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	<title>11/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.128</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.128</a></p>
<p>Pres. Corsaro; Rel. Santoleri EUROPCAR LEASE S.r.l. (Avv.ti M. Tonucci, N. Romano e A. Fantini) c. POSTE ITALIANE S.p.A (Prof. Avv. A. Clarizia) e nei cfr. di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. (Avv. L. Piochi) e LEASYS S.p.A. (Avv.ti G. Magrone e A. Tozzi) sulla legittimità di criterio di valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.128</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro; Rel. Santoleri<br /> EUROPCAR LEASE S.r.l. (Avv.ti M. Tonucci, N. Romano e A. Fantini) c. POSTE ITALIANE S.p.A (Prof. Avv. A. Clarizia) e nei cfr. di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. (Avv. L. Piochi) e LEASYS S.p.A. (Avv.ti G. Magrone e A. Tozzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di criterio di valutazione dell&#8217;offerta che dia rilevanza ai vari parametri e gli nell&#8217;ambito dell&#8217;elemento prezzo; sulla deroga al principio di pubblicità delle sedute di gara nelle procedure negoziate indette ai sensi del D.lgs. n. 158/95</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Procedure ad evidenza pubblica – Criteri di aggiudicazione della gara – Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Commistione intrinseca tra i vari parametri presi in considerazione e graduatoria basata su valori e non su punteggi – Legittimità.</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Procedure ad evidenza pubblica – Procedura negoziata – Settori esclusi – Principio di pubblicità delle sedute di gara – Deroga – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittima la predisposizione da parte della stazione appaltante di un “sistema” di aggiudicazione nel quale i vari elementi di valutazione, dopo aver acquisito valore in via autonoma, riverberano i loro effetti sul parametro prezzo e danno origine ad una tipologia diversa di graduatoria basata non su punteggi, ma su valori. Esso appare pienamente rispondente ai criteri di aggiudicazione specifici per l’offerta economicamente più vantaggiosa, non essendovi alcuna norma né nazionale né comunitaria che imponga alla amministrazione di stabilire specifici punteggi numerici per ogni singolo parametro. Al riguardo, la giurisprudenza impone soltanto che i parametri di valutazione siano precostituiti, che siano noti ai concorrenti e che siano correttamente applicati dalla Commissione in sede di gara, ma non impone altri limiti alla discrezionalità della stazione appaltante.</p>
<p>2. Il principio di pubblicità delle sedute di gara è derogato dalla legislazione speciale operante nei settori esclusi ai sensi del D.Lgs. 158/95 e della Direttiva 93/38/CEE con riferimento alle procedure negoziali, in quanto in tali procedure, caratterizzate dalla snellezza e dalla elasticità, risulta giustificata la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo (1).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto cfr. Cons. Stato Sez. VI 4/11/02 n. 6004; 9/6/05 n. 3030; T.A.R. Lazio Sez. III Ter 14/2/02 n. 1024</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Terza Ter-</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Francesco Corsaro       &#8211; Presidente<br />
Dott. Stefano Fantini           &#8211; Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri      &#8211;   Consigliere, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso <b>n. 2742/06</b>, proposto da</p>
<p><b>EUROPCAR LEASE S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Tonucci, Nicola Romano e Alberto Fantini ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7.</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
POSTE ITALIANE S.p.A,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2.</p>
<p align=center>
e nei confronti delle società</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Leonardo Piochi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Anna Fabiani sito in Roma, Via Ottaviano n. 105<br />
<b>LEASYS S.p.A..</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti GianDomenico Magrone e Alessandro Tozzi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza di Pietra n. 26</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
 &#8211; del provvedimento, di data e contenuto sconosciuti, con cui Poste Italiane S.p.A. ha aggiudicato la procedura negoziata “per la fornitura di 12800 autoveicoli in Full Rent ed il Fleet Management di circa 500 veicoli aziendali di proprietà di Poste Italiane” alle società Arval Service Lease Italia S.p.A. e Leasys S.p.A.;<br />
&#8211; del bando di gara, pubblicato sulla GU.R.I. Parte II n. 148 del 28/6/05 e sulla G.U.C.E. S/120 del 24/6/05;<br />
&#8211; del Capitolato Speciale d’oneri – Procedura negoziata per il full rent di 12800 autoveicoli ed il Fleet Management di circa 500 veicoli aziendali di proprietà di Poste Italiane;<br />
&#8211; della lettera di invito, DCIA del 15/9/05 – 10994 p, con cui la ricorrente è stata invitata a presentare offerta per la suddetta procedura negoziata;<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara con i relativi allegati, impugnati con i motivi aggiunti;<br />
&#8211; dei provvedimenti di cui alle note prott. nn. DCIA 07/12/05-14333p e DCIA 07/12/05-14334p con cui Poste Italiane ha comunicato alle controinteressate società Arval Service Lease Italia S.p.a e Leasys S.p.a. di essere risultate aggiudicatarie rispettivam<br />
&#8211; del provvedimento del 4/8/05, di nomina della Commissione di gara, ivi compreso l’atto presupposto di nomina del Sig. Franco Zuppini quale consulente tecnico;<br />
&#8211; del provvedimento con il quale Poste ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli indicati ancorché non conosciuti.</p>
<p align=center>
nonché per la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’invalidità, nullità e/o inefficacia del contratto stipulato tra le aggiudicatarie e l’Amministrazione</p>
<p align=center>
e per il risarcimento dei danni</p>
<p></p>
<p align=justify>
che saranno provati in corso di causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. 31/3/98 n. 80 e s.m.i.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e delle controinteressate;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Alberto Fantini per la parte ricorrente e l’Avv. Alessandro Tozzi per le controinteressate Leasys S.p.A. e Arval Service Lease Italia S.p.A. su delega dell’Avv. Piochi e l’Avv. Angelo Clarizia per Poste Italiane S.p.a.	<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La società Poste Italiane S.p.A. ha indetto, con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. S/120 del 24/6/05 ai sensi del D.Lgs. 158/95, una procedura negoziata da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di 12.800 veicoli aziendali in  Full Rent ed il Fleet Management di circa 500 veicoli aziendali di sua proprietà.<br />
La lex specialis prevedeva:<br />
&#8211;	la suddivisione dei 12.800 veicoli aziendali in due gruppi dei quali il gruppo 1 costituito da tre tipologie ed il secondo da 9;<br />	<br />
&#8211;	2 lotti di fornitura dei quali il primo pari al 70% del valore oggetto di aggiudicazione ed il secondo pari al 30%, con variabilità del 15% per ognuno;<br />	<br />
&#8211;	la ripartizione delle imprese concorrenti in 2 profili, stabilendo che quelle di profilo A (ovvero imprese con fatturato negli ultimi tre esercizi di bilancio non inferiore a € 400.000.000 e con flotta non inferiore a 30.000 autoveicoli) avrebbero potuto aggiudicarsi anche entrambi i lotti, mentre quelle di profilo B (con fatturato negli ultimi tre esercizi di bilancio non inferiore a € 120.000.000 e con flotta inferiore a 9.000 veicoli) avrebbero potuto aggiudicarsi il solo lotto 2;<br />	<br />
&#8211;	la possibilità che i lotti fossero composti da tutte o da parte delle tipologie di veicoli di cui al gruppo 1 e 2.<br />	<br />
Costituivano parametri di valutazione delle offerte: il prezzo per il quale non era previsto un punteggio massimo, le caratteristiche tecniche funzionali (per le quali era previsto il punteggio massimo di 16 punti sulla base delle tabelle riportate) e la rete di assistenza (in relazione alla quale era stato previsto un punteggio di 7 punti per ciascuna delle province italiane, secondo tabelle precise, ed un punteggio massimo di 721 punti).<br />
Stabiliva poi la lettera di invito che “ai fini del conseguimento del miglior risultato economico, il prezzo (canone mensile) offerto per ciascuna tipologia verrà considerato virtualmente scontato proporzionalmente al numero complessivo dei punti assegnati a ciascun concorrente, fino ad un massimo del 20%. Al punteggio più alto fra i concorrenti, verrà assegnato il 20% di sconto. Lo sconto verrà attribuito in relazione alla formula: CT (caratteristiche tecnico funzionali) = 20 x CToff (punteggio relativo all’offerta considerata)/ CTmax (punteggio massimo fra tutte le offerte).<br />
Lo stesso valeva per la rete di assistenza. Anche il questo caso il prezzo offerto per ciascuna tipologia sarebbe stato considerato virtualmente scontato proporzionalmente al numero dei punti assegnati a ciascun concorrente, fino ad un massimo del 10%. Al punteggio più alto sarebbe stato attribuito il 10% di sconto.<br />
Lo sconto sarebbe stato assegnato sulla base della seguente formula: RA (rete assistenza) = 10 x RAoff (punteggio relativo all’offerta considerata)/ RAmax (punteggio massimo fra tutte le offerte).<br />
Pertanto, l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore delle imprese che avessero presentato le offerte economicamente più vantaggiose per Poste Italiane sulla base del prezzo e dei requisiti aggiuntivi offerti (caratteristiche tecnico-funzionali e rete di assistenza), anche in sede di negoziazione successiva alla presentazione dell’offerta iniziale, tenendo conto dei profili di appartenenza delle Imprese concorrenti e della capienza dei lotti. (art. 7.2 lettera di invito).<br />
La ricorrente, pur avendo manifestato dubbi sulla correttezza della lettera di invito, non essendo stato previamente stabilito il punteggio del fattore prezzo, ha comunque partecipato alla gara, presentando anche l’offerta migliorativa.<br />
La gara è stata aggiudicata alle società controinteressate.<br />
Avverso il provvedimento di aggiudicazione egli altri atti indicati in epigrafe la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE nonché del D.Lgs. 158/95 relativa alla omessa e/o insufficiente esplicitazione nella lex specialis del punteggio attribuito al criterio “prezzo”. Violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione alla necessaria pubblicità delle sedute di gara. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifeste. Disparità di trattamento. Errata e/o carente istruttoria. Falsità e/o erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che la mancata previsione del punteggio per il parametro prezzo, &#8211; limitandosi la lettera di invito a precisare che i prezzi offerti sarebbero stati “virtualmente scontati proporzionalmente al numero complessivo dei punti assegnati a ciascun concorrente” fino ad un massimo del 20% per le caratteristiche tecnico funzionali, e fino al 10% per la rete di assistenza -, contrasterebbe con la normativa nazionale e comunitaria.<br />
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, i criteri di aggiudicazione devono essere puntualmente indicati nel bando o nel capitolato d’oneri, possibilmente nell’ordine decrescente di importanza ai fini dell’aggiudicazione, in modo da garantire che la stazione appaltante non disponga di una libertà incondizionata di scelta, ed i concorrenti &#8211;  tutti in condizione di parità, – essendo a conoscenza dei criteri di aggiudicazione e della loro portata, siano in condizione di formulare nel miglior modo possibile la loro offerta.<br />
La stazione appaltante, poi, non potrebbe modificare i criteri di aggiudicazione in corso di gara, potendo al più specificare i criteri, ma mai innovarli.<br />
Sostiene la ricorrente che nel caso di specie, non essendo indicato il punteggio spettante al fattore prezzo, non sarebbe chiaro quale sia il peso di tale parametro al fine della determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, non essendo stabilito il punteggio per il prezzo, non potrebbe neppure effettuarsi il confronto tra il dato economico e quello tecnico, elemento che contraddistingue il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Inoltre,  la stessa concorrente non conoscendo il peso attribuito a detto parametro, non sarebbe stata in condizione di formulare al meglio la propria offerta.<br />
Peraltro, non essendo il criterio prezzo predefinito nella lettera di invito,  la sua valenza non potrebbe che essere rimessa alla determinazione della Commissione di gara in violazione dei principi in precedenza enunciati.<br />
L’illegittimità della lex specialis comporterebbe l’illegittimità degli atti di procedura, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione.<br />
La procedura di gara sarebbe poi viziata per omessa pubblicità delle sedute di gara, svoltesi nella più assoluta segretezza.<br />
Insiste la ricorrente nell’accoglimento del ricorso.<br />
La ricorrente, avendo preso cognizione in data 5/4/06 dei verbali di gara e degli altri atti della procedura, ha proposto i seguenti motivi aggiunti notificati il 14-15 aprile 2006 e depositati il 28 aprile 2006, con i quali ha dedotto ulteriori censure nei confronti degli atti già impugnati ed ha impugnato gli atti endoprocedimentali dapprima non conosciuti.<br />
Ha quindi dedotto le seguenti ulteriori censure:<br />
I)	Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla valutazione dei parametri di gara che non risulta esaustivamente verbalizzata. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993 93/38/CEE nonché del D.Lgs. 158/95 relativamente alla omessa e/o insufficiente  esplicitazione nella lex specialis del punteggio attribuito al criterio del prezzo. III) Violazione del generale principio di pubblicità dei criteri di aggiudicazione nella fase precedente la presentazione delle offerte. IV) Violazione dei principi generali in materia di funzionamento della Commissione di gara sia sotto il profilo del mancato rispetto della riserva alla medesima della funzione valutativo-decisionale delle offerte presentate sia in ordine allo straripamento delle proprie funzioni che si concludono con la individuazione della migliore offerta. V) Violazione del generale principio della par condicio in relazione alla cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto alla cui stipulazione risulta preordinata una procedura selettiva. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà manifeste. Disparità di trattamento. VI) Violazione dei principi generali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione alla necessaria pubblicità delle sedute di gara.<br />	<br />
Rileva la ricorrente che dalla lettura dei verbali di gara è emerso che la Commissione per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ha fatto uso di un “apposito programma di elaborazione che individua, tra tutte le offerte presentate, quelle economicamente più vantaggiose” predisposto “dal consulente esterno Sig. Franco Zuppini della Fastnet Consulting S.r.l.”.<br />
Pertanto la Commissione ha acquisito e fatto uso del c.d. “Algoritmo di Assegnazione Ottimale” predisposto dal Sig. Zuppini e quindi, anziché procedere alla valutazione delle offerte facendo uso dei criteri indicati nella lettera di invito, si è in pratica limitata ad inserire nel programma i dati contenuti nelle offerte, con la conseguenza che le concorrenti non sono in grado di comprendere quali siano i singoli punteggi da loro conseguiti e di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi.<br />
Ribadisce, inoltre, la ricorrente che le partecipanti, non conoscendo l’Algoritmo, non sarebbero state in grado di articolare al meglio le loro offerte.<br />
La metodica utilizzata dalla stazione appaltante sarebbe quindi in contrasto con i principi di trasparenza e di parità di trattamento come già dedotto nel primo motivo del ricorso principale, in quanto non sarebbero stati previamente individuati e resi noti ai partecipanti tutti i criteri di valutazione delle offerte; detti criteri sarebbero stati integrati dalla Commissione attraverso il ricorso al c.d. Algoritmo; le parti  non conoscendo l’algoritmo non avrebbero potuto articolare al meglio la loro offerta; ed addirittura, se qualcuno avesse conosciuto l’Algoritmo, sarebbe stato in grado di aggiudicarsi la gara, in violazione del principio della par condicio tra i partecipanti.<br />
Peraltro, l’Algoritmo sarebbe stato predisposto da un consulente esterno alla stazione appaltante prima della predisposizione ed invio delle offerte, e non vi sarebbe quindi alcuna garanzia sulla segretezza dell’Algoritmo.<br />
La Commissione di gara si sarebbe limitata a recepire il risultato matematico risultante dall’applicazione dell’Algoritmo senza effettuare alcuna valutazione propria: ne consegue che la Commissione avrebbe omesso di svolgere il proprio compito rimettendosi completamente al tecnico esterno che avrebbe – in pratica – deciso l’esito della gara.<br />
Secondo la lex specialis di gara la negoziazione successiva avrebbe potuto riguardare la sola componente economica (attraverso il cosiddetto “rilancio”), ma mai la parte tecnica dell’offerta. Dalla lettura dei verbali si evincerebbe, invece che la società Poste Italiane avrebbe rinegoziato le condizioni del contratto con le società Arval e Leasys prima dell’aggiudicazione, avendo consentito la dilazione dei tempi di consegna degli autoveicoli, consentendo, quindi, alle imprese meglio classificate di apportare sostanziali modifiche alle loro offerte.<br />
Detto comportamento rileva anche sotto l’aspetto della disparità di trattamento essendo stato preclusa alla ricorrente la rinegoziazione delle condizioni dell’offerta.<br />
Ribadisce la ricorrente l’illegittimità della procedura per omessa pubblicità delle sedute di gara.<br />
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Si è costituita in giudizio la società Poste Italiane S.p.A. che ha eccepito, preliminarmente, la tardività del ricorso. Ha eccepito altresì l’inammissibilità per tardività delle censure dirette nei confronti della lettera di invito, ed in particolare quelle proposte avverso la mancata individuazione del punteggio per il fattore prezzo. Ha eccepito altresì l’inammissibilità per carenza di interesse della censura con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata pubblicità delle sedute di gara.<br />
Ha eccepito altresì l’inammissibilità sotto altri profili delle singole censure proposte.<br />
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Si sono costituite in giudizio anche le due società controinteressate che hanno eccepito anch’esse la tardività del ricorso e la tardività del primo motivo di ricorso. Hanno chiesto anch’esse il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Con memoria depositata il 25/11/06, la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste e ha controdedotto sulle eccezioni proposte dalle controparti.<br />
All’udienza pubblica del 7 dicembre 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. </p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata sia da parte resistente che dalle parti controinteressate.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla G.U.C.E. del 12/1/06 S/7 e quindi il ricorso doveva essere notificato entro il 13/3/06.<br />
Nella fattispecie la ricorrente ha dimostrato di aver consegnato il ricorso all’ufficio UNEP della Corte di Appello di Roma il 13/3/06, ma di non averlo potuto notificare nella giornata stessa a causa dell’assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali per quella stessa data.<br />
Ha depositato non soltanto copia della certificazione rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio UNEP della Corte di Appello di Roma che attesta l’impossibilità di accettazione degli atti per la notifica in quel giorno, ma anche il decreto del Ministro della Giustizia con il quale è stata decretata la proroga dei termini di decadenza degli atti scadenti in data 13/3/06 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 437/48 “proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari”.<br />
L’atto è stato accettato per la notifica il giorno 14 marzo 2006, ultimo giorno utile per la tempestiva proposizione del ricorso in conseguenza del provvedimento di proroga.<br />
