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	<title>10/9/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/9/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. A. Rosas – Rel. J.N. Cunha Rodrigues su una gara avente ad oggetto la fornitura, in forma di concessione di servizi pubblici, di un servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e di trattamento e smaltimento delle acque reflue Comunità europea – Diritto comunitario – art. 1, n. 3,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Rosas – Rel. J.N. Cunha Rodrigues</span></p>
<hr />
<p>su una gara avente ad oggetto la fornitura, in forma di concessione di servizi pubblici, di un servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e di trattamento e smaltimento delle acque reflue</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Diritto comunitario – art. 1, n. 3, lett. b), direttiva 31 marzo 2004, 2004/17/CE – Procedure di appalto – Controparte non direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice – Rischio ridotto in virtù della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione di servizio – Rischio assunto dalla controparte – Contratto da qualificarsi come concessione di servizi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in caso di contratto avente ad oggetto servizi, qualora la controparte contrattuale non venga direttamente remunerata dall’amministrazione che ha proceduto all’aggiudicazione, il contratto deve essere qualificato come «concessione di servizi». In tal caso infatti è la controparte ad assumere in modo completo o quasi completo il rischio di gestione che corre l’amministrazione, per quanto tale rischio risulti già ridotto in virtù dell’organizzazione di servizio configurata secondo il diritto pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />	<br />
</b>10 settembre 2009</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 206/08,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) con decisione 8 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2008, nella causa<br />	<br />
<b><br />	<br />
Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)</b>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH,</b></p>
<p>con l’intervento di:<br />	<br />
<b>Stadtwirtschaft Gotha GmbH,</b><br />	<br />
<b>Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL),</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Klu&#269;ka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. D. Ruiz Jarabo Colomer<br />	<br />
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 aprile 2009,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per il Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha), dagli avv.ti S. Wellmann e P. Hermisson, Rechtsanwälte;<br />	<br />
–        per l’Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH, dall’avv. U.-D. Pape, Rechtsanwalt;<br />	<br />
–        per la Stadtwirtschaft Gotha GmbH, dall’avv. E. Glahs, Rechtsanwältin;<br />	<br />
–        per la Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL), dagli avv.ti S. Gesterkamp e S. Sieme, Rechtsanwälte;<br />	<br />
–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Oliver, D. Kukovec e C. Zadra, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «concessione di servizi» ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).<br />	<br />
2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone il Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landeskreisgemeinden (associazione per la distribuzione dell’acqua e lo smaltimento delle acque reflue della città di Gotha e dei comuni appartenenti al suo distretto amministrativo; in prosieguo: il «WAZV Gotha») all’Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (impresa per il trattamento e lo smaltimento delle acque; in prosieguo: l’«Eurawasser») in merito all’assegnazione del servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile e di smaltimento delle acque reflue.</p>
<p> <b>Contesto normativo<br />	<br />
</b><br />	<br />
3        L’art. 1, n. 2, lett. a) e d), della direttiva 2004/17 prevede quanto segue:<br />	<br />
«2.      a)     Gli “appalti di forniture, di lavori e di servizi” sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. <br />	<br />
(…)<br />	<br />
d)      gli “appalti di servizi” sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato XVII.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
4        Ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), di tale direttiva:<br />	<br />
«La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo».<br />	<br />
5        L’art. 2 della direttiva in argomento è così formulato:<br />	<br />
«1.      Ai fini della presente direttiva, s’intende per:<br />	<br />
a)      “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
2.      La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:<br />	<br />
a)      che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 3 a 7;<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
6        L’art. 4 della direttiva 2004/17 prevede quanto segue:<br />	<br />
«1.      La presente direttiva si applica alle seguenti attività:<br />	<br />
a)      la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o<br />	<br />
b)      l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.<br />	<br />
2.      La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1, e che:<br />	<br />
(…)<br />	<br />
b)      riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
7        L’art. 18 della medesima direttiva così dispone:<br />	<br />
«La presente direttiva non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 3 a 7, quando la concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attività».<br />	<br />
8        A norma dell’art. 31 della suddetta direttiva:<br />	<br />
«Gli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato XVII A sono aggiudicati secondo le disposizioni degli articoli da 34 a 59».<br />	<br />
9        L’art. 32 della direttiva stabilisce quanto segue:<br />	<br />
«L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi di cui all’allegato XVII B è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34 e 43».<br />	<br />
10      A norma dell’art. 71 della direttiva 2004/17, gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi al più tardi entro il 31 gennaio 2006.</p>
<p> <b>Causa principale e questioni pregiudiziali<br />	<br />
</b><br />	<br />
11      Risulta dagli atti che il WAZV Gotha è un’associazione costituita da comuni alla quale spetta, ai sensi di talune disposizioni del diritto tedesco, assicurare la distribuzione dell’acqua potabile e lo smaltimento delle acque reflue alla popolazione residente nel suo ambito territoriale.<br />	<br />
12      Nell’ambito di un contratto di gestione stipulato nel 1994, il WAZW Gotha aveva affidato alla Stadtwirtschaft Gotha GmbH (azienda municipale della città di Gotha; in prosieguo: la «Stadtwirtschaft») tutte le prestazioni tecniche, commerciali ed amministrative nel settore della distribuzione idrica. Poiché detto contratto veniva a scadere nel corso del 2008, il WAZV Gotha prevedeva di ammettere come proprio membro la Stadtwirtschaft, così da poter continuare ad affidargli la gestione di affari. Tuttavia, le autorità di sorveglianza negavano l’autorizzazione all’ammissione della Stadtwirtschaft nel WAZV Gotha, richiamando le disposizioni in materia di aggiudicazione degli appalti.<br />	<br />
13      Per poter continuare ad affidare la gestione a terzi, il WAZV Gotha decideva di rilasciare una concessione relativa al servizio di distribuzione dell’acqua potabile e allo smaltimento delle acque reflue. A tal fine, nel settembre 2007 avviava una procedura di gara informale, anziché una procedura formale di aggiudicazione di appalto prevista agli artt. 97 e seguenti della legge contro le restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; in prosieguo: il «GWB»). Il WAZV Gotha faceva comunque pubblicare un bando sulla <i>Gazzetta ufficiale dell’Unione europea </i>del 19 settembre 2007, con il codice di riferimento 2007/S 180-220518.<br />	<br />
14      Il bando di gara annunciava il rilascio di una concessione di servizi per la distribuzione dell’acqua e il trattamento delle acque reflue nell’ambito territoriale del WAZV Gotha per una durata di 20 anni ed invitava le imprese interessate a presentare la loro candidatura.<br />	<br />
15      Il bando di gara ed i relativi progetti di contratto prevedevano che il concessionario avrebbe fornito i servizi menzionati agli utenti residenti nell’ambito territoriale del WAZV Gotha sulla base di contratti di diritto privato stipulati in nome e per conto propri e avrebbe percepito in contropartita un corrispettivo da tali utenti.<br />	<br />
16      Era previsto che il concessionario avrebbe dovuto calcolare esso stesso, ex aequo et bono, l’importo dei corrispettivi dovuti per i servizi forniti e fissarne l’importo sotto la sua unica responsabilità. Questo compito era però delimitato in quanto, fino al 31 dicembre 2009, il concessionario avrebbe dovuto praticare le tariffe in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara e, successivamente, le tariffe avrebbero dovuto essere conformi alle disposizioni della legge sulle imposte comunali del Land della Turingia (Thüringer Kommunalabgabengesetz).<br />	<br />
17      Il bando di gara ed i progetti di contratto prevedevano inoltre che gli impianti di distribuzione dell’acqua e di smaltimento delle acque reflue sarebbero rimasti di proprietà del WAZV Gotha e sarebbero stati presi in locazione dal concessionario, il quale aveva il diritto di conteggiare il relativo canone nel corrispettivo richiesto agli utenti per i servizi forniti. La manutenzione di tali impianti sarebbe spettata al concessionario. <br />	<br />
18      Il WAZV Gotha si impegnava a dichiarare obbligatorio, attraverso un regolamento, l’allacciamento alle reti pubbliche di distribuzione dell’acqua e di smaltimento delle acque reflue ed il loro utilizzo. Il concessionario, tuttavia, non avrebbe potuto esigere il rispetto di tale obbligo nei singoli casi individuali.<br />	<br />
19      Da ultimo, il WAZV Gotha si impegnava a versare al concessionario le sovvenzioni pubbliche che avrebbe ricevuto, nei limiti di legge.<br />	<br />
20      Il termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto nel bando di gara era l’8 ottobre 2007. Con lettera 4 ottobre 2007 l’Eurawasser aveva denunciato l’intenzione del WAZV Gotha di assegnare i suddetti servizi non già avvalendosi di una gara formale finalizzata all’aggiudicazione di un appalto di servizi, bensì attraverso una concessione di servizi.<br />	<br />
21      L’Eurawasser presentava la propria domanda di partecipazione l’8 ottobre 2007. Anche la Stadtwirtschaft e la Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (impresa di gestione collegata all’associazione intercomunale per l’acqua della regione della Lusazia; in prosieguo: la «WAL») partecipavano alla procedura di licitazione e venivano invitate dal WAZV Gotha a presentare la propria offerta. Alla scadenza del termine fissato dal bando di gara risultavano depositate complessivamente otto domande di partecipazione.<br />	<br />
22      Il WAZV Gotha respingeva il reclamo dell’Eurawasser con lettera in data 9 ottobre 2007. Dopo aver presentato senza successo altri reclami datati 19 ottobre e 23 novembre 2007, l’Eurawasser presentava un ricorso dinanzi alla Vergabekammer (commissione per gli appalti pubblici) competente, con la motivazione che il WAZV Gotha non aveva scelto la procedura di aggiudicazione appropriata.<br />	<br />
23      Con decisione del 24 gennaio 2008, la Vergabekammer constatava che l’operazione in questione costituiva in realtà un appalto di servizi, che il WAZV Gotha avrebbe dovuto avviare una procedura formale di aggiudicazione dell’appalto e che la procedura avrebbe dovuto essere ripristinata alla sua fase anteriore alla pubblicazione del bando di gara.<br />	<br />
24      Il WAZV Gotha appellava tale decisione dinanzi al Thüringer Oberlandesgericht.<br />	<br />
25      In tale procedimento, venivano autorizzati gli interventi della Stadtwirtschaft e della WAL.<br />	<br />
26      In tale contesto, il Thüringer Oberlandesgericht decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />	<br />
«1)      Se un contratto di fornitura di servizi (nella fattispecie, servizi di distribuzione di acqua e di trattamento di acque reflue) debba essere considerato una “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva [2004/17] – e non, invece, un “appalto di servizi”, contratto a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d), della medesima – per il solo fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, bensì mediante un corrispettivo di diritto privato che quest’ultima l’autorizza a riscuotere presso terzi.<br />	<br />
2)      In caso di risposta negativa alla questione pregiudiziale sub 1), se i contratti cui quella si riferisce costituiscano una “concessione di servizi” quando il rischio di gestione legato al servizio in oggetto – per quanto ab origine, cioè anche nel caso di fornitura del servizio operata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio (l’allacciamento e l’uso sono obbligatori, i prezzi richiesti devono osservare il principio di copertura dei costi) – viene assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo. <br />	<br />
3)      In caso di risposta negativa anche alla questione pregiudiziale sub 2), se l’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva [2004/17] debba essere interpretato nel senso che il rischio di impresa legato alla fornitura della prestazione, in special modo il rischio commerciale, debba essere quasi equivalente, dal punto di vista qualitativo, al normale rischio presente in un mercato libero aperto a più fornitori concorrenti».</p>
<p> <b>Sulla ricevibilità</b></p>
<p>27      Il WAZV Gotha sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, poiché la risposta alla prima questione emerge con chiarezza dalla definizione della concessione di servizi contenuta all’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17, nonché dalla giurisprudenza della Corte. L’interpretazione richiesta non risponde quindi ad alcuna necessità. La WAL espone argomenti sostanzialmente analoghi.<br />	<br />
28      La Stadtwirtschaft afferma che le questioni pregiudizali non sono rilevanti ai fini della decisione che dovrà adottare il giudice del rinvio, dato che la controversia oggetto della causa principale può essere risolta senza affrontarle. Il WAZV Gotha, infatti, avrebbe espletato una procedura di aggiudicazione che risulterebbe regolare anche qualora i contratti oggetto della causa principale fossero qualificabili come appalti di servizi, ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17.<br />	<br />
29      La Commissione delle Comunità europee ritiene invece che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile. Come risulterebbe dalla decisione di rinvio, ad avviso del giudice nazionale le questioni pregiudiziali relative alla distinzione tra le nozioni di appalto di servizi e di concessione di servizi sarebbero indispensabili al fine di statuire sulla ricevibilità dell’appello di cui è stato investito.<br />	<br />
30      Dopo la presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, il 4 settembre 2008 il WAZV Gotha ha deciso di annullare la procedura di gara oggetto della causa principale. <br />	<br />
31      In seguito a tale annullamento, l’Eurawasser ha modificato il suo ricorso senza ritirarlo, chiedendo a questo punto una sentenza in cui si dichiari che, per effetto della procedura annullata, la stessa era stata lesa nei suoi diritti al rispetto delle regole di aggiudicazione degli appalti derivanti dagli artt. 97 e segg. del GWB.<br />	<br />
32      Con lettera del 24 dicembre 2008, il giudice del rinvio ha informato la Corte che la sua domanda di pronuncia pregiudiziale continua a essere valida. Esso sostiene infatti che, al fine di potersi pronunciare sul ricorso modificato, perdura la necessità di ottenere una soluzione alle questioni sottoposte, quantomeno perché, innanzitutto, le concessioni di servizi esulano dall’ambito di applicazione degli artt. 97 e segg. del GWB e, di conseguenza, la modifica del ricorso nella causa principale non incide sulla circostanza che il ricorso alle istanze competenti per il controllo del rispetto delle procedure applicabili in materia di appalti pubblici, nella fattispecie il Vergabekammer ed il Vergabesenat, risulterebbe irricevibile laddove il contratto oggetto della causa principale fosse qualificato come concessione di servizi.<br />	<br />
33      A tale riguardo la Corte ha dichiarato che, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, causa C 544/07, Rüffler, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
34      La Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, spetta ad essa esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’attività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Rüffler, cit., punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata).<br />	<br />
35      Nella sua decisione di rinvio, così come nella lettera del 24 dicembre 2008, il giudice del rinvio ha espresso chiaramente le ragioni che lo inducono a ritenere che le questioni da esso sollevate siano rilevanti e che una risposta a dette questioni sia necessaria per la soluzione della controversia in merito alla quale è adito. Alla luce di tali spiegazioni, le questioni sottoposte non appaiono ipotetiche o prive di relazione con l’oggetto della causa principale. <br />	<br />
36      Le questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.</p>
