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	<title>10/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.914</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-9-2012-n-914/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-9-2012-n-914/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-9-2012-n-914/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.914</a></p>
<p>M.L. Calveri – Presidente, A. Andolfi – Estensore sulla nullità della clausola del bando di gara che, prevede a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui all&#8217;abrogata l. n. 46/1990 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.243-bis ult. comma, d.lg. n.163 del 2006 – Norma meramente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-9-2012-n-914/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.914</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-9-2012-n-914/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.914</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.L. Calveri – Presidente, A. Andolfi – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità della clausola del bando di gara che, prevede a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui all&#8217;abrogata l. n. 46/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.243-bis ult. comma, d.lg. n.163 del 2006 – Norma meramente processuale – Interpretazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Bando di gara – Busta contenente l’offerta – Mancanza della chiusura con ceralacca e sigillo personalizzato, nonché della sottoscrizione su tutti i lembi, anche quelli preincollati – Causa di esclusione – Contrasto con l’art.46 comma 1-bis, d.lg. n.163 del 2006.	</p>
<p>3. – Contratti della p.a. – Bando di gara – Dichiarazione ex art.38 comma 1 lett. m-ter), d. lg. n.163 del 2006 – Nei confronti del direttore tecnico – Mancata previsione – Non è illegittimo. 	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Busta apposita nella quale inserire la documentazione amministrativa – Omessa predisposizione – Non integra ipotesi ex art.46 comma 1-bis, d. lg. 163 del 2006 – Effetti.	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Bando di gara – Requisiti ex l. n.46 del 1990 – Possesso a pena di esclusione – Legge abrogata – Clausola – Nullità – Contestazione entro i termini ex art.31 comma 4, c.p.a.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, l&#8217;art. 243-bis ult. comma, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, lungi dall&#8217;imporre l&#8217;impugnazione del diniego di autotutela, è norma meramente processuale, volta ad assicurare che la necessaria impugnazione del provvedimento lesivo e quella soltanto eventuale, secondo i principi generali del diniego di autotutela, siano trattate nell&#8217;ambito di un simultaneus processus.	</p>
<p>2.  In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, la mancanza della chiusura con ceralacca e sigillo personalizzato, nonché della sottoscrizione su tutti i lembi, anche quelli preincollati, della busta contenente l’offerta, non integra una causa di esclusione prevista dall’art. 46 comma 1-bis, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, anche se detta formalità è prevista a pena di esclusione dal bando di gara, quando l’offerta è stata inserita in una busta sigillata e tale busta è stata debitamente inserita nel plico principale, a sua volta sigillato.	</p>
<p>3. In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, non può essere considerato illegittimo il bando di gara che non ha previsto l’obbligatorietà della dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, nei confronti del direttore tecnico, essendo facoltà della stazione appaltante controllare il possesso di tutti i requisiti di carattere generale anche dopo l’espletamento della gara.	</p>
<p>4. In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, l’omessa predisposizione di una busta apposita nella quale inserire la documentazione amministrativa non integra una delle ipotesi astrattamente contemplate dall’art. 46 comma 1-bis, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, non essendo pregiudicate né la segretezza dell’offerta né l’integrità del plico; pertanto, è illegittimo il bando di gara, nella parte in cui commina l’esclusione per il concorrente che non abbia inserito la documentazione nella busta A, chiusa, sigillata e controfirmata.	</p>
<p>5. E’ illegittimo il bando di gara nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui alla l. 5 marzo 1990 n.46, art. 1, lett. A, B, D, trattandosi di normativa abrogata; infatti, si è in presenza di una clausola di impossibile applicazione e quindi nulla, con la conseguenza che, pur configurando una clausola escludente, la nullità può essere contestata nei termini di cui all’art.31 comma 4, cpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2011, proposto da:<br />
C.G.M.Impianti S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cosentini, Stanislao De Santis, con domicilio eletto presso Armando Guarany in Catanzaro, piazza Matteotti N.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Crosia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Elettromeccanica F.Lli Cetera L. e R. S.n.c., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Terenzio Fulvio Ponte, con domicilio eletto presso Raimondo Garcea in Catanzaro, via Burza, 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del verbale di gara del 12/07/2011, cup n. h12t11000040004 &#8211; cig n. 2684897f14, con il quale l&#8217;odierna ricorrente veniva esclusa dalla gara mediante procedura aperta, indetta dal comune di Crosia ai fini dell&#8217;affidamento, per un importo complessivo a base d&#8217;asta di e 177.000,00 iva esclusa e per la durata di anni due del &#8220;servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettromeccanici delle stazioni di sollevamento fognario e del depuratore comunale&#8221;;<br />	<br />
b) del bando di gara, approvato con determinazione n. 29 del 08/06/2011 limitatamente alla seconda parte del punto c) delle &#8220;ulteriori avvertenze&#8221;;<br />	<br />
nonché dell&#8217;avviso pubblicazione risultati di gara del 14/07/2011 del comune di crosia &#8211; settore n. 4 tecnico, con il quale veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria la elettromeccanica f.lli Cetera l. e r. s.n.c. e altresì di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Elettromeccanica F.Lli Cetera L. e R. S.n.c.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 luglio 2012 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>1. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione, proveniente dalla controinteressata, di inammissibilità del ricorso principale per omessa impugnazione del diniego implicito di autotutela di cui all’art. 243 bis codice contratti pubblici; la disposizione di cui all&#8217;art. 243 bis, ultimo comma, d.lgs. n. 163 del 2006, a mente del quale “il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all&#8217;atto cui si riferisce, ovvero, se quest&#8217;ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti”, lungi dall&#8217;imporre l&#8217;impugnazione del diniego di autotutela, è norma meramente processuale, volta ad assicurare che la necessaria impugnazione del provvedimento lesivo e quella soltanto eventuale, secondo i principi generali del diniego di autotutela, siano trattate nell&#8217;ambito di un simultaneus processus (T.A.R. Aosta Valle d&#8217;Aosta sez. I, 17 febbraio 2012, n. 16).<br />	<br />
2. Nel merito, considerato che con il ricorso incidentale si intende, tra l’altro, far venir meno la legittimazione ad agire della ricorrente principale, deducendo cause di esclusione dalla gara diverse da quelle applicate dalla stazione appaltante ed impugnate con il ricorso principale, deve procedersi innanzitutto alla decisione di tali motivi, dedotti con il ricorso incidentale, prima di decidere il ricorso principale, per ragioni di economia processuale.<br />	<br />
3. Deve ritenersi infondata la prima censura del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto la mancanza della chiusura con ceralacca e sigillo personalizzato, nonché della sottoscrizione su tutti i lembi, anche quelli preincollati, della busta contenente l’offerta, non integra una causa di esclusione prevista dall’art. 46, c. 1 bis del codice appalti, anche se detta formalità era prevista a pena di esclusione dal bando di gara, in quanto l’offerta è stata comunque inserita in una busta sigillata e tale busta è stata debitamente inserita nel plico principale, a sua volta sigillato; infatti l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493); ne deriva la nullità delle clausole escludenti invocate dalla ricorrente incidentale.<br />	<br />
4. Deve ritenersi infondata la seconda censura del primo motivo del ricorso incidentale, in quanto l’omessa dichiarazione del direttore tecnico relativa al disposto di cui all’art. 38, c.1 lett. m ter del codice contratti pubblici non era richiesta dal bando di gara, né può essere considerato illegittimo il bando stesso per non aver previsto l’obbligatorietà di tale dichiarazione, essendo facoltà della stazione appaltante controllare il possesso di tutti i requisiti di carattere generale anche dopo l’espletamento della gara.<br />	<br />
5. Deve ritenersi infondata anche la terza censura del primo motivo del ricorso incidentale, avendo la ricorrente principale dimostrato la capacità economica e finanziaria allegando di aver gestito negli ultimi 4 anni la manutenzione dell’impianto di depurazione oggetto di gara.<br />	<br />
6. Deve ritenersi, pertanto, che la domanda del ricorso incidentale, proposta con il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità dell’omessa esclusione della ricorrente principale per altre ragioni, oltre quelle già applicate dall’Amministrazione appaltante e non rilevate da essa, debba essere rigettata per infondatezza di tutte le censure, come pure debba essere rigettata la domanda di annullamento del bando per omessa previsione dell’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’art. 38, 1, m ter del codice appalti.<br />	<br />
7. Rigettati i motivi del ricorso incidentale con cui si intendeva far venir meno la legittimazione processuale della ricorrente principale, si può ora passare alla decisione del ricorso principale. <br />	<br />
8. Merita accoglimento il ricorso principale, limitatamente al primo motivo, essendo da ritenere illegittima l’esclusione dell’interessata per la motivazione che “il plico generale non contiene distinte la busta A e B ma solo della documentazione e una busta sigillata –offerta- così come viene richiesto al punto 14 del bando di gara”; infatti, la ricorrente aveva omesso di inserire i documenti in una apposita busta, lasciandoli sfusi all’interno del plico principale, peraltro chiuso con ceralacca; l’offerta, invece, era chiusa in una apposita busta sigillata, anch’essa inserita nel plico principale; infatti, come già enunciato in altra parte della presente sentenza, l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle; <br />	<br />
nella fattispecie, deve ritenersi che l’omessa predisposizione di una busta apposita nella quale inserire la documentazione amministrativa non integri una delle ipotesi astrattamente contemplate dal surrichiamato art. 46, non essendo pregiudicate né la segretezza dell’offerta né l’integrità del plico;<br />	<br />
ne derivano l’illegittimità del bando di gara, limitatamente al punto C delle “ulteriori avvertenze”, laddove è comminata l’esclusione per il concorrente che non abbia inserito la documentazione nella busta A, chiusa, sigillata e controfirmata, nonché dell’atto applicativo di esclusione dalla gara della ricorrente principale e, per illegittimità derivata, dell’aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata, atti tutti che devono essere annullati.<br />	<br />
9. Il secondo motivo del ricorso principale deve essere trattato congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale, vertendo sulla medesima questione.<br />	<br />
Al riguardo, deve essere ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce illegittimità del bando di gara nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/90, art. 1, lett. A, B, D, trattandosi di normativa abrogata e, in particolare, con riferimento alla lettera B “impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche”, non attinente all’oggetto dell’appalto, relativo a gestione e manutenzione di impianti di stazioni di sollevamento fognario e del depuratore comunale;<br />	<br />
sebbene le clausole escludenti, contenute in un bando di gara, devono essere impugnate immediatamente, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione, comunicazione o conoscenza dell’atto lesivo, nella fattispecie si controverte su una clausola di impossibile applicazione, essendo stata abrogata la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall&#8217;articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo. Ne deriva la nullità della clausola escludente contestata, nullità che, ai sensi dell’art.31 cpa, deve essere dichiarata previa conversione dell’azione di annullamento in azione di nullità, per la quale sussistono i presupposti processuali, essendo stata proposta entro il termine di decadenza di 180 giorni fissato dall’art. 31, c. 4, cpa (il ricorso incidentale, infatti, è stato notificato il 5 ottobre 2011, mentre il bando impugnato è stato adottato in data 8.6.2011).<br />	<br />
Di conseguenza, in accoglimento della domanda di parte controinteresata, convertita in domanda di nullità, deve essere dichiarata la nullità delle clausole del bando di gara che, al punto 14, lett. P, prevedono che le imprese partecipanti depositino certificato CCIAA riportante i requisiti di cui alla legge n. 46/90, art. 1, lett. B.<br />	<br />
Per la motivazione appena esposta, deve ritenersi infondato il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce illegittima ammissione alla gara della controinteressata per violazione del punto 14, lett. P, del bando di gara, non essendo stato esibito dalla controinteressata il certificato sopra indicato.<br />	<br />
10. La decisione di parziale accoglimento del ricorso principale comporta il rigetto delle domande proposte con il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale; con esse si impugnano la sospensione del procedimento di gara, decisa dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione provvisoria, il diniego formatosi ex art. 243 bis codice appalti sull’intimazione ad aggiudicare definitivamente l’appalto alla controinteressata, si chiede l’accertamento del diritto a conseguire l’aggiudicazione definitiva e, infine, in subordine, si chiede la condanna al risarcimento del danno;<br />	<br />
tutte le domande sono infondate perché la stazione appaltante, in esecuzione della presente sentenza, dovrà riammettere alla gara la ricorrente principale, valutarne l’offerta e procedere ad una nuova aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
11. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, in parte, e, per l’effetto devono essere annullati il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 12.7.2011 ed il bando di gara, limitatamente alla parte di cui al punto C delle “ulteriori avvertenze”, laddove è comminata l’esclusione per il concorrente che non abbia inserito la documentazione nella busta A, chiusa, sigillata e controfirmata;<br />	<br />
deve essere rigettato per la restante parte;<br />	<br />
il ricorso incidentale deve essere accolto, in parte, e, per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità del bando di gara nella parte in cui, al punto 14, lett. P, prevede che le imprese partecipanti depositino certificato CCIAA riportante, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/90, art. 1, lett. B;<br />	<br />
deve essere rigettato, per il resto;<br />	<br />
le spese processuali, valutate la novità e la complessità delle questioni trattate e la reciproca soccombenza delle parti costituite, devono essere interamente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
Accoglie, in parte, il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del 12.7.2011 ed il bando di gara, limitatamente alla parte di cui al punto C delle “ulteriori avvertenze”, laddove è comminata l’esclusione per il concorrente che non abbia inserito la documentazione nella busta A, chiusa, sigillata e controfirmata.<br />	<br />
Lo rigetta, per il resto.<br />	<br />
Accoglie, in parte, il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiara la nullità del bando di gara nella parte in cui, al punto 14, lett. P, prevede che le imprese partecipanti depositino certificato CCIAA riportante, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 46/90, art. 1, lett. B.<br />	<br />
Lo rigetta, per il resto.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Presidente<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />	<br />
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-10-9-2012-n-914/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.914</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.3586</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-3586/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-3586/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.3586</a></p>
<p>Va sospesa l’esecuzione della sentenza su diniego rinnovo/conversione permesso di soggiorno concernente diniego rinnovo/conversione permesso di soggiorno. Il ricorrente, cittadino kosovaro entrato minorenne in Italia, quindi sottoposto a tutela e resosi destinatario di un permesso di soggiorno per “minore età”, proponeva impugnazione avverso il decreto mediante il quale il Questore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.3586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.3586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esecuzione della sentenza su diniego rinnovo/conversione permesso di soggiorno concernente diniego rinnovo/conversione permesso di soggiorno. Il ricorrente, cittadino kosovaro entrato minorenne in Italia, quindi sottoposto a tutela e resosi destinatario di un permesso di soggiorno per “minore età”, proponeva impugnazione avverso il decreto mediante il quale il Questore gli aveva negato, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno predetto in permesso per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione. In primo grado veniva respinta l’istanza cautelare, che veniva poi accolta in appello a condizione che il ricorrente si iscrivesse entro un mese ad un progetto di integrazione sociale e civile tra quelli previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98. Con la sentenza in discussione il ricorso era respinto ritenendo legittimo il diniego di rinnovo/conversione di quell’originario permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, avuto riguardo alla ritenuta assenza dei presupposti richiesti dall’art. 32 D.Lgs. n. 286/98, nel testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire al mancato svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso biennale (impossibile perche’ il ricorrente aveva quasi 18 anni) di integrazione sociale e civile gestito dagli enti a ciò preposti dalla legge. L’ordinanza collegiale cautelare argomenta: visto il decreto cautelare presidenziale n.1266/2012; Considerato che il presente contenzioso verte intorno all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 32 del t.u. n. 286/1998, con particolare riferimento alle condizioni stabilite per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero al conseguimento della maggiore età e alle regole da adottare per la successione delle relative disposizioni nel tempo; Rilevato che il citato art. 32, già più volte modificato, è stato più di recente modificato dal decreto legge n. 89/2011, art. 3 (nel testo determinato con la legge di conversione); ritenuto che quest’ultima modifica potrebbe risultare rilevante ai fini della decisione della controversia in esame, conviene fissare un’udienza per la discussione del giudizio nel merito, con invito alle parti a prendere posizione sulle questioni aperte dal d.l. n. 89/2011, fissando all’uopo un’udienza entro circa un mese, in attesa della quale l’Amministrazione potrà e dovrà, comunque, procedere al riesame della pratica alla luce della modifica legislativa del 2011, emettendo, se del caso, un nuovo provvedimento motivato; nelle more, dati i profili di danno grave ed irreparabile, può essere concessa la sospensione degli atti impugnati e della sentenza appellata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03586/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02208/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Qerim Racaj</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Cipriani, Marco Ruzzini, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, N. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>Questura di Firenze</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 01469/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 01469/2011, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo/conversione permesso di soggiorno -MCP-.	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 il Cons. Alessandro Palanza; nessuno presente per le parti;	</p>
