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	<title>11/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.7165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-7165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-7165/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.7165</a></p>
<p>Pres. ed Est. Costantini. P.M Esposito (Avv. E. Sticchi Damiani) c/ Comune di Porto Cesareo (Avv. P. Quinto) sulla legittimità del diniego di rilascio di concessione edilizia ove il richiedente, promittente compratore del fondo, non abbia fornito idonee garanzie sull&#8217;effettiva disponibilità dell&#8217;immobile 1. Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-7165/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.7165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-7165/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.7165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Costantini.<br /> P.M Esposito (Avv. E. Sticchi Damiani) c/ Comune di Porto Cesareo (Avv. P. Quinto)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di rilascio di concessione edilizia ove il richiedente, promittente compratore del fondo, non abbia fornito idonee garanzie sull&#8217;effettiva disponibilità dell&#8217;immobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia – Istanza da parte di un titolare di altro diritto reale o di obbligazione con facoltà di eseguire i lavori sul fondo – Legittimazione – Sussiste &#8211;																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia – Richiesta del promittente compratore – Assenza di garanzie  in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile – Diniego – E’ legittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	      Legittimati a richiedere concessione edilizia non sono soltanto i titolari di un diritto di proprietà sul fondo, ma anche coloro che, pur essendo titolari di altro diritto reale o di obbligazione, abbiano, per effetto di questo obbligo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiedono la concessione.																																																																																												</p>
<p>2    E’ legittimo il diniego del rilascio di concessione edilizia richiesta dal promittente compratore ove quest’ultimo, sebbene soggetto legittimato alla richiesta, non abbia assicurato le dovute garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce – Sez. III</b></p>
<p>Composto da:<br />
Dott. Luigi   COSTANTINI,                        Presidente;<br />
Dott.Massimiliano BALLORIANI,               Componente;<br />
Dott. Patrizia MORO,                                   Componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.2679 del 2002 proposto da</p>
<p><b>Esposito Pasquale Marco</b>, rappresentato e difeso dall’ Avv.Ernesto Sticchi Damiani, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via S.Francesco D’Assisi, n. 33 </p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Porto Cesareo</b>, in persona del Sindaco  p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Garibaldi, 43</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	della nota prot. n. 14081 del 09.07.2002 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Cesareo ha significato al ricorrente la sospensione della pratica edilizia afferente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una civile abitazione su un lotto di terreno distinto in Catasto al foglio n.27, part. N.1963; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale ed in specie, ove occorra, della nota prot. n. 11452 del 13.06.2002.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i documenti prodotti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22.01.2004 la relazione del Dr. Costantini e uditi, altresì, l’Avv. E. Sticchi Damiani per il ricorrente,  l’Avv. P. Quinto per il Comune di Porto Cesareo e l’Av. E. Sticchi Damiani per il sig. Antonio Esposito ;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il dott. Esposito, titolare della pratica edilizia n.356/77 inerente la realizzazione di una civile abitazione su un lotto di terreno in agro del Comune di Porto Cesareo distinto in catasto al foglio n.27, particella n.1963, dopo vari solleciti finalizzati alla definizione della suddetta pratica e stante il lungo tempo trascorso, in data 13.03.2002 notificava all’Amministrazione comunale formale atto di diffida invitandola ad adottare il provvedimento di assenso richiesto.<br />
Il Comune di Porto Cesareo, con nota prot. n.11452 del 13.06.2002 riscontrava negativamente la suddetta diffida in virtù delle seguenti motivazioni:<br />
&#8211;	la sopravvenuta inefficacia del parere favorevole espresso sul progetto edilizio dalla Soprintendenza nel 1977 e la mancanza dell’ autorizzazione paesaggistica;<br />	<br />
&#8211;	l’insussistenza del titolo di proprietà dell’area interessata in capo al richiedente, attesa l’inidoneità del contratto preliminare di compravendita a costituire titolo legittimante la richiesta di concessione edilizia..<br />	<br />
A fronte di tale provvedimento negativo, il dott. Esposito presentava una nuova domanda di concessione edilizia (prot. 13207 del 25.06.02), allegando un nuovo progetto e presentando una nuova  richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art.151 del D.Lgs. n.490/99.<br />
Con nota prot. n.14081 del 09.07.2002 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Porto Cesareo, nel riscontrare la nuova richiesta confermava, in parte  qua, quanto già comunicato in ordine alla pratica edilizia precedente, ribadendo l’impossibilità di procedere all’istruttoria stante la  mancanza del titolo di proprietà dell’area interessata dal nuovo progetto. <br />
    Avverso tale determinazione insorge con il presente ricorso il dott. Esposito deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 2 della L. n.241/90. Violazione del principio del giusto procedimento.<br />	<br />
&#8211;	Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art.4 della L. n.10/77.<br />	<br />
&#8211;	Erronea presupposizione. Illogicità ed ingiustizia manifesta. <br />	<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato.<br />
E’intervenuto ad adiuvandum il sig. Antonio Esposito e all’udienza pubblica del 22.01.2004 la causa è stata ritenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’art.4, comma secondo della L. n.10/77 statuisce espressamente che la concessione edilizia è rilasciata “al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla”.<br />
E’ noto al Collegio che per costante giurisprudenza, soggetto legittimato a richiedere la concessione edilizia è, non solo, il titolare del diritto di proprietà sul fondo ma anche chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo obbligo, la facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV,11-06-2002 n.3253; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1227 del 04-11-1997; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 965 del 28-09-1993,). <br />
Tuttavia, va rilevato che se da un lato la giurisprudenza riconosce  anche al promittente compratore la legittimazione a richiedere la concessione edilizia,  dall’altro non può essere esclusa la necessità che, in ragione degli effetti propri del preliminare di compravendita, siano assicurate le dovute garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile da parte del promettente acquirente.<br />
Nella fattispecie in esame, viceversa, è possibile riscontrare vari elementi che fanno dubitare della sussistenza in capo al richiedente la concessione edilizia dell’effettiva disponibilità del bene in questione. <br />
Innanzitutto, va rilevato che nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’avvio della pratica edilizia non risulta che sia stato mai stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’area de qua. In secondo luogo, dubbi ed incertezze permangono in ordine all’effettiva titolarità del diritto di proprietà in capo al promittente alienante sig. Zuccaro e alla reale sussistenza di qualsivoglia diritto reale o di possesso sull’area in questione nella quale, peraltro, è presente una fontanina posseduta da oltre vent’anni dall’ente Acquedotto Pugliese.  <br />
Ne consegue, che la descritta situazione di incertezza consente di ritenere legittimo l’impugnato diniego, attesa l’assenza, nel caso di specie, di un titolo idoneo a supportare  la richiesta di concessione edilizia.<br />
Per le esposte considerazioni, il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; III Sezione di Lecce, respinge il ricorso. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22.01.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-7165/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.7165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5524/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5524/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5524</a></p>
<p>Pres. RIGGIO, Est. GIORDANO Luigi Bonza Prodotti Petroliferi s.r.l (Avv.ti A. Romano, M. Romano e P. Romano) c/ Comune di Turbigo (n.c.) e Prefettura di Milano (n.c.) sulla necessità del parere comunale di conformità al P.R.G. ai fini del rinnovo della concessione per il deposito di oli minerali 1. Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5524/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5524/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. RIGGIO, Est. GIORDANO<br /> Luigi Bonza Prodotti Petroliferi s.r.l (Avv.ti A. Romano, M. Romano e P. Romano) c/ Comune di Turbigo (n.c.) e Prefettura di Milano (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del parere comunale di conformità al P.R.G. ai fini del rinnovo della concessione per il deposito di oli minerali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Rinnovo concessione per deposito olii minerali – Parere comunale di conformità al P.R.G. – E’ necessario</p>
<p>2. Industria e Commercio – Nuove previsioni urbanistiche – Incidenza sulle attività già insediate – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’installazione di un deposito di olii minerali incide in modo rilevante sull’assetto del territorio e sull’ordinario insediamento della comunità; pertanto necessariamente il Comune, nel corso del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, deve esprimersi sulla conformità della localizzazione dell’impianto alle prescrizioni del piano regolatore.</p>
<p>2. Le nuove previsioni urbanistiche non possono limitare lo svolgimento delle attività già insediate ed imporre autoritativamente la delocalizzazione autoritativa immediata degli impianti produttivi esistenti divenuti incompatibili.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/10/1727/d">nota</a> dell&#8217;Avv. Lorella Fumarola</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per la Lombardia &#8211; Sezione III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2802/97, proposto da</p>
<p><b>LUIGI BONZA PRODOTTI PETROLIFERI s.r.l.</b><br />
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio, Michele e Pietro Romano, con domicilio ex lege (art.35 R.D. n. 1054/24) presso la segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TURBIGO</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>PREFETTURA DI MILANO</b><br />
in persona del Prefetto pro tempore, non costituita</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera della Giunta del Comune di Turbino n.142 del 24.3.1997 e comunicata in data 2.4.1997 nella parte in cui limita il parere favorevole al periodo di anni uno ed impone alla ricorrente di produrre un progetto di rilocalizzazione dell’attività;</p>
<p>visto il ricorso notificato in data 28 maggio – 3 giugno 1997 e depositato in data 13 giugno 1997;<br />
nessuno comparso alla pubblica udienza del 30 giugno 2004, relatore il cons. Domenico Giordano;<br />
visti gli atti tutti della causa<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) La società ricorrente, in forza di concessione rilasciata dalla Prefettura di Milano ai sensi dell’art.46 R.D. n.1303/34, esercita dal 1963 l’attività di distribuzione dei carburanti a mezzo di propri autoveicoli, presso la sede operativa sita in Comune di Turbigo alla via san Michele sul Carso.<br />
Alla scadenza della concessione, la società medesima ne ha chiesto il rinnovo con istanza in data 19 febbraio 1997.<br />
Sulla domanda l’amministrazione comunale esprimeva parere favorevole limitatamente al periodo di un anno, imponendo alla richiedente la presentazione di un progetto per una nuova localizzazione dell’attività in area appositamente classificata dal PRG.</p>
<p>2) Avverso la deliberazione comunale l’interessata ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo:<br />
a)	che il Comune non può imporre limitazioni all’esercizio dell’attività sulla base di considerazioni urbanistiche;<br />	<br />
b)	che le previsioni contenute nel nuovo strumento urbanistico non possono comportare l’obbligo per le aziende già esistenti di trasferire la propria attività all’interno delle aree indicate dal Comune.<br />	<br />
In vista della trattazione di merito la ricorrente depositava memoria, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />
Il Comune di Turbigo non si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.</p>
<p>3) Il ricorso si dirige avverso la deliberazione con la quale l’amministrazione comunale, chiamata ad esprimere il parere per il rinnovo della concessione prevista dall’art.46 del R.D. 20 luglio 1934 n.1303, ha limitato il proprio assenso al periodo di un anno subordinandone l’efficacia alla presentazione, da parte della società richiedente, di un progetto per la rilocalizzazione dell’attività in un’area appositamente prevista dal nuovo piano regolatore.</p>
