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	<title>10/8/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/8/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a></p>
<p>Pres. F. Donadono, Est. G. Palliggiano Sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi c.d. CONFIDI, sulla differenza tra quelli c.d. Minori e quelli Maggiori e sugli aiuti di stato 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere &#8211; Prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Donadono, Est. G. Palliggiano</span></p>
<hr />
<p>Sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi c.d. CONFIDI, sulla differenza tra quelli c.d. Minori e quelli Maggiori e sugli aiuti di stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere &#8211; Prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente – Utilità della decisione favorevole &#8211; Necessità – Fattispecie</p>
<p>2. Credito e risparmio – Confidi – Nozione &#8211; Condifi cd. Minori/Maggiori – Differenze – Sussistono – Fattispecie</p>
<p>3. Concorrenza e mercato &#8211; Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Art.107 – Aiuti effettuati mediante risorse statali che incidono sugli scambi tra gli Stati membri &#8211; Determinano un vantaggio al beneficiario e falsano e/o minacciano la concorrenza – Incompatibilità con il mercato interno &#8211; Sussiste<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c., ossia la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’utilità che deriva dalla decisione favorevole del giudice. (Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevato che dall’eventuale annullamento degli atti impugnati non deriverebbe alcun vantaggio sostanziale ai ricorrenti, atteso che gli stessi hanno impugnato il Decreto dirigenziale n. 306/2015 della Regione Campania di attuazione della Misura “Rafforzamento della rete dei Confidi regionale”, e non anche il successivo Bando indetto da Sviluppo Campania s.p.a., gestore della Misura, che prevede tra i requisiti di partecipazione l’iscrizione nelle apposite sezioni previste dall’art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (TUB), &nbsp;ha dichiarato inammissibile il ricorso) (1)<br />
&nbsp;<br />
2. I confidi sono istituti consortili che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell&#8217;accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive, disciplinati dal D.L.n.269/2003 e dal TUB s.m.i.,e distinti in due categorie: 1) i Confidi cd. “Minori” esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono sottoposti ad una &nbsp;“vigilanza attenuata” ad opera della Banca d’Italia e sono ricompresi in un elenco tenuto da un apposito Organismo di diritto privato disciplinato dall’art. 112-bis TUB; 2) i Confidi cd. “Maggiori” hanno l’obbligo di iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB, sono assimilati agli intermediari finanziari e sottoposti alla “vigilanza piena” della Banca d’Italia. (Nel caso di specie, il TAR Campania, posta la diversità delle due tipologie di confidi, ha ritenuto del tutto ragionevole, la clausola del bando di gara che limita la partecipazione alla partecipazione ai Confidi cd. maggiori, ed ha respinto il ricorso)<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili&nbsp; con il mercato interno gli aiuti alle imprese effettuati mediante risorse statali,&nbsp; tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che comportano un vantaggio al beneficiario e falsano o minacciano la concorrenza: non è, pertanto, illegittimo il bando che ponga&nbsp; ai concorrenti l’unico obbligo di impegnarsi a costruire in Campania una sede operativa nel termine di 10 gg dall’affidamento.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a></p>
<p>Pres. Donadono, Est. Palliggiano 1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrete &#8211; &#160;&#160;Prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente – Utilità della decisione favorevole &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie 2. Credito e risparmio – Confidi &#8211; &#160;Sono istituti consortili che svolgono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono, Est. Palliggiano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrete &#8211; &nbsp;&nbsp;Prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente – Utilità della decisione favorevole &#8211; Necessità – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Credito e risparmio – Confidi &#8211; &nbsp;Sono istituti consortili che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell&#8217;accesso ai finanziamenti – Condifi cd. Minori/ cd. Maggiori – Differenze – Sussistono – Fattispecie</p>