<p>Visto il decreto cautelare del Presidente di questa Sezione n.1266/2012;<br />	<br />
Considerato che il presente contenzioso verte intorno all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 32 del t.u. n. 286/1998, con particolare riferimento alle condizioni stabilite per la conversione del permesso di soggiorno del minore straniero al conseguimento della maggiore età e alle regole da adottare per la successione delle relative disposizioni nel tempo;<br />	<br />
Rilevato che il citato art. 32, già più volte modificato, è stato più di recente modificato dal decreto legge n. 89/2011, art. 3 (nel testo determinato con la legge di conversione);	</p>
<p>RITENUTO CHE:<br />	<br />
&#8211; quest’ultima modifica potrebbe risultare rilevante ai fini della decisione della controversia in esame;<br />	<br />
&#8211; pertanto conviene fissare un’udienza per la discussione del giudizio nel merito, con invito alle parti a prendere posizione sulle questioni aperte dal d.l. n. 89/2011;<br />	<br />
&#8211; all’uopo può essere fissata l’udienza del 26 ottobre 2012;<br />	<br />
&#8211; che, in attesa della suddetta udienza, l’Amministrazione potrà e dovrà, comunque, procedere al riesame della pratica alla luce della modifica legislativa del 2011, emettendo, se del caso, un nuovo provvedimento motivato;<br />	<br />
&#8211; nelle more, dati i profili di danno grave ed irreparabile, può essere concessa la sospensione degli atti impugnati e della sentenza appellata.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2208/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata, fissando la data della discussione nel merito al 26 ottobre 2012.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-3586/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.3586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1235</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1235/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1235/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1235/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1235</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di esclusione di un concorrente dalla gara di appalto indetta da Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in quanto la stazione appaltante ha sanzionato con l’esclusione omissioni meramente formali che non sembrano ascrivibili alla cause tassativamente indicate nell’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006 (nella specie, la certificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1235/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1235/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1235</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di esclusione di un concorrente dalla gara di appalto indetta da Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in quanto la stazione appaltante ha sanzionato con l’esclusione omissioni meramente formali che non sembrano ascrivibili alla cause tassativamente indicate nell’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006 (nella specie, la certificazione di qualità richiesta dal bando era stata correttamente indicata nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed era effettivamente posseduta dalla impresa ricorrente; la mancata dichiarazione inerente le cause di esclusione anche del socio della impresa ausiliaria cessato dalla carica in quanto deceduto, era superata in quanto non sussisteva in concreto alcuna ragione ostativa mentre, dal tenore complessivo della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione resa dal socio sopravvissuto, avrebbe potuto comunque evincersi l’indiretto riferimento al possesso dei requisiti di affidabilità morale anche del socio deceduto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01235/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02041/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2041 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>MILANO TECHNOLOGY DI ING. SALVATORE CONTI S.A.S.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Devizzi, Giuseppe Gianni’, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, corso Monforte n. 21;	</p>
<p><b>SORESI MARIO &#038; MASSIMILIANO S.N.C.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gianni’, Luigi Devizzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, corso Monforte n. 21;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale)</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Grazia Capilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Romagna n. 26; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione della concorrente dalla gara di appalto REP 212007, indetta da ALER sede di Milano, comunicato il 26 luglio 2012; &#8211; del provvedimento di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela ex art 243 bis d.lgs. 163/2006 co	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.L.E.R. (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il COLLEGIO,<br />	<br />
RITENUTO che il ricorso appare fondato in quanto la stazione appaltante ha sanzionato con l’esclusione omissioni meramente formali che non sembrano ascrivibili alla cause tassativamente indicate nell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006;<br />	<br />
RILEVATO che, difatti: &#8211; la certificazione di qualità richiesta dal bando era stata correttamente indicata nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed era effettivamente posseduta dalla impresa ricorrente; &#8211; che, del pari, in ordine alla mancata dichiarazione inerente le cause di esclusione anche del socio della impresa ausiliaria cessato dalla carica in quanto deceduto, a parere del Collegio, è dirimente osservare come con riferimento a quest’ultimo non sussistesse in concreto alcuna ragione ostativa e come, dal tenore complessivo della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione resa dal socio sopravvissuto avrebbe potuto comunque evincersi l’indiretto riferimento al possesso dei requisiti di affidabilità morale anche del socio deceduto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
ACCOGLIE l’istanza cautelare e, per l’effetto, SOSPENDE il provvedimento impugnato;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 12 marzo 2013;<br />	<br />
CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 500,00, oltre IVA e CPA come per legge;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1235/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1235</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1219/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1219/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1219</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione da una gara considerato che l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in relazione alle clausole che con formulazione inequivoca impediscano in limine la partecipazione alla procedura di determinati soggetti e non richiedano alcuna significativa attività interpretativa né dei destinatari del bando, né degli organi dell’amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1219/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1219/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione da una gara considerato che l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in relazione alle clausole che con formulazione inequivoca impediscano in limine la partecipazione alla procedura di determinati soggetti e non richiedano alcuna significativa attività interpretativa né dei destinatari del bando, né degli organi dell’amministrazione che ne debbano fare applicazione; nella specie, la lesione della situazione della ricorrente è stata resa attuale e concreta solo con l’adozione del provvedimento di esclusione che ha fatto applicazione della clausola dimostratasi lesiva nell’interpretazione che alla stessa ha dato la stazione appaltante; la società ricorrente ha documentato di aver svolto servizi di coordinamento per la sicurezza relativi a lavori appartenenti alle categorie IC e IG, dimostrando in tal modo di possedere requisiti di qualificazione maturati in classi e categorie per interventi della stessa natura di quelli indicati nel bando (IB e IF) ma con maggiore grado di complessità (art. 14 l. 143/49). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01219/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01922/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>I.S.A. Ingegneria Sicurezza Ambiente S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Mangione, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano via Corridoni 39;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b> in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, con domicilio eletto in Milano, via Andreani 10; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determina (senza data) prot. pg 308316/2012, a firma del responsabile del procedimento inoltrata alla ricorrente a mezzo fax riportante la data del 19 giugno 2012 cover fax con data 15706/2012;<br />	<br />
della determina (senza data) prot. pg (senza numero), a firma del direttore del settore gare opere pubbliche, inoltrate a mezzo fax riportante la data del 28 giugno 2012, cover fax con data 28/06/2012,<br />	<br />
nonchè di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>considerato che:<br />	<br />
l’onere di immediata impugnazione del bando di gara sussiste solo in relazione alle clausole che con formulazione inequivoca impediscano in limine la partecipazione alla procedura di determinati soggetti e non richiedano alcuna significativa attività interpretativa né dei destinatari del bando, né degli organi dell’amministrazione che ne debbano fare applicazione;<br />	<br />
nella specie, la lesione della situazione della ricorrente è stata resa attuale e concreta solo con l’adozione del provvedimento di esclusione che ha fatto applicazione della clausola dimostratasi lesiva nell’interpretazione che alla stessa ha dato la stazione appaltante;<br />	<br />
la società ricorrente ha documentato di aver svolto servizi di coordinamento per la sicurezza relativi a lavori appartenenti alle categorie IC e IG, dimostrando in tal modo di possedere requisiti di qualificazione maturati in classi e categorie per interventi della stessa natura di quelli indicati nel bando (IB e IF) ma con maggiore grado di complessità (art. 14 l. 143/49);<br />	<br />
ritenuto di conseguenza che il provvedimento di esclusione appaia illegittimo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento di esclusione della ricorrente della gara;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 26 febbraio 2013.<br />	<br />
Condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500,00 oltre IVA e CPA.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Dario Simeoli, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE	 	 										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-10-9-2012-n-1219/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/9/2012 n.1219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-9-2012-n-4795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Botto &#8211; Est. Palanza R.A. (Avv. A.Rizzo) / Comune di Napoli (Avv.ti A. Pulcini, G. Tarallo, G. Dardo, F.M. Ferrari) sui presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori ex art 18 l. n.47/1985 nel caso di lottizzazione abusiva 1. Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Botto &#8211;  Est. Palanza <br /> R.A. (Avv. A.Rizzo) / Comune di Napoli (Avv.ti A. Pulcini, G. Tarallo, G. Dardo, F.M. Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di sospensione dei lavori ex art 18 l. n.47/1985 nel caso di lottizzazione abusiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione dei lavori in corso – Art. 18 l. n. 47/1985 – Avviso avvio del procedimento – Necessità – Sussiste – Ragioni. </p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Ordine di sospensione da parte della p.a. – Adeguata istruttoria – Necessità – Mancanza – Illegittimità. </p>
<p>3.	Edilizia e urbanistica – Lottizzazione abusiva – Ordine di sospensione da parte della p.a. ex art 18 l. n. 47/1985 – Adozione – Presupposti – Frazionamento e vendita di un terreno collegato a plurime vendite – Insufficienza  &#8211; Elementi indiziari – Presenza di uno soltanto – Sufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni: ciò anche se al provvedimento di cui all’art. 18 della l. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l’adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate. Pertanto, il provvedimento che dispone la sospensione di opere ritenute preordinate alla lottizzazione abusiva è illegittimo se non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. </p>
<p>2.	L’ipotesi di lottizzazione abusiva è ravvisabile solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all&#8217;edificazione un’area non urbanizzata. Pertanto, è il illegittimo il provvedimento che dispone la sospensione di opere preordinate alla lottizzazione abusiva qualora il Comune non abbia svolto alcuna istruttoria, e, conseguentemente,  non abbia operato valutazioni autonome sull’esistenza della lottizzazione abusiva e soprattutto sulla sussistenza di quegli indizi rivelatori che costituiscono prova della cosiddetta lottizzazione negoziale, adeguandosi supinamente al provvedimento del giudice penale.</p>
<p>3.	Ai fini dell’accertamento della sussistenza del presupposto di cui all’art. 18 della l. n. 47/1985 non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti, giustificandosi l’adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci (quali le dimensioni e il numero dei lotti, la natura del terreno, l’eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2001, proposto da: 	</p>
<p>Riccio Amalia e ora Di Fusco Giorgio erede di Riccio Amalia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Rizzo, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Pulcini, Giuseppe Tarallo, Giuseppe Dardo, Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE IV n. 00338/2000, resa tra le parti, concernente sospensione opere di lottizzazione abusiva;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Marchese su delega di Rizzo e Dardo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ordinanza n. 1531/UOA del 5 novembre 1998 il Sindaco di Napoli ingiungeva la sospensione di opere ritenute preordinate alla lottizzazione abusiva di un terreno sito in Napoli, alla via Monteoliveto, acquistato in comunione e pro indiviso.<br />	<br />
L’ordinanza sopra citata era intervenuta a seguito del sequestro preventivo dell’intera area da parte del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Napoli, che aveva ravvisato l’avvio di una lottizzazione abusiva, da parte del precedente proprietario del terreno, di una estesa area agricola tramite vendite frazionate.<br />	<br />
L’ordinanza è stata impugnata dalla signora Riccio presso il T.A.R. della Campania, che ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo infondate le censure di incompetenza dei firmatari dell’ordinanza, di assenza di una reale autonoma valutazione comunale aggiuntiva a quella del giudice penale, di assenza della comunicazione di avvio del procedimento, di mancanza di prove dell’effettiva esistenza della lottizzazione (data l’inesistenza di opere edilizie sui terreni), di mancata considerazione del decorso del tempo e di omessa indicazione di interesse pubblico attuale e concreto alla adozione del provvedimento.<br />	<br />
Con il ricorso in appello in esame gli interessati in epigrafe indicati hanno chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
-omessa valutazione e violazione dell’art. 7 della l. 241/1990. La comunicazione di avvio del procedimento avrebbe consentito all’interessato di intervenire utilmente nel procedimento e di rappresentare la realtà dei fatti. Né può essere richiamata l’asse<br />
-il T.A.R. ha respinto la censura di insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato e di insufficiente istruttoria sull’erroneo presupposto che la sospensione prevista dall’art. 18 della l. n. 47/1985 sia una misura cautelare e non una vera e pr<br />
Erroneamente, quindi, la grave sanzione adottata è stata comminata facendo esclusivo riferimento ad un sequestro preventivo assunto dal Giudice penale in via cautelare, senza dimostrazione ed esplicitazione della previa autonoma valutazione dei fatti da parte del Comune, che non ha neppure precisato se intendeva contestare la lottizzazione formale o materiale.<br />	<br />
-non sussisteva alcuno degli elementi (l’inizio di opere di trasformazione del terreno o la predisposizione di essa trasformazione mediante il frazionamento e la vendita in lotti, quando essi, per dimensione, numero, ubicazione o previsione di opere denun<br />
-il T.A.R. ha ritenuto infondata la censura di incompetenza del Dirigente amministrativo e dell’Assessore alla edilizia ad adottare il provvedimento impugnato sia per mancata impugnazione dell’atto sottostante, sia per genericità e sia perché l’art. 2, co<br />
Con atti depositati il 10 aprile 2001 e 6 aprile 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Napoli. Con memoria presentata l’ 8 giugno 2012 ha chiesto la reiezione del ricorso sulla base della sentenza del TAR ed ha contestato le sentenze di accoglimento di analoghi appelli da parte di altre Sezioni del Consiglio di Stato. <br />	<br />
Con memorie depositate il 12 giugno 2012 e il 22 giugno 2012 la parte appellante ha evidenziato che prima lo stesso T.A.R. della Campania, Napoli, con sentenza n. 50/2007, aveva accolto ricorsi proposti da altri destinatari del provvedimento impugnato; poi, con numerose sentenze tutte del medesimo tenore, il Consiglio di Stato (nn. 1374/2012, 1375/2012, 1376/2012, 1378/2012, 1379/2012 e 1380/2012, tutte depositate il 12 marzo 2012) ha accolto gli analoghi appelli presentati e ha già definitivamente annullato l’ordinanza 1631, impugnata anche nel presente giudizio. Al riguardo le parti appellanti evidenziano che l’intervenuto annullamento dell’ordinanza impugnata potrebbe comportare la sopravvenuta carenza d’interesse quanto all’esito del presente giudizio. <br />	<br />
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla parte appellante con ordinanza n. 4081/2001. <br />	<br />
Con decreto decisorio n. 774/2012, questa Sezione ha revocato il precedente decreto n. 1682/2011 che aveva dichiarato perento il giudizio.<br />	<br />
La causa è stata chiamata in decisione alla pubblica udienza del 13 luglio 2012.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Il collegio ritiene di dover accogliere l’appello alla luce delle numerose sentenze della V Sezione di questo Consiglio di Stato (nn. 1374/2012, 1375/2012, 1376/2012, 1378/2012, 1379/2012 e 1380/2012, tutte depositate il 12 marzo 2012) che hanno già accolto analoghi appelli relativi ad altrettante sentenze del TAR di Napoli, disponendo (nei confronti dei ricorrenti per ciascun ricorso) l’annullamento della stessa ordinanza impugnata nel presente giudizio.<br />	<br />
L’appello in esame, peraltro, non è tuttavia improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse come prospettato dall’ appellante, in quanto l’ordinanza impugnata è qualificabile come atto plurimo, che conserva i propri effetti nei confronti dei singoli destinatari che non abbiano ottenuto l’annullamento della medesima.. <br />	<br />
