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	<title>11/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/1/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.2</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.2</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. AMIRANTE presupposti e condizioni ostative alla candidatura a sindaco ed al mantenimento della carica Ordinamento degli enti locali &#8211; Presupposti e condizioni ostative alla candidatura a sindaco ed al mantenimento della carica – Esclusione dell’ipotesi di condanna per peculato d’uso È ordinata la restituzione degli atti alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.2</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p>presupposti e condizioni ostative alla candidatura a sindaco ed al mantenimento della carica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinamento degli enti locali &#8211; Presupposti e condizioni ostative alla candidatura a sindaco ed al mantenimento della carica – Esclusione dell’ipotesi di condanna per peculato d’uso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ordinata la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
	Valerio		ONIDA		Presidente<br />
&#8211;	Carlo			MEZZANOTTE	Giudice<br />
&#8211;	Guido			NEPPI MODONA<br />
&#8211;	Piero Alberto	CAPOTOSTI<br />
&#8211;	Annibale		MARINI<br />
&#8211;	Franco		BILE<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK<br />
&#8211;	Francesco		AMIRANTE<br />
&#8211;	Ugo			DE SIERVO<br />
&#8211;	Romano		VACCARELLA<br />
&#8211;	Paolo			MADDALENA<br />
&#8211;	Alfio			FINOCCHIARO<br />
&#8211;	Alfonso		QUARANTA<br />
&#8211;	Franco		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 17 aprile 2004 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da G. B. contro R. A. P. ed altri, nonché da G. T. contro G. B. ed altri, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di G. B., di R. A. P. ed altri e di A. N. ed altri nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />	<br />
	uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Marcello Scurria per A. N. ed altri, Fulvio Cintioli per R. A. P. ed altri, Angelo Falzea, Andrea Lo Castro e Mario Sanino per G. B. e l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p>    Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali); <br />
    che al giudice a quo è stata chiesta la cassazione della sentenza dichiarativa della decadenza del ricorrente dalla carica di sindaco del Comune di Messina, pronunciata in conseguenza della condanna per i delitti di cui agli artt. 81, 314, secondo comma, e 323 del codice penale (divenuta definitiva successivamente alla sua proclamazione);<br />
    che il remittente motiva la rilevanza della questione osservando come la norma impugnata – soppressiva del delitto di peculato d&#8217;uso dal novero delle cause ostative alla candidatura ed al mantenimento della carica eventualmente conseguita (salvo il caso in cui la pena irrogata superi i sei mesi) – sia applicabile nella Regione siciliana nonché nel giudizio in corso dinanzi a lui, non perché retroattiva, ma in quanto espressione di un nuovo parametro cui il legislatore àncora il giudizio di indegnità rispetto alla conservazione della carica;<br />
    che la non manifesta infondatezza deriverebbe dall&#8217;evidente difetto del necessario requisito della sussistenza del “caso straordinario di necessità ed urgenza”, non rilevabile dal preambolo del decreto-legge, riguardante problemi di funzionalità degli enti locali e non già la materia elettorale, non suscettibile, peraltro, di essere regolata attraverso la decretazione d&#8217;urgenza, come risulta dall&#8217;art. 15, comma 2, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, sollecitando la restituzione degli atti al giudice remittente, alla luce della sopravvenuta legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140 e concludendo per l&#8217;inammissibilità, ovvero per l&#8217;infondatezza della questione, in ragione della finalità dell&#8217;impugnato decreto, asseritamente volto a superare alcune difficoltà interpretative ed applicative relative all&#8217;art. 58 del testo unico citato;<br />
    che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite numerose parti del giudizio a quo;<br />
    che il ricorrente ha sostenuto l&#8217;identità del contenuto precettivo della norma impugnata rispetto a quello risultante dalla legge di conversione, chiedendo la declaratoria d&#8217;infondatezza sulla base del carattere d&#8217;indispensabilità posseduto dalla decretazione di urgenza quando occorra colmare con immediatezza un vuoto normativo e per la discrezionalità politica sottesa alla relativa valutazione;<br />
    che i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità della questione per l&#8217;inapplicabilità della norma nel giudizio a quo, in quanto essa riguarderebbe solo chi fosse in carica al momento della sua entrata in vigore e non chi fosse già decaduto di diritto, come il ricorrente, concludendo quindi per l&#8217;infondatezza della questione.</p>
<p>    Considerato che, secondo la Corte di cassazione, l&#8217;impugnata norma del decreto-legge n. 80 del 2004, nel sottrarre il delitto di peculato d&#8217;uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all&#8217;elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione dell&#8217;art. 77, secondo comma, della Costituzione;<br />
    che, successivamente all&#8217;emissione dell&#8217;ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140;<br />
    che con tale legge sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata; <br />
    che è, pertanto, necessario disporre la restituzione degli atti alla Corte remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione. </p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-2/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.2</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.4</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-4/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.4</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. QUARANTA poteri dello Stato d&#8217;imposizione di limiti di spesa alle Asl Limitazione agli impegni ed all’emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali. È dichiarata l’estinzione del processo. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.4</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>poteri dello Stato d&#8217;imposizione di limiti di spesa alle Asl</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Limitazione agli impegni ed all’emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È dichiarata l’estinzione del processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
  Valerio		ONIDA	                 Presidente<br />
#NOME?		MEZZANOTTE		       Giudice<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?	AMIRANTE<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio per il conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e all&#8217;emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali), promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 1° febbraio 2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2003.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.</p>
<p>    Ritenuto che, con ricorso notificato in data 1° febbraio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 19 febbraio, la Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e all&#8217;emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali), per violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione;<br />
    che la ricorrente premette che, in considerazione dell&#8217;accertamento di scostamenti della spesa pubblica da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti substatali e strumentali dello Stato, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della legge 31 ottobre 2002, n. 246, che, da un lato, ha demandato ad un apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di definire criteri di carattere generale per il coordinamento dell&#8217;azione amministrativa del Governo intesi all&#8217;efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; dall&#8217;altro, ha attribuito al Ministro dell&#8217;economia e delle finanze il potere di disporre, con proprio decreto, la limitazione all&#8217;assunzione di impegni di spesa o all&#8217;emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione di una serie di spese indicate nella disposizione in esame (art. 1, comma 3, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);<br />
    che lo stesso decreto-legge n. 194 del 2002 prevede che, con il decreto ministeriale di cui sopra, si possa, altresì, disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l&#8217;esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci (art. 1, comma 4, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002); <br />
    che, in attuazione di quanto prescritto dalle citate disposizioni, è stato emanato, in data 29 novembre 2002, sia l&#8217;atto di indirizzo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui nel ricorso si riporta parte del contenuto), sia il decreto oggetto di impugnazione, che ha indicato «nel 15% della dotazione annuale (o del budget previsto) la percentuale limite della spesa ordinabile»; <br />
    che, dopo avere svolto le considerazioni illustrate, la Regione ricorrente ritiene costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato, nella parte in cui prevede che tale limite percentuale si applichi non soltanto allo Stato e a enti od organismi pubblici non territoriali substatali e strumentali dello Stato, ma «anche alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni»; ciò in quanto il decreto in esame detterebbe norme «direttamente vincolanti» in una materia – la sanità – rientrante nell&#8217;ambito della potestà legislativa concorrente, con violazione delle «relative funzioni amministrative» attribuite anch&#8217;esse alle Regioni, «che sono altresì responsabili del finanziamento delle attività sanitarie e delle prestazioni erogate mediante enti subregionali e strumentali delle Regioni, e cioè le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere»; <br />
    che la ricorrente sottolinea, inoltre, che la disciplina del finanziamento del servizio sanitario e gli impegni di contenimento della spesa, anche in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e degli impegni internazionali dello Stato, era stato oggetto di uno specifico accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 8 agosto 2001; <br />
    che «in tale prospettiva» – conclude la Regione – «un provvedimento statale suscettibile di incidere su tale accordo avrebbe necessitato di una modifica dell&#8217;accordo stesso e/o di una preventiva verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre nella specie, in violazione del principio di leale cooperazione, tale acquisizione non è intervenuta, con la conseguente invasività – anche per la mancata attivazione dell&#8217;esercizio del potere regionale – del relativo provvedimento»; <br />
    che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato; <br />
    che la difesa erariale sostiene che lo Stato sia «l&#8217;unico soggetto titolare della funzione non declinabile di perseguire gli obiettivi di rispetto dei parametri finanziari europei e le linee di sviluppo prefigurate nel documento di programmazione economico-finanziaria al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica», sicché compete al solo Governo della Repubblica (art. 92 Cost.) la responsabilità della politica economica generale sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 95 Cost.); <br />
    che il decreto oggetto di impugnazione si inserisce, secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, in questo quadro e sarebbe stato emanato al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell&#8217;Unione europea e di non esporre lo Stato alle procedure sanzionatorie per i disavanzi eccessivi di cui al regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1467/97, del 7 luglio 1997 (Regolamento del Consiglio per l&#8217;accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi); <br />
    che l&#8217;Avvocatura generale dello Stato aggiunge, infine, che il citato accordo dell&#8217;8 agosto 2001 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato disatteso dalle Regioni, che non avrebbero posto in essere le condizioni ivi previste a loro carico, determinando già in sede di formazione dei singoli budget aziendali un complessivo livello di spesa superiore a quello concordato;<br />
    che pertanto, conclude la difesa erariale, sarebbe «ascrivibile alla responsabilità delle Regioni il superamento dell&#8217;Accordo 8 agosto 2001 che ha posto fuori sistema la spesa sanitaria», con conseguente legittimazione dello Stato ad emanare l&#8217;impugnato decreto;<br />
    che con atto del 29 aprile 2003 – depositato il successivo 6 giugno – la Regione Liguria ha rinunciato al ricorso; <br />
    che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 23 maggio 2003, depositato il successivo 27 maggio. </p>
<p>    Considerato che, ai sensi dell&#8217;art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, comporta l&#8217;estinzione del processo.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
     dichiara estinto il processo.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-11-1-2005-n-4/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 11/1/2005 n.4</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.0</a></p>
<p>Pres. Jann, Rel. Juhász 1. Contratti della P.A. – Appalti di lavori e forniture – Interpretazione dell’art. 1, n.1, Dir. 89/665/CEE – Obbligo per gli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatici – Estensibilità della norma anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Jann, Rel. Juhász</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalti di lavori e forniture – Interpretazione dell’art. 1, n.1, Dir. 89/665/CEE – Obbligo per gli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatici – Estensibilità della norma anche alle ipotesi di decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza – Conseguenze – Impossibilità della subordinazione del ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata</p>
<p>2. Servizi pubblici – Affidamento diretto del servizio – Ipotesi in cui la società sia partecipata dall’amministrazione aggiudicatrice e da imprese private – Impossibilità – Obbligo di espletare le procedure di affidamento di appalti pubblici</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell’ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell’amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata.<br />
2. Nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non vi può essere affidamento diretto di un servizio ad una società partecipata dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ancorchè la partecipazione pubblica sia maggioritaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)<br />
11 gennaio 2005</b></p>
<p>«Direttiva 92/50/CEE – Appalti pubblici di servizi – Affidamento senza pubblica gara d&#8217;appalto – Affidamento dell&#8217;appalto ad una società mista pubblico-privata – Tutela giurisdizionale – Direttiva 89/665/CEE»</p>
<p>Nel procedimento C-26/03,avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell&#8217;art. 234 CE, dall&#8217;Oberlandesgericht Naumburg (Germania) con ordinanza in data 8 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nella causa tra:</p>
<p><b>Stadt Halle</b>,</p>
<p><b>RPL Recyclingpark Lochau GmbH</b>,</p>
<p>e</p>
<p><b>Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall &#8211; und Energieverwertungsanlage TREA Leuna</b>,</p>
<p align=center><b>LA CORTE (Prima Sezione)</b></p>
<p>composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (relatore), M. Ilešic e E. Levits, giudici, <br />
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl,<br />
cancelliere: sig. R. Grass,</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
preso atto delle osservazioni presentate:<br />
– per la Stadt Halle, dalla sig.ra U. Jasper, Rechtsanwältin;<br />
– per la Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, dal sig. K. Heuvels, Rechtsanwalt;<br />
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e D. Petrausch, in qualità di agenti;<br />
– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;<br />
– per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;<br />
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente,<br />
sentite le conclusioni presentate dall&#8217;avvocato generale all&#8217;udienza del 23 settembre 2004,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>1.	La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE (GU L 328, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»). La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda altresì l’interpretazione degli artt. 1, punto 2, e 13, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE (GU L 101, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 93/38»).																																																																																												</p>
<p>2.	Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Stadt Halle (Città di Halle) (Germania) e la società RPL Recyclingpark Lochau GmbH (in prosieguo: la «RPL Lochau») alla società Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (in prosieguo: la «TREA Leuna»), in merito alla regolarità, rispetto alle norme comunitarie, dell’affidamento senza pubblica gara di un appalto di servizi relativo al trattamento dei rifiuti, effettuato dalla Stadt Halle a favore della RPL Lochau, società questa il cui capitale è detenuto dalla Stadt Halle, socio di maggioranza, e da una società privata, titolare di una quota minoritaria.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Contesto giuridico-normativo</b></p>
<p align=center><b>Normativa comunitaria</b></p>
<p>3.	Ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52 (in prosieguo: la «direttiva 92/50»), gli «appalti pubblici di servizi» sono «contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice». A norma dell’art. 1, lett. b), di tale direttiva, per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono «lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico». Infine, l’art. 1, lett. c), della medesima direttiva definisce i «prestatori di servizi» come «le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici[,] che forniscono servizi».																																																																																												</p>
