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	<title>11/03/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>11/03/2022 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulle spese di lite a carico delle parti necessarie del giudizio e sull&#8217;irrilevanza della questione di costituzionalità se il ricorso è inammissibile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-spese-di-lite-a-carico-delle-parti-necessarie-del-giudizio-e-sullirrilevanza-della-questione-di-costituzionalita-se-il-ricorso-e-inammissibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 17:19:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-spese-di-lite-a-carico-delle-parti-necessarie-del-giudizio-e-sullirrilevanza-della-questione-di-costituzionalita-se-il-ricorso-e-inammissibile/">Sulle spese di lite a carico delle parti necessarie del giudizio e sull&#8217;irrilevanza della questione di costituzionalità se il ricorso è inammissibile</a></p>
<p>&#8211; Processo – Processo amministrativo – Spese di giudizio – Parte soccombente – Parte non necessaria del giudizio – Esclusione. &#8211; Processo – Processo amministrativo – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza – Appello inammissibile – Irrilevanza della questione. &#8211; ll carico delle spese di lite non può essere addossato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-spese-di-lite-a-carico-delle-parti-necessarie-del-giudizio-e-sullirrilevanza-della-questione-di-costituzionalita-se-il-ricorso-e-inammissibile/">Sulle spese di lite a carico delle parti necessarie del giudizio e sull&#8217;irrilevanza della questione di costituzionalità se il ricorso è inammissibile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-spese-di-lite-a-carico-delle-parti-necessarie-del-giudizio-e-sullirrilevanza-della-questione-di-costituzionalita-se-il-ricorso-e-inammissibile/">Sulle spese di lite a carico delle parti necessarie del giudizio e sull&#8217;irrilevanza della questione di costituzionalità se il ricorso è inammissibile</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo – Processo amministrativo – Spese di giudizio – Parte soccombente – Parte non necessaria del giudizio – Esclusione.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo – Processo amministrativo – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza – Appello inammissibile – Irrilevanza della questione.</li>
</ol>
<hr />
<ol style="text-align: justify;">
<li>&#8211; ll carico delle spese di lite non può essere addossato ad un soggetto nei cui confronti il ricorso sia stato notificato a titolo di mera litis denuntiatio, non assumendo la veste di parte e dunque non configurandosi nei suoi confronti una situazione di soccombenza.</li>
<li>È irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata da una parte che non ha la disponibilità del rapporto processuale in quanto il suo appello deve essere dichiarato inammissibile ​​​​​.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Poli &#8211; Est. Pizzi</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7410 del 2021, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la Tep Renewables (Foggia 5 Pv) s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
la Provincia di Foggia, in persona del Presidente della Giunta provinciale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda) n. 759 del 29 aprile 2021, resa tra le parti, non notificata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e della Tep Renewables (Foggia 5 Pv) s.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’appello incidentale depositato dalla Provincia di Foggia in data 16 settembre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di passaggio in decisione depositata dalla Provincia di Foggia il 31 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l’avvocato Paola Ambruosi su delega dell’avvocato Tiziana Teresa Colelli e l’avvocato Andrea Sticchi Damiani;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, notificato il 5 febbraio 2021 e depositato il 10 febbraio 2021, proposto ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., la società Tep Renewables (Foggia 5 PV) s.r.l. (d’ora in avanti Tep Renewables) ha impugnato il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza, presentata dalla ricorrente il 20 ottobre 2020, per l’attivazione dell’<i>iter </i>autorizzativo previsto dall’art. 27-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a fronte del successivo sollecito del 12 novembre 2020 e della diffida del 25 novembre 2020, con conseguente richiesta di condanna della Provincia di Foggia ad avviare ed a concludere il suddetto procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.1. Il predetto ricorso, notificato alla Provincia di Foggia, era notificato anche alla Regione Puglia a mero titolo di <i>litis denuntiatio</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Esponeva la ricorrente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di aver presentato alla Provincia di Foggia un’istanza, in data 20 ottobre 2020, per la valutazione di impatto ambientale e per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (p.a.u.r.), ai sensi dell’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare integrato da attività agricola (c.d agrivoltaico), situato nel Comune di Foggia, di potenza pari a 24,038 Mw;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di aver parallelamente presentato alla Regione Puglia un’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, destinata a confluire nell’ambito del p.a.u.r.