L’eccezione deve essere pertanto respinta.<br />
Per quanto riguarda, invece, le eccezioni di inammissibilità delle varie censure proposte, ritiene il Collegio di poter prescindere dalla loro disamina in considerazione dell’infondatezza, nel merito delle censure stesse.<br />
Il primo motivo deve essere esaminato contestualmente alle censure proposte con i motivi aggiunti, investendo i medesimi profili.<br />
Come meglio dedotto in narrativa, la ricorrente lamenta l’illegittimità della lettera di invito per non aver determinato il punteggio attribuito al fattore prezzo.<br />
L’omessa previsione della portata assegnata a detto parametro avrebbe comportato:<br />
&#8211; che il valore da attribuire a detto parametro non avrebbe potuto che essere  rimesso a valutazioni successive della Commissione esaminatrice;<br />
&#8211; che le concorrenti, non conoscendo il peso di detto parametro, non avrebbero potuto predisporre correttamente la loro offerta;<br />
&#8211; che il compito spettante alla Commissione sarebbe stato rimesso ad un consulente esterno, il Sig. Zuppini, e che il programma da lui utilizzato avrebbe potuto essere conosciuto da talune delle concorrenti alterando il principio della par condicio;<br />
&#8211; che  comunque il cosiddetto Algoritmo avrebbe dovuto essere conosciuto dalle concorrenti per poter predisporre correttamente la loro offerta;<br />
&#8211; che neppure dalla lettura dei verbali si potrebbe comprendere in quale modo sarebbero state valutate le offerte, ed in particolare non si potrebbe capire quale valore sia stato assegnato al fattore prezzo, non potendosi quindi ripercorrere l’iter logico<br />
La censura non può essere condivisa, in quanto basata su una lettura non corretta della lettera di invito.<br />
Innanzitutto non può essere condiviso l’assunto di base dal quale parte la ricostruzione formulata dalla ricorrente: la lettera di invito, pur non stabilendo un punteggio numerico per il fattore prezzo, assegna a detto parametro valore preminente rispetto agli altri parametri, caratteristiche tecnico funzionali e rete di assistenza.<br />
Questi ultimi, infatti, per i quali è stabilito un punteggio numerico rilevano come percentuali di sconto sull’offerta economica di ciascuna ditta offerente, sicchè il prezzo dell’offerta  si trasforma &#8211; per effetto della combinazione con gli altri due parametri -, in valore dell’offerta.<br />
E’ agevole rilevare che il confronto tra i valori delle offerte risente in modo prioritario dell’entità del prezzo offerto poiché gli altri parametri al più possono incidere nei limiti del 20% &#8211; nel caso delle caratteristiche tecniche dei veicoli – e del 10% &#8211; nel caso della rete di assistenza (giacchè il valore offerto non è altro che il prezzo offerto scontato con la percentuale calcolata sulla base dei punteggi assegnati per le caratteristiche tecniche e la rete di assistenza in applicazione delle formule indicate nella lettera di invito (art. 7).<br />
Occorre quindi leggere attentamente la lettera di invito per comprendere come il sistema delineato da Poste Italiane sia effettivamente improntato alla ricerca dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il fattore prezzo assume rilievo unitamente agli altri fattori ivi indicati, ed il ricorso al complesso algoritmo è dovuto esclusivamente alla particolare procedura per lotti e per tipologie di autoveicoli.<br />
Del resto neppure i punteggi assegnati agli altri parametri assumono rilievo in sé, ma assolvono all’unica funzione di determinare lo sconto sul prezzo offerto, trasformando il prezzo in valore.<br />
In pratica, quindi, nel sistema delineato dalle Poste Italiane, ciascun elemento di valutazione è esaminato in commistione con gli altri; ciò comporta l’inesistenza di una normale graduatoria nella quale vengono riportati i punteggi per ciascun elemento di valutazione, ma la redazione di semplici tabelle nelle quali vengono riportati i valori assegnati alle singole offerte per ciascuna tipologia di veicoli, valori a loro volta determinati sia dal computo dei punteggi assegnati secondo le schede allegate per le caratteristiche tecniche (perché per taluna tipologia di veicoli sono previsti punti per ciascuna voce, ad es. consumo carburante, potenza motore, caratteristiche tecniche del tipo veicolo Euro 4, o altro) che valgono come percentuali di sconto in applicazione della formula CT = 20 x CToff/CTmax, sia per la rete di assistenza, per la quale la lettera di invito ha previsto un analogo sistema di valutazione (per 103 province è previsto un punteggio max di 7 punti per ciascuna provincia a seconda del numero di punti di assistenza disponibili; al punteggio massimo conseguito per ciascuna tipologia viene assegnato il 10% di sconto e negli altri casi la percentuale di sconto si determina secondo la consueta  formula RA = 10 x RAoff/RAmax).<br />
Il sistema prescelto da Poste Italiane nell’esercizio della propria discrezionalità – sebbene sia del tutto peculiare, in quanto attuato mediante la commistione intrinseca tra i vari parametri presi in considerazione, –appare pienamente rispondente ai criteri di aggiudicazione specifici per l’offerta economicamente più vantaggiosa, non essendovi alcuna norma né nazionale né comunitaria che imponga alla stazione appaltante di stabilire specifici punteggi numerici per ogni singolo parametro e che vieti invece di predisporre un sistema nel quale i vari elementi di valutazione, dopo aver acquisito valore in via autonoma, riverberino i loro effetti sul parametro prezzo e diano origine ad una tipologia diversa di graduatoria basata non su punteggi, ma su valori.<br />
La normativa richiamata dalla ricorrente – art. 24 D.Lgs. 158/95 – si limita ad imporre alla stazione appaltante di indicare i criteri di valutazione, possibilmente in ordine decrescente, in base ai quali verrà selezionata l’offerta, ma non impone altri limiti alla discrezionalità della stazione appaltante.<br />
Del resto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione individuare i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici (tra le tante, cfr. T.A.R. Lazio Sez, III Ter 8/11/04 n. 12648; T.A.R. Lombardia Sez. III Milano 12/5/04 n. 1648; Cons. Stato Sez. IV 18/10/02 n. 5714; ecc).<br />
La stessa giurisprudenza invocata dalla ricorrente si limita a stabilire l’obbligo del rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra i vari concorrenti, precisando che la predisposizione dei criteri di valutazione in sede di redazione della lex specialis di gara garantisce il pieno rispetto dei suddetti principi impedendo che i criteri di valutazione delle offerte siano rimessi alla Commissione giudicatrice, ma non impone in alcun modo che la predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte siano ancorati necessariamente ad un sistema di tipo numerico per il quale sia assegnato uno specifico punteggio per ciascuna voce presa in considerazione, e  che sfoci nella classica graduatoria.<br />
La giurisprudenza impone soltanto che i criteri di valutazione siano precostituiti, che siano noti ai concorrenti e che siano correttamente applicati dalla Commissione in sede di gara.<br />
Alla luce di queste premesse possono essere esaminate le censure avanzate della ricorrente.<br />
La ricorrente sostiene nel primo motivo che il criterio di valutazione relativo all’elemento prezzo non sarebbe stato precostituito, ma che sarebbe stato introdotto dalla Commissione; inoltre non conoscendo detto parametro non avrebbe potuto formulare correttamente la sua offerta.<br />
Le premesse svolte consentono di respingere detta censura, in quanto nella lettera di invito era chiaramente indicato come sarebbe stato valutato il fattore prezzo, e la Commissione si è limitata a dare applicazione a quanto stabilito nell’art. 7 della lettera di invito.<br />
Il sistema prescelto, peraltro, presenta ben pochi margini di discrezionalità per la Commissione, poiché il punteggio per le caratteristiche tecniche è calcolato facendo riferimento alle schede compilate dalle concorrenti, il punteggio per la rete di assistenza è anch’esso basato su dati certi (quanti punti di assistenza vi sono per ogni provincia) ed il prezzo offerto viene scontato sulla base dei dati derivanti dagli altri parametri, valutati in modo del tutto imparziale, sulla base di dati numerici.<br />
Non può quindi ritenersi che la Commissione abbia introdotto nuovi criteri o che abbia svolto il proprio compito in violazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, poiché – come già ricordato – la lettera di invito già precisava compiutamente quali sarebbero stati i criteri di valutazione delle offerte anche con riferimento al fattore prezzo.<br />
Quanto all’impossibilità per la parte ricorrente di comprendere quale fosse la portata del fattore prezzo, ritiene il Collegio che si tratti di una mera asserzione, poiché dalla lettura dell’art. 7 della lettera di invito era palese che per poter conseguire l’aggiudicazione non poteva ritenersi sufficiente l’offerta di veicoli di ottima qualità, ma occorreva soprattutto offrire un prezzo competitivo per ciascuna tipologia di veicoli, essendo questo l’elemento cardine in base al quale conseguire l’aggiudicazione.<br />
Nei motivi aggiunti censura invece la ricorrente il ricorso al cosiddetto Algoritmo: si tratterebbe di un nuovo criterio di valutazione,  predisposto da un soggetto esterno alla stazione appaltante, che se conosciuto avrebbe potuto modificare l’esito della procedura, e così via.<br />
Le censure sono destituite di fondamento.<br />
L’Algoritmo non è che un semplice strumento matematico che è stato utilizzato per l’applicazione delle regole di gara individuate nella lettera di invito (artt. 4 e 7.1).<br />
Il sistema prescelto da Poste Italiane e diretto alla massimizzazione del beneficio derivante dall’aggiudicazione di questo appalto, era particolarmente complesso perché basato sulla suddivisione dei 12.800 veicoli in due gruppi dei quali il primo gruppo 1 costituito da tre tipologie ed il secondo gruppo da 9; sulla suddivisione in due lotti diversi di entità pari al 70% e 30% con il margine di variazione del 15%; su diversi profili di imprese; sulla possibilità che i lotti fossero composti da tutte o da parte delle tipologie dei veicoli di cui al gruppo 1 e al gruppo 2 (art. 4 lettera di invito).<br />
La stazione appaltante aveva peraltro fornito ai concorrenti ulteriori chiarimenti sulle modalità predisposte nella lettera di invito per l’aggiudicazione, chiarendo che sarebbe stata perseguita la finalità di minimizzare il valore complessivo dell’aggiudicazione, rispettando i vincoli dovuti alle dimensioni dei lotti e alla compatibilità tra i profili delle imprese ed i lotti, e che pertanto “l’aggregazione delle tipologie di veicoli ai fini della costituzione dei lotti si basa sul risultato di una operazione di ottimizzazione complessiva che tiene conto di tutte le tipologie e di tutti i lotti” (cfr. nota di chiarimenti in risposta a quesiti datata 5/10/05, doc. n. 7 fascicolo Poste Italiane S.p.A.)<br />
La Commissione ha fatto quindi ricorso al cosiddetto Algoritmo solo per velocizzare il calcolo, traducendo le condizioni previste nella lettera di invito in dati matematici.<br />
Nessuna modifica è stata effettuata rispetto alle condizioni fissate nella lettera di invito.<br />
Ciò comporta la reiezione della censura diretta a sostenere che il giudizio sarebbe stato svolto dal consulente Sig. Zuppini al posto della Commissione, atteso che il tecnico si è soltanto incaricato di introdurre i dati numerici; la previa conoscenza dell’algoritmo in nulla poteva mutare l’esito della gara in quanto si tratta della mera traduzione in termini matematici delle condizioni previste nella lex specialis di gara; per poter falsare l’esito della gara era necessario conoscere le offerte degli altri partecipanti. <br />
Quanto, infine, all’impossibilità di comprendere come siano state valutate le offerte, ritiene il Collegio che l’iter logico seguito dalla Commissione sia del tutto chiaro e dalla disamina del verbale n. 3, al quale sono stati allegati i prospetti riepilogativi delle offerte presentate da ciascun concorrente (cfr. all. da 6 a 10),  possa ben comprendersi &#8211; attraverso la lettura dei dati numerici – come la Commissione sia pervenuta alla selezione delle società aggiudicatarie,  nel pieno rispetto del principio di trasparenza.<br />
Pertanto, il primo motivo di ricorso e la prima parte del primo motivo aggiunto, può essere respinta perché infondata.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente l’illegittimità della procedura di gara per omessa pubblicità delle sedute di gara.<br />
La censura può essere respinta alla stregua del costante orientamento della giurisprudenza – anche di questo Collegio (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 8/8/06 n. 7110) -, secondo cui il principio di pubblicità è derogato dalla legislazione speciale operante nei settori esclusi ai sensi del D.Lgs. 158/95 e della Direttiva 93/38/CEE  (Cons. Stato Sez. VI 4/11/02 n. 6004; 9/6/05 n. 3030; T.A.R. Lazio Sez. III Ter 14/2/02 n. 1024; ecc.), in quanto nel caso della procedura negoziale, caratterizzata dalla snellezza e dalla elasticità, risulta giustificata la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo (Cons. Stato Sez. VI 4/11/02 n. 6004).<br />
Deve essere quindi esaminata l’ultima censura proposta anch’essa con i motivi aggiunti, e diretta a sostenere l’illegittimità della procedura per aver consentito la stazione appaltante la rinegoziazione delle condizioni di contratto.<br />
Il motivo è destituito di fondamento. <br />
I tempi di consegna dei veicoli indicati nel contratto stipulato dalle parti sono del tutto corrispondenti a quelli previsti nel capitolato d’oneri; la proroga cui fa cenno la ricorrente si riferisce al precedente contratto rep. 200/551 del 13/6/00 e successivo atto di proroga e non certamente al contratto stipulato in applicazione del provvedimento di aggiudicazione.<br />
Non vi è stata quindi alcuna rinegoziazione degli elementi tecnici dell’offerta.<br />
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto perché infondato.<br />
Quanto alla spese di lite, in considerazione della complessità della questione, ritiene il Collegio che possa disporsene la compensazione.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>respinge<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-128/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.128</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.1</a></p>
<p>Pres. De Roberto, est. Lodi AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Avv. Stato) c. ANIGAS (Avv. M. Zoppolato), ENERGIA S.p.a., MONESTIROLI ARCHITETTI ASSOCIATI (n.c.), ADICONSUM (Avv. S. Crisci), CANTURINA SERVIZI VENDITA S.r.l., ENERXENIA S.P.A. e ASPEM GAS S.R.L. (Avv. C. Bonora, P. Vaiano e D. Vaiano) sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, est. Lodi<br /> AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Avv. Stato) c.  ANIGAS (Avv. M. Zoppolato),  ENERGIA S.p.a., MONESTIROLI ARCHITETTI ASSOCIATI (n.c.), ADICONSUM (Avv. S. Crisci), CANTURINA SERVIZI VENDITA S.r.l.,  ENERXENIA S.P.A. e ASPEM GAS S.R.L. (Avv. C. Bonora, P. Vaiano e D. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto da una associazione di consumatori che non abbia partecipato, ad alcun titolo, al giudizio di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Legittimazione ad agire &#8211; Associazioni di consumatori – Art. 139 D.lgs 206/2005 																																																																																												</p>
<p>2.	Processo amministrativo – Litisconsorte necessario – Qualità attribuibile alle associazioni di consumatori – Esclusione – Ragioni																																																																																												</p>
<p>3.	Processo amministrativo – Appello – Proposizione da parte di associazione di consumatori che non abbia partecipato al giudizio di primo grado – Inammissibilità																																																																																												</p>
<p>4.	Processo amministrativo – Appello delle associazioni di consumatori – Ammissibilità in caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado – Estensibilità della normativa prevista per i giudizi elettorali e per la tutela dei beni culturali e del paesaggio – Esclusione																																																																																												</p>
<p>5.	Processo amministrativo – Appello – Controinteressato sostanziale – Qualità attribuibile alle associazioni di consumatori – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le associazioni di consumatori inserite nell’elenco presso il Ministero delle Attività Produttive sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle materie previste dall’art. 139 D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), ossia nelle materie disciplinate dal suddetto Codice, oltrechè nelle materie concernenti l’esercizio delle attività televisive e la pubblicità dei medicinali per uso umano.</p>
<p>2. In ragione del carattere facoltativo e spontaneo delle iniziative delle associazioni di consumatori, del numero indeterminato e fluttuante delle associazioni inserite nell’elenco ministeriale di cui all’art. 137 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), delle modalità con le quali le iniziative stesse debbono svolgersi, nonché della circoscritta estensione delle azioni esperibili ex art. 140  del Codice del consumo, va escluso che le associazioni di consumatori siano attualmente qualificabili come “litisconsorti necessari”.<br />
3. E’ inammissibile l’appello proposto da una associazione di consumatori che non sia stata parte e non abbia partecipato in alcun modo, pur avendone titolo, al giudizio di primo grado.</p>
<p>4. Non è applicabile alle associazioni dei consumatori la normativa derogatoria applicabile in altri ambiti, come quella relativa ai giudizi elettorali e quella relativa alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, con la quale è stata espressamente ampliata la legittimazione ad appellare le sentenze di primo grado, ammettendovi anche chi, pur essendo legittimato, non abbia proposto il ricorso originario, ovvero non abbia comunque partecipato al giudizio di primo grado.</p>
<p>5. Le associazioni di consumatori non possono essere considerate nel processo amministrativo come “controinteressati sostanziali”, al fine di proporre appello anche nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado.  Tale qualificazione infatti non si attaglia alla peculiarità della situazione che caratterizza le associazioni di consumatori, atteso che le stesse da una parte non debbono essere necessariamente evocate nei giudizi di primo grado in materie attinenti al consumo; dall’altra le stesse hanno per legge titolo per attivarsi direttamente ed immediatamente in sede giudiziale, a fini di salvaguardia degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Adunanza Plenaria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 22/2006 dell’Adunanza Plenaria (iscritto al NRG 10135/2005), proposto dalla <br />
<B>AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale è per legge domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<b>l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI DEL GAS (ANIGAS)</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Maurizio Zoppolato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via del Mascherino, n. 72;</p>
<p>e nei confronti di<br />
&#8211; <b>ENERGIA S.p.a,</b> in persona del legale rappresentante in carica;<br />
&#8211; <B>MONESTIROLI ARCHITETTI ASSOCIATI</B>;<br />
non costituiti in giudizio;</p>
<p>con l’appello incidentale<br />
della <B>ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI (ADICONSUM)</B> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Stefano Crisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio Carnelutti in Roma, Via Parigi, n. 11;</p>
<p>e con l’intervento ad opponendum<br />
&#8211; di <b>CANTURINA SERVIZI VENDITA S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Claudio Bonora, Paolo Vaiano e Diego Vaiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in- di <b>ENERXENIA S.P.A. e ASPEM GAS S.R.L.,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese in giudizio dagli avvocati Claudio Bonora, Paolo Vaiano e Diego Vaiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di que<br />