<p>4.	A mente dell’art. 8 della direttiva 92/50, «[g]li appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI». Tali disposizioni contengono in sostanza regole in materia di messa in concorrenza e di pubblicità. L’art. 11, n. 1, della medesima direttiva dispone che nell’attribuire gli appalti pubblici di servizi «le amministrazioni applicano le procedure definite nell’articolo 1, lettere d), e) e f), adattate ai fini della presente direttiva». Le procedure alle quali fa riferimento tale disposizione sono, rispettivamente, le «procedure aperte», le «procedure ristrette» e le «procedure negoziate».																																																																																												</p>
<p>5.	La categoria n. 16 dell’allegato I A della detta direttiva menziona i servizi consistenti in «[e]liminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi».																																																																																												</p>
<p>6.	L’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 92/50 prevede che questa si applichi agli appalti pubblici di servizi il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto «sia pari o superiore a 200 000 ECU».																																																																																												</p>
<p>7.	Dal secondo e dal terzo ‘considerando’ della direttiva 89/665 risulta che la finalità di quest’ultima è di garantire l’applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici attraverso mezzi di ricorso efficaci e rapidi, in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette, tenuto conto del fatto che l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione.																																																																																												</p>
<p>8.	A tal fine, l’art. 1, nn. 1 e 3, della direttiva 89/665 dispone quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive (…), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono. <br />
(…)<br />
3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico (…) e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l’autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria intenzione di presentare un ricorso».</p>
<p>9	L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 dispone quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:<br />
a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici; <br />
b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; <br />
c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione. <br />
 (…)»</p>
<p>10.	L’art. 1 della direttiva 93/38 è così formulato:<br />	<br />
«Ai fini della presente direttiva, si intende per: <br />
(…)<br />
2) “Imprese pubbliche”: le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L’influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un’impresa: <br />
– detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa, oppure <br />
– controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall’impresa, oppure <br />
– hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza. <br />
3) “Impresa collegata”: (…) qualsiasi impresa sulla quale l’ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo (…). <br />
 (…)»</p>
<p>11.	L’art. 13 della direttiva 93/38 prevede quanto segue:<br />	<br />
«1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi: <br />
a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un’impresa collegata; <br />
(…)<br />
sempreché almeno l’80% della cifra d’affari media realizzata nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata. <br />
(…)»</p>
<p align=center><b>Normativa nazionale</b></p>
<p>12.	Dalla decisione di rinvio risulta che nell’ordinamento tedesco i ricorsi in materia di appalti pubblici sono disciplinati dal Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza). In conformità dell’art. 102 di tale legge, «gli affidamenti di appalti pubblici» possono costituire l’oggetto di un ricorso. L’offerente o candidato ha un diritto soggettivo a che vengano rispettate «le disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento degli appalti», il quale gli consente di azionare nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice le pretese giuridicamente riconosciutegli dall’art. 97, n. 7, della legge suddetta «intese ad ottenere che venga compiuto od omesso un determinato atto nell’ambito di una procedura di affidamento di appalto (…)».																																																																																												</p>
<p>13.	La decisione di rinvio precisa che, in base alle dette disposizioni, secondo un’opinione seguita da una parte della giurisprudenza e della dottrina in Germania, la proposizione di un ricorso in materia di affidamento di appalto è possibile soltanto se il ricorrente mira a costringere l’amministrazione aggiudicatrice a comportarsi in un certo modo nell’ambito di una formale procedura di affidamento in corso di svolgimento, ciò che significa che la proposizione di un ricorso è impossibile qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di non indire una pubblica gara d’appalto e di non avviare formalmente una procedura di affidamento. Tuttavia, tale opinione viene contrastata da un’altra parte della giurisprudenza e della dottrina.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Causa principale e questioni pregiudiziali</b></p>
<p>14.	Dalla decisione di rinvio risulta che la Stadt Halle, con delibera del consiglio comunale in data 12 dicembre 2001, ha affidato alla RPL Lochau l’elaborazione di un progetto per il trattamento preliminare, il recupero e lo smaltimento dei propri rifiuti, senza avviare una formale procedura di affidamento di appalto. Allo stesso tempo, la Stadt Halle ha deciso, anche in tal caso senza fare appello alla concorrenza, di avviare negoziati con la RPL Lochau, al fine di concludere con quest’ultima un contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani residuali a partire dal 1° giugno 2005. La detta società si sarebbe assunta gli oneri di investimento relativi alla costruzione dell’impianto termico di smaltimento e recupero dei rifiuti.+																																																																																												</p>
<p>15	La RPL Lochau è una società a responsabilità limitata creata nel 1996. Il suo capitale è detenuto, da un lato, per una quota del 75,1%, dalla Stadtwerke Halle GmbH, società il cui socio unico è la Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle mbH, a sua volta appartenente al 100 % alla Stadt Halle, e, dall’altro, per una quota del 24,9 %, da una società privata a responsabilità limitata. Il giudice del rinvio designa la RPL Lochau come «società mista a prevalente capitale pubblico» e rileva come la ripartizione del capitale di quest’ultima sia stata concordata nell’ambito di un contratto di società soltanto alla fine del 2001, quando è stato previsto l’affidamento della realizzazione del progetto in questione.																																																																																												</p>
<p>16.	Il giudice del rinvio fa altresì osservare come l’attività della RPL Lochau abbia ad oggetto la gestione di impianti di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti. Secondo il detto giudice, le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci vengono adottate a maggioranza semplice ovvero con una maggioranza del 75 % dei voti. Attualmente la direzione commerciale e tecnica di tale società sarebbe attribuita ad un’impresa terza, mentre alla Stadt Halle spetterebbe in particolare il potere di procedere alla verifica dei conti.																																																																																												</p>
<p>17.	Avendo avuto notizia dell’affidamento dell’appalto al di fuori della procedura prevista dalle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, la TREA Leuna, anch’essa interessata a fornire i detti servizi, si è opposta alla decisione della Stadt Halle ed ha presentato dinanzi alla Sezione camerale per gli appalti pubblici del Regierungspräsidium Halle un ricorso volto ad obbligare la detta amministrazione ad indire una pubblica gara d’appalto.																																																																																												</p>
<p>18.	La Stadt Halle si è difesa sostenendo che, ai sensi delle norme nazionali menzionate ai punti 12 e 13 della presente sentenza, il ricorso era inammissibile, a motivo del fatto che essa, quale amministrazione aggiudicatrice, non aveva formalmente avviato una procedura di affidamento di appalto. Inoltre, la RPL Lochau sarebbe piuttosto un’emanazione della Stadt Halle, essendo controllata da quest’ultima. Si tratterebbe dunque di un’«operazione di “in house providing”», alla quale non si applicherebbero le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.																																																																																												</p>
<p>19.	L’organo adito ha accolto la domanda della TREA Leuna, ritenendo che, anche in assenza di procedura di affidamento, le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice dovessero poter essere oggetto di un ricorso. Esso ha altresì giudicato che, nel caso di specie, non poteva parlarsi di «operazione di “in house providing”», per il fatto che la partecipazione minoritaria del socio privato superava la soglia del 10% a partire dalla quale, ai sensi della normativa tedesca sulle società a responsabilità limitata, si è in presenza di una minoranza che gode di taluni diritti particolari. Il detto organo ha inoltre affermato che era lecito attendersi con ragionevole certezza che le attività svolte dalla RPL Lochau per la Stadt Halle avrebbero comportato uno sfruttamento pari soltanto al 61,25% della capacità del previsto impianto di trattamento dei rifiuti, sicché, per l’utilizzazione della capacità residua, l’impresa sarebbe stata obbligata a reperire incarichi sul suo mercato di azione.																																																																																												</p>
<p>20.	L‘Oberlandesgericht Naumburg, a seguito dell’appello dinanzi ad esso proposto dalla Stadt Halle, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1) a) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva [89/665] imponga agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile avverso la decisione dell’autorità aggiudicatrice di non affidare un appalto pubblico mediante un procedimento adattato alle disposizioni delle direttive in materia di affidamento di appalti pubblici. <br />
b) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva [89/665] imponga altresì agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile avverso le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici preliminarmente alla formale indizione di una gara d’appalto, in particolare avverso la decisione sulle questioni, di carattere preliminare, se un determinato procedimento di acquisizione di beni o servizi rientri o meno nell’ambito d’applicazione ratione personae o ratione materiae delle direttive in materia di affidamento di appalti pubblici, ovvero se eccezionalmente resti esclusa l’applicazione della normativa sugli appalti. <br />
c) In caso di risposta affermativa alla questione [1), sub a),] e di risposta negativa alla questione [1), sub b)]: <br />
se uno Stato membro adempia all’obbligo di garantire mezzi di ricorso efficaci e quanto più rapidi possibile avverso la decisione dell’autorità aggiudicatrice di non affidare un appalto pubblico nell’ambito di un procedimento adattato alle disposizioni delle direttive in materia di affidamento di appalti pubblici, nel caso in cui l’accesso alla procedura di ricorso sia subordinato al raggiungimento di una determinata fase formale del procedimento di acquisizione di beni o servizi, quale ad esempio l’avvio di trattative contrattuali verbali o scritte con un terzo. <br />
2) a) Presupponendo che un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente territoriale, intenda stipulare con un organismo formalmente distinto da essa (in prosieguo: l’“organismo controparte”) un contratto scritto a titolo oneroso relativo alla fornitura di servizi, il quale rientrerebbe nell’ambito d’applicazione della direttiva [92/50], e ipotizzando inoltre che tale contratto eccezionalmente non costituisca un appalto pubblico di servizi ai sensi dell’art. 1, lett. a), della detta direttiva qualora l’organismo controparte debba considerarsi come facente parte della pubblica amministrazione ovvero come un organismo di gestione economica dell’amministrazione aggiudicatrice (in prosieguo: l’“affidamento diretto a servizi od organismi propri non soggetto alla normativa sugli appalti”), se debba sempre escludersi la possibilità di qualificare un tale contratto come affidamento diretto a servizi od organismi propri non soggetto alla normativa sugli appalti, nel caso in cui un’impresa privata detenga una semplice partecipazione societaria nel detto organismo controparte. <br />
b) In caso di risposta negativa alla questione [2), sub a)]: <br />
in presenza di quali condizioni un organismo controparte in cui vi sia la partecipazione societaria di privati (in prosieguo: la “società mista a prevalente capitale pubblico”) debba considerarsi come facente parte della pubblica amministrazione ovvero come organismo di gestione economica dell’amministrazione aggiudicatrice. <br />
Più precisamente: <br />
– se, per poter qualificare una società mista a prevalente capitale pubblico come organismo di gestione economica dell’amministrazione aggiudicatrice con riferimento alle modalità e all’intensità del controllo, sia sufficiente che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla detta società un’“influenza dominante”, ad esempio ai sensi degli artt. 1, punto 2, e 13, n. 1, della direttiva 93/38 (…), modificata dall’Atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1)], nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio [16 febbraio 1998,] 98/4/CE [, che modifica la direttiva 93/38 (GU L 101, pag. 1)]; <br />
– se la possibilità, giuridicamente riconosciuta al socio privato della società mista a prevalente capitale pubblico, di influire in qualche modo sull’individuazione degli obiettivi strategici dell’organismo controparte e/o sulle singole decisioni relative alla conduzione dell’impresa, impedisca di considerare tale entità come organismo di gestione economica dell’amministrazione aggiudicatrice; <br />
– se, per poter qualificare una società mista a prevalente capitale pubblico come organismo di gestione economica dell’amministrazione aggiudicatrice, sotto il profilo delle modalità e dell’intensità del controllo, sia sufficiente un ampio potere direttivo unicamente in ordine alle decisioni relative alla conclusione del contratto e alla fornitura dei servizi, con riferimento ad una specifica procedura di acquisizione; <br />
– se, per poter qualificare una società mista a prevalente capitale pubblico come organismo di gestione economica dell’amministrazione aggiudicatrice, con riferimento al criterio dello svolgimento della parte più importante della sua attività in favore di tale amministrazione, sia sufficiente che almeno l’80% del fatturato medio realizzato nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre anni nel settore dei servizi derivi dalla fornitura di detti servizi all’autorità aggiudicatrice ovvero alle imprese a questa collegate o a questa riconducibili, ovvero, qualora la società mista pubblico-privata non abbia ancora maturato un’attività triennale, sia sufficiente che possa prevedersi il rispetto della citata “regola dell’80%”». </p>
<p align=center><b>Sulle questioni pregiudiziali</b></p>
<p>21.	Al fine di poter fornire una risposta utile e coerente al giudice del rinvio, occorre suddividere ed esaminare le questioni sollevate in due gruppi, secondo il loro contenuto e la loro finalità.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Quanto alla prima questione, sub a), b) e c)</b></p>
<p>22.	Con questa prima serie di questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di ricorsi efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell’ambito di applicazione ratione personae o ratione materiae della direttiva 92/50, nonché a partire da quale momento nell’ambito di un’operazione di acquisizione di beni o servizi gli Stati membri siano tenuti a consentire ad un offerente, ad un candidato o ad un interessato l’accesso ad una procedura di ricorso.																																																																																												</p>
<p>23.	Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la direttiva 92/50 è stata adottata, a mente del suo primo e secondo ‘considerando’, nell’ambito delle misure necessarie per la realizzazione del mercato interno, ossia di uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Risulta dal quarto e dal quinto ‘considerando’ della medesima direttiva che, essendo l’obiettivo di quest’ultima la realizzazione dell’apertura dei mercati degli appalti pubblici nel settore dei servizi, a condizioni di parità di trattamento e di trasparenza, essa deve essere applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici. 																																																																																												</p>
<p>24.	Occorre poi sottolineare che le disposizioni della direttiva 92/50 indicano chiaramente i presupposti che rendono obbligatoria l’applicazione delle norme dei titoli III-VI della medesima da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici, laddove le eccezioni all’applicazione di tali norme vengono tassativamente elencate nella direttiva stessa.																																																																																												</p>
<p>25.	Di conseguenza, qualora risultino soddisfatti tali presupposti, ossia, in altri termini, qualora un’operazione ricada nell’ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 92/50, gli appalti pubblici in questione debbono essere attribuiti – a norma dell’art. 8 di tale direttiva, letto in combinato disposto con il successivo art. 11, n. 1 – nel rispetto delle disposizioni di cui ai titoli III-VI della direttiva stessa, e precisamente debbono essere affidati previo esperimento di una pubblica gara e costituire l’oggetto di una pubblicità adeguata.																																																																																												</p>
<p>26.	Tale obbligo vincola le amministrazioni aggiudicatrici senza che vi siano distinzioni tra gli appalti pubblici da queste attribuiti per adempiere il loro compito di soddisfare bisogni di interesse generale e quelli che non hanno alcun rapporto con tale compito (v., in tal senso, sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria e a., Racc. pag. I-73, punto 32).																																																																																												</p>
<p>27.	Al fine di rispondere al giudice di rinvio, occorre esaminare la nozione di «decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici» di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665. Posto che la detta nozione non viene espressamente definita in tale direttiva, occorre delimitarne la portata sulla base del tenore letterale delle pertinenti disposizioni della direttiva stessa e in rapporto alla finalità di una tutela giurisdizionale efficace e rapida da questa perseguita. 																																																																																												</p>
