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	<title>10/7/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>10/7/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a></p>
<p>Pres. Est. Guzzardi A. S.r.l. (Avv.ti G. Burrafato, G. la Rosa, G. Criscione) c/ Comune di Vittoria (Avv. A. Bruno, G. tamburello); Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa (Avv. Stato) sull&#8217;irrilevanza del solo rapporto di parentela tra socio minoritario e socio di maggioranza ai fini dell&#8217;obbligo di documentazione antimafia per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. Est.</i> Guzzardi<br /> A. S.r.l. (Avv.ti G. Burrafato, G. la Rosa, G. Criscione) c/ Comune di Vittoria (Avv. A. Bruno, G. tamburello); Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza del solo rapporto di parentela tra socio minoritario e socio di maggioranza ai fini dell&#8217;obbligo di documentazione antimafia per le società fino a 4 soci</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Art. 85, comma 2, lett. c) D.Lgs. 159/2011 – Società fino a 4 soci – Socio di maggioranza – Socio minoritario con precedenti penali – Rapporto di parentela – Irrilevanza – Condizionamento delle scelte societarie – Prova – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’obbligo di documentazione antimafia, sancito dall’art. 85 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 159/2011 a carico del socio di maggioranza nel caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, non si giustifica ex se a fronte di un parente dello stesso nella compagine societaria (con precedenti penali ovvero sottoposto a misure di prevenzione) che detenga una partecipazione minoritaria, essendo in tal senso necessarie delle circostanze di fatto che possano costituire indizi di condizionamento delle scelte societarie anche da parte di detto socio minoritario<sup>1</sup>.</p>
<p></b>____________________________________</p>
<p><sup>1</sup>In termini, ex multis, Cons. St., n. 1086/12; T.A.R. Palermo, n. 1051/2015.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01908/2015 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00909/2013 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
sezione staccata di Catania (<i>Sezione Terza</i>)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 909 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Agroverde S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Burrafato, Giuseppe La Rosa e Giuseppe Criscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, viale XX Settembre, 40; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Comune di Vittoria</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bruno, Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, Via Ventimiglia, 145; <b>Prefettura.<br />
Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della deliberazione 26 febbraio 2013, n. 59, con cui la Giunta comunale di Vittoria ha preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione esaminatrice per il rinnovo delle concessioni, affissa all&#8217;albo pretorio a far data da 03 marzo 2013;- del verbale 20 dicembre 2012 n. 15 e dell&#8217;allegato report di sintesi;- della nota della Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Ragusa 22 agosto 2012 prot. n. 2012/25600/I./Area 1;- del verbale 12 novembre 2012, n. 12;- della nota 27 marzo 2013, prot. n. 123/D.M. della Direzione polizia municipale &#8211; Direzione mercati;nonché degli altri atti oggetto di ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.5.2013, come ivi specificatamente indicati.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vittoria e di Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, titolare di concessione per occupazione del box n. 11 del mercato ortofrutticolo di Vittoria ha partecipato alla procedura di rinnovo per la durata di tre anni delle concessioni in atto, e ne è stata esclusa dalla Commissione preposta all’espletamento della procedura, giusta verbale n. 15 del 20/12/2012, con presa d’atto di tali valutazioni da parte della Giunta Comunale(delibera n. 59/2013) .<br />
Avverso tale esclusione, avverso la nota prefettizia del 22/08/2012, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso del 26/3/2013 e posta a fondamento della dichiarazione di non ammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura formulata dalla commissione nel verbale del 12/11/2012 (pure impugnato), nonché avverso la diffida a sgomberare il box occupato di cui alla nota della Direzione della polizia municipale del 27/3/2013, viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e allegato 1 D. L.vo n. 490/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 252/1998. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Violazione dell’art. 97 e dell’art. 27 Cost.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e insufficiente motivazione.<br />
Parte ricorrente deduce la illegittimità della nota prefettizia del 22 agosto 2012 , che ha determinato l’esclusione dalla procedura di selezione de qua, in quanto tale informativa sarebbe priva di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti sulla cui base la stessa è fondata, contenendo un generico riferimento all’allegato 1 del D.L.vo 490/1994 e all’art. 10, c. 7 del DPR 252/1998, senza alcuna specificazione riferita alla posizione peculiare della società ricorrente.<br />
2) e 3) Illegittimità derivata della esclusione dalla procedura de qua rispetto alle censure mosse avverso la nota prefettizia cui afferiscono le censure sub 1).<br />
La contestata esclusione sarebbe affetta anche dal vizio di eccesso di potere per errata motivazione, per difetto di istruttoria e per travisamento in quando la stessa sarebbe stata disposta ai sensi della L. n. 575/1965, mentre la nota prefettizia che ne costituisce fondamento farebbe riferimento all’allegato 1 del D. l.vo 490/1994.<br />
Il Ministero e la Prefettura intimati, costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avvocatura erariale, con memoria depositata in data 11 maggio 2013, ricostruiti i tratti salienti della vicenda ed evidenziando che l’informativa interdittiva nei confronti della società ricorrente era stata rilasciata all’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Ragusa in data 27 luglio 2012, eccepiscono la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nota del 22 agosto 2012 indirizzata al comune di Vittoria, avente la funzione di mera comunicazione dell’esito delle verifiche eseguite. Eccepiscono comunque, nel merito, la infondatezza delle censure addotte.<br />
Il Comune di Vittoria pure costituito in giudizio con memoria depositata in data 10 maggio 2913 eccepisce la infondatezza di tutte le censure addotte.<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 maggio 2013 la società Agroverde, alla luce degli elementi emersi attraverso la memoria depositata dall’avvocatura erariale, reitera le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo precisando che l’impugnata interdittiva nei confronti della società di cui è legale rappresentante Cannizzo Giovanni si fonda su elementi riguardanti Cannizzo Biagio, figlio di Giovanni, socio al 5% della società, sottoposto a sorveglianza speciale di PS, e nei confronti del quale sono state emesse condanne ostative. Il mero rapporto di parentela tra il legale rappresentante della società ed il figlio Biagio Cannizzo non convivente e socio minoritario, non sarebbe sufficiente a terminare la sussistenza degli asseriti tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Le Amministrazioni intimate, con memorie depositate in data 6 giugno 2013 (Comune di Vittoria) e 8 giugno 2013 (Ministero e Prefettura) ribadiscono le eccezioni già spiegate avverso il ricorso introduttivo.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1 agosto 2013 viene impugnata la deliberazione n. 308 del 29 maggio 2013 della Giunta Comunale con la quale è stata confermata l’esclusione ella società ricorrente dalla procedura de qua, deducendo a sostegno, in via derivata, le censure già proposte avversi gli atti impugnati atti presupposti.<br />
Alla Camera di Consiglio del 12 giugno 2013 è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
