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	<title>11/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/1/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.102</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore sull&#8217;onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge processuale interna Processo – Processo amministrativo – Provvedimento contrastante con il diritto comunitario – Termine di decadenza – Impugnazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge processuale interna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Provvedimento contrastante con il diritto comunitario – Termine di decadenza – Impugnazione – Onere – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste, sul piano processuale, l’onere per l’interessato di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge processuale interna, pena la inoppugnabilità dello stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 180 del 2010, proposto da </p>
<p>GE.S.A.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Livio Teseo Operamolla, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ascoli Satriano, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Fiore, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>CE.R.I.N. s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle note n. 6007 del 9 giugno 2009, n. 7074 del 6 luglio 2009, n. 11092 del 16 ottobre 2009 e n. 13800 del 29 dicembre 2009, a firma del responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Ascoli Satriano, nonché del verbale del 12 ottobre 2009 di verifica dei requisiti di cui all’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, riguardanti la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP temporaneo e permanente e TARSU giornaliera;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi nei preliminari i difensori avv.ti Livio Teseo Operamolla e Alma Tarantino (per delega di Enrico Follieri);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando pubblicato il 18 maggio 2009, il Comune di Ascoli Satriano ha indetto una pubblica gara per l’affidamento triennale del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP temporaneo e permanente e TARSU giornaliera, da aggiudicarsi al concorrente che abbia offerto l’aggio percentuale più basso.<br />	<br />
La GE.S.A.P. s.r.l., iscritta all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 ed al d.m. 11 settembre 2000 n. 289, ha presentato domanda di partecipazione ed è risultata migliore offerente ed aggiudicataria provvisoria (con un aggio del 9,80%), come da verbale di gara del 4 giugno 2009.<br />	<br />
Successivamente, ha ricevuto dal Comune la nota del 9 giugno 2009, impugnata, recante l’invito a dimostrare l’avvenuto adeguamento del proprio capitale sociale al minimo previsto dall’art. 32, comma 7-<i>bis</i>, del d.l. n. 185 del 2009 (euro 10.000.000). Non avendo a ciò ottemperato, è stata esclusa dalla gara con verbale di verifica del 12 ottobre 2009, trasmesso dal Comune con lettera raccomandata del 16 ottobre 2009.<br />	<br />
Avverso i suddetti atti deduce violazione dell’art. 41 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione del bando di gara, violazione degli artt. 3, 10, 81, 82 e 86 del Trattato comunitario, violazione degli artt. 3, 24, 41, 97, 103 e 113 della Costituzione ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Lamenta in sintesi, che il bando di gara richiedeva, quale unico requisito di ammissione, l’iscrizione all’albo dei concessionari ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sicché il Comune avrebbe illegittimamente preteso dall’aggiudicataria provvisoria la dimostrazione dell’ulteriore requisito del capitale sociale minimo, disattendendo il contenuto della <i>lex specialis </i>di gara; in subordine, denuncia l’incostituzionalità ovvero la contrarietà ai principi del diritto europeo dell’art. 32, comma 7-bis, del d.l. n. 185 del 2009, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, laddove prescrive(va) che le società affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali possedessero un capitale sociale minimo, interamente versato, pari ad euro 10.000.000.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Ascoli Satriano, eccependo l’irricevibilità del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 146 del 25 febbraio 2010.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2011 la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è irricevibile, così come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune di Ascoli Satriano, che ha depositato (doc. 1) copia della lettera del 16 ottobre 2009, di trasmissione del verbale di gara con il quale è stata deliberata l’esclusione della GE.S.A.P. s.r.l., per difetto del requisito di legge sopra richiamato.<br />	<br />
La comunicazione, spedita il 19 ottobre 2009 con raccomandata a/r all’indirizzo di via Fermi n. 3 – Margherita di Savoia (FG), sede legale della società, è pervenuta a destinazione il 21 ottobre 2009 ma non è stata ritirata e, trascorso un mese di compiuta giacenza, il 23 novembre 2009 è stata rispedita al Comune di Ascoli Satriano, così come risulta dall’attestazione dell’Ufficio postale vergata a mano sul frontespizio della busta.<br />	<br />
Il ricorso è stato notificato, tardivamente, il 26 gennaio 2010.<br />	<br />
Secondo un principio pacifico, con il decorso del termine di trenta giorni previsto per la giacenza delle raccomandate, a mezzo del rilascio del relativo avviso, l’atto amministrativo può ritenersi regolarmente comunicato al destinatario, in applicazione dell’art. 1335 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 40 del D.P.R. n. 655 del 1982 (ai cui sensi le raccomandate, che non sia stato possibile distribuire e non siano state chieste in restituzione dai mittenti, devono esser depositate presso l’Ufficio postale di distribuzione per un periodo di giacenza minimo di trenta giorni): la comunicazione dell’atto si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo due modalità alternative, ossia con il ritiro del piego oppure, per <i>fictio juris</i>, al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza, purché nella seconda ipotesi la prova dell’avvenuto recapito sia particolarmente rigorosa e corredata dall’attestazione del periodo di giacenza della raccomandata presso l’Ufficio postale (così, tra molte, TAR Lazio, Latina, sez. I, 1 aprile 2011 n. 305; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 16 giugno 2009 n. 1103; TAR Friuli Venezia Giulia, 11 luglio 2008 n. 402). <br />	<br />
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha provato di essere stata, senza colpa, nell’impossibilità di aver avuto conoscenza dell’avvenuto recapito della raccomandata, con cui è stata comunicato il provvedimento di esclusione dalla gara. <br />	<br />
La conclusione, nel senso dell’irricevibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione, non muta per il fatto che tra i motivi di censura vi sia anche la violazione dei principi del diritto europeo, attraverso l’affermata incompatibilità con il Trattato della norma di legge interna che ha imposto il possesso di un capitale sociale minimo per l’assunzione di talune tipologie di appalti. <br />	<br />
Secondo l’orientamento tuttora prevalente nella giurisprudenza amministrativa, la violazione del diritto comunitario implica soltanto un vizio di legittimità, con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo, in quanto l’art. 21-<i>septies</i> della legge n. 241 del 1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento, senza includervi la violazione del diritto comunitario, salva l’ipotesi in cui ad essere in contrasto con il precetto del diritto dell’unione europea sia la norma interna attributiva del potere (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2003 n. 35; Id., sez. IV, 21 febbraio 2005 n. 579; Id., sez. VI, 20 maggio 2005 n. 2566; Id., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3072). <br />	<br />
Da tanto consegue, sul piano processuale, l’onere per l’interessato di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto comunitario dinanzi al giudice amministrativo, entro il termine di decadenza previsto dalla legge processuale interna, pena la inoppugnabilità dello stesso (cfr., da ultimo: Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2011 n. 1983, alla cui ampia motivazione può rinviarsi).<br />	<br />
In conclusione, il ricorso è stato tardivamente proposto e deve essere dichiarato irricevibile. <br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />	<br />
Condanna la GE.S.A.P. s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Ascoli Satriano, nella misura di euro 5.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-102/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-80/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.80</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Metro Comune di Valenza (Avv.ti A. Manzi, L. Manzi e G. Zgagliardich) c/ Forvaldo International S.r.l. e AVCP (Avv. Stato) sulla mera esecutività dell&#8217;attività di inserimento dei dati nel casellario informatico e sull&#8217;inapplicabilità delle sanzioni previste dall&#8217;art. 48 D.Lgs. n. 163/06 alle ipotesi di mancato possesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.80</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Metro<br /> Comune di Valenza (Avv.ti A. Manzi, L. Manzi e G. Zgagliardich)  c/ Forvaldo International S.r.l. e AVCP (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla mera esecutività dell&#8217;attività di inserimento dei dati nel casellario informatico e sull&#8217;inapplicabilità delle sanzioni previste dall&#8217;art. 48 D.Lgs. n. 163/06 alle ipotesi di mancato possesso dei requisiti di ordine generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – AVCP – Inserimento dati nel casellario – Attività meramente esecutiva – Conseguenza – Valutazione contenuti sostanziali – Esclusione	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Sanzioni ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06 – Tassatività – Sussistenza – Conseguenze – Applicazione alle fattispecie ex art. 38 – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’attività dell’Autorità di Vigilanza in sede di inserimento dei dati deve ritenersi meramente esecutiva, senza che residui alla stessa alcuna valutazione sui contenuti sostanziali della segnalazione; pertanto, la società partecipante alla gara è titolare di un autonomo interesse ad impugnare il provvedimento di segnalazione ove questo si basi non sul disciplinare di gara ma sulla asserita violazione di norme di legge.	</p>
<p>2. In tema di controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. n. 163/06, la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione, sanzionabile con l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza, sono riferibili soltanto alla mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e non anche alla mancanza dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 38 del medesimo D.Lgs, in quanto la disposizione di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 163/06, in considerazione della sua funzione sanzionatoria, ha carattere tassativo e pertanto, la stessa non può essere estesa ad ipotesi diverse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3704 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Valenza, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi, Luigi Manzi e Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Luigi Manzi, in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Forvaldo International S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 03709/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO URBANO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi, per sè e su delega dell&#8217; avv. Zgagliardich, e l&#8217; avv. dello Stato Meloncelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il comune di Valenza indiceva una procedura per l&#8217;affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero urbano. <br />	<br />
