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	<title>10/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/9/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.1655</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-9-2020-n-1655/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-9-2020-n-1655/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.1655</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: POLICLINICO DI MONZA-CASA DI CURA PRIVATA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Maria Pinto, contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pio Dario Vivone e Maria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-9-2020-n-1655/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.1655</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-10-9-2020-n-1655/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.1655</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI:  POLICLINICO DI MONZA-CASA DI CURA PRIVATA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Maria Pinto,  contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura regionale in Milano; AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE-ATS DELLA BRIANZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; nei confronti AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE-ASST DI MONZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; CASA DI CURA IGEA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sistema di finanziamento delle funzioni non tariffabili ha natura di sovvenzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Igiene e sanità  &#8211; remunerazione tariffaria delle prestazioni e dei farmaci- sistema di finanziamento delle funzioni non tariffabili &#8211; natura di sovvenzione &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il sistema di finanziamento delle funzioni non tariffabili non è il corrispettivo per lo svolgimento di funzioni non comprese nel tariffario, ma è una sovvenzione che le Regioni possono discrezionalmente erogare al fine di perseguire determinati interessi pubblici. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/09/2020<br /> <strong>N. 01655/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01906/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2018, proposto da<br /> POLICLINICO DI MONZA-CASA DI CURA PRIVATA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Maria Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Viale Abruzzi, n. 44;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pio Dario Vivone e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città  di Lombardia, n. 1;<br /> AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE-ATS DELLA BRIANZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE-ASST DI MONZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br /> CASA DI CURA IGEA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della d.G.R. Lombardia n. XI/127 del 17 maggio 2018 recante &#8220;Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l&#8217;anno 2017&#8221;, pubblicata sul BURL in data 22 maggio 2018, nei termini specificati nel ricorso;<br /> della comunicazione dell&#8217;Agenzia di Tutela della Salute-ATS della Brianza del 24 maggio 2018, recante &#8220;Validazione dati attività  2017-predisposizione saldi annuali prestazioni file F&#8221;, mediante la quale sono stati trasmessi al Policlinico di Monza i dati relativi al finanziato 2017 relativi alle prestazioni File F;<br /> di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, nonchè<br /> per l&#8217;accertamento e la dichiarazione<br /> del diritto di Policlinico di Monza-Casa di Cura Privata s.p.a. a vedersi remunerata la funzione &#8220;Complessità  di gestione del File F&#8221; (funzione n. 2 di cui alla d.G.R. Lombardia n. XI/127 del 17 maggio 2018) proporzionalmente al fatturato prodotto dalla ricorrente con riferimento alla funzione medesima<br /> per la condanna<br /> delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme a favore di Policlinico di Monza-Casa di Cura Privata s.p.a., con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal dÃ¬ del dovuto al saldo.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020 il dott. Stefano Celeste Cozzi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La società  Policlinico di Monza &#8211; Casa di Cura Privata s.p.a. è titolare e gestore dell&#8217;omonima struttura sanitaria ad alta specializzazione, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per l&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie sia di ricovero e cura che ambulatoriali, sita in Monza.<br /> Con il ricorso in esame, tale società  impugna principalmente la delibera di Giunta Regionale n. XI/127 del 17 maggio 2018 con la quale sono state disciplinate, per l&#8217;anno 2017, le modalità  di remunerazione delle c.d. funzioni non tariffate e cioè di quelle funzioni svolte in ambito sanitario che non sono remunerate mediante il sistema tariffario, bensì¬ mediante la corresponsione di somme determinate in base a criteri stabiliti annualmente dalla Regione.<br /> Le rimostranze svolte dalla ricorrente si rivolgono in particolare contro tre specifiche previsioni.<br /> Viene innanzitutto contestata la decisione di applicare la percentuale di abbattimento delle somme complessivamente stanziate solo alle strutture private e non anche a quelle pubbliche.<br /> La seconda rimostranza riguarda le modalità  di remunerazione del c.d. &#8220;file F&#8221;, concernente l&#8217;attività  di gestione del Registro AIFA che deve essere tenuto e compilato dalle strutture che erogano terapie farmacologiche innovative attraverso farmaci che possono essere somministrati solo in ambito ospedaliero. La disciplina oggetto di contestazione prevede che possano essere remunerate solo quelle strutture che abbiano erogato grandi quantitativi di farmaci, e precisamente solo quelle strutture che abbiano erogato un valore complessivo di farmaci pari o superiore all&#8217;80° percentile del valore totale dei farmaci distribuiti (per le strutture che hanno valori compresi fra l&#8217;80° e il 97° percentile, è prevista una remunerazione fino ad un milione di euro; per quelle si collocano sopra il 97 percentile, la remunerazione può arrivare sino a 2,5 milioni di euro; nulla invece spetta alle strutture che, come la ricorrente, abbiano valori inferiori all&#8217;80° percentile).<br /> La terza rimostranza riguarda la disciplina di remunerazione concernente la molteplicità  di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, disciplina che riconosce agli enti gestori di pìù presidi un finanziamento ulteriore per contribuire alla copertura dei maggiori oneri dovuti alla complessità  organizzativa dovuta appunto alla molteplicità  dei presidi. La ricorrente lamenta innanzitutto che la genericità  della delibera impugnata (la quale ometterebbe l&#8217;indicazione dei criteri di calcolo) renderebbe impossibile la verifica di correttezza dell&#8217;importo erogato alle singole strutture. Viene poi contestata la previsione di contenere al 40 per cento, rispetto al finanziato dell&#8217;anno precedente, la possibilità  di incremento delle risorse destinate alle singole strutture. L&#8217;interessata infine si duole della decisione generale di abbattimento delle risorse complessive riguardanti la funzione di cui si discute rispetto allo stanziamento relativo all&#8217;anno 2015.<br /> Oltre alla domanda di annullamento, la ricorrente propone domanda di accertamento del suo preteso diritto ad ottenere la remunerazione del File F, nonchè conseguente domanda di condanna della Regione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione ed interessi.<br /> Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.<br /> Nel corso del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.<br /> La causa è stata trattenuta in decisone in esito all&#8217;udienza telematica del 16 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 2020.<br /> Il Collegio deve innanzitutto prendere atto della rinuncia della Regione (espressa con la nota depositata in data 2 giugno 2020) alla propria eccezione di tardività  del ricorso sollevata con la memoria depositata il 6 febbraio 2020.<br /> Per quanto concerne la parte del ricorso che si dirige avverso la previsione che ha disposto un abbattimento delle risorse destinate alle strutture private, il Collegio non può che evidenziare la genericità  della censura proposta, essendosi la parte limitata sul punto a lamentare una generica discriminazione derivante dal diverso e pìù favorevole trattamento riservato alle strutture pubbliche.<br /> In ogni caso, va osservato che su questa specifica questione la Sezione ha giÃ  avuto modo di pronunciarsi di recente, affermando che la decisione di suddivisione del fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate in due diverse componenti (una dedicata al settore pubblico ed uno a quello privato) è ascrivibile al merito delle scelte programmatorie della Regione, come tali non sindacabili dal giudice amministrativo se non in presenza di evidenti profili di irragionevolezza. La Sezione ha poi altresì¬ chiarito che non deve ritenersi irragionevole la scelta di privilegiare il settore pubblico, e ciò in quanto &lt;&lt;&#038;gli stanziamenti traggono origine dal dato storico, nel senso che storicamente, in termini nettamente prevalenti rispetto al comparto privato, le strutture pubbliche sono risultate assegnatarie di maggiori risorse volte a finanziare le funzioni non tariffate. Ciò in quanto le funzioni riguardano profili che si rinvengono pìù nel settore pubblico che in quello privato (si pensi ad esempio alla presenza di scuole universitarie presso le strutture sanitarie) [&#038;]. Quanto alla differente determinazione della percentuale va innanzi tutto rilevato che il minor stanziamento complessivo di risorse destinate al comparto privato non necessariamente ridonda in termini corrispondenti sulla liquidazione del finanziamento alla singola struttura&#038;&gt;&gt;, ed inoltre &lt;&lt;&#038;la diversa determinazione della percentuale di abbattimento dello stanziamento dei due fondi risulta coerente con l&#8217;obiettivo della riduzione della spesa complessiva nonchè con il sistema complessivamente inteso. Non appare invero illogico che si intervenga in maniera pìù incisiva sul fondo che è destinato a finanziare un minor numero di strutture, ovvero quelle private&#038; &gt;&gt; (T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 19 agosto 2019, n. 1881).<br /> Per tutte queste ragioni la censura riguardante il profilo appena esaminato non può essere condivisa.<br /> Si può ora passare all&#8217;esame delle doglianze che riguardano la disciplina di remunerazione del c.d. &#8220;File F&#8221;.<br /> Parte ricorrente sostiene che la previsione avversata &#8211; che come detto attribuisce risorse esclusivamente alle strutture che hanno erogato un volume di farmaci pari o superiore all&#8217;80° percentile &#8211; sarebbe del tutto illogica in quanto priverebbe di remunerazione le strutture sanitarie di minori dimensioni le quali, pur non potendo raggiungere il limite appena indicato, sostengono comunque i costi di gestione dei farmaci, senza peraltro poter beneficiare delle economie di scala di cui godono invece le strutture pìù grandi. Rileva ancora la parte che questo sistema sarebbe ancor pìù illogico per il fatto che la Regione Lombardia, sulle tariffe dei farmaci di cui si discute, applica un abbattimento generalizzato finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di rispetto del budget complessivo, che colpisce anche gli operatori che non hanno superato i limiti individuali loro assegnati. In questo modo gli operatori pìù diligenti verrebbero doppiamente penalizzati in quanto, oltre a subire l&#8217;abbattimento tariffario, si vedrebbero privati della remunerazione del &#8220;File F&#8221;, e ciò al contrario di quanto avverrebbe per gli operatori meno diligenti i quali, proprio grazie allo sforamento del budget individuale (il cui costo viene scaricato, come detto, su tutti gli operatori), potrebbero raggiungere l&#8217;80 percentile e vedrebbero così¬ maturare il proprio diritto alla remunerazione del &#8220;File F&#8221;.<br /> Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata.<br /> Come in parte accennato il &#8220;File F&#8221; (flusso dei farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati) è una funzione, originariamente istituita mediante la d.G.R. VIII/10804 del 16 dicembre 2009, che ha lo scopo di sostenere la complessità  di gestione dei farmaci a somministrazione diretta nelle strutture ospedaliere a pazienti non ricoverati. Come esplicitato nell&#8217;allegato tecnico della delibera impugnata in questa sede, la previsione di tale funzione è correlata allo sviluppo, negli ultimi anni, di terapie farmacologiche innovative ad alto costo, associate alla gestione del registro AIFA. Siccome la gestione di questo registro comporta un aggravio procedurale sul lavoro degli operatori sanitari (che comporta a sua volta un costo), la Regione ha deciso di fornire un sostegno economico finalizzato ad alleviarne l&#8217;onere.<br /> Va a questo punto perà² messo in evidenza che, come esplicitato nel corpo motivazionale della delibera impugnata e nel documento tecnico ad essa allegato, l&#8217;interesse che la Regione intende perseguire con questa misura è quello di premiare gli operatori di maggiori dimensioni che &#8211; grazie all&#8217;alto numero di farmaci erogati e, di conseguenza, all&#8217;alto numero di dati registrati &#8211; svolgono un ruolo essenziale per la conoscenza clinica e la valutazione comparativa; ruolo che, invece, secondo la Ragione, non possono svolgere quegli operatori il cui volume di erogazione si colloca al di sotto dell&#8217;80° percentile.<br /> Come si vede l&#8217;Amministrazione ha fornito una spiegazione alla decisione avversata, spiegazione che non appare a questo Collegio manifestamente illogica e che parte ricorrente non ha nello specifico contestato. L&#8217;interessata si è infatti limitata, anche con le memorie depositate successivamente al ricorso, ad evidenziare la generica irrazionalità  della disciplina, soprattutto se rapportata a quella &#8211; dettata con d.G.R. n. 5954/2016 &#8211; riguardante le modalità  di abbattimento tariffario relativo ai farmaci di cui si discute.<br /> Va perà² evidenziato che, come correttamente rilevato dalla Regione nelle proprie memorie, il profilo della remunerazione tariffaria delle prestazioni e dei farmaci ascrivibili al &#8220;File F&#8221; è del tutto distinto da quello del finanziamento aggiuntivo realizzato con la specifica funzione non tariffabile che la delibera impugnata prevede per la &#8220;complessità  di gestione&#8221; del File F.<br /> Si rileva in proposito che, come ha chiarito la giurisprudenza, il sistema di finanziamento delle funzioni non tariffabili non è il corrispettivo per lo svolgimento di funzioni non comprese nel tariffario, ma è una sovvenzione che le Regioni possono discrezionalmente erogare al fine di perseguire determinati interessi pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 giugno 2018, n. 3693; id., 13 agosto 2018, n. 4935; id. 8 giugno 2016, n. 2444; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 maggio 2020, n.735). Con la delibera impugnata, come detto, l&#8217;interesse perseguito è quello di favorire la conoscenza clinica e la valutazione comparativa, risultati questi che, secondo la Regione e senza contestazione specifica sul punto da parte della ricorrente, possono essere raggiunti esclusivamente attraverso l&#8217;acquisizione di una mole consistente di dati che solo le strutture di maggiori dimensioni possono fornire.<br /> Non appare dunque irragionevole la decisione di erogare la sovvenzione di cui si discute esclusivamente in favore di queste ultime.<br /> Per tutte queste ragioni va ribadita l&#8217;infondatezza della censura in esame.<br /> Rimangono ora da esaminare le censure che riguardano la disciplina concernente la molteplicità  dei presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale.<br /> Come detto la ricorrente sostiene innanzitutto che la delibera impugnata (non indicando i criteri di calcolo) sarebbe eccessivamente generica, rendendo praticamente impossibile la verifica di correttezza degli importi erogati alle singole strutture.<br /> In proposito si osserva che la delibera impugnata precisa che il finanziamento di cui si discute è erogato in proporzione al fatturato prodotto nell&#8217;esercizio di riferimento ed in proporzione al numero dei presidi presenti nella medesima ATS.<br /> Come di vede dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, il provvedimento dÃ  indicazione del criterio che l&#8217;Amministrazione dovrà  seguire per determinare nel concreto gli importi da erogare ai singoli operatori, criterio &#8211; che come si ricava agevolmente dalla lettura dell&#8217;atto &#8211; risulta ancorato alla presenza di effettive strutture ed al volume di prestazioni effettivamente erogato.<br /> Non si può poi ritenere che la delibera impugnata, avente natura di atto generale, dovesse anche indicare le formule matematiche che l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto applicare. Le modalità  esecutive di applicazione del criterio fornito da tale delibera debbono essere infatti stabilite dagli atti puntuali che vengono adottati a valle, atti che i soggetti interessati possono ovviamente impugnare qualora ritenuti non coerenti con il suddetto criterio.<br /> Parte ricorrente contesta poi la decisione di limitare al 40 per cento, rispetto al finanziato dell&#8217;anno precedente, la possibilità  di incremento delle risorse destinate alle singole strutture, nonchè la decisione generale di abbattimento delle risorse complessive riguardanti la funzione di cui si discute rispetto allo stanziamento relativo all&#8217;anno 2015. In proposito la parte &#8211; richiamando il d.m. 15 aprile 1994 ed il d.m. 30 giugno 1997 &#8211; rileva innanzitutto che tali decisioni sarebbero in contrasto con l&#8217;esigenza di garantire adeguata remunerazione alla funzione di cui si discute. Sostiene inoltre l&#8217;interessata che le stesse decisioni sarebbero del tutto immotivate e contrastanti con gli indirizzi di politica sanitaria perseguiti dalla Regione intesi a sostenere e rafforzare le prestazioni ambulatoriali.