<p> <b>Sulle questioni pregiudiziali</b></p>
<p> <i>Osservazioni preliminari</i><br />	<br />
37      In via preliminare occorre precisare che, stando agli elementi in atti, il WAZV Gotha rientra nella definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/17, poiché tale amministrazione aggiudicatrice rappresenta una delle categorie di enti aggiudicatori ai quali si applica la direttiva, in forza del suo art. 2, n. 2, lett. a).<br />	<br />
38      La causa principale, inoltre, rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2004/17 ai sensi del suo art. 4, in quanto l’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi, nella fattispecie il WAZV Gotha, esercita un’attività nel settore dell’alimentazione di reti con acqua potabile e dello smaltimento delle acque reflue.<br />	<br />
39      La direttiva 2004/17 si applica ratione temporis alla causa principale, dal momento che la procedura d’appalto oggetto della causa principale è stata avviata nel mese di settembre 2007, mente il termine fissato all’art. 71 della direttiva per il suo recepimento era venuto a scadere il 31 gennaio 2006.<br />	<br />
40      Si deve rammentare che una definizione della concessione di servizi è stata introdotta, nel diritto comunitario, dall’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 2004/17. Essa non figurava nelle precedenti direttive in materia, in particolare nella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).<br />	<br />
41      All’art. 18 della direttiva 2004/17, il legislatore comunitario ha specificato che quest’ultima non si applica alle concessioni di servizi rilasciate da enti aggiudicatori che esercitino, tra l’altro, attività nel settore dell’acqua.<br />	<br />
42      Si deve inoltre rammentare che, per quanto riguarda il suo ambito di applicazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), include, al suo art. 1, nn. 2, lett. a) e 4, definizioni dell’«appalto di servizi» e della «concessione di servizi» sostanzialmente analoghe a quelle corrispondenti che figurano all’art. 1, nn. 2, lett. a), e 3, lett. b), della direttiva 2004/17.<br />	<br />
43      Tale analogia comporta che si formulino le medesime considerazioni per interpretare le nozioni di appalto di servizi e di concessione di servizi nei rispettivi ambiti di applicazione delle due suddette direttive.<br />	<br />
44      Ne consegue che, se l’operazione oggetto della causa principale è qualificata come «appalto di servizi» ai sensi della direttiva 2004/17, un siffatto appalto deve, in linea di principio, essere aggiudicato nel rispetto delle procedure previste agli artt. 31 e 32 di quest’ultima. Per contro, se l’operazione in argomento è qualificata come concessione di servizi, la suddetta direttiva non trova applicazione, in forza del suo art. 18. In tal caso, il rilascio della concessione resterebbe soggetto ai principi fondamentali del Trattato CE, in generale, e ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all’obbligo di trasparenza ad essi correlato, in particolare (v., in tal senso, sentenze 7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I 10745, punti 60 62; 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag. I 7287, punti 16 19; 13 ottobre 2005, causa C 458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I 8585, punti 46 49, e 13 novembre 2008, causa C 324/07, Coditel Brabant, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).<br />	<br />
45      È in tale contesto che il giudice del rinvio chiede che siano specificati i criteri che consentono di stabilire una distinzione tra un appalto di servizi ed una concessione di servizi.</p>
<p> <i>Sulla prima e seconda questione</i><br />	<br />
46      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo di diritto privato da terzi, sia di per sé sufficiente a qualificare quel contratto come concessione di servizi ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17. In caso di risposta negativa a tale questione, il giudice nazionale chiede se un contratto di questo tipo debba essere qualificato come concessione di servizi quando il rischio di gestione corso dall’amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio, viene assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.<br />	<br />
47      Propensi a una risposta affermativa alla prima questione, il WAZV Gotha, la Stadtwirtschaft e la WAL, nonché i governi tedesco e ceco, sostengono che il fatto che la controparte contrattuale sia remunerata attraverso un corrispettivo riscosso presso gli utenti del servizio di cui trattasi è sufficiente a caratterizzare una concessione di servizi.<br />	<br />
48      Di contro, l’Eurawasser e la Commissione ritengono che sia altresì necessario che la controparte contrattuale si assuma il rischio economico della gestione del servizio di cui è causa.<br />	<br />
49      Si deve rilevare, a tale proposito, che l’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 2004/17 prevede che gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» siano contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori di cui all’art. 2, n. 2, della medesima direttiva e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.<br />	<br />
50      In base all’art. 1, n. 3, lett. b), della medesima direttiva, la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste o unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.<br />	<br />
51      Dal raffronto delle due definizioni sopra menzionate risulta che la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi. L’appalto di servizi comporta un corrispettivo versato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (v., in tal senso, citata sentenza Parking Brixen, punto 39), mentre, nel caso di una concessione di servizi, il corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o accompagnato da un prezzo.<br />	<br />
52      Le questioni sottoposte presuppongono espressamente la circostanza che il contratto in questione preveda che la controparte contrattuale sia remunerata non già direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice, bensì mediante un corrispettivo di diritto privato che quest’ultima l’autorizza a riscuotere presso terzi.<br />	<br />
53      Alla luce del criterio enunciato al punto 51 della presente sentenza, il fatto che il prestatore di servizi sia remunerato attraverso pagamenti da parte di terzi, nella fattispecie gli utenti del servizio in oggetto, è una delle forme che può assumere l’esercizio del diritto, riconosciuto al prestatore, di gestire il servizio.<br />	<br />
54      Detto criterio emergeva già dalla giurisprudenza della Corte anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2004/17. Secondo tale giurisprudenza, si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione (v. citata sentenza Telaustria e Telefonadress, punto 58, e ordinanza 30 maggio 2002, causa C 358/00, Buchhändler Vereinigung, Racc. pag. I 4685, punti 27 28, nonché sentenze 18 luglio 2007, causa C 382/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I 6657, punto 34, e 13 novembre 2008, causa C 437/07, Commissione/Italia, punto 29).<br />	<br />
55      È irrilevante, a tale proposito, che la remunerazione sia disciplinata dal diritto privato o dal diritto pubblico.<br />	<br />
56      La Corte ha riconosciuto l’esistenza di una concessione di servizi, in particolare, in casi nei quali la remunerazione del prestatore proveniva da pagamenti effettuati dagli utenti di un parcheggio pubblico, di un servizio di trasporto pubblico e di una rete di teledistribuzione (v. sentenze Parking Brixen, cit., punto 40; 6 aprile 2006, causa C 410/04, ANAV, Racc. pag. I 3303, punto 16, e Coditel Brabant, cit., punto 24).<br />	<br />
57      Ne risulta che, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, risponde alla necessità di un corrispettivo prevista all’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17.<br />	<br />
58      Tale conclusione impone tuttavia di chiarire la nozione di «diritto di gestire» come «corrispettivo della prestazione» di cui alla suddetta disposizione.<br />	<br />
59      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione, esse implicano che il prestatore si assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (v., in tal senso, citate sentenze Parking Brixen, punto 40; 18 luglio 2007, Commissione/Italia, punto 34, e 13 novembre 2008, Commissione/Italia, punto 29).<br />	<br />
60      Gli interessati che hanno presentato osservazioni hanno espresso su tale aspetto, in via principale o in via subordinata, posizioni divergenti. <br />	<br />
61      Il WAZV Gotha ritiene che il fatto che la controparte contrattuale si assuma il rischio legato alla gestione sia sufficiente, nel contesto concreto della causa principale, a caratterizzare una concessione di servizi.<br />	<br />
62      Per la Stadtwirtschaft, la WAL ed il governo ceco, la controparte contrattuale non dovrebbe necessariamente assumersi il rischio a carico completo. Sarebbe sufficiente che se lo assumesse a carico pressoché completo.<br />	<br />
63      Il governo tedesco osserva che sussiste una concessione di servizi alloché la controparte contrattuale si assume un rischio legato alla gestione che non sia del tutto irrilevante.<br />	<br />
64      L’Eurawasser ritiene che, nell’operazione oggetto della causa principale, non sussista alcun rischio significativo che possa essere trasferito alla controparte contrattuale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, detta operazione dovrebbe essere qualificata come appalto e non già come concessione.<br />	<br />
65      La Commissione osserva che deve sussistere un rischio di gestione rilevante, il quale, tuttavia, non deve necessariamente corrispondere al rischio economico che di norma si corre in un mercato libero. Un appalto di servizi il cui rischio economico sia ridotto al minimo ad opera delle amministrazioni pubbliche non può essere qualificato come concessione di servizi.<br />	<br />
66      A tale riguardo, occorre rilevare che il rischio è insito nella gestione economica del servizio. <br />	<br />
67      Se l’amministrazione aggiudicatrice continua a sopportare detto rischio a carico completo, non esponendo il prestatario all’alea del mercato, l’assegnazione della gestione del servizio richiede il rispetto delle formalità previste dalla direttiva 2004/17, al fine della tutela della trasparenza e della concorrenza.<br />	<br />
68      In caso di totale assenza di trasferimento al prestatario del rischio legato alla prestazione di servizi, l’operazione in parola rappresenta un appalto di servizi (v., in tal senso, sentenze 27 ottobre 2005, causa C 234/03, Contse e a., Racc. pag. I 9315, punto 22, e 18 luglio 2007, Commissione/Italia, cit., punti 35 37, nonché, per analogia, in un’ipotesi di concessione di lavori, sentenza 13 novembre 2008, Commissione/Italia, cit., punti 30 e 32 35). Come si è rilevato al punto 51 supra, in quest’ultimo caso il corrispettivo non consisterebbe nel diritto di gestire il servizio.<br />	<br />
69      Le questioni sottoposte muovono dal presupposto che la fornitura del servizio oggetto della causa principale comporti rischi economici molto limitati, anche nel caso in cui detto servizio sia fornito dall’amministrazione aggiudicatrice, e ciò sulla base dell’applicazione della normativa propria del settore di attività in esame.<br />	<br />
70      Orbene, stando a talune tesi sottoposte alla Corte, in simili circostanze, affinché l’operazione de qua costituisca una concessione, occorrerebbe che il rischio trasferito dal concedente al concessionario fosse un rischio rilevante.<br />	<br />
71      In assoluto, queste tesi devono essere respinte.<br />	<br />
72      È noto che taluni settori di attività, in particolare quelli riguardanti attività di pubblica utilità, come la distribuzione dell’acqua e lo smaltimento delle acque reflue, sono disciplinati da normative che possono avere per effetto di limitare i rischi economici che si corrono.<br />	<br />
73      Da un lato, la configurazione giuspubblicistica alla quale è soggetta la gestione economica e finanziaria del servizio facilita il controllo di tale gestione e riduce i fattori che possono pregiudicare la trasparenza e falsare la concorrenza.<br />	<br />
74      Dall’altro, le amministrazioni aggiudicatrici devono conservare la possibilità di assicurare la fornitura dei servizi attraverso una concessione, agendo in buona fede, qualora esse reputino che si tratti del modo migliore per assicurare il servizio pubblico in oggetto, anche a prescindere dal fatto che il rischio legato alla gestione sia molto ridotto.<br />	<br />
75      Inoltre, sarebbe irragionevole pretendere che un’amministrazione concedente creasse condizioni di concorrenza e di rischio economico più elevate rispetto a quelle esistenti nel settore in oggetto per effetto della disciplina ad esso applicabile.<br />	<br />
76      Dato che, in questi casi, l’amministrazione aggiudicatrice non ha alcuna influenza sulla configurazione di diritto pubblico applicabile all’organizzazione del servizio, non le è possibile introdurre né, pertanto, trasferire fattori di rischio che siano esclusi da una simile configurazione.<br />	<br />
77      In ogni caso, anche se il rischio corso dall’amministrazione aggiudicatrice è molto ridotto, per poter ritenere sussistente una concessione di servizi è necessario che l’amministrazione aggiudicatrice trasferica il rischio di gestione che essa corre a carico completo o, almeno, significativo al concessionario.<br />	<br />
78      Spetta al giudice nazionale valutare se si è verificato un trasferimento del rischio corso dall’amministrazione aggiudicatrice a carico completo o, almeno, significativo al concessionario.<br />	<br />
79      A tal fine, non devono essere presi in considerazione i rischi generali risultanti dalle modifiche normative intervenute nel corso dell’esecuzione del contratto.<br />	<br />
80      Occorre pertanto risolvere la prima e la seconda questione nel senso che, nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17, dal momento che il rischio di gestione corso dall’amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.</p>
<p> <i>Sulla terza questione</i><br />	<br />
81      Alla luce della soluzione data alla prima e alla seconda questione, non occorre risolvere la terza questione.</p>
<p> <b>Sulle spese</b></p>
<p>82      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la Corte (Terza Sezione) dichiara:<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dal momento che il rischio di gestione corso dall’amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. A. Rosas – Rel. J.N. Cunha Rodrigues Comunità europea – Diritto comunitario – Artt. 43 e 49 CE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza – Obbligo di trasparenza – Affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Rosas – Rel. J.N. Cunha Rodrigues</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea – Diritto comunitario – Artt. 43 e 49 CE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza – Obbligo di trasparenza – Affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società a capitale interamente pubblico – Amministrazione aggiudicatrice – Controllo sulla società analogo al controllo sui propri servizi – Giudice nazionale – Onere di verificare l’operatività delle disposizioni statutarie che disciplinano il controllo – Società a capitale pubblico – Parte più importante dell’attività per l’amministrazione aggiudicatrice.	</p>
<p>Comunità europea – Diritto comunitario – Artt. 43 e 49 CE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza – Obbligo di trasparenza – Affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società a capitale interamente pubblico – Amministrazione aggiudicatrice – Controllo sulla società analogo al controllo sui propri servizi – Società a capitale pubblico – Attività limitata al territorio dell’amministrazione aggiudicatrice – Attività essenzialmente svolta a beneficio dell’amministrazione aggiudicatrice.	</p>
<p>Comunità europea – Diritto comunitario – Artt. 43 e 49 CE – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza – Obbligo di trasparenza – Affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società a capitale interamente pubblico – Amministrazione aggiudicatrice – Influenza determinante sulla società pubblica tramite propri rappresentanti negli organi statutari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un appalto pubblico di servizi può essere affidato direttamente ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, nel rispetto degli  artt. 43 CE e 49 CE e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza e altresì dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, solo se l’amministrazione aggiudicatrice controlli tale società così come controlla i  propri servizi. Spetta al giudice nazionale la verifica della operatività delle disposizioni statutarie che disciplinano tale controllo. Inoltre, è necessario che tale società svolga la parte più importante della propria attività con la detta amministrazione aggiudicatrice. 	</p>
<p>In particolare, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può, nella fattispecie, essere considerato del tipo richiesto ai fini dell’affidabilità diretta di un appalto di servizi qualora l’attività di tale società sia limitata al territorio delle amministrazioni aggiudicatrici e venga svolta essenzialmente a beneficio di questi ultimi.	</p>
<p>Inoltre, per il tramite di propri rappresentanti che siedano in organi statutari, le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società a capitale pubblico in oggetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)<br />	<br />