A seguito dell&#8217;aggiudicazione della gara in favore della “Forvaldo International srl”, la stazione appaltante, in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall&#8217;aggiudicataria, accertava che la stessa non possedeva il requisito della regolarità contributiva dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla procedura e, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 101/09 annullava, in via di autotutela, il provvedimento di aggiudicazione, disponendo di segnalare l&#8217;accaduto all&#8217;Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e di procedere all&#8217;escussione della cauzione provvisoria.<br />	<br />
Con il ricorso di primo grado la soc. “Forvaldo International” ha impugnato la determinazione di cui sopra nella parte in cui ha disposto l’incameramento della cauzione e la segnalazione all&#8217;Autorità per la vigilanza .<br />	<br />
Il Tar ha accolto il gravame.<br />	<br />
Avverso tale decisione ha proposto appello il comune di Valenza che ha sostenuto l&#8217;erroneità della sentenza di primo grado, proponendo i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
-inammissibilità del ricorso originario con riferimento all&#8217;impugnazione del provvedimento di segnalazione all&#8217;Autorità per la vigilanza perché si sarebbe in presenza di atto dovuto ex lege e privo di valore provvedimentale e perché la società non avrebbe<br />
-inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del disciplinare di gara, che prevedeva la segnalazione all&#8217;Autorità per la vigilanza ove ricorressero i presupposti di violazione della procedura di gara;<br />	<br />
-illogicità e contraddittorietà della sentenza appellata per erronea applicazione degli artt. 48 e 75, co. 6 del D.Lgs. n. 163/06 in quanto la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l&#8217;escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all&#8217;Autorit<br />
-erronea lettura del disciplinare in relazione alla mancata eterointegrazione del bando e del disciplinare con la normativa vigente in materia; sufficienza della motivazione dell&#8217;atto di segnalazione all&#8217;Autorità per la vigilanza con il richiamo ai presup<br />
-sussistenza di un interesse pubblico all&#8217;accertamento delle irregolarità contributive.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I motivi di appello sono infondati.<br />	<br />
Va respinta la censura di inammissibilità del gravame motivata sul fatto che la comunicazione dell&#8217;inserimento dei dati nel casellario informatico sarebbe atto di impulso privo di carattere provvedimentale.<br />	<br />
Il motivo non può essere condiviso in quanto l&#8217;attività dell&#8217;Autorità in sede di inserimento dei dati deve ritenersi meramente esecutiva, senza che residui alla stessa alcuna valutazione sui contenuti sostanziali della segnalazione; pertanto, la società partecipante alla gara è titolare di un autonomo interesse ad impugnare il provvedimento di segnalazione ove questo, come nella fattispecie, si basi non sul disciplinare di gara ma sulla asserita violazione di norme di legge; da ciò, l&#8217;infondatezza anche del secondo motivo di gravame.<br />	<br />
Con il terzo motivo di appello si sostiene che la mancanza del possesso dei requisiti di partecipazione, sanzionabili con l&#8217;esclusione dalla gara, l&#8217;escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per la vigilanza sarebbero riferibili non soltanto alla mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n 163/06, ma alla mancanza dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara (art. 38).<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
L&#8217;articolo 48 cit. prevede l&#8217;esclusione del partecipante alla gara, l&#8217;escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all&#8217;Autorità per la vigilanza, che può disporre la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento soltanto con riferimento alla mancanza del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara che sono, quindi, considerati quali “requisiti di partecipazione”.<br />	<br />
A tale disposizione, in considerazione della sua funzione sanzionatoria, deve attribuirsi carattere tassativo e, pertanto, la stessa non può essere estesa ad ipotesi diverse e, in particolare, alle fattispecie previste dall&#8217;art. 38 del medesimo D.Lgs. (v., in tal senso, C.S.;III,1 marzo 2010,n.775; cfr. anche C.S.,VI,n 5009/2006)<br />	<br />
Infatti, come rilevato dal primo giudice, la carenza dei requisiti di carattere generale “è compiutamente regolata dall&#8217;articolo 38 del codice dei contratti che prevede, in tal caso, solo l&#8217;esclusione del concorrente dalla gara e costituisce situazione ontologicamente diversa dal mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa disciplinata dall&#8217;articolo 48 del medesimo codice”.<br />	<br />
Nè l&#8217;incameramento della cauzione può trovare fondamento nell&#8217;art. 75 co. 6 del codice, che disciplina la diversa ipotesi in cui l&#8217;aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto senza adeguata motivazione.<br />	<br />
Inoltre tale interpretazione delle citate norme non può essere inficiata dall’art. 6 co. 11 del D.Lgs. n 163/06, che si limita a prevedere l’irrogazione di sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere o dall’art. 27 del dpr n. 34/00 che richiama le comunicazioni da inserire nel casellario informatico dell&#8217;Autorità di vigilanza.<br />	<br />
Da ciò l&#8217;infondatezza anche degli ulteriori motivi d&#8217;appello in considerazione della corretta applicazione, alla fattispecie, della normativa in materia.<br />	<br />
L&#8217;appello deve, pertanto, essere respinto, perché infondato.<br />	<br />
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, ritiene il collegio che le spese del grado di giudizio debbano essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate nel grado.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-14/</guid>

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<p>Va sospeso l&#8217;atto del Comune di Gemona del Friuli di diniego di apertura domenicale e festiva oltre i limiti imposti dalla vigente legislazione regionale; Considerato che questo TAR ha già sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale eccezione di illegittimità costituzionale della normativa regionale alla base degli atti anche in questa sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-14/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso l&#8217;atto del Comune di Gemona del Friuli di diniego di apertura  domenicale e festiva oltre i limiti imposti dalla vigente legislazione regionale; Considerato che questo TAR ha già sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale eccezione di illegittimità costituzionale della normativa regionale alla base degli atti anche in questa sede impugnati, contestualmente accogliendo l’istanza cautelare per molteplici altri ricorsi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00014/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00537/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 537 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro Commerciale Discount S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Bulfone, Giuseppe Tiso, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Gemona del Friuli</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;ottemperanza<br />	<br />
dell&#8217;atto del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 30246/30417, dd.23.11.2011 di diniego di apertura domenicale e festiva oltre i limiti imposti dalla vigente legislazione regionale;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che questo TAR ha già sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale eccezione di illegittimità costituzionale della normativa regionale alla base degli atti anche in questa sede impugnati, contestualmente accogliendo l’istanza cautelare per molteplici altri ricorsi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) Accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto sospende l’atto impugnato e fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28nvembre 2012 .	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.	</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Corasaniti, Presidente<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Consigliere<br />	<br />
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.54</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-54/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-54/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.54</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Coistamp Sud S.r.l. (Avv.ti Giovanni Balletta ed Andrea Abbamonte) c. Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Caserta e Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;adozione delle misure interdittive antimafia ex art. 10, D.P.R. n. 252 del 1998 1. Atto amministrativo &#8211; Motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-54/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-54/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.54</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Coistamp Sud S.r.l. (Avv.ti Giovanni Balletta ed Andrea Abbamonte) c. Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Caserta e Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;adozione delle misure interdittive antimafia ex art. 10, D.P.R. n. 252 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto amministrativo &#8211; Motivazione &#8211; Per relationem &#8211; Obbligo di allegare l’atto richiamato al provvedimento adottato &#8211; Non sussiste &#8211; Indicazione degli estremi dell’atto &#8211; Sufficienza 	</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Infiltrazioni mafiose – Informativa ex art.10, D.P.R. n.252 del 1998 – Finalità	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Informativa antimafia e certificato della Camera di commercio contenente la dicitura antimafia &#8211; Hanno funzioni diverse &#8211; Contraddittorietà nel caso di informativa antimafia dalla quale risultano tentativi di infiltrazione mafiosa e certificato camerale che rechi la dicitura antimafia – Inconfigurabilità	</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211; Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Misure antimafia &#8211; Informative antimafia &#8211; Ex art. 4 d.lgs. n. 490/1994 &#8211; Presupposti per l’adozione – Individuazione	</p>
<p>5. Contratti della P.A. &#8211; Misure di prevenzione e di sicurezza &#8211; Misure antimafia &#8211; Informative antimafia &#8211; Ex art. 4 d.lgs. n. 490/1994 – Vincolo parentale – Non è sufficiente – Ulteriori elementi – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, dovendo essere l’atto stesso messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte: ne consegue che è legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un pubblico appalto motivato per relationem con riferimento ai rapporti informativi delle forze di polizia ed al verbale conclusivo del nucleo investigativo interforze (1)	</p>
<p>2. L’informativa di cui all’art. 10, D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, mira ad interdire la contrattazione con la p.a. con imprese sospettate di subire tentativi di infiltrazione mafiosa: trattasi di una tipica misura cautelare preventiva, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso ed è autonoma dalla prova di fatti di reato e dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa o dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi (2)	</p>
