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	<title>10/8/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/8/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3868</a></p>
<p>Contratti – opere – gara &#8211; lavori di manutenzione impianto di climatizzazione – requisiti di partecipazione alla gara – bando che chiede qualificazione in impianti di termoregolazione (categoria OS28) e opere relativi ad impianti elettrici (categoria OS30) &#8211; Sostanziale equivalenza della qualificazione per OG11 (impianti tecnologici ) – esclusione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere – gara &#8211; lavori di manutenzione impianto di climatizzazione – requisiti di partecipazione alla gara – bando che chiede qualificazione in impianti di termoregolazione (categoria OS28) e opere relativi ad impianti elettrici (categoria OS30) &#8211; Sostanziale equivalenza della qualificazione per OG11 (impianti tecnologici ) – esclusione di impresa esclusa carente di OS 28 e OS 30, ma in possesso di OG11 – tutela cautelare &#8211; rigetto.</p>
<p>Contratti – opere – esclusione per difetto di requisito di partecipazione – fattispecie di lavori di manutenzione impianto di climatizzazione &#8211; danno risarcibile – consguenze &#8211; irreparabilita’ – esclusione – tutela cautelare dell’impresa esclusa – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – <a href="/ga/id/2004/8/4862/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 410</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3868/04<br />
Registro Generale:6361/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Est.<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Aldo Fera<br />Cons. Michele Corradino<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GUASTAMACCHIA S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. VITO PETRAROTA con domicilio eletto in Roma VIA SESTO RUFO N. 23 presso STUDIO MOSCARINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI BARI</b>rappresentato e difeso da: Avv. RENATO VERNA Avv. ROSSANA LANZA con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA N.79 presso ROBERTO CIOCIOLA e nei confronti di <b>DIR.DELLA RIPARTIZIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI BARI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione I n. 410/2004 , resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. GIUSTIZIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI BARI<br />
Udito il relatore Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi , altresì, per le parti gli avvocati V. Petrarota e R. Ciociola su delega dell’avvocato R. Lanza.</p>
<p>Considerato, quanto al “fumus boni juris”, che la Sezione condivide la motivazione dell’impugnata ordinanza, in quanto conforme al proprio più recente orientamento giurisprudenziale ( cfr.sentenza 30 ottobre 2003, n. 6760 ) e considerato, altresì, che il danno lamentato dall’appellante non è irreparabile, essendo, comunque, risarcibile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 6361/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2004 n.5497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-8-2004-n-5497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-8-2004-n-5497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2004 n.5497</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Barbagallo Russo (Avv.ti G. Sala, L. Picotti, M.A. Sandulli) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e altri sulla valutazione del periodo di esercizio professionale ai fini della partecipazione a concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche Concorsi pubblici – Concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche – Requisito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-8-2004-n-5497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2004 n.5497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-10-8-2004-n-5497/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2004 n.5497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Barbagallo<br /> Russo (Avv.ti G. Sala, L. Picotti, M.A. Sandulli) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione del periodo di esercizio professionale ai fini della partecipazione a concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche – Requisito del periodo di esercizio professionale – Criteri di valutazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche la disposizione di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 (“ regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 3 cento 62, concernente le norme di riordino del settore farmaceutico. “) va interpretata nel senso che il limite dei venti anni, ai fini della valutazione dei periodi di esercizio professionale, è riferito al complesso dell’attività svolta e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento; che l’esercizio professionale è calcolato, per un periodo non superiore ai venti anni di attività effettiva, tenendo distinti i singoli servizi per i quali compete un diverso punteggio e riconoscendo a ciascun candidato, nei primi dieci anni i periodi di attività più favorevoli e nel secondo decennio gli altri, valutati con il punteggio previsto per il secondo decennio a partire dai gruppi più favorevoli; che inoltre i periodi attività professionale part-time sono valutati al 50 per cento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla valutazione del periodo di esercizio professionale ai fini della partecipazione a concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5497/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 10905 Reg. Ric.<br />
Anno 2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10905/2002 proposto da:</p>
<p><b>RUSSO MARIO</b>, rappresentato e difeso da:  Avv. GIOVANNI SALA,Avv. LORENZO PICOTTI e  Avv. MARIA ALESSANDRA SANDULLIcon domicilio eletto in Roma CORSO VITTORIO EMANUELE 349<br />
presso  MARIA ALESSANDRA SANDULLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE VENETO</b>, rappresentata e difesa da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
e nei confronti di</p>
<p><b>BALBINOT GLORIA</b>, rappresentata e difesa da:  Avv. BRUNO RICCARDO NICOLOSO,  Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA&#8217; con domicilio  eletto in Roma    VIA  FEDERICO CONFALONIERI, 5 presso  LUIGI   MANZI<br />
<b>ZANCHI ENRICO</b>, rappresentato e difeso da:  Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA&#8217; con domicilio  eletto in Roma VIA  FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI   MANZI<br />
<b>BERTUZZO MARIA LUISA</b>, rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA&#8217;  con domicilio  eletto in Roma VIA  FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI   MANZI<br />
<b>BOTTARO LAURA</b>, rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA&#8217;  con domicilio  eletto in Roma VIA  FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI MANZI<br />
<b>PIZZUTO MARIA</b>, rappresentata e difesa da:  Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA&#8217;  con domicilio  eletto in Roma VIA  FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI   MANZI<br />
<b>LOLLO GIGLIOLA</b>, rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA&#8217; con domicilio  eletto in Roma VIA  FEDERICO CONFALONIERI, 5presso LUIGI   MANZI<br />
<b>FEDERFARMA</b>, rappresentata e difesa da: Avv. GIUSEPPE RAMADORIcon domicilio  eletto in Roma VIA MARCELLO PRESTINARI 13presso  GIUSEPPE   RAMADORI</p>
<p><b>PELLIZZARI GIUSEPPE</b>, non costituitosi;<br />
<b>LAGO EMANUELA</b>, non costituitasi;<br />
Interveniente ad Adiuvandum</p>
<p><b>SINDACATO NAZIONALE DEI FARMACISTI DEL S.S.N. (SINAFO) </b>,<br />
