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	<title>10/9/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/9/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a></p>
<p>Pres. Est. S. Romano L. Troiso (Avv. L. Servetti) contro la Provincia di Lucca, Ufficio Elettorale (Avv. R. Righi), Prefettura di Lucca (Avv. dello Stato) e nei confronti di D. Marcucci (non costituito) sull&#8217;autenticazione delle firme dei sottoscrittori di lista nelle elezioni di secondo grado dei Consigli Comunali e Provinciali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. S. Romano<br /> L. Troiso (Avv. L. Servetti) contro la Provincia di Lucca, Ufficio Elettorale (Avv. R. Righi), Prefettura di Lucca (Avv. dello Stato) e nei confronti di D. Marcucci (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autenticazione delle firme dei sottoscrittori di lista nelle elezioni di secondo grado dei Consigli Comunali e Provinciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Disciplina delle elezioni di II grado dei Consigli Provinciali &#8211; Legge 56/2014 &#8211; Invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme – Natura sostanziale e non formale – Consiglieri uscenti &#8211; Autenticazione &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. Di conseguenza l&#8217;autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della lista, non superabile dalla circostanza che il corpo elettorale, nelle elezioni provinciali, è costituito da consiglieri comunali eletti e dai consiglieri provinciali uscenti. Gli stessi, pur rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali abbisognano di un terzo soggetto che autentichi loro la firma (il silenzio della legge 56/2014 sul punto non può essere interpretato come deroga alla regola generale prescritta dall’art. 20 L. 15/68) deve pertanto ritenersi palesemente infondata la tesi, sostenuta dal ricorrente, che nelle elezioni di secondo grado, quali quelle di che trattasi, sia sufficiente l’autocertificazione delle candidature dei consiglieri comunali dato il loro status di pubblici ufficiali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2015, proposto da:<br />
Luigi Troiso, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Laura Servetti, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Provincia di Lucca Presidente, Ufficio Elettorale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso Roberto Righi in Firenze, Via Lamarmora 14;<br />
U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; </p>
<p>nei confronti di<br />
David Marcucci, consigliere comunale di Camaiore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento della Provincia di Lucca- Ufficio elettorale n. 6 del 4 settembre 2015, reso pubblico in pari data , con oggetto: elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale del 20 settembre 2015. Ricusazione della &#8220;Lista civica Menesini Presidente&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca Ufficio Elettorale e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Lucca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella pubblica udienza elettorale del giorno 10 settembre 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso:<br />
&#8211; il ricorrente, consigliere comunale presso il consiglio comunale del Comune di Viareggio, promotore della costituzione di una lista elettorale (denominata “Lista civica Menesini Presidente”) in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provincia<br />
&#8211; con il provvedimento impugnato si è disposto di non ammettere la lista alle elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale di Lucca, per le carenze ravvisate nella documentazione allegata alla lista, relative all’autentica della firma dei Sig.ri Tr<br />
&#8211; si è costituita in giudizio la Provincia di Lucca, con memoria e documenti depositati in data 8 settembre 2015, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio;<br />
si è costituita in giudizio la Prefettura UTG di Lucca, la quale, pur escludendo il proprio interesse a sostenere o contraddire l’atto impugnato in ragione della posizione di terzietà da essa rivestita, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.<br />
Considerato che:<br />
&#8211; come si evince dal provvedimento impugnato, l’esclusione della lista è stata determinata: a) dalla mancata attestazione degli estremi del documento con il quale l’autenticante ha accertato l’identità di colui che ha reso la dichiarazione e comunque dall<br />
&#8211; con il ricorso in esame, il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 21 e 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 comma 2 della Carta costituzionale; in particolare, premesso che il corpo eletto<br />
Ritenuto che il ricorso sia infondato e vada pertanto respinto per le ragioni che seguono:<br />
&#8211; le circostanze che emergono dal provvedimento impugnato non sono contestate dal ricorrente e pertanto (come peraltro risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa della Provincia), per quanto concerne tutti i soggetti sopra citati, le rispettive fi<br />
&#8211; l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (recante Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) dispone: <i>“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai ..…. nonché p<br />
&#8211; per quanto qui interessa, la legge dunque prescrive: a) che le norme sulle autenticazioni valgono anche per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56; b) che i consiglieri comunali possono eseguire le autenticazioni ove comunichino la propria<br />
&#8211; la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato 22 gennaio 2014 n. 282), anche di questa Sezione (sent. 2 maggio 2014 n. 690), &#8220;sulla scorta di consolidati principi&#8221; ha affermato: <i>&#8221; a) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei<br />
&#8211; il provvedimento impugnato ha fatto dunque corretta applicazione della legge n. 56/2014 e delle altre norme citate, nonché della Circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno (emessa a seguito dell’entrata in vigore della legge recante norme anche sul<br />
&#8211; pertanto, deve ritenersi palesemente infondata la tesi, sostenuta al ricorrente, che nelle elezioni di secondo grado, quali quelle di che trattasi, sia sufficiente l’autocertificazione delle candidature dei consiglieri comunali dato il loro status di pu<br />
&#8211; è evidente, infatti, la differenza tra attività di autenticazione delle sottoscrizioni tipica del pubblico ufficiale (consentita anche al consigliere comunale alle condizioni previste dalla legge) e partecipazione del consigliere comunale alla competizi<br />
&#8211; la tesi prospettata comporterebbe un radicale mutamento dell’ordinamento, inammissibile in specie nella materia elettorale, poiché il principio dell’autocertificazione della candidatura varrebbe per tutte le candidature interessanti pubblici ufficiali;-<br />
