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	<title>11/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/1/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.142</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-1-2008-n-142/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-1-2008-n-142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.142</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Lo Presti F. e B. Baghiglioni, E. e G. Federici (Avv. Ti I. Cardarelli, C. Martelli, F. valeri, R. Valeri) c/ Provincia di Viterbo (Avv. Prov.) sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. nelle ipotesi di occupazione illegittima di fondi da parte della P.A. e sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-1-2008-n-142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.142</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-11-1-2008-n-142/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.142</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti    &#8211; Est. Lo Presti<br /> F. e B. Baghiglioni, E. e G. Federici (Avv. Ti I. Cardarelli, C. Martelli, F. valeri, R. Valeri) c/ Provincia di Viterbo (Avv. Prov.)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. nelle ipotesi di occupazione illegittima di fondi da parte della P.A. e sulle conseguenze della mancata indicazione dei termini nella procedura espropriativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza –  Espropriazioni  &#8211; Occupazione illegittima &#8211; Giurisdizione del G.A.- Sussiste – Ragione.<br />
2.  Espropriazioni – Dichiarazione P.U. &#8211; Mancata indicazione dei termini – Conseguenza – Illegittimità del procedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle ipotesi di occupazione illegittima – nella specie basata su una dichiarazione di pubblica utilità priva della fissazione dei termini di legge &#8211; di un fondo da parte della P.A. seguita da irreversibile trasformazione dell’area per effetto dell’ultimazione dell’opera, poiché l’attività materiale di immissione persegue comunque interessi di natura pubblica.<br />
2.  In tema di espropriazioni, la mancata indicazione dei termini per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa, di cui all&#8217;art. 13 l. n. 2359/1865 determina l&#8217;illegittimità ab origine dell’intero procedimento, dovendosi escludere che vi possano essere successive indicazioni di detti termini ovvero atti di sanatoria della dichiarazione di pubblica utilità in cui essi siano omessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</B><br />
<i><b>&#8211; SEZIONE II &#8211;</b></i></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA INTERLOCUTORIA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 11851/2002  proposto da</p>
<p><b>Barghiglioni Flaminia, Barghiglioni Romolo, Federici Elvira e Federici Giuliana</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Italo Cardarelli, Cecilia Martelli, Fernando Valeri e Raffaella Valeri ed elettivamente domiciliati in Roma, via Alessandria 208, presso lo studio del primo, <br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La <b>Provincia di Viterbo</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Teresa Stringola dell’Avvocatura dell’Ente, domiciliata per legge presso la segreteria della Sezione ,<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,  non costituito in giudizio<br />
<b></p>
<p align=center>
per </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il risarcimento integrale del danno subito a seguito di occupazione usurpativa ovvero, in via subordinata, di accessione invertita dei terreni di proprietà dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo, previo annullamento, ove occorra, delle delibere di Giunta nn. 239 del 20.11.1989, 2593 del 19.12.1991 e 521 del 18.3.1992 e del decreto di esproprio n. 345 del 28.6.2001 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.  </p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Viterbo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 &#8211; relatore il Cons. Giampiero Lo Presti –  gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il proposto gravame  gli odierni ricorrenti espongono che, con deliberazione del Consiglio Provinciale di Viterbo n. 239 del 20.11.1989, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di collegamento della strada provinciale Sanmartinese con la strada statale Cassia, in località Pietrare (strada provinciale Sanmartinese 3° lotto), implicante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78 ai fini dell’espropriazione dei terreni di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dell’opera.<br />
Lamentano i ricorrenti la mancata previsione, in seno a detto atto, dei termini di inizio e conclusione dei lavori e dell’espropriazione, termini fissati soltanto con la successiva delibera n. 2593 del 19.12.1991, con la quale venne disposta l’occupazione di urgenza delle aree occorrenti, e successivamente prorogati con delibere di Giunta, mai comunicate e indicate soltanto nel successivo decreto di esproprio, n. 80 del 13.2.1997, n. 55 del 17.3.1999, e con ulteriore delibera dirigenziale n. 11/37/G del 14.3.2001; il decreto di esproprio sarebbe invece stato adottato soltanto in data 28.6.2001 quando la realizzazione dell’opera era stata già compiuta.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
violazione dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, violazione dei principi in materia di espropriazione, eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.<br />