2. – Non è condivisibile il terzo ed ultimo motivo di gravame, con il quale la parte appellante censurano la sentenza impugnata laddove ha respinto la censura di incompetenza. Infatti l’art. 48, comma 2, dello statuto comunale di Napoli (pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania il 25 settembre 1991) ha stabilito la competenza dei dirigenti comunali all’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni e simili e comunque di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. Inoltre il provvedimento impugnato è stato adottato in data 5.11.1998, dopo la entrata in vigore della l. n. 191/1998, il cui art. 2, comma 12, ha trasferito ai dirigenti la competenza ad adottare i provvedimenti repressivi in materia di abusivismo edilizio di competenza del Sindaco e tra di essi devono considerarsi rientranti anche gli atti di lottizzazione abusiva.<br />	<br />
3.- Devono essere invece positivamente valutati gli altri motivi di appello.<br />	<br />
3.1. &#8211; In particolare, il primo motivo di appello, con il quale è stata dedotta la illegittima mancata applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, è da ritenere fondato. L’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone l’accertamento di una serie di elementi, accertamento che implica indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni (Consiglio Stato, Sezione V, 11 maggio 2004 n. 2953, 29 gennaio 2004 n. 296 e 23 febbraio 2000 n. 948): ciò anche se al provvedimento di cui all’art. 18 della l. n. 47/1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l’adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate. In ogni caso non sussistevano palesemente le esigenze di indifferibilità ed urgenza che avrebbero potuto giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
3.2. &#8211; Del pari fondato è l’articolato secondo motivo di appello con il quale la parti appellante lamenta sostanzialmente che il Comune di Napoli non abbia svolto alcuna istruttoria, e, conseguentemente, che non abbia operato valutazioni autonome sull’esistenza della lottizzazione abusiva e soprattutto sulla sussistenza di quegli indizi rivelatori che costituiscono prova della cosiddetta lottizzazione negoziale, adeguandosi supinamente al provvedimento del giudice penale. E’ stato, infatti, precisato che è ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all&#8217;edificazione un’area non urbanizzata (Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 ottobre 2006 n. 6060 e Sezione V, 13 settembre 1991 n. 1157). <br />	<br />
3.3. &#8211; Pertanto, ai fini dell’accertamento della sussistenza del presupposto di cui all’art. 18 della l. n. 47/1985 non è sufficiente il mero riscontro del frazionamento di un terreno collegato a plurime vendite, ma sussiste anche la necessità di acquisire un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio Stato, Sezione V, 20 ottobre 2004, n. 6810), giustificandosi l’adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci sopraddetti (Consiglio Stato, Sezione V, 14 maggio 2004, n. 3136). <br />	<br />
3.4. &#8211; In particolare la cosiddetta lottizzazione negoziale, ossia il tipo di lottizzazione che il Comune ha ritenuto sussistente nel caso di specie sulla base non tanto dalla realizzazione di alcune opere, quanto del frazionamento contrattuale di un vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, può concretizzare in astratto già di per sé il fenomeno della lottizzazione abusiva, purché ciò si possa desumere in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall’eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio (Consiglio Stato, Sezione IV, 11 settembre 2006, n. 6060). Nel caso di specie è mancata qualsiasi autonoma valutazione riguardo alla sussistenza di dette circostanze da parte degli uffici comunali; infatti nel provvedimento impugnato non è contenuta alcuna considerazione circa la consistenza dei lotti e lo stato dei terreni, né riferisce alcunché circa la creazione di opere di urbanizzazione e solo la memoria difensiva dell’Amministrazione depositata nell’imminenza dell’odierna udienza di trattazione riferisce genericamente dell’attuale esistenza di strade, recinzioni dei lotti e, genericamente, edificazioni, elementi oggettivamente del tutto insufficienti, mentre non è contestato il fatto che tuttora il terreno non sia adibito a scopo edificatorio.<br />	<br />
4. &#8211; Per le considerazioni esposte l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso in primo grado e annullamento del provvedimento in quella sede impugnato, salva la rinnovazione procedimentale, sulla base delle suesposte argomentazioni. <br />	<br />
5.- Per la complessità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare fra la parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento ivi impugnato.<br />	<br />
Spese del doppio grado di giudizio compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-9-2012-n-4794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-9-2012-n-4794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4794</a></p>
<p>Pres. Cirillo, Est. Palanza Conto Tv S.r.l. (Avv.ti F. Cardarelli e F. Lattanzi) c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. Stato) e nei confronti di Sky Italia S.r.l. (Avv. M. Siragusa) sulla asserita lesione del diritto di difesa, dei principi del contradditorio e del giusto procedimento con riferimento alla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo, Est. Palanza<br /> Conto Tv S.r.l. (Avv.ti F. Cardarelli e F. Lattanzi) c/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Avv. Stato) e nei confronti di Sky Italia S.r.l. (Avv. M. Siragusa)</span></p>
<hr />
<p>sulla asserita lesione del diritto di difesa, dei principi del contradditorio e del giusto procedimento con riferimento alla mancata visione della contabilità regolatoria di Sky, in ordine alla individuazione dei costi comuni ed incrementali da parte di Conto Tv</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – AGCOM – Procedimento – “Legalità procedurale”– Modalità partecipative.	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – AGCOM – Procedimento – Art.24, commi 6 e 7, L. n.241/90 – Accesso – Informazioni commerciali – Riservatezza– Limiti.	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – AGCOM – Accesso – Riservatezza – Sussiste – Ragioni – Censure sul procedimento di formazione – Inammissibilità.	</p>
<p>4. Concorrenza e mercato – AGCOM – Accesso – Contabilità regolatoria – Conoscibilità – Necessità – Non sussiste – Fattispecie.	</p>
<p>5. Concorrenza e mercato – Pay tv – Piattaforma comune – Ripartizione costi comuni – Criterio – Contribuzione pro quota.	</p>
<p>6. Processo amministrativo – Ricorso – Notifica individuale – Mancanza – Principio piena conoscenza – Operatività – Sussiste.	</p>
<p>7. Concorrenza e mercato – Pay tv – Piattaforma comune – Ripartizione costi comuni – Criterio del “vantaggio diretto”– Ammissibilità – Ragioni.	</p>
<p>8. Concorrenza e mercato – AGCOM – Attività di vigilanza e di si risoluzione controversie – Competenza esclusiva Commissione Europea – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La conformità del procedimento alle esigenze di “legalità procedurale” – individuate da consolidata giurisprudenza nel dialogo, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti interessati – si esplica attraverso il ricorso a modalità partecipative quali la presentazione di memorie, l’audizione separata di entrambe le parti ed, infine, attraverso un’ultima audizione in contraddittorio tra di esse, che permettono alle parti di fornire i propri elementi di valutazione.	</p>
<p>2. E’ compito dell’Autorità, nel rispetto di quanto previsto dall’art.24, commi 6 e 7, L. n.241/90 valutare i differenti interessi relativi ai dati sensibili ed alle esigenze di svolgimento del contraddittorio. Il tutto deve avvenire tenendo conto delle informazioni rispetto allo specifico oggetto del procedimento e della graduatoria delle relazioni tra le diverse procedure che si incrociano in tema di contabilità regolatoria. Ne consegue la legittimità del diniego di accesso alla contabilità regolatoria di Sky da parte dell’Autorità data la mancanza di ragioni di interesse giuridicamente rilevanti per la tutela dei propri diritti.	</p>
<p>3. Il carattere di riservatezza della contabilità regolatoria di Sky è parte essenziale della procedura di acquisizione e di verifica in capo sia all’Autorità che alla Commissione. Tale verifica costituisce un dato che ha autonome garanzie di validità e non richiede ulteriori verifiche. Ne consegue la inammissibilità delle censure volte a contestare la qualifica, la riservatezza e le altre caratteristiche della contabilità regolatoria di Sky derivanti dalla sua procedura di formazione, in quanto dato emergente da altra procedura e da atti non impugnati.	</p>
<p>4. La contabilità regolatoria è uno strumento tecnico, che resta tendenzialmente neutro rispetto alle determinazioni attributive di tipologie di costi effettivamente assunte, dato che tali determinazioni sono pienamente contendibili per le parti senza la conoscenza della contabilità regolatoria stessa. Non pare, quindi, irragionevole od illogico il fatto che prevalga, secondo l’Autorità, l’esigenza di riservatezza del complesso di dati , in quanto non strettamente indispensabili alla difesa di Conto TV in relazione alle specifiche determinazioni assunte dall’Autorità in questa sede. Ne consegue che la contabilità regolatoria non può pertanto diventare, nell’ambito della delibera n.233/09, il principale oggetto di confronto tra le parti in quanto la richiesta è priva di rilevanza ai fini della soluzione della presente controversia, in cui i motivi di appello possono essere tutti decisi senza la presa di visione della contabilità regolatoria.	</p>
<p>5. L’operatore terzo trae vantaggio dal numero di abbonati della Piattaforma, quindi, se non concorresse pro quota ai costi comuni, si avvantaggerebbe in modo ingiusto di una rete di clienti potenziali, tutti raggiungibili grazie alla distribuzione dei decoder ed alle politiche commerciali della Piattaforma. Ne consegue che l’operatore terzo ha l’obbligo di contribuire pro quota alle spese sostenute dalla Piattaforma – non recuperate dagli utenti – che siano esclusivamente rivolte ad estendere la rete dei decoder ed a migliorarne il funzionamento, e non anche quelle relative al funzionamento ordinario della Piattaforma.	</p>
<p>6. Ai fini della individuazione dei termini a quo, nelle ipotesi di mancata notificazione, trova applicazione il principio affermato da prevalente giurisprudenza che fa riferimento al momento dell’effettiva conoscenza da parte dell’interessato.	</p>
<p>7. In merito alla ripartizione dei costi comuni relativi alla piattaforma satellitare tecnologica di Sky, deve applicarsi il criterio del “vantaggio diretto”, che consiste nella necessità di individuare e misurare il vantaggio dell’operatore terzo nella applicazione coerente di un criterio equo, trasparente, non discriminatorio e orientato, nel rispetto degli impegni di natura comunitaria e di quanto stabilito dalla delibera n.123/06.	</p>
<p>8. In materia di attività di vigilanza sull’attuazione degli Impegni, non è ipotizzabile una esclusiva competenza della Commissione Europea. L’Autorità italiana di vigilanza per le telecomunicazioni è anch’essa competente per risolvere le controversie così come per vigilare sulla attuazione delle decisioni adottate e quindi sul rispetto degli Impegni senza per questo incidere sulle autonome e superiori competenze in materia della Commissione della Unione Europea.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 172 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Conto Tv S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso Avvocati Lattanzi &#8211; Cardarelli in Roma, via G. P.L. Da Palestrina n. 47; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sky Italia S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Siragusa, con domicilio eletto presso Mario Siragusa in Roma, piazza di Spagna n. 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 07759/2011, resa tra le parti, concernente accesso piattaforma unica satellitare;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Sky Italia S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Cardarelli, Lattanzi, Siragusa e l’avvocato dello Stato Guida;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; La Società Conto Tv S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 7759/2011 del TAR del Lazio – Roma, che ha respinto il suo ricorso per l&#8217;annullamento <i>in parte qua</i> della delibera n. 233/09/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avente ad oggetto “Attività di vigilanza inerente l’ottemperanza della delibera n. 233/06/Cons”; e per quanto occorrer possa, della delibera n. 123/06/Cons dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Controversia Edi on Web S.r.l./Sky Italia s.r.l. avente ad oggetto ‘accesso alla piattaforma unica’”; e che ha accolto in parte il ricorso incidentale autonomo proposto da Sky Italia S.r.l., controinteressata. Sky Italia ha a sua volta impugnato con appello incidentale la medesima sentenza, riproponendo le censure del proprio ricorso incidentale in primo grado avverso la medesima delibera n. 233/09 non accolte dal TAR. </p>
<p>2. – La sentenza ha respinto l’appello principale con i seguenti argomenti riferiti ai diversi e articolati motivi di impugnazione: <br />	<br />
&#8211; Sulle censure del ricorrente principale concernenti la lamentata lesione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto procedimento in ragione della natura sostanzialmente paragiurisdizionale del procedimento, la sentenza del TAR<br />
&#8211; In relazione alla richiesta di riesame della delibera n. 123/06, quanto al carattere atipico dell’accordo di simulcrypt ivi previsto e alla lamentata violazione degli Impegni stabiliti dalla Decisione della Commissione europea in materia, la sentenza no<br />
&#8211; Quanto all’inclusione, nel monte costi da condividere da parte di Conto TV, non solo dei costi incrementali, ma anche dei costi comuni con particolare riferimento al costo delle smart card e dei decoder in comodato d’uso, la sentenza afferma che Conto T<br />
&#8211; Quanto ai criteri di ripartizione dei costi comuni, il TAR condivide la scelta dell’Autorità di adottare &#8211; in luogo del criterio indicato da SKY nelle bozze contrattuali con riferimento al “beneficio atteso”, cioè basato sui ricavi incrementali derivant<br />
&#8211; Il TAR ritiene logico e corretto il criterio di ripartizione dei costi incrementali, a carico dell’operatore terzo, trattandosi di costi che l’operatore dominante non avrebbe sostenuto in assenza dell’accordo di simulcrypt. Secondo la Sentenza anche la<br />
<br />	<br />
3. – La medesima sentenza ha accolto in parte il ricorso incidentale di SKY. Si respinge, in via preliminare, l’eccezione di tardività sollevata da Conto TV, in quanto deve farsi riferimento, come termine a quo, alla data di notifica del provvedimento e non alla trasmissione via fax, dal momento che il principio della piena conoscenza opera solo nei casi in cui la notifica o la comunicazione dell’atto non vi sia stata. Tale ricorso, ancorché qualificato come incidentale e incardinato nel giudizio introdotto da Conto Tv, viene, pertanto, considerato come ricorso autonomo, essendo stato proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il TAR accoglie il ricorso incidentale per la parte in cui chiede la inclusione, tra i costi comuni da ripartire, dei costi derivanti della cessione del decoder a prezzo ridotto ovvero dei costi derivanti dall’installazione dei decoder non recuperati dal cliente, in quanto ritiene che tali costi debbano essere assimilati allo stesso regime di ripartizione dei costi adottato da AGCOM per i decoder in comodato d’uso. Per la medesima ragione il ricorso incidentale è accolto anche per le spese sostenute per migliorare il servizio in corso di abbonamento (My Sky e Multivision), che anch’esse comportano costi di cui l’operatore terzo si avvantaggia. La sentenza respinge i restanti motivi dell’appello incidentale concernenti la ripartizione dei costi relativi al funzionamento della Divisione Techno, condividendo la valutazione dell’Autorità secondo la quale tali costi sono necessari per la gestione dei servizi tecnici di rete di Sky, non sono influenzati dalla diffusione dei prodotti di Conto TV e corrispondono a costi già sostenuti da Conto TV nell’ambito della propria infrastruttura. La sentenza aderisce anche alla valutazione di AGCOM per la quale Conto tv partecipa ai costi per il servizio EPG (guida elettronica ai programmi) solo nella misura in cui li utilizza e quindi in modo proporzionale all’incremento. La sentenza respinge ulteriori censure del ricorso incidentale relative alle affermazioni di non piena conformità agli Impegni delle bozze contrattuali predisposte da SKY, ritenute dal TAR solo una formula ellittica che anticipa successive considerazioni; giudica inammissibile, per carenza di interesse, le censure avverso la parte della delibera di AGCOM che impone il rinnovo automatico dei contratti di accesso, non trattandosi di materia in contestazione tra le parti, essendo già prevista dalle bozze contrattuali di SKY. La sentenza ritiene che i criteri di distinzione tra pay tv e pay per view adottati sono chiari e condivisibili anche alla luce di precedenti delibere della stessa Autorità ed, in particolare, la delibera n. 117/08 riferita ai rapporti tra le stesse parti e che non è contraddetta dal successivo regolamento di cui alla delibera n. 66/09 Cons (all. A). Nella stessa delibera n. 117/08 (non impugnata da SKY e non superata dalla delibera n. 233/09) l’Autorità ha imposto a Conto TV l’obbligo di rendicontazione separata delle attivazioni dei propri clienti che utilizzano la piattaforma SKY. </p>
<p>4. &#8211; L’appellante principale contesta tutte le motivazioni della sentenza del TAR, nelle parti in cui ha rigettato il suo ricorso o ha accolto parti del ricorso incidentale di SKY, deducendo:<br />	<br />
&#8211; Quanto al primo motivo di appello, relativo alla natura di vigilanza e non paragiurisdizionale dell’attività esplicata dall’Autorità, è errata e in parte contraddittoria la motivazione dal momento che la stessa sentenza riconosce che l’Autorità ha utili<br />
&#8211; Il secondo motivo di appello concerne l’argomentazione con la quale la sentenza del TAR ha rigettato le censure attinenti l’esito del riesame della delibera n. 123/06 in ordine alle caratteristiche dell’accordo di simulcrypt. Il T.A.R. ha respinto la ce<br />
&#8211; Con il terzo motivo di appello, Conto TV contesta la sentenza che ha avallato l’iniqua determinazione del monte costi individuata da AGCOM. La contribuzione di Conto TV doveva essere limitata ai soli costi incrementali relativi al criptaggio delle chiav<br />
&#8211; Con il quarto motivo di appello, Conto TV censura la sentenza del TAR per avere accolto il criterio stabilito da AGCOM per la determinazione e la ripartizione del costo giornaliero in misura pari a 1/7. Conto TV prende atto delle indicazioni rese dal TA<br />
&#8211; Con il quinto motivo, Conto TV contesta gli argomenti della Sentenza del TAR che ha ritenuto logico e corretto il principio secondo cui i costi incrementali vanno posti a carico dell’operatore terzo. Che il terzo debba partecipare ai costi incrementali<br />
&#8211; Con il sesto motivo, Conto TV contesta la sentenza del TAR la quale, dopo avere giustamente ritenuto autonomo il ricorso incidentale presentato da SKY, lo ha giudicato come tale ammissibile, nonostante esso fosse tardivo rispetto al termine previsto per<br />
&#8211; Con il settimo e ottavo motivo, Conto TV contesta la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso incidentale per l’estensione della partecipazione ai costi sia per il caso in cui il decoder viene ceduto a prezzo ridotto, sia per i costi d’installazione d<br />