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di aver sollecitato con p.e.c. del 12 novembre 2020, stante il silenzio serbato dall’amministrazione provinciale, la pubblicazione della documentazione sul sito <i>web </i>della Provincia, essendo decorsi i termini previsti dall’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006, e di aver altresì richiesto “<i>un riscontro circa l’avvenuta comunicazione per via telematica a tutti gli enti interessati o comunque chiamati a pronunciarsi sul progetto</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; che, con successiva p.e.c. del 25 novembre 2020, ha richiamato il suddetto sollecito del 12 novembre 2020, evidenziando “<i>il decorso dei termini perentori previsti per la pubblicazione del progetto e per le comunicazioni agli enti coinvolti con conseguenti &lt;danni ai legittimi interessi di TEP&gt;</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. La Tep Renewables ha quindi lamentato la violazione dell’art. 27-<i>bis </i>del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 2 della legge n. 241/1990, degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, l’elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile, violazione del giusto procedimento, dell’effetto utile derivante dalla direttiva 2009/28/CE e dell’art. 41 della Carta di Nizza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti sia la Provincia di Foggia, sia la Regione Puglia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In particolare la Provincia, con memorie del 18 febbraio e del 30 marzo 2021, ha chiesto l’accertamento della sua incompetenza <i>in</i> <i>subiecta materia</i>, dovendo provvedere la Regione Puglia sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006, dal momento che la precedente delega di cui alla legge regionale n. 17/2007 non potrebbe ricomprendere la nuova competenza prevista dal citato articolo 27-<i>bis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1.1. La medesima Provincia, in data 18 febbraio 2021, ha altresì depositato la propria nota prot. n. 6679 dell’11 febbraio 2021 (doc. 5), con la quale ha comunicato a tutti gli enti interessati, ai sensi dell’art. 27-<i>bis</i>, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione – sul proprio sito <i>web</i> – del progetto e degli elaborati presentati dalla società Tep Renewables.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. La Regione, con memoria depositata l’8 aprile 2021 e con successiva replica del 16 aprile 2021, ha invece chiesto l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La società ricorrente, con note di udienza del 17 aprile 2021, pur dando atto dell’avvio del procedimento da parte della Provincia di Foggia, ha comunque insistito sulla domanda ai fini risarcitori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il T.a.r. per la Puglia, con la gravata sentenza n. 759 del 2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a)</i> ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto “<i>successivamente alla notifica del presente ricorso, il procedimento pluri-strutturato, previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha preso corso, con l’adozione degli atti dovuti, secondo la prefigurata in via normativa sequenza degli atti</i>” (capo non impugnato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b)</i> ha respinto la domanda risarcitoria (capo non impugnato);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c)</i> ha rilevato – in un <i>obiter dictum</i> – che: “<i>Le due autorità amministrative nelle memorie adombrano difficoltà organizzative e/o incomprensioni tra le stesse, in ordine all’attribuzione della competenza nell’adozione dei vari atti della sequenza procedurale, alla stregua della normativa statale e regionale in materia; trattasi però di questioni che vanno risolte nelle sedi proprie, anche mediante circolari e/o indirizzi applicativi e/o di chiarimenti</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d)</i> ha condannato in solido la Provincia di Foggia e la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite (per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge) e rifusione del contributo unificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con ricorso in appello notificato il 29 luglio 2021 e depositato il 10 agosto 2021, la Regione Puglia ha impugnato la predetta sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 759 del 2021, articolando i seguenti tre motivi di gravame:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.1. – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., ultrapetizione, per aver erroneamente il T.a.r. – in virtù del principio della soccombenza – condannato anche la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite, nonostante la domanda proposta dalla società ricorrente fosse rivolta unicamente nei confronti della Provincia di Foggia; al contrario il giudice di prime cure “<i>avrebbe dovuto dichiarare e riconoscere che la sola Provincia di Foggia non aveva dato corso al procedimento di PAUR” </i>ai sensi dell’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/06;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. – violazione dell’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006, per aver erroneamente il T.a.r. ritenuto che gravasse anche sulla Regione Puglia l’obbligo di attivazione del relativo procedimento amministrativo, nonostante l’intervenuta delega <i>in subiecta materia</i> in favore delle province ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regionale della Puglia n. 17/2007;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. – falsa applicazione del principio di soccombenza, per aver erroneamente il T.a.r., alla luce dei motivi sopra dedotti, affermato la soccombenza virtuale della Regione Puglia, essendo virtualmente soccombente la sola Provincia di Foggia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Si è costituita in giudizio la Tep Renewables, chiedendo il rigetto del gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. La Provincia di Foggia si è costituita in giudizio proponendo contestuale appello incidentale, notificato il 15 settembre 2021 e depositato il giorno successivo, corredato da domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. In particolare la menzionata Provincia, oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale, ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. 