</b>10 settembre 2009</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nel procedimento C 573/07,<br />	<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 11 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2007, nella causa<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sea Srl</b>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Ponte Nossa,</b></p>
<p>con l’intervento di:<br />	<br />
<b>Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co. SpA,</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Terza Sezione),</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Klu&#269;ka e A. Arabadjiev, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig. J. Mazák<br />	<br />
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° aprile 2009,<br />	<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />	<br />
–        per la Sea Srl, dall’avv. L. Nola;<br />	<br />
–        per il Comune di Ponte Nossa, dagli avv.ti A. Di Lascio e S. Monzani;<br />	<br />
–        per la Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co. SpA, dagli avv.ti M. Mazzarelli e S. Sonzogni;<br />	<br />
–        per il governo italiano, dal sig. R. Adam, successivamente dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agenti, assistiti dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;<br />	<br />
–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti;<br />	<br />
–        per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per il governo polacco, dal sig. A. Ratajczak, in qualità di agente;<br />	<br />
–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Konstantinidis e C. Zadra, in qualità di agenti,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 43 CE, 45 CE, 46 CE, 49 CE e 86 CE.<br />	<br />
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sea Srl (in prosieguo: la «Sea») e il Comune di Ponte Nossa, in merito all’assegnazione da parte di quest’ultimo di un appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani alla Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co. SpA (in prosieguo: la «Setco»).</p>
<p> <b>Contesto normativo</b></p>
<p> <i>La normativa comunitaria</i><br />	<br />
3        L’art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), prevede quanto segue:<br />	<br />
«(…)<br />	<br />
2.      a)     Gli “appalti pubblici” sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
d)      Gli “appalti pubblici di servizi” sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II. <br />	<br />
(…)<br />	<br />
4.      La “concessione di servizi” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo». <br />	<br />
4        Ai sensi dell’art. 20 di tale direttiva:<br />	<br />
«Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55».<br />	<br />
5        L’art. 28 di detta direttiva dispone che gli appalti sono aggiudicati, salvo eccezioni, mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.<br />	<br />
6        Secondo l’art. 80 della direttiva 2004/18, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro il 31 gennaio 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi a quest’ultima.<br />	<br />
7        L’allegato II A di tale direttiva comprende una categoria 16 che contempla l’«Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi».</p>
<p> <i>La normativa nazionale e l’ambito statutario</i><br />	<br />
8        L’art. 2341 bis del codice civile italiano così dispone:<br />	<br />
«I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:<br />	<br />
a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;<br />	<br />
b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;<br />	<br />
c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.<br />	<br />
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.<br />	<br />
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo».<br />	<br />
9        L’art. 2355 bis del codice civile prevede quanto segue:<br />	<br />
«Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.<br />	<br />
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437 ter.<br />	<br />
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.<br />	<br />
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo».<br />	<br />
10      Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Supplemento ordinario alla GURI n. 227 del 28 settembre 2000), come modificato dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (Supplemento ordinario alla GURI n. 229 del 2 ottobre 2003), convertito in legge, a seguito di modifica, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Supplemento ordinario alla GURI n. 274 del 25 novembre 2003; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 267/2000»), stabilisce all’art. 113, quinto comma:<br />	<br />
«L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:<br />	<br />
a)      a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;<br />	<br />
b)      a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;<br />	<br />
c)      a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano». <br />	<br />
11      L’art. 1, terzo comma, dello statuto della Setco, è così formulato:<br />	<br />
«Stante la natura della società, possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall’articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nonché altre pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche dotate di personalità giuridica la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali».<br />	<br />
12      Secondo l’art. 1, quarto comma, di detto statuto:<br />	<br />
«Non è ammessa la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di “controllo analogo” (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa».<br />	<br />
13      L’art. 3 dello statuto della Setco precisa quanto segue:<br />	<br />
«1.      La Società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti esclusivamente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 (…) anche tramite convenzione tra Enti Locali.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
3.      I servizi e le attività sopra indicate:<br />	<br />
–        potranno essere svolti anche a favore di soggetti privati quando ciò non contrasti con gli obiettivi sociali ovvero sia funzionale al miglior conseguimento degli stessi;<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
14      L’art. 6, quarto comma, di tale statuto così stabilisce:<br />	<br />
«La società, per eventualmente favorire l’azionariato diffuso a livello locale (dei cittadini e/o degli operatori economici) o [l’azionariato] dei dipendenti, potrà emettere anche azioni privilegiate (…)».<br />	<br />
15      L’art. 8 bis di detto statuto enuncia quanto segue:<br />	<br />
«1.      L’affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci rappresentanti enti locali (“soci affidanti”) relativamente a tutti o alcuni dei settori specificati nell’art. 3 corrispondenti alle seguenti Divisioni: Divisione n. l: Rifiuti; Divisione n. 2: Acqua; Divisione n. 3: Gas; Divisione n. 4: Turismo; Divisione n. 5: Energia; Divisione n. 6: Servizi di utilità generale.<br />	<br />
2.      La società gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidanti ed in ogni caso nell’ambito dei territori di competenza di dette Amministrazioni.<br />	<br />
3.      I soci esercitano, congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare: possono convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali; richiedono periodicamente e comunque almeno due volte l’anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull’andamento economico finanziario; esercitano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidanti; esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi pubblici locali.<br />	<br />
4.      Le divisioni determinano l’applicazione di meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato secondo le modalità previste dal presente atto e dai relativi contratti di servizio.<br />	<br />
5.      I soci affidanti esercitano i poteri relativamente alle divisioni per le quali hanno deliberato l’affidamento diretto dei servizi. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi e dipendenti della società rispondono dell’attività svolta anche agli organismi individuati dal presente atto.<br />	<br />
6.      Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di azionista della società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso: un Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo (di seguito “Comitato unitario”); un Comitato tecnico di controllo per ogni divisione (di seguito “Comitato tecnico”).<br />	<br />
7.      I soci non affidanti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato unitario (…) e del Comitato tecnico (…) per ogni divisione. La maggioranza assoluta dei membri dei citati Comitati può disporre l’esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidanti dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione».<br />	<br />
16      L’art. 8 ter dello statuto della Setco è così formulato:<br />	<br />
«1.      Il Comitato unitario (&#8230;) è formato: da un rappresentante per ogni socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell’Ente, l’Assessore delegato o un Consigliere delegato pro-tempore in carica; da un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato congiuntamente dai soci affidanti nel corso della prima riunione ed individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti affidanti.<br />	<br />
2.      Il Comitato unitario esercita funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini dell’esercizio del controllo analogo ed in particolare: a) esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento; b) detta gli indirizzi ai Comitati di divisione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi nonché nelle materie e per gli aspetti coinvolgenti più divisioni; c) designa i rappresentanti degli Enti locali in seno al Consiglio di Amministrazione della società; d) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto; e) detta gli indirizzi per la nomina degli amministratori delegati e del Direttore generale della società; f) adotta la proposta del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale nonchè del rendiconto consuntivo annuale; g) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l’anno, il Presidente e/o il Direttore Generale; h) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale; i) può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più Comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze; l) esprime il preventivo parere sugli atti degli amministratori oggetto di approvazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.<br />	<br />
3.      Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su richiesta: a) di uno dei soci affidanti; b) del legale rappresentante della società».<br />	<br />
17      Ai sensi dell’art. 8 quater di detto statuto:<br />	<br />
«1.      È istituito un Comitato tecnico (…) per ciascuna delle seguenti divisioni: Divisione n. 1: Rifiuti; Divisione n. 2: Acqua; Divisione n. 3: Gas; Divisione n. 4: Turismo; Divisione n. 5: Energia; Divisione n. 6: Servizi di utilità generale.<br />	<br />
2.      Il Comitato tecnico (…) è formato: da un rappresentante di ogni socio affidante individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale), in servizio presso almeno uno degli enti affidanti. (…)<br />	<br />
3.      Uno stesso soggetto può far parte di Comitati tecnici di più divisioni.<br />	<br />
4.      Il Comitato tecnico, in particolare: a) esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute agli organi tecnici dell’Amministrazione sui propri uffici. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento limitatamente alle materie di competenza della divisione e nel rispetto delle direttive del Comitato unitario; b) supporta il Comitato unitario nelle decisioni inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di competenza della divisione; c) esercita le funzioni delegate dal Comitato unitario; d) coordina i sistemi di controllo di gestione della società; e) propone al Comitato unitario o agli organi della società l’adozione degli atti necessari al coordinamento dell’azione societaria con gli obiettivi delle Amministrazioni affidanti come risultano dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano degli Obiettivi; f) fornisce un supporto tecnico-amministrativo all’attività della società con le modalità stabilite dai regolamenti delle Amministrazioni affidanti e/o dalla convenzione di disciplina dei rapporti fra queste; g) segnala eventuali disfuzioni nella gestione dei servizi e propone i correttivi da apportare alla regolamentazione comunale ed agli atti di regolamentazione dei servizi pubblici locali».<br />	<br />
18      L’art. 14 dello stesso statuto precisa quanto segue:<br />	<br />
«1.      L’Assemblea ordinaria, salve le prerogative degli organismi di controllo analogo, congiunto e differenziato di cui ai precedenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto tenuto conto delle direttive, degli indirizzi e delle eventuali prescrizioni impartite dai citati organismi relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali affidati direttamente alla società.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
3.      Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, su conforme parere favorevole del Comitato unitario di cui al precedente art. 8 ter relativamente alle parti inerenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali, i seguenti atti degli amministratori:<br />	<br />
a)      piano programmatico, bilanci economici di previsione pluriennale<br />
         ed annuale, nonché il bilancio infrannuale di assestamento del<br />
         bilancio di previsione;<br />	<br />
b)      costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o<br />
         complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni<br />
         anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione;<br />	<br />
c)      attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di<br />
         quelli già esercitati;<br />	<br />
d)      acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre<br />
         operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un<br />
         impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio<br />
         netto risultante dall’ultimo bilancio approvato;<br />	<br />
e)      linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi<br />
         erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o<br />
         autorità ad essi preposti.<br />	<br />
(…)<br />	<br />
5.      L’Assemblea ed il Comitato unitario possono fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori. In tal caso gli amministratori relazionano in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell’atto di autorizzazione o, in assenza, entro 30 giorni dal compimento dell’atto stesso.<br />	<br />
6.      Gli enti locali soci, che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, e ciascun socio affidante per il tramite del Comitato unitario, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l’atto in conformità all’autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell’art. 2367, comma 1, [del codice civile], l’immediata convocazione dell’Assemblea affinchè adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell’interesse della società.<br />	<br />
7.      L’esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso assembleare ovvero il conforme parere del Comitato unitario nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell’atto in conformità all’autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.<br />	<br />
8.      Il consiglio di amministrazione che non intenda eseguire l’atto autorizzato dall’Assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci e, per le materie relative alla gestione dei servizi pubblici locali, al Comitato unitario. Il Comitato unitario, relativamente alle decisioni inerenti la organizzazione e/o la gestione dei servizi pubblici locali, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del consiglio di amministrazione può adottare una decisione di conferma del proprio parere e/o delle proprie prescrizioni. L’atto adottato sarà vincolante per l’organo di amministrazione.<br />	<br />
(…)».<br />	<br />
19      L’art. 16 di detto statuto enuncia quanto segue:<br />	<br />
«1.      La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli, che per legge o per statuto:<br />	<br />
a)      sono riservati all’Assemblea,<br />	<br />
b)      sono soggetti a preventiva autorizzazione assembleare,<br />	<br />
c)      sono riservati agli organismi di controllo analogo di cui agli<br />
         articoli 8 bis e seguenti dello statuto.<br />	<br />
2.      Il Consiglio di Amministrazione è formato da n. 3 (tre) a 7 (sette) membri, nominati dall’Assemblea su designazione del Comitato unitario di cui all’art. 8 ter. In ogni caso ai soci affidanti spetta la nomina diretta, la revoca e la sostituzione di un numero di amministratori (ivi compreso il Presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all’entità della propria partecipazione e comunque superiore alla metà degli stessi.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
6.      Il Consiglio di Amministrazione adotta le decisioni inerenti l’organizzazione e/o la gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto nel rispetto degli indirizzi adottati dagli organismi di controllo di cui agli articoli 8 bis e seguenti del presente atto.<br />	<br />
(…)».</p>
<p> <b>Causa principale e questione pregiudiziale</b></p>