<p>28.	Il tenore letterale dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 presuppone, visto l’impiego dell’espressione «per quanto riguarda le procedure», che qualsiasi decisione di un’amministrazione aggiudicatrice che ricada sotto le norme comunitarie in materia di appalti pubblici e sia idonea a violarle sia assoggettata al controllo giurisdizionale previsto dall’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della detta direttiva (v., in tal senso, sentenze 18 giugno 2002, causa C-92/00, HI, Racc. pag. I-5553, punto 37, e 23 gennaio 2003, causa C-57/01, Makedoniko Metro e Michaniki, Racc. pag. I-1091, punto 68). La detta disposizione si riferisce dunque in maniera generale alle decisioni di un’amministrazione aggiudicatrice, senza operare all’interno di queste ultime alcuna distinzione a seconda del loro contenuto o del momento della loro adozione.																																																																																												</p>
<p>29.	L’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665 prevede inoltre la possibilità di annullare le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici in rapporto alle specifiche tecniche e ad altre figuranti non soltanto nei documenti di gara, ma anche in qualsiasi altro documento connesso con la procedura di affidamento dell’appalto in questione. Pertanto, la detta disposizione può ricomprendere anche documenti recanti decisioni adottate in una fase situata a monte dell’appello alla concorrenza.																																																																																												</p>
<p>30.	Tale estesa accezione della nozione di decisione di un’amministrazione aggiudicatrice è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Quest’ultima ha già statuito che la disposizione di cui all’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 non prevede alcuna limitazione quanto alla natura e al contenuto delle decisioni da essa contemplate (sentenza 28 ottobre 1999, causa C-81/98, Alcatel Austria e a., Racc. pag. I-7671, punto 35). Una limitazione siffatta non può desumersi neppure dal tenore letterale dell’art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva (v., in tal senso, sentenza Alcatel Austria e a., cit., punto 32). Peraltro, un’interpretazione restrittiva della nozione di decisione impugnabile con un ricorso sarebbe incompatibile con il disposto dell’art. 2, n. 1, lett. a), della medesima direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere procedure d’urgenza per l’adozione di provvedimenti provvisori in relazione a qualsiasi decisione adottata dalle autorità aggiudicatrici (sentenza HI, cit., punto 49).																																																																																												</p>
<p>31.	In tale ottica di interpretazione in senso ampio della nozione di decisione impugnabile con un ricorso, la Corte ha statuito che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, precedente la conclusione del contratto, con la quale la detta autorità sceglie l’offerente al quale sarà attribuito l’appalto, deve in ogni caso poter essere impugnata con un ricorso, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risarcimento dei danni qualora il contratto sia stato concluso (sentenza Alcatel Austria e a., cit., punto 43).																																																																																												</p>
<p>32.	Riferendosi all’obiettivo della soppressione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi perseguito dalla direttiva 92/50, nonché alle finalità, alla formulazione letterale ed alla ratio sistematica della direttiva 89/665, la Corte ha del pari statuito che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di revocare il bando di gara relativo ad un appalto pubblico di servizi deve poter costituire oggetto di ricorso, in conformità dell’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 (v., in tal senso, sentenza HI, cit., punto 55).																																																																																												</p>
<p>33.	A questo proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non avviare una procedura di aggiudicazione può considerarsi il simmetrico corrispondente della decisione della detta autorità di porre fine ad una tale procedura. Qualora un’amministrazione aggiudicatrice decida di non avviare una procedura di aggiudicazione per il fatto che, a suo avviso, l’appalto in questione non ricade nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie pertinenti, una decisione siffatta costituisce in assoluto la prima decisione suscettibile di controllo giurisdizionale. 																																																																																												</p>
<p>34.	Alla luce di tale giurisprudenza, nonché degli obiettivi, della ratio sistematica e della formulazione letterale della direttiva 89/665, ed al fine di preservare l’effetto utile di quest’ultima, occorre concludere che costituisce una decisione impugnabile con un ricorso, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della detta direttiva, qualsiasi atto di un’amministrazione aggiudicatrice, adottato in relazione ad un appalto pubblico di servizi rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 ed idoneo a produrre effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che esso sia stato adottato al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto oppure nell’ambito di una procedura siffatta. 																																																																																												</p>
<p>35.	Non sono impugnabili con un ricorso i comportamenti che costituiscano un semplice studio preliminare di mercato o che abbiano carattere meramente preparatorio e si inseriscano nella fase di riflessione interna dell’amministrazione aggiudicatrice in vista dell’affidamento di un appalto pubblico. 																																																																																												</p>
<p>36.	Sulla scorta di tali considerazioni, occorre disattendere la tesi sostenuta dalla Stadt Halle, secondo cui la direttiva 89/665 non imporrebbe alcuna tutela giurisdizionale al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non avviare una tale procedura non potrebbe essere impugnata con un ricorso, come del resto neppure la decisione sulla questione se un appalto pubblico rientri nell’ambito di applicazione delle pertinenti norme comunitarie.																																																																																												</p>
<p>37.	Tale tesi avrebbe infatti come risultato di rendere facoltativa, a discrezione di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie, quando invece tale applicazione è vincolata ove sussistano i presupposti da esse previsti. Una facoltà di questo tipo potrebbe portare alla più grave violazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice. Essa diminuirebbe sensibilmente la tutela giurisdizionale efficace e rapida voluta dalla direttiva 89/665 e pregiudicherebbe gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 92/50, vale a dire quelli della libera circolazione dei servizi e di una concorrenza aperta e non falsata in tale settore in tutti gli Stati membri.																																																																																												</p>
<p>38.	Quanto al momento a partire dal quale è possibile proporre un ricorso, occorre rilevare come esso non sia formalmente previsto dalla direttiva 89/665. Tuttavia, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tale direttiva di una tutela giurisdizionale efficace e rapida, da ottenersi segnatamente attraverso provvedimenti provvisori, bisogna concludere che l’art. 1, n. 1, della direttiva stessa non autorizza gli Stati membri a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico di cui trattasi abbia formalmente raggiunto una fase determinata.																																																																																												</p>
<p>39.	Sulla scorta della considerazione secondo cui, in conformità del secondo ‘considerando’ della detta direttiva, il rispetto delle norme comunitarie deve essere garantito in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette, occorre concludere che può essere impugnata con un ricorso la manifestazione della volontà dell’amministrazione aggiudicatrice in ordine ad un determinato appalto, la quale giunga in qualsiasi modo a conoscenza dei soggetti interessati, qualora essa abbia superato la fase indicata al punto 35 della presente sentenza e sia idonea a produrre effetti giuridici. L’avvio di concrete trattative contrattuali con un interessato costituisce una manifestazione di volontà di questo tipo. Al riguardo va evidenziato l’obbligo di trasparenza che incombe all’amministrazione aggiudicatrice al fine di consentire di accertare il rispetto delle norme comunitarie (sentenza HI, cit., punto 45).																																																																																												</p>
<p>40.	Quanto ai soggetti ai quali è consentito proporre ricorso, è sufficiente constatare come, ai sensi dell’art. 1, n. 3, della direttiva 89/665, gli Stati membri debbano garantire l’accesso alle procedure di ricorso per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’affidamento di un determinato appalto pubblico e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2004, causa C-212/02, Commissione/Austria, non pubblicata nella Raccolta, punto 24). Pertanto, la formale qualità di offerente o candidato non è necessaria.																																																																																												</p>
<p>41.	Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione, sub a), b) e c), dichiarando che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell’ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 92/50. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell’amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Quanto alla seconda questione, sub a) e b)</b></p>
<p>42.	Con questa seconda serie di questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, qualora un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere con una società di diritto privato da essa giuridicamente distinta, nella quale detiene una partecipazione maggioritaria e sulla quale esercita un certo controllo, un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, la detta amministrazione sia sempre tenuta ad applicare le procedure ad evidenza pubblica previste da tale direttiva per il semplice fatto che un’impresa privata detiene una partecipazione, anche minoritaria, nel capitale della detta società controparte. In caso di soluzione negativa di tale questione, il giudice del rinvio chiede sulla base di quali criteri debba ritenersi che l’amministrazione aggiudicatrice non sia assoggettata ad un obbligo siffatto.																																																																																												</p>
<p>43.	Tale questione fa riferimento alla situazione particolare di una società cosiddetta «mista pubblico-privata», costituita e funzionante in base alle norme privatistiche, alla luce dell’obbligo incombente all’amministrazione aggiudicatrice di applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici qualora sussistano i presupposti da esse contemplati.																																																																																												</p>
<p>44.	Al riguardo, va ricordato in primo luogo l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, quale evidenziato nell’ambito della risposta alla prima questione, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri. Ciò implica l’obbligo di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di applicare le norme comunitarie pertinenti qualora sussistano i presupposti da queste contemplati.																																																																																												</p>
<p>45.	L’obbligo di applicare in tal caso le norme comunitarie risulta confermato dal fatto che, all’art. 1, lett. c), della direttiva 92/50, la nozione di prestatore di servizi, ossia di offerente ai fini dell’applicazione di tale direttiva, include anche «gli enti pubblici che forniscono servizi» (vd. sent. 7.12.2000, causa C -94/99, ARGE, racc. pag. I , 11037,punto 38)																																																																																												</p>
<p>46.	Qualsiasi deroga all’applicazione di tale obbligo va dunque interpretata restrittivamente. Pronunciandosi sulla scelta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di appalto, la Corte ha così statuito che l’art. 11, n. 3, della direttiva 92/50, che contempla questo tipo di procedura, deve – in quanto disposizione derogatoria alle norme intese a garantire l’effettività dei diritti conferiti dal Trattato CE nel settore degli appalti pubblici di servizi – essere interpretato restrittivamente, e che l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga grava su colui che intenda avvalersene (sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 58).																																																																																												</p>
<p>47.	Nell’ottica di un’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, quale voluta dalle norme comunitarie, la Corte ha statuito, in riferimento alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), che tale direttiva è applicabile qualora un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere, con un entità giuridicamente distinta, un contratto a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale entità sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o meno (sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punti 50 e 51). È opportuno constatare che la controparte contrattuale in quel caso era un consorzio costituito da più amministrazioni aggiudicatrici, al quale partecipava anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione. 																																																																																												</p>
<p>48.	Un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. In tal caso, non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con un entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono dunque i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici. 																																																																																												</p>
<p>49.	In conformità della giurisprudenza della Corte, non è escluso che possano esistere altre circostanze nelle quali l’appello alla concorrenza non è obbligatorio ancorché la controparte contrattuale sia un’entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice. Ciò si verifica nel caso in cui l’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, eserciti sull’entità distinta in questione un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’autorità o le autorità pubbliche che la controllano (v., in tal senso, sentenza Teckal, cit., punto 50). Occorre ricordare che, nel caso sopra menzionato, l’entità distinta era interamente detenuta da autorità pubbliche. Per contro, la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.																																																																																												</p>
<p>50.	Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il rapporto tra un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ed i suoi servizi sottostà a considerazioni e ad esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. Per contro, qualunque investimento di capitale privato in un’impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati e persegue obiettivi di natura differente. 																																																																																												</p>
<p>51.	In secondo luogo, l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati contemplato dalla direttive 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. 																																																																																												</p>
<p>52.	Pertanto, occorre risolvere la seconda questione, sub a) e b), dichiarando che, nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate. 																																																																																												</p>
<p>53.	In considerazione di tale risposta, non occorre risolvere le altre questioni sollevate dal giudice nazionale. 																																																																																												</p>
<p align=center><b>Sulle spese</b></p>
<p>54.	Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.																																																																																												</p>
<p>Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: </p>
<p>1) L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, a sua volta modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di garantire la possibilità di mezzi di ricorso efficaci e rapidi contro le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici si estende anche alle decisioni adottate al di fuori di una formale procedura di affidamento di appalto e prima di un atto di formale messa in concorrenza, ed in particolare alla decisione sulla questione se un determinato appalto rientri nell’ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata. Tale possibilità di ricorso è concessa a qualsiasi soggetto che abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’appalto di cui trattasi e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata, a partire dal momento in cui viene manifestata la volontà dell’amministrazione aggiudicatrice idonea a produrre effetti giuridici. Pertanto, gli Stati membri non sono autorizzati a subordinare la possibilità di ricorso al fatto che la procedura di affidamento di appalto pubblico in questione abbia formalmente raggiunto una fase determinata. </p>