&#8211; Quanto alla partecipazione ai costi d’installazione, la sentenza del TAR aderisce alle tesi di SKY senza fornire alcuna argomentazione in ordine alla evidente obiezione che tale costo è strumentale all’instaurazione di un nuovo contratto con SKY, mentre<br />
&#8211; Con il nono motivo, l’appellante contesta la motivazione del TAR che, per respingere uno dei motivi dell’appello incidentale di SKY Italia sulla parte della delibera di AGCOM che giudica le bozze contrattuali predisposte da SKY Italia non del tutto conf<br />
&#8211; In conclusione l’appello principale ripropone la richiesta di annullamento della delibera per le parti impugnate e in subordine avanza richiesta di un ordine di esibizione della contabilità regolatoria di SKY o di una consulenza tecnica di ufficio sulla<br />
<br />	<br />
5. &#8211; SKY Italia, dopo aver presentato memoria di costituzione, impugna con appello incidentale la sentenza del TAR per i motivi di seguito esposti. <br />	<br />
Con il primo motivo, SKY contesta la sentenza del TAR perché la sentenza ha condiviso la delibera n. 233/09 quanto alla sostituzione del principio del “beneficio atteso”- utilizzato da SKY- con il contraddittorio criterio del “vantaggio diretto”. In quanto in alcune punti sembra coincidere e in altri se ne discosta senza un chiaro criterio. Non si riesce, infatti, a comprendere quale sarebbe la differenza tra “vantaggio diretto” e “beneficio atteso”, perché entrambi sono funzionali a sviluppare le attività economiche del terzo operatore. Il TAR giustifica la differenza dicendo che il “vantaggio diretto” corrisponde all’uso effettivo delle risorse di rete; ma in tal caso la delibera avrebbe parlato di uso effettivo e non di vantaggio diretto. Non si spiega, quindi, come il criterio del vantaggio diretto abbia permesso di escludere dal monte costi, ad esempio, gli oneri di funzionamento di TechCo. Non è neppure comprensibile in che senso la sentenza del TAR respinga le obiezioni di SKY al criterio adoperato da AGCOM nei casi in cui ha ritenuto vi fosse un “forte sbilanciamento del vantaggio a SKY Italia”. Infatti la maggior parte dei costi esclusi con questa motivazione da AGCOM sono stati reinseriti dal TAR, con eccezione di quelli relativi a TechCo. Quanto ai costi relativi a TechCo, la sentenza afferma che Conto TV rischierebbe di finanziare la piattaforma alternativa, duplicando i costi che già sostiene nell’ambito della sua struttura aziendale. Tale affermazione è inesatta perché Conto TV beneficia in modo diretto dei servizi della Divisione TechCo, senza alcuna duplicazione dei costi, visto che tali servizi sono quelli necessari ad assicurare il simulcrypt chiesto da Conto TV a SKY. La Divisione TechCo, infatti, è quella incaricata di fornire a Conto TV i servizi mediante i quali i suoi utenti possono usufruire anche dei servizi di SKY.<br />	<br />
Con il secondo gruppo di motivi, SKY contesta la motivazione con la quale la Sentenza del TAR ha condiviso la valutazione di AGCOM in ordine al mancato rispetto degli Impegni nelle prime bozze contrattuali predisposte da AGCOM. La valutazione è errata in quanto AGCOM avrebbe dovuto al più riscontrare una mera irregolarità nella condotta di SKY senza arrischiarsi ad invocare alcuna violazione degli Impegni per la quale è del tutto incompetente. I poteri di Vigilanza sugli Impegni sono, infatti, esclusiva della Commissione Europea in applicazione del Regolamento CEE sul controllo delle concentrazioni n. 139/2004. La Sentenza del TAR contraddittoriamente riconosce che le considerazioni poi svolte nel corpo della motivazione riguardano solo il rispetto della precedente delibera di AGCOM n. 123/2006, “che è ovviamente l’oggetto dell’attività di Vigilanza esercitata con la delibera n. 233/2009”. Il TAR avrebbe dovuto conseguentemente non condividere, ma rivedere la correttezza di un’affermazione che può essere gravemente lesiva di SKY attribuendole violazioni non commesse. L’appellante incidentale chiede, inoltre, l’annullamento del paragrafo n. 100 della delibera n. 233/2009, in quanto incompatibile con la durata temporale degli Impegni, che scadono il 21 dicembre 2011. La sentenza del TAR non esamina tale censura ritenendola inammissibile per difetto di interesse senza aggiungere alcuna motivazione. La disposizione impugnata impone in capo a SKY un obbligo ultroneo, che non trova ragione di essere né da un punto di vista fattuale né da un punto di vista giuridico, dal momento che un conto è disporre autonomamente il rinnovo in sede negoziale (come SKY aveva già fatto), un altro è farlo in virtù di un ordine amministrativo.<br />	<br />
L’appello incidentale, infine, censura la sentenza per non avere adeguatamente compreso le ragioni di SKY in ordine all’inclusione tra i costi da ripartire relativamente al Servizio EPG. La guida elettronica ai programmi EPG, che consente di esercitare il cosiddetto “zapping”, aumenta notevolmente le <i>chances</i> di visione dei programmi degli operatori terzi in quanto inclusi nelle medesima guida EPG. Al confronto di ciò, è del tutto irrilevante che Conto TV possieda una propria piattaforma trasmissiva indipendente; tanto è vero che Conto TV chiede di essere presente nelle EPG di SKY. È, pertanto, illogico che Conto TV non sia tenuta a pagare i relativi costi di fornitura, almeno pro quota.</p>
<p>6. &#8211; L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si costituisce con proprie memorie per resistere sia alle argomentazioni dell’appellante principale in data 31 gennaio 2012 e, poi, alle argomentazioni dell’appellante incidentale con ulteriore memoria in data 29 marzo 2012, e per chiedere il rigetto di entrambi gli appelli con la conferma della sentenza impugnata. </p>
<p>7. &#8211; SKY Italia presenta, in aggiunta all’appello incidentale, memoria difensiva in data 4 aprile 2012 e memoria di replica alle memorie depositate dall’Avvocatura dello Stato e da Conto TV con riferimento all’appello incidentale in data 7 aprile 2012. Conto TV presenta memoria conclusionale avversa alle argomentazioni della difesa dell’Autorità e a quelle di SKY in data 3 aprile 2012 e ulteriore replica alla ultima memoria di SKY in data 5 aprile 2012.</p>
<p>8. &#8211; La causa è stata introitata in decisione alla udienza pubblica del 20 aprile 2012.</p>
<p>9. &#8211; L’appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno pertanto respinti, con le motivazioni e definizioni specificate per i singoli motivi rispettivamente al paragrafo 10 e al paragrafo 11.</p>
<p>10. – Alla impostazione e ai singoli motivi dell’appello principale sono opposte le considerazioni di cui ai seguenti punti.<br />	<br />
10.1. – La questione centrale intorno a cui ruota l’appello principale è la asserita lesione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento con essenziale riferimento alla mancata visione della contabilità regolatoria di SKY, per la quale Conto TV si sarebbe trovata nella impossibilità di contraddire e fare valere le sue ragioni in ordine alla individuazione dei costi sia comuni che incrementali. Tale questione viene argomentata, nel primo motivo di appello, dapprima sulla base della natura asseritamente paragiurisdizionale del procedimento svolto dall’Autorità per l’adozione della delibera n. 233/06 e del mancato rispetto delle regole che caratterizzano i procedimenti paragiurisdizionali a norma del regolamento dell’Autorità; poi, sulla base del rispetto dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio nell’ambito di qualsiasi tipo di procedimento e segnatamente di un procedimento di vigilanza e regolazione; infine sulla base del diritto di accesso. Nel terzo, quarto e quinto motivo di appello la questione viene riproposta in concreto con riferimento ai diversi tipi di costi e ai criteri per la loro ripartizione, lamentando l’impossibilità di SKY di dimostrare la dimensione abnorme dei costi pretesi nel raffronto con i propri costi. In realtà la lesione lamentata dall’appellante in ordine alla mancata conoscenza della contabilità regolatoria di SKY propone &#8211; in tutti i diversi contesti sopra elencati &#8211; la stessa tematica di rispetto dei diritti delle parti nel giusto procedimento e nel diritto di accesso a tutela di propri interessi giuridicamente rilevanti. <br />	<br />
In capo alla Autorità si pone una parallela esigenza di tutela, connessa alla esigenza di distinguere e separare diverse procedure che si presentano tra loro collegate nel presente giudizio (la delibera n. 133/06, la delibera n. 233/09, la procedura che conduce alla acquisizione e verifica della contabilità regolatoria di SKY …), di cui solo la delibera n. 233/09 risulta correttamente impugnata nell’ambito di questo giudizio. Il sindacato delle parti attraverso le censure espresse nei loro atti e quello conclusivo del giudice amministrativo devono dunque rientrare nell’oggetto specifico del presente giudizio in relazione ai contenuti della delibera impugnata e rispettare gli spazi riservati alle scelte dell’Autorità che riguardano &#8211; non solo i vasti campi di discrezionalità tecnica che qui vengono in causa &#8211; ma anche la sfera di specifica autonomia organizzativa e procedurale, nella qualificazione delle sue procedure e delle relazioni tra di esse, salvo che non emergano specifici profili di illegittimità, erroneità o irragionevolezza. Tale tipo di autonomia organizzativa e soprattutto &#8211; per quanto qui interessa &#8211; procedurale è intrinseca in diverso grado di ogni organizzazione, ma è particolarmente forte e rilevante nel caso delle Autorità indipendenti, che sono caratterizzate da un alto e, per ciascuna, differenziato grado di autorganizzazione. Numerose tra le censure sollevate dall’appellante principale investono le modalità di esercizio di questo tipo di autonomia e saranno pertanto valutate con le stesse regole ed entro gli stessi limiti delle contestazioni rivolte a scelte rientranti nella sfera di discrezionalità tecnica.<br />	<br />
10.2. – Deve essere valutata per prima la tesi sostenuta dall’appellante circa la natura sostanzialmente paragiurisdizionale del procedimento, che avrebbe la conseguenza di determinare l’applicazione delle maggiori garanzie in ordine alla conoscenza di tutti gli atti del procedimento derivanti dall’art. 23 del codice delle telecomunicazioni, come previste dai regolamenti dell’Autorità n. 148/01 per i procedimenti risolutivi delle controversie (solo successivamente modificato dal reg. n. 352/08) e n. 334/03, che lo integra per le controversie relative alla violazione degli Impegni derivanti dalla Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 M. n. 2876. Senza pronunciarsi sugli effetti concreti di questa tesi – ove accolta &#8211; sul diritto della parte alla conoscenza della contabilità regolatoria al confronto con gli argomenti di cui si dirà al successivo punto 10.5., la tesi della natura sostanzialmente paragiurisdizionale del procedimento non convince. A questa tesi si contrappongono la realtà di fatto e, in modo particolare, le volontà concretamente espresse attraverso i comportamenti delle parti. Difatti, la questione non può essere posta in termini di mera contrapposizione fra <i>nomen</i> e <i>substantia rerum</i>, e cioè come se si trattasse di una questione nominalistica, alla quale si deve contrapporre l’esigenza di far prevalere il contenuto sostanziale rispetto alla denominazione e ai formali riferimenti normativi in testa all’atto. Infatti, nella scelta del procedimento e nella sua denominazione si riflettono almeno due atti di volontà di massima rilevanza giuridica. Il primo è proprio la scelta di Conto TV di richiedere all’Autorità una attività di controllo (e conseguente regolazione) sulla conformità alla precedente delibera n. 123/06 delle bozze contrattuali predisposte da parte di SKY, senza modificare tale richiesta nel corso di tutta la durata del procedimento, neppure quando avanza istanza di verifica della sussistenza dei presupposti di una parte della delibera n. 123/06 in relazione al mutamento delle condizioni di mercato. Il secondo atto di volontà è quello che si manifesta da parte dell’Autorità, che non solo denomina il procedimento, ma lo svolge anche conseguentemente per tutta la sua durata in termini di procedimento di controllo e regolazione relativi alla attuazione della sua precedente delibera n. 123/06, quella sì risolutiva di una controversia tra le parti. Entrambi questi atti di volontà hanno il significato inequivoco di avviare una procedura di vigilanza, che si pone non solo come successiva, ma anche accessoria, strumentale e secondaria rispetto alla delibera, che nel 2006 risolve la controversia tra le parti, fissando i principi per l’accordo di simulcrypt atipico, la cui attuazione l’Autorità è chiamata con il successivo procedimento a controllare. I due procedimenti sono, dunque, in relazione, ma non per questo hanno la stessa natura e neppure lo stesso oggetto, dal momento che il secondo costituisce momento attuativo del primo. L’attività integrativa che il secondo atto realizza è, quindi, di natura secondaria e specificativa rispetto al primo. Tra le tante forme di tutela possibili, ciascuna delle parti poteva decidere di aprire una nuova controversia e sottoporla alla Autorità ovvero l’Autorità avrebbe potuto valutare di trovarsi di fronte ad una nuova controversia e rimettere in discussione la delibera n. 123/06. Ma, se ciò non è avvenuto, si può e si deve presumere che sia avvenuto sulla base di precise volontà, giuridicamente rilevanti e giuridicamente determinanti. Emerge chiara la preoccupazione di mantenere al riparo di una nuova controversia quanto acquisito con la delibera n. 123/06, non impugnata dalle parti. Lo stesso seguito all’istanza di Conto TV &#8211; per un riesame delle condizioni di fatto nei rapporti di mercato tra le due società che hanno motivato questa delibera (su cui si tornerà nell’esame del secondo motivo di appello al punto 10.6.) &#8211; non contraddice ed anzi conferma questa interpretazione per i modi e i tempi in cui avviene. L’istanza di riesame delle condizioni di fatto, infatti, sopravviene tardivamente solo nella fase finale del procedimento ed è formulata in modo da non rimettere in discussione la precedente delibera n. 123/06, in quanto chiede di verificare se il mutamento degli indicatori di mercato non richieda un aggiornamento della delibera stessa. E’ chiaro che, se l’esito fosse stato positivo, si sarebbe a quel punto e solo a quel punto posta la questione di riaprire il procedimento e rivedere la delibera n. 123. L’esito negativo dell’accertamento resta invece un atto esterno rispetto alla precedente delibera n. 123/06, nonché marginale e del tutto secondario nell’economia della delibera n. 233/09. Ciò è confermato dal fatto che, nella delibera n. 233/09, l’esito negativo della ricognizione sul mutamento delle circostanze di fatto è brevemente esposto in due succinti paragrafi (103 e 104) alla fine delle Premesse, senza neanche un accenno nel dispositivo della delibera. In conclusione di questo punto, si afferma che la scelta del procedimento come procedimento di vigilanza sull’attuazione della precedente delibera è, quindi, una conseguenza della decisione dell’Autorità sulla base della istanza della società richiedente che, neppure in corso di procedimento, risulta abbia mai richiesto un mutamento della procedura. Inoltre, considerata l’intera sequenza procedimentale, nella più ampia visione della esperienza di AGCOM e anche di quella delle altre Autorità indipendenti, il procedimento in esame appare pienamente conforme ai procedimenti di controllo e <i>lato sensu</i> regolatori, che rientrano nella più frequente prassi di lavoro delle Autorità indipendenti secondo le finalità proprie di tali Istituzioni e le caratteristiche più eminenti della loro attività.<br />	<br />
10.3. &#8211; Superata la censura relativa alla natura del procedimento e alla normativa da applicare ad esso, va affrontata la censura relativa al rispetto del principio del giusto procedimento e delle garanzie del contraddittorio e la tutela del diritto di accesso quando si tratti di tutelare interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia il tipo di procedimento in corso e segnatamente nell’ambito di un procedimento di vigilanza e cioè controllo e regolazione. Vanno in primo luogo considerate le modalità partecipative adottate in ordine allo svolgimento dell’istruttoria e, in particolare, alla possibilità di entrambe le parti di fornire i propri elementi di valutazione. Tali modalità appaiono assicurate attraverso la presentazione di memorie e l’audizione separata di entrambe le parti ed, infine, attraverso un’ultima audizione in contraddittorio tra di esse. In particolare la partecipazione ed il concorso di Conto TV, come soggetto promotore è stato garantito fino al suo massimo possibile. Lo dimostra proprio la presa in considerazione <i>in limine</i> anche della successiva istanza relativa alla ricognizione sulla permanenza delle condizioni che avevano motivato la precedente delibera n. 123/06, atto certamente non dovuto e non strettamente necessario nell’ambito del procedimento aperto dalla richiesta iniziale. Pertanto il procedimento in esame appare conforme alle esigenze di “legalità procedurale”, che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato ha individuato nel dialogo, la partecipazione e la consultazione di tutti i soggetti interessati (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2201/2006, n. 2006/2007, n. 7972/2006 e numerose altre ). <br />	<br />
10.4. – In realtà il nucleo della contestazione di Conto TV, come si è detto, non attiene a questi aspetti, ma si concentra sul mancato accesso alla contabilità regolatoria di SKY. <br />	<br />
Per quanto riguarda il diritto di accesso, il TAR ha validamente argomentato che il diritto di accesso è esercitato nei limiti in cui è riconosciuto dall’ordinamento dell’Autorità, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, che rinvia agli ordinamenti delle Autorità indipendenti. Nel caso di specie, è da applicare l’art. 2, comma 3, della delibera AGCOM n. 217/01, che, dopo aver stabilito che alle informazioni riservate si accede nei soli limiti in cui è strettamente necessario per tutelare i propri diritti, esclude l’accesso alle informazioni da considerare segreti commerciali, tra i quali rientrano i dati relativi a politiche commerciali praticate, strutture dei costi, prezzi, quote di mercato, strategie di vendita di Sky Italia. Il TAR mette in opportuno rilievo il fatto che tale disciplina sia in linea con la normativa comunitaria per l’accesso ai procedimenti, che le parti interessate “hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali” (art. 27, Regolamento della Commissione del 23 gennaio 2003, n. 1). La sentenza del TAR ritiene che, in questo quadro, a tutela dell’andamento concorrenziale del mercato e nei confronti di un soggetto in posizione concorrenziale, l’Autorità abbia correttamente esercitato la funzione di ponderazione degli interessi facendo prevalere quello alla riservatezza. La sentenza aggiunge, inoltre, come ulteriore argomento, che tali dati non erano parte del fascicolo del procedimento, ma preesistenti ad esso in quanto acquisiti regolarmente dall’Autorità con cadenza annuale per altra causa. Alle argomentazioni del TAR la difesa di Conto TV in appello oppone che le autorità indipendenti, proprio in base all’ espresso richiamo di cui all’articolo 23 della legge n. 241/1990 – ampiamente citato dalla sentenza e dalla difesa erariale sul punto &#8211; sono tenute a rispettare nell’ambito dei rispettivi ordinamenti i più generali principi dell’art. 24. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 241/1990 – anche attraverso un rinvio all’art.60 del D.lgs. n. 19/2003 &#8211; regolano comunque forme di accesso anche alle informazioni più riservate in ragione di interessi giuridicamente rilevanti. In particolare, le disposizioni citate dell’art. 24 prevedono che alle informazioni commerciali riservate si accede nei soli limiti in cui è strettamente indispensabile per tutelare i propri diritti. Conto TV, dal canto suo, afferma che si tratta di dati assolutamente indispensabili alla tutela delle sue ragioni nel procedimento. Per di più contesta la natura sensibile dei dati contenuti nella contabilità regolatoria proprio per la loro natura meramente contabile ed esclude a maggior ragione che essi possano concernere segreti commerciali. <br />	<br />
