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	<title>11/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/1/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-26/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.26</a></p>
<p>M.M. Chiarini Pres., I. Tricomi Rel. PARTI: Regione Abruzzo, rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Patricelli Lombardi s.a.s., non costituita. In tema di pagamento dei canoni ex art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-26/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-26/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., I. Tricomi Rel. PARTI: Regione Abruzzo, rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Patricelli Lombardi s.a.s., non costituita.</span></p>
<hr />
<p>In tema di pagamento dei canoni ex art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non giù  dalla &#8220;data del fatto&#8221;.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche e private &#8211; Pagamento dei canoni ex art. 17 r.d. n. 1775 del 1933 &#8211; Risarcimento del danno da fatto illecito &#8211; Prescrizione quinquennale.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Pagamento dei canoni ex art. 17 r.d. n. 1775 del 1933 &#8211; Risarcimento del danno da fatto illecito &#8211; Decorrenza prescrizione.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Alla luce dei criteri ermeneutici di cui all&#8217;art. 12 delle preleggi, deve rilevarsi che il pagamento dei canoni ex art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 non costituisce sanzione accessoria rispetto a quella prevista dal primo e dal secondo periodo della medesima disposizione, quanto risarcimento del danno da fatto illecito quantificato nella misura dei canoni dovuti, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. In tema di pagamento dei canoni ex art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non giù  dalla &#8220;data del fatto&#8221;, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all&#8217;avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi conosciuti o conoscibili dal medesimo.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">CONCLUSIONI</p>
<p align="JUSTIFY">PER L&#8217;APPELLANTE : &#8220;Piaccia al TSAP, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza in epigrafe indicata, rigettare la domanda proposta in primo grado dalla Patricelli Lombardo sas; il tutto con vittoria di spese di lite, diritti, onorari di entrambi i gradi, oltre alle spese prenotate a campione.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p align="JUSTIFY">l. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d&#8217;Appello di Roma, con la sentenza n. l9l17, accoglieva la domanda proposta dalla società  Patricelli Lombardo s.a.s. nei confronti della Regio ne Abruzzoper quanto di ragione, e così provvedeva:</p>
<p align="JUSTIFY">dichiarava non dovuti per intervenuta prescrizione i canoni richiesti dalla Regione Abruzzo con atto notificato il 27 settembre 2012 ,limitatamente agli anni dal 2001 aI2006 compreso.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Il ricorrente aveva adito il TRAP per sentir dichiarare l&#8217;avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei canoni idrici richiestigli per le annualità  dal 2001 al2007, e che era dovuto il solo canone relativo all&#8217;anno 2008, per mancato utilizzo del pozzo da cui I&#8217;acqua era stata fino a quell&#8217;anno prelevata.</p>
<p align="JUSTIFY">Il TRAP rilevava che il pagamento dei canoni richiesto trovava fondamento nella abusiva utilizzazione di risorse idriche, non sussistendo nel periodo oggetto del pagamento, alcuna autorizzazione per l&#8217;utilizzazione del pozzo da cui l&#8217;acqua era prelevata.</p>
<p align="JUSTIFY">Ed infatti l&#8217;art. 17, comma 3, del RD n. 1775 del 1933, nel disciplinare la sanzione prevista, stabilisce, inoltre, che è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.</p>
<p align="JUSTIFY">A ciù² conseguiva che il titolo su cui si fondava la richiesta di pagamento non poteva essere di natura contrattuale, non sussistendo alcun rapporto diretto tra le parti nel periodo in oggetto, ma di natura extracontrattuale, essendo fondata su fatto illecito.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, ai fini della eccepita prescrizione trovava applicazione l&#8217;art.2947 cod. civ., e si applicava il termine di prescrizione quinquennale.</p>
<p align="JUSTIFY">Il TRAP affermava, altresì, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito iniziava a decorrere non giù  dalla &#8220;data del fatto&#8221;, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all&#8217;avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato,sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella specie, la parte ricorrente aveva documentato di aver denunciato sin dal 2 agosto 1994 il pozzo in oggetto ed il relativo uso.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 16 febbraio 2001 era stato poi notificata al ricorrente ingiunzione di pagamento della sanzione dovuta ex art.17 del RD 1775/1933, rimettendo ad atto separato la determinazione dei canoni dovuti.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, ha affermato il TRAP, che non erano dovuti i canoni relativi al quinquennio2012-2007, e in tal senso il ricorso andava accolto, dichiarandosi intervenuta la prescrizione dei canoni sino a tutto il 2006.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Avverso la sentenza del TRAP ha proposto appello la Regione Abruzzo, prospettando un motivo di impugnazione.</p>
<p align="JUSTIFY">4. La società  Patricelli Lombardo s.a.s. è rimasta intimata.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Precisate le conclusioni dinanzi al Giudice delegato, la causa veniva rimessa all&#8217;udienza collegiale.</p>
<p align="JUSTIFY">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p align="JUSTIFY">1. Con I&#8217;unico motivo di appello è dedotta la violazione della previsione di cui all&#8217;art. 17 del RD n. 177711933 in relazione al termine di prescrizione.</p>
<p align="JUSTIFY">1.1 Assume I&#8217;appellante che dall&#8217;esame della richiamata norma si evince che il previsto pagamento dei canoni costituisce sanzione accessoria a quella principale, per cui non poteva trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale come affermato dal TRAP.</p>
<p align="JUSTIFY">1.2. Inoltre anche al verbale di accertamento e contestazione n. 12 del 5 maggio 2008 del Corpo Forestale dello Stato, notificato al trasgressore in data 8 maggio 2005 doveva essere attribuito il carattere di atto introduttivo della prescrizione, atteso che in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l&#8217;accertamento della violazione e per I&#8217;irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell&#8217;Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell&#8217;art. 2943 cod. civ.</p>
<p align="JUSTIFY">1.3. Aggiungeva, altresì, I&#8217;appellante, che poichè il prelievo abusivo di acque costituiva illecito permanente , caratterizzato dal fatto che la permanenza si interrompe solo nel momento in cui l&#8217;utilizzazione abusiva cessa, il termine di prescrizione non era ancora iniziato a decorrere.</p>
<p align="JUSTIFY">2. il motivo non è fondato.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 17, comma 3, del RD 1775 del 1933, stabilisce che nel caso di violazione delle norme di cui al comma l, l&#8217;Amministrazione competente dispone la cessazione dell&#8217;utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e&#8217; tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da (&#8230;). Nei casi di particolare tenuità  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da (&#8230;).</p>
<p align="JUSTIFY">Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all&#8217;articolo l6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p align="JUSTIFY">Prevede, quindi, che è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L&#8217;autorità  competente, con espresso provvedimento nel quale sono</p>
<p align="JUSTIFY">stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purchè l&#8217;utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla luce dei criteri ermeneutici di cui all&#8217;art. l2 delle preleggi, si rileva che il pagamento dei canoni non costituisce sanzione accessoria rispetto a quella prevista dal primo e dal secondo periodo dell&#8217;art. 17, quanto risarcimento del danno da fatto illecito quantificato nella misura dei canoni dovuti.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non giù  dalla &#8220;data del fatto&#8221;, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza. in capo all&#8217;avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, correttamente, atteso che veniva notificato il 16 febbraio 201I ingiunzione di pagamento, il TRAP ha ritenuto prescritti i canoni per il quinquennio anteriore al suddetto atto interruttivo; nè viene circostanziata da parte dell&#8217;appellante la deduzione della ulteriore permanenza dell&#8217;illecito.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla valenza interruttiva del verbale di accertamento e contestazione n. 12 del 5 maggio 2008 del Corpo Forestale dello Stato, notificato al trasgressore in data 8 maggio 2005, si osserva che tale deduzione è inammissibile per mancanza di specificità  atteso che è dedotta senza illustrare il contenuto dell&#8217;atto, anche ai fini della riferibilità  dello stesso all&#8217;Ente titolare del diritto, in relazione alla statuizione di primo grado. Si rileva, altresì, che, poichè, come si è detto, i canoni in questione non costituiscono sanzione, non può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata dalla Regione di cui al punto 1.2.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Nulla spese in mancanza della costituzione della controparte.</p>
<p align="JUSTIFY">PQM</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigetta il ricorso. Nulla spese.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma l-quater,del d.P.R. n. I l5 del2002,dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bls, dello stesso art. 13.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle</p>
<p align="JUSTIFY">acque pubbliche del 10 ottobre 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-27/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.27</a></p>
<p>M. M. Chiarini Pres., A. M. Andronio Rel. PARTI: Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, rappr. e difeso dall&#8217;avv. C. Ganini c. Gatta Lucia, Balletta Francesca, Balletta Francesco e Balletta Giovannina, rappr. e difesi dagli avv.ti A. Muto e G. Valenza, nonchè c. Regione Campania, non costituita.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-27/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-27/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.27</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. M. Chiarini Pres., A. M. Andronio Rel. PARTI: Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, rappr. e difeso dall&#8217;avv. C. Ganini c. Gatta Lucia, Balletta Francesca, Balletta Francesco e Balletta Giovannina, rappr. e difesi dagli avv.ti A. Muto e G. Valenza, nonchè c. Regione Campania, non costituita.</span></p>
<hr />
<p>Il Consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, è tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di detto corso d&#8217;acqua, con conseguente sua responsabilità  nel caso di danni da esondazione.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche e private &#8211; Consorzio di bonifica &#8211; Danni da esondazione &#8211; Responsabilità .</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il Consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di detto corso d&#8217;acqua, con conseguente sua responsabilità  nel caso di danni da esondazione.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p style="text-align: justify;">l. Gatta Lucia, Balletta Francesca, Balletta Francesco, Balletta Giovannina hanno convenuto in giudizio. davanti al T.R.A.P. presso la Corte d&#8217;appello di Napoli, Ia Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni a un terreno di loro proprietà , a seguito di esondazioni dell&#8217;alveo Gaudio San Donato, avvenute nel setternbre-ottobre 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita la Regione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiamando in causa il Consorzio generale di Bonifica del Bacino inferiore del Voltumo, nonchè deducendo l&#8217;eccezionalità  dell&#8217;evento dannoso e, nel merito, la mancanza di prova a sostegno della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consorzio chiamato si è costituito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l&#8217;infondatezza della domanda, per carenza di prova del nesso di causalità , anche in ragione dell&#8217;eccezionalità  dell&#8217;evento piovoso che avrebbe provocato il danno.</p>
<p style="text-align: justify;">ll Tribunale di primo grado, istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica della parte attrice, ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, in ragione di euro 13.834,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al rimborso delle spese processuali di parte attrice.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso la sentenza ha proposto appello davanti a questo Tribunale superiore il solo Consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta l&#8217;erronea ricostruzione della linea difensiva, sul rilievo che il Tribunale di primo grado non avrebbe colto l&#8217;eccezione di difetto di titolarità  passiva dell&#8217;obbligazione risarcitoria formulata con I&#8217;atto di costituzione. Si sostiene, altresì, che i riconenti non avrebbero esteso al Consorzio la domanda risarcitoria originariamente formulata nei confronti della sola Regione e che quest&#8217;ultima avrebbe basato la chiamata in causa sulla legge</p>
<p style="text-align: justify;">regionale n. 23 del 1985, cosicchè mancherebbe l&#8217;unicità  del fatto generatore della responsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si deduce il difetto di legittirnazione passiva del Consorzio, richiamando sentenze del T.R.A.P. presso la Corte d&#8217;appello di Napoli, con la quale si era affermato che, poichè l&#8217;alveo Gaudio San Donato è un corso d&#8217;acqua naturale, non facente parte del comprensorio di bonifica, la titolarità  passiva dell&#8217;obbligazione risarcitoria in relazione a eventuali esondazioni avrebbe dovuto essere individuata in via esclusiva in capo alla Regione. Del resto, il Consorzio non avrebbe neanche svolto attività  di manutenzione e? comunque, i lamentati danni sarebbero derivati dal difetto di manutenzione di opere idrauliche, del tutto estranee alla bonifica e, comunque, mai formalmente consegnate dalla Regione al Consorzio. Si tratterebbe di un alveo di preminente interesse regionale, ai sensi dell&#8217;art. I della legge reg. n. 8 del</p>
<p style="text-align: justify;">1994.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Con una terza censura, si lamenta l&#8217;erroneità  della decisione in relazione alla sussistenza del danno, al nesso di causalità , alla quantificazione del risarcimento. Mancherebbe la prova delle tipologie e delle quantità  delle culture che si sostiene esserci andate distrutte e la determinazione del danno sarebbe stata effettuata sulla base di prove testimoniali e di una semplice relazione tecnica di par1e, con l&#8217;applicazione di criteri induttivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Il Consorzio chiede, in ogni caso, che sia graduata la responsabilità  degli enti convenuti, per il risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si sono costituiti gli originari attori. chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali, con le quali insistono in quanto giù  dedotto.</p>
<p style="text-align: justify;">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il primo motivo di gravame, con cui si sostiene che nè gli attori nè la Regione convenuta avrebbero formulato nei confronti del Consorzio una domanda risarcitoria basata sulla diretta responsabilità  dello stesso per i danni di cui è causa è infondato. Indipendentemente dalle disposizioni di legge da queste citate, le parti hanno, infatti, richiamato una diretta responsabilità  del Consorzio, a titolo proprio, quale custode e manutentore del corso d&#8217;acqua e delle relative opere, ai sensi dell&#8217;art. 2051 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Quanto al secondo motivo di doglianza, relativo alla contitolarità  passiva dell&#8217;obbligazione risarcitoria in capo al Consorzio di bonifica, deve rilevarsi che l&#8217;appellante non contesta l&#8217;affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il torente è inserito nel comprensorio di bonifica di competenza dello stesso Consorzio. Devono dunque richiamarsi, ex multis,le sentenze di questo Tribunale superiore nn. l8 del 2016. n. 67 del 2006 en.222 del 2004, nelle quali si è affermato che il Consorzio di bonifica che utllizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali destinate a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di competenza, in finzione di</p>