Tutte le parti in giudizio, con memorie depositate in vista dell’Udienza di discussione, insistono nelle rispettive censure ed eccezion. Parte ricorrente deposita documenti comprovanti la circostanza che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa inter partes le è stato rinnovata l’autorizzazione all’occupazione del box in oggetto fino al 31/12/2015.<br />
Alla Pubblica Udienza del giorno 8 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Collegio valuta in prima istanza l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero e dalla Prefettura intimati con riferimento all’impugnato provvedimento del 22 agosto 2012 che si ritiene non avere i connotati della informativa prefettizia, quanto quelli di una mera comunicazione dell’informativa interdittiva già rilasciata dalla Prefettura di Ragusa in data 27 luglio 2012.<br />
L’eccezione è infondata nella considerazione che la nota prefettizia del 22/08/2012, indirizzata al Comune di Vittoria, su espressa richiesta di “informazioni antimafia” avanzata da quest’ultimo nell’ambito della procedura di rinnovo delle concessioni rilasciate ai titolari dei posteggi fissi per la vendita al mercato ortofrutticolo di Vittoria, possiede tutti i requisiti di sostanza e di forma per essere qualificata informativa prefettizia interdittiva nei confronti della società ricorrente. La nota in parola infatti, richiamati gli eseguiti accertamenti delle forze dell’ordine all’uopo preposti ed le risultanze delle informazioni tratte dal Centro Elaborazione Dati del Ministero intimato, fa espresso riferimento alla sussistenza di elementi ostativi al rinnovo della concessione a favore della società Agroverde ai sensi dell’art. 10 comma 7 del DPR 252/98 e richiama diversa informativa iterdittiva già resa dalla stessa Prefettura a carico della stessa società oggi ricorrente, su richiesta, però, di altro Ente, l’ispettorato provinciale dell’Agricoltura, nell’ambito di altro procedimento, incardinato dalla ricorrente per l’ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria di cui al D. L.vo 214/05, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa erariale in data 11/’5/2011.<br />
Sgomberato il campo dalla preliminare eccezione, si procede per esigenze di economia processuale, all’esame congiunto del ricorso introduttivo, proposto avverso la informativa interdittiva del 22 del agosto 2012 e dei successivi motivi aggiunti con i quali vengono specificati i rilievi e le censure mosse avverso l’interdittiva in questione, alla luce della documentazione versata in giudizio dalle amministrazioni intimate e si impugnano gli ulteriori consequenziali atti adottati dall’amministrazione, quale la delibera del 29 maggio 2013 (impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti) di conferma dell’esclusione della società Agroverde dalla procedura volta al rinnovo della concessione dei posti fisi del mercato ortofrutticolo comunale.<br />
Il punto nodale delle censure proposte da parte ricorrente attiene alla contestata legittimità della informativa prefettizia interdittiva di cui è stato fatto oggetto nell’ambito del sopra richiamato procedimento di rinnovo di concessione di stalli nel mercato cittadino. Tale interdittiva, laconicamente motivata, contiene, a valere quale base motivazionale , l’espresso richiamo alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 7 del DPR 252/98 e alla interdittiva resa dalla stessa prefettura in altro procedimento incardinato dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Ragusa.<br />
Resta da valutare se tale base motivazionale sia incongrua, come dedotto in ricorso e ribadito con il primo ricorso per motivi aggiunti dopo l’intervenuta presa visione dell’altra informativa interdittiva del 27/07/2012.<br />
Come già rappresentato in fatto la Agroverde s.r.l. ha quale amministratore unico il signor Cannizzo Giovanni, circostanza questa confermata dagli atti di causa tra cui è annoverato il certificato della Camera di Commercio di Ragusa del 1° giugno 2012. La circostanza che si ricava dalla informativa prefettizia del 27 luglio 2012 richiamata, come detto, nella interdittiva qui impugnata, che il figlio non convivente di Cannizzo Giovanni, Cannizzo Biagio, abbia precedenti penali e sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non legittima ex se l’adozione della interdittiva nei confronti della società, per la tranciante considerazione che Cannizzo Biagio non è socio di maggioranza della società di cui è amministratore unico il padre Cannizzo Giovanni, partecipando alla detta società con quota pari al 5% come è chiaramente desumibile dalla richiamata visura camerale afferente alla società in parola. Tale partecipazione minoritaria non determina ex se l’obbligo di documentazione antimafia, sancito dall’art. 85 comma 2 sub c) del D. L.vo 159/2011 a carico del socio di maggioranza nel caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, né è contenuto direttamente o per relazionem nella informativa interdittiva impugnata alcun elemento motivazionale atto a configurare in concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa scaturente dai meri rapporti di parentela, ma in assenza di circostanze di fatto, che possano costituire indizi di condizionamento delle scelte societarie anche da parte del socio minoritario (in termini ex multis, C. Stato, sent. n. 1086/12, TAR Palermo, sent. n. 1051/2015).<br />
La rilevata fondatezza della censura esaminata determina l’accoglimento del ricorso e dei collegati motivi aggiunti, con il consequenziale annullamento della informativa prefettizia del 22 agosto 2012 e degli altri atti impugnati che da tale nota prefettizia traggono fondamento.<br />
Le spese seguono vengono poste a carico del ministero intimato nella misura che si liquida in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti del Comune di Vittoria..</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie, unitamente ai collegati motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati.<br />
Le spese del giudizio vengono poste a carico del Ministero intimato nella misura che si liquida in Euro 1.500,00=, oltre accessori di legge; vanno invece compensate nei confronti del comune di Vittoria.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a></p>
<p>Pres. Taglienti, est. Scudeller Muccitellisrl (Avv. Manlio Formica) c. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Avv. Federico TItomanlio) nei confronti di Research Consorzio Stabile (Avv. Alfonso Celotto) e SIMAR Appalti srl (Avv. Nicola Marcone) sull&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori 1. Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Taglienti, est. Scudeller<br /> Muccitellisrl (Avv. Manlio Formica) c. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Avv. Federico TItomanlio) nei confronti di Research Consorzio Stabile (Avv. Alfonso Celotto) e SIMAR Appalti srl (Avv. Nicola Marcone)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Contenuto dell’offerta economica &#8211; Mancata indicazione dei costi relativi ai rischi aziendali –Ammissione alla gara – Illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Orientamenti interpretativi dell’Adunanza Plenaria – Applicabilità nelle controversie relative a gare nelle quali si è già conclusa la fase delle offerte – Sussiste – Ipotesi – Interpretazione di norme sostanziali e non processuali.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Disposizione della lexspecialis – Obbligo di rendere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara – Nullità – Ragioni.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Diversità tra prezzo offerto e somma del computo metrico estimativo – Non determina irregolarità dell’offerta – Ragioni.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Elaborato sulle soluzioni migliorative – Sottoscrizione del solo frontespizio – Non determina esclusione in mancanza di un’apposita previsione del bando.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un appalto di lavori deve ritenersi illegittima l’ammissione alla gara delle società che abbiano omesso di indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, anche in assenza di un’apposita previsione del bando, non potendo darsi luogo ad alcuna ipotesi di soccorso istruttorio. (1)</p>