rappresentato e difeso da:  Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTIcon domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso  NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>MOVIMENTO NAZIONALE DEI LIBERI FARMACISTI (MNLF)</b>,rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. STEFANO MARCOLINIcon domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso  NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>BERTINI ANTONIO</b>,<br />
rappresentato e difeso da: Avv. MARIA GIUSEPPINA CHEF e<br />
Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTIcon domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>MINEO LUIGI SALVATORE</b>, rappresentato e difeso da: Avv. MARINA GORGONE eAvv. NICOLO&#8217; PAOLETTI con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34  presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>VACCARO AMEDEO ROSARIO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. MARINA GORGONE eAvv. NICOLO&#8217; PAOLETTI con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>BIAGINI GUIDO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCAcon domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso  NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>DEL PINTO VINCENZO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>LEPORE SEVERINO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCAcon domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso  NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>BORDIGNON OSCAR</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. STEFANO MARCOLINIcon domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI<br />
<b>PALLADINO RAFFAELE</b>, rappresentato e difeso da:  Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. STEFANO MARCOLINI  con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34  presso  NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>SAVIO FRANCO</b>, rappresentato e difeso da:  Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. STEFANO MARCOLINI con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34  presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>ZANOTTO CLAUDIO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. STEFANO NESPOR con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>CICIRIELLO FRANCESCO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI e  Avv. STEFANO NESPOR con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34  presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p><b>VERRINEA ALDO</b>, rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO&#8217; PAOLETTI eAvv. STEFANO NESPOR  con domicilio  eletto in Roma VIA  BARNABA  TORTOLINI  34presso NICOLO&#8217;   PAOLETTI</p>
<p>Interveniente ad Opponendum</p>
<p><b>FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI</b>, rappresentata e difesa da: Avv. SIMONE CICCOTTI  con domicilio  eletto in Roma VIA LUCREZIO CARO, 62presso SIMONE CICCOTTI<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sez. II n. 5997/02;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla udienza pubblica del 10 febbraio 2004 la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo;<br />
Uditi, altresì, gli Avv.ti L. Picotti, M.A. Sandulli, B.R. Nicoloso, S. Dal Prà, A. Manzi su delega dell’Avv. L. Manzi, N. Paoletti, G. Ramadori, S. Ciccotti e l’Avvocato dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il dottor Mario Russo propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, n. 5997, in data 10 ottobre 2002, con la quale è stata respinta l’impugnazione degli atti inerenti le procedure concorsuali per il conferimento di sedi farmaceutiche nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.<br />
Resistono la  Regione Veneto e alcuni dei controinteressati risultati vincitori nelle procedure concorsuali.<br />
Sono intervenienti, a sostegno dell’appellante, alcuni farmacisti militari o direttori di farmacia, il Movimento nazionale dei liberi farmacisti e il Sindacato nazionale dei farmacisti dirigenti del servizio sanitario nazionale, nonché, dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie impugnate, autorizzata mediante notifica del ricorso attraverso pubblici proclami, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e la Federazione ordine farmacisti italiani, le quali contrastano la posizione dell’appellante e sostengono quella della Regione  Veneto.<br />
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha ritenuto che l’interpretazione dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 298 del 30 marzo 1994, seguita dalle commissioni giudicatrici per il conferimento di sedi farmaceutiche nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, in relazione alla valutazione del titolo consistente nell’esercizio professionale, fosse esatta; ciò sia per quanto riguardava l’applicabilità del limite dei vent’anni di esercizio professionale, che per quanto concerneva la riduzione del punteggio al 50 per cento per i servizi resi part-time. Con l’atto di appello il dottor Russo ripropone le censure fatte valere in primo grado, deducendo in particolare che:<br />
i 20 anni di esercizio professionale , di cui al secondo comma  dell’articolo 5 del decreto citato, costituiscono un limite interno a ciascuna delle quattro categorie omogenee indicate nel successivo comma 3 e non un limite assoluto di estensione del periodo di attività professionale valutabile;<br />
l’interpretazione effettuata dall’Amministrazione è illogica e contrasta con le norme di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto impone una ricostruzione fittizia dell’attività professionale dei concorrenti con un ingiustificato sfavore nei confronti di coloro che hanno svolto la loro attività nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del terzo comma dell’articolo 5 del decreto citato;<br />
le valutazioni dell’amministrazione non sono motivate;<br />
è illegittima la valutazione con il punteggio del 50% dell’attività professionale svolta part-time;<br />
la valutazione di periodi inferiori ad un anno viola la lettera dell’articolo 5, comma 2, del decreto richiamato.<br />
La Regione Veneto e i controinteressati costituitisi sostengono argomentatamente la infondatezza dell’appello. È stata proposta da parte resistente anche eccezione di carenza di interesse sopravvenuta in capo all’appellante Dottor Russo, in quanto quest’ultimo nel corso del giudizio ha accettato la sede farmaceutica di Calto, posta  a concorso nella provincia di Rovigo.<br />
Le altre parti costituitesi sostengono in maniera diffusa le tesi dei soggetti, in adesione alle posizioni dei quali sono rispettivamente intervenute;<br /> l’appellante deduce inoltre che permane il proprio interesse alla decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere confermata, con l’assorbimento dell’eccezione di carenza di interesse sopravvenuta.<br />
La questione posta dalla presente controversia riguarda la interpretazione dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 del regolamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.298, in data 30 marzo 1994 (attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico), per quanto riguarda la valutazione dei periodi di esercizio professionale nei concorsi di assegnazione di sedi farmaceutiche.<br />
Tale articolo 5, che reca la rubrica “ Valutazione dei titoli “, ai commi 1, 2 e 3 , così dispone:</p>
<p>“ 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:<br />
a)	fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;<br />	<br />
b)	fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale.																																																																																												</p>