<p style="text-align: justify;">bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di detto corso d&#8217;acqua, con conseguente sua responsabilità  nel caso di danni da esondazione. Ne rilevano in senso contrario &#8211; con le ben evidenziato dal Tribunale regionale &#8211; le pronunce di tale Tribunale che hanno escluso la responsabilità  del Consorzio in casi apparentemente analoghi, trattandosi, in realtà , di fattispecie nelle quali la Regione non aveva contrastato in alcun modo le contestazioni avanzate dal Consorzio circa la non appartenenza dell&#8217;alveo al comprensorio di bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Infondato è il terzo motivo di doglianza. Contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;appellante, la motivazione della sentenza impugnata e pienamente sufficiente e coerente in relazione all&#8217;individuazione dell&#8217;evento dannoso, al nesso di causalità  con i danni subiti degli appellanti, alla quantificazione di tali danni. Devono essere integralmente richiamate, sul punto, le considerazioni svolte dal Tribunale di primo grado, sulla base della prova testimoniale e della consulenza tecnica di parte &#8211; i cui esiti non sono stati compiutamente contestati neanche con l&#8217;atto di appello &#8211; da cui emerge che: a) il corso d&#8217;acqua era in pessimo stato di manutenzione; b) non vi e prova del fatto circa I&#8217;evento piovoso che ha cagionato</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;esondazione abbia caratteristiche di eccezionalità ; c) la manutenzione dell&#8217;alveo era stata molto carente; d) gli attori avevano più¹ volte denunciato la situazione alle autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Quanto alla domanda proposta dal Consorzio, in via subordinata, relativa alla graduazione della responsabilità  nei confronti della Regione, la stessa risulta inammissibile, perchè formulata in modo non specifico, non essendo indicati, neanche in via di mera prospettazione, elementi idonei a superare il disposto di cui all&#8217;art. 2055. terzo comma, cod. civ., secondo cui, nel dubbio, le colpe dei danneggianti si presumono uguali.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;appello deve, conseguentemente. essere rigettato con condanna del ricorrente. alla rifusione delle spese sostenute dalle controparti nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, e oltre spese generali cd accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma l-quater, del d.P.R. n. ll5 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Consorzio, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per I&#8217;appello, a norma del comma l-Ais dello stesso art. 13.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale e sull&#8217;appello incidentale, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">l) rigetta I&#8217;appello;</p>
<p style="text-align: justify;">2) condanna I&#8217;appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti Gatta Lucia, Balletta Francesca, Balletta Francesco, Balletta Giovannina nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, e oltre spese generali ed accessori di legge;</p>
<p style="text-align: justify;">3) ai sensi dell&#8217;art. 13, comma l-qualer, del d.P.R. n. ll5 de|2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento. da parte del Consorzio, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l&#8217;appello, a norma del comma 1-1bis dello stesso art. 13.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche in Roma il 23 maggio 2018.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.372</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-1-2019-n-372/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Collegio: Concetta Anastasi, Pres. Fabrizio D&#8217;Alessandri, Est. Parti: &#8211; OMISSIS &#8211; (Avv. Gianluigi Mangione) Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica (Avvocatura Generale dello Stato) In materia di iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione, l&#8217;obbligo di dichiarazione di non aver riportato condanne penali non si</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-11-1-2019-n-372/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.372</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: Concetta Anastasi, Pres. Fabrizio D&#8217;Alessandri, Est. Parti: &#8211; OMISSIS &#8211; (Avv. Gianluigi Mangione) Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia di iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione, l&#8217;obbligo di dichiarazione di non aver riportato condanne penali non si estende alle condanne subite per reati depenalizzati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>P.A. &#8211; Organismi indipendenti di valutazione &#8211; Iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale &#8211; Obbligo di dichiarazione &#8211; Insussistenza di condanne penali &#8211; Ratio sostanzialistica &#8211; Condanne per reati depenalizzati o estinti &#8211; Irrilevanza </strong><br /> </span></p>
<hr />
<p><strong>In tema di iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) l&#8217;obbligo della dichiarazione della inesistenza di condanne penali va inteso in senso sostanzialistico tale da non ricomprendere le ipotesi di condanne per reati estinti o depenalizzati. Pertanto, le condanne penali oggetto dell&#8217;obbligo dichiarativo devono necessariamente mantenere, almeno in astratto, una valenza pregiudizievole sul piano penale. Orbene, la ratio delle norme che governano la materia è di assicurare la presenza dei requisiti per l&#8217;iscrizione e conseguentemente l&#8217;assenza di condanne penali, ovverosia che non siano iscritti al medesimo elenco soggetti condannati in sede penale. La funzione che viene chiamato a svolgere il soggetto chiamato impone, infatti, che quest&#8217;ultimo possegga determinati requisiti anche di onorabilità  e la dichiarazione è un mezzo a presidio della presenza di tali requisiti. </strong><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 11/01/2019 </p>
<p>N. 00372/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 12050/2017 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Prima Bis)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12050 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluigi Mangione, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 48;</p>
<p>contro</p>
<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>&#8211; del provvedimento prot. DFP n. 53608 del 25.09.2017, a firma del Direttore pro tempore dell&#8217;Ufficio per la Valutazione della Performance del DFP &#8211; Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cancellazione del ricorrente Dott.-OMISSIS-dall&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto, determinazione e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso al precedente, ancorchè sconosciuto</p>
<p>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.5.2018:</p>
<p>&#8211; della determina prot. DFP n. 15075 del 27.02.2018 di conferma della cancellazione (avvenuta con prot. DFP n. 53608 del 25.09.2017, impugnata con il ricorso introduttivo) del Dott.-OMISSIS-dall&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), a firma del Direttore pro tempore dell&#8217;Ufficio per la Valutazione della Performance del DFP &#8211; Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottata in esecuzione dell&#8217;ordinanza collegiale TAR Lazio &#8211; Roma, sez. Prima-bis, n. 185/2018;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto, determinazione e provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso al precedente, tra cui, occorrendo, il provvedimento di cancellazione prot. DFP n. 53608 del 25.09.2017.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2018 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO</p>
<p>Parte ricorrente, nella sua qualità  di Dottore commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritto nei relativi Albi professionali, proponeva istanza di iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) tenuto presso l&#8217;Ufficio per la Valutazione della Performance del DFP &#8211; Dipartimento Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Il medesimo ricorrente, compilava (on-line direttamente dal sito del Dipartimento Funzione Pubblica) la domanda di iscrizione barrando il riquadro relativo alla dichiarazione, fra l&#8217;altro, &quot;di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale&quot; e veniva iscritto al suddetto elenco (iscrizione n. 1498 del 20.04.2017).</p>
<p>Successivamente l&#8217;Amministrazione procedeva ad alcuni controlli e sull&#8217;effettivo possesso dei requisiti di iscrizione, con riguardo, fra l&#8217;altro, alla soprindicata dichiarazione concernente condanne penali ed il casellario giudiziale e riceveva il preavviso di avvio del procedimento di cancellazione in quanto &quot;difformemente da quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, la S.V. ha riportato la condanna di cui al decreto penale del GIP del Tribunale di Palermo emesso in data 19.03.2012 divenuto esecutivo il successivo 18.04.2012&quot;, per il reato di mancato versamento di contributi a un suo dipendente.</p>
<p>La parte ricorrente presentava osservazioni ma l&#8217;Amministrazione ha ugualmente adottato il provvedimento prot. DFP n. 53608 del 25.09.2017, di cancellazione del ricorrente dall&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), in forza della &quot;accertata non veridicità  della dichiarazione prodotta &#8230; relativamente ai requisiti richiesti dall&#8217;articolo 2 del suddetto Decreto&quot;.</p>
<p>Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di cancellazione, chiedendone l&#8217;annullamento sulla base dei seguenti motivi:</p>
<p>1) Violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90 in quanto l&#8217;Amministrazione non avrebbe adeguatamente preso in considerazione in sede endoprocedimentale le deduzioni formulate da parte ricorrente;</p>
<p>2) alla data del 18 aprile 2017, ovverosia al momento in cui parte ricorrente ha proposto l&#8217;istanza per la propria iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), rendendo la dichiarazione in questione, non vigeva l&#8217;obbligo a carico del medesimo ricorrente di menzionare la condanna riportata nell&#8217;aprile del 2012 in quanto: &#8211; il reato oggetto del decreto penale di condanna era stato oggetto di depenalizzazione &quot;a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2016; &#8211; il reato in questione si era comunque estinto, ex art. 460, comma 5, c.p.p., essendo decorsi 5 anni senza che parte ricorrente avesse commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; &#8211; pendente un procedimento di revisione del medesimo decreto penale di condanna.</p>
<p>Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione, a mezzo dell&#8217;Avvocatura dello Stato, resistendo al ricorso.</p>
<p>L&#8217;adito T.A.R. ha accolto l&#8217;istanza cautelare ai fini del riesame &#8220;considerato che, ad una delibazione sommaria propria della presente fase, si ravvisano i presupposti per disporre l&#8217;accoglimento del ricorso ai fini del riesame della posizione del ricorrente, tenuto conto che, in sede di partecipazione procedimentale, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto comunque valutare, oltre il dato formale della mera difformità  tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e quanto emerso dal certificato del casellario giudiziale, quanto rappresentato dall&#8217;interessato in ordine all&#8217;avvenuta depenalizzazione della fattispecie, oggetto di contestazione del decreto penale, e all&#8217;estinzione del reato;</p>
<p>Rilevato inoltre che l&#8217;ulteriore circostanza rappresentata dall&#8217;interessato in sede procedimentale, relativa alla pendenza del giudizio di revisione, si è risolta nel senso favorevole allo stesso, con la sua assoluzione ex art. 530 c.p.p. perchè il fatto non sussiste&#8221;.</p>
<p>Successivamente l&#8217;Amministrazione ha chiesto copia del provvedimento di assoluzione, del quale era stato pubblicato il solo dispositivo, e con atto prot. DFP n. 15075 del 27.02.2018 il Direttore dell&#8217;Ufficio per la Valutazione della Performance del DFP ha confermato la cancellazione impugnata con il ricorso introduttivo dall&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), e ciù² facendo in (dichiarata) esecuzione dell&#8217;ordinanza cautelare collegiale di codesto TAR n. 185/2018.</p>
<p>Parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso quest&#8217;ultimo provvedimento facendo peraltro presente che nelle more la Corte d&#8217;Appello di Caltanissetta aveva pubblicato le motivazioni della sentenza n. 877/2017 di integrale assoluzione del ricorrente per insussistenza del fatto-reato ex art. 530 c.p.p. e per contrasto con il giudicato formatosi su altra precedente pronuncia relativa allo stesso fatto-reato.</p>
<p>In sede di ricorso per motivi aggiunti è stato rilevato che, sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 2.12.2016, la domanda è stata compilata on-line e la procedura informatica avrebbe impedito al ricorrente di presentare la domanda laddove questi avesse indicato di aver riportato condanne penali. Solo in fase di deduzioni endoprocedimentali il medesimo ricorrente avrebbe potuto evidenziare la peculiarità  della propria posizione in ordine ad una condanna giù  depenalizzata, giù  estinta ed oggetto di un processo di revisione pendente dal 2015 e presumibilmente prossimo alla definizione.</p>
<p>Il medesimo ricorrente ha ribadito, inoltre, l&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di indicare (o considerare ostativo) il decreto penale di condanna in questione, anche perchè con sentenza n. 877/2017 del 12.12.2017 (data di lettura del dispositivo ma con motivazione pubblicata il giorno 8 marzo 2018) la Corte d&#8217;Appello di Caltanissetta ha pronunciato l&#8217;integrale assoluzione del ricorrente, con la formula &#8220;perchè il fatto non sussiste&#8221;.</p>
<p>L&#8217;adito T.A..R., con ordinanza n. 3253/2018, esprimendosi a seguito della rideterminazione sulla questione da parte dell&#8217;Amministrazione, con atto del 27.02.2018, ha nuovamente disposto la sospensione degli atti gravati.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1) Il ricorso si palesa fondato.</p>
<p>2) Il Collegio ritiene in via preliminare di dover dare brevi cenni sul panorama normativo inerente ai componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e sulle loro modalità  di nomina.</p>
<p>In particolare, l&#8217;art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che &#8220;Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione&#8221;.</p>
<p>Il comma 2-bis dell&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che &#8220;l&#8217;Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l&#8217;Organismo in forma monocratica&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 14-bis del medesimo D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che &#8220;Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l&#8217;Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, secondo le modalità  indicate nel decreto adottato ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014&#8221;.</p>
<p>Il D.M. del 2.12.2016, che ha istituito l&#8217;Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV), all&#8217;art. 2, comma 1, prevede che &#8220;L&#8217;iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti&#038; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l&#8217;applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;art. 444 del codice di procedura penale&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 3, comma 1, del medesimo decreto prescrive che i soggetti interessati presentano domanda di iscrizione attraverso il Portale della performance inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) circa il possesso di tutti i requisiti stabiliti all&#8217;art. 2. Il comma 4, del medesimo art. 3 prevede che la verifica, da parte del Dipartimento, della non veridicità  delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti comporta &#8220;la mancata iscrizione o l&#8217;immediata cancellazione dall&#8217;Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall&#8217;art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445&#8221;.</p>
<p>3) In tale contesto normativo parte ricorrente ha dedotto che seppure è vera la circostanza che al momento della presentazione in via telematica della domanda di iscrizione all&#8217;elenco, e, conseguentemente, del rilascio della dichiarazione era stato adottato nei suoi confronti un decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Palermo; è altrettanto vero che tale circostanza non avrebbe giustificato il provvedimento di cancellazione in quanto: &#8211; il reato oggetto del decreto penale di condanna era giù  stato depenalizzato con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67; &#8211; il medesimo reato si era giù  estinto, ex art. 460, comma 5, c.p.p., per il decorso di 5 anni senza commessione di delitti o contravvenzioni della stessa indole; &#8211; era pendente un procedimento di revisione dello stesso decreto penale di condanna. Non vi sarebbe stato, quindi, in capo al ricorrente l&#8217;obbligo di dichiarare il provvedimento di condanna subito, nè lo stesso poteva essere considerato ostativo all&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco in questione.</p>
<p>In sede di ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha, altresì, evidenziato che al momento in cui l&#8217;Amministrazione ha riesaminato la questione, in seguito all&#8217;ordinanza sospensiva del T.A.R., il giudizio di revisione si era giù  concluso con l&#8217;assoluzione del ricorrente con la formula &#8220;il fatto non sussiste&#8221;, ancorchè di tale decisione (sentenza n. 877/2017 della Corte d&#8217;Appello di Caltanissetta) fosse stato pubblicato in quel momento il solo dispositivo.</p>
<p>La medesima parte ricorrente ha, inoltre, evidenziato come le modalità  telematiche di presentazione della domanda (compilata on-line) non ne avrebbero consentito l&#8217;inoltro senza aver reso la dichiarazione in esame, non permettendo peraltro neanche la possibilità  di allegare precisazioni sul punto.</p>