<p>20      La Sea, aggiudicataria a seguito di pubblica gara dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio del Comune di Ponte Nossa, ha fornito detto servizio per un periodo di tre anni, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.<br />	<br />
21      La Setco è una società per azioni partecipata da alcuni comuni della Val Seriana, il cui azionista di maggioranza è il Comune di Clusone.<br />	<br />
22      Con decisione 16 dicembre 2006, il Comune di Ponte Nossa ha deciso di diventare socio minoritario della Setco in vista dell’affidamento diretto a quest’ultima del servizio di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2007.<br />	<br />
23      Il 23 dicembre 2006 i comuni azionisti della Setco, tra cui il Comune di Ponte Nossa, hanno conformato lo statuto di tale società per sottoporla ad un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, conformemente all’art. 113, quinto comma, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000.<br />	<br />
24      Con decisione 30 dicembre 2006, il Comune di Ponte Nossa ha assegnato direttamente alla Setco, dal 1° gennaio 2007, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo territorio, senza previa gara pubblica.<br />	<br />
25      Il 2 gennaio 2007 la Sea ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia avverso le decisioni 16 e 30 dicembre 2006 del Comune di Ponte Nossa.<br />	<br />
26      La Sea, in particolare, ha fatto valere che il Comune di Ponte Nossa, assegnando direttamente alla Setco il servizio di cui trattasi, ha violato l’art. 113, quinto comma, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché gli artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, in quanto esso non esercita sulla Setco un controllo analogo a quello che effettua sui propri servizi, così come richiesto per l’assegnazione diretta di un servizio ad un’impresa partecipata dall’amministrazione aggiudicatrice.<br />	<br />
27      Il giudice del rinvio ritiene che taluni elementi potrebbero suscitare dubbi riguardo all’esercizio sulla Setco da parte del Comune di Ponte Nossa di un controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi.<br />	<br />
28      Da un lato, la partecipazione di privati al capitale della Setco, sebbene attualmente inesistente, sarebbe potenzialmente possibile. A tale riguardo, il giudice del rinvio precisa che tale partecipazione, nonostante l’espressa esclusione di soci privati dal capitale della Setco prevista all’art. 1, quarto comma, del suo statuto, sembrerebbe possibile in base all’art. 6, quarto comma, dello stesso statuto nonché in forza dell’art. 2355 bis del codice civile italiano.<br />	<br />
29      Dall’altro, riguardo ai poteri di controllo effettivamente attribuiti al Comune di Ponte Nossa nei confronti della Setco, il giudice a quo si chiede se possa esistere un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi dal momento che possiede solo una partecipazione minoritaria in detta società.<br />	<br />
30      Ciò considerato, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />	<br />
«Se sia compatibile con il diritto comunitario ed in particolare con la libertà di stabilimento ovvero di prestazione di servizi, con il divieto di discriminazione e con gli obblighi di parità di trattamento, di trasparenza e di libera concorrenza di cui agli artt. 12 CE, 43 CE, 45 CE, 46 CE, 49 CE e 86 CE, l’affidamento diretto di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati ad una società per azioni a capitale interamente pubblico e statuto conformato – ai fini dell’art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 – così come esposto in motivazione».</p>
<p> <b>Sulla questione pregiudiziale</b></p>
<p>31      In via preliminare si deve rilevare che l’affidamento di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, come quello di cui trattasi nella causa principale, può rientrare, secondo le specificità della contropartita di tale servizio, nella definizione di appalto pubblico di servizi o in quella di concessione di servizi pubblici ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, n. 2, lett. d), o n. 4, della direttiva 2004/18.<br />	<br />
32      In base agli elementi contenuti nella decisione di rinvio e nel fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio, il contratto in esame nella causa principale potrebbe costituire un appalto pubblico di servizi, in particolare per il fatto che il contratto intervenuto tra la Setco e il Comune di Ponte Nossa per la prestazione dei servizi in oggetto prevede che quest’ultimo versi alla Setco il corrispettivo per i servizi da essa forniti.<br />	<br />
33      Un appalto siffatto potrebbe rientrare nella direttiva 2004/18, in quanto appalto di servizi di eliminazione di rifiuti appartenenti alla categoria 16 dell’allegato II A di tale direttiva.<br />	<br />
34      La decisione di rinvio, tuttavia, non contiene le informazioni necessarie per determinare se si tratti di una concessione di servizi o di un appalto pubblico di servizi e, in quest’ultimo caso, se siano soddisfatte tutte le condizioni di applicazione di detta direttiva. In particolare, essa non precisa se l’importo dell’appalto di cui trattasi nella causa principale superi la soglia di applicazione di quest’ultima.<br />	<br />
35      In ogni caso, la questione se la causa principale tratti di una concessione di servizi o di un appalto pubblico di servizi nonché la questione se, in quest’ultimo caso, un siffatto appalto di servizi rientri o meno nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/18 non influiscono sulla risposta che la Corte deve dare alla questione pregiudiziale sottoposta.<br />	<br />
36      Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, una gara non è obbligatoria in caso di contratto a titolo oneroso concluso con un ente giuridicamente distinto dall’autorità locale che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice, qualora tale autorità eserciti su detto ente un controllo, analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e, nel contempo, tale ente realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che lo controllano (v., in tal senso, sentenza 18 novembre 1999, causa C 107/98, Teckal, Racc. pag. I 8121, punto 50).<br />	<br />
37      Orbene, detta giurisprudenza rileva sia per l’interpretazione della direttiva 2004/18 sia per quella degli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE nonché dei principi generali di cui essi costituiscono la specifica espressione (v., in tal senso, sentenze 11 gennaio 2005, causa C 26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I 1, punto 49, nonché 13 ottobre 2005, causa C 458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I 8585, punto 62).<br />	<br />
38      Occorre ricordare che, nonostante il fatto che taluni contratti non rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato CE (v., in tal senso, sentenza 7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I 10745, punto 60, nonché ordinanza 3 dicembre 2001, causa C 59/00, Vestergaard, Racc. pag. I 9505, punto 20).<br />	<br />
39      Per quanto concerne l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare, in particolare, gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l’obbligo di trasparenza che ne discende (v., in tal senso, sentenze Parking Brixen, cit., punti 47-49, e 6 aprile 2006, causa C 410/04, ANAV, Racc. pag. I 3303, punti 19-21).<br />	<br />
40      L’applicazione delle regole enunciate agli artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi generali di cui esse costituiscono la specifica espressione, è tuttavia esclusa qualora, al contempo, l’ente locale che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’ente aggiudicatario un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e detto ente realizzi la parte più importante della sua attività con l’autorità o le autorità che lo controllano (v., in tal senso, sentenze Teckal, cit., punto 50; Parking Brixen, cit., punto 62, nonché 9 giugno 2009, causa C 480/06, Commissione/Germania, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).<br />	<br />
41      La circostanza che l’ente aggiudicatario si costituisca sotto forma di società di capitali non esclude in alcun modo l’applicazione dell’eccezione ammessa dalla giurisprudenza richiamata al punto precedente. Nella citata sentenza ANAV, la Corte ha riconosciuto l’applicabilità di tale giurisprudenza nel caso di una società per azioni.<br />	<br />
42      Il giudice del rinvio rileva che, nonostante il fatto che l’art. 1, terzo e quarto comma, dello statuto della Setco riservi ad enti pubblici l’accesso al capitale di quest’ultima, l’art. 6, quarto comma, di tale statuto prevede che la Setco possa emettere azioni privilegiate per favorire eventualmente l’azionariato, a livello locale, dei cittadini e degli operatori economici o l’azionariato dei dipendenti.<br />	<br />
43      Nel corso dell’udienza, il Comune di Ponte Nossa ha fatto valere che detto art. 6, quarto comma, avrebbe dovuto essere abrogato in sede di modifica dello statuto della Setco avvenuta il 23 dicembre 2006, ma vi è rimasto per errore. Sempre secondo il Comune di Ponte Nossa, tale art. 6, quarto comma, è stato abrogato successivamente. Spetta al giudice nazionale verificare la realtà di questi elementi, i quali potrebbero portare ad escludere la possibilità che il capitale della Setco sia aperto ad investitori privati.<br />	<br />
44      La decisione di rinvio solleva la questione se un’amministrazione aggiudicatrice possa esercitare su una società di cui è azionista, con la quale intende concludere un contratto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nel caso in cui esista la possibilità, sebbene non concretizzata, che investitori privati entrino nel capitale della società di cui trattasi.<br />	<br />
45      Per risolvere tale questione va ricordato che la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale di una società concessionaria potrebbe indicare, pur non essendo decisiva, che tale amministrazione aggiudicatrice esercita su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (v., in tal senso, sentenze 11 maggio 2006, causa C 340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei, Racc. pag. I 4137, punto 37, nonché 13 novembre 2008, causa C 324/07, Coditel Brabant, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).<br />	<br />
46      Per contro, la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi (v., in tal senso, citate sentenze Stadt Halle e RPL Lochau, punto 49, nonché Coditel Brabant, punto 30).<br />	<br />
47      Di regola, l’esistenza effettiva di una partecipazione privata al capitale della società aggiudicataria deve essere verificata nel momento dell’affidamento dell’appalto pubblico di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punti 15 e 52). Può anche assumere rilevanza tenere conto della circostanza che, nel momento in cui un’amministrazione aggiudicatrice affida un appalto ad una società di cui detiene l’intero capitale, la legislazione nazionale applicabile prevede l’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali (v., in tal senso, citata sentenza Parking Brixen, punti 67 e 72).<br />	<br />
48      In via eccezionale, circostanze particolari possono richiedere che siano presi in considerazione avvenimenti intervenuti successivamente alla data di aggiudicazione dell’appalto in esame. È quanto avviene, in particolare, nel caso in cui le quote della società aggiudicataria, precedentemente detenute interamente dall’amministrazione aggiudicatrice, vengano cedute ad un’impresa privata appena dopo l’aggiudicazione a tale società dell’appalto di cui trattasi nell’ambito di una costruzione artificiale diretta ad eludere le norme comunitarie in materia (v., in tal senso, sentenza 10 novembre 2005, causa C 29/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I 9705, punti 38-41).<br />	<br />
49      Certamente, non può escludersi che le quote di una società vengano vendute a terzi in qualunque momento. Tuttavia, il fatto di ammettere che questa mera possibilità possa sospendere indefinitamente la valutazione sul carattere pubblico o meno del capitale di una società aggiudicataria di un appalto pubblico non sarebbe conforme al principio di certezza del diritto.<br />	<br />
50      Se il capitale di una società è interamente detenuto dall’amministrazione aggiudicatrice, da sola o con altre autorità pubbliche, al momento in cui l’appalto in oggetto è assegnato a tale società, l’apertura del capitale di quest’ultima ad investitori privati può essere presa in considerazione solo se in quel momento esiste una prospettiva concreta e a breve termine di una siffatta apertura.<br />	<br />
51      Ne risulta che in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, in cui il capitale della società aggiudicataria è interamente pubblico e in cui non vi è alcun indizio concreto di una futura apertura del capitale di tale società ad investitori privati, la mera possibilità per i privati di partecipare al capitale di detta società non è sufficiente per concludere che la condizione relativa al controllo dell’autorità pubblica non è soddisfatta.<br />	<br />
52      Tale conclusione non è inficiata dalle considerazioni contenute nel punto 26 della sentenza 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname (Racc. pag. I 7287), in base alle quali il fatto che una società come quella in esame nella causa all’origine della citata sentenza sia aperta ai capitali privati impedisce di considerarla come una struttura di gestione interna di un servizio pubblico nell’ambito dei comuni che ne fanno parte. Infatti, in questa causa, il servizio pubblico era stato attribuito ad una società a prevalente capitale pubblico, e dunque misto, al momento di tale assegnazione (v. citata sentenza Coname, punti 5 e 28).<br />	<br />
53      Va tuttavia precisato che, nell’ipotesi in cui un appalto fosse stato attribuito senza indizione di una gara ad una società a capitale pubblico alle condizioni stabilite nel punto 51 della presente sentenza, il fatto che, successivamente, ma sempre durante il periodo di validità di tale appalto, gli azionisti privati siano ammessi a partecipare al capitale di detta società costituirebbe un cambiamento di una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di un’indizione di gara.<br />	<br />
54      Bisogna capire poi se, nel caso in cui un’autorità pubblica diventi socia di minoranza di una società per azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuire a quest’ultima la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche socie di detta società esercitano su quest’ultima, per essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, debba essere esercitato individualmente da ognuna di queste autorità o possa essere esercitato congiuntamente dalle stesse.<br />	<br />
55      La giurisprudenza non impone che il controllo esercitato in un siffatto caso sulla società aggiudicataria sia individuale (v., in tal senso, citata sentenza Coditel Brabant, punto 46).<br />	<br />
56      Infatti, allorché varie autorità pubbliche scelgono di svolgere alcune delle loro missioni di servizio pubblico facendo ricorso ad una società che esse detengono in comune, è di norma escluso che una di tali autorità che possiede soltanto una partecipazione minoritaria in tale società eserciti da sola un controllo determinante sulle decisioni di quest’ultima. Richiedere che il controllo esercitato da un’autorità pubblica in un caso del genere sia individuale avrebbe la conseguenza d’imporre una gara di appalto nella maggior parte dei casi in cui un’autorità siffatta intendesse associarsi ad una società detenuta da altre autorità pubbliche al fine di attribuirle la gestione di un servizio pubblico (v., in tal senso, citata sentenza Coditel Brabant, punto 47).<br />	<br />
57      Un risultato simile non sarebbe conforme al sistema delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni. Si riconosce, infatti, che un’autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (citate sentenze Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48; Coditel Brabant, punto 48, e Commissione/Germania, punto 45).<br />	<br />
58      Detta possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche (v., in tal senso, sentenze 19 aprile 2007, causa C 295/05, Asemfo, Racc. pag. I 2999, punto 57, e Coditel Brabant, cit., punto 49).<br />	<br />
59      Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano una società cui affidano l’adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull’ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente (v., in tal senso, citata sentenza Coditel Brabant, punto 50).<br />	<br />
60      Nel caso di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide (v. citata sentenza Coditel Brabant, punto 51).<br />	<br />
61      Neanche tale conclusione è inficiata dalla citata sentenza Coname. Di sicuro la Corte, al punto 24 di quest’ultima, ha considerato che una partecipazione dello 0,97% è talmente esigua da non consentire ad un comune di esercitare un controllo sul concessionario che gestisce un servizio pubblico. Tuttavia, in questo stralcio di detta sentenza, la Corte non affrontava la questione se un siffatto controllo potesse essere esercitato in maniera congiunta (v. citata sentenza Coditel Brabant, punto 52).<br />	<br />
62      Del resto, la Corte ha dichiarato successivamente, nella citata sentenza Asemfo (punti 56 61), che, in talune circostanze, la condizione relativa al controllo esercitato dall’autorità pubblica aggiudicatrice poteva essere soddisfatta nel caso in cui quest’ultima detenesse solamente lo 0,25% del capitale di un’impresa pubblica (v. citata sentenza Coditel Brabant, punto 53).<br />	<br />