Assumono in sostanza i ricorrenti che, considerata la mancata previsione dei termin dei lavori e dell’esproprio nell’atto di avvio della procedura, implicante la dichiarazione di pubblica utilità, e la realizzazione dell’opera pubblica precedentemente all’emanazione del decreto di esproprio, si sarebbero realizzati gli estremi della c.d occupazione usurpativa o, in subordine, dell’accessione invertita e chiedono conseguentemente la condanna della Provincia di Viterbo al risarcimento del danno nella misura del valore venale dell’intera area occupata (pari a mq 6460), previo annullamento di tutti gli atti della procedura, ove necessario.<br />
Si è costituita l’intimata Amministrazione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e contestando, nel merito,  la fondatezza delle dedotte doglianze anche con riferimento all’estensione delle aree effettivamente interessate dalla realizzazione dell’opera ed alla conseguente misura del risarcimento richiesto.<br />
La Regione Lazio, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2007 la causa è stata rimessa in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>In via preliminare va esaminata la questione di giurisdizione introdotta dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
Si assume che, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di procedura espropriativa iniziata con dichiarazione di pubblica utilità priva dell’indicazione dei termini di inizio e conclusione dei lavori e dell’espropriazione prescritti dall’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, tutti gli atti  risulterebbero nulli in quanto adottati in carenza di potere, con conseguente appartenenza della giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno provocato dall’occupazione delle aree al giudice ordinario quale giudice dei diritti soggettivi.<br />
Nel caso in esame, dunque, in disparte la questione dell’ammissibilità e della legittimità della fissazione dei termini in atti successivi (il provvedimento col quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza reca la determinazione dei termini di avvio e conclusione dei lavori e del procedimento), la domanda di risarcimento del danno formulata in relazione all’ipotizzata occupazione usurpativa o anche solo appropriativa delle aree per la realizzazione dell’opera pubblica esulerebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo adito.<br />
L’assunto non convince.<br />
Nel quadro normativo venutosi a formare con l&#8217;art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l&#8217;art. 53 del testo unico sull&#8217;esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell&#8217;Amministrazione connesso all&#8217;esercizio della funzione pubblica.<br />
Continua invece a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che &#8211; pur se attinenti in senso lato ad «aspetti dell&#8217;uso del territorio» &#8211; siano riconducibili a «strumenti intrinsecamente privatistici» (e non all&#8217;esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica.<br />
La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un&#8217;opera da parte dell&#8217;amministrazione su un proprio terreno), mentre va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’Amministrazione ha occupato il fondo ed ha eseguito l&#8217;opera in esecuzione di atti autoritativi, espressivi di poteri pubblicistici, benché illegittimi, ovvero non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine e ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico. <br />
La sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è stata confermata di recente dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per quanto riguarda l’ipotesi di risarcimento dei danni da occupazione di un fondo a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, con irreversibile trasformazione dell’area ed ultimazione dell’opera pubblica, senza che  sia intervenuto il decreto di esproprio entro i termini (decisione n. 9 del 30 luglio 2007); ed è stata ribadita ancora per l’ipotesi di occupazione illegittima, perché basata su dichiarazione di pubblica utilità priva della fissazione dei termini di legge, seguita da irreversibile trasformazione dell’area ed ultimazione dell’opera pubblica (decisione n. 12 del  22 ottobre 2007 ) trattandosi vieppiù di fattispecie in cui l’intero procedimento è qualificato fin dall’inizio dall’esercizio della pubblica funzione.<br />
Ciò premesso, osserva il Collegio che la fattispecie oggetto del giudizio debba essere qualificata come di occupazione illegittima seguita da irreversibile trasformazione dell’area per effetto dell’ultimazione dell’opera pubblica; la controversia appartiene quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, considerato che l’attività materiale di immissione in possesso rimane qualificata in termini di valenza pubblicistica in ragione della sussistenza di una dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Il rilievo provvedimentale della dichiarazione e la sua conseguente capacità di incidere in senso costitutivo sulla sfera giuridica dei proprietari attraggono tutta l’attività successiva nell’area della pubblica funzione espropriativa, senza che l’illegittimità connessa alla mancata originaria indicazione dei termini del procedimento possa dequotare la valenza giuridica di un’attività funzionalizzata a scopi specifici e concreti di pubblica natura e utilità; il che basta a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Né la superiore conclusione può essere smentita dal fatto che, con atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità (mancante dell’indicazione dei termini ex art. 13 della legge 2359/1865), siano stati determinati i termini e previste le successive proroghe.<br />
Infatti la mancata indicazione dei termini per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa, di cui all&#8217;art. 13 l. n. 2359 del 1865 determina l&#8217;illegittimità ab origine dell’intero procedimento, dovendosi escludere che vi possano essere successive indicazioni di detti termini ovvero atti di sanatoria della dichiarazione di pubblica utilità in cui essi siano omessi (cfr. in senso conforme Cassazione civile , sez. un., 30 marzo 2007 , n. 7881).<br />