<p>4) Parte ricorrente ha richiamato a sostegno delle sue argomentazioni la disciplina delle dichiarazioni in ordine ai precedenti penali in materia di procedure di gara di appalto, ritenendola analoga come ratio a quella in esame e ha invocato quella giurisprudenza che ritiene come in caso di reato estinto o di fattispecie depenalizzata non sia più¹ necessario per il concorrente dichiarare le condanne subite.</p>
<p>Il Collegio rileva come tale disciplina, effettivamente, prendendo in esame l&#8217;obbligo di dichiarazione dei precedenti penali, nell&#8217;ambito di procedimenti di valutazione dell&#8217;idoneità  dei candidati può fornire indicazioni utili e termini di paragone anche al di fuori della materia delle procedure di gara di appalto.</p>
<p>Si tratta in sostanza dell&#8217;art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che riprende sul punto le previsioni del previgente art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che dopo aver previsto l&#8217;esclusione in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna per determinati reati, indica, al comma 3 che &#8220;l&#8217;esclusione non va disposta&#038; quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima&#8221;.</p>
<p>In realtà , accanto alla giurisprudenza amministrativa, citata dalla parte ricorrente, secondo cui in caso di estinzione del reato e, a maggior ragione, nell&#8217;ipotesi di depenalizzazione viene automaticamente meno l&#8217;obbligo di rendere la dichiarazione senza necessità  che l&#8217;intervenuta estinzione o la depenalizzazione venga previamente dichiarata dal giudice penale, si pone altra giurisprudenza, di segno parzialmente opposto.</p>
<p>La prima ritiene reputa sufficiente la constatazione della circostanza del mero decorso del tempo successiva alla sentenza di condanna a pena sospesa o patteggiata, onde poter ricavare il maturato effetto estintivo del reato, che esime il partecipante alla procedura di evidenza pubblica dal palesare in sede di gara il precedente penale subito (Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2018 n. 2704).</p>
<p>L&#8217;obbligo del partecipante alla gara di dichiarare le condanne penali per &quot;reati gravi&quot; non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati, non giù  per il fatto che quei fenomeni estintivi siano ex se sintomatici della &quot;non gravità &quot; dei reati, quanto piuttosto in ragione dell&#8217;effetto privativo che l&#8217;abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato. Le condanne penali da dichiarare a comprova del requisito di moralità  professionale devono, nell&#8217;attualità  in cui vengono rese, necessariamente mantenere, quantomeno in astratto, una valenza pregiudizievole sul piano penale, soltanto in tali casi trovando giustificazione la valutazione, riservata in via esclusiva alla stazione appaltante, della concreta incidenza di quanto dichiarato sul diritto del concorrente di partecipare a pieno titolo alla gara. L&#8217;esclusione dell&#8217;obbligo di dichiarare una condanna per reato depenalizzato discende dalla definitiva irrilevanza penale sancita dal legislatore al fatto di reato depenalizzato, onde anche in tal caso la possibilità  di apprezzarne la gravità  e quindi la rilevanza ai fini della partecipazione ad una gara pubblica risulta esclusa ex ante dal provvedimento legislativo a contenuto abrogativo (Cons. Stato Sez. VI 03/09/2013, n. 4392). E ancora, l&#8217;obbligo relativo alla dichiarazione di condanne penali, previsto dall&#8217;art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), non sussiste per le fattispecie c.d. &quot;depenalizzate&quot;, ossia per reati non più¹ previsti come tali dall&#8217;ordinamento, e che dunque non possono in alcun modo incidere sui requisiti generali del partecipante alla gara. L&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), laddove dispone l&#8217;esclusione dalle gare nei riguardi di coloro &quot;nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato&#8230;.&quot;, presuppone, agli effetti del giudizio negativo in ordine alla moralità  professionale dei concorrenti, di competenza della stazione appaltante, l&#8217;attuale permanenza della riconduzione a reato della fattispecie che deve essere valutata. Il venir meno dell&#8217;ascrizione a reato della condotta a suo tempo sanzionata, non vincola a dichiarare le condanne riportate all&#8217;epoca della vigenza della norma penale applicata dal giudice, posto che le stesse non possono più¹ formare oggetto della predetta valutazione in ordine alla moralità  professionale dell&#8217;imprenditore. Può, pertanto, affermarsi come nessun obbligo di dichiarazione di una condanna per cui sia intervenuta la depenalizzazione poteva derivare, nel caso di specie, dalla legge di gara. Tale indirizzo interpretativo ha trovato conferma anche sul piano legislativo, atteso che il D.L. n. 70/2011, nel modificare l&#8217;art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, ha previsto che &quot;l&#8217;esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato&quot;. (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis Sent., 07/10/2011, n. 7788; T.A.R. Veneto, sez. I, 14 maggio 2009, n. 1491; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 26 marzo 2010, n. 4777)</p>
<p>Il secondo orientamento, invero nettamente prevalente, ritiene al contrario necessario, affinchè possa essere omessa la dichiarazione, che l&#8217;estinzione del reato o l&#8217;avvenuta abrogazione della norma penale, con conseguente estinzione della pena, venga attestata dal giudice penale dell&#8217;esecuzione. In particolare, quanto all&#8217;estinzione del reato (che consente di non dichiarare l&#8217;emanazione del relativo provvedimento di condanna), essa sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell&#8217;esecuzione penale, che è l&#8217;unico soggetto al quale l&#8217;ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di &quot;reato estinto&quot; e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell&#8217;intervenuta condanna (Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 07/08/2018, n.1189 T.A.R. Lazio, sez. II, 24 maggio 2018 n. 5755; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Cons. Stato, III, n. 4118-2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, n. 3105-2015, n. 3092-2014 e n. 4528-2014). Allo stesso modo ritiene che l&#8217;avvenuta abrogazione del reato, con conseguente estinzione della pena, necessità  di un provvedimento giurisdizionale avente efficacia costitutiva nei confronti dei terzi (Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025).</p>
<p>Sulla stessa linea, la giurisprudenza richiamata sottolinea come l&#8217;omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, ne comporta senz&#8217;altro l&#8217;esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità  (Cons. Stato Sez. III, 28-09-2016, n. 4019; Cons. St., Sez. IV, n. 834-2016; Cons. St., Sez. V, n. 4219-2016, n. 3402-2016 e n. 1641-20161). Nel caso di omessa dichiarazione di condanne penali riportate dal concorrente, è infatti legittimo il provvedimento di esclusione, non sussistendo in capo alla stazione appaltante l&#8217;ulteriore obbligo di vagliare la gravità  del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione, conseguendo il provvedimento espulsivo all&#8217;omissione della prescritta dichiarazione, che invece deve essere resa completa ai fini dell&#8217;attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla gravità  del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità  professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2015, n. 4511).</p>
<p>Nelle procedure di gara la completezza delle dichiarazioni è giù  di per sì© un valore da perseguire perchè consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione e di proporzionalità , la celere decisione in ordine all&#8217;ammissione dell&#8217;operatore economico alla selezione; pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perchè, al di là  dell&#8217;elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi giù  di per sì© stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l&#8217;impresa meriti sostanzialmente di partecipare. L&#8217;intero sistema della disciplina delle procedure di evidenza pubblica poggia sulla presentazione, da parte delle imprese concorrenti, di dichiarazioni sostitutive che le vincolano in base all&#8217;elementare principio dell&#8217;autoresponsabilità  e che devono essere rese con diligenza e veridicità  (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3765). La completezza della dichiarazione e della domanda è un valore in sì© che non può astrarsi da una valutazione di serietà  e di correttezza che la singola amministrazione appaltante deve comunque poter essere in grado di effettuare in fase di scelta del contraente di turno (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21/02/2018, n.1991.</p>
<p>In sostanza, per questo secondo orientamento, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche i candidati non possono effettuare alcun filtro in ordine all&#8217;importanza o incidenza della condanna subita sulla moralità  professionale, avendo l&#8217;obbligo di menzionare tutte le sentenze penali di condanna (e i provvedimenti equiparati). Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti formali, annotati nel Casellario giudiziale, di estinzione del reato, depenalizzazione, revoca della condanna e riabilitazione, esclusivamente in relazione ai quali i concorrenti non devono rendere alcuna dichiarazione (Cons. Stato, Sez. V, 30/11/2015, n. 5403).</p>
<p>Si è in presenza quindi di due differenti visioni dell&#8217;obbligo di dichiarazione del requisito dell&#8217;assenza di condanne penali. Una maggiormente sostanzialistica, legata alla necessità  della certezza della sussistenza dei requisiti, e una sostanzialmente più¹ formalistica che dà  maggior risalto all&#8217;attestazione dell&#8217;intervenuta estinzione o abrogazione del reato e all&#8217;obbligo della completezza della dichiarazione come valore in sì©.</p>
<p>Il Collegio rileva in primo luogo come, nel caso di specie, si è in presenza anche di una norma di depenalizzazione, ipotesi differente dall&#8217;estinzione del reato e dalla mera abolitio criminis, che peraltro disciplina la questione degli effetti con una norma ad hoc, come si preciserà  meglio nel prosieguo.</p>
<p>Inoltre, non può essere senza rilevo che, anche in materia di procedure di gara d&#8217;appalto il comma 3 dell&#8217;art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nell&#8217;escludere rilevanza espulsiva al reato indica come lo stesso deve essere stato &#8220;dichiarato estinto&#8221; (indicando quindi la necessità  di una dichiarazione), mentre per quanto riguarda la depenalizzazione si limita a indicare quanto &#8220;il reato è stato depenalizzato&#8221; (non prevedendo alcun provvedimento dichiaratorio).</p>
<p>In ogni caso il medesimo Collegio ritiene che in tema di iscrizione nell&#8217;Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) l&#8217;obbligo della dichiarazione dell&#8217;inesistenza di condanne penali debba essere inteso in termini sostanzialistici, essendo la ratio delle norme suindicate quella di assicurare la presenza dei requisiti per l&#8217;iscrizione ovverosia che non siano iscritti al medesimo elenco soggetti condannati in sede penale.</p>
<p>La funzione che viene chiamato a svolgere il soggetto chiamato impone, infatti, che quest&#8217;ultimo possegga determinati requisiti anche di onorabilità  e la dichiarazione è un mezzo a presidio della presenza di tali requisiti. Ciù² che rileva in materia non è, come invece secondo alcuni in tema di procedure di appalto, anche la correttezza della dichiarazione in sè, quanto la sola presenza sostanziale del requisito dell&#8217;assenza di condanne penali.</p>
<p>D&#8217;altra parte differenti sono le discipline in esame e le situazioni sostanziali sottostanti, dove quella dettata in materia di appalti è legata anche alla necessità  del celere e corretto svolgimento della procedura di gara, ovverosia un procedimento concorsuale caratterizzato dal principio della par condicio dei concorrenti, mentre la procedura in questione riguarda l&#8217;iscrizione in un elenco di soggetti idonei a ricoprire un certo ruolo, dove è assente il profilo della procedura selettiva.</p>
<p>Inoltre, mentre nella procedura di gara di un appalto il concorrente escluso non può riproporre validamente la domanda, l&#8217;istanza di iscrizione all&#8217;elenco è ripetibile, tanto è vero che l&#8217;art. 3, comma 1, del D.M. istitutivo specifica che &#8220;&#038;Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell&#8217;anno&#8221;. Ciù² rende prevalente la sola necessità  dell&#8217;esistenza e dell&#8217;accertamento sostanziale dei requisiti di iscrizione.</p>
<p>Alla luce di tale precisazioni, il Collegio ritiene dirimente la circostanza che il reato per cui era stato adottato il decreto penale di condanna sia stato depenalizzato prima della proposizione dell&#8217;istanza di iscrizione nell&#8217;elenco.</p>
<p>Essendo venuta meno, giù  al momento della presentazione dell&#8217;istanza, la valenza pregiudizievole sul piano penale della condanna, stante definitiva irrilevanza penale sancita dal legislatore al fatto di reato depenalizzato, si può dire che la parte ricorrente soddisfaceva il requisito previsto per la presentazione della domanda di iscrizione e non era dovuta alcuna dichiarazione a pena di esclusione.</p>
<p>Al riguardo, la depenalizzazione del reato per il quale il ricorrente era stata condannato è stata disciplinata dal D.Lgs. 15/01/2016, n. 8. L&#8217;art. 8, comma 2, di quest&#8217;ultimo decreto legislativo ha espressamente previsto che in caso di condanna irrevocabile il giudice dell&#8217;esecuzione revoca la condanna e adotta i provvedimenti conseguenti provvedendo &quot;con l&#8217;osservanza delle disposizioni dell&#8217;art. 667 c.p.p., comma 4&quot;.</p>
<p>Il giudice, quindi, può provvedere d&#8217;ufficio alla pronunzia di revoca senza che sia necessaria l&#8217;iniziativa delle parti, portando, peraltro, anche all&#8217;eliminazione della iscrizione della condanna dal casellario giudiziale a norma della previsione dell&#8217;art. 687 c.p.p. trasfusa nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5 (T.U. di raccolta e coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale).</p>
<p>La normativa di depenalizzazione ha previsto che si proceda de plano alla revoca delle condanne e a tutti i provvedimenti conseguenti e, pertanto, non può porsi a carico dell&#8217;imputata la dichiarazione contestata nella quale non ha riportato la condanna &quot;penale&quot; che avrebbe potuto e dovuto &#8211; non esistendo potere della giurisdizione che non consista in attività  doverose &#8211; essere revocata d&#8217;ufficio e cancellata da detto certificato.</p>
<p>Il ricorrente, pertanto, era in possesso del requisito sostanziale previsto dalla norma dell&#8217;assenza delle condanne penali ai fini dell&#8217;iscrizione e in senso contrario non può valere l&#8217;elemento formale della dichiarazione effettuata pur senza che vi fosse stato un accertamento da parte del giudice dell&#8217;intervenuta depenalizzazione.</p>
<p>Ciù², a maggior ragione in presenza della sentenza di assoluzione in sede di giudizio di revisione &#8220;perchè il fatto non sussiste&#8221;, ovverosia di un accertamento di insussistenza del reato, anche considerando che quando l&#8217;amministrazione ha riesaminato la vicenda, adottando il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, la sentenza di assoluzione era giù  stata adottata.</p>
<p>In proposito, se è vero che la legittimità  del provvedimento amministrativo deve avere riguardo alle condizioni presenti al momento della sua adozione e che il riesame opera rispetto a quel momento; è tuttavia altrettanto vero che non appare logico, in sede di riesame, ordinare sic e simpliciter la cancellazione di un soggetto che al momento del riesame presenta tutti i requisiti per l&#8217;iscrizione.</p>
<p>Il Collegio rileva, da ultimo, come peraltro risulti dagli atti che anche in sede penale il P.M. presso la Procura della Repubblica di Roma ha escluso rilevanza alla dichiarazione rilasciata senza fare cenno al decreto penale di condanna, chiedendo in data 16.11.2018.l&#8217;archiviazione del relativo procedimento.</p>
<p>5) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti va accolto e, conseguentemente, gli atti gravati vanno annullati.</p>
<p>Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più¹ risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più¹ recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p>Stante la peculiarità  della vicenda in esame e in assenza di specifici precedenti al riguardo, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.</p>
<p>Compensa le spese di lite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p>Antonella Mangia, Consigliere</p>
<p>Fabrizio D&#8217;Alessandri, Consigliere, Estensore</p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</a></p>
<p>A. Pannone Press. ff Est., Ove il bando di concorso, giù  pubblicato, venga annullato, la sua ripubblicazione, interesserà  tutti i potenziali partecipanti . 1.- Concorso pubblico &#8211; bando &#8211; pubblicazione &#8211; annullamento del bando in sede giudiziale o giustiziale &#8211; ripubblicazione &#8211; partecipazione aperta a tutti gli interessati e non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pannone Press. ff Est.,</span></p>
<hr />