<p>2. I principi affermati sul cd. rischio specifico dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015 non implicano alcun mutamento di un indirizzo processualmente rilevante, ma determinano la composizione di un contrasto relativo all’interpretazione di norme sostanziali e che vanno applicate in base al contenuto ormai definito e vigente all’atto della soluzione della controversia nella quale dette norme rilevano. Tali principi, pertanto, possono acquisire rilevanza nelle controversie relative a gare nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita prima del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria.</p>
<p>3. In un appalto di lavori deve ritenersi nulla la disposizione di gara che imponga alle concorrenti di rendere, a pena di esclusione, una dichiarazione di accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, laddove tale dichiarazione si concretizza in un impegno non prescritto da particolari normative e avente ad oggetto obblighi non “significativi” quanto a consistenza e riferibilità dell’offerta.</p>
<p>4. Deve ritenersi infondato il motivo di ricorso volto a censurare l’irregolarità dell’offerta economica di un’impresa concorrente in ragione della diversità tra il prezzo offerto e calcolato sulla base del ribasso proposto e la somma di cui al computo metrico estimativo, atteso che il computo metrico non ha valore negoziale ed è unicamente destinato ad elencare le lavorazioni ed a sollecitare una maggiore accortezza nella formulazione dell’offerta.</p>
<p>5. Nel caso di un appalto di lavori deve ritenersi legittima la mancata esclusione di un’impresa il cui elaborato sulle soluzioni migliorative e sulle integrazioni tecniche sia firmato solo sul frontespizio, laddove il disciplinare di gara si limita a richiedere la sottoscrizione senza fissare un particolare ambito di apposizione della relativa firma.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 20/3/2015 n. 3</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2015, proposto dalla MuccitelliSrl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Manlio Formica, con domicilio eletto presso Giacomo Avv. Mignano in Latina, alla Via G.B. Vico, n. 35; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Titomanlio, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Vasaturo in Latina, alla Via Ufente, n. 20; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Research Consorzio Stabile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso Gabriella Avv. Guglielmo in Latina, alla Via dei Cappuccini, n. 40;<br />
SIMAR Appalti S.r.l., in persona dell’amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio eletto presso Antonio Avv. Baratta in Latina, alla Via Medaglie D’Oro, n. 8;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>degli atti relativi alla gara indetta dal Co.S.I.La.M. con bando del 9 gennaio 2015 per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza viabilità agglomerato industriale Cosilam”:<br />
&#8211; delibera di C.d.A. Co.S.I.La.M. n. 44 del 10 marzo 2015 recante l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva a Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. e relativo avviso ex art. 79 comma 1 d. lgs. 163/2005;<br />
&#8211; Verbale di seduta pubblica n. 1 del 4 febbraio 2015 nella parte in cui, riservandosi di considerare l’ammissibilità di un soccorso istruttorio sul punto, non esclude SIMAR Appalti pur mancando la relativa offerta tecnica della “accettazione di tutti gli<br />
&#8211; Verbale di sedute riservate n. 6 del 7 febbraio 2015 e n. 7 del 9 febbraio 2015 nella parte in cui attribuisce all’offerta tecnica di Consorzio Research, anziché escluderla per violazione del divieto di varianti (Bando II. 5 pag. 2) o, in subordine, val<br />
&#8211; Verbale di sedute riservate n. 12 del 12 febbraio 2015 e n. 13 del 13 febbraio 2015, nella parte in cui attribuisce i punteggi all’offerta tecnica di SIMAR Appalti anziché escluderla per violazione del divieto di varianti (Bando II. 5 pag. 2) o, in subo<br />
&#8211; Verbale di seduta riservata n. 15 del 14 febbraio 2015 nella parte in cui attribuisce i coefficienti discrezionali alle offerte tecniche delle controinteressate anziché escluderle per violazione del divieto di varianti (Bando II. 5 pag. 2) o, in subordi<br />
&#8211; Verbale di seduta pubblica n. 16 del 16 febbraio 2015, nella parte in cui non esclude l’offerta del Consorzio Research e della Simar aggiudicando la gara al primo e ponendo l’altra al secondo posto della classifica;<br />
&#8211; Verbale di seduta riservata n. 17 del 26 febbraio 2015 che ha confermato la graduatoria di cui al verbale n. 16 del 16 febbraio 2015 anziché escludere il Consorzio Research e la SIMAR;<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara di sedute riservate nn. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 e 15 del 5, 6, 7, 10, 11 e 14 febbraio 2015;<br />
&#8211; della nota R.U.P. prot. n. 582 del 12 febbraio 2015 di ammissione a soccorso istruttorio SIMAR, la successiva acquisizione dell’integrazione operata dalla SIMAR agli atti di gara non conosciute e solo riferite nel verbale n. 16 del 16 febbraio 2015;<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, conosciuto e non, incluso la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto anche per il risarcimento in forma specif</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />
Viste le costituzioni in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.), di Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. e di SIMAR Appalti S.r.l.<br />
Viste le memorie difensive.<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1 Con il ricorso in epigrafe indicato la Muccitelli S.r.l. impugna tutti gli atti relativi alla gara indetta dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.) per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza viabilità agglomerato industriale”.<br />
2 Con decreto presidenziale n. 92 in data 29 aprile 2015, è stata accolta l’istanza di tutela cautelare anticipata.<br />
3 Con atto depositato il 4 maggio 2015, si è costituito il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.) che ha eccepito il difetto di giurisdizione quindi opposto l’infondatezza del ricorso.<br />
4 Con atto depositato il 7 maggio 2015, si è costituito Research Consorzio Stabile s.c. a r.l. che ha argomentato l’infondatezza della domanda.<br />
5 Con atto depositato in data 28 maggio 2015, si è costituita la SIMAR Appalti S.r.l. che ha dedotto l’infondatezza della domanda.<br />
6 Le parti hanno prodotto memorie e repliche.<br />
7 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.<br />
8 Il Collegio è chiamato innanzitutto a delibare l’eccezione di giurisdizione sollevata dal resistente, fondata sull’addotta natura di ente pubblico economico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.). L’eccezione, che al pari dei motivi va definita ex articolo 120, comma 10, del c.p.a. con motivazione sintetica, è infondata. Sul punto è sufficiente richiamare gli articoli 7, comma 2 e 133, comma 1, lettera e) punto 1) del c.p.a. quindi che non può dubitarsi, sì come certificato anche dagli atti di gara, del fatto che il Co.S.I.La.M. costituisca una pubblica amministrazione tenuta “al rispetto dei principi del procedimento amministrativo” ed “all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale” relativamente ad una fattispecie ascritta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