<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, n. 3716 del 6 ottobre 2005;</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ANIGAS;<br />
visto l’atto di appello dell’ADICONSUM;<br />
visti gli atti di intervento di Canturina Servizi Vendita S.r.l., di Enerxenia S.p.a. e Aspem Gas S.r.l.;<br />
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
vista la decisione parziale &#8211; ordinanza di questo Consiglio (Sezione Sesta) n. 3408/2006, in data 6 giugno 2006, con cui la causa, previa dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale, è stata rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;<br />
relatore alla pubblica udienza del 13 novembre 2006 il consigliere Pier Luigi Lodi; uditi, per le parti, gli avvocati dello Stato Fabio Tortora e Giacomo Aiello, gli avvocati Zoppolato, Crisci, Scoca e Resta, per delega dell’avv. Paolo Vaiano;<br />
considerato che è stato depositato il dispositivo della pronuncia, cui segue il deposito della sua motivazione;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Nella decisione parziale – ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria n. 3408/2006 della Sezione Sesta, si riferisce che con deliberazione n. 248, del 29 dicembre 2004, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha modificato la propria precedente delibera n. 195 del 2002, riguardante il meccanismo di indicizzazione delle tariffe per la fornitura del gas naturale ai clienti finali del mercato vincolato.<br />
In particolare, l’Autorità:<br />
&#8211; con riferimento alla componente della materia prima, ha reso obbligatoria l’introduzione nei contratti di compravendita al dettaglio di una “clausola di salvaguardia”, che limita al 75% l’aumento dei prezzi, qualora il costo dei prodotti petroliferi sup<br />
&#8211; ha stabilito che tale meccanismo di applichi anche ai contratti di compravendita all’ingrosso del gas che non prevedano clausole di aggiornamento o di revisione prezzi in caso di modifica della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di- con effetto dal 1° ottobre 2005, ha disposto la revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, con aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005.<br />
2. &#8211; Col ricorso n. 189 del 2005, proposto al TAR per la Lombardia, l’Anigas ha impugnato il provvedimento dell’Autorità, di cui ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Il TAR, con l’ordinanza n. 162 del 25 gennaio 2005, ha accolto la domanda incidentale della ricorrente ed ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.<br />
La Sezione Sesta, con l’ordinanza n. 1536 del 22 marzo 2005, ha confermato l’ordinanza cautelare del TAR.<br />
Con la sentenza n. 3716 del 2005, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato per insussistenza del potere esercitato dalla Autorità, nonché per carenza di istruttoria e difetto di contraddittorio.<br />
Il TAR ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
3. &#8211; Con l’appello n. 10135 del 2005, l’Autorità ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto, perché infondato.<br />
Si è costituita in giudizio l’Anigas, che ha eccepito l’improcedibilità dell’appello, per la tardività del suo deposito.<br />
In subordine, l’Anigas ha chiesto che il gravame sia respinto, perché infondato.<br />
4. &#8211; Con appello “incidentale autonomo” depositato in data 7 febbraio 2006, l’Associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum) ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che, in sua riforma, venga respinto il ricorso di primo grado.<br />
A fondamento della propria legittimazione, l’Associazione ha rilevato che è iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 5 della legge n. 281 del 1998 (trasfuso nell’art. 137 del Codice del consumo, approvato col decreto legislativo n. 206 del 2005).<br />
Con una memoria depositata in data 10 febbraio 2006, l’Anigas ha chiesto che l’appello dell’Adiconsum sia dichiarato inammissibile, in quanto proposto da un soggetto non legittimato, poiché l’associazione non è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, né può essere considerata parte necessaria.<br />
5. &#8211; All’udienza del 21 marzo 2006 la Sezione Sesta si è pronunciata per la improcedibilità dell’appello dell’Autorità, rilevando che la relativa notifica era avvenuta in data 28 novembre 2005, mentre il deposito era stato effettuato il 15 dicembre 2005, dopo il superamento del prescritto termine di 15 giorni, fissato dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 per i giudizi aventi ad oggetto gli atti della autorità amministrative indipendenti.<br />
In relazione a ciò la Sezione Sesta ha osservato che veniva ad assumere rilievo determinante la questione della ammissibilità dell’appello “incidentale autonomo” proposto dall’Adiconsum.<br />
Nell’esporre le varie soluzioni prospettabili sull’argomento, la Sezione, rilevato il carattere di massima della questione, ha rimesso l’esame della questione stessa all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.<br />
La Sezione, per il caso in cui l’appello risulti ammissibile, ha rimesso alla valutazione dell’Adunanza Plenaria anche la possibilità di restituire gli atti alla Sezione stessa, in relazione alla pendenza di numerosi appelli avverso altre sentenze del T.A.R. per la Lombardia su ricorsi avverso il medesimo atto dell’Autorità, e ciò in virtù del principio desumibile dall’art. 374 c.p.c., novellato con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.<br />
6. – Dopo il deposito dell’ordinanza di rimessione, hanno spiegato intervento “ad opponendum” (rispetto all’appello dell’Adiconsum) la Canturina Servizi Vendita S.r.l., la Enerxenia S.p.a. e la Aspem Gas S.r.l. con atti depositati il 23 ottobre 2006. Negli atti di intervento le predette società fanno presente di aver anche esse proposto, con esito favorevole, ricorso al T.A.R. per la Lombardia avverso il medesimo atto dell’Autorità, e che la trattazione dei relativi appelli proposti dall’Autorità è stata rinviata in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Ciò in dipendenza del fatto che tale pronuncia potrebbe condurre alla conferma di una sentenza del T.A.R. relativa all’annullamento del provvedimento impugnato, con una statuizione di carattere pregiudiziale rispetto a tutti gli altri appelli simili, trattandosi della caducazione di un atto amministrativo di natura generale ed indivisibile, i cui effetti sarebbero destinati ad estendersi non solo alle parti del giudizio, ma anche a tutti i soggetti destinatari dell’atto in parola.<br />
7. – Anche tutte le altre parti in causa hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi.<br />
8. – Alla pubblica udienza del 13 novembre 2006, la causa è stata discussa ed è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. – L’Adunanza Plenaria deve anzitutto prendere atto della decisione parziale della Sezione rimettente sulla improcedibilità dell’appello principale proposto dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in conseguenza del deposito tardivo del medesimo gravame.<br />
Solo per effetto di tale pronuncia, infatti, la questione relativa alla ammissibilità del “ricorso incidentale autonomo” proposto dalla Associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum) viene ad assumere rilievo determinante ai fini della possibilità di riesame e riforma della sentenza di primo grado, che diverrebbe, altrimenti, cosa giudicata.<br />
2. – Il predetto appello incidentale è stato presentato dalla Adiconsum sul presupposto della lesività, per gli interessi dei consumatori, della sentenza del T.A.R. che ha annullato la delibera n. 248/20044 della menzionata Autorità, intesa a limitare gli incrementi delle tariffe per le forniture di gas naturale.<br />
Va puntualizzato che l’Adiconsum è inserita nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero delle attività produttive in applicazione dell’art. 137, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). L’associazione in parola, quindi, ai sensi del successivo art. 139, risulta legittimata <i>“ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti”</i> nell’ambito delle materie disciplinate dal Codice del consumo, oltreché nelle materie concernenti l’esercizio delle attività televisive e la pubblicità dei medicinali per uso umano.<br />
Il Codice specifica e circoscrive, poi, all’art. 140, comma 1, le azioni che le associazioni individuate dal Ministero sono legittimate ad intraprendere dinanzi al giudice ordinario, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, richiedendo: a) la inibizione di atti e comportamenti lesivi; b) l’adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) la pubblicazione di provvedimenti sulla stampa nazionale ai fini di contribuire a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.<br />
Al successivo comma 11, relativamente alle azioni diverse da quelle proponibili dinanzi al giudice ordinario, viene precisato soltanto che <i>“Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici&#8230;”.<br />
</i>3. – Da tale quadro normativo si ricava che all’Adiconsum, così come agli altri organismi similari, è stato effettivamente conferito un compito di un certo rilievo pubblicistico, in quanto mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell’ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalle norme citate e non assumendo, soltanto, la veste di mero “denunciante” di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 280).<br />
La normativa a tutela dei consumatori, peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza, non attribuisce alle associazioni di cui si tratta una sorta di generale potere di vigilanza sulle vicende attinenti al consumo, ed in ispecie, ai servizi pubblici, non sussistendo, ad esempio, una loro posizione giuridicamente tutelata in ordine alla acquisizione di atti e documenti per una verifica intesa a sindacare direttamente, in maniera generalizzata ed indiscriminata, lo svolgimento delle attività ed il livello di efficienza dei servizi pubblici in discorso (v. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555).<br />
Per quanto concerne le eventuali azioni dinanzi al Giudice amministrativo, va rimarcato che l’art. 140, comma 11, del Codice del consumo non detta alcuna disposizione speciale e non stabilisce alcuna possibilità di deroga ai principi generali applicabili nel processo amministrativo.<br />
4. &#8211; Tenuto conto, dunque, del rilevato carattere facoltativo e spontaneo delle iniziative delle medesime associazioni; del numero indeterminato e fluttuante delle associazioni inserite nell’elenco ministeriale; delle modalità con le quali le iniziative stesse debbono svolgersi; nonché della estensione circoscritta delle azioni esperibili, in applicazione del richiamato Codice del consumo, si può escludere che simili enti siano attualmente qualificabili come “litisconsorti necessari”, in quanto veri e propri controinteressati, nel caso di azioni aventi ad oggetto atti o provvedimenti amministrativi recanti disposizioni in ipotesi favorevoli ai consumatori ed agli utenti.<br />
Restano salve, naturalmente, le iniziative del legislatore eventualmente finalizzate a conferire a simili associazioni la suddetta veste effettiva di “litisconsorti necessari” per consentire una più penetrante opera di tutela delle varie categorie di utenti, con la previsione di un obbligo di evocazione (eventualmente mediante pubblici proclami) delle associazioni in parola in tutte le cause in materia di consumo, obbligo che, va ribadito, non appare invece desumibile dalla normativa oggi vigente.<br />
D’altra parte, così come è previsto che le associazioni in parola possano sempre esperire azioni per l’annullamento di atti amministrativi ritenuti pregiudizievoli (nel termine decadenziale decorrente, di norma, dalla pubblicazione – ai sensi dell’art. 2 del R.D. 17 agosto1907, n. 642 &#8211; non essendo detti organismi i diretti destinatari degli atti stessi), risulta anche pacifica la possibilità per tali organismi, nei casi di impugnative da parte di altri soggetti riguardanti provvedimenti amministrativi ritenuti favorevoli ai consumatori ed agli utenti, di spiegare intervento <i>“ad opponendum”</i> per sostenere, appunto, il mantenimento delle determinazioni impugnate, in vista della salvaguardia dell’interesse collettivo perseguito.<br />
Ciò posto giova rilevare che, qualora vi sia stata una iniziativa processuale nel corso del giudizio di primo grado, non può essere messo in dubbio che le associazioni di consumatori abbiano poi facoltà di attivarsi pure per proporre appello; ma ciò, è da sottolineare, vale non solo quando dette associazioni abbiano proposto esse stesse il ricorso di primo grado, ma anche, in linea di massima, quando si siano limitate ad un mero intervento<i> “ad opponendum”</i> (sulla possibilità per l’interveniente di proporre appello, v. Cons. Stato, Ad. Plen. 8 maggio 1996, n. 2).<br />
5. – Tanto premesso va preliminarmente chiarito, ancora, che nel caso ora all’esame dell’Adunanza Plenaria non assume rilevanza pregiudiziale la questione della tempestività dell’appello proposto dalla Adiconsum, poiché questa, non notificataria della sentenza di primo grado (essendo rimasta estranea al relativo giudizio), potrebbe avvalersi del più ampio termine fissato dall’art. 327 c.p.c., ove l’appello stesso risultasse in definitiva ammissibile.<br />
6.- Nel caso di specie si pone, invece, proprio il problema della ammissibilità dell’appello, atteso che l’associazione che intende adire il giudice di secondo grado non è stata parte e non ha partecipato in alcun modo, pur avendone ttitolo, al giudizio di primo grado.<br />
Alla stregua dei principi processuali di carattere generale e della riportata normativa sull’attività istituzionale di tutela dei consumatori e degli utenti, rimessa agli organismi associativi del settore con le modalità e con i vincoli delineati dalle disposizioni già sopra richiamate, ritiene l’Adunanza Plenaria che la soluzione del problema non possa che essere in senso negativo, non rinvenendosi alcuna norma positiva particolare che possa costituire idoneo supporto per consentire deroghe alle norme generali in materia di giustizia amministrativa.<br />
7. – Il Collegio è, poi, dell’avviso che non possa estendersi alle associazioni dei consumatori la normativa applicabile in determinati altri ambiti, come quella relativa ai giudizi elettorali e quella relativa alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, apparendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale restrittivo formatosi in proposito (v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2004, n. 6253; 6 giugno 2003, n. 3165).<br />
Costituiscono, infatti, normative speciali, derogatorie dei principi generali e, pertanto, non suscettibili di applicazione analogica, sia l’art. 83/12 del T.U. per i giudizi elettorali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sia l’art. 146, comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante i quali è stata espressamente ampliata la legittimazione ad appellare le sentenze di primo grado, ammettendovi anche chi, pur essendo legittimato, non abbia proposto il ricorso originario, ovvero &#8211; è da aggiungere &#8211; non abbia comunque partecipato al giudizio di primo grado.<br />
Né sembra in alcun modo sostenibile una sorta di irragionevolezza di tali scelte legislative, per disparità di trattamento in relazione a situazioni simili, con specifico riferimento ai più ampi mezzi di tutela riconosciuti per l’ambiente ed il paesaggio. Come puntualmente sottolineato negli atti di intervento <i>“ad opponendum”</i> indicati in epigrafe, quando il giudizio amministrativo ha per oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre appello delle associazioni ambientaliste &#8211; pure nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado &#8211; risulta in effetti giustificata dal pericolo che, altrimenti, l’autorizzazione paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità, per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in essere immediatamente interventi anche irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici.<br />
Una simile situazione non è in alcun modo paragonabile con il caso delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas atteso che, per le funzioni ad essa demandate, tale Autorità può, ed anzi deve, esercitare i propri poteri periodicamente e con la frequenza richiesta dal mercato per la determinazione dei criteri concernenti i prezzi di vendita del gas e dell’elettricità.<br />
Ne consegue che l’eventuale annullamento in sede giudiziale di una deliberazione in materia non può, in realtà, comportare pregiudizi non riparabili da un nuovo, tempestivo intervento dell’Autorità come verrà meglio precisato più oltre.<br />
7.- Deve ancora rilevarsi che non appaiono applicabili, alla fattispecie in esame, neppure i principi elaborati dalla giurisprudenza che tende ad assecondare un progressivo ampliamento della possibilità di appello &#8211; anche nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado – in favore di soggetti qualificabili come “controinteressati sostanziali”, in quanto titolari di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, caratterizzata da un concreto interesse di segno opposto rispetto a quello fatto valere con il ricorso originario, e che rischi di essere incisa o pregiudicata dalla pronuncia di primo grado. Tale orientamento tiene conto, in special modo, della sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, che ha determinato l’estensione al processo amministrativo del rimedio dell’opposizione di terzo, rilevandosi l’opportunità che, per comprensibili esigenze di economia dei mezzi processuali, i soggetti legittimati alla proposizione dell’opposizione di terzo, in quanto titolari di posizioni giuridiche autonome ed incompatibili, possano far valere le loro ragioni già in un momento anteriore, mediante la proposizione del gravame avverso la decisione sfavorevole resa in un giudizio al quale siano rimasti estranei, configurando in sostanza una posizione di cosiddetto “controinteressato sopravvenuto” (v. in particolare Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3895; 12 giugno 2003, n. 3312).<br />
Le fattispecie considerate dalla succitata giurisprudenza non si attagliano, tuttavia, alla peculiarità della situazione che caratterizza le associazioni in parola, atteso che &#8211; come già si è accennato &#8211; le stesse da una parte non debbono essere necessariamente evocate nei giudizi di primo grado in materie attinenti al consumo; dall’altra parte hanno per legge titolo per attivarsi direttamente ed immediatamente in sede giudiziale, a fini di salvaguardia degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.<br />
Ciò posto, sembrerebbe del tutto illogico che la mancata tempestiva proposizione dell’azione nel giudizio di primo grado, da parte delle associazioni, con la notifica del ricorso o dell’atto di intervento, possa comportare per esse una sorta di “premio” in forma di riconoscimento della legittimazione per iniziative difensive successive da svolgersi, oltretutto, senza limiti temporali ristretti e predeterminati.<br />
E’ opportuno sottolineare particolarmente, in proposito, che non appare, invero, possibile qualificare le associazioni che scelgano di non partecipare ai giudizi in questione come soggetti “terzi” meritevoli in ogni caso di una specifica tutela, dovendo ricondursi alle responsabili valutazioni di ciascun ente la sollecita assunzione delle difese che si ritengano di volta in volta pertinenti.<br />
Né varrebbe obiettare che sussisterebbero, comunque, reali difficoltà per la rapida attivazione delle associazioni di consumatori in sede giudiziale, in relazione al fatto che, non trattandosi di interlocutori necessari, le stesse potrebbero non avere conoscenza diretta, sicura ed immediata del contenzioso in atto nella materia di interesse.<br />
Non si versa, infatti, in una situazione di impossibilità di percezione degli elementi conoscitivi in questione, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi eventualmente da contestare, che vengono di norma pubblicati.<br />