759 del 2021 deducendo la violazione delle norme in tema di giusto processo in relazione agli articoli 1, 2 e 3 c.p.a., nonché omessa pronuncia su punti nevralgici delle memorie difensive, per non aver il primo giudice compiutamente esaminato le difese svolte dalla Provincia di Foggia, circa il fatto che l’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006 (inserito dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104) avrebbe previsto una nuova competenza – concernente l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale – che non potrebbe ritenersi ricompresa <i>sic et simpliciter</i> nella precedente delega alle province di cui alla legge regionale della Puglia n. 17/2007, dovendo al contrario la Regione Puglia, in ossequio ai principi costituzionali di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, nonché ai sensi dell’art. 7-<i>bis</i>, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, esercitare nuovamente (ed eventualmente) la delega <i>in subiecta materia</i> in favore delle province, rimanendo nel frattempo competente la sola Regione Puglia per quanto concerne l’avvio e la conclusione del relativo procedimento amministrativo; al riguardo l’appellante incidentale ha citato la sentenza della Sezione n. 6195 del 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. La suddetta Provincia, con memoria depositata il 5 ottobre 2021, ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale della Puglia 21 settembre 2021, n. 33, chiedendo altresì la sospensione cautelare della sentenza impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. In particolare la questione di legittimità costituzionale (con riferimento agli articoli 3, 97, 101, 102, 111, 113, 114, 118 e 119 della Costituzione) riguarda l’inserimento del nuovo comma 2-<i>bis</i> nel corpo dell’articolo 2 della legge regionale n. 17/2007, laddove si è previsto che la delega alle province, di cui alla medesima legge regionale n. 17/2007, ricomprende anche le competenze previste dall’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con memoria del 26 ottobre 2021 la società Tep Renewables ha chiesto l’accertamento di quale sia l’ente competente a pronunciarsi sulla propria istanza, e la condanna del medesimo ente <i>“a dare impulso al procedimento portandolo a conclusione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021, su accordo delle parti, è stato disposto il rinvio della domanda cautelare alla successiva udienza di merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. In data 31 gennaio 2022 la Provincia di Foggia ha depositato istanza di passaggio in decisione, senza insistere sulla domanda cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. I tre motivi d’appello proposti dalla Regione Puglia, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e tutti accolti per manifesta fondatezza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1. Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, assume carattere dirimente il fatto che la società ricorrente Tep Renewables ha adito il T.a.r. per la Puglia chiedendo l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia, nonché la condanna della medesima Provincia ad avviare ed a concludere il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 27-<i>bis</i> del d.lgs. n. 152/2006, senza svolgere alcuna domanda nei confronti della Regione Puglia, né lamentando in alcun modo il comportamento tenuto dalla medesima Regione, cui il ricorso di primo grado è stato notificato ai soli fini di <i>litis denuntiatio</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. Di conseguenza, considerato che le domande proposte dalla ricorrente erano rivolte unicamente nei confronti della Provincia di Foggia, non si giustifica in alcun modo il carico delle spese di lite verso una parte (la Regione Puglia) che non può essere neppure in astratto qualificata come soccombente, non essendo stata proposta una domanda nei suoi confronti (Cons. Stato, sez. IV n. 381 del 2020; n. 803 del 2020; sez. III, n. 4275 del 2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Inammissibile è invece l’appello incidentale della Provincia di Foggia, in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i)</i> l’oggetto del presente giudizio – come visto &#8211; è circoscritto all’accertamento della illegittimità del solo silenzio serbato dalla suddetta Provincia, avendo la Tep Renewables proposto la domanda ai sensi dell’art. 117 c.p.a. unicamente avverso quest’ultima;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>ii)</i> la Provincia di Foggia, nel corso del giudizio di primo grado, non ha esteso il <i>thema decidendum</i>, non avendo proposto ricorso incidentale per introdurre nuove domande nei confronti della Regione Puglia (arg. <i>ex plurimis </i>da Cons. Stato sez. IV, n. 2716 del 2021), ed essendo inammissibili le censure non introdotte con gli atti all’uopo previsti dal codice di rito, ossia il ricorso principale, il ricorso incidentale ed il ricorso per motivi aggiunti, atti tutti soggetti, significativamente, ad onere di notifica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2020, n. 2319; 18 maggio 2018, n. 2999);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>iii)</i>  sono inammissibili le doglianze che si appuntano contro un mero <i>obiter dictum </i>(sopra indicato alla lettera <i>c)</i> del § 6), in quanto privo di indole decisoria, incapace di passare in giudicato e dunque di dare corso ad una situazione di soccombenza (cfr. <i>ex plurimis </i>Cons. Stato, sez. IV, n.2669 del 2021; n. 1119 del 2018).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Di conseguenza, a cagione della preclusione processuale verificatasi, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla legge regionale della Puglia n. 33/2021 (arg. da ultimo da Corte cost. n. 248 del 2021, ove si è affermato che l’ammissibilità della questione di costituzionalità è subordinata alla condizione che il giudizio <i>a quo</i> non sia stato già integralmente definito con conseguente esaurimento della <i>potestas iudicandi</i> del giudice rimettente, situazione, questa, che risulterebbe ostativa alla proposizione dell’incidente di legittimità costituzionale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. In definitiva l’appello della Regione Puglia deve essere accolto mentre deve essere dichiarato inammissibile l’appello incidentale della Provincia di Foggia e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del giudizio di primo grado (euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato) devono essere poste interamente a carico della Provincia di Foggia, considerato altresì che non è stata contestata l’entità globale di tali spese liquidate dal T.a.r.