<p>Ove il  bando di concorso, giù  pubblicato, venga annullato, la sua ripubblicazione, interesserà  tutti i potenziali partecipanti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Concorso pubblico &#8211; bando &#8211; pubblicazione &#8211; annullamento del bando in sede giudiziale o giustiziale &#8211; ripubblicazione &#8211; partecipazione aperta a tutti gli interessati e non solo alle parti del giudizio &#8211; legittimità .</span></p>
<hr />
<p>Ove un bando di concorso, giù  pubblicato, venga annullato, la sua ripubblicazione, con le modifiche additive disposte in sede giurisdizionale o giustiziale, interesserà  tutti i potenziali partecipanti e non soltanto le parti del giudizio, in ossequio ai principi costituzionali ex artt. 3 e 97 Cost</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div>NUMERO AFFARE 01139/2018</div>
<div>OGGETTO: Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca.<br /> </div>
<div>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da G. C., contro Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, avverso bando di concorso MIUR del 1° febbraio 2018 &#8211; concorso per reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 1° e 2Â° grado;</div>
<div>Â </div>
<div>LA SEZIONE</div>
<div>Vista la nota del Presidente della Sezione in data 5 luglio 2018 con la quale il Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;università  e della ricerca è stato sollecitato a riferire sull&#8217;istanza di sospensiva e a trasmettere la relazione di merito;</div>
<div>Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Andrea Pannone;</div>
<div>Il motivo principale di ricorso è fondato sulla censura rivolta a una prescrizione di legge inequivoca, della quale il bando di concorso riproduce il tenore formale e sostanziale: un eventuale dubbio di legittimità , pertanto, sarebbe da rivolgere alla compatibilità  costituzionale della norma di legge.</div>
<div>Il Consiglio di Stato (VI Sez.), con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134, ha sollevato questione di legittimità  costituzionale di tali disposizioni, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., con il principio dell&#8217;accesso ai pubblici uffici di cui all&#8217;art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità  e buon andamento, nonchè di accesso mediante concorso agli impieghi pubblici, di cui all&#8217;art. 97 Cost., nella parte in cui si è previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione.</div>
<div>Nelle more della definizione di tale giudizio, la Sezione ritiene di dover sospendere il suo parere e, tenuto conto del notevole numero di ricorsi che sono pervenuti, ritiene necessario acquisire tempestivamente l&#8217;orientamento del Ministero. E&#8217; pertanto necessario che il Ministero competente, acquisiti gli opportuni elementi, riferisca con urgenza sul ricorso in trattazione.</div>
<div>La relazione ministeriale sarà  comunicata alla parte ricorrente insieme agli atti allegati o connessi, assegnando un congruo termine per repliche e controdeduzioni.</div>
<div>La Sezione ritiene comunque di dover evidenziare, sin d&#8217;ora, che il bando impugnato è stato pubblicato sulla GURI &#8211; IV serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018: sull&#8217;obbligo di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale parte ricorrente, cosi come gli altri ricorrenti in impugnative analoghe, non ha mosso alcuna contestazione.</div>
<div>La Sezione ritiene che alla vicenda controversa debba essere applicato il principio (elementare) di diritto secondo il quale il procedimento amministrativo deve essere riattivato dal punto in cui è stato interrotto.</div>
<div>Se il ricorso sarà  accolto (con l&#8217;annullamento del bando di concorso), il nuovo bando (risultante dalle modifiche additive disposte in sede giurisdizionale o giustiziale) dovrà  necessariamente essere ripubblicato con le stesse modalità  del bando annullato.</div>
<div>Tale principio risulta rispettoso dei canoni di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, che prevalgono su qualsiasi norma del Codice di procedura civile o del Codice del processo amministrativo, limitativa degli effetti del giudicato.</div>
<div>Non è senza rilievo poi che uno dei principi cardine del processo amministrativo è rappresentato dall&#8217;efficacia &#8220;erga omnes&#8221; dell&#8217;annullamento [&#8220;Nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l&#8217;eliminazione dell&#8217;atto stesso avviene con efficacia &#8220;erga omnes&#8221;, non potendosi considerarsi la stessa limitata ai soli soggetti costituitesi nella controversia inerente all&#8217;annullamento giudiziale&#8221; (Consiglio di Stato sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3376)].</div>
<div>Limitare la nuova regola di partecipazione al concorso individuata dal giudice adito (in sede giurisdizionale o amministrativa), nel corso del giudizio e alle sole parti del giudizio (escludendo la nuova pubblicazione), si porrebbe in contrasto non solo con la norma che impone la pubblicazione dei bandi di concorso, ma anche con le norme della Costituzione richiamate. L&#8217;intervento del giudice nel procedimento (a tutela delle situazioni soggettive degli interessati) non può alterare la sequenza procedimentale prevista dall&#8217;ordinamento.</div>
<div>Tale scelta interpretativa risulta rafforzata (ma solo da un profilo di opportunità  amministrativa) anche dal considerevole numero di soggetti (non ricorrenti) interessati alla possibile partecipazione al concorso nei sensi auspicati dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza richiamata.</div>
<div>Sempre in tale prospettiva le esigenze cautelari evidenziate (in questo come in altri ricorsi) risultano assorbite dalla natura del procedimento su cui si controverte essendo evidente che, quand&#8217;anche concesse, risulterebbero travolte non solo dal rigetto del ricorso, ma anche dal suo accoglimento, dal quale deve seguire una nuova pubblicazione aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti individuati dal giudice.</div>
<div>P.Q.M.</div>
<div>Sospende ogni ulteriore pronuncia sul ricorso e rinvia l&#8217;esame all&#8217;esito degli adempimenti di cui in motivazione.</div>
<div>IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE</div>
<div>Andrea Pannone Andrea Pannone</div>
<div>IL SEGRETARIO Roberto Mustafà </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-parere-11-1-2019-n-151/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Parere &#8211; 11/1/2019 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.542</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2019-n-542/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2019-n-542/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.542</a></p>
<p>G. Mammoni Pres., L. Rubina Rel. Azienda Agricola S.A.S. di C.C. e R.F., nonchè C.C. e R.F., in proprio e nella qualità  di legali rappresentati dell&#8217;Azienda stessa, rappr. e difesi dagli avv.ti A. Riccio e P. Riccio c. Regione Toscana rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Vincelli, altresì c. Provincia di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2019-n-542/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.542</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mammoni Pres., L. Rubina Rel. Azienda Agricola S.A.S. di C.C. e R.F., nonchè C.C. e R.F., in proprio e nella qualità  di legali rappresentati dell&#8217;Azienda stessa, rappr. e difesi dagli avv.ti A. Riccio e P. Riccio c. Regione Toscana rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Vincelli, altresì c. Provincia di Prato, rappr. e difesa dall&#8217;avv. G. Pica Alfieri.</span></p>
<hr />
<p>Una maggiore o minore frequenza dell&#8217;uso tipico della servità¹ ovvero delle facoltà  concesse al titolare del fondo dominante, da esercitarsi sul fondo servente, non è di per sì© idonea a determinare l&#8217;aggravamento della servità¹ stessa.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Servità¹ di allagamento &#8211; Frequenza uso tipico &#8211; inidoneità  a determinare aggravamento.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Servità¹ di allagamento &#8211; Modalità  di esercizio &#8211; Modifiche e sopravvenienze &#8211; Valutazione &#8211; Onere probatorio.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Godimento del fondo &#8211; Limitazione per motivi di pubblica utilità  &#8211; Determinazione indennizzo &#8211; Legittimità  parametri.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Una maggiore o minore frequenza dell&#8217;uso tipico della servità¹ ovvero delle facoltà  concesse al titolare del fondo dominante, da esercitarsi sul fondo servente, non è di per sì© idonea a determinare l&#8217;aggravamento della servità¹ stessa. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. L&#8217;aggravamento di una servità¹ conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità  di esercizio non può ritenersi &#8220;in re ipsa&#8221;, ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Ai sensi dell&#8217;art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell&#8217;uomo, la limitazione del godimento del fondo per motivi di pubblica utilità  è legittima allorchè la determinazione dell&#8217;indennizzo per la diminuzione del valore e la limitazione dell&#8217;uso futuro &#8211; benchè forfettaria &#8211; si sia comunque avuta e sia stata parametrata a previsioni che, al momento in cui sono state eseguite, potevano qualificarsi attendibili e corrispondenti ad un uso normale e prevedibile, nè risultano totalmente alterate da uno scostamento macroscopico conseguente alle concrete modalità  di utilizzo della servità¹.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">I FATTI DI CAUSA</p>
<p style="text-align: justify;">1. C.C. e R.F., in proprio e quali titolari dell&#8217;omonima azienda agricola s.a.s., convennero in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d&#8217;appello di Firenze la Regione Toscana e la Provincia di Prato per sentirle condannare al risarcimento dei danni patiti dai fondi di loro proprietà  in dipendenza degli episodi di apertura delle casse di espansione di Ponte alle Vanne e di Lavacchione avvenuti il 25.12.09 e il 2223.12.10, ritenendo configurabile un esproprio di fatto nelle concrete modalità  di esercizio della servità¹ di allagamento, assai più¹ gravose rispetto a quelle originariamente presupposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le convenute si costituirono, contestando ciascuna la propria legittimazione passiva ed eccependo il giudicato, in virtà¹ delle sentenze di quello stesso Tribunale regionale nn. 9/99 (non definitiva) e 23/02 (definitiva), che avevano &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; riconosciuto in favore degli attori un risarcimento di oltre 250.000Euro per la riduzione del valore del fondo conseguente ai possibili allagamenti passati ed anche futuri, derivanti appunto dall&#8217;utilizzo delle casse di espansione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Tribunale regionale adito, con sentenza n. 112 del 21 gennaio 2014, rigettava tutte le domande proposte dai C. e R., individuando la proposizione da parte degli attori di tre distinti gruppi di domande (uno volto ad ottenere il risarcimento dei danni da abuso del diritto di allagamento, un secondo con il quale si chiedeva accertarsi il dedotto aggravamento della servità¹ e un terzo volto a chiedere il risarcimento per l&#8217;esproprio di fatto in cui si sarebbe tradotto il frequente allagamento dei terreni). Il TRAP respingeva le domande, escludendo sia la presenza di un abuso nella gestione dell&#8217;allagamento delle casse, sia la configurabilità  di un aggravamento di servità¹ riconducibile alla semplice maggior ricorrenza dell&#8217;esercizio delle facoltà  che ne costituivano oggetto, sia la rilevanza dello scostamento delle previsioni poste a base della liquidazione dei danni nelle pregresse sentenze, ormai passate in giudicato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Contro tale sentenza l&#8217;Azienda agricola s.a.s. di C.C. e R.F. propose appello, deducendo (oltre alla fondatezza della domanda di esproprio di fatto e di aggravamento della servità¹ di allagamento) che il TRAP di Firenze avesse omesso di pronunciarsi sull&#8217;autonoma domanda di risarcimento danni proposta dalla società  in proprio, non coperta dai danni risarciti con le due sentenze precedenti in favore delle persone fisiche dei soci.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con sentenza n. 200 del 16 giugno 2016, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettava l&#8217;appello, ritenendolo infondato nella stessa prospettazione delle tesi di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Al punto 5.1. della sentenza qui impugnata il TSAP ricostruiva l&#8217;articolata pretesa degli appellanti come volta a far valere le diminuzioni patrimoniali subite per i danni arrecati ai fondi da loro coltivati o detenuti o posseduti, dovute alle concrete modalità  di esercizio delle servità¹ relative alle due casse di espansione (e concretantesi in due allagamenti, del 2009 e del 2010), dedotte dagli appellanti come sensibilmente differenti, nel senso di una notevole maggior gravità , rispetto a quanto originariamente previsto dai progetti posti a base della realizzazione dei manufatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Puntualizzava che il giudice di primo grado, benchè non avesse compiuto un accurato riscontro circa la esatta corrispondenza dei fondi oggetto delle precedenti sentenze di merito passate in giudicato con quelli oggetto della presente azione, avesse correttamente inquadrato il problema con riferimento alle tre linee argomentative dell&#8217;abuso del diritto di allagamento, dell&#8217;aggravamento della servità¹ e dell&#8217;esproprio di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Confermava la decisione di primo grado, pur con una necessaria integrazione quanto alle casse di Lavacchione. Precisava infatti che, quanto ai fondi interessati dalla cassa di espansione di Ponte alle Vanne, erano intervenute le due sentenze passate in giudicato che risarcivano i danni; quanto ai fondi interessati dalla cassa del Lavacchione, gli appellanti erano stati indennizzati dalla Regione. Ciù² premesso, affermava che la quantificazione preventiva e forfettaria dei danni futuri contenuta nell&#8217;un caso nelle sentenze passate in giudicato, nell&#8217;altro caso nell&#8217;accordo volontario con il quale si accettava l&#8217;indennizzo per l&#8217;asservimento dei terreni in questione agli eventuali allagamenti che si fossero resi necessari in futuro in presenza di situazioni metereologiche particolarmente avverse, non fosse in alcun modo scalfita dalla eventuale inferiorità  del danno previsto rispetto a quello effettivamente verificatosi, rientrando nell&#8217;alea normalmente insita in una valutazione prognostica e probabilistica quale quella necessitata in casi consimili (salvo il solo caso dell&#8217;aggravamento imprevedibile). Escludeva la configurabilità  nel caso di specie di quell&#8217;aggravamento imprevedibile del danno che avrebbe consentito una maggiore liquidazione, precisando che a tal fine sarebbe stato necessario prendere in considerazione un arco di tempo ben maggiore per valutare l&#8217;imprevedibilità  del danno effettivamente verificatosi rispetto a quello tenuto in conto nella valutazione ex ante.</p>
<p style="text-align: justify;">Escludeva quindi l&#8217;abuso del diritto di allagamento, ritenendo pienamente legittimo l&#8217;operato degli enti gestori; escludeva l&#8217;aggravamento della servità¹ di allagamento, osservando che da un lato, non di tutti i fondi gli appellati si professavano titolari di diritti reali ed inoltre evidenziando che una maggiore o minore frequenza nell&#8217;esercizio delle facoltà  concesse al titolare del diritto di servità¹ di per sè non rileva ai fini dell&#8217;aggravamento della servità¹ stessa; quanto al dedotto esproprio di fatto, riteneva satisfattivo, per i motivi esposti, l&#8217;indennizzo giù  corrisposto. Infine, indicava una sostanziale coincidenza tra le persone dei soci e la società  agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione, con un unico motivo, l&#8217;Azienda Agricola s.a.s. di C.C. e R.F..</p>
<p style="text-align: justify;">Resiste con controricorso la Regione Toscana. La Provincia di Prato ha depositato procura speciale ed ha partecipato alla discussione in udienza pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono state depositate memorie.</p>