<p>2) Nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50, come modificata dalla direttiva 97/52, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.43</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-43/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-43/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.43</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri Comune di Ischia (Avv. Enrico Bonelli) contro Ministero dell’ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sui presupposti per l&#8217;istituzione di una riserva naturale statale 1. Ambiente – Aree Naturali protette &#8211; Istituzione di riserva naturale statale – In territorio densamente urbanizzato e antropizzato – Illegittimità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-43/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-43/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.43</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri<br /> Comune di Ischia (Avv. Enrico Bonelli) contro Ministero dell’ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;istituzione di una riserva naturale statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Aree Naturali protette &#8211; Istituzione di riserva naturale statale – In territorio densamente urbanizzato e antropizzato – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Materia Ambiente – Aree Naturali protette &#8211; Istituzione di riserva naturale statale – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la delibera del Comitato per le Aeree protette &#8211; costituito ex art. 3 della legge 6.12.1991 n. 394 &#8211; di istituzione di una riserva naturale statale in zone  densamente antropizzate e compromesse,  sussistendo un vizio di deviazione degli atti dalla causa giuridica loro tipica e propria per avere l’Amministrazione mirato alla cura di interessi e di valori paesaggistici, piuttosto che naturalistici ambientali in senso proprio.</p>
<p>2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (cd. legge quadro sulle aree protette), le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Si tratta di beni-interessi relativi all’ambiente-quantità o all’ecosfera che, in un quadro di tutele parallele di interessi differenziati, non devono confondersi con i diversi profili di tutela del paesaggio storico e antropizzato, che conduce ad un altro ambito di materia, facente capo peraltro ad altro e distinto plesso amministrativo statale (il Ministero per i beni culturali).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  43               Sentenze<br />
ANNO 2005<br />
N. 10575	Reg. Ric.<br />	<br />
	ANNO 1997																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Sezione I^ &#8211;</b></p>
<p>composto dai Signori: 1) Luigi Domenico Nappi – Presidente f.f.;	2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore; 	3) Guglielmo Passarelli Di Napoli &#8211; Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10575/1997 Reg. Gen., proposto dal<br />
<b>Comune di Ischia</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Bonelli, con domicilio eletto in Napoli, via Suarez 21</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’ambiente</b>, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale domicilia, ope legis, presso la sede di Napoli alla via Diaz 11;</p>
<p>nonché</p>
<p>il <b>Comitato per le aree naturali protette</b>, in persona del presidente p.t., non costituito;</p>
<p>la <b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b>, in persona del presidente p.t., non costituito;</p>
<p>la <b>Regione Campania</b>, in persona del presidente della giunta regionale p.t., non costituita;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva<br />
a)	della deliberazione del Comitato per le Aree Naturali protette costituito ex art. 3 della legge 6.12.1991 n. 394, del 2 dicembre 1996, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 214 del 13.9.1997, nella parte in cui prevede l’istituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione della suddetta deliberazione sulla G.U., della riserva naturale statale dell’isola di Ischia; b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, anche endoprocedimentale, comunque tendente all’istituzione della detta riserva naturale statale, ivi compresi il richiamato parere della Consulta tecnica per le aree naturali protette n. 31 del 13 novembre 1996, mai comunicato, e la richiamata relazione del Ministre dell’Ambiente in data 2 dicembre 1996, nonché il piano di individuazione delle aree di importanza naturalistica nazionale del Ministero dell’ambiente trasmesso con nota n. SCN/ST/96/5876 del 26 aprile 1996.																																																																																												</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	VISTI gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;<br />	<br />
	RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame – notificato il 13 novembre 1997 e depositato in segreteria il successivo 4 dicembre – il comune ricorrente impugna la deliberazione del Comitato per le Aree Naturali protette, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 214 del 13 settembre 1997, nella parte in cui prevede l’istituzione della riserva naturale statale dell’isola di Ischia, nonché il presupposto parere della Consulta tecnica per le aree naturali protette n. 31 del 13 novembre 1996 e la richiamata relazione del Ministro dell’Ambiente in data 2 dicembre 1996, nonché il piano di individuazione delle aree di importanza naturalistica nazionale del Ministero dell’ambiente trasmesso con nota n. SCN/ST/96/5876 del 26 aprile 1996.<br />	<br />
	Si è costituito ed ha resistito in giudizio il Ministero dell’ambiente.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 la causa è stata chiamata e introitata in decisione.<br />	<br />
	Il ricorso è ammissibile e procedibile perché, pur essendo diretto avverso un atto programmatico non più seguito, a distanza di oltre sette anni dalla sua adozione, da ulteriori svolgimenti procedimentali attuativi della riserva naturale statale ivi programmata, è comunque idoneo a radicare un interesse attuale e concreto dell’ente locale ricorrente a coltivare la proposta azione impugnatoria e ad ottenere il chiesto annullamento. <br />	<br />
	Ed infatti, a mente dell’articolo 6, comma 2, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, dalla pubblicazione del programma fino all&#8217;istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3, nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all&#8217;articolo 7.<br />	<br />
	Le misure di salvaguarda di cui al comma 3 dell’articolo 6 sono particolarmente incisive (divieto fuori dei centri edificati e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, di esecuzione di nuove costruzioni e di trasformazione di quelle esistenti, nonché di qualsiasi mutamento dell&#8217;utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e di quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell&#8217;area protetta) e la loro durata non è subordinata dalla legge a un termine di decadenza. <br />	<br />
	Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />	<br />
	Coglie nel segno – ed è assorbente di ogni altro profilo – la censura con la quale il comune ricorrente, muovendo dal rilievo in punto di fatto che la riserva naturale protetta statale programmata con gli atti impugnati avrebbe ricompreso nel suo perimetro ben il 27,58% del territorio comunale, includendo zone densamente antropizzate e compromesse, ha prospettato un vizio di deviazione degli atti dalla causa giuridica loro tipica e propria, per avere in sostanza mirato alla cura di interessi e di valori paesaggistici, piuttosto che naturalistici ambientali in senso proprio, finendo peraltro per duplicare, con inutile aggravio per la collettività ivi stanziata, le previsioni di tutela già contemplate nel vigente piano territoriale paesistico adottato dallo Stato in via sostitutiva rispetto alla regione Campania.<br />	<br />
	In effetti, a termini dell’articolo 2, comma 3 della legge quadro sulle aree protette, le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. E’ dunque evidente l’ancoraggio del presupposto fattuale dell’istituzione della riserva naturale alla sussistenza di specifici e ben individuati valori propriamente naturalistici delle aree interessate (una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche). <br />	<br />
Si tratta di beni-interessi relativi all’ambiente-quantità o all’ecosfera, come chiarito da condivisibile dottrina, che, in un quadro di tutele parallele di interessi differenziati, non devono confondersi con i diversi profili di tutela del paesaggio storico e antropizzato, che conduce ad un altro ambito di materia, facente capo peraltro ad altro e distinto plesso amministrativo statale (il Ministero per i beni culturali). Come di recente reso ancor più esplicito dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, i beni paesaggistici sono una specie del più ampio genere dei beni culturali e concorrono con questi a costituire il patrimonio culturale nazionale tutelato ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione. La tutela dell’ambiente, invece, come si evince da diverse fonti normative (tra cui, ad es., l’articolo 2 del d.lg. 4 agosto 1999, n. 372 di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), mira a garantire la conservazione di caratteri fisici, chimici e biologici delle matrici ambientali (terra, aria, acqua) tali da mentenerle capaci di sorreggere la vita dell’uomo e, più in generale, di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.<br />
Ora, dall’esame degli atti non si evince un’adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione, a base della programmata istituzione della contestata area naturale protetta nel territorio del comune di Ischia, tali da dimostrare la presenza, nei territori presi in considerazione, dei suddetti presupposti di speciale rilevanza naturalistica che avrebbero dovuto e potuto sorreggere la scelta statale di pervenire all’istituzione dell’area protetta. <br />
Risulta invece dagli atti – ma è peraltro circostanza notoria e non contestata – che le stesse aree del territorio del comune di Ischia che avrebbero dovuto essere oggetto dell’area naturale protetta di cui si discute già sono ricomprese nei confini del piano territoriale paesistico della Campania redatto dal Ministero per i beni culturali nell’esercizio del potere sostitutorio di cui al secondo comma dell’articolo 1-bis della legge “Galasso” n. 431 del 1985 (in relazione agli articoli 4 e 82 del d.P.R. 616 del 1977). <br />
Ed in effetti è quest’ultimo lo strumento di tutela che pare adeguato e rispondente alla specifica realtà delle aree interessate del comune di Ischia, caratterizzate, in larga parte, non già da aspetti di eccellenza e di straordinarietà dal punto di vista squisitamente naturalistico, sotto il profilo della presenza di eccezionali e rare specie animali o vegetali, o per la straordinarietà di un peculiare ecosistema, bensì per il tipico intreccio, proprio del paesaggio storico antropizzato, tra secolare opera dell’uomo (con l’annessa stratificazione storico-architettonica) e contesto naturalistico di straordinaria bellezza.<br />
Per tali, assorbenti ragioni il ricorso deve giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, nella parte in cui prevedono l’istituzione della riserva naturale statale dell’isola di Ischia.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto di interesse dell’ente locale ricorrente.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 10 novembre e del 15 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-1-2005-n-43/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.43</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.46</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-46/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-46/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.46</a></p>
<p>Pres. De Leo, Est. Scafuri Allocca (avv. A. Passaro) contro Comune di Nola (n.c.) e Nunziata (avv. V. Manzi) sulla possibilità di rilasciare l&#8217;autorizzazione per la rivendita al minuto in sede fissa di giornali e riviste senza osservare la distanza minima dalle preesistenti di cui all&#8217;art.14 della legge 5.8.1981, n.416</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-46/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-46/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.46</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, Est. Scafuri<b> Allocca (avv. A. Passaro) contro Comune di Nola (n.c.) e Nunziata (avv. V. Manzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di rilasciare l&#8217;autorizzazione per la rivendita al minuto in sede fissa di giornali e riviste senza osservare la distanza minima dalle preesistenti di cui all&#8217;art.14 della legge 5.8.1981, n.416 e ss. mm. ed ii. anche nel regime previdente rispetto al D.Lgs. n. 170/01</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Apertura rivendita di giornali – Rispetto delle disposizioni in materia di distanze di cui alla legge n.416/1981 e ss. mm. ed ii. – Obbligo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione all’impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite in quanto le prescrizioni in materia dell’art.14 della legge 5.8.1981, n.416 come modificate dall’art.7 della legge del 25.2.1987, n.67, vanno interpretate nel senso che tale distanza ha l’esclusivo fine di individuare le zone nelle quali già esistono punti di rivendita, per farne scaturire la natura di atto dovuto dell’autorizzazione nella sola ipotesi in cui non esistano altri punti vendita nell’ambito dei quattrocento metri. Ne consegue che tali norme non introducono alcuna preclusione alla collocazione di punti di rivendita a distanza inferiore – non trovando applicazione in caso di nuove licenze – e che la predetta misura lineare non può essere assunta come parametro di distanza tra nuove e precedenti rivendite.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità di rilasciare l’autorizzazione per la rivendita al minuto in sede fissa di giornali e riviste senza osservare la distanza minima dalle preesistenti di cui all’art.14 della legge 5.8.1981, n.416 e ss. mm. ed ii. anche nel regime previdente rispetto al D.Lgs. n. 170/01</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>composto dai Giudici:<br />
Giovanni De Leo		 &#8211; Presidente;<br />
Angelo Scafuri		&#8211; Consigliere rel.est.;<br />
Anna Pappalardo		 &#8211; Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.2332/1996 R.G. proposto da<br />
<b>Sabato Allocca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.A. Passaro;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Comune di Nola</b> (n.c.);</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Luigi Nunziata</b>, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’avv. V.Manzi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota n.1248 del 18 gennaio 1996 recante diniego al rilascio dell’autorizzazione per la rivendita al minuto in sede fissa di giornali e riviste, del parere della Commissione comunale espresso nella seduta del 13.11.1995, dell’autorizzazione rilasciata al sig. Luigi Nunziata, del piano di localizzazione dei punti ottimali di rivendita dei giornali e riviste nella parte in cui viene fissata  la distanza minima di mt.400 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; <

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato intimato; VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;<br />
VISTO gli atti tutti di causa;<br />
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2004 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente si duole del rigetto della domanda per l’apertura di rivendita al minuto in sede fissa di giornali e riviste e del contestuale rilascio della medesima al controinteressato.<br />
Tale provvedimento negativo è stato disposto per la mancanza della prescritta distanza minima di 400 m dalla rivendita del predetto.<br />
Al riguardo fa presente che la Commissione preposta ha ritenuto di valutare con priorità l’esame della domanda del controinteressato, in dispregio del criterio cronologico che pure si era dato, ritenendo quest’ultima già prodotta in epoca antecedente e solo sospesa in attesa del parere della federazione della stampa.<br />
A sostegno del gravame deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando la mancata prova che la ripetuta domanda del controinteressato risulti agli atti dell’Amministrazione e comunque che la medesima non avrebbe potuto giammai essere considerata valida, dovendosi parificare la mancanza di determinazione sulla stessa ad un implicito rigetto.<br />
Il solo controinteressato si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2004 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente censura sia il comportamento della Commissione – di esaminare con priorità la domanda del controinteressato – sia la motivazione di rigetto della sua istanza.<br />
Sotto il primo profilo osserva che la “Commissione ha ritenuto che la richiesta del sig. Nunziata doveva farsi risalire al gennaio 1985 senza indicare né il giorno né il protocollo di presentazione e senza la certezza della sua presentazione”, desumendone l’esistenza in via indiretta dalla nota del Sindaco di sospensione dell’esame della pratica “nell’attesa delle determinazioni della federazione stampa”.<br />
Tale operato viene censurato perché la ripetuta domanda, ove esistente, avrebbe dovuto ritenersi ormai archiviata – come confermato dal comportamento dello stesso interessato che ha presentato appunto nuova domanda – e perché comunque il criterio di priorità può trovare applicazione solo in favore delle domande complete di tutta la documentazione necessaria.<br />
In ogni caso il Comune “avrebbe dovuto definitivamente determinarsi sulla domanda del sig. Nunziata” prima di rigettare la sua richiesta.<br />
Per quanto riguarda quest’ultima rileva poi che la determinazione negativa comunque non può poggiare sul solo mancato rispetto della distanza minima, che appunto non può essere assunto come parametro di distanza tra nuove e precedenti rivendite.<br />
Sotto quest’ultimo profilo, di carattere assorbente, il ricorso è fondato.<br />
Invero sul punto questa sezione ha già avuto modo di rilevare che l’autorizzazione all’impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionato all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite (sentenza n.9777 del 2004) ciò in quanto le prescrizioni in materia dell’art.14 della legge 5.8.1981, n.416 come modificate dall’art.7 della legge del 25.2.1987, n.67, vanno interpretate nel senso che tale distanza ha l’esclusivo fine di individuare le zone nelle quali già esistono punti di rivendita, per farne scaturire la natura di atto dovuto dell’autorizzazione nella sola ipotesi in cui non esistano altri punti vendita nell’ambito dei quattrocento metri.<br />
Ne consegue che tali norme non introducono alcuna preclusione alla collocazione di punti di rivendita a distanza inferiore – non trovando applicazione in caso di nuove licenze – e che la predetta misura lineare non può essere assunta come parametro di distanza tra nuove e precedenti rivendite.<br />
Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b><br />
P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III, ACCOGLIEnei sensi di cui in motivazione il ricorso n.2332/1996 in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, pronuncia l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-46/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.48</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-48/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.48</a></p>