9 Con il primo motivo, intestato alla violazione di legge (artt. 26, comma 6, d. lgs. 81/2008 e 86, comma 3 &#8211; bis, 87, comma 4, 74, comma 2 e 46, comma 1 &#8211; bis d. lgs. 163/2006) la ricorrente argomenta che la prima (Research Consorzio Stabile s.c. a r.l.) e la seconda classificata (SIMAR Appalti S.r.l.) andavano escluse per non aver indicato i costi relativi ai rischi aziendali. Il resistente ha opposto l’infondatezza richiamando la recente decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato 1798/2015. Il Consorzio Stabile s.c. a r.l. Research ha dedotto invece che tale costo era desumibile dall’offerta economica e che per la sua quantificazione rileverebbero le voci attinte dal tariffario regionale che inserisce i costi aziendali di sicurezza nel 15 % delle spese generali aggiunte ad ogni voce di prezzo. La SIMAR Appalti S.r.l. ha argomentato che le norme di gara non ne richiedevano l’indicazione, il che precluderebbe l’esclusione rispetto ad un obbligo comunque non fissato per l’affidamento di lavori, rilevante quindi solo in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta; ha infine evidenziato che il repentino mutamento giurisprudenziale sul tema non potrebbe condurre all’esclusione il che implicherebbe il doveroso soccorso istruttorio. Il motivo è fondato e va accolto alla luce delle indicazioni che si traggono dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 marzo 2015, n. 3 per la quale, “ Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura, anche se non prevista dal bando di gara; la mancata indicazione non è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.”. Quanto alle tesi esposte dal resistente e dalle controinteressate, si osserva che: &#8211; l’adesione al detto orientamento si giustifica in ragione della funzione nomofilattica (articolo 99 del c.p.a.) assegnata all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della significativa rilevanza delle decisioni che affermano un particolare principio di diritto con riguardo ad una specifica questione; &#8211; gli argomenti proposti si situano comunque tra quelli già esaminati in quella sede; &#8211; rileva in ogni caso l’esigenza di una sollecita definizione preordinata all’effettività della tutela, il che non consente di accedere alle conclusioni rassegnate nel precedente (Consiglio di Stato VI, 9 aprile 2015, n. 1798) menzionato al quale peraltro se ne oppone uno più recente (Consiglio di Stato III, 15 giugno 2015, n. 1798); &#8211; avendo anche riguardo al recente deferimento (Consiglio di Stato IV, ord. 3 giugno 2015, n. 2707) della questione sulla rilevanza della decisione per le gare “nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al ridetto pronunciamento”, i principi affermati sul cd. rischio specifico non implicano alcun mutamento di un indirizzo processualmente rilevante, ma la composizione di un contrasto relativo all’interpretazione di norme sostanziali e che vanno applicate in base al contenuto ormai definito e vigente all’atto della soluzione della controversia nella quale dette norme rilevano; &#8211; infine, non è utile il richiamo alla composizione delle voci del tariffario regionale e ciò perché, come anche evidenziato dalla citata decisione, ogni concorrente deve specificamente indicare nell’offerta economica, oltre ai costi di sicurezza da interferenze, quelli interni determinandoli con riguardo alla particolare organizzazione aziendale ed al tipo di proposta avanzata.<br />
10 Con il secondo motivo, di violazione degli artt. 46, comma 1 &#8211; bis e ter, 38, comma 2 &#8211; bis del d. lgs. 163/2006, la ricorrente deduce che SIMAR Appalti S.r.l. (seconda classificata) andava estromessa stante la mancanza delle dichiarazioni, sanzionata con l’esclusione appunto, la prima, di “accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di cui deve dichiarare di aver preso esatta e completa visione”, la seconda, relativa agli oneri di sicurezza aziendale; detta omissione avrebbe poi impedito il soccorso istruttorio di cui al novellato articolo 38, comma 2 &#8211; bis e rendeva comunque irrilevante l’inserimento nell’offerta economica della prima dichiarazione. Il resistente ha opposto che dagli atti e dichiarazioni emergerebbe in ogni caso, la volontà di assumere tutte le obbligazioni; SIMAR ha invece richiamato la sufficienza dell’inserimento della prima dichiarazione in una sola delle due buste, la legittimità del soccorso e la correttezza dell’approccio del seggio di gara sulla regolarizzazione non potendovi esser, nel caso, confusione alcuna tra il contenuto della dichiarazione e l’offerta tecnica di cui non può sicuramente predicarsi l’assenza. Il motivo è fondato solo in parte. Ed, infatti, con riguardo al tema degli oneri di sicurezza aziendale è sufficiente richiamare le superiori indicazioni, dal che deriva l’illegittimità della mancata esclusione di SIMAR stante l’assenza di un’indicazione relativa ad elemento fondamentale dell’offerta. Lo stesso è a dirsi per detto aspetto ove anche riferito all’illegittimità della nota del r.u.p. prot. n. 582 del 12 febbraio 2015. Ed, infatti, l’articolo 38, comma 2 &#8211; bis del d. lgs. n. 163 del 2006 richiama le deficienze “degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2”, quindi riconduce l’operatività del soccorso istruttorio a vicende correlate ai requisiti generali dei partecipanti e/o “anche dei soggetti terzi” (articolo 46, comma 1 &#8211; ter); il tutto, con riguardo ad un ambito particolare (dichiarazioni sostitutive) ed al contenuto (elementi) ad esso assegnato, al quale resta tuttavia estranea la mancata, specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, vale a dire di un adempimento che si colloca sul versante della consistenza dell’offerta economica e giustifica, anche ex articolo 46, comma 1 &#8211; bis d. lgs. citato, l’esclusione. Lo stesso esito non può rassegnarsi, infine, per il profilo appuntato sulla mancanza della dichiarazione di “accettazione di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara”. Ed, infatti, il soccorso istruttorio come delineato in via generale, presuppone un adempimento imposto da una norma rilevante, il che non può affermarsi nella fattispecie perché la dichiarazione mancante e sanzionata con l’esclusione, richiede la formalizzazione di un impegno innanzitutto non prescritto da particolari normative e poi avente ad oggetto obblighi non significativi quanto a consistenza e riferibilità dell’offerta; da tanto allora deriva, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la nullità della disposizione di gara e l’insussistenza del presupposto da sanzionare quindi l’infondatezza del profilo di censura in esame.<br />
11 Con il terzo motivo di violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, si argomenta l’esclusione del primo classificato per irregolarità concernente l’offerta economica, costituita dalla diversità tra il prezzo offerto e calcolato sulla base del ribasso proposto (7 %) e la somma di cui al computo metrico estimativo. Il resistente ha osservato che il ribasso andava calcolato sul prezzo a base di gara e che il computo metrico estimativo servirebbe solo a garantire l’amministrazione sulle quantità e sulle lavorazioni. Per il controinteressato invece: &#8211; il bando non reca nessuna indicazione sulla coincidenza tra ammontare dell’offerta e totale del computo metrico estimativo; &#8211; dagli articoli 118 e 119 del regolamento di esecuzione al codice dei contratti emerge poi che quest’ultimo non avrebbe valore negoziale, perché unicamente destinato ad elencare le lavorazioni ed a sollecitare una maggiore accortezza nella formulazione dell’offerta. Il motivo è infondato. Per il disciplinare di gara, nella busta “B” &#8211; offerta economica, va inserita: &#8211; una dichiarazione contenente le indicazioni di prezzo offerto al netto degli oneri del costo della sicurezza non soggetti a ribasso; &#8211; il computo metrico estimativo completo in tutte le sue parti ed in base al quale è determinato il prezzo offerto. La riprodotta normativa depone, innanzitutto, per l’infondatezza della tesi del ricorrente, mancando un’espressa indicazione sulla richiesta, a pena di esclusione, identità dei valori economici di cui ai citati documenti. Testualmente poi la proposta sul corrispettivo richiesto, da indicare “sia come prezzo offerto che come ribasso percentuale, sia in cifre che in lettere” è riferita dal disciplinare alla “dichiarazione”, costituendo invece il “computo metrico estimativo” l’elemento di riferimento (“in base al quale”) non l’ambito di determinazione del prezzo offerto. Il che depone a favore delle obiezioni mosse dal controinteressato, fondate sostanzialmente sugli articoli 53, comma 4, del d. lgs. 163/2006 e 118 del d.P.R. 207/2010, relative alla natura non negoziale del computo metrico estimativo ed all’esclusiva rilevanza del contenuto della “dichiarazione”.<br />