<p>4) La ricorrente sostiene, nel primo motivo che, secondo quanto disposto dalla disposizione suindicata, il parere comunale dovrebbe riguardare unicamente le norme di polizia locale e, quindi, gli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione delle situazioni di pericolo connesse all’attività di distribuzione dei carburanti, senza invece implicare considerazioni di compatibilità urbanistica.<br />
La censura non ha fondamento.<br />
L’art.46 stabilisce che la domanda di concessione per gli impianti di deposito di oli minerali o di distribuzione dei carburanti è soggetta al rilascio del parere dell’amministrazione comunale interessata. A tal fine, in base all’ultimo comma della norma, la determinazione comunale deve riflettere, oltre alle condizioni da soddisfare in rapporto alla polizia locale e alla occupazione del suolo comunale, anche “la ubicazione dell’impianto”.<br />
In tale quadro non sembra dubbio che l’espressione del parere comunale debba risultare funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente territoriale, tra i quali assumono specifica rilevanza la pianificazione urbanistica e la vigilanza sull’uso del territorio.<br />
Deve quindi ritenersi che, nel disegno perseguito dalla norma, la consultazione dell’amministrazione comunale risponda all’esigenza di assicurare che la localizzazione di impianti aventi la capacità di incidere in maniera rilevante sull’assetto territoriale venga adeguatamente valutata dall’ente titolare del potere di pianificazione urbanistica cui compete di apprezzare la compatibilità della localizzazione con gli interessi di cui il PRG costituisce espressione (cfr. CdS V n.2834/2000).<br />
Deve quindi escludersi che il parere comunale potesse avere riguardo unicamente agli aspetti della sicurezza pubblica, alla cui valutazione non può comunque considerarsi del tutto estraneo l’assetto territoriale quantomeno per le limitazioni derivanti dalla necessità di prevedere fasce di distacco adeguatamente dimensionate per fungere da filtro e da separazione tra le industrie e gli insediamenti urbani.</p>
<p>5) Risulta invece fondata la censura esposta nel secondo motivo, con cui si sostiene che le nuove prescrizioni urbanistiche non possono limitare lo svolgimento delle attività già insediate.<br />
Deve invero ritenersi che gli impianti in esercizio e le attività già esistenti all’atto dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, e divenuti non conformi alla destinazione da questo impressa all’area considerata, si sottraggano all’obbligo di ricollocazione in altro sito, ma siano soggetti alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova disciplina vigente nella zona.<br />
Ed invero, le classificazioni funzionali dettate dalla disciplina urbanistica sopravvenuta non possono comportare la delocalizzazione autoritativa e immediata degli impianti produttivi preesistenti divenuti incompatibili, che può essere disposta, ai sensi dell’art. 217 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. n.1265/34 unicamente nell’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente per la cessazione delle attività classificate insalubri di 1° classe, al fine di prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica, previo concreto accertamento della sussistenza di una situazione di effettiva pericolosità e laddove si siano rivelate inefficaci le misure tecniche finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati ( cfr,. nel senso che nel novero delle misure adottabili in base agli artt. 216-217 cit. possa rientrare anche, quando del caso, quella della delocalizzazione dell&#8217;impianto, CdS V n. 587 del 3 giugno 1994).<br />
Ne deriva l’illegittimità della deliberazione impugnata nelle parti in cui, muovendo dal presupposto che “nel nuovo piano regolatore è stata inserita un’area in cui la ditta dovrà rilocalizzarsi”, ha limitato ad un anno l’efficacia del parere favorevole al rilascio della concessione, imponendo alla ricorrente di presentare entro tale periodo “il progetto di rilocalizzazione della propria attività”.<br />
In accoglimento del ricorso deve quindi disporsi l’annullamento, in tali parti, della deliberazione della giunta comunale 24 marzo 1997 n. 142.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2802/97 così dispone:<br />
-accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, la deliberazione impugnata;<br />
-compensa le spese tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano il 30 giugno 2004 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Gianluca Bellucci &#8211; 1° ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5524/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10692</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-10-2004-n-10692/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi Corsi (Avv. R.Delfino ) c. Comune di Viterbo (Avv. E.Brenciaglia ) Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Autorizzazione alla vendita di giornali con validità temporanea – Idoneità dell’atto ad ingenerare legittimo affidamento a godere di una autorizzazione definitiva – Non sussiste. Il rilascio di una</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi<br /> Corsi (Avv. R.Delfino ) c. Comune di Viterbo (Avv. E.Brenciaglia )</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Autorizzazione alla vendita di giornali con validità temporanea – Idoneità dell’atto ad ingenerare legittimo affidamento a godere di una autorizzazione definitiva – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rilascio di una autorizzazione commerciale di durata annuale per la vendita di giornali e riviste, stante il suo carattere effimero,  non è idonea ad ingenerare nel titolare alcun legittimo affidamento a godere di una autorizzazione definitiva, ostando a tal fine anche la mancata impugnazione dell’atto di rilascio nella parte in cui assegnava un limite temporale alla validità della medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione commerciale e legittimo affidamento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere              Roberto SCOGNAMIGLIO	        &#8211; Presidente<br />
Consigliere              Antonio AMICUZZI                           &#8211; RelatorePrimo Referendario  Silvia MARTINO	                            &#8211; Correlatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11097 del 1997 proposto<br />
da <b>CORSI Nicola</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Delfino, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Buccali, n. 11, presso lo studio dell’avv. Fabrizio de Lorenzo;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>COMUNE di VITERBO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Costa, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Nizza, n. 22, presso lo studio dell’avv. Enrico Brenciaglia;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza n. 176, prot. n. 009379 del 29.5.1997, di chiusura dell’esercizio ubicato in Viterbo, alla Via S. Maria della Grotticella n. 6 e 6/A, limitatamente ai prodotti ricompresi nella Tab. XIV, giornali e  riviste;<br />
degli atti presupposti, precedenti, coevi, successivi, collegati e connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la propria ordinanza 20 novembre 1997, n. 2545;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 21.6.2004, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2.8.1997, depositato il 22.8.1997 il sig. Nicola Corsi, premesso di essere iscritto nel registro commercianti della Camera di Commercio di Viterbo, con autorizzazione al commercio a posto fisso, e titolare di una rivendita di generi di Monopolio sita in Viterbo, alla Via della Grotticella nn. 6 e 6/A, afferma di aver richiesto con atto in data 6.9.1988, prot. n. 16009, autorizzazione alla vendita di giornali, che gli veniva rilasciata a seguito di detta richiesta e di numerose sollecitazioni, con atto del 16.1.1991, con validità di un anno (al fine di verificare la validità della autorizzazione nell’ottica dei nuovi piani per il commercio); aggiunge che, essendo stati approvati, dopo circa sei mesi da detta data, i piani di commercio anche in materia di rivendite di giornali e riviste, ha presentato, in data 19.12.1991, con atto prot. n. 023042, domanda di rinnovo di detta autorizzazione e che, nulla avendo eccepito in proposito l’Amministrazione, riteneva essersi formato su di essa silenzio assenso, confermato da nota n. 10992 del 22.12.1994 (e da nota n. 023585 del 27.12.1994) con cui il Comune di Viterbo comunicava all’interessato la possibilità di inoltrare istanza di trasferimento del punto vendita di giornali e riviste.<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio, evidenziato che con nota n. 615 del 13.1.1995 il Comune  invitava a considerare nulla la nota da ultimo indicata e che ha nel frattempo continuato a pagare la tassa di concessione ed ad esercitare per oltre sette anni l’attività di rivendita di giornali, il suddetto interessato ha anche affermato di  aver presentato in data 25.10.1995 istanza di regolarizzazione, a seguito della quale, in data 3.11.1995, gli è stato contestato l’esercizio di vendita di prodotti della tabella XIV, giornali e riviste, senza autorizzazione, e che, avverso la reiterazione della contestazione stessa in data 27.3.1997, ha proposto opposizione in data 2.5.1997, nonostante la quale è stata adottata l’impugnata l’ordinanza n. 176, prot. n. 009379 del 29.5.1997, di chiusura dell’esercizio ubicato in Via S. Maria della Grotticella n. 6 e 6/A, limitatamente ai prodotti ricompresi nella Tab. XIV, giornali e  riviste.<br />
A sostegno dell’impugnazione del provvedimento da ultimo citato sono stati dedotti i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Eccesso di potere per presupposti erronei, falsa causa e travisamento, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, inopportunità, contrasto con il pubblico interesse e per contraddittorietà con atti coevi e successivi. Violazione e falsa applicazione delle leggi che regolano la materia. Violazione dei principi sulla conservazione dei valori giuridici e sull’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.  Violazione degli artt. 11 e 12 della L. 11 giugno 1971, n. 426, in relazione al principio della libertà della iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione.<br />
In capo al ricorrente si è formato (in relazione ai piani di commercio, alle imposte pagate ed alla attività svolta manifestamente) affidamento sulla circostanza che l’attività di vendita di giornali e riviste costituisse esercizio di un diritto giuridicamente spettategli, con illegittimità del provvedimento impugnato, emanato  in base ad errata interpretazione delle norme in materia e con intenti punitivi.<br />
La motivazione del provvedimento sopra citato è estremamente sintetica ed omette di considerare che il ricorrente era comunque in possesso di autorizzazione con validità temporale sub iudice, nonché la verifica della compatibilità di questa con il piano di commercio.<br />
La scadenza della citata autorizzazione non è mai stata contestata, a seguito delle reiterate richieste a suo tempo presentate dal ricorrente, pur essendo stati riscossi i versamenti annuali per il rinnovo della stessa; non risultano, inoltre, essere stati comparati tutti gli altri elementi rilevanti in materia prima di addivenire alla affermazione di non possesso della autorizzazione a suo tempo rilasciata.<br />
Contraddittoriamente l’Amministrazione ha, in un primo tempo, rilasciato al ricorrente l’autorizzazione amministrativa e poi, in assenza di mutamenti normativi e di fatto, ne ha contestato il possesso; ancora dopo ha rilasciato una autorizzazione amministrativa stagionale.<br />
Ogni provvedimento restrittivo del commercio, ponendosi in contrasto con il disposto dell’art. 41 della Costituzione, deve trovare giustificazione  in inequivoche disposizioni di legge concretamente applicabili ai casi concreti; è quindi insufficiente il mero riferimento, come nel caso che occupa, alla sussistenza di limiti temporali per affermare la insussistenza della autorizzazione amministrativa de qua.<br />