<p>Pres. De Leo, Est. Ferone Colantuoni ed altri (avv. Maria Teresa Marra) contro UU.SS.LL. nn. 39 e 43 (avv.ti Ermanno Rotoli e Michele Vella) e Regione Campania (avv. V. Barone e D.Martuscelli) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto in caso di emanazione da parte dell&#8217;Amministrazione di un provvedimento non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-48/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-48/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.48</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, Est. Ferone<br /> Colantuoni ed altri (avv. Maria Teresa Marra) contro UU.SS.LL. nn. 39 e 43 (avv.ti Ermanno Rotoli e Michele Vella) e Regione Campania (avv. V. Barone e D.Martuscelli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto in caso di emanazione da parte dell&#8217;Amministrazione di un provvedimento non satisfattorio della pretesa azionata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia Amministrativa – Ricorso avverso il silenzio rifiuto – Emanazione di un provvedimento non satisfattorio della pretesa azionata – Decorso del termine per la formazione del silenzio – Irrilevanza – Inammissibilità del ricorso – Va dichiarata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I ricorsi avverso il silenzio rifiuto sono inammissibili sia quando l’Amministrazione si sia determinata con altri provvedimenti (interrompendo, così, la formazione del silenzio), sia allorquando, la p.a., nelle more del giudizio adotti un provvedimento non satisfattorio della pretesa azionata, in quanto ciò costituisce di per sé una corretta manifestazione della potestà amministrativa, la quale non viene meno per il fatto del decorso del termine di legge per la formazione del silenzio rifiuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto in caso di emanazione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento non satisfattorio della pretesa azionata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli<br />
– Sezione Terza –</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: Dott. Giovanni De Leo	&#8211; Presidente;<br />
Dott. Antonio Ferone		#NOME?	#NOME?																																																																																										</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 868/1997 R.G. proposto da<br />
<b>COLANTUONI Angelo</b>, familiare di Colantuoni Fausto; <b>GROTTOLA Vitale</b>, familiare di Grottola Clementina; <b>MINOPOLI Luigi</b>, familiare di Minopoli Rosa; <b>DINDO Emilia</b>, familiare di RENNELLA Antonietta; <b>MELE Raffaela</b>, familiare di Del Vecchio Salvatore; tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Galleria Umberto I° n. 50, presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Marra che li rappresenta e difende;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	Le <b>UU.SS.LL. nn. 39 e 43</b>  in persona del Commissario liquidatore e per esso del Direttore Generale dell’A.S.L. Napoli 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermanno Rotoli e Michele Vella;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Barone e D.Martuscelli dell’avvocatura Regionale;																																																																																												</p>
<p>PER  L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211;	del silenzio rifiuto tenuto sulla istanza dei ricorrenti e successivi atti di diffida e messa in mora, tendenti ad ottenere la liquidazione del contributo di cui alla legge regionale n. 11/84 art. 26;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale e dell’A.S.L. Napoli 1;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 28 ottobre 2004 il Consigliere Antonio Ferone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Gli interessati premettono:<br />
&#8211; di essere familiari di invalidi al 100%, di avere richiesto la erogazione del contributo di cui alla legge regionale n. 11/84 per il triennio 1984/87, di non aver ottenuto alcunché in via amministrativa;<br />
&#8211; di avere successivamente chiesto di poter ottenere il contributo suddetto, sostenendo di essere in possesso dei presupposti di legge, ma che a nulla è valsa l’istanza rivolta alle amministrazioni competenti;<br />
con il presente ricorso chiedono l’annullamento del silenzio, deducendo:<br />
1) Violazione art. 26 l.r. 11/84, artt. 1 e 2 l. 104/92, ed eccesso di potere sotto vari profili, violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., atteso che il provvedimento di riconoscimento dei contributi non avrebbe carattere discrezionale, essendo solo condizionato all’accertamento dei requisiti sanitari di legge;<br />
2) Difetto di motivazione e ingiustizia manifesta.<br />
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva la Regione Campania e la A.S.L. Napoli 1 che contrastavano il ricorso chiedendone il rigetto.<br />
All’udienza del 3.4.2003 i ricorrenti chiedevano la cancellazione della causa dal ruolo. Con successiva istanza chiedevano la riassunzione del giudizio e con motivi aggiunti impugnano la deliberazione della G.R. n.3152 del 2002 deducendo la violazione e falsa applicazione delle leggi 11/84 e 16/89, l’incompetenza, nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
Con memorie successivamente depositate le parti hanno ritualmente sviluppate le rispettive tesi difensive.<br />
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2004, ricorso è stato introitato per essere deciso.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso avverso l’annullamento del silenzio – rifiuto deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
In proposito la giurisprudenza ha ormai più volte chiarito che i ricorsi avverso il silenzio rifiuto sono inammissibili sia quando l’Amministrazione si sia determinata con altri provvedimento (interrompendo, così, la formazione del silenzio), sia allorquando, la p.a., nelle more del giudizio adotti un provvedimento non satisfattorio della pretesa azionata, in quanto ciò costituisce di per sé una corretta manifestazione della potestà amministrativa, la quale non viene meno per il fatto del decorso del termine di legge per la formazione del silenzio rifiuto. Ed in questi ultimi casi,  il gravame è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza interesse (TAR Campania, sez. II, 21.3.2002 n. 1537).<br />
Orbene nel caso si specie risulta che l’Amministrazione ha provveduto in materia adottando una nuova deliberazione di Giunta Regionale (la n. 3152 del 28.6.2002), demandando alle AA.SS.LL. la formulazione di distinte graduatorie degli aspiranti al contributo ex art. 26, previo nuovi accertamenti sanitari, ed introducendo nuovi parametri di valutazione. Ciò di conseguenza ha fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti a coltivare ulteriormente il gravame volto all’annullamento del silenzio rifiuto.<br />
Parimenti improcedibili sono i motivi aggiunti proposti successivamente dai ricorrenti.<br />
Come già innanzi precisato, infatti, devesi convenire che qualsiasi atto adottato dall’Amministrazione fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna ex art. 21 bis, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sottostante, in quanto la norma processuale mira esclusivamente alla rimozione dell’inerzia.<br />
Sicchè, stante la sostanziale diversità degli oggetti dei giudizi, incentrati sul provvedimento o sul silenzio, e la specialità di quest’ultimo – volto al solo accertamento della sussistenza o meno dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere – si è determinato un recente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, che tende ad escludere che possono proporsi motivi aggiunti avverso il provvedimento sopravvenuto (C.d.S. 11.01.2002 n. 144) e che possa essere convertito il ricorso speciale ex art. 21 bis in ricorso ordinario di legittimità e ciò anche per evitare facili elusioni dei tempi ordinari di trattazione delle controversie.<br />
In conclusione il ricorso avverso il silenzio – rifiuto e quello per motivi aggiunti devono essere entrambi dichiarati improcedibili.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli – sezione terza, definitivamente pronunciato dichiara il ricorso in epigrafe, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-48/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.48</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-1-2005-n-167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-1-2005-n-167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.167</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Martino Almar – Acquacolture lagunare Marinetta S. c. a r.l. (Avv.ti D. Jouvenal Long e A. Tozzi) c. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato). recupero degli aiuti di Stato: nel computo della somma da restituire non va considerata la rivalutazione monetaria 1. Comunità europee</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-1-2005-n-167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-1-2005-n-167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.167</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Est.  Martino<br /> Almar – Acquacolture lagunare Marinetta S. c. a r.l. (Avv.ti  D. Jouvenal Long e A. Tozzi) c. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>recupero degli aiuti di Stato: nel computo della somma da restituire non va considerata la rivalutazione monetaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	 Comunità europee – Corte di Giustizia – Recupero degli aiuti di Stato – Valutazione dell’affidamento dei beneficiari – Possibilità –  Sussiste – Condizioni																																																																																												</p>
<p>2.	 Contributi – Aiuti di Stato – Violazione della normativa comunitaria – Negligenza dell’attività difensiva dello Stato – Revoca dell’aiuto – Illegittimità del provvedimento di revoca – Non sussiste –  Risarcimento – Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	 Contributi – Revoca dell’aiuto di Stato – Recupero della somma – Computo – Importi da rivalutazione monataria – Esclusione &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di aiuti di Stato, la giurisprudenza della Corte di giustizia non esclude in assoluto la possibilità di valutare la situazione di affidamento di singoli beneficiari di aiuti di Stato soggetti ad operazioni di recupero. Tuttavia, risultando dette operazioni coessenziali all’effettività del sistema e alla correzione della distorsione concorrenziale determinata dagli aiuti, può essere tenuta in considerazione la sola situazione di affidamento  che derivi da circostanze specifiche ed eccezionali.																																																																																												</p>
<p>2.	In materia di aiuti di Stato, un’eventuale negligenza dello Stato (nel procedimento di infrazione innanzi alla Commissione o per mancanza di azione difensiva), può costituire il presupposto per un’azione risarcitoria; parimenti il lungo tempo trascorso dalla concessione degli aiuti può giustificare misure di rateizzazione della somma chiesta in restituzione alle imprese interessate, ma non può concretare l’illegittimità del provvedimento con cui lo Stato revoca l’aiuto.																																																																																												</p>
<p>3.	In materia di aiuti di Stato, è illegittimo il provvedimento che disponga il recupero dell’aiuto computando, oltre la sorte capitale e gli interessi legali, anche gli importi corrispondenti alla rivalutazione monetaria. Infatti non ha alcuna ragione giustificativa la maggiorazione derivante dalla rivalutazione (secondo gli indici Istat), sia perché non prevista dalle disposizioni comunitarie, sia perché l’annullamento del provvedimento di concessione del contributo, ritenuto illegittimo in sede comunitaria, ha determinato una situazione di indebito oggettivo e non già di inadempimento, per la quale, ex art. 2033 c.c., sussiste l’obbligo della restituzione, unitamente alla sorte capitale, dei soli interessi maturati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">recupero degli aiuti di Stato: nel computo della somma da restituire non va considerata la rivalutazione monetaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. II ter</b></p>
<p>composto dai signori magistrati: Consigliere Roberto Scognamiglio			Presidente; Consigliere Antonio Amicuzzi			Correlatore; Primo Ref. Silvia Martino Relatore																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3758/2004 proposto da<br />
<b>Almar – Acquacolture lagunare Marinetta S. c. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti  Daniela Jouvenal Long e Alessandro Tozzi ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dei difensori alla Piazza di Pietra n. 26</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	<b>Ministero per le politiche Agricole e Forestali</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
del D.M. n. 241 del 30 luglio 2003, notificato a mezzo di lettera raccomandata, ricevuta in data non antecedente al 22 gennaio 2004, di annullamento del D.M. n. 17/97, del 16 dicembre 1997, con cui veniva concesso alla ricorrente un contributo di L. 605.000.000 (pari a euro 312.456,42) finalizzato alla ricapitalizzazione della società; di revoca del contributo e di annullamento del D.M. n. 3/98/RIC del 16 novembre 1998 di liquidazione del contributo stesso; di richiesta di versamento degli importi del richiamato contributo erogato sulla base dei DD.MM. come sopra annullati con il D.M. impugnato, maggiorati degli interessi legali e di rivalutazione, per un importo complessivo pari a euro 388.144,91.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente  a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 22.11.2004 la relazione del dr. Silvia Martino e udito altresì l’avv. Jouvenal per la parte ricorrente (nessuno è presente per l’Avvocatura dello Stato);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	La società cooperativa Almar  espone che, in esecuzione del d. l. 30 settembre 1994, n. 561, convertito in l. 30 novembre 1994, n. 655, e dei successivi d.m. 12 gennaio e 21 luglio 1995, l’intimato Ministero concedeva alla cooperativa medesima il contributo meglio indicato in epigrafe. Il procedimento di erogazione e i connessi adempimenti richiesti dall’Amministrazione (quali la presentazione del piano di consolidamento patrimoniale e la partecipazione dei soci alla complessiva operazione di ricapitalizzazione) sono stati poi perfettamente regolari, sino a quando, del tutto inaspettatamente, è giunta la comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, adottato in esecuzione della decisione della Commissione europea in data 28 luglio 1999.<br />	<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</p>
<p>1) Eccesso di potere – violazione del giusto procedimento – carenza di motivazione –violazione degli artt. 3, 7, 10 e 22 della l. 7 agosto 1990, n.241: il Ministero ha ignorato la richiesta di Almar di ottenere un termine di proroga per la presentazione di osservazioni in ordine all’annunciato provvedimento di revoca del contributo;<br />
2) Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi in gioco: il Ministero ha illegittimamente sacrificato gli interessi della cooperativa, alla quale nulla è contestabile in ordine all’adozione del provvedimento di concessione annullato;<br />
3) Violazione di legge – eccesso di potere – sviamento: secondo la ricorrente è orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui le decisioni della Commissione europea non vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati che operano nell’ordinamento, bensì obbligano lo Stato destinatario a realizzare il risultato pratico da esse indicato, lasciando però gli Stati stessi liberi circa le modalità più adatte a raggiungere tale scopo, in conformità delle regole dei singoli ordinamenti (C.d.S., VI, 24 gennaio 1989, n. 30). Nella fattispecie, il potere di autoannullamento dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi è stato esercitato in palese contrasto con la disciplina che lo regola, alla stregua di principi comuni recepiti in sede comunitaria. In particolare, prosegue la ricorrente, i provvedimenti impugnati sono stati annullati a distanza di oltre 6 anni venendo ad incidere su posizione ormai consolidate. Così facendo lo Stato italiano ha violato l’art. 14 del del reg. n. 659/1999 che impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario e di effettuare il recupero senza indugio “secondo le procedure previste dallo Stato membro interessato a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione”. La stessa Corte di giustizia ha ritenuto che la revoca di un aiuto sia legittima solo quanto intervenga in maniera tempestiva e cioè in modo tale da impedire il maturarsi in capo al destinatario dell’affidamento circa la conservazione della situazione acquisita  e comunque quando sussista la buona fede del beneficiario.<br />
Lo Stato italiano è poi stato gravemente negligente in quanto non solo non ha notificato preventivamente l’aiuto ma si è determinato a liquidarlo ed erogarlo in pendenza dell’istruttoria comunitaria, omettendo poi di fornire all’autorità comunitaria le informazioni utili ad individuare i beneficiari per i quali l’aiuto avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune. Ed inoltre, non ha impugnato la decisione in questione né si è peritato di notificarla ai destinatari. La ricorrente ribadisce inoltre la propria buona fede posto che l’Amministrazione, pur informando la ricorrente della pendenza del procedimento di esame in sede comunitaria e della circostanza che il contributo comunitario avrebbe potuto essere liquidato solo dopo la sua conclusione, ha poi provveduto ad erogarlo regolarmente, lasciando intendere che la misura aveva superato positivamente il vaglio degli organi comunitari;</p>
<p>4) Eccesso di potere – violazione di legge.<br />
La ricorrente si duole poi che l’Amministrazione abbia richiesto la restituzione del contributo maggiorato della rivalutazione monetaria, là dove la decisione della Commissione ha imposto esclusivamente che le somme da recuperare fossero maggiorate degli interessi dalla data dell’erogazione.<br />