L’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, va quindi rigettata alla stregua delle superiori considerazioni.<br />
Ciò premesso, onde potere decidere in via definitiva sulla domanda, e impregiudicata ogni ulteriore questione in punti di diritto, ritiene il Collegio di dovere disporre consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di acquisire i necessari elementi di cognizione in ordine alle seguenti circostanze:<br />
-) puntuale identificazione dell’area interessata dalla realizzazione dell’opera pubblica, di cui alla dichiarazione di pubblica utilità indicata in epigrafe e al certificato di collaudo in atti, e della sua effettiva estensione;<br />
-) puntuale identificazione di eventuali aree che, benché non direttamente interessate dalla realizzazione dell’opera, risultino irreversibilmente trasformate o, comunque, compromesse, in ragione della dipendenza funzionale con l’opera;<br />
-) indicazione dello stato delle ulteriori aree comunque implicate dall’occupazione e della loro attuale destinazione d’uso,  precisando se esse siano state rilasciate ai proprietari;<br />
-) computo del valore venale delle aree predette, al momento dell’occupazione, tenuto conto dello stato dei luoghi e della destinazione urbanistica.<br />
All’uopo nomina consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Ezio Vaccari, con studio in Roma, Via Germanico n. 66,  il quale presterà giuramento nelle forme di legge davanti al giudice relatore al momento del deposito della relazione di consulenza.<br />
Assegna al consulente il termine complessivo di centoventi giorni a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione della presente decisione.<br />
Faculta le parti alla nomina di consulenti di parte nelle forme di rito.<br />
Liquida in complessivi euro 1500,00 l’anticipo dei compensi spettanti al C.T.U. che pone provvisoriamente a carico dei ricorrenti.<br />
Fissa per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2008;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone consulenza tecnica d’ufficio secondo quanto indicato in parte motiva.<br />
Nomina consulente tecnico d’ufficio l’Ing. Ezio Vaccari, il quale presterà giuramento nelle forme di legge davanti al giudice relatore al momento del deposito della relazione di consulenza.<br />
Assegna al consulente il termine complessivo di centoventi giorni a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione della presente decisione.<br />
Faculta le parti alla nomina di consulenti di fiducia nelle forme di rito fino al momento dell’inizio delle operazioni peritali.<br />
Liquida in complessivi euro 1500,00 l’anticipo dei compensi spettanti al C.T.U. che pone provvisoriamente a carico dei ricorrenti.<br />
Rinvia la causa per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 18 giugno 2008.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2007, con l’intervento dei signori Magistrati:</p>
<p>Dr. Luigi TOSTI                              &#8211; Presidente<br />
Dr. Silvestro Maria RUSSO              &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giampiero LO PRESTI            &#8211; Consigliere, estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-576/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.576</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Est. Segreto &#8211; PM. IannelliPietropaolo Volpe (avv. Sciaudone, Di Donato) c. Ministero della Salute (avv. Stato) e Liquidazione ex Usl 42 (avv. Coletti, Mazzeo) fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sul nesso causale e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-576/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-576/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Est. Segreto &#8211; PM. Iannelli<br />Pietropaolo Volpe (avv. Sciaudone, Di Donato) c. Ministero della Salute (avv. Stato) e Liquidazione ex Usl 42 (avv. Coletti, Mazzeo)</span></p>
<hr />
<p>fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sul nesso causale e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Comportamento omissivo – Nesso causale – Principi ex artt. 40 e 41 c.p. – Applicabilità – Prevedibilità dell’evento in base alle conoscenze scientifiche – Rilevanza.</p>
<p>2.  Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Fatto dannoso lungolatente (Danno da contagio per soggetto emotrasfuso) – Ministero della Salute – Obbligo di controllo sull’utilizzo di sangue non infetto &#8211; Conoscenza oggettiva della possibile veicolazione del virus – Condotta omissiva – Nesso causale – Assenza di fattori alternativi – Sussiste.</p>
<p>3.  Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Fatto dannoso lungolatente (Danno da contagio per soggetto emotrasfuso) – Prescrizione – Decorrenza – Dies a quo – Diagnosi o diagnosticabilità della malattia secondo l’ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze tecniche.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della valutazione della responsabilità aquiliana per comportamento omissivo il nesso causale deve essere indagato alla luce dei principi ex artt. 40 e 41 c.p., tenendo conto del giudizio di prevedibilità dell’evento in base alle conoscenze scientifiche.</p>
<p>2.  Premesso che sul Ministero grava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, accertata l’omissione di attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell’evento.<br />