<p>3. Non possono essere assimilate, sul piano giuridico, due fattispecie, quali sono, da un lato, la attestazione antimafia della Camera di Commercio (di cui agli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1998) e, dall’altro, la informativa prefettizia (di cui al successivo art. 10), le quali sono preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti rispettivamente nell’accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto, determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti giudiziari), e nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Pertanto, la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura antimafia, volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, non può assumere alcun rilievo per inferire l’illogicità o la contraddittorietà della diversa ed autonoma situazione ostativa rappresentata dai tentativi di infiltrazione mafiosa, descritti nell’informativa prefettizia	</p>
<p>4. La misura interdittiva prevista dall&#8217;art. 4 D.Lgs. 490/94 non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull&#8217;esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell&#8217;attività di impresa ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari, per così dire prognostici, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze, atteso che il relativo giudizio si collega ad un&#8217;ampia sfera di discrezionalità dell&#8217;Autorità cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell&#8217;ordine pubblico quanto alla ricerca ed alla valutazione degli elementi rilevatori delle condizioni di pericolo ipotizzate dal citato art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 (3)	</p>
<p>5. In tema di informativa antimafia, il mero vincolo parentale non può essere da solo indice di contiguità mafiosa, che di converso deve ritenersi sussistente allorquando (come nel caso di specie) sia accertata anche la frequentazione abitudinaria, la convivenza e/o la comunanza di interessi con il soggetto sospetto (4) 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. III, 21.2.2002, n. 1002;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17.5.2006, n. 2867; <br />	<br />
3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187;  Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit. e n. 1979/2003; TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115; C.G.A. Sicilia, 24 novembre 2009 n. 1129; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892; <br />	<br />
4. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27 giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>COISTAMP SUD S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Balletta ed Andrea Abbamonte, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Melisurgo n. 4;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 548/12b.16/ANT/AREA 1^ del 22 dicembre 2008, recante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente;<br />	<br />
b) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1020/10/12b.16/ANT/AREA 1^ del 29 giugno 2010, recante la trasmissione della predetta informativa;<br />	<br />
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo della posizione giuridica della società ricorrente;<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
d) della relazione della Prefettura di Caserta prot. n. 548/12B.16/ANT/Area 1^ del 5 novembre 2010;<br />	<br />
e) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.) della Prefettura di Caserta del 19 dicembre 2008, con cui è stata accertata la sussistenza di possibili condizionamenti della criminalità organizzata nei confronti della società ricorrente, e degli atti ivi allegati, tra cui la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0216462/2-1 di prot. “P” del 21 giugno 2008 e la nota del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. 0318385/08 del 27 novembre 2008;<br />	<br />
f) della gravata informativa prefettizia;<br />	<br />
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo della posizione giuridica della società ricorrente;<br />	<br />
e per l’accesso<br />	<br />
agli atti istruttori richiamati nella gravata informativa prefettizia. </p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La società ricorrente impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, l’informativa prefettizia interdittiva in epigrafe e gli atti della relativa sequenza procedimentale, adducendo una serie di ragioni attinenti alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia e della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
Tale informativa è stata emessa a suo carico in occasione della definitiva concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 per le attività produttive nelle aree depresse del Paese.<br />	<br />
La ricorrente avanza, altresì, contestuale istanza di accesso finalizzata all’acquisizione degli atti istruttori richiamati nell’informativa.<br />	<br />
Resistono le amministrazioni statali intimate.<br />	<br />
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 13 luglio 2011.</p>
<p>2. Il Collegio deve, in via preliminare, circoscrivere l’ambito del presente giudizio giacché, da un lato, non è più ravvisabile l’interesse alla coltivazione dell’istanza di accesso documentale e, dall’altro, non tutti gli atti impugnati si manifestano come espressione del potere autoritativo.<br />	<br />
Infatti, quanto al primo aspetto, si deve rilevare la superfluità della delibazione dell’istanza di accesso, essendo questa stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio con il deposito, effettuato spontaneamente dalla difesa erariale il 15 novembre 2010, degli atti istruttori contemplati nell’informativa, successivamente gravati con i motivi aggiunti. <br />	<br />
Parimenti, deve esulare dall’odierna cognizione la relazione della Prefettura di Caserta prot. n. 548/12B.16/ANT/Area 1^ del 5 novembre 2010, con la quale sono stati forniti chiarimenti e controdeduzioni in ordine alla vicenda contenziosa, assumendo tale atto una chiara valenza processuale e non provvedimentale.<br />	<br />
2.1 Così delineato il perimetro della controversia, è opportuno precisare, in punto di fatto, che l’impugnata informativa prefettizia poggia essenzialmente su tre gruppi di circostanze ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose (cfr. verbale del G.I.A. della Prefettura di Caserta del 19 dicembre 2008 e nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0216462/2-1 di prot. “P” del 21 giugno 2008, entrambi richiamati in parte motiva):<br />	<br />
a) la figlia del socio ed amministratore unico della società ricorrente, oltre a convivere con quest’ultimo, convive con un esponente del clan camorristico Massaro, gravato da precedenti di polizia per usura, estorsione, detenzione abusiva di armi, fallimento e reati contro la persona, il quale, pur essendo residente altrove, è domiciliato di fatto presso la comune abitazione dei primi due; peraltro, la figlia è dipendente della società in parola ed ha ricoperto all’interno della stessa, dal 2001 al 2004, la carica di amministratore unico;<br />	<br />
b) l’amministratore unico è coimputato con il predetto esponente in un procedimento penale per usura;<br />	<br />
c) l’altra socia, del pari convivente con l’amministratore unico, è stata controllata nel novembre 2004 in compagnia di soggetto gravato da precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed evasione. </p>
<p>3. Ciò premesso, si può dare ingresso al vaglio delle censure articolate in gravame.<br />	<br />
Con una prima censura, parte ricorrente si duole della carenza motivazionale da cui sarebbe affetta la gravata interdittiva, che non consentirebbe di cogliere gli elementi di controindicazione accertati nello specifico, nemmeno considerando gli atti della serie procedimentale, le cui argomentazioni non sono state richiamate ed espressamente fatte proprie dall’autorità prefettizia emanante.<br />	<br />
La censura non convince.<br />	<br />
L’autorità prefettizia ha assolto congruamente il proprio onere motivazionale, facendo riferimento per relationem ai rapporti informativi delle forze di polizia ed al verbale conclusivo del G.I.A. del 19 dicembre 2008. <br />	<br />
Si osserva che non può essere lamentata la mancata disponibilità di tali fonti informative. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. <br />	<br />
In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002).</p>
<p>4. Con una seconda censura, viene dedotto che gli elementi indizianti individuati dall’autorità prefettizia sono smentiti dai negativi certificati penali (carichi pendenti e casellario giudiziale) posseduti dai soci, dal legale rappresentante, dai membri del collegio sindacale e dal revisore dei conti, con conseguente eccesso di potere per carenza dei presupposti.<br />	<br />
La doglianza non può essere condivisa.<br />	<br />
Il Collegio si limita ad osservare che, a termini dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998, le informative antimafia possono ben fondarsi su accertamenti che prescindono dalle notizie di carattere processuale destinate a confluire nelle certificazioni in parola, e che danno conto di situazioni di pericolo infiltrativo poste anche al di sotto del penalmente rilevante, come ha avuto modo di precisare il massimo giudice amministrativo quando ha condivisibilmente affermato che la norma introduttiva dell’informativa prefettizia “si spiega nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (…) E tanto specie se si pone mente alla circostanza prima rimarcata che le cautele antimafia non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867).</p>
<p>5. Con altra censura viene essenzialmente stigmatizzata la contraddittorietà fra l’informativa interdittiva e la favorevole certificazione antimafia rilasciata dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 252/1998.<br />	<br />
Anche tale doglianza non convince.<br />	<br />
Parte ricorrente tende erroneamente ad assimilare sul piano giuridico due fattispecie, certificazione antimafia della Camera di Commercio (di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252/1998) ed informativa prefettizia (di cui al successivo art. 10), le quali sono preordinate ad assolvere a funzioni diverse, consistenti rispettivamente nell’accertamento della sussistenza o meno delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (decadenza, sospensione o divieto, determinati dalla definitiva applicazione di misure di prevenzione antimafia, da sentenze penali di condanna o da altri provvedimenti giudiziari), e nell’acquisizione di notizie inerenti ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ne deriva che il certificato camerale munito dell’apposita dicitura antimafia (al pari delle comunicazioni prefettizie alle quali è assimilato per legge) è idoneo a garantire l’insussistenza delle sole situazioni ostative contemplate dall’art. 10 della legge n. 575/1965, ma giammai può estendere la sua portata fino ad assicurare l’inesistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, accertati mediante ulteriori indagini istruttorie, il cui esito è riportato nell’informativa prefettizia. <br />	<br />
Invero, le valutazioni demandate alla competenza della Prefettura, al fine di verificare l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, involgono profili non coincidenti con quelli posti a base della certificazione camerale e possono comportare per la ditta interessata che l’informativa prefettizia si colori sfavorevolmente anche a fronte di una favorevole certificazione antimafia. Pertanto, la circostanza che il certificato camerale rechi la dicitura antimafia, volta ad attestare l’inesistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, non può assumere alcun rilievo per inferire l’illogicità o la contraddittorietà della diversa ed autonoma situazione ostativa rappresentata dai tentativi di infiltrazione mafiosa, descritti nell’informativa prefettizia.</p>