Resiste il Ministero delle Politiche agricole e forestali. Dopo aver descritto l’iter che ha condotto alla liquidazione del contributo de qua agitur (istituito dal d.l. n. 561 del 30.9.1994, convertito in legge n. 665 del 30.11.1994, per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e dei loro consorzi) e la procedura avviata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 93 del Trattato (oggi art. 88), conclusa dalla decisione n. 7988 del 28.7.1999, dichiarativa dell’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune, ha ricordato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui lo Stato membro che abbia concesso un aiuto in violazione del Trattato non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui gli sia stato ordinato di ripetere l’aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe infatti privare di qualsiasi efficacia pratica le norme di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato (ex 92 e 93), in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni della Commissione. Circa il lungo tempo trascorso tra la decisione della Commissione e il provvedimento impugnato, l’Amministrazione spiega di aver tentato, con l’ausilio delle Associazioni di categoria, una definizione transattiva della questione in sede comunitaria, tentativo che, tuttavia, non ha avuto riscontro positivo.<br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive in vista dell’udienza di discussione del 22.11.2004. La ricorrente, in particolare, ha ribadito che non esiste alcun onere, in capo ai beneficiari degli aiuti, di una previa verifica circa la loro compatibilità con l’ordinamento comunitario, e che comunque la Corte di giustizia non esclude che il giudice nazionale debba adeguatamente valutare l’affidamento circa la regolarità dell’aiuto.<br />
Il ricorso è stato infine trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22.11.2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso notificato il 19.3.2004 e depositato il successivo 16.4.2004, la società Almar, s.c. a r.l., ha impugnato il D.M. n. 241 del 30 luglio 2003, con il quale è stato annullato il D.M. n. 17/97 del 16.12.1997 (che aveva concesso alla ricorrente un contributo pari a euro 312.456, 42, finalizzato alla ricapitalizzazione della società), nonché il successivo D.M. n. 3/98/RIC del 16.11.1998, di liquidazione del contributo, ed è stata contestualmente richiesta la restituzione della somma di euro 312.456, 42, più gli interessi legali dalla data dell’erogazione e la rivalutazione monetaria.																																																																																												</p>
<p>2.	Il ricorso è solo in parte fondato.																																																																																												</p>
<p>2.a	Privo di pregio è anzitutto il primo mezzo di gravame, con il quale la società ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, in ragione del brevissimo termine per la produzione di memorie (quindici giorni), accordato con la comunicazione di avvio del procedimento in data 8 agosto 2002.  Il provvedimento finale è stato infatti adottato quasi un anno dopo (il 30 luglio 2003), di talché, indipendentemente dall’adozione di un espresso provvedimento di proroga dei termini accordati per la presentazione di memorie, così come espressamente richiesto dalla società, quest’ultima ha comunque avuto diversi mesi di tempo per formulare proprie controdeduzioni e osservazioni da sottoporre all’esame dell’Amministrazione  procedente.																																																																																												</p>
<p>2.b	 Del pari infondati sono poi il secondo e il terzo motivo di ricorso,  basati sul comune assunto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nell’esercizio degli ordinari poteri di autotutela. La ricorrente sostiene infatti che il resistente Ministero avrebbe fatto mal governo di tali poteri in quanto ha irragionevolmente sacrificato le posizioni soggettive scaturite dalla concessione del contributo, posizioni non solo consolidate dal lungo tempo trascorso dalla sua percezione, ma soprattutto assistite dall’assoluta buona fede nella regolarità del contributo medesimo.<br />	<br />
Il Collegio rileva in primo luogo come il provvedimento impugnato rappresenti la mera esecuzione, nell’ordinamento interno, di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato gli aiuti in esame incompatibili con il mercato comune, disponendo altresì il recupero degli aiuti già versati nel termine di sei mesi dalla data di notifica della decisione.<br />
In proposito, l’orientamento tradizionale richiamato dalla ricorrente (di cui è espressione la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 1989, n. 30), è stato radicalmente modificato dalle successive decisioni n. 465 del 29 gennaio 2002 e n. 4658 del 16 settembre 2002 della stessa Sezione. Il Consiglio, operando una revisione del suddetto orientamento (che aveva assimilato le decisioni alle direttive non immediatamente applicabili), ha infatti affermato la diretta efficacia nell’ordinamento interno di una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 249 del Trattato (ex art. 189), espressamente dichiarata da quest’ultimo “obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati”. Pertanto, una volta intervenuta una decisione della Commissione di incompatibilità di un aiuto con il Trattato, il solo strumento per rimuovere quello che è un atto amministrativo comunitario dotato di esecutività è il ricorso alla Corte di giustizia. In particolare l’art. 230 del Trattato (ex art. 173) prevede che lo Stato che eroga l’aiuto dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione possa impugnare tale decisione e che analoga tutela è concessa alla persona (fisica o giuridica) che, pur non essendo destinataria diretta della decisione, sia dalla stessa direttamente e individualmente interessata. La sentenza n. 465/2002 prosegue osservando che “La facoltà attribuita ai beneficiari degli aiuti ritenuti incompatibili di impugnare la decisione della Commissione dimostra chiaramente l’efficacia nei loro confronti della decisione stessa, tenuto anche conto che la stessa giurisprudenza comunitaria è pacifica nel ritenere che il divieto, imposto allo Stato membro interessato, di dare attuazione ai progetti d&#8217;aiuto non notificati alla Commissione o ritenuti incompatibili dalla Commissione stessa, ha carattere generale ed obbliga il giudice nazionale a far rispettare il divieto ivi contenuto, e nessuna norma interna può farvi ostacolo, risultando del tutto irrilevante la data dell&#8217;avvenuta abrogazione delle norme interne incompatibili o il fatto che tale abrogazione non sia ancora intervenuta. (v. fra tutte, Corte Giust., Causa 120/73, sent. del 11-12-1973, [Lorenz] e Corte Giust. C. 139/78, 8-3-1979, [Cornuda s.p.a.]). Accanto al rimedio dell&#8217;impugnazione diretta della decisione della Commissione può al limite ipotizzarsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell&#8217;art. 234 (ex 177) del Trattato nell&#8217;ambito del procedimento giurisdizionale promosso da un soggetto interessato e relativo all&#8217;aiuto dichiarato incompatibile o al suo recupero. Al di fuori di tali ipotesi, in cui comunque la Corte di Giustizia è il solo organo competente a verificare la legittimità della decisione della Commissione, questa diviene definitiva e vincola non solo gli Stati membri ma anche i soggetti destinatari degli aiuti.<br />
Ogni atto adottato successivamente alla decisione di incompatibilità dovrà pertanto conformarsi ad essa, quanto meno fino alla sua sospensione o al suo annullamento da parte della Corte di Giustizia e alcuno ostacolo a tal fine può costituire la normativa interna, giudicata incompatibile, benché non formalmente abrogata dallo Stato membro.”<br />
La pronuncia n. 4658/2002 ha ulteriormente precisato che le decisioni corrispondono in sostanza agli atti amministrativi dei sistemi giuridici nazionali e rappresentano lo strumento tipico utilizzato dalle istituzioni comunitarie in relazione all’applicazione del diritto comunitario a fattispecie concrete. L’effetto diretto delle decisioni è l’idoneità a creare diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli, senza che lo Stato eserciti una funzione di recepimento, o debba porre in essere una procedura formale volta a dare effettività nell’ordinamento interno ai precetti posti nell’ambito dell’ordinamento comunitario, principale o derivato. Ciò comporta “il dovere di eseguire le decisioni dell’Esecutivo comunitario da parte della amministrazioni nazionali, in via diretta e senza necessità di recepimento della decisione nell’ordinamento interno, nonché l’imposizione degli obblighi previsti dalla decisione anche ai privati..” Di eguale tenore è l’attuale orientamento della Cassazione civile secondo la quale la decisione negativa della Commissione europea in materia di aiuti di Stato è idonea a spiegare effetti diretti nell’ordinamento italiano atteso che: a) ha effetti obbligatori per i destinatari designati (art. 249, comma 4 del Trattato) ed è, in particolare, efficace per il destinatario in conseguenza della notificazione (art. 254, par. 3); b) i ricorsi proposti contro di essa proposti davanti alla Corte di Giustizia non hanno effetto sospensivo (art. 242, comma 1, già art. 185 del Trattato); c) lo stesso sindacato del giudice comunitario è ristretto ai soli vizi di legittimità e incontra i limiti connessi alle attribuzioni di potere discrezionale che l’art. 87 del Trattato conferisce alla Commissione (così Cass. civ., sez. trib., 10 dicembre 2002, n.17564).<br />
Nella fattispecie, lo Stato italiano (e per esso il Ministero delle Politiche agricole), non aveva quindi alcuna possibilità di operare una valutazione difforme da quella operata in sede comunitaria poiché l’interesse da “bilanciare” con le aspettative delle imprese destinatarie degli aiuti, ha carattere sovranazionale e riguarda l’attuazione di vincoli di matrice comunitaria. Si può tuttavia convenire con la ricorrente che la giurisprudenza della Corte di giustizia non escluda in assoluto la possibilità di valutare la situazione di affidamento di singoli beneficiari di aiuti di Stato. I precedenti richiamati dalla difesa erariale riguardano infatti ricorsi per inadempimento proposti dalla Commissione sulla base dell’art. 88, n. 2 del Trattato &#8211;  in relazione ai quali la Corte ha escluso la possibilità per lo Stato membro di invocare il legittimo affidamento dei beneficiari al fine di sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari all’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima gli abbia ordinato il recupero di un aiuto concesso in violazione del Trattato – là dove la valutazione circa la sussistenza di una situazione di affidamento del singolo spetta al giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una richiesta di rimborso. E’ tuttavia evidente come, in materia di aiuti di Stato (e non già di aiuti comunitari, ai quali si riferisce la giurisprudenza allegata dalla società ricorrente), l’esecuzione delle operazioni di recupero ordinate dalla Commissione sia coessenziale all’effettività del sistema e alla correzione della distorsione concorrenziale, determinata dagli aiuti. La situazione di affidamento  di singole imprese (o categorie di imprese), può dunque derivare solo da circostanze, specifiche ed eccezionali che, nella fattispecie, sono però del tutto assenti o comunque non sono state adeguatamente provate. La ricorrente pretende infatti di desumere l’esistenza di un affidamento meritevole di tutela semplicemente dal fatto che il Ministero le ha erogato la somma concessa senza fare alcun riferimento all’esito dell’istruttoria avviata in sede comunitaria e quindi alla precarietà delle misure di ricapitalizzazione. Premesso che la ricorrente avrebbe potuto agevolmente verificare lo stato del procedimento pendente in sede comunitaria (della cui esistenza ammette di essere stata informata), reputa il Collegio che non possa configurarsi legittimo affidamento in ordine ad un comportamento manifestamente contrastante con il diritto comunitario, come quello tenuto nella fattispecie dal resistente Ministero, che ha dato corso all’iniziativa di sostegno senza notificare il progetto di aiuto e comunque senza attendere l’esito del procedimento avviato dalla Commissione, in aperta violazione dell’art. 88, par. 3 del Trattato. Allo stesso modo, non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario (cfr. sul punto la sentenza 25.3.2004 nei procedimenti riuniti C-480/00 – 482/00, 484/00, 489/00-491/00, 497/00 – 499/00, Azienda agricola Ettore Ribaldi). Soprattutto, allo stadio attuale del processo di integrazione comunitaria, ampiamente consolidato, nessuna impresa comunitaria può ragionevolmente confidare nella definitività di una iniziativa nazionale di sostegno che non sia stata regolarmente notificata alla Commissione o che comunque non abbia ancora ricevuto l’avallo di quest’ultima. La stessa Corte di giustizia ha recentemente ribadito che, stante il carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 del Trattato, le imprese beneficiarie di una misura di sostegno possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente quando quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo 88 (sentenza 29 aprile 2004, n. 278, in causa C-91/01, Italia/Commissione ed i precedenti ivi citati, in particolare le sentenze 14 gennaio 1997, in causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 51, e 14 maggio 2002, del Tribunale di I grado in causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II-2427, punto 42).<br />
La ricorrente ha poi invocato, quale ulteriore ragione di illegittimità del provvedimento, la mancata impugnazione della decisione comunitaria, e, prima ancora, la mancanza di una adeguata difesa dello Stato italiano in sede di istruttoria da parte della Commissione, nonché la lunghezza dei tempi con i quali l’Amministrazione ha proceduto ad avviare le operazioni di recupero, in violazione dei termini indicati dalla Commissione medesima.<br />
Il Collegio osserva però che un’eventuale negligenza dello Stato (vuoi nel procedimento innanzi alla Commissione, vuoi, successivamente, per mancanza di azione difensiva), può costituire, semmai, il presupposto per un’azione risarcitoria, così come il lungo tempo trascorso dalla concessione degli aiuti può giustificare misure di rateizzazione della somma chiesta in restituzione alle imprese interessate. Nessuna delle circostanze invocate può tuttavia elidere la valutazione di incompatibilità con il mercato comune operata dalla Commissione e il conseguente carattere indebito del pagamento a suo tempo effettuato in favore della ricorrente.</p>
<p>4.	Devono invece condividersi le doglianze della coop. Almar circa l’illegittimità del D.M. n. 241/2003, nella parte in cui ha disposto la restituzione, unitamente alla sorte capitale e agli interessi legali, degli importi corrispondenti alla rivalutazione monetaria.<br />	<br />
La Commissione (considerando n. 51 e art. 3, par. 2, della decisione 28.7.99), ha infatti disposto che “Il recupero è effettuato presso i singoli beneficiari, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione italiana, con gli interessi calcolati dalla data del versamento degli aiuti illegittimi, calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Commissione per gli aiuti di Stato.”. La decisione, sul punto, è poi perfettamente aderente a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Reg. del Consiglio n. 659/1999 del 22 marzo 1999, alla stregua del quale “All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero”. Il Ministero, per la verità, non si è peritato di verificare il tasso di riferimento indicato nella comunicazione della Commissione in data 9 settembre 1997, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 273 del 9 settembre 1997, ma si è limitato ad applicare gli interessi al saggio legale. Non ha però alcun ragione giustificativa la maggiorazione derivante dalla rivalutazione (secondo gli indici Istat), sia perché non prevista dalle disposizioni comunitarie appena richiamate sia perché l’annullamento del provvedimento di concessione del contributo, ritenuto illegittimo in sede comunitaria, ha determinato una situazione di indebito oggettivo e non già di inadempimento, per la quale, ex art. 2033 c.c., sussiste l’obbligo della restituzione, unitamente alla sorte capitale, dei soli interessi maturati.<br />
Per tutto quanto argomentato, il ricorso merita dunque parziale accoglimento.<br />
Sussistono infine giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie in parte, e, per l’effetto, annulla il D.M. impugnato nella parte in cui (art. 4) dispone che la somma chiesta in restituzione venga maggiorata anche degli importi risultanti dalla rivalutazione monetaria.<br />
Compensa fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.11.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-11-1-2005-n-167/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.167</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.152</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.152</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Proietti S.C.C. – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE CREDITI S.r.l. (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio) c. REGIONE LAZIO (Avv. M. Camaldo), AZIENDA SANITARIA LOCALE &#8211; ASL ROMA B (Avv. Riccardo Federici) il G.A. non può imporre alla P.A. di consentire la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo 1. Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.152</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Proietti<br />
S.C.C. – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE CREDITI S.r.l. (Avv.ti B. Biscotto e L. Scognamiglio) c. REGIONE LAZIO (Avv. M. Camaldo), AZIENDA SANITARIA LOCALE &#8211; ASL ROMA B (Avv. Riccardo Federici)</span></p>
<hr />
<p>il G.A. non può imporre alla P.A. di consentire la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Accesso ai documenti amministrativi – Istanza – Specificità del contenuto – È necessaria<br />
2. Procedimento amministrativo &#8211; Preclusione alla partecipazione dei privati al procedimento amministrativo ed omissione di valutazione delle memorie e dei documenti presentati – Conseguenze – Impugnazione del provvedimento finale – Ammissibilità di un provvedimento giudiziale che imponga la partecipazione – È esclusa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La richiesta di accesso ai documenti, oltre che motivata nell&#8217;interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti deve essere sufficientemente specifica e, comunque, limitata nel suo contenuto, poiché un accesso eccessivamente esteso e riconosciuto ad un ampio numero di legittimati attivi si porrebbe in contrasto con i canoni di tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa, creando situazioni incompatibili con una corretta gestione dei procedimenti amministrativi.</p>
<p>2. Il comportamento della pubblica amministrazione che precluda agli interessati la partecipazione al procedimento amministrativo od ometta di valutare le memorie e i documenti prodotti da costoro, può incidere negativamente sulla legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento; tuttavia eventuali vizi possono essere fatti valere solo impugnando il provvedimento finale e non chiedendo al giudice di imporre all’Amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale. Infatti i pregiudizi subiti in relazione ai diritti partecipativi possono trovare tutela in sede giudiziale solo contestando il ‘risultato’ dell’attività procedimentale, sempre che mediante l’impugnazione si tenda a porre rimedio a lesioni di situazioni giuridiche sostanziali, relative ad un interesse qualificato inerente ad un bene della vita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il G.A. non può imporre alla P.A. di consentire la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione III &#8211;</b></p>