<p>2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai 20 anni ed inferiori ad un anno.</p>
<p>3. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:<br />
a) per l’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti.0, 5 per anno per i primi dieci anni; 0, 2 per anno per i secondi dieci anni;<br />
b) per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0, 45 per anno per i primi dieci anni; 0, 18 per anno per i secondi dieci anni;<br />
c) per l’attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l’attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l’attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l’attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0, 40 per i primi dieci anni 0, 15 per anno per i secondi dieci anni;<br />
d) per l’attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito un magazzino all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità o dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: ponti 0, 35 per anno per i primi dieci anni; 0, 10 per i secondi dieci anni.”<br />
Le commissioni hanno ritenuto che il limite dei venti anni dovesse essere riferito al complesso dell’attività svolta e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento; che l’esercizio professionale dovesse essere calcolato per un periodo non superiore ai venti anni di attività effettiva, tenendo distinti i singoli servizi per i quali competeva un diverso punteggio, riconoscendo a ciascun candidato, nei primi dieci anni i periodi di attività più favorevoli e nel secondo decennio gli altri, valutati con il punteggio previsto per il secondo decennio a partire dai gruppi più favorevoli; che inoltre i periodi attività professionale part-time dovessero essere valutati al 50 per cento.<br />
L’appellante sostiene invece che il limite dei venti anni opera all’interno di ciascuno dei quattro gruppi, perché sarebbe artificioso  ridurre la vita lavorativa di ciascun concorrente a soli venti anni quando questi fossero stati di più. L’appellante argomenta inoltre che,  in precedenza l’articolo 7 della legge 475 del 1968 stabiliva che “ la valutazione dell’esercizio professionale non può superare i venti anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia “; che tale previsione è stata superata dall’articolo 5 del regolamento n. 298/1994, che contiene un sistema diverso articolato in quattro gruppi distinti, per ciascuno dei quali si prevedono dei periodi ventennali. L’appellante fonda tale sua interpretazione sull’elemento letterale consistente nell’utilizzazione del plurale “ periodi di esercizio professionale e superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno “e sulla circostanza che la tesi seguita dalle commissioni porta a risultati assurdi, in quanto svaluta eccessivamente le esperienze professionali nei gruppi per i quali la disposizione assegna un punteggio minore e riduce artificiosamente la vita professionale dei concorrenti.<br />
Il Collegio condivide, invece, l’orientamento seguito dalle Commissioni.<br />
Inducono a tale conclusione sia la finalità della disposizione che i lavori preparatori. Per quanto riguarda questi ultimi si rileva che il testo del comma 2 dell’articolo 5 dello schema di regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991 così disponeva: “ La valutazione dell’esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno.” Tale testo fu cambiato in quello attuale, per ragioni esclusivamente formali, su indicazione del Consiglio di Stato contenuta nel parere dell’Adunanza generale del 23 dicembre 1993. Appare chiaro quindi che l’intenzione del Governo che aveva predisposto lo schema di regolamento era quella che il limite dei venti anni dovesse concernere la valutazione complessiva del periodo di esercizio professionale e non una delle parti di esso; il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha inteso modificare il significato della espressione utilizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.<br />
Per quanto riguarda la finalità della disposizione, essa è quella di dare un rilievo decrescente alle attività indicate con le diverse lettere e, quindi, un rilievo maggiore all’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico, di cui alla lettera a). La tesi del ricorrente porterebbe, ad esempio, alla conseguenza che un concorrente, il quale avesse svolto dieci anni in attività di cui alla categoria d) (punti 3, 5) e nove anni in quelle di cui alla categoria c) (punti 3, 6), avrebbe lo stesso punteggio massimo per l’esercizio professionale (7 punti per ciascun commissario, ovvero 35 da parte della commissione, in quanto i commissari sono cinque) del concorrente il quale avesse svolto 35 anni di attività professionale nella categoria a). <br />Effettivamente, come rilevato dal ricorrente, l’interpretazione che il Collegio ha data, comporta la non necessità della disposizione di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 5, la quale prevede che ogni commissario dispone fino ad un massimo di sette punti per i titoli relativi all’esercizio professionale, in quanto, appunto, nessun candidato potrebbe raggiungere un punteggio superiore a 7 per l’esercizio professionale(20 anni in categoria a) danno,  infatti, il punteggio massimo di 7 per ciascun commissario); va inteso,quindi, che la disposizione sta a significare che il punteggio massimo possibile è quello dato dallo svolgimento per 20 anni di attività comprese nella categoria di cui alla lettera a) del comma 3, dell’articolo 5.<br />
Il Collegio ritiene, poi, che, muovendo dalla interpretazione indicata, fra le varie possibilità interpretative, in effetti ulteriormente possibili, debba essere seguita quella scelta dalle commissioni, le quali hanno dato il punteggio dei primi dieci anni alle attività più favorevoli, quello del secondo decennio gli altri periodi di diversa attività, a partire dai gruppi più favorevoli. Questa interpretazione appare infatti la più aderente alle finalità della disposizione, che intende dare considerazione decrescente a partire dalle attività cui alla lettera a); è quindi coerente che, nella valutazione dell’attività professionale si dia rilievo a cominciare dalle attività, alle quali la disposizione dà la maggior importanza.<br />
Così è condivisibile l’interpretazione della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 5 questione, secondo la quale, una volta che l’esercizio professionale abbia superato il periodo di un anno, si consideri l’intero periodo, in quanto in tal modo la valutazione, rispettando la lettera della disposizione, è più aderente alla realtà.<br />
Così, ancora, il Collegio ritiene esatta la valutazione del 50 per cento del punteggio per quanto riguarda le attività svolte part-time, in quanto, fra le infinite possibili, tale scelta, per il suo carattere mediano, è quella preferibile. Può aggiungersi che, ai fini del calcolo, dimezzare il punteggio ovvero calcolare il punteggio pieno e dimezzare il periodo dà lo stesso risultato, perché cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia.<br />
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione avanzata dall’appellante; si tratta, infatti, di valutazioni vincolate alla norma, di cui all’articolo 5, commi 1 o, 2 e 3, sopra riportato, la giustificazione delle quali è contenuta nei criteri indicati dalle commissioni, i quali, attraverso operazioni matematiche, conducono ai risultati contestati dalla ricorrente.<br />
Non ha rilievo, infine, la deduzione secondo la quale la stessa attività professionale delle ricorrente è stata valutata in maniera diversa in altri concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche; ciò sta soltanto significare che, l’interpretazione della disposizione in questione non è stata uniforme da parte delle varie commissioni di concorso, in mancanza di indicazioni da parte della giurisprudenza.<br />
Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata confermata.<br />
Tenuto conto della novità della questione e della circostanza che effettivamente la disposizione si poteva prestare a più, plausibili, interpretazioni, anche per questo grado di giudizio le spese vanno interamente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.<br />
Compensa interamente le spese di giudizio fra le parti anche per questo grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Gaetano Trotta			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo		Consigliere est.<br />	<br />
Costantino Salvatore		Consigliere<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi		Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/08/2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sanita’ – organizzazione ospedaliera &#8211; soppressione di servizio di medicina trasfusionale ed ematologia, con assegnazione ad altro ospedale, depotenziamento della struttura diretta dal ricorrente e contrazione di personale – assetto organizzativo conforme al Piano di riordino della rete ospedaliera, non impugnato – prevalenza del potere organizzativo dell’Amministrazione – sentenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita’ – organizzazione  ospedaliera &#8211; soppressione di servizio di medicina trasfusionale ed ematologia, con assegnazione ad altro ospedale, depotenziamento della struttura diretta dal ricorrente  e contrazione di personale – assetto organizzativo conforme al Piano di riordino della rete ospedaliera, non impugnato – prevalenza del potere organizzativo dell’Amministrazione – sentenza di rigetto del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3870/04<br />
Registro Generale:6366/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Aldo Fera Est.<br />Cons. Michele Corradino<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DIPERSIA MARIA GIUSEPPINA</b>rappresentato e difeso da: Avv. ORONZO RAMPINO con domicilio eletto in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24 presso LUIGI GARDIN</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. LE/2</b>rappresentato e difeso da: Avv. LUCIANO ANCORA con domicilio eletto in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24 presso LUIGI GARDINe nei confronti di<br />
<b>REGIONE PUGLIA</b>rappresentato e difeso da: Avv. FRANCESCO PAPARELLA Avv. PIETRO QUINTO con domicilio eletto in Roma CORSO TRIESTE, 88 presso GIORGIO RECCHIA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE :SEZIONE II 2260/2004 , resa tra le parti, concernente SOPPRESSIONE SERVIZI DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED EMATOLOGIA -RIDUZIONE ORGANICO .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto , presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA U.S.L. LE/2 REGIONE PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera e uditi, altresì, per le parti gli avvocati O. Rampino, L. Ancora ed A. Manzi su delega degli avvocati F. Paparella e P. Quinto.</p>
<p>Considerato che la deliberazione n. 1429 del 2002,citata dall’appellante, non può essere intesa come “ revoca o sospensione” della decisione di concentrare i servizi in questione, ma attiene ad aspetti meramente attuativi che non paralizzano il potere organizzativo dell’Amministrazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6366/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3865</a></p>
<p>Contratti – servizi &#8211; asta per incarico progettazione restauro officine per sede espositiva e Urban Center per olimpiadi invernali del 2006 – aggiudicatario la cui offerta omette richieste dichiarazioni circa l’esistenza di diritti di garanzia o di godimento sulle azioni con diritto di voto o sulle quote di capitale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi &#8211; asta per incarico progettazione restauro officine per sede espositiva e Urban Center per olimpiadi invernali del   2006 – aggiudicatario la cui offerta omette richieste dichiarazioni  circa l’esistenza di diritti di garanzia o di godimento sulle azioni con diritto di voto o sulle quote di capitale – necessita’ di tale dichiarazione  per s.r.l., societa’ in cui il capitale non è rappresentato da azioni &#8211; principi del favor partecipationis e della tutela del legittimo affidamento delle imprese partecipanti a gare – impossibilita’ che il concorrente si impegni a ricostruire esattamente,  con complesse indagini ermeneutiche, ulteriori ed inespressi significati giuridici del bando, nei ristretti tempi per la partecipazione alla gara – conseguenze &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza &#8211;  tutela cautelare &#8211; accoglimento.<br />
Contratti – servizi &#8211; asta per incarico progettazione restauro officine per sede espositiva e Urban Center per olimpiadi invernali del   2006 – prevalenza per l’interesse pubblico alla rapida esecuzione dell’incarico aggiudicato &#8211; sentenza di accoglimento del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza &#8211;  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3865/04<br />
Registro Generale:6076/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Aldo Fera<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI TORINO</b>rappresentato e difeso da: Avv. ANNA MARIA ARNONE Avv. MARIALAURA PIOVANO Avv. MASSIMO COLARIZI con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso Avv. MASSIMO COLARIZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PICA CIAMARRA MASSIMO IN P. E Q. CAP. GRUPPO PROG. INDIVID.</b>non costituitosi;<b>PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI S.R.L. IN P E Q. MAND. RTI </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO Avv. LUCA DI RAIMONDO Avv. MARCO PROVERA con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 presso Avv. LUCA DI RAIMONDO<b>RTI-RPAS.P.A.</b>rappresentata e difesa da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO Avv. LUCA DI RAIMONDO Avv. MARCO PROVERA con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 pressoAvv. LUCA DI RAIMONDO<b>RTI-CSM ING. ASS. CALLIGARO E MALTESE &#8211; MEDI F. S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO Avv. LUCA DI RAIMONDO Avv. MARCO PROVERA con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 presso Avv. LUCA DI RAIMONDO<b>MED.I.F. S.R.L.</b>rappresentata e difesa da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO Avv. LUCA DI RAIMONDO Avv. MARCO PROVERA con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 presso Avv. LUCA DI RAIMONDO<b>ARCH. LOCCI MASSIMO</b>rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO Avv. LUCA DI RAIMONDO Avv. MARCO PROVERA con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50 pressoLUCA DI RAIMONDOe nei confronti di<br />
<b>SO.TEC S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ARTURO CANCRINI Avv. CLAUDIO PIACENTINI con domicilio eletto in Roma VIA G. MERCALLI, 13 presso ARTURO CANCRINI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I 681/2004, resa tra le parti, concernente ASTA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE RESTAURO OFFICINE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento , presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ARCH. LOCCI MASSIMO MED.I.F. S.R.L. PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI S.R.L. IN P E Q. MAND. RTI RTI-CSM ING.ASS. CALLIGARO E MALTESE-MEDI F. S.R.L. RTI-RPAS.P.A. SO.TEC S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi, altresì, per le parti gli avvocati M. Colarizi, G. Sartorio e M. Sabetta su delega dell’avv. A. Cancrini;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame delle questioni dedotte con gli appelli principale ed incidentale, che:<br />