<p>6. Con un’ultima articolata censura viene lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione, sulla scorta dell’assunto che l’autorità prefettizia avrebbe addotto elementi di controindicazione privi di univocità, insufficienti a far palesare la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Le critiche attoree tendono ad evidenziare nel percorso valutativo della Prefettura le seguenti anomalie: a) la figlia dell’amministratore unico “non riveste alcun ruolo all’interno della COISTAMP, né lavora per tale società, né detiene quote societarie, né convive con il legale rappresentante della COISTAMP”, avendo lasciato in epoca risalente, ossia nel 2004, l’incarico di amministratore unico ed avendo espletato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal febbraio 2007 al luglio 2009; b) non si è tenuto conto che il mero rapporto di parentela dell’amministratore unico della società con persona a sua volta legata sentimentalmente a soggetto contiguo agli ambienti malavitosi è inidoneo a giustificare, di per sé, la presenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa; c) è stata sopravvalutata l’influenza dell’esponente camorristico sulla gestione societaria, atteso che lo stesso non detiene quote sociali, non lavora per o presso la società, né convive o frequenta abitualmente l’amministratore unico; d) la coimputazione relativa all’amministratore unico concerne un reato non riconducibile all’attività delittuosa di stampo mafioso; e) il controllo di polizia in cui è stata coinvolta l’altra socia, la quale peraltro detiene una quota di partecipazione largamente minoritaria (10% del capitale sociale), è privo del carattere dell’attualità ed è connotato da occasionalità ed irrilevanza penale; inoltre, il soggetto con cui la medesima si accompagnava è un pregiudicato per reati comuni, estraneo a legami con organizzazioni mafiose. <br />	<br />
6.1 Pure tale complessa censura non merita condivisione.<br />	<br />
La giurisprudenza che si è occupata della materia, condivisa da questo Collegio (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714), ha avuto modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti:<br />	<br />
&#8211; si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione<br />
&#8211; è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187);<br />	<br />
&#8211; tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente<br />
&#8211; la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;<br />	<br />
&#8211; l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamen<br />
Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 (tra le quali rientra quella di specie), che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).<br />	<br />
In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un’indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. C.G.A. Sicilia, 24 novembre 2009 n. 1129; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).<br />	<br />
6.2 Orbene, calando i superiori orientamenti giurisprudenziali al caso concreto, deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare gli errori istruttori e motivazionali da cui sarebbe inficiata la gravata informativa prefettizia.<br />	<br />
Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Caserta risultano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nel verbale del G.I.A. e nella nota informativa dei Carabinieri sopra citati. <br />	<br />
Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell’autorità prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso di specie gli accertamenti condotti sulla società ricorrente, pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.<br />	<br />
6.3 Al riguardo assumono valore pregnante, come fattori di controindicazione, i seguenti aspetti:1) il rapporto di convivenza esistente tra l’amministratore unico, la figlia ed il suo convivente, affiliato ad un clan camorristico, rapporto cementato dalla relazione lavorativa intrattenuta dalla seconda con la società; 2) la circostanza che lo stesso amministratore è coinvolto in un procedimento penale per usura, che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, è reato sensibile ai fini antimafia, rientrando nel novero delle fattispecie delittuose di normale appannaggio delle organizzazioni criminali; 3) l’ulteriore circostanza che nel suddetto procedimento penale l’amministratore risulta coimputato con l’esponente camorristico legato alla figlia e suo convivente.<br />	<br />
Nel dettaglio, la situazione di convivenza tra l’amministratore unico e la figlia è comprovata dallo stesso certificato di stato di famiglia allegato al ricorso per motivi aggiunti, mentre la contestazione attorea dell’assunto che l’esponente camorristico condivida con l’amministratore unico il domicilio viene ad essere smentita dalla pacificità del dato della convivenza del primo con la figlia del secondo, in base al normale principio di transitività.<br />	<br />
Inoltre, la stessa prospettazione attorea non fa altro che confermare il dato che, al momento dell’emissione della gravata informativa (dicembre 2008), la figlia fosse dipendente della società, con conseguente inconfigurabilità di alcun errore istruttorio al riguardo; invero, va rimarcato che la legittimità di un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786).<br />	<br />
Né deve essere trascurata la rilevanza del legame di parentela tra l’amministratore unico e la figlia, potendo essere tratto dagli insegnamenti della giurisprudenza il principio che se è vero che il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con l’individuo sospetto – rammentandosi che nel caso di specie sussistono sia convivenza sia cointeressenze lavorative – tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27 giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916).<br />	<br />
Si osserva, infine, che l’estraneità alla compagine sociale e all’organizzazione aziendale dell’esponente camorristico non costituisce congruo elemento per escludere una possibile interferenza della criminalità organizzata nella gestione societaria, dal momento che il condizionamento delle scelte imprenditoriali può avvenire indipendentemente dall’acquisizione di partecipazioni sociali e/o di ruoli organizzativi, attraverso forme più sottili di ingerenza come quelle sopra sviscerate.</p>
<p>7. Le considerazioni sopra svolte rivestono ruolo assorbente nell’individuazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e rendono ininfluenti le rimanenti contestazioni attoree volte a sminuire la rilevanza indiziante dell’altra circostanza addotta dalle informazioni di polizia (controllo del 2004). Infatti, soccorre in merito il fondamentale principio giurisprudenziale secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).</p>
<p>8. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza. <br />	<br />
Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-54/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.54</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.69</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-69/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-69/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-69/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.69</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino Consorzio Del Bo s.c.ar.l. (Avv. Maria Filosa) c. A.S.L. Caserta (Avv. Lidia Buondonno) c. Komè s.r.l. (Avv. Andrea Di Lieto) c. Foman S.r.l. (N.C.) sulla interpretazione dell&#8217;art. 84 del Codice dei Contratti pubblici Contratti della P.A. &#8211; Gara di appalto – Commissione di gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-69/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.69</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-69/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.69</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Guarracino<br /> Consorzio Del Bo s.c.ar.l. (Avv. Maria Filosa) c. A.S.L. Caserta (Avv. Lidia Buondonno) c. Komè s.r.l. (Avv. Andrea Di Lieto) c. Foman S.r.l. (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla interpretazione dell&#8217;art. 84 del Codice dei Contratti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara di appalto – Commissione di gara – Composta da tecnici non preparati nella materia oggetto del contratto di appalto – Violazione dell’art. 84 D.Lgs. 163/06 – Illegittimità della commissione – Deve essere dichiarata – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere dichiarata illegittima per violazione dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006, una commissione giudicatrice composta da commissari non esperti della materia oggetto del contratto di appalto (nella specie è stata ritenuta illegittima la composizione della commissione per per l’affidamento del servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori ubicati nelle strutture ospedaliere e sanitarie di una A.S.L. la quale era  composta da un medico chirurgo e da due architetti, ovvero da estranei al settore della manutenzione di impianti elevatori)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Consorzio Del Bo s.c.ar.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, ing. Giovanni Del Bo, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Filosa, domiciliata per legge presso la Segreteria del TAR della Campania in Napoli, piazza Municipio n.64;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.S.L. Caserta in persona del Commissario Straordinario quale legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lidia Buondonno, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Santa Lucia n. 81;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Komè s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ing. Giuseppe Porpora, rappresentata e difesa dal prof. avv. Andrea Di Lieto, col quale elettivamente domicilia presso il prof. avv. Antonio Palma in Napoli, via G.G. Orsini, n. 30;<br />
Foman S.r.l., non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>«1) dell’avviso di aggiudicazione definitiva prot. n. 641/TM del 1/4/2011, pubblicato sul sito internet dell’A.S.L. di Caserta, con il quale veniva data comunicazione che con deliberazione Commissariale n. 564 del 30/03/2011 era stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori dell&#8217;A.S.L. di Caserta, IG 052237557B, in favore della societa Komè Srl; 2) della nota prot. n. 638/TM del 01/04/2011, pervenuta al ricorrente Consorzio Del Bo a mezzo telefax in pari data, con la quale l&#8217;A.S.L. di Caserta comunicava che con deliberazione Commissariale n. 564 del 30/03/2011 era stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori dell&#8217;A.S.L. di Caserta, CIG 052237557B, in favore della società Komè Srl; 3) della delibera n. 564 del 30103/2011 con la quale l&#8217;A.S.L. di Caserta aggiudicava definitivamente alla società Komè Srl l&#8217;appalto per il servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori, CIG 052237557B; 4) di tutti i verbali delle sedute di gara; 5) della Delibera n. 1404 del 19 I11/2010 recante la nomina della Commissione di gara e delle Delibere n. 33 del 13/01/2011 e n. 67 del 19/01/2011 recanti la sostituzione di alcuni componenti della Commissione di gara; 6) del disciplinare di gara, nella parte relativa alle modalitàdi svolgimento delle operazioni di gara, ove nterpretata, come illegittimamente ritenuto dalla ommissione di gara, nel senso che l&#8217;apertura delle busta B1&#8243;, &#8220;B2&#8221;, &#8220;B3&#8221; ( offerta tecnica) dovesse essere effettuata in seduta riservata; 7) di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra e per quanto di ragione, il Bando di gara, l&#8217;Avviso di rettifica, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, la Delibera di approvazione degli atti di gara ed indizione della gara, nella parte in cui sono lesivi delle posizioni soggettive della ricorrente;<br />	<br />
nonché<br />	<br />