12 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancata esclusione di SIMAR Appalti S.r.l. (seconda classificata) per violazione delle formalità poste dal disciplinare per la presentazione delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche. La sottoscrizione del solo frontespizio avrebbe imposto l’estromissione perché costituente modalità non in grado di garantire l’impegnatività e la certezza dell’offerta, profili da ritenersi assicurati unicamente dalla sottoscrizione in calce di tutti i documenti e degli elaborati. Il resistente e la controinteressata hanno richiamato la sufficienza della modalità adottata. Il punto V.8 del disciplinare, dopo aver previsto l’inserimento nella busta “C” dell’offerta tecnica e della documentazione a supporto “delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte”, “precisa infine che tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico organizzativa a pena di esclusione dell’offerta, devono esser sottoscritti dal rappresentante legale dell’impresa partecipante.”. La documentazione esibita a sostegno del motivo reca, in unico ambito, il logo della controinteressata seguito dall’indicazione del nominativo dell’amministratore unico quindi il timbro e la sottoscrizione sul frontespizio. Ciò detto il motivo è infondato. Lo stesso innanzitutto non trova corrispondenza nella norma del disciplinare di gara la quale, come visto, richiede la sottoscrizione senza fissare un particolare ambito di apposizione. La disposizione poi va applicata con prevalenza da accordare al dato letterale stante la previsione di una sanzione che, tuttavia, non interessa la modalità richiamata dalla ricorrente. Infine, la scelta di una tale modalità non può dirsi comunque inidonea a garantire l’amministrazione quanto al vincolo della proposta sì come riferibile al singolo documento e/o elaborato in ogni caso riscontrato, come previsto per legge, in seduta pubblica e siglato da ciascun commissario.<br />
13 Infine si lamenta la violazione del disciplinare perché la gara, relativa all’affidamento su progetto esecutivo predisposto dal Co.S.I.La.M., ammetteva solo migliorie non varianti progettuali invece proposte ed interessanti l’impianto di sollevamento e la palificazione; il che avrebbe implicato l’esclusione o l’assegnazione di punteggi uguali a zero. Il motivo infondato. Ed, infatti, il riscontro tra l’elaborato del progetto esecutivo (EG.14) e quello delle controinteressate, esclude la fondatezza dell’assunto in esame perché dette proposte non “variano” ma “migliorano” essendo rimasti inalterati i caratteri essenziali della prestazione richiesta; esse, quindi, non veicolano una soluzione complessivamente diversa ed alternativa rispetto al progetto esecutivo.<br />
14 Il ricorso va quindi accolto; non si deve invece provvedere sulla richiesta relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto perché non ancora stipulato nel mentre, sul versante risarcitorio, rileva la riparazione in forma specifica comunque assicurata dalla caducazione degli atti impugnati.<br />
15 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie secondo quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Condanna il resistente e le controinteressate, in solido ed in misura uguale, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 6.000,00 (seimila,00) oltre accessori di legge.<br />
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Carlo Taglienti, Presidente<br />
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore<br />
Roberto Maria Bucchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-522/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.522</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a></p>
<p>Pres. De Salvo &#8211; Rel. Patumi 1. Pubblico impiego – Società pubbliche – Amministratori – Compensi – Limite ex art. 4, comma 4 D.L. 95/12 – Tassatività – Conseguenze – Misure di contenimento già adottate – Particolare professionalità dell’incarico – Irrilevanza. 2. Il vincolo ex art. 4, comma 4 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Salvo &#8211; Rel. Patumi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Società pubbliche – Amministratori – Compensi – Limite ex art. 4, comma 4 D.L. 95/12 – Tassatività – Conseguenze – Misure di contenimento già adottate – Particolare professionalità dell’incarico – Irrilevanza.</p>
<p>2. Il vincolo ex art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 – che impone un limite al costo sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche – deve essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti, con la conseguenza che la norma deve essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola, non rilevando neanche le particolari competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico (1).</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>(1) Si vedano C. Conti, Contr. Lombardia, delib. 18 febbraio 2015, n. 88 secondo cui il limite de quo non può essere superato nell’ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi, tenuto conto che, trattandosi di limite preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, non può ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge; idem, delib. 8 gennaio 2015 si è invece discostata da “un’interpretazione meramente matematica della disposizione” sulla base della particolare circostanza esaminata (il quesito aveva ad oggetto il caso di un ente locale il quale, nell’anno 2013, anno di riferimento per il computo del tetto di spesa, non aveva corrisposto alcun compenso in favore degli amministratori di una società, in quanto aveva attribuito la carica a consiglieri comunali. La citata Sezione di controllo, ritenendo che il corretto operare della norma non possa precludere all’ente pubblico la scelta di affidare tali incarichi all’esterno, aveva individuato, nel caso all’esame, il parametro nell’ultimo esercizio nel quale l’ente locale aveva affrontato la spesa, purché l’importo fosse stato aggiornato tenendo conto delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010).</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>CORTE DEI CONTI<BR><br />
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA<BR><br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai magistrati:</p>
<p align=center>dott. Antonio De Salvo			  	presidente;<br />	<br />
dott. Marco Pieroni				  	consigliere;<br />	<br />
dott. Massimo Romano			  	consigliere;<br />	<br />
dott. Italo Scotti				  	consigliere;<br />	<br />
dott.ssa Benedetta Cossu 	          	        primo referendario;<br />	<br />
dott. Riccardo Patumi   	    primo referendario (relatore);<br />	<br />
dott. Federico Lorenzini			        referendario.<br />	<br />
<b><br />
Adunanza del 10 luglio 2015</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;<br />
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;<br />
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;<br />
Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;<br />
Vista la legge della Regione Emilia-Romagna  9 ottobre 2009, n. 13    istitutiva     del     Consiglio     delle          autonomie   locali, insediatosi il 17 dicembre 2009;</p>
<p>Vista  la  deliberazione della Sezione   delle    autonomie  del      <br />
4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;<br />
Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;<br />
Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;<br />
Visto l’articolo 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;<br />
Visto l’articolo 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012,     n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;<br />
Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Parma, pervenuta a questa Sezione in data 22 giugno 2015; <br />
Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;<br />
          Vista l’ordinanza presidenziale n. 34 del 2 luglio 2015, con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;<br />
          Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 2015 il relatore Riccardo Patumi;<br />
Ritenuto in <br />
<b></p>