3.  Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo o doloso di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sul nesso causale e la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/11547_CASS_11547.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-576/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.578</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-578/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-578/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.578</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Segreto – PM. Iannelli Ministero della Salute (avv. Stato) c. Sebastiana Caltabiano (avv. M. Lana, A.G. Lana) fatto dannoso lungolatente: le SU delimitano l&#8217;ambito dei soggetti che hanno diritto all&#8217;indennizzo una tantum di cui all&#8217;art. 2, 2&#176; co. l. n&#176; 210/1992 s.m.i. 1.- Risarcimento del danno</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Segreto – PM. Iannelli<br /> Ministero della Salute (avv. Stato) c. Sebastiana Caltabiano (avv. M. Lana, A.G. Lana)</span></p>
<hr />
<p>fatto dannoso lungolatente: le SU delimitano l&#8217;ambito dei soggetti che hanno diritto all&#8217;indennizzo una tantum di cui all&#8217;art. 2, 2&deg; co. l. n&deg; 210/1992 s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.- Risarcimento del danno &#8211; Fatto dannoso lungolatente – Indennizzo ex art. 2 2° co. l. 210/1992 – Soggetti percipienti – Determinazione – Offesi da una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria – Altri offesi – Inapplicabilità.</p>
<p>2. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Fatto dannoso lungolatente – Indennizzo ex art. 2 2° co. l. 210/1992 – Soggetti percipienti – Determinazione – Offesi da una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria – Questione di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.- L’indennizzo aggiuntivo sotto forma di assegno una tantum di cui all’art. 2, 2° co. della l. n° 210 del 1992 non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV, in quanto il predetto comma dell’art. 2 limita il beneficio ai soli soggetti di cui all’art. 1, 1° co. della l. n. 210 del 1992, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione permanente alla salute da vaccinazione obbligatoria.</p>
<p>2. – Non è configurabile una illegittimità costituzionale laddove l’indennizzo aggiuntivo sotto forma di assegno una tantum di cui all’art. 2, 2° co. della l. n° 210 del 1992 non è applicabile ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale o da infezione HIV ma ai soli soggetti di cui all’art. 1, 1° co. della l. n. 210 del 1992, e cioè a quanti abbiano subito una menomazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</a></p>
<p>Pres. Carbone – Est. Segreto – PM. Iannelli Ministero della Salute (avv. Stato) c. Maria Vincenza Gazzaneo (avv. Formato) fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sull&#8217;elemento psicologico della colpa Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Fatto dannoso lungolatente (Danno da contagio per soggetto emotrasfuso)- Comportamento omissivo – Elemento psicologico</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-11-1-2008-n-579/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Est. Segreto – PM. Iannelli<br /> Ministero della Salute (avv. Stato) c. Maria Vincenza Gazzaneo (avv. Formato)</span></p>
<hr />
<p>fatto dannoso lungolatente: precisazioni delle SU sull&#8217;elemento psicologico della colpa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Risarcimento del danno – Responsabilità aquiliana – Fatto dannoso lungolatente (Danno da contagio per soggetto emotrasfuso)- Comportamento omissivo – Elemento psicologico – Colpa &#8211; Prevedibilità ed evitabilità dell’evento – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della valutazione della responsabilità aquiliana per comportamento omissivo relativo alla responsabilità per fatto dannoso lungolatente l’elemento psicologico  della colpa deve ritenersi sussistente in conseguenza della prevedibilità dell’evento (nel caso si specie il contagio era intervenuto nel 1991 per trasfusione ma il test per la rilevazione del virus era già conosciuto sin dal 1988).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a></p>
<p>Pres. Corsaro Est. SantoleriEdilgerisi S.r.L. (Avv. G. Pallotta) c/ Comune di Marino (Avv. G. Lais) in tema di decadenza quinquennale dei vincoli paesaggistici ex art. 2 l. n. 1187/1968 1. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore &#8211; Vincoli &#8211; Decadenza quinquennale – Art. 2 l. n. 1187/1968 &#8211; Applicabilità &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro     Est. Santoleri<br />Edilgerisi S.r.L. (Avv. G. Pallotta) c/ Comune di Marino (Avv. G. Lais)</span></p>
<hr />
<p>in tema di decadenza quinquennale dei vincoli paesaggistici ex art. 2 l. n. 1187/1968</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Piano regolatore &#8211; Vincoli &#8211; Decadenza quinquennale – Art. 2 l. n. 1187/1968 &#8211; Applicabilità &#8211; Condizioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento – Motivazione sull’interesse pubblico – Necessità – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>3.	Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo &#8211; Annullamento giurisdizionale – Vizi formali – Domanda risarcitoria – Valutazione – Previa rinnovazione procedimentale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, il principio della decadenza quinquennale ex art. 2 l. n. 1187/1968 si applica  soltanto ai vincoli di piano regolatore che incidono su beni determinati, assoggettandoli ad espropriazione o ad inedificabilità, e che svuotano  il contenuto del diritto di proprietà. Infatti, soltanto tali vincoli incidono sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale o da diminuirne il valore di scambio.<br />