<p style="text-align: justify;">LE RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2909 c.c., della L. n. 2359 del 1865, art. 40, della L.R. Toscana n. 67 del 2003, commi 3 e 4, art. 31, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il contrasto tra la sentenza impugnata e le sentenze n. 88 del 5 dicembre 1997 del TSAP, n. 9 del 25 giugno 1999 del TRAP, n. 23 del 29 novembre 2002 del TRAP, passate in giudicato e pronunciate tra le stesse parti. Denuncia inoltre la violazione degli 1223,1063 e 1067 c.c. e la violazione dell&#8217;art. 117 Cost., comma 1, in relazione all&#8217;art. 1, primo prot. CEDU, in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva che le menzionate sentenze del TSAP e del TRAP passate in giudicato non comprendono anche la riparazione dei futuri danni alle colture, ma risarciscono solo la diminuzione del valore dei terreni nella allora stimata misura del 35%, e che pertanto non sia coperto da giudicato il diritto dei ricorrenti di essere risarciti e indennizzati, per i nuovi fatti sopravvenuti alle sentenze, sia in riferimento ai danni alle colture subiti dall&#8217;Azienda Agricola a seguito delle aperture delle casse di espansione avvenute il 25 dicembre 2009 e il 22-23 dicembre 2010, sia dei danni per la ulteriore diminuzione del valore dei terreni pari al 100%, con evidente azzeramento del valore e conseguente esproprio di fatto e/o aggravamento della servità¹ di allagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta infatti che tali danni si basino su fatti sopravvenuti alla sentenza n. 92/2002, eccezionali e imprevedibili rispetto a quanto previsto nel progetto originario approvato dalla Regione Toscana (non riprodotto in questa sede), che prevedeva l&#8217;apertura delle casse di espansione ogni cento anni, sulla cui base l&#8217;azienda agricola sottoscrisse l&#8217;accordo volontario.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce che la sentenza impugnata non abbia considerato che le casse di espansione debbano essere utilizzate in base al progetto, ai sensi dell&#8217;art. 1063 c.c., e che un loro utilizzo comporti sempre e comunque un indennizzo per i danni alle colture così come prevede lo stesso progetto; con la conseguenza che, per un verso, risultino violate le norme di cui all&#8217;art. 1063 c.c. (per cui la servità¹ di allagamento, in relazione all&#8217;estensione e al suo esercizio, è regolata dal titolo) e art. 1067 c.c. (che vieta di aggravare la servità¹, pena il diritto al risarcimento del danno) e, per l&#8217;altro, che ai fini della configurazione del risarcimento richiesto non sia necessario provare nè la mancanza di uno stato di necessità  o di pericolo o di calamità  o di rischio idraulico, nè tantomeno l&#8217;abusivo utilizzo della cassa di espansione.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume che la nuova azione proposta non sia coperta da giudicato, in quanto si farebbe valere il fatto, nuovo e diverso, dell&#8217;aggravamento della servità¹ di allagamento con conseguente esproprio di fatto. Deduce che il Giudice dell&#8217;impugnata sentenza non abbia tenuto conto che, a seconda della frequenza degli allagamenti, si prospetti un range di possibili indennità , che vanno da quella di esproprio a quella di servità¹ di allagamento con indennizzo minimo; e che pertanto il risarcimento del danno liquidato nella misura del 35% del valore venale dei beni debba essere integrato in proporzione all&#8217;incidenza negativa sensibilmente aumentata.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta infine che l&#8217;inutilizzabilità  del bene integri una violazione del diritto di proprietà , garantito quale diritto dell&#8217;uomo ai sensi dell&#8217;art. 1 del Primo prot. CEDU; e che la stessa rappresenti la novità  fattuale ignorata dal Giudice della sentenza impugnata, in violazione dell&#8217;orientamento della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo che riconosce tutela anche a tutti i casi di espropriazione di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Toscana, controricorrente, oltre a chiedere il rigetto del ricorso ribadisce, per l&#8217;eventuale ipotesi di suo accoglimento, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere competenti, in materia di difesa del suolo in relazione ai compiti di piena e pronto intervento idraulico, la Provincia di Prato (in quanto il trasferimento di competenze dalla Provincia alla Regione operato dalla L.R. Toscana n. 22 del 2015, non opererebbe, a norma dell&#8217;art. 10 della medesima legge, per i procedimenti giù  avviati al momento del trasferimento delle funzioni), e, per la manutenzione delle casse di espansione, il Consorzio Ombrone Pistoiese Bisenzio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Esso riproduce le caratteristiche della linea argomentativa seguita nel giudizio di merito, ovvero tende integrare l&#8217;uno con l&#8217;altro profili non del tutto coincidenti di asserita lesione dei diritti dei ricorrenti, che invece il Tribunale Regionale prima ed il TSAP poi hanno opportunamente tenuti distinti, dando una scansione logica e concettuale alle domande proposte dai ricorrenti, pur ritenendoli tutti infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tende inoltre, inammissibilmente, a reintrodurre in questa sede, pur prospettando l&#8217;esistenza di plurime violazioni di legge, il giudizio di fatto sull&#8217;aggravamento della servità¹ di allagamento e sull&#8217;avvenuto verificarsi di un esproprio di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alle lamentate violazioni di legge, la sentenza impugnata resiste alle critiche mossele.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al profilo dell&#8217;aggravamento del diritto di servità¹, in primo luogo non vi è censura al profilo motivazionale con il quale il Tsap segnala che, proponendo una complessiva domanda risarcitoria sotto molteplici profili, i ricorrenti non si sono neppure professati titolari di diritti reali su tutti i fondi oggetto dell&#8217;allagamento, condizione necessaria ai fini della legittimazione ad agire a tutela dell&#8217;aggravamento delle modalità  di esercizio di una servità¹.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta inoltre corretta in diritto l&#8217;affermazione secondo la quale una maggiore o minore frequenza dell&#8217;uso tipico della servità¹ ovvero delle facoltà  concesse al titolare del fondo dominante, da esercitarsi sul fondo servente, non è di per sè idonea a determinare l&#8217;aggravamento della servità¹ stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè è allegato, ai fini della prospettata violazione dell&#8217;art. 1067 c.c., la realizzazione di alcun tipo di innovazioni che rendano più¹ gravosa la condizione del fondo servente, in quanto si lamenta semplicemente un ricorso più¹ frequente all&#8217;uso tipico della servità¹ &#8211; di allagamento controllato, appunto, dei fondi ad esso assoggettati &#8211; rispetto a quanto originariamente prefiguratosi dalle parti in base alle esigenze dell&#8217;epoca, con valutazione ex ante.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure riproduce, il testo di eventuali accordi sottoscritti (nè li richiamano con sufficiente precisione), dai quali emerga che l&#8217;amministrazione pubblica si fosse impegnata a procedere agli allagamenti controllati con una determinata periodicità , successivamente non rispettata.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga che l&#8217;aggravamento di una servità¹ conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità  di esercizio non può ritenersi &#8220;in re ipsa&#8221;, ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il giudice di merito ha escluso, con accertamento in fatto, sia che si sia verificato un aggravamento nel senso sopra indicato, sia che la maggior frequenza dell&#8217;allagamento implichi un danno imprevisto o imprevedibile (solo in questa ipotesi potrebbe configurarsi il diritto al risarcimento di un danno futuro, non coperto dalla liquidazione effettuata con le due sentenze passate in giudicato, quanto al terreno di Ponte alle Vanne, che hanno riconosciuto il danno conseguente ad una perdita di valore del fondo nella misura del 35%, nè dalla quantificazione volontariamente accettata in relazione al terreno di Lavacchione).</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente, l&#8217;accertamento in fatto considera assolutamente troppo esiguo il lasso di tempo tra la prima messa in utilizzo delle casse di espansione e la proposizione della domanda risarcitoria, dopo due episodi di allagamento, per potersene trarre una valutazione significativa in relazione al verificarsi di un danno imprevisto o imprevedibile, che sia pari ad una totale perdita di valore del terreno, e quindi ad un esproprio di fatto dell&#8217;intera sua utilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Astrattamente, infatti, sarebbe configurabile un esproprio in fatto qualora fosse stato accertato che i terreni, dei quali è stata risarcita una perdita di valore nella misura del 35% (determinazione che tiene conto della riduzione della capacità  produttiva del bene), abbiano in realtà  perso, per la sostanziale continuità  degli episodi di allagamento e per la totale impossibilità  di trarne una utilità  economica, anche il residuo valore. E tuttavia il giudice di merito ha escluso che si sia verificata una totale perdita di valore non perchè abbia omesso di considerare la differenza, astrattamente configurabile, tra parziale perdita di valore ed esproprio di fatto. La sentenza impugnata risponde infatti efficacemente alle critiche, in questa sede riproposte dai ricorrenti, in ordine al contrasto tra la decisione del giudice nazionale e la disciplina contenuta nella Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;Uomo a tutela della proprietà  individuale, puntualizzando, con considerazione che appare pienamente condivisibile, che neppure ai sensi dell&#8217;art. 1 del primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea sui diritti dell&#8217;Uomo la limitazione del godimento del fondo per motivi di pubblica utilità  può dirsi illegittima allorchè &#8211; come nel caso di specie &#8211; la determinazione dell&#8217;indennizzo per la diminuzione del valore e la limitazione dell&#8217;uso futuro, benchè forfettaria, si sia comunque avuta, e sia stata parametrata a previsioni che, al momento in cui sono state eseguite, potevano qualificarsi attendibili e corrispondenti ad un uso normale e prevedibile, nè risultano totalmente alterate da uno scostamento macroscopico conseguente alle concrete modalità  di utilizzo della servità¹. I due episodi di allagamento precedenti alla proposizione della domanda, per la loro episodicità , non sono stati ritenuti nè determinanti di una totale perdita di valore, e neppure elementi significativi ai fini del determinarsi di un danno sopravvenuto ed imprevedibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va pertanto rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis, art. 13, comma 1 quater.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla Regione Toscana, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori, e le spese di giudizio sostenute dalla Provincia di Prato, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.</p>
<p style="text-align: justify;">dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 settembre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2019</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. Tirelli Pres., S. Aureli Rel. PARTI: Di Florio Caterina, rappr. e difesa dall&#8217;avv. M. P. Benedetti c. Agenzia del demanio, rappr. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nonchè c. Comune di Casoli, non costituito La l. 5 gennaio 1994 n. 37 che ha modificato l&#8217;art. 942 c.c. non ha</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-20/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Tirelli Pres., S. Aureli Rel. PARTI: Di Florio Caterina, rappr. e difesa dall&#8217;avv. M. P. Benedetti c. Agenzia del demanio, rappr. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nonchè c. Comune di Casoli, non costituito</span></p>
<hr />
<p>La l. 5 gennaio 1994 n. 37 che ha modificato l&#8217;art. 942 c.c. non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che la perdita delle demanialità  dei terreni abbandonati deve sempre essere fatta risalire al momento in cui l&#8217;abbandono si è verificato.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche e private &#8211; Demanialità  &#8211; Sponde interne ed esterne.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Art. 942 c.c. ante l. n. 37 del 1994 &#8211; Eventi naturali -Demanialità  &#8211; Abbandono alveo.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Acque pubbliche e private &#8211; Art. 942 c.c. &#8211; Retroattività  &#8211; Perdita della demanialità .</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Le sponde o rive interne &#8211; ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie &#8211; sono comprese nel concetto di alveo e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne, le quali, essendo soggetto alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali può perciù² insistere un manufatto occupato da persone.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Nella vigenza dell&#8217;art. 942 c.c. nel testo anteriore alla l. 5 gennaio 1994 n. 37, deve ritenersi che i terreni interessati dallo scorrimento delle acque pubbliche perdano automaticamente il connotato della demanialità  con l&#8217;abbandono dell&#8217;alveo per evento naturale, non transitorio e non determinato da attività  antropica, essendo venuta meno la loro funzione di supporto delle acque medesime quale parte integrante dell&#8217;alveo. E ciù² anche quando a tale abbandono non corrisponde una perdita di terreno da parte del confinante della riva opposta, non assumendo tale ultimo aspetto alcun rilievo ai fini dell&#8217;avvenuta perdita della funzione di supporto delle acque pubbliche che caratterizza i terreni abbandonati.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. La l. 5 gennaio 1994 n. 37 che ha modificato l&#8217;art. 942 c.c. non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che la perdita delle demanialità  dei terreni abbandonati deve sempre essere fatta risalire al momento in cui l&#8217;abbandono si è verificato, mentre alcun rilievo ha il momento in cui viene effettuato l&#8217;accertamento del descritto fenomeno naturale.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">FATTO E DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">Parte ricorrente di seguito alla pronuncia declinatoria della propria giurisdizione</p>
<p align="JUSTIFY">dichiarata dal giudice di legittimità  del complesso T.A. ABBRUZZO &#8211; Consiglio di Stato (sez. VI), rispettivamente con sentenze n.721del 201I e n. 3279 del 2012, ha adito questo Tribunale Superiore con ricorso n.22012012, definito con sentenza di rigetto n. 114 del 2014, a sua volta dalla stessa ricorrente impugnata con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definito con sentenza n.14645 del20l7. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la decisione detta cassavano l&#8217;impugnata sentenza e rinviavano, anche per le spese di cassazione, dinanzi a questo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione.</p>
<p align="JUSTIFY">Di poi è stato presentato il ricorso in riassunzione in epigrafe articolato su 18 motivi, per il cui contenuto e per la cui esposizione si rinvia per ragioni di economia a quanto emerge dalla sentenza delle Sezioni Unite citata come anche dal medesimo ricorso predetto che quindi deve intendersi per tale parte sostanzialmente qui riportato.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Comune di Casoli non si è costituito.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Agenzia del Demanio si e costituita depositando memoria in data 3.1.2018, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in riassunzione.</p>
<p align="JUSTIFY">In data 7 agosto 2018,la stessa Agenzia ha depositato un &#8220;controricorso&#8221;, con il quale, da un lato ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e dell&#8217;altro, ha nuovamente sostenuto che l&#8217;aree sulle quali è stato edificato il fabbricato oggetto dell&#8217;ordinanza impugnata hanno funzione di pertinenze idrauliche del fiume Aventino.</p>
<p align="JUSTIFY">La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza collegiale del 26.9.2018. Deve essere esaminata preliminarmente l&#8217;eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall&#8217;Agenzia del Demanio.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;eccezione è infondata essendosi la parte eccepiente costituita dinnanzi alle Sezioni unite per resistere all&#8217;impugnazione proposta dall&#8217;odierna parte ricorrente,</p>
<p align="JUSTIFY">con ciù² riconoscendosi titolare dell&#8217;interesse a contraddire in quel giudizio dal quale discende il ricorso in esame.</p>
<p align="JUSTIFY">La controversia attiene all&#8217;ordine di demolizione di un fabbricato commerciale che la ricorrente ha ricevuto in donazione dal marito, e che l&#8217;amministrazione comunale assume essere stato realizzato su area demaniale in quanto facente parte dell&#8217;alveo del fiume Aventino.</p>
<p align="JUSTIFY">Le Sezioni Unite, aI riguardo, hanno dichiarato anzitutto il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione in capo a questo Tribunale Superiore (v. pag.10 p. 25.1); hanno, poi, ribadito la competenza del Comune ad emettere l&#8217;ordine di demolizione impugnato ai sensi dell&#8217;art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 nonchè confermato il proprio risalente orientamento in tema di appartenenza all&#8217;ambito del demanio idrico, secondo il quale &#8220;&#8230;. le sponde o rive interne &#8211; ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie &#8211; sono comprese nel concetto di alveo e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne, le quali, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali può perciù² insistere un manufatto occupato da persone (Cass., 29 marzo 1976,n.1127; Cass., Sez. U, 18 dicembre 1998, n. 12701)&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Come giù  accennato e come emerge da quanto precede, il tema centrale della controversia riguarda la perdita o meno della demanialità  dell&#8217;area interessata dal fabbricato di proprietà  della ricorrente in quanto abbandonata dalle acque correnti nella vigenza dell&#8217;art. 942 c,od. civ. nel testo anteriore alla legge n. 37 del1994.</p>
<p align="JUSTIFY">In relazione al quadro normativo sopra riferito, le Sezioni Unite hanno ribadito che con l&#8217;abbandono dell&#8217;alveo, per evento naturale, non transitorio, e non determinato da attività  antropic4 da parte delle acque pubbliche, i terreni interessati dal loro scorrimento perdono automaticamente il connotato della demanialità , essendo venuta meno la loro funzione di supporto di quest&#8217;ultime quale parte integrante dell&#8217; alveo.</p>