<br /> Anche queste censure non possono essere condivise per le ragioni di seguito esposte.<br /> Come anticipato, la funzione di cui si discute riconosce agli enti gestori di pìù presidi ambulatoriali un finanziamento per contribuire alla copertura dei maggiori oneri dovuti alla complessità  organizzativa dovuta appunto alla molteplicità  dei presidi.<br /> Tuttavia, trattandosi di riconoscimento relativo ad una funzione non tariffata, non vi è obbligo per la Regione di coprire interamente il suddetto costo: come detto, tale riconoscimento non ha natura di corrispettivo ma di sovvenzione in ordine alla quale l&#8217;Amministrazione gode di piena discrezionalità  sia per quanto riguarda l&#8217;an che il quantum. Non è pertanto fondata la censura che lamenta l&#8217;insufficienza degli importi erogati ai fini della piena copertura dei costi sostenuti.<br /> Per le stesse ragioni non possono essere condivise le censure che deducono il difetto motivazionale e la contrarietà  agli indirizzi di politica sanitaria perseguiti dalla Regione intesi a sostenere e rafforzare le prestazioni ambulatoriali.<br /> Si è giÃ  detto infatti che la delibera impugnata ha natura di atto generale; ne consegue che la Regione non era tenuta a fornire una motivazione puntuale relativa alla quantificazione delle percentuali di incremento ammesse ed alla quantificazione dell&#8217;importo complessivo da mettere a disposizione.<br /> Parte ricorrente, dal canto suo, si è limitata a deduzioni generiche che non mettono in luce le ragioni per le quali si ritiene che le previsioni avversate siano irragionevoli e contrastanti con le politiche generali della Regione. Non viene in particolare precisato perchè l&#8217;incremento pari al 40 per cento sarebbe insufficiente; nè viene precisato perchè le somme complessive messe a disposizione non consentirebbero di perseguire gli indirizzi di politica sanitaria perseguiti dalla Regione. In questa modo la parte eleva la propria aspirazione a beneficiare di maggiori importi a parametro di valutazione della legittimità  dell&#8217;atto impugnato, pretendendo inammissibilmente di sostituirsi all&#8217;amministrazione nell&#8217;effettuazione di scelte discrezionali.<br /> Si deve pertanto ritenere che, come anticipato, anche le censure in esame non possano essere condivise.<br /> In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso in esame va respinto.<br /> La complessità  delle questioni affrontate induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore<br /> Roberto Lombardi, Consigliere</div>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianclaudio Puglisi, contro Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti OMISSIS non costituita in giudizio; E&#8217; devoluto alla giurisdizione del GO il contenzioso sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianclaudio Puglisi,  contro Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,  nei confronti OMISSIS non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; devoluto alla giurisdizione del GO il contenzioso sulle questioni attinenti ai rapporti di personale dipendente delle fondazioni, ivi comprese quelle concernenti prove selettive e preassunzionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; fondazioni &#8211; enti di diritto privato &#8211;  rapporti di personale dipendente &#8211; prove selettive e preassunzionali &#8211; giurisdizione del GO &#8211; sussiste .</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In assenza di norme di legge che, in casi particolari, ne definiscano un regime giuridico diverso, le fondazioni costituiscono enti di diritto privato integralmente soggetti alla relativa disciplina civilistica anche ove perseguano finalità  di rilevanza pubblica in connessione con le funzioni di una Pubblica amministrazione, con la conseguenza che le controversie relative alla loro attività , riguardando atti adottati iure privatorum, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario e il contenzioso sulle questioni attinenti ai rapporti di personale dipendente delle stesse, ivi comprese quelle concernenti prove selettive e preassunzionali, è attribuito alla cognizione del giudice ordinario, secondo la disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro subordinato privatistico, e non del rapporto alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/09/2020<br /> <strong>N. 09481/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06428/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 6428 del 2020, proposto dal sig. Gaetano Majolino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Elisabetta Patrizi non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</em><br /> &#8211; del provvedimento prot. 2931/20 progressivo assoluto n. 226493 del 29/05/2020 di approvazione della graduatoria dei vincitori della procedura selettiva di cui al bando del 28 febbraio 2020 COD C7 prot. repertori n. 283/20 progressivo assoluto n. 223050 relativamente al PROFILO 6 COD: CSC7 &#8211; n. 1 Esperto in consulenza amministrativa per l&#8217;attuazione degli interventi in Apq;<br /> &#8211; del verbale unico della commissione di selezione dei giorni 25, 27 e 28 giugno 2020;<br /> &#8211; dell&#8217;atto di conferimento dell&#8217;incarico alla dott.ssa Elisabetta Patrizi prot. Prot. n. 465/20 Rep. 339/20;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente, quale partecipante alla selezione comparativa perÂ <em>curriculum</em> e colloquio, funzionale conferimento dell&#8217;incarico professionale di &#8220;<em>Esperto in consulenza amministrativa per l&#8217;attuazione degli interventi in APQ</em>&#8220;, avviata dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia a mezzo bando del 28 febbraio 2020, ne ha contestato i relativi esiti, compendiati nella graduatoria che lo vede collocato al terzo posto, all&#8217;uopo affidando il gravame ad una pluralità  di motivi di diritto.<br /> 2. La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, costituitasi con il ministero dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in subordine contestando la fondatezza del gravame.<br /> 3. In occasione della camera di consiglio del 9 settembre 2020 &#8211; in vista della quale parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la rinnovazione della notifica del ricorso in favore della controinteressata, stante l&#8217;incolpevole esito negativo della precedente notifica disposta presso un indirizzo non pìù attuale &#8211; la causa è stata trattenuta in decisione, previa avvertenza di una possibile definizione ex art. 60 c.p.a.<br /> 4. Il ricorso è, preliminarmente, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con conseguenziale assorbimento dell&#8217;istanza di rinnovazione della notifica dello stesso nei confronti di chicchessia.<br /> 5. Per come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, in forza del Decreto Legislativo n. 426/97, il Centro sperimentale per la cinematografia, giÃ  ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è stato trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di &quot;<em>Fondazione Centro sperimentale di cinematografia</em>&quot;, ed ha acquisito personalità  giuridica di diritto privato (art. 1, comma 1 D.lgs. n. 426/97).<br /> Inoltre, la fondazione, subentrata nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell&#8217;ente in essere alla data della trasformazione, risulta disciplinata &#8220;<em>dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo&#8221;Â </em>(art, 1, comma 2 D.lgs. n. 426/97).<br /> Infine, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1 citato D.lgs., &#8220;<em>I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell&#8217;impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente</em>&#8220;.<br /> 6. Dalla natura giuridica non pubblicistica del soggetto che ha avviato la selezione per cui è causa, prima ancora che dalla disciplina di diritto privato che governa i rapporti di lavoro dallo stesso instaurati, discende, quale diretto ed immediato corollario, l&#8217;assenza di giurisdizione di questo Tribunale.<br /> Ciò in considerazione della mancata spedita di pubblico potere da parte della fondazione che ha instaurato la procedura selettiva in contestazione (art. 7 c.p.a.; in tema di selezioni avviate da una fondazione si veda Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n. 34473)<br /> 7. Quanto sopra trova riscontro in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui &#8220;<em>In assenza di norme di legge che, in casi particolari, ne definiscano un regime giuridico diverso, le fondazioni costituiscono enti di diritto privato integralmente soggetti alla relativa disciplina civilistica anche ove perseguano finalità  di rilevanza pubblica in connessione con le funzioni di una Pubblica amministrazione, con la conseguenza che le controversie relative alla loro attività , riguardando atti adottati iure privatorum, restano devolute alla cognizione del giudice ordinario e il contenzioso sulle questioni attinenti ai rapporti di personale dipendente delle stesse, ivi comprese quelle concernenti prove selettive e preassunzionali, è attribuito alla cognizione del giudice ordinario, secondo la disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro subordinato privatistico, e non del rapporto alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche&#8221;Â </em>(così¬ T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 10/03/2015, n. 163; si veda anche T.A.R. Emilia Romagna n. 33/2014).<br /> 8. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.<br /> 8.1 Ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà  riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall&#8217;instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente giÃ  intervenute.<br /> 9. Sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite, stante la natura formale della presente decisione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere<br /> Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-10-9-2020-n-9481/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.9481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-10-9-2020-n-5422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-10-9-2020-n-5422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5422</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI: (società  C. A. Leasing Italia S.r.l. ed O. S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Vianello e Pietro Merlini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lungotevere Marzio n. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-10-9-2020-n-5422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-10-9-2020-n-5422/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (società  C. A. Leasing Italia S.r.l. ed O. S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Vianello e Pietro Merlini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lungotevere Marzio n. 1 contro Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3)</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti della riproposizione in appello dei motivi del ricorso di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; appello &#8211; riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Innanzi al Consiglio di Stato, l&#8217;appellante non può limitarsi a riproporre i motivi del ricorso di primo grado senza una specifica indicazione delle ragioni per cui ciascuno di essi viene riproposto in relazione alle diverse statuizioni della sentenza gravata, tanto contrastando col generale principio della specificità  dei motivi di appello che discende dal carattere impugnatorio dell&#8217;appello.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 10/09/2020<br /> <strong>N. 05422/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05112/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5112 del 2010, proposto dalle società  C. A. Leasing Italia S.r.l. ed O. S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Vianello e Pietro Merlini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lungotevere Marzio n. 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, del 6 aprile 2009, n. 3146, resa sul ricorso r.g. n. 952/2008, proposto per l&#8217;annullamento: &#8211; della nota del Comune di Milano &#8211; Sportello Unico dell&#8217;Edilizia &#8211; n. 150369/2008 del 18.2.2008, con cui è stata disposta la rivalutazione degli oneri di urbanizzazione relativi alla DIA presentata dalla Leasint in data 20.12.2007, secondo le nuove tariffe approvate con delibera del C.C. n. 73 del 21.12.2007; &#8211; di ogni altro atto connesso e conseguente, ivi compreso il Regolamento Edilizio del Comune di Milano in parte qua, all&#8217;art 106 comma 2 laddove prevede che &#8220;la denuncia di inizio attività  e la relazione asseverata depositata presso altro ufficio dell&#8217;Amministrazione Comunale si intende presentata dalla data in cui perviene ad uno degli Uffici competenti&#8221;, nonchè della delibera del C.C. n. 73 del 21.12.2007<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 giugno 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70, il Cons. Francesco Guarracino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, le società  Leasint S.p.A. (giÃ  Intesa Leasing S.p.A.) e O. S.p.A., la prima proprietaria, la seconda locataria finanziaria di un&#8217;area sita in Milano, via G.B. Grassi, n. 98 (in catasto al fg. 7 mapp. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21 e 24), premettendo di aver depositato in data 20 dicembre 2007, presso il protocollo generale del Comune di Milano, una D.I.A. per l&#8217;esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia del complesso immobiliare ubicato sulla predetta area, si dolevano che il Comune, sull&#8217;assunto che la D.I.A. fosse pervenuta allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia in data 9 gennaio 2008, aveva disposto che gli oneri di urbanizzazione ivi autoliquidati venissero rideterminati applicando le nuove tariffe approvate dal Consiglio comunale con delibera n. 73 del 21 dicembre 2007, divenuta esecutiva in data 8 gennaio 2008, ed impugnavano quindi il provvedimento in questione, il Regolamento Edilizio del Comune di Milano &#8211; nella parte in cui, all&#8217;art 106 comma 2, prevedeva che la denuncia di inizio attività  e la relazione asseverata depositata presso altro ufficio si intendesse presentata dalla data in cui fosse pervenuta ad uno degli Uffici competenti (dunque allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia) &#8211; nonchè la stessa deliberazione consiliare n. 73/2007.<br /> Con sentenza n. 3146 del 6 aprile 2009, il T.A.R. adito (sez. II) respingeva il ricorso compensando le spese di lite.<br /> Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello le società  C. A. Leasing Italia S.r.l. (quale avente causa di Leasint S.p.A.) ed O. S.p.A.<br /> Il Comune di Milano ha resistito all&#8217;appello.<br /> Con ordinanza del 14 maggio 2020, n. 3090, la Sezione, anche in considerazione del fatto che dopo la costituzione in giudizio del Comune, avvenuta il 22 maggio 2010, non risultavano depositati ulteriori documenti o memorie (fatta salva l&#8217;istanza di fissazione di udienza ex art. 82 c.p.a.), che non era nota la consistenza delle integrazioni progettuali che, secondo quanto riportato nella sentenza appellata, avrebbero infine condotto all&#8217;avvio dei lavori a fine gennaio 2008 e che, a quanto emerso da recente sentenza resa tra le medesime parti dallo stesso T.A.R. (Sez. IV, 31.10.2018, n. 2463), la vicenda per cui è causa era stata oggetto di successivi sviluppi, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Comune di Milano.<br /> In data 1° giugno 2020 è pervenuta la relazione istruttoria chiesta all&#8217;amministrazione, cui hanno fatto seguito, in chiave critica, le note di udienza depositate da parte appellante.<br /> Alla pubblica udienza del 30 giugno 2020, svoltasi con modalità  telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; E&#8217; appellata la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento col quale il Comune di Milano aveva disposto la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione in relazione ad una D.I.A. per l&#8217;esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare, presentata al protocollo generale dell&#8217;Ente in data 20 dicembre 2007, alla luce delle nuove tariffe approvate dal Consiglio comunale con delibera n. 73 del 21 dicembre 2007.<br /> 2. &#8211; Giova alla chiarezza dell&#8217;esposizione anzitutto riassumere le questioni originariamente proposte all&#8217;esame del T.A.R.<br /> La prima concerneva la data in cui la D.I.A., depositata al protocollo generale del Comune di Milano il 20 dicembre 2007, sarebbe effettivamente pervenuta allo Sportello Unico dell&#8217;Edilizia (sostenendosi nel ricorso di primo grado che questo ne avrebbe avuto disponibilità , comunque, prima del 9 gennaio 2008); vi era connessa quella, pure affidata al primo motivo di impugnazione, che investiva la legittimità  dell&#8217;art 106 comma 2 del Reg. Edilizio, in forza del quale, come detto poc&#8217;anzi, la domanda si intendeva presentata soltanto dalla data in cui fosse pervenuta allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia.<br /> Con un secondo motivo di ricorso l&#8217;applicabilità  alla D.I.A. delle tariffe approvate il 21 dicembre 2007 con la delibera n. 73, divenuta esecutiva in data 8 gennaio 2008, era contestata sostenendo, altresì¬, che, diversamente da quanto opinato dall&#8217;amministrazione, la quantificazione degli oneri contributivi dovuti dovesse avvenire, anche alla luce della disciplina regionale (segnatamente dell&#8217;art. 42, commi 2 e 3, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12), sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione della domanda, non corrispondendo al vero che la D.I.A. non producesse alcun effetto prima che fossero decorsi trenta giorni da quella data; col corollario che anche la delibera consiliare n. 73/2007, ove mai avesse inteso disporre retroattivamente, sarebbe stata illegittima.<br /> Un terzo motivo di impugnazione era volto a denunciare la pretesa contraddittorietà  dell&#8217;atto impugnato rispetto alla precedente comunicazione del 15 gennaio 2008 del settore Contabilità , con la quale lo stesso Comune aveva confermato il calcolo degli oneri ed ammesso le richiedenti alla rateizzazione, mentre col quarto ed ultimo motivo di censura ad essere denunziata era la violazione dell&#8217;art. 42, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005 cit., per essere stato il provvedimento di rideterminazione degli oneri concessori protocollato (il 18 febbraio 2008) e comunicato (il 22 febbraio 2008) oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della D.I.A., entro il quale, come espressamente previsto dalle disposizioni richiamate, il Comune avrebbe dovuto verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione e, del caso, inibire l&#8217;attività  edilizia.<br /> 3. &#8211; Con la sentenza in questa sede appellata il T.A.R. ha esaminato, anzitutto, la questione generale della rilevanza delle sopravvenienze normative tra la data di presentazione della D.I.A. ed il decorso del successivo termine di trenta giorni assegnato all&#8217;amministrazione per lo svolgimento di verifiche e l&#8217;eventuale esercizio dei poteri inibitori, abbracciando la tesi per cui la D.I.A., indipendentemente dalla sua natura, avrebbe prodotto effetti soltanto dal trentesimo giorno dalla sua presentazione e pervenendo, pertanto, alla conclusione della piena applicabilità  alla medesima delle modifiche della disciplina legislativa e regolamentare (compresa quella pianificatoria e relativa agli oneri concessori) introdotte in quel lasso temporale.<br /> Tale conclusione non avrebbe trovato ostacolo nelle previsioni della legislazione regionale invocata da parte ricorrente, in quanto i commi 2 e 3 dell&#8217;art 42 della l.r. 12/2005 si sarebbero limitati a disciplinare il procedimento di presentazione della D.I.A., stabilendo che dovesse esservi allegato il calcolo degli oneri dovuti, senza introdurre una deroga al principio generale sull&#8217;efficacia della D.I.A., ed i commi 8 e 9 dello stesso articolo, a loro volta, si sarebbero limitati ad affermare la perentorietà  del termine di 30 giorni per l&#8217;esercizio della funzione di controllo; anzi, secondo il T.A.R. la modifica in seguito apportata all&#8217;art. 38 della medesima legge regionale con l&#8217;introduzione del comma 7 bis ad opera della l.r. 14 marzo 2008, n. 4 &#8211; per cui, per il permesso di costruire, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovevano essere determinati alla data di presentazione della richiesta di permesso, purchè vi fosse la completezza documentale &#8211; avrebbe dimostrato che prima della modifica legislativa gli oneri andassero determinati al momento del rilascio del titolo per il permesso di costruire e, quindi, per la D.I.A. decorsi i trenta giorni dalla sua presentazione.<br /> Tanto osservato sul piano generale, il T.A.R. ha, comunque, evidenziato che nello specifico la D.I.A. non era completa di tutti gli elementi richiesti, tanto è vero che l&#8217;interessata era stata diffidata dall&#8217;iniziare i lavori, che avevano potuto essere avviati solo dopo la presentazione di integrazioni progettuali a fine gennaio 2008 (nell&#8217;esposizione in fatto la sentenza specifica che il progetto originario aveva ottenuto il parere negativo della Commissione edilizia e che dopo il 31 gennaio 2008 la società  aveva presentato un nuovo progetto), e ciò avrebbe costituito un&#8217;ulteriore ragione per cui il provvedimento di rideterminazione delle tariffe sarebbe stato corretto, poichè la carenza di requisiti avrebbe reso la denuncia non produttiva di alcun effetto e, quindi, irrilevante il momento in cui essa era stata presentata incompleta.<br /> Venendo, poi, alla specifica questione legata alla presentazione della D.I.A. al protocollo generale, anzichè allo Sportello unico, il Giudice di primo grado, da un lato, ha riconosciuto la legittimità  della disposizione regolamentare impugnata, ritenendola giustificata dai tempi estremamente ristretti assegnati all&#8217;amministrazione per eseguire le dovute verifiche, ma, dall&#8217;altro, ha affermato che, in ogni caso, la questione non era rilevante anche prendendo come termine di raffronto la data del 20 dicembre 2007, sia perchè la delibera doveva comunque trovare applicazione per le ragioni giÃ  esposte (in relazione al momento in cui avrebbe acquistato efficacia) sia perchè a quella data la D.I.A. non era completa e, quindi, non poteva assumere alcun valore.<br /> Respinti sulla base di queste considerazioni il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso di primo grado, il TAR ne ha disatteso il terzo motivo, perchè il controllo formale effettuato dall&#8217;amministrazione sull&#8217;esattezza matematica del calcolo predisposto dall&#8217;interessato non avrebbe precluso all&#8217;ufficio competente di ricalcolare gli oneri, a fronte di tariffe sopravvenute prima del momento della intervenuta efficacia della D.I.A.<br /> 4. &#8211; L&#8217;appello è affidato a tre motivi di gravame, raggruppati sotto la rubrica &#8220;<em>A) Sui contenuti della sentenza</em>&#8221; (pagg. 8 &#8211; 14 dell&#8217;appello).<br /> Ad essi segue una mera riproposizione testuale, salvo lievi adattamenti di forma, dei quattro motivi del ricorso di primo grado, a loro volta raggruppati sotto la rubrica &#8220;<em>B) Sulle censure disattese dal TAR Lombardia Milano &#8211; sul fumus</em>&#8221; (pagg. 14 &#8211; 23 dell&#8217;appello).<br /> Con il primo motivo parte appellante sostiene essere certo che la pratica edilizia fosse giunta nella materiale disponibilità  dello Sportello unico per l&#8217;edilizia del Comune di Milano al pìù tardi il 7 gennaio 2008, lamentando che il T.A.R. non abbia considerato, al riguardo, quanto affermato nella nota del Comune di Milano del 29 aprile 2008 prodotta nel primo grado del giudizio e dolendosi che non abbia accolto l&#8217;istanza istruttoria per l&#8217;acquisizione di copia dei registri comunali interni attestanti il passaggio della pratica fra i vari settori (dal Protocollo generale allo Sportello unico per l&#8217;edilizia).<br /> Con il secondo motivo critica il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado per sostenere che, in base al principio <em>tempus regit actum</em>, la disciplina applicabile sarebbe stata quella in vigore alla data di efficacia, anzichè di presentazione, della D.I.A., tacciandone la decisione d&#8217;illogicità  e contraddittorietà  con riferimento all&#8217;interpretazione della legislazione regionale e propugnando la necessità  di distinguere tra le sopravvenienze normative in materia urbanistica, edilizia ed igienico-sanitaria e le eventuali modifiche <em>in itinere</em> della disciplina in materia di oneri di urbanizzazione.<br /> Col terzo motivo denuncia la mancata considerazione, da parte del Giudice di primo grado, delle precisazioni contenute nella diffida del Comune di Milano del 6 febbraio 2008, con cui l&#8217;amministrazione, precisando che &#8220;<em>restano confermati i termini di pagamento per contributi di costruzione secondo le modalità  indicate nella DIA in oggetto</em>&#8220;, avrebbe confermato che per il calcolo degli oneri di urbanizzazione occorreva far riferimento al momento del protocollo della pratica, al di lÃ  di eventuali carenze documentali.<br /> 5. &#8211; L&#8217;appello è infondato.<br /> 6. &#8211; I primi due motivi d&#8217;appello, i quali si prestano ad un esame congiunto, devono essere respinti perchè, al di lÃ  delle affermazioni generali concernenti il regime di efficacia della D.I.A. ed il modo con cui lo stesso avrebbe interagito con l&#8217;entrata in vigore <em>medio tempore</em> di modifiche della disciplina sul calcolo degli oneri di concessione, il Giudice di primo grado ha rinvenuto una specifica ed assorbente ragione per cui al caso di specie dovessero trovare applicazione le nuove tariffe nel fatto che la D.I.A. presentata al protocollo generale il 20 dicembre 2007 non era completa, tanto che, ricevuto il parere negativo della Commissione edilizia e la conseguente diffida a non dare inizio ai lavori, la società  proponente, alla fine di gennaio 2008, aveva presentato un nuovo progetto (cfr. sentenza appellata, pag. 9: &#8220;<em>Poichè la denuncia, per essere efficace, deve avere tutti i contenuti prescritti, la carenza di uno dei requisiti richiesti dalla legge rende la denuncia non produttiva di alcun effetto, e quindi risulta irrilevante il momento in cui la denuncia è stata presentata incompleta. Il termine di riferimento per il decorso dei trenta giorni sarà  quello in cui viene presentata la documentazione completa</em>&#8220;).<br /> Tanto rendeva recessiva ogni considerazione di carattere generale ed astratto sul momento in cui le D.I.A. acquistassero piena efficacia alla stregua del quadro normativo esaminato in sentenza, tanto da indurre lo stesso T.A.R. a riconoscere che la questione della legittimità  dell&#8217;art. 106 del Regolamento edilizio comunale (pur sciolta in senso positivo) &#8220;<em>nel caso in esame non è rilevante</em>&#8221; (pag. 10 sentenza appellata) e a disattendere l&#8217;istanza istruttoria volta a verificare la effettiva data di trasmissione della D.I.A. in questione allo Sportello Unico (<em>ibidem</em>).<br /> I due motivi di appello, pertanto, non colgono l&#8217;effettiva ragione della decisione assunta dal Giudice di primo grado, al di lÃ  della correttezza della tesi sostenuta da parte appellante per cui, in linea di principio, le D.I.A. acquistavano efficacia alla data stessa della loro presentazione e non giÃ  decorso il termine concesso all&#8217;amministrazione per i controlli (C.d.S., sez. IV, 4 settembre 2012, n. 4669, per la natura non provvedimentale, ma privata della D.I.A.).<br /> 7. &#8211; Ebbene, che la D.I.A. originaria riguardasse un progetto di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di edifici industriali, che non era suscettibile di essere eseguito, come espressamente eccepito in primo grado dal Comune, risulta confermato dalla documentazione allora prodotta in giudizio dall&#8217;amministrazione, segnatamente dalla diffida datata 6 febbraio 2008 e notificata il successivo 28 febbraio, con cui erano stati rappresentati alla società  presentatrice la carenza documentale della pratica ed il fatto che l&#8217;impatto paesistico del progetto risultava oltre la soglia di rilevanza definita dalle linee guida per l&#8217;esame paesistico dei progetti approvate con delibera della G.R.. n. 7/11045 del 2002.<br /> Con la diffida era stato rammentato alla ditta proponente l&#8217;intervento la possibilità  di presentare una nuova soluzione progettuale nel rispetto delle osservazioni espresse nel parere negativo della Commissione edilizia, che risulta adottato nella seduta del 31 gennaio 2008.<br /> Agli atti di causa è presente copia di una successiva diffida, datata 4 agosto e notificata il 28 agosto 2008, da cui risulta che, a seguito della prima diffida, la ditta aveva presentato il 26 marzo 2008, per l&#8217;appunto, una soluzione progettuale aggiornata (su cui la C.E. si era positivamente espressa il 10 aprile 2008; ulteriori integrazioni erano state effettuate dal progettista in data 29 maggio 2008; la nuova diffida era stata giustificata con rilievi aggiuntivi).<br /> La dedotta incompletezza della documentazione prodotta, in origine, a corredo della denuncia d&#8217;inizio attività  è rimasta incontestata, come pure l&#8217;assunto del T.A.R. secondo cui ciò impediva, comunque, alla D.I.A. di produrre effetti, facendo escludere che l&#8217;amministrazione avesse proceduto, con gli atti contestati in primo grado, ad una applicazione retroattiva del nuovo regime tariffario.<br /> D&#8217;altro canto, la soluzione prescelta dal primo Giudice appare logica e coerente: infatti, laddove, contrariamente argomentando, si ritenesse che anche la presentazione di un progetto incompleto cristallizzi la data di assunzione dell&#8217;atto privato impedendo l&#8217;applicazione di nuove tariffe, eventualmente deliberate in seguito dal Comune, sarebbe agevole per chiunque cautelarsi da questo sgradito (seppur fisiologico) evento depositando al protocollo una D.I.A. embrionale ed incompleta, ottenendo un effetto di &#8220;prenotazione&#8221; atto ad eludere il principio generale.<br /> 8. &#8211; Anche il terzo motivo di appello dev&#8217;essere respinto, perchè se è vero che la diffida conteneva la precisazione per cui &#8220;<em>restano confermati i termini di pagamento per contributi di costruzione secondo le modalità  indicate nella DIA in oggetto</em>&#8220;, il fatto che la rideterminazione degli oneri concessori costituisce l&#8217;esercizio di una legittima facoltà  nell&#8217;ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato, nel quale l&#8217;atto di imposizione e di liquidazione del contributo non ha natura autoritativa nè costituisce esplicazione di una potestà  pubblicistica, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari, esclusa qualsivoglia discrezionalità  applicativa, comporta che nell&#8217;ordinario termine decennale di prescrizione sia sempre possibile, e anzi doverosa, da parte della pubblica amministrazione, la rideterminazione del contributo, quante volte essa si accorga che la sua originaria liquidazione sia dipesa dall&#8217;applicazione inesatta o incoerente di parametri e coefficienti determinativi o da un semplice errore di calcolo (C.d.S., Ad. Plen., 30 agosto 2018, n. 12).<br /> 9. &#8211; Per quanto riguarda, infine, la riproposizione testuale in chiave acritica dei quattro motivi del ricorso di primo grado (pagg. 14 &#8211; 23 dell&#8217;appello), per consolidato orientamento giurisprudenziale l&#8217;appellante non può limitarsi a riproporre i motivi del ricorso di primo grado senza una specifica indicazione delle ragioni per cui ciascuno di essi viene riproposto in relazione alle diverse statuizioni della sentenza gravata, tanto contrastando col generale principio della specificità  dei motivi di appello che discende dal carattere impugnatorio dell&#8217;appello (<em>ex multis</em>, C.d.S., sez. II, 3 giugno 2020, n. 3471; Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, sez. giurisd., 1° giugno 2020, n. 362).<br /> Le uniche critiche alla decisione appellata, difatti, sono quelle contenute nei tre motivi in precedenza esaminati.<br /> 10. &#8211; Per queste ragioni, in conclusione, l&#8217;appello dev&#8217;essere respinto.<br /> 11. &#8211; Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.<br /> <br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio in favore del Comune di Milano, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Giuseppe Rotondo, Consigliere</div>