<p>3. Concorrenza e mercato &#8211; Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Art.107 – Aiuti effettuati mediante risorse statali che incidono sugli scambi tra gli Stati membri, determinano un vantaggio al beneficiario e falsano e/o minacciano la concorrenza – Inammissibilità &#8211; Sussiste&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c., ossia la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’utilità che deriva dalla decisione favorevole del giudice. (Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevato che dall’eventuale annullamento degli atti impugnati non deriverebbe alcun vantaggio sostanziale ai ricorrenti, atteso che gli stessi hanno impugnato il Decreto dirigenziale n. 306/2015 della Regione Campania di attuazione della Misura “Rafforzamento della rete dei Confidi regionale”, e non anche il successivo Bando indetto da Sviluppo Campania s.p.a., gestore della Misura, che prevede tra i requisiti di partecipazione l’iscrizione nelle apposite sezioni previste dall’art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (TUB), &nbsp;ha dichiarato inammissibile il ricorso) (1)<br />
&nbsp;<br />
2. I confidi sono istituti consortili che svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell&#8217;accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive, disciplinati dal D.L.n.269/2003 e dal TUB s.m.i.,e distinti in due categorie: 1) i Confidi cd. “Minori” esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono sottoposti ad una &nbsp;“vigilanza attenuata” ad opera della Banca d’Italia e sono ricompresi in un elenco tenuto da un apposito Organismo di diritto privato disciplinato dall’art. 112-bis TUB; 2) i Confidi cd. “Maggiori” hanno l’obbligo di iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB, sono assimilati agli intermediari finanziari e sottoposti alla “vigilanza piena” della Banca d’Italia. (Nel caso di specie, il TAR Campania, posta la diversità delle due tipologie di confidi, ha ritenuto del tutto ragionevole, la clausola del bando di gara che limita la partecipazione alla partecipazione ai Confidi cd. maggiori, ed ha respinto il ricorso)<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili&nbsp; con il mercato interno gli aiuti alle imprese effettuati mediante risorse statali,&nbsp; tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che comportano un vantaggio al beneficiario e falsano o minacciano la concorrenza: non è, pertanto, illegittimo il bando che ponga&nbsp; ai concorrenti l’unico obbligo di impegnarsi a costruire in Campania una sede operativa nel termine di 10 gg dall’affidamento.<br />
&nbsp;<br />
(1) cfr: ex multis, recente: Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3167<br />
(2) Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 823<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3004 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Centrale Garanzia Fidi, Confidi del Mezzogiorno, Confidi Pmi Campania, Artigiancredito, Creditart Confidi, Co.Na.Ga, Confcredito, Impresa Confidi, Italconfidi, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&#8211; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, presso l’Avvocatura regionale;<br />
&#8211; Sviluppo Campania S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto lo studio dell’avv. Luca Tozzi in Napoli, Via Toledo n. 323;&nbsp;<br />
&#8211; Confidi Regione Campania S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Ga.Fi. Sud S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></div>
<p>ad adiuvandum:<br />
Confartigianato Federazione Provinciale dell’Artigianato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Sauro, Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;&nbsp;<br />
&#8211; U.R.A.C. Campania, Consorzio Api Fidi, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Sauro ed Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n.16;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong></div>
<p>a) del decreto dirigenziale n. 306 del 3 aprile 2015 della Regione Campania – Dipartimento 51 – Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale 2 – Direzione Generale Sviluppo Economico e le attività produttive, pubblicato sul BURC n. 22 del 7 aprile 2015;<br />
b) delle direttive di attuazione della Regione Campania, per la selezione di domande di gestione di fondi ad operatività segregata a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese. Misura di “rafforzamento delle rete dei Confidi regionale”, e segnatamente dell’art. 7 nella parte in cui si individuano gli “assegnatari del fondo” escludendo i Confidi ricorrenti:<br />
c) degli eventuali provvedimenti di assegnazione del fondo in favore di altri Confidi diversi dai ricorrenti;<br />