Questo Collegio, nel condividere le conclusioni del TAR, ritiene che, proprio in base ai principi dell’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 241/1990, nei cui limiti si applicano anche le norme interne del regolamento dell’Autorità in materia di accesso, spetti all’Autorità di ponderare e di bilanciare i diversi interessi in campo con riferimento ai dati sensibili da un lato e alle esigenze di essenziale svolgimento del contraddittorio. Ciò deve avvenire in stretta correlazione con l’oggetto del procedimento di cui qui si discute &#8211; per quanto già affermato al punto 10. 1. &#8211; e dunque anche ponderando la rilevanza delle informazioni rispetto allo specifico oggetto del procedimento e la graduatoria delle relazioni tra le diverse procedure che si incrociano in tema di contabilità regolatoria.<br />	<br />
10.5. – Occorre pertanto valutare il bilanciamento operato dalla Autorità, rispondendo conclusivamente alle numerose censure avanzate in tema di contabilità regolatoria ed espresse in diversi punti dell’appello, con le quali Conto TV contesta la valutazione dell’ Autorità al riguardo e le determinazioni adottate dalla sentenza del TAR, considerando dovuta l’esibizione, sia in base alla natura paragiurisdizionale del procedimento, sia in base al diritto di difesa, ai principi del giusto procedimento e del contraddittorio quale che sia il tipo di procedimento, sia in base alle regole dell’accesso nell’ambito delle Autorità indipendenti e segnatamente di AGCOM, sia in base alle concrete esigenze probatorie delle proprie tesi con riferimento a singoli costi. In questo contesto più ampio che comprende argomenti presenti in diversi motivi di appello, occorre rispondere alla richiesta – avanzata in subordine all’annullamento <i>in parte qua</i> della delibera &#8211; di un ordine di esibizione della contabilità regolatoria o in alternativa di CTU sulla attendibilità della medesima, avanzata in primo grado e riproposta nel presente giudizio di appello.<br />	<br />
Al complesso delle censure e delle richieste di Conto TV in tema di contabilità regolatoria, si oppongono due ulteriori argomenti che, ad avviso di questo Collegio, motivano in senso “oggettivo” &#8211; in quanto connesso alle procedure in campo e ai relativi oggetti &#8211; il bilanciamento tra i diversi interessi operato dall’Autorità: <br />	<br />
&#8211; il primo argomento, richiamato da ultimo anche dalla sentenza del TAR, fa riferimento al fatto che la contabilità regolatoria di SKY preesiste al procedimento che conduce alla delibera n. 233/09 ed è il prodotto di altra e distinta procedura. In questo<br />
&#8211; Il secondo argomento attiene invece alle ulteriori motivazioni per le quali la struttura originariamente autonoma e riservata della contabilità regolatoria di SKY non cede – nella valutazione ponderata dell’Autorità &#8211; in rapporto con il principio del co<br />
Conclusivamente, la contabilità regolatoria non è oggetto delle determinazioni adottate dalla delibera n. 233/09, per come devono essere correttamente interpretate, ma resta uno strumento tecnico, che resta tendenzialmente neutro rispetto alle determinazioni attributive di tipologie di costi effettivamente assunte, dato che tali determinazioni sono pienamente contendibili per le parti (e valutabili per il Giudice in questa sede) senza la conoscenza della contabilità regolatoria stessa. Per questa ragione – unitamente alle ragioni già esposte nel primo argomento in questo stesso paragrafo &#8212; non appare illogico o irragionevole il fatto che, nella ponderazione dell’Autorità, prevalga la esigenza di riservatezza del complesso di questi dati, in quanto non strettamente indispensabili alla difesa di Conto TV in relazione alle specifiche determinazioni assunte dall’Autorità in questa sede. La contabilità regolatoria non può pertanto diventare nell’ambito della delibera n. 233/09 il principale oggetto e il principale campo di confronto tra le parti, come avverrebbe inevitabilmente se si seguisse la tesi di Conto TV, che infatti la richiama in quasi tutti i motivi di appello. La puntuale quantificazione dei costi avrà luogo nell’ambito dei rapporti tra le due società solo con riferimento alle singole voci individuate dalla Autorità con la delibera n. 233/09. In quell’ambito e relativamente alle singole voci, gli importi dovranno essere motivati e giustificati secondo le regole e le prassi nell’assolvimento delle obbligazioni nell’ambito di rapporti contrattuali, alla stregua dei principi fissati dalla delibera n. 123/06 e dei criteri specificati dalla delibera attuativa e regolativa n. 233/09, nonché delle ulteriori procedure che si potranno specificamente attivare a tutela della corretta quantificazione dei costi (come già avvenuto nel caso delle informative concordate nell’ambito del procedimento A/407 davanti all’Autorità per la concorrenza e il mercato in data 19 luglio 2010). <br />	<br />
Sulla base di questo ragionamento si può concludere sul punto della richiesta di un ordine di esibizione o di CTU sulla attendibilità della contabilità regolatoria, affermando che la richiesta è priva di rilevanza ai fini della soluzione della presente controversia, in cui i motivi di appello possono, infatti, essere tutti decisi senza che il Giudice prenda visione della contabilità regolatoria. Di conseguenza, non può darsi seguito alla richiesta di ordine di esibizione o in alternativa di CTU sulla attendibilità della contabilità regolatoria di SKY, in quanto non influente sulle determinazioni da adottare sui diversi motivi di appello in quanto ammissibili nel presente giudizio e pertanto non indispensabile alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti nel suo ambito, secondo quanto richiesto dall’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 241/1990 a tutela della riservatezza dei dati sensibili.<br />	<br />
10.6. &#8211; Il secondo motivo di appello riguarda l’argomentazione con la quale la sentenza del TAR ha convalidato la delibera n. 233/09, nella parte in cui si afferma che non sono mutate in maniera significativa le condizioni alla base della decisione assunta dalla delibera n. 123/06 sulle caratteristiche dell’accordo di simulcrypt atipico, cioè non reciproco, tra SKY e Conto TV. Senza discostarsi sostanzialmente dalle conclusioni del TAR ai fini del non accoglimento di questo motivo di appello, questo Collegio, a differenza del TAR che argomenta nel merito, intende risolvere la questione coerentemente con le considerazioni e le determinazioni già assunte per respingere il primo punto del primo motivo di appello, relative alla natura e ai limiti del procedimento, che conduce all’adozione della delibera n. 233/09. Avendo ritenuto in quella sede che Conto TV e l’Autorità hanno impostato il procedimento come verifica di attuazione della delibera n. 123/06, questa parte della delibera n. 233/09 non può fare eccezioni. Pertanto, la ricognizione effettuata dall’Autorità, che conduce a ritenere non mutate in maniera significativa le condizioni di mercato che hanno motivato la precedente decisione, deve essere considerata come attività istruttoria preliminare volta ad accertare che non sussistono le condizioni per prendere in considerazione una eventuale modifica della delibera n. 123/06. La materia del contendere in questa sede può riguardare, pertanto, soltanto le modalità ed i risultati della ricognizione sui mutamenti della condizioni di mercato. Non vi è, invece, ragione per riconsiderare criteri logici e metodologici adottati con la delibera n. 123/06, essendo a questo scopo necessario aprire un procedimento per la revisione della delibera n. 123/06 stessa, il che non può avvenire in sede giurisdizionale, se non è avvenuto con il provvedimento impugnato. Infatti l’accenno alla impugnativa “per quanto occorrer possa” della delibera n. 123/06 contenuto nell’epigrafe dell’appello deve essere considerato inammissibile per evidente decorso dei termini. Altrettanto inammissibili sono tutte le censure che si riferiscono in realtà a quanto determinato con la delibera n. 123/06. La natura strumentale e attuativa della delibera n. 233/09 esclude che attraverso di essa si possano riaprire varchi per ridiscutere aspetti già decisi con la precedente delibera che è fonte gerarchicamente superiore.<br />	<br />
10.7. &#8211; Quanto al terzo motivo di appello concernente la individuazione dei costi da considerare comuni operata dalla delibera n. 233/09, non può essere accolta ed è del tutto illogica la pretesa di Conto TV di non partecipare ai costi comuni, ma ai soli costi incrementali, come già argomentato dal TAR. E’ del tutto evidente che Conto TV trae vantaggio dal numero di abbonati di SKY e, quindi, se non concorresse <i>pro quota</i> ai costi comuni, si avvantaggerebbe in modo ingiusto di una rete di clienti potenziali, tutti raggiungibili grazie all’ingente investimento nella distribuzione di milioni di decoder di SKY e alle politiche commerciali da essa adottate. Pertanto l’operatore terzo deve contribuire <i>pro quota</i> alle spese di Sky &#8211; non recuperate dagli utenti &#8211; che siano comunque rivolte ad estendere la rete dei decoder e a migliorarne il funzionamento, secondo la tesi fatta giustamente propria dal TAR, anche ai fini dell’esame dei motivi del ricorso incidentale. L’appellante principale ripropone al riguardo la questione della validità della contabilità regolatoria di SKY che la Autorità ha giudicato credibile, e che, come lamenta lo stesso appellante principale, non è mai stata prodotta in giudizio, né è stata certificata da un esperto indipendente, secondo la richiesta avanzata in subordine. Al riguardo si rinvia alle considerazioni già svolte per respingere il primo motivo dell’appello principale ed in particolare a quelle riportate al punto 10.5..<br />	<br />
10.8. &#8211; Sul quarto motivo di appello concernente i criteri per la ripartizione dei costi comuni sia con riferimento alla pay tv che alla pay per view, il Collegio giudica motivate e non irragionevoli le scelte adottate dall’Autorità ed efficacemente convalidate dal TAR. Le argomentazioni di Conto TV non giungono a configurare nessun altro criterio di ripartizione più equilibrato, come sarebbe stato necessario per poter riconsiderare le scelte operate, che hanno una loro logica e plausibilità. Entrano anche qui in gioco i limiti di valutazione del Giudice amministrativo con riferimento al rispetto della sfera di discrezionalità tecnica dell’Autorità. Non basta mettere in evidenza aporie determinate in alcune circostanze dagli inevitabili compromessi tra esigenze diverse che questo tipo di scelte comporta (come, ad esempio, la evenienza che, se l’utente di SKY acquista nello stesso giorno due prodotti pay per view di Conto TV, l’intero costo unitario giornaliero della piattaforma sarebbe a carico di Conto TV, mentre lo stesso utente avrebbe tutto il tempo per usufruire di numerosi prodotti di SKY TV, nello stesso giorno). Occorre, anche, dimostrare la possibilità di un miglior contemperamento delle diverse esigenze e dei diversi interessi. Ciò, infatti, consentirebbe di dimostrare un difetto di motivazione o di incompletezza di valutazione di questa parte della delibera n. 233/09. Ciò non è avvenuto, e pertanto anche questo motivo dell’appello è respinto.<br />	<br />
10.9. &#8211; Il quinto motivo di appello relativo ai costi incrementali, non riguarda la pertinenza di tali costi a quelli cui Conto TV deve contribuire (come avviene per le censure relative ai costi comuni), ma la attendibilità degli importi richiesti e dei valori risultanti dalla contabilità regolatoria di SKY, valutati come abnormi rispetto ai costi di Conto TV. Si ripropone la questione della validità della contabilità regolatoria di SKY a fungere come base di riferimento per la quantificazione dei costi, non essendo conosciuta dalle controparti. Valgono, quindi, per respingere questo motivo, le argomentazioni utilizzate per il primo motivo di appello ed in particolare al punto 10.5., che considerano la quantificazione dei costi e le relative valutazioni di correttezza della contabilità regolatoria “sulla base delle informazioni disponibili” come valutazioni operate solo in via esemplificativa, che perciò non arrivano ad integrare il contenuto decisionale della delibera n. 233/09 e non rientrano tra le sue determinazioni.<br />	<br />
10.10. &#8211; Passando alle contestazioni di Conto TV sulle parti della sentenza del TAR che accolgono singoli punti del ricorso incidentale di SKY, la prima censura riguarda l’ammissibilità dello stesso ricorso. Al riguardo, questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalla valutazione operata dal TAR, alla luce della giurisprudenza prevalente, che fa riferimento al momento dell’effettiva conoscenza da parte dell’interessato, al fine di individuare i termini <i>a quo</i>, solo nel caso di mancanza della notificazione. Quanto alla censura relativa all’ammissibilità del ricorso di SKY in appello, si veda il successivo punto 11.1..<br />	<br />
10.11. &#8211; Il settimo e ottavo motivo concernenti le parti della sentenza del TAR, che accolgono il ricorso incidentale per quanto attiene l’inserimento nei costi comuni da ripartire dei costi degli sconti agli acquirenti dei decoder e dei costi di installazione non recuperati, sono respinti per le medesime ragioni utilizzate per respingere il terzo motivo di appello concernente la individuazione e ripartizione dei costi comuni: Conto TV paga per avere a disposizione una platea di potenziali clienti e deve, pertanto, corrispondere una quota pari alla frazione rappresentata dalla sua offerta rispetto all’offerta complessiva di SKY. Non regge, pertanto, l’obiezione secondo cui tale costo è strumentale all’instaurazione di un nuovo contratto con SKY, mentre non garantisce alcuna entrata a Conto TV. Se si garantisse il contratto anche a Conto TV, Conto TV dovrebbe pagare una quota pari a quella di SKY, invece ne paga una quota pari ad 1/7.<br />	<br />
10.12. &#8211; L’ultimo e nono motivo di appello, concernente non l’esito, ma un passaggio della motivazione della sentenza del TAR, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto è giudicato paradossale che Conto TV appelli una parte della sentenza del TAR che respinge un motivo dell’appello incidentale di SKY. Ciò è ancora una volta espressione della tendenza espansiva dei motivi di appello. In ogni caso va detto che l’espressione “ellittica” significa solo sintetica o troppo sintetica e non trasforma il contenuto delle proposizioni a cui si riferisce. </p>
<p>11. &#8211; Sull’appello incidentale di SKY, occorre in primo luogo verificare la sua ammissibilità alla luce delle considerazioni svolte nell’appello di Conto TV (vedi precedente punto 10.10.). Conto TV sostiene infatti che l’appello incidentale è inammissibile, in quanto, come il ricorso incidentale presentato in primo grado &#8211; secondo lo stesso giudizio del TAR &#8211; costituisce un’autonoma e distinta impugnazione. Secondo Conto TV l’appello incidentale è solo un modo per aggirare i termini previsti per le impugnazioni autonome. A giudizio del Collegio l’esame della questione può essere pretermesso, attesa l’infondatezza nel merito dell’appello incidentale.<br />	<br />
Di conseguenza esso va respinto nel merito in base alle considerazioni che seguono.<br />	<br />
11.1. &#8211; Il primo motivo riguarda la contestazione da parte di SKY della distinzione tra “beneficio atteso” e “ vantaggio diretto” e della scelta da parte dell’Autorità a favore di quest’ultimo. Gli argomenti di SKY non dimostrano la irragionevolezza della scelta dell’Autorità in quanto il criterio del “vantaggio diretto” è ampiamente motivato e coerentemente svolto in diverse parti della delibera, consistendo nella necessità di individuare e misurare il vantaggio dell’ operatore terzo e nella applicazione coerente di un criterio equo, trasparente, non discriminatorio e orientato ai costi, come richiesto dagli Impegni della Commissione europea e dalla delibera n. 123/06. Ad esempio nella estensione del numero dei decoder di SKY è evidente il vantaggio diretto nell’aumento del numero dei potenziali clienti ed è altrettanto evidente la differenza dal criterio del “beneficio atteso”, misurato dalla stima dei ricavi. Infatti il vantaggio diretto si accresce per ogni nuovo potenziale decoder attivato da Sky, mentre non sono altrettanto chiari gli effetti del criterio del beneficio atteso, se cioè si stimassero gli eventuali ricavi. Nell’ottica propria del giudice amministrativo, il criterio del vantaggio diretto risulta comunque chiaro almeno quanto quello del “beneficio atteso”, mentre presenta incongruità e illogicità minori, come mette bene in risalto la stessa delibera nell’indicare almeno tre ragioni di preferenza a favore del criterio del vantaggio diretto (paragrafi 78, 79, 80 delle Premesse). Ciò naturalmente a condizione che il criterio sia svolto in modo conseguente anche in presenza di diverse circostanze. Un esempio è il criterio del forte sbilanciamento del vantaggio a favore di SKY, che è evidentemente e simmetricamente il contrario del caso del vantaggio diretto e quindi legittimo motivo di esclusione dai costi da ripartire, come dimostra bene la esclusione dal monte costi degli oneri di funzionamento della TechCo di cui al successivo punto 11.2.<br />	<br />
11.2. &#8211; Il secondo motivo dell’appello incidentale riguarda la contestazione delle argomentazioni del TAR per respingere le obiezioni del ricorso incidentale in primo grado al criterio del “forte sbilanciamento del vantaggio per SKY Italia”. Questo motivo può essere respinto perché il criterio è chiaro nella sua motivazione e nella sua intrinseca connessione con il criterio del vantaggio diretto, come interpretato al punto 11.1.. Quanto al suo ambito di applicazione, l’unico argomento che SKY solleva è che tutti i costi, esclusi con questa motivazione da AGCOM, sono stati reinseriti dal TAR con eccezione di quelli relativi a TechCO. Proprio il caso di TechCO esemplifica bene il criterio del forte sbilanciamento del vantaggio per SKY Italia. Diversamente da quanto avviene con le misure il cui effetto è l’aumento del numero dei decoder, TechCO è indispensabile al funzionamento della piattaforma, ma le sue variazioni non comportano uno specifico vantaggio diretto per l’operatore terzo. La partecipazione ai costi di TechCO equivarrebbe a mettere a carico dell’operatore terzo il funzionamento ordinario della piattaforma di SKY e quindi avvantaggerebbe eccessivamente SKY. Il criterio del vantaggio diretto si configura anche come eccessiva sproporzione del vantaggio di SKY nel mettere a carico di altri le sue spese ordinarie. Analoghe motivazioni sostengono la esclusione dai costi della Guida Elettronica ai Programmi &#8211; EPG, la quale è giustamente considerata tra gli strumenti attivabili su richiesta e, quindi, da considerare fra i costi ripartibili in quanto incrementali e solo se effettivamente richiesti, come conclude la delibera impugnata nel dispositivo, all’art 1, lett. a, iv.<br />	<br />
11.3. &#8211; Del tutto inesatta appare l’affermazione dell’appellante incidentale in ordine alla vigilanza sull’attuazione degli Impegni, che sarebbero di esclusiva competenza della Commissione Europea. Non vi è dubbio, ai sensi del paragrafo 15 degli Impegni, che l’Autorità italiana di vigilanza per le telecomunicazioni è competente per risolvere le controversie così come per vigilare sulla attuazione delle decisioni adottate e quindi sul rispetto degli Impegni senza incidere sulle autonome competenze e superiori competenze in materia della Commissione della Unione Europea. La delibera n. 233/09 precisa al punto 7 delle Premesse (senza contestazioni nell’appello incidentale) che l’attività di vigilanza da essa svolta è volta verificare la conformità degli accordi di simulcrypt “alla delibera n. 123/09 e conseguentemente alle disposizioni di cui al paragrafo 11 degli Impegni”. Va nello stesso senso la istanza di Conto TV che promuove il procedimento, riportata al punto 12 delle Premesse. Anche questo motivo deve essere pertanto respinto. <br />	<br />