<p> Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore<br /> <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-9-2020-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-9-2020-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.200</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; PARTI: (giudizi di legittimità  costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), e della legge della Regione Liguria 19 aprile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-9-2020-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-10-9-2020-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; PARTI:  (giudizi di legittimità  costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), e della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°-8 marzo e il 24-27 giugno 2019, depositati in cancelleria rispettivamente l&#8217;8 marzo e il 28 giugno 2019, iscritti ai numeri 41 e 74 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 34, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  costituzionale di una legge della Liguria, in tema di pubblico impiego regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; concorsi pubblici &#8211; disciplina.<br /> <br /> 2.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale regionale &#8211; concorsi pubblici regionali &#8211; aspetti riconducibili alla materia dell&#8217;organizzazione amministrativa &#8211; identificazione.<br /> <br /> 3.- Pubblico Impiego &#8211; pubblico impiego regionale &#8211; art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La disciplina dei concorsi per l&#8217;accesso al lavoro pubblico è sottratta all&#8217;incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto giÃ  instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell&#8217;impiego pubblico regionale «rientrano nell&#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione». La precisazione delle modalità  con cui deve avvenire la pubblicazione del diario delle prove, nonchè la convocazione dei singoli candidati, costituisce, pere contro, un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l&#8217;accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni.</em><br /> <br /> <em>2. In sede di concorso per accedere a impieghi regionali, la valutazione discrezionale circa la conoscenza da parte dei candidati delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pìù diffuse costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia dell&#8217;organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. Tale discrezionalità  non può che manifestarsi «nella fase anteriore all&#8217;instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell&#8217;organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive.</em><br /> <em>Nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità  in materia ben può la Regione calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato, affiancando le conoscenze informatiche ad altri requisiti ritenuti pertinenti per lo svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto. La formulazione della disposizione impugnata, nel prevedere come meramente facoltativo l&#8217;accertamento delle conoscenze informatiche, consente all&#8217;amministrazione di valutarne l&#8217;effettiva necessità , in coerenza con i principi di parità  nell&#8217;accesso agli uffici pubblici e di buon andamento dell&#8217;amministrazione, sottesi agli invocati artt. 3, 51 e 97 Cost.</em><br /> <br /> <em>3. La norma impugnata (art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l&#8217;art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996) richiama esplicitamente gli istituti del congedo obbligatorio di maternità , disciplinato dall&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001 (norma che prevede, come condizione ordinaria, il «divieto di adibire al lavoro le donne» durante i due mesi precedenti la data presunta del parto &#8211; ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto &#8211; nonchè durante i tre mesi dopo il parto), e dell&#8217;interdizione anticipata dal lavoro, di cui all&#8217;art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 (disposizione che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternità , in caso di gravi o particolari motivi che sono valutati dalla Direzione territoriale del lavoro e dalla ASL). Essa prevede che, per i corrispondenti periodi di tempo, i candidati giÃ  inclusi in una graduatoria hanno «titolo» a permanervi e ad essere «richiamati» in caso di «ulteriore» utilizzo della graduatoria stessa. Tuttavia, in tal modo, si finisce per negare il diritto all&#8217;immediata assunzione in servizio dei candidati che, pur inclusi in graduatoria, si trovino nel periodo corrispondente al congedo per maternità , ovvero che godano dell&#8217;interdizione anticipata dal lavoro, poichè si posticipa l&#8217;accesso al lavoro al momento del successivo &#8211; ma solo eventuale &#8211; «ulteriore» scorrimento della graduatoria. Così¬ ricostruita, la disposizione censurata si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l&#8217;interesse primario dei minori. I Principi giÃ  espressi, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità , nonchè alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale devono, peraltro, seguendo il corso dell&#8217;evoluzione legislativa, considerarsi estesi al padre lavoratore, quando ricorrono le condizioni indicate dall&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. </em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nei giudizi di legittimità  costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), e della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°-8 marzo e il 24-27 giugno 2019, depositati in cancelleria rispettivamente l&#8217;8 marzo e il 28 giugno 2019, iscritti ai numeri 41 e 74 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 34, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;<br /> udito nella udienza pubblica del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Ettore Pafundi per la Regione Liguria;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso iscritto al registro ricorsi n. 41 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 9, 10 e 11 (recte: gli articoli 2, commi 1 e 2) e 30 (recte: 30, comma 1) della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019).<br /> 1.1.- L&#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 è impugnato per violazione degli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all&#8217;art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). La disposizione regionale impugnata ha riscritto l&#8217;intero testo dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull&#8217;assunzione agli impieghi regionali), rubricato «Calendario e svolgimento delle prove». Al comma 1, nel testo sostituito, si prevede quanto segue: «Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell&#8217;Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell&#8217;inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell&#8217;inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere giÃ  contenuta nel bando di concorso».<br /> Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe con la normativa statale, in particolare, con l&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, quale richiamato dall&#8217;art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001. L&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce quanto segue: «Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell&#8217;inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica &#8211; 4a serie speciale &#8211; concorsi ed esami». Il contrasto tra la norma regionale e quella statale starebbe nel fatto che la prima &#8211; così¬ afferma il ricorrente &#8211; «contempla, in alternativa alla comunicazione personale, la pubblicazione del diario delle predette prove nella Gazzetta Ufficiale». Il ricorrente invoca, in proposito, il «consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa» secondo cui «le forme di pubblicità  previste dal D.P.R. n. 487 del 1994 citato, che rappresentano una diretta attuazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione, non risultano in alcun modo sostituite dalle forme di &#8220;adeguata pubblicità &#8221; della selezione e modalità  di svolgimento previste dall&#8217;articolo 35, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 165 del 2001 citato».<br /> 1.2.- L&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha sostituito l&#8217;intero testo dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, recante la disciplina della selezione pubblica per le assunzioni di personale regionale a tempo determinato. Oggetto di censura da parte dello Stato sono i soli commi 9, 10 e 11 del testo così¬ introdotto.<br /> Il comma 9 dell&#8217;art. 16, come sostituito dalla norma regionale impugnata, prevede come meramente facoltativo, e non come obbligatorio, l&#8217;accertamento &#8211; in sede di procedura concorsuale &#8211; della conoscenza da parte dei candidati dell&#8217;uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pìù diffuse. Questa previsione contrasterebbe con quanto stabilisce l&#8217;art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale i bandi di concorso per l&#8217;accesso alle pubbliche amministrazioni devono prevedere, quale requisito di ammissione, tra gli altri, la conoscenza da parte dei candidati proprio dell&#8217;uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pìù diffuse. Si avrebbe, pertanto, una violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br /> Il comma 10 dello stesso art. 16 stabilisce che le assunzioni a tempo determinato «avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell&#8217;ordine di avviamento o graduatoria» e che, nel caso sia necessario assumere pìù dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, «l&#8217;assunzione per il periodo pìù lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l&#8217;ordine della graduatoria o dell&#8217;elenco». Secondo il ricorrente si avrebbe, in tal modo, una disciplina difforme da quella statale (di cui all&#8217;art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»), che limita l&#8217;utilizzazione delle graduatorie dei concorsi esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Ne deriverebbe la violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br /> Il comma 11 dello stesso art. 16 stabilisce quanto segue: «I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all&#8217;interdizione anticipata dal lavoro e all&#8217;astensione obbligatoria per maternità  hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell&#8217;Amministrazione al termine del predetto periodo». Questa disposizione, a giudizio del ricorrente, detterebbe «regole peculiari in relazione alla fattispecie del personale in aspettativa per maternità», introducendo «una discriminazione in ragione dello stato di gravidanza», con violazione del principio di non discriminazione in base al sesso di cui all&#8217;art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità , a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Secondo il ricorrente, infatti, la norma regionale impugnata consentirebbe all&#8217;amministrazione di derogare, «per le candidate in astensione per maternità», dall&#8217;ordine di merito della graduatoria, consentendo altresì¬ «di non utilizzare la stessa graduatoria, una volta trascorso il periodo di interdizione anticipata o di astensione obbligatoria dal lavoro», in tal modo sostanzialmente «negando [&#8230;] il diritto alla assunzione in servizio». Ne deriverebbe la violazione degli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost.<br /> 1.3.- L&#8217;art. 30 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha introdotto, al comma 1, una norma di «interpretazione autentica» dell&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull&#8217;autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).<br /> Quest&#8217;ultima disposizione, nel riferirsi al personale dell&#8217;Ufficio stampa dell&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;Assemblea legislativa regionale, prevedeva che, «[s]ino alla data di entrata in vigore dell&#8217;apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività  di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni», al personale dell&#8217;Ufficio stampa venissero attribuiti i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonchè l&#8217;equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.<br /> Con la norma di interpretazione autentica oggetto dell&#8217;impugnativa dello Stato, si è stabilito che l&#8217;accordo collettivo nazionale quadro (la cui entrata in vigore funge da spartiacque temporale per la definizione del regime giuridico ed economico del personale de quo) «è quello definito a seguito dell&#8217;apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018». La stessa norma impugnata ha poi aggiunto: «Rimane comunque ferma l&#8217;applicazione dei &#8220;profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonchè l&#8217;equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili&#8221; nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018».<br /> In sostanza, sostiene il Presidente del Consiglio dei ministri, il regime giuridico ed economico che la legge regionale del 2006 aveva transitoriamente applicato al personale dell&#8217;Ufficio stampa (quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti) rimarrebbe comunque vigente per tutti coloro che sono stati assunti prima del 21 maggio 2018, nonostante l&#8217;avverarsi della condizione risolutiva che era stata prevista dalla norma del 2006.<br /> Secondo il ricorrente, la norma impugnata avrebbe un contenuto innovativo (e non di mera interpretazione) dell&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006 e finirebbe «per cristallizzare il trattamento economico e giuridico applicabile al personale assunto in data anteriore al 21 maggio 2018». Nel ricordare che l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali presso gli uffici stampa «sono affidate alla contrattazione collettiva nell&#8217;ambito di una speciale area di contrattazione», secondo quanto prevede l&#8217;art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività  di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed Enti locali, in seguito alla privatizzazione, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l&#8217;uniformità  di tale tipo di rapporti. Quelli derivanti dalla legge statale sarebbero, pertanto, «limiti di diritto privato, fondati sull&#8217;esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l&#8217;uniformità  nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati». In tale quadro, si ricaverebbe il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici deve essere regolato mediante contratti collettivi, principio che si porrebbe quale limite alla potestà  legislativa regionale in materia.<br /> La disposizione impugnata, pertanto, risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., posto che, con riferimento al personale assunto entro il 21 maggio 2018, non si limiterebbe a rinviare alla contrattazione collettiva, ma specificherebbe essa stessa il trattamento economico che deve essere riconosciuto, facendo di tale disciplina «il frutto, non del libero esplicarsi dell&#8217;autonomia negoziale collettiva, bensì¬ dell&#8217;intervento del legislatore». Essa infatti «non dispone che il rapporto di lavoro di detto personale debba essere regolato dalla contrattazione collettiva, bensì¬ individua il trattamento che si deve applicare a quel personale», non consentendo che gli agenti negoziali rappresentativi delle categorie interessate possano contrattare alcunchè in proposito.<br /> 2.- Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del proprio Presidente pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso, previa disamina, nel merito, delle singole questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> 2.1.- Relativamente alla prima delle questioni sollevate, la Regione &#8211; nel lamentare «una sospetta sinteticità» del motivo complessivamente considerato &#8211; ha innanzitutto eccepito l&#8217;inammissibilità  della censura concernente la violazione, da parte dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto «generica» e non argomentata «in alcun modo».<br /> Nel merito, ha invocato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la regolamentazione delle modalità  di accesso al lavoro pubblico regionale rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni a norma dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (in specie, è citata la sentenza n. 380 del 2004).<br /> Quanto, poi, alle ulteriori censure ex artt. 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost., la Regione osserva che «è proprio l&#8217;art. 6, comma 1, del DPR n. 487 a consentire che la comunicazione al singolo ammetta l&#8217;equipollente della pubblicazione in G.U.», con ciò introducendo «il principio di libertà  delle forme e di adeguatezza». Del resto, aggiunge la resistente, l&#8217;art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile) ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità  legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni stesse.<br /> In definitiva, precisa la Regione, «nemmeno la norma statale esige la inderogabilità  della comunicazione del diario delle prove ai singoli candidati». In tale quadro, la disposizione regionale impugnata sarebbe «pienamente in sintonia con i principi desumibili dalle richiamate normative statali e rende per ciò solo adeguata la conoscibilità  dell&#8217;atto da parte di quanti, avendo avanzato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, siano giÃ  edotti della pendenza della procedura».<br /> 2.2.- La Regione resistente eccepisce, inoltre, la genericità , e quindi l&#8217;inammissibilità , delle censure avversarie anche con riguardo alla seconda questione sollevata, con riferimento all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui introduce il comma 9 del nuovo art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996 (concernente la natura meramente facoltativa dell&#8217;accertamento, rimesso alla commissione giudicatrice dei concorsi per l&#8217;assunzione di dipendenti regionali a tempo determinato, delle competenze informatiche dei candidati). Tale impugnazione non sarebbe in alcun modo argomentata e si limiterebbe «per lo pìù a mere affermazioni».<br /> Nel merito, la Regione ribadisce che le procedure di selezione del personale dipendente delle Regioni non andrebbero ascritte alla materia dell&#8217;ordinamento civile ma, collocandosi a monte dell&#8217;instaurando rapporto di impiego, rientrerebbero nella competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici regionali, ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost.<br /> Inammissibile, «in assenza di sviluppo, sia pur embrionale, delle argomentazioni», sarebbe poi il profilo di dedotta violazione degli artt. 3 e 51 Cost.<br /> Quanto alla censura che fa leva sull&#8217;art. 97 Cost., la Regione resistente &#8211; sul presupposto che, mediante tale censura, il ricorrente abbia voluto dolersi di una selezione non adeguata dei candidati, in spregio al principio di buon andamento &#8211; obietta che la norma impugnata riguarda solo le selezioni di personale a tempo determinato, laddove l&#8217;art. 37 del d.lgs. n. 165 del 2001, invocato quale norma interposta, farebbe riferimento solo alle procedure concorsuali per l&#8217;accesso a tempo indeterminato. Tale diversità  giustificherebbe, quindi, le diverse conoscenze richieste. Del resto, secondo la Regione, apparirebbe ragionevole rimettere alla discrezionalità  dell&#8217;amministrazione procedente la scelta di richiedere la valutazione delle cognizioni informatiche e linguistiche «in considerazione della durata dell&#8217;incarico da ricoprire e della mansione di maggiore o minore responsabilità  da occupare».<br /> 2.3.- Quanto, poi, ai commi 10 e 11 dell&#8217;art. 16 novellato, introdotti anch&#8217;essi dall&#8217;impugnato art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la Regione resistente riferisce che essi sono stati abrogati «nella seduta del Consiglio Regionale del 9 aprile u.s.». L&#8217;abrogazione, in effetti, risulta essere stata disposta dall&#8217;art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento». Ne deriverebbe, ad avviso della resistente, la cessazione della materia del contendere.<br /> 2.4.