Con atto depositato il 16.9.1887 si è costituito in giudizio il Comune di Viterbo, che -premesso, tra l’altro che con nota prot. n. 011418 del 7.7.1997 il Sindaco aveva confermato la impossibilità di procedere al rilascio della richiesta di autorizzazione per la vendita di giornali e riviste in via definitiva (a tanto ostando i vigenti piani di commercio) e comunicato la possibilità di concessione di autorizzazione stagionale (poi effettivamente rilasciata con atto del 25.6.1997, fino al 25.11.1997)- ha eccepito la inammissibilità per carenza di interesse diretto ed attuale della domanda di sospensiva ed ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con ordinanza 20 novembre 1997, n. 2545 il Tribunale ha respinto la istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Con memoria depositata il 7.6.2004 l’Amministrazione resistente, premesso che il ricorrente non ha nemmeno partecipato all’avviso pubblico emanato con provvedimento dell’1.2.1988 per la assegnazione di autorizzazioni relative a nuove ubicazioni di edicole a seguito del quale sono stati assegnati tre posti fissi, ha ribadito tesi e richieste, insistendo per la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 21.6.2004 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame  un titolare di una rivendita di generi di Monopolio sita in Viterbo, alla Via della Grotticella nn. 6 e 6/A, afferma di aver richiesto con atto in data 6.9.1988, prot. n. 16009, autorizzazione alla vendita di giornali, che gli veniva rilasciata, a seguito di detta richiesta e di numerose sollecitazioni, con atto del 16.1.1991 con validità di un anno (al fine di verificare la validità della autorizzazione nell’ottica dei nuovi piani per il commercio); aggiunge che, essendo stati approvati, dopo circa sei mesi da detta data, i piani di commercio anche in materia di rivendite di giornali e riviste, ha presentato, in data 19.12.1991, con atto prot. n. 023042, domanda di rinnovo di detta autorizzazione e che, nulla avendo eccepito in proposito l’Amministrazione, riteneva essersi formato su di essa silenzio assenso, confermato da nota n. 10992 del 22.12.1994 (e nota n. 023585 del 27.12.1994) con cui il Comune di Viterbo comunicava all’interessato la possibilità di inoltrare istanza di trasferimento del punto vendita di giornali e riviste. Con l’atto introduttivo del giudizio, evidenziato che con nota n. 615 del 13.1.1995 il Comune  invitava a considerare nulla la nota da ultimo indicata e che ha nel frattempo continuato a pagare la tassa di concessione ed ad esercitare per oltre sette anni l’attività di rivendita di giornali, il suddetto interessato ha aggiunto di  aver presentato in data 25.10.1995 istanza di regolarizzazione, a seguito della quale, in data 3.11.1995, è stato contestato l’esercizio di vendita di prodotti della tabella XIV, giornali e riviste, senza autorizzazione, e che, avverso la reiterazione della contestazione stessa in data 27.3.1997, ha proposto opposizione in data 2.5.1997, nonostante la quale è stata adottata l’ordinanza n. 176, prot. n. 009379 del 29.5.1997, di chiusura dell’esercizio ubicato in Via S. Maria della Grotticella n. 6 e 6/A, limitatamente ai prodotti ricompresi nella Tab. XIV, giornali e  riviste, impugnata con il ricorso di cui trattasi.</p>
<p>2.- Con l’unico, complesso, motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di eccesso di potere per presupposti erronei, falsa causa e travisamento, difetto di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, inopportunità, contrasto con il pubblico interesse e per contraddittorietà con atti coevi e successivi. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione delle leggi che regolano la materia, violazione dei principi sulla conservazione dei valori giuridici e sull’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché degli artt. 11 e 12 della L. 11 giugno 1971, n. 426, in relazione al principio della libertà della iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione.<br />
2.1.- Ciò innanzi tutto in quanto in capo al ricorrente si sarebbe formato (in relazione ai piani di commercio, alle imposte pagate ed alla attività svolta manifestamente) affidamento sulla circostanza che l’attività di vendita di giornali e riviste costituisse esercizio di un diritto giuridicamente spettantegli, con illegittimità del provvedimento impugnato, emanato  in base ad errata interpretazione delle norme in materia e con intenti punitivi.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, in genere, il comportamento successivo dell&#8217;ufficio contrario al precedente, che ha ingenerato un affidamento del privato, viola il principio di buona fede, sancito dall&#8217;art. 1175 c.c.; è da considerare, conseguentemente, illegittima per eccesso di potere la persecuzione di un fatto ben noto e tollerato dall&#8217;autorità competente per un lunghissimo intervallo di tempo, considerato che tale intervento sanzionatorio è ammissibile solo mediante congrua motivazione che dia ragione del mutato atteggiamento e giustifichi il sacrificio dell&#8217; affidamento ingenerato nell&#8217;interessato (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24 febbraio 1997, n. 107).<br />
E’ però da precisare che il legittimo affidamento sul bene della vita deve essere stato a suo tempo legittimamente conferito nella sfera giuridica dell&#8217;amministrato e solo in tal caso può essere considerato illegittimo l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio disposto dall&#8217;amministrazione senza aver prima comparato l&#8217;interesse pubblico al ripristino della legalità violata con quello del privato alla permanenza della situazione presunta illegittima in virtù dell&#8217;affidamento ingenerato da pregresse disposizioni (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 10 giugno 2000, n. 961), non essendo sufficiente la semplice volontà di ripristinare la legalità violata a sorreggere l&#8217;atto di annullamento d&#8217;ufficio (T.A.R. Sardegna, 24 gennaio 1998, n. 46).<br />
Nel caso che occupa il ricorrente aveva a suo tempo ottenuto, a seguito di domanda del 6.9.1988, prot. n. 16009, di autorizzazione alla vendita di giornali, solo una autorizzazione temporanea, n. 16 in data 16.1.1991, con validità di un anno (al fine di verificare la validità della autorizzazione nell’ottica dei nuovi piani per il commercio).<br />
Tale atto, per la sua  limitata durata temporale, non può ritenersi idoneo ad aver ingenerato nel deducente legittimo affidamento a godere di una autorizzazione definitiva, a prescindere dalle sue personali opinioni in materia, anche perché non è stato impugnato detto atto di rilascio di autorizzazione nella parte in cui assegnava un limite temporale alla validità della stessa, né sono state impugnate le delibere del Consiglio comunale di Viterbo n. 207 del 21.6.1991, n. 104 del 22.5.1992 e n. 235 del 18.10.1994, di approvazione di piani di commercio non prevedenti rivendita di giornali e riviste nel luogo ove il ricorrente esercita la propria attività, né è stata attivata la procedura del  silenzio rifiuto al fine di ottenere, in assunta sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, commi VII e VIII della L. n. 67 del 1987 (peraltro contestata dalla difesa del Comune resistente), il rilascio di autorizzazione definitiva.<br />
Ciò esclude anche la illegittimità e la sussistenza di intenti punitivi genericamente lamentate dal ricorrente con riguardo all’atto impugnato che giustamente non ha tenuto conto di un affidamento non giuridicamente venuto in essere.<br />
2.2.- Secondo il ricorso la motivazione del provvedimento sopra citato è estremamente sintetica ed omette di considerare che il ricorrente era comunque in possesso di autorizzazione con validità temporale sub iudice, nonché la verifica della compatibilità di questa con il piano di commercio.<br />
Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla riscontrata circostanza della vendita di giornali e riviste in assenza della dovuta autorizzazione.<br />
La validità temporale della autorizzazione n. 60 del 16.1.1991 per la vendita di detti articoli era scaduta, come in precedenza evidenziato, dopo un anno dal rilascio, a nulla valendo la circostanza che, essendo stati approvati dopo circa sei mesi da detta data i piani di commercio anche in materia di rivendite di giornali e riviste, il ricorrente avesse presentato, in data 19.12.1991, con atto prot. n. 023042, domanda di rinnovo di detta autorizzazione e che, nulla avendo eccepito in proposito l’Amministrazione, si sarebbe formato su di essa silenzio assenso.<br />
In materia di apertura di strutture di vendita non può, invero, trovare applicazione il modulo procedimentale delineato dall’art. 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241, la cui operatività è esclusa dalla presenza di una specifica disciplina di settore che subordina il rilascio delle relative autorizzazioni, anche nella forma del silenzio assenso, alla preventiva fissazione di criteri generali per l&#8217;insediamento e la localizzazione delle medie strutture commerciali (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 14 maggio 2003, n. 1781).<br />
L&#8217;art. 20 della citata L. n. 241 del 1990, per il suo carattere di norma in bianco, può, infatti, trovare attuazione solo in base a disposizioni regolamentari che stabiliscano in quali casi e termini possano assentirsi autorizzazioni, licenze ecc. per silenzio assenso e l’attività prevista nella tabella c), punto 50 del regolamento 20 aprile 1992, n. 300 -come integrato e modificato dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 (valido fino alla data del 24.4.1999 ex art. 6, VI c., del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114)- non riguarda l’autorizzazione alla vendita di giornali e periodici in aggiunta ad altre merci, ma solo rivendite di giornali e riviste.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 25 febbraio 1987 n. 67, il comune, accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo all&#8217;istante, è tenuto a rilasciare l&#8217; autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste &#8211; qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di vendita ad una distanza stradale calcolata nel percorso più breve di 400 m -, per cui costituisce non silenzio assenso ma solo un comportamento silenzioso elusivo dell&#8217;obbligo di provvedere, una volta proposta l&#8217;istanza da parte dell&#8217;interessato, il comportamento inerte del Comune al riguardo(Consiglio Stato, sez. V, 13 novembre 1995, n. 1560).<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 17 della L. reg. Lazio 4 gennaio 1985 n. 3, la domanda volta ad ottenere l&#8217; autorizzazione alla rivendita di giornali s&#8217;intende respinta qualora il sindaco non provveda nel termine di 90 giorni.Peraltro nella disciplina del D. Leg.vo n. 170 del 2001, in tema di autorizzazione alla vendita, in aggiunta ad altre merci, di quotidiani o periodici, non sono poi state previste configurabili ipotesi di silenzio assenso, dato che i provvedimenti autorizzatori taciti deve essere previsti espressamente dall&#8217;ordinamento (T.A.R. Piemonte, sez. I, 26 novembre 2003, n. 1681).<br />
Detta disposizione regionale configura un&#8217;ipotesi di silenzio-rigetto (Consiglio Stato, sez. V, 27 novembre 1989, n. 779) e non di silenzio assenso, sicché sulla domanda di autorizzazione presentata dal ricorrente il 19.12.1991 non si era formato silenzio assenso, ma un tacito provvedimento di diniego, non impugnato.<br />
Tanto comporta pure che non doveva essere verificata la compatibilità di alcuna autorizzazione con il piano comunale all’epoca di adozione del provvedimento impugnato.<br />
2.3.- Aggiunge il ricorrente che la scadenza della citata autorizzazione non è mai stata contestata, a seguito delle reiterate richieste a suo tempo presentate dal ricorrente, pur essendo stati riscossi i versamenti annuali per il rinnovo della stessa; non risultano, inoltre, essere stati comparati tutti gli altri elementi rilevanti in materia prima di addivenire alla affermazione di non possesso della autorizzazione a suo tempo rilasciata.<br />
Il Collegio ritiene di non poter condividere le osservazioni sopra riportate per le medesime ragioni in precedenza esplicitate, tenuto altresì conto che l’indebito pagamento di versamenti annuali per il rinnovo di una autorizzazione non esistente può al più far insorgere il diritto alla ripetizione di quanto versato, ma non al rilascio della autorizzazione stessa.<br />
2.4.- Secondo il ricorso contraddittoriamente l’Amministrazione ha, in un primo tempo, rilasciato al ricorrente l’autorizzazione amministrativa e poi, in assenza di mutamenti normativi e di fatto, ne ha contestato il possesso; ancora dopo ha rilasciato una autorizzazione amministrativa stagionale.<br />
Non ritiene il Collegio che detti comportamenti possano denotare contraddittorietà, tenuto conto che entrambe le autorizzazioni di cui trattasi hanno carattere temporaneo.<br />
2.5.- Conclude il ricorrente affermando che ogni provvedimento restrittivo del commercio, ponendosi in contrasto con il disposto dell’art. 41 della Costituzione, deve trovare giustificazione  in inequivoche disposizioni di legge concretamente applicabili ai casi concreti; è quindi insufficiente il mero riferimento, come nel caso che occupa, alla sussistenza di limiti temporali per affermare la insussistenza della autorizzazione amministrativa de qua.<br />
Osserva in proposito il Collegio che il regime autorizzatorio in materia di commercio non costituisce violazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all&#8217;art. 41 della Costituzione, atteso che la stessa disposizione costituzionale attribuisce alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6522).<br />
Solo in mancanza del piano di sviluppo e di adeguamento e, quindi, in carenza di prescrizioni limitative all&#8217;esercizio del commercio, i dinieghi di autorizzazione commerciale devono essere debitamente motivati in considerazione della libertà costituzionalmente protetta alla iniziativa economica privata.<br />
Nel caso che occupa non si verte tuttavia in materia di diniego di rilascio di  autorizzazione, ma di chiusura di una rivendita di giornali e riviste, all’epoca, priva di autorizzazione; il relativo provvedimento è quindi legittimamente e sufficientemente motivato con il richiamo alla assenza della autorizzazione stessa. Il sindaco può, invero, disporre con provvedimento non specificatamente motivato la chiusura di una attività commerciale trasferitasi senza previa autorizzazione, essendo tale atto vincolato (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 16 febbraio 1999, n. 48).<br />