Ma anche per quanto riguarda i ricorsi di altri soggetti avverso atti che possano essere eventualmente ritenuti favorevoli per i consumatori (come avvenuto nel caso in esame), appare rientrare senz’altro nei compiti propri di simili organismi associativi quello di attivarsi per acquisire tutti i dati e le informazioni rilevanti per il settore di intervento, non potendosi ammettere che la inadeguatezza della attività organizzativa ed istruttoria della singola associazione, rientrante strumentalmente nelle attività di istituto, possa infine risolversi in una posizione di vantaggio in sede processuale, soprattutto in considerazione del prezioso ausilio che offre attualmente l’utilizzo generalizzato della rete informatica proprio per consentire la conoscenza “in tempo reale” di tutte le vicende che interessano i settori di intervento.<br />
8.- Non può trascurarsi di considerare, inoltre, che una diversa soluzione determinerebbe, sotto un profilo generale e sistematico, effetti gravemente lesivi sulla parità delle parti in causa e sulla certezza delle rispettive posizioni giuridiche, attesa la possibilità quasi illimitata per tutti gli organismi associativi in questione (e solo per essi) di contestare e di infirmare, senza limiti di tempo predeterminati e predeterminabili, l’esito dei processi in materia di consumo che abbiano definito controversie tra altri soggetti.<br />
Va altresì sottolineato che, seguendo l’opinione contraria, si consentirebbe, in definitiva, a tutte le associazioni di consumatori inserite nell’elenco ministeriale, rimaste estranee al giudizio di primo grado, di proporre appello anche nell’ipotesi di inerzia dell’Autorità competente, motivata sia da effettiva acquiescenza che dalla riserva di successiva adozione di nuovi provvedimenti emendati delle parti ritenute viziate; e ciò in una prospettiva di “accanimento giudiziario” che non troverebbe, in realtà, giustificazione alcuna.<br />
Né appare sostenibile la tesi, adombrata nel corso della discussione orale della causa, secondo cui la limitazione della facoltà di appellare, per le associazioni non attivatesi in primo grado, comporterebbe una violazione dei principi di eguaglianza e di difesa in giudizio, posti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, apparendo chiaro, da quanto esposto sopra, che la possibilità dell’appello non viene affatto preclusa essendo rimessa, piuttosto, alla diligenza della singola associazione nell’intraprendere tempestivamente le iniziative difensive che, di volta in volta, siano giudicate praticabili ed opportune.<br />
9. &#8211; In conclusione l’appello di Adiconsum va dichiarato inammissibile, essendo la stessa soltanto legittimata a spiegare, semmai, un mero intervento <i>“ad adiuvandum”</i> finalizzato ad illustrare tesi che contribuirebbero a far ritenere fondati gli assunti prospettati nell’appello principale, alla sorte del quale, quindi, il detto intervento adesivo risulterebbe in definitiva strettamente collegato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen, 19 febbraio 1988, n. 2).<br />
10. – E’ il caso di aggiungere, infine, che in realtà, non hanno ragion d’essere i timori espressi dalla Avvocatura dello Stato, in relazione al contrasto di giudicati che si verificherebbe, con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale e di inammissibilità dell’appello incidentale della Adiconsum, il che renderebbe definitivo l’annullamento della delibera dell’Autorità n. 248/04, disposta dal Giudice di primo grado, nonostante che con la decisione della Sezione Sesta 5 maggio 2006, n. 3352 &#8211; resa su un analogo appello della stessa Autorità &#8211; sia stata riconosciuta, invece, la legittimità delle determinazioni in materia tariffaria contenute nelle menzionata delibera.<br />
In proposito non può non rammentarsi la evidente asimmetria che caratterizza gli effetti delle decisioni del giudice amministrativo nei casi di pronunce che, da un lato, confermino la validità dell’atto impugnato (nei soli limiti, tuttavia, in cui sono riconosciuti infondati i profili di illegittimità dedotti dal ricorrente); e di pronunce che, dall’altro lato, dispongano l’annullamento di un atto con la definitiva eliminazione dello stesso dal mondo giuridico.<br />
In tale prospettiva, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas dovrà, naturalmente, prendere atto dell’annullamento della propria delibera, avente natura di atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti, con la conseguenza che tale delibera – ormai definitivamente caducata &#8211; non potrà più trovare applicazione nei confronti di tutti i predetti soggetti (anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto), in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia <i>“erga omnes”</i> della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6512).<br />
Dall’altra parte, però, non può trascurarsi di considerare che tale annullamento discende da una pronuncia limitata soltanto a profili meramente procedurali dell’impugnativa, e di per sé non pone in dubbio i poteri dell’Autorità di intervenire nuovamente, con effetti riparatori della avvenuta caducazione delle precedenti determinazioni adottate in materia tariffaria. Va sottolineato, in proposito, che la citata decisione n. 3352/06 della Sezione Sesta ha, anzi, riconosciuto in modo espresso come rientri pienamente nella competenza e nei poteri dell’Autorità di adottare provvedimenti in materia tariffaria quale quello impugnato in primo grado.<br />
Nel corso della discussione orale della causa, d’altronde, è stato riferito che nel frattempo l’Autorità sarebbe in concreto già intervenuta nella specifica materia, presumibilmente per far fronte alle esigenze sopravvenute del mercato.<br />
Né va dimenticato che, in base al disposto dell’art. 2, comma 12, lettera e), della legge14 novembre 1995, n. 481, è demandato alla predetta Autorità anche il compito di perseguire, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, obiettivi generali di carattere sociale, ai quali non può non ricondursi pure quello della difesa dei consumatori.<br />
Anche per tale aspetto, dunque, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale, per un vizio di ordine soltanto formale, non può razionalmente giustificare iniziative irritali di soggetti non legittimati che siano sostanzialmente finalizzate a porre in qualche modo rimedio al paventato danno per i consumatori, che conseguirebbe dalla riscontrata tardività del deposito del gravame.<br />
11. – Per la complessità delle questioni trattate, il Collegio à dell’avviso che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211; 	prende atto della dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale proposto dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas, effettuata dalla Sezione Sesta con la decisone parziale – ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 3408/2006;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Adiconsum e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	dispone l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2006, con la partecipazione di:<br />
Alberto de Roberto	&#8211; Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Mario Egidio Schinaia	&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Paolo Salvatore	&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Raffaele Iannotta	&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Sabino Luce	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaele Carboni	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Millemaggi Cogliani Chiarenza	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi	&#8211; Consigliere &#8211; Estensore.<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi	&#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il 11/01/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.125</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Santoleri DOMENICO PAONE FU ERASMO S.p.A. (Avv.ti M.Tonucci, A..Fantini e N.Romano) c/ MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Avv. Stato) sulla legittimità della revoca del contributo concesso ex L. 64/86 in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dei termini previsti dal provvedimento di concessione con riferimento agli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Santoleri<br /> DOMENICO PAONE FU ERASMO S.p.A. (Avv.ti M.Tonucci, A..Fantini e N.Romano) c/ MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della revoca del contributo concesso ex L. 64/86 in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dei termini previsti dal provvedimento di concessione con riferimento agli obiettivi di incremento occupazionale e reddituale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contributi ed agevolazioni – Contributo ex L.64/84 – Obbiettivi di incremento occupazionali e reddituali &#8211; Mancato rispetto da parte del beneficiario dei termini previsti dal provvedimento di concessione – Revoca – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di agevolazioni finanziarie ex L. 64/84, considerato che la principale finalità è il raggiungimento di precisi obbiettivi produttivi, economici e occupazionali,  è legittima la revoca del finanziamento concesso all’impresa che si sia limitata alla  mera utilizzazione dei contributi nel rispetto delle tempistica prevista dal provvedimento di concessione, per l’acquisto di beni produttivi, qualora l’investimento non sia utilizzato a fini industriali e non produca reddito ed occupazione nei termini previsti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211;	Sezione  Terza Ter-<br />	<br />
&#8211;	</p>
<p>																																																																																												</p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:</p>
<p>Dott. Francesco Corsaro        Presidente<br />
Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore                                                  Dott. Stefano Fantini             Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 7429/03</b>, proposto dalla <br />
società <b>DOMENICO PAONE FU ERASMO S.p.A. </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Tonucci, Alberto Fantini e Nicola Romano ed elettivamente domiciliata presso  il loro studio sito in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7.</p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>il MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del decreto ministeriale n. B4/RC/6 matr. 08207/00/06 del 28/4/03 comunicato con nota del 5/5/03 e ricevuta il 17/5/03, con il quale il Ministero delle Attività Produttive ha revocato totalmente  il provvedimento di concessione provvisoria di agevolazio<br />
&#8211; degli atti e provvedimenti richiamati nel suddetto D.M., nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 23 novembre 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Alberto Fantini per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Fiorilli per l’Amministrazione resistente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società Paone è un’antica azienda produttrice di pasta con sede in Formia (LT).<br />
Alla fine degli anni ’80, la società – volendo ampliare il proprio stabilimento – ha presentato domanda per la concessione di agevolazioni finanziarie di cui alla legge 64/84 per realizzare l’ampliamento mediante delocalizzazione del proprio stabilimento ubicato in Formia, adibito alla produzione di paste alimentari.<br />
L’istruttoria è stata eseguita dal Mediocredito del Lazio S.p.A. e con delibera del 31/1/90 n. 733, l’Agensud ha concesso in via provvisoria alla ricorrente un contributo in conto capitale di £. 4.661.940.000 a fronte di investimenti di £. 13.575.800.000 e un contributo in conto interessi di £. 3.294.900.000 sul finanziamento agevolabile di £. 5.255.000.000.<br />
In data 23/9/93 il Mediocredito ha erogato all’impresa l’anticipazione di quota parte del contributo in conto capitale spettante pari all’importo di £. 1.979.685.000.<br />
L’orginario provvedimento di concessione prevedeva il termine del 30/6/93 per il completamento del programma di investimenti: essendosi verificate difficoltà per la realizzazione del programma non imputabili alla ditta, la società Paone ha ottenuto dapprima la proroga del termine fino al 31/12/94 e poi fino al 31/12/95.<br />
Nel frattempo la ditta Paone ha sottoscritto in data 11/8/93 l’atto d’obbligo con il quale si impegnava a restituire l’anticipazione del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi di cui all’art. 64 del T.U. 218/78 aumentati di dieci punti, qualora le opere murarie e gli impianti ammessi a contributo non fossero ultimati e collaudati entro i termini previsti.<br />
La proroga è stata concessa anche per il contributo in conto interessi poiché il Ministero ha riconosciuto che si erano verificate circostanze di fatto che avevano impedito il completamento degli investimenti nei termini (ritardo nell’acquisizione dei suoli, e tardiva acquisizione di alcuni macchinari e strutture prefabbricate per la costruzione degli edifici).<br />
Non avendo la ricorrente completato gli investimenti entro il termine prorogato del 31/12/95, con il provvedimento impugnato il Ministero ha disposto la revoca del contributo e la restituzione dell’anticipazione del contributo, maggiorata degli interessi spettanti.<br />
Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Illegittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse per erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 1, lett. d), 4 e 5 del D.M. 3/5/89 n. 233. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, D.L. 30/6/82 n. 389 (conv. in L. 12/8/82 n. 546). Violazione dell’art. 12, D.M. 233/89 sulla documentazione di spesa.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che entro il termine del 31/12/95 dovevano essere completate le sole opere murarie e dovevano essere acquistati gli impianti, ma non era richiesto che l’intero impianto entrasse in funzione.<br />
Ciò si desumerebbe chiaramente dall’atto di obbligo sottoscritto in applicazione dell’art. 1, comma 9 del D.L. 389/82 convertito in legge 546/82: pertanto l’obbligo di completare l’iniziativa di cui all’art. 8 comma 1, lett. d) del D.M. n. 233/89, non comporterebbe quindi anche l’inizio dell’attività produttiva.<br />
Inoltre, il Ministero non avrebbe tenuto conto che la ricorrente aveva presentato un ulteriore progetto di ampliamento dello stabilimento, e che quindi il nuovo stabilimento era più grande di quello originariamente progettato.<br />
Sostiene poi la ricorrente che alla data del 31/12/95 lo stabilimento sarebbe stato completo dal punto di vista strutturale (e sarebbe stato realizzato conformemente al secondo progetto di ampliamento) ed i macchinari sarebbero stati acquistati e sistemati provvisoriamente nel vecchio stabilimento di Formia.<br />
La mancata produzione della documentazione finale di spesa non sarebbe imputabile alla ditta poiché a partire dalla presentazione del III° S.A.L., il Mediocredito non aveva più erogato il finanziamento.<br />
Peraltro, si tratterebbe di un onere non soggetto ad un termine di adempimento.<br />
La mancata entrata in funzione dell’impianto non sarebbe imputabile alla società e come tale non potrebbe comportare la revoca del contributo.<br />
Infatti, la ricorrente non avrebbe più percepito dal 1995 i dovuti ausili finanziari deliberati dall’Agensud e dal Mediocredito e gli investimenti sarebbero stati effettuati con risorse proprie, mentre l’area di allocazione dello stabilimento sarebbe risultata carente delle opere di urbanizzazione primaria.<br />
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Ministero, la ricorrente avrebbe continuato ad investire sullo stabilimento anticipando fondi propri.<br />
I macchinari sarebbero stati acquistati entro la fine del 1995 e sistemati provvisoriamente presso il vecchio stabilimento di Formia.<br />
2) Violazione degli artt. 9. 10 e 11 del D.M. 233/89. Violazione dell’art. 11 L. 2/5/76 n. 183, dell’art. 73 D.P.R. 6/3/78 n. 218 e dell’art. 11 D.P.R. 9/9/76 n. 902 e violazione dei principi di massima snellezza e rapidità delle procedure. Violazione del principio di collaborazione con il privato.<br />
Deduce la ricorrente che l’inadempimento del Mediocredito nell’erogare il finanziamento, e l’omessa vigilanza del Ministero avrebbero comportato il ritardo nella realizzazione dell’investimento.<br />
Nessuna responsabilità sarebbe rinvenibile a carico della ricorrente.<br />
2)	Violazione dell’art. 3 L. 214/90 per motivazione insufficiente e contraddittoria. Illegittimità derivata per contraddittorietà dell’atto di avvio del procedimento rispetto alla volontà del Ministero precedentemente espressa nella nota del 28/7/98 indirizzata al Mediocredito. Violazione delle regole generali in materia di procedimento amministrativo, in specie degli artt. 6 e 10 L. 241/90: vizio di istruttoria e assenza di controdeduzioni alle considerazioni contenute nella memoria illustrativa presentata dalla Paone. Condotta del Ministero contraria ai principi di correttezza e lesione del legittimo affidamento del privato. Violazione dei principi generali in materia di revoca delle agevolazioni.<br />	<br />
Sostiene la ricorrente che il Ministero non avrebbe potuto disporre la revoca totale del contributo dopo aver inutilmente chiesto chiarimenti al Mediocredito sulle possibilità di disporre una revoca parziale dei contributi.<br />
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe analizzato la memoria da essa prodotta in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, né avrebbe disposto ulteriori approfondimenti istruttori prima di procedere alla revoca.<br />
5) Violazione dell’art. 97 Cost. ed in specie dei principi di buon andamento, di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione dell’art. 11 L. 2/5/76 n. 902 e dei principi di massima snellezza e rapidità. Violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi generali in materia di agevolazioni all’industria. Contrarietà al pubblico interesse.<br />
La revoca disposta a distanza di oltre dieci anni dalla concessione delle agevolazioni e a lavori terminati sarebbe del tutto irragionevole, come irragionevole sarebbe la richiesta di restituzione delle somme già impiegate negli investimenti.<br />
6) Violazione dell’art. 3 L. 241/90 sotto altro profilo: obbligo di motivare la decisione di revoca totale piuttosto che parziale. Violazione dei principi generali in materia di revoca delle agevolazioni concesse, anche alla stregua del nuovo sistema di agevolazioni di cui alla L. 488/92 e al D.M. 527/95.<br />
Ritiene la ricorrente che il Ministero avrebbe dovuto chiarire perché sarebbe stata disposta la revoca totale del contributo e non quella parziale, tanto più che l’art. 8 comma 4 del D.M. 527/95 prevede la revoca parziale nel caso di mancato completamento dei lavori nei termini stabiliti.<br />
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
All’udienza pubblica del 23 novembre 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che nel termine previsto per il completamento dell’investimento, l’impresa dovrebbe provvedere alla sola realizzazione delle strutture industriali e all’acquisto dei macchinari non essendo obbligata all’attivazione dell’impianto.<br />
Pertanto, poiché il fabbricato sarebbe stato realizzato ed i macchinari sarebbero stati acquistati, la revoca sarebbe illegittima.<br />
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.<br />
Come ha correttamente ricordato il Ministero delle Attività Produttive nella propria memoria e come ha più volte rilevato questo Collegio (cfr. tra le tante, T.A.R Lazio Sez. Ter 8/11/05 n. 10764), la principale finalità delle agevolazioni finanziarie alle imprese è il raggiungimento di precisi obiettivi produttivi, economici e occupazionali, e che quindi non è sufficiente la mera utilizzazione dei contributi nel rispetto delle tempistica prevista dal provvedimento di concessione e dal regolamento per l’acquisto di beni produttivi, ma è necessario che l’investimento sia utilizzato a fini industriali e che produca reddito ed occupazione nei termini previsti.<br />
L’intervento straordinario dello Stato a favore di imprenditori privati si giustifica proprio per la realizzazione di queste finalità ed è quindi ancorato a parametri assai rigidi, sicchè i beneficiari possono ottenere un ausilio nella realizzazione dei loro programmi di investimenti ma sono nel contempo tenuti a rispettare la tempistica indicata al momento del rilascio della concessione, poiché anche il fattore tempo è elemento determinante per realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico di incremento occupazionale e  reddituale.<br />