&#8211; promana direttamente dall’operare sinergico dei principi del favor partecipationis e della tutela del legittimo affidamento delle imprese partecipanti a procedure di evidenza pubblica la regola interpretativa contra stipulatorem secondo cui, in presenza</p>
<p>&#8211; una volta calati siffatti principi nel caso in esame, pur dovendo darsi atto dell’astratta correttezza degli approdi interpretativi ai quali è pervenuto il primo giudice (dacché, secondo l’orientamento avente origine in Cass., sez. III, 12.12.1986, n. 7<br />
Ritenuto inoltre che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare opportuno accordare prevalenza a quello pubblico alla rapida esecuzione dell’incarico aggiudicato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6076/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3865/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3863</a></p>
<p>Contratti – servizi &#8211; gestione di aree destinate a parcheggio a pagamento – requisiti di partecipazione – unicita’ di produttore tra parchimetro e modem – illogicita’ – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Contratti – servizi &#8211; contestazione su requisiti di partecipazione – gestione di aree destinate a parcheggio a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3863</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi &#8211; gestione di aree destinate a parcheggio a pagamento – requisiti di partecipazione – unicita’ di produttore tra parchimetro e modem – illogicita’ – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</p>
<p>Contratti – servizi &#8211; contestazione su requisiti di partecipazione – gestione di aree destinate a parcheggio a pagamento  &#8211; pregiudizio esclusivamente economico  del ricorrente &#8211; irreparabilita’ – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/8/4813/g">Ordinanza sospensiva del 5 aprile 2004 n. 2011</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3863/04<br />
Registro Generale:5815/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Aldo Fera<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO GIOVAGNONI con domicilio eletto in Roma VIA TIBULLO, 10 presso STUDIO MAROCCO D.</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NETTUNO</b>non costituitosi;<b>ATI &#8211; A.J. MOBILITA&#8217; S.R.L.</b>non costituitosi;e nei confronti di<br />
<b>A.T.I. &#8211; PROMUR S.R.L.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO – ROMA: Sezione II TER n. 2011/2004 , resa tra le parti, concernente GARA RELATIVA ALLA GESTIONE DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. F. Giovagnoni;</p>
<p>«Considerato, ad un sommario esame delle questioni dedotte in giudizio, che:<br />
&#8211; la previsione della clausola dello specifico capitolato speciale (art. 2 n. 4) che impone, quale essenziale caratteristica tecnica dei parcometri da destinare ad un’area comunale di parcheggio a pagamento, la dotazione di un modem di trasmissione dei da</p>
<p>&#8211; la stessa società appellante, che commercializza (non produce) un differente modello di parcometri, riconosce (a pag. 8 del ricorso emarginato) come sul mercato siano effettivamente rinvenibili anche i parcometri del genere richiesto dall’amministrazion<br />
non sussistendo l’irreparabilità del pericolo di pregiudizio esclusivamente economico lamentato dall’appellante;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5815/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3863/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a></p>
<p>Contratti – servizi &#8211; distribuzione gas naturale in territorio comunale &#8211; procedura di gara non ancora approdata all’aggiudicazione &#8211; servizio di distribuzione del gas che nelle more continua ad esser gestito dall’appellante in qualità di concessionario uscente – carenza di attualità di pregiudizio &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi &#8211; distribuzione gas naturale in territorio comunale &#8211; procedura di gara  non  ancora approdata all’aggiudicazione &#8211; servizio di distribuzione del gas  che nelle more continua ad esser gestito dall’appellante in qualità di concessionario uscente – carenza di attualità di pregiudizio &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/8/4815/g">Ordinanza sospensiva del 14 maggio 2004 n. 793</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3862/04<br />
Registro Generale:5733/2004v</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Aldo Fera<br />Cons. Gabriele Carlotti Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; ITALIANA PER IL GAS DI TORINO</b>rappresentato e difeso da: Avv. FELICE C. BESOSTRI con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 presso GIAN MARCO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LONATO</b>rappresentato e difeso da: Avv. FIORENZO BERTUZZI Avv. GIUSEPPE RAMADORI con domicilio eletto in Roma VIA MARCELLO PRESTINARI 13 presso GIUSEPPE RAMADORI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 793/2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI LONATO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriele Carlotti e uditi , altresì, per le parti gli avvocati F.C. Besostri e G. Ramadori;</p>
<p>Vista la precedente ordinanza della Sezione n. 2073 del 4.5.2004 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal’Italgas avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, n. 1169 del 2003 recante, tra l’altro, l’accertamento negativo del preteso diritto dell’odierna appellante a svolgere l’attività di distribuzione del gas non in regime di esclusiva;</p>
<p>Considerato inoltre che l’appello cautelare non merita accoglimento difettando, allo stato, l’attualità del pregiudizio allegato, dal momento che l’avversata procedura di gara – alla quale partecipa anche l’Italgas &#8211; non è ancora approdata all’aggiudicazione e che, nel frattempo, il servizio di distribuzione del gas naturale in quel di Lonato continua ad esser gestito proprio dall’appellante in qualità di concessionario uscente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5733/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a></p>
<p>Contratti – servizi &#8211; distribuzione gas naturale in territorio comunale &#8211; omessa comunicazione di avvio del procedimento a precedente titolare del servizio – legittimita’, qualora il Comune si limiti ad indire una gara rispettando formalità pubblicitarie &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi &#8211; distribuzione gas naturale in territorio comunale &#8211;  omessa comunicazione di avvio del procedimento a precedente titolare del servizio – legittimita’, qualora il Comune si  limiti ad indire una gara rispettando formalità pubblicitarie &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4814/g">Ordinanza n. 3862 del 10 agosto 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />SEZIONE DI BRESCIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 793/04<br />
Registro Generale:717/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO MARIUZZO Presidente<br />GIANLUCA MORRI Ref.<br />STEFANO TENCA Ref., relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio del 14 maggio 2004<br />
Visto il ricorso 717/2004 proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; ITALIANA PER IL GAS</b>rappresentata e difesa da:<br />
BESOSTRI FELICE C.con domicilio eletto in BRESCIAVIA L. GAMBARA, 75presso<br />
DI GIOVINE DANIELA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LONATO</b>rappresentato e difeso da:<br />
BERTUZZI FIORENZO<br />
con domicilio eletto in BRESCIA<br />
VIA DIAZ, 9<br />
presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa adozione di misura cautelare, della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale nel territorio comunale e degli atti connessi;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI LONATO</p>
<p>Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame:<br />
&#8211; che appare dubbia la ricevibilità del ricorso, in quanto la deliberazione del Consiglio comunale che ha definito i criteri di aggiudicazione del servizio è stata pubblicata all’Albo sino al 12/2/2004, mentre la determinazione in data 27/1/2004 che ha in<br />
&#8211; che inoltre la pubblicazione sulla G.U.C.E. risulta essere avvenuta il 23/2/2004;</p>
<p>Considerato:<br />
&#8211; che la comunicazione di avvio del procedimento non appare applicabile alla fattispecie, ove il Comune si è limitato ad indire una gara rispettando le formalità pubblicitarie all’uopo previste;<br />
&#8211; che l’art. 2 della convenzione in essere con il gestore uscente, ovvero con il ricorrente medesimo, appare ammettere un riscatto limitato alla parte di impianto che insiste sul territorio del Comune di Lonato, indipendentemente dall’attuale esistenza di</p>
<p>Rilevato:<br />
&#8211; che la previsione della lex specialis di gara di un canone annuo in misura percentuale fissa ed invariabile del Margine di distribuzione (comprensivo di quota fissa e variabile) non appare irragionevole, in quanto il Comune ha voluto consentire ai conco<br />
&#8211; che l’attribuzione all’offerta economica di un peso di 45 punti, non appare in contrasto con l’art. 14 comma 6 del Decreto Letta che non prevede un peso predeterminato per i diversi parametri di qualità e sicurezza;<br />&#8211; che la normativa vigente non appare vietare al Comune di farsi carico degli oneri derivanti dai rapporti con il gestore uscente, con una ricaduta peraltro positiva sui concorrenti ed il loro margine di profitto;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 14 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3862/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3862</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3861/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3861</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; recupero spese di bonifica sostenute dal comune &#8211; giurisdizione amministrativa per ricollegabilità della tutela ambientale all’uso del territorio &#8211; onere reale del recupero del fondo inquinato gravante sul proprietario &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Ordinanza sospensiva del 27 gennaio 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; recupero spese di bonifica sostenute dal comune &#8211; giurisdizione amministrativa per ricollegabilità della tutela ambientale all’uso del territorio  &#8211; onere reale del recupero del fondo inquinato gravante sul proprietario &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/8/4817/g">Ordinanza sospensiva del 27 gennaio 2004 n. 113</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3861/04<br />
Registro Generale:5989/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia<br />Cons. Giuseppe Farina<br />Cons. Aldo Fera<br />Cons. Michele Corradino Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Agosto 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IMMOBILIARE IVAM S.R.L.</b>rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MATTEO Avv. MASSIMILIANO MONTECCHI con domicilio eletto in Roma VIA FABIO MASSIMO,45 presso Avv. LUIGI MATTEO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VIADANA</b> rappresentato e difeso da: Avv. ERMES COFFRINI Avv. MASSIMO COLARIZI con domicilio eletto in Roma VIA PANAMA, 12 presso Avv. MASSIMO COLARIZI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 113/2004 , resa tra le parti, concernente RECUPERO SPESE DI BONIFICA SOSTENUTE DAL COMUNE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI VIADANA<br />
Udito il relatore Cons. Michele Corradino e uditi, altresì, per le parti gli avvocati L. Matteo e M. Colarizi;</p>
<p>Considerato che la natura consequenziale della pretesa creditoria espressa in forma esecutiva comporta che la presente controversia rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa, giusta il principio affermato dalla Corte Costituzionale, sent. 28 luglio 2004 n. 281, tenuto conto della ricollegabilità della tutela ambientale all’uso del territorio (art. 35 d.lvo 80 del 1998 come novato dalla l. 205/2000);</p>
<p>Considerato che l’ingiunzione è atto necessitato in relazione al quale non è possibile in questo giudizio discutere sul fondamento delle ragioni di credito del Comune nei confronti della società immobiliare, tenuta d’altra parte ad adempiere all’onere reale del recupero del fondo inquinato (cfr. Consiglio di Stato, Ord. Sez. V, 3 aprile 2001 n. 2114).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5989/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 10 Agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-10-8-2004-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/8/2004 n.3861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Decisione &#8211; 10/8/2004 n.5501</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-decisione-10-8-2004-n-5501/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Salvatori, Est. PoliComune di Trento (Avv. P. Stella Richter) c. Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. (Avv. G. Garofalo) e altri sulla natura e sulle finalità del Piano per gli insediamenti produttivi 1. Urbanistica – Localizzazione P.I.P. – Presupposti – Destinazione delle aree ad opere di carattere industriale</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatori, Est. Poli<br />Comune di Trento (Avv. P. Stella Richter) c. Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. (Avv. G. Garofalo) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sulle finalità del Piano per gli insediamenti produttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica – Localizzazione P.I.P. – Presupposti – Destinazione delle aree ad opere di carattere industriale</p>
<p>2. Urbanistica – P.I.P. – Natura e finalità &#8211; Conseguenze</p>
<p>3. Urbanistica – Approvazione del P.I.P. –  Verifica in ordine allo sviluppo produttivo in atto ed in fieri – Sufficienza &#8211; Conseguenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Presupposto per la localizzazione del piano per gli insediamenti produttivi, è che questo coinvolga aree destinate dal P.R.G. ad opere di carattere industriale, non già che insista su aree espressamente normate dallo strumento urbanistico generale come edificabili previa redazione del p.i.p.  medesimo.</p>
<p>2. Rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente locale la scelta di dotarsi del p.i.p., il quale tuttavia, non costituisce tanto uno strumento di pianificazione urbanistica, quanto piuttosto di politica economica, con la precipua funzione di stimolare l’espansione industriale e di incentivare le imprese offrendo loro ad un prezzo politico le aree occorrenti.</p>
<p>3. In sede di approvazione del p.i.p., una volta che la scelta relativa a nuovi insediamenti venga suffragata da una puntuale verifica in ordine allo sviluppo produttivo in atto ed in fieri, quale documentato in particolare dalla già avvenuta presentazione di richieste di assegnazione di aree a fini di espansione o di nuovo insediamento, non si rende necessaria l’acquisizione e l’analisi di ulteriori dati, in particolare relativi all’andamento demografico del comune come invece richiesto ex lege ai fini del dimensionamento di un p.e.e.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e sulle finalità del Piano per gli insediamenti produttivi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.5501/2004<br />