63      Ne discende che se un’autorità pubblica diventa socia di minoranza di una società per azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche associate a detta società esercitano su quest’ultima può essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, qualora esso sia esercitato congiuntamente dalle stesse. <br />	<br />
64      La questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio è volta inoltre a determinare se strutture decisionali come quelle previste dallo statuto della Setco siano atte a consentire ai comuni azionisti di esercitare effettivamente sulla società che detengono un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.<br />	<br />
65      Per valutare se l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società aggiudicataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da questo esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v., in tal senso, citate sentenze Carbotermo e Consorzio Alisei, punto 36, nonché Coditel Brabant, punto 28).<br />	<br />
66      Fra le circostanze pertinenti delineate dalla decisione di rinvio va considerata anzitutto la legislazione applicabile, in secondo luogo la questione se la società di cui trattasi abbia una vocazione commerciale e, infine, i meccanismi di controllo previsti dallo statuto della Setco.<br />	<br />
67      Per quanto riguarda la legislazione applicabile, l’art. 113, quinto comma, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000 prevede che l’erogazione del servizio possa essere attribuito, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale «esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano».<br />	<br />
68      Adottando tali disposizioni, il legislatore italiano ha ripreso testualmente la formulazione delle condizioni enunciate al punto 50 della citata sentenza Teckal, e confermate in varie sentenze successive della Corte. Una siffatta legislazione nazionale è in linea di principio conforme al diritto comunitario, fermo restando che l’interpretazione di tale disciplina deve a sua volta essere conforme alle esigenze del diritto comunitario (v., in tal senso, citata sentenza ANAV, punto 25).<br />	<br />
69      Peraltro, dalla decisione di rinvio emerge che i comuni azionisti della Setco hanno modificato lo statuto di tale società il 23 dicembre 2006, al fine di sottoporre quest’ultima ad un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, conformemente all’art. 113, quinto comma, lett. c), del decreto legislativo n. 267/2000.<br />	<br />
70      Il fatto che detta modifica dello statuto della Setco miri a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia risulta altresì dall’art. 8 bis, primo comma, di tale statuto.<br />	<br />
71      Del resto, nessun elemento del fascicolo indica che detto statuto sia stato modificato allo scopo di eludere le norme comunitarie in materia di appalti pubblici.<br />	<br />
72      Infine, come risulta dalla decisione di rinvio, sia il contesto legislativo sia quello statutario pertinenti consentono agli enti locali minori di affidare direttamente la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica a società a capitale interamente pubblico solo se tali enti esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del diritto comunitario. Secondo il giudice nazionale, l’espressione «controllo analogo», tuttavia, non è ivi definita.<br />	<br />
73      Per quanto concerne la questione se la società di cui trattasi abbia una vocazione commerciale che rende precario il controllo di enti che ne sono gli azionisti, occorre esaminare la portata geografica e materiale delle attività di tale società nonché la possibilità per quest’ultima d’instaurare relazioni con imprese private.<br />	<br />
74      L’art. 3 dello statuto della Setco, intitolato «Oggetto sociale», prevede che quest’ultima gestisca i servizi pubblici locali riguardanti esclusivamente gli enti pubblici locali che affidano detti servizi.<br />	<br />
75      Inoltre l’art. 8 bis, secondo comma, di tale statuto enuncia che la Setco gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidanti e nell’ambito dei territori di competenza di questi ultimi.<br />	<br />
76      Disposizioni siffatte, da un lato, indicano che l’ambito geografico delle attività della società aggiudicataria di cui trattasi nella causa principale non si estende oltre il territorio dei comuni che ne sono gli azionisti e, dall’altro, che questa società mira a gestire i servizi pubblici soltanto riguardo a tali comuni.<br />	<br />
77      Tuttavia, l’art. 3, terzo comma, di detto statuto prevede che la Setco possa svolgere servizi anche a favore di soggetti privati quando ciò non contrasti con gli obiettivi sociali ovvero sia funzionale al miglior conseguimento degli stessi.<br />	<br />
78      Nel corso dell’udienza la Setco ha affermato che il potere di cui essa dispone di trattare con imprese private costituisce un accessorio indispensabile all’esecuzione delle proprie missioni di servizio pubblico. A titolo esemplificativo essa ha menzionato la raccolta differenziata dei rifiuti, la quale potrebbe rendere necessaria la rivendita ad enti specializzati di talune categorie di materiale recuperato a scopo di riciclaggio. Secondo la Setco, si tratterebbe di attività accessorie alla raccolta di rifiuti e non di attività che esulano dall’attività principale.<br />	<br />
79      Si deve considerare che, anche se il potere riconosciuto alla società aggiudicataria di cui trattasi nella causa principale di fornire servizi ad operatori economici privati è meramente accessorio alla sua attività principale, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio, l’esistenza di tale potere non impedisce che l’obiettivo principale di detta società rimanga la gestione di servizi pubblici. Pertanto, l’esistenza di un potere siffatto non è sufficiente per ritenere che detta società abbia una vocazione commerciale che rende precario il controllo di enti che la detengono.<br />	<br />
80      Tale conclusione è confermata dal fatto che la seconda condizione posta al punto 50 della citata sentenza Teckal, in base alla quale la società aggiudicataria deve svolgere la parte più importante della sua attività con gli enti locali che la controllano, consente che questa società eserciti un’attività avente un carattere marginale con altri operatori diversi da questi enti (v., in tal senso, citata sentenza Carbotermo e Consorzio Alisei, punto 63). Tale condizione sarebbe priva di oggetto se la prima condizione di cui al punto 50 della citata sentenza Teckal fosse interpretata nel senso di vietare ogni attività accessoria, anche con il settore privato.<br />	<br />
81      Per quanto concerne i meccanismi di controllo stabiliti dallo statuto della Setco, dal fascicolo risulta che i soci, con le modifiche apportate allo statuto il 23 dicembre 2006, hanno inteso sovrapporre all’assemblea generale e al consiglio di amministrazione, quali previsti dal diritto societario italiano, strutture decisionali non esplicitamente prescritte da tale diritto, dirette a garantire sulla Setco un controllo analogo a quello che essi esercitano sui propri servizi. Si tratta, in particolare, di assicurare un controllo rafforzato, da un lato, tramite il Comitato unitario e, dall’altro, tramite un Comitato tecnico per ogni divisione responsabile delle diverse attività della Setco.<br />	<br />
82      Come emerge dagli artt. 8 ter e 8 quater di detto statuto, il Comitato unitario e i Comitati tecnici sono formati da rappresentanti degli enti azionisti. Ognuno di questi enti possiede un voto in seno a detti Comitati, indipendentemente dalle dimensioni dell’ente di cui trattasi o dal numero di azioni che esso detiene.<br />	<br />
83      Peraltro, gli artt. 8 bis-8 quater dello statuto della Setco attribuiscono al Comitato unitario e ai Comitati tecnici ampi poteri di controllo e di decisione.<br />	<br />
84      Parallelamente, l’art. 14 di tale statuto limita i poteri dell’assemblea generale imponendo a quest’ultima di tener conto degli indirizzi e delle prescrizioni impartite dai Comitati summenzionati e richiedendo un parere favorevole del Comitato unitario prima che l’assemblea generale possa autorizzare l’adempimento di taluni atti da parte degli amministratori della società.<br />	<br />
85      Parimenti, l’art. 16 di detto statuto restringe l’autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendogli di rispettare i poteri riservati a detti Comitati e subordinando le sue decisioni all’osservanza delle prescrizioni emanate da questi ultimi.<br />	<br />
86      Tenuto conto della portata dei poteri di controllo e di decisione che esse attribuiscono ai Comitati istituiti nonché della circostanza che questi ultimi sono composti da rappresentanti degli enti azionisti, le disposizioni statutarie come quelle della società aggiudicataria di cui trattasi nella causa principale devono essere intese nel senso di mettere gli enti azionisti in grado di esercitare, tramite detti Comitati, un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di tale società.<br />	<br />
87      Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che gli artt. 8 bis 8 quater dello statuto della Setco, laddove riguardano il Comitato unitario e i Comitati tecnici, siano assimilabili ai patti parasociali di cui all’art. 2341 bis del codice civile italiano. Esso ne deduce che il controllo analogo a quello che gli enti azionisti esercitano sui propri servizi, su cui verte il meccanismo di detti Comitati, potrebbe essere ininfluente.<br />	<br />
88      Si tratta di una questione interpretativa delle norme nazionali la cui soluzione incombe al giudice del rinvio.<br />	<br />
89      Fatta salva la verifica da parte di quest’ultimo dell’operatività delle disposizioni statutarie in oggetto, ne risulta che in circostanze come quelle di cui alla causa principale il controllo esercitato attraverso organi statutari dagli enti azionisti sulla società aggiudicataria può essere considerato tale da consentire a tali enti di esercitare su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.<br />	<br />
90      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione pregiudiziale sottoposta nel seguente modo:<br />	<br />
Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e tale società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.<br />	<br />
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell’operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui:<br />	<br />
–        l’attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e <br />	<br />
–        tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.</p>
<p> <b>Sulle spese</b></p>
<p>91      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la Corte (Terza Sezione) dichiara:</p>
<p>Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.<br />	<br />
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell’operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui:<br />	<br />
–        l’attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e <br />	<br />
–        tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iii-sentenza-10-9-2009-n-0-2/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5454</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2009-n-5454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2009-n-5454/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2009-n-5454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5454</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo – Est. De Nictolis C.B. ed altri (Avv.ti G. Consiglio, P. Consiglio) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato) sulla legittimazione del ricorrente, soccombente nel merito, ad appellare la sentenza per difetto di giurisdizione e sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di ammissione al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2009-n-5454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2009-n-5454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5454</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo – Est. De Nictolis<br /> C.B. ed altri (Avv.ti G. Consiglio, P. Consiglio) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione del ricorrente, soccombente nel merito, ad appellare la sentenza per difetto di giurisdizione e sulla giurisdizione del G.O. in materia di diniego di ammissione al beneficio dell&#8217;accollo al bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 &#8211; Processo amministrativo – Ricorso – Infondatezza nel merito – Difetto di giurisdizione – Appello – Legittimazione del ricorrente soccombente nel merito &#8211; Sussiste	</p>
<p>2 &#8211; Giurisdizione e competenza &#8211; Accollo del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole ex art. 1, co. 1 bis, l. n. 237/1993 – Ammissione – Condizioni oggettive e predeterminate ex lege – Controversia – Giurisdizione del G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 &#8211; Il ricorrente in primo grado dinanzi al Giudice amministrativo, ove risulti soccombente nel merito ma vittorioso sotto il profilo della giurisdizione, è legittimato a proporre appello avverso il capo della sentenza (esplicito o implicito) che afferma la giurisdizione del giudice adito, tenuto conto che dall’accoglimento del motivo di gravame discenderebbe l’annullamento, senza rinvio al TAR ex art. 34 l. n. 1034/71, dell’impugnata sentenza per difetto di giurisdizione del G.A. e la translatio iudicii davanti al Giudice ordinario, con possibilità di riproposizione della domanda. 	</p>
<p>2 &#8211; La controversia relativa al diniego di ammissione ai benefici di cui all’art. 1, co. 1 bis, l. n. 237/1993, di accollo del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore di cooperative in stato di insolvenza, rientra nella giurisdizione del G.O., in quanto attiene all’accertamento di circostanze oggettive fissate dalla norma, senza alcuna valutazione di discrezionalità amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6111 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Coscia Battista, Nato Ferdinando, Nato Ubaldo, Polselli Domenico, Rosano Vincenzo</b>, rappresentati e difesi dagli avvocati Gerardo Consiglio e Pasquale Consiglio, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali<i></b></i>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Caputo Vincenzo, De Pascalis Mario<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento o la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tar Puglia – Bari, sezione II, n. 01519/2007, resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avv. Pasquale Consiglio e l’avvocato dello Stato F. Tortora;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Gli odierni appellanti (Coscia Battista, Nato Ferdinando, Nato Ubaldo, Polselli Domenico, Rosano Vincenzo), con il ricorso di primo grado hanno impugnato:<br />	<br />
a) la nota prot. 82209 del 21 maggio 2004, di diniego di ammissione ai benefici di cui all’art.1, co.1 bis, l. n. 237/1993, di accollo a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore di cooperative in stato di insolvenza;<br />	<br />
b) la nota prot. 85015 del 27 ottobre 2003;<br />	<br />
c) i decreti ministeriali 18 dicembre 1995 e 2 ottobre 1995, di approvazione dei risultati della istruttoria di ammissione a beneficio ex art.1, co. 1 bis, l. n. 237/1993;<br />	<br />
d) la circolare n.17 del 14 luglio 1994, recante istruzioni per la presentazione di istanze da parte dei soci garanti e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori;<br />	<br />
e) la circolare n. 6 del 26 luglio 1995 con la quale si stabilisce che i risultati della istruttoria sarebbero stati resi noti mediante pubblicazione di apposito provvedimento ministeriale sulla gazzetta ufficiale.<br />	<br />
1.1. Nella loro qualità di soci e fideiussori della cooperativa Ortodaunia, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani del 13 gennaio 1993, lamentano di essere stati esclusi dai benefici concessi con l. n. 237/1993 che ha previsto l’assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate dai soci in favore di cooperative agricole insolventi.<br />	<br />
Premettono di avere prestato garanzia fideiussoria in favore della cooperativa per una esposizione debitoria nei confronti del Banco di Napoli che, con decreto ingiuntivo del 26 aprile 1998, aveva agito nei loro confronti per il pagamento di lire 572.574.294 per residuo scoperto di c/c. agrario e per lire 192.030.292 per spese di lavorazione grano oltre interessi (il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva respinto dal Tribunale di Trani con sentenza n. 1527 del 5 luglio 2004 che veniva appellata dai ricorrenti).<br />	<br />
Nelle more e indipendentemente dall’esito del giudizio, trasmettevano al curatore fallimentare e al Ministero delle Risorse agricole le istanze di ammissione al beneficio di cui alla l. n. 237/1993 e apprendevano successivamente che non era stata ammessa al beneficio né la cooperativa, né i soci.<br />	<br />
Presentata istanza di riesame in data 18 settembre 2003, con nota del 27 ottobre 2003 l’amministrazione comunicava che i crediti di cui chiedevano l’accollo non erano stati iscritti al passivo della procedura fallimentare, per cui alla data di presentazione della istanza non sussistevano i presupposti per accedere ai benefici previsti dalla l. n. 237/1993.<br />	<br />
Con successiva nota del 21 maggio 2004, l’Amministrazione riscontrando successiva richiesta di riesame, precisava tra l’altro che il credito del Banco di Napoli risultava iscritto al passivo in data 19 gennaio 1998, data non più utile per l’accollo ai sensi della legge predetta che richiedeva la iscrizione al passivo al momento della presentazione della istanza e quindi entro il 22 settembre 1994 e che non v’era notizia alcuna sul credito nei confronti del Banco di Santo Spirito.<br />	<br />