2. In materia edilizia, l’annullamento di una concessione due anni dopo il rilascio e in presenza di un intervento edilizio quasi completato necessita una motivazione adeguata sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto. Infatti, il provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all’interesse pubblico attuale quando, in relazione al tempo trascorso dall’adozione dell’atto viziato, si siano consolidate situazioni soggettive per la cui rimozione sono necessarie ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità.<br />
3. In sede giurisdizionale l’annullamento per vizi di ordine formale che non escludono, ma anzi consentono un nuovo esercizio del potere, permette la valutazione della domanda risarcitoria soltanto all’esito del nuovo esercizio del potere poiché l’annullamento di un atto per vizi formali – nella specie per difetto di motivazione &#8211; non comporta alcun giudizio circa la spettanza del bene della vita connesso all’interesse fatto valere dal ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di decadenza quinquennale dei vincoli paesaggistici ex art. 2 l. n. 1187/1968</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>R.G. n. 12982/04</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211;	Sezione  Seconda Bis &#8211;</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Francesco Corsaro        Presidente; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore;                         Dott. Solveig Cogliani           Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12982/04, proposto dalla</p>
<p> <b>società EDILGERISI S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giampiero Pallotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nomentana n. 76</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI MARINO</b> in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Lais ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via C. Monteverdi n. 20</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della deliberazione del Consiglio Comunale di Marino n. 45 del 14/11/03 che ha annullato la deliberazione consiliare n. 50 del 29/10/01; <br />	<br />
&#8211;	del provvedimento prot. n. 44468 del 19/10/04, successivamente notificato alla ricorrente, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Marino ha annullato la concessione edilizia n. 9/98/SM rilasciata il 3/4/02 e la successiva variante n. 9/98/SM/V del 30/1/03;<br />	<br />
&#8211;	della successiva determinazione 5/11/04 del medesimo ufficio, con la quale si è ordinata l’immediata sospensione dei lavori a seguito di annullamento degli atti autorizzativi.<br />	<br />
nonché per la condanna<br />
al risarcimento del danno ingiusto ai sensi della L. 205/00 e 35 del D.Lgs. 31/3/98 n. 80, come modificato dall’art. 7 della L. 205/00.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2007 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente è proprietaria di un terreno sito in Marino – Località Santa Maria delle Mole, Via G. Prati, distinto in catasto con le particelle nn. 127, 128, 129,130,131,193,195, 1017 e 1027 del foglio 26 e pari a mq. 4790.<br />
Secondo le prescrizioni del vecchio piano regolatore generale di Marino, risalente al 1979, il terreno in questione ricadeva in zona B (comprensiva di aree interessate da fenomeni di urbanizzazione in corso di sviluppo, nelle quali l’edificazione è regolata con l’adozione di P.P. di attuazione del P.R.G.) – sottozona B3.<br />
Il P.R.G. del 1979 prevedeva per dette aree un doppio regime:<br />
&#8211; in caso di adozione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, ovvero di piani convenzionati di lottizzazione di iniziativa privata, era previsto l’indice di fabbricabilità indicato nella tabella A allegata al piano regolatore (nella fattispecie<br />
&#8211; in caso di intervento diretto senza la previa pianificazione attuativa, l’indice di fabbricabilità era ridotto a 2.00 mc/mq  (art. 8 N.T.A. del P.R.G.).<br />
Con delibera n. 62 del 24/11/00 il Comune ha adottato una variante generale che ridisegnava il regime relativamente alla zona in questione, confermando gli indici di fabbricabilità già previsti nella tabella A annessa al vecchio P.R.G. (per la zona in questione l’indice di fabbricabilità di 3.00 mc/mq).<br />
In data 29/10/01 il Comune di Marino ha approvato la delibera n. 50 secondo cui, ritenendo ormai decaduti i vincoli di inedificabilità per decorso del termine quinquennale, ed applicando le misure di salvaguardia collegate alla variante generale al PRG, ha ritenuto applicabile gli indici di fabbricabilità già previsti nella tabella A delle NTA del P.R.G., con le limitazioni previste dalla legge 1150/42 art. 41 quinquies, comma 6 (in pratica nella zona in questione (B3) l’indice di fabbricabilità di 3.00 mc/mq).<br />
In data 3/4/02 la ricorrente ha quindi ottenuto il rilascio della concessione edilizia n. 9/98/SM ed in data 30/1/03 ha ottenuto il rilascio della variante n. 9/98/SM/V per la realizzazione di un edificio ad uso abitativo con indice di fabbricabilità pari a 3.00 mc/mq.<br />
Con nota del 7/8/03 n. 33883 il Comune di Marino ha comunicato alla società ricorrente l’inizio del procedimento per il riesame ed eventuale annullamento della concessione edilizia n. 9/98/SM del 3/4/02 e successiva variante n. 9/98/SM/V del 30/1/03, per contrasto con la normativa degli artt. 4, 6 e 8 delle N.T.A. del P.R.G.<br />
Con delibera n. 45 del 14/11/03 il Comune di Marino ha annullato la propria deliberazione n. 50 del 29/10/01 e quindi, in data 19/10/04, quando lo stato di esecuzione dei lavori era pari a circa l’80% del totale (cfr. relazione del consulente tecnico di parte Arch. Giuseppe Casicci in data 19/7/07 allegato agli atti di causa), il Comune di Marino ha adottato il provvedimento impugnato, con il quale ha annullato la concessione edilizia e successiva variante a suo tempo rilasciate alla società ricorrente.<br />