<p align=center>Fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>          Il Sindaco del Comune di Parma ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere avente ad oggetto i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il disposto di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 . Tale norma, nel testo introdotto dall’art.  16, comma 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 , ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, non possa superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.<br />
         Il Sindaco di Parma chiede se sia possibile parametrare i compensi dei citati amministratori, per l’anno 2015, a quelli massimi teoricamente spettanti agli organi amministrativi in carica, senza applicare tale riduzione. La regione della richiesta deriva dalla circostanza che l’Amministrazione di Parma, nell’anno 2012, ha posto in essere misure di contenimento degli emolumenti de quibus, successivamente confermate dall’attuale Amministrazione. L’Amministratore istante, per completezza,  evidenzia altresì come il sistema delle partecipate del Comune di Parma presenti “situazioni di particolare complessità e criticità tali da richiedere agli amministratori nominati competenze professionali di alto livello in ragione dell’impegno e delle responsabilità richieste per la gestione dell’incarico loro affidato”.<br />
          Ritenuto in<br />
<b>                                  Diritto<br />
          1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.<br />
          1.1</b> L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 &#8211; disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti &#8211; attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.<b><br />
</b>          Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).<br />
<b>          1.2 </b>In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, TUEL è, per i comuni, il sindaco.<br />
          <b>1.3 </b>Per quanto concerne l’attinenza del quesito proposto con la materia della contabilità pubblica, la Sezione, tenuto conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., <i>ex plurimis</i>, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), giudica la richiesta di parere in esame ammissibile sul piano oggettivo, in quanto verte sulla corretta applicazione di disposizioni di legge che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica (cfr. in proposito, Corte cost. 108/2011; 148/2012; 161/2012), impongono alle pubbliche amministrazioni misure di contenimento della spesa. <br />
         Quanto poi alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che la richiesta presenti il carattere della generalità e dell’astrattezza nei limiti in cui, pur formulata in riferimento alla specifica situazione nella quale si trova il soggetto istante, consente di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse la medesima problematica interpretativa. La questione, infine, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con un giudizio civile o amministrativo pendente.<br />
         La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.<b>         <br />
          2. Merito<br />
          2.1 </b>Preliminarmente, occorre richiamare il quadro normativo rilevante ai fini del parere.<br />
          L’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012,  nel testo introdotto dall’art. 16, comma 1 del d.l. n. 90/2014, ha previsto che “[…] Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 […]”.<br />
         Il citato art. 16 comma 1, quindi, ha  previsto un ulteriore vincolo agli emolumenti in analisi, già limitati da precedenti interventi del legislatore statale. Infatti, l’art. 1, comma 725 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” , aveva introdotto il limite in forza del quale “nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo”.   <br />
          Successivamente, l’art. 6, comma 6 del d.l. n. 78/2010 , invece, aveva ulteriormente limitato tali compensi, decurtandoli del 10 per cento. <br />
<b>          2.2 </b>Ricostruito il quadro normativo, è utile ricordare le pronunce di questa magistratura contabile maggiormente significative.<br />
         Con deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha ritenuto che il limite introdotto con la previsione di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, non possa essere superato nell’ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi. Infatti, spiega il Collegio citato, il limite <i>de quo</i>, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, non può ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge.<br />
         La citata Sezione regionale, precedentemente, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, a fronte di una situazione del tutto particolare, si era discostata da “un’interpretazione meramente matematica della disposizione”: il quesito aveva ad oggetto il caso di un ente locale il quale, nell’anno 2013, anno di riferimento per il computo del tetto di spesa, non aveva corrisposto alcun compenso in favore degli amministratori di una società, in quanto aveva attribuito la carica a consiglieri comunali. La citata Sezione di controllo, ritenendo che il corretto operare della norma non possa precludere all’ente pubblico la scelta di affidare tali incarichi all’esterno, aveva individuato, nel caso all’esame, il parametro nell’ultimo esercizio nel quale l’ente locale aveva affrontato la spesa, purché l’importo fosse stato aggiornato tenendo conto delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010.<br />
<b>          2.3</b> E’ ora possibile rispondere alla richiesta di parere.<br />
          Questo Collegio è consapevole di come disposizioni che prevedono tagli lineari, che  operano in modo non selettivo su una determinata tipologia di spese, assumendo come parametro la spesa storica a un dato anno, così come la norma in analisi, nella loro concreta applicazione finiscano per penalizzare gli enti i quali hanno avuto una precedente gestione virtuosa. Tuttavia, il vincolo ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, dev’essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti. Pertanto, non vi sono ragioni per discostarsi dall’interpretazione della norma, già individuata dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia, con la citata deliberazione 18 febbraio 2015, n. 88/2015.<br />
          Ne consegue che la previsione secondo la quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, dev’essere applicata anche alle società già oggetto di misure di contenimento degli emolumenti in parola; ciò, inoltre, senza poter tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sui quesiti riportati in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DISPONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa &#8211; mediante posta elettronica certificata – al Sindaco del Comune di Parma e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna.<br />
Che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta Segreteria.<br />
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 10 luglio 2015. </p>