d) della nota della Regione Campania prot. n. 2015.0328400 del 13 maggio 2015;<br />
Visti il ricorso, notificato il 30 maggio 2015 e depositato il successivo 10 giugno, e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania. e di Sviluppo Campania Spa;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Confartigianato, URAC Campani; Consorzio API Fidi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
1.- I ricorrenti sono Confidi operanti nell’ambito di attività di garanzia collettiva fidi per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire la concessione alle piccole e medie imprese associate, tramite istituti convenzionati, di linee di credito agevolate.<br />
2.- Con delibera di giunta n. 378 del 24 settembre 2013, integrata dalle Delibere n. 497 del 22 novembre 2013 e n. 701 del 30 dicembre 2014, la Regione ha adottato le misure di sostegno al tessuto produttivo, con lo stanziamento di fondi sul P.O. Campania (Fondo Europeo di Sviluppo regionale) FESR 2007-2013, quale dotazione di un “Fondo Regionale per lo sviluppo a favore delle PMI Campane”.<br />
3.- La legge regionale Campania n. 15 del 30 ottobre 2013, contenente disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo Sviluppo, Ricerca e ICT ha inoltre stabilito di affidare la gestione del Fondo alla società “Sviluppo Campania s.p.a.”, organismo in house dell’ente regionale, nonché a curare l’esecuzione delle relative procedure attuative secondo le direttive delle autorità di gestione del PO FESR, in adempimento a quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento n. 1083/2006 e dagli artt. 43 e seguenti del Regolamento n. 1828/2006.<br />
4.- Con decreto dirigenziale n. 298 del 24 dicembre 2013 e con i successivi decreti n. 1327 del 23 dicembre 2014 e n. 1374 del 30 dicembre 2014, la Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive ha previsto che “il Fondo opererà per il perseguimento degli obiettivi esplicitati con la citata delibera a favore del sistema produttivo campano, comprendente sia le nuove attività produttive sia le realtà imprenditoriali preesistenti, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, in coerenza con gli obiettivi del PO FESR 2007-2013 citata nella suddetta deliberazione…”<br />
5.- Tra gli strumenti previsti dal Fondo in argomento rientra la Misura “Rafforzamento della rete dei Confidi regionale”, la cui direttiva è stata approvata con decreto dirigenziale n. 306 del 3 aprile 2015.<br />
In esecuzione di tale Direttiva, Sviluppo Campania s.p.a. ha provveduto ad emanare l’avviso relativo alla Misura “Rafforzamento della rete dei Confidi regionali”, il quale ultimo è stato pubblicato sul BURC n. 24 del 13 aprile 2015.<br />
6.- Nel termine previsto dall’Avviso, Sviluppo Campania s.p.a. ha ricevuto tre manifestazioni d’interesse (Garanzia Fidi Sud scpa, Italia Com-Fidi, Confidi Regione Campania s.c.p.a.<br />
Con successivo provvedimento n. DII 58 del 15 maggio 2015, si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione prevista dall’art. 10 del predetto Avviso.<br />
7.- Ciò premesso, con l’odierno ricorso, i ricorrenti impugnano il menzionato decreto dirigenziale n. 306 del 3 aprile 2015 nonché genericamente le Direttive di attuazione della Regione Campania per la selezione di domande di gestione dei fondi in questione.<br />
Il ricorso si presenta tuttavia inammissibile, come eccepito dalle parti resistenti, posto che dall’eventuale annullamento degli atti impugnati non deriverebbe alcun vantaggio sostanziale ai ricorrenti.<br />
Più in particolare, il menzionato Decreto dirigenziale n. 306/2015 è il provvedimento con cui la Regione Campania ha approvato la direttiva di attuazione della Misura “Rafforzamento della rete dei Confidi regionale”.<br />
I Confidi ricorrenti censurano l’art. 7 della predetta direttiva nel punto in cui la loro avviso limita ingiustificatamente il novero dei Confidi che possono richiedere l’assegnazione di cui al Fondo riservato alle PMI, denominato “Rafforzamento della rete dei Confidi Regionali.<br />
8.- Non è tuttavia impugnato il Bando indetto da Sviluppo Campania s.p.a., soggetto in house che, come sopra illustrato, è il gestore della Misura in argomento. Tale Bando, tra i requisiti di partecipazione prevede la “documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione nelle apposite sezioni previste dall’art. 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (TUB), ovvero l’avvenuto inoltro ai competenti uffici della Banca d’Italia della domanda d’iscrizione”.<br />