Avverso detto provvedimento (ed avverso la delibera consiliare presupposta n. 45/03) la società ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione della L. 1187/68. Violazione delle NTA del PRG di Marino. Eccesso di potere.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che i vincoli connessi al P.R.G. sarebbero venuti meno per inutile decorso del termine quinquennale.<br />
Inoltre il provvedimento di annullamento sarebbe stato adottato senza la necessaria istruttoria volta ad accertare se effettivamente la zona di Santa Maria delle Mole presentasse il lamentato deficit di superficie per spazi pubblici, e senza aver preventivamente individuato quale dovesse essere l’indice fondiario medio applicabile.<br />
2)	Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Violazione della variante generale al PRG di Marino. Eccesso di potere.<br />	<br />
Lamenta la ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza tener minimamente conto del contenuto della variante generale al PRG in corso di approvazione presso la Regione Lazio secondo cui (art. 30 NTA), l’indice di fabbricabilità per la zona B3 sarebbe pari a 3.00 mc/mq e quindi lo stesso utilizzato per la costruzione del fabbricato in questione.<br />
Di qui i vizi di difetto di motivazione e di irragionevolezza.<br />
3)	Violazione dei principi in materia di autotutela amministrativa. Eccesso di potere.<br />	<br />
Ritiene la ricorrente che l’esercizio del potere di autotutela non sarebbe stato attuato nel rispetto dei principi delineati dalla giurisprudenza.<br />
Sarebbe infatti carente nella motivazione, non sarebbero esplicitate le ragioni di pubblico interesse non limitate al solo ripristino della legalità, non sarebbe stato valutato l’affidamento creatosi in considerazione del tempo trascorso, ed infine, non sarebbe stata espletata un’istruttoria completa  sulla effettiva situazione di fatto.<br />
4)	Violazione delle NTA del PRG. Violazione della Variante generale. Eccesso di potere.<br />	<br />
Estende la ricorrente le censure già svolte nei confronti del provvedimento di annullamento in autotutela nei confronti della delibera consiliare n. 45 del 2003 che ha annullato la delibera n. 50 del 2001.<br />
5)	Illegittimità derivata.<br />	<br />
Rileva la ricorrente che la caducazione del provvedimento impugnato comporterebbe anche la decadenza del provvedimento di sospensione dei lavori per illegittimità derivata.<br />
Insiste quindi la ricorrente per l’accoglimento del ricorso e formula domanda risarcitoria.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Marino che ha controdedotto in merito alle censure proposte ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.<br />
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2007 su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Ritiene il Collegio di dover esaminare preliminarmente, per ragioni logiche, il primo motivo di impugnazione diretto a sostenere la piena legittimità della concessione edilizia annullata.<br />
La censura è infondata alla stregua di quanto già in precedenza precisato dalla Sezione in fattispecie analoghe (cfr. T.A.R Lazio Sez. II Bis n. 2607/07; 2604/07; 2605/07).<br />
Il Tribunale ha già precisato che  “numerose decisioni dei giudici amministrativi hanno univocamente statuito, con orientamento consolidato ribadito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che i vincoli di piano regolatore ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano  il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il valore di scambio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 8286; id., 14 settembre 2005, n. 7002; T.A.R. Toscana, Sez. III, 14 settembre 2004, n. 3767; Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 432; id., 10 agosto 2004, n. 5490; id., 22 giugno 2004, n. 4426; id., 24 febbraio 2004, n. 745).<br />
….”Si rileva, in ogni caso, che la previsione di uno strumento urbanistico che subordina l’attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo, non integra gli estremi del vincolo espropriativo, in quanto non impedisce in modo assoluto l’edificazione e non svuota quindi di ogni contenuto il relativo diritto di proprietà. Conseguentemente tale previsione non è soggetta alla decadenza  di cui all’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4812)”.<br />
Nella fattispecie, poi non poteva sussistere alcun vincolo di inedificabilità assoluta atteso che lo stesso P.R.G. consentiva anche l’intervento diretto, sebbene con un indice di edificabilità ridotto: deve ritenersi pertanto che detto vincolo costituisse esclusivamente espressione della potestà conformativa propria della pianificazione urbanistica e come tale non fosse soggetto a decadenza.<br />
Ne consegue, che non essendo decaduto il vincolo, doveva ritenersi applicabile la previsione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del 1979, e che quindi l’indice di fabbricabilità da utilizzarsi per la zona in questione avrebbe dovuto essere quello ridotto e pari a 2.00 mc/mq, e non quello previsto dalla tabella A, utilizzabile esclusivamente nel caso di edificazione in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi.<br />
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di impugnazione.<br />
Il secondo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.<br />
Con il terzo motivo lamenta la violazione dei principi ormai consolidati in giurisprudenza in merito all’esercizio del potere di autotutela in tema di annullamento di concessioni edilizie; con il secondo motivo lamenta la mancata considerazione delle disposizioni recate dalla variante generale al PRG di Marino in corso di approvazione.<br />