11.4. – Il Collegio prende atto della cessata materia del contendere con riferimento all’ultimo motivo dell’appello incidentale relativo all’annullamento del punto n. 100 della delibera n. 233/09, che stabilisce il rinnovo automatico degli accordi. Nella memoria di replica presentata il 7 aprile 2012 dall’appellante incidentale si dichiara alle pagine 6 e 7 che la interpretazione del punto 100 delle Premesse da parte della difesa erariale “è satisfattiva per SKY confermando l’esattezza delle sue tesi”. Si conviene infatti che tale clausola – oltre a corrispondere a condizioni già previste nella bozza contrattuale predisposta da SKY come già notato dal TAR &#8211; deve essere interpretata come interna al complessivo regime previsto dagli Impegni, e, quindi, vale entro i termini della loro durata.</p>
<p>12. – L’insieme dei due appelli è caratterizzato dalla pervasività dei singoli motivi, che superano, in alcuni casi, i limiti del presente giudizio. Lo dimostra il fatto che quasi nessun aspetto della delibera n. 233/09 si sottrae alle opposte censure delle due parti. Ciò vuol dire che nessuno spazio è riconosciuto come proprio della sfera di autonomia procedurale e di quella della discrezionalità tecnica dell’Autorità. In più casi la controversia si estende anche oltre i limiti del contenuto, dell’oggetto e della funzione della delibera n. 233/09, con conseguente abnorme espansione delle dimensioni della causa rispetto all’ambito proprio del giudizio.</p>
<p>13. &#8211; In conclusione, l’appello principale è in parte respinto e in parte inammissibile (per i motivi di appello relativi alla formazione della contabilità regolatoria di SKY di cui al paragrafo 10.5. della motivazione, e alle questioni già decise dalla delibera n. 123/06, indicate al paragrafo 10.6., nonché per l’ultimo motivo di cui al paragrafo 10.12.). L’appello incidentale è respinto, salvo per il motivo di cui al punto 11.4, che è dichiarato improcedibile.</p>
<p>14. &#8211; Nella novità e nella complessità della vicenda, determinate dagli effetti dell’intreccio tra diverse procedure nell’ambito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese per il presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, <br />	<br />
respinge in parte e in parte dichiara inammissibile l’appello principale nei termini di cui in motivazione; respinge in parte e in parte dichiara improcedibile l’appello incidentale nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-9-2012-n-4794/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a></p>
<p>Pres. Trovato &#8211; Est. Bianchi M.D. e E.C. (Avv. G. Pellegrino) / Comune di Olevano (Avv. F.Tedeschini) sulla impossibilità per il giudice amministrativo di accertare in via diretta e incidentale la veridicità dell&#8217;atto pubblico a fede privilegiata Processo amministrativo – Querela di falso – Giudice ordinario – Devoluzione – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato  &#8211;  Est. Bianchi<br /> M.D. e E.C. (Avv. G. Pellegrino) / Comune di Olevano (Avv. F.Tedeschini)</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità per il giudice amministrativo di accertare in via diretta e incidentale la veridicità dell&#8217;atto pubblico a fede privilegiata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Querela di falso – Giudice ordinario – Devoluzione – Necessità – Giudice amministrativo – Accertamento diretto o incidentale – Preclusione – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Fintanto che non venga dimostrata giudizialmente (in giudizio civile) la falsità della firma apposta (dal pubblico ufficiale che lo ha formato), l’atto deve considerarsi non solo atto pubblico, ma anche avente fede privilegiata. Infatti, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico autenticante, potendo essere dichiarata la nullità dell’atto solo in assenza degli elementi essenziali dello stesso. Pertanto, qualora non sia assente alcun elemento essenziale, si è in presenza di un formale atto pubblico, la cui veridicità è assistita dal fede privilegiata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10106 del 2011, proposto da: &#8232;</p>
<p>Mariano De Matti, Enrico Carletti, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Olevano Romano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; Commissione Elettorale Circondariale, Prefettura di Roma, Giulio Riccardi, Alfredo Petrucca, Guido Antonelli, Massimo Carpentieri, Alessandro Cianca, Fabio Ciolli, Simeone Mastropietro, Irene Ranieri, Tommaso Tranquilli, Marco Mampieri, Guido Milana, Riccardo Rocchi, Giulio Riccardi; &#8232;Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II BIS n. 09214/2011, resa tra le parti, concernente verbale di proclamazione degli eletti ed in particolare del verbale dell&#8217;operazioni di adunanza dei presidenti per l&#8217;elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Olevano Romano del 15 e 16 maggio 2011</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Olevano Romano e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Daniele Granara, su delega dell&#8217;avv. Federico Tedeschini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>All’esito della competizione elettorale tenutasi il 15 e il 16 maggio 2011 per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Olevano Romano , è stato proclamato eletto alla carica di sindaco il sig. Marco Mapieri della lista n. 3 “Cittadini per il Cambiamento” , con 3 voti di vantaggio sulla lista n.1 “Democratici” in cui erano candidati i signori De Matti e Carletti.<br />	<br />
Questi ultimi hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio l’atto di proclamazione degli eletti e gli atti connessi , tra cui in particolare quelli di ammissione della lista n. 4, per due ordini di motivi: l’uno afferente ad errori nell’attribuzione dei voti; l’altro, subordinato, volto alla ripetizione della consultazione in ragione della illegittima partecipazione di una lista (Forza del Sud) che ha ottenuto un numero di voti ampiamente idoneo a modificare l’esito delle elezioni, come detto decise con uno scarto di 3 voti.<br />	<br />
La lista in particolare doveva essere esclusa, a loro dire, in quanto priva di autentica delle firme di presentazione.<br />	<br />
Ed infatti il consigliere provinciale Massimo Caprai, che la lista recava come pubblico ufficiale autenticante, aveva disconosciuto di aver autenticato alcunché.<br />	<br />
Si sono costituiti in primo grado i controinteressati intimati, proponendo altresì ricorso incidentale.<br />	<br />
Il TAR adito, con sentenza n. 9214/2011, ha:<br />	<br />
-dichiarato improcedibile il ricorso incidentale ;<br />	<br />
&#8211; respinto il ricorso principale con riferimento al primo motivo di impugnazione;<br />	<br />
-assegnato ai ricorrenti un termine di novanta giorni per la proposizione della querela di falso, in relazione al secondo motivo di impugnazione;<br />	<br />
-fatto riserva di sospendere il giudizio a seguito del deposito della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso;<br />	<br />
-rinviato al definitivo ogni ulteriore determinazione.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza i signori De Matti e Carletti hanno interposto l’odierno appello chiedendone la riforma, limitatamente alla sola parte in cui la stessa ha rigettato la loro richiesta di procedere direttamente alla verifica della sussistenza o meno di un atto pubblico fidefacente con riferimento all’autentica della lista Forza del Sud.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Olevano Romano intimato, chiedendo la reiezione dell’appello siccome infondato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con l’unico mezzo di gravame gli appellanti deducono l’erroneità della gravata sentenza, laddove “ha ritenuto che la stessa imputabilità dell’atto a pubblico ufficiale, che è l’elemento fondamentale dell’atto pubblico , possa accertarsi solo con lo strumento della querela di falso.”<br />	<br />
Sostengono, al riguardo, che “ove in un giudizio assuma rilievo un determinato atto, il suo avere o meno valenza di atto pubblico fidefacente è accertamento che spetta al giudice investito dal giudizio principale e solo ove lo stesso accerti la natura pubblica dell’atto e ne verifichi la rilevanza per il giudizio principale, nel decidere la causa non può prescindere dai contenuti di quell’atto se non contestati con lo strumento specifico della querela, previa necessaria sospensione del giudizio principale”.<br />	<br />
Nella specie i ricorrenti non contestano la falsità o meno dei contenuti dell’autenticazione delle firme, bensì la circostanza che difetti in radice l’autentica del pubblico ufficiale che è elemento essenziale per l’ammissione della lista.<br />	<br />
E siccome il pubblico ufficiale (un consigliere provinciale) che la lista riportava come autenticante ha formalmente disconosciuto tale circostanza ( con pubblica denuncia la cui notizia è stata allegata in atti quale principio di prova), i ricorrenti hanno chiesto al TAR di verificare tale elemento.<br />	<br />
Da qui l’erroneità della gravata sentenza che non ha accolto tale prospettazione.<br />	<br />
2. La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
Ed invero, stabilisce l’art 2700 c.c. che “ l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”<br />	<br />
Non v’è dubbio , quindi, che fintanto non venga dimostrata giudizialmente la falsità della firma apposta (dal pubblico ufficiale che lo ha formato), l’atto in questione deve considerarsi non solo atto pubblico, ma anche avente fede privilegiata.<br />	<br />
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Sezione da cui non sussiste motivo di discostarsi, la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico autenticante, potendo essere dichiarata la nullità dell’atto solo in assenza degli elementi essenziali dello stesso (cfr. Sez. V 17.07.2000 n. 3923; 15.07.2005 n. 3804).<br />	<br />
In altri termini, solo l’assenza degli elementi essenziali determina la nullità dell’atto, accertabile anche dal giudice amministrativo.<br />	<br />
Sennonché , nel caso di specie, alcun elemento essenziale è assente, per cui si è in presenza di un formale atto pubblico, la cui veridicità è assistita da fede privilegiata (cfr.Cons. Stato, Sez V, sent. n. 999/2011).<br />	<br />
Del resto , il Giudice delle Leggi ha di recente affermato che “La certezza e la speditezza del traffico giuridico – che rappresentano, come è noto, il bene finale presidiato dal regime probatorio normativamente riservato a determinati atti – potrebbero risultare, infatti, non adeguatamente assicurate ove l’accertamento sulla autenticità dell’atto fosse rimesso ad un mero “incidente”, risolto all’interno di un determinato procedimento giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell’oggetto dello specifico procedimento “ (cfr.Corte Cost., sent. n. 304/2011).<br />	<br />
Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che la “questione dell’autenticità della sottoscrizione del soggetto che appare aver autenticato le firme dei presentatori della lista n. 4 non può che essere decisa dal giudice civile nel contesto del procedimento di querela di falso, della cui attivazione è onerata la parte ricorrente.<br />	<br />
La diversa prospettazione di quest’ultima, pur pregevolmente argomentata, non può infatti essere accolta. In particolare, gli argomenti logici e giuridici volti a ribadire che il regime civilistico degli atti fidefacenti fino a querela di falso si applichi solamente agli atti effettivamente provenienti da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri colgono nel segno solamente ove si verta nell’ipotesi di falso grossolano, o in simili casi di scuola, nei quali non esista alcuna apparenza giuridica da tutelare mediante l’applicazione del regime della pubblica fede, con le connesse conseguenze sul piano sostanziale e processuale.<br />	<br />
Quando invece, come nella specie, l’atto del quale si assume la falsità abbia prodotto i propri ordinari effetti – proprio perché esso si presenta come un atto apparentemente valido sotto il profilo della provenienza da un pubblico ufficiale competente e delle altre caratteristiche formali – sussiste integralmente la ratio dell’applicazione del regime giuridico della pubblica fede”.</p>
<p>	<br />
3) Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge .<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4789/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4789</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4780/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4780</a></p>
<p>Pres.Branca – Est. Saltelli Eliocab s.r.l (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (Avv. T. Colelli) Energia – Fonti rinnovabili – Impianti soggetti a D.I.A. – Potenza nominale – Calcolo – Criteri &#8211; Unico punto di connessione alla rete &#8211; Unico centro di interesse Ai fini del calcolo della potenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Branca – Est. Saltelli<br /> Eliocab s.r.l (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (Avv. T. Colelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Energia – Fonti rinnovabili – Impianti soggetti a D.I.A. – Potenza nominale – Calcolo – Criteri &#8211; Unico punto di connessione alla rete &#8211; Unico centro di interesse</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, necessario ad individuare gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività e gli interventi di attività edilizia libera ai sensi dei punti 11.6 e 12 delle linee guida di cui al D.M. 10.09.2010, occorre fare riferimento alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato ovvero che siano riconducibili ad un unico centro di interesse. A tale riguardo, la circostanza che i progetti presentati fossero originariamente diversi tra di loro e che fossero stati presentati con separate domande da soggetti diversi è del tutto irrilevante, essendo decisivo il fatto dell’appartenenza, sia pur successiva, dei singoli progetti ad un unico soggetto ovvero ad un unico centro di interesse (profilo soggettivo) e, soprattutto, l’esistenza per tutti di un unico punto di connessione alla rete (profilo oggettivo).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9966 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
ELIOCAB S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Roma, via Bocca di Leone, n. 78 (St.Bdl); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;<br />
ARPA PUGLIA &#8211; AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL&#8217;AMBIENTE, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. I, n. 1706 del 5 ottobre 2011, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Saverio Sticchi Damiani, per delega dell&#8217;Avv. Ernesto Sticchi Damiani, e Altamura, per deelga dell&#8217;Avv. Colelli;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. n. 1706 del 5 ottobre 2011 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, sez. I, nella resistenza della Regione Puglia, ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto il ricorso proposto da Eliocab s.r.l. per l’annullamento del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia prot. n. 79 del 3 gennaio 2011 (avente ad oggetto “Autorizzazione unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) e relative opere di connessione siti nei Comuni di Avetrana (TA) e Manduria (TA), Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR)” e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ed in particolare, ove occorra, del provvedimento della Regione Puglia, Area Politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana, Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, prot. n. 12582 del 1° ottobre 2010; del provvedimento della Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, prot. n. 5989 del 19 aprile 2010; nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti di Arpa Puglia – Dipartimento provinciale di Taranto – Servizio Territoriale, rispettivamente prot. n. 62142, 62148 e 62153, tutti del 29 dicembre 2010.<br />	<br />
In particolare, dopo aver premesso che: a) erano stati presentati da parte di diverse società (Saim, Galves, Enertec, Energy Italia) progetti per la realizzazione di otto impianti di produzione di energia fotovoltaica, ciascuno di potenza nominale inferiore ai 10 MW (come tali formalmente esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale) nei comuni di Avetrana, Manduria, Erchie e San Pancrazio Salentino; b) in data 19 febbraio 2010 Eliocab s.r.l. era diventata proprietaria unica di tutti i progetti presentati, per i quali era previsto un unico punto di connessione; c) la Regione Puglia aveva sottoposto a valutazione di impatto ambientale i tre impianti localizzati nei comuni di Avetrana e Manduria, da considerare alla stregua di un impianto unico, riservandosi per gli altri cinque impianti di esprimere parere sulla eventuale verifica di assoggettabilità a V.I.A.; d) avverso gli atti regionali impugnati erano state appuntate censure di erroneità dei presupposti e violazione delle disposizioni statali in materia di energia rinnovabile; il predetto tribunale ha osservato, quanto ai cinque impianti localizzati nel territorio dei comuni di Erchie e San Pancrazio Salentino, che la Regione non si era ancora espressa circa la necessità di assoggettare a V.I.A. i relativi progetti, con conseguente carenza di lesività della nota impugnata ed inammissibilità in parte qua del ricorso, e, quanto ai tre impianti da localizzare nel territorio di Avetrana e Manduria, che, trattandosi di impianti fisicamente vicini tra di loro e allacciati ad unico punto di connessione, correttamente la Regione aveva deciso di sottoporre a V.I.A. l’impianto complessivamente considerato, correttamente applicando le disposizioni di cui agli artt. 11.6 e 14.7 delle Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010, in considerazione della potenza nominale superiore in concreto ai 10 MW previsti dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (giusta peraltro quanto disposto dalla delibera di giunta regionale n. 3029 del 28 dicembre 2010), con conseguente infondatezza delle censure sollevate.<br />	<br />
3. Con rituale e tempestivo atto di appello Eliocab s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza nella sola parte in cui è stato respinto il ricorso di primo grado e cioè nella parte in cui è stata ritenuta corretta la determinazione regionale di sottoporre a V.I.A. i tre impianti localizzati nei territori dei Comuni di Avetrana e Manduria, per essere fisicamente vicini, per appartenere ad un unico soggetto (Eliocab s.r.l.) ed essere allacciati ad un unico punto di connessione, così da configurare un unico progetto.<br />	<br />
Il gravame è stato affidato a cinque motivi, così rubricati: “I. In ordine alla inapplicabilità del D.M. 10.9.2010 e della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 ai tre progetti in comune di Avetrana e Manduria”; “II. In via subordinata. In ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 11.6 del D.M. 10.9.2010 e dell’art. 5.1. della D.G.R. 3029/2010 ed all’errata interpretazione di tali norme”; “III. In ordine all’eccesso di potere. Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio di affidamento”; “IV. Violazione di legge. Art. 21 septies L. 241/90 – Nullità per carenza assoluta di potere. In subordine violazione di legge. Criteri di competenza”; “V. In ordine alla violazione dell’art. 14 ter della L. 241/90”: l’appellante ha sostanzialmente riproposto le censure sollevate in primo grado, sostenendo che le stesse erano state superficialmente esaminate ed inopinatamente respinte con motivazione approssimativa, lacunosa e non condivisibile, frutto di un erroneo apprezzamento della situazione di fatto, come risultante dalla documentazione in atti, e di un’altrettanto erronea interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie.<br />	<br />
Ha resistito al gravame la Regione Puglia, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo per il suo rigetto.<br />	<br />