- Quanto, infine, alla terza questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la norma di interpretazione autentica di cui all&#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la Regione resistente, nella memoria di costituzione in giudizio, ha annunciato il proprio «intendimento» di «abrogare la norma», omettendo, pertanto, di svolgere difese.<br /> 3.- Con ricorso iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha successivamente impugnato l&#8217;intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica).<br /> Questa legge regionale &#8211; dopo che, con l&#8217;art. 1, comma 1, della coeva legge reg. Liguria n. 4 del 2019, era stata abrogata la norma di interpretazione autentica di cui all&#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 &#8211; ha introdotto una nuova disposizione di interpretazione autentica dell&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), della legge reg. Liguria n. 25 del 2006. Essa dispone quanto segue: «Alla lettera d) del comma 2 dell&#8217;articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull&#8217;autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: &#8220;sino alla data di entrata in vigore dell&#8217;apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività  di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni&#8221; si interpretano nel senso che l&#8217;accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell&#8217;apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali del 21 maggio 2018».<br /> In sostanza, la nuova norma di interpretazione autentica ha riprodotto la prima parte di quella precedente &#8211; ribadendo, quindi, che l&#8217;accordo collettivo nazionale quadro destinato a fungere da spartiacque temporale per il regime giuridico ed economico del personale dell&#8217;Ufficio Stampa deve considerarsi quello definito a seguito della sequenza contrattuale di cui alla citata dichiarazione congiunta n. 8 &#8211; mentre ne ha espunto la seconda parte, quella che aveva formato oggetto delle censure di incostituzionalità  dello Stato, di cui al ricorso iscritto al n. 41 del reg. ric. 2019.<br /> Ciò nondimeno, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che anche la sopravvenuta norma regionale del 2019 continui a presentare «un contenuto non limitato a una mera funzione interpretativa», essendo anch&#8217;essa diretta ad innovare il contenuto precettivo della disposizione del 2006. L&#8217;effetto della novella del 2019 sarebbe, infatti, quello di posticipare l&#8217;applicazione delle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro (da ora in avanti: CCNL) del comparto «Funzioni locali», per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018. Anche la nuova norma regionale, pertanto, si porrebbe in contrasto con il principio generale che riserva alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Ciò avverrebbe nel solco di quanto previsto, a livello statale, dalla legge n. 150 del 2000, con connotati di specialità  rispetto al d.lgs. n. 165 del 2001. Nell&#8217;ambito del processo di contrattualizzazione del lavoro pubblico, essa ha previsto una specifica area di contrattazione per gli addetti agli uffici stampa nella pubblica amministrazione. A sua volta &#8211; ricorda il ricorrente &#8211; l&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha ridotto a quattro i comparti di contrattazione collettiva nazionale nel pubblico impiego e ha previsto che, nell&#8217;ambito di tali comparti, possono essere istituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità .<br /> Le richiamate disposizioni statali sarebbero espressione della competenza esclusiva dello Stato nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico, anche in riferimento al personale di aree professionali specifiche, e della riserva di contrattazione collettiva. Ne deriverebbe l&#8217;illegittimità  dell&#8217;intervento normativo regionale, pur se caratterizzato da natura transitoria, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Si avrebbe, inoltre, una disparità  di trattamento tra dipendenti pubblici, in violazione del principio di eguaglianza di cui all&#8217;art. 3 Cost., insieme al «contrasto con i principi di imparzialità  e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all&#8217;articolo 97 Cost.».<br /> Del resto, aggiunge il ricorrente, la richiamata dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, lungi dall&#8217;escludere l&#8217;applicazione del medesimo CCNL al personale addetto agli uffici stampa, si sarebbe limitata a prevedere un&#8217;apposita sequenza contrattuale, ovvero «una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l&#8217;applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria». La disapplicazione del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, da parte del legislatore regionale, non sarebbe quindi, a giudizio del ricorrente, «neppure sotto il profilo letterale, compatibile con il contenuto della citata dichiarazione congiunta».<br /> 4.- Anche con riferimento al ricorso ora in esame, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del proprio Presidente pro tempore, chiedendo che la questione di legittimità  costituzionale sia dichiarata non fondata.<br /> La Regione evidenzia, anzitutto, la natura transitoria della disposizione contenuta nell&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), della legge reg. Liguria n. 25 del 2006. Tale disposizione, nell&#8217;attesa dell&#8217;entrata in vigore della fonte contrattuale nazionale, avrebbe chiarito che i profili professionali riguardanti i giornalisti dell&#8217;Ufficio stampa avrebbero dovuto essere disciplinati dal contratto collettivo valido per i giornalisti. A distanza di 18 anni dalla legge statale è stato firmato il CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, relativo al comparto «Funzioni locali», il cui art. 18-bis ha descritto il profilo professionale di giornalista addetto all&#8217;ufficio stampa di Regioni ed Enti locali.<br /> Tale art. 18-bis, tuttavia, riguarderebbe &#8211; secondo la Regione &#8211; solo l&#8217;inquadramento del personale da assumere presso gli uffici stampa regionali. Esso sarebbe quindi «inidoneo» a ricostruire correttamente la posizione economico-giuridica raggiunta dal personale giÃ  in servizio, come risulterebbe confermato anche dal tenore della dichiarazione congiunta n. 8 con la quale le parti firmatarie avrebbero convenuto di rimandare, ad apposita e futura sequenza contrattuale di raccordo, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 18-bis nei confronti del personale degli uffici stampa che, in via transitoria, era stato destinatario di una diversa disciplina contrattuale nazionale (come è accaduto proprio con riguardo ai dipendenti dell&#8217;Ufficio stampa oggetto delle norme regionali impugnate, cui è stato transitoriamente applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 2, lettera d, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006).<br /> Il tutto, quindi, si iscriverebbe nella cornice di quanto previsto dall&#8217;art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, ai fini dell&#8217;individuazione e della regolamentazione dei profili professionali indicati dalla contrattazione collettiva, nell&#8217;ambito di una speciale area di contrattazione separata con l&#8217;intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.<br /> Di conseguenza, a giudizio della Regione, il regime transitorio delineato dall&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006 non poteva dirsi cessato a seguito dell&#8217;entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. Con la norma di interpretazione autentica oggetto di impugnativa, la Regione si sarebbe limitata a trarre «le naturali conseguenze dalla volontà  delle parti come espressamente manifestata nella sede della contrattazione nazionale con la dichiarazione congiunta n. 8, volontà  orientata a dare attuazione al CCNL Funzioni Locali secondo una sequenza procedimentale a sè stante, che proprio la dichiarazione congiunta n. 8 descrive ed il successivo accordo sottoscritto anche con la FNSI andrà  a definire». In sostanza, quindi, la Regione non avrebbe assunto iniziative autonome, ma si sarebbe limitata a dare applicazione ad una volontà  emersa nella competente sede contrattuale nazionale. Ne deriverebbe il rispetto del riparto di competenze di cui all&#8217;art. 117 Cost.<br /> Del resto, aggiunge la Regione, «sotto il profilo pratico», l&#8217;applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro, specie laddove comporti nuovi inquadramenti di personale, non è affatto «automatica», poichè è necessaria l&#8217;adozione di «atti interni», e viene spesso definita in seguito a indicazioni fornite dall&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).<br /> In conclusione, l&#8217;impugnata norma di interpretazione autentica regolerebbe solo i rapporti di lavoro in essere, rimanendo fermo che l&#8217;assunzione di nuovo personale presso gli uffici stampa regionali avverrà  in esecuzione del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.<br /> 5.- A seguito del rinvio di entrambe le cause a nuovo ruolo, disposto con decreto presidenziale del 9 marzo 2020, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione Liguria, con memorie successivamente depositate, hanno ribadito, con riferimento a entrambi i ricorsi, le argomentazioni difensive giÃ  illustrate.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019, alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), nonchè, con successivo ricorso iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2019, l&#8217;intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica), deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 31, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br /> Quanto al primo dei ricorsi, lo scrutinio è limitato agli artt. 2, commi 1 e 2, e 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018.<br /> Resta riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni proposte con lo stesso.<br /> Il secondo dei due ricorsi riguarda una disciplina che, come verrà  chiarito pìù avanti, è strettamente connessa a quella dettata dall&#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018.<br /> I giudizi, così¬ delimitati, devono pertanto essere riuniti, in ragione della loro connessione oggettiva, per essere trattati congiuntamente e decisi con un&#8217;unica pronuncia.<br /> 2.- L&#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nel sostituire l&#8217;intero art. 6 della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull&#8217;assunzione agli impieghi regionali), ha disciplinato, nel novellato comma 1 di quest&#8217;ultimo, le modalità  di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l&#8217;accesso agli impieghi regionali.<br /> Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera l), 51, primo comma, e 97, quarto comma, Cost. Risulterebbe violata la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, posto che le forme di pubblicità  indicate dalla norma regionale non corrisponderebbero a quelle previste dall&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come richiamato dall&#8217;art. 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Inoltre, secondo il ricorrente, le forme di pubblicità  previste dall&#8217;art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 rappresenterebbero una «diretta attuazione» degli artt. 51 e 97 Cost., con conseguente violazione anche di tali parametri.<br /> 2.1.- La Regione Liguria ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione per genericità , in quanto essa risentirebbe di una «sospetta sinteticità» e la censura dedotta non sarebbe argomentata «in alcun modo».<br /> L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Le censure formulate dal ricorrente sono unitarie e denunciano, con sufficiente chiarezza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell&#8217;ordinamento civile, che includerebbe, nella prospettazione del ricorso, anche la disciplina delle forme di pubblicità  del calendario delle prove di esame, in quanto attinente al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e diretta espressione dei princÃ¬pi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost.<br /> 2.2.- Nel merito, la questione non è fondata.<br /> La norma regionale impugnata, che regola la pubblicazione del diario delle prove di concorso e le modalità  di convocazione dei candidati, rientra nella competenza legislativa residuale della Regione ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, Cost.<br /> Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la disciplina dei concorsi per l&#8217;accesso al lavoro pubblico è sottratta all&#8217;incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto giÃ  instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell&#8217;impiego pubblico regionale «rientrano nell&#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione» (ex multis, sentenza n. 126 del 2020, punto 5.1 del Considerato in diritto; sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4 del Considerato in diritto; sentenza n. 149 del 2012, punto 4.2 del Considerato in diritto).<br /> La precisazione delle modalità  con cui deve avvenire la pubblicazione del diario delle prove, nonchè la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l&#8217;accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni.<br /> Nel caso di specie, peraltro, questa competenza è stata esercitata dalla Regione Liguria adottando forme di pubblicità  che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità  in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale. Ãˆ prevista, infatti, la pubblicazione del diario nel sito istituzionale dell&#8217;ente, in coerenza con la regola generale dettata, in materia di pubblicità  legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi, dall&#8217;art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività  nonchè in materia di processo civile), facendo ricorso comunque, «[q]ualora il ridotto numero dei candidati lo consenta», alla comunicazione scritta personale ai singoli candidati. Nell&#8217;esercitare la propria competenza residuale, pertanto, la Regione non incorre neanche nella dedotta violazione degli artt. 51 e 97 Cost.<br /> 3.- L&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 è censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle parti in cui riscrive i commi 9, 10 e 11 dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996 (rubricato «Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato»).<br /> Il nuovo comma 9 dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996 stabilisce che, per le assunzioni «in tutte le categorie», «può essere previsto anche l&#8217;accertamento della conoscenza dell&#8217;uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pìù diffuse». Secondo il ricorrente, la previsione di un simile accertamento come facoltativo, e non come obbligatorio, determinerebbe la violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., avuto riguardo a quanto prevede la corrispondente normativa statale in tema di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui all&#8217;art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br /> 3.1.- La Regione Liguria ha, anche in questo caso, eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni, assumendo la genericità  delle censure statali, in quanto non argomentate e limitate «a mere affermazioni».<br /> L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> Le censure proposte dall&#8217;Avvocatura dello Stato, pur sintetiche, seguono un&#8217;argomentazione idonea a prospettare la dedotta invasione della competenza esclusiva statale, coerentemente sorretta dal richiamo agli artt. 3, 51 e 97.<br /> 3.2.- La questione non è fondata.<br /> In sede di concorso per accedere a impieghi regionali, la valutazione discrezionale circa la conoscenza da parte dei candidati delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pìù diffuse costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia dell&#8217;organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. Tale discrezionalità  non può che manifestarsi «nella fase anteriore all&#8217;instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell&#8217;organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive» (da ultimo, sentenza n. 241 del 2018).<br /> La disposizione della legge regionale in esame è da ricondurre alla competenza residuale della Regione (art. 117, quarto comma, Cost.). Nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità  in materia ben può la Regione calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato, affiancando le conoscenze informatiche ad altri requisiti ritenuti pertinenti per lo svolgimento delle mansioni dedotte nel contratto. La formulazione della disposizione impugnata, nel prevedere come meramente facoltativo l&#8217;accertamento delle conoscenze informatiche, consente all&#8217;amministrazione di valutarne l&#8217;effettiva necessità , in coerenza con i principi di parità  nell&#8217;accesso agli uffici pubblici e di buon andamento dell&#8217;amministrazione, sottesi agli invocati artt. 3, 51 e 97 Cost.<br /> 4.- L&#8217;art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, quale sostituito dall&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, stabilisce quanto segue: «Le assunzioni a tempo determinato avvengono per chiamata dei candidati nel rispetto dell&#8217;ordine di avviamento o graduatoria. Nel caso sia necessario assumere pìù dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l&#8217;assunzione per il periodo pìù lungo avviene nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l&#8217;ordine della graduatoria o dell&#8217;elenco».<br /> Secondo il ricorrente, questa disposizione confliggerebbe con gli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all&#8217;art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in quanto disciplinerebbe la fattispecie dello scorrimento delle graduatorie in modo difforme dalla normativa statale di riferimento.<br /> 4.1.