a) per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto tra l&#8217;Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria per l&#8217;affidamento del servizio, ove stipulato; b) per l&#8217;accertamento e il riconoscimento del diritto della società ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza degli atti impugnati e per la condanna dell&#8217;Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme, da quantificarsi in corso di giudizio».</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. Caserta e della Komè S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Col ricorso in esame il Consorzio Del Bo s.c.ar.l. ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla impresa Komé s.r.l. di una procedura aperta di gara indetta dalla A.S.L. Caserta per l’affidamento, col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di manutenzione totale, di durata biennale, degli impianti elevatori ubicati nelle strutture ospedaliere e sanitarie della stessa A.S.L., per un importo a base d’asta di € 364.000,00 (CIG 052237557B).<br />	<br />
La ricorrente, che si è classificata al terzo posto della graduatoria finale ed agisce per ottenere la caducazione dell’intera procedura selettiva, siccome viziata ab imis, con quattro motivi di gravame lamenta, quali motivi di illegittimità della gara e del provvedimento finale:<br />	<br />
&#8211; l’illegittima composizione della commissione giudicatrice per violazione dell’art. 84, co. 2, del d.lgs. 163/06, poiché, nonostante gli elaborati progettuali da valutare riguardassero aspetti propriamente tecnici, la commissione era composta da due arch<br />
&#8211; l’omessa menzione nei verbali di gara delle cautele adottate per assicurare la custodia e la segretezza delle offerte, invocando il più rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo cui ad invalidare la gara è sufficiente la prova che la documentazion<br />
&#8211; la violazione del principio di pubblicità delle gare, in relazione al fatto che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche è avvenuta in seduta riservata anziché in seduta pubblica;<br />	<br />
&#8211; la violazione delle modalità di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’allegato B del dpr 554/99, poiché nei verbali di gara non vi è evidenza dei giudizi espressi singolarmente dai commissa<br />
L’aggiudicataria Komé s.r.l. e l’A.S.L. Caserta si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso con rispettive memorie difensive depositate il 3 e il 4 giugno 2011, alle quali il Consorzio ricorrente ha replicato con memoria prodotta il 1° luglio 2011.<br />	<br />
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 144 del 6 luglio 2011, confermata in appello (C.d.S., sez. III, ord. n. 3063 del 15 luglio 2011).<br />	<br />
In vista dell’udienza di trattazione le parti private hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Occorre innanzitutto esaminare la questione della legittimità della composizione della commissione di gara, oggetto del primo motivo di ricorso, della quale, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, non può predicarsi la tardività, poiché una lesione diretta ed attuale dell’interesse della società ricorrente può dirsi prodotta soltanto all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte (anch’esso contestato, come detto, con riferimento all’operato della stessa commissione giudicatrice in ordine alle modalità di attribuzione dei punteggi) che ha visto vincitrice la controinteressata, con definitivo pregiudizio dell’interesse del Consorzio all’aggiudicazione della gara.<br />	<br />
La censura, nell’ordinanza cautelare ritenuta meritevole di approfondimento nella sede propria del merito, è fondata.<br />	<br />
In base all’art. 84, comma 2, del d.lgs. 163/06, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti «esperti nello specifico settore cui si riferisce l&#8217;oggetto del contratto».<br />	<br />
La disposizione, che intende assicurare la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, delle specifiche professionalità necessarie ad effettuare le valutazioni delle offerte tecniche, viene interpretata in giurisprudenza nel senso che i commissari debbano essere esperti nell&#8217;area di attività in cui ricade l&#8217;oggetto del contratto, non già in tutte e ciascuna delle materie tecniche o scientifiche o addirittura alle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla <i>lex specialis</i>di gara ai fini valutativi (C.d.S., sez. III, 12 aprile 2011, n. 2265).<br />	<br />
Resta, però, indefettibile la necessità che i commissari nominati dalla stazione appaltante possano ragionevolmente ritenersi muniti di competenza tecnica nel settore specifico oggetto dell’appalto.<br />	<br />
Nel caso in esame, oggetto dell’appalto è il servizio di manutenzione totale degli impianti elevatori ubicati nelle strutture ospedaliere e sanitarie della A.S.L. Caserta.<br />	<br />
Quanto ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, essi, a mente dell’art. 9 del disciplinare di gara, concernevano, da un lato, la «tipologia degli interventi strategici da eseguire all’atto della presa in consegna degli impianti» (per un massimo di 30 punti) e, dall’altro, il «modello organizzativo» &#8211; precisamente la «descrizione dell’organizzazione tecnica, piano di manutenzione, unità lavorative /anno dedicate al servizio, organizzazione del servizio, formazione del personale e dotazione di attrezzature e strumentazione» &#8211; (per un totale di 5 punti), nonché gli adempimenti per la sicurezza (per un massimo di altri 5 punti).<br />	<br />
La descrizione dettagliata del servizio è contenuta nel capitolato tecnico speciale di appalto e copre l’esecuzione delle attività di verifica periodica e manutenzione ex DPR 162/99, di verifica semestrale e, più in generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, in conformità ai DD.P.R. nn. 1497/63, 621/99 e 162/99, con esclusione (ex art. 2.3) dei soli interventi di adeguamento a norme di legge emanate dopo l’aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
Ciò detto, della commissione giudicatrice della gara ha fatto parte un medico chirurgo, della cui qualità di esperto nello specifico settore oggetto dell’appalto la società ricorrente giustamente dubita.<br />	<br />
Infatti, escluso che la necessaria competenza tecnica potesse derivargli dai titoli di studio posseduti (laurea in Medicina e chirurgia; diploma di specializzazione in Igiene e medicina preventiva), chiaramente estranei al settore della manutenzione di impianti elevatori, o da esperienze professionali acquisite nello svolgimento della sua attività lavorativa, esplicatasi in campo medico e dirigenziale, del pari estranea al settore specifico oggetto dell’appalto, neppure possono essere decisivamente valorizzate, a ben vedere, le competenze acquisite dallo stesso nel campo della valutazione di qualità, che ad un più attento esame del suo <i>curriculum</i>risultano afferenti il settore sanitario ed aziendale (ancorché di valutazione di processi aziendali) e, dunque, del tutto eterogenee rispetto a quelle richieste dal secondo comma dell’art. 84 cit.<br />	<br />
Parimenti, per nessuno degli altri due membri della commissione giudicatrice, entrambi architetti, è provato allo stato degli atti che fossero muniti di competenza ed esperienza tali da coprire, quanto meno per intero, lo specifico settore oggetto dell’appalto.<br />	<br />
Come poc’anzi detto, infatti, l’appalto riguarda anche il compimento di attività di verifica periodica e manutenzione degli impianti ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, il quale, come peraltro non manca di notare lo stesso presidente della commissione giudicatrice nella nota prodotta in giudizio il 4 giugno 2011, prevede che alle verifiche periodiche (art.13) e straordinarie (art.14) degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s si provveda a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria.<br />	<br />
La disposizione richiamata, al di là di ogni questione sulla equiparabilità o meno delle competenze tecnico-scientifiche degli architetti rispetto agli ingegneri nel campo impiantistico in generale, esclude che, ai fini ora in esame, possa sostenersi la piena fungibilità delle due figure professionali.<br />	<br />
Fondato è, altresì, il motivo di ricorso, concernente le modalità di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei partecipanti alla gara.<br />	<br />
Successivamente all’ordinanza cautelare, infatti, è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a comporre il contrasto giurisprudenziale in argomento, chiarendo che la necessità di apertura anche dell&#8217;offerta tecnica in seduta pubblica discende dai principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti, in quanto anche tale operazione (come l’apertura della documentazione amministrativa e della offerta economica) costituisce un passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento (C.d.S., Ad. plen., 8 luglio 2011, n. 13).<br />	<br />
In tal senso essa ha riconosciuto la correttezza dell’orientamento secondo cui la verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all&#8217;esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza ed all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Ad plen. cit.).<br />	<br />
La giurisprudenza successiva ha condivisibilmente osservato che la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria, essendosi limitata a consolidare un orientamento già presente in giurisprudenza e non ad affermare principi radicalmente innovativi, deve trovare applicazione anche alle gare ad essa precedenti (TAR Lombardia Milano, sez. I, 31 agosto 2011, n. 2110).<br />	<br />
Nel caso in esame, il disciplinare di gara (pag. 16), ha previsto che «dopo l’apertura delle buste “B &#8211; Elaborati Tecnici” che deve avvenire sempre in seduta pubblica, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi».<br />	<br />
Nella seduta pubblica di gara del 22 dicembre 2010 risulta essersi proceduto (cfr. verbale n. 3) solo alla apertura della busta B, ma non anche delle buste, ivi contenute, B1, B2 e B3.<br />	<br />
Il disciplinare è stato impugnato dal Consorzio ricorrente, se interpretato nel senso che non solo la valutazione delle offerte tecniche, ma anche la apertura delle buste B1, B2 e B3 dovesse avvenire in seduta riservata.<br />	<br />
Ora, a fronte di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria, la clausola del disciplinare, dove prevedeva che l’apertura delle buste B dovesse avvenire sempre in seduta pubblica, doveva essere interpretata, secondo l’orientamento più rigoroso ora condiviso dal giudice d’appello in sede nomofilattica, nel senso che di tutte le buste contenenti le offerte tecniche, comprese le buste B1, B2, B3, doveva darsi apertura in seduta pubblica, salvo poi condurre la valutazione del rispettivo merito tecnico in seduta riservata.<br />	<br />
Anche sotto questo profilo, dunque, la procedura di gara risulta illegittimamente condotta, con vizio derivato del provvedimento finale di approvazione della graduatoria.<br />	<br />
Per tali ragioni, assorbita ogni ulteriore censura (artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.), il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, degli atti impugnati.<br />	<br />
Poiché il vizio rilevato travolge l’intera gara, determinando l’obbligo della sua rinnovazione, segue all’annullamento dell’aggiudicazione l’inefficacia del contratto stipulato tra la stazione appaltante e la impresa aggiudicataria (art. 122 c.p.a.).<br />	<br />
Venendo infine alla domanda risarcitoria, il lamentato danno da perdita di chance è ristorato dal ripristino della possibilità di aggiudicazione conseguente alla ripetizione della gara.<br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento per le spese sopportate per la partecipazione alla gara, non soltanto le stesse non risultano provate, ma osta, comunque, all’accoglimento della domanda il principio secondo cui esse restano a carico dei concorrenti quale ordinario costo d’impresa, ritenendosi in giurisprudenza che le spese di partecipazione ad una gara, in assenza di una specifica previsione di legge, non sono mai rimborsabili, trattandosi di un onere ordinariamente affrontato da ogni impresa interessata a procacciarsi un affare e, quindi, destinato a rimanere a carico dei concorrenti in conseguenza della sola partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica, indipendentemente dal relativo esito, quale &#8220;prezzo&#8221;, in termini economici, dell&#8217;acquisito di una opportunità di guadagno (C.d.S., sez.V, 15 febbraio 2010, n. 808).<br />	<br />