4. All’udienza in camera di consiglio del 24 gennaio 2012, fissata per la decisione della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 aprile 2012, alla quale, dopo la rituale discussione, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>5. L’appello è infondato.<br />	<br />
5.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “In ordine alla inapplicabilità del D.M. 10.9.2010 e della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 ai tre progetti in comune di Avetrana e Manduria”, la società appellante ha sostenuto che i primi giudici hanno erroneamente interpretato ed applicato al caso in esame le disposizioni di cui all’art. 11.6. del D.M. 10 settembre 2010 ed al punto 5.1. della delibera della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 3029, senza tener conto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina per il rilascio dell’autorizzazioni unica di cui all’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (cioè alla data del 1° gennaio 2011), i tre progetti in questione erano già completi di tutti i pareri ambientali prescritti e pertanto non erano assoggettati alla predetta nuova disciplina.<br />	<br />
Esso non è meritevole di favorevole considerazione.<br />	<br />
Sebbene sia astrattamente corretta la ricostruzione giuridica dell’appellante, secondo cui le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010 e nella delibera della Giunta regionale della Puglia n. 3029 del 28 dicembre 2010 non possono essere applicate ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12, comma 3, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che alla data del 1° gennaio 2011 siano completi di tutti i prescritti pareri ambientali, non può tuttavia condividersi l’assunto secondo cui alla predetta data i progetti relativi agli impianti nei comuni di Avetrana e Manduria fossero effettivamente completi di tutti i prescritti pareri ambientali.<br />	<br />
Anche a voler prescindere dalla genericità e laconicità dell’affermazione, per altro apodittica ed indimostrata, secondo cui i predetti progetti avevano ottenuto tutti i prescritti pareri ambientali, ed indipendentemente da ogni considerazione circa la neppure chiara distinzione fra “pareri ambientali prescritti”, in quanto previsti da leggi e regolamenti, e quelli richiesti solo dall’amministrazione prospettata dall’appellante all’evidente fine di sostenere la completezza dei progetti in questione per l’irrilevanza dei pareri richiesti dall’amministrazione (essendo al riguardo sufficiente osservare che anche i pareri facoltativi richiesti dall’amministrazione sono da considerare comunque “pareri prescritti”, salvo a non voler ritenere che la richiesta di tali pareri non trovi alcun fondamento nella legge e che gli stessi abbiano una mera inammissibile finalità di aggravamento del procedimento e che siano inutili ai fini dell’emanazione del provvedimento finale, conclusioni cui peraltro non giunge neppure l’appellante), è sufficiente rilevare che nella memoria difensiva di costituzione nel presente grado di giudizio l’amministrazione regionale della Puglia ha evidenziato che i pareri mancanti erano quelli paesaggistici “…poiché le aree degli impianti interferiscono con ambiti del PUTT sottoposti a tutela”, nonché quelli “…definitivi dell’Autorità di Bacino, che si configurano prescritti perché vista la estensione delle aree di impianto e soprattutto delle opere di connessione vengono intercettate dalle aree sottoposte alle norme tecniche di attuazione del PAI”.<br />	<br />
Orbene, fermo restando che la necessità di tali pareri era peraltro ben nota alla società appellante, come si ricava dalle stesse note in data 19 febbraio 2010 con le quali, facendo sostanzialmente propri i progetti e le richieste originariamente presentate da SAIM s.r.l., aveva essa stessa comunicato alla Regione Puglia l’elenco degli enti interessati al rilascio di permessi, pareri o nulla osta, enti tra cui sono effettivamente indicati sia il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenze ai beni architettonici e archeologici – sia l’Autorità di Bacino, non può non rilevarsi non solo che l’eccezione della difesa regionale non è stata debitamente smentita, per quanto non sono state neppure smentite in punto di fatto le circostanze che imponevano i predetti pareri paesaggistici e dell’Autorità di Bacino.<br />	<br />
Né è meritevole di favorevole considerazione la tesi, pure sostenuta dall’appellante, secondo cui nel caso di specie non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica per effetto delle disposizioni contenute nel punto 1.07 dell’art. 5.02 del vigente Putt/p, trattandosi di opere dichiarate indifferibili ed urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali.<br />	<br />
Sennonché, come opportunamente sottolineato dalla difesa regionale, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori inerenti la realizzazione dei progetti in questione consegue ope legis all’approvazione dei progetti stessi, ai sensi del terzo comma dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, postulando proprio il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, cui sono finalizzati i “prescritti pareri ambientali”, pacificamente mancanti nella specie.<br />	<br />
E’ appena il caso di evidenziare per completezza che, per un verso, non risultano in nessun caso essere interventi sui progetti i questioni i pareri della competente Autorità di Bacino, per quanto è irrilevante ai fini della pretesa erroneità della sentenza impugnata e dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati l’autorizzazione prot. n. 4406/8782 del 25 novembre 2010 rilasciata dal Comune di Avetrana (ai soli fini paesaggistici e ambientali, ai sensi e per effetti dell’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., nonché della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e ss.mm.ii.) giacché non solo è stata trasmessa agli organi periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per effetti dell’art. 159, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (non costituendo pertanto essa stessa autorizzazione per i fini di cui è questione), per quanto essa riguardava soltanto uno dei tre progetti in questione (in particolare quello concernete l’impianto fotovoltaico sito nella contrada Ruggiano FV01 del Comune di Avetrana).<br />	<br />
5.2. Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame con il quale la società appellante, denunciando “In via subordinata, in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 11.6. del D.M. 10.9.2010 e dell’art. 5.1. della D.G.R. 3029/2010 ed all’errata interpretazione ed applicazione di tali norme”, ha sostenuto che i tre progetti in questione non avrebbero potuti essere considerati un unico progetto per la pretesa titolarità degli stessi in capo ad un solo soggetto, per il fatto di avere un unico punto di connessione e per la presunta vicinanza fisica degli impianti.<br />	<br />
Una volta escluso, sulla base delle osservazioni svolte nel paragrafo precedente che i progetti di cui si tratta potessero essere assoggettati alla disciplina precedente a quella introdotta dalle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3029 del 28 dicembre 2010, non può ragionevolmente dubitarsi al caso di specie dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel paragrafo 11.6 delle Linee generali e punto 5.1. della ricordata delibera della Giunta regionale (attuativa delle Linee Guida), a tenore delle quali, ai fini del calcolo della potenza elettrica nominale per la valutazione istruttoria delle iniziative, i limiti di capacità di generazione e di potenza sono da intendersi riferiti alla somma delle potenze nominali dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica, appartenenti allo stesso soggetto (ovvero a soggetti che si trovino in posizione di controllante o controllato ovvero che siano riconducibili ad unico centro di interesse.<br />	<br />
Tali presupposti, che ad avviso della Sezione costituiscono espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione e che come tali si sottraggono al sindacato di legittimità, salva la loro manifesta illogicità, irrazionalità, illogicità o inadeguatezza, che peraltro nel caso non sussiste e che non è stata neppure messa in dubbio, hanno l’evidente finalità (come peraltro si ricava dalla stessa rubrica del paragrafo 11 delle Linee generali “Interventi soggetti a denuncia di inizio di attività (DIA) interventi di attività edilizia libera: principi generali”) di contemperare i contrapposti interessi, pubblici e privati, in gioco (quello alla tutela ed all’impulso dell’iniziativa imprenditoriale privata, alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla tutela degli interessi urbanistici in generale, oltre che in particolare a quelli paesaggistici ed ambientali), sforzandosi di evitare che iniziative, di dimensioni apparentemente limitate, possa in realtà dar vita a progetti significativamente impattanti sul corretto assetto urbanistico del territorio (e sui relativi interessi, paesaggistico, ambientale, storico, etc.) o in ragione dell’appartenenza di singoli limitati progetti ad uno stesso soggetto o centro di interessi o in ragione del collegamento funzionale tra tali limitati progetti, collegamento ricondotto all’esistenza dell’unicità del punto di connessione.<br />	<br />
Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dalla società appellante, la circostanza che i progetti presentati fossero originariamente diversi e differenziati tra di loro e che non fossero mai stati concepiti come un impianto unico (tanto più che era stati presentati con separate domande da separati soggetti) è del tutto irrilevante, essendo decisivo invece il fatto dell’appartenenza, sia pur successa e comunque sussistente al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, dei singoli progetti ad un unico soggetto ovvero ad un unico centro di interesse (profilo soggettivo) e soprattutto l’esistenza per tutti di un unico punto di connessione alla rete (profilo oggettivo).<br />	<br />
Inoltre, in modo logico, proporzionato ed adeguato l’amministrazione ha ritenuto che i progetti in discussione dessero vita ad un unico (articolato) impianto fotovoltaico anche in ragione della loro vicinanza, a nulla rilevando le avverse argomentazioni dell’appellante che si atteggiano a mere inammissibili opinioni dissenzienti, soprattutto in considerazione della ricordata unicità del punto di connessione alla rete, indipendentemente dal fatto che tale ultima caratteristica sia stata imposta dal gestore della rete.<br />	<br />
5.3. Possono essere infine esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione, gli altri tre motivi di gravame, con i quali è stato lamentato eccesso di potere, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione del principio di affidamento; violazione di legge, dell’art. 21 septies, nullità per carenza assoluta di potere, in subordine violazione di legge, criteri di competenza; nonché violazione dell’art. 14 ter della l. 241/90.<br />	<br />
Essi sono infondati, in quanto imperniati su di una non condivisibile soggettiva lettura del provvedimento impugnato in primo grado (prot. A0046/159/03.01.2011/n. 79 della Regione Puglia).<br />	<br />
Con la ricordata nota impugnata la Regione Puglia ha rilevato che i tre progetti relativi agli impianti eolici da realizzare nei Comuni di Avetrana e Manduria costituivano in effetti un unico impianto e che dovevano essere pertanto assoggettati a V.I.A. ed era necessaria la presentazione di apposita domanda in tal senso da parte della società proponente, Eliocab s.r.l.: è evidente pertanto che, allorché l’amministrazione ha affermato che l’iter autorizzativo (ai fini dell’emanazione dell’autorizzazione unica di ui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) relativamente ai tre progetti di cui si discute (gli unici relativi ai quali è stata proposta l’impugnazione di cui si discute) era sospeso, ha usato un’espressione impropria ed atecnica, dovendo intendersi che il procedimento sarebbe proseguito solo a seguito della presentazione della domanda da parte della predetta società, non potendo pertanto invocarsi, come strumentalmente sostenuto dall’appellante, una pretesa violazione dell’art. 14 ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una sospensione, asseritamente sine die (giacchè in mancanza della domanda di V.I.A. non sussiste neppure il potere/dovere della competente amministrazione di pronunciarsi).<br />	<br />
Nessuna contraddittorietà o perplessità dell’azione amministrativa emerge dalla serena lettura del ricordato provvedimento regionale, atteso che con riferimento ai tre progetti relativi ai comuni di Avetrana e Manduria (gli unici – si ripete – per i quali è stata proposta impugnazione) non può dubitarsi della chiara determinazione dell’amministrazione di ritenerli soggetti alla procedura di V.I.A., dando essi vita ad un unico impianto (il dubbio sulla eventuale assoggettabilità a V.I.A. e la necessità della relativa verifica riguardando invece gli altri cinque impianti, che non costituiscono oggetto di impugnazione); né può parlarsi di affidabilità su di una pretesa non assoggettabilità a V.I.A., dovendo al riguardo richiamarsi le osservazioni svolte al precedente paragrafo 5.1. sulla applicabilità al procedimento in esame delle disposizioni contenute nella sopravvenuta normativa di cui alle Linee generali di cui al D.M. 10 settembre 2010 e della delibera della Giunta regionale n. 3029 del 28 diCembre 2010.<br />	<br />
Non vi è poi motivo per dubitare della legittimità delle note n. 62142, 62148 e 62153 del 29 dicembre 2010 dell’A.R.P.A. Puglia (note richiamate nel provvedimento impugnato in primo grado ed anch’esse impugnate), che ha subordinato il proprio parere favorevole al puntuale soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13, ed in particolare quindi anche dell’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, non costituendo ciò una inammissibile violazione delle disposizione in materia di attribuzione o competente dei singoli uffici, bensì una puntuale e corretta manifestazione del principio di leale collaborazione che deve presiedere alle relazione tra uffici e organi della stessa o di diverse amministrazioni nell’ottica della puntuale attuazione dei principi costituzionali che disciplinando l’attività della pubblica amministrazione (art. 97).<br />	<br />
6. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Eliocab s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce, sez. I, n. 1706 del 5 ottobre 2011, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.3845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-3845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-3845/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.3845</a></p>
<p>Pres. V. Fiorentino &#8211; Est. G. Nunziata Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. A. Marzocchella) contro Comune di Roccamonfina in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito. 1 gli Enti proprietari delle strade hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla “pulizia delle strade e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-3845/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.3845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-3845/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.3845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Fiorentino &#8211; Est. G. Nunziata<br /> Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. A. Marzocchella) contro Comune di Roccamonfina in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 gli Enti proprietari delle strade hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla “pulizia delle strade e delle loro pertinenze” ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), D. Lg.vo n. 285/1992 (cd. Codice della Strada). 	</p>
<p>2. L&#8217;ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Gli Enti proprietari delle strade hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione ed alla “pulizia delle strade e delle loro pertinenze” ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 285/1992 (cd. Codice della Strada). Le piazzola di sosta, banchine stradali e aree limitrofe a queste, comunque ai bordi delle strade, rientrano nell’ambito della nozione delle pertinenze di esercizio, in quanto costituiscono parte integrante della strada e ineriscono permanentemente alla sede stradale; di conseguenza i rifiuti abbandonati su tali aree, devono essere rimossi dall’Ente proprietario della strada. La disposizione di legge sopra citata a imputa al proprietario la responsabilità relativa alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dall&#8217;effettivo autore dell&#8217;abbandono dei rifiuti. La soluzione è invece diversa allorchè si tratti di rifiuti solidi non pericolosi abusivamente depositati nelle “vicinanze” dell&#8217;area stradale e non risulti riscontrabile né tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto meno di colpa in capo all&#8217; Ente proprietario o gestore.	</p>
<p>2. Il terzo comma dell&#8217;art. 14 D. L.vo n. 285 del 1992 precisa che &#8220;per le strade in concessione i poteri e i compiti dell&#8217;ente proprietario della strada, previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”. L&#8217;ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito, ovvero per avere posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2012 proposto dalla </p>
<p>Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Ente in Napoli, Via S. Lucia n.81; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Roccamonfina in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell’ordinanza n.63 dell’1/6/2012 di ingiunzione alla Regione Campania di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti speciali ed alla messa in sicurezza dell’area in località Torello – fosso rio Cavone.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito delle alluvioni che hanno favorito l’ammasso di rifiuti speciali nell’area in località Torello – fosso rio Cavone;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Udito il Relatore Cons. Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del giorno 6 settembre 2012 e uditi i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />	<br />
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />	<br />
Premesso che, in simili problematiche che afferiscono a pericoli per la salute pubblica, sovente si fa ricorso ad ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per la cui esecuzione è anche possibile richiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; detto potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (ex multis, T.A.R. Piemonte, II, 12.6.2009, n.1680), anche se l’obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini (T.A.R. Lazio, Roma, II, 17.6.2009, n.5726; Cons. Stato, V, 7.4.2003, n.1831; 2.4.2001, n.1904; Cass. Civ., SS.UU., 17.1.2002, n.490);<br />	<br />
Rilevato che la stessa Corte Costituzionale (7.4.2011, n.115), nel dichiarare la illegittimità costituzionale del comma 4 del citato art.54 quale introdotto dal D.L. n.92/2008 convertito in Legge n.125/2008 nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”, ha rimarcato che il Sindaco non può adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, potendo derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare” dovendosi infatti garantire il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto; le ordinanze sindacali in questione incidono d’altra parte sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque restrizioni ai soggetti considerati;<br />	<br />
Considerato in via preliminare che la partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n. 4061) come disciplinata dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, fermo restando che, in termini generali, l’Amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata, e che i principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame;<br />	<br />