2.5.- Le considerazioni tutte sopra evidenziate ostano all’accoglimento del gravame in esame.</p>
<p>3.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.</p>
<p>4.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 21.6.2004, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO, Presidente<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI, Estensore<br />
______________________</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5526/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5526</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Giordano Francesco Redemagni (Avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’Interno e Prefettura di Como (Avv. Stato) sulla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza del porto d&#8217;armi di cui agli artt. 42 e 43 del testo unico delle</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Giordano<br /> Francesco Redemagni (Avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’Interno e Prefettura di Como (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza del porto d&#8217;armi di cui agli artt. 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Autorizzazioni e concessioni &#8211;  Autorizzazioni di polizia – Detenzione di porto d’armi – Natura – E’ interesse legittimo &#8211; Conseguenze																																																																																												</p>
<p>2.	Autorizzazioni e concessioni &#8211;  Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rifiuto di autorizzazione – Presupposti																																																																																												</p>
<p>3.	Autorizzazioni e concessioni &#8211;  Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Rilascio dell’autorizzazione – Presupposti &#8211; Dimostrato bisogno – Sussistenza &#8211; Condizioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La facoltà di detenere armi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, ma ad un interesse da reputarsi senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima, nonché recessivo rispetto all’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.																																																																																												</p>
<p>2.	L’autorità di pubblica sicurezza può legittimamente rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni, in presenza di segni di pericolosità o anche di indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi.																																																																																												</p>
<p>3.	Il rilascio della licenza del porto d’armi implica la sussistenza del presupposto oggettivo del dimostrato bisogno di portare armi e di quello soggettivo concernente l’onorabilità del soggetto richiedente. In merito al requisito del “dimostrato bisogno”, è da escludere la possibilità di considerarlo sussistente ogni qual volta l’esigenza rappresentata a fondamento della richiesta risulti intrinsecamente astratta in quanto comune ad una categoria indefinita di soggetti; al contrario, tale presupposto deve denotare una concreta ed individuale esposizione dell’istante al pericolo di diventare vittima di attenzioni criminose.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2004/10/1731/d">nota della D.ssa Chiara Commis</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione III</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6101/97, proposto da</p>
<p><b>Francesco REDEMAGNI</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Fiorella Rossetto, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano, piazzetta Guastalla 10</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO dell’INTERNO e PREFETTURA di COMO</b><br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso i suoi uffici in Milano via Freguglia 1</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto n.640/97/secondo settore/PA del 7 ottobre 1997, con il quale il Prefetto di Como ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto d’armi per difesa personale;<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente;</p>
<p>visto il ricorso notificato in data 17 dicembre 1997 e depositato il 28 dicembre 1997;<br />
visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno;<br />
udito alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. dello Stato Mario Capolupo per l’amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorrente ha presentato, in data 29 luglio 1997, domanda di rinnovo del permesso di porto d’armi, motivando la richiesta con la necessità di “viaggiare con forti somme di denaro e preziosi metalli” in ragione della propria attività di odontoiatra e rappresentando di aver già subito (nel 1983) una rapina a mano armata e ripetuti furti nella propria abitazione.<br />
L’istanza è stata respinta con provvedimento in data 7 ottobre 1997, avverso il quale l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe.</p>
<p>2) Con ordinanza n.478 del 12 febbraio 1998 la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata con il ricorso.<br />
La difesa erariale ha depositato memoria difensiva, con la quale deduce il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Como e insiste per la reiezione del gravame.<br />
All’udienza odierna il ricorso veniva spedito in decisione.</p>
<p>3) Il ricorso si dirige avvero il provvedimento con il quale il Prefetto di Como ha negato al ricorrente il richiesto rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, in ragione della ritenuta insussistenza delle condizioni oggettive di bisogno per la concessione della licenza in questione.</p>
<p>4) Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, con la quale, sulla premessa che le Prefetture hanno natura di organizzazioni periferiche del Ministero dell’Interno, si sostiene la carenza di legittimazione passiva in capo al Prefetto di Como, dovendosi identificare nel Ministro in carica l’unico soggetto legittimato a resistere in giudizio.<br />
In proposito il collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Prefetto nell’esercizio di una competenza funzionale ad esso attribuita dalla legge e, in ogni caso, che il ricorso è stato comunque notificato anche al Ministero, in persona del Ministro in carica.<br />
L’eccezione proposta deve essere respinta, in quanto totalmente inidonea a determinare qualsiasi effetto sul giudizio.</p>
<p>5) Nel merito il Collegio ritiene il ricorso fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
Gli artt.42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza definiscono i requisiti soggettivi e i presupposti per il rilascio della licenza di porto d’armi, i quali consistono innanzitutto nel “dimostrato bisogno” del soggetto richiedente e nel possesso del requisito dell’onorabilità, connesso al fatto di non aver riportato determinate condanne penali, nonché negli ulteriori caratteri della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente circa il non abuso delle armi.<br />
Per poter conseguire la licenza del porto d’armi è quindi necessario, oltre al presupposto del dimostrato bisogno, che il soggetto non versi in una delle circostanze espressamente indicate dalla legge come ostative, ovvero non sia considerato dall’amministrazione capace di abusare delle armi o persona non di buona condotta.<br />
Come si evince dal contenuto dell’art.43, ultimo comma, la legge riconosce all’amministrazione il potere di negare il rilascio del titolo di polizia sulla scorta di apprezzamenti ampiamente discrezionali, che sono soggetti al sindacato di legittimità per i soli profili di illogicità ed incoerenza manifesta, di difetto dei presupposti, ovvero per assoluto difetto di motivazione.<br />
Al riguardo questo Tribunale ha già avuto occasione di considerare che la facoltà di detenere le armi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza; il nostro ordinamento in materia di pubblica sicurezza rimane infatti ispirato alla concezione monopolistica dello Stato e il carattere fortemente vincolistico della legislazione sulle armi rivela la tendenza ad escludere ogni favore all’impiego dei mezzi di autotutela dei singoli.<br />
Da ciò discende che la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse che è reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso della facoltà medesima ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi di sorta per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.<br />
Ciò porta a ritenere che, qualora la condotta o le relazioni dell’interessato presentino segni di pericolosità o anche indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi, l’autorità di P.S. possa legittimamente rifiutare l’autorizzazione al porto d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie determinazioni.</p>
<p>5) Quanto al “dimostrato bisogno” di portare armi, va osservato che detto requisito costituisce indice della volontà del legislatore di vincolare l’esercizio del potere in discorso a dati fattuali specifici, atti a manifestare la necessaria strumentalità del porto di armi al soddisfacimento di concrete esigenze di difesa della persona o del patrimonio.<br />
Ciò porta ad escludere che detto requisito possa considerarsi sussistente quando l’esigenza rappresentata a fondamento della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza, per essere comune ad una categoria indefinita di soggetti (identificata ad esempio in base all’attività esercitata), si caratterizzi per la sua intrinseca astrattezza.<br />
Ed invero, il tendenziale monopolio pubblico nell’uso degli strumenti di difesa e la necessità di evitare la diffusione delle armi nell’ambito della collettività, in quanto fonte potenziale di minaccia per la salvaguardia dell’ordine pubblico,  portano a ritenere che il concetto di “dimostrato bisogno” debba identificare non qualunque condizione della persona suscettibile di renderla oggetto di possibile aggressione, ma debba invece denotare un concreto ed individuale pericolo di poter divenire vittima di attenzioni criminose, perché possa ipotizzarsi, in capo al richiedente la licenza o il suo rinnovo, una concreta e legittima aspettativa all’ottenimento del provvedimento favorevole.<br />
Nel caso di specie, come emerge dal parere favorevole reso sulla domanda di rinnovo del porto d’armi dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cantù, il ricorrente è stato vittima di una rapina a mano armata con sequestro di persona nella propria abitazione e ha denunciato in tre occasioni di aver subito tentativi di furti da parte di ignoti che hanno danneggiato le vetrate e forzato le tapparelle per introdursi nel domicilio dell’interessato. <br />
La realizzazione di tali fatti delittuosi, concretatisi in atti di violenza, vandalismo, e furto, rende manifesta l’esigenza di dotazione di armi a protezione dai probabili eventi lesivi futuri indirizzati ai danni dell’interessato; detta situazione di concreta e specifica esposizione a pericolo risulta quindi sufficiente ai fini giustificativi del “dimostrato bisogno”.</p>
<p>6) In conclusione il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6101/97 così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />
&#8211; compensa le spese tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano il 7 ottobre 2004 in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Gianluca Bellucci &#8211; 1° ref.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5318/</guid>

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<p>Pres. Radesi, Est. Anastasi Legambiente (avv. F. Borasi) v. Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio (avv.ti S. Bravo e A. Laviani) 1 Processo Amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Nulla-osta positivo rilasciato da Ente parco ad amministrazioni o a terzi in materia di concessioni o autorizzazioni – Impugnazione da parte</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5318/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. Anastasi<br /> Legambiente (avv. F. Borasi) v. Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio (avv.ti S. Bravo e A. Laviani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Processo Amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Nulla-osta positivo rilasciato da Ente parco ad amministrazioni o a terzi in materia di concessioni o autorizzazioni – Impugnazione da parte di Associazione per la tutela dell’ambiente – L. 349/86  &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste</p>
<p>2  Edilizia e urbanistica &#8211; Parchi nazionali &#8211; Nulla osta Ente Parco &#8211; Rinvio della determinazione del numero di alberi da abbattere alla fase esecutiva del progetto – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">È legittima, l’impugnazione da parte di un’Associazione per la tutela ambientale del nulla-osta positivo rilasciato dall’Ente parco.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5411_5411.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5319</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5319/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5319/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5319</a></p>
