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	<title>11/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/09/2023 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul dies a quo per il calcolo in materia di revisione dei prezzi.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 10:54:31 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-per-il-calcolo-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sul dies a quo per il calcolo in materia di revisione dei prezzi.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Revisione dei prezzi &#8211; Quantificazione &#8211; Dies a quo &#8211; Individuazione. Deve ritenersi, mutuando l’assunto dai principi generali che regolano il rapporto contrattuale, che se la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-per-il-calcolo-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sul dies a quo per il calcolo in materia di revisione dei prezzi.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-dies-a-quo-per-il-calcolo-in-materia-di-revisione-dei-prezzi/">Sul dies a quo per il calcolo in materia di revisione dei prezzi.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Revisione dei prezzi &#8211; Quantificazione &#8211; Dies a quo &#8211; Individuazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve ritenersi, mutuando l’assunto dai principi generali che regolano il rapporto contrattuale, che se la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia dell’alea contrattuale come determinata dalla legge, il calcolo può evidentemente operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, ossia dopo l’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Sabatino &#8211; Est. Fasano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 488 del 2019, proposto da<br />
Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, in proprio e quale mandatario dell’ATI con la Cedis s.r.l. e Impresa Pallante Quintino, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Barberis e Cristiana Centanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Molise Acque – Azienda Speciale Regionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00657/2018, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Molise Acque – Azienda Speciale Regionale;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie delle parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Barberis e Rizzi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.L’Ente Regionale Idrico Molisano (in seguito E.r.i.m.), al quale poi è subentrata l’Azienda Speciale Regionale ‘Molise Acque’, con determina presidenziale n. 281 del 1988, approvava un progetto esecutivo riguardante ‘<em>Interventi urgenti sull’Acquedotto molisano sinistro</em>’ previsto dal CIPE con atto programmatorio del 29.3.1990, e finanziato dall’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con delibera n. 775/1991. L’appalto dei lavori, bandito in data 15.10.1991, era svolto a licitazione privata e veniva aggiudicato all’ATI costituita tra il Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro (in seguito anche Conscoop), in qualità di mandatario, la Cedis s.r.l. e l’Impresa Pallante Quintino, in qualità di mandanti (progetto C/0018).</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more della sottoscrizione del contratto, l’E.r.i.m., con verbale del 27.10.1992, consegnava i lavori sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 19.11.1992, le parti stipulavano il contratto di appalto: il corrispettivo dell’appalto era determinato in lire 14.990.295.207, al netto del ribasso offerto dello 0,50%.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 24.3.1993, veniva sottoscritto un processo verbale di effettivo inizio dei lavori, in cui si dava atto che le prime concessioni edilizie dei Comuni interessati dall’intervento risultavano rilasciate prima del 23 marzo 1993, e soltanto a partire da tale data era possibile intraprendere le procedure per ottenere la disponibilità dei suoli, sicchè l’effettivo inizio dei lavori dal quale far decorrere il tempo previsto per la loro intimazione coincideva con il 24 marzo 1993, con la conseguenza che in previsione dovevano essere ultimati entro il 27 marzo 1994, e non entro il 14 novembre 1993 come originariamente previsto.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà i lavori venivano conclusi molti anni dopo, in quanto il progetto si rilevava inadeguato e vi erano stati problemi nell’esecuzione. Infatti, per far fronte alle esigenze manutentive urgenti dell’Acquedotto che si manifestavano sempre più frequenti, l’Amministrazione ordinava l’esecuzione di nuovi lavori, diversi rispetto a quelli nell’originario progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le parti sottoscrivevano quattro atti di sottomissione e i lavori rimanevano sospesi per ben tre volte, pertanto si concludevano molti anni dopo la data del 27 marzo 1994, originariamente fissata.