E’ evidente allora che l’eventuale annullamento del citato decreto, quale oggetto principale dell’odierno ricorso, non si riverserebbe sul bando di gara, più nello specifico sulla prescrizione che impedisce ai Confidi ricorrenti la possibilità di partecipare al bando in oggetto.<br />
9.- Ne consegue che l’eventuale annullamento del citato Decreto 306/2015 non produrrebbe alcun vantaggio ai ricorrenti né consentirebbe agli stessi di partecipare alla procedura di gara, posta la permanenza del richiamato requisito ai sensi del bando.<br />
Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire previsto dall’art. 100 c.p.c., ossia la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’utilità che deriva dalla decisione favorevole del giudice (ex multis, recente: Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3167).<br />
10.- Ne consegue l’inammissibilità dell’odierno ricorso, a parte ogni ulteriore considerazione sull’improcedibilità pure eccepita con riferimento alla mancata impugnativa della graduatoria conclusiva della procedura di selezione.<br />
11.- La soluzione in rito dell’odierna controversia esimerebbe dall’esame delle questioni di merito. Ciò nonostante, in relazione alla novità della materia oggetto di ricorso, il Collegio ritiene opportuno un sintetico esame delle censure proposte che, nel complesso, appaiono comunque infondate.<br />
12.- Va premesso che, nell’ambito dell’attività di finanziamento delle imprese, in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei Confidi &#8211; acronimo di &#8220;Consorzio di garanzia collettiva dei fidi&#8221; &#8211; consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.<br />
Confidi è dunque un istituto consortile che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell&#8217;accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive.<br />
L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (“norma cd. Confidi”), nell’introdurre una riforma generale della relativa disciplina, ha previsto, tra l’altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale all’epoca previsto dall’art. 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia (“TUB”).<br />
La materia era dunque regolata dalle seguenti norme:<br />
• il menzionato art. 13 d.l. 269/2003;<br />
• l’art. 106, comma 3, TUB, secondo cui l’iscrizione nell’elenco speciale di cui al comma 1 era subordinata, tra l’altro, alla forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; • l’art. 107, comma 2, TUB, secondo cui la Banca d&#8217;Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, dettava agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.<br />
13.- La disciplina di legge è stata profondamente aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (il decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori).<br />
In particolare, l’art. 7 del richiamato d. lgs. 141/2010 ha modificato, tra gli altri, il titolo V TUB e, tra le diverse disposizioni, ha riscritto per l’appunto l’art. 106.<br />
Secondo l&#8217;attuale formulazione, l’art. 106 prevede l&#8217;istituzione di un unico albo degli intermediari finanziari, affidato alla Banca d&#8217;Italia, in luogo dei pregressi elenchi “generale” e “speciale”, previsti rispettivamente dai previgenti artt. 106 e 107.<br />
Il d. lgs. 141/2010 ha altresì abrogato l’art. 155 TUB che regolamentava il regime di sorveglianza dei “soggetti operanti nel settore finanziario”, tra i quali i Confidi; per i quali ha collocato la relativa novellata disciplina agli artt. 112 e 112-bis TUB.<br />
14.- E’ importante sottolineare che l’attuale disciplina, sebbene abbia istituito un unico Albo, distingue tuttavia due categorie di Confidi: “Minori” e “Maggiori”.<br />
I Confidi “Minori” esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per essi il rinnovato art. 112 TUB dispone una “vigilanza attenuata” ad opera della Banca d’Italia ed un elenco tenuto da un apposito Organismo di diritto privato disciplinato dall’art. 112-bis TUB.<br />
I Confidi cd. “Maggiori” – intendendosi per tali quelli che presentano determinati requisiti patrimoniali e volumi di attività finanziaria (attualmente 75 milioni di euro) &#8211; hanno l’obbligo di iscrizione nel menzionato nuovo Albo unico, di cui al novellato art. 106 TUB.<br />
Con la nuova disciplina, i Confidi “Maggiori”, in quanto assimilati agli intermediari finanziari, sono sottoposti alla “vigilanza piena” della Banca d’Italia.<br />
Essi possono svolgere in via prevalente l&#8217;attività di garanzia collettiva, anche nei confronti del pubblico, unitamente ad altre attività tra le quali:<br />
&#8211; prestazione di garanzie a favore dell&#8217;amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell&#8217;esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;<br />