1.2. Il Tar Puglia – Bari, adito, con la sentenza n. 1519/2007 ha respinto nel merito il ricorso.</p>
<p>2. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti.<br />	<br />
2.1. Con istanza depositata per l’udienza odierna hanno chiesto il rinvio della causa per asserita pendenza di un giudizio davanti alla Corte di cassazione relativo ad una questione di diritto rilevante per il presente giudizio.<br />	<br />
2.2. L’istanza di rinvio va disattesa perché genericamente formulata, atteso che non indica i dati di riferimento del pendente giudizio in cassazione, della relativa data di udienza, delle parti in causa, sicché non consente al Collegio di valutare l’effettiva rilevanza delle questioni ai fini del giudizio in corso.</p>
<p>3. Con l’atto di appello si sostiene, anzitutto, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto di ufficio esaminare la questione di giurisdizione, e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Si chiede che il difetto di giurisdizione sia dichiarato dal giudice di appello, con indicazione del giudice ordinario come avente giurisdizione e dichiarazione della conservazione degli effetti della domanda originaria.<br />	<br />
Nel merito, l’appello ripropone i motivi del ricorso di primo grado e articola motivate censure nei confronti della sentenza.</p>
<p>4. Va anzitutto esaminato il motivo di appello relativo alla giurisdizione.<br />	<br />
4.1. Occorre stabilire se il ricorrente di primo grado, che sceglie di adire il giudice amministrativo, ove risulti, nel giudizio di primo grado, soccombente nel merito ma vittorioso (implicitamente o esplicitamente) sulla giurisdizione, sia legittimato e abbia interesse a proporre appello sul capo di sentenza (esplicito o implicito) che afferma la giurisdizione del giudice adito. La questione è dunque se il ricorrente possa contestare la sussistenza della giurisdizione quando è egli stesso ad aver optato per quella giurisdizione.<br />	<br />
La questione è stata già affrontata da questo Consesso e risolta nel senso della sussistenza dell’interesse, con argomenti che il Collegio condivide.<br />	<br />
Si è infatti affermato che la soccombenza che giustifica l’appello sussiste anche quando il ricorrente, soccombente nel merito, abbia visto risolta in suo favore una questione pregiudiziale di rito rilevabile d’ufficio, che, risolta diversamente, gli consentirebbe la riproposizione della domanda. <br />	<br />
E’ quanto accade nel caso in cui il ricorrente di primo grado sia risultato vittorioso sulla questione di giurisdizione (sollevata da controparte, o affrontata esplicitamente o implicitamente dal giudice) e soccombente nel merito: si ammette la sua legittimazione a contestare in appello il capo di sentenza esplicito o implicito sulla giurisdizione, perché dall’eventuale accoglimento del pertinente motivo di gravame, discenderebbe l’annullamento, senza rinvio al T.a.r. ex art. 34, l. n. 1034/1971, dell’impugnata sentenza per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la translatio judicii davanti al giudice ordinario.<br />	<br />
Pertanto, la statuizione del giudice di primo grado sulla giurisdizione è riesaminabile in appello allorché la relativa questione sia stata sollevata in termini, e ciò a prescindere dall’avere l’appellante prescelto col ricorso di primo grado il giudice che poi contesta, posto che tale deduzione riflette sì una contraddittorietà logica ma non tale da risultare incompatibile con la sussistenza dell’interesse ad appellare, essendo comunque idoneo il motivo così dedotto ad ovviare alla soccombenza derivante dalla decisione appellata (Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2008 n. 6049; Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2000 n. 999).<br />	<br />
4.2. Nel caso di specie, il giudice di primo grado, pronunciando nel merito senza affrontare espressamente la questione di giurisdizione, ha implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Vi è dunque un capo di sentenza implicito sulla giurisdizione.<br />	<br />
Tale capo di sentenza forma oggetto di espresso appello, rispetto al quale, come visto, sussiste un interesse strumentale all’impugnazione, in capo ai ricorrenti in primo grado.<br />	<br />
4.3. Il motivo sulla giurisdizione è fondato.<br />	<br />
L’art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 149/1993 (conv. in l. n. 237/1993) prevede l’accollo da parte dello Stato delle garanzie rilasciate da soci in favore delle cooperative agricole, quando sia accertata l’insolvenza del debitore principale.<br />	<br />
Tale accollo da parte dello Stato è configurato in termini di obbligo che postula l’accertamento di condizioni oggettive, senza alcuna valutazione di discrezionalità amministrativa. Sussiste, pertanto, un vero e proprio diritto soggettivo, nel ricorso dei presupposti di legge, a conseguire l’accollo.<br />	<br />
Il contenzioso sulla spettanza o meno di contributi pubblici, laddove ne è prevista l’attribuzione sulla base di requisiti oggettivi, senza valutazioni discrezionali, è pacificamente attribuito al giudice ordinario.<br />	<br />
Anche con riferimento al beneficio di cui al citato art. 1, co. 1-bis, d.l. n. 149/1003, la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, così statuendo:<br />	<br />
l’art. 1 primo comma bis del d.l. n. 149 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 237 del 1993) si occupa delle garanzie rilasciate dai soci in favore di cooperative agricole prima dell&#8217;entrata in vigore del medesimo decreto, e ne dispone la assunzione a carico del bilancio dello Stato&#8221; quando sia stata accertata l&#8217;insolvenza delle debitrici principali, all&#8217;uopo approntando uno stanziamento annuo di venti miliardi di lire per un decennio;<br />	<br />
&#8211; tale assunzione delle obbligazioni di garanzia, e, correlativamente, la facoltà dei creditori di reclamare l&#8217;adempimento da parte dello Stato si verificano ope legis, nel concorso del requisiti fissati dalla norma (con riferimento alla data degli impegn<br />
&#8211; profili di discrezionalità amministrativa non sono desumibili dal limite di stanziamento in bilancio e dalla connessa possibilità d&#8217;inadeguatezza del relativo ammontare rispetto alla complessiva entità delle garanzie ammesse al beneficio, tenendosi cont<br />
&#8211; pertanto, in linea con gli orientamenti espressi da queste Sezioni unite con riguardo ad analoghe disposizioni inerenti a contributi, finanziamenti od assunzioni di obbligazioni da parte dello Stato, a seconda che si colleghino a provvedimenti amministr<br />
4.4. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,con conseguente annullamento della sentenza di primo grado, e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
4.5. I termini di prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario e la conservazione degli effetti dell’originaria domanda non possono essere rispettivamente fissati o dichiarati dal presente collegio, trovando la loro puntuale disciplina nell’art. 59, l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.</p>
<p>5. Le spese di lite, avuto riguardo alla condotta processuale, possono essere interamente compensate per i due gradi di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />	<br />
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per l’effetto annulla la sentenza di primo grado;<br />	<br />
2) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 59, l. n. 69/2009;<br />	<br />
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-10-9-2009-n-5454/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5454</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5427</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2009-n-5427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2009-n-5427/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5427</a></p>
<p>Pres. Lamberti – Est. Saltelli Comune di San Giovanni in Fiore (Avv. P. Oliverio) c. A.T.I. M.P. (n.c.) sulla illegittimità della revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta in ragione degli inadempimenti e delle irregolarità riscontrati nel periodo di prova Contratti della P.A. &#8211; Gara – Aggiudicazione &#8211; Inadempimenti nel periodo di prova –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2009-n-5427/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5427</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-9-2009-n-5427/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.5427</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti – Est. Saltelli<br /> Comune di San Giovanni in Fiore (Avv. P. Oliverio) c. A.T.I. M.P. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta in ragione degli inadempimenti e delle irregolarità riscontrati nel periodo di prova</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara – Aggiudicazione &#8211; Inadempimenti nel periodo di prova – Revoca dell’aggiudicazione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che il provvedimento di revoca d’ufficio o di annullamento dell’aggiudicazione dev’essere adeguatamente motivato con riferimento ai motivi di opportunità che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela, è illegittima la revoca dell’aggiudicazione disposta alla stregua di un giudizio prognostico di incapacità ad espletare il servizio a causa delle irregolarità ed inadempienze riscontrate nel periodo di prova. Infatti tali inadempienze, rientrando nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale di fatto intercorso con la committente, possono dar luogo alla risoluzione contrattuale e non all’esercizio di poteri pubblicistici di revoca dell’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><B>COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE</B>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Oliverio, con domicilio eletto presso Giuseppe Cosco in Roma, via Anapo, 29;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>A.T.I. MARASCO PASQUALE<i></b></i>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Catanzaro, sez. I n. 289 del 26 marzo 2008.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il consigliere Carlo Saltelli e udito per l’amministrazione appellante l’avvocato Gregori, su delega dell’avvocato Oliviero;<br />	<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 586 del 25 giugno 2009;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con determinazione n. 229 del 29 dicembre 2006 il Dirigente Responsabile del Servizio 3° &#8211; Settore Scolastico Educativo &#8211; del Comune di San Giovanni in Fiore approvava i verbali della licitazione privata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico dall’8 gennaio 2007 fino al termine dell’anno scolastico 2006/2007 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie del territorio comunale ed aggiudicava il servizio stesso all’A.T.I. Marasco Pasquale, che aveva offerto un ribasso del 2% sul prezzo a base d’asta di €. 110.000, per l’importo di €. 107.800,00, I.V.A. esclusa.<br />	<br />
Con nota prot. n. 208 del 3 gennaio 2007 lo stesso dirigente comunicava alla predetta A.T.I. l’esito della procedura di gara, invitandola, nelle more della predisposizione e della stipula del relativo contratto, ad effettuare le corse (rectius, il servizio), nei modi e nei termini indicati nel bando e nel capitolato di gara, a decorrere da lunedì 8 gennaio 2007 e fino alla chiusura dell’anno scolastico in corso.<br />	<br />
Successivamente con determinazione n. 32 del 7 marzo 2007 veniva revocata la precedente determinazione n. 229 del 29 dicembre 2006 e la relativa aggiudicazione per motivi di interesse pubblico in quanto, a seguito di verifiche e controlli ispettivi svolti dalla Polizia Municipale, il servizio svolto nelle more della stipula del contratto era stato caratterizzato da inadempienze e irregolarità, da cui emergevano fondati dubbi sulla stessa idoneità e capacità della ditta in questione di adempiere correttamente e compiutamente alle obbligazioni contrattuali: con lo stesso provvedimento il servizio veniva aggiudicato all’A.T.I. Travel di Perri Gerardo, seconda classificata nella procedura concorsuale.<br />	<br />
Il Tribunale di Cosenza, adito dall’interessato prima ex artt. 700 c.p.c. e poi con successivo reclamo, declinava la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia de qua appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; l’A.T.I. Marasco, allora, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, previa rimessione in termine per errore scusabile, l’annullamento della citata determinazione n. 32 del 7 marzo 2007, denunciandone l’illegittimità per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del capitolato di gara circa le modalità di contestazione degli addebiti, degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90 – Inosservanza del termine assegnato dal capitolato per le controdeduzioni ai rilievi al servizio; violazione e falsa applicazione dei principi in tema di inadempimento contrattuale – violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e ss. Cod. civ.; violazione dei principi in tema di buona fede, correttezza che governano l’esecuzione del rapporto convenzionale; eccesso di potere per erroneità del presupposto – inesistenza delle condizioni per revocare l’affidamento del servizio; eccesso di potere per sviamento e per disparità di trattamento – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – eccesso di potere per difetto di motivazione – motivazione falsa., incongrua e contraddittoria – violazione dell’art. 97 cost. dei principi in materia di evidenza pubblica e sulla trasparenza dell’attività amministrativa”.<br />	<br />
Con la sentenza n. 189 del 26 marzo 2008 l’adito tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale, ritenuta la tempestività del ricorso in ragione del principio della translatio iudicii, ha annullato il provvedimento impugnato, rilevando che, pur non potendo dubitarsi che la revoca dell’aggiudicazione costituisse espressione dell’esercizio di poteri pubblicistici, nel caso di specie l’amministrazione non aveva adeguatamente motivato circa le ragioni che avevano giustificato l’adozione di una così grave determinazione, tanto più che erano stati contraddittoriamente utilizzati poteri sanzionatori, senza neppure tener conto delle giustificazioni ex adverso fornite.<br />	<br />
Il Comune di San Giovanni in Fiore con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 2 maggio 2008, ricevuto dalle parti appellate il 7 maggio 2008 e depositato solo il 30 maggio 2008, ha chiesto la riforma della sentenza, lamentandone l’assoluta erroneità.<br />	<br />
Secondo l’appellante, infatti, i primi giudici avevano innanzitutto errato nel ritenere tempestivo il ricorso di primo grado invocando a tal fine il principio della translatio iudicii, giacchè, essendo stata contestata la legittimità di un provvedimento di revoca, era assolutamente pacifica in materia la giurisdizione del giudice amministrativo e non era stata provata, né dedotta alcuna circostanza, idonea a suffragare la eventuale scusabilità dell’errore di individuazione del giudice, tanto più che non solo non era stato neppure il contratto di appalto, per quanto si verteva in materia di concessione di servizio pubblico, con pacifica giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />	<br />
Quanto al merito, poi, l’amministrazione appellante ha rivendicato la correttezza del provvedimento impugnato, sostenendo che la sua legittimità non doveva essere valutata sotto il profilo dell’adempimento contrattuale, quanto piuttosto in relazione agli interessi pubblici primari che si intendevano tutelare e rispetto ai quali le irregolarità e i disservizi accertati non potevano essere considerati di scarsa rilevanza.<br />	<br />
La parte appellata non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
Con ordinanza n. 6470 del 2 dicembre 2008 la Sezione ha dichiarato improcedibile l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, prendendo atto dell’intervenuta carenza di interesse manifestata dalla stessa amministrazione appellante.<br />	<br />
All’udienza del 23 giugno 2009, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. L’appello è infondato nel merito e deve essere respinto, potendosi pertanto prescindere dalla questione di irricevibilità dell’appello, depositato tardivamente, oltre il quindicesimo giorno dalla sua notifica, in violazione dell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
I.1. La Sezione osserva, in linea preliminare che i primi giudici, decidendo nel merito la controversia, hanno ritenuto implicitamente di essere forniti di giurisdizione in materia, così che non essendo stata formulata dalle parti alcun motivo di gravame sulla questione di giurisdizione, ogni questione sulla stessa deve intendersi definitivamente preclusa (Cass. SS.UU., 9 marzo 2009, n. 5624).<br />	<br />
I.2. Passando all’esame dei singoli motivi di gravame, la Sezione, quanto al primo, è dell’avviso che non sia meritevole di accoglimento la tesi propugnata dall’amministrazione appellante, secondo cui il ricorso di primo grado era tardivo ed erroneamente i primi giudici avrebbero rimesso in termine il ricorrente, senza che fosse giammai stato data prova della scusabilità dell’errore, utilizzando così in modo inappropriato e distorto il principio della translatio iudicii.<br />	<br />
