozione, più ampia della precedente, del concetto di retribuzione annua, non può ritenersi compreso in tale concetto, dovendosi allora far riferimento all&#8217;elaborazione giurisprudenziale dell&#8217;art. 30 d.l. n. 55 del 1983, conv. in l. n. 131 del 1983, per cui è da ricomprendere nella nozione di retribuzione annua ogni emolumento elargito in modo fisso e continuativo, dovuto obbligatoriamente, per legge o contratto di lavoro, quale corrispettivo per l&#8217;attività esplicata (C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 25 novembre 2003, n. 2427).<br />
Pertanto, atteso che, nel caso di specie, i ricorrenti, dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici sono transitati tra il novembre ed il dicembre 1993 nei ruoli dell&#8217;allora Direzione Generale dell&#8217;Aviazione Civile, ai sensi del D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, non possono pretendere la conservazione del premio industriale e del premio di incentivazione in godimento presso l&#8217;Azienda di provenienza.<br />
Conseguentemente, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 11 ottobre 2006, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;<br />
Bernardo Baglietto, Consigliere;<br />
Paolo Lotti, Primo Referendario, estensore.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge il 16 ottobre 2006<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-10-2006-n-3405/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2006 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIANAPOLI PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 2740/2006 Registro Generale: 5233/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO GUIDA PresidenteFABIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  2740/2006<br />
Registro Generale: 5233/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA Presidente<br />FABIO DONADONO Consigliere<br />
FRANCESCO GUARRACINO Referedario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso 5233/2006  proposto da:<br /><b>FILCA-CISL</b> rappresentato e difeso da: FEDERICI ROBERTA con domicilio eletto in NAPOLI Piazza Municipio 64, presso la Segreteria del TAR</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE</b>  non costituito</p>
<p><b>INPS-ISTITUTO NAZIONMALE PREVIDENZA SOCIALE</b>   non costituito</p>
<p><b>DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI</b>   rappresentato e difeso da: TESAURO LUCIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato<br />
<b>DIREZIONE PROVINCIALE  DEL LAVORO DI BENEVENTO</b> rappresentato e difeso da:TESAURO LUCIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>O.S. FILLEA-CIGL</b> non costituito</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del decreto direttoriale n. 8106 del 5 luglio 2006 reso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale  &#8211; Direzione regionale del lavoro per la Campania, avente ad oggetto la ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni dei lavoratori dell’Edilizia di Benevento;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Ref.. FRANCESCO GUARRACINO<br /> Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che, ad un primo sommario esame, non si ravvisa il necessario fumus boni juris;</p>
<p>Ritenuto pertanto che non  sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL REFERENDARIO EST.<br />
IL SEGRETARIO</p>
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