<p>così composto: Stefano Baccarini Presidente; Roberto Proietti Componente rel.; Alessandro Tomassetti Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. n. 9597/2004 proposto dalla</p>
<p><b>S.C.C. – SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE CREDITI S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentrante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, in virtù di delega apposta sul ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, Via Pisanelli n. 40;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE LAZIO</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla copia notificata del ricorso, dall’avvocato Massimo Camaldo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, via Angelo Secchi n. 3;</p>
<p>e</p>
<p>&#8211; l’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE &#8211; ASL ROMA B</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Federici, in forza di procura apposta a margine della memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale dell’ASL in Roma, Via Filippo Meda n. 35;</p>
<p>avverso<br />
&#8211; il diniego opposto, nelle forme del silenzio rigetto, all’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi della L. n. 241/1990;<br />
&#8211; il diniego di partecipazione al procedimento amministrativo.</p>
<p>Visto il ricorso indicato in epigrafe con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti resistenti.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 novembre 2004, il dott. Roberto Proietti e uditi i difensori delle parti costituite, come da verbale.<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align="center"><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La S.C.C. – Società Cartolarizzazione Crediti S.r.l. (d’ora in avanti denominata SCC), attraverso la procedura di cui alla L. n. 130/1999, si è resa cessionaria di vari crediti derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalla Società cedente in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale. Da circa due anni, però, la ASL provvedeva al pagamento delle fatture cedute con notevoli ritardi, provocando ripercussioni sulla situazione finanziaria della SCC.<br />
Peraltro, secondo la ricorrente, il sistema della c.d. ‘fattorizzazione’ dei crediti vantati dai soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie – che vede la Banca di Roma agire in qualità di factor -, introdotto con D.G.R. n. 599/2000 e s.m.i., ha comportato che alcuni di essi, a fronte della preventiva rinuncia all’esercizio dei propri diritti in sede giudiziale, a differenza della ricorrente, hanno visto soddisfatte le proprie pretese creditorie, con conseguente disparità di trattamento e incidenza negativa sulla libera concorrenza.<br />
Alla luce di ciò, la SCC, con lettera raccomandata in data 21/6/2004, chiedeva alla ASL RM B di accedere agli atti e di partecipare al procedimento avente ad oggetto la liquidazione ed il pagamento dei crediti vantati in favore dell’Azienda Sanitaria Locale. In particolare, la SCC chiedeva l’accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo di liquidazione dei fondi messi a disposizione della Regione Lazio a favore delle AASSLL, nel periodo che va dall’introduzione del sistema della fattorizzazione, ovvero dal gennaio 2002, al fine, tra l’altro, di accertare i criteri con cui gli stessi sono stati utilizzati e se sono stati effettuati versamenti a favore dei soggetti gestori di Case di Cura in regime di accreditamento con il S.S.N., creditori nei confronti delle AASSLL e, in caso affermativo, le modalità di riparto e l’entità delle somme corrisposte, ivi comprese tutte le liquidazioni effettuate con il sistema della c.d. fattorizzazione dei crediti, introdotta con D.G.R. n. 599/2000 e s.m.i..<br />
La SCC chiedeva, inoltre, alla ASL RM B di essere ammessa ad intervenire nel procedimento di liquidazione dei fondi anzidetti a partire dal 1° luglio 2004, con il conseguente accesso a tutti gli atti di tale procedimento e la facoltà di presentare memorie scritte.<br />
La ASL Roma B non si pronunciava entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, co. 4, l.n. 241\90 e, quindi, la richiesta si intendeva respinta (secondo quanto prevede la stessa norma).<br />
Pertanto, l’istante – evidenziando il proprio interesse ad accedere e a partecipare al procedimento di liquidazione, consistente nella pretesa a vedere soddisfatto il proprio diritto di credito – proponeva ricorso per i seguenti motivi:</p>
<p>1) violazione degli artt. 22 e ss., L. n. 241/1990; eccesso di potere e sviamento di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti: il silenzio opposto dalla ASL RM B si pone in contrasto con le norme richiamate, in quanto non consente alla ricorrente di tutelare i propri interessi giuridicamente rilevanti consistenti nel diritto a vedere soddisfatti i propri diritti di credito e nella possibilità di adempiere, a sua volta, alle obbligazioni assunte in favore di terzi;</p>
<p>2) violazione degli artt. 7 e ss., L. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.: il comportamento assunto dalla ASL si pone in contrasto anche con il diritto della ricorrente di partecipare al procedimento per tutelare, già in tale sede, i diritti di credito maturati a seguito dell’erogazione di prestazioni in favore del servizio sanitario.<br />
La Regione Lazio e la ASL Roma B, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone, nel merito, il rigetto.<br />
A parere del Collegio il ricorso è inammissibile, sotto diversi profili, per i seguenti motivi.<br />
Per quanto concerne l’accesso agli atti amministrativi della ASL Roma B, va considerato che la richiesta di accesso ai documenti, oltre che motivata (come disposto dall&#8217;art. 25, comma 2, L. n. 241/1990) evidenziando l&#8217;interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti sul quale fonda il diritto di accesso, deve consentire di individuare l&#8217;estensione dell&#8217;accesso, poiché richieste generiche sottoporrebbero l&#8217;amministrazione ad una ricerca defatigante, incompatibile con la funzionalità dei plessi amministrativi (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 1998, n. 1683). Generalmente, i documenti cui si intende accedere devono essere individuati nella richiesta. La giurisprudenza ha ammesso la possibilità che l’istanza di accesso non rechi l’indicazione puntuale degli specifici atti richiesti, ma solo nei casi in cui l’esistenza di specifici atti effettivamente adottati sia circostanza ignota alla ricorrente, la quale pertanto non potrebbe in ogni caso rendere più puntuale la formulazione dell’istanza (Tar Lazio, III ter, n. 10275/2002).<br />
In ogni caso, però, l’istanza deve essere sufficientemente specifica e, comunque, limitata nel suo contenuto, poiché un accesso eccessivamente esteso e riconosciuto ad un ampio numero di legittimati attivi si porrebbe in contrasto con i canoni di tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa, creando situazioni incompatibili con una corretta gestione dei procedimenti amministrativi.<br />
Ciò posto, nella fattispecie il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto l’istanza di accesso si presenta generica, in quanto rivolta a tutti gli atti adottati in un determinato settore (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 29 giugno 2002, n. 1176) &#8211; avendo ad oggetto tutti gli atti, adottati in più anni, relativi alla liquidazione e al pagamento di crediti in favore dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie – ed in contrasto con la funzionalità della ASL resistente – riguardando una mole enorme di atti ed, in particolare, gli atti dei procedimenti amministrativi di liquidazione dei fondi messi a disposizione della Regione Lazio a favore delle AASSLL, nel periodo che va dall’introduzione del sistema della fattorizzazione (ovvero dal gennaio 2002); gli atti recanti i criteri con cui gli stessi sono stati utilizzati e sono stati effettuati versamenti a favore dei soggetti gestori di Case di Cura in regime di accreditamento con il S.S.N., creditori nei confronti delle AASSLL; gli atti concernenti le modalità di riparto e l’entità delle somme corrisposte, ivi comprese tutte le liquidazioni effettuate con il sistema della c.d. fattorizzazione dei crediti, introdotta con D.G.R. n. 599/2000 e s.m.i..<br />
L’inammissibilità del ricorso emerge anche sotto un diverso profilo.<br />
E’ chiaro che la conoscenza degli atti cui la SCC intende accedere incide sul diritto alla riservatezza tutelato dall’art. 24, L. n. 241/1990, dei controinteressati e, cioè, dai soggetti destinatari di versamenti da parte della ASL Roma B e della Regione Lazio, in quanto soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle conseguenti remunerazioni.<br />
Ora, non è facile individuare tali controinteressati, ma la SCC, nel ricorso (pagg. 4 e 9), fa espresso riferimento ad uno di questi ed, in particolare, alla Banca di Roma, che all’interno del sistema della c.d. ‘fattorizzazione’ dei crediti vantati dai soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie introdotto con D.G.R. n. 599/2000, agisce in qualità di factor e riceve (secondo le affermazioni di parte ricorrente) regolarmente i pagamenti.<br />
Almeno a tale soggetto, quindi, la SCC avrebbe dovuto notificare il ricorso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, L. n. 1034/1971.<br />
Non avendo la SCC ottemperato a tale onere, il ricorso va dichiarato inammissibile anche sotto questo profilo.<br />
Altrettanto inammissibile è la domanda tesa ad ottenere “ogni conseguente provvedimento al fine di consentire la partecipazione della ricorrente al procedimento di liquidazione dei fondi anzidetti a partire dal 1 luglio 2004 …”.<br />
Certamente, il comportamento della pubblica amministrazione che viola gli artt. 9 e 10, L. n. 241/1990, precludendo agli interessati la partecipazione al procedimento amministrativo o (il che è lo stesso) omettendo di valutare le memorie e i documenti prodotti da coloro che sono intervenuti nel procedimento, può incidere negativamente sulla legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. Ma eventuali vizi possono essere fatti valere impugnando il provvedimento finale e non chiedendo al giudice di imporre all’Amministrazione di consentire la partecipazione procedimentale.<br />
In sostanza, i pregiudizi subiti in relazione ai diritti partecipativi possono trovare tutela in sede giudiziale solo contestando il ‘risultato’ dell’attività procedimentale, sempre che mediante l’impugnazione si tenda a porre rimedio a lesioni di situazioni giuridiche sostanziali, relative ad un interesse qualificato inerente ad un bene della vita.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono validi motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.</p>
<p align="center"><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza,<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso;<br />
&#8211; dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;<br />
&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-152/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.152</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211;  &#8211; 11/1/2005 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-11-1-2005-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-11-1-2005-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-11-1-2005-n-1/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211;  &#8211; 11/1/2005 n.1</a></p>
<p>Pres. Est. P.G. Lignani Tra.De.Co. s.r.l., (Avv.ti C.M. Orlando e M. Belardinelli) contro il Comune di Assisi (Avv. G. Caforio) e nei confronti di Ecocave s.r.l. (Avv. M. Rampini) Contratti della P.A. – Condizioni formali e sostanziali disposte dal bando per l’ammissione alla procedura di gara – Criteri di individuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-11-1-2005-n-1/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211;  &#8211; 11/1/2005 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-11-1-2005-n-1/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211;  &#8211; 11/1/2005 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. P.G. Lignani<br /> Tra.De.Co. s.r.l., (Avv.ti C.M. Orlando e M. Belardinelli) contro il Comune di Assisi (Avv. G. Caforio) e nei confronti di Ecocave s.r.l. (Avv. M. Rampini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Condizioni formali e sostanziali disposte dal bando per l’ammissione alla procedura di gara – Criteri di individuazione &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove il bando di gara richieda a ciascun concorrente di presentare, insieme all&#8217;offerta, anche una serie di dichiarazioni e documenti con la dichiarata finalità di accertare, per tale via, la situazione giuridica dell&#8217;impresa (busta A), la sua capacità economica e finanziaria (busta B) e la sua capacità tecnica (busta C) deve ritenersi che, da un punto di vista formale, tutte le dichiarazioni e certificazioni siano da inserire nelle buste A, B e C quali condizioni di ammissione. Per quanto attiene al punto di vista contenutistico o sostanziale, invece, soltanto alcune delle clausole del bando stabiliscono espressamente veri e propri parametri di sbarramento con la conseguenza che, al di fuori di tali casi specificatamente indicati, nessuna esclusione dalla gara può essere disposta per carenze sostanziali di tali dichiarazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui criteri di interpretazione delle condizioni formali e sostanziali disposte dal bando per l’ammissione alla procedura di gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 436/2004, proposto da<br />
<b>TRA.DE.CO. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Maria Orlando e Mariagiovanna Belardinelli, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via Fani, 14</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Comune di Assisi</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via del Sole, 8</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Ecocave s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Rampini con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, viale Indipendenza, 49</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
a) della determinazione n. 2501 del 7 luglio 2004 del Dirigente del settore lavori pubblici-servizi operativi ambientali del Comune di Assisi, comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 29574/04 del 16 luglio 2004, con la quale sono stati approvati i verbali della gara di pubblico incanto per l&#8217;appalto del servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati, spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione dei contenitori, servizi accessori e gestione della stazione ecologica per il periodo 1° agosto 2004/31 luglio 2009, ed è stata aggiudicata la gara stessa alla ditta Ecocave s.r.l. di Perugia;</p>
<p>b) in parte qua, dei verbali delle riunioni della commissione esaminatrice tenutesi in data 12 giugno 2004, delle successive sedute svoltesi in forma riservata e del verbale della seduta pubblica tenutasi in data 29 giugno 2004, con cui si sono concluse le operazioni di valutazione dei progetti, si è proceduto all&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il contratto di appalto tra il Comune di Assisi e la Ecocave s.r.l., laddove già stipulato;</p>
<p>c) con i &#8220;motivi aggiunti&#8221; notificati il 7 ottobre 2004: dei verbali delle sedute di gara (già sopra indicati) nonché del contratto di affidamento del servizio, rep. 6999 del 23 luglio 2004, e del verbale di consegna ed inizio dell&#8217;esecuzione del servizio del 1° agosto 2004<br />
nonché<br />
per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente; e per la declaratoria del diritto all&#8217;aggiudicazione della gara de qua alla ricorrente.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi e quello dell&#8217;Ecocave s.r.l.;<br />	<br />
	Vista l&#8217;ordinanza presidenziale istruttoria 31 agosto 2004 e visto il relativo adempimento;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti notificati il 7 ottobre 2004 e depositati il 9 ottobre successivo;<br />	<br />
	Viste le memorie difensive e gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Udita, alla camera di consiglio del 10 novembre 2004, in sede cautelare, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto, in mancanza di motivata opposizione delle parti, di poter procedere alla definizione immediata del giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge n. 1034/71, come modificata dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1.	Il Comune di Assisi ha indetto una gara a pubblico incanto, ai sensi dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 157/1995 (offerta economicamente più vantaggiosa) per l&#8217;affidamento dei servizi di nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbano e differenziati, spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione dei contenitori, servizi accessori e gestione della stazione ecologica, per il periodo 1° agosto 2004-31 luglio 2009.<br />	<br />
	La commissione giudicatrice ha individuato quale offerta economicamente più vantaggiosa quella della Ecocave s.r.l..<br />	<br />
	Gli atti della commissione ed il conseguente provvedimento dirigenziale di approvazione degli stessi e di aggiudicazioni sono stati impugnati dall&#8217;altra concorrente TRA.DE.CO. s.r.l.; la stessa ricorrente ha successivamente proposto motivi aggiunti, estendendo l&#8217;impugnazione al contratto di affidamento del servizio ed all&#8217;atto di consegna dei lavori.																																																																																												</p>
<p>	2.	Resistono al ricorso il Comune di Assisi e l&#8217;aggiudicataria Ecocave s.r.l..<br />	<br />
	In sede di trattazione dell&#8217;incidente cautelare, le parti hanno dichiarato di non avere obiezioni alla definizione immediata della controversia, ed il Collegio ritiene di poter provvedere in tale senso.																																																																																												</p>
<p>	3.	Con il primo motivo, la ricorrente denuncia un&#8217;asserita contraddittorietà degli atti di gara, perché mentre nel bando l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto era indicato nel «servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolte differenziate, spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione dei contenitori, servizi accessori e gestione della stazione ecologica», nella intestazione, o epigrafe, del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione si legge che oggetto dell&#8217;appalto è (solo) il «servizio di nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e differenziati».<br />	<br />
