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	<title>11/09/2024 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/09/2024 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 07:57:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Incompetenza del giudice &#8211; Appello cautelare &#8211; Istanza di misure cautelari monocratiche &#8211; Inammissibilità. E&#8217; inammissibile la domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza sulla controversia. Infatti, i senasi del secondo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Tutela cautelare &#8211; Incompetenza del giudice &#8211; Appello cautelare &#8211; Istanza di misure cautelari monocratiche &#8211; Inammissibilità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inammissibile la domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza sulla controversia. Infatti, i senasi del secondo comma dell’art. 15 c.p.a. in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. Inoltre, ai sensi del quinto comma dell’art. 15 c.p.a. l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di cui all’art. 16. Pertanto, la previsione del comma 7 dell’art. 15 c.p.a. non appare invocabile a sostegno della tesi dell’ultrattività del decreto monocratico emesso dal giudice di primo grado, stante in ogni caso la specialità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 56, comma 4. La tutela cautelare anche nel caso di pronuncia di incompetenza del T.A.R. è assicurata dalla previsione del sesto comma dell’art. 6, dell’art. 15, c.p.a., secondo cui “in pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Saltelli &#8211; Est. Saltelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6790 del 2024, proposto da<br />
Termica Celano S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimino Crisci e Francesco Piron, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Piron in Roma, via G. Donizzetti, n. 10;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Edoardo Cazzato (P.E.C. carloedoardocazzato@ordineavvocatiroma.org), Mario Percuoco (P.E.C. mario.percuoco@pec.terna.it) e Daniela Carria (P.E.C. daniela.carria@pec.it), con domicilio presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata;<br />
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa<br />
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giorgia Romitelli (PEC giorgia.romitelli@ pec.dlapipersecure.it), Anna Mazzoncini (PEC amazzoncini@pec.it) e Angelo Crisafulli (PEC angelocrisafulli@ordineavvocatiroma.org), con domicilio digitale eletto presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) amazzoncini@pec.it dell’Avv. Anna Mazzoncini;<br />
EP Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Claudio Vivani (PEC claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it) ed Elisabetta Sordini (PEC elisabetta.sordini@ordineavvgenova.it; fax 011.0242062), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica dei predetti difensori;<br />
Energia Libera, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dal Prof. Avv. Alfonso Celotto (PEC: alfonso.celotto@pec.it), con domicilio eletto presso il suo Studio, in Roma, alla Via Michele Mercati, n. 39, nonché presso il suo indirizzo digitale alfonso.celotto@pec.it;<br />
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dagli avvocati Fabio Todarello (PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Claudia Sarrocco (PEC claudiasarrocco@pec.it) e Massimo Colicchia (PEC massimocolicchia@milano.pecavvocati.it) e domiciliata digitalmente presso gli indicati rispettivi indirizzi PEC;<br />
Utilitalia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, dagli avvocati Fabio Todarello (PEC fabio.todarello@milano.pecavvocati.it), Claudia Sarrocco (PEC claudiasarrocco@pec.it) e Massimo Colicchia (PEC massimocolicchia@milano.pecavvocati.it) e domiciliata digitalmente presso gli indicati rispettivi indirizzi PEC;<br />
Tirreno Power S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario (PEC tferrario@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC;<br />
Engie Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Matteo Ferrario (PEC tferrario@pec.it), con domicilio digitale eletto presso il predetto indirizzo PEC;<br />
Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente &#8211; Arera, B2g Sicily S.r.l., Edison S.p.A., S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Sorgenia S.p.A., Dolomiti Energia Trading S.p.A., Elettricita’ Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, A2a S.p.A., allo stato non costituite in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 16253/2024, resa tra le parti;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’appellante, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna S.p.A., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione, Energia Libera, Eni S.p.A., Utilitalia, Tirreno Power S.p.A. e Engie Italia S.p.A., nonché le specifiche memorie difensive di EP Produzione e Terna S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che con atto intitolato “appello cautelare ex art. 62 e 16 c.p.a.” la Termica Celano s.r.l. ha chiesto l’annullamento e/o la riforma, previa tutela cautelare monocratica dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza, n. 16253 del 9 settembre 2024 che ha declinato la propria competenza in favore del T.A.R. Lombardia, ritenendo poi quanto agli effetti del decreto cautelare monocratico n. 3645 del 10 agosto 2024 – con il quale era stata interinalmente disposta la sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare all’udienza camerale del 5 settembre 2024 – che trovi applicazione il disposto di cui all’art. 56, comma 4, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che, indipendentemente da ogni considerazione sulla esatta qualificazione giuridica dell’atto introduttivo del presente giudizio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi del secondo comma dell’art. 15 c.p.a. in ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-ai sensi del quinto comma dell’art. 15 c.p.a. l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare è impugnabile esclusivamente con il regolamento di cui all’art. 16;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la previsione del comma 7 dell’art. 15 c.p.a. non appare invocabile a sostegno della tesi dell’ultrattività nel caso di specie del decreto monocratico emesso dal giudice di primo grado, stante in ogni caso la specialità della previsione di cui al quarto comma dell’art. 56, comma 4;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la tutela cautelare anche nel caso di pronuncia di incompetenza del T.A.R. è assicurata dalla previsione del sesto comma dell’art. 6, dell’art. 15, c.p.a., secondo cui “in pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto pertanto che la istanza di misure cautelari monocratiche appare inammissibile;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dichiara inammissibile l’istanza di misure cautelari monocratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 24 settembre 2024.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso il giorno 10 settembre 2024.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Carlo Saltelli</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-della-domanda-cautelare-monocratica-richiesta-in-sede-di-appello-avverso-lordinanza-collegiale-di-primo-grado-che-ha-declinato-la-competenza/">Sull&#8217;inammissibilità della domanda cautelare monocratica richiesta in sede di appello avverso l&#8217;ordinanza collegiale di primo grado che ha declinato la competenza.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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