Reg. Dec.<br />
N. 9703 Reg. Ric.<br />
Anno 1996</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 97031996, proposto dal<br />
<b>Comune di Trento</b> in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Stella Richter ed elettivamente domiciliato presso quest&#8217;ultimo in Roma, viale Mazzini n. 11;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. &#8211;</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Garofalo e presso questo elettivamente domiciliato, in Roma via Ortigara n. 10;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Paissan Adriano</b>, non costituito;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige – sede di Trento, n. 253 del 25 giugno 1996.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. -;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 15 giugno 2004 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Stella Richter e Garofalo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 9 dicembre 1996, il comune di Trento proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige – sede di Trento, n. 253 del 25 giugno 1996, che annullava le deliberazioni del consiglio comunale – n. 108 del 26 luglio 1994 e n. 42 dell’8 marzo 1995 – recanti l’adozione e l’approvazione del piano speciale per gli insediamenti produttivi in località Cadine.</p>
<p>2. Si costituiva la Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. – proprietaria di alcune aree inserite nel perimetro del p.i.p., deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto, riproponendo, altresì, i motivi assorbiti in prime cure.</p>
<p>3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 giugno 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appello è fondato e deve essere accolto.</p>
<p>2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalle deliberazioni del consiglio comunale di Trento – n. 108 del 26 luglio 1994 e n. 42 dell’8 marzo 1995 – recanti l’adozione e l’approvazione del piano speciale per gli insediamenti produttivi in località Cadine.</p>
<p>3. La Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. – è proprietaria di alcune aree inserite nel perimetro del p.i.p.; su talune di esse sorgono uno stabilimento industriale, un fabbricato destinato ad uffici ed una cabina elettrica.</p>
<p>4. L’impugnata sentenza ha annullato il piano per aver riscontrato che lo stesso era stato localizzato in aree destinate dal P.R.G. vigente a zona D 1b – zone produttive esistenti e di completamento di livello locale – con ciò violando l’art. 45, terzo e sesto comma, delle n.t.a. del P.R.G. nel presupposto che tale norma imporrebbe l’attuazione delle previsioni di piano esclusivamente attraverso l’intervento diretto dei privati <<… il PRG si attua attraverso l’intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici …>>.<br />
Sotto tale angolazione il primo giudice ha ritenuto necessaria la preventiva adozione di una variante al P.R.G., comunque non ravvisabile nel p.i.p. approvato che non aveva rispettato i requisiti procedimentali previsti dall’ordinamento urbanistico della provincia di Trento per l’approvazione di varianti.</p>
<p>4. Con un unico mezzo il comune contesta l’annullamento delle proprie deliberazioni escludendo che l’art. 45 delle n.t.a precludesse l’adozione di p.i.p.<br />
Il motivo è fondato.<br />
In primo luogo occorre precisare che l’art. 45 delle n.t.a. del P.R.G. non prevede alcun obbligo a carico del comune ma semplicemente la facoltà per i privati di edificare direttamente, senza la intermediazione dello strumento particolareggiato, nel rispetto della destinazione industriale impressa alle aree in questione.<br />
L’interpretazione del richiamato art. 45 n.t.a. è coerente, per altro, con la norma sancita dall’art. 45, comma 6, l.p. n. 21 del 1991 – ordinamento urbanistico della provincia di Trento – secondo cui: <<il piano attuativo per gli insediamenti produttivi determina la specifica disciplina di aree destinate ad opere ed impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, ad impianti e servizi turistici nonché a complessi  destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli … e ha per obbiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree in esso comprese>>.<br />
Presupposto per la localizzazione del piano per gli insediamenti produttivi, pertanto, è che questo coinvolga aree destinate dal P.R.G. ad opere di carattere industriale, non già che insista su aree espressamente normate dallo strumento urbanistico generale come edificabili previa redazione del p.i.p.<br />
5. L’impostazione seguita dal primo giudice e sostenuta dalla difesa dell’appellata è in contrasto con la natura giuridica, il contenuto, la struttura, gli effetti del P.I.P, quali risultano dalla disciplina legale e dai principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza che si è occupata della materia.</p>
<p>I) Secondo l&#8217;art. 27 della l. n. 865 del 1971, i comuni dotati di piano regolatore e di programma di fabbricazione approvati, possono formare, previa autorizzazione della regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi nelle zone ricomprese dallo strumento urbanistico superiore a tale fine (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, 5 luglio 1995, n. 539).</p>
<p>II) Quanto alla natura giuridica del P.I.P., è a dire che, limitatamente al profilo urbanistico, tale piano è equivalente a quello particolareggiato (art. 27, comma 3°, cit.), poiché entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del P.R.G.; in particolare, il P.I.P. ha la funzione di garantire un&#8217;ordinato sviluppo urbanistico della zona nella quale dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi o troveranno migliore allocazione quelli esistenti (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, 5 luglio 1995, n. 539).<br />Tuttavia i piani speciali di zona, fra i quali rientra anche il P.I.P., hanno funzioni ed effetti che vanno ben oltre la semplice disciplina dell&#8217;uso del territorio; essi sono programmi di espropriazione di vaste aree del territorio, nonché strumenti dell&#8217;intervento pubblico nell&#8217;iniziativa economica, laddove il piano particolareggiato ha una mera funzione attuativa delle prescrizioni del P.R.G. configurandosi come strumento urbanistico a carattere generale e privo di funzione programmatica (cfr. C.d.S. Ad. Gen., 21 novembre 1991, n. 142; sez. IV, 4 maggio 1995, n. 695; sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939).<br />Il P.I.P., al contrario, appartiene alla categoria dei piani urbanistici funzionali di rilievo locale, la cui finalità è quella di realizzare uno specifico interesse primario: sotto il profilo economico, ha la funzione di rilanciare l&#8217;attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1999, n. 1602); sotto il profilo sociale, contribuisce a prevenire tensioni sociali connesse alla dismissione produttiva attraverso il rilancio di attività imprenditoriali aventi forte impatto occupazionale (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, 21 novembre 1994, n. 919; sez. IV, 1 aprile 1992, n. 354).<br />
Sotto tale angolazione il P.I.P. è uno strumento eccezionale attraverso il quale si realizza un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all&#8217;assegnatario con il sacrificio del principio di eguaglianza, nonché del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato, sacrificio che potrà essere imposto solo in nome di un interesse generale, ex art. 42, 3° comma, Cost., la cui sussistenza dovrà formare oggetto di specifica istruttoria da parte del comune (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, n. 539 del 1995 cit.). <br />