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a causa del prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere, il Conscoop iscriveva numerose riserve nel Registro della contabilità, confermate in occasione della sottoscrizione dello stato finale dei lavori e apposte in calce al certificato di collaudo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, in data 14 gennaio 1997, il Conscoop firmava con riserva il registro di contabilità del 14° SAL e, il successivo 22 gennaio esplicava la riserva n. 1, con revisione prezzi con riferimento alle tubazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La revisione prezzi richiesta per le diverse tipologie delle tubazioni posate era stata contrattualmente prevista (art. 19 C.S.A.), quindi, con apposita riserva, il Conscoop chiedeva, nella determinazione del compenso revisionale, l’assunzione, considerate le diverse tipologie delle tubazioni posate, del valore medio ponderale dei costi dei vari tipi.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Committente comunicava all’ATI che era stato approvato l’atto unico di collaudo con il quale l’Ente ratificava il rigetto delle riserve (nn. 2 e 3) da parte della Direzione dei lavori e della Commissione di collaudo, tra cui vi era la domanda di ‘revisione prezzi’ avanzata dall’ATI.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Conscoop depositava ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 4 del D.L.C. p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, dinanzi alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi, assumendo di avere diritto alla revisione prezzi secondo le disposizioni vigenti all’epoca dell’aggiudicazione. Con riferimento alle riserve non abbandonate (nn. 5 e 6) notificava, in data 29.1.2002, un atto di citazione dinanzi al Tribunale civile di Campobasso, convenendo in giudizio l’E.r.i.m., per sentirlo condannare al pagamento delle somme richieste mediante l’iscrizione delle riserve nel registro della contabilità. Nasceva un altro contenzioso dinanzi al Tribunale civile di Campobasso, stante il rigetto di E.r.i.m. in ordine alle ulteriori riserve (nn. 4, 7, 8) e della riserva contraddistinta con il numero 1, con richiesta di condanna di Ente. al pagamento dell’importo spettante a titolo di revisione dei prezzi, liquidato, a tutto il 14° SAL, in euro 580.497,55, ovvero a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Campobasso disponeva la riunione dei procedimenti, e accoglieva solo in parte le domande svolte dall’attore, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di cui alla riserva n. 1.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Conscoop interponeva appello, impugnando i capi della sentenza in cui era risultata soccombente, e, in particolare, con riferimento alla parte della sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in materia di revisione prezzi (riserva n. 1), e in relazione alla parte della sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito a causa del prolungamento dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto (riserva n. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 33 del 2011, rigettava il gravame proposto dal Conscoop in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di revisione prezzi, e negava che la documentazione prodotta dall’appellante potesse consentire il suo diritto ad ottenere il compenso revisionale poiché ‘<em>nessun riconoscimento da parte dell’E.r.i.m. (ora Molise acque), neppure implicito, è dato rinvenire in atti del diritto del Conscoop alla revisione prezzi’</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Adita dal Conscoop in terza istanza, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23278 del 2016, in relazione al primo motivo di ricorso riguardante il difetto di giurisdizione riteneva che, nella specie, la giurisdizione fosse del giudice amministrativo, in quanto l’ente committente aveva contestato il diritto alla revisione dei prezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Conscoop riassumeva il gravame dinanzi al T.A.R. per il Molise, riproponendo i motivi promossi con l’atto introduttivo del giudizio civile, e chiedendo l’annullamento dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. 971 dell’11.2.2000 con la quale l’E.r.i.m. aveva comunicato che, con determina dirigenziale n. 25 del 18.1.2000, era stato approvato l’atto unico di collaudo che, con la medesima determina, l’Ente aveva ‘preso atto’ del rigetto delle riserve da parte della direzione dei lavori e della Commissione di collaudo, tra le quali vi era la domanda di ‘revisione prezzi’ avanzata dalla ricorrente mediante l’iscrizione della riserva n. 1 nel Registro di contabilità; 2) ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato o conseguente se per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiedeva, inoltre, la declaratoria del suo diritto alla revisione dei prezzi, con condanna dell’azienda ‘Molise Acque’ subentrata all’E.r.i.m., al pagamento della somma di euro 580.497,55, liquidata a tutto il quattordicesimo stato di avanzamento dei lavori (SAL), ovvero di quel diverso, maggiore o minore, importo di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Committente era pervenuto alla conclusione che l’incremento dei costi era stato inferiore all’alea contrattuale del 10% e, per tale motivo, aveva ritenuto di nulla dover corrispondere a titolo di revisione dei prezzi, assumendo quale data di riferimento per la individuazione dei prezzi correnti quella di aggiudicazione dell’appalto e, segnatamente, il 17.6.1992. Il Conscoop, invece, sosteneva che l’incremento dei costi era superiore al 10% dell’alea contrattuale, reputando che il calcolo relativo all’incremento dei prezzi doveva essere effettuato prendendo a riferimento i prezzi ‘correnti’ alla data dell’offerta, e quindi il 15.10.1991.