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Le spese relative al presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n.r.g. 7410/2021 e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese di lite del giudizio di primo grado e la rifusione del contributo unificato interamente a carico della Provincia di Foggia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dichiara inammissibile l’appello incidentale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, se dovute, e rifusione del contributo unificato in favore della Regione Puglia, ed in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% in favore della Tep Renewables s.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vito Poli, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Nicola D&#8217;Angelo, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Martino, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Pizzi, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Tucciarelli, Consigliere</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;insussistenza del diritto alla corresponsione dell&#8217;assegno alimentare in caso di sospensione dal servizio per inadempimento dell&#8217;obbligo di vaccinazione per Covid-19.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinsussistenza-del-diritto-alla-corresponsione-dellassegno-alimentare-in-caso-di-sospensione-dal-servizio-per-inadempimento-dellobbligo-di-vaccinazione-per-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 12:09:24 +0000</pubDate>
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<p>Igiene e sanità – Covid-19 – Vaccino – Obbligo – Inadempimento – Conseguenza – Sospensione senza retribuzione – Assegno alimentare – Non è dovuto. La disciplina sull’obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell’obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati e tale disciplina,</p>
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<p style="text-align: justify;">Igiene e sanità – Covid-19 – Vaccino – Obbligo – Inadempimento – Conseguenza – Sospensione senza retribuzione – Assegno alimentare – Non è dovuto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La disciplina sull’obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell’obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati e tale disciplina, nello specifico, non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio. Trattandosi di disciplina speciale, non è consentita l&#8217;estensione analogica a essa di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 222 del 2022, proposto da<br />
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituito in appello;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 123/2022, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, c. 2 e 98, c. 2, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’ordinanza cautelare appellata, a fronte di un ricorso proposto contro un provvedimento di sospensione di un militare dal servizio per inadempimento dell’obbligo di sottoporsi a vaccinazione anticovid, ha accolto il ricorso solo in limitata parte, e in particolare in relazione alla mancata concessione di un assegno alimentare, mentre ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento di sospensione dal servizio, fissando il merito all’udienza del 6.12.2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’appello del Ministero della difesa contesta l’ordinanza del Tar sotto il profilo che la normativa primaria (d.l. n. 44/2021) non consente, in caso di sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale suddetto, la corresponsione di alcun tipo di emolumento, nemmeno dell’assegno alimentare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sotto il profilo del <i>periculum in mora</i>, l’appello evidenzia che la corresponsione dell’assegno alimentare disincentiva la sottoposizione a vaccinazione e mette a repentaglio la riuscita della campagna vaccinale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; al fine della concessione della misura cautelare, occorra la contemporanea sussistenza del <i>fumus boni iuris</i> e del <i>periculum in mora</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nella presente vicenda l’appello presenta <i>fumus boni iuris</i> in quanto la disciplina sull’obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell’obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati; tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio; ove si intenda, come il giudice di primo grado, dubitare della costituzionalità della previsione, la stessa non può tuttavia essere disapplicata, non essendo consentito un sindacato diffuso di costituzionalità, ma va piuttosto rimessa alla Corte costituzionale, sicché non è consentita la sospensione del provvedimento amministrativo fondato su una norma primaria della cui costituzionalità si dubiti, senza una contemporanea rimessione della norma di legge alla Corte costituzionale; diversamente, la sospensione del provvedimento amministrativo si traduce in una non consentita disapplicazione della legge;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; tuttavia, l’appello non evidenzia <i>periculum in mora</i>, o, meglio, il Ministero della difesa difetta della legittimazione a dedurre in giudizio il tipo di <i>periculum in mora </i>denunciato; invero, il Ministero della difesa non è il soggetto pubblico responsabile del buon andamento della campagna vaccinale e più in generale non è l’Amministrazione preposta alla tutela della salute pubblica, e non è pertanto legittimato a lamentare in giudizio il pericolo per la stessa; nel rapporto tra Ministero della difesa e dipendente, il provvedimento cautelare di primo grado impone al Ministero della difesa di corrispondere al dipendente un assegno alimentare; il Ministero non deduce in che modo la corresponsione al dipendente di un assegno alimentare provochi al Ministero medesimo un danno grave e irreparabile tale da richiedere un provvedimento monocratico urgente nella mora della decisione cautelare collegiale;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 6 aprile 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità della parte appellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 10 marzo 2022.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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