Ne consegue, quindi, che il beneficiario di agevolazioni pubbliche è tenuto a realizzare gli investimenti nel termine stabilito al momento della concessione del contributo, e con essi a perseguire gli obiettivi produttivi ed occupazionali indicati nel progetto di investimento e che sono stati valutati positivamente dall’Amministrazione in sede di istruttoria preliminare sull’agevolabilità dell’iniziativa.<br />
Peraltro, nel caso di specie, l’impianto non soltanto non è stato attivato, ma non è stato neppure completato, come è emerso a seguito di approfondimenti istruttori disposti dall’Amministrazione ed eseguiti dalla banca incaricata dell’istruttoria.<br />
Nello stesso provvedimento impugnato, infatti, si rappresenta che a seguito di sopralluoghi eseguiti nel maggio 1997 e nell’aprile 2002 è stato accertato che la struttura realizzata era incompleta, e che dal dicembre 1995 non erano eseguiti altri lavori.<br />
Dalla lettura della relazione del Mediocredito Centrale in data 29/4/02, depositata in giudizio dell’Avvocatura erariale, è emerso inoltre che neppure il fabbricato era stato completato mancando tutti i necessari impianti idrico, elettrico, antincendio, gas metano ecc. Inoltre alla data del sopralluogo 15/3/02 non era stata ancora realizzata la palazzina uffici, la recinzione, le opere di viabilità, gli edifici tecnologici, e così via.<br />
In pratica era stato realizzato il solo capannone industriale nella sola componente strutturale e nessun macchinario  era – ovviamente – presente in loco.<br />
Pertanto, la tesi della ricorrente – oltre a non essere condivisibile in punto di diritto – è infondata anche in punto di fatto, non rispondendo al vero quanto dedotto in ordine al completamento dello stabilimento.<br />
Le ulteriori argomentazioni della ricorrente sul punto non possono essere condivise, non essendovi alcuna prova in ordine all’inattendibilità di quanto dichiarato nella relazione redatta dai tecnici incaricati dal Mediocredito Centrale in data 29/4/02.<br />
Quanto alla mancata produzione della documentazione finale di spesa, è sufficiente  rilevare, che in base alla normativa di riferimento (artt. 12 e 13 del D.M. 233/89), solo la presentazione dello stato finale degli investimenti documenta la completa realizzazione del programma agevolato, e consente all’Amministrazione di nominare la commissione incaricata di verificare la funzionalità dell’impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell’impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, e così via.<br />
Pertanto non costituisce un mero onere non soggetto a termine di adempimento.<br />
In ogni caso, ritiene la ricorrente che il mancato completamento del programma di investimenti non sarebbe ad essa imputabile, e come tale non potrebbe comportare la revoca del provvedimento di concessione.<br />
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.<br />
Come è stato già ricordato, l’erogazione delle agevolazioni pubbliche è soggetta al rispetto della tempistica prevista dal Legislatore e riprodotta nel provvedimento concessorio (24 mesi dalla data di concessione); la ricorrente ha ottenuto i finanziamenti da oltre un decennio senza avere in questo lunghissimo intervallo di tempo completato il programma di investimenti.<br />
Le risorse pubbliche sono vincolate alla realizzazione delle pubbliche finalità e non possono essere utilizzate dalle imprese private senza che siano messe a frutto: le società richiedenti il contributo sono esse stesse responsabili delle proprie scelte gestionali, tra le quali vi rientra anche la scelta del luogo di allocazione dello stabilimento industriale.<br />
E’ del tutto evidente, che avendo deciso di costruire il capannone in un luogo privo delle opere di urbanizzazione, la ricorrente ha accettato il rischio dello slittamento dei termini necessari per la realizzazione dell’investimento e quindi non può ragionevolmente sostenere – dopo 14 anni – che la mancata attivazione degli impianti sia dovuta a causa di forza maggiore.<br />
Lo stesso deve ritenersi per quanto concerne la mancata erogazione di anticipazioni da parte dell’istituto di credito: qualora l’impresa avesse ritenuto inadempiente la banca, e non avesse avuto sufficiente capitale proprio per il completamento dell’investimento e l’esercizio dell’attività, avrebbe potuto – o meglio dovuto – attivarsi tempestivamente nelle dovute sedi per ottenere l’erogazione delle somme,  non potendo pretendere di rinviare sine die l’inizio dell’attività produttiva.<br />
Come già ricordato in precedenza, l’interesse pubblico che viene perseguito con l’erogazione di contributi alle imprese nelle aree depresse del Mezzogiorno, è quello di realizzare impianti produttivi, di assumere maestranze, di produrre reddito secondo la tempistica prevista nel programma di investimenti, perché il fattore tempo costituisce comunque un elemento essenziale nella logica delle agevolazioni finanziarie alle imprese (cfr. T.A.R Lazio Sez. III Ter 8/11/05 n. 10764).<br />
Nel caso di specie, poi, nella relazione redatta dai tecnici incaricati dalla banca si evince che il saldo del contributo non è stato erogato dal Mediocredito perché l’impresa non aveva realizzato il 100% +dell’investimento, ma soltanto il 34% di esso.<br />
Destituito di fondamento si appalesa anche il secondo mezzo di gravame, non essendovi alcuna prova in ordine alla mancata vigilanza del Ministero sul Mediocredito, e comunque la mancata realizzazione degli investimenti è dovuta non soltanto alla carenza di risorse economiche, ma anche a ragioni di carattere urbanistico.<br />
Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto dar corso al procedimento di revoca senza aver preventivamente acquisito la risposta, da parte del Mediocredito Centrale, sulla richiesta di notizie in ordine allo stato di realizzazione e alla funzionalità dello stabilimento oggetto di incentivazione.  Inoltre l’Amministrazione non avrebbe esaminato la memoria prodotta in sede procedimentale.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
Il provvedimento di revoca impugnato è stato infatti disposto dopo che  l’Amministrazione ha esaminato la memoria difensiva presentata dalla ricorrente e la relazione redatta dal Mediocredito Centrale (in data 29/4/02 e trasmessa con nota del 22/5/02).<br />
Alla luce dei risultati del sopralluogo è emerso indubitabilmente che la ricorrente non aveva realizzato neppure in parte l’investimento per il quale il contributo era stato concesso, e che quindi ricorrevano i presupposti di legge per l’adozione del provvedimento di revoca.<br />
In sostanza, quindi, il provvedimento di revoca è stato disposto dopo l’acquisizione dei chiarimenti fattuali richiesti  alla banca incaricata dell’istruttoria.<br />
La censura deve essere pertanto respinta.<br />
Quanto alla scelta della revoca totale e non parziale del contributo, è sufficiente rilevare che la revoca avrebbe potuto essere parziale solo ove fosse stato dimostrato, attraverso la presentazione della documentazione finale di spesa, il tardivo completamento del programma di investimenti e l’inizio dell’attività produttiva.<br />
Nel caso di specie, non essendo stato portato a compimento in alcun modo, neppure parziale, il programma di investimenti, ma essendo stato costruito soltanto il capannone industriale privo peraltro anche degli impianti, l’unico provvedimento adottabile alla stregua della normativa di settore era quello della revoca totale del contributo.<br />
Quanto all’interesse pubblico all’adozione dell’atto, secondo la giurisprudenza consolidata, deve ritenersi <i>in re ipsa</i> trattandosi di recupero di somme indebitamente erogate (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 27/5/99 n. 2576; ecc.), né poteva sussistere alcun affidamento tutelabile trattandosi di erogazione di somme in via provvisoria. <br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere quindi respinto perché infondato.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Terza Ter-</p>
<p align=center>respinge<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2006.<br />	<br />
Francesco Corsaro                         PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri                           ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-11-1-2007-n-125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-1-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-1-2007-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-1-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.0</a></p>
<p>Pres. A. ROSAS, Rel. J. MALENOVSKÝ sulla libera circolazione dei lavoratori Comunità europea &#8211; Art. 39 TCE &#8211; Libera circolazione dei lavoratori – Insegnanti – Frequenza di un corso di formazione – Condizione – Attività lavorativa prestata nel territorio dello Stato – Ostacolo alla libera circolazione – Ragioni imperative di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-1-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-1-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. ROSAS, Rel. J. MALENOVSKÝ</span></p>
<hr />
<p>sulla libera circolazione dei lavoratori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Art. 39 TCE &#8211; Libera circolazione dei lavoratori – Insegnanti – Frequenza di un corso di formazione – Condizione – Attività lavorativa prestata nel territorio dello Stato – Ostacolo alla libera circolazione – Ragioni imperative di interesse generale – Esistenza – Proporzionalità – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, vietata dall’art. 39 TCE, la decisione di escludere da un corso di formazione un insegnante per il solo fatto che esso presta attività lavorativa in un altro Stato membro; tale restrizione, per quanto diretta a tutelare ragioni imperative di interesse generale, non pare rispettosa del principio di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />
11 gennaio 2007 <br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C-40/05,<br />
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Överklagandenämnden för högskolan (Commissione dei ricorsi contro le decisioni degli istituti di istruzione superiore, Svezia) con decisione 1º febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2005, nella causa tra <br />
<b></p>
<p align=center>Kaj Lyyski</b><br />
e<br />
<b>Umeå universitet,</b></p>
<p><b>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e J. Malenovský (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl<br />
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 aprile 2006,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
–        per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;<br />
–        per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström van Lier e dal sig. G. Rozet, in qualità di agenti,<br />
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2006,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE e 39 CE. <br />
2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti il sig. Lyyski, cittadino svedese impiegato in qualità di insegnante in un istituto scolastico in Finlandia, e l’Umeå universitet (Università di Umeå, Svezia) con riferimento al rigetto della candidatura che egli aveva presentato allo scopo di frequentare un corso di formazione nella detta Università.<br />
<b><br />
 Contesto normativo<br />
</b><i><br />
 Diritto comunitario<br />
</i>3        L’art. 3, n. 1, CE così dispone:<br />
«Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:<br />
(&#8230;)<br />
q)      un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri; (…)». <br />
4        L’art. 12, primo comma, CE, prevede quanto segue:<br />
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». <br />
5        Ai sensi dell’art. 39, nn. 1 e 2, CE:<br />
«1. La libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità è assicurata.<br />
2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro». <br />
6        L’art. 149, nn. 1 e 2, CE così recita:<br />
«1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.<br />
2. L’azione della Comunità è intesa:<br />
(&#8230;)<br />
–        – a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (…)<br />
(&#8230;)». <br />
7        Infine, ai sensi dell’art. 150, nn. 1 e 2, CE:<br />
«1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.<br />
2. L’azione della Comunità è intesa: <br />
(&#8230;)<br />
–        a facilitare l’accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani; <br />
(…)». <br />
<i><br />
 Diritto nazionale<br />
</i> Disposizioni riguardanti i requisiti da soddisfare per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante in Svezia <br />
8        Il capo 2, art. 4, primo comma, nn. 1 e 2, e secondo comma, della legge 1985:1100 sull’insegnamento scolastico [skollagen (1985:1100), in prosieguo: la «legge sull’insegnamento scolastico»] dispone che è qualificato per essere assunto a tempo indeterminato come insegnante, maestro d’asilo o educatore per il tempo libero nelle scuole pubbliche:<br />
«1.      chi è in possesso di un diploma svedese di insegnamento ovvero del diploma di pedagogia infantile o giovanile, come previsto dalle disposizioni regolamentari adottate dal governo in applicazione del capo 1º, art. 11, della legge 1992:1434 relativa all’insegnamento superiore [högskolelagen (1992:1434)] o di una formazione equivalente sotto un regime anteriore, le cui materie principali corrispondano alle materie di insegnamento previste per il posto da occupare;<br />
2.      chiunque abbia ottenuto dall’Högskoleverket [Ufficio dell’insegnamento superiore] un certificato di abilitazione in applicazione degli artt. 4 a e 4 b.<br />
Chi non è qualificato può tuttavia essere assunto a tempo indeterminato se il numero di candidati qualificati è insufficiente, se ragioni particolari lo giustificano, se ha qualifiche professionali equivalenti nelle materie d’insegnamento connesse al posto da occupare e se vi è motivo di supporre che sia idoneo all’insegnamento (…)». <br />
9        L’art. 4 bis, della legge sull’insegnamento scolastico così dispone:<br />
«Chiunque abbia seguito un corso di formazione di insegnante all’estero riceve un certificato di abilitazione se tale formazione, di per sé o combinata con l’esperienza professionale, equivale alla formazione pedagogica di cui all’art. 4, primo comma, n. 1 (…)». <br />
 Le disposizioni relative al programma di formazione di cui alla controversia principale<br />
10      Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il progetto di legge finanziaria per il 2002, è attuato da qualche anno un programma speciale di formazione per insegnanti («särskild lärarutbildning»; in prosieguo: il «programma SÄL» o le «formazioni SÄL») allo scopo di formare un maggior numero di insegnanti, tenuto conto, da un lato, del forte aumento degli allievi e, dall’altro, di numerosi pensionamenti tra gli insegnanti. <br />
11      Il regolamento 2001:740 relativo alle formazioni speciali per insegnanti [förordning om särskilda lärarutbildningar (2001:740); in prosieguo: il «regolamento SÄL»] contempla le disposizioni relative alle formazioni SÄL. Esso conferisce a sei università e istituti di istruzione superiore l’incarico di formare insegnanti allorché questi sono privi delle qualifiche richieste per essere assunti a tempo indeterminato in una scuola svedese o desiderano acquistare una qualifica supplementare. Con questa iniziativa, si prevede che verranno formati e qualificati circa 4 000 insegnanti. Il regolamento SÄL è entrato in vigore il 1º novembre 2001 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2006.<br />
12      L’art. 1 del regolamento SÄL, che reca il titolo «Ambito d’applicazione», prevede:<br />
«Il presente regolamento contiene disposizioni riguardanti corsi di formazione superiore organizzati con mezzi particolari ed intesi a permettere agli studenti di sostenere l’esame di insegnante». <br />
13      L’art. 2 del regolamento SÄL, che reca il titolo «Luogo dei corsi di formazione», così dispone:<br />
«I corsi di formazione vengono dispensati nelle università e negli istituti di insegnamento superiore dello Stato designati dal governo. L’espressione “istituto di insegnamento superiore” designa, in prosieguo, sia le università sia gli istituti di insegnamento superiore». <br />
14      L’art. 3 del regolamento SÄL, intitolato «Scopo dei corsi di formazione», enuncia:<br />
«I corsi di formazione sono dispensati per rispondere rapidamente al fabbisogno d’insegnanti qualificati e riguardano le materie o le specializzazioni scelte dagli istituti di insegnamento superiore di concerto con i comuni interessati». <br />
15      Con riferimento alle condizioni d’ammissione, l’art. 6 del regolamento SÄL recita come segue:<br />
«Chiunque non soddisfi i requisiti richiesti per essere assunto a tempo indeterminato in conformità al capo 2, art. 4, primo comma, nn. 1 e 2, della [legge sull’insegnamento scolastico] può essere ammesso ad un corso di formazione se: <br />
1.      tenuto conto dei corsi di formazione superiore che ha seguito anteriormente o della sua esperienza professionale, possiede l’idoneità a sostenere l’esame di insegnante nelle materie o nelle specializzazioni previste dalla formazione, e <br />
2.      è assunto in qualità di insegnante dal rappresentante di un istituto scolastico in cui potrà svolgersi la parte pratica della formazione.<br />
Ogni candidato che soddisfi le condizioni di assunzione a tempo indeterminato enunciate al capo 2, art. 4, primo comma, nn. 1 e 2, della [legge sull’insegnamento scolastico] può parimenti essere ammesso ad un corso di formazione se esso consente di qualificarlo per insegnare una o più materie o specializzazioni supplementari». <br />
16      L’art. 7 del regolamento SÄL così dispone:<br />
«Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 6, ogni candidato deve già aver seguito un corso di formazione superiore sufficiente perché la formazione seguita in applicazione del presente regolamento gli consenta di ottenere il diploma di insegnante in conformità all’art. 6, primo comma, o di qualificarsi per insegnare un’altra materia, in conformità all’art. 6, secondo comma. Le conoscenze equivalenti acquisite in Svezia o all’estero sono assimilate ai corsi di formazione superiore». <br />
17      L’art. 10 del regolamento SÄL prevede che i corsi di formazione SÄL debbano essere dispensati almeno a metà tempo e terminare non oltre il 31 dicembre 2006. La durata totale della formazione di uno studente non può eccedere un valore di 60 punti. Tali corsi di formazione devono essere pianificati tenendo conto della formazione anteriore e dell’esperienza professionale di ciascuno studente.<br />
<b><br />
 La causa principale e le questioni pregiudiziali<br />
</b><br />
18      Il sig. Lyyski, cittadino svedese, ha presentato la sua candidatura per frequentare, nell’ambito del programma SÄL, un corso di formazione presso l’Umeå universitet a partire dall’inizio d’autunno del 2004. <br />
19      Nel suo fascicolo di candidatura egli ha indicato che, durante tale corso di formazione, egli avrebbe occupato un posto di insegnante in un liceo di lingua svedese ad Åbo (Finlandia). <br />
20      L’Umeå universitet ha respinto la sua candidatura. Essa ha considerato, secondo la propria interpretazione del regolamento SÄL e quella del ministero della Pubblica Istruzione svedese, che il sig. Lyyski non aveva dimostrato di possedere le qualifiche richieste per beneficiare della formazione dispensata nell’ambito del programma SÄL, in quanto non era impiegato in un istituto scolastico svedese e avrebbe dovuto, di conseguenza, frequentare la parte pratica della formazione in Finlandia.<br />
21      Il sig. Lyyski ha adito il giudice del rinvio proponendo ricorso contro la decisione di rigetto della sua candidatura adottata dall’Umeå universitet. Secondo l’interessato, si sarebbe dovuto riconoscere che egli soddisfaceva i requisiti di ammissione alla detta formazione e che, in quanto cittadino svedese residente in Finlandia e impiegato presso un liceo di lingua svedese in tale Stato membro, aveva un’esperienza professionale sufficiente per intraprendere una carriera di insegnante.<br />
22      L’Umeå universitet, per parte sua, ha asserito in particolare che il requisito dell’impiego da parte di un istituto scolastico in Svezia per avere accesso ai corsi di formazione SÄL è giustificato da ragioni obiettive e proporzionate alla loro finalità. <br />