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Tribunale adito, con sentenza n. 657 del 2018, respingeva il ricorso ritenendo l’insussistenza dei presupposti per la revisione dei prezzi e declinava la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Conscoop ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, denunciando: “<em>1. Erroneità della sentenza appellata per mancata valutazione delle circostanze di fatto oggetto del ricorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 – Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero per i lavori pubblici del 20 marzo 1992, n. 480 – Violazione e falsa applicazione dei principi e dei criteri operanti in materia di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche – Eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia dell’azione amministrativa – Errore nei presupposti – Insufficiente istruttoria; 2. Erroneità della sentenza appellata per mancata pronuncia su un motivo di ricorso decisivo (formulato dalla ricorrente al punto 1.5 e 1.6. del ricorso di primo grado); 3. Violazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1992, n. 241 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria – Violazione dell’art. 97 della Costituzione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">6. Molise Acque – Azienda Speciale Regionale si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le parti con successive memorie e repliche hanno precisato le proprie difese.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All’udienza del 22 giugno 2023, la causa è stata assunta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">9. Con il primo mezzo, l’appellante denuncia che la sentenza impugnata si limiterebbe ad analizzare il contenuto dell’art. 33 della Legge n. 41/1986 senza operare alcuna valutazione sulle particolari circostanze di fatto intercorse, non entrando nel merito dei motivi di impugnativa formulati e incorrendo, in tal modo, in un evidente errore di fatto. Diversamente da quanto sostiene il Committente, che ha ritenuto l’incremento dei costi inferiore all’alea contrattuale del 10% – così negando di corrispondere le somme richieste a titolo di revisione dei prezzi, assumendo quale data di riferimento per la individuazione dei prezzi correnti il 17.6.1992 quella di aggiudicazione dell’appalto – il Conscoop ha valutato l’incremento dei costi superiore al 10% dell’alea contrattuale, sostenendo invece che il calcolo deve essere effettuato prendendo a riferimento i prezzi correnti alla data dell’offerta, ossia il 15.10.1991.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R., secondo l’appellante, avrebbe erroneamente ritenuto che i prezzi da attualizzare siano ‘correnti’ alla data dell’aggiudicazione, così incorrendo in un evidente errore di fatto, ritenendo che la ricorrente volesse applicare il meccanismo revisionale in deroga alla legge n. 41 del 1986, e sostenendo: “<em>Se la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazione dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia dell’alea contrattuale come determinata dalla legge, essa può evidentemente operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, cioè dopo l’aggiudicazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’esponente, l’art. 33 della legge n. 41 del 1986 non precluderebbe che si debba prendere a riferimento il prezzo corrente alla data dell’offerta, né la norma prevederebbe che i prezzi correnti siano quelli alla data della aggiudicazione, ma disporrebbe che debbano essere quelli correnti alle date delle rilevazioni semestrali. Il ricorrente sostiene di avere correttamente applicato la revisione prezzi ai lavori eseguiti a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione, tenendo conto però delle variazioni rilevate sui prezzi correnti alla data della offerta, poiché a tale data devono intendersi ‘correnti’ i prezzi.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Con il secondo motivo di appello, si denuncia che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo formulato dalla ricorrente al punto 1.5 e 1.6 del ricorso di primo grado, con cui si era denunciato che l’ente appaltante era pervenuto alla determinazione negativa in ordine alla richiesta di revisione dei prezzi, basandosi sulle conclusioni raggiunte dal Direttore dei lavori che aveva stabilito che la revisione prezzi calcolata era risultata di lire 1.334.026,125, mentre l’alea contrattuale ammontava a lire 1.555.528.289 corrispondente al 10% dell’importo dei lavori sul quale calcolare la revisione dei prezzi, risultante dalla differenza tra l’importo complessivo dei lavori pari a lire 17.054.012.408 e l’anticipazione pari a lire 1.499.029.520. Il T.A.R. avrebbe rilevato erroneamente che il Conscoop non aveva contestato che, prendendo come punto di riferimento la data dell’aggiudicazione, l’ammontare della revisione prezzi non era di lire 1.334.026.125 ma di importo superiore, né avrebbe contestato che l’alea contrattuale fosse di lire 1.555.528.289. Il Collegio di prima istanza avrebbe, altresì, omesso di esaminare la denuncia di illegittimità della detrazione dell’alea complessiva, poiché l’appalto era slittato per colpa dell’Amministrazione committente.