<p align="JUSTIFY">E ciù² anche quando a tale abbandono non corrisponde una perdita di terreno da parte del confinante della riva opposta, non assumendo tale ultimo aspetto alcun rilievo ai fini dell&#8217;avvenuta perdita della funzione di supporto delle acque pubbliche che caratterizza i terreni abbandonati.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella sentenza delle Sezioni Unite assume rilievo fondamentale in questa sede di rinvio, l&#8217;affermazione secondo la quale la legge n. 37 del 1994 che ha modificato l&#8217;art 942 cod. civ. non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che la perdita delle demanialità  dei terreni abbandonati deve sempre essere fatta risalire al momento in cui l&#8217;abbandono si e verificato mentre alcun rilievo ha il momento in cui viene effettuato l&#8217;accertamento del descritto fenomeno naturale.</p>
<p align="JUSTIFY">Il principio di diritto poc&#8217;anzi esposto e vincolante ex art. 200 n. 2 del r.d. n.1775 del 1933, con I&#8217;effetto che questo Tribunale Superiore deve accertare la legittimità  dell&#8217;ordinanza impugnata verificando la demanialità  o meno del terreno su cui insiste la porzione di fabbricato oggetto di tale provvedimento repressivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Il ricorso deve essere accolto.</p>
<p align="JUSTIFY">Dagli atti del giudizio emerge come tale fabbricato (capannone), risulta essere</p>
<p align="JUSTIFY">stato debitamente assentito dal Comune di Casoli con la concessione edilizia n.9/ 1979, variata in parte dalla successiva concessione n. 5906 del 26 settembre 1987.</p>
<p align="JUSTIFY">Da ciù² discende che i terreni sui quali detto fabbricato e stato eretto non facevano più¹ parte dell&#8217;alveo del Fiume Aventino da dette date, essendo stati abbandonati da quest&#8217;ultimo spontaneamente, si dà  determinare la perdita della loro demanialità  in forza dell&#8217;art. 942 del cod. civ. in allora vigente.</p>
<p align="JUSTIFY">Alcun valore può essere conseguentemente attribuito all&#8217;argomento dell&#8217;Agenzia del Demanio secondo il quale le aree sulle quali è stato eretto il fabbricato in questione hanno ancora la funzione di pertinenze idrauliche del fiume Aventino, posto che tale circostanza non solo e giù  stata confutata dalla sentenza delle Sezioni Unite, (v. pag. punto 26) ma si pone al di fuori dell&#8217;ambito del presente giudizio, ove rileva unicamente stabilire se il fiume Aventino ha abbandonato le particelle interessate dal fabbricato in questione nella vigenza dell&#8217;art. 942 cnd. civ. ovvero nella vigenza, della legge n.37 del 194; alternativa che per quanto giù  esposto, deve risolversi in favore della ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">Le spese del giudizio seguono la soccombenza.</p>
<p align="JUSTIFY">PQM</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie il ricorso in epigrafe e</p>
<p align="JUSTIFY">per l&#8217; effetto annulla l&#8217; ordinanza impugnata.</p>
<p align="JUSTIFY">Compensa integralmente le spese del giudizio definito con la sentenza della</p>
<p align="JUSTIFY">SS.UU della Corte di Cassazione definito con sentenza n.14645 del 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna altresì entrambe le parti intimate, in solido tra di loro, al pagamento</p>
<p align="JUSTIFY">della somma di euro 5.200,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella</p>
<p align="JUSTIFY">camera di consiglio del giorno 26 settembre2018.</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.23</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M.M. Chiarini Pres., S. Aureli Rel. Graziani Sabrina, rapp. e difesa dagli avv.ti A. Carà¹, S. Contaldi e G. Contaldi c. Agenzia del demanio e c. Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, rapp. e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato. Ai sensi dell&#8217;art. 143, lett. a), del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., S. Aureli Rel. Graziani Sabrina, rapp. e difesa dagli avv.ti A. Carà¹, S. Contaldi e G. Contaldi c. Agenzia del demanio e c. Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, rapp. e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 143, lett. a), del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in ordine all&#8217;istanza di sdemanializzazione di particelle ricomprese nel demanio lacuale .</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche e private &#8211; Giurisdizione T.S.A.P. &#8211; Istanza di sdemanializzazione &#8211; Demanio lacuale &#8211; Interesse legittimo.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; Demanio lacuale &#8211; Istanza di sdemanializzazione &#8211; Uso di fatto &#8211; Interesse pubblico.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. A mente dell&#8217;art. 143, lett. a), del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in ordine all&#8217;istanza di sdemanializzazione di particelle ricomprese nel demanio lacuale, trattandosi di controversia avente ad oggetto la tutela di un interesse legittimo in cui occorre valutare la legittimità  di atti dell&#8217;Amministrazione incidenti direttamente sul regime delle acque pubbliche.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. In tema di tutela dell&#8217;interesse pubblico generale connesso agli usi collettivi del demanio lacuale, se è vero che l&#8217;uso di fatto non può di per sì© costituire titolo per ottenere la sdemanializzazione di un bene demaniale, tuttavia non è meno vero che, nell&#8217;ambito del corretto uso dei poteri, l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione non può essere guidata esclusivamente dall&#8217;obiettivo del mero ripristino della legalità , dovendo piuttosto verificare il permanere di un concreto interesse pubblico alla demanialità  delle aree, ancorchè dalla situazione reale dei luoghi emergano aspetti, anche di natura temporale, che vanno nella direzione contraria e che integrano la domanda di sdemanializzazione. </i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">Rivestendo carattere pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni sollevate la parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tribunale Superiore reputa che siano entrambe infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dedotto difetto di giurisdizione si fonda sull&#8217;argomento secondo il quale la controversia in esame ha ad oggetto atti che solo indirettamente incidono sul regime delle acque pubbliche In contrario, giova ricordare anzitutto che parte ricorrente contesta la legittimità  degli atti del procedimento al suo esito di rigetto della domanda di sdemanializzazione presentata nel 1992 dal defunto genitore, riguardante due particelle (n.7185 n.2 e n. 3 con sovrastante porzione di fabbricato e n.7185, classificata reliquati di acque esenti da estimo) che facevano partedel suo villino e del circostante giardino, prospicenti il Lago Maggiore , sponda Lombarda, regolarmente realizzati in base ai titoli rilasciati nel 1956, e che a seguito di specifica procedura di delimitazione di spiaggia effettuata nel 1988, sono state considerate parte del demanio lacuale. Si tratta quindi di controversia avente ad oggetto la tutela di un interesse legittimo, ricompresa nella giurisdizione di questo Tribunale superiore a mente della lett. a) dell&#8217;art.143 del r.d. n.1775 del 1933, dovendosi nel tale ambito valutare la legittimità  di atti dell&#8217;Amministrazione incidenti direttamente sul regime delle acque pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve aggiungersi che sulla questione di giurisdizione si è comunque formato</p>
<p style="text-align: justify;">il giudicato implicito interno , avendo questo Tribunale Superiore con la sentenza di n.224/2016, non impugnata, definito questioni tra le stesse parti e relative al primo segmento dello stesso procedimento di sdemanializzazione per cui è causa , accogliendo il ricorso n.162/2017 tale giudicato parte ricorrente con il ricorso per l&#8217;ottemperanza contenuto nel ricorso n.175/2017, afferma ora la violazione, censurando gli atti in riportati sub a) e sub b) appartenenti alla fase finale del procedimento di sdemanializzazione, ponendo al riguardo in rilievo che con essi l&#8217;intimata amministrazione centrale del Demanio ha di nuovo messo in discussione aspetti della procedura riguardanti il rischio idraulico e l&#8217;equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree, pur essendo essi giù  stati valutati nell&#8217;ambito del giudizio definito dalla predetto giudicato, dove emerge, appunto, che erano stati definitivamente accertati e ripetutamente confermati , così escludendo l&#8217;applicabilità  dello jus superveniens (D.G.R. 202/2005) alla luce del quale l&#8217;amministrazione centrale stessa pretendeva di procedere alla loro nuova valutazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura appare in prima battuta fondata, ma poichè essa s&#8217;intreccia con altri dedotti profili d&#8217;illegittimità  riguardanti anch&#8217;essi gli atti impugnati, per maggior chiarezza dell&#8217;esame, il collegio ritiene opportuno procedere alla loro trattazione unitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, e per quanto rileva nel giudizio, pare opportuno premettere che il formale e definitivo diniego di sdemanializzazione (lett.c) è stato preceduto dalla &#8220;restituzione&#8221; in data 09.03.2017, alla Direzione Regionale Lombardia, ad opera della Direzione Centrale Patrimonio, del decreto &#8220;non firmato&#8221; di sdemanializzazione (lett.b) nonchè dall&#8217;atto di quest&#8217;ultima Direzione prot.n. 2016/14262, nella predetta &#8220;restituzione&#8221; menzionato espressamente.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest&#8217;ultimo atto la Direzione Governo del Tenitorio sulla premessa di dover procedere &#8221; all&#8217;attività  di competenza&#8221; sulla base dei pareri idraulici giù  acquisiti, e quindi all&#8217;ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TSAP n.224/2016, si è espressa in favore della sdemanializzazione unicamente dell&#8217;area sulla quale è stata edificata una porzione di fabbricato ( N.C.E.U. Sez. AN, f9.4, p.lla 7185 n.2 e n.3) mentre rispetto all&#8217;area spondale ha ritenuto che non sussistessero, attese le sua intrinseche caratteristiche morfologiche e funzionali, le condizioni per poter essere sottratta &#8220;al pubblico generale interesse connesso agli usi collettivi del demanio lacuale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel provvedimento di &#8220;restituzione&#8221; del decreto di sdemanializzazione, la Direzione Governo del Patrimonio, pur asserendo di doversi adeguare al giudicato, tuttavia, sulla base di &#8220;nuovi elementi ora disponibili&#8221; ha ritenuto che anche l&#8217;area sul quale è stato eretto parte del fabbricato , &#8220;diversamente&#8221; da quanto in precedenza&#8221; affermato, non poteva essere oggetto di sdemarializzazione, attesa la prevalenza della tutela della proprietà  dello Stato e della pubblica incolumità .</p>
<p style="text-align: justify;">Senonchè dal testo del provvedimento in esame i detti &#8220;nuovi elementi disponibili&#8221;, sono rappresentati :</p>
<p style="text-align: justify;">1) dalla sentenza di questo TSAP n.2351 2016, nella quale viene affermato che rientrano nel demanio dello Stato le aree ricomprese in una fascia di profondità  di 30 metri dalla linea di piena ordinaria quale giù  individuata da decreti ministeriali ovvero definita&#8221; da successivi atti amministrativi nella quale ricade &#8221; in massima parte se non del tutto&#8221; in base all&#8217;immagine acquisita dal Geoportale nazionale, la particella sulla quale è stata edificata una porzione del fabbricato ampia mq. 125.;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dalla carta di sintesi degli elementi di pericolosità  e vulnerabilità  pubblicata dal Comune di Angera dove risulta che il fabbricato della ricorrente è situato sul demanio pubblico, ed entro il limite delle piene con Tr =30 e 200 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">3) dall&#8217;obbligo in capo all&#8217;Agenzia del Demanio, di tutelare la proprietà  statale</p>
<p style="text-align: justify;">e la pubblica incolumità ;</p>
<p style="text-align: justify;">4) dalla considerazione che i rilievi che precedono sarebbero coerenti con il principio di precauzione di cui alla comunicazione della Commissione Europea</p>
<p style="text-align: justify;">COM (2000) &#8221; posti a tutela dell&#8217;ambiente, della salute e della sicurezza&#8221; quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di questo Tribunale superiore gli esposti elementi sui quali è fondata la &#8220;restituzione&#8221; del decreto di sdemanializzazione e dunque il successivo diniego formale di essa, costituiscono argomenti fra loro eterogenei nient&#8217;affatto idonei a motivare adeguatamente l&#8217;esito a cui sono connessi, avuto riguardo alla specificità  della fattispecie in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero:</p>
<p style="text-align: justify;">il punto sub 1) è del tutto irrilevante non essendo stata avanzata dalla ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">contestazione alcuna in ordine alla demanialità  delle particelle in questione;</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto sub 2) si manifesta come non altro che una surrettizia reintroduzione del tema del rischio idraulico in palese violazione del giudicato e quindi del parere favorevole reso al riguardo dagli organi competenti sin dal 2000, e ripetutamente da essi confermato fino al2014 (v. documento c-3) allegato al ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto sub 3) ribadisce sotto diversa forma lessicale, il punto centrale della motivazione della sopra esaminata nota prot.n.20161142862 , esprimendosi nella direzione della tutela dell&#8217;interesse pubblico generale connesso agli usi collettivi del demanio lacuale, trascurando tuttavia di evidenziare che le particelle in questione sono state sottratte di fatto a tali usi per più¹ di trenta anni (dal 1956 al1988) senza che siano perà² emerse criticità  rispetto ad essi nel corso di un così ampio lasso temporale a causa delle &#8220;caratteristiche morfologiche e funzionali delle aree&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo è senza dubbio esatto osservare che l&#8217;uso di fatto non può di per sì© costituire titolo per ottenere la sdemanializzazione di un bene demaniale, tuttavia non è meno vero che, nell&#8217;ambito del corretto uso dei poteri, l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione non può, com&#8217;è noto, essere guidata esclusivamente dall&#8217;obiettivo del mero ripristino della legalità , dovendo piuttosto verificare il permanere di un concreto interesse pubblico alla demanialità  delle aree, ancorchè dalla situazione reale dei luoghi emergano aspetti , anche di natura temporale, che vanno nella direzione contraria e che integrano la domanda di sdemanializzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto sub 4) contiene un inconferente richiamo al principio di precauzione, non soltanto per l&#8217;evidente assenza di disponibilità  di &#8220;dati &amp; inadeguati o non conclusivi&#8221;, ma anche per l&#8217;estraneità  della sua stessa ratio, in assenza di individuazione dei rischi potenziali specifici per l&#8217;incolumità  pubblica che l&#8217;eventuale sdemanializzazione comporterebbe ove venisse assentita.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione i due ricorsi in epigrafe meritano d&#8217;essere accolti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e sopra esaminati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle pese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie entrambi i ricorsi come sopra riuniti e per l&#8217;effetto annulla gli atti riportati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella</p>
<p style="text-align: justify;">camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018.</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.24</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M. M. Chiarini Pres., A. M. Andronio Rel. PARTI: Feudatari Alfredo, rappr. e difeso dagli avv.ti M. Ercolani, S. Lazzarini e C. Persichelli c. Autorità  di Bacino Laghi di Garda e Idro, rapp. e difesa dagli avv.ti M. Ballerini e P. Rolfo. La misurazione introdotta dal d.m. 20.08.1948 n. 1170</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. M. Chiarini Pres., A. M. Andronio Rel. PARTI: Feudatari Alfredo, rappr. e difeso dagli avv.ti M. Ercolani, S. Lazzarini e C. Persichelli c. Autorità  di Bacino Laghi di Garda e Idro, rapp. e difesa dagli avv.ti M. Ballerini e P. Rolfo.</span></p>
<hr />