<p>il decreto regionale di V.I.A., anche se positivo, deve essere in ogni caso motivato) T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2004* (è legittima, l&#8217;impugnazione da parte di un&#8217;Associazione per la tutela ambientale del nulla-osta positivo rilasciato dall&#8217;Ente parco) T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5319/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5319/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5319</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il decreto regionale di V.I.A., anche se positivo, deve essere in ogni caso motivato) T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2004* (è legittima, l&#8217;impugnazione da parte di un&#8217;Associazione per la tutela ambientale del nulla-osta positivo rilasciato dall&#8217;Ente parco) T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2004 * (é illegittima l&#8217;introduzione del Comune di una nuova categoria categoria di strumento di pianificazione dell&#8217;assetto del territorio) T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 8 ottobre 2004 * (in tema di valutazione di impatto ambientale, il potere dell&#8217;amministrazione è caratterizzato da discrezionalità tecnica, più che discrezionalità amministrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Atto Amministrativo – Decreto regionale di V.I.A. – Obbligo di motivazione &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Pubblica Amministrazione – Atto Amministrativo – Procedimento di V.I.A – Presupposto necessario – Le opere da valutare devono assumere un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio modificandolo in misura più o meno penetrante</p>
<p>3. Pubblica Amministrazione – Atto Amministrativo &#8211; Rilascio del parere positivo di V.I.A. – La Regione pone precise prescrizioni – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decreto regionale di V.I.A., anche se positivo, deve essere in ogni caso motivato, al fine di consentire l’esplicazione dell’attività difensiva a tutti i soggetti legittimati ad agire a tutela dell’interesse dell’ambiente; l’obbligo di motivazione è soddisfatto anche quando le ragioni sottese alla scelta possono essere colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento.</p>
<p>2. Presupposto necessario del procedimento di V.I.A. è che le opere da valutare assumano un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante<br />
3 È legittimo che, in fase di rilascio del parere positivo di V.I.A., la Regione ponga precise prescrizioni per mitigare ulteriormente l’impatto dell’intervento sull’ambiente, da realizzare nella fase esecutiva del progetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il decreto regionale di V.I.A., anche se positivo, deve essere in ogni caso motivato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5413_5413.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-5319/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5319</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-11-10-2004-n-10667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-11-10-2004-n-10667/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-11-10-2004-n-10667/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10667</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Est. Mangia Cavallari N. (Avv.ti P. Quarto e G.L. Nibali) c. Comune di Roma. Sul differimento dell&#8217;accesso all&#8217;ordinanza di demolizione non ancora notificata Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti – Ordinanza di demolizione di opere abusive – Differimento dell’accesso sino alla notifica dell’ordinanza –E’ Illegittimo E’ illegittimo il</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-11-10-2004-n-10667/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Est. Mangia<br />  Cavallari N. (Avv.ti P. Quarto e G.L. Nibali) c. Comune di Roma.</span></p>
<hr />
<p>Sul differimento dell&#8217;accesso all&#8217;ordinanza di demolizione non ancora notificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti – Ordinanza di demolizione di opere abusive – Differimento dell’accesso sino alla notifica dell’ordinanza –E’ Illegittimo</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il differimento all’accesso di un’ordinanza di demolizione sino alla notifica della medesima basato sulla necessità, anche di ordine pubblico, di reprimere gli abusi edilizi di particolare gravità con procedura accelerata (tenuto conto del rischio che il proprietario possa ostacolare l’attività repressiva una volta conosciuto il contenuto del provvedimento). Infatti il proprietario persegue pur sempre un interesse specifico attinente all’esercizio del proprio ius aedificandi, non rilevando in senso contrario il mancato rispetto delle regole edilizie-urbanistiche che ben possono essere recuperate anche in via successiva sotto forma di sanatoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio<br />
Sez.I Quater</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4814/04, proposto<br />
 dalla signora <b>CAVALLARI NADIA</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P. Quarto e G.L. Nibali ed elettivamente domiciliato  presso gli stessi in Roma, via  F. Cavallotti, 35;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>il <b>COMUNE DI  ROMA – MUNICIPIO XVIII</b> &#8211;  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale e presso gli Uffici della medesima domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21;</p>
<p>per l’accesso<br />agli atti del procedimento di demolizione d’ufficio, in conformità alle istanze n. prot. 5894 del 4.2.2004 e n. 13455 del 12.3.2004, previo annullamento della determinazione dirigenziale n. 790 (n. prot. 15522) del 24.3.2004, con cui si statuisce il differimento di detto accesso;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
       Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2004, il Consigliere  G. De Michele, uditi gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Attraverso il ricorso in esame, notificato il 26.4.2004, si impugnava per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili la determinazione dirigenziale n. 790 (n. prot. 15522) del 24.3.2004, con cui era disposto “il differimento dell’accesso formale ed informale” ad un provvedimento di demolizione d’ufficio per abuso edilizio a carico della signora Nadia Cavallari, attuale ricorrente.<br />
Quanto sopra, a seguito della enunciata “incongruenza tra il diritto di accesso ai documenti ed il diritto di informazione da parte del cittadino e la normativa che disciplina gli abusi edilizi”, con esplicito riferimento ad una direttiva del Segretariato Generale del Comune di Roma (nota n. prot. 4076 del 18.2.2004), secondo cui – per gli abusi sanzionati ai sensi dell’art. 4 L. n. 47/85 (ora art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/01) – la notifica dell’ordine di demolizione dovrebbe avvenire contestualmente alla materiale esecuzione dell’atto.<br />
In tale situazione, restavano prive di concreto riscontro due istanze di accesso ai documenti, in data  4.2.2004 e 12.3.2004, alla prima delle quali l’Amministrazione aveva risposto confermando l’avvenuta emanazione di ordinanza ex art. 27 D.P.R. n. 380/01, ma escludendone l’esibizione prima della “contestuale notifica…in fase di demolizione”, mentre in via successiva veniva emesso l’atto in questa sede impugnato, nel quale si esprimevano, come sopra ricordato, dubbi interpretativi e si rinviava l’accesso per un periodo non superiore a 180 giorni, in attesa dei chiarimenti, richiesti al già citato Segretariato Generale del Comune.<br />
Lo stesso Comune resistente, d’altra parte, confermava la determinazione di procedere alla demolizione in questione, riferita ad un avvio di costruzione senza titolo (“livellamento terreno, gettata in c.a. dei cordoli di fondazione e parziale posa in opera della carpenteria del piano terra”) in zona H2 di PRG.<br />
Detta demolizione – già commissionata alla Divisione Abusivismo Edilizio dell’AMA, a tale scopo convenzionata con l’Amministrazione comunale – non sarebbe stata ancora eseguita in corrispondenza dei tempi necessari per ottenere il dissequestro del manufatto da parte della competente Procura della Repubblica, nonché per predisporre un piano operativo, con correlate misure di sicurezza, e per ottenere sia l’ausilio della Forza Pubblica,  sia il pure indispensabile finanziamento dell’operazione.<br />
Sempre secondo l’Amministrazione resistente, la prassi di notificare il provvedimento di cui trattasi contestualmente alla relativa esecuzione si sarebbe rivelata opportuna anche per ragioni di ordine pubblico, in previsione della possibile resistenza – ben maggiore in caso di preavviso – dei soggetti interessati; nel caso di specie, inoltre, la parte ricorrente avrebbe ormai avuto “percezione sostanziale e completa della D.D. di demolizione”, che sarebbe persino diventata inoppugnabile per omesso tempestivo ricorso; in ogni caso, poi, in una situazione come quella in esame sarebbe venuto meno “il rapporto dialettico e collaborativo fra cittadino e P.A.”, con possibilità per quest’ultima di esercitare “un potere autoreferenziale, autodeterminato ed eseguito in solitudine”.<br />
Premesso qunto sopra, il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso in esame risulta iscritto a ruolo in data odierna come procedimento avviato, con rito camerale, ex art. 25 L. n. 241/90 e che detta iscrizione corrisponde al “petitum” sostanziale del ricorso stesso, mirante –  attraverso la formale impugnazione di un atto, ritenuto meramente dilatorio – a consentire la piena esplicazione del diritto di difesa del soggetto interessato, avverso una procedura sanzionatoria in corso.<br />
L’impostazione appare corretta, sotto il profilo della tutela dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, non potendo discendere dall’annullamento della determinazione dirigenziale impugnata altro risultato che quello, appunto, di ritenere applicabile nel caso di specie la normativa sulla trasparenza delle procedure amministrative, con riconosciuta possibilità per la ricorrente di prendere visione degli atti che la riguardino, senza ingiustificati temporeggiamenti da parte degli organi, chiamati a concludere il procedimento.<br />
 Sotto il profilo da ultimo indicato, in particolare, appare difficile negare che l’atto formalmente impugnato sia privo di carattere provvedimentale, non contenendo alcuna statuizione ulteriore, rispetto ad una mera dilazione dei termini per fornire risposta alle istanze di accesso di cui si discute.<br />
Le ragioni di tale dilazione, così come enunciate nell’atto, possono anche ritenersi corrispondenti a ragionevoli preoccupazioni dell’ente pubblico, chiamato a reprimere gli abusi edilizi di particolare gravità, ovvero quelli realizzati in aree inedificabili o di particolare pregio, con procedura accelerata, ovvero con demolizione d’ufficio anche non preceduta da ordine di sospensione dei lavori (cfr. in tal senso art. 27 D.P.R. n. 380/01, commi 2 e 3, in correlazione al precedente art. 4 L. n. 47/85); la situazione sopra descritta non implica anche, tuttavia, che debbano addirittura ritenersi inoperanti principi di garanzia, come quelli che ispirano gli istituti partecipativi e di accesso, posti a cardine del “giusto procedimento” disciplinato con legge n. 241/90.<br />
La scelta del Comune di operare, nei più gravi casi di abusivismo, senza lasciare alcun margine agli interessati per eventuali osservazioni ed esercizio del diritto di difesa, pertanto, non può che essere valutata caso per caso, fermo restando che il provvedimento demolitorio è comunque impugnabile, anche se già eseguito, in funzione dell’interesse residuale al risarcimento dei danni (configurabile, quest’ultimo, solo ove l’atto sia in effetti impugnato e risulti illegittimo, ovvero emesso in carenza dei relativi presupposti ed in violazione dei canoni di buona amministrazione, nei termini enunciati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni Unite n. 500/1999, seguita sul punto dalla giurisprudenza anche amministrativa in via di consolidazione).<br />
Quanto alla legittimità della procedura, nella fattispecie adottata dall’Amministrazione (circa la necessità, o meno, di previa comunicazione di avvio del procedimento, nonché in ordine all’esperibilità o meno della particolare procedura, di cui al citato art. 27 D.P.R. n. 380/01, per abusi edilizi realizzati in un’in area classificata H2), poi,  le contestazioni prospettate nell’odierno ricorso non possono che trovare spazio nel giudizio di merito, che venisse successivamente instaurato avverso il provvedimento demolitorio (giudizio che non può ritenersi tardivo, prima che siano decorsi i prescritti termini decadenziali, decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto: una conoscenza, quella richiesta ai fini in questione, che non può farsi coincidere – come rappresentato dall’Amministrazione – con la mera notizia della avvenuta formazione dell’atto stesso, quando il testo e la motivazione del provvedimento restino, come nel caso di specie, ignoti al destinatario).<br />
Nei termini sopra specificati, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, in presenza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi per il richiesto accesso ai documenti.<br />
Circa l’oggetto della richiesta, infatti, va sottolineato che l’art. 22 della legge n. 241/90 definisce “documento amministrativo” – ai fini del diritto di accesso –“ogni rappresentazione&#8230; del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”.<br />