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appellante sostiene che, anche in sede civile, il Conscoop aveva prodotto il proprio calcolo che escludeva dal computo dell’alea contrattuale i lavori del primo anno. A causa del comportamento dell’Amministrazione, circa la quantificazione degli importi, sulle somme dovute all’impresa a titolo di revisione prezzi per i lavori eseguiti successivamente al termine originario di scadenza non doveva essere effettuata la detrazione del 10%, a titolo di alea normale.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Con il terzo mezzo, si denuncia che la condotta inerte serbata dall’E.r.i.m. in ordine alla richiesta di applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi avrebbe violato l’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo con un provvedimento motivato, in violazione degli art. 2, e 3 della l. 241 del 1990. Secondo l’appellante, il T.A.R. avrebbe errato ritenendo il secondo motivo del ricorso di primo grado tardivo, non considerando che l’impugnativa conseguiva alla dichiarazione di incompetenza del giudice civile e al trasferimento del giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Precisa, nel merito, che il conteggio revisionale redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal Direttore Generale del Committente, che si fonda su risultanze aritmetiche che risentono della correttezza dei criteri di computo adottati, apparirebbe del tutto inidoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale, non essendo evincibili dagli stessi le ragioni poste a fondamento delle conclusioni assunte.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Le critiche, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, sono infondate per i rilievi di seguito enunciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’esame della questione vanno precisate le posizioni difensive sostenute dalle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Molise Acque – Azienda regionale speciale, che è subentrato l’E.r.i.m., nel corso del giudizio di primo grado ha ammesso che un qualche corrispettivo per la revisione prezzi sia dovuto, ma è pervenuto alla conclusione che l’incremento dei costi è stato inferiore all’alea contrattuale del 10% e, per tale ragione, ha concluso che nulla deve essere corrisposto a titolo di revisione dei prezzi, assumendo quale data di riferimento per la individuazione dei prezzi correnti quella di aggiudicazione dell’appalto e, segnatamente, il 17.6.1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Conscoop, al contrario, ritiene che l’incremento dei costi è stato superiore al 10% dell’alea contrattuale, reputando che il calcolo relativo all’incremento dei prezzi deve essere effettuato prendendo a riferimento i prezzi ‘correnti’ alla data dell’offerta, e non a quella di aggiudicazione e, quindi, al 15.10.1991.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Tribunale adito, in ragione dei principi espressi da questo Consiglio di Stato e sulla base dell’art. 33, comma 3, della l. 41 del 1986 (poi abrogato), la revisione prezzi è ammessa dalla data dell’aggiudicazione e non dalla data dell’offerta come, invece, sostiene il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, precisa che: “<em>Non sussiste la violazione o la falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 41/1986, in quanto, ai sensi di tale norma, è l’aggiudicazione e non l’offerta a segnare il termine iniziale a cui fare riferimento per l’individuazione delle variazioni dei prezzi da prendere a base per la revisione dei prezzi”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’approdo argomentativo a cui giunge il Collegio di prime cure va condiviso.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Sezione ritiene, mutuando l’assunto dai principi generali che regolano il rapporto contrattuale, che se la revisione prezzi tende a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra la prestazione dell’appaltatore e la controprestazione dell’Amministrazione, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato, qualora questi superino la soglia dell’alea contrattuale come determinata dalla legge, il calcolo può evidentemente operare soltanto dopo che il rapporto contrattuale sia sorto, ossia dopo l’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 33 della l. n. 41 del 1986, dopo aver escluso la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi per i lavori relativi alle opere pubbliche aventi durata inferiore all’anno, per quelli aventi durata superiore ammette la revisione (a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione, e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta) quando, però, l’Amministrazione riconosca che l’importo complessivo della prestazione sia aumentato o diminuito in misura superiore al 10% “<em>per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la revisione prezzi nei contratti di appalto, nella fattispecie disciplinata ex art. 33, comma 3, l. n.41 del 1986, decorre dalla data dell’aggiudicazione e non da quella dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assunto interpretativo è confortato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che già con sentenza, sez. II, 16 gennaio 1991, n. 1279, sosteneva che in materia di revisione prezzi il termine di ‘durata’ di cui all’art. 33, commi 2 e 3, l. n. 41 del 1986, andava inteso nel senso