- Nelle more del giudizio, la disposizione censurata è stata abrogata dall&#8217;art. 3 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 4, recante «Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento», con effetto dal 27 aprile 2019. La Regione, quindi, ha concluso per l&#8217;intervenuta cessazione della materia del contendere.<br /> Questa Corte ha costantemente affermato che lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere, purchè la modifica sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e la norma censurata non abbia, medio tempore, ricevuto applicazione (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 70 e n. 25 del 2020; ordinanza n. 140 del 2020).<br /> In sede di pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dell&#8217;intervenuta abrogazione della norma, ha dichiarato di non coltivare pìù alcun interesse per l&#8217;impugnazione. La Regione ha inoltre dichiarato che, durante il periodo di vigenza &#8211; peraltro assai breve (su quest&#8217;ultimo aspetto, sentenza n. 32 del 2015, punto 3.2 del Considerato in diritto) &#8211; la norma non ha ricevuto alcuna applicazione.<br /> Da queste convergenti allegazioni si deve pertanto desumere che esistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018.<br /> 5.- L&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 è impugnato anche nella parte in cui sostituisce il comma 11 dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996. La norma così¬ introdotta prevede quanto segue: «I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all&#8217;interdizione anticipata dal lavoro e all&#8217;astensione obbligatoria per maternità  hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell&#8217;Amministrazione al termine del predetto periodo».<br /> Secondo il ricorrente, questa disposizione violerebbe gli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost., in relazione all&#8217;art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità , a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in quanto, nel dettare «regole peculiari» per la fattispecie del «personale in aspettativa per maternità», finirebbe con l&#8217;introdurre una «discriminazione in ragione dello stato di gravidanza».<br /> 5.1.- Deve premettersi che, nelle more del giudizio, la norma impugnata è stata abrogata dall&#8217;art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019. La Regione Liguria ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell&#8217;intervenuta abrogazione.<br /> Non ricorrono in questo caso gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volontà  di non coltivare l&#8217;impugnazione proposta. Inoltre, non c&#8217;è evidenza alcuna della mancata applicazione, medio tempore, della norma impugnata. Essa, infatti, è rimasta in vigore per pìù di quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non può escludersi che l&#8217;effetto di discriminazione lamentato dallo Stato sia venuto in essere. Tanto basta per sostenere che non vi è cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 68 del 2018, punto n. 14.1 del Considerato in diritto, e n. 191 del 2017, punto n. 5.3 del Considerato in diritto).<br /> 5.2.- Nel merito, la questione è fondata.<br /> La norma impugnata richiama esplicitamente gli istituti del congedo obbligatorio di maternità , disciplinato dall&#8217;art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001 (norma che prevede, come condizione ordinaria, il «divieto di adibire al lavoro le donne» durante i due mesi precedenti la data presunta del parto &#8211; ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto &#8211; nonchè durante i tre mesi dopo il parto), e dell&#8217;interdizione anticipata dal lavoro, di cui all&#8217;art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 (disposizione che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternità , in caso di gravi o particolari motivi che sono valutati dalla Direzione territoriale del lavoro e dalla ASL).<br /> Essa prevede che, per i corrispondenti periodi di tempo, i candidati giÃ  inclusi in una graduatoria hanno «titolo» a permanervi e ad essere «richiamati» in caso di «ulteriore» utilizzo della graduatoria stessa. Il ricorrente assume che, in tal modo, si finisce per negare il diritto all&#8217;immediata assunzione in servizio dei candidati che, pur inclusi in graduatoria, si trovino nel periodo corrispondente al congedo per maternità , ovvero che godano dell&#8217;interdizione anticipata dal lavoro, poichè si posticipa l&#8217;accesso al lavoro al momento del successivo &#8211; ma solo eventuale &#8211; «ulteriore» scorrimento della graduatoria.<br /> Così¬ ricostruita, la disposizione censurata si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l&#8217;interesse primario dei minori. I principi giÃ  espressi da questa Corte, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità , nonchè alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del 2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995), devono, peraltro, seguendo il corso dell&#8217;evoluzione legislativa, considerarsi estesi al padre lavoratore, quando ricorrono le condizioni indicate dall&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. Secondo questa disposizione, in caso di morte o di infermità  grave della madre, ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest&#8217;ultimo ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente a quello del congedo obbligatorio di maternità .<br /> La previsione della legge della Regione Liguria secondo cui i candidati non possono essere immediatamente assunti, qualora si trovino nei periodi corrispondenti al congedo ovvero all&#8217;interdizione dal lavoro, è in contrasto con tutti i parametri evocati dal ricorrente, che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità , pìù volte enunciati da questa Corte. Tale disposizione, nel privare i candidati di una concreta possibilità  di immissione in ruolo, con la perdita dei connessi benefici giuridici ed economici, compromette il loro accesso all&#8217;impiego, nell&#8217;ipotesi in cui la graduatoria non divenga oggetto di «ulteriore» utilizzo. Ciò determina una palese discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità , che si sostanzia nella perdita di chance, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo.<br /> Deve, pertanto, essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l&#8217;art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996.<br /> 6.- Anche l&#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 forma oggetto delle censure di cui al primo dei due ricorsi di cui qui si discute. Con tale disposizione il legislatore regionale ha introdotto una norma di «interpretazione autentica» dell&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull&#8217;autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria). Essa interviene sul profilo professionale (e sul connesso «equivalente economico») attribuibile al personale dell&#8217;Ufficio stampa dell&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;Assemblea legislativa regionale. La norma di «interpretazione autentica» è impugnata dallo Stato per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto essa consisterebbe in una norma innovativa, e non di mera interpretazione, atta a cristallizzare il trattamento economico e giuridico applicabile al personale assunto in data anteriore al 21 maggio 2018, senza alcun rinvio alla contrattazione collettiva di settore (costituita, adesso, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Funzioni locali», per il periodo 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018).<br /> Successivamente alla proposizione del primo ricorso, la norma impugnata è stata abrogata dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Liguria n. 4 del 2019. L&#8217;art. 1 della coeva legge reg. Liguria n. 5 del 2019, tuttavia, ha contestualmente introdotto una nuova norma di interpretazione autentica, simile a quella abrogata, oggetto del secondo ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> In questo caso, l&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; nell&#8217;impugnare, con il secondo dei due ricorsi qui esaminati, l&#8217;intera legge regionale n. 5 del 2019 che, oltre all&#8217;art. 1, contiene anche l&#8217;art. 2, rubricato «Dichiarazione d&#8217;urgenza» &#8211; ha dedotto la violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la nuova norma di interpretazione autentica, quale introdotta dall&#8217;art. 1 della legge reg. Liguria n. 5 del 2019, comporterebbe la disapplicazione, in parte qua, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018. Secondo il ricorrente, da ciò deriverebbe una disparità  di trattamento tra dipendenti pubblici, oltre che la violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento della pubblica amministrazione.<br /> 6.1.- Quanto all&#8217;ammissibilità  della questione sollevata sull&#8217;intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019, si deve porre in evidenza che l&#8217;impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri investe l&#8217;intera legge regionale, composta, come giÃ  detto, da due articoli. Anche se le doglianze si riferiscono al contenuto del solo art. 1, è di tutta evidenza che i due articoli sono tenuti insieme da un forte e coerente nesso, tanto da non ingenerare incertezze circa il contenuto delle censure (da ultimo, sentenza n. 128 del 2020).<br /> Questa Corte ha chiarito che se «è inammissibile l&#8217;impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità  delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità», sono, invece, ammissibili «le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure» (tra le tante, sentenze nn. 143 e 128 del 2020, n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010).<br /> Questo è il caso della legge regionale impugnata, poichè l&#8217;art. 2, che prevede la precisazione del giorno della sua entrata in vigore, riveste una funzione meramente accessoria rispetto al contenuto dell&#8217;art. 1 (sentenze n. 128 del 2020, n. 14 del 2017 e n. 201 del 2008).<br /> 6.2.- Nel passare al merito, si impone un breve inquadramento delle questioni sollevate.<br /> 6.2.1.- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività  di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), prevede all&#8217;art. 9 che le pubbliche amministrazioni possono dotarsi di un ufficio stampa che svolge attività  indirizzata ai mezzi di comunicazione di massa. A norma del comma 2 dell&#8217;art. 9, il personale degli uffici stampa è iscritto all&#8217;albo nazionale dei giornalisti ed è costituito da dipendenti di amministrazioni pubbliche, anche in comando o fuori ruolo (ovvero, da personale estraneo alla p.a.).<br /> Il comma 5 dell&#8217;art. 9 ha, inoltre, stabilito che l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale in questione «sono affidate alla contrattazione collettiva nell&#8217;Ã mbito di una speciale area di contrattazione, con l&#8217;intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti». Per molti anni successivi al varo della legge, tale «speciale area di contrattazione» non è stata creata. Alcune Regioni &#8211; tra queste la Liguria &#8211; hanno stabilito pertanto di applicare le previsioni del vigente contratto collettivo dei giornalisti, stipulato dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI). L&#8217;art. 29, comma 2, lettera d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006, con specifico riguardo al personale dell&#8217;Ufficio stampa della Presidenza dell&#8217;Assemblea legislativa regionale, ha stabilito che, «[s]ino alla data di entrata in vigore dell&#8217;apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività  di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni», sono attribuiti a quel personale «i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonchè l&#8217;equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili».<br /> In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto «Funzioni locali», per il triennio 2016-2018 (d&#8217;ora innanzi: CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018). Tale contratto, all&#8217;art. 18-bis, ha istituito i nuovi profili per le attività  di comunicazione e informazione delle amministrazioni locali. Al tempo stesso, la allegata dichiarazione congiunta n. 8 ha preso in considerazione la situazione di quel personale «al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria», e ha quindi stabilito, per tale personale, di rimandare ad «apposita sequenza contrattuale» la «specifica regolazione di raccordo» atta a disciplinare l&#8217;applicazione delle norme di cui all&#8217;art. 18-bis.<br /> 6.2.2.- In tale quadro si collocano le due norme regionali oggetto dell&#8217;impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> Con la norma di «interpretazione autentica» di cui all&#8217;art. 30, comma 1, della legge regionale n. 29 del 2018 (impugnata con il primo dei due ricorsi in decisione), il legislatore ligure ha stabilito che l&#8217;inciso «sino alla data di entrata in vigore dell&#8217;apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività  di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni» (espressione contenuta nel secondo periodo della lettera d del comma 2 dell&#8217;art. 29 della legge reg. Liguria n. 25 del 2006), deve essere inteso «nel senso che l&#8217;accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell&#8217;apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018». In tal modo, si è disposta l&#8217;applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l&#8217;entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.<br /> Lo stesso art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha altresì¬ stabilito, nella seconda parte, quanto segue: «Rimane comunque ferma l&#8217;applicazione dei &#8220;profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonchè l&#8217;equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili&#8221; nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato anteriormente alla data del 21 maggio 2018». Si è così¬ confermata per tale personale l&#8217;applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche per il periodo successivo all&#8217;entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo preannunziata dalla dichiarazione congiunta n. 8 di cui al CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018.<br /> Con la successiva disposizione di cui all&#8217;art. 1 della legge regionale n. 5 del 2019 (oggetto del secondo ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri) la Regione Liguria, abrogato l&#8217;intero comma 1 dell&#8217;art. 30 della legge regionale n. 28 del 2019, ne ha riproposto in modo identico la prima parte, con l&#8217;effetto di confermare l&#8217;applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l&#8217;entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ma pur sempre fino all&#8217;entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo menzionata dalla dichiarazione congiunta n. 8. Non è stata, invece, pìù riprodotta la (giÃ  abrogata) seconda parte della stessa disposizione, che manteneva fermo, per il personale assunto prima del 21 maggio 2018, il regime dettato dalla contrattazione collettiva dei giornalisti.<br /> Il quadro normativo si completa poi, a livello statale, con la novella introdotta dall&#8217;art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Si tratta del nuovo comma 5-bis dell&#8217;art. 9 della legge n. 150 del 2000, che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2020, quanto segue: «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all&#8217;entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell&#8217;amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se pìù favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità  e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».<br /> Come recentemente affermato da questa Corte, tale novella legislativa «deve intendersi riferita unicamente ai rapporti di lavoro dei singoli soggetti, ancorchè la loro regolazione con il contratto di lavoro giornalistico abbia trovato fonte e ragione in normative regionali, che tale applicazione espressamente autorizzavano, mentre non potrebbe intendersi quale ratifica di tali leggi regionali anche al fine di autorizzazione della spesa da parte dell&#8217;ente locale» (sentenza n. 112 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto).<br /> 6.3.- Alla luce del quadro normativo qui ricostruito nei suoi tratti essenziali, le due questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono fondate.<br /> Con riferimento a leggi regionali simili a quelle oggi sub iudice, questa Corte ha affermato che l&#8217;applicazione a una categoria di personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vÃ¬ola l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto «[l]a disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra [&#8230;] nella materia &#8220;ordinamento civile&#8221; e spetta in via esclusiva al legislatore nazionale». Viene, infatti, in considerazione un rapporto di lavoro che, a seguito della privatizzazione, «è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva, espressamente regolata dall&#8217;art. 2» del d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza n. 10 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto).<br /> L&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, prevede, al comma 2, ultimo periodo, che «[n]ell&#8217;ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità». Proprio alla luce di tale previsione, il CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione, con la conseguenza che «la legge impugnata vÃ¬ola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego» (sentenza n. 10 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto).<br /> Anche le disposizioni regionali censurate, nello stabilire le condizioni di perdurante applicabilità  della contrattazione collettiva dei giornalisti, in luogo di quella del comparto «Funzioni locali», determinano l&#8217;effetto di rendere applicabile un contratto collettivo che non coincide con quello indicato dalla fonte a ciò deputata, con conseguente violazione delle prerogative statali in materia (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.)<br /> Nè a considerazioni diverse può condurre la natura solo transitoria delle norme impugnate (ovvero, l&#8217;avvenuta abrogazione dell&#8217;art. 30, comma 1, seconda parte, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che regolava l&#8217;applicazione del contratto collettivo dei giornalisti per il personale assunto antecedentemente al 21 maggio 2018), poichè la contrattazione collettiva cui rinvia la legislazione statale non è derogabile neanche in via provvisoria.<br /> Queste conclusioni, ribadite dalla giÃ  citata sentenza n. 112 del 2020 (punto 12 del Considerato in diritto), chiariscono che è la contrattazione collettiva di settore la sede in cui si adottano le soluzioni pìù consone per regolamentare l&#8217;attività  dei giornalisti alle dipendenze della pubblica amministrazione.<br /> Si deve pertanto dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell&#8217;intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019. Restano assorbiti gli ulteriori parametri evocati dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 41 del 2019;<br /> riuniti i giudizi;<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), nella parte in cui ha sostituito l&#8217;art. 16, comma 11, della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull&#8217;assunzione agli impieghi regionali);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell&#8217;intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica);<br /> 3) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 4) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l&#8217;art. 16, comma 9, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l&#8217;art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Silvana SCIARRA, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5425</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2020-n-5425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2020-n-5425/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5425</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Stefano Toschei, Consigliere, Estensore; (Università  Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Diego Vaiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, lungotevere Marzio, n. 3 contro la dottoressa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2020-n-5425/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Stefano Toschei, Consigliere, Estensore;  (Università  Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Diego Vaiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, lungotevere Marzio, n. 3 contro la dottoressa Giuliana B., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Sorrentino, Silvia Felicetti, Antonietta Marsaglia e Laura Palumbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, lungotevere delle Navi, n. 30 e nei confronti della dottoressa Cristina V., non costituita in questo grado di giudizio)</span></p>
<hr />
<p>il CdS perimetra i compiti della p.A., in sede di ottemperanza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; annullamento di un atto &#8211; rinnovato esercizio della funzione amministrativa &#8211; limiti e condizioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Quando l&#8217;Amministrazione rinnova l&#8217;esercizio delle sue funzioni dopo l&#8217;annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l&#8217;interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall&#8217;Amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell&#8217;ottemperanza, lamentando la violazione o la elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità  nella rinnovata determinazione; il giudice dell&#8217;ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all&#8217;ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell&#8217;azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell&#8217;ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall&#8217;amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità , con la conseguente improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità  dell&#8217;atto gravato). Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità , il giudice dispone la conversione dell&#8217;azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, del c.p.a. .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/09/2020<br /> <strong>N. 05425/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 09876/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 9876 del 2019, proposto dall&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Diego Vaiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la dottoressa Giuliana B., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Sorrentino, Silvia Felicetti, Antonietta Marsaglia e Laura Palumbo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, lungotevere delle Navi, n. 30;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> della dottoressa Cristina V., non costituita in questo grado di giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 24 ottobre 2019 n. 2220, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio della dottoressa Giliana B. nonchè i documenti prodotti;<br /> Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 (svolta secondo la disciplina prevista dall&#8217;art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> <em>Premesso che</em> la presente controversia, nella sede d&#8217;appello, muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 24 ottobre 2019 n. 2220 con la quale è stato accolto il ricorso (n. R.g. 1331/2019) proposto dalla dottoressa Giliana B. per ottenere la corretta esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 3 giugno 2019 n. 1269 e, per l&#8217;effetto, è stata dichiarata <em>&#8220;(&#038;) la nullità  della delibera del Consiglio di Facoltà  di Scienze linguistiche e letterature straniere dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore n. 26/2019</em>&#8221; ed è stato ordinato <em>&#8220;(&#038;) all&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore di dare integrale esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia &#8211; Milano, Sez. III, 3 giugno 2019, n. 1269, ai sensi e nei termini di cui in motivazione</em>&#8220;, disponendo la nomina, in caso di perdurante inadempimento, del Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Milano quale Commissario <em>ad acta</em>;<br /> <em>Appurato che</em>, in estrema sintesi (e seguendo anche la ricostruzione dei fatti offerta dalla documentazione prodotta dalle parti in entrambi i gradi del presente giudizio), la vicenda contenziosa oggetto dell&#8217;appello qui in esame può riassumersi come segue:<br /> &#8211; il Consiglio di Facoltà  dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore, con la delibera n. 16 del 17 giugno 2015, proponeva di attivare una procedura di chiamata diretta <em>ex </em>art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240 per un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/L1 &#8211; Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana &#8211; settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 &#8211; Letteratura inglese, presso la Facoltà  di Scienze linguistiche e letterature straniere del suddetto Ateneo;<br /> &#8211; in base alla previsione contenuta nell&#8217;art. 11 del &#8220;<em>Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità  interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato</em>&#8221; nella delibera di cui sopra veniva specificamente individuata la tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico sulla cui base valutare le candidature;<br /> &#8211; all&#8217;esito della procedura di valutazione veniva chiamata a ricoprire l&#8217;incarico la dottoressa Cristina V.;<br /> &#8211; impugnati gli atti dalla dottoressa Giuliana B., che aveva presentato la propria candidatura, questi venivano annullati dal TAR per la Lombardia che accoglieva il ricorso, con sentenza n. 2440/2015, ritenendo fondate le censure relative alla mancata pubblicità  della procedura sul sito dell&#8217;Ateneo, in violazione dell&#8217;art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 ed alla mancata considerazione del <em>curriculum </em>della ricorrente;<br /> &#8211; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1856/2017, confermava la suddetta sentenza di primo grado, precisando (al punto 9) che &#8220;<em>il procedimento dovrà  rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio</em>&#8220;;<br /> &#8211; con delibera del Consiglio di Facoltà  n. 23 del 25 ottobre 2017, l&#8217;Università  rinnovava il procedimento di chiamata diretta all&#8217;esito del quale, effettuata la valutazione dei titoli delle due candidate V. e B., il predetto Consiglio proponeva la chiamata della dottoressa V., che era confermata con il decreto rettorale n. 4150 del 29 gennaio 2018;<br /> &#8211; in precedenza rispetto alla conclusione del procedimento &#8220;a chiamata&#8221; e, comunque, dopo il suo avvio, la dottoressa B. proponeva ricorso al TAR per la Lombardia per ottenere l&#8217;ottemperanza delle sentenze del TAR per la Lombardia n. 2440/2015 e del Consiglio di Stato n. 1856/2017;<br /> &#8211; con sentenza n. 1014/2018 del 18 ottobre 2018, il TAR per la Lombardia dichiarava l&#8217;improcedibilità  del ricorso per l&#8217;ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse in quanto &#8220;<em>l&#8217;Amministrazione ha ottemperato alla decisione di questo Tar, confermata dal Consiglio di Stato, rinnovando la procedura (come precisato dal punto 9 della decisione del Consiglio di Stato), il cui esito è contestato con separato ricorso impugnatorio</em>&#8220;;<br /> &#8211; confermata la chiamata della dottoressa V., la dottoressa B. proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia per ottenere l&#8217;annullamento degli atti della seconda procedura di chiamata diretta nonchè per l&#8217;annullamento del Regolamento di Ateneo;<br /> &#8211; con la sentenza n. 1269/2019 il TAR per la Lombardia accoglieva il primo motivo di ricorso dedotto dalla dottoressa B.;<br /> &#8211; in particolare il TAR per la Lombardia ha ritenuto &#8220;<em>illegittimo l&#8217;operato</em> <em>dell&#8217;Università  Cattolica allorchè, in relazione alla procedura di chiamata diretta</em> <em>in esame, attivata per un posto di professore di II fascia, ai sensi dell&#8217;art. 24,</em> <em>comma 6, della legge n. 240/2010, anzichè limitarsi ad indicare il settore</em> <em>concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia</em> <em>dell&#8217;impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l&#8217;uso a meri fini informativi</em> <em>in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre</em> <em>procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, d.P.R.</em> <em>n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di</em> <em>valutazione del candidato.</em>&#8220;;<br /> &#8211; il Tribunale ha poi affermato che &#8220;<em>Tale modus operandi, a ben vedere, vÃ¬ola i principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità , non discriminazione e parità  di trattamento, «il cui consolidato radicamento nel tessuto dell&#8217;ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo» (così¬, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155; nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2500) (&#038;) Per tale procedura, reputa il Collegio come il suindicato criterio interpretativo imponga che l&#8217;indicazione di un eventuale profilo sia fatta «esclusivamente» tramite il riferimento ad uno o pìù settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010</em>&#8220;;<br /> &#8211; il Tribunale ha quindi concluso disponendo che &#8220;<em>Per le suesposte considerazioni, il ricorso come in epigrafe specificato va accolto e, per l&#8217;effetto, vanno annullate le delibere del Consiglio di Facoltà  n. 23 del 25 ottobre 2017 e n. 16 del 17 giugno 2015, nella parte in cui hanno specificato la «tipologia dell&#8217;impegno scientifico didattico» ai fini della valutazione del candidato da promuovere. Va del pari annullato il «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità  interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623, del 12/7/2017, nella parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà , richiede &#8211; all&#8217;art. 11, co. 2, lett. b) &#8211; «la tipologia dell&#8217;impegno scientifico e didattico richiesto</em>».<em> L&#8217;annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio</em>&#8220;;<br /> &#8211; nei confronti della sentenza n. 1269/2019 la dottoressa Cristina V. proponeva appello e nell&#8217;ambito di quel giudizio l&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore spiegava, a propria volta, appello incidentale;<br /> &#8211; la dottoressa B. proponeva, comunque, dinanzi al TAR per la Lombardia ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1269/2019, mentre questa Sezione del Consiglio di Stato non accoglieva l&#8217;istanza cautelare, proposta in sede di appello dalla dottoressa V. e volta ad ottenere la sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza n. 1269/2019;<br /> &#8211; successivamente ai fatti come sopra esposti, il Rettore dell&#8217;Università , con decreto n. 5733 del 30 settembre 2019 annullava il proprio decreto n. 4150 del 29 gennaio 2018 (con il quale la dott.ssa V. era stata chiamata a coprire il posto di professore di ruolo di II fascia messo a bando con &#8220;procedura a chiamata&#8221;) ed il Consiglio di Facoltà , nella seduta n. 26 del 4 ottobre 2019, deliberava di avviare una procedura valutativa comparativa ai sensi dell&#8217;art. 18 l. 240/2010 per la copertura del posto che era stato oggetto del bando per reclutamento con &#8220;procedura a chiamata&#8221;;<br /> &#8211; il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1269/2019 veniva accolto dal TAR per la Lombardia con la sentenza qui appellata (n. 2220/2019) in quanto: a) &#8220;<em>la delibera n. 23, del 25 ottobre 2017, contrariamente all&#8217;assunto della resistente, non è stata affatto annullata nella parte in cui dispone il riavvio della procedura di chiamata diretta a docente di II fascia &#8211; settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese</em>&#8220;; b) &#8220;<em>Deve, allora, concludersi sul punto che, per la concreta attuazione alla predetta pronuncia giurisdizionale, nel rispetto del dovere di leale cooperazione, l&#8217;Università  &#8211; lungi dal provvedere ad indire una procedura concorsuale nuova ed affatto diversa da quella avviata con le delibere nn. 16/2015 e 23/2017 &#8211; avrebbe dovuto dare seguito alla determinazione di «riavviare la procedura di chiamata diretta», di cui alla delibera n. 23, procedendo alla pubblicazione sul sito dell&#8217;Ateneo del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare ivi indicato, senza la specificazione della tipologia dell&#8217;impegno scientifico disciplinare, unico profilo della ridetta delibera oggetto di annullamento da parte di questo Tribunale</em>&#8220;; c) &#8220;<em>Da quanto sin qui esposto consegue che, la deliberazione n. 26, da ultimo adottata dall&#8217;Università , in data 4 ottobre 2019, basandosi &#8211; stando alle argomentazione della difesa resistente &#8211; sull&#8217;erroneo presupposto che fosse stata annullata l&#8217;intera procedura di chiamata e, con essa, anche la determinazione di riavvio della procedura di chiamata diretta, non soltanto, si pone in violazione ed elusione del dictum di cui alla sentenza n. 1269/2019, ma, avuto riguardo al comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;Ateneo nella vicenda per cui è causa, costituisce proprio «espressione di una gestione &#8211; a dir poco &#8211; ondivaga e contraddittoria del potere», come sopra stigmatizzata dall&#8217;Adunanza Plenaria, in quanto contrastante con il principio costituzionale del buon andamento oltrechè con i principi di correttezza e buona fede</em>&#8220;;<br /> &#8211; da qui l&#8217;appello da parte dell&#8217;Università  nei confronti della sentenza del TAR per la Lombardia n. 2220/2019;<br /> <em>Considerato che</em> il ricorso in appello nei confronti della sentenza del TAR per la Lombardia n. 2220/2019 è stato proposto dall&#8217;Università  appellante per i seguenti motivi:<br /> &#8211; in primo luogo perchè la sentenza n. 1269/2019, della quale si è chiesta la ottemperanza in primo grado, non è ancora definitiva, essendo stata fatta oggetto di appello (n. R.g. 6072/2019), ma è esecutiva <em>inter partes</em> solo perchè la sua efficacia non è stata sospesa nella sede cautelare, pur essendo stata proposta la relativa domanda (per effetto dell&#8217;ordinanza cautelare della Sezione n. 4140/2019), dal Consiglio di Stato. Tale circostanza comporta, dal punto di vista processuale che il giudizio di esecuzione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della sentenza n. 1269/2019 avrebbe dovuto essere disciplinato e condotto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 112, comma 2, lett. b) e 114, comma 4, lett. c) c.p.a. che riconoscono al giudice dell&#8217;ottemperanza, proprio nei casi di esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, la possibilità  di determinare le misure esecutive non irreversibili, anche considerando &#8220;<em>inefficaci</em>&#8221; gli atti emessi dall&#8217;Amministrazione che siano ritenuti elusivi o in violazione della pronuncia giurisdizionale, tenendo comunque conto degli effetti che ne derivano. Da ciò deriva, evidentemente, l&#8217;errore in cui è incorso il primo giudice, nel caso in esame, essendosi spinto a dichiarare nulli gli atti adottati dall&#8217;Università  in esecuzione della sentenza n. 1269/2019, potendo assegnarsi la massima conseguenza patologica