La ricorrente, inoltre, persegue un interesse specifico attinente all’esercizio del proprio ius aedificandi, benché esercitato senza il rispetto delle regole al riguardo dettate, essendo il rispetto di tali regole, in linea di principio, recuperabile anche in via successiva, sotto forma di sanatoria (sanatoria che può risultare, conclusivamente, anche negata, ma sempre con atto motivato e suscettibile di impugnazione); detto interesse non può dunque non essere ritenuto meritevole di protezione, in quanto “personale e concreto”, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 27.6.92, n. 352 (regolamento attuativo della legge n. 241/90), senza che risulti ostativa – ai fini della tutela richiesta  &#8211; la possibilità di ottenere anche in sede giurisdizionale ordinaria i documenti, ritenuti utili per documentare il fondamento di pretese deducibili in giudizio (cfr. in tal senso Cons. St. ,Sez. VI, 16.6.1994, n. 1015 e 10.8.1994, n. 1299; IV, 11.1.1994, n. 21).<br />
Per le ragioni esposte, in conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di accesso di cui trattasi; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, si ritiene equo disporne la compensazione, tenuto conto della complessità, anche in via di fatto, della situazione  affrontata dal Comune, in un quadro normativo costantemente in evoluzione ed in presenza di un rilevante interesse pubblico alla tutela del territorio, compromesso dagli interventi edilizi abusivi, con particolare riguardo alle aree vincolate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>	Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II Quater) ACCOGLIE il ricorso n. 4814/04, indicato in epigrafe e, per l’effetto, ORDINA al Comune di Roma l’esibizione dei documenti di cui in narrativa, nei modi di cui all’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241; COMPENSA le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2004 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>			Presidente              Pio Guerrieri<br />	<br />
			Consigliere est.      Gabriella De Michele<br />	<br />
                               Referendario         Antonella Mangia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-11-10-2004-n-10667/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Metro Perosino M + altri (Avv. F. Francario) c. Ministero dell’Interno. in tema di decadenza dalla carica di Sindaco a seguito di condanna penale Enti locali – Comune – Sindaco – Decadenza a seguito di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno &#8211; Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Metro<br />  Perosino M + altri (Avv. F. Francario) c. Ministero dell’Interno.</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza dalla carica di Sindaco a seguito di condanna penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Comune – Sindaco – Decadenza a seguito di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno &#8211;  Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>A mente della sentenza della Corte Costituzionale nr.310 del 5 luglio 1991, ha carattere assolutamente speciale, rispetto a quella prevista per le altre cariche pubbliche elettive, la normativa che stabilisce l’incapacità legale ad assumere (o a mantenere) la carica di Sindaco in caso di condanna alla pena della reclusione inferiore ad un anno, stanti le particolari caratteristiche che contraddistinguono tale figura politica alle quali sono attribuite funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale Ente di autonomia locale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di decadenza dalla carica di Sindaco a seguito di condanna penale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO	<br /> <br />
SEZIONE I TER	</b></p>
<p>nelle persone dei signori<br />
Luigi 	Tosti,PRESIDENTE<br />	<br />
Adolfo	Metro, COMPONENTE, est.; Carmelo Pellicanò,COMPONENTE,																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2331/04 R.G.R., proposto<br />
dal  sig.  <b>Perosino Marco</b> e <b>Scanalino Marco</b>, elettivamente domiciliati in Roma, Via Savoia n. 31, presso l’avv. Fabio Francario, che li rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;  &#8211; resistente –</p>
<p align=center>nonché contro</p>
<p>&#8211;<b> Comune di Priocca</b>, in persona del Sindaco p.t.,;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del DPR emesso il 2 febbraio 2004 che prevede lo scioglimento del Consiglio Comunale di Priocca, nonché di ogni suo atto preparatorio, connesso o consequenziale, con particolare riferimento alla relazione del Ministro dell’Interno del 26 gennaio 2004 ed alle note della Prefettura di Cuneo prot. n. 26744 del 2 dicembre 2003 e prot. 26861 del 3 dicembre 2003 che dichiarano l’avvenuta decadenza del sig. Marco Perosino e del sig. Marco Scanalino rispettivamente dalle cariche di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di Priocca;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Uditi, alla pubblica udienza del 13.5.2004 il relatore Cons. Adolfo Metro, i difensori delle parti (come da apposito verbale);<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il gravame in esame i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 2004, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Priocca, e gli altri atti preparatori e in particolare, le note della Prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre 2003, che hanno dichiarato l’avvenuta decadenza dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente, dalla carica di sindaco e di consigliere comunale; tali effetti sanzionatori fanno seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1253/03, passata in giudicato il 6 ottobre 2003, che ha condannato gli stessi, per il rilascio di una concessione edilizia non assentibile, alla pena di anni uno ( il primo ) e di mesi 8 (il secondo ) e alla interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, con sospensione condizionale della pena stessa.<br />
Avverso tali provvedimenti si sostengono i seguenti motivi di gravame:</p>
<p>&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90, in quanto le note della Prefettura del 2 e 3 dicembre 2003, con cui si dichiara la decadenza dei ricorrenti  e si preannuncia la emanazione del Decreto del Presidente della Repubblic</p>
<p>&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del D.Lgs. n. 267/00, degli artt. 163, 164 e 166 c.p. ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, perchè la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 166 c.p. si estende anche alla<br />
In caso diverso, si dovrebbe illegittimamente affermare che sia intervenuta una deroga tacita ad una norma di diritto penale, in senso sfavorevole al reo, dato che “ la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire, di per sé sola, motivo di impedimento per l’accesso posti di lavoro pubblici o privati”; inoltre, una tale interpretazione determinerebbe la illegittimità costituzionale delle citate norme del d.Lgs. n. 267/00, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione e al disposto della L. n. 19/90.<br />
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il gravame, ( a prescindere dall’accertamento della sua tardività rispetto ai provvedimenti lesivi, costituiti dalle note della prefettura di Cuneo del 2 e 3 dicembre 2003, delle quali  i ricorrenti hanno avuto conoscenza nell’immediato, come si evince dall’ordine del giorno dei verbali 2 e 3 del 15 gennaio 2004, la cui convocazione è stata sicuramente loro comunicata ), deve ritenersi infondato.<br />
La questione oggetto delle censure del presente gravame è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 310 del 5 luglio 1991, riferita all’allora vigente art. 6 del d.p.r. n. 570/60, peraltro analogo, nel suo contenuto, all’articolo 58 del D.Lgs. n.267/00, oggetto del presente gravame.<br />
Tale motivazione, che viene qui richiamata, travolge tutte le censure proposte.<br />
Al riguardo, era stata prospettata la questione di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., del d.p.r.  n. 570/90, che stabiliva la ineleggibilità alla carica di sindaco in caso di condanna alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, per disparità di trattamento rispetto ad altre cariche pubbliche elettive.<br />
La questione è stata ritenuta infondata in quanto chi si trova in siffatta condizione viene ad essere colpito da una vera e propria incapacità a legale ad assumere (o a mantenere) l’ufficio di sindaco, incapacità che cessa soltanto in seguito a riabilitazione, trattandosi di una legge speciale che si riferisce ad una carica pubblica disciplinata in modo distinto e autonomo rispetto ai requisiti prescritti per la eleggibilità ad altre assemblee.<br />
La normativa concernente il sindaco è risalente nel tempo e il suo contenuto restrittivo riproduce pressoché letteralmente i precedenti testi legislativi, fin dal R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.<br />
Resta, pertanto, confermato il carattere assolutamente speciale di tale normativa che costituisce l’eccezione alla regola generale la cui ragione va ricercata nelle caratteristiche particolari che contraddistinguono la carica di sindaco, al quale sono attribuite funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale ente di autonomia locale, ma anche ulteriori funzioni di competenza statale, nell’esercizio delle quali agisce come ufficiale di governo, e altre attribuite da leggi speciali, risultando, così, titolare di poteri che incidono direttamente sullo svolgimento delle attività e sugli interessi primari della comunità locale.<br />
Per l’importanza, delicatezza e peculiarità dei poteri attribuiti e delle funzioni esercitate, non può tacciarsi di irragionevolezza la scelta operata dal legislatore di mantenere tale disciplina particolare, nonostante sia stata effettuata una revisione “liberalizzatrice “ in materia, tra cui la legge n. 19/90 che, con l’articolo 4, ha sostituito l’art. 166 del c.p.<br />
Tali considerazioni portano ad affermare la non ravvisabilità di alcuna violazione dell’art. 3 e neppure dell’art. 51 della Costituzione, posto che i requisiti in positivo o in negativo, per la eleggibilità o per la permanenza in carica, non possono ritenersi incostituzionali in rapporto alle diverse cariche, allorché rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenuti in limiti razionali, come nel caso in esame.<br />
Il carattere speciale della normativa, così come affermato dalla Corte costituzionale, la cui motivazione si condivide, si estende, ovviamente,  anche alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nel senso che la sua sospensione, per effetto della sospensione condizionale dalla pena, non opera nei confronti di chi ricopre la carica di sindaco, la cui decadenza rende legittimo anche il successivo decreto di scioglimento del Capo dello Stato.<br />
L’effetto della sospensione delle pene accessorie, che discende dalla nuova formulazione dell’art. 166, non incide invero sugli effetti della norma speciale in tema di ineleggibilità e decadenza degli Enti locali, in cui rileva il solo dato della condanna, quale condizione ostativa all’assunzione o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle modalità di irrogazione ed esecuzione della pena.<br />
Lo scioglimento del consiglio comunale per decadenza del sindaco rende irrilevante l’esame del provvedimento di decadenza dell’altro ricorrente, consigliere comunale.<br />
Il gravame va, pertanto, respinto, perché infondato.<br />
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario di giudizio</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1^ ter respinge il ricorso n.2331/04, meglio specificato in epigrafe e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Cosi’ deciso in Roma, addì 13 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi TOSTI, Presidente<br />
Adolfo METRO, Consigliere, est<br />
Carmelo PELLICANO’,Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-11-10-2004-n-10661/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.10661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a></p>
<p>Pres. Riggio &#8211; Est. Giordano Zanin (Avv.ti T. Uguccione e S. Galbiati) contro Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano, A. Fraschini ed E. Ferradini) e altro sulla legittimità del bando di gara che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, può ispirarsi a criteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio &#8211; Est. Giordano<br /> Zanin (Avv.ti T. Uguccione e S. Galbiati) contro Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano, A. Fraschini ed E. Ferradini) e altro</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del bando di gara che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, può ispirarsi a criteri ben più rigidi rispetto a quelli fissati dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Gara pubblica &#8211; modalità di partecipazione &#8211; termine perentorio presentazione domanda &#8211; momento &#8211; timbro data ufficio postale accettante – derogabilità</p>
<p>2. Gara pubblica &#8211; modalità di partecipazione &#8211; termine perentorio presentazione domanda &#8211; nel caso in cui sono previste più modalità &#8211; data recapito ente destinatario</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio desumibile dall&#8217;art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 1077/1970 (&#8220;Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell&#8217;ufficio postale accettante&#8221;), applicabile a tutti i procedimenti amministrativi concorsuali&#8230;non può ritenersi di portata generale, ed è comunque recessivo, qualora, alla sua estensione, si frappongano fondate ragioni oggettivamente rilevanti. A tale principio possono, di volta in volta, derogare i bandi degli enti pubblici, i quali possono prevedere espressamente che non saranno ammessi gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine finale, quando tale maggiore rigore trovi radice in giustificati motivi.</p>