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo alcun per discostarsi, è onere di colui che eccepisce la tardività del ricorso fornire la prova sicura ed indiscutibile della relativa eccezione, non potendo essere a tal fine sufficiente una mera presunzione ovvero una sia pur suggestiva e approfondita argomentazione difensiva.<br />	<br />
Nel caso di specie, la prova certa di tale eccepita tardività non solo non è stata fornita, per quanto essa è ricollegata alla asserita sicura appartenenza della controversia de qua alla giurisdizione del giudice amministrativo, così che l’errore di individuazione del giudice fornito di giurisdizione da parte dell’A.T.I. ricorrente in primo grado, in quanto colpevole, con poteva comportare la rimessione in termini quale conseguenza della translatio iudicii.<br />	<br />
Tale argomentazione muove tuttavia da un presupposto errato ovvero quanto meno indimostrato e soprattutto irragionevole, e cioè non solo che l’erronea individuazione del giudice ordinario, quale giudice fornito di giurisdizione nella controversia de qua, sia stato frutto di un errore grossolano e inescusabile, per quanto che da tale erronea individuazione la ricorrente avrebbe inteso trarre un ingiusto vantaggio, così che non potrebbe essergli accordato in alcun modo il beneficio della rimessione in termini.<br />	<br />
Sennonché, sotto un primo profilo, non è affatto chiaro ed evidente quale sarebbe il vantaggio, eventualmente ingiusto, che l’interessata avrebbe inteso indebitamente conseguire invocando la tutela innanzi al giudice ordinario, per quanto, sotto altro profilo, anche la appartenenza della controversia de qua alla giurisdizione amministrativa è tutt’altro pacifica: anche a voler tacer delle stesse argomentazioni con cui il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione, argomentazioni che dimostrano la complessità e la delicatezza giuridica della questione, in punto di fatto è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato sembra incidere su un rapporto contrattuale in corso di svolgimento, quanto meno in via di fatto, e che la stessa amministrazione negli atti di gara non aveva mai fatto riferimento alla concessione di un servizio pubblico, quanto piuttosto all’appalto di un servizio di trasporto (come si ricava dall’articolo 1 del capitolato speciale).<br />	<br />
Sussistevano quindi obiettivi elementi di incertezza tali da rendere sicuramente scusabile il presunto errore di individuazione del giudice fornito di giurisdizione.<br />	<br />
A fugare in punto di fatto ogni ulteriore dubbio sulla tempestività dell’impugnativa è sufficiente rilevare che il giudice civile, adito ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sulla domanda tesa ad ottenere il riaffidamento del servizio di trasporto revocato con la determinazione n. 32 del 7 marzo 2007, con ordinanza del 23 aprile 2007, così che è pacifico che l’interessato aveva invocato tempestivamente (e comunque non oltre il termine di sessanta giorni) tutela innanzi al giudice amministrativo; ugualmente tra la data della nuova ordinanza del 18 luglio 2007, con cui il giudice ordinario in sede di reclamo ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e quella del 13 settembre 2007, in cui è stato notificato il ricorso al tribunale amministrativo regionale, non è decorso il termine di decadenza di sessanta giorni, così che correttamente i primi giudici hanno dichiarato tempestiva l’impugnativa in esame, richiamando giustamente il principio della transalatio iudicii per assicurare effettività alla tutela giurisdizionale sancita dagli articoli 24,111 e 113 della Costituzione. .<br />	<br />
I.3. E’ infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale l’amministrazione ha rivendicato la legittimità del provvedimento di revoca, sostenendo che esso era fondato su obiettive ragioni di interesse pubblico, puntualmente evidenziate, atteso che l’A.T.I. appellata non dava affidamento sulla effettiva possibilità di svolgere adeguatamente il servizio di trasporto, com’era emerso dalle irregolarità accertate in sede di espletamento dello stesso nelle more della stipulazione del contratto.<br />	<br />
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che, così come sottolineato dai primi giudici, la illegittimità del provvedimento in esame non deriva dall’assenza in capo all’amministrazione l’assenza del potere esercitato, quanto piuttosto dallo scorretto esercizio di quest’ultimo, con riferimento ai profili di contraddittorietà e di difetto di motivazione che lo caratterizzano.<br />	<br />
Invero la giurisprudenza ammette effettivamente che, quantunque nei contratti della pubblica amministrazione l’aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segni di norma il momento dell’incontro della volontà della stessa amministrazione di concludere il contratto e del privato, manifestata con l’individuazione dell’offerta ritenuta migliore, non è tuttavia precluso all’amministrazione di procedere, con atto successivo, purchè adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d’ufficio o all’annullamento dell’aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456); è stato poi più volte sottolineato l’obbligo incombente sull’amministrazione di fornire una adeguata motivazione in ordine agli affermati motivi di opportunità che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela (C.d.S., sez. V, 7 gennaio 2009, n. 17).<br />	<br />
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dai primi giudici, tali consolidati e condivisibili principi non sono stati rispettati.<br />	<br />
E’ mancata infatti la puntuale indicazione dei motivi di interesse pubblico alla revoca dell’aggiudicazione, quale momento conclusivo della fase procedimentale e pubblicistica della scelta del contraente, che non può essere confusa con quella negoziale di esecuzione, sia pur in via di mero fatto, delle obbligazioni contrattuali: l’amministrazione appellante invero ha ancorato il proprio provvedimento di revoca non già con riferimento ad elementi, preesistenti alla procedura gara o sopravvenuti nelle more della stipula del contratto riguardanti la ditta aggiudicataria (quali per esempio la obiettiva carenza o l’inidoneità dei mezzi indicati per l’espletamento della gara ovvero la mancanza delle autorizzazioni di legge all’esercizio del trasporto di studenti ovvero la sopravvenuta incapacità finanziaria), quanto piuttosto ad un giudizio prognostico, ma meramente ipotetico, di incapacità dell’aggiudicataria di espletare il servizio di trasporto a causa delle irregolarità ed inadempienze nel periodo di prova.<br />	<br />
Anche a prescindere dalla circostanza che la previsione di un tale periodo di prova non sussisteva nel capitolato speciale, è di tutta evidenza che le asserite inadempienze ed irregolarità appartengono alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale di fatto intercorso con l’A.T.I. Marasco, così che esse possono dar luogo alla risoluzione contrattuale e non già all’esercizio di poteri pubblicistici di revoca dell’aggiudicazione: correttamente i primi giudici hanno quindi evidenziato la contraddittorietà ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, caratterizzato dalla confusione tra l’esercizio di poteri negoziali e l’utilizzo di poteri sanzionatori; ciò senza contare che anche i poteri sanzionatori sono stati utilizzati senza tener conto, per un verso, delle controdeduzioni che la stessa appellata aveva prodotto alle contestazioni di addebito formulate dall’amministrazione e, per altro verso, che tali contestazioni avevano già dato luogo all’applicazione di penali.<br />	<br />
II. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’appellata.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Comune di San Giovanni in Fiore avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – Catanzaro, sez. I n. 289 del 26 marzo 2008, così provvede: <br />	<br />
&#8211; rigetta l’appello.<br />	<br />
&#8211; nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giudice di Pace di Napoli &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/giudice-di-pace-di-napoli-sentenza-10-9-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/giudice-di-pace-di-napoli-sentenza-10-9-2009-n-0/">Giudice di Pace di Napoli &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a></p>
<p>Giud. D’amico Casario (Avv. Di Cerbo) c/ Comune di Napoli (Avv. Langella) ed altri sulla giurisdizione del G.A. in materia di organizzazione e gestione della misura del reddito di cittadinanza Giurisdizione e competenza – Organizzazione e gestione della misura del reddito di cittadinanza – G.A. &#8211; Sussiste Ai sensi dell’art.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/giudice-di-pace-di-napoli-sentenza-10-9-2009-n-0/">Giudice di Pace di Napoli &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giud. D’amico<br /> Casario (Avv. Di Cerbo) c/ Comune di Napoli (Avv. Langella) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in materia di organizzazione e gestione della misura del reddito di cittadinanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Organizzazione e gestione della misura del reddito di cittadinanza – G.A. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. regionale 2/04, è previsto che l’organizzazione e la gestione della misura del reddito di cittadinanza vada programmata all’interno dei piani sociali di zona. Tale previsione normativa evidenzia  l’ampiezza del potere discrezionale della P.A. , a fronte della cui attività è configurabile un interesse legittimo, nonché  la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  DI NAPOLI</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Loredana D’Amico, I sezione civile<b>, </b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Nella causa iscritta al N. 141468/2008 R.G.,   riservata per la decisione all’udienza del  15.07.2009,  avente ad oggetto : pagamento somme  e vertente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>TRA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Cesario  Maria, </b>nata a  Napoli  il giorno 15.09.1967,  elettivamente domiciliata con l’avv. Giancarlo Di Cerbo,  che la rappresenta e difende giusta procura a margine  dell’atto di  citazione  a   Napoli, Via   M. Schipa  n. 57, presso lo studio dell’avv.  p. Carlo Langella, <b>ATTRICE<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1) Comune di Napoli, </b> in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Comunale, con l’avv. Aldo Ruberto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;<b> <br />	<br />
2) Regione Campania, </b>in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti  Graziella Mandato e Monica Laiso, dell’Avvocatura Regionale,  giusta procura generale alle liti per notar Stefano Cimmino di Napoli, rep. n. 35093 del 17.09.2002, elettivamente domiciliata a Napoli, Via S. Lucia, n. 81, Palazzo Regione <b>CONVENUTI <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>CONCLUSIONI</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; All’udienza di precisazione delle conclusioni  il procuratore dell’attrice  insisteva  per  l’accoglimento delle conclusioni già formulate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va  innanzitutto esaminata l’eccezione  pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle parti convenute ed in ogni caso relativa a questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo  ai sensi dell’art. 37 c.p.c.. Detta eccezione  risulta  fondata e la questione  va risolta affermando, per i motivi qui di seguito esposti,  la  giurisdizione del giudice amministrativo. Erroneamente parte istante qualificava  la situazione soggettiva posta a base della domanda quale diritto soggettivo. Invece, considerati il  contenuto complessivo  sia della  l. regionale n. 2/2004 che del  successivo Regolamento di attuazione e l’elenco relativo all’ambito territoriale 18, questo giudice ritiene che la  posizione soggettiva dell’istante vada  qualificata quale interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Come ribadito dalla Corte di Cassazione in molteplici decisioni tra cui si ricorda  l’ordinanza S.U. N. 3848 del 20.07.2007, alla quale si uniforma questo giudice    “<i>in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione  tra giudice ordinario  e giudice amministrativo  deve essere attuato  distinguendo le ipotesi  in cui il contributo  o la sovvenzione  è riconosciuto  direttamente dalla legge e alla P.A.  è  demandato esclusivamente il controllo  in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti  indicati dalla legge stessa, da quelle in cui  la legge attribuisce invece alla P.A.   il potere di riconoscere  l’ausilio assistenziale , previa valutazione comparativa  degli interessi pubblici  e privati  in relazione all’interesse  pubblico primario  e previo apprezzamento  discrezionale dell’an , del quid e  del quomodo   dell’erogazione</i>”. Orbene nel caso <i>de quo</i> l’obbligo alla prestazione non nasce a carico della P.A. direttamente dalla legge,  ma solo da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e a carattere discrezionale, frutto di una complessa sequenza procedimentale  necessaria per l’individuazione degli aventi diritto  in relazione alle risorse disponibili come previsto dall’art. 3, comma 3, della l. regionale 2/04.  Peraltro l’art.  4 della citata legge, comma 2, prevede espressamente che “<i><b>l’organizzazione  e la gestione della misura  del reddito di cittadinanza”</b> vada programmata  all’interno dei piani sociali di zona”.</i>Tali previsioni normative in modo inequivocabile evidenziano  l’ampiezza del potere discrezionale della P.A.  a fronte della cui attività non è configurabile un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo. Peraltro va<i> </i> ulteriormente evidenziato che, in presenza del limite delle  risorse disponibili   previsto a  monte  dalla legge 2/04,  il mero inserimento in una graduatoria, laddove non vi sia riconoscimento della somma spettante, non integra diritto soggettivo, ma solo interesse legittimo. Tanto premesso  va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice  adito ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.Quanto alle spese e competenze di giudizio in applicazione del  principio della <i>translatio iudicii,</i> espressamente riconosciuto  dalla Cassazione nella sentenza S.U. 4109 del 22.02.2007,   questo giudice   rimette la decisione al T.A.R. competente dinanzi al quale dovrà essere riassunto e proseguire il giudizio  per la decisione di merito. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Loredana D’Amico, definitivamente pronunziando  così provvede:<br />	<br />
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo, al quale rimette  la decisione in ordine a  spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
<b>Napoli, 10/09/2009	</p>
<p align=center>il Giudice di Pace<br />	<br />
dott.ssa Loredana D’Amico</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.2382</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-10-9-2009-n-2382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-10-9-2009-n-2382/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.2382</a></p>
<p>Prs.G. Di Nunzio, Est.Italo Franco sulla natura di atto di controllo del provvedimento regionale di approvazione degli atti deliberativi comunali relativi a strumenti urbanistici Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo – Potere della p.a. di emanare un nuovo atto. Sebbene la p.a.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-10-9-2009-n-2382/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.2382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-10-9-2009-n-2382/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.2382</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Prs.</i>G. Di Nunzio, <i>Est.</i>Italo Franco<br /></span></p>
<hr />
<p>sulla natura di atto di controllo del provvedimento regionale di approvazione degli atti deliberativi comunali relativi a strumenti urbanistici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo – Potere della p.a. di emanare un nuovo atto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene la p.a., in via generale, qualora il provvedimento sia stato annullato con sentenza del g. a. per difetto di motivazione, conservi il potere di determinarsi nuovamente sull’affare, nell’ipotesi che l’atto annullato per difetto di motivazione sia un atto di controllo potrebbe sostenersi che si tratti di sentenza autoesecutiva, che dispone l’eliminazione del provvedimento annullato, senza che la p.a interessata possa ritenersi reinvestita del potere di determinarsi nuovamente sull’affare.<br />
(Fattispecie relativa ad un’ipotesi in cui il g.a. ha ritenuto che il provvedimento precedentemente annullato non avesse natura di atto di controllo).<br />
Il provvedimento regionale di approvazione degli atti deliberativi del comune di adozione di uno strumento urbanistico, per quanto partecipi, in qualche misura, della natura sostanziale dell’atto di controllo, è un provvedimento che, congiuntamente con quello del Comune, concorre alla produzione degli effetti tipici del provvedimento conclusivo del complesso procedimento di pianificazione urbanistica, di competenza dell’amministrazione comunale e, congiuntamente, di quella regionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 972/2007, proposto da <br />	<br />
<b>Prora Immobiliare s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante pro-tempore sig. Visintin Massimo, rappresentata e difesa dall’avv. Primo Michielan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, come da mandato a margine del ricorso,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	la <b>Regione Veneto </b>in persona del Presidente della G.R pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Cusin ed Emanuele Mio, dell’Avvocatura regionale, con elezione di domicilio presso la Giunta regionale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, n. 3901, come da decreto di autorizzazione a stare in giudizio e procura a.l. a margine del controricorso;<br />