&#8211; per le ragioni esposte, il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della costituita Provincia di Lucca, nella misura di cui in dispositivo; spese compensate nei confronti della Prefettura di Lucca;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila) a favore della Provincia di Lucca; spese compensate nei confronti della Prefettura di Lucca.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente, Estensore<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Riccardo Giani, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/09/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-10-9-2015-n-1221/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2015 n.1221</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/9/2015 n.418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-10-9-2015-n-418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-10-9-2015-n-418/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-10-9-2015-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/9/2015 n.418</a></p>
<p>Pres. Est. Cavallari Ditta Lacutello Valeria (Avv.ti Gualtiero Marra, Leuci) c/ Università del Salento (Avvocatura dello Stato) sulla inapplicabilità delle previsioni dettate dagli art. 86 e 87 del codice degli appalti in materia di concessioni di servizi Contratti della P.A. – Concessione di servizi – ART. 86-87 cod. appalti –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-10-9-2015-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/9/2015 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-10-9-2015-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/9/2015 n.418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Cavallari<br /> Ditta Lacutello Valeria (Avv.ti Gualtiero Marra, Leuci) c/ Università del Salento (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla inapplicabilità delle previsioni dettate dagli art. 86 e 87 del codice degli appalti in materia di concessioni di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Concessione di  servizi – ART. 86-87 cod. appalti – Applicabilità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessioni di servizi non trovano applicazione le previsioni dettate in tema di appalti pubblici salve quelle espressione di principi generali tra le quali non possono annoverarsi quelle di cui agli artt. 86- 87 cod. appalti, le quali non rientrano tra i principi generali a tutela della concorrenza ma perseguono finalità di tutela dei lavoratori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2015, proposto da:</p>
<p>Ditta Lucatello Valeria, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Gualtiero Marra, Stefania Leuci, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Universita&#8217; del Salento, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; <br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>I&#038;B Multiservice Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Pepe, Francesca Giannelli, con domicilio eletto presso Alberto Pepe in Lecce, Via Augusto Imperatore 16; <br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;Università del Salento di cui al decreto direttoriale n. 199 del 10.7.2015 di affidamento a I &#038; B Multiservice srl della concessione del servizio bar ristoro di cui al Lotto n. 2 (Bar La Stecca Facoltà di Ingegneria), del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, delle note prot. n. 57353 del 13.7.2015, prot. n. 39493 del 5.6.2015 e del verbale allegato, prot. n. 4523 del 17.6.2015 del Capo Area Affari Negoziali, di tutti i verbali della Commissione di gara, ove occorra della gara nella sua interezza, a partire dalla lex di gara, per il risarcimento dei danni, per la caducazione e/o dichiarazione di inefficacia del contratto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; del Salento e di I&#038;B Multiservice Srl;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dallaparte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Roberto G. Marra, Alessandro Leuci, in sostituzione di Stefania Leuci, Grazia Matteo, Alberto Pepe, Francesca Giannelli;</p>
<p>&#8211; ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:<br />
a) con riferimento al primo motivo di gravame, trattandosi di concessioni di servizi, non trovano applicazione, di massima, le previsioni dettate in tema di appalti pubblici (cfr. art. 30 d. lgs. n. 163/06), salve quelle espressione di principi generali, tra le quali non possono annoverarsi quelle di cui agli artt. 86-87 cod. appalti, le quali nonrientrano tra i principi generali a tutela della concorrenza, ma perseguono la finalità specifica di tutela dei lavoratori;<br />
b) con riferimento al secondo motivo di gravame, rileva il Collegio che dai verbali di causa emerge che nessun punteggio è stato attribuito dall’Amministrazione in relazione alle caratteristiche fisiche dei locali. Se ne deduce che le migliorie offerte dalla controinteressata non sono state determinanti al fine del conseguimento di un punteggio maggiore rispetto a quello ottenuto sul punto dalla ricorrente, sicché la relativa censura non sembra superare la prova di resistenza;<br />
c) con riferimento al terzo motivo di gravame (mancata sottoposizione a verifica di anomalia da parte dellastazione appaltante), trattasi di motivo che impinge inammissibilmente nelle scelte discrezionali dell’Amministrazione, la quale non aveva l’obbligo di attivare il relativo procedimento, stante la presenza di offerenti in numero inferiore a cinque (cfr. art. 86 co. 4 cod. appalti);<br />
d) infine, del tutto generiche appaiono le censure oggetto dell’ultimo motivo di gravame, atteso che la lex specialis prevede una indicazione analitica di punteggi (40 per l’offerta tecnica e 60 per quella economica), rispetto alla qualenon emergono palesi indici di irrazionalità, illogicità, ecc, che soli consentono il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative;<br />
&#8211; ritenuto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;<br />
&#8211; ritenuto di fissare udienza pubblica per il 10.12.2015;<br />
&#8211; ritenuto di compensare le spese della presente fase;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima,<br />
rigetta la domanda di tutela cautelare.<br />
Fissa udienza pubblica, per l’esame di merito della controversia, per il 10.12.2015.<br />
Compensa le spese della presente fase.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />
Patrizia Moro, Consigliere<br />
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/09/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-10-9-2015-n-418/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 10/9/2015 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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