La particolarità delle questioni affrontate e le oscillazioni degli indirizzi giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato da porsi a carico dell’amministrazione soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2464/11), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dichiara l’inefficacia del contratto di appalto stipulato per l’affidamento del servizio oggetto della gara tra la ASL Caserta e la Komé S.r.l. &#8212;&#8211;<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;-<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2012-n-69/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.69</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.23</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2012-n-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2012-n-23/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2012-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.23</a></p>
<p>Pres. L.A. Esposito; Est. F. Gaudieri Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del Commissario Straordinario p. t. (avv. B Maurino) contro Comune di Scafati 1. abbandono di rifiuti &#8211; proprietario dell&#8217;area- &#8211; smaltimento &#8211; corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito. 2. illegittimità ordine di smaltimento di rifiuti &#8211; assenza adeguata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2012-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.23</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2012-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.23</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L.A. Esposito; Est. F. Gaudieri<br /> Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del Commissario Straordinario p. t. (avv. B Maurino) contro Comune di Scafati</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. abbandono di rifiuti &#8211; proprietario dell&#8217;area- &#8211;  smaltimento &#8211; corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito.	</p>
<p>2. illegittimità ordine di smaltimento di rifiuti &#8211; assenza adeguata dimostrazione da parte dell&#8217;amministrazione procedente.	</p>
<p>3. necessità di preventiva e formale comunicazione- avvio del procedimento &#8211; contraddittorio procedimentale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), ha statuito che il proprietario dell&#8217;area è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo  escludendo in tal modo che la norma configurasse un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva .	</p>
<p> 2. sono illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, in assenza di adeguata e puntuale istruttoria da parte dell’amministrazione procedente. L’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 non riproduce solo il tenore dell&#8217;abrogato art. 14 d.lgs.22/97, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma integra il  precetto sottolineando che l&#8217;ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.	</p>
<p>3. é necessaria la preventiva e formale comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell&#8217;effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e che, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, in persona del Commissario Straordinario p. t.<br />
Rag. Gino Marotta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Barbara Maurino, presso la quale elettivamente domicilia in Salerno, via G.V. Quaranta,5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Scafati; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza n. 60/2010 con la quale il comune ingiunge al commissario del consorzio bonifica Sarno il prelievo, la caratterizzazione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con atto notificato il 12 novembre 2010, depositato il 10 dicembre 2010, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno impugna l’ordinanza n. 60 del 26.8.2010 con la quale il Sindaco del Comune di Scafati ingiunge il prelievo, la caratterizzazione e lo smaltimento alle relative discariche dei rifiuti abbandonati sulla stradina, di proprietà demaniale e non di uso pubblico, fiancheggiante il Canale Rio Sguazzatorio in gestione al Consorzio, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere e segnatamente per :<br />	<br />
-carenza di istruttoria e di motivazione, avendo l’amministrazione comunale fondato il provvedimento su una generica violazione dell’obbligo di vigilanza, nonché omesso di considerare che, comunque, l’abbandono non è ad esso Consorzio imputabile a titolo<br />
-mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l, n. 241/90;<br />	<br />
-incompetenza dell’organo sindacale trattandosi di una specifica competenza dirigenziale;<br />	<br />
2.- Non risulta costituito in giudizio il Comune di Scafati.<br />	<br />
3.- Con ordinanza n. 14/2011 del 13 gennaio 2011 risulta accolta l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
4.- All’udienza del 27 ottobre 2010, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e merita accoglimento, alla stregia delle considerazioni che seguono. <br />	<br />
1.- E’ pacifico che in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall&#8217;art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), statuì che il proprietario dell&#8217;area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (v., tra le molte, Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136), escludendo conseguentemente che la norma configurasse un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui);<br />	<br />
La medesima giurisprudenza affermò, in particolare, l&#8217;illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell&#8217;amministrazione procedente, sulla base di un&#8217;istruttoria completa e di un&#8217;esauriente motivazione (quand&#8217;anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d&#8217;esperienza), dell&#8217;imputabilità soggettiva della condotta.<br />	<br />
La successiva giurisprudenza ha ritenuto che i suddetti principi a fortiori si attagliano anche al disposto dell&#8217;art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell&#8217;abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto precisando che l&#8217;ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”, rimarcando che, in questo modo, il Legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un&#8217;effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento.<br />	<br />
Ne deriva da ciò che la preventiva, formale comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell&#8217;effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e che, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990.<br />	<br />
2.- Alla stregua delle riferite considerazioni risulta evidente che :<br />	<br />
&#8211; il Comune di Scafati ha illegittimamente omesso di partecipare alla ricorrente amministrazione consortile l&#8217;avvio del procedimento;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;amministrazione civica non ha svolto, in contraddittorio, alcuna istruttoria diretta all&#8217;accertamento dello specifico profilo di responsabilità di parte ricorrente in ordine all&#8217;illecito consumato;<br />	<br />
&#8211; non risulta dimostrata dall&#8217;ente civico la sussistenza dell&#8217;elemento della colposa inosservanza del dovere di vigilanza e custodia che avrebbe sorretto la condotta omissiva della ricorrente; <br />	<br />
Per tutte le suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato, non presentandosi immune dalle censure rivolte, deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;amministrazione civica soccombente.<br />	<br />
3.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Antonio Esposito, Presidente<br />	<br />
Ferdinando Minichini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2012-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.23</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-14/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.14</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente – Desirée Zonno – Estensore sull&#8217;insufficienza della qualità di indagato ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10 comma 7 lett. a), d.P.R. n. 252 del 1998 Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Informative antimafia – Art.10 comma 7 lett. a), d.P.R. n.252 del 1998 – Applicazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-14/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-14/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente – Desirée Zonno – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insufficienza della qualità di indagato ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10 comma 7 lett. a), d.P.R. n. 252 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Informative antimafia – Art.10 comma 7 lett. a), d.P.R. n.252 del 1998 – Applicazione – Qualità di indagato – Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’applicazione dell’art. 10 comma 7 lett. a), d.P.R. 3 giugno 1998 n.252, la qualità di indagato non è sufficiente, essendo necessario che l’indagato sia stato anche sottoposto o a misura cautelare o a rinvio a giudizio o a sentenza di condanna non definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>G.S.A. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Gentile e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Domenico Gentile Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi n.3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria &#8211; Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;<br />
R.F.I. S.P.A,<br />
Fondazione Istituto San Raffaele &#8211; G. Giglio di Cefalu&#8217;-, C.N.S.- Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa-, Consortile Servizi Integrati Italia S.C.R.L.;<br />
Trenitalia Spa Gruppo Ferrovie dello Stato, rappresentata e difesa dagli avv. M. Alessandra Sandulli e Alberto Panuccio,, con domicilio eletto presso Alberto Panuccio, Avv. in Reggio Calabria, via P. Foti, n.1;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 716 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>G.S.A. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Gentile e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Domenico Gentile, Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria &#8211; Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n.15;<br />
Trenitalia Spa Gruppo Ferrovie dello Stato, rappresentata e difesa dagli avv. M. Alessandra Sandulli e Alberto Panuccio,, con domicilio eletto presso Alberto Panuccio, Avv. in Reggio Calabria, via P. Foti, n.1;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 646 del 2011:<br />	<br />
dell&#8217;atto adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria &#8211; U.T.G. in data 22.10.2011, prot. 59379 con il quale, su richiesta della Fondazione Istituto San Raffaele &#8211; Ospedale G.Giglio di Cefalù, è stata resa un&#8217;informativa prefettizia a carattere interdittivo nei confronti della ricorrente; <br />	<br />
del conseguente atto di revoca dell&#8217;appalto del servizio di pulizia dei locali dell&#8217;Ospedale &#8220;Istituto San Raffaele &#8211; G.Giglio” di Cefalù, già appaltato alla medesima G.S.A. srl, in RTI con la Zenith Group srl ; <br />	<br />
della comunicazione &#8211; di estremi in atto non conosciuti &#8211; con la quale la medesima Prefettura ha reso informativa a carattere interdittivo anche alla R.F.I. spa (rectius Trenitalia spa), su presupposti ed accertamenti identici a quelli della prima informativa;<br />	<br />