Ricordato che la giurisprudenza più recente ritiene che ai sensi dell&#8217;art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, vale a dire della norma invocata dalla stessa Amministrazione resistente, l&#8217;Ente proprietario (e, in sua vece, l’Ente gestore) della strada ha l&#8217;obbligo di provvedere alla pulizia della stessa in modo da non creare danno o pericoli alla circolazione; pertanto spetta alla detta P.A. procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi “sull&#8217;area di sedime della strada stessa” a prescindere dalla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo del dolo o della colpa del detto proprietario (cfr. Cons. Stato, IV, 18.6.2009, n.4005). La soluzione è invece diversa allorchè si tratti di rifiuti solidi non pericolosi abusivamente depositati nelle “vicinanze” dell&#8217;area stradale e non risulti riscontrabile né tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto meno di colpa in capo all&#8217; Ente proprietario o gestore (TAR Campania, Napoli, V, 5.12.2008, n.21013);<br />	<br />
Chiarito che l’art.192 del Decr. Legisl. n.152/2006, attualmente vigente e che ha riprodotto l&#8217;art. 14, comma 3, del Decr. Legisl. n.22/1997, dispone che “Fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all&#8217;esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. La fattispecie normativa (per la sua esegesi, cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n.4061) ha dunque introdotto una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, potendo essere adottata anche in assenza di una situazione in cui sussista l’urgente necessità di provvedere con efficacia e immediatezza (T.A.R. Veneto, III, 29.9.2009, n.2454) e avente a contenuto l’obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva, a carico, cioè, di “chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo”, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa; la norma, pertanto, ai fini dell’imputabilità della condotta del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, richiede, a carico del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali sul bene, un comportamento titolato di dolo o colpa, così come richiesto per l’autore materiale, mentre le conseguenze sanzionatorie connesse alla violazione del divieto di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo sono accollate anche al proprietario dell’area, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 20.10.2009, n.1118; Cons. Stato, V, 19.3.2009, n.1612; T.A.R. Sardegna, 18.5.2007, n.975; 19.9.2004, n. 1076; T.A.R. Puglia, Bari, 27.2.2003, n. 872; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26.1.2000, n. 292);<br />	<br />
Atteso che, a mente dell’art. 14 del D.lgs. n. 285 /1992, “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ” e che, con riferimento alla fattispecie di insistenza dei rifiuti abbandonati sull&#8217;area di sedime di una strada, questa norma è stata effettivamente in passato interpretata come speciale rispetto all’art. 198 del D.lgs. 152/2006 che, in materia di gestione di rifiuti urbani e assimilati, sancisce la competenza dei Comuni per la raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani. Infatti la pulizia della strada, interferendo direttamente con la stessa funzionalità dell&#8217;infrastruttura e con la sicurezza della viabilità, non può non fare capo direttamente al soggetto gestore (proprietario, concessionario o comunque affidatario della gestione del bene) sul quale gravano speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa (T.A.R. Campania, Napoli, V, 11.7.2006, n.7428; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 18.6.2008, n.487), affermandosi tale carattere di specialità anche rispetto alla previsione di cui all’art.192 del D.lgs. n. 152/2006 che, in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, prevede l’obbligo di provvedere all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi non solo in capo agli autori dell’illecito, ma anche, in solido con essi, del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, purché tale violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, laddove l’obbligo di mantenere la pulizia delle strade e di loro pertinenze è imposto al proprietario dal citato art.14 del Codice della strada a prescindere dalla contestazione di un comportamento doloso o colposo;<br />	<br />
Ritenuto, a distanza di anni, di aderire al più recente orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Molise, 28.5.2010, n.227; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 20.1.2010, n.584), autorevolmente avallato anche dal Giudice d&#8217;Appello (Cons. Stato, V, 25.1.2005, n.136), secondo il quale l&#8217;ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell&#8217;illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un&#8217;ipotesi legale di responsabilità oggettiva; ne discende la illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell&#8217;Amministrazione procedente, sulla base di un&#8217;istruttoria completa e di un&#8217;esauriente motivazione, dell&#8217;imputabilità soggettiva della condotta; tale orientamento è stato di recente confermato anche con riferimento al disposto di cui all&#8217;art. 192 del D. lgs. 152/2006 (Cons. Stato, V, 19.3.2009, n.1612; 25.8.2008, n.4061);<br />	<br />
Constatato che, nel caso di specie, come in analoghi precedenti (14.3.2012, n.1275; 15.9.2011, n.4436; 14.7.2011, n.3835), il Tribunale già ha censurato che nessun accertamento fosse stato condotto in merito all&#8217;eventuale configurabilità di una qualche forma di corresponsabilità imputabile alla Regione Campania, ciò in disparte la competenza semmai della Provincia di Caserta quanto all’attività di bonifica dei siti inquinati, ragion per cui il motivo di censura sul punto articolato merita piena condivisione; in ogni caso va riaffermato (19.5.2011, n.1689) che nessuna norma di legge nel settore specifico della viabilità attribuisce ai Comuni il potere di assicurare la pulizia delle strade imponendo autoritativamente obblighi di facere al gestore al fine di garantire &#8220;la sicurezza e la fluidità della circolazione&#8221;, né un tal potere può desumersi implicitamente dalla natura del Comune quale ente locale a fini generali atteso che tra gli interessi pubblici affidati alla cura dei comuni non v&#8217;è anche quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione delle strade;<br />	<br />
Ribadita in ogni caso l&#8217;illegittimità dell&#8217;ordine di rimozione dei rifiuti rivolto al proprietario della strada in assenza di adeguata istruttoria e di idonea motivazione circa l&#8217;imputabilità soggettiva di una qualche condotta attiva od omissiva che abbia anche solo agevolato la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, beninteso che dall&#8217;ente gestore sono piuttosto esigibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.14 del Codice della strada, solo le attività ordinarie e straordinarie naturalmente connesse alla gestione della sede stradale (a titolo di mero quanto non esaustivo esempio: manutenzione dell&#8217;asfalto, della segnaletica orizzontale e verticale, delle eventuali infrastrutture a corredo, potatura degli arbusti prospicienti e delle aiuole divisorie e pulizia connessa, eliminazione di pericoli, ect.);<br />	<br />
Considerato che non può neanche invocarsi un factum principis, atteso che un tale principio potrebbe valere unicamente allorquando l’ordine dell’autorità fosse dato secundum ius, mentre nel caso di specie, errando nella sussistenza dei presupposti per l’adozione dell’impugnata ordinanza, alcun titolo legale o convenzionale può vantare l’intimato Comune ad ordinare a parte ricorrente un facere al quale non è in alcun modo tenuta;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso merita di essere accolto con il conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza, mentre le spese seguono la soccombenza,<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Zeuli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4768</a></p>
<p>Pres. Saltelli &#8211; Est. Prosperi Essebiesse Power Srl (Avv. A. Clarizia) c/ Regione Basilicata (Avv. N. Pisani) sulla disapplicazione della normativa regionale nella parte in cui imponga limiti massimi alla produzione di energia eolica in contrasto con la disciplina comunitaria 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Proposizione – Individuazione dies</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2012-n-4768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2012 n.4768</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli &#8211; Est. Prosperi<br /> Essebiesse Power Srl (Avv. A. Clarizia) c/ Regione Basilicata (Avv. N. Pisani)</span></p>
<hr />
<p>sulla disapplicazione della normativa regionale nella parte in cui imponga limiti massimi alla produzione di energia eolica in contrasto con la disciplina comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Proposizione – Individuazione dies a quo – Pubblicazione bur – Insufficiente – Parti interessate – Comunicazione diretta – Necessità.	</p>
<p>2. Ambiente – L. regionale 26 aprile 2007 n.9 – Produzione di energia eolica – Art.3, L. regionale Basilicata 26 aprile 2007 n.9 – Limite massimo – Contrasto disciplina comunitaria – Disapplicazione norma contrastante – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei confronti dei soggetti contemplati direttamente dal provvedimento da impugnare, il termine per l’impugnazione inizia a decorrere dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso. Ne consegue l’obbligo per la P.A. di comunicare il provvedimento adottato alle parti direttamente interessate, senza potersi limitare alla pubblicazione sul BUR.	</p>
<p>2. L’apposizione di un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, sebbene stabilito con un limite temporale, costituisce una innegabile chiusura del relativo mercato ponendosi, quindi, in contrasto con le previsioni comunitarie di cui all’art. 6 della direttiva CE 2001/77, laddove questa fissa limiti minimi e dispone una generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in un regime di libero mercato concorrenziale. Ne consegue che, in applicazione del principio di prevalenza del diritto comunitario, l’art.3, L. regionale 26 aprile 2007 n.9 deve essere disapplicato nella parte in cui pone un limite massimo di produzione pari a 128 MW.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Essebiesse Power Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicoletta Pisani, con domicilio eletto presso l’Uff. Rapp. Regione Basilicata in Roma, via Nizza, n. 56; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. BASILICATA n. 00544/2011, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione regionale alla costruzione ed esercizio di un parco per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Vietri di Potenza;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Pasquale Golia, su delega dell&#8217;avv. Nicoletta Pisani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Società Essebiesse Power s.r.l. chiedeva il 10 marzo 2004 alla Regione Basilicata l’autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 D. Lgs. 387/03 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di energia elettrica di fonte eolica da 28 MW nel Comune di Vietri di Potenza.<br />	<br />
In data 18 giugno 2008 con delibera n. 962, la Giunta regionale negava il rilascio dell’autorizzazione, rilevando, tra l’altro, che il piano energetico regionale approvato nel 2000 individuava scenari relativi alla produzione massima di energia elettrica da fonti rinnovabili al 2010, che per la fonte eolica era prevista l’installazione massima complessiva di 128 MW al momento già superati e che, ai sensi dell’art. 3 legge reg. n. 9/07, fino all’approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale, non era più consentita l’autorizzazione ad altri impianti.<br />	<br />
L’interessata impugnava la delibera e il piano energetico regionale innanzi al TAR della Basilicata il quale, con sentenza n. 544 del 16 novembre 2011, respingeva il ricorso.<br />	<br />
Con atto appello notificato il 13 febbraio 2012 la Essebiesse Power ha impugnato la predetta per i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Le previsioni del piano energetico regionale vanno ritenute quali proiezioni di sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia e costituiscono dunque una sorta di obiettivi e non un tetto massimo insuperabile.<br />	<br />
2. Qualora si dovesse intendere che il piano energetico regionale ha stabilito un massimo di produzione di energie prodotte da fonti rinnovabili, la norma regionale richiamata andrebbe considerata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 della Costituzione in considerazione delle più recenti pronunce della Corte Costituzionale, secondo cui le Regioni non possono stabilire tetti di potenza massima autorizzabili, date anche le norme internazionali vigenti (protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE), le quali incentivano lo sviluppo delle suddette fonti di energia rinnovabile, individuando soglie minime di produzione da raggiungere nei singoli Stati.<br />	<br />
3. La direttiva comunitaria 2001/77/CE impegna gli Stati membri a promuovere il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili, ad adottare misure appropriate a promuovere l’aumento del consumo di elettricità da tali fonti, obbliga gli Stati membri a ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento di questo tipo di energia. La direttiva, già recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 387/03, deve condurre alla disapplicazione della norma interna incompatibile da parte e dell’amministrazione e del giudice ed in via subordinata, alla rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione pregiudiziale inerente il contrasto dell’art. 3 legge reg. 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata con l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE.<br />	<br />
4. In ogni caso, trattandosi di potestà legislativa concorrente, la legge statale n. 10/91 non prevede che le Regioni possano stabilire limiti alla produzione anche fino all’approvazione del piano di indirizzo energetico ambientale regionale, concretizzando la previsione in parola un’ulteriore violazione dell’art. 117 della Costituzione.<br />	<br />
L’appellante ha concludeso per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.<br />	<br />
La Regione Basilicata si è costituita in giudizio, sostenendo la tardività del ricorso di primo grado e l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1139 del 20 marzo 2012 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Essebiesse Power ai fini di una sollecita fissazione del merito della causa.<br />	<br />
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Deve innanzitutto essere sgomberato il campo dall’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, così come sollevata dalla resistente Regione Basilicata.<br />	<br />
La delibera di Giunta impugnata, adottata il 18 giugno 2008, è stata pubblicata sul b.u.r. il 2 luglio successivo, mentre il ricorso al TAR della Basilicata è stato notificato il 12 novembre 2008.<br />	<br />
E’ pacifico, così come rilevato dall’appellante, che per i soggetti direttamente contemplati dal provvedimento da impugnare il termine per la stessa impugnazione decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi dell’art. 21 L. 1034/71, all’epoca vigente, e poiché il diniego scaturiva dalla domanda di un provvedimento ampliativo, non vi è ragione per dubitare che la P.A. fosse tenuta a farne comunicazione alla Essebiesse Power e non a limitarsi alla pubblicazione sul b.u.r., visti anche i principi di cui agli artt. 2 e 10 bis L. 241/90.<br />	<br />
Altrettanto infondata è l’eccezione inerente la tardività dell’impugnazione del piano energetico regionale, in quanto risalente al 2001: tale atto aveva ed ha un carattere generale e programmatorio e la Essebiesse Power lo ha impugnato allorché la relativa applicazione nei suoi confronti ha determinato una lesione diretta ed attuale.<br />	<br />
Ciò premesso, è infondata la prima censura, con cui l’appellante si duole della cattiva intepretazione data dalla Regione al piano energetico regionale nel negare l’autorizzazione alla Essebiesse Power: il piano non avrebbe posto limiti massimi alla produzione di energia eolica, ma avrebbe espresso solamente indirizzi programmatico – previsionali.<br />	<br />
A prescindere dall’intitolazione dello stesso art. 3, ossia “Limiti di produzione”, in realtà lo stesso art. 3 della legge reg. n. 9/07 è del tutto cristallino nel prevedere il diniego di autorizzazione per gli impianti che non rientrino nei limiti stabiliti dal piano energetico regionale approvato con delibera consiliare n. 220 del 26 giugno 2001, limiti fissati per l’energia di fonte eolica in 128 MW complessivi per il periodo 2001 – 2010; ed il diniego ha poi applicato fedelmente tali obiettivi massimi, una volta riscontratone il superamento.<br />	<br />
L’appello deve però essere accolto, alla luce della fondatezza delle censure sollevate con i motivi secondo e terzo, concernenti la violazione delle norme internazionali vigenti (protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE), le quali incentivano lo sviluppo delle suddette fonti di energia rinnovabile ed in particolare della direttiva 2001/77/CE.<br />	<br />
L’interpretazione ora riconosciuta alla normativa varata dalla Regione Basilicata porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano, in particolare la direttiva già richiamata 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione.<br />	<br />
L’art. 1 della direttiva richiama in primo luogo la necessità di “un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel… mercato interno”, mentre l’art. 3 prevede l’adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali, indicati nello stesso art. 3 nel 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010. I regimi di sostegno dei singoli Stati membri devono comunque promuovere efficacemente l’uso delle fonti energetiche rinnovabili – art. 4 – ed ancor più, soprattutto, andranno ridotti “gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili” – art. 6.<br />	<br />
A fronte di tale quadro di riferimento generale, si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il <i>favor</i> della normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.<br />	<br />
Una sommaria indagine sulle premesse della direttiva 2001/77/CE con il richiamo alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, l’alta priorità di questo obiettivo, la stretta connessione dell’uso di queste fonti con il protocollo di Kyoto, il richiamo evidente agli obiettivi nazionali come livelli minimi – punto 7 delle premesse &#8211; è fortemente indicativa del contrasto insito nelle previsioni della legislazione regionale della Basilicata con i principi posti in sede europea.<br />	<br />
Il D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, recante recepimento nell’ordinamento interno della direttiva in parola, ha poi confermato i propositi del legislatore comunitario ed ha previsto inoltre che le Regioni &#8211; art. 10 &#8211; possano adottare “misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali”, quindi senza incentivare i criteri che potessero portare a stabilire tetti massimi di produzione.<br />	<br />
E’ poi necessario il richiamo alla successiva direttiva 2009/28/CE che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE, con cui si è tra l’altro precisato nelle premesse – punto 14 – che “la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori e creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri”.<br />	<br />
E tale direttiva, pur successiva alla legge regionale di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione, ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza ed oggetto di nuovi ed ulteriori rinvii, di seguito posti nel nulla dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza 3 marzo 2011 n. 67).<br />	<br />
In conclusione, in accoglimento dell’appello in esame, l’art. 3 della legge regionale 26 aprile 2007 n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ciò in applicazione del principio della prevalenza del diritto comunitario, cfr. C.d.S., sez. V, 7 aprile 2011, n. 2155).<br />	<br />
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, accoglie il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
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