Come ha già ritenuto questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Bis n. 2220/07; 2604/07; 2605/07), in presenza di un intervento edilizio ormai quasi completato l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto.<br />
Occorre infatti ricordare che, nel caso di specie, la concessione edilizia è stata rilasciata il 3/4/02, la successiva variante reca la data del 30/1/03, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione è stata predisposta in data 7/8/2003 (prot. n. 33883), mentre l’annullamento della concessione è stato disposto con il censurato provvedimento adottato in data 19 ottobre 2004 e notificato in data 20/10/04.<br />
Poiché, infatti, la concessione edilizia è stata annullata a distanza di oltre due anni  dalla data del suo rilascio e quando il fabbricato era già stato quasi completato (cfr. relazione tecnica di parte allegata agli atti di causa), non può non ritenersi fondatamente consolidato in capo alla società ricorrente l’affidamento sulla legittimità del titolo precedentemente ottenuto, anche tenendo conto che la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela è stata inviata dopo oltre un anno dal rilascio del titolo, ed è poi trascorso un lunghissimo intervallo di tempo prima dell’adozione del provvedimento di annullamento, senza che l’Amministrazione avesse mai svolto alcun atto procedimentale o istruttorio tale da poter far prevedere alla parte interessata che il procedimento fosse ancora in corso. <br />
Occorreva, perciò, una particolare motivazione a supporto del provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, ove del caso, ritenuto prevalente rispetto all’interesse di cui era portatrice la ditta ricorrente. <br />
Invece, la motivazione addotta dal Comune al riguardo, identica per tutte le fattispecie analoghe concernenti gli annullamenti delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune nelle zone B e C di P.R.G. negli anni 2002 e 2003, si rivela nel caso di specie assolutamente inadeguata all’effettiva situazione fattuale e giuridica riscontrata nei luoghi interessati dagli interventi edilizi di cui trattasi.<br />
E’ stato, invero, statuito che il provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all’interesse pubblico attuale quando, in relazione al tempo trascorso dall’adozione dell’atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell’esistenza e dell’esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2002, n. 6113; Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4671).<br />
Viceversa, il Comune resistente nel provvedimento impugnato si è limitato a rilevare la prevalenza dell’interesse della collettività insediata sull’interesse del privato, nonché la lesività dell’alterazione del tessuto urbanistico-edilizio in termini di funzionalità e vivibilità dell’insediamento abitativo ivi insistente, senza aver preventivamente svolto una puntuale analisi sulla presunta carenza di opere di urbanizzazione nella zona nella quale è stato realizzato il fabbricato della ricorrente e senza indicare all’interno della motivazione perché dovesse essere sacrificato il pur consolidato interesse privato.<br />
L’Amministrazione, infatti, pur in presenza di interventi ormai sostanzialmente conclusi, con posizioni ormai consolidate e con il ragionevole affidamento creatosi in capo ai privati della legittimità degli atti, si è limitata a fornire  una motivazione identica per tutti i molteplici provvedimenti di annullamento emessi nei confronti di tutte le società interessate, con riguardo sia alle zone B e che C,  omettendo di esaminare compiutamente la concreta situazione di fatto, e motivando adeguatamente sulla ponderazione comparativa degli interessi.<br />
Ritiene il Collegio, in altre parole, che il Comune prima di disporre l’annullamento della concessione avrebbe dovuto valutare l’incidenza specifica dell’immobile in questione sulla vivibilità e funzionalità dell’intero insediamento abitativo, anche in considerazione dell’imminente approvazione, da parte dell’Autorità regionale, della nuova Variante Generale al P.R.G. adottata dal Comune di Marino con deliberazione consiliare n. 62 del 24 novembre 2000, in base alla quale l’intervento realizzato dalla ricorrente doveva ritenersi pienamente rispondente agli indici di fabbricabilità ivi contemplati.<br />
Ciò comporta la fondatezza dell’ulteriore profilo del difetto di istruttoria e di motivazione dedotti con il secondo  motivo di impugnazione<br />
Le superiori considerazioni  conducono all’accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Marino 19/10/04 prot. n. 44468  impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione comunale di Marino.<br />
Le predette considerazioni comportano invece il rigetto del ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio Comunale di Marino n. 45 del 2003 di annullamento della delibera consiliare n. 50 del 2001, mentre l’annullamento del provvedimento di annullamento della concessione edilizia comporta la caducazione per illegittimità derivata del provvedimento di sospensione dei lavori del 5/11/04<br />
Deve essere invece respinta la domanda risarcitoria proposta dalla società ricorrente, considerato che – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza &#8211; l’annullamento in sede giurisdizionale per vizi di ordine formale – quali sono il vizio di difetto di motivazione o di istruttoria – che non escludono, ma anzi consentono un nuovo esercizio del potere, permette la valutazione della domanda risarcitoria soltanto all’esito del nuovo esercizio del potere, e ciò in quanto l’annullamento di un atto per difetto di motivazione non comporta alcun giudizio circa la spettanza del bene della vita connesso all’interesse fatto valere dal ricorrente (cfr. Cons. Stato Sez. IV 30/6/06 n. 4234; T.A.R. Lombardia Sez. I Milano 4/4/06 n. 933; T.A.R. Lazio Sez. II 19/3/07 n. 2387; ecc.).<br />