della durata effettiva dei lavori, calcolata a partire dalla data dell’aggiudicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio è stato successivamente ribadito da questo Consiglio, con sentenza n. 5122 del 2002, mediante l’interpretazione letterale dell’art. 33, commi 2 e 3, l. n. 41 cit., evidenziando come “<em>per ben due volte la disposizione fa espressa menzione dell’aggiudicazione, quale evento dal cui verificarsi far decorrere i periodi di tempo rilevanti in sede applicativa. Una priva volta, l’aggiudicazione è il momento dal quale va computato il primo anno di durata del rapporto contrattuale al fine di escluderlo dalla revisione dei prezzi. La seconda volta, l’aggiudicazione è il fatto che segna il termine iniziale del periodo al quale far riferimento per l’individuazione delle variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione. In nessun luogo della norma è presa in considerazione l’offerta o il tempo o la fase procedimentale in cui questa può assumere evidenza. E poiché nell’ambito delle procedure pubbliche di scelta del contraente l’aggiudicazione e l’offerta sono atti tra di loro ben diversi, quanto meno perché il primo presuppone necessariamente l’altro e proviene dall’Amministrazione, mentre il secondo è proprio del concorrente che non è divenuto contraente, la norma non può essere interpretata se non alla stregua del suo dato letterale”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il principio è condiviso anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 11577 del 2016, ha chiarito che: “<em>In tema di appalto pubblico, l’art. 33 della l. n. 41 del 1986, in forza del quale la revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione, si riferisce all’aggiudicazione definitiva, non a quella provvisoria, sicchè nessun rilievo rivestono quest’ultima e il tempo eventualmente tra essa e l’aggiudicazione definitiva e/o la stipulazione del contratto ai fini della predetta norma”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, l’appellante non ha adeguatamente confutato le obiezioni sostenuto dall’Ente committente il quale è pervenuto alla determinazione negativa in ordine alla richiesta di revisione prezzi avanzata dal Conscoop, basandosi sulle concordanti conclusioni raggiunte dalla Commissione di collaudo e dal direttore dei lavori, in quanto, sulla base dei conteggi della direzione lavori, l’importo della revisione prezzi è risultato inferiore all’alea contrattuale del 10%.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal calcolo elaborato dal direttore dei lavori è risultato che l’importo di lire 1.334.026.125, rinveniente dai maggiori prezzi maturati nel periodo di riferimento, è risultato inferiore all’alea contrattuale del 10%, atteso che l’alea contrattuale ammontava a lire 1.555.528.289, calcolato sull’importo complessivo dei lavori (pari a 17.054.012.408) e l’anticipazione (pari a lire 1.449.029.520). Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la detrazione dall’importo complessivo dei lavori della somma concessa a titolo di anticipazione è stata effettuata.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla questione relativa al calcolo dell’alea, va precisato che il calcolo dell’alea va effettuato sull’intero costo dell’opera, atteso che il momento dell’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi va distinto da quello della quantificazione dell’importo revisionale, dovendosi a quest’ultimo scopo assumere, come base di calcolo percentuale della cosiddetta alea revisionale del 10%, la totalità della prestazione (Corte di Cassazione n. 24158 del 2014; Corte di Cassazione n. 3698 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Le argomentazioni difensive non sono convincenti, in quanto partono dall’errato presupposto che il termine iniziale del periodo al quale fare riferimento per l’individuazione della variazione dei prezzi debba decorrere dall’offerta e non dall’aggiudicazione. Né si può predicare un difetto motivazionale del provvedimento impugnato, essendo chiare le ragioni di diniego sostenute dall’Ente committente, così come i risultati dei calcoli effettuati e l’iter logico seguito, tanto che l’appellante è stato in grado di articolare in modo approfondito le proprie difese nel corso del giudizio (art. 24 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">13. In definitiva, in ragione dei suddetti rilievi, l’appello va respinto ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita, dovendosi ribadire il principio di diritto enunciato nella sentenza impugnata, in questi termini sintetizzato: “<em>In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 41 del 1986, è l’aggiudicazione e non l’offerta a segnare il termine iniziale a cui far riferimento per l’individuazione delle variazioni dei prezzi da prendere a base della revisione prezzi, dovendo assumere come base del calcolo della percentuale della cosiddetta alea revisionale del 10% la totalità della prestazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">14. La complessità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite del grado tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Angela Rotondano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Fantini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore</p>
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