23      Facendo riferimento agli artt. 12 CE e 149, n. 1, CE, nonché alle sentenze della Corte 7 febbraio 1979, causa 115/78, Knoors (Racc. pag. 399); 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier (Racc. pag. 593); 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379), nonché 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop (Racc. pag. I 6191), il giudice del rinvio considera che la fattispecie rientri nell’ambito d’applicazione del diritto comunitario e che, pertanto, si ponga la questione della compatibilità con quest’ultimo del requisito dell’impiego in una scuola svedese per l’ammissione ai corsi di formazione SÄL.<br />
24      In tale contesto, l’Överklagandenämnden för högskolan ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: <br />
«1)      Se il diritto comunitario e, in particolare, l’art. 12 CE, osti a che, nell’esame delle qualifiche di un candidato per l’ammissione ad una formazione per insegnanti, diretta a rispondere a breve termine al fabbisogno di insegnanti qualificati in Svezia, si richieda il requisito dell’assunzione presso una scuola svedese. Se tale requisito possa considerarsi giustificato e proporzionale. <br />
2)      Se, nel rispondere alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che il candidato alla formazione, il quale è assunto in una scuola in uno Stato membro diverso dalla Svezia, sia cittadino svedese o cittadino di un altro Stato membro.<br />
3)      Se, nel rispondere alla questione sub 1, sia rilevante il fatto che la formazione per insegnanti sia istituita per un periodo limitato di tempo o invece si tratti di una formazione a carattere più duraturo». <br />
<b><br />
 Sulle questioni pregiudiziali<br />
</b><br />
25      Con le questioni presentate, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se il diritto comunitario osti a che una normativa nazionale, con la quale viene organizzata a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, venga applicata in modo tale che il beneficio di tale formazione sia riservato ai candidati impiegati in un istituto scolastico del detto Stato membro e se, ai fini di tale valutazione, sia rilevante il fatto che tale formazione abbia o no carattere più duraturo e che i candidati siano o no cittadini del detto Stato membro.<br />
26      Per risolvere tali questioni occorre previamente verificare se una situazione come quella di cui alla causa principale rientri nell’ambito d’applicazione del diritto comunitario.<br />
27      Nella fattispecie, il programma al quale il ricorrente della causa principale è candidato nell’ambito del programma SÄL mira in particolare a fornire una formazione agli insegnanti che non hanno le qualifiche richieste per essere assunti a tempo indeterminato da un istituto scolastico svedese secondo l’iter normale disciplinato dalla legge sull’insegnamento scolastico. Tale formazione, che è stata istituita per un periodo determinato mediante finanziamenti specifici previsti dal bilancio dello Stato, ha così l’obiettivo di conferire qualifiche particolari ai fini dell’esercizio della professione di insegnante a tempo indeterminato. Si deve ammettere, pertanto, che il regolamento SÄL ha una finalità di formazione professionale. Essa è, inoltre, dispensata soltanto da talune università e da taluni istituti di insegnamento superiore. <br />
28      Orbene, come la Corte ha già dichiarato al punto 25 della sentenza Gravier, cit., le condizioni d’accesso alla formazione professionale rientrano nel campo d’applicazione del Trattato CE (v. anche sentenze 1º luglio 2004, causa C-65/03, Commissione/Belgio, Racc. pag. I 6427, punto 25, e 7 luglio 2005, causa C 147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I 5969, punto 32).<br />
29      Risulta inoltre dalla giurisprudenza che tanto gli studi superiori quanto gli studi universitari costituiscono formazione professionale (v. sentenze Blaizot, cit., punti 15 20; 27 settembre 1988, causa 42/87, Commissione/Belgio, Racc. pag. 5445, punti 7 e 8, nonché Commissione/Austria, cit., punto 33). Il fatto che l’insegnamento sia a carattere permanente o no è irrilevante ai fini di tale valutazione.<br />
30      In tale contesto, una decisione presa nell’ambito della formazione professionale, come quelle che è stata opposta al ricorrente nella causa principale, può rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario.<br />
31      Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 39, n. 1, CE, la Corte ha dichiarato che la norma in questione si applica a qualsiasi cittadino comunitario, a prescindere dal luogo di residenza e dalla cittadinanza dello stesso, che abbia usufruito di tale libertà e che abbia esercitato un’attività lavorativa in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Terhoeve, Racc. pag. I 345, punto 27). <br />
32      Poiché ciò è quanto avviene nel caso del ricorrente, che esercita un’attività professionale in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino, la sua situazione rientra nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. È necessario pertanto verificare se le norme di quest’ultimo ostino ad una normativa nazionale quale il regolamento SÄL.<br />
33      Occorre osservare, anzitutto, che l’art. 12 CE, che è espressamente invocato dal giudice del rinvio e che sancisce il principio generale del divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (v. sentenze 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I 10981, punto 25; 11 dicembre 2003, causa C-289/02, AMOK, Racc. pag. I 15059, punto 25, nonché 29 aprile 2004, causa C-387/01, Weigel, Racc. pag. I 4981, punto 57).<br />
34      Orbene, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori, tale principio è stato attuato e concretizzato dall’art. 39, n. 2, CE. Non occorre dunque pronunciarsi sull’art. 12 CE (sentenza Weigel, cit., punti 58 e 59).<br />
35      Occorre poi osservare che la Corte ha più volte dichiarato che le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone sono volte ad agevolare ai cittadini comunitari l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio della Comunità ed ostano ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenze 7 luglio 1988, cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a., Racc. pag. 3897, punto 13; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I 4921, punto 94; Terhoeve, cit., punto 37; 27 gennaio 2000, causa C-190/98, Graf, Racc. pag. I-493, punto 21, nonché 17 marzo 2005, causa C-109/04, Kranemann, Racc. pag. I-2421, punto 25).<br />
36      È pacifico che l’assunzione degli insegnanti a tempo determinato è aperta a tutti i cittadini degli Stati membri che possiedono le qualifiche necessarie per insegnare. Al riguardo, il governo svedese sostiene, senza essere contraddetto sul punto, che le formazioni SÄL sono proprio destinate ai cittadini degli altri Stati membri assunti in qualità di insegnanti in Svezia con contratti a tempo determinato e che, più frequentemente dei cittadini svedesi, possono trovarsi nella situazione di non possedere tutte le qualifiche richieste per accedere agli impieghi permanenti di insegnante attraverso l’iter normale.<br />
37      Tuttavia, nei limiti in cui una normativa nazionale come il regolamento SÄL è applicata in modo tale che si esige dai candidati ad una formazione che siano impiegati da un istituto scolastico dello Stato membro interessato, la consequenziale esclusione delle candidature di insegnanti che sono impiegati in un istituto scolastico di un altro Stato membro è tale da sfavorire i cittadini che lavorano in altri Stati membri e, in particolare, quelli che, come il ricorrente nella causa principale, hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. L’applicazione di tale normativa risulta pertanto essere in grado di ostacolare la libera circolazione dei lavoratori, il che, in linea di principio, è vietato dall’art. 39 CE. <br />
38      Infine, sebbene il requisito per cui i candidati alle formazioni SÄL devono essere impiegati in un istituto scolastico svedese costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, esso potrebbe tuttavia sottrarsi al divieto previsto dall’art. 39 CE qualora fosse inteso a perseguire uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fosse giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Sarebbe tuttavia ancora necessario, in tal caso, che l’applicazione di simile provvedimento fosse atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che esso persegue e non eccedesse quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in particolare, sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32; Bosman, cit., punto 104; 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler (Racc. pag. I-10239, punto 77) e Kranemann, cit., punto 33). <br />
39      Dagli artt. 149 CE e 150 CE risulta che l’organizzazione tanto del sistema d’istruzione quanto della formazione professionale rientra nell’ambito di responsabilità degli Stati membri. Tale responsabilità implica, in particolare, la preservazione o il miglioramento del sistema di istruzione, che devono conseguentemente costituire scopi legittimi alla luce delle dette disposizioni del Trattato. È pacifico che il regolamento SÄL si inscrive appunto in tale prospettiva.<br />
40      Quanto alla valutazione delle ragioni imperative di interesse generale, è pacifico che l’adozione del regolamento SÄL si inscrive in un contesto di carenza in Svezia di insegnanti qualificati assunti a tempo indeterminato secondo l’iter normale disciplinato dalla legge sull’insegnamento scolastico. Risulta dal fascicolo che tale carenza nel detto Stato membro è la conseguenza, anzitutto, del numero ingente dei pensionamenti di tali insegnanti, poi, di una quantità insufficiente di diplomati che soddisfano le condizioni di accesso a tale iter normale e, infine, dell’aumento del numero di bambini scolarizzati. Atteso che non viene contestato neppure che l’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti diplomati, sebbene sia aperta a tutti i cittadini degli Stati membri che dispongono dei diplomi richiesti, non ha consentito di soddisfare il fabbisogno di insegnanti di tale Stato membro, non v’è dubbio che spettava alle autorità nazionali fare ricorso alle prestazioni di insegnanti assunti a tempo determinato. <br />
41      Si pone allora la questione di stabilire se l’applicazione del regolamento SÄL risponda alle esigenze di proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito. <br />
42      Si deve, da un lato, osservare che le formazioni SÄL sono dispensate soltanto da sei università e istituti di insegnamento superiore, mediante finanziamenti specifici previsti dal bilancio dello Stato, con l’obiettivo di formare 4 000 insegnanti. Non risulta dai documenti agli atti che tale iniziativa di formazione abbia, date le circostanze, un carattere non circoscritto. <br />
43      Si richiede, d’altro lato, ai candidati alla formazione speciale che siano impiegati in un istituto scolastico svedese. Risulta che tale requisito, con il quale potrebbe essere ostacolato l’accesso alla detta formazione da parte degli insegnanti che esercitano la loro attività in un altro Stato membro, si ricollega all’attuazione della parte pratica della formazione speciale. Tale parte si svolge in linea di principio sul luogo in cui l’insegnante esercita la sua attività. Il controllo costante e la valutazione di essa risulterebbero manifestamente più difficili da realizzare nel caso in cui essa si svolgesse in un ambiente estraneo al sistema scolastico svedese. <br />
44      Per valutare se l’applicazione del provvedimento di cui trattasi ecceda quanto necessario, occorre anche esaminare i requisiti riguardanti la parte pratica della formazione in parola. Orbene, emerge dalle informazioni fornite dal governo svedese nel corso dell’udienza che taluni istituti di insegnamento superiore o università potrebbero esonerare gli interessati dalla detta parte pratica. Inoltre, tale governo non ha escluso che essa possa essere effettuata in un istituto scolastico diverso da quello in cui la persona interessata è impiegata come insegnante. In simile contesto, gli elementi di informazione di cui la Corte dispone non le consentono di determinare con esattezza se la parte pratica della detta formazione ne costituisca elemento essenziale ed obbligatorio.<br />
45      Inoltre, l’attività di insegnante esercitata dal ricorrente della causa principale garantisce a priori che quest’ultimo possiede l’idoneità richiesta per frequentare il corso di formazione dispensato nell’ambito del programma SÄL e per insegnare, in seguito ad esso, in Svezia. Se anche non è sicuro che il candidato interessato abbia manifestato l’intenzione di accettare effettivamente un impiego a tempo indeterminato in Svezia al termine della detta formazione, tale circostanza non pone affatto nuovamente in discussione la possibilità di paragonare la sua situazione con quella degli insegnanti impiegati a tempo determinato nelle scuole svedesi, sui quali non incombe, come risulta dalle indicazioni fornite alla Corte nel corso dell’udienza, alcun obbligo di accettare un impiego di insegnante a tempo indeterminato in Svezia al termine della detta formazione.<br />
46      In una simile situazione, l’esclusione, per principio, della candidatura del ricorrente nella causa principale per il solo motivo che essa proverrebbe da una persona che non è impiegata in un istituto scolastico svedese potrebbe risultare in definitiva contraria agli obiettivi perseguiti e sarebbe sproporzionata, in particolare se, quando tutte le candidature equivalenti provenienti da insegnanti impiegati in una scuola svedese hanno potuto essere soddisfatte, gli ostacoli al compimento della parte pratica della formazione potevano essere eliminati senza difficoltà. <br />
47      In tali circostanze, non si può escludere che l’applicazione che viene fatta del regolamento SÄL ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo di preservare e migliorare il sistema educativo svedese.<br />
48      Considerata la scarsità degli elementi d’informazione di cui dispone la Corte, va constatato che spetta al giudice nazionale, che è investito della causa principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, verificare se, alla luce delle considerazioni sviluppate ai punti 42-45 della presente sentenza, l’applicazione del regolamento SÄL sia proporzionata all’obiettivo perseguito.<br />
49      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sottoposte alla Corte dichiarando che il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, che organizza a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, esiga che i candidati a tale formazione siano impiegati in un istituto scolastico del detto Stato, purché tuttavia l’applicazione che viene fatta di tale normativa non abbia l’effetto di escludere per principio qualsiasi candidatura di insegnanti che non siano impiegati in un tale istituto, senza una previa valutazione individuale dei meriti delle candidature con riferimento, in particolare, alle attitudini dell’interessato e alla possibilità di controllare la parte pratica della formazione ricevuta da quest’ultimo o eventualmente di dispensarlo da essa.<br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b><br />
50      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />
<b>Il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, che organizza a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, esiga che i candidati a tale formazione siano impiegati in un istituto scolastico del detto Stato, purché tuttavia l’applicazione che viene fatta di tale normativa non abbia l’effetto di escludere per principio qualsiasi candidatura di insegnanti che non siano impiegati in un tale istituto, senza una previa valutazione individuale dei meriti delle candidature con riferimento, in particolare, alle attitudini dell’interessato ed alla possibilità di controllare la parte pratica della formazione ricevuta da quest’ultimo o eventualmente di dispensarlo da essa.<br />
</b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-11-1-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.2</a></p>
<p>Pres. De Roberto, est. Lodi AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Avv. Stato) c. GAS DELLA CONCORDIA S.P.A. (Avv. A. Capria e L. Torchia), COOPERATIVA GAS AS S.R.L. (n.c.), ACQUIRENTE UNICO S.P.A. (Avv. ti S. Crisci e F. Anaclerio), FEDERCONSUMATORI – PROVINCIA DI MODENA e G. POLI (Avv. S.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-11-1-2007-n-2/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2007 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Roberto, est. Lodi<br /> AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Avv. Stato) c. GAS DELLA CONCORDIA S.P.A. (Avv. A. Capria e L. Torchia), COOPERATIVA GAS AS S.R.L. (n.c.), ACQUIRENTE UNICO S.P.A. (Avv. ti S. Crisci e F. Anaclerio), FEDERCONSUMATORI – PROVINCIA DI MODENA e G. POLI (Avv. S. Crisci), ANIGAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI DEL GAS (Avv. M. Zoppolato), CANTURINA SERVIZI VENDITA S.r.l. (Avv. C. Bonora, P. Vaiano e D. Vaiano), ENERXENIA S.P.A. e ASPEM GAS S.R.L. (Avv.ti C. Bonora, P. Vaiano e D. Vaiano)</span></p>
<hr />
<p>sul giudice competente a conoscere della opposizione di terzo e sulla inammissibilità dell&#8217;appello proposto da articolazioni locali di associazioni di consumatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Processo amministrativo – Opposizione di terzo – In pendenza del termine per appellare – Competenza funzionale del Consiglio di Stato – Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo – Legittimazione ad agire – Associazioni dei consumatori – Articolazioni locali – Possibilità di proporre appello – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, l’opposizione di terzo ex art. 344 c.p.c., in pendenza del termine per appellare, deve essere proposta dinanzi al giudice di secondo grado, atteso che evidenti esigenze di tempestività e di concentrazione delle azioni esperibili, in pendenza di un atto di appello avverso una sentenza del Tribunale amministrativo, impongono che tutte le impugnazioni vadano ricomprese nella competenza funzionale del Consiglio di Stato.</p>
<p>2. Non sussiste la legittimazione a proporre appello da parte delle articolazioni locali delle associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’art. 137, co. 1, D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), poiché, se queste hanno piena facoltà di partecipazione ai giudizi di primo grado (con la proposizione di ricorsi avverso gli atti lesivi degli interessi collettivi di cui sono esponenti, ovvero con l’intervento “ad opponendum” nei giudizi avverso atti favorevoli alle categorie di utenti e consumatori), tuttavia, dalla mancata attivazione in tale sede, esse non possono trarre una legittimazione ad assumere liberamente ulteriori iniziative in successive fasi contenziose,  a fortori allorché l’associazione non risulta neppure inserita nel menzionato elenco ministeriale, costituendo, appunto, una articolazione locale della associazione nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Adunanza Plenaria</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 25/2006 dell’Adunanza Plenaria (iscritto al NRG 691/2006), proposto dalla</p>
<p><B>AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale è per legge domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<B>GAS DELLA CONCORDIA S.P.A.</B> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Antonella Capria e Luisa Torchia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Sannio, n. 65;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COOPERATIVA GAS AS S.R.L.<i></b></i> in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
con l’opposizione di terzo</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; di <B>ACQUIRENTE UNICO S.P.A.</B>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Stefano Crisci Francesco Anaclerio ed elettivamente domiciliato presso lo studio Carnelutti in Roma, Via Parigi, n. 11;<br />
&#8211; di <B>FEDERCONSUMATORI – PROVINCIA DI MODENA</B>, in persona del legale rappresentante in carica, e di <B>GIUSEPPE POLI</B>, rappresentanti e difesi in giudizio dall’avvocato Stefano Crisci ed elettivamente domiciliati presso lo studio Carnelutti in Rom<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e con l’intervento ad opponendum</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; di <B>ANIGAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI DEL GAS</B> – in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Maurizio Zoppolato, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, Via del Mascherino, n. 72;<br />