Si rinvengono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis &#8211;<br />
così dispone in ordine al ricorso in epigrafe indicato:<br />
&#8211; accoglie il ricorso avverso provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Marino 19/10/04 prot. n. 44468,  e per l’effetto lo annulla;<br />
&#8211; accoglie il ricorso avverso il provvedimento del Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Marino del 5/11/04 n. 47616 di sospensione dei lavori a seguito dell’annullamento degli atti autorizzativi, e per l’effetto lo annulla;<br />
&#8211; respinge il ricorso avverso la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 14/11/03;<br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-1-2008-n-151/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.151</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2008-n-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2008-n-205/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.205</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Baudin ed altri (avv. Fenoglio) c. Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) i militari hanno diritto soltanto al riposo compensativo per straordinario prestato in assenza di copertura finanziaria 1. – Giustizia amministrativa – Sospensione feriale &#8211; Pubblico impiego – Applicazione. 2. &#8211; Militare</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-11-1-2008-n-205/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2008 n.205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<brZ> Baudin ed altri (avv. Fenoglio) c.<br /> Ministero Economia e Finanze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>i militari hanno diritto soltanto al riposo compensativo per straordinario prestato in assenza di copertura finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Sospensione feriale &#8211; Pubblico impiego – Applicazione.</p>
<p>2. &#8211; Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Lavoro straordinario – Retribuzione – Condizioni.</p>
<p>3. &#8211; Militare e militarizzato – Guardia di Finanza – Lavoro straordinario – Superamento copertura finanziaria – Riposo compensativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La sospensione feriale dei termini processuali si applica alle controversie di pubblico impiego.</p>
<p>2. – La retribuibilità del lavoro straordinario per i militari è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte degli Uffici contabili competenti e alla capienza del monte ore per il quale è individuata la copertura finanziaria.</p>
<p>3. – In caso di lavoro straordinario, in mancanza di copertura finanziaria  e a fronte di preventiva autorizzazione, i militari hanno diritto a riposi compensativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2008 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2008-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2008-n-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2008-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2008 n.26</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione di un muro se il provvedimento è emesso senza prima pronunciarsi sulle istanze in precedenza presentate tese a conseguire l’autorizzazione e/o il permesso di costruire. La parte ricorrente, finchè l’amministrazione non si pronuncerà sulle istanza, non dovrà proseguire alcun opera. (G.S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2008-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2008 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2008-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2008 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione di un muro se il provvedimento è emesso senza prima pronunciarsi sulle istanze in precedenza presentate tese a conseguire l’autorizzazione e/o il permesso di costruire. La parte ricorrente, finchè l’amministrazione non si pronuncerà sulle istanza, non dovrà proseguire alcun opera. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12201/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1876</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00026/2008 REG.ORD.<br />
N. 01079/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2007, proposto da:<b>Lidia Barbieri</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Celebrano, Giulio Celebrano, con domicilio eletto presso Andrea Avv. Celebrano in Latina, via Cesare Battisti N. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ponza</b>;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
ORDINANZA N. 76/07 PROT.N. 5676 DEL 26.07.2007 DI SOSPENSIONE LAVORI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che il ricorso in esame presenta apprezzabili profili di fondatezza per avere, il comune di Ponza, emesso gli impugnati provvedimenti monitori senza prima pronunciarsi sulle istanze datate 8 giugno e 12 luglio 2007 tese a conseguire l’autorizzazione e/o il permesso di costruire;</p>
<p>Ritenuto, per tale ragione, sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare, ferma restando che fino a quando non saranno esitate le suddette istanze è inibito alla ricorrente proseguire nell’esecuzione dei lavori;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Latina, accoglie, nei sensi in motivazione, la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11/01/2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Santino Scudeller, Presidente FF<br />
Davide Soricelli, Consigliere<br />
Giuseppe Rotondo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2008-n-26/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2008 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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