<p>Depositata in segreteria il 10 luglio 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/autorita-nazionale-anticorruzione-deliberazione-10-7-2015-n-119/">Autorità Nazionale Anticorruzione &#8211; Deliberazione &#8211; 10/7/2015 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.3668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-3668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-3668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.3668</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, Est. Raiola Sulla legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di adeguamento di struttura sanitaria all&#8217;attività di prelievo del sangue materno limitato alla diagnosi prenatale di crosomopatie fetali, non in regime di accreditamento al Servizio sanitario nazionale. 1. Struttura sanitaria &#8211; Ampliamento &#8211; Autorizzazione &#8211; Procedimento. &#160; 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.3668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2015-n-3668/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.3668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, Est. Raiola</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di adeguamento di struttura sanitaria all&#8217;attività di prelievo del sangue materno limitato alla diagnosi prenatale di crosomopatie fetali, non in regime di accreditamento al Servizio sanitario nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. </strong><strong>Struttura sanitaria &#8211; Ampliamento &#8211; Autorizzazione &#8211; Procedimento.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>2. </strong><strong>Struttura sanitaria &#8211; Ampliamento &#8211; Procedimento autorizzatorio &#8211; Parere negativo della Asl &#8211; Impugnazione &#8211; Legittimità.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>3. </strong><strong>Struttura sanitaria &#8211; Domanda di ampliamento &#8211; Diniego &#8211; Legittimità &#8211; Blocco delle autorizzazioni &#8211; Ragionevolezza.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La domanda di autorizzazione alla realizzazione, che deve essere presentata anche per l&#8217;ampliamento dell&#8217;attività e dell&#8217;autorizzazione già esistente, è volta ad acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici. Nel procedimento autorizzatorio per l&#8217;ampliamento dell&#8217;attività di una struttura sanitaria, la Asl interviene su iniziativa del comune territorialmente competente, in base a quanto previsto, sul piano della distribuzione delle competenze tra gli enti, dall’ordinamento regionale della Campania. Successivamente, la Asl trasmette alla Regione, Assessorato regionale alla sanità – Settore Programmazione Sanitaria le risultanze della verifica effettuata, affinché questa valuti il parere di compatibilità espresso dalla Asl e trasmetta al comune richiedente e alla Asl il parere definitivo entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7301/2001.<br />
&nbsp;<br />
2. Nel procedimento autorizzatorio per l&#8217;ampliamento dell’autorizzazione già esistente, la negativa valutazione di compatibilità espressa dalla commissione istituita presso la Asl è impugnabile immediatamente, pur essendo un atto endoprocedimentale, poiché risulta autonomamente e immediatamente lesivo della situazione giuridica soggettiva della struttura sanitaria.<br />
&nbsp;<br />
3. Il diniego della richiesta avente ad oggetto l’ampliamento &#8211; che è sostanzialmente richiesta di “nuova autorizzazione” &#8211; è legittima quando sussiste il blocco delle autorizzazioni di nuove attività che a sua volta mantiene una evidente ragionevolezza quando le misure di razionalizzazione dell&#8217;offerta sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale non sono ancora giunte a compimento. É del tutto ragionevole e conforme ai parametri posti dalla normativa statale di principio, la scelta del legislatore regionale di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per nuove attività sanitarie fino all&#8217;adozione dei piani di riassetto delle reti sanitarie che costituiscono il presupposto della valutazione del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, dando la priorità, comunque, al completamento della procedura di accreditamento definitivo delle strutture già provvisoriamente accreditate.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 03668/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00508/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Società Diagnostica Ecografica e Prenatale Aniello di Meglio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Macri e Fiorita Iasevoli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Bovio n. 22;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Edoardo Barone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.81 presso l’ Avvocatura Regionale;&nbsp;<br />
A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A;&nbsp;<br />
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali domicilia in Napoli alla piazza Municipio, Palazzo san Giacomo;&nbsp;<br />
Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla Via Diaz n.11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
1. annullamento del provvedimento dell&#8217; A.S.L. Napoli 1 n.202/2014 con il quale è stata rigettata la richiesta di adeguamento di struttura sanitaria per l&#8217;attività di prelievo del sangue materno limitato alla diagnosi prenatale di crosomopatie fetali;<br />
2.di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota di comunicazione del 1° dicembre 2014, nonché ove e per quanto occorra, il decreto del Commissario ad acta per il riassetto della Sanità Regionale n.5 del 4 febbraio 2009, del parere rilascitao dell’Avvocatura Regionale n. pro. PP0225 del 19/01/2009.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della A.S.L. Napoli 1 Centro, del Comune di Napoli e del Commissario ad acta per l&#8217;attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Giudice relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2015 e depositato in data 3 febbraio 2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, esponendo in fatto:<br />
-di essere una società titolare di autorizzazione sanitaria ai sensi delle DGRC nn.3958/2001 e 7301/2001, di cui al decreto sindacale n.145 del 28/10/2011 per l’esercizio di un ambulatorio per attività Diagnostica per Immagini nei locali siti in Napoli al<br />
-di erogare prestazioni di Diagnostica per Immagini in regime ambulatoriale;<br />
-di essere riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica tra i laboratori che eseguono ricerca scientifica e, attraverso l’ecografia del 2° trimestre, di controllare circa 5.000 gestanti l’anno, pari all’1% di tutti i nati di Ital<br />
-che l’attività di diagnosi prenatale si era arricchita di innovative tecniche di indagine genetica sul DNA fetale circolante nel sangue materno (o Non Invasive Prenatal Test, NIPT) detto anche del DNA libero o del DNA fetale;<br />
-che detto test, eseguito come primo esame di screening, specie nelle ipotesi in cui sussista una certa soglia di rischio, avrebbe consentito di ridurre drasticamente il ricorso all’amniocentesi e alla villocentesi;<br />
-che, sebbene essa ricorrente avesse richiesto di poter adeguare e/o implementare la propria attività diagnostica ambulatoriale, in relazione al test in parola, senza chiedere per esso l’accreditamento al SSN e, perciò, senza oneri per la sanità pubblica,<br />
Sulla base di queste premesse, parte ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:<br />
I.Violazione e falsa applicazione dell’art.8 ter del d.lgs. n.502 del 1992 – Violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Violazione dell’art.3 della l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti – Difetto di istruttoria – Illogicità e contradditorietà – Omessa considerazione degli interessi pubblici e privati in quanto non si tratterebbe di una richiesta di autorizzazione per l’esercizio di una nuova struttura sanitaria, ma dell’utilizzo di una diversa e innovativa modalità di indagine, meno invasiva delle attuali, ai fini della diagnosi prenatale;<br />
II.Incompetenza – Eccesso di potere per errore sui presupposti – Difetto di istruttoria – Carenza assoluta di motivazione (violazione art.3 l. n. 241/1990) in quanto la A.S.L. , peraltro emanando un atto non adeguatamente motivato, non sarebbe stata competente ad adottare il parere, essendo questo di pertinenza regionale.<br />
Si costituivano la Regione Campania, il Commissario ad acta per il rientro della spesa sanitaria, la Asl Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli che resistevano al ricorso, rilevandone l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito.<br />
All’udienza pubblica del 10 giugno 2015, la causa passava in decisione<br />
DIRITTO<br />
Il ricorso è infondato e va rigettato.<br />
La società ricorrente lamenta il mancato rilascio, da parte della A.S.L. Napoli 1, dell’autorizzazione all’adeguamento della struttura sanitaria, della quale è titolare, ai fini dello svolgimento dell’esame diagnostico consistente nel prelievo del sangue materno per la diagnosi prenatale di cromosomopatie fetali senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale.<br />