&#8211; gestione, ai sensi dell&#8217;art. 47 comma 2, TUB di fondi pubblici di agevolazione;<br />
&#8211; stipula, ai sensi dell&#8217;art. 47 co 3, TUB di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.<br />
15.- I Confidi Maggiori, iscritti nell&#8217;elenco dell&#8217;art. 106 TUB, in quanto dotati di particolari requisiti patrimoniali rinforzati ed in quanto assimilati agli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d&#8217;Italia, sono abilitati a svolgere un ventaglio molto ampio di prestazioni finanziarie, quali: garanzia collettiva dei fidi; garanzia a favore dell&#8217;Amministrazione finanziaria dello Stato; gestione dei fondi pubblici di agevolazione; stipula contratto con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia etc&#8230;<br />
Al contrario, i Confidi cd. Minori, soggetti a vigilanza attenuata, non possono esercitare prestazioni di garanzie diverse da quelle mutualistiche ed imprenditoriali.<br />
16.- La riforma del 2010 ha dunque introdotto un complesso di misure coordinate per rispondere al prioritario obiettivo di assicurare maggiore stabilità al sistema delle garanzie, anche alla luce di quanto disposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – noto come “Basilea 3” – all’indomani della crisi finanziaria del biennio 2007/2008.<br />
Il legislatore ha dunque inteso rinforzare considerevolmente i requisiti di affidabilità patrimoniale dei soggetti che esercitano attività finanziaria, in particolare per conto dei soggetti pubblici; simmetricamente, ha irrobustito anche gli strumenti di vigilanza e di controllo sui soggetti finanziari.<br />
17.- Su queste premesse, può comprendersi come la restrizione, introdotta dalla direttiva regionale, discende non dalla disciplina di gara bensì direttamente dal nuovo quadro normativo il quale ha inteso orientare le risorse pubbliche verso i Confidi iscritti all&#8217;Albo unico di cui all&#8217;art. 106 del TUB ovvero verso quei Confidi che si sono associati per inserirsi nel predetto Albo.<br />
Per questo, le clausole del bando che hanno limitato la partecipazione per i Confidi iscritti nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 107 TUB (rectius 106), risultano del tutto ragionevoli e coerenti col nuovo impianto normativo del settore, in quanto orientate ad innalzare l’efficacia delle garanzie e ridimensionare il grado di rischio dei prestiti.<br />
18.- Non sussiste, peraltro, la dedotta violazione del menzionato art. 13, comma 44, D.L. n. 269/2003, secondo cui &#8220;I Confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva di fidi&#8221;.<br />
Gli unici soggetti beneficiari delle agevolazioni in questione, infatti, sono le piccole e medie imprese (MPI), mentre i Confidi sono i nuovi assegnatari delle gestione dell&#8217;anzidetto fondo pubblico di garanzia.<br />
19.- Del pari non sussiste il dedotto contrasto con l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea.<br />
La disposizione chiarisce espressamente che, “Salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.<br />
L’incompatibilità in questione opera solo qualora ricorrano congiuntamente tutti i presupposti richiesti dalla norma (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 823):<br />
&#8211; deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali;<br />
&#8211; tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli stati membri;<br />
&#8211; deve comportare un vantaggio al beneficiario;<br />
&#8211; deve falsare o minacciare la concorrenza.<br />
Il bando non pone alcuna barriera all&#8217;ingresso sul mercato interessante il territorio della Regione Campania in quanto non richiede un requisito di accesso legato all’anzianità operativa in detta regione.<br />
Né sembrano sussistere i prospettati rischi di distorsione della concorrenza, posto che alla procedura possono partecipare tutti i Confidi del territorio nazionale, con l&#8217;unico obbligo di impegnarsi a costituire una sede operativa, nel termine di dieci giorni, successivi alla comunicazione di aggiudicazione.<br />
20.- In conclusione, l’indagine di merito delle censure fa concludere per l’infondatezza del ricorso.<br />
Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite resistenti: Regione Campania, Sviluppo Campania s.p.a.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/08/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-10-8-2015-n-4223-2/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2015 n.4223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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