del conseguente atto di risoluzione adottato da R.F.I. spa (rectius Trenitalia spa) in relazione al contratto stipulato con la GSA srl in R.T.I. con la PDP Soc. Coop a rl e della richiesta di incameramento della cauzione definitiva rilasciata alla S.A. con fideiussione della Fondiaria &#8211; SAI S.P.A., atti tutti comunicati alla ricorrente via fax in data 25.10.2011;<br />	<br />
di ogni atto conseguente , presupposto e comunque connesso a quelli impugnati, ivi compresi gli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia..</p>
<p>quanto al ricorso n. 716 del 2011:<br />	<br />
dell&#8217;informativa a carattere interdittivo adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria &#8211; UTG il 22.10.2011, prot. n. 59379, anche alla luce della nota prot. 3892 dell&#8217;8.11.2011 e delle informative di polizia del 30.3.2011 (prot. Pref. n. 21314 dell&#8217;11.4.2011) e dell&#8217;8.9.2011 (prot. n. 49368 del 9.9.2011);<br />	<br />
dell&#8217;atto di risoluzione del 25.10.2011 adottato da Trenitalia spa in relazione all&#8217; Accordo Quadro stipulato il 15.3.2011 tra la predetta Società e la ricorrente GSA s.r.l. in RTI con la PDP Soc. Coop. a.r.l., nonché della richiesta proveniente dalla medesima Trenitalia di incameramento della cauzione definitiva rilasciata alla S.A. con fideiussione della Fonditaria &#8211; SAI;.</p>
<p>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell&#8217;Interno e di Trenitalia Spa Gruppo Ferrovie dello Stato in entrambi i ricorsi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Preliminarmente i ricorsi nn. 646 e 716 del 2011 vanno riuniti, per la evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi, in entrambi i casi, di impugnative dei medesimi atti (informativa interdittiva e conseguente atto di risoluzione contrattuale di Trenitalia SPA) proposte dalla stessa ricorrente GSA srl.<br />	<br />
In punto di fatto, deve premettersi che la società ricorrente è stata destinataria di informativa interdittiva, cui sono seguiti gli atti di risoluzione contrattuale indicati in epigrafe, da essa dipendenti.<br />	<br />
L’informativa è stata adottata ai sensi dell’art. 10, co7 lett. a), DPR 252/98, in quanto il legale rappresentante, sig. Martorano, è risultato essere indagato per reati di cui agli artt. 416 bis, 353 e 319 c.p. <br />	<br />
La ricorrente (con entrambi i ricorsi riuniti) lamenta la violazione della normativa di settore, in quanto, ai sensi della disposizione invocata dalla Prefettura, non è sufficiente l’assunzione della qualità di indagato, ma è necessario che ricorrano ulteriori requisiti tassativamente previsti dal legislatore.<br />	<br />
La doglianza è fondata.<br />	<br />
L’art. 10, co7 lett. a), DPR 252/98 prescrive che “7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte: <br />	<br />
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall&#8217;articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;”.<br />	<br />
Dunque, la qualità di indagato non è sufficiente, essendo necessario che l’indagato sia stato anche sottoposto o a misura cautelare o a rinvio a giudizio o a sentenza di condanna non definitiva.<br />	<br />
La ratio è evidente, in quanto la qualità di indagato si acquista – stante l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale e l’assenza di discrezionalità del P.M. nell’iscrizione del registro degli indagati &#8211; a seguito di presentazione di denuncia, anche se, in ipotesi, del tutto infondata, mentre la sottoposizione a misura cautelare, a rinvio a giudizio o a condanna non definitiva rende la posizione dell’indagato “qualificata”, perché supportata da gravi indizi di colpevolezza e, dunque, dalla consistenza del fumus.<br />	<br />
Pertanto, sotto tale profilo, la disposizione è stata erroneamente applicata.<br />	<br />
Si potrebbe, tuttavia, ritenere che sia errata la qualificazione giuridica conferita dall’Amministrazione e che l’informativa sia stata adottata ex art. 10, co7, lett. c), DPR 252/98 (che dispone: “7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:<br />	<br />
a) omissis<br />	<br />
b) omissis<br />	<br />
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell&#8217;interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.”).<br />	<br />
Tale soluzione , tuttavia, non è pertinente, in quanto nessun elemento da cui emerga il pericolo di infiltrazione, desumibile dall’esito delle indagini, è stato indicato nella parte motiva del provvedimento, né, tantomeno, negli atti presupposti.<br />	<br />
Negli accertamenti di polizia, prodotti in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ci si è limitati ad affermare che – stante la sottoposizione alle indagini preliminari per i reati indicati &#8211; non “può escludersi” che sussista il pericolo di infiltrazione, senza specificazione alcuna degli elementi probatori &#8211; sia pure solo indiziari – da cui il pericolo è stato desunto (come ad es.: frequentazioni, legami economici o parentali qualificati etc. con soggetti ritenuti gravitare in ambiente mafioso).<br />	<br />
Pertanto, pur ammettendosi una struttura motivazionale del provvedimento prefettizio del tutto sintetica, deve escludersi la qualificazione alternativa proposta, essendo del tutto assente qualunque riferimento agli elementi di fatto da cui desumere il pericolo di infiltrazioni mafiose.<br />	<br />
Rilevata l’illegittimità dell’informativa prefettizia, si conclude per l’illegittimità derivata di entrambi gli atti di risoluzione contrattuale, che conseguentemente vanno annullati, ferma restando la potestà dell’amministrazione di adottare ulteriori provvedimenti, purché adeguatamente motivati. <br />	<br />
Dal punto di vista processuale deve, per ciò, accogliersi il ricorso (sia principale sia per motivi aggiunti) n. 646/2011, mentre va dichiarata l’inammissibilità di quello riunito, recante il n. 716/2011, per originario difetto di interesse.<br />	<br />
Occorre chiarire, infatti, che – come esposto dalla stessa società ricorrente &#8211; il ricorso principale n. 646/2011 è stato erroneamente notificato a RFI spa, invece che a Trenitalia spa, attribuendo (erroneamente) alla prima, invece che alla seconda, la qualità di stazione appaltante.<br />	<br />
Avvedutasi della svista, la GSA srl.ha presentato – nell’ambito dello stesso procedimento n. 646/2011 &#8211; un ricorso per motivi aggiunti , ripropositivo di quello principale, notificandolo correttamente a Trenitalia spa e chiedendone la conversione &#8211; in rito &#8211; in atto di ricorso principale, stante la tempestività e la presenza di apposita procura ad litem, apposta anche sul ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Inoltre, per mero scrupolo difensivo, la stessa GSA srl. ha proposto un ulteriore autonomo ricorso principale (rubricato al n. 716/2011) nei confronti di Trenitalia spa, del tutto analogo al ricorso per motivi aggiunti presentato nell’ambito del procedimento n. 646/2011.<br />	<br />
Tuttavia, poichè, quest’ultimo è senz’altro qualificabile alla stregua di un ricorso principale (esso è infatti tempestivo &#8211; risultando proposto l’11.11.2011 a fronte della conoscenza degli atti impugnati conseguita in data 25.10.2011 ed è dotato di nuova procura ad litem), non sussiste alcun interesse alla decisione nel merito del ricorso n. 716/2011, il quale va, pertanto, dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. <br />	<br />
Esse, tuttavia, vanno poste a carico della sola Amministrazione dell’Interno, in quanto gli atti di risoluzione contrattuale adottati dalla Fondazione Istituto San Raffaele &#8211; G. Giglio di Cefalu e da Trenitalia s.p.a. sono atti dovuti, illegittimi solo per invalidità derivata, in dipendenza dell’illegittimità del provvedimento prefettizio.<br />	<br />
Conseguentemente le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili nei confronti della Fondazione Istituto San Raffaele &#8211; G. Giglio di Cefalu e vanno integralmente compensate nei confronti di Trenitalia s.p.a.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa la loro riunione:<br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti rubricati al n. 646/2011 e, per l’effetto, annulla l’informativa prefettizia e gli atti di risoluzione contrattuale indicati in epigrafe, fatti espressamente salvi gli ulteriori provvedimenti d<br />
&#8211; dichiara inammissibile per originario difetto di interesse il ricorso n. 716/2011.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore della G.S.A. S.r.l , che liquida in Euro 2.500,00, omnicomprensivi di diritti e onorari e spese, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 12,50% e rifusione del contributo unificato. <br />	<br />
Diritti, onorari e spese del giudizio vanno dichiarati irripetibili nei confronti della Fondazione Istituto San Raffaele &#8211; G. Giglio di Cefalu e vanno integralmente compensati nei confronti di Trenitalia s.p.a.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Desirèe Zonno, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-14/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-16/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.16</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente ed Estensore sulla nozione di atti di macro-organizzazione ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, d. lg. n. 165 del 2001 Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Atti di macro-organizzazione – Significato Ai fini dell’applicazione dell’art.63, d. lg. 30 marzo 2001 n.165, vanno intesi come atti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-16/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-16/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente ed Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione di atti di macro-organizzazione ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 63, d. lg. n. 165 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Atti di macro-organizzazione – Significato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’applicazione dell’art.63, d. lg. 30 marzo 2001 n.165, vanno intesi come atti di macro-organizzazione solamente quei provvedimenti volti alla fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici pubblici o quelli concernenti l&#8217;assetto organizzativo fondamentale dell&#8217;Amministrazione, non anche gli atti inerenti le misure regolative della relazione lavorativa, affidati invece alla cognizione del g.o., in funzione di giudice del lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Andrea Capogreco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Parpiglia, con domicilio eletto presso Maria Grazia Mirarchi Avv. in Reggio Calabria, via dei Garibaldini, 105/A Catona; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria &#8211; Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Emanuela Destefano; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1) del provvedimento prot. 20962 del 7 ottobre 2011 con il quale l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale competente per l&#8217;ambito territoriale della Provincia di Reggio Calabria (in seguito denominato come Ufficio Scolastico Provinciale) ha assegnato il ricorrente all&#8217;Istituto Professionale Alberghiero di Villa S. Giovanni in seguito alla rivisitazione delle operazioni già disposte in data 30 agosto 2011;<br />	<br />
2) di ogni atto del procedimento conclusosi con l’impugnata rivisitazione delle operazioni già disposte in data 30 agosto 2011;<br />	<br />
3) di ogni atto presupposto, successivo e, comunque, connesso e/o conseguente del citato Ufficio Scolastico Provinciale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria &#8211; Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>A &#8211; Premesso che:<br />	<br />
Il Prof. Caponegro Andrea è docente a tempo indeterminato della Dotazione organica provinciale (DOP) della Provincia di Reggio Calabria (classe di concorso C &#8211; 510 TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRATICHE DI CUCINA) e per l’anno 2011/2012 è stato inizialmente utilizzato presso l’IPC “Renda” &#8211; IPALB di Polistena.<br />	<br />