<p>La misurazione introdotta dal d.m. 20.08.1948 n. 1170 non contrasta con l&#8217;art. 943 c.c.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Acque pubbliche e private &#8211; Acque demaniali &#8211; Prossimità  a laghi pubblici &#8211; Misurazione alveo &#8211; Lido e spiaggia.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Acque pubbliche e private &#8211; d.m. 20.08.1948 n. 1170 &#8211; Piena ordinaria.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. In tema di individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità  a laghi pubblici, opera, secondo il criterio desumibile dall&#8217;art. 943 c.c., il principio per cui l&#8217;estensione dell&#8217;alveo &#8211; suscettibile di detta ricomprensione &#8211; va determinata con riferimento al libello delle piene ordinarie allo sbocco del lago, senza che si possa tener conto del perturbamento determinato da cause eccezionali (meteoriche, geosismiche o prodotte dall&#8217;opera dell&#8217;uomo per esigenze momentanee) e senza che dall&#8217;alveo propriamente detto possa distinguersi il lido &#8211; che, invece, è una componente strutturale del primo, individuato nei termini predetti &#8211; potendo soltanto l&#8217;alveo stesso distinguersi dalla &#8220;spiaggia&#8221;, come zona di terreno scoperto contigua all&#8217;alveo, la quale, ove esistente, resta assoggettata al regime della demanialità  per i pubblici usi sul lago.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. La misurazione introdotta dal d.m. 20.08.1948 n. 1170 non contrasta con l&#8217;art. 943 c.c., posto che il citato d.m. ha determinato in concreto il livello raggiunto dalle acque allo sbocco del lago durante le piene ordinarie &#8211; in quanto ha aggiunto al valore dello zero idrometrico di Desenzano, pari a 64,08 m., il valore medio raggiunto dalle acque di 1,51 m. -, così integrando, in virtà¹ di dati tecnici, la nozione di piena ordinaria.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</p>
<p align="JUSTIFY">l. L&#8217;Autorità  di Bacino Laghi di Garda e Idro ha convenuto in giudizio Feudatari Alfredo di fronte al T.R.A.P. presso la Corte d&#8217;appello di Milano, per sentirlo condannare al pagamento di indennizzi per l&#8217;uso di un&#8217;area, ritenuta demaniale, prossima al lago di Garda, in comune di Salà², per il periodo 2009-2013.</p>
<p align="JUSTIFY">Il convenuto si è costituito negando la debenza delle somme e affermando la natura privata di tale area. La controversia si è incentrata sulla determinazione della quota limite dell&#8217;alveo del lago di Garda, essendo pacifico tra le parti che l&#8217;area oggetto di causa aveva opere impostate dalla quota di m 65,23 alla quota di m 65,43 s.l.m.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale ha indicato il limite dell&#8217;alveo a quota 65,59 s.l.m., corrispondente a quella posta da1 decreto del Ministro del lavoro pubblici 20 agosto 1948 n. 1170 e, conseguentemente, ha accolto la domanda di parte attrice.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Avverso la sentenza Feudatari Alfredo ha proposto appello davanti a questo Tribunale superiore, chiedendo la disapplicazione del decreto ministeriale n. 1170 del 1948.</p>
<p align="JUSTIFY">Sul rilievo che lo stesso sarebbe illegittimo perchè dovrebbe trovare applicazione la quota di piena ordinaria di m 65,05.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Si è costituita l&#8217;autorità  di bacino, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p align="JUSTIFY">4.Le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali, con le quali insistono in quanto giù  dedotto.</p>
<p align="JUSTIFY">MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p align="JUSTIFY">5. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p align="JUSTIFY">Con le sentenze Sez. U, n. 10908 del l9/l2/1994, Rv. 489295 &#8211; 01, e Sez. U, n.5491 del06l06ll994, Rv. 486904 &#8211; 01, si è affermato il principio secondo cui, in tema d&#8217;individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità  a laghi pubblici, opera, secondo il criterio desumibile dall&#8217;art. 943 cod. civ., il principio per cui l&#8217;estensione dell&#8217;alveo &#8211; suscettibile della detta ricomprensione &#8211; deve essere determinata con riferimento al livello delle piene ordinarie allo sbocco del lago, senza che si possa tener conto del perturbamento determinato da cause eccezionali (meteoriche, geosismiche o prodotte dall&#8217;opera dell&#8217;uomo per esigenze momentanee) e senza che dall&#8217;alveo propriamente detto possa distinguersi il lido, che, invece, è una componente strutturale del primo, come sopra individuato, potendo soltanto l&#8217;alveo stesso distinguersi dalla &#8220;spiaggia&#8221;,</p>
<p align="JUSTIFY">come zona di terreno scoperto contigua all&#8217;alveo, la quale, ove esistente, resta assoggettata al regime della demanialità  per i pubblici usi del lago.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale principio ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Sez. U, n. 15487 del 2210612017), la quale ha affermato, quanto al decreto ministeriale n. 1170 del 1948, che tale provvedimento ha determinato in concreto il livello raggiunto dalle acque allo sbocco del lago durante le piene ordinarie, in quanto ha aggiunto al valore dello zero idrometrico di Desenzano, pari a 64,08 m, il valore medio raggiunto dalle acque di 1,51 m: «esso si è tradotto, in definitiva, in una misurazione, che, in luogo di contravvenire alla norma del codice civile [&#8230;] l&#8217;ha applicata, integrando, in virtà¹ di dati tecnici, la nozione di piena ordinaria».</p>
<p align="JUSTIFY">Decisiva risulta, in particolare, la sentenza Sez. U, n. 22647 del 08/11/2016, presa nei confronti della stessa parte odierna ricorrente e con riferimento agli stessi luoghi, con la quale si è rigettato il ricorso avverso la sentenza di questo Tribunale superiore n. 108 del 2014, la quale aveva anch&#8217;essa fissato la quota di riferimento a m 65,59.</p>
<p align="JUSTIFY">Rispetto a tali univoche affermazioni, l&#8217;appellante si limita a reiterare le mere indimostrate asserzioni di segno contrario giù  formulate nel giudizio di primo grado, secondo cui non sarebbe mai esistito un alveo con quota originaria di m 65,59 sul livello del mare e per questo dovrebbe essere disapplicato il d.m. n. 1170 del 1948.</p>
<p align="JUSTIFY">6. L&#8217;appello deve, conseguentemente, essere rigettato con condanna del ricorrente, alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 300,00 per esborsi, e oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma l-quater, del d.P.R. n. l15 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Consorzio,</p>
<p align="JUSTIFY">dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l&#8217;appello, a norma del comma 1-Ars dello stesso art. 13.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, così provvede :</p>
<p align="JUSTIFY">l) rigetta l&#8217;appello;</p>
<p align="JUSTIFY">2) condanna l&#8217;appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, che liquida in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 300,00 per esborsi, e oltre spese generali ed accessori di legge;</p>
<p align="JUSTIFY">3) ai sensi dell&#8217;art. 13, comma l-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Consorzio, dell&#8217;ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l&#8217;appello, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche in Roma il 20 giugno 2018.</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.25</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M.M. Chiarini Pres., F. M. Cirillo Rel. PARTI: Comune di Pianella, rapp. e difeso dall&#8217;avv. G. Amicarelli c. Adriano Aielli, rapp. e difeso dagli avv.ti C. d&#8217;Aloisio e C. d&#8217;Aloisio, nonchè c. A.C.A. S.p.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica, rapp. e difesa dall&#8217;avv. S. Della Rocca e c. A.T.O. 4 Pescarese Ente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., F. M. Cirillo Rel. PARTI: Comune di Pianella, rapp. e difeso dall&#8217;avv. G. Amicarelli c. Adriano Aielli, rapp. e difeso dagli avv.ti C. d&#8217;Aloisio e C. d&#8217;Aloisio, nonchè c. A.C.A. S.p.A. Azienda Comprensoriale Acquedottistica, rapp. e difesa dall&#8217;avv. S. Della Rocca e c. A.T.O. 4 Pescarese Ente d&#8217;Ambito, rapp. e difeso dall&#8217;avv. L. Massimi.</span></p>
<hr />
<p>In materia di responsabilità  civile, deve escludersi l&#8217;esistenza del c.d. danno &#8220;in re ipsa&#8221;, posto che, costituendo sempre una conseguenza dell&#8217;illecito, il danno deve essere comunque provato da parte di chi ne chiede il risarcimento</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo in genere &#8211; Art. 342 c.p.c. &#8211; Ammissibilità  atto di appello.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Processo in genere &#8211; Ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. &#8211; Inosservanza &#8211; Argomenti di prova.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Processo in genere &#8211; Potere di interpretazione della domanda giudiziale.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>4.- Responsabilità  civile &#8211; Danno in re ipsa &#8211; Prova.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Deve ritenersi ammissibile, a mente dell&#8217;art. 342 del codice di procedura civile, l&#8217;atto di appello che individui le parti della sentenza asseritamente viziate ed indica le relative censure, senza che occorra in alcun modo procedere alla redazione di un progetto alternativo di sentenza.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. L&#8217;inosservanza dell&#8217;ordine di esibizione di documenti di cui all&#8217;art. 210 del codice di procedura civile integra un comportamento dal quale il giudice può, nell&#8217;esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ai sensi dell&#8217;art. 116, secondo comma, del codice suddetto.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>3. Il potere di interpretare il contenuto della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, il quale non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell&#8217;intero contesto dell&#8217;atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all&#8217;effettiva finalità  che la parte intende perseguire.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>4. In materia di responsabilità  civile, deve escludersi l&#8217;esistenza del c.d. danno &#8220;in re ipsa&#8221;, posto che, costituendo sempre una conseguenza dell&#8217;illecito, il danno deve essere comunque provato da parte di chi ne chiede il risarcimento, anche facendo ricorso alle presunzioni che la legge riconosce.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">CONCLUSIONI</p>
<p align="JUSTIFY">PER L&#8217; APPELLANTE : &#8220;in totale riforma dell&#8217; impugnata sentenza del Trap di Roma, respingere tutte le domande proposte in primo grado avverso il Comune di Pianella; invia gradata,accogliere i rilievi subordinati espressi dal comune negli atti e difese di prime cure e riportati nei motivi del presente appello; confermare Adriano Aielli al rimborso di spese e compensi del doppio grado.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">PER L&#8217;APPELLATO ADRIANO AIELLI: &#8220;Conclusivamente, si chiedono il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata, ovvero, in subordine, con l&#8217;accoglimento di tutte le domande spiegate da Adriano Aielli, in ogni caso con vittoria di spese di lite anche di questo secondo grado.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">PER L&#8217;APPELLATA A.C.A. SPA: &#8220;Chiede che l&#8217;Ecc.mo TSAP, contrariis reiectis, voglia così provvedere: respingere l&#8217;appello proposto dal Comune di Pianella awerso la sentenza n. l0l20l7 del Trap di Roma, con ricorso notificato in data 3.4.2017 e, per l&#8217;effetto, confermare la richiamata sentenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.&#8221;</p>
<p align="JUSTIFY">PER L&#8217;APPELLATA A.T.O. 4 PESCARESE: &#8220;Piaccia all&#8217;On.le TSAP adito, contrariis reiectis, e previa ogni necessaria declaratoria, dichiarare nullo e/o inammissibile l&#8217;appello proposto dall&#8217;ente appellante e, comunque, dichiararlo totalmente infondato nel merito per i motivi esposti in narrativa; subordinatamente alla denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto ex adverso, in accoglimento delle argomentazioni riproposte ex art. 346 cpc</p>
<p align="JUSTIFY">rigettare l&#8217;appello così statuendo: 1) in via pregiudiziale,dichiarare il difetto di</p>
<p align="JUSTIFY">legittimazione passiva e la totale carenza di qualsiasi responsabilità  dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito per le ragioni sopra dedotte; 2) nel merito, rigettare tutte le domande spiegate dalle parti in causa nei confronti dell&#8217;Ente d&#8217;Ambito siccome infondate in fatto e diritto; 3) accertare e dichiarare la responsabilità  del Comune di Pianella e/o dell&#8217;ACA spa per Ia causazione degli eventuali danni subiti e subendi dalla parte ricorrente e, per l&#8217;effetto, dichiararli tenuti e condannarli, in solido fra loro ovvero ciascuna nella misura della rispettiva ed accertata responsabilità , alla refusione di quanto eventualmente dovuto alla parte attrice; 4) nella denegata ipotesi di soccombenza e/o condanna dell&#8217;odierno Ente appellato, accertare e dichiarare la responsabilità  della ACA spa, per la cuasazione degli eventuali danni subiti e subendi dalla parte attrice e, per l&#8217;effetto, dichiararla tenuta e condannarla, per le motivazioni dedotte, alla refusione di quanto eventualmente ritenuto dovuto in favore della parte attrice; 5) nella denegata ipotesi di soccombenza e lo di condanna dell&#8217;odierno Ente convenuto, accertare e dichiarare tenuta Ia ACA spa a garantire e manlevare l&#8217;ente d&#8217;ambito Pescarese ATO, in virtà¹ di quanto disposto dal contratto di servizio allegato in atti, e dunque condannarla, in accoglimento della domanda di garanzia, a tenere indenne il medesimo ente da ogni eventuale pregiudizio che dovesse ad esso derivare dalla presente controversia.</p>
<p align="JUSTIFY">Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.</p>
<p align="JUSTIFY">FATTI DI CAUSA</p>
<p align="JUSTIFY">l. Adriano Aielli ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, il Comune di Pianella e l&#8217;A.C.A. S.p.&amp;., esponendo di aver acquistato, in data 22 ottobre2007, alcuni terreni con relativo rudere in contrada Fornace del Comune di Pianella, ottenendo successivamente dal medesimo il permesso per la ristrutturazione del fabbricato, previa di quello esistente. Una volta demolito il rudere, durante i lavori di riealizzazione delle fondazioni necessarie per la costruzione del nuovo fabbricato, egli aveva provocato la rottura di alcune condutture destinate al trasporto dell&#8217;acqua potabile, abusivamente interrate senza alcuna segnalazione della loro presenza. Tale rottura aveva costretto l&#8217;Aielli all&#8217;interruzione dei lavori in attesa di una risoluzione bonaria della controversia, resa impossibile dal fatto che la società  A.C.A. si era dichiarata disponibile allo spostamento delle condutture, ma solo a spese dello stesso attore.</p>
<p align="JUSTIFY">Tutto ciù² premesso, l&#8217;Aielli ha chiesto che, dopo aver accertato l&#8217;arbitrarietà  ed illegittimità  della collocazione delle condutture, i due convenuti fossero condannati alla rimozione delle stesse ed al risarcimento del relativo danno;ha aggiunto, in proposito, che le tubazioni avrebbero potuto tranquillamente seguire il tracciato di una contigua strada comunale, non sussistendo alcuna necessità  che esse attraversassero il fondo di sua proprietà .</p>
<p align="JUSTIFY">Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Comune, inoltre, ha chiesto di poter chiamare in causa l&#8217;ente di Ambito Territoriale Ottimale di Pescara, il quale si è costituito, eccependo anch&#8217;esso il</p>
<p align="JUSTIFY">proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto della</p>
<p align="JUSTIFY">domanda.</p>
<p align="JUSTIFY">Espletata ampia istruttoria testimoniale e sollecitata inutilmente nei confronti delle parti convenute, ai sensi dell&#8217;art. 210 cod. proc. civ., l&#8217;esibizione di tutta la documentazione relativa alla parte della rete idrica del Comune di Pianella interessata dalla causa, il TRAP, con sentenza del 24 febbraio 2017, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  dell&#8217;occupazione del fondo dell&#8217;attore ad opera del &#8216;Comune di Pianella, che ha condannato alla rimozione delle condutture ivi esistenti ed al risarcimento del danno, liquidato nella somma di euro 5.600, oltre interessi e con il carico delle spese di lite; ha escluso, invece, l&#8217;esistenza di una qualche responsabilità  dell&#8217;A.C.A. s.p.a. e dell&#8217;A.T.O. n. 4 pescarese, compensando le relative spese tra tutte le parti in causa.</p>
<p align="JUSTIFY">Ha osservato il Tribunale, dopo aver brevemente riassunto il contenuto delle deposizioni testimoniali, che il periodo nel quale le condutture erano state collocate nel terreno dell&#8217;attore era da identificare in epoca antecedente il 1998; ciù² in quanto il teste Ianniccari, fontaniere comunale dal1982 fino al 1998, anno in cui era passato alle dipendenze della società  A.C.A., aveva affermato che l&#8217;interramento delle condutture era avvenuto, ad opera di un&#8217;impresa incaricata dal Comune di Pianella, quando egli era ancora fontaniere comunale.</p>
<p align="JUSTIFY">D&#8217;altra parte, non era necessaria luna datazione più¹ precisa, posto che non era stata proposta alcuna domanda di usucapione e che I&#8217;Aielli era divenuto proprietario del terreno solo nell&#8217;anno 2007 Ciù² premesso, il TRAP ha rilevato che la collocazione delle condutture non era stata effettuata «nell&#8217;ambito di una regolare procedura ablativa, cosa che del resto non risulta neanche prospettata dagli enti convenuti», che nulla avevano dimostrato al riguardo. Doveva quindi riconoscersi che l&#8217;abusiva e perdurante occupazione del terreno dell&#8217;attore era stata compiuta dal Comune di Pianella, da considerare perciù² responsabile della situazione esistente, ai sensi dell&#8217;art. 2043 del codice civile, sia in qualità  di proprietario della rete idrica che di autore materiale dell&#8217;allocazione della conduttura. Erano invece da ritenere esenti da responsabilità  gli altri convenuti: la società  A.C.A. perchè, pur essendo assegnataria del servizio e titolare di un&#8217;autonoma sfera di operatività ,</p>