Ne discende, secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, n. 539 del 1995 cit.; n. 919 del 1994 cit.; 14 settembre 1989, n. 590), che l&#8217;ente locale motivi in modo specifico ed a pena di nullità l&#8217;adozione del P.I.P. sia sotto il profilo dell&#8217;an che del quantum: per ciò che concerne il primo aspetto, si badi che l&#8217;art. 27 cit., prevede la semplice facoltà dei comuni di formare, previa autorizzazione regionale, un piano delle aree produttive, facoltà che impone il contemperamento di due opposti interessi: da un lato quello dei proprietari, in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dall&#8217;esproprio generalizzato delle aree ricomprese nel piano; dall&#8217;altro quello della collettività, nel senso che lo strumento attuativo in questione dovrà apportare concreti benefici sociali ed economici. Solo ove un&#8217;adeguata istruttoria conduca ad affermare la prevalenza della seconda istanza sulla prima potrà affermarsi l&#8217;opportunità dello strumento nel senso della piena corrispondenza alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge. <br />
La riprova della natura di strumento di politica economica del P.I.P. emerge proprio dalla necessità della relazione finanziaria di accompagnamento in sede di adozione (richiesta da sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, n. 354 del 1992 cit.); nonché dalla necessità della previa autorizzazione regionale che non ha funzione urbanistica, ma di programmazione economica e che non è stata abrogata dagli art. 24, 1° comma, e 25, 3° comma, l. n. 47 del 1985, i quali hanno eliminato soltanto l&#8217;approvazione regionale per gli strumenti urbanistici attuativi, sia quelli generali &#8211; piano particolareggiato e piano di lottizzazione &#8211; sia quelli funzionali &#8211; P.I.P., piani di recupero, piani di zona, ecc.</p>
<p>III) Sotto il profilo del contenuto, ovvero della estensione di terreno da vincolare e conseguentemente da espropriare, il P.I.P. può riguardare il complesso delle aree previste nello strumento urbanistico generale, non vigendo il limite del 60% del fabbisogno stimato per il successivo decennio posto per il piano di zona dall&#8217;art. 4, l. n. 167 del 1962; la ragione risiede nel fatto che il rinvio a tale ultima legge operato dall&#8217;art. 27, comma 4°, l. 865 del 1971,  concerne solo alcuni aspetti procedimentali non estendendosi alla disciplina sostanziale (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939; sez. IV, 5 dicembre 1994, n. 978; 12 aprile 1989, n. 234); inoltre il P.E.E.P., contrariamente al P.I.P., risponde ad un fabbisogno dato, facilmente determinabile sulla base di indici obbiettivi quali l&#8217;andamento demografico o il numero medio di componenti per famiglia con riferimento al successivo decennio; mentre caratteristica del P.I.P. è quella di essere, come dianzi visto, strumento di promozione ed incentivazione, esso stesso fonte di nuove istanze imprenditoriali e produttive difficilmente valutabili ex ante; il chè non esclude l&#8217;obbligo di una adeguata istruttoria e motivazione attraverso uno studio sullo sviluppo economico dell&#8217;area interessata (cfr. sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2939;  sez. IV, 2 marzo 1995, n. 128; n. 590 del 1989 cit.; Ad. Plen. 19 dicembre 1983, n. 26).</p>
<p>6. Si devono esaminare i motivi assorbiti in prime cure e riproposti con la memoria di costituzione della GAM s.r.l.</p>
<p>7. Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione del piano approvato.<br />
Il motivo non ha pregio alla luce dei principi sopra esaminati e della documentazione versata in atti.<br />
La relazione di accompagnamento, le planimetrie, le norme tecniche di attuazione sono chiare nel fare emergere le ragioni della scelta compiuta dal comune: razionalizzare lo sviluppo urbanistico di una ben delimitata zona (parzialmente compromessa da edificazione sparsa e di tipo misto residenziale produttivo), assecondando le richieste di alcune imprese artigiane (cfr. nota prot. n. 9050 del 15 marzo 1990), che avevano indicato proprio la località di Cadine, per ovviare all’incompleta utilizzazione dell’area stessa destinata dal P.R.G. a zona di completamento produttiva (sin dal 1968, ma con un reale sfruttamento inferiore al trenta per cento).<br />
L’operato del comune è conforme a noti principi giurisprudenziali: <<in sede di approvazione del p.i.p., una volta che la scelta relativa a nuovi insediamenti venga suffragata da una puntuale verifica in ordine allo sviluppo produttivo in atto ed in fieri, quale documentato in particolare dalla già avvenuta presentazione di richieste di assegnazione di aree a fini di espansione o di nuovo insediamento, non si rende necessaria l’acquisizione e l’analisi di ulteriori dati, in particolare relativi all’andamento demografico del comune come invece richiesto ex lege ai fini del dimensionamento di un p.e.e.p.>> (Cons. Stato, sez.IV, 27 ottobre 2003, n. 6631).<br />
Quanto alla paventata demolizione dei manufatti insistenti sui terreni di proprietà dell’appellata – che a suo dire avrebbe comportato l’obbligo di una penetrante motivazione &#8211; la sezione osserva che tale preoccupazione è fugata dall’esame del piano e delle norme tecniche attuative, infatti: a) in alcun modo si prevede la demolizione delle opere esistenti; b) si affida all’iniziativa dei privati l’attuazione del piano, configurandosi l’intervento espropriativo del comune in via alternativa; c) sono stati creati appositi ambiti aventi ad oggetto gli insediamenti preesistenti (cfr. pagina 2 della relazione).</p>
<p>7.1. Con il terzo e quarto degli originari motivi si introducono una serie di censure che in parte sono infondate ed in parte inammissibili perché attinenti al merito delle scelte tecniche operate dal p.i.p.<br />
Sono infondate, sulla scorta del raffronto fra prescrizioni di P.R.G. e prescrizioni del p.i.p., quelle che afferiscono alla violazione delle altezze massime degli opifici, al riferimento delle future concessioni edilizie all’intero ambito del lotto, all’erronea valutazione della estensione della proprietà complessiva della ricorrente.<br />
Sono inammissibili quelle afferenti alla qualità delle scelte di piano avuto riferimento agli standard nonché all’individuazione dei rapporti di copertura in misura inferiore al massimo del 50% previsto dal P.R.G.<br />
Parimenti infondata è la doglianza con cui si deduce la carente motivazione del rigetto dell’osservazione presentata dalla società GAM s.r.l.; per consolidata giurisprudenza, è sufficiente il richiamo, da parte degli organi tecnici (come accaduto nella specie) alla difformità dell’osservazione con le linee guida dello strumento urbanistico.</p>
<p>8. Sulla scorta delle precisate conclusioni l’appello deve essere accolto.<br />
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):<br />
&#8211; accoglie l&#8217;appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado. <br />
&#8211; condanna la Società Gambarotta Applicazioni Meccaniche &#8211; GAM s.r.l. &#8211; , a rifondere in favore del comune di Trento, le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro cinquemila 0.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2004, con la partecipazione di:<br />
Paolo Salvatore		  &#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore  &#8211; Consigliere<br />
Anna Leoni		  &#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli		  &#8211; Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace	  &#8211; Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/08/2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
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