L’istante deduce, che erroneamente l’autorità sanitaria, adottando un atto lesivo anche di valori costituzionalmente protetti quali il diritto alla salute, la protezione della maternità e la libertà di iniziativa economica privata, avrebbe interpretato la richiesta come se avesse avuto ad oggetto l’autorizzazione all’apertura di una nuova struttura diagnostica piuttosto che l’adeguamento di una struttura sanitaria già esistente e che, in ogni caso, sulla richiesta avrebbe dovuto pronunciarsi, con parere definitivo, la Regione e non l’Azienda Sanitaria Locale.<br />
Il collegio osserva preliminarmente che l’atto impugnato è il parere negativo formulato dalla A.S.L. Napoli 1, cui il Comune di Napoli aveva inviato la richiesta presentata dalla ricorrente a di autorizzazione all’adeguamento (<em>rectius</em>&nbsp;ampliamento) della struttura sanitaria della quale è titolare onde poter svolgere una nuova tipologia di indagine per la diagnosi prenatale (cd. test del DNA libero) senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Come è noto, l’A.S.L. interviene nel procedimento autorizzatorio su iniziativa del Comune territorialmente competente (nel caso, il Comune di Napoli) in base a quanto previsto, sul piano della distribuzione delle competenze tra gli enti, dall’ordinamento regionale della Campania e, in particolare, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 7301/2001, a sua volta ispirata, a livello di normazione primaria, dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 (cfr. DGRC n.7301/2001: “i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare ovvero ampliare, trasformare o trasferire in altra sede strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, devono presentare al Comune in cui si intendere realizzare la struttura stessa, domanda di …autorizzazione alla realizzazione”, “al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale, ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune, entro tre giorni, invia copia della documentazione all’A.S.L. nel cui territorio sarà ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda”).<br />
Presso ciascuna A.S.L. è istituita un’apposita Commissione chiamata a verificare la compatibilità del progetto (e, naturalmente, qualora non si tratti di nuova struttura sanitaria, la compatibilità della richiesta di ampliamento o trasformazione) rispetto: a) al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi in base agli elementi di valutazione precisati nella anzidetta D.G.R.C. n.7301/2001; b) al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici.<br />
A sua volta, la A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanità –Settore Programmazione Sanitaria le risultanze della verifica, affinché questa valuti il parere di compatibilità espresso dall’A.S.L. e trasmetta al Comune richiedente e alla A.S.L. il parere definitivo entro i termini indicati sempre dall’anzidetta deliberazione di Giunta regionale n. 7301/2001.<br />
Nel caso di specie, essendosi verificatosi un arresto del descritto procedimento per la negativa valutazione di compatibilità espressa dalla Commissione ex D.G.C. n. 7301/2001 istituita presso la A.S.L., il Tribunale rileva, da un lato, che correttamente la società ricorrente ha impugnato l’atto endoprocedimentale autonomamente e immediatamente lesivo della propria situazione giuridica soggettiva (cfr.&nbsp;<em>ex multis</em>, da ultimo TAR Puglia, Bari, sez. II, 19 febbraio 2015 n.286: “la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario di un provvedimento amministrativo è da imputarsi — normalmente — all&#8217;atto che conclude il procedimento e non anche all&#8217;atto endoprocedimentale; ne consegue che quest&#8217;ultimo non sarà autonomamente impugnabile, a meno che non si tratti di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l&#8217;aspirazione dell&#8217;istante ad un celere soddisfacimento dell&#8217;interesse pretensivo prospettato”), e, dall’altro, che va però disatteso, proprio per la riferita articolazione procedimentale e la correlativa distribuzione delle competenze tra gli enti, il secondo motivo di ricorso incentrato sul vizio di incompetenza dell’atto, adottato nel caso di specie correttamente dall’A.S.L., invece che – secondo la non condivisibile prospettazione attorea – dalla Regione Campania.<br />
Con la prima censura parte ricorrente lamenta che illegittimamente l’Azienda sanitaria avrebbe ritenuto di non poter dar corso all’istanza, richiamando i decreti commissariali nn.5/21/2009 e 5/2010, con i quali era stata disposta la sospensione di tutte le nuove autorizzazioni sanitarie nelle more dell’adozione del paino di riassetto della rete ospedaliera, della rete laborisitica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché l’omessa conversione in legge dell’art.27, comma 2, del d..l. 90/2014 che aveva abrogato il comma 3 dell’art.8/ter del d.lgs. n.502/1992 in materia di autorizzazione sanitaria.<br />
Il Collegio osserva, al riguardo, in primo luogo che correttamente l’ASL Napoli 1 ha qualificato la richiesta della società ricorrente come avente ad oggetto l’ampliamento dell’autorizzazione già esistente e, quindi, sostanzialmente come richiesta di “nuova autorizzazione” e, in secondo luogo, che, alla stregua dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato sul punto, anche in riforma di alcune sentenze proprio di questa Sezione, sia per l’ipotesi di richiesta di autorizzazione per l’apertura di una nuova struttura sanitaria sia per l’ipotesi – come quella di specie – in cui era richiesta l’autorizzazione ad ampliare le prestazioni sanitarie (pur non a carico del Sevizio Sanitario Nazionale) di una struttura già esistente ed autorizzata, “nel bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, ma contrapposti, e quindi in tema di tutela dell&#8217;iniziativa privata così come previsto dall&#8217;art. 41 Cost., è del tutto ragionevole e conforme ai parametri posti dalla normativa statale di principio la scelta del legislatore regionale di sospendere il rilascio delle autorizzazioni per nuove attività sanitarie fino all&#8217;adozione dei piani di riassetto delle reti sanitarie che costituiscono il presupposto della valutazione del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, dando la priorità, comunque, al completamento della procedura di accreditamento definitivo delle strutture già provvisoriamente accreditate; pertanto il blocco delle autorizzazioni di nuove attività, mantiene una evidente ragionevolezza quando le misure di razionalizzazione dell&#8217;offerta sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale non sono ancora giunte a compimento; potrebbe infatti rilevarsi che le strutture accreditate, in esse ricomprese le strutture che abbiano presentato nuove domande di accreditamento al Servizio sanitario regionale successivamente accolte, siano in grado di soddisfare i fabbisogni garantendo una soddisfacente accessibilità al servizio sanitario pubblico, sicché l&#8217;eventuale sufficienza dell&#8217;offerta di prestazioni da parte delle strutture accreditate, nell&#8217;ambito della programmata razionalizzazione del suddetto Servizio in situazione di emergenza, non risulta una variabile irrilevante anche quando la valutazione di compatibilità riguarda una struttura sanitaria che, erogando prestazioni non a carico del Servizio pubblico, non comporta ulteriori oneri finanziari al bilancio regionale” Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2014 n.5908, Id., 31 luglio 2013, n.4036; cfr. anche TAR Lazio, Roma, 1° ottobre 2013 n.8514).<br />
Avendo l’autorità sanitaria fatto specifico riferimento ai decreti commissariali che, nelle more della riorganizzazione del settore sanitario nella Regione Campania ai fini del contenimento della spesa, hanno sospeso il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e al mutato quadro legislativo, neppure fondata è la censura della società istante circa un asserito difetto di motivazione dell’atto impugnato.<br />
Ne consegue il rigetto del ricorso.<br />
Sussistono giusti motivi di equità, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti e al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/07/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
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