<p>2. La regola secondo cui l&#8217;osservanza del termine di presentazione va verificata con riguardo alla data di spedizione e non a quella del recapito dell&#8217;ente destinatario trova applicazione soltanto qualora il bando stabilisca che le domande di partecipazione devono essere presentate a mezzo del servizio postale, con espresso divieto di qualsiasi altra modalità.Invece quando il bando dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell&#8217;amministrazione postale, ricade sul mittente che ha prescelto la modalità di trasmissione e non sul destinatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del bando di gara che, nel disciplinare le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, può ispirarsi a criteri ben più rigidi rispetto a quelli fissati dalla legge</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5523/04 Reg.Sent.<br />
N. 38284/03 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />sezione 3a</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 4365/99, proposto da</p>
<p><b>CLAUDIO ZANNIN</b><br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziano Uguccione e Stefania Galbiati, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Lanzone 31</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE di MILANO</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Fraschini ed Elena Ferradini, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla 8</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>ANTONIETTA VALENTINO</b>, non costituita</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) dell’avviso in data 27 gennaio 1999, con il quale il Comune di Milano ha stabilito le modalità di partecipazione alle Fiere per il commercio su area pubblica per l’anno 1999;</p>
<p>b) del provvedimento 20 ottobre 1999, con il quale il Comune di Milano ha respinto la domanda di partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio, presentata dal ricorrente;</p>
<p>c) dell’atto, non noto, con il quale è stata respinta l’istanza di riesame della predetta domanda di partecipazione;</p>
<p>d) della graduatoria degli ammessi alla Fiera di S. Ambrogio per lo specifico settore merceologico che interessa il ricorrente, pubblicata il 23 novembre 1999, nella parte in cui non assegna alcun punteggio al ricorrente e attribuisce ad alcuni dei richiedenti un numero di presenze superiore a quello reale;</p>
<p>e) di eventuali atti, non noti, con i quali il Comune di Milano ha stabilito di considerare presenti alla Fiera di S. Ambrogio anche i soggetti che non vi hanno di fatto partecipato;<br />
di ogni altro atto conseguenziale, presupposto e connesso;</p>
<p>visto il ricorso notificato in data 29 novembre 1999 e depositato in data 30 novembre 1999;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;<br />
viste le memorie difensive delle parti;<br />
uditi alla pubblica udienza del 16 giugno 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Tiziano Ugoccioni per il ricorrente e l’avv. Elena Ferradini per il Comune resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1) Con bando di gara pubblicato in data 27 gennaio 1999, il Comune di Milano ha fissato le modalità di partecipazione degli operatori commerciali alle fiere su area pubblica da svolgersi nel corso del 1999, tra le quali quella che ha tradizionalmente  svolgimento nel periodo dal 5 all’8 dicembre, denominata Fiera di S. Ambrogio.<br />
Il bando ha previsto che la domanda di partecipazione “deve pervenire all’Ufficio protocollo…almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera” (il che, con riguardo a quella di cui trattasi, significava che il termine veniva in scadenza al 5 ottobre 1999), con la precisazione che le domande presentate oltre detto termine sarebbero state escluse.<br />
Il ricorrente inoltrava la domanda di ammissione alla manifestazione, tramite raccomandata inviata dall’Ufficio postale di Rho in data 2 ottobre 1999, che veniva consegnata al Comune di Milano il 9 ottobre 1999.<br />
In ragione di ciò, con nota 20 ottobre 1999 la domanda del ricorrente veniva respinta, in quanto pervenuta fuori termine.</p>
<p>2) Con il ricorso in epigrafe, l’interessato ha chiesto l’annullamento, in parte qua, del bando di gara laddove fa riferimento alla data di ricezione della domanda anziché a quella di spedizione, nonché del conseguente atto di esclusione; l’impugnazione investe anche la graduatoria relativa all’assegnazione dei posteggi nella Fiera di S. Ambrogio, nella parte in cui si attribuiscono alla controinteressata e ad altri operatori (non meglio precisati) un numero di presenze maggiori di quelle effettive.<br />
A sostegno del ricorso sono esposte censure per violazione di legge e per vari profili di eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, replicando alle censure dedotte e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza di sospensione in esso contenuta.<br />
Con ordinanza n.3169 del 1° dicembre 1999 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.<br />
All’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, la controversia veniva affidata alla decisione del Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso è infondato.<br />
La domanda con cui il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a partecipare alla  Fiera di cui trattasi non è stata accolta in quanto pervenuta al protocollo comunale in data 9 ottobre 1999 e quindi oltre il termine indicato dal bando che, nel fissare le modalità di presentazione delle domande di ammissione al calendario fieristico, ha espressamente previsto l’esclusione delle domande non pervenute “almeno sessanta giorni  prima dello svolgimento della fiera”.</p>
<p>2) Con il primo motivo di gravame si deduce che tale disposizione e la nota comunale, che ne ha fatto applicazione, sarebbero illegittimi per contrasto con il generale principio secondo cui per stabilire la tempestività delle domande presentate a mezzo raccomandata farebbe fede il timbro postale di spedizione impresso dall’ufficio postale accettante. Nella censura successiva si assume che, in ogni caso, il disguido cagionato dal servizio postale non può essere imputato al privato, per cui è illegittimo far ricadere sull’utente incolpevole le conseguenze negative del cattivo funzionamento del servizio postale medesimo. <br />
Le censure non possono essere condivise.</p>
<p>3) Il principio invocato dal ricorrente è desumibile dall’art. 2, terzo comma,  del D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, che dispone testualmente: ”Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata  con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante”.<br />
Si tratta, ad avviso della prevalente giurisprudenza amministrativa,  di un principio generale, applicabile a tutti i procedimenti  amministrativi concorsuali, attivati anche da enti pubblici diversi dallo Stato, avente la finalità di facilitare la partecipazione ai concorsi stessi anche di quanti ne fossero venuti a conoscenza solo in prossimità della scadenza del termine (cfr, ex plurimis, CdS V 3 luglio 1996 n.817).<br />
Tale principio, seppure tenda ad assumere sempre più ampia applicazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, non può ancora ritenersi di portata generale (valevole cioè in tutti i rapporti con l’amministrazione), ed è comunque recessivo qualora, alla sua estensione, si frappongano fondate ragioni oggettivamente rilevanti.<br />
E’ invero riconosciuto che a tale principio possano, di volta in volta, derogare i bandi degli enti pubblici, i quali possono prevedere espressamente che non saranno ammessi gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine finale, quando tale maggiore rigore trovi radice in giustificati motivi (quali, ad esempio, la necessità di avviare le operazioni concorsuali non appena scaduto il termine di presentazione delle domande, per l’urgenza di ricoprire determinati posti, o l’esigenza di conoscere entro una certa data, per ragioni organizzative, il numero totale dei partecipanti alla selezione).<br />
Inoltre la regola secondo cui l’osservanza del termine di presentazione va verificata con riguardo alla data della spedizione e non a quella del recapito all’ente destinatario trova applicazione soltanto qualora il bando stabilisca che le domande di partecipazione devono essere presentate a mezzo del servizio postale, con espresso divieto di qualsiasi altra modalità (cfr. CdS. VI 18 marzo 1996 n. 467).<br />
Invece, quando il bando dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della domanda, il rischio del mancato recapito della domanda per fatto dell’amministrazione postale ricade sul mittente che ha prescelto la modalità di trasmissione e non sul destinatario (trattasi di principio pacifico:cfr., per tutte, CdS VI 11 ottobre 1995 n. 1102; id., 3 luglio 2001 n.3688).</p>
<p>4) Nel caso di specie, occorre innanzitutto precisare che non si verte in tema di bando di un concorso pubblico, bensì di una procedura volta a disciplinare le modalità di partecipazione degli operatori commerciali alle manifestazioni fieristiche cittadine al fine del rilascio delle relative concessioni di posteggio. <br />
Il bando, come già annotato, ha inteso derogare espressamente al principio invocato dal ricorrente, stabilendo, al riguardo, che la domanda di concessione del posteggio “deve pervenire all’ufficio protocollo…almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera” e sanzionando con l’esclusione le domande pervenute fuori termine.  <br />
Non ostandovi alcuna norma di legge, detta previsione, all’evidenza volta a riservare all’amministrazione comunale un congruo intervallo per esaminare le domande degli aspiranti e formare la relativa graduatoria, deve ritenersi affatto legittima, in quanto espressione della potestà di autorganizzazione e funzionale all’esigenza di pervenire alla sollecita definizione della procedura, per consentire un ordinato svolgimento della manifestazione fieristica.<br />
Di ciò si trae conferma nel fatto che le varie fasi in cui si articola la procedura in questione sono scandite, in coerenza con il contestato termine decadenziale di presentazione della domanda, da precisi limiti temporali entro cui provvedere; e così, il bando prevede: la pubblicazione della graduatoria il 30° giorno antecedente la data di inizio della fiera; la facoltà per gli interessati di presentare reclami nei cinque giorni successivi; l’esame dei reclami stessi entro i susseguenti cinque giorni; la formazione e la pubblicazione della graduatoria definitiva con le modifiche conseguenti a detto esame e, infine, l’esperimento delle operazioni di sorteggio degli operatori utilmente collocati in graduatoria e l’assegnazione dei singoli posteggi.<br />
Il che, esclude, con tutta evidenza, che possa dirsi affetta dai vizi denunciati dal ricorrente l’impugnata disposizione del bando in esame, relativa al termine di presentazione delle domande.<br />
Legittimo, di conseguenza, è anche l’impugnato provvedimento di esclusione, che ha dato puntuale applicazione alle prescrizioni del bando.<br />
A tale riguardo, tenuto conto che  il bando non imponeva come modalità esclusiva di presentazione delle domande di partecipazione quella della raccomandata mediante il servizio postale, il rischio di ritardi o disfunzioni di detto servizio rimangono a carico di chi ha scelto detta modalità di trasmissione della domanda, in luogo di altre, pur consentite, forme di presentazione.</p>
<p>5) Nel terzo motivo del ricorso si censura la graduatoria nelle parti in cui riconosce agli operatori inseriti nella stessa un numero di presenze superiori a quelle effettive.<br />
La censura è inammissibile, non avendo il ricorrente interesse a contestare le posizioni occupate da terzi in una graduatoria dalla quale lo stesso è stato escluso.<br />
Né l’interesse alla censura può ravvisarsi nell’esigenza di rimuovere le presenze in eccesso, ai fini dei futuri conteggi per l’ammissione alle prossime edizioni della medesima manifestazione, trattandosi di situazione che non determina l’insorgere di una lesione concreta e attuale e che potrà eventualmente essere tutelata mediante l’impugnazione delle graduatorie future.</p>
<p>6) Da ultimo il ricorrente lamenta che la graduatoria degli aspiranti è stata pubblicata (il 23 novembre 1993) nell’imminenza della data di svolgimento della manifestazione (prevista con inizio dal 5 dicembre) e che il ritardo rispetto al termine stabilito dal bando (trenta giorni prima della data di inizio) ha leso il diritto alla difesa dei propri interessi.<br />
La doglianza non ha fondamento.<br />
Anche a non voler considerare che non sussiste l’interesse del ricorrente a denunciare il ritardo registrato nella pubblicazione di una graduatoria che non lo comprende, va comunque considerato che non sussiste la lamentata compressione del diritto di difesa.<br />
L’interessato, infatti, ha avuto immediata e tempestiva conoscenza dell’esclusione dalla graduatoria, tanto che ha potuto presentare in sede amministrativa istanza di riesame della propria posizione; quanto alla tutela giurisdizionale, questa è stata garantita in sede cautelare essendosi il ricorrente avvalso del beneficio dell’abbreviazione dei termini.</p>
<p>7) Per tutte le considerazioni che precedono, le censure esaminate si palesano infondate; di conseguenza il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4365/99 così dispone:<br />