	Secondo la ricorrente, dall&#8217;aggiudicazione sarebbero dunque rimasti esclusi i servizi accessori di «spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione dei contenitori, e servizi accessori».<br />	<br />
	Ne deriverebbe, ancora secondo la ricorrente, la «evidente illegittimità» dell&#8217;atto di aggiudicazione.<br />	<br />
	Il Collegio ritiene, invece, che sia evidente, piuttosto, l&#8217;infondatezza di questo motivo. <br />	<br />
	E&#8217; noto che il contenuto di qualsivoglia atto o provvedimento giuridico, comprese le leggi, va individuato attraverso la lettura e l&#8217;interpretazione dell&#8217;intero testo (nonché, occorrendo, degli atti cui esso faccia riferimento); mentre l&#8217;intestazione (intitolazione, epigrafe, rubrica) ha la funzione (per manifeste ragioni di opportunità) di indicare l&#8217;oggetto dell&#8217;atto in modo sommario e sintetico, e non già analitico.<br />	<br />
	Pertanto nella fattispecie non vi è alcuna contraddittorietà fra i due testi indicati dalla ricorrente: il secondo esprime in modo più sintetico ciò che il primo esprimeva con maggiore dettaglio. <br />	<br />
	Questo motivo va, dunque, respinto.																																																																																												</p>
<p>	4.	Il secondo motivo del ricorso consta, in realtà, di due censure relativamente distinte.																																																																																											</p>
<p>	4.1.	Con la prima censura del secondo motivo, la ricorrente deduce che dal certificato della camera di commercio, concernente l&#8217;oggetto sociale, risulta che l&#8217;aggiudicataria Ecocave ha nel suo oggetto sociale solo alcuni dei servizi oggetto della gara. In particolare, non risulta che nel suo oggetto sociale rientrino le seguenti attività: «spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione dei contenitori, servizi accessori».<br />	<br />
	Pertanto, secondo la ricorrente, la Ecocave sarebbe «abilitata a svolgere soltanto alcuni dei servizi indicati nel bando di gara».<br />	<br />
	Anche questa censura, ad avviso del Collegio, è manifestamente infondata: se una società dichiara, come suo oggetto sociale, l&#8217;attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non ha certamente bisogno di specificare che tale attività comprende &#8220;anche&#8221; lo spazzamento delle strade, il lavaggio dei cassonetti et similia. Allo stesso modo, se nel certificato camerale di una società si legge che il suo oggetto è l&#8217;attività di ristorazione, nessuna persona sensata vorrà sostenere che la cottura dei cibi o il lavaggio delle stoviglie, siccome non enunciati distintamente, non vi rientrino.<br />	<br />
	Basti ricordare che, alle sue origini, il servizio pubblico di nettezza urbana consisteva proprio nello spazzamento delle strade; tanto è vero che chi vi era impiegato si denominava &#8220;spazzino&#8221;.<br />	<br />
	Conclusivamente, la censura in esame va respinta.																																																																																												</p>
<p>	4.2.	Con la seconda censura del secondo motivo, la ricorrente deduce che l&#8217;aggiudicataria Ecocave non possiede i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l&#8217;aggiudicazione.<br />	<br />
	Ciò si desumerebbe dai dati relativi al fatturato realizzato negli ultimi tre anni per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, dall&#8217;elenco dei servizi svolti, dai dati relativi al personale e via dicendo.<br />	<br />
	Il Collegio osserva che secondo il bando &#8211; e del resto secondo la normativa di settore &#8211; il primo e fondamentale requisito di capacità tecnica ed economica era costituito dall&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (albo previsto dall&#8217;art. 30 d.lgs. n. 22/1997 e disciplinato dal d.m. n. 406/1998): e precisamente per la categoria 1, classe (d) o superiori, e per la categoria 6A, classe (f) o superiori.<br />	<br />
	Ciò posto, si osserva che non appare controverso che il bando sia legittimo, nella parte in cui richiede, e nello stesso tempo considera sufficiente, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo per le suddette categorie e classi (anziché, in ipotesi, per ulteriori categorie e/o per classi superiori). La ricorrente non impugna il bando sotto questo profilo (né, del resto, per altri).<br />	<br />
	Non è controverso neppure che l&#8217;aggiudicataria Ecocave possieda in effetti quelle iscrizioni (anzi, le possiede entrambe per una classe superiore a quella rispettivamente richiesta).<br />	<br />
	Peraltro, se la legge istituisce un apposito albo, con la funzione di attestare l&#8217;idoneità di chi vi è iscritto, è giocoforza ritenere che le risultanze dell&#8217;albo costituiscono, in favore dell&#8217;iscritto, se non un vero e proprio status, quanto meno una prova o presunzione legale (iuris et de iure) della idoneità.																																																																																												</p>
<p>	4.3.	Ci si può chiedere, tuttavia, se nella fattispecie il bando non si limitasse ad esigere l&#8217;iscrizione all&#8217;albo ma richiedesse (non importa se legittimamente o meno, visto che il bando non è comunque impugnato) ulteriori prove.<br />	<br />
	In effetti, il bando contiene varie prescrizioni interpretabili in tal senso. Esso infatti richiede a ciascun concorrente di presentare, insieme all&#8217;offerta, anche una serie di dichiarazioni e documenti (da presentare in apposite buste A, B e C) con la dichiarata finalità di accertare, per tale via, la situazione giuridica dell&#8217;impresa (busta A), la sua capacità economica e finanziaria (busta B) e la sua capacità tecnica.<br />	<br />
	Un attento esame delle prescrizioni contenute in questa parte del bando, tuttavia, permette di concludere che da un punto di vista formale tutte le dichiarazioni e certificazioni da inserire nelle buste A, B e C sono richieste quali condizioni di ammissione; da un punto di vista contenutistico o sostanziale invece alcune delle clausole in esame stabiliscono parametri di sbarramento, e altre no.<br />	<br />
	Così, ad esempio, nella busta B dovevano essere inserite, fra l&#8217;altro, la «dichiarazione che il fatturato globale medio dell&#8217;impresa realizzato per ciascun anno negli ultimi tre esercizi non è stato inferiore ad Euro 3 milioni, e che il costo medio annuo negli ultimi tre esercizi per il personale non è stato inferiore ad Euro 1 milione», nonché la «dichiarazione concernente il fatturato per i servizi analoghi a quelli oggetto dell&#8217;appalto, realizzato per ciascun anno negli ultimi tre esercizi».<br />	<br />
	Ora, è facile rilevare che entrambe le dichiarazioni sono necessarie, da un punto di vista formale, per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;offerta, nel senso che la mancata presentazione dell&#8217;una o dell&#8217;altra comporta l&#8217;esclusione dalla gara. Solo per la dichiarazione concernente il fatturato &#8220;globale&#8221;, però, il bando prescrive un elemento sostanziale o contenutistico quale requisito di ammissione. Ed invero non basta che il fatturato &#8220;globale&#8221; venga dichiarato, ma è necessario che esso abbia raggiunto determinati importi (e lo stesso dicasi per il costo relativo al personale).<br />	<br />
	Invece per il fatturato dei servizi analoghi a quelli cui si riferisce la gara (fatturato che è ovviamente compreso in quello &#8220;globale&#8221; ma non necessariamente coincide con esso, e dunque può risultare minore) il bando non prescrive un importo minimo. In altre parole il fatturato &#8220;scorporato&#8221; dev&#8217;essere dichiarato (a pena di esclusione) ma non è necessario che raggiunga un ammontare determinato.																																																																																												</p>
<p>	4.4.	In concreto, l&#8217;aggiudicataria Ecocave ha dichiarato di avere realizzato, nell&#8217;ultimo triennio, un fatturato medio annuo &#8220;globale&#8221; non inferiore all&#8217;importo stabilito. Questa dichiarazione (della quale la ricorrente non mette in dubbio la veridicità) dunque soddisfa le richieste del bando, di ordine sia formale che sostanziale.<br />	<br />
	La Ecocave ha dichiarato, inoltre, l&#8217;importo del fatturato annuo &#8220;scorporato&#8221; per i servizi analoghi. La prescrizione di ordine formale è dunque adempiuta. Ma la ricorrente (che peraltro nemmeno in questo caso mette in dubbio la veridicità della dichiarazione) sostiene che trattandosi di importi oggettivamente troppo esigui l&#8217;amministrazione appaltante avrebbe dovuto concludere che la Ecocave non possiede sufficiente capacità economica. Pare invece al Collegio che, non essendo stabilito un importo minimo, non fosse possibile (tanto meno doveroso) escludere l&#8217;offerta Ecocave per questa ragione.																																																																																												</p>
<p>	4.5.	Considerazioni analoghe debbono essere fatte per tutte le dichiarazioni da inserire nella busta C (capacità tecnica). Anche in questo caso, il bando chiedeva di dichiarare una serie di elementi; ma non stabiliva parametri &#8220;di sbarramento&#8221;. <br />	<br />
	Pertanto, ai fini dell&#8217;ammissione era necessario e sufficiente che venissero date le informazioni richieste; e non è contestato che la Ecocave le abbia date, né che le sue dichiarazioni siano veritiere. <br />	<br />
	Né può essere considerato un difetto o vizio del bando la circostanza che i requisiti di partecipazione non vi fossero specificati in modo più rigoroso. A parte che, come già detto, il bando non è impugnato né per questa ragione, né per altre, i requisiti di capacità tecnica ed economica erano dimostrati, a norma di legge, mediante l&#8217;iscrizione all&#8217;albo di cui all&#8217;art. 30 del d.lgs. n. 22/1997.																																																																																												</p>
<p>	5.	Ritenuta così l&#8217;infondatezza dei motivi esposti nel ricorso introduttivo, si può passare all&#8217;esame dei motivi aggiunti.																																																																																											</p>
<p>	5.1.	I motivi aggiunti, indicati nel relativo atto come I.1, I.2 e I.3 consistono, in realtà, in una nuova formulazione, sostanzialmente identica, delle stesse censure già esaminate e ritenute infondate.																																																																																											</p>
<p>	5.2.	Il motivo aggiunto II, al contrario, ha realmente un contenuto innovativo.<br />	<br />
	Esso viene dedotto con richiamo al ben noto principio giurisprudenziale secondo cui non è legittimo che la commissione di gara elabori criteri di massima dopo aver preso visione delle offerte.<br />	<br />
	La ricorrente espone che la commissione ha formulato i suoi &#8220;criteri di massima&#8221; nella seconda seduta (verbale n. 2), dopo che aveva già preso visione del contenuto delle buste A, B e C delle singole offerte.<br />	<br />
	Il Collegio condivide il suddetto principio, ma osserva che il suo richiamo nella fattispecie non è pertinente.<br />	<br />
	Ed invero, quelli fissati dalla commissione non sono veri e propri criteri di massima, ma consistono solo nell&#8217;individuazione di sottocategorie di valutazione (&#8220;modalità di gestione del personale&#8221;, &#8220;attrezzature utilizzate in Assisi&#8221;, &#8220;modalità spazzamento e lavaggio&#8221;, etc.) assegnando a ciascuna una quota parte del punteggio complessivo.<br />	<br />
	Si può ammettere tuttavia che così facendo la commissione abbia esercitato una certa discrezionalità, e che pertanto avrebbe potuto compiere legittimamente tale operazione solo prima di prendere visione delle offerte.<br />	<br />
	Ma in concreto la regola è stata rispettata, perché quando la commissione ha fissato i suddetti criteri non erano ancora state aperte le buste D ed E di ciascun concorrente. Proprio queste due buste contenevano rispettivamente il progetto tecnico (busta D) e il piano finanziario e l&#8217;offerta economica (busta E), vale a dire gli elementi che dovevano essere oggetto di valutazione di merito ai fini del punteggio.<br />	<br />
	Invece le buste A, B e C, aperte nella prima seduta della commissione, contenevano tutta la documentazione richiesta ai fini dell&#8217;ammissione alla gara.<br />	<br />
	In conclusione si può escludere che nella predisposizione dei criteri di massima (o presunti tali) la commissione sia stata indebitamente condizionata dalla conoscenza del merito delle offerte.																																																																																												</p>
<p>	5.3.	Tutte le ulteriori doglianze (contenute nel motivo aggiunto III con apposite sottonumerazioni) consistono nella comparazione fra questo o quell&#8217;elemento del progetto tecnico della ricorrente Tradeco e rispettivamente dell&#8217;aggiudicataria Ecocave, con la dichiarata finalità di dimostrare che quello della ricorrente era preferibile, in realtà, a quello dell&#8217;aggiudicataria.<br />	<br />
	Il Collegio non ritiene necessario, né opportuno, entrare nel dettaglio di siffatte comparazioni, che sembrano collocarsi sul piano del merito in senso stretto, piuttosto che su quello del c.d. merito tecnico. Non sembra infatti che siano risolvibili con riferimento a regole tecniche condivise (&#8220;merito tecnico&#8221;) questioni come quella se, in una città come Assisi, sia preferibile organizzare la raccolta dei rifiuti domestici con il metodo &#8220;porta a porta&#8221; (proposta della Tradeco) anziché con quello dei cassonetti (proposta Ecocave); si tratta invece, secondo il Collegio, di una questione valutabile solo in termini di opportunità e come tale collocabile sul piano del merito propriamente detto. Quel merito, cioè, che è insindacabile per definizione.<br />	<br />
	Altrettanto va detto, ad esempio, per la questione se sia più conveniente utilizzare, per la raccolta differenziata, le c.d. &#8220;campane&#8221; (proposta Ecocave) piuttosto che cassonetti (proposta Tradeco).<br />	<br />
	In sintesi, tutte le censure dedotte nell&#8217;ambito del motivo aggiunto III sono inammissibili in quanto attinenti al merito insindacabile.<br />	<br />
	Non sarà inutile aggiungere, tuttavia, che nessuna di esse riveste quel grado di evidenza (fondatezza ictu oculi) che consentirebbe, in ipotesi, di prenderle in considerazione a titolo di eccesso di potere per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, e simili figure.<br />	<br />
	Semmai sono taluni argomenti della ricorrente &#8211; come quello per cui, avendo la controinteressata dimostrato di avere operato prevalentemente nel settore della raccolta differenziata, non si potrebbe ritenere dimostrato per ciò solo che sia altrettanto capace di operare in quello della raccolta indifferenziata &#8211; ad apparire infondati ictu oculi.																																																																																												</p>
<p>	6.	In conclusione, il ricorso va respinto.<br />	<br />
	Faranno carico alla ricorrente le spese del giudizio e specificamente (a) le spese difensive sostenute dalle controparti, da liquidare nel dispositivo, e (b) le spese vive sostenute dal Comune per l&#8217;adempimento istruttorio ordinato con provvedimento presidenziale del 31 agosto 2004, da liquidare secondo la notula prodotta dallo stesso Comune, ovvero, in caso di contestazione, mediante apposita ordinanza collegiale che sarà emanata a richiesta della parte obbligata o dell&#8217;avente diritto.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria, definendo immediatamente il giudizio, rigetta il ricorso.<br />
	Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle due controparti costituite, liquidandole nell&#8217;importo di Euro 10.000 per ciascuna di esse, oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.<br />	<br />
	Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare al Comune di Assisi le spese dell&#8217;adempimento istruttorio, con i criteri di cui in motivazione.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione venga eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Perugia il 10 novembre 2004, dal Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:<br />	<br />
1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore<br />
2) Avv. Annibale Ferrari<br />
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-11-1-2005-n-1/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211;  &#8211; 11/1/2005 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.59</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-59/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-59/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.59</a></p>
<p>Pres. Vitellio, Est. Puliatti Cardillo (Avv. A. M. Cardillo), / Comune di Agira (Avv. E. P. Nascone) sull&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela della P.A. e sui casi in cui non occorre motivare sulla sussistenza dell&#8217;interesse pubblico Pubblica amministrazione – Esercizio del potere di autotutela – Presupposti – Sussistenza dell’interesse pubblico – Motivazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-59/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-59/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.59</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitellio, Est. Puliatti<br /> Cardillo (Avv. A. M. Cardillo), / Comune di Agira (Avv. E. P. Nascone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela della P.A. e sui casi in cui non occorre motivare sulla sussistenza dell&#8217;interesse pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Esercizio del potere di autotutela – Presupposti – Sussistenza dell’interesse pubblico – Motivazione – Non è necessaria – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di autotutela della P.A.,  non è necessaria una motivazione sulla sussistenza del c.d. interesse pubblico concreto ed attuale per disporre l’annullamento di un provvedimento, né rileva il lungo tempo trascorso dalla sua emanazione, quando l’atto illegittimo abbia conseguenze permanenti  ed implichi l’esborso di denaro pubblico senza titolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’esercizio dell’autotutela della P.A. e sui casi in cui non occorre motivare sulla sussistenza dell’interesse pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/6089_TAR_6089.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-11-1-2005-n-59/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2005 n.59</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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