Con provvedimento prot. 20962 del 7 ottobre 2011 l&#8217;Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, a seguito di rifacimento delle operazioni, ha utilizzato il predetto docente presso l&#8217;Istituto Professionale Alberghiero di Villa S. Giovanni.<br />	<br />
Con il presente gravame l’interessato ha impugnato il provvedimento da ultimo citato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 20 dicembre 2011 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame. <br />	<br />
B &#8211; Ritenuto che:<br />	<br />
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia promossa da un docente di scuola superiore avverso le operazioni di mobilità territoriale/professionale, in quanto trattasi di atti di gestione del rapporto di lavoro. <br />	<br />
Di conseguenza, trova applicazione all’odierna controversia il principio secondo il quale, nell&#8217;attuale assetto del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la giurisdizione del giudice amministrativo continua a sussistere solo con riguardo alle controversie inerenti le procedure concorsuali e gli atti amministrativi concernenti la macro &#8211; organizzazione, che conservano il loro statuto pubblicistico. <br />	<br />
Tutte le altre controversie attinenti il rapporto di lavoro spettano, invece, alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell&#8217;art. 63, d.lg. n. 165 del 2001 (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 12 novembre 2009 , n. 5046). <br />	<br />
In particolare, ai fini dell’applicazione della norma, vanno intesi come atti di macro-organizzazione solamente quei provvedimenti volti alla fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell&#8217;organizzazione degli uffici pubblici (T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 03 febbraio 2009 , n. 34), o quelli concernenti l&#8217;assetto organizzativo fondamentale dell&#8217;Amministrazione, non anche gli atti &#8211; come quelli in esame &#8211; inerenti le misure regolative della relazione lavorativa, affidati invece alla cognizione del g.o., in funzione di giudice del lavoro (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 26 febbraio 2008 , n. 962; vedasi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 26 febbraio 2008 , n. 962; ed anche, per applicazioni generali, Consiglio Stato , sez. V, 15 ottobre 2009 , n. 6327; Cassazione civile , sez. un., 16 febbraio 2009 , n. 3677; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 11 febbraio 2009 , n. 1366).<br />	<br />
Conseguentemente, poiché l’atto impugnato non concerne una procedura concorsuale e non rientra tra gli atti di macroorganizzazione, il giudice amministrativo è carente di giurisdizione, che va declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. <br />	<br />
Sussistono giustificate ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cpa.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Caterina Criscenti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-1-2012-n-16/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2012 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa un&#8217;esclusione da procedura di gara ed aggiudicazione ad impresa controinteressata, disponendo che la stazione appaltante riammetta l’offerta della deducente, ripetendo il procedimento di gara. Nel caso specifico si discuteva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sopraelevazione di una discarica in Provincia di Trento per importo pari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa un&#8217;esclusione da procedura di gara ed aggiudicazione ad impresa controinteressata, disponendo che la stazione appaltante riammetta l’offerta della deducente, ripetendo il procedimento di gara. Nel caso specifico si discuteva della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sopraelevazione di una discarica in Provincia di Trento per importo pari ad € 1.718.925, con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale. Il plico della ricorrente presentava uno squarcio ed il collegio giudicante in primo grado, dopo aver ha visionato lo stato di detto plico, ha ritenuto fondato un difetto di istruttoria. Cio&#8217; perche&#8217; il Presidente del seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente basandosi su quanto era stato riferito da soggetto non competente, senza valutare l’esaustività e significatività dell’istruttoria interna espletata dall’ufficio protocollo; l’esclusione invece, avrebbe dovuto essere fondata su valutazioni eseguite direttamente dal seggio di gara, al quale il bando riservava l’esame delle fattuali “circostanze concrete” che potevano condurre a valutare sussistente la violazione della segretezza dell’offerta; inoltre, l’integrità della sigillatura del plico non era in discussione, e la stessa lacerazione non consentiva la manomissione del contenuto del plico tramite la possibilità di accedere alla documentazione ivi contenuta per sottrarre, sostituire o inserire atti e buste. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00083/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09732/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello numero di registro generale 9732 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Provincia autonoma di Trento</b> in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Viminale n. 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Medit Costruzioni s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Zortea s.r.l. </b>in persona del legale rappresentante in proprio e quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea con <b>Rauzi Giuseppe e c. s.n.c.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Provincia di Trento n. 00088/2011, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA D&#8217;APPALTO PER L&#8217;AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA DISCARICA NEL COMUNE DI ROVERETO.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Medit Costruzioni s.r.l. e di Zortea s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di associazione temporanea di imprese;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Meloni, per delega dell&#8217;avvocato Lorenzoni, Pappalepore, per delega dell&#8217;Avvocato Rodio, e Vannicelli;	</p>
<p>Ritenuto che l’ordinanza appellata non provoca, allo stato, alcun danno grave ed irreparabile alla parte appellante, posto che il primo giudice ha fissato l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito alla data del 23 febbraio 2021;<br />	<br />
Rilevato che le questioni proposte troveranno definizione in quella sede con l’approfondimento proprio dell’esame di merito;<br />	<br />
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello cautelare;<br />	<br />
Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio cautelare debbano essere integralmente compensate	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9732/2011).	</p>
<p>Compensa integralmente spese ed onorari del presente grado della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-83/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.80</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla un&#8217; autorizzazione integrata ambientale rilasciata per un impianto di incenerimento su progetto di ammodernamento della centrale elettrica di Scarlino (il merito era stato fissato per il quarto mese successivo). La sentenza di primo grado, quindi non sospesa, desumeva argomenti di illegittimita&#8217; dal numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.80</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla un&#8217; autorizzazione integrata ambientale rilasciata per un impianto di incenerimento su progetto di ammodernamento della centrale elettrica di Scarlino (il merito era stato fissato per il quarto mese successivo). La sentenza di primo grado, quindi non sospesa, desumeva argomenti di illegittimita&#8217; dal numero abnorme di prescrizioni della VIA, di carattere indeterminato, evidenziando vizio istruttorio; inoltre, uno stesso impianto, operante inizialmente come centrale elettrica a biomasse, divenuto nel corso del procedimento un vero e proprio inceneritore o coinceneritore, avrebbe richiesto un nuovo percorso valutativo della procedura di VIA, in ragione delle diverse e più intense prescrizioni poste a tutela della salute umana e ambientale. Le affermazioni contenute in una pluralita&#8217; di Relazioni, ancorchè contestate, non sono apparse del tutto implausibili, così che nella contrapposizione degli interessi in gioco si e&#8217; ritenuto prevalente quello alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. In conseguenza l’istanza cautelare sulla sentenza di annullamento e&#8217; stata respinta, fermo restando l’obbligo, per l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, di adottare ogni utile misura a tutela dell’ambiente e della salute che si rendesse necessaria proprio per effetto della impugnata decisione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00080/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10189/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10189 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>PROVINCIA DI GROSSETO</b>, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>WWF ITALIA &#8211; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD FUND FOR NATURE ONLUS, ASSOCIAZIONE FORUM AMBIENTALISTA MOVIMENTO ROSSO-VERDE, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI &#8211; COLDIRETTI GROSSETO, COMITATO PER IL NO ALL&#8217;INCENERITORE DI SCARLINO</b>, ognuno in persona del proprio rispettivo legale rappresentante in carica, nonché <b>RENZO FEDI, ALDUVINCA MEOZZI, FIORENZO FERRI, NORIS GUIDONI, CLAUDIO DEL DOTTORE, ENIO MAESTRINI, ALBERTO RUSTICI, LUCIANO CASSIGOLI, ERMINIO MAURO ONTANI, MARIO MONCIATTI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Luca Fiormonte, in Roma, via Bafile, n. 5: 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>SCARLINO ENERGIA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 01765/2011, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SU PROGETTO DI AMMODERNAMENTO CENTRALE ELETTRICA DI SCARLINO;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Wwf Italia &#8211; Associazione Italiana Per il World Fund For Nature Onlus;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Zuccaro;	</p>
<p>Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che le questioni prospettate necessitano dell’esame approfondito proprio della fase di merito, così che è opportuno fissare sin d’ora fissare l’udienza pubblica del 4 maggio 2012 per la trattazione del merito;<br />	<br />
Considerato, quanto al profilo del danno, che, a fronte delle peraltro non inequivoche conclusioni contenute nelle Relazione in data 3 settembre 2011 dell’ARPAT (inviata alla Provincia di Grosseto ed ai Comuni di Scarlino e di Follonica con la nota prot. 60848 del 15 settembre 2011), le conclusioni contenute nella relazione in data 1° gennaio 2012 del consulente del Comune di Follonica, ancorchè contestate nella odierna discussione, non appaiono del tutto implausibili, così che nella contrapposizione degli interessi in gioco deve ritenersi prevalente quello alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica;<br />	<br />
Ritenuto che pertanto l’istanza cautelare deve essere respinta, fermo restando l’obbligo all’Amministrazione Provinciale di Grosseto di adottare ogni utile misura a tutela dell’ambiente e della salute che si rendesse necessaria proprio per effetto della impugnata decisione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10189/2011), con compensazione delle spese.<br />	<br />
Fissa per la trattazione dell’affare l’udienza pubblica del 4 maggio 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-11-1-2012-n-80/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2012 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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