&#8211; il <b>comune di Asolo</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio,<br />	<br />
&#8211;	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della DGR n. 184 del 30.01.2007, recante conferma dello stralcio alla variante del P.R.G. già annullato da TAR Veneto, sez. II, n. 4289/2005 – della presupposta valutazione tecnica regionale n. 586 del 15.11.2006, e del presupposto parere del comitato ex art. 27 della l.r. n. 11/2004,<br />	<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 3.05.2007, e depositato presso la segreteria entro il termine di legge, con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione, depositato il 31.01.2007;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
uditi, alla pubblica udienza del 9 luglio 2009, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Michielan per la parte ricorrente e l’avv. Mio per la Regione, nessuno comparso per il comune, non costituito.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con variante parziale al PRG n. 29 del 4.07.2003, il comune di Asolo aveva mutato la classificazione di un’area inclusiva del fondo della ricorrente (inscritta in una zona agricola), dove insiste un nucleo di sette fabbricati, da zona E2 a C1 ai sensi dell’art. 23 della l.r. n. 61/85. Ma la Regione, con DGR n. 2006 del 26.07.2005, approvando la variante con modifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 45, n.ri 1 e 4 della l.r. n. 61/85, stralciava detta riclassificazione (determinando, così, la reviviscenza, per tale area, della classificazione E). Tale DGR veniva, poi, annullata da questo Tribunale amministrativo per difetto di motivazione, con sentenza resa in forma semplificata n. 4289/2005.<br />	<br />
In dichiarata esecuzione di detta sentenza, la Regione si rideterminava sull’affare con DGR n. 184 del 30.01.2007, pervenendo, tuttavia, alla riconferma dello stralcio, integrando la motivazione, ai sensi dell’art. 45 citato, n. 4, 5 e 6, su conforme parere del comitato ex art. 27 della l.r. n. 11/2004 e valutazione tecnica regionale.<br />	<br />
Contro siffatte determinazioni insorge la società interessata con il ricorso in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 (rectius: 21) della legge 30.04.99 n. 136, sull’assunto che la Regione è tornata a pronunciarsi sull’affare oltre il termine di dodici mesi dal deposito della sentenza richiamata, fissato dalla norma invocata, e che la stessa si è ripronunciata sull’affare quando ormai aveva consumato il potere.<br />	<br />
Con il secondo mezzo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., elusione del giudicato, nullità ex art. 21-septies l. n. 241/90, sostenendo che la Regione doveva solo puntualizzare, chiarendo la motivazione che l’aveva indotta allo stralcio ai sensi dei n.ri 1 e 4 dell’art. 45, laddove, nel rideterminarsi (in dichiarata esecuzione della sentenza richiamata), menziona, invece, i n.ri 4, 5 e 6 del medesimo articolo 45, adducendo una nuova motivazione, tanto che anche il comitato ex art. 27 parla di limiti di dimensionamento e di violazione del D.M. n. 1444/68, in alcun modo riconducibile ai n.ri 1 e 4, donde la nullità della DGR ai sensi dell’art. 21-septies citato.<br />	<br />
Con il terzo motivo si lamenta ancora elusione del giudicato e nullità ex art. 21-septies, soggiungendo (proseguendo nel medesimo iter argomentativo) che è stato violato l’effetto demolitorio- ripristinatorio, nonché conformativo, della sentenza, e che, al di là delle differenze terminologiche, è stata reiterata la stessa motivazione dell’atto annullato con detta sentenza.<br />	<br />
Con il quarto mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 23, 24 e 45 della l. r. n. 61/85 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, sul rilievo che la difformità dal D.M. n. 1444/68 non rientra in nessuna delle ipotesi di cui ai n.ri 4, 5 e 6 dell’elenco tassativo recato dall’art. 45, e che per l’art. 23 invocato, sono ammessi indici di densità territoriali inferiori, per le zone di interesse paesaggistico e per i territori montani, a quelli previsti dall’art. 24 per le zone C1.<br />	<br />
Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 46 della l. r. n. 61/85, sull’assunto che la Regione ha sovrapposto unilateralmente la sua volontà a quella del Comune, e che, volendo rientrare nell’ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 45, avrebbe dovuto restituire il piano al comune, con proposte di modifica, ai sensi dell’art. 46.<br />	<br />
Con il sesto mezzo si deduce violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, eccesso di potere per travisamento dei fatti, genericità e contraddittorietà, sull’assunto che, contrariamente a quanto asserito nella DGR impugnata, la destinazione residenziale non dipende dal numero dei fabbricati esistenti, sussistendo una discrezionalità dell’ente pianificatore al riguardo.<br />	<br />
Con il settimo motivo, infine, si deduce violazione degli art. 7 ss. della l. n. 241/90, sul rilievo che non è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, da ritenere necessaria per essere intervenuta una sentenza. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione, eccependo: che l’art. 21 (e non, come erroneamente indicato, l’art. 12) della l. n. 136/99 fa salve le diverse scadenze contemplate dalla legislazione regionale; che la l. r. assegna alla Regione la funzione (sovraordinata) di controllo delle scelte effettuate dai comuni in ordine alla pianificazione urbanistica; che, avendo il G.A. censurato la motivazione della pregressa delibera di approvazione della variante al PRG, bene ha fatto a integrare detta motivazione nella DGR qui impugnata; che non sussistono, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, riguardante il diverso ambito di applicazione delle zone di espansione; che la norma applicabile alla fattispecie è l’art. 45 e non l’art. 46; in materia di procedimenti di pianificazione si applica l’art. 13 della l. n. 241/90.<br />	<br />
Sono seguite memorie delle rispettive difese, di replica e di puntualizzazione delle tesi già svolte.<br />	<br />
Non si è costituita l’amministrazione comunale.<br />	<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno svolto a discussione, confermando le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per la decisione.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>DIRITTO<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1.1- In via preliminare, osserva il Collegio che con il ricorso all’esame, viene riproposta una questione di ordine generale, quale è quella che si verifica ogni volta che il giudice amministrativo emette una sentenza di accoglimento sulla scorta dell’accertato difetto di motivazione. Il problema di ordine generale sta, qui, nel chiarire quale debba essere il comportamento della p.a. soccombente, vale a dire se la stessa possa ed entro quali limiti rideterminarsi sull’affare, nel rispetto del dictum della sentenza (e del suo effetto conformativo), e quali margini abbia, invece, per determinarsi liberamente.<br />	<br />
Peraltro, la questione qui si pone non proprio in termini generali, bensì con un’ulteriore caratteristica (che, in verità, complica il problema), in quanto il provvedimento annullato con la sentenza riveste una natura peculiare, che ne fa pressappoco un atto di controllo, trattandosi dell’approvazione -da parte della Regione- di atti deliberativi pianificatori dei comuni (cfr. anche infra).<br />	<br />
1.2- La seconda problematica qui proposta attiene al delicato tema della competenza (o potestà?) che la regione spiega nell’ambito del procedimento di pianificazione urbanistica -che, come è noto, pertiene essenzialmente ai comuni, specialmente per quanto concerne il contenuto delle scelte riguardanti l’assetto del territorio comunale-, procedimento che vede concorrere alla realizzazione dell’obbiettivo Regione e Comune (ognuno, evidentemente, con ambiti di competenza distinti e tuttavia convergenti nel procedimento complesso). Occorre, tuttavia, con riguardo a tale peculiare tipo procedimentale, non tanto stabilire i margini di autonomia nelle scelte rispettive dei due Enti (Regione e Comune), quanto pervenire alla qualificazione e definizione della funzione precipua delle competenze regionali, nel rispetto dell’autonomia di scelta dell’ente locale). E’ noto, peraltro, che la tematica ha dato luogo ad una consistente giurisprudenza che, nel caso specifico della Regione Veneto, ha riguardato le questioni inerenti alla corretta interpretazione dell’art. 45 della l. r. n. 61/85 sull’approvazione degli strumenti urbanistici con modifiche d’ufficio, ivi testualmente contemplati (senza, peraltro, che, ad avviso del Collegio, possano ritenersi del tutto appaganti i risultati raggiunti, specialmente con riguardo alla temperie attuale delle problematiche attinenti all’uso del territorio e alla tutela dell’ambiente).<br />	<br />
Nel caso sottoposto ora al Collegio, vengono riproposte censure attinenti tanto alla prima quanto alla seconda tematica, le quali vanno esaminate, secondo l’ordine logico necessario, cominciando dalle prime.<br />	<br />
2- Al riguardo si osserva che, se è vero, in termini generali, che la p.a. il cui provvedimento sia stato annullato con sentenza del g. a. per difetto di motivazione conserva il potere di determinarsi nuovamente sull’affare, potendo addurre a sostegno del novello provvedimento (il cui contenuto dispositivo potrebbe anche essere simile a quello annullato) una motivazione che non incorra nei vizi già censurati dal giudice, occorre riflettere sulla peculiarità dell’ipotesi che l’atto annullato per difetto di motivazione sia un atto di controllo (almeno quoad substantiam). Con riguardo a siffatta ipotesi potrebbe, in verità, sostenersi che si tratti di sentenza autoesecutiva, che dispone l’eliminazione del provvedimento annullato, senza che la p.a interessata possa ritenersi reinvestita del potere di determinarsi nuovamente sull’affare, essendo esaurito il potere di controllo con l’emissione dell’atto tutorio in precedenza impugnato.<br />	<br />
Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso di specie non può affermarsi che si tratti d un vero atto di controllo. Ed invero, il provvedimento regionale di approvazione degli atti deliberativi del comune di adozione di uno strumento urbanistico (ovvero di una sua variante, come nel caso di specie), per quanto partecipi, in qualche misura, della natura sostanziale dell’atto di controllo (su ciò, infra), è un provvedimento che, congiuntamente con quello del Comune, concorre alla produzione degli effetti tipici del provvedimento conclusivo del complesso procedimento di pianificazione urbanistica, di competenza dell’amministrazione comunale e, congiuntamente, di quella regionale. Ruoli e competenze di regione e comuni sono, dunque, distinti (come si diceva più addietro) ma convergenti nella produzione degli effetti propri del provvedimento conclusivo del complesso procedimento di pianificazione mediante l’emissione del provvedimento finale, che si perfeziona in due momenti: adozione da parte del consiglio comunale; approvazione regionale –previa interlocuzione con l’ente locale ed, eventualmente, con i proprietari ed altri soggetti interessati, che possono intervenire con la presentazione di osservazioni).<br />	<br />
In coerenza con l’impostazione seguita deve, dunque, ritenersi che nel caso di annullamento della DGR di approvazione (sia pure con modifiche d’ufficio) della variante al PRG, residui in capo alla Regione il potere di ritornare –in esecuzione della sentenza- sulle sue determinazioni, reiterando, con una corretta motivazione, il provvedimento annullato in sede giudiziale. Corollario di quanto testé affermato è che la motivazione di un atto uguale, nel dispositivo, a quello annullato, può presentarsi come diversa dalla prima, nei limiti in cui la motivazione originaria risulti integrata e meglio esplicata nel provvedimento reiterato.<br />	<br />
Orbene, la motivazione della DGR qui impugnata si presenta, appunto, come integrazione di quella del provvedimento annullato, in quanto recante l’esplicazione delle ragioni del confermato stralcio, con dettagliata indicazione delle ragioni che sorreggono le determinazioni della Regione. In tale ottica può ritenersi ininfluente il fatto che essa abbia prima invocato (a sostegno della decisione di stralcio) i n.ri 1 e 4 dell’art. 45, mentre ora richiama i n.ri 4, 5 e 6. Trattasi, infatti, della medesima norma, ispirata in tutte le sue disposizioni –in specie: ipotesi tassative ivi indicate- alla medesima ratio.<br />	<br />
Inoltre, quanto alle ulteriori doglianze mosse con il primo motivo, il Collegio è dell’avviso che sia inapplicabile alla fattispecie de qua (termine entro il quale la regione è tenuta ad emettere l’approvazione del PRG) la norma invocata (art. 21 della legge l. n. 136/99, e correlative eventuali leggi regionali), la quale concerne, infatti, il procedimento amministrativo di approvazione di uno strumento urbanistico e ne scandisce i tempi dello svolgimento, e non può ritenersi disciplinare la fattispecie, mediante implicita assimilazione del deposito della sentenza alla trasmissione alla Regione da parte del comune interessato dello strumento urbanistico adottato con i relativi allegati, nell’ambito del procedimento amministrativo di pianificazione.<br />	<br />
Per le ragioni su esposte debbono ritenersi privi di base sia il primo che il secondo, nonché il terzo motivo di impugnazione.<br />	<br />
3- In relazione alle doglianze mosse con il quarto e il quinto motivo, osserva il Collegio che, ad una valutazione di ordine formale, le stesse potrebbero apparire condivisibili, sulla scorta della struttura dell’art. 45, e specialmente del fatto che le ipotesi nelle quali la Regione può approvare apportando direttamente modifiche d’ufficio (senza ulteriori sviluppi procedimentali, nel senso che lo strumento urbanistico resta, poi, quello risultante dall’approvazione regionale con modifiche d’ufficio) sono sempre stati considerati tassativi, cosicché non potrebbero ammettersi altre fattispecie di modifiche apportate dalla regione.<br />	<br />
Tuttavia, non solo la più meditata interpretazione delle singole ipotesi elencate nell’art. 45 –specialmente del n. 4 inerente alla tutela dell’ambiente- ma anche un’interpretazione di quest’ultima disposizione di tipo evolutivo (che sia, cioè, più aderente alla sensibilità odierna in merito alla tutela dei valori ambientali e paesaggistici), conduce alla conclusione che l‘interpretazione data alla norma da parte della Regione quando si è rideterminata in dichiarata esecuzione della sentenza citata, per quanto la stessa appaia criticabile per qualche eccesso in ordine alla asserita consistenza del potere della Regione in materia, non possa ritenersi errata o illegittima nella sostanza.<br />	<br />
Ed invero, il rilievo mosso in principalità alle decisioni del comune di riclassificare come C1 l’area in questione appare inoppugnabile là dove viene asserita l’assenza dei presupposti e requisiti minimi di densità edificatoria richiesti a tal fine dall’art. 24 della l.r. n. 61/85 –in termini di superficie coperta minima e densità territoriale minima- dimostrata per tabulas con riferimento agli indici minimi di densità indicati nell’art. 24 cit. e di quelli esistenti nell’area, decisamente al di sotto delle soglie fissate dalla norma richiamata.<br />	<br />
Tanto basterebbe per dichiarare infondate le doglianze. D’altra parte, non possono non condividersi gli ulteriori rilievi esplicativi formulati dalla Regione nei riguardi della contestata scelta pianificatoria del comune allorquando essa rileva che, all’interno di una zona agricola, viene ritagliata una più circoscritta area (inscritta nella prima) per classificarla come C1 (residenziale di espansione), perché contrassegnata dalla presenza di un certo numero di edifici, insufficiente per raggiungere i menzionati indici-soglia di cui al richiamato art. 24, come chiaramente dimostrato dalla Regione.<br />	<br />
Da ciò consegue che è privo di pregio anche il sesto mezzo di impugnazione.<br />	<br />
Quanto al settimo motivo –con il quale si lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento- basti al riguardo osservare, a dimostrazione della sua infondatezza, la peculiarità del procedimento pianificatorio, per il quale l’art. 13 della legge n. 241/90 dispone che trovino applicazione le disposizioni specifiche poste in materia, in luogo delle dispostone di carattere generale dettate negli art. 7 ss. della stessa legge.<br />	<br />
Per le considerazioni su esposte il ricorso deve ritenersi privo di fondamento. Lo stesso va, quindi, rigettato.<br />	<br />
Possono, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti le spese e onorari di giudizio, in considerazione della relativa complessità e opinabilità delle questioni affrontate.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo rigetta.<br />	<br />
Compensa integralmente fra le parti costituite le spese e onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Italo Franco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Morgantini, Primo Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/09/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-10-9-2009-n-2382/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/9/2009 n.2382</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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