della nullità  ai soli atti elusivi di sentenze passate in cosa giudicata (e non solo esecutive <em>inter partes</em> in attesa del giudizio di appello) per come espressamente stabilisce il comma 4, lett. b) dell&#8217;art. 114 c.p.a.;<br /> &#8211; fermo quanto sopra, la dichiarazione di nullità , per elusione del disposto della sentenza n. 1269/2019, nei confronti della delibera n. 26/2019 del Consiglio di Facoltà  dell&#8217;Università , che peraltro è stata dichiarata tale senza che fosse formalmente impugnata dalla ricorrente B., è errata anche nel merito. Ad avviso del primo giudice l&#8217;Università  avrebbe dovuto condurre, in sede di esecuzione della sentenza n. 1269/2019, una attività  interpretativa del <em>decisum</em> della ottemperanda sentenza del TAR per la Lombardia caratterizzata dai seguenti passaggi: a) l&#8217;Università  avrebbe dovuto limitare l&#8217;annullamento alle delibere di avvio della procedura di chiamata diretta alla parte in cui esse avevano specificato la tipologia dell&#8217;impegno scientifico didattico; b) nel rispetto del dovere di leale collaborazione, l&#8217;Università  avrebbe dunque dovuto riavviare la procedura di chiamata diretta, emendata della specificazione della tipologia dell&#8217;impegno scientifico disciplinare (unico profilo della delibera annullata con la sentenza n. 1269/2019 che sarebbe stato oggetto di annullamento da parte del TAR per la Lombardia con la ridetta sentenza). Ne consegue che la decisione assunta dal Consiglio di Facoltà  con la delibera n. 26/2019 di procedere alla copertura del posto mediante concorso pubblico (<em>ex </em>art. 18 l. 240/2010) e non pìù per &#8220;procedura di chiamata&#8221; si porrebbe, ad avviso del primo giudice, &#8220;<em>in violazione ed elusione del dictum di cui alla sentenza n. 1269/2019 e costituirebbe espressione di una gestione ondivaga e contraddittoria (&#038;)</em>&#8221; (così¬, testualmente, a pag. 16 dell&#8217;atto di appello), dimenticando perà², il medesimo primo giudice, che con la sentenza n. 1269/2019 il TAR per la Lombardia aveva annullato tutti gli atti della procedura (a chiamata) impugnati, ivi comprese alcune disposizione dei provvedimenti recanti la disciplina della procedura a chiamata per quell&#8217;Ateneo;<br /> &#8211; con la sentenza n. 1269/2019 il TAR per la Lombardia ha accolto soltanto il primo motivo di ricorso proposto dalla dottoressa B. (assorbendo gli altri dalla stessa dedotti in quella sede) enunciando la regola del divieto di inserire nelle procedure a chiamata specificazioni sulla tipologia dell&#8217;impegno scientifico disciplinare, le quali hanno uno scopo solamente informativo, come previsto in altre procedure concorsuali, pena la violazione del principio di imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa. La medesima sentenza, oltre a quanto sopra, null&#8217;altro ha indicato nè altra prescrizione a carico dell&#8217;Università  ha formulato, con la conseguenza che erra il primo giudice quando afferma (nella sentenza qui oggetto di appello n. 2220/2019) che &#8220;<em>(&#038;) il decisum da eseguire avrebbe incluso l&#8217;obbligo di rinnovazione della procedura, senza margini di scelta discrezionale in capo all&#8217;Università </em>&#8221; (così¬, testualmente, alle pagg. 19 e 20 dell&#8217;atto di appello);<br /> &#8211; da ultimo il primo giudice ha errato nel non considerare affatto &#8220;<em>la possibilità , rimessa o meno alla discrezionalità  dell&#8217;Università , di optare per la scelta di indire una nuova procedura concorsuale tra quelle contemplate dalla l. n. 240/2010</em>&#8220;, in quanto &#8220;<em>l&#8217;obbligo di conformarsi al comando giudiziale non incide sui tratti liberi dell&#8217;azione amministrativa (così¬ Cons. Stato, Ad. Plen. sent. 11/2016), sicchè l&#8217;elusione o violazione del decisum ricorre solo quando dal medesimo dictum derivi un obbligo puntuale, interamente desumibile dallo stesso</em>&#8221; (così¬ ancora, testualmente, a pag. 20 dell&#8217;atto di appello). Peraltro il giudice di primo grado non si è neppure soffermato a motivare, come invece sarebbe stato doveroso, su quali fossero le ragioni per cui una scelta ancor pìù garantista, tra quelle indicate come possibili dalla l. 240/2010 per il reclutamento dei professori universitari, rispetto alla &#8220;procedura a chiamata&#8221;, quale è quella della &#8220;procedura concorsuale&#8221; non fosse idonea a soddisfare l&#8217;assetto di rapporti definito dalla sentenza n. 1269/2019;<br /> <em>Dato atto che</em>, nel silenzio processuale della dottoressa Cristina V. (pure raggiunta dalla notifica del ricorso in appello), si è costituita nel presente grado di giudizio la dottoressa Giuliana B. che ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto dall&#8217;Università ;<br /> <em>Tenuto conto che</em> entrambe le parti costituite hanno prodotto ulteriori memorie, anche di replica nonchè note d&#8217;udienza, con le quali hanno confermato le opposte conclusioni giÃ  rassegnate nei precedenti atti processuali;<br /> <em>Ritenuto che</em> appare necessario, ad avviso del Collegio, richiamare i seguenti principi giurisprudenziali, in quanto essi tracciano, in modo plastico e dinamico, le linee guida della decisione del presente contenzioso:<br /> &#8211; in primo luogo va rammentato che le sentenze rese in primo grado dal giudice amministrativo sono esecutive, ancorchè appellate e, per l&#8217;esecuzione delle decisioni non sospese dal Consiglio di Stato, il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui agli artt. 112, comma 2, lett. b) e 114, comma 4, lett. c), c.p.a., con obbligo dell&#8217;amministrazione soccombente di assicurare nelle more del passaggio in giudicato della sentenza l&#8217;effettività  delle situazioni giuridiche definite nella sentenza stessa (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2011 n.5580);<br /> &#8211; successivamente va ribadito che, secondo l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con la decisione n. 2 del 15 gennaio 2013, quando l&#8217;amministrazione rinnova l&#8217;esercizio delle sue funzioni dopo l&#8217;annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l&#8217;interessato che si duole (anche) delle nuove conclusioni raggiunte dall&#8217;amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell&#8217;ottemperanza, lamentando la violazione o la elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità  nella rinnovata determinazione; il giudice dell&#8217;ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all&#8217;ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell&#8217;azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito ed ai poteri decisori; nel caso in cui il giudice dell&#8217;ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dall&#8217;amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità , con la conseguente improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella cioè volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità  dell&#8217;atto gravato).Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità , il giudice dispone la conversione dell&#8217;azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 2, del c.p.a. (cfr., da ultimo anche, Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2019 n. 875). Da ciò deriva che, qualora nel corso del giudizio di ottemperanza di una sentenza di primo grado non sospesa (e quindi efficace <em>inter partes</em>) l&#8217;amministrazione esegua la sentenza ottemperanda adottando nuovi provvedimenti, spetta al giudice dell&#8217;ottemperanza, indipendentemente dalla esplicita impugnazione degli stessi, stante l&#8217;ampio potere (di merito) rimesso al giudice dell&#8217;esecuzione, di valutare se questi ultimi siano stati adottati in elusione ovvero in violazione di giudicato, posto che la loro eventuale nullità  deve essere scrutinata <em>ex officio</em> dal giudice dell&#8217;esecuzione, anche al fine di ritenere improcedibile il giudizio di ottemperanza per l&#8217;intervenuta esecuzione della sentenza che ne è oggetto ovvero di dichiarare la cessata materia del contendere;<br /> &#8211; passando pìù puntualmente ai precedenti giurisprudenziali che impingono sulla questione centrale qui posta dall&#8217;Università  appellante e legata alla latitudine della discrezionalità  che l&#8217;amministrazione conserva nell&#8217;eseguire ilÂ <em>decisum</em> di una sentenza del giudice amministrativo e di quanto la portata di tale <em>decisum</em> condizioni l&#8217;esercizio del potere autoritativo, va rammentato che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, in sede di ottemperanza l&#8217;amministrazione è tenuta non solo ad uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice ed a determinarsi secondo i limiti impostile dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull&#8217;oggetto della pretesa. A questo riguardo la giurisprudenza afferma che è dovere dell&#8217;amministrazione, in sede di riesame della vicenda controversa, di essere particolarmente rigorosa nella verifica di tutti i possibili profili rilevanti, esaminando l&#8217;affare nella sua interezza e sollevando tutte le questioni che ritenga di interesse, dopo di ciò non potendo pìù tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili ancora non esaminati; ciò allo scopo di evitare che la realizzazione dell&#8217;interesse sostanziale possa essere frustrato dalla reiterazione di provvedimenti, basati sempre su inediti supporti motivazionali (così¬, esemplificativamente, Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011 n. 1415);<br /> &#8211; anche dal punto di vista sistematico, dunque, salvo il caso di una decisione che contenga un precetto dotato dei caratteri di puntualità  e precisione (propri ad esempio del titolo esecutivo), il giudicato di annullamento mantiene margini di discrezionalità  in capo all&#8217;amministrazione. Alla configurabilità  di differenti situazioni in sede di attività  di esecuzione del giudicato e dunque di rinnovo della funzione amministrativa, in esito ad un giudicato di annullamento di atti in precedenza emanati nell&#8217;esercizio della medesima funzione, corrisponde, del resto, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria; in particolare, in caso di adozione di atti emanati nell&#8217;esercizio di una funzione connotata da discrezionalità , l&#8217;afflizione dell&#8217;attività  da eventuali nuovi vizi dÃ  luogo a violazione od elusione del giudicato solo qualora l&#8217;atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; invece qualora i vizi ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all&#8217;autorità  amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configurano vizi di legittimità  denunziabili in via cognitoria-impugnatoria (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. III, 21 luglio 2015 n. 3592). Detto in altri termini, solo nel caso in cui dal giudicato scaturisca un obbligo così¬ puntuale da non lasciare margini di discrezionalità  in sede di rinnovazione, l&#8217;assunzione di provvedimenti in violazione di tale obbligo può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell&#8217;ambito dello stesso; se invece rimangono margini di discrezionalità , in cui sono stati esternati ulteriori e diversi motivi negativi, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza e gli atti successivamente emanati dall&#8217;amministrazione, pur riferiti ad un&#8217;attività  rinnovata ora per allora, sono soggetti all&#8217;ordinario regime di impugnazione, in quanto è configurabile solo un vizio di legittimità , rilevabile e prospettabile nelle sedi proprie (così¬, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2013 n. 2899);<br /> <em>Rilevato che</em>:<br /> 1) con la sentenza n. 1269/2019 il TAR per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla dottoressa B. limitandosi a scrutinare il primo motivo di gravame, ritenendolo fondato e assorbendo gli altri in quella sede proposti, con il quale la ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento dei verbali del Consiglio di Facoltà  n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 23 del 25 ottobre 2017, nella parte in cui hanno indicato la &#8220;<em>tipologia dell&#8217;impegno scientifico-didattico</em>&#8221; nonchè, di conseguenza l&#8217;atto a tale indicazione presupposto, vale a dire il Regolamento dell&#8217;Ateneo che disciplina &#8220;la procedura a chiamata&#8221; dei professori universitari (di cui al decreto rettorale n. 3623/2017) specificando che &#8220;<em>L&#8217;annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio</em>&#8220;;<br /> 2) il Consiglio di Facoltà  nella seduta del 4 ottobre 2019, con riferimento alla seconda questione posta all&#8217;ordine del giorno della seduta consiliare (vale a dire &#8220;provvedimenti per copertura a posto di II fascia per il settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana (settore scientifico disciplinare L-LIN/10 letteratura inglese&#8221;), ha deliberato di accogliere la seguente proposta del Preside: &#8220;<em>In considerazione delle vicende giudiziarie intercorse e della prioritaria necessità  di ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali fino ad oggi emessi, garantendo non solo la piena legittimità  e trasparenza della procedura, ma anche una scelta fondata su un&#8217;approfondita selezione di candidati, il preside propone di procedere alla copertura del posto mediante una procedura di valutazione comparativa ai sensi dell&#8217;art. 18 legge 240/2010</em>&#8220;;<br /> <em>Ritenuto pertanto che</em>, ad avviso del Collegio;<br /> a) la ottemperanda sentenza n. 1269/2019 del TAR per la Lombardia non conteneva un precetto puntuale ed espresso così¬ determinato da circoscrive l&#8217;esercizio del potere dell&#8217;Ateneo a dover necessariamente riattivare la &#8220;procedura a chiamata&#8221;, potendo invece l&#8217;Università  disporre anche di attuare una procedura concorsuale ancor pìù aderente a quei principi di trasparenza e di correttezza e che sia quindi idonea a &#8220;<em>garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati</em>&#8220;, precetti questi ultimi pìù volte richiamati nella stessa sentenza n. 1269/2019 per tratteggiare gli stretti ambiti di ammissibilità  e di legittimità  costituzionale delle disposizioni della l. 240/2010 che prevedono la &#8220;procedura a chiamata&#8221; oltre a quella concorsuale;<br /> 2) gli organi decisionali dell&#8217;Ateneo, annullando dapprima in autotutela (con decreto rettorale n. 5733 del 30 settembre 2019) la rinnovata nomina (con decreto n. 4150 del 29 gennaio 2018) della dottoressa V. all&#8217;esito della riedizione della &#8220;procedura a chiamata&#8221;, in esecuzione della sentenza del TAR per la Lombardia n. 1856/2017 e disponendo quindi, con la delibera consiliare del 4 ottobre 2019 l&#8217;avvio di una nuova procedura &#8220;a concorso&#8221;, hanno esercitato nuovamente il potere discrezionale dell&#8217;amministrazione avente ad oggetto la individuazione della procedura pìù opportuna per l&#8217;arruolamento di professori universitari, optando per il procedimento, indubbiamente, pìù garantista rispetto a quello precedentemente selezionato, tenuto conto delle opportunità  di modelli di selezione dei professori universitari dettati dalla l. 240/2010, in termini di rispetto dei principi di trasparenza e di <em>par condicio</em> degli aspiranti candidati, senza che si possano scorgere elementi impeditivi nei confronti di tale scelta nel <em>decisum</em> della sentenza n. 1269/2019 (semmai il contrario);<br /> 3) è indubbiamente vero che l&#8217;esecuzione di una sentenza di primo grado la cui esecutività  non è stata sospesa, durante la pendenza del giudizio di appello, deve conformarsi a criteri di prudenza e di massima conservazione delle utilità  riferibili alla posizione soggettiva vantata dalla parte vincitrice in primo grado, tuttavia per giungere alla <em>extrema ratio</em> della elusione (o peggio ancora della violazione) del <em>decisum</em> della sentenza di primo grado da eseguire, il giudice amministrativo chiamato a decidere sulla legittimità  degli atti adottati in esecuzione della sentenza ottemperanda deve assumere un analogo criterio di prudenza al fine di non svilire l&#8217;ambito di esercizio del potere dell&#8217;autorità  che non sia stato irrefutabilmente intaccato dalla sentenza ottemperanda;<br /> <em>Ritenuto dunque che</em>, in ragione di quanto sopra, il Collegio;<br /> 1) può considerare fondate le censure dedotte dalla Università  appellante nei confronti della sentenza del TAR per la Lombardia n. 2220/2019 nella parte in cui ha ritenuto nulla la delibera del Consiglio di Facoltà  di Scienze linguistiche e letterature straniere dell&#8217;Università  Cattolica del Sacro Cuore n. 26/2019;<br /> 2) deve, dunque, disporre la riforma della sentenza di primo grado qui oggetto di appello;<br /> 3) deve dichiarare, di conseguenza, improcedibile il ricorso di primo grado (n. R.g. 1331/2019);<br /> <em>Stimato di</em> poter compensare le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti controvertenti, sussistendo i presupposti di cui all&#8217;art. 92 c.p.a., per come espressamente richiamato dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a., in ragione della complessità  e peculiarità  della vicenda oggetto di giudizio;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (n. R.g. 9876/2019), lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. III, 24 ottobre 2019 n. 2220, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado (n. R.g. 1331/2019).<br /> Spese del grado di appello compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Giordano Lamberti, Consigliere<br /> Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2020-n-5425/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2020 n.5425</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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