&#8211; di <b>CANTURINA SERVIZI VENDITA S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Claudio Bonora, Paolo Vaiano e Diego Vaiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in- di <b>ENERXENIA S.P.A. e ASPEM GAS S.R.L.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese in giudizio dagli avvocati Claudio Bonora, Paolo Vaiano e Diego Vaiano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di que<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, n. 3718 del 6 ottobre 2005;</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Gas della Concordia S.p.a.; <br />
visti gli atti di opposizione di terzo;<br />
visti gli atti di intervento;<br />
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
vista l’ordinanza di questo Consiglio (Sezione Sesta) n. 5101/2006, in data 4 settembre 2006, con cui la causa, previa dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale, è stata rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;<br />
relatore alla pubblica udienza del 13 novembre 2006 il consigliere Pier Luigi Lodi; uditi, per le parti, gli avvocati dello Stato Fabio tortora e Giacomo Aiello e gli avvocati Capria, Crisci, Scoca, Zoppolato e Resta, per delega dell’avvocato Vaiano;<br />
considerato che è stato depositato il dispositivo della pronuncia, cui segue il deposito della sua motivazione;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Nella decisione parziale – ordinanza di rimessione a questa Adunanza Plenaria n. 5101/2006 della Sezione Sesta, si riferisce che con deliberazione n. 248, del 29 dicembre 2004, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha modificato la propria precedente delibera n. 195 del 2002, riguardante il meccanismo di indicizzazione delle tariffe per la fornitura del gas naturale ai clienti finali del mercato vincolato.<br />
In particolare, l’Autorità:<br />
&#8211; con riferimento alla componente della materia prima, ha reso obbligatoria l’introduzione nei contratti di compravendita al dettaglio di una “clausola di salvaguardia”, che limita al 75% l’aumento dei prezzi, qualora il costo dei prodotti petroliferi sup<br />
&#8211; ha stabilito che tale meccanismo di applichi anche ai contratti di compravendita all’ingrosso del gas che non prevedano clausole di aggiornamento o di revisione prezzi in caso di modifica della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di- con effetto dal 1° ottobre 2005, ha disposto la revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso, con aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005.<br />
2. &#8211; Col ricorso proposto al TAR per la Lombardia, Gas della Concordia S.p.a. ha impugnato il provvedimento dell’Autorità, di cui ha chiesto l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Con la sentenza n. 3718 del 2005, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato per insussistenza del potere esercitato dalla Autorità, nonché per carenza di istruttoria e difetto di contraddittorio.<br />
Il TAR ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
3. &#8211; Con l’appello n. 691 del 2006, l’Autorità ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto, perché infondato.<br />
Si è costituita in giudizio Gas della Concordia S.p.a., che ha eccepito l’improcedibilità dell’appello, per la tardività del suo deposito.<br />
In subordine, la predetta società ha chiesto che il gravame sia respinto, perché infondato.<br />
4. – Con atti depositati il 5 maggio 2006, la Federconsumatori – Provincia di Modena, il signor Giuseppe poli e Acquirente Unico S.p.a. hanno proposto opposizione di terzo, avverso la sentenza del TAR, chiedendo che, in sua riforma, venga respinto il ricorso di primo grado.<br />
Con memoria depositata in data 31 maggio 2006, Gas della Concordia S.p.a. ha chiesto che le predette opposizioni vengano dichiarato inammissibili.<br />
5. &#8211; All’udienza del 6 giugno 2006 la Sezione Sesta si è pronunciata per la improcedibilità dell’appello dell’Autorità, rilevando che la relativa notifica era avvenuta in data 27 dicembre 2005, mentre il deposito era stato effettuato il 25 gennaio 2006, dopo il superamento del prescritto termine di 15 giorni, fissato dall’art. 23-bis della legge n. 1034 del 1971 per i giudizi aventi ad oggetto gli atti della autorità amministrative indipendenti.<br />
In relazione a ciò la Sezione Sesta ha osservato che veniva ad assumere rilievo determinante la questione della ammissibilità delle surricordate opposizioni di terzo.<br />
Nell’esporre le possibili soluzioni prospettabili sull’argomento, la Sezione, rilevato il carattere di massima della questione, ha rimesso l’esame della questione stessa all’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1954.<br />
Nell’occasione la Sezione ha posto alcuni quesiti, attinenti ai seguenti punti particolari: a) individuazione del Giudice competente a decidere sull’opposizione di terzo; b) legittimazione a proporre opposizione da parte della articolazione territoriale di una associazione di consumatori a carattere nazionale; c) utilizzabilità dello strumento del ricorso incidentale ai fini della proposizione della opposizione; d) sussistenza della legittimazione alla proposizione della opposizione da parte di singoli consumatori e dell’Acquirente Unico S.p.a..<br />
6. – In vista dell’esame dell’appello, da parte dell’Adunanza Plenaria, hanno spiegato intervento “ad opponendum” (rispetto alla opposizione di terzo) la Canturina Servizi Vendita S.r.l., la Enerxenia S.p.a. e la Aspen Gas S.r.l., con atti depositati il 23 ottobre 2006, nei quali le predette società fanno presente di aver anch’esse presentato, con esito favorevole, ricorso al T.A.R. per la Lombardia avverso il medesimo atto dell’Autorità, e che la trattazione del relativo appello proposto dall’Autorità è stata rinviata in attesa della pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Ciò in dipendenza del fatto che tale pronuncia potrebbe condurre alla conferma di una sentenza del T.A.R. relativa all’annullamento del provvedimento impugnato, con una statuizione di carattere pregiudiziale rispetto a tutti gli altri appelli simili, trattandosi della caducazione di un atto amministrativo di natura generale ed indivisibile, i cui effetti sarebbero destinati ad estendersi non solo alle parti del giudizio, ma anche a tutti i soggetti destinatari dell’atto in parola.<br />
7. – Anche tutte le altre parti in causa hanno depositato ulteriori memorie, svolgendo ampie argomentazioni ad illustrazione delle rispettive tesi.<br />
8. – Alla pubblica udienza del 13 novembre 2006, la causa è stata discussa ed è passata in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. – l’Adunanza Plenaria deve anzitutto prendere atto della decisione parziale della Sezione rimettente in ordine alla improcedibilità dell’appello principale proposto dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas, in conseguenza del deposito tardivo del medesimo gravame.<br />
Solo per effetto di tale pronuncia, infatti, la questione relativa alla ammissibilità delle opposizioni di terzo proposte da Acquirente Unico S.p.a., Federconsumatori – Provincia di Modena, nonché dal signor Giuseppe Poli, viene ad assumere rilievo determinante ai fini della possibilità di riesame e riforma della sentenza di primo grado, che diverrebbe, altrimenti, cosa giudicata.</p>
<p>2. – Va preliminarmente ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, ha determinato la estensione al processo amministrativo del rimedio della  opposizione di terzo, cosiddetta “ordinaria”, prevista dall’art. 404, primo comma, c.p.c. per il soggetto i cui diritti siano pregiudicati da una sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, emessa in un procedimento nel quale il soggetto stesso non abbia partecipato.<br />
La statuizione della Corte risulta motivata sul rilievo che anche nel processo amministrativo si presentano casi in cui, per effetto della cosa giudicata, viene a determinarsi una situazione di incompatibilità fra la situazione giuridica definita dalla sentenza e quella in cui sia titolare un altro soggetto, rispetto ai destinatari della stessa, con conseguente necessità di porvi riparo.<br />
La successiva elaborazione della giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la legittimazione a proporre la opposizione di terzo, nei confronti della decisione amministrativa resa tra altri soggetti, va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.<br />
Si è specificato, altresì, che non sono legittimati i titolari di un diritto dipendente, ovvero i soggetti interessati di riflesso (ad esempio, i titolari di rapporti contrattuali con i soggetti legittimati all’impugnazione), non sussistendo per questi, per definizione, il requisito della autonomia della loro posizione soggettiva (cfr. tra le tante: Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 2817).<br />
Giova rammentare, ancora, che ai sensi dell’art. 405, primo comma, c.p.c.<i> “L’opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui”.<br />
</i><br />
3. – In relazione a tali ultime disposizioni deve essere esaminata con priorità la questione sottoposta all’Adunanza Plenaria dalla Sezione Sesta, relativa alla individuazione del Giudice competente a decidere l’opposizione, tenuto conto che pende l’appello avverso la sentenza oggetto di opposizione, mentre si riferisce che per la summenzionata associazione risulterebbe ormai spirato il termine lungo per la proposizione dell’appello.<br />
In proposito deve osservarsi che nel giudizio di appello è espressamente ammesso, ai sensi dell’art. 344 c.p.c, <i>“l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404”.<br />
</i>Trattasi di norma che era stata ritenuta inapplicabile nel processo amministrativo, in base ad una giurisprudenza antecedente alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale (Cons. Stato, Ad Plen. 19 febbraio 1988, n. 2) ma che, dopo la statuizione del Giudice delle leggi relativa alla ammissibilità della opposizione di terzo, non ha più ragione di essere esclusa dall’applicazione anche in detto processo.<br />
Ciò posto, va richiamato l’orientamento di questo Consiglio per il quale, in pendenza del termine per appellare &#8211; come avviene nel caso di specie per almeno due degli opponenti &#8211; l’opposizione stessa deve essere proposta dinanzi al giudice di secondo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4229).<br />
L’Adunanza Plenaria ritiene che tale orientamento sia corretto, per evidenti esigenze di tempestività e di concentrazione delle azioni esperibili, dovendosi ritenere che, a seguito della proposizione di un atto di appello avverso una sentenza del Tribunale amministrativo, tutte le impugnazioni non possono che farsi rientrare nella competenza funzionale del Consiglio di Stato.<br />
Ciò posto, la presente controversia può intendersi correttamente radicata dinanzi a questo Consiglio, mentre appare priva di concreta rilevanza la questione relativa alla eventuale tardività di una delle opposizioni, poiché queste, come si vedrà più oltre, risultano tutte improponibili ed inammissibili.</p>
<p>4. – Può quindi passarsi all’esame delle singole situazioni degli opponenti, nei confronti delle quali vengono sollevate numerose eccezioni di carattere pregiudiziale da parte dei diversi soggetti resistenti.</p>
<p>5. – In primo luogo va esaminata la questione della legittimazione a proporre opposizione di terzo da parte dell’Acquirente Unico S.p.a, ossia di una società costituita ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, quale garante della fornitura di energia elettrica, a condizioni economiche vantaggiose, in favore dei clienti del cosiddetto mercato vincolato.<br />
Per dimostrare la titolarità di un proprio interesse autonomo ed incompatibile con le statuizioni della sentenza del T.A.R., la menzionata società segnala che l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da parte del Giudice di primo grado, rendendo inapplicabile il previsto contenimento degli aumenti dei prezzi relativi alle forniture del gas naturale &#8211; materia prima largamente utilizzata per la produzione di energia elettrica &#8211; inciderebbe in modo negativo e gravemente pregiudizievole sulla funzione istituzionale della società stessa, impedendole di assicurare la fornitura di elettricità a condizioni economiche adeguate ai clienti vincolati.<br />
Tali argomentazioni non appaiono condivisibili dovendosi convenire con le obiezioni formulate in proposito nelle memorie delle controparti, in cui si sottolinea come l’iniziativa di Acquirente unico S.p.a. risulti in realtà estranea rispetto ai fini propri della società, desumibili dallo statuto societario, oltreché rispetto alle direttive emesse dal Competente Ministero delle attività produttive, non risultando strettamente connessa con la specifica finalità di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti, con esclusione di qualsiasi ruolo in relazione al mercato del gas naturale, di cui ora si tratta.<br />
Come emerge chiaramente dall’art. 4 dello Statuto, acquisito agli atti, l’oggetto sociale della società in parola è rappresentato propriamente dalla stipula e dalla gestione di contratti di fornitura <i>“al fine di garantire ai clienti vincolati la capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio, nonché di parità del trattamento anche tariffario”.<br />
</i>Anche nelle direttive alla società in discorso, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive in data 19 dicembre 2003, le attività considerate risultano in concreto limitate alle sole funzioni relative al settore dell’energia elettrica.<br />
Inoltre, la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, annullata dal T.A.R., si riferiva esclusivamente alla formazione del prezzo di vendita del gas naturale ai clienti finali del mercato vincolato, e non riguardava, invece, i contratti di vendita del gas naturale in cui fossero parte acquirente i produttori di energia elettrica, non rientrando questi nella categoria dei clienti “tutelati”.<br />
Tutto ciò porta a concludere che nel caso in esame non appare configurabile una posizione dell’Acquirente Unico s.p.a. autonoma ed incompatibile rispetto alla sentenza opposta, potendo soltanto ravvisarsi un interesse di mero fatto, comunque di carattere riflesso, idoneo a consentire eventualmente un intervento adesivo delle ragioni prospettate nell’appello presentato dall’Autorità, intervento destinato tuttavia a perdere rilievo nel caso di vanificazione, per qualsiasi ragione, dell’appello medesimo.</p>
<p>6. – Va successivamente esaminata l’ulteriore opposizione di terzo, presentata da Federconsumatori – Sezione di Modena.<br />
Deve preliminarmente ricordarsi che, con altra decisione resa in pari data, questa Adunanza Plenaria ha affrontato la questione relativa alla legittimazione a proporre appello &#8211; anche nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado &#8211; da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti che risultino inserite nell’elenco appositamente istituito presso il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell’art. 137, comma 1, del “Codice del Consumo”, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.<br />
La questione è stata risolta in senso negativo, in considerazione della peculiare disciplina che caratterizza l’attività di tali associazioni, le quali hanno piena facoltà di partecipazione ai giudizi di primo grado (con la proposizione di ricorsi avverso gli atti lesivi degli interessi collettivi di cui sono esponenti, ovvero con l’intervento <i>“ad opponendum” </i>nei giudizi avverso atti favorevoli alle categorie di utenti e consumatori), ma dalla mancata attivazione in tale sede non possono trarre una legittimazione ad assumere liberamente ulteriori iniziative in successive fasi contenziose.<br />
Una simile preclusione, ad avviso del Collegio, a maggior ragione sussiste nel caso in esame, in cui l’associazione opponente, oltretutto, non risulta neppure inserita nel menzionato elenco ministeriale, costituendo una articolazione locale della associazione nazionale Federconsumatori, la quale soltanto risulta iscritta all’albo.<br />
La giurisprudenza ha, invero, opportunamente puntualizzato che, in una situazione come quella in discorso, in cui la legittimazione ad agire discende direttamente dalla legge, neppure la previsione statutaria potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell’ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all’ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale (v. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 3478).<br />
D’altra parte, anche se si ritenesse di procedere in concreto all’accertamento della eventuale legittimazione di singoli organismi non accreditati che esibiscano elementi di differenziazione (sia con particolare riferimento alle finalità statutarie, sia riguardo al concreto collegamento con il dato territoriale dell’interesse perseguito in sede giudiziale), nel caso di specie non potrebbe non rilevarsi che l’impugnativa in primo grado era rivolta contro la delibera n. 248/04 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, riguardante il meccanismo di indicizzazione delle tariffe per la fornitura del gas naturale ai clienti finali del mercato vincolato, ed era destinata ad applicarsi su tutto il territorio nazionale. E’ evidente, dunque, che in simile prospettiva restava in realtà priva di giustificazione l’iniziativa in sede giudiziale di una associazione esponente di interessi la cui rilevanza risulta circoscritta ad un ambito locale.<br />
Deve concludersi, pertanto, per l’inammissibilità dell’opposizione della Federconsumatori – Sezione di Modena per carenza di legittimazione e di un proprio interesse autonomo alla contestazione della sentenza del Giudice di primo grado.</p>
<p>7. &#8211; Resta da affrontare la questione della ammissibilità della opposizione di terzo avanzata dal signor Giuseppe Poli, nella sua qualità di utente consumatore di gas.<br />
Osserva in proposito l’Adunanza Plenaria che il predetto opponente non ha fornito alcun elemento particolare od alcun titolo di differenziazione che lo legittimi ad una specifica contestazione in sede giudiziale della sentenza del T.A.R., tenuto conto che questa ha riguardato determinazioni in ordine alle attività svolte dalle imprese del settore, da cui il singolo utente può trarne un eventuale vantaggio soltanto in via riflessa ed indiretta (v. Cass. Civ., Sez. I, 4 marzo 1999, n. 1811).<br />
Sottolinea opportunamente, al riguardo, la difesa dell’appellata Gas della concordia S.p.a., operatore grossista di gas naturale, di non essere fornitrice del signor Poli il quale, d’altronde, non offre alcuna prova di essere cliente di una qualsiasi delle imprese grossiste di gas naturale, oggetto della delibera dell’Autorità di cui si tratta.<br />
Ne consegue che, anche in questo caso, non può riconoscersi all’opponente un effettivo interesse autonomo ed incompatibile con la sentenza di annullamento, idoneo a legittimare la proposizione dell’opposizione in esame.</p>
<p>8. &#8211; Per le ragioni esposte le opposizioni di terzo sopra esaminate vanno dichiarate inammissibili.</p>
<p>9. – E’ il caso di aggiungere, infine, che non hanno, in realtà, ragion d’essere i timori espressi dalla Avvocatura dello Stato, in relazione al contrasto di giudicati che si verificherebbe, dopo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale e di inammissibilità dei ricorsi per opposizione di terzo di cui si è detto sopra, che renderebbe definitivo l’annullamento della delibera dell’Autorità n. 248/04, disposta dal Giudice di primo grado, nonostante che con la decisione della Sezione Sesta 5 maggio 2006, n. 3352 &#8211; resa su un analogo appello della stessa Autorità &#8211; sia stata annullata la sentenza di primo grado riconoscendosi la legittimità delle determinazioni in materia tariffaria contenute nelle menzionata delibera.<br />
In proposito non può non rammentarsi la evidente asimmetria che caratterizza gli effetti delle decisioni del giudice amministrativo nei casi di pronunce che, da un lato, confermino la validità dell’atto impugnato (nei soli limiti, tuttavia, in cui sono riconosciuti infondati i profili di illegittimità dedotti dal ricorrente); e di pronunce che, dall’altro lato, dispongano l’annullamento di un atto con la definitiva eliminazione dello stesso dal mondo giuridico.<br />