<p align="JUSTIFY">Va soltanto obbligata ad assicurare la «piena efficienza tecnica» del servizio, senza alcun obbligo di «sopperire direttamente alle conseguenze lesive degli eventuali profili di illegittima dislocazione del tracciato della rete idrica»; I&#8217;A.T.O. pescarese in quanto esso era soltanto un consorzio tra Comuni ricadenti nella zona, tra cui Pianella, mentre la gestione era rimessa alla società  A.C.A., con conseguente esclusione di ogni addebito a carico dell&#8217;A.T.O. Per I&#8217;abusiva conformazione originaria della rete idrica esistente.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla rimozione delle condutture collocate nel fondo dell&#8217;Aielli, il TRAP ha rilevato che nessun problema tecnico poneva tale operazione, dato che il tracciato poteva seguire quello della contigua strada comunale, com&#8217;era dimostrato dal fatto che la stessa società  A.C.A. si era dichiarata disposta alla rimozione, purchè a cura e spese dell&#8217;attore.</p>
<p align="JUSTIFY">Passando, poi, alla liquidazione dei danni, il TRAP ha rilevato che l&#8217;attore non</p>
<p align="JUSTIFY">aveva fornito alcun «minimo riscontro di effettività » in ordine alla propria richiesta, nè aveva articolato mezzi istruttori sul punto, per cui la liquidazione</p>
<p align="JUSTIFY">era da ritenere rimessa al giudice in via equitativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Avvalendosi dei poteri di cui all&#8217;art. 1226 cod. civ., il TRAP ha liquidato in favore dell&#8217;attore la somma di euro 50 mensili per il periodo che va dalla data di acquisto fino al deposito della sentenza, così pervenendo alla somma di euro 5.600, cui dovevano essere aggiunti gli interessi dalla data della sentenza al saldo.</p>
<p align="JUSTIFY">2. La sentenza del TRAP è stata appellata dal Comune di Pianella con atto affidato a quattro motivi.</p>
<p align="JUSTIFY">Si sono costituiti in giudizio Adriano Aielli, l&#8217;A.C.A. s.p.a. e I&#8217;A.T.O. n. 4 pescarese con separate comparse di risposta, chiedendo tutti il rigetto dell&#8217;appello e Ia conferma dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p align="JUSTIFY">Precisate le conclusioni e scambiate le memorie conclusionali, la causa è stata</p>
<p align="JUSTIFY">trattenuta in decisione all&#8217;udienza collegiale del24 ottobre 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p align="JUSTIFY">1. Occorre innanzitutto rilevare che I&#8217;A.T.O. n. 4 ha eccepito in via preliminare l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello per violazione dell&#8217;art.342 cod. proc. civ. ovvero per violazione del disposto dell&#8217;art. 348-bis cod. proc. Civ., norme ritenute entrambe applicabili anche nel rito speciale previsto dal t.u. sulle acque.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale osserva che entrambe le eccezioni, pur partendo dalla corretta premessa per cui le norme del codice suindicate si applicano anche nel processo davanti ai tribunali delle acque (art. 208 t.u. acque), sono prive di fondamento. L&#8217;atto di appello, infatti, risponde ai requisiti di cui all&#8217;art.342 cit. così come di recente indicati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199), poichè individua le parti della sentenza asseritamente viziate ed indica le relative censure, senza che occorra in alcun modo procedere alla redazione di un progetto alternativo di sentenza . Allostesso modo e per le medesime ragioni non vi sono margini per una declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello in via preliminare, posto che le censure esigono comunque un esame nel merito.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il primo motivo di appello si lamenta extra petizione e difetto di legittimazione passiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Osserva il Comune che la sentenza avrebbe fondato la sua responsabilità  su di una ricostruzione dei fatti diversa da quella indicata dall&#8217;attore. Nel ricorso, infatti, questi aveva dichiarato che l&#8217;interramento della condotta era avvenuto circa otto anni prima del suo acquisto del terreno (risalente a12007); pertanto, poichè le reti idriche erano state cedute alla società  A.C.A. ed all&#8217;A.T.O. n. 4) nel 1998, il Comune non era a conoscenza dell&#8217;esistenza delle tubature, collocate in epoca successiva alla cessione. Da tanto conseguirebbe, secondo l&#8217;appellante, che la sentenza sarebbe incorsa nel vizio di ultra petizione, tanto più¹ che la condanna del Comune ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ. non era stata richiesta dall&#8217; attore.</p>
<p align="JUSTIFY">2.1.Il motivo è infondato sotto tutti i punti di vista.</p>
<p align="JUSTIFY">Dalla lettura del ricorso di primo grado risulta che I&#8217;Aielli propose, in sostanza, due domande, l&#8217;una di condanna alla rimozione delle condotte abusivamente interrate (previo accertamento della illegittimità  della loro installazione), e l&#8217;altra di risarcimento dei danni contro entrambi i convenuti, solidalmente o ciascuno per quanto di ragione (così, testualmente, le conclusioni del ricorso di primo grado, p. 4), per cui il lamentato vizio di extra petizione non sussiste.</p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza impugnata colloca il posizionamento abusivo delle condotte in epoca antecedente il 1998, quindi anche l&#8217;indicazione del 1998 come momento della cessione della gestione delf impianto alla società  A.C.A. e all&#8217;ATO pescarese non scagiona il Comune appellante nè inficia la validità  della sentenza, perchè la cessione è da considerare comunque successiva al momento in cui le tubazioni furono installate. Nè puo dirsi &#8211; come sembrerebbe doversi dedurre dall&#8217;atto di appello &#8211; che l&#8217;ultrapetizione risieda nel fatto di aver identificato il momento di collocazione delle tubature in un&#8217;epoca antecedente rispetto a quella indicata dall&#8217;attore; non è certo questo, infatti, che modifica ed altera i termini della domanda, anche perchè l&#8217;attore ha sostenuto nel ricorso di primo grado (p. 2) che le condotte idriche erano state &#8216;interrate «presumibilmente» all&#8217;incirca otto anni prima, con un&#8217;indicazione generica che svela l&#8217;evidente infondatezza della censura.</p>
<p align="JUSTIFY">In comparsa conclusionale il Comune ha posto &#8211; a quanto risulta, per la prima volta &#8211; la questione della natura dell&#8217;illecito in questione, che a suo dire sarebbe un illecito istantaneo con effetti permanenti; ciù² per sostenere che del fatto dannoso dovrebbero rispondere gli acquirenti del terreno.</p>
<p align="JUSTIFY">Osserva il Tribunale che si tratta di un rilievo parimenti infondato (quando non inammissibile per la sua novità ), perchè l&#8217;interramento delle condotte è attività  da ricondurre comunque all&#8217;iniziativa del Comune, il quale non può quindi sottrarsi alla propria responsabilità .</p>
<p align="JUSTIFY">3. Con il secondo motivo di appello si lamenta motivazione carente e contraddittoria, oltre a mancato assolvimento dell&#8217;onere della prova.</p>
<p align="JUSTIFY">Osserva l&#8217;appellante che la sentenza si fonderebbe su di una sola testimonianza, &lt;</p>
<p align="JUSTIFY">3.1. I motivo non è fondato</p>
<p align="JUSTIFY">La sentenza impugnata, dopo aver analiticamente richiamato il contenuto di tutte le deposizioni testimoniali assunte in primo grado, ha osservato che «l&#8217;unico elemento temporale caratterizzato da una discreta precisione» era stato indicato dal teste Ianniccari il quale, come si è detto, aveva collocato il momento dell&#8217;interramento delle condutture in un&#8217;epoca nella quale egli era ancora fontaniere comunale, cioè entro il 1998, quando era passato alle dipendenze della società  A.C.A.</p>
<p align="JUSTIFY">A fronte di tale ricostruzione in fatto, ragionevole e condivisibile, il Comune appellante solleva contestazioni del tutto generiche; l&#8217;appello, infatti, non specifica da quali deposizioni testimoniali o da quali elementi probatori dovrebbe trarsi spunto per giungere ad una diversa ricostruzione storica dei fatti, limitandosi il motivo di impugnazione ad affermare che non potrebbe una sola testimonianza consentire di pervenire a quella conclusione.</p>
<p align="JUSTIFY">Osserva questo Tribunale superiore, inoltre, che simile censura tralascia un altro elemento di rilievo, e cioè che la suindicata deposizione non era l&#8217;unico elemento a disposizione del giudice di primo grado; in istruttoria, infatti, il TRAP aveva impartito un ordine di esibizione ai sensi dell&#8217;art. 210 cod. proc. civ., finalizzato ad ottenere l&#8217;esibizione della documentazione relativa alla parte della rete idrica comunale di Pianella interessata dal contenzioso, ordine rimasto senza alcun esito (circostanza non contestata dall&#8217;appellante). Ed è appena il caso di ricordare che, secondo costante insegnamento della Corte regolatrice, l&#8217;inosservanza dell&#8217;ordine di esibizione di documenti integra un comportamento dal quale il giudice può, nell&#8217;esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ai sensi dell&#8217;art. I 16, secondo comma, del codice di procedura civile (v. le sentenze 13 agosto 2004, n. 15768, e 27 gennaio 2017 , n.2148). Ragione per cui la prova testimoniale, unita all&#8217;argomento di prova di cui all&#8217;art. 210 cit.,consente di ritenere dimostrato il momento storico di collocazione delle tubature in oggetto.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Con il terzo motivo di appello si contesta omessa pronuncia in ordine ai rapporti esistenti tra Comune, società  A.C.A. ed A.T.O. t. 4), nonchè violazione dei principi in tema di servità¹, proprietà  ed usufrutto.</p>
<p align="JUSTIFY">Premette il Comune di aver dimostrato, come da memoria autorizzata depositata il 19 settembre 2011 nel giudizio di primo grado, di aver ceduto la rete idrica con delibera del Consiglio comunale del 22 luglio 1998. Da quel momento, e in ossequio alla legislazione di settore, il Comune non aveva più¹ alcun potere di fatto e di diritto sulle reti idriche. Richiamando alcune sentenze di legittimità  in ordine ai legittimi contraddittori della parte che agisce in negatoria servitutis, il Comune appellante afferma che la legittimazione passiva rispetto a simile domanda apparterrebbe alla società  A.C.A. Ed all&#8217;A.T.O. n. 4), per cui solo a loro carico poteva essere pronunciata una sentenza di condanna. In via subordinata, l&#8217;appellante sollecita un riparto di responsabilità  ai sensi dell&#8217;art. 2055 del codice civile.</p>
<p align="JUSTIFY">4.1. I motivo non è fondato.</p>
<p align="JUSTIFY">com&#8217;è noto, la corte di legittimità  ha più¹ volte affermato che il potere di interpretare il contenuto della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, il quale non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell&#8217;intero contesto dell&#8217;atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all&#8217;effettiva finalità  che la parte intende perseguire (così, di recente, l&#8217; ordinanza 20 luglio 2018, n. 19435).</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso in esame, risulta dal contenuto del ricorso introduttivo che l&#8217;attore non ha affatto proposto un&#8217;actio negatoria servitutis, bensì una domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell&#8217;arbitrarietà  della collocazione delle tubature sul suo fondo, con conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle stesse ed al risarcimento del danno. E&#8217; vero che nel ricorso introduttivo la parte attrice ha rilevato che non vi era stata alcuna costituzione consensuale del diritto di servità¹ di passaggio, così come ha aggiunto che l&#8217;opera non era visibile in superficie e che, comunque, non vi poteva essere stata alcuna usucapione del diritto, data la brevità  del tempo trascorso. Tali argomentazioni, perà², sono state utilizzate di contorno, allo scopo di supportare la domanda, e non si sono tradotte nella proposizione di una domanda giudiziale di negatoria della servità¹; da cio consegue &#8211; fermo restando che il motivo pare confondere la legittimazione con la titolarità  del rapporto dal lato passivo &#8211; che le considerazioni compiute dal Comune appellante ed i relativi richiami giurisprudenziali in tema di contraddittorio nell&#8217;actio negatoria servitutis sono impropri ed irrilevanti in questa sede.</p>
<p align="JUSTIFY">Quanto alla circostanza, ribadita anche in relazione a questo motivo, per cui la cessione dal Comune alla società  A.C.A. sarebbe avvenuta nel 1998, valgono le considerazioni giù  svolte a proposito del primo motivo in ordine alla cronologia degli eventi ed al conseguente riparto di responsabilità .</p>
<p align="JUSTIFY">occorre poi aggiungere, per completezza, che non sussiste alcuna omissione di pronuncia in ordine ai rapporti tra il Comune appellante, la società  A.C.A. E l&#8217;A.T.O. pescarese, posto che la sentenza impugnata ha esplicitamente escluso</p>
<p align="JUSTIFY">ogni responsabilità  sia dell&#8217;una che dell&#8217;altro, con una motivazione del tutto condivisibile. Ed infatti la responsabilità  del Comune sussiste comunque, a prescindere dal fatto che sia stata ceduta alla società  A.C.A. la gestione della rete idrica, in quanto la proprietà  della stessa rimaneva in capo al Comune; e le funzioni svolte dalla società  A.C.A. e dell&#8217;A.T.O. pescarese non consentono in alcun modo di porre anche a loro carico la responsabilità  per l&#8217;illegittima collocazione delle condutture, da ricondurre all&#8217;esclusiva iniziativa del Comune appellante. Considerazioni, queste, che rendono chiaramente irrilevante il richiamo all&#8217;art. 2055 cod. civ. ed alla solidarietà  passiva nell&#8217; obbligazione da fatto illecito.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Con il quarto motivo di appello si contesta la liquidazione del quantum compiuta dal giudice di primo grado, rilevando che essa, benchè animata da un</p>
<p align="JUSTIFY">&lt;</p>
<p align="JUSTIFY">ricorrente avrebbe potuto e dovuto dimostrare l&#8217;esistenza di un danno e, in difetto di tale prova, la liquidazione compiuta dal TRAP rappresenterebbe un abusivo ricorso al criterio equitativo. In subordine, l&#8217;appellante ribadisce, come da memoria giù  indicata, la richiesta di applicazione dell&#8217;art. 1227 cod. civ., sostenendo che sia l&#8217;Aielli che la società  A.C.A. avrebbero potuto e dovuto limitare i danni provvedendo alla modifica del tracciato della condotta, salvo agire per il rimborso delle spese.</p>
<p align="JUSTIFY">5.1. I motivo non è fondato.</p>
<p align="JUSTIFY">Rileva questo Tribunale superiore che la Corte di cassazione ha in più¹ occasioni escluso, in materia di responsabilità  civile, l&#8217;esistenza del c.d. Danno in re ipsa, ponendo in luce che il danno, siccome costituisce sempre una conseguenza dell&#8217;illecito, deve essere comunque provato da parte di chi ne chiede il risarcimento (sentenza25 maggio 2018, n. 13071, e ordinanza 15 dicembre 2016,n. 25898). Ciù² peraltro non esclude che la prova dell&#8217; esistenza del danno possa essere raggiunta facendo ricorso alle presunzioni,che la legge riconosce.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso di specie, non è stata mai contestata dall&#8217;appellante la circostanza per cui i lavori che I&#8217;Aielli stava svolgendo nel suo fondo, autorizzati dal medesimo Comune, dovettero interrompersi proprio a seguito del danneggiamento delle tubature abusivamente interrate; così come può dirsi pacifico che lo spostamento di queste ultime al di fuori del terreno di proprietà  dell&#8217;attore non ebbe luogo per un problema di riparto delle spese, posto che la società  A.C.A. pretendeva che esse fossero poste a carico del danneggiato.</p>
<p align="JUSTIFY">Consegue da tutto ciù² che deve ritenersi dimostrato, proprio facendo applicazione della prova per presunzioni, che l&#8217;affare abbia subito un danno da ritardo, per cui è legittimo il ricorso al criterio equitativo nella liquidazione (art. 1226 cod. civ.); liquidazione che è stata compiuta dal TRAP in una misura pressochè simbolica, che va in questa sede confermata. Nè vi sono ragioni per invocare, come vorrebbe l&#8217;appellante,l&#8217;applicazione dell&#8217;art.1227 cod. civ., posto che l&#8217;attore danneggiato non aveva alcun potere di provvedere allo spostamento delle condutture se non tramite un accordo con le controparti, accordo non raggiunto stante la volontà  della società  A.C.A. di porre i relativi costi a carico dell&#8217;Aielli.</p>
<p align="JUSTIFY">6. In conclusione, l&#8217;appello è rigettato e l&#8217;impugnata sentenza è confermata.</p>
<p align="JUSTIFY">A tale esito segue la condanna del Comune appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate come dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.</p>
<p align="JUSTIFY">Sussistono inoltre le condizioni di cui all&#8217;art. 13, comma l-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell&#8217;appellante, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, rigetta l&#8217;appello avverso l&#8217;impugnata sentenza, che conferita, e condanna l&#8217;appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma l-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà  atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dell&#8217;appellante, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle</p>
<p align="JUSTIFY">acque pubbliche del24 ottobre 2018.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-11-1-2019-n-25/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2019 n.25</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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