-respinge il ricorso in epigrafe;<br />
-compensa le spese tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano il 16 giugno 2004 in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons.est.<br />
Gianluca Bellucci -1° refer.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-11-10-2004-n-5523/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.5523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2226</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2226/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2226</a></p>
<p>Pres. Adamo, Est. Ferlisi Ric. F.M., contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento sulla proroga della dichiarazione di pubblica utilità quale atto autonomo del procedimento espropriativo Procedimento amministrativo – espropriazione per pubblica utilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2226</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-11-10-2004-n-2226/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2004 n.2226</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Adamo, Est. Ferlisi<br /> Ric. F.M., contro Regione Sicilia &#8211; Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento</span></p>
<hr />
<p>sulla proroga della dichiarazione di pubblica utilità quale atto autonomo del procedimento espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – espropriazione per pubblica utilità – proroga della dichiarazione di pubblica utilità – è un subprocedimento autonomo &#8211; obbligo di comunicazione di avvio dell’avvio  &#8211; necessità – conoscenza comunque dell’esistenza del procedimento espropriativi &#8211; irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La proroga della dichiarazione di pubblica utilità non costituisce un atto endoprocedimentale, o comunque una fase del procedimento espropriativo, ma un autonomo subprocedimento, come tale implicante l’obbligo della comunicazione all’interessato del relativo avviso, in assenza della quale il provvedimento di proroga deve ritenersi illegittimo, pur essendo l’interessato a conoscenza dell’esistenza e dell’avvio del procedimento espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla proroga della dichiarazione di pubblica utilità quale atto autonomo del procedimento espropriativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2226/04 R.Sent.<br />
N.5603/2003 R.Gen.</p>
<p align=center><b>Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia<br />  Sezione  II</b></p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5603/2003, sezione II, proposto<br />
da <b>FILIPPAZZO Maria</b>, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso introduttivo dall’avv. Antonino Maria Cremona, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile 118/b, presso lo studio dell’avv. Maria Cultrera;</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>l’<b>Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione</b>, in persona dell’assessore pro tempore, e la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati ex lege;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA</p>
<p>&#8211;    dell’invito ad intervenire sui luoghi per redigere il verbale di consistenza degli immobili foglio 159, particelle 87 e 206, notificato unitamente al D.A. 5308 del 19 febbraio 1999, relativo al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità;</p>
<p>&#8211;    del D.A. 5308 del 19 febbraio 1999, notificato il 23 luglio 2003;</p>
<p>&#8211;    del D.A. 5324 del 3 marzo 1994, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento espropriativo degli immobili ubicati nella zona della Valle dei Templi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
vista l’ordinanza cautelare n. 259/2003;<br />
vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 58/2004, eseguita il 24 marzo 2004;<br />
lette le memorie depositate dalle parti in vista dell’udienza di discussione;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, i procuratori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso notificato il 10 ottobre 2003 e depositato il successivo 20 ottobre, la signora Maria Filippazzo ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, relativi all’espropriazione immobiliare di un fondo incluso nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili..</p>
<p>In particolare, lamenta la ricorrente l’intervenuta scadenza (alla data del 3 marzo 1999) del quinquennio di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (dichiarata con D.A. n. 5324 del 3 marzo 1994), sicché l’emissione dell’avviso per redigere il verbale di consistenza dell’immobile, notificato alla ricorrente il 23 luglio 2003, sarebbe tardiva, senza che possa soccorrere sotto questo profilo il provvedimento di proroga notificato soltanto unitamente all’avviso predetto.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate.</p>
<p>Con ordinanza n. 259/2003, è stata accolta la domanda cautelare proposta nel ricorso, unicamente ai fini della fissazione dell’udienza di discussione.</p>
<p>Con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 58/2004, la Sezione ha disposto l’acquisizione, a cura della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento, tutti gli atti del procedimento espropriativo di che trattasi, e in particolare documentati chiarimenti in merito alla notificazione alla parte ricorrente del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, intervenuto con D.A. 5308 del 19 febbraio 1999.<br />
L’ordinanza collegiale istruttoria è stata eseguita in data 24 marzo 2004.</p>
<p>In vista dell’udienza di discussione, entrambe le parti hanno prodotto memorie.</p>
<p>Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 7 ottobre 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente all’esame analitico dei singoli motivi di ricorso, appare necessario procedere ad una ricostruzione dell’iter procedimentale relativo alla vicenda per cui è causa, avuto riguardo alle risultanze dell’ordinanza collegiale istruttoria disposta da questa Sezione (note in data 3 novembre 2003 e 24 marzo 2004 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in atti).</p>
<p>La pubblica utilità dell’intervento cui è finalizzato il procedimento ablatorio è stata dichiarata con D.A. n. 5324 del 3 marzo 1994, notificato all’odierna ricorrente in data 24 maggio 1995 (con contestuale notificazione dell’invito a presentarsi sui luoghi il successivo 19 giugno 1995 per redigere il verbale di consistenza degli immobili espropriandi: tuttavia il verbale non fu redatto per impossibilità per i tecnici dell’amministrazione di accedere al fondo a causa dell’assenza delle proprietarie).</p>
<p>Con D.A. n. 5308 del 19 febbraio 1999, veniva prorogata – per un quinquennio &#8211;  la dichiarazione di pubblica utilità.</p>
<p>Il suddetto decreto di proroga è stato notificato alla odierna ricorrente in data 26 luglio 2003, unitamente ad un nuovo invito a presentarsi sui luoghi per redigere il verbale di consistenza (operazione che, ancora una volta, non si è potuta compiere in assenza dei proprietari e per l’inaccessibilità del fondo).<br />
Date le superiori premesse in fatto, appare preliminare il rilievo della tardività delle censure mosse avverso il D.A. 3 marzo 1994, n. 5324, che è stato notificato alle odierne ricorrente il 24 maggio 1995, mentre il ricorso in esame è stato notificato alla amministrazioni intimate solo il 10 ottobre 2003.</p>
<p>Il ricorso è dunque, per questa parte, inammissibile.<br />
2. Nell’ordine logico delle questioni dedotte, va esaminato preliminarmente il motivo di ricorso afferente la dedotta illegittimità dell’emanazione e della notificazione del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità del quale si deduce (v. il secondo motivo) l’illegittimità per non essere stato comunicato alla ricorrente l’avviso di cui all’art. 7 L. 241/90.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Ed invero, il provvedimento di proroga dei termini finali dei lavori e delle espropriazioni, pur essendo un sub-procedimento che inerisce a procedimento già conosciuto richiede la previa comunicazione dell’avviso di cui all&#8217;art. 7 L. n. 241/1990, dato che la conoscenza del procedimento principale esime l&#8217;amministrazione dall&#8217;avviso di cui sopra solamente qualora siano posti in essere sub procedimenti che ordinariamente facciano parte della sequenza procedimentale; di contro, nell’ipotesi in esame il sub procedimento di proroga (e gli inerenti ulteriori provvedimenti ) si profilano come eventuali e straordinari rispetto al procedimento tipico, pur essendo ad esso accessori.<br />
Come osservato dal Consiglio Stato (Sez. IV, dec. 16 marzo 2001, n. 1578) “Dopo le decisioni dell&#8217;Adunanza Plenaria di questo Consiglio 15 settembre 1999 n. 14 e 24 gennaio 2000 n. 2, può ritenersi che l&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990 abbia introdotto nell&#8217;ordinamento il principio del giusto procedimento amministrativo che si estrinseca nel contraddittorio, indefettibile, fra l&#8217;Amministrazione procedente e la parte destinataria della sua azione. Contraddittorio che si connota come fase indispensabile dell&#8217;istruttoria amministrativa la quale, in difetto, si rivela inadeguata”; con conseguenza “&#8230; che l&#8217;avviso di avvio del procedimento deve considerarsi atto necessario di ogni procedimento, eccezion fatta per i casi espressamente indicati dalla legge”, salve le sole ipotesi in cui il destinatario “&#8230; sia già informato, come, ad esempio, allorché il procedimento consegua ad una sua istanza o gli siano di fatto noti i suoi elementi salienti ovvero il procedimento sia una conseguenza necessaria di altri procedimenti o atti già noti. Da qui l’applicabilità di siffatti principi ai provvedimenti di proroga che sono atti terminali di sub procedimenti  che, dal punto di vista sistematico, si atteggiano quali parti del procedimento principale (realizzazione di un&#8217;opera pubblica con le inerenti ablazioni) già in essere e noto ai ricorrenti”.</p>
<p>Sulla base di tali premesse il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto “&#8230; che la conoscenza del procedimento principale esima l&#8217;Amministrazione dall&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990, qualora siano posti in essere sub procedimenti che ordinariamente facciano parte della sequenza procedimentale, come accade, ad esempio, allorché all&#8217;accertamento di un abuso edilizio ed alla conseguente diffida a demolire consegua l&#8217;accertamento di inottemperanza e la correlata acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;immobile abusivo”. Non così nel caso di “&#8230;. sub procedimenti di proroga (della dichiarazione di pubblica utilità; N.d.R.) e gli inerenti decreti si profilano come eventuali e straordinari rispetto al procedimento tipico, pur essendo ad esso accessori. Pertanto, non può ritenersi che i ricorrenti, in quanto a conoscenza del procedimento principale, fossero anche informati dell&#8217;esistenza dei sub procedimenti di proroga, e pertanto l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto inviar loro l&#8217;avviso di cui al citato art. 7”. “Il tutto a maggior ragione (prosegue il Consiglio), ove si consideri la rilevanza delle proroghe che, procrastinando la soggezione del privato all&#8217;intervento ablativo oltre i termini ordinari, incidono apprezzabilmente sui diritti di proprietà e d&#8217;integrità economica costituzionalmente garantiti”. (cfr., nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II,  n. 885/2004 e Sez. I, 475/2003; Consiglio Stato, sez. VI,   n. 1768/2003, n. 5443/2002 e n. 248/2000). A meno che l’Amministazione non indichi espressamente la sussistenza di motivate ragioni di urgenza onde l&#8217;eventuale comunicazione potrebbe, data “l&#8217;imminente scadenza dei termini &#8230;, compromettere la stessa legittimità del procedimento espropriativo” (così in Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2001, n. 6299).</p>
<p>Non rileva, pertanto, nel caso di specie, che l’odierna ricorrente fosse fin dal 26 maggio 1995 (data della notificazione del D.A. 5324 del 3 marzo 1994 contenente la dichiarazione di pubblica utilità) a conoscenza dell’esistenza del procedimento in esame, dato che, secondo quanto risulta in atti, le stesse non ha avuto alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità;  né il relativo provvedimento indica ragioni di urgenza tali da giustificare la deroga al principio di partecipazione di cui all’art. 7 L. n. 241/1990.</p>
<p>3. In conclusione, il  D.A. 5308 del 19 febbraio 1999, relativo al rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità non resiste al motivo di gravame sopra esaminato ed il ricorso, ed assorbito quant’altro, dev’essere accolto in parte con la conseguente statuizione di annullamento.</p>
<p>Sussistono giusti motivi, in relazione agli specifici profili della controversia, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione e per l’effetto annulla il  D.A. n. 5308 del 19 febbraio 1999, nella stessa epigrafe indicato .</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2004, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>&#8211;    Calogero Adamo, Presidente<br />
&#8211;    Calogero Ferlisi, Consigliere, estensore.<br />
&#8211; Giovanni Tulumello, referendario</p>
<p>Depositato in Segreteria il 11.10.2004</p>
<p>                                                                               Il DirettoreMaria Rosa Leanza</p>
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