In tale prospettiva, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas dovrà, naturalmente, prendere atto dell’annullamento della propria delibera, avente natura di atto generale, recante disposizioni inscindibilmente preordinate ad operare nei confronti di una pluralità di soggetti, con la conseguenza che tale delibera – ormai definitivamente caducata &#8211; non potrà più trovare applicazione nei confronti di tutti i predetti soggetti (anche se non abbiano proposto ricorso ovvero abbiano proposto un ricorso respinto), in coerenza con il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla efficacia <i>“erga omnes”</i> della sentenza di annullamento di un atto generale dal contenuto inscindibile (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2000, n. 6512).<br />
Dall’altra parte, però, non può trascurarsi di considerare che tale annullamento discende da una pronuncia limitata soltanto a profili meramente procedurali dell’impugnativa, e di per sé non pone in dubbio i poteri dell’Autorità di intervenire nuovamente, con effetti riparatori della avvenuta caducazione delle precedenti determinazioni adottate in materia tariffaria. Va sottolineato, in proposito, che la citata decisione n. 3352/06 della Sezione Sesta ha, anzi, riconosciuto in modo espresso come rientri pienamente nella competenza e nei poteri dell’Autorità di adottare provvedimenti in materia tariffaria quale quello impugnato in primo grado.<br />
Nel corso della discussione orale della causa, d’altronde, è stato riferito che nel frattempo l’Autorità sarebbe in concreto già intervenuta nella specifica materia, presumibilmente per far fronte alle esigenze sopravvenute del mercato.<br />
Né va dimenticato che, in base al disposto dell’art. 2, comma 12, lettera e), della legge14 novembre 1995, n. 481, è demandato alla predetta Autorità anche il compito di perseguire, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, obiettivi generali di carattere sociale, ai quali non può non ricondursi pure quello della difesa dei consumatori.<br />
Anche per tale aspetto, dunque, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale, per un vizio di ordine soltanto formale, non può razionalmente giustificare iniziative irritali di soggetti non legittimati che siano sostanzialmente finalizzate a porre in qualche modo rimedio al paventato danno per i consumatori, che conseguirebbe dalla riscontrata tardività del deposito del gravame.</p>
<p>10.– Per la complessità delle questioni trattate, il Collegio à dell’avviso che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211; 	prende atto della dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale proposto dalla Autorità per l’energia elettrica ed il gas, effettuata dalla Sezione Sesta con la decisone parziale – ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 5101/2006;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile l’opposizione di terzo proposta da Acquirente Unico S.p.a., Federconsumatori – Provincia di Modena, Giuseppe Poli;<br />	<br />
&#8211;	dispone l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2006, con la partecipazione di:</p>
<p>Alberto de Roberto	&#8211; Presidente del Consiglio di Stato<br />	<br />
Mario Egidio Schinaia	&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Paolo Salvatore	&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Raffaele Iannotta	&#8211; Presidente di Sezione<br />	<br />
Sabino Luce	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Raffaele Carboni	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Millemaggi Cogliani Chiarenza	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi	&#8211; Consigliere &#8211; Estensore.<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi	&#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;11/01/2007&#8230;.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
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		<title>Tribunale di Genova &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-genova-sezione-vi-ordinanza-11-1-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giudice MarchesielloAutostrada dei Fiori Spa, Aiscat, Associazione Nazionale dei Gestori Delle Autostrade C/ Governo Della Repubblica Italiana, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Anas S.P.A., con intervento volontario di Salt Società Autostrade Ligure Toscana P.A., Autocamionale Della Cisa Spa, Società Autostrade Valdostane S.A.V. Spa, Sitaf Spa, Autostrada Torino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice Marchesiello<br />Autostrada dei Fiori Spa, Aiscat, Associazione Nazionale dei Gestori Delle Autostrade C/ Governo Della Repubblica Italiana, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Anas S.P.A., con intervento volontario di Salt Società Autostrade Ligure Toscana P.A., Autocamionale Della Cisa Spa, Società Autostrade Valdostane S.A.V. Spa, Sitaf Spa, Autostrada Torino Ivrea Valle D&#8217;Aosta &#8211; A.T.I.V.A.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c. strumentale all&#8217;azione risarcitoria di concessionarie per la costruzione e gestione di autostrade nei confronti della Repubblica Italiana e su alcune questioni pregiudiziali oggetto di rimessione alla Corte di Giustizia sui poteri dell&#8217;ANAS ex lege 286/2006, come modificata dal c.d. maxiemendamento alla L. Finanziaria 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Prospettazione di azione risarcitoria di concessionarie per la costruzione e gestione di autostrade nei confronti della Repubblica Italiana – Giurisdizione del Giudice ordinario</p>
<p>2. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Eccezione di inammissibilità – Inesistenza di una controversia tra le parti ricorrenti e le parti convenute – Fattispecie – Oggetto della lite – Normativa lesiva di diritti soggettivi radicati nell’ordinamento comunitario – Ammissibilità del ricorso</p>
<p>3. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Questione pregiudiziale – Compatibilità dei commi da 82 a 90 del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito nella l. 24 novembre 2006, n. 286 come modificati dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) con l’art. 86 del Trattato UE – Fattispecie – Configurabilità dell’ANAS S.p.A. come un’impresa, ancorché pubblica, ai sensi del diritto comunitario</p>
<p>4. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Questione pregiudiziale – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che preveda un sostanziale potere di espropriazione attribuito ad un’impresa pubblica concorrente, quale l’ANAS S.p.A.</p>
<p>5. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Questione pregiudiziale – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che consenta ad ANAS S.p.A. di gestire, in via temporanea ma senza la fissazione di un termine finale, servizi pubblici o infrastrutture pubbliche senza l’espletamento di una gara</p>
<p>6. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Questione pregiudiziale – Compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che preveda l’estensione del regime previsto agli appalti di forniture e servizi anche alle operazioni verticali poste in essere da imprese private concessionarie aggiudicatarie, con riserva allo Stato membro di nominare i componenti delle commissioni aggiudicatrici degli appalti indetti dai concessionari</p>
<p>7. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Questione pregiudiziale – Configurabilità di aiuti di Stato vietati  &#8211; Misure di finanziamento che destinano ad ANAS S.p.A. consistenti contributi pubblici destinati ad opere infrastrutturali senza previsione di contabilità separata</p>
<p>8. Processo civile – Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Questione pregiudiziale – Configurabilità di aiuti di Stato vietati – Normativa interna che consente a favore di ANAS S.p.A. il prolungamento della concessione senza alcuna procedura di gara nonché il subentro automatico, a titolo temporaneo ma senza termine finale, di ANAS S.p.A. ai sub-concessionari privati decaduti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia, radicata mediante proposizione di un ricorso ex art. 700. cod. proc. civ. che, non avendo ad oggetto l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, prospetti una lite di natura risarcitoria nei confronti dallo Stato italiano in veste di legislatore in relazione alla pretesa lesione di diritti soggettivi conferiti dall’ordinamento comunitario</p>
<p>2. E’ ammissibile il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. volto ad ottenere misure inibitorie strumentali alla introduzione di un processo avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano in veste di legislatore in relazione alla pretesa lesione di diritti soggettivi conferiti dall’ordinamento comunitario</p>
<p>3. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle CE, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, la questione  pregiudiziale se un soggetto, avente la forma di società per azioni ed obiettivi, funzioni e poteri di intervento sul mercato analoghi a quelli attribuiti dal legislatore italiano ad ANAS S.p.A. – come risultanti in particolare dalla nuova normativa di cui ai co. da 82 a 90, art. 2, d.l. 3 ottobre 2006 convertito in legge con modificazioni apportate con il maxiemendamento del Governo alla finanziaria 2007, art. 1, co. 1034- possa o meno considerarsi un’impresa, ancorché pubblica, alla stregua dell’ordinamento comunitario, e come tale soggetta alla disciplina della concorrenza (art. 86 TCE)</p>
<p>4. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle CE, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, la questione  pregiudiziale se, avuto riguardo al diritto fondamentale di proprietà, tutelato dall’ordinamento comunitario, sia con esso compatibile una normativa, come quella convertita dalla l. 286/2006, che prevede un sostanziale potere di espropriazione attribuito ad un’impresa pubblica concorrente, quale l’ANAS S.p.A., con un’“eventuale diritto di indennizzo”</p>
<p>5. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle CE, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, la questione  pregiudiziale se, avuto riguardo alla normativa come modificata dalla conversione in legge 286/2006 e dal c.d. maxiemendamento alla Legge Finanziaria 2007, l’ordinamento comunitario osti all’attribuzione ad un’impresa a totale partecipazione pubblica, avente caratteristiche analoghe a quelle di ANAS S.p.A., della gestione, in via temporanea ma senza la fissazione di un termine finale, di servizi pubblici o infrastrutture pubbliche, senza l’espletamento di una gara</p>
<p>6. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle CE, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, la questione  pregiudiziale se la normativa comunitaria in tema di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici osti a che uno Stato membro estenda il regime previsto dalle direttive relative agli appalti di forniture e servizi anche alle operazione verticali poste in essere da imprese private titolari di concessioni di costruzione e gestione di autostrade, riservandosi inoltre lo Stato membro il diritto di nominare i componenti delle commissioni aggiudicatici degli appalti indetti dai concessionari.</p>
<p>7. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle CE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, la questione  pregiudiziale se costituiscano aiuti di Stato, vietati dagli artt. 87 e segg. del TCE, nella misura in cui conferiscono vantaggi non attribuiti ai concorrenti privati, e nella misura in cui non sono soggetti a separazione contabile, finanziamenti quali quelli disposti in favore di ANAS S.p.A. ex art. 7, co. 12, d.l. 138/2002 e art. 7, co. 1quater, d.l. 138/2002, nonché ex art. 1, co. 453, l. Finanziaria 2005, che consentono ad ANAS di ricevere mutui agevolati da Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché misure quali quelle di cui all’art. 1, co. 299, lett. c) e co. 453 l. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e/o di cui all’art. 76, co. 2, l. 289/2003</p>
<p>8. Va rimessa alla Corte di Giustizia delle CE, ai sensi dell’art. 234 Trattato CE, la questione  pregiudiziale se costituisce aiuto di Stato un prolungamento della concessione a favore di ANAS S.p.A., in assenza di alcuna procedura di gara, nonché se è compatibile con l’ordinamento comunitario l’art. 2, L. 286/2006, co. 87 e 88, ove si prevede il subentro automatico di Anas spa ai sub-concessioanri privati decaduti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’ammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c. strumentale all’azione risarcitoria di concessionarie per la costruzione e gestione di autostrade nei confronti della Repubblica Italiana e su alcune questioni pregiudiziali oggetto di rimessione alla Corte di Giustizia sui poteri dell’ANAS ex lege 286/2006, come medicata dal c.d. maxiemendamento alla L. Finanziaria 2007</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2007 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-ordinanza-sospensiva-11-1-2007-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-ordinanza-sospensiva-11-1-2007-n-2/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2007 n.2</a></p>
<p>Non va sospesa l’esclusione da una gara per fornitura e posa in opera di telefonia, qualora l’escluso abbia fornito una polizza fideiussoria che non fornisca le garanzie richieste dal bando. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO n. 2/2007 Ord. Sosp.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’esclusione da una gara per fornitura e posa in opera di telefonia, qualora l’escluso abbia fornito una polizza fideiussoria che non fornisca le garanzie richieste dal bando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p>n.  2/2007   Ord. Sosp.<br />
n. 243/2006  Reg. Ric.</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
dott. SERGIO CONTI  Presidente f.f.<br />dott. SILVIA  LA GUARDIA Cons.<br />dott. FIORENZO TOMASELLI Cons., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 11 gennaio 2007</p>
<p>Visto il ricorso n.  243/2006  proposto da:<br />
<b>OTE S.p.A. in proprio e quale mandataria A.T.I. con TELECOM ITALIA S.p.A.</b> e <b>SOCIETA’ COSTRUZIONI ROSSARO s.r.l. (RTI Ote)</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVV.TI GIANCARLO TANZARELLA, ANTONIO LIROSIe MARIO MACCAFERRIcon domicilio eletto in TRENTOVIA GRAZIOLI, 27<br />
presso<br />
AVV. MARIO MACCAFERRI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVV.TI NICOLO’ PEDRAZZOLI, FERNANDO SPINELLIe DARIA DE PRETIS,<br />
con domicilio eletto in TRENTO<br />
Piazza Dante, 15 – Servizio Legale P.A.Tpresso AVV. FERNANDO SPINELLI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione:<br />
&#8211; della nota del 7 novembre 2006, prot. 8114/15-06, con cui è stata comunicata l’esclusione del RTI Ote dalla gara d’appalto indetta dalla Provincia per l’affidamento della fornitura e posa in opera relativa alla realizzazione della rete radiomobile provi<br />
&#8211; dei verbali della Commissione di gara del 24 ottobre u.s. e del 3 novembre u.s. nella parte in cui escludono dalla gara il RTI Ote;<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o comunque connesso, tra i quali:<br />
ove necessario, la lettera di invito nella parte in cui, all’art. 4, prescrive “a pena di esclusione” e senza consentire l’impiego di formule equivalenti o più ampie, di indicare nella polizza fidejussoria da presentare come cauzione provvisoria la seguente clausola: “il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario”;<br />
ove adottati, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti prodotti dalle parti;<br />
Udito il relatore Cons. FIORENZO TOMASELLI e uditi altresì gli avvocati difensori comparsi per le parti come da verbale;<br />
Visto l’art. 21 commi 7° e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come sostituito dall’art. 3 comma 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto che il provvedimento di esclusione risulta assunto per il mancato rispetto di una prescrizione prevista dagli atti di gara “a pena esclusione”;<br />
Considerato che la lettera di invito, costituente lex specialis di gara, dispone chiaramente che, qualora la cauzione provvisoria venga costituita mediante polizza fideiussoria, quest’ultima deve contenere l’impegno del soggetto fideiussore “a  risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’aggiudicatario” e che tale clausola non appare inoltre né illogica, né irragionevole;<br />
Rilevato che, dall’esame degli atti e una cognizione sommaria dei medesimi, il contenuto della polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente non può ritenersi equivalente a quello richiesto dalla lettera di invito a pena di esclusione e che, in sostanza, la specifica richiesta di obbligarsi per il fideiussore a risarcire la Provincia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’aggiudicatario non risulta palesemente soddisfatta in modo esplicito e puntuale;<br />
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti di cui alla citata disposizione normativa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Il Presidente <br />
Il Relatore<br />
TRENTO, 11 gennaio 2007<br />
Depositata in Segreteria il  11 gennaio 2007</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE<br /> dott. Giovanni  Tanel</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2007 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2007-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2007-n-8/</guid>

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<p>Va sospeso il diniego di autorizzazione a stazione radio base per telefonia cellulare se la potenza installata non richiede una specifica regolamentazione urbanistica; il potere di pianificazione del Comune puo’ porre specifici divieti ma non imporre particolari siti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-1-2007-n-8/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/1/2007 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di autorizzazione a stazione radio base per telefonia cellulare se la potenza installata non richiede una specifica regolamentazione urbanistica; il potere di pianificazione del Comune puo’ porre specifici divieti ma non imporre particolari siti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA LOMBARDIA <br />
SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 8/06<br />
Registro Generale: 1502/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />GIANLUCA MORRI Primo Ref.<br />FEDERICA TONDIN Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio dell’11 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 1502/2006 proposto da:<br />
<b>TELECOM ITALIA SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
FERRARI GIUSEPPE FRANCOcon domicilio eletto in BRESCIAVIA GRAMSCI, 30presso PAGANI ELENA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BAGNATICA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PAOLO BONOMI<br />
con domicilio eletto presso<br />
SEGRETERIA DELLA SEZIONE<br />
IN BRESCIA VIA MALTA N. 12</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Responsabile comunale 28.7.2006, n. 5210, con il quale è stata negata  l’autorizzazione per la nuova stazione di radio base per telefonia  cellulare, e degli atti connessi; <br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Ref. FEDERICA TONDIN e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211; che i provvedimenti impugnati non paiono sottrarsi alle censure avverso di essi dedotte;<br />
&#8211; che, infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della l.r. n. 11 del 2001, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica mentre l’art. 86, comm<br />
&#8211; che, non necessitando di una specifica regolamentazione urbanistica, l&#8217;installazione di impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W, deve ritenersi consentita, in difetto di espressi diviet<br />
&#8211; che il potere di pianificazione del Comune, in questo ambito, pare dover essere circoscritto alla individuazione di specifici divieti e non potersi in alcun caso estrinsecare nella individuazione di specifici siti in cui è ammessa l’installazione degliRitenuto dunque che il ricorso sia provvisto di fumus boni iuris;<br />
Ritenuto sussistente altresì il requisito del periculum in mora, tenuto conto della necessità dell’impianto per assicurare il regolare funzionamento del servizio di telefonia</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 11 Gennaio 2007</p>
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